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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
89,7 |
|
204 |
48,3 |
|
|
999 |
69,0 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
149,4 |
|
204 |
74,3 |
|
|
628 |
167,7 |
|
|
999 |
130,5 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
151,2 |
|
204 |
58,8 |
|
|
999 |
105,0 |
|
|
0805 10 20 |
388 |
39,2 |
|
508 |
15,3 |
|
|
528 |
26,3 |
|
|
999 |
26,9 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
63,5 |
|
204 |
66,0 |
|
|
999 |
64,8 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,2 |
|
388 |
111,5 |
|
|
999 |
89,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
50,5 |
|
528 |
35,5 |
|
|
999 |
43,0 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
59,7 |
|
400 |
99,7 |
|
|
404 |
99,8 |
|
|
720 |
59,8 |
|
|
999 |
79,8 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
134,0 |
|
400 |
117,2 |
|
|
528 |
106,5 |
|
|
720 |
51,2 |
|
|
999 |
102,2 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1815/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2006 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 29.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 9 dicembre 2006
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(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 11 10 (1) |
22,45 |
5,08 |
|
1701 11 90 (1) |
22,45 |
10,31 |
|
1701 12 10 (1) |
22,45 |
4,89 |
|
1701 12 90 (1) |
22,45 |
9,88 |
|
1701 91 00 (2) |
26,42 |
12,02 |
|
1701 99 10 (2) |
26,42 |
7,50 |
|
1701 99 90 (2) |
26,42 |
7,50 |
|
1702 90 99 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1816/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006
relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
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(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007. |
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(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 dicembre 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2007 possono essere presentate domande di titoli per 5 686,783 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1745/2006 (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 22).
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/6 |
DIRETTIVA 2006/128/CE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2006
recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
dopo aver consultato il comitato scientifico dell’alimentazione umana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti (2). |
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(2) |
La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (3), stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE. |
|
(3) |
È necessario adottare criteri specifici per l’E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare. |
|
(4) |
Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante tali sostanze dev’essere sostituito. |
|
(5) |
L’EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l’E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
(3) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15).
ALLEGATO
L’allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.
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1) |
Il seguente testo riguardante l’E 968 eritritolo è inserito dopo E 967 xilitolo:
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2) |
Il testo riguardante l’E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca è sostituito dal seguente:
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3) |
La parte relativa all’E 955 sucralosio è sostituita dalla seguente:
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4) |
Il testo riguardante l’E 962 sale di aspartame-acesulfame è sostituito dal seguente:
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5) |
Il testo riguardante l’E 965 (i) maltitolo è sostituito dal seguente:
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6) |
Il testo riguardante l’ E 965 (ii) sciroppo di maltitolo è sostituito dal seguente:
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7) |
Il testo riguardante l’E 966 lactitolo è sostituito dal seguente:
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/15 |
DIRETTIVA 2006/129/CE DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006
recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2), stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, riguardanti gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3). |
|
(2) |
È opportuno sopprimere il criterio di purezza per l’E 216 p-idrossibenzoato di propile e l’E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio che non possono più essere utilizzati come additivi alimentari. |
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(3) |
Numerose versioni linguistiche della direttiva 96/77/CE contengono errori concernenti le seguenti sostanze: E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xantano. Occorre correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, se necessario, i criteri specifici di purezza sono stati adattati per tener conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante queste sostanze dovrà essere sostituito. |
|
(4) |
Occorre modificare il tenore di cenere solfatata nel criterio di purezza per l’E 472c esteri citrici dei mono — e digliceridi di acidi grassi per tener conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati. |
|
(5) |
È necessario garantire che l’E 559 silicato di alluminio sia prodotto a partire da argille caolinitiche indenni da ogni tipo di contaminazione inaccettabile da diossina. La presenza di diossina nell’argilla caolinitica dovrà perciò limitarsi al livello più basso possibile. |
|
(6) |
Occorre adottare specifiche per i nuovi additivi alimentari autorizzati mediante direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 96/77/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato e corretto in conformità dell’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19).
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
ALLEGATO
L’allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:
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1) |
I testi riguardanti gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio sono eliminati. |
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2) |
Il testo riguardante l’E 307 alfa-tocoferolo è sostituito dal seguente:
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3) |
Il testo riguardante l’E 315 acido eritorbico è sostituito dal seguente:
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4) |
Il seguente testo riguardante l’E 319 butilidrochinone-terziario (TBHQ) viene inserito dopo l’E 316 eritorbato di sodio:
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5) |
Il testo riguardante l’E 415 gomma di xantano è sostituito dal seguente:
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6) |
Il seguente testo riguardante l’E 426 emicellulosa di soia è inserito dopo l’E 425(ii) glucomannano di konjac
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7) |
Il seguente testo riguardante l’E 462 etilcellulosa è inserito dopo l’E 461 metilcellulosa:
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8) |
Il testo riguardante E 472c esteri di acido citrico di mono- e digliceridi di acidi grassi è sostituito dal seguente:
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9) |
Il testo relativo all’E 559 silicato di alluminio (caolino) è sostituito dal seguente:
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10) |
Il seguente testo riguardante l’E 586 4-exilresorcinolo è inserito dopo l’E 578 gluconato di calcio:
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11) |
Il seguente testo riguardante l’E 1204 pullulan è inserito dopo l’E 1200 polidestrosio:
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12) |
Il seguente testo riguardante l’E 1452 ottenilsuccinato di alluminio e amido è inserito dopo l’E 1451 di amido acetilato ossidato:
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2006
che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
(2006/906/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito «la convenzione») è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE (1) e prorogata con le decisioni del comitato per l'aiuto alimentare del giugno 2002, del giugno 2003 e del giugno 2005, per restare in vigore fino al 30 giugno 2007. |
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(2) |
Un'ulteriore proroga di un anno di tale convenzione è nell'interesse sia della Comunità sia degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. La Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di comitato per l'aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata da una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che resti in vigore per lo stesso periodo la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
La Commissione è autorizzata ad esprimere la presente posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. HYSSÄLÄ
(1) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.
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9.12.2006 |
IT |
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L 346/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2006
recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni
(2006/907/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
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(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Joan CLOS i MATHEU, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010, il sig. Jordi HEREU i BOHER, sindaco di Barcellona, in sostituzione del sig. Joan CLOS i MATHEU.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. HYSSÄLÄ
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
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9.12.2006 |
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L 346/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2006
relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl
(2006/908/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Comunità, nel perseguire una chiara politica a sostegno degli sforzi intrapresi dall'Ucraina per eliminare le conseguenze dell’incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale di Cernobyl, ha già fornito al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), un contributo di 90,5 milioni di EUR nel periodo 1999-2000, conformemente alla decisione 98/381/CE, Euratom (2), più altri 100 milioni di EUR nel periodo 2001-2005, conformemente alla decisione 2001/824/CE, Euratom (3). |
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(2) |
La BERS, che amministra il Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, ha confermato all’assemblea dei contribuenti del Fondo l’esistenza di un ammanco di circa 250 milioni di EUR e che il volume dei fondi non impegnati non era sufficiente per assegnare i contratti per il nuovo confinamento sicuro. Per evitare ulteriori ritardi nel progetto, i contribuenti avrebbero dovuto sottoscrivere nuovi impegni nel 2005. |
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(3) |
I membri dell’ex G7 e la Comunità, ossia i maggiori contribuenti del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, hanno concordato in linea di principio di fornire ulteriori contributi al Fondo in base all’accordo storico di ripartizione degli oneri tra i contribuenti. |
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(4) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (4), considera il versamento di un contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall’UE, quali l’iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl, come una priorità nel settore della sicurezza nucleare. |
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(5) |
Nella sua comunicazione del 6 settembre 2000 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha proposto che a partire dal 2001 il sostegno finanziario della Comunità a favore della sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti e nei paesi dell’Europa centrale e orientale avrebbe dovuto provenire da un'unica linea di bilancio per l’assistenza finanziaria alla sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti. |
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(6) |
Alle sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl si applicano le norme della BERS in materia di appalti, restando inteso che gli appalti dovrebbero essere limitati, in linea di principio, ai beni e servizi prodotti o forniti dai paesi finanziatori o dai paesi in cui opera la BERS. Dette norme differiscono da quelle applicabili alle operazioni finanziate direttamente con il programma Tacis, il quale, di conseguenza, non può fornire il contributo di cui alla presente decisione. |
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(7) |
È comunque opportuno garantire, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti in conformità del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl della BERS, che non siano discriminati singoli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o non abbiano concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS. |
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(8) |
È inoltre opportuno autorizzare, caso per caso e nell’interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis. |
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(9) |
Per l’adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308 del trattato CE e all’articolo 203 del trattato Euratom, |
DECIDE:
Articolo 1
La Comunità fornisce nel 2006 un contributo di 14,4 milioni di EUR alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (di seguito «BERS») a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.
Gli stanziamenti sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Il contributo è finanziato su stanziamenti disponibili del bilancio annuale.
Articolo 2
1. La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), tenendo particolarmente conto del principio di gestione sana ed efficiente.
La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e fornisce tutte le informazioni supplementari, eventualmente richieste dalle stesse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.
2. La Commissione garantisce che non si operino discriminazioni fra gli Stati membri, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti relativi a sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo.
La Commissione può autorizzare, caso per caso e nell'interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis.
Articolo 3
Ai sensi dell’articolo II, sezione 2.02, del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, il contributo comunitario forma oggetto di un accordo ufficiale di sovvenzione tra la Commissione e la BERS.
Articolo 4
La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. LUHTANEN
(1) Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.
(3) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 25.
(4) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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9.12.2006 |
IT |
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L 346/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2006
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/909/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, le parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni appropriate. |
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(2) |
Il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno tenuto consultazioni bilaterali, sulla base del succitato articolo 19, paragrafo 1, che si sono concluse in modo soddisfacente il 7 giugno 2006, dando luogo ad un accordo. |
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(3) |
È pertanto opportuno approvare detto accordo in forma di scambio di lettere, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. LUHTANEN
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
Egregio signore,
mi pregio far riferimento alle consultazioni in materia di adeguamenti delle concessioni preferenziali relative al formaggio svoltesi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 3 maggio 2006 al 7 giugno 2006 sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Allo scopo di migliorare le condizioni commerciali bilaterali nel settore del formaggio, la Comunità europea e il Regno di Norvegia hanno convenuto di adeguare i rispettivi contingenti preferenziali attualmente applicati.
Le confermo che tali consultazioni hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:
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1) |
Il Regno di Norvegia aumenterà di 500 tonnellate il volume del contingente tariffario annuale a dazio zero applicato alle importazioni in Norvegia di formaggio originario della Comunità europea. Tale quantitativo supplementare sarà assegnato agli importatori esistenti su base proporzionale (vale a dire un aumento del 12,5 % dei contingenti esistenti). Il volume del contingente tariffario supplementare sarà di 250 tonnellate nel 2006. Il contingente supplementare sarà aperto il prima possibile, comunque entro il 1o novembre 2006. |
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2) |
La Comunità europea fonderà i due contingenti tariffari annuali a dazio zero attualmente applicati alle importazioni nella Comunità europea di formaggio originario della Norvegia (contingenti n. 09.4781 e n. 09.4782). Per la gestione di tale contingente tariffario la Comunità europea applicherà le consuete disposizioni nell'ambito di un sistema di gestione di licenze. La Comunità europea attuerà la fusione dei contingenti a partire dal 1o gennaio 2007, vale a dire all'inizio del secondo semestre (1o gennaio 2007-30 giugno 2007) dell'anno di gestione di questa concessione (1o luglio 2006-30 giugno 2007). I quantitativi dei contingenti di formaggi non utilizzati nel semestre 1o luglio 2006-31 dicembre 2006 saranno riportati al semestre 1o gennaio 2007-30 giugno 2007. |
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3) |
Le norme di origine ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui ai punti 1 e 2 sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile a norma dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. |
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4) |
Le parti convengono di adottare i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati. |
Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.
La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Egregio signore,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio far riferimento alle consultazioni in materia di adeguamenti delle concessioni preferenziali relative al formaggio svoltesi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 3 maggio 2006 al 7 giugno 2006 sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Allo scopo di migliorare le condizioni commerciali bilaterali nel settore del formaggio, la Comunità europea e il Regno di Norvegia hanno convenuto di adeguare i rispettivi contingenti preferenziali attualmente applicati.
Le confermo che tali consultazioni hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:
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1) |
Il Regno di Norvegia aumenterà di 500 tonnellate il volume del contingente tariffario annuale a dazio zero applicato alle importazioni in Norvegia di formaggio originario della Comunità europea. Tale quantitativo supplementare sarà assegnato agli importatori esistenti su base proporzionale (vale a dire un aumento del 12,5 % dei contingenti esistenti). Il volume del contingente tariffario supplementare sarà di 250 tonnellate nel 2006. Il contingente supplementare sarà aperto il prima possibile, comunque entro il 1o novembre 2006. |
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2) |
La Comunità europea fonderà i due contingenti tariffari annuali a dazio zero attualmente applicati alle importazioni nella Comunità europea di formaggio originario della Norvegia (contingenti n. 09.4781 e n. 09.4782). Per la gestione di tale contingente tariffario la Comunità europea applicherà le consuete disposizioni nell'ambito di un sistema di gestione di licenze. La Comunità europea attuerà la fusione dei contingenti a partire dal 1o gennaio 2007, vale a dire all'inizio del secondo semestre (1o gennaio 2007-30 giugno 2007) dell'anno di gestione di questa concessione (1o luglio 2006-30 giugno 2007). I quantitativi dei contingenti di formaggi non utilizzati nel semestre 1o luglio 2006-31 dicembre 2006 saranno riportati al semestre 1o gennaio 2007-30 giugno 2007. |
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3) |
Le norme di origine ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui ai punti 1 e 2 sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile a norma dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. |
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4) |
Le parti convengono di adottare i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati. |
Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.
La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente.»
Mi pregio confermarLe l'accordo del governo della Norvegia sul contenuto della Sua lettera.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
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9.12.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2006
relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali
(2006/910/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti d’America un accordo che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e formazione professionale. |
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(2) |
A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con gli Stati Uniti d’America in conformità delle direttive stabilite nell’allegato a tale decisione. |
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(3) |
La Comunità e gli Stati Uniti d'America si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America e deve fornire un valore aggiunto europeo. |
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(4) |
Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 21 giugno 2006. |
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(5) |
È opportuno approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La delegazione della Comunità europea al comitato paritetico di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. LUHTANEN
ACCORDO
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
GLI STATI UNITI D'AMERICA,
dall’altra
(di seguito denominate «le parti»),
RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito denominati «la Comunità europea») e dal governo degli Stati Uniti d'America (di seguito denominati «gli Stati Uniti») nel novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;
RILEVANDO che la nuova agenda transatlantica, adottata nel 1995 a Madrid in occasione del vertice UE-USA, fa riferimento, nell'ambito dell'azione IV (creare legami transatlantici), all'accordo UE-USA che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale come potenziale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative di collaborazione a diretto vantaggio di studenti ed insegnanti, ed auspica l'introduzione nella scuola di nuove tecnologie in grado di mettere in contatto gli istituti scolastici americani con quelli europei e di favorire l'insegnamento delle rispettive lingue, culture e storia;
RILEVANDO che nel 1997 la conferenza transatlantica «Costruire un ponte sull'Atlantico: vincoli tra i popoli» ha sottolineato le possibilità di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nell’ambito dell'istruzione non formale;
RILEVANDO che al vertice UE-USA di giugno 2005 i responsabili politici hanno concordato un’iniziativa intesa a promuovere l’integrazione e la crescita economica transatlantica, che individua nella cooperazione nel campo dell'istruzione uno degli strumenti «per potenziare le sinergie attraverso l’Atlantico mentre cresce la base di conoscenza delle nostre economie» e si impegna ad operare «per rinnovare e rafforzare l’accordo USA-UE sull’istruzione terziaria e la formazione professionale — che comprende il programma Fulbright/Unione europea — al fine di intensificare la cooperazione nel campo dell’istruzione e gli scambi transatlantici tra i nostri cittadini»;
CONSIDERANDO che l'adozione e l’attuazione dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale, e l’accordo del 2000 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali, hanno dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e costituiscono esempi di valida e proficua collaborazione;
RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;
CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale dovrebbe completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e gli Stati Uniti;
RICONOSCENDO l'importanza di garantire la complementarità con iniziative analoghe condotte nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale da organizzazioni internazionali attive in questi settori, quali l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;
CONSTATANDO che le parti sono entrambe interessate a cooperare nei settori dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionali;
RIPROMETTENDOSI di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale;
RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel settore dell'istruzione e della formazione professionali; nonché
DESIDERANDO fissare i presupposti formali per proseguire le attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo
Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione del 2000 nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (di seguito denominato «il programma»), avviato nel 1995 con l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
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1) |
«istituzione di livello universitario»: ogni istituzione che, indipendentemente dalla sua denominazione, offre qualifiche o diplomi di livello universitario secondo le leggi o le prassi vigenti; |
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2) |
«istituzione d’istruzione e formazione professionali»: ogni organismo pubblico, semipubblico o privato che, indipendentemente dalla sua denominazione e secondo le leggi o le prassi vigenti, progetta o imparte istruzione o formazione professionali, formazione professionale complementare, corsi di aggiornamento o di riqualificazione; |
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3) |
«studenti»: tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati da istituzioni di livello universitario o d’istruzione e formazione professionali di cui al presente articolo. |
Articolo 3
Obiettivi
1. Il programma si prefigge i seguenti obiettivi generali:
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a) |
favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti con una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture e istituzioni; e |
|
b) |
migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane nella Comunità europea e negli Stati Uniti, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide dell'economia mondiale basata sulla conoscenza. |
2. Il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
|
a) |
rafforzare la collaborazione tra Comunità europea e Stati Uniti nei campi dell’istruzione terziaria e della formazione professionale; |
|
b) |
contribuire allo sviluppo di istituzioni di livello universitario e di formazione professionale; |
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c) |
contribuire allo sviluppo personale dei singoli partecipanti, sia a loro vantaggio sia come modo per realizzare gli obiettivi generali del programma; e |
|
d) |
contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell’UE e degli USA. |
3. Il programma si prefigge i seguenti obiettivi operativi:
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a) |
sostenere la collaborazione tra istituzioni di livello universitario e di formazione professionale al fine di promuovere programmi di studio comuni e di mobilità; |
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b) |
migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione e, ove appropriato, la trasferibilità dei crediti; |
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c) |
sostenere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale al fine di favorire la discussione e lo scambio di esperienze sui problemi del settore; e |
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d) |
sostenere la mobilità transatlantica dei professionisti al fine di migliorare la comprensione reciproca dei temi significativi per le relazioni UE-USA. |
Articolo 4
Principi generali
La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:
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1) |
Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati degli Stati Uniti, nonché dell'autonomia delle istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione professionali; |
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2) |
reciprocità dei benefici derivanti dalle attività intraprese nell'ambito dell'accordo; |
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3) |
ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America; e |
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4) |
pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e degli Stati Uniti. |
Articolo 5
Azioni del programma
Il programma prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
Articolo 6
Comitato paritetico
1. È istituito un Comitato paritetico, costituito da un numero eguale di rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato paritetico ha il compito di:
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a) |
verificare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo; nonché |
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b) |
presentare alle parti una relazione biennale sul livello, sull’andamento e sull’efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo. |
3. Il comitato paritetico si riunisce una volta ogni due anni o in base al calendario concordato dalle parti, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti.
4. Le decisioni del comitato paritetico sono adottate per consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale comprendente l'indicazione delle decisioni adottate e dei principali argomenti trattati. I verbali sono approvati dai membri designati da ciascuna parte a presiedere congiuntamente la riunione e, insieme alla relazione biennale, sono presentati ai competenti funzionari ministeriali di ciascuna parte.
Articolo 7
Controllo e valutazione
Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma. Ciò consente di rivedere, se necessario, le attività del programma qualora sorgano esigenze o mutamenti nel corso del suo svolgimento.
Articolo 8
Finanziamenti
1. Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle applicabili leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le parti. Nell'ambito del programma, le parti si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.
2. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.
Articolo 9
Accesso del personale
Ciascuna parte si adopera per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.
Articolo 10
Altri accordi
Il presente accordo non sostituisce, né vi incide in altro modo, ulteriori accordi o attività avviate congiuntamente nei settori interessati da qualsiasi Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti.
Articolo 11
Campo d'applicazione del presente accordo
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti.
Articolo 12
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore, a seconda di quale sia l'ultima denuncia, il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo sostituisce l’accordo del 2000 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali.
2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di otto anni e può essere prorogato o modificato previa intesa scritta tra le parti.
Le modifiche o la proroga entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o la proroga.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa precedentemente intercorsa ai sensi dello stesso.
Articolo 13
Fatto a Vienna, addì ventun giugno 2006 e redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza fa fede il testo in lingua inglese.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
az Amerikai Egyesült Államok részéről
Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pelos Estados Unidos da América
Za Spojené štáty americké
Za Združene države Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
ALLEGATO
AZIONI
Azione 1 — Progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti
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1. |
Le parti forniscono il proprio sostegno ad istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione professionali costituite in consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione terziaria e dell’istruzione e formazione professionali. |
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2. |
Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale che raggruppi istituzioni di livello universitario e di formazione professionale dell’UE e degli USA. |
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3. |
I progetti dei consorzi misti dovrebbero, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti nell’ambito di programmi di studio comuni, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale. |
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4. |
Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammesse a beneficiare dei finanziamenti per i consorzi misti CE/USA in base ai settori prioritari che sono fondamentali per la cooperazione CE/USA. |
Azione 2 — Progetti di mobilità di eccellenza (prosecuzioni)
Le parti possono sostenere la mobilità degli studenti finanziando consorzi misti che riuniscano istituzioni di livello universitario e di formazione professionale, le quali abbiano dato prova della loro eccellenza nel realizzare progetti comuni finanziati dalle parti.
Azione 3 — Misure mirate alle politiche
Le parti possono finanziare progetti multilaterali a cui partecipano organizzazioni operanti nel settore dell’istruzione terziaria e della formazione professionale allo scopo di rafforzare la collaborazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti per quanto concerne lo sviluppo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale. Tra le misure mirate alle politiche possono rientrare studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative che affrontano questioni orizzontali dell’istruzione terziaria e della formazione professionale, incluso il riconoscimento delle qualifiche.
Azione 4 — Borse di studio «Schuman-Fulbright»
Le parti intendono assegnare borse di studio a professionisti altamente qualificati (tra cui professionisti della formazione, eventualmente impegnati in studi avanzati presso università e scuole professionali) che desiderano intraprendere degli studi o una formazione nei settori che rivestono una particolare importanza nelle relazioni UE-USA, settori da definire di comune accordo dalle parti. Per promuovere le borse «Schuman-Fulbright» e sostenere i beneficiari, le parti possono finanziare un’organizzazione da esse designata di comune accordo.
Azione 5 — Associazione degli ex allievi
Le parti possono finanziare le associazioni di ex allievi di cui fanno parte studenti che hanno partecipato agli scambi sostenuti dal programma di cooperazione CE-USA nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale. Le associazioni di ex allievi possono essere gestite da organizzazioni designate dalle parti di comune accordo.
GESTIONE DEL PROGRAMMA
La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:
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1. |
stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati; |
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2. |
decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, di presentazione e selezione delle proposte; |
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3. |
fornire informazioni sul programma e sulla sua attuazione; |
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4. |
designare consulenti ed esperti del mondo universitario; |
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5. |
raccomandare alle autorità competenti di ciascuna parte i progetti da finanziare; |
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6. |
curare la gestione finanziaria; nonché |
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7. |
provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio cooperativo. |
In linea di massima, la Comunità sosterrà i partner europei dei progetti, mentre gli Stati Uniti i partner americani. A tal fine, le parti possono impiegare sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e/o borse di studio.
MISURE DI ASSISTENZA TECNICA
È possibile utilizzare fondi per l'acquisto di servizi necessari all'attuazione del programma. In particolare, le parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulgazione.
Commissione
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2006
che modifica le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE del Consiglio e la decisione 2001/618/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento
[notificata con il numero C(2006) 5856]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/911/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 34,
vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (3), in particolare l'articolo 18,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (4), in particolare l' articolo 24, paragrafo 2,
vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (5), in particolare l'articolo 18, secondo comma,
vista la direttiva 95/70/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (6), in particolare l'articolo 9, secondo comma,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (7), in particolare l'articolo 19, secondo comma,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sulle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (8), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (9), in particolare l' articolo 26, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce un elenco di istituti statali e laboratori nazionali di riferimento responsabili delle analisi ufficiali di tubercoline e reagenti, un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi bovina nonché un elenco degli istituti ufficiali responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E1) fornito dallo State Veterinary Serum Laboratory di Copenaghen, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. |
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(2) |
La direttiva 90/539/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici e del loro impiego nei laboratori riconosciuti. La suddetta direttiva contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento. |
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(3) |
La direttiva 92/35/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici e del loro impiego nei laboratori riconosciuti. La suddetta direttiva contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento. |
|
(4) |
La direttiva 92/119/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, di laboratori nazionali per ognuna delle malattie di cui alla direttiva stessa. L'elenco dei laboratori nazionali competenti per la malattia vescicolare dei suini figura nella suddetta direttiva. |
|
(5) |
La direttiva 93/53/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, di laboratori nazionali di riferimento per ognuna delle malattie di cui alla direttiva stessa. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura nella suddetta direttiva. |
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(6) |
La direttiva 95/70/CE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento per il campionamento e le analisi. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura nella suddetta direttiva. |
|
(7) |
La direttiva 2000/75/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili degli esami di laboratorio. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali. |
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(8) |
La direttiva 2001/89/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché un laboratorio nazionale sia responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali. |
|
(9) |
La direttiva 2002/60/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché un laboratorio nazionale sia responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali. |
|
(10) |
La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (10) stabilisce l'elenco degli istituti responsabili del controllo di qualità del metodo ELISA in ogni Stato membro, in particolare per quanto riguarda la produzione e la standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari. Il suddetto elenco è contenuto nella suddetta decisione. |
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(11) |
Le autorità competenti di quasi tutti gli Stati membri hanno presentato richieste di modifica dei dati relativi agli istituti nazionali di riferimento elencati in varie direttive e nella suddetta decisione. Inoltre è opportuno che gli istituti statali e i laboratori nazionali di riferimento dei quali ai suddetti atti siano elencati in ordine alfabetico in base al codice ISO di ogni Stato membro. |
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(12) |
A fini di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria è opportuno sostituire tali elenchi nelle suddette direttive e nella suddetta decisione. |
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(13) |
Vanno quindi modificate di conseguenza le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e la decisione 2001/618/CE. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e la decisione 2001/618/CE vengono modificate conformemente all'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(2) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(5) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(6) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/775/CE della Commissione (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 33).
(7) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(8) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(9) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(10) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27).
ALLEGATO
Le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e la decisione 2001/618/CE sono modificate come segue:
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1) |
Nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, il punto 4.2. è sostituito dal seguente testo: «4.2. Istituti statali e Laboratori Nazionali di Riferimento
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2) |
Nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, il punto 4.2. è sostituito dal seguente testo: «4.2. Laboratori nazionali di riferimento
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3) |
Nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE i punti A.1 e A.2 del capitolo II sono sostituiti dal testo seguente:
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4) |
Nell'allegato I della direttiva 90/539/CEE il punto 1 è sostituito dal seguente:
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5) |
Nell'allegato I della direttiva 92/35/CEE il punto A è sostituito dal seguente: «A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI PESTE EQUINA
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6) |
Nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE, il punto 5 è sostituito dal seguente testo: «5) Laboratori di diagnosi
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7) |
Il testo dell'allegato A della direttiva 93/53/CEE è sostituito dal seguente: «ALLEGATO A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI
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8) |
Il testo dell'allegato C della direttiva 95/70/CE è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTOPER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI
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9) |
Nell'allegato I della direttiva 2000/75/CE il punto A è sostituito dal seguente: «A. LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
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10) |
Nell'allegato III della direttiva 2001/89/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:
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11) |
Nell'allegato IV della direttiva 2002/60/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:
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12) |
Nell'allegato III della direttiva 2001/618/CE, il paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal seguente testo:
|
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9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2006
che modifica le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2006
[notificata con il numero C(2006) 5937]
(2006/912/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e per controlli volti a prevenire le zoonosi. |
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(2) |
La decisione 2005/723/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 (2), indica il tasso proposto e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri. |
|
(3) |
La decisione 2005/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2005, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006 (3), stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri. |
|
(4) |
La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2006, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso. |
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(5) |
Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità a taluni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati da I a V della decisione 2005/723/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2005/873/CE è modificata come segue:
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1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), «105 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»; |
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2) |
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»; |
|
3) |
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), «65 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»; |
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4) |
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), «5 000 000 di EUR» è sostituito da «7 000 000 di EUR»; |
|
5) |
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), «240 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»; |
|
6) |
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), «50 000 EUR» è sostituito da «90 000 EUR»; |
|
7) |
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), «100 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»; |
|
8) |
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), «1 000 000 di EUR» è sostituito da «1 130 000 EUR»; |
|
9) |
all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), «2 200 000 EUR» è sostituito da «4 200 000 EUR»; |
|
10) |
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), «650 000 EUR» è sostituito da «550 000 EUR»; |
|
11) |
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), «900 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»; |
|
12) |
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), «488 000 EUR» è sostituito da «38 000 EUR»; |
|
13) |
all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), «600 000 EUR» è sostituito da «1 200 000 EUR»; |
|
14) |
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), «160 000 EUR» è sostituito da «260 000 EUR»; |
|
15) |
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), «25 760 000 EUR» è sostituito da «26 065 000 EUR»; |
|
16) |
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera q), «5 515 000 EUR» è sostituito da «5 550 000 EUR»; |
|
17) |
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera t), «2 205 000 EUR» è sostituito da «2 665 000 EUR»; |
|
18) |
all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h), «300 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»; |
|
19) |
all'articolo 12, paragrafo 2, lettera p), «685 000 EUR» è sostituito da «335 000 EUR»; |
|
20) |
all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), «12 790 000 EUR» è sostituito da «4 790 000 EUR»; |
|
21) |
all'articolo 13, paragrafo 2, lettera k), «5 215 000 EUR» è sostituito da «2 815 000 EUR»; |
|
22) |
all'articolo 13, paragrafo 2, lettera p), «685 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»; |
|
23) |
all'articolo 13, paragrafo 2, lettera r), «865 000 EUR» è sostituito da «75 000 EUR». |
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).
(2) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2006/645/CE (GU L 263 del 23.9.2006, pag. 14).
(3) GU L 322 del 9.12.2005, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2006/645/CE.
ALLEGATO
Gli allegati da I a V della decisione 2005/723/CE sono sostituiti dal testo seguente:
ALLEGATO I
Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali (articolo 1, paragrafo 1)
Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità
|
Malattia |
Stato membro |
Aliquota % |
Importo massimo (EUR) |
|
Malattia di Aujeszky |
Belgio |
50 |
260 000 |
|
Spagna |
50 |
100 000 |
|
|
Febbre catarrale degli ovini |
Spagna |
50 |
4 200 000 |
|
Francia |
50 |
150 000 |
|
|
Italia |
50 |
1 000 000 |
|
|
Portogallo |
50 |
1 250 000 |
|
|
Brucellosi bovina |
Grecia |
50 |
300 000 |
|
Spagna |
50 |
6 000 000 |
|
|
Irlanda |
50 |
1 750 000 |
|
|
Italia |
50 |
2 600 000 |
|
|
Cipro |
50 |
300 000 |
|
|
Polonia |
50 |
260 000 |
|
|
Portogallo |
50 |
1 800 000 |
|
|
Regno Unito (1) |
50 |
1 900 000 |
|
|
Tubercolosi bovina |
Estonia |
50 |
135 000 |
|
Spagna |
50 |
7 000 000 |
|
|
Italia |
50 |
1 800 000 |
|
|
Polonia |
50 |
800 000 |
|
|
Portogallo |
50 |
370 000 |
|
|
Peste suina classica |
Repubblica ceca |
50 |
35 000 |
|
Germania |
50 |
1 200 000 |
|
|
Francia |
50 |
400 000 |
|
|
Lussemburgo |
50 |
15 000 |
|
|
Slovenia |
50 |
25 000 |
|
|
Repubblica slovacca |
50 |
400 000 |
|
|
Leucosi bovina enzootica |
Estonia |
50 |
5 000 |
|
Italia |
50 |
90 000 |
|
|
Lituania |
50 |
100 000 |
|
|
Lettonia |
50 |
200 000 |
|
|
Portogallo |
50 |
400 000 |
|
|
Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis) |
Grecia |
50 |
600 000 |
|
Spagna |
50 |
6 500 000 |
|
|
Francia |
50 |
150 000 |
|
|
Italia |
50 |
3 200 000 |
|
|
Cipro |
50 |
310 000 |
|
|
Portogallo |
50 |
1 130 000 |
|
|
Poseidom (2) |
Francia (3) |
50 |
100 000 |
|
Rabbia |
Austria |
50 |
180 000 |
|
Repubblica ceca |
50 |
390 000 |
|
|
Germania |
50 |
750 000 |
|
|
Estonia |
50 |
990 000 |
|
|
Francia |
50 |
0 |
|
|
Finlandia |
50 |
100 000 |
|
|
Lituania |
50 |
0 |
|
|
Lettonia |
50 |
650 000 |
|
|
Polonia |
50 |
3 750 000 |
|
|
Slovenia |
50 |
300 000 |
|
|
Repubblica slovacca |
50 |
400 000 |
|
|
Peste suina africana, peste suina classica |
Italia |
50 |
50 000 |
|
Totale |
54 395 000 |
||
ALLEGATO II
Elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi (articolo 2, paragrafo 1)
Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità
|
Zoonosi |
Stato membro |
Aliquota (%) |
Importo massimo (EUR) |
|
Salmonella |
Austria |
50 |
72 000 |
|
Belgio |
50 |
550 000 |
|
|
Cipro |
50 |
69 000 |
|
|
Danimarca |
50 |
155 000 |
|
|
Germania |
50 |
300 000 |
|
|
Francia |
50 |
315 000 |
|
|
Irlanda |
50 |
75 000 |
|
|
Italia |
50 |
675 000 |
|
|
Lettonia |
50 |
73 000 |
|
|
Paesi Bassi |
50 |
759 000 |
|
|
Portogallo |
50 |
38 000 |
|
|
Repubblica slovacca |
50 |
232 000 |
|
|
Totale |
3 313 000 |
||
ALLEGATO III
Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE (articolo 3, paragrafo 1)
Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità
|
Malattia |
Stato membro |
Aliquota applicata per i test rapidi e i test differenziali eseguiti (%) |
Importo massimo (EUR) |
|
TSE |
Belgio |
100 |
3 375 000 |
|
Repubblica ceca |
100 |
1 640 000 |
|
|
Danimarca |
100 |
2 380 000 |
|
|
Germania |
100 |
15 155 000 |
|
|
Estonia |
100 |
285 000 |
|
|
Grecia |
100 |
1 625 000 |
|
|
Spagna |
100 |
9 945 000 |
|
|
Francia |
100 |
26 065 000 |
|
|
Irlanda |
100 |
6 695 000 |
|
|
Italia |
100 |
9 045 000 |
|
|
Cipro |
100 |
565 000 |
|
|
Lettonia |
100 |
355 000 |
|
|
Lituania |
100 |
770 000 |
|
|
Lussemburgo |
100 |
140 000 |
|
|
Ungheria |
100 |
1 415 000 |
|
|
Malta |
100 |
35 000 |
|
|
Paesi Bassi |
100 |
5 550 000 |
|
|
Austria |
100 |
2 230 000 |
|
|
Polonia |
100 |
3 800 000 |
|
|
Portogallo |
100 |
2 665 000 |
|
|
Slovenia |
100 |
410 000 |
|
|
Slovacchia |
100 |
845 000 |
|
|
Finlandia |
100 |
1 020 000 |
|
|
Svezia |
100 |
1 440 000 |
|
|
Regno Unito |
100 |
7 700 000 |
|
|
Totale |
105 150 000 |
||
ALLEGATO IV
Elenco dei programmi per l'eradicazione della BSE (articolo 4, paragrafo 1)
Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità
|
Malattia |
Stato membro |
Aliquota |
Importo massimo (EUR) |
|
BSE |
Belgio |
50 % abbattimento |
150 000 |
|
Repubblica ceca |
50 % abbattimento |
750 000 |
|
|
Danimarca |
50 % abbattimento |
100 000 |
|
|
Germania |
50 % abbattimento |
875 000 |
|
|
Estonia |
50 % abbattimento |
15 000 |
|
|
Grecia |
50 % abbattimento |
15 000 |
|
|
Spagna |
50 % abbattimento |
1 000 000 |
|
|
Francia |
50 % abbattimento |
100 000 |
|
|
Irlanda |
50 % abbattimento |
2 800 000 |
|
|
Italia |
50 % abbattimento |
200 000 |
|
|
Cipro |
50 % abbattimento |
15 000 |
|
|
Lussemburgo |
50 % abbattimento |
100 000 |
|
|
Paesi Bassi |
50 % abbattimento |
60 000 |
|
|
Austria |
50 % abbattimento |
15 000 |
|
|
Polonia |
50 % abbattimento |
985 000 |
|
|
Portogallo |
50 % abbattimento |
335 000 |
|
|
Slovenia |
50 % abbattimento |
25 000 |
|
|
Slovacchia |
50 % abbattimento |
65 000 |
|
|
Finlandia |
50 % abbattimento |
25 000 |
|
|
Regno Unito |
50 % abbattimento |
530 000 |
|
|
Totale |
8 160 000 |
||
ALLEGATO V
Elenco dei programmi per l'eradicazione della scrapie (articolo 5, paragrafo 1)
Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità
|
Malattia |
Stato membro |
Aliquota |
Importo massimo (EUR) |
|
Scrapie |
Belgio |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
100 000 |
|
Repubblica ceca |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
105 000 |
|
|
Danimarca |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
5 000 |
|
|
Germania |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
1 105 000 |
|
|
Estonia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
6 000 |
|
|
Grecia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
1 060 000 |
|
|
Spagna |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
4 790 000 |
|
|
Francia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
4 690 000 |
|
|
Irlanda |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
705 000 |
|
|
Italia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
530 000 |
|
|
Cipro |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
2 815 000 |
|
|
Lettonia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
10 000 |
|
|
Lituania |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
5 000 |
|
|
Lussemburgo |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
35 000 |
|
|
Ungheria |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
50 000 |
|
|
Paesi Bassi |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
500 000 |
|
|
Austria |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
15 000 |
|
|
Portogallo |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
75 000 |
|
|
Slovenia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
160 000 |
|
|
Slovacchia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
250 000 |
|
|
Finlandia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
6 000 |
|
|
Svezia |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
6 000 |
|
|
Regno Unito |
50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione |
5 740 000 |
|
|
Totale |
22 763 000 |
||
(1) Unicamente Irlanda del Nord
(2) Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare.
(3) Unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
|
9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/67 |
AZIONE COMUNE 2006/913/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2006
che modifica e proroga l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL «Kinshasa»)
Proroga a parte del 2007
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/847/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL «Kinshasa») (1). |
|
(2) |
Con l'azione comune 2005/822/PESC, del 21 novembre 2005 (2), il Consiglio ha modificato e prorogato il mandato dell'EUPOL «Kinshasa» per una prima fase fino al 30 aprile 2006. Con l'azione comune 2006/300/PESC, del 21 aprile 2006, il Consiglio ha modificato e prorogato il mandato dell'EUPOL «Kinshasa» fino al 31 dicembre 2006 (3), prevedendo in particolare un temporaneo rafforzamento dell'EUPOL «Kinshasa» durante il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo (RDC). |
|
(3) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/868/PESC che proroga il rafforzamento temporaneo dell'EUPOL «Kinshasa» fino al 31 dicembre 2006. |
|
(4) |
Il mandato generale dell'EUPOL «Kinshasa» dovrebbe essere modificato e prorogato di altri sei mesi e il rafforzamento temporaneo dovrebbe essere prorogato di altri tre mesi. |
|
(5) |
È opportuno, se del caso, procedere alla revisione dell'azione comune dopo che il Consiglio avrà deciso sulle future azioni dell'UE in materia di riforma del settore della sicurezza nella RDC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'azione comune 2004/847/PESC è modificata come segue:
|
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'EUPOL “Kinshasa” è temporaneamente rafforzata durante il processo elettorale e nel periodo immediatamente successivo nella Repubblica democratica del Congo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3. Questo rafforzamento termina, al più tardi, il 31 marzo 2007.»; |
|
2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Mandato della missione L'Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell'IPU al fine di assicurare che l'operato dell'IPU sia conforme all'addestramento da essa ricevuto presso l'Accademia di polizia e alle migliori prassi internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell'IPU, per accrescere la capacità di gestione dell'unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell'espletamento dei loro compiti. L'EUPOL “Kinshasa” continua ad assicurare le funzioni di controllo, guida e consulenza nello sviluppo dell'IPU e contribuisce ad assicurare la corretta integrazione di tale unità nella polizia nazionale congolese (PNC). L'EUPOL “Kinshasa” inoltre rafforza la sua capacità di consulenza alla polizia congolese nella prospettiva di agevolare il processo di riforma del settore della sicurezza nella RDC insieme all'EUSEC RD Congo. Ai fini del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL “Kinshasa” durante il processo elettorale, l'EUPOL “Kinshasa” istituisce quale sua parte integrante e nel quadro globale della sicurezza per le elezioni, un elemento di supporto del coordinamento di polizia per assicurare una risposta migliore e coordinata delle unità della polizia nazionale congolese per il controllo della folla a Kinshasa, in caso di disordini durante il periodo elettorale, con particolare attenzione all'elezione del presidente della RDC. Il settore di responsabilità è limitato a Kinshasa. L'elemento di supporto del coordinamento di polizia, come parte dell'EUPOL “Kinshasa”, non ha poteri di esecuzione. Al fine del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL “Kinshasa” durante il processo elettorale, l'EUPOL “Kinshasa” è autorizzata ad utilizzare appositi contributi finanziari bilaterali per approvvigionarsi di attrezzature supplementari per le unità della PNC di controllo della folla a Kinshasa.»; |
|
3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Struttura della missione La missione si comporrà di un comando e di osservatori della polizia. Il comando sarà costituito dall'ufficio del capo della missione e da una sezione di supporto amministrativo. Tutto il personale avente funzioni di controllo, guida e consulenza nonché i formatori assegnati all'IPU avranno uffici comuni presso la base operativa dell'IPU. Ai fini del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL “Kinshasa” durante il processo elettorale, l'EUPOL “Kinshasa” includerà un apposito elemento di coordinamento dei compiti specifici assegnati alla missione durante questo periodo.»; |
|
4) |
all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa scade il 30 giugno 2007.» |
Articolo 2
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione per il periodo dal 1o gennaio 2007 fino al 30 giugno 2007 ammonta al massimo a 2 075 000 EUR.
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/868/PESC (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 50).
(2) GU L 305 del 24.11.2005, pag. 44.
(3) GU L 111 del 25.4.2006, pag. 12.