ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre quindi modificare i seguenti regolamenti della Commissione:
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente le seguenti decisioni della Commissione:
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I seguenti regolamenti sono modificati conformemente all'allegato:
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in materia di libera circolazione delle merci: regolamenti (CE) n. 1474/2000, (CE) n. 1488/2001, (CE) n. 1043/2005 e (CE) n. 1564/2005, |
— |
in materia di concorrenza: regolamenti (CE) n. 773/2004 e (CE) n. 802/2004, |
— |
in materia di agricoltura (normativa veterinaria): regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 911/2004, |
— |
in materia di pesca: regolamenti (CE) n. 80/2001, (CE) n. 2065/2001 e (CE) n. 2306/2002, |
— |
in materia di politica dei trasporti: regolamento (CE) n. 2121/98, |
— |
in materia di fiscalità: regolamenti (CEE) n. 2719/92 e (CE) n. 1925/2004, |
— |
in materia di statistiche: regolamenti (CEE) n. 1868/77, (CE) n. 2702/98, (CE) n. 1227/1999, (CE) n. 1228/1999, (CE) n. 1358/2003, (CE) n. 1668/2003, (CE) n. 2139/2004 e (CE) n. 772/2005, |
— |
in materia di ambiente: regolamenti (CE) n. 349/2003 e (CE) n. 1661/1999, |
— |
in materia di unione doganale: regolamenti (CEE) n. 2454/93, (CEE) n. 2289/83 e (CEE) n. 2290/83, |
— |
in materia di relazioni esterne: regolamenti (CE) n. 3168/94 e (CE) n. 1547/1999. |
2. Le seguenti decisioni sono modificate conformemente all'allegato:
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in materia di libera circolazione delle persone: decisione 2001/548/CE, |
— |
in materia di agricoltura (normativa veterinaria): decisioni 83/218/CEE, 92/260/CEE, 92/452/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 94/85/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/730/CE, 97/4/CE, 97/252/CE, 97/296/CE, 97/365/CE, 97/467/CE, 97/468/CE, 97/569/CE, 98/179/CE, 98/536/CE, 1999/120/CE, 1999/710/CE, 2000/50/CE, 2000/284/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2001/556/CE, 2001/600/CE, 2001/881/CE, 2002/472/CE, 2003/630/CE, 2003/858/CE, 2004/211/CE, 2004/233/CE, 2004/253/CE, 2004/361/CE, 2004/432/CE, 2004/438/CE, 2004/616/CE, 2004/639/CE, 2004/825/CE, 2005/432/CE, 2005/648/CE, 2005/710/CE, 2006/168/CE e 2006/264/CE, |
— |
in materia di agricoltura (normativa fitosanitaria): decisioni 2005/870/CE e 2005/942/CE, |
— |
in materia di politica dei trasporti: decisione 77/527/CEE, |
— |
in materia di statistiche: decisioni 91/450/CEE, 98/385/CE, 2000/115/CE, 2004/747/CE, 2004/760/CE e 2004/761/CE, |
— |
in materia di politica sociale e occupazione: decisioni 82/43/CEE e 98/500/CE, |
— |
in materia di ambiente: decisioni 76/431/CEE e 2000/657/CE. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 11.
(2) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(4) GU L 257 dell'1.10.2005, pag. 1.
(5) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(6) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.
(8) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65.
(9) GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.
(10) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.
(11) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 94.
(12) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10.
(13) GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.
(14) GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13.
(15) GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1.
(16) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.
(17) GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75.
(18) GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91.
(19) GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9.
(20) GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32.
(21) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26.
(22) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 51.
(23) GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3.
(24) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.
(25) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(26) GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15.
(27) GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 20.
(28) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23.
(29) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.
(30) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 26.
(31) GU L 121 del 7.5.1983, pag. 23.
(32) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.
(33) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.
(34) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.
(35) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7.
(36) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.
(37) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.
(38) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.
(39) GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76.
(40) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.
(41) GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49.
(42) GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6.
(43) GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46.
(44) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.
(45) GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41.
(46) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.
(47) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62.
(48) GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.
(49) GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.
(50) GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39.
(51) GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21.
(52) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82.
(53) GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51.
(54) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.
(55) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.
(56) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.
(57) GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23.
(58) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 51.
(59) GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.
(60) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.
(61) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55.
(62) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.
(63) GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.
(64) GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.
(65) GU L 79 del 17.3.2004, pag. 47.
(66) GU L 113 del 20.4.2004, pag. 54.
(67) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43.
(68) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 73.
(69) GU L 278 del 27.8.2004, pag. 64.
(70) GU L 292 del 21.9.2004, pag. 15.
(71) GU L 358 del 3.12.2004, pag. 18.
(72) GU L 151 del 4.6.2005, pag. 31.
(73) GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16.
(74) GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42.
(75) GU L 56 del 28.2.2006, pag. 19.
(76) GU L 95 del 4.4.2006, pag. 6.
(77) GU L 319 del 7.12.2005, pag. 9.
(78) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 92.
(79) GU L 209 del 17.8.1977, pag. 29.
(80) GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36.
(81) GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1.
(82) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.
(83) GU L 329 del 4.11.2004, pag. 14.
(84) GU L 337 del 13.11.2004, pag. 59.
(85) GU L 337 del 13.11.2004, pag. 64.
(86) GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35.
(87) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.
(88) GU L 115 dell'1.5.1976, pag. 73.
(89) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.
ALLEGATO
INDICE
1. |
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI |
A. |
APPALTI PUBBLICI |
B. |
PRODOTTI ALIMENTARI |
2. |
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE |
SICUREZZA SOCIALE
3. |
POLITICA DELLA CONCORRENZA |
4. |
AGRICOLTURA |
A. |
NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA |
I. |
NORMATIVA VETERINARIA |
II. |
NORMATIVA FITOSANITARIA |
5. |
PESCA |
6. |
POLITICA DEI TRASPORTI |
A. |
TRASPORTI STRADALI |
B. |
TRASPORTI PER VIA NAVIGABILE |
7. |
FISCALITÀ |
8. |
STATISTICHE |
9. |
POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE |
10. |
AMBIENTE |
A. |
GESTIONE DEI RIFIUTI |
B. |
PROTEZIONE DELLA NATURA |
C. |
RADIOPROTEZIONE |
D. |
PRODOTTI CHIMICI |
11. |
UNIONE DOGANALE |
A. |
ADATTAMENTI TECNICI DELLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE |
B. |
ALTRI ADATTAMENTI TECNICI |
12. |
RELAZIONI ESTERNE |
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. APPALTI PUBBLICI
32005 R 1564: regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 1).
a) |
Nell’allegato II «BANDO DI GARA», sezione IV.3.6, prima di «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO » |
b) |
Nell’allegato IV «AVVISO INDICATIVO PERIODICO — SETTORI SPECIALI», Appendice, sezione IV.3.4, prima della voce «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO » |
c) |
Nell’allegato V «BANDO DI GARA — SETTORI SPECIALI», sezione IV.3.5, dopo la voce «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO » |
d) |
Nell’allegato IX «Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione», sezione IV.2.4, prima della voce «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO » |
e) |
Nell’allegato X «CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI», sezione IV.2.3, prima della voce «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO » |
f) |
Nell’allegato XI «Appalti aggiudicati da un concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice», sezione IV.2.4, prima della voce «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO » |
g) |
Nell’allegato XII «BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE», sezione IV.2.3, prima della voce «ES» si inserisce: «BG: » e, dopo la voce «PT»: «RO ». |
B. PRODOTTI ALIMENTARI
1. |
32000 R 1474: regolamento (CE) n. 1474/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, dal 1o luglio 2000, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele (GU L 171 dell’11.7.2000, pag. 11), modificato da:
|
2. |
32001 R 1488: regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9), modificato da:
|
3. |
32005 R 1043: regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (GU L 172 del 5.7.2005, p.24), modificato da:
Nell'allegato VIII si inserisce, prima della voce relativa alla Spagna:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:
|
2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
SICUREZZA SOCIALE
32001 D 0548: Decisione 2001/548/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, relativa all'istituzione di un comitato nel settore delle pensioni integrative (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 26), modificata da:
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'articolo 3, paragrafo 1, «55» è sostituito da «57».
3. POLITICA DELLA CONCORRENZA
1. |
32004 R 0773: Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). Nell'articolo 10, paragrafo 3, «28» è sostituito da «30». |
2. |
32004 R 0802: Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).
|
4. AGRICOLTURA
A. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
I. NORMATIVA VETERINARIA
1. |
31983 D 0218: Decisione 83/218/CEE della Commissione, del 22 aprile 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 7.5.1983, pag. 23). La decisione 83/218/CEE è abrogata. |
2. |
31992 D 0260: Decisione della Commissione del 10 aprile 1992 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da:
|
3. |
31992 D 0452: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40), modificata da:
|
4. |
31993 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da:
|
5. |
31993 D 0196: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7), modificata da:
Nell'allegato II, parte III, nota in calce 3, l'elenco del «Gruppo B» è sostituito dal seguente: «Australia, Bielorussia, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Russia (1), Ucraina, Repubblica federale di Iugoslavia». |
6. |
31993 D 0197: Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da:
|
7. |
31994 D 0085: Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31), modificata da:
Nell'allegato sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
|
8. |
31994 D 0984: Decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11), modificata da:
Nell'allegato I sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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9. |
31995 D 0233: Decisione 95/233/CE della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76), modificata da:
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10. |
31996 D 0482: Decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione (GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13), modificata da:
Nell'allegato I, parte I, sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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11. |
31996 D 0730: Decisione 96/730/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE (GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49), modificata da:
La decisione 96/730/CE è abrogata. |
12. |
31997 D 0004: Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6), modificata da:
|
13. |
31997 D 0252: Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46), modificata da:
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14. |
31997 D 0296: Decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21), modificata da:
Nell'allegato, dall'elenco di cui al punto «I. Paesi terzi oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio» sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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15. |
31997 D 0365: Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41), modificata da:
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16. |
31997 D 0467: Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57), modificata da:
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17. |
31997 D 0468: Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62), modificata da:
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18. |
31997 D 0569: Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16), modificata da:
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19. |
31998 D 0179: Decisione 1998/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31), modificata da:
Nell'allegato, punto 1.2, al secondo capoverso si aggiunge la seguente frase: «Per la Bulgaria e la Romania l'accreditamento deve essere ottenuto entro la data di adesione». |
20. |
31998 D 0536: Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39), modificata da:
Nell'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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21. |
31999 D 0120: Decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21), modificata da:
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22. |
31999 D 0710: Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82), modificata da:
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23. |
32000 D 0050: Decisione 2000/50/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti (GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51), modificata da:
All'articolo 2 si aggiunge la seguente frase: «Per la Bulgaria e la Romania la relazione è presentata per la prima volta entro il 30 aprile 2008». |
24. |
32000 D 0284: Decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35), modificata da:
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25. |
32000 D 0585: Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni (GU L 251 del 6.10.2000, pag.1), modificata da:
Nell'allegato II sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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26. |
32000 D 0609: Decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49), modificata da:
Nell'allegato I sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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27. |
32001 D 0556: Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23), modificata da:
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28. |
32001 D 0600: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 51). La decisione 2001/600/CE è abrogata. |
29. |
32001 D 0881: Decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44), modificata da:
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30. |
32002 D 0472: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24). La decisione 2002/472/CE è abrogata. |
31. |
32003 D 0630: Decisione 2003/630/CE della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania (GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55). La decisione 2003/630/CE è abrogata. |
32. |
32003 D 0858: Decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37), modificata da:
Nell'allegato I la voce relativa alla Bulgaria è soppressa. |
33. |
32004 R 0136: Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11). Nell'allegato V sono soppressi i seguenti paesi: «Bulgaria», «Romania». |
34. |
32004 D 0211: Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1). Nell'allegato I, le voci relative alla Bulgaria e alla Romania sono soppresse. |
35. |
32004 D 0233: Decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30), modificata da:
Nell'allegato I si inserisce, dopo la voce relativa a (BE) Belgio:
e, prima della voce relativa a (SE) Svezia:
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36. |
32004 D 0253: Decisione 2004/253/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti dalla Romania introdotti in Ungheria (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 47). La decisione 2004/253/CE è abrogata. |
37. |
32004 D 0361: Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Romania (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 54). La decisione 2004/361/CE è abrogata. |
38. |
32004 D 0432: Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43), modificata da:
Nell'allegato sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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39. |
32004 D 0438: Decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 73), modificata da:
Nell'allegato I sono soppresse le voci relative ai seguenti paesi:
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40. |
32004 D 0616: Decisione 2004/616/CE della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 64). Nell'allegato la voce relativa alla Romania è soppressa. |
41. |
32004 D 0639: Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21), modificata da:
Nell'allegato I la voce relativa alla Romania è soppressa. |
42. |
32004 D 0825: Decisione 2004/825/CE della Commissione, del 29 novembre 2004, recante misure di protezione relative alle importazioni di equidi provenienti dalla Romania (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 18). La decisione 2004/825/CE è abrogata. |
43. |
32004 R 0911: Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).
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44. |
32005 D 0432: Decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3), modificata da:
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45. |
32005 D 0648: Decisione 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16). La decisione 2005/648/CE è abrogata. |
46. |
32005 D 0710: Decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42). La decisione 2005/710/CE è abrogata. |
47. |
32006 D 0168: Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19). Nell'allegato I la voce relativa alla Romania è soppressa. |
48. |
32006 D 0264: Decisione 2006/264/CE della Commissione, del 27 marzo 2006, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (GU L 95 del 4.4.2006, pag. 6). La decisione 2006/264/CE è abrogata. |
II. NORMATIVA FITOSANITARIA
1. |
32005 D 0870: Decisione 2005/870/CE della Commissione, del 6 dicembre 2005, che riconosce la Bulgaria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (GU L 319 del 7.12.2005, pag. 9). La decisione 2005/870/CE della Commissione è abrogata. |
2. |
32005 D 0942: Decisione 2005/942/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi [notificata con il numero (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 92). Nell'allegato la voce relativa alla Romania è soppressa. |
5. PESCA
1. |
32001 R 0080: Regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3), modificato da:
|
2. |
32001 R 2065: Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6), modificato da:
Nell'articolo 4, paragrafo 1, si inserisce, prima delle voci relative alla lingua spagnola:
e, tra le voci relative alla lingua portoghese e alla lingua slovacca:
|
3. |
32002 R 2306: Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 94).
|
6. POLITICA DEI TRASPORTI
A. TRASPORTI SU STRADA
31998 R 2121: Regolamento (CEE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10), modificato da:
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
a) |
Nella nota in calce (1) di ciascuno degli allegati II, IV e V si inserisce:
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b) |
La tabella contenuta nel modello di comunicazione riportato nell'allegato VI è sostituita dalla seguente:
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B. TRASPORTI PER VIA NAVIGABILE INTERNA
31977 D 0527: Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU L 209, del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
a) |
Al titolo dell'allegato si aggiunge: «ПРИЛОЖЕНИЕ» e «Списък на вътрешните водни пътища с излаз на море съгласно чл.3 (6) от Директива 76/135/EИО»; «Anexă» e «Lista căilor navigabile cu caracter maritim stabilită conform art 3 alin.(6) din Directiva 76/135/CEE». |
b) |
All'elenco contenuto nell'allegato si aggiunge: «ROMÂNIA Dunărea: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe Braţul Sulina.». |
7. FISCALITÀ
1. |
31992 R 2719: Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1), modificato da:
|
2. |
32004 R 1925: Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13). Nell'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: «Bulgaria» e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: «Romania». |
8. STATISTICHE
1. |
31977 R 1868: Regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 luglio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1), modificato da:
|
2. |
31991 D 0450: Decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato (GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36), modificata da:
Nell'allegato si inserisce:
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3. |
31998 D 0385: Decisione 98/385/CE della Commissione, del 13 maggio 1998, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1), modificata da:
Nell'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Danimarca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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4. |
31998 R 2702: Regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modificato da:
Nell'allegato, punto 3.2, la tabella è sostituita dalla seguente:
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5. |
31999 R 1227: Regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75), modificato da:
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6. |
31999 R 1228: Regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alla serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91), modificato da:
Nell'allegato, «Serie 5F», la parte di tabella che descrive la «Ripartizione geografica» è sostituita dalla seguente:
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7. |
32000 D 0115: Decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da:
Nell'allegato I, parte L «Manodopera agricola», nella sezione «Manodopera agricola dell'azienda», nella tabella alla voce «Età della fine dell'istruzione obbligatoria nei vari Stati membri» si inserisce:
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8. |
32003 R 1358: Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:
Nell’allegato I, sezione III «Elenco degli aeroporti comunitari contemplati e deroghe», si aggiungono le seguenti tabelle: «Bulgaria: Elenco degli aeroporti comunitari e deroghe
Romania: Elenco degli aeroporti comunitari e deroghe
|
9. |
32003 R 1668: Regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, che attua il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico da usare per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32).
|
10. |
32004 D 0747: Decisione 2004/747/CE della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini (GU L 329 del 4.11.2004, pag. 14). Nell'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
|
11. |
32004 D 0760: Decisione 2004/760/CE della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 59).
|
12. |
32004 D 0761: Decisione 2004/761/CE della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 64).
|
13. |
32004 R 2139: Regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione dell’8 dicembre 2004 che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell’organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26). All'allegato III, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca si inserisce:
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
|
14. |
32005 R 0772: Regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, relativo alle specifiche per la copertura delle caratteristiche e alla definizione del formato tecnico per la produzione delle statistiche comunitarie annuali sull’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 51). Nell'allegato II, punto 3.2 si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, prima della voce relativa alla Slovenia:
|
9. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
1. |
31982 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, relativa alla creazione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da:
Nell'articolo 3, paragrafo 1, «64» è sostituito da «68». |
2. |
31998 D 0500: Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27), modificata da:
|
10. AMBIENTE
A. GESTIONE DEI RIFIUTI
31976 D 0431: Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976, relativa all'istituzione di un comitato in materia di gestione dei rifiuti (GU L 115 dell'1.5.1976, pag. 73), modificata da:
— |
11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato si compone di 56 membri»
B. PROTEZIONE DELLA NATURA
32003 R 0349: Regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3), modificato da:
— |
32004 R 0776: Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione, del 26.4.2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 31), |
— |
32004 R 0886: Regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione, del 4.3.2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14), |
— |
32005 R 0252: Regolamento (CE) n. 252/2005 della Commissione, del 14.2.2005 (GU L 43 del 15.2.2005, pag. 3). |
— |
32006 R 0605: Regolamento (CE) n. 605/2006 della Commissione del 19.4.2006 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 3). |
All'allegato, nella tabella degli «Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa», sono soppresse le seguenti voci della sottorubrica «FLORA, Orchidaceae».
— |
Orchis papilionacea |
e sono soppressi dall'elenco dei «Paesi di origine» i seguenti paesi in relazione alle seguenti specie:
— |
Flora, Amaryllidaceae, Galanthus nivalis: «Bulgaria»; |
— |
Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera: «Romania»; |
— |
Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes: «Romania»; |
— |
Flora, Orchidaceae, Orchis simia: «Romania». |
C. PROTEZIONE DA RADIAZIONI
31999 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17), modificato da:
— |
32000 R 1627: Regolamento (CE) n. 1627/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 7), |
— |
32001 R 1621: Regolamento (CE) n. 1621/2001 della Commissione, dell’8.8.2001 (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 18), |
— |
32002 R 1608: Regolamento (CE) n. 1608/2002 della Commissione, del 10.9.2002 (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 7), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
a) |
All'allegato III si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
b) |
Nell'allegato IV sono soppressi i seguenti paesi: «Bulgaria», «Romania». |
D. PRODOTTI CHIMICI
32000 D 0657: Decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44), modificata da:
— |
32001 D 0852: Decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19.11.2001 (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28), |
— |
32003 D 0508: Decisione 2003/508/CE della Commissione, del 7.7.2003 (GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10), |
— |
32004 R 0886: Regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione, del 4.3.2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14), |
— |
32005 D 0416: Decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19.5.2005 (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1), |
— |
32005 D 0814: Decisione 2005/814/CE della Commissione, del 18.11.2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 46). |
Nell'allegato, il testo nel riquadro prima delle tabelle è sostituito dal seguente:
«PAESE: Comunità europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)»
11. UNIONE DOGANALE
A. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da:
— |
31993 R 3665: Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione, del 21.12.1993 (GU L 335 del 31.12.1993, pag. 1), |
— |
31994 R 0655: Regolamento (CE) n. 655/94 della Commissione, del 24.3.1994 (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 15), |
— |
31994 R 1500: Regolamento (CE) n. 1500/94 della Commissione, del 21.6.1994 (GU L 162 del 30.6.1994, pag. 1), |
— |
31994 R 2193: Regolamento (CE) n. 2193/94 della Commissione, dell'8.9.1994 (GU L 235 del 9.9.1994, pag. 6), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
31994 R 3254: Regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19.12.1994 (GU L 346 del 31.12.1994, pag. 1), |
— |
31995 R 1762: Regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19.7.1995 (GU L 171 del 21.7.1995, pag. 8), |
— |
31996 R 0482: Regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione, del 19.3.1996 (GU L 70 del 20.3.1996, pag. 4), |
— |
31996 R 1676: Regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione, del 30.7.1996 (GU L 218 del 28.8.1996, pag. 1), |
— |
31996 R 2153: Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio, del 25.10.1996 (GU L 289 del 12.11.1996, pag. 1), |
— |
31997 R 0012: Regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione, del 18.12.1996 (GU L 9 del 13.1.1997, pag. 1), |
— |
31997 R 0089: Regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione, del 20.1.1997 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 28), |
— |
31997 R 1427: Regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione, del 23.7.1997 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31), |
— |
31998 R 0075: Regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12.1.1998 (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 3), |
— |
31998 R 1677: Regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione, del 29.7.1998 (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 18), |
— |
31999 R 0046: Regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8.1.1999 (GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1), |
— |
31999 R 0502: Regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione, del 12.2.1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1), |
— |
31999 R 1662: Regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28.7.1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25), |
— |
32000 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1), |
— |
32000 R 2787: Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15.12.2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1), |
— |
32001 R 0993: Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4.5.2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1), |
— |
32002 R 0444: Regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell’11.3.2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
32003 R 0881: Regolamento (CE) n. 881/2003 della Commissione, del 21.5.2003 (GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1), |
— |
32003 R 1335: Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25.7.2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16), |
— |
32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18.12.2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1), |
— |
32005 R 0837: Regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio, del 23.5.2005 (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1), |
— |
32005 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione, del 10.6.2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5), |
— |
32006 R 0215: Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell’8.2.2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11), |
— |
32006 R 0402: Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione dell’8.3.2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35). |
1. |
All'articolo 62, terzo comma, si aggiunge:
|
2. |
All'articolo 113, paragrafo 3, si aggiunge: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ, ELIBERAT ULTERIOR». |
3. |
All'articolo 114, paragrafo 2, si aggiunge:
|
4. |
All'articolo 163, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. … Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.» |
5. |
All'articolo 163, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. … Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.» |
6. |
All'articolo 280, paragrafo 3, si aggiunge:
|
7. |
All'articolo 296, paragrafo 2, lettera b), ottavo trattino si aggiunge: «СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296), DESTINAŢIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAŢIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296)». |
8. |
All'articolo 297, paragrafo 3, si aggiunge: «СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, DESTINAŢIE FINALĂ». |
9. |
All'articolo 298, paragrafo 2, si aggiunge: «ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ, ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAŢIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICĂ RESTITUIRI RESTITUŢII AGRICOLE». |
10. |
All'articolo 314 quater, paragrafo 2 si aggiunge:
|
11. |
All'articolo 314 quater, paragrafo 3 si aggiunge:
|
12. |
All'articolo 324 quater, paragrafo 2 si aggiunge:
|
13. |
All'articolo 324 quinquies, paragrafo 2 si aggiunge:
|
14. |
All'articolo 333, paragrafo 1, lettera b) si aggiunge:
|
15. |
All'articolo 347, paragrafo 3, secondo comma si aggiunge:
|
16. |
All'articolo 357, paragrafo 4, terzo comma si aggiunge:
|
17. |
All'articolo 361, paragrafo 3, si aggiunge:
|
18. |
All'articolo 361, paragrafo 4, secondo comma si aggiunge:
|
19. |
All'articolo 387, paragrafo 2, si aggiunge:
|
20. |
All'articolo 402, paragrafo 1, si aggiunge:
|
21. |
All'articolo 403, paragrafo 2, si aggiunge:
|
22. |
All'articolo 423, paragrafo 3, primo comma si aggiunge:
|
23. |
All'articolo 438, paragrafo 3, si aggiunge:
|
24. |
All'articolo 549, paragrafo 1, si aggiunge:
|
25. |
All'articolo 549, paragrafo 2, si aggiunge:
|
26. |
All'articolo 550 si aggiunge:
|
27. |
All'articolo 583 si aggiunge:
|
28. |
All'articolo 843, paragrafo 2, si aggiunge:
|
29. |
All'articolo 849, paragrafo 2, si aggiunge:
|
30. |
All'articolo 849, paragrafo 3, si aggiunge:
|
31. |
All'articolo 849, paragrafo 3, dopo «oppure», si aggiunge:
|
32. |
All'articolo 855, primo comma si aggiunge:
|
33. |
All'articolo 882, paragrafo 1, lettera b) si aggiunge:
|
34. |
All'articolo 912 ter, paragrafo 2, secondo comma si aggiunge:
|
35. |
All'articolo 912 ter, paragrafo 5, secondo comma si aggiunge:
|
36. |
All'articolo 912 sexies, paragrafo 2, secondo comma si aggiunge:
|
37. |
All'articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma si aggiunge:
|
38. |
All'articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma si aggiunge:
|
39. |
All'articolo 912 septies, paragrafo 2 si aggiunge:
|
40. |
All'articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c) si aggiunge:
|
41. |
All'articolo 912 octies, paragrafo 3 si aggiunge:
|
42. |
Nell’allegato 1, nella casella 13 «Lingua» degli esemplari 4 e 5 del formulario «Informazioni tariffarie vincolanti», si inserisce: «BG», «RO». |
43. |
Nell'allegato 1 bis, nella casella 15 «Lingua» del formulario «Informazione vincolante in materia di origine», si inserisce: «BG»«RO». |
44. |
Nell'allegato 22, dopo il primo comma intitolato «Dichiarazione su fattura», si aggiunge: «Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …. (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2) Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr… (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială… (2)». |
45. |
Nell’allegato 25 (SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPRENDERE NEL VALORE IN DOGANA), sono soppressi i termini «Bulgaria» e «Romania» nella sezione «Zona P» della prima colonna della tabella. |
46. |
Nell'allegato 32 (DAU — sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni), agli esemplari 4 e 5 si aggiunge: « “Върнат на:”, “Returnat la:” » |
47. |
Nell'allegato 38, alla nota sulla casella 51 si aggiunge: «BG»«RO» |
48. |
L'allegato 47 bis è modificato come segue:
|
49. |
Nell'allegato 48, punto I.1, il capoverso che inizia con «nei confronti della Comunità europea» è sostituito dal seguente: «nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui un obbligato principale …». |
50. |
Nell'allegato 49, punto I.1, il capoverso che inizia con «nei confronti della Comunità europea» è sostituito dal seguente: «nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale …». |
51. |
Nell'allegato 50, punto I.1, il capoverso che inizia con «nei confronti della Comunità europea» è sostituito dal seguente: «nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale …». |
52. |
Nell'allegato 51 ter, al punto 1.2.1 relativo alla casella 8 si aggiunge:
|
53. |
Nell'allegato 60, sotto «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE»,« Osservazioni generali», si inserisce quanto segue:
|
54. |
Nell'allegato 63 (esemplare di controllo T5), alla casella B dell’esemplare 1 si aggiunge: «Върнат на», «Returnat la». |
55. |
Nell'allegato 71 si inserisce:
|
56. |
Nell'allegato 111, nota B.12 a tergo del formulario «Domanda di rimborso», si inserisce: «remission»:
|
B. ALTRI ADATTAMENTI TECNICI
1. |
31983 R 2289: Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15), modificato da:
All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma si aggiunge: «„Предмет за хората с увреждания: продължаването на митническите облекчения е съобразнo при спазване условията на член 77, параграф 2, алинея втора на Регламент (ЕИО) № 918/83“ «Articole pentru persoane cu handicap: menţinerea scutirii este condiţionată de respectarea prevederilor Articolului 77(2) din Regulamentul (CEE) Nr. 918/83» ». |
2. |
31983 R 2290: Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 20), modificato da:
All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma si aggiunge: «„стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите облекчения е съобразно условията на член 57, параграф 2, първа алинея на Регламент (ЕИО) № 918/83“ «articole UNESCO: menţinerea scutirii este condiţionată de respectarea prevederilor Articolului 57(2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) Nr.918/83» ». |
12. RELAZIONI ESTERNE
1. |
31994 R 3168: Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d'importazione comunitaria, e che modifica alcune disposizioni del regolamento (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23), modificato da:
|
2. |
31999 R 1547: Regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def. (GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1), modificato da:
|
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/67 |
DIRETTIVA 2006/80/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua determinate direttive in materia di energia, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente le direttive 94/2/CE (1), 95/12/CE (2), 95/13/CE (3), 96/60/CE (4), 97/17/CE (5), 2002/31/CE (6) e 2002/40/CE (7) della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 94/2/CE, 95/12/CE, 95/13/CE, 96/60/CE, 97/17/CE, 2002/31/CE e 2002/40/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.
(2) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.
(3) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.
(4) GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.
(5) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.
(6) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.
(7) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.
ALLEGATO
ENERGIA
ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO DI ENERGIA
1. |
31994 L 0002: Direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1), modificata da:
Nell'allegato I, punto 1, prima dell'etichetta in spagnolo, si inserisce:
e, tra l'etichetta in portoghese e quella in slovacco, si inserisce:
|
2. |
31995 L 0012: Direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1), modificata da:
|
3. |
31995 L 0013: Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28), modificata da:
|
4. |
31996 L 0060: Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1), modificata da:
|
5. |
31997 L 0017: Direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1), modificata da:
|
6. |
32002 L 0031: Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26), modificata da:
Nell'allegato V si aggiunge:
|
7. |
32002 L 0040: Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45) modificata da:
Nell'allegato V si aggiunge:
|
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/92 |
DIRETTIVA 2006/81/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 95/17/CE della Commissione (1), del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, e la direttiva 2005/78/CE della Commissione (2), del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 95/17/CE e 2005/78/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.
(2) GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.
ALLEGATO
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. VEICOLI A MOTORE
32005 L 0078: Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1), modificata da:
— |
32006 L 0051: direttiva 2006/51/CE della Commissione del 6.6.2006 (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11). |
Nell'allegato V, punto 1, sezione 1, si inserisce:
«34 per la Bulgaria», «19 per la Romania»
B. COSMETICI
31995 L 0017: Direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26), modificata da:
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'allegato, punto 2, dopo «25 Slovacchia» si aggiunge:
|
«26 Bulgaria |
|
27 Romania». |
20.12.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/94 |
DIRETTIVA 2006/82/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente la direttiva 91/321/CEE della Commissione (1), del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE della Commissione (2), del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.
(2) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
ANNEXE
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRODOTTI ALIMENTARI
1. |
31991 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da:
|
2. |
31999 L 0021: Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29), modificata da:
All'articolo 4, paragrafo 1, l'elenco che inizia con «in spagnolo» e finisce con «medicinska ändamål» è sostituito dal seguente:
|
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/97 |
DIRETTIVA 2006/83/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua la direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente la direttiva 2002/4/CE della Commissione (1) del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2002/4/CE è modificata conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.
ALLEGATO
AGRICOLTURA
NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
NORMATIVA VETERINARIA
32002 L 0004: Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44), modificata da:
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'allegato, parte 2.2, l'elenco è sostituito dal seguente:
«AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Repubblica ceca |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
EE |
Estonia |
EL |
Grecia |
ES |
Spagna |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
LV |
Lettonia |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SE |
Svezia |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
UK |
Regno Unito». |
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/99 |
DIRETTIVA 2006/84/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua la direttiva 2002/94/CE recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente la direttiva 2002/94/CE della Commissione (1), del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2002/94/CE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41.
ALLEGATO
FISCALITÀ
32002 L 0094: Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41), modificata da:
— |
32004 L 0079: Direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4.3.2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 68). |
Nell'allegato IV, il testo della colonna di sinistra sotto «Stati membri» è sostituito dal seguente:
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«Belgique/België |
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България |
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Česká Republika |
|
Danmark |
|
Deutschland |
|
Eesti |
|
Eλλάδα |
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España |
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France |
|
Ireland |
|
Italia |
|
Kύπρος |
|
Latvija |
|
Lietuva |
|
Luxembourg |
|
Magyarország |
|
Malta |
|
Nederland |
|
Österreich |
|
Polska |
|
Portugal |
|
România |
|
Slovenija |
|
Slovensko |
|
Suomi/Finland |
|
Sverige |
|
United Kingdom» |