ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

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Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1638/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’intento di potenziare l’efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro regolamentare in materia di pianificazione e prestazione delle attività di assistenza. Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti generali di sostegno diretto alle politiche di relazioni esterne dell'Unione europea.

(2)

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha confermato come l’allargamento dell’Unione europea rappresenti un’importante occasione per dare ulteriore impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi, ribadendo la determinazione dell’Unione europea di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità all’interno dell’Unione europea e al di fuori delle sue nuove frontiere.

(3)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha ribadito l’importanza attribuita al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune e in base ai valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

(4)

L’intento è di imperniare i rapporti privilegiati tra l’Unione europea e i suoi vicini sull’impegno nei confronti di valori comuni, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell’economia di mercato, del commercio aperto, regolamentato ed equo, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.

(5)

È importante che l'assistenza comunitaria nel quadro del presente regolamento venga prestata in conformità agli accordi internazionali e alle convenzioni internazionali di cui la Comunità, gli Stati membri e i paesi partner sono parti contraenti e venga fornita tenendo conto dei principi generali di diritto internazionale, accettati dalle parti.

(6)

In Europa orientale e nel Caucaso meridionale, gli accordi di partenariato e di cooperazione costituiscono la base delle relazioni contrattuali. Nel Mediterraneo, il partenariato euromediterraneo (il «processo di Barcellona») definisce un quadro regionale di cooperazione, accompagnato da una rete di accordi di associazione.

(7)

Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'Unione europea e i paesi partner definiscono congiuntamente un insieme di priorità, da includere in una serie di piani d'azione convenuti di comune accordo, relativi a settori di interesse per azioni specifiche, tra cui figurano il dialogo politico e il processo di riforme politiche, commerciali ed economiche, lo sviluppo sociale ed economico equo, la giustizia e gli affari interni, l'energia, i trasporti, la società dell'informazione, l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo della società civile e i contatti tra i popoli. I progressi per la realizzazione di queste priorità contribuiranno a far esplicare il pieno potenziale degli accordi di partenariato e di cooperazione, nonché di quelli di associazione.

(8)

Al fine di sostenere i paesi partner nel loro impegno in favore di valori e principi comuni e nei loro sforzi volti ad attuare i piani d'azione, la Comunità dovrebbe essere in grado di fornire loro assistenza e di promuovere diversi tipi di cooperazione tra i paesi partner, nonché tra questi e gli Stati membri, nell’intento di sviluppare uno spazio di stabilità, di sicurezza e di prosperità comune, fondato su un livello elevato di integrazione economica e cooperazione politica.

(9)

La promozione di riforme politiche, economiche e sociali in tutto il vicinato costituisce un obiettivo importante dell'assistenza comunitaria. Nella regione mediterranea, questo obiettivo sarà perseguito anche nel quadro del«partenariato strategico con il Mediterraneo e il Medio Oriente». Gli elementi pertinenti della strategia dell'Unione europea nei confronti dell'Africa saranno tenuti in considerazione nei rapporti con i vicini mediterranei del Nord Africa.

(10)

È importante fare in modo che, nell’ambito della politica europea di vicinato, il sostegno ai paesi limitrofi in via di sviluppo risulti coerente con gli obiettivi e i principi della politica di sviluppo della Comunità europea, enunciati nella dichiarazione congiunta denominata «Il consenso europeo sullo sviluppo» (2), adottata il 20 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.

(11)

Il partenariato strategico deciso dall’Unione europea e dalla Russia prevede l’istituzione di quattro spazi comuni; l’assistenza comunitaria interverrà a sostegno dello sviluppo del suddetto partenariato e per promuovere la cooperazione transfrontaliera al confine tra la Russia e i suoi vicini dell’Unione europea.

(12)

La dimensione settentrionale fornisce un quadro per la cooperazione tra l'Unione europea, la Russia, la Norvegia e l’Islanda, ed è importante che l’assistenza comunitaria serva anche a sostenere attività che contribuiscono all’attuazione di tale quadro. I nuovi obiettivi di questa politica saranno esposti in una dichiarazione politica e in un documento quadro da elaborare sulla base degli orientamenti approvati dalla riunione ministeriale della dimensione settentrionale del 21 novembre 2005.

(13)

Per i partner mediterranei, l'assistenza e la cooperazione dovrebbero inscriversi nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito con la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, come confermato dal vertice euromediterraneo del 28 novembre 2005, in occasione del suo decimo anniversario, e dovrebbero tener conto dell'accordo raggiunto in quel contesto per la creazione di una zona di libero scambio per le merci entro il 2010 e per il varo di un processo di liberalizzazione asimmetrica.

(14)

È importante promuovere la cooperazione tanto alle frontiere esterne dell’Unione europea quanto tra i paesi partner, soprattutto tra quelli geograficamente vicini tra loro.

(15)

Al fine di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione, è particolarmente importante rimuovere gli ostacoli ad una cooperazione transfrontaliera efficace lungo le frontiere esterne dell’Unione europea. La cooperazione transfrontaliera dovrebbe contribuire ad uno sviluppo integrato e sostenibile tra regioni frontaliere confinanti e ad un’armoniosa integrazione territoriale in tutta la Comunità e con i paesi limitrofi. Il modo migliore per conseguire questo scopo consiste nel combinare gli obiettivi di politica estera con la coesione economica e sociale sostenibile dal punto di vista ambientale.

(16)

Nell’intento di aiutare i paesi partner limitrofi a realizzare i propri obiettivi e di promuoverne la cooperazione con gli Stati membri, è auspicabile l’istituzione di uno strumento unico incentrato sulle politiche e destinato a sostituire parte degli strumenti preesistenti, in modo tale da garantire la coerenza dell'assistenza e da semplificarne la programmazione e la gestione.

(17)

Questo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra i paesi partner e gli Stati membri, offrendo sostanziali vantaggi in termini di efficacia con un unico meccanismo di gestione e un’unica serie di procedure. Esso dovrebbe far leva sull’esperienza acquisita nell’attuazione dei programmi di vicinato nel periodo 2004-2006 e opererà in base a principi quali la programmazione, il partenariato e il cofinanziamento pluriennali.

(18)

È importante che le regioni di confine che appartengono a paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e che partecipano attualmente alla cooperazione transfrontaliera che coinvolge Stati membri e paesi partner possano continuare a farlo sulla base delle proprie risorse.

(19)

Il presente regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

(20)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(21)

L'uso della procedura di gestione dovrebbe essere applicabile per la definizione delle misure di esecuzione che regolano la cooperazione transfrontaliera nella fase di attuazione e per l’adozione dei documenti di strategia, dei programmi di azione e delle misure specifiche non previsti nei documenti di strategia aventi un importo superiore ad una soglia di 10 000 000 di EUR.

(22)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione e all’integrazione economica progressiva tra l’Unione europea e i suoi vicini, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1762/92, del 29 giugno 1992, concernente l’applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (5), (CE) n. 1734/94, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza (6), e (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (7). Inoltre, il presente regolamento sostituirà il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (8), che scade il 31 dicembre 2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento di vicinato e partenariato volto a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i paesi ed i territori di cui all’allegato (di seguito «paesi partner»).

2.   L'assistenza comunitaria sarà utilizzata a beneficio dei paesi partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e transregionale come definita nell'articolo 6.

3.   L’Unione europea si fonda sui valori della libertà, della democrazia, del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali e dello Stato di diritto, e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere l'impegno verso questi valori da parte dei paesi partner.

Articolo 2

Portata dell’assistenza comunitaria

1.   L'assistenza comunitaria incentiverà il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Essa incoraggerà altresì gli sforzi dei paesi partner volti a promuovere il buon governo e un equo sviluppo sociale ed economico.

2.   L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per sostenere misure nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione:

a)

promozione del dialogo politico e della riforma in campo politico;

b)

promozione del ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza, in particolare per incoraggiare la progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e l'intensificazione degli scambi;

c)

consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, nonché da altri accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i paesi partner siano parti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo;

d)

promozione dello Stato di diritto e del buon governo, in particolare rafforzando l’efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l’efficienza del potere giudiziario, e sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi;

e)

promozione, sotto tutti gli aspetti, dello sviluppo sostenibile;

f)

proseguimento degli sforzi per lo sviluppo regionale e locale, nelle zone rurali e urbane, allo scopo di ridurre gli squilibri e migliorare la capacità di sviluppo regionale e locale;

g)

promozione della protezione ambientale, della conservazione della natura e della gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui le acque dolci e le risorse marine;

h)

sostegno alle politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

i)

sostegno alle politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme fondamentali in materia di lavoro, comprese quelle relative al lavoro infantile;

j)

sostegno alle politiche a favore della salute, dell’istruzione e della formazione, incluse non soltanto misure atte a combattere le più gravi forme di malattie trasmissibili e di malattie e patologie non trasmissibili, ma anche a garantire l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'educazione in materia sanitaria, comprese la salute riproduttiva e infantile;

k)

promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e dei bambini;

l)

sostegno alla democratizzazione, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della società civile e la promozione del pluralismo dei media, nonché mediante il monitoraggio e l'assistenza in occasione delle elezioni;

m)

sostegno allo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative;

n)

incentivazione dello sviluppo dell'economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali;

o)

promozione della cooperazione nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia e promozione di fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e di trasporti non inquinanti;

p)

sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario;

q)

gestione delle frontiere efficace e sicura;

r)

sostegno al processo di riforma e rafforzamento delle capacità in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo, la migrazione e la riammissione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il traffico di esseri umani nonché il terrorismo e la criminalità organizzata, incluso il suo finanziamento, il riciclaggio del denaro e la frode fiscale;

s)

sostegno alla cooperazione amministrativa in vista del miglioramento della trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l’evasione;

t)

promozione della partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’innovazione;

u)

promozione della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell’insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti;

v)

promozione del dialogo multiculturale, dei contatti tra i popoli e dei legami con le comunità di immigrati che vivono negli Stati membri, della cooperazione tra le società civili, delle istituzioni culturali nonché degli scambi tra i giovani;

w)

sostegno alla cooperazione finalizzata a tutelare il patrimonio storico e culturale e a promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo;

x)

sostegno alla partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie della Comunità;

y)

sostegno alla cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative locali congiunte nell'intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere e lo sviluppo territoriale integrato lungo le frontiere esterne della Comunità;

z)

promozione della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, comprendendo, se del caso, i paesi che non hanno diritto all'assistenza comunitaria a norma del presente regolamento;

aa)

offerta di sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi, incluso il sostegno ai profughi e agli sfollati, e assistenza alla preparazione a reagire di fronte alle catastrofi;

bb)

promozione della comunicazione e degli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell’ambito dei programmi;

cc)

risposta a sfide tematiche comuni nei settori di interesse reciproco e perseguimento di qualsiasi altro obiettivo compatibile con il campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Quadro delle politiche

1.   Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e altri accordi presenti o futuri che stabiliscono rapporti con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione e le conclusioni del Consiglio che individuano le linee guida delle politiche dell’Unione europea nei confronti di questi stessi paesi formeranno il quadro generale delle politiche ai fini della programmazione dell'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento. I piani d’azione definiti di comune accordo o altri documenti equivalenti costituiranno un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità dell’assistenza comunitaria.

2.   Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, l’assistenza comunitaria potrà essere fornita qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea. Essa sarà programmata in base a tali obiettivi.

Articolo 4

Complementarità, partenariati e cofinanziamenti

1.   L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà, di regola, complementare o ausiliare alle corrispondenti strategie e misure nazionali, regionali o locali.

2.   L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento sarà stabilità, di regola, in un partenariato tra la Commissione e i beneficiari. Il partenariato coinvolgerà, come opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la società civile nonché altri organismi competenti.

3.   I paesi beneficiari provvederanno, come opportuno, a rendere partecipi i partner interessati al livello territoriale idoneo, segnatamente su scala regionale e locale, nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e dei progetti.

4.   L’assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà cofinanziata, di regola, dai paesi beneficiari tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito in materia del cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e degli attori non statali per misure volte a promuovere i diritti umani e libertà fondamentali, nonché a sostenere il processo di democratizzazione.

Articolo 5

Coerenza, compatibilità e coordinamento

1.   I programmi e i progetti finanziati ai sensi del presente regolamento saranno coerenti con le politiche dell'Unione europea. Essi saranno conformi agli accordi conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con i paesi partner e rispetteranno gli impegni assunti dai medesimi in base ad accordi multilaterali e convenzioni internazionali di cui sono parti, compresi impegni in materia di diritti umani, democrazia e buon governo.

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiranno la coerenza tra l’assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente regolamento e l’assistenza finanziaria fornita dalla Comunità e dagli Stati membri tramite altri strumenti finanziari interni ed esterni, nonché dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

3.   La Commissione e gli Stati membri garantiranno il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza nell’intento di rendere maggiormente efficace ed efficiente la fornitura degli aiuti conformemente agli orientamenti stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle politiche e delle procedure. Il coordinamento comporterà consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni rilevanti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assumerà un ruolo centrale nei processi di programmazione degli Stati membri e della Comunità.

4.   Di concerto con gli Stati membri, la Commissione predisporrà le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori non comunitari.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 6

Tipi di programmi

1.   Ai sensi del presente regolamento, l’assistenza comunitaria viene attuata attraverso:

a)

documenti di strategia nazionali, multinazionali e transfrontalieri e programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7, che riguardano:

i)

programmi nazionali o multinazionali che concernono l'assistenza a un paese partner o trattano la cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, nei quali è possibile la partecipazione degli Stati membri;

ii)

programmi di cooperazione transfrontaliera che concernono la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi partner, da attuare nelle rispettive regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne della Comunità;

b)

programmi operativi congiunti per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 9, programmi d’azione annuali di cui all'articolo 12 e misure speciali di cui all'articolo 13.

2.   I programmi multinazionali possono includere misure di cooperazione transregionale. Ai fini del presente regolamento, per cooperazione transregionale si intende la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner, volta ad affrontare sfide comuni, a loro comune vantaggio e posta in essere ovunque sul territorio degli Stati membri e dei paesi partner.

Articolo 7

Programmazione e assegnazione dei fondi

1.   Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali saranno adottati dei documenti di strategia, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. I documenti di strategia rifletteranno il quadro delle politiche e i piani d’azione di cui all’articolo 3 e saranno coerenti con i principi e le modalità indicati negli articoli 4 e 5. I documenti di strategia copriranno un arco di tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro delle politiche e conterranno programmi indicativi pluriennali, inclusi i relativi stanziamenti e obiettivi prioritari per ogni paese o regione in linea con quelli elencati all'articolo 2, paragrafo 2. Detti documenti saranno soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

2.   Nel mettere a punto i programmi nazionali o multinazionali, la Commissione determinerà le assegnazioni a ciascun programma, utilizzando criteri obiettivi e trasparenti e tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paese o della regione interessati, del grado di ambizione del partenariato dell'Unione europea con il paese in questione, dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati, inclusi quelli in materia di buon governo e riforme nonché della capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria.

3.   Riguardo alla sola cooperazione transfrontaliera, al fine di stabilire l’elenco dei programmi operativi congiunti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, la relativa assegnazione indicativa pluriennale e le unità territoriali che potranno beneficiare di ciascun programma, saranno adottati uno o, se necessario, più documenti di strategia, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. I suddetti documenti di strategia saranno elaborati tenendo conto dei principi e delle modalità di cui agli articoli 4 e 5 e copriranno, in linea di principio, un periodo massimo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

4.   La Commissione determinerà la ripartizione dei fondi ai programmi di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto di criteri obiettivi quali la popolazione delle zone ammissibili e di altri fattori che influiscono sull'intensità della cooperazione, incluse le caratteristiche specifiche delle regioni frontaliere e la capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria.

5.   Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuirà ai programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le disposizioni del presente regolamento. L'importo del contributo del FESR per la gestione delle frontiere con i paesi partner è stabilito dalle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (9).

6.   Nel caso di crisi o minacce alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, o di calamità naturali o disastri causati dall'uomo, i documenti di strategia possono essere soggetti ad una revisione ad hoc attraverso una procedura d'emergenza. Detta revisione garantirà la coerenza tra l’assistenza comunitaria fornita ai sensi del presente regolamento e gli aiuti forniti nell’ambito di strumenti finanziari comunitari, compreso il regolamento (CE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che istituisce uno strumento di stabilità.

TITOLO III

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 8

Ammissibilità geografica

1.   I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono riguardare tutte le seguenti regioni frontaliere:

a)

tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner;

b)

tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo bracci di mare di importanza significativa;

c)

tutte le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente, che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner.

2.   Al fine di assicurare la continuazione della cooperazione esistente e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1, può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera alle condizioni stabilite nei documenti di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.   Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, in accordo con i partner, può proporre che la partecipazione alla cooperazione venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l’unità territoriale di livello NUTS 3.

4.   L'elenco di bracci di mare di importanza significata sarà definito dalla Commissione nel documento di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, in base alla distanza e ad altri criteri geografici ed economici rilevanti.

Articolo 9

Programmazione

1.   La cooperazione transfrontaliera di cui al presente regolamento si attuerà nel quadro di programmi pluriennali (di seguito «programmi operativi congiunti») riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o ad un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali che, volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità, possono trovare attuazione tramite l’assistenza comunitaria. I programmi operativi congiunti saranno basati sui documenti di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

2.   I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e i bracci di mare di importanza significativa saranno stabiliti in relazione a ciascuna frontiera determinata al livello territoriale adeguato e copriranno un insieme di unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più paesi partner.

3.   I programmi operativi congiunti per i bacini marini avranno un carattere multilaterale e includeranno unità territoriali che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un paese partner, tenendo conto degli ordinamenti istituzionali e del principio di partenariato. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un paese partner. Tali programmi saranno strettamente coordinati con programmi di cooperazione transnazionale che hanno una parziale sovrapposizione di copertura geografica e che sono stati istituiti sul territorio dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.

4.   I programmi operativi congiunti saranno istituiti dagli Stati membri e dai paesi partner interessati al livello territoriale adeguato, conformemente ai propri ordinamenti istituzionali e tenendo conto del principio di partenariato di cui all’articolo 4. Di norma copriranno un periodo di sette anni che inizia il 1o gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2013.

5.   I paesi non partecipanti che si affacciano su un bacino marino comune in cui è stato posto in essere un programma operativo congiunto possono essere associati al medesimo programma operativo e beneficiare dell’assistenza comunitaria alle condizioni previste dalle misure di esecuzione di cui all’articolo 11.

6.   Entro un anno dall’approvazione dei documenti di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, i paesi partecipanti presenteranno insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotterà ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificato la rispondenza al presente regolamento e alle misure di esecuzione.

7.   I programmi operativi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti, delle regioni frontaliere partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell’evoluzione socioeconomica, dei risultati dell’attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l’importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.

8.   In seguito all’adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con i paesi partner, secondo le pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11). L’accordo di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione del programma operativo congiunto e dovrebbe essere firmato anche dall’autorità di gestione congiunta di cui all’articolo 10.

9.   Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti selezioneranno insieme le azioni rilevanti in funzione delle priorità e delle misure del programma operativo congiunto beneficiario dell’assistenza comunitaria.

10.   In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:

a)

problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e un paese partner impediscano di porre in essere un programma operativo congiunto;

b)

entro il 30 giugno 2010 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto;

c)

il paese partner non sottoscriva l’accordo di finanziamento entro la fine dell’anno successivo all’adozione del programma;

d)

il programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa dell’insorgere di problemi nelle relazioni tra paesi partecipanti;

la Commissione, previe consultazioni con gli Stati membri interessati, adotterà le misure necessarie per consentire agli Stati membri interessati di utilizzare il contributo del FESR al programma a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 10

Gestione dei programmi

1.   I programmi operativi congiunti troveranno, di regola, attuazione tramite la gestione congiunta da parte di un’autorità di gestione congiunta con sede in uno degli Stati membri. L’autorità di gestione congiunta può essere assistita da un segretariato tecnico congiunto.

2.   I paesi partecipanti possono proporre alla Commissione che l’autorità di gestione congiunta abbia sede in un paese partner, purché l’organo designato sia in grado di ottemperare in pieno ai criteri enunciati nelle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità di gestione congiunta» qualsiasi ente pubblico o privato o qualsiasi organismo, compreso lo Stato stesso, a livello nazionale, regionale o locale, designato congiuntamente dallo Stato membro o dagli Stati membri e dal paese o dai paesi partner che partecipano ad un programma operativo congiunto, dotato della capacità finanziaria e amministrativa per gestire l’assistenza comunitaria nonché della capacità giuridica per concludere gli accordi richiesti ai fini del presente regolamento.

4.   L’autorità di gestione congiunta avrà la responsabilità di gestire ed eseguire il programma operativo congiunto in base al principio della sana gestione tecnica e finanziaria e di garantire la legalità e la regolarità delle operazioni. A tal fine, essa porrà in essere sistemi e norme di gestione, di controllo e di contabilità adeguati.

5.   Il sistema di gestione e controllo di un programma operativo congiunto prevedrà un’adeguata separazione delle funzioni di gestione, certificazione e controllo mediante un’adeguata separazione dei compiti in seno all’autorità di gestione oppure mediante la designazione di organismi distinti per la certificazione e l’audit.

6.   Ai fini di una preparazione adeguata dell’esecuzione dei programmi operativi congiunti, dopo l’adozione del programma operativo congiunto e prima della firma dell’accordo di finanziamento, la Commissione può autorizzare l’autorità di gestione congiunta ad utilizzare parte del bilancio del programma per iniziare a finanziare le attività del programma, come i costi operativi dell’autorità di gestione, l’assistenza tecnica e altre azioni preparatorie. Le modalità dettagliate di tale fase preparatoria saranno incluse nelle misure di esecuzione di cui all’articolo 11.

Articolo 11

Misure di esecuzione

1.   Le misure di esecuzione, recanti le disposizioni specifiche per l’attuazione del presente titolo, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

2.   Le misure di esecuzione includeranno questioni quali il tasso di cofinanziamento, la messa a punto dei programmi operativi congiunti, la designazione e le funzioni delle autorità congiunte, il ruolo e la funzione dei comitati di monitoraggio e selezione e del segretariato comune, l'ammissibilità delle spese, la selezione dei progetti congiunti, la fase preparatoria, la gestione tecnica e finanziaria dell’assistenza comunitaria, il controllo e l’audit finanziari, il monitoraggio e la valutazione, la visibilità e le attività di informazione per i potenziali beneficiari.

TITOLO IV

ATTUAZIONE

Articolo 12

Adozione dei programmi d’azione

1.   I programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di norma su base annua.

In via eccezionale, ad esempio qualora un programma d’azione non sia ancora stato adottato, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui all’articolo 7, misure non contemplate da un programma d’azione, applicando le medesime regole e procedure dei programmi d’azione stessi.

2.   I programmi d’azione stabiliranno gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Essi terranno conto dell'esperienza acquisita nella precedente attuazione dell'assistenza comunitaria. Essi conterranno una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del corrispondente finanziamento assegnato e un calendario indicativo per la loro attuazione. Essi includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati durante l'attuazione delle misure finanziate nell'ambito dei programmi.

3.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera, la Commissione adotterà dei programmi congiunti secondo le procedure di cui all’articolo 9.

4.   Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenterà per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi d’azione e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 13

Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

1.   In caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate, la Commissione adotterà misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali (di seguito «misure speciali»).

Misure speciali possono inoltre essere utilizzate per finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, tra cui quelle tese a preparare meglio le popolazioni ad affrontare le crisi ricorrenti.

2.   Qualora l'importo superi 10 000 000 di EUR, le misure speciali saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Per le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all’interno del bilancio previsionale o l’aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, non è necessario il ricorso alla procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, purché dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione.

3.   Le misure speciali definiranno gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Esse conterranno una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Esse includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati in sede di attuazione delle misure specifiche.

4.   Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmetterà per informazione misure speciali il cui valore non supera 10 000 000 di EUR al Parlamento europeo e agli Stati membri.

Articolo 14

Ammissibilità

1.   Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all’attuazione dei programmi d’azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento:

a)

i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;

b)

gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;

c)

gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;

d)

le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;

e)

le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell’esecuzione delle misure di sostegno di cui all’articolo 16;

f)

le agenzie dell’Unione europea;

g)

i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità di cui all’articolo 21, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:

i)

enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi;

ii)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

iii)

istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

iv)

attori non statali quali definiti alla lettera h);

v)

persone fisiche;

h)

i seguenti attori non statali:

i)

organizzazioni non governative;

ii)

organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche;

iii)

associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali;

iv)

cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali;

v)

organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentrate;

vi)

associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche;

vii)

università;

viii)

chiese e associazioni o comunità religiose;

ix)

mass media;

x)

associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti.

2.   Qualora risulti fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, possono essere concessi finanziamenti a organismi o attori non espressamente menzionati nel presente articolo.

Articolo 15

Tipi di misure

1.   L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per il finanziamento di programmi, progetti e qualsiasi altro tipo di misura che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

2.   L’assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata:

a)

al finanziamento di misure di assistenza tecnica e di misure amministrative mirate, comprese quelle misure di cooperazione che implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli Stati membri e dalle loro autorità regionali e locali coinvolte nel programma;

b)

al finanziamento di investimenti e di attività ad essi connesse;

c)

alla contribuzione a beneficio della BEI o di altri intermediari finanziari, conformemente all'articolo 23, per il finanziamento di prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento;

d)

a programmi di sgravio del debito in casi eccezionali, nel quadro di un programma di sgravio del debito concordato a livello internazionale;

e)

a sostegni diretti al bilancio, settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben formulate, elaborate dal paese partner e approvate dai suoi principali donatori, incluse eventualmente le istituzioni finanziarie internazionali;

f)

a contributi in conto interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale;

g)

alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali;

h)

alla partecipazione a un fondo istituito dalla Comunità, dai suoi Stati membri, da organizzazioni internazionali e regionali, da altri donatori o paesi partner;

i)

alla partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali o di banche di sviluppo regionali;

j)

al finanziamento dei costi necessari all'efficiente gestione e supervisione di progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell’assistenza comunitaria;

k)

al finanziamento di microprogetti;

l)

a misure in materia di sicurezza alimentare.

3.   L'assistenza comunitaria non dovrà servire, in linea di principio, a finanziare tasse, imposte doganali e altri oneri fiscali.

Articolo 16

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario può inoltre coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all’attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di pubblicazione e formazione, incluse misure di formazione per i partner che consentano loro di partecipare alle varie fasi del programma, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica o amministrativa a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione, necessarie per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2.   Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può comunque rientrare anche nell’ambito dei programmi indicativi pluriennali. Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 13.

Articolo 17

Cofinanziamenti

1.   Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento, fra l'altro, da parte di:

a)

Stati membri, loro autorità regionali e locali e relativi enti pubblici e parastatali;

b)

paesi SEE, Svizzera e altri paesi donatori, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

c)

organizzazioni internazionali, tra cui quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali;

e)

paesi e regioni partner beneficiari dei fondi.

2.   Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori, in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.

3.   Nel caso del cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 18

Procedure di gestione

1.   La Commissione attuerà le azioni di cui al presente regolamento, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   La Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, purché godano del riconoscimento internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e di controllo e siano assoggettati alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3.   La Commissione può concludere con i paesi partner accordi quadro nei quali sono contemplate tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva attuazione dell'assistenza comunitaria e a tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

4.   In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione degli aiuti del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, a condizione che:

a)

le procedure del paese o della regione partner beneficiari ottemperino ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;

b)

il paese o la regione partner beneficiari s’impegnino a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio comunitario, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni legali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

Articolo 19

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 2.

2.   Gli impegni di bilancio attinenti a misure la cui esecuzione si estenda su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in rate annue su più esercizi.

3.   I finanziamenti comunitari possono assumere, tra l’altro, una delle seguenti forme giuridiche: accordi di finanziamento, accordi di sovvenzionamento, contratti di appalto, contratti di lavoro.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Qualsiasi accordo sottoscritto nell’ambito del presente regolamento conterrà disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14).

2.   Detti accordi conferiranno espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, tra cui audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzeranno inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Qualsiasi contratto connesso all’attuazione dell’assistenza comunitaria garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l’esecuzione del contratto.

Articolo 21

Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione

1.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nel quadro del presente regolamento sarà aperta a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica avente sede in uno Stato membro della Comunità, in un paese beneficiario a titolo del presente regolamento, in un paese beneficiario a titolo di uno strumento di assistenza di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA) (15), o in uno Stato membro del SEE.

2.   In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi e di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi, nonché il ricorso a forniture e materiali di provenienza diversa.

3.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nell'ambito del presente regolamento sarà aperta anche alle persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, o alle persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi ogniqualvolta vi sia reciprocità di accesso ai loro aiuti esterni. Sarà concesso l'accesso reciproco ogniqualvolta un paese ammetta l'idoneità a parità di condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.

L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità sarà garantito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione sarà adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e avrà una validità minima di un anno.

La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si baserà sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avverrà a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonderà sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari saranno consultati in relazione al procedimento di cui al presente paragrafo.

4.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di aggiudicazione di contratti di sovvenzione nell’ambito del presente regolamento sarà aperta agli organismi internazionali.

5.   Gli esperti proposti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non sono tenuti al rispetto dei suddetti criteri di nazionalità.

6.   Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento dovranno essere di origine comunitaria o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito nella relativa legislazione comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.

7.   In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche che sono cittadini di paesi diversi da quelli cui fanno riferimento i paragrafi 1, 2 e 3, e di persone giuridiche che vi sono stabilite, oppure l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella di cui al paragrafo 6. Eventuali deroghe possono essere giustificate sulla base dell’indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza o se le norme sull'ammissibilità rendessero impossibile o eccessivamente difficoltoso realizzare un progetto, un programma o un'azione.

8.   Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione attuata attraverso un organismo internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente allo statuto di detto organismo, fermo restando comunque che a tutti i donatori sia riservato lo stesso trattamento. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione cofinanziata con uno Stato membro o con un paese terzo sottoposti al principio di reciprocità secondo la definizione del paragrafo 3, oppure con un organismo regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili in virtù dell'ordinamento di tale Stato membro, paese terzo od organismo regionale. Le stesse norme si applicheranno alle forniture, ai materiali e agli esperti.

9.   Qualora l'assistenza comunitaria concessa a titolo del presente regolamento sia amministrata da un'autorità di gestione congiunta ai sensi dell'articolo 10, le norme sugli appalti saranno quelle fissate nelle misure di esecuzione di cui all'articolo 11.

10.   Gli offerenti cui siano stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispetteranno le norme giuslavoristiche di base secondo la definizione che ne danno le relative convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

11.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 non pregiudicheranno la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.

Articolo 22

Prefinanziamenti

Gli interessi maturati sui prefinanziamenti corrisposti ai beneficiari saranno detratti dal versamento finale.

Articolo 23

Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari

1.   I fondi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), saranno gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca od organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione.

2.   La Commissione adotterà, caso per caso, le modalità di esecuzione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione e il recupero dei profitti sui fondi, nonché le condizioni di chiusura dell’operazione.

Articolo 24

Valutazione

1.   La Commissione procederà ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e transfrontalieri e delle politiche settoriali, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

2.   La Commissione trasmetterà al comitato di cui all'articolo 26 relazioni sostanziali di valutazione al fine della loro discussione. I risultati di tali relazioni e discussioni si rifletteranno nell'elaborazione del programma e nell'allocazione delle risorse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazione annuale

La Commissione vaglierà i progressi conseguiti nell’attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione dell’assistenza comunitaria. La relazione sarà altresì trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Essa fornirà, relativamente all’esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull’esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull’esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartiti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione.

Articolo 26

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Un osservatore della BEI parteciperà ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla BEI.

5.   Onde facilitare il dialogo con il Parlamento europeo, la Commissione lo informerà periodicamente dei lavori dei comitati e gli fornirà i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i progetti di misure e i resoconti sommari delle riunioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE.

Articolo 27

Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato

1.   Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dell’assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, in occasione dell’adozione dei programmi d’azione di cui all’articolo 12 o delle misure specifiche di cui all’articolo 13, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili all'assistenza nell’ambito degli altri strumenti di assistenza esterna comunitaria e del Fondo europeo per lo sviluppo possono beneficiare delle misure adottate ai sensi del presente regolamento, qualora il progetto o il programma attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

2.   Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia di cui all’articolo 7.

3.   Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all’articolo 14 e quelle in materia di partecipazione all'aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 21 saranno adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati.

4.   Nel caso di programmi finanziati nel quadro di disposizioni di diversi strumenti di assistenza comunitaria esterna, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti può essere aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi ammissibili nell'ambito dei vari strumenti.

Articolo 28

Sospensione dell'assistenza comunitaria

1.   Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 1, da parte di un paese partner, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso relativamente all'assistenza comunitaria concessa al paese partner ai sensi del presente regolamento.

2.   In tali casi, l'assistenza comunitaria sarà utilizzata principalmente per sostenere attori non statali con riferimento a misure volte a promuovere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad appoggiare il processo di democratizzazione nei paesi partner.

Articolo 29

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11 181 000 EUR ripartiti come segue:

a)

un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 30

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a introdurre le necessarie modifiche al presente regolamento, compresa la ripartizione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 31

Abrogazione

1.   Dal 1o gennaio 2007 sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1762/92, (CE) n. 1734/94 e (CE) n. 1488/96.

2.   I regolamenti abrogati rimarranno applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all’esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 ottobre 2006.

(2)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(6)  GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

(7)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(8)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(9)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(10)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(13)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(14)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(15)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.


ALLEGATO

Paesi partner di cui all’articolo 1

Algeria

Armenia

Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Federazione russa

Giordania

Georgia

Israele

Libano

Libia

Marocco

Moldova

Siria

Tunisia

Ucraina


9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/15


DECISIONE N. 1639/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, l'articolo 157, paragrafo 3, e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l’obiettivo di fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Esso ha sottolineato l’importanza di creare un clima favorevole alle piccole e medie imprese (PMI) e ha riconosciuto l’importanza di diffondere le migliori pratiche e garantire una maggiore convergenza tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha definito la strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile, al fine di garantire che la crescita economica, l’integrazione sociale e la tutela dell’ambiente procedano di pari passo. Le modalità produttive delle imprese rivestono un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile.

(2)

Per contribuire ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, occorre varare un Programma quadro per la competitività e l’innovazione (qui di seguito denominato «il programma quadro»).

(3)

Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2005, al Consiglio europeo di primavera «Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona», in cui si auspicano azioni per ottenere crescita e competitività e rendere l’Europa un luogo più attraente per chi investe e lavora, e si ricorda che occorre stimolare l’iniziativa imprenditoriale, attrarre capitale di rischio sufficiente per dare vita a nuove imprese e sostenere una forte base industriale europea, promuovendo l’innovazione e in particolare l’eco-innovazione, l’assorbimento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. Mentre la competitività è in larga misura promossa da aziende molto dinamiche che operano in mercati aperti e concorrenziali e sono sostenute da un contesto adatto, in particolare da un quadro normativo che stimola l’innovazione, il finanziamento comunitario ha un ruolo di sostegno e di finanziamento complementare, per risolvere le carenze del mercato.

(4)

La Carta europea per le piccole imprese (di seguito denominata «la Carta»), approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000, descrive le piccole imprese come la spina dorsale dell'economia europea. Il carattere, i requisiti e le aspettative specifici delle piccole imprese e delle imprese artigianali dovrebbero essere tenuti presenti in modo più efficace nelle politiche nazionali ed europee. Le misure comunitarie per promuovere le PMI, quali la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2005 dal titolo «Attuare il programma comunitario di Lisbona — Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione» dovrebbero tener conto degli obiettivi fissati nella Carta, e il programma quadro dovrebbe essere utilizzato come mezzo per progredire verso gli obiettivi fissati in quest'ultimo.

(5)

Il programma quadro dovrebbe trattare particolarmente delle PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (4). Il programma dovrebbe prestare particolare attenzione alle caratteristiche e ai requisiti specifici delle «gazzelle» nonché delle microimprese e delle imprese artigianali nonchè di specifici gruppi destinatari, tra cui le donne imprenditrici.

(6)

Il programma quadro dovrebbe riunire le misure comunitarie specifiche in materie di imprenditorialità, PMI, competitività industriale, innovazione, TIC, tecnologie ambientali ed energia intelligente che, finora, sono state disciplinate dalla decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all’attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell’industria europea (5), dalla decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (6), dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (7), dalla decisione 2000/819/CE del Consiglio, del20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (8), dalla decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione (9), dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (10) per sostenere lo sviluppo sostenibile nel settore dell’energia e dalla decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d’azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione (MODINIS) (11).

(7)

Il programma quadro dovrebbe stabilire una serie di obiettivi comuni, la dotazione finanziaria complessiva per il perseguimento di tali obiettivi, diversi tipi di misure di attuazione e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione, nonché per la protezione degli interessi finanziari della Comunità.

(8)

In linea con la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione nel contesto della strategia di Lisbona» e facendo riferimento al manuale di Oslo dell'OCSE, si intende che l'innovazione comprenda il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati ad essi associati; l'attuazione di nuovi metodi di progettazione, produzione, approvvigionamento e distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro, nonché nelle competenze dei lavoratori e comprenda l'innovazione tecnologica, non tecnologica e organizzativa.

(9)

Il programma quadro dovrebbe escludere le attività di ricerca e sviluppo tecnologico effettuate in conformità dell’articolo 166 del trattato. Dovrebbe essere complementare al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12) (di seguito denominato «il settimo programma quadro RST»), trattando dell'innovazione, sia non tecnologica che tecnologica, che ha superato la fase finale della dimostrazione ed è pronta per la prima applicazione commerciale (sperimentazione delle innovazioni per l'applicazione sui mercati). Occorre garantire che non vi siano gap finanziari fra ricerca, sviluppo e applicazione (attività di trasferimento tecnologico inclusa la fase di pre-avviamento). Pertanto il finanziamento del trasferimento dei risultati della ricerca alla commercializzazione è un compito da svolgere in stretto coordinamento con il settimo programma quadro RST e con altri pertinenti programmi di ricerca.

(10)

Il programma quadro dovrebbe coprire altresì la prima applicazione commerciale di tecnologie esistenti che devono essere utilizzate in modo nuovo e innovativo. In alcune circostanze i progetti pilota per la dimostrazione tecnologica dovrebbero essere coperti da entrambi i programmi, vale a dire il programma quadro e il settimo programma quadro RST. Ciò dovrebbe accadere soltanto quando alcune soluzioni tecnologiche (per esempio gli standard tecnici nel settore delle TIC) devono essere convalidate durante la fase di prima applicazione commerciale di una tecnologia già dimostrata in altro modo.

(11)

Il programma quadro dovrebbe essere complementare ai fondi strutturali e ad altri pertinenti programmi comunitari, pur riconoscendo che ciascuno strumento dovrebbe operare secondo le proprie specifiche procedure. Pertanto gli stessi costi ammissibili non dovrebbero essere finanziati due volte.

(12)

Gli obiettivi comuni del programma quadro dovrebbero essere perseguiti mediante programmi specifici denominati «programma per l’innovazione e l’imprenditorialità», «programma di sostegno alla politica in materia di TIC» e «programma Energia intelligente — Europa».

(13)

In tutti i programmi e le attività contemplati dal programma quadro bisognerebbe tener conto dei principi di trasparenza e di pari opportunità.

(14)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (13).

(15)

Occorrerebbe riservare un bilancio specifico e indicativo per ciascun programma specifico.

(16)

Per garantire che il finanziamento si limiti ad affrontare le inefficienze del mercato, e al fine di evitare distorsioni dello stesso, i finanziamenti del programma quadro dovrebbero essere conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e agli strumenti di accompagnamento, nonché alla definizione comunitaria di PMI attualmente vigente.

(17)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato «accordo SEE») e i protocolli degli accordi di associazione prevedono la partecipazione dei paesi interessati ai programmi comunitari. La partecipazione di paesi terzi dovrebbe essere resa possibile quando consentito da accordi e procedure.

(18)

Il programma quadro e i programmi specifici dovrebbero essere monitorati e valutati regolarmente per consentirne eventuali modifiche. Ove possibile le relazioni di valutazione dovrebbero esaminare l'integrazione di genere nelle attività dei programmi.

(19)

Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (14), il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (15) e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (16).

(20)

La crescita e la competitività delle imprese nei settori dell’industria e dei servizi dipende dalla loro capacità di adeguarsi rapidamente ai cambiamenti, di sfruttare il proprio potenziale innovativo e di sviluppare prodotti di alta qualità. Si tratta di una scommessa importante per le imprese di tutti i tipi, ma in particolare per quelle più piccole. È pertanto opportuno istituire il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità.

(21)

La Comunità può essere il catalizzatore e coordinatore degli sforzi degli Stati membri. Essa può contribuire alle loro attività e integrarle, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e prassi nazionali e regionali, individuando e divulgando le migliori pratiche e le idee innovatrici e contribuendo a rendere disponibile l’ampia gamma di servizi europei a sostegno delle imprese e dell’innovazione, in particolare per le PMI.

(22)

La comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2004 dal titolo «Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d’azione per le tecnologie ambientali nell’Unione europea» chiede che siano varati programmi comunitari di sostegno allo sviluppo e all’assorbimento delle tecnologie ambientali e invita a mobilitare strumenti finanziari di condivisione dei rischi connessi con gli investimenti in tali tecnologie.

(23)

Al fine di sostenere l'instaurazione di un mercato europeo dei prodotti e servizi innovativi, occorre che gli Stati membri e la Commissione creino condizioni interessanti per tali prodotti e servizi, fra l'altro mediante un approccio proattivo ai pubblici appalti che consenta la costituzione di mercati guida, migliorando l'accesso per le PMI e la qualità dei servizi pubblici nonché adottando normative e standard più efficaci, basati sull'anticipazione dei bisogni. La Commissione dovrebbe prestare la sua opera di orientamento sul tema dei pubblici appalti generatrici di innovazione.

(24)

Con riferimento all'innovazione tecnologica, le PMI dovrebbero essere stimolate ad entrare in settori ad alto contenuto tecnologico quali lo spazio e la sicurezza nonché a sviluppare le applicazioni offerte dal sistema di navigazione satellitare Galileo.

(25)

L'ecoinnovazione è qualsiasi forma d'innovazione mirante a un progresso significativo e dimostrabile verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente o conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali, compresa l'energia. L'ecoinnovazione è un concetto progressivo e il programma quadro deve, pertanto, continuare ad adattarsi ai mutamenti. La promozione dell'ecoinnovazione attraverso il programma quadro mira a contribuire all'attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali.

(26)

Tenuto conto delle attività del programma LIFE + per l'ambiente, il programma quadro dovrebbe incoraggiare l'introduzione di tecnologie ambientali attraverso progetti pilota e progetti di prima applicazione commerciale, colmando il divario esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la commercializzazione ed eliminando gli ostacoli alla penetrazione nel mercato, promuovendo iniziative volontarie in settori come la gestione ambientale e la messa in rete degli attori interessati. Dovrebbe sostenere l'eco-innovazione da parte delle imprese attraverso progetti e coinvestimenti in fondi di capitali di rischio, ma non dovrebbe finanziare due volte i costi finanziati a titolo del programma LIFE +.

(27)

Gli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI basati sul mercato integrano e sostengono i meccanismi finanziari a livello nazionale. Essi possono promuovere soprattutto gli investimenti privati per la creazione di nuove aziende innovative e sostenere le aziende con un elevato potenziale di crescita nella loro fase di espansione per ridurre un’evidente insufficienza in termini di capitali netti. Essi inoltre possono migliorare l’accesso delle PMI esistenti ai prestiti per attività che ne sostengono la competitività e il potenziale di crescita.

(28)

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è il veicolo specializzato della Comunità per mettere a disposizione capitali di rischio e fornire strumenti alle PMI. Il suo sostegno riguarderà in particolare i microfinanziamenti e i finanziamenti in fase di avviamento, in base alla domanda del mercato e alle migliori prassi. Esso contribuisce al perseguimento degli obiettivi comunitari, compresi quelli riguardanti la società basata sulla conoscenza, l’innovazione, la crescita, l’occupazione e la promozione dello spirito imprenditoriale. Il FEI assicura la necessaria continuità nella gestione dei programmi comunitari e ha ormai accumulato un’ampia esperienza in merito. La gestione degli strumenti finanziari comunitari per le PMI da parte del FEI per conto della Commissione è pertanto stata ritenuta una buona prassi dalle valutazioni indipendenti. Il FEI ha anche l’esperienza necessaria per sostenere le azioni emergenti basate su cooperazioni pubblico-privato lanciate dagli Stati membri con lo scopo di attirare i flussi di investimenti ad alto rischio dai mercati finanziari, a beneficio delle piccole imprese innovative.

(29)

Le imminenti mutazioni del contesto finanziario e le nuove norme contabili rendono le istituzioni finanziarie più sensibili al rischio portandole a una cultura del rating, e possono restringere l’accesso ai crediti per le PMI, almeno in una fase transitoria. Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità dovrebbe pertanto rispondere alle mutate esigenze finanziarie delle PMI, considerando anche la necessità di finanziamenti locali e di un adeguamento al nuovo contesto finanziario, evitando nel contempo le distorsioni del mercato. Inoltre, le attività dovrebbero contribuire ad accrescere la capacità degli istituti finanziari di valutare i rischi connessi con l'innovazione, al fine di sviluppare il rating tecnologico e di migliorare la capacità delle PMI di avvalersi più efficacemente degli strumenti di finanziamento forniti dai mercati.

(30)

I servizi di sostegno alle imprese e all’innovazione di elevata qualità, sono molto importanti per garantire l’accesso delle PMI alle informazioni relative al funzionamento e alle opportunità del mercato interno dei beni e dei servizi, nonché per quanto riguarda il trasferimento transnazionale di innovazioni, conoscenze e tecnologie. Essi hanno anche un ruolo fondamentale da svolgere nel facilitare l’accesso delle PMI alle informazioni sulle normative comunitarie che le riguardano e sulle normative future, cui le PMI possono prepararsi e adeguarsi in modo efficace ed economicamente sostenibile. Notevoli esperienze e competenze sono state sviluppate attraverso le esistenti reti di sostegno europee per le imprese, quali gli eurosportelli e i centri di collegamento per l'innovazione. Le valutazioni esterne hanno sottolineato che la funzione orizzontale di fornitura di servizi europei di sostegno alle imprese dovrebbe essere rafforzata fra l'altro ottimizzando la cooperazione fra servizi esistenti e centri d'informazione (help desk) in modo da creare uno «sportello unico» sulla base dell'obbligo di inoltro all'ufficio competente. Ciò vale per la divulgazione delle informazioni sui programmi comunitari e la promozione della partecipazione delle PMI a tali programmi, in particolare al settimo programma quadro RST, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Le valutazioni hanno anche sottolineato l’importanza di agevolare l’interazione tra la Commissione e le PMI.

(31)

La Comunità dovrebbe dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche in materia di PMI, imprenditorialità, innovazione e competitività nei settori industriali. Questa base dovrebbe conferire un valore aggiunto alle informazioni disponibili a livello nazionale in tali settori. La Comunità dovrebbe prevedere l’elaborazione comune di strategie in materia di competitività per i settori dell’industria e dei servizi e per la promozione delle migliori pratiche in relazione a un contesto e una cultura imprenditoriali, comprese la competenza professionale, la responsabilità sociale delle imprese e le pari opportunità, nonché promuovere l’emergere dei giovani imprenditori mediante, tra l'altro, l'istruzione e la formazione continua, dalla scuola fino all'insegnamento superiore.

(32)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003 ha dato la priorità all’innovazione e all’imprenditorialità e sottolineato la necessità per l’Europa di fare di più al fine di trasformare le idee in un valore aggiunto reale. Esso ha sollecitato ulteriori azioni per creare condizioni in cui le imprese possano rinnovarsi. Il modello lineare secondo cui la ricerca porta direttamente all’innovazione si è rivelato insufficiente a spiegare i risultati dell’innovazione stessa e a elaborare risposte politiche adeguate in materia. Una volta riconosciuto che le imprese sono al cuore del processo d’innovazione, ne deriva che occorre inserire nel contesto del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità i finanziamenti volti a stimolare le attività d’innovazione delle imprese e a preparare l’assorbimento dell’innovazione da parte del mercato, nonché la gestione e la cultura dell’innovazione. In tal modo si dovrebbe poter garantire che l’innovazione contribuisca a promuovere la competitività e si traduca in applicazioni pratiche a livello commerciale. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004 ha aggiunto che le tecnologie pulite sono essenziali per sfruttare appieno le sinergie possibili tra imprese e ambiente. La promozione dell’ecoinnovazione, che comprende le tecnologie pulite innovative, può aiutare a sfruttare questo potenziale.

(33)

Il mercato del trasferimento e assorbimento della conoscenza è spesso opaco, e la mancanza d’informazione e l’incapacità di creare connessioni sono causa di ostacoli al mercato. Le imprese incontrano difficoltà ad assorbire tecnologie che non rientrano nel loro tradizionale campo di attività, e ad accedere a nuovi tipi di competenze. I rischi finanziari possono essere alti con l’innovazione, il ritorno degli investimenti può essere ritardato da diversi intoppi e le imposte possono fare la differenza tra successo e insuccesso. Le qualifiche necessarie per cogliere certe opportunità possono scarseggiare. Gli ostacoli istituzionali o normativi possono ritardare o impedire l’emergere o l’aprirsi di nuovi mercati. Le leggi fallimentari possono creare forti disincentivi all'assunzione del rischio imprenditoriale, per la paura del fallimento. Inoltre, le circostanze economiche possono determinare il generarsi o meno di un’innovazione. Lo sviluppo di un contesto favorevole alle imprese capace di contribuire all'imprenditorialità, alla competitività e all'innovazione dovrebbe comprendere il miglioramento delle riforme economiche e amministrative a favore delle imprese e dell'innovazione, specialmente per aumentare la competitività, ridurre gli oneri amministrativi per le PMI e creare un contesto normativo migliore per l'imprenditorialità, la creazione e il trasferimento di aziende, la crescita e l'innovazione.

(34)

Queste barriere alla penetrazione sul mercato delle tecnologie innovative sono particolarmente rilevanti nel caso delle tecnologie ambientali. I prezzi di mercato troppo spesso non riflettono completamente i costi ambientali dei prodotti e dei servizi. La parte dei costi che non si riflette in tali prezzi è sostenuta dalla società nel suo insieme anziché da chi causa l’inquinamento. Questa insufficienza del mercato, unitamente all’interesse comunitario rappresentato da un miglior rapporto costi/benefici nella conservazione delle risorse, nella lotta all’inquinamento e nella tutela dell’ambiente, giustifica un maggiore sostegno per l’ecoinnovazione.

(35)

Le azioni comunitarie in materia di innovazione mirano a sostenere lo sviluppo di una politica dell’innovazione negli Stati membri e nelle loro regioni, e a facilitare lo sfruttamento degli effetti sinergici tra politica nazionale, regionale ed europea in materia d’innovazione, con le relative attività di sostegno. La Comunità è in grado di agevolare gli scambi transnazionali, l’apprendimento reciproco e le attività di rete, e può guidare la cooperazione sulla politica dell’innovazione. Le attività di rete fra le parti interessate sono fondamentali per favorire il flusso di competenze e idee necessario per l’innovazione.

(36)

La risoluzione del Consiglio approvata dal Consiglio Telecomunicazioni di Bruxelles del 9 dicembre 2004 è la base per la proposta riguardante una nuova iniziativa in materia di società dell’informazione, al fine di rafforzare il contributo di quest’ultima ai risultati economici dell’Europa. Nella summenzionata comunicazione del 2 febbraio 2005, la Commissione propone di concentrare gli sforzi per «realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro». Essa sottolinea che l’assorbimento delle TIC da parte del settore privato e pubblico è un elemento fondamentale per migliorare i risultati dell’innovazione e la competitività europee. Dovrebbe pertanto essere istituito il programma di sostegno alla politica in materia di TIC.

(37)

Le azioni previste dal programma di sostegno alla politica in materia di TIC dovrebbero altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia i2010, tenendo conto nello stesso tempo di altri programmi comunitari nel settore delle TIC per evitare una duplicazione degli sforzi.

(38)

Le TIC sono la spina dorsale dell’economia della conoscenza, e rappresentano circa la metà della crescita produttiva delle economie moderne, oltre a fornire soluzioni straordinarie per risolvere le sfide fondamentali per la società. Il miglioramento dei servizi del settore pubblico e di interesse generale deve avvenire in stretta collaborazione con le politiche comunitarie pertinenti, ad esempio nel campo della sanità pubblica, dell’istruzione e formazione, dell’ambiente, dello sviluppo dei trasporti e del mercato interno, della concorrenza.

(39)

Si dovrebbero stimolare il lancio e il miglior uso di soluzioni basate su TIC innovative, in particolare per i servizi in settori di pubblico interesse, provvedendo anche a migliorare la qualità della vita dei settori svantaggiati della popolazione, come i disabili o gli anziani. Il sostegno comunitario dovrebbe anche facilitare il coordinamento e l’attuazione delle azioni volte a sviluppare la società dell’informazione in tutti gli Stati membri.

(40)

La valutazione intermedia del programma eTEN (Reti transeuropee per le telecomunicazioni) raccomanda di usare un approccio orientato alla domanda per gli interventi comunitari rispetto ai progetti che sostengono i servizi transeuropei nei settori d’interesse pubblico.

(41)

Le comunicazioni della Commissione su eGovernment e eHealth e le relative conclusioni del Consiglio hanno sollecitato uno sforzo maggiore a favore di innovazione, scambio delle buone prassi e interoperabilità e rilevano la necessità di maggiori sinergie tra i programmi comunitari connessi. L'interoperabilità è di notevole importanza per lo sviluppo della società dell'informazione.

(42)

Per rispondere alle sfide aperte dal contenuto digitale nella società dell’informazione la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (17), la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (18) e la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (19) hanno definito un quadro normativo.

(43)

Prassi diverse tra uno Stato membro e l’altro continuano a creare ostacoli tecnici che impediscono un ampio accesso e un riutilizzo nell'Unione delle informazioni del settore pubblico.

(44)

Le azioni comunitarie riguardanti il contenuto digitale dovrebbero tenere conto della specificità multilinguistica e multiculturale dell’Europa.

(45)

Le risorse naturali, di cui l’articolo 174 del trattato prevede l’utilizzazione accorta e razionale, comprendono, oltre alle fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali ma costituiscono anche le principali fonti di emissioni di biossido di carbonio.

(46)

Il Libro verde della Commissione dal titolo «Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico» rilevava che l’Unione sta diventando sempre più dipendente da fonti d’energia esterne, e che questa dipendenza potrebbe arrivare al 70 % in 20-30 anni. Esso pertanto sottolinea la necessità di equilibrare la politica in materia di approvvigionamento con un’azione chiara relativa a una politica della domanda, e auspicava che si arrivi a un consumo meglio gestito e più ecocompatibile, in particolare per quanto riguarda i settori dei trasporti e delle costruzioni. Il Libro verde inoltre chiedeva di elevare a priorità lo sviluppo delle fonti nuove e rinnovabili di approvvigionamento energetico, per rispondere al problema dell’effetto serra e raggiungere l’obiettivo, definito dai precedenti piani e risoluzioni, di un 12 % di energia rinnovabile nel consumo interno lordo entro il 2010.

(47)

La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (20) chiede agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi a livello nazionale coerenti con l’obiettivo indicativo globale per la Comunità consistente nell’arrivare al 12 % del consumo nazionale lordo entro il 2010 e in particolare con la quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel consumo totale di elettricità nella Comunità entro il 2010. La comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2004, dal titolo «La quota di fonti energetiche rinnovabili nell’UE» avvisava che l’obiettivo del 12 % in energia rinnovabile del consumo complessivo di energia nella Comunità entro il 2010 non sarà raggiunto se non si avvieranno significative azioni supplementari.

(48)

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (21) chiede agli Stati membri di applicare norme minime di rendimento energetico agli edifici nuovi e a quelli esistenti ai fini di una certificazione energetica degli edifici, nonché per l’ispezione regolare delle caldaie e degli impianti di condizionamento nei fabbricati.

(49)

La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (22) chiede agli Stati membri di garantire l’immissione sul mercato di almeno una quota minima di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

(50)

La direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (23) chiede agli Stati membri di effettuare analisi del loro potenziale in termini di cogenerazione ad alto rendimento, e di istituire meccanismi di sostegno conformi ai potenziali nazionali rilevati.

(51)

Per facilitare l’attuazione di tali misure comunitarie, ottenere una maggiore penetrazione sul mercato da parte delle fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica occorrono programmi specifici di promozione a livello comunitario, che creino le condizioni per un progresso in direzione di sistemi energetici sostenibili, in particolare con un sostegno alla standardizzazione delle attrezzature che producono o consumano energia rinnovabile, per aumentare lo sviluppo delle tecnologie e diffondere le migliori pratiche nella gestione della domanda. Lo stesso vale per le misure comunitarie connesse all’etichettatura dell’efficienza energetica delle attrezzature elettriche, elettroniche, per ufficio e per le comunicazioni, e alla standardizzazione degli impianti d’illuminazione, riscaldamento e condizionamento dell’aria. Dovrebbe pertanto essere istituito il programma Energia intelligente — Europa.

(52)

Il programma Energia intelligente — Europa dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di migliorare la diversificazione energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento e di accrescere la competitività delle imprese nell'Unione, in particolare delle PMI, assicurando nel contempo la protezione dell'ambiente e il mantenimento degli impegni internazionali in questo campo. Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica in tale programma specifico dovrebbero concentrarsi inoltre sui miglioramenti tecnologici nei processi produttivi e proporre miglioramenti dell'efficienza attraverso una migliore logistica dei trasporti.

(53)

Per ottenere un successo pieno nella strategia relativa all’energia sostenibile occorre non soltanto la continuità con il sostegno comunitario nell’elaborazione delle politiche, nell’attuazione e nella rimozione delle barriere non tecnologiche mediante campagne di promozione più ampie, ma soprattutto un sostegno all’accelerazione degli investimenti e uno stimolo all’assorbimento da parte dei mercati delle tecnologie innovative in tutta la Comunità.

(54)

Oltre a dare vantaggi ambientali, le fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica sono tra le industrie in più rapida crescita della Comunità, e creano posti di lavoro nuovi e innovativi. L’industria europea dell’energia rinnovabile è numero uno al mondo nello sviluppo di tecnologie per la generazione di elettricità mediante fonti rinnovabili, tecnologie che hanno effetti benefici sulla coesione economica e sociale ed evita lo spreco delle risorse.

(55)

La decisione n. 1230/2003/CE giungerà a scadenza il 31 dicembre 2006.

(56)

Tre dei quattro settori specifici del programma istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE dovrebbero essere portati avanti dal presente programma quadro: i) la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse energetiche («SAVE»); ii) la promozione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili («ALTENER»); iii) la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti energetiche nuove e rinnovabili nel settore dei trasporti («STEER»).

(57)

La dimensione internazionale («COOPENER») del programma istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE dovrebbe continuare nel quadro dei nuovi strumenti comunitari per l’assistenza esterna come componente di un programma tematico sull'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia. Tuttavia, ci dovrebbe essere una stretta relazione tra la parte pertinente del programma tematico e il programma specifico Energia intelligente — Europa al fine di aiutare le PMI a sfruttare i potenziali mercati dell'energia intelligente che esistono fuori dall'Europa.

(58)

In conformità con i principi di buona gestione della cosa pubblica e per una migliore regolamentazione, la Commissione ha chiesto ad esperti indipendenti di effettuare la valutazione ex ante di un programma comunitario pluriennale rinnovato nel settore dell’energia, che dovrebbe succedere all’attuale programma Energia intelligente — Europa dopo il 31 dicembre 2006. Nella loro relazione, gli esperti hanno rilevato la necessità di garantire la continuità del programma Energia intelligente — Europa dopo il 2006 e di rinnovarlo facendone uno strumento più ampio e ambizioso. Un'altra finalità di tale programma dovrebbe essere l'ulteriore miglioramento della posizione di forza ed eccellenza dell'Europa nel campo delle tecnologie energetiche sostenibili e delle relative applicazioni.

(59)

Si dovrebbe tener conto della necessità di raggiungere facilità d'uso e semplificazione amministrativa nell'attuazione del programma quadro. La Commissione dovrebbe pubblicare e diffondere ampiamente un manuale per gli utenti che descriva un quadro chiaro, semplice e trasparente dei principi generali di partecipazione ad uso dei beneficiari del programma quadro. Ciò dovrebbe in particolare agevolare la partecipazione delle PMI. Il manuale per gli utenti dovrebbe descrivere i diritti e gli obblighi dei beneficiari; le disposizioni finanziarie come i costi ammissibili e i tassi di sostegno; i principi che disciplinano le norme e le procedure amministrative, in particolare prevedendo procedure di candidatura di facile uso che applichino all'occorrenza un processo a due fasi, a condizione che tale procedura non si risolva nell'allungamento dei tempi intercorrenti fra l'esame e la firma del contratto; le norme per l'utilizzazione e la diffusione dei risultati dei progetti, nonché i principi per la valutazione, la selezione e l'aggiudicazione delle proposte.

(60)

Per l'attuazione del programma quadro la Commissione può far ricorso, previa analisi costi-benefici, a un'agenzia esecutiva esistente o di nuova istituzione, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (24).

(61)

Il programma quadro dovrebbe fornire inoltre sostegno alla riflessione sulle future esigenze e strutture delle politiche europee in materia di innovazione.

(62)

Poiché gli obiettivi della presente decisione relativi al potenziamento della competitività e dell'innovazione della Comunità non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e possono dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (25).

(64)

Tenuto conto della natura dei problemi da affrontare nel quadro dei programmi specifici, la Commissione dovrebbe essere assistita da diversi comitati per l’attuazione di ciascun programma specifico. Tali comitati si riuniranno contemporaneamente su base periodica per consentire sessioni congiunte al fine di discutere questioni di natura orizzontale o d'interesse comune, identificate dal comitato di gestione PII d'intesa con la Commissione.

(65)

Ai fini di una maggiore coerenza fra gli elementi del programma quadro e la sua efficace realizzazione, è opportuno che la Commissione sia assistita da un Consiglio consultivo strategico (Strategic Advisory Board) per la competitività e l'innovazione.

(66)

La decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (26) istituisce un programma pluriennale, noto come «eContentplus». Tale decisione giungerà a scadenza il 31 dicembre 2008. Pertanto, dopo tale data, le misure volte a rendere il contenuto digitale in Europa più accessibile, utilizzabile e sfruttabile dovrebbero essere portate avanti nel quadro del programma di sostegno alla politica in materia di TIC istituita dalla presente decisione.

(67)

Le misure di cui alla decisione 96/413/CE dovrebbero essere inserite nel programma per l’innovazione e l’imprenditorialità. La decisione 96/413/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

DECIDONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Il programma quadro per la competitività e l’innovazione

Articolo 1

Istituzione

1.   Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è istituito un programma quadro di azione comunitaria nel settore della competitività e dell’innovazione, che presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, di seguito denominato «il programma quadro».

2.   Il programma quadro contribuisce alla competitività e alla capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica forte e un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

3.   Il programma quadro non riguarda le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione effettuate in conformità dell’articolo 166 del trattato. Esso contribuisce a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione.

Articolo 2

Obiettivi

1.   Il programma quadro persegue i seguenti obiettivi:

a)

promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;

b)

promuovere tutte le forme di innovazione, compresa l’ecoinnovazione;

c)

accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione sostenibile, competitiva, innovativa e capace d’integrazione;

d)

promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, compresi i trasporti.

2.   Gli obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione dei seguenti programmi specifici istituiti al titolo II, di seguito denominati «i programmi specifici»:

a)

il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità;

b)

il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

c)

il programma Energia intelligente — Europa.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma quadro è di 3 621 300 000 EUR.

2.   L’allegato I contiene una ripartizione indicativa per i programmi specifici.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 4

Partecipazione di paesi terzi

Il programma quadro è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni previste dall’accordo SEE;

b)

paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

c)

paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;

d)

altri paesi terzi qualora consentito dagli accordi e dalle procedure.

CAPO II

Attuazione del programma quadro

Articolo 5

Piani di lavoro annuali

1.   La Commissione adotta piani di lavoro annuali per i programmi specifici secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, tenendo conto della necessità di adattamento ai futuri sviluppi, in particolare dopo la valutazione intermedia.

La Commissione provvede alla realizzazione dei piani di lavoro annuali e informa tempestivamente e in modo esauriente il Parlamento europeo in merito alla loro preparazione ed attuazione.

2.   Le modifiche ai piani di lavoro annuali per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio superiori a 1 milione di EUR sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 6

Misure di attuazione comuni per il programma quadro

1.   Gli strumenti delineati nella sezione 2 del capo I, nella sezione 2 del capo II, e nella sezione 2 del capo III del titolo II costituiscono un pacchetto comune di strumenti per il programma quadro. Essi possono anche essere utilizzati per realizzare gli obiettivi di ciascuno dei programmi specifici come definito nel pertinente piano di lavoro annuale. Un elenco completo degli strumenti figura nel manuale per gli utenti di cui all'articolo 47.

2.   I finanziamenti assegnati devono rispettare interamente le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e gli strumenti di accompagnamento. Si applicano le norme comunitarie concernenti l'accesso del pubblico all'informazione. Si tiene conto dei principi di trasparenza e di integrazione di genere.

Articolo 7

Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria definita nel quadro della presente decisione può anche coprire le spese necessarie connesse alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione efficace ed efficiente della decisione e per raggiungerne gli obiettivi.

Tale azione può, in particolare, comprendere studi, incontri, attività informative, pubblicazioni, spese per attrezzature, sistemi e reti informatiche atti allo scambio e al trattamento delle informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa di cui la Commissione potrebbe aver bisogno ai fini dell’attuazione della presente decisione.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione esamina regolarmente l’attuazione del programma quadro e dei programmi specifici. Essa esamina anche le sinergie all'interno del programma quadro e con altri programmi comunitari complementari e, laddove possibile, le sinergie con i programmi nazionali cofinanziati dall'Unione. Ove possibile, tali valutazioni esaminano l'aspetto della dimensione di genere e il rispetto del principio di non discriminazione nelle attività del programma.

Essa elabora una relazione annuale sull’attuazione del programma quadro e di ciascun programma specifico relativamente alle attività sostenute mediante indicatori riguardanti attuazione finanziaria, risultati e, laddove possibile, effetti. Inoltre, la relazione annnuale sul programma «Innovazione e imprenditorialità» identifica chiaramente le attività di ecoinnovazione.

2.   Il programma quadro e i programmi specifici sono soggetti a valutazione intermedia e finale. Tali valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie, efficacia, efficienza, sostenibilità, utilità e, laddove possibile e opportuno, la distribuzione dei finanziamenti a seconda dei settori. La valutazione finale, inoltre, esamina in quale misura il programma quadro nel complesso e ciascuno dei suoi sottoprogrammi hanno conseguito i propri obiettivi.

La valutazione intermedia e la valutazione finale adottano adeguate metodologie per valutare l'incidenza del programma quadro e di ciascun programma specifico sui loro obiettivi, comprese la competitività, l'innovazione, l'imprenditorialità, la crescita della produttività, l'occupazione e l'ambiente.

Tali valutazioni esaminano la qualità dei servizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, forniti dai membri della rete. Delle valutazioni intermedie possono far parte anche elementi di valutazione ex post relativi ai programmi precedenti.

3.   Le valutazioni intermedie e finali dei programmi specifici e le necessarie dotazioni finanziarie sono inserite nei piani di lavoro annuali rispettivi.

I piani di lavoro annuali definiscono una serie di obiettivi misurabili per ciascuna azione specifica e sviluppano appropriati criteri di valutazione nonché una serie di indicatori quantitativi e qualitativi per misurare l'efficacia nella produzione di risultati che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro nel suo complesso e degli obiettivi del relativo programma specifico.

Le valutazioni intermedia e finale del programma quadro e le necessarie dotazioni finanziarie sono inserite nel piano di lavoro annuale del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità.

4.   La valutazione intermedia del programma quadro è completata entro il 31 dicembre 2009 e la valutazione finale entro il 31 dicembre 2011.

Le valutazioni intermedie e finali dei programmi specifici sono organizzate in modo che si tenga conto dei rispettivi risultati nella valutazione intermedia e finale del programma quadro.

5.   La Commissione trasmette le relazioni annuali di attuazione, i risultati delle valutazioni intermedia e finale del programma quadro e dei suoi programmi specifici al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo del contratto stipulato in base al programma quadro che derivi da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita.

3.   Tutte le misure di attuazione risultanti dalla presente decisione prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.

TITOLO II

I PROGRAMMI SPECIFICI

CAPO I

Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità

Sezione 1

Obiettivi e settori d’azione

Articolo 10

Istituzione e obiettivi

1.   È istituito il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità a favore delle imprese, in particolare delle PMI, dell’imprenditorialità, dell’innovazione, compresa l'eco-innovazione, e della competitività industriale.

2.   Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità prevede azioni destinate a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere:

a)

l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e gli investimenti in progetti di innovazione;

b)

la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le PMI, in particolare quella transfrontaliera;

c)

ogni forma di innovazione nelle imprese;

d)

l'ecoinnovazione;

e)

la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione;

f)

riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione.

Articolo 11

Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI

Le azioni riguardanti l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e per l’investimento in progetti di innovazione, in particolare nel settore dell’ecoinnovazione, sono dirette tra l’altro:

a)

ad aumentare il volume degli investimenti effettuati dai fondi di capitale di rischio e degli strumenti di investimento promossi da investitori informali (business angel);

b)

a mobilitare gli strumenti di finanziamento mediante il prestito a favore delle PMI;

c)

a migliorare il quadro finanziario per le PMI e la loro propensione ad investire.

Articolo 12

Cooperazione tra PMI

Le azioni riguardanti la cooperazione tra le PMI sono dirette tra l’altro:

a)

a promuovere i servizi di sostegno alle PMI;

b)

a sostenere le misure che aiutano e stimolano le PMI a cooperare con altre imprese e altri attori dell'innovazione all'estero, cercando in particolare di coinvolgere le PMI nella normalizzazione europea ed internazionale;

c)

a incoraggiare e facilitare la cooperazione internazionale e regionale delle imprese, anche mediante reti di PMI che favoriscano il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività economiche e industriali.

Articolo 13

Attività di innovazione

Le azioni riguardanti l’innovazione possono essere dirette tra l’altro:

a)

ad incoraggiare l’innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d’innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell’innovazione;

b)

a sostenere i programmi nazionali e regionali per l’innovazione nelle imprese;

c)

a incoraggiare l’adozione di tecnologie e concetti innovativi e l'applicazione innovativa delle tecnologie e dei concetti esistenti;

d)

a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie e i servizi di tutela e di gestione della proprietà intellettuale ed industriale;

e)

a sviluppare e studiare nuovi tipi di servizi per l’innovazione;

f)

a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di archiviazione e di trasferimento dei dati.

Articolo 14

Attività di ecoinnovazione

Le azioni riguardanti l'ecoinnovazione possono essere dirette:

a)

a incoraggiare l'adozione di tecnologie ambientali e le attività ecoinnovative;

b)

ad effettuare coinvestimenti in fondi di capitale di rischio che forniscano capitale netto anche alle imprese che investono in ecoinnovazione secondo la procedura di cui all'allegato II;

c)

a promuovere le reti e i raggruppamenti per l'ecoinnovazione, i partenariati pubblico-privato nel campo dell'ecoinnovazione e a sviluppare servizi innovativi per le imprese volti a facilitare o a promuovere l'ecoinnovazione;

d)

a promuovere approcci nuovi ed integrati all'ecoinnovazione in settori quali la gestione ambientale e la progettazione ecocompatibile di prodotti, processi e servizi che tenga conto del loro intero ciclo di vita.

Articolo 15

Cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione

Le azioni riguardanti la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione possono essere dirette tra l’altro:

a)

a promuovere la mentalità, la capacità e la cultura imprenditoriale e a favorire il bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati all’attività imprenditoriale, in particolare per le donne e i giovani;

b)

a incoraggiare un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo e alla crescita delle imprese;

c)

a sostenere l’elaborazione di politiche di sviluppo e cooperazione tra i soggetti interessati, compresa la cooperazione transnazionale tra gli amministratori dei programmi nazionali e regionali, in particolare allo scopo di promuovere l'accessibilità delle PMI ai programmi e agli interventi;

d)

a favorire la creazione e la trasmissione d'imprese.

Articolo 16

Riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione

Le azioni riguardanti le riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione possono essere dirette tra l’altro:

a)

a raccogliere dati, analizzare e monitorare i risultati, elaborare e coordinare le politiche;

b)

a contribuire alla definizione ed alla promozione di strategie per il miglioramento della competitività nel settore industriale e in quello dei servizi;

c)

a incoraggiare lo scambio di esperienze tra le amministrazioni nazionali, regionali e locali al fine di raggiungere l'eccellenza.

Sezione 2

Attuazione

Articolo 17

Strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI

1.   Gli strumenti finanziari comunitari sono gestiti in modo da permettere alle PMI di accedere più facilmente al credito in determinate fasi della loro vita: costituzione, avviamento, espansione e trasferimento dell’impresa. Nell’ambito di applicazione dei pertinenti strumenti rientrano anche gli investimenti realizzati dalle PMI in attività come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, inclusa l'ecoinnovazione, e il trasferimento tecnologico, nonché l'espansione delle loro attività commerciali oltre frontiera.

2.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1 sono:

a)

lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF);

b)

lo strumento relativo alle garanzie per le PMI (SMEG);

c)

il piano per lo sviluppo di capacità (CBS).

3.   Le modalità d’attuazione dei vari strumenti sono stabilite nell’allegato II.

Articolo 18

Il GIF

1.   Il GIF è gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della Commissione.

Il GIF persegue gli obiettivi seguenti:

a)

contribuire alla creazione e al finanziamento delle PMI e alla riduzione del deficit di capitale netto e di capitale di rischio che impedisce alle PMI di sfruttare il loro potenziale di crescita, al fine di migliorare il mercato europeo del capitale di rischio;

b)

sostenere le PMI innovative aventi un elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che svolgono attività di ricerca, sviluppo o innovazione.

2.   Il GIF consta delle due sezioni seguenti:

la prima, denominata «GIF 1», riguarda gli investimenti da effettuare nelle fasi iniziali (costituzione e avviamento dell’impresa). Si tratta di investimenti in fondi specializzati di capitale di rischio come i fondi di avviamento, i fondi che operano a livello regionale, i fondi che si concentrano su settori specifici, tecnologie o ricerca e sviluppo tecnologico ed i fondi legati agli incubatori di impresa, che a loro volta forniscono capitali alle PMI. Il GIF 1 può anche coinvestire in fondi e strumenti d’investimento promossi da investitori informali (business angel),

la seconda sezione, denominata «GIF 2», riguarda gli investimenti, da effettuare nella fase di espansione delle imprese, in fondi specializzati di capitale di rischio che a loro volta forniscono capitale netto o quasi capitale netto a PMI innovative aventi un elevato potenziale di crescita nella fase d’espansione. Gli investimenti GIF 2 evitano operazioni di «buy-out» e di sostituzione destinati a operazioni di «asset-stripping».

Il GIF può investire in intermediari, eventualmente collaborando con programmi nazionali o regionali destinati a sviluppare le società d'investimento in piccole imprese.

Oltre al finanziamento assicurato dal GIF, la maggior parte del capitale investito in un fondo proviene da investitori che operano in condizioni corrispondenti al principio dell’investitore in economia di mercato, senza che sia rilevante la loro natura giuridica o il loro assetto proprietario.

Articolo 19

Lo strumento SMEG

1.   Lo SMEG è gestito dal FEI per conto della Commissione.

Lo SMEG persegue gli obiettivi seguenti:

a)

fornire controgaranzie o, se necessario, cogaranzie ai sistemi di garanzia operanti nei paesi partecipanti;

b)

fornire garanzie dirette ad altri intermediari finanziari adeguati.

2.   Lo SMEG consta delle quattro sezioni seguenti:

la prima, sezione a), denominata «Finanziamento mediante prestiti o leasing», riduce le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell’ottenere crediti, dovute al fatto che gli investimenti in determinate attività legate alla conoscenza, quali lo sviluppo tecnologico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, sono percepiti come più rischiosi o al fatto che queste imprese non dispongono di garanzie sufficienti;

la seconda, sezione b), denominata «Microcredito», incoraggia le istituzioni finanziarie a svolgere un ruolo più attivo nell’offerta di prestiti di importo limitato, i quali solitamente comportano costi di gestione unitari proporzionalmente più elevati per i mutuatari che non dispongono di garanzie sufficienti. Oltre alle garanzie o controgaranzie, gli intermediari finanziari possono ricevere sovvenzioni volte a ridurre le elevate spese amministrative legate al microcredito;

– la terza, sezione c), denominata «Garanzie per investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI», riguarda gli investimenti che forniscono capitale per la creazione e/o l’avviamento di imprese, nonché finanziamento mezzanino, allo scopo di ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano a causa della loro debole struttura finanziaria e le difficoltà legate al trasferimento di impresa;

la quarta, sezione d), denominata «Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI», mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle PMI mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni finanziarie creditrici. Per poter beneficiare dell’aiuto, queste ultime devono impegnarsi a destinare una parte significativa della liquidità derivante dai capitali smobilizzati alla concessione di nuovi prestiti a PMI entro un termine ragionevole. L'importo di questa nuova linea di finanziamento tramite cessione del credito è determinato in base al rischio del portafoglio garantito e viene negoziato singolarmente, assieme al periodo, con ciascuna istituzione finanziaria creditrice.

Articolo 20

Il CBS

1.   Il CBS è gestito con istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).

Il CBS persegue gli obiettivi seguenti:

a)

migliorare le competenze tecniche in materia di investimenti e tecnologia dei fondi e di altri intermediari finanziari che investono in PMI innovative o in PMI che hanno un potenziale di crescita;

b)

stimolare l’offerta di credito alle PMI migliorando le procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI.

2.   Il CBS è costituito da un'azione «Capitale d’avviamento» e da un'azione «Collaborazione».

L’azione «Capitale d’avviamento» accorda sovvenzioni destinate a stimolare l’offerta di capitale di rischio a PMI innovative e ad altre PMI aventi un potenziale di crescita, comprese quelle appartenenti all’economia tradizionale, tramite il sostegno offerto a fondi che investono nella costituzione e nell’avviamento di imprese o ad organismi simili. Possono essere concessi aiuti anche per l’assunzione a lungo termine di personale aggiuntivo dotato di competenze specifiche in materia di investimenti o tecnologia.

L’azione «Collaborazione» accorda sovvenzioni a intermediari finanziari per coprire il costo dell’assistenza tecnica necessaria per il miglioramento delle loro procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI, allo scopo di stimolare l’offerta di finanziamenti alle PMI nei paesi in cui l’intermediazione bancaria è debole.

Ai fini dell’azione «Collaborazione», l’intermediazione bancaria in un determinato paese è considerata debole quando il credito interno espresso in percentuale del prodotto interno lordo del paese è nettamente inferiore alla media comunitaria, secondo i dati della Banca centrale europea o del Fondo monetario internazionale.

L’azione «Collaborazione» accompagna le linee di credito o la condivisione del rischio che le istituzioni finanziarie internazionali istituiscono a favore dei loro partner (banche o istituti finanziari) nei paesi ammessi a partecipare. Una parte significativa dell’azione è diretta a migliorare la capacità delle banche e degli altri istituti finanziari di valutare la fattibilità commerciale di progetti aventi una componente significativa di ecoinnovazione.

Articolo 21

Servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione

1.   Sono incoraggiati i servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione, in particolare quelli a favore delle PMI.

2.   Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalle reti europee di sostegno alle imprese esistenti, un aiuto finanziario può essere concesso ai membri di reti allo scopo di offrire in particolare:

a)

servizi di informazione, di feedback, di cooperazione tra imprese e di internazionalizzazione;

b)

servizi di innovazione e di trasferimento, sia di tecnologie che di conoscenze;

c)

servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro RST.

Precisazioni su tali servizi figurano nell’allegato III.

3.   La Commissione seleziona i membri delle reti mediante inviti a presentare proposte relativi ai diversi servizi di cui al paragrafo 2. In esito a tali bandi, la Commissione può concludere una convenzione quadro di collaborazione con i membri delle reti prescelti, precisando il tipo di attività che devono svolgere, la procedura che devono seguire per ottenere le sovvenzioni nonché i diritti e gli obblighi generali delle parti. La convenzione quadro può essere conclusa per tutto il periodo di esecuzione del programma.

4.   Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, la Commissione può accordare un aiuto finanziario per altre attività rientranti nell’ambito del programma quadro, mediante inviti a presentare proposte che potranno essere dirette esclusivamente ai membri della rete. Tali servizi dovrebbero assicurare che le parti interessate e i potenziali richiedenti possano ottenere un'assistenza globale riguardo alle opportunità di sostegno offerte dal programma quadro.

5.   La Commissione sostiene i membri della rete offrendo l’assistenza operativa ed il coordinamento necessari. La possibilità di beneficiare di tali assistenza e coordinamento può essere offerta anche a organizzazioni aventi sede in paesi che non partecipano al programma quadro.

6.   La Commissione si assicura che i membri della rete cooperino tra di loro e che, quando un membro della rete non è in grado di soddisfare direttamente una richiesta, la trasmetta ad un altro membro che sia in grado di farlo.

Articolo 22

Progetti pilota e progetti di prima applicazione commerciale nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione

La Comunità fornisce sostegno ai progetti riguardanti la prima applicazione o la prima applicazione commerciale di tecniche, prodotti o prassi innovativi o ecoinnovativi di interesse comunitario la cui dimostrazione è stata già conclusa con successo ma che, a causa dei rischi residui, non sono ancora penetrati nel mercato in maniera significativa. Essi sono diretti a diffondere l'uso di tali tecniche, prodotti o prassi nei paesi partecipanti e a facilitarne l'assorbimento da parte del mercato.

Articolo 23

Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio

Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si può procedere:

a)

a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali;

b)

a gemellaggi e a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, a conferenze e ad altri eventi;

c)

a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative rilevanti;

d)

ad analisi comparative delle prestazioni nazionali e regionali, nonché all'individuazione, diffusione e applicazione delle buone prassi.

Articolo 24

Misure di sostegno del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità

La Commissione deve regolarmente:

a)

analizzare e monitorare la competitività e aspetti settoriali, in particolare ai fini della stesura della relazione annuale della Commissione sulla competitività dell’industria europea;

b)

predisporre valutazioni di impatto sulle misure comunitarie che incidono sulla competitività delle imprese e procedere quindi alla loro pubblicazione al fine di identificare le aree che si prestano alla semplificazione della legislazione vigente o all'elaborazione di nuove misure normative che rendano più attraente l'innovazione nella Comunità;

c)

valutare determinati aspetti o specifiche misure d’attuazione riguardanti il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità;

d)

divulgare informazioni relative al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità.

Sezione 3

Piano di lavoro annuale

Articolo 25

Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente ed in linea con gli obiettivi enunciati all'articolo 10:

a)

le misure necessarie per la sua attuazione;

b)

le priorità;

c)

gli obiettivi qualitativi e quantitavivi;

d)

i criteri di valutazione e gli indicatori qualitativi e quantitativi atti ad analizzare l'efficacia della realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del programma quadro globale;

e)

i calendari operativi;

f)

le norme sulla partecipazione;

g)

i criteri di selezione e di valutazione delle misure.

Il piano di lavoro annuale individua chiaramente le misure che promuovono l'ecoinnovazione.

Le attività di cui all'articolo 24 non sono contemplate dal piano di lavoro annuale.

CAPO II

Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC

Sezione 1

Obiettivi e settori d’azione

Articolo 26

Istituzione e obiettivi

1.   È istituito il programma di sostegno alla politica in materia di TIC.

2.   Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC prevede azioni intese a:

a)

sviluppare lo spazio unico europeo dell’informazione e rafforzare il mercato interno dei prodotti e servizi TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC;

b)

stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie;

c)

creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e migliorare la qualità della vita.

3.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate provvedendo in particolare a promuovere e a far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC offrono ai cittadini, alle pubbliche autorità e alle imprese, segnatamente alle PMI.

Articolo 27

Lo spazio unico europeo dell’informazione

Le azioni attinenti allo spazio unico europeo dell’informazione sono dirette a:

a)

garantire un accesso agevole ai servizi basati sulle TIC e creare condizioni generali favorevoli ad un'adozione rapida, adeguata ed efficace di comunicazioni e servizi digitali convergenti, inclusi, tra l'altro, gli aspetti dell'interoperabilità, dell'uso di norme aperte nonché della sicurezza e dell'affidabilità;

b)

migliorare le condizioni che favoriscono lo sviluppo dei contenuti digitali, tenendo conto del multilinguismo e della diversità culturale;

c)

monitorare la società dell’informazione in Europa raccogliendo ed analizzando dati sullo sviluppo, sulla disponibilità e sull’uso dei servizi di comunicazione digitale, compresi il diffondersi di Internet, l’accesso a banda larga e la sua adozione nonché l’evoluzione dei contenuti e dei servizi.

Articolo 28

Stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie

Le azioni aventi l’obiettivo di stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie sono dirette a:

a)

promuovere l’innovazione di processi, servizi e prodotti mediante le TIC, in particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, considerando i necessari requisiti di competenza;

b)

favorire le interazioni e le collaborazioni tra settore pubblico e privato per accelerare l’innovazione e gli investimenti nelle TIC;

c)

promuovere e far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC e le loro nuove applicazioni offrono ai cittadini ed alle imprese, rafforzando la fiducia e l'apertura verso le nuove TIC, e incoraggiare la discussione a livello europeo sulle nuove tendenze e i nuovi sviluppi in materia di TIC.

Articolo 29

Creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d'interesse generale e migliorare la qualità della vita

Le azioni aventi l’obiettivo di creare una società dell’informazione aperta a tutti, di sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e di migliorare la qualità della vita sono dirette a:

a)

rendere le TIC più accessibili, compresi i contenuti digitali, e diffondere l’alfabetizzazione informatica;

b)

accrescere la fiducia nelle TIC e migliorare l’assistenza agli utenti, prestando particolare attenzione alla tutela della vita privata;

c)

migliorare la qualità, l’efficienza, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi elettronici in settori d’interesse generale e stimolare la partecipazione alla vita sociale mediante le TIC, in particolare creando, se del caso, servizi pubblici interoperabili paneuropei o transfrontalieri, sviluppando elementi d’interesse comune e favorendo lo scambio di buone prassi.

Sezione 2

Attuazione

Sottosezione 1

Attuazione di progetti, di azioni relative alle migliori pratiche e di reti tematiche

Articolo 30

Aspetti generali

Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC può essere attuato mediante progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche, in particolare mediante iniziative per la sperimentazione e dimostrazione su vasta scala di servizi pubblici innovativi a dimensione paneuropea.

I progetti, le azioni relative alle migliori pratiche e le reti tematiche sono volte a stimolare la diffusione e l’uso ottimale di soluzioni innovative basate sulle TIC, in particolare con riferimento ai servizi d’interesse generale e alle PMI. Inoltre, l’aiuto comunitario agevola il coordinamento e l’attuazione di misure intese a sviluppare la società dell’informazione in tutti gli Stati membri.

Articolo 31

Progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche

1.   Vengono sostenuti:

a)

progetti, compresi i progetti d’attuazione, i progetti pilota e i progetti di prima applicazione commerciale;

b)

azioni relative alle migliori pratiche al fine di diffondere la conoscenza e condividere le esperienze nella Comunità;

c)

reti tematiche che riuniscono diversi soggetti interessati attorno ad un obiettivo determinato, in modo da facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze.

2.   I progetti promuovono l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato.

La Comunità può accordare sovvenzioni per i progetti di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   Le azioni relative alle migliori pratiche sono condotte nell’ambito di raggruppamenti specializzati collegati mediante reti tematiche.

Il contributo comunitario alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitato ai costi diretti giudicati necessari o appropriati per raggiungere gli obiettivi specifici dell’azione.

4.   Le reti tematiche possono essere legate ad azioni relative alle migliori pratiche.

Il sostegno alle attività tematiche riguarda i costi addizionali rimborsabili relativi al coordinamento e all’attuazione della rete. Il contributo della Comunità può coprire i costi addizionali rimborsabili di tali misure.

Sottosezione 2

Altre disposizioni

Articolo 32

Domande

Le domande di sostegno comunitario riguardanti progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche, di cui all'articolo 31, comprendono un piano finanziario che elenca tutti gli elementi del finanziamento dei progetti, compreso l’aiuto finanziario chiesto alla Comunità e le altre domande di aiuto eventualmente presentate presso altri enti. Altre forme di sostegno comunitario, quali servizi o studi, possono essere altresì richieste per fornire queste informazioni relative al piano finanziario, se necessario.

Articolo 33

Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti

Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si procede:

a)

a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali;

b)

a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, a conferenze e ad altri eventi;

c)

a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative pertinenti;

d)

ad analisi comparative delle prestazioni nazionali e alla individuazione, diffusione e applicazione delle buone prassi.

Articolo 34

Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione

1.   Al fine di sostenere l’attuazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC o la preparazione di attività future, si procede:

a)

a campagne di promozione, divulgazione, informazione e comunicazione;

b)

a scambi di informazioni, conoscenze ed esperienze, a conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e alla gestione di attività raggruppate.

2.   Il sostegno non può essere concesso né per attività di commercializzazione di prodotti, processi o servizi né per attività di marketing o promozione delle vendite.

Articolo 35

Progetti d’interesse comune: appalti pubblici basati su specifiche tecniche elaborate in concertazione con gli Stati membri

Ove ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del programma di sostegno alla politica in materia di TIC e purché esista un evidente interesse comune degli Stati membri a che prodotti, servizi o elementi costitutivi fondamentali di questi ultimi vengano diffusi a livello europeo, la Commissione può varare progetti d’interesse comune che prevedano i compiti tecnici ed organizzativi necessari. Le iniziative esistenti sono prese in considerazione, in modo da evitare duplicazioni.

La Commissione adotta, di concerto con gli Stati membri, le specifiche tecniche ed i calendari d’attuazione congiunti dei progetti. Sulla base di tali specifiche e calendari, la Commissione pubblica gare d’appalto per la realizzazione dei progetti. Tali appalti sono aggiudicati dalla sola Commissione conformemente alle norme comunitarie relative agli appalti pubblici.

Sezione 3

Piano di lavoro annuale

Articolo 36

Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente, ed in linea con gli agli obiettivi definiti dall’articolo 26:

a)

le misure necessarie per la sua attuazione;

b)

le priorità;

c)

gli obiettivi qualitativi e quantitativi;

d)

i criteri di valutazione e gli indicatori qualitativi e quantitativi atti ad analizzare l'efficacia della realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del programma quadro globale;

e)

i calendari operativi;

f)

le norme sulla partecipazione;

g)

i criteri di selezione e valutazione delle misure.

CAPO III

Il programma Energia intelligente — Europa

Sezione 1

Obiettivi e settori d’azione

Articolo 37

Istituzione e obiettivi

1.   È istituito il programma Energia intelligente — Europa a favore dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e della diversificazione energetica. Il programma contribuisce ad assicurare un'energia sicura e sostenibile per l'Europa, e ne rafforza la competitività.

2.   Il programma Energia intelligente — Europa prevede misure dirette in particolare a:

a)

incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche;

b)

promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica;

c)

promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti.

Articolo 38

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del programma Energia intelligente — Europa sono i seguenti:

a)

fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, per sviluppare il potenziale delle città e delle regioni e per preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere raggiunti i relativi obiettivi strategici; mettere a punto mezzi e strumenti che consentano di seguire, monitorare e valutare l’incidenza delle misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri nei settori d’azione del programma;

b)

sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie nuove e altamente redditizie in termini di efficienza energetica, uso di fonti d’energia rinnovabili e diversificazione energetica, anche nel settore dei trasporti, colmando la lacuna esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la loro effettiva commercializzazione su vasta scala al fine di stimolare gli investimenti pubblici e privati, promuovere tecnologie strategiche chiave, diminuire i costi, aumentare l’esperienza di mercato, ridurre i rischi finanziari e di altro tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli investimenti in queste tecnologie;

c)

eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l’adozione di modelli efficienti e intelligenti di produzione e consumo di energia, incoraggiando il miglioramento delle capacità delle istituzioni, anche a livello locale e regionale, sensibilizzando il pubblico, in particolare attraverso il sistema educativo, favorendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese ed i cittadini in generale e stimolando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, in particolare mediante loro campagne promozionali a livello comunitario.

Articolo 39

Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE)

Le azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse energetiche sono dirette tra l’altro:

a)

a migliorare l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia, in particolare nei settori industriale ed edilizio, a eccezione delle azioni di cui all’articolo 41;

b)

a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

Articolo 40

Fonti d’energia nuove e rinnovabili (ALTENER)

Le azioni a favore delle fonti d’energia nuove e rinnovabili sono dirette tra l’altro:

a)

a promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di elettricità, di calore e di freddo, e a sostenere così la diversificazione delle fonti d’energia, ad eccezione delle azioni di cui all’articolo 41;

b)

a integrare le fonti d’energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi energetici;

c)

a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

Articolo 41

Energia e trasporti (STEER)

Le azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti sono dirette tra l’altro:

a)

a sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti;

b)

a promuovere i carburanti rinnovabili e l’efficienza energetica nei trasporti;

c)

a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

Articolo 42

Iniziative integrate

Le azioni che riguardano due o più dei settori specifici di cui agli articoli 39, 40 e 41 o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie sono dirette tra l’altro:

a)

ad integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori economici;

b)

ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.

Sezione 2

Attuazione

Articolo 43

Progetti di promozione e di diffusione

Vengono sostenuti:

a)

gli studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio regolare dell’evoluzione del mercato e delle tendenze in materia energetica, al fine di preparare provvedimenti legislativi nuovi o modificare la normativa esistente per quanto riguarda in particolare il funzionamento del mercato interno dell’energia, al fine di attuare la strategia energetica di medio e lungo periodo a favore dello sviluppo sostenibile, al fine di porre le basi per impegni volontari a lungo termine da parte dell’industria e di altri soggetti interessati nonché al fine di sviluppare norme e sistemi di etichettatura e di certificazione, se del caso anche in cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

b)

la creazione, l’estensione o la riorganizzazione di strutture e di strumenti per lo sviluppo energetico sostenibile, compresa la gestione energetica locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati, facendo tesoro dell'esperienza delle reti che hanno operato in passato e che operano attualmente;

c)

le iniziative promozionali volte ad accelerare ulteriormente la penetrazione sul mercato di sistemi e attrezzature energetici sostenibili e a stimolare investimenti che agevolino la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, le campagne di sensibilizzazione e il miglioramento delle capacità delle istituzioni;

d)

lo sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione, l’uso dei risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche, anche presso i consumatori, la divulgazione dei risultati delle azioni e dei progetti nonché la cooperazione con gli Stati membri attraverso reti operative;

e)

il monitoraggio dell’attuazione e dell’incidenza dei provvedimenti legislativi e di sostegno comunitari.

Articolo 44

Progetti di prima applicazione commerciale

La Comunità fornisce sostegno ai progetti riguardanti la prima applicazione commerciale di tecniche, processi, prodotti o prassi innovativi d’interesse comunitario, la cui dimostrazione è stata già conclusa con successo. Essi sono diretti a diffondere l'uso di tali tecniche, processi, prodotti o prassi nei paesi partecipanti e a facilitarne l'assorbimento da parte del mercato.

Sezione 3

Piano di lavoro annuale

Articolo 45

Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente ed in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 37:

a)

le misure necessarie per la sua attuazione;

b)

le priorità;

c)

gli obiettivi qualitativi e quantitavivi;

d)

i criteri di valutazione e gli indicatori qualitativi e quantitativi atti ad analizzare l'efficacia della realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del programma quadro globale;

e)

i calendari operativi;

f)

le norme sulla partecipazione;

g)

i criteri di selezione e di valutazione delle misure.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 46

Comitati

1.   La Commissione è assistita dai comitati seguenti:

a)

il comitato del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, denominato «comitato di gestione PII (CPII)»;

b)

il comitato del programma di sostegno alla politica in materia di TIC, denominato «comitato di gestione TIC (CTIC)»;

c)

il comitato del programma Energia intelligente — Europa, denominato «comitato di gestione EIE (CEIE)».

Il coordinamento totale e la piena cooperazione per tutto il programma quadro, compresa la gestione strategica nonché una coerente attuazione globale, sono assicurati dalla Commissione, assistita dal CPII, in stretta collaborazione con il CTIC e il CEIE.

2.   Per i comitati di cui al paragrafo 1, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 di tale decisione.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   I comitati di cui al paragrafo 1 adottano il loro regolamento interno.

Articolo 47

Manuale per gli utenti

1.   Dopo l'entrata in vigore del programma quadro, la Commissione pubblica un manuale per gli utenti di facile lettura e comprensione, che espone in un quadro chiaro, semplice e trasparente i principi generali della partecipazione dei beneficiari al programma quadro. Tale manuale è inteso soprattutto a facilitare la partecipazione delle PMI.

2.   La Commissione assicura che i tempi intercorrenti tra la presentazione delle candidature e le notifiche dei risultati delle valutazioni siano quanto più brevi possibile. I risultati delle valutazioni sono trasmessi entro un termine ragionevole.

Articolo 48

Consiglio consultivo strategico sulla competitività e l'innovazione

La Commissione è coadiuvata da un Consiglio consultivo strategico sulla competitività e l'innovazione composto da rappresentanti delle associazioni delle industrie e delle società, comprese quelle che rappresentano le PMI, ed altri esperti. Il loro campo di competenza dovrebbe essere collegato ai settori e alle questioni affrontate dal programma quadro, compreso il finanziamento, la TIC, l'energia e l'ecoinnovazione.

Articolo 49

Abrogazione

La decisione 96/413/CE è abrogata.

Articolo 50

Disposizioni transitorie

Le misure d’attuazione relative all’obiettivo indicato nell’articolo 27, lettera b), sono eseguite conformemente alla decisione n. 456/2005/CE fino al 31 dicembre 2008.

Successivamente, le iniziative avviate a norma della decisione n. 456/2005/CE fino a tale data sono gestite conformemente a tale decisione, tranne per quanto riguarda il comitato istituito da tale decisione, che è sostituito dal comitato istituito dall’articolo 46, paragrafo 1), lettera b), della presente decisione.

Per i servizi menzionati all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), la Commissione può tenere in funzione la rete di Eurosportelli fino al 31 dicembre 2007 e concludere con i suoi membri accordi annuali di sovvenzionamento finanziati sul presente programma quadro, mantenendo le modalità operative del programma pluriennale per le imprese e l'imprenditorialità istituito dalla decisione 2000/819/CE.

Articolo 51

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 22.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 17.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 1o giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 ottobre 2006.

(4)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(5)  GU L 167 del 6.7.1996, pag. 55.

(6)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

(7)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1).

(8)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

(9)  GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32.

(10)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(11)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2113/2005/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34).

(12)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(13)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(14)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(15)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(16)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(17)  GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

(18)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(19)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(20)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(21)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(22)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(23)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(24)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(25)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(26)  GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Ripartizione di bilancio indicativa

Le dotazioni di bilancio indicative per i programmi specifici sono le seguenti:

a)

60 % del bilancio complessivo per la realizzazione del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, di cui circa un quinto per la promozione dell’ecoinnovazione;

b)

20 % del bilancio complessivo per la realizzazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC;

c)

20 % del bilancio complessivo per la realizzazione del programma Energia intelligente — Europa.


ALLEGATO II

Modalità d’attuazione degli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI di cui all’articolo 17

1.   MODALITÀ COMUNI A TUTTI GLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI A FAVORE DELLE PMI

A.   Bilancio

La dotazione di bilancio copre l’intero costo di ogni strumento, compresi gli obblighi di pagamento verso gli intermediari finanziari come le perdite derivanti dalle garanzie, le commissioni dovute al FEI ed alle istituzioni finanziarie internazionali per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese rimborsabili.

Il trasferimento di risorse tra strumenti deve restare flessibile in modo da rispondere ai nuovi sviluppi ed ai cambiamenti delle condizioni di mercato durante l’attuazione del programma quadro.

B.   Conti fiduciari

Il FEI e le istituzioni finanziarie internazionali interessate istituiscono conti fiduciari distinti per i fondi di bilancio relativi a ciascuno strumento. Questi conti possono essere produttivi di interessi. Gli interessi ricevuti fino al 31 dicembre 2013 possono essere aggiunti alle risorse e utilizzati per attuare lo strumento cui si riferiscono.

I pagamenti effettuati dall’amministratore fiduciario per onorare gli obblighi di pagamento verso gli intermediari finanziari sono addebitati sul conto fiduciario corrispondente. Gli importi che l’amministratore fiduciario deve rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea, le commissioni di gestione dovute all’amministratore fiduciario e gli altri costi e spese rimborsabili sono addebitati sul conto fiduciario conformemente ai termini stabiliti negli accordi conclusi tra la Commissione e l’amministratore fiduciario. Sul conto fiduciario sono accreditate le entrate provenienti dalla Commissione, dagli interessi e, a seconda dello strumento, dagli investimenti realizzati (GIF) oppure dalle commissioni d’impegno e di garanzia nonché dagli altri crediti a breve termine (strumento SMEG).

Dopo il 31 dicembre 2013, i saldi dei conti fiduciari, eccetto i fondi impegnati e non ancora erogati e quelli probabilmente necessari per coprire costi e spese rimborsabili, tornano nel bilancio generale dell'Unione europea.

C.   Commissioni

La gestione degli strumenti è oggetto di un’adeguata politica in materia di commissioni. Queste sono fissate dalla Commissione conformemente alle pratiche di mercato e tengono conto degli elementi seguenti:

la durata totale dello strumento e gli obblighi di monitoraggio al di là del periodo d’impegno di bilancio,

i paesi ammessi a partecipare,

il grado di novità e di complessità dello strumento,

il numero di attività associate, quali gli studi di mercato, l’individuazione degli intermediari e i negoziati con gli stessi, la strutturazione degli accordi, la chiusura, il monitoraggio e la presentazione di relazioni.

D.   Visibilità e sensibilizzazione

Ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate del sostegno fornito dalla Comunità, dando sufficienti informazioni sulle opportunità finanziarie offerte dal programma quadro.

Bisogna accertare che i destinatari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità disponibili di finanziamento.

2.   ATTUAZIONE DEL GIF

A.   Introduzione

Gli aspetti relativi al negozio fiduciario, alla gestione e al monitoraggio sono oggetto di un accordo tra la Commissione ed il FEI. La Commissione applica orientamenti specifici in materia di gestione della tesoreria.

B.   Intermediari

Il GIF 1 ed il GIF 2 riguardano intermediari ad orientamento commerciale gestiti da team indipendenti che posseggono una miscela appropriata di competenze e di esperienza. Gli intermediari sono scelti, secondo le migliori pratiche commerciali e di mercato, in modo trasparente e non discriminatorio ed evitando qualsiasi conflitto d’interesse; essi operano attraverso un’ampia gamma di fondi specializzati o di strutture simili.

C.   Criteri d’ammissibilità

Assumendo un livello di rischio più elevato per quanto riguarda i fondi intermediari e le loro politiche d’investimento, il GIF completa le attività che il gruppo della BEI, cui appartiene il FEI, svolge con risorse proprie.

GIF 1

Il GIF 1 investe in fondi intermediari di capitale di rischio e altri strumenti di investimento che a loro volta investono in PMI esistenti da non oltre 10 anni, generalmente a partire dalle fasi pre-A (costituzione dell’impresa) e A (avviamento dell’impresa) e, eventualmente, in una fase successiva. L’investimento complessivo in un fondo intermediario di capitale di rischio non supera di solito il 25 % del capitale totale del fondo; l’investimento complessivo può arrivare sino al 50 % del capitale totale ove si tratti di fondi nuovi che probabilmente svolgeranno un ruolo di catalizzatore particolarmente importante nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio per una tecnologia specifica, in una regione determinata o per gli strumenti di investimento degli investitori informali. L’investimento complessivo in un fondo intermediario di capitale di rischio può arrivare sino al 50 % nei casi in cui gli investimenti del fondo si concentrano sulle PMI attive nel settore dell’eco-innovazione. Almeno il 50 % del capitale investito in un fondo proviene da investitori che operano in condizioni corrispondenti alle normali condizioni di mercato (secondo il «principio dell’investitore in economia di mercato»), senza che sia rilevante la loro natura giuridica o il loro assetto proprietario. L’impegno globale in uno stesso fondo non supera i 30 milioni di EUR. Il GIF 1 può coinvestire con risorse proprie del FEI, con risorse sotto mandato BEI o con altre risorse gestite dal FEI.

GIF 2

Il GIF 2 investe in fondi intermediari di capitale di rischio che investono a loro volta in PMI, generalmente nelle fasi B e C (espansione). L’investimento complessivo in un fondo intermediario di capitale di rischio non supera di norma il 15 % del capitale totale del fondo e può raggiungere il 25 % ove si tratti di:

fondi nuovi che probabilmente svolgeranno un ruolo di catalizzatore particolarmente importante nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio per una tecnologia specifica o in una regione determinata,

fondi che investono principalmente nelle PMI attive nel settore dell’ecoinnovazione,

fondi costituiti da gruppi di gestione nuovi.

In caso di coinvestimento di risorse del GIF 2 con risorse proprie del FEI, con risorse sotto mandato BEI o con altre risorse gestite dal FEI, il contributo massimo del GIF 2 è pari al 15 %. Almeno il 50 % del capitale investito in un fondo proviene da investitori che operano in condizioni corrispondenti alle normali condizioni di mercato (secondo il «principio dell’investitore in economia di mercato»), senza che sia rilevante la loro natura giuridica o il loro assetto proprietario. L’impegno globale in uno stesso fondo non supera i 30 milioni di EUR.

D.   Pari grado degli investimenti

Gli investimenti effettuati nel quadro del GIF in un fondo intermediario sono dello stesso grado di quelli effettuati dagli investitori privati.

E.   Ruolo primario

Per i fondi nuovi che probabilmente svolgeranno un ruolo di catalizzatore particolarmente importante nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio per una tecnologia specifica o in una regione determinata, il FEI può svolgere il ruolo di investitore primario.

F.   Trasparenza delle condizioni

Il FEI assicura che i termini e le condizioni di finanziamento nel quadro del GIF 1 e del GIF 2 siano trasparenti e comprensibili.

G.   Durata del GIF

Il GIF è uno strumento a lungo termine i cui investimenti in fondi intermediari sono di norma compresi tra i 5 e i 12 anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro del GIF non supera i 19 anni a decorrere dalla firma dell’accordo di delega concluso tra la Commissione ed il FEI. Negli accordi conclusi tra il FEI e gli intermediari vengono definite strategie di uscita adeguate.

H.   Realizzazione degli investimenti

Poiché la maggior parte degli investimenti effettuati nel quadro del GIF assume la forma di titoli non quotati e non liquidi, la realizzazione di tali investimenti si basa sulla distribuzione dei proventi che l’intermediario ricava dalla cessione dei suoi investimenti nelle PMI.

I.   Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati

I proventi, compresi i dividendi ed i rimborsi percepiti dal FEI prima del 31 dicembre 2013, sono aggiunti alle risorse e utilizzati ai fini del GIF.

3.   ATTUAZIONE DELLO SMEG

A.   Introduzione

Gli aspetti relativi al negozio fiduciario, alla gestione e al monitoraggio sono oggetto di un accordo tra la Commissione ed il FEI e sono conformi alle normali prassi commerciali. La Commissione applica orientamenti specifici in materia di gestione della tesoreria.

B.   Intermediari

Gli intermediari sono scelti tra i sistemi di garanzia già operanti o che possono essere istituiti nei paesi ammessi a partecipare, comprese le organizzazioni di garanzia reciproca e qualsiasi altro istituto finanziario che risponda ai criteri fissati. Le procedure di selezione sono trasparenti e non discriminatorie. Vanno evitati i conflitti d’interesse.

Gli intermediari sono scelti conformemente alle migliori pratiche commerciali tenendo conto degli effetti:

sul volume del finanziamento messo a disposizione delle PMI (sotto forma di prestiti, capitale netto o quasi capitale netto), e/o

sull’accesso delle PMI al finanziamento, e/o

sui rischi in materia di finanziamento delle PMI assunti dall’intermediario interessato.

C.   Ammissibilità

I criteri finanziari che disciplinano l’ammissibilità nel quadro dello strumento SMEG sono determinati per ciascun intermediario sulla base delle sue attività, allo scopo di raggiungere il maggior numero di PMI possibile. Queste norme tengono conto delle condizioni e pratiche del mercato nel territorio interessato.

Il finanziamento per l’acquisizione di attività materiali ed immateriali, comprese le attività legate all’innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’acquisizione di licenze rientrano nell’ambito dello SMEG.

Nell’ambito della sezione quarta (d) dello SMEG, denominata «Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI», rientrano transazioni individuali, transazioni con più partner e transazioni multinazionali. L’ammissibilità è determinata in base alle migliori pratiche del mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità del credito e la diversificazione dei rischi del portafoglio cartolarizzato.

D.   Condizioni delle garanzie

Le garanzie accordate dal FEI per conto della Commissione nel quadro della sezione a) «Finanziamento mediante emissione di debiti», della sezione b) «Microcredito» e della sezione c) «Garanzie per investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI» dello strumento SMEG, coprono una parte del rischio assunto dall’intermediario finanziario in un portafoglio di finanziamento di transazioni individuali. Nell’ambito della sezione quarta, d) «Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI», viene assunta una parte del rischio relativo ad alcune tranche cartolarizzate prioritarie rispetto alla tranche di primo rischio oppure il rischio relativo ad una parte rilevante della tranche di primo rischio viene interamente assunto dall’istituzione finanziaria creditrice e il rischio relativo alla parte restante viene condiviso.

Le garanzie accordate dal FEI nel quadro della sezione a) «Finanziamento mediante emissione di debiti», della sezione b) «Microcredito» e della sezione c) «Garanzie per investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI» dello strumento SMEG sono generalmente dello stesso grado delle garanzie o, eventualmente, dei finanziamenti offerti dall’intermediario.

Il FEI può addebitare ad un intermediario finanziario una commissione calcolata sulla base degli importi impegnati ma non utilizzati conformemente ad una tabella convenuta («commissioni d’impegno») e commissioni di garanzia. Esso può anche addebitare commissioni relative a transazioni di cartolarizzazione individuali.

E.   Massimale delle perdite cumulate del FEI

Le risorse del bilancio generale dell'Unione europea stanziate per lo strumento SMEG sono sottoposte a un massimale, in modo che non possano in nessun caso superare la dotazione di bilancio messa a disposizione del FEI nel quadro di tale strumento. Non vi possono essere sopravvenienze passive sul bilancio.

L’obbligo incombente al FEI di pagare la sua parte delle perdite subite dall’intermediario esiste fino al momento in cui l’importo cumulativo dei pagamenti effettuati per coprire le perdite derivanti da un determinato portafoglio di finanziamento raggiunge — previa deduzione dell’importo cumulativo dei corrispondenti recuperi di perdite — un importo predeterminato; dopo tale momento la garanzia del FEI è automaticamente estinta.

F.   Recuperi delle perdite ed altre entrate da versare sul conto fiduciario

I recuperi di perdite ricevuti da un intermediario sono accreditati sul conto fiduciario e presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale delle perdite cumulative del FEI nei confronti dell’intermediario. Tutte le altre entrate, quali le commissioni d’impegno e le commissioni di garanzia, sono accreditate sul conto fiduciario e, se sono percepite prima del 31 dicembre 2013, vengono aggiunte alle risorse dello strumento SMEG.

G.   Durata dello strumento SMEG

La scadenza massima delle singole garanzie PMI non può superare i 10 anni.

4.   ATTUAZIONE DEL CBS

A.   Introduzione

Le modalità d’attuazione dell’azione «Capitale d’avviamento» e dell’azione «Collaborazione», compresi gli aspetti relativi al negozio fiduciario, alla gestione e al monitoraggio, sono oggetto di un accordo tra la Commissione ed il FEI o le istituzioni finanziarie internazionali interessate.

Gli intermediari sono scelti conformemente alle migliori pratiche di mercato.

Le procedure di selezione relative al servizio d’assistenza tecnica sono trasparenti e non discriminatorie. Vanno evitati i conflitti d’interesse.

B.   Azione «Capitale d’avviamento»

L’azione «Capitale d’avviamento» è gestita su base fiduciaria. La dotazione di bilancio copre l’intero costo dell’azione, comprese le commissioni di gestione e gli altri costi o spese rimborsabili. Gli aiuti, concessi a fondi che nel loro programma d’investimento globale comprendono investimenti in capitale d’avviamento, coprono parte delle relative spese di gestione.

C.   Azione «Collaborazione»

L’azione «Collaborazione» è condotta tramite il FEI o le istituzioni finanziarie internazionali interessate. Essa copre l’assistenza tecnica, le commissioni di gestione e gli altri costi rimborsabili relativi al miglioramento delle capacità.

5.   VALUTAZIONE

Le valutazioni esterne sono svolte da esperti indipendenti, considerando l’impatto dell’iniziativa a favore della crescita e dell’occupazione, prevista dalla decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (1), e del programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le PMI. Le valutazioni esterne esaminano l’impatto degli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI e presentano un’analisi qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti, in particolare valutando l’effetto moltiplicatore e il rapporto costi/benefici di ciascuno strumento. Le relazioni di valutazione presentano dati statistici per l'Unione nel suo complesso e per i singoli Stati membri e gli altri paesi partecipanti, riguardanti tra l’altro:

per quanto riguarda il GIF, il numero di PMI raggiunte ed il numero di posti di lavoro creati,

il tasso di rendimento per gli investitori,

per quanto riguarda lo strumento SMEG, il numero e il valore dei prestiti concessi dagli intermediari finanziari a PMI, il numero di PMI raggiunte e il numero e valore dei prestiti non rimborsati,

per quanto riguarda l’azione «Capitale d’avviamento», il numero di organizzazioni sostenute ed il volume degli investimenti in capitale d’avviamento,

– per quanto riguarda l’azione «Collaborazione», il numero di intermediari sostenuti e di PMI raggiunte,

i risultati specifici in materia di ecoinnovazione.

Una visibilità adeguata è data ai risultati ed alle lezioni tratte dalle relazioni degli esperti esterni e allo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.


(1)  GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43.


ALLEGATO III

Precisazioni riguardanti i servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione di cui all’articolo 21

a)

Servizi di informazione, feedback, cooperazione tra imprese e internazionalizzazione

divulgare informazioni relative al funzionamento ed alle opportunità offerte dal mercato interno dei beni e dei servizi, compresa un'efficace pubblicità delle opportunità offerte dalle gare d'appalto,

promuovere attivamente le iniziative, le politiche e i programmi della Comunità riguardanti le PMI e fornire a queste ultime informazioni sulle relative procedure di domanda,

utilizzare strumenti che consentono di misurare l’impatto sulle PMI della normativa vigente,

contribuire alla realizzazione di analisi d’impatto della Commissione,

utilizzare altri mezzi appropriati per far partecipare le PMI al processo decisionale europeo,

aiutare le PMI a sviluppare attività transfrontaliere e reti internazionali,

aiutare le PMI a trovare idonei partner commerciali nel settore privato e in quello pubblico, tramite strumenti adeguati.

b)

Servizi di trasferimento di innovazioni, tecnologie e conoscenze

fare conoscere meglio le politiche, la legislazione ed i programmi di sostegno riguardanti l’innovazione,

partecipare alla diffusione ed allo sfruttamento dei risultati della ricerca,

prestare servizi di intermediazione diretti a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze e il partenariato tra tutti i protagonisti dell’innovazione,

stimolare la capacità di innovazione delle imprese, in particolare delle PMI,

facilitare il collegamento con altri servizi nel settore dell’innovazione, compresi i servizi attinenti alla proprietà intellettuale.

c)

Servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro RST

far conoscere meglio alle PMI il settimo programma quadro RST,

aiutare le PMI a identificare le loro esigenze in materia di ricerca e sviluppo tecnologico ed a trovare partner idonei,

assistere le PMI nella preparazione e nel coordinamento delle proposte di progetti che intendono presentare in vista di una partecipazione al settimo programma quadro RST.