ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
15 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1676/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1677/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d’importazione per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1680/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 976/2006 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1681/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whisky per il periodo 2006/2007

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1682/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2006/2007

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1683/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Bulgaria e Romania

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1684/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IIIa Skagerrak per le navi battenti bandiera tedesca

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1685/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante settantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1686/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

26

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2006, che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

28

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2006, che modifica l’allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, che riguarda l’elenco di malattie dei molluschi esotici sottoposte a misure di lotta comunitaria armonizzate [notificata con il numero C(2006) 5309]  ( 1 )

33

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate [notificata con il numero C(2006) 5370]

35

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2006 [notificata con il numero C(2006) 5375]

37

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali [notificata con il numero C(2006) 5384]  ( 1 )

39

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2006, riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania [notificata con il numero C(2006) 5387]  ( 1 )

48

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2116/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea (GU L 340 del 23.12.2005)

50

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1636/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 306 del 7.11.2006)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

74,8

096

30,1

204

38,6

999

47,8

0707 00 05

052

109,8

204

49,7

628

196,3

999

118,6

0709 90 70

052

97,2

204

113,8

999

105,5

0805 20 10

204

92,0

999

92,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,5

092

17,6

400

86,5

528

40,7

999

52,8

0805 50 10

052

48,8

388

62,5

528

39,2

999

50,2

0806 10 10

052

120,1

388

229,9

508

271,0

999

207,0

0808 10 80

096

29,0

388

88,8

400

106,1

404

100,1

720

73,5

800

143,8

999

90,2

0808 20 50

052

117,9

400

216,1

720

48,6

999

127,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.11.2006   

IT

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L 314/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d’importazione per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), apre, su base pluriennale per periodi dal 1o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di 4 600 bovini vivi originari della Svizzera.

(2)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, le domande di diritti d’importazione devono essere presentate entro il 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi. Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, e al fine di permettere agli operatori di questi due paesi di beneficiare del suddetto contingente nel 2007, il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingentale compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 deve essere esteso all'8 gennaio 2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 le domande di titoli d’importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) dell’8 gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.


15.11.2006   

IT

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L 314/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una serie di norme sulla modalità da seguire per eliminare e usare sottoprodotti di origine animale. Prevede, inoltre, metodi diversi per l'eliminazione e modalità diverse per l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale che dovranno essere approvati previa consultazione del competente comitato scientifico.

(2)

In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), finora la Commissione ha approvato sei procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale mediante l’adozione del regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (2).

(3)

In base ad una nuova richiesta l’EFSA ha espresso il 13 luglio 2006 un parere sulla sicurezza del processo termomeccanico per la produzione di biocarburanti. Nel modificare il regolamento (CE) n. 92/2005, occorre, pertanto, tenere conto delle condizioni alle quali tale processo è considerato un mezzo sicuro di eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.

(4)

Dopo aver riconsiderato i rischi per la sanità pubblica e degli animali, l'utilizzo dei materiali di categoria 2 che risultano dal processo di produzione di biodiesel dovrebbe essere permesso per taluni usi tecnici o per la trasformazione in biogas.

(5)

Il regolamento (CE) n. 92/2005 va modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3

1.   I seguenti processi sono approvati e possono essere autorizzati dalle autorità competenti per il trattamento e l’utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3:

a)

processo di idrolisi alcalina come definito nell’allegato I;

b)

processo di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione come definito all’allegato II;

c)

processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definito nell'allegato III;

d)

processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV;

e)

processo di gassificazione Brookes come definito nell’allegato V; e

f)

processo di combustione in una caldaia di grasso animale come definito nell’allegato VI.

Il processo termomeccanico per la produzione di biocarburante come definito nell’allegato VII è approvato e può essere autorizzato dall’autorità competente per il trattamento e l’eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.

2.   L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo, se essi garantiscono una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali, per le fasi di:

a)

processo di produzione di biodiesel come definito all’allegato IV, punto 1, lettera b, paragrafo i); e

b)

processo di combustione di grassi animali in una caldaia, di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i).»;

2)

nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a VI» è sostituita da «allegati»;

3)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 viene aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV deve essere incenerito.»;

b)

al paragrafo 3 viene aggiunto la seguente lettera d):

«d)

nel caso di materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzato per la produzione di prodotti tecnici.»;

c)

il paragrafo 5 è soppresso;

4)

gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).

(2)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2067/2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 92/2005 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato IV, il punto 3 è soppresso;

2)

viene aggiunto il seguente allegato VII:

«ALLEGATO VII

PROCESSO TERMOMECCANICO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE

Per processo termomeccanico per la produzione di biocarburante si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alle seguenti condizioni.

1.

I sottoprodotti di origine animale sono caricati in un convertitore e in seguito trattati alla temperatura di 80 °C per un periodo di otto ore. Durante tale periodo le dimensioni del materiale sono costantemente ridotte utilizzando apposite attrezzature di abrasione meccanica.

2.

In seguito il materiale è trattato alla temperatura di 100 °C per almeno due ore.

3.

La misura delle particelle del materiale che ne risulta non deve essere superiore ai 20 millimetri.

4.

I sottoprodotti di origine animale sono trattati in modo che i requisiti tempo/temperatura fissati ai paragrafi 1 e 2 siano raggiunti contemporaneamente.

5.

Durante il trattamento termico del materiale, l’acqua che deriva dall’evaporazione viene costantemente estratta dalla camera d’aria al di sopra del carburante ed è fatta passare attraverso un condensatore di acciaio inossidabile. L’acqua di condensa è mantenuta ad una temperatura di almeno 70 °C per almeno un’ora prima di essere eliminata nelle acque di scarico.

6.

Successivamente al trattamento termico del materiale, il biocarburante contenuto nel convertitore è scaricato e trasferito automaticamente con un trasportatore completamente coperto e collegato verso l’incenerimento o il coincenerimento nello stesso sito.

7.

In loco è in funzione un sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo che permette il controllo dei requisiti di cui ai paragradi da 1 a 6.

8.

Il processo va effettuato con un sistema discontinuo (a lotti).»


15.11.2006   

IT

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L 314/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un aiuto specifico per il riso a favore degli agricoltori che producono riso di cui al codice è NC 1006 10, alle condizioni stabilite nel capitolo 3 del titolo IV del medesimo regolamento.

(2)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) stabilisce che l'ammissibilità al beneficio dell'aiuto specifico per il riso è subordinata alla condizione che la superficie dichiarata sia stata seminata una volta all'anno. Tuttavia, per la Guiana francese sono previsti due cicli di semina all'anno e l'aiuto è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.

(3)

Le autorità francesi prevedono di ridefinire il sistema di produzione di riso in Guiana e di limitare la produzione ad un solo ciclo per ettaro all'anno. Questo nuovo sistema di produzione dovrebbe permettere ai produttori di ricorrere sistematicamente al maggese vestito, che permetterebbe di risolvere in larga parte il problema delle piante infestanti e lascerebbe a disposizione il periodo di tempo necessario per spianare il terreno. Questa pratica permetterebbe inoltre di risparmiare acqua e di utilizzare meno prodotti fitosanitari. Questo sistema consentirebbe anche di gestire meglio il tempo di lavoro e il materiale e quindi di ridurre i costi di esercizio globali della filiera. Per permettere di attuare questo nuovo sistema di produzione è opportuno adattare le modalità di calcolo dell'aiuto specifico a favore del riso nella Guiana francese e prevedere che l'aiuto sia calcolato in base ad un unico ciclo di semina all'anno, da realizzare entro la data posteriore tra le due date fissate in precedenza, ossia entro il 30 giugno che precede il raccolto di cui trattasi.

(4)

Dato che la Francia e la Spagna applicano dal 2006 il regime di pagamento unico e si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 66, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del medesimo regolamento, occorre ridurre le superfici di base di tali Stati membri, figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, del numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro obbligatorio. Per chiarezza è opportuno anche sopprimere da tale allegato le voci relative agli Stati membri, o alle regioni di Stati membri, in cui il pagamento per superficie per i seminativi non è più di applicazione a partire dal 1o gennaio 2006 e aggiungervi, in conformità dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici di base di Malta e della Slovenia che applicano il pagamento per superficie per i seminativi.

(5)

Poiché la modifica dell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1973/2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 1250/2006 non ha tenuto conto del termine per la presentazione delle domande fissato dall'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno porre rimedio a tale dimenticanza. Tenendo conto di tale termine è opportuno fissare una data limite posteriore al 28 febbraio per la comunicazione, da parte degli Stati membri, del numero di bovini diversi dai vitelli che hanno formato oggetto di una domanda di premio all'abbattimento.

(6)

Sono stati riscontrati degli errori nell'articolo 106, paragrafo 2, e negli allegati VI, XI, XII e XVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1250/2006.

(7)

Dato che nel caso del pagamento per superficie per i seminativi, previsto dall'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione e l'eventuale tasso definitivo di superamento devono essere comunicati alla Commissione entro il 15 novembre e tenendo conto delle superfici di base figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno che l'allegato IV, quale modificato dal presente regolamento, si applichi a decorrere dal 1o novembre 2006.

(8)

Occorre quindi modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a)

il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, e il Portogallo e la Guiana francese;

b)

il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori, compresa la Francia metropolitana, di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

2)

All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.

3)

All'articolo 131, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

annualmente per i dati relativi all'anno precedente:

i)

entro il 1o febbraio, il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii)

entro il 1o marzo, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;».

4)

L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così rettificato:

1)

all'articolo 106, paragrafo 2, nella frase introduttiva i termini «all'allegato XVIII, parte 3» sono sostituiti dai termini «all'allegato XVIII, parte 7».

2)

Nell'allegato VI, la nota in calce è sostituita dalla seguente:

«(*) Superficie di base di cui all’allegato IV.»

3)

Nell'allegato XI, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:

«di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)».

4)

Nell'allegato XII, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:

«di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)».

5)

L'allegato XVIII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1) e 2) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il punto 4) dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

(2)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 23).


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1 e di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i)

SUPERFICI DI BASE

(ha)

Regione

Tutte le colture

di cui granturco

di cui foraggi insilati

SPAGNA

Regadío

1 318 170

379 325

 

Secano

7 256 618

 

 

FRANCIA

Totale

12 399 382

 

 

Superficie di base per il granturco

 

561 320 (1)

 

Superficie di base irrigata

1 094 138 (1)

 

 

MALTA

4 565 (2)

 

 

PORTOGALLO

Azzorre

9 700

 

 

Madera

 

 

 

Regadío

310

290

 

Altre

300

 

 

SLOVENIA

125 171 (2)

 

 


(1)  Compresi 256 816 ha di superficie di base irrigata per il granturco.

(2)  Conformemente all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO XVIII

di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

ANNO DELLA DOMANDA: …

STATO MEMBRO: …

1.   PREMIO SPECIALE

Numero di capi

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale

Esclusivamente regime di abbattimento

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce d'età

Tori

Manzi

Manzi

Manzi

Articolo 131, paragrafo 4, lettera a)

1o febbraio

1.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i)

31 luglio

1.3

Numero di capi accettati (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii)

31 luglio

1.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 


Numero di produttori

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale

Regime di abbattimento

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce d'età

Unicamente entrambe le fasce di età

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i)

31 luglio

1.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

2.   PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce d'età

Articolo 131, paragrafo 6, lettera a)

1o febbraio

2.3

Numero di capi accettati

 

 

 

2.4

Numero di produttori

 

 

 


3.   PREMIO PER VACCA NUTRICE

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Mandrie di sole vacche nutrici

Mandrie miste

Articolo 131, paragrafo 2, a), punto i)

1o febbraio

3.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

31 luglio

3.3

Numero di vacche accettate (tutto l’anno)

 

 

3.4

Numero di giovenche accettate (tutto l'anno)

 

 

3.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio (tutto l'anno)

 

 

 

 

 

 

Importo per capo

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

31 luglio

3.6

Premio nazionale

 

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

31 luglio

3.7

Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche

 

 

4.   PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE

4.1.   Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

Totale

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii)

31 luglio

4.1.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

4.1.2

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 


4.2.   Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

Totale

1.4-1.8

< 1.4

1.4-1.8

< 1.4

1.4-1.8

< 1.4

1.4-1.8

< 1.4

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii)

31 luglio

4.2.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Capi

Produttori

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv)

31 luglio

5

Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità

 

 

6.   PREMIO ALL'ABBATTIMENTO

Numero di capi

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Macellazione

Esportazione

Adulti

Vitelli

Adulti

Vitelli

Articolo 131, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 131, paragrafo 2, a), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 3, lettera a)

1o marzo

6.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1, b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 2, b), punto iv)

Articolo 131, paragrafo 3, b), punto i)

31 luglio

6.3

Numero di capi accettati (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1, b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), v)

Articolo 131, paragrafo 3, b), punto ii)

31 luglio

6.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 


Numero di produttori

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Macellazione

Esportazione

Adulti

Vitelli

Adulti

Vitelli

Articolo 131, paragrafo 1, b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 2, b), punto iv)

Articolo 131, paragrafo 3, b), punto i)

31 luglio

6.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

7.   CONTINGENTAMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Saldo dei diritti all'inizio dell'anno

Diritti ceduti alla riserva nazionale derivanti da

Diritti ottenuti dalla riserva nazionale

Saldo dei diritti alla fine dell'anno

a)

trasferimento senza l'azienda

b)

utilizzo insufficiente

Articolo 106, paragrafo 3

31 luglio

7.2»

 

 

 

 


15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 976/2006 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla comparsa di focolai di peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, le autorità tedesche hanno adottato alcune misure sanitarie in conformità degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2). Con il regolamento (CE) n. 976/2006 della Commissione (3) sono state istituite alcune misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro.

(2)

In considerazione dei progressi realizzati sul piano sanitario, è opportuno porre fine all'applicazione di tali misure eccezionali di sostegno del mercato. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 976/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 976/2006 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 71.


15.11.2006   

IT

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L 314/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whisky per il periodo 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

Sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda in merito al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, il periodo medio d’invecchiamento del whisky irlandese nel 2005 era di cinque anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2006/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).


ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whisky, categoria B (1)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whisky, categoria A

Dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007

0,700

1,123


(1)  Compreso l’orzo trasformato in malto.


15.11.2006   

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L 314/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, il periodo medio d’invecchiamento del whisky scozzese nel 2005 era di otto anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2006/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

Dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007

0,499

0,518


15.11.2006   

IT

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L 314/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Bulgaria e Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per evitare il rischio di sviamenti di traffico a detrimento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli in seguito all'adesione di due nuovi Stati all'Unione europea il 1o gennaio 2007, occorre adottare misure transitorie.

(2)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1), possono beneficiare della restituzione solo i prodotti che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione. L'obbligo di lasciare il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione costituisce anche l'esigenza principale per lo svincolo della cauzione legata al titolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2). Poiché le frontiere interne saranno soppresse al momento dell'adesione della Bulgaria e della Romania, i prodotti esportati dalla Comunità dei Venticinque dovranno aver lasciato il territorio doganale della Comunità entro il 31 dicembre 2006 in tutti i casi, anche se la dichiarazione di esportazione è stata accettata meno di sessanta giorni prima della data dell'adesione.

(3)

Gli sviamenti di traffico che rischiano di perturbare le organizzazioni di mercato spesso sono provocate da prodotti movimentati artificialmente in previsione dell'adesione e che non fanno parte delle normali scorte dello Stato speditore. Anche l'accumulo di eccedenze può provocare distorsioni della concorrenza tali da incidere sull'ordinato funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze. Si dovrebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri.

(4)

Occorre adottare disposizioni per impedire agli operatori di eludere l'applicazione dei prelievi, stabiliti dall'articolo 4, sulle merci che si trovano in libera pratica, assoggettando le merci già immesse in libera pratica nella Comunità dei Venticinque o in un nuovo Stato membro, prima dell'adesione, a un regime sospensivo costituito dal deposito doganale o da uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

(5)

Occorre evitare che le merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione anteriormente al 1o gennaio 2007 fruiscano di una seconda restituzione in caso di esportazione nei paesi terzi dopo il 31 dicembre 2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono necessarie ed opportune e devono essere applicate in maniera uniforme.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Comunità dei Venticinque»: la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006;

b)

«nuovi Stati membri»: la Bulgaria e la Romania;

c)

«Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007;

d)

«prodotti»: i prodotti agricoli e/o le merci non comprese nell'allegato I del trattato CE;

e)

«restituzione alla produzione»: la restituzione concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio (4) o dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5).

Articolo 2

Esportazioni dalla Comunità dei Venticinque

Per i prodotti destinati all'esportazione dalla Comunità dei Venticinque verso uno dei nuovi Stati membri, per i quali è stata accettata una dichiarazione di esportazione entro il 31 dicembre 2006, ma per i quali entro la medesima data non è costituito il diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999, il beneficiario rimborsa l'eventuale restituzione percepita secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del medesimo regolamento.

Articolo 3

Regime sospensivo

1.   In deroga all'allegato V, capitolo 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti elencati nell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento che si trovavano in libera pratica nella Comunità dei Venticinque o in un nuovo Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2007 e che al 1o gennaio 2007 risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione sono soggetti al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6) applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.

Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità dei Venticinque se l'importatore fornisce la prova che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente apponga un visto sulla dichiarazione di esportazione a convalida del fatto che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore.

2.   In deroga all'allegato V, capitolo 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2191/92, i prodotti elencati nell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento provenienti da paesi terzi e assoggettati, al 1o gennaio 2007, al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del medesimo regolamento in un nuovo Stato membro, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione sono soggetti al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.

Articolo 4

Prelievi sulle merci in libera pratica

1.   Fatto salvo l'allegato V, capitolo 3, dell'atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori di eccedenze di prodotti in libera pratica al 1o gennaio 2007.

2.   Al fine di determinare l'eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l'adesione;

b)

andamento dei flussi commerciali negli anni precedenti l'adesione;

c)

circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri o originari di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.

La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1o gennaio 2007.

3.   L'importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il dazio all'importazione applicabile nella Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresi eventuali dazi addizionali applicabili il 31 dicembre 2006, e il dazio all'importazione applicabile nei nuovi Stati membri alla medesima data, maggiorata del 20 %. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.

4.   Ai fini della corretta applicazione del prelievo di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri procedono senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1o gennaio 2007. A tal fine possono avvalersi di un sistema di identificazione dei detentori di eccedenze, basato sull'analisi dei rischi, che tenga conto in particolare dei seguenti criteri:

tipo di attività del detentore,

capienza dei magazzini,

volume di attività.

I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio 2007, le misure attuate prima dell'adesione per evitare l'accumulo di scorte a fini speculativi in vista dell'adesione, in particolare per sorvegliare e scoprire i flussi di importazione di prodotti che rischiano più di altri di essere accumulati a questo scopo.

I nuovi Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 settembre 2007, l'entità delle eccedenze per prodotto, esclusi i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all'articolo 5.

5.   Il presente articolo si applica ai prodotti corrispondenti ai seguenti codici NC:

a)

nel caso della Bulgaria:

0201 10 00, 0201 20, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20, 0202 30,

0203 11, 0203 12, 0203 19, 0203 21, 0203 22, 0203 29, 0204, 0207 (7), 0209 00, 0210,

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,

0407 00, 0408,

0703 20 00, 0711 51 00,

1001, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00 00, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40 00, 1007 00, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109 00 00,

1501, 1509, 1510 00, 1517,

1601, 1602 32, 1602 39, 1602 41, 1602 42, 1602 49, 1602 50, 1602 90,

1702 30 (8), 1702 40 (9), 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 1901 90 99,

2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 19, 2009 49,

2106 90 98 (10), 2204 30, 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99, 2402;

b)

nel caso della Romania:

0201 10 00, 0201 20, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20, 0202 30,

0203 11, 0203 12, 0203 19, 0203 21, 0203 22, 0203 29, 0204, 0207 13, 0207 14, 0207 26, 0207 27, 0209 00, 0210,

0401, 0402 10, 0402 21, 0402 91, 0402 99, 0403, 0404, 0405, 0406,

0407 00, 0408,

0703 20 00, 0711 51 00,

1001, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00 00, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40 00, 1007 00, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109 00 00,

1501, 1509, 1510 00, 1517,

1601, 1602 32, 1602 39, 1602 42, 1602 50, 1602 90,

1702 30 (11), 1702 40 (12), 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 1901 90 99,

2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 19,

2106 90 98 (13), 2204 30, 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99.

Se un codice NC si riferisce a più prodotti per i quali il dazio all'importazione di cui al paragrafo 3 non è identico, l'inventario delle scorte di cui al paragrafo 4 è effettuato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti soggetti ad un dazio di importazione diverso.

6.   La Commissione può aggiungere o togliere prodotti dall'elenco di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).

Articolo 5

Inventario delle scorte pubbliche

Entro il 1o aprile 2007, ciascuno dei nuovi Stati membri comunica l'elenco delle merci, con i rispettivi quantitativi, che fanno parte delle scorte pubbliche che detiene, conformemente all'allegato V, capitolo 3, dell'atto di adesione.

Articolo 6

Scorte nazionali di sicurezza

Le scorte di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5 non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dai nuovi Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento comunitario.

Articolo 7

Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi

Lo Stato membro che sospetti che i prelievi di cui all'articolo 3 non sono stati pagati per un determinato prodotto ne informa lo Stato membro interessato affinché questo adotti le misure del caso.

Articolo 8

Prova del mancato pagamento delle restituzioni

I prodotti la cui dichiarazione di esportazione in paesi terzi è stata accettata dai nuovi Stati membri nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione purché sia accertato che non sono già state versate restituzioni all'esportazione per i medesimi prodotti o per i loro componenti.

Articolo 9

Divieto di doppio pagamento di restituzioni

I prodotti non possono beneficiare di più di una restituzione all'esportazione. I prodotti che abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione non possono beneficiare di una restituzione alla produzione se sono usati per la fabbricazione di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (14), né di misure di intervento o di aiuti ai sensi del titolo I, articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (15).

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(5)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(6)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(7)  Esclusa la voce 0207 34.

(8)  Esclusa la voce 1702 30 10.

(9)  Esclusa la voce 1702 40 10.

(10)  Limitatamente ai prodotti con un contenuto latteo superiore al 40 %.

(11)  Esclusa la voce 1702 30 10.

(12)  Esclusa la voce 1702 40 10.

(13)  Limitatamente ai prodotti con un contenuto latteo superiore al 40 %.

(14)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

(15)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


15.11.2006   

IT

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L 314/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1684/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IIIa Skagerrak per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).


ALLEGATO

N.

46

Stato membro

Germania

Stock

COD/03AN.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

IIIa Skagerrak

Data

14 ottobre 2006


15.11.2006   

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L 314/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

recante settantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 9 novembre 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 12).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office [alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-‘Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Indirizzo: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Giacarta orientale, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Giacarta 54021, Indonesia.


15.11.2006   

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L 314/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1625/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 15 novembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

32,60

8,93

1701 99 10 (2)

32,60

4,56

1701 99 90 (2)

32,60

4,56

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

15.11.2006   

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L 314/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

(2006/774/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (di seguito «direttiva»), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro che ne abbia fatto domanda, secondo la procedura e le condizioni previste dalla direttiva 77/388/CEE, ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

(2)

I servizi interessati devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla direttiva e, dall’altro, figurare all’allegato K della stessa.

(3)

A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE (2), il Belgio, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito (unicamente per l’Isola di Man) potevano applicare, fino al 31 dicembre 2005, un’aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali avevano presentato una domanda in tal senso.

(4)

La direttiva 2006/18/CE del Consiglio (3) modifica la direttiva in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto, al fine, da un lato, di prorogare il periodo della loro applicazione fino al 31 dicembre 2010 e, dall’altro, di permettere agli Stati membri che desiderino beneficiare, per la prima volta, della facoltà che vi è prevista, e a quelli che desiderino modificare l’elenco dei servizi cui hanno applicato le misure previste dalla direttiva in passato, di presentare alla Commissione la domanda per l'applicazione di aliquote ridotte.

(5)

Per permettere agli Stati membri che sono stati autorizzati con la decisione 2000/185/CE di continuare ad applicare tale aliquota ridotta fino al 31 dicembre 2010 e a fini di chiarezza giuridica, occorre integrare il contenuto di tale decisione nella presente decisione, per gli Stati membri che non hanno modificato la loro domanda iniziale.

(6)

Conformemente alle disposizioni della direttiva, la Grecia, che è già stata autorizzata, con la decisione 2000/185/CE, ad applicare un’aliquota ridotta a due categorie dell’allegato K, ha presentato una nuova domanda, intesa ad allargare il campo di applicazione della precedente autorizzazione. Occorre pertanto accordare alla Grecia una nuova autorizzazione che le consenta di applicare, conformemente alla sua nuova domanda, un’aliquota ridotta.

(7)

La Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato una domanda per l'applicazione di un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste dalla direttiva.

(8)

Inoltre, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Polonia e la Grecia hanno presentato una domanda di autorizzazione per poter applicare, a titolo eccezionale, un’aliquota ridotta a servizi che rientrano in tre categorie dell’allegato K. Per ciascuno di questi quattro Stati membri, l’impatto economico dell’aliquota ridotta nella terza delle categorie scelte è sicuramente di entità trascurabile.

(9)

Affinché gli Stati membri interessati possano continuare ad applicare aliquote ridotte su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, come previsto dalla decisione 2000/185/CE, la presente decisione dovrebbe essere applicabile dal 1o gennaio 2006.

(10)

La presente decisione non avrà nessuna incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Belgio è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private aventi più di cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica ceca è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

pulitura di vetri e pulizie presso privati;

c)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).

Articolo 3

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Grecia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private (non di recente costruzione), esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

c)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).

Articolo 4

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, la Spagna è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

parrucchieri.

Articolo 5

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, la Francia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private ultimate da più di due anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili);

c)

pulitura di vetri e pulizie presso privati.

Articolo 6

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, l'Italia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).

Articolo 7

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, Cipro è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

parrucchieri.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Lettonia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

parrucchieri.

Articolo 9

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Lussemburgo è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 3 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

parrucchieri;

c)

pulitura di vetri e pulizie presso privati.

Articolo 10

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, l'Ungheria è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

c)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).

Articolo 11

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, Malta è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

c)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).

Articolo 12

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, i Paesi Bassi sono autorizzati, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

parrucchieri;

c)

lavori di pittura e di intonacatura per la riparazione e la ristrutturazione di abitazioni private aventi più di quindici anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

Articolo 13

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Polonia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

c)

parrucchieri.

Articolo 14

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Portogallo è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

b)

servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).

Articolo 15

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Slovenia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per il servizio di riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura, di cui al punto 2 dell’allegato K di detta direttiva.

Articolo 16

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Finlandia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:

a)

piccoli servizi di riparazione:

di biciclette,

di calzature e articoli in pelle,

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

b)

parrucchieri.

Articolo 17

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per il servizio di riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura, di cui al punto 2 dell’allegato K di detta direttiva, ma unicamente per l’Isola di Man.

Articolo 18

La presente decisione è applicabile dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010.

Articolo 19

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).

(2)  GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/161/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 62).

(3)  GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12.


Commissione

15.11.2006   

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L 314/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2006

che modifica l’allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, che riguarda l’elenco di malattie dei molluschi esotici sottoposte a misure di lotta comunitaria armonizzate

[notificata con il numero C(2006) 5309]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (1), in particulare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/70/CE introduce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. Le malattie sottoposte a tali misure di lotta armonizzate sono indicate nell’allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (2), e nell’allegato D della direttiva 95/70/CE.

(2)

Le malattie di cui all’allegato D della direttiva 95/70/CE sono considerate esotiche per la Comunità.

(3)

Nuove ricerche epidemiologiche hanno dimostrato che numerose malattie elencate nell’allegato D della direttiva 95/70/CE sono diffuse nell’industria comunitaria di produzione di molluschi o comunque prive di un impatto significativo.

(4)

Le specie riferite come specie ospiti sensibili alla malattia e i patogeni in questione dovrebbero essere conformi alla più recente edizione del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell’UIE.

(5)

È necessario tener conto delle malattie elencate nella parte II dell’allegato IV della direttiva COM(2005)362 del Consiglio (3), allo scopo di assicurare una transizione effettiva alla nuova legislazione comunitaria di polizia sanitaria relativa agli animali acquatici.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato D della direttiva 95/70/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 1993.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO D

Malattia

Specie ospiti sensibili

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica australiana (Ostrea angasi) e ostrica piatta cilena (O. chilensis)

Infezione da Perkinsus marinus

Ostrica del pacifico (Crassostrea gigas) e ostrica orientale (C. virginica)

Infezione da Microcytos mackini

Ostrica del pacifico (Crassostrea gigas), ostrica orientale (C. virginica), ostrica piatta olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta europea (O. edulis


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L 314/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2006

relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate

[notificata con il numero C(2006) 5370]

(I testi in lingua estone, greca, lettone, maltese e slovacca sono i soli facenti fede)

(2006/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (2), determina i quantitativi di zucchero che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato comunitario.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 fissa al 30 novembre 2005 il termine per l’eliminazione delle eccedenze determinate. L’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che gli Stati membri interessati forniscano la prova della suddetta eliminazione al massimo entro il 31 marzo 2006.

(3)

Entro il termine del 31 marzo 2006, Cipro ha fornito la prova dell'eliminazione di 190 tonnellate di zucchero, la Lettonia ha fornito la prova dell’eliminazione di 1 743 tonnellate di zucchero e la Slovacchia ha fornito la prova dell’eliminazione di 1 797 tonnellate di zucchero. Le corrispondenti eccedenze di questi Stati membri devono essere pertanto ridotte.

(4)

Con riguardo ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova dell’eliminazione, agli Stati membri interessati deve essere addebitato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all'esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Nel corso di questo periodo, il dazio all’esportazione più elevato è ammontato a 499,5 EUR/t, secondo quanto fissato dal regolamento (CE) n. 1038/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa l’importo massimo della restituzione all’esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventottesima gara parziale effettuata nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 (3).

(5)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero costituiscono risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (5). Poiché ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 gli Stati membri sono tenuti ad effettuare i pagamenti in quattro rate, per la determinazione di cui sopra devono essere fissate quattro date.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, i seguenti importi devono essere addebitati agli Stati membri indicati per le eccedenze di zucchero determinate dal regolamento (CE) n. 832/2005 in relazione alle quali non è stata fornita una prova adeguata di eliminazione entro il 31 marzo 2006:

Estonia: 45 686 268 EUR,

Cipro: 19 991 489 EUR,

Lettonia: 4 418 577 EUR,

Malta: 1 224 774 EUR,

Slovacchia: 4 209 786 EUR.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data di accertamento del diritto della Comunità è:

a)

nel caso dell’importo da destinare al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2006, la data di notifica della presente decisione agli Stati membri interessati;

b)

nel caso degli importi da destinare al bilancio comunitario entro il 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009, il 15 ottobre dell’anno corrispondente.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Malta e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2005 (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 3).

(2)  GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3.

(3)  GU L 190 del 28.5.2004, pag. 25.

(4)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(5)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).


15.11.2006   

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L 314/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2006

[notificata con il numero C(2006) 5375]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure relative al contributo finanziario della Comunità per talune spese nel settore veterinario, comprese le misure d’emergenza. Al fine di contribuire a un'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità destinato alle misure d’emergenza per l’eradicazione della peste suina classica è sottoposto a quanto fissato dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2). Tale regolamento si applica ai contributi finanziari della Comunità destinati agli Stati membri per quanto riguarda le spese ammissibili come definite per le misure di eradicazione di talune malattie nelle situazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE.

(3)

Nel 2006 si sono manifestati in Germania focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia rappresenta un rischio grave per il bestiame comunitario.

(4)

La decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE (3), prevede che la Germania prenda le misure di protezione necessarie riguardo alla peste suina classica. Tali misure comprendono lo svuotamento sanitario preventivo di tutte le aziende di allevamento di suini che si trovano nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken, nella Renania settentrionale/Westfalia.

(5)

Pertanto la Germania ha preso tutte le misure d’emergenza necessarie per prevenire la diffusione della peste suina classica.

(6)

Il 12 settembre 2006 la Germania ha fornito le informazioni finanziarie richieste per ottenere il contributo finanziario della Comunità in conformità con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(7)

Le autorità tedesche hanno soddisfatto completamente gli obblighi amministrativi e tecnici che competono loro ai sensi dell’articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità

1.   Un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire i costi relativi alle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina nel 2006, comprese le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2 della decisione 2006/346/CE, sarà versato alla Germania.

2.   Il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Una prima quota di 5 000 000 EUR sarà erogata come parte del contributo finanziario di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 128 del 16.5.2006, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/391/CE (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 24).


15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali

[notificata con il numero C(2006) 5384]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/778/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (4), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/629/CEE definisce le norme minime per la protezione dei vitelli confinati per l’allevamento e l’ingrasso. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano la realizzazione di ispezioni, sotto la responsabilità dell’autorità competente, per verificare la conformità alla suddetta direttiva.

(2)

La direttiva 91/630/CEE definisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l’allevamento e l’ingrasso. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano la realizzazione di ispezioni, sotto la responsabilità dell’autorità competente, per verificare la conformità alla suddetta direttiva.

(3)

La direttiva 98/58/CE definisce le norme minime per la protezione degli animali tenuti a scopo di allevamento. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano la realizzazione, da parte dell’autorità competente, di ispezioni destinate a verificare la conformità con la suddetta direttiva e che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sulle ispezioni in questione.

(4)

La decisione 2000/50/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all’ispezione degli allevamenti (5) dispone che le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione conformemente alla direttiva 98/58/CE devono riguardare i vitelli, i suini e le galline ovaiole. Essa specifica inoltre quali sono le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire per ciascuna specie e categoria di animali.

(5)

Le ispezioni degli animali di allevamento effettuate negli Stati membri devono riguardare non solo i requisiti indicati in atti specifici quali quelli relativi ai vitelli, ai suini o alle galline ovaiole, ma anche i requisiti sul benessere generale degli animali conformemente a quanto disposto nella direttiva 98/58/CE. Gli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di presentazione di relazioni alla Commissione devono quindi comprendere sia i requisiti specifici che quelli generali della legislazione comunitaria.

(6)

Le ispezioni degli animali d’allevamento effettuate negli Stati membri devono riguardare anche tutte le altre specie di animali di allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE. Occorre pertanto adeguare opportunamente gli obblighi in materia di presentazione di relazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.

(7)

La direttiva 1999/74/CE stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti effettuano ispezioni per verificare la conformità alle disposizioni della direttiva.

(8)

L’esperienza ricavata dall’attuazione delle direttive 91/629/CEE, 91/630/CEE, 98/58/CE e 1999/74/CE mette in evidenza divergenze fra gli Stati membri a livello di pianificazione, realizzazione, registrazione e comunicazione delle informazioni relative alle ispezioni effettuate dall'autorità competente conformemente alle suddette direttive.

(9)

La raccolta di dati sulle ispezioni relative al benessere degli animali è essenziale affinché la Comunità possa valutare l’impatto della sua strategia in questo settore. È inoltre importante che le norme in materia di benessere degli animali vengano applicate in maniera uniforme, soprattutto dal momento che queste possono incidere sulla competitività di alcune attività di allevamento. Occorre pertanto aggiornare i requisiti minimi applicabili all’ispezione degli allevamenti.

(10)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6) dispone al Titolo V la pianificazione dei controlli, ivi comprese le relazioni annuali. Gli obblighi attuali in materia di presentazione di relazioni da parte degli Stati membri, conformemente alla decisione 2000/50/CE devono essere adattati al citato regolamento, in particolare per quanto riguarda la frequenza e la scadenza della presentazione delle relazioni alla Commissione.

(11)

Il benessere degli animali è condizionato dai metodi di allevamento, pertanto questo dato rappresenta una base utile per la raccolta di informazioni. Per quanto riguarda le galline ovaiole, occorre riferirsi in maniera particolare al regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (7), poiché definisce requisiti supplementari per sistemi alternativi.

(12)

L’attuale sistema per la raccolta e l’analisi delle informazioni provenienti dagli Stati membri comporta un onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri. Esso presenta inoltre rischi di alterazione dei dati. Pertanto è opportuno realizzare uno studio di fattibilità per un sistema d’informazione aggiornato a livello comunitario in modo da migliorare e facilitare la raccolta e l’analisi dei dati richiesti in questo caso.

(13)

Occorre pertanto abrogare la decisione 2000/50/CE e sostituirla con la presente decisione.

(14)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce regole per l’armonizzazione:

a)

della raccolta di informazioni nel corso delle ispezioni effettuate dall’autorità competente conformemente alle disposizioni delle direttive 91/629/CEE, 91/630/CEE, 98/58/CE e 1999/74/CE; nonché

b)

delle modalità di comunicazione delle informazioni alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nelle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo a).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

per «ispezione» s’intende un controllo effettuato dall’autorità competente, conformemente a una delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo a), presso il luogo di produzione in cui gli animali sono allevati nel momento in cui viene effettuato il controllo;

b)

per «non conformità» s’intende la mancata osservanza delle disposizioni di una delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo a), che è stata:

i)

constatata dall’autorità competente nel corso di un’ispezione;

ii)

notificata dall’autorità in questione al proprietario o custode degli animali presenti nel luogo di produzione oggetto del controllo, mediante un documento ufficiale.

Articolo 3

Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione

Durante l’ispezione l’autorità competente raccoglie e registra per iscritto o su formato elettronico, le seguenti informazioni:

a)

data e identificazione del luogo di produzione;

b)

tipo di allevamento e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato I;

c)

categorie della non conformità e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato II;

d)

categorie amministrative della non conformità e azioni intraprese dall’autorità competente di cui all’allegato III.

Articolo 4

Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/629/CEE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 91/629/CEE, l’autorità competente controlla almeno cinque delle categorie di cui al capitolo I dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

Articolo 5

Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/630/CEE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 91/630/CEE, l’autorità competente controlla almeno quattro delle categorie di cui al capitolo II dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/630/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

Articolo 6

Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 98/58/CE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 98/58/CEE, l’autorità competente controlla almeno cinque delle categorie di cui al capitolo III dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 98/58/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

Articolo 7

Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione per le ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 1999/74/CE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 1999/74/CE, l’autorità competente controlla almeno tre delle categorie di cui al capitolo IV dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

Articolo 8

Relazioni

1.   Entro e non oltre il 30 giugno 2009 e successivamente con scadenza annuale, non oltre il 30 giugno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla presente decisione, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno civile.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 deve:

a)

contenere le informazioni di cui all’allegato IV;

b)

essere corredata da un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché da un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2000/50/CE è abrogata.

Articolo 10

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione 2003.

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettificata (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1). Il regolamento è modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(7)  GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/2006 (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 30).


ALLEGATO I

[di cui all’articolo 3, punto b)]

CATEGORIE DEI METODI DI ALLEVAMENTO

Categorie dei metodi di allevamento per le galline ovaiole e disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE e del regolamento (CE) n. 2295/2003

Metodi di allevamento

Legislazione comunitaria corrispondente

Allevamento all’aperto

Allegato III del regolamento (CE) n. 2295/2003

Allevamento in voliera

Allegato III del regolamento (CE) n. 2295/2003

Gabbia di batteria modificata

Articolo 6 della direttiva 1999/74/CE

Gabbia di batteria non modificata

Articolo 5 della direttiva 1999/74/CE


ALLEGATO II

[di cui all’articolo 3, punto c) e agli articoli 4, 5 e 6]

CAPITOLO I

Categorie di non conformità relative ai vitelli e disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE

Categoria di non conformità

Disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE

Ispezione

Allegato, punto (6)

Libertà di movimento

Allegato, punti (7) e (8)

Spazio disponibile

Articolo 3

Edifici e locali di stabulazione

Allegato, punti (1), (2), (3), (9), (14) e (10)

Illuminazione minima

Allegato, punto (5)

Attrezzature automatiche e meccaniche

Allegato, punto (4)

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze

Allegato, punti (12), (13) e (15)

Tasso di emoglobina

Allegato, punto (11)

Alimenti contenenti fibre

Allegato, punto (11)

CAPITOLO II

Categorie di non conformità relative ai suini e disposizioni corrispondenti della direttiva 91/630/CEE

Categoria di non conformità

Disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE

Personale

Articolo 5a

Ispezione

Articolo 3, paragrafo (8)

Allegato, capitolo II: sezione B, punto 2

Allegato, capitolo II, sezione C, punto 3

Allegato, capitolo II, sezione D

Libertà di movimento

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato, capitolo II, sezione B, punti 1, 4 e 5

Allegato, capitolo II, sezione C, punti 1 e 2

Spazio disponibile

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, par. 4

Edifici e locali di stabulazione

Allegato, capitolo I, punti 1, 2 e 3

Illuminazione minima

Allegato, capitolo I, punto 2

Pavimentazioni

Articolo 3, paragrafo 2

Allegato, capitolo I, punto 5

Allegato, capitolo II, sezione A

Materiale manipolabile

Articolo 3, paragrafo 5

Allegato, capitolo I, punto 4

Allegato, capitolo II, sezione B, punto 3

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze

Articolo 3, paragrafo 6

Allegato, capitolo I, punti 6 e 7

Mangimi contenenti fibre

Articolo 3, paragrafo 7

Mutilazioni

Allegato, capitolo I, punto 8

Procedure d’allevamento

Allegato, capitolo II, sezione C, punto 3

CAPITOLO III

Categorie di non conformità per tutti i luoghi di allevamento e disposizioni corrispondenti dell’allegato alla direttiva 98/58/CE

Categoria di non conformità

Disposizioni corrispondenti nell’allegato alla direttiva 98/58/CE

Personale

Punto 1

Ispezione

Punti 2, 3 e 4

Tenuta di registri

Punti 5 e 6

Libertà di movimento

Punto 7

Edifici e locali di stabulazione

Punti da 8 a 12

Attrezzature automatiche o meccaniche

Punto 13

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze

Punti da 14 a 18

Mutilazioni

Punto 19

Procedure d’allevamento

Punti 20 e 21

CAPITOLO IV

Categorie di non conformità relative alle galline ovaiole e disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE

Categoria di non conformità

Disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE

Ispezione

Allegato, punti 1 e 6

Spazio disponibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto (4)

Articolo 5, paragrafo 1, punto (1)

Articolo 6, punto 1 (a)

Edifici e locali di stabulazione

Articolo 4, ad esclusione del par. 1, punto (4)

Articolo 5, ad esclusione del par. 1, punto (1)

Articolo 6, ad esclusione del punto 1(a)

Allegato, punti 4, 5 e 7

Illuminazione minima

Allegato, punto 3

Attrezzatura automatica e meccanica

Allegato, punto 2

Mutilazione

Allegato, punto 8


ALLEGATO III

[di cui all’articolo 3, punto d)]

Categorie amministrative delle non conformità

Categoria amministrativa della non conformità

Azioni intraprese dall’autorità competente

A

Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine non inferiore ai tre mesi

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B

Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine superiore ai tre mesi

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C

Sanzione amministrativa o penale immediata


ALLEGATO IV

Informazioni da presentare alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 8

Le informazioni da comunicare alla Commissione in applicazione dell’articolo 8 sono presentate conformemente alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Nelle informazioni saranno indicati:

i luoghi di produzione soggetti a ispezioni, nelle righe 1 delle tabelle 1 e 2;

i luoghi di produzione oggetto di ispezioni nelle righe 2 delle tabelle 1 e 2, corrispondenti al numero di ispezioni conformi alle prescrizioni degli articoli da 4 a 7;

i luoghi di produzione per i quali non sono stati rilevati casi di non conformità, nelle righe 3 delle tabelle 1 e 2, sulla base dei risultati delle ispezioni riportati nelle righe 2 delle tabelle 1 e 2;

i casi di non conformità corrispondenti alle categorie di cui all’allegato II, nelle righe da 4 a 18 della tabella 1 e nelle righe da 4 a 12 della tabella 2 del presente allegato;

i casi di non conformità corrispondenti alle categorie di cui all’allegato III, nelle righe da 19 a 21 della tabella 1 e nelle righe da 13 a 15 della tabella 2 del presente allegato.

Tabella 1

Specie animale

Galline ovaiole

Vitelli

Suini

Metodo di allevamento

Numero di

Allev. all’aperto

Allev. in voliera

Gabbia modificata

Gabbia non modificata

1

Luoghi di produzione soggetti a ispezione

 

 

 

 

 

 

2

Luoghi di produzione oggetto d’ispezione

 

 

 

 

 

 

3

Luoghi di prod. per i quali non è stata rilevata una non conformità

 

 

 

 

 

 

Numero di non conformità relative a:

4

Personale

 

 

 

 

 

 

5

Ispezione

 

 

 

 

 

 

6

Registri

 

 

 

 

 

 

7

Libertà di movimento

 

 

 

 

 

 

8

Spazio disponibile

 

 

 

 

 

 

9

Edifici e locali di stabulazione

 

 

 

 

 

 

10

Illuminazione minima

 

 

 

 

 

 

11

Pavimentazione (per i suini)

 

 

 

 

 

 

12

Materiali manipolabili

 

 

 

 

 

 

13

Attrezzature automatiche e meccaniche

 

 

 

 

 

 

14

Alimentazione, abbeveramento e altre sostanze

 

 

 

 

 

 

15

Emoglobina (vitelli)

 

 

 

 

 

 

16

Manginmi cont. fibre (vitelli e scrofe)

 

 

 

 

 

 

17

Mutilazioni

 

 

 

 

 

 

18

Metodi di allevamento

 

 

 

 

 

 

19

Non conformità, categoria A

 

 

 

 

 

 

20

Non conformità, categoria B

 

 

 

 

 

 

21

Non conformità, categoria C

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Specie animale

Numero di

Bovini (esclusi i vitelli)

Ovini

Caprini

Pollame domestico (1)

Ratiti

Anatre

Oche

Animali da pelliccia

Tacchini

1

Luoghi di produzione sogg. a ispezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Luoghi di produzione oggetto di ispezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Luoghi di prod. per i quali non è stata rilevata una non conformità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di non conformità rilevate relative a:

4

Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ispezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Registri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Libertà di movimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Edifici e locali di stabulazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Attrezzature automatiche e meccaniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Alimentazione, abbeveramento e altre sostanze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mutilazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Metodi di allevamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Non conformità, categoria A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Non conformità, categoria B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Non conformità, categoria C

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pollame della specie Gallus gallus, escluse le galline ovaiole.


15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania

[notificata con il numero C(2006) 5387]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro tale malattia. Essa stabilisce le misure da adottare in caso di comparsa di peste suina classica. Tali misure comprendono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, in seguito alla conferma di un caso primario di peste suina classica nei suini selvatici, un programma delle misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale malattia. Tale direttiva comprende anche la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici e dei suini nelle aziende.

(2)

Nel 2006 la Romania ha notificato alla Commissione i frequenti casi di peste suina classica nelle aziende del suo territorio. La peste suina classica è anche presente nei suini selvatici.

(3)

La Romania ha preso le misure necessarie per l’eradicazione della peste suina classica in conformità con le norme previste dalla direttiva 2001/89/CE, in reazione a tali casi.

(4)

Inoltre la Romania ha presentato alla Commissione i piani per l’eradicazione della peste suina classica e per la vaccinazione di emergenza dei suini delle aziende e dei suini selvatici.

(5)

Nel contesto degli scambi di suini vivi, sperma suino, embrioni e ovuli, carni suine fresche e preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne suina o contenenti carne suina, la situazione sanitaria in Romania potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti di suini nella Comunità.

(6)

In merito all’accesso della Romania e alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, occorre applicare le misure comunitarie dalla data di accesso a tutto il territorio della Romania per quanto riguarda le consegne di suini vivi, di sperma suino, di ovuli e embrioni di suini, di carni fresche e preparati a base di carne e prodotti a base di carne o contenenti carne suina agli Stati membri per un periodo transitorio di nove mesi.

(7)

Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità occorre che la presente decisione preveda la proibizione della spedizione di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Romania. Tali carni suine e prodotti e preparati a base di carni suine devono essere provviste di marchi speciali che non possono essere confusi con i marchi sanitari per carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4) e il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5). Tuttavia, occorre che tali prodotti a base di carne suina o altri prodotti contenenti carne suina possano essere spediti ad altri Stati membri se sono trattati in tal modo che ogni possibile virus di peste suina classica presente sia distrutto.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proibizione di spedizioni di suini vivi dalla Romania

La Romania garantisce che nessun suino vivo è spedito dal suo territorio ad altri Stati membri.

Articolo 2

Proibizione di spedizione di sperma suino, ovuli e embrioni di suini

La Romania garantisce che non vengono effettuate spedizioni di sperma suino e ovuli e embrioni di suini dal suo territorio ad altri Stati membri.

Articolo 3

Proibizione di spedizione di carni fresche suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina

La Romania garantisce che non vengono effettuate spedizioni di carni fresche suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina dalsuo territorio ad altri Stati membri.

Articolo 4

Marchi speciali per carni fresche suine, prodotti a base di carne suina e prodotti e preparazioni contenenti carni suine

La Romania garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e i prodotti e preparazioni contenenti carne suina sono provvisti di un marchio sanitario speciale che non può essere ovale e non può essere confuso con:

a)

il marchio di identificazione per preparazioni e prodotti a base di carne o prodotti contenenti carne suina, di cui all’allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

il bollo sanitario per le carni fresche di cui all’allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 5

Deroghe per talune spedizioni di prodotti a base di carne o preparati a base di carne o contenenti carne suina

In deroga all’articolo 3, la Romania può autorizzare la spedizione di preparati di carne e prodotti a base di carne o contenenti carne suina dal suo territorio ad altri Stati membri se tali prodotti:

a)

sono stati prodotti e lavorati in conformità con l’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (6);

b)

sono soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

c)

sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (7) la cui parte II va completata come segue:

«Prodotto in conformità con la decisione 2006/779/CE della Commissione del 14 novembre 2006 riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania».

Articolo 6

Misure per garantire la conformità

La Romania adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Essa si applica per un periodo di nove mesi.

Articolo 8

Destinatario

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, p. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione.

(6)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(7)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.


Rettifiche

15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/50


Rettifica del regolamento (CE) n. 2116/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 23 dicembre 2005 )

A pagina 9, considerando 16:

anziché:

«nelle situazioni in cui le DRAM in forme multicombinate»,

leggi:

«nelle situazioni in cui le forme multicombinate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 9, considerando 19:

anziché:

«integrate in DRAM in forme multicombinate»,

leggi:

«integrate in forme multicombinate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 9, considerando 20:

anziché:

«… dopo essere state integrate nelle DRAM in forme multicombinate le DRAM in forma di chip o le DRAM montate non possono più essere considerate un prodotto potenzialmente assoggettato al dazio compensativo. A questo proposito, la Commissione ritiene che le DRAM in forma di chip e le DRAM montate mantengono le loro proprietà e funzioni anche dopo essere state integrate in DRAM in forme multicombinate. Il fatto di essere integrate in DRAM in forme multicombinate non altera le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre, la funzione svolta dalle DRAM in forme multicombinate, che consiste nel fornire memoria, corrisponde esattamente, anche se su scala maggiore, a quella delle singole DRAM in forma di chip e delle singole DRAM montate. La Commissione conclude pertanto che l’integrazione in DRAM in forme multicombinate non altera la natura delle DRAM in forma di chip o delle DRAM montate …»,

leggi:

«… una volta integrate nelle DRAM in forme multicombinate (non customizzate) le DRAM in forma di chip o le DRAM montate non possono più considerarsi un prodotto potenzialmente assoggettato al dazio compensativo. A questo proposito, la Commissione ritiene che le DRAM in forma di chip e le DRAM montate mantengono le loro proprietà e funzioni anche dopo essere state integrate in DRAM in forme multicombinate (non customizzate). Il fatto di essere integrate in DRAM in forme multicombinate (ma non customizzate) non altera le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. La funzione svolta dalle DRAM in forme multicombinate (non customizzate), che consiste nel fornire memoria, corrisponde inoltre esattamente, anche se su scala maggiore, a quella delle singole DRAM in forma di chip e delle singole DRAM montate. La Commissione conclude pertanto che l’integrazione in DRAM in forme multicombinate (non customizzate) non altera la natura delle DRAM in forma di chip o delle DRAM montate …»

A pagina 10, considerando 28, lettera c):

anziché:

«importazioni di DRAM in forme multicombinate»,

leggi:

«importazioni di forme multicombinate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 11, considerando 30:

a)

anziché

:

«… 4) nel caso di DRAM in forme multicombinate»,

leggi

:

«… 4) nel caso di forme multicombinate (non customizzate) di DRAM»;

b)

anziché

:

«al valore complessivo delle DRAM in forme multicombinate»,

leggi

:

«al valore complessivo delle DRAM in forme multicombinate (non customizzate)».

A pagina 11, ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella che figura nel considerando 30, nonché alle pagine 13 e 14 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella che figura nell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003:

anziché:

«DRAM in forme multicombinate»,

leggi

«DRAM in forme multicombinate (non customizzate)».

A pagina 11, ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella che figura nel considerando 30 e ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella che figura nell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003:

anziché:

«prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate»,

leggi

«prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate (non customizzate)».

A pagina 11, considerando 30, tabella:

al numero 3:

anziché

:

«più del 10 % e meno del 20 %»,

leggi

:

«il 10 % o più, ma meno del 20 %»;

al numero 4:

anziché

:

«più del 2 % e meno del 30 %»,

leggi

:

«il 20 % o più, ma meno del 30 %»;

al numero 5:

anziché

:

«più del 30 % e meno del 40 %»,

leggi

:

«il 30 % o più, ma meno del 40 %»;

al numero 6:

anziché

:

«più del 40 % e meno del 50 %»,

leggi

:

«il 40 % o più, ma meno del 50 %».

A pagina 13, articolo 1, punto 4, tabella:

al numero 3:

anziché

:

«più del 10 % e meno del 20 %»,

leggi

:

«il 10 % o più, ma meno del 20 %»;

al numero 4:

anziché

:

«più del 20 % e meno del 30 %»,

leggi

:

«il 20 % o più, ma meno del 30 %»;

al numero 5:

anziché

:

«più del 30 % e meno del 40 %»,

leggi

:

«il 30 % o più, ma meno del 40 %»;

al numero 6:

anziché

:

«più del 40 % e meno del 50 %»,

leggi

:

«il 40 % o più, ma meno del 50 %».

A pagina 13, all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1480/2003, secondo comma, quinto trattino:

anziché:

«—

DRAM in forma di chip e/o DRAM montate incorporate in DRAM in forme multicombinate a condizione che le DRAM in forme multicombinate»,

leggi:

«—

DRAM in forma di chip e/o DRAM montate incorporate in forme multicombinate (non customizzate) di DRAM a condizione che le DRAM in forme multicombinate (non customizzate)».

A pagina 16, nella casella in alto a destra della tabella che figura al punto 4 dell’allegato:

anziché:

«Prezzo delle DRAM in forma di chip e/o delle DRAM montate prodotte da tutte le società diverse dalla Samsung e integrate nelle DRAM in forme multicombinate»,

leggi:

«Prezzo delle DRAM in forma di chip e/o delle DRAM montate originarie della Repubblica di Corea, prodotte da tutte le società diverse dalla Samsung e integrate nelle DRAM in forme multicombinate».


15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/52


Rettifica del regolamento (CE) n. 1636/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306 del 7 novembre 2006 )

A pagina 11, nell'allegato:

anziché:

«BULGARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria»,

leggi:

«BULGARIA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakosky Street

1040 Sofia

Bulgaria».