ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1640/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
71,9 |
096 |
40,4 |
|
204 |
60,4 |
|
999 |
57,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
107,2 |
204 |
46,9 |
|
220 |
155,5 |
|
628 |
196,3 |
|
999 |
126,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
90,6 |
204 |
62,0 |
|
999 |
76,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
79,7 |
999 |
79,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,1 |
400 |
86,7 |
|
528 |
75,5 |
|
624 |
86,7 |
|
999 |
78,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
59,7 |
388 |
47,6 |
|
524 |
56,1 |
|
528 |
39,9 |
|
999 |
50,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
97,9 |
400 |
211,5 |
|
508 |
248,6 |
|
999 |
186,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
77,7 |
400 |
99,3 |
|
720 |
73,5 |
|
800 |
160,5 |
|
804 |
103,2 |
|
999 |
102,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
64,3 |
400 |
174,0 |
|
720 |
77,4 |
|
999 |
105,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie) e IV per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
45 |
Stato membro |
Svezia |
Stock |
COD/2AC4 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
IIa (acque comunitarie), IV |
Data |
6 ottobre 2006 |
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1642/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti di cattura provvisori per lo spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE) sono fissati all’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006. |
(3) |
Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006, è opportuno ridurre i limiti di cattura per lo spratto nelle zone considerate. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 51/2006. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue.
La voce relativa alla specie Spratto nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:
|
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Belgio |
1 787 |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
141 464 |
|||||||
Germania |
1 787 |
|||||||
Francia |
1 787 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 787 |
|||||||
Svezia |
1 330 (1) |
|||||||
Regno Unito |
5 898 |
|||||||
CE |
155 840 |
|||||||
Norvegia |
10 000 (2) |
|||||||
Isole Færøer |
9 160 (3) |
|||||||
TAC |
175 000 |
(1) Compresi i cicerelli.
(2) Pesca autorizzata soltanto nella sottozona IV (acque CE).
(3) Tale quantitativo può essere pescato nelle zone IV e VIa a nord di 56°30’N. Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 832 t di catture accessorie di aringhe. Se tale contingente di catture accessorie è esaurito, la pesca da parte delle Isole Færøer con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietata nelle acque comunitarie. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.»
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2006
recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Gli Stati Uniti d'America applicano un trattamento speciale all'importazione, per un quantitativo annuo di 5 000 t di carni bovine originarie della Comunità, rispondenti a determinati requisiti. In particolare, tali carni devono essere accompagnate da un certificato d'identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore. |
(3) |
I certificati d'identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5 000 t che beneficia del trattamento in causa. Occorre pertanto che il rilascio del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo, è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5). |
(4) |
Occorre definire il modello del certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.
Articolo 2
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (6) e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento.
Articolo 3
1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato I.
Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 4.
Oltre al testo in lingua inglese, gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
2. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro, a stampatello.
Articolo 4
1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.
Articolo 5
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 2973/79 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.
Per la Commissione
Franco FRATTINI
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.
(3) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21).
(4) Cfr. allegato II.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
(6) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (1) |
|
Regolamento (CEE) n. 2077/80 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3582/81 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3434/87 della Commissione |
unicamente per quanto riguarda l’articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 1234/2006 della Commissione |
|
(1) Tale regolamento è stato, inoltre, modificato dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80 (GU L 241 del 13.9.1980, pag. 5), che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1445/95.
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2973/79 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. |
(2) |
Tenendo conto della situazione dei mercati del frumento tenero e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare i quantitativi oggetto della gara nella misura seguente: per il frumento tenero di 51 859 t in Belgio, di 44 440 t in Polonia e di 27 020 t in Lettonia; per l'orzo di 100 000 t in Francia, di 100 000 t in Germania, di 75 000 t in Finlandia, di 58 004 t in Svezia, di 41 927 t in Polonia, di 28 830 t in Danimarca, di 24 825 t nel Regno Unito, di 25 787 t in Lituania, di 22 461 t in Austria, di 6 340 t in Belgio. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1586/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 21).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
Stato membro |
Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |
Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate |
|||||||||||||
Frumento tenero |
Orzo |
Granturco |
Segala |
||||||||||||
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
350 000 |
100 000 |
— |
336 565 |
|
||||||||||
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
Fax (30-210) 21 24 791
|
e-mail: ax17u073@minagric.gr |
||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
0 |
100 000 |
— |
— |
|
||||||||||
Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
0 |
25 787 |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
350 000 |
0 |
100 000 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
E-Mail: referat10@ama.gv.at |
|||||||||
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
0 |
0 |
100 000 |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
30 000 |
75 000 |
— |
— |
|
Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi |
|||||||||
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
||||||||||
Il segno “—” sta ad indicare che non esistono scorte di intervento per quel cereale in quello Stato membro.» |
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2006
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dall'8 novembre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1626/2006 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1626/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1626/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 7.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dall'8 novembre 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
0,00 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
9,69 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
9,69 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(2.11.2006-6.11.2006)
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,69 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 31,13 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/18 |
POSIZIONE COMUNE 2006/755/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2006
sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/793/PESC (1) sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea , che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 12 mesi. |
(2) |
Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 12 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.
Articolo 2
Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro 6 mesi dall'adozione della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 80.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/493/PESC (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24).