ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
28 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1747/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1748/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1749/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, concernente l’autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi ( 1 )

9

 

*

Direttiva 2006/119/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 )

12

 

*

Direttiva 2006/120/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico ( 1 )

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

18

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

19

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle)

28

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle)

30

 

 

Commissione

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.11.2006   

IT

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L 330/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

63,9

096

65,2

204

34,5

999

54,5

0707 00 05

052

114,3

204

71,5

628

171,8

999

119,2

0709 90 70

052

155,8

204

97,6

999

126,7

0805 20 10

204

63,1

999

63,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,9

400

71,8

999

68,9

0805 50 10

052

56,0

528

29,1

999

42,6

0808 10 80

388

107,1

400

110,6

404

96,2

720

87,4

999

100,3

0808 20 50

052

97,8

720

55,9

999

76,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.11.2006   

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L 330/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1748/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 321 del 21.11.2006, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 28 novembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

26,52

11,97

1701 99 10 (2)

26,52

7,45

1701 99 90 (2)

26,52

7,45

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


28.11.2006   

IT

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L 330/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), ha precisato le condizioni di funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine.

(2)

A partire dall'inizio del 2005, il livello delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine è stato più volte ridotto. Il livello della cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione non è stato tuttavia adattato a questa nuova situazione. È necessario procedere all'adattamento dei livelli della suddetta cauzione per tener conto di tali riduzioni, mantenendo tra il livello della cauzione e quello della restituzione un rapporto simile a quello esistente prima del calo delle restituzioni.

(3)

Le esportazioni nel settore bovino risultano in calo costante a partire dall'inizio del 2000. Al fine di semplificare il sistema e di renderne più efficace la gestione, nel contesto attuale appare altresì opportuno rivedere le modalità di rilascio dei titoli di esportazione non destinati a un rilascio immediato. In questo contesto occorre anche limitare a una sola notifica per settimana la comunicazione degli Stati membri alla Commissione delle domande di titoli di esportazione. È inoltre opportuno aumentare da 22 a 25 tonnellate i quantitativi per i quali, su richiesta degli operatori, il rilascio dei titoli di esportazione può essere immediato.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione. Ai fini del corretto funzionamento di tale regime, occorre prevedere che i titoli a rilascio immediato e con durata di validità limitata a cinque giorni non consentano di avere accesso al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, previsto dal regolamento (CE) n. 1741/2006.

(5)

Per gli stessi motivi, occorre altresì prevedere che la riduzione della restituzione prevista all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4), non si applichi alle carni sottoposte al regime in questione in caso di cambiamento della destinazione delle carni rispetto a quella inizialmente indicata nel titolo di esportazione.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/95.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «44 ECU» sono sostituiti da «26 euro»;

b)

alla lettera b), i termini «29 ECU» sono sostituiti da «15 euro»;

c)

alla lettera c), i termini «16 ECU» sono sostituiti da «9 euro»;

2)

l'articolo 10 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono essere presentate presso le autorità competenti dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.

I titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui ai paragrafi 2 o 2 bis.

Tuttavia, i titoli richiesti in virtù dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono rilasciati immediatamente.

In deroga al secondo comma, la Commissione può fissare secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 un giorno diverso dal mercoledì per il rilascio dei titoli di esportazione, qualora non sia possibile rispettare tale giorno.»;

b)

il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, i titoli relativi alle domande riguardanti un quantitativo inferiore o uguale a 25 tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 sono rilasciati immediatamente. In tal caso e in deroga all'articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e nelle domande e nei relativi titoli è indicata, nella casella 20, almeno una delle diciture di cui all'allegato III bis del presente regolamento.»;

3)

all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   Le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (5) non si applicano alle restituzioni speciali all'esportazione concesse per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 91 00 e 0201 30 00 91 20 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6), qualora tali prodotti siano stati sottoposti al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (7).

4)

all'articolo 13, paragrafo 1, primo trattino, i termini «e giovedì» sono soppressi;

5)

è aggiunto l'allegato III bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento;

6)

l'allegato IV è modificato come segue:

a)

il testo «Destinatario: DG VI/D/2; Telefax: (32 2) 296 60 27» è sostituito dal seguente:

«Destinatario: DG AGRI/D/2; fax: (32 2) 292 17 22; indirizzo e-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu»;

b)

nel titolo della parte A, i termini «e del giovedì» sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

(4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(6)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(7)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO III bis

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 5

:

In bulgaro

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006“

:

In spagnolo

:

“Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006”

:

In ceco

:

‚Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006‘

:

In danese

:

»Licens er gyldig i fem arbejdsdage og kan ikke benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

In tedesco

:

‚Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.‘

:

In estone

:

“Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

In greco

:

“Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006”

:

In inglese

:

“Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.”

:

In francese

:

“Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.”

:

In italiano

:

“Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006”

:

In lettone

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

In lituano

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

In ungherese

:

»Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.«

:

In maltese

:

‘Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006’

:

In neerlandese

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

In polacco

:

»Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006«

:

In portoghese

:

“Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.”

:

In rumeno

:

«Licenţă valabilă timp de cinci zile lucrătoare şi care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită şi mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.»

:

In slovacco

:

‚Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.‘

:

In sloveno

:

‚Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.‘

:

In finlandese

:

’Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.’

:

In svedese

:

’Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.’»


28.11.2006   

IT

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L 330/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1750/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

concernente l’autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.

(2)

Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato selenometionina come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

(4)

Il metodo di analisi incluso nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2000 riguarda la determinazione della sostanza attiva dell’additivo destinato all’alimentazione animale. Il metodo di analisi di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto inteso come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 19 aprile 2006 che la selenometionina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che la selenometionina non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego del preparato può essere considerato come fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere è verificata anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sel-Plex® come additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 19 aprile 2006. The EFSA Journal (2006) 348, pagg. 1-40.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell’autorizzazione

Tenore massimo di elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi alimentari. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b8.10

Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3060

(Lievito al selenio inattivato)

Caratterizzazione dell’additivo:

Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34-36 %) con un tenore di 2 000-2 400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)

Metodo analitico (1)

Spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido

Tutte le specie

 

0,50 (in totale)

L’additivo deve essere aggiunto a mangimi composti sotto forma di premiscela.

Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e occhiali di sicurezza

10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/12


DIRETTIVA 2006/119/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE regolata dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CE elenca i requisiti per l’omologazione dei veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione e dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti.

(2)

Il regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) n. 122, relativo all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O riguardo ai rispettivi impianti di riscaldamento, è entrato in vigore il 18 gennaio 2006. Poiché tale regolamento è applicabile nella Comunità è necessario far corrispondere i requisiti elencati nella direttiva 2001/56/CE e quelli elencati nel regolamento UN-ECE n. 122. Nella direttiva 2001/56/CE vanno pertanto inseriti i requisiti, di cui all’allegato 9 del regolamento UN-ECE n. 122, relativi agli impianti di riscaldamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

(3)

La direttiva 2001/56/CE va perciò modificata di conseguenza.

(4)

Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2001/56/CE

La direttiva 2001/56/CE viene modificata conformemente al testo di cui all’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, non possono prendere, nei confronti di un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfi i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;

b)

vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.

2.   A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri non possono prendere nei confronti di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in quanto componente, che soddisfa i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;

b)

vietare la vendita o la messa in circolazione di una componente di tale tipo.

3.   A partire dal 1o aprile 2008, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio di un’omologazione CE, e possono rifiutare il rilascio di quella nazionale, ad un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL o di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, quale sua componente, che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

(2)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69).


ALLEGATO

La direttiva 2001/56/CE viene modificata come segue:

1)

Alla fine dell’«elenco degli allegati» viene aggiunta la seguente riga:

«Allegato IX

Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE».

2)

L’allegato VIII viene modificato come segue:

a)

Il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo:

b)

Il punto 1.1.6.2 è sostituito dal seguente testo:

«1.1.6.2.

non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»;

c)

Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:

3)

Viene aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI A TALUNI VEICOLI DEFINITI DALLA DIRETTIVA 94/55/CE (1)

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell’allegato B della direttiva 94/55/CE.

3.   PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1.   Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX)

3.1.1.   I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformità a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.

3.1.1.1.   Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

In caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;

b)

I serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all’apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l’apertura chiusa ermeticamente.

3.1.1.2.   Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.

3.1.2.   Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.

3.2.   Veicoli EX/II ed EX/III

Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.

3.3.   Veicoli FL

3.3.1.   I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:

a)

spegnimento manuale volontario dall’abitacolo del conducente;

b)

arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;

c)

accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

3.3.2.   Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l’alimentazione dell’aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.


(1)  GU L 319 del 21.12.1994, pag. 7


28.11.2006   

IT

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L 330/16


DIRETTIVA 2006/120/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/30/CE della Commissione contiene alcuni errori che vanno corretti.

(2)

È necessario chiarire che, con effetto retroattivo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/30/CE riguarda convertitori catalitici di ricambio nuovi, che sono conformi alla direttiva 97/24/CE modificata dalla direttiva 2005/30/CE.

(3)

Occorre inoltre apportare correzioni redazionali all’allegato I della direttiva 2005/30/CE.

(4)

Inoltre, è necessario aggiungere una nuova disposizione che specifichi che, dopo un certo periodo transitorio, sono vietate la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2005/30/CE.

(5)

Occorre pertanto rettificare e modificare la direttiva 2005/30/CE di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2005/30/CE è rettificata come segue:

1)

l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1.   Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio, conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva, e destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; né

b)

vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»;

2)

nell’allegato I, «allegato VI, punto 5» è sostituito da «allegato VI, punto 4 bis» nell’intero testo.

Articolo 2

Nella direttiva 2005/30/CE, articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli Stati membri rifiutano la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva.»

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7).

(2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, p. 17).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.11.2006   

IT

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L 330/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/848/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

A nome della Comunità la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato,

e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY (in seguito denominata «Uruguay»)

dall’altro,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l’Uruguay hanno firmato accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni Stati terzi che prevedono, per i cittadini di tali Stati terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l’Uruguay, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Uruguay e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto comunitario non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che, alla luce di quanto precede, le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Uruguay che: i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione di alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei dell’Uruguay, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per «Stati membri LACAC» si intendono gli Stati membri della Commissione per l’aviazione civile latino-americana.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione e limitazione delle autorizzazioni

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dall’Uruguay, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione, da parte dell’Uruguay, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Uruguay rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   L’Uruguay può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; oppure

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv)

l’Uruguay dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra l’Uruguay e tale altro Stato membro; oppure

v)

l’aerolinea sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra l’Uruguay e tale Stato membro, e al vettore aereo designato dall’Uruguay siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

L’Uruguay esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   Una volta ricevuta la designazione dell’Uruguay, lo Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito nel territorio dell’Uruguay; nonché

ii)

l’Uruguay eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sull’aerolinea e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; nonché

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC, a meno che siano state accordate condizioni più favorevoli nell’accordo bilaterale sui servizi aerei fra lo Stato membro e l’Uruguay.

5.   Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dall’Uruguay qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito nel territorio dell’Uruguay; oppure

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dall’Uruguay o quest’ultimo non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e non sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state accordate condizioni più favorevoli nell’accordo bilaterale sui servizi aerei fra lo Stato membro e l’Uruguay; oppure

iv)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Uruguay ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l’Uruguay si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda le autorizzazioni all’esercizio rilasciate a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall’Uruguay che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che l’Uruguay imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio dell’Uruguay o tra un punto situato nell’Uruguay e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall’Uruguay in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza operare discriminazioni.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e l’Uruguay non devono: i) comportare o favorire l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzare gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegare ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte.

2.   Le disposizioni di cui all’allegato II, lettera f), non devono essere applicate secondo modalità che le rendano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Allegati all’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo I, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi conclusi tra Stati membri e l’Uruguay che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente accordo.

Fatto a Montevideo in duplice esemplare, il tre novembre duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Ghall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República Oriental del Uruguay

Za Uruguayskou východní republiku

For Den Østlige Republik Uruguay

Für die Republik Östlich des Uruguay

Uruguay Idavabariigi nimel

Για την Ανταολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης

For the Oriental Republic of Uruguay

Pour la République Orientale de l'Uruguay

Per la Repubblica orientale dell'Uruguay

Urugvajas Austrumu Republikas vārdā

Urugvajaus Rytų Respublikos vardu

Az Uruguayi Keleti Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika Orjentali ta' l-Uruguay

Voor de Republiek ten oosten van de Uruguay

W imieniu Wschodniej Republiki Urugwaju

Pela República Oriental doUruguai

Za Uruguajskú východnú republiku

Za Vzhodno republiko Urugvaj

Uruguayn itäisen tasavallan puolesta

För Östliga Republiken Uruguay

Image

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra l’Uruguay e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica orientale dell’Uruguay e la Repubblica federale di Germania, firmato a Montevideo il 31 agosto 1957, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Germania».

Modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Bonn il 9 luglio 1997,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno del Belgio in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 5 ottobre 1972, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Belgio»,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno di Danimarca in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 18 dicembre 1981, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Danimarca»,

accordo sui trasporti aerei commerciali fra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato a Montevideo il 13 agosto 1979, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Spagna».

Modificato da ultimo dal verbale concordato firmato a Madrid il 21 ottobre 2005,

accordo sui trasporti aerei fra i governi del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato all’Aia il 21 novembre 1979, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Paesi Bassi»,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica orientale dell’Uruguay e la Repubblica portoghese, di cui all’allegato II del protocollo di intesa firmato a Lisbona il 9 settembre 1998, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Portogallo»,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di cui all’allegato B del verbale concordato firmato a Londra il 6 febbraio 1998, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Regno Unito»,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno di Svezia in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 18 dicembre 1981, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Svezia».

b)

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra l’Uruguay e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

progetto di accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo federale austriaco sui trasporti aerei, di cui all’allegato B del protocollo firmato a Montevideo il 28 febbraio 1996, denominato in appresso nell’allegato II «progetto di accordo Uruguay-Austria»,

progetto di accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell’Uruguay sui trasporti aerei, di cui all’allegato del verbale concordato firmato a Madrid il 21 ottobre 2005, denominato in appresso nell’allegato II «progetto di accordo riveduto Uruguay-Spagna».

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI FACENTI PARTE DEGLI ACCORDI DELL’ALLEGATO I E RICHIAMATI NEGLI ARTICOLI DA 2 A 5 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

Designazione:

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 3 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 3 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Svezia.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 4 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 4 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 5 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 5 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Svezia.

c)

Sicurezza:

allegato 3 del verbale concordato firmato a Bonn il 9 luglio 1997, applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 17 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 14 dell’accordo Uruguay-Regno Unito.

d)

Tassazione del carburante per l’aviazione:

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 7 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 5 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 8 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Svezia.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 11 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 12 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 16 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Svezia.

f)

Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 11 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 12 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 16 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Svezia.

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo).

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo).

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo).

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2006/849/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/923/CE del Consiglio (2), disponeva che la Commissione dovesse presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l’efficienza e l’efficacia del programma, nonché una comunicazione sull’opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata.

(2)

La relazione di valutazione di cui all’articolo 13 della suddetta decisione è stata pubblicata il 30 novembre 2004. Essa concludeva che il programma aveva realizzato gli obiettivi prefissi e raccomandava la sua prosecuzione.

(3)

Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 38 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

(4)

La proroga del programma riflette la necessità di proseguire le attività di sorveglianza, formazione e assistenza tecnica che sono fondamentali per mantenere la protezione dell’euro contro la contraffazione fornendo un quadro stabile per la pianificazione dei programmi degli Stati membri, in particolare nell’arco di un periodo in cui nuovi paesi adotteranno la moneta unica.

(5)

In questo spirito, l’8 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di proroga del programma Pericle (4) fino al 31 dicembre 2011.

(6)

In attesa dell’accordo finale sul quadro finanziario comunitario per il periodo 2007-2013, il Consiglio ha deciso di prorogare il programma Pericle per l’anno 2006.

(7)

Nella sua dichiarazione del 30 gennaio 2006, il Consiglio ha ritenuto che il programma Pericle abbia natura pluriennale e che debba essere prorogato fino al 2011. A tal fine ha invitato la Commissione a presentare una proposta di proroga del programma per il periodo che inizia nel 2007, non appena raggiunto un accordo sul futuro quadro finanziario per il periodo 2007-2013.

(8)

È opportuno che i programmi comunitari siano in linea con il quadro finanziario della Comunità.

(9)

Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire la coerenza e la complementarità delle azioni del programma Pericle, è importante sviluppare sinergie tra le azioni finanziate dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e dall'Europol.

(10)

Di conseguenza e vista la necessità di proseguire le attività di formazione e assistenza per la protezione dell’euro, il programma Pericle deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/923/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione 2001/923/CE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

«Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2013.»

2)

All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma di azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ammonta a 7 000 000 di EUR.»

3)

L’articolo 13, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

alla lettera a) la data «30 giugno 2005» è sostituita da «30 giugno 2013»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

al termine dell’esecuzione iniziale e prorogata del programma ed entro, rispettivamente, il 30 giugno 2006 e 2014, relazioni dettagliate sull’esecuzione e i risultati del programma che rendano conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità.»

Articolo 2

Applicabilità

La presente decisione si applica negli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (5).

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7.

(2)  GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2006/75/CE (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  COM(2005) 127 def.

(5)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2).


28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2006/850/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Quando ha adottato la decisione 2006/849/CE (1), il Consiglio ha stabilito che essa si dovrebbe applicare negli Stati membri partecipanti di cui alle definizioni dell’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2).

(2)

Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a livello comunitario; occorrerebbe pertanto prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell’euro negli Stati membri non aventi l’euro come moneta ufficiale,

DECIDE:

Articolo 1

L’applicazione della decisione 2006/849/CE è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.


Commissione

28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/31


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

(2006/851/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 124,

considerando quanto segue:

(1)

Il preambolo del trattato riconosce che gli Stati membri desiderano instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni.

(2)

L’articolo 2, lettera b), del trattato invita la Comunità a stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e a vigilare sulla loro applicazione.

(3)

Il capo 3 del trattato istituisce nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(4)

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (1) stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli che derivano dalle radiazioni ionizzanti.

(5)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2), invita gli Stati membri ad adottare «le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto».

(6)

Le radiazioni ionizzanti emesse da materie radioattive possono avere conseguenze oltre il ciclo di vita delle installazioni nucleari e al di là delle frontiere nazionali.

(7)

La protezione dei lavoratori e della popolazione contro questi rischi riveste un’importanza fondamentale per le Comunità europee. Si devono pertanto osservare elevate norme di sicurezza per garantire che detti rischi siano adeguatamente gestiti durante e dopo il ciclo di vita delle installazioni nucleari.

(8)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato «la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un’equa concorrenza nel mercato energetico» (3).

(9)

La Commissione ha anche osservato che «l’importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell’ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull’impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria» (4).

(10)

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (5), la Commissione ha rilevato l’esigenza di maggiore trasparenza e armonizzazione nella gestione di queste risorse finanziarie. La Commissione ha altresì espresso la sua intenzione di presentare una raccomandazione nel 2005.

(11)

Le stesse operazioni di disattivazione possono comportare rischi per la salute delle persone e per l’ambiente, in particolare se non si adottano tempestivamente le misure necessarie per affrontare i rischi radiologici delle operazioni di disattivazione.

(12)

Per far fronte a tutti questi rischi si dovrebbe garantire che la disattivazione delle installazioni nucleari, ivi compresa la gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, avvenga in condizioni di sicurezza.

(13)

La disattivazione in condizioni di sicurezza delle installazioni nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, richiede risorse finanziarie ingenti. La mancanza di tali risorse al momento opportuno può compromettere il processo di disattivazione. Risorse finanziarie sufficienti devono essere disponibili a tempo debito per permettere la disattivazione completa delle installazioni nucleari nel rispetto delle norme di sicurezza.

(14)

Conformemente al principio «chi inquina paga», gli esercenti di installazioni nucleari devono accantonare, durante la vita produttiva delle installazioni, le risorse finanziarie necessarie per sostenere i futuri costi di disattivazione.

(15)

La questione della chiusura anticipata dei reattori nucleari la cui modernizzazione non è ritenuta economicamente efficiente è stata affrontata nell’ambito dei negoziati di adesione. Di conseguenza, la Comunità, di sua iniziativa, ha partecipato alla mobilitazione delle risorse finanziarie e fornisce, a determinate condizioni, assistenza economica a vari progetti di decommissioning in alcuni nuovi Stati membri.

(16)

L’articolo 26 della Convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, entrata in vigore il 18 giugno 2001, prevede che ciascuna parte contraente adotti le misure idonee ad assicurare la sicurezza della disattivazione di un’installazione nucleare. Tali misure devono garantire, tra l’altro, che siano messi a disposizione personale qualificato e risorse finanziarie adeguate. Nell’articolo 22, punto ii), la convenzione invita le parti contraenti ad adottare misure appropriate affinché siano disponibili risorse finanziarie sufficienti per garantire la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi durante il loro ciclo di vita operativa e per il decommissioning.

(17)

L’articolo 2, lettera c), del trattato invita la Comunità ad agevolare gli investimenti e assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità. Lo sviluppo dell’energia nucleare non può essere disgiunto dal processo di decommissioning di tali impianti. L’articolo 41 del trattato prevede che i progetti di investimento in materia di energia nucleare debbano essere comunicati alla Commissione per esame. Il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, relativo ai progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all’articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (6), include le attività di decommissioning tra i progetti di investimento che devono essere comunicati e discussi con la Commissione. Conseguentemente, le persone o imprese (7) devono informare la Commissione dei meccanismi di finanziamento delle operazioni di disattivazione per quanto riguarda le installazioni nucleari di recente costruzione.

(18)

Per garantire la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti al momento necessario occorre procedere ad un’analisi approfondita e prudente delle fonti del finanziamento e dei costi connessi alla disattivazione delle installazioni nucleari. Il metodo di determinazione dei fondi necessari per la disattivazione deve tenere conto degli aspetti tecnici e dei vincoli in materia di sicurezza nucleare.

(19)

Al fine di garantire la disponibilità a tempo debito delle risorse finanziarie necessarie per la disattivazione di un’installazione nucleare riveste fondamentale importanza una gestione trasparente delle risorse, effettuata sotto un’idonea supervisione esterna; ciò contribuirà ad evitare ostacoli alla concorrenza nel mercato dell’energia. Per conseguire questi obiettivi sono possibili varie opzioni in termini di gestione. Si dovrebbe istituire uno specifico organismo nazionale incaricato di fornire consulenze specializzate sulle questioni relative alla gestione dei fondi e ai costi delle operazioni di disattivazione.

(20)

La presente raccomandazione non introduce deroghe alle norme applicabili agli aiuti di Stato. In questo contesto, l’intervento dello Stato riguarda le materie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e deve pertanto essere valutato in questi termini. Tuttavia, qualora tale intervento non sia necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato o vada oltre tali obiettivi, o distorca o minacci di falsare la concorrenza sul mercato interno, esso deve essere valutato alla luce del trattato che istituisce la Comunità europea.

(21)

Dovrebbero essere attentamente esaminate le modalità d’investimento delle risorse finanziarie in parola, al fine di evitare possibili abusi. Gli investimenti dovrebbero essere a lungo termine e avere un profilo di rischio sicuro, pur garantendo una protezione sufficiente del valore reale dei fondi.

(22)

Dal punto di vista della sicurezza, all’atto della mobilitazione di risorse sufficienti per garantire la disattivazione delle installazioni nucleari, si dovrebbe tenere conto della situazione particolare di talune installazioni.

(23)

L’esperienza insegna che lo scambio di informazioni tra esperti nazionali sui diversi approcci tecnici e finanziari della disattivazione e della gestione dei rifiuti costituisce un modo eccellente di favorire una risposta comune alle questioni relative alla sicurezza. Di conseguenza, per rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione annuncia la sua intenzione di istituire un gruppo permanente per il finanziamento delle operazioni di disattivazione. Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione nelle attività svolte nel contesto della presente raccomandazione.

(24)

Fatto salvo il principio generale di sussidiarietà, è necessario proporre un certo grado di armonizzazione per quanto riguarda i concetti applicati in materia di disattivazione. È opportuno che tale armonizzazione sia perseguita nell’ambito del gruppo per il finanziamento della disattivazione che dovrebbe giungere ad interpretazioni comuni della presente raccomandazione ai fini della sua attuazione pratica, in particolare in vista dell’armonizzazione dei metodi di calcolo del costo delle attività di disattivazione.

(25)

Il Centro comune di ricerca, istituito sulla base dell’articolo 8 del trattato, svolge programmi di ricerca nel settore nucleare che possono comportare rischi di ionizzazione al termine del ciclo di vita dei suoi impianti. Per garantire la sicurezza di tali impianti, la Commissione dovrebbe garantire che il Centro comune di ricerca si conformi alle disposizioni della presente raccomandazione. In particolare, la Commissione dovrebbe verificare l’adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili ai fini della disattivazione degli impianti del Centro comune di ricerca. I servizi della Commissione competenti in materia nucleare e di bilancio sono in grado di eseguire questi compiti nel migliore dei modi,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

OBIETTIVO

In vista del conseguimento degli obiettivi di sicurezza definiti nel trattato, la presente raccomandazione propone misure volte a garantire la disponibilità, a tempo debito, di risorse finanziarie adeguate per tutte le attività di disattivazione di installazioni nucleari e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

SEZIONE 2

DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione, si intende per:

a)

   «disattivazione» (decommissioning), il complesso delle azioni che rientrano nelle operazioni tecniche della disattivazione di un’installazione nucleare (decontaminazione, smantellamento e demolizione) e la gestione dei rifiuti (gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito) che consentono lo scioglimento del controllo di regolamentazione sull’installazione nucleare;

b)

   «fondo di disattivazione», le risorse finanziarie destinate specificamente a sostenere le spese necessarie per la disattivazione delle installazioni nucleari;

c)

   «fondo di disattivazione esterno», un fondo di disattivazione gestito da un organismo specifico dotato di indipendenza decisionale rispetto ai contribuenti del fondo;

d)

   «fondo di disattivazione interno», un fondo di disattivazione gestito dall’esercente dell’installazione nucleare;

e)

   «fondo di disattivazione separato», un fondo di disattivazione, interno o esterno, individuabile separatamente;

f)

   «esercente», la persona giuridica che gestisce l’esercizio dell’installazione nucleare e ha la responsabilità primaria della sicurezza nucleare;

g)

   «installazione nucleare», qualsiasi impianto civile, compresi il terreno, gli edifici e le attrezzature ad esso associati, nel quale sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate o smaltite materie radioattive.

SEZIONE 3

DISATTIVAZIONE DELLE INSTALLAZIONI NUCLEARI

1)

Tutte le installazioni nucleari dovrebbero essere disattivate dopo la loro chiusura definitiva e dovrebbe essere garantita un’idonea gestione dei rifiuti.

2)

Le attività di disattivazione dovrebbero essere svolte senza indebiti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

3)

Il principio «chi inquina paga» dovrebbe essere pienamente applicato durante l’intero processo di disattivazione delle installazioni nucleari. A tale riguardo, la preoccupazione principale degli esercenti dovrebbe consistere nel garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per garantire una disattivazione in condizioni di sicurezza dell’installazione nucleare al momento della sua chiusura definitiva.

4)

Le risorse finanziarie disponibili dovrebbero essere destinate a coprire tutti gli aspetti delle attività di disattivazione, dalle operazioni tecniche della disattivazione dell’installazione fino alla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 4

ASPETTI ISTITUZIONALI E PROCEDURALI

5)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 41 del trattato e dei regolamenti di applicazione in vigore (8), le persone e le imprese dovrebbero notificare il regime previsto per il finanziamento delle operazioni di disattivazione nell’ambito della procedura di cui all’articolo 41 del trattato riguardante la costruzione di nuove installazioni nucleari.

In occasione dell’esame del regime di finanziamento proposto per le operazioni di disattivazione, la Commissione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 44 del trattato, consulterà il gruppo per il finanziamento delle operazioni di disattivazione.

6)

Laddove non ne dispongano già, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un organismo nazionale capace di fornire consulenza specializzata in materia di gestione del fondo e di costi delle operazioni di disattivazione. Tale organismo dovrebbe essere indipendente dai contribuenti del fondo.

L’organismo nazionale dovrebbe verificare annualmente le risorse finanziarie accantonate e periodicamente, almeno ogni 5 anni, la stima del costo delle operazioni di disattivazione. Qualsiasi discordanza tra la stima dei costi e le risorse disponibili dovrebbe essere affrontata in tempo utile.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare ogni anno alla Commissione le conclusioni dei lavori del summenzionato organismo nazionale.

SEZIONE 5

FONDO DI DISATTIVAZIONE

7)

Gli esercenti di installazioni nucleari dovrebbero costituire fondi di disattivazione adeguati sulla base delle entrate provenienti dalle loro attività nucleari durante il previsto ciclo di vita.

8)

Un fondo separato sottoposto a idoneo controllo circa il suo utilizzo oculato dovrebbe essere l’opzione preferita per tutte le installazioni nucleari. Il controllo dell’organismo nazionale istituito ai sensi della presente raccomandazione dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire una corretta gestione e un utilizzo adeguato dei fondi.

9)

Le installazioni nucleari nuove dovrebbero costituire fondi di disattivazione separati sottoposti a idoneo controllo circa il loro utilizzo oculato.

SEZIONE 6

STIMA DEI COSTI DELLE OPERAZIONI DI DISATTIVAZIONE

10)

In considerazione del diverso utilizzo dei fondi costituiti per la disattivazione, le operazioni tecniche di disattivazione dell’installazione, da un lato, e la gestione dei rifiuti, dall’altro, dovrebbero essere oggetto di trattamenti separati, sulla base di calcoli di costo distinti.

11)

Per garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate, il calcolo dei costi dovrebbe essere basato su una opzione prudente fra tutte quelle realisticamente possibili, ferma restando la supervisione esterna e l’accordo dell’organismo nazionale previsto dalla presente raccomandazione.

12)

Tutte le stime di costo dovrebbero essere riferite specificamente a un sito e basarsi sulle migliori stime disponibili.

13)

Qualora, nel corso della sua esecuzione, il progetto di disattivazione risulti più costoso della stima approvata dei costi, l’esercente dovrebbe provvedere alle spese supplementari. Questo aspetto dovrebbe meritare particolare attenzione nel caso di cambio dell’esercente durante o dopo il ciclo di vita dell’installazione nucleare.

14)

Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle situazioni in cui, per ragioni storiche, risulti più appropriata una soluzione speciale. Tale soluzione individuale dovrebbe essere trasparente e prevedere il pieno coinvolgimento dell’organismo nazionale istituito ai sensi della presente raccomandazione.

SEZIONE 7

UTILIZZO DEL FONDO DI DISATTIVAZIONE

15)

Le risorse finanziarie dovrebbero essere utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state costituite e gestite. A tale riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla trasparenza. Tutte le informazioni non coperte dal segreto commerciale dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.

16)

Si dovrebbe preferire un profilo sicuro di rischio negli investimenti, che dovrebbero garantire un rendimento positivo in qualsiasi momento.

17)

Poiché l’esercente non ha alcuna influenza sulla gestione finanziaria di un fondo di disattivazione esterno, il valore degli investimenti dovrebbe essere garantito dallo Stato in modo tale che sia assicurata la disponibilità di fondi adeguati al momento opportuno, anche qualora il gestore indipendente degli importi investiti subisca una perdita nominale al momento in cui queste risorse finanziarie devono essere utilizzate. In questo caso, i fondi non dovrebbero essere integrati con un importo superiore alla perdita sugli investimenti.

18)

Se la gestione di un fondo interno risulta insoddisfacente, l’esercente dovrebbe essere chiamato ad assicurare la disponibilità di risorse sufficienti al momento in cui sono necessarie.

19)

Con riferimento alle installazioni nucleari la cui finalità principale non è la vendita di prodotti o di servizi, la disattivazione dovrebbe essere adeguatamente progettata e dotata di un’idonea copertura finanziaria, affinché sia garantita la disponibilità a tempo debito di risorse adeguate per la loro disattivazione sicura e realizzata nei tempi stabiliti.

20)

La pianificazione del bilancio dovrebbe essere oggetto di verifica da parte dell’organismo nazionale istituito ai sensi della presente raccomandazione. In mancanza di tale organismo nazionale, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una consulenza circa le misure da adottare.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(3)  Dichiarazione interistituzionale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 56).

(4)  Dichiarazione della Commissione (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 56).

(5)  COM(2004) 719 def. del 26.10.2004, Relazione sull’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza.

(6)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1.

(7)  Le persone o le imprese impegnate nelle attività industriali enumerate nell’allegato II del trattato Euratom.

(8)  Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all’articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1) e regolamento (Euratom) n. 1352/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell’articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 15).