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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2005
relativa all’Aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA
[notificata con il numero C(2005)1962]
(Fa fede unicamente il testo in lingua polacca)
(Testo rilevante ai fini del SEE))
(2006/937/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto il protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (1) (in appresso «protocollo n. 8»),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette norme (2) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 4 agosto 2003, la Commissione ha chiesto informazioni sul controllo degli aiuti di Stato in Polonia e sull’eventuale concessione di un aiuto a favore della ristrutturazione dell’impresa beneficiaria. Successivamente, la questione è stata discussa dai servizi della Commissione e dalle autorità polacche in una serie di riunioni tecniche ed è stata oggetto di un intenso scambio epistolare tra la Commissione e la Polonia. |
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(2) |
Il 23 gennaio 2004, il consulente responsabile della valutazione indipendente del programma di ristrutturazione in Polonia ha presentato, conformemente al protocollo n. 8, il proprio parere in proposito. |
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(3) |
Con lettera del 19 maggio 2004, la Commissione ha informato la Polonia di avere avviato, in relazione all’aiuto, il procedimento di cui all’articolo 88 paragrafo 2 del trattato CE e ha chiesto informazioni precise. |
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(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare osservazioni sull’aiuto. |
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(5) |
Con lettera del 26 giugno 2004, la Polonia ha risposto alle domande. Inoltre, la Polonia ha chiesto alla Commissione di deliberare conformemente al punto 10 del protocollo n. 8 sulla modifica del Programma di ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca. |
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(6) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli interessati e le ha trasmesse alla Polonia con lettera del 27 settembre 2004. |
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(7) |
Con lettera del 22 novembre 2004, la Polonia ha risposto alle osservazioni degli interessati. Successivamente, i servizi della Commissione si sono incontrati alcune volte con le autorità polacche. Ulteriori informazioni supplementari sono state fornite con lettera dell’8 settembre 2005. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
1. Introduzione
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(8) |
Il beneficiario, l’acciaieria Huta Częstochowa sa (in appresso «HCz», cfr. il punto 2, lettera a)) è un’impresa a rischio. Nell’ottobre 2002 HCz ha dato in leasing gli impianti di produzione ad una nuova società, Huta Stali Częstochowa Srl (in appresso «HSCz», cfr. il punto 2, lettera b)). |
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(9) |
Il caso riguarda due tipi di aiuto: la ristrutturazione finanziaria di HCz (cfr. il punto 3) nonché alcune altre misure di aiuto diretto (cfr. il punto 4). |
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(10) |
La ristrutturazione si è svolta in tre fasi, ma soltanto l’ultima fase è oggetto di interesse per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato. Il primo tentativo di ristrutturazione, che ha avuto luogo nel novembre 2001, nell’ambito della procedura di amministrazione controllata, è fallito. Conseguentemente, nell’ottobre 2002, HCz ha dovuto avviare una procedura fallimentare. Nel febbraio 2003, sulla base di una nuova legge, è stata data ad HCz la possibilità di ristrutturarsi e quindi la procedura fallimentare è stata sospesa. Il piano di ristrutturazione prevede la ripartizione degli attivi tra diverse imprese e la vendita delle imprese o dei beni. Un’impresa riceve gli impianti per la produzione dell’acciaio al fine di pagare i debiti nei confronti dei creditori di crediti commerciali (banche e fornitori di servizi pubblici) e un’altra impresa riceve essenzialmente terreni per pagare i debiti nei confronti dei creditori pubblici (debiti nei confronti delle pubbliche istituzioni, come le imposte). Inoltre, le rimanenti controllate di HCz devono essere vendute per saldare i crediti istituzionali e commerciali non ristrutturabili. |
2. Il beneficiario
a) Huta Częstochowa
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(11) |
HCz è il secondo produttore di acciaio, per ordine di grandezza, in Polonia. Produce essenzialmente lamiere quarto (3), un tipo di acciaio finito che costituisce oltre il 60 % delle sue vendite. Tale prodotto è utilizzato per la costruzione navale e l’edilizia. |
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(12) |
Il primo impianto di HCz è stato creato negli anni 1896–1902. Attualmente, HCz consiste in un impianto di produzione di acciaio relativamente moderno e in un reparto per la realizzazione di laminati di grosso spessore in cui si trovano una fornace elettrica, un impianto per la fusione a getto continuo e un laminatoio per laminati di grosso spessore con impianti di finissaggio. La capacità nominale dell’impianto per la produzione dell’acciaio (che produce semilavorati come le bramme) è di 700 000 tonnellate e quella del reparto di laminazione (che produce semilavorati per prodotti finiti) è di circa 780 000 tonnellate. |
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(13) |
HCz è proprietaria di 14 società indipendenti che prestano servizi supplementari per suo conto. Tra esse vi sono la società di produzione di tubi Rurexpol Srl (4), la cokeria Koksownia Srl e l’impianto di energia elettrica Elsen Srl Nel 2002 le risorse umane di HCz e delle sue controllate ammontavano a circa 5 000 persone. |
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(14) |
HCz appartiene al 100 % al Ministero del Tesoro polacco. Il capitale sociale dell’impresa è di 370 milioni di PLN (circa 70 milioni di EUR (5). Il valore contabile degli attivi della società al 31 dicembre 2003 era di 768,5 milioni di PLN (circa 160 milioni di EUR). |
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(15) |
Dall’estate del 2001 HCz si trova in una difficile situazione finanziaria. A causa della sua incapacità di far fronte ai debiti (che alla fine del 2003 erano di circa 1,4 miliardi di PLN, cioè di circa 310 milioni di EUR), la maggior parte dei suoi impianti, tra cui tutti quelli per la produzione dell’acciaio, è stata ipotecata a beneficio dei principali creditori. |
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(16) |
L’11 novembre 2001 HCz ha chiesto l’avvio di una procedura di amministrazione controllata che ha sospeso il pagamento dei debiti di HCz. Obiettivo della procedura di amministrazione controllata è ristrutturare l’impresa mediante una parziale estinzione dei debiti da parte dei creditori. Nell’ottobre 2002 il tribunale ha annullato la procedura di amministrazione controllata dal momento che i creditori non hanno trovato un accordo sul pacchetto di ristrutturazione. Secondo le autorità polacche, la procedura di amministrazione controllata non è andata a buon fine perché i creditori pretendevano che HCz utilizzasse gli aiuti concessi dallo Stato per pagare tutti i suoi debiti. |
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(17) |
Il 28 ottobre 2002 HCz ha chiesto l’apertura di una procedura fallimentare. Conformemente al diritto polacco, al termine della procedura di amministrazione controllata, HCz era obbligata a chiedere l’apertura della procedura fallimentare dal momento che non era in grado di far fronte ai propri debiti esigibili una volta terminata la procedura di amministrazione controllata. Allora, HCz ha dato in leasing gli impianti di produzione e ha messo fine alla produzione dell’acciaio e, a partire da quel momento, ha agito solo come una holding per le sue controllate; attualmente consiste solo in un organo di gestione costituito da circa 40 persone. |
b) Huta Stali Częstochowa
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(18) |
A seguito della procedura fallimentare nei confronti di HCz e al fine di garantire la continuità della produzione senza correre il rischio che le attività fossero sospese dal curatore fallimentare durante la procedura, è stata costituita una nuova società, HSCz, sotto il controllo di Towarzystwo Finansowe Silesia Srl (in appresso «TFS», società a responsabilità limitata attiva nel settore dei prodotti dell’acciaio che appartiene, per la maggior parte, al Ministero del Tesoro polacco). |
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(19) |
Il 28 ottobre 2002 HSCz ha ricevuto in leasing da HCz gli impianti per la produzione dell’acciaio (tra cui l’acciaieria, il reparto di laminazione, la cokeria e alcuni servizi complementari). L’accordo di leasing prevede che HSCz debba pagare[…] (*1) milioni di EUR al mese per il leasing e assumere 2 057 lavoratori da HCz (attualmente 1 950). |
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(20) |
L’accordo di leasing concede a HSCz un rinvio di 14 mesi per il pagamento della rata di leasing. Benché l’accordo non prevedesse espressamente il pagamento di interessi per tale rinvio, il 30 novembre 2004 sono stati calcolati gli interessi previsti dalla legge per i pagamenti in ritardo che sono risultati pari a […] PLN che HSCz ha pagato a HCz. |
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(21) |
TFS ha fornito a HSCz solo il capitale minimo richiesto di 50 000 PLN. Per poter operare sul mercato senza capitale operativo, HSCz ha ridotto i termini per il pagamento di quanto le era dovuto a circa 15 giorni e ha protratto i termini per i pagamenti da effettuare fino a 50 giorni. Ciò è stato possibile perché tutti i principali fornitori, tranne uno, si sono dichiarati pronti ad accettare tale termine di pagamento per quanto loro dovuto per far sì che HSCz restasse uno dei loro principali clienti. In realtà, alcuni fornitori hanno concluso i cosiddetti accordi «barter» in base ai quali le materie prime, ed in particolare i rottami di metallo, erano pagati con prodotti finiti come lamiere di acciaio destinate ad essere rivendute a specifici acquirenti finali. Tali imprese hanno attentamente monitorato la produzione e la contabilità di HSCz e hanno chiesto degli utili considerevoli su tali operazioni in cambio del rischio corso. |
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(22) |
Garanzie supplementari sono state chieste solo per gli obblighi legati alla fornitura energetica da parte della compagnia polacca dell’elettricità (Polskie Sieci Energetyczne SA (in appresso «PSE») in occasione della firma, da parte di TFS, di tre contratti di garanzia per […] milioni di PLN ciascuno. Essi comprendono, da una parte, garanzie che consistono in tre cambiali che garantiscono ciascuna il pagamento di un importo di […] milioni e, dall’altra, in tre dichiarazioni con cui l’impresa acconsente ad assoggettarsi all’immediata esecuzione ai sensi del codice polacco di procedura civile (articolo 777). In tal modo PSE ha ottenuto garanzie per un importo di […] milioni di PLN. Il 28 novembre 2002 sono state emesse due cambiali/garanzie ciascuna di […] milioni di PLN valide fino al 30 giugno 2003, mentre il 30 dicembre 2002 è stata emessa un’altra garanzia per un importo di […] milioni di PLN valida fino al 31 marzo 2005. HSCz ha pagato, per tutte le cambiali e garanzie, una provvigione fissa di […] milioni di PLN e per la garanzia di […] milioni di PLN un importo pari allo 0,8 % circa. Tuttavia, le rimanenti bollette per l’energia elettrica non hanno superato i […] milioni di PLN perché il contratto di garanzia conteneva un meccanismo che obbligava HSCz a pagare tutti gli importi arretrati entro 5 settimane. |
3. La ristrutturazione di Huta Częstochowa
a) La ristrutturazione del settore siderurgico in Polonia
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(23) |
Nel giugno 1998 il Consiglio dei ministri della Polonia ha adottato il primo programma di ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca. Il programma è stato aggiornato nel 2001 e vi è stata allegata la legge relativa alla ristrutturazione dell’industria siderurgica del 24 agosto 2001 (6) che è diventata la base giuridica per la ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca. |
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(24) |
Il 5 novembre 2002, il Consiglio dei ministri della Polonia ha adottato una modifica del primo programma di ristrutturazione che ha preso il nome di Programma di ristrutturazione e sviluppo dell’industria siderurgica in Polonia fino al 2006 (in appresso denominato «Programma nazionale di ristrutturazione» o «PNR». Tale programma prevede essenzialmente la concessione di aiuti di Stato all’industria siderurgica polacca in connessione con la ristrutturazione nel periodo che va dal 1997 al 2006 per un importo massimo di 3 387 miliardi di PLN (713 milioni di EUR). |
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(25) |
Dal PNR si evince che in Polonia vi sono 17 acciaierie tra le quali si distinguono tre categorie. Nella prima categoria rientrano otto imprese che ricevono aiuti di Stato nell’ambito del PNR. La maggior parte degli aiuti è stata concessa per il consolidamento delle quattro principali acciaierie della Polonia che sono state fuse nel più grande impianto siderurgico della Polonia, denominato Polskie Huty Stali sa (in appresso «PHS»), attualmente denominato Mittal Steel Poland (in appresso «MSP»), a seguito della vendita alla holding LNM (7), recentemente trasformata in Mittal Steel (8). Nella seconda categoria rientrano sei imprese che non sono state oggetto del programma di ristrutturazione perché la produzione dell’acciaio non costituiva la loro attività principale o perché non ricevevano aiuti. Alla terza categoria appartengono tre imprese che hanno ottenuto un aiuto ma che, nel frattempo, hanno aperto una procedura fallimentare. |
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(26) |
HCz apparteneva alla terza categoria. Quando HCz ha chiesto l’apertura della procedura fallimentare, nel PNR è stata inserita la seguente frase in relazione a HCz: «la ristrutturazione ulteriore dell’acciaieria avverrà mediante la procedura fallimentare» (sezione 3.1.2 e 5.1). In pratica, nella sezione 3.1.3.3 HCz viene indicata come uno degli stabilimenti per i quali «è stata avviata una procedura fallimentare» e si afferma che lo stabilimento si trova ora sotto l’amministrazione di un curatore fallimentare. Nella sezione 5.4.2 del PNR si precisa che «per poter ristrutturare HCz, sarebbe necessario concederle un aiuto di Stato dell’importo di 1 miliardo di PNL e, tuttavia, non si otterrebbero i risultati attesi. In considerazione delle circostanze, HCz sarà quindi ristrutturata mediante procedura fallimentare e i suoi impianti di produzione saranno gestiti dall’impresa di nuova costituzione HSCz che continuerà le attività produttive di HCz senza aiuti alla ristrutturazione. I beni di HCz non saranno ripresi da nessuna delle imprese che beneficiano di un aiuto di Stato (sezione 3.1.3.1.)». |
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(27) |
Il PNR è stato presentato all’UE. Il 25 marzo 2003 è stato perfezionato a seguito di una serie di colloqui con la Commissione. La Commissione, dopo averlo valutato, ha presentato una proposta relativa a una decisione del Consiglio di estendere il periodo di preammortamento per la concessione di un aiuto di Stato al settore siderurgico in Polonia nell’ambito dell’accordo europeo (che inizialmente era fino al 1997) fino alla fine del 2003, a condizione che fosse ripristinata la redditività entro il 2006, che è stata approvata dal Consiglio nel luglio 2003 (9). |
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(28) |
L’UE ha pertanto autorizzato la Polonia, in deroga alle proprie norme, a concedere aiuti alla ristrutturazione dell’industria siderurgica (10). Le principali decisioni del PNR sono state inserite nel protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca. Nel protocollo n. 8 si approva la concessione di un aiuto di Stato alle 8 imprese indicate (tra cui non rientra HCz) per un importo massimo di 3 387 miliardi di PLN. D’altro canto, il protocollo n. 8 precisa che non è autorizzata la concessione di nessun aiuto supplementare per la ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca. |
b) La legge del 30 ottobre 2002
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(29) |
Il 30 ottobre 2002, subito dopo la dichiarazione di fallimento di HCz, è stata adottata la legge sugli aiuti di Stato alle imprese più rilevanti per il mercato del lavoro (modificata nel novembre 2003 (11) e indicata in appresso come «legge del 30.10.2002 ») (12). La legge autorizza le imprese a realizzare un processo di ristrutturazione per evitare la liquidazione. A tal fine, la legge ha introdotto un nuovo approccio alla ristrutturazione che prevede la ristrutturazione (cioè un parziale rimborso) del debito pubblico, mentre prima il programma dei pagamenti di tale debito poteva essere solo modificato o differito. |
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(30) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 della legge del 30.10.2002, un’impresa soggetta a ristrutturazione ha diritto ad essere tutelata dal fallimento a partire dal giorno dell’inizio del processo di ristrutturazione fino al giorno in cui essa è completata o sospesa. La ristrutturazione deve essere completata entro 24 mesi dal giorno in cui è stata emessa la decisione di ristrutturazione (articolo 19, paragrafo 2 della legge del 30.10.2002). |
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(31) |
La legge del 30.10.2002 prevede la ristrutturazione finanziaria dei crediti commerciali contratti prima del luglio 2002 e dei crediti istituzionali contratti prima del giugno 2002 (articolo 3 della legge del 30.10.2002 che ha prorogato quest’ultimo di un anno). Mentre la ristrutturazione finanziaria privata dei debiti commerciali si basa su un accordo di ristrutturazione sul quale deve concordare almeno il 50 % dei creditori (conformemente al capitolo 4 della legge del 30.10.2002), i debiti istituzionali possono essere parzialmente rimborsati sulla base di una decisione del presidente dell’Agenzia polacca per lo sviluppo dell’industria (Agencja Rozwoju Przemysłu sa, in appresso «ARP»), l’organo responsabile della supervisione della ristrutturazione delle imprese in virtù della legge del 30.10.2002 (conformemente al capitolo 5). |
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(32) |
Inoltre, la modifica della legge del 30.10.2002 del 14 novembre 2003 ha introdotto nel capitolo 5a la possibilità di recuperare una determinata parte dell’importo dei crediti istituzionali sulla base di uno speciale schema di ristrutturazione nell’ambito del quale il beneficiario trasferisce la proprietà della parte dei beni libera da ipoteche a un’impresa che appartiene ad ARP (in appresso «Operator») per un valore equivalente ad almeno il 25 % del debito totale. Successivamente, tali impianti vengono venduti per rimborsare i creditori pubblici (articolo 32, lettera d) della legge del 30.10.2002). Tuttavia, i creditori pubblici devono approvare il sistema generale di ristrutturazione (articolo 32, lettera h) della legge del 30.12.2002). |
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(33) |
Il capitolo 5o e il sistema generale di ristrutturazione ampliano anche la durata e la portata dei crediti ristrutturabili. I crediti sono ristrutturabili per un altro anno (fino al giugno 2003) e in essi possono rientrare diversi tipi di crediti istituzionali, conformemente all’articolo 32, lettera a), paragrafo 1 della legge del 30.10.2002 (13). |
c) Il processo di ristrutturazione di Huta Częstochowa
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(34) |
Il 21 gennaio 2003 HCz ha presentato, insieme ad ARP, una proposta di ristrutturazione nell’ambito della legge del 30.10.2002. Il 21 febbraio 2003, il presidente dell’ARP ha accettato la proposta e ha chiesto l’avvio del processo di ristrutturazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 della legge del 30.10.2002, per effetto di cui HCz è stata tutelata dal fallimento. |
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(35) |
Il 18 aprile 2003 HCz ha proposto ad ARP un programma di ristrutturazione. Il principio guida su cui si basa il programma è di operare una divisione degli attivi di HCz in attivi di produzione ed altri attivi e di vendere gli attivi di produzione nell’ambito della trasmissione del consorzio ad un investitore privato ai fini della continuazione dello svolgimento delle attività. Il 2 luglio 2003 ARP ha approvato il programma di ristrutturazione. Successivamente, il programma è stato presentato all’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (in appresso «UTCC») che, il 25 luglio 2003, ha approvato il programma a condizione che non venisse concesso un aiuto di Stato (14). |
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(36) |
Il 7 agosto 2003 il presidente dell’ARP, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4 della legge del 30.10.2002, ha deciso la ristrutturazione. Nell’ottobre 2003, il programma di ristrutturazione è stato modificato in considerazione delle esigenze fatte presenti dall’UTCC. Il 1o dicembre 2003 è stato approvato dall’ARP che ha modificato la decisione originaria sulla ristrutturazione. |
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(37) |
Il 30 aprile 2004 il presidente dell’ARP ha preso un’ulteriore decisione di modificare la decisione di ristrutturazione. Tale decisione si basava sul programma d’impresa aggiornato del 26 aprile 2004. La modifica del programma era necessaria per tener conto delle modifiche alla legge del 30.10.2002; inoltre, essa forniva una descrizione più dettagliata della divisione degli attivi (15). |
d) I creditori di Huta Częstochowa
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(38) |
Nel programma di ristrutturazione sono indicate alcune categorie di creditori a seconda della natura giuridica dei debiti: |
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(39) |
Alla prima categoria appartengono i debiti istituzionali (importi calcolati al 30 giugno 2003): contributi di sicurezza sociale (a favore dell’Istituto di sicurezza sociale — Zakład Ubezpieczeń Społecznych — in appresso « ZUS ») per circa […] milioni di PLN ([…] milioni soggetti alla ristrutturazione e […] milioni non ristrutturabili);
Pertanto, i «creditori pubblici di crediti istituzionali» sono: ZUS, FGSP and PFRON, che dipendono dal Ministero dell’Economia e del Lavoro, il Comune di Częstochowa, con il suo ufficio delle imposte e il Consiglio comunale e la Provincia della Slesia. Inoltre, altri piccoli crediti riguardano altri comuni come quello di Poraj. |
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(40) |
Alla seconda categoria appartengono i debiti commerciali (importi calcolati al 30 giugno 2003) che, a loro volta, si dividono in debiti nei confronti di creditori pubblici e privati. Al primo sottogruppo (in appresso «creditori pubblici di crediti commerciali») appartengono:
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(41) |
Al secondo sottogruppo e al terzo gruppo appartengono i seguenti creditori privati (importi calcolati al 30 giugno 2003):
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e) Decisioni concernenti la ristrutturazione finanziaria
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(42) |
Il programma di ristrutturazione prevede la ristrutturazione finanziaria dei crediti di cui sopra mediante la ripartizione degli attivi tra tre società.
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(1) MH — e la soddisfazione dei crediti commerciali
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(43) |
Il programma di ristrutturazione prevede che i creditori con crediti commerciali, in cambio dei loro crediti, possano entrare in possesso degli attivi connessi alla produzione dell’acciaio. Ciò deve avvenire mediante la conversione dei crediti in azioni della nuova controllata MH che diventerebbe proprietaria di tutti gli impianti per la produzione dell’acciaio di cui fanno parte tutta l’attrezzatura dell’acciaieria, il laminatoio e un edificio amministrativo. |
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(44) |
Il valore degli attivi è stato stabilito in conformità del diritto polacco relativo alle imprese statali che impone una valutazione degli attivi prima della loro vendita. A tal fine, nell’agosto 2003 la società ATEST ha effettuato una valutazione dell’altoforno (per la fusione) (16) che ha stabilito un importo pari a […] milioni di PLN. Inoltre, la società PROFCEN di Częstochowa ha valutato il laminatoio per un importo pari a […] milioni di PLN. Tuttavia, in considerazione del fatto che i creditori di crediti commerciali hanno contestato tali valutazioni per via dei metodi utilizzati sostenendo che si trattava di valutazioni troppo ottimistiche, nel dicembre 2003 la società ATEST ha effettuato un’altra valutazione sulla base del flusso di cassa scontato del laminatoio e della fornace il cui risultato è stato di stabilire un importo di […] milioni di PLN. È stata poi effettuata una valutazione con il metodo svizzero (2/3 del flusso di cassa scontato e 1/3 della valutazione degli attivi) che ha portato ad una valutazione per un importo di […] milioni di PLN. Tale valore è stato più o meno confermato dall’offerta di LNM nel dicembre 2003 in cui gli attivi sono stati valutati pari a […] milioni di PLN, e alla fine del 2003 rettificati a […] milioni di PLN (tuttavia, nel marzo 2005, a causa dell’aumento significativo dei prezzi dell’acciaio, tale valore è quasi raddoppiato e risulta pari a [… tra 600 e 650] milioni di PLN). |
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(45) |
Il 13 ottobre 2003, i creditori di crediti commerciali hanno firmato un accordo per la ristrutturazione dei debiti anteriori al giugno 2002 (in appresso «accordo di ristrutturazione») che è entrato in vigore il 9 dicembre 2003. Sulla base del valore contabile degli attivi dell’impresa MH, vale a dire 320 milioni di PLN, l’accordo stabilisce, prima di tutto, che i crediti commerciali dei creditori al 30 giugno 2002 debbano essere regolati mediante una parziale conversione nell’80,44 % delle azioni di MH. Di queste, il 72,47 % deve essere pagato proporzionalmente ai diritti dei creditori che possiedono crediti commerciali e il 7,97 % deve essere assegnato proporzionalmente alle garanzie di cui dispongono i creditori. Ciò ha portato, nel 2003, all’estinzione del 60 % circa del debito e, nel 2005, del 30 % circa. |
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(46) |
In secondo luogo, l’accordo di ristrutturazione stabilisce che RFG utilizzi il rimanente 19,56 delle azioni di MH per pagare interamente, da una parte, gli interessi sui debiti esistenti da prima del giugno 2002 fino al giorno di entrata in vigore dell’accordo, vale a dire il 9 dicembre 2003 (successivamente sostituito dall’accordo di ristrutturazione) e, dall’altra, dei debiti sorti dopo il giugno 2002 e degli interessi ad essi applicabili. |
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(47) |
L’accordo di ristrutturazione è stato successivamente modificato più volte al fine di cambiare il termine entro il quale i creditori partecipanti devono ricevere le azioni di MH e di modificare il calendario delle offerte da parte degli investitori strategici per MH. |
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(48) |
L’accordo di ristrutturazione è stato inizialmente stipulato dai creditori che rappresentavano il 54 % dell’importo del debito richiesto, vale a dire i seguenti creditori di crediti commerciali: PSE, Zakład Energetyczny (Società per la distribuzione di energia), ARP, PKP, PGNiG nonché i creditori privati: BPH Bank e BPK Logo. Kredyt Bank, ING BSK, Citibank Handlowy e Bank Millenium nonché CZW Węglozbyt e la Compagnia per la produzione del carbone (Kompania Węglowa) inizialmente non hanno aderito all’accordo. Tuttavia, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, della legge del 30.10.2002, l’accordo è vincolante per tutti i creditori di crediti commerciali. |
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(49) |
Nel marzo 2004 Bank Millenium, CZW Węglozbyt e Kompania Węglowa hanno aderito all’accordo di ristrutturazione. Inoltre, anche Kredyt Bank, ING BSK e Citibank Handlowy hanno dato il loro consenso alla parte economica del programma di ristrutturazione. |
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(50) |
La Commissione ne deduce che MH sarà venduta insieme alle ipoteche rimanenti sugli attivi dell’impresa e che i fondi ricavati dalla vendita saranno utilizzati per pagare i rimanenti crediti commerciali e crediti istituzionali non–ristrutturabili con la conseguenza della liberazione dalle ipoteche. |
(2) Operator — e la soddisfazione dei crediti istituzionali ristrutturabili
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(51) |
Conformemente al programma di ristrutturazione approvato dalla decisione di ristrutturazione, Operator si assume la responsabilità di tutti i crediti istituzionali ristrutturabili anteriori al 30 giugno 2003. |
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(52) |
In cambio, HCz, conformemente all’articolo 32, lettera d) della legge del 30.10.2002, trasferirà a Operator la proprietà di una parte dei beni — libera da ipoteche — che equivale ad almeno il 25 % dei crediti trasferiti a Operator. Tali beni sono stati definiti dal programma di ristrutturazione e rientrano in essi il terreno, una cui parte diventerà la superficie di un parco industriale, l’impianto di energia elettrica Elsen nonché 10 milioni di PLN in crediti. Operator cercherà di ricavare da tali attivi quanto più denaro contante possibile. Si prevede che la vendita della maggior parte delle componenti di tale patrimonio non terminerà prima del dicembre 2005. |
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(53) |
Il valore del terreno acquisito da Operator è stato valutato da un revisore contabile indipendente pari a 120,6 milioni di PLN. Insieme alle azioni della società Elsen, valutate pari a circa 25,4 milioni di PLN e ai crediti per un valore di 10 milioni di PLN gli attivi di Operator dovrebbero essere pari a 156 milioni di PNL (17). Tale valutazione è stata effettuata a nome di ARP da BRE Corporate Finance, il reparto degli investimenti bancari della Commerzbank in Polonia (18). |
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(54) |
Il trasferimento dei crediti a Operator determina la liberazione automatica dalle ipoteche su tali crediti. Tuttavia, a causa dell’esistenza di crediti non ristrutturabili, ad alcuni creditori pubblici rimarranno ancora delle ipoteche che non saranno eliminate finché HCz/RFG non sarà in grado di pagare i propri debiti dopo la vendita di MH. |
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(55) |
ZUS, il Comune di Częstochowa, PFRON e la regione Slesia hanno dato il loro consenso al sistema generale di ristrutturazione. Dal canto suo, la Polonia ha comunicato che, all’inizio del giugno 2005, l’Ufficio delle imposte di Częstochowa, FGŚP e il Comune di Poraj hanno respinto tale ristrutturazione dal momento che hanno ritenuto che la liquidazione avrebbe dato risultati migliori. Pertanto, i loro debiti sono considerati non ristrutturabili e dovranno essere rimborsati da HCz/RFG. Le autorità polacche hanno assicurato che tali debiti sono stati interamente pagati. |
(3) RFG — e la soddisfazione dei crediti commerciali e istituzionali non ristrutturabili
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(56) |
HCz assumerà la nuova denominazione di RFG. RFG diventerà proprietaria di alcuni degli attivi rimanenti, in particolare la maggior parte delle controllate di HCz, come Rurexpol e la cokeria, che saranno per la maggior parte vendute a un investitore strategico. Inoltre, alcuni degli attivi che erano stati dati in leasing da HSCz saranno trasferiti ad un’altra controllata di HCz denominata Majątek Hutniczy Plus (in appresso «MH Plus») al fine di essere venduti a un investitore strategico a beneficio di RFG. |
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(57) |
Una prima valutazione degli attivi di RFG è stata effettuata alla fine del 2003 dai consulenti della società «PROFCEN» di Częstochowa. Tale valutazione è stata poi allegata alle valutazioni successive delle società controllate effettuate dalla società ATEST. Il valore di MH e MH Plus è stato documentato successivamente alle offerte da parte di investitori strategici. All’inizio del 2005, dopo aver ricevuto un’offerta per l’acquisto di azioni di diverse controllate (cfr. il punto 62) che testimoniava il significativo rialzo nel mercato dell’acciaio, si è proceduto alla seconda valutazione del valore delle imprese. Il valore della controllate è il seguente: Tabella 1 Stime del valore delle controllate che devono essere vendute da RFG
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(58) |
RFG dovrà pagare tutti i debiti istituzionali non ristrutturabili (circa […] milione PLN) (19). Inoltre, dovrà pagare gli interessi sui crediti commerciali ristrutturati mediante una conversione in azioni di MH per il periodo dal 1o luglio 2002 al 9 dicembre 2003 ([…] milioni di PLN) e tutti i nuovi crediti commerciali con gli interessi calcolati al giugno 2002 (valutati pari a […] milioni di PLN (20). A seguito della vendita della controllata, RGG otterrà […] milioni di PLN di cui […] milioni di PLN saranno destinati al pagamento dei debiti rimasti, […] milioni di PLN per coprire i costi della ristrutturazione e circa […] milioni di PLN resteranno a RFG. |
(4) La vendita delle società di Huta Częstochowa a un investitore strategico
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(59) |
HCz e TFS, insieme ai creditori di HCz e sotto il controllo del Ministero del Tesoro polacco, intendono vendere a un investitore strategico le azioni di MH, MH Plus, della cokeria, di Rurexpol e di alcune altre controllate insieme alle azioni di HSCz. Tale processo deve svolgersi sotto il controllo del comitato di negoziazione formato da rappresentanti di HCz, TFS e da 9 creditori di HCz (BPH, Citibank Bank Handlowy, Bank Millennium, Kredyt Bank, ING BSK, PSE, PKP, PGNiG e ARP). |
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(60) |
Al termine della prima procedura di aggiudicazione, le holding LNM N.V. (che attualmente, dopo la fusione ha assunto il nome di Mittal Steel, ma a cui in appresso si fa riferimento con «LNM») e l’Unione industriale del Donbass (Związek Przemysłowy Donbasu, in appresso «Donbass») sono state scelte da TFS e HCz come offerenti preferite e hanno ottenuto l’esclusiva delle trattative. Un primo accordo è stato siglato il 31 marzo 2004 ma è stato successivamente annullato. Nell’autunno 2004 è stata nuovamente bandita una gara d’appalto con la partecipazione degli offerenti preferiti. |
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(61) |
Nel febbraio 2005 l’esclusiva, sulla base dei prezzi dell’offerta, è stata data a LNM. Il prezzo è aumentato significativamente in relazione al rialzo nel mercato del coke e dell’acciaio. Il 15 aprile 2005 è stato siglato un accordo con LNM. Tuttavia, il 16 maggio 2005, a seguito del fallimento delle trattative di LNM con i sindacati, sono state avviate le trattative con Donbass. Secondo le autorità polacche, ora anche Donbass è pronta a pagare il prezzo proposto da LNM per cui il 16 giugno 2005 è stato firmato un accordo che ora diventa la base di un accordo finale per la vendita delle imprese a Donbass. |
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(62) |
Nell’ambito del pacchetto sarà pagato un prezzo di circa […] milioni di PLN per MH ([… (tra 600 e 650)] milioni di PLN), MH Plus (circa […] milioni di PLN), Koksownia (circa […] milioni di PLN), Rurexpol e 8 altre controllate di HCz (insieme circa […] milioni di PLN) e HSCz (circa […] milioni di PLN– importo ricevuto da TFS). I venditori hanno indicato dei prezzi minimi, ma, tenendo conto del prezzo offerto per tutti gli oggetti della transazione, tali importi sono stati aumentati in proporzione (dal momento che altrimenti vi sarebbe stato il rischio che offerenti diversi avrebbero potuto presentare offerte migliori per alcune parti). |
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(63) |
Nell’ottobre 2004 TFS ha presentato un programma individuale d’impresa (in appresso PII) aggiornato per HSCz per gli anni 2004–2006 a condizione che l’attività e gli attivi di HSCz fossero riuniti in un’unica impresa (di cui facessero parte MH, MH Plus e HSCz). Il PII prevede per l’impianto esistente investimenti per un importo di 252,6 milioni di PLN. Inoltre, sono previste alcune altre misure si ristrutturazione, come la riduzione dei costi e un programma di tutela dell’ambiente. Nell’ambito del PII, sulla base di tali misure, si prevede che negli anni 2004–2006 ci sarà un rendimento degli investimenti pari al 10 % e un rimborso del capitale del 5 % circa. |
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(64) |
L’appalto richiedeva che l’investitore realizzasse un programma di investimenti nel giro di 24 mesi dall’acquisizione del controllo su HSCz, MH e MH Plus. Inoltre, l’accordo di vendita imponeva all’investitore di non aumentare la capacità di produzione del prodotti finiti fino al 31 dicembre 2006, e in particolare di non fare investimenti in una nuova branca della produzione di nastri larghi laminati a caldo. |
f) Riepilogo dei crediti e dei loro trasferimenti
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(65) |
Per valutare gli effetti della ristrutturazione, la società PriceWaterhouseCoopers ha effettuato, per conto della Polonia, un’analisi economica dettagliata (in appresso «analisi di PWC») che confronta il grado di soddisfazione dei crediti rispettivamente in caso di ristrutturazione e in caso di procedura fallimentare. Le disposizioni relative alla ristrutturazione sono state tratte dall’accordo di ristrutturazione dell’ottobre 2003 e dalla decisione di ristrutturazione dell’agosto/dicembre 2003. Le disposizioni necessarie nell’eventualità della procedura fallimentare si basano su un’ipotetica applicazione del diritto fallimentare (21) e sullo scenario migliore per i creditori di crediti commerciali. |
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(66) |
Nell’analisi si ipotizza che il fallimento e la ristrutturazione abbiano luogo, rispettivamente, il 31 dicembre 2003 (cfr. la tabella 2) e il 31 marzo 2005 (cfr. la tabella 3). L’importo dei crediti e il valore degli attivi sono calcolati sulla base del valore all’epoca (per esempio, il valore di MH nel 2003 era pari a […(tra 325 e 375)] milioni di PLN, e nel 2005 a […(tra 600 e 650)] milioni di PLN). Il motivo per cui è stata effettuata l’analisi per due diversi periodi di tempo è il fatto che i creditori di crediti commerciali si erano già espressi a favore della ristrutturazione sulla base della tabella 2, mentre i creditori di crediti istituzionali non avevano dato l’approvazione finale nel 2003 e lo hanno fatto solo successivamente tenendo conto dello scenario del marzo 2005. Tuttavia, nel frattempo, tali dati sono cambiati significativamente, dal momento che, da una parte, sono aumentati gli importi dovuti ai creditori per via degli aumentati interessi aggiuntivi e, dall’altra, sono aumentate le entrate, sia nel caso dello scenario del fallimento che di quello della ristrutturazione, a causa dell’aumento del valore degli attivi in questione. Tabella 2 Confronto delle entrate nel dicembre 2003.
Tabella 3 Confronto delle entrate nel marzo 2005.
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3. Sovvenzioni e altre misure di aiuto
a) Sovvenzioni a favore di Huta Częstochowa
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(67) |
Tra il 1997 e il maggio 2002 HCz ha ricevuto dallo Stato aiuti finanziari del valore di 25 161 072,08 PLN (5,3 milioni di EUR). |
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19 699 452 PLN (4,15 milioni di EUR) sono stati concessi per il funzionamento e la ristrutturazione dell’occupazione:
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Inoltre, il Comitato per la ricerca scientifica (in appresso «KBN») ha concesso a HCz un importo di 5 461 620 PLN (1,15 milioni di EUR). Tali sovvenzioni sono state concesse nell’ambito dell’accordo tra HCz e KBN e l’Istituto della Metallurgia di Gliwice a sostegno e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo (in appresso «programmi di ricerca e di sviluppo»). Sono state concesse le seguenti sovvenzioni:
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b) Le misure a favore di Huta Stali Częstochowa
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(70) |
Nel periodo tra il novembre 2002 e il gennaio 2004 HSCz ha beneficiato di una serie di misure finanziarie. |
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(71) |
HCz ha rinviato il pagamento dei suoi debiti a ZUS e FGŚP, ma poi li ha pagati. In totale, tutti i pagamenti arretrati (effettuati oltre due settimane dopo il termine stabilito) ammontano a 18 155 302 PLN. Per tali pagamenti arretrati, che in genere non vanno al di là di sei mesi di ritardo, HSCz ha pagato gli interessi applicabili, cioè 560 383 PLN. |
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(72) |
L’ufficio delle imposte di Częstochowa ha acconsentito a un rinvio del pagamento delle imposte di un importo di circa 7 milioni di PLN in cambio del pagamento degli interessi previsti che sono stati pagati. L’ufficio ha tuttavia estinto una parte degli interessi dovuti per il ritardo. La differenza tra gli interessi pagati e quelli interi previsti è di 31 145 PLN. |
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(73) |
PFRON ha estinto nei confronti dei debiti di HSCz interessi pari a un importo di 22 821 PLN e ha acconsentito al pagamento rateale dei debiti per un importo di circa 350 000 PLN e ciò ha costituito un aiuto del valore di 8 150 PLN. Oltre al beneficio dei debiti estinti (31 145 PLN), HSCz ha ottenuto la cancellazione di un importo pari a 62 116 PLN (circa 13 077 EUR). |
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(74) |
Infine, il 27 novembre 2002 e il 20 novembre 2003 KBN ha concesso una sovvenzione dell’importo di 1 100 000 PLN e 280 000 PLN, per un totale di 1 380 000 PLN a fronte di un costo totale di 4 370 000 PLN (30,4 %) per ricerche industriali ed attività connesse allo sviluppo di una preconcorrenza nell’ambito di un progetto il cui obiettivo è contribuire all’analisi dei metodi per ammodernare i processi tecnologici della fusione mediante la modifica della ripartizione delle componenti utilizzate per la lavorazione dell’acciaio al fine di migliorarne la qualità e l’efficacia (43). |
III. MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(75) |
La Commissione, nella decisione di avviare il procedimento, ha espresso perplessità sulla natura delle misure di aiuto adottate dalla Polonia, essenzialmente per tre motivi:
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(76) |
La Commissione ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che, conformemente al punto 4, lettera a) del protocollo n. 8, LNM avrebbe dovuto avere diritto a ricevere azioni di HCz, dal momento che LNM era già proprietaria di MSP, che, conformemente al protocollo n. 8, beneficia di un aiuto di Stato. |
IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI
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(77) |
UK Steel, con lettera del 9 settembre 2004, afferma, a nome dei concorrenti di HCz nel Regno Unito, che, a suo parere, l’estinzione dei debiti e il loro rinvio costituisce fino al momento del loro completo pagamento un aiuto di Stato. La Commissione condivide tale preoccupazione perché gli impianti per la produzione dell’acciaio di HCz in normali condizioni di mercato sarebbero stati liquidati e non dati in leasing a HSCz. Inoltre, UK Steel esorta la Commissione ad applicare il punto 4, lettera b) del protocollo n. 8 che, a suo parere, vieterebbe in maniera assoluta a LNM di acquisire gli attivi di HCz. |
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(78) |
La Repubblica ceca, in qualità di proprietaria di un’acciaieria che produce laminati, Vítkovice Steel, con lettera del 10 settembre 2004 ha espresso interesse per il procedimento della Commissione. |
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(79) |
Con lettera del 10 settembre 2004, LNM interviene nel procedimento della Commissione come uno dei potenziali offerenti. LNM sostiene che il suo obiettivo è dimostrare che la privatizzazione delle acciaierie di HCz e la relazione tra le altre imprese del gruppo LNM sono compatibili con il trattato di adesione e con le norme sugli aiuti di Stato. In particolare, conferma che la sua controllata MPS non ha proceduto all’acquisizione delle imprese di HCz. Ribadisce inequivocabilmente che, se dovesse riuscire ad acquisire le imprese di HCz, le gestirebbe come entità indipendenti, completamente separate da MSP e garantirebbe che non ci fosse alcun trasferimento di aiuti di Stato o di capacità di produzione tra esse e MSP. Gli unici rapporti che vi sarebbero tra tali imprese sarebbero di natura commerciale che permetterebbero a MSP di fornire bramme a HCz in maniera trasparente e nel rispetto dei prezzi di mercato, senza che questi differiscano dai prezzi dei concorrenti. |
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(80) |
Con lettera del 13 settembre 2004, Donbass interviene nel procedimento della Commissione come uno dei potenziali offerenti. Secondo Donbass, la ristrutturazione si svolge nel rispetto delle condizioni di mercato. Esprime, inoltre dubbi sul fatto che, nel caso di una procedura fallimentare, considerata la natura problematica e lunghezza di quest’ultima, vi sarebbe un interesse all’acquisto degli attivi di HCz. |
V. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA
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(81) |
Le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari in cui cercano di chiarire che non sono stati concessi aiuti alla ristrutturazione, né nell’ambito della ristrutturazione di HCz, né nell’ambito delle attività di HSCz. Riconoscono solo che, prima della fine del 2002, di fatto è stato concesso a HCz un aiuto. Infine, spiegano perché la Commissione dovrebbe esprimersi a favore dei cambiamenti del PNR. |
1. La ristrutturazione di Huta Częstochowa
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(82) |
Prima di tutto, le autorità polacche forniscono nuovi argomenti per spiegare perché, nell’ambito della ristrutturazione di HCz, non siano stati concessi aiuti di Stato. In tale ottica, presentano la summenzionata analisi dello scenario del fallimento realizzata da PWC. Essi vogliono dimostrare che, nel caso di una ristrutturazione, sarebbero soddisfatti i crediti di tutti i creditori pubblici in misura maggiore rispetto all’eventualità del fallimento. |
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(83) |
L’analisi si basa su un esame specifico del valore delle garanzie che precedentemente non era stato effettuato. Nella sostanza, l’analisi di PWC sottolinea il fatto che i crediti dei creditori pubblici sono garantiti dagli attivi non produttivi e solo una piccola parte di essi è garantita da attivi di produzione, mentre i crediti dei creditori privati sono in gran misura garantiti dagli attivi di produzione (che hanno più valore). Inoltre, anche nei casi in cui i crediti dei creditori pubblici sono garantiti da attivi di produzione di HCz, essi sono stati registrati in una data successiva a quella dei crediti di creditori privati. Conformemente alla legge polacca sul fallimento, tali crediti possono essere soddisfatti solo dopo che i crediti registrati precedentemente sono stati soddisfatti (cioè i crediti dei creditori privati). |
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(84) |
Le autorità polacche, sulla base di tale analisi, sostengono che la ristrutturazione soddisfa il test del creditore privato. Solo alcuni tra i creditori pubblici ricevono, nel caso della ristrutturazione, meno che nel caso del fallimento (quelli che hanno il segno «meno» nell’ultima colonna delle tabelle 2 e 3), ma in ogni caso, sempre più che nel caso di uno scenario realistico di fallimento. |
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(85) |
Le autorità polacche sostengono che l’analisi di PWC per il 2003 propone uno scenario molto ottimistico per i creditori pubblici di crediti istituzionali. In effetti, l’ulteriore riduzione delle entrate a causa della procedura fallimentare è prima di tutto una conseguenza della natura peculiare di tale tipo di procedura che si svolge in Polonia sotto controllo giudiziario e in cui le spese per il curatore fallimentare sono pari, di solito, al 5 % delle entrate dovute alle vendite e, nel caso di HCz, probabilmente al 10 %. Inoltre, la procedura fallimentare è lunga e ciò può portare a un’ulteriore riduzione del valore. |
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(86) |
La Polonia sostiene, inoltre, che il fallimento potrebbe avere come effetto che gli attivi non siano venduti in un processo uniforme, dal momento che alcuni creditori hanno diritti di proprietà trasferiti a specifici attivi e possono venderli separatamente. Pertanto, gli investitori non possono essere sicuri di acquistare l’intera linea di produzione e ciò può comportare un calo del prezzo di quest’ultima. La Polonia ha presentato alcuni casi di vendita effettuata mediante una procedura fallimentare, come il caso di Huta Andrzej in cui la ripartizione dei diritti di proprietà delle attività di produzione ha reso molto difficile la vendita e ha determinato una riduzione del prezzo. Poi, la vendita effettuata mediante una procedura fallimentare può comportare una richiesta di prezzi più bassa rispetto a quella di una vendita organizzata nell’ambito di un processo di ristrutturazione. |
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(87) |
Inoltre, la Polonia sostiene che i creditori pubblici «in perdita» si trovano sempre in una posizione migliore rispetto ai creditori privati che sono ricorsi alla ristrutturazione (per maggiori ragguagli si vedano le tabelle 2 e 3) (44). |
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(88) |
Le autorità polacche spiegano che il motivo principale per cui i creditori sono riluttanti a firmare l’accordo di ristrutturazione è il fatto che non credono che il programma di ristrutturazione avrebbe risultati positivi. Inoltre, suggeriscono che i creditori privati hanno in genere delle riserve sulle nuove proposte, in particolare perché le banche hanno paura di cambiare garanzie ed ipoteche sugli attivi in azioni dal momento che i revisori o gli ispettori della banca riducono il valore dei loro crediti e impongono loro di registrare le perdite nei libri contabili. D’altro canto, conservare lo status quo permette loro di mantenere un valore più elevato nei libri contabili, anche se esso non è realistico. |
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(89) |
Tuttavia, visto che la ristrutturazione sembra essere uno scenario realistico, che il tempo necessario per raggiungere risultati non è troppo lungo e che ci sono buone probabilità di ottenere incassi in cambio dei crediti, si manifesta la tendenza ad accettare tali soluzioni. Infatti, la Polonia ha fornito lettere della Kredyt Bank e di ING BSK che indicano che persino le banche che hanno maggiori perdite dalla ristrutturazione considerano ora i programmi di ristrutturazione una soluzione migliore del fallimento. Nel frattempo, i creditori privati di crediti commerciali hanno affermato di essere pronti ad un’ulteriore riduzione del recupero di interessi al fine di garantire che HCz disponga di fondi sufficienti per pagare tutti i debiti non ristrutturabili e i costi correlati. |
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(90) |
La Polonia afferma, inoltre, che i creditori pubblici di crediti commerciali che, sulla base dell’analisi di PWC, in uno scenario di ristrutturazione riceverebbero meno che in quello di un fallimento, non sarebbero in alcun caso in grado di evitare una procedura di amministrazione controllata realizzata conformemente al diritto polacco. Pertanto, una minoranza di creditori insoddisfatti non sarebbe, di fatto, in grado di imporre la liquidazione. |
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(91) |
Riguardo ai creditori pubblici di crediti istituzionali, la Polonia informa che la liberazione delle ipoteche detenute da tali creditori e il trasferimento dei crediti ad una nuova entità, Operator, non avvengono automaticamente. È necessario che vi sia il consenso di ciascun creditore pubblico di crediti istituzionali e ciò, secondo le autorità polacche, può avvenire solo su base volontaria. La migliore dimostrazione di ciò sono tre creditori pubblici di crediti istituzionali (l’Ufficio delle imposte di Częstochowa, FGSP e le autorità comunali di Poraj) che hanno respinto il sistema generale di ristrutturazione asserendo che il fallimento avrebbe avuto conseguenze migliori per loro. |
2. L’attività di Huta Stali Częstochowa
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(92) |
La Polonia ha inoltre fornito informazioni sull’attività di HSCz. Essa sostiene che il dare in leasing gli attivi per la produzione dell’acciaio di HCz a HSCz è un atto che approverebbe qualsiasi creditore privato. Visto che le azioni di lunga durata dei curatori fallimentari avrebbero portato all’interruzione delle attività produttive, la soluzione consistente nel dare in leasing tali attivi prima del fallimento a una società indipendente fuori dal controllo dei curatori fallimentari è un modo per preservare il valore degli attivi ai fini della continuazione dello svolgimento delle attività. A tal fine un creditore privato avrebbe anche accettato un rinvio dei pagamenti nell’ambito dell’accordo di leasing. |
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(93) |
Inoltre, la Polonia non ritiene che le proprie attività costituiscano un aiuto di Stato dal momento che il finanziamento è avvenuto mediante prestiti concessi su base commerciale da parte dei fornitori e anticipi dei clienti dell’acciaieria che non volevano perdere HCz/HSCz come cliente. |
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(94) |
Per quanto riguarda il pagamento delle bollette dell’energia elettrica a favore di PSE, la Polonia sostiene che le garanzie non costituivano un aiuto di Stato dal momento che HSCz pagava per le garanzie a TFS un importo pari al 2 % del loro valore effettivo secondo il valore di mercato. Tale valore è calcolato tenendo conto che l’importo garantito non doveva, in alcun caso, superare i 6 milioni di PLN per cui la provvigione di 120 000 PLN rappresenterebbe effettivamente il 2 %. A titolo di comparazione, le autorità polacche riportano l’esempio del Fondo nazionale di garanzie di credito che offre «garanzie di prestito» ai clienti di oltre 25 banche commerciali ad un tasso percentuale che è attualmente pari all’1 % per 1 anno, all’1,2 % per 2 anni e all’1,4 % per 3 anni. La Polonia sostiene che il costo delle garanzie e i loro tassi corrispondono alle condizioni attuali di mercato. |
3. Sovvenzioni e altre misure di aiuto
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(95) |
Prima di tutto, la Polonia dichiara che l’aiuto concesso a favore di HCz tra il 1997 e il maggio 2002, dell’importo di 19 699 452 PLN (4 147 332 EUR) era un aiuto alla ristrutturazione. |
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(96) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’aiuto di KBN, la Polonia sostiene che le sovvenzioni soddisfano la Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (in appresso «Disciplina comunitaria per la ricerca e lo sviluppo» (45) e devono essere valutate in quanto tali. |
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(97) |
La Polonia fa presente che tale aiuto è parzialmente coperto dal programma del presidente di KBN del 30 novembre 2001 relativo ai criteri e al metodo per la concessione di sovvenzioni sulla base di risorse statali a favore delle scienze che è stato inserito nell’elenco degli aiuti esistenti nel trattato di adesione. Tale è il caso almeno dell’aiuto di 1 380 000 a HSCz che è stato concesso dopo l’adozione di questo programma. |
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(98) |
La Polonia ritiene anche che le sovvenzioni di KBN di 5 461 620 PLN a HCz, anche se non sono state concesse nell’ambito del programma, debbano essere considerate compatibili dal momento che soddisfano le condizioni analoghe stabilite dalla Disciplina comunitaria per la ricerca e lo sviluppo. Sebbene esse siano state concesse prima dell’entrata in vigore di tale programma, l’aiuto è stato valutato sulla base degli stessi criteri del programma ed è pertanto conforme alla Disciplina comunitaria per la ricerca e lo sviluppo. Le autorità polacche fanno presente che mancano informazioni più dettagliate su tale aiuto, descritto nella parte II, dal momento che, nel frattempo, KBN si è sciolta. |
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(99) |
In terzo luogo, la Polonia dichiara che nel frattempo sono stati pagati altri aiuti finanziari a favore di HSCz. I pagamenti rinviati per il leasing a favore di HCz e gli interessi dovuti a ZUS e FGSP sono stati pagati regolarmente insieme agli interessi maturati per un importo del 16 % tra il luglio 2002 e il 21 gennaio 2003, del 13 % prima del 24 settembre 2003 e del 12,25 % prima del 25 novembre 2004. |
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(100) |
Infine, l’aiuto sotto forma di esonero fiscale concesso da PFRON e dall’Ufficio delle imposte per un importo di 62 116 PLN (circa 13 077 EUR) non è stato restituito perché le autorità fiscali non accettano pagamenti senza che vi sia una decisione relativa al recupero dei debiti. Tuttavia, la Polonia dichiara che l’aiuto è conforme alla norma de minimis. |
4. Approvazione delle modifiche del PNR
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(101) |
Conformemente al punto 10 del protocollo n. 8, le autorità polacche chiedono alla Commissione di approvare le modifiche del PNR. La Polonia assicura che HCz continuerà le sue attività senza aiuti e non sarà liquidata. In cambio, la Polonia si impegna a far sì che negli anni 1997–2006 HCz non riceva aiuti di Stato supplementari e non aumenti la propria capacità produttiva prima della fine del 2006, vale a dire prima della fine del periodo di ristrutturazione indicato nel protocollo n. 8. |
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(102) |
Le autorità polacche spiegano che una ristrutturazione di HCz senza aiuti di Stato era stata considerata impossibile all’atto dell’elaborazione del PNR nell’autunno 2002. Finché esisteva la possibilità che i debiti venissero ripagati per intero con l’aiuto dello Stato, nessun creditore era disposto ad annullare la propria parte di debito. Soltanto quando nel PNR è stata eliminata la possibilità di concedere aiuti a HCz, i creditori dell’impresa hanno deciso di ridurre i propri crediti. Inoltre, solo l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 2002 ha fornito uno strumento efficace nell’ambito della legislazione polacca che permettesse di annullare crediti istituzionali e di rimborsare i creditori nel quadro di una procedura sotto il loro controllo. |
5. Garanzia della distinzione tra le attività di LNM, MSP e HCz
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(103) |
La Polonia dichiara alla Commissione che l’accordo per la vendita di MH, HSCz e altre imprese a un investitore strategico escluderà la possibilità che un aiuto di Stato concesso a uno dei beneficiari del protocollo n. 8 possa essere trasmesso a HCz. L’accordo di vendita prevede a tal fine specifiche azioni di controllo. |
VI. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
1. Diritto applicabile
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(104) |
Il protocollo n. 8 stabilisce, al punto 1, che «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione a favore di settori specifici della siderurgia polacca sono conformi al mercato comune» se sono soddisfatte, tra le altre, le condizioni di cui a detto protocollo. |
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(105) |
Conformemente al punto 3 del protocollo n. 8 possono beneficiare di un aiuto di Stato esclusivamente le imprese di cui all’allegato 1. La Polonia ha selezionato 8 imprese che sono indicate nell’allegato. Tra loro non figura né HCz, né HSCz, né alcuna delle controllate di HCz. |
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(106) |
Nel protocollo n. 8, al comma 2, punto 6 si vieta la concessione di qualsiasi altro aiuto di Stato supplementare in favore della ristrutturazione della siderurgia polacca. A tal fine, il punto 18 del protocollo n. 8 attribuisce alla Commissione il potere di prendere «misure adeguate che obblighino tutte le imprese in questione a rimborsare l’aiuto ottenuto» qualora, all’atto del controllo, emerga che la ristrutturazione non è conforme in quanto risultato della concessione di «un aiuto di Stato supplementare in favore della ristrutturazione dell’industria siderurgica» |
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(107) |
Il Consiglio ha esteso il periodo di preammortamento per la concessione dell’aiuto nell’ambito della ristrutturazione della siderurgia polacca nel quadro dell’accordo europeo al 31 dicembre 2006. Tale decisione è stata riconosciuta dal protocollo n. 8 nell’ambito dell’adesione della Polonia all’UE. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il protocollo copre l’arco di tempo che precede e segue l’adesione. Più precisamente, autorizza un aiuto limitato alla ristrutturazione per gli anni 1997 — 2003 e vieta qualsiasi aiuto ulteriore ai fini della ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca tra gli anni 1997 — 2006. Sotto tale aspetto, si differenzia chiaramente dalle altre disposizioni del trattato di adesione come il meccanismo temporaneo di cui all’allegato IV (il «procedimento relativo all’esistenza di un aiuto»), che riguarda soltanto gli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione e che sono «ancora applicabili» dopo tale data. Il protocollo n. 8 può essere considerato una lex specialis che, per l’ambito coperto, sostituisce le altre norme dell’atto di adesione (46). |
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(108) |
Considerato che gli articoli 87 e 88 del trattato CE non riguardano, di norma, gli aiuti concessi prima dell’adesione e che non sono più applicabili dopo l’adesione, le disposizioni del protocollo n. 8 estendono il controllo sugli aiuti di Stato nell’ambito del trattato CE a tutti gli aiuti concessi per la ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca negli anni 1997 — 2006. |
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(109) |
Conformemente all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la decisione può essere presa dopo l’adesione della Polonia all’UE, perché, in mancanza di disposizioni specifiche nel protocollo n. 8, devono essere applicate le norme e i principi abituali. Perciò, si applica anche il regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999 del 2 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (47) (in appresso «regolamento procedurale»). |
2. Esistenza di un aiuto
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(110) |
A norma dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L’articolo 86, paragrafo 1 del trattato CE precisa che l’articolo 87 del trattato CE si applica anche alle imprese pubbliche, cioè alle imprese controllate dallo Stato. |
a) Aiuti alla ristrutturazione di Huta Częstochowa e applicazione del test del creditore privato
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(111) |
L’estinzione dei debiti da parte delle autorità conferisce un vantaggio economico dal momento che implica un’accettazione a rinunciare a delle entrate e costituisce, pertanto, un aiuto sulla base di risorse di Stato. Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza costante, una misura di Stato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 CE solo se l’impresa beneficiaria acquisisce un vantaggio economico che non avrebbe avuto in condizioni normali di mercato. Infatti, è stato stabilito che un investitore nelle condizioni di economia di mercato può realizzare una politica strutturale se è guidato da prospettive di redditività a lungo termine del capitale investito. D’altronde, però, come risulta da una giurisprudenza costante, un creditore, in condizioni di economia di mercato, cercherebbe piuttosto di ottenere la restituzione degli importi a lui dovuti dal debitore che si trova in difficoltà finanziarie in un lasso ragionevole di tempo (48). |
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(112) |
Perciò, il tribunale di primo grado ritiene che qualora un debitore che si trovi in difficoltà finanziarie proponga la ristrutturazione del debito al fine di evitare la liquidazione, ciascun creditore debba almeno comparare con attenzione, da una parte, il vantaggio connesso all’ottenimento dell’importo offertogli nell’ambito del programma di ristrutturazione e, dall’altra, l’importo che potrebbe ottenere mediante l’eventuale liquidazione dell’impresa (tale valutazione è indicata in appresso come “test del creditore privato) (49). Il tribunale di primo grado ha stabilito che il test del creditore privato è influenzato da una serie di fattori, come ad esempio il tipo di creditore (ipotecario, privilegiato o ordinario), la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione. |
Esistenza di un aiuto relativo all’estinzione dei debiti di Huta Częstochowa
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(113) |
Per quanto riguarda la ristrutturazione di HCz, la Commissione ha valutato la documentazione e le informazioni fornite dalla Polonia e ha riconosciuto che i dubbi espressi all’atto dell’avvio del procedimento non sussistono. La Commissione ritiene che la ristrutturazione soddisfi i requisiti del test del creditore privato. |
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(114) |
Sulla base dell’analisi di PWC, la Commissione non ritiene più che, a causa delle garanzie che detengono i creditori pubblici di crediti istituzionali, la liquidazione avrebbe dato risultati migliori della ristrutturazione. Sulla base delle spiegazioni fornite dall’analisi di PWC, la Commissione ritiene che i creditori pubblici disponessero di garanzie analoghe a quelle dei creditori privati per gli stessi attivi di produzione e che, tuttavia, tali garanzie siano state registrate successivamente a quelle dei creditori privati. Pertanto, sarà prioritario soddisfare i crediti dei creditori privati, cosa che si ripercuoterà sul livello di restituzione dei crediti istituzionali dei creditori pubblici. |
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(115) |
Inoltre, la Commissione può ora concludere che l’attuale proposta di ristrutturazione di HCz permette a tutti i creditori pubblici di beneficiarne. A tal fine, la Commissione ribadisce che la valutazione relativa ai creditori di crediti commerciali deve essere effettuata con riferimento alla situazione del dicembre 2003. Successivamente, c’è stata una modifica dell’accordo di ristrutturazione ma gli elementi costitutivi sono rimasti validi e vincolanti da allora. Invece, la data effettiva di cui tener conto per i creditori pubblici di crediti istituzionali è il giugno 2005 dal momento che tali creditori devono ancora esprimere il loro accordo incondizionato alle condizioni fissate dalla decisione di ristrutturazione. |
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(116) |
L’analisi da cui risulta che per i creditori la ristrutturazione sarà più redditizia della liquidazione è confermata anche nel contesto del miglior scenario possibile di liquidazione per i creditori pubblici. Secondo tale scenario, solo tre creditori pubblici di crediti istituzionali nel 2005 e un creditore pubblico di crediti commerciali nel 2003 (50) avrebbero potuto ricevere, nel caso di una ristrutturazione, meno che nel caso di una liquidazione. Tuttavia, tutti e tre i creditori pubblici di crediti istituzionali si sono espressi contro la ristrutturazione e le autorità polacche hanno garantito che i loro crediti sarebbero stati pagati interamente sulla base degli attivi di RFG. Pertanto, tali creditori pubblici non hanno portato alcun vantaggio al debitore ed essi non hanno utilizzato risorse pubbliche, quindi il loro comportamento non può essere connesso ad un aiuto di Stato (51). |
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(117) |
Per quanto riguarda il creditore pubblico di crediti commerciali, Zakład Energetyczny, che è il fornitore di energia nella regione di Częstochowa, va notato prima di tutto che la differenza tra il livello di soddisfazione dei crediti in caso di ristrutturazione e nel caso di liquidazione è minima. In secondo luogo, la Commissione si rende conto che un creditore privato prestatore di servizi a HCz sarebbe, nella maggior parte dei casi, contrario alla sua liquidazione perché, in caso di interruzione, per un lungo periodo o per sempre, della produzione di HCz, perderebbe un importante cliente. Ciò riguarda in particolare Zakład Energetyczny per cui ciò significherebbe la perdita del suo maggiore acquirente. Pertanto, il creditore ha agito in funzione del proprio interesse commerciale e non ha procurato a HCz nessun vantaggio indebito. |
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(118) |
Inoltre, la Commissione è consapevole del fatto che, in considerazione della giurisprudenza di cui sopra (52), secondo cui «l’importo che si riceve in caso di liquidazione» deve essere comparato con «la valutazione delle opportunità dell’impresa di essere redditizia», il test del creditore privato richiede una valutazione realistica della liquidazione rispetto alla ristrutturazione. |
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(119) |
Nel caso in questione, è evidente che ci sono buone possibilità di ristrutturazione. I crediti commerciali saranno ceduti a un investitore strategico e vi sono state (nel 2003) e vi sono ancora (nel 2005) prove del fatto che sono state fatte offerte serie. Inoltre, anche il trasferimento dei crediti a favore di Operator sembra avere una solida base economica. Il valore degli attivi è stato confermato da una società di valutazione affidabile. |
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(120) |
La Commissione è consapevole anche del fatto che, in caso di liquidazione, sarebbe impossibile garantire l’importo suggerito, a titolo di esempio, nell’analisi di PWC. L’analisi è stata effettuata sulla base dello scenario migliore per i creditori pubblici e si fonda sulle stesse aspettative di quelle indicate per la ristrutturazione che presuppongono la vendita degli attivi. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che la vendita degli attivi da parte del curatore avvenga nell’ambito di un’unica procedura. Invece, alcuni creditori possono riprendere gli attivi ipotecati e ciò farà sì che all’atto della vendita il prezzo sarà probabilmente inferiore a quello nell’ambito del processo di ristrutturazione. A sostegno di tale ipotesi la Polonia ha fornito prove empiriche. |
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(121) |
Il comportamento dei creditori privati indica che hanno adottato un approccio di mercato. In effetti, anche i creditori privati hanno votato per la ristrutturazione nonostante il fatto che, sulla base delle tabelle 2 e 3, la liquidazione li favorisse. Per esempio, nel 2003 la banca privata BPH ha dovuto far fronte a causa della liquidazione a una perdita sui suoi crediti di 75 milioni di PLN pari al 19 % (14 milioni di PLN) mentre in caso di ristrutturazione si prevede che avrebbe perso il 49 % circa (37 milioni di PLN). Stando così le cose, la ristrutturazione, confrontata con il miglior scenario di procedura fallimentare, permetteva di recuperare soltanto il 62 %. Ciononostante, BPH ha votato a favore della ristrutturazione. |
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(122) |
Se si applicasse lo stesso parametro ai creditori pubblici, quasi ognuno di loro dovrebbe esprimersi a favore della ristrutturazione cioè tutti i creditori pubblici di crediti commerciali e la maggior parte dei creditori pubblici di crediti istituzionali. |
Esistenza dell’aiuto nel contesto delle attività di Huta Stali Częstochowa
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(123) |
La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che il passaggio della produzione da HCz a HSCz significasse la concessione di aiuto. La Commissione osserva che il dare in leasing gli attivi dell’acciaio a un’impresa individuale fuori dal controllo del curatore fallimentare prima della dichiarazione di fallimento può essere inteso come un modo per preservare il valore degli attivi ai fini della continuazione delle attività. |
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(124) |
Inoltre, la Commissione è al corrente del fatto che HSCz ha ottenuto il proprio capitale operativo e le garanzie da parte di TFS in base a principi commerciali che soddisfano il test del creditore privato. Si rende conto che HSCz è stata finanziata con prestiti concessi dai fornitori su base commerciale e con anticipi dei clienti dell’acciaieria che erano vivamente interessati alla continuazione della produzione di acciaio di Huta Częstochowa. |
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(125) |
Per quanto riguarda le garanzie concesse da TFS, la Commissione, sulla base della propria pratica in materia di valutazione delle garanzie individuali, ritiene che tali garanzie non costituiscano un aiuto di Stato (53). |
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(126) |
Prima di tutto, HSCz non si trovava in difficoltà finanziarie ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (54). E per di più, si tratta di una società nuova non gravata da debiti che dispone già di un numero considerevole di ordinazioni. In secondo luogo, la società era in condizione di ottenere prestiti dai mercati finanziari senza intervento dello Stato e, in terzo luogo, la garanzia riguarda un importo massimo preciso e quindi non illimitato. |
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(127) |
Per quanto riguarda il prezzo della garanzia, la Commissione non dispone di prove del fatto che sia stata pagata una provvigione non corrispondente al prezzo di mercato. Se si accetta quanto affermato dalle autorità polacche, è evidente che l’importo garantito per decisione contrattuale non superava i 6 milioni di PLN e, di conseguenza, la provvigione era del 2 %. Tuttavia, anche nel caso di una provvigione dell’0,8 %, esempi di analoghe garanzie con provvigioni dell’1 % indicano che la provvigione corrispondeva alle condizioni di mercato, in particolare se si tiene conto che TFS disponeva di informazioni esaurienti su HSCz ed era quindi in grado di istituire un sistema di controllo che permetteva di limitare l’importo garantito. La Commissione ricorda, inoltre, che, in altri casi che riguardavano la siderurgia ha ritenuto che la giusta provvigione fosse ancora più bassa della provvigione del caso in esame (55). |
b) Sovvenzioni e altre misure di aiuto
Esistenza di un aiuto a favore di Huta Częstochowa sotto forma di sovvenzione
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(128) |
Le sovvenzioni finanziarie ottenute da HCz nel periodo tra il giugno 1997 e il maggio 2002, che ammontano a 25 161 072,08 PLN (circa 5,3 milioni di EUR), sono state concesse alla società mediante risorse statali. Dal momento che i laminati di acciaio di grosso spessore sono un prodotto ampiamente venduto in tutta l’Europa, tale tipo di aiuto concesso dalla Polonia avrebbe potuto distorcere la concorrenza favorendo HCz e incidere sugli scambi tra Stati membri. Pertanto, tali sovvenzioni costituiscono, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, un aiuto di Stato. |
Esistenza di un aiuto a favore di Huta Częstochowa sotto altre forme
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(129) |
Anche le sovvenzioni di KBN per un importo di 1 328 000 PLN hanno dato a HSCz un vantaggio economico e costituiscono pertanto un aiuto di Stato dal momento che, come nel caso di HCz, incidono sugli scambi commerciali e comportano un rischio di distorsione della concorrenza. |
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(130) |
La Commissione non ritiene però che il pagamento ritardato da parte di HCz di debiti istituzionali le abbia procurato un vantaggio. Dal momento che HSCz non costituisce un’impresa a rischio, la Commissione non ha motivo di ritenere che un creditore privato al posto delle pubbliche istituzioni avrebbe optato per un pagamento dei suoi debiti a breve termine (56). |
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(131) |
Inoltre, conformemente al diritto polacco, HSCz ha pagato gli interessi relativi ai pagamenti arretrati e il loro importo ha superato il tasso di riferimento della Commissione. La Commissione ricorda che, conformemente all’articolo 14 del regolamento procedurale, il procedimento relativo agli aiuti concessi illegalmente deve individuare l’importo da recuperare al fine di ripristinare la situazione che vi sarebbe stata se non fosse stato concesso alcun aiuto. Tuttavia, qualora il beneficiario abbia restituito la sovvenzione per un importo pari o maggiorato degli interessi calcolati a partire dal giorno della concessione dell’aiuto fino al giorno della sua restituzione, conformemente alla pratica della Commissione, la misura non costituisce più un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(132) |
In effetti, gli interessi applicabili, il cui importo spaziava tra il 2002 e il 2004 dal 16 % al 12,25 % (cfr. il punto 97), sono più elevati del tasso di riferimento che la Commissione applica alla restituzione degli aiuti. Conformemente all’articolo 9 del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 del 21.4.2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (“regolamento di attuazione) (57) tale tasso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base. Per la Polonia tale tasso di riferimento era, a partire dal 1o maggio 2004, del 7,62 % (58). Prima del 2004, in Polonia non esistevano tassi swap interbancari a cinque anni. In ogni caso anche altri indicatori, come il rendimento medio in un anno dei titoli del tesoro, erano chiaramente inferiori (8,24 % nel 2002, 5,34 % nel 2003 e 6,63 % nel 2004). |
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(133) |
Può costituire un aiuto di Stato solo il rinvio del pagamento dei debiti nei confronti dell’Ufficio delle imposte di Częstochowa e di PFRON, per un totale di 62 116,09 PNL che non sono stati restituiti. |
3. Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune
Compatibilità dell’aiuto a favore di Huta Częstochowa con il mercato comune
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(134) |
L’aiuto ricevuto da HCz nel periodo dal giugno 1997 al maggio 2002 per un importo di 25 161 072,08 PLN è stato concesso in considerazione del fatto che sarebbe stato successivamente autorizzato come un aiuto di Stato conformemente al PNR e al protocollo n. 8, ma è stato successivamente tralasciato a causa del fallimento di HCz. Tuttavia, dal momento che tale aiuto conformemente al protocollo n. 8, era illegale, esso costituisce sempre un aiuto vietato ai fini della ristrutturazione tranne che nel caso in cui si tratti di un aiuto autorizzato conformemente ad altre norme relative agli aiuti di Stato. |
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(135) |
La Commissione fa notare che fino al 23 luglio 2002 le norme relative agli aiuti di Stato per il settore siderurgico erano contenute della decisione della Commissione n. 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (59) (in appresso «Codice degli aiuti a favore della siderurgia») (60). |
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(136) |
Il Codice degli aiuti a favore della siderurgia all’articolo 2 autorizza gli aiuti compatibili con la disciplina comunitaria a favore della ricerca e sviluppo. La Commissione ritiene che, per quanto riguarda le cinque misure di aiuto concesse da KBN per un importo di 5 461 620 PLN, non vi siano dubbi seri quanto alla loro compatibilità con le norme quadro relative alla ricerca e allo sviluppo di cui all’allegato IV, articolo 3, paragrafo 2 del trattato di adesione (61). |
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(137) |
Prima di tutto, benché le sovvenzioni concesse da KBN a HCz non siano direttamente coperte dal programma del presidente relativo ai criteri e al metodo per la concessione di sovvenzioni sulla base di risorse statali a favore delle scienze del 30 novembre 2001 (che è stato accettato dalla Commissione come un aiuto esistente ai sensi dell’aiuto PL 6 dell’allegato IV del trattato di adesione), sembra che la Polonia non abbia valutato l’aiuto in maniera diversa prima dell’approvazione del programma. In realtà la Polonia aveva già definito nel PNR «le risorse di KBN» come «strumenti dell’aiuto di Stato autorizzato sotto forma di sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo» (62). La Commissione aveva valutato in tale forma il PNR e lo aveva approvato con decisione del Consiglio del luglio 2003 (cfr. il punto 24). |
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(138) |
In secondo luogo, l’aiuto è compatibile con la disciplina comunitaria relativa alla ricerca e allo sviluppo. È chiaro che l’aiuto è stato concesso a fini di ricerca e sviluppo. Inoltre, l’aiuto è inferiore al massimale per gli aiuti compatibili con le norme del mercato libero stabilite dalla disciplina comunitaria relativa alla ricerca e allo sviluppo in considerazione del bonus supplementare del 10 % dal momento che il beneficiario si trovava in una delle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (63). Si tratta o di un aiuto alle ricerca industriale inferiore al massimale del 60 % (punto 69, comma 1, 2 e 4) o di un aiuto destinato alla ricerca industriale o ad attività connesse con lo sviluppo di una preconcorrenza inferiore al massimale del 35 % previsto per le attività connesse con lo sviluppo di una preconcorrenza (punto 69, comma 3, 4 e 5). Inoltre, l’aiuto ha avuto un effetto incentivante dal momento che le autorità polacche hanno dimostrato in maniera convincente che senza tale sovvenzione HCz non avrebbe effettuato tali programmi di ricerca e sviluppo. |
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(139) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni nei confronti dell’aiuto ottenuto da KBN tra il 1997 e il 2001 conformemente all’allegato IV del trattato di adesione e lo considera un aiuto compatibile nell’ambito dei programmi per la ricerca e lo sviluppo e non un aiuto ai fini della ristrutturazione ai sensi del protocollo n. 8 |
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(140) |
Tuttavia, nel caso dei rimanenti aiuti al funzionamento e alla ristrutturazione dell’occupazione pari a 19 699 452 PLN, la Commissione non ritiene che vi siano disposizioni del Codice degli aiuti a favore della siderurgia in virtù delle quali l’aiuto potrebbe essere autorizzato. È evidente che non si tratta di un aiuto alla ricerca e allo sviluppo né di un aiuto alla chiusura (articolo 4). Inoltre, tale aiuto con costituisce un aiuto al funzionamento autorizzato ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (64). In ogni caso, le autorità polacche non hanno chiesto alcuna deroga nell’ambito del Codice degli aiuti a favore della siderurgia né delle norme della CE. |
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(141) |
In considerazione del fatto che tali misure non rientrano in nessuna altra deroga ai sensi del Codice degli aiuti a favore della siderurgia CECA, la Commissione ritiene, conformemente all’articolo 1 del Codice degli aiuti a favore della siderurgia, che esse costituiscano un aiuto alla ristrutturazione incompatibile con il mercato comune, ai sensi del protocollo n. 8. |
Compatibilità dell’aiuto a favore di Huta Stali Częstochowa con il mercato comune
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(142) |
Negli anni 2002 e 2003 KBN ha concesso a HSCz 1 380 000 PLN. Tale aiuto può essere considerato un aiuto esistente nell’ambito dell’aiuto PL 6 dell’allegato IV del trattato di adesione. Le autorità polacche hanno confermato che tale aiuto è stato concesso nell’ambito del programma approvato come aiuto PL 6. Pertanto, tali misure non fanno sorgere seri dubbi per quanto riguarda la loro compatibilità con la disciplina comunitaria per la ricerca e lo sviluppo di cui all’allegato IV, articolo 3, paragrafo 2 del trattato di adesione. |
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(143) |
Tenendo conto della compatibilità dell’aiuto concesso a HCz da KBN, l’importo del potenziale aiuto illegale ricevuto da HSCz è pari a 62 116,09 PNL (circa 13 077 EUR). Tuttavia, tale importo soddisfa le condizioni del regolamento della Commissione n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (65) per cui la Commissione può affermare che esso non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. |
4. Conclusioni
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(144) |
Per i motivi di cui sopra, la Commissione conclude che le misure che la Polonia ha attuato per la ristrutturazione di HCz come parte del programma di ristrutturazione del 7 agosto 2003, modificato il 1o dicembre 2003 e il 30 aprile 2004, non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Inoltre, neanche le misure attuate dalla Polonia per il funzionamento di HSCz costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Le sovvenzioni concesse da KBN a HCz e HSCz per la ricerca e lo sviluppo sono, d’altro canto, compatibili con il mercato comune. |
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(145) |
Tuttavia, l’aiuto a favore della ristrutturazione che HCz ha ricevuto negli anni 1997 — 2002 per un importo di 19 699 452 PLN (4,1 milioni di EUR) è incompatibile con il mercato comune e deve essere restituito conformemente al punto 18 del protocollo n. 8. |
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(146) |
Sarà chiesto all’impresa che ha beneficiato concretamente dell’aiuto di restituirlo. All’epoca in cui è stato concesso l’aiuto, l’entità economica che lo ha ricevuto faceva parte della persona giuridica HCz. Dal momento che gli attivi e i passivi dell’originaria HCz sono stati distribuiti a tre società che le succedono, RFG, MH e Operator, la persona giuridica che ha ottenuto l’aiuto non è più limitata all’entità economica HCz ma comprende anche le società che hanno ricevuto gli attivi e i passivi di HCz. Pertanto, la restituzione dell’aiuto sarà richiesta a HCz, FG, MH e Operator che devono risponderne congiuntamente. |
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(147) |
Gli importi da restituire saranno maggiorati degli interessi calcolati conformemente alle norme del regolamento di attuazione. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 4 di tale regolamento stabilisce che, in caso di mancanza di tassi swap interbancari a cinque anni, la Commissione può, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili. Considerato che per la Polonia non erano disponibili tassi swap interbancari a cinque anni per il periodo in cui è stato concesso l’aiuto incompatibile col mercato comune, il tasso applicato per la restituzione dell’aiuto deve essere basato sul tasso percentuale disponibile che si ritiene adeguato per quel periodo. |
VII. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PNR CONFORMEMENTE AL PUNTO 10 DEL PROTOCOLLO N. 8
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(148) |
La Polonia ha notificato la modifica del NRP al fine di comunicare che HCz non sarebbe stata liquidata ma poteva essere ristrutturata senza aiuti di Stato. La Commissione, conformemente al punto 10 del protocollo n. 8, non si oppone a tale modifica. |
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(149) |
Ai sensi del punto 10 del protocollo n. 8 «qualsiasi modifica successiva del programma generale di ristrutturazione e dei piani individuali deve essere approvata dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio». Dal momento che la decisione della Commissione riguarda gli aiuti di Stato, occorre far riferimento alle norme procedurali di cui all’articolo 88 del trattato CE e al regolamento n. 659/99. In tale contesto, le decisioni sono prese dalla Commissione, tranne che nel caso in cui la decisione di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune sia giustificata da circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma. |
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(150) |
Pertanto, la Commissione è autorizzata ad approvare la modifica proposta dal momento che i dati principali indicati nel protocollo relativo agli aiuti di Stato sulle capacità produttive, il calendario e la proporzionalità dell’aiuto di Stato rimangono immutati (66). La presente modifica del NRP non avrà alcun effetto sul protocollo n. 8 stesso. HCz non diventerà un’impresa beneficiaria ai sensi del protocollo n. 8 e la riduzione della capacità di produzione globale per l’industria dell’acciaio polacca di cui al punto n. 7 non sarà modificata. |
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(151) |
Inoltre, la Polonia ha fornito sufficienti giustificazioni per tale modifica. La ristrutturazione di HCz sembra costituire una valida opzione basata sui principi del mercato e la valutazione di cui sopra ha dimostrato che HCz può, contrariamente alla situazione nel 2003, essere ristrutturata senza aiuti di Stato. |
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(152) |
Tuttavia, la Commissione ritiene di non poter autorizzare l’aiuto concesso a HCz tra il 1997 e il 2002. Accettare tale aiuto significherebbe includere HCz nell’elenco dei beneficiari e aumentare l’importo degli aiuti che la Polonia può concedere all’industria dell’acciaio e ciò turberebbe l’equilibrio tra gli impegni assunti nel settore degli aiuti di Stato e comporterebbe una distorsione della concorrenza. La Commissione non potrebbe accettare tale cambiamento senza l’accordo del Consiglio. |
VIII. CONFORMITÀ CON IL PUNTO 4 DEL PROTOCOLLO N. 8
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(153) |
La Commissione non ritiene che la vendita delle controllate di HCz e HSCz costituisca una violazione del punto 4 del protocollo n. 8. |
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(154) |
Esso prevede che : «Un’impresa beneficiaria non può:
Nel PNR (al punto 24) si ribadisce che tale disposizione intendeva evitare che un beneficiario del protocollo n. 8 potesse acquisire attivi o azioni di HCz. |
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(155) |
La Commissione ritiene che, in questo caso, occorra tener conto del punto 4, lettera a) e non del punto 4, lettera b), dal momento che non si tratta di una vendita di attivi ma di una vendita di azioni che è considerata una fusione (67). L’investitore strategico acquisisce di fatto solo le azioni delle imprese e non i singoli attivi. Inoltre, l’applicazione del punto 4, lettera b) è sufficiente per dichiarare il fallimento di HCz, che invece non è stato dichiarato. |
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(156) |
La Commissione non ritiene che sia stato violato il punto 4 lettera a) del protocollo n. 8 dal momento che tale norma riguarda esclusivamente i beneficiari interessati dal protocollo n. 8 e né Donbass né LNM ne fanno parte. |
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(157) |
È vero che LNM ha acquisito un’impresa beneficiaria: MSP. Tuttavia, la Commissione non dispone di prove del fatto che LNM agisse per conto di MSP o come sua rappresentante. Al contrario, LNM e PSP sono gestite come imprese separate ed autonome. Anche se interpretasse i motivi di tale disposizione come un divieto di qualsiasi sovvenzione incrociata tra i beneficiari (e quindi di MSP) e i non beneficiari (in questo caso HCz), la Commissione ha ottenuto sufficienti garanzie che qualsiasi acquirente si asterrà da sovvenzioni incrociate a HCz sulla base degli aiuti ottenuti nell’ambito del NRP. Per ribadire tale impegno, sia la Polonia che LNM hanno presentato delle garanzie (cfr. i punti 77 e 104). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le misure che la Polonia ha attuato per la ristrutturazione di Huta Częstochowa SA sulla base della decisione di ristrutturazione del 7 agosto 2003 modificata il 1o dicembre 2003 e il 30 aprile 2004 non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
2. Le misure che la Polonia ha adottato per il funzionamento di Huta Stali Częstochowa Srl non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
Articolo 2
L’aiuto di Stato che la Polonia ha concesso alla ricerca e lo sviluppo per un importo di 5 461 620 PLN a Huta Częstochowa SA e per un importo di 1 328 000 PLN a Huta Stali Częstochowa Srl è compatibile con il mercato comune.
Articolo 3
1. L’aiuto di Stato dell’importo di 19 699 452 PLN che la Polonia ha concesso a Huta Częstochowa SA nel periodo dal 1997 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento e di aiuto a scopo di ristrutturazione dell’occupazione non è compatibile con il mercato comune.
2. La Polonia deve prendere tutte le misure necessarie per ottenere da Huta Częstochowa sa, dal Regionalny Fundusz Gospodarczy, dal Majątek Hutniczy SRL e da Operator SRL la restituzione dell’aiuto di cui al paragrafo 1 illegittimamente concesso a Huta Częstochowa sa. Tutte queste imprese sono responsabili congiuntamente della restituzione dell’aiuto in questione.
La restituzione dell’aiuto deve avvenire immediatamente e conformemente alle procedure del diritto nazionale a condizione che esse portino all’immediata ed effettiva esecuzione della decisione. Gli importi da restituire devono essere calcolati con gli interessi relativi a tutto il periodo, dalla data della concessione dell’aiuto a Huta Częstochowa SA fino alla sua effettiva restituzione. Gli interessi devono essere calcolati conformemente alle norme di cui alla sezione V del regolamento (CE) n. 794/2004.
3. La Polonia deve informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure prese e di quelle pianificate per attuarla. Tali informazioni dovranno essere fornite utilizzando il questionario contenuto nell’allegato 1 della presente decisione. In particolare, la Polonia deve fornire alla Commissione, entro gli stessi termini, tutti i documenti che possano provare che è iniziato il processo di recupero degli importi da parte delle imprese responsabili del rimborso dell’aiuto illegittimo.
Articolo 4
La Commissione approva la proposta di modifica del programma nazionale di ristrutturazione, conformemente al punto 10 del protocollo n. 8 del trattato di adesione, nella misura in cui esso permette la ristrutturazione di Huta Częstochowa SA senza aiuti di Stato e senza aumento della capacità produttiva.
Articolo 5
La Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles il 5 luglio 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948.
(2) GU C 204 del 12.8.2004, pag. 6.
(3) Per i dettagli, cfr. la causa COMP/ECSC 1351 Usinor/Arbed/Aceralia, decisione della Commissione del 21 luglio 2001, paragrafo 88.
(4) Rurexpol è specializzata nella produzione di tubi senza saldatura — di trivellazione e di caldaie. La sua capacità produttiva è di 60 000 tonnellate. Le vendite negli anni 2003–2004 hanno superato i 200 milioni di PLN all’anno.
(5) Sulla base del presupposto che 1 EUR equivale a 4,75 PLM. Tale era il tasso medio di cambio nel maggio 2004 quando la Polonia è entrata nell’UE ed è stata presa la decisione di avviare il procedimento.
(*1) Alcune parti di testo sono state occultate per evitare la diffusione di informazioni riservate; tali parti sono contrassegnate con i puntini tra parentesi.
(6) GU n. 111, punto 1196.
(7) Informazioni supplementari sulle holding LNM si trovano nella decisione della Commissione PHS/LNM del 5 luglio 2004 sul caso COMP/M 3326 che fornisce precisazioni sull’acquisizione dell’acciaieria polacca nel quadro del regolamento sulle concentrazioni.
(8) Gli altri beneficiari sono sette imprese per la produzione dell’acciaio: Huta Bankowa, Huta Buczek, Huta Lucchini–Warszawa, Huta Łabędy, Huta Pokόj, Huta Andrzej e Huta Batory. Nel frattempo le altre due società hanno dichiarato fallimento.
(9) In effetti, il Consiglio ha preso due decisioni, una nel luglio 2002 che estende il periodo di preammortamento a condizione che vi sia un programma valido di ristrutturazione e piani individuali d’impresa conformemente all’articolo 8, paragrafo 2 del protocollo 2 dell’accordo europeo e una, nel giugno 2003 che approva i programmi presentati nell’aprile 2003, per effetto di cui il periodo di preammortamento per la concessione dell’aiuto di Stato viene prolungato alla fine del 2003.
(10) Di norma, l’UE non autorizza aiuti di Stato al settore siderurgico, cfr. la Comunicazione della Commissione sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell’industria siderurgica (GU C 70 del 19 marzo 2002, pag. 21). Anche gli investimenti regionali sono vietati; cfr. il punto 27 della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU C 70 del 19 marzo 2002, pag. 8).
(11) Legge del 30 ottobre 2002, GU n. 213, punto 1800, modificata il 14 novembre 2004, GU n. 229, punto 2271.
(12) Tale legge costituisce la base giuridica per alcuni casi di ristrutturazione in Polonia. Una descrizione dettagliata della legge è contenuta, tra l’altro, nella decisione della Commissione, del 1o giugno 2005 sui casi C(2005) 17 e 18, di aprire un procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 CE sugli aiuti alla ristrutturazione in favore dei cantieri polacchi di Gdynia e Gdansk, GU C 220 dell’8.9.2005, pag. 7. Se l’applicazione della legge varia lievemente da un caso all’altro, ciò è dovuto alla presentazione che ne fanno le autorità polacche dal momento che si tratta di una questione di diritto nazionale.
(13) Non sono ristrutturabili: i contributi pensionistici e la parte di contributi di sicurezza sociale costituita da contributi dei lavoratori e che è connessa al pagamento degli stipendi (i contributi comprendono due componenti principali, ognuna pari a circa il 50 %). Ciò perché la parte del contributo che dovrebbe essere pagato dal lavoratore costituisce un obbligo del lavoratore (e non del datore di lavoro), anche se è il datore di lavoro che deve versarlo al ZUS. Pertanto, l’impresa ha la piena responsabilità del pagamento dei contributi dei lavoratori. Inoltre, se tali importi sono arretrati, occorre calcolare gli interessi applicabili. Esiste, tuttavia, la possibilità di rinviare il pagamento di tali interessi, insieme con i contributi di sicurezza sociale pagati dagli assicurati o dei contributi pensionistici di 24 mesi (articolo 32b della legge del 30.10.2002).
(14) Il 31 marzo 2004 l’UTCC ha presentato alla Commissione un documento in cui spiegava perché, a suo parere, la ristrutturazione soddisfa il test del creditore privato.
(15) Tuttavia, tale decisione non soddisfaceva tutte le condizioni introdotte dalle modifiche della legge del 30.10.2002, dal momento che non conteneva una descrizione dettagliata dei crediti istituzionali ristrutturabili e non spiegava perché gli attivi sarebbero stati trasferiti ad Operator (benché tale informazione sia contenuta nel programma di ristrutturazione). La autorità polacche hanno affermato che tali informazioni sarebbero state fornite in una nuova versione prevista per la fine del giugno 2005 che dovrebbe tener conto delle decisioni prese dai creditori dei crediti istituzionali.
(16) La società ATEST «Società di servizi di consulenza e di servizi tecnici» opera nel mercato polacco dal 1992 ed è specializzata nella valutazione delle imprese, dei patrimoni immobiliari o commerciali e degli impianti di produzione. La società ha effettuato la valutazione di alcune imprese al fine dell’ottenimento di prestiti bancari, di ristrutturazione e di fusione delle imprese.
(17) Il programma di ristrutturazione stabiliva inizialmente che il valore contabile degli attivi ricevuti da Operator era di circa 203,3 milioni di PNL. In realtà, è stata rinegoziata la precisa composizione degli attivi da trasferire ad Operator dal momento che i rappresentanti di Operator si sono concentrati sugli attivi che sarebbe stato facile vendere.
(18) BRE Corporate Finance SA è una società controllata al 100 % della BRE Bank SA, una delle maggiori banche in Polonia, quotata alla Borsa di Varsavia. Il controllo della gestione della BRE Bank è svolto dalla Commerzbank AG della Germania che detiene oltre il 72 % delle azioni. BRE Corporate Finance si occupa di investimenti bancari, acquisizioni e fusioni, ristrutturazione e finanziamento delle imprese. La Polonia afferma che tale società ha partecipato a una serie di importanti operazioni di privatizzazione e di acquisizione o fusione in Polonia per conto di clienti privati e del Tesoro di Stato. Tali progetti hanno richiesto spesso la realizzazione di valutazioni delle imprese sulla base di metodi diversi.
(*2) Tale importo non comprende tre imprese che non sono state vendute all’investitore strategico. Il loro valore è valutato tra 0 e 15 milioni di PNL.
(19) I dati sono stati calcolati tenendo conto della situazione delle entrate al marzo 2005 di […] milioni di PLN (cfr. la tabella 3), più circa […] milioni di PLN di interessi mensili fino all’ottobre 2005, più il pagamento di circa […] milioni di PLN per i crediti dei creditori pubblici che hanno respinto la ristrutturazione.
(20) Dati calcolati alla fine del giugno 2005.
(21) L’analisi PWC è stata effettuata sulla base di una simulazione nell’ambito della legge del 28 febbraio 2003 — Diritto fallimentare e di ristrutturazione.
(22) Sulla base della legge del 31 gennaio 1980 sulla tutela dell’ambiente, GU del 1994, punto 196.
(23) Decisione n.FEO/72752/E/97/TT, articolo 8, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1 della legge del 9.5.1991 sull’occupazione e la riabilitazione professionale dei disabili (GU n. 46 punto 201 e successive modifiche).
(24) Sulla base della legge del 31 gennaio 1980 sulla tutela dell’ambiente, GU del 1994, punto 196.
(25) Decisione regionale n.GKN.IV.7224/653/98 conformemente all’articolo 219, paragrafo 1 della legge del 21.8.1997 sulla gestione delle proprietà immobiliari (GU n. 114, punto 741).
(26) Decisione del Consiglio di FGŚP n. 205/99 conformemente all’articolo 4, paragrafo 1 della legge del 29.12.1993 sulla tutela dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore dei lavoro (GU n. 1 del 1994, punto 1).
(27) Decisione del direttore dell’Ufficio delle imposte (n.DUS– E– 924/424/99 conformemente all’articolo 64, della legge del 17.6.1966 relativa ai procedimenti di esecuzione nell’amministrazione (GU n. 36 del 1991, punto 161).
(28) Decisione del direttore dell’Ufficio delle imposte (n.DUS– PP– 733/12/99 conformemente all’articolo 67, della legge del 29.8.1997 (Ordinanza fiscale GU n. 137, punto 926 e successive modifiche).
(29) Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1 della legge finanziaria per l’anno 1999 del 17.2.1999 (GU n. 17 del 1999, punto 154 e GU n. 47 del 1999, punto 466).
(30) Sulla base dell’accordo sulla ristrutturazione del debito di HCz a seguito del mancato pagamento dell’imposta sugli immobili.
(31) Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1 della legge finanziaria per l’anno 1999 del 17.2.1999 (GU n. 17 del 1999, punto 154).
(32) Decisione n. 2/2000, conformemente all’articolo 67, della legge del 29.8.1997 (Ordinanza fiscale GU n. 137, punto 929 e successive modifiche).
(33) Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1 della legge finanziaria per l’anno 2000 del 21.1.2000 (GU n. 7, punto 85).
(34) Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1 della legge finanziaria per l’anno 2000 del 21.1.2000 (GU n. 7, punto 85).
(35) Decisione del Wójt n. II — 3130/4/01, conformemente all’articolo 67, della legge del 29.8.1997 (Ordinanza fiscale GU n. 137, punto 929 e successive modifiche).
(36) Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1 della legge finanziaria per l’anno 2001 dell’1.3.2001 (GU n. 21, punto 246).
(37) Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1 della legge finanziaria per l’anno 2002 del 14.3.2002 (GU n. 7, punto 275) nonché alla legge del 24 agosto relativa alla ristrutturazione dell’industria siderurgica (GU n. 111, punto 1196).
(38) Di tali costi un importo di 606 800 PLN è stato destinato alle ricerche industriali e la parte rimanente alle attività connesse allo sviluppo di una preconcorrenza. Attualmente è l’Accademia delle Scienze che è responsabile per i programmi di ricerca e sviluppo.
(39) Si tratta di un’istituzione scientifica di Stato che costituisce il principale organo consultivo nel settore delle scienze ed è finanziata interamente dallo Stato.
(40) Di tali costi un importo di 3 870 000 PLN è stato destinato alle ricerche industriali e la parte rimanente alle attività connesse allo sviluppo di una preconcorrenza. Tutti i pagamenti di KBN sono stati destinati all’Istituto della Metallurgia.
(41) L’accademia delle Scienze polacca ha trasmesso i risultati di tali ricerche ad altri impianti industriali che dovevano affrontare il problema del trattamento dell’acqua di raffreddamento provenienti da fonti contenenti quantitativi significativi di sostanze organiche che danneggiano gli scambi di calore.
(42) Tale progetto si poneva l’obiettivo di elaborare la tecnologia della fusione e della laminazione dei laminati con struttura omogenea di lega sullo spessore dei laminati. Tali laminati servono nell’industria navale e prima in Polonia non venivano prodotti. I risultati delle ricerche sono stati messi a disposizione delle altre imprese e di numerosi clienti.
(43) L’aiuto è stato pagato in larga misura dall’Istituto della Metallurgia.
(44) Inoltre, la Polonia sostiene che nel 2003 la percentuale dei crediti dei creditori pubblici recuperata per effetto della ristrutturazione era tra il 46 % e il 72 % (in media 61 %) mentre la riduzione nel caso dei creditori privati è stata tra il 46 % e il 58 % (in media 54 %).
(45) Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(46) Cfr. la decisione del 14 dicembre 2004: Aiuti alla ristrutturazione a favore dell’impresa siderurgica ceca Třinecké Železárny, GU C 22 del 27.1.2005, pag. 2, sulla base del protocollo n. 2 al trattato di adesione in materia di ristrutturazione della siderurgia ceca.
(47) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(48) Caso C–342/96 Spagna/Commissione europea, paragrafo 46; causa C–256/97 DMT, paragrafo 24, Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C–256/97 DMT, paragrafo 38; Causa T–152/99 Hamsa, paragrafo 167.
(49) Causa T–152/99 Hamsa, paragrafo 168. «Quando un'impresa, a fronte di un significativo peggioramento della sua situazione finanziaria, propone ai suoi creditori un accordo, o una serie di accordi, per la ristrutturazione del suo debito, al fine di risanare la propria situazione e di evitare la messa in liquidazione, ciascun creditore è indotto ad operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell’importo offertogli nell’ambito dell’accordo proposto, e, dall’altra, dell’importo che ritiene di poter recuperare al termine dell’eventuale liquidazione dell’impresa. La sua scelta è influenzata da una serie di fattori, come ad esempio la sua qualità di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione. Se, ad esempio, succedesse che, nell’ipotesi della liquidazione di un’impresa, il valore di realizzo degli attivi permettesse di rimborsare solamente i crediti ipotecari e privilegiati, i crediti ordinari non avrebbero alcun valore. In una simile situazione, il fatto che un creditore ordinario accetti di rinunciare al rimborso di una parte importante del suo credito non costituirebbe un sacrificio significativo».
(50) In realtà erano quattro nel 2005, ma ciò non ha importanza in questo caso dal momento che già nel 2003 si erano espressi a favore della ristrutturazione.
(51) La Commissione non prende neanche in considerazione il fatto che altri creditori potrebbero aver rifiutato la ristrutturazione dal momento che tali altri creditori avevano beneficiato evidentemente della ristrutturazione e non volevano pregiudicare tale processo.
(52) Causa T–152/99 Hamsa, paragrafo 168 (corsivo dell’autore).
(53) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14).
(54) GU L 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(55) Cfr. la decisione della Commissione Anon del 26 luglio 2004, C (2004) 1813 def., punto 47, ancora non pubblicata, in cui la Commissione accetta una provvigione dello 0,6 %.
(56) Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C–276/02 Spagna contro Commissione, paragrafo 40.
(57) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(58) Tassi di riferimento e di recupero relativi agli aiuti di Stato illegittimi, GU C 48 del 24.2.2005, pag. 2.
(59) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.
(60) Conformemente al punto 4 della Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5) « Nell’adottare decisioni dopo il 23 luglio 2002 in merito ad aiuti di Stato ai quali sia stata data esecuzione entro tale data senza l’autorizzazione preventiva della Commissione, essa procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ». Tale comunicazione (cfr. la GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22) stabilisce che gli aiuti concessi illegalmente siano valutati conformemente ai testi normativi in vigore all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso.
(61) Il protocollo n. 8 riguarda solo gli aiuti a scopo di ristrutturazione del settore dell’acciaio che non sono compatibili con le altre norme CE in materia di aiuti di Stato.
(62) Pagina 38.
(63) Cfr. la lettera della Commissione alla Polonia del 13.8.2004 in cui non è stata sollevata alcuna obiezione nei confronti delle misure notificate, compresa la carta degli aiuti regionali della Polonia (C(2004)3230/5).
(64) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3 conformemente all’articolo 3 del «Codice degli aiuti a favore della siderurgia» (nel frattempo sostituita dalla GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3). In particolare, non si tratta di un aiuto per la gestione dei rifiuti o il risparmio energetico.
(65) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(66) Decisione del 3 marzo 2005, C(2005) 424 relativa al cambiamento dei termini previsti per la riduzione della capacità produttiva di VPFM.
(67) Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 139/2004, GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Informazioni relative all’esecuzione della decisione della Commissione 2006/937/CE
1. Calcolo dell’importo da restituire
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1.1 |
Si prega di fornire le seguenti informazioni sull’importo dell’aiuto di Stato illegittimamente concesso al beneficiario:
Note: |
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1.2 |
Si prega di spiegare dettagliatamente quale tasso di interesse le autorità intendono applicare ai fini del recupero dell’aiuto illegittimamente concesso e quale tasso di interesse è considerato adeguato in Polonia per il periodo dal 1997 al maggio 2004. |
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1.3 |
Si prega di spiegare dettagliatamente in che modo saranno calcolati gli interessi da pagare per l’importo dell’aiuto che deve essere restituito. |
2. Misure previste o già prese ai fini della restituzione dell’aiuto
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2.1 |
Si prega di spiegare dettagliatamente quali misure sono state già prese e quali misure sono previste al fine di ottenere la restituzione immediata ed effettiva dell’aiuto. Si prega inoltre di spiegare quali misure alternative per il recupero sono previste dal diritto nazionale. Ove applicabile, si prega di indicare la base giuridica delle misure prese o pianificate. |
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2.2 |
Si prega di indicare qual è il termine ultimo per la restituzione dell’aiuto. |
3. Restituzione già effettuata
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3.1 |
Si prega di fornire i seguenti dati sugli importi dell’aiuto restituiti dal beneficiario:
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3.2 |
Si prega di allegare informazioni che documentino la restituzione degli importi di aiuto specificati nella tabella al punto 3.1. |
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(°) |
Data/date in cui l’aiuto (o le sue singole rate) è stato concesso al beneficiario (nel caso in cui una misura comprenda diverse rate e rimborsi, occorre introdurli in colonne separate) |
(*1) L’importo dell’aiuto concesso al beneficiario come equivalente lordo sovvenzione
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(°) |
Data/e della restituzione dell’aiuto |
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2006
relativa all'aiuto di Stato C 40/2005 (ex N 331/2005) al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore della Ford Genk
[notificata con il numero C(2006) 2931]
(I testi nelle lingue francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/938/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),
considerando quanto segue:
PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 22 giugno 2005, registrata il 27 giugno 2005, il Belgio ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto a favore della Ford sita a Genk. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 27 luglio 2005, alla quale le autorità belghe hanno risposto con lettera del 15 settembre 2005, registrata alla medesima data. |
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(2) |
Con lettera del 9 novembre 2005, la Commissione ha informato il Belgio di aver deciso d'iniziare riguardo all'aiuto in oggetto la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato. Il 25 novembre 2005 si è svolta una riunione con le autorità belghe. |
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(3) |
Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 13 gennaio 2006, registrata alla medesima data. |
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(4) |
La decisione della Commissione d'iniziare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 febbraio 2006 (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul provvedimento in oggetto, ma non ha ricevuto nessuna osservazione. |
DESCRIZIONE DELL'AIUTO
La beneficiaria
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(5) |
La beneficiaria dell'aiuto è la Ford-Werke GmbH, Fabrieken te Genk (indicata nella presente decisione come la «Ford Genk»), che fa parte della Ford Motor Company. Nell'ambito di una ristrutturazione generale della Ford Europa, a fine 2003 lo stabilimento di Genk, operante dal 1964, ha subito una considerevole riduzione del personale, nella misura di circa 3 000 dipendenti. Alla stessa epoca, la società ha annunciato un programma d'investimenti dotato di circa 700 milioni di euro, destinati essenzialmente a un nuovo sistema flessibile di produzione. Il programma prevedeva che alla produzione, già in corso, del modello Mondeo si aggiungesse la produzione della nuova generazione del modello Galaxy e di un terzo modello. Lo stabilimento ha attualmente circa 5 000 dipendenti e nel 2004 ha prodotto 207 163 autoveicoli. In Belgio il gruppo Ford è presente anche a Gand, con uno stabilimento Volvo. |
Il programma di formazione
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(6) |
Secondo le informazioni fornite dal Belgio, i costi ammissibili del programma di formazione ammontano in totale a 33,84 milioni di euro. In questo totale sono comprese misure rispettivamente di formazione specifica, per l'importo di 25,34 milioni di euro, e di formazione generale, per l'importo di 8,5 milioni di euro. |
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(7) |
I costi ammissibili e gli importi rispettivi previsti nel programma riguardano:
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(8) |
Il totale dei costi ammissibili è ripartito come segue, in funzione del tipo di spesa:
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L'aiuto
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(9) |
L'aiuto proposto consiste in una sovvenzione diretta a favore della Ford Genk, dell'importo di 12 279 423 euro per il periodo 2004-2006. Di quest'importo, 4 677 408 euro (il 38 %) costituiscono l'aiuto per la formazione generale e 7 602 015 euro (il 61 %) l'aiuto per la formazione specifica. L'aiuto sarà accordato in forma di aiuto «ad hoc» dalla Comunità fiamminga (Vlaamse Gemeenschap). Il Belgio ha assicurato che l'aiuto a favore della formazione non sarà cumulato con altri aiuti a copertura dei medesimi costi. |
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(10) |
L'importo dei suddetti aiuti corrisponde a un'intensità di aiuto del 55 % per la formazione generale e del 30 % per la formazione specifica. |
DECISIONE D'INIZIARE LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO
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(11) |
Nella decisione d'iniziare la procedura formale di esame, la Commissione ha espresso dubbi riguardanti 1) l'ampio novero dei costi ammissibili secondo l'interpretazione delle autorità belghe e 2) la ripartizione di certe voci di spesa tra le categorie di formazione specifica o di formazione generale. |
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(12) |
Per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione si è chiesta se varie delle spese previste dal Belgio siano compatibili con l'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (3). Si tratta delle seguenti spese:
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(13) |
Per quanto riguarda la ripartizione tra formazione «generale» e «specifica», la Commissione ha ritenuto che forse le autorità belghe abbiano applicato a determinate spese del progetto una definizione troppo ampia di che cos'è la formazione generale. I dubbi della Commissione riguardavano le voci «costi dei servizi di consulenza» e «costi del personale quando non lavora nel processo di produzione». Secondo le autorità belghe, il Servizio Formazione della Ford Genk stima che circa il 70 % di tali costi abbiano riguardato la formazione di portata generale. Tuttavia, non era stata fornita nessuna prova a sostegno di tale asserzione. |
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL BELGIO
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(14) |
Nella risposta alla lettera che annunciava l'inizio della procedura formale di esame, le autorità belghe hanno presentato le seguenti osservazioni:
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VALUTAZIONE DELL'AIUTO
Esistenza di un aiuto di Stato
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(15) |
La misura notificata dal Belgio a favore della Ford Genk costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Infatti, essa è stata accordata in forma di sovvenzione finanziata dallo Stato o mediante risorse statali, è una misura selettiva, poiché riguarda soltanto la Ford Genk, ed è tale da poter falsare la concorrenza all'interno della Comunità, conferendo a tale impresa un vantaggio rispetto alle altre concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. Infine, il mercato automobilistico è caratterizzato da scambi intensivi tra gli Stati membri e quindi l'aiuto potrebbe incidere sugli scambi tra gli Stati membri. |
Base giuridica della valutazione
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(16) |
Il Belgio chiede che l'aiuto sia approvato in base al regolamento (CE) n. 68/2001. Infatti, l'aiuto è inerente a un programma di formazione. |
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(17) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, se l'importo dell'aiuto concesso ad un'unica impresa per un singolo progetto di formazione è superiore a 1 milione di EUR, tale aiuto non è esentato dall'obbligo di notifica previsto all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. La Commissione osserva che l'aiuto previsto ammonta a 12 279 423 euro, che deve essere concesso a un'unica impresa e che il progetto di formazione è un progetto singolo. La Commissione ritiene quindi che all'aiuto proposto si applichi l'obbligo di notifica, al quale il Belgio ha ottemperato. |
|
(18) |
Al considerando 16 del regolamento (CE) n. 68/2001 è spiegato perché questo tipo di aiuto non può essere esentato dall'obbligo di notifica: «È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione». |
|
(19) |
Nel valutare un aiuto singolo a favore della formazione che, per il suo importo, non beneficia dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 68/2001 e che quindi deve essere valutato in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, la Commissione applica i medesimi orientamenti figuranti nel regolamento (CE) n. 68/2001. Tenuto conto del considerando 4 del regolamento (CE) n. 68/2001, secondo il quale la Commissione esamina le notifiche in base ai criteri stabiliti nel regolamento stesso, la Commissione si accerta anche se si possano approvare tutti i costi ammissibili, avvalendosi di nuovo dell'ampio potere discrezionale conferitole dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Simili misure vanno valutate in modo da assicurare la coerenza nella prassi decisionale e la parità di trattamento (4). |
Compatibilità con il mercato comune
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(20) |
Nel valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato comune, la Commissione deve quindi verificare se tutti i punti sui quali essa aveva espresso dubbi al momento d'iniziare il procedimento formale di esame siano consoni con il mercato comune ai termini del regolamento (CE) n. 68/2001 e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Si tratta in particolare dei seguenti punti. |
I) Per quanto riguarda i costi ammissibili
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(21) |
La Commissione osserva che l'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 68/2001 prevede come costi ammissibili di un progetto di aiuto a favore della formazione i seguenti costi:
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(22) |
Il Belgio ha fornito uno schema dei costi de formazione, che consente alla Commissione d'individuare quali costi siano ammissibili tra quelli proposti. Secondo le informazioni trasmesse dal Belgio, i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione non sono superiori al totale degli altri costi ammissibili.
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(23) |
L'articolo 4, paragrafo 7, lettera d) del regolamento (CE) n. 68/2001 prevede la possibilità di considerare come costi potenzialmente ammissibili l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota inerente al loro uso esclusivo ai fini del progetto di formazione in questione. Tra i costi potenzialmente ammissibili non sono menzionati quelli relativi agli immobili. Nel caso in esame, le «sale di formazione» consistono in varie infrastrutture, allestite in sale delimitate da pareti di vetro, che vengono utilizzate per attività di formazione. Poiché tali sale si trovano all'interno dello stabilimento, non sono degli immobili e si può ritenere che rientrino nella categoria «strumenti e attrezzature», definita nel regolamento (CE) n. 68/2001. |
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(24) |
In tali condizioni, la Commissione ritiene che tali sale costituiscano costi ammissibili.
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(25) |
La Commissione osserva che, in linea di principio, le grandi imprese hanno più probabilità di possedere un proprio Servizio Formazione e sono quindi meno propense a chiedere l'aiuto di servizi esterni di consulenza. Per essere compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, l'aiuto deve anche essere proporzionato all'obiettivo da conseguire e non deve alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. In tali condizioni, la Commissione ritiene che sarebbe discriminatorio nei confronti della categoria delle grandi imprese rifiutare di applicare l'articolo 4, paragrafo 7, lettera e) del regolamento (CE) n. 68/2001 ai costi derivanti dai servizi interni di formazione. La Commissione accetta quindi di classificare tali costi tra le spese ammissibili. |
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(26) |
La Commissione applicherà i medesimi criteri della presente decisione per ogni caso analogo che le sarà notificato. |
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(27) |
La Commissione respinge tuttavia l'argomentazione delle autorità belghe secondo la quale si deve considerare come facente parte della formazione generale la totalità dei costi in questione. A giudizio della Commissione, infatti, i servizi di consulenza hanno la medesima portata (generale/specifica) delle azioni di formazione alle quali essi sono correlati. Per evitare di compensare in misura eccessiva tali costi dei servizi di consulenza, si deve quindi applicare alle spese del Servizio Formazione, per la formazione di portata «generale» o «specifica», la medesima intensità massima di aiuto applicata alla corrispondente azione di formazione. Nell'ambito del progetto generale di formazione, i costi del Servizio Formazione saranno dunque ripartiti in costi «generali» e «specifici», secondo la percentuale delle azioni di formazione «generale» e «specifica» previste nel progetto. Nel caso in esame, prendendo come base le azioni di formazione per le quali la Commissione autorizza un aiuto, si ottiene la percentuale del 57,8 % per la formazione generale e del 42,2 % per la formazione specifica. |
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(28) |
Intensità di aiuto più elevate comporterebbero una distorsione sproporzionata della concorrenza. A tale riguardo, la Commissione ritiene che l'obbligo delle imprese di assumere a proprio carico una parte ragionevole dei costi contribuisca all'efficacia e alla fattibilità del provvedimento. Per questo motivo, la Commissione reputa che un'intensità di aiuto più elevata altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Questo elemento dell'aiuto non può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
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(29) |
Prima di decidere misure di ristrutturazione, un'impresa procede al raffronto tra, da un lato, il valore attuale del calo dei costi previsto per il futuro e, dall'altro, i costi della ristrutturazione. Le spese di formazione dei dipendenti che saranno addetti a nuove funzioni dopo la ristrutturazione costituiscono una parte dei costi normali e indispensabili della ristrutturazione. Difatti, una volta che l'impresa ha deciso di licenziare una buona parte del personale, la formazione temporanea dei suddetti dipendenti è indispensabile per assicurare la continuità della produzione e della qualità. L'impresa non ha altra scelta che sostenere queste spese di formazione per la manodopera rimanente, in modo da sostituire le capacità del personale licenziato. Di conseguenza, l'aiuto in esame avrebbe semplicemente l'effetto di sovvenzionare i costi normali e indispensabili della ristrutturazione dell'impresa, che questa avrebbe dovuto in ogni modo sostenere anche in mancanza di un aiuto. Un simile aiuto non appare quindi necessario e, comunque sia, non porterà a una formazione supplementare. |
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(30) |
Inoltre, il considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001 spiega la logica degli aiuti di Stato a favore della formazione: la formazione ha in genere effetti esterni positivi per la società nel suo complesso, in quanto incrementa la riserva di lavoratori qualificati, dalla quale possono attingere altre imprese, e migliora la competitività dell'industria comunitaria. Nel caso in esame, tuttavia, la ristrutturazione porterà a una riduzione della riserva di lavoratori qualificati: essa sembra dunque contraria all'obiettivo esplicito del regolamento (CE) n. 68/2001. |
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(31) |
Per essere compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, l'aiuto deve anche essere proporzionato all’obiettivo perseguito e non alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Poiché la Ford Europa è una delle principali operatrici sul mercato comunitario della costruzione di autoveicoli, le forze del mercato dovrebbero bastare da sole ad assicurare la formazione risultante dalla ristrutturazione in questione. Ogni aiuto di Stato a favore di tale formazione sarebbe dunque, ai termini del considerando 11 del regolamento (CE) n. 68/2001, superiore al minimo necessario per conseguire l'obiettivo comunitario che le forze del mercato non consentirebbero da sole di ottenere e, di conseguenza, porterebbe a un'indebita distorsione della concorrenza. A tale riguardo, la Commissione osserva in particolare che, nonostante i dubbi da essa espressi nella decisione d'iniziare l'indagine, il Belgio non ha spiegato perché l'impresa non potesse intraprendere le attività di formazione senza aiuto. |
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(32) |
La Commissione ritiene quindi che tali costi di ristrutturazione non possano beneficiare di un aiuto alla formazione.
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(33) |
Da un anno, la Commissione ha accumulato prove secondo cui alcuni costruttori di autoveicoli mettono in concorrenza tra loro, per la produzione dei nuovi modelli, i propri stabilimenti di produzione siti in Stati membri diversi. Nella prospettiva della fabbricazione di un nuovo prodotto, questi costruttori mettono a confronto vari siti e poi decidono il sito da scegliere basandosi sul complesso dei costi di produzione, ossia tutti i tipi di costi, ma anche sugli aiuti governativi di qualsiasi tipo, in particolare gli aiuti a favore della formazione. Di fronte a questa realtà economica, e tenuto conto del conseguente rischio che alcuni aiuti a favore della formazione non contribuiscano all'obiettivo dell'interesse comune stabilito nel considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001, ma costituiscano semplicemente un aiuto al funzionamento, tale da alterare la concorrenza, la Commissione deve esaminare con maggiore accuratezza se l'aiuto sia necessario, «al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere» (considerando 11 del suddetto regolamento) (5). Questa valutazione è tanto più giustificata in quanto, attualmente, il settore automobilistico è caratterizzato da considerevole eccesso di capacità. |
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(34) |
In casi precedenti, la Commissione non ha analizzato a fondo la necessità, per la voce dei costi di lancio, di un aiuto specifico a favore della formazione (6). Nondimeno, essa può essere indotta a farlo quando constata che vi sono stati sviluppi nelle condizioni economiche del mercato in questione. Al punto 52 della sentenza del 30 settembre 2003 nelle cause congiunte C-57/00 P e C-61/00 P (7), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che, qualunque interpretazione dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato [divenuto articolo 87, paragrafo 2, lettera c) abbia dato in passato la Commissione, tale interpretazione non può incidere sulla fondatezza né, quindi, sulla validità dell'interpretazione che la Commissione dà della medesima disposizione in un caso specifico. Allo stesso modo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha indicato, al punto 177 della sentenza del 15 giugno 2005 nella causa T-171/02 (8), che si deve valutare esclusivamente nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) la legalità di una decisione della Commissione nella quale essa constati che un nuovo aiuto non risponde alle condizioni per l'applicazione della deroga ivi prevista, e non in base a una precedente prassi decisionale della Commissione, anche supponendo che si tratti di una prassi consolidata. |
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(35) |
La Commissione osserva che, nell'industria automobilistica, produrre un nuovo modello è necessario per restare competitivi: in tale settore, lanciare un nuovo modello è quindi un fatto normale e regolare. Per produrre nuovi modelli, i costruttori di autoveicoli devono formare il loro personale nelle nuove tecniche da adottare. Le spese di formazione, correlate al lancio di un nuovo modello e necessarie a tale scopo, in genere sono sostenute dai costruttori di autoveicoli sulla sola base dello stimolo commerciale. L'impresa avrebbe quindi organizzato in ogni caso le attività di formazione in questione, anche in mancanza di aiuto. Di conseguenza, l'aiuto a favore della formazione non è necessario in tale contesto, non incita l'impresa a intraprendere attività «supplementari» di formazione oltre a quelle già svolte sulla base delle sole forze del mercato, coprirebbe spese di gestione che di norma sono sostenute dall'impresa e costituirebbe quindi un aiuto al funzionamento arrecante distorsioni di concorrenza. |
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(36) |
D'altronde, l'installazione di una piattaforma unica nello stabilimento di Genk consentirà probabilmente di rendere più efficace la produzione dei nuovi modelli: dalla piattaforma unica, l’impresa trarrà quindi un profitto indiretto. Le forze del mercato bastano dunque, da sole, a stimolare l'impresa a intraprendere tale razionalizzazione del processo di fabbricazione ed a sostenere le relative spese di formazione. In tali condizioni, l'aiuto non è necessario perché coprirebbe normali spese di riorganizzazione di un'impresa. |
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(37) |
Inoltre, le medesime argomentazioni presentate al punto 31, riguardanti il carattere proporzionato dell'aiuto e il divieto di un'indebita distorsione di concorrenza quali condizioni per assicurare la compatibilità con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si applicano anche alla formazione correlata al lancio di nuovi modelli. Ogni aiuto di Stato a favore di tale formazione sarebbe quindi superiore al minimo necessario per conseguire l'obiettivo comunitario che le forze del mercato non consentirebbero, da sole, di conseguire, e comporterebbe l'effetto di alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. A tale riguardo, la Commissione osserva in particolare che, nonostante i dubbi espressi nella decisione d'iniziare l'indagine, il Belgio non ha spiegato perché l'impresa non potesse intraprendere le attività di formazione senza aiuto. |
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(38) |
Di conseguenza, i costi di lancio non possono beneficiare di un aiuto a favore della formazione.
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(39) |
Nella risposta alla decisione d'iniziare il procedimento formale d'indagine, le autorità belghe hanno assicurato, fornendo particolari, che la richiesta ufficiale di aiuto ha preceduto l'inizio del programma di formazione. La Commissione ritiene tali assicurazioni sufficienti per dissipare i dubbi espressi nella sua decisione d'iniziare l'indagine. |
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(40) |
In base alle argomentazioni sin qui esposte, si devono ridurre i costi ammissibili del progetto sino all'importo di 20,31 milioni di euro. Su questo totale 13,29 milioni di euro, ossia il 65 %, corrispondono ai costi del personale partecipante alla formazione. |
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(41) |
La Commissione osserva che a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera f) del regolamento (CE) n. 68/2001, questi costi sono ammissibili sino all'equivalente del totale degli altri costi ammissibili. Su tale base, nel caso in esame è necessario un adeguamento supplementare per riportare tali costi a un livello equivalente al totale degli altri costi (9). Da tale è adeguamento risulta, come totale dei costi ammissibili, l'importo di 14,04 milioni di euro. |
II) Riguardo alla natura della formazione
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(42) |
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 si distingue tra le azioni di formazione specifica e le azioni di formazione generale. |
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(43) |
All'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 68/2001 è definita come formazione specifica la formazione che comprende insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche non trasferibili, o solo limitatamente, ad altre imprese o settori di occupazione. |
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(44) |
All'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 68/2001 è definita come formazione generale la formazione che comprende insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliora in misura significativa la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è considerata generale se, per esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti o se ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese. |
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(45) |
Per essere compatibile con il mercato comune, l'aiuto a favore della formazione non deve superare, rispetto ai costi ammissibili, le intensità massime di aiuto ammissibili, stabilite all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 68/2001. Questi massimali dipendono tra l'altro dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, dalla regione nella quale essa ha sede e dalla categoria di retribuzioni in questione. La Commissione osserva che la Ford Genk è una grande impresa, che il progetto è previsto in una zona (la provincia del Limburgo) la quale può beneficiare di un aiuto a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che, tra i partecipanti alla formazione, non si trova nessuna delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 68/2001. In tali circostanze, sono autorizzate intensità massime di aiuto del 30 % per la formazione specifica e del 55 % per la formazione generale. |
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(46) |
A giudizio della Commissione, nella risposta alla decisione d'iniziare il procedimento formale d'indagine il Belgio le ha presentato informazioni e garanzie sufficienti riguardo alla natura della formazione, in particolare le ha comunicato i nomi delle imprese esterne incaricate della formazione generale e si è impegnato a rettificare, a posteriori, ogni divario nella percentuale di formazione generale proposta. Questo tipo di rettifica seguirà le conclusioni dell'audit che effettueranno i servizi economici della regione fiamminga (in base al quale sarà determinata definitivamente la percentuale esatta di formazione generale). |
Osservazioni finali
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(47) |
La Commissione constata che al caso in esame non si applicano le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato, poiché l'aiuto in oggetto non persegue nessuno degli obiettivi indicati in tali disposizioni di deroga. Del resto, il Belgio non ha presentato nessuna argomentazione in questo senso. L'aiuto notificato non è inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto d'interesse comune europeo né a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Per tali motivi, la Commissione ritiene che l'aiuto a copertura dei costi menzionati al punto 7 non possa beneficiare, a titolo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) o d), del trattato, di una deroga all'incompatibilità di base degli aiuti di Stato con il mercato comune. Non può applicarsi neanche la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, poiché l'aiuto in oggetto è inteso a promuovere la formazione in una zona alla quale non si applica tale disposizione del trattato. Si applica invece l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto l'aiuto riguarda la promozione della formazione e dello sviluppo regionale, un elemento di cui si è già tenuto conto nel complesso dell'esame sin qui effettuato. |
Conclusione
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(48) |
Secondo la Commissione, una parte dei provvedimenti notificati dal Belgio, quali sono descritti ai punti da 21 a 41, riguardano spese non ammissibili oppure un aiuto che non è necessario perché vengano intraprese le azioni di formazione in questione. Tali provvedimenti non sono compatibili con il mercato comune in base a una qualunque deroga prevista dal trattato. Di conseguenza, essi devono essere vietati. Secondo le autorità belghe, l'aiuto non è ancora stato erogato: non si deve quindi procedere al recupero. |
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(49) |
Gli altri provvedimenti facenti parte della proposta, che consistono in 14,04 milioni di euro di costi ammissibili, il che corrisponde ad aiuti dell'importo di 6 240 555 euro, rispettano i criteri di compatibilità con il mercato comune in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di un progetto di formazione presso la Ford-Werke GmbH, Fabrieken te Genk, è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda l'importo di 6 038 868 euro.
Per tale motivo, questa parte dell'aiuto non può essere eseguita.
Il rimanente importo dell'aiuto di Stato, per l'ammontare di 6 240 555 euro, è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.
Articolo 3
Destinatario della presente decisione è il Regno del Belgio.
Fatto a Bruxelles, addì 4 luglio 2006
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 47 del 25.2.2006, pag. 14.
(2) Cfr. nota 1.
(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).
(4) Vedasi per esempio la sentenza della Corte di giustizia, del 24 marzo 1993, nella causa C-313/90, Racc. 1991 pag. I-1125, punto 44, e l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
(5) Tale impostazione corrisponde a quella adottata nei casi General Motors Anversa (n. N 624/2005, procedimento formale iniziato il 26 aprile 2006, non ancora pubblicato nella GU), Auto Europa (n. N 3/2006, procedimento formale iniziato il 16 maggio 2006, non ancora pubblicato nella GU) , e WEBASTO Portogallo (n. N 653/2005, approvato il 16 maggio 2006, non ancora pubblicato nella GU). In quest'ultimo caso, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto era necessario e che gli effetti positivi sull'interesse comune prevalevano sulle eventuali distorsioni delle condizioni degli scambi grazie al combinarsi di vari elementi: in particolare, il programma di formazione andava oltre le esigenze fondamentali del beneficiario, il che riflette il fatto che, per la maggior parte, i corsi di formazione riguardano qualifiche trasferibili (predominanza della formazione generale). Inoltre, la Commissione ha constatato che, in una regione assistita nella quale la manodopera ha qualifiche limitate, la formazione mirava a preparare i dipendenti neoassunti a intraprendere nuove attività in uno stabilimento nuovo, che utilizzava una tecnologia non ancora disponibile nello Stato membro interessato.
(6) Vedansi, per esempio, la decisione 2003/665/CE della Commissione, del 13 maggio 2003 relativa al caso Volvo Cars NV (n. C 77/2002, GU L 235 del 23.9.2003, pag. 24) e la decisione 2003/592/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al caso Opel Belgium NV (n. C 78/2002, GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 21).
(7) Sentenza della Corte di giustizia, del 30 settembre 2003, nelle cause C-57/00P e C-61/00P, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH, Racc. 2003, pag. I-9975.
(8) Sentenza del Tribunale di primo grado, del 15 giugno 2005, nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.
(9) Riducendo l'importo dei costi del personale partecipante al progetto di formazione, la Commissione ha ridotto i costi del personale che seguiva un corso di formazione specifica.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
relativa alla misura d'aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore di KG Holding N.V.
[notificata con il numero C(2006)2954]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/939/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 26 gennaio 2004, registrata l’11 febbraio 2004, le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di concedere a KG Holding NV (di seguito denominata «Kliq Holding» o «KH») un aiuto per la ristrutturazione, in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di seguito denominati «orientamenti» (2). A seguito della notifica, nei mesi di aprile, agosto e novembre 2004, la Commissione ha inviato ai Paesi Bassi una richiesta di informazioni. Nel dicembre 2004 le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto una proroga del termine fissato per presentare informazioni, adducendo che la società versava in difficoltà e che ve ne era un'altra probabilmente interessata a rilevarla. |
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(2) |
Con lettera del 5 agosto 2005, la Commissione ha informato i Paesi Bassi della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’aiuto in oggetto. |
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(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. |
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(4) |
Con lettera del 7 settembre 2005, le autorità olandesi hanno chiesto una proroga del termine previsto per inviare informazioni riguardo alla decisione della Commissione di avviare il procedimento e la Commissione ha accolto la richiesta con lettera del 15 settembre 2005. |
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(5) |
I Paesi Bassi hanno inviato le loro osservazioni e comunicato le informazioni con lettere del 29 settembre 2005, registrata il 30 settembre 2005, del 13 gennaio 2006, registrata il 18 gennaio 2006 e del 17 febbraio 2006, registrata il 23 febbraio 2006. |
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(6) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
2.1. Antefatti
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(7) |
KH è stata creata nel 2002, nel quadro della privatizzazione dei servizi di inserimento del ministero olandese per gli Affari sociali e per l’occupazione, i quali sono stati affidati a una società di diritto privato (4). Verso la fine del 2003, a seguito di crescenti perdite attribuibili, tra l’altro, a condizioni di mercato sfavorevoli e a una gestione carente, KH aveva notevolmente ridotto il personale. |
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(8) |
Nel novembre 2003 i Paesi Bassi hanno comunicato la loro intenzione di concedere alla società un prestito di 45 milioni di euro, in base agli orientamenti, sotto forma di aiuti per il salvataggio, al fine di mantenere l’impresa in vita mentre si elaborava un piano di ristrutturazione su vasta scala. Nel dicembre 2003 la Commissione ha approvato l'aiuto a favore di KH (5), in attesa della notifica di un piano di ristrutturazione più ampio entro il termine di sei mesi. |
2.2. La società
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(9) |
KH è una società finanziaria che, a titolo di attività principale, presta servizi di inserimento sul lavoro sul mercato dei Paesi Bassi. Dapprima organismo pubblico con circa 3 000 dipendenti, il 1o gennaio 2002 KH è diventata una società, della quale lo Stato detiene la totalità delle azioni, ed ha attualmente circa 700 dipendenti. |
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(10) |
Accanto all'affiliata Kliq Reïntegratie, di seguito «Oud Kliq» o «OK», con 1.450 dipendenti, alla quale erano state trasferite le attività di inserimento, vi era un’altra affiliata importante, Kliq Employability, di seguito «KE», con 200 dipendenti. KH deteneva inoltre quote azionarie in sei affiliate e joint venture di dimensioni molto esigue (le quali, insieme a KE, sono denominate di seguito «AD» (altre affiliate), aventi da 4 a 20 dipendenti: Kliq Experts, Brug- en Instroomprojecten, Flexpay BV, Simnet BV, Kliq Match BV e Kliq Business School. |
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(11) |
Le attività essenziali delle due maggiori affiliate erano i servizi di inserimento e di qualificazione professionale a favore di persone con difficoltà di collocamento, come i disabili, ma anche di imprese che stentavano a reperire le persone adatte per determinati posti di lavoro. |
2.3. I mercati rilevanti
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(12) |
Il mercato più importante è in questo caso il mercato dei servizi di inserimento sul lavoro. Sia lo Stato che le imprese private aggiudicano appalti a ditte che offrono servizi di inserimento sul lavoro. Per KH il settore pubblico è il mercato più importante. Gli enti locali e l’UWV (Istituto per le assicurazioni del lavoro) aggiudicano appalti a imprese quali KH. Sul mercato delle assicurazioni del lavoro, KH deteneva una quota pari al 16 %, contro rispettivamente il 12 % (Alexander Calder), il 10 % (Argonaut) e il 9 % (Randstad) degli altri operatori importanti sul mercato. Il secondo mercato più importante per KH è il mercato degli appalti municipali, sul quale detiene una quota di mercato di circa il 38 %. Gli altri candidati di rilievo su questo mercato sono Alexander Calder (25 %) e TMP (25 %). |
2.4. Il piano di ristrutturazione
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(13) |
In conformità del piano di ristrutturazione, KH avrebbe chiuso OK, la sua principale affiliata, che era in perdita, e avrebbe venduto o liquidato le società AD, costituendo poi una nuova affiliata, Kliq BV, di seguito «Nieuw Kliq» o «NK», che avrebbe proseguito l'attività principale di KH di inserimento nel mondo del lavoro (6). Sempre secondo il piano di ristrutturazione, NK avrebbe dovuto ripristinare la redditività di KH a lungo termine. |
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(14) |
Nello scenario di base del programma di ristrutturazione, gli elementi più importanti erano:
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(15) |
Lo schema riportato di seguito offre una visione d'insieme della struttura e dei rapporti di proprietà di KH conformemente al piano di ristrutturazione. Stato olandese Proprietà al 100 % Prestito di salvataggio 45 milioni EUR KG Holding (KH) Prestito di salvataggio 9,25 milioni EUR Proprietà al 100 % Proprietà al 100 % Prestito di salvataggio 35,75 milioni EUR Proprietà al 100 % e joint venture Kliq B.V. [Nieuw Kliq (NK)] Kliq Reintegratie [Oud Kliq (OK)] Da chiudere Altre affiliate (AD) Da vendere/chiudere |
3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PRIMA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(16) |
Dato il persistere di gravi difficoltà, KH e OK hanno presentato domanda di sospensione di pagamento, che è stata autorizzata dai rispettivi tribunali competenti di Rotterdam e Utrecht il 20 gennaio 2005. Il 7 febbraio 2005 gli amministratori di KH e di OK hanno chiesto ai medesimi tribunali di trasformare la sospensione di pagamento in fallimento. L'8 febbraio 2005 i suddetti tribunali hanno dichiarato il fallimento di KH e di OK. |
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(17) |
Dal canto suo, tra la fine del 2003 e la fine del 2004, NK ha accumulato perdite per circa 12 milioni di euro rispetto ai 5,75 milioni di euro di capitale azionario versato da KH al momento della costituzione di tale affilata. Inoltre, il futuro di NK era quanto mai incerto, poiché questa società non riusciva a conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di ristrutturazione e si trovava dinanzi a una situazione di mercato più sfavorevole: a seguito di una modifica legislativa che esonerava le amministrazioni comunali dall'obbligo di stanziare una parte del loro bilancio per spese destinate ai servizi di inserimento, si era infatti registrata una contrazione del mercato. |
4. MOTIVI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(18) |
Nella decisione dell’agosto 2005 relativa all’avvio del procedimento la Commissione concludeva che l’aiuto per la ristrutturazione che i Paesi Bassi intendevano concedere a KH, convertendo in capitale azionario il prestito di salvataggio di 45 milioni di euro e i relativi interessi, non sembrava soddisfare le condizioni previste dagli orientamenti. La Commissione esprimeva quindi dubbi sul fatto che gli aiuti fossero effettivamente limitati al minimo, e soprattutto, che il beneficiario avrebbe contribuito in modo significativo con fondi propri. Pertanto la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che l’aiuto per la ristrutturazione potesse essere considerato compatibile con il mercato comune in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DEI PAESI BASSI
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(19) |
Con lettera del settembre 2005 le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato le loro reazioni riguardo alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, inviando informazioni supplementari concernenti: i) l’andamento della procedura fallimentare di KH e OK; ii) i risultati finanziari e gli utili di NK; iii) l’andamento della procedura giudiziaria tra NK e lo Stato olandese. Quest’ultimo punto riguarda in particolare la richiesta presentata da NK al tribunale olandese competente, a seguito del fallimento di KH e OK, di ingiungere allo Stato olandese di trasformare in capitale azionario il prestito di salvataggio di 9,25 milioni di euro erogato da KH a NK dopo che la Commissione aveva approvato l’aiuto per il salvataggio. Anche se, in base agli orientamenti, questo tipo di aiuto deve consistere di aiuti di tesoreria, deve essere a carattere temporaneo e può essere considerato permanente solo quando la Commissione ha approvato l’aiuto per la ristrutturazione, nell’estate del 2005 le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che il tribunale olandese competente aveva ingiunto loro di trasformare il prestito in capitale azionario. |
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(20) |
Con lettera del gennaio 2006, i Paesi Bassi hanno inoltre informato la Commissione che NK aveva dichiarato fallimento il 14 dicembre 2005 e che era stata adottata la relativa procedura. Infine, con lettera del febbraio 2006, i Paesi Bassi hanno comunicato informazioni aggiornate circa la procedura fallimentare nei confronti di KH e OK. |
6. VALUTAZIONE
6.1. Sussistenza dell’aiuto
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(21) |
In conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato: «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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(22) |
Innanzitutto, la misura riguarda la trasformazione di un aiuto per il salvataggio concesso dallo Stato a KH nonché dei relativi interessi in capitale azionario. E' quindi imputabile allo Stato ed è a carico del bilancio statale. Il prestito di salvataggio concesso a KH e la sua trasformazione in capitale azionario comportano inoltre un vantaggio, in quanto un’impresa che si fosse trovata in simili difficoltà e fosse in procinto di fallire non avrebbe ottenuto tale aiuto sul mercato finanziario. |
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(23) |
Anche se KH opera unicamente sul mercato dei Paesi Bassi, non si può escludere che la concessione di un vantaggio nei suoi confronti possa falsare o minacci di falsare la concorrenza e comporti un’incidenza negativa sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, come hanno indicato le autorità dei Paesi Bassi, vi sono società internazionali minori attive sul mercato dei Paesi Bassi quali, ad esempio TMP e Creyff’s (affiliata di Solvus, Belgio). Il vantaggio dunque sembra favorire un’impresa rispetto alle sue concorrenti, falsando o minacciando di falsare la concorrenza e provocando un’incidenza negativa sugli scambi tra gli Stati membri. |
|
(24) |
In base a quanto sopra, la misura notificata in favore di KH deve essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e deve essere valutata come tale. |
6.2. Compatibilità con il mercato comune
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(25) |
La Commissione deve considerare l’aiuto come aiuto ad hoc. L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede deroghe al principio generale dell’incompatibilità dell’aiuto, definito al paragrafo 1 dello stesso articolo. |
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(26) |
All’aiuto in questione non possono certamente applicarsi le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 2. La misura non costituisce un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, non è destinata a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali né serve per favorire l’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. |
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(27) |
Altre deroghe sono previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere da a) a d), del trattato. Poiché l'obiettivo primario dell'aiuto non ha carattere regionale ma persegue la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, si può applicare soltanto la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la quale consente di autorizzare gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
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(28) |
La Commissione ha emanato orientamenti speciali per la valutazione degli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione. I Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di valutare le misure sulla base di tali orientamenti. |
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(29) |
Nella sezione 3.2. (punti da 28 a 63) degli orientamenti, e in particolare ai punti da 30 a 47, sono menzionate le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’aiuto per la ristrutturazione sia autorizzato dalla Commissione. La valutazione è contenuta nei paragrafi da (30) a (55). |
6.2.1. Condizioni che l’impresa deve soddisfare per ottenere l’aiuto
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(30) |
Ai sensi del punto 30 degli orientamenti, l’impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai termini della definizione di cui alla sezione 2.1. (punti da 4 a 8) degli orientamenti. Il punto 6 indica che le difficoltà di un’impresa sono rivelate dal livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore del capitale netto. |
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(31) |
Il punto 5, lettera a), degli orientamenti indica che una società è considerata in difficoltà qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. |
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(32) |
In base alla notifica, è quanto avvenuto alla KH. I conti annuali riveduti del 31 dicembre 2002 mostrano che, al 1o gennaio 2002, il capitale sociale (consolidato) della finanziaria ammontava a circa 73 milioni di euro, mentre verso la fine dello stesso anno era sceso a 22 milioni di euro, il che significa una contrazione di circa il 70 %, ulteriormente aggravatasi nei nove mesi precedenti il settembre 2003. |
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(33) |
Le autorità dei Paesi Bassi hanno intenzione di concedere un aiuto per la ristrutturazione a KH, la quale a sua volta lo distribuirebbe tra le due affiliate, NK e OK, al fine di completare la ristrutturazione. |
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(34) |
La Commissione ritiene che KH debba essere considerata un'impresa in difficoltà, come descritto ai punti da 4 a 8 degli orientamenti e, di conseguenza, possa beneficiare di un aiuto per la ristrutturazione. |
6.2.2. Ripristino della redditività
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(35) |
La concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, nel caso di aiuti individuali quali la misura in oggetto, deve essere approvato dalla Commissione. Ai punti da 31 a 34 degli orientamenti si prevede che:
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(36) |
Innanzitutto, occorre sottolineare che il piano di ristrutturazione notificato era incompleto: le autorità dei Paesi Bassi hanno ad esempio trascurato di presentare un piano di liquidità aggiornato. Il piano di ristrutturazione non ha fornito alla Commissione le informazioni di cui aveva bisogno per poter effettuare una valutazione completa in base agli orientamenti. La Commissione ha chiesto che le venissero comunicati i costi di liquidità di KH nonché un’analisi di sensibilità sulla base di diverse ipotesi. Tenuto conto della situazione in cui si trovava KH, le autorità olandesi non hanno potuto in alcun momento fornire tutte le informazioni richieste. |
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(37) |
Sin dal principio, la Commissione ha dubitato del fatto che il piano di ristrutturazione avrebbe potuto avviare la trasformazione richiesta, e ciò per una serie di motivi: una redditività interna insoddisfacente rispetto alla redditività prevista del capitale proprio; il fatto che i risultati di NK fossero inferiori agli obiettivi fissati dal piano di ristrutturazione, il persistere dei gravi problemi strutturali che erano all’origine delle difficoltà dell’azienda e, infine, il fatto che le autorità olandesi avessero omesso di segnalare adeguatamente il considerevole contributo erogato dalle risorse proprie dei beneficiari per la ristrutturazione. A causa di questi notevoli problemi, non è stato possibile soddisfare le condizioni previste dagli orientamenti affinché l’aiuto per la ristrutturazione fosse autorizzato. |
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(38) |
Inoltre, in base a quanto esposto al paragrafo (16), la Commissione osserva che KH era stata dichiarata fallita nel febbraio 2005. Poiché KH non è riuscita a realizzare la trasformazione prevista dal piano, bisogna concludere che non avrebbe neanche saputo ripristinare la redditività nel lungo periodo mediante il piano attuale o un altro piano modificato. Occorre inoltre osservare, come hanno fatto le autorità dei Paesi Bassi dopo l’avvio del procedimento d'indagine formale, che persino NK, l’impresa appositamente creata al fine di facilitare la trasformazione, è stata dichiarata fallita, il che conferma le gravi difficoltà di NK esposte nella decisione di avviare il procedimento e la mancanza di efficacia del piano di ristrutturazione. |
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(39) |
Dal momento che le condizioni principali previste dagli orientamenti per la concessione dell’aiuto per la ristrutturazione non sono state soddisfatte, la Commissione non può autorizzare il piano di ristrutturazione e quindi l’aiuto in questione non può essere approvato. Per tali motivi, non si può neanche considerare la misura notificata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
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(40) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione non reputa necessario valutare in modo approfondito se sono soddisfatte le altre condizioni previste dagli orientamenti per l’autorizzazione degli aiuti per la ristrutturazione, tra cui, al punto 40, il fatto che l’importo e l’intensità dell’aiuto debbano essere limitati al minimo indispensabile e che i beneficiari debbano contribuire in maniera significativa con fondi propri. |
6.2.3. Altre considerazioni
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(41) |
Ai sensi del punto 24 degli orientamenti, l’aiuto per il salvataggio concesso alla KH può essere autorizzato per un periodo massimo di sei mesi. Le autorità olandesi hanno notificato il piano di ristrutturazione a favore di KH entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto di salvataggio concesso a KH. |
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(42) |
Conformemente a tale piano, KH ha trasferito una parte del prestito di salvataggio a OK (35,75 milioni di euro) e una parte a NK (9,25 milioni di euro). |
6.2.3.1.
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(43) |
Le autorità dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione che il tribunale olandese competente aveva ingiunto loro, in base agli articoli 53 e 69 della legge sul fallimento olandese, di trasformare il prestito di 9,25 milioni di euro in capitale azionario, il che è avvenuto il 22 agosto 2005. La trasformazione può quindi essere considerata come una parziale esecuzione della misura notificata. |
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(44) |
La Commissione ricorda alle autorità olandesi che, in conformità del principio di primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, l’esecuzione della decisione del tribunale nazionale di cui al paragrafo non è compatibile con il divieto di dare esecuzione a un provvedimento di aiuti di Stato prima che esso sia autorizzato dalla Commissione in base all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La trasformazione del prestito di salvataggio in capitale azionario a favore della ristrutturazione costituisce un aiuto per la ristrutturazione illegale. Inoltre, poiché l’aiuto notificato non soddisfa le condizioni di cui negli orientamenti, anche una misura contenente un’esecuzione parziale di tale aiuto risulta incompatibile. Il fatto che tale misura sia stata attuata in base alla decisione di un giudice nazionale non è rilevante in questo contesto, in quanto i giudici nazionali sono tenuti a rispettare le disposizioni del trattato al pari delle altre istituzioni pubbliche. |
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(45) |
Di conseguenza, la trasformazione del prestito di salvataggio di 9,25 milioni di euro concesso a NK in base alla decisione del giudice nazionale deve essere considerata equivalente alla concessione di un aiuto per la ristrutturazione a favore di NK illegale e incompatibile. Non potendo essere autorizzato, questo aiuto per la ristrutturazione è incompatibile con il mercato comune. |
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(46) |
In conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (7), nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone tuttavia il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Nel caso in questione, non ci si può appellare a tale principio. Pertanto, gli aiuti concessi sotto forma di trasformazione in capitale azionario del prestito di salvataggio pari a 9,25 milioni di euro devono essere integralmente recuperati. |
6.2.3.2.
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(47) |
Al fine di ripristinare la propria redditività a lungo termine in conformità del piano di ristrutturazione notificato, KH ha erogato a OK 35,75 milioni di euro del prestito di salvataggio totale di 45 milioni di euro per finanziare la chiusura di quest’ultima. A differenza del prestito di salvataggio di 9,25 milioni di euro erogato a NK, questo prestito non è stato trasformato in capitale azionario. Pertanto, l’aiuto in questione continua ad essere considerato un aiuto di salvataggio. |
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(48) |
In conformità del punto 23, lettera d), degli orientamenti, lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione, o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato. |
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(49) |
Nel caso in esame, le imprese interessate sono fallite subito dopo la presentazione del piano di ristrutturazione alla Commissione, la quale non ha potuto quindi autorizzarlo. |
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(50) |
Le autorità dei Paesi Bassi hanno tuttavia informato la Commissione del fatto che era stata avviata la procedura formale di fallimento e di liquidazione, e ciò in conformità del punto 23, lettera d), degli orientamenti, il quale, in alternativa al rimborso integrale del prestito o alla presentazione di un piano di ristrutturazione, esige la presentazione di un piano di liquidazione. La Commissione autorizza il piano di liquidazione a due condizioni:
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6.2.3.3.
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(51) |
Anche se i vecchi prestiti erogati dallo Stato a KH non rientrano nelle misure di aiuto alla ristrutturazione e nel procedimento in corso (8), la Commissione intende esprimere la propria posizione in modo da evitare che sorgano ulteriori contraddizioni, nel caso in questione, tra le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e l’applicazione della legislazione nazionale da parte dei tribunali competenti, come è avvenuto nel caso della misura descritta ai paragrafi da (43) a (46). Questo punto di vista riguarda in particolare la procedura giudiziaria pendente davanti al giudice olandese, descritta ai paragrafi da (52) a (55). |
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(52) |
Nel quadro del piano di ristrutturazione notificato, KH doveva rimborsare integralmente, entro il 2016, i vecchi prestiti per un importo di 41 milioni di euro, compresa la facilità di credito sul conto corrente pari a 17 milioni di euro, di seguito denominata «facilità di credito», che lo Stato aveva concesso nel 2002, a condizioni di mercato, dopo la creazione di KH, e che non faceva parte del pacchetto di misure di aiuti per la ristrutturazione. |
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(53) |
Con lettera del febbraio 2006, i Paesi Bassi hanno informato la Commissione che i curatori avevano chiesto ai tribunali nazionali competenti, nel quadro delle procedure di fallimento di KH e di OK, di ingiungere allo Stato di procedere al pagamento integrale della facilità di credito che esso aveva congelato nel febbraio 2005, dopo la sospensione di pagamento e in attesa del fallimento di KH e OK. |
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(54) |
La Commissione è consapevole del fatto che la questione rientra nella giurisdizione del tribunale nazionale competente, il quale dovrà determinare se la decisione dello Stato è conforme al contratto che pone fine alla facilità di credito. |
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(55) |
La Commissione ritiene che, se la decisione dello Stato fosse conforme al contratto, il tribunale competente dovrebbe confermarla e respingere la richiesta dei curatori. Se il tribunale dovesse invece stabilire che, sebbene lo Stato abbia rispettato i suoi diritti e obblighi contrattuali, è comunque tenuto a pagare, nel quadro della procedura fallimentare, l’importo integrale della facilità di credito ai curatori, questa decisione può essere considerata equivalente alla concessione di un nuovo aiuto di Stato a favore dei creditori di KH e dovrebbe essere notificata alla Commissione, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
7. CONCLUSIONE
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(56) |
Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le informazioni fornite dalle autorità olandesi, nel quadro del procedimento d'indagine formale o al di fuori di esso, hanno confermato che l’aiuto per la ristrutturazione che i Paesi Bassi intendono concedere a KH trasformando il prestito di salvataggio di 45 milioni di euro e i relativi interessi in capitale azionario non soddisfa i requisiti degli orientamenti e, quindi, non è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
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(57) |
Nella misura in cui gli aiuti sono stati erogati attraverso la trasformazione in capitale azionario del prestito di salvataggio di 9,25 milioni di euro concesso a NK, essi devono essere recuperati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato concesso dai Paesi Bassi sotto forma di aiuto per la ristrutturazione a favore di KG Holding NV per un importo di 45 milioni di euro non soddisfa i requisiti previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. I Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie per recuperare da KG Holding NV e Kliq BV la parte di aiuto di cui all’articolo 1 che KG Holding NV ha trasferito alla sua affiliata Kliq BV a titolo di prestito di salvataggio pari a 9,25 milioni di euro e che è stato trasformato in capitale azionario, compresi i relativi interessi.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui le sue diverse parti sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero.
4. Gli interessi di cui al paragrafo 3 sono calcolati conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (9).
Articolo 3
I Paesi Bassi registrano il loro credito nei confronti di KG Holding NV e/o Kliq Reïntegratie per la somma di 35,75 milioni di euro in quanto creditori nella procedura fallimentare davanti al curatore. I Paesi Bassi provvedono a mettere in liquidazione la società in modo tale da porre fine alla distorsione della concorrenza, il che significa che le attività delle imprese interessate devono essere sospese e che i loro attivi devono essere venduti quanto prima a condizioni di mercato.
Articolo 4
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i Paesi Bassi informano la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Articolo 5
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 280 del 12.11.2005, pag. 2.
(2) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. Dal momento che la misura è stata notificata prima del 10 ottobre 2004, continuano ad applicarsi questi orientamenti, in conformità del punto 103 dei nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).
(3) Cfr. nota 1.
(4) La società è stata costituita con la denominazione NV Kliq, ed è stata rinominata KG Holding NV nella seconda metà del 2003.
(5) GU C 33 del 6.2.2004, pag. 8.
(6) A tal fine, secondo il piano di ristrutturazione, NK rilevava gli attivi, i passivi e parte del personale di OK, alla quale sarebbe subentrata per i contratti di inserimento ancora in corso.
(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
(8) Va sottolineato che tutti i vecchi prestiti sono stati concessi a condizioni di mercato.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
relativa al regime di aiuto C 3/2006 a cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore delle holding «1929» e delle holding «miliardarie»
[notificata con il numero C(2006) 2956]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/940/CE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel 1997 il Consiglio ha adottato un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese volto a contrastare la concorrenza fiscale dannosa (2). A seguito degli impegni assunti nel quadro del suddetto codice, la Commissione ha pubblicato nel 1998 una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (3), nella quale sottolineava la sua intenzione di applicare in maniera rigorosa dette norme e di rispettare il principio di parità di trattamento. Il presente procedimento si iscrive nel quadro di tale comunicazione. |
I. PROCEDIMENTO
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(2) |
Con lettera D/50716 del 12 febbraio 1999, la Commissione ha richiesto al Lussemburgo di fornire informazioni preliminari relative alle «società esenti dalle imposte a norma di una legge del 1929». Con lettera A/32604 del 26 marzo 1999, le autorità lussemburghesi hanno fornito una descrizione del regime delle società di partecipazione finanziaria esenti (società di holding) del 1929 (in appresso «holding 1929 esenti»), come modificato dalla «legge 29 dicembre 1971 »e dalla «legge 30 novembre 1978 ». |
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(3) |
Con lettera D/53671 del 5 luglio 2000, la Commissione ha chiesto al Lussemburgo di fornire informazioni complementari sulle holding 1929 esenti e, in particolare, in merito alla «legge del 17 dicembre 1938 che disciplina il regime delle cosiddette holding miliardarie». Con lettera A/36150 del 20 luglio 2000, le autorità lussemburghesi hanno fornito le informazioni complementari richieste. |
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(4) |
Con lettera D/51279 del 26 marzo 2001, la Commissione ha chiesto informazioni complementari tra cui, in particolare, il testo delle leggi che istituiscono i regimi fiscali a favore delle holding 1929 esenti e delle holding miliardarie esenti. Con lettera A/33928 dell'11 maggio 2001, le autorità lussemburghesi hanno fornito le informazioni richieste. |
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(5) |
Con lettera D/50571 dell'11 febbraio 2002, la Commissione ha informato le autorità lussemburghesi che, in via preliminare, considerava la misura come un aiuto e le ha invitate a presentare osservazioni, conformemente alla procedura di cooperazione relativa ai regimi di aiuti esistenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE (4). A seguito di una riunione svoltasi il 19 aprile 2002 tra la Commissione e le autorità lussemburghesi, queste ultime hanno fornito le informazioni richieste con lettera A/33288 del 2 maggio 2002. Il 17 ottobre 2002 si è svolta una seconda riunione tra le autorità lussemburghesi e la Commissione. |
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(6) |
Con lettera A/51743 del 9 marzo 2004, la Commissione ha chiesto al Lussemburgo di aggiornare le informazioni relative al regime in causa comunicandole tutte le nuove disposizioni, oggetto di proposte o già adottate, relative al trattamento fiscale delle holding 1929 esenti al fine di completare l'esame preliminare del suddetto regime conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del richiamato regolamento. Con lettera del 6 maggio 2004 il Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste. |
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(7) |
Il 15 settembre 2004 si è svolta una terza riunione tra le autorità lussemburghesi e la Commissione, in occasione della quale la Commissione è stata informata di determinati elementi relativi al progetto di legge n. 5231 che propone alcuni emendamenti alla legge del 31 luglio 1929 sul regime fiscale delle holding 1929 esenti. |
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(8) |
Con lettera D/53536 del 4 maggio 2005, la Commissione ha richiesto l'invio di tutte le informazioni relative all'approvazione, avvenuta il 19 aprile 2005, del progetto di legge n. 5231, onde completare la valutazione preliminare del regime in questione. Con lettera del 1o giugno 2005 (A/34536) e del 23 giugno 2005 (A/35047), le autorità lussemburghesi hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste. |
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(9) |
Con lettera dell'11 luglio 2005 (D/55311), la Commissione ha in particolare informato il Lussemburgo che riteneva, nella sua valutazione preliminare, che il regime in questione (come modificato dal progetto di legge n. 5231 approvato dal Parlamento in data 9 aprile 2005 e convertito con legge del 21 giugno 2005 recante modifica dell'articolo 1 della legge del 31 luglio 1929 sul regime fiscale delle società di partecipazione finanziaria) costituisse un aiuto incompatibile con il mercato comune. |
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(10) |
Il 25 luglio 2005 ha avuto luogo una quarta riunione tra le autorità lussemburghesi e la Commissione, in occasione della quale il caso è stato esaminato, in particolare, sulla base delle modifiche apportate dalla legge del 21 giugno 2005 al regime in questione. |
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(11) |
Con lettera del 28 luglio 2005 (D/55780), la Commissione ha informato il Lussemburgo della sua valutazione preliminare sulla natura di aiuto incompatibile con il mercato comune della legge del 31 luglio 1929, come modificata dalla legge del 21 giugno 2005, ed ha invitato il Lussemburgo a presentare le sue osservazioni a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. |
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(12) |
Con lettere del 5 settembre 2005 (D/56729) e del 19 settembre 2005 (D/57172), la Commissione ha sollecitato l'invio delle osservazioni richieste. |
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(13) |
Poiché non era giunta alcuna risposta entro il termine previsto, la Commissione, con lettera del 25 novembre 2005 (5), ha proposto al Lussemburgo le seguenti misure opportune, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato:
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(14) |
Nella medesima lettera, la Commissione invitava inoltre le autorità lussemburghesi a segnalarle per iscritto, entro un mese dalla ricezione della proposta, se il Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, accettava senza riserve e modo inequivocabile l'integrità delle misure opportune indicando la data finale di abrogazione del regime. La Commissione ha specificato che, in caso contrario, avrebbe potuto procedere, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento, all'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. |
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(15) |
Con lettera del 9 dicembre 2005 (A/40451), il Lussemburgo ha informato la Commissione che rigettava le misure opportune proposte. Dato il rifiuto opposto dal Lussemburgo e viste le osservazioni presentate dalle autorità lussemburghesi mediante la lettera summenzionata, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. |
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(16) |
Con lettere del 9 febbraio 2006 (SG D/200621) e del 28 marzo 2006 (SG D/201345), la Commissione ha comunicato al Lussemburgo la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nonché una rettifica a detta decisione. |
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(17) |
La decisione della Commissione (nella versione rettificata) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6). Nella decisione la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto, in questo contesto, alcuna osservazione da parte di terzi interessati. |
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(18) |
Con lettera del 13 aprile 2006 (A/32917), il Lussemburgo ha presentato le proprie osservazioni. |
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(19) |
Il 6 luglio 2006 ha avuto luogo una riunione supplementare tra le autorità lussemburghesi e la Commissione, in occasione della quale tali autorità hanno fornito informazioni complementari relative alle attività di finanziamento delle holding 1929 e alla possibile aspettativa legittima, da parte di tali imprese, di poter continuare a beneficiare del regime di esenzione per un periodo transitorio. |
II. DESCRIZIONE DELLA MISURA
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(20) |
La legge organica del 31 luglio 1929 relativa alle holding esenti ha introdotto uno strumento fiscale destinato a incoraggiare la distribuzione degli utili accumulati da società operative facenti parte di un gruppo internazionale e ad evitare l'imposizione multipla di detti utili quando sono percepiti dalle società di holding beneficiarie e successivamente distribuiti ai loro azionisti. Nel 1937, in seguito alle modifiche apportate alla legge del 31 luglio 1929, il Lussemburgo ha introdotto un regime accessorio di esenzione per le cosiddette holding esenti «miliardarie», ossia le holding costituite mediante un apporto iniziale di capitale sociale versato di almeno un miliardo di franchi lussemburghesi (LUF). Il Lussemburgo ha inoltre introdotto un regime di esenzione delle partecipazioni in base al quale dividendi, canoni, plusvalore ed i proventi di una liquidazione provenienti dalla vendita di azioni delle società nelle quali la holding detiene partecipazioni non sono imponibili, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni. Di conseguenza, il Lussemburgo dispone attualmente, oltre che del regime generale di esenzione delle partecipazioni che si iscrive in un quadro normativo di diritto comune (ex articolo 166 della legge sull'imposta sui redditi («LIR»)) e recepisce la direttiva «società madri-filiali» e la direttiva «interessi-canoni» (7), di un regime di esenzione specifico relativo alle holding 1929 e alle holding miliardarie. |
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(21) |
Ai sensi della legge del 31 luglio 1929, le holding 1929 esenti non sono soggette ad alcuna imposizione diretta in Lussemburgo, quali, in particolare, l'imposta sul reddito delle collettività, l'imposta commerciale comunale (8) e la tassa sul valore netto (9). Sono tuttavia soggetti imponibili delle imposte sul capitale, come l'imposta fondiaria (10) e la tassa annuale di registrazione (11). I dividendi, gli interessi, i canoni e le plusvalenze di una holding 1929 esente non sono pertanto imponibili in Lussemburgo. I pagamenti di dividendi, canoni (12) e interessi effettuati da una holding 1929 esente non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte (13). Infine, non vi è alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi versati all'estero dalle holding 1929 esenti come da tutte le altre società lussemburghesi, mentre gli interessi percepiti da società residenti non esenti sono sempre considerati redditi imponibili. |
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(22) |
Va sottolineato che gli interessi versati dalle società holding 1929 esenti (come da qualsiasi altra società lussemburghese) a persone fisiche — beneficiari effettivi ai sensi della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (14) — residenti di uno Stato membro, sono soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dalla suddetta direttiva in Lussemburgo. Lo stesso vale per una imposta cedolare simile del 10 % sugli interessi alle persone fisiche residenti, introdotta in Lussemburgo a partire dal 1o gennaio 2006, applicabile agli interessi versati dalle holding 1929 esenti. |
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(23) |
Le holding 1929 esenti sono solitamente escluse dalle convenzioni bilaterali di prevenzione della doppia imposizione e della frode fiscale concluse dal Lussemburgo. |
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(24) |
Per quanto riguarda l'imposizione del capitale, una holding 1929 esente è soggetta ad un’imposta sui conferimenti dell'1 % sui conferimenti in denaro o sui conferimenti di attivi (15). Tali imprese sono inoltre soggette ad una tassa annuale di registrazione pari allo 0,2 % del capitale sociale versato e del valore dei premi d'emissione, come fissata alla data di chiusura dell'esercizio finanziario precedente (16). Una holding 1929 esente può prendere in prestito fondi dai suoi azionisti, dalle banche o da altri istituti di credito e può emettere obbligazioni. Vengono applicate norme in materia di sottocapitalizzazione se il finanziamento mediante l’indebitamento, anziché mediante l'emissione di azioni, supera alcuni parametri finanziari, onde evitare il mancato pagamento della tassa di registrazione. Infine, gli onorari versati ai membri residenti o non residenti del consiglio di amministrazione, ai dirigenti o ai revisori legali dei conti di una holding 1929 esente sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 20 %. |
Condizioni
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(25) |
Soltanto le società (17) registrate in Lussemburgo possono beneficiare del regime applicabile alle holding 1929 esenti, contrariamente alle imprese individuali, alle imprese in compartecipazione contrattuali non aventi forma di società, alle sedi stabili ed alle succursali o agenzie locali di società straniere. L'importo del capitale sottoscritto di una holding 1929 esente dipende dalla forma societaria scelta. Ai sensi di un decreto granducale del 29 luglio 1977, una holding 1929 esente deve avere un capitale sociale interamente versato di almeno 24 000 EUR. |
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(26) |
Le società stabilite in Lussemburgo possono essere registrate come holding 1929 esenti a condizione che esercitino soltanto attività d'acquisizione, di detenzione e di valorizzazione di qualsiasi forma di partecipazione in altre società lussemburghesi o straniere, in particolare concedendo prestiti, detenendo brevetti e rilasciando licenze di diritti d'autore o di know-how alle società nelle quali hanno una partecipazione. Una holding 1929 esente non può svolgere un'attività industriale per proprio conto o gestire uno stabilimento commerciale aperto al pubblico. Qualora estenda le proprie attività al di là del campo così definito, l'impresa perde il suo status ed è trattata come una società commerciale interamente imponibile. |
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(27) |
Le attività autorizzate di una holding 1929 esente comprendono in particolare:
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(28) |
Le attività vietate comprendono in particolare:
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(29) |
Le holding 1929 esenti sono soggette alla vigilanza dell'Administration de l'enregistrement et des domaines lussemburghese, che è autorizzata ad esaminare i loro libri, ma soltanto per assicurarsi che le attività svolte dalle suddette holding rispettino i limiti previsti dalla normativa del 1929. |
Holding miliardarie esenti
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(30) |
Tra le holding 1929 esenti esiste una forma specifica di holding, la cosiddetta «holding miliardaria esente». Questo tipo di holding può essere costituita sia mediante conferimento di azioni di società straniere sia portando il capitale sociale versato e le riserve ad un importo pari ad almeno 24 milioni di EUR (1 miliardo di LUF). Le holding miliardarie esenti possono scegliere un regime fiscale nel quadro del quale la tassa di registrazione è sostituita da un'imposta denominata «imposta sul reddito». Conformemente al decreto granducale del 1937 sulle holding miliardarie esenti, questa imposta sul reddito è applicata sugli interessi versati ai titolari di obbligazioni e di titoli, sui dividendi versati agli azionisti e sugli onorari pagati ai dirigenti, ai revisori dei conti ed ai liquidatori di tali società. |
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(31) |
Quando l'importo complessivo degli interessi corrisposti ai titolari di obbligazioni o di titoli per l'esercizio finanziario considerato è di almeno 2,4 milioni di EUR, l'imposta si calcola secondo una tabella che comprende il 3 % degli interessi pagati, l'1,8 % di dividendi, onorari e remunerazioni fino ad un importo distribuito totale di 1,2 milioni di EUR e lo 0,1 % dell'importo dei dividendi, onorari e remunerazioni che superano tale soglia. Quando la somma totale degli interessi versati ai titolari di obbligazioni o di titoli per l'esercizio finanziario è inferiore a 2,4 milioni di EUR, l'imposta viene calcolata secondo una tabella diversa che comprende il 3 % degli interessi corrisposti, il 3 % dei dividendi, percentuali e remunerazioni fino ad un importo uguale alla differenza tra 2,4 milioni di EUR e l'importo complessivo degli interessi pagati, l'1,8 % della parte di dividendi che supera tale soglia, fino ad un importo di 1,2 milioni di EUR, e lo 0,1 % dell'importo dei dividendi, onorari e remunerazioni residue che superano detta soglia. Le holding miliardarie esenti non sono dunque soggette alle norme ordinarie in materia di sottocapitalizzazione applicabili ai fini della tassa di registrazione e non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte agli onorari e alle remunerazioni. |
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(32) |
Le attività autorizzate di una holding miliardaria esente comprendono in particolare:
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Holding finanziarie esenti
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(33) |
L'esenzione fiscale sopra descritta è stata estesa, a determinate condizioni, alle «holding finanziarie esenti», che costituiscono un sottogruppo delle holding 1929 esenti. Tali imprese si occupano del finanziamento delle attività delle filiali di un gruppo di società o di società imparentate. A tale riguardo, una società è considerata come facente parte di un gruppo se utilizza una denominazione comune che costituisce il simbolo di una dipendenza reciproca o se le società dello stesso gruppo hanno una partecipazione sostanziale (almeno del 25 %) al loro capitale sociale e mantengono tra loro legami economici permanenti. |
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(34) |
Come le holding miliardarie esenti, una holding finanziaria esente può svolgere un numero di attività superiore rispetto ad una holding 1929 esente per quanto riguarda il finanziamento intragruppo. Mentre le holding 1929 esenti possono finanziare soltanto società nelle quali hanno una partecipazione diretta, le holding finanziarie esenti possono accordare prestiti a qualsiasi società membro del loro gruppo. Le attività autorizzate di una holding finanziaria esente comprendono in particolare:
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Modifiche legislative del regime delle holding 1929 esenti
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(35) |
Il 6 novembre 2003 il governo lussemburghese ha presentato al Parlamento il progetto di legge n. 5231 recante modifica della legge del 31 luglio 1929 relativa al regime delle holding 1929 esenti. Il Parlamento lussemburghese, nella sessione del 19 aprile 2003, ha approvato il suddetto progetto di legge con alcune modifiche. La nuova legge è stata promulgata il 21 giugno 2005 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo del 22 giugno 2005. La legge del 21 giugno 2005 è entrata in vigore il 1o luglio 2005. |
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(36) |
Conformemente alla legge suddetta, le holding che percepiscono almeno il 5 % dei dividendi totali distribuiti nel corso dell'esercizio da società non residenti non soggette ad un'imposta sul reddito comparabile all'imposta lussemburghese sul reddito perdono lo status di holding 1929 esente e diventano società soggette al regime d'imposizione fiscale di diritto comune. I documenti parlamentari che accompagnano il progetto di legge spiegano che, affinché un'imposta sul reddito sia considerata comparabile all'imposta lussemburghese sul reddito, deve essere applicata un'aliquota di almeno l'11 % (ossia il 50 % dell'imposta lussemburghese sulle società) e la base imponibile deve essere simile a quella applicata in Lussemburgo. |
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(37) |
Dai commenti allegati alla legge risulta che le suddette modifiche sono state adottate per conformare il regime fiscale delle holding 1929 alle raccomandazioni presentate alle autorità lussemburghesi il 3 giugno 2003 dal Consiglio nell'ambito della valutazione realizzata sulla base del codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese. A tale riguardo, la nuova legge ha introdotto un regime transitorio che salvaguarda i vantaggi esistenti per le società con status di holding 1929 esente o di holding miliardaria esente dalla data della sua entrata in vigore fino al 1o gennaio 2011. |
III. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(38) |
Nella decisione del 9 febbraio 2006, la Commissione ha in sostanza ritenuto che il regime delle holding 1929 esenti costituisse aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In effetti, secondo la Commissione, il regime concede soltanto alle holding in questione parecchi vantaggi economici che consistono in esenzioni e deroghe dall'imposta sul reddito delle società, dalle ritenute alla fonte, dalle imposte sul valore netto e dalle imposte fondiarie. I vantaggi descritti comportano un minor gettito fiscale per il tesoro lussemburghese a favore delle holding e dei gruppi a cui appartengono. |
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(39) |
Secondo la Commissione, tali vantaggi sembrano comportare l'uso di risorse statali sotto forma di mancato gettito fiscale da parte del tesoro lussemburghese. Il regime sembra selettivo poiché riservato alle società aventi forma di holding che esercitano esclusivamente un certo tipo di attività imprenditoriale, ossia soprattutto le attività finanziarie e di gestione, la concessione di licenze e la percezione di canoni. Il regime sarebbe inoltre limitato alle prestazioni intragruppo, poiché le imprese beneficiarie devono essenzialmente operare nell'ambito di una struttura di gruppo per fruirne. Non sarebbe pertanto aperto a tutte le imprese, ma soltanto a quelle che si strutturano sotto forma di gruppo, con la costituzione di una società di partecipazione in Lussemburgo dedita esclusivamente all'esercizio di alcune attività, come il finanziamento, la gestione di partecipazioni, il coordinamento e la concessione di licenze e di brevetti. |
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(40) |
Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio determinasse una distorsione della concorrenza e incidesse sugli scambi fra Stati membri, poiché le attività finanziarie e di gestione, tipiche delle holding 1929 esenti, si svolgono generalmente su mercati internazionali in cui la concorrenza è intensa. In questo contesto, la concorrenza sembra essere falsata, poiché le holding 1929 esenti sono avvantaggiate rispetto ai fornitori indipendenti di servizi e agli intermediari finanziari, ossia, in particolare, le banche e le società di consulenza classiche. Sembrava vi fosse incidenza sugli scambi poiché dei vantaggi accordati alle holding 1929 esenti fruiscono soltanto le holding che esercitano determinate funzioni finanziarie a carattere essenzialmente transfrontaliero. |
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(41) |
Nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato sembrava applicabile, poiché la misura costituiva un aiuto al funzionamento, non collegato con l'esecuzione di progetti specifici e sembrava semplicemente ridurre le spese correnti dei beneficiari, senza peraltro contribuire al conseguimento di un obiettivo comunitario. |
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(42) |
La Commissione ha inoltre concluso che la misura configurava un «aiuto esistente» ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999. A questo riguardo, gli emendamenti apportati dalla legge del 2005 che modifica la normativa relativa alle holding 1929 esenti non sembravano alterare la natura di aiuto esistente, poiché lasciavano invariati i vantaggi accordati dal regime, pur limitando temporaneamente il numero di beneficiari a coloro che non percepiscono certi dividendi soggetti a minore imposizione fiscale fuori dal Lussemburgo. |
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(43) |
Nel quadro dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha invitato le autorità lussemburghesi a fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione degli effetti sugli scambi del regime in causa, in particolare nel settore dei servizi finanziari. Ha inoltre invitato il Lussemburgo ed i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni relative all'eventuale esistenza per i beneficiari di un'aspettativa legittima tale da giustificare l'adozione di misure transitorie in caso di richiesta di soppressione del regime in questione. |
IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ LUSSEMBURGHESI E DI TERZI
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(44) |
Nessun terzo interessato ha formalmente presentato osservazioni a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (18) della decisione della Commissione del 9 febbraio 2006. Molti rappresentanti di holding 1929 esenti hanno tuttavia preso informalmente contatto con la Commissione per essere informati, in particolare, delle conseguenze giuridiche per i privati del procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e della legittimità delle esenzioni di imposte di cui hanno beneficiato. |
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(45) |
Le autorità lussemburghesi hanno presentato le osservazioni con lettera del 13 aprile 2006, esprimendo il proprio disaccordo riguardo alla qualifica di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato del regime di esenzione a favore delle holding 1929. Il Lussemburgo non ha presentato osservazioni in merito alla compatibilità con il mercato comune del regime di esenzione fiscale in questione. |
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(46) |
Con lettera del 13 aprile 2006, il Lussemburgo ha inoltre rifiutato di fornire tutte le informazioni utili per la valutazione della misura in causa e dei suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi, in particolare nei settori dei servizi finanziari, delle attività intragruppo e della gestione dei diritti immateriali. Non è stata trasmessa alcuna informazione in merito agli investimenti gestiti dalle holding 1929 esenti né l'elenco delle holding esenti. A tale riguardo, le autorità lussemburghesi hanno sostenuto che le holding 1929 esenti non erano soggette ad un'autorizzazione amministrativa e che era dunque impossibile redigerne un elenco. |
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(47) |
Infine, per quanto riguarda l'esistenza di un'eventuale aspettativa legittima dei beneficiari del regime di esenzione che giustifichi l'adozione di misure transitorie in caso di decisione finale negativa, le autorità lussemburghesi hanno osservato che l'abolizione del regime delle holding 1929 esenti avrebbe, sul sistema fiscale del Lussemburgo, un effetto tale da richiedere la tutela della fiducia degli operatori che operano nel quadro di questo regime. Questi ultimi non potevano infatti aspettarsi che uno status giuridico venga completamente abolito «da un giorno all'altro». |
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(48) |
In sostanza, nella lettera del 13 aprile 2006, le autorità lussemburghesi contestano la qualifica di aiuto del regime fiscale in causa. |
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(49) |
In primo luogo, il regime delle holding 1929 esenti non accorderebbe vantaggi rispetto al regime, di diritto comune, di imposizione fiscale delle società di holding. Esso mirerebbe soltanto ad evitare una moltiplicazione degli oneri fiscali connessi ai vantaggi distribuiti da società operative. Senza il regime di esenzione in causa, le holding 1929 esenti sarebbero infatti penalizzate fiscalmente, poiché gli utili di un'impresa operativa vengono tassati una prima volta, come utile di detta impresa, una seconda volta al momento della distribuzione, come redditi di partecipazione della società di holding e, infine — in caso di distribuzione ulteriore — come dividendi dell'azionista della holding. |
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(50) |
In secondo luogo, secondo le autorità lussemburghesi, il regime delle holding 1929 esenti non sarebbe selettivo e quindi non falserebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi tra Stati membri. Tutte le imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, per quanto riguarda in particolare l'acquisizione di partecipazioni, la gestione, il finanziamento e della valorizzazione delle partecipazioni detenute in società controllate, potrebbero infatti beneficiare del suddetto regime. |
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(51) |
Infine, il regime delle holding 1929 esenti non sarebbe in grado di falsare la concorrenza e gli scambi all'interno della Comunità poiché le holding beneficiarie sarebbero esclusivamente beneficiarie di redditi passivi e non sarebbero in situazioni comparabili a quelle degli altri operatori che agiscono come fornitori indipendenti. In ogni caso, la Commissione non avrebbe dimostrato che il regime in questione ha per effetto di rafforzare la posizione delle holding 1929 esenti rispetto a quella di altri tipi di holding. |
V. VALUTAZIONE DEL REGIME
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(52) |
Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
Natura di aiuto del regime
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(53) |
La Commissione ha attentamente esaminato il regime delle società holding 1929 esenti alla luce delle osservazioni presentate dalle autorità lussemburghesi. Le varie obiezioni formulate non hanno indotto la Commissione a modificare la sua valutazione preliminare in base alla quale essa riteneva i vantaggi fiscali accordati dal regime alle suddette società siano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
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(54) |
Va ricordato che per definire una disposizione nazionale come aiuto di Stato si presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, ossia che: 1) la misura in questione conferisce un vantaggio, 2) detto vantaggio è conferito mediante risorse statali, 3) il vantaggio è selettivo e 4) la misura in causa falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri (19). |
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(55) |
Nella fattispecie, la Commissione ritiene, in sostanza, che la legge del 1929 accordi vantaggi fiscali che non si limitano all'eliminazione della doppia imposizione dei redditi percepiti da altre società di holding in Lussemburgo, ossia quelle che sono imponibili in linea di principio ma che ottengono sgravi connessi alle imposte già versate in Lussemburgo o all'estero. |
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(56) |
La Commissione ritiene, in questo contesto, che il regime accordi molti vantaggi fiscali in deroga al diritto comune e che questi vantaggi favoriscano alcune imprese che svolgono un numero limitato di attività in Lussemburgo, attività che rientrano generalmente nel settore finanziario. Di conseguenza, il regime presenta un carattere selettivo. Considerata l'importanza delle obiezioni sollevate dal Lussemburgo, la Commissione reputa opportuno esporre le ragioni precise che permettono di ritenere che il regime in causa, descritto in precedenza, soddisfa cumulativamente le condizioni citate al punto 53. |
Vantaggio
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(57) |
Nelle sue osservazioni del 13 aprile 2006, il Lussemburgo ha affermato che il sistema di tassazione delle holding 1929 esenti costituiva un regime fiscale generale applicabile alle società che percepiscono soltanto redditi passivi già tassati al momento della loro produzione, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore d'attività e dalla forma giuridica. Il Lussemburgo ha inoltre sostenuto che il regime era giustificato dall'economia generale del sistema fiscale lussemburghese, che mira ad evitare una doppia imposizione, dal momento che le società interamente imponibili hanno accesso ad altre forme analoghe di prevenzione della doppia imposizione. In particolare, per il Lussemburgo il regime non presenterebbe vantaggi per due ragioni principali. |
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(58) |
In primo luogo, il sistema di imposizione fiscale delle società in Lussemburgo prevederebbe vari regimi alternativamente applicabili a situazioni comparabili ed accessibili per tutti gli operatori, senza discriminazioni. Tale sistema non potrebbe dunque comportare vantaggi a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza Banks (20). In tale sentenza, la Corte avrebbe in effetti ritenuto che non vi sia aiuto quando diverse formule di tassazione, che comportano eventualmente vantaggi a seconda delle scelte effettivamente effettuate dagli operatori economici, sono accessibili a tutti gli operatori economici, senza discriminazione. |
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(59) |
In secondo luogo, secondo le autorità lussemburghesi, la valutazione dell'onere fiscale al quale sono sottoposte le holding 1929 esenti dovrebbe essere effettuata prendendo in considerazione l'insieme dei fattori, sia vantaggiosi che svantaggiosi, del regime. La Commissione non avrebbe evidentemente seguito tale approccio. A tale riguardo, le autorità lussemburghesi sostengono di aver fornito, nella loro lettera del 13 aprile 2006, tre esempi di holding 1929 esenti che sarebbero state svantaggiate dall'applicazione del regime in questione rispetto alle holding che sono soggetti imponibili. |
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(60) |
La Commissione non può condividere le conclusioni delle autorità lussemburghesi. Contrariamente a quanto esse affermano, il regime è infatti caratterizzato da molte esenzioni fiscali, in particolare per quanto riguarda l'imposta sui redditi, l'imposta commerciale comunale e la tassa sul valore netto. Tali esenzioni derogano alla norma dell'imposizione fiscale delle società interessate. Le deroghe non mirano inoltre semplicemente ad evitare la molteplice imposizione dei redditi, ma anche ad esentare dal pagamento di alcune imposte talune attività economiche, contemplate dalla legge del 31 luglio 1929 ed esercitate dalle holding esenti. |
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(61) |
Anche se il regime di esenzione del 1929 di cui beneficiano le holding esenti non copre in effetti tutte le imposte a cui sono soggette in linea di principio le società lussemburghesi (21), resta tuttavia il fatto che il presente procedimento è limitato alle deroghe fiscali constatate e riguarda molte imposte personali per le quali è concessa l'esenzione (22). Trattandosi di imposte dirette e, in particolare, dell'imposta sul reddito, dell'imposta commerciale comunale e della tassa sul valore netto (imposta sul patrimonio), l'esenzione di cui beneficiano le holding 1929 è totale. |
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(62) |
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ammette che, per quanto riguarda l'imposta fondiaria, le holding 1929 esenti vi sono assoggettate conformemente alla legge del 1o dicembre 1936 e che suddette holding non beneficiano di vantaggi a tale riguardo, contrariamente a ciò che aveva affermato nella sua decisione del 9 febbraio 2006. |
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(63) |
Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta commerciale comunale, la portata dell'esenzione concessa alle holding 1929 esenti per i redditi da partecipazioni (dividendi e plusvalenze) va ben oltre l'esenzione delle partecipazioni concessa per i dividendi e le plusvalenze realizzate dalle società di holding non esenti per evitare loro una doppia imposizione. In particolare, le holding 1929 esenti godono di questa esenzione indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno le condizioni che permettono di beneficiare del regime comune di esenzione che mira ad evitare la doppia imposizione (23). Esse beneficiano dunque automaticamente di tali esenzioni contrariamente alle società soggette a imposizione fiscale. In queste circostanze, la Commissione ritiene che l'esenzione in causa procuri un vantaggio alle holding 1929 esenti riducendo gli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio (24). |
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(64) |
Per quanto riguarda inoltre l'imposta sul reddito e l'imposta commerciale comunale, la Commissione sottolinea che gli interessi ed i canoni che riscuotono le holding 1929 esenti sono completamente esenti, contrariamente all'imposizione fiscale di diritto comune applicabile alle altre società di partecipazione in Lussemburgo. Tale esonero non può essere giustificato dalla volontà di evitare la doppia imposizione di detti redditi, sopratutto nella misura in cui i relativi oneri sono dedotti a monte da coloro che li sostengono. L'esenzione di tali redditi, a norma della legge del 31 luglio 1929, rappresenta dunque una deroga e contraddice il principio secondo il quale i pagamenti di interessi e di canoni sono soggetti, almeno una volta, all'imposta sul reddito. Considerando il carattere di deroga di questa esenzione, la Commissione ritiene di conseguenza che le holding 1929 esenti beneficino anche in questo caso di una riduzione degli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio. |
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(65) |
Per quanto riguarda le ritenute alla fonte sugli utili distribuiti, i dividendi ed i canoni versati da holding 1929 esenti, la Commissione constata che le suddette holding non sono soggette alla ritenuta alla fonte in Lussemburgo relativa ai pagamenti a favore di beneficiari non residenti normalmente applicabile, compresa — per quanto riguarda le holding miliardarie — la ritenuta applicata agli onorari. La Commissione ritiene di conseguenza che le holding 1929 esenti beneficino anche in questa ipotesi di una riduzione degli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio. |
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(66) |
Anche ammettendo che questa esenzione dalla ritenuta alla fonte favorisca direttamente i beneficiari dei redditi e soltanto indirettamente le holding 1929 esenti, la Commissione ritiene che essa abbia tuttavia l'effetto di sollevare queste ultime da oneri che sostengono normalmente le società distributrici tassabili in Lussemburgo. Questa valutazione è confermata dal fatto che, quando viene applicata una ritenuta alla fonte, l'aliquota è più elevata se il suo costo è sostenuto dal distributore e quest'ultimo non è giuridicamente tenuto, in tale ipotesi, a trasferire l'imposizione sul beneficiario dei redditi. Le holding 1929 esenti usufruiscono inoltre di un vantaggio indiretto grazie all'accesso più agevole al capitale di rischio/capitale di prestito connesso al rendimento più elevato dovuto a questa esenzione a beneficio degli investitori. |
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(67) |
Infine, le holding 1929 esenti non sono soggette all'imposta sul valore netto applicabile alle società imponibili in Lussemburgo. Anche ammettendo che questa esenzione abbia una portata economica limitata, essa solleva tuttavia le holding 1929 esenti da un onere che sostengono normalmente le società in Lussemburgo. |
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(68) |
In considerazione di quanto sopra esposto, secondo la Commissione, i vantaggi in causa costituiscono deroghe tali da favorire alcune imprese rispetto ad altre che si trovano — rispetto all'obiettivo perseguito dal suddetto regime, ossia la prevenzione di un'imposizione molteplice — in una situazione analoga dal punto di vista fattuale e giuridico. La Commissione ritiene, in questo contesto, che il rimando fatto dalle autorità lussemburghesi alla sentenza Banks non sia pertinente. In tale causa nessuna delle diverse possibili formule di applicazione di alcune imposizioni fiscali risultava a priori più vantaggiosa. Nel caso di specie, occorre considerare che un'esenzione è, per principio, più vantaggiosa dell'imposizione dei redditi. La Commissione conclude che le holding 1929 esenti beneficiano in modo certo e non soltanto eventuale di una riduzione degli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio. |
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(69) |
I tre esempi citati dalle autorità lussemburghesi nella lettera del 13 aprile 2006 non sono tali da rimettere in discussione la conclusione secondo la quale il regime in questione conferisce vantaggi in deroga al diritto fiscale comune non giustificati dalla natura del sistema fiscale del Lussemburgo. Infatti, da un lato, si tratta di ipotesi che non sono rappresentative dell'utilizzo reale del regime delle holding 1929 esenti. D'altro canto, i suddetti esempi riguardano esclusivamente situazioni nelle quali il regime di diritto comune concede già l'esenzione totale dalle imposte sui redditi. Il Lussemburgo, per contro, non prende in considerazione situazioni nelle quali l'esenzione non è concessa dal diritto comune mentre, come si è precedentemente constatato, è soltanto in tali situazioni che il regime permette ai beneficiari del regime in causa di conservare un vantaggio specifico rispetto al regime di diritto comune. |
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(70) |
La Commissione ritiene dunque che non vi sia motivo di prendere in considerazione tutte le imposte dirette ed indirette applicabili per determinare se esiste un vantaggio fiscale effettivo concesso alle holding 1929 esenti, poiché l'esistenza di questo vantaggio è già stata in gran parte dimostrata. La Commissione constata inoltre che sarebbe impossibile effettuare tale analisi visto il numero indeterminato di situazioni da considerare. |
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(71) |
In conclusione, la Commissione ritiene che il regime in causa costituisca un vantaggio conferito alle holding 1929 esenti. |
Selettività
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(72) |
È opportuno ricordare che la specificità di una misura statale, e precisamente la sua natura selettiva, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. In questo contesto, è necessario verificare se il regime fiscale in causa comporta o meno vantaggi ad esclusivo beneficio di talune imprese o di taluni settori d'attività (25). Nella fattispecie, secondo le autorità lussemburghesi, il regime delle holding 1929 esenti non sarebbe selettivo poiché potrebbero beneficiarne tutte le imprese che si trovano in situazione analoga, ossia che svolgono a titolo esclusivo attività di gestione e di valorizzazione delle partecipazioni detenute in società controllate e di percezione di redditi che derivano da dette attività. |
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(73) |
La Commissione condivide il parere delle autorità lussemburghesi secondo il quale la selettività di una misura, quale l'esenzione fiscale per le attività di holding, deve necessariamente essere valutata rispetto a situazioni analoghe (26). La Commissione ritiene tuttavia che, nella fattispecie, debbano essere prese in considerazione, a titolo di confronto, le società che percepiscono redditi comparabili a quelli delle holding 1929 esenti. La Commissione osserva che, fra le società lussemburghesi, soltanto le holding 1929 esenti sono completamente esentate dall'imposizione fiscale su tutti i redditi che percepiscono, e questo indipendentemente dall'imposta eventualmente già sostenuta a monte sui loro redditi dalle società nelle quali hanno una partecipazione. |
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(74) |
In queste circostanze, la Commissione può soltanto concludere che il regime di esenzione in questione è selettivo poiché favorisce fra le varie imprese alcune imprese che esercitano esclusivamente talune attività ed attività che sono sottoposte al rischio di molteplici imposizioni fiscali. |
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(75) |
Questa valutazione è del resto confermata dal fatto che, secondo le autorità lussemburghesi, la legge del 31 luglio 1929 si prefigge di impedire un'estensione eccessiva di questo regime preferenziale a società diverse dalle holding 1929 esenti onde evitare che il regime costituisca un onere eccessivo per il bilancio dello Stato. La Commissione ricorda, a tale riguardo, che la giustificazione basata sulla natura o sulla struttura del sistema tributario deve rimandare alla coerenza di una misura fiscale specifica con la logica interna del sistema fiscale in generale (27). Nel caso di specie questo non avviene in quanto il Lussemburgo non ha giustificato, dal punto di vista della natura o della struttura del regime fiscale nazionale, il regime di deroga di cui beneficiano soltanto le holding 1929 esenti. |
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(76) |
La Commissione constata inoltre che il vantaggio dell'esenzione in base alla legge del 31 luglio 1929 è subordinato al rispetto di molte condizioni connesse, essenzialmente, all'esistenza di un sistema di registrazione sotto la vigilanza dell'amministrazione e del rispetto di determinati requisiti giuridici relativi al valore netto minimo ed all'esercizio effettivo ed esclusivo di alcune attività rigorosamente identificate. Secondo la Commissione, l'esistenza di questi criteri rigorosi rafforza la natura selettiva del regime in questione. |
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(77) |
A tale riguardo, la Commissione sottolinea che le società di holding 1929 esenti devono limitare le loro attività all'acquisizione di partecipazioni, sotto qualunque forma, in altre imprese e alla gestione ed alla valorizzazione di queste partecipazioni. La definizione sommaria che dà la legge del 31 luglio 1929 della valorizzazione delle partecipazioni è stata precisata dall'Administration de l'enregistrement et des domaines lussemburghese, che ha ritenuto, con un'interpretazione estensiva, che essa dovesse includere varie attività economiche, connesse direttamente o indirettamente alla valorizzazione di partecipazioni, che si concretizzano in particolare in attività di finanziamento. Le società di holding sono dunque autorizzate a concedere anticipi di fondi e prestiti, a lungo o breve termine, alle società nelle quali detengono direttamente una partecipazione (28). |
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(78) |
A norma della legge del 31 luglio 1929, anche la costituzione di garanzie a favore dei creditori delle società nelle quali le holding 1929 esenti hanno una partecipazione e la garanzia dei loro aumenti di capitale rientrano nel concetto di valorizzazione delle partecipazioni. Inoltre, a parte le partecipazioni in azioni, le holding 1929 esenti possono detenere obbligazioni pubbliche, private, quotate o meno su mercati regolamentati o non regolamentati, emesse dal settore pubblico o privato. Le holding 1929 esenti possono pertanto detenere soltanto obbligazioni, indipendentemente o congiuntamente ad attività di gestione di partecipazione. Per le holding di finanziamento è dunque possibile allargare il gruppo dei beneficiari potenziali dei finanziamenti e concedere in questo modo prestiti ad ogni società che fa parte del gruppo e dunque a tutte le società aventi una denominazione comune che sono detenute fino almeno al 25 % da una società madre comune. |
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(79) |
Si presuppone inoltre che alcune attività siano equivalenti ad un'acquisizione di partecipazioni, anche se nessuna parte è detenuta dalla società holding 1929 esente interessata. Una holding può pertanto detenere brevetti e, benché non possa sfruttarli o negoziarli, può rilasciare licenze di sfruttamento ad altre società terze o del gruppo al quale appartiene e riscuotere dunque un canone senza perdere il vantaggio dell'esenzione. |
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(80) |
Fra le attività autorizzate per le holding 1929 esenti figura anche l'attività di consulenza nella gestione e l'investimento da parte di fondi di investimento. Questa attività ha per oggetto la consulenza agli organismi di investimento collettivo per quanto riguarda la gestione del portafoglio loro affidato. Tale attività è solitamente svolta da una società di consulenza che è, in linea di principio, imponibile in applicazione della comune normativa fiscale. Tuttavia, quando sono soddisfatte alcune condizioni specifiche, una società di consulenza può optare per lo status di società holding 1929 (29). |
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(81) |
Da quanto sopra esposto risulta che le attività che possono essere svolte da una holding 1929 sono strettamente limitate dalla legge del 31 luglio 1929, poiché l'esercizio di altre attività viene sanzionato con il ritiro dello status fiscale di esenzione. La Commissione ritiene che tali restrizioni confermino la natura selettiva del regime di esenzione applicato alle holding 1929 esenti. Inoltre, come indicato dalla Commissione nella decisione del 9 febbraio 2006, è sufficiente constatare che diversi settori economici non possono beneficiare dei vantaggi offerti dal regime. Le imprese che svolgono attività diverse da quelle autorizzate relative alla valorizzazione di partecipazioni nonché attività in vari settori come l'industria manifatturiera, l'agricoltura o il commercio, sono esclusi dal beneficio del suddetto regime. |
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(82) |
La Commissione ritiene che nessuna spiegazione oggettiva possa giustificare il trattamento fiscale specificamente riservato alle holding 1929 esenti il quale, limitando l'applicazione ad alcune imprese, è volto a favorire queste ultime rispetto ai loro concorrenti. |
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(83) |
Inoltre, il fatto che il regime in causa sia accessibile soltanto alle società lussemburghesi che esercitano un numero ristretto di attività conferma questa valutazione. Per beneficiare del regime di esenzione in questione, un'impresa che desideri valorizzare i propri investimenti deve infatti costituire un'entità distinta in Lussemburgo, che avrà come finalità esclusiva l'esercizio delle attività autorizzate dalla legislazione del 1929. La costituzione di una tale struttura comporta dunque investimenti che vanno ad aggiungersi alle normali spese di un'attività d'investimento. Soltanto le imprese che dispongono di una struttura di gruppo, di risorse economiche considerevoli (30) e sufficienti per costituire in Lussemburgo una struttura riservata alle attività di gestione e di finanziamento di partecipazioni sono in grado di beneficiare di questo regime. Si tratta, ad esempio, delle holding miliardarie esenti. |
Risorse statali
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(84) |
Per quanto riguarda l'origine statale dei vantaggi derivanti dall'applicazione del regime in causa, occorre ricordare che la nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione poiché comprende non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in forme diverse, riducono gli oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa e che, pertanto, pur senza essere sovvenzioni in senso stretto, sono della stessa natura ed hanno effetti identici (31). Ne deriva che un regime quale quello in questione, mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un'esenzione dall'imposta normalmente dovuta che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato (32). Di conseguenza, nella fattispecie, benché le esenzioni che derivano dall'applicazione del regime delle holding 1929 esenti non rappresentino trasferimenti di risorse statali, non si può negare che comportino una perdita di gettito fiscale e che costituiscano pertanto un finanziamento statale. |
Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra Stati membri
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(85) |
Secondo il Lussemburgo, il regime delle holding 1929 esenti non sarebbe in grado di falsare la concorrenza e gli scambi all'interno della Comunità poiché le holding beneficiarie sarebbero esclusivamente beneficiarie di redditi passivi e non sarebbero in una situazione comparabile a quella degli altri operatori che agiscono come prestatari indipendenti. Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato che il regime ha per effetto di rafforzare la posizione delle holding 1929 esenti rispetto alle altre holding. |
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(86) |
La Commissione osserva che, da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee, risulta da un lato che è sufficiente, affinché una misura falsi la concorrenza, che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza (33) e, d'altro canto, che una misura influisce sugli scambi intracomunitari allorché l'aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari (34). |
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(87) |
La Commissione ritiene che le holding 1929 esenti appartengano al settore finanziario, nel cui ambito esercitano attività specifiche, come la concessione di prestiti ad altri membri del gruppo, l'emissione obbligazionaria, lo sconto di fatture e la gestione di depositi in numerario per società che controllano direttamente ed indirettamente e per altre società di un gruppo al quale appartiene una holding 1929 esente, o la consulenza nella gestione di fondi comuni di investimento. Come già sottolineato, le holding finanziarie esenti e le holding miliardarie esenti, usufruiscono, ai sensi della legislazione del 1929, di una maggiore elasticità operativa nell'esercizio di attività finanziarie di questo genere. Le holding 1929 esenti sono presenti anche nell'acquisto e nella gestione di brevetti, nonché nella concessione di licenze per conto delle filiali che possiedono direttamente ed indirettamente o per altre società del gruppo. |
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(88) |
Conformemente al processo di deregolamentazione che ha caratterizzato il mercato comunitario dei servizi finanziari, la concorrenza in questo settore si fonda soprattutto sull'eliminazione di tutte le restrizioni istituzionali nell'esercizio delle attività finanziarie nel mercato comune e sulla trasparenza e sull'equità delle condizioni nell'esercizio di tali attività quando sono comparabili. La concorrenza è tuttavia falsata da questo regime in quanto le holding 1929 esenti usufruiscono di un'esenzione totale dalle imposte dirette normalmente applicabili in Lussemburgo ai redditi derivanti da dette attività, mentre queste ultime sono imponibili quando sono svolte da operatori indipendenti o che non hanno la forma specifica di holding 1929 esente. |
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(89) |
Inoltre, tenuto conto del fatto che la forma statutaria di holding 1929 esente è spesso scelta da gruppi che hanno una dimensione internazionale o le cui attività coprono molti settori, in particolare il commercio, vi è un'incidenza sugli scambi tra Stati membri a causa dei vantaggi fiscali concessi alle multinazionali commerciali che ricorrono ai servizi delle holding 1929 esenti. Le holding 1929 esenti forniscono altresì servizi intragruppo e possono, con alcune limitazioni, inserirsi nell'attività industriale e commerciale delle società nelle quali hanno una partecipazione, il che costituisce un'attività economica a pieno titolo, come confermato dalla Corte nella recente sentenza Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (35). Per tutti questi motivi l'incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza avvengono anche a livello dei gruppi ai quali appartengono le holding 1929 esenti ed a causa dell'attività commerciale svolta da tali gruppi. |
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(90) |
Queste conclusioni sono confortate dalla constatazione dell'influsso considerevole che hanno le esenzioni fiscali in questione per la scelta del Lussemburgo come centro finanziario privilegiato. A tale riguardo, la Commissione ritiene opportuno fare riferimento ad articoli pubblicati dalla stampa (36) secondo i quali il sistema finanziario lussemburghese si fonda sul regime di esenzione fiscale delle holding. Questo elemento permette di stabilire che le multinazionali finanziarie utilizzano le strutture di holding in Lussemburgo, fra cui le holding 1929 esenti, per ridurre al minimo il loro onere di imposizione fiscale. Secondo i suddetti articoli di stampa, in Lussemburgo sono registrate circa 15 000 holding 1929 esenti. |
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(91) |
Malgrado l'assenza di dati trasmessi dalle autorità lussemburghesi che permettano di stabilire il fatturato globale realizzato dalle holding 1929 esenti, la Commissione ritiene che non si possa negare l'importanza di questo regime per il settore finanziario in Lussemburgo né quella delle distorsioni della concorrenza e degli scambi che ne derivano. |
Compatibilità
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(92) |
La Commissione ritiene che l'aiuto di Stato di cui beneficiano le holding 1929 esenti non possa essere considerato compatibile con il mercato comune. A tale riguardo, va rilevato che le autorità lussemburghesi non hanno avanzato alcuna argomentazione in base alla quale sarebbe applicabile nel caso di specie una delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. |
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(93) |
Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del trattato, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano chiaramente nel caso di specie. |
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(94) |
Non è applicabile nemmeno la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che permette di autorizzare gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il regime non può neppure essere considerato un progetto di comune interesse europeo né è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia lussemburghese, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Il regime non è nemmeno destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato. |
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(95) |
Per quanto riguarda infine l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che permette gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, la Commissione constata che i vantaggi fiscali procurati alle holding 1929 esenti non sono connessi ad investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Essi consistono semplicemente in una riduzione degli oneri che dovrebbero normalmente sostenere le società interessate nell'esercizio delle loro attività e devono pertanto essere considerati come aiuti di Stato al funzionamento. Secondo la prassi costante della Commissione, tali aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune se non promuovono lo sviluppo di talune attività o di taluni settori economici e se non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati a quanto necessario per porre rimedio a svantaggi economiche specifici. |
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(96) |
La Commissione nota che il semplice fatto che i vantaggi fiscali in questione siano esclusivamente riservati alle società registrate in Lussemburgo come holding 1929 esenti sembra contrario alla libertà di stabilimento delle entità economiche stabilite anche in tale paese pur essendo costituite in altri Stati membri (37). |
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(97) |
La Commissione osserva a questo proposito che soltanto le imprese stabilite in forma di società in Lussemburgo possono beneficiare dei vantaggi offerti dal sistema fiscale lussemburghese alle holding 1929 esenti e che questa circostanza non può essere giustificata dalla natura del suddetto sistema fiscale. Risulta che un'impresa straniera che svolge attività comparabili a quelle delle holding 1929 esenti, in particolare tramite una sede stabile, un'agenzia o una succursale di una società straniera ai sensi dell'articolo 43 del trattato, non può beneficiare dei vantaggi che prevede il regime delle holding 1929 esenti. In questo contesto, la Commissione non può accettare l'impegno delle autorità lussemburghesi a non opporsi all'estensione dello status di esenzione a norma della legge del 31 luglio 1929 alle sedi stabili site in Lussemburgo delle società straniere che rispettano le condizioni previste da detta legge. L'articolo 87, paragrafo 1, non distingue infatti gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (38). La Commissione conferma pertanto la propria valutazione preliminare secondo la quale il regime in causa va a scapito, in primo luogo, delle imprese straniere che operano in Lussemburgo e che non sono costituite come società di diritto lussemburghese rispetto alle holding costituite sotto forma di società stabilita in Lussemburgo. Questa discriminazione può dunque costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento in Lussemburgo di società straniere, il che è contrario al trattato ed è pertanto incompatibile con il mercato comune. |
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(98) |
La Commissione ricorda, a tale riguardo, che la procedura di cui all'articolo 88 del trattato non deve mai produrre un risultato contrario ad altre disposizioni specifiche del trattato. La Commissione non può dunque dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che, in considerazione di determinate loro modalità, contrastino con altre disposizioni del trattato (39). Nel caso di specie, come già sottolineato, risulta che il regime in causa non potrebbe avvantaggiare una società straniera che operi in Lussemburgo attraverso una sede secondaria che abbia la forma di sede stabile, di agenzia o di succursale, ai sensi dell'articolo 43 del trattato, imponibile in Lussemburgo. Qualora uno Stato membro conceda, quand'anche indirettamente, un'agevolazione fiscale alle imprese con sede sul proprio territorio, negando il beneficio dell'agevolazione medesima alle imprese con sede in un altro Stato membro, ma con uno stabilimento secondario in Lussemburgo, la disparità di trattamento tra le due categorie di beneficiari risulterà in linea di principio vietata dal trattato CE, quando non sussista tra le due categorie medesime alcuna obiettiva diversità di situazione. |
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(99) |
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime in causa non possa essere considerato compatibile con il mercato comune. |
VI. CONCLUSIONI
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(100) |
La Commissione constata che il regime fiscale applicabile alle holding 1929 esenti in Lussemburgo è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che nel caso di specie non è applicabile nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. La Commissione constata inoltre che, nonostante le modifiche al regime delle holding 1929 esenti introdotte dalla legge del 21 giugno 2005, il regime continua a determinare tutti i vantaggi fiscali in questione benché il numero dei beneficiari sia limitato alle holding che percepiscono meno del 5 % dei loro dividendi da società straniere soggette ad un'imposta sulle società inferiore all'11 %, e alle holding che percepiscono dividendi versati da società straniere soggette ad un'imposta sulle società di almeno l'11 % o da società lussemburghesi. La Commissione conclude che il regime delle holding 1929 esenti, come modificato dalla legge del 21 giugno 2005, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che nel caso di specie non è applicabile nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. |
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(101) |
La Commissione constata che il regime di esenzione introdotto dalla normativa del 1929 non è stato fondamentalmente modificato dopo l'entrata in vigore del trattato. La Commissione ritiene pertanto che il regime costituisca un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione ritiene che le modifiche del regime delle holding 1929 esenti previste dalla legge del 21 giugno 2005 non introducano nuovi elementi di aiuto né aumentino il numero di beneficiari; la misura conserva dunque il suo carattere di aiuto esistente. |
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(102) |
Le autorità lussemburghesi hanno eccepito che la Commissione avrebbe approvato le modifiche introdotte dalla legge del 21 giugno 2005 nell'ambito del gruppo «Codice di condotta» del Consiglio che esamina le misure fiscali dannose in base al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (40) e che pertanto il regime delle holding 1929 esenti sarebbe conforme al trattato. La Commissione constata innanzi tutto che l'articolo 87 non esclude dal suo campo d'applicazione le misure fiscali qualunque esse siano. La Commissione constata inoltre che né la legge del 31 luglio 1929 né nessuna delle sue modifiche, ivi comprese quelle introdotte dalla legge del 21 giugno 2005, sono state notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, la Commissione non ha avuto modo di deliberare sulla compatibilità del regime in questione con le norme in materia di aiuti di Stato. |
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(103) |
Di conseguenza, non è possibile trarre alcuna conclusione dal fatto che la Commissione abbia partecipato ai lavori del gruppo «Codice di condotta», il cui obiettivo era valutare il carattere dannoso della misura fiscale in questione. In questo contesto è sufficiente ricordare che la procedura di esame dei regimi fiscali dal punto di vista degli aiuti di Stato è giuridicamente indipendente dai lavori del gruppo «Codice di condotta». Inoltre, il regime delle holding 1929 esenti esaminato dal gruppo «Codice di condotta» aveva un campo d'applicazione più limitato di quello del regime contemplato dalla presente decisione. L'esame effettuato dal suddetto gruppo riguardava infatti esclusivamente l'esenzione dei dividendi percepiti dalle holding 1929 esenti. |
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(104) |
Ne consegue che tale esame non può impedire alla Commissione di procedere alla presente valutazione né rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale il regime delle holding 1929 esenti, disciplinato dalla legge del 31 luglio 1929, come modificata dalla legge del 21 giugno 2005, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
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(105) |
La Commissione ritiene che vada sospesa la concessione dei diversi vantaggi previsti dal regime fiscale d'esenzione applicabile alle holding 1929 esenti procedendo alla loro abrogazione o modifica allo scopo di renderli compatibili con il mercato comune. A decorrere dalla data di notifica della presente decisione, i vantaggi del regime o delle sue componenti non potranno più essere accordati a nuove società beneficiari registrate sotto forma di holding 1929 esenti. A tale scopo le autorità lussemburghesi modificheranno la loro legislazione entro il 31 dicembre 2006. |
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(106) |
Per quanto riguarda le società holding 1929 esenti esistenti che beneficiano attualmente del regime di esenzione fiscale descritto nella presente decisione, la Commissione riconosce che il carattere di aiuto esistente del regime impedisce il recupero di tutti gli aiuti concessi prima della data della presente decisione. |
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(107) |
La Commissione prende nota del fatto che i terzi interessati non hanno presentato osservazioni o altri elementi utili per determinare se esiste, per i beneficiari del regime in questione, un'aspettativa legittima tale da giustificare misure transitorie particolari prima della soppressione del regime di aiuti in questione. La Commissione ha inoltre esaminato gli elementi presentati dalle autorità lussemburghesi relativi alle attività di finanziamento delle holding 1929 e le altre argomentazioni avanzate da dette autorità sull'aspettativa legittima degli attuali beneficiari, volti a permettere a tali beneficiari di mantenere gli effetti del regime per un periodo transitorio prima della sua totale soppressione. |
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(108) |
Al riguardo, la Commissione ritiene in primo luogo che, vista la sentenza della Corte del 22 giugno 2006 (41), né il Lussemburgo né i beneficiari del regime possano fare valere un'aspettativa legittima nel mantenere il regime delle holding 1929 esenti per il periodo transitorio stabilito dal Consiglio (nel contesto dei lavori svolti dal gruppo «Codice di condotta») per l'eliminazione degli elementi del regime considerati dannosi. Il regime degli aiuti di Stato, fondato sugli articoli da 87 a 89 del trattato ed oggetto del presente procedimento, è infatti distinto dell'azione del Consiglio nel quadro dei lavori succitati. |
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(109) |
La Commissione ritiene in secondo luogo che il regime fiscale delle holding 1929 esenti sia un regime a carattere permanente. I beneficiari non possono tuttavia, in linea di principio, affermare di avere un'aspettativa legittima nella perennità del regime in questione oltre l'esercizio fiscale oggetto dell'esenzione. La Commissione constata in particolare che il regime delle holding 1929 esenti non è subordinato alla realizzazione di investimenti specifici da parte dei beneficiari, ma si limita ad esentare i redditi che hanno percepito le suddette holding per il periodo fiscale interessato. |
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(110) |
Occorre riconoscere tuttavia che il regime delle holding 1929 esenti continua a basarsi sulla legge del 31 luglio 1929 che non ha subito modifiche significative dal momento della sua promulgazione. Anche se tale durata (76 anni) non può costituire una garanzia di perennità del regime o della sua conformità alle norme in materia di aiuti di Stato, essa ha potuto dare ai beneficiari l'impressione che il regime fiscale relativo alle loro attività non sarebbe stato bruscamente interrotto e che per tali attività essi avevano diritto ad una prospettiva ragionevole di continuità. L'attività delle holding 1929 si concretizza del resto nella concessione di finanziamenti a medio e lungo termine. Tale attività è distinta da quella di trading finanziario a breve termine e non si potrebbe esplicare in mancanza di stabilità temporale. |
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(111) |
È inoltre vero che le holding 1929 esistenti hanno di fatto realizzato grossi investimenti nel quadro dei gruppi multinazionali ai quali appartengono. Tali investimenti riguardano in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture di gruppi multinazionali per coordinare e promuovere lo sviluppo delle loro attività commerciali. La rimessa in discussione del loro status condurrà dunque a delicate e complesse operazioni di riorganizzazione che richiederanno un tempo relativamente lungo. |
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(112) |
Analogamente, sono stati assunti impegni a medio e lungo termine nei confronti del personale e di prestatori di servizi esterni per permettere alle holding di svolgere le attività relative ai gruppi multinazionali ai quali appartengono. A tale riguardo va notato che, secondo le autorità lussemburghesi, in Lussemburgo operano attualmente circa 13 000 holding 1929 che contribuiscono all'immagine del paese di importante centro finanziario internazionale la cui popolazione attiva è limitata peraltro a 110 000 persone. La Commissione deve dunque tener conto delle conseguenze relativamente importanti che la decisione di sopprimere immediatamente il regime delle holding 1929 esenti potrebbe avere per l'occupazione e lo sviluppo economico in Lussemburgo. |
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(113) |
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene ragionevole concedere un periodo transitorio alle holding esenti esistenti alla data della presente decisione. Il periodo transitorio si conclude il 31 dicembre 2010. Le società che continueranno a beneficiare del regime di esenzione fino al 31 dicembre 2010 non potranno essere tuttavia oggetto di alcuna cessione totale o parziale a titolo oneroso del loro capitale per tutta la durata del regime transitorio, poiché, vista la loro natura di società di partecipazione, qualora ne vengano cedute delle parti esse non possono più far valere la legittima aspettativa di un proseguimento del regime di esenzione fiscale. Per le esenzioni dei redditi a partire dal 1o gennaio 2011, l'applicazione del regime di esenzione a favore delle holding 1929 esenti sarà pertanto illegale e potrà determinare il recupero di tutti i vantaggi concessi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Articolo 1
Il regime fiscale attualmente in vigore in Lussemburgo a favore delle società di holding esenti in base alla legge del 31 luglio 1929 («holding 1929 esenti») è un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
Il Lussemburgo deve sopprimere il regime di aiuti di cui all'articolo 1 o modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune entro il 31 dicembre 2006.
A decorrere dalla data di notifica della presente decisione, non potranno più essere accordati a nuovi beneficiari i vantaggi del regime o delle sue componenti.
Per quanto riguarda le società holding 1929 esenti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 alla data della presente decisione, gli effetti del regime possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, le società che continueranno a beneficiare del regime di cui all'articolo 1 fino al 31 dicembre 2010 non potranno essere oggetto di alcuna cessione totale o parziale del proprio capitale per tutta la durata del regime transitorio di esenzione.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Lussemburgo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Articolo 4
Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 78 del 31.3.2006, pag. 2.
(2) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.
(3) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
(4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
(5) SG(2005) D/205866.
(6) Cfr. nota 1.
(7) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6), come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, e direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(8) Le società residenti nel Lussemburgo e le sedi stabili delle società straniere sono soggette all'imposta sul reddito delle collettività, con un’aliquota massima del 22 %, e all'imposta commerciale comunale, con un'aliquota variabile secondo i comuni, ma la cui media arriva al 7,5 %, e che viene applicata al reddito corrispondente al reddito lordo detratte le spese, salvo quelle non deducibili quali le imposte dirette e i versamenti occulti di dividenti e di onorari.
(9) Il Lussemburgo applica alle società residenti ed alle sedi stabili delle società straniere una tassa sul valore netto dello 0,5 % applicata sugli attivi netti al 1o gennaio di ciascun esercizio, ossia sulla differenza tra gli attivi stimati al loro valore di mercato normale e le obbligazioni nei confronti di terzi.
(10) Tassa municipale applicata sul valore dei beni immobili detenuti dalle imprese.
(11) Tassa dello 0,2 % del valore del capitale sociale versato e dei premi di emissione.
(12) Inoltre il Lussemburgo ha eliminato in generale la ritenuta d'imposta sui canoni a partire dal 1o gennaio 2004 (tranne che per i pagamenti verso l'estero).
(13) I dividendi distribuiti da una società non esente sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 20 % dell'importo lordo versato (25 % se il costo della ritenuta è sostenuto dal distributore), salvo applicazione della direttiva 90/435/CEE o quando si tratta di partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 147 LIR. Tale ritenuta alla fonte può essere ridotta conformemente alle disposizioni di convenzioni. Gli interessi non sono generalmente soggetti ad una ritenuta alla fonte, a meno che siano definiti come dividendi occulti. La maggior parte dei canoni versati a beneficiari non residenti è soggetta ad una ritenuta alla fonte del 10 % (11,11 % se il costo della ritenuta è sostenuto dal distributore). Il Lussemburgo ha recentemente adottato nella sua legislazione fiscale l'esenzione prevista dalla direttiva 2003/49/CE. Tale ritenuta alla fonte può essere ridotta o soppressa conformemente alle disposizioni di convenzioni.
(14) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
(15) Qualsiasi conferimento in denaro o in natura ad una società lussemburghese è soggetto ad un’imposta sui conferimenti dell'1 %.
(16) Quando una holding 1929 esente distribuisce dividendi che superano il 10 % del capitale versato alla data della chiusura dell'esercizio finanziario della distribuzione, la tassa di registrazione dell'esercizio che segue è applicata su base imponibile stimata a dieci volte il dividendo in questione.
(17) Si tratta di società anonime, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative.
(18) Vedi nota 1.
(19) Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 129.
(20) Sentenza della Corte del 20 settembre 2001 nella causa C-390/98, Banks/The Coal Authority, Racc. 2001, pag. I-6117, punti 49 e 50.
(21) Le società holding 1929 esenti non sono dunque esentate dal pagamento delle imposte indirette, quale i diritti di conferimento, l'imposta di registro e l'IVA.
(22) Ai fini del presente procedimento, ad esempio, le imposte reali, basate sulla natura delle operazioni effettuate, non sono pertinenti.
(23) Punti da 46 a 54 della decisione della Commissione del 9 febbraio 2006.
(24) Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte del 15 marzo 1994 nella causa C - 387/92, Banco Exterior di Spagna, Racc. 1994, pag. I-877, punto 14.
(25) Vedi sentenza della Corte del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 24 e sentenza del 1o dicembre 1998 nella causa C-200/97, Ecotrade, Racc. 1998, pag. I-7907, punti 40 e 41. Vedi anche sentenza del Tribunale di primo grado del 29 settembre 2000 nella causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. 2000, pag. II-3207, punto 39.
(26) Vedi a tale riguardo la sentenza della Corte dell'8 novembre 2001 nella causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline/Finanzlandesdirektion, Racc. 2001, pag. I - 8365, punto 41.
(27) Sentenza della Corte del 13 febbraio 2003 nella causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. 2003, pag. I-1487, punto 52, la sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2002 nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral di Álava e.a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-1385, punto 60, e giurisprudenza citata.
(28) La concessione di prestiti rientra nel concetto di valorizzazione delle partecipazioni ed è compatibile con lo status di holding pura, ma deve trattarsi di un'attività secondaria all'acquisizione di partecipazioni. Il carattere secondario non è valutato rispetto all'importo del prestito né in relazione con il prezzo d'acquisizione o il valore delle partecipazioni. L'amministrazione esige piuttosto che la holding 1929 esente abbia una partecipazione sostanziale nella società finanziata. Una partecipazione è considerata sostanziale quando rappresenta il 25 % del capitale della società finanziata. Per le società quotate, tuttavia, un livello inferiore di partecipazione non esclude la concessione di credito se una parte importante dei titoli è disponibile sul mercato (fluttuante). Va rilevato che qualsiasi finanziamento deve cessare prima della cessione della partecipazione o contestualmente ad essa.
(29) Per beneficiare dello status di holding 1929 esente, la società di consulenza deve rispettare una serie di condizioni definite dalle autorità fiscali nella decisione del Ministero del Tesoro n. 12.061 del 17 ottobre 1968. In particolare, la società deve avere per oggetto il controllo e la consulenza di una sola SICAV o SICAF e deve investire almeno il 5 % del suo capitale nella società che beneficia della sua consulenza, con un minimo di 50 000 EUR, mentre il resto può essere investito in altri valori mobiliari di società terze. Il capitale sociale della società di consulenza deve essere di almeno 76 000 EUR.
(30) Vedi la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Diputación Foral di Álava e.a./Commissione citata alla nota 27, punti da 38 a 40.
(31) Cfr., in particolare, la sentenza della Corte dell'8 novembre 2001 nella causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 38, la sentenza del 15 luglio 2004 nella causa C-501/00, Spagna/Commissione, Racc. 2004, pag. I-6717, punto 90 e la giurisprudenza citata, la sentenza del 15 dicembre 2005 nella causa C-66/02, Italia/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77, e la sentenza Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, citata nella nota 19, punto 131 e la giurisprudenza citata.
(32) Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte del 15 marzo 1994 nella causa C-387/92, Banco Exterior di Spagna, Racc. 1994, pag. I-877, punto 14.
(33) Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998 nella causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.
(34) Sentenza del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11.
(35) Sentenza Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze citata nella nota 19, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 112.
(36) Vedi l'intervista di Carlo Thelen, membro della Camera di Commercio del Lussemburgo, pubblicata dall'International Herald Tribune il 9 febbraio 2006.
(37) Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nella causa C-307/97, Saint-Gobain, Racc. 1999, pag. I-6161.
(38) Sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51, e giurisprudenza citata.
(39) Sentenza del 19 settembre 2000 nella causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857.
(40) Vedi nota 2.
(41) Sentenza della Corte del 22 giugno 2006 nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 Asbl/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 50 a 154.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell' 8 novembre 2006
Relativa all'Aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'AEM Torino
(notificata con il numero C(2006)5276)
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/941/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni,
considerando quanto segue:
PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 21 marzo 2005 l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto che intendeva accordare all'AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia. Con lettere del 4 maggio, 19 luglio e 14 novembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che l'Italia ha inviato con lettere del 27 giugno, 5 luglio e 3 ottobre 2005 e del 1o febbraio 2006. |
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(2) |
Con lettera del 4 aprile 2006 la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. L'Italia non ha risposto alla lettera della Commissione. |
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(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. |
|
(4) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni, né dall'AEM Torino, né da altre parti interessate. |
DESCRIZIONE DELL'AIUTO
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(5) |
L'aiuto riguarda il rimborso che l'Italia intende accordare all'AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia. L'AEM Torino è una delle cosiddette «aziende municipalizzate», attiva, in particolare, nel settore dell'energia. L'aiuto si basa su un analogo provvedimento approvato dalla Commissione (3). |
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(6) |
L'importo dell'aiuto ammonta a 16,338 milioni di euro, da erogare in forma di sovvenzioni. |
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(7) |
L'Italia ha espresso l'intenzione di presentare una relazione annuale sull'attuazione di tale provvedimento. |
|
(8) |
L'Italia ha informato che il provvedimento di cui si tratta non è cumulabile con alcun altro aiuto. |
IL CUMULO E LA GIURISPRUDENZA DEGGENDORF
|
(9) |
Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato una decisione negativa sull'aiuto di Stato (C 27/99, ex NN 69/98) concesso dall'Italia, in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati, a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, di proprietà di pubbliche amministrazioni locali (le «aziende municipalizzate») (4). |
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(10) |
Nella decisione, la Commissione ha dichiarato che simili regimi di aiuto non notificati erano illegittimi e incompatibili e ha imposto allo Stato italiano di recuperare ogni importo erogato in tale contesto (5). |
|
(11) |
L'iter per il recupero è stato molto lento. L'Italia ha adottato la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui articolo 27 prevede, in attuazione della suddetta decisione della Commissione, il recupero degli aiuti accordati alle aziende municipalizzate. Tuttavia, è stato consentito ai beneficiari di rimborsare gli aiuti a rate, in un periodo di 24 mesi, e tale disposizione è stata approvata dall'Agenzia delle entrate con decisione del 1o giugno 2005. |
|
(12) |
Secondo le osservazioni presentate nell'ambito della causa ancora in corso T-297/02 ACEA/Commissione, la stessa AEM Torino dichiarava di aver beneficiato dei regimi di aiuto formanti oggetto della Decisione 2003/193/CE, in forma di esenzioni fiscali nel 1997, 1998 e 1999 e di prestiti agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti. |
|
(13) |
Inoltre, secondo le indicazioni trasmesse dall'Italia, l'AEM Torino ha fornito informazioni nel corso delle procedure ordinarie di accertamento ed esazione fiscali susseguenti alla decisione dell'Agenzia delle entrate. L'AEM Torino avrebbe dovuto rimborsare l'importo degli aiuti illegittimi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento, che, secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane, doveva esserle notificato dall'Agenzia delle entrate entro l'11 gennaio 2006. L'Italia non ha comunicato se l'AEM Torino abbia effettivamente proceduto al rimborso entro il termine stabilito. |
|
(14) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane riguardo al presente caso, l'AEM Torino non ha beneficiato di prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti. |
|
(15) |
Non essendo in grado di accertare l'eventuale cumulo dell'aiuto illegittimo erogato in precedenza, in attuazione del regime italiano a favore delle aziende municipalizzate, con il nuovo aiuto in oggetto, la Commissione ha chiesto all'Italia di provvedere perché tale cumulo non si verificasse, impegnandosi a versare l'aiuto per i costi non recuperabili soltanto dopo che fossero stati rimborsati gli aiuti illegittimi. L'Italia non ha assunto impegni in tal senso. |
MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
|
(16) |
La Commissione ha constatato che la misura in esame deve essere considerata un aiuto di Stato. |
|
(17) |
La Commissione ha quindi esaminato la compatibilità di tale misura con le norme riguardanti gli aiuti di Stato, basandosi in particolare sulla propria comunicazione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (6), ed ha riscontrato che il metodo impiegato per calcolare l'importo e il calcolo stesso corrispondevano a tutte le indicazioni figuranti in tale comunicazione. |
|
(18) |
Con sentenza del 15 maggio 1997 (sentenza «Deggendorf») (7) la Corte di giustizia ha statuito che «quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro». Secondo la Corte di giustizia, nuovi aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune finché non siano stati restituiti i precedenti aiuti illegittimi, poiché l'effetto cumulato di tali aiuti può produrre gravi distorsioni della concorrenza nel mercato comune. |
|
(19) |
In base a tale giurisprudenza, la Commissione procede quindi alla valutazione di un nuovo aiuto accertando se il beneficiario del nuovo aiuto abbia o no rimborsato integralmente ogni aiuto precedente che dovesse essere recuperato in attuazione di una decisione negativa adottata dalla Commissione stessa. |
|
(20) |
Applicando al caso in oggetto il principio stabilito nella suddetta sentenza, la Commissione constata che: a) l'AEM Torino ha beneficiato di un aiuto precedente, ossia l'aiuto accordato alle aziende municipalizzate (vedansi i punti 9-15), che deve essere recuperato in attuazione della Decisione 2003/193/CE; b) le autorità italiane non hanno ancora ottemperato all'obbligo di recupero imposto loro nella suddetta decisione. È vero che la Decisione 2003/193/CE riguarda un regime di aiuti, ma essa dispone anche il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili erogati nell'ambito del regime in questione. Inoltre, l'AEM Torino ha ammesso esplicitamente di aver beneficiato di tale regime e non vi sono motivi di ritenere che, nel suo caso precipuo, le misure ora in esame non costituiscano un aiuto o si configurino come un aiuto in atto o siano state dichiarate compatibili con il mercato comune. |
|
(21) |
Quattro anni dopo l'adozione della Decisione 2003/193/CE, le autorità italiane devono ancora recuperare gli aiuti illegittimi. Esse hanno informato la Commissione di trovarsi ancora, per l'adempimento del loro obbligo di recupero, nella fase dell'adozione e dell'attuazione degli opportuni provvedimenti amministrativi. |
|
(22) |
In particolare, l'Italia ha informato che l'AEM Torino ha presentato all'Agenzia delle entrate una dichiarazione nella quale s'impegna a pagare gli importi che l'Agenzia le chiederà. Tuttavia, le autorità italiane non sono state in grado d'indicare:
|
|
(23) |
Inoltre, non è chiaro se l'AEM Torino abbia beneficiato o no dei prestiti agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che sono stati dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE e, in caso affermativo, se li abbia rimborsati. |
|
(24) |
In conclusione, l'Italia non ha chiarito se sia stato già recuperato l'aiuto precedente che, con ogni probabilità, l'AEM Torino ha ricevuto. In base alle suddette informazioni, si deve dedurre che l'AEM Torino può aver ricevuto e non ha ancora rimborsato determinati importi di aiuto erogati nell'ambito del regime di aiuti dichiarato incompatibile dalla Decisione 2003/193/CE . |
|
(25) |
La Commissione non è in grado di determinare l'importo dell'aiuto che l'AEM Torino aveva già ricevuto prima del nuovo aiuto in esame e che deve ancora rimborsare, né la Commissione può valutare l'effetto cumulativo del «vecchio» e del «nuovo» aiuto a favore dell'AEM Torino e la probabile distorsione di concorrenza che tale cumulo eserciterebbe sul mercato comune. |
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(26) |
In conformità al pronunciato della sentenza Deggendorf, la Commissione deve tener conto delle circostanze già esaminate in una decisione precedente e degli obblighi che una simile decisione abbia potuto imporre ad uno Stato membro e non può decidere riguardo alla compatibilità di un nuovo aiuto con il mercato comune finché non sia stato rimborsato il vecchio aiuto illegittimo. |
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(27) |
Inoltre, l'aiuto per il rimborso di costi irrecuperabili non può esser cumulato con alcun altro aiuto. |
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(28) |
Secondo il principio stabilito dalla Corte nella sentenza Deggendorf, soltanto l'impegno ad erogare il nuovo aiuto dopo l'avvenuto rimborso integrale dell'aiuto precedente avrebbe evitato ogni rischio di effetto cumulativo dei due provvedimenti ed ogni distorsione di concorrenza. |
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(29) |
È stato chiesto a più riprese all'Italia d'impegnarsi in tal senso, ma essa ha rifiutato. |
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(30) |
Sussiste dunque l'effetto cumulativo dei due aiuti, che la Commissione non può valutare adeguatamente. A questo stadio, quindi, l'aiuto notificato non potrebbe esser dichiarato compatibile con il mercato comune. |
OSSERVAZIONI DELL'ITALIA E DELL'AEM TORINO
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(31) |
Né l'Italia né la beneficiaria hanno dissipato i dubbi che hanno portato alla decisione di avvio del procedimento. L'Italia non ha risposto alla lettera che le annunciava l'apertura del procedimento, né sono pervenute informazioni dall'AEM Torino. |
VALUTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
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(32) |
I motivi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento non sono stati contestati. La misura costituisce un aiuto che può essere dichiarato compatibile in base al metodo relativo ai costi irrecuperabili. Tuttavia, dato il potenziale cumulo con un aiuto precedente che la beneficiaria non ha rimborsato, la Commissione non è in grado di accertare l'effetto combinato dei due aiuti. |
|
(33) |
L'Italia non ha fornito alcuna informazione che consenta alla Commissione di valutare il potenziale cumulo. Inoltre, l'iter per il recupero è stato particolarmente lento e difficoltoso. Il 19 gennaio 2005 la Commissione ha quindi deciso di adire al riguardo la Corte di giustizia, sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, allo scopo di assicurare l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2003/193/CE. |
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(34) |
Il 1o giugno 2006 la Corte ha statuito (8) che, non adottando entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per il rimborso dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune, l'Italia non ha adempiuto agli obblighi imposti dal trattato. |
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(35) |
È compito della Commissione assicurare che il nuovo aiuto sia erogato soltanto quando si possa escludere il rischio di cumulo, ossia soltanto dopo che l'AEM Torino abbia rimborsato integralmente l'aiuto illegittimo e incompatibile da essa ricevuto. |
|
(36) |
Ne consegue che la Commissione deve accertare rigorosamente che la suddetta condizione sia rispetta integralmente. |
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(37) |
Di conseguenza, si deve consentire all'Italia di erogare il nuovo aiuto soltanto dopo che essa abbia presentato alla Commissione la prova di aver proceduto al recupero integrale presso l'AEM Torino. |
CONCLUSIONI
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(38) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione conferma la propria valutazione, secondo la quale la misura notificata, riguardante un aiuto per i costi irrecuperabili che l'Italia intende accordare all'AEM Torino, deve essere considerata un aiuto compatibile con il trattato CE. |
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(39) |
Tuttavia, l'indagine effettuata ha confermato che la Commissione non è in grado di accertare se l'effetto combinato del nuovo aiuto e del precedente aiuto illegittimo e incompatibile comporti un'indebita distorsione della concorrenza che possa esser contraria al trattato CE. |
|
(40) |
Di conseguenza, in base all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 (9), la Commissione conclude che l'aiuto notificato non dovrà essere erogato alla beneficiaria prima che essa abbia rimborsato il precedente aiuto illegittimo e incompatibile. |
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(41) |
Infine, prima di erogare l'aiuto in oggetto, l'Italia deve presentare alla Commissione la prova che l'AEM Torino abbia rimborsato integralmente l'aiuto ricevuto in precedenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto che l'Italia intende accordare all'AEM Torino per i costi non recuperabili, di importo pari a 16,338 milioni di euro, è compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 2
L'aiuto di cui all'articolo 1 non può essere erogato prima che l'Italia abbia presentato alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto accordato nell'ambito del regime a favore delle «aziende municipalizzate», dichiarato illegittimo e incompatibile con il trattato con Decisione 2003/193/CE, oppure prova che l'AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell’ambito del regime citato.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.
Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 116 del 17.5.2006, pag. 2.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Decisione della Commissione del 1o dicembre 2004 relativa al caso N 490/00, in particolare la parte riguardante gli impianti di produzione elettrica.
(4) GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.
(5) L'articolo 3 della decisione della Commissione impone all'Italia di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto illegittimo loro concesso.
(6) Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001. Disponibile sul sito web della Direzione generale Concorrenza della Commissione, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/it.pdf. Inviata agli Stati membri con lettera del 6 agosto 2001 (rif. (2001) D/290869).
(7) Sentenza della Corte di giustizia, del 15 maggio 1997, nella causa C-355/95 TWD/Commissione, Racc. I-2549, par. 25-26 (la «sentenza Deggendorf»).
(8) Sentenza della Corte di Giustizia del 1.6.2006, nella causa C-207/05 Commissione/Italia (non ancora pubblicata).
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/66 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 129/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2006 del 7 luglio 2006 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/257/CE della Commissione, del 9 febbraio 2006, che modifica la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 10 (decisione 96/335/CE della Commissione) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
|
— |
32006 D 0257: Decisione 2006/257/CE della Commissione, del 9 febbraio 2006 (GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2006/257/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 289 del 19.10.2006, pag. 14.
(2) GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/68 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 130/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 119/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/29/CE della Commissione, dell’8 marzo 2006, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32006 L 0029: Direttiva 2006/29/CE della Commissione, dell'8 marzo 2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 50).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/29/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE..
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 44.
(2) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 50.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/69 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 131/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:
|
1. |
Dopo il punto 56t (direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
|
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2. |
Il testo del punto 56c (regolamento (CE) 3051/95 del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 336/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen Sletnes
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 52.
(2) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/71 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 132/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata (2) . |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
|
1. |
Dopo il punto 66p (regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Dopo il punto 66q (regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione) è inserito il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 706/2006 e (CE) n. 707/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 52.
(2) GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16.
(3) GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/73 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 133/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (5) sono stati integrati nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 (6), del 2 giugno 2006, che prevede adeguamenti nazionali specifici. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell’11 maggio 2006 , riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista (7), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66w (Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:
|
«66wa. |
32006 R 0730: Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista (GU L 128 del 16.5.2006, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 730/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 52.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(4) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(5) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(6) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.
(7) GU L 128 del 16.5.2006, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/75 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 134/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (3) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (4) sono stati integrati nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 (5), del 2 giugno 2006, che prevede adeguamenti nazionali specifici. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (6). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (7), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66wa (Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
|
«66wb. |
32006 R 1032: Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27). |
|
66wc. |
32006 R 1033: Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1032/2006 e (CE) n. 1033/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 52.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(4) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(5) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.
(6) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.
(7) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/77 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 135/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che adegua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio tramite l’aggiornamento dei requisiti relativi ai dati (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:
|
1. |
Al punto 19s (Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
|
2. |
Dopo il punto 19s (Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 601/2006 e (CE) n. 602/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 57.
(2) GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7.
(3) GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/79 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 136/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato l’accordo, in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (4). |
|
(5) |
Il regolamento (CE) n. 698/2006 abroga i regolamenti (CE) n. 452/2000 (5) e (CE) n. 72/2002 (6) della Commissione, che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:
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1. |
Dopo il punto 18j (regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione) è inserito il testo seguente: «, modificato da:
|
|
2. |
Il testo del punto 18f (regolamento (CEE) n. 72/2002 del Consiglio) è sostituito dal testo seguente: « 32006 R 0698: Regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30).» |
|
3. |
Il testo del punto 18da (regolamento (CE) 452/2000 della Commissione) è soppresso. |
|
4. |
Dopo il punto 19v (regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 676/2006, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 701/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 57.
(2) GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3.
(3) GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30.
(4) GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3.
(5) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53.
(6) GU L 15 del 17.1.2002, pag. 7.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/81 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 137/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato l’accordo, in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2006 del 22 settembre 2006 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 708/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 21 e l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 7 (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione) dell’allegato XXII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 R 0708: Regolamento (CE) n. 708/2006 dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 708/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 59.
(2) GU L 122 del 9.5.2006, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/83 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 138/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti integrando la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
|
1. |
Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004 e al programma di cui al nono trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007.» |
|
2. |
Nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 61.
(2) GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/85 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 139/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 90/2004, dell'8 giugno 2004 (1). |
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(2) |
La decisione del Comitato misto SEE n. 56/96 del 28 ottobre 1996 (2) ha esteso la cooperazione tra le Parti contraenti integrando nel protocollo 31 dell’accordo la rete dei servizi europei dell’occupazione (EURES). |
|
(3) |
Il Liechtenstein si è riservato sin dal principio il diritto di partecipare alla rete EURES in attesa dei risultati della revisione congiunta sulle disposizioni transitorie nel settore della libera circolazione delle persone a norma del protocollo 15 dell’accordo. |
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(4) |
Sulla base alla revisione congiunta, la decisione del comitato misto SEE n. 191/1999 del 17 dicembre 1999 (3) ha introdotto alcuni adattamenti settoriali negli allegati V e VIII dell’accordo nei riguardi del Liechtenstein, consistenti in restrizioni al diritto di stabilirsi in tale paese. |
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(5) |
Le riserve relative alla partecipazione del Liechtenstein alla rete Eures non dovrebbero essere più valide. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la partecipazione del Liechtenstein alla rete EURES possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 15, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo è sostituito dal seguente:
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«4. |
I paragrafi da 1 a 3 di cui sopra si applicano al Liechtenstein a decorrere dal 1o gennaio 2007.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 50.
(3) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 29.
(*1) No constitutional requirements indicated.
Autorità di vigilanza EFTA
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/87 |
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 143/06/COL
dell'11 maggio 2006
relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2006 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali nonché su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, come pure ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2007
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,
visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,
visto l'atto di cui al punto 38 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari sui e nei cereali) (1), quale da ultimo modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),
visto l'atto di cui al punto 54 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 90/642/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli) (2), quale da ultimo modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno che l'Autorità di vigilanza EFTA si adoperi per introdurre progressivamente un sistema il quale consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta. Per poter formulare stime realistiche si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono importanti componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i componenti importanti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari gli Stati EFTA sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, solo campioni di otto prodotti. L'impiego degli antiparassitari presenta variazioni nell'arco di periodi triennali. Ciascun composto antiparassitario andrebbe dunque in generale controllato in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali. |
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(2) |
I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione andrebbero controllati nel 2006, giacché ciò renderà possibile utilizzare questi dati per fornire una stima della effettiva esposizione attraverso la dieta. |
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(3) |
Sotto il profilo statistico occorre adottare un approccio sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius (3). Basandosi su una distribuzione binomica delle probabilità si può calcolare che l'esame di 613 campioni fornisce un livello di fiducia superiore al 99 % laddove si tratti d'individuare un campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di determinazione, purché meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di determinazione. La raccolta di questi campioni andrebbe ripartita tra gli Stati membri dello Spazio economico europeoin base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto. |
|
(4) |
Sulla pagina web della Commissione sono pubblicate nuove linee guida in tema di «Procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» (4). Si è convenuto che le suddette linee guida dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri e riesaminate costantemente alla luce dell'esperienza acquisita. |
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(5) |
Il metodo e la le procedure di campionamento stabiliti nell'atto di cui al punto 54zz del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE) (5). |
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(6) |
In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/642/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 86/362/CEE gli Stati EFTA sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei rispettivi programmi d'ispezione nazionali. Le precisazioni in oggetto devono tra l'altro indicare i criteri applicati per determinare il numero di campioni da prelevare, le analisi da effettuare ed i rapporti da fornire nonché i criteri in base ai quali si sono stabilite le prescrizioni relative ai rapporti stessi come pure i particolari relativi al riconoscimento a norma dell'atto di cui al punto 54n del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 93/99/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) (6), quale successivamente modificato. Vanno parimenti indicati il numero ed il tipo d'infrazioni nonché i provvedimenti presi. |
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(7) |
I tenori massimi di residui per gli alimenti per la prima infanzia sono stati fissati a norma dell'articolo 6 dell'atto di cui al punto 54a del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento) (7), quale successivamente modificato, e dell'articolo 6 dell'atto di cui al punto 54zl del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini) (8), quale successivamente modificato. |
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(8) |
Le informazioni sui risultati dei programmi di sorveglianza si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse con sistemi elettronici/informatici. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri della Comunità europea devono inviarle i dati per posta elettronica. Gli Stati EFTA potrebbero utilizzare lo stesso formato e dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se ottenuto grazie all'elaborazione di linee guida. |
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(9) |
I provvedimenti di cui alla presente raccomandazione risultano conformi al parere del Comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA, |
RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:
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1. |
Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I della presente raccomandazione, sulla base di un numero di campioni atto a rispecchiare opportunamente le quote di mercato spettanti alla produzione nazionale, SEE e dei paesi terzi nello Stato EFTA in questione.
Il metodo di campionamento, numero di componenti incluso, deve risultare conforme a quanto disposto nell'atto di cui al punto 54zz del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 2002/63/CE) |
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2. |
Per gli antiparassitari che presentino un rischio acuto, vale a dire laddove sia stabilita una dose acuta di riferimento (ad esempio esteri organofosfati, endosulfan e N-metilcarbammati), il campionamento va effettuato in modo tale da consentire di selezionare due campioni di laboratorio. Qualora nel primo campione di laboratorio venisse riscontrato un residuo rilevabile dell'antiparassitario in questione, le unità del secondo campione andranno analizzate individualmente. Ciò si applica ai seguenti prodotti:
Un numero ragionevole di campioni di questi prodotti andrà sottoposto anche ad analisi individuale delle singole unità comprese nel secondo campione di laboratorio qualora si rilevino gli antiparassitari di cui sopra nel primo campione, e in particolare nel caso in cui si tratti di prodotti di un unico produttore. |
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3. |
All'interno del numero complessivo di campioni indicato negli allegati I e II, ogni Stato EFTA preleva ed analizza:
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4. |
Di comunicare entro il 31 agosto 2007 i risultati delle analisi dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato della presente raccomandazione, precisando:
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5. |
Il rapporto va presentato in un formato, anche elettronico, conforme al documento orientativo per l'attuazione da parte degli Stati SEE delle raccomandazioni relative ai programmi coordinati di controllo (10).
I risultati dei campioni prelevati da prodotti provenienti da produzioni di agricoltura biologica vanno comunicati separatamente. |
|
6. |
Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA e agli altri Stati EFTA entro il 31 agosto 2006 tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2005 al fine di garantire, almeno attraverso controlli per campione, il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:
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7. |
Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 30 settembre 2006 il rispettivo programma nazionale messo a punto per il 2007 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, e in particolare:
|
Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2006
Per l'autorità di vigilanza EFTA
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
Niels FENGER
Direttore
(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 dell’10.11.2006, pag. 31).
(2) GU L 350 del 14.12.1990, pag. . 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione.
(3) Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, pag. 372.
(4) Doc. SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm.
(5) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.
(6) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).
(8) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 1; Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).
(9) Per le uve l'unità considerata (ovvero il grappolo standard) ha una dimensione di circa 555 g.
(10) Presentato ogni anno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e da esso accolto.
ALLEGATO I
Combinazioni antiparassitarie/prodotti da controllare
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Residui di antiparassitari da analizzare |
2006 |
2007 (*1) |
2008 (*1) |
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Acefato |
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Acetamiprid Numero CAS: |
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Aldicarb |
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Azinfos-metile |
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Azossistrobina |
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Gruppo benomil |
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Bifentrin |
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Bromopropilato |
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Bupirimato |
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Buprofezin |
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Captan + Folpet Captan Folpet |
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Carbaril |
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Clormequat (*2) |
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Clorotalonil |
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Clorprofam |
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Clorpirifos |
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Clorpirifosmetile |
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Cipermetrin |
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Ciprodinil |
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Deltametrin |
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Diazinone |
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Diclofluanid |
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Dichlorvos |
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Dicofol |
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Dimetoato + ometoato Dimetoato Ometoato |
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Difenilammina |
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Endosulfan |
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Fenexamide |
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Fenitrotion |
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Fludioxinil |
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Imazalil |
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Imidacloprid |
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Indoxacarb |
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Iprodione |
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Iprovalicarb |
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Kresoxim-Metile |
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Lambda cialotrina |
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Malation |
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Gruppo maneb |
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Mepanipyrim |
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Metamidofos |
|||
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Metalaxyl |
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Metidation |
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Metiocarb |
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Metomil |
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Miclobutanil |
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Ossidemeton-metile |
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Paratione |
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Penconazolo |
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Fosalone |
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Pirimicarb |
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Pirimifosmetile |
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Procloraz |
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Procimidone |
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Profenofos |
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Propargite |
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Piretrine |
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Pirimetanil |
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Piriproxifen |
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Quenoxifen |
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Spiroxamina |
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Tebuconazolo |
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Tebufenozoide |
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Thiabendazolo |
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Tolcloflos-metile |
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Tolilfluanide |
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Triadimefon + Triadimenol Triadimefon Triadimenol |
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Vinclozolina |
(*1) Indicazione di massima per il 2007 e 2008, subordinata ai programmi che saranno raccomandati per quegli anni.
(*2) L’analisi del Clormequat va effettuata soltanto per pere e cereali.
(1) Pere, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance o mandarini, spinaci (freschi o congelati), riso e cetriolo.
(2) Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, uve, piselli (freschi/congelati, sgranati), banane e succo d’arancia. Per il succo d’arancia gli Stati EFTA devono precisare come sia ottenuto (da concentrato o da frutta fresca).
(3) Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, cavoli, segala oavena, pesca comprese peschenoci e ibridi analoghi.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/93 |
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
no 144/06/COL
dell’ 11 maggio 2006
relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 ed il Protocollo 1,
visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed il protocollo 1;
visto l'atto di cui al punto 33 del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE (Direttiva 2002/32/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), modificato e adattato all'accordo SEE con il protocollo 1;
visto l’atto di cui al punto 54zn del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE (Regolamento della Commissione (CE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2) , modificato e adattato all’accordo SEE con il protocollo 1,
vista la decisione n. 84/06/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 6 aprile 2006, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la raccomandazione se il progetto di raccomandazione è conforme al parere del comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale e del comitato EFTA dei prodotti alimentari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
la presente raccomandazione fa parte di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell'ambiente, nei mangimi e negli alimenti. La sua finalità è quella di proporre livelli di azione per i mangimi e gli alimenti; |
|
(2) |
anche se da un punto di vista tossicologico qualsiasi livello dovrebbe essere applicato sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, nel 2001 si sono stabiliti livelli massimi nei prodotti alimentari solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili, a causa dei dati molto limitati disponibili all’epoca sulla prevalenza dei PCB diossina-simili. Allo stesso modo nel 2001 si sono stabiliti livelli massimi nei mangimi solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili nell’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE (Direttiva 2002/32/CE); |
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(3) |
a norma del regolamento (CE) n. 466/2001 la Commissione è tenuta a riesaminare le disposizioni relative alle diossine negli alimenti per la prima volta entro la fine del 2004, tenendo conto dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, segnatamente al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire. L’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell'allegato I dell'Accordo SEE. (Direttiva 2002/32/CE) contiene un’analoga clausola di revisione in merito alle diossine presenti nei mangimi; |
|
(4) |
attualmente si dispone di un maggior numero di dati sulla presenza di PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. Sono stati pertanto stabiliti livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalenti), perché questo è l’approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire un passaggio agevole, durante un periodo transitorio è opportuno continuare ad applicare gli attuali livelli massimi per le diossine oltre ai nuovi livelli stabiliti per la somma di diossine e PCB diossina-simili; |
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(5) |
è opinione comune che, per ridurre attivamente la presenza di diossine e di PCB diossina-simili negli alimenti e nei mangimi, oltre ai livelli massimi bisognerebbe mettere in atto provvedimenti per stimolare un approccio proattivo, in particolare la definizione di livelli di azione per alimenti e mangimi. Tali livelli d’azione potrebbero essere uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro; |
|
(6) |
è inoltre opportuno adeguare periodicamente i livelli d’azione per tener conto della flessione cui è soggetta la presenza di diossine e di PCB diossina-simili, nonché dell'approccio proattivo inteso a ridurne gradualmente la presenza nei mangimi e negli alimenti; |
|
(7) |
la partecipazione degli Stati EFTA ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I della presente raccomandazione va valutata in rapporto alle esenzioni dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE; |
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(8) |
le misure previste nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA dei prodotti alimentari e del comitato dei mangimi di origine vegetale e animale che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA. |
RACCOMANDA:
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(1) |
che gli Stati EFTA, proporzionalmente alla loro produzione, al loro impiego e consumo di mangimi, ingredienti per mangimi, e alimenti effettuino controlli casuali della presenza di diossine, di PCB diossina-simili e, se possibile, di PCB non diossina-simili nei mangimi, negli ingredienti per mangimi e negli alimenti.
Tali controlli vanno effettuati a norma della raccomandazione n. 3/05/COL dell’autorità di sorveglianza EFTA del 19 gennaio 2005 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione dell'11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari (3); |
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(2) |
che in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE (Direttiva 2002/32/CE) e del regolamento (CE) n. 466/2001e (fatto salvo il punto 3) qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli di azione di cui all’allegato I della presente raccomandazione relativamente agli alimenti ed all’allegato II dell’atto di cui al punto 33, capitolo II dell’allegato I del trattato SEE (Direttiva 2002/32/CE) per quanto riguarda i mangimi, gli Stati EFTA, in collaborazione con gli operatori,
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|
(3) |
che gli Stati EFTA con livelli di base di diossina e di PCB diossina-simili particolarmente elevati fissino livelli d'azione nazionali per la loro produzione interna di mangimi, ingredienti per mangimi e alimenti in modo da far sì che per il 5 % circa dei risultati ottenuti nel monitoraggio di cui al punto 1 venga avviata un'indagine per individuare la fonte di contaminazione. |
|
(4) |
che gli Stati EFTA informino l’Autorità di vigilanza EFTA e gli altri Stati EFTA in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione. |
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(9) |
che gli Stati EFTA trasmettano le informazioni di cui al punto 4 al massimo entro il 31 marzo di ogni anno per quanto concerne gli alimenti e nell’ambito della relazione annuale da presentare all’Autorità a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 dell’atto di cui al punto 31 del capitolo II dell’allegato I del trattato SEE (Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (4) ) per quanto riguarda i mangimi, a meno che le informazioni non siano di rilevanza immediata per gli altri Stati SEE, nel qual caso esse vanno trasmesse immediatamente. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 1 dell’accordo dell’Autorità di vigilanza e della Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA trasmette a sua volta questi dati alla Commissione europea. |
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2006.
Per l’autorità di vigilanza EFTA
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
Niels FENGER
Direttore
(1) GU L 140 del 30.05.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 dell’30.9.2006, pag. 53).
(2) GU L 77 del 16.03.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).
(3) GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45
(4) GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).
ALLEGATO
Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] e PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)].
|
Alimenti |
Livello d’azione per diossine+furani (WHO-TEQ) (1) |
Livello d’azione per PCB diossina-simili (WHO-TEQ) (1) |
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Carni e prodotti a base di carne |
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1,5 pg/g grasso (2) |
1,0 pg/g grasso (2) |
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|
1,5 pg/g grasso (2) |
1,5 pg/g grasso (2) |
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Fegato e prodotti derivati da animali terrestri |
0,6 pg/g grasso (2) 4,0 pg/g grasso (2) |
0,5 pg/g grasso (2) 4,0 pg/g grasso (2) |
||
|
Muscolo di pesce e prodotti della pesca nonché loro derivati, ad eccezione dell’anguilla (3) (4) |
3,0 pg/g peso fresco |
3,0 pg/g peso fresco |
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|
Muscolo di anguilla (Anguilla anguilla) e prodotti derivati (3) (4) |
3,0 pg/g peso fresco |
6,0 pg/g peso fresco |
||
|
Latte e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico |
2,0 pg/g grasso (2) |
2,0 pg/g grasso (2) |
||
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Uova di gallina e ovoprodotti |
2,0 pg/g grasso (2) |
2,0 pg/g grasso (2) |
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Oli e grassi |
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1,5 pg/g grasso |
1,0 pg/g grasso |
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1,5 pg/g grasso |
1,5 pg/g grasso |
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0,6 pg/g grasso |
0,5 pg/g grasso |
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1,5 pg/g grasso |
0,75 pg/g grasso |
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0,5 pg/g grasso |
0,5 pg/g grasso |
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1,5 pg/g grasso |
6,0 pg/g grasso |
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Frutta, verdura e cereali |
0,4 ng/kg di prodotto |
0,2 ng/kg di prodotto |
(1) Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.
(2) I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 1 %.
(3) Se il pesce è destinato ad essere consumato intero, il livello d’azione si applica all'intero pesce.
(4) Se il livello d’azione viene superato, in alcuni casi non sarà necessario effettuare indagini sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo di alcune specie ittiche in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. In simili casi, in cui il livello d’azione è superato, è tuttavia opportuno registrate tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche ecc.) in vista di futuri provvedimenti relativi alla presenza di diossine e composti diossina-simili nei pesci e nei prodotti della pesca.
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21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/96 |
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 150/06/COL
del 17 maggio 2006
relativa a un programma di controlli coordinato nel settore dell'alimentazione degli animali
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,
visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,
visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31a dell'accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio (1) ), quale modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel 2005 gli Stati EFTA hanno individuato diversi aspetti che è opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2006. |
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(2) |
Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33 dell'accordo SEE modificato (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2) ) definisca il contenuto massimo consentito di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono norme SEE applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo, le fumonisine e le tossine T-2 e HT-2. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione ai fini dell'elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, risultano inoltre particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro è opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine menzionate. |
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(3) |
Precedenti risultati di controlli volti a individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali sostanze attive non sono autorizzate indicano il persistere di questo tipo di infrazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1a dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (3) ) è importante inoltre garantire che il ritiro di additivi antibiotici per mangimi sia fatto effettivamente rispettare. |
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(4) |
La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II della presente raccomandazione, riguardante le sostanze non autorizzate come additivi per mangimi, va valutata in rapporto alle loro esenzioni dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE e, in particolare, dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1a dell'accordo SEE, (regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio). |
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(5) |
È importante garantire l'effettiva applicazione delle restrizioni relative all'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi prescritte dalla pertinente normativa SEE. |
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(6) |
La partecipazione dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato III della presente raccomandazione, riguardante le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi, va valutata in rapporto alle sue esenzioni dall'allegato I, capitolo I dell'accordo SEE. |
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(7) |
Occorre assicurare che il tenore degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti destinati ai suini non superi la quantità massima stabilita dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1zq dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (4) ), quale modificato. La partecipazione della Norvegia ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato IV va valutata in rapporto alle sue esenzioni dall'allegato I, capitolo II dell'accordo SEE. |
Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,
RACCOMANDA:
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1. |
che gli Stati EFTA attuino nel 2006 un programma di controlli coordinato volto a verificare:
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2. |
Si raccomanda altresì che gli Stati EFTA inseriscano i risultati del programma di controlli coordinato, di cui al paragrafo 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1o aprile 2007 a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31a dell'accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio) e conformemente all'ultima versione del modello di notifica armonizzato. |
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.
Per l'autorità di vigilanza EFTA
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
Niels FENGER
Direttore
(1) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).
(2) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).
(3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(4) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).
ALLEGATO I
Concentrazione di alcune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) nei mangimi
Risultati specifici per tutti i campioni esaminati; modello di notifica a norma del punto 1, lettera (a)
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Mangimi |
Campiona-mento (casuale o mirato) |
Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per mangimi con tenore in umidità del 12 %) |
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Classe (1) |
Tipo (2) |
Paese di origine |
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Aflatossina B1 |
Ocratossina A |
Zearalenone |
Desossinivalenolo |
Fumniosine (3) |
Tossine T-2 e HT-2 (4) |
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
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i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1; |
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i metodi di analisi utilizzati; |
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— |
i limiti di rilevazione. |
(1) Scegliere una delle seguenti classi: materie prime per mangimi, additivi per mangimi, premiscele, mangimi complementari, mangimi completi, mangimi composti.
(2) Scegliere uno dei seguenti tipi: a) per le materie prime per mangimi, il nome della materia prima come stabilito nella parte B dell'allegato dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 14 a dell'accordo SEE (direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE); b) per gli altri mangimi, le specie a cui sono destinati.
(3) La concentrazione di fumonisine B1 e B2 può essere presentata come la somma di entrambe.
(4) La concentrazione delle tossine T-2 e HT-2 può essere presentata come la somma di entrambe.
ALLEGATO II
Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi per mangimi
Alcune sostanze medicinali possono essere legittimamente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all'alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti fissati all'articolo 10 dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1a dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 1831/2003).
La presenza di sostanze medicinali vietate nei mangimi costituisce un'infrazione.
Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo dovrebbero essere selezionate tra le seguenti sostanze:
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1. |
Sostanze medicinali autorizzate in qualità di additivi per mangimi solo per determinate specie o categorie di animali:
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2. |
Sostanze medicinali il cui impiego come additivi per mangimi non è più autorizzato:
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3. |
Sostanze medicinali mai autorizzate in qualità di additivi per mangimi: altre sostanze. Singoli risultati per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1, lettera b)
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
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il totale dei campioni esaminati; |
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i nomi delle sostanze oggetto del controllo; |
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i metodi di analisi utilizzati; |
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i limiti di rilevazione. |
(1) Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un controllo effettuato dall'autorità competente.
ALLEGATO III
Restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA dovrebbero attuare nel corso del 2006 un programma coordinato di controlli al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi.
Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione del divieto di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12 dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1) ), occorre che gli Stati EFTA attuino un programma specifico di controlli basato su verifiche mirate. In conformità dell'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma di controlli dovrebbe seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati EFTA dovrebbero prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio dovrebbe essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi andrebbero stabiliti in funzione della somma dei coefficienti assegnati a questi ultimi.
Nell'elaborare il programma di controlli si dovrebbe tener conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:
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Locali |
Criteri |
Ponderazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Posti di ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nella Comunità |
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Aziende agricole |
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Distributori |
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Miscelatori mobili |
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Mezzi di trasporto |
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In alternativa ai luoghi e ai criteri indicativi gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 31 maggio 2006.
Il campionamento dovrebbe incentrarsi sui lotti o sui casi in cui risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (per esempio il primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione, cambiamenti nei depositi o nei silos destinati a materiale sfuso).
I controlli potrebbero essere estesi anche alle analisi delle polveri in veicoli, attrezzature di produzione e aree di stoccaggio.
Ogni Stato EFTA dovrebbe effettuare annualmente almeno dieci controlli per ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA dovrebbe prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi per l'analisi dei campioni occorre applicare il metodo di identificazione al microscopio e di stima, descritto nell'atto di cui al all'allegato I, capitolo II, punto 31i dell'accordo SEE (direttiva 2003/126/CE della Commissione, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2) ). La presenza nei mangimi di qualsiasi costituente di origine animale vietato andrebbe considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.
I risultati dei programmi di controlli andrebbero comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.
Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)
A. Controlli documentati
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Fase |
Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate |
Numero di infrazioni accertate in base a controlli documentari (ecc.) piuttosto che a prove di laboratorio |
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Importazione di materie prime per mangimi |
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Stoccaggio di materie prime per mangimi |
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Fabbriche di mangimi |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Intermediari di mangimi |
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Mezzi di trasporto |
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Aziende agricole che allevano animali diversi dai ruminanti |
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Aziende agricole che allevano ruminanti |
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Altro |
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B. Raccolta di campioni ed esame delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate
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Locali |
Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate |
Numero di campioni non conformi |
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Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri |
Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci |
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Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
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per ruminanti |
per non ruminanti |
per ruminanti |
per non ruminanti |
per ruminanti |
per non ruminanti |
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All'importazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Intermediari/depositi |
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Mezzi di trasporto |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Nell'azienda |
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Altro |
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C. Tabella riassuntiva delle proteine animali trasformate vietate la cui presenza sia stata accertata nei campioni di mangimi destinati a ruminanti
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Mese del campionamento |
Tipo, grado e origine della contaminazione |
Sanzioni (o altri provvedimenti) applicati |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).
ALLEGATO IV
Risultati singoli per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini
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Tipo di mangime composto (categoria di animali) |
Oligoelemento (rame o zinco) |
Tenore constatato (mg/kg di mangime completo) |
Motivo del superamento del livello massimo (1) |
Provvedimento preso |
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(1) Stabilito in seguito a un controllo effettuato dall'autorità competente.