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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 392 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 392/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato di conseguenza. |
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(3) |
Al fine di assicurare che la riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi a decorrere dal 1o gennaio 2006 sia correttamente rispecchiata nelle disposizioni europee di coordinamento a partire dalla data in cui essa ha preso effetto e che possa così essere garantita la certezza del diritto con riguardo al coordinamento delle prestazioni di malattia, è necessario provvedere affinché le modifiche degli allegati I e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi si applichino retroattivamente a partire dall’1 gennaio 2006. |
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(4) |
Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1, lettera b) e il punto 6, lettera b), dell'allegato, relativi ai Paesi Bassi, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione della sezione «Q. PAESI BASSI», punto 1, lettera f), sesto trattino dell'allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificata dal punto 6, lettera b), dell'allegato al presente regolamento, che si applica a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM
(1) Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso.
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1. |
L'allegato I è così modificato:
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2. |
Nell'allegato II, parte III, la sezione «R. AUSTRIA» è sostituita dalla seguente: «R. AUSTRIA Senza oggetto». |
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3. |
L’allegato II bis è modificato come segue:
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4. |
Nell'allegato III, parte A, il punto 187 è soppresso. |
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5. |
L’allegato IV è modificato come segue:
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6. |
L’allegato VI è modificato come segue:
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