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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 15 giugno 2005, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) [notificata con il numero C(2005) 1757] ( 1 ) |
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Decisione della Commissione, del 28 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 5607] ( 1 ) |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato permanente degli Stati EFTA |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1755/2006 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2006
sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno concluso un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (1) (di seguito «l’accordo»). Le misure d’attuazione necessarie sono state adottate dal regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dall’Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 (2). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1440/2005 fissa limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità. |
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(3) |
Le autorità ucraine hanno indicato che, a partire dal settembre 2006, le licenze d’esportazione emesse per i gruppi di prodotti SA1, SA3 e SB1 hanno superato il 90 % dei quantitativi disponibili e hanno richiesto che fossero tenute consultazioni, come previsto dall’accordo. In seguito a tali consultazioni, le parti hanno deciso un aumento dei limiti quantitativi per questi gruppi di prodotti relativamente all’anno 2006. |
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(4) |
È importante che le quantità aggiuntive siano disponibili il prima possibile. La rinegoziazione dell’accordo e la sua successiva attuazione nella versione modificata richiederebbero troppo tempo e, per questo, è preferibile ricorrere a una misura autonoma. |
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(5) |
È preferibile che i mezzi di amministrazione del regime all’interno della Comunità siano identici a quelli adottati per l’attuazione dell’accordo. |
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(6) |
È necessario garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
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(7) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione. |
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(8) |
L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione. |
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(9) |
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, è necessario definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione. |
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(10) |
In ragione della durata limitata del presente regolamento, è opportuno che lo stesso entri in vigore quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1440/2005, l’importazione nella Comunità delle quantità aggiuntive dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è autorizzata fino a 52 000 tonnellate, come stabilito dall’allegato V.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3).
4. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
Articolo 2
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è soggetta ai limiti quantitativi indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve avere luogo entro il 31 dicembre 2006.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate delle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.
4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati a norma degli articoli da 12 a 16.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti ucraine della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
1. Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che prodotti elencati nell’allegato I originari dell’Ucraina sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.
3. Se la Comunità e l’Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.
Articolo 6
1. Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti ucraine) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.
Articolo 7
1. La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.
Articolo 8
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza d’esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3.
Articolo 9
1. La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie e il certificato d’origine e le sue copie sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:
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due lettere che identificano il paese esportatore:
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— |
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
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un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «6» per il 2006, |
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— |
un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
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— |
un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione. |
Articolo 10
La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «Issued retrospectively».
Articolo 11
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.
I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «Duplicate» e la data della licenza originale.
Articolo 12
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere:
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a) |
il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore; |
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b) |
il nome e l’indirizzo completo dell’importatore; |
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c) |
la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC; |
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d) |
il paese di origine delle merci; |
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e) |
il paese di provenienza; |
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f) |
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; |
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g) |
il peso netto per ogni voce TARIC; |
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h) |
il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC; |
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i) |
se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; |
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j) |
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto; |
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k) |
la data e il numero della licenza d’esportazione; |
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l) |
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; |
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m) |
la data e la firma dell’importatore. |
5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.
Articolo 13
La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti ucraine in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.
Articolo 14
Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 15
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.
Articolo 16
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.
2. I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «Esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «Esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 43.
(2) GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (Arrotolati)
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7208100000 |
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7208250000 |
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7208260000 |
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7208270000 |
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7208360000 |
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7208370010 |
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7208370090 |
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7208380010 |
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7208380090 |
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7208390010 |
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7208390090 |
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7211140010 |
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7211190010 |
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7219110000 |
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7219121000 |
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7219129000 |
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7219131000 |
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7219139000 |
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7219141000 |
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7219149000 |
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7225200010 |
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7225301000 |
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7225309000 |
SA3. (Altri prodotti laminati piatti)
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7208400090 |
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7208539000 |
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7208540000 |
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7208908010 |
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|
7209150000 |
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|
7209161000 |
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|
7209169000 |
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|
7209171000 |
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|
7209179000 |
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|
7209181000 |
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|
7209189100 |
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|
7209189900 |
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|
7209250000 |
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|
7209261000 |
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|
7209269000 |
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|
7209271000 |
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|
7209279000 |
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|
7209281000 |
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|
7209289000 |
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|
7209908010 |
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|
7210110010 |
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|
7210122010 |
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7210128010 |
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7210200010 |
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|
7210300010 |
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7210410010 |
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7210490010 |
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7210500010 |
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7210610010 |
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|
7210690010 |
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|
7210701010 |
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7210708010 |
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7210903010 |
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7210904010 |
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7210908091 |
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7211140090 |
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7211190090 |
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7211232010 |
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7211233010 |
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7211233091 |
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7211238010 |
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7211238091 |
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7211290010 |
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7211908010 |
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|
7212101000 |
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7212109011 |
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7212200011 |
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7212300011 |
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7212402010 |
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7212402091 |
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|
7212408011 |
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7212502011 |
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7212503011 |
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7212504011 |
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7212506111 |
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7212506911 |
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7212509013 |
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7212600011 |
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7212600091 |
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7219211000 |
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7219219000 |
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7219221000 |
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7219229000 |
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7219230000 |
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7219240000 |
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7219310000 |
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7219321000 |
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7219329000 |
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7219331000 |
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7219339000 |
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7219341000 |
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7219349000 |
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7219351000 |
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7219359000 |
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|
7225401290 |
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7225409000 |
SB Prodotti lunghi
SB1. (Barre)
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7207198010 |
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7207208010 |
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7216311000 |
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7216319000 |
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7216321100 |
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7216321900 |
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7216329100 |
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7216329900 |
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|
7216331000 |
|
|
7216339000 |
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
|
DANMARK
|
|
|
DEUTSCHLAND
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|
|
EESTI
|
|
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ΕΛΛΑΔΑ
|
|
|
ESPAÑA
|
|
|
FRANCE
|
|
|
IRELAND
|
|
|
ITALIA
|
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
|
LATVIJA
|
|
|
LIETUVA
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|
|
LUXEMBOURG
|
|
|
MAGYARORSZÁG
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|
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MALTA
|
|
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NEDERLAND
|
|
|
ÖSTERREICH
|
|
|
POLSKA
|
|
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PORTUGAL
|
|
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SLOVENIJA
|
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|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
|
SVERIGE
|
|
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UNITED KINGDOM
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ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(in tonnellate)
|
Prodotti |
Anno 2006 |
|
SA. Prodotti laminati piatti |
|
|
SA1. Arrotolati |
30 000 |
|
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
20 000 |
|
SB. Prodotti lunghi |
|
|
SB1. Barre |
2 000 |
|
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2006 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’assistenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (2) (il programma «CARDS») viene fornita in Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999 e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall’Agenzia europea per la ricostruzione, istituita dal regolamento (CE) n. 2667/2000 (3). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2667/2000 si applica fino al 31 dicembre 2006. |
|
(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 2667/2000, la Commissione deve riferire al Consiglio in merito al futuro del mandato dell’Agenzia europea per la ricostruzione. |
|
(4) |
La Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e, per informazione, al Parlamento europeo il 23 dicembre 2005. |
|
(5) |
In tale relazione, la Commissione proponeva di porre fine alle attività dell’Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni (fino al 31 dicembre 2008) l’attuale mandato e l’attuale status, al fine di consentire la progressiva chiusura delle attività nell’ambito del programma CARDS. |
|
(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2667/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2667/2000, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2008».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
(3) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/2006 (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).
|
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
74,6 |
|
096 |
65,2 |
|
|
204 |
40,3 |
|
|
999 |
60,0 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
131,2 |
|
204 |
73,9 |
|
|
628 |
171,8 |
|
|
999 |
125,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
153,6 |
|
204 |
72,5 |
|
|
999 |
113,1 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
51,2 |
|
999 |
51,2 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
65,1 |
|
400 |
71,8 |
|
|
999 |
68,5 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
53,4 |
|
388 |
44,1 |
|
|
528 |
39,8 |
|
|
999 |
45,8 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
62,2 |
|
400 |
141,6 |
|
|
404 |
96,2 |
|
|
508 |
80,5 |
|
|
720 |
70,9 |
|
|
999 |
90,3 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
97,8 |
|
720 |
70,1 |
|
|
999 |
84,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2006
che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
(Versione codificata)
(2006/856/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale decisione. |
|
(2) |
È opportuno stabilire, come parte del programma statistico pluriennale della Commissione, un programma di lavoro pluriennale nel campo delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. |
|
(3) |
Con decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5), è stato istituito un comitato composto dai rappresentanti degli istituti di statistica degli Stati membri, al fine di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione del programma statistico. |
|
(4) |
Negli Stati membri, le statistiche monetarie e bancarie sono elaborate dalle Banche centrali e le statistiche finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono elaborate da diverse istituzioni, tra cui in particolare le Banche centrali. |
|
(5) |
Al fine di assicurare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, è necessario che la Commissione sia assistita, nell'elaborazione e attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo a tali statistiche, da un comitato composto dai rappresentanti delle principali istituzioni nazionali interessate. |
|
(6) |
Tenuto conto del ruolo specifico svolto dalle suddette istituzioni negli Stati membri, è opportuno affidare al comitato la scelta del proprio presidente. |
|
(7) |
A livello statistico, esiste una stretta interdipendenza tra i settori monetari, finanziari e della bilancia dei pagamenti e taluni altri campi delle statistiche economiche. |
|
(8) |
L'aumento delle richieste degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie di informazioni statistiche migliorate rende necessario intensificare la cooperazione tra utenti e produttori di statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti, |
DECIDE:
Articolo 1
È istituito un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, in appresso denominato «comitato».
Articolo 2
Il comitato assiste la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo alle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Il comitato ha in particolare il compito di pronunciarsi sullo sviluppo ed il coordinamento delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, richieste nel quadro delle politiche applicate dal Consiglio, dalla Commissione e dai diversi comitati che li assistono.
Il comitato può essere chiamato a pronunciarsi sui nessi tra le statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, da un lato, e talune altre statistiche economiche, dall'altro, in particolare quelle su cui si basano i conti nazionali. I lavori del comitato sono coordinati con quelli del comitato del programma statistico.
Articolo 3
La Commissione, di propria iniziativa o eventualmente su richiesta del Consiglio o dei comitati che li assistono, consulta il comitato in merito a:
|
a) |
l'elaborazione dei programmi pluriennali delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti della Comunità; |
|
b) |
le azioni che la Commissione intende avviare per conseguire gli obiettivi previsti dai programmi pluriennali in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, nonché sui mezzi ed i calendari relativi a tali azioni; |
|
c) |
qualsiasi altra questione, in particolare di natura metodologica, inerente alla formulazione o all'esecuzione del programma statistico nei settori considerati. |
Il comitato, di propria iniziativa, può esprimere pareri su ogni questione inerente alla formulazione o all'attuazione dei programmi statistici nei campi monetari, finanziari o della bilancia dei pagamenti.
Articolo 4
Il comitato può, di propria iniziativa, emettere pareri su ogni questione inerente alle statistiche d'interesse comune per la Commissione e le autorità statistiche nazionali, da una parte, e per la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, dall'altra. Nell'adempimento dei propri compiti, il comitato rende noto il proprio parere a tutte le parti interessate.
Articolo 5
Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, da un massimo di tre rappresentanti della Commissione e da un massimo di tre rappresentanti della BCE. Può inoltre partecipare alle riunioni del comitato, in veste di osservatore, un rappresentante del comitato economico e finanziario. Ciascuno degli Stati membri, la Commissione e la BCE hanno diritto ad un voto.
Possono partecipare alle riunioni del comitato, su invito di quest'ultimo, i rappresentanti di altre organizzazioni e ogni altra persona in grado di offrire un contributo alle discussioni.
Articolo 6
Il comitato elegge il proprio presidente secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.
Articolo 7
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 8
La decisione 91/115/CEE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 68.
(2) GU C 10 del 14.1.2004, pag. 27.
(3) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).
(4) Cfr. allegato I.
(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e modificazione successiva
|
Decisione 91/115/CEE del Consiglio |
|
|
Decisione 96/174/CE del Consiglio |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
|
Decisione 91/115/CEE |
Presente decisione |
|
Articoli 1-3 |
Articoli 1-3 |
|
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6 |
Articolo 7 |
|
— |
Articolo 8 |
|
— |
Allegato I |
|
— |
Allegato II |
Commissione
|
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2005
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE
(Caso COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (1)
[notificata con il numero C(2005) 1757]
(I testi in lingua inglese e svedese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/857/CE)
Il 15 giugno 2005 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri interessi commerciali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nella fattispecie (inglese e svedese) si può consultare sul sito Internet della DG COMP all’indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
1. SINTESI DELLE INFRAZIONI
Destinatari della decisione e natura delle infrazioni
La presente decisione è destinata alla società svedese AstraZeneca AB e alla società britannica AstraZeneca Plc (in appresso «AZ») a causa delle infrazioni all’articolo 82 del trattato CE e all'articolo 54 dell'accordo SEE da loro commesse.
Le infrazioni riguardano abusi di procedure ufficiali commessi da AZ in sette Stati del SEE e volti ad impedire ai produttori di farmaci generici e, nel caso della seconda infrazione, agli importatori paralleli, di fare concorrenza al Losec, un medicinale prodotto dalla AZ. Il primo abuso riguardava un regolamento del Consiglio (3) (in appresso «regolamento CPC») in base al quale la protezione di base del brevetto per i medicinali può essere estesa. Il secondo abuso riguardava le procedure relative all'autorizzazione di commercializzazione dei medicinali.
Mercato rilevante e posizione dominante
Il mercato rilevante comprende i mercati nazionali per i cosiddetti inibitori della pompa di protoni (in appresso «PPI»), venduti su prescrizione medica, che sono usati nelle affezioni dovute a iperacidità gastrointestinale (ad esempio in caso di ulcera). Il Losec di AZ è stato il primo di tali inibitori. Più precisamente, la decisione conclude che può essersi stabilito un mercato per i PPI in Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito almeno dal 1993 e in Norvegia dal 1992.
La decisione conclude che AZ deteneva una posizione dominante sul mercato dei PPI in Belgio, Paesi Bassi, Svezia (dal 1993 fino alla fine del 2000), Norvegia (dal 1994 fino alla fine del 2000), Danimarca e Regno Unito (dal 1993 fino alla fine del 1999) e Germania (dal 1993 fino alla fine del 1997).
La prima infrazione
La prima infrazione all'articolo 82 del trattato CE e all'articolo 54 dell'accordo SEE costituisce un abuso unico e continuo e consiste in una serie di dichiarazioni fuorvianti fatte da AZ agli uffici dei brevetti in Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito e ai tribunali nazionali in Germania ed in Norvegia.
Le informazioni fuorvianti sono state inizialmente fornite da AZ al momento della presentazione di domande a vari uffici dei brevetti del SEE, nel giugno 1993 e nel dicembre 1994, volte ad ottenere una protezione complementare per l’omeprazole (il principio attivo contenuto nel Losec di AZ), sotto forma di cosiddetti certificati di protezione complementari.
La seconda infrazione
La seconda infrazione all'articolo 82 del trattato CE e all'articolo 54 dell'accordo SEE costituisce un abuso unico e continuo e consiste nelle domande di AZ di rinunciare alle autorizzazioni di commercializzazione delle capsule Losec in Danimarca, Norvegia e Svezia e allo stesso tempo ritirare dal mercato le capsule Losec e lanciare le compresse Losec MUPS nei tre paesi citati.
2. AMMENDE
La decisione conclude che la natura delle infrazioni e la loro dimensione geografica sono tali che le infrazioni sono da considerarsi gravi.
Il fatto che le infrazioni siano definite gravi tiene conto che gli abusi presentano nella fattispecie caratteristiche specifiche e nuove per quanto riguarda i mezzi utilizzati e non si possono considerare come abusi chiari ed evidenti.
La decisione inoltre tiene conto del fatto che AstraZeneca Plc è responsabile in solido delle infrazioni soltanto a decorrere dalla concentrazione tra Astra AB (attualmente AstraZeneca AB) e Zeneca Plc il 6 aprile 1999.
L’ammenda di 60 000 000 EUR è suddivisa come segue: AstraZeneca AB ed AstraZeneca sono responsabili in solido per 46 000 000 EUR, mentre AstraZeneca AB è soltanto responsabile per 14 000 000 EUR.
(1) Parere del Comitato consultivo (GU C 291 del 30.11.2006).
(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(3) I certificati di protezione complementari (CPC) sono rilasciati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato di protezione complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1).
|
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2006
che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale
[notificata con il numero C(2006) 5607]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/858/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, inclusi l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone. |
|
(2) |
La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
|
(3) |
Il 3 novembre 2006 il Portogallo ha informato la Commissione di aver individuato una circolazione di virus del sierotipo 4 in aree adiacenti alle zone soggette a restrizioni della zona E. Tali zone soggette a restrizioni vanno pertanto estese, tenendo conto dei dati disponibili sull’ecologia del vettore e sull'attuale situazione meteorologica. |
|
(4) |
In seguito alla notifica, a metà agosto e all'inizio di settembre 2006, di focolai di febbre catarrale da parte delle autorità competenti di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, la Commissione ha più volte modificato la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni. |
|
(5) |
Il 6 novembre 2006 la Germania ha informato la Commissione della scoperta di nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Bassa Sassonia. Alla luce di tali sviluppi, occorre modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizione in Germania e Francia. |
|
(6) |
Il 6 novembre anche l'Italia ha comunicato alla Commissione di aver rilevato per la prima volta la presenza del virus del sierotipo 1 nella provincia sarda di Cagliari, già situata nella zona C. Alla luce di questa nuova scoperta, occorre pertanto inserire una nuova zona soggetta a restrizioni che includa la regione interessata. |
|
(7) |
La decisione 2005/393/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
|
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/761/CE (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.
|
1. |
L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona C (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16) relativo all'Italia è sostituito dal seguente: «Italia Sassari» |
|
2. |
L'elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona E (sierotipo 4) relativo al Portogallo è sostituito dal seguente: «Portogallo
|
|
3. |
L'elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) relativo alla Francia è sostituito dal seguente: «Francia Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
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4. |
L'elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) relativo alla Germania è sostituito dal seguente: «Germania Baden-Württemberg Stadtkreis Baden-Baden Nel Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt Stadtkreis Heidelberg Stadtkreis Heilbronn Nel Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld Landkreis Karlsruhe Stadtkreis Karlsruhe Stadtkreis Mannheim Nel Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim Nel Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg Nel Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt Stadtkreis Pforzheim Landkreis Rastatt Rhein-Neckar-Kreis Baviera Landkreis und Stadt Aschaffenburg Nel Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs Landkreis Main-Spessart Landkreis Miltenberg Nel Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars Nel Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen Nel Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn Freie Hansestadt Bremen L'intero Land Assia L'intero Land Bassa Sassonia Landkreis Ammerland Nel Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum Stadt Braunschweig Landkreis Celle Landkreis Cloppenburg Nel Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel Stadt Delmenhorst Landkreis Diepholz Stadt Emden Landkreis Emsland Nel Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel Landkreis Gifhorn Landkreis Goslar Stadt Göttingen Landkreis Göttingen Landkreis Grafschaft Bentheim Landkreis Hameln-Pyrmont Landeshauptstadt Hannover Region Hannover Nel Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt Landkreis Helmstedt Landkreis Hildesheim Landkreis Holzminden Landkreis Leer Nel Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf Landkreis Nienburg (Weser) Landkreis Northeim Landkreis Oldenburg Stadt Oldenburg Landkreis Osnabrück Stadt Osnabrück Landkreis Osterholz Landkreis Osterode am Harz Landkreis Peine Landkreis Rotenburg (Wümme) Stadt Salzgitter Landkreis Schaumburg Landkreis Soltau-Fallingbostel Nel Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek Nel Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel Landkreis Vechta Landkreis Verden Landkreis Wesermarsch Stadt Wilhelmshaven Nel Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg Landkreis Wolfenbüttel Stadt Wolfsburg Renania settentrionale-Vestfalia L'intero Land Renania-Palatinato L'intero Land Saarland L'intero Land Sassonia-Anhalt Nel Kreis Mansfelder Land: Wippra Nel Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg Nel Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt Nel Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly Nel Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen Nel Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen Kreis Wernigerode Turingia Stadt Eisenach Kreis Eichsfeld Nel Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen Nel Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda Kreis Nordhausen Nel Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen Nel Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee Unstrut-Hainich-Kreis Wartburgkreis» |
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5. |
È aggiunta la seguente zona G: «Zona G (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16 e 1) Italia Sardegna: Cagliari, Nuoro, Oristano». |
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30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2006
che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 5642]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2006/859/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata da Malta il 15 novembre 2005,
dopo aver informato gli Stati membri della richiesta,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 novembre 2005 Malta ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga a tempo indeterminato alle disposizioni del capitolo IV, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE. Un'esplicita autorizzazione alla presentazione di tale richiesta è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 1, della predetta direttiva. |
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(2) |
Malta può essere definita un «piccolo sistema isolato» ai sensi dell'articolo 2, punto 26, della direttiva 2003/54/CE. Ai sensi di detta disposizione, per «piccolo sistema isolato» si intende un sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti. Nel 1996 Malta ha consumato 1 695 GWh. Malta è un sistema elettrico isolato non interconnesso, e la deroga viene chiesta per tutto il tempo in cui rimarrà un sistema isolato. |
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(3) |
I documenti allegati alla richiesta bastano a dimostrare che, per il momento, è impossibile o impraticabile conseguire l'obiettivo di un mercato competitivo nel settore dell'elettricità date le dimensioni e la struttura del mercato dell'elettricità sull'isola. In tali circostanze l'apertura del mercato potrebbe creare notevoli problemi in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, e determinerebbe maggiori costi per i consumatori. Inoltre, non vi è un sistema di trasmissione e pertanto non può essere designato un operatore; in assenza di condizioni di concorrenza nell'offerta, perdono di fondamento i requisiti imposti dalla direttiva 2003/54/CE in materia di accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione. |
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(4) |
Dopo aver esaminato le motivazioni alla base della richiesta di Malta, la Commissione ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino in ultima analisi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. |
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(5) |
È opportuno pertanto concedere a Malta la deroga richiesta. |
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(6) |
Pur offrendo una descrizione corretta della situazione attuale, la richiesta di Malta non tiene conto dei possibili sviluppi tecnologici a medio e lungo termine, che potrebbero determinare cambiamenti significativi. È pertanto opportuno verificare periodicamente la situazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A Malta è concessa la deroga alle disposizioni del capitolo IV, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.
Articolo 2
La deroga può essere ritirata dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica a Malta.
A tal fine, Malta controlla l'evoluzione del settore dell'energia elettrica e riferisce alla Commissione di ogni eventuale cambiamento significativo nello stesso; in particolare, comunica informazioni circa le nuove licenze di generazione, i nuovi entranti nel mercato, le variazioni dei prezzi e i nuovi piani infrastrutturali che potrebbero richiedere un riesame della deroga.
Inoltre, Malta trasmette alla Commissione una relazione generale ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 2008 al più tardi. La relazione illustra la politica di tariffazione e di fissazione dei prezzi e i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei consumatori alla luce della deroga concessa.
Articolo 3
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato permanente degli Stati EFTA
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30.11.2006 |
IT |
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L 332/34 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
N. 1/2004/SC
del 5 febbraio 2004
che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visto l’accordo relativo allo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adatta l’accordo relativo allo Spazio economico europeo, di seguito definito «accordo SEE»,
visto l’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo di allargamento del SEE»,
visto il protocollo 38 bis relativo al meccanismo finanziario del SEE, inserito nell’accordo SEE mediante l’accordo di allargamento del SEE,
visto l’accordo fra il Regno di Norvegia e la Comunità europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,
vista la decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2003/SC del 4 dicembre 2003 che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituito un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE 2004-2009 e per il meccanismo finanziario norvegese.
2. L’ufficio partecipa alla gestione del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese.
3. L’ufficio partecipa anche alla gestione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 1999-2003 e alla gestione del meccanismo finanziario 1994-1998.
4. L’attuale unità «Strumento finanziario» del Segretariato dell’EFTA viene integrata nel nuovo ufficio. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario del SEE, l’ufficio riferisce al comitato interinale del meccanismo finanziario del SEE, fino all’entrata in vigore dell’accordo di allargamento del SEE, e, dopo tale data, al nuovo comitato del meccanismo finanziario del SEE.
5. Per quanto concerne il meccanismo finanziario norvegese, l’ufficio riferisce alle autorità norvegesi.
6. Sul piano amministrativo l’ufficio apparterrà al segretariato dell’EFTA. Esso disporrà di un bilancio amministrativo distinto finanziato su fondi calcolati a partire da un coefficiente basato sui costi rispettivi.
7. Il direttore dell’ufficio viene nominato dal comitato permanente su proposta del comitato interinale del meccanismo finanziario del SEE.
Articolo 2
La presente decisione ha efficacia immediata.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.
Per il Comitato permanente
Il Presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
Il Segretario generale
William ROSSIER
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30.11.2006 |
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L 332/36 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
N. 2/2005/SC
del 28 aprile 2005
relativa al controllo della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e dei relativi progetti
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visti l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE», e la decisione del comitato misto SEE n. 47/2000, del 22 maggio 2000, che istituisce uno Strumento finanziario SEE,
vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2000/SC, del 2 ottobre 2000, che istituisce un comitato «Strumento finanziario»,
viste la decisione n. 5/2002 del comitato «ESA/Corte» e la decisione n. 2 del Consiglio del 2002 che sostituisce la decisione n. 6 del Consiglio e quella del comitato «ESA/Corte» del 1998,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'organo contabile agisce come autorità suprema per il controllo della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e dei relativi progetti.
Articolo 2
Ogni Stato EFTA parte dell’accordo SEE è rappresentato nell'organo contabile quando quest'ultimo procede al controllo della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e/o dei relativi progetti.
Articolo 3
L'organo contabile è composto di cittadini degli Stati EFTA parti dell’accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie di indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.
Articolo 4
I membri dell'organo contabile che procedono al controllo della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e/o dei relativi progetti sono nominati dal comitato permanente degli Stati EFTA. Tutte le nomine sono effettuate per un periodo di quattro anni. Di norma il mandato dei membri può essere rinnovato una sola volta. I membri nominati dal comitato permanente degli Stati EFTA possono essere le stesse persone nominate dal comitato «ESA/Corte» sulla base della sua decisione n. 5/2002.
Articolo 5
I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Articolo 6
Il costo di un controllo adeguato e proporzionale della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e/o dei relativi progetti da parte dell'organo contabile è finanziato sul bilancio amministrativo dello Strumento finanziario. Sulla base di una proposta di bilancio formulata dall'organo contabile, il comitato permanente stabilisce l'importo da concedere a tal fine.
Articolo 7
L'organo contabile può valersi dell'assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell'organo contabile.
Articolo 8
L'organo contabile riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e dei relativi progetti. Esso può presentare proposte di azione.
Articolo 9
L'organo contabile propone il proprio regolamento interno relativamente al controllo della gestione finanziaria dello Strumento finanziario e dei relativi progetti e lo presenta per l'adozione al comitato permanente degli Stati EFTA.
Articolo 10
La presente decisione ha efficacia immediata.
Articolo 11
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per il Comitato permanente
Il Presidente
B. GRYDELAND, Ambasciatore
Il Segretario generale
William ROSSIER