ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 349

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
12 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1817/2006 della Commissione, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1818/2006 della Commissione, dell'11 dicembre 2006, relativo all’attuazione del sistema di gestione del massimo quantitativo di cloruro di potassio connesso con le misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia

3

 

*

Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l’esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare ( 1 )

15

 

*

Direttiva 2006/131/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metamidofos ( 1 )

17

 

*

Direttiva 2006/132/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva procimidone ( 1 )

22

 

*

Direttiva 2006/133/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo ( 1 )

27

 

*

Direttiva 2006/134/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva ( 1 )

32

 

*

Direttiva 2006/135/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim ( 1 )

37

 

*

Direttiva 2006/136/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dinocap ( 1 )

42

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

47

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

49

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda le piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie del Giappone [notificata con il numero C(2006) 5997]

51

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(2006) 6365]

52

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Francia nel 2004 e 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2006) 6382]

56

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2006/918/PESC del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

57

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell'azione comune 2006/867/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2006, che proroga e modifica il mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) (GU L 335 dell'1.12.2006)

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1817/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

96,0

204

48,6

999

72,3

0707 00 05

052

147,2

204

67,3

628

167,7

999

127,4

0709 90 70

052

153,2

204

58,4

999

105,8

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

508

15,3

528

26,3

999

36,8

0805 20 10

052

63,5

204

58,9

999

61,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,6

999

66,6

0805 50 10

052

51,6

528

35,6

999

43,6

0808 10 80

400

88,1

720

80,3

999

84,2

0808 20 50

052

134,0

400

113,0

528

106,5

720

78,4

999

108,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1818/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

relativo all’attuazione del sistema di gestione del massimo quantitativo di cloruro di potassio connesso con le misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 1050/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1050/2006 il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di cloruro di potassio originarie, tra l’altro, della Bielorussia. In considerazione delle speciali condizioni prevalenti sul mercato del cloruro di potassio, è stato ritenuto opportuno imporre misure sotto forma di un prezzo d’importazione minimo per i tipi di prodotto che rientrano nei codici NC 3104 20 50 e 3104 20 90 (codici TARIC 3104205010, 3104205090 e 3104209000), fino ad un massimo quantitativo oltre il quale dovrebbe applicarsi un dazio ad valorem del 27,5 % («il prodotto considerato»).

(2)

Nel regolamento (CE) n. 1050/2006 il Consiglio ha riconosciuto che l’introduzione di un massimo quantitativo richiede un sistema di gestione che non poteva essere realizzato prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Pertanto, nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1050/2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a precisare tramite un regolamento le modalità di attuazione del sistema di gestione del massimo quantitativo appena ciò fosse tecnicamente possibile.

(3)

L'effettiva gestione del massimo quantitativo richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere un'autorizzazione d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto considerato fino ad esaurimento del quantitativo massimo. Al fine di turbare il mercato il meno possibile e offrire a tutti gli operatori economici un accesso equo al massimo quantitativo, si ritiene opportuno che il rilascio delle autorizzazioni d'importazione avvenga nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

(4)

Per evitare che si superi detto quantitativo massimo, occorre definire una procedura che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del quantitativo massimo in questione.

(5)

Per contrastare pratiche speculative o artificiose relativamente al rilascio delle autorizzazioni d'importazione, si ritiene opportuno limitare le singole domande all'importo indicato nel contratto corrispondente concluso tra importatore ed esportatore, nonché limitare la validità delle autorizzazioni a tre mesi. In tale contesto sottolinea inoltre che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3) dispone che, salvo in casi eccezionali, il rappresentante doganale designato dall'importatore deve essere stabilito nella Comunità. Inoltre, in ordine alle stesse finalità, ad esempio per contrastare pratiche speculative e artificiose, si ritiene opportuno definire l'esportatore come un operatore economico che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile in Bielorussia.

(6)

L’utilizzo di procedure automatizzate sta progressivamente sostituendo l’inserimento manuale dei dati in diverse sfere dell’attività amministrativa. Dovrebbe dunque essere possibile usare procedure automatizzate ed elettroniche anche per quanto riguarda la domanda di autorizzazioni d'importazione e il rilascio delle stesse.

(7)

Nell’interesse della buona amministrazione la Commissione ritiene opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché gli Stati membri possano attuare il sistema di gestione del massimo quantitativo istituito dal presente regolamento e affinché gli operatori economici possano abituarsi al nuovo sistema di autorizzazioni d'importazione. Si ritiene pertanto opportuno che il regolamento entri in vigore il 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Disposizioni generali

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda il sistema di gestione del massimo quantitativo di cloruro di potassio originario della Bielorussia, secondo quanto previsto nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1050/2006.

2.   Tutti i prodotti immessi in libera pratica nell’ambito del massimo quantitativo di cui al paragrafo 1 sono soggetti alla presentazione di un'autorizzazione d’importazione rilasciata conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«contratto»: il contratto approvato e firmato dall'esportatore e dall'importatore;

2)

«esportatore»: l'operatore economico che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile in Bielorussia;

3)

«autorizzazione d'importazione»: l'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto considerato in conformità al presente regolamento;

4)

«importatore»: qualsiasi operatore economico che espleta, direttamente o per il tramite di un rappresentante che agisce in suo nome, le formalità relative all’immissione in libera pratica del prodotto considerato;

5)

«autorità nazionali»: le autorità degli Stati membri competenti per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione a norma del presente regolamento, elencate nell'allegato I;

6)

«prodotto considerato»: il cloruro di potassio originario della Bielorussia, di cui ai codici NC 3104 20 50 e 3104 20 90 (codici TARIC 3104205010, 3104205090 e 3104209000).

Modalità applicabili alla gestione del quantitativo massimo

Articolo 3

1.   Sono autorizzati a presentare una domanda di autorizzazione d'importazione o una dichiarazione solo gli importatori. Le domande o le dichiarazioni possono essere inoltrate alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, elencate nell'allegato I. Le quantità richieste nelle singole domande non possono eccedere i quantitativi stabiliti nel contratto corrispondente.

2.   La dichiarazione dell’importatore o la sua domanda di autorizzazione d’importazione contengono quanto meno le informazioni di cui all'allegato II.

3.   Ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'importazione, l'importatore presenta l'originale del contratto al momento della presentazione della dichiarazione o della domanda di autorizzazione d'importazione alle autorità nazionali.

4.   Le autorità nazionali respingono le dichiarazioni degli importatori o le domande di autorizzazione d'importazione che non sono presentate in conformità al presente regolamento.

Articolo 4

1.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento il quantitativo massimo globale per il prodotto considerato, le autorità nazionali rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro il quantitativo massimo previsto per il prodotto considerato.

2.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sul quantitativo massimo stabilito per l'anno in cui è stata presentata domanda di autorizzazione d'importazione alle autorità nazionali.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità nazionali notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate dal contratto, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’immissione in libera pratica nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche delle autorità nazionali (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

4.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il codice TARIC corrispondente, i quantitativi da importare, il numero del contratto, il valore CIF o DAF (applicabile e definito in Incoterms 2000) del prodotto considerato alla frontiera comunitaria per ogni codice TARIC e l'anno pertinente del quantitativo massimo.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 3 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 5

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il quantitativo massimo in questione, le autorità nazionali rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale del contratto corrispondente. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità nazionali di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato come paese di destinazione nel contratto a condizione che la Commissione abbia confermato che il quantitativo richiesto è disponibile entro il quantitativo massimo corrispondente.

2.   Le autorizzazioni d'importazione sono redatte secondo il modello di cui all'allegato III.

3.   Le autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità nazionali sono valide tre mesi. Se la data di presentazione di una domanda di autorizzazione d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore è successiva al 1o ottobre, la validità dell'autorizzazione d'importazione rilasciata sulla base di tale dichiarazione o domanda scade il 31 dicembre dello stesso anno.

4.   Le quantità per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione d'importazione non superano i quantitativi indicati nel contratto sulla cui base tale autorizzazione è stata rilasciata.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

6.   Gli obblighi ed i diritti derivanti dalle autorizzazioni d'importazione o dai loro estratti non sono trasferibili.

7.   Le autorizzazioni d'importazione possono essere rilasciate elettronicamente a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso a tali documenti attraverso una rete informatica.

8.   Gli importatori rinviano i titoli d'importazione scaduti alle autorità nazionali emittenti entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza e presentano una nuova domanda solo dopo l'importazione dell'87 % del quantitativo previsto nell'autorizzazione d'importazione valida.

Articolo 6

Le autorizzazioni d'importazione sono rilasciate dalle autorità nazionali in conformità all’articolo 4, senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui egli è stabilito nella Comunità.

Articolo 7

1.   Le autorità nazionali avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti, quanto prima, nei quantitativi non utilizzati del quantitativo massimo.

2.   Le autorità nazionali notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nel caso in cui l'esportatore o l'importatore recedano dal contratto corrispondente. Tuttavia, qualora l'importatore notifichi alla Commissione o alle autorità nazionali la soluzione del contratto dopo che quantitativi del prodotto considerato, stabiliti nel contratto, siano stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul quantitativo massimo per l'anno in cui la dichiarazione o la domanda di autorizzazione d'importazione sono state presentate alle autorità nazionali.

Articolo 8

Se la Commissione constata che i quantitativi totali del prodotto considerato, oggetto del contratto, in un qualsiasi anno, superano il quantitativo massimo, alle autorità nazionali viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione.

Autorizzazione d’importazione comunitaria — Modulo comune

Articolo 9

1.   I moduli utilizzati dalle autorità nazionali per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui agli articoli 4-7 sono conformi al modello di autorizzazione d'importazione che figura nell'allegato III.

2.   I moduli delle autorizzazioni d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Le autorità nazionali possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare numero 1, che costituisce l’autorizzazione d'importazione propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento da parte dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le autorizzazioni d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità nazionali. Il numero dell'autorizzazione d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6.   Le autorizzazioni d'importazione e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Le sigle delle autorità nazionali emittenti e degli uffici doganali o delle competenti autorità amministrative vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi nazionali emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sull'autorizzazione d'importazione. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo nazionale di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

8.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle autorizzazioni d’importazione o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti degli Stati membri possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 dell’autorizzazione o del suo estratto. Le autorità competenti degli Stati membri appongono il timbro in modo che esso figuri per metà sull’autorizzazione o sul suo estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

9.   In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle autorizzazioni d’importazione o dei loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

10.   Le autorizzazioni rilasciate o i loro estratti, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle autorizzazioni rilasciate o dei loro estratti, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità competenti di tali Stati membri. Le autorizzazioni d'importazione rilasciate conformemente al presente regolamento o i loro estratti sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 191 del 12.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Service licences — Licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax: (32-2) 548 65 56

E-mail:

Sito web:

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax: (32-2) 548 65 56

E-mail:

Sito web:

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

E-mail:

Sito web:

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: + 372 6313 660

E-mail:

Sito web:

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: (30) 210-328 60 94

E-mail:

Sito web:

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

E-mail:

Sito web:

 

DANMARK

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Lange Linie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: + 45-35 46 60 00

e-mail:

Sito web: www.ebst.dk

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49-61) 969 42 26

E-mail:

Sito web:

 

ITALIA

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: (39-06) 59 93 26 36

e-mail: polcom3@mincomes.it

Sito web: www.mincomes.it

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau Textile-Importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax: (33) 153 44 91 81

E-mail:

Sito web:

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

E-mail:

Sito web: www.entemp.ie

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 711 00-83 86

E-mail:

Sito web:

 

KYΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22-37 51 20

E-mail:

Sito web:

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

E-mail: licencesana@em.gov.lv

Sito web: www.em.gov.lv

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

E-mail: j.vaigauskiene@ukmin.lt,

j.gutkauskiene@ukmin.lt

Sito web: www.ukmin.lt

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: + 48-22-693 40 21

E-mail:

Sito web:

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de

Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

E-mail:

Sito web:

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Fax: (386-4) 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

Sito web: http://www.carina.gov.si

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: (352) 46 61 38

E-mail: office.licences@mae.etat.lu

Sito web: www.eco.public.lu/attributions/office_licences/index.html

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

E-mail:

Sito web:

 

MALTA

Diviżjoni għall -Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-25-69 02 99

E-mail:

Sito web:

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: + 421-2-43 42 39 19

E-mail:

Sito web:

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Telekopio: (358-20) 492 28 52

E-mail:

Sito web:

 

SVERIGE

Statens jordbruksverk

SE-551 82 Jönköping

Fax: (46-36) 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Sito web: http://www.sjv.se

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 523 23 41

E-mail:

Sito web:

 

ROMANIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16

Bucureşti, sector 1

Cod poştal: 010036

Fax: +40 21 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

Sito web: www.dce.gov.ro

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69

E-mail:

Sito web:

 

БЪЛГАРИЯ

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

Министерство на икономиката и енергетиката

ул. «Славянска» 8

1052 София

Fax:

+359 2 981 50 41;

+359 2 980 4710;

+359 2 988 3654

Sito web: www.mee.government.bg


ALLEGATO II

La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere un'autorizzazione d'importazione deve contenere:

1)

nome, indirizzo completo, numero di telefono/fax e indirizzo di posta elettronica dell’esportatore;

2)

nome, indirizzo completo, numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica e partita IVA dell’importatore;

3)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

4)

il paese d'origine delle merci;

5)

il paese di provenienza;

6)

i quantitativi richiesti (in tonnellate);

7)

il valore CIF o DAF (applicabile e definito in Incoterms 2000) del prodotto considerato alla frontiera comunitaria per ogni codice TARIC;

8)

la data e il numero del contratto;

9)

luogo e data e firma del richiedente;

10)

la seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni figuranti nella presente domanda sono veritiere, esatte e conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1818/2006 della Commissione.»


ALLEGATO III

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12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/15


DIRETTIVA 2006/130/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l’esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1), in particolare l'articolo 67, primo comma, lettera a bis),

considerando quanto segue:

(1)

In base all’articolo 67 della direttiva 2001/82/CE, nei casi previsti al primo e terzo comma di detto articolo i medicinali veterinari possono essere forniti al pubblico solo dietro presentazione di una prescrizione. Tuttavia, poiché certe sostanze contenute nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare non presentano rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente, possono essere concesse esenzioni da quest’obbligo generale a norma dell'articolo 67, primo comma, lettera a bis). Tali esenzioni non pregiudicano l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel primo e terzo comma di detto articolo.

(2)

Occorre pertanto stabilire criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere deroghe alla norma generale prevista all’articolo 67, primo comma, lettera a bis) della direttiva 2001/82/CE, che prevede la prescrizione veterinaria per la fornitura al pubblico dei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare.

(3)

I medicinali veterinari possono essere forniti senza prescrizione veterinaria se sono di facile somministrazione e se, anche qualora non siano somministrati correttamente, non presentano rischi per l’animale trattato o la persona che li somministra. Non deve invece essere possibile concedere un’esenzione per i medicinali che hanno un profilo di farmacovigilanza sfavorevole o che danneggiano l’ambiente.

(4)

Condizioni di conservazione inadeguate possono compromettere gravemente la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali veterinari. Non è quindi opportuno concedere l’esenzione per i medicinali la cui qualità, sicurezza ed efficacia possono essere garantite solo se sono conservati in condizioni particolari.

(5)

I medicinali veterinari esentati devono inoltre contenere unicamente sostanze attive che non presentano alcun rischio per la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda i residui nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati e non devono presentare, in caso di utilizzo scorretto, alcun rischio potenziale per la salute umana o animale derivante dallo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antielmintiche.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere, a norma dell’articolo 67, primo comma, lettera a bis) della direttiva 2001/82/CE, esenzioni dall'obbligo di prescrizione veterinaria vigente per la fornitura al pubblico di medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare.

Articolo 2

Le esenzioni dall'obbligo di prescrizione veterinaria vigente per la fornitura al pubblico di medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare possono essere concesse se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a)

la somministrazione dei medicinali veterinari è limitata a preparati che non richiedono alcuna conoscenza o competenza particolare per l’utilizzo;

b)

il medicinale veterinario, anche se non somministrato correttamente, non presenta alcun rischio diretto o indiretto per l’animale o gli animali trattati, la persona che lo somministra o l’ambiente;

c)

il riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario non contiene alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi effetti collaterali derivanti dall'utilizzo corretto;

d)

il medicinale veterinario o qualsiasi altro medicinale contenente la stessa sostanza attiva non sono stati, in precedenza, oggetto di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali;

e)

il riassunto delle caratteristiche del medicinale non contiene controindicazioni connesse con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione;

f)

il medicinale veterinario non richiede condizioni di conservazione particolari;

g)

non esiste alcun rischio per la sicurezza dei consumatori in riferimento ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali veterinari;

h)

non esiste alcun rischio per la salute umana o animale in riferimento allo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antielmintiche, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali veterinari contenenti tali sostanze.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di concedere le esenzioni previste nella presente direttiva.

2.   Se la notifica di cui al paragrafo 1 non è effettuata entro il 31 marzo 2007, le disposizioni derogatorie nazionali di cui all’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE cessano di essere applicabili.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 6 mesi dalla notifica di cui all’articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/17


DIRETTIVA 2006/131/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metamidofos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metamidofos.

(2)

Gli effetti del metamidofos sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), l’Italia è stata designata Stato membro relatore. Il 30 luglio 1999 l’Italia ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3)

Detto rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Dall’esame del metamidofos è emersa una serie di questioni aperte che sono state affrontate dal gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Al gruppo di esperti è stato chiesto di definire un valore per il grado di assorbimento cutaneo, scientificamente basato sui diversi risultati degli studi presentati dal notificante, da utilizzare nella valutazione dei rischi per l’uomo derivanti da un’esposizione per via cutanea. Inoltre, al gruppo di esperti è stato chiesto di esaminare le stime riguardanti la tendenza degli animali ad evitare le colture trattate, il tempo che essi passano a cibarsi nelle zone trattate e la percentuale di dieta contaminata che si determina nelle zone trattate, e di esprimere un parere sulle implicazioni per le stime dell’esposizione acuta, a breve termine ed a lungo termine degli uccelli e dei mammiferi all’insetticida metamidofos. Nel parere sulla prima domanda (4) il gruppo PPR ha concluso che, sulla base dei dati disponibili, la stima migliore dell’assorbimento cutaneo del preparato diluito è del 5 % circa. Per quanto riguarda la seconda domanda, il gruppo PPR ha concentrato la sua valutazione sulla cutrettola e sul topo selvatico, specie prese in considerazione dal notificante e dallo Stato membro relatore in quanto si nutrono in misura notevole delle colture esaminate con riferimento al metamidofos. Il gruppo PPR ha dichiarato di non condividere (5) i valori proposti dal notificante e dallo Stato membro relatore per quanto riguarda la proporzione di dieta contaminata stabilita per le cutrettole, né le stime relative alla composizione della dieta delle cutrettole e dei topi selvatici. Il gruppo PPR ha rilevato che questi valori sottostimerebbero l’esposizione acuta dei singoli animali. Il gruppo PPR ha sviluppato un metodo alternativo per valutare il ruolo potenziale svolto dalla tendenza degli animali ad evitare le fonti di cibo contaminate. I meccanismi di cui si tratta sono complessi, ma sembra plausibile ritenere che la cutrettola e il topo selvatico possano nutrirsi con una velocità tale da ingerire quantità di metamidopos sufficienti a causare mortalità in condizioni di campo. Il gruppo PPR ha individuato diverse opzioni per studi in laboratorio o in campo che dovrebbero consentire di valutare i rischi con maggiore certezza.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso sono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l’impiego è autorizzato. La proposta originariamente presentata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedeva di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, così che gli Stati membri avrebbero accordato la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti metamidofos già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all’elevato livello di protezione perseguito, l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del metamidofos che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del metamidofos, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di alcune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(6)

Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l’approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione. Incombe agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio ad un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l’elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell’impiego del metamidofos è una questione di gestione del rischio.

(7)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tener correttamente conto dell’elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.

(8)

Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

(9)

Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che il metamidofos venga sottoposto a ulteriori esami, al fine di avere conferma della valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, e che tali studi siano presentati dai notificanti. Inoltre, gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull’impiego del metamidofos, anche in merito all’incidenza sulla salute degli operatori.

(10)

Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del metamidofos può essere riesaminata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce di nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I scada ad una certa data non significa che l’iscrizione non possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.

(11)

Le esperienze ottenute da precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno dimostrato che possono sorgere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(12)

È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.

(13)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13, e delle pertinenti condizioni indicate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del metamidofos, non dovrebbe essere superiore ai diciotto mesi il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell’allegato VI.

(14)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva non sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Commissione, pertanto, ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Qualora necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il metamidofos.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il metamidofos, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il metamidofos è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva riguardante il metamidofos. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l’autorizzazione concernente i prodotti contenenti metamidofos.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui a seguito di una richiesta della Commissione relativa alla valutazione del metamidofos in tossicologia nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (The EFSA Journal, 2004, 95, 1-15), adottato il 14 settembre 2004.

(5)  Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui a seguito di una richiesta della Commissione relativa alla valutazione del metamidofos in ecotossicologia nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (The EFSA Journal, 2004, 144, 1-50), adottato il 14 dicembre 2004.


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«145

Metamidofos

CAS n. 10265-92-6

CIPAC n. 355

Tiofosforamidato di O,S-dimetile

≥ 680 g/kg

1o gennaio 2007

30 giugno 2008

PARTE A

Può essere autorizzata solo l’utilizzazione come insetticida sulle patate.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni di uso:

dosaggi non superiori a 0,5 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione,

massimo tre applicazioni per stagione.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali nonché i margini delle colture. La distanza può dipendere dall’impiego o meno di tecniche per la riduzione dell’effetto deriva,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma e apparecchi di protezione delle vie respiratorie durante la miscelazione e il carico, guanti, tute, stivali di gomma e schermi per il viso o occhiali di protezione durante l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura. Le suddette precauzioni devono essere applicate a meno che la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamidofos, in particolare delle appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno in merito a qualunque effetto sulla salute degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del metamidofos.

Gli Stati membri chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il metamidofos è stato inserito nel presente allegato presentino alla Commissione detti studi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/22


DIRETTIVA 2006/132/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva procimidone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il procimidone.

(2)

Gli effetti del procimidone sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), la Francia è stata designata Stato membro relatore. Il 15 gennaio 2001 la Francia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3)

La relazione di valutazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, purché siano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi. Dato che il procimidone è una sostanza pericolosa, il suo impiego non dovrebbe essere esente da restrizioni. Esistono preoccupazioni soprattutto per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, in particolare la possibilità che interferisca con il sistema endocrino. Attualmente non vi è consenso tra gli scienziati sulla portata esatta del rischio. Applicando il principio di precauzione e considerando lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è opportuno imporre misure di attenuazione dei rischi per conseguire l’elevato livello di protezione della salute dell’uomo, della salute degli animali e dell’ambiente scelto dalla Comunità.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso sono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l’impiego è autorizzato. La proposta originariamente presentata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedeva di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, così che gli Stati membri avrebbero accordato la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all’elevato livello di protezione perseguito, l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del procimidone che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del procimidone, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di alcune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(6)

Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l’approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione. Incombe agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio ad un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l’elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell’impiego del procimidone è una questione di gestione del rischio.

(7)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tener correttamente conto dell’elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.

(8)

Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

(9)

Ferma restando la conclusione secondo cui si può ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. I possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino sono stati valutati nell’ambito di prove che seguono la migliore prassi esistente. La Commissione è consapevole del fatto che l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta elaborando orientamenti sulle prove allo scopo di affinare ulteriormente la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. È dunque opportuno disporre che il procimidone debba essere sottoposto a tale esame ulteriore non appena saranno convenuti gli orientamenti OCSE sulle prove e che tali studi debbano essere presentati dal notificante. Inoltre, gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull’impiego del procimidone, anche in merito all’incidenza sulla salute degli operatori.

(10)

Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del procimidone può essere riesaminata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I scada ad una certa data non significa che l’iscrizione non possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.

(11)

Le esperienze ottenute da precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno dimostrato che possono sorgere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(12)

È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.

(13)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del procimidone, non dovrebbe essere superiore ai diciotto mesi il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti procimidone come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell’allegato VI.

(14)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(15)

Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti il procimidone come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il procimidone, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il procimidone è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva riguardante il procimidone. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri se necessario modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l’autorizzazione riguardante i prodotti contenenti procimidone.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«146

Procimidone

N. CAS 32809-16-8

N. CIPAC 383

N-(3,5-diclorofenil)-1,2-dimetilciclopropano-1,2-dicarbossimide

985 g/kg

1o gennaio 2007

30 giugno 2008

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture:

cetrioli in serra (sistemi idroponici chiusi),

prugne (destinate alla trasformazione),

in dosaggi non superiori a:

0,75 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Se del caso, occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall’impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell’effetto deriva,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

dei consumatori, di cui occorre controllare l’esposizione alimentare acuta,

delle falde acquifere, quando la sostanza attiva viene usata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi,

degli operatori, che dovranno indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza,

dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un’area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procimidone, in particolare delle appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del procimidone.

Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori dati di conferma per provare l’accettabilità dell’impiego della sostanza attiva in situazioni in cui è probabile che vi sia un’esposizione a lungo termine dei mammiferi selvatici; essi chiedono altresì informazioni sul metodo di depurazione delle acque reflue usato in caso di applicazione della sostanza attiva nelle serre.

Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi riguardanti i possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione, da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione del sistema endocrino. Gli Stati membri fanno sì che il notificante che ha chiesto l’iscrizione del procimidone nel presente allegato fornisca tali studi alla Commissione entro due anni dall’adozione dei suddetti orientamenti sulle prove.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/27


DIRETTIVA 2006/133/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il flusilazolo.

(2)

Gli effetti del flusilazolo sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), l'Irlanda è stata designata Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 l'Irlanda ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3)

Detto rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Al comitato scientifico delle piante («comitato scientifico») sono stati sottoposti due quesiti sul flusilazolo. Il primo riguardava l'idoneità della proposta concentrazione che non produce effetti osservabili (NOEC) a garantire una protezione sufficiente dagli effetti nocivi sulla riproduzione e più in generale la sensibilità comparata dei test nelle prime fasi dello sviluppo rispetto allo studio dell'intero ciclo vitale dei pesci. Il secondo quesito riguardava il potenziale impatto sulla decomposizione del materiale organico. In entrambi i casi si è tenuto conto delle raccomandazioni del comitato scientifico (4) nell'elaborazione della presente direttiva e del pertinente rapporto di riesame.

(5)

In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti il flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, purché siano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi. Dato che il flusilazolo è una sostanza pericolosa, il suo impiego non dovrebbe essere esente da restrizioni. Esistono preoccupazioni, in particolare, per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, compresi i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. Attualmente gli scienziati non sono concordi circa la portata esatta del rischio. In applicazione del principio di precauzione e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, è opportuno imporre misure di attenuazione dei rischi per conseguire l'elevato livello di tutela della salute dell'uomo, della salute degli animali e dell'ambiente scelto dalla Comunità.

(6)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso vengono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato. Le misure originariamente presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedevano di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, in modo che gli Stati membri accordassero la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti il flusilazolo già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del flusilazolo che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del flusilazolo, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione a livello comunitario di talune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(7)

Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, spetta alla Commissione l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione delle misure di gestione del rischio. Agli Stati membri incombe attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio a un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e protezione con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del flusilazolo è una questione di gestione del rischio.

(8)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tenere correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti nella Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 6, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.

(9)

Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

(10)

Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. I possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino sono stati valutati con test che rispondono alle migliori prassi attualmente disponibili. La Commissione è consapevole del fatto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta sviluppando linee direttrici per i test, al fine di perfezionare la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. È pertanto opportuno prescrivere che il flusilazolo sia sottoposto a questi ulteriori esami non appena saranno state concordate le linee direttrici dell'OCSE per i test e che tali studi siano presentati dal notificante. Inoltre è opportuno che gli Stati membri richiedano ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del flusilazolo, compresi quelli relativi all'incidenza sulla salute degli operatori.

(11)

Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del flusilazolo può essere riesaminata in virtù dell'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada a una certa data non impedisce che l'iscrizione possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.

(12)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.

(13)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(14)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del flusilazolo, il periodo a disposizione degli Stati membri per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti il flusilazolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive autorizzate siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI non dovrebbe essere superiore a diciotto mesi.

(15)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

(16)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il flusilazolo. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il flusilazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il flusilazolo è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione del flusilazolo nell'allegato I della direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti flusilazolo.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  Parere del comitato scientifico delle piante su quesiti specifici della Commissione riguardanti la valutazione del flusilazolo nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (parere adottato dal comitato scientifico delle piante il 18 luglio 2002).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«147

Flusilazolo

N. CAS 85509-19-9

N. CIPAC 435

Bis(4-fluorofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano

925 g/kg

1o gennaio 2007

30 giugno 2008

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture:

cereali diversi dal riso,

granturco,

semi di colza,

barbabietola da zucchero,

in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo.

Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Assicurano che il notificante su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato fornisca alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/32


DIRETTIVA 2006/134/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fenarimol.

(2)

Gli effetti del fenarimol sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 il Regno Unito ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3)

Detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Due quesiti relativi al fenarimol sono stati posti al comitato scientifico delle piante («comitato scientifico»). Esso è stato invitato a formulare osservazioni sull'interpretazione degli studi multigenerazionali e ad esaminare gli effetti di inibizione dell'aromatasi da parte del fenarimol. È stato richiesto il suo parere anche per determinare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) (4). Il comitato scientifico ha concluso che gli effetti del fenarimol sulla fertilità maschile osservati nei ratti dovevano essere considerati pertinenti ai fini della valutazione del rischio per l'uomo, benché quest'ultimo sia meno sensibile dei ratti agli effetti di inibizione dell'aromatasi. Ha ritenuto inoltre che gli effetti del fenarimol sul parto nei ratti potevano essere considerati non pertinenti ai fini della valutazione del rischio per l'uomo. Un'ulteriore conclusione riguarda il fatto che, al di là della riduzione della fertilità maschile e agli effetti connessi al parto ritardato, non esistono prove convincenti di altri effetti nocivi sulla riproduzione connessi all'inibizione dell'aromatasi da parte del feranimol. Il comitato scientifico ha infine convenuto che gli studi tossicologici presentati consentissero di stabilire una DGA e un LAEO affidabili. Un secondo parere (5) ha riguardato l'adeguatezza del metodo adottato per il calcolo della concentrazione ambientale prevista (PEC) nel suolo. Il comitato ha proposto di associare i dati sulla dissipazione in campo aperto e sulla degradazione in laboratorio per il calcolo della PEC cumulativa nel suolo. Tale parere è stato esaminato dallo Stato membro relatore, che ha tuttavia ritenuto che tale procedimento non avesse una fondatezza scientifica superiore rispetto al ricorso esclusivo ai dati della dissipazione in campo aperto. Si è pertanto deciso di attendere l'esito degli studi in corso sulla dissipazione in campo aperto. I risultati provvisori di questi studi sono coerenti con i risultati del modello di calcolo e di conseguenza si è ritenuto che la questione fosse stata adeguatamente affrontata. La conclusione è che in ogni caso le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente direttiva e del pertinente rapporto di riesame.

(5)

In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione. Dato che il fenarimol è una sostanza pericolosa, il suo impiego non dovrebbe essere esente da restrizioni. Esistono preoccupazioni, in particolare, per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, compresi i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. Attualmente gli scienziati non sono concordi circa la portata esatta del rischio. In applicazione del principio di precauzione e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, è opportuno imporre misure di attenuazione dei rischi per conseguire l'elevato livello di tutela della salute dell'uomo, della salute degli animali e dell'ambiente scelto dalla Comunità.

(6)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso vengono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato. Le misure originariamente presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedevano di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, in modo che gli Stati membri accordassero la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti il fenarimol già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del fenarimol che fossero stati effettivamente considerati nel quadro della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del fenarimol, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione a livello comunitario di talune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(7)

Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, spetta alla Commissione l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione delle misure di gestione del rischio. Agli Stati membri incombe attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio a un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e protezione con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del fenarimol è una questione di gestione del rischio.

(8)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tenere correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 6, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.

(9)

Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

(10)

Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. I possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino sono stati valutati con test che rispondono alle migliori prassi attualmente disponibili. La Commissione è consapevole del fatto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta sviluppando linee direttrici per i test, al fine di perfezionare la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. È pertanto opportuno prescrivere che il fenarimol sia sottoposto a questi ulteriori esami non appena saranno state concordate le linee direttrici dell'OCSE per i test e che tali studi siano presentati dal notificante. Inoltre è opportuno che gli Stati membri richiedano ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del fenarimol, compresi quelli relativi all'incidenza sulla salute degli operatori.

(11)

Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del fenarimol può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada a una certa data non impedisce che l'iscrizione possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.

(12)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.

(13)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(14)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti il fenarimol in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del fenarimol, il periodo a disposizione degli Stati membri per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive autorizzate siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI non dovrebbe essere superiore a diciotto mesi.

(15)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

(16)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il fenarimol. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fenarimol, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il fenarimol è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione del fenarimol nell'allegato I della direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri se necessario modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti fenarimol.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  Parere del comitato scientifico delle piante sulla possibilità di iscrizione del fenarimol nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/FENARI/005 — def.) (parere adottato dal comitato scientifico delle piante il 18 maggio 1999).

(5)  Parere del comitato scientifico delle piante su un quesito specifico della Commissione riguardante la valutazione del fenarimol nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (parere adottato dal comitato scientifico delle piante l'8 novembre 2001).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«148

Fenarimol

N. CAS 60168-88-9 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 380

(±)-alcool 2,4′-dicloro-α-(pirimidin-5-il)benzidrilico

980 g/kg

1o gennaio 2007

30 giugno 2008

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture:

pomodori,

peperoni in serra,

melanzane,

cetrioli in serra,

meloni,

piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni,

in dosaggi non superiori a

0,058 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei pomodori in campo aperto e 0,072 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso dei pomodori in serra,

0,072 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei peperoni,

0,038 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle melanzane,

0,048 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei cetrioli,

0,024 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei meloni in campo aperto e 0,048 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso dei meloni in serra,

0,054 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso di piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni in campo aperto e 0,042 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso delle piante ornamentali in serra.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Se del caso, occorre mantenere una distanza adeguata tra le superficie trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva,

dei lombrichi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi di impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza,

dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un'area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenarimol, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del fenarimol.

Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Assicurano che il notificante su richiesta del quale il fenarimol è stato iscritto nel presente allegato fornisca alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/37


DIRETTIVA 2006/135/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbendazim.

(2)

Gli effetti del carbendazim sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), la Germania è stata designata Stato membro relatore. Il 10 febbraio 1998 la Germania ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3)

Detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Dal riesame del carbendazim è emersa una serie di questioni aperte, che sono state affrontate dal comitato scientifico delle piante. Il comitato scientifico è stato invitato ad esprimersi sull’opportunità di fissare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO) con particolare attenzione ai risultati degli studi sulla mutagenicità, sulla carcinogenicità e sulla riproduzione relativi al benomil, al carbendazim e al tiofanato-metile. Il comitato (4) ha rilevato che il carbendazim è la sostanza biologicamente attiva comune a queste tre sostanze. In particolare il benomil, ma anche il tiofanato-metile, vengono metabolizzati in carbendazim e tutte e tre le sostanze producono aberrazioni cromosomiche numeriche (aneuploidia) nelle cellule dei mammiferi esposte in vivo. Non esistono prove di qualsiasi altra forma di danno al materiale genetico indotto da tali sostanze. La carcinogenicità di tali sostanze non desta preoccupazione. Gli effetti noti di questi fungicidi sulla riproduzione sono ricollegabili all’interazione con i microtubuli dell’apparato del fuso. Il meccanismo di induzione dell’aneuploidia è ben conosciuto e consiste nell’inibizione della polimerizzazione della tubulina, proteina fondamentale per la segregazione dei cromosomi all’atto della divisione cellulare: non implica alcuna interazione con il DNA. Dato che nelle cellule in proliferazione sono presenti copie multiple di molecole di tubulina, in presenza di una bassa concentrazione di fungicidi il numero di molecole di tubulina interessate sarà limitato e quindi non vi saranno effetti tossicologici nocivi. Di conseguenza è chiaramente riconoscibile un livello al quale non sono presenti effetti nocivi e si può procedere a fissare sia una DGA sia un LAEO.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso vengono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l’impiego è autorizzato. Le misure originariamente presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedevano di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, in modo che gli Stati membri accordassero la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti il carbendazim già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all’elevato livello di protezione perseguito, l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del carbendazim che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del carbendazim, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di talune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(6)

Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, spetta alla Commissione l’approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione delle misure di gestione del rischio. Agli Stati membri incombe attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio a un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l’elevato livello di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e protezione in relazione alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell’impiego del carbendazim è una questione di gestione del rischio.

(7)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tenere correttamente conto dell’elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette a tre anni. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.

(8)

Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

(9)

Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. Gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull’impiego del carbendazim, anche in merito all’incidenza sulla salute degli operatori.

(10)

Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del carbendazim può essere riesaminata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I scada a una certa data non impedisce che l’iscrizione possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.

(11)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell’allegato I.

(12)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(13)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del carbendazim, non dovrebbe essere superiore ai tre anni il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell’allegato VI.

(14)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

(15)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l’atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il carbendazim. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il carbendazim, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il carbendazim è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva riguardante il carbendazim. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri se necessario modificano o revocano entro il 31 dicembre 2009 l’autorizzazione concernente i prodotti contenenti carbendazim.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  Parere del comitato scientifico delle piante (SCP/BENOMY/002 — def., SCP/CARBEN/002 — def., SCP/THIOPHAN/002 — def. 002) del 23 marzo 2001 sulla valutazione del benomil, del carbendazim e del tiofanato-metile nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (parere adottato dal comitato scientifico delle piante il 7 marzo 2001).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«149

Carbendazim (stereochimica non stabilita)

N. CAS 10605-21-7

N. CIPAC 263

Metil benzimidazol-2-il-carbammato

980 g/kg

1o gennaio 2007

31 dicembre 2009

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture:

cereali,

semi di colza,

barbabietola da zucchero,

granturco,

in dosaggi non superiori a

0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza,

0,075 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di barbabietola da zucchero,

0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di mais.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall’impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell’effetto deriva,

dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi di impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del carbendazim.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/42


DIRETTIVA 2006/136/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dinocap

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il dinocap.

(2)

Gli effetti del dinocap sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 (4), l’Austria è stata designata Stato membro relatore. Il 18 maggio 2000 l’Austria ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3)

Detto rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Per quanto riguarda il dinocap, al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («il gruppo di esperti») sono state sottoposte due questioni. La prima questione riguardava la rilevanza per l’uomo degli effetti sugli occhi osservati nei cani, la seconda si riferiva al valore appropriato per l’assorbimento cutaneo desumibile dai diversi studi messi a disposizione dal notificante. Per quanto concerne il primo quesito, il gruppo di esperti ha ritenuto che, non essendovi dati sufficienti per concludere che gli effetti sugli occhi riguardano solo i cani, potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche sul modo in cui si verifica il fenomeno. Pertanto, la conclusione è stata che gli effetti sugli occhi osservati nei cani non possono essere considerati irrilevanti per l’uomo. Per quanto riguarda il secondo quesito, il gruppo di esperti ha ritenuto che ai fini della valutazione il valore appropriato per l’assorbimento cutaneo sia del 10 %. In entrambi i casi le raccomandazioni del comitato scientifico (5) sono state prese in considerazione nell’elaborazione della presente direttiva e del pertinente rapporto di riesame.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso sono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l’impiego è autorizzato. La proposta originariamente presentata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedeva di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, così che gli Stati membri avrebbero accordato la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti dinocap già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all’elevato livello di protezione perseguito, l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del dinocap che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del dinocap, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di alcune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(6)

Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l’approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione. Incombe agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio ad un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l’elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell’impiego del dinocap è una questione di gestione del rischio.

(7)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tener correttamente conto dell’elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette a tre anni. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.

(8)

Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti dinocap soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

(9)

Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti dinocap soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. Gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull’impiego del dinocap, anche in merito all’incidenza sulla salute degli operatori.

(10)

Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del dinocap può essere riesaminata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I scada ad una certa data non significa che l’iscrizione non possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.

(11)

Le esperienze ottenute da precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno dimostrato che possono sorgere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(12)

È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.

(13)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dinocap, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13, e delle pertinenti condizioni indicate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del dinocap, non dovrebbe essere superiore ai tre anni il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti dinocap come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell’allegato VI.

(14)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(15)

Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Qualora necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il dinocap.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il dinocap, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il dinocap è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva riguardante il dinocap. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 dicembre 2009 l’autorizzazione concernente i prodotti contenenti dinocap.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  GU L 49 del 4.3.1995, pag. 50.

(5)  Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui a seguito di una richiesta della Commissione relativa alla valutazione del dinocap nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (quesito n. EFSA-Q-2004-26, parere adottato il 30 giugno 2004).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«150

Dinocap

N. CAS 39300-45-3 (per miscela isomerica)

N. CIPAC 98

Crotonati di 2,6-dinitro-4-ottilfenile e crotonati di 2,4-dinitro-6-ottilfenile, in cui l’ottile è una miscela di gruppi di 1-metileptile, 1-etilesile e 1-propilpentile

920 g/kg

1o gennaio 2007

31 dicembre 2009

PARTE A

Può essere autorizzata solo l’utilizzazione come fungicida sulle seguenti colture:

uva,

a dosaggi non superiori a 0,21 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall’impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell’effetto deriva,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza,

dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un’area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro. Tale tempo di rientro non può essere inferiore a 24 ore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dinocap, in particolare delle appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del dinocap.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(2006/914/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2), l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.

(2)

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (3) è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2001. L’articolo 5 di detto accordo fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

(3)

La Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT in seguito all’allargamento dell’Unione europea.

(4)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo con la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(5)

È opportuno approvare l’accordo siglato l’11 novembre 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a trasmettere la nota diplomatica di cui all’articolo 3 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  Parere espresso il 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

(3)  GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 24.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito denominata la «Comunità»),

da una parte,

E IL REGNO DI NORVEGIA (di seguito denominato la «Norvegia»),

dall’altra,

RICHIAMANDOSI all’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), firmato il 19 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2001, e in particolare al suo articolo 5, che fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’OEDT;

CONSIDERATO che la Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT a seguito dell’allargamento dell’Unione europea,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

L’articolo 5 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La Norvegia contribuisce finanziariamente all’attività dell’Osservatorio in conformità delle disposizioni di cui all’allegato del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.»

Articolo 2

L’allegato del presente accordo diventa l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT.

La formula che figura nell’allegato si applica per il calcolo del contributo finanziario della Norvegia al bilancio dell’OEDT a partire dall’anno di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento dell’ultima delle note diplomatiche che confermano l’avvenuto compimento da parte di ciascuna delle parti contraenti delle formalità riguardanti l’entrata in vigore dell’accordo.

ALLEGATO

Contributo finanziario della Norvegia

1.

Al fine di tener conto degli eventuali allargamenti futuri dell’Unione europea ed evitare ulteriori adeguamenti, la formula per il calcolo del contributo della Norvegia sarà la seguente:

importo della sovvenzione comunitaria ad esclusione del finanziamento Reitox/(Numero di Stati membri dell’Unione europea + 1) – 10 %.

2.

Indipendentemente dal numero degli Stati membri dell’Unione, il contributo finanziario della Norvegia non potrà essere inferiore a 271 000 EUR (prezzi 2004). Tale importo corrisponde al costo dell’allargamento per ciascun paese sulla base dei calcoli effettuati nel 2001 dall’OEDT. Tale importo subirà ogni anno un adeguamento tecnico in funzione dell’evoluzione dei prezzi e del reddito nazionale lordo (RNL) dell’Unione europea.


Commissione

12.12.2006   

IT

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L 349/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda le piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie del Giappone

[notificata con il numero C(2006) 5997]

(2006/915/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone (2), autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., originarie del Giappone, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.

(2)

Poiché le circostanze che hanno motivato tale autorizzazione sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni tali da giustificare una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare detta autorizzazione.

(3)

La decisione 2002/887/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/887/CE è così modificata:

1)

Nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 2 le date «1o agosto 2005» e «1o agosto 2006» sono sostituite da «1o agosto 2007» e «1o agosto 2008.»

2)

La tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:

«Piante

Periodo

Chamaecyparis:

1.1.2007-31.12.2008

Juniperus:

1.11.2006-31.3.2007 e 1.11.2007-31.3.2008

Pinus:

1.1.2007-31.12.2008»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/826/CE (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 32).


12.12.2006   

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L 349/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

[notificata con il numero C(2006) 6365]

(2006/916/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità.

(2)

La Slovenia ha richiesto una deroga per consentire l’importazione di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, dalla Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per un periodo limitato al tempo necessario per permettere la moltiplicazione delle piante in vivai specializzati della Comunità prima di riesportarle in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(3)

La Commissione ritiene che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali purché le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettino le condizioni specifiche previste nella presente decisione.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a consentire l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto di condizioni specifiche.

(5)

L'autorizzazione dovrebbe essere revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi o nel caso in cui esse non siano state rispettate.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne l'allegato III, parte A, punto 15, della medesima direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, destinate ad essere innestate nella Comunità e originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (di seguito indicate come «le piante»).

Per beneficiare di tale deroga le piante, oltre a riunire i requisiti di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, rispettano le condizioni previste nell’allegato alla presente decisione, e sono introdotte nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 marzo 2007.

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 2007:

a)

i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché

b)

un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell'allegato.

Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2007, un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione per le quali sia stata constatata la non conformità alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO

Condizioni specifiche applicabili alle piante di Vitis L, ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1

1.

Le piante consistono in materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti delle seguenti varietà: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava o Žlahtina; le gemme sono:

(a)

destinate ad essere innestate nella Comunità, nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunità;

(b)

raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Gli elenchi dei vivai registrati sono messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della deroga e della Commissione, entro il 31 dicembre 2006. Detti elenchi comprendono il nome della varietà, il numero di file piantate di questa varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 2007, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

(c)

adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;

2.

Le piante sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco)

 

Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro)

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus

Il certificato include, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 2006/916/CE».

3.

L'organismo fitosanitario ufficiale della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia garantisce l'identità e l'integrità delle piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino all'esportazione nella Comunità.

4.

Le piante sono introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel cui territorio sono situati.

Gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione, e comunicano su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto d'entrata.

Qualora l'introduzione delle piante nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 (di seguito indicata come «l'autorizzazione»), gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione.

5.

Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4; l'importatore notifica con sufficiente anticipo i dati relativi ad ogni introduzione agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale li trasmette senza indugio alla Commissione indicando:

(a)

il tipo di materiale,

(b)

la varietà e il quantitativo,

(c)

la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata,

(d)

il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende di cui al punto 7 dove verranno innestate e conservate le gemme.

Non appena ne è a conoscenza, l'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili ogni eventuale cambiamento dei dati di cui sopra.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e le eventuali modifiche.

Almeno due settimane prima della data d'introduzione, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile i dati delle aziende, di cui al punto 7, presso le quali le piante saranno innestate.

6.

Le ispezioni, compresi eventuali esami, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con quanto disposto dalla presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che ricorre a tale deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno conservate le piante.

Nel corso di tali ispezioni gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi indicati al punto 2. Il rinvenimento di tali organismi è immediatamente comunicato alla Commissione. Vengono allora adottati opportuni provvedimenti per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le piante interessate.

7.

Le piante sono innestate soltanto in aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente autorizzazione.

La persona che intende innestare le piante notifica anticipatamente agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende il nome e l'indirizzo del proprietario delle stesse.

Qualora il luogo d’innesto sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione comunicano agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate il nome e l'indirizzo delle aziende in cui verrà effettuato tale innesto. Suddette informazioni sono trasmesse al momento in cui perviene la notifica preventiva dell'importatore di cui all’ultimo paragrafo del punto 5.

8.

Presso le aziende di cui al punto 7:

(a)

le piante che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti d’origine comunitaria. Le piante innestate sono successivamente conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura adatto senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le piante innestate restano nelle aziende per non più di diciotto mesi prima di essere esportate verso una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto al punto 9;

(b)

nel periodo successivo all'innesto, le piante sono sottoposte a ispezioni visive condotte in momenti appropriati dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante sono innestate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l'ispezione visiva si riscontrino segni o sintomi, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati;

(c)

le piante innestate che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 o che non sono oggetto di misure di quarantena sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili summenzionati.

9.

Le piante ottenute da innesti ben riusciti utilizzando le gemme di cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante innestate destinate all'esportazione in Croazia o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione si accertano che le eventuali piante non esportate siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro con l'indicazione del numero di piante il cui innesto è riuscito, delle piante ufficialmente distrutte e delle piante successivamente riesportate in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Dette informazioni sono rese disponibili alla Commissione.


12.12.2006   

IT

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L 349/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Francia nel 2004 e 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2006) 6382]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/917/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2004 e 2005 si sono manifestati in Francia focolai di febbre catarrale degli ovini. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Al fine di prevenire la propagazione dell’epizoozia e contribuire ad eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

In virtù della decisione 2005/659/CE della Commissione del 15 settembre 2005 riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e 2005 (2), la Francia beneficia del concorso finanziario della Comunità alle spese sostenute nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini posti in essere nel 2004 e 2005.

(4)

Conformemente alla stessa decisione, è stato versato un primo anticipo di 150 000 EUR.

(5)

A norma della suddetta decisione, il saldo del contributo comunitario deve fondarsi sulla domanda presentata dalla Francia il 6 dicembre 2005 e sui documenti giustificativi degli importi figuranti in tale domanda.

(6)

Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e 2005.

(7)

L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

(8)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati alla Francia per lettera in data 20 settembre 2006.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e 2005 è fissato, in conformità alla decisione 2005/659/CE, a 250 175 EUR.

Dal momento che alla Francia è già stato versato un primo anticipo di 150 000 EUR in virtù della decisione 2005/659/CE, il saldo sarà di 100 175 EUR.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 24.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

12.12.2006   

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L 349/57


AZIONE COMUNE 2006/918/PESC DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2006

che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC (1) relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo. Detta azione comune scade il 31 dicembre 2006.

(2)

L'11 ottobre 2006 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato dell'EUPT Kosovo e ha convenuto di adattare tale mandato.

(3)

L'azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2006/304/PESC è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

portare avanti la pianificazione e adottare misure, al fine di assicurare una fluida transizione fra determinati compiti dell'UNMIK e una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto e in altri settori che il Consiglio potrebbe individuare nel quadro del processo sul futuro status,»;

2)

All'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Identificare le esigenze di una possibile operazione futura dell'UE di gestione delle crisi per quanto riguarda i mezzi necessari di supporto, compreso tutto il materiale, i servizi e le strutture, ed elaborare i relativi parametri o le specifiche tecniche. Proporre misure per acquisire il materiale, i servizi e le strutture necessari e realizzare tali misure, tenendo conto della possibilità di prelevare attrezzature, strutture e materiale adeguati da fonti disponibili, compresa l'UNMIK, qualora opportuno, praticabile e vantaggioso sotto il profilo dei costi. Avviare procedure di gare d'appalto e procedere all'aggiudicazione degli appalti, se del caso, in base a una clausola di sospensione e/o a contratti quadro.

Assumere il personale che costituirà il nucleo della possibile futura operazione PESD di gestione delle crisi, in previsione di un rapido schieramento.

Presentare un piano di schieramento per la possibile futura operazione dell'UE di gestione delle crisi.»;

3)

All'articolo 4, il paragrafo 7 è soppresso;

4)

All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPT Kosovo dal 10 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 è pari a 3 005 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPT Kosovo dal 1o gennaio 2007 al 31 maggio 2007 è pari a 10 545 000 EUR.»;

5)

All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   In casi eccezionali debitamente giustificati, specie riguardo a fornitori che offrono condizioni particolarmente vantaggiose, la Commissione può accordare deroghe alle norme di origine applicabili all'approvvigionamento.»;

6)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 15 aprile 2007 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prorogato oltre il 31 maggio 2007, tenendo conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.»;

7)

All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Essa scade il 31 maggio 2007 o, se precedente, alla data di avvio dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.


Rettifiche

12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/59


Rettifica dell'azione comune 2006/867/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2006, che proroga e modifica il mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 335 del 1o dicembre 2006 )

A pagina 48, articolo 3:

anziché:

«Articolo 3

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa all'EUMM tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 è di 2 318 000 EUR. Questo importo copre altresì la spesa relativa alla conclusione dell'EUMM.»,

leggi:

«Articolo 3

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa all'EUMM tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 è di 3 863 583 EUR. Questo importo copre altresì la spesa relativa alla conclusione dell'EUMM.»