ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 367

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
22 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1943/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

23

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1945/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1946/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1947/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1948/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1949/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi ( 1 )

33

 

*

Regolamento (CE) n. 1951/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda la presentazione dei vini trattati in contenitori in legno

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1952/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

49

 

 

Regolamento (CE) n. 1953/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

53

 

 

Regolamento (CE) n. 1954/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

56

 

 

Regolamento (CE) n. 1955/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

58

 

 

Regolamento (CE) n. 1956/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

59

 

 

Regolamento (CE) n. 1957/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

61

 

 

Regolamento (CE) n. 1958/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

63

 

 

Regolamento (CE) n. 1959/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

65

 

 

Regolamento (CE) n. 1960/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

67

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 17 ottobre 2006, che modifica i protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli

68

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/1000/PESC del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

77

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2006/944/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 358 del 16.12.2006)

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2006 DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2006

recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti delle possibilità di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, affinché gli Stati membri possano provvedere alla gestione dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 contiene definizioni pertinenti per la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è obbligatorio individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della relativa legislazione comunitaria e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (3), del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (6), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8), nonché del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (9).

(8)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2007 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2007 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2008, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

1.   I pesci provenienti da stock per i quali sono stabiliti limiti di cattura vengono conservati a bordo o sbarcati solo se:

a)

le catture sono effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o, in alternativa,

b)

nel caso di specie diverse dall'aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Nell’allegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca.

Articolo 8

Misure tecniche e di controllo transitorie

L’allegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

S. HUOVINEN


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(6)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(7)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(8)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(9)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

75 099

 

Svezia

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

6 939

 

Germania

27 311

 

Finlandia

3

 

Polonia

6 441

 

Svezia

8 806

 

CE

49 500

 

TAC

49 500

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 920

 

Germania

774

 

Estonia

14 910

 

Finlandia

29 105

 

Lettonia

3 680

 

Litania

3 874

 

Polonia

33 066

 

Svezia

44 389

 

CE

132 718

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG.

Estonia

17 317

 

Lettonia

20 183

 

CE

37 500

 

TAC

37 500

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

9 374

 

Germania

3 729

 

Estonia

913

 

Finlandia

717

 

Lettonia

3 485

 

Lituania

2 296

 

Polonia

10 794

 

Svezia

9 497

 

CE

40 805 (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

11 653

 

Germania

5 697

 

Estonia

258

 

Finlandia

229

 

Lettonia

964

 

Lituania

625

 

Polonia

3 118

 

Svezia

4 152

 

CE

26 696

 

TAC

26 696 (2)

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IIIbcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 698

 

Germania

300

 

Svezia

203

 

Polonia

565

 

CE

3 766

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

IIIbcd (acque CE) esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

88 836 (3)

 

Germania

9 884 (3)

 

Estonia

9 028 (3)

 

Finlandia

110 773 (3)

 

Lettonia

56 504 (3)

 

Lituania

6 642 (3)

 

Polonia

26 950 (3)

 

Svezia

120 080 (3)

 

CE

428 697 (3)

 

TAC

Non pertinente (3)

TAC analitico.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (4)

 

Finlandia

13 838 (4)

 

CE

15 419 (4)

 

TAC

Non pertinente (4)

TAC analitico.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIbcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

44 833

 

Germania

28 403

 

Estonia

52 060

 

Finlandia

23 469

 

Lettonia

62 877

 

Lituania

22 745

 

Polonia

133 435

 

Svezia

86 670

 

CE

454 492

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Se entro il 30 giugno 2007 il Consiglio non ha adottato un regolamento che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, il 1o luglio 2007 il TAC e i contingenti relativi a questo stock saranno quelli fissati all'appendice 1 del presente allegato. A decorrere da tale data tutte le catture eccedenti i contingenti rispettivi degli Stati membri fissati all'appendice 1, verranno dedotte dai loro contingenti previsti per il 2008.

(2)  Se entro il 30 giugno 2007 il Consiglio non ha adottato un regolamento che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, il 1o luglio 2007 il TAC e i contingenti relativi a questo stock saranno quelli fissati all'appendice 1 del presente allegato. A decorrere da tale data tutte le catture eccedenti i contingenti rispettivi degli Stati membri fissati da tale appendice, verranno dedotte dai loro contingenti previsti per il 2008.

(3)  Numero di individui.

(4)  Numero di individui.

Appendice 1 dell'allegato I

Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

8 849

 

Germania

3 520

Estonia

862

Finlandia

677

Lettonia

3 290

Lituania

2 168

Polonia

10 191

Svezia

8 965

CE

38 522

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

10 537

 

Germania

5 152

Estonia

234

Finlandia

207

Lettonia

872

Lituania

565

Polonia

2 819

Svezia

3 754

CE

24 140

TAC

24 140


ALLEGATO II

1.   Limitazioni dello sforzo di pesca

1.1.

La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi è vietata:

a)

dal 1o al 7 gennaio, dal 31 marzo al 1o maggio e 31 dicembre nelle sottodivisioni 22-24; e

b)

dal 1o al 7 gennaio, dal 5 al 10 aprile, dal 1o luglio al 31 agosto e 31 dicembre nelle sottodivisioni 25-27.

1.2.

Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi sia altresì vietata:

a)

per 77 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo di cui al punto 1.1.a); e

b)

per 67 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo di cui al punto 1.1.b).

Gli Stati membri dividono i giorni di cui alle lettere a) e b) in periodi di almeno 5 giorni.

1.3.

Non più tardi del 7 gennaio 2007 gli Stati membri notificano alla Commissione e rendono accessibili sui rispettivi siti web le date esatte dei giorni di calendario di cui al punto 1.2 che sarebbero identici per i pescherecci battenti la bandiera del rispettivo Stato membro.

1.4.

In deroga ai punti 1.1 e 1.2, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che pescano nelle acque territoriali sono autorizzati a trattenere a bordo e sbarcare fino a 20 kg o al 10 % in peso vivo, secondo quale sia di maggiore entità, delle catture di merluzzo bianco se pescato con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

1.   Restrizioni applicabili alla pesca

1.1.

Dal 1o maggio al 31 ottobre è vietata ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

 

zona 1:

55° 45′N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

 

zona 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

 

zona 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E

1.2.

In deroga al punto 1.1, è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari. Qualora la pesca sia effettuata con palangari, i pescherecci non sono autorizzati a detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.

2.   Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

2.1.   Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

2.1.1.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (1), tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.1.2.

Gli Stati membri rilasciano il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 2.1.1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2006 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2). Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2006, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano almeno al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), allo sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con attrezzi di cui al punto 2.1.1.

2.1.3.

Ogni Stato membro stabilisce e aggiorna un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico.

2.1.4.

Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.

2.2.   Giornali di bordo

2.2.1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, se una campagna di pesca comprende una parte qualsiasi delle sottodivisioni 22-27, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.2.2.

Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute al centro di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

2.2.3.

Ciascuno Stato membro tiene aggiornato e mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco con il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo, le dichiarazioni di cattura e le notifiche preventive di cui al punto 2.6. del presente allegato.

2.3.   Margine di tolleranza nel giornale di bordo

2.3.1.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di specie soggetta ai TAC detenuto a bordo, espresso in kg, è pari al 10 % della cifra indicata nel giornale di bordo, ad eccezione di quella per il merluzzo bianco per il quale il margine di tolleranza è pari all'8 %.

2.3.2.

Per le catture effettuate nelle sottodivisioni 22-27 che vengono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.

2.4.   Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca

Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera provvedono a monitorare e controllare il rispetto:

a)

delle limitazioni dello sforzo di pesca di cui all′allegato II, punti 1.1 e 1.2;

b)

delle restrizioni applicabili alla pesca di cui al punto 1 del presente allegato.

2.5.   Entrata o uscita da zone specifiche

2.5.1.

Un peschereccio può iniziare l'attività di pesca nelle sottodivisioni 22-24 (zona A) o nelle sottodivisioni 25-27 (zona B) delle acque comunitarie solo se detiene a bordo meno di 175 kg di merluzzo bianco.

2.5.2.

Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 175 kg di merluzzo bianco a bordo:

a)

esso raggiunge direttamente un porto situato entro la zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;

b)

esso raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce.

2.5.3.

Nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, le reti devono essere riposte conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:

i)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

ii)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

2.5.4.

I punti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 non si applicano ai pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003. Tali pescherecci devono tuttavia trasmettere giornalmente al CCP dello Stato membro di bandiera il resoconto delle catture, secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, per inserirlo nella rispettiva base dati informatizzata.

2.6.   Notifica preventiva

2.6.1.

Il comandante di un peschereccio comunitario che esce dalle sottodivisioni 22-24 (zona A), dalle sottodivisioni 25-27 (zona B) o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 300 kg di peso vivo di merluzzo bianco a bordo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, due ore prima di lasciare la zona:

a)

l′ora e la posizione di uscita;

b)

il quantitativo totale di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

2.6.2.

La notifica di cui al punto 2.6.1 può essere fatta anche da un rappresentante per conto del comandante del peschereccio comunitario.

2.6.3.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario recante a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo, o un suo rappresentante autorizzato, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo lo sbarco, almeno un'ora prima dell'entrata in un luogo di sbarco:

a)

il nome del luogo di sbarco;

b)

l′ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;

c)

il quantitativo totale di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

2.7.   Porti designati

2.7.1.

I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.

2.7.2.

Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg di peso vivo.

2.7.3.

Entro il 6 gennaio 2007 ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale.

2.8.   Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

2.8.1.

I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 200 kg di peso vivo danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco.

2.8.2.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di sbarco.

2.9.   Parametri specifici in materia di ispezione

Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'appendice 1.

2.10.   Divieto di transito e di trasbordo

2.10.1.

Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti in conformità di quanto previsto al punto 2.5.3.

2.10.2.

Il trasbordo di merluzzo bianco è vietato.

2.11.   Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri compila una dichiarazione di sbarco quando il pesce è trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione.

La dichiarazione di sbarco accompagna il documento di trasporto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.12.   Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

2.12.1.

Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) coordina la pianificazione e l'esecuzione di tali attività da parte degli Stati membri.

2.12.2.

Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

2.12.3.

Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2008 l'ACCP convoca, anteriormente al 15 novembre 2007, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione.

2.13.   Programmi nazionali di controllo sulla pesca del merluzzo bianco

2.13.1.

Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dell'appendice 2.

2.13.2.

Ciascuno di essi definisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità dell'appendice 1. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'appendice 2.

2.13.3.

Anteriormente al 31 gennaio 2007 gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 2.13.1 e il relativo calendario di attuazione.

2.13.4.

La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura al fine di valutare l'attuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.14.   Programma di controllo specifico

2.14.1.

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e ispezione per gli stock di merluzzo bianco può avere una durata superiore a tre anni.

3.   Restrizioni applicabili alla pesca della passera artica e del rombo chiodato

3.1.

È vietata la detenzione a bordo delle seguenti specie di pesci catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera artica (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 26 a 28, 29 a sud di 59° 30′ N

dal 15 febbraio al 15 maggio

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni da 25 a 26, 28 a sud di 56° 50′ N

dal 1o giugno al 31 luglio

3.2.

In deroga al punto 3.1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera artica e rombo chiodato possono essere detenute a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture detenute a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.


(1)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(2)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

Appendice 1 dell'allegato III

Parametri specifici in materia di ispezione

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2.

L'attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Campionamento

4.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

Parametri di riferimento

5.

Entro il 22 gennaio 2007 gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale è ispezionato il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l'insieme dei luoghi di sbarco.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire sulla base di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Appendice 2 dell'allegato III

Contenuto dei programmi nazionali di controllo sulla pesca del merluzzo bianco

I programmi nazionali di controllo comprendono, tra l'altro, gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.4 e 2.6 dell'allegato III.

3.   DESIGNAZIONE DEI PORTI

Ove pertinente, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 2.7 dell'allegato III.

4.   NOTIFICA DI ENTRATA E DI USCITA

Descrizione delle procedure applicate per garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato III.

5.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e/o delle procedure applicate per garantire l'osservanza delle disposizioni dei punti 2.2, 2.3, 2.8, 2.10 e 2.11 dell'allegato III.

6.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo specificano le procedure da seguire:

a)

per le ispezioni in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo sulla pesca del merluzzo bianco designate da altri Stati membri;

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2006 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 171,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 (3) per portare a termine la fase di sviluppo e preparare le fasi successive del programma Galileo. Nella situazione attuale del programma, la fase di sviluppo non terminerà prima della fine del 2008.

(2)

L’Autorità di vigilanza del GNSS europeo (di seguito l'«Autorità») è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 (4) al fine di gestire gli interessi pubblici inerenti ai programmi GNSS europei e svolgere il ruolo di autorità di regolamentazione nella fase costitutiva e in quella operativa del programma Galileo.

(3)

Nel corso del 2006, l'Autorità è in grado di assumere tutte le attività attualmente svolte dall'impresa comune Galileo, portandole quindi a termine. Una proroga dell'esistenza dell'impresa comune Galileo oltre il 2006 sarebbe quindi inutile e non giustificata in termini di costo/benefici. È opportuno pertanto liquidare l'impresa comune Galileo, previo trasferimento delle sue attività all'Autorità prima del completamento della fase di sviluppo.

(4)

È opportuno aggiungere esplicitamente ai compiti affidati all’Autorità quelli affidati all’impresa comune Galileo fino alla sua liquidazione, nonché il compito di svolgere, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, le operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006. È inoltre necessario affidare all’Autorità il compito di realizzare tutte le azioni di ricerca utili per i programmi GNSS europei.

(5)

La gestione della fase di sviluppo in sostituzione dell’impresa comune Galileo, tuttavia, non rientra tra i compiti affidati all'Autorità a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004. Non figurano in tale articolo neppure le attività o i lavori di ricerca che l’Autorità si trovi a dover intraprendere o finanziare, sia nel corso della fase di sviluppo, sia nel corso della fase costitutiva e della fase operativa del programma.

(6)

Per garantire la continuità del programma Galileo e un trasferimento adeguato delle attività dall’impresa comune Galileo all’Autorità è opportuno, pertanto, modificare la formulazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004.

(7)

D’altra parte, a fini di coerenza, occorrerebbe prevedere che l’Autorità diventi proprietaria dei beni materiali e immateriali detenuti dall’impresa comune Galileo al momento della liquidazione di quest’ultima e non al termine della fase di sviluppo. Occorrerebbe altresì stabilire che l’Autorità sia proprietaria dei beni materiali e immateriali che saranno creati o sviluppati nel corso della fase di sviluppo, successivamente alla liquidazione dell’impresa comune. Inoltre dovrebbero essere predisposte le modalità per il trasferimento.

(8)

Inoltre, per evitare eventuali interpretazioni divergenti concernenti il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1321/2004, occorre precisare che i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di dette imprese. È opportuno inoltre precisare che la proprietà dei beni comprende il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali, nonché tutti gli altri diritti di proprietà di beni immateriali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (5), e all'articolo 2 della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

(9)

Infine, dato il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia spaziale europea (ESA) nella concezione e nello sviluppo dei sistemi, il che implica l'esame e la conoscenza di tutti gli aspetti connessi con la sicurezza e la protezione di tali sistemi, l'ESA dovrebbe essere rappresentata in qualità di osservatore nel consiglio di amministrazione e nel comitato per la sicurezza e la protezione del sistema. Inoltre conviene prevedere disposizioni analoghe per quanto concerne la rappresentanza del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nel consiglio di amministrazione.

(10)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«k)

ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi prima della cessazione dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (6). Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006;

l)

intraprende tutte le azioni di ricerca utili per sviluppare e promuovere i programmi GNSS europei.

2)

all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Dalla data di cessazione dell’impresa comune Galileo, quale indicata all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 876/2002 e all’articolo 20 del suo allegato, l’Autorità diventa proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso dell’intera fase di sviluppo, ivi compresi quelli di cui l’impresa comune Galileo era proprietaria a norma dell’articolo 6 dell'allegato di tale regolamento, e quelli creati o sviluppati dall’Agenzia spaziale europea e dalle entità cui tale agenzia o l’impresa comune Galileo hanno affidato le attività di sviluppo del programma.

2.   L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario, beni che comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di suddette imprese.

3.   Il diritto di proprietà comprende tutti i diritti di proprietà di beni immateriali a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (7), come pure tutti i diritti di beni immateriali di cui all'articolo 2 della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, in particolare il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali.

4.   Le modalità per i trasferimenti dei beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune Galileo in conformità dell'articolo 6 del suo statuto, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, saranno stabilite durante la procedura di liquidazione definita all'articolo 21 dell'allegato a detto regolamento.

5.   L'accordo concluso tra le Autorità e l'Agenzia spaziale europea (ESA), a norma dell'articolo 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte dell'ESA, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1.

6.   Il contratto di concessione può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte del concessionario, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1.

3)

all'articolo 3, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 7;

4)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Un rappresentante dell'SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.»;

5)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, scelti tra esperti riconosciuti in materia di sicurezza. Un rappresentante dell' SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

S. HUOVINEN


(1)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

(4)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(5)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.

(6)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.»;

(7)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.»;


22.12.2006   

IT

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L 367/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2006 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 (3), del 21 maggio 2002, ai fini dell'esecuzione della fase di sviluppo e ai fini della preparazione delle fasi successive del programma Galileo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 876/2002 prevede che l’impresa comune Galileo è costituita per un periodo di quattro anni che corrispondono alla fase di sviluppo. Tale periodo è stato inizialmente previsto dal 2002 al 2005 compreso.

(3)

Tuttavia, allo stadio attuale del programma Galileo, la fase di sviluppo non sarà completata prima della fine del 2008 e questa proroga dell’esistenza dell’impresa comune Galileo oltre il 2006 è inutile e costosa, dato che l’Autorità di vigilanza del GNSS (4) europeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 (5), del 12 luglio 2004, sarà in grado di riprendere progressivamente nel corso del 2006 e di condurre successivamente a buon fine l’insieme delle attività attualmente esercitate dall'impresa comune Galileo.

(4)

Affinché l’Autorità di vigilanza del GNSS europeo possa riprendere le attività dell’impresa comune Galileo in modo ottimale, è tuttavia auspicabile una coesistenza delle due strutture per qualche mese e che l’Autorità di vigilanza del GNSS europeo sia strettamente associata alle attività dell’impresa comune Galileo durante tale periodo.

(5)

È quindi opportuno prevedere che l’impresa comune Galileo cessi le sue attività il 31 dicembre 2006.

(6)

Inoltre, per correggere lo statuto dell’impresa comune Galileo adottato con il regolamento (CE) n. 876/2002, il quale contiene varie disposizioni erronee o ambigue, detto statuto dovrebbe essere modificato.

(7)

Le pertinenti procedure di modifica sono state seguite a norma del regolamento (CE) n. 876/2002.

(8)

Il regolamento (CE) n. 876/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 876/2002 le parole «per un periodo di 4 anni» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2006».

Articolo 2

Lo statuto dell’impresa comune Galileo allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   I fondi dell'impresa comune sono costituiti dai contributi dei suoi membri. Sono ammessi i conferimenti in natura. Si dovrà fare una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune.

I membri fondatori sottoscrivono le loro quote di contributo a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni, vale a dire 520 milioni di EUR per la Comunità europea e a 50 milioni di EUR per l'Agenzia spaziale europea. Essi possono all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo.

Immediatamente dopo che la Commissione ha informato il Consiglio dei risultati della procedura di gara d'appalto, il consiglio di amministrazione invita le imprese di cui al paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, a sottoscrivere le loro quote. Le imprese sono tenute a sottoscrivere 5 milioni di EUR entro il termine di un anno. Questo importo passa a 250 000 EUR per le imprese che abbiano sottoscritto parte del capitale a titolo individuale o collettivo, che possono essere qualificate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (6).

Il consiglio di amministrazione decide l'ammontare dei suddetti contributi che deve essere conferito proporzionalmente alla quota dei contributi finanziari sottoscritti da ciascun membro e il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni assunti in relazione ai conferimenti in natura o che non versa nei termini prescritti l'importo di cui è debitore perde, inizialmente, il diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione e, dopo sei mesi, la qualità di membro fintantoché non abbia ottemperato all'obbligo in questione.

Gli impegni finanziari dell'impresa comune non devono superare l'ammontare dei contributi a sua disposizione.

2)

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ciascun membro dell'impresa comune dispone di un numero di voti proporzionale alla quota dei contributi che ha sottoscritto.»;

3)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

L’impresa comune è costituita per un periodo decorrente dal 28 maggio 2002 fino al 31 dicembre 2006.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

S. HUOVINEN


(1)  Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

(4)  GNSS: Sistemi globali di navigazione via satellite.

(5)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(6)  GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.»;


22.12.2006   

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L 367/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), fissa il massimale del totale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari per gli Stati membri e l’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR.

(2)

Nel quadro finanziario 2007-2013 adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 i massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari applicabili a ciascuno Stato membro sono diversi dal massimale fissato all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(3)

In conformità al quadro finanziario 2007–2013 è stato assegnato al Portogallo uno stanziamento di 320 milioni di EUR che può non essere soggetto all’obbligo di cofinanziamento nazionale di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue.

1)

All'articolo 69, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (5), e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (6), e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (7), non superi i limiti seguenti:

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL,

oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25.

La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell’aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro.

Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all’aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L’incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l’incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l’applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma.

2)

All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(5)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(7)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1


22.12.2006   

IT

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L 367/25


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1945/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 56 ter, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato dello statuto,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 (2) al fine di adattarlo alle mutevoli esigenze di servizi di permanenza regolare all’interno delle istituzioni europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 è così modificato:

1)

All’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il funzionario

retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o

retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o che lavora presso un servizio di sicurezza, un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/ Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o presso servizi in cui vi sia la comprovata necessità di servizi di permanenza regolare per l'esecuzione di compiti nel quadro di un meccanismo istituito per fornire assistenza agli Stati membri 24 ore/24,

ha diritto a beneficiare di un’indennità qualora sia regolarmente sottoposto a permanenze, a norma dell’ articolo 56 ter dello statuto dei funzionari.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata per categoria, sul numero dei funzionari e agenti che beneficiano dell’indennità di cui al presente regolamento, riservando una particolare attenzione ai casi in cui l’indennità è stata concessa a norma delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

(2)  GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 23).


22.12.2006   

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L 367/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1946/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

96,6

204

78,8

999

87,7

0707 00 05

052

167,2

204

61,5

628

155,5

999

128,1

0709 90 70

052

133,2

204

56,3

999

94,8

0805 10 20

052

71,2

204

58,8

220

53,3

388

72,9

999

64,1

0805 20 10

204

66,3

999

66,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

204

135,9

624

72,2

999

91,1

0805 50 10

052

56,4

528

35,5

999

46,0

0808 10 80

388

120,0

400

88,9

404

92,9

512

57,4

720

81,8

999

88,2

0808 20 50

400

100,9

720

51,1

999

76,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.12.2006   

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L 367/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1947/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 22 dicembre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1948/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 22 dicembre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

19,34

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

19,34

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

19,34

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

19,34

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


22.12.2006   

IT

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L 367/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1949/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 21 dicembre 2006, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 21 dicembre 2006, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 29,338 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


22.12.2006   

IT

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L 367/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1950/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nessun medicinale veterinario può essere commercializzato in uno Stato membro senza aver ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE, oppure del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2).

(2)

I medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, compresi gli equidi, possono essere autorizzati solo a condizione che garantiscano l’innocuità degli alimenti per i consumatori in relazione agli eventuali residui di tali medicinali, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3).

(3)

Per i motivi indicati nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla «Disponibilità dei medicinali per uso veterinario» (4) viene progressivamente ridotto il numero di medicinali veterinari autorizzati, in particolare quelli destinati ad animali destinati alla produzione alimentare.

(4)

Occorre pertanto definire provvedimenti destinati ad ampliare a livello sostenibile la gamma di terapie disponibili e necessarie per soddisfare le esigenze in materia di salute e benessere degli animali destinati alla produzione alimentare, quali gli equidi, senza compromettere la garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(5)

A seguito della deroga di cui alla direttiva 2001/82/CE, agli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano è possibile somministrare sostanze essenziali a fini terapeutici, di seguito «sostanze essenziali», purché si rispetti un periodo di attesa minimo di sei mesi.

(6)

In merito alla deroga in questione, occorre quindi definire un elenco di queste sostanze essenziali. Una sostanza deve essere inserita in detto elenco soltanto in circostanze eccezionali, nel caso in cui non sia autorizzata una terapia alternativa soddisfacente per un’indicazione terapeutica e qualora la circostanza comporti, per l’animale non sottoposto a terapia, inutili sofferenze.

(7)

L’esistenza di condizioni patologiche specifiche o determinati scopi zootecnici può determinare la necessità di disporre di una serie di sostanze corrispondenti a requisiti diversi in relazione con l’età dell’animale e la sua utilizzazione.

(8)

Dal momento che, a norma della direttiva 2001/82/CE, le sostanze elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 che non sono autorizzate nei prodotti destinati agli equidi possono, in determinate circostanze, essere utilizzate per il trattamento degli equidi, le sostanze in questione non devono figurare nell’elenco delle sostanze essenziali. Peraltro nessuna delle sostanze elencate all’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve figurare nell’elenco. L’inserimento di una sostanza negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve quindi precluderne l’uso quale sostanza essenziale ai fini del presente regolamento.

(9)

Occorre garantire un’adeguata sorveglianza degli equidi trattati con sostanze essenziali. Vanno quindi applicati i meccanismi di controllo di cui alla decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (5) e della decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE della Commissione e concernente l’identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (6) al fine di salvaguardare la salute dei consumatori.

(10)

Occorre garantire che un’eventuale modifica dell’elenco delle sostanze essenziali sia sottoposta ad una valutazione scientifica armonizzata a cura dell’Agenzia europea per i medicinali istituita con il regolamento (CE) n. 726/2004. Inoltre gli Stati membri e le associazioni professionali veterinarie che hanno chiesto una modifica dell’elenco devono debitamente motivare la domanda e fornire la documentazione scientifica relativa.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui prodotti medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, di seguito «sostanze essenziali», applicabile in deroga all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE, figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le sostanze essenziali possono essere utilizzate per condizioni patologiche specifiche, esigenze terapeutiche o scopi zootecnici specificati nell’allegato nel caso in cui nessun prodotto medicinale autorizzato per gli equidi o indicato nell’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE produca risultati ugualmente soddisfacenti relativamente alla cura dell’animale, evitando sofferenze inutili per l’animale, o alla sicurezza degli addetti alle cure prestate all’animale.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, vanno prese in considerazione le alternative elencate nell’allegato.

Articolo 3

1.   Le sostanze essenziali possono essere utilizzate soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE.

2.   Informazioni dettagliate relative ad una terapia con sostanze essenziali devono essere registrate conformemente alle istruzioni contenute nella sezione IX del documento di identificazione degli equidi di cui alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE.

Articolo 4

Qualsiasi sostanza inserita in uno degli elenchi degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 2377/90, o il cui uso per gli equidi sia vietato dalla legislazione comunitaria, non viene più utilizzata in qualità di sostanza essenziale ai fini del presente regolamento.

Articolo 5

1.   Su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per i medicinali garantisce che il comitato per i medicinali veterinari effettui una valutazione scientifica in caso di progetto di modifica dell’elenco che figura nell’allegato.

Entro 210 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l’Agenzia europea per i medicinali comunica alla Commissione il proprio parere sulla validità scientifica della richiesta di emendamento.

Se del caso, viene consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

2.   Nel caso in cui gli Stati membri o le associazioni professionali veterinarie chiedano alla Commissione di modificare l’elenco che figura nell’allegato, essi dovranno documentare opportunamente la richiesta e accludere ogni eventuale documentazione scientifica disponibile.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/2006 della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 37).

(4)  COM(2000) 806 def. del 5.12.2000.

(5)  GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45.

(6)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.


ALLLEGATO

Elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi

Il periodo di attesa per ciascuna delle sostanze inserite nel seguente elenco deve essere di 6 mesi.


Indicazione

Sostanza attiva

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Anestetici, analgesici e sostanze usate in associazione con l’anestesia

Sedazione e premedicazione (e sostanze antagoniste)

Acepromazina

Indicazioni: Premedicazione prima di un’anestesia generale, sedazione leggera

Identificazione delle alternative: Detomidina, romfidina, xilazina, diazepam, midazolam

Vantaggi specifici: L’acepromazina ha dimostrato in maniera costante di poter ridurre il rischio di morte sotto anestesia. Le modalità d’azione (sul sistema limbico) e la qualità particolare della sedazione non possono essere prodotte da sedativi alfa-2 agonisti (detomidina, romifidina e xilazina) o dalle benzodiazepine (diazepam, midazolam)

Atipamezolo

Indicazioni: Antagonista dell’α-2 adrenorecettore usato per neutralizzare gli α-2 agonisti

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Unica terapia per i soggetti ipersensibili o per le overdosi. Medicina d’emergenza. Utilizzato specificamente in caso di depressione respiratoria

Diazepam

Indicazioni: Premedicazione e induzione dell’anestesia. Effetto tranquillante leggero (benzodiazepina) con effetti secondari minimi a carico del sistema cardiovascolare e respiratorio. Anticonvulsivo, essenziale nella terapia delle crisi epilettiche

Identificazione delle alternative: Acepromazina, detomidina, romfidina, xilazina, midazolam, primidone, fenitoina

Vantaggi specifici: Nella medicina moderna, una componente essenziale dei protocolli di induzione anestetica con un’ampia esperienza sugli equidi. Usato in associazione alla chetamina per l’induzione dell’anestesia provoca un rilassamento essenziale che permette un’induzione e un’intubazione graduali. La modalità d’azione (agisce sul recettore GABA) e l’effetto tranquillante unico, senza depressione cardiorespiratoria, non possono ottenersi con i sedativi α-2 agonisti (detomidina, romifidina e xilazina) o con l’acepromazina

Midazolam

Indicazioni: Premedicazione e induzione dell’anestesia. Tranquillante leggero (benzodiazepina) con effetti secondari minimi a livello cardiovascolare e respiratorio. Anticonvulsivo per il trattamento delle crisi epilettiche, in particolare nei cavalli adulti colpiti dal tetano

Identificazione delle alternative: Acepromazina, detomidina, romfidina, xilazina, diazepam, primidone, fenitoina

Vantaggi specifici: Simile al diazepam, ma solubile in acqua, pertanto adatto ad essere iniettato per via endovenosa ed essenziale per le fleboclisi in associazione ad anestetici. Periodo d’azione più breve del diazepam. Più adatto del diazepam per i puledri

Anticonvulsivo, per il trattamento degli attacchi epilettici, in particolare per i cavalli adulti colpiti dal tetano — migliore del diazepam in caso di utilizzazione per diversi giorni, a motivo della solubilità in acqua

Usato con la chetamina per l’induzione dell’anestesia, produce un rilassamento essenziale che consente un’induzione e un’intubazione progressive

La modalità d’azione (agisce sul recettore GABA) e l’effetto tranquillante unico, senza depressione cardiorespiratoria, non possono essere ottenuti con i sedativi α-2 agonisti (detomidina, romifidina e xilazina) o con l’acepromazina

Naloxone

Indicazioni: Antidoto degli oppiacei, medicina d’emergenza

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Propofol

Indicazioni: Anestetico per via endovenosa. Induzione dell’anestesia nei puledri

Identificazione delle alternative: Anestetici per inalazione, quali sevoflurano o isoflurano

Vantaggi specifici: Anestetico iniettabile a breve durata d’azione. Relazioni recenti dimostrano un forte miglioramento della stabilità cardiovascolare e della qualità del recupero rispetto agli anestetici per inalazione

Sarmazenil

Indicazioni: Antagonista delle benzodiazepine

Identificazione delle alternative: Flumazenil

Vantaggi specifici: Completa neutralizzazione dell’effetto delle benzodiazepine necessaria dopo l’infusione durante un’anestesia totale per endovenosa. Ampia esperienza clinica con il sarmazenil rispetto ad altri candidati potenziali per le sostanze attive

Tiletamina

Indicazioni: Anestetico dissociativo simile alla chetamina, utilizzato in particolare nell’anestesia praticata in campo. Utilizzato in associazione allo zolazepam

Identificazione delle alternative: Chetamina

Discussione dei vantaggi specifici: L’uso in associazione allo zolazepam è essenziale nei casi in cui non è possibile praticare l’anestesia per inalazione, in particolare dovendo praticare l’anestesia in campo. La combinazione è essenziale quando l’anestesia ottenuta con associazione di chetamina risulta troppo breve. Le applicazioni più comuni sono le seguenti: castrazione, laringotomia, stripping periosteale, ablazione di cisti o escrescenze, riparazione di fratture facciali, applicazioni di gessi e riparazioni di ernie ombelicali

Zolazepam

Indicazioni: Anestetico dissociativo simile alla chetamina, usato in modo particolare nell’anestesia praticata in campo. Utilizzato in associazione alla tiletamina

Identificazione delle alternative: Chetamina

Vantaggi specifici: Tranquillante a base di benzodiazepina, con un’azione più prolungata del diazepam o del midazolam. L’uso in associazione con la tiletamina è essenziale nei casi in cui non è possibile praticare l’anestesia per inalazione, in particolare dovendo praticare l’anestesia in campo. L’associazione è essenziale nei casi in cui l’anestesia con la chetamina risulta di durata troppo breve. Le applicazioni più comuni sono: castrazioni, laringotomie, stripping periosteale, ablazione di cisti o escrescenze, riparazione di fratture facciali, applicazione di gessi e riparazioni di ernie ombelicali

Ipotensione o stimolazione respiratoria durante l’anestesia

Dobutamina

Indicazioni: Trattamento dell’ipotensione durante l’anestesia

Identificazione delle alternative: Dopamina

Vantaggi specifici: Terapia inotropa positiva, probabilmente più utilizzata della dopamina, ma le preferenze possono variare. Solitamente i cavalli presentano ipotensione durante l’anestesia ed è stato dimostrato che il mantenimento della pressione sanguigna a livelli normali riduce l’incidenza di gravi forme postoperatorie di rabdomiolisi. La dobutamina è essenziale nell’uso di anestetici volatili nei cavalli

Dopamina

Indicazioni: Trattamento dell’ipotensione durante l’anestesia

Identificazione delle alternative: Dobutamina

Vantaggi specifici: La dopamina si utilizza nei cavalli che non rispondono alla dobutamina. Nei puledri si utilizza preferibilmente la dopamina rispetto alla dobutamina. Indicata inoltre per il trattamento delle bradidisritmie intraoperative resistenti all’atropina

Efedrina

Indicazioni: Trattamento dell’ipotensione durante l’anestesia

Identificazione delle alternative: Dopamina, dobutamina

Vantaggi specifici: Indicata quando la dopamina e la dobutamina sono inefficaci. Agente simpatomimetico strutturalmente simile all’adrenalina. Non è possibile sfruttare l’azione delle catecolamine su ricettori specifici nel corpo a vantaggio di pazienti equini senza far ricorso a un certo numero di catecolamine, ciascuna delle quali agisce su un recettore con un profilo diverso. Pertanto l’efedrina che provoca l’emissione di noradrenalina a livello delle terminazioni nervose, aumentando quindi la contrattilità cardiaca e contenendo l’ipotensione, viene utilizzata quando la dobutamina e la dopamina risultano inefficaci. Gli effetti dell’efedrina possono durare da alcuni minuti fino a diverse ore e la sostanza è efficace dopo un’unica iniezione endovenosa, mentre gli effetti della dobutamina e della dopamina durano soltanto pochi secondi o qualche minuto e le sostanze devono essere somministrate per fleboclisi

Glicopirrolato

Indicazioni: Prevenzione della bradicardia. Anticolinergico. Le sostanze anticolinergiche rappresentano la terapia di base per la prevenzione degli effetti parasimpatici quali la bradicardia e sono componenti utilizzate abitualmente nella chirurgia dell’occhio e delle vie respiratorie

Identificazione delle alternative: Atropina

Vantaggi specifici: Il glicopirrolato ha un effetto centrale limitato ed è più adatto ad essere utilizzato nei cavalli in stato di coscienza (prima e dopo l’anestesia) rispetto all’atropina

Noradrenalina (norepinefrina)

Indicazioni: Collasso cardiovascolare. Infusione per il trattamento del collasso cardiovascolare nei puledri

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Il profilo del recettore di catecolamina dell’animale risponde precisamente a farmaci che agiscono in punti diversi. Pertanto una serie di catecolamine che agiscono più o meno esclusivamente sui vari tipi di recettori adrenergici viene usata per produrre un effetto preciso. La noradrenalina agisce principalmente sui recettori alfa-1 e ha un effetto vasocostrittore sulle arteriole, aumentando quindi la pressione del sangue e mantenendo la circolazione centrale. Nei puledri la noradrenalina di solito è l’unica catecolamina efficace nel trattamento dell’ipotensione

Analgesia

Buprenorfina

Indicazioni: Analgesico, utilizzato con sedativi a scopo limitativo

Identificazione delle alternative: Butorfanolo, fentanil, morfina e petidina

Vantaggi specifici: Analgesico oppiaceo μ-agonista parziale. L’attività come μ-recettore ha un migliore effetto analgesico di quello degli oppiacei κ-agonisti, quale il butorfanolo. Analgesico con effetto a lunga durata. A causa delle caratteristiche agoniste parziali possiede limitate caratteristiche di dipendenza e di depressore della respirazione. Gli oppiacei ad azione rapida e ad azione prolungata hanno indicazioni diverse, per cui è necessario avere più di una sostanza alternativa da cui scegliere

Fentanil

Indicazioni: Analgesico

Identificazione delle alternative: Butorfanolo, buprenorfina, morfina e petidina

Vantaggi specifici: Oppiaceo μ-agonista. L’attività del μ-recettore comporta un migliore effetto analgesico rispetto agli oppiacei κ-agonisti quale il butorfanolo. Durata dell’azione molto breve a causa della metabolizzazione e dell’escrezione rapide. Il fentanil è l’unico oppiaceo usato per i cavalli adatto all’infusione ed alla somministrazione attraverso patch cutaneo. Molto efficace per la gestione del dolore

Morfina

Indicazioni: Analgesico

Identificazione delle alternative: Butorfanolo, buprenorfina, petidina e fentanil

Vantaggi specifici: Analgesico oppiaceo μ-agonista ad effetto pieno. L’attività del μ-recettore produce il migliore effetto analgesico. Utilizzato con sedativi per la limitazione dell’uso è adoperato nell’anestesia epidurale. Analgesico con effetto di media durata. La morfina è l’agonista μ-oppiaceo con le migliori caratteristiche di solubilità per la somministrazione epidurale. Con questo tipo di somministrazione produce un effetto analgesico di lunga durata con scarse conseguenze sistemiche. Questa tecnica viene ampiamente utilizzata nella medicina veterinaria moderna per il trattamento del dolore acuto perioperatorio o cronico

Petidina

Indicazioni: Analgesico

Identificazione delle alternative: Butorfanolo, buprenorfina, morfina e fentanil

Vantaggi specifici: Analgesico oppiaceo μ-agonista, 10 volte meno potente della morfina. Oppiaceo ad azione di breve durata che si è dimostrato efficace nel trattamento delle coliche spastiche nei cavalli. Unico oppiaceo con proprietà spasmolitiche. Nei cavalli presenta un effetto sedativo più accentuato e un minore potenziale di eccitazione rispetto agli altri oppiacei

Miorilassanti e sostanze associate

Atracurio

Indicazioni: Miorilassante durante l’anestesia

Identificazione delle alternative: Guaifenesina

Vantaggi specifici: Inibitore neuromuscolare non depolarizzante. Gli inibitori neuromuscolari vengono usati in particolare per la chirurgia oculare e la chirurgia addominale profonda. Per la neutralizzazione occorre far ricorso all’edrofonio. Per l’atracurio e l’edrofonio esistono dati clinici completi

Edrofonio

Indicazioni: Neutralizzazione del rilassamento muscolare causato dall’atracurio

Identificazione delle alternative: Altri inibitori della colinesterasi

Vantaggi specifici: Inibitore della colinesterasi, essenziale per la neutralizzazione dell’inibizione neuromuscolare. L’edrofonio è l’inibitore della colinesterasi con il minor numero di effetti secondari nei cavalli

Guaifenesina

Indicazioni: Miorilassante durante l’anestesia

Identificazione delle alternative: Atracurio

Vantaggi specifici: Alternativa essenziale ai regimi α-2/chetamina nei cavalli in cui gli α-2 agenti e la chetamina sono controindicati, come nei cavalli che non rispondono a questi agenti o nei cavalli che hanno presentato effetti negativi nel corso di una somministrazione precedente. Prezioso in associazione con la chetamina e con α-2 agenti per un’anestesia praticata in campo in condizioni di sicurezza e per la quale non sono state messe a punto altre tecniche alternative endovenose efficaci

Anestetici per inalazione

Sevoflurano

Indicazioni: Anestesia per inalazione nei cavalli che presentano fratture degli arti e altre lesioni ortopediche e anestesia per induzione con maschera nei puledri

Identificazione delle alternative: Isoflurano, alotano, enflurano

Vantaggi specifici: Il sevoflurano è un anestetico volatile con metabolizzazione ridotta ed escrezione rapida. Anche se nell’UE esiste un LMR per l’isoflurano, la sostanza non è adatta a tutte le anestesie praticate sugli equidi a causa delle caratteristiche di recupero, dal momento che l’eccitazione conseguente può comportare fratture. Il sevoflurano è essenziale in alcuni interventi chirurgici praticati sugli equidi per i quali è vitale un recupero graduale, dal momento che è stata dimostrata la capacità di determinare condizioni di recupero più graduali e controllate nei cavalli. Pertanto viene scelto preferibilmente rispetto all’isoflurano per cavalli con fratture degli arti o con altre lesioni ortopediche. Il sevoflurano è inoltre essenziale per l’anestesia con maschera e induzione nei puledri, dal momento che è del tutto non irritante, a differenza dell’isoflurano, che risulta irritante e causa tosse e apnea

Anestetici locali

Bupivacaina

Indicazioni: Anestesia locale

Identificazione delle alternative: Lidocaina

Vantaggi specifici: Anestetico locale a lunga durata. Lunga durata d’azione necessaria per un intervento analgesico perioperatorio e per il trattamento dei dolori acuti cronici, quali, ad esempio la laminite. La bupivacaina è un anestetico locale ad azione più prolungata rispetto alla lidocaina solitamente utilizzata. La lidocaina utilizzata da sola per un’anestesia locale agisce per un’ora circa. Aggiungendo adrenalina l’effetto può essere portato a due ore, ma si corre il rischio di bloccare l’irrigazione sanguigna e pertanto l’associazione non è adatta a diverse situazioni. La bupivacaina fornisce un’anestesia locale della durata di 4-6 ore ed è pertanto molto più adatta ad un effetto analgesico postoperatorio e alla gestione della laminitie, dal momento che spesso è sufficiente un’unica iniezione; questo aspetto è essenziale a livello del benessere dell’animale ed è preferibile a iniezioni di lidocaina praticate ad intervalli di un’ora. Gli anestetici locali ad azione più breve sono quindi non adatti per i motivi indicati prima, dal momento che richiedono iniezioni frequenti con un aumento dei rischi connessi a livello di effetti collaterali negativi e conseguenze inaccettabili per il benessere degli animali

Oxibuprocaina

Indicazioni: Anestetico locale per uso oftalmico

Identificazione delle alternative: Altri anestetici locali per uso oftalmico, quali l’ametocaina, la proximetacaina

Vantaggi specifici: Ampia esperienza clinica relativa all’oxibuprocaina rispetto alle altre sostanze essenziali candidate potenziali

Prilocaina

Indicazioni: Anestesia locale prima del cateterismo endovenoso

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nei preparati specifici (miscela eutettica di anestetici locali) per applicazione cutanea e assorbimento per via intradermica entro 40 minuti. Utilizzata per facilitare il cateterismo endovenoso, in particolare nei puledri

Farmaci cardiovascolari

 

Digossina

Indicazioni: Trattamento dell’arresto cardiaco

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: La digossina risulta inoltre l’unico trattamento per gli effetti secondari di un trattamento a base di chinidina

Solfato di chinidina e gluconato di chinidina

Indicazioni: Trattamento dell’aritmia cardiaca

Identificazione delle alternative: Procainamide, propanololo

Vantaggi specifici: Agente inibitore della disritmia. L’utilizzazione è rara ma la scelta terapeutica è importante, dal momento che diversi modi d’azione corrispondono a diversi tipi di aritmie. Trattamento d’elezione per la fibrillazione atriale

Procainamide

Indicazioni: Trattamento delle aritmie cardiache

Identificazione delle alternative: Solfato di chinidina e gluconato di chinidina, propanololo

Vantaggi specifici: Agente inibitore della disritmia. L’utilizzazione è rara ma la scelta terapeutica è importante, poiché diversi modi d’azione corrispondono ai vari tipi di aritmia

Propanololo

Indicazioni: Trattamento delle aritmie cardiache

Identificazione delle alternative: Solfato di chinidina e gluconato di chinidina, procainamide

Vantaggi specifici: Antiipertensivo utilizzato poiché presenta anche un’attività inibitoria dell’aritmia. L’utilizzazione è rara ma rappresenta una scelta terapeutica importante. A causa della diversa patofisiologia delle aritmie è essenziale disporre di una serie di farmaci che agiscono a livelli diversi per poter trattare il caso specifico. Questi farmaci vengono somministrati generalmente in un’unica dose per ritornare al ritmo cardiaco normale, la somministrazione può essere ripetuta soltanto in casi eccezionali

Convulsioni

 

Fenitoina

Indicazioni: Terapia anticonvulsiva nei puledri. Trattamento della rabdomiolisi. Trattamento dello «stringhalt»

Identificazione delle alternative: Diazepam, primidone, dantrolene sodio (per la rabdomiolisi)

Vantaggi specifici: Anticonvulsivo essenziale nei puledri. La fenitoina generalmente si aggiunge al trattamento degli attacchi epilettici qualora questi non possano essere controllati dall’associazione primidone/fenobarbital. La fenitoina è un inibitore del calcio utile nel trattamento delle forme ricorrenti di rabdomiolisi

Primidone

Indicazioni: Terapia anticonvulsiva nei puledri

Identificazione delle alternative: Diazepam, fenitoina

Vantaggi specifici: Il primidone è indicato come seguito da dare ad una terapia a base di diazepam, ovvero come alternativa

Agenti gastrointestinali

 

Betanecolo

Indicazioni: Trattamento dell’ileo, trattamento della stenosi gastroduodenale nei puledri, trattamento delle strozzature ricorrenti del piccolo colon nei cavalli adulti

Identificazione delle alternative: Neostigmina, metoclopramide, cisapride, eritromicina e altre sostanze procinetiche

Vantaggi specifici: Il betanecolo è un agonista colinergico muscarinico che stimola i recettori dell’acetilcolina della muscolatura liscia gastrointestinale e ne provoca la contrazione. È stato dimostrato che incrementa il tasso di svuotamento gastrico e cecale. Sia il betanecolo che la metoclopramide si sono rivelati benefici nel trattamento dell’ileo postoperatorio

Sulfosuccinato di sodio diottile

Indicazioni: Trattamento delle occlusioni

Identificazione delle alternative: Olio minerale

Vantaggi specifici: Si ottiene una maggiore malleabilità del contenuto intestinale rispetto all’olio minerale dal momento che aumenta la penetrazione dell’acqua nella massa fecale bloccata

Metoclopramide

Indicazioni: Trattamento dell’ileo postoperatorio

Identificazione delle alternative: Betanecolo, neostigmina, cisapride, eritromicina ed altre sostanze procinetiche

Vantaggi specifici: Il metoclopramide è un benzamide sostituto con diversi meccanismi d’azione: 1) è un antagonista dei recettori della dopamina; 2) aumenta l’emissione di acetilcolina dei neuroni colinergici intrinseci; e 3) ha un’attività antiadrenergica. È efficace nel ristabilire il coordinamento gastrointestinale postoperatorio e diminuisce il volume totale, il tasso e la durata del riflusso gastrico. Il metoclopramide è un farmaco procinetico, che agisce maggiormente nel tratto gastrointestinale prossimo. Sia il betanecolo che il metoclopramide si sono rivelati benefici nella terapia dell’ileo postoperatorio

Propantelina bromuro

Indicazioni: Antiperistaltico

Identificazione delle alternative: Atropina, lidocaina somministrata diluita per via rettale come clistere

Vantaggi specifici: La propantelina bromuro è un anticolinergico sintetico di ammonio quaternario che inibisce la motilità e gli spasmi gastrointestinali e riduce la secrezione di acido gastrico. Inoltre inibisce l’azione dell’aceticolina a livello delle terminazioni nervose postgangliari del sistema nervoso parasimpatico. Gli effetti sono simili a quelli dell’atropina sebbene durino più a lungo (6 ore). La propantelina bromuro rappresenta una scelta importante per ridurre la peristalsi ed evitare la lacerazione rettale durante la palpazione rettale o per esplorare e trattare una lacerazione rettale potenziale quando risulti difficile ricorrere in maniera efficace ad un clistere alla lidocaina

Rabdomiolisi

 

Dantrolene sodio

Indicazioni: Trattamento della rabdomiolisi. Trattamento dell’ipertemia maligna durante l’anestesia

Identificazione delle alternative: Fenitoina

Vantaggi specifici: Il dantrolene ha un’attività di rilassamento muscolare attraverso un’azione diretta sui muscoli dal momento che inibisce l’emissione di calcio dal reticolo sarcoplasmico e comporta quindi una dissociazione dell’associazione eccitazione-contrazione. Sia la fenitoina che il dantrolene sodio sono risultati utili nel trattamento delle forme ricorrenti di rabdomiolisi

Sostanze antimicrobiche

Infezioni da Klebsiella ssp.

Ticarcillina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni da Klebsiella ssp.

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Antibiotico specifico per infezioni da Klebsiella ssp.

Infezioni da rodococcus equi

Azitromicina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni da Rhodococcus equi

Identificazione delle alternative: Eritromicina

Vantaggi specifici: Trattamento standard in associazione con la rifampicina, più tollerata dai puledri dell’eritromicina

Rifampicina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni da Rhodococcus equi

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Trattamento delle infezioni da Rhodococcus equi in associazione all’eritromicina o all’azitromicina. Trattamento d’elezione

Artrite settica

Amicacina

Indicazioni: Trattamento dell’artrite settica

Identificazione delle alternative: Gentamicina o altri aminoglicosidi

Vantaggi specifici: Migliore tolleranza nei puledri rispetto alla gentamicina o ad altri aminoglicosidi

Farmaci per le vie respiratorie

 

Ambroxol

Indicazioni: Stimolazione dei tensioattivi nel puledro prematuro

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Ipratropio bromuro

Indicazioni: Broncodilazione

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Azione anticolinergica. Necessario come scelta terapeutica dal momento che in alcuni casi si rivela più efficace dei β-agonisti

Oximetazolina

Indicazioni: Trattamento degli edemi nasali

Identificazione delle alternative: Fenilefrina

Vantaggi specifici: Agonista α-adrenorecettore con forte azione vasocostrittrice che viene usato di preferenza alla fenilefrina poiché agisce più a lungo

Agenti antiprotozoici

 

Isometamidio

Indicazioni: Trattamento della mieloencefalite equina da protozoi

Identificazione delle alternative: Pirimetamina

Vantaggi specifici: Patologia a volte refrattaria al trattamento con pirimetamina, pertanto occorre un’alternativa

Pirimetamina

Indicazioni: Trattamento della mioencefalite equina da protozoi

Identificazione delle alternative: Isometamidio

Vantaggi specifici: Tasso di successo del 75 % quando viene utilizzata in associazione a sulfadiazina-sulfonamide

Farmaci oftalmici

Ulcere oculari

Aciclovir

Indicazioni: Trattamento delle ulcere oculari (farmaco antivirale). Uso topico

Identificazione delle alternative: Idoxuridina

Vantaggi specifici: Sia l’aciclovir che l’idoxuridina si sono dimostrati ugualmente efficaci nel trattamento della cheratite ulcerativa erpetica

Idoxuridina

Indicazioni: Trattamento delle ulcere oculari (farmaco antivirale). Uso topico

Identificazione delle alternative: Aciclovir

Vantaggi specifici: Sia l’aciclovir che l’idoxuridina si sono rivelati ugualmente efficaci nel trattamento della cheratite ulcerativa erpetica

Glaucoma

Fenilefrina

Indicazioni: Trattamento del glaucoma, dell’epifora, dell’edema nasale e del sequestro splenico

Identificazione delle alternative: Tropicamide, (per il glaucoma), altrimenti nessuna alternativa

Vantaggi specifici: Sia la fenilefrina che la tropicamide si sono dimostrate ugualmente efficaci nel trattamento del glaucoma

Tropicamide

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico

Identificazione delle alternative: Fenilefrina

Vantaggi specifici: Sia la fenilefrina che la tropicamide si sono rivelate ugualmente efficaci nel trattamento del glaucoma

Dorzolamide

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico

Identificazione delle alternative: Latanoprost, maleato di timololo

Vantaggi specifici: Modalità d’azione specifiche in quanto inibitore dell’anidrasi carbonica. Scelta terapeutica importante

Latanoprost

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico

Identificazione di alternative: Dorzolamide, maleato di timololo

Vantaggi specifici: Azione specifica in qualità di inibitore della prostaglandina F2α-analoga. Scelta terapeutica importante

Maleato di timololo

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico

Identificazione delle alternative: Dorzolamide, latanoprost

Vantaggi specifici: Azione specifica in qualità di inibitore non selettivo dei recettori beta-adrenergici, causa vasocostrizione che a sua volta comporta una riduzione dell’umore acqueo. Scelta terapeutica importante

Ciclosporina A

Indicazioni: Farmaco immunosoppressore utilizzato per il trattamento delle malattie autoimmuni dell’occhio.

Identificazione delle alternative: Nessuna

Discussione dei vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Chetorolac

Indicazioni: Trattamento del dolore e dell’infiammazione oculare, farmaco antinfiammatorio non steroideo, collirio, uso topico

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Ampia esperienza clinica rispetto ad altri candidati potenziali per le sostanze essenziali

Ofloxacina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni oculari resistenti ai trattamenti antibiotici comuni

Identificazione delle alternative: Ciprofloxacina, cefamandolo, terapie antibiotiche oftalmiche comunemente usate

Vantaggi specifici: Ampia esperienza clinica rispetto ad altri candidati potenziali per le sostanze essenziali. Paragonato agli antibiotici oftalmici comunemente usati, l’ofloxacina dovrebbe essere utilizzata soltanto come antibiotico di riserva per casi specifici

Fluoresceina

Indicazioni: Strumento diagnostico per l’ulcerazione della cornea, uso topico

Identificazione delle alternative: Rosa Bengala

Vantaggi specifici: Il Rosa Bengala ha una certa attività antivirale, mentre la fluoresceina non ha effetti significativi sulla replicazione dei virus. Pertanto l’uso diagnostico di Rosa Bengala prima della coltura virale può compromettere il risultato. La fluoresceina è quindi lo strumento diagnostico d’eccellenza quando sia prevista una coltura virale

Rosa Bengala

Indicazioni: Strumento diagnostico per l’individuazione precoce delle lesioni della cornea, uso topico

Identificazione delle alternative: Fluoresceina

Vantaggi specifici: Il Rosa Bengala è lo strumento diagnostico d’eccellenza per un’individuazione precoce di lesioni alla cornea

Idroxipropil metilcellulosa

Indicazioni: Protezione della cornea, uso topico

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Iperlipemia

 

Insulina

Indicazioni: Trattamento dell’iperlipemia, utilizzata in associazione alla terapia glucosica, diagnosi delle alterazioni metaboliche

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Infezioni micotiche

 

Griseofulvina

Indicazioni: Antimicotico sistemico. Trattamento della tigna

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: La griseofulvina somministrata oralmente risulta efficace nei confronti del tricofiton, microsporum, ed epidermofiton

Chetoconazolo

Indicazioni: Antimicotico sistemico. Trattamento della polmonite micotica e della micosi della tasca gutturale

Identificazione delle alternative: Altri azoli, quali l’itraconazolo

Vantaggi specifici: Ampi dati clinici relativi al chetoconazolo rispetto ad altri candidati potenziali per le sostanze essenziali

Miconazolo

Indicazioni: Trattamento delle infezioni micotiche oculari

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Uso topico sull’occhio interessato, maggiore attività antimicotica e/o minore irritazione rispetto ad altre sostanze antimicotiche

Nistatina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni micotiche a livello oftalmico e genitale

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Attività specifica contro le infezioni micotiche

Varie

 

Condroitina solfato

Indicazioni: Guarigione delle cartilagini, condroprotezione. Trattamento dell’artrite

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Miglioramento clinico possibilmente attribuibile a effetti antinfiammatori, ivi compresa inibizione della sintesi PGE2 e inibizione dell’emissione di citochina

Domperidone

Indicazioni: Agalassia delle giumente

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Antagonista della dopamina che regola e incrementa la produzione di prolattina.

L’ossitocina non è un’alternativa possibile poiché inibisce la produzione di latte, scopo della terapia al domperidone. Inoltre l’ossitocina può causare dolori addominali se utilizzata a forti dosi

Amido idrossietile

Indicazioni: Sostituzione del volume colloidale

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Alternativa pratica e facilmente disponibile del sangue o del plasma

Imipramina

Indicazioni: Eiaculazione indotta farmacologicamente negli stalloni con alterazione dell’eiaculazione

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Ormone di rilascio della tireotropina

Indicazioni: Uso diagnostico per la conferma di alterazioni della tiroide e dell’ipofisi

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Solfato di bario

Indicazioni: Mezzo di contrasto radiografico usato per esami gastrointestinale e dell’esofago

Identificazione delle alternative: Nessuna

Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Ioexolo

Indicazioni: Mezzo di contrasto radiografico utilizzato nell’esplorazione delle vie urinarie inferiori, nell’artrografia, la mielografia, la sino o fistulografia e la dacriocistografia

Identificazione delle alternative: Iopamidolo

Vantaggi specifici: Mezzo di contrasto non ionico scarsamente osmolare. Sia l’ioexolo che l’iopamidolo sono ugualmente accettabili

Iopamidolo

Indicazioni: Mezzo di contrasto radiografico utilizzato nell’esplorazione delle vie urinarie inferiori, nell’artrografia, la mielografia, la sino o fistulografia e la dacriocistografia

Identificazione delle alternative: Ioexolo

Vantaggi specifici: Mezzo di contrasto non ionico scarsamente osmolare. Sia l’ioexolo che l’iopamidolo sono ugualmente accettabili


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1951/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda la presentazione dei vini trattati in contenitori in legno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (2), stabilisce le condizioni di impiego delle diciture relative al metodo di elaborazione del prodotto con riguardo all'utilizzazione di un contenitore in legno di quercia nell'elaborazione dei vini.

(2)

La suddetta disposizione limita l'impiego di alcuni termini di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 753/2002 esclusivamente ai vini che sono stati sottoposti a fermentazione, a maturazione o ad invecchiamento in un contenitore in legno di quercia.

(3)

Se è vero che per la fabbricazione di botti è solitamente e tradizionalmente impiegato il legno di quercia, in alcuni Stati membri sono utilizzate anche altre specie di legno, come il frassino o il castagno. Occorre pertanto consentire l'impiego dei termini di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 753/2002 per specie di legno diverse dalla quercia, purché l'indicazione in questione sia esatta e non ingannevole. Per evitare distorsioni della concorrenza tra i produttori, occorre stabilire opportune norme di etichettatura.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato:

1)

All'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell'allegato X. Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all'allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili.

L'impiego di una delle diciture di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del primo comma.

Le diciture di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori in legno.»

2)

L'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).


ALLEGATO

«ALLEGATO X

Termini autorizzati nell'etichettatura dei vini in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3

“fermentato in barrique”

“maturato in barrique”

“invecchiato in barrique”

“fermentato in botte di [indicazione della specie di legno di cui trattasi]

“maturato in botte di [indicazione della specie di legno di cui trattasi]

“invecchiato in botte di [indicazione della specie di legno di cui trattasi]

“fermentato in botte”

“maturato in botte”

“invecchiato in botte”»


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 8).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 dicembre 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1953/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/58


REGOLAMENTO (CE) N. 1955/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).


22.12.2006   

IT

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L 367/59


REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006 pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall' 22 dicembre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

19,34

19,34


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1958/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

1

1o term.

2

2o term.

3

3o term.

4

4o term.

5

5o term.

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

7

7o term.

8

8o term.

9

9o term.

10

10o term.

11

11o term.

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1959/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/67


REGOLAMENTO (CE) N. 1960/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 dicembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/68


DECISIONE N. 2/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

del 17 ottobre 2006

che modifica i protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli

(2006/999/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

visto l’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1),

visto il protocollo addizionale all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), in particolare l’articolo 35,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/98 del Consiglio d’associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (3), reca il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Turchia e la Comunità. Il protocollo 1 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale che la Comunità applica all’importazione di prodotti agricoli originari della Turchia. Il protocollo 2 della medesima decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale che la Turchia applica all’importazione di prodotti agricoli originari della Comunità.

(2)

La Comunità e la Turchia (di seguito «le parti») si sono consultate e hanno convenuto di adattare il regime preferenziale per tener conto del recente allargamento della Comunità.

(3)

È opportuno sostituire gli allegati dei protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 con nuovi allegati consolidati, che tengano conto dell’accordo delle parti relativo alle loro modifiche e di determinati sviluppi tecnici riguardanti i codici tariffari.

(4)

Spetta al Consiglio d'associazione decidere in merito all'ambito di applicazione del trattamento preferenziale concesso dalle parti e delle relative disposizioni.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione n. 1/98,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 1/98 è modificata come segue:

1)

l’allegato 1 del protocollo 1 è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato del protocollo 2 è sostituito dal testo dell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 ottobre 2006.

Per il Consiglio di associazione CE-Turchia

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687.

(2)  GU L 293 del 29.12.1972, pag. 4.

(3)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TURCHIA

Ai fini del presente allegato, l’indicazione “Dazio TDC” designa le aliquote figuranti nella colonna 3 della parte seconda o della parte terza, sezione I, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1).

Codice NC (2)

Designazione delle merci (3)

Dazio TDC ad valorem

Dazi specifici

Riduzione

(%)

Contingente tariffario

(t in peso netto)

Dazio applicabile entro contingente

(EUR/t)

Contingente tariffario

(t in peso netto)

Dazio applicabile in caso di superamento del contingente

(EUR/t)

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina

100

0

200

 

0207 25 10

Carni di tacchini e tacchine, interi, congelate

 

 

170

1 000

 

0207 25 90

186

0207 27 30

Pezzi di tacchini e tacchine e frattaglie, esclusi i fegati, congelati

 

 

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

0406 90 29

Formaggio kashkaval

 

 

0

2 300

671,9

0406 90 31

Formaggio ottenuto da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra

0406 90 50

Altri formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1o gennaio al 31 marzo

100

 

 

 

0701 90

Altre patate, fresche o refrigerate

100

2 500

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Cipolle, dal 16 maggio al 14 febbraio

100

2 000

 

 

 

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

100

0

 

0708 20 00

Fagioli, dal 1o novembre al 30 aprile

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Fave (Vicia Faba major L.), dal 1o luglio al 30 aprile

100

 

 

 

0709 30 00

Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile

100

 

 

 

0709 30 00

Melanzane, dal 1o maggio al 14 gennaio

100

1 000

 

 

 

ex 0709 40 00

Sedano e sedani da coste (Apium graveolens L., var. dulce (Mill) Pers.), dal 1o gennaio al 30 aprile

100

 

 

 

0709 90 70

Zucchine, dal 1o dicembre alla fine di febbraio

100

 

 

 

0709 90 70

Zucchine, dal 1o marzo al 30 novembre

100

500

 

 

 

ex 0709 90 90

Zucche, dal 1o dicembre alla fine di febbraio

100

 

 

 

ex 0709 90 90

Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

 

 

0802 21 00

0802 22 00

Nocciole (Corylus spp.)

aliquota 3 %

 

 

 

0806 10 10

Uve fresche da tavola, dal 1o maggio al 17 giugno e dal 1o agosto al 14 novembre

100

350

 

 

 

0806 10 10

Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 30 aprile e dal 18 giugno al 31 luglio

100

 

 

 

0807 11 00

Angurie, dal 1o aprile al 15 giugno

100

 

 

 

0807 11 00

Angurie, dal 16 giugno al 31 marzo

100

16 500

 

 

 

0807 19 00

Altri meloni, dal 1o novembre al 31 maggio

100

 

 

 

0809 40 05

Prugne, dal 1o maggio al 15 giugno

100

 

 

 

0811 10 11

Fragole, congelate

100

0

100

 

0811 20 11

Lamponi ecc., congelati

0811 90 19

Altri frutti, congelati

1002 00 00

Segala

 

 

riduzione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 (dazio NPF max. 11,68 EUR/t)

 

 

1107 10

Malto, non torrefatto

 

 

riduzione di 6,57 EUR/t

 

1107 20 00

Malto, torrefatto

 

 

riduzione di 6,57 EUR/t

 

1509 10 10

Olio di oliva vergine lampante

 

 

riduzione del 10 %

 

1509 10 90 (4)

Altro olio di oliva vergine

7,5 % ad valorem

100

0

100

 

1509 10 90

Altro olio di oliva vergine

 

 

riduzione del 10 %

 

1509 90 00

Altro olio di oliva diverso dall’olio vergine

 

 

riduzione del 5 %

 

1510 00 10

Olio di oliva greggio

 

 

riduzione del 10 %

 

1510 00 90

Altro olio di oliva

 

 

riduzione del 5 %

 

2002 10

Pomodori preparati, interi o in pezzi

100

8 900

 

 

 

2002 90 11

2002 90 19

Altri pomodori preparati, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 %

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Altri pomodori preparati o conservati, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 %

100

30 000 (equivalenza 28/30 % del tenore di sostanza secca)

 

 

 

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

100

riduzione del 67 %

1 750

 

2007 91 30

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

100

0

100

 

2007 99 39

Altre preparazioni aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

100

0

100

 

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate

100

2 100

 

 

 

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Succhi di frutta

100

riduzione del 67 %

3 400

 

2204 10

Vino spumante

 

 

0

 

2204 21

Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 

 

0

 

2204 29

Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

0

 

2206 00

Altre bevande fermentate; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

 

0

 

ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol e alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti da prodotti agricoli compresi nell’elenco dell’allegato I del trattato CE

 

 

0

 

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

 

 

0

 


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 1).

(2)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).

(3)  Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(4)  La presente concessione consiste di un unico volume di contingente tariffario di 100 tonnellate con un dazio applicabile entro contingente del 7,5 %.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE IN TURCHIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

Riduzione del dazio della NPF (%)

Contingente tariffario (t in peso netto)

0102 10

Animali vivi della specie bovina: riproduttori di razza pura

100

illimitato

0102 90 29

Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura, di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

100

2 260

ex 0102 90

Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura, diversi da quelli di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

50

4 025

0202 20

Altri pezzi non disossati di carni bovine, congelati

riduzione del 50 % con un dazio massimo del 30 %

5 000

0202 20

Altri pezzi non disossati di carni bovine, congelati

riduzione del 30 % con un dazio massimo del 43 %

14 100

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

52 % ad valorem

250

0402 10

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

100

2 500 (3)

0402 21

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

100

2 500 (3)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

30 % ad valorem

700

0405 10

0405 20 90

0405 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

100

3 700

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

100

300

0406 90

Altri formaggi

100

2 000

ex 0406 90

Altri formaggi esclusi quelli delle voci 0406 90 29 / 31 / 50 / 86 / 87 / 88

100

1 000

0408 11 80

Altri tuorli di uova, essiccati

24 % ad valorem

75

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

100

200

ex 0602 90

Altre piante vive, esclusa la voce 0602 90 91

100

3 400

0603 10

Fiori recisi ecc., freschi

100

100

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

100

100

0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate

100

6 000

0709 51 00

Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati

7 % ad valorem

100

0710 22 00

Fagioli, congelati

11,5 % ad valorem

100

ex 0808 10

[escl. (4)0808 10 80 00 110808 10 80 00 130808 10 80 00 14]

Mele, fresche, diverse da Golden Delicious, Starking e Starkrimson

100

1 750

0808 20

Pere e cotogne, fresche

30 % ad valorem

500

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 15 luglio al 31 dicembre

100

1 000

0810 90 30

Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie, freschi

100

1 000

0810 90 40

Frutti della passione, carambole e pitahaya, freschi

100

500

0810 90 95

Altra frutta fresca

100

500

0811 10

Fragole, congelate

20 % ad valorem

100

0902

dazio massimo 45 %

200

1001

Frumento (grano) e frumento segalato, dal 1o settembre al 31 maggio

100

30 000

1001 10 00

Frumento (grano) duro, dal 1o settembre al 31 maggio

100

100 000

1001 90

Altro frumento, dal 1o settembre al 31 maggio

100

200 000

1002 00 00

Segala, dal 1o settembre al 31 maggio

100

22 500

ex 1003 00

Orzo di malteria, dal 1o settembre al 31 maggio

100

49 500

1004 00 00

Avena, dal 1o settembre al 31 maggio

50

5 000

1005 90 00

Granturco, dal 1o settembre al 31 maggio, non destinato alla semina

100

53 640

1005 90 00

Granturco, dal 1o dicembre al 31 maggio, non destinato alla semina

100

52 000

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

100

28 000

1104 12 90

Fiocchi di avena

50

100

1107

Malto, anche torrefatto

100

500

1206 00 91

1206 00 99

Altri semi di girasole, non destinati alla semina, dal 1o gennaio al 31 agosto

100

1 000

1207 20 90

Semi di cotone, non destinati alla semina

100

1 500

ex 1209

Semi, frutti e spore da sementa, esclusa la voce 1209 10 00

100

1 050

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

100

300

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina

100

3 000

1507 10

Olio di soia greggio, dal 1o gennaio al 31 agosto

100

60 000

1507 90

Olio di soia raffinato, dal 1o gennaio al 31 agosto

50

2 000

1512 11

Olio di girasole o olio di cartamo greggio, dal 1o gennaio al 31 agosto

100

18 400

1514 11

1514 91

Olio greggio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, non modificati chimicamente, privi di acido erucico, dal 1o gennaio al 31 agosto

100

10 600

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

30 % ad valorem

400

1701 99

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

riduzione del 20 % con un dazio massimo del 50 %

80 000

2001 90 50

Funghi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

50

325

2001 90 99

Altri ortaggi e legumi e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2002 90

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

100

1 500

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

13 % ad valorem

50

2005 10

Ortaggi e legumi omogeneizzati

15 % ad valorem

300

2005 40

Piselli, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

100

300

2007 10

Preparazioni omogeneizzate

25 % ad valorem

450

2007 99 10

2007 99 33

2007 99 35

ex 2007 99 39

ex 2007 99 57

ex 2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusa la purea di nocciole)

20 % ad valorem

1 000

2009 11

2009 12

2009 19

Succhi di arancia

15 % ad valorem

1 000

2009 61

Succhi di uva

2009 71

2009 79

Succhi di mela

2009 80 89

Altri succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 96

Succhi di ciliege

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

Miscugli di succhi

2204 10

Vino spumante

35 % ad valorem

750 hl

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

100

2 500

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

100

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di soia

100

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

100

1 400

2309 90

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

100

6 700


(1)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).

(2)  Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(3)  Contingenti per importazioni in regime di perfezionamento attivo.

(4)  Codici doganali turchi.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/77


DECISIONE 2006/1000/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC (1), del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere, in particolare gli articoli 6 e 7, in combinato disposto con l'articolo 23, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni del Consiglio 2001/200/PESC (2) e 2003/543/PESC (3) hanno contribuito alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere, che costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, tra l'altro nell'America latina e nei Caraibi attraverso il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi con sede a Lima, che agisce a nome del Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo.

(2)

Dal 2001 il contributo finanziario dell'Unione europea si è rivelato efficace per assicurare corsi di formazione destinati alle autorità incaricate dell'applicazione della legge nonché ai membri del Parlamento della regione e ai loro consulenti in materia di normativa connessa alle armi da fuoco, lo sviluppo di basi di dati e attività connesse alla distruzione delle armi e alla gestione delle scorte. Per completare tali attività il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo hanno chiesto un'ulteriore, e finale, assistenza dell'Unione europea.

(3)

L'Unione europea intende pertanto completare la sua assistenza finanziaria alle attività del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi. Questo dovrebbe essere l'ultimo contributo dell'UE a tali attività,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'Unione europea completa il suo contributo al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi nella lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Unione europea fornisce assistenza al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi:

a)

sostenendo la titolarità nazionale riguardo alle attività connesse al programma di azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere in tutti i suoi aspetti;

b)

collegando tali attività ad iniziative analoghe intraprese dagli Stati membri;

c)

sviluppando kit di formazione alle migliori prassi destinati ad altre regioni del mondo, quali l'Africa e l'Europa sudorientale.

L'allegato riporta una descrizione dettagliata delle attività.

3.   L'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea alle attività citate nell'allegato è assicurata anche attraverso opportune misure prese dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, secondo le modalità previste dalla presente decisione.

Articolo 2

1.   L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 700 000 EUR.

2.   Ai fini della presente decisione, la Commissione stipula con il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di sovvenzione. L'accordo di finanziamento prevede che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo riferisca opportunamente e assicuri una visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto, proporzionale alla sua entità.

3.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'Unione europea. A tal fine la Commissione è incaricata di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

4.   La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. Tale gestione è svolta conformemente alle disposizioni dell'accordo quadro finanziario e amministrativo concluso tra la Comunità europea e le Nazioni Unite il 29 aprile 2003.

Articolo 3

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione e ne riferisce al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e in particolare fornisce informazioni sull'attuazione degli aspetti finanziari.

2.   La Commissione presenta relazioni periodiche ai competenti organi del Consiglio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2. Dette informazioni si baseranno in particolare su relazioni periodiche che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa prende fine 12 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 72 del 14.3.2001, pag. 1.

(3)  GU L 185 del 24.7.2003, pag. 59.


ALLEGATO

Formazione degli istruttori e progetto della base di dati, terza fase

La terza e ultima fase del progetto del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi consta di due principali serie di attività. La prima comporta la continuazione delle attività in corso, mentre la seconda consiste nell'applicare i lavori svolti dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi ad attività corrispondenti, intraprese in Europa a sostegno della politica dell'UE nell'Europa sudorientale e in altre regioni del mondo, come l'Africa.

Prima serie di attività

1.   Formazione degli istruttori

1.1.

Sostegno ai corsi di formazione nazionali sulle tecniche investigative tramite i funzionari incaricati dell'applicazione della legge precedentemente formati dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi;

1.2.

sostegno allo sviluppo del Centro regionale di formazione in materia di pubblica sicurezza creato dal Brasile, che ha l'obiettivo di coordinare le future attività dei corsi di formazione a livello regionale;

1.3.

organizzazione di corsi di formazione avanzata in materia di intelligence e di cooperazione internazionale.

2.   Basi di dati collegate alle armi da fuoco

2.1.

Ulteriore sviluppo delle basi di dati del sistema di amministrazione delle armi portatili e di armi leggere (SALSA);

2.2.

integrazione della base di dati SALSA in altre basi di dati di cui dispongono le autorità incaricate dell'applicazione della legge della regione.

3.   Iniziativa relativa allo scambio parlamentare

3.1.

Proseguimento dei corsi di formazione per i deputati della regione;

3.2.

supporto tecnico alla riforma della legislazione sulle armi da fuoco.

4.   Distruzione delle armi e gestione delle scorte

4.1.

Proseguimento dei lavori volti a sostenere la distruzione delle armi e la gestione delle scorte;

4.2.

sostegno ai programmi di distruzione nazionali.

Seconda serie di attività

Collegamento delle attività svolte in America latina e nei Caraibi ad attività corrispondenti condotte a livello europeo e trasferimento delle conoscenze e degli insegnamenti tratti per garantire sinergie tra l'America latina e i Caraibi e altre regioni del mondo:

1.

valutazione della legislazione europea sulle armi da fuoco e promozione del codice di condotta dell'UE relativo alle esportazioni di armi per individuare gli insegnamenti tratti onde migliorare la legislazione dei paesi latinoamericani e caraibici: proposta di cooperazione con il Parlamento europeo.

2.

Espansione e adeguamento del sistema della base di dati SALSA per includervi lo scambio di informazioni con gli Stati membri in modo da agevolare il coordinamento e la cooperazione tra le due regioni: proposta di cooperazione con altri organismi che operano nell'ambito del traffico illecito di armi da fuoco, come i servizi preposti all'applicazione della legge e l'EUROPOL.

3.

Adeguamento del materiale dei corsi di formazione predisposto dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi alle esigenze e alle possibilità dei paesi di altre regioni del mondo onde valorizzare gli insegnamenti tratti.

4.

Valutazione dello stato di attuazione e determinazione delle opportunità di sinergia nelle raccomandazioni formulate dai capi di Stato e di governo dei paesi dell'America latina, dei Caraibi e dell'Europa per quanto concerne la questione delle armi da fuoco negli incontri al vertice di Rio de Janeiro, di Madrid e in Messico e, in particolare, individuazione delle dichiarazioni relative alle succitate attività rese in occasione di tali vertici.

Le attività culmineranno nella realizzazione di un posto di comando congiunto — centro operativo a livello regionale del Centro regionale di formazione in materia di pubblica sicurezza di Brasilia in Brasile — per coordinare la formazione e le altre attività collegate alle armi da fuoco con il lavoro di circa 3 000 pubblici funzionari in 33 paesi. Entro la fine del 2007, l'intero pacchetto dei corsi di formazione sarà trasferito dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi al posto di comando congiunto e ad altri singoli paesi per favorire la titolarità nazionale. Il posto di comando congiunto costituirà inoltre un punto nodale per collegare questa rete di servizi preposti all'applicazione della legge in altre regioni.


Rettifiche

22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/80


Rettifica della decisione 2006/944/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006 )

A pagina 89, nell’allegato:

1)

alla prima riga della tabella (Comunità europea), seconda colonna:

anziché

:

«19 683 181 601»,

leggi

:

«19 682 555 325»;

2)

alla nona riga della tabella (Italia), seconda colonna:

anziché

:

«2 429 132 197»,

leggi

:

«2 428 495 710»;

3)

alla dodicesima riga della tabella (Austria), seconda colonna:

anziché

:

«343 405 392»,

leggi

:

«343 473 407».