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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2005
relativa all’applicazione abusiva del regime di aiuti N 192/1997 da parte dell’Italia — Provincia autonoma di Bolzano
[notificata con il numero C(2005) 2723]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/945/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione C(2003)517 def. (1), con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2 del trattato, nei confronti dell’aiuto C18/2003 (ex NN01/2003).
dopo avere invitato i diretti interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera registrata l'11.2.2002 (CAB(02)A/410), è pervenuta alla Commissione una denuncia riguardante due leggi della Provincia autonoma di Bolzano, in particolare la legge n. 4 del 13.2.1997, capi II e III, e la legge n. 9 del 15.4.1991. |
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(2) |
Informazioni complementari sono state chieste con lettere D/50813 del 25.2.2002 e D/53149 del 18.6.2002. Le autorità italiane hanno risposto con lettere A/32982 del 22.4.2002 e A/36773 del 18.9.2002. Il testo dei nuovi criteri d'applicazione della legge 4/97, adottati con deliberazioni della Giunta provinciale n. 4732 del 11.12.2000 e n. 4607 del 17.12.2001, è stato trasmesso in allegato alla seconda lettera. |
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(3) |
Con lettera SG(2003)D/228597 del 21.2.2003, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all’aiuto in oggetto. |
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(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) . La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in relazione all’aiuto in oggetto. |
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(5) |
La Commissione non ha ricevuto in merito alcuna osservazione da parte di terzi interessati. |
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(6) |
Il 9 aprile e il 5 agosto 2003 si sono svolte a Bruxelles due riunioni tra le autorità italiane e i servizi della Commissione. |
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(7) |
A più riprese, sono stati presentati in maniera informale alla Commissione alcuni progetti di risposta corredati dai testi dei nuovi criteri di applicazione del regime. Ad essi hanno fatto seguito scambi di messaggi di posta elettronica. Il 22 ottobre 2003 e il 27 febbraio 2004 l’Italia è stata invitata a presentare le proprie osservazioni in maniera formale. |
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(8) |
Con lettera n. 8.000 del 22.6.2004, registrata il 25/6/2004 con il numero A/34747, l’Italia ha inviato i propri commenti. |
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(9) |
In seguito ad un incontro svoltosi il 3 marzo 2005, la Commissione ha chiesto, con lettera D/52114 del 18.3.2005, ulteriori informazioni ed impegni alle autorità italiane. che sono stati forniti con lettera A/34426 del 2.6.2005. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI RISULTANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 4607/2001
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(10) |
Secondo il denunciante, mediante le leggi succitate, sarebbero stati concessi aiuti all'investimento, sotto forma di contributi in conto capitale o di mutui agevolati, di intensità massima pari al 40 %, alle imprese della Provincia di Bolzano, benché quest'ultima non sia ammissibile alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. |
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(11) |
Le seguenti leggi della Provincia di Bolzano, oggetto della denuncia, sono state autorizzate dalla Commissione:
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(12) |
Tuttavia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 4607 del 17.12.2001, non notificata preliminarmente alla Commissione, sono stati adottati nuovi criteri per la concessione degli aiuti disposti dalla legge 4/97 nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi. Quest’ultima non è stata notificata preliminarmente alla Commissione. |
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(13) |
Per quanto concerne l'aiuto agli investimenti, le intensità di base del 13 e del 6 % previste da detta deliberazione, rispettivamente per le piccole e per le medie imprese, nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio (sia all'ingrosso che al minuto), sono sistematicamente superate mediante una serie di maggiorazioni. |
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(14) |
Grazie a dette maggiorazioni:
Tutte queste maggiorazioni rispetto all'intensità di base, sono concesse, secondo le autorità italiane, a titolo «de minimis». |
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(15) |
Inoltre, le micro-imprese artigiane, di qualsiasi dimensione e indipendentemente dal settore d'attività, possono beneficiare di un'intensità dell'aiuto del 40 %. In particolare, le micro-imprese con un organico massimo di due persone, la cui sopravvivenza sia incerta e le cui attività siano menzionate nella deliberazione di cui trattasi, possono beneficiare di siffatta intensità anche in assenza delle condizioni richieste per le altre micro-imprese. |
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(16) |
Inoltre, anche le grandi imprese del settore del turismo sono ammissibili agli aiuti agli investimenti in virtù della succitata deliberazione, con un'intensità di base del 6 %, apparentemente senza la previsione di alcun obbligo di notifica individuale preliminare. Sono peraltro previste maggiorazioni dell'intensità fino al 22,5 % a favore delle grandi imprese, in base al criterio «de minimis». L'investimento massimo ammissibile all'aiuto è di 3 milioni di euro nell'arco di tre anni. |
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(17) |
Inoltre, la delibera in oggetto prevede alcuni aiuti per la protezione dell’ambiente costituiti da tre interventi. In primo luogo, sono previsti aiuti, d’intensità del 25 %, a favore delle PMI di qualsiasi settore nonché delle grandi imprese del settore del turismo, per l'adeguamento a nuove norme obbligatorie. Poi sono previsti aiuti, d’intensità del 40 %, per il superamento delle norme obbligatorie. Infine è previsto un sostegno, sempre d’intensità del 40 %, per progetti di audit ambientale. In base alla regola «de minimis», sono previste maggiorazioni sino alle intensità massime del 30, 40 e 75 % rispettivamente per le tre diverse voci della misura. L'importo massimo previsto degli investimenti ammissibili, in particolare nel caso degli aiuti volti a promuovere il rispetto delle nuove norme comunitarie obbligatorie, va da 1 a 4 milioni di euro a seconda della dimensione delle imprese. |
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(18) |
Nel quadro degli aiuti all'occupazione, sono state considerate ammissibili, con la deliberazione 4607/2001, le spese relative ai servizi di consulenza legale e fiscale, quelle inerenti alla costituzione di nuove imprese o al trasferimento di imprese, ma anche i costi per il tutoraggio delle imprese neo-costituite, nel corso dei due primi anni dalla creazione dell'impresa. Sono inoltre ammissibili i costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti e i costi per la brevettazione di marchi. Il tasso di aiuto previsto è del 50 %. Anche le grandi imprese del settore del turismo possono, in linea di principio, beneficiare dell'aiuto. |
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(19) |
Tra gli aiuti all'internazionalizzazione, figura il sostegno destinato alle spese delle PMI per la partecipazione a fiere ed esposizioni (con un'intensità, rispettivamente, del 25 % all'interno e del 40 % al di fuori dell'UE); aiuti agli studi, ricerche e servizi di consulenza (fino al 50 % d’intensità) e ad altre iniziative all’interno e all’esterno dell’UE: (apparentemente costituite dalla pubblicità delle imprese via siti web), a concorrenza del 50 %. Sono del pari ammissibili i costi di assicurazione dei crediti all'esportazione e di assicurazione dei rischi di cambio, con un'intensità massima del 50 % a favore delle PMI. È inoltre previsto, a favore delle grandi imprese, il credito all'esportazione verso qualsiasi paese al di fuori dell'UE, a concorrenza del 50 %, a titolo «de minimis». |
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(20) |
Sono previsti aiuti alla formazione e ai servizi di consulenza al tasso del 50 % dei costi ammissibili. È prevista una maggiorazione di 30 punti percentuali in base al «de minimis» per le prime quattro giornate di consulenza intermediate o svolte dalla Camera di commercio o dai «Business Innovation Centers» (BIC). Anche le grandi imprese del settore del turismo sono interessate dal regime; nel caso in esame sono previsti inoltre aiuti d'intensità del 35 %, per la realizzazione di pagine web. Soltanto le intensità di aiuto superiori al 35 % nel caso della formazione e al 50 % nel caso dei servizi di consulenza sono concesse, se necessario, a titolo «de minimis». |
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(21) |
Sono parimenti previsti aiuti d'intensità massima dell'80 % nel quadro dei programmi comunitari, tra cui LEADER e INTERREG, a favore di progetti comuni (sono esclusi tuttavia i contributi individuali a imprese determinate). |
III. MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO
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(22) |
La Commissione aveva approvato i regimi di aiuto N192/97 e NN69/95, la cui base giuridica è costituita, rispettivamente, dalle leggi provinciali 4/97 e 9/91 (cfr. in proposito il punto 11, lettere a) e b). |
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(23) |
Dall’esame della deliberazione 4607/2001 è risultato che i nuovi criteri da essa adottati per la concessione, nel settore dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, degli aiuti previsti dalla legge 4/97 (anche sotto forma di prestiti agevolati, come previsto dalla legge 9/91), apparentemente non corrispondevano alle decisioni di approvazione della Commissione e non sembravano neanche conformi ai nuovi regolamenti ed alle nuove discipline vigenti in materia e ciò per i motivi che seguono. |
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(24) |
In un primo tempo, le autorità italiane hanno comunicato, con lettera A/32982, nell’ambito del presente procedimento, che sia le medie che le grandi imprese dei settori del commercio e del turismo potevano beneficiare, in base alla deliberazione 4607/2001 di aiuti sotto forma di mutuo agevolato per investimenti ammissibili da 1 a 3 milioni di euro. |
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(25) |
Dalle tabelle contenute nella deliberazione 4607/2001 risulta che alle grandi imprese del settore del turismo può essere concessa un'intensità di base del 6 %, eventualmente elevabile fino al 22,5 % (la maggiorazione è accordata a titolo «de minimis») e che sono previste intensità di aiuto dal 6 al 20 % nel caso delle grandi imprese del settore del commercio. Nella suddetta deliberazione, soltanto nel caso del settore del commercio si precisa che, «salvo notifica alla Commissione “nei casi consentiti”, alle grandi imprese i benefici possono essere concessi solo a titolo “de minimis”». Invece, apparentemente, non è prevista alcuna limitazione per quanto concerne le grandi imprese del settore del turismo. |
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(26) |
Le grandi imprese non dovrebbero beneficiare di aiuti agli investimenti al di fuori delle zone assistite in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. La provincia di Bolzano non era ammissibile agli aiuti a finalità regionale all’epoca dell’approvazione dei regimi N192/97 e NN69/95 e non lo è nemmeno adesso A questo proposito va sottolineato che la decisione della Commissione relativa al caso N192/97 aveva già escluso esplicitamente le grandi imprese dal beneficio del regime tranne che a titolo del «de minimis». |
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(27) |
Quanto agli aiuti concessi sotto forma di mutui agevolati in base alla legge 9/91, tali aiuti rientrano anche nel regime NN69/95, concernente la forma dell’aiuto. La Commissione aveva approvato quest’ultimo regime a condizione che soltanto le PMI ne beneficiassero e in seguito all’impegno assunto dalle autorità italiane di rispettare tutte le disposizioni della disciplina relativa alle PMI che era in vigore all’epoca e di comunicare queste ultime, sotto forma di circolare recante criteri per l'applicazione del regime, ai servizi dell’Amministrazione provinciale al fine di garantire la sua corretta applicazione. |
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(28) |
Malgrado ciò, la deliberazione 4607/2001 — recante i criteri di applicazione del regime N192/97 (e del regime NN69/95, nella misura in cui gli aiuti sono concessi sotto forma di mutuo agevolato in base alla legge 9/91) — dispone la concessione di aiuti all’investimento anche a favore delle grandi imprese. |
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(29) |
Di conseguenza, la Commissione riteneva che la deliberazione 4607/2001 costituisse un caso di applicazione abusiva degli aiuti N192/97 e NN69/95, ai sensi dell’’articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio (5) e dubitava che gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese in base a detta deliberazione e non circoscritti ai casi «de minimis» potessero beneficiare di deroghe al divieto stabilito dall’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
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(30) |
Le autorità italiane si erano impegnate, segnatamente all’atto della valutazione da parte della Commissione del fascicolo NN65/95, a rispettare tutte le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato in favore delle PMI. All’atto della notificazione dell’aiuto N192/97 si erano inoltre impegnate a non concedere loro alcun aiuto al funzionamento. |
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(31) |
Occorre sottolineare, invece, che gli investimenti ammissibili, contemplati dalla deliberazione 4607/2001, non corrispondono alla definizione di investimento iniziale di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 (6) in quanto, apparentemente, gli investimenti di mera sostituzione non sono esclusi. |
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(32) |
Inoltre, il fatto che i beneficiari dell’aiuto sono soltanto le PMI aventi sede legale nel territorio della Provincia di Bolzano, si profila come un’infrazione al principio della libertà di stabilimento delle imprese all’interno dell’Unione europea. |
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(33) |
Infine, il principio della necessità dell’aiuto non è rispettato in quanto le domande di aiuto, di norma, devono essere presentate entro sei mesi a decorrere dall’avvio dei lavori oppure dalla data della prima fattura relativa a detti lavori. |
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(34) |
La Commissione dubitava pertanto della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi. |
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(35) |
Le autorità italiane hanno sostenuto che l’intensità di aiuto del 40 % era riservata alle microimprese artigiane, con un organico massimo di due persone, la cui sopravvivenza fosse incerta, corrispondenti ad un elenco di attività strettamente definite (7) che è stato riprodotto nel testo della lettera A/36773 del 18.9.2002 nonché a talune microimprese del commercio. |
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(36) |
Dall’analisi della deliberazione 4607/2001 è risultato che le microimprese artigiane di cui sopra possono beneficiare della succitata intensità anche in assenza delle condizioni previste per siffatta maggiorazione dell’intensità per le altre microimprese, ma anche che detta intensità è estesa alla totalità delle microimprese artigiane, indipendentemente dalla loro dimensione e situazione economica. Dato che l’importo dell’investimento ammissibile è di 2 milioni di euro su tre anni (1 milione di euro nel caso delle microimprese fino a due addetti), il livello dell’aiuto sembrava suscettibile di raggiungere a 800 000 euro (400 000 euro per le microimprese con due addetti). |
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(37) |
Inoltre, la definizione di microimpresa che si suppone non incida sugli scambi intracomunitari e di conseguenza ammissibile all’intensità di aiuto del 40 %, data dalla deliberazione 4607/2001 (8), sembra porre l’accento sul fatto che l’attività svolta dai beneficiari individuali dell’aiuto non può comportare l’instaurazione di rapporti economici con imprese di altri Stati membri piuttosto che sulla mancanza di scambi intracomunitari nel campo di attività delle imprese interessate, come sarebbe corretto. |
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(38) |
Alla luce di quanto precede, e considerato che la categoria delle microimprese, in quanto PMI ai sensi della raccomandazione 96/280/CE (9) <1 non è di per sé sottratta all’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha manifestato dubbi sul fatto che la totalità degli aiuti ad esse concessi in virtù della misura in questione potesse sfuggire alla definizione di aiuto di Stato. |
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(39) |
La Commissione aveva approvato gli aiuti per la protezione dell’ambiente, previsti dalla legge provinciale 4/97, sulla base della precedente disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (10) che successivamente è stata sostituita da una nuova disciplina pubblicata il 3 febbraio 2001 (GU C 37, pag. 3). Quando è entrata in vigore la nuova disciplina è stata proposta agli Stati membri l'adozione delle misure opportune. Avendole accettate, l’Italia era tenuta ad attuarle. Pertanto, la Commissione, nel valutare la misura in oggetto, si è basata sulla nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente attualmente in vigore. |
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(40) |
In base al punto 28 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (11) (in prosieguo «la disciplina»), gli aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI per l’osservanza di nuove norme comunitarie, possono essere autorizzati entro i limiti del 15 % lordo dei costi ammissibili, per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie. |
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(41) |
Conseguentemente la Commissione ha ritenuto che l’intensità del 25 % in favore delle PMI per l’adeguamento alle nuove norme comunitarie, prevista dalla legge 4/97 e confermata dalla deliberazione 4607/2001, non fosse conforme con la disciplina e che gli aiuti alle grandi imprese destinati all’osservanza di nuove norme ambientali obbligatorie non potessero beneficiare di alcuna deroga. |
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(42) |
Inoltre, in base al punto 29 della disciplina, è ammissibile un’intensità di base del 30 % per il superamento delle norme comunitarie e per il sostegno ad investimenti realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie. |
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(43) |
Pertanto, la Commissione ha ritenuto che l’intensità del 40 % relativa agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie, prevista segnatamente per le grandi imprese del turismo, non potesse essere considerata conforme al punto 29 della disciplina. |
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(44) |
Infine, ai sensi del punto 41 della disciplina, possono essere concessi aiuti alle attività di assistenza-consulenza nel settore dell’ambiente a beneficio delle PMI conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 (12). |
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(45) |
Pertanto, ai progetti di audit ambientale, previsti dalla deliberazione in oggetto, potrebbero essere concessi aiuti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001, purché ne beneficino unicamente le PMI e siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, lettera a) dello stesso regolamento. |
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(46) |
La Commissione ha espresso inoltre dubbi quanto al rispetto dei punti 36 e 37 della disciplina, relativi, rispettivamente, agli investimenti da prendere in considerazione e alla modalità di calcolo dei costi ammissibili nel caso degli aiuti agli investimenti in favore dell’ambiente, per quanto riguarda i due primi elementi della misura a finalità ambientale prevista dal provvedimento, indicati nei punti 41 e 43 della presente motivazione. |
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(47) |
La Commissione aveva approvato per le PMI, nell’ambito dell’aiuto N192/97, aiuti all’occupazione di un’intensità massima del 25 % degli oneri retributivi. |
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(48) |
Considerato che gli aiuti previsti a tal titolo dalla deliberazione 4607 non riguardano né la creazione né il mantenimento dell’occupazione, la Commissione ha osservato che essi non potevano essere definiti aiuti all’occupazione; alcuni di essi (aiuti per servizi di consulenza) potrebbero eventualmente beneficiare di una deroga, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 e i beneficiari fossero esclusivamente PMI. |
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(49) |
Inoltre, la Commissione riteneva che gli aiuti alla ricerca in materia di marchi e di brevetti esistenti e quelli relativi alla brevettazione di marchi e di prodotti aziendali, previsti tra l’altro nell’ambito della misura specifica relativa agli aiuti all’occupazione, non potessero beneficiare di alcuna deroga per le grandi imprese in quanto non apparivano connessi ad alcuna attività di ricerca e sviluppo. |
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(50) |
In occasione dell’apertura del procedimento si è ricordato che gli aiuti relativi alla partecipazione a fiere o ad esposizioni possono essere considerati compatibili ai sensi dell’articolo 5, lettera b) del regolamento 70/2001 nella misura in cui le spese cui si applica l’intensità di aiuto massima del 50 % siano costituite dalla locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione vale soltanto per la prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o esposizione. I servizi di consulenza forniti da consulenti esterni non devono costituire un’attività permanente o periodica né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la pubblicità. Infine, gli aiuti a favore delle attività connesse all’esportazione (13) non rientrano nel regolamento 70/2001, né nel regolamento 69/2001 (14), e neppure nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» del 1996 (15). |
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(51) |
Di conseguenza, secondo la Commissione, gli aiuti all’internazionalizzazione di cui alla deliberazione 4607/2001 non potevano essere considerati compatibili, anche ammesso che ne beneficiassero unicamente le PMI, salvo per quanto concerne la partecipazione a fiere o ad esposizioni, e purché fossero rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento 70/2001. |
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(52) |
Inoltre, la Commissione riteneva che il credito all'esportazione, in particolare concesso alle grandi imprese, che era stato escluso esplicitamente in occasione della notificazione della legge 4/97, non potesse beneficiare di alcuna deroga, nemmeno in virtù del regolamento 69/2001. |
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(53) |
Tali contributi, che non erano previsti dal regime N192/97, non sono stati considerati aiuti di Stato dalla deliberazione 4607. |
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(54) |
Tuttavia, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le imprese non traggano alcun vantaggio concorrenziale dalla partecipazione ai progetti comuni nell’ambito dei programmi comunitari Leader e Interreg, per i quali è prevista un’intensità dell’80 %. |
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(55) |
È opportuno chiarire il concetto di servizi di consulenza. Infatti, sulla base della definizione attuale, la Commissione ritiene che nessun aiuto alle grandi imprese per servizi di consulenza possa beneficiare di deroghe, tranne che nei casi in cui tale consulenza sia un costo ammissibile di un progetto di aiuto alla formazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera e) del regolamento n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione. |
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(56) |
Secondo le autorità italiane qualsiasi maggiorazione dell’intensità di aiuto rispetto ai tassi di base del 13 e del 6 % rispettivamente per le piccole e per le medie imprese, nel caso degli aiuti all’investimento, era concessa a titolo «de minimis». |
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(57) |
A questo riguardo va osservato che né nella legge n. 4/1997 né nel testo della deliberazione 4607 che è stata adottata il 17 dicembre 2001, ossia successivamente all’entrata in vigore del regolamento 69/2001, figurava alcun riferimento alle modalità di controllo della soglia e delle altre condizioni fissate dal regolamento «de minimis» (16) o dalla vecchia comunicazione del 1996 sullo stesso argomento (17). |
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(58) |
Tenuto conto dell’importo degli investimenti ammissibili (3,5 e 4 milioni di euro su tre anni, rispettivamente per le piccole e per le medie imprese) e dell’intensità massima prevista dalla deliberazione 4607 (25 % e 22,5 %, di cui 12 e 16,5 punti percentuali a titolo del «de minimis», rispettivamente nel caso delle piccole e delle medie imprese), la Commissione ha espresso dubbi quanto all’effettiva osservanza della soglia di 100 000 euro per un periodo di tre anni, di cui al regolamento «de minimis». |
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(59) |
Più in generale, la Commissione ha manifestato dubbi sull’utilizzazione estremamente estesa prevista dalla deliberazione 4607/2001, della regola «de minimis», mirante a superare sistematicamente le intensità massime ammissibili, rispetto alle PMI nonché a concedere aiuti d’intensità massima del 22,5 % alle grandi imprese al di fuori delle zone assistite, tenuto conto anche dell’ammontare elevato degli investimenti ammissibili. |
IV. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
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(60) |
Non è stata presentata alcuna osservazione né da parte dei terzi interessati né da parte del denunciante che era stato informato, con lettera D/51908 del 24.3.2003 dell’apertura del procedimento e della possibilità di presentare, alla luce di quest’ultimo, osservazioni diverse da quelle contenute nella denuncia originaria. |
V. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA
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(61) |
A seguito di due riunioni tra i rappresentanti della Provincia di Bolzano e i servizi della DG COMP, le osservazioni dell’Italia sono state in conclusione trasmesse con lettera A/34747 del 25.6.2004. Nella lettera le autorità italiane fanno presente quanto segue: |
V.1. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti in favore delle grandi imprese
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(62) |
La deliberazione 4607/2001 non prevedeva esplicitamente l’esclusione delle grandi imprese del settore del turismo, come accadeva invece nel caso delle imprese del commercio, in seguito ad un errore materiale. |
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(63) |
Ciononostante, nessuna grande impresa del settore del turismo ha beneficiato dell’aiuto, né ai sensi del regime N 192/1997 (legge provinciale 4/97) né del regime NN 69/1995 (legge provinciale 9/91). Per quanto riguarda il settore del commercio, le grandi imprese erano già escluse dal beneficio, tranne che a titolo del «de minimis», ai sensi della deliberazione 4607/01. |
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(64) |
In relazione agli aiuti concessi sotto forma di mutui agevolati, ai sensi del regime NN69/95, le autorità italiane si sono impegnate ad escludere in maniera più esplicita le grandi imprese, anche se nessuna di esse ne ha beneficiato, tranne che a titolo del «de minimis». |
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(65) |
Successivamente, con lettera del 2.6.2005, in seguito a una domanda precisa della Commissione, è stato ulteriormente chiarito che non era stato concesso alcun aiuto alle grandi imprese di nessun settore e, inoltre, che le imprese la cui attività principale si svolge nel settore dei trasporti erano escluse dal beneficio. |
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(66) |
In più, il progetto dei nuovi criteri di applicazione esclude esplicitamente tutte le grandi imprese, tranne che a titolo del «de minimis», in osservanza di tutte le condizioni del regolamento 69/2001. |
V.2. Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PMI
V.2.1. La mancata esclusione degli investimenti di mera sostituzione dal novero delle spese ammissibili.
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(67) |
Benché non escluso esplicitamente dai criteri di applicazione, secondo le autorità italiane, nessun aiuto è stato concesso nei confronti degli investimenti di mera sostituzione. |
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(68) |
In particolare, sono stati giudicati ammissibili all’aiuto gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera c) del regolamento 70/2001 e, segnatamente, la creazione di nuovi stabilimenti e gli investimenti di ammodernamento o diversificazione che comportassero una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi di produzione di uno stabilimento. A tal fine, sono state stabilite soglie minime di investimento relativamente alte rispetto alle dimensioni medie delle imprese interessate. |
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(69) |
Nel testo dei nuovi criteri trasmesso, sia gli investimenti di mera sostituzione che i costi di manutenzione sono esplicitamente esclusi e la descrizione degli investimenti ammissibili è pienamente conforme a quella prevista dal regolamento 70/2001. |
V.2.2. Sulla libertà di stabilimento
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(70) |
La condizione di avere sede legale nel territorio della Provincia di Bolzano, richiesta dai vecchi criteri per l’accesso agli aiuti, non è stata applicata rigorosamente neanche in passato. A sostegno di questa tesi, è stata fornita una lista di 16 beneficiari di aiuti agli investimenti ai sensi del regime in oggetto, la cui sede legale è stabilita al di fuori della Provincia di Bolzano (e, in un caso, perfino al di fuori del territorio italiano). Tali aiuti risalgono in più casi (precisamente 6 su 16) al 1998, vale a dire ben prima che la Commissione aprisse un fascicolo sul presente caso. Inoltre, anche le imprese che possiedono soltanto un’unità operativa nella Provincia di Bolzano possono ormai beneficiare del regime in questione. |
V.2.3. Per quanto riguarda l’osservanza del principio della necessità dell’aiuto
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(71) |
Tale principio è già stato rispettato ai sensi dell’articolo 7, secondo comma del regolamento 70/2001 dal momento che le condizioni per la concessione degli aiuti erano talmente oggettive da escludere completamente per la Provincia la possibilità di avvalersi di poteri discrezionali. |
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(72) |
Tuttavia, le autorità italiane si sono impegnate a stabilire che la domanda debba essere obbligatoriamente presentata prima dell’inizio dei lavori di esecuzione del progetto cui si riferisce l’aiuto. |
V.2.4. In relazione agli aiuti alle microimprese
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(73) |
Qualsiasi maggiorazione dell’intensità degli aiuti agli investimenti in favore delle microimprese in generale, al di là della percentuale del 15 %, è d’ora in poi prevista soltanto a titolo «de minimis». |
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(74) |
Gli aiuti di intensità del 40 % che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono nemmeno considerati «de minimis», sono ormai riservati esclusivamente a talune attività di prossimità, segnatamente ai piccoli mestieri tipici a rischio di estinzione nel settore dell’artigianato e a piccole attività commerciali, esaustivamente elencate nei nuovi criteri. |
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(75) |
In ogni caso, un’indagine effettuata dalle autorità italiane ha rivelato che, finora, non è stato concesso alcun aiuto che eccedesse al tempo stesso l’intensità del 15 % e la soglia «de minimis». |
V.2.5. Per quanto attiene agli aiuti per la protezione dell’ambiente
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(76) |
Ormai sono previste solo intensità d’aiuto del 15 e del 30 % relative, rispettivamente, agli aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI per l’osservanza di nuove norme comunitarie e agli aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per il sostegno ad investimenti realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie. |
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(77) |
Per quanto riguarda l’audit ambientale, attualmente è limitato alle sole PMI ai sensi dell’articolo 5, lettera a) del regolamento 70/2001 mentre resta ammissibile per le grandi imprese solo a titolo «de minimis». La norma, prevista dall’articolo 12, comma 4 della legge 4/97, secondo cui anche le grandi imprese erano ammissibili al provvedimento di cui trattasi verrà abrogata appena possibile; inoltre le autorità italiane si sono impegnate a non applicarla più nel frattempo. |
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(78) |
Infine, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni stabilite ai punti 36 e 37 della disciplina sugli investimenti da prendere in considerazione e la modalità di calcolo dei costi ammissibili. |
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(79) |
Soltanto una domanda è stata accolta sulla base dei criteri previgenti, nel settore dell’artigianato, in base al provvedimento di cui trattasi, per un importo d’aiuto pari a 14 719,02, che risulta superiore all’intensità ammissibile di 7 359,51 euro. Pertanto, quest’ultimo importo è stato contabilizzato a titolo «de minimis». |
V.2.6. Per quanto riguarda i contributi denominati «aiuti all’occupazione»
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(80) |
Essendo legati alla fase di avvio delle nuove imprese (i primi 24 mesi dalla loro creazione), tali aiuti, benché costituiti da forme di contributi ai servizi di consulenza e alla ricerca e/o alla brevettazione di marchi e di prodotti aziendali, sono, secondo le autorità italiane, finalizzati alla creazione di posti di lavoro e dunque compatibili. In ogni caso non ne ha beneficiato nessuna grande impresa. |
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(81) |
Tuttavia essi sono ora previsti, conformemente al capo V della legge 4/97, solo sotto forma di mutui agevolati, come stabilito dal capo VI della stessa legge, per aumentare la disponibilità di cassa sulla base e nei limiti del criterio «de minimis». |
V.2.7. A proposito degli aiuti all’internazionalizzazione
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(82) |
Finora sono stati concessi solo alcuni aiuti d’importo trascurabile a tale titolo. Per quanto riguarda la partecipazione a fiere ed esposizioni, sono stati concessi ad alcune PMI aiuti con un’intensità del 25 %, anziché con l’intensità ammissibile pari al 50 % senza verificare se si trattasse o meno della prima partecipazione a una determinata manifestazione, mentre sono stati concessi solo due aiuti sotto forma di contributo (50 %) ai costi di assicurazione dei crediti all'esportazione verso paesi al di fuori dell’UE, per un importo di 3 500 euro e 7 milioni di lire. |
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(83) |
Per quanto riguarda i nuovi criteri d’applicazione, essi prevedono il sostegno, con un’intensità del 50 %, ai costi dei servizi di consulenza forniti da consulenti esterni e ai costi della prima partecipazione a una fiera o esposizione solo per le PMI, sia all’interno che all’esterno della Comunità. |
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(84) |
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di assicurazione dei crediti all'esportazione, è ormai ammissibile solo il premio relativo ai rischi non assicurabili sul mercato, nei confronti di operazioni verso i paesi terzi ad esclusione di taluni paesi dell’OCSE i cui i rischi sono assicurabili sul mercato (vale adire i cosiddetti «marketable countries»; attualmente, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti). |
V.2.8. Per quanto riguarda gli aiuti previsti nel quadro dei programmi comunitari
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(85) |
L’aiuto dell’intensità dell’80 %, prima previsto in relazione a taluni progetti comuni, nel quadro dei programmi comunitari Leader e Interreg, a cui partecipano anche le imprese, non viene più concesso. |
V.2.9. Per quanto riguarda l’applicazione «de minimis»
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(86) |
Secondo le autorità italiane, il rispetto delle regole di cui alla norma «de minimis» è garantito. A tal fine, prima di tutto, i servizi competenti della Provincia di Bolzano sono collegati tra loro mediante un sistema Intranet. Inoltre, prima di poter ottenere qualsiasi aiuto in base a tale norma, i richiedenti devono presentare una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto ricevuto a tale titolo nel pertinente periodo di tre anni. |
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(87) |
Infine, è in corso di realizzazione un altro sistema automatico di trattamento dei dati per il controllo di tutti gli aiuti, oltre a quelli concessi dalla Provincia che, a sua volta, sarà collegata alla rete nazionale attualmente in via di realizzazione. |
VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA
VI.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione
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(88) |
Una misura può essere considerata aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato soltanto se soddisfa cumulativamente le quattro condizioni seguenti: concessione mediante risorse statali, selettività, minaccia di falsare la concorrenza, incidenza sugli scambi. |
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(89) |
Nel caso in oggetto, è soddisfatta la prima condizione, dal momento che la misura è finanziata dal bilancio della Provincia autonoma di Bolzano — quindi mediante risorse pubbliche -, la seconda poiché soltanto le imprese attive sul territorio della Provincia di Bolzano beneficiano dell’aiuto, la terza per il fatto che la situazione finanziaria dei beneficiari ne risulta rafforzata e la quarta dal momento che le imprese interessate possono realmente avere attività commerciali internazionali visto che si trovano in una regione di frontiera che, per di più, è molto attiva nel settore del turismo. Per tali motivi, le misure in oggetto sono suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati membri, senza che ciò pregiudichi la valutazione delle misure, risultanti dall’applicazione dei nuovi criteri, in favore di determinate microimprese, di cui al punto 116 della presente decisione. |
|
(90) |
Inoltre, le misure oggetto del presente procedimento erano già state considerate aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato nel corso dell’esame effettuato dalla Commissione nel quadro dei fascicoli relativi agli aiuti di Stato N192/97 e NN69/95. |
VI.2. Legittimità della misura
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(91) |
Non essendo state notificate preventivamente alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le misure sono illegali per mancanza di notifica. Dal momento che, nel caso in oggetto, costituiscono criteri di applicazione del regime N192/97 (e, indirettamente, del regime NN69/95), esse hanno dato luogo all’applicazione abusiva di tali regimi. |
VI.3. Compatibilità delle misure d’aiuto risultanti dall’applicazione della deliberazione 4607/2001
VI.3.1. Aiuti all'investimento in favore delle grandi imprese
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(92) |
Dal momento che la Provincia di Bolzano non era ammissibile agli aiuti a finalità regionale per tutto il periodo in cui le misure in oggetto erano in vigore, non può essere concessa alcuna esenzione agli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese sul suo territorio. |
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(93) |
Del resto, la decisione della Commissione relativa al caso N192/97 aveva già escluso esplicitamente le grandi imprese dal beneficio del regime tranne che a titolo del «de minimis». |
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(94) |
Inoltre, quanto agli aiuti concessi sotto forma di mutui agevolati in base alla legge n. 9/91, tali aiuti rientrano anche nel regime NN69/95. La Commissione aveva approvato quest’ultimo regime a condizione che soltanto le PMI ne beneficiassero e in seguito all’impegno assunto dalle autorità italiane di rispettare tutte le disposizioni della disciplina PMI e di comunicarle ai servizi dell’Amministrazione provinciale al fine di garantire la corretta applicazione del regime. |
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(95) |
Pertanto, le disposizioni della deliberazione 4607/2001 — recante i criteri di applicazione del regime N192/97 (e del regime NN69/95, nei limiti in cui gli aiuti sono concessi sotto forma di mutuo agevolato in base alla legge 9/91) — dal momento che prevedono la concessione di aiuti all’investimento anche a favore delle grandi imprese, sono incompatibili con il mercato comune. |
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(96) |
Infine, la Commissione osserva che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, nessuna grande impresa ha beneficiato, di fatto, di tale misura. |
VI.3.2. Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
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(97) |
Innanzitutto, la Commissione conferma che qualsiasi aiuto concesso in relazione ad investimenti di sostituzione deve essere considerato incompatibile pur osservando che le autorità italiane hanno comunicato di non aver concesso, nell’ambito del regime in esame, alcun aiuto in relazione a tale tipo di investimenti. |
|
(98) |
Inoltre, gli aiuti agli investimenti che superano la soglia del 15 % per le piccole imprese e del 7,5 % per le medie imprese sono incompatibili. |
VI.3.3. per quanto riguarda le microimprese
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(99) |
La Commissione conferma che la categoria delle microimprese formando parte delle PMI sia in base alla raccomandazione 96/280/CE (18) che della nuova definizione in vigore dal 1o gennaio 2005 (19), non è di per sé esclusa dall’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Ne consegue che gli aiuti agli investimenti concessi per tali imprese, ove superino l’intensità del 15 % e non possa no considerarsi «de minimis», devono essere considerati incompatibili con il mercato comune. |
|
(100) |
La Commissione prende atto della precisazione fornita in proposito dalle autorità italiane secondo cui non risulta concesso alle microimprese alcun aiuto che superi al tempo stesso l’intensità del 15 % e la soglia del «de minimis». |
VI.3.4. per quanto riguarda gli aiuti ambientali
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(101) |
La Commissione ritiene che le intensità d’aiuto rispettivamente del 25 % e del 40 % previste per i due primi aspetti della misura specifica in oggetto (vale a dire per l’adeguamento delle nuove norme vincolanti o per il superamento delle norme comunitarie) nonché l’ammissibilità delle grandi imprese agli aiuti per dei progetti di audit ambientale siano incompatibili con il mercato comune. |
|
(102) |
La Commissione osserva, in proposito, che, sulla base delle informazioni fornite dall’Italia, è stato concesso finora solo un aiuto che superava le soglie ammissibili per un importo molto inferiore al «de minimis» e che la base giuridica del terzo intervento di cui sopra (aiuti all’audit ambientale) è stata disapplicata e sarà abrogata appena possibile. |
VI.3.5. per quanto riguarda i contributi denominati «aiuti all’occupazione»
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(103) |
La Commissione conferma che gli aiuti previsti sotto tale denominazione dalla deliberazione 4607 non corrispondono assolutamente agli aiuti autorizzati dalla decisione della Commissione sull’aiuto N192/97. Inoltre, non riguardando né la creazione né il mantenimento dei posti di lavoro ma piuttosto servizi di consulenza e attività relative a marchi e brevetti, essi non possono essere considerati aiuti all’occupazione. |
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(104) |
Tuttavia, dal momento che la maggior parte delle spese ammissibili ai sensi della misura specifica di cui trattasi si ritiene essere costituita da attività di assistenza-consulenza a favore della PMI di recente costituzione o dal brevetto di marchi e di prodotti aziendali, che possono essere ammissibili ai sensi degli articoli 5 e 5 quater del regolamento 70/2001, tali aiuti sono incompatibili solo nella misura in cui non siano soddisfatte le condizioni previste dai regolamenti 70/2001 e 364/2004 (20). |
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(105) |
Invece, tali aiuti sono incompatibili nella misura in cui ne beneficiano anche le grandi imprese. |
VI.3.6. per quanto riguarda gli aiuti all’internazionalizzazione
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(106) |
La Commissione prende atto del fatto che sono stati concessi in materia solo alcuni aiuti di importo trascurabile, ai sensi dei criteri di applicazione che hanno costituito l’oggetto dell’apertura del procedimento. Inoltre, l’intensità concessa nel caso della partecipazione a fiere ed esposizioni è del 25 %, invece del 50 % com’era ammissibile, anche se è vero che non è stato verificato se si trattasse o meno della prima partecipazione ad una determinata manifestazione. Sono stati riscontrati, in totale, 5 casi per un importo di aiuti da 1 250 a 8 875 euro. Si sono verificati solo due casi per quanto riguarda l’aiuto per l’assicurazione dei crediti all'esportazione con un’intensità d’aiuto del 50 %, limitatamente al costo del premio assicurativo e in relazione ai paesi al di fuori dall’UE, con importi di aiuto di 3 500 euro e 7 milioni di lire (che corrispondono ancora una volta a circa 3 500 euro). Questi ultimi sono compatibili soltanto a condizione che soddisfino le condizioni della comunicazione della Commissione sull’assicurazione al credito all’esportazione a breve termine (21). |
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(107) |
Tuttavia, tutti gli aiuti ai servizi di consulenza per le grandi imprese e per le attività legate alle esportazioni (queste ultime anche se relative alle PMI) sono incompatibili con il mercato comune. Sono parimenti incompatibili gli aiuti a favore delle imprese di qualsiasi dimensione, per servizi di consulenza che costituiscano un’attività permanente o periodica e gli aiuti connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la pubblicità. |
VI.3.7. Per quanto riguarda gli aiuti previsti nel quadro di programmi comunitari
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(108) |
La Commissione osserva che tale tipo di sostegno, di un’intensità dell’80 %, previsto dalla deliberazione 4607, non era stato autorizzato dalla decisione della Commissione sul caso N192/97. Tenuto conto dell’intensità molto alta oltre che del fatto che non sembra essere stata presa in considerazione alcuna finalità ammissibile, tali aiuti sono incompatibili nella misura in cui si applica l'articolo 87, paragrafo 1, segnatamente se anche dei soggetti esercitanti attività economiche possono beneficiarne partecipando ai progetti comuni sovvenzionati dalla misura specifica di cui trattasi. |
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(109) |
Tuttavia, la Commissione osserva che le somme concesse a questo titolo per i singoli progetti presi in considerazione sono, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, molto limitate, in particolare ben al di sotto della soglia «de minimis». Da ciò deriva l’assenza di effetti sugli scambi intracomunitari. Si può quindi considerare che queste misure non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 trattato purché che le autorità italiane presentino alla Commissione la prova che tutti i criteri per l’applicazione del regolamento 69/2001 sono rispettati. Infine la Commissione prende atto della circostanza che l’aiuto a progetti comuni nell’ambito dei progetti Leader e Interreg, a cui partecipino anche le imprese, non è più previsto dal progetto di nuovi criteri per l’applicazione del regime di cui trattasi. |
VI.3.8. per quanto riguarda gli aiuti ai servizi di consulenza
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(110) |
La Commissione ribadisce il proprio parere secondo cui non può essere concesso alcun aiuto per i servizi di assistenza e consulenza forniti alle grandi imprese, tranne che nell’ambito di un progetto di aiuto alla formazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CE) n. 68/2001 (22). Al di fuori di tale ipotesi gli aiuti sono pertanto incompatibili. |
VI.3.9. per quanto riguarda l’applicazione del «de minimis»
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(111) |
La Commissione prende atto delle garanzie fornite in proposito dalle autorità italiane secondo cui tutte le condizioni previste dalle norme «de minimis» applicabili, ossia, al momento attuale, quelle del regolamento (CE) n. 69/2001 (23), sono rispettate rigorosamente e ciò soprattutto grazie al sistema di controllo «servizio controlling dell’ASTAT». |
VI.4. Compatibilità delle misure alla luce dei nuovi criteri trasmessi con lettera A/34/747 del 25.6.2004, modificati e integrati ai sensi della lettera A/34426 del 2.6.2005.
|
(112) |
La Commissione osserva che, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, i nuovi criteri di applicazione escludono esplicitamente le grandi imprese, tranne che a titolo «de minimis». |
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(113) |
Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, va ricordato che la definizione di investimenti ammissibili prevista dai nuovi criteri soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento 70/2001 (24) e che sono esplicitamente esclusi sia gli investimenti di sostituzione che i costi di manutenzione. |
|
(114) |
Inoltre, la Commissione osserva che ora il principio della libertà di stabilimento viene rispettato anche dal punto di vista formale, mentre precedentemente lo era soltanto di fatto, come risulta dall’elenco trasmesso a tale riguardo nel corso della procedura (v. punto 70 della presente decisione), dal momento che è sufficiente disporre di un’unità operativa sul territorio della Provincia di Bolzano per avere accesso agli aiuti in esame. |
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(115) |
Infine, è rispettato il principio di necessità degli aiuti dal momento che ora è previsto l’obbligo di presentare domanda prima dell’inizio dei lavori di esecuzione del progetto oggetto dell’aiuto. |
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(116) |
Per quanto riguarda le microimprese, l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato non si applica nella misura in cui siano interessate soltanto imprese che esercitano attività di prossimità, non essendo queste ultime in grado di esercitare alcuna influenza sugli scambi intracomunitari alla luce delle loro stesse caratteristiche, dimensioni e collocazione, oltreché della mancanza di interesse ad accedere al loro mercato da parte delle imprese degli altri Stati membri. Tali imprese sono costituite nel caso di specie da alcune attività ben precise, che impiegano non più di due persone, nel settore dell’artigianato (segnatamente mestieri tradizionali tipici in via di estinzione, quali arrotino, bottaio, cardatore e filatore di lana, candelaio o ceraio, cestaio, maniscalco e così di seguito) e del commercio (in particolare attività di vendita al dettaglio di prodotti d’uso quotidiano — soprattutto generi alimentari — situate in comuni con non più di mille abitanti, non ubicati in centri commerciali e in ogni caso al di fuori delle zone più sviluppate dal punto di vista turistico) tassativamente enumerati, sia per quanto riguarda l’artigianato che il commercio, nei nuovi criteri di applicazione del regime. |
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(117) |
Per quanto riguarda gli aiuti per la tutela dell’ambiente, la Commissione ritiene che gli aiuti transitori in favore delle sole PMI per l’adeguamento alle nuove norme vincolanti, per un periodo di tre anni a decorrere dalla loro adozione, dell’intensità del 15 %, siano conformi al punto 28 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (25) (in appresso «la disciplina»). |
|
(118) |
In più, gli aiuti per incentivare le imprese di qualsiasi dimensione a superare le norme comunitarie obbligatorie o per avviare investimenti, sempre volti alla tutela dell’ambiente, realizzati in assenza di norme comunitarie vincolanti, aventi un’intensità pari al 30 % soddisfano ora le condizioni del punto 29 della disciplina. |
|
(119) |
Inoltre, gli aiuti alle attività di assistenza e consulenza nel settore dell’ambiente, limitati alle PMI, rispettano l’articolo 5, lettera a), del regolamento(CE) n. 70/2001 (26) e sono quindi compatibili con il mercato comune. |
|
(120) |
Tuttavia, la presente decisione non pregiudica la compatibilità della deliberazione n. 4007 del 4.11.2002, mediante la quale sarebbe stato adeguato ai nuovi orientamenti della Commissione tutto il complesso degli aiuti per la tutela dell’ambiente della Provincia di Bolzano, dal momento che tale deliberazione non è oggetto del presente procedimento. |
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(121) |
Per quanto riguarda i presunti aiuti all’occupazione, la Commissione prende atto del fatto che tali aiuti sono limitati alla concessione di prestiti per la costituzione di liquidità, in osservanza del regolamento 69/2001 (27) sugli aiuti «de minimis». |
|
(122) |
In relazione agli aiuti all’internazionalizzazione, la Commissione osserva che nei nuovi criteri di applicazione trasmessi è stato mantenuto in essere solo l’aiuto con intensità pari al 50 %, riguardante i costi dei servizi di consulenza forniti da consulenti esterni e i costi relativi alla prima partecipazione a una determinata fiera o esposizione e destinato soltanto alle PMI. Ciò è conforme all’articolo 5 del regolamento 70/2001 (28). |
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(123) |
La Commissione osserva anche che è ormai ammissibile solo il premio relativo all’assicurazione-crediti per i rischi non assicurabili sul mercato, nei confronti di operazioni verso paesi terzi ad esclusione dei paesi dell’OCSE in cui il rischio è assicurabile sul mercato (i cosiddetti «marketable countries»; attualmente, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti). Ciò è conforme con la comunicazione relativa all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (29). |
VII. OSSERVAZIONI FINALI
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(124) |
La Commissione deplora il fatto che i criteri di applicazione della legge provinciale 4/97, adottati con deliberazione 4607 del 17.12.2001, non essendo stati notificati preventivamente alla Commissione, sono stati messi in atto dall’Italia, Provincia autonoma di Bolzano, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, e sono, pertanto, illegali. Ciò ha dato luogo all’applicazione abusiva del regime di aiuti N192/97 (e, indirettamente, anche del regime NN69/95), ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 659/99 (30). |
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(125) |
Pertanto, la Commissione ha deciso di avviare il presente procedimento formale di esame in relazione agli aiuti in questione. |
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(126) |
Tuttavia, nel corso del procedimento, le autorità italiane hanno chiarito che, nella maggior parte dei casi, le disposizioni previste dalla deliberazione 4607/2001 suscettibili di essere considerate, alla luce dell’analisi effettuata dalla Commissione, incompatibili oltre che illegali, non sono mai state applicate o sono state applicate in un numero molto limitato di casi, per importi molto esigui, di gran lunga inferiori alla soglia «de minimis» e ciò anche in relazione alle PMI. |
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(127) |
A tal fine, sono stati forniti numerosi dati, segnatamente per quanto riguarda il numero e l’importo degli aiuti concessi in relazione agli aspetti più controversi delle diverse misure specifiche del regime. Ne consegue che nessuna grande impresa avrebbe beneficiato del sostegno del regime in questione per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti. Questi ultimi, pertanto, sarebbero stati di fatto riservati alle PMI, come era previsto nella decisione della Commissione di approvazione dei regimi N192/97 e NN69/95. |
|
(128) |
Inoltre, le autorità italiane hanno collaborato attivamente sospendendo l’applicazione di talune norme che saranno abrogate appena possibile (segnatamente in materia di aiuti ai servizi di consulenza in favore delle grandi imprese) e proponendo di modificare i criteri di applicazione degli aiuti di cui al presente procedimento. |
|
(129) |
Infine, la Commissione prende atto delle garanzie ed assicurazioni fornite dall’Italia in relazione all’osservanza delle condizioni e della soglia del «de minimis», sulla cui applicazione molto estesa la Commissione aveva espresso i propri dubbi in occasione dell’apertura del procedimento. |
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(130) |
Dal momento che non ne hanno beneficiato né i settori esclusi né le attività legate alle esportazioni e che non era previsto alcun aiuto subordinato all’utilizzazione preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati, agli aiuti in questione può essere applicata, ai sensi del regolamento n. 69/2001, la norma «de minimis», purché non sia superata la soglia di 100.000 euro per ciascuna impresa, nel pertinente periodo di tre anni. Pertanto, tali aiuti non rientrano nell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
|
(131) |
La Commissione osserva inoltre che una decisione relativa a un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che delle misure individuali possano non costituire un aiuto di Stato (se l’aiuto individuale è conforme, per esempio, alla norma «de minimis», come indicato al punto precedente) o siano considerate, del tutto o in parte, compatibili con il mercato comune sulla base delle proprie caratteristiche (segnatamente in base a un regolamento di esenzione). |
|
(132) |
Anche se, nel caso specifico, alla luce dei precedenti punti 124-131 e delle considerazioni esposte nella parte VI.3, relativa alla compatibilità delle misure risultanti dall’applicazione della delibera 4607/2001, potrebbe darsi che non si debba procedere ad alcun recupero — o ad un recupero molto limitato, è tuttavia prassi consolidata della Commissione disporre il recupero dai beneficiari degli aiuti che, sulla base dell’articolo 88 del trattato, sono stati dichiarati illegali e incompatibili. Tale prassi è stata confermata dall’articolo 14 del regolamento n. 659/99 (31). |
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(133) |
La Commissione dispone che l’Italia adotti tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili presso i beneficiari del regime di aiuti, fatti salvi i casi individuali che soddisfano le condizioni necessarie affinché possano essere dichiarati compatibili in base alle norme pertinenti. A tale fine, la Commissione chiede alle autorità italiane di ingiungere ai beneficiari del regime di aiuti, entro il termine di due mesi dalla data della presente decisione, di rimborsare l’aiuto con gli interessi. |
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(134) |
Alla luce dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento 659/99, l’aiuto da recuperare comprende degli interessi da calcolare conformemente alle disposizioni stabilite al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32). Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegittimo è diventato disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. |
|
(135) |
La Commissione invita l’Italia a trasmetterle il formulario allegato riguardante lo stato di avanzamento della procedura di recupero, a redigere un elenco di beneficiari tenuti al recupero e ad indicare chiaramente le misure concrete adottate per ottenere un recupero immediato ed effettivo dell’aiuto. Inoltre, dovrà essere trasmesso un elenco completo di tutte le misure di aiuto citate nella presente decisione, entro due mesi dalla data di notifica di quest’ultima, che distingua per ciascuna misura l’ammontare concesso, l’ammontare compatibile in virtù di una delle citate esenzioni, nonché l’ammontare da recuperare. |
|
(136) |
La Commissione inoltre invita l’Italia a trasmetterle entro due mesi dalla data della presente decisione i documenti comprovanti che le procedure di recupero sono state avviate presso i beneficiari di aiuti illegali ed incompatibili (quali per esempio circolari, ordini di rimborso emessi, ecc.) |
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(137) |
Infine, i nuovi criteri di applicazione, trasmessi con lettera A/34747 del 25.6.2004, modificati e integrati con lettera A/34426 del 2.6.2005, soddisfano le condizioni necessarie affinché possano essere considerati compatibili con il mercato comune, come è stato indicato, caso per caso, nella parte VI.4 (punti 112-123). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I criteri di applicazione della legge provinciale 4/97, adottati con deliberazione 4607 del 17.12.2001, sono illegali a causa della mancata notifica preventiva alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Essi implicano l’applicazione abusiva del regime d’aiuto N 192/1997 e, indirettamente, del regime NN 69/1995.
Articolo 2
Sono incompatibili con il mercato comune i seguenti aiuti previsti dalla deliberazione 4607/2001:
|
a) |
tutti gli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese; |
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b) |
gli aiuti a favore delle PMI concessi in relazione ad investimenti di sostituzione e tutti gli aiuti agli investimenti per la parte eccedente la soglia del 15 % di intensità lorda di aiuto, per quanto riguarda le piccole imprese, e del 7,5 %, per quanto riguarda le medie imprese; |
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c) |
gli aiuti agli investimenti a favore delle microimprese, diversi da quelli indicati nell’articolo 3, per la parte eccedente il 15 % di intensità lorda di aiuto; |
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d) |
in seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (33) e all’accettazione da parte dello Stato membro (34) della proposta di misure utili per l’adeguamento dei regimi precedentemente approvati, ai sensi del punto 77 della disciplina di cui sopra, vale a dire dal 1o gennaio 2002:
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e) |
gli aiuti all'internazionalizzazione delle imprese, fatti salvi gli aiuti per la prima partecipazione di un’impresa ad una fiera o esposizione, limitatamente alle PMI, e gli aiuti che soddisfano i criteri fissati dalla comunicazione della Commissione relativa all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (35); |
|
f) |
i contribuiti denominati «aiuti all’occupazione» (costituiti, di fatto, da aiuti ai servizi di assistenza e consulenza e alle spese relative alla brevettazione di marchi), di cui siano beneficiarie le grandi imprese; |
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g) |
tutti gli aiuti ai servizi di consulenza di cui siano beneficiarie le grandi imprese; |
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h) |
gli aiuti di intensità dell’80 %, concessi per progetti comuni nell’ambito di programmi comunitari, tra i cui beneficiari vi siano anche le imprese. |
Articolo 3
Le misure, previste dai nuovi criteri di applicazione del regime N192/97, trasmessi con lettera A/34747 del 25.6.2004, modificati e integrati con lettera A/34426 del 2.6.2005 a favore delle microimprese con un organico massimo di due persone, costituiti da determinate attività artigianali corrispondenti a mestieri tradizionali tipici in via di estinzione e da talune attività di prossimità nel settore del commercio, elencati in maniera tassativa nel testo di detti criteri di applicazione, non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
Articolo 4
Le misure, diverse da quelle previste all’articolo 3, previste dai nuovi criteri di applicazione del regime N192/97, trasmessi con lettera A/34747 del 25.6.2004, modificati e integrati ai sensi della lettera A/34426 del 2.6.2005, sono compatibili con il mercato comune.
Articolo 5
1. L’Italia adotta tutte le misure necessarie volte a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili, di cui all’articolo 2, eventualmente messi a loro disposizione.
2. l’Italia sospende ogni versamento di aiuti incompatibili a partire dalla data della presente decisione.
3. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
4. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
5. Gli interessi sono calcolati in base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
6. l’Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2 di rimborsare gli aiuti illegali e gli interessi calcolati come sopra illustrato, e ciò entro due mesi a far data dalla notifica della presente decisione.
Articolo 6
Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Italia comunica alla Commissione le misure previste e adottate per conformarvisi compilando il questionario allegato alla presente decisione.
In particolare, entro lo stesso termine, l’Italia trasmette un elenco completo di tutte le misure di aiuto contemplate dalla presente decisione, che distingua per ciascuna di esse l’ammontare concesso, l’ammontare compatibile in virtù di una delle citate esenzioni, nonché l’ammontare da recuperare. Infine, sempre entro lo stesso termine, l’Italia trasmette tutti i documenti comprovanti che le procedure di recupero sono state avviate presso i beneficiari degli aiuti illegali ed incompatibili.
Articolo 7
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione
Fatto a Bruxelles, il 21 settember 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Pubblicata sulla GU C 120 del 22.5.2003, p.2.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Pubblicata nella GU C 47/1998, pag. 4, sotto forma di scheda.
(4) Pubblicata nella GU C 188/1996, pagg. 1-2, sotto forma di scheda.
(5) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora88) del trattato CE, pubblicato in GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1
(6) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
(7) Tale elenco figura alla nota a piè di pagina n. (3) della tabella A dell’allegato 1 «settore artigianato» alla deliberazione n. 4607
(8) Cfr. il punto 3.1 dell’allegato 1 «settore artigianato» alla deliberazione n. 4607/2001.
(9) Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese, pubblicata nella GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(10) Pubblicata in GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3
(11) Pubblicata in GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3
(12) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33
(13) Ossia gli aiuti direttamente connessi alle quantità esportate, alla creazione e al funzionamento di una rete di distribuzione, di altre spese correnti connesse all’attività di esportazione.
(14) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis pubblicato in GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(15) Pubblicato in GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.
(16) Cfr. nota 14.
(17) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis», pubblicata nella GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9
(18) Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese, pubblicata in GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(19) Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro- piccole e medie imprese, pubblicata in GU L 124 del 20.5.2003, pag. 136.
(20) Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato in GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.
(21) Pubblicata sulla GU C 281 del 17.9.1997, pag .4, modificata dalla comunicazione 2001/C 217/02 pubblicata in GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2
(22) Pubblicato in GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.
(23) Cfr. nota 14.
(24) Cfr. nota 14.
(25) Pubblicata in GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(26) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33
(27) Cfr. nota 14.
(28) Cfr. nota 26.
(29) Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, pubblicata in GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2
(30) Cfr. nota 5.
(31) Cfr. nota n. 5.
(32) Regolamento della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 (ora 88) del trattato CE, pubblicato in GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1
(33) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicato nella GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(34) Con lettera n. 4592 del 5.4.2001, registrata il 6.4.2001 (A/32899)
(35) Pubblicata sulla GU del 17.9.1997, pag. 4, modificata dalla comunicazione 2001/C 217/02, pubblicata in GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.
ALLEGATO
Informazioni concernenti l’attuazione della decisione della Commissione C(2005)2723
1. Numero totale di beneficiari e ammontare totale dell’aiuto da recuperare
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1.1. |
Illustrare dettagliatamente: come verrà calcolato l’ammontare di aiuto da recuperare dai singoli beneficiari, distintamente per
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1.2. |
quale è l’ammontare totale di aiuto illegittimo concesso ai sensi del regime in oggetto che deve essere recuperato (in equivalente sovvenzione lordo, attualizzato a …) |
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1.3. |
quale è il numero totale di beneficiari dai quali gli aiuti illegittimi concessi ai sensi del regime in oggetto devono essere recuperati |
2. Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto
|
2.1. |
Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti. |
|
2.2. |
Entro quale data sarà completato il recupero? |
3. Informazioni relative ai singoli beneficiari
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3.1. |
Si prega di fornire, nella tabella qui di seguito i seguenti dettagli per ciascun beneficiario dal quale devono essere recuperati aiuti illegittimi concessi ai sensi del regime di aiuto recuperato presso il beneficiario:
|
(1) importo messo a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)
(2) importi restituiti in ammontare lordo (interessi inclusi)
|
28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2005
relativa all’aiuto di Stato
Portogallo — proroga del termine di consegna di due navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici, costruite da Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA
[notificata con il numero C(2005) 3268]
(Il testo in portoghese è l’unico facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/946/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, segnatamente l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio che istituisce nuove norme in relazione agli aiuti alla costruzione navale (1) (di seguito «regolamento relativo alla costruzione navale»), e segnatamente articolo 3, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle suddette norme (2) e tenendo conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 21 gennaio 2004, protocollata dalla Commissione il 29 gennaio 2004, il Portogallo ha presentato alla Commissione domanda di proroga del termine di consegna di tre anni in relazione a due navi cisterna destinate al trasporto di prodotti chimici costruite da Estaleiros Navais de Viana do Castelo. In seguito, con lettere del 1o aprile 2004 (protocollata il 2 aprile 2004), 11 giugno 2004 (protocollata il 15 giugno 2004) e 24 agosto 2004 (protocollata il 31 agosto 2004), il Portogallo ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari. |
|
(2) |
Con lettera del 20 ottobre 2004, la Commissione ha informato il Portogallo di aver deciso di avviare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente all’aiuto in questione. |
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(3) |
Con lettera del 23 novembre 2004 (registrata il 1o dicembre 2004), le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni nel contesto del suddetto procedimento. |
|
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea (3). La Commissione ha ricevuto le osservazioni presentate dagli interessati e le ha trasmesse al Portogallo, che in tal modo ha avuto la possibilità di commentarle. |
|
(5) |
Le osservazioni del Portogallo sono pervenute con lettera del 3 marzo 2005 (protocollata il 7 marzo dello stesso anno). Il 22 aprile 2005 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità portoghesi. Con lettera del 23 maggio 2005 (protocollata il 27 maggio dello stesso anno) il Portogallo ha presentato osservazioni complementari. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
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(6) |
La misura notificata consiste nella concessione di un aiuto al funzionamento connesso a un contratto a favore degli Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA in relazione alla costruzione di due navi cisterna destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, designate C 224 e C 225. L’aiuto ammonta a 2 675 275 euro per nave. |
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(7) |
Il Portogallo ha notificato la misura ai sensi del regolamento relativo alla costruzione navale (4). L’articolo 3 di tale regolamento autorizza la concessione di aiuti al funzionamento in connessione a contratti concernenti navi conclusi entro il 31 dicembre 2000, e a condizione che le navi siano consegnate entro un limite massimo di tre anni dalla data della firma del contratto. Pertanto, non può essere concesso alcun aiuto al funzionamento connesso a contratti concernenti navi consegnate oltre tre anni dalla data di firma del contratto, quantunque la Commissione possa concedere una proroga di questo termine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento n. 1540/98. |
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(8) |
Il Portogallo ha chiesto una proroga del termine di consegna di tre anni relativamente alle due navi cisterna destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, costruite dagli Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA. Ha sostenuto che questa richiesta è giustificata dalla complessità tecnica del progetto associata a circostanze imprevedibili, come si esplicita dettagliatamente nel prosieguo del presente documento. |
|
(9) |
In tale contesto, il Portogallo ha dichiarato che i contratti di costruzione navale relativi alle due navi sono stati firmati il 22 dicembre 2000 da Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA e Alpha Navigation Ltd (di seguito designati «contratti originali»). Il 14 maggio 2001 la Alpha Navigation ha trasmesso la propria posizione di acquirente ad un’impresa con sede in Finlandia — la ABB Credit OY — mediante un accordo di cessione firmato dalle tre parti interessate: Alpha Navigation, ABB Credit OY e Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA. Il nuovo proprietario ha richiesto nuove specifiche — segnatamente l’adeguamento delle navi ai fini della conformità alla «Classe IA super» per la navigazione tra i ghiacci — e il 14 maggio 2001 ha firmato a tal fine un contratto modificato e rettificato di costruzione navale relativo alle due navi con l’azienda Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA. |
|
(10) |
Secondo le autorità portoghesi le nuove specifiche, richieste dal nuovo proprietario delle navi, hanno avuto varie ripercussioni sulle caratteristiche e sui materiali che hanno richiesto l’utilizzazione di nuove tecniche, dando luogo a loro volta a ritardi di produzione. Il Portogallo ha evidenziato, in particolare, le seguenti difficoltà principali in relazione alla complessità del progetto:
|
|
(11) |
Secondo il Portogallo le difficoltà connesse, in particolare, con l’applicazione della nuova norma e con le forniture di lamiere d’acciaio difettose costituirebbero circostanze imprevedibili. |
|
(12) |
Secondo le condizioni concordate con la ABB Credit OY, il cantiere navale aveva previsto la consegna della nave C 224 il 30 ottobre 2003 e della nave C 225 il 15 novembre 2003, vale a dire entro un termine di consegna di tre anni. A causa dei menzionati fattori, le navi sono state effettivamente consegnate rispettivamente il 29 ottobre 2004 e il 4 febbraio 2005 (6). |
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(13) |
La Commissione ha avviato il procedimento per le seguenti ragioni principali: |
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(14) |
la Commissione ha inizialmente dubitato che i contratti modificati e rettificati firmati con l’azienda ABB Credit OY il 21 maggio 2001 corrispondessero ai contratti originali firmati con la Alpha Navigation. I contratti modificati e rettificati firmati con la ABB Credit OY modificano varie caratteristiche delle navi, il tipo di pittura utilizzato nelle cisterne di carico, l’identità dell’acquirente e i prezzi delle navi. Pertanto, ci si chiedeva se l’oggetto di tali contratti fosse il medesimo dei contratti originali e se i contratti firmati con la ABB Credit OY potessero beneficiare di aiuti. |
|
(15) |
Inoltre, per quanto concerne l’affermazione del Portogallo in base alla quale la proroga del termine è giustificata dalla complessità tecnica del progetto, la Commissione ha dubitato che le navi cisterna costruite dagli Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA potessero beneficiare della proroga del termine sulla base di tale giustificazione. La Commissione tende ad interpretare il motivo della complessità tecnica in modo restrittivo e obiettivo (7), e gli elementi forniti dal Portogallo erano insufficienti per permettere di giungere a una tale conclusione. |
|
(16) |
La Commissione dubitava inoltre che i fattori addotti dal Portogallo potessero rientrare nella categoria delle «circostanze eccezionali, imprevedibili e esterne all'impresa» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento relativo alla costruzione navale. A tale proposito la Commissione ha fatto osservare che la maggior parte delle difficoltà incontrate dal cantiere navale derivava dalle modifiche richieste dal nuovo armatore, e dubitava che — nella misura in cui il cantiere aveva accettato tali modifiche — esse potessero essere considerate «circostanze esterne e imprevedibili». |
III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
|
(17) |
L’associazione dei costruttori navali delle Comunità europee (CESA) ha osservato che nel settore della costruzione navale il trasferimento di un contratto di costruzione da un acquirente a un altro può avvenire con una certa frequenza, e che un cantiere confrontato a tale situazione ha ben poche possibilità di rifiutare il suddetto trasferimento. In particolare, in Europa i cantieri navali devono frequentemente adeguarsi alle modifiche dei requisiti da parte degli acquirenti. Al contempo, a parere della CESA ciò non implica che i contratti modificati costituiscano nuovi contratti se il tipo di prodotto — navi cisterna destinati al trasporto di prodotti petroliferi e chimici — e la gamma di capacità o di tonnellaggio totale delle navi rimangono inalterati. |
|
(18) |
Una delle parti interessate ha chiesto che la Commissione verificasse la corretta classificazione delle navi (navi cisterna destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, in contrapposizione a quella di semplici navi chimichiere, come indicato inizialmente nella decisione di avviare il procedimento). |
IV. OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO
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(19) |
Il Portogallo ha fatto rilevare che il cantiere navale aveva programmato di concludere la produzione delle navi entro il termine di tre anni imposto dal regolamento relativo alla costruzione navale. Quando si è conclusa la cessione dei contratti alla ABB il portafoglio commesse del cantiere navale era virtualmente completo, il che lasciava al cantiere navale un ridotto margine di flessibilità per iniziare la costruzione alla luce dei nuovi requisiti dell' armatore. Inoltre, il Portogallo ha asserito che le difficoltà tecniche incontrate dal cantiere navale non erano prevedibili al momento della firma dei contratti. Quanto al rivestimento speciale utilizzato, l’armatore ha richiesto in una fase avanzata del progetto che l’applicazione di tale rivestimento fosse estesa ad un maggior numero di cisterne, ritardando così ulteriormente la produzione. |
|
(20) |
A sostegno delle sue argomentazioni il Portogallo ha presentato dichiarazioni del proprietario delle navi e del registro navale interessato, il Det Norske Veritas, in cui si certificava che le nuove costruzioni dovevano essere considerate di elevata complessità tecnica nell’ambito del segmento cui appartengono. Il registro navale ha fatto presente, in particolare, che le nuove cisterne soddisfano i più elevati requisiti del settore delle navi per la navigazione tra i ghiacci, contengono tecnologie elettroniche sofisticate per la sicurezza della navigazione e obbediscono a rigorose specifiche contrattuali di costruzione relativamente alla preparazione, alla finitura e al rivestimento dell’acciaio. |
|
(21) |
Le autorità portoghesi hanno inoltre fatto osservare che non risultava alcuna concorrenza da parte di altri cantieri con sede nell’UE per questi particolari contratti, il che limita qualunque effetto suscettibile di distorcere la concorrenza a detrimento di altri cantieri navali europei in relazione all’aiuto in questione. |
V. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
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(22) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino, o minaccino di falsare, la concorrenza. |
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(23) |
L’aiuto al funzionamento in esame concerne il finanziamento mediante risorse statali di parte dei costi che il cantiere navale in questione avrebbe normalmente dovuto sostenere per costruire la nave, costituendo pertanto un vantaggio per il cantiere navale. Inoltre, la costruzione navale costituisce un’attività economica che comprende scambi commerciali tra Stati membri. Pertanto, l’aiuto in questione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
|
(24) |
Ai sensi del regolamento relativo alla costruzione navale (8), per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili di alto mare a propulsione autonoma. Gli Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA costruiscono tali navi, e pertanto gli aiuti concessi a questo cantiere navale rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento. |
|
(25) |
Il regolamento relativo alla costruzione navale all’articolo 3, paragrafo 1, prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % a titolo di aiuto al funzionamento connesso a un contratto (relativamente a contratti di valore superiore a 10 milioni di euro) a favore della costruzione navale. In base all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Ciò non si applica, tuttavia, alle navi la cui consegna è avvenuta dopo oltre tre anni dalla firma del contratto. In tali casi, il massimale applicabile è lo stesso in vigore tre anni prima della consegna della nave. Il termine ultimo di consegna per una nave che può ancora beneficiare di aiuti al funzionamento era dunque il 31 dicembre 2003. |
|
(26) |
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede tuttavia che la Commissione possa «concedere una proroga del termine ultimo di consegna di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del singolo progetto di costruzione navale in questione, o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa». |
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(27) |
Si fa rilevare che il Portogallo ha basato la sua domanda sulla complessità tecnica del progetto associata a circostanze imprevedibili, comprendendo in tal modo entrambe le eccezioni. |
|
(28) |
Per quanto concerne la questione della complessità tecnica del progetto, i servizi della Commissione hanno richiesto il parere di un perito esterno. Nell’ambito del presente documento si espongono le conclusioni della Commissione alla luce del parere del perito consultato e delle osservazioni presentate dal Portogallo e dalle parti interessate. |
|
(29) |
Si sottolinea che, oltre al trasferimento della proprietà dalla Alpha Navigation alla ABB Credit OY, il tipo di prodotto dei contratti è rimasto inalterato — navi cisterna destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici. Il tonnellaggio delle navi, tenuto conto della gamma di questo tipo di prodotto, non ha subito modifiche significative (9). Inoltre, stando alle affermazioni del Portogallo, la ABB Credit OY ha assunto tutti i diritti e le obbligazioni detenute dalla Alpha Navigation nel quadro dei contratti originali e ha rimborsato a quest’ultima i pagamenti già effettuati agli Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA. In base a quanto esposto, è lecito concludere che il trasferimento di proprietà non ha, di per sé, modificato la natura dei contratti, e pertanto la rispettiva ammissibilità ai fini dell’aiuto. |
|
(30) |
Le osservazioni presentate a seguito dell’avvio del procedimento confermano l’esistenza di elementi che comprovano la complessità del progetto suscettibili di giustificare la proroga del termine di consegna richiesta dal Portogallo. |
|
(31) |
La «Classe IA super» applicata a queste navi costituisce la classe superiore di una scala di quattro in relazione allo spessore del ghiaccio che una nave deve affrontare. Essa prepara le navi alla navigazione tra ghiacci dello spessore di un metro, e impone requisiti specifici a livello della struttura. Tali requisiti hanno un impatto fondamentale sulla concezione del progetto (scafo, propulsione e tubolature), che dev’essere modificato di conseguenza. |
|
(32) |
I requisiti relativi alla preparazione della superficie d’acciaio e l’applicazione delle pitture possono essere particolarmente severi nel caso delle navi cisterna, alla luce dei rischi associati al tipo di prodotti per il cui trasporto sono concepite. Nel caso delle navi di «Classe IA super», la qualità dell’acciaio deve essere di una classe particolare al fine di garantire l’integrità strutturale a basse temperature. |
|
(33) |
Nel caso in esame inizialmente il cantiere navale ha dovuto far fronte a difficoltà inerenti la qualità dell’acciaio fornito, il quale presentava difetti che è stato necessario correggere. Inoltre, il livello di difficoltà della preparazione della superficie d’acciaio è stato apparentemente aggravato dalle specifiche imposte dall’armatore delle navi. Le autorità portoghesi hanno spiegato che la superficie d’acciaio è stata preparata secondo le specifiche di una nuova norma (10) — la quale richiede che l’acciaio non presenti «alcuna imperfezione visibile» — e che il cantiere navale ha avuto difficoltà a soddisfare l’interpretazione di tale norma da parte dell’armatore delle navi. Tale situazione ha dato luogo ad interruzioni della produzione e ha richiesto un elevato grado di perfezione dei lavori realizzati. |
|
(34) |
La pittura «Marineline 784», utilizzata nella costruzione, è di un tipo speciale destinato a garantire un elevato grado di resistenza alla corrosione, richiede lo smussamento degli angoli e superfici estremamente piane. La verniciatura è realizzata a temperature molto elevate (80o-122o C), e pertanto gli spazi adiacenti non devono essere verniciati qualora le rispettive pitture non sopportino tali temperature. Essa presenta un elevato rischio di difetti e di scarti, implica lavori di riparazione e di ritocco che possono avere implicazioni considerevoli sullo scadenziario dei lavori. |
|
(35) |
La Commissione, nel quadro della decisione di avviare il procedimento, ha ammesso che la fornitura di lamiere d’acciaio difettose, richiedendo un’opera di riparazione da parte del cantiere navale, ha contribuito a ritardare il progetto di circa 2 mesi. |
|
(36) |
Alla luce delle informazioni pervenute dopo l’avvio del procedimento, si ritiene che gli elementi sopra menzionati abbiano avuto implicazioni considerevoli sullo scadenziario del progetto. Il grado di perfezione della superficie d’acciaio costituiva un elemento fondamentale del progetto, e questo a sua volta ha condizionato l’applicazione del rivestimento speciale. Inoltre, si è rilevato che la complessità dei problemi incontrati non poteva essere anticipata dal cantiere navale in quanto da essi indipendente (difetti delle lamiere e requisiti di qualità fissati dall’armatore) e il cantiere navale non aveva alcuna esperienza nell'esecuzione del tipo specifico di rivestimento utilizzato. |
VI. CONCLUSIONI
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(37) |
Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1540/98, ritiene di poter approvare la proroga del termine di consegna di tre anni relativa alle due navi cisterna destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici costruite dall’impresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA, a causa della complessità tecnica del progetto. La Commissione afferma pertanto che non ritiene necessario procedere ad un ulteriore esame delle ragioni invocate dal Portogallo in merito alle circostanze eccezionali, imprevedibili e esterne all’impresa, ai termini del suddetto articolo. |
|
(38) |
Si autorizza la proroga del termine di consegna fino alle date di consegna effettiva delle navi (29 ottobre 2004 e 5 febbraio 2005). |
ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il termine di tre anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.o 1540/98 del Consiglio, è prorogato per la consegna delle due navi cisterna destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici costruite nei cantieri navali Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA, fino al 29 ottobre 2004 per la nave C 224 e fino al 5 febbraio 2005 per la nave C 225.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il del 6 settembre 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 202 de 18.7.1998, pag. 1.
(2) GU C 308 del 14.12.2004, pag. 6.
(3) Cfr. nota 2.
(4) Cfr. nota 1.
(5) La norma ISO 8501-3 è entrata in vigore solo il 22 dicembre 2001.
(6) Il Portogallo ha presentato inizialmente una richiesta di proroga fino al luglio 2004 relativamente alla nave C 224, e fino al novembre 2004 relativamente alla nave C 225, estendendo in seguito questa richiesta per le date effettive di consegna dell’ottobre 2004 e del febbraio 2005.
(7) Cfr. aiuto N 731/01, in relazione al quale la Commissione ha ritenuto che una nave cisterna per il trasporto di gas naturale liquefatto costituisca una nave particolarmente complessa, GU C 238 del 3.10.2002, pag. 2.
(8) Cfr. nota 1. Il regolamento relativo agli aiuti alla costruzione navale ha cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2003. Deve essere ancora utilizzato, tuttavia, ai fini della valutazione delle richieste di proroga dei termini di consegna se tali richieste si riferiscono ad aiuti concessi ai sensi di tale regolamento e la disciplina degli aiuti a favore dei cantieri navali, in vigore dal 1o gennaio 2004, non fornisce alcun orientamento in relazione a tali richieste.
(9) I contratti originali concernevano navi-cisterna di 15 500 DWT destinate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, che sono diventati 14 000 DWT nei contratti modificati. In base alle informazioni disponibili questo tipo di navi-cisterna prevede una gamma tra i 4 000 DWT e oltre 40 000 DWT.
(10) ISO 8501-3 relativa alla classe di preparazione della superficie d’acciaio prima della verniciatura.
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28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
relativa all’Aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (n. C 53/2003 (ex NN 62/2003))
[notificata con il numero C(2005) 4447]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/947/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste dette osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 28.11.2002, protocollata dalla Commissione il 29.11.2002 (n. DG Tren/A 71122), le autorità belghe hanno notificato l’aiuto al salvataggio a favore di ABX Logistics (filiali F, D, NL e gruppo). Questo aiuto (fascicolo n. 769/2002) è stato approvato con decisione della Commissione del 21.10.2003. |
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(2) |
Con lettera del 17.2.2003 (protocollata dalla Commissione alla stessa data col n. Tren A/13396), il Belgio ha notificato un piano di ristrutturazione a favore della società ABX Logistics. Mediante questa notifica e con altri elementi di informazione a sua disposizione, la Commissione è stata informata che il Belgio aveva dato esecuzione ad alcuni importi di fondi pubblici a favore di ABX Logistics oltre al piano di ristrutturazione, Con lettere del 7.5.2003 il Belgio ha comunicato informazioni complementari alla Commissione. |
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(3) |
Con lettera del 24.7.2003, (n. SG (2003) D/231003), la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato. |
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(4) |
Previo accordo sull’eliminazione dei dati confidenziali, la decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) . La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito. |
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(5) |
Con lettera del 29.8.2003 (N. GAB Loyola de Palacio entrada n. 2805) le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni circa l’avvio del procedimento. |
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(6) |
La Commissione ha ricevuto in merito alcune osservazioni da parte dei terzi interessati che ha trasmesso al Belgio con lettera del 18.2.2004 (n. D (2004) 2823) offrendo la possibilità di inviare osservazioni, osservazioni che sono pervenute con lettera del 18.3.2004 (n. A/15992). |
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(7) |
Nel frattempo, le autorità belghe hanno apportato elementi complementari di informazione con lettere del 12.12.2003 (n. A/37839), del 19.12.2003 (n. A/38582) e del 12.11.2004 (n. A/35928) e hanno aggiornato il piano di ristrutturazione della società ABX, in particolare con lettere del 14.1.2005 (n. A/2010), del 24.2.2005 (n. A/4889) e del 14.3.2005 (n. A/6690). Informazioni complementari sono pervenute con lettere del 18.8.2005, del 31.8.2005, del 2.9.2005 e del 26.9.2005. |
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(8) |
Con lettera del 4.5.2005, la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di estendere il procedimento n. C 53/03 ai nuovi elementi di informazione notificati. Dopo l’accordo sull’eliminazione dei dati confidenziali comunicato dalle autorità belghe, la decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) . La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito. |
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(9) |
La Commissione ha ricevuto in merito alcune osservazioni da parte delle autorità belghe e di terzi interessati. Ha trasmesso le osservazione dei terzi al Belgio con lettera del 18.7.2005 offrendo la possibilità esprimersi in merito e ha ricevuto i suoi commenti con lettera del 18.8.2005. A questa lettera sono seguire le lettere informative del 2.9.2005 e del 29.9.2005. |
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(10) |
Con lettera del 3.8.2005, dopo il termine stabilito per la presentazione di commenti circa l’estensione del procedimento di cui sopra, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una lettera di reclamo in merito alla vendita di ABX Logistics Worldwide. Con lettera del 19.8.2005 la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di trasmetterle il loro parere sui fatti esposti nella lettera delle autorità italiane. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 15.9.2005. |
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(11) |
Infine le autorità belghe hanno fornito vari complementi di informazione nel corso del mese di novembre 2055, in particolare con lettera del 1o dicembre 2005 (noA/30862). |
2. CONTESTO GENERALE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI ABX
2.1. Le principali tappe del procedimento
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(12) |
Ad integrazione delle indicazioni più dettagliate fornite al momento dell'avvio del procedimento la Commissione ricorda brevemente che la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ha acquisito, tra il 1998 e il 2001, un insieme di imprese individuali. In quel momento l’insieme in questione non era ancora raggruppato in una holding ma formava tuttavia la rete economica ABX LOGISTICS che contava circa 107 filiali consolidate, di cui l’89 % delle vendite era effettuato in Europa, 6 % in Asia e 5 % in America. |
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(13) |
Il presente fascicolo riguarda la ristrutturazione di questa rete notificata dalle autorità belghe il 17.3.2003. |
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(14) |
Qui di seguito sono ripresi i principali elementi notificati nonché i dubbi espressi dalla Commissione al momento dell'avvio del procedimento. |
2.1.1. La notifica del 17.2.2003
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(15) |
Il piano di ristrutturazione iniziale prevedeva, da una parte, che la 107 filiali ABX della SNCB, detenute da varie holding ABX, dovessero essere raggruppate sotto una holding generale. D’altra parte essendo le filiali di ABX LOGISTICS (Germania) GmbH (qui di seguito «ABX-D»), ABX LOGISTICS Holding (Paesi Bassi) BV (qui di seguito «ABX-NL») e ABX LOGISTICS (Francia) (qui di seguito «ABX-F») in difficoltà; dovevano essere ristrutturate per tornare ad essere redditizie. |
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(16) |
Le misure di ristrutturazione operative consistevano essenzialmente nella riorganizzazione delle strutture giuridiche mediante l’integrazione dell’insieme dei soggetti giuridici del gruppo sotto una stessa società madre (i.) (4), nella cessione e la chiusura di attivi (ii.) (5) e altre misure operative in Germania, Paesi Bassi e in Francia, al fine di determinare un ulteriore miglioramento del risultato operativo (iii.) (6). |
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(17) |
A tal fine le autorità belghe avevano notificato alla Commissione che la SNCB avrebbe apportato gran parte del finanziamento necessario per tale ristrutturazione. Gli importi notificati inizialmente riguardavano 91,6 milioni di euro di conversione da parte della SNCB di debiti in capitale (finanziamento a lungo termine) di ABX-D, -NL e F e 140 milioni di euro di stanziamento rimborsabile (finanziamento a breve termine) concesso dalla SNCB alle stesse entità. |
2.1.2. Dubbi della Commissione espressi il 23.7.2003.
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(18) |
Nella sua apertura del procedimento di indagine la Commissione aveva provvisoriamente espresso i suoi dubbi riguardo ad una serie di aspetti. |
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(19) |
Presenza di aiuti: Aveva innanzitutto espresso i suoi dubbi circa l’affermazione delle autorità belghe in base alla quale il versamento di fondi (sia sotto forma di stanziamenti rimborsabili sia sotto forma di conversione di debiti in capitale proprio) da parte della SNCB nell'ambito della ristrutturazione di ABX costituiva una transazione normale in seno ad un gruppo e non un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato. |
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(20) |
Ristrutturazione — ammissibilità La Commissione ha inoltre espresso dubbi in merito all’ammissibilità di ABX-D, -NL e -F agli aiuti alla ristrutturazione in quanto non era chiaro in che misura il resto del gruppo ABX poteva sopperire alle esigenze finanziarie delle entità che dovevano essere ristrutturate. |
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(21) |
Ristrutturazione — fattibilità, distorsione e limitazione dell’aiuto La Commissione ha anche espresso dei dubbi rispetto alla parte finanziaria del piano di «ristrutturazione» che prevedeva di far fronte alle esigenze finanziarie a lungo termine (esigenze in capitale proprio) delle entità ABX interessate mediante un finanziamento essenzialmente a breve termine (stanziamento rimborsabile di 140 milioni di euro). La Commissione aveva pertanto espresso dubbi sul fatto che un finanziamento di questo tipo potesse consentire il recupero stabile dell’efficienza delle entità interessate, che le controparti proposte (in particolare in termini di riduzione di capacità) bastassero a non creare distorsioni di mercato contrarie all’interesse comune e che un tale aiuto non consentirebbe ad ABX di disporre di tesoreria potenzialmente eccedentaria. |
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(22) |
La Commissione ha inoltre espresso i propri dubbi circa l’assenza presunta di aiuto di Stato e la compatibilità dei (re)investimenti da parte della SNCB nella società ABX nonché dei mezzi utilizzati per il loro finanziamento (eventuali garanzie, sussidi incrociati, finanziamenti diretti, rispetto delle direttive vigenti). Ciò soprattutto nei confronti delle misure seguenti:
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2.1.3. Informazioni aggiuntive notificate
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(23) |
Con lettere del 14.1.2005 e del 24.2.2005, le autorità belghe hanno completato la notifica iniziale con informazioni che modificano notevolmente il piano di ristrutturazione dell’ABX. Queste modifiche riguardavano essenzialmente l'aumento del finanziamento della ristrutturazione da parte della SNCB e del gruppo ABX, la vendita di ABX-Francia sotto forma di «acquisizione dell’impresa da parte dei dipendenti» (Management-buy out — MBO) ad un prezzo di mercato negativo, la riduzione di capacità addizionali, delle misure di ristrutturazione interne sostanziali nonché la vendita prevista al prezzo di mercato della totalità del gruppo ABX. |
2.1.4. Estensione del procedimento del 3.5.2005
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(24) |
La Commissione ha esteso il procedimento di indagine, estensione che non sostituisce ma si aggiunge all’apertura del procedimento iniziale per quanto concerne due punti fondamentali di queste informazioni addizionali. la modifica del bilancio destinato alla ristrutturazione di ABX e le modalità di vendita, soprattutto di ABX-Francia, ma anche di ABX-WW (ABX Worldwide), la nuova holding ABX costituita nel corso della ristrutturazione. |
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(25) |
Secondo la nuova situazione dovevano dunque essere apportati:
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(26) |
Per quanto concerne la vendita al prezzo negativo di ABX-F (MBO), la Commissione ha sollevato dubbi sulla presenza di aiuti di Stato nei fondi apportati dalla SNCB all’acquirente. Per quanto concerne la vendita prevista di ABX-WW, la Commissione ha ricordato la necessità di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare che tale vendita avvenga effettivamente al prezzo di mercato. |
2.1.5. Altri complementi di informazione
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(27) |
Con lettera del 9.6.2005 il Belgio ha fatto pervenire alla Commissione un insieme di informazioni per quanto concerne l'estensione del procedimento, ricordando e aggiungendo anche elementi di informazione che riguardano l’intero fascicolo. |
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(28) |
Con lettera del 1o dicembre 2005 il Belgio ha presentato alcune informazioni complementari che chiariscono ulteriormente informazioni trasmesse in precedenza e annunciano un nuovo impegni per quanto riguarda la presenza di ABX in Germania. |
2.2. Le attività di ABX
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(29) |
Oltre alle attività di ABX già menzionate e descritte nell’avvio del procedimento, le autorità belghe precisano che la posizione strategica e commerciale di ABX LOGISTICS Worldwide è indubbiamente una posizione di «organizzatore» o «committente di trasporto». |
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(30) |
In quanto tale ABX effettua operazioni che rientrano nella logistica di trasporto. Secondo lo studio specifico commissionato dalla Commissione (qui di seguito «Jacobs» (10) in generale la logistica consiste «nell’organizzare (nei modi e nei tempi dovuti) il trasporto di risorse nel luogo in cui sono necessarie». Secondo questo studio, nel caso dell’ABX si tratta soprattutto di ottimizzare il flusso continuo di materiale mediante una rete di trasporto interconnessa e punti nodali di deposito. |
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(31) |
Le autorità belghe aggiungono che i «trasportatori» di norma non possiedono mezzi di trasporto (camion, navi, aerei e altri) ma ricorrono a imprese di trasporto, come viene confermato dallo studio Jacobs. |
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(32) |
Nel caso in questione, salvo alcune eccezioni, soprattutto nei Paesi Bassi, la capacità di trasporto del gruppo ABX è quasi totalmente subappaltata. D’altra parte, il numero di camion di proprietà nei Paesi Bassi è in calo costante dal 2001 e l’obiettivo è di farlo tendere allo zero. Nel 2001, ABX LOGISTICS nei Paesi Bassi deteneva 240 camion, che nel 2002 sono stati portati a 166, nel 2003 a 138 e nel 2004 a 110. |
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(33) |
Per il trasporto stradale domestico o internazionale, ABX LOGISTICS subappalta l’attività di trasporto propriamente detta a dei trasportatori stradali indipendenti. PEr il trasporto aereo e marittimo, ABX LOGISTICS agisce come un «mediatore» acquistando presso delle imprese di trasporto marittimo («shipping lines») o aereo («airlines») la capacità di trasporto necessaria per conto dei suoi clienti. |
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(34) |
La tabella riportata qui di seguito conferma chiaramente questa posizione strategica. solo 3 % dei camion utilizzati da ABX LOGISTICS sono detenuti in proprietà o in leasing dalle società del gruppo (11). |
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(35) |
«Capacità di trasporto» di ABX LOGISTICS
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(36) |
La posizione di ABX nei vari segmenti di mercato: Secondo le autorità belghe, nel 2003 le operazioni di ABX si situavano per il 49 % nel mercato del trasporto stradale, per il 42 % nei mercati Air&Sea e per l’8 % nel mercato della logistica di contratti che rientra nell’immagazzinamento di beni. |
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(37) |
Dato il suo livello di attività in Germania, Paesi Bassi e Francia, ABX non rientra tra le cinque imprese più importanti sui mercati individuali a livello nazionale (strada, aria, mare, logistica di contratto), fatto che sembra confermato da Jacobs. |
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(38) |
Potenziale di crescita dei mercati interessati — aspetto generale: sia secondo le autorità belghe che secondo Jacobs, nonostante le recenti difficoltà dovute in particolare agli avvenimenti dell’11 settembre 2001, la domanda di servizi di logistica continua ad aumentare. Secondo Jacobs, ciò è dovuto all’aumento della popolazione europea, alla crescente preferenza dei consumatori per un’ampia scelta di prodotti, all’aumento del potere d’acquisto dei consumatori, all'esternalizzazione, da parte dei produttori, dei servizi di logistica verso degli specialisti. |
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(39) |
Il potenziale di crescita in Germania: Secondo Jacobs, il mercato tedesco della logistica ha un grande potenziale di crescita. Lo sviluppo dei subappalti di servizi di logistica nel mercato tedesco negli ultimi otto anni indica che sia l'offerta che la domanda potrebbero aumentare da 15 a 20 % l'anno nei prossimi anni. |
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(40) |
Il potenziale di crescita del settore aereo: Sia Airbus che Boeing prevedono un raddoppio del numero di aerei da carico nel prossimi 15-20 anni dovuto all'aumento del trasporto aereo delle merci, che supera il trasporto passeggeri. Airbus prevede la triplicazione del trasporto merci con una crescita media di 5,7 % l’anno e Boeing di 6,4 % entro il 2021. Questi forti margini di crescita dovrebbero inoltre garantire un margine di crescita per i trasportatori e gli operatori di logistica. |
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(41) |
Il potenziale di crescita del settore stradale: L’esperto indica che, per l’insieme dell’Europa, il trasporto stradale è un’industria con scarsi ostacoli all’entrata che soffre pertanto di una sovracapacità strutturale permanente (12), confermata negli cinque-sette anni durante i quali i prezzi sono crollati. Questa sovracapacità, tuttavia, riguarda le imprese che effettuano i trasporti in questione, e questo non è il caso di ABX che «organizza» il trasporto senza di fatto effettuarlo. Secondo Jacobs, il mercato del trasporto stradale di merci vanta una tendenza di crescita forte. Un’evoluzione del mercato di questo tipo dovrebbe garantire inoltre un forte margine di crescita per i trasportatori e gli operatori di logistica. |
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(42) |
Il potenziale di crescita del settore marittimo: Secondo Jacobs, la crescita nel settore del «freight forwarding» (servizi di spedizione) marittimo era pari a 7 % in media tra il 1998 e il 2002. L’evoluzione futura della crescita del trasporto merci per via marittima dipenderà dagli sviluppi più generali a livello mondiale. |
2.3. La costituzione della rete ABX
2.3.1. Acquisizione delle società della rete ABX da parte della SNCB
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(43) |
Sebbene le operazioni di acquisizione delle rete ABX da parte della SNCB, che per loro natura non possono comportare vantaggi a favore di ABX, non siano oggetto della presente decisione, la Commissione per chiarire il contesto generale ne rammenta le principali tappe come sono state presentate dalle autorità belghe. |
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(44) |
Le autorità belghe hanno precisato che le acquisizioni delle varie società del gruppo ABX LOGISTICS sono state stabilite dalla SNCB in base a piani di affari che indicavano, al momento dell'investimento, una prospettiva di ritorno rapido alla redditività. Per Thyssen Haniel Logistik («THL»)/Bahntrans, Dubois e Saima Avandero (diventate ABX in Germania, Francia e Italia), le condizioni di acquisizione sono brevemente riassunte qui di seguito. |
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(45) |
Acquisizione di THL/Bahntrans (diventata ABX in Germania: Secondo le informazioni delle autorità belghe, trasmesse in ottobre 2000, il prezzo di acquisto dell’insieme del gruppo THL ammontava a […] (13) milioni di marchi tedeschi (DEM) (gruppo Thyssen) + […] DM (Deutsche Bahn AG). Il valore delle attività di questo gruppo è stato valutato a [valore superiore al prezzo di acquisto già menzionato (14)] milioni di DEM da Coopers & Lybrand (di cui […] milioni di DEM per le attività di raggruppamento) e a […] milioni di DEM tenendo conto dei costi di questa holding. Al momento dell’acquisizione, la SNCB era subentrata agli impegni degli ex azionisti per quanto concerne in particolare una garanzia preesistente su un edificio di Monaco. il prezzo negativo di […] milioni di euro ([…] milioni DEM) per l’acquisizione di Bahntrans, Thyssen Handelsunion AG e Deutsche Bahn AG, il 1o ottobre 1998. |
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(46) |
ABX-D ha registrato delle perdite sin dalla sua acquisizione. Queste perdite hanno fortemente degradato la struttura finanziaria dell’impresa, i cui fondi propri sono diventati negativi a partire dall’esercizio 1999. Questa situazione, che si è prorogata fino al 2005, ha portato la SNCB, in quanto casa madre, a inviare una lettera di patronage legata al rischio risultante dalla situazione di fondi propri negativi. |
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(47) |
L’acquisizione di Dubois (diventata una parte importante di ABX in Francia) Le autorità belghe indicano che, per il periodo dal 1999 al 2002, il calcolo a disposizione della SNCB dava un IRR (Internal Rate of Return — Tasso di rendimento interno) del 12,7 % per un WACC (Weighted Average Cost of Capital — costo medio ponderato del capitale) del 9,5 % e una NPV (Net Present Value — valore attuale netto dei flussi) di 9,7 milioni di euro che consentono di prevedere un ragionevole rendimento del capitale investito. |
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(48) |
L’acquisizione del Gruppo Saima Avandero (diventato ABX in Italia: Le autorità belghe indicano che, per il periodo dal 1998 al 2008, il calcolo a disposizione della SNCB dava una IRR del 13,0 % per un WACC del 9,0 % e una NPV di 51,8 milioni di euro che consentono di prevedere un ragionevole rendimento del capitale investito. |
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(49) |
D’altra parte, avendo la Commissione sollevato la questione dell'eventuale presenza di sovvenzioni incrociate utilizzate dalla SNCB per finanziare i suoi investimenti nell'ABX, le autorità belghe apportano le seguenti precisioni:
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(50) |
Infine le autorità belghe precisano che, a seguito di queste acquisizioni, la SNCB ha concesso un certo numero di lettere di patronage ai creditori di varie filiali di ABX, in particolare i creditori di ABX-D e ABX Spagna. Le autorità belghe ritengono che queste lettere di patronage fanno parte dei rapporti abituali tra una casa madre e le sue filiali nel settore economico privato. |
2.3.2. I reinvestimenti realizzati dalla SNCB nel 2001
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(51) |
Aumento di capitale in Germania: la SNCB ha effettuato alla fine del 2000 e nel 2001 un aumento di capitale della sua filiale tedesca (ex-Bahntrans) mediante un apporto in contanti di 17,5 milioni di euro e una conversione in capitale di anticipi a breve termine della SNCB per un importo pari a 55 milioni di euro. Questa decisione è stata adottata in base a raccomandazioni e analisi realizzate con l'aiuto del Boston Consulting Group (BCG). |
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(52) |
Questi documenti del BCG contenevano gli argomenti e le raccomandazioni seguenti:
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(53) |
Le autorità belghe indicano che l’IRR dell’investimento totale di 72,5 milioni di euro che poteva essere previsto al momento dell’investimento si situava tra l’8 e il 10 % in funzione delle previsioni di risultato prescelte. Questo tasso di rendimento interno è paragonabile al costo del capitale della SNCB in quel momento. Calcolo del tasso interno di rendimento (IRR) per i reinvestimenti della SNCB in ABX Germania nel 2001 per […] milioni di euro
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(54) |
Aumento di capitale di 12,2 milioni di euro nei Paesi Bassi Il piano strategico relativo al gruppo olandese (ex-gruppo Verste; Hunik acquisito nel febbraio 1999 che raggruppa anche le partecipazioni in Irlanda) consisteva nel:
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(55) |
Le autorità belghe ritengono che il tasso di rendimento interno di questo investimento in base alle previsioni di risultato disponibili in quel momento è pari all’11 % per questo investimento di 12,2 milioni di euro. Calcolo del tasso di rendimento interno (IRR) per i reinvestimenti della SNCB nell’ABX Paesi Bassi nel 2001 per 12,2 milioni di euro (cifre in milioni di euro).
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(56) |
Aumento di capitale di 30 milioni di euro in Francia: Nel dicembre 2001 la SNCB ha effettuato un aumento di capitale della società francese acquisita nel 1999-2000 per avviare un programma di cartolarizzazione dei crediti che consenta di ottenere una linea di credito di 70 milioni di euro. Questo aumento di capitale era stato imposto dalla Société Générale, erogatore di credito di ABX LOGISTICS (Francia) come requisito indispensabile per la cartolarizzazione del portafoglio di crediti commerciali di ABX LOGISTICS (Francia) SA. |
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(57) |
Secondo le autorità belghe, le previsioni finanziarie di ABX LOGISTICS (Francia) SA disponibili in quel momento indicavano una prospettiva di ritorno alla redditività nell'ambito di un piano di risanamento. Questo piano prevedeva, a seguito di una serie di misure di perfezionamento professionale (informatica, revisione del processo di distribuzione, chiusure e cessioni di attività, armonizzazione delle condizioni di occupazione, integrazione di attività) un miglioramento dell’utile di esercizio (EBIT) da -19,6 milioni di euro nel 2001 a +4,6 milioni di euro nel 2003. Evoluzione previsionale dei risultati di ABX Logistics Francia (settembre 2001)
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(58) |
La SNCB aveva ritenuto che questo operazione di cartolarizzazione avrebbe permesso di apportare finanziamenti esterni ai finanziamenti a breve termine da parte della SNCB. A breve termine una parte considerevole dell’eccedenza di liquidità determinata da questa cartolarizzazione poteva in effetti essere iniettata nel cash pool (sistema centralizzato di gestione dei flussi finanziari) ABX consentendo in questo modo alle società che ne erano membri di rimborsare parzialmente la loro esposizione di credito nei confronti della SNCB. |
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(59) |
Le autorità belghe ritengono che le previsioni di risultato disponibili in quel momento portano a un IRR del 14 % per questo investimento di 30 milioni di euro. Calcolo del tasso di rendimento interno (IRR) per il reinvestimento della SNCB nell’ABX Francia nel 2001 per 30 milioni di euro (cifre in milioni di euro).
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2.3.3. I «contributi paralleli» della SNCB a ABX
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(60) |
Le autorità belghe hanno specificato che, al momento dell’acquisizione da parte della SNCB delle società in Irlanda e in Portogallo e delle attività Air&Sea in Belgio, la SNCB ha ripreso a suo carico la totalità o parte dei debiti di dette società convertendole poi in capitale. Secondo loro, queste conversioni in capitale, che definiscono «contributi paralleli» miravano a:
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(61) |
Secondo il Belgio la ricostituzione dei fondi propri e il rapido ritorno alla redditività erano garantiti (1) dal rapporto tra le loro perdite e il loro fatturato; (2) dall’importo in termini assoluti delle conversioni e (3) dalle proiezioni finanziarie (bilancio 2003) stabilite dalla direzione alla fine del 2002 che prevedevano il ritorno all’equilibrio verso la fine del 2003. Queste filiali non dovevano essere considerate imprese «in difficoltà» e la loro situazione non è dunque paragonabile alle tre entità in difficoltà individuate nel piano di ristrutturazione iniziale. Secondo le autorità belghe l’intervento specifico ed unico della SNCB a proposito delle filiali costituisce una normale operazione di finanziamento di alcune filiali da parte di una società madre nel corso degli affari e pertanto è del tutto compatibile col principio dell’investitore privato nell’economia di mercato. |
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(62) |
Il bilancio 2003, stabilito alla fine del 2002, per le tre società interessate indicava d’altra parte una prospettiva di ritorno all’equilibrio o a un quasi equilibrio (perdite inferiori ad 1 milione di euro) nei 12 mesi successivi all’introduzione del piano.
Dati finanziari chiave nel 2002 delle società in Irlanda, Portogallo e Air&Sea Belgio (Milioni di euro)
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(63) |
Le autorità belghe hanno fornito dei calcoli del tasso di rendimento interno (IRR) per ogni operazione. Questi calcoli, che qui non sono presentati in forma esaustiva, utilizzano una metodologia paragonabile a quella dei calcoli presentati per i reinvestimenti del 2001. Indicano ogni volta un IRR situato tra il 9,6 e il 12,7 %. |
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(64) |
La SNCB ha inoltre investito 3,8 milioni di euro in ABX Singapore Secondo le autorità belghe, gli interventi riguardanti ABX Singapore non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87 del trattato. Le stesse autorità hanno tuttavia, su richiesta della Commissione, fornito una stima di redditività interna da cui risulta un IRR di 10,9 % per questo investimento. |
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(65) |
La SNCB ha inoltre concesso nel 2000 una garanzia di un importo di 3 milioni di euro per la costruzione di un edificio a Singapore. Le autorità belghe ritengono che anche questa operazione non rientra nel campo di applicazione del trattato. In seguito hanno precisato che il credito garantito è coperto in primis dall’edificio, ritenuto ben situato, in un mercato dinamico in pieno sviluppo. L’edificio è stato venduto nel 2005. |
2.4. Il ruolo dello Stato nelle decisioni della SNCB nei confronti di ABX
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(66) |
Oltre agli elementi menzionati nell’apertura de procedimento, la Commissione riassume qui alcuni aspetti concernenti la SNCB la potenziale influenza dello Stato sulle sue decisioni. |
2.4.1. Il consiglio di amministrazione e le attività della SNCB
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(67) |
La SNCB è un’impresa pubblica autonoma. In quanto impresa pubblica autonoma la SNCN non è soggetta alla legge sui fallimenti a norma della legge del 21 marzo 1991 (26) concernente la riforma di alcune imprese pubbliche economiche. Il suo oggetto sociale è il trasporto di viaggiatori e merci ma può sviluppare qualsiasi attività economica direttamente o indirettamente legata a questo oggetto. I suoi organi sono il Consiglio di amministrazione (CA), il comitato di direzione (CD) e l’amministratore delegato (AD). Il CA è composto da dieci membri che comprendono l’AD. Gli amministratori (27) sono designati dal Re e nominati in funzione della complementarietà delle loro competenze (28). |
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(68) |
Sebbene la SNCB sia libera di sviluppare tutte le attività compatibili con il suo oggetto sociale, il legislatore belga ha instaurato alcuni meccanismi limitati per verificare se un’impresa pubblica autonoma non violi la legge, il suo statuto organico o il contratto di gestione. Il meccanismo principale è la presenza negli organi di gestione, in particolare il consiglio di amministrazione e il comitato di direzione, di un commissario del governo, che garantisce il rispetto delle legge, dello statuto organico della SNCB e del contratto di gestione. |
2.4.2. Le conclusioni della Corte dei conti
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(69) |
Nel maggio 2001 la Corte dei conti del Belgio ha trasmesso una relazione (29) sulla SNCB che contiene vari elementi significativi al fine di chiarire la questione dell’influenza dello Stato sulle decisioni prese dalla SNCB rispetto alle sue attività commerciali. Questa relazione indica, da una parte, che «l'oggetto sociale della S.N.C.B. è così definito: La società ha per oggetto il trasporto di viaggiatori e merci per ferrovia. La società può, da sola, o mediante partecipazione ad organismi esistenti o da creare, belgi, stranieri o internazionali, effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale o finanziaria che riguardi direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il suo oggetto sociale o che possa facilitarne la realizzazione o lo sviluppo» (...). Il testo originale della legge del 23 luglio 1926 che istituisce la S.N.C.B non precisava il suo oggetto sociale. La legge del 1o agosto 1960 (che modifica suddetta legge) integrava l’oggetto sociale nel testo di legge, in base alle seguenti considerazioni: «Il progetto di legge che vi viene presentato precisa l’oggetto sociale della S.N.C.B. stipulando che quest’ultima è autorizzata a svolgere qualsiasi attività associata all’esercizio delle rete, in particolare l’esercizio di buffet, bar ecc…, la costruzione del materiale destinato al suo uso, l’organizzazione di qualsiasi trasporto su strada al fine di agevolare l’invio delle merci (…) L’oggetto sociale della SNCB è dunque volutamente estremamente ampio. Questa definizione non comprende inoltre nessuna limitazione di natura geografica (…). Questo oggetto sociale può essere interpretato in modo da giustificare qualsiasi attività commerciale e persino finanziaria.» |
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(70) |
D’altra parte, per quanto concerne le spese della SNCB a favore di ABX, la Corte dei conti indica l’ottica con la quale sono state elaborate alcune parti della relazione in questione: «Vista l’autonomia della SNCB, del livello di rischio da prevenire e delle poste in gioco, particolare attenzione è stata portata alle decisioni di acquisizione nell’ambito dello sviluppo della rete ABX. Questa analisi mira essenzialmente a chiarire in quali condizioni sono state prese e sono monitorate queste decisioni, al fine di illustrare le difficoltà di attuazione delle disposizioni legali che consentono allo Stato di evitare che sia messa a repentaglio la capacità dell’impresa di rispettare i obblighi di servizio pubblico» (30) |
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(71) |
In questo contesto, la Corte dei conti giunge alle conclusioni seguenti:
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(72) |
È in questo contesto di consapevolezza del rischio che pesa sulle attività di servizio pubblico della SNCB e dell’insufficienza dei mezzi di controllo di cui lo Stato dispone per limitare questo rischi che si inseriscono gli interventi del commissario di governo e del ministri di tutela menzionati dalla Corte dei conti. Così l’intervento del commissario del governo del 2 marzo 2000 (36) era mirato a verificare se l’investimento nella ABX, ramo italiano, «non pregiudica lo svolgimento degli incarichi di servizio pubblico[della SNCB]» Il 28 aprile 2000 (37) il Ministro della mobilità e dei trasporti interviene per esprimere il desiderio che «le operazioni strategiche dell'impresa si inseriscano nel lungo periodo e consentano di garantirne la perennità e la fattibilità». Il 31 maggio 2000 (38) il Ministro della mobilità e dei trasporti ha precisato che «… le condizioni dell’esercizio della tutela dello Stato in caso di acquisizione o di partecipazione…», intervento che fa seguito a quello del commissario di governo del 26 maggio 2000 (39) in cui questi ricorda «… l’esigenza di compatibilità con l’oggetto sociale della SNCB, nonché con gli incarichi aggiratigli dalla legge …..» |
2.4.3. Il Consiglio dei Ministri interviene nella ristrutturazione di ABX
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(73) |
D’altra parte, la Commissione ha menzionato, nell'apertura del procedimento di indagine, il resoconto della riunione del Consiglio dei Ministri [del governo belga] del 22 febbraio 2002 il relativo comunicato stampa (40) che dimostrano chiaramente il coinvolgimento del governo in quel momento nella decisione concernente la ristrutturazione di ABX «Su proposta del Primo ministro, il Consiglio dei mInistri ha approvato una serie di misure concernenti le attività di ABX. Le decisioni seguenti sono state adottate sulla base di informazioni e considerazioni strategiche comunicate dalla SNCB: Creazione (da parte della SNCB di una holding che raggruppa l’insieme delle attività di ABX» (…). |
2.4.4. Capacità di finanziamento della SNCB dal 1998 al 2001
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(74) |
La Commissione ha constatato che tra il 1998 e il 2001 la SNCB era di per sé in una situazione finanziaria sufficientemente buona da consentirle di ottenere prestiti sul mercato. Ciò deriva, in particolare:
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(75) |
Tuttavia, a partire dal 2002, la situazione finanziaria della SNCB peggiora. In effetti i suoi debiti finanziari presentati nei conti consolidati sono passati da 3,9 miliardi di euro nel 2001 a 5 miliardi di euro nel 2002 e 6,2 miliardi di euro nel 2003 per debiti totali consolidati pari a 8,6 miliardi di euro nel 2001, 9,6 miliardi di euro nel 2002 e 10,7 miliardi di euro nel 2003 mentre i capitali propri della SNCB sono diminuiti, passando da 4,9 miliardi di euro nel 2001 a 4,4 miliardi di euro nel 2002 e a 4,2 miliardi di euro nel 2003. Tenendo conto unicamente dei debiti finanziari a meno e più di un anno (44), questo rapporto aumenta, passando da 80 % nel 2001 a 114 % nel 2002 e 150 % nel 2003, mentre la SNCB registrava una perdita consolidata in quegli anni. |
3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIVATIZZAZIONE DI ABX
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(76) |
Le attività del gruppo ABX sono state riunite in seno ad una holding denominata ABC LOGISTICS Worldwide NV/SA (qui di seguito «ABX-WW») (45). Inoltre le attività Air&Sea, fino ad allora raggruppate nelle varie entità nazionali di ABX sono già in buona parte raggruppate in seno ad ABX LOGISTICS Air&Sea Worldwide SA/NV, un sottogruppo di ABC-WW istituito recentemente, qui di seguito «ABX-Air&Sea» (46). Questo raggruppamento si inserisce nell’ambito di una drastica ristrutturazione dell’insieme delle attività del gruppo avviata nel 2002. Questa ristrutturazione comprende sia misure operative (integrazione delle varie entità, creazione di un servizio centrale, organizzazione in centri di profitto, riduzioni di capacità e attività di produttività…) sia misure finanziarie destinate a ripristinate la struttura finanziaria e la redditività del gruppo. Alla luce di queste misure di ristrutturazione, la SNCB ha firmato con un investitore un compromesso di vendita del gruppo ABX-Worldwide, previa valutazione della ristrutturazione da parte della Commissione. I principali elementi di questa ristrutturazione sono elencati qui di seguito. |
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(77) |
Le autorità belghe indicano che, grazie a questa ristrutturazione, ABX-WW ha ritrovato la propria redditività operativa netta sin dal 2004 (EBIT di 11,6 milioni di euro) e dovrebbe ritrovare la sua redditività netta dal 2006 (risultato netto di 10,7 milioni di euro) (47). |
3.1. Integrazione e riorganizzazione del gruppo ABX
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(78) |
Sono state attuate varie misure di integrazione delle società del gruppo ABX: integrazione della struttura di gestione del gruppo (programma Phoenix), dei sistemi informatici, della gestione finanziaria e della gestione delle risorse umane. |
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(79) |
Phoenix: La autorità belghe indicano che questo programma mira ad integrare la gestione internazionale delle varie attività del gruppo, a catturare le sinergie operative, a concentrare i volumi di acquisto presso un numero sempre più ridotto di fornitori, a rafforzare il «Corporate centre» dotandolo dei processi, delle competenze e degli strumenti informatici necessari per l'esercizio delle sue competenze, per il coordinamento mediante cellule «Prodotto» delle azioni commerciali e operative tra paesi e della qualità del servizio clienti e per il rafforzamento della responsabilizzazione e la motivazione del management locale a lavorare in collaborazione con le altre entità del gruppo. |
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(80) |
Informatica: indicano che l’integrazione dei sistemi informatici mira ad integrare dei sistemi esistenti, razionalizzare delle applicazioni e a elaborare soluzioni globali per il gruppo. |
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(81) |
Centralizzazione finanziaria: l’équipe di gestione finanziaria della sede del gruppo è stata rafforzata al fine di centralizzare questa funzione in seno al gruppo. Le équipe di controllo finanziario e di tesoreria sono state rafforzate e sono state istituite delle nuove équipe per il consolidamento dei risultati e la gestione dei crediti clienti. La qualità dell’informazione finanziaria è stata migliorata dai progetti di integrazione informatica già menzionati e mediante la standardizzazione delle informazioni finanziarie trasmesse dai paesi alla sede del gruppo. |
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(82) |
Nell'ambito di questa centralizzazione finanziaria, ABX ha istituito un meccanismo di cash pool dell’insieme delle società del gruppo. Questo cash pool ha portato il gruppo ABX ad aprire nel gennaio 2001, con una garanzia della SNCB, una linea di credito di tesoreria unica di un importo massimo di […] milioni di euro presso uno stabilimento finanziario. Le autorità belghe hanno indicato alla Commissione che questa linea di […] milioni di euro determina una remunerazione commerciale della banca mutuante e che la garanzia costituita dalla SNCB nel gennaio 2001 dalla SNCB per questa linea di credito è stata oggetto di una remunerazione di […] punti di base. |
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(83) |
Risorse umane: nel novembre 2003 è stato assunto per il gruppo un direttore delle risorse umane incaricato di istituire le strutture e i processi di coordinamento della gestione delle risorse umane delle filiali e delle procedure comuni per l’assunzione, la valutazione e la retribuzione dei quadri superiori e degli «high potentials» del gruppo. Nel 2005 è prevista l’istituzione di un Consiglio di impresa europeo. |
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(84) |
Le autorità belghe sostengono che la centralizzazione delle funzioni di coordinamento portano ad una maggiore efficacia dei servizi centrali. Il costo del servizio centrale che si compone di costi di «global accounts» (costi globali), clienti internazionali e/o multiprodotti, di costi informatici centrali e di costi della struttura (finanziaria, giuridica, risorse umane, comunicazione) è rifatturato alle filiali di ABX-WW mediante «license and service fees» (diritti di licenza e servizi). Questa rifatturazione ammonta a circa […] % del fatturato delle filiali di ABX-WW e copre i costi legati alla protezione e all’utilizzazione della marca nonché tutti i servizi che la sede presta alle filiali. |
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(85) |
Le autorità belghe inoltre, citando uno studio recente (48), segnalano che i costi di struttura di ABX-WWW sono inferiori a quelli della media dei gruppi di dimensioni analoghe, indipendentemente dal settore di attività. In effetti per quanto concerne la dimensione relativa dell’«headquarters» (sede centrale) rispetto alla dimensione del gruppo, risulta da queste indicazioni che la media geometrica dell’insieme dei gruppi esaminati si situa a 186impiegato nella sede centrale per 10 000 dipendenti in totale. Questa media è più elevata di quella di ABX che conta 60 dipendenti al servizio centrale per 10 000 in totale. |
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(86) |
Le operazioni di ABX sono raggruppate in un certo numero di centri di profitto che corrispondono ad altrettante attività destinate ad essere individualmente redditizie (ivi comprese le attività Road domestic in Germania che presentavano maggiori difficoltà) entro il 2006. |
3.2. Misure specifiche per ABX Germania
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(87) |
Misure operative: oltre alle misure di ristrutturazione operativa descritte nell’apertura del procedimento, delle misure supplementari di cessione di filiali e di attività, chiusure di agenzie ed attività nonché aumenti di produttività porteranno ad una riduzione complessiva di 64 siti (69 %), del fatturato di 184 milioni di euro (-30 %), di 1 589 unità (equivalenti tempo pieno) (-43 %) e di 405 062 m2 di superficie operativa (-56 %) (49) entro la fine del piano di ristrutturazione in linea di massima alla fine del 2005, con un ritorno alla redditività del gruppo nel 2006-2007. |
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(88) |
Con lettera del 1o dicembre 2005 le autorità belghe hanno indicato inoltre che «vista l’evoluzione sfavorevole del mercato in Germina tenuto conto delle prescrizioni degli orientamenti della Commissione europea, ABX sta elaborando un piano ce le consentirebbe di ridurre il perimetro delle sue attività di trasporto stradale nazionale in Germania […] (…) Il piano non è ancora stato completato. ABX LOGISTICS può tuttavia impegnarsi nei confronti della Commissione a ridurre, prime del […], la sue rete di corriere nazionale su strada in Germania, mediante chiusure, cessioni o partenariati al fine di portare da 30 a […] il numero di agenzie controllate da ABX. ABX potrebbe inoltre rimanere azionista […] di circa […] dei siti […].» |
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(89) |
Aumenti di produttività: Secondo le informazioni comunicate dalle autorità belghe, le misure di ristrutturazione operative in Germania determineranno un aumento (teorico a fatturato costante) del margine operativo pari a 14,6 milioni di euro per ABX Germania. |
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(90) |
Ristrutturazione finanziaria: La SNCB intende procedere alla conversione in capitale di un credito di 50 milioni di euro, alla messa a disposizione di fondi propri addizionali per 100 milioni di euro e alla conversione in capitale di interessi di 7,4 milioni di euro. Le misure saranno attuate non appena ottenuta l'approvazione della Commissione. Questo apporto in capitale deve consentire a ABX-Germania di portare il proprio livello di fondi propri al 31.12.2004 da - 142 milioni di euro (nel frattempo aggiornati a - 141,2) a 14,4 milioni di euro. Secondo le autorità belghe ABX-D ha bisogno di questo totale per procedere alla privatizzazione prevista di ABX-WW (50). |
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(91) |
Risultati previsionali: L’applicazione dell’insieme di queste misure dovrebbe, secondo il business plan (piano d'impresa) portare al ritorno alla redditività operativa di ABX-D sin dal 2006 (EBIT di […] milioni di euro) e al ritorno alla sua redditività netta sin dal 2007 (risultato netto di […] milioni di euro). |
3.3. Misure specifiche per ABX Paesi Bassi
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(92) |
Misure operative: oltre alle misure di ristrutturazione operativa descritte nell’apertura del procedimento, le cessioni di filiali e di attività, le chiusure di agenzie e di filiali, nonché gli aumenti di produttività porteranno ad una riduzione complessiva di 4 siti (-44 %), del fatturato di 14 milioni di euro (-21 %), di 93 unità (equivalenti tempo pieno) (-22 %) e di 18 400 m2 di superficie operativa (-28 %). |
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(93) |
Aumenti di produttività: Secondo le informazioni comunicate dalle autorità belghe, le misure di ristrutturazione operative nei Paesi Bassi determineranno un aumento (teorico a fatturato costante) del margine operativo pari a 5,7 milioni di euro per ABX-Paesi Bassi al più tardi il ritorno alla redditività del gruppo previsto per 2006-2007. |
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(94) |
Ristrutturazione finanziaria: la SNBC intende procedere alla conversione in capitale di un debito di 10 milioni di euro e di interessi di 0,6 milioni di euro, non appena ottenuta l’approvazione della Commissione. Questo apporto in capitale deve consentire a ABX-Paesi Bassi di portare il proprio livello di fondi propri al 31.12.2004 da -1,3 milioni di euro (nel frattempo aggiornati a -1,5 milione di euro) a 9,3 milioni di euro. Secondo le autorità belghe ABX-NL ha bisogno di questo totale per procedere alla privatizzazione prevista di ABX-WW (51). |
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(95) |
Risultati previsionali: L’applicazione dell’insieme di queste misure dovrebbe, secondo il business plan (piano d'impresa) portare al ritorno alla redditività operativa di ABX-NL sin dal 2005 (EBIT di […] milioni di euro) e al ritorno alla sua redditività netta sin dal 2006 (risultato netto di […] milioni di euro). |
3.4. Abbandono dell'attività nazionale di trasporto su strada in Francia
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(96) |
Di fronte alle difficoltà incontrate da ABX-F, considerate gravi per la sopravvivenza dell’intero gruppo ABX, le autorità belghe hanno indicato che la SNCB abbandonava le attività stradali nazionali di ABX-Francia mediante un MBO (management buy out — acquisizione dall’interno). L’MBO è descritto dettagliatamente nell’estensione del procedimento, per cui qui si ricorda solo brevemente che le attività domestiche di ABX-F sono state vendute via un MBO ad un prezzo di mercato negativo pari a […] milioni di euro. Questa vendita è diventata effettiva il 31.3.2005 a mezzanotte. Le altre attività di ABX-F sono state trasferite e ABX-WW. |
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(97) |
Due esperti, Deloitte e Ernst & Young Transaction Advisory Services giungono alla conclusione che il prezzo negativo di vendita di […] milioni di euro della divisione nazionale di ABX-F è adeguata e corrisponde ad un valore di mercato. |
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(98) |
Secondo le autorità belghe «la SNCB ha rinunciato a proseguire il suo investimento in ABX Francia: le misure di ricapitalizzazione notificate in febbraio 2003 non saranno attuate. Le misure riguardanti la Francia — ivi compreso l'MBO — si inseriscono in una logica di discontinuità, ma controllata e responsabile sul piano social, che consente di salvare otre 2300 posti di lavoro. La SNCB si ritira dalla Francia: dopo l'attuazione del MBO, la sola attività di ABX Francia è l’esecuzione di tre contratti logistici redditizi che sarà proseguita fino alla fine […] e che realizzano un fatturato di 29 mio EUR. A quel punto ABX Francia non avrà più nessuna attività operativa e sarà certamente messa in liquidazione» (52). «Pertanto, se si considera che l’abbandono delle attività in Francia faccia parte — in senso lato — della ristrutturazione del gruppo ABX LOGISTICS, non si tratta di una ristrutturazione delle attività in Francia di ABX LOGISTICS nel senso delle misure notificate per la Germania e i Paesi Bassi» (53). |
3.4.1. La scelta dell'acquisizione dall'interno (MBO)
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(99) |
Ricordiamo che le autorità belghe hanno paragonato lo scenario «MBO» (management buy out) nei confronti della parte domestica delle attività di ABX ad uno scenario di liquidazione amichevole e sono giunti alla conclusione che l’MBO costituiva la soluzione meno onerosa. Nella sua estensione della procedura, la Commissione rimetteva in questione questo ragionamento indicando che il confronto pertinente doveva essere effettuato tra l’MBO e uno scenario di liquidazione forzata, in quanto un investitore privato posto in una situazione analoga cercherebbe la soluzione meno costosa, senza escludere l’ipotesi di una liquidazione giudiziaria se questa risultasse la soluzione più interessante dal punto di vista economico. |
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(100) |
Le autorità belghe sostengono che una liquidazione giudiziaria sarebbe comunque più onerosa dell’MBO e che, malgrado i dubbi della Commissione, il confronto con la liquidazione amichevole è più responsabile sotto il profilo sociale e rimane comunque il confronto più pertinente, per le ragioni riassunte qui di seguito. |
3.4.2. Costo dei diversi scenari
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(101) |
Le autorità belghe hanno confrontato i costi delle tre opzioni, l’MBO, la liquidazione amichevole e la liquidazione giudiziaria, illustrate nella tabella riportata qui di seguito (54):
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(102) |
Per quanto concerne la differenza di costo tra l’MBO e la liquidazione amichevole (fondamentalmente il costo di un piano sociale per il personale in esubero e la copertura delle perdite nel periodo di negoziazione di questo piano), le autorità belghe indicano che questo è stato verificato e confermato dalla società Ernst & Young. Questi esperti hanno concluso quanto segue: «… we conclude that on an overall level the price differential between the scenario of the Management Buy-Out and the scenario of the Liquidation of Domestic Road Transport Activities amounting to EUR 45,5 million to be fair and reasonable» (Ne concludiamo che, complessivamente, la differenza di prezzo tra lo scenario del riacquisito dell'impresa da parte dei suoi dirigenti e quello della liquidazione delle attività di trasporto stradale interno che ammonta a 45,5 milioni di euro è giusta e ragionevole). |
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(103) |
Secondo le autorità belghe, il costo della liquidazione giudiziaria sarebbe molto più elevato dell'attivo netto di ABX Francia al momento dell'attuazione dell’operazione (ossia –[…] milioni di euro) per via:
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(104) |
Rischio di […] ([…] milioni di euro): Secondo le autorità belghe (55)«lo scenario di liquidazione giudiziaria esporrebbe la SNCB ad un rischio […] che mette in causa la sua responsabilità. […] (56) , […] (57) , […] (58)» (59). |
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(105) |
Le autorità belghe citano a mo di esempio una decisione recente […] (60). |
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(106) |
Le autorità belghe ritengono che la «Commissione deve limitarsi a constatare l'esistenza del rischio e della sua plausibilità, e a stabilire che, di fronte a questo rischio, un operatore privato probabilmente avrebbe, nella stessa situazione, tentato di evitare una liquidazione giudiziaria, optando per una liquidazione amichevole. […]» (61). |
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(107) |
Lo Studio di avvocati francese Grand, Auzas et Associés aveva attirato l’attenzione della SNCB su questo rischio alla fine del 2004 e ha confermato per iscritti la sua analisi di questo rischio. |
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(108) |
Inoltre lo studio Linklaters ha indicato alle autorità belghe che se «[…] (62) […]» (63). |
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(109) |
Se la SNCB […], le autorità belghe ritengono che avrebbe dovuto quanto meno finanziare un piano sociale per i 1 300 dipendenti rimanenti; ossia un costo di […] milioni di euro, e indennizzare i creditori di ABX Francia (8 milioni di euro per i creditori ipotecari e 6 milioni di euro per gli altri creditori). |
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(110) |
Perdite di valore del gruppo ABX a seguito della perdita di clientela (112 milioni di euro): Le autorità belghe ritengono che una liquidazione giudiziaria dell’attività di trasporto su strada nazionale in Francia avrebbe deteriorato gravemente e durevolmente l'immagine e la reputazione del gruppo e comportato una perdita di clientela a danno dell’intero gruppo. La stima della perdita di valore del gruppo ABX è presentata nella tabella qui di seguito. Le autorità belghe ritengono che la perdita di fatturato sarebbe stata parzialmente compensata da un'eliminazione immediata dei costi diretti di trasporto. Ma i costi indiretti (costi di struttura) avrebbero potuto essere ridotti solo progressivamente (mediante licenziamenti di personale in proporzione al volume di attività perso) per un periodo di 3 anni al fine di tornare alla situazione precedente alla messa in liquidazione giudiziaria. L’impatto della perdita di clientela sul risultato operativo (EBIT) sarebbe stato più forte il primo anni, e sarebbe diminuito nei due anni successivi fino al ritorno alla situazione precedente alla messa in liquidazione giudiziaria. Riduzione del valore del gruppo dovuta alla diminuzione del volume a seguito di una liquidazione giudiziaria di ABX LOGISTICS Francia S.A.
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(111) |
A questo proposito le autorità belghe hanno indicato anche che, secondo la Corte di giustizia della Comunità europee, «è opportuno (…) ammettere che una società madre può anche, per un periodo limitato, sostenere le perdite di una delle sue filiali al fine di consentire la cessazione di attività di quest’ultima in condizioni ottimali. Decisioni di questo tipo possono essere motivate non solo dalla probabilità di trarne un profitto materiale indiretto, ma anche da altre preoccupazioni, come il desiderio di mantenere il prestigio del gruppo o di riorientare le sue attività» (64) |
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(112) |
Costi di licenziamento del personale divenuto eccedentario a seguito della diminuzione del volume ([…] milioni di euro): Come indicato precedentemente, le autorità belghe sono partite dall’ipotesi che i costi indiretti avrebbero potuto essere ridotti progressivamente mediante licenziamenti su un periodo di tre anni al fine di tornare ad una situazione di equilibrio. Le stime considerate dalle autorità belghe sono di circa 1 000 licenziamenti (ossia circa 550 persone in Germania, 200 in Francia, 100 in Belgio e 200 nel resto del mondo). |
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(113) |
Impatto sull’esigenza di capitale di circolazione del gruppo ABX (45 milioni di euro): le autorità belghe ritengono che uno scenario di messa in liquidazione giudiziaria del gruppo avrebbe comportato una forte pressione da parte dei fornitori del resto del gruppo per rinegoziare il termine di pagamento delle loro fatture (ad esempio, pagamento in contanti obbligatorio invece del pagamento a 30 giorni fine mese). Hanno calcolato che una riduzione di 7 giorni del termine medio di pagamento dei fornitori avrebbe determinato un'esigenza immediata di contanti pari a 45 milioni di euro. |
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(114) |
Impatto sul costo medio di finanziamento della SNCB e di ABX LOGISTICS Worldwide (14 + 7 milioni di euro): secondo le autorità belghe, il costo medio di finanziamento della SNCB e di ABX LOGISTICS presso le loro banche rispettive potrebbe essere aumentato perché una delle loro filiali è stata posta in regime di sospensione dei pagamenti. Il sovraccosto di finanziamento potenziale è valutato a 100 punti di base (1 %) per il debito bancario di ABX LOGISTICS (circa 240 milioni di euro) e a 50 punti di base per il debito bancario della SNCB (circa 900 milioni di euro) che non è stato oggetto di una rilevazione da parte dello Stato belga. Ipotizzando che questo sovraccosto sarebbe neutralizzato in tre anni, le autorità belghe ritengono che il sovraccosto legato al finanziamento del debito della SNCB sarebbe pari a 14 milioni di euro e quello legato al finanziamento del debito legato a ABX LOGISTICS ammonterebbe a circa 7 milioni di euro. |
3.4.3. Altre osservazioni delle autorità belghe
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(115) |
Oltre ai confronti del costo stimato dei vari scenari, le autorità belghe ritengono gli investitori tengono conto di altri fattori quando considerano la cessione o la chiusura di un’attività. |
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(116) |
Considerano che il fallimento avrebbe potuto generare agitazioni sociali che avrebbero bloccato le attività di ABX LOGISTICS sui siti non interessati dalla liquidazione (attività internazionali) che avrebbero avuto un impatto sul traffico verso gli altri paesi, se non addirittura sul traffico della SNCB. Una società privata trovandosi nella stessa situazione avrebbe, secondo loro, tenuto conto dei rischi analoghi considerevoli e optati per uno scenario di liquidazione volontario. |
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(117) |
Più in generale, secondo le autorità belghe, «non è vero che un investitore privato, a maggior ragione se europeo e di dimensioni simili a quelle della SNCB, sceglierebbe necessariamente la liquidazione forzata se questa costasse meno di una liquidazione volontaria. Altre società privato hanno d'altronde, nelle stesse circostanze, optato per uno scenario di liquidazione finanziaria col finanziamento di un piano sociale per i lavoratori interessati dalla cessazione delle attività» (65). Secondo la consulenza richiesta dalle autorità belghe ad uno studio legale specializzato in diritto sociale (Claeys & Engels), esisterebbero vari esempi recenti di società private che hanno adottato un comportamento analogo. |
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(118) |
D’altra parte le autorità belghe indicano che la società privata TNT ha realizzato le stesse azioni della SNCB decidendo di abbandonare le sue attività deficitarie di trasporto nazionale e di una parte delle sue attività di «contract logistics» in Francia, invece di metterle in liquidazione volontaria o giudiziaria (66). |
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(119) |
Infine le autorità belghe citano la comunicazione della Commissione di marzo 2005, in materia di ristrutturazione di imprese, che afferma in particolare che «Per mantenere la coesione sociale, che contraddistingue il modello sociale europeo, vanno attuate politiche di accompagnamento volte a ridurre al minimo i costi sociali e a promuovere la ricerca di fonti alternative di impiego e di reddito. (…). Le ristrutturazioni aziendali sono spesso considerate un fenomeno essenzialmente negativo, dato che spesso ne vengono evidenziati gli effetti immediati sull’occupazione o sulle condizioni di lavoro. (…). E quindi necessario accompagnarle affinché i loro effetti sull'occupazione e sulle condizioni lavorative siano il più possibile transitori e limitati» (67) |
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(120) |
A titolo di conclusione, le autorità belghe indicano che la SNCB ha scelto lo scenario dell’MBO per i motivi seguenti:
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3.5. Riduzione della rete ABX
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(121) |
La ristrutturazione del gruppo ABX ha comportato notevoli riduzione di capacità della sua attività «freight forwarding» (servizi di spedizione). In questa attività la capacità è misurata in modo pertinente da indicatori quali il fatturato, il numero di siti, la superficie di deposito o il numero di dipendenti. |
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(122) |
Secondo le autorità belghe le misure di operative di ristrutturazione totali applicate all’insieme del gruppo ABX-WW vanno ben oltre alle misure inizialmente previste. Il piano iniziale prevedeva la vendita di tre filiali che rappresentano 95,8 milioni di euro di fatturato, la chiusura di sette agenzie e 3 depositi in Germania, 4 agenzie in Francia, 2 agenzie nei paesi Bassi, una riduzione di 690 ETP, ivi compreso l’impatto delle chiusure di agenzie. Le misure di riduzione di capacità notificate nel corso del 2005 determineranno, da qui al termine della ristrutturazione, una riduzione di 176 siti (-31 %), 624 milioni di euro di fatturato (-21 %), 5827 ETP (-40 %- e 917 377 m2 la superficie operativa (68) (-54 %). Gli impegni aggiuntivi concernenti la Germania, che il Belgio ha assunto nel 2005, accentueranno queste riduzioni. |
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(123) |
Le autorità belghe indicano che le riduzioni di perimetro e cessioni effettuate dal 2002 e quelle previste ultimamente sono giunte ad un massimo, in quanto eventuali ulteriori riduzioni comporterebbero lo smantellamento della rete ABX LOGISTICS; Ritengono infatti che l’esistenza di una rete internazionale sia in effetti alla base del posizionamento strategico e commerciale di ABX e dei suoi concorrenti. uno smantellamento della rete avrebbe un impatto negativo grave che metterebbe in pericolo la posizione strutturale competitiva del gruppo sul mercato, la possibilità di realizzare il piano di ristrutturazione e l’attrattiva che il gruppo può esercitare su partner potenziali nell’ambito di una privatizzazione. Considerano in proposito che l’operazione di abbandono delle attività di corriere nazionale in Francia non sia riproducibile in Germania; l’integrazione delle attività stradali domestiche e internazionali delle società del gruppo in Germania e nei Paesi Bassi è in effetti più spinta rispetto alle attività stradali in Francia, date l’integrazione delle operazioni e dei sistemi informatici e della parte considerevole di clienti comuni; questa maggiore integrazione dipende non solo dalla struttura del mercato tedesco, ma anche dalla storia di ABX LOGISTICS — i dipartimenti «internazionale» e «nazionale» in Francia sono stati integrati solo nel 2003 e in modo parziale, mentre in Germania, le attività di corriere nazionale e le attività di freight forwarding internazionali su strada coesistevano in seno alla stessa entità, dalla fusione nel 1996 delle società THL e Bahntrans (diventate ABX in Germania). Aggiungono che, visto il confronto del numero di siti tra ABX LOGISTICS e i suoi concorrenti sia in Germania che nei Paesi Bassi, un’ulteriore riduzione della densità della rete «Road» porterebbe all’uscita dal mercato tedesco. Confronto tra il numero di siti «Road» di ABX LOGISTICS e i suoi principali concorrenti sui mercati tedesco e olandese (senza tenere conto degli ulteriori impegni di riduzione in Germania) (69)
Sottolineano infine che questi disimpegni si verificano nel momento in cui i principali concorrenti di ABX effettuano acquisizioni di società di corriere o di groupage, soprattutto in Germania al fine di sviluppare la loro propria rete di corriere nazionale in questo paese. |
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3.6. Prestiti concessi dalla SNCB all’ABX nel 2002
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(124) |
La SNCB ha concesso prestiti a varie filiali di ABX. In aprile e maggio 2002, rispettivamente, la SNCB ha concesso alla sua filiale belga ABX LOGISTICS group NV tre prestiti di 50 milioni di euro, 10 milioni di euro e 29 milioni di euro, rispettivamente, remunerati con tassi variabili. Secondo le autorità belghe il tasso medio di questi prestiti ammontava a […] %, […] % et […] % rispettivamente. Al 30 giugno 2004 questi prestiti sono stati ripresi dalla SNCB e attribuiti direttamente a ABX Germania, ABC PAesi BAssi e ABX Francia a tassi di interesse di […] %, […] % et […] % rispettivamente. |
3.7. La privatizzazione di ABX-WW
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(125) |
Secondo le autorità belghe «la SNCB ha confermato al sua volontà di privatizzare ABX LOGISTICS Worldwide entro sei mesi dalla decisione della Commissione concernerete l’approvazione del suo piano di ristrutturazione. (…) Un accordo di principio (“Term sheet”) è stato concluso dalla SNCB Holding con un acquirente potenziale e firmato il 22 marzo 2005. Questo accordo è tuttavia soggetto alla condizione sospensiva dell’adozione da parte della Commissione di una decisione positiva che autorizzi il piano di ristrutturazione» (70). |
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(126) |
Le autorità belghe hanno indicato che, a seguito della decisione di ristrutturazione e di cessione di ABX da parte della SNCB, questa impresa ha avviato negoziazioni con vari potenziali rilevatari. In questa ottica, la SNCB ha incaricato ABX-WW nonché la società «Petercam» affinché la rappresenti nell’ambito di questa vendita. |
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(127) |
A partire da giugno 2003 ABX-WW ha avviato discussioni preliminari con un primo partner, un gruppo industriale. In marzo e giugno 2004, è stato stilato un progetto di «memorandum of understanding» (protocollo di accordo). Tra giugno e agosto 2004, i negoziati sono stati sospesi per ragioni specifiche di questo primo partner potenziale. |
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(128) |
In giugno 2004 ABX-WW ha preso contatto con un secondo partner industriale. Tuttavia, in settembre 2004 questo secondo partner potenziale ha manifestato la volontà di porre fine definitivamente ai negoziati con ABX-WW. |
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(129) |
Alla fine di agosto 2004 sono stati stabiliti dei contatti con un terzo partner potenziale, un altro gruppo industriale. Tuttavia questi negoziati sono stati interrotti a favore di contatti fruttuosi con un quarto partner che ha consegnato, in novembre 2004, l’offerta vincolante per la rilevazione di ABX-WW. È con questo candidato, qui di seguito denominato «Yvan», che, in marzo 2005, la SNCB ha firmato il compromesso di vendita e il term sheet menzionato. |
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(130) |
Secondo tale term sheet, Yvan si è impegnato, in caso di decisione positiva della Commissione, ad investire un importo di [tra 60 e 150(**)] milioni di euro, di cui […] milioni di euro per il pagamento delle azioni di ABX LOGISTICS Worldwide alla SNCB Holding. Per il resto, questo investimento sarebbe utilizzato nel modo seguente:
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(131) |
Il term sheet prevede che, fatte salve le condizioni e la due diligence usuali in caso di cessione, Yvan e la SNCB saranno costretti a procedere alla vendita del gruppo ABX non appena sarà eliminata la clausola sospensiva della decisione della Commissione. Qualora tale clausola non venisse eliminata, Yvan e la SNCB potrebbero, in determinate circostanze, non essere più vincolati dal compromesso di vendita. |
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(132) |
Infine le autorità belghe hanno precisato che «dopo la privatizzazione di ABX-WW, la SNCB sarà liberata da tutti gli impegni fuori bilancio, garanzie e lettere di patronage. […]Le lettere di patronage non avranno più motivo di esistere e termineranno non appena le misure finanziarie di ricapitalizzazione della filiale tedesca saranno autorizzate dalla Commissione» (71). |
4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
4.1. Apertura della procedura:
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(133) |
Viste le circostanze e le conclusioni esposte dalla Commissione nell’apertura del procedimento, le parti interessate seguenti hanno comunicato separatamente e in modo indipendente le osservazioni seguenti. |
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(134) |
Innanzitutto sono presentate le posizioni di un primo gruppo di terzi interessati, ossia: 1. Verein zur Förderung des Wettbewerbs und lauteren Verhaltens im Speditions- Logistik- und Transportgewerbe E.V. Colonia, 2. H.A.L.T.E., 3. Ziegler, 4. Freshfields, Bruckhaus, Deringer (in qualità di landatario della Deutschen Post AG) 5. De Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke Dienstverleners (SAV), i cui argomenti si sovrappongono e sono riassunti qui di seguito (72). |
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(135) |
Per quanto concerne il piano di ristrutturazione: Le parti interessate evidenziano le debolezze intrinseche del piano di ristrutturazione presentato inizialmente da ABX. Sono sollevati dubbi sull’ammissibilità delle entità in questione agli aiuti di ristrutturazione, in quanto fanno parte, almeno sul piano economico, di un gruppo di imprese che dovrebbe essere in grado di finanziare le misure previste. Si ricorda che un aiuto alla ristrutturazione può essere autorizzato solo se si collega ad un piano realizzabile di ristrutturazione che garantisca il ritorno alla redditività a lungo termine. Le parti interessate in questione concordano con l’apertura del procedimento dove si rileva che questo piano non porta alla redditività, data l’insufficienza del finanziamento e le misure di ristrutturazione operative insufficienti. Ne consegue che l’approvazione di un aiuto che non porti alla redditività falserebbe la concorrenza in misura contraria all’interesse comunitario. |
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(136) |
In linea generale, la probabilità di un ritorno ad una redditività normale dei capitali non sarebbe illustrata, né lo sarebbero le condizioni di tale evoluzione in termini di crescita globale del mercato, conquista di parti di mercato, miglioramento della produttività e della qualità di servizio e cambiamento dei comportamenti dei clienti. |
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(137) |
Le misure di ristrutturazione e razionalizzazione previste corrisponderebbero ad un adeguamento ai cambiamenti del mestiere dei corrieri e della logistica che avrebbero dovuto essere realizzati da ABX da vari anni e che le altre imprese del settore avrebbero già attuato con notevoli sforzi. L’approvazione del piano da parte della Commissione non farebbe che prorogare la perturbazione del mercato già esistente e riversare le difficoltà economiche sulle imprese che hanno già proceduto ad una ristrutturazione, in particolare le imprese medie con capitali privati, o persino creare per alcune di queste difficoltà insormontabili. |
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(138) |
Per quanto riguarda l’interferenza dello Stato: I ritardi della ristrutturazione di ABX sarebbero in gran parte dovuti alla continua ingerenza della SNCB nella gestione quotidiana di ABX e alla nomina politica dei membri del consiglio di amministrazione di ABX. Alcune parti interessate sottolineano la mancanza di trasparenza nella scelta degli amministratori sia di ABX logistics Group, sia successivamente di quelli di ABX Logistics Worldwide. Questi amministratori sarebbero nominati in modo discrezionale dalla direzione della SNCB secondo criteri di carattere politico, impedendo l’autonomia della gestione dell’impresa. È stato in particolare ricordato che le decisioni di gestione dell’ABX sarebbero adottate sia dal Consiglio dei ministri che dalla direzione della SNCB e che non si può affermare che ABX abbia gestito il suo comitato esecutivo. |
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(139) |
Per quanto riguarda la ristrutturazione della filiale in Francia: L’importo del rifinanziamento necessario è sottostimato. Il piano iniziale sottovaluta la portata del sostegno necessario anche solo per cancellare le perdite registrate dalla costituzione della rete di filiali ABX. Complessivamente, le previsioni di risanamento dell’attività sarebbero irrealistiche e impossibili da realizzare senza ulteriori aiuti complementari e senza la conquista di parti di mercato a svantaggio dei concorrenti mediante una politica che altera il mercato. |
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(140) |
Per quanto riguarda la privatizzazione di ABX: Alcune parti interessate hanno chiesto al privatizzazione di ABX. È stato criticato il fatto che tale privatizzazione sia stata solo prospettata, senza che vi siano segni concreti di tale vendita. |
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(141) |
Per quanto riguarda l’acquisizione e l’estensione della rete ABX: I suddetti terzi ritengono che l’intervento di ABC nel settore dei servizi di corriere e delle prestazioni logistiche dal 1988 è avvenuto mediante aiuti di Stato illegittimi che hanno creato gravi distorsioni della concorrenza sul mercato. La costituzione della rete ABX sarebbe stata possibile unicamente grazie agli ingenti aiuti di Stato concessi dalla SNCB. |
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(142) |
In seguito sono presentate le posizioni di un secondo gruppo di terzi interessati, ossia: 6. FGTE CFDT Route (Union Fédérale Route), 7. Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, 8. Fédération Royale Belge des Transporteurs, 9. ABX Logistics — i rappresentanti del gruppo tedesco ABX Logistics i cui argomenti si accavallano e sono riassunti qui di seguito (73). |
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(143) |
La situazione dei dipendenti di ABX ha suscitato numerosi commenti delle parti interessate. Ricordano che varie centinaia di dipendenti sono già stati interessati dai precedenti piani sociali in Francia e che i posti di lavoro dell’attività logistica sono a rischio. I rappresentanti della filiale tedesca ricordano inoltre la riduzione di circa 400 dipendenti dal 1998 cui vanno ad aggiungersi 2 000 posti di lavoro dell’indotto. Si ricorda inoltre che ABX sta per essere privatizzata e che gli sforzi in tal senso non dovrebbero essere vanificati. |
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(144) |
La CGT chiede più specificatamente la creazione di una tariffazione sociale obbligatoria per lottare contro il «dumping economico» apparentemente praticato dai concorrenti di ABX in Francia. |
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(145) |
La Fédération Royale Belge des Transporteurs (FRBT) sottolinea tuttavia che ABX è stata in grado di cooperare accettando di consegnarle i suoi libri contabili. La FRBT è pertanto in grado di affermare che la regolamentazione vigente in materie di licenza e assicurazione dei veicoli è rispettata. |
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(146) |
Si segnala inoltre che la direzione di ABX (Belgio) S.A. ha trasmesso alla Commissione, dopo il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, una petizione degli autisti che lavorano nei vari centri di distribuzione regionali di ABX Belgio, con cui si chiede esplicitamente una decisione favorevole per la ristrutturazione di ABX. |
4.2. Estensione del procedimento
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(147) |
Vista l’estensione del procedimento, le parti interessate seguenti hanno comunicato separatamente e in modo indipendente le osservazioni seguenti. |
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(148) |
Innanzitutto sono presentate le posizioni di un primo gruppo di terzi interessati, ossia: 1. «HALTE»; 2. Freshfields Bruckhaus Dehringer; 3. BCA — Belgian Courrier Association; 4. Sig. Robert Ziegler (74), Febetra (Federation Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques); 6. SAV — Koninklijke Beroepsvereninging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, i cui argomenti si sovrappongono e sono riassunti qui di seguito (75). |
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(149) |
Queste parti esprimono fondamentalmente dubbi circa la compatibilità degli aiuti ricevuti da ABX e chiedono il ripristino di condizioni di concorrenza equa, soprattutto dato l’aumento degli aiuti notificati e vista la posizione importante occupata da ABX su dei mercati soggetti ad una forte concorrenza, soprattutto in Germania. Un’eventuale approvazione degli aiuti dovrebbe essere quantomeno accompagnata da contropartite sufficienti da parte di ABX. Per quanto riguarda la vendita di una parte di ABX Francia, queste parti chiedono di verificare che la vendita abbia avuto luogo senza comportare nuovi aiuti. Questa vendita di ABX è ritenuta un passo positivo a condizione che avvenga a condizioni di mercato. Tale vendita non dovrebbe tuttavia portare la Commissione ad adottare una decisione meno severa riguardo agli aiuti percepiti di ABX rispetto alla decisione che sarebbe adottata in caso di mancata vendita. |
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(150) |
Il sig. Ziegler segnala peraltro che un rimborso del prestito di 140 milioni di euro annunciato a favore di ABX non è avvenuto, che non è escluso che ABX benefici di un vantaggio nella privatizzazione di ABX, date le condizioni di tale privatizzazione, che la SNCB non ha venduto ABX-Francia, che una ristrutturazione di ABX non sembra realista nelle condizioni di gestione e strategia d'impresa attuali e che un fallimento di ABX avrebbe ripercussioni considerevoli . |
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(151) |
In seguito sono presentate le posizioni di un secondo gruppo di terzi interessati, ossia: 1. ABARENT N.V., 2. DOL & SERVICES, 3. Pierre Lepoint, 4. Geert Lagae BVBA, 5. WEVETRA — Werner Vranckx Transport, 6. Claude Bogaerts, 7. Johan Vergote, 8. Cooljet, 9. UPTR — Union Professionnelle du Transport par Route, 10. Vervoerbedrijf Van Hauwermeiren «BA.AN» BVBA, 11. SD Transport BVBA, 12. Gincotrans, 13. Vervoer Marc Cobbaert, 14. François Timmermans, 15. Tractrans, 16. GPF, 17. Transport Fabrice, 18. SOS Transport, 19. Eddy Ommeslag i cui argomenti si sovrappongono e sono riassunti qui di seguito (76). |
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(152) |
Questi terzi auspicano perlopiù che la Commissione non metta a repentaglio il lavoro di migliaia di subcontraenti che lavorano per ABX con una decisione sfavorevole. |
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(153) |
Cool Jet indica che le attività riacquistate nell’operazione di MBO potranno diventare redditizie dopo il risanamento che dovrebbe essere realizzato secondo un piano strategico preciso entro tre anni dopo la ripresa delle attività; il prezzo di vendita tiene conto delle perdite ragionevolmente previste e iscritte a bilancio; le attività riprese non detengono una quota di mercato significativa (1,5 % del mercato dei servizi corriere e corriere espresso in Francia) e infine 1300 persone lavorano per Cool Jet e questi posti di lavoro sarebbero andati perduti se Cool Jet non avesse acquisito le attività interessate. |
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(154) |
D’altra parte, UPTR dichiara di aver preso conoscenza dei libri di ABX in totale trasparenza e rileva il miglioramento dei risultati del gruppo, che nel 2004 è andato in attivo per la prima volta. UPTR incoraggia la Commissione ad adottare una decisione rapidamente al fine di consentire la privatizzazione di ABX che garantirà la stabilità di un operatore leale la cui presenza è positiva per il settore del trasporto stradale belga. |
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(155) |
La Commissione inoltre ha ricevuto, dopo la scadenza del termine ultimo stabilito, un esposto nei confronti della vendita di ABW-WW che sostiene che la SNCB Holding non ha seguito le condizioni di una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria per la privatizzazione di ABX Logistics e avrebbero in questo modo scartato gli investitori denuncianti. |
5. OSSERVAZIONI DEL BELGIO
5.1. Apertura ed estensione del procedimento:
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(156) |
Gli elementi di fondo contenuto nelle osservazioni del Belgio per quanto riguarda l’apertura e l’estensione del procedimento sono perlopiù integrati nella parte descrittiva. Gli altri elementi sono riassunti qui di seguito. |
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(157) |
Per quanto l’attribuzione di alcune azioni allo Stato belga: Le autorità belghe hanno indicato che per l'intero procedimento lo stato Belga non ha interferito nel senso della sentenza Stardust della Corte di giustizia nel processo decisionale della SNCB riguardante ABX Logistics. Hanno inoltre ricordato che spetta alla Commissione dimostrare, se del caso, il contrario. |
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(158) |
Per quanto concerne gli investimenti di ABC le autorità belghe hanno sempre sostenuto che lo Stato non è intervenuto nelle decisioni della SNCB. |
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(159) |
Per quanto concerne il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 22.2.2002 la autorità belghe hanno ricordato che (77):
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5.2. Risposta delle autorità belghe alle osservazioni di terzi
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(160) |
In risposta alle osservazioni delle parti interessate circa la scelta degli amministratori in funzione della loro appartenenza politica, le autorità belghe indicano che le attività di ABX Logistics non riguardano le missioni di servizio pubblico della SNCB. Queste attività e la loro gestione rientrerebbero dunque a pieno titolo nell’autonomia di gestione della SNCB. Ne consegue che la procedura di nomina degli amministratori di ABX Logistics è quella stabilita dalla legge belga per tutte le società anonime disciplinate da tale legge. La nomina degli amministratori di ABX LOgistics e delle sue filiali avrebbe seguito pertanto procedure trasparenti, stabilite per legge, e non sarebbe frutto di scelte arbitrali in funzione di un’appartenenza politica. |
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(161) |
Per quanto riguarda il finanziamento della rete ABX Logistics : Le autorità belghe affermano che la struttura del bilancio della SNCB fino al 2001 era sana e che il risultato consolidato era positivo tra il 1988 e il 1999. |
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(162) |
Le argomentazioni del Belgio nei confronti dei (re)investitori: Oltre alle indicazioni delle autorità belghe circa i (re)investitori già riassunte nell’antefatto, le autorità belghe ritengono anche che l’intervento occasionale della SNCB per quanto concerne determinate filiali (Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Belgio) sia del tutto compatibile con il principio dell'investitore privato nell'economia di mercato. Inoltre si ricorda che gli interventi riguardanti ABX LOGISTICS Singapore non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87 del trattato. |
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(163) |
Per quanto concerne le osservazioni di terzi sull’estensione del procedimento, le autorità belghe affermano di aver già risposto precedentemente a tali osservazioni che non fanno che ribadire i dubbi della Commissione. |
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(164) |
Per quanto attiene all’intervento del sig. Robert Ziegler, le autorità belghe dichiarano che il prestito temporaneo di 140 milioni di euro e la nuova misura destinata a capitalizzare questo prestito sono stati notificati alla Commissione. In attesa dell’approvazione, non vi può essere un impegno da parte della SNCB o dell’ABX. Lo stesso dicasi per l’apporto di 157,4 milioni di euro in fondi propri per la ristrutturazione di ABX Germania nonché per le altre misure notificate. Quanto al potenziale vantaggio di cui ABX potrebbe beneficiare grazie alla sua privatizzazione, le autorità belghe rinviano alla «fairness opinion» (attestazione di equità) elaborata da KPMG e trasmessa alla Commissione che indica che «the terms of the proposed» sale to [Yvan] are fair and reasonable and represent fair market value(«I termini della vendita proposta sono equi e ragionevoli e rappresentano un valore di mercato equo»). Quanto alla presunta vendita di ABX Francia, le autorità belghe ricordano che hanno segnalato quali fossero le parti vendute. Per quanto riguarda le condizioni della vendita, menzionano la relazione di Ernst&Young secondo la quale «the price valuation for Road Domestic Transport Activities amounting to (…) is fair» («la valutazione del prezzo delle attività di trasporto stradale nazionale che ammonta a (…) è equa»). Infine per le possibili conseguenze di un fallimento del gruppo ABX, le autorità belghe si limitano a ricordare le gravi conseguenze di una decisione anche parzialmente negativa della Commissione sia per ABX LOGISTICS Worldwide che per SNCB Holding. |
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(165) |
Vendita di ABX-WW: Secondo le autorità belghe, la SNCB Holding non era assolutamente tenuta a privatizzare ABX Logistics Worldwide mediante un bando di gara. |
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(166) |
Le autorità belghe indicano che dall’esame della pratica della Commissione in materia di aiuti di Stati per quanto concerne le privatizzazioni, risulta che, qualora non sia stato pubblicato un bando di gara, la Commissione si limita a verificare che la vendita degli attivi avvenga ad un prezzo di mercato, in base ad una valutazione effettuata da un esperto indipendente. A questo proposito le autorità belghe hanno presentato alla Commissione — conformemente a tali principi — una valutazione indipendente dell’ufficio di consulenza KPMG Corporate Finance sulle condizioni di vendita di ABX Logistics Worldwide. |
6. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
6.1. Esistenza di un aiuto di Stato
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(167) |
L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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(168) |
In via preliminare la Commissione rileva che le misure in questione hanno riguardato varie società che facevano parte della rete ABX al momento della sua costituzione, e successivamente sono state integrate nel gruppo ABX, dopo la creazione dell’holding ABX-WW. Essa ritiene che prima della costituzione giuridica di questa holding, queste società formavano, in seno al gruppo SNCB un’unità economica chiaramente separata (qui di seguito «il gruppo ABX») che è l’entità da considerare nell’analisi che segue. |
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(169) |
La Commissione rileva immediatamente che tre dei quattro criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato («favorire talune imprese», «minacciare di falsare la concorrenza» e «incidere sugli scambi tra Stati membri») sono soddisfatti. In effetti i fondi apportati dalla SNCB al gruppo ABX favoriscono questa società rispetto ad altre imprese presenti sui mercati. D’altra parte, avvantaggiando unicamente il gruppo ABX e le sue filiali, queste misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza sulla parte di queste attività soggette a libera concorrenza. Infine queste misure incidono sugli scambi tra Stati membri, dato che l’attività concorrenziale in questione è esercitata anche in molti altri Stati membri. Questa conclusione si applica anche alle misure a favore di società del gruppo operanti al di fuori del territorio comunitario. In effetti da un lato, conformemente alla sentenza «Tubemuse» (78), data l’interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, non si può escludere che un aiuto falsi la concorrenza intracomunitaria, anche se l’impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della sua produzione al di fuori della Comunità. D’altra parte, trattandosi di un gruppo di trasporto internazionale che esercita le sua attività su scala mondiale in concorrenza con altri operatori comunitari, l’aiuto concesso ad una società del gruppo che opera nei paesi terzi rafforza l’insieme del gruppo e falsa, o rischia di falsare, la concorrenza intracomunitaria. |
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(170) |
Inoltre occorre ritenere che le misure che apparentemente mobilitano risorse della SNCB utilizzano in realtà risorse statali (fondi pubblici) |
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(171) |
In effetti dalla proprietà della SNCB da parte dello Stato e dal suo statuto specifico di impresa pubblica si deduce che le risorse della SNCB sono costantemente sotto controllo pubblico. Tale conclusione è corroborata dalla constatazione che la SNCB è soggetta alle disposizioni della legge del 21 marzo 1991 che le garantisce una protezione specifica contro il rischio di fallimento, assimilabile ad una garanzia offerta dallo Stato. |
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(172) |
Nella sua sentenza Stardust Marine (79), la Corte indica : «occorre ricordare come dalla giurisprudenza della Corte già risulti che l'art. 87, n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali» . |
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(173) |
D’altra parte sempre nella sentenza Stardust Marine, al punto 52, la Corte indica : «…il solo fatto che un'impresa pubblica si trovi sotto il controllo dello Stato non è sufficiente per imputare a quest'ultimo misure adottate da tale impresa, quali i provvedimenti di sostegno finanziario di cui trattasi. Resta ancora da verificare se le autorità pubbliche debbano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure». |
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(174) |
Un’altra condizione necessaria affinché delle misure adottate da un’impresa pubblica costituiscano aiuti di Stato è che queste misure non siano conformi al comportamento che un investitore privato posto in una situazione analoga adotterebbe. |
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(175) |
Quando queste due condizioni sono riunite, le misure costituiscono aiuti di Stato di cui la Commissione analizza l'oggetto e l'importo. |
6.1.1. Gli investimenti del 2001 e i contributi paralleli
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(176) |
Le autorità belghe hanno indicato che i reinvestimenti effettuati nel 2001 dalla SNCB nelle attività tedesche, olandesi e francesi del gruppo ABX si basavano su previsioni economiche positive e consulenze di esperti in materia di sviluppo dell’impresa. |
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(177) |
I calcoli sulla redditività già illustrati sembrano essere fondati su ipotesi accettabili di sviluppo dell'attività che la SNCB poteva aver formulato nel 2001. |
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(178) |
Gli investimenti in Germania si basano su un parere che valutava che la possibilità di successo del risanamento di ABX-D avrebbe consentito di portare avanti la strategia di ABX con un potenziale valore da creare di 300 milioni di euro rispetto all’apporto di 50 milioni di euro e su un rendimento interno soddisfacente. |
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(179) |
Per l’investimento di 30 milioni di euro in Francia, il calcolo della redditività porta a ritenere che la SNCB poteva conseguire un tasso di rendimento interno situato tra 8 e 14 %. Inoltre questo investimento ha permesso di avviare un programma di cartolarizzazione dei crediti che ha consentito alla società di ottenere una linea di credito bancario di 70 milioni di euro. |
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(180) |
Trattandosi dell’investimento realizzato nel 2001 in ABX-NL, la Commissione ritiene che non vi siano giustificazioni adeguate, come sostengono le autorità belghe, per basare il calcolo dell’IRR sull’importo dell’aumento di capitale, previa deduzione dei costi di acquisizione di Wegtransport. Tuttavia, visto che l’investimento totale della SNCB comprende il costo di acquisizione, ed ammonta pertanto a 19,2 milioni di euro invece di 12,2 milioni di euro, l’IRR dell’investimento si situa tra 8,9 % e 10,2 % e rimane pertanto accettabile, soprattutto se si considera che al momento dell'investimento il ritorno alla redditività dell'insieme di ABX-NL era previsto nel giro di due anni. |
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(181) |
Analogamente, la stima dei tassi di redditività dei «contributi paralleli» al capitale delle società del gruppo ABX presenti in Irlanda, Belgio, Portogallo e Singapore (che non registravano difficoltà finanziarie) fa emergere un IRR previsto tra 9,6 % e 12,7 % che sembra accettabile. |
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(182) |
La Commissione ricorda inoltre che, fino alla fine del 2001, la SNCB disponeva di una struttura finanziaria che le consentiva di finanziare il suo sviluppo commerciale senza gravare eccessivamente sulla sua struttura finanziaria (rapporto debiti su fondi propri che passa da 0,6 a 0,9 nel periodo 1997-2001); la situazione è cambiata a partire dal 2002. |
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(183) |
Infine è opportuno sottolineare che queste decisioni di investimento si inseriscono in una strategia di gruppo. In questa condizioni la SNCB aveva motivo di tenere conto non solo del rendimento interno previsto di ogni operazione, ma anche degli effetti positivi previsti a livello di gruppo. |
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(184) |
La Commissione conclude che effettuando, date le prospettive in quel momento, ai reinvestimenti realizzati nel 2001 e ai «contributi paralleli», la SNCB si è comportata come un investitore privato, e che queste misure non costituiscono aiuti di Stato. |
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(185) |
D’altro canto la Commissione rileva che la SNCB ha attribuito la sua garanzia a ABX Singapore senza esigere remunerazioni, contrariamente a quello che avrebbe fatto un investitore privato. Sapendo che questa garanzia è stata concessa in giugno 2000, nel momento in cui ABX inizia a suscitare l’interesse pubblico ed alcuni interventi delle autorità pubbliche a proposito della SNCB, e per tener conto, nella sua analisi, di tutti gli elementi di aiuto potenziale, la Commissione ritiene che la concessione di questa garanzia senza oneri possa contenere degli aiuti di Stato. Visto che questa garanzia è stata attribuita ad una società del gruppo ABX nel momento in cui la riorganizzazione e la ristrutturazione della rete erano già stabilite e in corso di realizzazione, la Commissione esaminerà questo aiuto con le altre misure di ristrutturazione del gruppo ABX che ha incorporato ABX Singapore. |
6.1.2. Misure di ricapitalizzazione
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(186) |
La riunione del Consiglio dei ministri belga di febbraio 2002 costituisce una prova irrefutabile dell’implicazione, da quel momento, del governo belga nella gestione del fascicolo ABX da parte della SNCB. Le misure di ricapitalizzazione di ABX Germania (per un importo pari a 157,4 milioni di euro) e di ABX Paesi Bassi (per un importo pari a 10,6 milioni di euro) sono state notificate alla Commissione successivamente a tale data e non sono ancora state attuate. Il Belgio non ha presentato queste misure come investimenti accorti, ma come aiuti alla ristrutturazione. E certo che queste misure devono essere qualificate come aiuti di Stato e considerate aiuti alla ristrutturazione. |
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(187) |
La lettera di patronage che la SNCB ha dovuto fornire alla sua filiale tedesca perché questa si trovava, già dal mese successivo alla sua acquisizione, in una situazione di fondi propri negativi, è stata riemessa ogni anno fino al 2005, anche in un momento in cui le decisioni della SNCB concernenti ABX potevano senza dubbio essere attribuite allo Stato. Dal momento che la lettera in questione contiene impegni paragonabili a quelli di una garanzia e non ha dato luogo ad una remunerazione della SNCB, la Commissione ritiene di essere in presenza di elementi di aiuto di Stato. Tuttavia, visto che la ricapitalizzazione di ABX Germania da parte della SNCB, oggetto della presente decisione, apporta ai creditori di tale società, in modo effettivo e definitivo, la sicurezza che ricercavano con la lettera di patronage (che diventa pertanto inutile), non occorre procedere ad un esame separato e superfluo rispetto a quello delle misure di ricapitalizzazione stesse. |
6.1.3. I prestiti del 2002
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(188) |
La SNCB ha concesso prestiti a ABX Logistics NV, e a ABX-D, -NL e -F a partire da aprile e maggio 2002, dunque in un periodo in cui le decisioni della SNCB concernenti ABX si possono indubbiamente attribuire allo Stato. |
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(189) |
Come indicato nella parte descrittiva, questi prestiti hanno portato a remunerazioni comprese tra […] e […] %. La Commissione ritiene che questo livello di remunerazione non sia adeguato, tenuto conto della situazione delle imprese in questione. Come indicatore di un livello di tasso adeguato, utilizza il tasso di riferimento della Commissione che, peraltro, è stato utilizzato per il calcolo dell’aiuto al salvataggio concesso nel gennaio 2003 a ABX Germania, ossia 5,6 %. |
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(190) |
La Commissione ne deduce che questi prestito comportano un elemento di aiuto di Stato. In base al tasso di riferimento citato, maggiorato di 400 punti di base per un’impresa in difficoltà, ma anche fase di ristrutturazione, la Commissione ritiene che l'importo dell'elemento di aiuto di Stato corrispondente a questo prestito ammonti a 8 milioni di euro. |
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(191) |
Visto che i prestiti sono stati attribuiti a varie società del gruppo ABX nel momento in cui la riorganizzazione e la ristrutturazione della rete erano già stabilite e in corso di realizzazione, la Commissione esaminerà questo aiuto con le altre misure di ristrutturazione del gruppo ABX che ha incorporato le attività mantenute delle società che hanno beneficiato di tali prestiti. |
6.1.4. La garanzia concessa per la costituzione del cash pool
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(192) |
Come ricordato nella descrizione delle misure di ristrutturazione, le autorità belghe hanno indicato che questa linea di tesoreria di […] milioni di euro aperta dal gruppo ABX presso un istituto finanziario determina una remunerazione commerciale e che la garanzia costituita nel gennaio 2001 dalla SNCB per questa linea di credito è stata oggetto di una remunerazione di […] punti di base. |
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(193) |
Questo tasso risulta accettabile in relazione ai tassi bancari concessi usualmente in situazioni analoghe (80). La Commissione ne deduce che questa garanzia non ha procurato al gruppo ABX un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato. D’altra parte, anche se si dovesse considerare che il tasso chiesto da un investitore privato sarebbe stato superiore di qualche punto di base o persino il doppio, ne sarebbe risultato un vantaggio trascurabile rispetto alle misure di aiuto (0,007 milioni di euro l’anno) che non avrebbe modificato l’analisi riportata qui di seguito sulla compatibilità dell’insieme delle misure di aiuto alla ristrutturazione. |
6.1.5. Gli altri impegni fuori bilancio della SNCB
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(194) |
Le autorità belghe hanno affermato che al di fuori delle garanzie riprese al momento dell'acquisizione iniziale di alcune società della rete, le uniche garanzia nuove emesse dalla SNCB a vantaggio del gruppo ABX sono le due garanzie gia menzionate a beneficio di ABX Singapore, scaduta nel 2005, e dell’istituto che ha concesso la linea di tesoreria per il cash pool. La SNCB ha tuttavia emesse alcune lettere di patronage. |
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(195) |
Le autorità belghe ritengono che queste lettere, che non danno luogo ad una remunerazione, costituiscono nell'economia di mercato una pratica frequente nelle relazioni tra una società madre e le sue filiali. Nel caso specifico, oltre alla lettera già esaminata a beneficio di ABX Germania e a una lettera di patronage che favorisce ABX Spagna per un importo pari a 12,3 milioni di euro, la Commissione ha constatato che nessuna delle nuove lettere di patronage di cui è a conoscenza e che sia stata emessa a partire dal 2000 (momento in cui ABX inizia a suscitare un interesse pubblico) contiene termini giuridicamente vincolanti per la SNCB. La Commissione ritiene che questa lettera a favore di ABX Spagna equivalga ad una garanzia bancaria, visto che la SNCB si impegna a concedere i fondi necessari a ABX Spagna affinché questa possa pagare i suoi debiti alla banca. La Commissione ricorda che l’elemento di aiuto in questo caso è costituito dal costo della garanzia che l’impresa avrebbe dovuto pagare per ottenere il prestito in questione, e che va ad aggiungersi al costo del credito stesso; questo elemento è comunque limitato e corrisponde a qualche punto di base. Pertanto, se si considera adeguato il margine di […] punti di base pagato dal gruppo ABX alla SNCB, l'elemento di aiuto rimanente è marginale (0,02 milioni di euro l'anno). Anche se questo costo della garanzia dovesse essere notevolmente più elevato, ad esempio il doppio, ossia […] punti di base, l’elemento di aiuto resterebbe sempre altrettanto marginale (0,04 milioni di euro l’anno) e non modificherebbe le conclusioni sull’aiuto alla ristrutturazione. |
6.1.6. Abbandono dell'attività nazionale di trasporto su strada in Francia
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(196) |
La scelta e le condizioni della cessione da parte di ABX Francia delle sue attività road domestic sono chiaramente attribuibili allo Stato belga, la Commissione deve pertanto verificare le motivazioni avanzate dalle autorità belghe per giustificare la scelta dell’MBO come la scelta che un investitore privato avrebbe compiuto nella stessa situazione. |
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(197) |
Costo dello scenario scelto dalla SNCB: il costo totale dello scenario di abbandono scelto dalla SNCB ammonta a 137,5 milioni di euro, ossia […] milioni di euro corrispondente a all’attivo netto negativo dell’attività al momento dell’abbandono e […] milioni di euro di prezzo di vendita negativo. |
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(198) |
La Commissione ricorda che due esperti indipendenti hanno confermato che questo importo di […] milioni di euro corrisponde al valore negativo dell’attività road domestic ceduta ai dipendenti. Deloitte Corporate Finance ha infatti, riesaminato il piano d'impresa (business plan) dell’attività interessata e lo ha stimato col metodo dei discounted cash flows (flussi di cassa attualizzati). Questo piano di impresa riguarda il periodo 2005-2008. La valutazione porta ad un valore di ABX-F domestics che corrisponde al prezzo negativo summenzionato. Questo risultato è stato avallato da Ernst & Young Transaction Advisory Services che hanno riesaminato le stime di Deloitte. Dal momento che questi due esperti indipendenti utilizzano metodi di valutazione consueti e adeguati, la Commissione concorda che questo prezzo corrisponde al prezzo di mercato e che il rilevatore dell’attività road domestic France non ha beneficiato di aiuti di Stato al momento della rilevazione. |
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(199) |
Costo dello scenario di liquidazione amichevole: Secondo le autorità belghe, il costo dello scenario di liquidazione amichevole ammonterebbe a 183 milioni di euro, ossia […] milioni di euro a titolo di attivo netto negativo al momento della decisione di cessione e […] milioni di euro di altri costi supplementari. |
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(200) |
Nell’ambito di un piano di liquidazione amichevole, la SNCB avrebbe dovuto indennizzare l’insieme dei creditori della società messa in liquidazione che non sarebbero stati coperti dagli attivi liquidati. È dunque lecito tenere conto del costo di […] milioni di euro. |
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(201) |
Gli altri costi supplementari presi in considerazione dalle autorità belghe comprendono in particolare […] milioni di euro per il piano sociale che avrebbe dovuto essere realizzato dalla SNCB al momento della liquidazione e […] milioni di euro dovuti alle perdite che sarebbero state registrate dal gruppo ABX nel corso della negoziazione del piano. |
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(202) |
Queste due stime appaiono ragionevoli. In effetti per il piano sociale, questo importo corrisponde ad un costo di piano sociale di […] euro per dipendente, costo del tutto accettabile; per le perdite da considerare nel corso della realizzazione del piano, l’importo previsto è paragonabile al livello di perdite stimato per il 2005 nel piano della società al momento della cessione (tra […] e […] milioni di euro). Le autorità belghe prendono in considerazione nella loro stima un importo aggiuntivo di 15 milioni di euro per le perdite nel primo quadrimestre 2006. |
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(203) |
Di conseguenza, visto che inoltre ABX Francia avrebbe dovuto far fronte a varie indennità di risoluzione dei contratti (per un costo stimato dalle autorità belghe a 14 milioni di euro) e alle conseguenze, sulle altre attività del gruppo, di una perdita dell’accesso al mercato francese, è ragionevole ritenere che la liquidazione amichevole avrebbe portato la SNCB ad addossarsi un costo più elevato rispetto a quello della rilevazione dell’attività road domestic France da parte dei dipendenti. |
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(204) |
Costo dello scenario di liquidazione giudiziari: Secondo le autorità belghe, il costo dello scenario di liquidazione giudiziaria sarebbe ammontato a 346 milioni di euro, ossia […] milioni di euro a titolo di attivo netto negativo della società ceduta al momento della decisione di cessione e […] milioni di euro di altri costi supplementari. |
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(205) |
Secondo la Commissione, diversamente dallo scenario di cessione o di liquidazione amichevole, non vi è motivo di ritenere che, nello scenario di liquidazione forzata, la SNCB avrebbe dovuto sostenere la totalità dei […] milioni di euro corrispondenti all’attivo netto negativo al momento in cui è stata presa la decisione di cessione, in quanto, per definizione, non avrebbe cercato di indennizzare i creditori della sua filiale. |
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(206) |
Tra gli altri costi supplementari, le autorità belghe ritengono che, in questo scenario, la SNCB avrebbe potuto sostenere un rischio […] dell’importo di 58 milioni di euro. |
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(207) |
A sostegno di questa tesi, le autorità belghe hanno fornito alla Commissione vari elementi, in particolare un parere degli esperti Linklaters et Grand Auzas e associati, secondo i quali questo scenario di liquidazione giudiziaria esporrebbe la SNCB ad un rischio reale e non trascurabile […] che metterebbe in gioco la sua responsabilità. |
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(208) |
La Commissione riconosce che, in alcuni casi eccezionali, alcune legislazioni nazionali prevedono la possibilità per dei terzi di rivalersi sugli azionisti di una società liquidata, soprattutto se questi azionisti possono essere considerati dei […] e/o responsabili di errori di gestione. |
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(209) |
Nel caso in esame, tuttavia, sebbene tale possibilità esista nel diritto francese e le autorità belghe abbiano fornito un certo numero di indicazioni rispetto a questo rischio, non hanno sufficientemente dissipato i dubbi espressi al momento dell’estensione del procedimento in aprile 2005. La Commissione ne deduce che non è lecito, nel caso in questione, annoverare tra i costi di questo scenario i 58 milioni di euro legati, secondo le autorità belghe, al rischio di […]. |
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(210) |
Analogamente, la Commissione ritiene che, visto soprattutto lo statuto particolare della SNCB, è improbabile che il costo di finanziamento della SNCB avrebbe risentito in modo significativo dell’eventuale liquidazione giudiziaria dell’attività road domestic France, contrariamente a quanto ritengono le autorità belghe. Si può invece riconoscere che questa liquidazione avrebbe potuto comportare un sovraccosto sul finanziamento del debito bancario del gruppo ABX, per l'importo massimo di 7 milioni di euro stimato dalle autorità belghe. |
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(211) |
La simulazione delle autorità belghe prevede anche un impatto sul bisogno di capitale di circolazione del gruppo, in quanto i creditori dell’insieme del gruppo avrebbero potuto, a seguito della messa in liquidazione dell’attività road domestic France, esigere una riduzione drastica dei termini di pagamento. La stima dell’impatto di questo fenomeno a 45 milioni di euro, basata sull'ipotesi di una riduzione di una settimana del termine medio di pagamento concesso dai fornitori, ossia circa il 15 %, sembra accettabile. Anche se l’impatto avrebbe potuto essere limitato per i clienti delle filiali del gruppo in buona salute finanziaria, avrebbe potuto esser notevolmente superiore a una settimana per i clienti delle altre filiali in difficoltà finanziarie al momento dalla liquidazione dell’attività in Francia. |
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(212) |
Le autorità belghe, infine, ritengono che la liquidazione dell’attività road domestic France avrebbe comportato anche una perdita di clienti da 5 a 30 % l’anno della liquidazione nelle altre attività del gruppo. Trattandosi di un gruppo che offre prestazioni di servizi integrate in Europa, e le cui attività sono strettamente interdipendenti, è ragionevole ritenere che una messa in liquidazione giudiziaria avrebbe potuto comportare un degrado dell’immagine e una perdita di attività per le altre attività del gruppo, tanto più che l’attività e/o il paese interessato sono vicini all’attività e al paese della società che sarebbe stata liquidata, come era già stato sottolineato nelle stime delle autorità belghe. Una ragionamento simile non potrebbe applicarsi allo scenario RES scelto. In effetti da una parte questa soluzione tutela l’immagine del gruppo; d’altra parte il contratto di cessione dell’attività road domestic contiene un accordo di cooperazione tra la società che raggruppa le attività cedute mediante MBO e le attività internazionali di ABX-F che rimangono in seno al gruppo ABX, grazie al quale i clienti di quest’ultimo manterranno un accesso ad un servizio in Francia. La Commissione ritiene che sia difficile confermare perdite di clienti che vadano fino al 30 %. D'altra parte, tenendo conto del fatto che la varie filiali del gruppo condividono vari importanti clienti congiunti, e visto il peso della Francia nelle attività internazionali del gruppo in Francia, Germania e Paesi Bassi (tra 14 e 36 %), invece del sovraccosto previsto di 112 milioni di euro previsto dalle autorità belghe, la Commissione considera opportuno, per valutare l’impatto di questo fenomeno, calcolare un valore stimato dei costi corrispondenti ad una perdita massima del 20 % il primo anno nelle attività più colpite, ossia 75 milioni di euro. |
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(213) |
È inoltre ragionevole avallare l’ipotesi che questa riduzione di attività avrebbe portato il gruppo a ridurre il suo organico in quanto per evitare una perdita di margine lorda eccessiva, l’impresa potrebbe essere costretta a licenziare altro personale. Le autorità belghe hanno stimato questo sovraccosto a 35 milioni di euro. Visto che la portata e dunque il costo di questi licenziamenti dovrebbe adeguarsi all’ampiezza della perdita di attività, le stessa ipotesi prudente già formulata precedentemente porta a considerare un valore stimato dei due terzi di questi sovraccosti, ossia 24 milioni di euro. |
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(214) |
Complessivamente la Commissione ritiene che invece dei 346 milioni di euro ipotizzati dalle autorità belghe, è possibile considerare che lo scenario di liquidazione giudiziaria dell’attività road domestic France avrebbe potuto portare la SNCB a sostenere un costo di almeno 7 + 45 + 75 + 24, ossia 151 milioni di euro (salvo rischi eventuali di […]), che sostituisce un importo superiore al costo dello scenario scelto dalla SNCB. |
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(215) |
Conclusione: Al termine di questa analisi, la Commissione ritiene che la scelta operata dalla SNCB di cedere ai dipendenti la sua attività road domestic France e le modalità adottate a tal fine possono essere considerate conformi alla scelta che avrebbe fatto un investitore privato guidato esclusivamente da considerazioni di carattere economico; e dunque considera che questa operazione non contenga elementi di aiuti di Stato. |
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(216) |
La Commissione fonda la suddetta analisi solo sulle ipotesi che ritiene ragionevole e sufficientemente motivate. Queste stime portano a ritenere che lo scarto tra lo scenario scelto dalla SNCB e le alternative di liquidazione ammonterebbe ad almeno 13 milioni di euro, cifra che dovrebbe compensare un eventuale margine di errore nelle stime scelte dopo l’analisi. |
6.1.7. Vendita di d’ABX-WW
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(217) |
La Commissione rileva che la SNCB ha effettuato una ricerca approfondita di un acquirente per ABX-WWW in particolare mediante un intermediario specializzato. |
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(218) |
Per quanto riguarda il prezzo e le condizioni di vendita di ABX-Worldwide, la Commissione tiene conto della relazione di KPMG, che è stato incaricato di verificare dal punto di vista finanziario («fairness») l’offerta di vendita di tutti gli attivi rimanenti di ABX-WW, come già specificato. |
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(219) |
Nella sua relazione (81), KPMG si basa essenzialmente sul confronto di due metodi di valutazione: il metodo del «discounted cash flow» (DCF) che consiste nel calcolare il valore attuale netto dei guadagni futuri previsti e il metodo del «capitalised earnings» (CEA, valore capitalizzato di rendimento) che consiste nel confrontare vari livelli di reddito (fatturato, EBITDA, EBIT …) previsti per un’impresa rispetto ad altre dello stesso settore applicando coefficienti moltiplicatori del mercato considerato. |
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(220) |
Dato che l’esperto ha svolto un’analisi approfondita del caso di cessione e ha utilizzato metodi di calcolo riconosciuti per questo tipo di fairness opinion (attestazione di equità), la Commissione ritiene che la conclusione finale di KPMG, secondo cui «the term of the proposed sale to Yvan is fair and reasonable and represents fair market value» («I termini della vendita proposta a Yvan sono equi e ragionevoli e rappresentano un valore di mercato giusto») sia accettabile. Ne deduce che la cessione di ABX WW, qualora avvenga al prezzo convenuto e fatti salvi gli adeguamenti usuali ed economicamente giustificati in caso di cessione, non comporta elementi di aiuto di Stato a favore dell'acquirente. |
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(221) |
Le condizioni di cessione garantiscono al Belgio un prezzo di vendita e un impegno di contributo sostanziale da parte di Yvan che riducono la spesa pubblica dedicata dal Belgio a questo fascicolo. Tali condizioni garantiscono anche, di fatto, la cessione effettiva da parte della SNCB dell’insieme delle attività del gruppo ABX. |
6.2. Compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione
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(222) |
Qui di seguito la Commissione esamina la compatibilità degli aiuti di Stati individuati rispetto ai suoi orientamenti in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. La notifica iniziale delle autorità belghe è avvenuta nel 2003 e ha determinato l’apertura di un procedimento nel luglio 2003 sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (82) (qui di seguito «gli orientamenti del 1999»). Tuttavia, da una parte, l’aggiornamento del piano di ristrutturazione, successivo all’entrata in vigore dei nuovi orientamenti, prevede un aumento significativo dell’importo dell’aiuto inizialmente previsto; d’altra parte, dall’analisi precedente emerge che la SNCB ha concesso aiuti illegali al gruppo ABX. Tenuto conto di questi elementi e dei punti 103 e 104 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (83) (qui di seguito «gli orientamenti del 2004»), la Commissione esamina l’insieme di questi aiuti alla luce dì quest’ultimo teso, tenendo conto del fatto che la notifica iniziale del piano era stata effettuata in base agli orientamenti del 1999. Ad ogni modo, l’analisi che segue dimostra che gli aiuti considerati possono essere dichiarati compatibili, sia rispetto agli orientamenti del 1999 che a quelli del 2004. |
6.2.1. Ammissibilità
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(223) |
La Commissione rileva che, in base a vari indici pertinenti, il gruppo ABX nel suo insieme deve essere considerato un’impresa in difficoltà, ai sensi del punto 11 degli orientamenti comunitari del 2004. Infatti, da una parte le perdite operative del gruppo sono aumentate nel corso del 2001 e del 2002 fino ad arrivare a 50 milioni di euro nel 2002; le perdite sono aumentate, e il risultato netto è passato da - 73 milioni di euro nel 2000 a — 186 milioni di euro nel 2002; gli oneri finanziari sono aumentati passando nello stesso periodo da 15 a 41 milioni di euro, mentre il debito passava da 442 a 512 milioni di euro. D’altra parte, le attività del gruppo ABX in Germania, Francia e Paesi Bassi affrontavano gravi difficoltà finanziarie che sono state descritte nella decisione che approva l’aiuto al salvataggio di ABX e rappresentavano indiscutibilmente imprese in difficoltà, come rilevato nella suddetta decisione (84); queste entità svolgevano un ruolo centrale, in quel momento, nella strategia del gruppo ABX e nella sua capacità di fornire servizi integrati di logistica di trasporto in Europa; inoltre apportavano un contributo decisivo (pari al 60 % nel 2002) al fatturato del gruppo, a tal punto che le gravi difficoltà di queste entità costituivano una minaccia per la sopravvivenza del gruppo nella sua configurazione di allora. |
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(224) |
La Commissione ritiene peraltro che il resto del gruppo ABX non poteva contribuire in misura maggiore al finanziamento della sua ristrutturazione. |
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(225) |
Le autorità belghe hanno infatti segnalato che ABX-WW ha generato 24,3 milioni di euro, grazie a cessioni, finanziamenti esterni e aumenti di produttività (soprattutto in Italia, Germania, Portogallo, Paesi Bassi e Spagna), che hanno consentito di finanziare parzialmente la ristrutturazione del gruppo. |
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(226) |
Queste vendite di attivi, da aggiungere alle misure di razionalizzazione interne, riducono notevolmente le dimensioni del gruppo ABX: il numero di siti sarà ridotto del 31 %, il fatturato del 21 %, il personale (ETP) del 40 % e la superficie (di immagazzinamento) del 54 %. Queste cifre sono nettamente superiori in Germania con riduzioni che vanno fino al 69 %, senza tener conto degli impegni assunto dal Belgio in novembre 2005. Si può ritenere che ulteriori cessioni di attivi potrebbero consentire di conseguire la redditività del gruppo in quanto rete di servizi integrati di logistica multimodale in Europa. |
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(227) |
D’altra parte, le entità sane del gruppo hanno sostenuto quelle in difficoltà contribuendo in questo modo al loro risanamento. ABX LOGISTICS (Belgio) NV/SA, ad esempio, ha rinunciato ad un credito che vantava nei confronti di ABX Paesi Bassi pari a 10,6 milioni di euro . |
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(228) |
Infine va sottolineato che l’insieme del gruppo, che ha centralizzato la sua tesoreria nel 2001, è in situazione di tesoreria […] negativa, in quanto i flussi derivanti dalle attività redditizie sono assorbiti dalle attività deficitarie. |
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(229) |
In effetti la situazione della linea di tesoreria del cash pool è sempre negativa e spesso vicina al livello massimo autorizzato di […] milioni di euro (ad esempio : -[…] milioni di euro in giugno 2005), e il gruppo è […] debite di liquidità a breve termine: Situazione consolidata di tesoreria di ABX LOGISTICS Worldwide S.A.
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(230) |
Infine la Commissione constata che, sebbene l’holding ABX-WW sia stata creata solo nel 2003, il gruppo in quanto entità economica non costituisce un’impresa nuova ai sensi degli orientamenti del 2004, in quanto nasce dall’aggregazione di varie entità preesistenti operanti nello stesso settore e la nuova struttura è stata istituita proprio per contribuire alla ristrutturazione. |
6.2.2. Ritorno alla redditività
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(231) |
I risultati previsionali per ABX-WW, ABX-D e -NL, riportati nella parte descrittiva e basati su ipotesi realiste, prevedono un ritorno alla redditività tra il 2006 e il 2007. |
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(232) |
Inoltre, i risultati finanziari sono nettamente migliorati dal 2002, anno dell’elaborazione del piano di ristrutturazione. A livello di ABX LOGISTICS Worldwide S.A., si tratta di un miglioramento del risultato operativo (EBIT) da –28,7 milioni di euro (2002) a +11,6 milioni di euro (2004). Il risultato operativo di ABX LOGISTICS (Deutschland) GmbH (eccetto Air&Sea) è passato da –32,0 milioni di euro à –[…] milioni di euro nel corso dello stesso periodo e quello di ABX LOGISTICS Holding (Nederland) BV si avvicina all’equilibrio passando da –6,7 milioni di euro a –[…] milione di euro. |
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(233) |
Oltre a questo risanamento finanziario evidente, registrato nel corso degli ultimi anni, dalla parte descrittiva si evince che il gruppo ABX è chiaramente oggetto di una vera ristrutturazione organica destinata a ripristinare durevolmente la sua redditività. |
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(234) |
Infine, la Commissione ritiene che la firma di un compromesso di vendita per l’insieme del gruppo ABX LOGISTICS WW, che rende la cessione obbligatoria con riserva dell'approvazione e delle consuete condizioni in caso di cessione, ed è accompagnata da una serie di impegni di investimenti significativi da parte dell’acquirente privato, costituisce un indicatore addizionale che conferma la qualità del piano di ristrutturazione del gruppo ABX e il suo ritorno ad una redditività duratura. |
6.2.3. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza
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(235) |
Secondo gli orientamenti del 2004, nella misura del possibile, occorre applicare misure di compensazione per attenuare le conseguenze negative dell’aiuto per i concorrenti. In assenza di tali misure l’aiuto dovrebbe essere considerato contrario all’interesse comune. |
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(236) |
Il gruppo ABX ha già avviato una considerevole riduzione della sua capacità. Come già menzionato, entro la fine della ristrutturazione, ridurrà notevolmente il numero di siti di attività, la sua capacità operativa, il suo fatturato o il suo personale, per arrivare per ABX-WW, fino al 54 %, per ABX-D fino al 69 %, per ABX-NL fino al 44 % e per ABX-F fino al 76 % (sotto forme di cessioni e chiusure di agenzie). Queste riduzioni saranno rafforzate nel mercato tedesco dagli impegni assunti dalle autorità belghe nel […] 2005. Queste riduzioni, che vanno ben oltre quelle previste nel piano iniziale, libereranno altrettante quote di mercato a vantaggio dei concorrenti. |
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(237) |
La Commissione ritiene che queste chiusure e cessioni possono essere considerate proporzionate, dati la loro importanza quantitativa, la ridotta parte di mercato residua del gruppo ABX nel freight forwarding (meno del 2 % in Germania, 1 % nei Paesi Bassi nel 2002), la necessità, per mantenere un’attività redditizia di servizi di logistica intermodale in Europa, di disporre di una rete minima in vari paesi europei, e infine il fatto che il mercato della logistica di trasporto non è in sovracapcità ed è in espansione, come menzionato al punto 2.2. Il gruppo ABX possiede pochissimi mezzi di trasporto e pertanto non è quasi per niente attivo in quanto trasportatore stradale. |
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(238) |
Inoltre la Commissione ha verificato che, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità belghe, una parte considerevole delle riduzioni di capacità riguarda attività contributive a breve termine. Queste riduzioni aggiuntive riguardano circa il 19 % su un totale di 31 % di riduzioni di siti, 12 % su un totale di 21 % di riduzione del fatturato, 15 % su un totale di 40 % di riduzioni del personale e 40 % su un totale di 54 % di riduzione di superficie di immagazzinamento. |
6.2.4. Limitare l’aiuto al minimo
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(239) |
Gli orientamenti del 2004 impongono di mantenere al minimo l’importo e l'intensità dell'aiuto. |
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(240) |
A questo proposito, la Commissione rileva, in primo luogo, che la ricapitalizzazione porta il gruppo ad un rapporto «debiti rispetto a fondi propri» pari a 80 %, dopo l’attuazione delle misure notificate. Questo tasso sarebbe pari a 155 % dopo l’eliminazione del goodwill (avviamento)di 146 milioni do euro presente nei conti del gruppo. ABX LOGISTICS Worldwide S.A., bilanci consolidati
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(241) |
La Commissione ritiene che si possa prendere in considerazione anche questa seconda cifra di 155 % dato che questo goodwill proviene in larga misura dall’acquisizione iniziale di ABX-D ([…] milioni di euro) e NL ([…] milioni di euro), le cui capacità saranno ampiamente ridotte con la ristrutturazione (a maggior ragione se si considerano gli impegni […] sulla riduzione della presenza in Germania comunicati dalle autorità belghe nel dicembre 2005). Le autorità belghe considerano inoltre che l'attuazione delle misure di ristrutturazione comporterebbe nei conti della SNCB […] la scomparsa totale del goodwill per le filiali tedesche ed olandesi. |
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(242) |
Queste due cifre di 80 e 155 % sono sostanzialmente superiori ai tassi equivalenti registrati per i concorrenti paragonabili al gruppo ABX. A titolo di esempio la media (ponderata dal volume di affari) dei tassi di questi concorrenti è pari al 43 % (e diminuirebbe al 16 % se si tenesse conto della società DPWN, che tuttavia non risulta sufficientemente paragonabile per essere considerata). |
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(243) |
Ciò significa che il gruppo ABX sarà ricapitalizzato ad un livello inferiore rispetto alla media del settore e non disporrà, vista la sua struttura finanziaria, di risorse eccedentarie. |
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(244) |
In secondo luogo, la Commissione rammenta che la situazione di tesoreria netta di ABX-WW è negativa dal 2003 e che pertanto il gruppo non dispone di tesoreria in eccedenza. |
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(245) |
In terzo luogo, è opportuno tenere conto del fatto che il prezzo che la SNCB deve ricevere come remunerazione della vendita di azioni di ABX WW contribuisce a ridurre l’importo effettivo dell’aiuto. Infatti sarebbe stato uguale, per il gruppo ed i suoi concorrenti, e per la SNCB e Ivan, se l’aiuto apportato dalla SNCB fosse stato ridotto di una cifra equivalente, la vendita fosse avvenuta per un prezzo simbolico e il finanziamento fosse stato apportato direttamente dall’acquirente. |
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(246) |
D’altra parte, la Commissione deve anche accertarsi che il beneficiario dell’aiuto contribuisca in modo consistente al piano di ristrutturazione, con le sue risorse proprie o con un finanziamento esterno ottenuto alle condizioni di mercato. |
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(247) |
A tal fine la Commissione comincia con il calcolo del costo totale della ristrutturazione, al netto degli aumenti di produttività e delle riduzioni del bisogno di capitale di circolazione. Costo netto della ristrutturazione
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(248) |
A questo proposito la Commissione ritiene che sia opportuno ritenere adeguate le cifre riportate nella tabella di cui sopra, per le ragioni seguenti:
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(249) |
Per il finanziamento di queste misure, il gruppo ABX ha mobilitato un certo numero di risorse proprie e risorse esterne ottenute alle condizioni di mercato. Queste risorse derivano essenzialmente dalla vendita di attivi a terzi (24,2 milioni di euro), dal riacquisto già menzionato di attività dalle entità in fase di ristrutturazione da parte di entità sane di ABX o da parte della holding ABX-WW (22,6 milioni di euro), la rinuncia a crediti, nonché il finanziamento concesso dalle parti sane del gruppo (10,6 + 6 milioni di euro). Questi sforzi effettuati dalle attività sane del gruppo costituiscono un vero contributo da parte del beneficiario, che è l’insieme del gruppo. A questo si aggiunge il finanziamento apportato da Yvan ([…] milioni di euro). Il totale di questi contributi propri ammonta a […] milioni di euro. |
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(250) |
Dall’analisi che precede si evince che la percentuale di contributo proprio del beneficiario è pari ad almeno 43,4 % delle esigenze della ristrutturazione. Nel caso in questione, la Commissione ritiene opportuno accettare un contributo proprio inferiore al 50 %, in considerazione degli elementi seguenti: le difficoltà particolari del contesto della ristrutturazione (da cui dipendono direttamente 13 000 posti di lavoro in Europa) ; la portata delle riduzioni di capacità (riduzioni che vanno fino al 50 %, concernenti in particolare attività contributive a breve termine); il rischio che una riduzione supplementare potrebbe comportare per la redditività della rete di logistica di trasporto internazionale di ABX-WW; il fatto che la notifica iniziale sia stata inviata a norma degli orientamenti del 1999 che non prevedevano un tasso minimo; e la privatizzazione di ABX-WW, che costituisce un elemento determinante della redditività del gruppo e dell’assenza di aiuti futuri al gruppo. |
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(251) |
Altri elementi contribuiscono a dimostrare che i mercati credono ad un ritorno ad una situazione di redditività, conformemente agli orientamenti del 2004. La Commissione ricorda ad esempio che il gruppo ABX ha potuto ottenere da un istituto finanziario una linea di tesoreria di […] milioni di euro, oggetto di una garanzia della SNCB, che non è stata considerata nel calcolo precedente del contributo del beneficiario per ragioni di cautela, in quanto che la Commissione non ha potuto, visti i premi versati alla banca e SNCB, escludere in modo certo la presenza di un elemento di aiuto. Inoltre alcune banche private continuano a concedere al gruppo ABX, senza lettera di patronage o garanzie pubbliche, prestiti e breve termini per importi sostanziali. |
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(252) |
La Commissione ritiene che la condizione in base alla quale l’aiuto deve essere limitato al minimo e l’impresa deve contribuire considerevolmente al costo della sua ristrutturazione con le sue risorse proprie è soddisfatta.. |
6.2.5. Principio dell’aiuto unico (una tantum)
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(253) |
La Commissione ricorda che la rete ABX è stata creata nel 1998 e che in nessun momento la Commissione ha approvato aiuti alla ristrutturazione di questa rete prima della presente decisione. |
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(254) |
La Commissione ritiene d’altra parte che la privatizzazione prevista del gruppo ABX, dovrebbe non solo garantire il ritorno ad una redditività duratura, ma anche garantire il principio «dell’aiuto unico», rendendo improbabile un ulteriore apporto di fondi all’impresa diventata privata. |
6.2.6. Conclusione
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(255) |
Visto quanto precede la Commissione conclude che gli aiuti concessi dalla SNCB nell’ambito della ristrutturazione del gruppo ABX sono compatibili con i criteri degli orientamenti del 1999 e del 2004, e pertanto anche con l’articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Si rileva in particolare che le parti sane del gruppo ABX hanno contribuito in modo significativo al finanziamento delle entità in difficoltà e che oltre a questo contributo, il gruppo ha ridotto notevolmente le sue capacità come contropartita all’aiuto. La privatizzazione del gruppo ABX consentirà non solo di garantire la futura redditività del gruppo, ma anche di evitare in futuro nuovi aiuti di Stato a suo favore. |
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(256) |
La Commissione ricorda che gli orientamenti politici nel settore degli aiuti di Stato al settore ferroviario, annunciati nella sua decisione del 2 marzo 2005 per l'aiuto N 386/2004, esamineranno in modo orizzontale le questioni sollevate dalla garanzia illimitata di cui beneficiano le imprese ferroviarie in vari Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli aiuti esaminati nella presente decisione, concessi dalla Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) nell'ambito della ristrutturazione del gruppo ABX Logistics, sono compatibili col mercato comune alle condizioni previste all’articolo 2.
2. I finanziamenti che la SNCB ha utilizzato per finanziarie l’abbandono di una parte di ABX Logistics (Francia), e gli altri finanziamenti esaminati nella presente decisione, in particolare gli investimenti in capitale realizzati nel 2001 e i «contributi paralleli», non costituiscono aiuti di Stato.
Articolo 2
La Commissione subordina l’approvazione degli aiuti alla ristrutturazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, alla vendita del gruppo ABX Logistics, entro […] a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, al prezzo di mercato, ad un acquirente che non abbia legami giuridici con la SNCB e rispetti gli impegni concernenti le condizioni di acquisto e di finanziamento proposti dal potenziale acquirente descritti nella presente decisione.
Articolo 3
Il Belgio informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.
Articolo 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU C 9 del 14.1.2004, pag. 12.
(2) Cfr. nota a pié di pagina n. 1.
(3) GU C 142 dell’11.6.2005, pag. 2.
(4) Ciò al fine di creare un gruppo coerente ed autonomo (i.), agevolare la creazione di sinergie tra le entità del gruppo (ii.), consentire l'apertura del capitale ad un investitore industriale o finanziario esterno (iii.).
(5) Si trattava della vendita di tre filiali (Rheinkraft, Safety First e Worldpack) che rappresentavano un fatturato di 98,5 milioni di euro, della chiusura di siti: 7 agenzie e 3 depositi in Germania, 4 agenzie in Francia e 2 agenzie nei Paesi Bassi, e di operazioni di sale&rent-back (vendita e riaffitto) di edifici e altri attivi immobilizzati.
(6) Queste misure dovevano essere attuate in larga misura mediante un miglioramento della produttività (con una riduzione di personale corrispondente a ~690 ETP per i tre paesi in fase di ristrutturazione, comprendente l’impatto delle chiusure di agenzie) (1), una riduzione dei costi (2) e una rinegoziazione dei contratti di affitto (3).
(7) Cfr. il capitolo «Posta finanziaria in gioco in cifre.»
(8) Cfr. il capitolo «Posta finanziaria in gioco in cifre»
(9) Cfr. il capitolo «Posta finanziaria in gioco in cifre.»
(10) «Jacobs Consultancy»: Capacità dei mercati di ABX Logistics e di Serman; relazione finale, maggio 2004.
(11) Lettera delle autorità belghe del 24.2.2005, pag. 13.
(12) Sebbene il recente allargamento sembri appianare temporaneamente la situazione. Tuttavia il fatto che numerose imprese di trasporto sembrino subappaltare il trasporto di merci su strada a trasportatori meno costosi provenienti dai nuovi Stati membri dovrebbe aumentare la pressione concorrenziale sui prezzi nel mercato del trasporto stradale.
(13) Dati riservati.
(14) La cifra precisa è stata eliminata e sostituita da questa menzione.
(15) In particolare la lettera delle autorità belghe del 23.12.2003, protocollata il 29.12.2003 col n. A/38604 e quella protocollata il 20.6.2003 con n. A/23465.
(16) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 221.
(17) Lettera delle autorità belghe protocollata il 20.6.2003 col n. A/23465.
(18) Lettera delle autorità belghe del 29.8.2003, protocollata il 29.8.2003 col numero GAB. Loyola de Palacio Entrada n. 2805, pag. 12.
(19) comprende il fatturato riguardante l’acquisizione di Wegtransport
(20) comprende il fatturato relativo all'acquisizione di Wegtransport
(21) Dati storici non disponibili. Nuova stima ex post effettuata sulla base 1) del conseguimento di un margine operativo lordo di […] % nel 2003 e 2) di un tasso di crescita annuale di […] % del fatturato e del risultato a partire dal 2004.
(22) Dati storici non disponibili. Nuova stima ex post effettuata sulla base 1) del conseguimento di un margine operativo lordo di […] % nel 2004 e di […] % nel 2005 e 2) di un tasso di crescita annuale di […] % del fatturato e del risultato a partire dal 2004.
(23) […] % in base al risultato operativo prima del prelievo fiscale (EBT)
(24) Bilancio stabilito dalla direzione in settembre 2002.
(25) Conversioni in capitale 91,6 M€ + messa a disposizione di fondi supplementari 140 M€, di cui margine di sicurezza di 21 M€ assegnato alla filiale
(26) Si tratta in particolare degli articoli 2, 3, 8, 12 e 41 di questa legge.
(27) Secondo le informazioni messe a disposizione dal Belgio, la funzione di amministratore (tutti i membri del CA) è incompatibile col mandato o le funzioni di membro del Parlamento europeo, membro delle Camere legislative, Ministro o segretario di Stato, membro del Consiglio o del governo di una comunità o di una regione, governatore di una provincia, membro della deputazione permanente di un consiglio provinciale e membro del personale della SNCB.
(28) Secondo la Corte dei conti (pag. 46). La revoca degli amministratori richiede attualmente il parere conforme espresso dal consiglio di amministrazione con maggioranza dei due terzi dei voti.
(29) Corte dei Conti : Le bon emploi des deniers publics par la S.N.C.B.; Audit svolto in applicazione della risoluzione della Camera dei rappresentanti dell'11 maggio 2000; Bruxelles, maggio 2001
(30) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 142.
(31) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 151.
(32) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 142.
(33) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 141.
(34) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 154.
(35) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 154.
(36) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 152.
(37) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 150.
(38) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 153.
(39) Relazione della Corte dei conti del 18 maggio 2001, pag. 153
(40) Disponibile sul sito Internet: «http://www.belgium.be/»
(41) Lettera delle autorità belghe del 29.8.2003, protocollata il 29.8.2003 col numero GAB. Loyola de Palacio Entrada n. 2805, pag. 4.
(42) Relazione NERA, pag. 58.
(43) Secondo NERA (appendice D.1., pag. 7), il rapporto debiti/fondi propri evolve da 0,6 nel 1997, 1998 e 1999 a 0,8 nel 2000 a 1,0 nel 2001.
(44) Per il periodo dal 1998 al 2001, la SNCB ha stabilito il tasso summenzionato includendo i debiti finanziari LT ch scadevano entro l’anno, il che spiega la differenza tra 90 e 80 % per il 2001 e una differenza per gli anni successivi.
(45) Questo raggruppamento è avvenuto il 29.12.2003, ad eccezione delle attività internazionali di ABX LOGISTICS (Francia) S.A. che sono state trasferite alla fine di dicembre 2004. Secondo le autorità belghe queste attività sono redditizie o vicine alla redditività. Le entità interessate sono ABX LOGISTICS Air&Sea (France) SAS, «Road International», Mitjaville S.A.S. e Lacombe Transports Internationaux Sarl.
(46) Le attività Air&Sea in Belgio, Asia e America sono già state raggruppate in ABX-Air&Sea. Le attività Air&Sea nei Paesi Bassi sono state raggruppate all’inizio di gennaio 2005. Il trasferimento delle attività Air&Sea in Germania è stato rinviato per due motivi: i.) si è constatato che questo trasferimento avrebbe generato un guadagno contabile di […] milioni di euro nei conti di ABX LOGISTICS (Germania) GmbH l’anno del trasferimento, ma avrebbe comportato successivamente un cash drain ricorrente di oltre […] milioni di euro l’anno; e ii) questa operazione farebbe perdere a ABX LOGISTICS (Germania) GmbH i mezzi finanziari generati dal programma di cartolarizzazione dei crediti legati a queste attività ossia […] milioni di euro. Queste risorse dovrebbero essere ottenute presso altre fonti di finanziamento, cosa impossibile da realizzare fino a quando la struttura di bilancio della società non sarà stata rafforzata.
(47) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, pag. 13. Si tratta di un aggiornamento delle cifre che possono pertanto divergere dalle previsioni di gennaio 2005.
(48) Fonte: Collis D., Young D. and Goold M., «The Size, Structure and Performance of Corporate Headquarters», Harvard Business School Strategy Working Papers Series, 2003; ABX LOGISTICS
(49) Lettera delle autorità belghe del 14.1.2005, pag. 23.
(50) Lettera delle autorità belghe del 24.2.2005, pag. 12.
(51) Lettera delle autorità belghe del 24.2.2005, pag. 12.
(52) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, pag. 18.
(53) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, protocollata il 16.6.2005 col n. A/15050, pag. 18.
(54) Lettera delle autorità belghe del 2.9.2005.
(55) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, protocollate il 16.6.2005 col n. 15050, pag. 22.
(56) […].
(57) […].
(58) […]
(59) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, protocollata il 16.6.2005 con il n. 15050. pag. 22.
(60) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, allegato C 4.
(61) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, protocollata il 16.6.2005 col n. 15050, pag. 22.
(62) […]
(63) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, allegato C.2.
(64) Causa C 303/88, Repubblica italiana contro Commissione (Eni-Lanerossi) [1991] Racc. I-1433, par. 21.
(65) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, protocollata il 16.6.2005 col n. 15050, pag. 21.
(66) Lettera delle autorità belghe del 2.9.2005, pag. 6.
(67) Comunicazione della Commissione su Ristrutturazioni e occupazione. «Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione. il ruolo dell'Unione europea», COM(2005) 120 def; pagg. 2 e 3.
(68) Secondo i dati di cui la Commissione dispone si tratta fondamentalmente di superfici di deposito.
(69) Tabella trasmessa delle autorità belghe.
Fonte: siti Web, stanziamenti ABX LOGISTICS
(70) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005, pag. 26.
(71) Lettera delle autorità belghe del 9.6.2005.
(72) Anche se non tutte le argomentazioni menzionate qui di seguito sono state evocate individualmente dalle parti in questione, riassumono tuttavia gli elementi essenziali tratti da questo insieme di commenti.
(73) Anche se non tutte le argomentazioni menzionate qui di seguito sono state evocate individualmente dalle parti in questione, riassumono tuttavia gli elementi essenziali tratti da questo insieme di commenti.
(74) Secondo la lettera del presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Ziegler, in data 18.8.2005, il sig. Robert Ziegler non è autorizzato a rivolgersi individualmente alla Commissione a nome del gruppo Ziegler o di Ziegler S.A.
(75) Anche se non tutte le argomentazioni menzionate qui di seguito sono state evocate individualmente dalle parti in questione, riassumono tuttavia gli elementi essenziali tratti da questo insieme di commenti.
(76) Anche se non tutte le argomentazioni menzionate qui di seguito sono state evocate individualmente dalle parti in questione, riassumono tuttavia gli elementi essenziali tratti da questo insieme di commenti.
(77) Lettera delle autorità belghe del 29.8.2003, pag. 16.
(78) Sentenza del 21 marzo 1990, C-142/87, Belgio/Commissione, causa detta «Tubemeuse» (Racc. pag. I-959, punto 35).
(79) Sentenza del 16.5.2002, C-482/99, Belgio/Commissione, causa detta «Stardust marine» (Racc. pag. I-4397, punto 37).
(80) A titolo di esempio, citiamo il tasso di […] punti di base pagato da una filiale di ABX alle proprie banche per la garanzia bancaria.
(81) KPMG : Project Yvan — Valuation summary, Presentazione alla NMBS/SNCB Holding NV/SA, 26 maggio 2005 v2.2.
(82) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(83) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(84) Decisione del 21.1.2003, C(2003) 245 def: Aiuto di Stato N 769/2002, Aiuto al salvataggio di ABX Logistics (filiali F, D, NL e gruppo). Pubblicato nel sito web della Commissione all’indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports-2002/n769-02-fr.pdf.
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28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/53 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2006
relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli S.p.A (n. C 48/2004 (ex N 595/2003))
[notificata con il numero C(2006) 2972]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/948/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale (1) (in appresso il «regolamento sulla costruzione navale»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (2), e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 22.12.2003, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale (1), la richiesta di accordare una proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave, denominata C.180, che fruisce di aiuti al funzionamento. La nave è in costruzione presso i Cantieri Navali Termoli S.p.A. (in appresso il «cantiere»). |
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(2) |
Con lettera del 30.12.2004, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE riguardo alla misura notificata. |
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(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. |
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(4) |
Con lettere del 28 gennaio 2005, 1o aprile 2005, 1o giugno 2005, 6 luglio 2005, protocollate rispettivamente il 2 febbraio 2005, 6 aprile 2005, 6 giugno 2005 e 7 luglio 2005, l’Italia ha chiesto proroghe del termine per la presentazione delle osservazioni relative alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, alle quali la Commissione ha risposto con lettere datate, rispettivamente, 4 febbraio 2005, 8 aprile 2005, 29 giugno 2005 e 17 luglio 2005. |
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(5) |
L’Italia ha presentato osservazioni con lettera del 26 luglio 2005, protocollata il 29 luglio 2005. La Commissione ha chiesto un complemento d’informazione con lettera del 6 gennaio 2006, alla quale le autorità italiane hanno replicato con lettere del 23 gennaio 2006 e 2 febbraio 2006 nelle quali si chiedevano proroghe del termine per la risposta. Con lettere del 27 gennaio 2006 e del 9 febbraio 2006, la Commissione ha concesso tali proroghe. Con lettera del 6 marzo 2006, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno trasmesso i complementi d’informazione richiesti, integrandoli con lettera del 6 aprile 2006. |
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(6) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di soggetti interessati. |
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(7) |
L’Italia ha chiesto alla Commissione di accordare una proroga del termine ultimo di consegna del 31.12.2003, contemplato dal regolamento sulla costruzione navale, a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratti relativi a navi. L’istanza di proroga è stata presentata in relazione ad una nave denominata C.180, costruita dalla Cantieri Navali Termoli S.p.A., un cantiere situato in Molise. La proroga era stata richiesta inizialmente fino al 31.10.2004 (10 mesi). |
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(8) |
Il contratto di costruzione firmato il 30.12.2000 prevedeva originariamente quale termine di consegna il 30.6.2003. La nave era stata commissionata dalla Marnavi S.p.A., un armatore italiano, per il trasporto di prodotti chimici e petroliferi. In relazione al predetto contratto, all’armatore era stato promesso un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 3,9 milioni di euro per tale nave, in conformità alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale. |
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(9) |
Tuttavia, secondo le autorità italiane il processo di costruzione è durato più a lungo del previsto, per un concorso di circostanze, segnatamente: l’impatto degli avvenimenti dell’11 settembre 2001, la conseguente necessità di adeguare la nave alle mutate esigenze tecnico-commerciali ed il succedersi di due calamità naturali — un terremoto e un’alluvione. Il cantiere è stato quindi costretto a chiedere una proroga del termine ultimo di consegna stabilito per la nave C.180, di dieci mesi oltre il 31.12.2003, scadenza fissata dal regolamento sulla costruzione navale. |
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(10) |
Nella notifica, le autorità italiane fanno riferimento alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002, con cui è stata autorizzata un’analoga proroga del termine di consegna oltre il 31 dicembre 2003, per navi da crociera in costruzione nel cantiere Meyer Werft, a Papenburg, in Germania (in appresso «decisione Meyer Werft»). Le autorità italiane hanno specificamente messo in risalto numerose analogie fondamentali tra i due casi, sotto i seguenti aspetti: (i) la ragione fatta valere per la proroga (ossia l’effetto dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001), (ii) il mercato interessato (ovvero il trasporto marittimo di petrolio e prodotti chimici) e (iii) i consolidati rapporti commerciali esistenti tra il cantiere e l’armatore (3). In breve, le autorità italiane affermano che la decisione Meyer Werft costituisce un chiaro precedente per l’autorizzazione a titolo eccezionale nella fattispecie. Esse rammentano inoltre che il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato un’altra decisione con cui autorizza la proroga della data di consegna di una nave da crociera in costruzione presso il cantiere Kvaerner Masa, in Finlandia (in appresso «decisione Kvaerner Masa»), per ragioni analoghe. |
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(11) |
A motivazione della loro richiesta, le autorità italiane fanno valere circostanze a loro dire eccezionali, imprevedibili ed esterne al cantiere, che hanno provocato perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si sono ripercosse sul programma di lavoro del cantiere. Più precisamente, tali ritardi sono dovuti ai seguenti fattori (si rinvia alla tabella sinottica 1 riportata più avanti):
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(12) |
Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione considerava dubbio che le ragioni addotte a giustificazione del ritardo nel caso in esame fossero conformi all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sulla costruzione navale, e quindi dubitava che la misura in oggetto fosse compatibile con il mercato comune ai sensi dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE. |
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(13) |
Per fugare i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento, le autorità italiane hanno fornito ulteriori dati e spiegazioni a conferma della loro tesi riguardante l’ammissibilità dei motivi di proroga del termine di consegna nonché la compatibilità della misura in oggetto.
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(14) |
Le autorità italiane concludono che i motivi invocati a giustificazione dei ritardi nel caso in oggetto soddisfano il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sulla costruzione navale e che la proroga di 10 mesi del termine di tre anni per la consegna a decorrere dalla data di adozione della decisione definitiva della Commissione è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE. |
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(15) |
L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, la distorsione degli scambi sussiste se l’impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri. |
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(16) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che su tale base giuridica il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale. Benché detto regolamento sia scaduto il 31 dicembre 2003, le sue disposizioni sono ancora applicabili nel quadro della valutazione delle richieste di proroga del termine ultimo di consegna, visto che l’aiuto è basato sul regolamento stesso e che la disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (14) non offre indicazioni in merito a tali istanze. |
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(17) |
La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell’ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell’articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L’aiuto al funzionamento di cui trattasi consiste nel finanziamento mediante fondi statali di una parte dei costi che il cantiere deve di norma sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un’attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L’aiuto in parola rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
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(18) |
Si rammenta che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili d’alto mare a propulsione autonoma. La nave costruita dai Cantieri Navali Termoli — ovvero una nave petrolchimica — è una nave d’alto mare a propulsione autonoma adibita a servizi marittimi specializzati, ovvero al trasporto di prodotti chimici e petroliferi, ed è quindi soggetta alle disposizioni del predetto regolamento, a norma dell’articolo 1, lettera a). |
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(19) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Ciò non si applica tuttavia alle navi la cui consegna sia avvenuta dopo oltre tre anni dalla firma del contratto. In tali casi il massimale applicabile è lo stesso in vigore tre anni prima della consegna della nave. Il termine ultimo di consegna per una nave, che può ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento, era dunque, in linea di principio, il 31 dicembre 2003. |
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(20) |
L’aiuto previsto a favore della nave in esame verrebbe erogato in base all’articolo 3 della legge n. 88 del 16.3.2001, autorizzata dalla Commissione, a titolo di aiuto di Stato n. N 502/00. L’importo erogato sarebbe pari a circa 3,9 milioni di euro per la nave C.180, ossia non più del 9 % del valore del relativo contratto. |
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(21)(22) |
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, terza frase del regolamento sulla costruzione navale recita: «La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa.» La Commissione rileva che l’istanza di proroga è motivata dall’impossibilità dei Cantieri Navali Termoli di ultimare la nave summenzionata a causa di ritardi imprevisti ed esterni all’impresa.Il regolamento sulla costruzione navale esige che la proroga del termine ultimo di consegna sia motivata da circostanze (a) eccezionali, (b) imprevedibili ed (c) esterne all’impresa. Devono inoltre essere dimostrate (d) la correlazione causale tra tali eventi e le perturbazioni inattese all’origine del ritardo nonché (e) la durata di tali perturbazioni e la loro (f) natura seria e giustificabile . Nei seguenti punti è riportata la valutazione degli argomenti delle autorità italiane.
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(23) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che le circostanze eccezionali sopra descritte non abbiano avuto, sul programma di lavoro specifico relativo alla nave in esame, un impatto tale da giustificare la richiesta proroga di 10 mesi del termine di consegna. Pertanto, i motivi esposti nei punti (i), (ii) ed (iii) non possono essere accolti. |
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(24) |
Considerato che non sono stati forniti elementi sostanziali di prova, la proroga non può essere autorizzata sulla base dei motivi addotti.
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(25) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, anche nel corso dell’indagine formale, hanno confermato i dubbi della Commissione che le cause dei ritardi addotte nella fattispecie non soddisfacessero il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sulla costruzione navale e che quindi la misura in esame non fosse compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato. Considerate tali conclusioni, la Commissione |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il termine di consegna di tre anni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1540/98 non può essere prorogato per la nave C.180 (ex C.173) costruita da Cantieri Navali Termoli S.p.A.
Di conseguenza non può essere data attuazione all’aiuto al funzionamento connesso al contratto per detta nave .
Articolo 2
L’Italia informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 04 luglio 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Cfr. nota a pié di pagina n. 1.
(2) Cfr. nota a pié di pagina n. 2.
(3) Tra il 2000 e il 2004 le commesse di Marnavi hanno rappresentato il 43 % circa del fatturato dei Cantieri Navali Termoli; nel precedente periodo 1995-1999 la corrispondente quota di fatturato era quasi uguale a zero.
(4) Il cantiere è un’impresa molto piccola che conta 51 dipendenti.
(5) Le autorità italiane precisano che il riferimento della Commissione alla relazione Clarkson di cui alla nota 10 della decisione di avviare il procedimento è inesatto poiché indica il novembre 2003 invece dell’ottobre 2003.
(6) Clarkson «Shipping Review & Outlook» dell’autunno 2003, pagg. 7-44 e pag. 127; Clarkson «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets and Newbuilding Investment over 2001 and onwards», ottobre 2003, pagg. 17-20.
(7) Le navi in questione sono la C.173 e la C.180 di seguito esaminate.
(8) Relative in particolare alle dimensioni e al numero dei serbatoi, nonché alla lunghezza e alla larghezza della nave.
(9) Le autorità italiane dichiarano che tali modifiche riguardavano sia la C.173 originaria sia la C.180 (ex C.173) e che erano state concordate tra l’armatore e il cantiere prima della sospensione del contratto nel 2001 a seguito della lettera della Novamar del febbraio 2001 in cui si comunicava che entrambe le navi potevano essere soggette a modifiche. Le summenzionate autorità dichiarano inoltre che i lavori sulla nave C.180 modificata (ex C.173) erano già in corso prima che venisse formalizzato l’atto aggiuntivo al contratto, nel dicembre 2003.
(10) Secondo l’interpretazione data dalle autorità italiane alle decisioni della Commissione n. 691/2003 del 9.7.2003 e n. 727/1993 del 21.12.1993, la tipologia di nave e le modifiche in questione giustificherebbero la deroga per «complessità tecnica» accettata dalla Commissione.
(11) Decisione della Commissione C(2004)3344 def. cor. dell’8 settembre 2004 relativa al caso N 147/2004.
(12) Si tratta dei sottosistemi dello scafo, dei servizi di carpenteria e allestimento della nave, della fornitura di lamiere di acciaio inossidabile, della fornitura e dell’installazione degli impianti elettrici, nonché di servizi di consulenza per la modifica della nave C.173 ai fini dell’aumento della capacità e della potenza della C.173 che sarebbe stata ribattezzata C.180.
(13) A seguito della risoluzione di tali contratti, il cantiere fu costretto ad invocare la clausola di «forza maggiore» con l’armatore, inducendo quest’ultimo a decidere di abbandonare la costruzione di una delle due navi commissionate al cantiere.
(14) GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.
(15) Cfr. caso N 99/02 (GU C 262 del 29.10.2002), cantiere Odense — Proroga del termine di tre anni per la consegna di due navi (Danimarca).
(16) «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets & Newbuilding Investment over 2001 e onwards», Clarkson Research, novembre 2003, pagg. 19-20.
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28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
relativa alla misura alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di VAOP
[notificata con il numero C(2006) 3224]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/949/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 12 giugno 2002, registrata il 17 giugno 2002, la Commissione ha ricevuto una denuncia contro quattro presunte misure di aiuto irregolari a favore della Vereniging van Aanbieders van Oud Papier («Associazione dei fornitori di carta di recupero», in appresso «VAOP»), sotto forma di un esonero parziale dall'imposta sulle società e dall'imposta sul valore aggiunto, di concessione di un prestito da parte della Bank Nederlandse Gemeenten (in appresso «BNG»), e di concessione di un prestito subordinato da parte di alcuni comuni. Con lettere del 30 luglio 2002 e del 6 dicembre 2002 la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi informazioni complementari, che le sono state fornite con lettere del 10 ottobre 2002 e del 10 febbraio 2003. Il 29 aprile 2003 ha avuto luogo una riunione fra il denunciante e i servizi della Commissione. Con lettera del 5 maggio 2003 il denunciante ha comunicato alla Commissione di avere intenzione di raccogliere più ampie informazioni sul caso presso le autorità olandesi, e, su questa base, di concentrare in seguito la sua denuncia su misure specifiche. |
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(2) |
Con lettera del 13 settembre 2004 il denunciante ha fornito dati complementari, e ha comunicato di voler limitare la denuncia al prestito concesso da BNG a VAOP. Sulla base di queste nuove informazioni la Commissione, con lettera del 21 ottobre 2004, ha chiesto alle autorità olandesi informazioni complementari, che ha ricevuto con lettera del 17 dicembre 2004. Il 3 maggio 2005 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato relativamente al prestito concesso a VAOP dalla BNG e a quello accordato dai comuni aderenti. |
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(3) |
Dopo aver chiesto due volte una proroga del termine per rispondere all'avvio del procedimento, le autorità olandesi hanno infine comunicato la loro reazione con lettera del 29 agosto 2005. Il 9 novembre la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, fornitele con lettera dell'8 dicembre 2005. Il 4 maggio 2006, tramite posta elettronica, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, comunicatele con lettere del 2 giugno 2006 e del 19 giugno 2006. |
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(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale è stata pubblicata il 30 settembre 2005 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). Il 28 ottobre 2005 il denunciante ha comunicato le sue osservazioni in merito. Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di allegare a tali osservazioni le sopra citate lettere del 12 giugno 2002 e del 13 settembre 2004 e il resoconto della riunione del 29 aprile 2003, e di considerare le lettere come parte integrante delle osservazioni stesse. La versione non riservata delle due lettere è stata trasmessa ai Paesi Bassi il 24 novembre 2005; i Paesi Bassi hanno risposto il 16 dicembre 2005. |
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(5) |
Con lettera del 28 ottobre 2005 la Commisione ha ricevuto osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento da parte del presunto beneficiario, che in tale occasione ha chiesto anche un incontro, tenutosi il 31 gennaio 2006. Con lettera del 27 marzo 2006 VAOP ha fornito nuove informazioni a complemento delle osservazioni formulate durante l'incontro. |
2. DESCRIZIONE
2.1. Il beneficiario
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(6) |
VAOP è stata istituita agli inizi degli anni '90 da diversi comuni dei Paesi Bassi. È una cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di lucro, che offre determinati servizi ai suoi membri alle condizioni il più possibile favorevoli. L'obiettivo di VAOP è, più in particolare, la raccolta ottimale, il trattamento iniziale (smistamento/compressione) e la vendita della carta di recupero proveniente dal territorio dei comuni aderenti, membri dell'associazione. Queste attività sono state successivamente ampliate alla raccolta dei frammenti di vetro per il riciclaggio. |
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(7) |
VAOP non è un'impresa a integrazione completamente verticale. Organizza solo le attività sopra menzionate per i suoi membri e subappalta in gran parte ad altre società la attività operative come il trasporto dei rifiuti. Per questo nel 2002 l'associazione aveva soltanto 20 dipendenti, per un volume d'affari di 27,5 milioni di euro. VAOP riscuote dalla autorità locali un compenso per la raccolta e il trattamento iniziale dei rifiuti da riciclare che provengono dal loro territorio, ma a sua volta versa loro gli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili ai produttori di materiale riciclato (ad esempio carta riciclata). |
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(8) |
Le autorità fiscali olandesi non considerano VAOP come un organismo pubblico. |
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(9) |
La prima entità creata è stata la cooperativa a responsabilità limitata Coöperative Vereniging VAOP B.V. Nel corso degli anni questa società madre ha fondato diverse controllate in cui ha integrato la parte operativa delle sue attività. Queste controllate sono società a responsabilità limitata. La Commissione svolgerà l'indagine considerando tutte queste società come un gruppo formante un'unica entità economica («VAOP»), poiché la società madre detiene una partecipazione di maggioranza in ognuna di esse. Le controllate sono incluse nel bilancio consolidato della società madre. Inoltre la BNG, il maggior creditore di VAOP, ha concluso solo un contratto di prestito con il gruppo, e non con ogni impresa separatamente, anche se in esso sono stabiliti limiti di credito anche a livello di alcune imprese. Inoltre, il contratto menziona garanzie reciproche fra le varie imprese del gruppo: ognuna di esse deve rispondere, nei confronti di BNG, dei debiti delle altre imprese del gruppo. |
2.2. Il mercato
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(10) |
Negli anni '90 si è registrato un incremento molto significativo delle attività di VAOP. La quota dell'associazione sul mercato olandese della raccolta della carta di recupero si è collocata tra il 25-30 % nei primi anni di questo decennio. Anche sul mercato del trattamento iniziale della carta di recupero (smistamento/compressione) l'associazione riveste un ruolo di assoluto rilievo. Oltre a ciò, VAOP si è inserita sul mercato olandese della raccolta dei frammenti di vetro, diventandone uno dei leader. Alcune imprese attive su questi mercati sono controllate di imprese straniere. |
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(11) |
Se nei Paesi Bassi le autorità locali sono tenute per legge a provvedere alla raccolta separata della carta di recupero per poi immetterla sul mercato per il riciclaggio, lo svolgimento effettivo di tali attività non è regolamentato. È per questo che la maggioranza dei comuni olandesi organizza gare pubbliche per la concessione in appalto dei lavori. In queste gare VAOP è entrata in concorrenza diretta con imprese del settore privato che offrivano questi servizi (3). VAOP cerca inoltre di acquisire nuovi membri contattando i comuni e proponendo loro di aderire all'associazione. In questi casi, si può ritenere che VAOP entri in concorrenza con imprese del settore privato (4) che cercano di conquistare gli stessi clienti. |
2.3. Le due misure
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(12) |
In primo luogo BNG ha accordato a VAOP, nel marzo 1998, una facilità di credito di 16,3 milioni di NLG (7,4 milioni di euro) («la prima misura»). Il 31 dicembre 1997, il bilancio consolidato di VAOP mostrava che i fondi propri ammontavano a 0,8 milioni di NLG (0,4 milioni di euro), su un totale di bilancio di 17,3 milioni di NLG (7,9 milioni di euro). Un anno più tardi, dopo la concessione del presetito, i fondi propri e il totale di bilancio erano pari, rispettivamente, a 0,09 milioni di NLG (0,04 milioni di euro) e 29,1 milioni di NLG (13,2 milioni di euro). |
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(13) |
In secondo luogo, le autorità locali hanno accettato, nel corso del 2001, di trasformare una parte delle somme ad esse dovute — come fornitori di carta di recupero — da VAOP in un prestito di 3 milioni di NLG (1,3 milioni di euro) («la seconda misura»). VAOP aveva subito notevoli perdite alla fine del 2000 dopo il fallimento di una delle sue controllate. Al 31 dicembre 2000 il bilancio consolidato di VAOP registrava un risultato negativo di 3,4 milioni di NLG (1,5 milioni di euro), su un totale di bilancio di 32,1 milioni di NLG (14,5 milioni di euro). Dato che il principale creditore di VAOP, la BNG, aveva messo dei pegni su quasi tutti gli elementi dell'attivo, questo prestito scoperto poteva essere considerato come subordinato ai crediti di BNG. Per questo è stato denominato «prestito subordinato». |
3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE
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(14) |
La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale perché dubitava che un investitore normale in un’economia di mercato avrebbe attuato la prima misura. La Commissione ha notato che VAOP in quel momento disponeva di fondi propri minimi. Inoltre, l’entità del nuovo prestito sembrava particolarmente grossa rispetto al totale di bilancio del mutuatario. Il rischio derivante da questo prestito, in poche parole, sarebbe stato troppo grosso per un normale investitore in un’economia di mercato. |
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(15) |
Per quanto riguarda la seconda misura, la Commissione dubitava del fatto che un creditore operante in normali condizioni di mercato avrebbe accettato di trasformare il suo credito in un tale prestito subordinato. Tale prestito risultava infatti comportare un rischio troppo grosso, dato che l’impresa versava in difficili condizioni finanziarie e BNG aveva messo dei pegni su tutti gli elementi dell’attivo. Infine, la Commissione si chiedeva se un creditore in un’economia di mercato non avrebbe chiesto interessi più alti. |
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(16) |
Di conseguenza la Commissione ha presunto che le due misure costituissero un possibile aiuto di Stato a favore di VAOP, e che fossero quindi vietate dall’articolo 87, paragrafo 1 del tratatto. |
4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
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(17) |
Il denunciante ha inviato alla Commissione le osservazioni seguenti. Per quanto riguarda la prima misura, il denunciante ha dichiarato che la politica generale e la prassi costante di BNG è di offrire prodotti finanziari a organismi pubblici e a organismi legati al settore pubblico a condizioni non conformi al mercato. Il denunciante ha poi analizzato l’entità dei fondi propri di VAOP e ha concluso che la struttura del bilancio era lungi dall’essere sana. La mancanza di fondi propri era considerevole, e il denunciante sottolinea anche l’alto ammontare dei debiti. In queste condizioni, il prestito concesso da BNG ha permesso a VAOP di ampliare le sue attività nonostante la mancanza di fondi propri, e questo a bassi costi. Il denunciante ritiene che un prestito così rischioso non sarebbe stato concesso da una banca privata, e che pertanto configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
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(18) |
Secondo il denunciante, inoltre, dato che la situazione finanziaria di VAOP non è migliorata nel corso degli anni, BNG non avrebbe dovuto continuare a finanziare detta impresa. |
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(19) |
Per quanto riguarda la seconda misura, il denunciante indica che il prestito subordinato comportava rischi enormi, data l’entità dei debiti di VAOP che, in caso di fallimento, sarebbero stati rimborsati per primi. Il rendimento del prestito non era sufficiente per compensare tale rischio. Di conseguenza, questo prestito conterrebbe anch’esso un aiuto di Stato. |
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(20) |
VAOP, il presunto beneficiario, ha inviato alla Commissione le osservazioni seguenti. Per quanto riguarda la prima misura, VAOP ha affermato che riguardava un’operazione puramente commerciale conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato. VAOP ha specificato di avere anche contattato diverse banche private, che avevano proposto finanziamenti a condizioni non molto diverse da quelle offerte da BNG. VAOP ha presentato una copia di un’offerta di finanziamento firmata di [una banca privata] (5), datata 7 gennaio 1998. |
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(21) |
Per quanto riguarda la seconda misura, VAOP ha affermato che non era tenuta a contrarre il cosiddetto prestito subordinato con i comuni. In base al suo statuto e ai suoi contratti di fornitura con i comuni, VAOP non poteva essere tenuta a versare ai fornitori di carta di recupero un importo più elevato di quanto permettessero le sue liquidità Inoltre VAOP aveva il diritto di imporre degli obblighi ai suoi membri nella forma di «contributi annuali», con cui potevano essere coperti i costi operativi o che potevano essere considerati come capitale di rischio. La direzione di VAOP ha deciso di creare un credito dei comuni partecipanti nei confronti di VAOP, possibilità prevista anche nel contratto con i comuni. |
5. COMMENTI DEI PAESI BASSI
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(22) |
Per quanto riguarda la prima misura, i Paesi Bassi hanno dichiarato che la concessione di una facilità di credito da parte di BNG non può essere imputata allo Stato. Le autorità olandesi hanno sottolineato che BNG è una società per azioni. Esse hanno riconosciuto che le azioni di BNG sono di piena proprietà dello Stato, delle province e degli enti locali, e che alcuni membri del consiglio di sorveglianza sono nominati da queste autorità, ma hanno fatto osservare al tempo stesso che questo consiglio di sorveglianza non si occupa delle attività commerciali quotidiane della banca, che sono di responsabilità dell'amministrazione. Lo statuto non contiene alcuna disposizione secondo la quale l'amministrazione dovrebbe osservare le linee direttrici del consiglio di sorveglianza per l’offerta di prodotti finanziari. Inoltre, nessuna disposizione prescriveva la consultazione o l’autorizzazione del consiglio di sorveglianza per la concessione del prestito in questione, che rientrava esclusivamente nella responsabilità dell'amministrazione. Le autorità olandesi hanno infine sottolineato l’assenza di altri elementi da cui si possa concludere che questa specifica operazione dovesse essere imputata allo Stato. |
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(23) |
I Paesi Bassi hanno inoltre affermato che, anche se il prestito potesse essere imputato allo Stato, le sue condizioni sarebbero accettabili per un investitore in un’economia di mercato. Le autorità olandesi hanno riconosciuto che sarebbero auspicabili fondi propri più consistenti, ma sostengono che il rischio di perdita per BNG era limitato grazie a diverse garanzie, in particolare il pegno di primo grado sui crediti commerciali di VAOP, che doveva corrispondere al 100 % dell’entità del prestito. Esse indicano poi che il prestito è stato concesso in un momento in cui l’impresa non era in difficoltà e presentava prospettive favorevoli. Il gravissimo peggioramento della situazione finanziaria non poteva essere previsto all’epoca. |
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(24) |
Per quanto riguarda la seconda misura, i Paesi Bassi hanno ricordato che VAOP è un «organismo senza scopo di lucro» che trasferisce ai suoi membri gli introiti netti della vendita di rifiuti riciclabili raccolti sul loro territorio. All’inizio del 2001, per la precaria situazione finanziaria causata dal fallimento di una delle sue controllate operante nel settore del riciclaggio del vetro, VAOP ha deciso di non versare ai comuni partecipanti una piccola parte delle entrate ottenute nel 2000 dalla vendita dei rifiuti (6), ma di convertire questo importo in un prestito subordinato con una durata di cinque anni. All’epoca BNG minacciava, in mancanza di risorse supplementari come questo prestito subordinato, di non continuare a finanziare VAOP, cosa che avrebbe portato al fallimento. In primo luogo i Paesi Bassi hanno dichiarato che VAOP, in base al suo statuto e ai contratti con i comuni partecipanti, non era tenuta a versare questo importo di 3 milioni di NLG (1,3 milioni di euro) ai comuni partecipanti dato che tale importo era superiore ai mezzi di cui l’impresa disponeva. VAOP ha comunque deciso di creare, per quest'importo, un credito dei comuni nei confronti dell'impresa nella forma di un prestito con interessi. In secondo luogo i Paesi Bassi hanno osservato che, dal punto di vista delle autorità locali, questa trasformazione di una parte dei loro crediti in un prestito cositituiva un’opzione più favorevole di un fallimento. In effetti, in quel momento le autorità locali avevano crediti nei confronti di VAOP per un importo di 5,7 milioni di NLG (2,59 milioni di euro), non coperti da garanzie. Le autorità olandesi hanno calcolato che, in caso di fallimento, i comuni avrebbero recuperato circa 1,2 milioni di NLG (0,5 milioni di euro), subendo così una perdita netta di 4,5 milioni di NLG (2,05 milioni di euro). Si sono quindi comportate come creditori in un’economia di mercato, accettando la trasformazione di un importo di 3 milioni di NLG (1,3 milioni di euro) di crediti nei confronti di VAOP in un prestito, grazie al quale l’impresa poteva portare avanti le sue attività ed essere sicura che BNG avrebbe continuato a finanziarla. |
6. VALUTAZIONE
6.1. Sussistenza dell’aiuto
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(25) |
L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» |
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(26) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità EUROpee (7)«(...) occorre sottolineare come discenda dal principio della parità di trattamento tra le imprese pubbliche e quelle private che i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (...) Pertanto, in base ad una giurisprudenza anch'essa costante, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di simile entità (...) tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data dei detti conferimenti.» |
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(27) |
Per stabilire se la concessione della facilità di credito da parte di BNG costituisce un aiuto, la Commissione deve quindi verificare se tale operazione rispetta il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, come enunciato dalla Corte nella sopra citata sentenza. |
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(28) |
Su richiesta della Commissione le autorità olandesi hanno fornito, oltre a una copia del contratto di prestazione di servizi finanziari del marzo 1998, una copia dei documenti interni di BNG che descrivono ogni fase del processo decisionale che ha portato alla concessione del prestito a VAOP: la proposta degli account manager del 21 gennaio 1998, il parere del responsabile della valutazione del rischio di credito, del 22 gennaio 1998, e la decisione positiva della commissione crediti del 26 gennaio 1998. Da questi documenti emerge che BNG ha individuato e analizzato i rischi legati al prestito in questione, fra cui l'estrema esiguità dei fondi. Sulla base dei risultati di questa analisi BNG ha attribuito a VAOP un rating basso («C-»). Per compensare i rischi constatati, BNG ha deciso di imporre condizioni rigorose e di esigere ampie garanzie. BNG ha chiesto fra l'altro che tutte le parti (VAOP e le sue controllate) fossero responsabili in solido per i debiti delle altre parti del gruppo («dichiarazione attestante la solidarietà di tutte le parti nel contratto di prestazione di servizi finanziari»). Il fatto che BNG abbia costituito il pegno di primo grado su vari crediti commerciali di VAOP è anch'esso significativo. VAOP doveva presentare ogni mese a BNG un elenco dei pegni sui crediti commerciali, il cui valore doveva essere pari almeno al 100 % dell'importo concesso dalla banca. La commissione crediti ha deciso che il prestito poteva essere concesso a condizione che nel contratto di prestito figurassero queste varie condizioni e garanzie a favore di BNG. Il nuovo contratto di prestito comprendeva anche un prestito esistente di 5 milioni di NLG (2,2 milioni di euro). Questo nuovo contratto aumentava il credito potenziale di BNG nei confronti di VAOP dal massimo esistente di 5 milioni di NLG (2,2 milioni di euro) a 16,3 milioni di NLG (7,4 milioni di euro) L'aumento netto era quindi pari a 11,3 milioni di NLG (5,1 milioni di euro). |
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(29) |
Questi documenti mostrano che BNG ha svolto le attività di prestito normalmente, secondo le procedure abituali, e che per la concessione del prestito ha chiesto ampie garanzie. |
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(30) |
La Commissione constata anche che […] (8) aveva proposto, nel gennaio 1998, di concedere un prestito a VAOP. Tale prestito sarebbe stato concesso oltre a quello esistente di 5 milioni di NLG accordato da BNG. L'importo del finanziamento proposto da […] — ossia 7,3 milioni di NLG (3,3 milioni di euro) — è effettivamente inferiore al finanziamento supplementare proposto alla fine da BNG (11,3 milioni di NLG (5,1 milioni di euro)), ma ne rappresenta comunque una parte considerevole. I tassi di interesse (125 e 150 punti base) offerti da […] erano inferiori a quelli applicabili alle imprese in difficoltà o per l'apporto di fondi propri. Ne risulta, contrariamente ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, che una banca privata avrebbe potuto acconsentire a concedere a VAOP un prestito considerevole nonostante l'esiguità dei fondi propri (9). |
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(31) |
La Commissione ha confrontato il tasso di interesse del prestito di BNG con quello proposto da […] (10). L'interesse calcolato da BNG è leggermente più basso di quello di […]. In primo luogo, la Commissione constata però che BNG aveva (e ha ancora) costi operativi molto bassi, di molto inferiori a quelli di […] (11). In secondo luogo, il contratto di prestito fra BNG e VAOP comportava diverse commissioni per il caso in cui VAOP avesse effettivamente fatto ricorso a determinate facilità di prestito. Nella proposta di […], il pagamento di tali commissioni era esplicitamente escluso. Infine, è probabile che BNG, dopo la proposta di […], sia stata spronata a formulare anch'essa la migliore proposta possibile (nei limiti delle sue linee direttrici per la concessione dei crediti e a condizione di ottenere ampie garanzie), per non perdere un cliente esistente che all'epoca sembrava ragionevolmente avere prospettive di espansione. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che BNG, pur avendo accordato risorse a un tasso inferiore a quello offerto da una banca privata, quando ha concesso il prestito, nel 1998, si è comportata come un investitore in un'economia di mercato. Di conseguenza tale prestito non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
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(32) |
Il denunciante ha dichiarato anche che un creditore in un'economia di mercato non avrebbe continuato a finanziare VAOP negli anni successivi, data la difficile situazione finanziaria dell'impresa. La Commissione ha perciò esaminato il modo in cui BNG ha reagito al peggioramento della situazione finanziaria di VAOP. |
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(33) |
Nel 1999, quando la situazione finanziaria di VAOP Glas B.V. e REVA è peggiorata, BNG ha elaborato un nuovo contratto, firmato il 9 luglio 1999. In primo luogo le garanzie sono state ampliate con diritti di pegno sugli stock, sugli impianti e sugli altri attivi dell'impresa. In secondo luogo è stato convenuto di esaminare rigorosamente l'elenco mensile dei crediti su cui erano stati costituiti pegni. In terzo luogo, nessun prestito a lungo termine poteva più essere consentito per investimenti in immobilizzazioni. Il finanziamento doveva effettuarsi per mezzo di prestiti a breve termine (kasgeldtrekkingen). In quarto luogo, il prezzo della facilità di credito è stato aumentato. |
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(34) |
Successivamente, dopo il fallimento di REVA nell'ottobre 2000, è stato elaborato un nuovo contratto, firmato il 19 gennaio 2001. La facilità di credito è stata abbassata a 13,2 milioni di NLG (6 milioni di euro) (l'importo effettivo del prestito a VAOP era pari in quel momento a 15,2 milioni di NLG (6,9 milioni di euro)) e doveva continuare ad essere ridotta secondo un calendario stabilito. Una penalità del 3 % sarebbe stata applicata a qualsiasi importo che eccedesse il limite di credito. Contemporaneamente le garanzie sono state ampliate. BNG ha calcolato, sulla base del valore di liquidazione degli attivi di VAOP, che la sua perdita sarebbe potuta ammontare a quasi 5,8 milioni di NLG (2,6 milioni di euro) sul suo credito totale di 15,2 milioni di NLG (6,9 milioni di euro). Nel settembre 2002 è stato concluso un nuovo contratto che modificava il precedente calendario di riduzione dell'entità della facilità di credito. |
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(35) |
Da quanto sopra esposto emerge che BNG non poteva facilmente sospendere il finanziamento di VAOP, né poteva chiedere l'immediato rimborso dell'importo prestato. Ciò avrebbe in effetti causato il fallimento di VAOP e considerevoli perdite per BNG. BNG ha soppesato questa potenziale perdita contro la possibilità di ristabilimento di VAOP. Tenuto conto della stabilità delle attività centrali di VAOP (carta di recupero) e della capacità dell'impresa di generare cash flow, BNG ha deciso di non lasciar fallire l'impresa e continuare a finanziarla. La Commissione non ha rilevato nessun errore manifesto in questa valutazione e nella decisione che ne è derivata. Il denunciante non ha presentato elementi convincenti che spieghino perché questa decisione non sarebbe stata accettabile per una banca privata. |
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(36) |
Concludendo, la Commissione ritiene che nel modo di agire di BNG in questo caso sia stato rispettato il principio del creditore in un'economia di mercato, e che non si configuri perrtanto un aiuto di Stato a favore di VAOP. |
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(37) |
La Commissione non si pronuncerà in merito all'imputabilità allo Stato del prestito concesso da BNG: tale misura in effetti, anche se potesse essere attribuita allo Stato, viste le conclusioni di cui sopra non costituirebbe comunque un aiuto di Stato. La Commissione non può inoltre pronunciarsi sulla questione se tutti i prestiti di BNG in altri casi siano conformi al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, e non si esprimerà quindi in merito. |
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(38) |
All'inizio del 2001 VAOP non era in grado di rimborsare ai comuni partecipanti i 3 milioni di NLG (1,3 milioni di euro) ad essi dovuti come fornitori di carta di recupero. VAOP non disponeva di sufficiente liquidità. BNG, inoltre, per continuare il finanziamento di VAOP, chiedeva un patrimonio di garanzia positivo, definito come fondi propri, più commissioni e prestiti subordinati a lungo termine. Il rimborso di quella somma avrebbe pertanto causato il fallimento dell'impresa. La Commissione constata che la difficile situazione finanziaria era stata causata principalmente da un evento unico, il fallimento di REVA nel 2000. VAOP aveva difatti investito in quell'impresa, operante nel settore del trattamento del vetro usato. |
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(39) |
La Commissione indica che i comuni avevano, nei confronti di VAOP, crediti netti per 5,7 milioni di NLG (2,6 milioni di euro) (12). Questi crediti non erano coperti da garanzie, poiché un altro grosso creditore (BNG) aveva un diritto di pegno di primo grado su attivi importanti. Le autorità locali non avrebbero quindi potuto incassare gran parte di questi crediti se VAOP fosse fallita e i suoi attivi fossero stati liquidati. La Commissione ha esaminato i calcoli presentati dalle autorità olandesi: per i creditori, si trattava di calcoli piuttosto ottimistici (13). La Commissione ritiene che i comuni avrebbero potuto recuperare al massimo 1,2 milioni di NLG (0,5 milioni di euro) sull'importo totale sopra menzionato di 5,7 milioni di NLG (2,6 milioni di euro). Tale importo, inoltre, sarebbe stato riscosso con il considerevole ritardo tipico delle procedure di liquidazione. Invece di accettare questa perdita di 4,5 milioni di NLG (2 milioni di euro), i membri hanno preferito convertire un importo di 3 milioni di NLG (1,3 milioni di euro) in un prestito con interessi e reclamare il saldo. Questa seconda opzione era quindi una soluzione più favorevole. Nella sua decisione relativa all'avvio del procedimento, la Commissione si è anche chiesta se un investitore in un'economia di mercato che avesse acconsentito a questa conversione non avrebbe chiesto interessi più alti. Questi dubbi sono stati dissipati. La Commissione constata in effetti che la posizione negoziale dei comuni nei confronti di BNG non era tale da autorizzarli a chiedere interessi più alti. In effetti, interessi più alti avrebbero finito per minare la capacità di VAOP di rimborsare il suo prestito a BNG. Per questo BNG avrebbe potuto opporsi a questa domanda dei comuni minacciando di provocare il fallimento di VAOP — cosa che, come già osservato, sarebbe stata meno favorevole. Inoltre, anche se i comuni avessero avuto il necessario potere negoziale, aumentare i tassi non sarebbe stato nel loro interesse, poiché ciò non avrebbe fatto che appesantire gli oneri finanziari di VAOP nei cinque anni successivi. Dato che i membri pagano a VAOP i costi dei servizi forniti, gli eventuali interessi superiori sarebbero stati annullati dall'aumento dei contributi che avrebbero dovuto versare a VAOP in quel periodo. |
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(40) |
Può essere concluso che la conversione degli importi dovuti in un prestito subordinato non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato che le autorità locali avrebbero accordato a VAOP. |
7. CONCLUSIONE
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(41) |
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che le due misure non costituiscono degli aiuti. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure alle quali i Paesi Bassi e Bank Nederlandse Gemeenten hanno dato esecuzione in favore di Vereniging van Aanbieders van Oud Papier, per un importo, rispettivamente, di 3 milioni di NLG (1,3 milioni di euro) e di 16,3 milioni di NLG (7,4 milioni di euro), non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 240 del 30.9.2005, pag. 36.
(2) Si veda la nota 1.
(3) VAOP ha partecipato una sola volta con successo a questo tipo di gare. Negli ultimi anni ha deciso di non prendervi più parte.
(4) Queste ultime presentano forse un'integrazione più verticale di VAOP, ma ciò non significa che non siano in concorrenza con detta impresa.
(5) Informazione rientrante nell'obbligo di riservatezza.
(6) Nel 2000 VAOP ha versato in totale 40,7 milioni di NLG (18,5 milioni di euro) alle autorità locali.
(7) Sentenza dell’8 maggio 2003, cause riunite C-328/99 e C-399/00, Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA contro Commissione, Racc. pag. I-4035, punti 37 e 38.
(8) Segreto d'affari
(9) Come già indicato, ciò può spiegarsi fra l'altro per le garanzie a disposizione del potenziale mutuatario e per il fatto che all'epoca l'impresa era considerata in crescita, e con attività centrali stabili e che coprivano i costi.
(10) Entrambe le facilità di credito comprendono prestiti di diverso tipo. La Commissione ha confrontato i prestiti con termini e condizioni simili.
(11) Nel settore bancario, il livello dei costi operativi viene spesso calcolato in base all'efficiency ratio, ossia i costi operativi divisi per le entrate totali. Nel 1997 l' efficiency ratio della divisione Paesi Bassi di […] era pari al 64,8 %, e nel 1998 e 1999 era rispettivamente del 65,2 % e del 62,9 % (fonte: […]). L' efficiency ratio di BNG è pari a un terzo di tali cifre, cosa che indica un livello dei costi molto basso. Ciò può essere spiegato in parte con il fatto che BNG non dispone di una grande rete di agenzie.
(12) Situazione finanziaria alla fine del 2000.
(13) I calcoli delle autorità olandesi sono ottimistici per i comuni, fra l'altro perché non vengono dedotti i costi della procedura fallimentare. Come già indicato in precedenza, la Commissione osserva che BNG — che come istituto finanziario ha più esperienza in questo genere di calcoli, è più prudente quanto alla capacità degli attivi liquidati di coprire gli importi dovuti ai creditori.
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28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/67 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2006
Relativa all'aiuto di stato n. C 49/2005 (ex N 233/2005) in favore di Chemobudowa Kraków S.A.
[notificata con il numero C(2006) 4214]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/950/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
L'aiuto previsto in favore di Chemobudowa Kraków S.A. («Chemobudowa Kraków» o «il beneficiario»), un'impresa di costruzioni di proprietà dello Stato, è stato notificato alla Commissione con lettera del 29 aprile 2005, registrata il 2 maggio 2005. Il 20 giugno 2005, la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire alcuni documenti mancanti. Tali documenti sono stati forniti con lettera del 9 agosto 2005 registrata l'11 agosto 2005. Il 15 settembre 2005 la Commissione ha inviato una lettera con cui chiedeva informazioni supplementari a cui la Polonia ha risposto con lettera del 26 ottobre 2005, registrata il 27 ottobre 2005. |
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(2) |
Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo a due aiuti notificati e due aiuti non notificati concessi dalla Polonia dopo l'adesione all'UE in quanto nutriva dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 giugno 2006 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. |
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(3) |
Con lettera del 25 gennaio 2006, registrata il giorno dopo, la Polonia ha informato la Commissione di aver ritirato la propria notifica. Con lettera del 7 febbraio, la Commissione ha chiesto alla Polonia di trasmetterle le sue osservazioni riguardo ai due aiuti di Stato concessi dopo l'adesione senza averli preventivamente notificati alla Commissione. Con lettera del 7 marzo 2006, registrata il 9 marzo 2006, la Polonia ha presentato le proprie osservazioni sui due aiuti e ha chiesto la rettifica di alcuni dati errati che comparivano nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del trattato CE. Con lettera del 12 settembre 2006, registrata il giorno successivo, le autorità polacche hanno trasmesso ulteriori chiarimenti sulle due misure di aiuto descritte in appresso. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA
1. Beneficiario dell'aiuto
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(4) |
Chemobudowa Kraków è una grande impresa creata nel 1949 che nel 2004 dava lavoro a 919 persone tra cui 343 dipendenti che lavoravano in filiali della società situate all'estero (nella Repubblica ceca e in Germania). |
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(5) |
Chemobudowa Kraków è la società madre del Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krak-System S.A. («TBS») di cui possiede il 78 % delle azioni. Le sue attività consistono nella costruzione di edifici destinati ad abitazioni e nella loro locazione. Secondo le autorità polacche, ha un volume d'affari poco significativo. |
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(6) |
Il beneficiario possiede lo 0,13 % delle azioni dell'intero mercato dell'edilizia in Polonia. Ha filiali in Germania e nella Repubblica ceca che gli apportano il 42 % del turnover. |
2. L'aiuto
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(7) |
Le autorità polacche hanno espresso l'intenzione di concedere due misure di aiuto per la ristrutturazione di Chemobudowa Kraków. Inizialmente, il beneficiario doveva ricevere un prestito di 10 milioni di PLN (2,57 milioni di euro). Il prestito doveva essere garantito da un'ipoteca sulle proprietà immobiliari, il cui valore è stato stimato pari a 17,35 PLN (circa 4,46 milioni di euro). In secondo luogo, Chemobudowa Kraków doveva beneficiare del rinvio del pagamento a favore del «Fondo nazionale per la riabilitazione dei portatori di handicap» (PFRON) e tali pagamenti dovevano avvenire a rate. L'importo per il quale era stato concesso il rinvio doveva essere pari a 693 000 PLN (circa 178 000 euro). |
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(8) |
Oltre alle misure di aiuto notificate di cui sopra, le autorità polacche hanno informato la Commissione di diciotto misure di aiuto a favore di Chemobudowa Kraków, concesse nel periodo tra il dicembre 2001 e il maggio 2004. Secondo le autorità polacche, il valore nominale di tali aiuti ammonta a 8,511 PLN (circa 2,19 milioni di euro). La Polonia ha chiesto che tali misure non fossero trattate come aiuti di Stato dal momento che ritiene che una parte di esse costituisca un aiuto de minimis e che le rimanenti soddisfino il «criterio dell'investitore privato». Per quanto riguarda due delle diciotto misure, la Polonia ha dichiarato che, dal momento che sono state concesse dopo l'adesione della Polonia all'UE senza il consenso della Commissione, esse vanno trattate come potenziali nuovi aiuti illegittimi. |
|
(9) |
La prima misura d'aiuto concessa dopo l'adesione della Polonia all'UE, in data 12 maggio 2004, è un accordo in base al quale il pagamento dei debiti dell'importo di 3,164 milioni di PNL (0,81 milioni di euro) al Fondo di Previdenza sociale (in appresso «ZUS») poteva essere effettuato a rate. L'importo dell'aiuto ammonta, secondo le autorità polacche, a 147,322 PLN (37,874 euro). Ancora prima della decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le autorità polacche avevano informato la Commissione che tale accordo era stato annullato poiché Chemobudowa Kraków non aveva soddisfatto le condizione richieste. La Commissione aveva espresso dubbi quanto al rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui sopra e sul fatto che il mancato pagamento dei debiti non costituisse un ulteriore aiuto di Stato. |
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(10) |
La seconda misura di aiuto concessa dopo l'adesione all'UE è stata concessa in data 20 maggio 2004 dal dirigente dell'Ufficio del Tesoro della Małopolska e consisteva nella possibilità di rimborsare a rate i debiti per un importo di 280 000 PLN (71,979 euro). |
3. Motivi che giustificano l'avvio del procedimento
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(11) |
La Commissione voleva capire se le diciotto misure di cui sopra costituissero un aiuto di Stato dal momento che, per poter valutare la compatibilità degli aiuti concessi dopo l'adesione, doveva tener conto di tutti gli aiuti concessi nel corso della ristrutturazione, soprattutto al fine di stabilire se l'aiuto era limitato al minimo necessario. Inoltre, due dei diciotto aiuti erano stati concessi dopo l'adesione della Polonia all'UE. La Commissione ha esaminato l'aiuto alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004. |
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(12) |
La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in quanto dubitava che fossero soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l’approvazione degli aiuti alla ristrutturazione e, in particolare, che
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III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ POLACCHE
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(13) |
Con lettera del 25 gennaio 2006 le autorità polacche hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica delle misure di aiuto di cui al punto 7. |
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(14) |
In relazione alle due misure di aiuto concesse dopo l'adesione della Polonia all'UE senza preventiva notifica alla Commissione, la Polonia ha affermato quanto segue. |
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(15) |
Per quanto riguarda la prima misura di aiuto concessa dopo l'adesione all'U in data 12 maggio 2004 e descritta al punto 9, la Polonia ha comunicato che l'accordo è stato annullato poiché Chemobudowa Kraków non ha soddisfatto le condizioni previste dall'accordo. Inoltre, l'impresa aveva rimborsato tutti i debiti con gli interessi. |
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(16) |
Per quanto riguarda la seconda misura di aiuto concessa dopo l'adesione all'UE, in data 20 maggio 2004 e descritta al punto 10, la Polonia ha comunicato che essa soddisfaceva il «criterio dell'investitore privato» che si rifà alle leggi del mercato e ha aggiunto che qualora la Commissione non fosse d'accordo con tale valutazione, l'aiuto costituiva un aiuto de minimis. Le autorità polacche sottolineano che la maggior parte dell'aiuto ricevuto dal beneficiario nel periodo dei tre anni in esame, compresa la misura di aiuto di cui al paragrafo 10, era inferiore al massimale di 100 000 euro e costituiva, pertanto, un aiuto de minimis. |
IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
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(17) |
La Polonia ha ritirato la notifica delle due misure di aiuto di Stato di cui al punto 7. Tuttavia, per poter porre fine al procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione deve valutare i due aiuti non notificati di cui ai punti 9 e 10. |
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(18) |
Per quanto riguarda la misura di aiuto di cui al punto 9, la Polonia ha ribadito che ZUS non ha concesso alcun aiuto di Stato dopo l'adesione della Polonia all'UE. La Commissione ritiene che, dal momento che tale aiuto è stato annullato senza che sia mai entrato in vigore e, in considerazione del fatto che tutti i debiti nei confronti di ZUS sono stati rimborsati con gli interessi, tale aiuto non costituisca un aiuto di Stato. |
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(19) |
Per quanto riguarda l'aiuto descritto al punto 10, la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni di cui dispone, che la misura non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE dal momento che le autorità polacche hanno confermato che non è stato superato il massimale de minimis. |
V. CONCLUSIONI
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(20) |
La Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 8 del regolamento del Consiglio n. 659/99 (3), gli Stati membri interessati possano ritirare la notifica entro determinati termini, prima che la Commissione abbia adottato una decisione. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso. |
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(21) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione agli aiuti notificati dal momento che la Polonia ha ritirato la notifica. |
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(22) |
Per quanto riguarda i due aiuti non notificati, la Commissione ritiene che essi non costituiscano aiuti di Stato. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di aiuto che la Polonia intendeva concedere a favore di Chemobudowa Kraków, pari a 10 693 000 PLN, sono state ritirate dopo che la Commissione ha aperto un procedimento di indagine formale. Pertanto, a tali due aiuti non si applica più il procedimento di indagine formale.
Articolo 2
L'aiuto concesso il 12 maggio 2004 è stato successivamente annullato dall'autorità responsabile della concessione dell'aiuto. Pertanto, a tale aiuto non è più applicabile il procedimento di indagine formale. Per quanto riguarda l'aiuto concesso il 20 maggio 2004, la Commissione conclude che non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Articolo 3
La Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) G.U. C 150 del 28.6.2006, pag. 51.
(2) Vedasi: la nota n. 1.
(3) GU L 83 del 27.3.19999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
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28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/70 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2006
relativa all'aiuto statale C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004), concernente l’applicazione dell’imposta sui beni immobili delle imprese all’infrastruttura di telecomunicazioni nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2006) 4378]
(Il testo il lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/951/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi degli articoli succitati (1) e tenuto conto di dette osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDURA
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(1) |
Il 17 febbraio 2004 la Commissione ha registrato una denuncia di Vtesse Networks Ltd («Vtesse»), operatore britannico di telecomunicazioni, concernente il presunto trattamento fiscale agevolato applicato a B T plc («BT»), operatore storico di telecomunicazioni nel Regno Unito. |
|
(2) |
Con lettera del 19 gennaio 2005 la Commissione ha informato le autorità britanniche della decisione di avviare il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della misura succitata). La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 marzo 2005 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione. |
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(3) |
Dopo aver ottenuto una proroga del termine prestabilito, le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 4 aprile 2005 alla richiesta di osservazioni contenuta nella decisione di avvio del procedimento. |
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(4) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dai seguenti interessati:
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(5) |
La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità britanniche con lettere del 20 giugno 2005, 4 agosto 2005, 9 agosto 2005, fornendo loro l’opportunità di replicare. Le autorità britanniche hanno inviato le loro osservazioni con lettere del 10 ottobre 2005 e 22 novembre 2005. |
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(6) |
Con lettera del 26 luglio 2005 la Commissione ha chiesto all'OFCOM, autorità britannica indipendente che si occupa della regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, di inviarle osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. L'OFCOM ha risposto con lettera del 21 settembre 2005 ed ha fornito ulteriori informazioni il 7 dicembre 2005, il 6 gennaio 2006 e il 21 marzo 2006. |
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(7) |
Il 14 luglio 2005 e il 4 ottobre 2005 si sono svolte due riunioni con i rappresentanti di BT. Quest'ultimo ha fornito ulteriori chiarimenti in data 23 novembre 2005 e 23 marzo 2006. |
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(8) |
Il 16 marzo 2005, 9 settembre 2005 e 4 luglio 2006 si sono svolte tre riunioni con le autorità britanniche. |
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(9) |
Con lettera del 26 settembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni complementari alle autorità britanniche, che hanno risposto con lettera del 18 novembre 2005. Esse hanno fornito ulteriori chiarimenti il 23 novembre 2005, 23 gennaio 2006, 21 febbraio 2006, 13 marzo 2006, 21 marzo 2006, 27 marzo 2006, 20 aprile 2006, 2 maggio 2006, 4 luglio 2006 e 20 luglio 2006. |
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(10) |
Il 23 novembre 2005 si è svolta una riunione con Vtesse, autore della denuncia. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
A. Descrizione della misura
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(11) |
L'imposta sui beni delle imprese (Business rates) è un'imposta sui beni immobili che nel Regno Unito è applicata ai beni aziendali al fine di contribuire ai costi dei servizi prestati dalle autorità locali. La base giuridica di tale imposta nell'Inghilterra e nel Galles è il Local Government Finance Act 1988 («LGFA 1988» — Legge sulle finanze locali del 1988). L'applicazione del sistema è inoltre regolamentata da altri strumenti legislativi e dalla giurisprudenza. |
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(12) |
Il bene unitario valutato ai fini fiscali è denominato «bene imponibile» ed include terreni, edifici nonché impianti e macchinari imponibili. Il soggetto imponibile è la persona che occupa il bene imponibile, ossia la persona che detiene il «controllo assoluto» del bene definito dalla giurisprudenza come l'occupazione effettiva, esclusiva e non transitoria del bene, che reca vantaggi commerciali all'occupante. |
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(13) |
L'aliquota dell'imposta che grava in modo identico su tutti i beni delle imprese, è determinata annualmente dal Segretario di Stato e si applica in modo identico a tutti gli operatori. Per l'esercizio fiscale 2004/2005 era stata fissata al 45,6 % in Inghilterra e al 45,2 % nel Galles. La base di tale imposta, il cosiddetto reddito imponibile, è costituita dall'ipotetico affitto annuo che si potrebbe ragionevolmente richiedere per il bene se venisse affittato di anno in anno ai prezzi di mercato ad una determinata data di valutazione. La definizione giuridica completa figura nell'allegato 6 dell' LGFA 1988 (3). |
|
(14) |
La valutazione di questo ipotetico affitto annuo è effettuata dalla Valuation Office Agency («VOA»), agenzia dell'Inland Revenue, parte dell'amministrazione centrale. Ogni cinque anni è effettuata una revisione della valutazione. Per il periodo 1995-2000 il valore imponibile è l'ipotetico affitto annuo del bene se fosse stato disponibile sul mercato alla data del 1o aprile 1993, denominata «data di valutazione antecedente (DVA)». Per il periodo 2000-2005 tale data era il 1o aprile 1998 e per il periodo attuale 2005-2010 è fissata al 1o aprile 2003. Il periodo tra la data di valutazione antecedente e la data in cui la valutazione entra in vigore è destinato a permettere alla VOA di effettuare la valutazione sulla base di prove concrete risalenti alla data di valutazione antecedente. |
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(15) |
La VOA può scegliere tra quattro metodi diversi per calcolare il «valore imponibile», ossia l'ipotetico affitto annuo del bene in questione, secondo un ordine gerarchico tra i diversi metodi conformemente alla decisione di avvio del procedimento:
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(16) |
L'imposta sui beni delle imprese grava sull'infrastruttura di telecomunicazioni come sugli altri beni immobili aziendali. Il Valuation for Rating (Plant and Machinery) (England) Regulations 2000 (4) (il regolamento per la valutazione ai fini fiscali di impianti e macchinari in Inghilterra) stabilisce che gli impianti e i macchinari imponibili nel caso delle infrastrutture di telecomunicazioni sono: «cavi, fibre, fili, conduttori o qualsiasi sistema che comporti siffatti elementi …, utilizzato o destinato ad essere utilizzato per la trasmissione di segnali di comunicazioni». |
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(17) |
I beni nel campo delle comunicazioni sono assoggettati all'imposta suddetta dal 1855. Dopo la privatizzazione di BT nel 1984, l'imposta è stata anche applicata all'infrastruttura di BT e a quella di Mercury Communications, l'unico concorrente di BT durante la situazione di duopolio degli anni Ottanta. Inizialmente, per il periodo 1990-1995, l'importo dell'imposta era stato fissato applicando una «formula standard». Da quando, a cominciare dal 1992, il settore delle telecomunicazioni è stato gradualmente aperto alla concorrenza, l'imposta è stata applicata a tutte le infrastrutture di telecomunicazioni. |
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(18) |
Per il periodo 1995-2000, la VOA ha applicato a BT il metodo delle E&U. Tale valutazione è stata adottata in seguito ad un accordo negoziato con BT, che aveva basato la sua propria valutazione sul metodo della base dell'imprenditore edile e che aveva presentato ricorso contro la valutazione iniziale prima al Central London Valuation Tribunal e quindi al Lands Tribunal. BT e la VOA hanno concluso un accordo nel 2000, che ha permesso di fissare il valore imponibile della rete di BT a 445 milioni di GBP in Inghilterra e a 25 milioni di GBP nel Galles per l'esercizio fiscale 1995-1996. Applicando un fattore moltiplicatore pari al 43,2 %, l'onere fiscale di BT per quell'esercizio fiscale era ammontato a 203 milioni di GBP, corrispondenti al 2 % delle pertinenti entrate annue di BT. |
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(19) |
Per il periodo 2000-2005, la VOA ha fissato la valutazione dei beni di BT a 467 milioni di GBP in Inghilterra e a 26 milioni di GBP nel Galles. La valutazione era stata effettuata sulla base del metodo delle E&U secondo i principi e i valori concordati al momento della compilazione dell'elenco dei beni per il 1995. Per il periodo 2005-2010, la VOA ha di nuovo applicato il metodo delle E&U alla rete di BT. |
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(20) |
In generale, ogni cinque anni, ha luogo una revisione della valutazione. Tuttavia, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che erano state effettuate revisioni per tener conto della perdita di quota di mercato di BT sul mercato britannico delle telecomunicazioni fisse in seguito alla posa di nuove reti di telecomunicazioni concorrenti. Nella decisione suddetta la Commissione ha sottolineato che apparentemente non era stato effettuato alcun adattamento al rialzo per tener conto di eventuali ampliamenti o potenziamenti della rete. |
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(21) |
Kingston Communications plc («Kingston»), è l’operatore storico di telecomunicazioni e il proprietario dell’unica rete di accesso locale nella regione di Hull. Durante la privatizzazione della maggior parte delle reti di telecomunicazioni di proprietà pubblica nel Regno Unito alla fine degli anni ’80, la società era rimasta di proprietà del comune, fino all’apertura al pubblico, nel 1999, del suo capitale azionario. Il consiglio municipale di Hull (Hull City Council) continua ad essere l’unico azionista importante. Kingston era l’unico altro operatore di telecomunicazioni valutato secondo il metodo delle E&U. |
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(22) |
Tuttavia, Kingston possiede anche una controllata, Torch Communications Ltd, che ha costruito una dorsale in fibre al di fuori dell’area della rete di accesso locale di Kingston (ossia la zona urbana di Hull) e la gestisce come una controllata distinta. Di conseguenza, la dorsale di Torch può essere valutata separatamente sulla base del metodo dell’affitto. |
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(23) |
Vtesse è l'autore della denuncia. Si tratta di un fornitore di servizi di «fibra alle imprese» (fibre to the business) che offre al dettaglio linee affittate di elevata capacità principalmente a grandi utenti commerciali. Vtesse è in diretta concorrenza con BT nel campo dell'offerta di linee affittate. Per il collegamento con i suoi clienti, Vtesse affitta fibre «inattivate» presso altri operatori di dorsali e poi le completa con la sua infrastruttura che si è costruita direttamente. I beni affittati presso terzi sono inclusi nel bene imponibile di Vtesse. La VOA ha deciso, ai fini imponibili, di valutare Vtesse secondo il metodo comparativo che viene applicato ogniqualvolta affitta e attiva una nuova fibra. |
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(24) |
Basandosi su parametri di affitti effettivamente pagati, la VOA ha fissato l'imposta annuale in base al metodo dell'affitto a 1 200 GBP per km di coppia di fibre ottiche nella zona metropolitana di Londra e a 1 000 GBP per km in altre parti del Regno Unito per il periodo 2000-2005. Inoltre, nel 2001, la VOA ha concesso una «detrazione per eccesso di offerta» ai fornitori di fibre valutati secondo il metodo dell'affitto, equivalente ad uno sconto del 15 % del valore imponibile a decorrere dal 1o aprile 2001 e del 25 % a decorrere dal 1o aprile 2002. Tale detrazione aveva lo scopo di tener conto dell'eccesso di investimenti realizzati nelle fibre durante il boom delle telecomunicazioni negli ultimi anni Novanta e della successiva drastica diminuzione di valore di detti beni a causa dell'offerta divenuta eccedentaria. Vi è inoltre un ulteriore sconto del 10 % per le reti superiori a 3 000 km. In seguito a tali sconti, il valore locativo di una coppia di fibre era sceso a 900 GBP per km nell'area metropolitana di Londra e a 750 GBP per km in altre parti del paese negli anni 2002-2004. Per il periodo 2005-2010, il valore locativo di una coppia di fibre è stato fissato a 600 GBP per km nell'area metropolitana di Londra e a 500 GBP per km nel resto del Regno Unito (5). Vtesse sostiene che il suo onere fiscale era pari a circa il 7 % delle sue entrate correnti nel 2003-2004. |
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(25) |
Quanto alle revisioni, viene applicato a ciascuna fibra ceduto in affitto e attivata il metodo comparativo. Vtesse ha l'obbligo di segnalare regolarmente alla VOA le estensioni della sua rete in modo che la valutazione dei suoi beni possa essere adattata. di conseguenza, ogniqualvolta si procura fibre per poter prestare servizi ai suoi clienti, Vtesse ha dichiarato che è assoggettato ad imposte ammontanti sino al 20-30 % delle entrate generate da un nuovo contratto. |
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(26) |
Quanto agli altri operatori di telecomunicazioni attivi sul mercato, essi sono valutati secondo il metodo dell'affitto, ad eccezione degli operatori di televisione via cavo, ai quali è applicato il metodo derivato dal metodo della base dell'imprenditore edile (6). |
B. Ragioni dell'avvio del procedimento di indagine formale
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(27) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha considerato che l'applicazione a BT e a Kingston dell'imposta sui beni immobili potrebbe conferire un vantaggio a queste due imprese. Esse sembrano infatti fruire di una riduzione della loro base imponibile rispetto ad altri concorrenti. Ciò risultava dal fatto che BT pagava per l'imposta circa il 2 % delle sue entrate, mentre può darsi che Vtesse ed altri concorrenti debbano pagare circa il 7 % e, su base progressiva, fino al 20-30 % dei loro introiti. |
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(28) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva osservato che questa imposizione apparentemente discriminatoria potrebbe essere il risultato dell'applicazione a BT e Kingston di un particolare metodo di valutazione dei beni, mentre gli altri operatori di telecomunicazioni sono valutati secondo il metodo dell'affitto, ad eccezione, ancora una volta, degli operatori di televisione via cavo, che sono valutati secondo un metodo derivato dal metodo della base dell'imprenditore edile. È possibile che non uniformità del sistema e i poteri discrezionali attribuiti alla VOA di applicare le disposizioni generali a specifici operatori e che erano stati utilizzati nel contesto dell'accordo negoziato con BT, abbiano recato un vantaggio specifico a BT e a Kingston. |
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(29) |
Nella decisione di avvio del procedimento si contestava l'idea che il metodo dell'affitto non si possa applicare ai beni di BT e di Kingston e si proponeva che l'affitto riscosso da BT, quando cede in locazione le sue proprie infrastrutture, possa fungere da elemento orientativo per il valore della rete. Inoltre, le unità di BT di attività commerciali al dettaglio effettivamente cedono in affitto e acquistano servizi di rete da BT Wholesale Ltd. («BT Wholesale» — BT all'ingrosso), l'unità commerciale che gestisce l'infrastruttura di BT: i prezzi del trasferimento interno tra l'unità di BT al dettaglio e BT Wholesale potrebbero fornire una base per calcolare il valore dell'affitto. Inoltre, la liberalizzazione e la disaggregazione degli elementi della rete hanno determinato una varietà di prodotti all'ingrosso che potrebbero servire da parametri per valutare il valore locativo dei diversi elementi di infrastruttura delle reti di BT e di Kingston. Quanto alla tesi secondo la quale non esiste alcun altra rete altrettanto grande o diversificata di BT, il cui valore locativo possa fungere da parametro, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione proponeva di basarsi, come riferimento, sulla tassazione delle società via cavo che operano anch'esse sul mercato delle telecomunicazioni. |
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(30) |
Quanto all'applicazione del metodo delle E&U, la Commissione ha osservato che tale metodo calcola il valore locativo dei beni in questione sulla base delle entrate generate dalla loro utilizzazione. Il risultato quindi dipenderebbe dal livello di redditività con cui tali beni sono utilizzati, il che potrebbe portare a risultati che penalizzano gli operatori i cui beni sono valutati secondo un metodo diverso. La Commissione si chiedeva se, in occasione dell'applicazione a BT e a Kingston del metodo delle E&U, fossero stati effettuati i necessari adeguamenti per supporre che i loro beni siano utilizzati a piena capacità e redditività. La Commissione inoltre si chiedeva in che modo si fosse tenuto conto degli obblighi di servizio universale nella valutazione di BT. |
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(31) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione inoltre contestava il metodo utilizzato per la revisione del valore imponibile. Essa ha osservato che BT sembra fruire di un meccanismo di revisione al ribasso, mentre non appare sussistere un'analoga revisione sistematica delle condizioni di mercato incontrate dai concorrenti. L'apparente mancata presa in considerazione dell'aumento di valore dell'infrastruttura di BT tra i due periodi di revisione quinquennale, mentre i concorrenti sono assoggettati ad un'imposizione progressiva in funzione degli incrementi della loro rete, sembra conferire un vantaggio a BT. |
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(32) |
Infine, la decisione di avvio del procedimento evidenziava il fatto che la VOA apparentemente godeva di ampi poteri discrezionali che le consentono di negoziare accordi e sottolineava che l'accordo raggiunto con BT deve rispettare il principio di non discriminazione e non deve creare discriminazioni indebite tra gli operatori. |
III. COMMENTI DI TERZI INTERESSATI
A. Commenti formulati da interessati diversi da BT e Kingston
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(33) |
I commenti inviati da interessati diversi da BT e Kingston in generale appoggiano l’idea che l’applicazione a BT e a Kingston dell’imposta sui beni immobili possa conferire loro un vantaggio. |
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(34) |
Vtesse, innanzitutto, ha sottolineato che BT ha presentato ricorso dinanzi al Lands Tribunal contro la decisione adottata nel marzo 1998 dal Valuation Tribunal, il quale confermava che il metodo delle E&U doveva essere applicato alla rete di BT e che il suo valore imponibile era di 553 000 000 di GBP per l’Inghilterra e il Galles. Prima che il ricorso fosse esaminato, BT e la VOA si sono accordate per fissare la valutazione a 470 000 000 di GBP, il che rappresenta una riduzione del 15 % rispetto alla valutazione iniziale. Vtesse sostiene che BT e la VOA hanno concordato un importo definitivo e che la VOA ha adattato le cifre per farle corrispondere al risultato convenuto. |
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(35) |
Vtesse ha fornito nuovi elementi che tendono a dimostrare che i beni di BT, ai fini fiscali, sono sottovalutati secondo il metodo delle E&U. Pertanto, supponendo che il valore imponibile dell’intera rete di BT (7) sia stato attribuito alla sua rete di fibra ottiche (7 300 000 km nel 2005), il valore imponibile annuo per km di fibre sarebbe di 74 GBP. Secondo Vtesse, tale cifra deve essere raffrontata ai valori imponibili annui di 1 000 GBP e di 1 200 GBP rispettivamente per km di coppia di fibre ottiche per gli operatori di telecomunicazioni che sono valutati in base al metodo dell'affitto. Analogamente, se si fissa il valore della fibra ottica di BT a 0 e considerato che BT ha 29 milioni di linee di collegamento con utenti finali, l’affitto annuo per linea sarebbe di 18,57 GBP. Tale cifra dev’essere raffrontata all’importo annuo di 122 GBP pagato dagli operatori di telecomunicazioni per l'accesso ai doppini disaggregati di BT (8). |
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(36) |
Vtesse rileva inoltre che, nel 2001, BT ha trasferito per 2,4 miliardi di GBP il leasehold e il freehold (il diritto alla locazione e alla piena proprietà) della maggior parte del suo portafoglio immobiliare a «Telereal», una joint venture tra Land Securities e Williams Pears Group. La transazione ha riguardato 5,5 milioni di metro2 complessivamente. In seguito a detta transazione, nel 2001 BT ha versato 190 milioni di GBP a titolo di affitti annui per il freehold più 90 milioni di GBP per il leasehold. Sulla base di tale transazione, Vtesse conclude che BT paga 35 GBP al metro2 per l'affitto dei suoi edifici, mentre altri operatori di telecomunicazioni sono valutati, ai fini fiscali, come se pagassero in media 115 GBP per metro2 nei loro immobili. Vtesse sostiene che l'affitto effettivamente pagato nel 2001 a Telereal da BT per i suoi edifici, ossia 280 milioni di GBP, rappresentava più del 50 % del suo valore imponibile in quell'anno, malgrado il fatto che la maggior parte di tale valore imponibile dovrebbe principalmente essere imputato alla sua rete e non ai suoi edifici. Vtesse sembra implicare che ciò costituisca una prova del fatto che la rete di BT è sottovalutata in base al metodo delle E&U. |
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(37) |
Nella dichiarazione di Vtesse, la parità tra il valore imponibile delle diverse componenti della rete di BT e quello delle reti degli altri operatori di telecomunicazioni dimostra che il metodo delle E&U ha prodotto, come risultato, una valutazione dei beni imponibili di BT inferiore a quella che si sarebbe ottenuta con il metodo dell'affitto. |
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(38) |
Vtesse fornisce altri elementi per comparare l'onere fiscale, in termini di imposta sui beni delle imprese, gravante rispettivamente su BT e sugli altri operatori di telecomunicazioni. Vtesse difende il rapporto imposte/entrate che nel suo caso sarebbe ammontato al 13,46 % nel 2004. Vtesse sostiene che tale rapporto deve essere adattato in modo da permettere un raffronto diretto con BT. Secondo Vtesse, dato che la maggior parte degli operatori pagano tariffe elevate per il trasporto e la terminazione del traffico e dato che quelle tariffe di connessione non sono correlate ai loro beni imponibili, dovrebbero essere detratte dalle loro entrate ai fini del calcolo del loro rapporto imposte/entrate. Questa posizione è condivisa da Gamma Telecom che, per gli stessi motivi, sostiene che il rapporto più adeguato per comparare i rispettivi oneri fiscali dovrebbe essere il rapporto imposte/valore aggiunto. |
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(39) |
Vtesse ha inoltre raffrontato i prezzi per i servizi di estensione all'ingrosso («Wholesale Extension Services WES») di BT con l'imposta che un operatore valutato ai fini fiscali in base al metodo dell'affitto dovrebbe pagare se utilizzasse fibre ottiche per prestare lo stesso servizio. In funzione della capacità e delle distanze dei WES, Vtesse sostiene che detto operatore dovrebbe pagare a titolo d'imposta un importo equivalente all’87 % del prezzo fatturato da BT. Vtesse ritiene che ciò sia un’ulteriore prova del fatto che la rete ottica di BT è sottovalutata: se la sua rete fosse valutata allo stesso modo, BT dovrebbe esigere un prezzo superiore per i suoi WES al fine di coprire il costo effettivo delle imposte sui beni aziendali. |
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(40) |
Vtesse sostiene inoltre che il rapporto imposte/entrate è particolarmente elevato per i nuovi operatori, quali Vtesse. Le imprese attive ormai da anni sul mercato possono intensificare il traffico sulle fibre ottiche al fine di ammortizzare le spese locative e gli oneri fiscali sul maggior numero possibile di clienti. BT non è soggetta a tale restrizione in quanto, presumibilmente, non è tassata marginalmente. Ciò significa che, per le società installate da lunga data, il rapporto imposte/entrate diminuirà nel lungo periodo. |
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(41) |
Per quanto concerne la questione dell'imposizione marginale, Vtesse sottolinea che lo svantaggio di cui offre deriva dal fatto che BT è tassata come una rete indivisibile, mentre Vtesse, ai fini fiscali, è valutata per ogni singolo di metro di cavo in fibra ottica che attiva. Essa ritiene che l'unità di analisi dovrebbe essere costituita dal singolo contratto stipulato sul mercato in cui Vtesse e BT sono in concorrenza. Vtesse fornisce cifre più precise circa l'impatto di dette differenze in termini di tassazione marginale dei contratti: prendendo come esempio l'offerta di Kent MAN per la fornitura di collegamenti alla dorsale e alla rete di accesso di telecomunicazioni, Vtesse sostiene che il suo onere fiscale in relazione a quell'offerta equivaleva al 16 % delle sue entrate. Per la stessa offerta, Vtesse sostiene che BT non era assoggettata ad un'imposizione marginale o, al massimo, era tassata in media a concorrenza del 2 % circa delle sue entrate che è quanto, si asserisce, BT paghi a titolo di imposte. Tale differenza spiegherebbe la ragione per cui Vtesse ha perso il contratto, che invece è stato aggiudicato ad un consorzio comprendente BT. |
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(42) |
Vtesse osserva inoltre che BT recentemente ha affittato circa 2 000 km di fibre ottiche sulla rete di Geo, uno dei fornitori di Vtesse, probabilmente alle stesse condizioni commerciali di Vtesse. Secondo Vtesse, BT dovrebbe essere considerato l'occupante di tali fibre. Vtesse si chiede se si sia tenuto conto di questa estensione della rete di BT ai fini della valutazione del suo imponibile e sostiene che BT avrebbe dovuto essere valutata su basi analoghe a quelle di Vtesse quando affitta fibre dallo stesso operatore. |
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(43) |
Altnet Task Force, che rappresenta vari operatori alternativi di telecomunicazioni fisse, sostiene che il metodo delle E&U dovrebbe essere applicato unicamente ai monopoli regolamentati, per i quali esistono scarse prove comparabili in materia di affitti. Essa ritiene che la VOA aveva ampie prove del valore locativo per valutare BT secondo il metodo dell'affitto, tra cui le tariffe praticate da BT per l'affitto all'ingrosso di linee o i suoi prezzi pubblicati per i prodotti derivanti dalla disaggregazione della rete locale che potevano essere utilizzati per valutare il valore locativo dei suoi cavi di rame. Altnet Task Force inoltre ritiene che il metodo dell'affitto tenda ad accrescere progressivamente l'onere fiscale degli operatori. Tale effetto non si verifica in base al metodo delle E&U, dato che il valore dell’infrastruttura è stabilito preliminarmente e quindi la decisione di BT di utilizzare fibre inattivate è neutrale in termini fiscali. Secondo Altnet, gli effetti di dette distorsioni sono stati aggravati dal fatto che l’accordo concluso tra BT e la VOA è stato mantenuto per due periodi di valutazione, il che ha conferito un notevole vantaggio all’operatore storico, in termini di accresciuta certezza, mentre le imprese di Alnet devono tuttora far fronte a ricorsi e a trattative costose e incerte. Altnet afferma che BT sostiene il 74 % dell'onere fiscale totale, in relazione alle reti di telecomunicazioni, mentre la sua quota di mercato è perlomeno pari all'80 %. |
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(44) |
Global Crossing conferma che l'imposizione progressiva (ossia su fibre di recente attivazione) avvantaggia BT, dato che quando Global Crossing attiva una nuova fibra l’onere fiscale progressivo copre l’intera lunghezza del circuito, dalla sede del cliente fino ai nodi della sua rete di base. Global Crossing asserisce di avere perso contratti a favore di BT a causa del trattamento fiscale sfavorevole. |
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(45) |
Thus plc e Viatel (UK) Ltd. sostengono anch'esse si essere assoggettate ad un onere fiscale progressivo, in funzione della connessione dalla sede dei nuovi clienti alle loro reti, mentre ciò non accade per BT, che è il loro principale concorrente. Altrettanto dichiara Above Net, la quale sostiene di aver perso contratti aggiudicati invece a BT probabilmente a causa dell'asserita inferiore tassazione applicata a BT. |
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(46) |
UKCTA, associazione sindacale che rappresenta gli interessi degli operatori di comunicazioni fisse che sono in concorrenza con BT per i servizi locali e servizi dati, ha osservato che il sistema delle imposte sui beni immobili manca assolutamente di trasparenza, in quanto è caratterizzato da accordi bilaterali segreti, stipulati tra gli operatori di rete e le autorità fiscali. UKCTA ritiene che l'accordo concluso da BT abbia garantito all'impresa dieci anni di sicurezza e di stabilità, mentre altri operatori non hanno beneficiato di un livello analogo di prevedibilità. A suo avviso, il sistema fiscale in questione ha rafforzato la posizione dominante di BT, dato che l'imposizione fiscale è meno gravosa per BT, e quindi ha impedito ai nuovi operatori di esercitare una vera concorrenza senza contare che, a differenza degli altri operatori, BT non deve far fronte ad aumenti diretti del suo onere fiscale per l'attivazione di ulteriori fibre. Tuttavia, in seguito a una richiesta della Commissione, UKCTA ha indicato che era impossibile precisare l’importo che gli operatori di Alnet avrebbero dovuto pagare in termini di imposta se fossero stati valutati sulla stessa base d BT. |
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(47) |
GVA Grimley, società di consulenti nel campo delle imposte sui beni delle società di telecomunicazioni, critica l’applicazione a BT di un meccanismo di adeguamento che rispecchia variazione delle sue quote di mercato e la cui applicazione è poco trasparente. GVA Grimley sostiene che per tutti gli altri beni aziendali valutati secondo il metodo delle E-U, la prassi normale consiste nell’effettuare una revisione della valutazione ogni cinque anni, senza un meccanismo collegato alla quota di mercato. I consulenti suddetti contestano inoltre il modo in cui tale meccanismo è applicato a BT e osservano che è difficile comprendere la ragione per cui il valore imponibile di BT avrebbe dovuto diminuire dal 1995 al 1999 in un contesto di aumenti sia del fatturato che degli utili. Essi hanno peraltro sostenuto che la VOA aveva dichiarato che una coppia di fili di rame disaggregati aveva un valore imponibile di circa 50 GBP, mentre i rilegamenti d’utenti di BT sono valutati a circa 16 GBP (dividendo il valore imponibile totale di BT per il numero di detti rilegamenti). Tale disparità indicherebbe che la rete di BT è sottovalutata. |
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(48) |
Alcuni dei soggetti che hanno risposto all’invito della Commissione già citati ed altri, tra cui Telewest Broadband, Cable and Wireless, oppure Easynet, sollevano altre questioni riguardanti l'imposta sui beni delle imprese, che però non sembrano direttamente collegate con i fatti descritti nella decisione di avvio del procedimento. Ad esempio, alcune imprese succitate si dichiarano preoccupate dell’eventuale applicazione alla disaggregazione della rete di accesso dell’imposta sui beni delle imprese. Inoltre, esse protestano contro il livello eccessivamente elevato dell’imposta (9), che rappresenta un ostacolo agli investimenti, e criticano il periodo di cinque anni che, a loro avviso, è incompatibile con la struttura e con il ritmo dell’evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni (10). Un’impresa inoltre afferma che ad alcuni concorrenti non è stata applicata l’imposta in questione (11). |
B. Osservazioni formulate da BT e da Kingston
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(49) |
BT, innanzitutto ha spiegato che contrariamente a quanto sostenuto nella decisione di avvio del procedimento, non esiste un ordine gerarchico riconosciuto tra i metodi di valutazione né alcun principio indicante che il metodo dell’affitto, qualora siano disponibili prove dell’affitto, sia quello più adatto. Il metodo che la VOA utilizza è dettato dalla natura dei beni commerciali valutati e dalle prove disponibili. Di conseguenza, la VOA non ha alcuna discrezionalità quanto alla scelta del metodo. |
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(50) |
Benché BT sia valutata secondo un metodo diverso, non vi è alcun trattamento discriminatorio tra BT e gli altri contribuenti: il testo di legge è lo stesso e tutti i metodi mirano a valutare l’affitto ipotetico, al quale si stima che il bene in questione possa ragionevolmente essere affittato di anno in anno. |
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(51) |
BT sostiene che non vi è alcuna prova attestante che il valore imponibile valutato per i suoi beni le abbia conferito un vantaggio sotto forma di una base imponibile ridotta rispetto ai concorrenti. L’unica prova che la Commissione ha fornito a sostegno di tale tesi consiste in un confronto dei valori imponibili rispetto al volume dei fatturati. |
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(52) |
BT sostiene inoltre che la VOA aveva correttamente concluso che il metodo delle E-U era l’unico metodo adatto per valutare la rete di BT, essenzialmente a causa della mancanza di prove di affitto per valutare il valore imponibile dei beni di BT nel loro insieme. All’epoca delle valutazioni del 1995 e del 2000 non erano disponibili prove né per la rete locale (12) né per l’affitto wholesale all'ingrosso (13). |
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(53) |
BT nega che vi fossero favoritismi nel sistema del ricorso o nel modo in cui tale sistema le è stato applicato. Tutti hanno sia il diritto di presentare ricorso che la possibilità di giungere ad un accordo. La valutazione della rete di BT ha formato oggetto di un ricorso nel 1995. La soluzione raggiunta dinanzi alla Valuation Court non era insolita e non implica alcun potere discrezionale da parte della VOA. La possibilità di concludere un accordo non esentava la VOA dall’obbligo che le incombe per legge di determinare il valore locativo annuo dei beni delle imprese nel caso di un ipotetico affitto. Secondo BT, è del pari inesatto affermare che anche la valutazione del 1995 sia servita come base per determinare i valori del 2000 e abbia garantito a BT un decennio di certezza: l’accordo concernente la valutazione del 1995 è stato concluso soltanto nel 2000 a causa dei ritardi intervenuti nel procedimento giuridico. In tal modo, BT ha subito cinque anni d’incertezze per quanto riguarda la valutazione del 1995. L’elenco dei beni relativo al 2000 è stato compilato alla stessa epoca. |
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(54) |
BT ha spiegato che, nel corso del periodo quinquennale, possono avere luogo revisioni della valutazione in caso di «cambiamenti concreti delle circostanze» (material changes in circumstances — MCCs). Un meccanismo di adeguamento delle quote di mercato era parso come un mezzo efficiente per rispecchiare, su base annua, l’effetto netto di detti cambiamenti (14). |
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(55) |
Di conseguenza BT ha spiegato che la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, ha torto ad affermare che non si è tenuto conto di aumenti di valore dell’infrastruttura di BT: BT ha, di fatto, subito revisioni sia al rialzo che al ribasso a seconda che i valori che ne aumentavano il valore fossero più o meno importanti di quelli che lo riducevano (15). |
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(56) |
Secondo BT, il sistema di revisione applicabile a Vtesse sembra basarsi sugli stessi principi, anche se in modo diverso: le nuove fibre ottiche che occupa diventano una componente addizionale dei suoi beni e sono valutate come parte integrante degli stessi. Nel caso di Vtesse, la quota di mercato non è un mezzo adatto per valutare le variazioni del valore imponibile, trattandosi di variazioni impercettibili data la quota ridotta di mercato di Vtesse. |
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(57) |
Infine, BT sostiene che se la Commissione dovesse decidere che BT ha ricevuto un aiuto di Stato, non potrebbe ordinarne il recupero tenuto conto dell’aspettativa legittima dell’impresa che tale aiuto sia considerato legittimo o, alternativamente, che costituisca un aiuto esistente. |
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(58) |
Kingston sostiene che la Commissione non ha accertato l’esistenza di un vantaggio né dimostrando che BT e Kingston hanno beneficiato di una riduzione selettiva dell’onere fiscale né dimostrando che gli altri operatori sono assoggettati ad aumenti eccezionali in termini di imposta. Essa osserva che nel suo caso specifico, la Commissione non ha alcuna idea di come Kingston sia stata valutata ai fini fiscali. |
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(59) |
Kingston ritiene che l’unica prova indicante l’esistenza di un eventuale vantaggio a favore di BT consiste nella differenza del rapporto imposte/entrate tra BT e Vtesse. Tuttavia, questo rapporto è irrilevante nel caso dell’imposta sui beni immobili, che non è un’imposta sui redditi. Perché questo rapporto sia rilevante, Vtesse e Kingston oppure BT dovrebbero essere imprese direttamente comparabili, il che non è, data la differenza esistente tra loro in termini di dimensione, fatturato e attività economica. Infine, Kingston stima che il rapporto nel caso di Vtesse sia pari allo 0,39 % mentre nel suo caso specifico sarebbe pari al 4,5 % (16). |
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(60) |
Kingston nega che l’esistenza di metodi diversi di valutazione le procuri un vantaggio selettivo. A suo avviso, la VOA dispone di un certo potere discrezionale nel processo di valutazione, che però non è illimitato: la natura dei beni e delle prove determina la scelta del metodo, che è ulteriormente condizionata da una considerevole giurisprudenza. Non è possibile dimostrare che il metodo delle E&U avvantaggi Kingston o BT, dato che il metodo dell’affitto non si applica loro, mentre il metodo delle E&U non è applicabile a Vtesse, in quanto non è un’impresa redditizia. |
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(61) |
Kingston sostiene inoltre che non vi è alcuna dimostrazione di distorsione di concorrenza senza riferimento agli altri operatori suoi concorrenti. In aggiunta, sotto il profilo giuridico, propone di considerare che l’eventuale potenziale aiuto concesso attraverso l’applicazione del sistema britannico di valutazione dei beni ai fini fiscali costituisca un aiuto esistente. |
IV. OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL REGNO UNITO
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(62) |
Le autorità britanniche sostengono che il sistema fiscale in questione è un sistema legale uniforme, applicabile a tutti i beni aziendali in Inghilterra e nel Galles, volto a istituire uno strumento di misurazione comune, per determinare il valore degli immobili. Tale strumento di misurazione corrisponde all’importo dell’affitto in base al quale si stima che il bene in causa possa essere affittato di anno in anno, fatti salvi taluni presupposti legali quanto allo stato di conservazione del bene e alle condizioni dell’ipotetica occupazione. |
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(63) |
Tale valore è stabilito dalla VOA, che impiega esperti autorizzati e professionalmente qualificati e che è tenuta per legge a effettuare perizie in maniera indipendente. Le sue decisioni sono sottoposte allo scrutinio indipendente del Valuation Tribunal e, a livello superiore, del Lands Tribunal e della Court of Appeal. |
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(64) |
Le autorità britanniche hanno inoltre spiegato che per valutare questo affitto ipotetico, la VOA può utilizzare vari metodi. Questi metodi di valutazione hanno lo stesso obiettivo, ossia l’accertamento dell’affitto ipotetico e, se debitamente applicati, dovrebbero tutti produrre lo stesso risultato. L’esistenza di vari metodi è destinata a soddisfare la vasta gamma di casi nei quali si applicano le imposte in questione. La selezione del metodo di valutazione appropriato non è una decisione discrezionale: dipende dalla natura del bene e dalle prove disponibili. Ad esempio, se l’occupazione del bene non risponde a fini lucrativi (ospedali, scuole), il metodo delle E&U non è applicabile e la VOA tenderà a giudicare che il metodo più appropriato è quello della base dell’imprenditore edile. |
4.1. Scelta del metodo applicato a BT e a Kingston
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(65) |
Le autorità britanniche spiegano che il metodo delle E&U era l’unico metodo disponibile per valutare i beni di BT e di Kingston. Esse sostengono che il gruppo di esperti indipendenti della VOA (17), che si è occupato della valutazione di detti beni, aveva concluso che per tutti i periodi di valutazione, incluso il 2005-2010, non esistevano prove sufficienti per determinare il valore imponibile delle reti di BT e di Kingston sulla base del metodo dell’affitto. Tale conclusione era stata accettata dal Valuation Tribunal nel caso specifico (18). Inoltre, esse sostengono che il metodo delle E&U è il solo che potrebbe rispecchiare il vantaggio unico dell’ubiquità di cui gode BT. |
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(66) |
Le autorità britanniche sostengono che il metodo dell’affitto non era applicabile a BT e a Kingston. A questo proposito sottolineano, innanzitutto, che la questione della disponibilità di prove di affitto deve essere valutata nel momento in cui si effettua la valutazione. Di conseguenza, ad esempio, la possibilità di applicare il metodo dell’affitto al periodo 1995-2000 può essere presa in considerazione unicamente sulla base delle informazioni che erano disponibili alla «data di valutazione antecedente» ossia, al 1o aprile 1993. Le autorità britanniche sostengono quindi che sia i terzi interessati che la Commissione sbagliano a ritenere che le prove di affitto a prezzi di mercato disponibili attualmente siano pertinenti per stabilire se gli elenchi del 1995 e del 2000 avrebbero potuto essere compilati sulla base del metodo dell’affitto. |
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(67) |
Di conseguenza, per quanto riguarda gli elenchi del 1995, si potrebbero prendere in considerazione unicamente le informazioni disponibili nel 1993. Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha proposto due possibili fonti di prove in materia di affitto: l’affitto riscosso da BT, allorché cede in locazione la sua propria infrastruttura, o i prezzi di trasferimento tra le attività al dettaglio e le attività all’ingrosso di BT. Le autorità britanniche sostengono che nessuno di detti approcci era disponibile alla VOA nel 1993. Nel 1993 BT non cedeva in locazione nessuna parte significativa della sua infrastruttura né era strutturata in modo da distinguere le sue attività al dettaglio da quelle all’ingrosso. |
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(68) |
Quanto all’elenco del 2000, basato sulle informazioni disponibili nel 1998, le autorità britanniche ammettono che a quella data, esisteva un certo numero di prove in materia di affitto provenienti dalle reti di fibre ottiche, che cominciavano ad essere fornite agli operatori in base ai cosiddetti «Indefeasible Rights of Use» (IRU). Tuttavia, quelle prove erano limitate e si applicavano unicamente alle reti di fibre ottiche utilizzate per il trasporto di servizi di volume elevato e quindi erano pertinenti unicamente per una proporzione estremamente limitata dei beni di BT. Esse riconoscono anche che, nel 1998, esistevano divisioni distinte per le attività al dettaglio e all’ingrosso di BT, ma i servizi di accesso, che rappresentano una parte essenziale delle attività di BT, erano gestiti su base «dall’inizio alla fine» senza trasferimenti ad altre divisioni. Pertanto i pagamenti a titolo di trasferimento non potrebbero essere utilizzati per valutare l’intera rete di BT. |
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(69) |
Per quanto concerne l’elenco dei beni del 2005, valgono le stesse osservazioni di cui sopra. Le autorità britanniche negano anche che, contrariamente alla proposta fatta da Altnet, le tariffe per la disaggregazione della rete di accesso forniscano prove di affitto sulla cui base sarebbe stato possibile valutare i beni di BT. Ad esempio, la tariffa Wholesale Line Rental (affitto della linea all’ingrosso) era disponibile a partire dall’agosto 2002. Si tratta di un prodotto che BT è tenuta a fornire ad altri operatori di telecomunicazioni e che consente loro di offrire sia l’affitto di linee che servizi di chiamata ai clienti attraverso la rete locale di BT. Tuttavia la somma che il gestore di telecomunicazioni versa a BT non equivale ad un affitto per la rete locale. Si tratta del pagamento di un servizio, dal momento che BT deve assicurare, tra l’altro, la manutenzione della linea, la fornitura di infrastrutture per le centrali, la fatturazione, la ricerca e sviluppo, la riparazione dei guasti, l'impianto pair gain e l’elettricità. Pertanto, le autorità britanniche sostengono che, contrariamente alla tesi difesa da Vtesse e Altnet, tale somma non può essere assimilata all’affitto per linea di doppini. Esse giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda la tariffa dei servizi di chiamata e di accesso (Call and Access), un prodotto precursore del prodotto WLR, disponibile a partire dal 1998 e che comprendeva gli stessi servizi del WLR. In aggiunta, la tariffa per l’affitto della linea all’ingrosso e il corrispettivo per l’uso della rete di accesso disaggregata sono regolati dall’OFCOM. Non si tratta di affitti stabiliti alle normali condizioni di mercato e quindi hanno scarso peso come prove del valore locativo (19). Di conseguenza, la VOA sostiene di non disporre di alcuna prova di affitto per quanto concerne le parti essenziali delle reti di BT e di Kingston, ossia le loro reti di accesso locale. |
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(70) |
Le autorità britanniche hanno spiegato peraltro che le prove di affitto utilizzate quando applicano il metodo dell’affitto agli operatori di telecomunicazioni diversi da BT e Kingston, non possono essere utilizzate per valutare i beni di queste due imprese. BT e Kingston, da un lato, e gli altri operatori di telecomunicazioni, dall’altro, non sono minimamente comparabili. Le reti di BT e di Kingston sono prevalentemente reti di accesso locale, che servono milioni di individui nel caso di BT, mentre le reti della maggior parte degli altri operatori di telecomunicazioni sono principalmente reti di base che servono un piccolo numero di clienti importanti in termini di valore e di volume. Il valore di un bene dipende da un numero di fattori, tra cui la sua funzione e la sua configurazione fisica, la sua estensione e il contesto regolamentare in base al quale opera. Pertanto, date le differenze esistenti tra i beni in questione e la mancanza di comparabilità, le prove di affitto fornite dagli operatori di telecomunicazioni, ad esempio sulle loro reti in fibra ottica, non possono essere applicate direttamente a BT/Kingston. Per le stesse ragioni, le autorità britanniche sostengono che contrariamente alla proposta fatta dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, le prove di affitto fornite da imprese di televisione via cavo non possono essere applicate né a BT né a Kingston. |
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(71) |
Quanto alla tesi, secondo la quale parti dei beni di BT avrebbero potuto essere valutati in base a prove di affitto ottenute da altre reti e il resto in base al metodo delle E&U, le autorità britanniche sostengono che simile approccio non era fattibile poiché avrebbe presupposto l’esistenza di parti fisiche distinte della rete di BT per ciascuna delle differenti attività da essa svolte. Tuttavia, le autorità britanniche rilevano che secondo la giurisprudenza britannica relativa all’applicazione delle imposte ai beni delle imprese (20), beni contigui occupati dallo stesso soggetto, quali le reti di BT e di Kingston, devono essere valutati come un unico bene. La disaggregazione dei beni in regime di occupazione unica introdurrebbe distorsioni di valutazione, dal momento che la somma del valore delle parti di un bene immobile raramente equivale al suo valore d’insieme. |
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(72) |
Più precisamente, non è possibile cercare di disaggregare la rete interdistrettuale (trunk) di base, che è una rete in fibra ottica di volume elevato in concorrenza con le attività commerciali di Vtesse, e valutarne il valore imponibile facendo riferimento ad affitti pagati da gestori di telecomunicazioni concorrenti. Ciò è dovuto al fatto che la stessa struttura è anche utilizzata da servizi telefonici di modesto volume forniti a 29 milioni di clienti privati di BT. Le reti di BT o di Kingston, data la loro integrazione fisica e funzionale, non possono fisicamente essere suddivise in unità autonome che si possano affittare oppure occupare separatamente. |
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(73) |
In ogni caso, anche se fosse possibile valutare parti distinte dei beni di BT e di Kingston e valutarle secondo un metodo diverso dal metodo delle E&U, sussisterebbe il problema di come valutare il resto dei beni, dato che il metodo delle E&U può essere applicato unicamente all’insieme delle reti di dette imprese. |
4.2. L'applicazione a BT e a Kingston del metodo delle E&U
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(74) |
Le autorità britanniche hanno fornito una spiegazione dettagliata del modo in cui il metodo delle E&U è applicato a BT e a Kingston. |
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(75) |
Le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti secondo le regole generali sull'applicazione del metodo delle E&U (21). Malgrado la complessità dei modelli e dei calcoli che ne risultano, i punti seguenti forniscono una breve panoramica su come è stata effettuata la valutazione per il periodo 1995-2000. |
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(76) |
La valutazione in base al metodo delle E&U esamina le entrate previste, rilevanti ai fini dell’occupazione imponibile del bene di BT, e ne detrae le relative spese. La VOA aveva incaricato consulenti specializzati (National Economic Research Associates — NERA) di preparare un modello che consente una stima delle entrate e dei costi operativi futuri su un periodo quinquennale derivanti dall’occupazione dei beni di BT inclusi nell’elenco centrale in Inghilterra e nel Galles, unitamente al resto della rete in Scozia e nell’Irlanda del Nord. Le autorità britanniche hanno fornito una descrizione sintetica del modello NERA e dei fogli di calcolo inerenti utilizzati per le valutazioni relative al 1995, 2000 e 2005. |
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(77) |
Scopo del modello NERA era prevedere le entrate e i costi operativi verosimilmente associati alla rete di BT in tutto il Regno Unito, nel quadro di un’ipotesi di valutazione dei beni ai fini imponibili su un periodo di cinque anni. Tale ipotesi prevede la cessione in locazione della parte imponibile della rete di BT al 1o aprile 1993 tenuto conto del suo stato fisico e di quello delle reti concorrenti nonché del resto del contesto fisico alla data del 1o aprile 1995. Il modello NERA si basava sulle entrate e sui costi operativi effettivi registrati nell’anno precedente la data di valutazione antecedente, dato che questi sarebbero stati noti agli offerenti interessati ad un’ipotetica occupazione. Si erano utilizzate osservazioni riguardanti una lunga serie di statistiche precedenti per dedurne le elasticità che erano state impiegate per prevedere l’andamento del mercato totale delle telecomunicazioni e della quota ottenuta da BT nell'arco di cinque anni. |
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(78) |
Nel caso di BT, la VOA ha deciso di utilizzare i costi e le entrate previste in un periodo di cinque anni anziché nel periodo normale di un anno. Le autorità britanniche hanno spiegato che, in determinate circostanze, l’applicazione del metodo delle E&U può comportare la necessità di prendere in considerazione livelli di redditività su un certo numero di anni futuri se i risultati di un unico anno non sono rappresentativi del futuro. Nel caso di BT, la VOA aveva previsto che, partendo dalla data di valutazione antecedente («AVD»), la tendenza futura della redditività potesse risentire della prospettiva di una maggiore concorrenza, del controllo regolamentare dei prezzi, della notevole crescita delle reti dei concorrenti e dei cambiamenti del tipo di servizi offerti. Per tali ragioni era necessario un approccio basato sulla redditività attesa nell'arco di cinque anni per poter valutare l’affitto che un ipotetico affittuario, tenendo presente la AVD, sarebbe disposto a pagare per la rete di BT durante tale periodo (22). |
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(79) |
Una volta anticipati sia le entrate che i costi operativi per un periodo di cinque anni, la fase successiva della valutazione secondo il metodo delle E&U consiste nel detrarre dalla spesa di capitale stimata dell’ipotetico affittuario nel periodo previsto di cinque anni elementi che non formano parte del bene, ma che sono necessari per garantire all'interessato le entrate previste. Tali elementi rientrano in due categorie: a) impianti e macchinari non imponibili, che dovranno essere procurati durante il periodo di cinque anni, a titolo di sostituzione di impianti esistenti o per altri motivi; e b) aggiunte alla rete non esistenti alla data del 1o aprile 1995, ma che si prevede siano realizzate nell’arco dei cinque anni. |
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(80) |
Il passo successivo consiste nel prevedere la variazione del capitale di esercizio per ciascuno dei cinque anni del periodo in questione. La variazione annua è detratta dalle entrate al netto delle spese e della spesa di capitale testé descritta. Si ottiene quindi un saldo divisibile che rappresenta il totale dell’affitto e del flusso di cassa necessario per il locatario. La fase successiva comporta la stima del flusso di cassa necessario per il locatario. |
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(81) |
Si tratta della remunerazione del capitale necessaria al locatario all’inizio dell’anno, corretta della variazione di detto capitale nel corso dell’anno. Il capitale del locatario all’inizio dell’ipotetica occupazione consiste nel capitale di esercizio e nei beni materiali, ossia nell’impianto e nel macchinario non imponibili. La variazione del capitale totale del locatario è stimata per ciascun anno. Il valore dei beni materiali varia ogni anno, per effetto di modifiche dei prezzi di sostituzione dei beni, dell’ammortamento dei beni esistenti e dell’acquisto di beni nuovi o di beni di sostituzione, modifiche sono state previste per un periodo di cinque anni. |
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(82) |
La rimunerazione del capitale necessaria al locatario era stata fissata pari al 16,2 % in termini nominali (23). Si tratta di una stima del costo medio ponderato del capitale di BT («WACC» — weighted average cost of capital) in termini nominali prima delle tasse alla data del 1o aprile 1993 — la data di valutazione antecedente pertinente. Si può così calcolare il flusso di cassa necessario al locatario alla fine dell’anno. Dato che le entrate, le uscite e la spesa di capitale sono sostenute durante l’intero anno, al pari dell’affitto che deve essere pagato durante l’intero anno, il flusso di cassa necessario alla fine dell’anno è espresso in termini semestrali applicando un fattore di valore attuale del 16,2 % per 6 mesi. |
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(83) |
Il flusso di cassa necessario al locatario è detratto dal saldo divisibile, il che lascia un flusso di cassa residuo per ciascun anno, dato che quel flusso di cassa deriva dalle transazioni che hanno luogo durante l’intero anno. Il valore attuale del flusso di cassa di ciascun anno (al 16,2 %) è quindi sommato e poi diviso per la somma dei fattori di valore attuale (pari a 5 anni di potere d'acquisto al 16,2 %). |
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(84) |
Il risultato, che ammonta a 700 636 855 GBP, rappresenta l’offerta stimata dell’affitto che l’ipotetico locatario potrebbe permettersi di fare per assicurarsi un rendimento del 16,2 % dall’investimento di capitale che dovrà necessariamente effettuare per generare le entrate sulle quali basare la sua offerta. La penultima fase del processo di valutazione consiste nella ripartizione tra l’Inghilterra e il Galles del valore cumulato di oltre 700 milioni di GBP nel Regno Unito. In assenza di prove dirette del traffico di telecomunicazioni in ciascuno dei paesi del Regno Unito, si è supposto che la ripartizione verosimilmente più corretta prenda in considerazione la distribuzione dell’attività economica tra le parti che costituiscono il Regno Unito. Sulla base di tale distribuzione, l’84,8 % del «cumulo» britannico è stato assegnato all’Inghilterra e il 4,2 % al Galles. |
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(85) |
Le cifre ottenute includono un certo numero di beni che sono di proprietà di BT e da essa occupati, ma non includono beni iscritti nella Central List (elenco centrale). Questi beni hanno potuto essere valutati direttamente sulla base del metodo dell’affitto e sono stati valutati separatamente pari a 149 167 870 GBP in Inghilterra e a 3 822 485 GBP nel Galles. La fase finale della valutazione comporta la sottrazione di quei valori imponibili valutati separatamente onde ottenere il valore imponibile finale per i beni iscritti nella Central list, che era di 445 milioni di GBP in Inghilterra e di 25 milioni di GBP nel Galles. |
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(86) |
Lo stesso metodo è stato applicato ai due successivi periodi di valutazione, utilizzando come base i conti effettivi di BT per l’anno 1997/1998 per il periodo 2000-2005 e dell’anno 2002/2003 per il periodo 2005-2010. La VOA ha utilizzato un rendimento necessario al locatario del capitale investito pari al 14,25 % per il periodo 2000-2005 e pari al 12,25 % per il periodo 2005-2010. Questa diminuzione rispecchia l’andamento dell’inflazione. |
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(87) |
L’applicazione del metodo delle E&U a BT ha dato i seguenti valori imponibili a partire dal 1995:
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(88) |
In merito alla questione specifica della valutazione del 1995-2000, le autorità britanniche riconoscono che l’applicazione del metodo delle E&U a BT per quel periodo è stata il risultato di un accordo concluso dopo più di cinque anni di litigi e di successive negoziazioni. La VOA ha il diritto di concludere accordi, secondo una prassi comune seguita nel campo dell’applicazione dell’imposta sui beni delle imprese (24). Tuttavia non può concludere accordi su una base che non rappresenti il valore imponibile corretto dei beni in questione. Le autorità britanniche insistono sul fatto che l’accordo concluso con BT, ha confermato che i suoi beni dovevano essere valutati sulla base del metodo delle E&U, anziché secondo il metodo della base dell’imprenditore edile, che BT caldeggiava, e che tale metodo ha prodotto un valore imponibile significativamente più elevato del valore difeso da BT. |
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(89) |
Quanto all'asserzione di Vtesse secondo cui, dopo la decisione del Valuation Tribunal (25) la VOA e BT si erano accordate su un valore imponibile della rete di BT che era del 15 % inferiore alla valutazione iniziale effettuata dalla VOA, le autorità britanniche hanno spiegato che la differenza può essere dovuta al fatto che la valutazione compiuta successivamente alla decisione del Lands Tribunal era il risultato di un'analisi più approfondita. Nel preparare la prima valutazione, che era stata sottoposta al Valuation Tribunal, la VOA e la società NERA, suo consulente economico, non erano riuscite ad ottenere tutti i dati dettagliati delle entrate storiche, dei prezzi, dei volumi principalmente perché non avevano gli strumenti necessari per costringere BT a rivelare tali informazioni. BT ha impugnato la decisione dinnanzi al Lands Tribunal. L'audizione del Lands Tribunal è stata un'audizione «de-novo» (26). Inoltre, in quella fase della procedura, la VOA poteva ingiungere a BT di divulgare le informazioni necessarie. In particolare, per la valutazione del 2000, la VOA e NERA hanno potuto ottenere dati importanti che non erano a loro disposizione nel 1997, tra cui la completa ripartizione delle entrate e delle spese di BT nel 1992/1993, il piano quinquennale di BT elaborato prima della AVD e i dati storici sui volumi e prezzi relativi a linea e a chiamata nonché sui volumi e i prezzi relativi a linea affittata. Queste nuove informazioni hanno inciso su tutte le parti principali della valutazione, inclusa la previsione relativa alle entrate e ai costi operativi, la spesa futura di capitale e il rendimento richiesto per l'ipotetico locatario. |
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(90) |
Alcuni di questi cambiamenti avevano tendenza ad aumentare il valore imponibile. È il caso dei seguenti fattori:
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(91) |
Il fattore con il principale effetto al ribasso sul valore imponibile è stata la modifica delle previsioni concernenti le entrate e le spese future. La versione modificata prevedeva profitti più elevati nel primo anno, ma più bassi negli anni successivi rispetto alle previsioni utilizzate nella valutazione del 1997. Più esattamente, queste modifiche possono essere attribuite ai seguenti elementi:
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(92) |
A causa dell'effetto combinato di detti fattori la valutazione finale era risultata inferiore a quella inizialmente calcolata dalla VOA nel 1997. |
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(93) |
Infine, in merito al punto sollevato dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, ossia se il metodo basato sulle E&U tenga correttamente conto delle eventuali inefficienze e della minore redditività delle imprese cui è applicato, le autorità britanniche rispondono che la valutazione si basa sulla premessa di un livello medio di efficienza. Laddove esistono prove di un'efficienza inferiore alla media, il valutatore che utilizza il metodo delle E&U deve adeguare la stima ragionevole delle entrate e delle uscite. Le autorità britanniche sostengono che esistono prove attestanti che BT ha un livello medio di efficienza (29) e non si era ritenuto necessario alcun adeguamento per effettuare una valutazione corretta dei suoi beni. Quanto alla questione degli obblighi di servizio universale (Universal Services Obligations — USO) e del modo in cui se ne è tenuto conto nella valutazione di BT, le autorità britanniche hanno spiegato che non è previsto alcun adeguamento specifico per tener conto di detti USO. I costi degli USO sono inclusi nella spesa di capitale prevista complessivamente per l'espansione della rete e nei costi globali di gestione. Le entrate attese includono i maggiori profitti derivanti dai servizi prestati ai clienti in adempimento degli USO e dal migliore posizionamento, se si verifica, della marca derivante dagli USO. |
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(94) |
A Kingston era stato applicato un approccio per tappe analogo al metodo delle E&U, ma molto meno complesso. Non era stato elaborato alcun modello di previsione del fatturato verosimilmente atteso dall'occupazione del bene in un periodo di cinque anni. Ciò era dovuto al fatto che nella zona urbana di Hull non esistono reti che prestino servizi a clienti privati in concorrenza con Kingston, non vi è televisione via cavo ed esiste una scarsa concorrenza a livello delle linee commerciali. Tenuto conto della situazione più stabile di cui gode Kingston sul mercato di Hull, si era deciso che non erano necessarie proiezioni su un periodo di cinque anni. |
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(95) |
Invece, per il periodo 1995-2000, si è tenuto conto del volume effettivo del fatturato e dei costi di gestione per i tre anni precedenti la AVD e, su tale base, si è supposto che il locatario ipotetico potrebbe ragionevolmente prevedere un rendimento netto di circa 9,5 milioni di GBP all’anno prima dell’affitto. Si è supposto che il locatario esigerebbe un rendimento del 12,5 % sul valore dei beni non imponibili (stimati a 64 milioni di GBP), il che corrisponde ad un rendimento di 8 milioni di GBP da dedurre dal reddito netto. Il saldo di 1,5 milioni può essere utilizzato per l'affitto ed è stato considerato come il valore imponibile di Kingston per tale periodo. Lo stesso metodo, utilizzando le cifre disponibili nel 1998 e nel 2003, ha dato un valore imponibile di 5,1 milioni di GBP per il periodo 2000-2005 e di 7 milioni di GBP per il periodo 2005-2010. |
4.3. Meccanismo di revisione
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(96) |
Le autorità britanniche hanno anche fornito spiegazioni concernenti il meccanismo di revisione applicato a BT. Esse hanno spiegato che in base al Schedule 6 del LGFA 1988, BT, al pari di qualsiasi altro contribuente, ha diritto a chiedere che il suo valore imponibile sia modificato se durante il quinquennio di valutazione si verifica un cambiamento concreto delle circostanze (material change in circumstances («MCC»)). Degli MCC si tiene conto come se avessero avuto luogo alla AVD. Nel caso di BT, MCC avvengono ogni giorno, sia a causa dell'estensione della rete di BT (effetto di rialzo) sia a causa della posa di reti concorrenti (effetto di ribasso) (30). In teoria una valutazione secondo il metodo delle E&U dovrebbe aver luogo ogni anno, tenuto conto di come questi MCC possono avere alterato il piano quinquennale di BT all'epoca della AVD. Invece di questo metodo complesso, le autorità britanniche e BT hanno preferito accordarsi e adottare un metodo di adeguamento alternativo basato sull'evoluzione della quota di mercato di BT rispetto a quella realizzata nell'anno precedente la compilazione dell'elenco di valutazione e utilizzando dati pubblicati dall'OFCOM. |
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(97) |
Questa quota di mercato è stata calcolata dividendo la somma di tutte le categorie di entrate pertinenti di BT per la somma di tutte le corrispondenti categorie di entrate sul mercato britannico della telefonia fissa. Si tratta delle seguenti categorie: (a) chiamate locali, (b) chiamate nazionali, (c) chiamate internazionali, (d) chiamate a telefoni mobili, (e) altre chiamate, (f) connessioni a linee commutate, (g) affitto di linee commutate, (h) cessione in affitto di linee interne affittate a privati (inland private leased rentals) (questa categoria comprende il mercato nel quale BT e Vtesse sono in concorrenza), (i) connessioni a linee interne affittate a privati (inland private leased connections), (j) circuiti internazionali affittati a privati (international private leased circuits), (k) interconnect e (l) telex (soltanto nell'elenco del 1995) . |
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(98) |
Prendendo come esempio l'elenco 2000-2005, la quota di mercato di BT calcolata secondo il metodo di cui sopra era pari al 68,47 % nel 2000. Il valore imponibile dei suoi beni è ammontato a 467 milioni di GBP in Inghilterra e a 26 milioni di GBP nel Galles nel 2000. Nell’anno successivo la quota di mercato di BT era scesa al 65,03 %. Il valore imponibile per il 2001 era quindi stato fissato a 467 milioni di GBP × 65,03 %/68,47 % = 443 milioni di GBP in Inghilterra e a 26 milioni di GBP × 65,03 %/68,47 % = 24,7 milioni di GBP per il Galles. L’anno successivo, i dati dell'OFCOM indicavano una lieve riduzione della quota di mercato di BT, che tuttavia non si era tradotta in alcuna diminuzione del suo valore imponibile. Negli anni 2003/2004 e 2004/2005, la quota di mercato di BT è salita rispettivamente a 67,6 % e a 68,0 %. Rispetto alla quota di mercato di riferimento del 2000 (31), ciò si è tradotto in valori imponibili pari a 447,5 GBP e a 450,6 milioni di GBP rispettivamente (32). |
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(99) |
Questo metodo ha dato ai seguenti risultati per i periodi 1995-2000 e 2000-2005:
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(100) |
Per il periodo 2005-2010, le autorità britanniche hanno indicato che, data la mancanza di dati disponibili da parte di OFCOM, cesserà di essere applicato il meccanismo di revisione applicato per i primi due periodi (33). Invece del precedente sistema, le autorità britanniche intendono applicare annualmente il metodo completo delle E&U, il che rispecchierà tutti i cambiamenti fisici, incluse nuove fibre attivate, ma nel contesto delle condizioni economiche esistenti alla AVD (34). Questo sistema deve ancora essere finalizzato. |
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(101) |
Nel caso di Kingston non è stato applicato alcun meccanismo di revisione. Secondo le autorità britanniche, non è stato effettuato alcun adeguamento degli elenchi imponibili del 1995 e del 2000 dato che nessun concorrente aveva costruito reti nell'area urbana di Kingston upon Hull e visto che Kingston già vi possedeva una copertura di rete pari quasi al 100 %, ragione per cui non aveva esteso la sua rete. |
4.4. Esistenza di un vantaggio
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(102) |
Le autorità britanniche innanzitutto sottolineano che tutti i metodi di valutazione dovrebbero arrivare allo stesso risultato: l'affitto ipotetico che sarebbe pagato per il bene. Pertanto, l'applicazione di un metodo di valutazione a BT e Kingston diverso da quello applicato agli altri operatori di telecomunicazione, non è un'indicazione del fatto che potrebbe essere stato concesso un vantaggio ai primi. |
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(103) |
A loro avviso vi sono due modi per dimostrare l'esistenza di un vantaggio selettivo:
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(104) |
Per comprovare il punto (a) sarebbe necessario effettuare una valutazione degli altri operatori di telecomunicazioni secondo il metodo delle E&U per vedere se si ottenevano risultati in base al metodo delle E&U comparabili a quelli ottenuti in base al metodo dell'affitto. Nessuno degli operatori di telecomunicazioni ha effettuato un simile esercizio e le autorità britanniche suppongono che se effettivamente la valutazione della loro rete fosse stata inferiore in base al metodo delle E&U, membri di Altnet e Vtesse avrebbero sollevato tale punto (35). Quanto alla VOA, l'Agenzia non dispone dei piani d'impresa di detti operatori di telecomunicazioni. Pertanto non è in grado di valutare le entrate ed uscite attese dall'occupazione della loro rete né di determinare l'affitto che sarebbero disposti a pagare detta rete in base al metodo delle E&U. |
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(105) |
Quanto al punto (b), le autorità britanniche osservano che Vtesse e la Commissione hanno proposto di comparare la percentuale di entrate pagate da Vtesse a titolo dell'imposta con la percentuale di entrate pagata da BT e da Kingston. Le autorità britanniche innanzitutto osservano che questo rapporto è irrilevante e sostengono che l'imposta in questione è un'imposta sul valore del bene e non un'imposta sulle entrate, sugli utili o sul plusvalore. Il valore di un immobile non dipende dal fatturato dello specifico occupante: due imprese possono occupare immobili identici eppure il loro fatturato potrebbe essere estremamente diverso a seconda della natura e del successo della loro attività. Perfino locatari della stessa superficie commerciale possono realizzare fatturati estremamente diversi a seconda della loro efficienza. Di conseguenza, il reddito non fornisce un'indicazione dell'affitto che verrebbe fissato in una «serrata contrattazione di mercato» e quindi è errato attribuire una qualsiasi importanza a una presunta disparità tra la percentuale di entrate spesa per l'imposta in causa. |
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(106) |
In ogni caso le autorità britanniche sostengono che i rapporti corretti (36) imposta/entrate per BT e Kingston nel Regno Unito erano i seguenti:
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(107) |
Le autorità britanniche hanno spiegato che la differenza tra il rapporto che esse ottengono per BT e il rapporto calcolato da Vtesse per BT (2 %) può essere imputata al fatto che Vtesse ha comparato le entrate di BT del Regno Unito al valore imponibile della sua rete in Inghilterra e nel Galles. Vtesse non ha tenuto conto dei beni immobili valutati separatamente né del valore imponibile dei beni di BT in Scozia e nell'Irlanda del Nord. La differenza tra i rapporti forniti da Vtesse e dalle autorità britanniche può essere ulteriormente imputata al fatto che queste ultime hanno calcolato il rapporto imposta/entrate utilizzando redditi modificati per BT e Kingston che erano stati adattati per tener conto di redditi non pertinenti ed erano stati normalizzati per rispecchiare tendenze future. |
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(108) |
In ogni caso, anche ammesso che l'approccio basato sulla percentuale dei redditi sia valido, le autorità britanniche sostengono che le cifre fornite da Vtesse e utilizzate dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento non dimostrano l'esistenza di un vantaggio a favore di BT. Al contrario, esse osservano che quando si raffrontano tutti gli operatori di comunicazioni di Altnet nel loro complesso con BT, la percentuale delle entrate dimostra che BT non paga meno degli operatori di Altnet. Nell'ultimo anno dell'elenco 2000, BT contava per circa il 70 % del valore imponibile totale delle telecomunicazioni fisse e per circa il 71,6 % delle entrate da chiamata e da accesso oltre ad una percentuale inferiore di altre entrate del mercato delle telecomunicazioni fisse. Secondo le autorità britanniche, tali cifre indicano che non vi è alcun problema di sistema per quanto concerne la valutazione degli elenchi 1995 e 2000. |
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(109) |
Per quanto riguarda la tassazione marginale, le autorità britanniche negano che il diverso modo di valutare ai fini imponibili le fibre addizionali conferisca un vantaggio a BT o a Kingston. Il fattore che determina il valore imponibile delle fibre degli operatori di telecomunicazioni in base al metodo dell'affitto è l'attivazione delle fibre. Non è così che sono trattate le fibre nuove nel caso di BT/Kingston in base al metodo delle E&U. |
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(110) |
Il metodo delle E&U calcola le entrate e le spese future attese nell'arco di cinque anni. Le fibre necessarie all'attività di BT durante il quinquennio dell'elenco sono prese in considerazione ai fini della valutazione del valore imponibile in quanto le entrate provenienti da dette fibre sono incluse nella valutazione secondo il metodo delle E&U. Le imposte sui beni commerciali gravano quindi sulle fibre ottiche dalla data d'inizio dell'elenco di valutazione e non semplicemente dal giorno in cui sono attivate. Le aggiunte fisiche al bene di BT sono ulteriormente prese in considerazione dal meccanismo di revisione annuale che si basa sull'andamento della quota di mercato di BT descritto ai punti 96-100. |
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(111) |
Le autorità britanniche riconoscono che i metodi di valutazione necessariamente esigono un approccio diverso per il trattamento dell'attivazione di fibre addizionali, ma sottolineano che il risultato finale dell'esercizio di valutazione in entrambi i casi è che il valore delle fibre per l'occupante è rispecchiato nel valore imponibile. |
V. OSSERVAZIONI DELL'OFCOM
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(112) |
L'OFCOM è l'autorità indipendente responsabile della regolamentazione della concorrenza per il settore britannico delle telecomunicazioni. Le osservazioni formulate dalle autorità britanniche sono state fornite dal governo centrale britannico e non rappresentano la posizione dell'OFCOM. Di conseguenza la Commissione, con lettera del 26 luglio 2005, ha chiesto all'OFCOM di inviarle le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Tali informazioni sono state fornite dall'OFCOM con lettera del 21 settembre 2005. |
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(113) |
L'OFCOM ha analizzato fino a che punto differenze di metodo e di prassi possano incidere sulle condizioni di concorrenza e ne ha tratto la conclusione che, in generale, il sistema di valutazione, ai fini fiscali, del valore dei beni aziendali attualmente non ha un effetto negativo sulle condizioni di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. |
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(114) |
Quanto al rapporto imposta/reddito, l'OFCOM ritiene che questo rapporto non sia pertinente per valutare l’equità del sistema fiscale in questione. Essa sottolinea che l'imposta è legata agli affitti previsti, ai prezzi di mercato che verosimilmente rispecchiano l’utilizzazione efficiente dei beni. Se un bene è utilizzato in maniera inefficiente da parte di un’impresa, l'imposta può rappresentare una proporzione significativa dei suoi redditi. Ad esempio, il rapporto imposta/redditi per una rete in fibre può dipendere dal volume di dati per il quale è utilizzata. Differenze nel rapporto imposta/reddito di società diverse possono quindi semplicemente rispecchiare differenze di valore dei servizi che forniscono ai clienti attraverso beni imponibili analoghi. |
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(115) |
Inoltre, l'OFCOM ha calcolato il rapporto imposta/reddito per un determinato numero di operatori di telecomunicazioni del Regno Unito come segue:
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(116) |
L'OFCOM ha anche calcolato il rapporto di Vtesse per il 2003, l’unico anno per il quale disponeva di dati. Tale rapporto era pari al 2,1 %. Queste cifre indicano che il rapporto imposta/reddito differisce considerevolmente e che non vi è una chiara tendenza rispetto al volume dei redditi. L'OFCOM ha concluso non solo che questo rapporto costituisce una metodologia errata per valutare l’equità del sistema dell'imposta sui beni aziendali, ma anche che l’asserzione secondo cui BT in generale paga in tasse un importo inferiore rispetto al suo reddito delle imprese concorrenti è errata. |
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(117) |
L'OFCOM sottolinea la difficoltà di effettuare raffronti adeguati fra i diversi operatori di telecomunicazioni (ossia il valore imponibile medio di un chilometro di percorso di una rete in fibre può essere molto diverso a seconda delle caratteristiche della rete cui appartiene e del numero di fibre attivate su tale percorso). Ciò nonostante l'OFCOM proponeva alcuni modi alternativi per raffrontare la tassazione di BT con quella dei suoi concorrenti. Ad esempio, ha calcolato il rapporto valore imponibile/connessione per BT e per le tre società che sono più simili ad essa per quanto riguarda la rete di accesso locale, ossia Kingston, NTL e Telewest. Tutte e quattro le società in questione forniscono principalmente servizi di accesso locale. BT e Kingston sono valutate sulla base del metodo delle E&U, mentre NTL e Telewest sono valutate secondo un metodo ottenuto dal metodo della base dell'imprenditore edile. I risultati dei calcoli dell'OFCOM sono illustrati nella tabella seguente. Secondo l'OFCOM, questi valori imponibili per connessione non variano molto da un operatore all’altro.
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(118) |
Pertanto, in generale l'OFCOM conclude che vi sono scarse prove a sostegno della tesi secondo la quale BT paga molto di meno degli altri operatori di dorsali in fibra. |
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(119) |
L'OFCOM ha anche esaminato se il sistema di valutazione introduca un’indebita asimmetria in termini di onere fiscale marginale. Su questo punto, l'OFCOM osserva che il metodo delle E&U utilizza proiezioni di cifre per i redditi e i costi e quindi, da un punto di vista concettuale, include qualsiasi espansione di rete necessaria per soddisfare detti piani d'impresa. Il metodo delle E&U non si limita allo stato dell'arte della rete di BT all’inizio del periodo quinquennale, ma riflette le necessarie alterazioni che saranno apportate a tale rete nei successivi cinque anni, con revisioni annuali volte a captare e a valutare fiscalmente cambiamenti concreti apportati al bene immobile di BT. Secondo l'OFCOM, benché l’onere fiscale progressivo sia più evidente per gli operatori di più piccole dimensioni, dato che ciascuna fibra attivata determina uno specifico onere fiscale addizionale, ciò non significa che il valore imponibile di BT non includa importi per oneri analoghi. L'OFCOM ha concluso che non vi sono prove attestanti che, diversamente dagli operatori di telecomunicazioni valutati in base al metodo dell'affitto, BT non paga imposte addizionali quando attiva una nuova fibra. Il sistema sembrerebbe fornire un esito materialmente simmetrico nel lungo periodo in ciascun caso, anche se attraverso vie diverse e con livelli ridotti di trasparenza. |
VI. VALUTAZIONE GIURIDICA
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(120) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la.» Di conseguenza, una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se soddisfa i seguenti quattro criteri:
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(121) |
Per determinare se l’applicazione a BT e a Kingston dell’imposta sugli immobili abbia recato un vantaggio economico a queste due società, l’analisi della Commissione deve essere duplice:
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6.1. Corretta applicazione a BT e a Kingston delle regole in materia di imposta sugli immobili
6.1.1. Scelta del metodo applicato a BT e a Kingston
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(122) |
La prima questione considerata è se fosse appropriato per le autorità britanniche applicare a BT e a Kingston il metodo delle E&U anziché il metodo dell'affitto, che risulta essere il metodo applicato in generale nel settore delle telecomunicazioni. Si tratta di stabilire se esistessero prove sufficienti in materia di affitti per valutare le reti di BT e di Kingston, tenuto conto delle prove in materia di affitti per i periodi 1995-2000, 2000-2005 e 2005-2010. |
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(123) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha proposto che i prezzi del trasferimento interno tra l’attività al dettaglio di BT e la sua attività all’ingrosso nonché l’affitto riscosso da BT quando cede in locazione la sua propria infrastruttura possano costituire una base per applicare il metodo dell'affitto. Tra i terzi che hanno inviato osservazioni in merito alla decisione, la Altnet Task Force ha proposto fonti specifiche in materia di affitto, tra cui le tariffe di BT per l’affitto di linee all’ingrosso o i prezzi da essa pubblicati per i rilegamenti d'utenti disaggregati che potrebbero essere utilizzati per determinare il valore locativo dei suoi cavi di rame. |
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(124) |
A questo proposito, BT e le autorità britanniche hanno spiegato che il metodo dell'affitto non poteva essere applicato per valutare i beni di BT e di Kingston. Innanzitutto le prove che la Commissione o Altnet proponevano di utilizzare non erano disponibili per i primi due periodi di valutazione (ossia il 1995-2000 e il 2000-2005). È il caso delle tariffe per l'affitto della rete di accesso disaggregata che sono state applicate a partire dal 31 maggio 2001 oppure dell’insieme dei conti regolamentari che rispecchiavano le tariffe di trasferimento per i servizi di accesso di BT. Inoltre, anche quando tali informazioni erano disponibili, ad esempio per l’ultimo periodo di valutazione del 2005-2010, non si è trattato di informazioni rilevanti e non potevano essere utilizzate per effettuare una valutazione delle reti molto specifiche di BT e di Kingston. Ad esempio, le autorità britanniche hanno spiegato che la tariffa per l'affitto della linea all’ingrosso e la tariffa per la rete di accesso disaggregata rappresentano il pagamento di un servizio e, secondo la giurisprudenza in materia di imposte sugli immobili, non possono essere considerate come prove di affitto per valutare la parte pertinente della rete di BT. Inoltre, le tariffe sono regolamentate dall'OFCOM e in quanto tali non sono assimilabili a «affitti negoziati sul libero mercato». Di conseguenza rivestono scarsa importanza come prove del valore imponibile. Per tali ragioni non vi sono prove effettive basate sui dati del mercato concernenti la parte di accesso delle reti di BT o di Kingston, che costituisce una caratteristica unica delle loro reti. |
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(125) |
Inoltre sembra che, anche ammesso che esistano prove in materia di affitto provenienti da altri operatori di telecomunicazioni, ad esempio per le fibre ottiche, le differenze tra l’utilizzazione delle fibre ottiche da parte di questi ultimi e l’utilizzazione che ne è fatta da parte di BT e Kingston significano che queste prove non sono pienamente rilevanti per valutare i loro beni. L’affitto per la fibra indicato da Vtesse si basa su dati di mercato relativi alle reti per comunicazioni interurbane in fibra che servono un numero ridotto di clienti di valore elevato e di grande volume. Le reti di BT e di Kingston sono soprattutto reti di accesso locale, per il servizio prestato a milioni di individui nel caso di BT. La loro rete in fibra ottica funge principalmente da dorsale di interconnessione tra le loro reti di accesso. Per questo motivo le loro reti sono uniche e non possono essere comparate con nessun’altra nel Regno Unito, incluse le grandi reti, come quella di Cable & Wireless. È vero che parti della rete di BT possono essere utilizzate da BT per fornire servizi che sono in concorrenza con Vtesse, ma da un punto di vista fisico e funzionale continuano a non poter essere scorporate dall’intera rete di BT. Pertanto, complessivamente, i due tipi di rete non svolgono la stessa funzione ed è poco probabile che abbiano lo stesso valore locativo. Questo parere è stato confermato in particolare dall'OFCOM, che ha sottolineato che il valore medio di un chilometro di percorso di una rete in fibra può essere molto diverso a seconda delle caratteristiche della rete cui appartiene e che la topologia della rete di base di BT verosimilmente è molto diversa da quella di un operatore di dorsale, che presta servizi al mercato degli utenti d'affari. |
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(126) |
Quanto alla possibilità di applicare il metodo dell'affitto a parti dei beni di BT o di Kingston per i quali può darsi siano disponibili prove di affitto e il metodo delle E&U al resto, anche questa possibilità è stata esclusa dalla VOA. Ciò per il fatto che il metodo delle E&U può essere unicamente applicato all’intero bene e non è possibile separare parti dei beni di dette imprese, come le loro reti in fibre ottiche, dato che, in base alla giurisprudenza britannica, il bene deve essere valutato nel suo insieme essendo le parti in questione pienamente integrate nel resto della rete (37). |
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(127) |
Gli esperti indipendenti della VOA hanno concluso che il metodo dell'affitto non può essere applicato a BT e a Kingston. Tale conclusione, ossia che il metodo delle E&U era il metodo corretto, è stata confermata dal Valuation Tribunal (38). La Commissione ritiene che non esistano elementi probatori attestanti il contrario. Di conseguenza, la Commissione conclude che non vi sono prove di affitto sufficienti in materia di locazione per valutare le reti di BT e di Kingston nei periodi in esame e che l’applicazione del metodo delle E&U per stabilire il valore imponibile delle loro reti fosse quindi giustificata. |
6.1.2. Corretta applicazione del metodo delle E&U a BT e a Kingston
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(128) |
La questione successiva consiste nello stabilire se il metodo delle E&U sia stato applicato correttamente a BT e a Kingston. Sulla base delle ampie spiegazioni fornite dalle autorità britanniche e descritte ai punti 74-93, alla Commissione risulta che tale metodo è stato applicato conformemente alle regole generali sul metodo delle E&U, quale stabilito nella nota di orientamento RICS sul metodo delle E&U per la valutazione di beni ad uso commerciale (39). L’utilizzazione dei redditi e costi attesi in un periodo di cinque anni nel caso di BT non è espressamente contemplata nella nota in questione. Tuttavia la nota rinvia alla redditività futura stimata, allorché considera l’offerta dell’ipotetico locatario alla luce dei cambiamenti economici ciclici che sono prevedibili alla AVD. Inoltre, un metodo basato sulle entrate e sui costi attesi su un certo numero di anni è stato utilizzato anche per la valutazione del valore imponibile di beni di operatori di gas e di energia elettrica e quindi non è peculiare di BT. Nel caso di BT, data la prospettiva di una maggiore concorrenza e di una crescita significativa delle reti dei concorrenti che caratterizzano il settore delle telecomunicazioni, l’utilizzazione dei redditi e delle spese previste nell’arco di cinque anni è un metodo ragionevole per valutare l’affitto ipotetico che un locatario con una ragionevole prospettiva di occupazione continuata sarebbe disposto a pagare per la rete di BT. Viceversa, la stabilità del mercato su cui opera Kingston, che è caratterizzato da una concorrenza limitata, giustificava il fatto che non si fosse ritenuta necessaria una proiezione quinquennale. |
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(129) |
Quanto alla questione specifica dell'accordo concernente il periodo 1995-2000, le autorità britanniche hanno fornito spiegazioni dettagliate delle ragioni per cui il valore imponibile finale (445 milioni di GBP in Inghilterra, 25 milioni di GBP nel Galles) era risultato inferiore al valore imponibile inizialmente fissato dal Valuation Tribunal nella sua decisione del 19 marzo 1998 (523 milioni di GBP per l'Inghilterra e 30 milioni di GBP in Galles). Tali spiegazioni, che sono riassunte ai punti 88-92, mostrano che il minore valore imponibile finale della rete di BT non è stato negoziato tra la VOA e BT, come sostenuto da Vtesse, ma è stato stabilito utilizzando dati modificati e più precisi, che sono stati rivelati da BT successivamente alla decisione del Valuation Tribunal e che non erano disponibili all'epoca della valutazione del 1997 nonché attraverso l'uso di metodi più esatti di valutazione in seguito alla decisione del Valuation Tribunal. |
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(130) |
In merito a un punto sollevato nella decisione di avvio del procedimento, va inoltre osservato che nell'applicare il metodo delle E&U, le autorità britanniche prendono effettivamente in considerazione il livello di redditività di BT. Come è già stato spiegato al punto 93, la valutazione in base al metodo delle E&U deve fondarsi sull'ipotesi di un livello medio di efficienza e le autorità britanniche hanno stabilito che BT soddisfa tale criterio. La Commissione rileva inoltre che gli USO (Universal Services Obligations — Obblighi di servizio universale) sono correttamente presi in considerazione, dato che sia i costi che le entrate derivanti da siffatti obblighi sono inclusi nella valutazione globale. |
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(131) |
Quanto all'applicazione del meccanismo di revisione basato sull'andamento delle quote di mercato descritto ai punti 96-99, e interrotta nel 2005, le informazioni ricevute indicano che si trattava di un meccanismo di adeguamento ad hoc. Alla Commissione risulta che in base allo Schedule 6 del LGFA, la VOA è tenuta per legge a modificare il valore imponibile di un'impresa qualora si verifichi un cambiamento concreto delle circostanze e a tenerne conto come se fosse accaduto alla AVD. Data la dimensione della rete di BT e considerate le condizioni del mercato delle telecomunicazioni, caratterizzato da un crescente sviluppo di reti concorrenti, si ammette che si verifichino MCC quotidianamente e quindi è difficile tenerne conto soprattutto nell'ambito dell'applicazione del metodo delle E&U. Questo meccanismo, basato sulla quota di mercato, dovrebbe rispecchiare gli ampliamenti in termini fisici della rete di BT (che dovrebbero tradursi in un aumento della sua quota di mercato) e la posa di reti da parte dei suoi concorrenti (che dovrebbe portare ad una diminuzione della quota di mercato di BT). Pertanto questo meccanismo di revisione sembra rappresentare un modo ragionevole per tener conto dei MCC e può essere giustificato dalle caratteristiche della rete di BT e dai mercati delle telecomunicazioni. |
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(132) |
Il risultato dell'applicazione di questo meccanismo di revisione ha determinato fluttuazioni nell'evoluzione dei valori imponibili di BT. Ad esempio, nel 1999, l'ultimo anno completo del periodo 1995-2000, il valore imponibile di BT in Inghilterra e nel Galles è stato di 366 milioni di GBP. Nel 2000, primo anno del periodo 2000-2005, il suo valore imponibile è stato fissato a 493 milioni di GBP. Queste fluttuazioni possono essere imputate alle caratteristiche dell'imposta sui beni e alla situazione economica del settore delle telecomunicazioni nel Regno Unito (40). |
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(133) |
Innanzitutto, occorre ribadire che, per legge, ai fini della valutazione del 1995 la rete di BT era stata valutata come se fosse fisicamente esistita al 1o aprile 1995, ma presupponendo che fosse esistita tale e quale nelle condizioni economiche rilevate al 1o aprile 1993. Alla data del 1o aprile 1993 si erano anche stati fatti risalire eventuali cambiamenti concreti delle circostanze. Ai fini della valutazione del 2000 si è effettuato un esercizio identico, basandosi però sull'ipotesi che il bene fosse stato affittato nel contesto economico del 1o aprile 1998. Ciò vale anche per Kingston. |
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(134) |
Si evince che il valore imponibile del 1999 è il valore del bene quale esisteva fisicamente nel 1999, ma nel contesto economico del 1993, ossia al livello di prezzi del 1993 in un mercato di telecomunicazioni della dimensione rilevata nel 1993. Tuttavia, il valore imponibile per l'anno successivo, ossia il 2000, è stato calcolato in riferimento alle condizioni economiche, livelli di prezzi e dimensioni del mercato delle comunicazioni quali esistevano nel 1998. Analogamente, il valore imponibile per il 2004 è stato fissato in riferimento alle condizioni economiche del mercato del 1998, mentre la valutazione del 2005 è stata fissata in riferimento alle condizioni di mercato del 2003 (41). |
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(135) |
Le autorità britanniche hanno sottolineato che le condizioni economiche nel settore delle telecomunicazioni erano sostanzialmente diverse nel 1993, 1998 e 2003. Innanzitutto, il mercato delle telecomunicazioni si è espanso in maniera significativa tra il 1993 e il 1998 e tra il 1998 e il 2003. Pertanto, la rete fisica di BT nel 2000 era stata presa in considerazione in un mercato che era più ampio del mercato in cui era stata considerata la rete fisica di BT nel 1999. Ciò necessariamente significa che il suo valore imponibile nel 2000 doveva essere molto più elevato di quello del 1999. Inoltre, nel 1993, il settore delle comunicazione stava per aprirsi ad una concorrenza senza precedenti, le cui ripercussioni sulla posizione commerciale di BT sarebbero verosimilmente state profonde. Ciò è confermato dal fatto che la quota di mercato di BT è scesa dall'87 % a meno del 70 % in quel periodo. Questa previsione ha prodotto un effetto al ribasso sul valore imponibile di BT per ciascuno degli anni di quel periodo. Viceversa, nel 1998, si poteva prevedere una minore concorrenza, il che ancora una volta è stato confermato dalla quota di mercato relativamente stabile di BT, pari a circa il 70 % per tutto il periodo 2000-2005. Questa previsione verosimilmente avrebbe avuto un effetto al rialzo sul valore di BT nel corso di quel periodo. |
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(136) |
Inoltre, le parti di maggior valore della rete di BT e di Kingston consistono delle loro reti di accesso locale, il cui valore è considerevolmente aumentato con lo sfruttamento della tecnologia DSL a banda larga. Tale sviluppo, che non poteva essere pienamente anticipato nel 1993, ha creato un effetto al rialzo per quanto concerne le valutazioni delle reti di BT e di Kingston e può spiegare il motivo per cui le loro valutazioni sono notevolmente aumentate nel 2000 e 2005. |
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(137) |
La Commissione osserva inoltre che il fatto che si possano unicamente prendere in considerazione cambiamenti fisici nel contesto economico della AVD può spiegare la ragione per cui il valore imponibile di BT sia crollato durante il periodo di applicazione degli elenchi 1995-2000 e 2000-2005, benché le sue entrate o utili fossero stabili o migliorati. Ovviamente, elementi quali l'espansione del mercato, l'aumento dei livelli di prezzo, i cambiamenti tecnologici o le variazioni dell'andamento della domanda, ossia fattori che possono avere un'incidenza positiva sui risultati di BT, non possono essere presi in considerazione dalla VOA quando effettua le sue revisioni annue dell'elenco dei beni imponibili. |
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(138) |
Infine la Commissione rileva che il nuovo sistema di revisione annua, che sarà applicato al periodo 2005-2010, non si basa più sull'andamento delle quote di mercato, ma consisterà nell'applicazione di una esauriente valutazione annua in base al metodo delle E&U. Le autorità britanniche hanno indicato che questo sistema rispecchierà pienamente tutti i cambiamenti fisici, incluse le fibre di nuova attivazione. Tuttavia, dato che questo sistema di revisione non è stato ancora messo a punto, la Commissione non ha avuto occasioni di analizzarlo e la sua conclusione finale negli articoli della presente decisione si limiterà quindi al periodo 1995-2005. |
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(139) |
La Commissione conclude che le autorità britanniche hanno applicato a BT e a Kingston il metodo di valutazione appropriato e hanno rispettato i principi generali concernenti l'applicazione del metodo delle E&U quando hanno applicato tale metodo a BT e Kingston. |
6.2. Il metodo delle E&U conferisce un vantaggio rispetto al metodo dell'affitto?
6.2.1. Il metodo delle E&U ha come risultato una sottovalutazione complessiva delle reti di BT e di Kingston?
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(140) |
Il punto successivo da chiarire è se l'applicazione del metodo delle E&U a BT e a Kingston conferisca loro un vantaggio rispetto alle imprese concorrenti, che sono valutate secondo il metodo dell’affitto. Si tratta di stabilire se questo trattamento differenziato possa portare ad un risultato diverso da quello che si otterrebbe se la valutazione delle imprese succitate fosse effettuata utilizzando la stessa metodologia. In linea con le osservazioni delle autorità britanniche, la Commissione ritiene che l'esistenza di un vantaggio a favore di BT e di Kingston potrebbe essere comprovata come segue:
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(141) |
Dimostrare l'esistenza di un eventuale vantaggio a favore di BT e di Kingston secondo il ragionamento di cui alla lettera a) presuppone l'applicazione del metodo dell’affitto a BT e a Kingston. Per le ragioni indicate ai punti 124-127, non esistono prove sufficienti in materia di affitto per stabilire il valore imponibile dei loro beni. Di conseguenza la Commissione conclude che non è possibile stabilire che i valori imponibili di BT e di Kingston sarebbero stati più elevati, se fosse stato loro applicato il metodo dell’affitto. |
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(142) |
Dimostrare l'esistenza di un eventuale vantaggio a favore di BT e di Kingston secondo il ragionamento di cui alla lettera b) implicherebbe l'applicazione del metodo delle E&U ad un esempio rappresentativo di operatori di telecomunicazioni, che sono stati valutati secondo il metodo dell’affitto. La Commissione non è in grado di effettuare queste valutazioni direttamente. La VOA ha anche spiegato che, senza i piani di dette imprese, non è possibile effettuare queste valutazioni secondo il metodo delle E&U. Inoltre, si osserva che nessuno dei terzi interessati ha fornito elementi indicanti che l'applicazione del metodo delle E&U risulterebbe in una valutazione inferiore dei loro beni: nelle sue osservazioni, UKCTA ha dichiarato che non era in grado di calcolare l'importo che i suoi aderenti avrebbero pagato in base al metodo delle E&U. |
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(143) |
Sulla base di dette considerazione la Commissione deve pertanto concludere che il metodo di cui alla lettera b) non può essere utilizzato per dimostrare l'esistenza di un eventuale vantaggio a favore di BT e di Kingston. |
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(144) |
Il metodo proposto alla lettera c) consisterebbe nell'utilizzare raffronti rilevanti per stabilire che BT e Kingston sono sottotassate in base al metodo delle E&U. Tale metodo era stato proposto dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento: secondo le informazioni allora disponibili, BT pagava in tasse l'equivalente del 2 % delle sue entrate, mentre Vtesse pagava due o tre volte tanto. |
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(145) |
A titolo di osservazione preliminare sull'uso e sull’applicazione del rapporto imposte/entrate, la Commissione rileva che, secondo le osservazioni di Vtesse, il reddito degli operatori di telecomunicazioni dovrebbe essere adattato al fine di permettere un raffronto diretto del rapporto imposte/entrate di BT con quello degli altri operatori di telecomunicazioni. Vtesse sostiene che la maggior parte degli operatori paga una tariffa elevata a BT per il trasporto e la terminazione del traffico e che dette tariffe non hanno alcun nesso con i beni imponibili degli operatori in questione e quindi non devono essere utilizzate ai fini del raffronto dei loro rispettivi oneri fiscali. |
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(146) |
Tale tesi non può essere accettata. I rapporti da raffrontare dovrebbero correlare le imposte alle entrate lorde oppure alle entrate nette. L'approccio «a mezza strada» proposto da Vtesse, consistente nel detrarre alcuni costi specifici, tra cui le spese di interconnessione e non altri, non sembra accurato. Innanzitutto non è corretto sostenere, come fa Vtesse, che le tariffe per il trasporto e la terminazione del traffico non riguardano i beni imponibili dell'operatore in esame: quelle tariffe, al contrario, sono necessarie per stabilire l'origine e la terminazione di una parte del traffico trasportato sulle loro reti e quindi riguardano direttamente il funzionamento di dette reti. In secondo luogo, tali tariffe incidono direttamente sull'affitto ipotetico che un eventuale locatario sarebbe disposto a pagare per la rete in esame, dato che fanno parte dei costi sostenuti per l'utilizzazione della rete stessa. Infine, quelle tariffe di interconnessione costituiscono anche una parte significativa del reddito di BT e, di conseguenza, hanno un chiaro effetto al rialzo per quanto concerne il valore imponibile di BT. Dato che le tariffe incidono sull'affitto ipotetico e sul valore imponibile di tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati, non vi è alcuna giustificazione per detrarle dai loro redditi quando si effettua un raffronto adeguato tra i loro rapporti imposte/entrate. |
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(147) |
In merito alla pertinenza del rapporto imposte/entrate, la Commissione osserva che secondo la VOA e l’OFCOM, questo rapporto non è pertinente ai fini della valutazione dell’onere fiscale dei diversi operatori. Alla luce delle loro osservazioni ed obiezioni, la Commissione può ammettere che questo rapporto non sia uno strumento corretto per valutare l'equità del sistema dell’imposta sui beni delle imprese, che è un'imposta sul valore di un bene e non un'imposta sulle entrate o sul valore aggiunto (42). Come ha sostenuto l’OFCOM in particolare, sembra che questo rapporto vari in funzione del valore dei servizi che gli operatori forniscono ai clienti attraverso beni imponibili analoghi e a seconda dell'uso efficiente che fanno dei loro beni. Di conseguenza, la Commissione può concludere che questo rapporto, nel migliore dei casi, è indicativo e che non si può trarne una conclusione definitiva. |
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(148) |
Inoltre, anche se fosse da prendere in considerazione, questo rapporto non permette di formulare alcuna conclusione utile. Secondo le cifre fornite dall’OFCOM per dodici operatori di telecomunicazioni, il rapporto imposte/entrate varia da 0,59 % per Your Communication a 2,32 % per Fibernet: per BT è pari a 1,28 % e per Kingston a 0,92 %. Sembra che né BT né Kingston paghino a titolo di imposta sui beni aziendali una percentuale significativamente inferiore dei loro redditi rispetto alla maggior parte degli altri operatori di telecomunicazioni. A questo riguardo occorre inoltre osservare che vi è un certo disaccordo sul calcolo del rapporto imposte/entrate di Vtesse. Per il 2004, Vtesse sostiene che tale rapporto era pari a 13,46 %. Questa percentuale si basava su un valore imponibile di 429 000 GBP (il che significava imposte ammontanti a 195 624 GBP) e «redditi ricorrenti» di 1 453 146 GBP. Tuttavia, secondo le autorità britanniche, il valore imponibile di Vtesse per il 2004 era stato successivamente ridotto a 145 000 GBP (il che significava imposte ammontanti a 66 120 GBP), dal momento che era emerso che, di fatto, non occupava più un bene situato a Hounslow, valutato a 284 000 GBP. Inoltre, dalla relazione e dal bilancio di Vtesse per l'anno conclusosi al 31 dicembre 2004 risulta che il suo fatturato totale nel 2004 è stato di 4 744 228 GBP. Sulla base di detto fatturato globale, che è la cifra utilizzata dall’OFCOM ai fini della comparazione con gli altri operatori di telecomunicazioni, il rapporto imposta/fatturato di Vtesse nel 2004 scende a 1,4 % oppure a 2,2 % se si includono le imposte pagate da Vtesse per i suoi uffici, che sono valutati separatamente. Tali cifre sono più vicine alle conclusioni dell’OFCOM, la quale ha constatato che Vtesse aveva pagato in tasse nel 2003 un importo pari al 2,1 % dei suoi redditi. Sulla base di tali cifre, non vi è una netta differenza in termini di onere fiscale tra BT e Vtesse. |
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(149) |
L’OFCOM e le autorità britanniche hanno proposto altre forme di comparazione dell'onere fiscale a carico dei diversi operatori di telecomunicazioni. L’OFCOM ha proposto di raffrontare il rapporto valore imponibile/connessione per BT, Kingston, NTL e Telewest. Il rapporto risulta molto simile per queste quattro società. Infatti Kingston è valutata ad un livello leggermente superiore degli altri operatori, il che può essere dovuto al fatto che, essendo molto più piccola degli altri, può non avere le stesse economie di scala. La comparazione proposta dall’OFCOM è ancora più rilevante, date le similarità esistenti tra queste quattro imprese, in quanto i servizi per la rete di accesso prestati a livello locale costituiscono una parte importante delle loro attività globali. Tuttavia è vero che NTL e Telewest sono valutate sulla base del metodo ricavato dal metodo dell'imprenditore edile. Pertanto, siffatto rapporto non è direttamente pertinente per valutare l'asserita disparità tra le valutazioni effettuate secondo il metodo dell’affitto e quello delle E&U. Ciò nonostante esso dimostra che, se si utilizzano metodi diversi e se si raffrontano BT e Kingston ad altre imprese più direttamente comparabile di Vtesse, si ottengono risultati analoghi, il che tende a corroborare l’affermazione della VOA secondo cui, in linea di massima, tutti i metodi di valutazione dovrebbero dare lo stesso risultato. |
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(150) |
Quanto alle autorità britanniche, esse hanno indicato che nell'anno finale dell'elenco 2000, BT rappresentava circa il 70 % del valore imponibile totale nel settore delle telecomunicazioni fisse e circa il 71,6 % dei redditi da chiamate su linea fissa e da accesso secondo le cifre dell’OFCOM (43). La Commissione può concordare sul fatto che una comparazione tra BT e tutti gli operatori di Altnet considerati complessivamente può fornire conclusioni più pertinenti di un raffronto tra BT e i singoli operatori di piccola dimensione quali Vtesse. Su tale base, risulta che BT è tassata in base ad una percentuale del valore imponibile totale nel settore delle telecomunicazioni fisse che grosso modo corrisponde alla quota che detiene sul mercato delle telecomunicazioni fisse. Si deve tuttavia tener presente che, ancora una volta, si tratta di un raffronto tra imposte e redditi, la cui pertinenza è limitata e, nel migliore dei casi, soltanto indicativa. |
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(151) |
Va inoltre osservato che invece della quota di mercato calcolato sulla base dei redditi totali provenienti dai servizi di chiamata e di accesso di BT, Vtesse propone di prendere in considerazione la quota di mercato calcolata unicamente in base ai redditi da accesso di BT. Secondo Vtesse, questa è un’ulteriore prova del fatto che i beni aziendali di BT sono sottovalutati, dato che BT rappresenta soltanto il 70 % del valore imponibile totale nel settore delle telecomunicazioni fisse. La Commissione non può condividere tale argomento. Innanzitutto risulta che la quota di mercato calcolata secondo i redditi totali da accesso e da chiamata di BT è uno strumento più adeguato ai fini della valutazione dell'onere fiscale sui beni aziendali: i redditi da chiamata rappresentano una percentuale più elevata dei redditi da accesso (44). Di conseguenza, i redditi da chiamata hanno un’incidenza alquanto significativa sull’affitto ipotetico e sul valore imponibile della rete di BT e se ne dovrebbe tener conto in qualsiasi raffronto tra redditi e valori imponibili. In secondo luogo, anche se si dovesse unicamente utilizzare la quota di mercato calcolata secondo i redditi da accesso di BT, la differenza tra detta quota (80 %) e la quota di valore imponibile totale del settore delle telecomunicazioni fisse (70 %) attribuita a BT ad un dato momento, non è tale da mettere in discussione il livello del valore imponibile di BT, soprattutto considerato il valore limitato di qualsiasi raffronto tra imposte e redditi. |
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(152) |
Vtesse propone un altro metodo per dimostrare l’esistenza di un vantaggio a favore di BT, che consiste nell’evidenziare la presunta disparità tra i valori imponibili per unità delle differenti componenti (fibre ottiche, connessioni, immobili) della rete di BT e quelli applicati ad altri operatori di telecomunicazioni. Su tale base Vtesse conclude che il metodo delle E&U ha prodotto una valutazione dei beni di BT inferiore a quella che si sarebbe ottenuta in base al metodo dell’affitto. Vtesse sottolinea, ad esempio, che BT è valutata ai fini imponibili 34 GBP per metro2 nei suoi edifici invece di 115 GBP per metro2, come nel caso degli altri operatori di telecomunicazioni; 74 GBP per km di fibra ottica invece di 1 000-1 200 GBP per coppia di fibra ottica come nel caso degli altri operatori e 19 GBP per connessione all’anno invece della tariffa di 122 GBP effettivamente pagata dagli operatori per i doppini disaggregati. |
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(153) |
Tale approccio non è soddisfacente per una serie di ragioni. Innanzitutto, le autorità britanniche hanno sostenuto in maniera convincente che quelle cifre, ammesso che siano corrette, non sono direttamente comparabili. Per le ragioni già spiegate al punto 125, le reti in fibra ottica di BT e di Kingston sono di natura diversa e non sono raffrontabili con quelle di altri operatori. Pertanto, non è possibile applicare a BT e a Kingston dati in materia di affitto dedotti da reti in fibra ottica di altri operatori. In ogni caso i calcoli e le comparazioni effettuate da Vtesse sono errate. |
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(154) |
Innanzitutto, per un raffronto adeguato, sarebbe necessario tener conto unicamente delle fibre attivate da BT, dal momento che soltanto le fibre attivate sono tassate. Fatto più importante, Vtesse ha raffrontato il valore imponibile medio di un chilometro di fibra ottica di BT con il valore locativo di una coppia di fibre per percorso. Infatti il valore locativo di una fibra ottica, quale applicato dalla VOA, varia in funzione del numero di fibre ottiche per percorso. Più aumenta il numero delle fibre per percorso, più diminuisce il loro valore locativo (45). Pertanto, prendendo come punto di partenza l’affitto per fibra attivata applicato nel 2005, il valore locativo di due fibre ottiche (ossia di un’unica coppia di fibre) per km di percorso di rete superiore a 3 000 km (46) risulta essere di 450 GBP (47). Il valore locativo di tre fibre ottiche per km di percorso sarà di 540 GBP, ossia 180 GBP per fibra ottica (48). Nel segmento inferiore della tabella, il valore locativo di 48 fibre ottiche per km di percorso sarà di 1 728 GBP, ossia 36 GBP per fibra ottica (49). La VOA sostiene che questi sono valori di mercato (50). |
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(155) |
È chiaro che la rete di base di BT conta in media una decina di fibre attivate per percorso. Ciò significa che il valore imponibile di BT per km di fibra ottica dovrebbe essere raffrontato con il segmento inferiore dell’elenco utilizzato dalla VOA ai fini della valutazione. Su tale base risulta che, contrariamente a quanto sostenuto da Vtesse, un raffronto tra il valore imponibile per km di fibra ottica di BT e i valori locativi utilizzati dalla VOA non rivela alcuna disparità significativa né indica una sottovalutazione della rete di BT. |
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(156) |
Per quanto riguarda il raffronto tra la tariffa LLU (Local Loop Unbundling) e il valore imponibile di BT per connessione, si osserva, innanzitutto, che secondo le autorità britanniche, la tariffa LLU non coincide con l’affitto del bene imponibile, dato che una proporzione significativa della tariffa riguarda i costi di sistema e di manutenzione, la fatturazione e i costi di utilizzazione dell’impianto e dei macchinari non imponibili di BT. Pertanto, tale tariffa non è direttamente comparabile con la definizione giuridica di valore imponibile. In secondo luogo, le autorità britanniche hanno indicato che alcuni elementi della rete di accesso di fatto hanno un valore elevato, altri un valore modesto e, in un certo senso, perfino un valore negativo. D’altro canto, secondo l’OFCOM, la fornitura di servizi LLU è destinata a stimolare la concorrenza nei servizi a banda larga (51). Di conseguenza la LLU risente anche della domanda di servizi a banda larga e non vi è domanda di servizi a banda larga per un gran numero di doppini di BT, che sono richiesti soltanto per la telefonia. Pertanto, la tariffa LLU non rispecchia il valore medio di tutte le connessioni di BT e non si può trarre alcuna conclusione da un confronto del valore imponibile di BT per connessione e la tariffa LLU. Come dimostrato dall’OFCOM nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, questo rapporto è praticamente identico per BT, NTL e Telewest, nonostante a queste ultime due imprese sia stato applicato un metodo differente di valutazione. Per le ragioni spiegate sopra, il rapporto relativo a NTL e Telewest sembra costituire un parametro più adeguato delle tariffe LLU citate da Vtesse e il raffronto tra detti rapporti non indica alcuna disparità tra i differenti operatori. Inoltre si deve osservare che nella sua valutazione, la VOA prende in considerazione la possibilità di applicare un valore imponibile compreso nella gamma 15-20 GBP per LLU (52), il che ancora una volta è conforme con la valutazione del valore imponibile per connessione di BT. |
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(157) |
Quanto alla presunta differenza di valore imponibile per metro2 degli edifici, la Commissione innanzitutto osserva che la cifra corretta ottenuta dalla transazione Telereal (53) non è 35 GBP per metro2 come sostenuto da Vtesse ma, applicando un calcolo analogo a quello di Vtesse, 51 GBP per metro2. Inoltre, tale cifra è raffrontata da Vtesse ad un asserito importo di 115 GBP per metro2 per altri operatori di telecomunicazioni. La base e la comparabilità di detta cifra non sono chiare e non rispecchiano le variazioni che verosimilmente esistono a causa, in particolare, delle ubicazioni geografiche degli operatori di telecomunicazioni. Le autorità britanniche hanno indicato che il portafoglio immobiliare di BT comprende tutto il Regno Unito, incluse regioni meno avvantaggiate e più isolate, il che ha un effetto al ribasso sul valore locativo medio dei suoi beni immobili. |
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(158) |
Fatto più importante, occorre tener presente che edifici di BT adibiti a uso generale, tra cui uffici, oppure depositi, che non hanno alcun rapporto con la rete né sono ad essa collegati, sono valutati localmente e separatamente, in base al metodo dell’affitto. Nel 2000 il loro valore ammontava a 100 milioni di GBP. Gli edifici operativi e gli edifici specializzati, quali le centrali telefoniche, sono considerati parte integrante della rete di BT e sono valutati in maniera centralizzata dalla VOA utilizzando il metodo delle E&U. L'affitto pagato da BT a Telereal in seguito alla transazione era di 280 milioni di GBP. Il valore imponibile totale degli immobili di BT include sia il valore imponibile degli edifici di BT valutati singolarmente, che era approssimativamente di 180 milioni di GBP nel 2000, che il valore imponibile degli edifici inclusi nella valutazione globale della sua rete, che non è possibile individuare espressamente, ma che rappresentano una quota significativa del valore imponibile di 560 milioni di GBP della rete di BT nel Regno Unito. Tali cifre non rivelano l’esistenza di una notevole disparità tra il valore effettivo di mercato degli edifici di BT, rispecchiato dalla transazione Telereal (54), e il loro valore imponibile quale calcolato dalla VOA (55). Pertanto queste cifre non forniscono alcuna prova del fatto che il valore imponibile in questione è sottovalutato. |
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(159) |
Vtesse, basandosi sulla transazione Telereal, ha sostenuto un’altra tesi. Vtesse suggerisce che l'affitto pagato da BT a Telereal per i suoi immobili rappresenta circa il 50 % del suo valore imponibile nel 2001, malgrado il fatto che la maggior parte del valore imponibile sia principalmente da imputarsi alla sua rete e non ai suoi edifici. Su tale base, Vtesse sembra concludere che la rete di BT ovviamente è sottovalutata. Questa tesi tuttavia si fonda su premesse errate, in quanto parte degli immobili inclusi nell'accordo Telereal sono quelli che erano stati valutati separatamente pari a 180 milioni di GBP. Il valore imponibile complessivo di BT per l'intero Regno Unito all'epoca della transazione in causa era quindi pari a 560 milioni di GBP per la rete e relativi immobili, maggiorato di 180 milioni di GBP per gli edifici valutati separatamente, il che dà un totale di 740 milioni di GBP. L'affitto di 280 milioni di GBP pagato da BT a Telereal corrisponde al 38 % del suo valore imponibile globale. Da tale cifra non si può trarre alcuna conclusione utile. |
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(160) |
In ogni caso, un metodo che consiste nel separare parti del bene imponibile di BT per valutarle isolatamente, sembra controverso. Come confermato dalla giurisprudenza britannica, la VOA deve valutare i beni degli operatori di telecomunicazione nel loro insieme. Tale regola è applicata senza discriminazioni a tutti gli operatori. Per una caratteristica propria a qualsiasi tipo di valutazione immobiliare, l'affitto a prezzi di mercato di un immobile nel suo complesso è di norma diverso dalla somma degli affitti a prezzi di mercato delle singole parti del medesimo: spesso è inferiore (56), può anche essere più elevato in determinate circostanze. Pertanto può darsi che l'affitto a prezzi di mercato del portafoglio immobiliare di BT considerato isolatamente sia diverso dal suo valore allorché viene incluso nel complesso di beni di BT. |
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(161) |
Pertanto non esistono prove nette che il metodo delle E&U in generale produce un valore imponibile inferiore a quello ottenuto con il metodo dell’affitto né del fatto che la VOA, nell'applicare il metodo delle E&U a BT e a Kingston, si sia sbagliata ed abbia sottovalutato il valore imponibile dei loro beni. |
6.2.2. Il metodo delle E&U conferisce un vantaggio in termini di imposizione marginale?
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(162) |
A titolo preliminare occorre osservare che la questione della tassazione marginale, ossia della tassazione sulle fibre di recente attivazione, è rilevante soltanto per quanto concerne la valutazione ai fini fiscali di BT, ma non di Kingston. Come dichiarato al punto 22, Kingston possiede una controllata, Torch Communications Ltd, che gestisce una dorsale in fibra al di fuori della rete distrettuale di Kingston e che è valutata sulla base del metodo dell’affitto. Di conseguenza Torch Communications Ltd è tassata pienamente per le fibre di recente attivazione. Il metodo delle E&U si applica unicamente a quella parte della rete di Kingston che è essenzialmente una rete distrettuale. Come già spiegato (57) i suoi beni non sono soggetti al meccanismo di revisione. Ciò è dovuto al fatto che, secondo le autorità britanniche, nessun concorrente ha costruito reti nell’area urbana di Kingston upon Hull e al fatto che Kingston già possedeva una copertura di rete pari a circa il 100 % della zona, ragione per cui non ha esteso la sua rete. Pertanto non vi è stata alcuna dichiarazione di cambiamento concreto delle circostanze di natura tale da modificare sensibilmente il valore imponibile della rete di Kingston. La Commissione accetta tale tesi e osserva che nessun terzo interessato ha preteso che Kingston beneficiasse di vantaggi a livello marginale. |
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(163) |
Tuttavia, nel caso di BT, la mancanza di prove dell’esistenza di un vantaggio al livello della situazione complessiva dei suoi beni non esclude necessariamente l'eventualità che la tassazione marginale, ossia relativa alle fibre di recente attivazione rechi un vantaggio all’impresa. Infatti le osservazioni inviate da vari terzi interessati indicano che il diverso modo di valutare ai fini imponibili BT e gli operatori di telecomunicazioni quando attivano una nuova fibra può tradursi in una distorsione di concorrenza se dette imprese concorrono per gli stessi contratti. Questo problema solleva la questione più generale della revisione dei valori imponibili effettuata annualmente dalla VOA. |
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(164) |
Come si è già spiegato, quando un operatore di telecomunicazioni, cui è applicato il metodo dell’affitto, assicura la connessione e attiva una nuova fibra, il suo valore imponibile viene aumentato in funzione del valore imponibile di questa nuova fibra. Il contrario avviene allorché la disattiva e chiude la connessione: il valore imponibile della fibra viene allora dedotto. Gli operatori di telecomunicazioni, che sono valutati in base al metodo delle E&U, non sono sottoposti a questo genere di adeguamento preciso. Nel caso di BT, le revisioni annuali si basano su un meccanismo di adeguamento del mercato: si presuppone che variazioni della quota di mercato di BT rispecchino variazioni di valore della sua rete. Si tratta pertanto di stabilire se le diverse modalità di valutazione dei cambiamenti della rete, tra cui l'attivazione di nuove fibre, conferiscano un vantaggio a BT. |
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(165) |
La Commissione, basandosi sui piani d'impresa forniti da BT, ritiene che la VOA valuti l'affitto ipotetico che ci si può attendere dai beni di BT sulla base delle prevedibili entrate e spese derivanti dall'occupazione del medesimo. La valutazione includerà quindi qualsiasi estensione della rete, inclusa l'attivazione di nuove fibre ottiche, che sarà necessaria per far fronte alla domanda prevista. L'attivazione di nuove fibre ottiche, sia affittate che effettivamente di proprietà di BT (58) è quindi prevista e presa in considerazione da VOA. Infatti, a causa di questo metodo di valutazione e diversamente dagli operatori di telecomunicazioni che sono valutati secondo il metodo dell'affitto, BT viene valutata ai fini imponibili anche per le fibre inattivate nel presupposto che alcune di dette fibre scure saranno attivate nel corso del successivo periodo di valutazione quinquennale. Infine, la revisione annuale basata sulla valutazione delle quote di mercato di BT è destinata ad individuare i cambiamenti concreti intervenuti nella rete di BT (59). |
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(166) |
Pertanto, è inesatto sostenere che BT non è sottoposta ad un onere fiscale progressivo, come suggerito dall'autore della denuncia o da terzi interessati, tra cui Altnet. Indubbiamente, trattandosi di una rete installata in Inghilterra del valore attuale ai fini imponibili di 530 000 000 di GBP, valutato nel suo complesso, una piccola variazione progressiva quale l'attivazione di una fibra addizionale verosimilmente ha un impatto che è meno facilmente individuabile su BT che su un piccolo operatore quale Vtesse. Inoltre, aumenti di valore della rete di BT sono annullati da fattori derivanti da una diminuzione di detto valore, tra cui l'espansione della concorrenza in termini di capacità. Ciò rende ancora meno visibile l'incidenza dell'attivazione di nuove fibre da parte di BT, ma non significa tuttavia che queste fibre di recente attivazione non siano valutate ai fini fiscali. |
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(167) |
Vtesse ha inoltre asserito che in un'offerta tipica, quale quella fatta a Kent MAN (60) per la fornitura di collegamenti di telecomunicazione a dorsali e servizi di accesso, il suo onere fiscale equivaleva al 16 % delle sue previste entrate ricorrenti. In relazione alla stessa offerta, Vtesse sostiene che BT, al massimo, era tassata al 2 %, ossia secondo il presunto rapporto medio imposte/entrate di BT. Vtesse conclude che BT è molto meno tassata nel caso di una transazione analoga, nella fattispecie identica, e quindi fruisce di un netto vantaggio. |
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(168) |
Tale approccio non può essere accolto. Innanzitutto non è corretto supporre che BT, avendo un rapporto medio imposte/entrate pari al 2 % (61), fosse tassata al 2 % nel caso di quell'offerta specifica. Tale rapporto è calcolato sulla base del valore imponibile complessivo di BT, cui era stato aggiunto il valore delle fibre attivate da BT in seguito al contratto Kent MAN, tanto su base previsionale quanto in base alla quota di mercato calcolata secondo il meccanismo di revisione. Per poter effettuare una comparazione adeguata e corretta con l'onere fiscale di Vtesse in relazione all'offerta suindicata, sarebbe necessario determinare di quale importo il contratto in questione abbia aumentato il valore imponibile della rete di BT, sia in base a proiezioni che attraverso il meccanismo di revisione annuo. La valutazione prevista effettua un calcolo complessivo dal quale non è possibile individuare contratti singoli. Pertanto non si può stabilire di quale importo sia aumentato il valore imponibile della rete di BT per effetto del contratto con Kent MAN. In ogni caso non permetterebbe di trarne conclusioni definitive quanto all'eventuale presenza di un vantaggio e quindi di un aiuto di Stato. L'onere fiscale a carico di Vtesse in relazione a tale offerta non può essere considerato un parametro sulla cui base valutare l'esistenza di un vantaggio a favore di BT ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'onere fiscale può infatti cambiare in funzione della soluzione tecnica prescelta, della struttura dei costi delle imprese che presentano un'offerta, nonché della lunghezza della rete in fibra ottica che gli operatori utilizzano per fornire i servizi e, fatto più importante, dipende dalla misura in cui devono attivare nuove fibre (62). Di conseguenza, in base al metodo dell'affitto, un operatore di telecomunicazioni che fornisca il servizio impiegando una fibra già attivata non subirebbe alcun aumento dell'imposta in questione (63). |
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(169) |
Lo stesso ragionamento può essere applicato alla tesi sostenuta da Vtesse e basata sul confronto dei prezzi dei servizi di estensione all'ingrosso («SEI») di BT con le imposte che un operatore, valutato in base al metodo dell'affitto, dovrebbe pagare se attivasse fibre ottiche per fornire lo stesso servizio. A seconda della capacità e delle distanze dei SEI, Vtesse sostiene che detto operatore potrebbe essere costretto a pagare imposte ammontanti all'87 % del prezzo praticato da BT e ritiene che ciò sarebbe un'ulteriore prova della sottovalutazione della rete ottica di BT oppure dell'applicazione a BT di un'imposizione marginale inadeguata. Tuttavia tale tesi si basa sul presupposto che l'ipotetico operatore abbia un'unica coppia di fibre attivate sullo stesso percorso di quello scelto da BT. Da notare che se detto operatore utilizza una fibra già attivata per fornire i suoi servizi di estensione all'ingrosso, i costi supplementari in termini di imposte in base al metodo dell'affitto saranno pari a zero. Inoltre se attiva fibre nuove su un percorso in cui ha già attivato varie fibre ottiche, allora i costi marginali dell'operazione saranno molto inferiori, dal momento che più aumenta il numero di fibre ottiche per percorso, più diminuisce l'imposta per fibra. Alcuna una volta questa tesi non permette di trarre alcuna conclusione. |
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(170) |
Alla luce dei fatti di cui sopra, è inesatto asserire che BT non è assoggettata ad un'imposizione marginale. Anche se, come proposto da Vtesse, l'unità di analisi fosse la tassazione di contratti per i quali Vtesse e BR sono in concorrenza, sembra che BT non benefici di vantaggio apparente: BT è tassata per le fibre di nuova attivazione, anche se in maniera diversa e meno trasparente. La Commissione inoltre osserva che poiché il metodo delle E&U si basa sui redditi previsti, BT è tassata sulle fibre inattivate presupponendo che dette fibre dovranno essere attivate per far fronte alla domanda prevista. Pertanto, a differenza di altri operatori di telecomunicazioni che sono tassati solo quando attivano una fibra, BT è tassata anche per le fibre inattivate. |
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(171) |
La Commissione può quindi concordare con l'OFCOM quando afferma che «il sistema [di revisione] sembrerebbe fornire un risultato materialmente simmetrico nel lungo periodo in ogni caso anche se per vie diverse e con livelli ridotti di trasparenza». |
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(172) |
L'assenza di qualsiasi manifesto problema di concorrenza è ulteriormente confermata quando si considerano le quote di mercato detenute sul mercato della fornitura alle imprese di servizi a banda larga, per il quale BT è in diretta concorrenza con Vtesse (64). Secondo le cifre fornite da BT, la sua quota su quel mercato è pari al 12 % ed è appena il quarto principale operatore. Secondo le cifre fornite dall'OFCOM, BT detiene il [10-15] (65) % del mercato della fornitura di linee affittate di interfaccia tradizionale di 622 Mbit/s e più (66). Pur essendo l'operatore storico nel settore delle telecomunicazioni, risulta quindi che BT, su questo mercato specifico, deteneva una quota relativamente ridotta. Si potrebbe supporre che se BT effettivamente fruiva di un tale vantaggio sostanziale sotto forma di esenzione dalla tassazione marginale sulle fibre di nuova attivazione, la sua quota di mercato sarebbe stata notevolmente più elevata. Pertanto, i dati in possesso della Commissione non confermano l'asserzione, secondo la quale BT beneficerebbe di un vantaggio concorrenziale che renderebbe particolarmente difficile agli altri operatori di telecomunicazioni l'esercizio della concorrenza contro BT su questo mercato specifico (67). |
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(173) |
Infine, a proposito delle revisioni, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva anche formulato una riserva e affermato che: «malgrado BT benefici di un meccanismo di revisione al ribasso, non sembra sussistere una revisione sistematica analoga delle condizioni di mercato incontrate dai concorrenti». Alla luce delle spiegazioni fornite dalle autorità britanniche e da BT, la Commissione è soddisfatta di constatare che la riserva formulata è infondata. BT non è sottoposta unicamente ad un meccanismo di revisione al ribasso: come si è già spiegato, il meccanismo di revisione applicato a BT si basa sull'evoluzione delle sue quote di mercato. È vero che per un certo numero di anni, le sue quote di mercato, e quindi il suo valore imponibile, sono diminuite, rispecchiando una perdita di valore dovuta a un'accresciuta concorrenza. Tuttavia, nel 2003 e nel 2004, il suo valore imponibile è aumentato di 4 e, rispettivamente, di 7,1 milioni di GBP. Quanto ai concorrenti, questi possono beneficiare e indubbiamente hanno beneficiato, di revisioni al ribasso: ad esempio, hanno ricevuto uno sconto del 15 % del valore imponibile per le loro reti in fibra ottica a partire dal 1o aprile 2001 nonché uno sconto del 25 % a partire dal 1o aprile 2002 per tener conto dell'eccesso di domanda nel settore. Di conseguenza, il valore imponibile di una coppia di fibre è sceso da 1 000 GBP per km al di fuori della zona di Londra nel 2000 a 850 GBP per km nel 2001 e a 750 GBP tra il 2002 e il 2004. In base all'elenco del 2005-2010, il valore imponibile di 1 km di coppia di fibre è ulteriormente sceso a 500 GBP. Ciò significa che un operatore, la cui rete in fibra ottica fosse rimasta stabile lungo tale periodo, avrebbe beneficiato di una riduzione del 50o % del suo valore imponibile. |
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(174) |
Concludendo, si deve tener presente che le imposte sui beni delle imprese sono un'imposta sul valore dei beni in questione. Non rappresentano una tassa sugli utili o sul reddito. Di norma sono applicate a tutti i beni ad uso delle imprese e quindi sono applicate alle reti di telecomunicazioni. Secondo la giurisprudenza britannica, tutte le reti di telecomunicazioni sono valutate nel loro complesso. Esistono diversi metodi per valutare tali beni. Quando è possibile applicare tutti questi metodi, si dovrebbe ottenere la stessa valutazione. L'impiego di un metodo specifico di valutazione dipende dalle circostanze del caso. |
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(175) |
Attualmente risulta che la VOA ha applicato a BT e a Kingston le norme generali concernenti le imposte sui beni delle imprese, quali stabilite nella legislazione e nella giurisprudenza. È chiaro che la valutazione dei beni di BT e di Kingston nonché le revisioni di detti valori imponibili sono effettuate sulla base di un metodo diverso da quello applicato ai loro concorrenti. Tuttavia la Commissione può concludere che non esistono prove indicanti che l'utilizzazione di questo metodo diverso non sia giustificata dalle oggettive differenze esistenti tra le imprese succitate e i loro concorrenti e dalla portata delle prove disponibili alla VOA. |
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(176) |
Non vi sono prove attestanti che l'applicazione a BT e Kingston di un metodo diverso di valutazione abbia recato un vantaggio a dette imprese rispetto ai loro concorrenti. Data l'insussistenza di prove di un vantaggio, la Commissione può concludere che il sistema dell'imposta sui beni delle imprese non ha accordato un aiuto di Stato a favore di BT e/o Kingston ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 durante il periodo esaminato dalla Commissione, ossia il 1995-2005. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'applicazione da parte del Regno Unito dell'imposta sui beni delle imprese a BT plc e a Kingston Communications plc dal 1995 fino alla fine del 2005 non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 12 ottobre 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 62 del 12.3.2005, pag. 10.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Disponibile sul sito http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880041_en_1.htm
(4) S.I. 2000/540.
(5) Il valore locativo nel periodo 2005-2010 della fibra ottica fissato dalla VOA è oggetto di un ricorso e potrebbe essere diminuito se il ricorso è accolto.
(6) Sono effettivamente valutati secondo un valore imponibile per abitazione collegata. Tale metodo si basa sulla valutazione effettuata secondo il metodo della base dell'imprenditore edile che comporta costi ammortizzati con adeguamenti finali per tener conto dei tassi di penetrazione.
(7) 554 100 000 GBP nel 2005 per l’Inghilterra e il Galles.
(8) La rete d'accesso è la connessione dell’ultimo miglio che collega gli utenti finali alla centrale telefonica locale. BT deve fornire l’accesso a questa rete ai suoi concorrenti, a condizioni regolamentate.
(9) Osservazioni di Cable and Wireless, Telewest e Viatel.
(10) Osservazioni di Telewest.
(11) Osservazioni di Easynet.
(12) La prima tariffa per l’affitto relativa alla rete locale disaggregata è stata applicata a partire dal 31 maggio 2001, ossia molto tempo dopo le date di valutazione antecedenti del 1o aprile 1993 e del 1o aprile 1998.
(13) La prima serie di conti regolamentari che rispecchia le tariffe di trasferimento per i servizi di accesso di BT è quella prodotta per l’anno 2001/2002.
(14) I particolari di questo meccanismo basato sulla quota di mercato sono spiegati nella descrizione delle osservazioni pervenute dalle autorità britanniche.
(15) Pertanto, nel 2003, il valore imponibile di BT in Inghilterra è aumentato da 443,5 milioni di GBP a 447,5 milioni di GBP. Nel 2004 in Inghilterra è aumentato passando a 450,6 milioni di GBP.
(16) Il bene imponibile di Kingston nella zona urbana di Hull, preso in considerazione nel suo complesso ai fini imponibili secondo il metodo delle E&U, è stato valutato pari a 5,1 milioni di GBP nell’elenco del 2000. Kingston sostiene che il fatturato realizzato in quell’area era approssimativamente di 50 milioni di GBP. Applicando il fattore moltiplicatore appropriato del 44 %, ciò porterebbe ad un rapporto entrate/imposta di circa 4,5 %.
(17) Tra questi esperti figurano consulenti specializzati della National Economic Research Associates (NERA), cui la VOA aveva richiesto di elaborare un modello che permetta di stimare le entrate e i costi operativi futuri di BT.
(18) British Telecommunications plc/Central Valuation Officer, 19 marzo 1998.
(19) Le autorità britanniche citano il caso Poplar Union Assessment Committee/Roberts [1922] 2 AC 93.
(20) Cfr. ad esempio Brewin (VO)/Railway Executive (1952) 45 R&IT 553.
(21) The Receipts and Expenditure Method of Valuation for Non-Domestic Rating, A Guidance Note — Luglio 1997. Pubblicato dalla Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
(22) Si deve tener presente che benché l’ipotetica locazione debba rinnovarsi di anno in anno, non si deve supporre che durerà unicamente un anno. Al contrario, si deve supporre che vi sia una ragionevole prospettiva di continuità.. Cfr. R v. South Staffordshire Waterworks Co (1865) 16 QBD 359 al punto 370.
(23) 12,27 % in termini reali.
(24) Ad esempio, per le valutazioni dei beni iscritti negli elenchi imponibili 2000-2005, vi sono stati più di 1,17 milioni di ricorsi di cui circa 845 000 sono stati ritirati oppure risolti.
(25) Cfr. nota 18.
(26) L'appello al Lands Tribunal comporta un'audizione completa de-novo su un periodo di 13 settimane dinnanzi a un gruppo composto da due esperti e da un avvocato di grado superiore (Queen's Council: QC). Invece il Valuation Tribunal è composto da un gruppo di laici e il procedimento dura appena quattro settimane.
(27) I servizi essenziali di telecomunicazioni al dettaglio forniti da BT erano sottoposti al controllo regolamentare dei prezzi. In un determinato anno, la variazione del prezzo dei servizi al dettaglio regolamentati forniti da BT non poteva superare RPT-X dove RPI indica la variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al dettaglio nell'insieme dell'economia. Il fattore X era fissato dall'OFCOM. Nel 1992 l'OFCOM aveva stabilito che il valore del fattore X sarebbe stato pari al 7,5 % in ciascun anno dal 1993/1994 e 1996/1997.
(28) Il deficit di accesso di BT è la perdita che ha subito nel fornire linee commutate.
(29) Le autorità britanniche avevano esaminato prove provenienti da studi indicanti che BT è efficiente. Ad esempio, rispetto ai carriers statunitensi su reti distrettuali che, in generale sono considerati come ragionevolmente efficienti e per i quali sono disponibili dati dettagliati in materia di costi e di volume, BT figura nel decile superiore in termini di efficienza o, in ogni caso, vi è prossima.
(30) Gli elementi che possono essere considerati come cambiamenti concreti delle circostanze sono descritti al paragrafo 2 (7) della Schedule 6. Tali elementi comprendono in particolare: «elementi che incidono sullo stato fisico o sulla fruizione fisica dei beni» e «elementi che incidono sullo stato fisico della località dove si trovano i beni».
(31) Utilizzando una quota di mercato modificata per BT nel 2000, secondo dati nuovi forniti dall'OFCOM. Tale quota di mercato era pari a 70,5 %.
(32) […]. La VOA sostiene che la perdita di traffico a favore della telefonia mobile non costituisce un cambiamento concreto nell’elenco di valutazione dei beni del 2000.
(33) Dato che la posizione di BT sul mercato è cambiata, OFCOM non ha più la stessa competenza di prima per raccogliere dati di mercato pertinenti.
(34) Ciò significa che la previsione sarà quella che sarebbe stata formulata guardando al futuro a partire dal 1o aprile 2003 ma nel presupposto che l’ambiente fisico (inclusa l’estensione fisica della rete sia di BT che di altri operatori) sia nella stessa situazione in cui effettivamente era all'inizio dell'anno nel quale è effettuata la revisione.
(35) Le autorità britanniche osservano che nella loro dichiarazione, Altnet suggeriva che una valutazione secondo il metodo delle E&U delle loro reti per l'elenco 2000 avrebbe dato una valutazione pari a zero. Le autorità britanniche hanno risposto che ciò contraddice gli affitti effettivamente corrisposti e i piani d'impresa sui quali quegli affitti effettivi devono essere stati giustificati.
(36) Il livello delle entrate utilizzato in queste valutazioni è una cifra adattata al Regno Unito che esclude entrate non pertinenti.
(37) Cfr. le spiegazioni fornite dalle autorità britanniche, descritte ai punti 70-72.
(38) British Telecommunications PLC v Central Valuation Officer, 19 marzo 1998.
(39) Cfr. nota 21.
(40) I valori imponibili degli operatori di telecomunicazioni valutati in base al metodo dell'affitto non presentano le stesse fluttuazioni. Tuttavia si deve affermare che qualsiasi confronto tende ad essere fuorviante in quanto le loro reti sono reti in rapida espansione, mentre le reti di BT e di Kingston sono relativamente stabili. In ogni caso, anche quegli operatori di telecomunicazioni hanno beneficiato di notevoli diminuzioni dei loro valori imponibili, come spiegato al punto 173.
(41) Ciò spiega per quale motivo, contrariamente alla tesi sostenuta da BT, la VOA non accetta che il valore imponibile di BT nel 2003 e 2004 debba risentire della crescente popolarità della telefonia mobile. La VOA ritiene che si tratti di un cambiamento economico verificatosi mentre vigeva l'elenco di beni del 2000-2005 e non può essere visto come un cambiamento concreto delle circostanze di cui tener conto come se si fosse verificato nel contesto economico del 1998. Del pari, la VOA ritiene che non sarebbe corretto tener conto dell'effetto di rialzo di una conseguente domanda straordinaria derivante dall'accesso ad internet non prevista nel 1998. Entrambi questi fenomeni potrebbero essere presi in considerazione unicamente nel contesto della compilazione dell'elenco per il 2005-2010.
(42) Questo punto è sufficiente per confutare la proposta, presentata da Gamma Telecom nelle sue osservazioni, di basare il rispettivo onere fiscale sui beni aziendali su un raffronto tra il rapporto imposta/valore aggiunto di BT e quello dei suoi concorrenti.
(43) Disponibile sul sito http://www.ofcom.org.uk/research/cm/nov05/
(44) Nel 2004 i redditi da chiamata hanno rappresentato il 59,5 % dei redditi da chiamata e da accesso di BT.
(45) Ciò rispecchia il principio generale secondo il quale l’affitto per metro2 di un edificio di grandi dimensioni che sia interamente affittato è inferiore a quello di un edificio di piccole dimensioni. L’OFCOM ha confermato, nelle sue osservazioni, che sulla base delle informazioni disponibili i prezzi per l’affitto delle fibre sono inferiori quanto più è elevato il numero di fibre affittate.
(46) Come spiegato sopra, le reti superiori a 3 000 km fruiscono di una riduzione del 10 % che si basa su dati di mercato. Questo è il parametro adatto per effettuare un raffronto con la rete di BT, vista la sua dimensione.
(47) 500 GBP nell’area di Londra.
(48) 720 GBP e 240 GBP rispettivamente nell’are di Londra.
(49) 2 256 GBP e 47 GBP rispettivamente nell’are di Londra.
(50) Alla Commissione risulta che la VOA non dispone di prove dirette per più di 12 fibre e quindi il massimo della scala si basa sui costi ammortizzati ossia nell’ipotesi che un operatore fissi la sua offerta massima di affitto per una rete di 13 fibre o più a un livello equivalente ai costi ammortizzati di costruzione della rete in sé.
(51) Documento di consultazione OFCOM «Local loop unbundling: setting the fully unbundled rental charge ceiling and minor amendment to SMP conditions», 7 Settember 2005.
(52) Nelle loro osservazioni, GVA Grimley ha indicato che la VOA riteneva che una coppia di reti in rame disaggregata valesse in termini di valore imponibile circa 50 GBP. Di fatto, all’epoca, in una fase molto preliminare dell’analisi, la VOA suggeriva che il valore imponibile potesse essere compreso nella gamma 12-50 GBP.
(53) Cfr. punto 36.
(54) La transazione Telereal ha riguardato quasi l'intero portafoglio immobiliare di BT: soltanto 220 immobili su 6 700 sono rimasti di proprietà di BT.
(55) Si dovrebbe tener conto del fatto che il valore locativo effettivo di un immobile non dovrebbe necessariamente essere assimilato al suo ipotetico valore imponibile.
(56) Il mercato di solito rispecchia il fatto che più è grande il bene immobile più è piccolo il suo prezzo unitario. Di questo principio tiene conto la VOA in quanto, sulla base dei dati di mercato, concede una riduzione del 10 % alle reti in fibra di lunghezza superiore a 3 000 fibre chilometri.
(57) Cfr. punto 98.
(58) Vtesse ha fatto presente che BT avrebbe affittato circa 2 000 km di fibre ottiche da GEO, uno dei fornitori di Vtesse, e ha chiesto se questa estensione della sua rete fosse stata debitamente valutata ai fini fiscali. La VOA ha avuto conferma da GEO che aveva affittato 1 717 km di percorso in fibre a BT. Non è chiaro in questa fase se le fibre affittate da BT siano state attivate, se si tratti di fibre nuove in sostituzione di fibre di BT obsolete oppure se si tratti di un nuovo percorso. Quanto al modo in cui dette saranno prese in considerazione nella revisione del valore imponibile di BT, la VOA ha spiegato che l'attuale valutazione, secondo le entrate e le uscite, si basa su un modello che prevede i flussi di reddito futuri e nel quadro della sua revisione terrà conto del flusso di reddito atteso dalle fibre che BT ha preso in affitto da GEO. Tale revisione sarà effettuata sulla basa del nuovo meccanismo di revisione che deve ancora essere messo a punto.
(59) Le autorità britanniche hanno confermato che i redditi provenienti dai servizi di banda larga erano stati presi in considerazione nel metodo di revisione annuale applicato a BT e basato sulle quote di mercato.
(60) Cfr. punto 41.
(61) Come si è già spiegato, il rapporto esatto per BT varia in funzione delle valutazioni e varia dall'1,28 % (OFCOM) al 2 % (Vtesse) e al 3 % (autorità britanniche). La discrepanza tra le cifre fornite da Vtesse e dalle autorità britanniche è stata spiegata al punto 107. La cifra più bassa ottenuta dall’OFCOM può essere dovuta al fatto che ha utilizzato il fatturato totale del gruppo BT, incluso il fatturato delle sue attività al di fuori del Regno Unito.
(62) È tecnicamente possibile impiegare fibre già attivate per fornire servizi a banda larga a utenti d'affari. In tal caso, in base al metodo dell'affitto, il valore imponibile della rete degli operatori di telecomunicazioni non subirà alcun aumento.
(63) Può darsi che l'operatore debba pagare imposte soltanto sulle diramazioni che collegano la fibra al punto di accesso del cliente.
(64) Vtesse si presenta come un carrier che fornisce servizi innovativi di capacità molto elevata (fino a 66 gigabits per secondo).
(65) Segreto d'affari
(66) Per il segmento a banda stretta, è anche utile osservare che l'OFCOM ritiene che BT non detenga un potere significativo sul mercato al dettaglio di linee affittate di 8 Mbit/s e più. Cfr.: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/llmr/
(67) Vtesse di fatto si è aggiudicata un grande contratto a spese di BT nel 2004 per la fornitura di servizi a banda larga a Lloyds TSB.