ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 355

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
15 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1840/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1841/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1842/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1843/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1844/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1845/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle zone CIEM Vb, VIaN (acque CE), VIb per le navi battenti bandiera francese

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1846/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV per le navi battenti bandiera francese

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1847/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante adeguamento di alcuni regolamenti orizzontali della politica agricola comune a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio

56

 

*

Regolamento (CE) n. 1849/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi ( 1 )

63

 

*

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

72

 

*

Regolamento (CE) n. 1851/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione convenzionale degli animali nei periodi di transumanza

88

 

 

Regolamento (CE) n. 1852/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

89

 

 

Regolamento (CE) n. 1853/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

90

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

91

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

92

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, che modifica la decisione 2006/698/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2006) 5783]  ( 1 )

95

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2006) 5993]

96

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica L. e di Malus Mill. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio iniziate nel 2003 e nel 2004

103

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis L. a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 ( 1 )

104

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, della pesca e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2006) 6498]  ( 1 )

105

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori della Germania e del Regno Unito per quanto riguarda le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l'esercizio 2003 [notificata con il numero C(2006) 6506]

107

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1839/2006 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2006/930/CE, del 28 novembre 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina (2), il Consiglio ha approvato l’accordo a nome della Comunità, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

È opportuno pertanto modificare ed integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato con i dazi e integrato con i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La parte terza, sezione III, allegato 7 (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire), è modificato come segue per quanto riguarda il codice NC 0201 30 00:

a)

la designazione del contingente tariffario CE di 11 000 tonnellate di «Carni disossate di “alta qualità”: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “Special boxed beef”; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c”. (special cuts)» è sostituita da «Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate»;

b)

alla voce «Altre condizioni» è inserita la dicitura: «Paese fornitore: Argentina».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).

(2)  Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

0304 20 94

Filetti di pesce congelati escluso il pesce d’acqua dolce

Aliquota ridotta pari all’11,4 % (1)

0303 79 98

Altri pesci di mare congelati, eccetto filetti e altra carne di pesce alla voce 0304, eccetto fegati e uova

Aliquota ridotta pari al 12,4 % (1)

Numero voce tariffaria ex

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti “onglets” e “hampes”.

Carni destinate alla trasformazione.

Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 267/2006

Voce tariffaria

0402 10 19

Latte scremato in polvere

Aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Numero voce tariffaria ex

0808 10 80

Mele

Aumento di 96 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Numero voce tariffaria ex

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 711/2006

Voci tariffarie

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Succhi di frutta

Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 711/2006

Numero voce tariffaria ex

2204 29 65

2204 29 75

Vino

Apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 8 EUR/hl

Numero voce tariffaria ex

2204 21 79

2204 21 80

Vino

Apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 10 EUR/hl

Voce tariffaria

2205 90 10

Vermut o Vermouth o Vermout:

Apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 7 EUR/hl

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.


(1)  L’aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1840/2006 DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India (2) («regolamento originario»),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 74/2004 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302229019), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302329019) originarie dell’India. Considerato l’alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, è stato selezionato un campione in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un’aliquota di dazio residuo del 10,4 % è stata istituita per tutte le altre società.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell’India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta (1o ottobre 2001-30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 («prima condizione»), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento («seconda condizione») e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità («terza condizione»), è possibile modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3)

Il regolamento originario è stato modificato due volte da regolamenti di modifica, ossia dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 2143/2004 (3) e (CE) n. 122/2006 (4). Entrambi i regolamenti hanno aggiunto all’elenco dei produttori esportatori indiani figurante nell’allegato del regolamento i nomi di società esportatrici del prodotto in esame proveniente dall’India, che secondo i servizi della Commissione hanno soddisfatto le condizioni di cui al regolamento originario.

B.   RICHIESTE DI STATUS DI NUOVI PRODUTTORI/ESPORTATORI

(4)

Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, 19 società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione («status di nuovi esportatori»).

(5)

I 19 richiedenti erano:

Società richiedente

Città

B.K.S Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

Nuova Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Mumbai

Opera Clothing

Mumbai

Govindji Trikamdas & Co.

Mumbai

Navnitlal Private Limited

Mumbai

Tulip Exim

Mumbai

Aarthi — A1 — Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

Nuova Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Mumbai

Ramlaks Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

Oracle Exports

Mumbai

Sellon Dynamics

Mumbai

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Quattro società che hanno chiesto lo status di nuovi esportatori non hanno risposto al questionario inteso a verificare che erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 e le loro richieste sono state perciò respinte.

(7)

Una società ha consegnato il questionario due volte, in entrambi i casi incompleto e con informazioni contraddittorie. Il terzo questionario inviatole non è stato riconsegnato e quindi la società non è stata in grado di dimostrare che soddisfaceva le condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. La sua richiesta è stato pertanto respinta.

(8)

Le altre 14 società hanno presentato risposte complete al questionario e sono quindi state prese in considerazione per lo status di nuovo esportatore.

(9)

Gli elementi di prova forniti da sei dei produttori esportatori indiani sopra menzionati sono ritenuti sufficienti per concedere loro l’aliquota di dazio del 7,6 %, accordata alle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione, e quindi per inserirle nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 («allegato»).

(10)

Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre otto società sono state respinte per i motivi di seguito elencati.

(11)

Sette società non hanno fornito prove che dimostrassero che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta o che avevano obblighi contrattuali irrevocabili di esportare un ingente quantitativo del prodotto in esame nella Comunità.

(12)

Una società è collegata ad un’altra già elencata nel regolamento originario e la sua richiesta di status di nuovo esportatore è stata respinta poiché non era soddisfatta la seconda condizione di cui all’articolo 2 del regolamento originario.

(13)

Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(14)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori indiani elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:

Società

Città

Indian Arts and Crafts Syndicate

Nuova Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt Ltd

Mumbai

Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3).

(3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.


15.12.2006   

IT

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L 355/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1841/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.12.2006   

IT

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L 355/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1842/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 15 dicembre 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1843/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 dicembre 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 dicembre 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 975/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 69).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 dicembre 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

24,89

24,89

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

21,00

21,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

78,50

78,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

104,25

104,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

97,00

97,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


15.12.2006   

IT

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L 355/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1845/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle zone CIEM Vb, VIaN (acque CE), VIb per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

56

Stato membro

Francia

Stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Vb, VIa N (acque CE), VIb

Data

11 novembre 2006


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1846/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

57

Stato membro

Francia

Stock

MAC/2CX14-

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

Data

11 novembre 2006


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante adeguamento di alcuni regolamenti orizzontali della politica agricola comune a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto dell'adesione alla Comunità della Bulgaria e della Romania (di seguito «i nuovi Stati membri»), occorre adeguare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 120/89, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (1), (CEE) n. 3515/92, del 4 dicembre 1992, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (2), (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), (CE) n. 1291/2000, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), (CE) n. 2298/2001, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare (5), (CE) n. 2090/2002, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (6), e (CE) n. 639/2003, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione (7), ed occorre altresì introdurre in detti regolamenti talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i suddetti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 120/89 è modificato come segue:

1)

all'articolo 4 bis, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il documento inviato all'ufficio doganale dove sono state espletate le formalità di esportazione viene completato dall'ufficio doganale di uscita che inserisce una delle diciture riportate nell'allegato I.»;

2)

all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato II»;

3)

l'allegato è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle diciture riportate nell'allegato I.»;

2)

all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle fattispecie di cui all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento sono accompagnati dall'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8). L'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato II.;

3)

il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato I e allegato II.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1)

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»;

2)

l'articolo 10 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»;

3)

all'articolo 41, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Detto esemplare deve recare, nella casella 104, alla rubrica “Altri”, una delle diciture riportate nell'allegato II bis.»;

4)

all'articolo 44, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II ter.»;

5)

il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter, allegato I quater, allegato II bis e allegato II ter;

6)

nell'allegato IV sono depennate le voci «Bulgaria» e «Romania».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1)

all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato I bis»;

2)

all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;

2) bis

all'articolo 18, paragrafo 4, sono aggiunti «BG» per la Bulgaria e «RO» per la Romania;

3)

l'articolo 33 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'esemplare di controllo T5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capo 7, sezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro “J” dell'esemplare di controllo T5 è inserita, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quinquies.»;

4)

all'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato I sexies, sottolineata in rosso.»;

5)

all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se in seguito ad un caso di forza maggiore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che:

a)

è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;

b)

la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato I septies.»;

6)

all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture riportate nell'allegato I octies.»;

7)

all'articolo 45, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticate dai servizi competenti e recanti una delle diciture riportate nell'allegato I nonies; la dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo;»;

8)

all'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato I decies.»;

9)

il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter, allegato I quater, allegato I quinquies, allegato I sexies, allegato I septies, allegato I octies, allegato I nonies e allegato I decies.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2298/2001 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel documento utilizzato per la domanda di restituzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture riportate nell'allegato.»;

2)

il testo che figura nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è modificato come segue:

1)

l'articolo 10 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 ha prelevato un campione, sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale da rinviare all'autorità competente figura una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 informa per iscritto, adoperando una copia del documento originale, l'autorità competente di cui al paragrafo 5 circa il risultato delle analisi, indicando:

a)

una delle diciture riportate nell'allegato I ter;

b)

oppure il risultato delle analisi, quando quest'ultimo non corrisponde al prodotto dichiarato.»;

c)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 appone una delle diciture riportate nell'allegato I quater sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale da rinviare all'autorità competente.»;

2)

il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter e allegato I quater.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 639/2003 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo una delle diciture riportate nell'allegato I bis nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità nel riquadro J dell'esemplare di controllo T5 o nel punto più adatto del documento nazionale.»;

2)

il testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento è inserito come allegato I bis.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63).

(2)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1970/2004 (GU L 341 del 17.11.2004, pag. 17).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(5)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/2004 (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 4).

(6)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).

(7)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/2006 (GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 10).

(8)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;


ALLEGATO I

Il testo esistente dell'allegato del regolamento (CEE) n. 120/89 è numerato «Allegato II» ed è preceduto dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, terzo comma:

:

In bulgaro

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

:

In spagnolo

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

:

In ceco

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

:

In danese

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

:

In tedesco

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

:

In estone

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

:

In greco

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

:

In inglese

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

:

In francese

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

:

In italiano

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

:

In lettone

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

:

In lituano

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

:

In ungherese

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

:

In maltese

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

:

In olandese

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

:

In polacco

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

:

In portoghese

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

:

In rumeno

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

:

in slovacco

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

:

in sloveno

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

:

In finlandese

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

:

In svedese

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

:

In spagnolo

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

:

In ceco

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

:

In danese

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

:

In tedesco

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

:

In estone

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

:

In greco

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

:

In inglese

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

:

In francese

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

:

In italiano

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

:

In lettone

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

:

In lituano

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

:

In ungherese

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

:

In maltese

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

:

In olandese

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

:

In polacco

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

:

In portoghese

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

:

In rumeno

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

:

in slovacco

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

:

in sloveno

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

:

In finlandese

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

:

In svedese

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 5, primo comma:

:

In bulgaro

:

интервенционни продукти – трансферна операция

:

In spagnolo

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

In ceco

:

Intervenční produkty – převod

:

In danese

:

Produkter fra intervention — overførsel

:

In tedesco

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

In estone

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

In greco

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

In inglese

:

Intervention products — transfer operation

:

In francese

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

In italiano

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

:

In lettone

:

Intervences produkti – transfertoperācija

:

In lituano

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

In ungherese

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

In maltese

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

:

In olandese

:

Interventieprodukten — Overdracht

:

In polacco

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

In portoghese

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

In rumeno

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

:

In slovacco

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

:

In sloveno

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

:

In finlandese

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

In svedese

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande

»

ALLEGATO III

«

ALLEGATO I bis

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera c):

:

In bulgaro

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

:

In spagnolo

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

:

In ceco

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

:

In danese

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

:

In tedesco

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

:

In estone

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

:

In greco

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

:

In inglese

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

:

In francese

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

:

In italiano

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

:

In lettone

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

:

In lituano

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

:

In ungherese

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

:

In maltese

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

:

In olandese

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

:

In polacco

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

:

In portoghese

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

:

In rumeno

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

:

in slovacco

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

:

in sloveno

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

:

In finlandese

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

:

In svedese

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

ALLEGATO I ter

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma:

:

In bulgaro

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

:

In spagnolo

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

:

In ceco

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

:

In danese

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

:

In tedesco

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

:

In estone

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

:

In greco

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

:

In inglese

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

:

In francese

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

:

In italiano

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

:

In lettone

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

:

In lituano

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

:

In ungherese

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

:

In maltese

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

In olandese

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

:

In polacco

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

:

In portoghese

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

In rumeno

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

:

in slovacco

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

:

in sloveno

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

:

In finlandese

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

:

In svedese

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

ALLEGATO I quater

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 5, primo comma:

:

In bulgaro

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

:

In spagnolo

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

:

In ceco

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

:

In danese

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

:

In tedesco

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

:

In estone

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

:

In greco

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

:

In inglese

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

:

In francese

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

:

In italiano

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

:

In lettone

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

:

In lituano

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

:

In ungherese

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

:

In maltese

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

In olandese

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

:

In polacco

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

:

In portoghese

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

In rumeno

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

:

In slovacco

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

:

In sloveno

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

:

In finlandese

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

:

In svedese

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

ALLEGATO II bis

Diciture di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

:

In spagnolo

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

:

In ceco

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

:

In danese

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

:

In tedesco

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

In estone

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

In greco

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

In inglese

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

:

In francese

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

:

In italiano

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

:

In lettone

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

:

In lituano

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

:

In ungherese

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

:

In maltese

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

:

In olandese

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

:

In polacco

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

:

In portoghese

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

In rumeno

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

:

In slovacco

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

:

In sloveno

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

:

In finlandese

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

:

In svedese

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

ALLEGATO II ter

Diciture di cui all'articolo 44, paragrafo 5:

:

In bulgaro

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

:

In spagnolo

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

:

In ceco

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

:

In danese

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

:

In tedesco

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

In estone

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

In greco

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

In inglese

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

:

In francese

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

:

In italiano

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

:

In lettone

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

:

In lituano

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

In ungherese

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

:

In maltese

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

:

In olandese

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

:

In polacco

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

In portoghese

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

In rumeno

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

In slovacco

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

In sloveno

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

:

In finlandese

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

:

In svedese

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999

»

ALLEGATO IV

«

ALLEGATO I bis

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma:

:

In bulgaro

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

:

In spagnolo

:

Retrocesión al titular el …

:

In ceco

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

In danese

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

In tedesco

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

In estone

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

In greco

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

In inglese

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

In francese

:

rétrocession au titulaire le …

:

In italiano

:

retrocessione al titolare in data …

:

In lettone

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

In lituano

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

In ungherese

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

In maltese

:

Retroċessjoni għas-sid il-

:

In olandese

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

In polacco

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

In portoghese

:

retrocessão ao titular em …

:

In rumeno

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

:

In slovacco

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

In sloveno

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

In finlandese

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

In svedese

:

återbördad till licensinnehavaren den …

ALLEGATO I ter

Diciture di cui all'articolo 16, primo paragrafo:

:

In bulgaro

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

:

In spagnolo

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

In ceco

:

Licence GATT – potravinová pomoc

:

In danese

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

In tedesco

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

In estone

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

:

In greco

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

In inglese

:

Licence under GATT — food aid

:

In francese

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

In italiano

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

In lettone

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

:

In lituano

:

GATT licencija – pagalba maistu

:

In ungherese

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

:

In maltese

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

:

In olandese

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

In polacco

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

:

In portoghese

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

In rumeno

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

:

In slovacco

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

:

In sloveno

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

:

In finlandese

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

:

In svedese

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

ALLEGATO I quater

Diciture di cui all'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma:

:

In bulgaro

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

In spagnolo

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

In ceco

:

K použití pro uvolnění záruky

:

In danese

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

In tedesco

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

In estone

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

In greco

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

In inglese

:

To be used to release the security

:

In francese

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

In italiano

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

In lettone

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

In lituano

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

In ungherese

:

A biztosíték feloldására használandó

:

In maltese

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

In olandese

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

In polacco

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

In portoghese

:

A utilizar para liberar a garantia

:

In rumeno

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

:

In slovacco

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

In sloveno

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

:

In finlandese

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

In svedese

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

ALLEGATO I quinquies

Diciture di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma:

:

In bulgaro

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

In spagnolo

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

In ceco

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

In danese

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

In tedesco

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

In estone

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

In greco

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

In inglese

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

In francese

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

In italiano

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

In lettone

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

In lituano

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

In ungherese

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

In maltese

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

:

In olandese

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

In polacco

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

In portoghese

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

In rumeno

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

In slovacco

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

:

In sloveno

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

In finlandese

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

In svedese

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

ALLEGATO I sexies

Diciture di cui all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

In spagnolo

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

In ceco

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

:

In danese

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

In tedesco

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

In estone

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

In greco

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

:

In inglese

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

In francese

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

:

In italiano

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

In lettone

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

In lituano

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

In ungherese

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

:

In maltese

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

:

In olandese

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

In polacco

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

:

In portoghese

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

In rumeno

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

:

In slovacco

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

In sloveno

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

:

In finlandese

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

:

In svedese

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

ALLEGATO I septies

Diciture di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b):

:

In bulgaro

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

:

In spagnolo

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

:

In ceco

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

:

In danese

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

In tedesco

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

In estone

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

:

In greco

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

In inglese

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

:

In francese

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

:

In italiano

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

:

In lettone

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

In lituano

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

In ungherese

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

In maltese

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

:

In olandese

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

:

In polacco

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

:

In portoghese

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

:

In rumeno

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

:

In slovacco

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

:

In sloveno

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

:

In finlandese

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

:

In svedese

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

ALLEGATO I octies

Diciture di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a):

:

In bulgaro

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

In spagnolo

:

Exportación realizada sin certificado

:

In ceco

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

In danese

:

Udførsel uden licens/attest

:

In tedesco

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

In estone

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

In greco

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

:

In inglese

:

Exported without licence or certificate

:

In francese

:

Exportation réalisée sans certificat

:

In italiano

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

In lettone

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

In lituano

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

In ungherese

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

In maltese

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

:

In olandese

:

Uitvoer zonder certificaat

:

In polacco

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

In portoghese

:

Exportação efectuada sem certificado

:

In rumeno

:

Exportat fără licenţă sau certificat

:

In slovacco

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

In sloveno

:

Izvoz, izpeljan brez licence

:

In finlandese

:

Viety ilman todistusta

:

In svedese

:

Exporterad utan licens

ALLEGATO I nonies

Diciture di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera a):

:

In bulgaro

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

:

In spagnolo

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

:

In ceco

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

:

In danese

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

:

In tedesco

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

:

In estone

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

:

In greco

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

:

In inglese

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

:

In francese

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

:

In italiano

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

:

In lettone

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

In lituano

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

:

In ungherese

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

In maltese

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

:

In olandese

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

In polacco

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

:

In portoghese

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

:

In rumeno

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

:

In slovacco

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

:

In sloveno

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

:

In finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

In svedese

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

ALLEGATO I decies

Diciture di cui all'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

:

In spagnolo

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

In ceco

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

In danese

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

In tedesco

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

In estone

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

In greco

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

In inglese

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

In francese

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

In italiano

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

In lettone

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

In lituano

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

In ungherese

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

In maltese

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

:

In olandese

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

In polacco

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

In portoghese

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

In rumeno

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

:

In slovacco

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

:

In sloveno

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

In finlandese

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

In svedese

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18

»

ALLEGATO V

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma:

:

In bulgaro

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

:

In spagnolo

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

:

In ceco

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

:

In danese

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

:

In tedesco

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

:

In estone

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

:

In greco

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

:

In inglese

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

:

In francese

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

:

In italiano

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

:

In lettone

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

:

In lituano

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

:

In ungherese

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

:

In maltese

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

:

In olandese

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

:

In polacco

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

:

In portoghese

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

:

In rumeno

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

:

In slovacco

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

:

In sloveno

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

:

In finlandese

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

:

In svedese

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd»


ALLEGATO VI

«

ALLEGATO I bis

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 5, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Взета проба

:

In spagnolo

:

muestra recogida

:

In ceco

:

odebraný vzorek

:

In danese

:

udtaget prøve

:

In tedesco

:

Probe gezogen

:

In estone

:

võetud proov

:

In greco

:

ελήφθη δείγμα

:

In inglese

:

Sample taken

:

In francese

:

échantillon prélevé

:

In italiano

:

campione prelevato

:

In lettone

:

paraugs paņemts

:

In lituano

:

Bandinys paimtas

:

In ungherese

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

In maltese

:

kampjun meħud

:

In olandese

:

monster genomen

:

In polacco

:

pobrana próbka

:

In portoghese

:

Amostra colhida

:

In rumeno

:

Eşantion prelevat

:

In slovacco

:

odobratá vzorka

:

In sloveno

:

vzorec odvzet

:

In finlandese

:

näyte otettu

:

In svedese

:

varuprov

ALLEGATO I ter

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettera a):

:

In bulgaro

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

In spagnolo

:

resultado del análisis conforme

:

In ceco

:

výsledek analýzy je v souladu

:

In danese

:

analyseresultat i orden

:

In tedesco

:

konformes Analyseergebnis

:

In estone

:

vastav analüüsitulemus

:

In greco

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

In inglese

:

Results of tests conform

:

In francese

:

résultat d'analyse conforme

:

In italiano

:

risultato di analisi conforme

:

In lettone

:

analīzes rezultāti atbilst

:

In lituano

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

In ungherese

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

In maltese

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

:

In olandese

:

analyseresultaat conform

:

In polacco

:

wynik analizy zgodny

:

In portoghese

:

Resultado da análise conforme

:

In rumeno

:

Rezultatul analizelor – conform

:

In slovacco

:

výsledok testu je v súlade

:

In sloveno

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

In finlandese

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

In svedese

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

ALLEGATO I quater

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

:

In spagnolo

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

:

In ceco

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

In danese

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

In tedesco

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

In estone

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

In greco

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

:

In inglese

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

In francese

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

In italiano

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

In lettone

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

In lituano

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

In ungherese

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

In maltese

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

In olandese

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

In polacco

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

:

In portoghese

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

In rumeno

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

:

In slovacco

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

In sloveno

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

:

In finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

:

In svedese

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …

»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO I bis

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3:

:

In bulgaro

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

:

In spagnolo

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

:

In ceco

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

:

In danese

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

:

In tedesco

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

:

In estone

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

In greco

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

:

In inglese

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

:

In francese

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

:

In italiano

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

:

In lettone

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

In lituano

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

In ungherese

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

In maltese

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

:

In olandese

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

:

In polacco

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

:

In portoghese

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

:

In rumeno

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

:

In slovacco

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

:

In sloveno

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

:

In finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

In svedese

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande»


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 costituisce due fondi per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune: il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA») e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilisce i principi che disciplinano la tutela degli interessi finanziari della Comunità e le garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari.

(3)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri, è necessario adeguare il dispositivo istituito dal regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (2), al fine di armonizzarne l'applicazione negli Stati membri, rafforzare la lotta contro le irregolarità, potenziare l'efficacia del dispositivo di comunicazione delle irregolarità, tener conto del fatto che d'ora in poi i singoli casi di irregolarità verranno liquidati conformemente alle disposizioni degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e includere tanto il FEAGA che il FEASR a decorrere dal 1o gennaio 2007. A tal fine, occorre inoltre stabilire disposizioni per includere nel dispositivo di comunicazione le irregolarità concernenti entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(4)

È necessario specificare che la definizione di «irregolarità» utilizzata ai fini del presente regolamento è tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3).

(5)

È necessario definire il concetto di «sospetto di frode», tenendo conto della definizione di frode figurante nella Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4).

(6)

È necessario precisare che la definizione di «primo verbale amministrativo o giudiziario» è tratta dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(7)

È inoltre necessario definire i termini «fallimento» e «operatore economico».

(8)

Per aumentare il valore aggiunto del dispositivo di comunicazione, dovrebbe essere stabilito con maggiore chiarezza l'obbligo di riferire i casi di sospetta frode ai fini dell'analisi del rischio; a tal fine occorre definire più precisamente le informazioni da fornire.

(9)

Agli effetti dell'accertamento della natura delle pratiche fraudolente e delle incidenze finanziarie delle irregolarità, nonché della sorveglianza del recupero delle somme indebitamente pagate, occorre stabilire l'obbligo di comunicare le irregolarità alla Commissione con cadenza almeno trimestrale e di integrare tale comunicazione con informazioni sull'iter delle procedure giudiziarie o amministrative.

(10)

Il comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 94/140/CE della Commissione che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (5) è informato una volta l'anno dei risultati complessivi delle comunicazioni di irregolarità.

(11)

Per semplificare la presentazione obbligatoria di comunicazione da parte degli Stati membri e per aumentarne l'efficienza, è necessario innalzare la soglia minima, definita in termini di somma interessata dall'irregolarità, al di sopra della quale gli Stati membri devono segnalare le irregolarità, nonché stabilire in quali casi non vi è obbligo di segnalazione.

(12)

Occorre stabilire i tassi di conversione per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro.

(13)

È necessario tener conto degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle spese a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Esso si applica inoltre nei casi in cui il versamento delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005 non è stato effettuato conformemente a dette disposizioni.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione degli articoli 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del regolamento (CE) n. 885/2006 (8).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«irregolarità»: un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ossia qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;

2)

«operatore economico»: un operatore ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (9), ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005;

3)

«primo verbale amministrativo o giudiziario»: un primo verbale amministrativo o giudiziario ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ossia la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

4)

«sospetto di frode»: ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 4, del regolamento (CE) n. 1681/94, un'irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

5)

«fallimento»: la procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (10).

CAPO II

OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Articolo 3

Comunicazione trimestrale

1.   Entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Per ciascuna irregolarità, essi specificano:

a)

le organizzazioni comuni di mercato, i settori e i prodotti in causa;

b)

la natura della spesa irregolare;

c)

la disposizione comunitaria che è stata violata;

d)

la data e la fonte della prima informazione scritta che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;

e)

le pratiche impiegate per commettere l'irregolarità;

f)

se del caso, se la pratica dà adito ad un sospetto di frode;

g)

il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

h)

se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;

i)

il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

j)

le autorità o enti nazionali che hanno stilato la relazione ufficiale sull'irregolarità e le autorità responsabili del seguito amministrativo e/o giudiziario;

k)

la data alla quale è stato redatto il primo verbale amministrativo o giudiziario sull'irregolarità;

l)

l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche implicate o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, tranne qualora tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;

m)

l'importo totale della spesa relativa all'operazione in causa nonché, se del caso, la ripartizione del cofinanziamento a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro;

n)

l'importo interessato dall'irregolarità nonché, se del caso, la ripartizione a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro; nei casi in cui non siano stati effettuati versamenti alle persone e/o agli altri soggetti di cui alla lettera l), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;

o)

la sospensione dei versamenti, se applicabile, e le possibilità di recupero;

p)

soltanto per le irregolarità concernenti il FEASR, il numero ARINCO o CCI (codice comune di identificazione) del programma interessato.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'obbligo di comunicazione non si applica ai casi seguenti:

casi in cui l'irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un'operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo del FEAGA a causa del fallimento del beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia, devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento e i casi di sospetta frode,

casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all'autorità amministrativa prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico,

casi in cui l'autorità amministrativa rileva un errore relativo all'ammissibilità della spesa finanziata e lo rettifica prima del versamento del contributo pubblico.

3.   Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto di successive comunicazioni di irregolarità alla Commissione.

4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 4

Casi particolari

Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi, qualora tema che:

a)

possano avere molto rapidamente ripercussioni al di fuori del proprio territorio, o

b)

evidenzino l'impiego di una nuova pratica irregolare.

La comunicazione specifica in particolare la pratica irregolare e gli altri Stati membri o paesi terzi interessati.

Articolo 5

Relazione sul seguito dato

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione, e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguardi l'applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzioni.

2.   Su richiesta esplicita della Commissione, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro i due mesi successivi al ricevimento della domanda, tutte le pertinenti informazioni sull'iter – segnatamente l'avvio, l'abbandono e la chiusura – dei procedimenti relativi al recupero delle eventuali somme versate indebitamente, per caso specifico o gruppo di casi.

Articolo 6

Regola de minimis

1.   Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari di importo inferiore a 10 000 EUR, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

2.   Ai fini dell'applicazione della soglia di cui al paragrafo 1:

gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per i versamenti ai beneficiari o per la riscossione di entrate conformemente al regolamento (CE) n. 2808/98 (11) e alla normativa agricola settoriale,

nei casi diversi da quelli di cui al primo trattino, in particolare per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non stabilisce un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese in riferimento al quale la spesa o l'entrata con destinazione specifica è stata dichiarata alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 883/2006 (12).

Articolo 7

Modello della comunicazione

Le informazioni richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, sono trasmesse, ogniqualvolta è possibile, in formato elettronico, tramite un collegamento sicuro che utilizza il modulo fornito a tal fine dalla Commissione e secondo il modello fornito dalla Commissione.

CAPO III

COOPERAZIONE

Articolo 8

Cooperazione con gli Stati membri

1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulle irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui all'articolo 5, in particolare sulle possibilità di recupero.

2.   Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possano verificarsi in più Stati membri, viene adito il comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 94/140/CE (di seguito «Cocolaf») o i suoi gruppi di lavoro conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

3.   La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli articoli 3, 4, 5 e al paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. La Commissione tiene al corrente dei lavori il Cocolaf e lo consulta su ogni proposta che intende presentare in materia di prevenzione delle irregolarità.

4.   Qualora l'applicazione di disposizioni vigenti della politica agricola comune ponesse in rilievo lacune arrecanti pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tali lacune, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3, se del caso in sede di Cocolaf o di qualsiasi altra istanza competente.

Articolo 9

Relazione di sintesi

La Commissione informa annualmente il Cocolaf dell'entità delle somme interessate dalle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e con indicazione del numero per categoria.

CAPO IV

UTILIZZO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 10

Utilizzo delle informazioni

Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione può utilizzare qualsiasi informazione di carattere generale od operativo comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi di rischio, avvalendosi della tecnologia informatica, e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti ad individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 11

Trattamento delle informazioni

1.   Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito.

Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

3.   Nel trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali sulla protezione dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE e, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il disposto dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il diritto di accesso della persona interessata a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, alle condizioni ivi stabilite.

4.   Il disposto dei paragrafi 1 e 3 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente dalla Comunità o dagli Stati membri in riferimento al recupero delle somme oggetto dell'irregolarità, all'esecuzione di controlli a seguito di presunte irregolarità o all'imposizione di provvedimenti amministrativi, o di sanzioni amministrative o penali per irregolarità. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è informata dell'uso che ne viene fatto.

5.   Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 595/91 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento (CEE) n. 595/91 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 13

Disposizione transitoria

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento per le irregolarità comunicate anteriormente al 1o gennaio 2007 ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 ancora in corso di esame da parte delle autorità nazionali.

2.   Per i casi aventi incidenza finanziaria inferiore a 10 000 EUR gli Stati membri possono presentare un'unica comunicazione finale.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(2)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(5)  GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2005/223/CE (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 67).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(9)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(10)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(11)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(12)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 595/91

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2 (soppresso)

 

 

Articolo 2 (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3 paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 2 (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2 [soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005]

 

Articolo 6 (soppresso)

 

Articolo 7, paragrafo 1 [soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005]

 

Articolo 7, paragrafo 2 (soppresso)

 

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Non più pertinente

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 14

 

Articolo 7 (nuovo)

 

Articolo 10 (nuovo)

 

Articolo 13 (nuovo)


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un miglior accesso alle informazioni, le relazioni di valutazione devono essere redatte sulla base delle relazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e per esse devono valere le stesse disposizioni in materia di accesso alle informazioni applicabili alle relazioni delle autorità competenti. Le relazioni di valutazione devono essere elaborate sulla base della relazione originale inviata dall’autorità competente, modificata alla luce di tutti i documenti, le osservazioni e informazioni di cui si è preso atto nel quadro del processo di valutazione.

(2)

Per aumentare la certezza del diritto, si deve contemplare la graduale eliminazione, a decorrere dal 1o settembre 2006, dei biocidi contenenti principi attivi oggetto di notifica, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, sia perché ritirati dal programma di revisione sia perché non accettati a seguito della valutazione.

(3)

In ottemperanza all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (2), gli Stati membri hanno esaminato i fascicoli relativi alle domande di proroga del periodo per l’immissione in commercio di biocidi contenenti determinati principi attivi ed hanno accettato quelli ritenuti completi. È pertanto opportuno consentire che i principi attivi inclusi nei fascicoli accettati restino sul mercato dopo il 1o settembre 2006, fino a quando saranno valutati nel quadro del programma di revisione decennale.

(4)

Per taluni principi attivi esistenti o combinazioni di tipi di prodotti notificati i partecipanti hanno ritirato le notifiche o non hanno adempiuto agli obblighi loro incombenti al riguardo, e nessun altro operatore economico o Stato membro ha manifestato l’interesse a diventare partecipante entro i termini stabiliti. Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 2032/2003 devono quindi essere modificati di conseguenza.

(5)

In ordine ad uno dei principi attivi figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 con il numero CE 404-690-8, si sono omessi due tipi di prodotti, benché fossero stati notificati entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (3) e dal regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (4). L’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(6)

Le denominazioni di taluni principi che rientrano nelle voci BKC e DDAC riportate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 figurano anche nell’allegato III del medesimo. Le corrispondenti voci dovrebbero pertanto essere stralciate dall’allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Dopo il 1o settembre 2006, gli Stati membri provvedono affinché i biocidi contenenti principi attivi, notificati ai fini della valutazione nel quadro del programma di revisione, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, non siano più immessi in commercio sul territorio nazionale per i tipi di prodotti interessati, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore della suddetta decisione, salvo diversamente stabilito nella decisione di non inclusione.»;

2)

all’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In base ai documenti e alle informazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, lo Stato membro relatore redige un’aggiornata relazione dell’autorità competente, il cui documento I da tale momento è considerato la “relazione di valutazione”. Tale relazione di valutazione è sottoposta all’esame del comitato permanente sui biocidi.»;

3)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Qualora uno Stato membro relatore presenti la relazione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, o qualora in seno al comitato permanente sui biocidi sia messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne disponibile per via elettronica il testo o gli eventuali aggiornamenti, omettendo le informazioni ritenute riservate ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE.»;

4)

l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

6)

l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

7)

l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

(2)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).

(3)  GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).

(4)  GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue.

1)

Le voci relative ai principi attivi elencati qui di seguito sono sostituite nel modo seguente:

Denominazione (EINECS e/o altri)

Numero CE

Numero CAS

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

«Formaldeide

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

Propan-2-olo

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Acido citrico

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acido nonanoico

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Acido ottanoico

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Acido decanoico

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cloruro di didecildimetilammonio

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Iodio

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Idrogenosolfito di sodio

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Disolfito di disodio

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Solfito di sodio

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Solfito di potassio

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Piritione zinco

236-671-3

13463-41-7

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Disolfito di dipotassio

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-14-alchil)propilendiammina

403-950-8

164907-72-6

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscela di: bis(2-etilesil)fosfato; (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato; (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio

404-690-8

68132-19-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abamectina (miscuglio di Avermectin B1a; > 80 %; EINECS 265-610-3; e di Avermectin B1b; < 20 %; EINECS 265-611-9)

Prodotto fitosanitario

71751-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

Polimero

57028-96-3

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oligo-(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

Polimero

374572-91-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20»

 

 

 

2)

Sono inserite le voci relative ai seguenti principi attivi:

Denominazione (EINECS e/o altri)

Numero CE

Numero CAS

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

«Cianuro di idrogeno

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidrossi-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one/Rotenone

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acido laurico

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solfato di ammonio

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica

253-425-0

37247-91-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica

254-454-1

39445-23-3

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile/Fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complesso decaossido di tetracloro

420-970-2

92047-76-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(6-cloro-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletandiminammide/Acetamiprid

Prodotto fitosanitario

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18»

 

 

 

 

 

3)

Sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:

idrogenocarbonato di sodio,

ftalaldeide,

5-cloro-2-[4-cloro-2-[[[(3,4-diclorofenil)ammino]carbonil]ammino]fenossi]- benzensolfonato di sodio,

pirimifos-metile,

silice, amorfa, non cristallina,

S-cifenotrin,

omopolimero metacrilato di 2-terz-butilamminoetile (EINECS 223-228-4).


ALLEGATO II

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue.

1)

Sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:

cianuro di idrogeno,

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one / Rotenone,

cinnamaldeide / 3-fenil-propen-2-ale,

cetalconio cloruro,

cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio,

cloruro di benzododecinio,

cloruro di miristalconio,

acido laurico,

bromuro di didecildimetilammonio,

cloruro di dimetildiottilammonio,

bromuro di benzildodecildimetilammonio,

solfato di ammonio,

cloruro di decildimetilottilammonio,

cloruro di benzildimetiloleilammonio,

composti con ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri,

composti si ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, di-C6-12-alchildimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri,

[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile / Fenoxycarb,

composti di ammonio quaternario, di-C8-18-alchildimetil, cloruri,

composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri,

complesso decaossido di tetracloro,

N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N’-ciano-N-metiletandiminammide/ Acetamiprid,

cloruro di alchilbenzildimetilammonio/Benzalconio cloruro.

2)

Sono inserite le seguenti voci:

Denominazione (EINECS e/o altri)

Numero CE

Numero CAS

«Idrogenocarbonato di sodio

205-633-8

144-55-8

Ftalaldeide

211-402-2

643-79-8

5-cloro-2-[4-cloro-2-[[[(3,4-diclorofenil)ammino]carbonil]ammino]fenossi]- benzensolfonato di sodio

222-654-8

3567-25-7

Pirimifos-metile

249-528-5

29232-93-7

Silice, amorfa, non cristallina

 

112945-52-5

S-Cifenotrin

Prodotto fitosanitario

 

Omopolimero metacrilato di 2-terz-butilamminoetile (EINECS 223-228-4)

Polimero

26716-20-1»


ALLEGATO III

L’allegato V del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue.

1)

Nella parte B, sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:

idrogenocarbonato di sodio,

5-cloro-2-[4-cloro-2-[[[(3,4-diclorofenil)ammino]carbonil]ammino]fenossi]- benzensolfonato di sodio,

pirimifos-metile,

silice, amorfa, non cristallina,

S-Cifenotrin,

omopolimero metacrilato di 2-terz-butilamminoetile (EINECS 223-228-4).

2)

Nella parte C, sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:

idrogenocarbonato di sodio,

ftalaldeide,

omopolimero metacrilato di 2-terz-butilamminoetile (EINECS 223-228-4).

3)

Nella parte D, sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:

ftalaldeide,

omopolimero metacrilato di 2-terz-butilamminoetile (EINECS 223-228-4).


ALLEGATO IV

Nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003 sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:

diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta,

ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime,

ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica,

idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/72


REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005, i prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti a una procedura di certificazione.

(2)

Le modalità di certificazione del luppolo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (2) e dal regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo (3). Poiché occorre apportare ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1784/77 e (CEE) n. 890/78 e sostituirli con un unico regolamento.

(3)

Per garantire un’applicazione ampiamente uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri, occorre specificare i prodotti a essa soggetti, le operazioni che la certificazione comporta e le informazioni che devono figurare sui documenti che accompagnano i prodotti.

(4)

Tenuto conto della loro specificità e del loro uso, è opportuno escludere alcuni prodotti dalla procedura di certificazione.

(5)

Ai fini del controllo del luppolo in coni, è opportuno che una dichiarazione firmata dal produttore accompagni il luppolo in coni presentato per la certificazione. Tale dichiarazione deve contenere i dati necessari per l’identificazione del luppolo a partire dalla presentazione per la certificazione fino al rilascio del certificato.

(6)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, i certificati possono essere rilasciati soltanto per i prodotti che presentano caratteristiche qualitative minime. Occorre pertanto disporre che il luppolo in coni soddisfi requisiti minimi di commercializzazione fin dalla prima fase della commercializzazione.

(7)

Ai fini della determinazione delle caratteristiche qualitative che deve presentare il luppolo occorre tener conto del tenore di umidità e di corpi estranei. Data la reputazione di qualità acquisita dal luppolo comunitario, è opportuno a tale riguardo conformarsi agli usi correnti nelle transazioni commerciali.

(8)

È opportuno demandare agli Stati membri la scelta del metodo di controllo dell’umidità del luppolo purché i metodi adottati diano risultati comparabili. In caso di controversie è opportuno ricorrere a un metodo comunitario.

(9)

Occorre dettare una regolamentazione rigorosa in materia di miscele. Occorre pertanto autorizzare le miscele di luppolo in coni soltanto se costituite da prodotti certificati della stessa varietà e provenienti dalla stessa raccolta e dalla stessa zona di produzione. Occorre inoltre prescrivere che tali miscele siano effettuate sotto controllo e siano soggette alla stessa procedura di certificazione prevista per i prodotti che entrano nella loro composizione.

(10)

Date le esigenze degli utilizzatori, per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo occorre prevedere, a determinate condizioni, la possibilità di miscelare tipi di luppolo certificati che non appartengono alla stessa varietà e non provengono dalla stessa zona di produzione.

(11)

Il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso.

(12)

Al fine di garantire il rispetto della procedura di certificazione per i prodotti derivati dal luppolo, occorre provvedere affinché il controllo sia eseguito secondo modalità appropriate.

(13)

Quando il cambiamento di imballaggio di un prodotto viene effettuato sotto controllo ufficiale e senza trasformazione occorre inoltre semplificare la successiva procedura di certificazione.

(14)

Per permettere l’identificazione dei prodotti certificati, è opportuno disporre l’obbligo di indicare sugli imballaggi i dati necessari al controllo ufficiale e all’informazione degli acquirenti.

(15)

Per garantire l’esatta informazione degli utilizzatori sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti immessi in commercio, è opportuno stabilire regole comuni per la bollatura degli imballaggi e la numerazione dei certificati.

(16)

Per tener conto delle pratiche commerciali correnti in alcune regioni della Comunità, occorre definire il luppolo commercializzato contenente semi o senza semi e prevederne la menzione sul certificato.

(17)

I ceppi sperimentali di luppolo in fase di sviluppo possono essere identificati da un nome o da un numero.

(18)

È necessario che ai prodotti esclusi dalla procedura di certificazione si applichino prescrizioni specifiche volte a garantire che tali prodotti non perturbino il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati, che siano conformi alla loro destinazione e siano utilizzati soltanto dai loro destinatari.

(19)

È opportuno disporre che gli Stati membri procedano alla certificazione dei prodotti a norma del presente regolamento tramite organismi autorizzati appositamente designati. Gli elenchi di tali organismi devono essere comunicati alla Commissione.

(20)

È necessario che gli Stati membri delimitino le zone o le regioni da considerare zone di produzione del luppolo e ne comunichino l’elenco alla Commissione.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo.

2.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1952/2005 raccolti nella Comunità;

b)

ai prodotti ottenuti dai prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento, raccolti nella Comunità o importati da paesi terzi in conformità dell’articolo 9 del medesimo regolamento.

3.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

il luppolo raccolto su terreni di proprietà di una fabbrica di birra e utilizzato da quest’ultima tale quale o trasformato;

b)

i prodotti derivati dal luppolo e trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che siano utilizzati dalla fabbrica stessa;

c)

il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo condizionati in piccole confezioni destinate alla vendita ai privati per uso privato;

d)

i prodotti ottenuti da prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.

L’articolo 20 si applica tuttavia ai prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo possono essere utilizzati soltanto luppolo certificato, prodotti derivati dal luppolo certificati ottenuti da luppolo certificato e luppolo importato da paesi terzi in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1952/2005.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«luppolo non preparato», il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;

b)

«luppolo preparato», il luppolo che ha subito le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;

c)

«luppolo contenente semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi superiore al 2 % del suo peso;

d)

«luppolo senza semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi non superiore al 2 % del suo peso;

e)

«sigillatura», la chiusura dell’imballaggio applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere danneggiata al momento dell’apertura;

f)

«circuito operativo chiuso», un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale, in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il circuito operativo chiuso inizia al momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o i prodotti derivati da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell’imballaggio che contiene il luppolo o il prodotto derivato trasformato;

g)

«partita», un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore;

h)

«zone di produzione del luppolo», le zone o le regioni di produzione il cui elenco è compilato dagli Stati membri interessati;

i)

«luppolo in polvere concentrato», il prodotto ottenuto dall’azione di un solvente sul prodotto ricavato mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

j)

«autorità di certificazione competente», l’organismo o il servizio incaricato dallo Stato membro di effettuare la certificazione e di approvare e controllare i centri di certificazione;

k)

«bollatura», etichettatura e identificazione;

l)

«centro di certificazione», il luogo in cui è effettuata la certificazione;

m)

«rappresentanti di un’autorità di certificazione competente», il personale alle dipendenze dell’autorità di certificazione competente o alle dipendenze di terzi, autorizzato dall’autorità di certificazione competente a svolgere compiti di certificazione;

n)

«controllo ufficiale», la supervisione delle attività di certificazione da parte dell’autorità di certificazione competente o dei suoi rappresentanti;

o)

«prodotto isomerizzato derivato dal luppolo», il prodotto derivato dal luppolo nel quale gli acidi alfa hanno subito un’isomerizzazione quasi totale.

CAPO 2

LUPPOLO

Articolo 3

Luppolo presentato per la certificazione

1.   Ogni partita di luppolo presentato per la certificazione è accompagnata da una dichiarazione scritta firmata dal produttore e contenente i dati seguenti:

a)

il nome e l’indirizzo del produttore;

b)

l’anno di raccolta;

c)

la varietà;

d)

il luogo di produzione;

e)

il riferimento alla parcella nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) previsto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) oppure il riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente;

f)

il numero dei colli costituenti la partita.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 accompagna la partita di luppolo per l’intera durata delle operazioni di preparazione o di miscelatura, e comunque fino al rilascio del certificato.

Articolo 4

Requisiti di commercializzazione

1.   Per ottenere la certificazione, il luppolo deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005 nonché i requisiti minimi di commercializzazione di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Il possesso del requisito minimo di commercializzazione relativo al tenore di umidità del luppolo è verificato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente con uno dei metodi descritti nell’allegato II, sezione B.

Il metodo descritto nell’allegato II, sezione B, punto 2, è approvato dall’autorità di certificazione competente e deve fornire risultati con uno scarto tipo non superiore a 2,0. In caso di contestazione la verifica è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione B, punto 1.

3.   La verifica del possesso dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuata secondo le pratiche commerciali correnti.

Tuttavia, in caso di contestazione la verifica è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione C.

Articolo 5

Campionamento

Per l’applicazione dei metodi di controllo di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, il prelievo e il trattamento dei campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione A.

In ciascuna partita sono prelevati campioni da almeno un collo su 10 e comunque da almeno due colli di una medesima partita.

Articolo 6

Procedura di certificazione

1.   La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi.

2.   La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio del prodotto e comunque prima di qualsiasi trasformazione.

Essa si svolge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

3.   La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio.

4.   La procedura di certificazione si svolge nell’azienda agricola o presso i centri di certificazione.

5.   Qualora dopo la certificazione subisca un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, il luppolo è soggetto a una nuova procedura di certificazione.

Articolo 7

Miscelatura

1.   Il luppolo certificato ai sensi del presente regolamento può essere miscelato soltanto sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.

2.   Per poter essere miscelato, il luppolo deve provenire dalla stessa zona di produzione e dalla stessa raccolta e appartenere alla stessa varietà.

3.   In deroga al paragrafo 2, per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo si può procedere alla miscelatura di luppolo certificato di origine comunitaria proveniente dalla stessa raccolta, ma di varietà e zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:

a)

le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta;

b)

la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza;

c)

i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.

Articolo 8

Rivendita

In caso di rivendita nella Comunità di una partita certificata di luppolo sottoposta a frazionamento, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore nel quale è indicato il numero di riferimento del certificato.

Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato:

a)

la designazione del prodotto;

b)

il peso lordo e/o il peso netto;

c)

il luogo di produzione;

d)

l’anno di raccolta;

e)

la varietà.

CAPO 3

PRODOTTI DERIVATI DAL LUPPOLO

Articolo 9

Procedura di certificazione

1.   La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi.

2.   La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio.

3.   La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio.

4.   La procedura di certificazione si svolge presso i centri di certificazione.

5.   Qualora dopo la certificazione subiscano un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, i prodotti derivati dal luppolo sono soggetti a una nuova procedura di certificazione.

Articolo 10

Preparazione in un circuito operativo chiuso

1.   Il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione è avvenuta in un circuito operativo chiuso.

Il primo comma si applica anche ai prodotti derivati dal luppolo di cui all’articolo 1, paragrafo 4.

2.   Se la preparazione del luppolo avviene in un centro di certificazione:

a)

il certificato è rilasciato soltanto dopo la preparazione;

b)

il luppolo non preparato originario è accompagnato dalla dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

3.   Alla partita di luppolo non preparato originario viene assegnato un numero di identificazione prima della preparazione. Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato.

4.   Eccezion fatta per le sostanze elencate nell’allegato IV, possono entrare nel circuito operativo chiuso soltanto il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.

5.   Qualora durante la produzione di estratti mediante impiego di biossido di carbonio la trasformazione in circuito operativo chiuso debba essere interrotta per motivi tecnici, l’imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell’interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente. I sigilli possono essere aperti solo dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente nel momento in cui riprende il processo di trasformazione.

Articolo 11

Controllo ufficiale durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo

1.   Laddove si producano prodotti derivati dal luppolo, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. Essi sorvegliano adeguatamente la trasformazione in ogni sua fase, dal momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o il prodotto derivato da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura e bollatura del prodotto derivato. È ammissibile l’assenza dei rappresentanti dell’autorità di certificazione competente fintantoché sia possibile garantire, con mezzi tecnici approvati dall’autorità di certificazione competente, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Prima di passare a una partita diversa all’interno di un impianto di trasformazione, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente controllano ufficialmente che l’impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria a evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse.

Qualora mentre è in lavorazione un’altra partita di luppolo rimangano del luppolo, dei prodotti derivati dal luppolo, dei residui di luppolo o altri prodotti derivati in parti dell’impianto di trasformazione, come ad esempio nei recipienti per la miscelatura o l’inscatolamento, è necessario scollegare dall’impianto tali parti con mezzi tecnici adeguati e sotto controllo ufficiale. Esse possono essere ricollegate all’impianto di trasformazione esclusivamente sotto controllo ufficiale.

Non è permesso alcun collegamento fisico fra la catena di trasformazione per l’ottenimento di luppolo in polvere concentrato e quella per il luppolo in polvere non concentrato durante il funzionamento di una delle due.

Articolo 12

Informazioni e tenuta dei registri

1.   Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo forniscono ai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’impianto di trasformazione.

2.   Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta dei quantitativi di luppolo trasformati. Per ogni partita di luppolo da sottoporre a trasformazione sono registrati dettagliatamente il peso del prodotto posto in lavorazione e del prodotto trasformato.

Per la materia prima posta in lavorazione sono altresì registrati i numeri di riferimento del certificato per tutte le partite e la varietà del luppolo. Qualora nella stessa partita sia utilizzata più di una varietà, sono indicate nei registri le rispettive proporzioni di peso.

Per il prodotto trasformato è inoltre registrata la varietà oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà.

I pesi possono essere arrotondati al chilogrammo più vicino.

3.   Non appena terminata la trasformazione di una partita, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente controllano le registrazioni dei quantitativi di luppolo posti in lavorazione e firmano i registri.

Gli addetti agli impianti di trasformazione conservano i registri per almeno tre anni.

Articolo 13

Cambiamento di imballaggio

1.   Finché si trovano in circolazione, il luppolo in polvere e gli estratti di luppolo possono essere sottoposti a un cambiamento di imballaggio, seguito o meno da un’ulteriore trasformazione, soltanto sotto controllo ufficiale.

2.   Se è effettuato un cambiamento di imballaggio senza trasformazione del prodotto, la nuova procedura di certificazione comporta soltanto:

a)

la bollatura del nuovo imballaggio;

b)

la menzione di bollatura e del cambiamento di imballaggio nel certificato originale.

Articolo 14

Miscelatura

1.   I prodotti derivati dal luppolo certificati ai sensi del presente regolamento possono essere miscelati soltanto sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.

2.   Per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo si può procedere alla miscelatura di prodotti certificati derivati dal luppolo ottenuti da luppolo certificato di origine comunitaria proveniente dalla stessa raccolta, ma di varietà e zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:

a)

le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta;

b)

la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza;

c)

i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.

Articolo 15

Rivendita

In caso di rivendita nella Comunità di una partita certificata di prodotti derivati dal luppolo sottoposta a frazionamento, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore nel quale è indicato il numero di riferimento del certificato. Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato:

a)

la designazione del prodotto;

b)

il peso lordo e/o il peso netto;

c)

il luogo di produzione;

d)

l’anno di raccolta;

e)

la varietà;

f)

il luogo e la data di trasformazione.

CAPO 4

CERTIFICATO E BOLLATURA

Articolo 16

Certificato

1.   Il certificato è rilasciato nella fase di commercializzazione alla quale si applicano i requisiti minimi di commercializzazione.

2.   Nel caso del luppolo in coni, il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni:

a)

la designazione del prodotto;

b)

il numero di riferimento del certificato;

c)

il peso netto e/o il peso lordo;

d)

la zona di produzione del luppolo o il luogo di produzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005.

e)

l’anno di raccolta;

f)

la varietà;

g)

la menzione «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» a seconda dei casi;

h)

almeno una delle diciture di cui all’allegato V, riportata a cura dell’autorità di certificazione competente.

3.   Nel caso dei prodotti derivati dal luppolo il certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, il luogo e la data di trasformazione.

4.   Il numero di riferimento del certificato di cui al paragrafo 2, lettera b), è composto di codici che designano, secondo quanto indicato nell’allegato VI, il centro di certificazione, lo Stato membro, l’anno di raccolta e la partita.

Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita.

Articolo 17

Informazioni sull’imballaggio

Ogni imballaggio reca, in una delle lingue della Comunità, almeno le seguenti indicazioni:

a)

la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» e «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»;

b)

la o le varietà;

c)

il numero di riferimento del certificato.

Tali indicazioni sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

Articolo 18

Luppolo proveniente da ceppi sperimentali

Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali in fase di sviluppo e prodotto da un istituto di ricerca nei propri locali o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, l’indicazione della varietà di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), e all’articolo 17, lettera b), può essere sostituita da un nome o da un numero che identifichi il ceppo.

Articolo 19

Prova della certificazione

La certificazione è comprovata dalle indicazioni figuranti su ogni imballaggio e dal certificato che accompagna il prodotto.

CAPO 5

DEROGHE

Articolo 20

Disposizioni specifiche

1.   Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il 15 novembre di ogni anno la fabbrica di birra trasmette per ogni raccolta all’autorità di certificazione competente una dichiarazione relativa alle varietà coltivate, ai quantitativi raccolti, ai luoghi di produzione e alle superfici coltivate, con il relativo riferimento SIGC, il riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente.

Si applica inoltre, mutatis mutandis, il paragrafo 2, lettere da a) a d), e lettera f), tranne quando il luppolo è trasformato o utilizzato allo stato naturale nella fabbrica stessa.

2.   Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), su richiesta della fabbrica di birra l’autorità di certificazione competente rilascia, all’entrata del luppolo nello stabilimento di trasformazione, un documento sul quale, man mano che si svolgono le operazioni di trasformazione, vengono riportate almeno le indicazioni seguenti:

a)

gli estremi del contratto;

b)

la fabbrica di birra destinataria;

c)

lo stabilimento di trasformazione;

d)

la designazione del prodotto trasformato;

e)

il numero di riferimento del certificato o dell’attestato di equivalenza del luppolo originario;

f)

il peso del prodotto trasformato.

Sul documento di cui al primo comma è apposto un numero di riferimento che va riportato anche sull’imballaggio.

Nel caso di miscele di luppolo, sul documento e sull’imballaggio è apposta la seguente dicitura supplementare:

«Miscela di luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione».

3.   Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), il peso del pacchetto non può superare:

a)

1 kg per i coni o la polvere;

b)

300 grammi per l’estratto, la polvere e i nuovi prodotti isomerizzati.

Sull’imballaggio devono figurare la designazione del prodotto e il peso.

CAPO 6

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Articolo 21

Autorità di certificazione competente

1.   Gli Stati membri designano l’autorità di certificazione competente e garantiscono l’esistenza e l’operatività dei controlli e dei manuali delle procedure necessari a garantire una qualità minima e la tracciabilità del luppolo e dei prodotti derivati.

2.   La certificazione è svolta dall’autorità di certificazione competente o dai suoi rappresentanti. L’autorità è dotata di risorse adeguate allo svolgimento dei propri compiti.

3.   L’autorità di certificazione competente è incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. La frequenza e la regolarità dei controlli di conformità sono decise dallo Stato membro in base a un’analisi dei rischi, fermo restando l’obbligo di eseguire almeno un controllo al mese. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.

Articolo 22

Riconoscimento dei centri di certificazione

1.   L’autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione, dotati di personalità giuridica o aventi capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale, e provvede affinché tali centri dispongano di strutture adeguate allo svolgimento delle necessarie attività analitiche, statistiche, di campionamento e di registrazione dei dati.

In base a un’analisi dei rischi, ma almeno due volte per anno civile, l’autorità di certificazione competente esegue controlli casuali in loco presso i centri di certificazione onde verificare l’osservanza delle disposizioni del comma precedente. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.

2.   Qualora si constati che, nella preparazione dei prodotti derivati dal luppolo, sono stati usati componenti non ammessi o che i componenti utilizzati non sono conformi alle informazioni contenute nel certificato ai sensi dell’articolo 16 e qualora ciò sia imputabile ad azione deliberata o a colpa grave da parte del centro di certificazione, l’autorità di certificazione competente revoca il riconoscimento di tale centro.

Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data della revoca. A richiesta del centro di certificazione al quale è stato revocato, il riconoscimento viene concesso nuovamente dopo due anni o, in casi gravi, dopo tre anni dalla data della revoca.

CAPO 7

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE DI ELENCHI

Articolo 23

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2007:

a)

il nome e l’indirizzo dell’autorità di certificazione competente;

b)

le misure adottate per attuare il presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:

a)

un elenco delle zone di produzione del luppolo;

b)

un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro;

c)

le variazioni intervenute nell’anno precedente in relazione al nome e all’indirizzo dell’autorità di certificazione competente.

Articolo 24

Pubblicazione di elenchi

La Commissione provvede, con frequenza annuale, ad aggiornare l’elenco delle zone di produzione del luppolo e l’elenco dei centri di certificazione con i relativi codici numerici, nonché a rendere disponibili tali elenchi sul proprio sito web (5).

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1784/77 e il regolamento (CEE) n. 890/78 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.

(2)  GU L 200 dell’8.8.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 117 del 29.4.1978, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2125/2004 (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 8).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(5)  http://ec.europa.eu


ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LUPPOLO IN CONI

(di cui all’articolo 4)

Caratteristiche

Descrizione

Tenore massimo

(in % del peso)

Luppolo preparato

Luppolo non preparato

a)

Umidità

Tenore di acqua

12

14

b)

Foglie e steli

Parti di foglie di sarmenti, sarmenti, peduncoli di foglie o di coni; i peduncoli di coni sono considerati steli solo a partire da 2,5 cm di lunghezza

6

6

c)

Cascami di luppolo

Piccole particelle risultanti dalla raccolta meccanica, di colore da verde scuro a nero, non provenienti in generale dal cono; particelle appartenenti a varietà di luppolo diverse da quelle da certificare possono tuttavia concorrere ai tenori massimi indicati fino a concorrenza del 2 % del peso

3

4

d)

Per il «luppolo senza semi», percentuale di semi

Frutti del cono giunti a maturità

2

2


ALLEGATO II

Metodi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5

A.   METODO DI CAMPIONAMENTO

Il campionamento del luppolo in coni per determinare il tenore di umidità del luppolo ed eventualmente il contenuto di corpi estranei si effettua come segue.

1.   Campionamento

a)   Luppolo imballato

Prelevare nel numero di colli di cui all’articolo 5 un peso di luppolo proporzionale al peso del collo, prelevando i campioni sufficienti affinché il numero di coni rappresenti correttamente il collo stesso.

b)   Luppolo sfuso

Prelevare porzioni eguali provenienti da 5-10 punti diversi del mucchio, sia in superficie che a diverse profondità per costituire un campione. Riporre il campione nel recipiente non appena possibile. Per evitare che il campione si alteri rapidamente, il quantitativo di luppolo deve essere sufficientemente consistente per poter essere ben compresso all’atto della chiusura del recipiente.

Il peso del campione non deve essere inferiore a 250 grammi.

2.   Miscelatura

Per essere rappresentativi della partita, i campioni vanno accuratamente miscelati.

3.   Sottocampionamento

Dopo la miscelatura, prelevare uno o più campioni rappresentativi e porli in un recipiente ermetico e stagno, ad esempio una scatola metallica, un barattolo di vetro o un sacchetto di plastica, salvo quando si tratti del controllo dei soli corpi estranei.

4.   Stoccaggio

I campioni vanno conservati al freddo, salvo durante il trasporto. Si avrà cura di aprire il recipiente per effettuare l’esame o l’analisi del campione soltanto quando esso sarà tornato a temperatura ambiente.

B.   METODI DI CONTROLLO DEL TENORE DI UMIDITÀ DEL LUPPOLO

1.   Metodo (i)

Si raccomanda di non macinare i campioni destinati alla determinazione del tenore di umidità. È molto importante esporre i campioni all’aria soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento dal contenitore al recipiente di pesata (provvisto di coperchio).

Apparecchiatura

Bilancia sensibile a 0,005 grammi.

Stufa elettrica termostatata a 105-107 °C, la cui efficacia è da controllarsi con la prova al solfato di rame.

Scatole metalliche da 70 a 100 mm di diametro e da 20 a 30 mm di profondità, provviste di coperchio ben aderente.

Essiccatori ordinari, di misura adatta a ricevere le scatole e contenenti una sostanza essiccante, quale il gel di silice con indicatore colorato di saturazione.

Modo di operare

Pesare esattamente da 3 a 5 grammi di luppolo in un recipiente tarato provvisto di coperchio. L’operazione va effettuata il più rapidamente possibile. Togliere il coperchio e porre il recipiente in stufa per un’ora esatta. Coprire rapidamente la scatola e lasciarla raffreddare per almeno 20 minuti nell’essiccatore prima di pesarla.

Calcolo

Calcolare la perdita di peso ed esprimerla in percentuale del peso iniziale del luppolo. Lo scarto massimo ammesso per una sola determinazione è pari all’1 %.

2.   Metodo (ii)

Questo metodo utilizza un apparecchio da pesata elettronico che essicca il luppolo con radiazioni infrarosse o aria calda oppure un apparecchio di misurazione elettrico, entrambi del tipo che indica su una scala il tenore di umidità del campione trattato.

C.   METODO DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI CORPI ESTRANEI

1.   Determinazione del contenuto di foglie, steli e cascami di luppolo

Setacciare, con un setaccio a maglie di 2-3 mm, dei campioni da 5 × 100 g (o un campione da 250 g). Raccogliere la luppolina, i cascami e i semi che si ottengono e separare i semi a mano. Porre da parte i campioni. Trasferire il contenuto del setaccio da 2-3 mm su un setaccio da 8-10 mm e setacciare di nuovo.

Raccogliere a mano sul setaccio i coni di luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio. Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue:

1)

foglie e steli;

2)

luppolo (foglie di cono, coni di luppolo e luppolina);

3)

cascami;

4)

semi.

Una separazione precisa dei cascami e della luppolina è molto difficile da realizzare. Con un setaccio a maglie di 0,8 mm è però possibile determinare approssimativamente la percentuale relativa dei cascami e della luppolina.

Nel valutare la percentuale di luppolina si deve tener presente che la massa volumica della luppolina è quattro volte maggiore di quella dei cascami.

Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale.

2.   Determinazione della percentuale di semi

Porre un campione da 25 grammi in un recipiente metallico provvisto di coperchio, che verrà tenuto per due ore in una stufa a 115 °C per neutralizzare la sostanza resinosa attaccaticcia.

Avvolgere il campione essiccato in un tessuto di cotone a trama grossolana e strofinarlo vigorosamente, ovvero batterlo meccanicamente, per staccare i semi dal luppolo. Separare il luppolo essiccato e sminuzzato dai semi servendosi di un mortaio o di un setaccio a maglie metalliche di 1 mm.

Separare le rachidi (assi) dei coni rimaste con i semi utilizzando un piano inclinato rivestito di carta smeriglio o ricorrendo ad altri metodi che permettano di conseguire lo stesso scopo, vale a dire di trattenere le rachidi e altre sostanze e di lasciar passare i semi.

I semi vanno pesati. La percentuale di semi deve essere calcolata rispetto al peso del campione iniziale.


ALLEGATO III

BOLLATURA DEGLI IMBALLAGGI

(di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 3)

A seconda del tipo di imballaggio, la bollatura si effettua nel modo seguente:

a)

luppolo in coni, in balle o ballette:

per impressione sull’imballaggio, oppure

per impressione sul sigillo adesivo;

b)

luppolo in polvere in pacchetti:

per impressione sul pacchetto, oppure

per impressione sul sigillo adesivo;

c)

luppolo in polvere o estratto di luppolo in scatole metalliche:

per impressione sulla scatola, oppure

per impressione sul sigillo adesivo o punzonatura nel metallo della scatola;

d)

imballaggi sigillati contenenti una partita di pacchetti o di scatole di polvere o estratto:

per impressione sull’imballaggio sigillato o sul sigillo adesivo, e

per impressione su ogni pacchetto o scatola di polvere o di estratto contenuto nell’imballaggio sigillato o sul suo sigillo adesivo.


ALLEGATO IV

Sostanze di cui all’articolo 10, paragrafo 4

Sostanze ammesse nella standardizzazione degli estratti di luppolo:

1)

sciroppo di glucosio;

2)

estratto a caldo a base di luppolo.


ALLEGATO V

DICITURE DI CUI ALL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2, LETTERA h)

:

in bulgaro

:

Сертифициран продукт – Регулация (ЕK) № 1850/2006,

:

in spagnolo

:

Producto certificado — Reglamento (CE) no 1850/2006,

:

in ceco

:

Ověřený produkt – Nařízení (ES) č. 1850/2006,

:

in danese

:

Certificeret produkt — Forordning (EF) nr. 1850/2006,

:

in tedesco

:

Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 1850/2006,

:

in estone

:

Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EÜ) nr 1850/2006,

:

in greco

:

Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006,

:

in inglese

:

Certified product — Regulation (EC) No 1850/2006,

:

in francese

:

Produit certifié — Règlement (CE) no 1850/2006,

:

in italiano

:

Prodotto certificato — Regolamento (CE) n. 1850/2006,

:

in lettone

:

Sertificēts produkts – Regula (EK) Nr. 1850/2006,

:

in lituano

:

Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EB) Nr. 1850/2006,

:

in ungherese

:

Tanúsított termék – 2006/1850/EK rendelet,

:

in maltese

:

Prodott Iccertifikat — Regolament (KE) Nru 1850/2006,

:

in neerlandese

:

Gecertificeerd product — Verordening (EG) nr. 1850/2006,

:

in polacco

:

Produkt certyfikowany – Rozporządzenie (WE) nr 1850/2006,

:

in portoghese

:

Produto certificado — Regulamento (CE) n.o 1850/2006,

:

in romeno

:

Produs certificat – Regulamentul (CE) nr. 1850/2006,

:

in slovacco

:

Certifikovaný výrobok – Nariadenie (ES) č. 1850/2006,

:

in sloveno

:

Certificiran pridelek – Uredba (ES) št. 1850/2006,

:

in finlandese

:

Varmennettu tuote – Asetus (EY) N:o 1850/2006,

:

in svedese

:

Certifierad produkt – Förordning (EG) nr 1850/2006.


ALLEGATO VI

CODIFICAZIONE E ORDINE DI COMPOSIZIONE DEI NUMERI DI RIFERIMENTO DEI CERTIFICATI

(articolo 16, paragrafo 4)

1.   CENTRO DI CERTIFICAZIONE

Numero da 0 a 100 comunicato dallo Stato membro.

2.   STATI MEMBRI CHE PROCEDONO ALLA CERTIFICAZIONE

BE

per Belgio

BG

per Bulgaria

CZ

per Repubblica ceca

DK

per Danimarca

DE

per Germania

EE

per Estonia

EL

per Grecia

ES

per Spagna

FR

per Francia

IE

per Irlanda

IT

per Italia

CY

per Cipro

LV

per Lettonia

LT

per Lituania

LU

per Lussemburgo

HU

per Ungheria

MT

per Malta

NL

per Paesi Bassi

AT

per Austria

PL

per Polonia

PT

per Portogallo

RO

per Romania

SI

per Slovenia

SK

per Slovacchia

FI

per Finlandia

SE

per Svezia

UK

per Regno Unito

3.   ANNO DI RACCOLTA

Le due cifre del decennio dell’anno di raccolta.

4.   IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA

Numero attribuito alla partita dall’autorità di certificazione competente (esempio: 12 BE 77 170225).


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza (di cui all’articolo 25)

Regolamento (CEE) n. 1784/77

Regolamento (CEE) n. 890/78

Presente regolamento

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 7

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 2

 

Articolo 2

Articolo 3

 

Articolo 3

Articolo 4

 

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 1, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

 

Articolo 7

 

Articolo 9 bis

Articolo 8

Articolo 1, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7

Articolo 9

 

Articolo 8

Articolo 10

 

Articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 11

 

Articolo 8 bis, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 12

 

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 8

 

Articolo 14

 

Articolo 9 bis

Articolo 15

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articoli 5 e 5 bis

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 4

 

Articolo 17

Articolo 5 bis

 

Articolo 18

Articolo 3

 

Articolo 19

 

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 1, paragrafo 6

 

Articolo 21

 

Articolo 8 bis, paragrafo 8

Articolo 22

Articolo 9

Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 11

Articolo 23

 

 

Articolo 24

 

 

Articolo 25

 

 

Articolo 26

 

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

Allegato II

 

Allegato IV

Allegato III

 

Allegato V

Allegato IV

 

Allegato IIA

Allegato V

 

Allegato III

Allegato VI

 

 

Allegato VII


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/88


REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione convenzionale degli animali nei periodi di transumanza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme per la produzione biologica di animali e prodotti animali, di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprendenti norme per l’alimentazione degli animali, devono essere applicate per tutta la vita dell’animale.

(2)

Uno dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica è l’ampio uso del pascolo.

(3)

In alcuni Stati membri, il pascolo biologico è associato alla pratica tradizionale della transumanza. Nel passare da un pascolo all’altro, gli animali transumanti attraversano terreni convenzionali e vi pascolano, sia all’andata che al ritorno, come pure durante gli spostamenti tra i vari pascoli di transumanza.

(4)

Occorre garantire il proseguimento della transumanza per gli animali allevati secondo il metodo biologico, nonostante il fatto che questi animali si nutrono di una certa quantità di foraggi convenzionali.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è inserito il seguente punto 4.10:

«4.10.

Fatto salvo il punto 4.13, nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni convenzionali quando vengono condotti da un’area di pascolo all’altra. I foraggi convenzionali, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9).


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/89


REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 8 al 14 dicembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/90


REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'8 al 14 dicembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'15 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/91


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

(2006/930/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina. È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Bruxelles,

Egregio signore,

A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Repubblica di Argentina convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE-25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE-25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Argentina una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1o ottobre 2006 e in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2007.

Per la Comunità europea

Image

ALLEGATO

0304 20 96: un’aliquota ridotta dell’11,4 % deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza prima.

0303 79 96: un’aliquota ridotta del 12,4 % deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza prima.

Aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario di «carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori; disossate» e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate; pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione (voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per latte scremato in polvere 0402 10 19);

aumento di 96 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per mele (voce tariffaria ex 0707 00 05);

apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes) per il granturco (voci tariffarie 1005 10 90, 1005 90 00), con un dazio contingentale dello 0 %;

apertura di un contingente tariffario di 7 044 tonnellate (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), con un dazio contingentale del 20 %;

apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 29 65, 2204 29 75), con un dazio contingentale di 8 EUR/hl

apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 21 79, 2204 21 80), con un dazio contingentale di 10 EUR/hl

apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes) per il vermut (voce tariffaria 2205 90 10), con un dazio contingentale di 7 EUR/hl

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.

Adeguare la definizione del contingente tariffario di 11 000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità: “Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “special boxed beef”; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c.” (special cuts)”» a «Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate», paese fornitore Argentina.

Bruxelles,

Egregio signore,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Repubblica di Argentina convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE-25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE-25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Argentina una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1o ottobre 2006 e in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2007.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Per conto della Repubblica di Argentina

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Commissione

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/95


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

che modifica la decisione 2006/698/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2006) 5783]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/931/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/698/CE della Commissione, del 16 ottobre 2006, relativa a misure d'emergenza applicabili ai prodotti della pesca importati dal Brasile e destinati al consumo umano (2) giunge a scadenza il 31 dicembre 2006.

(2)

Le autorità del Brasile hanno recentemente adottato misure in merito alle carenze igieniche nella manipolazione dei prodotti della pesca identificate dagli ispettori comunitari.

(3)

È tuttavia necessaria un'ulteriore ispezione comunitaria in Brasile per verificare l'attuazione di tali misure.

(4)

Per tutelare la salute dei consumatori occorre mantenere le misure di cui alla decisione 2006/698/CE fino a quando sia confermato che le misure adottate dalle autorità brasiliane hanno eliminato le carenze riscontrate.

(5)

La decisione 2006/698/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/698/CE la data «31 dicembre 2006» è rimpiazzata dalla data «30 giugno 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 287 del 18.10.2006, pag. 34.


15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/96


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2006) 5993]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/932/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3) la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (4).

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

In conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4)

In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 15 ottobre 2006 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3)  GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

(4)  GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).


ALLEGATO

Riepilogo delle rettifiche — Voce 6701

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenze finanziarie

DE

Audit finanziario - Ritardi di pagamento

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 150 191,69

– 150 191,69

0,00

DE

Audit finanziario - Liquidazione dei conti

2002

Liquidazione dei conti del FEAOG-garanzia per l'esercizio finanziario 2002

specifica

 

EUR

– 861 269,60

0,00

– 861 269,60

DE

Audit finanziario - Superamento

2003

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–3 963,37

0,00

–3 963,37

Totale DE

 

 

 

 

 

–1 015 424,66

– 150 191,69

– 865 232,97

ES

Ortofrutta - Prugne e fichi trasformati

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 153 697,96

0,00

– 153 697,96

ES

Ortofrutta - Pesche e pere trasformate

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 671 734,80

0,00

– 671 734,80

ES

Ortofrutta - Pomodori trasformati

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 131 420,25

0,00

– 131 420,25

ES

Ortofrutta - Ritiri

2001

Il controllo non comprende l'utilizzazione finale del prodotto distribuito

forfettaria

5 %

EUR

–33 757,94

0,00

–33 757,94

ES

Ortofrutta - Ritiri

2001

Mancato rispetto dei requisiti ambientali

specifica

 

EUR

–2 858 447,88

0,00

–2 858 447,88

ES

Ortofrutta - Ritiri

2001

Qualità insoddisfacente dei controlli effettuati sui prodotti ritirati

forfettaria

5 %

EUR

–19 254,89

0,00

–19 254,89

ES

Ortofrutta - Ritiri

2002

Il controllo non comprende l'utilizzazione finale del prodotto distribuito

forfettaria

5 %

EUR

–29 729,38

0,00

–29 729,38

ES

Ortofrutta - Ritiri

2002

Mancato rispetto dei requisiti ambientali

specifica

 

EUR

–4 357 238,89

0,00

–4 357 238,89

ES

Ortofrutta - Ritiri

2002

Qualità insoddisfacente dei controlli effettuati sui prodotti ritirati

forfettaria

5 %

EUR

– 206 215,94

0,00

– 206 215,94

ES

Ortofrutta - Ritiri

2003

Il controllo non comprende l'utilizzazione finale del prodotto distribuito

forfettaria

5 %

EUR

–37 920,18

0,00

–37 920,18

ES

Ortofrutta - Ritiri

2003

Mancato rispetto dei requisiti ambientali

specifica

 

EUR

–3 679 878,76

0,00

–3 679 878,76

ES

Ortofrutta - Ritiri

2003

Qualità insoddisfacente dei controlli effettuati sui prodotti ritirati

forfettaria

5 %

EUR

–82 025,34

0,00

–82 025,34

Totale ES

 

 

 

 

 

–12 261 322,21

0,00

–12 261 322,21

FI

Seminativi

2003

Errata applicazione di una tolleranza nei controlli amministrativi incrociati, carenze nei controlli sui criteri di ammissibilità

specifica

 

EUR

– 132 222,76

0,00

– 132 222,76

FI

Seminativi

2004

Errata applicazione di una tolleranza nei controlli amministrativi incrociati, carenze nei controlli sui criteri di ammissibilità

specifica

 

EUR

– 146 393,43

0,00

– 146 393,43

FI

Seminativi

2005

Errata applicazione di una tolleranza nei controlli amministrativi incrociati, carenze nei controlli sui criteri di ammissibilità

specifica

 

EUR

– 131 999,21

0,00

– 131 999,21

FI

Grasso butirrico nell'industria alimentare

2002

Rimborso a seguito di un calcolo errato della rettifica finanziaria (Decisione della Commissione 2006/334/CE)

forfettaria

5 %

EUR

15 073,27

0,00

15 073,27

Totale FI

 

 

 

 

 

– 395 542,13

0,00

– 395 542,13

FR

Audit finanziario - Ritardi di pagamento

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–9 219 078,83

–9 219 078,83

0,00

FR

Audit finanziario - Superamento

2003

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–27 441,60

–27 441,60

0,00

FR

Ortofrutta - Prugne e fichi trasformati

2003

Carenze nei controlli presso le organizzazioni dei produttori e dei trasformatori

forfettaria

5 %

EUR

–1 631 436,97

0,00

–1 631 436,97

FR

Ortofrutta - Prugne e fichi trasformati

2004

Carenze nei controlli presso le organizzazioni dei produttori e dei trasformatori

forfettaria

5 %

EUR

–2 363 125,84

0,00

–2 363 125,84

FR

Ortofrutta - Ritiri

2002

Carenze nel controllo di qualità

forfettaria

10 %

EUR

– 553 591,97

0,00

– 553 591,97

FR

Ortofrutta - Ritiri

2002

Pagamenti non ammissibili

specifica

 

EUR

– 390 167,12

0,00

– 390 167,12

FR

Ortofrutta - Ritiri

2003

Carenze nel controllo di qualità

forfettaria

10 %

EUR

– 467 514,07

0,00

– 467 514,07

FR

Ortofrutta - Ritiri

2003

Pagamenti non ammissibili

specifica

 

EUR

– 329 251,70

0,00

– 329 251,70

FR

Ortofrutta - Ritiri

2004

Carenze nel controllo di qualità

forfettaria

10 %

EUR

–73 418,08

0,00

–73 418,08

FR

Ortofrutta - Ritiri

2004

Pagamenti non ammissibili

specifica

 

EUR

–51 662,44

0,00

–51 662,44

Totale FR

 

 

 

 

 

–15 106 688,62

–9 246 520,43

–5 860 168,19

GR

Cotone

1999

Carenze nei controlli delle superfici seminate e mancata assicurazione della compatibilità con il SIGC

forfettaria

2 %

EUR

–13 809 328,47

0,00

–13 809 328,47

GR

Cotone

2000

Carenze nei controlli delle superfici seminate e mancata assicurazione della compatibilità con il SIGC

forfettaria

2 %

EUR

–12 772 949,94

0,00

–12 772 949,94

GR

Cotone

2001

Carenze nei controlli delle superfici seminate e mancata assicurazione della compatibilità con il SIGC

forfettaria

2 %

EUR

–10 861 691,99

0,00

–10 861 691,99

GR

Cotone

2002

Carenze nei controlli delle superfici seminate e mancata assicurazione della compatibilità con il SIGC

forfettaria

2 %

EUR

–9 386,27

0,00

–9 386,27

GR

Audit finanziario - Ritardi di pagamento

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–8 585 958,60

–11 332 816,07

2 746 857,47

GR

Ortofrutta - Prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure)

2000

Sopravvalutazione della superficie, assenza di ubicazione geografica per l'individuazione delle particelle, carenze nel controllo della destinazione dell'uva raccolta

forfettaria

10 %

EUR

–10 463 301,27

0,00

–10 463 301,27

GR

Ortofrutta - Prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure)

2001

Sopravvalutazione della superficie, assenza di ubicazione geografica per l'individuazione delle particelle, carenze nel controllo della destinazione dell'uva raccolta

forfettaria

10 %

EUR

–10 211 803,93

0,00

–10 211 803,93

GR

Ortofrutta - Prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure)

2002

Sopravvalutazione della superficie, assenza di ubicazione geografica per l'individuazione delle particelle, carenze nel controllo della destinazione dell'uva raccolta

forfettaria

10 %

EUR

–10 238 190,17

0,00

–10 238 190,17

GR

Ortofrutta - Agrumi trasformati

2002

Carenze nei controlli contabili presso le organizzazioni dei produttori e dei trasformatori

forfettaria

5 %

EUR

–1 600 595,97

0,00

–1 600 595,97

GR

Ortofrutta - Agrumi trasformati

2003

Carenze nei controlli contabili presso le organizzazioni dei produttori e dei trasformatori

forfettaria

5 %

EUR

–1 901 064,33

0,00

–1 901 064,33

GR

Ortofrutta - Agrumi trasformati

2004

Carenze nei controlli contabili presso le organizzazioni dei produttori e dei trasformatori

forfettaria

5 %

EUR

–66 532,29

0,00

–66 532,29

GR

Olio d'oliva - Aiuto alla produzione

2001

Gli schedari informatici non sono operativi, il controllo delle dichiarazioni di coltura è inoperante

forfettaria

5 %

EUR

–3 149 196,05

0,00

–3 149 196,05

GR

Olio d'oliva - Aiuto alla produzione

2001

Gli schedari informatici non sono operativi, il controllo delle dichiarazioni di coltura è inoperante

forfettaria

10 %

EUR

–51 690 441,26

0,00

–51 690 441,26

GR

Olio d'oliva - Aiuto alla produzione

2002

Gli schedari informatici non sono operativi, il controllo delle dichiarazioni di coltura è inoperante

forfettaria

5 %

EUR

777,64

0,00

777,64

GR

Olio d'oliva - Aiuto alla produzione

2002

Gli schedari informatici non sono operativi, il controllo delle dichiarazioni di coltura è inoperante

forfettaria

10 %

EUR

–55 525 481,37

0,00

–55 525 481,37

GR

Olio d'oliva - Aiuto alla produzione

2003

Gli schedari informatici non sono operativi, il controllo delle dichiarazioni di coltura è inoperante

forfettaria

10 %

EUR

–52 364 617,95

0,00

–52 364 617,95

GR

Olio d'oliva - Aiuto alla produzione

2004

Gli schedari informatici non sono operativi, il controllo delle dichiarazioni di coltura è inoperante

forfettaria

10 %

EUR

– 979 495,25

0,00

– 979 495,25

Totale GR

 

 

 

 

 

– 244 229 257,47

–11 332 816,07

– 232 896 441,40

LU

Audit finanziario - Superamento

2003

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–42 350,66

–42 350,66

0,00

Totale LU

 

 

 

 

 

–42 350,66

–42 350,66

0,00

NL

Audit finanziario - Ritardi di pagamento

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 313 633,90

– 313 633,90

0,00

NL

Sviluppo rurale Garanzia - nuove misure

2002

Spesa non ammissibile dichiarata a titolo del FEAOG - sezione garanzia

specifica

 

EUR

–5 670 000,00

0,00

–5 670 000,00

NL

Sviluppo rurale Garanzia - nuove misure

2003

Spesa approvata a titolo della sezione orientamento del FEAOG, ma dichiarata a titolo della sezione garanzia

specifica

 

EUR

– 578 520,00

0,00

– 578 520,00

NL

Sviluppo rurale Garanzia - nuove misure

2004

Spesa approvata a titolo della sezione orientamento del FEAOG, ma dichiarata a titolo della sezione garanzia

specifica

 

EUR

– 444 629,00

–5 599,00

– 439 030,00

Totale NL

 

 

 

 

 

–7 006 782,90

– 319 232,90

–6 687 550,00

PT

Seminativi

2003

Verifica non adeguata dell'ammissibilità delle domande accolte per il frumento duro

forfettaria

5 %

EUR

–1 962 129,00

0,00

–1 962 129,00

PT

Seminativi

2004

Verifica non adeguata dell'ammissibilità delle domande accolte per il frumento duro

forfettaria

5 %

EUR

–1 983 698,00

0,00

–1 983 698,00

PT

Audit finanziario - Ritardi di pagamento

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 855 539,34

– 884 529,11

28 989,77

PT

Ortofrutta - Fondi operativi

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 293,03

0,00

– 293,03

PT

Ortofrutta - Pesche e pere trasformate

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–2 541,18

0,00

–2 541,18

PT

Ortofrutta - Pomodori trasformati

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 582 983,67

0,00

– 582 983,67

Totale PT

 

 

 

 

 

–5 387 184,22

– 884 529,11

–4 502 655,11


15.12.2006   

IT

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L 355/103


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica L. e di Malus Mill. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio iniziate nel 2003 e nel 2004

(2006/933/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1),

vista la decisione 2002/745/CE della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 2003/894/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/745/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 92/34/CEE sul Prunus domestica L. nel corso del periodo dal 2003 al 2007.

(2)

Le prove e le analisi effettuate dal 2003 al 2006 vanno proseguite nel 2007.

(3)

La decisione 2003/894/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 92/34/CEE sul Malus Mill. nel corso del periodo dal 2004 al 2008.

(4)

Le prove e le analisi effettuate dal 2004 al 2006 vanno proseguite nel 2007,

DECIDE:

Articolo unico

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica L. vengono proseguite nel 2007 in conformità della decisione 2002/745/CE.

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2004 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Malus Mill. vengono proseguite nel 2007 in conformità della decisione 2003/894/CE.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/54/CE (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16).

(2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 65.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 88.


15.12.2006   

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L 355/104


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis L. a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1),

vista la decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/5/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 2002/55/CE sull'Asparagus officinalis L. nel corso del periodo dal 2005 al 2009.

(2)

Le prove e le analisi effettuate dal 2005 al 2006 vanno proseguite nel 2007,

DECIDE:

Articolo unico

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2005 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis L. vengono proseguite nel 2007 in conformità della decisione 2005/5/CE.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(2)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12.


15.12.2006   

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L 355/105


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, della pesca e del latte in Polonia

[notificata con il numero C(2006) 6498]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/935/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B (1), dell’atto di adesione del 2003.

(2)

L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9) 2006/404/CE (10) e 2006/555/CE (11).

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente alcuni stabilimenti che operano nei settori delle carni, della pesca e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato l’attività per cui avevano ottenuto un periodo transitorio. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

Pertanto è opportuno modificare di conseguenza l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1392.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 52; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 58; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 74; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(5)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

(6)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

(7)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

(8)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.

(9)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.

(10)  GU L 156 del 9.6.2006, pag. 16.

(11)  GU L 218 del 9.8.2006, pag. 17.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003

Stabilimenti di produzione delle carni

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

116.

18030203

Firma Produkcyjno – Handlowa «MAXPOL»

134.

20140103

Ubojnia Trzody i Bydła W. Gołaszewski, M. Duchnowski

167.

24630304

Zakłady Mięsne E. E. Pilśniak

175.

24700301

Zakłady Mięsne Mysłowice «Mysław» Sp. z o.o

206.

30610201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, P. Łyszczak


Carni di volatili da cortile

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

32.

20020601

Zakład Spożywczy «KABO» S.J. jawna


Settore della pesca

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

5.

10141801

PPH «Morfish»,

24.

28031801

«Atryb» Sp. z o.o

28.

28111801

PPHU «Tamir» M. Ilicz


Settore del latte

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

12.

04081601

PPHU «Agromlecz» Sp. z o.o

21.

08041603

ZPS i H H. Kuźma

44.

14041601

OSM Sanniki

62.

24021606

«Grześmlecz» S.A. Bielsko-Biała Zakład Produkcji Bystra

63.

24031601

OSM Skoczów

64.

24641601

Częstochowska SM «Mleczgal»

79.

26061601

OSM w Bidzinach

98.

30131601

Mleczarnia J. Korbik

104.

30201602

OSM Kowalew – Dobrzyca, Zakład Dobrzyca

105.

30211605

Akademia Rolnicza Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne AR «Złotniki»


15.12.2006   

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L 355/107


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori della Germania e del Regno Unito per quanto riguarda le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l'esercizio 2003

[notificata con il numero C(2006) 6506]

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/936/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni 2004/451/CE (2) e 2005/738/CE (3) sono stati liquidati, per l'esercizio 2003, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e gli organismi pagatori britannici «DARD» e «NAW».

(2)

A seguito dell'invio di nuove informazioni da parte della Germania e del Regno Unito e dopo aver eseguito ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dagli organismi pagatori britannici «DARD» e «NAW».

(3)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori tedeschi e britannici, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti dalla Germania e dal Regno Unito sulla base delle decisioni 2004/451/CE e 2005/738/CE.

(4)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la presente decisione non pregiudica decisioni successive della Commissione che escludono dal finanziamento comunitario le spese non effettuate conformemente alla normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dell'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e degli organismi pagatori del Regno Unito «DARD» e «NAW» per le spese dell'esercizio finanziario 2003 finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», sono liquidati con la presente decisione.

Gli importi che sono percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro interessato ai sensi della presente decisione figurano nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 102.

(3)  GU L 276 del 21.10.2005, pag. 58.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO 2003

Importo da recuperare o da versare allo Stato membro

SM

 

Spese dell'esercizio 2003

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio

Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni

Anticipi versati agli Stati membri nel corso dell'esercizio

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro

Importo recuperato da (–) o versato a (+) allo Stato membro a norma della decisione 2004/451/CE

Importo recuperato da (–) o versato a (+) allo Stato membro a norma della decisione 2005/738/CE

Importo da recuperare da (–) o da versare (+) allo Stato membro a norma della presente decisione (1)

liquidate

disgiunte

Totale a + b

= spese dichiarate nella dichiarazione annuale

= spese dichiarate nella dichiarazione mensile

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

h

i

j = g – h – i

DE

EUR

5 843 458 385,40

0,00

5 843 458 385,40

– 332 346,61

5 843 126 038,79

5 843 311 780,61

– 185 741,82

– 185 741,82

0,00

0,00

UK

GBP

2 651 252 709,66

0,00

2 651 252 709,66

–33 953 582,84

2 617 299 126,82

2 639 372 167,88

–22 073 041,06

–22 427 320,95

219 475,18

134 804,71

(1)

Per il calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro, l'importo considerato è o il totale della dichiarazione annuale per le spese agricole (col. a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (col. b)

(2)

Le riduzioni e le sospensioni sono quelle di cui si è tenuto conto nel sistema degli anticipi cui si aggiungono in particolare delle correzioni per il mancato rispetto dei termini di pagamento constatato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2003

SM

 

05070106 (ex-1a)

05070108 (ex-1b)

Totale (= j)

 

 

k

l

m = k + l

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

UK

GBP

131 054,59

3 750,12

134 804,71

(3)

Nomenclature 2007: 05070106, 05070108


(1)  Tasso di cambio applicabile: Articolo 7 (2) del Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.