ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1646/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

2

 

 

Regolamento (CE) n. 1648/2006 della Commissione, dell'8 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1649/2006 della Commissione, dell’8 novembre 2006, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (Versione codificata)

6

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2006/756/PESCDecisione Darfur/4/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 ottobre 2006, di nomina del capo della squadra di polizia dell'UE/consulente di polizia del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2006 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche (2), permette di derogare alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (3), e a quelle dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (4).

(2)

Quale esito dell’accordo politico intervenuto in occasione del Consiglio del 19 giugno 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, si è reso necessario, per tener conto della particolare situazione strutturale, sociale ed economica del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche, prorogare al 31 dicembre 2006 la deroga prevista dall’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 639/2004.

(3)

La proroga della deroga di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 639/2004, rende necessario prorogare al 31 dicembre 2008 la deroga di cui all’articolo 2, punto 5, in modo che possano entrare nella flotta le capacità che hanno beneficiato della concessione di aiuti pubblici al rinnovo dei pescherecci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, punto 4, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006;

2)

all’articolo 2, punto 5, la data del 31 dicembre 2007 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2008;

3)

all’articolo 6, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(3)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2006 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2) ha disposto la sostituzione con l’euro della moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione economica e monetaria.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2596/2000 (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l’euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2169/2005 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell’euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro come moneta unica.

(4)

Ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, la Slovenia è uno Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato CE.

(5)

Ai sensi della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, adottata in applicazione dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato, relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovenia il 1o gennaio 2007 (4), la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica e la deroga della Slovenia viene abolita a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(6)

Per l’introduzione dell’euro in Slovenia occorre estendere alla Slovenia le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro.

(7)

Il piano di passaggio all’euro della Slovenia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell’introduzione dell’euro come moneta nazionale. Pertanto, la data di adozione dell’euro e di sostituzione del denaro liquido dovrebbe essere il 1 gennaio 2007. Il periodo di «abbandono graduale» non si applica.

(8)

È pertanto necessario modificare conformemente il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU C 163 del 14.7.2006, pag. 10.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).

(3)  GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

(4)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga:

Stato membro

Data di adozione dell’euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di «abbandono graduale»

«Slovenia

1o gennaio 2007

1o gennaio 2007

No»


9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

64,8

096

30,1

204

56,3

999

50,4

0707 00 05

052

110,7

204

47,2

220

155,5

628

196,3

999

127,4

0709 90 70

052

94,9

204

97,7

999

96,3

0805 20 10

204

81,3

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

80,7

400

83,1

528

75,5

624

86,7

999

81,5

0805 50 10

052

58,2

388

50,2

524

56,1

528

41,8

999

51,6

0806 10 10

052

94,1

400

211,5

508

249,3

999

185,0

0808 10 80

388

76,2

400

105,3

720

73,5

800

157,6

804

103,2

999

103,2

0808 20 50

052

94,8

400

174,0

720

77,4

999

115,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2006

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (3), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione, applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione è pagata non appena viene fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

(3)

L'articolo 4, paragrafi 1 e 7, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), consentono di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto sia stato posto sotto il regime speciale istituito dal regolamento citato.

(4)

Nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione normalmente applicata. Può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione.

(5)

Il tasso più basso della restituzione risulta anche dalla non fissazione di una restituzione.

(6)

Per quanto concerne le esportazioni nel caso di non fissazione della restituzione, le misure in vigore negli Stati Uniti garantiscono che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possano esservi importati. Occorre anche prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione per le esportazioni verso gli Stati Uniti. L'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono rientrare in questa eccezione per quanto concerne l'applicazione non solo dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, ma anche dell'articolo 4, paragrafi 1 e 7, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12, 0105 19, 0207 (esclusi i codici NC 0207 34, 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89), 0407, 0408, 1602 32 esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione:

ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999,

ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 109/80 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 14 del 19.1.1980, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(6)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione

(GU L 14 del 19.1.1980, pag. 30)

 

Regolamento (CEE) n. 1475/80

(GU L 147 del 13.6.1980, pag. 15)

Limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

Regolamento (CEE) n. 3987/87

(GU L 376 del 31.12.1987, pag. 20)

Limitatamente all’articolo 4

Regolamento (CEE) n. 1737/90

(GU L 161 del 27.6.1990, pag. 25)

 

Regolamento (CEE) n. 3779/90

(GU L 364 del 28.12.1990, pag. 9)

Limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 2916/95

(GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49)

Limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all’articolo 1, paragrafo 2, primo trattino


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 109/80

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato I

Allegato II


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/9


DECISIONE DARFUR/4/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 ottobre 2006

di nomina del capo della squadra di polizia dell'UE/consulente di polizia del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

(2006/756/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 luglio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/468/PESC (2) relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (di seguito «RSUE»).

(2)

L'RSUE garantisce inter alia il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'UE alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS). In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'azione comune 2005/557/PESC, la cellula di coordinamento dell'UE ad Addis Abeba (ACC), che comprende un consulente politico, un consulente militare e un consulente di polizia, gestisce, sotto l'autorità dell'RSUE, il coordinamento quotidiano con tutti gli attori competenti dell'UE e con il centro amministrativo di controllo e di gestione (ACMC) nell'ambito della catena di comando dell'Unione africana ad Addis Abeba, al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell'UE ad AMIS.

(3)

Il consulente di polizia dell'RSUE, che è anche capo della squadra di polizia dell'UE, è responsabile della gestione del coordinamento quotidiano della componente di polizia dell'azione di sostegno dell'UE. Il capo della squadra di polizia dell'UE ha il compito della gestione quotidiana della componente di polizia dell'azione di sostegno ed è responsabile del personale e in materia disciplinare.

(4)

Su raccomandazione dell'RSUE il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del sig. Åke ROGHE quale capo della squadra di polizia dell'UE/consulente di polizia dell'RSUE.

(5)

A norma dell'articolo 4 dell'azione comune 2005/557/PESC il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza a nominare il capo della squadra di polizia dell'UE/consulente di polizia dell'RSUE,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Åke ROGHE è nominato capo della squadra di polizia dell'UE/consulente di polizia del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o novembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 24 ottobre 2006.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

T. TANNER


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.

(2)  GU L 184 del 6.7.2006, pag. 38.