ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 308

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
8 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1640/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1641/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie) e IV per le navi battenti bandiera svedese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE)

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (Versione codificata)

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1644/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1645/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dall'8 novembre 2006

15

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/755/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2006, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1640/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,9

096

40,4

204

60,4

999

57,6

0707 00 05

052

107,2

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

90,6

204

62,0

999

76,3

0805 20 10

204

79,7

999

79,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,1

400

86,7

528

75,5

624

86,7

999

78,0

0805 50 10

052

59,7

388

47,6

524

56,1

528

39,9

999

50,8

0806 10 10

052

97,9

400

211,5

508

248,6

999

186,0

0808 10 80

388

77,7

400

99,3

720

73,5

800

160,5

804

103,2

999

102,8

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

77,4

999

105,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.11.2006   

IT

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L 308/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie) e IV per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).


ALLEGATO

N.

45

Stato membro

Svezia

Stock

COD/2AC4

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

IIa (acque comunitarie), IV

Data

6 ottobre 2006


8.11.2006   

IT

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L 308/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1642/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura provvisori per lo spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE) sono fissati all’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006.

(3)

Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006, è opportuno ridurre i limiti di cattura per lo spratto nelle zone considerate.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 51/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue.

La voce relativa alla specie Spratto nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

SPR/2AC4-C

Belgio

1 787

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

141 464

Germania

1 787

Francia

1 787

Paesi Bassi

1 787

Svezia

1 330 (1)

Regno Unito

5 898

CE

155 840

Norvegia

10 000 (2)

Isole Færøer

9 160 (3)

TAC

175 000


(1)  Compresi i cicerelli.

(2)  Pesca autorizzata soltanto nella sottozona IV (acque CE).

(3)  Tale quantitativo può essere pescato nelle zone IV e VIa a nord di 56°30’N. Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 832 t di catture accessorie di aringhe. Se tale contingente di catture accessorie è esaurito, la pesca da parte delle Isole Færøer con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietata nelle acque comunitarie. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.»


8.11.2006   

IT

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L 308/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Gli Stati Uniti d'America applicano un trattamento speciale all'importazione, per un quantitativo annuo di 5 000 t di carni bovine originarie della Comunità, rispondenti a determinati requisiti. In particolare, tali carni devono essere accompagnate da un certificato d'identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore.

(3)

I certificati d'identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5 000 t che beneficia del trattamento in causa. Occorre pertanto che il rilascio del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo, è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5).

(4)

Occorre definire il modello del certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.

2.   Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 2

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (6) e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento.

Articolo 3

1.   Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato I.

Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 4.

Oltre al testo in lingua inglese, gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

2.   Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro, a stampatello.

Articolo 4

1.   Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.

2.   L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2973/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

(3)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(6)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (1)

(GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44)

 

Regolamento (CEE) n. 2077/80 della Commissione

(GU L 202 del 2.8.1980, pag. 22)

 

Regolamento (CEE) n. 3582/81 della Commissione

(GU L 359 del 15.12.1981, pag. 14)

 

Regolamento (CEE) n. 3434/87 della Commissione

(GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7)

unicamente per quanto riguarda l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1234/2006 della Commissione

(GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21)

 


(1)  Tale regolamento è stato, inoltre, modificato dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80 (GU L 241 del 13.9.1980, pag. 5), che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1445/95.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2973/79

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


8.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2)

Tenendo conto della situazione dei mercati del frumento tenero e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare i quantitativi oggetto della gara nella misura seguente: per il frumento tenero di 51 859 t in Belgio, di 44 440 t in Polonia e di 27 020 t in Lettonia; per l'orzo di 100 000 t in Francia, di 100 000 t in Germania, di 75 000 t in Finlandia, di 58 004 t in Svezia, di 41 927 t in Polonia, di 28 830 t in Danimarca, di 24 825 t nel Regno Unito, di 25 787 t in Lituania, di 22 461 t in Austria, di 6 340 t in Belgio.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1586/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 21).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro

Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno

(tonnellate)

Organismo di intervento

Nome, indirizzo e coordinate

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Segala

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

100 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Tél.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Fax (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Tél. (34) 913 47 47 65

Fax (34) 913 47 48 38

Correo electrónico: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

100 000

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel.: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Tālr.: (371) 702 78 93

Fakss: (371) 702 78 92

E-pasts: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-Mail: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 G

1649-034 Lisboa

Telefone: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

E-pošta: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovensko

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16,

FIN-00100 Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16001

Faksi

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Il segno “—” sta ad indicare che non esistono scorte di intervento per quel cereale in quello Stato membro.»


8.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dall'8 novembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1626/2006 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1626/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1626/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 7.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dall'8 novembre 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

0,00

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

9,69

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

9,69

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(2.11.2006-6.11.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

163,35 (3)

106,13

174,96

164,96

144,96

155,86

Premio sul Golfo (EUR/t)

19,23

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,69 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 31,13 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

8.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/18


POSIZIONE COMUNE 2006/755/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/793/PESC (1) sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea , che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 12 mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro 6 mesi dall'adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 80.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/493/PESC (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24).