ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1814/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1815/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1816/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

5

 

*

Direttiva 2006/128/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2006, recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare ( 1 )

6

 

*

Direttiva 2006/129/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 1 )

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2006, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

26

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2006, recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni

27

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl

28

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 )

30

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

31

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali

33

Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali

34

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE del Consiglio e la decisione 2001/618/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento [notificata con il numero C(2006) 5856]  ( 1 )

41

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che modifica le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 5937]

59

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2006/913/PESC del Consiglio, del 7 dicembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) Proroga a parte del 2007

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

89,7

204

48,3

999

69,0

0707 00 05

052

149,4

204

74,3

628

167,7

999

130,5

0709 90 70

052

151,2

204

58,8

999

105,0

0805 10 20

388

39,2

508

15,3

528

26,3

999

26,9

0805 20 10

052

63,5

204

66,0

999

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,2

388

111,5

999

89,4

0805 50 10

052

50,5

528

35,5

999

43,0

0808 10 80

388

59,7

400

99,7

404

99,8

720

59,8

999

79,8

0808 20 50

052

134,0

400

117,2

528

106,5

720

51,2

999

102,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.12.2006   

IT

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L 346/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1815/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 341 del 7.12.2006, pag. 29.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 9 dicembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,45

5,08

1701 11 90 (1)

22,45

10,31

1701 12 10 (1)

22,45

4,89

1701 12 90 (1)

22,45

9,88

1701 91 00 (2)

26,42

12,02

1701 99 10 (2)

26,42

7,50

1701 99 90 (2)

26,42

7,50

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


9.12.2006   

IT

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L 346/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1816/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 dicembre 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2007 possono essere presentate domande di titoli per 5 686,783 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1745/2006 (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 22).


9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/6


DIRETTIVA 2006/128/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2006

recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo aver consultato il comitato scientifico dell’alimentazione umana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti (2).

(2)

La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (3), stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.

(3)

È necessario adottare criteri specifici per l’E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare.

(4)

Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante tali sostanze dev’essere sostituito.

(5)

L’EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l’E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione.

(6)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 237 del 10.9.1994, pag 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

(3)  GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.

1)

Il seguente testo riguardante l’E 968 eritritolo è inserito dopo E 967 xilitolo:

«E 968 ERITRITOLO

Sinonimi

Meso-eritritolo, tetraidrossibutano, eritrite

Definizione

Ottenuto dalla fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare, come Moniliella pollinis o Trichosporonoides megachilensis, seguita da purificazione ed essiccazione

Denominazione chimica

1,2,3,4-Butantetrolo

Einecs

205-737-3

Formula chimica

C4H10O4

Peso molecolare

122,12

Tenore

Non meno del 99 % dopo essiccazione

Descrizione

Cristalli bianchi, inodori, non igroscopici e termostabili con un potere dolcificante pari al 60-80 % circa di quello del saccarosio

Identificazione

A.

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, leggermente solubile nell’etanolo, insolubile in etere dietilico

B.

Intervallo di fusione

119-123 °C

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto)

Cenere solfatata

Non oltre 0,1 %

Sostanze riduttrici

Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio

Ribitelo e glicerolo

Non oltre 0,1 %

Piombo

Non oltre 0,5 mg/kg»

2)

Il testo riguardante l’E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca è sostituito dal seguente:

«E 954 SACCARINA E I SUOI SALI Na, K E Ca

(I)   

SACCARINA

Definizioni

Denominazione chimica

1,1-diossido di 3-oxo-2,3diidro-benzo(d)isotiazolo

Einecs

201-321-0

Formula chimica

C7H5NO3S

Massa molecolare relativa

183,18

Tenore

Non meno del 99 % e non oltre il 101 % di C7H5NO3S sulla sostanza secca

Descrizione

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore, aromatico, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante circa da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio

Identificazione

Solubilità

Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in etanolo

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non oltre l’1 % (105 °C, due ore)

Intervallo di fusione

226-230 °C

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,2 % espresso sulla sostanza secca

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrino in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammidee

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze facilmente carbonizzabili

Assenti

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(II)   

SALE SODICO DELLA SACCARINA

Sinonimi

Saccarina, sale di sodio della saccarina

Definizioni

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di sodio diidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido

Einecs

204-886-1

Formula chimica

C7H4NNaO3S·2H2O

Massa molecolare relativa

241,19

Tenore

Non meno del 99 % e non più 101 % di C7H4NNaO3S sulla sostanza secca

Descrizione

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce, anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita

Identificazione

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non oltre il 15 % (120 °C, quattro ore)

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze facilmente carbonizzabili

Assenti

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(III)   

SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA

Sinonimi

Saccarina, sale di calcio della saccarina

Definizione

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2:7) del 1,2-benzisotiazoline-3-one-1,1-diossido

Einecs

229-349-9

Formula chimica

C14H8CaN2O6S2·31/2H2O

Massa molecolare relativa

467,48

Tenore

Non meno del 95 % di C14H8CaN2O6S2 sulla sostanza secca

Descrizione

Cristalli bianchi o polvere cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita

Identificazione

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non oltre il 13,5 % (120 °C, quattro ore)

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze facilmente carbonizzabili

Assenti

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(IV)   

SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA

Sinonimi

Saccarina, sale di potassio della saccarina

Definizioni

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di potassio monoidratato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido

Einecs

 

Formula chimica

C7H4KNO3S·H2O

Massa molecolare relativa

239,77

Tenore

Non meno del 99 % e non più del 101 % di C7H4KNO3S sulla sostanza secca

Descrizione

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio

Identificazione

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, poco solubile in etanolo

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non oltre l’8 % (120 °C, quattro ore)

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze facilmente carbonizzabili

Assenti

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca»

3)

La parte relativa all’E 955 sucralosio è sostituita dalla seguente:

«E 955 SUCRALOSIO

Sinonimi

4,1’,6’-triclorogalattosucrosio

Definizioni

Denominazione chimica

1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside

Einecs

259-952-2

Formula chimica

C12H19Cl3O8

Peso molecolare

397,64

Tenore

Contiene non meno del 98 % e non più del 102 % di C12H19Cl3O8, calcolato sulla base della forma anidra

Descrizione

Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore

Identificazione

A.

Solubilità

Facilmente solubile nell’acqua, nel metanolo e nell’etanolo

Leggermente solubile nell’acetato d’etile

B.

Assorbimento infrarosso

Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio

C.

Cromatografia in strato sottile

La macchia principale della soluzione di test ha lo stesso valore Rf della macchia principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo

D.

Potere rotatorio specifico

[α]D20 = da + 84,0° a + 87,5°, calcolato sulla base della forma anidra (soluzione al 10 % in peso/volume)

Purezza

Acqua

Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer)

Cenere solfatata

Non più dello 0,7 %

Altri disaccaridi clorurati

Non più dello 0,5 %

Monosaccaridi clorurati

Non più dello 0,1 %

Ossido di trifenilfosfina

Non più di 150 mg/kg

Metanolo

Non più dello 0,1 %

Piombo

Non più di 1 mg/kg»

4)

Il testo riguardante l’E 962 sale di aspartame-acesulfame è sostituito dal seguente:

«E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME

Sinonimi

Aspartame-acesulfame, sale di aspartame-acesulfame

Definizioni

Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) e lasciando prodursi la cristallizzazione. Il potassio e l’umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame

Denominazione chimica

Sale di 2,2-diossido di 6-metile-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one dell’acido aspartico L-fenilalanil-2-metil-L-α

Formula chimica

C18H23O9N3S

Peso molecolare

457,46

Tenore

Da 63,0 % a 66,0 % di aspartame (base secca) e da 34,0 % a 37,0 % di acesulfame (forma acida su base secca)

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A.

Solubilità

Scarsamente solubile nell’acqua, leggermente solubile nell’etanolo

B.

Fattore di trasmissione

Il fattore di trasmissione di una soluzione all’1 % nell’acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l’acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022

C.

Potere rotatorio specifico

[α]D20 = + 14,5° a + 16,5°

Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15N) entro un termine di 30 minuti dalla preparazione della soluzione. Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 ore)

Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico

Non più dello 0,5 %

Piombo

Non più di 1 mg/kg»

5)

Il testo riguardante l’E 965 (i) maltitolo è sostituito dal seguente:

«E 965 (i) MALTITOLO

Sinonimi

D-maltitolo, maltosio idrogenato

Definizioni

Denominazione chimica

(α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo

Einecs

209-567-0

Formula chimica

C12H24O11

Peso molecolare

344,31

Tenore

Non meno del 98 % di D-maltitolo

C12H24O11 calcolato sulla sostanza secca

Descrizione

Polvere bianca cristallina, di sapore dolce

Identificazione

A.

Solubilità

Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo

B.

Intervallo di fusione

148-151 °C

C.

Potere rotatorio specifico

[α]D20 = da + 105,5° a + 108,5° (soluzione 5 % peso/volume)

Purezza

Acqua

Non oltre l’1 % (metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca»

6)

Il testo riguardante l’ E 965 (ii) sciroppo di maltitolo è sostituito dal seguente:

«E 965(ii) SCIROPPO DI MALTITOLO

Sinonimi

Sciroppo di glucosio idrogenato ad alto contenuto di maltosio, sciroppo di glucosio idrogenato

Definizioni

Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e polisaccaridi idrogenati. Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto tenore di maltosio o mediante idrogenazione dei suoi singoli componenti, seguita da miscelazione. Il prodotto in commercio è fornito sia come sciroppo che come prodotto solido

Tenore

Non inferiore al 99 % di saccaridi idrogenati totali sulla base anidra e non inferiore al 50 % di maltitolo sulla base anidra

Descrizione

Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori

Identificazione

A.

Solubilità

Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo

B.

Cromatografia in strato sottile

Supera il test

Purezza

Acqua

Non più del 31 % (Karl Fischer)

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio)

Cenere solfatata

Non oltre lo 0,1 %

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg

Solfati

Non oltre 100 mg/kg

Nickel

Non oltre 2 mg/kg

Piombo

Non oltre 1 mg/kg»

7)

Il testo riguardante l’E 966 lactitolo è sostituito dal seguente:

«E 966 LACTITOLO

Sinonimi

Lactite, lactositolo, lactobiosite

Definizioni

Denominazione chimica

4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo

Einecs

209-566-5

Formula chimica

C12H24O11

Peso molecolare

344,32

Tenore

Non meno del 95 % sulla sostanza secca

Descrizione

Polvere cristallina dolce o soluzione incolore. Esistono prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata

Identificazione

A.

Solubilità

Molto solubile in acqua

B.

Potere rotatorio specifico

[α]D20 = da + 13° a + 16°, calcolato sulla sostanza secca (soluzione acquosa al 10 % peso/volume)

Purezza

Acqua

Prodotti cristallini; non più del 10,5 % (metodo Karl Fischer)

Altri polioli

Non oltre il 2,5 % sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca»


9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/15


DIRETTIVA 2006/129/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2), stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, riguardanti gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3).

(2)

È opportuno sopprimere il criterio di purezza per l’E 216 p-idrossibenzoato di propile e l’E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio che non possono più essere utilizzati come additivi alimentari.

(3)

Numerose versioni linguistiche della direttiva 96/77/CE contengono errori concernenti le seguenti sostanze: E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xantano. Occorre correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, se necessario, i criteri specifici di purezza sono stati adattati per tener conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante queste sostanze dovrà essere sostituito.

(4)

Occorre modificare il tenore di cenere solfatata nel criterio di purezza per l’E 472c esteri citrici dei mono — e digliceridi di acidi grassi per tener conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati.

(5)

È necessario garantire che l’E 559 silicato di alluminio sia prodotto a partire da argille caolinitiche indenni da ogni tipo di contaminazione inaccettabile da diossina. La presenza di diossina nell’argilla caolinitica dovrà perciò limitarsi al livello più basso possibile.

(6)

Occorre adottare specifiche per i nuovi additivi alimentari autorizzati mediante direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio.

(7)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 96/77/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato e corretto in conformità dell’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19).

(3)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1)

I testi riguardanti gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio sono eliminati.

2)

Il testo riguardante l’E 307 alfa-tocoferolo è sostituito dal seguente:

«E 307 ALFA-TOCOFEROLO

Sinonimi

DL-α-tocoferolo

Definizione

Denominazione chimica:

DL-5,7,8-Trimetiltocolo

DL-2,5,7,8-Tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-cromanolo

Einecs

233-466-0

Formula chimica

C29H50O2

Peso molecolare

430,71

Tenore

Non meno del 96 %

Descrizione

Olio da leggermente giallo ad ambra, quasi inodore, trasparente, viscoso che si ossida ed imbrunisce per esposizione all’aria o alla luce

Identificazione

A.

Solubilità

Insolubile in acqua, solubile in etanolo, miscibile in etere

B.

Spettrofotometria

In etanolo assoluto l’assorbimento massimo è circa 292 nm

Purezza

Indice di rifrazione

nD 20 1,503-1,507

Assorbimento specifico E 1 % 1 cm in etanolo

E1 % 1 cm (292 nm) 72-76

(0,01 g in 200 ml di etanolo assoluto)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1 %

Potere rotatorio specifico

[α]25 D0° ± 0,05° (1 su 10 in soluzione di cloroformio)

Piombo

Non più di 2 mg/kg»

3)

Il testo riguardante l’E 315 acido eritorbico è sostituito dal seguente:

«E 315 ACIDO ERITORBICO

Sinonimi

Acido isoascorbico

Acido D-araboascorbico

Definizione

Denominazione chimica

Acido D-eritro-esa-2-enoico γ-lattone

Acido isoascorbico

Acido D-isoascorbico

Einecs

201-928-0

Formula chimica

C6H8O6

Peso molecolare

176,13

Tenore

Non meno del 98 % sulla sostanza anidra

Descrizione

Solido cristallino, da bianco a leggermente giallo, scurisce gradualmente al contatto della luce

Identificazione

A.

Intervallo di fusione

Circa 164 °C-172 °C con decomposizione

B.

Saggio positivo per acido ascorbico con reazione cromatica

 

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più dello 0,4 % dopo l'essiccazione a pressione ridotta su gel di silice per 3 h

Ceneri solfatate

Non più dello 0,3 %

Potere rotatorio specifico

[α]25 D soluzione acquosa al 10 % (p/v) tra – 16,5 ° e – 18,0 °

Ossalati

Ad una soluzione di 1 g in 10 ml di acqua aggiungere 2 gocce di acido acetico glaciale e 5 ml di soluzione di acetato di calcio al 10 %. La soluzione deve rimanere trasparente

Piombo

Non più di 2 mg/kg»

4)

Il seguente testo riguardante l’E 319 butilidrochinone-terziario (TBHQ) viene inserito dopo l’E 316 eritorbato di sodio:

«E 319 BUTILIDROCHINONE TERZIARIO (TBHQ)

Sinonimi

TBHQ

Definizione

Denominazione chimica

Terz-butil-1,4-benzendiolo

2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzendiolo

Einecs

217-752-2

Formula chimica

C10H14O2

Peso molecolare

166,22

Tenore

Contenuto non inferiore al 99 % di C10H14O2

Descrizione

Solido cristallino bianco con un odore caratteristico

Identificazione

A.

Solubilità

Praticamente insolubile in acqua; solubile in etanolo.

B.

Punto di fusione

Non inferiore a 126,5 °C

C.

Fenoli

Dissolvere circa 5 mg del campione in 10 ml di metanolo e aggiungere 10,5 ml di soluzione di dimetilammina (1/4). Si produce una colorazione da rossa a rosa

Purezza

Butil-p-benzochinone-terziario

non più dello 0,2 %

2,5-Di- -butilidrochinone-terziario

non più dello 0,2 %

Idrossichinone

non più dello 0,1 %

Toluene

non più di 25 mg/kg

Piombo

non più di 2 mg/kg»

5)

Il testo riguardante l’E 415 gomma di xantano è sostituito dal seguente:

«E 415 GOMMA DI XANTANO

Definizione

La gomma di xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare, ottenuto per fermentazione in coltura pura di un idrato di carbonio con ceppi naturali di Xanthomonas campestris, purificato per estrazione con etanolo oppure propan-2-olo, essiccato e macinato. Essa contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e D-mannosio, nonché gli acidi D-glucuronico e piruvico e viene preparata sotto forma di sali di sodio, potassio o di calcio. Le sue soluzioni sono neutre

Peso molecolare

Circa 1 000 000

Einecs

234-394-2

Tenore

La gomma di xantano libera, su base anidra, non meno del 4,2 % e non piu del 5 % di anidride carbonica (CO2), corrispondente a non meno del 91 % e a non più del 108 % di gomma xantano

Descrizione

Polvere colore crema

Identificazione

A.

Solubilità

Solubile in acqua, insolubile in etanolo

Purezza

Perdita all'essiccamento

non più del 15 % (105 °C, 21/2 ore)

Ceneri totali

non più del 16 % rispetto al peso secco determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore

Acido piruvico

non meno dell’1,5 %

Azoto

non più dell’1,5 %

Etanolo e propan-2-olo

non più di 500 mg/kg separatamente o combinati

Piombo

non più di 2 mg/kg

Conteggio totale su piastra

non più di 5 000 colonie per grammo

Lieviti e muffe

non più di 300 colonie per grammo

E. coli

assenza in 5 g

Salmonella spp.

assenza in 10 g

Xanthomonas campestris

assenza di cellule vitali in 1 g»

6)

Il seguente testo riguardante l’E 426 emicellulosa di soia è inserito dopo l’E 425(ii) glucomannano di konjac

«E 426 EMICELLULOSA DI SOIA

Sinonimi

 

Definizione

L’emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile in acqua, ottenuto da ceppi naturali di fibra di soia mediante estrazione con acqua calda

Denominazione chimica

Polisaccaridi di soia solubili in acqua

Fibra di soia solubile in acqua

Tenore

Non inferiore al 74 % di carboidrati

Descrizione

Polvere bianca sciolta essiccata mediante nebulizzazione

Identificazione

A.

Solubilità

Solubile in acqua calda e fredda senza formazione di gel

pH di una soluzione all'1 %

5,5 ± 1,5

B.

Viscosità di una soluzione al 10 %

Non più di 200 mPa.s

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più del 7 % (105 °C, 4 h)

Proteine

Non più del 14 %

Ceneri totali

Non più dello 9,5 % (600 °C, 4 h)

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Conteggio su piastra standard

Non più di 3 000 colonie per grammo

Lieviti e muffe

Non più di 100 colonie per grammo

E. Coli

Negativo in 10 g»

7)

Il seguente testo riguardante l’E 462 etilcellulosa è inserito dopo l’E 461 metilcellulosa:

«E 462 ETILCELLULOSA

Sinonimi

Etere etilico di cellulosa

Definizione

L’etilcellulosa è cellulosa ottenuta direttamente da materiale vegetale fibroso e parzialmente eterificato con gruppi etili

Denominazione chimica

Etere etilico di cellulosa

Formula chimica

I polimeri contengono unità di anidroglucosio sostituite con la seguente formula generale:

C6H7O2(OR1)(OR2)in cui R1 e R2 possono essere:

H

CH2CH3

Tenore

Contenuto non inferiore al 44 % e non superiore al 50 % di gruppi etossilici (-OC2H5) sulla sostanza secca (equivalente a non più di 2,6 gruppi etossili per unità di anidroglucosio)

Descrizione

Polvere poco igroscopica, di colore da bianco a biancastro, inodore e insapore

Identificazione

A.

Solubilità

Praticamente insolubile in acqua, in glicerolo e in propano-1,2-diolo ma solubile in proporzioni variabili in taluni solventi organici a seconda del contenuto etossilico. L’etilcellulosa contenente meno del 46-48 % di gruppi etossilici è facilmente solubile in tedraidrofurano, in acetato di metile, in cloroformio ed in miscele di idrocarburi aromatici ed etanolo. L’etilcellulosa contenente 46-48 % o più di gruppi etossilici è liberamente solubile in etanolo, in metanolo, in toluene, in cloroformio e in acetato di etile.

B.

Test di formazione di pellicola

Dissolvere 5 g del campione in 95 g di una miscela di toluene ed etanolo 80:20 (p/p). Si forma una soluzione limpida, stabile, leggermente giallastra. Versare alcuni millilitri della soluzione su una piastra di vetro e lasciare evaporare il solvente. Rimane una pellicola, spessa, rigida, continua e limpida. La pellicola è infiammabile.

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più del 3 % (105 °C, 2 h)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,4 %

pH di una soluzione colloidale all’1 %

Neutro al tornasole

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg»

8)

Il testo riguardante E 472c esteri di acido citrico di mono- e digliceridi di acidi grassi è sostituito dal seguente:

«E 472 c ESTERI DI ACIDO CITRICO DI MONO- E DIGLICERIDI DI ACIDI GRASSI

Sinonimi

Citrem

Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi

Citrogliceridi

Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acido citrico

Definizione

Esteri del glicerolo con acido citrico ed acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari. Essi possono contenere allo stato libero piccole quantità di glicerolo, acidi grassi, acido citrico e gliceridi. Possono essere parzialmente o totalmente neutralizzati con idrossido di sodio o di potassio

Descrizione

Liquidi oppure solidi o semisolidi di consistenza cerosa, di colore giallastro o marrone chiaro

Identificazione

A.

Test positivo per il glicerolo, per gli acidi grassi e per l’acido citrico

 

B.

Solubilità

insolubili in acqua fredda

disperdibile in acqua calda

solubile negli oli e nei grassi

insolubile in etanolo freddo

Purezza

Altri acidi oltre all'acido citrico e agli acidi grassi

non rilevabili

Glicerolo libero

non più del 2 %

Glicerolo totale

non meno dell’8 % e non più del 33 %

Tenore totale di acido citrico

non meno del 13 % e non più del 50 %

Ceneri solfatate

Prodotti non neutralizzati: non più dello 0,5 % determinate a 800 ± 25 oC

Prodotti parzialmente o interamente neutralizzati: non più del 10 %

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Acidi grassi liberi

Non più del 3 % espresso in acido oleico

I requisiti di purezza si applicano all’additivo esente da sali di sodio, potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze possono tuttavia essere presenti sino ad un livello massimo del 6 % (espresso in oleato di sodio).»

9)

Il testo relativo all’E 559 silicato di alluminio (caolino) è sostituito dal seguente:

«E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)

Sinonimi

Caolino, leggero o pesante

Definizione

L'idrosilicato di alluminio (caolino) è un’argilla plastica bianca depurata composta da caolinite, silicato di potassio e alluminio, feldspato e quarzo. Il trattamento non prevede la calcinazione. Il livello di diossina presente nell’argilla caolinitica grezza utilizzata per la produzione di silicato di alluminio non deve renderlo nocivo alla salute o inadatto al consumo umano

Einecs

215-286-4 (caolinite)

Formula chimica

Al2Si2O5(OH)4 (caolinite)

Peso molecolare

264

Tenore

Tenore non inferiore al 90 % (somma di silice e ossido di alluminio, dopo la combustione)

Silice (SiO2) fra 45 % e il 55 %

Ossido di alluminio (Al2O3) fra 30 % e 39 %

Descrizione

Polvere untuosa fine, bianca o grigiastra. Il caolino è costituito da libere aggregazioni di colonne a orientamento aleatorio di fiocchi di caolinite o di fiocchi individuali esagonali

Identificazione

A.

Test positivi per l’ossido di alluminio e per il silicato

 

B.

Diffrazione dei raggi X:

Picchi caratteristici a 7,18/3,58/2,38/1,78 Å

C.

Assorbimento IR:

Picchi a 3 700 e 3 620 cm-1

Purezza

Perdita per combustione

Tra il 10 e il 14 % (1 000 °C, a peso costante)

Sostanze solubili in acqua

Non più dello 0,3 %

Sostanze insolubili in soluzione acida

Non più del 2 %

Ferro

Non più del 5 %

Ossido di potassio (K2O)

Non più del 5 %

Carbonio

Non più dello 0,5 %

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»

10)

Il seguente testo riguardante l’E 586 4-exilresorcinolo è inserito dopo l’E 578 gluconato di calcio:

«E 586 4-ESILRESORCINOLO

Sinonimi

4-Esil-1,3-benzendiolo

4-Esilresorcinolo

Definizione

Denominazione chimica

4-Esilresorcinolo

Einecs

205-257-4

Formula chimica

C12H18O2

Peso molecolare

197,24

Tenore

Non meno del 98 % sulla sostanza secca

Descrizione

Polvere bianca

Identificazione

A.

Solubilità

Facilmente solubile in etere e acetone; poco solubile in acqua

B.

Test all’acido nitrico

Aggiungere 1 ml di acido nitrico ad 1 ml di soluzione satura del campione. Appare una colorazione rossa chiara

C.

Test al bromo

Aggiungere 1 ml di bromo TS ad 1 ml di soluzione satura del campione. Un precipitato giallo, flocculante si dissolve producendo una soluzione gialla

D.

Intervallo di fusione

62-67 °C

Purezza

Acidità

Non più dello 0,05 %

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1 %

Resorcinolo ed altri fenoli

Scuotere circa 1 g del campione con 50 ml di acqua per alcuni minuti, filtrare e alla sostanza filtrata aggiungere 3 gocce di cloruro ferrico TS. Non si produce alcuna colorazione rossa o blu

Nickel

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 3 mg/kg»

11)

Il seguente testo riguardante l’E 1204 pullulan è inserito dopo l’E 1200 polidestrosio:

«1204 PULLULAN

Definizione

Glucano lineare, neutro consistente soprattutto in unità di maltotriosio collegate da legami glicosidici -1,6. Prodotto mediante fermentazione di un amido alimentare idrolizzato utilizzando un ceppo non tossinogeno di Aureobasidium pullulans. Dopo la fermentazione, le cellule fungine sono rimosse mediante microfiltrazione, il filtrato è sterilizzato a caldo ed i pigmenti ed altre impurità sono rimosse mediante assorbimento e cromatografia attraverso scambio ionico

Einecs

232-945-1

Formula chimica

(C6H10O5)x

Tenore

Non meno del 90 % di glucano sulla sostanza secca

Descrizione

Polvere inodore da bianco a biancastro

Identificazione

A.

Solubilità

Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo

B.

pH di una soluzione al 10 %

5,0-7,0

C.

Precipitazione con polietilenglicole 600

Aggiungere 2 ml di polietilenglicole 600 a 10 ml di una soluzione acquosa al 2 % di pullulan. Si forma un precipitato bianco

D.

Depolimerizzazione con pullulanasi

Preparare due provette da 10 ml ciascuna di una soluzione di pullulan al 10 %. Aggiungere 0,1 ml di soluzione di pullulanase (10 unità/g) in una delle provette e 0,1 ml di acqua nell’altra. Dopo incubazione a circa 25 °C per 20 minuti, la viscosità della soluzione trattata con pullulanase è visibilmente inferiore a quella della soluzione non trattata

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più del 6 % (90 °C, pressione non superiore a 50 mm Hg, 6 h)

Mono-, di- e oligosaccaridi

Non più del 10 % espresso in glucosio

Viscosità

100-180 mm2/s (soluzione acquosa al 10 % p/p a 30 °C)

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Lieviti e muffe

Non più di 100 colonie per grammo

Coliformi

Assenza in 25 g

Salmonella

Assenza in 25 g»

12)

Il seguente testo riguardante l’E 1452 ottenilsuccinato di alluminio e amido è inserito dopo l’E 1451 di amido acetilato ossidato:

«E 1452 OTTENILSUCCINATO DI ALLUMINIO E AMIDO

Sinonimi

SAOS

Definizione

L’ottenilsuccinato di alluminio e amido è un amido esterificato con anidride ottenilsuccinica e trattato con solfato di alluminio

Descrizione

Polvere, granuli o (qualora pregelatinizzati) fiocchi, polvere amorfa o particelle grossolane, di colore bianco o quasi bianco

Identificazione

A.

Se non pregelatinizzato: mediante osservazione al microscopio

 

B.

Test positivo di colorazione allo iodio (colore da blu scuro a rosso chiaro)

 

Purezza

(tutti i valori espressi su una base anidra tranne la perdita all’essiccamento)

 

Perdita all'essiccamento

Non più del 21 %

Gruppi ottenilsuccinici

Non più del 3 %

Residuo d'acido ottenilsuccinico

Non più dello 0,3 %

Diossido di zolfo

Non più di 50 mg/kg per gli amidi modificati di cereali

Non più di 10 mg/kg per gli altri amidi modificati se non specificato altrimenti

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non oltre 0,1 mg/kg

Alluminio

Non più dello 0,3 %»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.12.2006   

IT

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L 346/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2006

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(2006/906/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito «la convenzione») è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE (1) e prorogata con le decisioni del comitato per l'aiuto alimentare del giugno 2002, del giugno 2003 e del giugno 2005, per restare in vigore fino al 30 giugno 2007.

(2)

Un'ulteriore proroga di un anno di tale convenzione è nell'interesse sia della Comunità sia degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. La Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di comitato per l'aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata da una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che resti in vigore per lo stesso periodo la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La Commissione è autorizzata ad esprimere la presente posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. HYSSÄLÄ


(1)  GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.


9.12.2006   

IT

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L 346/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2006

recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni

(2006/907/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Joan CLOS i MATHEU,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010, il sig. Jordi HEREU i BOHER, sindaco di Barcellona, in sostituzione del sig. Joan CLOS i MATHEU.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. HYSSÄLÄ


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


9.12.2006   

IT

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L 346/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl

(2006/908/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità, nel perseguire una chiara politica a sostegno degli sforzi intrapresi dall'Ucraina per eliminare le conseguenze dell’incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale di Cernobyl, ha già fornito al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), un contributo di 90,5 milioni di EUR nel periodo 1999-2000, conformemente alla decisione 98/381/CE, Euratom (2), più altri 100 milioni di EUR nel periodo 2001-2005, conformemente alla decisione 2001/824/CE, Euratom (3).

(2)

La BERS, che amministra il Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, ha confermato all’assemblea dei contribuenti del Fondo l’esistenza di un ammanco di circa 250 milioni di EUR e che il volume dei fondi non impegnati non era sufficiente per assegnare i contratti per il nuovo confinamento sicuro. Per evitare ulteriori ritardi nel progetto, i contribuenti avrebbero dovuto sottoscrivere nuovi impegni nel 2005.

(3)

I membri dell’ex G7 e la Comunità, ossia i maggiori contribuenti del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, hanno concordato in linea di principio di fornire ulteriori contributi al Fondo in base all’accordo storico di ripartizione degli oneri tra i contribuenti.

(4)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (4), considera il versamento di un contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall’UE, quali l’iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl, come una priorità nel settore della sicurezza nucleare.

(5)

Nella sua comunicazione del 6 settembre 2000 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha proposto che a partire dal 2001 il sostegno finanziario della Comunità a favore della sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti e nei paesi dell’Europa centrale e orientale avrebbe dovuto provenire da un'unica linea di bilancio per l’assistenza finanziaria alla sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti.

(6)

Alle sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl si applicano le norme della BERS in materia di appalti, restando inteso che gli appalti dovrebbero essere limitati, in linea di principio, ai beni e servizi prodotti o forniti dai paesi finanziatori o dai paesi in cui opera la BERS. Dette norme differiscono da quelle applicabili alle operazioni finanziate direttamente con il programma Tacis, il quale, di conseguenza, non può fornire il contributo di cui alla presente decisione.

(7)

È comunque opportuno garantire, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti in conformità del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl della BERS, che non siano discriminati singoli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o non abbiano concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS.

(8)

È inoltre opportuno autorizzare, caso per caso e nell’interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis.

(9)

Per l’adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308 del trattato CE e all’articolo 203 del trattato Euratom,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità fornisce nel 2006 un contributo di 14,4 milioni di EUR alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (di seguito «BERS») a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

Gli stanziamenti sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Il contributo è finanziato su stanziamenti disponibili del bilancio annuale.

Articolo 2

1.   La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), tenendo particolarmente conto del principio di gestione sana ed efficiente.

La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e fornisce tutte le informazioni supplementari, eventualmente richieste dalle stesse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.

2.   La Commissione garantisce che non si operino discriminazioni fra gli Stati membri, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti relativi a sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo.

La Commissione può autorizzare, caso per caso e nell'interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo II, sezione 2.02, del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, il contributo comunitario forma oggetto di un accordo ufficiale di sovvenzione tra la Commissione e la BERS.

Articolo 4

La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. LUHTANEN


(1)  Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.

(3)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 25.

(4)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


9.12.2006   

IT

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L 346/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/909/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, le parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni appropriate.

(2)

Il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno tenuto consultazioni bilaterali, sulla base del succitato articolo 19, paragrafo 1, che si sono concluse in modo soddisfacente il 7 giugno 2006, dando luogo ad un accordo.

(3)

È pertanto opportuno approvare detto accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. LUHTANEN


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Egregio signore,

mi pregio far riferimento alle consultazioni in materia di adeguamenti delle concessioni preferenziali relative al formaggio svoltesi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 3 maggio 2006 al 7 giugno 2006 sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di migliorare le condizioni commerciali bilaterali nel settore del formaggio, la Comunità europea e il Regno di Norvegia hanno convenuto di adeguare i rispettivi contingenti preferenziali attualmente applicati.

Le confermo che tali consultazioni hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1)

Il Regno di Norvegia aumenterà di 500 tonnellate il volume del contingente tariffario annuale a dazio zero applicato alle importazioni in Norvegia di formaggio originario della Comunità europea. Tale quantitativo supplementare sarà assegnato agli importatori esistenti su base proporzionale (vale a dire un aumento del 12,5 % dei contingenti esistenti). Il volume del contingente tariffario supplementare sarà di 250 tonnellate nel 2006. Il contingente supplementare sarà aperto il prima possibile, comunque entro il 1o novembre 2006.

2)

La Comunità europea fonderà i due contingenti tariffari annuali a dazio zero attualmente applicati alle importazioni nella Comunità europea di formaggio originario della Norvegia (contingenti n. 09.4781 e n. 09.4782). Per la gestione di tale contingente tariffario la Comunità europea applicherà le consuete disposizioni nell'ambito di un sistema di gestione di licenze. La Comunità europea attuerà la fusione dei contingenti a partire dal 1o gennaio 2007, vale a dire all'inizio del secondo semestre (1o gennaio 2007-30 giugno 2007) dell'anno di gestione di questa concessione (1o luglio 2006-30 giugno 2007). I quantitativi dei contingenti di formaggi non utilizzati nel semestre 1o luglio 2006-31 dicembre 2006 saranno riportati al semestre 1o gennaio 2007-30 giugno 2007.

3)

Le norme di origine ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui ai punti 1 e 2 sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile a norma dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

4)

Le parti convengono di adottare i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati.

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

 

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio far riferimento alle consultazioni in materia di adeguamenti delle concessioni preferenziali relative al formaggio svoltesi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 3 maggio 2006 al 7 giugno 2006 sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di migliorare le condizioni commerciali bilaterali nel settore del formaggio, la Comunità europea e il Regno di Norvegia hanno convenuto di adeguare i rispettivi contingenti preferenziali attualmente applicati.

Le confermo che tali consultazioni hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1)

Il Regno di Norvegia aumenterà di 500 tonnellate il volume del contingente tariffario annuale a dazio zero applicato alle importazioni in Norvegia di formaggio originario della Comunità europea. Tale quantitativo supplementare sarà assegnato agli importatori esistenti su base proporzionale (vale a dire un aumento del 12,5 % dei contingenti esistenti). Il volume del contingente tariffario supplementare sarà di 250 tonnellate nel 2006. Il contingente supplementare sarà aperto il prima possibile, comunque entro il 1o novembre 2006.

2)

La Comunità europea fonderà i due contingenti tariffari annuali a dazio zero attualmente applicati alle importazioni nella Comunità europea di formaggio originario della Norvegia (contingenti n. 09.4781 e n. 09.4782). Per la gestione di tale contingente tariffario la Comunità europea applicherà le consuete disposizioni nell'ambito di un sistema di gestione di licenze. La Comunità europea attuerà la fusione dei contingenti a partire dal 1o gennaio 2007, vale a dire all'inizio del secondo semestre (1o gennaio 2007-30 giugno 2007) dell'anno di gestione di questa concessione (1o luglio 2006-30 giugno 2007). I quantitativi dei contingenti di formaggi non utilizzati nel semestre 1o luglio 2006-31 dicembre 2006 saranno riportati al semestre 1o gennaio 2007-30 giugno 2007.

3)

Le norme di origine ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui ai punti 1 e 2 sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile a norma dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

4)

Le parti convengono di adottare i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati.

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del governo della Norvegia sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

 


9.12.2006   

IT

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L 346/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali

(2006/910/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti d’America un accordo che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e formazione professionale.

(2)

A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con gli Stati Uniti d’America in conformità delle direttive stabilite nell’allegato a tale decisione.

(3)

La Comunità e gli Stati Uniti d'America si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America e deve fornire un valore aggiunto europeo.

(4)

Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 21 giugno 2006.

(5)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali è approvato a nome della Comunità.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato paritetico di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. LUHTANEN


ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

dall’altra

(di seguito denominate «le parti»),

RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito denominati «la Comunità europea») e dal governo degli Stati Uniti d'America (di seguito denominati «gli Stati Uniti») nel novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la nuova agenda transatlantica, adottata nel 1995 a Madrid in occasione del vertice UE-USA, fa riferimento, nell'ambito dell'azione IV (creare legami transatlantici), all'accordo UE-USA che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale come potenziale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative di collaborazione a diretto vantaggio di studenti ed insegnanti, ed auspica l'introduzione nella scuola di nuove tecnologie in grado di mettere in contatto gli istituti scolastici americani con quelli europei e di favorire l'insegnamento delle rispettive lingue, culture e storia;

RILEVANDO che nel 1997 la conferenza transatlantica «Costruire un ponte sull'Atlantico: vincoli tra i popoli» ha sottolineato le possibilità di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nell’ambito dell'istruzione non formale;

RILEVANDO che al vertice UE-USA di giugno 2005 i responsabili politici hanno concordato un’iniziativa intesa a promuovere l’integrazione e la crescita economica transatlantica, che individua nella cooperazione nel campo dell'istruzione uno degli strumenti «per potenziare le sinergie attraverso l’Atlantico mentre cresce la base di conoscenza delle nostre economie» e si impegna ad operare «per rinnovare e rafforzare l’accordo USA-UE sull’istruzione terziaria e la formazione professionale — che comprende il programma Fulbright/Unione europea — al fine di intensificare la cooperazione nel campo dell’istruzione e gli scambi transatlantici tra i nostri cittadini»;

CONSIDERANDO che l'adozione e l’attuazione dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale, e l’accordo del 2000 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali, hanno dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e costituiscono esempi di valida e proficua collaborazione;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale dovrebbe completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e gli Stati Uniti;

RICONOSCENDO l'importanza di garantire la complementarità con iniziative analoghe condotte nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale da organizzazioni internazionali attive in questi settori, quali l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti sono entrambe interessate a cooperare nei settori dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionali;

RIPROMETTENDOSI di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel settore dell'istruzione e della formazione professionali; nonché

DESIDERANDO fissare i presupposti formali per proseguire le attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione del 2000 nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (di seguito denominato «il programma»), avviato nel 1995 con l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1)

«istituzione di livello universitario»: ogni istituzione che, indipendentemente dalla sua denominazione, offre qualifiche o diplomi di livello universitario secondo le leggi o le prassi vigenti;

2)

«istituzione d’istruzione e formazione professionali»: ogni organismo pubblico, semipubblico o privato che, indipendentemente dalla sua denominazione e secondo le leggi o le prassi vigenti, progetta o imparte istruzione o formazione professionali, formazione professionale complementare, corsi di aggiornamento o di riqualificazione;

3)

«studenti»: tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati da istituzioni di livello universitario o d’istruzione e formazione professionali di cui al presente articolo.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il programma si prefigge i seguenti obiettivi generali:

a)

favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti con una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture e istituzioni; e

b)

migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane nella Comunità europea e negli Stati Uniti, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide dell'economia mondiale basata sulla conoscenza.

2.   Il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare la collaborazione tra Comunità europea e Stati Uniti nei campi dell’istruzione terziaria e della formazione professionale;

b)

contribuire allo sviluppo di istituzioni di livello universitario e di formazione professionale;

c)

contribuire allo sviluppo personale dei singoli partecipanti, sia a loro vantaggio sia come modo per realizzare gli obiettivi generali del programma; e

d)

contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell’UE e degli USA.

3.   Il programma si prefigge i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere la collaborazione tra istituzioni di livello universitario e di formazione professionale al fine di promuovere programmi di studio comuni e di mobilità;

b)

migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione e, ove appropriato, la trasferibilità dei crediti;

c)

sostenere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale al fine di favorire la discussione e lo scambio di esperienze sui problemi del settore; e

d)

sostenere la mobilità transatlantica dei professionisti al fine di migliorare la comprensione reciproca dei temi significativi per le relazioni UE-USA.

Articolo 4

Principi generali

La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

1)

Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati degli Stati Uniti, nonché dell'autonomia delle istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione professionali;

2)

reciprocità dei benefici derivanti dalle attività intraprese nell'ambito dell'accordo;

3)

ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America; e

4)

pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e degli Stati Uniti.

Articolo 5

Azioni del programma

Il programma prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato paritetico

1.   È istituito un Comitato paritetico, costituito da un numero eguale di rappresentanti di entrambe le parti.

2.   Il comitato paritetico ha il compito di:

a)

verificare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo; nonché

b)

presentare alle parti una relazione biennale sul livello, sull’andamento e sull’efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.

3.   Il comitato paritetico si riunisce una volta ogni due anni o in base al calendario concordato dalle parti, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti.

4.   Le decisioni del comitato paritetico sono adottate per consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale comprendente l'indicazione delle decisioni adottate e dei principali argomenti trattati. I verbali sono approvati dai membri designati da ciascuna parte a presiedere congiuntamente la riunione e, insieme alla relazione biennale, sono presentati ai competenti funzionari ministeriali di ciascuna parte.

Articolo 7

Controllo e valutazione

Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma. Ciò consente di rivedere, se necessario, le attività del programma qualora sorgano esigenze o mutamenti nel corso del suo svolgimento.

Articolo 8

Finanziamenti

1.   Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle applicabili leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le parti. Nell'ambito del programma, le parti si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.

2.   Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

Articolo 9

Accesso del personale

Ciascuna parte si adopera per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.

Articolo 10

Altri accordi

Il presente accordo non sostituisce, né vi incide in altro modo, ulteriori accordi o attività avviate congiuntamente nei settori interessati da qualsiasi Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti.

Articolo 11

Campo d'applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti.

Articolo 12

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore, a seconda di quale sia l'ultima denuncia, il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo sostituisce l’accordo del 2000 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali.

2.   Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di otto anni e può essere prorogato o modificato previa intesa scritta tra le parti.

Le modifiche o la proroga entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o la proroga.

3.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa precedentemente intercorsa ai sensi dello stesso.

Articolo 13

Fatto a Vienna, addì ventun giugno 2006 e redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza fa fede il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

ALLEGATO

AZIONI

Azione 1 — Progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti

1.

Le parti forniscono il proprio sostegno ad istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione professionali costituite in consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione terziaria e dell’istruzione e formazione professionali.

2.

Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale che raggruppi istituzioni di livello universitario e di formazione professionale dell’UE e degli USA.

3.

I progetti dei consorzi misti dovrebbero, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti nell’ambito di programmi di studio comuni, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.

4.

Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammesse a beneficiare dei finanziamenti per i consorzi misti CE/USA in base ai settori prioritari che sono fondamentali per la cooperazione CE/USA.

Azione 2 — Progetti di mobilità di eccellenza (prosecuzioni)

Le parti possono sostenere la mobilità degli studenti finanziando consorzi misti che riuniscano istituzioni di livello universitario e di formazione professionale, le quali abbiano dato prova della loro eccellenza nel realizzare progetti comuni finanziati dalle parti.

Azione 3 — Misure mirate alle politiche

Le parti possono finanziare progetti multilaterali a cui partecipano organizzazioni operanti nel settore dell’istruzione terziaria e della formazione professionale allo scopo di rafforzare la collaborazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti per quanto concerne lo sviluppo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale. Tra le misure mirate alle politiche possono rientrare studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative che affrontano questioni orizzontali dell’istruzione terziaria e della formazione professionale, incluso il riconoscimento delle qualifiche.

Azione 4 — Borse di studio «Schuman-Fulbright»

Le parti intendono assegnare borse di studio a professionisti altamente qualificati (tra cui professionisti della formazione, eventualmente impegnati in studi avanzati presso università e scuole professionali) che desiderano intraprendere degli studi o una formazione nei settori che rivestono una particolare importanza nelle relazioni UE-USA, settori da definire di comune accordo dalle parti. Per promuovere le borse «Schuman-Fulbright» e sostenere i beneficiari, le parti possono finanziare un’organizzazione da esse designata di comune accordo.

Azione 5 — Associazione degli ex allievi

Le parti possono finanziare le associazioni di ex allievi di cui fanno parte studenti che hanno partecipato agli scambi sostenuti dal programma di cooperazione CE-USA nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale. Le associazioni di ex allievi possono essere gestite da organizzazioni designate dalle parti di comune accordo.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:

1.

stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati;

2.

decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, di presentazione e selezione delle proposte;

3.

fornire informazioni sul programma e sulla sua attuazione;

4.

designare consulenti ed esperti del mondo universitario;

5.

raccomandare alle autorità competenti di ciascuna parte i progetti da finanziare;

6.

curare la gestione finanziaria; nonché

7.

provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio cooperativo.

In linea di massima, la Comunità sosterrà i partner europei dei progetti, mentre gli Stati Uniti i partner americani. A tal fine, le parti possono impiegare sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e/o borse di studio.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

È possibile utilizzare fondi per l'acquisto di servizi necessari all'attuazione del programma. In particolare, le parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulgazione.


Commissione

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE del Consiglio e la decisione 2001/618/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento

[notificata con il numero C(2006) 5856]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/911/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 34,

vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (3), in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (4), in particolare l' articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (5), in particolare l'articolo 18, secondo comma,

vista la direttiva 95/70/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (6), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (7), in particolare l'articolo 19, secondo comma,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sulle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (8), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (9), in particolare l' articolo 26, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce un elenco di istituti statali e laboratori nazionali di riferimento responsabili delle analisi ufficiali di tubercoline e reagenti, un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi bovina nonché un elenco degli istituti ufficiali responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E1) fornito dallo State Veterinary Serum Laboratory di Copenaghen, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica.

(2)

La direttiva 90/539/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici e del loro impiego nei laboratori riconosciuti. La suddetta direttiva contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento.

(3)

La direttiva 92/35/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici e del loro impiego nei laboratori riconosciuti. La suddetta direttiva contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento.

(4)

La direttiva 92/119/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, di laboratori nazionali per ognuna delle malattie di cui alla direttiva stessa. L'elenco dei laboratori nazionali competenti per la malattia vescicolare dei suini figura nella suddetta direttiva.

(5)

La direttiva 93/53/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, di laboratori nazionali di riferimento per ognuna delle malattie di cui alla direttiva stessa. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura nella suddetta direttiva.

(6)

La direttiva 95/70/CE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento per il campionamento e le analisi. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura nella suddetta direttiva.

(7)

La direttiva 2000/75/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili degli esami di laboratorio. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali.

(8)

La direttiva 2001/89/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché un laboratorio nazionale sia responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali.

(9)

La direttiva 2002/60/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché un laboratorio nazionale sia responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali.

(10)

La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (10) stabilisce l'elenco degli istituti responsabili del controllo di qualità del metodo ELISA in ogni Stato membro, in particolare per quanto riguarda la produzione e la standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari. Il suddetto elenco è contenuto nella suddetta decisione.

(11)

Le autorità competenti di quasi tutti gli Stati membri hanno presentato richieste di modifica dei dati relativi agli istituti nazionali di riferimento elencati in varie direttive e nella suddetta decisione. Inoltre è opportuno che gli istituti statali e i laboratori nazionali di riferimento dei quali ai suddetti atti siano elencati in ordine alfabetico in base al codice ISO di ogni Stato membro.

(12)

A fini di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria è opportuno sostituire tali elenchi nelle suddette direttive e nella suddetta decisione.

(13)

Vanno quindi modificate di conseguenza le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e la decisione 2001/618/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e la decisione 2001/618/CE vengono modificate conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/775/CE della Commissione (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 33).

(7)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(10)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27).


ALLEGATO

Le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e la decisione 2001/618/CE sono modificate come segue:

1)

Nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, il punto 4.2. è sostituito dal seguente testo:

«4.2.   Istituti statali e Laboratori Nazionali di Riferimento

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav

Praha – Lysolaje

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel.: +49 3641-804-0

Fax: +49 3641-804-228

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Department of Veterinary Diagnostics and Research,

Bülowsvej 27,

DK-1790 Copenhagen V

EE

Eesti Maaülikool

Mükobakteriooside laboratoorium

F.H. Kreutzwaldi 62

51014 Tartu

Tel.: +372 731 3250

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau s/n

Santa Fe 18320 (Granada)

Tel.: +34 958 440 375/440 400

Fax: +34 958 441 200

Fulgencio Garrido Abellán

E-mail: clvgr@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA site de Fougères

La Haute Marche — Javené

35133 Fougères

GB

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food

Centre of Athens Veterinary Institutions

Institute of infectious and parasitic diseases

Department of Microbiology

25 Neapoleos Street

15 310 Ag. Paraskevi

Tel.: +30 210 6010903-6399521

Fax: +30 210 6399477

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

Budapest

Tábornok u. 2.

H-1149

IE

Bacteriology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Istituto Superiore di Sanità

299 Viale Regina Elena

00161 - Roma (I)

Tel. +39 06 49 90 1

Fax +39 06 49 38 71 18

LT

Nacionalinė veterinarijos laboratorija,

J. Kairiūkščio g. 10,

LT-2021 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departament of Microbiology

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

SK-949 01 Nitra»

2)

Nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, il punto 4.2. è sostituito dal seguente testo:

«4.2.   Laboratori nazionali di riferimento

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav

Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel.: +49 3641-804-0

Fax: +49 3641-804-228

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Department of Veterinary Diagnostics and Research,

Bülowsvej 27,

DK-1790 Copenhagen V

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: +372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau s/n

Santa Fe 18320 (Granada)

Tel.: 34 958 440 375/440 400

Fax: 34 958 441 200

Fulgencio Garrido Abellán

E-mail: clvgr@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA site de Maisons-Alfort — LERPAZ

22 rue Pierre Curie — BP 67

94703 Maisons-Alfort Cedex

GB

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

Immunodiagnostics Department

Veterinary Sciences Division

Stoney Road Stormont

Belfast BT4 3SD, UK

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food

National Veterinary Laboratory of Larisa

6o Km, National Highway Larisa-Trikala

Tel.: + 30 2410 617 980-617 981

Fax: + 30 2410 617982

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

Budapest

Tábornok u. 2.

H-1149

IE

The Blood Testing Laboratory

Department of Agriculture and Food

Model Farm Road

Cork

Co. Cork

IT

Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario

I- 64100 Teramo

LT

Nacionalinė veterinarijos laboratorija,

J. Kairiūkščio g. 10,

LT-2021 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departament of Microbiology

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

SK-960 86 Zvolen»

3)

Nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE i punti A.1 e A.2 del capitolo II sono sostituiti dal testo seguente:

«A.1.

L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E 1) fornito dallo Danish Institute for Food and Veterinary Research di Copenaghen.

A.2.

La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E 1) fornito dal Danish Institute for Food and Veterinary Research di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti:

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav

Praha – Lysolaje

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel.: +49 33979-80-0

Fax: +49 33979-80-200

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Department of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: +372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes

AFSSA site de Lyon — LERPBHV

31 avenue Tony Garnier

69364 Lyon Cedex 07 FRANCE

GB

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

Immunodiagnostics Department

Veterinary Sciences Division

Stoney Road Stormont

Belfast BT4 3SD, UK

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food

Centre of Athens Veterinary Institutions

Institute of Foot and Mouth Disease and exotic diseases

25 Neapoleos Street

15 310 Ag. Paraskevi

Tel.: + 30 210 6010903-6007016

Fax: + 30 210 6399477

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

Budapest

Tábornok u. 2.

H-1149

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per i retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti c/o Istituto zooprofilattico sperimentale dell’ Umbria e delle Marche,

Via G. Salvemini 1,

06126 Perugia

Tel. +39 75 3431

Fax +39 75 35047

LT

Nacionalinė veterinarijos laboratorija,

J. Kairiūkščio g. 10,

LT-2021 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departament of Biochemistry

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

SK-960 86 Zvolen»

4)

Nell'allegato I della direttiva 90/539/CEE il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

I laboratori nazionali di riferimento per l'influenza aviaria sono quelli di seguito elencati:

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

State Veterinary Institute Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49 383 51-7-0

Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals,

Hangoevej 2,

DK-8200 Aarhus N

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia

Tel.: +372 603 58 10

Faks: +372 603 58 11

E-post: tallinn@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

GB

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions,

80, 26th October Street,

GR-546 27 Thessaloniki

Tel.: 2310785104

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la malattia di New Castle e Centro di Referenza Nazionale

per le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,

V.le dell'Università,

10-35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

National Veterinary Laboratory, Marsa

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Poultry Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674467

Department of Bacteriology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 309162

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny a potravinový ústav,

Botanická 15, 842 52 Bratislava»

5)

Nell'allegato I della direttiva 92/35/CEE il punto A è sostituito dal seguente:

«A.   ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI PESTE EQUINA

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory

Ash Road,

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

— Standort Tübingen —

Postfach 11 49

72001 Tübingen

Tel.: +49.7071-96-7-0

Fax: +49.7071-96-7-105

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: +372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA site de Maisons-Alfort — LERPAZ

22 rue Pierre Curie — BP 67

94703 Maisons-Alfort Cedex FRANCE

GB

Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright, Woking

Surrey GU12 6DG, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food

Centre of Athens Veterinary Institutions

Institute of Foot and Mouth Disease and exotic diseases

25 Neapoleos Street

15 310 Ag. Paraskevi

Tel.: +30 210 6010903-6007016

Fax: +30 210 6399477

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food

Abbotstown, Castleknock, Dublin

IT

Centro Nazionale di Referenza per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche degli animali c/o Istituto zooprofilattico sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario

I- 64100 Teramo

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

LU

Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat,

54, Avenue Gaston Diderich,

L-Luxemburg

LV

MT

Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory

Ash Road,

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Virology

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt,

SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nationalni veterinarski inštitut,

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory

Ash Road,

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk»

6)

Nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE, il punto 5 è sostituito dal seguente testo:

«5)   Laboratori di diagnosi

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: + 43(0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

State Veterinary Institute Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49.383 51-70

Fax: +49.383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: +372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA

Carretera de Algete-El Casar, km 8,

Valdeolmos E-28130 (Madrid)

Tel.: +34 916 202 216/202 300

Fax: +34 916 202 247

E-mail: arias@inia.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA site de Maisons-Alfort — LERPAZ

22 rue Pierre Curie — BP 67

94703 Maisons-Alfort Cedex FRANCE

GB

Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright, Woking

Surrey GU12 6DG, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

IT

Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie vescicolari c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

MT

Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory

Ash Road,

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Foot-and-Mouth Disease

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola

Tel.: +48.43.823.51.34

Fax: +48.43.823.52.75

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674467

SI

Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory

Ash Road,

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-pošta: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

SK

Štátny veterinárny ústav,

Pod dráhami 918,

960 86 Zvolen»

7)

Il testo dell'allegato A della direttiva 93/53/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

AT

VMU: Veterinärmedizinische Universität Wien, Klinik für Geflügel, Ziervögel, Reptilien und Fische

(University of Veterinary Medicine Vienna, clinic for poultry, pet birds, reptiles and fish)

Veterinärplatz 1

A-1210 Wien

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Veterinary Research Institute

Hudcova 70

621 32 Brno

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49 383 51-7-0

Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary

Research, Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals,

Hangoevej 2,

DK-8200 Aarhus N

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia

Tel.: +372 603 58 10

Faks: + 372 603 58 11

E-post: tallinn@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest–

LERPP

BP 70

29280 Plouzane

GB

Cefas Weymouth Laboratory

Barrack Road

The nothe

Weymouth

Dorset DT4 8UB

UK

FRS Marine Laboratory

PO Box 101

375 Victoria Road

Torry

Aberdeen

AB11 9DB

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic Organisms,

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

The Marine Institute

Rinville

Oranmore

Co. Galway

IT

Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,

V.le dell'Università,

10 - 35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius, Lietuva

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Legnaro (PD), Italia

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Fish Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Wildlife, Fish and Environment

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674044

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny a potravinový ústav,

Jánoškova 1611/58,

026 80 Dolný Kubín»

8)

Il testo dell'allegato C della direttiva 95/70/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTOPER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

AT

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49 383 51-7-0

Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Fisheries Research,

Dpt. for Marine Ecology and Aquaculture, Fish Disease Laboratory,

Stigboejlen 4,

DK-1870 Frederiksberg C

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: +372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Instituto de Investigaciones Marinas

CSIC

Eduardo Cabello, 6

E-36208 Vigo

Tel.: +34 986 214 462

Fax: +34 986 292 762

E-mail: pato1@iim.csic.es

FI

Danish Institute for Fisheries Research,

Dpt. for Marine Ecology and Aquaculture,

Fish Disease Laboratory,

Stigboejlen 4,

DK-1870 Frederiksberg C

FR

Laboratoire de génétique et pathologie

IFREMER

Ronce-les-bains

17390 La Tremblade

GB

Cefas Weymouth Laboratory

Barrack Road

The nothe

Weymouth

Dorset DT4 8UB

UK

FRS Marine Laboratory

PO Box 101

375 Victoria Road

Torry

Aberdeen

AB11 9DB

GR

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions, Department of Pathology of Aquatic Organisms,

80, 26th October Street,

GR-54627 Thessaloniki

Tel: +30.2310785104

HU

IE

The Marine Institute

Rinville

Oranmore

Co. Galway

IT

Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,

V.le dell'Università,

10-35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J.J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

MT

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Hygiene of Food of Animal Origin

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

IPIMAR

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar

Av. Brasília

P-1449-006 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Wildlife, Fish and Environment

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 18674000

Fax (46-18) 18674044

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny a potravinový ústav,

Jánoškova 1611/58,

026 80 Dolný Kubín»

9)

Nell'allegato I della direttiva 2000/75/CE il punto A è sostituito dal seguente:

«A.   LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.a t

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49 383 51-7-0

Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA

Carretera de Algete-El Casar, km 8,

Valdeolmos E-28130 (Madrid)

Tel.: +34 916 202 216/202 300

Fax: +34 916 202 247

E-mail: arias@inia.es

FI

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

FR

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

CIRAD-EMVT

Campus international de Baillarguet

BP 5035

34032 Montpellier Cedex 1

GB

Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright, Woking

Surrey GU12 6DG

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

IT

Centro Nazionale di Referenza per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche degli animali c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise

Via Campo Boario

I-64100 Teramo

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius, Lietuva

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

MT

Istituto Zooprofilatico dell'Abruzzo e Molise

Via Campo Boario

IT-64100 Teramo

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Virology

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav,

Pod dráhami 918,

960 86 Zvolen»

10)

Nell'allegato III della direttiva 2001/89/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1)

I laboratori nazionali per la peste suina classica sono i seguenti:

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

State Veterinary Institute Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49 383 51-7-0

Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA

Carretera de Algete-El Casar, km 8,

Valdeolmos E-28130 (Madrid)

Tel.: +34 916 202 216/202 300

Fax: +34 916 202 247

E-mail: arias@inia.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

GB

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel 2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-60-70

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di Referenza Nazionale per le Malattie da Pestivirus e da Asfivirus c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche,

Via G. Salvemini n. 1,

06126 Perugia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

Veterinary Laboratories Agency,

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK.

Tel.: +44 1932 341111

Fax: +44. 1932 347046

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav,

Pod dráhami 918,

960 86 Zvolen»

11)

Nell'allegato IV della direttiva 2002/60/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1)

I laboratori nazionali per la peste suina africana sono i seguenti:

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald-Insel Riems

Tel.: +49.383 51-7-0

Fax: +49.383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA

Carretera de Algete-El Casar, km 8,

Valdeolmos E-28130 (Madrid)

Tel.: +34 916 202 216/202 300

Fax: +34 916 202 247

E-mail: arias@inia.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22 440 Ploufragan

GB

Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright, Woking

Surrey GU12 6DG

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: 2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di Referenza Nazionale per le Malattie da Pestivirus e da Asfivirus c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche,

Via G. Salvemini n. 1,

06126 Perugia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

MT

Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright, Woking

Surrey GU24 ONF, UK

E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

Laboratory Departament of Pathology

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

PT-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav,

Pod dráhami 918,

960 86 Zvolen»

12)

Nell'allegato III della direttiva 2001/618/CE, il paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal seguente testo:

«d)

Gli istituti elencati qui di seguito saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel.: +49.33979 80-0

Fax: +49.33979 80-200

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,

Dpt. of Virology,

Lindholm,

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

GB

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet

(Central Veterinary Institute)

H-1581 Budapest

146., Pf. 2.

Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317

Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48.81.886 30 51

Fax: +48.81.886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 674000

Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav,

Pod dráhami 918,

960 86 Zvolen»


9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2006

che modifica le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 5937]

(2006/912/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e per controlli volti a prevenire le zoonosi.

(2)

La decisione 2005/723/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 (2), indica il tasso proposto e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2005/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2005, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006 (3), stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2006, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità a taluni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6)

È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della decisione 2005/723/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2005/873/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), «105 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;

2)

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;

3)

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), «65 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

4)

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), «5 000 000 di EUR» è sostituito da «7 000 000 di EUR»;

5)

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), «240 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

6)

all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), «50 000 EUR» è sostituito da «90 000 EUR»;

7)

all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), «100 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

8)

all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), «1 000 000 di EUR» è sostituito da «1 130 000 EUR»;

9)

all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), «2 200 000 EUR» è sostituito da «4 200 000 EUR»;

10)

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), «650 000 EUR» è sostituito da «550 000 EUR»;

11)

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), «900 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

12)

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), «488 000 EUR» è sostituito da «38 000 EUR»;

13)

all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), «600 000 EUR» è sostituito da «1 200 000 EUR»;

14)

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), «160 000 EUR» è sostituito da «260 000 EUR»;

15)

all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), «25 760 000 EUR» è sostituito da «26 065 000 EUR»;

16)

all'articolo 11, paragrafo 2, lettera q), «5 515 000 EUR» è sostituito da «5 550 000 EUR»;

17)

all'articolo 11, paragrafo 2, lettera t), «2 205 000 EUR» è sostituito da «2 665 000 EUR»;

18)

all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h), «300 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

19)

all'articolo 12, paragrafo 2, lettera p), «685 000 EUR» è sostituito da «335 000 EUR»;

20)

all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), «12 790 000 EUR» è sostituito da «4 790 000 EUR»;

21)

all'articolo 13, paragrafo 2, lettera k), «5 215 000 EUR» è sostituito da «2 815 000 EUR»;

22)

all'articolo 13, paragrafo 2, lettera p), «685 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;

23)

all'articolo 13, paragrafo 2, lettera r), «865 000 EUR» è sostituito da «75 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).

(2)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2006/645/CE (GU L 263 del 23.9.2006, pag. 14).

(3)  GU L 322 del 9.12.2005, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2006/645/CE.


ALLEGATO

Gli allegati da I a V della decisione 2005/723/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali (articolo 1, paragrafo 1)

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota %

Importo massimo

(EUR)

Malattia di Aujeszky

Belgio

50

260 000

Spagna

50

100 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50

4 200 000

Francia

50

150 000

Italia

50

1 000 000

Portogallo

50

1 250 000

Brucellosi bovina

Grecia

50

300 000

Spagna

50

6 000 000

Irlanda

50

1 750 000

Italia

50

2 600 000

Cipro

50

300 000

Polonia

50

260 000

Portogallo

50

1 800 000

Regno Unito (1)

50

1 900 000

Tubercolosi bovina

Estonia

50

135 000

Spagna

50

7 000 000

Italia

50

1 800 000

Polonia

50

800 000

Portogallo

50

370 000

Peste suina classica

Repubblica ceca

50

35 000

Germania

50

1 200 000

Francia

50

400 000

Lussemburgo

50

15 000

Slovenia

50

25 000

Repubblica slovacca

50

400 000

Leucosi bovina enzootica

Estonia

50

5 000

Italia

50

90 000

Lituania

50

100 000

Lettonia

50

200 000

Portogallo

50

400 000

Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

Grecia

50

600 000

Spagna

50

6 500 000

Francia

50

150 000

Italia

50

3 200 000

Cipro

50

310 000

Portogallo

50

1 130 000

Poseidom (2)

Francia (3)

50

100 000

Rabbia

Austria

50

180 000

Repubblica ceca

50

390 000

Germania

50

750 000

Estonia

50

990 000

Francia

50

0

Finlandia

50

100 000

Lituania

50

0

Lettonia

50

650 000

Polonia

50

3 750 000

Slovenia

50

300 000

Repubblica slovacca

50

400 000

Peste suina africana, peste suina classica

Italia

50

50 000

Totale

54 395 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi (articolo 2, paragrafo 1)

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi

Stato membro

Aliquota (%)

Importo massimo

(EUR)

Salmonella

Austria

50

72 000

Belgio

50

550 000

Cipro

50

69 000

Danimarca

50

155 000

Germania

50

300 000

Francia

50

315 000

Irlanda

50

75 000

Italia

50

675 000

Lettonia

50

73 000

Paesi Bassi

50

759 000

Portogallo

50

38 000

Repubblica slovacca

50

232 000

Totale

3 313 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE (articolo 3, paragrafo 1)

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota applicata per i test rapidi e i test differenziali eseguiti

(%)

Importo massimo

(EUR)

TSE

Belgio

100

3 375 000

Repubblica ceca

100

1 640 000

Danimarca

100

2 380 000

Germania

100

15 155 000

Estonia

100

285 000

Grecia

100

1 625 000

Spagna

100

9 945 000

Francia

100

26 065 000

Irlanda

100

6 695 000

Italia

100

9 045 000

Cipro

100

565 000

Lettonia

100

355 000

Lituania

100

770 000

Lussemburgo

100

140 000

Ungheria

100

1 415 000

Malta

100

35 000

Paesi Bassi

100

5 550 000

Austria

100

2 230 000

Polonia

100

3 800 000

Portogallo

100

2 665 000

Slovenia

100

410 000

Slovacchia

100

845 000

Finlandia

100

1 020 000

Svezia

100

1 440 000

Regno Unito

100

7 700 000

Totale

105 150 000

ALLEGATO IV

Elenco dei programmi per l'eradicazione della BSE (articolo 4, paragrafo 1)

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(EUR)

BSE

Belgio

50 % abbattimento

150 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento

750 000

Danimarca

50 % abbattimento

100 000

Germania

50 % abbattimento

875 000

Estonia

50 % abbattimento

15 000

Grecia

50 % abbattimento

15 000

Spagna

50 % abbattimento

1 000 000

Francia

50 % abbattimento

100 000

Irlanda

50 % abbattimento

2 800 000

Italia

50 % abbattimento

200 000

Cipro

50 % abbattimento

15 000

Lussemburgo

50 % abbattimento

100 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento

60 000

Austria

50 % abbattimento

15 000

Polonia

50 % abbattimento

985 000

Portogallo

50 % abbattimento

335 000

Slovenia

50 % abbattimento

25 000

Slovacchia

50 % abbattimento

65 000

Finlandia

50 % abbattimento

25 000

Regno Unito

50 % abbattimento

530 000

Totale

8 160 000

ALLEGATO V

Elenco dei programmi per l'eradicazione della scrapie (articolo 5, paragrafo 1)

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(EUR)

Scrapie

Belgio

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

100 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

105 000

Danimarca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Germania

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

1 105 000

Estonia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

6 000

Grecia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

1 060 000

Spagna

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

4 790 000

Francia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

4 690 000

Irlanda

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

705 000

Italia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

530 000

Cipro

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 815 000

Lettonia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Lituania

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Lussemburgo

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

35 000

Ungheria

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

50 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

500 000

Austria

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

15 000

Portogallo

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

75 000

Slovenia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

160 000

Slovacchia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

250 000

Finlandia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

6 000

Svezia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

6 000

Regno Unito

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 740 000

Totale

22 763 000

»

(1)  Unicamente Irlanda del Nord

(2)  Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare.

(3)  Unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/67


AZIONE COMUNE 2006/913/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2006

che modifica e proroga l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL «Kinshasa»)

Proroga a parte del 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/847/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL «Kinshasa») (1).

(2)

Con l'azione comune 2005/822/PESC, del 21 novembre 2005 (2), il Consiglio ha modificato e prorogato il mandato dell'EUPOL «Kinshasa» per una prima fase fino al 30 aprile 2006. Con l'azione comune 2006/300/PESC, del 21 aprile 2006, il Consiglio ha modificato e prorogato il mandato dell'EUPOL «Kinshasa» fino al 31 dicembre 2006 (3), prevedendo in particolare un temporaneo rafforzamento dell'EUPOL «Kinshasa» durante il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo (RDC).

(3)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/868/PESC che proroga il rafforzamento temporaneo dell'EUPOL «Kinshasa» fino al 31 dicembre 2006.

(4)

Il mandato generale dell'EUPOL «Kinshasa» dovrebbe essere modificato e prorogato di altri sei mesi e il rafforzamento temporaneo dovrebbe essere prorogato di altri tre mesi.

(5)

È opportuno, se del caso, procedere alla revisione dell'azione comune dopo che il Consiglio avrà deciso sulle future azioni dell'UE in materia di riforma del settore della sicurezza nella RDC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2004/847/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'EUPOL “Kinshasa” è temporaneamente rafforzata durante il processo elettorale e nel periodo immediatamente successivo nella Repubblica democratica del Congo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3. Questo rafforzamento termina, al più tardi, il 31 marzo 2007.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mandato della missione

L'Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell'IPU al fine di assicurare che l'operato dell'IPU sia conforme all'addestramento da essa ricevuto presso l'Accademia di polizia e alle migliori prassi internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell'IPU, per accrescere la capacità di gestione dell'unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell'espletamento dei loro compiti.

L'EUPOL “Kinshasa” continua ad assicurare le funzioni di controllo, guida e consulenza nello sviluppo dell'IPU e contribuisce ad assicurare la corretta integrazione di tale unità nella polizia nazionale congolese (PNC). L'EUPOL “Kinshasa” inoltre rafforza la sua capacità di consulenza alla polizia congolese nella prospettiva di agevolare il processo di riforma del settore della sicurezza nella RDC insieme all'EUSEC RD Congo.

Ai fini del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL “Kinshasa” durante il processo elettorale, l'EUPOL “Kinshasa” istituisce quale sua parte integrante e nel quadro globale della sicurezza per le elezioni, un elemento di supporto del coordinamento di polizia per assicurare una risposta migliore e coordinata delle unità della polizia nazionale congolese per il controllo della folla a Kinshasa, in caso di disordini durante il periodo elettorale, con particolare attenzione all'elezione del presidente della RDC. Il settore di responsabilità è limitato a Kinshasa. L'elemento di supporto del coordinamento di polizia, come parte dell'EUPOL “Kinshasa”, non ha poteri di esecuzione.

Al fine del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL “Kinshasa” durante il processo elettorale, l'EUPOL “Kinshasa” è autorizzata ad utilizzare appositi contributi finanziari bilaterali per approvvigionarsi di attrezzature supplementari per le unità della PNC di controllo della folla a Kinshasa.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Struttura della missione

La missione si comporrà di un comando e di osservatori della polizia. Il comando sarà costituito dall'ufficio del capo della missione e da una sezione di supporto amministrativo. Tutto il personale avente funzioni di controllo, guida e consulenza nonché i formatori assegnati all'IPU avranno uffici comuni presso la base operativa dell'IPU.

Ai fini del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL “Kinshasa” durante il processo elettorale, l'EUPOL “Kinshasa” includerà un apposito elemento di coordinamento dei compiti specifici assegnati alla missione durante questo periodo.»;

4)

all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 giugno 2007.»

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione per il periodo dal 1o gennaio 2007 fino al 30 giugno 2007 ammonta al massimo a 2 075 000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/868/PESC (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 50).

(2)  GU L 305 del 24.11.2005, pag. 44.

(3)  GU L 111 del 25.4.2006, pag. 12.