ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
7 novembre 2006


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Berlin — Girozentrale [notificata con il numero C(2004) 3924]  ( 1 )

1

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank — Girozentrale, ora WestLB AG [notificata con il numero C(2004) 3925]  ( 1 )

22

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Norddeutsche Landesbank — Girozentrale [notificata con il numero C(2004) 3926]  ( 1 )

58

 

*

Decisione Della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bayerische Landesbank — Girozentrale [notificata con il numero C(2004) 3927]  ( 1 )

81

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Hamburgische Landesbank — Girozentrale, ora HSH Nordbank AG [notificata con il numero C(2004) 3928]  ( 1 )

110

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, ora HSH Nordbank AG [notificata con il numero C(2004) 3930]  ( 1 )

134

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale [notificata con il numero C(2004) 3931]  ( 1 )

159

 

*

Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2006, relativa all’aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di AZ e AZ Vastgoed BV [notificata con il numero C(2006) 80]  ( 1 )

194

 

*

Decisione della Commissione, del 8 marzo 2006, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG [notificata con il numero C(2006) 641]  ( 1 )

196

 

*

Decisione della Commissione, del 8 marzo 2006, riguardante l’aiuto di Stato: Francia — Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell’impresa Air Lib [notificata con il numero C(2006) 649]  ( 1 )

205

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2006, relativa agli aiuti ai quali i Paesi Bassi intendono dare esecuzione nel quadro del progetto Marktpassageplan a Haaksbergen Aiuto di Stato n. C 33/2005 (ex N 277/2004) [notificata con il numero C(2006) 1184]  ( 1 )

207

 

*

Decisione della commissione, del 26 aprile 2006, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione a favore dell’Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)] (notificata con il numero C(2006) 1540)  ( 1 )

213

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2006, Relativa all’aiuto di Stato C 30/2004 (ex NN 34/2004) al quale il Portogallo ha dato esecuzione Esenzione dall’imposta sulle società per le plusvalenze derivanti da determinate operazioni ad opera di imprese pubbliche [notificata con il numero C(2006) 2950]  ( 1 )

219

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Berlin — Girozentrale

[notificata con il numero C(2004) 3924]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/736/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato lo Stato membro e gli altri interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Oggetto del presente procedimento è il trasferimento della Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin e del suo patrimonio da parte del Land Berlino alla Landesbank Berlin — Girozentrale. Esso è collegato ad altri sei procedimenti avviati contro la Germania in relazione a trasferimenti di patrimonio pubblico a Landesbanken (banche dei Länder) ed in particolare alla Westdeutsche Landesbank — Girozentrale («WestLB»).

(2)

Con lettera del 12 gennaio 1993 la Commissione ha chiesto informazioni alla Germania in merito alle circostanze ed alle motivazioni di un incremento di 4 miliardi di DEM del capitale della WestLB tramite l'incorporazione dell'istituto per la promozione dell'edilizia residenziale (Wohnungsbauförderanstalt -«WfA»), nonché in merito ad analoghi aumenti di fondi propri delle Landesbanken di altri Länder. La Germania ha risposto con lettere del marzo e del settembre 1993, nelle quali veniva descritto il trasferimento della Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin alla Landesbank Berlin — Girozentrale. Ulteriori informazioni richieste dalla Commissione nel novembre e dicembre 1993 sono state trasmesse dalla Germania nel marzo 1994. Nella prima di queste richieste di informazioni veniva espressamente menzionata Berlino.

(3)

Con lettere del 31 maggio 1994 e del 21 dicembre 1994 il Bundesverband deutscher Banken e.V. («BdB»), un'associazione che rappresenta le banche private aventi sede in Germania, ha tra l'altro comunicato alla Commissione che, con decorrenza 31 dicembre 1992, la Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin (di seguito «WBK») era stata incorporata con tutto il suo patrimonio dalla Landesbank Berlin — Girozentrale (di seguito «LBB»), mentre contemporaneamente le attribuzioni di WBK passavano all'Investitionsbank Berlin (di seguito «IBB»), banca fondata precedentemente e gestita come dipartimento della LBB. Secondo il BdB, l'aumento dei fondi propri della Landesbank Berlin derivante da questa operazione determinava una distorsione della concorrenza in favore della banca stessa, in quanto al riguardo non era stata concordata alcuna remunerazione che si conciliasse con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Con la seconda lettera citata, il BdB ha pertanto presentato una denuncia formale e ha invitato la Commissione ad avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2). La denuncia si riferiva inoltre a trasferimenti di patrimonio pubblico analoghi a favore della Westdeutsche Landesbank, della Norddeutsche Landesbank, della Landesbank Schleswig-Holstein, della Hamburger Landesbank e della Bayerische Landesbank. Nel febbraio e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 diverse banche si sono associate individualmente alla denuncia della loro associazione.

(4)

La Commissione ha esaminato innanzitutto il trasferimento di patrimonio pubblico alla WestLB. Nel 1999, con decisione 2000/392/CE (2) essa ha dichiarato infine la differenza tra la remunerazione pagata ed il rendimento normale di mercato una misura d'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero. Questa decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza del 6 marzo 2003 (3) con la motivazione che erano state fornite giustificazioni insufficienti per due dei fattori utilizzati per calcolare la remunerazione adeguata; per il resto l'impianto della decisione della Commissione è stato pienamente confermato. Contemporaneamente alla presente decisione, essendo stata informata di un accordo intercorso tra il denunciante e tutte le sette Landesbanken interessate, la Commissione ha adottato una nuova decisione tenendo conto delle critiche mosse dal Tribunale.

(5)

Il 1o settembre 1999 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni in merito ai trasferimenti alle altre Landesbanken, tra cui anche la Landesbank Berlin («LBB»).

(6)

Con lettera dell'8 dicembre 1999 la Germania ha fornito informazioni sul trasferimento della WBK alla Landesbank Berlin, integrandole con lettera del 22 gennaio 2001. Rappresentanti delle autorità tedesche hanno inoltre esaminato con la Commissione la problematica dei trasferimenti ed il possibile recupero di eventuali aiuti in relazione all'esame degli aiuti alla ristrutturazione in favore della Bankgesellschaft Berlin AG (di seguito «BGB»), a cui appartiene dal 1994 la Landesbank Berlin.

(7)

Con lettera del 2 luglio 2002, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

(8)

Dopo proroga richiesta ed ottenuta del termine per la risposta, le autorità tedesche hanno trasmesso con lettera del 9 settembre 2002 le proprie osservazioni e fornito ulteriori informazioni. Ulteriori aspetti sono stati chiariti nel corso di incontri con i rappresentanti delle autorità tedesche il 27 settembre 2002.

(9)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata il 4 ottobre 2002 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di un concorrente e quelle del BdB, che sono state entrambe trasmesse alle autorità tedesche nel novembre 2002 per i loro commenti. La Germania ha risposto con lettera del 16 dicembre 2002.

(10)

Su invito della Commissione, con lettere del 22 e 27 gennaio 2003, del 28 febbraio 2003 e del 19 agosto 2003, le autorità tedesche hanno inviato ulteriori informazioni in merito ai possibili aiuti.

(11)

Con decisione del 18 febbraio 2004, la Commissione ha autorizzato aiuti alla ristrutturazione a favore della Bankgesellschaft Berlin AG, alla quale appartiene la LBB. Questa decisione riguardava anche un accordo concluso il 23 dicembre 2002 tra il Land Berlino e la BGB sul trattamento di eventuali richieste di rimborso del Land Berlino connesse al presente procedimento di indagine, che era stato considerato come aiuto alla ristrutturazione (5).

(12)

Con lettera del 7 aprile 2004 la Commissione ha richiesto alla Germania ulteriori informazioni in merito a tutti i procedimenti relativi alle Landesbanken; Le autorità tedesche hanno risposto con lettere dell'1 e del 2 giugno 2004 e del 28 giugno 2004.

(13)

Al 31 agosto 2004, l'Investitionsbank Berlin (in precedenza WBK) è stata scorporata dal patrimonio della LBB. La documentazione dettagliata in materia relativa alle disposizioni legislative e di altro genere è stata trasmessa dalle autorità tedesche alla Commissione il 25 agosto 2004.

(14)

Il 27 settembre 2004, le autorità tedesche hanno trasmesso il progetto di accordo tra il denunciante (il BdB), il Land Berlino e la Landesbank Berlin, che è pervenuto alla Commissione per iscritto l'8 ottobre 2004. L'accordo riguardava la remunerazione adeguata per le quote trasferite alla LBB il 1o gennaio 1993. Accordi analoghi sono stati inoltre raggiunti e notificati alla Commissione anche in relazione ad altri cinque casi di trasferimento di patrimonio alle Landesbanken.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN OGGETTO

1.   LANDESBANK BERLIN — GIROZENTRALE («LBB»)

(15)

La LBB è stata istituita nel 1990 e contestualmente le è stata trasferita l'ex Sparkasse der Stadt Berlin West mediante successione universale. Poco tempo dopo, è stata trasferita alla LBB anche la Sparkasse der Stadt Berlin della parte orientale della città. Da allora l'attività di cassa di risparmio nell'aerea della città di Berlino viene svolta, col nome di «Berliner Sparkasse», da un dipartimento giuridicamente non indipendente della LBB.

(16)

La LBB è un istituto di diritto pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts) nei confronti del quale il Land Berlino ha un obbligo di finanziamento (Anstaltslast) e un obbligo di garanzia (Gewährträgerhaftung). Al momento del trasferimento della WBK alla fine del 1992, la LBB era interamente di proprietà del Land Berlino, aveva un totale di bilancio di circa 85 miliardi di DEM e poco meno di 7 000 dipendenti. La LBB è una banca universale operante nel settore dei servizi bancari al dettaglio (Retailbanking) per privati e imprese, dei finanziamenti immobiliari e dei servizi bancari per clienti pubblici. La banca svolge anche attività estera. Nel 1992 l'attività al dettaglio della Berliner Sparkasse rappresentava il principale settore di attività della LBB.

(17)

Dal 1994 la LBB appartiene al gruppo BGB, un cosiddetto gruppo bancario («Institutsgruppe»), istituito nello stesso anno mediante il raggruppamento di diversi istituti di credito in precedenza controllati dal Land Berlino. Dal 1994, la BGB partecipa in qualità di holding al patrimonio e al risultato di esercizio della LBB — fatta eccezione per l'IBB, l'istituto di promozione economica del Land — mediante un conferimento tacito atipico di circa il 75 %. Nel 1998, mediante la cessione alla BGB delle partecipazioni agli utili del Land in quanto proprietario della Landesbank, la BGB ne è divenuta proprietaria al 100 %. Il totale di bilancio del gruppo BGB era pari a circa 190 miliardi di EUR nel 2001, a circa 175 miliardi di EUR nel 2002 e a circa 153 miliardi di EUR nel 2003. Il totale di bilancio della LBB ammontava a circa 87 miliardi di EUR nel 2001, a circa 85 miliardi di EUR nel 2002 e a circa 93 miliardi di EUR nel 2003. Il Land Berlino detiene attualmente circa l'81 % delle quote della BGB. Gli altri proprietari sono la Norddeutsche Landesbank che detiene circa l'11 % e la Gothaer Finanzholding AG (Parion Versicherungsgruppe) che detiene circa il 2 %, mentre il 6 % circa delle quote sono in mano ad un azionariato diffuso.

(18)

Nel corso del 2001, la BGB si è trovata in una grave crisi, soprattutto a causa di investimenti immobiliari azzardati effettuati in passato e l'autorità di vigilanza bancaria, il Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen (BAKred, oggi BAFin) (6) ha minacciato l'adozione di misure nei suoi confronti per via dei coefficienti patrimoniali insufficienti in termini di fondi propri e di fondi propri di base. Per questo motivo la BGB ha ricevuto, nell'agosto del 2001, un apporto di capitale pari a 2 miliardi di EUR, di cui 1,8 miliardi di EUR dal Land Berlino, autorizzato dalla Commissione come aiuto a breve termine per il salvataggio. Dopo l'individuazione di nuovi rischi, la BGB ha ricevuto dal Land Berlino ulteriori aiuti, che sono stati notificati alla Commissione insieme all'apporto di capitale come misure di ristrutturazione e che sono stati oggetto di un esame approfondito (7).

(19)

Il 18 febbraio 2004 la Commissione ha concluso il procedimento di indagine e ha autorizzato gli aiuti per un valore economico complessivo di circa 9,7 miliardi di EUR. Questa decisione riguardava, oltre all'apporto di capitale e ad ampie garanzie nell'ambito del cosiddetto «scudo contro i rischi» (Risikoabschirmung), anche un accordo di rimborso (Rückzahlungsvereinbarung) concluso il 23 dicembre 2002 tra il Land Berlino e la BGB sul trattamento di eventuali richieste di rimborso del Land Berlino connesse al presente procedimento di indagine, che era stato considerato come aiuto alla ristrutturazione (8).

(20)

Tale accordo sancisce l'obbligo del Land Berlino, nel caso in cui la Commissione decida di chiedere un rimborso nell'ambito del presente procedimento, di corrispondere quale conferimento nel capitale sociale della LBB una sovvenzione per il risanamento per l'importo necessario ad evitare che le quote di capitale della LBB e/o del gruppo BGB scendano al di sotto di quanto indicato nell'accordo, a causa dell'incombente obbligo di rimborso (9). Alla luce dei notevoli rischi derivanti da un possibile rimborso per il ripristino della redditività del gruppo BGB, nel 2002 questa ulteriore misura era stata considerata necessaria. Nell'ambito della decisione relativa alla BGB non è stato possibile determinare l'esatto valore economico di questa misura, in quanto il presente procedimento non era ancora concluso. Ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza degli aiuti alla ristrutturazione, con particolare riferimento all'adeguatezza delle controprestazioni offerte della Germania per ridurre la presenza sul mercato, il massimale teorico della misura è stato tuttavia stimato pari a 1,8 miliardi di EUR.

(21)

Nel complesso va osservato che l'accordo di rimborso è stato considerato come un ulteriore aiuto a favore del gruppo BGB per l'importo delle controprestazioni della Germania, sebbene l'applicazione di tale accordo si limiti al caso di una decisione di recupero degli aiuti della Commissione e all'eventuale conseguente riduzione del valore delle quote di capitale indicato nell'accordo.

2.   IL TRASFERIMENTO DELLA WBK ALLA LBB

(22)

Sulla scia della ristrutturazione delle partecipazioni bancarie del Land Berlino, che è poi sfociata nella fondazione del gruppo BGB nel 1994, nel 1990 è stata innanzitutto costituita la LBB, alla quale sono quindi state trasferite le casse di risparmio prima della parte occidentale e poi della parte orientale di Berlino. Successivamente, nel 1992, il Land Berlino ha deciso tra le altre cose di istituire l'IBB come ente di diritto pubblico della LBB, indipendente sotto il profilo organizzativo ed economico e privo di personalità giuridica, nonché come istituto centrale di promozione economica del Land. La WBK era fino ad allora un istituto di diritto pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts) indipendente nei confronti del quale il Land Berlino aveva obblighi istituzionali di finanziamento e garanzia. Essa era investita del compito di interesse pubblico di costruire e provvedere alla manutenzione di abitazioni. La WBK doveva a quel punto essere trasferita, con le sue competenze, all'IBB, alla quale sono stati assegnati ulteriori compiti, ad esempio nei settori delle infrastrutture e della tutela ambientale. Mediante l'operazione, al 31 dicembre 1992, la WBK e la totalità del suo patrimonio sono state trasferite alla LBB mediante successione universale.

(23)

In occasione del trasferimento si è proceduto ad un aumento del capitale sociale della LBB per l'importo corrispondente al vecchio capitale sociale della WBK, pari a 187,5 milioni di DEM. Da allora questo importo non è più imputato al patrimonio dell'IBB. Le riserve di utili della WBK ammontavano al 31 dicembre 1992 a 1 905,8 milioni di DEM. Questa riserva di utili della WBK è stata e continua ad essere iscritta in bilancio come riserva speciale dell'IBB.

(24)

Il BAKred ha fissato il patrimonio di vigilanza della LBB al 31 dicembre 1992 a 3 127,714 milioni di DEM, il che equivale ad un aumento di 1 902,714 milioni di DEM. A tal fine, il BAKred ha tenuto conto dell'aumento del capitale sociale per 187,5 milioni di DEM e delle riserve di utili della WBK senza l'utile di esercizio al netto degli ammortamenti del 1992. Negli anni successivi, il patrimonio di vigilanza dell'IBB, figurante in bilancio come riserva speciale, è aumentato costantemente.

3.   REQUISITI PATRIMONIALI A NORMA DELLA DIRETTIVA SUI FONDI PROPRI E DELLA DIRETTIVA SUL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

(25)

Ai sensi della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (10) («direttiva sul coefficiente di solvibilità») e della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (11) («direttiva sui fondi propri»), alle quali nel 1993 è stata allineata con un quarto emendamento della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz), gli enti creditizi sono tenuti a disporre di un livello di fondi propri pari all'8 % delle loro attività ponderate per il rischio. Di questi, almeno 4 punti percentuali devono consistere in fondi propri di base (capitale di classe 1) che comprendono gli elementi patrimoniali a disposizione dell'ente creditizio per uso immediato ed illimitato allo scopo di coprire rischi o perdite non appena essi si verificano. I fondi propri di base sono di importanza fondamentale, poiché i fondi propri supplementari (capitale di classe 2) sono riconosciuti, ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base. In conformità del quarto emendamento della legge bancaria, le banche tedesche dovevano adeguare i loro fondi propri ai nuovi requisiti entro il 30 giugno 1993.

4.   EFFETTI DEL TRASFERIMENTO SULLA DOTAZIONE DI FONDI PROPRI DELLA LBB

(26)

Secondo la Germania, le nuove disposizioni non sono state determinanti per il trasferimento della WBK alla LBB, in quanto quest'ultima rispettava chiaramente i nuovi requisiti in materia di fondi propri anche senza la riserva di utili della WBK. Tuttavia, agli inizi degli anni Novanta, soprattutto a Berlino, si ipotizzava una spinta alla crescita dovuta alla riunificazione, che avrebbe aperto anche nel settore finanziario prospettive per un ampliamento delle attività. Se tuttavia le banche volevano espandere in maniera significativa il loro volume d'affari, dovevano disporre, in particolare alla luce delle nuove norme in materia di solvibilità, di una maggiore base di capitale. Mediante il trasferimento della WBK, la LBB si è trovata a disporre di una base di capitale decisamente più solida per le sue attività commerciali di credito in regime di concorrenza, il che ha consentito alla banca di espandere notevolmente le proprie attività.

(27)

La LBB ha versato e continua a versare in media un compenso dello 0,25 % (12) per l'utilizzo della riserva speciale dell'IBB, tuttavia soltanto sull'importo effettivamente utilizzato. Il pagamento non viene effettuato al Land Berlino, ma all'IBB. A tale proposito va osservato che la parte della riserva speciale dell'IBB utilizzabile come base di fondi propri (ai fini di vigilanza) era notevolmente superiore all'importo effettivamente utilizzato. La riserva è stata utilizzata per la prima volta nel 1995.

III.   RAGIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(28)

Il punto di partenza dell'esame era il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In base a tale principio, il semplice fatto che delle imprese siano di proprietà dello Stato, e che questo apporti loro dei fondi, non rappresenta di per sé un aiuto di Stato. Un vantaggio mediante il conferimento di risorse statali si verifica dunque solo quando vengono messi a disposizione di un'impresa fondi propri da un investitore pubblico a condizioni che essa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.

(29)

Secondo la Commissione pertanto, nel caso in esame si trattava di verificare se i fondi in questione erano stati messi a disposizione dal Land Berlino a condizioni alle quali anche un investitore privato — il cosiddetto investitore operante in un'economia di mercato — avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata. In particolare, il conferimento di fondi non sarebbe considerato accettabile da un simile investitore qualora non possa contare, entro un periodo di tempo ragionevole, su una remunerazione conforme alle condizioni di mercato per il suo investimento.

(30)

Secondo la Commissione, un tasso medio dello 0,25 % sugli importi effettivamente utilizzati non poteva essere considerato una remunerazione adeguata per il Land, dato che già il tasso a lungo termine privo di rischio (titoli del governo federale tedesco a 10 anni) nel 1992 era almeno del 7 %. La Commissione ha inoltre osservato che la remunerazione non veniva corrisposta direttamente al Land, bensì all'IBB, che è un dipartimento della LBB, sebbene in quanto istituto di diritto pubblico privo di personalità giuridica e istituto centrale di promozione economica del Land sia gestito in maniera indipendente sotto il profilo organizzativo ed economico all'interno della LBB. Per quanto consta alla Commissione, inoltre, gli importi effettivamente utilizzati erano decisamente inferiori agli importi e alle parti della riserva speciale utilizzabili dalla LBB come fondi propri ai fini di vigilanza. Tuttavia, l'accresciuta base di capitale consentiva appunto alla LBB di ampliare la sua capacità di erogazione del credito e quindi la sua attività.

(31)

Nell'ambito della valutazione preliminare, la Commissione ha constatato che i dati relativi all'importo del capitale dell'IBB utilizzabile a fini di copertura, all'importo effettivamente utilizzato ed alla remunerazione erano carenti o addirittura assenti e ha ipotizzato inizialmente per i fondi trasferiti e utilizzabili una stima provvisoria di «circa 2 miliardi di DEM».

(32)

La Commissione ha tuttavia riconosciuto che la riserva speciale della LBB non costituiva un apporto di liquidità, in quanto, secondo la legge del 25 novembre 1992, relativa alla costituzione dell'IBB, fatta salva la sua funzione di patrimonio di vigilanza ai sensi della legge bancaria, la riserva di utili della WBK iscritta in bilancio come riserva speciale dell'IBB deve essere utilizzata in via prioritaria per il finanziamento dei compiti di promozione dell'IBB e la LBB non può utilizzare direttamente i fondi trasferiti per la sua attività di erogazione del credito. Per poter effettivamente procedere all'espansione dell'attività, la LBB doveva pertanto rifinanziare interamente il volume di credito supplementare sul mercato dei capitali, cosicché il Land non poteva attendersi lo stesso rendimento di un investitore che avesse apportato capitali liquidi.

(33)

Per quanto concerne il calcolo della remunerazione sulla base del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, la Commissione ha annunciato di avere l'intenzione, in questa fase, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, di applicare il metodo illustrato nella decisione 2000/392/CE.

(34)

Conformemente a tale metodo, la remunerazione adeguata per il capitale utilizzabile a copertura delle attività in regime di concorrenza viene calcolata a partire dalla remunerazione corrente sul mercato per i normali investimenti liquidi in capitale sociale. A tale importo vengono quindi applicate maggiorazioni o riduzioni per tenere conto delle particolarità della misura in oggetto (al lordo delle imposte a carico degli investitori). Per prendere in considerazione i problemi derivanti dalla mancanza di liquidità dell'investimento in capitale sociale considerato, vengono inoltre detratti i costi di rifinanziamento netti (costi di rifinanziamento lordi meno le imposte applicabili, in particolare l'imposta sulle società).

(35)

La Germania ha dichiarato che negli anni precedenti il trasferimento, la LBB era un'impresa altamente redditizia, con un rendimento sui fondi propri pari al 5,37 % nel 1991, al 13,5 % nel 1992 e al 30,83 % nel 1993. A questo proposito, la Commissione ha fatto osservare che le basi per il calcolo non erano state precisate. In mancanza di ulteriori dati, non era possibile prendere in esame questo argomento che, secondo la Germania, denotava l'assenza di elementi di aiuto della misura. Le autorità tedesche avevano inoltre sostenuto che mediante la cessione alla BGB del conferimento tacito nel 1994 e dei diritti agli utili nel 1998 — in entrambi i casi con esclusione dell'IBB — il Land Berlino era stato remunerato in maniera adeguata per la funzione di patrimonio di vigilanza svolta dal capitale dell'IBB. Anche a questo proposito, mancavano tuttavia ulteriori dati e informazioni.

(36)

In sintesi, la Commissione ha constatato la mancanza di dati importanti per una valutazione adeguata e approfondita del conferimento di fondi e della sua remunerazione. Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha quindi invitato le autorità tedesche a trasmetterle le informazioni in questione, come il quadro completo di tutti i fondi trasferiti, della parte riconosciuta come patrimonio di vigilanza della LBB, dell'utilizzo fatto di tali importi e delle relative remunerazioni, la motivazione alla base della remunerazione, le basi di calcolo del rendimento dei fondi propri della LBB e le cifre aggiornate e gli altri dati relativi a tutti i fattori che, secondo le autorità tedesche hanno determinato un rendimento conforme alle condizioni di mercato.

(37)

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha tuttavia espresso seri dubbi sul fatto che il Land Berlino avesse ricevuto una remunerazione ovvero degli interessi corrispondenti alle normali condizioni di mercato per il trasferimento di circa 2 miliardi di DEM, di cui LBB poteva evidentemente disporre quasi interamente in quanto base di capitale utile ai fini di vigilanza e che le conferivano una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che vi era, o avrebbe potuto esservi, una possibile distorsione della concorrenza e — alla luce della crescente integrazione dei mercati dei servizi finanziari — di un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. La misura doveva pertanto essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Considerato che nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE è applicabile al caso in esame, la Commissione è partita dal presupposto che qualora si tratti di un aiuto, vi sia motivo di nutrire riserve in merito alla compatibilità della misura con il mercato comune.

(38)

Dato inoltre che né la Germania, né altre persone fisiche o giuridiche hanno sostenuto che la LBB è un prestatore di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione non ha potuto concludere che gli aiuti possano essere autorizzati sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione è partita dal presupposto che, nella misura in cui questa situazione di fatto non subisce modifiche, questo punto non è rilevante ai fini della valutazione della misura in esame per una decisione finale.

(39)

La Commissione ha inoltre precisato che nel quadro della valutazione preliminare, ed in conformità dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (13), essa ritiene che la misura possa eventualmente costituire un aiuto nuovo e non un aiuto già esistente. In tale contesto la Commissione ha rinviato anche all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento, e fa presente che il termine di prescrizione è stato interrotto dalle misure descritte nella decisione di avviare il procedimento, come le lettere della Commissione del 12 gennaio 1993, del 10 novembre 1993, del 13 dicembre 1993 e del 1o settembre 1999, la stessa decisione di avviare il procedimento in oggetto e la decisione di avviare il procedimento e la decisione finale 2000/392/CE nel caso «WestLB». Poiché il possibile aiuto non è stato notificato produce i suoi effetti dalla sua attuazione, la Commissione ha altresì constatato che la decisione di avviare il procedimento non ha aggiunto nulla all'effetto sospensivo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, terza frase, del trattato CE, per quanto concerne l'obbligo della Germania di non dare esecuzione alla misura prima della decisione finale della Commissione.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(40)

Nelle sue osservazioni, la Germania ha innanzitutto illustrato le ragioni del trasferimento dell'allora WBK (successivamente IBB) e ha spiegato che all'epoca gli obiettivi del Land erano finalizzati alla costituzione di un «gruppo bancario forte», fatto questo che presentava un certo interesse sia per gli istituti di credito accorpati che per il Land Berlino e la sua piazza bancaria. La Germania ha nuovamente sottolineato che — diversamente dal caso della WestLB — il rispetto dei coefficienti patrimoniali previsti dalle nuove norme in materia di solvibilità applicabili alla LBB non aveva avuto alcun ruolo ai fini del trasferimento, come dimostrato del resto dal fatto che fino alla fine del 1995 la LBB non ha fatto ricorso al patrimonio di vigilanza dell'IBB (ex WBK).

(41)

La Germania ha confermato che dei fondi propri della LBB riconosciuti al 31 dicembre 1992 dall'autorità di vigilanza bancaria, 1 902,714 milioni di DEM corrispondevano all'aumento determinato dal trasferimento. Di tale importo, 187,5 milioni di DEM erano imputabili all'aumento del capitale sociale della LBB (14) e 1 715,214 milioni di DEM alla riserva di utili della WBK, senza prendere in considerazione l'utile di esercizio al netto degli ammortamenti pari a 190,586 milioni di DEM. Al termine del 31 dicembre 1992, dunque con effetto al 1o gennaio 1993, tutte le responsabilità della WBK sono passate all'IBB, la quale è stata a sua volta trasferita alla LBB. Il capitale trasferito e la riserva speciale erano dunque a disposizione della LBB come fondi propri di base al termine del 31 dicembre 1992, ovvero dal 1o gennaio 1993.

(42)

Negli anni successivi, secondo le autorità tedesche, la riserva speciale dell'IBB è aumentata costantemente. Tuttavia, essa non era integralmente a disposizione della LBB, in quanto ogni anno parte della riserva era utilizzata a fini di copertura delle attività di promozione economica dell'IBB. La Germania ha trasmesso i dati esatti per i singoli anni dal 1993 al 2003, riportati nella tabella al punto 149.

(43)

Con la scorporazione dell'IBB dalla LBB, il 1o settembre 2004, la riserva speciale è stata ritrasferita al Land Berlino e circa 1,1 miliardi di EUR di tale riserva speciale sono stati apportati alla LBB sotto forma di due conferimenti taciti del Land.

(44)

Il capitale sociale dell'IBB allora acquisito, pari a 187,5 milioni di DEM, è rimasto a far parte del capitale sociale della LBB. La LBB è stata a sua volta ceduta alla BGB nel 1994 (75,01 % delle quote) e nel 1998 (24,99 % delle quote).

(45)

La Germania ha integrato inoltre gli altri dati. Essa ha ad esempio chiarito che ogni volta solo una parte della riserva speciale è stata effettivamente utilizzata a fini di copertura. Di conseguenza, l'importo utilizzato parzialmente a fini di copertura a partire dal dicembre 1995 è andato da circa 212 milioni di DEM nel 1995 ad almeno [...] (15) miliardi di DEM negli ultimi anni. Le remunerazioni versate all'IBB soltanto in relazione agli importi utilizzati a partire dal dicembre 1995 (tra almeno 1 milione di DEM per il 1995/1996 e [...] milioni di DEM per il 2001) sono state calcolate mensilmente sulla base di un tasso d'interesse che nel periodo considerato è andato dallo 0,2 % (1998) allo 0,35 % (1996). Gli importi esatti comunicati dalla Germania sono riportati nella tabella di cui al punto 142.

(46)

Come motivazione per la fissazione della remunerazione per l'eventuale utilizzo della riserva speciale dell'IBB, la Germania ha trasmesso una risoluzione del consiglio direttivo del giugno 1993. In tale risoluzione si legge che «... all'Investitionsbank Berlin deve essere corrisposta per questo requisito patrimoniale (utilizzo) una remunerazione di importo pari al costo che sarebbe necessario per reperire fondi propri supplementari». Nel 1995 questa decisione è stata ulteriormente concretizzata equiparando la remunerazione ad una maggiorazione per un prestito subordinato. È stato infatti sostenuto che in alternativa la LBB avrebbe potuto reperire sul mercato fondi propri supplementari, che sarebbero stati a disposizione della LBB non solo per funzioni di copertura ma anche come fonte di reddito.

(47)

Poiché, tuttavia, la riserva speciale dell'IBB assolveva solo la funzione di copertura, il «prezzo» per la funzione di utilizzo acquistata è stato fissato nella differenza tra il tasso d'interesse per il normale capitale esterno che non assolve la funzione di copertura e quello per il capitale che svolge anche questa funzione. Questa maggiorazione è stata calcolata in punti base rispetto al LIBOR (London Interbank Offered Rate) sulla base di condizioni specifiche e dei dati di mercato esterni per i prestiti subordinati. Sono state allegate le basi di calcolo e le statistiche.

(48)

La decisione di remunerare solo la parte della riserva speciale dell'IBB effettivamente utilizzata è stata giustificata dalle autorità tedesche anche con il fatto che la riserva speciale era in primo luogo a disposizione dell'IBB e che, qualora non fosse stata sufficiente, sarebbe stata innanzitutto la LBB a dover ridurre le sue attività di rischio e reperire fondi supplementari sul mercato. Il Land Berlino, in quanto proprietario dell'IBB, avrebbe il diritto di ritirare in qualunque momento parte della riserva speciale.

(49)

A questo proposito, la Germania ha inoltre precisato che la liquidità della riserva speciale dell'IBB era complessivamente vincolata nelle attività in essere dell'IBB e non era quindi a disposizione della LBB a fini di finanziamento. Anche l'IBB deve coprire con fondi propri i crediti da essa erogati, attingendo a tal fine alla riserva speciale. La Germania ha sostenuto che, a causa di questi fattori specifici, il patrimonio della WBK non era equiparabile ad un investimento finanziario di cui si poteva disporre liberamente e che pertanto la sua funzione era esclusivamente quella di copertura e quindi di espansione delle attività.

(50)

Il fatto che la remunerazione venga corrisposta al Land o all'IBB non sarebbe rilevante, in quanto il Land, in qualità di ente proprietario sia dell'IBB che della LBB ne beneficerebbe in qualsiasi caso — attraverso l'incremento di valore e la distribuzione degli utili della LBB, o attraverso gli afflussi nella riserva speciale dell'IBB sulla quale il Land vanta dei diritti.

(51)

A prescindere da queste osservazioni sulla remunerazione diretta, la Germania ha sostenuto tuttavia che, in linea di principio, ai fini di una decisione di investimento ciò non era un fattore rilevante o comunque non era l'unico e che «in conformità con la giurisprudenza... l'investitore che non detiene e non aspira a detenere partecipazioni significative nell'impresa di cui trattasi, ma che è interessato a percepire rapidamente un interesse sul proprio investimento, deve essere distinto dagli investitori a lungo termine, come le holding». Questi ultimi si fanno guidare dalle aspettative di redditività a più lungo termine e tengono conto anche di considerazioni strategiche.

(52)

In qualità di proprietario unico della LBB, al momento dell'investimento il Land contava sul fatto di beneficiare pienamente e direttamente dell'incremento di valore della LBB determinato dal conferimento della WBK. Se si prende come metro di riferimento quello utilizzato dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE (16), «un apporto di capitale va considerato inaccettabile per un investitore in normali condizioni di mercato quando la situazione finanziaria dell'impresa non lascia prevedere un rendimento normale (in dividendi o in valori) dei capitali investiti entro un lasso di tempo ragionevole.» A questo proposito si devono considerare le aspettative di rendimento al momento della decisione di investire.

(53)

Come spiegato inizialmente dalla Germania, la LBB ha conseguito un rendimento sui fondi propri pari al 13,5 % nel 1992 e al 30,83 % nel 1993. Questi dati, trasmessi già nel 1999, si riferiscono al rapporto «risultato al lordo delle imposte (sul reddito)/fondi propri iscritti in bilancio all'inizio dello stesso anno». Nel trasmettere questi dati, tuttavia, la Germania non aveva incluso la riserva speciale dell'IBB nei fondi propri della LBB a partire dal 1993. Su richiesta della Commissione, si è proceduto ad una correzione mediante la comunicazione di serie di dati relative ad un periodo di tempo più esteso. Per il periodo dal 1985 al 1992, il rendimento medio dei fondi propri sulla base di questi dati è pari a circa il 13 %.

(54)

La Germania ha spiegato che questi valori si collocavano all'interno della forchetta di valori realizzati dalle banche private tedesche nel periodo considerato. In un primo momento non erano però disponibili dati metodicamente comparabili relativi ad altre banche. Successivamente, la Germania ha prodotto propri calcoli sulla base dei conti profitti e perdite pubblicamente disponibili di 35 banche tedesche (17). A partire da tali dati, sulla base del rapporto «risultato al lordo delle imposte»/«fondi propri iscritti in bilancio all'inizio dello stesso anno» si è pervenuti per queste banche ad un rendimento medio sui fondi propri pari a circa l'11 % per il 1992 e a circa il 13 % per il periodo dal 1988 al 1992.

(55)

La Germania ha precisato inoltre che, sotto il profilo economico-aziendale, per una decisione di investimento ciò che conta è la redditività, che per una banca si deduce più facilmente sulla base dei risultati dell'attività commerciale abituale e dei risultati di esercizio in relazione ai fondi propri iscritti in bilancio, in quanto in tal modo si evita di prendere in considerazione i ricavi e le spese straordinari. La LBB, ad esempio, negli anni 1990-1992 aveva dovuto far fronte a circostanze straordinarie, in particolare l'integrazione della Sparkasse Ost e la creazione, connessa all'operazione, di un proprio sistema pensionistico, dovendo al contempo versare una compensazione per l'uscita dall'istituto previdenziale federale e dei Länder e costituire una riserva a copertura dei rischi bancari generali dell'ex Sparkasse Ost.

(56)

Per quanto concerne l'ottenimento di rendimenti sui fondi propri metodologicamente comparabili relativi ad altre banche nello stesso periodo, la Germania ha spiegato che solo dal 1993 le banche erano tenute ad indicare separatamente nel conto profitti e perdite un risultato straordinario ed il risultato dell'attività ordinaria, il che non permetteva un raffronto con il metodo utilizzato prima del 1993, in quanto fino ad allora i ricavi e le spese straordinari confluivano — insieme ad altre voci — nella posta «altri ricavi/altre spese» e non erano pertanto identificabili con precisione. Per quanto concerne il periodo precedente, la Germania ha comunicato i propri calcoli. Nel corso del procedimento, la Germania ha inoltre apportato correzioni e integrazioni al metodo di calcolo dei rendimenti dei fondi propri della LBB, al fine di rendere i dati della LBB comparabili con le statistiche ufficiali della Bundesbank per l'insieme delle banche tedesche. La Germania sostiene che ciò non ha modificato la valutazione di base secondo la quale i rendimenti dei fondi propri della LBB erano in linea con la media del settore.

(57)

Secondo la Germania tutti i dati dimostrano che al momento del conferimento di fondi, la LBB era un'impresa redditizia. Il Land Berlino era l'unico proprietario e l'unico quindi a beneficiare del successo commerciale della banca, sotto forma di distribuzione degli utili o di incremento di valore. Il Land non doveva dividere con altri proprietari l'incremento di rendimento atteso e il trasferimento quasi «interno al gruppo» appariva quindi ragionevole dal punto di vista di un investitore operante in un'economia di mercato. La questione di stabilire se la LBB avesse versato una remunerazione per il conferimento di fondi e quale ne fosse l'importo era pertanto irrilevante per determinare se il trasferimento fosse conforme alle condizioni di un'economia di mercato.

(58)

Secondo la Germania, nella sua decisione 2000/392/CE, la Commissione ha stabilito espressamente questo criterio di valutazione: «Pertanto, un modo per assicurare una remunerazione adeguata del capitale fornito sarebbe stato [quello] di aumentare la partecipazione del Land in WestLB di conseguenza, a condizione che la redditività globale della banca corrisponda al tasso normale di rendimento che un investitore in economia di mercato si attende dal suo investimento. Ciò avrebbe evitato la discussione circa l'adeguatezza del tasso della remunerazione dello 0,6 %. Tuttavia, questa impostazione non è stata adottata dal Land» (18).

(59)

A questo proposito, la Germania ha sostenuto inoltre che, a seguito del conferimento della LBB alla BGB, l'incremento del valore della LBB determinato dal patrimonio della WBK è andato a beneficio del Land. Il trasferimento alla BGB della totalità dei beni economici della LBB, completato in tre tappe nel 1994 e nel 1998, è avvenuto sulla base di perizie di diversi revisori contabili e di una banca di investimento, riguardanti il valore del conferimento tacito del Land nella LBB e la conformità alle condizioni di mercato delle controprestazioni — azioni della BGB trasferite, anche in relazione ad altri azionisti. La Germania ha trasmesso gli estratti pertinenti di queste perizie e la relativa corrispondenza con i revisori. Da tali documenti risulta che nel 1993 il valore della LBB è stato stimato a circa 3,5 miliardi di DEM (senza includere l'IBB, ma tenendo conto dell'aumento della quota di fondi propri di base della LBB attraverso la riserva speciale) e al 31 dicembre 1997, sulla base di un'altra perizia, a circa 6 miliardi di DEM.

(60)

La Germania ha del resto sostenuto — in via subordinata– che il metodo applicato per la decisione 2000/392/CE non era corretto, in quanto partiva dal presupposto di una comparabilità con i normali investimenti liquidi in capitale sociale. Questo approccio non teneva conto delle particolarità dell'operazione di cui trattasi. Era opportuno infatti fare riferimento a strumenti rappresentativi di capitale proprio comparabili per il calcolo del valore di base. Questo può risultare difficile, come già sottolineato dalla Commissione nel caso WestLB; tuttavia, tali difficoltà non possono essere superate prendendo come riferimento uno strumento rappresentativo di capitale proprio del tutto inadeguato, quasi a volere aggirare il problema.

(61)

Le autorità tedesche non considerano inoltre corretto prendere come riferimento il rendimento medio. Un investitore privato considererebbe inaccettabile solo un rendimento inferiore alla fascia di rendimenti disponibile per gli investitori a fini di valutazione. È infine sbagliato procedere alla detrazione dei soli costi di rifinanziamento netti anziché dei costi di rifinanziamento totali. Gli eventuali risparmi fiscali dell'impresa sono infatti irrilevanti sotto il profilo dell'investitore. Un altro tipo di considerazione dimostra poi che questo approccio è inaccettabile, in quanto in caso di trasferimento di capitale non liquido l'investitore continua a disporre della funzione di fonte di reddito del capitale, può quindi nuovamente investirlo e percepire quanto meno l'interesse privo di rischio, e dunque un «doppio» rendimento.

(62)

La Germania ha sostenuto inoltre che, avendo oltrepassato il periodo limite (ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999), la Commissione non aveva alcun potere per ordinare il recupero di eventuali aiuti. La risoluzione di principio relativa al trasferimento della WBK era già stata adottata il 16 giugno 1992, vale a dire più di dieci anni prima dell'avvio del procedimento, notificato il 4 luglio 2002. Tale risoluzione riguardava l'intenzione di principio di accorpare in una holding (successivamente BGB) le partecipazioni bancarie del Land e la WBK, purché fossero garantiti il proseguimento dell'attività di promozione economica della WBK, l'adempimento dei compiti sovrani e l'esenzione fiscale. Da allora, la risoluzione è stata resa pubblica e nel 1999 è stata comunicata alla Commissione la data della decisione.

(63)

In diverse decisioni la Commissione ha considerato già la dichiarazione di intenti dell'ente interessato — seppure soggetta a condizioni — come indicazione della data di attuazione dell'aiuto. La Commissione ha ad esempio adottato questa posizione anche nella decisione relativa agli aiuti al salvataggio a favore della BGB (19), sebbene per la risoluzione in questione, del 22 maggio 2002, mancassero ancora le autorizzazioni del Parlamento e della Commissione.

(64)

Inoltre, secondo le autorità tedesche, non vi è stata alcuna interruzione del periodo limite di cui all'articolo 15, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 659/1999, in base al quale il termine può essere interrotto solo da azioni intraprese dalla Commissione. Ciò sarebbe avvenuto per la prima volta con la lettera del 4 luglio 2002 relativa all'apertura del procedimento e non con le semplici richieste di informazioni, che non costituiscono azioni intraprese dalla Commissione o dal membro della Commissione competente. A tale proposito, si deve inoltre osservare che il termine di prescrizione è stato introdotto per ragioni di certezza del diritto e questo non solo nei rapporti tra la Commissione e gli Stati membri, ma anche nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Poiché alla Germania è stato chiesto solo nella decisione di apertura del procedimento di inviare copia della lettera al beneficiario degli aiuti, cosa avvenuta il 9 luglio 2002, l'interruzione del termine di prescrizione sarebbe intervenuta solo a tale data. Dato che la misura oggetto del controllo sugli aiuti di Stato è la decisione del 16 giugno 1992, essa costituirebbe eventualmente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, un aiuto esistente.

V.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(65)

Successivamente alla pubblicazione della decisione di apertura del procedimento nella Gazzetta ufficiale (20) alla Commissione sono pervenute le osservazioni della Berliner Volksbank («BV») e quelle del Bundesverbandes deutscher Banken («BdB»), rispettivamente in ottobre e in novembre.

(66)

La BV ha sostenuto che il trasferimento della WBK costituiva un aiuto, in quanto erano stati messi a disposizione capitali a condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in un'economia di mercato, non avrebbe accettato di realizzare l'investimento. I pagamenti erano stati effettuati dalla LBB all'IBB, che è un dipartimento della LBB; inoltre, il tasso d'interesse concordato, dello 0,25 %, era decisamente inferiore ai tassi di mercato, come dimostrato ad esempio dalle decisioni 2000/392/CE (WestLB), 95/547/CE (21) e 98/490/CE (22) (Crédit Lyonnais), nelle quali è stato preso come riferimento un rendimento previsto dei fondi pari almeno al 12 %. L'aiuto determinerebbe una grave distorsione della concorrenza a livello comunitario, ma con conseguenze particolarmente gravi a Berlino, dove la BGB, compresa la LBB (incluse la Berliner Bank e la Berliner Sparkasse) dominava il mercato delle operazioni al dettaglio per privati e imprese. Al confronto, la BV era un piccolo concorrente, con quote di mercato corrispondenti, pari al 5-7 %, e quindi particolarmente esposta alle conseguenze negative dell'aiuto. Le osservazioni si concludevano con la richiesta alla Commissione di disporre il recupero dell'aiuto.

(67)

Il BdB ha innanzitutto sostenuto che il procedimento in oggetto rientrava in un insieme di indagini della Commissione riguardanti il trasferimento degli istituti per la promozione dell'edilizia residenziale dei Länder (Wohnungsbauförderungsanstalten) alle Landesbanken, operanti in regime di concorrenza. A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, anche nel caso della LBB sarebbero stati determinanti i requisiti patrimoniali più rigorosi previsti dalla direttiva sul coefficiente di solvibilità. Che questa fosse la vera motivazione dell'operazione era dimostrato dal momento del trasferimento, nonché dalle dichiarazioni del «senatore» (ministro del governo del Land) all'epoca responsabile, il quale aveva fatto riferimento al previsto inasprimento delle disposizioni comunitarie in materia di fondi propri. A tale proposito, non vi erano quindi differenze rilevanti sotto il profilo degli aiuti tra il trasferimento della WBK alla LBB, oggetto del presente procedimento, ed il trasferimento della WfA alla WestLB, cosicché era possibile applicare anche in questo caso il metodo già applicato dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE.

(68)

Il BdB ha osservato inoltre che il caso in oggetto non riguardava solo la riserva speciale, ma anche il trasferimento del capitale della WBK per 187,5 milioni di DEM, confluito nel capitale sottoscritto della LBB, conferendole un vantaggio finanziario, in quanto influenzava il rating e le condizioni di reperimento di fondi. Molto più significativo era tuttavia l'aumento dei fondi propri di base collegato al trasferimento e riconosciuto ai fini della vigilanza. Nonostante la riserva speciale fosse destinata in via prioritaria alle attività di promozione, tale capitale era pienamente disponibile come patrimonio di vigilanza, cosicché la destinazione vincolata della riserva non era qui rilevante. Determinante era invece il vantaggio economico legato alla funzione di espansione delle attività, soprattutto tenuto conto del notevole effetto leva dei fondi propri di base (una capacità di erogazione del credito aumentata di 12,5 volte per le attività ponderate per il rischio al 100 %, come ad esempio i crediti alle imprese e di 25 volte per le attività ponderate al 50 %, come i crediti ad enti pubblici). Reperendo fondi propri supplementari, con fondi propri di base pari (a livello ipotetico) a 1 miliardo di EUR ed una ponderazione del rischio del 50 %, era ad esempio possibile erogare crediti per 50 miliardi di EUR.

(69)

Per il calcolo della remunerazione conforme alle condizioni di mercato, il BdB ha fatto riferimento al metodo sperimentato, applicato dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE e al rendimento normale di mercato del 12 % utilizzato in tale decisione come valore di riferimento, nonché alle maggiorazioni e detrazioni applicate in una seconda fase per tenere conto delle particolarità dell'operazione. Ad ogni modo, non era possibile considerare come remunerazione conforme alle condizioni di mercato né il pagamento dello 0,25 % all'IBB, né la cessione alla BGB del conferimento tacito e dei diritti di partecipazione agli utili, rispettivamente nel 1994 e nel 1998.

(70)

Da un lato, non era giusto che il pagamento venisse effettuato solo sulle somme effettivamente utilizzate, dall'altro poiché l'IBB era di proprietà della LBB, era come se la LBB avesse effettuato il pagamento a se stessa anziché al Land. Inoltre, l'argomentazione della Germania secondo la quale la funzione di copertura della riserva speciale sarebbe stata adeguatamente remunerata nel 1994 attraverso la costituzione di un conferimento tacito atipico della BGB nella LBB, non era convincente, in quanto importanti dati relativi ai valori non erano disponibili ed in linea di principio non era corretto limitare la valutazione al punto di vista del donatore degli aiuti. Rilevanti sotto il profilo degli aiuti erano il trasferimento della WBK alla LBB al 31 dicembre 1992, i vantaggi derivanti alla LBB dall'operazione e le conseguenti distorsioni della concorrenza e non il fatto che il debito legato all'aiuto sia stato successivamente saldato. Inoltre, il conferimento della LBB nella BGB rappresentava solo un'operazione interna al gruppo, in quanto anche la BGB era controllata dal Land. Altrettanto valeva per la cessione alla BGB, nel 1998, delle restanti partecipazioni agli utili, pari al 24,99 %. Fino al 1998 non vi era stata comunque un'eliminazione completa dell'elemento di aiuto.

(71)

Successivamente, ben oltre il termine fissato dal regolamento (CE) n. 659/1999 per la presentazione delle osservazioni dei terzi, il BdB ha integrato questo punto sostenendo in particolare che il valore di vendita calcolato per la LBB e per il conferimento tacito nella LBB ai fini della costituzione della BGB non comprendeva l'IBB, cosicché secondo il BdB il valore di vendita del conferimento tacito nella LBB non poteva tenere conto della funzione di copertura della riserva speciale dell'IBB.

(72)

In merito al termine di 10 anni fissato dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 per il recupero degli aiuti, il BdB ha precisato che esso decorreva solo dal 31 dicembre 1992, data della legge relativa alla costituzione dell'IBB, e non scadeva quindi prima del 31 dicembre 2002. Il termine era inoltre stato interrotto, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, da azioni intraprese dalla Commissione. Si trattava infatti di una disposizione di ampia portata, che comprendeva qualsiasi iniziativa, comprese le richieste di informazioni, avviata dalla Commissione nel quadro delle indagini. Una base per un'interpretazione più ampia della disposizione in questione sarebbe data dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (23), in base al quale l'interruzione della prescrizione è legata a «qualsiasi atto … destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione». Del resto, la stessa Germania aveva chiesto alla Commissione di attendere il chiarimento dei punti controversi nel caso WestLB e non poteva quindi, per questa stessa ragione, invocare la prescrizione.

VI.   COMMENTI DELLA GERMANIA ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(73)

Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 1992, la Germania ha fatto sostanzialmente riferimento alle proprie osservazioni in merito alla decisione di avviare il procedimento ed alla posizione già espressa per cui nel caso in esame non vi sarebbero elementi di aiuto. Per il resto, si è limitata ad una risposta sintetica ai singoli punti sollevati nelle osservazioni delle due parti intervenute.

(74)

Con riferimento al fatto che la BV e il BdB consideravano il trasferimento della WBK come un aiuto, la Germania ha sostenuto che non era sufficiente prendere in esame semplicemente la remunerazione mensile. Si trattava piuttosto di considerare i valori di riferimento come — a seconda dell'apporto di capitali — gli interessi (su un prestito) comprese le garanzie prestate, i dividendi o gli incrementi di capitale. Nel periodo considerato, il 1992/1993, la redditività della LBB era tuttavia alquanto elevata e l'apporto del patrimonio della WBK nel patrimonio di vigilanza della LBB costituiva un'operazione economicamente opportuna. Per tale ragione, la WestLB e la LBB — contrariamente a quanto sostenuto dal BdB e dalla BV — non erano affatto comparabili. A prescindere da ciò, tenuto conto che (all'epoca) il procedimento relativo al caso WestLB dinanzi al Tribunale di primo grado era ancora pendente, non era opportuno considerare il metodo applicato in tale caso come sperimentato, come fatto invece dal BdB.

(75)

A differenza di quanto sostenuto dal BdB, era fuori discussione e ribadito chiaramente anche nella decisione di avvio del procedimento, che il trasferimento della WBK, oltre a permettere alla LBB l'utilizzo della funzione di garanzia della riserva speciale, aveva consentito anche un aumento di 187,5 milioni di DEM dei fondi propri della LBB iscritti in bilancio, importo che era stato riconosciuto come patrimonio di vigilanza. Diversamente dal caso WestLB, il problema di stabilire in che misura i fondi propri iscritti in bilancio siano da considerare un vantaggio finanziario, non si poneva, in quanto non era qui necessario distinguere tra parti del capitale riconosciute e non riconosciute ai fini della vigilanza. Non vi erano elementi di aiuto né in relazione all'aumento dei fondi propri iscritti in bilancio, né in relazione alle riserve trasferite (cfr. punti da 40 a 64).

(76)

Era inoltre fuorviante presupporre che fondi propri di base pari, a livello ipotetico, a 1 miliardo di EUR consentissero di erogare crediti per 50 miliardi di EUR. Se era fuori discussione che, a seguito del riconoscimento ai fini di vigilanza, la riserva speciale dell'IBB svolgeva funzione di copertura e di espansione delle attività, il vantaggio si limitava tuttavia all'importo effettivamente utilizzato da parte della LBB. L'effetto leva ipotizzato di 1:50 era inoltre privo di fondamento.

(77)

Nell'applicare il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, si dovrebbe prendere come riferimento un investitore che si trovasse in una situazione comparabile. Nel caso in esame, il Land ha deciso, in qualità di investitore, di vincolare la liquidità della riserva speciale nelle attività dell'IBB e di non mettere quindi tale capitale a disposizione della LBB a fini di finanziamento. Con questo capitale il Land conseguiva quindi rendimenti propri (cfr. punti da 40 a 64). Inoltre, il patrimonio speciale dell'IBB continuava a restare esclusivamente a disposizione del Land, anche dopo il conferimento della LBB nella BGB. Per tale ragione era anche sbagliato affermare che la LBB versava a se stessa le remunerazioni corrisposte all'IBB. Era del resto normale per un investitore operante in un'economia di mercato, cedere a terzi diritti relativi a remunerazioni, in particolare quando i terzi in questione erano rappresentati da imprese o da una massa patrimoniale di proprietà esclusiva dell'investitore.

(78)

Con riferimento infine alle osservazioni della BV in merito alle sue quote di mercato rispetto a quelle della BGB, la Germania ha sostenuto che a Berlino la BV deteneva una posizione di mercato più forte di quella da essa indicata. Si trattava infatti del secondo ente creditizio, con quote di mercato pari al 60-70 % di quelle corrispondenti della BGB e che persino nel settore dei depositi di privati erano pari ad 1/3 della quota di mercato della BGB.

VIII.   ACCORDO TRA IL BDB, IL LAND BERLINO E LA LBB

(79)

Il 7 ottobre 2004 la Germania ha informato la Commissione del raggiungimento di un accordo tra il denunciante (il BdB), il Land Berlino e la LBB. Ferme restando le loro tesi giuridiche di base, le parti hanno trovato un accordo sui parametri che esse considerano appropriati per la determinazione della remunerazione adeguata per il patrimonio della WBK. Esse hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell'accordo nella propria decisione.

(80)

Le parti hanno innanzitutto determinato, sulla base del metodo già illustrato dettagliatamente nella decisione 2000/392/CE, una remunerazione minima adeguata del 10,19 % per la riserva speciale della WBK. Tenuto conto del fatto che il Land Berlino era proprietario unico, non sono state applicate ulteriori maggiorazioni, ad esempio per la mancanza di diritti di voto. Per tenere conto della mancanza di liquidità del capitale, è stata infine applicata una riduzione del 3,62 % (sulla base di un tasso d'interesse privo di rischio come costi di rifinanziamento lordi, dal quale è stato dedotto circa il 50 % per l'imposta sulle società più un contributo di solidarietà al fine di determinare i costi di rifinanziamento netti). Ne è risultata una remunerazione adeguata del 6,57 %.

(81)

Nell'accordo non si fa riferimento alla remunerazione per la parte del patrimonio della WBK che non è disponibile per l'attività svolta dalla LBB in concorrenza con altri operatori.

(82)

Per quanto riguarda il capitale sociale dell'IBB, pari a 187,5 milioni di DEM, apportato nel capitale sociale della LBB, non sono state applicate riduzioni sulla base dei costi di rifinanziamento, in quanto si trattava di fondi liquidi. Poiché il capitale sociale è stato trasferito alla BGB in due fasi, nel 1994 e nel 1998, le parti si sono accordate sul fatto che esso dovesse essere remunerato — proporzionalmente in entrambi i casi — solo fino a tali date.

(83)

Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sull'opportunità di prendere in considerazione un eventuale incremento di valore a seguito del conferimento della LBB. Secondo la Landesbank, con la cessione della LBB nel 1994 e nel 1998 è stato realizzato un incremento di valore.

VIII.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

1.   IN MERITO ALLA QUESTIONE FONDAMENTALE DELLA PRESCRIZIONE

(84)

Per quanto concerne l'eventuale prescrizione del recupero degli aiuti, la Germania ha indicato come data di riferimento una decisione del «Senato» (governo del Land Berlino del 16 giugno 1992 relativa alla costituzione di una holding bancaria di Berlino (Berliner Bankenholding). In tale decisione, della quale la Commissione è in possesso, viene tuttavia semplicemente deciso «di ristrutturare le partecipazioni bancarie di Berlino». Veniva quindi prevista «la costituzione della Berliner Banken-Holding AG, nell'ambito della quale venivano fatte confluire la Landesbank Berlin — Girozentrale -, la Berliner Bank AG e la ... Berliner Pfandbrief-Bank». La decisione in questione non determinava alcun trasferimento patrimoniale.

(85)

La misura in oggetto, vale a dire il trasferimento alla LBB del patrimonio della WBK è stata realizzata solo il 31 dicembre 1992. Le ripercussioni economiche di questa misura, vale a dire l'aumento dei fondi propri della LBB ed il conseguente incremento delle possibilità di erogazione del credito, sono pertanto intervenute a partire dal 1o gennaio 1993. Nel caso in esame, non sono stati concessi aiuti prima di tale data.

(86)

Tuttavia, anche se si dovesse fissare la data della concessione dell'aiuto al 16 giugno 1992, alcuni mesi prima della data del trasferimento, non è possibile presumere, come fa la Germania, che i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti siano soggetti a prescrizione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. La Germania sostiene che la decisione di avvio del procedimento del 4 luglio 2002 rappresenta la prima azione della Commissione che determina un'interruzione del periodo limite, tra l'altro poiché è solo in questa decisione che la Germania è stata invitata a trasmettere copia della lettera al beneficiario dell'aiuto.

(87)

La Commissione contesta questa affermazione. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 fa riferimento a «qualsiasi azione» intrapresa dalla Commissione, e non all'avvio formale di un procedimento. Nel caso in esame, le diverse azioni intraprese dalla Commissione, in particolare le svariate richieste di informazioni relative alla LBB ed in ogni caso la richiesta di informazioni del settembre 1999, erano sufficienti ad interrompere il periodo limite. A tale proposito non era necessario che la LBB fosse a conoscenza delle azioni della Commissione. Nella sentenza del 10 aprile 2003 nella causa T-366/00 (Scott SA/Commissione) (24), il Tribunale di primo grado ha statuito che il fatto che il beneficiario degli aiuti ignorasse l'esistenza delle richieste di informazioni rivolte dalla Commissione allo Stato membro non ha come conseguenza di privare queste ultime di efficacia giuridica nei confronti del beneficiario degli aiuti. La Commissione non ha l'obbligo di informare i potenziali interessati, compreso il beneficiario dell'aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegale, prima dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha pertanto concluso che le richieste di informazioni in oggetto costituivano, in applicazione dell'articolo 15 del regolamento n. 659/1999, una misura che interrompe il termine di prescrizione decennale, anche se il beneficiario degli aiuti ignorava all'epoca l'esistenza di una tale corrispondenza (25). Appare inoltre improbabile che la LBB ignorasse l'esistenza delle richieste di informazioni della Commissione, in quanto la Germania ha risposto nel dicembre 1999 a tali richieste.

(88)

Si deve quindi concludere che nel caso in esame, la Commissione ha il potere di esigere il recupero degli aiuti.

2.   AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(89)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2.a   RISORSE STATALI

(90)

Con il trasferimento, il Land Berlino ha deciso di procedere ad un aumento del capitale della LBB mediante il conferimento della WBK/IBB, incaricata della realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, della quale il Land di Berlino era ente garante e proprietario. Mediante tale conferimento, i fondi propri della LBB riconosciuti come patrimonio di vigilanza sono stati aumentati di circa 1,9 miliardi di DEM con lettera del 24 febbraio 1993. Di tale importo, 187,5 milioni di DEM erano imputabili all'aumento del capitale sociale della LBB grazie al capitale sociale dell'ex WBK (26) e circa 1,715 miliardi di DEM alla riserva di utili della WBK (senza l'utile di esercizio al netto degli ammortamenti del 1992, pari a circa 200 milioni di DEM), che da allora figura come riserva speciale dell'IBB e ha registrato un costante aumento.

(91)

Grazie al conferimento di circa 1,9 miliardi di DEM ed al riconoscimento di tale importo come fondi propri di base ai fini della vigilanza, la capacità di erogazione del credito della LBB e di conseguenza la sua possibilità di ampliare l'attività in regime di concorrenza sono aumentate significativamente. Applicando una ponderazione del rischio del 100 % a tutti i crediti (ad esempio ai crediti nei confronti di soggetti diversi dalle banche) e senza reperire fondi supplementari, il potenziale di ampliamento dell'attività è teoricamente pari a 12,5 volte l'importo dei fondi propri supplementari (in questo caso, quindi, pari a circa 24 miliardi di DEM). Non è possibile determinare con esattezza quale sia il potenziale effettivo nei singoli casi, in quanto esso dipende dalla struttura della clientela, dalla pianificazione strategica e da influssi esterni non prevedibili. Stabilire se e in che modo un ente creditizio impiega nuovi fondi propri esula dall'esame del presente procedimento.

(92)

Sebbene l'IBB continuasse ad aver bisogno di una parte dei fondi per coprire le sue attività di promozione, i fondi trasferiti sono stati riconosciuti ai fini di vigilanza e hanno potuto quindi essere utilizzati per la copertura delle passività dalla LBB, la quale opera in regime di concorrenza con altri enti creditizi. Non vi è dubbio che in tal modo siano state trasferite alla LBB risorse statali tali da garantire all'impresa un vantaggio economico nei confronti dei suoi concorrenti, non avendo essa ricevuto tali fondi a normali condizioni di mercato.

2.b   TRATTAMENTO FAVOREVOLE DI UNA DETERMINATA IMPRESA

(93)

Allo scopo di accertare se il trasferimento di risorse statali ad un'impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione applica il cosiddetto «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Questo principio è stato accolto e sviluppato dal Tribunale di primo grado in una serie di cause, da ultimo nella sentenza del 6 marzo 2003, riguardante un trasferimento analogo a favore della WestLB (27).

(1)   Il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

(94)

Secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, non si ha trattamento favorevole di un'impresa, quando vengono messi a disposizione capitali a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata» (28). Sussiste invece trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando la remunerazione prevista e/o la situazione finanziaria dell'impresa siano tali per cui non sia possibile attendersi un rendimento normale entro un lasso di tempo ragionevole.

(2)   Articolo 295 del trattato CE

(95)

L'articolo 295 del trattato CE stabilisce che il regime di proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato. Ciò non giustifica tuttavia la violazione delle regole della concorrenza del trattato stesso.

(96)

Le autorità tedesche sostengono che, dati i vincoli delle finalità speciali del patrimonio della WBK, queste risorse non potevano essere utilizzate in maniera redditizia altrimenti che con il trasferimento ad un istituto pubblico di questo tipo. Quindi, il trasferimento effettuato rappresenterebbe l'utilizzo commercialmente più sensato del patrimonio in questione. Pertanto, sostengono, qualsiasi remunerazione per il trasferimento, vale a dire qualsiasi rendimento aggiuntivo del capitale della WBK, sarebbe sufficiente a giustificare il trasferimento dal punto di vista del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

(97)

Questo argomento non può essere accolto. È possibile che il trasferimento della WBK alla LBB e la conseguente possibilità per la LBB di utilizzare parte del capitale della WBK a sostegno dell'attività svolta in concorrenza con altri operatori sia l'uso economicamente più sensato. Tuttavia, quando fondi ed altri attivi pubblici vengono utilizzati per attività commerciali in regime di concorrenza, devono essere applicate le normali regole dell'economia di mercato. Questo significa che quando lo Stato decide di utilizzare patrimonio destinato a finalità pubbliche (anche) per finalità commerciali, deve richiedere una remunerazione corrispondente alle condizioni del mercato.

(3)   Assetto proprietario

(98)

La questione fondamentale, quale formulata dal Tribunale di primo grado nella causa WestLB con riferimento alla giurisprudenza precedente, è se, in circostanze simili, un investitore privato operante in condizioni normali di un'economia di mercato, di dimensioni che possano essere paragonate a quelle di enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere indotto a procedere all'apporto di capitali in questione (29). Infine, come sottolineato dal Tribunale con rimando ad altre sentenze, «il paragone tra il comportamento dell'investitore pubblico e privato deve essere fatto in considerazione dell'atteggiamento che avrebbe tenuto, all'atto della transazione di cui trattasi, un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili a quel momento» (30). Si chiarisce in tal modo che la valutazione deve basarsi sul momento in cui è avvenuto l’investimento e sulle aspettative che un investitore avrebbe potuto ragionevolmente avere in quel momento, cioè sulla base delle informazioni disponibili. Tali aspettative riguardano essenzialmente il rendimento probabile.

(99)

Il Land Berlino era proprietario unico della LBB (e della WBK). Anche se questo fatto consentisse di non concentrarsi esclusivamente sulla remunerazione convenuta — in media lo 0,25 % della parte della riserva speciale utilizzata dalla LBB dal dicembre 1995 –, il ruolo di proprietario del Land Berlino non potrebbe nella fattispecie giustificare il basso livello della remunerazione diretta.

(100)

Il richiamo al ruolo di proprietario del Land presupporrebbe l'esistenza di un piano aziendale, di una perizia di esperti o di una valutazione del rendimento da attendersi sull'investimento in questione, che all'epoca non sono stati presentati. La Commissione non dispone pertanto di alcun elemento per verificare le affermazioni del Land.

(101)

La Commissione ritiene pertanto che nella fattispecie si debba determinare la remunerazione adeguata sulla base della remunerazione diretta, corrispondente alle condizioni di mercato.

(4)   Remunerazione ed elementi della remunerazione

(102)

Conformemente all'approccio già utilizzato nella decisione 2000/392/CE e confermato dal Tribunale di primo grado, la remunerazione deve essere versata sull'integralità del patrimonio trasferito. Poiché il BAKred ha subito riconosciuto la totalità dell'importo come fondi propri di base, questi erano a disposizione della LBB a fini di copertura delle passività ad eccezione dell'importo richiesto ogni anno per l'attività di promozione, a partire dal 1o gennaio 1993. Il capitale utilizzato a fini di copertura delle attività di promozione, che la LBB non poteva impiegare, va dedotto dagli importi che da allora hanno registrato ogni anno un aumento.

(103)

A partire dagli inizi del 1993, gli importi del patrimonio a destinazione vincolata della WBK/IBB e del capitale di volta in volta richiesto per l'attività di promozione dell'IBB hanno registrato valori variabili o in continuo aumento. Tali valori sono riportati nella tabella al punto 142.

(104)

Il capitale sociale della WBK/IBB apportato nel capitale sociale della LBB, pari a 187,5 milioni di DEM, era capitale liquido. Nel 1994 è stato ceduto alla BGB il 75,01 % della LBB, nel 1998 il restante 24,99 % al prezzo di 1,5 miliardi di DEM. A partire dal 1998, pertanto, il capitale sociale era da imputare alla BGB.

(105)

Vi sono pertanto tre basi per il calcolo di una remunerazione adeguata: innanzitutto il capitale liquido pari a 187,5 milioni di DEM per l'anno 1993, con un apporto di 46,9 milioni di DEM (corrispondenti al 24,99 % delle quote) per gli anni dal 1994 al 1997; in secondo luogo, la riserva speciale e in terzo luogo i fondi richiesti per l'attività di promozione. Poiché per i primi due strumenti si applica lo stesso rendimento minimo, in un primo tempo possono essere esaminati congiuntamente.

(106)

Investimenti di diversa qualità economica richiedono rendimenti diversi. Nell'analizzare l'accettabilità di un investimento per un investitore che agisce in condizioni normali di mercato, è quindi importante partire dalla natura economica particolare della misura patrimoniale in questione e dal valore del capitale messo a disposizione della LBB.

(107)

Ai fini della determinazione di una remunerazione adeguata, è importante stabilire a quali altri strumenti rappresentativi del capitale proprio è comparabile il conferimento dei fondi della WBK, poiché la remunerazione sul mercato varia a seconda degli strumenti. Ai fini del loro accordo, il BdB, il Land e la LBB hanno ipotizzato che fosse comparabile ad un investimento nel capitale sociale.

(108)

Anche la Commissione ritiene che il conferimento della WBK presenti similitudini soprattutto con un investimento nel capitale sociale. Per quanto riguarda il capitale sociale, questa ipotesi non dà adito a dubbi e non merita un'ulteriore discussione in questa sede. D'altro canto, essa si applica anche alla riserva speciale, riconosciuta anch'essa dal BAKred come fondi propri di base.

(109)

A questo riguardo va sottolineato che la gamma piuttosto ampia di strumenti rappresentativi di capitale proprio innovativi che sono attualmente a disposizione degli enti creditizi in diversi paesi non esisteva ancora in Germania nel 1993, quando venne deciso il trasferimento della WBK alla LBB. Alcuni di questi strumenti sono stati sviluppati solo successivamente, altri esistevano già ma non erano riconosciuti in Germania. Pertanto, non è opportuno raffrontare la riserva speciale con tali strumenti innovativi, sviluppati per lo più solo in seguito e in parte disponibili soltanto in altri paesi.

(110)

La Commissione è inoltre dell'avviso che non sia opportuno neppure un raffronto con i conferimenti taciti per determinare la remunerazione adeguata della riserva speciale riconosciuta come parte dei fondi propri di base. A suo avviso, un fattore importante è il fatto che il trasferimento sia avvenuto non già sotto forma di conferimento tacito, bensì appunto di riserva speciale. Anche il BAKred ha riconosciuto il trasferimento come riserva e non come conferimento tacito a norma dell'articolo 10 della legge bancaria tedesca. Questo fatto induce a ritenere che il capitale messo a disposizione fosse assimilabile a capitale sociale piuttosto che a conferimenti taciti.

(111)

Inoltre, il rischio di perdere almeno parte del capitale apportato in caso di insolvenza o di liquidazione non è inferiore a quello esistente in caso di investimento in capitale sociale, in quanto il patrimonio della WBK costituisce una quota importante dei fondi propri della LBB, la quale per parecchi anni ne ha utilizzato una parte considerevole per coprire attività di rischio.

(112)

Un conferimento di capitale «normale» in una banca apporta alla banca sia la liquidità che una base di fondi propri, necessari per ragioni di vigilanza all'espansione delle sue attività. Per utilizzare pienamente il capitale, vale a dire espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell'8 %) le attività ponderate al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte nei mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l'interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l'interesse corrisposto moltiplicato per 11,5 meno altri eventuali costi sostenuti dalla banca (ad esempio spese amministrative) corrisponde al rendimento del capitale proprio (31).

(113)

A prescindere dal capitale sociale pari a 187,5 milioni di DEM, il trasferimento del patrimonio della WBK alla LBB non ha apportato liquidità immediata. La LBB sostiene pertanto costi di finanziamento addizionali, equivalenti all'importo del capitale, per raccogliere sui mercati finanziari i fondi necessari per sfruttare pienamente le possibilità commerciali che si aprono con i fondi propri aggiuntivi, vale a dire per espandere le attività ponderate per il rischio di 12,5 volte l'importo del capitale (o per mantenere gli attivi al livello esistente) (32).

(114)

A causa di questi costi addizionali, che non sorgono nel caso di capitale proprio apportato in altra forma, la remunerazione adeguata deve essere ridotta di conseguenza. Un investitore operante in un'economia di mercato non potrebbe attendersi di ricevere la stessa remunerazione prevista nel caso di un'iniezione di contante.

(115)

La Commissione è dell'avviso che non debba essere preso in considerazione l'intero tasso d'interesse di rifinanziamento. I costi di rifinanziamento costituiscono spese operative e riducono quindi il reddito imponibile. Ciò significa che il risultato netto della banca non viene ridotto dell'importo delle spese addizionali sostenute per gli interessi. Una parte di queste spese viene infatti compensata dalla riduzione dell'imposta sulle società. Solo i costi netti devono essere presi in considerazione come onere addizionale per la LBB a causa della natura speciale del capitale trasferito. In sostanza, questo significa che la Commissione riconosce che per la LBB sorgono dei «costi di liquidità» addizionali per un importo pari ai «costi di rifinanziamento meno le imposte sulle società».

(116)

Nelle trattative in vista del raggiungimento dell'accordo, le parti, così come per l'accordo relativo alla Hamburgische Landesbank, per la quale il trasferimento è avvenuto nello stesso momento, hanno utilizzato un tasso a lungo termine privo di rischio del 7,23 %. Le parti hanno inoltre concordato di ipotizzare un'aliquota fiscale forfettaria del 50 % (33). Si arriva di conseguenza ad un tasso di rifinanziamento netto del 3,62 % e quindi ad una corrispondente riduzione per mancanza di liquidità. Tale riduzione si applica solo alla riserva speciale.

(117)

Un investitore operante in un'economia di mercato basa le sue aspettative di rendimento sui rendimenti storici medi, che in generale costituiscono un termine di riferimento anche per i risultati futuri di un'impresa, nonché, tra l'altro, sull'analisi della formula imprenditoriale dell'impresa nel periodo di investimento in oggetto, della strategia e della qualità del management o delle prospettive relative del settore in questione. In caso di fabbisogno di capitale, l'impresa deve convincere un potenziale investitore che, a lungo termine, egli sarà in grado di conseguire almeno il rendimento minimo che è possibile attendersi mediamente sul mercato per imprese comparabili in termini di profilo di rischio e di settore. Qualora un'impresa non sia in grado di soddisfare queste aspettative di almeno un rendimento minimo, l'investitore abbandonerà l'investimento in questione e prenderà in considerazione la possibilità di investire in un'altra impresa che a parità di rischio offra migliori prospettive.

(118)

Per determinare la remunerazione minima adeguata esistono vari metodi, che spaziano dalle diverse varianti dell'approccio del costo di finanziamento al metodo del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Per descrivere i diversi approcci, occorre innanzitutto distinguere tra due componenti, un rendimento privo di rischio ed un premio di rischio specifico per il progetto di investimento: il rendimento minimo adeguato per un investimento rischioso = tasso base privo di rischio + premio di rischio per l'investimento rischioso. Di conseguenza il rendimento minimo adeguato di un investimento rischioso può essere definito come la somma del tasso di rendimento privo di rischio e del premio di rischio aggiuntivo per l'assunzione del rischio specifico dell'investimento.

(119)

La base per determinare qualsiasi rendimento è pertanto l'esistenza di una forma di investimento priva di rischio di insolvenza, che offra un rendimento che si presume privo di rischio. Per determinare il tasso di base privo di rischio viene utilizzato di norma il rendimento previsto sui titoli di emittenti pubblici a interesse fisso (o eventualmente un indice basato su tali titoli), in quanto tali titoli costituiscono forme di investimento con un rischio relativamente contenuto. I vari metodi divergono invece quando si tratta di determinare il premio di rischio:

Approccio del costo di finanziamento: il previsto rendimento dei fondi propri per l'investitore rappresenta, dal punto di vista della banca che utilizza il capitale, futuri costi di finanziamento. Nell'ambito di questo approccio vengono innanzitutto determinati i costi storici del capitale proprio registrati da banche comparabili. La media aritmetica dei costi storici del capitale viene equiparata ai previsti costi futuri del capitale proprio e pertanto ai rendimenti attesi dall'investitore.

Approccio del costo di finanziamento con Compound Annual Growth Rate: è basato sull'uso della media geometrica anziché della media aritmetica.

CAPM (Capital Asset Pricing Model): il CAPM è il modello della finanza moderna più noto e più frequentemente testato; esso consente di determinare il rendimento atteso da un investitore tramite la seguente formula: rendimento previsto = tasso base privo di rischio + premio di rischio di mercato x beta. Il fattore beta viene utilizzato per quantificare il rischio di un'impresa in rapporto al rischio complessivo di tutte le imprese. Il premio di rischio per l'investimento specifico si ottiene moltiplicando il premio di rischio del mercato per il fattore beta.

(120)

Il CAPM è il metodo predominante per calcolare i rendimenti degli investimenti per quanto riguarda le grandi imprese quotate. Tuttavia, non essendo la LBB un'impresa quotata, non è possibile derivare direttamente il suo valore di beta. Pertanto il CAPM può essere utilizzato solo sulla base di una stima del fattore beta.

(121)

Le autorità tedesche hanno espresso riserve di principio in merito all'uso del CAPM. Nel loro accordo, le parti hanno comunque finito per utilizzare il CAPM e sono arrivate ad una remunerazione adeguata pari al 10,19 % per il conferimento alla LBB del capitale sociale e della riserva speciale.

(122)

Le parti hanno utilizzato il CAPM come base per i loro calcoli e hanno impiegato per la LBB un tasso base privo di rischio del 7,23 % al 31 dicembre 1992. La determinazione di questi tassi è basata sul presupposto che il patrimonio della WBK dovesse essere messo stabilmente a disposizione della LBB. Le parti hanno pertanto evitato di utilizzare un tasso privo di rischio basato su una data di riferimento (ad esempio il rendimento dei titoli di Stato decennali) osservato sul mercato al momento del conferimento del patrimonio, in quanto una tale impostazione non avrebbe tenuto conto del rischio di reinvestimento, ossia del rischio di non riuscire ad investire nuovamente il capitale allo stesso tasso privo di rischio alla scadenza del periodo di investimento. Secondo le parti il modo migliore per tenere conto del rischio di investimento sarebbe quello di ricorrere ad un «Total Return Index» (indice di rendimento globale). Pertanto le parti hanno utilizzato il REX10 Performance Index della Borsa tedesca, che riproduce il rendimento di un investimento in titoli della Repubblica federale di Germania di durata decennale. Le serie dell'indice utilizzate contengono i valori di fine anno del REX10 Performance Index a partire dal 1970. Le parti hanno quindi calcolato il rendimento annuo che rispecchia il trend corrispondente all'andamento del REX10 Performance Index nel periodo tra il 1970 e il 1992 e sono giunte al tasso di interesse di base privo di rischio del 7,23 % (al 31 dicembre 1992).

(123)

Dato che l'investimento doveva effettivamente essere messo stabilmente a disposizione della LBB, il metodo utilizzato per determinare il tasso di interesse di base privo di rischio nel caso specifico appare appropriato. Il REX10 Performance Index costituisce inoltre una fonte di dati generalmente riconosciuta. I tassi di base privi di rischio determinati sono pertanto adeguati.

(124)

Il fattore beta è stato stimato pari a 0,74 sulla base di una perizia di KPMG, presentata alla Commissione, che riguarda i fattori beta corretti di tutti gli enti creditizi quotati alla Borsa tedesca. Sulla base della perizia e alla luce del profilo commerciale della LBB, questo fattore beta è da considerarsi adeguato.

(125)

La Commissione ritiene giustificato anche il premio di rischio di mercato del 4,0 %. Già nel procedimento conclusosi con la decisione 2000/392/CE, è stato applicato più volte il cosiddetto premio di rischio generale del mercato di lungo termine, ossia la differenza tra il rendimento medio di lungo termine di un portafoglio azionario normale e il rendimento dei titoli di Stato. Nelle perizie riguardanti il predetto caso sono stati applicati margini del 3 %-5 %, a seconda della metodologia utilizzata, del periodo di riferimento e della base di dati. Ad esempio, una relazione commissionata dal BdB ha elaborato percentuali alternative del 3,16 % e del 5 %, un'altra commissionata dalla WestLB nello stesso caso è arrivata a valori del 4,5 % e 5 %, mentre Lehman Brothers ha calcolato, sempre per conto della WestLB, un tasso del 4 %. Pertanto, secondo la Commissione, nel caso in esame non vi sono motivi per discostarsi dal premio di rischio del mercato utilizzato nell'accordo. Sulla base del CAPM, la Commissione non ha alcun dubbio che la remunerazione minima determinata dalle parti possa essere considerata adeguata.

(126)

La Commissione fissa pertanto al 10,19 % annuo (al netto dell'imposta sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori) la remunerazione minima adeguata.

(127)

Occorre accertare se vi siano motivi che giustifichino un aggiustamento della remunerazione minima determinata. In linea con la prassi seguita negli altri procedimenti riguardanti Landesbanken, le seguenti tre caratteristiche specifiche dell'operazione giustificano una maggiorazione: in primo luogo, la mancata emissione di nuove quote della società e dei relativi diritti di voto, in secondo luogo, il volume straordinario del patrimonio trasferito e in terzo luogo, la mancanza di fungibilità dell'investimento.

(128)

Come negli altri procedimenti, la Commissione non ritiene giustificate maggiorazioni per le ultime due caratteristiche, né per la decisione di non emettere nuove quote societarie con i diritti di voto connessi, in quanto il Land Berlino già possedeva il 100 % delle quote con diritto di voto.

(129)

Nel caso delle azioni la remunerazione dipende direttamente dai risultati dell'impresa e si traduce principalmente in dividendi ed in una partecipazione all'aumento di valore dell'impresa (espresso ad esempio in incrementi delle quotazioni azionarie). Il Land riceve una remunerazione forfettaria il cui livello dovrebbe rispecchiare entrambi questi elementi propri della remunerazione di apporti di capitale «normali». Si può argomentare che il fatto che il Land riceva una remunerazione fissa anziché direttamente connessa all'andamento della LBB costituisca un vantaggio che giustifica una riduzione del tasso della remunerazione. Occorre però considerare che sono i risultati futuri dell'impresa a determinare se la remunerazione fissa costituisca effettivamente un vantaggio rispetto ad una remunerazione variabile, collegata ai profitti dell'impresa. Se i risultati peggiorano, un tasso fisso va a favore dell'investitore, se migliorano, lo svantaggia. Tuttavia l'andamento effettivo non può essere preso in considerazione a posteriori ai fini della valutazione della decisione di investimento. Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che l'accordo su un importo forfettario non dovrebbe determinare alcuna riduzione del tasso di remunerazione.

(130)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che il rendimento minimo conforme alle condizioni di mercato per il capitale e la riserva speciale sarebbe stato pari al 10,19 % l'anno (al netto dell'imposta sulle società). Per quanto riguarda la mancanza di liquidità della riserva speciale, da tale valore va detratto il 3,62 % per via dei costi di rifinanziamento netti.

(131)

Anche gli importi richiesti per l'attività di promozione rappresentano un valore materiale per la LBB e la loro funzione economica è pertanto assimilabile a quella di una garanzia o copertura. Per esporsi ad un rischio di questo tipo, un investitore operante in un'economia di mercato richiederebbe una remunerazione adeguata. L'accordo tra il BdB, il Land e la LBB non si pronuncia su questo aspetto.

(132)

Nel caso relativo alla WestLB (34), la Germania ha considerato che una remunerazione dello 0,3 % l'anno al lordo delle imposte costituisse un tasso di partenza adeguato. Tenuto conto della sostanziale comparabilità della WestLB e della LBB, nonché della mancanza di altri punti di riferimento, la Commissione parte dal presupposto che questo tasso corrisponda alla remunerazione che la LBB avrebbe dovuto pagare sul mercato anche agli inizi degli anni Novanta per una garanzia bancaria in suo favore.

(133)

Le ragioni che hanno motivato nella decisione 2000/392/CE una maggiorazione del tasso di partenza non si applicano invece nel caso in esame. Nella decisione 2000/392/CE al tasso summenzionato dello 0,3 % annuo è stata applicata una maggiorazione di un ulteriore 0,3 % annuo, in quanto, da un lato, le garanzie bancarie sono di solito associate a specifiche operazioni e hanno durata determinata (cosa che non si verificava nel caso della WestLB) e, dall'altro, l'importo di più di 3,4 miliardi di DEM messo a disposizione della WestLB è superiore a quello che viene di norma coperto mediante simili garanzie bancarie.

(134)

Una maggiorazione della remunerazione dello 0,3 % per via dell'entità particolarmente elevata della garanzia appare qui inappropriata, considerato che l'importo in questione è compreso tra circa 170 e 350 milioni di DEM l'anno. Un aumento del tasso per il fatto che il patrimonio della WBK per la promozione economica è in linea di massima a disposizione della LBB senza restrizioni è discutibile per le stesse ragioni per cui non sono state applicate maggiorazioni sulla remunerazione del capitale disponibile per l'attività svolta in concorrenza con altri operatori, in quanto il Land aveva la possibilità di ritirare effettivamente alla LBB la disponibilità del patrimonio, come ha del resto fatto alla fine dell'agosto 2004.

(135)

Il premio di garanzia costituisce una spesa operativa per la LBB e pertanto riduce l'utile tassabile. La remunerazione per il patrimonio della WBK proviene dagli utili al netto delle imposte. Il tasso dello 0,3 % deve essere pertanto aggiustato in funzione dell'aliquota fiscale. Come nel caso dei costi di rifinanziamento, la Commissione fa l'ipotesi, in questo caso favorevole alla LBB, di un'aliquota fiscale unica del 50 %. Di conseguenza fissa un tasso dello 0,15 % all'anno al netto delle imposte.

(5)   L'elemento di aiuto

(136)

Sulla base di questi calcoli, la Commissione ritiene conforme alle condizioni di mercato una remunerazione del 10,19 % l'anno al netto delle imposte per il capitale sociale, del 6,57 % l'anno al netto delle imposte per la parte della riserva speciale che la LBB poteva utilizzare a copertura della sua attività commerciale e dello 0,15 % l'anno al netto delle imposte per gli importi richiesti per l'attività di promozione, ma iscritti in bilancio come fondi propri.

(137)

Sulla base dei metodi di calcolo menzionati e dei tassi di remunerazione per le varie forme di capitale trasferito che sono stati esposti in precedenza si giunge agli importi riportati nella tabella di cui al punto 142, che rappresentano la remunerazione adeguata che avrebbe dovuto essere versata per i singoli elementi per ogni anno.

(138)

A questi vanno raffrontati gli importi che all'epoca dell'investimento erano già stati concordati come elementi della remunerazione. Secondo la Commissione, si tratterebbe soltanto della remunerazione pattuita, di importo variabile (cfr. tabella di cui al punto 142), per l'utilizzo della riserva speciale. Ulteriori elementi, come gli incrementi di valore dichiarati dalle autorità tedesche e la distribuzione di dividendi per 238 milioni di DEM nel 1993 non possono invece essere presi in considerazione.

(139)

La Germania ha sostenuto che gli incrementi di valore realizzati in occasione delle due cessioni nel 1994 e nel 1998 e i dividendi distribuiti per un importo di 238 milioni di DEM dovevano essere detratti dalla remunerazione da corrispondere. Secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, i pagamenti effettuati e gli incrementi di valore realizzati dopo l'investimento non sono rilevanti per l'investitore, il quale, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento della realizzazione dell'investimento, si attenderà un rendimento adeguato o potrà concordare direttamente una remunerazione. Per cui i dividendi o gli incrementi di valore che non possono essere calcolati anticipatamente non sono determinanti, né lo è la questione se un incremento di valore realizzato attraverso una vendita generi dei proventi. Infine, non è chiaro per quale ragione la distribuzione di dividendi per 238 milioni di DEM avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della riserva speciale trasferita; ad ogni modo, il pagamento potrebbe essere preso in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra la riserva speciale ed i restanti fondi propri della LBB.

(140)

Le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che il trasferimento era finalizzato a sfruttare i potenziali effetti di sinergia e non ad aumentare i fondi propri della LBB. Dato che per la LBB le sinergie non riducono l'utilizzabilità del capitale trasferito né aumentano i costi derivanti dal trasferimento, esse non dovrebbero incidere sulla remunerazione adeguata che un investitore operante in economia di mercato può esigere dalla banca per il capitale proprio messo a disposizione. Anche nel caso in cui le sinergie generassero realmente un beneficio per il Land, ogni concorrente sarebbe obbligato dal gioco della concorrenza, a «pagare» al Land, oltre ad un compenso adeguato per il capitale proprio messo a disposizione, anche una «remunerazione» sotto forma di tali benefici per lo strumento finanziario. La Commissione ritiene quindi che eventuali effetti di sinergia non costituiscano una remunerazione pagata dalla LBB per il trasferimento della WBK.

(141)

Pertanto la differenza tra la remunerazione convenuta di circa lo 0,25 % all'anno e la remunerazione adeguata del 6,57 % all'anno (per la parte della riserva speciale dell'IBB che può essere utilizzata per l'attività in regime di concorrenza) e del 10,19 % all'anno per il capitale sociale della WBK, nonché dello 0,15 % all'anno (per la parte del patrimonio che può essere equiparata ad una garanzia bancaria) costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(142)

Di conseguenza l’elemento di aiuto può essere scomposto come segue:

Valori (milioni di DEM a fine anno)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 (35)

Totale

Totale in €

1.

Riserva speciale dell'IBB

1 715,2

2 005,8

2 105,8

2 206,0

2 306,0

2 356,0

2 406,0

2 456,5

2 600,0

2 623,8

2 625,4

2 625,4

 

 

Utilizzazione per attività di promozione

168,7

180,1

273,2

323,8

346,4

233,6

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

Parte restante della riserva speciale

1 546,5

1 825,7

1 832,6

1 882,2

1 959,6

2 122,4

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

Tasso d'interesse

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

6,57 %

 

 

Remunerazione dovuta

101,6

119,9

120,4

123,7

128,7

139,4

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Capitale sociale della WBK

187,5

46,9

46,9

46,9

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso d'interesse

10,19 %

10,19 %

10,19 %

10,19 %

10,19 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione dovuta

19,1

4,8

4,8

4,8

4,8

 

 

 

 

 

 

 

38,2

19,5

Compenso per la garanzia bancaria

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

 

 

Remunerazione dovuta

0,253

0,270

0,410

0,486

0,520

0,350

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3.

Remunerazione già corrisposta

0,0

0,0

0,0

1,2

3,4

3,6

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

4.

Remunerazione ancora da corrispondere

121,0

125,0

125,6

127,7

130,6

136,2

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1 584,5

810,14

(143)

Con la scorporazione dell'IBB dalla LBB, il 1o settembre 2004, la riserva speciale è stata ritrasferita al Land Berlino e circa 1,1 miliardi di EUR di tale riserva speciale sono stati apportati alla LBB sotto forma di due conferimenti taciti del Land. Tale scorporazione ha posto fine al trattamento favorevole oggetto del presente esame il 1o settembre 2004.

2.c   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI

(144)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l'integrazione dei mercati finanziari hanno reso l'attività bancaria all'interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza. Tale sviluppo si è ulteriormente intensificato con l'Unione economica e monetaria, grazie alla quale stanno scomparendo i residui ostacoli alla concorrenza sui mercati dei servizi finanziari.

(145)

L'impresa beneficiaria, la Landesbank Berlin, è attiva sia a livello regionale, sia a livello internazionale. La LBB si definisce banca commerciale universale, cassa di risparmio centrale e banca statale e comunale. Quindi, nonostante il nome, la tradizione e i compiti che le vengono attribuiti dalla legge, la LBB non è affatto una banca locale o regionale.

(146)

Da ciò si desume chiaramente che la LBB offre i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee fuori dalla Germania e — dato che le banche di altri paesi europei operano in Germania — all'interno della Germania.

(147)

Va inoltre ricordato il legame molto stretto esistente tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie. Solo sulla base di fondi propri riconosciuti sufficienti una banca può operare ed espandere le proprie attività commerciali. Dato che la misura statale ha fornito alla LBB tali fondi propri per rispettare i requisiti di solvibilità, essa ha direttamente influenzato le possibilità commerciali della banca.

(148)

È evidente pertanto che l'aiuto concesso alla LBB determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

3.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON IL TRATTATO CE

(149)

Sulla base delle considerazioni che precedono si può affermare che tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono soddisfatti e che di conseguenza il trasferimento del patrimonio della WBK comporta un aiuto di Stato ai sensi del predetto articolo. Su questa base bisogna esaminare se tale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune. Va tuttavia osservato che le autorità tedesche non hanno invocato alcuna deroga per eventuali elementi di aiuto di Stato presenti nell'ambito del trasferimento del patrimonio.

(150)

Non è applicabile nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. L'aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o eventi eccezionali, né è destinato a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(151)

Dato che l'aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure in cui si abbia una grave forma di sottooccupazione né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non sono applicabili né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per quanto riguarda la dimensione regionale di quest'ultimo. L'aiuto non promuove nemmeno l'esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo. Esso non è diretto neppure a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(152)

Dato che quando la misura venne decisa non era in gioco la sopravvivenza economica della LBB, non si pone la questione se il fallimento di un unico grande ente creditizio come la LBB avrebbe potuto causare una crisi generale del settore bancario tedesco, il che avrebbe potuto eventualmente giustificare, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto volto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca.

(153)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se agevola lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche agli aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso di specie, non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di questa disposizione di deroga. La LBB non era un'impresa in difficoltà di cui occorresse ripristinare l'efficienza economica con aiuti di Stato.

(154)

L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, che in determinate condizioni consente deroghe alle disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato, è in linea di principio applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui «servizi di interesse economico generale nel settore bancario» (36).

(155)

La Germania non ha argomentato che, ammesso che la LBB sia stata favorita dal trasferimento del patrimonio della WBK, il trattamento favorevole rappresenterebbe solo una compensazione per i costi sostenuti dalla LBB per adempiere al mandato pubblico. Per la Commissione è chiaro che il trasferimento è stato effettuato per consentire alla LBB di soddisfare i nuovi requisiti sui fondi propri, non come compensazione per un mandato pubblico.

(156)

Dato che non trova applicazione nessuna delle deroghe al divieto fondamentale di concedere aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il trattato.

4.   L'AIUTO NON RIENTRA IN NESSUNO DEI REGIMI DI AIUTI GIÀ ESISTENTI

(157)

Non si può considerare neanche che il trasferimento del patrimonio della WBK sia coperto dal regime di aiuti di Stato già esistente «Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung».

(158)

Da un lato, la fattispecie della Gewährträgerhaftung, come garanzia offerta ai creditori qualora, in caso di inadempimento, il patrimonio della banca non sia sufficiente per soddisfare i crediti, non si applica al caso di specie. L'apporto di capitale non è inteso a soddisfare i creditori della LBB e il patrimonio della LBB non era stato esaurito.

(159)

Non ricorrono neanche le condizioni perché l'aiuto rientri nella fattispecie dell'Anstaltslast. Questo impone all'ente proprietario di fornire alla LBB le risorse di cui questa necessita per il regolare svolgimento della sua attività, qualora decida di assicurarne il proseguimento. Tuttavia, al momento dell'apporto del capitale, la LBB non era affatto impossibilitata a svolgere regolarmente la sua attività. Pertanto, l'apporto di capitale non era necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'attività della LBB. Questo consapevole calcolo economico da parte del Land, nella sua qualità di comproprietario, consentiva inoltre alla LBB di sfruttare nuove opportunità commerciali nel quadro dell'attività esercitata in regime di concorrenza. Il «requisito della necessità» proprio dell'Anstaltslast non è presente in una decisione economica normale come quella adottata dal Land. Non essendo possibile applicare nessun altro regime di aiuti esistente a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 e dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, l'apporto di capitale in questione deve pertanto essere considerato come nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

5.   CONCLUSIONI

(160)

L'aiuto derivante dal conferimento della WBK/IBB in data 1o gennaio 1993 non può essere considerato compatibile con il mercato comune né ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato CE, né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato CE. Pertanto, l'aiuto è dichiarato incompatibile con il mercato comune e deve essere soppresso. L'elemento di aiuto deve essere recuperato dalla Germania,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della Landesbank Berlin — Girozentrale, per un importo totale di 810,14 milioni di EUR nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 31 agosto 2004, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall'impresa beneficiaria l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (37).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 239 del 4.10.2002, pag. 12.

(2)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1.

(3)  Racc. 2003, pag. II-435.

(4)  GU C 239 del 4.10.2002, pag. 12.

(5)  Punti 32 e segg. e punto 141 della decisione della Commissione relativa ad un aiuto alla ristrutturazione a favore della Bankgesellschaft Berlin AG (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(6)  Dal 1o maggio 2002, dopo la fusione delle autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e della Borsa: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — BAFin).

(7)  GU C 141 del 14.6.2002, pag. 2.

(8)  Punti 32 e segg. e punto 141 della decisione della Commissione relativa ad un aiuto alla ristrutturazione a favore della Bankgesellschaft Berlin AG (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(9)  Punti 32 e segg. e punto 141 della decisione della Commissione relativa ad un aiuto alla ristrutturazione a favore della Bankgesellschaft Berlin AG (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(10)  GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14, sostituita dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5 2000, pag. 1).

(11)  GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16, sostituita dalla direttiva 2000/12/CE.

(12)  Si tratta apparentemente dello 0,25 % al lordo delle imposte e dello 0,11 % al netto delle imposte secondo una nota contenuta nella tabella corrispondente trasmessa per il periodo 1995-1998; non è tuttavia precisato di quali imposte si tratti.

(13)  GU L 83 del 27. 3.1999, modificata dagli atti di adesione del 2003.

(14)  Da allora questo importo non è più imputato al patrimonio.

(15)  Informazione confidenziale, in appresso [...].

(16)  Cfr. sopra, nota 2, punto 162.

(17)  Dati sui profitti e perdite pubblicati nell'archivio dei dati delle imprese Hoppenstedt; tra le 35 banche selezionate figurano le 4 grandi banche private, 5 altre banche private, 17 istituti di diritto pubblico, 2 banche cooperative e 7 banche di credito fondiario.

(18)  Cfr. sopra, nota 2, punto 182.

(19)  NN 53/2001; decisione della Commissione del 25 luglio 2001.

(20)  Cfr. la nota 1.

(21)  GU L 308 del 21.12.1995, pag. 92.

(22)  GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28.

(23)  GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1 quale modificato dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(24)  Racc. 2003, pag. II-1789.

(25)  Ibidem, punto 60 della motivazione.

(26)  Da allora questo importo non è più imputato al patrimonio dell'IBB.

(27)  Cfr. la nota 3.

(28)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Anche se nella comunicazione si fa riferimento esplicito al settore manifatturiero, è indubbio che il principio è applicabile a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il principio è stato riaffermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(29)  Cfr. la nota 3, punto 245 della motivazione.

(30)  Cfr. la nota 3, punto 246 della motivazione.

(31)  Naturalmente, in realtà la situazione è molto più complessa a causa ad esempio di voci fuori bilancio, di diverse ponderazioni del rischio degli attivi o di voci a rischio zero. Tuttavia, il ragionamento di fondo è corretto.

(32)  La situazione non cambia se si tiene conto della possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per fondi propri di base).

(33)  Secondo documenti forniti dal governo tedesco, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società era del 46 % nel 1992, accompagnata da una sovrattassa di solidarietà del 3,75 %, vale a dire 49,75 % in totale. L'aliquota globale è scesa al 46 % nel 1993 ed è stata pari al 49,5 % dal 1994 al 2000. Dal 2001 l'aliquota fiscale globale è pari al 30 %.

(34)  Cfr. la nota 2, punto 221 della motivazione.

(35)  1.1.-31.8.2004. Successivamente, 1,1 miliardi di € della riserva speciale dell'IBB sono stati convertiti in conferimenti taciti del Land nella LBB contro remunerazione

conforme alle condizioni di mercato. Dal 1o gennaio 1999 il DEM viene convertito in euro al tasso di 1 EUR = 1,95583 DEM. Gli importi in DEM devono essere convertiti in euro sulla base di tale tasso.

(36)  La relazione è stata presentata al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Può essere richiesta alla direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile sul sito Internet della Commissione.

(37)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

1.   Calcolo dell'importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull'importo degli aiuti di Stato illegalmente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell'aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già attuati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre i provvedimenti alternativi previsti dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recupero già eseguito

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare i documenti comprovanti l'avvenuta restituzione degli aiuti specificati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


(1)  

(°)

Data in cui gli aiuti (o le singole quote di aiuto) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)

(3)  

(°)

Data di restituzione degli aiuti


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank — Girozentrale, ora WestLB AG

[notificata con il numero C(2004) 3925]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/737/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

1.   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(1)

Con una denuncia del 23 marzo 1993, il Bundesverband deutscher Banken e.V. («BdB»), che rappresenta circa 300 banche private con sede in Germania, ha chiesto alla Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 226 del trattato CE nei confronti della Germania. L’Associazione ha affermato che l’Ufficio federale di vigilanza (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, «BAKred») avrebbe contravvenuto all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE nel riconoscere come fondi propri di Westdeutsche Landesbank Girozentrale («WestLB») il patrimonio di Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen («Wfa»), che si era fusa con WestLB.

(2)

Con lettera del 31 maggio 1994, il BdB ha informato la Direzione generale IV, responsabile della concorrenza, del trasferimento patrimoniale in questione menzionando, in tale contesto, una distorsione della concorrenza a favore di WestLB. In data 21 dicembre 1994 il BdB ha presentato una denuncia formale alla Commissione richiedendole di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti della Germania. Nel febbraio e marzo 1995 e nel dicembre 1996 dieci banche si sono associate individualmente alla denuncia del BdB.

(3)

Per poter giudicare se il suddetto trasferimento configuri un aiuto di Stato, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità tedesche con lettere del 12 gennaio 1993, 9 febbraio 1993, 10 novembre 1993 e 13 dicembre 1993, nonché del 16 gennaio 1996. La Germania ha risposto con lettere del 9 febbraio 1993 e 16 marzo 1993, 8 marzo 1994, 12 aprile 1996 e 26 aprile 1996 e 14 gennaio 1997. Varie parti interessate hanno inviato a loro volta lettere e documentazione. Rappresentanti della Commissione si sono incontrati con rappresentanti delle autorità tedesche, di WestLB e di altre Landesbanken, nonché del denunciante, in diverse occasioni tra il 1994 e il 1997.

(4)

Dopo questo scambio di informazioni la Commissione ha ritenuto necessario avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato. La decisione è stata adottata il 1o ottobre 1997. In tale decisione la Commissione era giunta alla conclusione che la misura in questione costituiva verosimilmente un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che aveva bisogno di ulteriori informazioni per poter procedere all’esame dei fatti. Si trattava anzitutto di informazioni concernenti le iniziative prese dal Land Renania settentrionale-Vestfalia («il Land») per assicurare una adeguata partecipazione ai profitti che WestLB poteva realizzare sulla base dell’aumento di capitale, gli effetti dell’inadeguatezza del capitale trasferito sotto il profilo della liquidità, le conseguenze del fatto che l’influenza del Land su WestLB non sia aumentata e della natura preferenziale della remunerazione fissa, nonché qualsiasi altro aspetto determinante nella fissazione di una remunerazione adeguata, il livello del capitale di Wfa disponibile per sostenere le attività commerciali di WestLB, l’importo superiore indicato nel bilancio di WestLB, le esenzioni fiscali, la cancellazione dei debiti, la redditività di WestLB e le presunte sinergie.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di WestLB (19 maggio 1998), Association Française des Banques (26 maggio 1998), British Bankers Association (2 giugno 1998) e BdB (4 giugno 1998) e le ha trasmesse alla Germania con lettera del 15 giugno 1998, per consentire a quest’ultima di prendere posizione. Le osservazioni della Germania sono pervenute, dopo una proroga del termine, con lettera dell’11 agosto 1998.

(6)

Le riunioni con i rappresentanti del BdB si sono svolte il 15 gennaio ed il 16 settembre 1998 e con i rappresentanti di WestLB il 9 settembre 1998. Con lettera del 22 settembre 1998 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità tedesche, WestLB e il BdB ad una riunione comune sui vari aspetti del caso. Il BdB ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 30 ottobre 1998. La riunione con le tre parti si è svolta il 10 novembre 1998. In seguito a tale riunione i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni e documenti alle autorità tedesche, nonché al BdB con lettera del 16 novembre 1998.

(7)

Dopo una proroga del termine, il BdB ha presentato le informazioni richieste con lettera del 14 gennaio 1999. La Germania, dopo una proroga del termine, ha inviato alcune informazioni con lettere datate 15 gennaio 1999 e 7 aprile 1999.

(8)

Dato che le autorità tedesche rifiutavano di fornire alcuni dati alla Commissione, quest’ultima ha invitato la Germania a fornire tali informazioni con decisione del 3 marzo 1999, notificata alle autorità tedesche con lettera 24 marzo 1999. Le informazioni sono state trasmesse dalla Germania, dopo una proroga del termine, con lettera del 22 aprile 1999.

(9)

La Commissione ha deciso di commissionare uno studio indipendente sull’adeguata remunerazione che il Land Renania settentrionale-Vestfalia avrebbe dovuto richiedere per il trasferimento di Wfa a WestLB. Anche la società di consulenza prescelta ha partecipato alla riunione con le tre parti in causa il 10 novembre 1998 ed ha presentato lo studio alla Commissione in data 18 giugno 1999. In data 8 luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank Girozentrale («la decisione impugnata») (3). La decisione è stata notificata il 4 agosto 1999 alla Germania che l’ha comunicata al Land con lettera del 6 agosto 1999. Il Land ha informato WestLB con lettera del 9 agosto 1999 la quale è pervenuta a WestLB lo stesso giorno. Gli articolo 1, 2 e 3 di detta decisione recitano:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank Girozentrale, per un importo totale di 1 579 700 000 DEM (807 700 000 EUR) negli anni dal 1992 al 1998, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1)   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2)   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno. L’aiuto da recuperare comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.».

2.   PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

(10)

Il 12 ottobre 1999 WestLB e il Land Renania settentrionale-Vestfalia hanno presentato ricorso contro la decisione summenzionata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. WestLB, il Land e la Germania, come parte interveniente, hanno richiesto che la decisione impugnata fosse dichiarata nulla e che la Commissione fosse condannata a sostenere le spese del procedimento. Il Land ha inoltre richiesto di condannare il BdB a sopportare le proprie spese. La Commissione e il BdB, come parte interveniente, hanno richiesto che i due ricorsi fossero dichiarati infondati e che i ricorrenti fossero condannati alle spese (il BdB comprendeva in tale cifra le proprie).

(11)

In data 8 ottobre 1999, inoltre, la Germania ha presentato ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, richiedendo anche in questo caso di dichiarare nulla la decisione impugnata e di condannare la Commissione a sostenere le spese. Tale procedimento è stato tuttavia sospeso in considerazione del procedimento, avente il medesimo oggetto, pendente dinanzi al Tribunale di primo grado.

(12)

Con ordinanza del Tribunale del 22 agosto 2000, la Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti e il BdB è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con decisione del Tribunale dell’11 luglio 2001, le due cause sono state riunite per la fase orale e la decisione. L’udienza si è svolta il 5 e 6 giugno 2002.

(13)

Il 6 marzo 2003 il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza con la quale ha annullato la decisione della Commissione (4) condannando quest’ultima al pagamento delle spese dei ricorrenti e delle proprie spese; la Germania e il BdB dovevano sopportare le proprie spese.

(14)

La decisione della Commissione è stata annullata dal Tribunale di primo grado per difetto di motivazione su due elementi relativi al calcolo della remunerazione adeguata, come illustrato in appresso. La decisione è stata dichiarata nulla relativamente alla motivazione dell’ammontare della remunerazione per il capitale sociale liquido utilizzato come base per il calcolo, per il quale la Commissione aveva fissato un tasso annuo del 12 % (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori). La decisione è stata inoltre dichiarata nulla relativamente alla motivazione dell’ammontare della maggiorazione su detta remunerazione per la quale la Commissione aveva fissato un tasso annuo del 1,5 % (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori). Per il resto l’impianto della decisione della Commissione è stato pienamente confermato dal Tribunale di primo grado.

3.   NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(15)

Con lettere del 20 e 29 gennaio , del 6 febbraio e del 28 maggio 2004 la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche un aggiornamento dei dati significativi per la decisione che, dopo una proroga del termine, sono state trasmesse il 10 marzo 2004 e 14 giugno 2004, e sono state oggetto di audizione orale il 28 luglio 2004. Ulteriori osservazioni del Land Renania settentrionale-Vestfalia sono pervenute il 26 agosto 2004. La Germania ha inviato le ulteriori informazioni richieste con lettera del 6 ottobre 2004.

(16)

Nel luglio 2004 il denunciante (il BdB), il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB AG hanno raggiunto un accordo provvisorio, trasmesso alla Commissione il 19 luglio 2004, sulla remunerazione appropriata del patrimonio trasferito che, a loro giudizio, la Commissione avrebbe dovuto adottare come base di partenza per i due punti contestati dal Tribunale. La versione definitiva di tale accordo è stata trasmessa alla Commissione il 13 ottobre 2004.

(17)

Nella nuova decisione la Commissione, secondo le indicazioni del Tribunale, ha corretto i punti considerati da quest’ultimo come insufficienti (motivazione della remunerazione di base e dell’eventuale maggiorazione). Per il resto, la Commissione conferma la propria valutazione di base, formulata nella decisione originaria. Nella presente decisione si è tenuto tuttavia conto dei risultati dei colloqui tra il denunciante BdB e il Land Renania settentrionale-Vestfalia nonché WestLB relativamente all’ammontare della remunerazione adeguata. Nella presente decisione la Commissione ha inoltre apportato opportuni aggiornamenti, divenuti necessari dopo il tempo trascorso dalla prima decisione, relativamente al procedimento, alla presentazione dell’impresa nonché al calcolo dell’elemento di aiuto, compresa la constatazione della conclusione dell’aiuto, alla luce dei nuovi dati presentati dalla Germania per gli anni trascorsi dall’emanazione della decisione originaria; sono stati altresì abbreviate alcune parti non più necessarie per la nuova decisione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN OGGETTO

1.   WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (WESTLB AG)

(18)

Nel periodo di riferimento per la presente decisione, compreso tra il trasferimento di Wfa il 31 dicembre 1991 e la scissione di WestLB il 1o agosto 2002, che ha messo fine all’aiuto, WestLB era un istituto di credito di diritto pubblico ai sensi della legislazione del Land Renania settentrionale-Vestfalia. Il 31 dicembre 1991 i fondi propri riconosciuti di WestLB ammontavano a 5,1 miliardi di DEM. Ai sensi della legislazione del Land, WestLB aveva una tripla funzione: fungeva da banca centrale per le casse di risparmio locali di detto Land e, dal 17 luglio 1992, anche per quelle del Land Brandeburgo. Svolgeva le funzioni di una banca statale e comunale, effettuando, in particolare, operazioni finanziarie per conto dei suoi azionisti. WestLB svolgeva, infine, le normali attività di banca. Fatte salve disposizioni particolari della legislazione del Land, WestLB era soggetta alla legge bancaria tedesca («Kreditwesengesetz») e alla relativa vigilanza.

(19)

WestLB era al 100 % di proprietà pubblica. La quota maggiore del capitale nominale era detenuta dal Land Renania settentrionale-Vestfalia (43,2 %); gli altri azionisti erano il Landschaftsverband Rheinland e il Landschaftsverband Westfalen-Lippe (consorzi di comuni) che detengono ciascuno l’11,7 % del capitale, nonché il Rheinischer Sparkassen- und Giroverband e il Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (federazioni di casse di risparmio) che detenevano il 16,7 % ciascuno. Questa struttura proprietaria è rimasta immutata in tutto il periodo di riferimento, dal 31 dicembre 1991 al 1o agosto 2002.

(20)

In quanto istituto di diritto pubblico WestLB beneficiava di due tipi di garanzie: dell’Anstaltslast (obbligo dell’ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di fornirgli i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento) e della Gewährträgerhaftung (l’obbligo da parte dell’ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di far fronte ai creditori che questo non riuscisse a soddisfare tramite il proprio patrimonio). In base all’Anstaltslast la proprietà di WestLB era tenuta ad assicurare la base economica dell’istituto ed il suo funzionamento per l’intera durata della sua esistenza. Tale garanzia non creava una copertura della proprietà nei confronti dei creditori della banca, ma si limitava a disciplinare il rapporto tra l’autorità pubblica e la banca. La Gewährträgerhaftung stabiliva che la proprietà dovesse soddisfare i debiti della banca che non potevano essere ripianati dal suo attivo. Essa stabiliva una responsabilità del garante nei confronti dei creditori della banca. Entrambe le garanzie non avevano limitazioni né di ordine temporale né di tipo quantitativo.

(21)

Originariamente, WestLB era un ente regionale rivolto soprattutto ad integrare l’attività delle casse di risparmio locali, che a loro volta svolgevano inizialmente una funzione primariamente sociale, fornendo servizi finanziari in settori nei quali il mercato era deficitario. Tuttavia, le casse di risparmio si sono trasformate da tempo in enti creditizi di tipo universale. Anche WestLB si era sempre più indirizzata negli ultimi decenni verso un’attività commerciale indipendente divenendo, nel periodo di riferimento, un forte concorrente sui mercati bancari tedesco ed europeo.

(22)

In base al suo totale di bilancio, nel periodo in oggetto il gruppo WestLB era uno dei cinque principali istituti di credito. Il gruppo WestLB offriva servizi finanziari a imprese private ed enti pubblici ed operava anche sui mercati dei capitali internazionali, sia per conto proprio sia per conto di altri emittenti di titoli. Come molte altre banche universali tedesche, la WestLB deteneva partecipazioni in istituti finanziari e in altre imprese. WestLB svolgeva inoltre una parte importante delle sue attività fuori della Germania.

(23)

Oltre a ciò, grazie a disposizioni legislative particolari, fino alla scissione nell’agosto 2002 WestLB — diversamente dalle banche private, ma analogamente ad altri enti creditizi pubblici — poteva erogare mutui ipotecari e svolgere le attività di una cassa di risparmio nello stesso ambito organizzativo nel quale svolgeva le sue altre attività. Per questo motivo WestLB, nel periodo di riferimento e fino alla scissione, poteva essere considerata una delle banche tedesche con maggiore attività universale.

(24)

D’altro lato, WestLB non disponeva di una fitta rete di agenzie per i servizi destinati alla clientela privata. In questo segmento di mercato operavano le casse di risparmio locali, nei confronti delle quali WestLB fungeva da istituto centrale.

(25)

La redditività di WestLB — misurata sul risultato al lordo delle imposte in rapporto al capitale sociale a livello di gruppo — è ammontata in media negli otto anni precedenti all’assorbimento di Wfa (dal 1984 al 1991) al massimo al 6,6 %, senza indicare una chiara tendenza al miglioramento. Rispetto al livello medio tedesco ed europeo, questo risultato poteva essere definito molto basso.

(26)

Il totale di bilancio del gruppo WestLB è aumentato da più di 270 milioni di DEM nel 1991, ossia prima del trasferimento, a più di 840 milioni di DEM alla fine del 2001, data dei suoi ultimi conti annuali prima della scissione.

(27)

Con legge del 2 luglio 2002, il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha scisso WestLB al 1o agosto 2002 (con effetto retroattivo sul bilancio al 1o gennaio 2002) in una società madre di diritto pubblico, Landesbank Nordrhein-Westfalen, ed una controllata di diritto privato, WestLB AG. Le attività dell’ex WestLB svolte in regime di concorrenza sono state raccolte in WestLB e quelle esercitate nel quadro della missione di servizio pubblico in Landesbank Nordrhein-Westfalen. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, WestLB AG ha coincide dal punto di vista giuridico con WestLB e deve essere considerata debitrice della totalità dell’aiuto da recuperare (5). Al momento della scissione, Wfa è stata incorporata in Landesbank Nordrhein-Westfalen e così ritirata dalle attività in regime di concorrenza raggruppate in WestLB. Inoltre lo statuto di Landesbank Nordrhein-Westfalen prevede che il capitale di Wfa non possa servire a garantire le operazioni relative ai Pfandbriefe di quest’ultima e che in futuro dovrà essere pagata al Land una retribuzione dell’0,6 % annuo per un’eventuale garanzia.

2.   WOHNUNGSBAUFÖRDERUNGSANSTALT (WFA)

(28)

Wfa è stata costituita nel 1957 e fino al 31 dicembre 1991 esercitava le sue attività sotto forma di istituto di diritto pubblico («Anstalt des öffentlichen Rechts»). Come tale era un ente con propria personalità giuridica e con un capitale sociale di 100 milioni di DEM (50 milioni di EUR); il Land Renania settentrionale-Vestfalia ne era l’unico azionista. A norma del paragrafo 6, comma 1 della vecchia legge sulla promozione dell’edilizia residenziale («Wohnungsbauförderungsgesetz») (6) del Land, Wfa si dedicava esclusivamente alla promozione dell’edilizia residenziale concedendo mutui a basso tasso di interesse o a tasso zero. In quanto ente senza scopo di lucro, Wfa era esentata dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società («Körperschaftssteuer»), dell’imposta sul patrimonio («Vermögenssteuer») e dell’imposta sul capitale di esercizio («Gewerbekapitalsteuer»).

(29)

In quanto istituto di diritto pubblico, Wfa beneficiava dell’Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung da parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia per la totalità delle sue passività. Queste garanzie non sono venute meno in seguito al trasferimento.

(30)

La principale fonte di finanziamento per la promozione dell’edilizia residenziale era, e rimane, il «Landeswohnungsbauvermögen» (fondo per la promozione dell’edilizia residenziale), che è alimentato in particolare dai redditi provenienti dagli interessi sui prestiti alla costruzione concessi da WfA, nonché dall’apporto annuale di capitali che provengono dal bilancio del Land. Questi fondi che, ai sensi dell’articolo 16 della vecchia legge sulla promozione dell’edilizia residenziale, dovevano servire esclusivamente al finanziamento di prestiti alla costruzione, hanno contribuito al rifinanziamento di WfA fino al 75 %, il che corrisponde ad un importo di 24,7 miliardi di DEM (12,6 miliardi di EUR) al 31 dicembre 1991.

(31)

Prima del trasferimento Wfa ha garantito le passività registrate dal Land Renania settentrionale-Vestfalia per la sua attività di promozione dell’edilizia residenziale. Ogni anno la garanzia di Wfa veniva trasformata, per un valore pari alle passività rimborsate da parte del Land, in obbligazioni di rimborso del Land nei confronti di Wfa, il che riduceva corrispondentemente il valore del Landeswohnungsbauvermögen. Queste passività di Wfa sarebbero divenute esigibili solo quando quest’ultima non fosse più dipesa dai redditi provenienti dagli interessi e dalla restituzione dei prestiti per svolgere i propri compiti di interesse pubblico. Tali passività di Wfa ammontavano a circa 7,4 miliardi di DEM (3,78 miliardi di EUR) a fine 1991 e non figuravano direttamente nel bilancio ma solo «fuori bilancio».

3.   REQUISITI PATRIMONIALI STABILITI DALLA DIRETTIVA SUI FONDI PROPRI E DALLA DIRETTIVA SUL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

(32)

Ai sensi della direttiva del Consiglio 89/647/CEE (7) e della direttiva sui fondi propri, le banche devono disporre di fondi propri pari all’8 % (8) delle loro attività ponderate per il rischio e delle operazioni a rischio fuori bilancio (9). A seguito di tali direttive, il 1o gennaio 1992 sono state apportate modifiche al Kreditwesengesetz. I nuovi requisiti sono entrati in vigore il 30 giugno 1993 (10). Fino a tale data gli istituti di credito tedeschi erano obbligati a detenere fondi propri pari al 5,6 % delle attività ponderate per il rischio (11).

(33)

Per quanto riguarda la nuova soglia dell’8 %, almeno metà deve consistere in «fondi propri di base», che comprendono quote di capitale a disposizione dell’ente creditizio per uso immediato ed illimitato allo scopo di coprire perdite non appena esse si verificano. I fondi propri di base sono pertanto di importanza decisiva per la dotazione totale di fondi propri di una banca ai fini della legislazione prudenziale, poiché i fondi propri supplementari sono riconosciuti, ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base.

(34)

Inoltre, l’entità dei fondi propri limita la capacità di una banca ad assumere grandi fidi. All’epoca del trasferimento di Wfa, ai sensi dell’articolo 13 del Kreditwesengesetz, un fido singolo non poteva superare il 50 % dei fondi propri della banca ed il totale dei fidi che superavano il 15 % dei fondi propri non poteva essere superiore ad otto volte i fondi propri dell’ente creditizio. La modifica al Kreditwesengesetz del 1994, introdotta per allinearlo alla direttiva 92/121/CEE del Consiglio (12), ha ridotto il fido massimo al 25 % dei fondi propri di una banca e ha stabilito che il totale dei fondi dei grandi fidi che superano il 10 % dei fondi propri di una banca non possa essere superiore ad otto volte il totale dei fondi propri (13).

(35)

Inoltre, l’articolo 12 della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 sul coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (14) limita l’entità delle partecipazioni negli altri istituti di credito e finanziari. Una disposizione speciale del Kreditwesengesetz (articolo 12), che non si basa sulla legislazione comunitaria, ma che vige anche in altri Stati membri, limita altresì l’importo totale degli investimenti a lungo termine, incluse le partecipazioni in imprese non finanziarie, all’importo totale dei fondi propri della banca.

(36)

Le banche tedesche avevano tempo fino al 30 giugno 1993 per adeguarsi ai nuovi requisiti patrimoniali. Già prima del recepimento della direttiva sul coefficiente di solvibilità nell’ordinamento tedesco, molte Landesbanken, fra cui anche WestLB, disponevano di fondi propri relativamente limitati. Secondo calcoli effettuati dalla Bundesbank nel dicembre 1991 sulla base delle disposizioni delle direttive, le Landesbanken presentavano in media un coefficiente di solvibilità del 6,3 %, mentre dal 30 giugno 1993 tale coefficiente doveva essere dell’8 % (15). Questi enti creditizi dovevano perciò assolutamente aumentare la propria base di fondi propri per evitare una restrizione della loro espansione imprenditoriale ed in assoluto per poter mantenere il proprio volume di attività. Se una banca non può dimostrare il livello necessario di fondi propri, l’autorità di vigilanza impone loro di prendere misure immediate per rispettare le regole di solvibilità o reperendo fondi propri supplementari o riducendo le attività ponderate per il rischio.

(37)

Mentre le banche private hanno dovuto soddisfare il loro ulteriore fabbisogno di fondi propri sui mercati di capitali, le banche pubbliche non hanno potuto muoversi nella stessa direzione in quanto i loro azionisti pubblici hanno deciso di non privatizzarle (né in tutto né in parte). Tuttavia, a causa della situazione di bilancio generalmente difficile, gli enti pubblici proprietari non erano in grado di effettuare un apporto di capitale (16). Sono invece state trovate altre soluzioni per reperire fondi addizionali. Nel caso di WestLB, il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha deciso di trasferire Wfa a WestLB per aumentarne i fondi propri. Simili operazioni sono state effettuate da altri Länder a favore delle rispettive Landesbanken.

4.   IL TRASFERIMENTO ED I SUOI EFFETTI

a)   IL TRASFERIMENTO

(38)

Il Landtag del Land Renania settentrionale-Vestfalia ha approvato il 18 dicembre 1991 la legge che disciplina la promozione dell’edilizia («Gesetz zur Regelung der Wohnungsbauförderung») (17). L’articolo 1 di tale legge dispone il trasferimento di Wfa a WestLB. Tale trasferimento è divenuto effettivo il 1o gennaio 1992.

(39)

Secondo la motivazione della legge di trasferimento, la ragione fondamentale risiedeva nella necessità di aumentare i fondi propri di WestLB allo scopo di consentire all’ente creditizio di conformarsi ai requisiti patrimoniali più rigidi che entravano in vigore il 30 giugno 1993. Grazie al trasferimento, questo poteva avvenire senza onere finanziario supplementare per il bilancio del Land. Come effetto secondario veniva indicato un aumento di efficienza, ottenuto combinando le attività di promozione dell’edilizia residenziale di Wfa e di WestLB.

(40)

Nell’ambito del trasferimento, il Land ha soppresso la garanzia di Wfa di circa 7,4 miliardi di DEM (3,78 miliardi di EUR) per le sue passività in relazione ai fondi raccolti per la promozione dell’edilizia (cfr. sezione II.2).

(41)

WestLB è divenuta il successore legale universale di Wfa (eccetto per la responsabilità di Wfa nei confronti del Land per debiti contratti ai fini della promozione edilizia, che è stata cancellata precedentemente al trasferimento). Wfa è diventata un ente di diritto pubblico indipendente dal punto di vista organizzativo ed economico senza capacità giuridica all’interno di WestLB. Il capitale sociale e le riserve di Wfa devono essere indicati nel bilancio di WestLB come riserva speciale («Sonderrücklage»). Il Land è rimasto responsabile per il passivo di Wfa in base alla Anstaltslast e alla Gewährträgerhaftung.

(42)

Le attività trasferite, vale a dire il capitale sociale, le riserve, il Landeswohnungsbauvermögen ed i rimanenti crediti di Wfa, nonché i futuri rimborsi di prestiti alla costruzione, continuano ad essere destinati alla promozione dell’edilizia residenziale ai sensi dell’articolo 2, sezione 16, paragrafo 2 della legge summenzionata, anche dopo il trasferimento a WestLB. La stessa norma ha stabilito che gli attivi trasferiti servono al tempo stesso come fondi propri ai sensi del Kreditwesengesetz (e di conseguenza, della direttiva sui fondi propri), sulla cui base viene effettuato il calcolo per il coefficiente di solvibilità di una banca. Pertanto, esse servono anche a sostenere le attività esercitate in regime di concorrenza da WestLB.

(43)

In occasione del trasferimento, i proprietari di WestLB hanno modificato l’accordo di copertura («Mantelvertrag») e hanno deciso di mantenere costante il patrimonio finalizzato al sostegno dell’edilizia residenziale, anche se WestLB avesse subito perdite che intaccassero il capitale iniziale. Il capitale di Wfa doveva essere destinato a garanzia sul piano interno solo subordinatamente ai fondi propri rimanenti di WestLB. È stato precisato nell’accordo di copertura che l’Anstaltslast dei proprietari di WestLB si estendeva anche alla riserva speciale di Wfa. In caso di scioglimento di WestLB, il Land avrebbe un diritto di prelazione sul capitale di Wfa. Nell’accordo di copertura è stato inoltre dichiarato che l’aumento della base di fondi propri di WestLB attraverso l’integrazione di Wfa costituisce una prestazione in equivalente monetario del Land e che il livello della remunerazione dovrebbe essere convenuto tra i proprietari una volta che siano disponibili i primi risultati finanziari per gli esercizi a partire dal 1992 (18). Ciò è stato fatto successivamente in un addendum all’accordo di copertura in data 11 novembre 1993. Nonostante questo accordo interno a garanzia del patrimonio di Wfa e la subordinazione interna del capitale di Wfa, a livello di relazioni esterne di WestLB non viene fatta alcuna distinzione tra la funzione di sostegno dell’edilizia residenziale, da un lato, e dalla funzione di patrimonio di vigilanza per WestLB dei suoi fondi propri, dall’altro. WestLB può disporre del patrimonio trasferito di Wfa per intero e direttamente per coprire le perdite o, in caso di fallimento, per soddisfare i creditori.

(44)

Nel contratto di gestione per quanto riguarda la legge che disciplina la promozione dell’edilizia («Geschäftsbesorgungsvertrag zum Wohnungsbauförderungsgesetz») tra il Land e WestLB è stabilito che WestLB utilizzerà la riserva speciale per sostenere la propria attività solo nella misura in cui viene assicurato l’adempimento dei compiti previsti per legge per Wfa.

(45)

Anche se Wfa ha perso la propria autonomia giuridica divenendo una divisione di WestLB per la promozione dell’edilizia residenziale ed è integrata nei conti di quest’ultima, la sua attività non è stata inserita operativamente in WestLB. Wfa è rimasta un’entità distinta all’interno di WestLB sotto la denominazione di «Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen — Anstalt der Westdeutschen Landesbank Girozentrale» (Istituto per la promozione dell’edilizia residenziale del Land Renania settentrionale-Vestfalia — Istituto di Westdeutsche Landesbank Girozentrale). Questa nuova divisione per la promozione dell’edilizia di WestLB è inclusa nei conti di WestLB, ma pubblica anche propri conti separati. La divisione per la promozione dell’edilizia di WestLB esistente in precedenza è stata fusa con Wfa.

(46)

Il patrimonio trasferito di Wfa, costituito da capitale sociale, riserve, altri elementi dell’attivo ed utili futuri, è rimasto finalizzato al sostegno dell’edilizia residenziale, comportando quindi una gestione separata dalle altre attività commerciali di WestLB. Nel contempo, tale separazione è necessaria affinché l’attività svolta nel quadro del sostegno all’edilizia residenziale continui ad essere riconosciuta come di interesse pubblico ai sensi della normativa fiscale tedesca. Dato che le autorità tedesche sono partiti dal presupposto che Wfa restasse effettivamente, dopo il suo trasferimento, un istituto di utilità pubblica, essa non ha perso le agevolazioni fiscali menzionate alla sezione II, numero 2.

(47)

Tutti i concorrenti di WestLB si sono opposti alla fusione di Wfa, dal carattere monopolistico, con WestLB, anche perché temevano che quest’ultima utilizzasse le informazioni ottenute nel settore del sostegno all’edilizia residenziale per acquisire nuovi clienti per le sue attività commerciali. Le autorità competenti si sono impegnate ad impedire che potessero sorgere distorsioni della concorrenza in seguito a tale ravvicinamento, separando l’attività di sostegno all’edilizia residenziale dalle divisioni commerciali di WestLB per quanto riguarda il personale, le informazioni, ecc. (19).

(48)

Con la scissione di WestLB al 1o agosto 2002 (con effetto retroattivo sul bilancio al 1o gennaio 2002) ai sensi della legge del 2 luglio 2002 del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Wfa è stata integrata in Landesbank Nordrhein-Westfalen e così ritirata dalle attività in regime di concorrenza raggruppate in WestLB.

b)   VALORE DI WFA

(49)

Il valore nominale del patrimonio di Wfa incorporato in WestLB il 31 dicembre 1991 era pari a 24,9 miliardi di DEM (12,73 miliardi di EUR), di cui 24,7 miliardi di DEM (12,68 miliardi di EUR) costituivano il Landeswohnungsbauvermögen. Poiché però queste risorse servivano al finanziamento di prestiti all’edilizia residenziale a basso tasso di interesse o a tasso zero e spesso provvisti di lunghi periodi di grazia prima dell’inizio del rimborso, il capitale nominale doveva essere fortemente scontato per calcolarne il valore in termini effettivi.

(50)

WestLB ha incaricato una società di revisione contabile di presentare una valutazione di Wfa al 1o gennaio 1992. Tale valutazione è stata presentata il 30 aprile 1992. Va osservato che la valutazione è stata effettuata solo dopo che il Land aveva deciso il trasferimento di Wfa.

(51)

Per quanto riguarda il metodo di valutazione, i revisori hanno sostenuto che, dato il continuo obbligo di reinvestire tutte le future entrate di Wfa in prestiti all’edilizia residenziale a basso tasso di interesse o a tasso zero, Wfa di fatto non avrebbe avuto un valore di reddito capitalizzato. Questo obbligo sarebbe tuttavia cessato nel caso di vendita di Wfa. Il vantaggio che presentava Wfa per WestLB consisteva anzitutto nell’aumento dei fondi propri e nella risultante possibilità di ampliare le attività, nonché, in secondo luogo, nel miglioramento del proprio merito di credito grazie al notevole incremento dei fondi propri. Dato che WestLB non riceveva alcun vantaggio dalle normali attività di Wfa, il valore di quest’ultima doveva essere stabilito sulla base dell’eventuale ricavo dalla sua vendita, senza gli obblighi di reinvestimento esistenti solo a livello interno. Il patrimonio doveva quindi essere valutato con riguardo a un rendimento normale, vale a dire dovevano essere ridotti ad un valore sulla cui base i rimborsi nominali potevano essere considerati un normale rendimento di mercato.

(52)

I revisori hanno proceduto ad una nuova valutazione delle varie voci dell’attivo e del passivo di Wfa — i prestiti alla costruzione sono passati da 30,7 miliardi di DEM (15,7 miliardi di EUR) a 13,5 miliardi di DEM (6,9 miliardi di EUR), con una riduzione del 56 % — giungendo ad un valore patrimoniale netto di Wfa di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR). Questo corrisponde ad una riduzione globale del 76 % rispetto al valore patrimoniale netto nominale di Wfa di 24,9 miliardi di DEM (12,7 miliardi di EUR) esistente in quel momento. In seguito a questa valutazione, è stato iscritto nella contabilità di WestLB l’importo di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) come «riserva speciale Wfa».

(53)

Il BAKred, dopo che WestLB aveva chiesto di riconoscere l’importo di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) come fondi propri di base di WestLB, ha incaricato un’altra società di revisione contabile di effettuare una nuova valutazione. Tale valutazione è stata presentata il 30 settembre 1992. La valutazione effettuata per il BAKred ha esaminato l’attendibilità di quella fatta per conto di WestLB accettandone l’impostazione metodologica. Tuttavia, soprattutto a causa della scelta di un tasso di sconto differente e di un trattamento diverso dei «rimborsi anticipati» («Vorfälligkeitstilgungen»), la valutazione effettuata per conto del BAKred arrivava ad un valore patrimoniale netto di Wfa compreso tra 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) e 5,4 miliardi di DEM (2,76 miliardi di EUR).

(54)

Sulla base di questa valutazione, il BAKred riconosceva infine, il 30 dicembre 1992, la cifra di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) come fondi propri di base di WestLB ai sensi del Kreditwesengesetz. L’importo indicato nel bilancio di WestLB come fondi propri -5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) — così come l’importo riconosciuto come fondi propri di base non sono stati più modificati da allora.

(55)

Entrambe le valutazioni del patrimonio trasferito si basavano sulla situazione dopo la cancellazione della garanzia di Wfa nei confronti del Land, pari, secondo le valutazioni, ad un importo di circa 7,3 miliardi di DEM (3,73 miliardi di EUR).

c)   EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI WFA SU WESTLB

(56)

Al 31 dicembre 1991 WestLB disponeva di fondi propri riconosciuti pari a 5,1 miliardi di DEM (2,6 miliardi di EUR), di cui 500 milioni di DEM (260 milioni di EUR) erano diritti di godimento («Genussrechte»). Il coefficiente di solvibilità della banca, secondo le disposizioni del Kreditwesengesetz prima dell’adeguamento alle disposizioni delle direttive bancarie comunitarie, era di circa il 6,1 % ed era dunque superiore di 0,5 punti percentuali al minimo previsto all’epoca dalla normativa.

(57)

In seguito al riconoscimento del capitale di Wfa come fondi propri di WestLB da parte del BAKred, il totale dei fondi propri di WestLB era salito a 9,1 miliardi di DEM (4,65 miliardi di EUR), con un incremento pari al 79 %. Tenendo conto di 100 milioni di DEM (50 milioni di EUR) di entrate iscritte a riserve, al 31 dicembre 1992 i fondi propri di WestLB erano saliti a 9,2 miliardi di DEM (4,7miliardi di EUR). Ciò corrispondeva ad un coefficiente di solvibilità dell’8,7 % (tenendo conto del capitale e delle attività ponderate per il rischio di Wfa).

(58)

Tabella 1: Fabbisogno di capitale e fondi propri di WestLB e di Wfa (basati su dati forniti dalle autorità tedesche)

(importi in milioni di DEM)

(al 31 dicembre)

1991

1992

 

 

 

Attività WestLB ponderate per il rischio (senza Wfa)

83 000

91 209

Attività Wfa ponderate per il rischio

13 497

14 398

Attività WestLB ponderate per il rischio (con Wfa) (20)

 

105 607

 

 

 

Fondi propri richiesti WestLB (21) (= a)

4 611

5 867

Fondi propri richiesti WestLB senza Wfa (21) (= b)

 

5 067

 

 

 

Fondi propri WestLB (=c)

5 090

9 190

Fondi propri WestLB senza Wfa (= d)

 

5 190

 

 

 

Tasso di utilizzo di fondi propri WestLB (= a/c)

91 %

64 %

Tasso di utilizzo di fondi propri WestLB senza Wfa (b/d)

 

98 %

(59)

Il coefficiente di solvibilità dell’8,7 % tiene conto di un aumento, non connesso alla promozione dell’edilizia residenziale, delle attività ponderate per il rischio di WestLB di 8,2 miliardi di DEM (4,19 miliardi di EUR), pari al 9,9 %, nel 1992. Se tale aumento fosse avvenuto senza il trasferimento di Wfa, il coefficiente di solvibilità di WestLB sarebbe sceso al 5,7 % al 31 dicembre 1992, ossia quasi al minimo previsto, pari al 5,6 %

(60)

Considerando che la totalità del capitale di Wfa è vincolata alle sue attività di promozione dell’edilizia, solo una parte dei suoi fondi propri ai sensi delle norme sulla solvibilità è necessaria per sostenere le sue attività ponderate per il rischio. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, al momento in cui i nuovi requisiti di capitale sono entrati in vigore erano necessari a questo scopo 1,5 miliardi di DEM (770 milioni di EUR). Questo significa che WestLB poteva utilizzare in quel momento i restanti 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) come fondi propri per sostenere l’attività svolta in regime di concorrenza.

(61)

Per quanto riguarda il gruppo WestLB, il coefficiente di solvibilità al 31 dicembre 1991 era del 5,8 %, ossia superiore di 0,2 punti percentuali al minimo previsto all’epoca. Un anno più tardi, dopo il riconoscimento del capitale di Wfa da parte del BAKred, il coefficiente era di circa l’8,1 %, includendo le attività ponderate per il rischio di Wfa. Se il trasferimento non fosse avvenuto e se il gruppo avesse aumentato le proprie attività di rischio non collegate all’edilizia residenziale, come ha fatto, il coefficiente di solvibilità del gruppo sarebbe sceso al 5,3 %, vale a dire 0,3 punti percentuali sotto il livello minimo richiesto in quel momento.

(62)

Al 30 giugno 1993, quando sono entrati in vigore per le banche tedesche i nuovi requisiti patrimoniali ai sensi delle direttive comunitarie sui fondi propri e sul coefficiente di solvibilità, il coefficiente di solvibilità del gruppo (compreso i requisiti sui fondi propri di Wfa), calcolato secondo le nuove disposizioni, ammontava al 9 %, superando il valore minimo di 1 punto percentuale (i fondi propri di base erano pari a 6,3 punti percentuali, mentre i fondi propri supplementari rappresentavano 2,7 punti percentuali). Senza l’apporto dei fondi propri tramite il trasferimento di Wfa e senza le attività di rischio di Wfa, il gruppo avrebbe raggiunto, al 30 giugno 1993, un coefficiente di circa il 7,2 %. Il coefficiente del 9 % è stato raggiunto grazie alla raccolta, all’inizio del 1993, di ulteriori fondi propri supplementari sotto forma di prestiti subordinati per circa 2,9 miliardi di DEM (1,48 miliardi di EUR). Nel corso del 1993 WestLB ha raccolto 3,1 miliardi di DEM (1,59 miliardi di EUR) di fondi propri supplementari, portando il totale dei fondi propri del gruppo, ai sensi del Kreditwesengesetz, a 12,9 miliardi di DEM (6,6 miliardi di EUR) alla fine dello stesso anno. I coefficienti di solvibilità sono scesi leggermente rispetto al 30 giugno 1993.

(63)

Tabella 2: Fabbisogno di capitale e fondi propri del gruppo WestLB (basati sui dati forniti dalle autorità tedesche)

(importi in milioni di DEM)

(Importi medi)

1992 (23)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale di bilancio

271 707

332 616

378 573

428 622

470 789

603 798

693 026

750 558

782 410

844 743

519 470

Attività ponderate per il rischio

126 071

120 658

151 482

156 470

173 858

204 157

259 237

[...] (22)

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi propri di base richiesti (= a)

4 758

4 827

6 060

6 259

6 954

8 167

10 370

[...]

[...]

[...]

[...]

Fondi propri totali richiesti (= b)

9 351

9 653

12 119

12 517

13 908

16 333

20 739

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi propri di base (= c)

5 117

8 818

9 502

9 769

9 805

10 358

11 378

[...]

[...]

[...]

[...]

Fondi propri supplementari

500

2 495

4 513

4 946

5 270

7 094

10 170

[...]

[...]

[...]

[...]

Fondi propri totali (= d)

5 617

11 313

14 015

14 715

15 075

17 452

21 548

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di utilizzo dei fondi propri di base (= a/c)

93 %

55 %

64 %

64 %

71 %

79 %

91 %

[...]

[...]

[...]

[...]

Tasso di utilizzo dei fondi propri totali (= b/d)

166 %

85 %

86 %

85 %

92 %

94 %

96 %

[...]

[...]

[...]

[...]

(64)

In termini assoluti, ciò significa che con i fondi propri di base pari a 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) si è ottenuta teoricamente la possibilità di ampliare di 72 miliardi di DEM (36,8 miliardi di EUR) il volume delle attività ponderate per il rischio al 100 % ai sensi della precedente versione del Kreditwesengestz (coefficiente di solvibilità 5,6%). Con il coefficiente minimo di solvibilità dell’8 %, applicabile dal 30 giugno 1993, il valore corrispondente è di 50 miliardi di DEM (25,6 miliardi di EUR). Se si considera che per l’attività svolta in regime concorrenza il gruppo West-LB aveva a disposizione 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) del capitale di Wfa, la capacità del gruppo di erogare crediti con un rischio del 100 % veniva aumentata di 31,3 miliardi di DEM (16 miliardi di EUR).

(65)

In realtà tuttavia il volume ammissibile dei crediti è stato ampliato in misura molto più consistente, in quanto gli attivi di una banca non sono di norma gravati da un rischio del 100 %. Alla fine del 1993, gli attivi ponderati per il rischio del gruppo WestLB (comprese le attività di Wfa) ammontavano a 148,6 miliardi di DEM (76 miliardi di EUR). Il totale di bilancio ammontava a 332,6 miliardi di DEM (170,1 miliardi di EUR). In base a questi dati la ponderazione del rischio di WestLB era in media del 45 % (25). La struttura di rischio costante e la disponibilità dei 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di euro) di fondi propri di base in base al coefficiente dei fondi propri dell’8 % previsto dalle direttive bancarie consentivano una crescita complessiva, ovvero una copertura delle attività commerciali esistenti, pari a circa 69,4 miliardi di DEM (35,5 miliardi di EUR). Dato che l’incremento dei fondi propri di base dava a WestLB la possibilità di procurarsi ulteriori fondi supplementari (per un importo pari ai fondi propri di base), la sua capacità effettiva di erogazione di crediti è aumentata indirettamente ancora di più.

(66)

Si possono trarre diverse conclusioni. Anzitutto, senza l’aumento di capitale WestLB avrebbe avuto difficoltà a restare al di sopra del coefficiente minimo di solvibilità previsto dal Kreditwesengesetz prima dell’adeguamento alle direttive bancarie comunitarie. In secondo luogo, senza il trasferimento di Wfa, il gruppo WestLB avrebbe potuto soddisfare il coefficiente minimo di solvibilità a norma della direttiva sul coefficiente di solvibilità solo riducendo i suoi attivi ponderati per il rischio o ricorrendo ad altre fonti di fondi propri (ad esempio liberando le riserve tacite). La raccolta di fondi propri supplementari avrebbe potuto rappresentare una soluzione solo temporanea in quanto il livello di tali fondi è limitato dall’importo dei fondi propri di base disponibili. In terzo luogo, l’aumento di capitale, assieme ai nuovi fondi propri supplementari raccolti nel 1993, superava l’importo necessario al gruppo per rispettare i requisiti patrimoniali più severi del Kreditwesengesetz modificato.

(67)

Per quanto riguarda le limitazioni sui grandi fidi imposte dalle disposizioni in materia di vigilanza bancaria, la soglia del 50 % stabilita dalla precedente versione del Kreditwesengesetz era pari a 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) prima del riconoscimento del capitale di Wfa. Dopo tale riconoscimento ed un accantonamento a riserva di utili per 100 milioni di DEM (50 milioni di EUR), la soglia è salita a quasi 4,6 miliardi di DEM (2,35 miliardi di EUR). La soglia del 15 % stabilita per i grandi fidi, che in totale non poteva essere superiore a otto volte i fondi propri della banca, corrispondeva a circa 760 milioni di DEM (390 milioni di EUR) al 31 marzo 1992. Un anno dopo, vale a dire dopo il riconoscimento del capitale di Wfa, la soglia era salita a quasi 1,4 miliardi di DEM (720 milioni di EUR). La capacità di WestLB di erogazione di grandi fidi era aumentata di 32 miliardi di DEM (16,4 miliardi di EUR) (vale a dire otto volte l’aumento dei fondi propri) in seguito al trasferimento di Wfa (26).

d)   LA REMUNERAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI WFA

(68)

Il trasferimento di Wfa non ha portato ad un cambiamento nella struttura proprietaria di WestLB. Il Land Renania settentrionale-Vestfalia non ottiene quindi una remunerazione per il capitale fornito né attraverso una maggiore partecipazione ai dividendi distribuiti né attraverso una quota superiore nei redditi di capitale delle partecipazioni in WestLB.

(69)

In occasione del trasferimento di Wfa è stato modificato l’accordo di copertura tra i proprietari di WestLB. L’articolo 5, paragrafo 2 di tale accordo stabilisce che i proprietari convengono sul fatto che l’aumento della base di fondi propri di WestLB da parte del Land costituisce un vantaggio finanziario per i proprietari. Il livello della remunerazione per il capitale fornito doveva essere fissato dopo che i primi risultati finanziari di WestLB per l’esercizio 1992 fossero stati resi noti, vale a dire poco dopo il trasferimento. Una formulazione simile sul valore del trasferimento e sulla remunerazione si può trovare nella motivazione della legge sul trasferimento.

(70)

La remunerazione per il capitale fornito è stata alla fine fissata allo 0,6 % su base annua. Tale remunerazione deve essere versata da WestLB in base agli utili al netto delle imposte, il che significa un onere al lordo delle imposte di circa l’1,1 % per WestLB (27). Essa è pagabile solo se vengono realizzati degli utili.

(71)

La base della remunerazione è il capitale di Wfa riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base, vale a dire 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR). La remunerazione viene versata solo sulla parte del capitale non necessaria a Wfa per il sostegno delle attività di promozione dell’edilizia residenziale. Questa parte, a disposizione di WestLB per sostenere le sue attività commerciali, ammontava a 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) dopo che sono entrati in vigore i nuovi requisiti patrimoniali e da allora è stata aumentata (28).

(72)

Tabella 3: Riserva speciale per la promozione dell’edilizia residenziale e fabbisogno di fondi propri di Wfa (sulla base dei dati forniti dalle autorità tedesche)

(importi in milioni di DEM)

(31 dicembre)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva speciale per la promozione dell’edilizia residenziale

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

5 900

di cui fondi propri di base riconosciuti

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

per prestiti alla costruzione di Wfa

1 668

1 490

1 181

952

892

888

887

[...]

[...]

[...]

[...]

per WestLB

13 (29)

2 510

2 819

3 048

3 108

3 112

3 113

[...]

[...]

[...]

[...] (30)

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

1.   DENUNCIA ED OSSERVAZIONI DA PARTE DEL BDB

(73)

Il BdB sostiene che l’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato non è limitata alle imprese che registrano perdite o necessitano di una ristrutturazione finanziaria. Al momento di decidere un investimento, per tale investitore non è determinante se l’impresa in questione sia redditizia, bensì piuttosto se il rendimento dell’investimento corrisponda al tasso di mercato. Se gli apporti di capitale da parte delle autorità pubbliche venissero esaminati solo nel caso di imprese in difficoltà, si configurerebbe una discriminazione nei confronti delle imprese private in violazione dell’articolo 86, paragrafo 1 del trattato.

(74)

Inoltre, l’articolo 295 del trattato CE non può essere utilizzato per esentare il trasferimento del capitale di Wfa dalle regole della concorrenza. Tale articolo tutela semmai la libertà del Land di creare un patrimonio speciale di questo tipo, ma non appena quest’ultimo viene trasferito ad un’impresa operante nel mercato le regole della concorrenza devono essere applicate.

a)   REMUNERAZIONE ADEGUATA PER IL CAPITALE

(75)

Il BdB ha sostenuto che i fondi propri di base riconosciuti di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR), come tutti gli altri fondi propri di base, potevano essere utilizzati per sostenere l’attività commerciale e permettere nel contempo di raccogliere fondi propri supplementari a fini di solvibilità. Pertanto attraverso il trasferimento il Land ha consentito a WestLB, che operava con una base di fondi propri estremamente ridotta, non solo di evitare di dover ridurre la propria attività ma addirittura di aumentare la propria attività di rischio. Inoltre, l’importo per il quale i fondi propri superano il livello effettivamente necessario, influenza i costi di finanziamento sui mercati finanziari. Secondo il BdB, un investitore operante in un’economia di mercato rifiuterebbe di apportare capitale nella sua impresa se i risultati finanziari di tale impresa fossero sistematicamente modesti per una serie di anni e non ci fossero segni di un deciso miglioramento, vale a dire non ci fossero indicazioni della possibilità, per il futuro, di un rendimento più elevato.

i.   Livello della remunerazione

(76)

Il BdB ha sottolineato che WestLB aveva urgente bisogno di fondi propri di base e che il trasferimento di Wfa ha quasi raddoppiato i fondi propri di base di WestLB, passati da 4,7 miliardi di DEM (2,4 miliardi di EUR) a 8,7 miliardi di DEM (4,45 miliardi di EUR). Nessun investitore privato avrebbe fornito un importo così elevato di capitale a WestLB, visti i suoi modesti risultati finanziari in quel periodo. Per fornire capitale a tali condizioni un investitore privato avrebbe chiesto un premio di almeno lo 0,5 % rispetto al rendimento normale sui fondi propri. Secondo il BdB, la redditività di WestLB nei dieci anni prima del trasferimento è stata in media del 5,6 % al lordo delle imposte. Per le grandi banche tedesche private le cifre equivalenti sarebbero state comprese tra il 12,4 % e il 18,6 %, con una media del 16,8 % (al lordo delle imposte), per lo stesso periodo. Le altre Landesbanken avrebbero realizzato un rendimento compreso tra il 9 % e l’11 %. Il BdB ha presentato un calcolo del rendimento del capitale proprio delle banche tedesche, effettuato da una società di consulenza esterna per suo conto.

(77)

Per quanto riguarda il metodo di calcolo appropriato della cifra di raffronto del rendimento, il BdB ha sostenuto che i tassi di rendimento storici avrebbero dovuto essere calcolati come media aritmetica e non come media geometrica («Compound annual growth rate»). Quest’ultimo metodo implica che l’investitore reinvesta i dividendi e tenga conto del reddito addizionale proveniente da tali reinvestimenti nel calcolo. Tuttavia, il modo in cui i dividendi vengono reinvestiti non può influenzare la decisione di investimento originale, ma deve essere considerato come una nuova decisione a parte. Pertanto è necessario usare un metodo di media aritmetica.

(78)

Se tuttavia si usa il metodo del «Compound annual growth rate», il rendimento medio di alcune grandi banche private tedesche per il periodo dal 1982 al 1992 arriva al 12,54 % al netto delle tasse. Per il calcolo di questa cifra il BdB ha dichiarato di aver tenuto conto di tutti i possibili periodi di investimento e vendita fra il 1982 ed il 1992 allo scopo di evitare distorsioni che potrebbero derivare se si considera un solo anno come base e se detto anno registra quotazioni azionarie estremamente alte o basse. Utilizzando contemporaneamente molti periodi, invece, si possono attenuare le fluttuazioni del mercato azionario. Il BdB ha sostenuto che le cifre relative indicate da WestLB erano troppo basse in quanto non si teneva conto della vendita dei diritti di opzione.

(79)

Per quanto riguarda il «Capital asset pricing model», utilizzato nella perizia principale fornita da WestLB per giustificare la remunerazione dello 0,6 %, il BdB ha presentato una propria perizia esterna. Tale studio giunge a rendimenti dei fondi propri, rispettivamente, del 12,21 % (sulla base del premio di rischio solitamente registrato sul mercato tedesco dal 1982 al 1991) e del 14,51 % (sulla base di premi di rischio attesi più elevati), una cifra più elevata di quella fornita da WestLB. La differenza può essere attribuita a due fattori. Anzitutto, il BdB ha utilizzato un premio di rischio più elevato per i fondi propri (3,16 % e 5 % rispettivamente). In secondo luogo, il BdB ha usato un fattore beta più elevato per gli istituti di credito (1,25 %). Il tasso base privo di rischio è lo stesso utilizzato nel calcolo di WestLB. Considerando i vari metodi per calcolare il rendimento dei fondi propri, il BdB ha indicato all’inizio una forbice dal 14 al 16 % come rendimento normale che ci si poteva aspettare dal capitale proprio.

(80)

Il BdB ha inoltre affermato che un azionista privato di minoranza non avrebbe apportato nuovo capitale senza chiedere un aumento della sua quota di partecipazione nella società. Solo con tale aumento egli avrebbe potuto partecipare ai profitti dell’impresa ed esercitare un’influenza maggiore sulla società.

(81)

Il BdB ha inoltre sottolineato che l’accordo tra gli azionisti di WestLB, in base al quale il capitale di Wfa potrebbe essere destinato a garanzia solo subordinatamente ai fondi propri rimanenti di WestLB, non ha in realtà un effetto reale in quanto il Land, già in base all’Anstaltslast, dovrebbe intervenire se WestLB si trovasse in difficoltà. Il Land, in quanto proprietario di WestLB, deve dunque garantire non solo l’intero passivo di WestLB, ma anche i fondi propri di Wfa, oggetto del suo apporto, senza riceverne alcuna remunerazione. Questo significa che qualsiasi riduzione del rischio del capitale trasferito sarebbe solo il risultato di un maggiore rischio per il Land in quanto azionista di WestLB. Il profilo di rischio del patrimonio di Wfa non sarebbe pertanto diverso da quello dei normali fondi propri.

(82)

Per quanto riguarda il raffronto, presentato dalla Germania e da WestLB, con gli strumenti rappresentativi di fondi propri offerti dal mercato finanziario, il BdB ha sottolineato che i diritti di godimento ed i «Cumulative perpetual stock» non possono essere paragonati al capitale di Wfa. Anzitutto, essi non sono riconosciuti come fondi propri di base (in Germania i «Cumulative perpetual stock» non sono nemmeno riconosciuti come fondi propri supplementari). Data questa sua qualificazione come fondi propri di base, il patrimonio di Wfa consentirebbe a WestLB di accrescere ulteriormente i suoi fondi propri permettendole di raccogliere fondi propri supplementari. In secondo luogo, gli strumenti citati hanno una durata determinata ed i diritti di godimento perdono il loro carattere di fondi propri supplementari due anni prima della scadenza. Il capitale di Wfa tuttavia è a disposizione di WestLB a tempo indeterminato. In terzo luogo, tali strumenti di solito rappresentano soltanto una parte limitata dei fondi propri di una banca e presuppongono una quota notevole di fondi propri di base. In quarto luogo, gli strumenti del mercato dei capitali possono essere negoziati sul mercato, il che significa che un investitore può porre fine al suo investimento quando vuole, mentre il Land non ha questa possibilità. In cambio di questa mancanza, un investitore privato richiederebbe un premio di almeno lo 0,5 % sul rendimento normale.

(83)

Il BdB ha fornito alla Commissione anche dei dati sulla composizione del capitale proprio di alcune grandi banche private tedesche dal 1990, nonché sui loro coefficienti di solvibilità. Questi dati indicano che agli inizi degli anni ‘90 le banche tedesche non disponevano, tra i loro fondi propri di base, di strumenti di capitale ibridi (o almeno non li utilizzavano). Da tali informazioni risulta inoltre che questi istituti di credito, in genere, avevano coefficienti di solvibilità molto al di sopra dei requisiti minimi del 4 % per i fondi propri di base e dell’8 % per i fondi propri totali.

(84)

Il BdB si è inoltre pronunciato sull’accordo di copertura tra gli azionisti di WestLB che stabilisce che il capitale di Wfa potrebbe essere destinato a garanzia sul piano interno solo subordinatamente al normale patrimonio di vigilanza. Dato che l’espressione «normale patrimonio di vigilanza» copre anche i fondi propri supplementari, come i diritti di godimento e i prestiti subordinati e ne danneggia quindi la posizione, secondo il BdB l’accordo è un «contratto a danno di terzi» («Vertrag zu Lasten Dritter») ed è quindi nullo. Pertanto, il profilo di rischio della riserva speciale di Wfa dovrebbe essere più elevato di quello dei diritti di godimento e dei prestiti subordinati.

(85)

Per tutte queste ragioni il BdB ha ritenuto che la remunerazione dello 0,6 % versata da WestLB non rappresentasse un normale tasso di mercato. Tenendo conto della necessità di WestLB di raccogliere liquidità allo scopo di utilizzare pienamente il capitale di Wfa e del fatto non vi era stato contributo alla crescita delle riserve in quanto la quota del Land in WestLB non era aumentata, il BdB ha affermato che una corretta remunerazione è compresa tra il 14 ed il 17 %. Tale percentuale doveva essere versata sull’importo totale riconosciuto di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR).

ii.   I problemi sotto il profilo della liquidità

(86)

Nella sua denuncia, il BdB ha riconosciuto che esistevano problemi sotto il profilo della liquidità e che doveva essere applicata una riduzione di circa il 7 % per il calcolo della remunerazione adeguata del capitale. Il BdB ha sostenuto che, dato che il capitale proprio serve tuttavia anche a sostenere le attività fuori bilancio che non richiedono fondi liquidi, questo tasso del 7 % doveva essere ridotto.

(87)

Nelle sue osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, il BdB sostiene che i problemi relativi alla liquidità non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del rendimento adeguato per il capitale di Wfa. I presunti problemi relativi alla liquidità sarebbero già stati compensati con l’attualizzazione del patrimonio di Wfa al valore di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR). Inoltre, diverse attività bancarie, come ad esempio le fideiussioni, non richiedono alcuna liquidità. Pertanto, se si deve tener conto di eventuali problemi, questo deve rappresentare solo una limitata riduzione del 2,7 % per controbilanciare il fatto che il patrimonio di Wfa è bloccato in attività non redditizie. Il BdB ha presentato il parere di un esperto esterno in materia.

(88)

Il BdB afferma inoltre che il livello del 7,5 %, indicato da WestLB per i costi di rifinanziamento, è troppo elevato. Secondo un’analisi dei tassi medi di mercato nei vari anni e per i vari strumenti di rifinanziamento, nonché della struttura di bilancio di WestLB, il tasso effettivo di rifinanziamento di WestLB sui mercati per gli anni dal 1992 al 1996 dovrebbe collocarsi su una media compresa tra il 6,07 % e il 6,54 %. Il BdB ha fornito alla Commissione anche i dati sui costi di rifinanziamento di alcune grandi banche private tedesche al momento del trasferimento di Wfa, che erano notevolmente al di sotto del 7,5 % indicato da WestLB come costi di rifinanziamento appropriati nella prima fase del procedimento. Inoltre, a parere del BdB, bisogna distinguere tra importi al lordo e al netto delle imposte. I costi di rifinanziamento riducono l’utile imponibile. Pertanto, se si deve tener conto di eventuali costi di rifinanziamento, bisogna prendere in considerazione solo i tassi al netto delle imposte.

iii.   Capitale utilizzato come base per il calcolo della remunerazione

(89)

Come già menzionato, il BdD ha affermato che la remunerazione adeguata doveva essere versata sull’importo totale riconosciuto come fondi propri di base, pari a 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR). Tuttavia, nelle sue osservazioni, il BdB ha sostenuto che non solo questo importo, riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base, andava a vantaggio di WestLB, ma anche quello eccedentario di 1,9 miliardi di DEM (970 milioni di EUR). Quest’ultimo importo non poteva essere utilizzato per sostenere l’attività, ma è stato tuttavia iscritto a bilancio tra i fondi propri. Le agenzie di rating e gli investitori non prendono in considerazione i fondi propri di base riconosciuti, bensì i fondi propri complessivi iscritti a bilancio, in quanto tali fondi propri totali consentono le abituali valutazioni dei mezzi disponibili per coprire le perdite. In questo modo, questo importo accresce il merito di credito di WestLB e quindi dovrebbe essere versata una remunerazione comparabile ad un premio di garanzia.

iv.   Effetti di sinergia

(90)

Secondo il BdB, gli effetti di sinergia dichiarati non costituivano la vera ragione del trasferimento. Questo è chiaramente constatabile in considerazione sia della motivazione contenuta nella legge sul trasferimento, che giustifica la misura con la necessità di rafforzare la posizione concorrenziale di WestLB, che della decisione di versare una remunerazione per tale iniziativa in equivalente monetario.

(91)

Inoltre, il BdB si chiede come possano essere stati raggiunti effetti di sinergia mantenendo separate a livello organizzativo, economico e di personale le attività commerciali di Wfa e di WestLB, come previsto nelle relative disposizioni. Se emergessero effettivamente delle sinergie nell’attività di Wfa, esse ridurrebbero i costi della promozione edilizia residenziale, ma non potrebbero essere considerate una remunerazione per il Land da parte di WestLB.

b)   ASPETTI FISCALI

(92)

Il BdB afferma che il patrimonio di Wfa rimane esentato dall’imposta sul reddito delle società, dall’imposta sul patrimonio e dall’imposta sul capitale di esercizio anche dopo il trasferimento. Le esenzioni fiscali per enti creditizi di diritto pubblico sono giustificate finché tali enti si dedicano esclusivamente ad attività di promozione e quindi non operano in concorrenza con istituti privati, soggetti di imposta.

(93)

Secondo il BdB, una banca normale che procede ad un aumento di capitale dovrebbe pagare annualmente lo 0,6 % di imposta sul patrimonio e lo 0,8 % di imposta sul capitale di esercizio su tale capitale addizionale. WestLB è quindi favorita rispetto ad altre banche. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società favorisce WestLB indirettamente. La rinuncia all’eventuale entrata fiscale costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

c)   CANCELLAZIONE DELLE PASSIVITÀ

(94)

Prima del trasferimento di Wfa ne sono state cancellate passività per 7,3 miliardi di DEM (3,77 miliardi di EUR) nei confronti del Land. Il Land ha rinunciato a tale obbligazione senza richiedere alcuna compensazione né a Wfa né a WestLB. Un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe chiesto un’adeguata remunerazione per una simile rinuncia. Tal rinuncia costituiva un presupposto decisivo per il riconoscimento dei 4 miliardi di DEM (2,5 miliardi di EUR) come fondi propri di base da parte del BAKred. Pertanto, WestLB trae un vantaggio diretto da tale cancellazione.

2.   OSSERVAZIONI DI ALTRE PARTI INTERESSATE

(95)

Oltre a WestLB e al BdB, altre due parti interessate si sono pronunciate sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

a)   ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES

(96)

L’Association Française des Banques sostiene che il trasferimento di fondi propri a WestLB con la sola richiesta di una remunerazione irrisoria, nonché l’esistente garanzia da parte del Land nei confronti della banca, ha comportato distorsioni della concorrenza a spese degli istituti di credito francesi. Dato che i proprietari di WestLB chiedono solo un rendimento sui fondi propri chiaramente al di sotto del livello normale, WestLB può offrire i propri servizi sotto costo («dumping»). Grazie alla Gewährträgerhaftung, WestLB gode di un merito di credito «tripla-A», che le consente di rifinanziarsi sui mercati a condizioni molto favorevoli.

(97)

Tali vantaggi hanno danneggiato le banche francesi che operano in Germania. Contemporaneamente WestLB può, a queste condizioni speciali, estendere la propria attività in Francia, particolarmente nel settore del finanziamento dei comuni. La concorrenza nel settore bancario viene quindi falsata in Germania, Francia ed in altri Stati membri.

b)   BRITISH BANKERS’ ASSOCIATION

(98)

L’associazione delle banche britanniche («British Bankers’ Association») afferma che WestLB è un concorrente attivo nei confronti delle banche non tedesche sia in Germania che su tutto il mercato europeo. Pertanto, qualsiasi aiuto concesso a WestLB ha un effetto distorsivo sugli scambi all’interno della Comunità. La Commissione è invitata a far rispettare i principi del mercato unico ed a non esonerare le banche pubbliche dal rispetto delle regole di concorrenza del trattato.

3.   OSSERVAZIONI DI WESTLB

(99)

In seguito alla pubblicazione della decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato, WestLB ha presentato come osservazioni una copia delle osservazioni del governo tedesco presentate nella stessa occasione dichiarandosi pienamente d’accordo con tale posizione. Le argomentazioni del governo tedesco rappresentano pertanto in generale anche la posizione di WestLB, la quale per questa ragione viene presentata solo brevemente.

a)   OSSERVAZIONI GENERALI SUL TRASFERIMENTO PATRIMONIALE

(100)

Secondo WestLB il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato non è applicabile agli investimenti effettuati in imprese economicamente sane e redditizie. A parere di WestLB, questo è confermato dalla Corte di giustizia la quale in passato ha sempre applicato questo principio solo nei casi in cui al momento della decisione di investimento l’impresa in questione aveva subito già da molto tempo notevoli perdite e operava in un settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale. Non vi sarebbe quindi una base nella giurisprudenza per applicare il principio ad imprese sane e redditizie.

(101)

WestLB sostiene che a causa delle finalità particolari di Wfa il suo patrimonio non sarebbe paragonabile ai normali fondi propri. Il trasferimento a WestLB del patrimonio di Wfa altrimenti inutilizzabile rappresenta l’uso commercialmente più sensato di tali attivi. Con il trasferimento il Land ha ottimizzato l’uso degli attivi destinati alla promozione dell’edilizia residenziale. Un proprietario privato si sarebbe comportato nello stesso modo.

(102)

Secondo WestLB un aumento nella partecipazione del Land in seguito al trasferimento patrimoniale sarebbe stato non solo superfluo ma anche incompatibile con il profilo di rischio particolare del patrimonio di Wfa. Dato che non ha creato liquidità, il trasferimento non può essere paragonato agli altri apporti di capitale. Anche altri strumenti di capitale esistenti sul mercato non sono dotati di diritti di voto.

(103)

Dato che la remunerazione ricevuta dal Land sarebbe adeguata, non deve essere richiesto un aumento nella redditività di WestLB. Inoltre, non è chiaro perché un investitore operante in un’economia di mercato dovrebbe esigere un determinato livello di utili, se investe in una società redditizia. Dato che WestLB è finora una società redditizia, non vi è la necessità di un piano di ristrutturazione. Tale piano è richiesto dalla Corte di giustizia solo nel caso di aiuti alla ristrutturazione di imprese che accumulano perdite.

b)   REMUNERAZIONE ADEGUATA PER IL CAPITALE

(104)

Secondo WestLB la retribuzione versata per il capitale di WFA è adeguata. A sostegno di tale opinione, WestLB ha presentato delle perizie effettuate da una banca di investimento, commissionate da WestLB stessa per valutare la remunerazione. Nei pareri di tali esperti si raffronta il profilo di rischio del patrimonio di Wfa con quello di altri strumenti rappresentativi di capitale proprio sul mercato dei capitali, ricavando da tale raffronto una percentuale, compresa tra lo 0,9 % e l’1,4 % ,come retribuzione adeguata della riserva speciale di Wfa. Questo viene raffrontato ai costi di circa l’1,1 % (al lordo delle imposte) per WestLB per l’uso del patrimonio di Wfa. WestLB sottolinea che il patrimonio di Wfa richiede ulteriori costi di rifinanziamento per poter essere utilizzato pienamente, costi che figurano in diversi documenti ad un tasso compreso tra il 7,5 % e il 9,3 %.

(105)

WestLB sostiene inoltre che le cifre presentate dal BdB sul rendimento dei capitali propri delle banche tedesche non sono corrette per diverse ragioni. Il periodo di investimento utilizzato dal BdB per il calcolo rappresenta, a causa degli specifici andamenti delle quotazioni di borsa, un periodo di investimento con rendimenti particolarmente favorevoli. La media aritmetica utilizzata dal BdB non fornisce risultati corretti in quanto si sarebbe dovuto utilizzare la media geometrica («Compound annual growth rate»). Il BdB si rifà nel suo calcolo a periodi di investimento irrilevanti per la decisione di investimento del 1992 e, per tener conto di tutti i possibili periodi di investimento, conta i singoli anni diverse volte. Le banche utilizzate dal BdB per il calcolo di un tasso medio di rendimento del capitale delle grandi banche tedesche non possono essere paragonate a WestLB a causa dei core business diversi. Secondo WestLB, il rendimento medio di capitale del 16,6 % menzionato dal BdB si riduce ad un 5,8 % considerando tutti questi elementi.

c)   EFFETTI DI SINERGIA

(106)

Secondo WestLB, l’integrazione di Wfa in WestLB ha portato a notevoli riduzioni dei costi per Wfa. Nei primi due anni il personale di Wfa, che ammontava a 588 unità (personale della «vecchia Wfa» e della divisione per la promozione dell’edilizia residenziale di WestLB, i cui costi prima del trasferimento dovevano essere sostenuti da Wfa) ha potuto essere ridotto di 53 unità. Nei primi anni, l’integrazione di Wfa ha consentito effetti di sinergia per 13 milioni di DEM (7 milioni di EUR) all’anno. La riduzione del personale dovrebbe continuare ed i risparmi dovrebbero probabilmente aumentare a circa 25 milioni di DEM (13 milioni di EUR) su base annua, a partire dal 1997. Tali importi dovrebbero favorire esclusivamente le attività di promozione dell’edilizia residenziale del Land. In un altro documento, gli effetti di sinergia sono indicati come pari ad almeno 35 milioni di DEM (18 milioni di EUR) l’anno.

(107)

Nell’ambito dell’integrazione, WestLB ha sostenuto spese per 33 milioni di DEM (17 milioni di EUR), allo scopo di modificare il sistema pensionistico dei dipendenti di Wfa, effettuando il relativo pagamento all’ente di previdenza dello Stato federale e dei Länder. Tali pagamenti ridurranno le spese di Wfa in un secondo tempo.

d)   ESENZIONI FISCALI

(108)

Secondo WestLB, l’esenzione di Wfa da talune imposte corrisponde al sistema della legislazione fiscale tedesca in base al quale le imposte in questione non si applicano ad enti che perseguono fini di pubblica utilità e non sono in concorrenza con altri enti soggetti ad imposta. WestLB stessa è soggetta a tutte queste imposte e non beneficia delle esenzioni di cui gode Wfa. Viene anche osservato che l’imposta sul patrimonio non è stata riscossa dal 1o gennaio 1997 e quella sul capitale di esercizio dal 1o gennaio 1998.

e)   CANCELLAZIONE DELLE PASSIVITÀ

(109)

La cancellazione delle passività in questione è stata effettuata prima del trasferimento e della successiva valutazione del patrimonio di Wfa. Pertanto il valore di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) rispecchia la situazione senza passività. Dato che la remunerazione si basa su tale valore, WestLB non ottiene alcun beneficio da tale cancellazione.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(110)

A parere delle autorità tedesche l’operazione non contiene elementi di aiuti di Stato a norma del trattato CE a favore di WestLB. Il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha ricevuto una remunerazione adeguata corrispondente alle condizioni del mercato. L’operazione non costituisce un aiuto di Stato neanche a favore degli altri azionisti di WestLB in quanto il mantenimento dell’assetto proprietario dopo il trasferimento di Wfa è giustificato dall’adeguata remunerazione versata da WestLB. Inoltre, le esenzioni fiscali per Wfa non comprendevano elementi di aiuti di Stato a favore di WestLB in quanto non incidevano sull’attività commerciale della banca.

(111)

Le autorità tedesche sostengono che la Commissione può esaminare il caso solo sulla base delle circostanze esistenti al momento dell’investimento, vale a dire a fine 1991. Solo tali circostanze avrebbero potuto essere alla base della decisione di investimento del Land. Problemi e sviluppi successivi, come il riconoscimento dei fondi propri da parte del BAKred o la valutazione annuale e l’integrazione delle attività e delle passività di Wfa nei conti di WestLB, non sarebbero oggetto dell’indagine della Commissione.

(112)

Secondo le autorità tedesche, l’intenzione di integrare Wfa in WestLB risale agli anni ‘70 e ‘80. Alla base di tali riflessioni c’era la possibilità di rendere più efficiente l’attività di promozione edilizia residenziale. Prima del trasferimento, la procedura per ricevere un mutuo era piuttosto complicata in quanto, oltre alle competenti autorità pubbliche, vi partecipavano sia Wfa che WestLB. All’interno di WestLB è stato istituito una propria divisione «promozione dell’edilizia residenziale», i cui costi venivano sostenuti da Wfa. Tale struttura portava ad una doppia tenuta di conti e di pratiche ed altre inefficienze. Dopo il trasferimento, i beneficiari di prestiti alla costruzione devono rivolgersi ad un solo interlocutore anziché a due.

(113)

Secondo la Germania, WestLB avrebbe potuto soddisfare i nuovi criteri di solvibilità anche raccogliendo fondi propri supplementari. Tuttavia, al fine di assicurare l’operatività a lungo termine della banca sembrava ragionevole aumentare i fondi propri di base. Tutto questo indicherebbe che la motivazione primaria del trasferimento non era aumentare il capitale proprio di WestLB, ma erano piuttosto gli effetti di sinergia potenziali ed un miglioramento nelle procedure di promozione dell’edilizia residenziale. La modifica dei requisiti di solvibilità non ha fatto altro che provocare l’integrazione.

(114)

Nella relativa disegno di legge era già indicato che la destinazione vincolata del Landeswohnungsbauvermögen doveva restare invariata, che il suo patrimonio doveva essere garantito e che gli strumenti per la promozione dell’edilizia residenziale dovevano essere mantenuti. Seguendo questi principi, Wfa deve essere gestita da WestLB come un istituto autonomo dal punto di vista organizzativo ed economico che redige propri conti annuali. Nel caso di scioglimento di WestLB, il Land ha un diritto di prelazione sul patrimonio di Wfa. Tutte le entrate di Wfa sono sempre destinate alla promozione dell’edilizia residenziale. Solo la parte dei fondi propri di Wfa non necessaria per la sua copertura patrimoniale può essere utilizzata da WestLB per assolvere gli obblighi in materia di vigilanza bancaria. Il Land mantiene un’influenza speciale su Wfa attraverso diritti speciali di vigilanza, informazione e cooperazione.

(115)

Verso l’esterno, la riserva speciale costituisce una garanzia illimitata. Nel caso di liquidazione o fallimento di WestLB, i creditori avrebbero un accesso diretto alla riserva speciale di Wfa. Anche nel caso di perdite esse possono essere compensate per intero con la riserva speciale. Sul piano interno, tuttavia, i proprietari di WestLB hanno convenuto, un diverso ordine di priorità nel ricorso al capitale di garanzia di Wfa. Esso costituisce una garanzia solo subordinatamente al restante capitale proprio di WestLB. Dato che questo accordo interno non incide sulla garanzia verso l’esterno, il 31 dicembre 1992 il BAKred ha riconosciuto la riserva speciale di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) come fondi propri di base.

1.   IL PRINCIPIO DELL’INVESTITORE OPERANTE IN UN’ECONOMIA DI MERCATO

(116)

Le autorità tedesche sostengono che il Land non era in alcun modo obbligato a prendere in considerazione come alternativa al trasferimento anche la privatizzazione che avrebbe consentito a WestLB di rivolgersi ai mercati di capitali allo scopo di raccogliere il capitale proprio necessario. Il Land non era obbligato ad aprire WestLB agli investitori privati. Tale argomentazione violerebbe l’articolo 295 del trattato.

(117)

Un aumento nella redditività totale di WestLB non era necessario in quanto le misure per aumentare il rendimento si rendono necessarie solo se lo Stato apporta capitali in società che operano in perdita. Le autorità tedesche affermano che la Corte ha applicato nel passato il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato solo ad interventi statali in società in perdita ed in settori caratterizzati da sovraccapacità strutturale. Dalla giurisprudenza non si può desumere che la Commissione possa esaminare se gli investimenti statali effettuati in imprese pubbliche sane e redditizie generano almeno un rendimento medio. Lo Stato può tener conto di considerazioni strategiche di lungo termine e gode di un certo margine di manovra per decisioni imprenditoriali che la Commissione non è autorizzata a valutare. Pertanto, la Commissione non può chiedere un certo rendimento minimo finché non si ritiene che l’impresa in questione non registri perdite nel lungo termine. Il rendimento medio implicava altresì necessariamente che molte imprese hanno una redditività inferiore alla media del loro settore. Inoltre, non è chiaro sulla base di quali imprese e di quali periodi i rendimenti medi dovrebbero essere calcolati. Lo Stato non è obbligato ad orientarsi solo in base a criteri di redditività quando prende decisioni imprenditoriali. Anche un investitore privato può tenere sicuramente conto di altri aspetti. Fa parte della libertà imprenditoriale continuare a gestire imprese con un rendimento al di sotto della media ed iniettare capitale addizionale in tali società. Il limite per lo Stato viene raggiunto solo quando un determinato comportamento, rispetto all’eventuale comportamento di un investitore privato, non si giustificherebbe più in nessun modo da un punto di vista economico.

(118)

L’operazione si giustifica tuttavia anche secondo il principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato come misura che sarebbe stata adottata anche da un proprietario privato. Il patrimonio conferito, dato la sua destinazione vincolata, non è paragonabile ad un «normale» apporto di capitale e l’integrazione di Wfa in WestLB costituisce l’utilizzo più razionale ed efficiente del patrimonio di Wfa tramite il trasferimento a WestLB. Il Land ha utilizzato il patrimonio di Wfa nella maniera più redditizia possibile. Confrontando Wfa con un ente privato di pubblica utilità (ad esempio una fondazione), si può dire che anche il proprietario privato di tale ente avrebbe agito allo stesso modo allo scopo di trovare un uso commerciale per gli attivi che non avrebbero potuto essere utilizzati altrimenti.

(119)

Secondo le autorità tedesche, il fine pubblico del patrimonio di Wfa rappresenta un compito di interesse economico generale che, sulla base dell’articolo 295 del trattato, non è soggetto a controllo da parte della Commissione. Gli Stati membri sono liberi di creare tali masse patrimoniali a destinazione vincolata.

(120)

Le autorità tedesche sostengono che il modo in cui una retribuzione adeguata viene pagata è irrilevante sotto il profilo delle regole sugli aiuti di Stato. Dato che il Land riceve una remunerazione adeguata, un aumento della sua partecipazione in WestLB non era né necessario né giustificato e di fatto avrebbe fornito al Land un ulteriore vantaggio economico senza ulteriori contropartite. Tale aumento delle quote non avrebbe corrisposto neanche alle caratteristiche particolari del patrimonio di Wfa (mancanza di liquidità, garanzia subordinata sul piano interno). Inoltre, neanche alcuni strumenti di capitale esistenti sul mercato di capitali, comparabili al patrimonio di Wfa, prevedono diritti di voto. Poiché la retribuzione convenuta è adeguata, agli altri proprietari di WestLB non spetta un reddito addizionale, che non avrebbero ricevuto in normali condizioni di economia di mercato, né l’attrattività di WestLB per gli altri investitori è in tal modo aumentata. Inoltre, dato che l’assetto proprietario di WestLB è fisso e non è possibile l’ingresso di nuovi azionisti (privati), anche una remunerazione ipotetica troppo bassa non avrebbe avuto alcuna influenza su eventuali investitori privati. Anche se altri azionisti avessero ricevuto un vantaggio, l’eventuale effetto sulle Casse di risparmio sarebbe stato troppo ridotto per essere percettibile.

(121)

Poiché il Land riceve una remunerazione fissa ed adeguata e WestLB era e continua ad essere un’impresa redditizia che senza dubbio può versare la remunerazione convenuta, il livello effettivo del rendimento del capitale proprio di WestLB non ha alcuna importanza e non vi è dunque stata nessuna necessità per il Land di richiedere un aumento della redditività della banca.

2.   REMUNERAZIONE ADEGUATA PER IL CAPITALE

(122)

Le autorità tedesche sostengono che WestLB ha pagato una remunerazione appropriata per la massa patrimoniale trasferita. Il versamento di una remunerazione da parte di WestLB per il capitale fornito è sempre stato considerato dal Land come un presupposto per il trasferimento. Il livello e la base di calcolo di tale remunerazione sono stati approfonditamente discussi fra le parti interessate. Dato che nel 1991 non era ancora chiaro quale importo sarebbe stato riconosciuto da BAKred come fondi propri di base, al momento del trasferimento è stata fissata una remunerazione solo in linea di principio, ma non a livello concreto. Il tasso effettivo dello 0,6 % è stato quindi fissato nel 1993 dopo trattative con gli altri proprietari di WestLB (31). Le autorità tedesche non hanno fornito alla Commissione documenti che spiegano come questa cifra è stata stabilita, ma sostengono che, sotto il profilo degli aiuti di Stato, non sarebbero determinanti le considerazioni alla base del calcolo del tasso di remunerazione ma solo il risultato e che questo deve essere adeguato. La remunerazione fissa deve essere versata partendo dagli utili distribuiti, quindi prima della distribuzione dei dividendi. Se a causa della mancanza di utili la remunerazione non è versata in un determinato anno, non esiste il diritto a pagamenti di compensazione negli anni che seguono (32). La cifra di 0,6 % corrisponde ai costi al lordo delle imposte di circa l’1,1 % per WestLB.

(123)

La tabella che segue indica i pagamenti effettuati da WestLB al Land Renania settentrionale-Vestfalia come remunerazione per il patrimonio trasferito.

(124)

Tabella 4: Remunerazione pagata da WestLB per il trasferimento del patrimonio di Wfa (importi in milioni di DEM; dati forniti dalla Germania).

(importi in milioni di DEM)

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione (al lordo delle imposte)

0,0

27,9

30,8

33,4

33,9

34,0

34,0

[...]

[...]

[...]

[...]

Pagamento per diritti pensionistici del personale di Wfa

33,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione totale pagata al Land

33,1

27,9

30,8

33,4

33,9

34,0

34,0

[...]

[...]

[...]

[...]

(125)

La Germania ha presentato le perizie effettuate da una società di consulenza esterna, incaricata da WestLB di valutare quella che sarebbe stata nel 1991 una remunerazione adeguata di un investimento di capitale con la stessa struttura di rischio del patrimonio di Wfa. In tale perizia gli esperti esaminano il profilo di rischio sia nei rapporti interni che in quelli esterni, nonché le condizioni dei pagamenti della remunerazione. Essi raffrontano queste caratteristiche con i vari strumenti di capitale esistenti sui mercati internazionali dei capitali e determinano la remunerazione appropriata. Tale raffronto viene spiegato nel paragrafo che segue. La perizia giunge ad un tasso di remunerazione compreso tra lo 0,9 % e l’1,4 % come remunerazione appropriata. Dato che per WestLB una remunerazione dello 0,6 % corrisponde a costi al lordo delle imposte dell’1,1 %, tale remunerazione viene considerata adeguata. Oltre a questa remunerazione diretta, vanno tenuti presenti anche gli effetti di sinergia derivanti dal trasferimento.

a)   RAFFRONTO CON ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE

(126)

Le perizie indicano che il rendimento di uno strumento di capitale dipende dal suo profilo di rischio: più elevato è il rischio, più elevato è il premio di rischio, vale a dire lo spread di interesse da pagare rispetto ai più sicuri titoli pubblici. Pertanto, nell’analisi del profilo di rischio vanno tenuti in considerazione in particolare tre elementi: le modalità dei pagamenti di interesse correnti, la posizione dell’investitore nel caso di perdite correnti e la posizione dell’investitore nel caso di liquidazione o fallimento. Le perizie descrivono diverse caratteristiche dei vari tipi (33) di strumenti di capitale esistenti sul mercato (azioni ordinarie, partecipazioni tacite, certificati di godimento, «perpetual preferred shar», «trust preferred securities» e prestiti subordinati) e li raffronta con il patrimonio di Wfa. Secondo gli studi, gli strumenti più simili al patrimonio di Wfa sono i certificati di godimento, le perpetual preferred shares e le partecipazioni tacite (34). Degli strumenti menzionati sopra, i trust preferred shares e le perpetual preferred shares non sono autorizzati in Germania. Secondo gli studi, alla fine del 1991 in Germania erano disponibili i seguenti strumenti di capitale con carattere di fondi propri di base: azioni ordinarie, azioni privilegiate e partecipazioni tacite.

(127)

Le perizie sottolineano che il patrimonio di Wfa sarebbe disponibile per i creditori di WestLB nel caso di fallimento di WestLB (funzione di copertura, «Haftungsfunktion»). Contemporaneamente, WestLB può compensare le perdite senza restrizioni con la riserva speciale di Wfa (funzione di compensazione delle perdite, «Verlustausgleichsfunktion»). Gli accordi interni e la destinazione vincolata del patrimonio di Wfa non hanno alcuna importanza a questo riguardo. Tuttavia, sul piano interno, la garanzia rappresentata dalla riserva speciale è subordinata a livello interno rispetto agli altri capitali di WestLB e questa circostanza sarebbe decisiva per la decisione di un investitore.

(128)

Per quanto riguarda la funzione di compensazione delle perdite, la riserva speciale di Wfa può essere paragonata alle perpetual preferred shares. Tuttavia, dato che verrebbe utilizzata — in parallelo con i certificati di godimento (che sono fondi propri supplementari) — solo dopo che i fondi propri di base di WestLB si siano esauriti ed anche nel caso che parte dei certificati di godimento siano già stati utilizzati contemporaneamente con gli altri fondi propri di base, presenta un rischio inferiore dei certificati di godimento. Lo stesso vale per le partecipazioni tacite.

(129)

Per quanto riguarda la funzione di copertura, la riserva speciale sarebbe utilizzata dopo gli altri fondi propri di base, ma prima delle partecipazioni tacite, dei certificati di godimento agli utili e degli altri fondi propri supplementari. Si conclude che la riserva speciale di Wfa ha un livello di rischio più elevato rispetto ai certificati di godimento e alle partecipazioni tacite. Anche per quanto riguarda la funzione di copertura, la riserva speciale di Wfa può essere comparata nel suo rischio alle perpetual preferred shares. Tuttavia, secondo le perizie, data la limitata possibilità di un fallimento di WestLB, tale rischio può di fatto essere trascurato ed un investitore fisserà i relativi costi di rischio ad un livello molto basso.

(130)

I pagamenti degli interessi vengono effettuati, nel caso del patrimonio di Wfa, a partire dagli utili distribuibili ed hanno la priorità sui dividendi. Se il profitto non è sufficiente, non viene versata una remunerazione. Questa situazione corrisponde in linea di principio a quella delle perpetual preferred shares. I certificati di godimento sono meno rischiosi in quanto i mancati pagamenti di interessi non ottenuti verrebbero rinviati e versati cumulativamente in anni successivi. Anche per le partecipazioni tacite sono possibili rimborsi cumulativi. Tuttavia, nel caso delle riserve speciali di Wfa, il rischio di non pagamento è limitato al premio di rischio (a causa dei problemi relativi alla liquidità, cfr. infra), mentre nel caso degli altri due strumenti ciò riguarda l’intero coupon (vale a dire, il rendimento privo di rischio più il margine di rischio). Quindi, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, complessivamente il rischio della riserva speciale di Wfa è leggermente inferiore a quello degli altri tre strumenti.

(131)

Le perizie concludono che in sostanza il premio di rischio per la riserva speciale di Wfa dovrebbe essere inferiore non solo a quello dei certificati di godimento e delle partecipazioni tacite, ma anche a quello delle perpetual preferred shares. Per il primo strumento viene citato un tasso storico al lordo delle imposte dall’1 all’1,2 %, per il secondo dall’1 all’1,5 % e per il terzo dall’1,5 al 2,0 % (35). Per la riserva speciale di Wfa è calcolata una remunerazione dell’1,1 % per gli anni dal 1993 al 1996 (36). Per il 1992 è indicato un tasso del 255 % (37). Inoltre, gli effetti di sinergia dovrebbero essere tenuti presenti. Le perizie concludono che la remunerazione pagata da WestLB era troppo elevata nell’anno 1992 ed adeguata per gli anni dal 1993 al 1996.

b)   I PROBLEMI SOTTO IL PROFILO DELLA LIQUIDITÀ

(132)

Secondo quanto sostenuto dalla Germania, un apporto di capitale liquido aumenta i fondi propri e fornisce liquidità. Tale liquidità può essere reinvestita e ottiene degli interessi per cui l’investitore chiederebbe una remunerazione. Il trasferimento di Wfa aumenta i fondi propri di WestLB ma non fornisce liquidità. Il capitale di Wfa è bloccato nell’attività di promozione edilizia residenziale. Contrariamente a quanto avviene per un apporto di capitale liquido, WestLB può non reinvestire la liquidità ma deve raccogliere, per ottenere lo stesso risultato, la liquidità sul mercato dei capitali. Ciò porta ad ulteriori spese per interessi. A causa della mancanza di liquidità il Land può, come sostenuto nelle perizie degli esperti, chiedere solo una remunerazione pari al premio di rischio, vale a dire la differenza tra il rendimento totale di un investimento e il rendimento di un titolo del governo federale tedesco corrispondente.

(133)

Inoltre, viene dichiarato che praticamente tutte le attività di un ente creditizio collegate ad un rischio richiedono una certa liquidità, anche i contratti di swap, i contratti forward e i derivati. Solo le garanzie e le fideiussioni non richiedono una liquidità, ma non figurano neanche nel bilancio dell’istituto di credito.

(134)

I costi di rifinanziamento di cui bisogna tener conto dovrebbero basarsi sul rendimento dei titoli del governo federale tedesco a lungo termine esenti da rischio (10 anni). Il tasso del mercato secondario di tali titoli a fine 1991 era dell’8,26 %. I costi di rifinanziamento medi effettivi di WestLB nel novembre 1991 si aggiravano sul 9,28 %.

c)   CAPITALE UTILIZZATO COME BASE PER IL CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE

(135)

La Germania sostiene che, secondo un addendum all’accordo di copertura, la remunerazione dovrebbe essere versata sulla parte della riserva speciale di Wfa che viene utilizzata da WestLB per sostenere le proprie attività. Il primo pagamento dovrebbe avvenire nel 1993. Tuttavia, di fatto WestLB paga la retribuzione non sull’importo utilizzato, ma sull’importo utilizzabile, vale a dire sulla parte delle riserve speciali non necessaria per sostenere le attività di Wfa.

(136)

La «quota eccedente» del capitale, ossia la parte delle riserve speciali utilizzata per le attività di Wfa, e i 1,9 miliardi di DEM (970 milioni di EUR), che figurano come fondi propri di base nel bilancio di WestLB, ma che non sono stati riconosciuti dal BAKred, non avrebbe alcun valore economico per WestLB in quanto non potrebbe sostenere le attività di rischio addizionali. L’importo di 1,9 miliardi di DEM (970 milioni di EUR) indicato in bilancio sarebbe solo il risultato di una differenza nella valutazione. Dato che le agenzie di rating e gli investitori sperimentati guardano solo all’importo riconosciuto, la somma di 1,9 miliardi di DEM (970 milioni di EUR) non ha alcuna importanza economica per WestLB. Un investitore privato non potrebbe chiedere una remunerazione sul mercato in quanto la banca avrebbe sempre delle possibilità alternative di raccogliere sul mercato capitale proprio che verrebbe riconosciuto come fondi propri di base (ad esempio normali apporti di capitale liquido).

(137)

L’attivo e il passivo di Wfa verrebbero scontati ogni anno per essere registrati nel bilancio di WestLB al loro valore attuale. Dato che i rimborsi e gli interessi verrebbero concessi come prestiti alla costruzione a lungo termine ed a basso tasso di interesse, sarebbe possibile che l’importo nominale del patrimonio di Wfa aumenti, mentre il valore scontato, nonché l’importo ponderato per il rischio diminuisca.

d)   EFFETTI DI SINERGIA

(138)

Secondo le autorità tedesche il Land si aspettava dal trasferimento di Wfa sinergie che erano stati stimate a più di 30 milioni di DEM (15 milioni di EUR) su base annua a lungo termine. Tale cifra proviene dalla semplificazione della procedura di promozione che risulta ad esempio nella soppressione delle doppie attività del passato, da una comunicazione più facile e più veloce e da minori esigenze di coordinamento. Wfa ha bisogno dopo il trasferimento di personale meno numeroso e risparmia il pagamento della compensazione per il lavoro effettuato nel passato dalla divisione di promozione dell’edilizia residenziale di WestLB per conto di Wfa. Le autorità tedesche sostengono che le aspettative del Land sono state effettivamente soddisfatte e afferma che la fusione di Wfa con WestLB era da un punto di vista manageriale l’unico modo per raggiungere tali effetti di sinergia. Inoltre, il modo in cui le sinergie sono raggiunte rientra nella libertà imprenditoriale del Land, tutelata dall’articolo 295 del trattato.

(139)

La Germania sostiene inoltre che WestLB ha pagato nel 1992 un importo di 33 milioni di DEM (17 milioni di EUR) per coprire i diritti pensionistici esistenti e futuri dei dipendenti di Wfa, il che ha ridotto i costi futuri della stessa. Questi pagamenti vengono dedotti nei conti di WestLB su un periodo di 15 anni, con un importo di 1,6 milioni di DEM (0,8 milioni di EUR) su base annua.

3.   ESENZIONI FISCALI

(140)

L’esenzione di Wfa dall’imposta sul patrimonio, dall’imposta sul capitale di esercizio e dall’imposta sul reddito delle società corrisponde al sistema fiscale tedesco. Wfa ed altre imprese di diritto pubblico sono esentate in quanto non competono con istituzioni finanziarie soggetti di imposta, ma perseguono come strumenti dello Stato obiettivi di promozione. Grazie agli importi risparmiati a seguito dell’esenzione fiscale, lo Stato deve fornire meno fondi per le attività di Wfa. WestLB è tassata pienamente sui suoi redditi (quindi anche per quelli ottenuti attraverso le attività in regime di concorrenza sostenute dal capitale di Wfa) e non riceve alcun vantaggio finanziario dalle esenzioni fiscali di Wfa in quanto l’importo riconosciuto come fondi propri di base non è aumentato di conseguenza. Anche se le esenzioni fiscali portassero ad un aumento del capitale riconosciuto, WestLB non sarebbe favorita in quanto dovrebbe pagare una remunerazione adeguata su tale importo addizionale.

(141)

Per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio e l’imposta sul capitale di esercizio, un attivo può costituire soltanto una volta la base di tale imposizione e viene tassato dove è usato direttamente. Dato che gli attivi di Wfa sono esenti per quanto riguarda il loro uso immediato, vale a dire l’attività di promozione dell’edilizia residenziale, essi non possono costituire la base per l’imposizione quando vengono utilizzati per un uso secondario. Ciò sarebbe contrario alla legislazione fiscale tedesca. Lo stesso si applicherebbe all’integrazione di un ente privato esente dalle imposte in una banca privata. Inoltre, dato che queste esenzioni non forniscono a WestLB un vantaggio gratuito, esse non costituiscono un aiuto di Stato. Le imposte sul capitale di esercizio e sul patrimonio non sono state riscosse, rispettivamente, dal 1997 e dal 1998 in quanto la Corte costituzionale federale incostituzionali.

4.   CANCELLAZIONE DELLE PASSIVITÀ

(142)

Secondo le autorità tedesche, la cancellazione dell’obbligo di garanzia evita che il Landeswohnungsbauförderungsvermögen venga costantemente ridotto a causa del passivo che si determina annualmente. La rinuncia non riduce il patrimonio del Land in quanto, in caso di liquidazione di Wfa, il Land riceverebbe un Landeswohnungsbauförderungsvermögen di dimensioni corrispondentemente maggiori. Dato che le passività annullate di Wfa sarebbero esigibili solo nel caso di liquidazione, tale cancellazione non cambia la posizione economica complessiva del Land. Di fatto, il Land cancella solo una pretesa nei propri confronti.

(143)

È stato tenuto conto della cancellazione per la valutazione del capitale di garanzia di Wfa da parte del BAKred sulla cui base WestLB paga una remunerazione adeguata. WestLB non ha ottenuto pertanto alcun vantaggio finanziario dalla soppressione dell’obbligo di garanzia.

5.   COMMENTI SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(144)

Per quanto riguarda i pareri espressi dalle due associazioni bancarie, le autorità tedesche osservano che le accuse generiche presentate non sono sostanziate da fatti o da denunce concrete di istituti di credito contro l’attività di WestLB sui mercati. Il problema dell’Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung sollevati in una delle due osservazioni non è collegato al presente caso e deve essere considerato separatamente.

(145)

Per quanto riguarda il parere del BdB, il governo tedesco sottolinea che il trasferimento di Wfa non è una soluzione ad hoc ma il risultato di considerazioni strategiche di lungo termine, in particolare l’aumento dell’efficienza di Wfa. Nella giurisprudenza della Corte non esistono casi in cui l’investimento dello Stato in un’impresa redditizia e sana sia stato considerato come aiuto di Stato. Il caso a cui fa riferimento BdB riguarda società che erano in perdita. Dato che WestLB fin dalla sua costituzione è stata un’impresa redditizia, il principio dell’investitore in un’economia di mercato non è applicabile. Questo, a parere delle autorità tedesche, è confermato dalla giurisprudenza della Corte che non ha mai applicato questo principio ad imprese sane e redditizie. Anche un investitore privato non si basa solo sul rendimento atteso, ma tiene conto anche di altre considerazioni di ordine strategico. Nel caso di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione devono essere fatte altre considerazioni rispetto al caso di un aumento di capitale in un’impresa redditizia. Gli investimenti dello Stato non possono essere valutati solo considerando la redditività media di un settore. L’investimento dello Stato in una banca che registra un rendimento inferiore alla media del suo settore sarebbe altrimenti considerato un aiuto di Stato, mentre al tempo stesso investitori privati, di fatto, investono nella stessa impresa. Un investitore si orienta basandosi sulle prospettive di rendimento e non sulla media del settore.

(146)

Le regole sugli aiuti di Stato consentono un esame delle condizioni del trasferimento ma non un esame delle particolarità del patrimonio di Wfa, che sono protette dall’articolo 295 del trattato. Dato che il carattere speciale del patrimonio di Wfa è protetto da tale articolo, il capitale trasferito non può essere paragonato ad un normale apporto di capitale liquido. Anche una fondazione di diritto privato potrebbe essere utilizzata allo stesso modo di Wfa, senza per questo pregiudicare la destinazione vincolata dei profitti.

(147)

Per quanto riguarda il profilo di rischio del capitale di Wfa, bisogna distinguere fra il ruolo del Land Renania settentrionale-Vestfalia come proprietario di WestLB e come investitore della riserva speciale di Wfa. Come investitore di Wfa, il Land ha un rischio più modesto in conseguenza dell’accordo tra gli azionisti di WestLB che prevede che la riserva speciale costituisca a livello interno solo una garanzia subordinata. Il rischio del Land come investitore di Wfa è limitato agli attivi trasferiti e non è più elevato, come sostenuto dal BdB.

(148)

Le autorità tedesche sostengono che i calcoli sul rendimento forniti dal BdB (e provenienti dalla perizia di un esperto indipendente) non sono corretti e appoggia questa tesi con una controperizia, commissionata da WestLB. Secondo questo documento, i principali errori sono un metodo di calcolo sbagliato (metodo della media aritmetica invece che della media geometrica, la «Compound annual growth rate») ed l’uso di periodi di investimento non pertinenti. Dopo la correzione, il rendimento delle grandi banche private in Germania (16,86 % al lordo delle imposte) scende al 7,0 %. Inoltre, le cinque banche tedesche private utilizzate, dato il diverso tipo di attività, non possono essere paragonate a WestLB. In base al calcolo effettuato prendendo come riferimento due banche equivalenti, il rendimento del capitale scende addirittura al 5,8 %. Inoltre, la perizia realizzata per il BdB usa un periodo di osservazione non rappresentativo, dal 1982 al 1992, che comprende due periodi di rialzo dei mercati di borsa. Abbreviando il periodo di osservazione, si ridurrebbero ulteriormente le cifre sul rendimento.

(149)

Le autorità tedesche contestano l’affermazione del BdB secondo la quale che non insorgerebbero costi di rifinanziamento per mancanza di liquidità in quanto con l’attualizzazione del valore nominale del patrimonio di Wfa si è già tenuto conto dei problemi relativi alla liquidità. Tale attualizzazione non sarebbe a loro avviso connessa all’aspetto della liquidità, ma è il risultato del fatto che il patrimonio di Wfa è composto fondamentalmente da attività e passività a lungo termine a basso tasso di interesse o a tasso zero. La Germania respinge anche l’argomento del BdB secondo il quale, anche se si ipotizzano costi di rifinanziamento, si giustificherebbe solo una modesta riduzione del rendimento del 2,7 % al lordo delle imposte. Il parere di un esperto presentato dal BdB a questo riguardo è considerato errato in quanto confonderebbe in modo inammissibile i redditi della banca dall’attività bancaria con i redditi di un investitore esterno. Inoltre, la perizia del BdB paragona redditi lordi mentre si dovrebbe fare il raffronto tra i redditi netti. Le autorità tedesche hanno presentato una perizia propria, redatta da una ditta di consulenza esterna.

(150)

Le sinergie sarebbero solo all’interno di Wfa e non all’interno di WestLB a grazie della soppressione delle divisioni doppie (trasferimento dell’ex divisione edilizia residenziale di WestLB) e di altre sovrapposizioni. Pertanto, esse sono indipendenti dalla separazione economica, organizzativa e di personale tra Wfa e WestLB; determinano una riduzione dei necessari apporti di capitale del Land a Wfa e sono il diretto risultato del trasferimento di Wfa a WestLB.

(151)

La differenza tra l’importo di capitale della riserva speciale Wfa iscritto a bilancio e l’importo riconosciuto a fini di vigilanza dal BAKred è stato chiaramente comunicato ai terzi. Secondo le autorità tedesche, i creditori non assegnano una funzione di garanzia alla parte non riconosciuta. Dato che solo la parte che può essere utilizzata da WestLB per sostenere le proprie attività avrebbe un’utilità economica per la banca, il Land non può chiedere una remunerazione sulla quota eccedente.

(152)

La cancellazione delle passività è stata presa in considerazione nella valutazione del patrimonio di Wfa da parte del BAKred, sulla cui base WestLB paga la remunerazione. Inoltre, la posizione economica globale del Land non è di fatto cambiata dopo la cancellazione dell’obbligo di garanzia. Secondo le autorità tedesche, infine, l’esenzione fiscale non va a favore di WestLB.

V.   ACCORDO TRA IL BDB, IL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA E WESTLB

(153)

Il 13 ottobre 2004 il denunciante (il BdB), il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB AG hanno notificato alla Commissione un accordo in relazione al procedimento riguardante gli aiuti a WestLB. Sebbene le loro tesi giuridiche di base siano rimaste invariate, le parti hanno trovato un accordo su quelli che considerano dei parametri adeguati per determinare una remunerazione adeguata nonché sulla remunerazione che essi considerano adeguata. Esse hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell’accordo nella propria decisione.

(154)

Le parti hanno innanzitutto determinato, sulla base del «Capital Asset Pricing Modell» (CAPM), la remunerazione minima attesa per un investimento ipotetico nel capitale sociale di WestLB al momento del trasferimento. Secondo il modello, la remunerazione minima adeguata per la parte del capitale di Wfa riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base e non utilizzata da Wfa per il sostegno delle proprie attività di promozione dell’edilizia residenziale ammonta al 10,19 % annuo.

(155)

Per il calcolo di questa remunerazione minima, le parti hanno utilizzato i tassi d’interesse privi di rischio a lungo termine determinati dalle Landesbanken sulla base del REX 10 Performance Index della Deutsche Börse AG e i fattori beta, quali stimati da una perizia di KPMG del 26 maggio 2004, commissionata dalle Landesbanken. In concreto ne è risultato che per WestLB al momento del trasferimento il tasso d’interesse base privo di rischio era pari al  %. Sulla base dello studio di KPMG si è applicato un fattore beta dello 0,76 % per il momento del trasferimento. È stato fissato un premio di rischio di mercato del 4 %.

(156)

Il tasso di interesse di partenza del 10,16 % (1o gennaio 1991) è stato calcolato come segue: tasso d’interesse privo di rischio del 7,15 % + (premio di rischio generale di mercato del 4,0 % x fattore beta di 0,76).

(157)

In seguito è stata applicata una riduzione a causa della mancanza di liquidità del patrimonio a destinazione vincolata. Il tasso d’interesse privo di rischio del 7,15 % è stato utilizzato come base forfettaria per i costi di rifinanziamento lordi. Per determinare i costi di rifinanziamento netti rilevanti, l’onere fiscale di WestLB al momento del trasferimento è stato fissato ad una percentuale forfettaria del 50 %, dal quale è derivata una riduzione del 3,57 %.

(158)

Infine è stata applicata una maggiorazione dello 0,3 %, per tenere conto della mancata concessione di diritti di voto.

(159)

In conclusione, per il patrimonio a destinazione vincolata si è considerata appropriata una remunerazione pari al 6,92 % l’anno, al netto delle imposte, per la parte del capitale di Wfa riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base e non utilizzata da Wfa per il sostegno delle proprie attività di promozione dell’edilizia residenziale.

(160)

Le parti concordano sul fatto che, con l’applicazione del modello società madre-società figlia al 1o gennaio 2002, la situazione di concessione di aiuti di Stato derivante dal trasferimento del capitale di Wfa è cessata.

VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(161)

Il primo passo per la valutazione della misura a norma delle norme previste dal trattato in materia di aiuti di Stato è di valutare se tale misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

1.   RISORSE STATALI E TRATTAMENTO FAVOREVOLE DI UNA DETERMINATA IMPRESA

(162)

Wfa era un istituto di diritto pubblico, di proprietà totale del Land Renania settentrionale-Vestfalia e diretto alla promozione dell’edilizia residenziale attraverso la concessione di prestiti a basso tasso di interesse o a tasso zero. Il Land ne garantiva l’intero passivo attraverso l’Anstaltslast e la Gewährträgerhaftung. La fonte di finanziamento principale di Wfa, ossia il fondo per la promozione dell’edilizia residenziale del Land (Landeswohnungsbauvermögen), è stata creata attraverso apporti di capitale annuali provenienti dal bilancio del Land ed attraverso gli interessi provenienti dai prestiti alla costruzione.

(163)

Se un patrimonio statale di questo tipo, con un valore commerciale, viene trasferito ad un’impresa senza una remunerazione sufficiente, è chiaro che sono coinvolte risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(164)

Allo scopo di accertare se il trasferimento di risorse statali ad un’impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione applica il cosiddetto «principio dell’investitore operante in un’economia di mercato». Tale principio è stato accolto e sviluppato dalla Corte di giustizia in una serie di decisioni. La valutazione alla luce di tale principio verrà effettuata al punto 3 seguente. Se l’aiuto di Stato è presente, ciò favorisce evidentemente WestLB, vale a dire una determinata impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

2.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI

(165)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l’integrazione dei mercati finanziari hanno reso l’attività bancaria all’interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza. Tale sviluppo si intensifica ulteriormente con l’Unione economica e monetaria, che elimina i residui ostacoli alla concorrenza sui mercati dei servizi finanziari.

(166)

Secondo la relazione delle attività per il 1997 di WestLB, essa si definisce come una banca commerciale universale che opera a livello internazionale, nonché come banca centrale per le casse di risparmio e banca statale e comunale. Essa si definisce un gruppo bancario europeo al servizio di grandi clienti con attività in importanti piazze finanziarie ed economiche mondiali. È presente soprattutto in Europa dove ha filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza in tutti i paesi importanti. Complessivamente, WestLB è rappresentata da propri uffici in più di 35 paesi.

(167)

Quindi, nonostante il nome, la tradizione e i compiti che le vengono attribuiti dalla legge, WestLB non è affatto soltanto una banca locale o regionale. La sua presenza in Europa e sui mercati internazionali è già stata dimostrata al punto II.1. L’attività estera del gruppo ha contribuito nel 1997 per il 48 % dei redditi non consolidati. Secondo la relazione delle attività per il 1997, la crescita della banca in tale anno può principalmente essere attribuita all’estensione dell’attività estera.

(168)

È chiaro pertanto che WestLB offre i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee fuori dalla Germania e — dato che le banche di altri paesi europei operano in Germania — anche all’interno della Germania. Ciò è stato confermato dalle affermazioni delle associazioni bancarie di due Stati membri. È ovvio pertanto che l’aiuto concesso a WestLB determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(169)

Va inoltre ricordato che vi è un legame molto stretto tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie. Solo sulla base di sufficienti fondi propri riconosciuti una banca può operare ed espandere le proprie attività commerciali. Dato che la misura statale ha fornito a WestLB fondi propri utili per rispettare i requisiti di solvibilità, essa ha direttamente influenzato le possibilità operative della banca.

3.   IL PRINCIPIO DELL’INVESTITORE OPERANTE IN UN’ECONOMIA DI MERCATO

(170)

Per giudicare se una misura finanziaria adottata da un ente pubblico azionista di un’impresa contenga elementi di aiuto di Stato, la Commissione applica il principio dell’«investitore operante in un’economia di mercato». Tale principio è stato applicato dalla Commissione in molti casi ed è stato accolto ed ulteriormente sviluppato dalla Corte di giustizia in diverse decisioni (38). Esso consente alla Commissione di tener conto delle circostanze particolari di ciascun caso, di tener conto ad esempio di determinate strategie di una holding o di un gruppo di imprese o di distinguere tra gli interessi a breve e a lungo termine di un investitore. Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame.

(171)

Secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, non sussiste aiuto di Stato quando vengono assegnati fondi a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un’impresa privata» (39). In particolare, un intervento finanziario va considerato inaccettabile per un investitore operante in un’economia di mercato quando la situazione finanziaria dell’impresa non lascia prevedere un rendimento normale (sotto forma di dividendi o di incremento di valore) entro un lasso di tempo ragionevole (40).

(172)

È ovvio che la Commissione deve fondare la sua valutazione di un caso sui dati disponibili per l’investitore al momento in cui ha preso la decisione di procedere all’intervento finanziario in questione. Il trasferimento di Wfa è stato deciso dalle competenti autorità pubbliche nel 1991. Di conseguenza, la Commissione deve valutare l’operazione sulla base dei dati allora disponibili e delle condizioni economiche e di mercato esistenti in quel momento. I dati citati nella presente decisione e che si riferiscono ad anni successivi sono utilizzati unicamente per illustrare gli effetti del trasferimento sulla situazione di WestLB ed in nessun caso possono servire a giustificare o mettere in discussione l’operazione a posteriori.

(173)

Le autorità tedesche hanno ricordato alla Commissione di esaminare il caso unicamente in base alla situazione esistente al momento della decisione di trasferimento, vale a dire a fine 1991, e di non tener conto dei successivi sviluppi. Tale parere potrebbe implicare che la Commissione non dovrebbe tener conto né del fatto che sono stati riconosciuti dal BAKred solo 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) di fondi propri di base invece dei 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) richiesti, né del fatto che nel 1993 è stata concordata una remunerazione dello 0,6 %. Tuttavia, al momento del trasferimento, sebbene il valore di Wfa deciso dal Land e WestLB fosse di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR), non è stato convenuto alcun livello di remunerazione. La Commissione quindi ritiene appropriato, al momento di valutare l’operazione, di tener conto anche della situazione prevalente quando le parti hanno finalmente stabilito la remunerazione.

(174)

La Commissione non condivide il parere della Germania e di WestLB che il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato non sia applicabile ad imprese sane e redditizie e che ciò emerga dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il fatto che il principio sia stato finora applicato principalmente ad imprese in difficoltà, non limita in alcun modo la sua applicazione a questa categoria di imprese.

(175)

L’aiuto alla ristrutturazione di imprese può essere concesso solo nei casi in cui un piano di ristrutturazione ripristini l’efficienza della società, vale a dire porti ad un rendimento «normale», in base al quale la società oggetto dell’aiuto può continuare con le proprie forze, in quanto questo «normale» rendimento di mercato può essere accettabile per un investitore operante in un’economia di mercato. Nei casi in cui tali decisioni sono state impugnate davanti alla Corte, essa non ha mai messo in questione il fatto che la Commissione chiedesse non solo un rendimento in pareggio o simbolico, ma un tasso «normale» di mercato vero e proprio.

(176)

Non esiste alcuna regola in base alla quale il fatto che una società sia redditizia escluda a priori la possibilità che l’apporto di capitale possa contenere un elemento di aiuto di Stato. Anche se una società è redditizia, un investitore operante in un’economia di mercato potrebbe astenersi dall’apportare nuovo capitale quando non può sperare in un rendimento adeguato dal capitale investito in termini di dividendi o di un aumento del valore dell’investimento. Se la società non consentisse il rendimento appropriato atteso al momento dell’investimento, l’investitore in un’economia di mercato chiederebbe misure per aumentare tale rendimento. Pertanto, il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato è applicabile egualmente a tutte le imprese pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano redditizie od operino in perdita.

(177)

L’adeguatezza del probabile rendimento del capitale dipende a sua volta da quello che un investitore operante in un’economia di mercato può aspettarsi da investimenti simili che comportano rischi simili. È evidente che un’impresa costantemente in crisi senza segnali di recupero non può sopravvivere nel lungo periodo. I nuovi investitori rifiuterebbero di soddisfare la richiesta della società di nuovo capitale e gli investitori esistenti finirebbero per disinvestire — anche accettando, se necessario, di subire una perdita — allo scopo di riposizionare il loro capitale in investimenti più redditizi. Pertanto, in una comunicazione agli Stati membri sull’applicazione delle norme degli aiuti di Stato alle imprese pubbliche, la Commissione ha specificato che valuterà la situazione finanziaria di un’impresa al momento in cui viene proposto l’apporto di nuovo capitale, raffrontando il comportamento dello Stato e quello di un investitore operante in un’economia di mercato, «in particolare nel caso di un’impresa non in perdita» (41).

(178)

Inoltre, va osservato che un’«impresa sana e redditizia» non può essere equiparata ad un’impresa che non subisce perdite. Un’impresa che registra solo modesti profitti o non registra né profitti né perdite, di fatto, non può essere considerata un’impresa sana e redditizia. È certamente vero che è difficile stabilire una «redditività media» in quanto questa dipende da una serie di fattori, come ad esempio il rischio del settore economico nella quale l’impresa opera. Tuttavia, le imprese che generano nell’arco di un certo periodo un profitto al di sotto del livello generato dalle imprese con una struttura di rischio simile, come detto sopra, verrebbero eliminate dal mercato nel lungo termine. Il parere della Germania e di WestLB porterebbe ad una situazione in cui lo Stato, senza riguardo delle regole sugli aiuti di Stato del trattato CE, potrebbe investire in imprese che realizzano un utile annuo di 1 EUR.

(179)

Certamente non è compito della Commissione avviare sistematicamente ed immediatamente un procedimento quando un’impresa pubblica registra una redditività al di sotto della media. Anche le imprese private mostrano di tanto in tanto redditività inferiori alla media (è logico che esistano deviazioni da un valore medio in entrambe le direzioni). Tuttavia, un’impresa normale sul mercato in tal caso cercherebbe di aumentare la propria redditività, di operare ristrutturazioni e di prendere altre misure allo scopo di porre fine a questa situazione ed impedire che divenga cronica. Gli investitori sul mercato si aspettano in realtà interventi adeguati a questo riguardo.

(180)

Inoltre, come già indicato sopra, bisogna distinguere tra investimenti esistenti ed investimenti nuovi in quanto i punti di partenza — ma non i principi di base — per le decisioni di investimento sono diversi. Nel caso di un investimento esistente, l’investitore può mostrare maggiore disponibilità ad accettare un rendimento più basso (o addirittura negativo) nel breve termine se prevede un miglioramento della situazione. Certamente, un investitore potrebbe anche aumentare il suo investimento in una società con una redditività modesta; tuttavia, egli non lo farebbe se non si aspettasse un miglioramento della situazione ed un rendimento adeguato a lungo termine. Se, d’altro canto, egli prevede che la combinazione di rischio e rendimento sia più modesta rispetto ad imprese raffrontabili, egli valuterà l’opportunità di porre termine al suo investimento. Nel caso di un nuovo investimento, l’investitore mostrerà probabilmente meno disponibilità ad accettare una redditività modesta fin dall’inizio (42). Tuttavia, come già affermato, i principi sono gli stessi per tutte le decisioni: il rendimento atteso nel lungo termine dell’investimento (tenendo conto del rischio e di altri fattori) deve alla fine essere almeno uguale a quello di investimenti comparabili. La società non sarà altrimenti in grado di trovare i fondi necessari e quindi non potrà sopravvivere nel lungo termine.

(181)

WestLB sostiene che la questione se la banca abbia generato o meno i profitti medi negli anni prima del trasferimento può in linea di principio restare senza risposta se viene convenuta una remunerazione fissa appropriata e se la redditività sembra sufficiente a mantenere tale remunerazione nel lungo termine. Su questa posizione si può convenire in linea di principio. Tuttavia, bisogna anche tener presente che la redditività nel lungo termine è collegata al raggiungimento da parte della società di un tasso medio di rendimento sul suo capitale.

(182)

Con riguardo al probabile comportamento di un investitore operante in un’economia di mercato, non ha importanza che anche altre banche abbiano dovuto raccogliere capitale addizionale in conseguenza delle disposizioni più severe della direttiva sul coefficiente di solvibilità. La direttiva non impone alle banche l’obbligo di raccogliere capitale addizionale. Essa stabilisce semplicemente una quota minima di capitale per gli attivi ponderati per il rischio, vale a dire una presunzione giuridica di quello che è necessario per la redditività di una banca. Di conseguenza, un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe indotto la sua banca a ristrutturare i propri rischi allo scopo di soddisfare le nuove regole di solvibilità anziché aumentare il capitale della banca. Tale iniziativa ridurrebbe direttamente il volume di attività della banca e di conseguenza la sua presenza sui mercati.

(183)

Se un azionista pubblico decide che un apporto di capitale è un modo appropriato perché la banca possa rispettare i requisiti patrimoniali, la questione è se le circostanze particolari nelle quali il capitale viene fornito potrebbero essere accettabili per un investitore privato operante in un’economia di mercato. Se una misura finanziaria è necessaria per il rispetto dei requisiti di solvibilità, un investitore privato potrebbe essere disposto ad applicare questa misura allo scopo di conservare il valore dell’investimento già effettuato. Egli esigerebbe tuttavia un rendimento adeguato sul nuovo apporto di capitale. È probabile che un investitore operante in un’economia di mercato si attenderebbe un rendimento più elevato su un investimento di capitale in una banca le cui riserve di capitale siano esaurite e che abbia un bisogno urgente di nuovo capitale in quanto tale circostanza lo espone ad un rischio più elevato.

(184)

Alla luce del principio di un investitore operante in un’economia di mercato la questione cruciale è se nelle stesse condizioni tale investitore avrebbe fornito a WestLB un capitale con le stesse specificità del patrimonio di Wfa, in particolare tenendo conto dei rendimenti probabili dell’investimento. Tale questione verrà esaminata in appresso.

a)   ARTICOLO 295 DEL TRATTATO CE

(185)

La Germania sostiene che il Land Renania settentrionale-Vestfalia non era obbligato a prendere in considerazione una privatizzazione di WestLB allo scopo di aumentarne la base di capitale, che il Land era in linea di principio libero di trasferire Wfa a WestLB allo scopo di realizzare sinergie e che il Land, a norma del diritto comunitario, non era obbligato a prendere in considerazione un trasferimento di Wfa ad un istituto di credito privato. Questo punto di vista può essere condiviso. Le autorità tedesche affermano inoltre che le finalità pubbliche di Wfa costituiscono una funzione di interesse economico generale e che Wfa, ai sensi dell’articolo 295, non è soggetta al controllo della Commissione.

(186)

Finché gli enti pubblici svolgono esclusivamente funzioni di pubblica utilità e non sono in posizione di concorrenza con imprese commerciali le regole della concorrenza non si applicano ad essi. La situazione cambia quando si hanno effetti sulla concorrenza. L’articolo 86, paragrafo 2 del trattato serve per affrontare situazioni dove potrebbe essere necessario deviare dalle norme sulla concorrenza per assicurare la prestazione di servizi di interesse economico generale. Il punto V.6 tratta in particolare questo articolo. D’altro canto, l’articolo 295 del trattato stabilisce che il regime di proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato, il che non giustifica una violazione delle regole di concorrenza previste dal trattato stesso.

(187)

Le autorità tedesche e WestLB sostengono che, data la destinazione vincolata del patrimonio di Wfa, stabilita nella legge sulla promozione dell’edilizia residenziale, queste risorse non potevano essere utilizzate in maniera redditizia altrimenti che con il trasferimento ad un analogo istituto di diritto pubblico. Quindi, il trasferimento effettuato rappresenterebbe l’utilizzo commercialmente più sensato del patrimonio in questione. Pertanto, sostengono, qualsiasi remunerazione corrisposta per il trasferimento, vale a dire qualsiasi rendimento aggiuntivo del capitale di Wfa, sarebbe sufficiente a giustificare il trasferimento dal punto di vista del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Questa argomentazione non può essere accolta. È possibile che il trasferimento di Wfa in WestLB e la conseguente possibilità per WestLB di utilizzare una parte del capitale di Wfa a fini di solvibilità sia l’uso commercialmente più sensato. Gli Stati membri sono liberi di utilizzare i fondi pubblici per scopi pubblici e sovrani, accettando in questo contesto profitti ridotti o addirittura nulli. La Commissione non rimette in questione il diritto degli Stati membri di creare fondi speciali allo scopo di soddisfare compiti di interesse economico generale. Tuttavia, quando fondi pubblici ed altri attivi vengono utilizzati per attività commerciali in regime di concorrenza, devono essere applicate le normali regole di mercato. Questo significa che quando lo Stato decide di utilizzare patrimonio destinato a finalità pubbliche (anche) per finalità commerciali, dovrebbe richiedere una remunerazione corrispondente alle condizioni del mercato.

b)   NATURA SPECIFICA DELLA MISURA

(188)

Con l’operazione di trasferimento descritta sopra, in risposta all’esigenza di WestLB di aumentare i suoi fondi propri di base, le autorità del Land hanno scelto un metodo per aumentare il capitale con caratteristiche molto specifiche. L’idea generale era di fondere un istituto di credito di pubblica utilità che persegue un obiettivo particolare (Wfa) con una normale banca commerciale che opera alle condizioni di concorrenza generale, allo scopo di utilizzare eccedenze di capitale (da un punto di vista delle regole di solvibilità) nell’ambito dell’istituto di pubblica utilità, per le finalità dell’ente che opera in regime di concorrenza. Contemporaneamente, gli attivi trasferiti restavano destinati alla loro finalità originale. Di conseguenza, è stata scelta l’impostazione di un «ente all’interno di un ente», con il patrimonio di Wfa che formava un ciclo indipendente e «chiuso» nel quale gli utili generati da Wfa vengono attribuiti e rimangono soltanto a tale istituzione.

(189)

La Commissione non è al corrente di eventuali precedenti di un aumento di capitale che implichi una «tale fusione imperfetta» in quanto potrebbe essere importante da un punto di vista delle regole sugli aiuti di Stato. Tuttavia, la Commissione è del parere che, se una struttura come quella in questione viene scelta da uno Stato membro, è necessario procedere ad un’approfondita analisi del suo impatto finanziario ed economico sulla parte dell’ente che opera in regime di concorrenza allo scopo di evitare che strutture non trasparenti vengano utilizzate per aggirare le regole sugli aiuti di Stato del trattato. È necessario valutare in che misura l’operazione effettuata sia economicamente vantaggiosa per i comparti di WestLB che operano in regime di concorrenza nonostante la creazione di «circuiti chiusi».

(190)

In questo contesto va osservato che la complessità del caso e la mancanza di operazioni direttamente comparabili sul mercato rendono il giudizio alquanto difficile. Pertanto, la Commissione ha dedicato un tempo notevole alla raccolta di informazioni ed all’analisi del caso. Inoltre, la Commissione ha incaricato un esperto esterno di emettere un parere sulla transazione e sulla remunerazione che può essere considerata corrispondente alle condizioni di mercato. Solo sulla base di tutti i dati disponibili, dopo un attento esame, la Commissione ha tratto le sue conclusioni ed è giunta alla presente decisione.

c)   MANTENIMENTO DELL’ASSETTO PROPRIETARIO

(191)

Quando apporta capitale proprio in una banca, l’investitore operante in un’economia di mercato chiede una quota appropriata dei profitti di tale banca. Un modo per assicurarsi tale partecipazione ai profitti è una corrispondente ridistribuzione delle partecipazioni. Ciò gli consente di accedere ad una quota adeguata dei dividendi della banca e ad un eventuale aumento del valore dichiarato e non dichiarato in conseguenza delle maggiori capacità di guadagno. Un modo per assicurare un rendimento adeguato del capitale fornito sarebbe pertanto stato quello di aumentare in misura adeguata la partecipazione del Land in WestLB, a condizione che la redditività globale della banca corrispondesse al tasso normale di rendimento che un investitore operante in economia di mercato si attenderebbe dal proprio investimento. Ciò avrebbe evitato la discussione circa l’adeguatezza del tasso della remunerazione dello 0,6 %. Tuttavia, questa impostazione non è stata adottata dal Land.

(192)

Secondo le autorità tedesche, una ridistribuzione delle quote in WestLB non sarebbe stata possibile per il particolare carattere dell’operazione, a causa soprattutto dell’impostazione a circuito chiuso e del diritto esclusivo del Land (valido solo sul piano interno) a disporre del patrimonio netto di Wfa in caso di liquidazione di WestLB, diritto che era stato accettato dai proprietari di WestLB.

(193)

In questo caso il Land avrebbe dovuto tuttavia esigere, in base al principio di un investitore operante in un’economia di mercato, di ricevere una remunerazione adeguata per il trasferimento sotto un’altra forma. Se il Land rinuncia ad una remunerazione consueta sul mercato, non si comporta come un investitore operante in un’economia di mercato e quindi concede un vantaggio a WestLB che costituisce un aiuto di Stato.

d)   CAPITALE UTILIZZATO COME BASE PER IL CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE

(194)

La Germania e WestLB sostengono che solo la parte dei fondi propri di base riconosciuti che può essere utilizzata da WestLB per sostenere le proprie attività commerciali avrebbe un valore economico per la banca e che quindi il Land potrebbe chiedere una remunerazione solo per questa parte. Il BdB sostiene invece che l’intero ammontare di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) è a rischio e quindi dovrebbe essere versata una remunerazione su tale importo. Il livello di tale remunerazione dovrebbe essere diverso per i fondi propri di base riconosciuti di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) e per il residuo di 1,9 miliardi di DEM (970 milioni di EUR).

(195)

I consulenti della Commissione hanno basato la loro valutazione sull’ipotesi che al momento del trasferimento il valore di Wfa fosse stato stabilito a 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) dal Land e da WestLB e che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe quindi in linea di principio chiesto una remunerazione su tale valore, indipendentemente da eventuali successivi sviluppi, come il riconoscimento del capitale (o solo parte di esso) come fondi propri di base da parte del BAKred. Decisive per la fissazione di una remunerazione per un investimento di capitale sono solo le circostanze al momento della decisione di investimento e non quanto avviene in un secondo tempo. Tuttavia, i consulenti della Commissione riconoscono anche che l’operazione avrebbe avuto un corso diverso nelle normali condizioni di mercato.

(196)

A parere della Commissione, la sequenza delle fasi del trasferimento potrebbe effettivamente indicare una remunerazione uguale per l’intero capitale indicato nel bilancio di WestLB. Il trasferimento è stato deciso ed eseguito; in seguito è stato chiesto al BAKred di riconoscere la riserva speciale Wfa come fondi propri di base e solo due anni dopo la decisione di trasferimento è stata stabilita la remunerazione. Tuttavia, in condizioni normali di mercato, nessuna banca avrebbe accettato di iscrivere Wfa per un importo di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) nel proprio bilancio e di versare una remunerazione uniforme su tale importo prima di poter verificare se esso sarebbe stato accettato come fondi propri di base dall’autorità di vigilanza. Inoltre, come è stato sottolineato anche dagli esperti esterni della Commissione, un investitore razionale certamente non si sarebbe comportato in questo modo, vale a dire consentire ad un importante apporto di capitale senza prima concludere un accordo su un metodo per il calcolo della remunerazione adeguata. Tuttavia, a parere della Commissione, la successione degli eventi può essere spiegata dalle circostanze speciali del caso. Il Land aveva relazioni finanziarie di lungo termine con la banca ed era il suo proprietario principale. Esisteva solo un ristretto numero di azionisti (tutti pubblici), il che significa in pratica meno necessità di trasparenza ed apertura rispetto al caso di un’impresa con un gran numero di azionisti («esterni») o con una quotazione in borsa. Queste circostanze speciali hanno reso possibile decidere il trasferimento pur lasciando aperta la questione della determinazione della remunerazione definitiva fino a quando fosse stabilita l’effettiva utilizzabilità del capitale di Wfa per l’attività bancaria in regime di concorrenza.

(197)

Per fissare una remunerazione adeguata dovrebbe essere effettuata una distinzione tra le parti della riserva speciale di Wfa a seconda dell’uso che ne può essere fatto da parte di WestLB. 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) sono stati registrati come fondi propri nel bilancio di WestLB e 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) sono stati riconosciuti dal BAKred come fondi propri di base. Solo 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) di questi fondi propri consentono a WestLB di espandere le proprie attività e dovrebbero essere la base primaria di una remunerazione per il Land. I residui fondi propri di base riconosciuti, pari a 1,5 miliardi di DEM (770 milioni di EUR), figurano nel bilancio, ma sono necessari per sostenere le attività di promozione dell’edilizia residenziale di Wfa. 1,9 miliardi di DEM (970 milioni di EUR) figurano nel bilancio, ma non sono riconosciuti come fondi propri a fini di solvibilità. Quindi l’importo indicato nel bilancio di WestLB, ma non utilizzabile da WestLB per espandere le proprie attività commerciali, ammonta a 3,4 miliardi di DEM (1,74 miliardi di EUR).

(198)

Tuttavia, i fondi propri sono importanti non solo sotto il profilo della vigilanza. L’importo dei fondi propri indicato in bilancio costituisce infatti anche un’indicazione della solidità della banca per i suoi prestatori e influisce sulle condizioni alle quali la banca è in grado di raccogliere fondi esterni. Contrariamente all’argomentazione della Germania e di WestLB, i creditori e le agenzie di rating non guardano solo ai fondi propri riconosciuti, ma alla situazione economica globale della banca. I fondi propri riconosciuti formano solo una parte di questa analisi del merito di credito della banca. L’importo di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) è stato stabilito dal Land e WestLB come valore probabile che potrebbe essere ottenuto nel caso di vendita di Wfa ad un terzo. Se questa valutazione non fosse stata adeguata, i revisori di WestLB non avrebbero acconsentito che fosse mantenuta nel bilancio. L’importo di 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) riconosciuto dal BAKred è dovuto ad una valutazione molto prudente da parte dell’ente di vigilanza. Va ricordato che anche la valutazione effettuata per conto del BAKred dà uno spread da 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) a 5,4 miliardi di DEM (2,76 miliardi di EUR). Pertanto, l’importo totale di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) verrà considerato da un creditore potenziale come garanzia per il suo investimento ed aumenterà l’affidabilità di WestLB. Questo effetto positivo del trasferimento sul merito di credito della banca è stato constatato anche nella valutazione di Wfa fatta per WestLB nel 1992. Dato che l’importo di 3,4 miliardi di DEM (1,74 miliardi di EUR) non può essere utilizzato per espandere l’attività, ma piuttosto migliora la situazione della banca agli occhi dei creditori, la sua funzione economica può, anche se figura come fondi propri nel bilancio, a tale riguardo essere paragonata almeno a quella di una garanzia.

(199)

Poiché anche l’importo di 3,4 miliardi di DEM (1,74 miliardi di EUR) ha un’utilità economica per WestLB, l’investitore operante in un’economia di mercato avrebbe chiesto una remunerazione. Certamente tale remunerazione sarà inferiore a quella prevista per la parte di 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR), che è più utile per WestLB in quanto può essere utilizzata come base di fondi propri, secondo le regole di solvibilità, per ampliare l’attività svolta in regime di concorrenza.

e)   REMUNERAZIONE ADEGUATA DEL CAPITALE

(200)

Gli investimenti di diversa qualità economica richiedono rendimenti diversi. Nell’analizzare l’accettabilità dell’investimento per un investitore che agisce in condizioni normali di mercato, è quindi importante tener presente la natura economica particolare della misura finanziaria in questione ed il valore del capitale messo a disposizione di WestLB.

(201)

Il denunciante in origine sosteneva che l’operazione costituiva una garanzia di Stato del Land Renania settentrionale-Vestfalia per le passività di WestLB. WestLB indica tuttavia il capitale trasferito come fondi propri nel proprio bilancio e il BAKred ha riconosciuto l’importo di 4,0 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) come fondi propri di base ai sensi della direttiva sui fondi propri, di cui 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) possono essere utilizzati da WestLB per sostenere le proprie attività svolte in regime di concorrenza. Di conseguenza, una valutazione coerente della misura finanziaria alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato presuppone che essa venga classificata come apporto di capitale e che venga richiesta una corrispondente remunerazione. La stessa misura finanziaria non può essere considerata un aumento di capitale secondo le regole della vigilanza bancaria ed una garanzia secondo le regole sugli aiuti di Stato del trattato. Questa classificazione in linea di principio non impedisce tuttavia che la Commissione paragoni ad una garanzia la parte del capitale che non può essere utilizzata da WestLB nello stesso modo del capitale «normale», sia a causa delle sue particolarità che per calcolarne la remunerazione adeguata.

i)   Raffronto con altri strumenti rappresentativi di capitale proprio

(202)

La Germania sostiene che, dato che non è possibile alcun confronto diretto con altre operazioni, la remunerazione adeguata del patrimonio messo a disposizione dovrebbe essere stabilita raffrontando il trasferimento ai vari strumenti rappresentativi di capitale proprio presenti sul mercato. Per questo le autorità tedesche hanno presentato degli studi esterni i cui risultati sono già stati descritti sopra e che giungono alla conclusione che gli strumenti più simili al capitale di Wfa sono i certificati di godimento, le perpetual preferred shares e le partecipazioni tacite.

(203)

A parere della Commissione è difficile raffrontare il trasferimento di Wfa, data la sua specificità, a qualsiasi strumento disponibile all’epoca sul mercato. Sebbene sotto alcuni aspetti l’operazione possa presentare analogie con determinati strumenti, vi sono per ogni strumento talmente tante differenze che questo tipo di raffronto presenta un valore limitato. Inoltre, le perizie presentate dalle autorità tedesche non sono effettivamente esaurienti in quanto non vengono presi in considerazione alcuni strumenti importanti, ad esempio le azioni senza diritto di voto.

(204)

Va tenuto presente che gli strumenti utilizzati per il raffronto dalla Germania di solito forniscono ad una banca solo una quota molto limitata dei suoi fondi propri. Si tratta di strumenti addizionali, che integrano il «capitale proprio di base», che consiste principalmente di capitale sociale e riserve ufficiali. Il patrimonio di Wfa ha invece fatto salire i fondi propri di WestLB, considerati a fini di solvibilità, da 5,09 miliardi di DEM (2,6 miliardi di EUR) a 9,09 miliardi di DEM (4,65 miliardi di EUR), vale a dire dell’80 %. Anche se si tiene conto solo dell’aumento di 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR), utilizzabili da WestLB per sostenere le proprie attività commerciali, questo significa pur sempre un aumento dei fondi propri del 50 %. All’epoca si faceva solitamente ricorso agli strumenti ibridi fino ad un massimo del 20 %. Non sarebbe stato possibile aumentare il capitale di WestLB allo stesso modo — e su base durevole — con uno degli strumenti oggetto del raffronto (43).

(205)

Va inoltre osservato che da parte delle agenzie di rating è stata fatta pressione, mediante un esame particolarmente attento in materia, affinché vi fosse una specie di «restrizione volontaria» per quanto riguarda la quota di fondi propri relativa a questi strumenti.

(206)

A questo riguardo va sottolineato che la gamma relativamente ampia di strumenti di capitale ibridi di fondi propri di base e di fondi propri supplementari, ora disponibili per gli istituti di credito in diversi paesi, non esisteva in Germania nel 1991 quando venne deciso il trasferimento di Wfa e nel 1993 quando WestLB doveva soddisfare i requisiti patrimoniali più severi allora entrati in vigore. Alcuni sono stati sviluppati nel frattempo, altri già esistevano ma non erano riconosciuti in Germania. Sul piano pratico, all’epoca erano disponibili e venivano utilizzati principalmente i diritti di godimento e i prestiti subordinati (entrambi fondi propri supplementari, i secondi riconosciuti solo a partire dal 1993). Pertanto, il raffronto del capitale di Wfa con tali strumenti ibridi, che furono sviluppati per lo più solo in seguito e in parte sono disponibili soltanto in altri paesi, non è convincente. Esso è di fatto respinto (indirettamente) anche dalla Germania quando sostiene che la Commissione deve esaminare il caso sulla base della situazione esistente al momento della decisione, ovvero alla fine del 1991.

(207)

Nelle perizie presentate dalle autorità tedesche si afferma che nel caso di WestLB la probabilità di un fallimento è così minima che di fatto potrebbe essere trascurata. Tuttavia, se ci si basasse in modo conseguente su questa argomentazione, ciò significherebbe che un investitore non dovrebbe chiedere un premio di rischio rispetto al rendimento dei titoli di Stato esenti da rischio per investire in imprese che vengono considerate sicure. Questo certamente non corrisponde alla realtà del mercato. Anche se il rischio di fallimento può essere molto modesto nel caso di un investimento particolare, esso viene tenuto presente da un investitore che opera in un’economia di mercato. Questi chiederà una maggiorazione chiara per un investimento di questo tipo in una banca come per qualsiasi altra partecipazione «sicura».

(208)

Per quanto riguarda i due strumenti rappresentativi di capitale proprio (le perpetual preferred shares e i diritti di godimento) che nel raffronto operato delle autorità tedesche hanno un ruolo centrale come modello di paragone, vanno sottolineati alcuni punti specifici. Le perpetual preferred shares costituiscono fondi propri di base in alcuni paesi, ma non erano né sono riconosciute come tali in Germania. I diritti di godimento costituiscono solo dei fondi propri supplementari, mentre il capitale di Wfa ha le caratteristiche dei fondi propri di base. Pertanto, quest’ultimo è molto più utile a WestLB in quanto, sulla sua base, essa può raccogliere un quantitativo corrispondente di fondi propri supplementari (ad esempio diritti di godimento) in modo da allargare la base di fondi propri. Inoltre, qualora dopo anni di perdite venissero registrati nuovamente profitti, il valore nominale dei diritti di godimento verrebbe ripristinato prima di quello del capitale di Wfa. Inoltre, il capitale di Wfa è disponibile per WestLB senza limitazioni nel tempo, mentre i diritti di godimento sono emessi solitamente per un periodo di 10 anni. Inoltre va nuovamente ricordato che le dimensioni enormi dell’aumento di capitale sono atipiche e che l’ordine di ricorso alle garanzie in caso di perdite deve essere considerato in relazione a questo aspetto. Dato che la quota del patrimonio di Wfa è relativamente elevata, essa verrà utilizzata piuttosto velocemente in caso di perdite importanti.

(209)

Per tutte queste ragioni, la Commissione è del parere che, viste le peculiarità del capitale di Wfa, il raffronto operato dalla Germania con strumenti ibridi rappresentativi di capitale proprio non sia la base appropriata per stabilire la remunerazione adeguata per detto capitale (44).

(210)

Per quanto riguarda il rapporto tra il capitale di Wfa ed altri strumenti di capitale proprio, il BdB sostiene che l’accordo di subordinazione interna contenuto nell’accordo di copertura fra gli azionisti di WestLB è nullo in quanto va a danno di terzi perché dichiara che la riserva speciale di Wfa — nel caso di perdite di WestLB — potrà essere utilizzata unicamente subordinatamente ai restanti fondi propri di WestLB. Tuttavia, l’argomentazione della Germania e di WestLB può essere condivisa in quanto questo accordo si riferisce solo al rapporto tra la riserva speciale di Wfa e gli altri fondi propri di base forniti dagli azionisti, vale a dire in concreto capitale sociale e riserve, ma non intende subordinare il capitale di Wfa ai fondi propri supplementari come i diritti di godimento e i prestiti subordinati.

ii)   I problemi sotto il profilo della liquidità

(211)

L’argomentazione delle autorità tedesche e di WestLB per quanto riguarda i problemi legati alla mancanza di liquidità può essere in linea di principio condivisa. Un apporto di capitale «normale» in una banca rifornisce la banca sia di liquidità che di una base di fondi propri necessari per ragioni di vigilanza all’espansione delle sue attività. Per utilizzare pienamente il capitale, ossia per espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell’8 %) le attività ponderate per il rischio al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte sui mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l’interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l’interesse corrisposto moltiplicato per 11,5 meno altri eventuali costi sostenuti dalla banca (ad esempio spese amministrative) corrisponde al rendimento del capitale proprio (45). Dato che il capitale di Wfa non fornisce inizialmente liquidità a WestLB, in quanto il patrimonio trasferito e tutti i ricavi di Wfa continuano ad essere destinati per legge alla promozione dell’edilizia residenziale, WestLB affronta costi di finanziamento addizionali per raccogliere i fondi necessari sui mercati finanziari, allo scopo di sfruttare pienamente le possibilità commerciali che si aprono con i fondi propri aggiuntivi, vale a dire di espandere le attività ponderate per il rischio di 12,5 volte l’importo del capitale (o di mantenere gli attivi al livello esistente) (46). A causa di questi costi extra che non sorgono nel caso di capitale proprio normale, la remunerazione adeguata deve essere ridotta di conseguenza. Un investitore operante in un’economia di mercato non potrebbe attendersi di ricevere la stessa remunerazione prevista nel caso di un’iniezione di contante.

(212)

Tuttavia, a differenza delle autorità tedesche e di WestLB, la Commissione è dell’avviso che non debba essere preso in considerazione l’intero tasso d’interesse di rifinanziamento. I costi di rifinanziamento costituiscono spese operative e riducono quindi il reddito imponibile. Ciò significa che il risultato netto della banca non viene ridotto dell’importo delle spese addizionali sostenute per gli interessi. Una parte di queste spese viene infatti compensata dalla riduzione dell’imposta sul reddito delle società. Solo i costi netti vanno presi in considerazione come onere addizionale per WestLB a causa della natura speciale del capitale trasferito. In sostanza, questo significa che la Commissione riconosce che per WestLB sorgono dei «costi di liquidità» addizionali per un importo pari ai «costi di rifinanziamento meno le imposte».

iii)   Remunerazione adeguata per l’importo di 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR)

(213)

Esistono certamente diversi modi per calcolare la remunerazione appropriata dell’importo di 2,5 miliardi di DEM. Tuttavia, come indicato in seguito, tutti i metodi per calcolare la remunerazione del capitale sociale messo a disposizione seguono gli stessi principi di base. Sulla base di questi principi, la Commissione effettua il calcolo in due fasi: in primo luogo calcola la remunerazione minima che un investitore si attenderebbe da un investimento (ipotetico) nel capitale sociale di WestLB. In seguito esamina se, alla luce delle specificità dell’operazione in questione, il mercato avrebbe previsto una maggiorazione o una riduzione ed in tal caso se sia possibile procedere ad una quantificazione metodologicamente solida dell’entità di tale aggiustamento.

(214)

Il rendimento atteso ed il rischio di un investimento sono elementi determinanti nella decisione di investire da parte di in investitore operante in un’economia di mercato. Per determinare il loro livello, l’investitore incorpora nel suo calcolo tutte le informazioni disponibili riguardanti l’impresa e il mercato. In questo ambito si basa su rendimenti storici medi, che in generale sono un termine di riferimento anche per l’efficienza futura di un’impresa, nonché su un’analisi del modello aziendale dell’impresa per il periodo di investimento in questione, della strategia e della qualità della direzione dell’impresa o delle prospettive relative del settore in questione.

(215)

Un investitore operante in un’economia di mercato procederà ad un investimento solo se esso produce un rendimento superiore o presenta un rischio inferiore rispetto al migliore uso alternativo del capitale. Analogamente, non investirà in un’impresa il cui rendimento atteso è inferiore al rendimento medio previsto per altre imprese con un profilo di rischio analogo. In questo caso si può presumere che vi siano sufficienti alternative al progetto di investimento considerato che promettono un rendimento più elevato pur in presenza dello stesso grado di rischio.

(216)

Per determinare la remunerazione minima appropriata esistono vari metodi, che spaziano dalle diverse varianti dell’approccio del costo di finanziamento al metodo CAPM. Per descrivere i diversi approcci, occorre innanzitutto distinguere tra due componenti, un rendimento privo di rischio ed un premio di rischio specifico per il progetto di investimento:

il rendimento minimo appropriato per un investimento rischioso

=

tasso base privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso

Di conseguenza il rendimento minimo appropriato di un investimento rischioso può essere descritto come la somma del tasso di rendimento privo di rischio e del premio di rischio aggiuntivo per l’assunzione del rischio specifico dell’investimento.

(217)

La base per la determinazione del rendimento è pertanto l’esistenza di una forma di investimento priva di rischio di insolvenza con un rendimento che si presume privo di rischio. Per determinare il tasso di base privo di rischio viene utilizzato di norma il rendimento previsto sui titoli di Stato a interesse fisso (o eventualmente un indice basato su tali titoli), in quanto questi ultimi costituiscono forme di investimento con un rischio relativamente contenuto. I vari metodi divergono invece quando si tratta di determinare il premio di rischio:

Approccio del costo di finanziamento: il previsto rendimento dei fondi propri di un investitore rappresenta i costi futuri di finanziamento per la banca che utilizza tale capitale. Nell’ambito di questo approccio vengono innanzitutto determinati i costi storici del capitale proprio registrati da banche comparabili. La media aritmetica dei costi storici del capitale viene equiparata ai previsti costi futuri del capitale proprio e pertanto ai rendimenti attesi dall’investitore.

Approccio del costo di finanziamento con Compound Annual Growth Rate: è basato sull’uso della media geometrica anziché della media aritmetica (Compound annual growth rate).

Capital Asset Pricing Model (CAPM): il CAPM è il modello della finanza moderna più noto e più frequentemente testato che consente di determinare il rendimento atteso da un investitore tramite la seguente formula:

rendimento minimo

=

tasso base privo di rischio + (premio di rischio di mercato × beta)

Il premio di rischio per l’investimento in fondi propri si ottiene moltiplicando il premio di rischio del mercato per il fattore beta (premio di rischio del mercato per beta). Il fattore beta viene utilizzato per quantificare il rischio di un’impresa in rapporto al rischio complessivo di tutte le imprese.

(218)

Il CAPM è il metodo predominante per calcolare i rendimenti degli investimenti per quanto riguarda le grandi imprese quotate. Non essendo WestLB un’impresa quotata, non è tuttavia possibile derivare direttamente il valore del suo beta. Pertanto il CAPM può essere utilizzato solo sulla base di una stima del fattore beta.

(219)

La Commissione dispone di sei perizie di esperti nelle quali il premio di rischio e il rendimento complessivo dell’investimento vengono calcolati secondo metodi diversi; in tutte le perizie il premio di rischio per l’integrazione di Wfa in WestLB non viene determinato in modo diretto ma su base di un investimento (ipotetico) in capitale sociale in WestLB.

Pareri di Ernst&Young dell’11 settembre 1995 e 28 agosto 1997: Ernst&Young (1995), che segue l’approccio del costo di finanziamento, nel periodo compreso tra il 1982 e il 1992 calcola i costi di capitale effettivi in base alle variazioni dei prezzi rilevate l’ultimo giorno di contrattazione del mese (aumenti e diminuzioni) e dei dividendi versati (rendimento dei dividendi). La media aritmetica di tali costi storici viene quindi equiparata ai rendimenti attesi dall’investitore.

Parere di Associés en Finance (ottobre 1999): su incarico di WestLB e sulla base dei cosiddetti Securities Market Line Models, Associés en Finance ha calcolato una remunerazione minima compresa tra il 10 e l’11 % per un investimento simile a quello nel capitale sociale in WestLB al momento del trasferimento in oggetto.

Parere del BdB del 14 gennaio 1999: il BdB, in base all’approccio del costo di finanziamento con Compound annual growth rate con il complesso di dati di Ernst&Young, ha determinato per tutti i possibili periodi di investimento tra il 1982 e il 1992 le medie geometriche dei costi dei fondi propri per le quattro grandi banche commerciali tedesche Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank e Bayerische Vereinsbank. I costi medi dei fondi propri di queste banche di riferimento, pari al 12,54 %, corrispondono al rendimento atteso dall’investitore.

Perizia di Lehman Brothers dell’8 luglio 1997 (su incarico di WestLB), parere del professor Schulte-Mattler del 14 gennaio 1999 (su incarico del BdB), parere di First Consulting del 18 giugno 1999 (su incarico della Commissione): questi pareri, che utilizzano tutti il CAPM, hanno innanzi tutto stabilito un premio di rischio di mercato generale per il mercato azionario tedesco alla fine del 1991, giungendo in media ad un premio del 4-5 % (Lehman Brothers 4 %, professor Schulte-Mattler 5 % e First Consulting 4-5 %). Nell’accordo trasmesso alla Commissione il 13 ottobre 2004 anche il Land Renania settentrionale-Vestfalia, WestLB e il denunciante BdB hanno utilizzato come base un premio di rischio del 4 %. Gli esperti hanno stimato successivamente il valore beta di WestLB, ossia hanno determinato il premio di rischio individuale di WestLB. Con tale valore il premio di rischio generale del mercato è stato adeguato a WestLB. Poiché alla fine del 1991 WestLB non era una società per azioni quotata in borsa, il suo valore beta non poteva essere stimato statisticamente. Per questo motivo gli esperti hanno presupposto che il valore beta di WestLB sia lo stesso delle banche comparabili quotate in borsa. Il professor Schulte-Mattler, utilizzando i dati della Bundesbank, ha stabilito un fattore beta per le banche commerciali private (le cosiddette «Kreditbanken») in Germania alla fine del 1991 pari a 1,25 (in base a dati annuali) e a 1,1 (in base a dati mensili). Gli esperti incaricati da WestLB (Lehman Brothers) non hanno invece utilizzato come base i fattori beta di tutti gli istituti di credito tedeschi ma di IKB Deutsche Industriebank e di BHF-Bank (0,765). Lehman Brothers è dunque pervenuta ad un premio di rischio nel complesso più basso per WestLB. Anche il denunciante BdB, nell’accordo trasmesso il 13 ottobre 2004, ha accettato come appropriato un fattore beta pari a 0,76 pervenendo dunque, contrariamente alla propria dichiarazione del 14 gennaio 1999, ad una remunerazione minima del 10,19 %.

(220)

Nel grafico che segue vengono riassunti i risultati delle varie perizie. Utilizzando i metodi sopra descritti per stabilire il rendimento atteso di un investimento a rischio si perviene ai valori seguenti di rendimento minimo per un investimento nel capitale sociale di WestLB:

Image

(221)

Le perizie e i pareri presentati permettono di concludere che il rendimento minimo per un (ipotetico) investimento nel capitale sociale di WestLB al momento del trasferimento in oggetto è compreso tra il 10 % e il 13 % (47). Solo due perizie partono da un rendimento minimo decisamente più alto. Nelle riunioni tra il denunciante BdB, il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB AG nel luglio 2004 un tasso del 10,19 % è stato considerato la remunerazione adeguata. Questa cifra rientra nella fascia di mercato succitata. La Commissione ha pertanto deciso, a differenza di quanto fatto per la prima decisione WestLB del 1999, nella quale si è basata su un rendimento minimo del 12 % l’anno, di considerare il valore stabilito delle parti (10,19 % annuo) la retribuzione normale alle condizioni di mercato per un investimento simile a quello nel capitale sociale in WestLB al 31 dicembre 1991. Di conseguenza, la Commissione fissa la remunerazione minima adeguata per il trasferimento del patrimonio di Wfa al 10,19 % l’anno (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori).

(222)

Nel corso del procedimento WestLB ha inizialmente dichiarato che i suoi costi di rifinanziamento, al momento del trasferimento del patrimonio e in base alla sua struttura finanziaria, erano pari al 9,2 %. Nell’ambito del procedimento WestLB e la Germania hanno menzionato varie volte, per iscritto e verbalmente, tassi di rifinanziamento compresi tra il 7,0 % e il 7,5 % (48). Nel loro accordo le parti hanno utilizzato, in conformità al tasso base privo di rischio a lungo termine da esse determinato al 31 dicembre 1991, un tasso del 7,15 %. Le parti hanno inoltre concordato di ipotizzare un’aliquota fiscale forfettaria del 50 %. Di conseguenza le parti arrivano ad un tasso di rifinanziamento netto del 3,57 % per il capitale di Wfa messo a disposizione per la copertura dell’attività esercitata in regime di concorrenza e ad una corrispondente riduzione per mancanza di liquidità.

(223)

Sulla base del fatto che gli importi in questione sono all’interno della forchetta già indicata in precedenza dalla Germania, la Commissione ritiene che non vi sia alcuna ragione di considerare tali importi come inadeguati e li utilizza come base per determinare l’elemento di aiuto. La Commissione, nella prima decisione WestLB, aveva accettato il tasso a lungo termine dei titoli del governo federale tedesco a dieci anni, pari all’8,26 % alla fine del 1991, come costi minimi lordi di rifinanziamento. Si tratta tuttavia di un tasso determinato per un giorno preciso che non tiene conto del fatto che il patrimonio di Wfa doveva essere messo stabilmente a disposizione di WestLB. Nell’ambito delle loro discussioni sul tasso di base privo di rischio a lungo termine, le parti hanno pertanto evitato di utilizzare un tasso di rendimento privo di rischio per un periodo fisso osservato sul mercato al momento del conferimento del patrimonio, in quanto non terrebbe conto del rischio di reinvestimento, ovvero del rischio di non riuscire ad investire nuovamente allo stesso tasso privo di rischio alla scadenza del periodo d’investimento. Secondo le parti il modo migliore per tenere conto del rischio di investimento sarebbe quello di ricorrere ad un «Total Return Index» (indice di rendimento globale). Pertanto le parti hanno utilizzato il REX10 Performance Index della Borsa tedesca, che riproduce il rendimento di un investimento in titoli della Repubblica federale di Germania a 10 anni) di durata esattamente pari a dieci anni. La serie dell’indice utilizzata contiene i valori di fine anno del REX10 Performance Index a partire dal 1970. Le parti hanno quindi calcolato il rendimento annuo che rispecchia il trend corrispondente all’andamento del REX10 Performance Index nel periodo tra il 1970 e il 1991 e sono giunte al tasso base privo di rischio del 7,15 % (31 dicembre 1991).

(224)

Considerato che il capitale doveva essere messo stabilmente a disposizione di WestLB, la procedura adottata per determinare i tassi base privi di rischio in questo caso particolare appare appropriata. Il REX10 Performance Index costituisce inoltre una fonte di dati generalmente riconosciuta. I tassi di base privi di rischio così determinati sembrano pertanto adeguati.

(225)

Anche per questo motivo la Commissione ha deciso di basarsi sul tasso privo di rischio a lungo termine, stabilito dalle parti, del 7,15 % al 31 dicembre 1991 per i costi lordi minimi di rifinanziamento. Considerando un’aliquota fiscale forfettaria del 50 % (49) al momento del trasferimento, anche la Commissione arriva ad un tasso netto di rifinanziamento e dunque ad una riduzione per mancanza di liquidità del 3,75 % annuo per il capitale di Wfa messo a disposizione per la copertura dell’attività esercitata in regime di concorrenza.

(226)

In pratica, quando viene determinata una remunerazione, le circostanze atipiche per via delle quali un investimento si distingue da un investimento normale nel capitale sociale dell’impresa interessata danno origine in genere a riduzioni o maggiorazioni. Occorre pertanto esaminare se le particolarità, ed in particolare il profilo di rischio specifico del trasferimento del patrimonio di Wfa, costituiscano ragioni sufficienti per aggiustare la remunerazione minima del 10,19 % determinata secondo le modalità sovra indicate, che un investitore privato si attenderebbe per un investimento (ipotetico) nel capitale sociale di WestLB e se la Commissione possa produrre una quantificazione metodologicamente solida di tale aggiustamento. Sotto questo profilo devono essere considerati tre aspetti: in primo luogo, la mancata emissione di nuove quote della società con i diritti di voto associati, in secondo luogo, il volume straordinario del patrimonio trasferito ed in terzo luogo la mancanza di fungibilità dell’investimento.

(227)

Il trasferimento di Wfa non ha fornito al Land diritti di voto supplementari. Rinunciando ai diritti di voto, l’investitore rinuncia alla possibilità di influenzare la direzione della banca nel processo decisionale. Se i diritti di voto del Land fossero stati aumentati, il Land avrebbe posseduto più del 70 % dei diritti di voto. Questo significa che il Land, da proprietario di minoranza (con una partecipazione del 42 %), sarebbe divenuto il proprietario di maggioranza. Per compensare lo squilibrio derivante dall’accettazione di un rischio più elevato di perdite senza un aumento corrispondente di influenza sull’impresa, un investitore operante in economia di mercato avrebbe chiesto una remunerazione più elevata (anche se il rischio potenziale è attenuato da accordi interni con gli altri comproprietari). Questo risulta evidente in caso di azioni privilegiate prive di diritto di voto. In caso della rinuncia al diritto di voto viene offerto un tasso superiore nonché diritti di priorità. Sulla base di una remunerazione più elevata per le azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie e in accordo con il denunciante BdB, il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB AG che, a seguito dei loro colloqui del luglio 2004, ritengono adeguato un tasso dello 0,3 % l’anno (al netto delle imposte), la Commissione considera appropriata una maggiorazione di almeno lo 0,3 % l’anno (al netto dell’imposta sulle società).

(228)

Il volume del patrimonio trasferito e gli effetti derivanti per WestLB sotto il profilo della direttiva relativa al coefficiente di solvibilità sono già stati menzionati in precedenza. Con il trasferimento di Wfa, i fondi propri di base di WestLB sono raddoppiati, senza costi di acquisizione e amministrazione. Nel caso di specie, l’ingente volume del patrimonio di Wfa è stato considerato un indizio dell’analogia con il capitale sociale dell’operazione, anche se non l’unico fattore determinante. In questo senso, l’applicazione di una maggiorazione collegata al volume del patrimonio di Wfa significherebbe prendere in considerazione questo aspetto due volte, il che non è ammissibile. Nel caso di specie e a differenza della prima decisione WestLB, la Commissione si astiene pertanto dall’applicare una maggiorazione collegata al volume del patrimonio trasferito.

(229)

Infine occorre attirare l’attenzione sulla mancanza di fungibilità dell’investimento, ovvero sull’impossibilità di ritirare in qualunque momento dall’impresa il capitale investito. Normalmente, un investitore può vendere a terzi sul mercato uno strumento rappresentativo di capitale proprio e quindi porre fine al suo investimento. Più precisamente, un normale apporto di capitale sociale ha luogo come segue: l’investitore apporta il patrimonio (in contante o in natura) che viene registrato sul lato attività dello stato patrimoniale. Di norma, vi corrisponde sul lato passività una quota di partecipazione negoziabile dell’investitore, ad esempio azioni nel caso di una società per azioni. L’investitore può vendere queste azioni a terzi. Non può ritirare il corrispettivo del patrimonio apportato in origine in quanto esso costituisce parte del patrimonio di vigilanza della società e non è pertanto più a sua disposizione. Vendendo le azioni, può tuttavia realizzare il loro controvalore economico. Il suo investimento è quindi fungibile. Le circostanze specifiche del trasferimento del patrimonio di Wfa non danno al Land tale possibilità. Tuttavia la Commissione, a differenza della prima decisione WestLB, non vede alcuna ragione per un’ulteriore maggiorazione. Sebbene non avesse la possibilità di realizzare il controvalore economico in virtù della negoziabilità dell’investimento, il Land era libero, in linea di principio, di riprendere per legge il patrimonio di Wfa da WestLB e di realizzare rendimenti eventualmente più elevati reinvestendolo in altre istituzioni.

(230)

Nel complesso la Commissione è dell’avviso che una maggiorazione di rendimento di almeno lo 0,3 % l’anno (al netto delle imposte) sia appropriata per la rinuncia a diritti di voto aggiuntivi (50).

(231)

Nel caso delle azioni la remunerazione dipende direttamente dai risultati dell’impresa e si traduce principalmente in dividendi ed in una partecipazione all’aumento di valore dell'impresa (espresso ad esempio in incrementi delle quotazioni azionarie). Il Land riceve una remunerazione fissa, il cui livello dovrebbe rispecchiare entrambi questi elementi propri della remunerazione di apporti di capitale «normali». Si può argomentare che il fatto che il Land riceva una remunerazione forfettaria anziché una direttamente connessa all’andamento di WestLB costituisca un vantaggio che giustifica una riduzione del tasso della remunerazione. Se tale remunerazione fissa costituisca effettivamente un vantaggio rispetto ad una remunerazione variabile, collegata ai profitti dell’impresa, dipende dai risultati futuri dell’impresa stessa. Se i risultati peggiorano, il tasso forfettario è vantaggioso per l’investitore, mentre se migliorano, lo svantaggia. Tuttavia l’andamento effettivo non può essere preso in considerazione a posteriori ai fini della valutazione della decisione di investimento. Nel caso di specie, va inoltre considerato che, in caso di perdite, non viene versata alcuna remunerazione ed è lasciata alla discrezione di WestLB la decisione di effettuare pagamenti posticipati cumulativi. Il carattere forfettario della remunerazione non rappresenta pertanto per l’investitore un vantaggio tale da portarlo ad acconsentire ad una riduzione della remunerazione. Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che l’accordo su un importo forfettario non dovrebbe determinare alcuna riduzione del tasso di remunerazione.

(232)

Va inoltre menzionato che normalmente la remunerazione del capitale apportato è una questione che deve essere concordata tra l’impresa e l’investitore. Tuttavia, nel caso in questione, l’importo della remunerazione da versare da parte di WestLB è stato chiaramente convenuto tra gli azionisti di WestLB, il che sembra insolito. Il livello della remunerazione non dovrebbe basarsi su quello che gli altri azionisti sono disposti ad accettare, ma sul rischio per il Land e l’utilizzabilità per WestLB. La Germania non ha inoltre fornito documenti sulle trattative relative alla remunerazione e sul modo in cui ne è stato calcolato l’ammontare. Va sicuramente condivisa l’affermazione delle autorità tedesche, secondo le quali per la valutazione della Commissione alla luce delle regole sugli aiuti di Stato conta solo il risultato, ossia il livello della remunerazione e non il modo in cui tale risultato è stato raggiunto. Tuttavia, a parere della Commissione, il modo in cui la remunerazione è stata fissata e le considerazioni fatte a questo riguardo possono indicare in che misura il Land si sia comportato come un investitore operante in un’economia di mercato.

(233)

Inoltre, è stato deciso fra gli azionisti di WestLB che la remunerazione sarebbe stata fissata soltanto quando fossero disponibili i risultati finanziari di WestLB per gli esercizi a partire dal 1992. A parere della Commissione, i risultati finanziari della banca non avrebbero tuttavia dovuto avere importanza per stabilire l’ammontare della remunerazione forfettaria. Tale remunerazione non dovrebbe basarsi sui profitti effettivamente generati da WestLB, ma sul rischio per il Land e sul beneficio potenziale derivante per la banca dal trasferimento. Un investitore operante in un’economia di mercato non sarebbe stato disposto ad accettare una remunerazione forfettaria inferiore a causa dei cattivi risultati dell’impresa in questione. Questo accordo non indica pertanto un comportamento corrispondente a quello di un investitore opera in un’economia di mercato.

(234)

Nella fase delle indagini preliminari della Commissione, si sono svolti delle trattative fra il denunciante e WestLB allo scopo di trovare una soluzione, ossia una base comune di remunerazione considerata adeguata al mercato, senza proseguire il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. Questi colloqui non hanno portato ad alcun risultato. Tuttavia, nell’ambito di queste trattative WestLB ha proposto di concedere al Land, oltre alla remunerazione forfettaria già esistente dello 0,6 %, in caso di liquidazione di WestLB, il diritto ad un risarcimento adeguato per l’aumento di valore di WestLB dovuto all’ampliamento delle attività reso possibile dal trasferimento del patrimonio di Wfa, vale a dire un’ulteriore quota delle riserve palesi e tacite di WestLB. Questa circostanza indica che per WestLB il valore del capitale trasferito superava in effetti quello della remunerazione convenuta. Una quota sul valore di liquidazione di questo tipo non è stata tuttavia concordata. Un investitore operante in un’economia di mercato, inoltre, non avrebbe accettato questa «remunerazione» ipotetica in quanto nel caso di un’impresa costituita a lungo termine come WestLB non sarebbe mai stato in grado di incassarla ed essa non avrebbe pertanto avuto per lui alcun valore.

(235)

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, in accordo con il denunciante BdB, il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB AG, è giunta alla conclusione che una remunerazione adeguata per l’investimento in questione ammonterebbe al 6,92 % (al netto delle imposte sulle società), vale a dire: 10,19 % (al netto delle imposte sulle società) di rendimento normale sull’investimento in questione, più un premio dello 0,3 % per le particolarità dell’operazione, meno un 3,75 % (al netto delle imposte sulle società) per le spese di finanziamento che WestLB deve sostenere per la mancanza di liquidità del patrimonio trasferito.

iv)   Remunerazione adeguata per l’importo di 3,4 miliardi di DEM (1,74 miliardi di EUR)

(236)

Come già indicato, anche la quota di fondi propri di 3,4 milioni di DEM (1,74 miliardi di EUR) rappresenta un valore materiale per WestLB e la sua funzione economica può essere paragonata a quella di una garanzia o di una copertura. Per esporsi ad un rischio di questo tipo, un investitore operante in un’economia di mercato richiederebbe una remunerazione appropriata.

(237)

Nella decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione si è basata su un tasso dello 0,3 %, che è stato indicato dalle autorità tedesche come la remunerazione adeguata su una garanzia per una banca come WestLB. Tuttavia, devono essere presi in considerazione in particolare due fattori a questo riguardo. Anzitutto, l’importo di 3,4 miliardi di DEM (1,74 miliardi di EUR) è superiore a quello che viene di norma coperto mediante simili garanzie bancarie. In secondo luogo, le garanzie bancarie sono solitamente associate ad operazioni specifiche ed hanno una durata determinata. La riserva speciale Wfa è invece a disposizione di WestLB senza limitazioni nel tempo. Questi due fattori richiedono un aumento della remunerazione a circa lo 0,5-0,6 %. Poiché questi premi di garanzia rappresentano solitamente spese di esercizio e quindi riducono il reddito imponibile, ma la remunerazione del Land per il capitale di Wfa viene versata partendo dagli utili al netto delle imposte, la percentuale va adeguata di conseguenza. In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che un tasso dello 0,3 % al netto delle imposte costituisca una remunerazione adeguata per questo tipo di capitale.

v)   Effetti di sinergia

(238)

Le autorità tedesche sostengono che il trasferimento sarebbe stato in realtà finalizzato a cogliere i potenziali effetti di sinergia e non ad aumentare i fondi propri di WestLB. È senz’altro possibile che le discussioni sull’efficienza della promozione dell’edilizia residenziale fossero già iniziate negli anni ‘70. Tuttavia, nonostante questo lungo dibattito, il trasferimento è stato effettuato solo nel 1991, quando le necessità di capitale di WestLB hanno costretto i suoi azionisti pubblici ad agire in questo senso. Dalla documentazione — in particolare dai documenti attinenti alla legge sul trasferimento, come la motivazione della legge o i verbali dei dibattiti del Landtag — risulta chiaramente che la finalità effettiva del trasferimento era quella di fornire a WestLB la base di fondi propri necessaria per rispettare le nuove norme sulla solvibilità. In quel momento gli effetti di sinergia erano visti come un effetto (secondario) positivo, ma certamente non come la motivazione principale dell’operazione.

(239)

Le autorità tedesche e WestLB sostengono che il Land non solo aveva ricevuto una remunerazione dello 0,6 % sull’importo di 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR), ma che beneficiava anche degli effetti di sinergia di circa 30 milioni di DEM (15 milioni di EUR) l’anno dovuti al trasferimento e all’integrazione di Wfa e all’assunzione degli obblighi pensionistici di Wfa da parte di WestLB per 33 milioni di DEM (17 milioni di EUR). I risparmi permessi dalle sinergie derivano dalla fusione di Wfa con l’ex divisione di WestLB per la promozione dell’edilizia residenziale, che ha portato ad un miglioramento organizzativo delle attività di promozione dell’edilizia residenziale del Land e ad una riduzione del personale.

(240)

Gli effetti di sinergia sono conseguenze normali di una fusione. Tuttavia, non è chiaro come tali sinergie sono conciliabili con l’impostazione a circuito chiuso dichiarata dal Land e con la neutralità sotto il profilo concorrenziale di Wfa. Nella misura in cui tali sinergie erano possibili dopo il trasferimento pur mantenendo una separazione tra le due entità ed erano dovute alla fusione di Wfa con la divisione per la promozione dell’edilizia residenziale di WestLB — che già in passato operava esclusivamente per Wfa — è difficile capire perché non avrebbe dovuto essere possibile ottenerle anche senza il trasferimento.

(241)

Inoltre, per Wfa l’eventuale realizzazione di sinergie e di risparmi con la corrispondente riduzione dei costi rappresenterebbe un vantaggio per la promozione dell’edilizia residenziale (e quindi per il Land), ma non può essere considerata come una remunerazione versata da WestLB per l’apporto di fondi propri di base. Dato che queste sinergie non riducono per WestLB l’utilizzabilità del capitale trasferito né aumentano i costi che il trasferimento comporta per WestLB, esse non dovrebbero influire sul livello della remunerazione appropriata che può essere chiesta alla banca per il capitale proprio fornito da un investitore operante in economia di mercato. Anche se le sinergie producessero un beneficio oggettivo per il Land, ogni operatore in regime di concorrenza sarebbe stato obbligato, a causa della concorrenza, a «pagare» al Land per lo strumento finanziario (Wfa), oltre ad una remunerazione adeguata per il capitale proprio messo a disposizione, anche una «remunerazione» in forma di tali benefici.

(242)

Del resto gli effetti di sinergia come risultato di un’operazione di fusione sorgono normalmente in entrambe le imprese riunite. È difficile capire perché WestLB non dovrebbe trarre gli stessi vantaggi.

(243)

Qualora WestLB abbia effettuato pagamenti per gli obblighi pensionistici di Wfa riducendo i costi annuali di Wfa, tali pagamenti non possono essere considerati come sinergie derivanti dalla fusione. Nondimeno, essi possono essere considerati come una remunerazione indiretta per il Land versata da WestLB. Questi benefici dovrebbero sorgere nell’ambito dell’attività di promozione dell’edilizia residenziale e quindi aumentare i fondi disponibili in tale contesto.

(244)

La Commissione non ritiene pertanto che gli effetti di sinergia dichiarati siano da considerarsi una remunerazione versata da WestLB per il trasferimento di Wfa, ma riconosce l’importo di 33 milioni di DEM (17 milioni di EUR) pagato da WestLB nel 1992 per costi pensionistici di Wfa come parte della remunerazione versata da WestLB per il trasferimento.

f)   PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL’ESERCIZIO 2002

(245)

La Commissione, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti dell’accordo, è inoltre giunta alla conclusione che anche l’esercizio 2002 vada preso in considerazione per il calcolo dell’elemento di aiuto e precisamente pro rata fino al 1o agosto 2002. La Germania ha ripetutamente sostenuto che, a causa degli effetti retroattivi sul bilancio e sul conto profitti e perdite della fusione di Wfa con Landesbank Nordrhein-Westfalen, fissata per legge al 1o gennaio 2002, la situazione relativa agli aiuti di Stato è da ritenersi cessata il 1o gennaio 2002. A prescindere dagli effetti retroattivi a livello di bilancio, il capitale di Wfa era tuttavia effettivamente a disposizione di WestLB fino al 1o agosto 2002 a sostegno delle attività svolte in regime di concorrenza. Per la questione da esaminare in questa sede questo è l’aspetto decisivo.

(246)

In particolare non è convincente l’obiezione secondo la quale non soltanto i redditi di Wfa e dei settori oggetto di promozione, ma anche quelli di tutte le operazioni pubbliche relative ai Pfandbriefe sarebbero stati trasferiti, nell’ambito della riorganizzazione, al 1o gennaio 2002 alla Landesbank e dunque tutte le perdite di WestLB da considerarsi direttamente connesse alla soluzione per il futuro di Wfa siano state sensibilmente superiori alla retribuzione adeguata per il capitale di Wfa, il che andrebbe riconosciuto come compensazione adeguata. La Commissione è giunta alla conclusione che lo svantaggio derivante dalla separazione dei settori oggetto di promozione e delle operazioni pubbliche relative ai Pfandbriefe non rappresentino una remunerazione per l’utilizzo del capitale di Wfa avvenuto fino al 1o agosto 2002.2 Il capitale di Wfa non è stato infatti utilizzato soltanto a sostegno dei settori succitati ma precisamente di tutte le attività di WestLB svolte in regime di concorrenza. WestLB deve pertanto pagare una remunerazione del 6,92 % pro rata fino al 1o agosto 2002.

g)   L’ELEMENTO DI AIUTO

(247)

Sulla base dei calcoli sopra riportati, la Commissione ritiene conforme alle condizioni di mercato una remunerazione del 6,92 % l’anno al netto delle imposte per la parte del capitale che poteva essere utilizzata da WestLB per sostenere le sue attività commerciali, vale a dire 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR) a fine 1993, e dello 0,3 % al netto delle imposte per la differenza tra questa parte e l’importo di 5,9 miliardi di DEM (3,02 miliardi di EUR) indicato come fondi propri nel bilancio di WestLB, vale a dire 3,4 milioni di DEM (1,74 miliardi di EUR) a fine 1993.

(248)

WestLB ha versato una remunerazione dello 0,6 % solo sull’importo che poteva utilizzare per sostenere le sue attività commerciali. Tale remunerazione è stata versata per la prima volta nel 1993. Oltre a questa remunerazione, la Commissione accetta, come spiegato sopra, il pagamento di WestLB nel 1992 per diritti pensionistici di Wfa come ulteriore remunerazione del Land per il capitale trasferito.

(249)

L’elemento di aiuto può essere calcolato come la differenza tra i pagamenti effettivi e i pagamenti che corrisponderebbero alle condizioni di mercato.

(250)

Tabella 5: Calcolo dell’elemento di aiuto

(importi in milioni di DEM)

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Parte della riserva speciale disponibile per WestLB

13

2 510

2 819

3 048

3 108

3 112

3 113

[...]

[...]

[...]

[...]

2.

Importo residuo (differenza rispetto ai 5,900 milioni di DEM, 2002 pro rata al 7/12)

5 887

3 390

3 081

2 852

2 792

2 788

2 787

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione del 6,92 % (al netto delle imposte) per il punto 1.

0,9

173,7

195,1

210,9

215,1

215,4

215,4

[...]

[...]

[...]

[...]

Remunerazione del 0,3 % (al netto delle imposte) per il punto 2.

17,7

10,2

9,2

8,6

8,4

8,4

8,4

[...]

[...]

[...]

[...]

Importo totale della remunerazione conforme alle condizioni di mercato

18,6

183,9

204,3

219,5

223,5

223,8

223,8

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione effettiva (al netto delle imposte

33,1

15,1

16,9

18,3

18,6

18,7

18,7

[...]

[...]

[...]

[...] (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento di aiuto

-14,5

168,8

187,4

201,2

204,9

205,1

205,1

208,6

209,3

209,3

128,6

(Somma: 1 913,80 milioni di DEM = 978,51 milioni di EUR)

4.   ESENZIONI FISCALI

(251)

Come dichiarato nella decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato, si può configurare un aiuto di Stato se una determinata impresa è esonerata da imposte, mentre i suoi concorrenti sono soggetti ad un’imposizione fiscale normale. Se la costruzione di «un ente all’interno di un ente» comporta un ente di utilità pubblica, esonerato dalle imposte, devono essere adottate misure per assicurare che gli effetti economici delle agevolazioni fiscali siano strettamente limitati a detto ente di utilità pubblica e non incidano sull’impresa operante in regime di concorrenza.

(252)

WestLB non era soggetta né all’imposta sul patrimonio né all’imposta sul capitale di esercizio per il capitale trasferito. Inoltre, le attività commerciali di Wfa rimanevano esonerate dall’imposta sul reddito delle società anche dopo il trasferimento. Secondo le autorità tedesche queste disposizioni fiscali non sono dirette a privilegiare WestLB rispetto ad altri soggetti di imposta né hanno consentito un tale privilegio.

(253)

Gli utili realizzati nell’ambito dell’attività svolta da WestLB in regime di concorrenza in conseguenza dell’uso del capitale di Wfa per ragioni di solvibilità vengono tassati secondo le regole normali. Soltanto gli utili relativi all’attività di promozione dell’edilizia residenziale sono esenti dalle imposte. Allo stesso modo, le esenzioni dalle imposte sul patrimonio e sul capitale di esercizio erano limitate all’attività di promozione dell’edilizia residenziale. Non è compito della Commissione stabilire se sia stata violata la normativa fiscale tedesca concernente le esenzioni fiscali a favore degli organismi di utilità pubblica; essa deve valutare la misura unicamente alla luce delle regole sugli aiuti di Stato del trattato CE.

(254)

Grazie all’esenzione per Wfa all’interno di WestLB dalle imposte sul patrimonio, sul capitale di esercizio e sul reddito delle società gli utili di Wfa sono aumentati (e/o le perdite sono diminuite), la necessità potenziale per il Land di apportare ulteriore capitale per la promozione dell’edilizia residenziale si è ridotta e di conseguenza il patrimonio netto di Wfa è potuto crescere. Dato che Wfa aveva bisogno solo di una certa parte di questa base (ampliata) di capitale proprio come fondi propri di base per la sua attività, la parte disponibile per WestLB per sostenere le sue attività poteva ugualmente aumentare con il tempo. Tuttavia, se questa quota fosse aumentata, anche la base per la remunerazione che doveva essere versata al Land sarebbe aumentata. Se questa remunerazione viene fissata ad un livello adeguata, l’esenzione fiscale dell’attività di promozione dell’edilizia residenziale non determina alcuna distorsione della concorrenza a favore di WestLB . Tale remunerazione adeguata, secondo i calcoli sopra esposti, è del 6,92 % l’anno e del 0,3 % l’anno al netto delle imposte sulle imprese.

5.   CANCELLAZIONE DELLE PASSIVITÀ

(255)

Le autorità tedesche sostengono che la cancellazione dell’obbligo di garanzia non incideva negativamente sulla posizione finanziaria del Land e non costituiva un vantaggio concorrenziale per Wfa o WestLB. Il fatto che il patrimonio di Wfa (il Landeswohnungsbauvermögen), in seguito al trasferimento, non venisse ridotto ogni anno a causa di queste passività, avrebbe portato a ricavi più elevati nel caso di scioglimento di Wfa venisse sciolta e tali ricavi più elevati sarebbero andati al Land. D’altro canto, le autorità tedesche precisano che senza tale cancellazione il BAKred non avrebbe riconosciuto 4 miliardi di DEM (2,05 miliardi di EUR) come fondi propri di base di Wfa.

(256)

La rinuncia alla garanzia ha certamente aumentato il valore di Wfa. Tuttavia, poiché che la remunerazione che WestLB doveva versare si basava sulla valutazione di Wfa successiva alla rinuncia, vale a dire tenendo conto di questo aumento di valore, la rinuncia non costituiva un vantaggio per WestLB se la remunerazione fosse stata conforme alle condizioni di mercato.

6.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON IL TRATTATO CE

(257)

Sulla base delle considerazioni che precedono, si può affermare che vengono soddisfatti tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che il trasferimento di Wfa comporta di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo. Su questa base si deve esaminare se tale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune. Tuttavia, va osservato che la Germania non ha invocato nessuna delle deroghe del trattato per eventuali elementi di aiuti di Stato presenti nell’ambito del trasferimento di Wfa.

(258)

Non è applicabile nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. L’aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o da eventi eccezionali, né a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(259)

Dato che l’aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure in cui si abbia una grave forma di sottooccupazione né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non sono applicabili né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per quanto riguarda la dimensione regionale di quest’ultimo. L’aiuto non è destinato neanche a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Chiaramente, l’aiuto non è diretto neppure a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(260)

Dato che quando la misura è stata decisa non era in gioco la sopravvivenza economica di WestLB, non si pone la questione se il fallimento di un unico grande ente creditizio come WestLB avrebbe potuto causare una crisi generale del settore bancario tedesco, il che avrebbe potuto eventualmente giustificare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto volto a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia tedesca.

(261)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, l’aiuto può essere considerato compatibile se agevola lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche agli aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso di specie, non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di questa disposizione di deroga. WestLB non è considerata un’impresa in difficoltà, la cui efficienza economica debba essere ripristinata anche con l’ausilio di aiuti di Stato.

(262)

L’articolo 86, paragrafo 2 del trattato, che in determinate condizioni consente deroghe alle disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato, è in linea di principio applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui servizi di interesse economico generale nel settore bancario (52). È tuttavia è chiaro che il trasferimento è stato effettuato per consentire a WestLB di soddisfare i nuovi requisiti in materia di fondi propri, senza alcun riferimento a servizi di interesse economico generale. Inoltre, il governo tedesco non ha sostenuto che il trasferimento di Wfa era diretto ad indennizzare WestLB per la fornitura di taluni servizi di interesse economico generale. Pertanto, anche questa disposizione di esenzione non si applica nella fattispecie.

(263)

Dato che non trova applicazione nessuna delle deroghe al divieto fondamentale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, l’aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il trattato.

VII.   CONCLUSIONE

(264)

La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Tale aiuto è pertanto illegale.

(265)

L’aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune né ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 2 o 3, né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato CE. Pertanto, l’aiuto è dichiarato incompatibile con il trattato, deve essere soppresso e l’elemento di aiuto della misura illegalmente attuata deve essere recuperato dal governo tedesco,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della Westdeutsche Landesbank — Girozentrale (ora WestLB AG), per un importo totale di 978,51 EUR nel periodo dal 1o gennaio 1992 al 1o agosto 2002, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per l’impresa beneficiaria fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (53).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 140 del 5.5.1998, pag. 9.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1.

(4)  Sentenza del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. 2003, pag. II-435.

(5)  Osservazioni della Germania del 10 marzo 2004, pag. 2.

(6)  Wohnungsbauförderungsgesetz nella versione pubblicata il 30 settembre 1979 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, pag. 630).

(7)  GU L 386 del 30.12.1989, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE, GU L 126 del 26.5.2000.

(8)  I requisiti patrimoniali devono essere soddisfatti degli enti creditizi su base consolidata, sub-consolidata e non consolidata.

(9)  Nel testo che segue viene utilizzato solo il termine «attività ponderate per il rischio» per descrivere la totalità delle voci di rischio e ponderate per il rischio.

(10)  In effetti, i nuovi requisiti patrimoniali che avrebbero dovuto entrare in vigore già il 1o gennaio 1993, in Germania sono entrati in vigore in ritardo.

(11)  In ogni caso, questa cifra si basava su una definizione di fondi propri più restrittiva di quella adottata dalla direttiva sui fondi propri.

(12)  GU L 29 del 5.2.1993, pag. 1.

(13)  Tuttavia, va osservato che non sono cambiate solo le soglie, ma anche le definizioni di «fondi propri», nonché di «attività ponderate per il rischio».

(14)  GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1.

(15)  Deutsche Bundesbank, relazione mensile, maggio 1993, pag. 49.

(16)  Cfr. ad esempio documento 11/2329 del Parlamento della Renania settentrionale-Westfalia.

(17)  Gesetz zur Regelung der Wohnungsbauförderung del 18 dicembre 1991 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, n. 61 del 30 dicembre 1991, pag. 561).

(18)  Secondo le autorità tedesche, l’espressione «prestazione in equivalente monetario», utilizzata in questo caso, è imprecisa ed è stata chiarita successivamente.

(19)  Ai sensi dell’articolo 13 della legge sul trasferimento di Wfa, il Wohnungsbauauförderungsanstalt deve svolgere le sue funzioni in modo neutro sotto il profilo della concorrenza («führt ihre Aufgaben wettbewerbsneutral durch»). In che modo ciò sia garantito nei particolari, è stabilito nel contratto concluso tra WestLB ed il Land.

(20)  Il trasferimento di Wfa è avvenuto il 1o gennaio 1992.

(21)  In base al requisito del 5,6 % valido in quel momento.

(22)  

(+)

Informazioni riservate, in appresso contraddistinte da [...].

(23)  Le anomalie di questo esercizio sono da attribuire ai cambiamenti nel metodo con cui vengono indicati gli attivi di Wfa nel bilancio, al cambiamento nella definizione di fondi propri e nei coefficienti di solvibilità e al momento del riconoscimento del capitale di Wfa da parte del BAKred.

(24)  

(#)

Le cifre si riferivano a WestLB AG, in cui sono state raggruppate le attività in regime di concorrenza dell’ex Westdeutsche Landesbank Girozentrale.

(25)  Tale calcolo non prende in considerazione le operazioni di rischio fuori bilancio.

(26)  Va ricordato che con le nuove disposizioni sono cambiati non solo i coefficienti ma anche le definizioni di fondi propri e di attivi ponderati per il rischio.

(27)  Secondo uno studio sulla remunerazione versata da WestLB, presentato dal governo tedesco, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società era del 46 % fino al 1993 e del 42 % successivamente. A questa deve essere aggiunta una sovrattassa di solidarietà del 3,75 % nel 1992, dello 0 % nel 1993 e del 7,5 % successivamente.

(28)  In appresso, per ragioni di maggiore chiarezza, quando si parla di importo sul quale la remunerazione deve essere pagata si fa sempre riferimento alla situazione a fine 1993, vale a dire alla differenza fra 1,5 miliardi di DEM (770 milioni di EUR) e 2,5 miliardi di DEM (1,28 miliardi di EUR), indipendentemente dal fatto che la differenza tra il capitale vincolato alle attività di Wfa e l’importo a disposizione di WestLB vari nel tempo.

(29)  Poiché il BAKred ha accettato il capitale di Wfa solo il 30 dicembre 1992, nel 1992 la quota di capitale di 2,332 miliardi di DEM (1,2 miliardi di EUR) era a disposizione di WestLB per soli 2 giorni. Questo porta ad una media di capitale disponibile per WestLB di 13 milioni di DEM (7 milioni di EUR) per quell’anno.

(30)  

(#)

Poiché a causa della scissione di WestLB il capitale di Wfa era disponibile per le attività in regime di concorrenza solo fino al 1o agosto 2002, la differenza di [...] tra l’importo totale dei fondi propri di base riconosciuti di [...] e l’importo di 632 milioni di DEM vincolato per Wfa va moltiplicato per il fattore 7/12. Questo porta ad una media di capitale disponibile per l’attività in regime di concorrenza di WestLB di [...].

(31)  Il tasso effettivo dello 0,6 % è stato fissato in un addendum all’accordo di copertura in data 11 novembre 1993.

(32)  La Germania specifica che esiste un accordo tra i proprietari, secondo il quale tali pagamenti di compensazione dovrebbero avvenire, ma non vi è alcun obbligo giuridico per WestLB.

(33)  Vengono descritte le seguenti caratteristiche: paese di emissione ed emittente, qualificazione dello strumento sotto il profilo della vigilanza bancaria, durata tipica, trattamento in caso di liquidazione/fallimento o di partecipazione alle perdite, possibilità di recesso anticipato, possibilità di sospensione o di rinvio del pagamento degli interessi, possibilità di una sospensione cumulativa.

(34)  In una versione, il patrimonio di Wfa è paragonato ai soli certificati di godimento ed alle perpetual preferred stock, nell’altra a tutti e tre gli strumenti.

(35)  Per le perpetual preferred shares sono stati utilizzati corrispondenti dati dei mercati americano e britannico in quanto questi strumenti non sono disponibili in Germania.

(36)  Questa si basa sul tasso dello 0,6 %, un’aliquota dell’imposta sul reddito del 46 % fino al 1993 e 42 % successivamente, nonché un’aliquota di sovrattassa di solidarietà del 3,75 % nel 1992, 0 % nel 1993 e 7,5 % successivamente.

(37)  Questo si basa anzitutto sul fatto che la riserva speciale era stata riconosciuta dal BAKred solo il 30 dicembre 1992, portando ad una base di calcolo del tasso di soli 2 milioni di DEM (1 milione di EUR) di capitale effettivamente utilizzato da parte di WestLB ed in secondo luogo sul pagamento nel 1992 da parte di WestLB di 33 milioni di DEM (17 milioni di EUR) per i futuri diritti pensionistici del personale di Wfa che è preso come remunerazione versata da WestLB al Land in tale anno.

(38)  Cfr. ad esempio le sentenze nella causa Italia/Commissione, C-303/88, Racc. 1991, pag. I-1433 e nella causa Italia/Commissione, C-305/89, Racc. 1991, pag. I-1603.

(39)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Anche se nella comunicazione si fa riferimento esplicito al settore manifatturiero, è indubbio che il principio è applicabile a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il principio è stato riaffermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(40)  Partecipazioni delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese — Posizione della Commissione, Bollettino CE 9-1984, pagg. 93 e seg.

(41)  GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 37.

(42)  Non si può dire che sul mercato vengano effettuati solo investimenti in società redditizie. Investimenti ad elevato rischio, ad esempio in società innovative o che utilizzano le nuove tecnologie, sono assai comuni. Tuttavia, anche in questi casi, l’investitore investe il suo capitale sulla base delle sue aspettative a compensare le perdite iniziali ed il rischio implicito con elevati profitti più tardi. In tal modo, anche nel caso di questi investimenti, il benchmark è sempre il rendimento atteso a lungo termine.

(43)  Questo problema è inoltre sottolineato dagli esperti esterni della Commissione che criticano il fatto che gli studi presentati dalle autorità tedesche omettono qualsiasi riferimento alla dimensione della transazione e raffrontano il trasferimento a strumenti marginali (a livello di volume). Essi ritengono che il capitale di Wfa doveva piuttosto essere raffrontato con strumenti rappresentativi di fondi propri di base come le azioni senza diritto di voto.

(44)  La valutazione esterna realizzata per conto della Commissione conferma questo punto di vista, commentando inoltre le singole valutazioni contenute nella perizia presentata dalle autorità tedesche. Ad esempio, l’«effetto coupon» è messo in una prospettiva diversa specificando che nel caso di perdite correnti o di liquidazione andrebbe perso l’intero capitale e non solo una parte di esso. La perizia sottolinea inoltre due elementi soggettivi degli studi presentati dalle autorità tedesche: innanzi tutto, in questi studi si specifica che i dati di mercato sono usati in maniera selettiva; inoltre i dati di mercati, in alcuni casi, sono semplicemente sostituiti dai dati provenienti dall’esperienza degli autori, senza tuttavia indicarlo esplicitamente.

(45)  Naturalmente, in realtà la situazione è molto più complessa a causa ad esempio di voci fuori bilancio, di diverse ponderazioni del rischio degli attivi o di voci a rischio zero. Tuttavia, il ragionamento di fondo è corretto.

(46)  La situazione non cambia se si tiene conto della possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per fondi propri di base).

(47)  Questo viene confermato anche da affermazioni e da studi di banche di investimento e imprese di consulenza sui rendimenti effettivi e attesi per i fondi propri. Salomon Brothers stima il rendimento dei fondi propri per la maggior parte delle banche europee tra il 10 e il 14 %, Merryl Lynch per diverse banche tedesche a circa l’11,8 % WestLB Panmure tra l’11,8 e il 12,3 %.

(48)  Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato, la Commissione indicava provvisoriamente, sulla base di informazioni fornite fino a quel momento da WestLB, un tasso del 7 %.

(49)  Secondo documenti forniti dal governo tedesco, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società era del 42 % nel 1995, accompagnata da una sovrattassa di solidarietà del 7,5 %, vale a dire 49,5 % in totale. Nel 1998 l’aliquota fiscale globale è scesa al 47,5 %. Solo dal 2001 l’aliquota fiscale globale è pari al 30,5 %.

(50)  Lo studio di First Consulting citato alla nota 49 della prima decisione WestLB prevedeva una maggiorazione forfettaria dell’1-2 % per i singoli aspetti summenzionati, ma non ha riconosciuto che il volume vada preso in considerazione già al momento di determinare l’analogia con il capitale sociale. Secondo la Commissione, per quanto riguarda l’aspetto della fungibilità First Consulting non aveva riconosciuto che l’investimento non era cedibile ma che, per legge, era possibile riprenderlo da WestLB e, in linea di principio, reinvestirlo altrove.

(51)  Secondo quanto dichiarato dalla Germania WestLB ha pagato [...] DEM per l’intero 2002. Considerando il periodo oggetto d’esame, compreso tra il 1o gennaio e il 1o agosto 2002, ([...] per il fattore 7/12) è stato pertanto pagato come remunerazione l’importo di [...].

(52)  Tale relazione è stata presentata al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Essa può essere richiesta alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile anche sul sito Internet della Commissione.

(53)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull’importo degli aiuti di Stato illegalmente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già attuati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre i provvedimenti alternativi previsti dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recuperi già eseguiti

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare documenti comprovanti l’avvenuta restituzione degli aiuti specificati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


(1)  

(o)

Data in cui gli aiuti (o le singole quote di aiuto) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)

(3)  

(o)

Data di restituzione degli aiuti


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Norddeutsche Landesbank — Girozentrale

[notificata con il numero C(2004) 3926]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato lo Stato membro e gli altri interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Oggetto del presente procedimento è il trasferimento di tre società fiduciarie (Landestreuhandstellen («LTS»)) da parte del Land Bassa Sassonia a Norddeutsche Landesbank — Girozentrale («NordLB»). Esso è collegato ad altri sei procedimenti avviati contro la Germania per via di trasferimenti di patrimonio pubblico a Landesbanken (banche dei Länder) ed in particolare a Westdeutsche Landesbank — Girozentrale («WestLB»).

(2)

Con lettera del 12 gennaio 1993 la Commissione chiese alla Germania informazioni in merito all’incremento del capitale di WestLB derivante dall’incorporazione dell’istituto per la promozione dell’edilizia residenziale (Wohnungsbauförderanstalt, «WfA») nonché ad analoghi aumenti di fondi propri delle Landesbanken di altri Länder. Nella lettera si chiedeva inoltre quali Landesbanken avessero beneficiato di un trasferimento di patrimonio pubblico destinato alla promozione dell’economia e venivano sollecitate informazioni sulle ragioni di tali operazioni.

(3)

La Germania rispose con lettere datate 16 marzo 1993 e 17 settembre 1993. Con lettere del 10 novembre 1993 e del 13 dicembre 1993 la Commissione chiese ulteriori informazioni, che furono trasmesse dalla Germania con lettera dell’8 marzo 1994.

(4)

Con lettere del 31 maggio 1994 e del 21 dicembre 1994 il Bundesverband deutscher Banken e.V. («BdB»), un’associazione che rappresenta le banche private aventi sede in Germania, comunicò alla Commissione tra l’altro che con una legge del 17 dicembre 1991 le quote del Land Bassa Sassonia nel patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale, dell'agricoltura e dell’economia [in appresso «patrimonio per la promozione economica»] erano state trasferite a NordLB con effetto dal 31 dicembre 1991. Secondo il BdB, l'aumento dei fondi propri di NordLB derivante da questa operazione determinava una distorsione della concorrenza in favore della banca stessa, in quanto al riguardo non era stata concordata alcuna remunerazione che si conciliasse con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Con la seconda lettera citata il BdB presentò pertanto una denuncia formale e invitò la Commissione ad avviare contro la Germania la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2). Nel febbraio e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 diverse banche si associarono a titolo individuale alla denuncia della loro associazione.

(5)

La Commissione esaminò innanzitutto il trasferimento di patrimonio a WestLB, dichiarando tuttavia che avrebbe valutato i trasferimenti alle altre Landesbanken, in particolare a NordLB, alla luce delle conclusioni raggiunte per WestLB (2). Per quest’ultima, nel 1999 con decisione 2000/392/CE (3) la Commissione dichiarò infine l'aiuto (consistente nella differenza tra la remunerazione pagata ed il rendimento normale di mercato) incompatibile con il mercato comune e ne dispose il recupero. Questa decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza del 6 marzo 2003 con la motivazione che erano state fornite giustificazioni insufficienti per due dei fattori utilizzati per calcolare la remunerazione appropriata; per il resto l’impianto della decisione della Commissione è stato pienamente confermato. Il 20 ottobre 2004, essendo a conoscenza di un accordo intercorso tra il denunciante, WestLB e il Land Renania settentrionale-Vestfalia, la Commissione ha adottato una nuova decisione tenendo conto delle obiezioni mosse dal Tribunale.

(6)

Il 1o settembre 1999, a seguito della decisione 2000/392/CE, la Commissione inviò alla Germania una richiesta di informazioni in merito ai trasferimenti di patrimonio alle altre Landesbanken. Con lettera dell’8 dicembre 1999 la Germania fornì informazioni sul trasferimento delle LTS a NordLB integrandole con altre informazioni pervenute con lettera del 22 gennaio 2001 in risposta ad ulteriori richieste di informazioni della Commissione.

(7)

Con lettera del 1o marzo 2001 la Commissione chiese ulteriori informazioni, in particolare sui trasferimenti di capitale da parte del Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverband (NSGV). La Germania rispose con lettera del 15 maggio 2001.

(8)

Con lettera del 13 novembre 2002 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al trasferimento del patrimonio per la promozione economica del Land Bassa Sassonia a NordLB. Nel contempo la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine per analoghi trasferimenti di patrimonio alla Bayerische Landesbank — Girozentrale, alla Landesbank Schleswig-Holstein — Girozentrale, alla Hamburgische Landesbank — Girozentrale e alla Landesbank Hessen-Thüringen. In precedenza aveva già aperto un’indagine per un trasferimento di patrimonio alla Landesbank Berlin.

(9)

Le decisioni di apertura dei procedimenti sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(10)

Con lettera dell’11 aprile 2003 la Germania ha presentato osservazioni sull’apertura del procedimento riguardante NordLB.

(11)

Con lettera del 29 luglio 2003 il BdB ha presentato osservazioni in merito a tutte le decisioni di apertura di procedimenti adottate il 13 novembre 2002. Il 30 ottobre 2003 la Germania ha trasmesso una risposta del governo del Land Renania settentrionale-Vestfalia e di WestLB AG alle osservazioni del BdB sul procedimento riguardante il trasferimento delle LTS a NordLB.

(12)

In risposta ad un’ulteriore richiesta di informazioni della Commissione in data 1o settembre 2003, la Germania ha fornito informazioni aggiuntive e ha risposto alle osservazioni del BdB in merito a NordLB con lettera del 28 ottobre 2003.

(13)

Il 7 aprile e il 3 maggio 2004 la Commissione ha rivolto alla Germania ulteriori richieste di informazioni, alle quali quest’ultima ha risposto con lettere datate 27 maggio e 28 giugno 2004. Il 16 agosto e il 9 settembre 2004 la Germania ha inviato ulteriori osservazioni ad integrazione della posizione fino ad allora espressa.

(14)

Il 19 luglio 2004 il denunciante (BdB), il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB AG hanno presentato un accordo provvisorio sulla remunerazione appropriata del patrimonio trasferito. A loro avviso tale remunerazione dovrebbe costituire la base della decisione della Commissione. Analogamente il BdB, il Land Bassa Sassonia e NordLB hanno presentato una proposta di accordo sulla remunerazione appropriata per il trasferimento del patrimonio delle LTS. In seguito la Commissione ha ricevuto parecchie lettere dalle predette parti e dalla Germania. La versione finale dell’accordo sul trasferimento del patrimonio delle LTS a NordLB è pervenuta alla Commissione il 7 ottobre 2004.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN OGGETTO

1.   NORDDEUTSCHE LANDESBANK — GIROZENTRALE

(15)

NordLB, alla quale sono state trasferite le LTS, è un ente creditizio di proprietà pubblica operante con la forma giuridica di istituto di diritto pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts), che ha sedi a Hannover, Braunschweig, Magdeburgo e Schwerin. Con un bilancio di gruppo pari a circa 193 miliardi di EUR (al 31 dicembre 2003), è una delle maggiori banche tedesche. Conta attualmente circa 9 500 dipendenti.

(16)

NordLB nacque nel 1970 dalla fusione di quattro enti creditizi di proprietà pubblica (Niedersächsische Landesbank, Braunschweigische Staatsbank compresa Braunschweigische Landessparkasse, Hannoversche Landeskreditanstalt e Niedersächsische Wohnungskreditanstalt-Stadtschaft).

(17)

Quando il trasferimento di capitale oggetto dell’indagine entrò in vigore, il 60 % di NordLB era di proprietà del Land Bassa Sassonia e il 40 % faceva capo a NSGV, un ente pubblico.

(18)

Tramite due convenzioni del 1991 e del 1992 i Land Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania occidentale stabilirono di amministrare NordLB come istituto comune dei Länder. Con effetto a partire dal 12 gennaio 1993, gli assetti di proprietà e garanzia cambiarono come segue: Land Bassa Sassonia: 40 %, NSGV: 26,66 %, Land Sassonia-Anhalt: 10 %, Land Meclemburgo-Pomerania occidentale: 10 %, Sparkassenbeteiligungsverband Sassonia-Anhalt («SBV»): 6,66 %, Sparkassenbeteiligungszweckverband Meclemburgo-Pomerania occidentale («SZV»): 6,66 %.

(19)

In base al suo statuto, NordLB è tenuta ad operare come Landesbank, cassa di risparmio centrale e banca commerciale. Può altresì impegnarsi in altre attività di qualsiasi tipo che siano funzionali agli scopi della banca, dei suoi garanti e degli enti municipali nei Länder. Nell’area di Braunschweig NordLB opera come cassa di risparmio. Offre servizi finanziari a clienti privati, a imprese, a istituzioni ed allo Stato ed è attiva in misura consistente anche sui mercati dei capitali internazionali, sia per conto proprio sia per conto di altri emittenti di titoli di debito. Come molte altre banche universali tedesche, NordLB detiene una serie di partecipazioni in istituti finanziari e in altre imprese.

(20)

NordLB è presente nelle principali piazze finanziarie e commerciali del mondo. Ha un ufficio presso la borsa di Francoforte, filiali a Londra, New York, Singapore, Stoccolma, Helsinki e Shanghai, rappresentanze a Oslo, Tallin e Pechino nonché imprese figlie a Londra, Zurigo, Lussemburgo, Riga, Vilnius e Varsavia.

(21)

Nel 2003 la quota dei fondi propri di NordLB era pari all'11,5 % a livello di ente e al 10,1 % a livello di gruppo; quanto ai fondi propri di base, erano rispettivamente il 7,1 % e il 6,3 %. Il rendimento dei fondi propri si aggirava nel 2003 attorno al [...] (5) %.

2.   LE SOCIETÀ FIDUCIARIE (LANDESTREUHANDSTELLEN, IN SEGUITO LTS)

(22)

Nel 1948 il Land Bassa Sassonia costituì una società fiduciaria (Treuhandstelle) affidandole il compito di promuovere l’edilizia residenziale popolare. Sulla base di una convenzione di amministrazione fiduciaria (Treuhandvertrag) tra il Land e NordLB, quest’ultima rilevò l’amministrazione del patrimonio della fiduciaria e i suoi compiti. Sulla base di questa e di altre due convenzioni analoghe di gestione fiduciaria, NordLB diventò proprietaria — giuridicamente ma non economicamente — e amministratrice fiduciaria del patrimonio per la promozione dell’edilizia abitativa, dell’agricoltura e dell’economia per conto del Land. Ha concesso prestiti agevolati a proprio nome, ma economicamente per conto del Land.

(23)

Le tre LTS non sono autonome sotto il profilo giuridico, ma vengono amministrate da NordLB come settori indipendenti e distinti sotto il profilo aziendale, del personale e dell'organizzazione. Le tre LTS sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, dall’imposta sul capitale d’impresa e dall’imposta sul patrimonio.

(24)

La LTS-Wohnungswesen amministra il patrimonio e le garanzie del Land per la promozione dell’edilizia residenziale. Promuove in particolare la costruzione e l’ammodernamento di abitazioni di proprietà e di abitazioni da dare in affitto nonché l’acquisto di abitazioni destinate ad essere occupate dai proprietari.

(25)

La LTS-Agrar amministra sovvenzioni e crediti pubblici per la promozione dell'agricoltura, specie per investimenti agrari e misure per il settore forestale.

(26)

La LTS-Wirtschaft approva e amministra crediti e sovvenzioni nel settore della promozione dell'economia, in particolare per investimenti di piccole e medie imprese nonché per la costituzione di nuove imprese. Cura l’iniziativa comunitaria INTERREG ed è riconosciuta come intermediario finanziario nell’ambito della «Joint European Venture» (JEV).

3.   REQUISITI PATRIMONIALI A NORMA DELLA DIRETTIVA CONCERNENTE I FONDI PROPRI

(27)

In base alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (6) e alla direttiva 89/299/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi (7), alle quali è stata allineata la legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz), gli enti creditizi sono tenuti a disporre di un livello di patrimonio di garanzia pari all'8 % delle loro attività ponderate per il rischio. Almeno la metà, ovvero 4 punti percentuali, deve consistere in fondi propri di base (capitale di classe 1) che comprendono gli elementi patrimoniali che sono a disposizione dell'ente creditizio per uso immediato ed illimitato allo scopo di coprire rischi o perdite non appena essi si verificano. I fondi propri di base sono di importanza decisiva per la dotazione totale di fondi propri di una banca ai fini della vigilanza, poiché i fondi propri supplementari (capitale di classe 2) sono riconosciuti, ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base.

(28)

Entro il 30 giugno 1993 le banche tedesche dovevano adeguare il loro patrimonio di vigilanza ai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva relativa al coefficiente di solvibilità e dalla direttiva concernente i fondi propri (8).

(29)

Prima del recepimento della direttiva relativa al coefficiente di solvibilità nella legislazione tedesca, molte Landesbanken disponevano di un patrimonio di vigilanza relativamente limitato. Questi enti creditizi dovevano perciò rafforzare con urgenza la dotazione di capitale proprio per assicurare la propria espansione imprenditoriale o quanto meno per poter mantenere il proprio volume di attività.

(30)

Tuttavia, a causa della difficile situazione di bilancio, gli enti pubblici proprietari non erano in grado di fornire capitali freschi, né erano disposti a contemplare la privatizzazione e a reperire capitali aggiuntivi nei mercati finanziari. È stato pertanto deciso di procedere a trasferimenti di patrimonio e capitale, più precisamente nel caso di WestLB il patrimonio dell’istituto per la promozione dell’edilizia del Land Renania settentrionale-Vestfalia («WfA») e nel caso di NordLB il patrimonio delle tre LTS per la promozione economica suindicato.

4.   IL TRASFERIMENTO DELLE LTS ED I SUOI EFFETTI

a.   IL TRASFERIMENTO

(31)

Tramite la «Gesetz über die Einbringung von Fördervermögen des Landes Niedersachsen in das haftende Eigenkapital der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale» (legge sull'incorporazione del patrimonio per la promozione economica del Land Bassa Sassonia nel patrimonio di vigilanza di Norddeutsche Landesbank — Girozentrale) (9) adottata il 17 dicembre 1991, il Parlamento del Land Bassa Sassonia autorizzò il ministro delle finanze del Land a trasferire a NordLB le quote del Land nel patrimonio delle tre LTS per la promozione economica, prevedendone l’iscrizione nel bilancio di NordLB come fondi propri al valore di mercato. Il Land si impegnò altresì a mantenere il valore di mercato complessivo del patrimonio trasferito ad almeno 1,5 miliardi di DEM.

(32)

Sulla base di tale legge, il 20 dicembre 1991 il Land Bassa Sassonia e NordLB conclusero un contratto con il quale il Land trasferiva a NordLB, in qualità di patrimonio di vigilanza, le proprie quote del patrimonio per la promozione economica (contratto di conferimento). Finalità del trasferimento era aumentare di 1,5 miliardi di DEM il patrimonio di vigilanza di NordLB.

b.   VALORE DELLE LTS

(33)

Il 21 febbraio 1992 NordLB incaricò la società di revisione contabile Treuarbeit AG di determinare il valore del patrimonio trasferito al 31 dicembre 1991. Treuarbeit AG giunse alla conclusione che il valore totale del patrimonio trasferito ammontava a 1,7544 miliardi di DEM e confermò che la riserva ad hoc di 1,5 miliardi di DEM costituita in relazione al conferimento ed iscritta tra i fondi propri nel bilancio di NordLB al 31 dicembre 1991 era da considerarsi valida.

(34)

Il valore del patrimonio trasferito a NordLB dal Land Bassa Sassonia viene costantemente aggiornato. La tabella che segue riporta i valori calcolati fino a fine 2003:

Data

Valore in milioni di DEM

31.12.1991

1 754,4

31.12.1992

[...]

31.12.1993

[...]

31.12.1994

[...]

31.12.1995

[...]

31.12.1996

[...]

31.12.1997

[...]

31.12.1998

[...]

31.12.1999

[...]

31.12.2000

[...]

31.12.2001

[...]

31.12.2002

[...]

31.12.2003

[...]

(35)

Sulla base della perizia di Treuarbeit AG, il 26 febbraio 1992 NordLB chiese all’autorità di vigilanza bancaria tedesca (il Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred)) di approvare l’inclusione della riserva ad hoc di 1,5 miliardi di DEM nei fondi propri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, seconda frase della legge bancaria tedesca.

(36)

Il 26 luglio 1993 l’autorità di vigilanza bancaria tedesca approvò provvisoriamente l’inclusione degli 1,5 miliardi di DEM nei fondi propri di base. Dopo che il Land Bassa Sassonia, in risposta ad una richiesta dell’autorità di vigilanza bancaria tedesca, aveva confermato l’impegno a mantenere il valore del patrimonio per la promozione economica ad almeno 1,5 miliardi di DEM, il BAKred comunicò infine il 22 novembre 1993 di non nutrire più dubbi sulla validità della riserva ad hoc. Prima di riconoscere formalmente il patrimonio delle LTS per la promozione economica come fondi propri di base, il BAKred ne consentì l’utilizzo a fini di copertura nella misura in cui ciò era necessario per rispettare le regole di solvibilità in vigore all’epoca.

(37)

Dal momento del conferimento, la somma di 1,5 miliardi di DEM è stata iscritta tra i fondi propri di NordLB come riserva ad hoc, mentre la differenza rispetto al valore del patrimonio veniva registrata come accantonamento per impegni derivanti dal contratto di conferimento.

(38)

La Germania ha sostenuto che ogni anno circa 100 milioni di DEM del patrimonio trasferito venivano utilizzati per sostenere l’attività di promozione economica. Quanto alla parte restante del patrimonio, dal momento in cui il BAKred ha concesso la propria approvazione NordLB ha potuto disporne per sostenere l’attività svolta in concorrenza con altri operatori. Prima di tale approvazione, era disponibile per tale attività solo la parte del patrimonio effettivamente necessaria per rispettare le regole di solvibilità.

(39)

Per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori erano disponibili nel dettaglio i seguenti importi:

1992

Valore delle attività che secondo la Germania erano disponibili per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori (milioni di DEM)

gennaio

120

febbraio

101

marzo

145

aprile

109

maggio

71

giugno

0

luglio

0

agosto

0

settembre

0

ottobre

19

novembre

63

dicembre

162


1993

Valore delle attività che secondo la Germania erano disponibili per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori (milioni di DEM)

gennaio

133

febbraio

133

marzo

207

aprile

147

maggio

174

giugno

1 143

luglio

1 222

agosto

1 071

settembre

1 176

ottobre

1 204

novembre

1 149

dicembre

1 197

Indipendentemente dall’utilizzabilità del patrimonio a fini di vigilanza, NordLB è tenuta per contratto a notificare al Land prima dell’inizio di ogni esercizio in che misura intenda utilizzare il patrimonio delle LTS per la promozione economica (entità del «capitale riservato»). NordLB notificò l’uso di 180 milioni di DEM per il 1992 e di 1,4 miliardi di DEM per il 1993. Dal 1994 l’importo del capitale notificato al Land ha coinciso con il valore massimo disponibile per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori (l’importo restante, cioè la differenza rispetto agli 1,5 miliardi di DEM, era necessario per l’attività di promozione economica).

Data

Capitale riservato in milioni di DEM

31.12.1991

31.12.1992

180

31.12.1993

1 400

31.12.1994

1 400

31.12.1995

1 390

31.12.1996

1 390

31.12.1997

1 390

31.12.1998

1 390

31.12.1999

[...]

31.12.2000

[...]

31.12.2001

[...]

31.12.2002

[...]

31.12.2003

[...]

c.   EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO DELLE LTS PER LA PROMOZIONE ECONOMICA A NORDLB

(40)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, al 31 dicembre 1991 NordLB disponeva di fondi propri di base per un importo pari a 2,043 miliardi di DEM e fondi propri supplementari pari a 543 milioni di DEM. Il patrimonio per la promozione economica di 1,5 miliardi di DEM ha pertanto determinato un incremento del 58 % della precedente dotazione di fondi propri di 2,586 miliardi di DEM.

(41)

Applicando un fattore 12,5, la possibilità di espansione dell’attività con attivi di rischio ponderati al 100 % cresceva di circa 17,5 miliardi di DEM. In realtà, un incremento dei fondi propri di circa 1,4 miliardi di DEM può ampliare il volume dei crediti ammessi in misura molto più consistente, in quanto gli attivi di rischio di una banca di norma non sono ponderati al 100 %. Poiché l’aumento dei fondi propri di base ha consentito a NordLB di reperire altri fondi propri supplementari, l’effettiva capacità di concessione di prestiti ha registrato un incremento indiretto ancora più elevato.

d.   REMUNERAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE LTS

(42)

L’articolo 7, paragrafo 1, del contratto di conferimento del 20 dicembre 1991 prevede per il trasferimento del patrimonio per la promozione economica di tutte le tre LTS una remunerazione dello 0,5 % all’anno al netto delle imposte, da versare l’anno successivo a quello di riferimento. NordLB deve determinare l’importo della remunerazione per l’esercizio seguente entro il 31 gennaio. Secondo i termini del contratto di conferimento, il tasso di remunerazione si riferisce all'uso notificato delle riserve costituite in conformità di tale contratto, ovvero al capitale «riservato». Di conseguenza sono stati pagati i seguenti importi:

Data

Capitale riservato in milioni di DEM

Tasso di interesse

Remunerazione versata in milioni di DEM

31.12.1992

180

0,5 %

0,9

31.12.1993

1 400

0,5 %

7

31.12.1994

1 400

0,5 %

7

31.12.1995

1 390

0,5 %

6,95

31.12.1996

1 390

0,5 %

6,95

31.12.1997

1 390

0,5 %

6,95

31.12.1998

1 390

0,5 %

6,95

31.12.1999

[...] (10)

0,5 %

[...]

31.12.2000

[...]

0,5 %

[...]

31.12.2001

[...]

0,5 %

[...]

31.12.2002

[...]

0,5 %

[...]

31.12.2003

[...]

0,5 %

[...]

(43)

In base al contratto di conferimento, il Land Bassa Sassonia ha altresì il diritto di trattenere gli interessi e le quote di ammortamento che riaffluiscono al patrimonio per la promozione economica, qualora il valore di mercato di tale patrimonio superi gli 1,5 miliardi di DEM. Dalle informazioni fornite dalla Germania risulta che fino a marzo 2003 sono stati trattenuti complessivamente 473,88 milioni di DEM (242,29 milioni di EUR), che secondo le autorità tedesche costituirebbero una maggiorazione degli interessi di circa 2,79-2,85 % all’anno rispetto al previsto 0,5 %.

e.   GLI APPORTI DI CAPITALE DA PARTE DELL’ALTRO COMPROPRIETARIO (NSGV)

(44)

Nelle discussioni preliminari al trasferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica, il Land Bassa Sassonia aveva chiarito all’unico altro comproprietario/garante esistente all’epoca, ovvero a NSGV, che a suo parere entrambi sopportavano una responsabilità finanziaria congiunta e che NSGV avrebbe dovuto prestare un contributo commisurato alla propria quota di capitale pari al 40 %. Qualora ciò avesse posto dei problemi, si sarebbe dovuto discutere di un cambio degli assetti di proprietà.

(45)

Un progetto di accordo tra i due garanti fu allegato al progetto di legge del 15 ottobre 1991. Secondo le autorità tedesche l’unico ostacolo che impedì che questo accordo venisse firmato subito era il fatto che dovesse essere cofirmato dal Land Sassonia-Anhalt e da SBV e che SBV all’epoca non era ancora stato costituito. All’atto della conclusione del contratto di conferimento, il 20 dicembre 1991, l’assemblea dei garanti, costituita all’epoca dal Land Bassa Sassonia e da NSGV, decise di adottare tale accordo che fu poi debitamente concluso il 5 marzo 1992, dopo l’entrata in vigore della convenzione fra Länder, con la partecipazione del Land Sassonia-Anhalt e di SBV.

(46)

Secondo la Germania, NSGV ha successivamente onorato gli impegni assunti nel quadro dell’accordo tra garanti del 5 marzo 1992 e nel luglio e nell’ottobre del 2004 ha incrementato il patrimonio di vigilanza di NordLB complessivamente di 1 miliardo di DEM (in linea con la partecipazione del 40 % detenuta all’epoca) tramite due misure descritte nel dettaglio in appresso.

(i)   Riserva speciale-LBS di 450 milioni di DEM

(47)

A seguito di negoziati tra il Land, NSGV e NordLB avvenuti alla fine del 1993, la Landesbausparkasse (LBS), integrata fino ad allora in NordLB, fu scorporata con una legge adottata il 6 giugno 1994 e convertita in un istituto di diritto pubblico indipendente (Anstalt des öffentlichen Rechts) dotato di capacità giuridica con effetto a partire dal 1o luglio 1994.

(48)

Fino ad allora, per quanto riguarda il rapporto interno tra garanti, LBS era stata di proprietà per il 60 % del Land Bassa Sassonia e per il 40 % di NSGV. Il valore di LBS era stimato a 900 milioni di DEM. Fu convenuto che NordLB ritirasse 450 milioni di DEM da LBS prima del suo scorporo e che NSGV vi iniettasse lo stesso importo. I 450 milioni di DEM furono dedotti dall’impegno assunto da NGSV nel quadro dell’accordo tra garanti di iniettare 1 miliardo di DEM in NordLB, fermo restando che NSGV avrebbe effettuato un ulteriore conferimento di capitale di 550 milioni di DEM.

(49)

NordLB ha registrato l’importo ritirato di 450 milioni di DEM nel patrimonio di vigilanza ai sensi della regolamentazione bancaria, precisamente nelle riserve di utili sotto forma di riserva speciale. Tale riserva speciale fornisce un interesse cumulativo al lordo delle imposte pari al 7,5 % annuo ed è di pertinenza congiunta dei garanti, in linea con la rispettiva quota di appartenenza, ovvero per il 60 % del Land e per il 40 % di NGSV.

(ii)   Conferimento tacito di 550 milioni di DEM

(50)

Secondo le autorità tedesche, il 10 ottobre 1994 NSGV e NordLB hanno concluso un contratto in merito ad un conferimento di capitale a norma dell’articolo 10, paragrafo 4 della legge bancaria tedesca. In base a tale contratto NSGV si è impegnata a fornire un contributo di capitale a NordLB sotto forma di un conferimento tacito (Stille Einlage) di 550 milioni di DEM, con effetto dal 10 ottobre 1994, contro il pagamento di una remunerazione collegata agli utili, corrispondente al tasso di interesse (specificato nel dettaglio) delle obbligazioni al portatore decennali pari al 7,91 % più un margine annuo dell’1,2 %. Si arriva così, secondo le autorità tedesche, ad un interesse totale del 9,11 % che rappresenterebbe la normale remunerazione di mercato per i conferimenti taciti nonché la remunerazione da versare al Land Bassa Sassonia per l’inclusione del patrimonio per la promozione economica nel patrimonio di vigilanza di NordLB. Le autorità tedesche sostengono che il conferimento è avvenuto conformemente al contratto e che è stato riconosciuto come patrimonio di vigilanza di NordLB ai sensi della regolamentazione bancaria.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

1.   DENUNCIA ED OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE

(51)

Secondo il BdB, il trasferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica a NordLB e il conseguente aumento dei fondi propri di NordLB ha determinato una distorsione della concorrenza in favore della banca stessa, in quanto NordLB non ha versato alcuna remunerazione che si concili con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

(52)

Il BdB sostiene che l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato non è limitata alle imprese che registrano perdite o necessitano di una ristrutturazione finanziaria. Al momento di decidere un investimento, per un investitore non è determinante se l'impresa in questione sia redditizia, bensì piuttosto se il rendimento dell’investimento corrisponda al tasso di mercato. Se gli apporti di capitale da parte delle autorità pubbliche venissero esaminati solo nel caso di imprese in difficoltà, si configurerebbe una discriminazione nei confronti delle imprese private in violazione dell'articolo 86, paragrafo 1 del trattato.

(53)

Inoltre, l'articolo 295 del trattato CE non può essere utilizzato per esentare il trasferimento delle LTS dalle norme sulla concorrenza. Tale articolo tutela semmai la libertà dello Stato di creare un patrimonio speciale di questo tipo, ma non appena quest’ultimo viene trasferito ad un'impresa operante nel mercato le norme sulla concorrenza devono essere applicate.

(54)

Nella sua denuncia il BdB ha sostenuto che la questione di quale remunerazione fosse appropriata per il trasferimento del patrimonio per la promozione economica, in particolare nel caso di NordLB, doveva essere risolta utilizzando il metodo impiegato dalla Commissione nella sua decisione dell’8 luglio 1999 riguardante WestLB. In base a tale metodo, il primo passo consiste nel comparare il capitale fornito con altri strumenti rappresentativi di capitale proprio, il secondo nel determinare la remunerazione minima che un investitore potrebbe aspettarsi se investisse nei fondi propri della Landesbank. Infine, occorre effettuare un calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni da applicare in virtù delle particolarità del trasferimento.

(55)

Il BdB è giunto alla conclusione che il conferimento del patrimonio per la promozione economica a NordLB — come in tutti gli altri casi di apporti di capitale a Landesbanken — sia comparabile con un’iniezione di capitale sociale.

(56)

Secondo il BdB il conferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica non è comparabile con il capitale raccolto tramite l’emissione di diritti di godimento (Genussscheinkapital, in seguito «capitale da diritti di godimento») (11) in quanto quest’ultimo fa parte dei fondi propri supplementari. Al momento dei trasferimenti di patrimonio, in particolare alla fine del 1991, solo il capitale sociale (e le riserve di cui all’articolo 10, paragrafo 2 della legge bancaria tedesca) e i conferimenti taciti erano riconosciuti in Germania come fondi propri di base. Qualsiasi equiparazione ai conferimenti taciti sarebbe comunque da escludere. In primo luogo, i conferimenti taciti vengono messi a disposizione da un investitore solo per un periodo di tempo limitato. Un investitore non potrebbe pertanto aspettarsi di ricevere per un conferimento tacito lo stesso rendimento previsto per gli strumenti rappresentativi di capitale proprio riconosciuti a fini di vigilanza a tempo indeterminato, in particolare per un’iniezione di capitale sociale.

(57)

In secondo luogo, sebbene sia stato asserito che, sulla base di accordi tra i proprietari delle Landesbanken, il capitale apportato era utilizzabile a copertura di perdite solo in subordine al capitale sociale, il rischio non sarebbe necessariamente inferiore per l’investitore. Il capitale apportato costituisce infatti una quota rilevante del patrimonio di base totale ed è pertanto estremamente probabile che venga utilizzato — almeno in parte — in caso di perdite (12).

(58)

In terzo luogo il BdB ha sostenuto che la differenza di qualità tra i conferimenti taciti e il capitale trasferito alle Landesbanken tramite il conferimento del patrimonio per la promozione economica è confermata anche dalla definizione di patrimonio di base a fini di vigilanza adottata dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In base a tale definizione, i conferimenti taciti possono essere riconosciuti a fini di vigilanza solo come capitale di classe 1 di livello inferiore. Questo tipo di capitale non può rappresentare più del 15 % della quota prescritta di patrimonio di base; per fare un esempio, quando la quota di patrimonio di base obbligatoria è pari al 4 %, il 3,4 % deve essere costituito da capitale sociale e riserve palesi (ad esempio le riserve ad hoc conferite alle Landesbanken). Inoltre, sempre secondo il BdB, le banche emetterebbero strumenti rappresentativi di capitale proprio subordinati, quali azioni privilegiate o diritti di godimento, solo in piccoli quantitativi. Su pressione delle agenzie di rating, tali strumenti non costituirebbero quasi mai oltre il 10 % del patrimonio di base complessivo di una banca. Alla luce di quanto precede, non potrebbero essere utilizzati quantitativi consistenti di conferimenti taciti effettuati da un singolo investitore.

(59)

Il BdB sostiene che tutti i metodi per determinare una remunerazione appropriata (rendimento) per la messa a disposizione di capitale sociale partono da un rendimento privo di rischio al quale viene aggiunto un premio di rischio. Tali metodi possono essere ricondotti al seguente principio di base:

Rendimento previsto per un investimento rischioso

=

Rendimento privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso

(60)

Per stabilire il rendimento privo di rischio, il BdB utilizza i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine in quanto questi titoli a reddito fisso emessi da enti statali costituiscono la forma di investimento con il rischio minore o priva di rischio. Per compensare gli effetti dell’inflazione, occorre determinare il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine per il periodo in cui è avvenuto ciascun conferimento, senza tenere conto inizialmente delle aspettative di inflazione. In seguito, per stimare il tasso di base privo di rischio a lungo termine, al tasso di base reale esistente al momento in questione viene aggiunto il dato stimato per l’inflazione media di lungo termine attesa (3,6 %).

(61)

Secondo il BdB, il primo passo per calcolare il premio di rischio del mercato è misurare la differenza tra il rendimento medio di lungo termine delle azioni e quello dei titoli di Stato.

(62)

In un secondo tempo il BdB determina il valore di «beta» delle Landesbanken, ovvero il premio di rischio individuale delle banche al quale deve essere adeguato il premio di rischio generale del mercato.

(63)

Il BdB ha osservato che la detrazione dalla remunerazione minima applicata dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE per tenere conto della mancanza di liquidità del patrimonio del WfA è stata confermata dal Tribunale di primo grado. Pertanto, non vedendo alcuna ragione per discostarsi da questo metodo nei casi all’esame, è del parere che dovrebbe essere operata una riduzione anche nel presente caso. L’entità della detrazione per mancanza di liquidità verrebbe calcolata utilizzando il metodo applicato per WestLB, basato sui costi netti di rifinanziamento (costi lordi di rifinanziamento meno le imposte societarie applicabili).

(64)

Il Tribunale di primo grado ha confermato anche la maggiorazione applicata dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE. Se le circostanze che determinano un supplemento di rischio rispetto a quello di un normale investimento in capitale sociale sono presenti anche nei casi delle altre Landesbanken (ad esempio il volume del patrimonio trasferito in parte eccezionalmente elevato, la mancata emissione di nuove quote societarie e la conseguente rinuncia a diritti di voto aggiuntivi e la mancanza di fungibilità dell’investimento, ovvero l’impossibilità di ritirare in qualunque momento dall’impresa il capitale investito), una maggiorazione è giustificata e il BdB è del parere che in questo caso lo sia.

2.   OSSERVAZIONI DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA E DI WEST-LB

(65)

Il 30 ottobre 2003 le autorità tedesche hanno inoltrato una presa di posizione del Land Renania settentrionale-Vestfalia e di WestLB sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine, nella quale essi contestano l’asserzione che il patrimonio trasferito alle Landesbanken, in particolare a NordLB, fosse comparabile a capitale sociale. Essi sostengono che i conferimenti taciti e i cosiddetti «perpetuals» (conferimenti perpetui) sono riconosciuti come fondi propri di base in Germania già dal 1991. La remunerazione di un investimento dipenderebbe inoltre non da come è classificato dalle autorità di vigilanza bancaria, bensì dal suo profilo di rischio. Giacché il patrimonio in questione verrebbe utilizzato a copertura di perdite solo in via subordinata, la struttura di rischio presenterebbe maggiori analogie con i conferimenti taciti o i perpetuals che con gli investimenti in capitale sociale.

(66)

WestLB non ha obiezioni di tipo metodologico all'uso del Capital Asset Pricing Model (CAPM) per calcolare la remunerazione minima di un investimento in capitale sociale, ma ritiene che i valori di beta determinati dal BdB, nettamente superiori ad 1, non siano corretti. Un fattore beta superiore ad 1 significa che le azioni di una società rappresentano un rischio più elevato di quello del mercato nel suo insieme. Per contro, l'investimento in una Landesbank presentava un rischio nettamente inferiore al rischio generale di mercato, in forza dell'esistenza, all'epoca indiscussa, dell'obbligo di finanziamento (Anstaltslast  (13)) e dell’obbligo di garanzia dell’ente pubblico proprietario (Gewährträgerhaftung  (14)).

(67)

Nel caso specifico delle Landesbanken sarebbe inoltre un errore utilizzare come riferimento il rendimento atteso al momento in cui il patrimonio fu trasferito alle banche. Questo approccio sarebbe in linea di massima sensato nel quadro del test dell’investitore privato. In questo caso si tratterebbe di utilizzare il rendimento atteso nel 1991. Ma che un investitore riceva nel 2003 il rendimento atteso nel 1991, ampiamente superiore ai rendimenti effettivamente conseguiti, contraddice la realtà economica. Applicare in modo schematico e permanente un tasso di rendimento determinerebbe una penalizzazione ingiustificabile delle Landesbanken rispetto ai concorrenti privati.

(68)

Per quanto riguarda la detrazione per la mancanza di liquidità del patrimonio trasferito, WestLB e il Land Renania settentrionale-Vestfalia ritengono che il tasso dei titoli di stato privi di rischio dovrebbe essere detratto integralmente dal rendimento di base. Essi sostengono che le Landesbanken non hanno ricevuto alcuna liquidità a seguito del trasferimento del patrimonio. La detrazione dei risparmi fiscali da questo tasso sarebbe inammissibile sotto il profilo economico in quanto la remunerazione degli strumenti del mercato dei capitali è indipendente dagli aspetti fiscali. In caso contrario il prezzo di uno strumento del mercato dei capitali dovrebbe variare in funzione di considerazioni di natura fiscale.

(69)

Infine il fatto che la mancanza di liquidità del patrimonio non mettesse a repentaglio la posizione di liquidità ridurrebbe il rischio e di conseguenza la remunerazione e di ciò si dovrebbe tenere conto tramite una riduzione appropriata. Analogamente, dovrebbe essere concessa una riduzione per via del fatto che l’investitore è già proprietario (in appresso «effetto proprietario»), in quanto un investitore che già detiene una partecipazione in una società valuterebbe un investimento aggiuntivo diversamente da un nuovo investitore.

3.   OSSERVAZIONI DI NORDLB E DEL LAND BASSA SASSONIA

(70)

Le considerazioni presentate da NordLB e dal Land Bassa Sassonia sono state riprese anche dalle autorità tedesche. Pertanto vengono esposte nella sezione riguardante le osservazioni della Germania.

4.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(71)

Le autorità tedesche sostengono che, anche dopo la decisione del Tribunale di primo grado, persistono dubbi sostanziali sul fatto che gli investimenti in imprese redditizie da parte di autorità pubbliche possano essere valutati utilizzando il test dell’investitore privato. Esse sono altresì convinte che il trasferimento del patrimonio per la promozione economica a NordLB da parte del Land Bassa Sassonia non costituisca un aiuto di Stato neppure in base ai principi applicati dalla Commissione nella decisione relativa a WestLB.

(72)

Nel caso di NordLB, l’unico altro socio oltre al Land al momento del trasferimento del patrimonio per la promozione economica, ovvero NSGV, si è impegnato a fornire un contributo di capitale corrispondente per volume — in proporzione alla propria partecipazione — e a condizioni analoghe a quello del Land e ha poi mantenuto tale impegno. Già questo fatto confermerebbe di per sé che il Land avrebbe operato come un investitore privato trasferendo il patrimonio per la promozione economica a NordLB.

(73)

Inoltre la Germania sostiene che NordLB avrebbe versato una remunerazione appropriata. Essa fa osservare che la remunerazione pagata (0,5 % o 1,2 % rispettivamente al netto o al lordo delle imposte) corrisponde ad un tasso d’interesse indicativo di circa il 9,5 % al lordo delle imposte (1,2 % + 8,3 %), tenuto conto dei costi di rifinanziamento pari a circa l’8,3 % che il Land in qualità di investitore ha risparmiato. In aggiunta alla remunerazione dello 0,5 % al netto delle imposte, il Land Bassa Sassonia ha altresì continuato a recepire le somme rimborsate inerenti al patrimonio per la promozione economica, per un importo pari a 242,29 milioni di EUR (473,88 milioni di DEM).

(74)

La Germania sostiene inoltre che il BdB e la Commissione avrebbero calcolato la remunerazione minima nella decisione 2000/392/CE in modo errato. Il metodo CAPM sarebbe inadeguato per determinare il rendimento di mercato per una serie di ragioni. In primo luogo il patrimonio trasferito a NordLB non era liberamente disponibile. Ciò significa che gli investimenti alternativi presupposti nel quadro del metodo del CAPM in pratica non esistevano. Né esisteva il rischio presupposto nel quadro del CAPM per via delle oscillazioni del mercato, in quanto le Landesbanken non erano quotate in borsa, l’investimento era remunerato ad un tasso fisso e all’epoca le Landesbanken beneficiavano ancora dell’obbligo di finanziamento e di garanzia dell’ente pubblico proprietario. Non vi erano pertanto serie storiche per i fattori beta.

(75)

Tra le particolari caratteristiche del trasferimento del patrimonio per la promozione economica, si dovrebbe tenere conto, secondo la Germania, del fatto che a livello interno la copertura assicurata da tale patrimonio sarebbe limitata alla quota del capitale sociale di NordLB detenuta dal Land Bassa Sassonia e che il Land avrebbe diritto ad una compensazione da parte degli altri garanti di NordLB. Al momento della decisione di investire, un investitore avrebbe prestato particolare attenzione al fatto che, sebbene verso l’esterno il patrimonio per la promozione economica sia utilizzabile senza limiti per la copertura di perdite, nei rapporti interni la copertura sarebbe ristretta in misura corrispondente alla quota del capitale di NordLB detenuta dal Land Bassa Sassonia. Il Land avrebbe pertanto il diritto di ottenere una compensazione da parte degli altri garanti di NordLB — tutti enti pubblici che non corrono alcun rischio di insolvenza.

(76)

Per quanto riguarda una maggiorazione per via del volume eccezionalmente elevato dell’operazione, le autorità tedesche non riescono a capire in che modo venga definito tale volume e per quale ragione tale maggiorazione sarebbe giustificata. Nel 1992 il patrimonio trasferito costituiva solo il 34,89 % dei fondi propri di vigilanza complessivi del gruppo NordLB. Questa percentuale era scesa addirittura al 9,62 % entro il 2001. I valori dei fondi propri utilizzati come base per questi calcoli sono 4,298 miliardi di DEM per il 1992 e 15,596 miliardi di DEM per il 2001 e già includono il patrimonio delle LTS.

(77)

La Germania sostiene inoltre che una maggiorazione non sarebbe giustificata neppure per la mancata assegnazione di nuove quote al Land Bassa Sassonia. All’epoca del trasferimento NSGV assunse l’impegno di iniettare capitale in proporzione alla propria partecipazione in NordLB, come in seguito ha fatto. Pertanto non vi era alcuna ragione per incrementare le quote detenute dal Land.

(78)

Infine, sempre secondo le autorità tedesche, una maggiorazione non si giustificherebbe neanche per la mancanza di fungibilità del patrimonio per la promozione economica. Ai fini del calcolo del rendimento minimo, il BdB e la Commissione hanno comparato il conferimento di tale patrimonio ad un investimento in capitale sociale. Ma la fungibilità degli investimenti in capitale sociale sarebbe altrettanto bassa di quella del patrimonio delle LTS per la promozione economica.

(79)

Ammesso che NordLB sia stata effettivamente favorita dal conferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica, il trattamento favorevole è consistito solo in una compensazione per i costi sostenuti da NordLB per adempiere al proprio mandato pubblico. NordLB non era soltanto una Landesbank ma anche una cassa di risparmio dell’area di Braunschweig. Pertanto non svolgeva soltanto le funzioni pubbliche tradizionali delle Landesbanken, con tutti i costi connessi, ma anche i compiti di una cassa di risparmio.

(80)

Qualora si configurasse ciononostante l’esistenza di un aiuto, si tratterebbe in ogni caso di un aiuto facente capo ad un regime già esistente poiché il patrimonio per la promozione economica fu trasferito sulla base dell’obbligo di finanziamento dell’ente pubblico proprietario (Anstaltslast), sul quale era stato raggiunto un accordo finale con il compromesso di Bruxelles del 17 luglio 2001.

5.   ACCORDO TRA IL BDB, IL LAND BASSA SASSONIA E NORDLB

(81)

Il 7 ottobre 2004 la Commissione è stata informata del raggiungimento di un accordo tra il denunciante (il BdB), il Land Bassa Sassonia e NordLB. Sebbene le loro tesi giuridiche di base siano rimaste invariate, le parti hanno trovato un accordo su quelli che considerano dei parametri adeguati per determinare una remunerazione appropriata e su una remunerazione appropriata. Esse hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell’accordo nella propria decisione.

(82)

In primo luogo le parti hanno determinato una remunerazione minima per un investimento ipotetico nel capitale sociale di NordLB sulla base del CAPM: la remunerazione appropriata per il patrimonio delle LTS per la promozione economica è risultata essere pari al 10,03 % all’anno. Esse hanno utilizzato come base per il tasso d’interesse privo di rischio il REX 10 Performance Index della Deutsche Börse AG e per i fattori beta una perizia di KPMG del 26 maggio 2004, commissionata dalle Landesbanken (e presentata alla Commissione). In concreto ne è risultato che per NordLB al momento del trasferimento (31 dicembre 1991) il tasso d’interesse base privo di rischio era pari al 7,15 %. Sulla base dello studio di KPMG si è applicato un fattore beta dello 0,72 %. Un premio uniforme di rischio di mercato del 4 % è stato fissato per tutte le Landesbanken.

(83)

In seguito è stata applicata una riduzione per via della mancanza di liquidità del capitale. Il tasso d’interesse privo di rischio del 7,15 % è stato utilizzato come base per i costi di rifinanziamento lordi. Per determinare i costi di rifinanziamento netti, l’onere fiscale di NordLB al momento del trasferimento è stato fissato ad un tasso forfetario del 50 %, dal quale è derivata una riduzione per mancanza di liquidità del 3,57 %.

(84)

Infine è stato applicato un incremento dello 0,3 %, per tenere conto della mancata emissione di diritti di voto.

(85)

In conclusione, per il patrimonio delle LTS per la promozione economica si è considerata appropriata una remunerazione pari al 6,76 % all’anno, al netto delle imposte, della parte del patrimonio di cui NordLB può disporre per l'attività svolta in concorrenza con altri operatori. Tale remunerazione va versata dalla fine del mese in cui il patrimonio in questione è stato riconosciuto come appartenente ai fondi propri di base (30 novembre 1993).

(86)

Nell’accordo non vi è alcun riferimento alla remunerazione per la parte del patrimonio delle LTS per la promozione economica che non è disponibile per l’attività svolta da NordLB in concorrenza con altri operatori (commissione per la garanzia).

IV.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(87)

Il primo passo per una valutazione della misura a norma delle regole sugli aiuti di Stato del trattato CE è esaminare se tale misura consista in un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato stesso.

1.   RISORSE DI STATO E TRATTAMENTO FAVOREVOLE PER UNA DETERMINATA IMPRESA

(88)

Come indicato in precedenza, le quote del Land Bassa Sassonia nel patrimonio delle LTS per la promozione economica sono state trasferite a NordLB come fondi propri. Se un patrimonio statale di questo tipo, con un valore commerciale, viene trasferito ad un'impresa, sono coinvolte risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(89)

Allo scopo di accertare se il trasferimento di risorse statali ad un'impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione applica il cosiddetto «principio dell'investitore in economia di mercato». Tale principio è stato accolto e sviluppato dalla Corte di giustizia in una serie di cause. La valutazione alla luce di tale principio verrà effettuata ai punti 93 e seguenti.

2.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI

(90)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l'integrazione dei mercati finanziari hanno reso l'attività bancaria all'interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza, tanto più via via che i residui ostacoli alla concorrenza nei mercati dei servizi finanziari vengono smantellati.

(91)

NordLB è una banca universale ed è un importante operatore nei mercati internazionali dei capitali. Offre servizi bancari in concorrenza con altre banche europee in Germania e al di fuori di essa. Gli aiuti concessi a NordLB determinano pertanto distorsioni della concorrenza ed incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

(92)

Va inoltre ricordato che vi è uno stretto legame tra i fondi propri di un ente creditizio e le sue attività bancarie. Solo sulla base di fondi propri riconosciuti sufficienti una banca può operare ed espandere le proprie attività commerciali. Dato che la misura statale ha fornito a NordLB fondi propri utili per rispettare i requisiti di solvibilità, essa ha direttamente influenzato le possibilità operative della banca.

3.   IL PRINCIPIO DELL'INVESTITORE IN ECONOMIA DI MERCATO

(93)

Per giudicare se una misura finanziaria adottata da un ente pubblico socio di un'impresa configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione applica il principio dell'«investitore in economia di mercato». Tale principio è stato applicato dalla Commissione in molti casi ed è stato accolto ed ulteriormente sviluppato dalla Corte di giustizia in diverse decisioni (15). Esso consente alla Commissione di valutare le circostanze particolari di ciascun caso, di tener conto ad esempio di determinate strategie di una holding o di un gruppo di imprese o di distinguere tra gli interessi a breve e a lungo termine di un investitore. Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame.

(94)

Secondo il principio dell’investitore in economia di mercato, non sussistono elementi di aiuto quando vengono assegnati fondi a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata» (16). In particolare, una misura finanziaria deve essere considerata inaccettabile per un investitore in economia di mercato, se la remunerazione è inferiore a quella offerta dal mercato per investimenti comparabili.

(95)

Alla luce del principio di un investitore operante in economia di mercato la questione cruciale è se tale investitore avrebbe fornito a NordLB un capitale con la specificità del patrimonio delle LTS per la promozione economica alle stesse condizioni, particolarmente in vista del rendimento probabile dell'investimento. Tale questione verrà esaminata in seguito.

a)   ARTICOLO 295 DEL TRATTATO CE

(96)

L’articolo 295 del trattato CE stabilisce che il regime di proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato. Ciò non giustifica tuttavia la violazione delle regole della concorrenza del trattato stesso.

(97)

Le autorità tedesche sostengono che, dati i vincoli delle finalità speciali del patrimonio delle LTS, queste risorse non potevano essere utilizzate in maniera redditizia altrimenti che con il trasferimento ad un istituto pubblico di questo tipo. Quindi, il trasferimento effettuato rappresenterebbe l'utilizzo commercialmente più sensato del patrimonio in questione. Pertanto, sostengono, qualsiasi remunerazione per il trasferimento, vale a dire qualsiasi rendimento aggiuntivo del capitale delle LTS, sarebbe sufficiente a giustificare il trasferimento dal punto di vista del principio dell'investitore in economia di mercato.

(98)

Questa argomentazione non può essere accolta. Può essere vero che il trasferimento delle tre LTS a NordLB e la seguente possibilità per NordLB di utilizzare parte del capitale delle LTS a sostegno dell’attività svolta in concorrenza con altri operatori sia l'uso commercialmente più sensato. Tuttavia, se ci si limita alla prospettiva di un investitore pubblico, non si tiene conto della questione fondamentale del vantaggio concesso al beneficiario. L’esistenza di un aiuto può essere accertata soltanto verificando se il prezzo pagato dal beneficiario della misura corrisponda al prezzo di mercato. Quando fondi pubblici e altri attivi vengono utilizzati per attività commerciali svolte in concorrenza con altri operatori, le regole normali dell'economia di mercato devono essere applicate.

b)   MANCATA MODIFICA DEGLI ASSETTI DI PROPRIETÀ

(99)

Un modo per assicurare una remunerazione adeguata del capitale fornito sarebbe stato quello di aumentare in misura conseguente la partecipazione del Land in NordLB, a condizione che la redditività globale della banca corrispondesse al tasso normale di rendimento che un investitore in economia di mercato si attenderebbe dal proprio investimento. Tuttavia il Land Bassa Sassonia non ha deciso di procedere in questo modo.

(100)

La Germania giustifica inoltre il mancato incremento delle quote di NordLB in possesso del Land con il fatto che, al momento del trasferimento del patrimonio, NSGV si era impegnato ad iniettare capitale in proporzione alla sua partecipazione in NordLB, impegno successivamente mantenuto tramite la creazione della riserva speciale-LBS di 450 milioni di DEM e tramite il conferimento tacito di 550 milioni di DEM. La Germania ha sostenuto inoltre che nella causa Alitalia (17) la Corte di giustizia avrebbe statuito che un apporto di capitali su fondi pubblici soddisfa sempre il criterio dell'investitore privato e non implica un aiuto di Stato nel caso in cui vi sia un apporto anche da parte di un altro socio.

(101)

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di giustizia nella causa Alitalia, occorre puntualizzare che nella decisione si fa riferimento ad apporti di capitale di privati. Per contro, NSGV è un’organizzazione di diritto pubblico, che non può pertanto essere considerata come un investitore privato. Inoltre, gli apporti di capitale di NSGV non sono comparabili con il trasferimento del patrimonio delle LTS né in termini temporali, né in termini sostanziali.

(102)

Mentre il patrimonio delle LTS è stato trasferito a NordLB con effetto a partire dal 31 dicembre 1991, solo a decorrere da 1o luglio 1994 LBS è stata scorporata da NordLB ed è stata costituita la riserva speciale — LBS di 450 milioni di DEM. Il conferimento tacito di 550 milioni di DEM ha avuto effetto solo dal 10 ottobre 1994. La Commissione è del parere che già questo consistente intervallo temporale tra le operazioni dimostra che le condizioni in cui sono avvenute non sono comparabili.

(103)

Inoltre gli investimenti in questione hanno assunto una forma diversa, quanto meno nel caso dei conferimenti taciti. All’epoca tutti i conferimenti taciti costituivano capitale di classe 1 di livello inferiore, vale a dire fondi propri supplementari che non potevano essere utilizzati nella stessa misura del capitale sociale per adempiere alla normativa in materia di solvibilità. Inoltre, a differenza degli investitori in capitale sociale, gli autori di conferimenti taciti non partecipano agli incrementi di valore della società, bensì sono remunerati integralmente tramite pagamenti diretti, che sono di norma inferiori a quelli per gli investimenti in capitale sociale.

(104)

Anche se si parte dal presupposto che la remunerazione pagata per il conferimento tacito (liquido) di 550 milioni di DEM avrebbe dovuto essere superiore a quella pagata per il patrimonio delle LTS per la promozione economica (non liquido), il trasferimento patrimoniale del Land e quello di NSGV non sono comparabili data la diversità della remunerazione. Ogni anno viene effettuato un pagamento del 7,5 % (al lordo delle imposte) per la riserva speciale-LBS, mentre secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche il conferimento tacito è remunerato con un interesse del 9,11 % (al lordo delle imposte). Per contro, il patrimonio delle LTS per la promozione economica viene remunerato con un tasso di interesse dello 0,5 % al netto delle imposte (circa l’1,2 % al lordo delle imposte). Pertanto la remunerazione del patrimonio delle LTS è nettamente inferiore a quella delle misure di NSGV.

(105)

Date le ampie differenze esistenti tra l’operazione realizzata dal Land e quella di NSGV, non è in ultima analisi importante chiarire se, al momento in cui il patrimonio delle LTS fu trasferito a NordLB, NSGV fosse in effetti vincolato dall’obbligo di apportare capitale per un importo corrispondente alla sua partecipazione in NordLB o se tale obbligo sia stato introdotto solo in seguito.

(106)

In conclusione, non vi è stata alcuna iniezione di capitale proporzionale e comparabile da parte di un investitore privato, cosicché mancano le premesse esistenti nel caso di Alitalia. Gli investimenti sono stati effettuati da un altro ente pubblico socio, NSGV, e le condizioni dell’apporto non sono comparabili in quanto non vi è alcun collegamento temporale ed anche le condizioni sono diverse.

c)   EFFETTO «PROPRIETARIO»

(107)

La Germania è dell’avviso che, nel calcolo della remunerazione, un investitore in economia di mercato avrebbe tenuto conto dell’incremento di valore della propria partecipazione in NordLB. All’epoca in cui il patrimonio delle LTS fu trasferito, il Land Bassa Sassonia deteneva una partecipazione del 60 % in NordLB, il cui valore sarebbe cresciuto a seguito del trasferimento. Inoltre il Land assicurò che anche NSGV avrebbe effettuato un apporto di capitale proporzionale alla propria partecipazione, in modo da impedire a NSGV di beneficiare di un aumento di valore determinato unicamente dal Land.

(108)

Per le motivazioni esposte ai punti 102 e seguenti, la circostanza che il Land possedeva una partecipazione in NordLB non riveste alcuna importanza e l'iniezione di capitale di NSGV non può essere considerata come un investimento comparabile. Pertanto NSGV beneficia dell’incremento di valore senza aver prestato un contributo corrispondente. Nessun investitore in economia di mercato accetterebbe, in qualità di comproprietario, di sopportare da solo tutti i costi di un investimento per poi beneficiare soltanto di una parte dei vantaggi da esso derivanti. Questa tesi è stata confermata espressamente dal Tribunale di primo grado nella sentenza riguardante WestLB (18).

d)   CAPITALE UTILIZZATO COME BASE PER IL CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE

(109)

Il governo tedesco sostiene che solo la parte dei fondi propri di base riconosciuti che può essere utilizzata da NordLB per sostenere le proprie attività commerciali avrebbe un valore economico per la banca e che quindi il Land potrebbe chiedere una remunerazione solo per questa parte. Il BdB sostiene invece che l'intero ammontare di 1,7544 miliardi di DEM è a rischio e quindi dovrebbe essere versata una remunerazione su tale importo.

(110)

L’approccio di massima già scelto nella decisione 2000/392/CE e confermato dal Tribunale di primo grado è che la remunerazione deve essere versata sull’integralità del patrimonio trasferito. La remunerazione può tuttavia variare per le diverse parti di tale patrimonio.

(111)

Per fissare una remunerazione adeguata dovrebbe essere effettuata una distinzione tra le parti del patrimonio delle LTS a seconda dell’uso che ne può essere fatto da NordLB.

(112)

Il valore del patrimonio ammontava a fine 1991 a 1,7544 miliardi di DEM. Tale valore viene calcolato ogni anno. Tuttavia soltanto 1,5 miliardi di DEM sono stati registrati come fondi propri nel bilancio di NordLB. La differenza tra questo importo ed il valore del patrimonio delle LTS è stata registrata come accantonamento per impegni derivanti dal contratto di conferimento. Gli accantonamenti vengono costituiti per far fronte a passività imminenti e non rientrano nei fondi propri. Pertanto, in linea di massima, non migliorano la solvibilità di un’impresa. Il Land Bassa Sassonia ha altresì il diritto di trattenere gli interessi e le quote di ammortamento che riaffluiscono al patrimonio per la promozione economica, qualora il valore di mercato di tale patrimonio superi gli 1,5 miliardi di DEM. Considerato che NordLB non è pertanto in grado di utilizzare il capitale che supera il massimale degli 1,5 miliardi di DEM né per ampliare le proprie attività né per coprire le proprie passività, la Commissione parte dal presupposto che un investitore non potrebbe esigere una remunerazione per questa parte del patrimonio.

(113)

Dal momento del trasferimento è stato registrato a bilancio in conto fondi propri un importo di 1,5 miliardi di DEM. Tuttavia il patrimonio delle LTS non poteva essere utilizzato appieno come fondi propri prima del suo riconoscimento da parte del BAKred. Prima del riconoscimento provvisorio avvenuto il 26 luglio 1993, l’uso del patrimonio per la promozione economica era tollerato dal BAKred solo nella misura in cui era necessario per soddisfare i requisiti di solvibilità in vigore all’epoca. L’intero importo di 1,5 miliardi di DEM ha potuto essere utilizzato solo dopo essere stato riconosciuto provvisoriamente il 26 luglio 1993. Tuttavia, degli 1,5 miliardi di DEM solo circa 1,4 — l’importo esatto oscilla di anno in anno — possono essere utilizzati da NordLB per ampliare l’attività svolta in concorrenza con altri operatori, giacché il resto è necessario per le attività di promozione economica. Per tutto il 1992 e fino all’agosto 1993, la base principale per determinare la remunerazione da versare al Land dovrebbe essere pertanto solo il capitale effettivamente utilizzato e, dall’agosto 1993, il capitale riservato, ovvero circa 1,4 miliardi di DEM all’anno.

(114)

Sebbene i restanti fondi propri di base (dall’agosto 1993 circa 100 milioni di DEM all’anno, in precedenza un importo più elevato) non possano essere utilizzati per ampliare l’attività svolta in concorrenza con altri operatori, essi sono comunque utili a NordLB, in quanto l’importo dei fondi propri indicato a bilancio consente ai finanziatori di farsi un’idea della solidità della banca e pertanto influenza le condizioni alle quali la banca è in grado di reperire fondi. I creditori e le agenzie di rating prendono in considerazione la situazione economica e finanziaria complessiva della banca. Dato che l'importo di 100 milioni di DEM all’anno non può essere utilizzato per espandere l'attività ma migliora la situazione della banca agli occhi dei creditori, la sua funzione economica può a tale riguardo essere paragonata a quella di una garanzia.

(115)

Poiché anche l'importo di 100 milioni di DEM all’anno ha un’utilità economica per NordLB, l'investitore in economia di mercato avrebbe chiesto una remunerazione. Naturalmente tale remunerazione sarà inferiore a quella prevista per la parte di 1,4 miliardi di DEM, che è più utile per NordLB in quanto può essere utilizzata come base di fondi propri, secondo le regole di solvibilità, per ampliare l’attività svolta in concorrenza con altri operatori.

(116)

Infine il testo dell’accordo tra il Land Bassa Sassonia, NordLB e il BdB prevede che la remunerazione per il patrimonio trasferito debba essere versata solo a partire dalla fine del mese in cui tale patrimonio è stato definitivamente riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base, ovvero solo dal 30 novembre 1993. La Commissione non è d’accordo con questa impostazione. Il patrimonio delle LTS è stato a disposizione di NordLB dal momento del suo trasferimento avvenuto il 31 dicembre 1991, quanto meno nella misura in cui il BAKred ne ha tollerato l’uso, e NordLB ha effettivamente utilizzato una parte considerevole di tale patrimonio prima del suo riconoscimento finale da parte del BAKred.

e)   REMUNERAZIONE APPROPRIATA DEL CAPITALE

(117)

Gli investimenti di diversa qualità economica richiedono rendimenti diversi. Nell'analizzare l'accettabilità dell’investimento per un investitore che agisce in condizioni normali di mercato, è quindi importante tener presente la natura economica particolare della misura finanziaria in questione ed il valore del capitale messo a disposizione di NordLB.

i)   Raffronto con altri strumenti rappresentativi di capitale proprio

(118)

Le autorità tedesche sono dell’avviso che la remunerazione del capitale sociale non sarebbe il termine di riferimento corretto per calcolare la remunerazione appropriata del patrimonio delle LTS per la promozione economica. Pur riconoscendo che a fini di vigilanza il capitale sociale fa parte dei fondi propri di base, fanno notare che non tutti gli elementi patrimoniali che rientrano tra i fondi propri di base fanno parte nel contempo del capitale sociale di una banca. In particolare il capitale sociale, che è pienamente a disposizione della banca e può essere investito da essa, sarebbe di qualità completamente diversa da quella del patrimonio delle LTS, che continua ad essere a disposizione del Land per attività specifiche di promozione e pertanto non sarebbe redditizio per NordLB.

(119)

Al momento del suo trasferimento, il patrimonio per la promozione economica sarebbe stato comparabile piuttosto a capitale da diritti di godimento. All’epoca NordLB e il Land Bassa Sassonia avrebbero comparato la remunerazione del patrimonio per la promozione economica con la remunerazione dei diritti di godimento. Il capitale da diritti di godimento fa parte dei fondi propri supplementari che in linea di massima possono essere presi in considerazione solo entro il limite dei fondi propri di base. Al 31 dicembre 1991 NordLB risultava avere fondi propri di base pari a 2,043 miliardi di DEM e fondi propri supplementari pari a 543 milioni di DEM. Pertanto la necessità di capitale proprio avrebbe potuto essere coperta tramite l’emissione di diritti di godimento (Genussscheine) per un importo pari a 1,5 miliardi di DEM, anziché tramite l’integrazione del patrimonio per la promozione economica nei fondi propri di base.

(120)

Anche il Land Renania settentrionale-Vestfalia e WestLB contestano nella loro presa di posizione che i diversi conferimenti di patrimonio alle Landesbanken, in particolare quello a NordLB, fossero comparabili a capitale sociale. Essi sarebbero piuttosto comparabili a conferimenti taciti o a perpetuals, due strumenti che erano riconosciuti come fondi propri di base in Germania già nel 1991. Inoltre la remunerazione non dipenderebbe dalla classificazione delle autorità di vigilanza bancaria, bensì dal profilo di rischio. Giacché il patrimonio delle LTS verrebbe impiegato a copertura di eventuali perdite solo in via subordinata, la struttura di rischio presenterebbe maggiori analogie con i conferimenti taciti o i perpetuals che non con gli investimenti in capitale sociale.

(121)

La Commissione concorda con il BdB che il trasferimento del patrimonio delle LTS, riconosciuto come fondi propri di base dal BAKred, è comparabile più che altro ad un investimento in capitale sociale.

(122)

A questo riguardo, va sottolineato che la gamma piuttosto ampia di strumenti rappresentativi di capitale proprio innovativi che sono attualmente a disposizione degli enti creditizi in diversi paesi non esisteva in Germania né nel 1991, quando venne deciso il trasferimento delle LTS a NordLB, né nel 1993, quando NordLB dovette soddisfare i requisiti di capitale più rigidi allora entrati in vigore. Alcuni sono stati sviluppati nel frattempo, altri già esistevano ma non erano riconosciuti in Germania. Sul piano pratico, all’epoca erano disponibili e venivano utilizzati principalmente i diritti di godimento e i prestiti subordinati (entrambi fondi propri supplementari, i secondi riconosciuti solo a partire dal 1993).

(123)

Pertanto, il raffronto del capitale delle LTS con tali strumenti innovativi, che furono sviluppati per lo più solo in seguito e in parte sono disponibili soltanto in altri paesi, non è appropriato. Esso è di fatto respinto (indirettamente) anche dalla Germania quando sostiene che la Commissione deve esaminare il caso sulla base della situazione esistente al momento della decisione, ovvero alla fine del 1991.

(124)

Per quanto riguarda le perpetual preferred shares (azioni privilegiate perpetue) e i diritti di godimento, occorre porre in evidenza alcuni punti specifici. Le perpetual preferred shares costituiscono fondi propri di base in alcuni paesi, ma non erano né sono riconosciute come tali in Germania. I diritti di godimento costituiscono solo dei fondi propri supplementari, mentre il capitale delle LTS ha le caratteristiche dei fondi propri di base. Pertanto, quest'ultimo è molto più utile a NordLB in quanto, sulla sua base, essa può raccogliere un quantitativo corrispondente di fondi propri supplementari (ad esempio diritti di godimento) in modo da allargare la base di fondi propri. Inoltre, qualora dopo anni di perdite venissero registrati nuovamente profitti, il valore nominale dei diritti di godimento verrebbe ripristinato prima di quello del capitale delle LTS. Inoltre, il capitale delle LTS è disponibile per NordLB senza limitazioni nel tempo, mentre i diritti di godimento sono emessi solitamente per un periodo di 10 anni. In aggiunta, le dimensioni enormi dell'aumento di capitale sarebbero atipiche per i diritti di godimento e l’ordine di impiegabilità in caso di perdite deve essere considerato in relazione a questo aspetto. Dato che la quota del patrimonio delle LTS per la promozione economica è relativamente elevata, essa verrà utilizzata piuttosto velocemente in caso di perdite importanti.

(125)

La Commissione è dell’avviso che neppure un raffronto con i conferimenti taciti sia opportuno per determinare la remunerazione appropriata della riserva ad hoc riconosciuta come parte dei fondi propri di base. Un fattore importante, a suo parere, è che il patrimonio delle LTS sia stato trasferito non già sotto forma di conferimento tacito bensì appunto di riserva ad hoc. Anche il BAKred ha riconosciuto il trasferimento come riserva e non come conferimento tacito a norma dell’articolo 10 della legge bancaria tedesca. Questo fatto indica che il capitale messo a disposizione è comparabile più a capitale sociale che a conferimenti taciti.

(126)

Inoltre il rischio di perdere almeno parte del capitale apportato in caso di insolvenza o di liquidazione non è inferiore a quello esistente in caso di investimento in capitale sociale, in quanto il patrimonio delle LTS costitusce una quota importante dei fondi propri di NordLB e NordLB ne ha utilizzato una parte considerevole per coprire attivi di rischio per parecchi anni.

(127)

Per tutte queste ragioni, la Commissione è del parere che, a causa delle peculiarità del capitale delle LTS, il raffronto con perpetuals, diritti di godimento e conferimenti taciti non sia appropriato per stabilirne la remunerazione adeguata. Per contro, il trasferimento del patrimonio delle LTS è maggiormente affine ad un investimento in capitale sociale.

ii)   Diritto alla compensazione e basso rischio di copertura

(128)

La copertura fornita dal patrimonio delle LTS per la promozione economica è limitata, nei rapporti interni, alla percentuale detenuta dal Land Bassa Sassonia nel capitale sociale di NordLB e il Land ha il diritto di ottenere una compensazione da tutti gli altri garanti di NordLB. La Germania argomenta che un investitore lo avrebbe tenuto in debita considerazione nella sua decisione di investimento e nella sua richiesta di remunerazione.

(129)

Tuttavia la restrizione della copertura nei rapporti interni non può giustificare alcuna riduzione della remunerazione poiché, nella prospettiva di NordLB, resta il fatto che il vantaggio ottenuto tramite il trasferimento del capitale deve essere adeguatamente remunerato per evitare distorsioni della concorrenza. Il diritto del Land a ricevere una compensazione dagli altri garanti deriva da un accordo tra i garanti e non da una concessione di NordLB, che potrebbe giustificare una remunerazione inferiore. Se, ad esempio, gli altri garanti avessero accettato di assumere internamente la piena copertura per il patrimonio per la promozione economica, non si sarebbe potuto ammettere che NordLB non dovesse più versare alcuna remunerazione.

(130)

Inoltre, dal punto di vista della Commissione è irrilevante se il patrimonio delle LTS sia stato utilizzato in modo continuativo e pieno per soddisfare i criteri di solvibilità dopo il riconoscimento da parte del BAKred. Anche se così non è stato, un investitore in economia di mercato avrebbe insistito per ottenere una piena remunerazione in quanto la banca aveva la facoltà di impiegare a sua discrezione tutto il capitale per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori.

iii)   Remunerazione adeguata per l'importo di circa 1,4 miliardi di DEM

(131)

Ci sono indubbiamente diversi modi per calcolare la remunerazione appropriata per l’importo di 1,4 miliardi di DEM che ogni anno è a disposizione di NordLB per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori. Tuttavia, come indicato in seguito, tutti i metodi per calcolare la remunerazione del capitale sociale messo a disposizione seguono gli stessi principi di base. Sulla base di questi principi, la Commissione effettua il calcolo in due fasi: in primo luogo calcola la remunerazione minima che un investitore si attenderebbe da un investimento (ipotetico) nel capitale sociale di NordLB. In seguito esamina se, alla luce delle specificità dell’operazione in questione, il mercato avrebbe previsto una maggiorazione o una riduzione ed in tal caso se sia possibile procedere ad una quantificazione metodologicamente solida dell’entità di tale aggiustamento.

(132)

Il rendimento atteso ed il rischio di un investimento sono elementi determinanti nella decisione di investire in un’economia di mercato. Per determinare il loro livello, l’investitore incorpora nel suo calcolo tutte le informazioni disponibili riguardanti l’impresa e il mercato. In questo ambito si basa su rendimenti storici medi, che in generale sono un termine di riferimento anche per l’efficienza futura di un’impresa, nonché su un’analisi del modello aziendale dell’impresa per il periodo di investimento in questione, della strategia e della qualità della gestione o delle prospettive relative del settore in questione.

(133)

Un investitore in un’economia di mercato procederà ad un investimento solo se esso produce un rendimento superiore o presenta un rischio inferiore rispetto al migliore uso alternativo del capitale. Analogamente, non investirà in un’impresa il cui rendimento atteso è inferiore al rendimento medio previsto per altre imprese con un profilo di rischio analogo. In questo caso si può presumere che vi siano sufficienti alternative al progetto di investimento considerato che promettono un rendimento più elevato pur in presenza dello stesso grado di rischio.

(134)

Per determinare la remunerazione minima appropriata esistono vari metodi, che spaziano dalle diverse varianti dell’approccio del costo di finanziamento al metodo CAPM. Per descrivere i diversi approcci, occorre innanzitutto distinguere tra due componenti, un rendimento privo di rischio ed un premio di rischio specifico per il progetto di investimento:

il rendimento minimo appropriato per un investimento rischioso

=

tasso base privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso

Di conseguenza il rendimento minimo appropriato di un investimento rischioso può essere descritto come la somma del tasso di rendimento privo di rischio e del premio di rischio aggiuntivo per l’assunzione del rischio specifico dell’investimento.

(135)

La base per la determinazione del rendimento è pertanto l’esistenza di una forma di investimento priva di rischio di inadempimento con un presunto rendimento privo di rischio. Per determinare il tasso di base privo di rischio viene utilizzato di norma il rendimento previsto sui titoli di stato a interesse fisso (o eventualmente un indice basato su tali titoli), in quanto questi ultimi costituiscono forme di investimento con un rischio relativamente contenuto. I vari metodi divergono invece quando si tratta di determinare il premio di rischio:

Approccio del costo di finanziamento: il previsto rendimento dei fondi propri di un investitore rappresenta i costi futuri di finanziamento per la banca che utilizza tale capitale. Nell’ambito di questo approccio vengono innanzitutto determinati i costi storici del capitale proprio registrati da banche comparabili. La media aritmetica dei costi storici del capitale viene equiparata ai previsti costi futuri del capitale proprio e pertanto ai rendimenti attesi dall'investitore.

Approccio del costo di finanziamento con Compound Annual Growth Rate: è basato sull’uso della media geometrica anziché della media aritmetica (Compound Annual Growth Rate).

Capital Asset Pricing Model (CAPM): il CAPM è il modello della finanza moderna più noto e più frequentemente testato; consente di determinare il rendimento atteso da un investitore tramite la seguente formula:

rendimento minimo

=

tasso base privo di rischio + (premio di rischio di mercato × beta)

Il premio di rischio per l’investimento in fondi propri si ottiene moltiplicando il premio di rischio del mercato per il fattore beta (premio di rischio del mercato per beta). Il fattore beta viene utilizzato per quantificare il rischio di un’impresa in rapporto al rischio complessivo di tutte le imprese.

(136)

Il CAPM è il metodo predominante per calcolare i rendimenti degli investimenti nelle grandi imprese quotate. Non essendo NordLB un’impresa quotata, non è tuttavia possibile derivare direttamente il valore del suo beta. Pertanto il CAPM può essere utilizzato solo sulla base di una stima del fattore beta.

(137)

Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003, il BdB, utilizzando il CAPM, è giunto alla conclusione che il 31 dicembre 1991, data in cui avvenne il trasferimento del patrimonio delle LTS, la remunerazione minima attesa per un investimento nel capitale sociale di NordLB era pari al 13,34 % all’anno. La Germania ha espresso riserve di principio in merito all’uso del CAPM. Essa ha inoltre sostenuto che il BdB avrebbe preso un valore di beta troppo elevato e non avrebbe calcolato in modo corretto il tasso base privo di rischio. Il premio di rischio di mercato del 4,6 % sarebbe inoltre troppo elevato. Se il BdB avesse applicato il CAPM in modo corretto, sarebbe giunto ad una remunerazione minima nettamente inferiore per un investimento ipotetico nel capitale sociale di NordLB.

(138)

Nel loro accordo sulla remunerazione di mercato appropriata, il Land Bassa Sassonia, NordLB e il BdB sono giunti alla conclusione che la remunerazione minima appropriata era pari al 10,03 %.

(139)

Le parti hanno utilizzato il CAPM come base per i loro calcoli e hanno impiegato per NordLB un tasso base privo di rischio al 31 dicembre 1991 del 7,15 %. La determinazione di questi tassi è basata sul presupposto che il patrimonio delle LTS dovesse essere messo stabilmente a disposizione di NordLB. Le parti si sono pertanto astenute dall’uso di un tasso di rendimento privo di rischio per un periodo d’investimento fisso (ad esempio rendimento per titoli di stato decennali) osservato sul mercato al momento del conferimento del patrimonio, in quanto non avrebbe tenuto conto del rischio di reinvestimento, ovvero del rischio di non riuscire ad investire nuovamente allo stesso tasso privo di rischio alla scadenza del periodo d’investimento. Secondo le parti il modo migliore per tenere conto del rischio di investimento sarebbe quello di ricorrere ad un «Total Return Index» (indice di rendimento globale). Pertanto le parti hanno utilizzato il REX10 Performance Index della Borsa tedesca, che riproduce il rendimento di un investimento in titoli della Repubblica federale di Germania di durata decennale. Le serie dell’indice utilizzate contengono i valori di fine anno del REX10 Performance Index a partire dal 1970. Le parti hanno quindi calcolato il rendimento annuo che rispecchia il trend corrispondente all'andamento del REX10 Performance Index nel periodo tra il 1970 e il 1991 e sono giunte al tasso base privo di rischio del 7,15 % (31 dicembre 1991).

(140)

Considerato che il capitale doveva effettivamente essere messo stabilmente a disposizione di NordLB, la procedura adottata per determinare il tasso base privo di rischio in questo caso appare appropriata. Il REX10 Performance Index costituisce inoltre una fonte di dati generalmente riconosciuta. I tassi di base privi di rischio determinati sono pertanto adeguati.

(141)

Il fattore beta è stato stimato pari a 0,72 sulla base di una perizia di KPMG, presentata alla Commissione, che riguarda i fattori beta corretti (adjusted) di tutti gli enti creditizi quotati alla Borsa tedesca. Sulla base di questo studio e alla luce del profilo commerciale di NordLB, questo fattore beta è da considerarsi adeguato.

(142)

La Commissione ritiene che anche il premio di rischio di mercato del 4,0 % sia giustificato. Già nella decisione 2000/392/CE è stato utilizzato più volte il cosiddetto premio di rischio generale di mercato di lungo termine, ovvero la differenza tra il rendimento medio di lungo termine di un portafoglio azionario normale e il rendimento dei titoli di Stato. Le stime contenute nelle perizie riguardanti il predetto caso variano dal 3 % al 5 %, a seconda della metodologia utilizzata, del periodo di riferimento e della base di dati. Ad esempio una relazione commissionata dal BdB propone percentuali alternative del 3,16 % e del 5 %, un’altra commissionata da WestLB nello stesso caso percentuali del 4,5 % e 5 %, mentre Lehman Brothers ha calcolato, sempre per conto di WestLB, un tasso del 4 %. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene non vi sia in questo caso alcuna ragione per discostarsi dal premio di rischio di mercato utilizzato nell’accordo. Sulla base del CAPM, la Commissione non ha alcun dubbio che la remunerazione minima determinata dalle parti possa essere considerata appropriata.

(143)

La Commissione non ha alcuna ragione per ritenere che la remunerazione minima calcolata dalle parti per un investimento ipotetico in capitale sociale non supererebbe un test di mercato. Di conseguenza, sulla base delle circostanze del caso, fissa tale remunerazione al 10,03 % all’anno (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori).

vi)   Riduzione del rendimento per mancanza di liquidità

(144)

La Germania è dell’avviso che NordLB abbia versato una remunerazione appropriata, in quanto un investitore privato avrebbe detratto dalla remunerazione i costi di rifinanziamento risparmiati. La Germania è giunta alla conclusione che, avendo l'investitore risparmiato il costo di rifinanziamento del capitale, il rendimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica sarebbe pari a circa il 9,5 %.

(145)

La Commissione è invece del parere che la questione chiave non sia quanto il Land abbia risparmiato in qualità di investitore. Il Land ha trasferito il patrimonio delle LTS a NordLB in forma di capitale non liquido. Non vi è alcun risparmio da parte del Land, in quanto quest’ultimo non era tenuto ad assicurare la liquidità del patrimonio.

(146)

Un apporto di capitale «normale» in una banca fornisce alla banca stessa sia liquidità che una base di fondi propri necessaria per ragioni di vigilanza all’espansione dell’attività. Allo scopo di utilizzare pienamente il capitale, vale a dire di espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell’8 %) gli attivi ponderati al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte nei mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l'interesse ricevuto su questo capitale moltiplicato per 12,5 e l'interesse versato su questo capitale moltiplicato per 11,5, meno altri costi che sostiene la banca (ad esempio spese di amministrazione), dà l'utile sui fondi propri (19).

(147)

Dato che il capitale delle LTS non fornisce a NordLB liquidità immediata, NordLB sostiene costi di finanziamento addizionali pari all’importo del capitale per raccogliere sui mercati finanziari i fondi necessari per sfruttare pienamente le possibilità commerciali che si aprono con i fondi propri aggiuntivi, vale a dire per espandere gli attivi ponderati in base al rischio di 12,5 volte l'importo del capitale (o per mantenere gli attivi al livello esistente) (20). A causa di questi costi addizionali che non sorgono nel caso di capitale proprio apportato in altra forma, la remunerazione adeguata deve essere ridotta di conseguenza. Un investitore in economia di mercato non potrebbe attendersi di ricevere la stessa remunerazione prevista nel caso di un'iniezione di contante.

(148)

La Commissione è dell’avviso che non debba essere preso in considerazione l’intero tasso d’interesse di rifinanziamento. I costi di rifinanziamento costituiscono delle spese operative e quindi riducono il reddito imponibile. Ciò significa che il risultato netto della banca non viene ridotto dell'intero importo delle spese di interesse addizionali sostenute. Una parte di queste spese viene infatti compensata dalla riduzione dell'imposta sulle società. Solo i costi netti dovrebbero essere presi in considerazione come onere addizionale per NordLB a causa della natura speciale del capitale trasferito. In sostanza, questo significa che la Commissione riconosce che per NordLB sorgono dei «costi di liquidità» addizionali per un importo pari ai «costi di rifinanziamento meno le imposte sulle società».

(149)

Sulla base del REX 10 Performance Index della Borsa tedesca, il tasso d’interesse privo di rischio a fine 1991 ammontava al 7,15 %. Due titoli del governo federale tedesco a 30 anni emessi nel 1986 avevano in quel momento un rendimento sul mercato secondario di circa il 7,8 % e il 7,6 %. La Germania ha sostenuto che il tasso di rifinanziamento individuale di NordLB al 31 dicembre 1991 ammontava al [...] %. Nel loro accordo le parti hanno utilizzato un tasso privo di rischio di lungo termine del 7,15 % nonché un’aliquota fiscale forfetaria del 50 % (21). Di conseguenza le parti arrivano ad un tasso di rifinanziamento netto del 3,57 % e ad una corrispondente riduzione per mancanza di liquidità.

(150)

Sulla base di questo accordo e del fatto che gli importi in questione sono ancora all’interno della forchetta già indicata in precedenza dalla Germania, la Commissione ritiene non vi sia alcuna ragione di considerare il tasso del 3,57 % come inadeguato ed utilizza pertanto tale tasso come base per determinare l’elemento di aiuto.

v)   Maggiorazione del rendimento in ragione delle particolarità del trasferimento

(151)

In pratica, quando viene determinata una remunerazione, le circostanze atipiche per via delle quali un investimento si distingue da un investimento normale nel capitale sociale dell’impresa interessata danno origine in genere a riduzioni o maggiorazioni. Occorre pertanto esaminare se le particolarità, ed in particolare il profilo di rischio specifico del trasferimento del patrimonio delle LTS, costituiscano ragioni sufficienti per aggiustare la remunerazione minima del 10,03 % determinata secondo le modalità suindicate, che un investitore privato si attenderebbe per un investimento (ipotetico) nel capitale sociale di NordLB e se la Commissione possa produrre una quantificazione metodologicamente solida di tale aggiustamento. Sotto questo profilo devono essere considerati tre aspetti: in primo luogo la mancata emissione di nuove quote societarie con i diritti di voto associati, in secondo luogo il volume straordinario del patrimonio trasferito ed in terzo luogo la mancanza di fungibilità dell’investimento.

(152)

Il trasferimento del patrimonio non ha fornito al Land diritti di voto aggiuntivi, né questo svantaggio è stato compensato da un investimento comparabile dell’altro comproprietario. Rinunciando ai diritti di voto, l'investitore rinuncia alla possibilità di influenzare la direzione della banca nel processo decisionale. Per compensare lo squilibrio derivante dall'accettazione di un rischio più elevato di perdite senza un aumento corrispondente di influenza sull’impresa, un investitore operante in economia di mercato avrebbe chiesto una remunerazione più elevata (anche se il rischio potenziale è attenuato da accordi interni con gli altri comproprietari). Sulla base della remunerazione più elevata delle azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie, la Commissione considera appropriata una maggiorazione di almeno lo 0,3 % all’anno (al netto dell’imposta sulle società). Anche le parti dell’accordo ritengono che una maggiorazione dello 0,3 % sia appropriata per tenere conto della mancata emissione di nuovi diritti di voto.

(153)

Il volume del patrimonio trasferito e gli effetti derivanti per NordLB sotto il profilo della direttiva relativa al coefficiente di solvibilità sono già stati menzionati in precedenza (punto 40). Con il trasferimento delle LTS, i fondi propri di base di NordLB sono cresciuti notevolmente, senza costi di acquisizione e amministrazione. Un investitore operante in economia di mercato avrebbe chiesto probabilmente una maggiorazione per un simile apporto di capitale, date le dimensioni considerevoli dal punto di vista relativo ed assoluto della massa patrimoniale delle LTS. D’altro canto, in considerazione del fabbisogno di capitale eccezionale degli enti creditizi dell’UE a seguito dell’applicazione della direttiva relativa al coefficiente di solvibilità, un’iniezione di capitale sociale di circa 1,5 miliardi di DEM in una delle principali banche universali tedesche non può essere considerata estranea a qualsiasi decisione commerciale normale. Inoltre, l’ingente volume patrimoniale può essere considerato come un tratto distintivo di un investimento in capitale sociale visto che all’epoca del trasferimento, a fine 1991, i conferimenti taciti di grande entità erano anomali nel mercato. Pertanto, se il volume del patrimonio trasferito venisse utilizzato per giustificare un’ulteriore maggiorazione nel caso di un investimento simile a quello nel capitale sociale, l’aspetto del volume verrebbe preso in considerazione due volte, il che è inammissibile. La Commissione si astiene pertanto dall’applicare una maggiorazione collegata al volume del patrimonio trasferito, il che va a favore di NordLB. Anche l’accordo tra le parti prevede che non venga praticata alcuna maggiorazione per via del volume elevato del patrimonio trasferito.

(154)

Infine occorre attirare l’attenzione sulla mancanza di fungibilità dell’investimento, ovvero sull’impossibilità di ritirare in qualunque momento dall’impresa il capitale investito. Normalmente, un investitore può vendere a terzi sul mercato uno strumento rappresentativo di capitale proprio e quindi porre fine al suo investimento. Più precisamente, un normale apporto di capitale sociale ha luogo come segue: l’investitore apporta il patrimonio (in contante o in natura) che viene registrato sul lato attività dello stato patrimoniale. Di norma, vi corrisponde sul lato passività una quota di partecipazione negoziabile dell’investitore, ad esempio azioni nel caso di una società per azioni. L’investitore può vendere queste azioni a terzi. Non può ritirare il corrispettivo del patrimonio apportato in origine in quanto esso costituisce parte del patrimonio di vigilanza della società e non è pertanto più a sua disposizione. Vendendo le azioni, alla quotazione di borsa prevalente, può tuttavia realizzare il loro controvalore economico. Il suo investimento è quindi fungibile. Le circostanze specifiche del trasferimento del patrimonio delle LTS non danno al Land tale possibilità. Tuttavia la Commissione non vede alcuna ragione per un’ulteriore maggiorazione. Sebbene il Land non avesse la possibilità di realizzare il controvalore economico in virtù della negoziabilità dell’investimento, era ed è libero in qualunque momento di ritirare il patrimonio in questione da NordLB per legge e realizzare eventualmente rendimenti più elevati conferendolo ad altri istituti. Anche in questo caso l’accordo raggiunto tra il BdB, il Land e NordLB prevede che non si applichi alcuna maggiorazione per via della mancanza di fungibilità del patrimonio.

(155)

Nel complesso la Commissione è pertanto dell’avviso che una maggiorazione di rendimento dello 0,3 % all’anno (al netto dell’imposta sulle società) sia appropriata per la rinuncia a diritti di voto aggiuntivi.

vi)   Nessuna riduzione della remunerazione per via dell’accordo su un importo forfetario

(156)

Nel caso delle azioni la remunerazione dipende direttamente dai risultati dell’impresa e si traduce principalmente in dividendi ed in una partecipazione all'aumento di valore dell'impresa (espresso ad esempio in incrementi delle quotazioni azionarie). Il Land riceve una remunerazione forfetaria il cui livello dovrebbe rispecchiare entrambi questi elementi propri della remunerazione di apporti di capitale «normali». Si può argomentare che il fatto che il Land riceva una remunerazione fissa, anziché una remunerazione direttamente connessa ai risultati di NordLB, costituisca un vantaggio che giustifica una riduzione nel tasso della remunerazione. Occorre però considerare che sono i risultati futuri dell'impresa a determinare se la remunerazione fissa costituisca effettivamente un vantaggio rispetto ad una remunerazione variabile, collegata ai profitti dell’impresa. Se i risultati peggiorano, un tasso fisso va a favore dell'investitore, se migliorano, lo svantaggia. Tuttavia l’andamento effettivo non può essere preso in considerazione a posteriori ai fini della valutazione della decisione di investimento. Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che l’accordo su un importo forfetario non dovrebbe determinare alcuna riduzione del tasso di remunerazione.

vii)   Remunerazione complessiva

(157)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che una remunerazione appropriata per il capitale in questione ammonterebbe al 6,76 % all’anno (al netto delle imposte sulle società), frutto del seguente calcolo: 10,03 % di rendimento normale sul capitale, più un premio dello 0,3 % per le particolarità dell'operazione, meno il 3,57 % per i costi di finanziamento che NordLB deve sostenere per la mancanza di liquidità del patrimonio trasferito.

viii)   Remunerazione adeguata per l'importo di circa 100 milioni di DEM

(158)

Come già indicato, anche la quota di fondi propri di 100 milioni di DEM all’anno rappresenta un valore materiale per NordLB e la sua funzione economica può essere paragonata a quella di una garanzia o di una copertura. Per esporsi ad un rischio di questo tipo, un investitore operante in economia di mercato chiederebbe una remunerazione adeguata. L’accordo tra il BdB, il Land e NordLB non si pronuncia su questo aspetto.

(159)

Nella decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione si è basata su un tasso dello 0,3 %, all’anno (al netto delle imposte) che è stato indicato dalle autorità tedesche come la remunerazione adeguata su una garanzia per una banca come NordLB. Appare inappropriato un incremento di questa remunerazione per via dell'entità particolarmente elevata della garanzia, considerato che l'importo in questione è di circa 100 milioni di DEM. Anche per i due anni, il 1992 e il 1993, in cui era disponibile un importo nettamente più elevato, la Commissione non ritiene giustificata una maggiorazione. Per le stesse ragioni per cui nessuna maggiorazione è stata applicata sulla remunerazione del capitale disponibile per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori, è discutibile che questo tasso possa essere incrementato per via del fatto che il patrimonio delle LTS per la promozione economica è in linea di massima a disposizione di NordLB senza restrizioni.

(160)

Il premio di garanzia costituisce una spesa operativa per NordLB e pertanto riduce il profitto tassabile. La remunerazione da versare al Land Bassa Sassonia per il patrimonio delle LTS proviene dagli utili al netto delle imposte. Il tasso dello 0,3 % deve essere pertanto aggiustato in funzione dell’aliquota fiscale. Come nel caso dei costi di rifinanziamento, la Commissione fa l'ipotesi, in questo caso a favore di NordLB, di un'aliquota fiscale unica del 50 %. Di conseguenza fissa un tasso dello 0,15 % all’anno al netto delle imposte.

f)   L'ELEMENTO DI AIUTO

(161)

Sulla base dei calcoli soprariportati, la Commissione ritiene conforme alle condizioni di mercato una remunerazione del 6,76 % all’anno al netto delle imposte per la parte del capitale che può essere utilizzata da NordLB per sostenere le attività commerciali, vale a dire circa 1,4 miliardi di DEM, e dello 0,15 % all’anno al netto delle imposte per la differenza tra questa parte e l'importo di 1,5 miliardi di DEM indicato come fondi propri nel bilancio di NordLB, vale a dire circa 100 milioni di DEM.

(162)

Attualmente, NordLB versa una remunerazione dello 0,5 % all’anno al netto delle imposte solo sull'importo che può utilizzare effettivamente per sostenere le attività svolte in concorrenza con altri operatori. Tale remunerazione è stata versata per la prima volta nel 1992.

(163)

Oltre alla remunerazione dello 0,5 % all’anno al netto delle imposte, la Germania argomenta che vi è un ulteriore elemento che contribuisce alla remunerazione, ovvero il diritto del Land a trattenere gli interessi e le quote di ammortamento che riaffluiscono al patrimonio delle LTS per la promozione economica, qualora il suo valore di mercato superi gli 1,5 miliardi di DEM.

(164)

La Commissione è dell’avviso che un investitore in economia di mercato non avrebbe acconsentito a ricevere una remunerazione basata su proventi che dipendono dal comportamento della banca che amministra il patrimonio in questione. Inoltre NordLB non ha derivato alcun vantaggio economico dalla quota del patrimonio eccedente gli 1,5 miliardi di DEM (pertanto nessuna remunerazione deve essere versata per tale quota). Ne consegue che gli importi derivati da tale quota del patrimonio delle LTS non possono essere considerati come remunerazione aggiuntiva poiché in termini economici non appartengono a NordLB bensì spettano a priori al Land.

(165)

Le autorità tedesche sostengono altresì che il trasferimento sarebbe stato finalizzato a cogliere i potenziali effetti di sinergia e non ad aumentare i fondi propri di NordLB. Tuttavia esso aveva almeno in parte anche l’obiettivo di soddisfare i requisiti della direttiva relativa al coefficiente di solvibilità. L’eventuale realizzazione di sinergie e risparmi con la corrispondente riduzione dei costi avvantaggerebbe le LTS, ma non può essere considerata come una remunerazione versata da NordLB per l’apporto di fondi propri di base. Dato che queste sinergie né riducono per NordLB l'utilizzabilità del capitale trasferito né aumentano i costi che il trasferimento comporta per NordLB, esse non dovrebbero influenzare la remunerazione appropriata che può essere chiesta alla banca per il capitale proprio fornito da un investitore operante in economia di mercato. Anche se le sinergie producessero un beneficio oggettivo per il Land, ogni operatore in regime di concorrenza sarebbe stato obbligato per via della concorrenza a pagare al Land per lo strumento finanziario (LTS), oltre ad un compenso adeguato per il capitale proprio messo a disposizione, anche una remunerazione in forma di tali benefici. Del resto gli effetti di sinergia come risultato di un'operazione di fusione sorgono normalmente in entrambe le imprese riunite. È difficile capire perché NordLB non approfitterebbe affatto di tali vantaggi. La Commissione è pertanto del parere che eventuali effetti di sinergia non costituiscano una remunerazione pagata da NordLB per il trasferimento delle LTS.

(166)

Infine anche il cosiddetto effetto «proprietario» non è una ragione per presumere una remunerazione superiore allo 0,5 % all’anno. Come indicato in precedenza, un investitore in economia di mercato che già possieda quote di un’impresa non rinuncerà alla piena remunerazione diretta se uno o più comproprietari beneficiano del conferimento di capitale senza aver prestato un contributo corrispondente. Giacché NSGV non ha fornito un contributo di capitale corrispondente, il Land avrebbe dovuto insistere per avere una remunerazione diretta completa.

(167)

L'elemento di aiuto può essere calcolato come la differenza tra i pagamenti effettivi e i pagamenti che corrisponderebbero alle condizioni di mercato.

(168)

Calcolo dell'elemento di aiuto (importo in milioni di DEM)

1992

1992

genn

febb

mar

april

mag

giu

Luglio

ago

sett

ott

nov

dic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Importo disponibile per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori

120

101

145

109

71

0

0

0

0

19

63

162

2.

Importo restante (differenza rispetto ai 1 500 milioni di DEM)

1 380

1 399

1 355

1 391

1 429

1 500

1 500

1 500

1 500

1 481

1 437

1 338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione del 6,76 % all’anno (al netto delle imposte) per il punto 1.

0,67

0,56

0,81

0,61

0,39

0

0

0

0

0,1

0,35

0,91

Remunerazione dello 0,15 % all’anno (al netto delle imposte) per il punto 2.

0,17

0,17

0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

0,16

Importo totale della remunerazione conforme alle condizioni di mercato

0,84

0,73

0,97

0,78

0,56

0,18

0,18

0,18

0,18

0,28

0,52

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 6,47

Remunerazione effettiva (al netto delle imposte) (0,5 %) per tutto il 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento di aiuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,57

1993

1993

genn

febb

mar

april

mag

giu

Luglio

ago

sett

ott

nov

dic

1.

Importo disponibile per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori

133

133

207

147

174

1,143

1,222

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

2.

Importo restante (differenza rispetto ai 1 500 milioni di DM)

1,367

1,367

1,293

1,353

1,326

357

278

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione del 6,76 % all’anno (al netto delle imposte) per il punto 1.

0,74

0,74

1,16

0,82

0,98

6,43

6,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

Remunerazione dello 0,15 % all’anno (al netto delle imposte) per il punto 2.

0,17

0,17

0,16

0,16

0,16

0,04

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Importo totale della remunerazione conforme alle condizioni di mercato

0,91

0,91

1,32

0,98

1,14

6,47

6,91

7,89

7,89

7,89

7,89

7,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 58,09

Remunerazione effettiva (al netto delle imposte) (0,5 %) per tutto il 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento di aiuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,09

Anno

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Importo disponibile per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori

1 400

1 390

1 390

1 390

1 390

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

2.

Importo restante (differenza rispetto ai 1 500 milioni di DEM)

100

110

110

110

110

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione del 6,76 % all’anno (al netto delle imposte) per il punto 1.

94,64

93,96

93,96

93,96

93,96

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Remunerazione dello 0,15 % all’anno (al netto delle imposte) per il punto 2.

0,15

0,16

0,16

0,16

0,16

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Importo totale della remunerazione conforme alle condizioni di mercato

94,79

94,12

94,12

94,12

94,12

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerazione effettiva (al netto delle imposte) (0,5 %)

7

6,95

6,95

6,95

6,95

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento di aiuto

87,79

87,17

87,17

87,17

87,17

87,17

85,88

85,88

85,88

85,88

Dal 1o gennaio 1999 il marco viene convertito in euro al tasso di 1 EUR = 1,95583 DEM. Gli importi in DEM devono essere convertiti di conseguenza.

(169)

Pertanto la differenza tra la remunerazione convenuta dello 0,5 % all’anno e la remunerazione appropriata del 6,76 % all’anno (per la parte del patrimonio delle LTS per la promozione economica che NordLB può utilizzare per la sua attività in concorrenza con altri operatori) e dello 0,15 % all’anno (per la parte del patrimonio che può essere equiparata ad una garanzia bancaria) costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(170)

L’elemento di aiuto per il periodo compreso tra la concessione dell’aiuto e la fine del 2003 ammonta a 923,82 milioni di DEM, che convertiti in euro corrispondono a 472,34 milioni di EUR. Poiché il patrimonio delle LTS è tuttora a disposizione di NordLB, l’elemento di aiuto è in continua crescita.

4.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON IL TRATTATO CE

(171)

Sulla base delle considerazioni che precedono si può constatare che tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono soddisfatti e che il trasferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica comporta di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo. Su questa base bisogna esaminare se tale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune. Tuttavia va osservato che il governo tedesco ha invocato solo la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE per eventuali elementi di aiuto di Stato presenti nell’ambito del trasferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica.

(172)

Nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE è applicabile. L'aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o eventi eccezionali, né è destinato a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(173)

Dato che l'aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione, né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non sono applicabili né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per quanto riguarda l'aspetto regionale di quest'ultimo. L'aiuto non promuove nemmeno l'esecuzione di un progetto importante di interesse comune europeo. Chiaramente l'aiuto non è diretto neppure a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(174)

Dato che la sopravvivenza economica di NordLB non era in gioco quando la misura fu decisa, non si pone il problema se il fallimento di un unico grande istituto di credito come NordLB avrebbe potuto portare ad una crisi generale del settore bancario tedesco, giustificando eventualmente, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto diretto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca.

(175)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se agevola lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche ad aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso in questione, le condizioni per l'applicazione di questa disposizione di deroga non sussistono. NordLB non è considerata un'impresa in difficoltà, la cui efficienza economica debba essere ripristinata anche con l’ausilio di aiuti di Stato.

(176)

L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, che in determinate condizioni consente deroghe alle regole sugli aiuti di Stato, è in linea di principio applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui «servizi di interesse economico generale nel settore bancario» (22).

(177)

La Germania argomenta che, ammesso che NordLB sia stata favorita dal trasferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica, il trattamento favorevole rappresenterebbe solo una compensazione per i costi sostenuti da NordLB per adempiere al mandato pubblico. NordLB non è soltanto una Landesbank bensì anche una cassa di risparmio dell’area di Braunschweig. Pertanto non svolgerebbe soltanto le funzioni pubbliche tradizionali delle Landesbanken, con tutti i costi connessi, ma anche i compiti di una cassa di risparmio.

(178)

Tuttavia la Germania non ha quantificato i costi che NordLB sosterrebbe per svolgere tali compiti pubblici. Già solo per questo motivo la Commissione non può autorizzare un’esenzione dall’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sulla base dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Inoltre è chiaro che il trasferimento è stato effettuato per consentire a NordLB di soddisfare i nuovi requisiti sui fondi propri, non come compensazione per il mandato pubblico di NordLB.

(179)

Dato che non si applica nessuna delle deroghe al principio del divieto degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il mercato comune.

5.   L’AIUTO NON RIENTRA IN NESSUNO DEI REGIMI DI AIUTI GIÀ ESISTENTI

(180)

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, il trasferimento del patrimonio delle LTS per la promozione economica non rientra nel regime di aiuti di Stato già esistente «Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung».

(181)

La Gewährträgerhaftung è una garanzia offerta ai creditori qualora, in caso di inadempimento, il patrimonio della banca non sia sufficiente per soddisfare i loro crediti, e non ha pertanto nulla a che vedere con il caso all’esame. L’apporto di capitale non è inteso a soddisfare i creditori di NordLB ed il patrimonio di NordLB non era esaurito.

(182)

Né ricorrono le condizioni dell’Anstaltslast. L’Anstaltslast impone agli enti proprietari (il Land Bassa Sassonia e NSGV) di fornire a NordLB le risorse di cui necessita per funzionare adeguatamente finché intendano mantenerla in attività. Tuttavia, al momento dell’apporto del capitale, NordLB non era in condizioni tali da non poter operare regolarmente. L’apporto di capitale non era necessario per assicurare la normale attività di NordLB: serviva piuttosto a consentire alla Landesbank di incrementare il proprio capitale, ai fini del rispetto dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti dalla direttiva relativa al coefficiente di solvibilità, in modo tale da non dover ridurre il proprio volume di attività ed eventualmente di poterlo espandere in futuro. Questo consapevole calcolo economico da parte del Land, nella sua qualità di comproprietario, ha consentito inoltre a NordLB di sfruttare nuove opportunità commerciali nell’attività svolta in concorrenza con altri operatori. Il requisito della necessità proprio dell’Anstaltslast non è presente in una decisione economica normale come quella adottata dal Land. Non essendovi alcun altro regime di aiuti di Stato applicabile a norma dell’articolo 87, paragrafo 1 e dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, l’apporto di capitale in questione deve pertanto essere considerato come nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 e dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

VI.   CONCLUSIONE

(183)

La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente al nuovo aiuto in questione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(184)

L'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune né ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato CE, né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato CE. Pertanto, l'aiuto è dichiarato incompatibile con il trattato, deve essere soppresso e l'elemento di aiuto della misura illegalmente attuata deve essere recuperato dalla Germania,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La differenza tra la remunerazione appropriata del 6,76 % all’anno (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori) e la remunerazione dello 0,5 % all’anno (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori) convenuta da Norddeutsche Landesbank — Girozentrale e dal Land Bassa Sassonia per la parte del capitale trasferito che Norddeutsche Landesbank — Girozentrale ha avuto la possibilità di utilizzare dal 1o gennaio 1992 a sostegno dell’attività da essa svolta in concorrenza con altri operatori costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune.

2.   La rinuncia ad una remunerazione appropriata pari allo 0,15 % all’anno (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori) per la parte del capitale trasferito a Norddeutsche Landesbank-Girozentrale che essa ha potuto utilizzare come garanzia dal 1o gennaio 1992 costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune.

3.   L’importo degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 ammonta, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, a 472,34 milioni di EUR.

Articolo 2

1.   La Germania sopprime gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2004.

2.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, già posti illegalmente a sua disposizione.

Gli aiuti da recuperare in conformità dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:

a)

per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 31 dicembre 2003, l’importo indicato all’articolo 1, paragrafo 3;

b)

per il periodo dal 1o gennaio 2004 al momento della soppressione degli aiuti, un importo determinato sulla base dei metodi di calcolo di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l’impresa beneficiaria fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (23).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 81 del 4.4.2003, pag. 2.

(2)  GU C 140 del 5.5.1998, pag. 9.

(3)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1; azioni legali contro tale decisione sono state avviate dalla Germania (causa C 376/99), dal Land Nordrhein-Westfalen (causa T-233/99) e da WestLB (causa T 228/99); la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (causa C 209/00).

(4)  GU C 81 del 4.4.2003, pag. 2.

(5)  Informazione confidenziale.

(6)  GU L 386 del 30.12.1989, soppressa e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE, GU L 126 del 26.5 2000.

(7)  GU L 124 del 5.5.1989, soppressa e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE, GU L 126 del 26.5 2000.

(8)  Secondo la direttiva relativa al coefficiente di solvibilità gli enti creditizi devono disporre di fondi propri pari a circa l’8 % delle loro attività ponderate per il rischio, mentre la precedente normativa tedesca prescriveva una quota del 5,6 %. Tuttavia tale quota era basata su una definizione di fondi propri più ristretta di quella applicata dall’entrata in vigore della direttiva concernente i fondi propri.

(9)  Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, n. 47/1991, pag. 358.

(10)  Informazione confidenziale.

(11)  

NdT: ai titolari di Genussscheine non spetta alcun diritto di voto, mentre gli viene riconosciuta generalmente una certa partecipazione agli utili.

(12)  Del resto viene pagato un premio di rischio o di copertura in primo luogo a causa del rischio di perdita in caso di insolvenza. Se si verificasse una situazione di insolvenza, il capitale andrebbe irrimediabilmente perso. In caso di perdite correnti (parziali), ovvero al di fuori di una situazione di insolvenza, esiste sempre la possibilità che i fondi propri vengano reintegrati con utili.

(13)  

NdT: obbligo dell’ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di fornirgli i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento.

(14)  

NdT: obbligo da parte dell’ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di far fronte ai creditori che questo non riuscisse a soddisfare tramite il proprio patrimonio.

(15)  Cfr. ad esempio le cause Italia/Commissione, C-303/88, Racc. 1991, pag. I-1433 e Italia/Commissione, C-305/89, Racc. 1991, pag. I-1603.

(16)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, cfr. punto 11. Anche se tale comunicazione si applica espressamente al settore manifatturiero, il principio è applicabile senza dubbio a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, ciò è stato confermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(17)  Sentenza della Corte di giustizia del 12.12 2000 nella causa T-296/97.

(18)  GU L 150 del 23.6. 2000, pag. 1, punto 316.

(19)  Naturalmente, in realtà la situazione è molto più complessa a causa ad esempio di voci fuori bilancio, di diverse ponderazioni del rischio degli attivi o di voci a rischio zero. Tuttavia, il ragionamento di fondo è corretto.

(20)  La situazione non cambia se si tiene conto della possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per i fondi propri di base).

(21)  Secondo documenti forniti dal governo tedesco, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società era del 46 % nel 1992, accompagnata da una sovrattassa di solidarietà del 3,75 %, vale a dire 49,75 % in totale. L’aliquota globale è scesa al 46 % nel 1993 ed è stata pari al 49,5 % dal 1994 al 2000. Dal 2001 l’aliquota fiscale globale è pari al 30 %.

(22)  Tale relazione è stata presentata al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Essa può essere richiesta alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile anche sul sito Internet della Commissione.

(23)  GU L 140 del 30.04.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull’importo degli aiuti di Stato illegalmente posti a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Misure previste e già attuate per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare le misure previste e le misure già attuate per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre le misure alternative previste dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recupero già eseguito

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare giustificativi della restituzione degli aiuti specificati nella tabella soprastante al punto 3.1.


(1)  

(°)

Data in cui (le quote individuali de)gli aiuti sono stati posti a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti posti a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)

(3)  

(°)

Data di restituzione dell’aiuto


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bayerische Landesbank — Girozentrale

[notificata con il numero C(2004) 3927]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Oggetto del presente procedimento è il trasferimento di prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale da parte dello Stato libero di Baviera alla Bayerische Landesbank — Girozentrale («BayernLB»). Esso è collegato ad altri sei procedimenti avviati contro la Germania in relazione a trasferimenti di patrimonio pubblico a Landesbanken (banche dei Länder) ed in particolare alla Westdeutsche Landesbank — Girozentrale («WestLB»).

(2)

Con lettera del 12 gennaio 1993 la Commissione ha chiesto informazioni alla Germania in merito ad un incremento di 4 miliardi di DEM del capitale della WestLB tramite l'incorporazione dell'istituto per la promozione dell'edilizia residenziale (Wohnungsbauförderanstalt -«WfA»), nonché in merito ad analoghi aumenti di fondi propri delle Landesbanken di altri Länder. Alle autorità tedesche si chiedeva di precisare quali Landesbanken avessero beneficiato di un trasferimento patrimonio pubblico destinato alla promozione dell'economia e di fornire informazioni sulle ragioni di tali operazioni.

(3)

La Germania ha risposto con lettere datate 16 marzo 1993 e 17 settembre 1993. Con lettere del 10 novembre 1993 e del 13 dicembre 1993, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le autorità tedesche hanno inviato con lettera dell'8 marzo 1994.

(4)

Con lettere del 31 maggio 1994 e del 21 dicembre 1994 il Bundesverband deutscher Banken e.V. («BdB»), un'associazione che rappresenta le banche private aventi sede in Germania, ha tra l'altro comunicato alla Commissione che con legge del 23 luglio 1994 sarebbero stati trasferiti al patrimonio di vigilanza della BayernLB prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale. Secondo il BdB, l'aumento dei fondi propri della BayernLB derivante da questa operazione determinava una distorsione della concorrenza in favore della banca stessa, in quanto al riguardo non era stata concordata alcuna remunerazione che si conciliasse con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Con la seconda lettera citata, il BdB ha pertanto presentato una denuncia formale e ha invitato la Commissione ad avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2).

(5)

La denuncia si riferiva inoltre a trasferimenti di patrimonio pubblico analoghi a favore della Westdeutsche Landesbank, della Norddeutsche Landesbank, della Landesbank Schleswig-Holstein, della Hamburger Landesbank e della Landesbank Berlin. Nel febbraio e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 diverse banche si sono associate individualmente alla denuncia della loro associazione.

(6)

Con lettere rispettivamente del 6 agosto 1997 e del 20 luglio 1998 il BdB ha informato la Commissione di altri due trasferimenti di attivi, nello Schleswig-Holstein e in Assia, a favore rispettivamente della Landesbank Schleswig-Holstein e della Landesbank Hessen-Thüringen.

(7)

La Commissione ha esaminato innanzitutto il trasferimento di patrimonio pubblico alla Westdeutsche Landesbank (di seguito «WestLB»), dichiarando tuttavia che avrebbe verificato i trasferimenti alle altre banche alla luce delle conclusioni raggiunte nel caso WestLB (2). In merito a tale caso, nel 1999 la Commissione ha infine deciso di dichiarare l'aiuto (consistente nella differenza tra la remunerazione versata e la normale remunerazione di mercato) incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero (3). Questa decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 6 marzo 2003, in quanto erano state fornite giustificazioni insufficienti per due dei fattori utilizzati per calcolare la remunerazione appropriata (4). Il 20 ottobre 2004, essendo stata informata di un accordo intercorso tra il denunciante e tutte le sette Landesbanken interessate (ad eccezione della Helaba) oltre ai rispettivi Länder, la Commissione ha adottato una nuova decisione tenendo conto delle critiche del tribunale.

(8)

Il 1o settembre 1999 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni in merito ai trasferimenti di patrimonio pubblico alle altre Landesbanken. Con lettera dell'8 dicembre 1999 le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni sul trasferimento alla BayernLB dei prestiti del Land a sostegno dell'edilizia residenziale e le hanno integrate con lettere del 22 gennaio 2001 e del 3 luglio 2001, in risposta ad ulteriori richieste di informazioni della Commissione.

(9)

Con lettera del 13 novembre 2002 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al trasferimento alla BayernLB dei prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale dello Stato libero di Baviera. Nel contempo la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine per analoghi trasferimenti di patrimonio alla Norddeutsche Landesbank — Girozentrale, alla Landesbank Schleswig-Holstein — Girozentrale, alla Hamburgische Landesbank — Girozentrale e alla Landesbank Hessen-Thüringen. In precedenza la Commissione aveva già avviato, nel luglio 2002, un'indagine in relazione ad un altro trasferimento analogo di patrimonio destinato alla promozione dell'economia alla Landesbank Berlin.

(10)

Le decisioni di apertura dei procedimenti sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(11)

Con lettera del 15 aprile 2003, la Germania ha presentato osservazioni in merito all'apertura del procedimento nel caso della BayernLB.

(12)

Con lettera del 29 luglio 2003, il BdB ha presentato osservazioni in merito a tutte le decisioni di apertura di procedimenti adottate il 13 novembre 2002.

(13)

In risposta ad un'ulteriore richiesta di informazioni della Commissione del 5 settembre 2003, la Germania con lettera del 24 ottobre ha fornito informazioni aggiuntive e ha risposto alle osservazioni del BdB in merito alla BayernLB. Con lettera del 30 ottobre 2003, la Germania ha trasmesso le osservazioni del governo del Land Renania settentrionale-Vestfalia e della WestLB AG in risposta alle osservazioni del Bundesverband deutscher Banken relative tra l'altro al procedimento riguardante il trasferimento alla BayernLB dei prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale.

(14)

Con lettera della Germania del 15 marzo 2004, alla Commissione è stata notificata una modifica dello statuto della BayernLB intervenuta il 5 marzo 2004, in virtù della quale, fatta salva la sua funzione di patrimonio di vigilanza, il patrimonio a destinazione vincolata trasferito non potrà più essere utilizzato a copertura delle attività in regime di concorrenza della BayernLB. Alle ulteriori richieste di informazioni della Commissione del 7 aprile 2004, del 27 aprile 2004 e del 23 giugno 2004, la Germania ha risposto con lettere del 1o giugno 2004 e del 6 luglio 2004. All'ultima richiesta di informazioni della Commissione, del 27 luglio 2004, le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 18 agosto 2004.

(15)

Il 19 luglio 2004 il denunciante (il BdB), il Land Renania settentrionale-Vestfalia e la WestLB AG hanno presentato un accordo provvisorio sulla remunerazione appropriata del patrimonio trasferito. A loro avviso tale remunerazione dovrebbe costituire la base della decisione della Commissione. La versione definitiva di tale accordo è pervenuta alla Commissione il 13 ottobre 2004. Analogamente, il 10 settembre 2004, il BdB, lo Stato libero di Baviera e la BayernLB hanno presentato una proposta di accordo sulla remunerazione appropriata per il patrimonio a destinazione vincolata trasferito. In seguito la Commissione ha ricevuto parecchie lettere dalle predette parti e dalla Germania. La versione definitiva dell'accordo sul trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata alla BayernLB è pervenuta alla Commissione il 24 settembre 2004. Ad eccezione del caso Helaba, inoltre, accordi analoghi sono stati raggiunti e notificati alla Commissione anche in relazione agli altri casi di trasferimento di patrimonio alle Landesbanken.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN OGGETTO

1.   BAYERISCHE LANDESBANK — GIROZENTRALE

(16)

Con un totale di bilancio del gruppo di 313 miliardi di EUR (al 31 dicembre 2003) la Bayerische Landesbank Girozentrale (BayernLB), con sede a Monaco, è una delle maggiori banche tedesche. È sorta nel 1972 dalla fusione della Landesbodenkreditanstalt («LABO») e della Bayerische Gemeindebank (Girozentrale) (6). Si tratta di un ente creditizio di proprietà pubblica operante con la forma giuridica di istituto di diritto pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts). La proprietà della BayernLB è ripartita — indirettamente — tra lo Stato libero di Baviera e il Bayerische Sparkassen- und Giroverband (Sparkassenverband Bayern) che ne detengono ciascuno il 50 %. Nel 2002, i proprietari si sono accordati per trasferire, in cambio di azioni, le loro partecipazioni nella BayernLB alla BayernLB Holding AG, nella quale detengono ciascuno il 50 % del capitale. La BayernLB Holding AG è l'unico socio responsabile della Bayerische Landesbank e non è un ente creditizio.

(17)

Secondo la relazione delle attività del 2003, la quota dei fondi propri di base era pari al 7,8 % e quella dei fondi propri era pari all'11,3 %. Il rendimento dei fondi propri si aggirava intorno al 4,3 % nel 2002 e intorno al 4,9 % nel 2003, in netto regresso rispetto agli anni precedenti, nei quali ammontava ancora al 15,5 % (2000) e al 18,7 % (1999).

(18)

Sulla base del suo assetto proprietario, la BayernLB funge da banca «di fiducia» (Hausbank) dello Stato libero di Baviera e da istituto centrale per le casse di risparmio bavaresi. Essa dichiara di contribuire notevolmente, in stretta collaborazione con i suoi partner, a conservare e rafforzare l'importanza della Baviera come sede di attività economiche. Inoltre la BayernLB svolge attività bancarie all'ingrosso a livello internazionale nel settore commerciale e degli investimenti ed è, come essa stessa afferma, una delle maggiori banche di emissione tedesche. La sua clientela è costituita dallo Stato e dai comuni, dalle casse di risparmio, da gruppi multinazionali, da imprese nazionali, da operatori del settore immobiliare (privati o imprese), nonché da investitori istituzionali e da istituti finanziari. La BayernLB gestisce come entità giuridicamente non indipendenti la Bayerische Landesbodenkreditanstalt (LABO), che è uno strumento della politica del Land per l'edilizia residenziale, e la Landesbausparkasse Bayern (LBS).

(19)

Con più di 9 000 dipendenti il gruppo BayernLB è presente nei più importanti centri finanziari del mondo. Nei suoi principali mercati europei, compresa l'Europa centrale e orientale, nel Nordamerica e in Asia, la BayernLB offre ai suoi clienti un'ampia gamma di prodotti bancari attraverso proprie filiali, uffici di rappresentanza e imprese affiliate. Dopo il ridimensionamento della rete condotto nel 2003, la BayernLB può contare oggi, oltre che su due sedi in Baviera e su 15 direzioni commerciali della LBS-Bayern, su due sedi in Europa e quattro sedi nel mondo.

(20)

Le 84 casse di risparmio bavaresi (al 31 dicembre 2003), la Versicherungskammer Bayern, la Landesbausparkasse (LBS) e la Bayerische Landesbank costituiscono lo Sparkassen-Finanzgruppe Bayern, che in linea con il concetto dell'offerta finanziaria globale (Allfinanz) offre tutti i servizi del settore finanziario.

2.   IL TRASFERIMENTO DEI PRESTITI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ALLA BAYERNLB

(21)

Nel quadro del rafforzamento della competitività nazionale ed internazionale della BayernLB, il 23 luglio 1994 il parlamento della Baviera ha approvato la legge relativa alla costituzione di un patrimonio a destinazione vincolata mediante il trasferimento di crediti in amministrazione fiduciaria dello Stato libero di Baviera nel patrimonio di vigilanza della Bayerische Landesbank Girozentrale (in appresso «legge sul patrimonio a destinazione vincolata») (7). Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge sul patrimonio a destinazione vincolata, il governo del Land è autorizzato a cedere alla BayernLB i fondi amministrati dalla LABO dal 1957 al 1990 perché sia costituita una riserva speciale. Il patrimonio a destinazione vincolata trasferito deve continuare ad essere destinato all'edilizia residenziale sociale.

(22)

Secondo la relazione sulla legge era necessario aumentare il capitale proprio della BayernLB perché essa potesse proseguire con successo le sue attività (8). Non era ipotizzabile evitare tale aumento della base di fondi propri perché in tal caso la competitività della BayernLB sarebbe risultata compromessa per un lungo periodo. Secondo la relazione della legge, la cessione alla BayernLB dei crediti corrispondenti a prestiti per l'edilizia appartenuti fino ad allora allo Stato doveva aumentare la base di fondi propri della BayernLB (9).

(23)

La prima tranche di crediti in essere derivanti dai prestiti agevolati, per una somma di circa 3 811 milioni di DEM, è stata ceduta alla BayernLB mediante un contratto di conferimento siglato il 15 dicembre 1994, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1994 (10). Una seconda tranche di crediti in essere, per una somma di 1 216 milioni di DEM, è stata ceduta alla BayernLB mediante un contratto di conferimento siglato il 28 dicembre 1995, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1995 (11). Complessivamente è stato quindi ceduto alla BayernLB un patrimonio destinato ad attività di promozione di 5 027 milioni di DEM.

3.   REQUISITI PATRIMONIALI A NORMA DELLA DIRETTIVA SUI FONDI PROPRI E DELLA DIRETTIVA SUL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

(24)

Ai sensi della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (12) («direttiva sul coefficiente di solvibilità») e della direttiva 89/299/CEE del Consiglio concernente i fondi propri degli enti creditizi (13) («direttiva sui fondi propri»), alle quali è stata allineata la legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz), gli enti creditizi sono tenuti a disporre di un livello di fondi propri pari all'8 % delle loro attività ponderate per il rischio. Di questi, almeno 4 punti percentuali devono consistere in fondi propri di base (capitale di classe 1) che comprendono gli elementi patrimoniali a disposizione dell'ente creditizio per uso immediato ed illimitato allo scopo di coprire rischi o perdite non appena essi si verificano. I fondi propri di base sono di importanza fondamentale per la dotazione complessiva di fondi propri di una banca ai fini di vigilanza, poiché i fondi propri supplementari (capitale di classe 2) sono riconosciuti, ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base.

(25)

Entro il 30 giugno 1993 le banche tedesche dovevano adeguare i loro fondi propri ai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva relativa al coefficiente di solvibilità e dalla direttiva concernente i fondi propri (14). Anche prima del recepimento della direttiva sul coefficiente di solvibilità nella legislazione tedesca, molte Landesbanken disponevano di un patrimonio di vigilanza relativamente limitato. Questi enti creditizi dovevano perciò rafforzare con urgenza la propria dotazione di fondi propri per assicurare la loro espansione imprenditoriale o quanto meno per poter mantenere il proprio volume di attività.

(26)

Tuttavia, a causa della difficile situazione di bilancio, gli enti pubblici proprietari non erano in grado di fornire capitali freschi, né erano disposti a contemplare la privatizzazione e a reperire capitali aggiuntivi sui mercati finanziari. È stato pertanto deciso di procedere a trasferimenti di patrimonio e capitale, ad esempio nel caso WestLB è stato trasferito il patrimonio della Wohnungsbauförderungsanstalt del Land Renania settentrionale-Vestfalia («WfA»). Nel caso della BayernLB, tuttavia, i prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale in oggetto sono stati conferiti solo in seguito e servivano pertanto, oltre che al rafforzamento della base di capitale, anche al mantenimento e all'espansione delle attività commerciali in generale.

4.   EFFETTI DEL TRASFERIMENTO SULLA DOTAZIONE DI FONDI PROPRI DELLA BAYERNLB

(27)

La portata delle attività di un ente creditizio dipende in buona misura dall'entità dei suoi fondi propri. Questa è aumentata in misura non trascurabile grazie al trasferimento dei prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale dalla LABO alla BayernLB.

(28)

Prima del trasferimento alla BayernLB i prestiti da trasferire erano stati valutati mediante due perizie della società di revisione contabile [...] (15) del 5 ottobre 1994 e del 30 aprile 1996 e il valore corrente dei crediti legati ai prestiti che ne era risultato è stato versato alla BayernLB come fondi propri sotto forma di riserva di capitale. Il valore corrente della prima tranche al 31 dicembre 1994 ammontava a 655 milioni di DEM e quello della seconda tranche al 31 dicembre 1995 ammontava a 542 milioni di DEM. Nel complesso, è stata in tal modo costituita una riserva speciale di 1,197 miliardi di DEM.

(29)

Con lettera dell'8 maggio 1996, l'autorità di vigilanza bancaria (il Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen — BAKred) (16) ha comunicato che riconosceva la riserva speciale di 655 milioni di DEM costituita dalla BayernLB come patrimonio di vigilanza ai sensi dell'articolo 10 della legge bancaria per lo stesso importo. Tenuto conto dell'inclusione della totalità della riserva speciale, pari a 1,197 miliardi di DEM, come fondi propri di base, il BAKred, con lettera del 20 dicembre 1996, ha fissato il patrimonio di vigilanza della BayernLB, compresi i fondi propri supplementari, in 14,6 miliardi di DEM al 23 dicembre 1996 (17). I fondi propri di base contribuiscono quindi nel complesso per 8,8 miliardi di DEM al patrimonio di vigilanza.

(30)

Il conferimento di capitale mediante la riserva speciale ammontava pertanto, con riferimento ai fondi propri pari a 14,6 miliardi di DEM esistenti al 31 dicembre 1995, a circa l'8 % del patrimonio di vigilanza già esistente e a circa il 13 % dei fondi propri di base riconosciuti, pari a circa 8,8 miliardi di DEM.

(31)

Secondo le informazioni disponibili, i fondi potevano essere utilizzati a copertura delle passività a partire dal ricevimento delle decisioni del BAKred, vale a dire a partire dal 20 maggio 1996, a concorrenza di 655 milioni di DEM, e a partire dal 23 dicembre 1996, a concorrenza di 1,197 miliardi di DEM.

(32)

Secondo le informazioni delle autorità tedesche, la BayernLB ha di fatto utilizzato la riserva speciale un'unica volta, nel 1998 e solo per un mese, per un importo pari a 14 milioni di DEM.

(33)

Le autorità tedesche hanno inoltre dichiarato che il valore corrente della riserva speciale della BayernLB, pari a 1,197 miliardi di DEM, riconosciuto dal BAKred come fondi propri, andava inteso semplicemente come soglia massima per la copertura di attività di rischio e non era stato in permanenza a disposizione della banca a sostegno della sua attività creditizia per tale importo. Il valore corrente è stato inoltre soggetto a fluttuazioni, dovute principalmente all'utilizzo costante delle liquidità per la concessione di nuovi prestiti (sui quali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del contratto di conferimento, solo il Land era competente a decidere) (18) ma anche alla concessione di sconti sui prestiti accordati, sulla base di determinati criteri di sovvenzione. Il valore corrente del patrimonio a destinazione vincolata è così risultato essere inferiore di [...] DEM nel 1998 e di [...] EUR nel 1999 all'importo di 1,197 miliardi di DEM riconosciuto a fini della vigilanza e la differenza è stata compensata mediante il ricorso ad altri elementi patrimoniali. Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, pertanto, l'importo riconosciuto dal BAKred non è stato sempre disponibile nella sua totalità per la copertura di attività di rischio.

(34)

Le fluttuazioni effettive sono state riportate dalle autorità tedesche nella tabella seguente (tabella 1):

 

1994

1000 DEM

1995

1000 DEM

1996

1000 DEM

1997

1000 DEM

1998

1000 DEM ->

1998

1000 EUR

1999

1000 EUR

2000

1000 EUR

2001

1000 EUR

2002

1000 EUR

2003

1000 EUR

Valore corrente del patrimonio a destinazione vincolata

655 728

1 233 164

1 229 258

1 255 390

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Variazione del valore corrente del patrimonio a destinazione vincolata

 

577 436

-3 906

26 132

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Riserva speciale figurante come capitale

655 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

612 016

612 016

612 016

612 016

612 016

612 016

Differenza valore corrente/capitale indicato

728

36 164

32 258

58 390

[...] (19)

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

5.   REMUNERAZIONE DEI FONDI PROPRI TRASFERITI

(35)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del contratto di conferimento del 15 dicembre 1994 concluso tra lo Stato libero di Baviera e la BayernLB, per i fondi messi a sua disposizione con il trasferimento è stata concordata una remunerazione, ma unicamente per l'importo effettivamente utilizzato. Secondo il contratto di conferimento, tale remunerazione era pari allo 0,6 % (imputabile al risultato di esercizio delle attività bancarie) della parte dei fondi conferiti effettivamente utilizzata per le attività in regime di concorrenza ed esigibile alla data dell'approvazione del bilancio di ogni esercizio (20). Secondo i dati e le informazioni forniti dalle autorità tedesche, nel fissare il tasso di remunerazione, si è tenuto conto del fatto che la riserva speciale veniva messa a disposizione priva di liquidità, cosicché un'effettiva espansione dell'attività avrebbe dovuto essere interamente rifinanziata mediante il reperimento di liquidità.

(36)

Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, poiché la remunerazione per il patrimonio a destinazione vincolata veniva considerata ai fini fiscali come ripartizione dell'utile e non poteva pertanto essere portata in detrazione come voce di spesa di esercizio, doveva essere corrisposta al netto delle imposte.

(37)

In relazione alla base di calcolo della remunerazione da corrispondere, nel corso del procedimento le autorità tedesche hanno sostenuto che, in caso di utilizzazione integrale della riserva speciale, la remunerazione convenuta dello 0,6 % l'anno (21) sarebbe stata pari a circa 7,2 milioni di DEM. Come menzionato in precedenza, secondo le informazioni delle autorità tedesche, la BayernLB ha di fatto utilizzato la riserva speciale un'unica volta, nel 1998 e solo per un mese, per un importo pari a 14 milioni di DEM, contro il pagamento di una remunerazione di 7 000 DEM.

(38)

Inoltre, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del contratto di conferimento del 15 dicembre 1994, in combinato disposto con l'articolo 2 del contratto di conferimento del 28 dicembre 1995, la BayernLB ha corrisposto allo Stato libero un compenso dello 0,05 % per l'assunzione di una garanzia in caso di inadempimento relativa ai prestiti erogati mediante il patrimonio a destinazione vincolata. Le autorità tedesche hanno comunicato gli importi dettagliati dei pagamenti effettuati.

III.   RAGIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(39)

Nella sua decisione di avviare il procedimento, del 13 novembre 2002, la Commissione è giunta alla conclusione che il trasferimento alla BayernLB dei prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale dello Stato libero di Baviera costituivano verosimilmente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(40)

Il punto di partenza del suo esame era il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In base a tale principio, il semplice fatto che delle imprese siano di proprietà dello Stato, e che questo apporti loro dei fondi, non rappresenta di per sé un aiuto di Stato. Un vantaggio mediante il conferimento di fondi statali si verifica dunque solo quando vengono messi a disposizione di un'impresa pubblica fondi a condizioni che essa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.

(41)

Nel caso in esame, la Commissione ha considerato che il vantaggio economico derivante alla BayernLB dall'apporto di fondi propri consistesse in particolare nell'aumento della capacità di erogazione del credito in relazione alla sua attività creditizia commerciale, esercitata in regime di concorrenza (funzione di espansione delle attività svolta dai fondi propri). In condizioni normali di mercato, l'apporto di capitale è remunerato in funzione del valore del capitale stesso tenendo conto della sua funzione e del rischio cui si è andati incontro. Un parametro per la remunerazione in normali condizioni di mercato del capitale conferito va pertanto visto nel tasso a lungo termine privo di rischio (titoli del governo federale tedesco a 10 anni) cui si dovrebbe applicare un premio di rischio che rifletta il maggior rischio dell'investimento nella forma di fondi propri. Dato che, secondo le autorità tedesche, al momento del trasferimento del patrimonio, alla fine del 1994, il tasso d'interesse per un investimento di capitali a lungo termine privo di rischio era già di circa il 7,9 % l'anno, la Commissione nutriva forti dubbi sul fatto che una remunerazione dello 0,6 % l'anno dei fondi propri effettivamente utilizzati, anche a prescindere dal necessario premio di rischio, potesse essere considerata conforme alle condizioni di mercato.

(42)

La Commissione dubitava inoltre che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe accettato di limitare la sua remunerazione alla parte dei fondi effettivamente utilizzata. Permanevano inoltre dubbi sul fatto che gli ulteriori elementi della remunerazione indicati dalle autorità tedesche, come il compenso dello 0,05 % l'anno del valore dei crediti garantiti trasferiti corrisposto allo Stato libero di Baviera per l'assunzione di una garanzia in caso di inadempimento per i crediti corrispondenti ai prestiti, gli interessi pagati dai mutuatari, che continuano ad affluire allo Stato libero, o gli interessi sugli investimenti intermedi (22) costituissero effettivamente una remunerazione per la funzione di espansione delle attività svolta dai fondi propri.

(43)

La Commissione ha tuttavia riconosciuto che nel determinare la remunerazione in normali condizioni di mercato si deve tenere conto della mancanza di liquidità del capitale trasferito nel caso di specie. Ai sensi dell'articolo 1, della legge sul patrimonio a destinazione vincolata i prestiti per l'edilizia residenziale destinati a costituire una riserva speciale devono continuare ad essere utilizzati per l'edilizia residenziale sociale come prima del trasferimento. Pertanto, il trasferimento del patrimonio in questione non ha comportato un conferimento di liquidità per la BayernLB. Benché i capitali non liquidi della banca consentissero un aumento del volume delle sue attività, va considerato che la banca poteva conseguire il massimo aumento del volume di attività solo se il volume di credito supplementare veniva rifinanziato interamente sul mercato dei capitali. Il Land non poteva quindi attendersi esattamente lo stesso rendimento di chi apporta capitale liquido ed una riduzione corrispondente della remunerazione appariva giustificata.

(44)

Alla Commissione non risulta che all'atto del conferimento dei prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale, lo Stato libero si sia assicurato una partecipazione proporzionata alla distribuzione degli utili della banca e al suo incremento di valore. In particolare, lo Stato libero non ha insistito per far modificare a suo favore l'assetto proprietario, fatto che sarebbe invece stato necessario per assicurarsi che la distribuzione dei dividendi e gli incrementi di valore corrispondessero all'entità dell'apporto di capitali.

(45)

Poiché nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE era applicabile nel caso in oggetto, l'aiuto di Stato è apparso essere incompatibile con il mercato comune.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(46)

Nelle loro osservazioni in merito alla decisione di avviare il procedimento, le autorità tedesche hanno sostenuto che, diversamente dal caso WestLB, il trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata alla BayernLB non era equiparabile ad un'iniezione di capitale sociale, bensì a conferimenti taciti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge bancaria tedesca, fatto questo che la Commissione avrebbe trascurato.

(47)

Un argomento decisivo secondo le autorità tedesche era il fatto che fino alla fine del 1996, quando è intervenuto il riconoscimento ai fini della vigilanza del patrimonio a destinazione vincolata, le casse di risparmio bavaresi, ma anche investitori privati, avevano già messo a disposizione della BayernLB fondi propri di base per circa 1,3 miliardi di DEM — circa 900 milioni dei quali da parte delle casse di risparmio bavaresi — sotto forma di conferimenti taciti. Questi conferimenti sono stati riconosciuti dal BAKred come fondi propri di base ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge bancaria. Già al momento del conferimento del patrimonio, pertanto, i conferimenti taciti costituivano uno strumento usuale di reperimento di fondi propri di base per la BayernLB.

(48)

Anche sotto il profilo sostanziale, inoltre, il patrimonio a destinazione vincolata sarebbe equiparabile ai conferimenti taciti della BayernLB. Sotto il profilo della loro funzione economica, vale a dire consentire l'espansione dell'attività, entrambe le forme di capitali sarebbero state identiche, in quanto entrambe erano state riconosciute come fondi propri di base. Nessuna delle due aveva inoltre contribuito direttamente all'incremento di valore della banca, né aveva attribuito diritti di voto ulteriori. Anche per quanto concerne il rischio di perdite non ci sarebbero state differenze, in quanto entrambe potevano essere utilizzate per il ripianamento delle perdite. La sola differenza sarebbe stata individuabile nel fatto che il capitale a destinazione vincolata era stato messo a disposizione a tempo indeterminato, mentre in conferimenti taciti sarebbero per loro natura limitati nel tempo. La riserva speciale non dovrebbe tuttavia essere considerata necessariamente come a tempo indeterminato, ma come liquidabile con il comune accordo delle parti. D'altro canto, oltre ai conferimenti taciti a tempo determinato, esisterebbero quelli a tempo indeterminato. Un'analisi comparata ha dimostrato che sul mercato non erano riscontrabili differenze di prezzo significative tra i conferimenti taciti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

(49)

Le autorità tedesche hanno inoltre sostenuto che il capitale a destinazione vincolata non era esposto al rischio di perdite allo stesso modo che il capitale sociale. Contrariamente al caso WestLB, nel quale il patrimonio della Wfa trasferito ammontava a quasi il 50 % dei fondi propri della banca, i prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale trasferiti equivalevano, al momento del conferimento, solo a circa l'8 % dei fondi propri della BayernLB. Inoltre, contrariamente alla WestLB, la BayernLB non dipendeva dai fondi propri di base costituiti dal patrimonio destinato all'edilizia residenziale. La banca è sempre stata economicamente sana e disponeva già in precedenza di ingenti fondi propri, grazie anche ai conferimenti taciti effettuati a partire dal 1991 sia dalle casse di risparmio bavaresi che da imprese private. Inoltre, tra lo Stato libero e la BayernLB ci sarebbe stato un accordo per cui il capitale a destinazione vincolata sarebbe stato utilizzato a copertura delle attività di rischio solo dopo aver utilizzato tutti gli altri elementi patrimoniali.

(50)

Un'altra ragione per la quale il conferimento del capitale a destinazione vincolata esponeva lo Stato libero ad un rischio inferiore rispetto a quello di un investitore nel capitale sociale sarebbe stata tra l'altro il fatto che, conformemente all'articolo 2, del contratto del 15 dicembre 1994 tra lo Stato libero di Baviera e lo Sparkassenverband Bayern, quest'ultimo, in qualità di comproprietario, era tenuto a ripianare per metà un'eventuale perdita della BayernLB, qualora la riserva speciale fosse stata esaurita o utilizzata dai creditori a copertura delle perdite.

1.   REMUNERAZIONE APPROPRIATA DEL PATRIMONIO A DESTINAZIONE VINCOLATA

(51)

Partendo dal presupposto che il capitale messo a disposizione dovesse essere equiparato ai conferimenti taciti anziché al capitale sociale, le autorità tedesche sono giunte alla conclusione che il patrimonio a destinazione vincolata sia stato valutato correttamente e non abbia comportato alcun vantaggio a favore della BayernLB e quindi alcun aiuto di Stato.

(52)

La remunerazione concordata consisteva, secondo le autorità tedesche, nella commissione per la funzione di copertura dello 0,6 % l'anno (imputabile al risultato di esercizio delle attività bancarie) del valore della riserva speciale riconosciuto come fondi propri di base, e pagabile solo sul capitale utilizzato.

(53)

Anche il compenso dello 0,05 % l'anno corrisposto per la garanzia prestata dallo Stato libero di Baviera sull'importo dei crediti corrispondenti ai prestiti andrebbe inoltre preso in considerazione come controprestazione per il trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata. Secondo le autorità tedesche, infatti, l'assunzione della garanzia era in rapporto diretto con l'intenzione di rafforzare i fondi propri della Landesbank. Secondo la relazione della legge, la garanzia sarebbe stata necessaria per assicurare il rafforzamento dei fondi propri della Landesbank previsto dalla legge, evitando una riduzione del patrimonio a destinazione vincolata a seguito di inadempimenti (23). Facendo riferimento alle perizie di [...] del 5 ottobre 1994 e del 30 aprile 1996, le autorità tedesche hanno inoltre fatto osservare che senza l'assunzione della garanzia in caso di inadempimento da parte dello Stato libero di Baviera, il tasso di capitalizzazione per il calcolo del valore corrente dei crediti, fissato al 7,5 %, avrebbe dovuto essere maggiorato di un ulteriore premio di rischio. Il valore corrente sarebbe di conseguenza risultato inferiore e quindi anche l'importo che poteva essere riconosciuto dal BAKred (24).

(54)

Nel corso del procedimento, le autorità tedesche hanno abbandonato espressamente la posizione iniziale secondo la quale anche gli interessi sugli investimenti intermedi, nonché gli interessi sui prestiti, che hanno continuato ad affluire allo Stato libero, dovessero essere considerati come elementi della remunerazione.

(55)

In merito alla rispondenza della remunerazione corrisposta alle normali condizioni di mercato, le autorità tedesche hanno sottolineato che, poiché il patrimonio trasferito era equiparabile ai conferimenti taciti della BayernLB, il punto di partenza doveva essere il tasso pagato dalla BayernLB ai suoi soci taciti nel periodo di riferimento dell'aiuto, vale a dire circa il 7-8 % l'anno del rispettivo valore nominale detenuto.

(56)

La mancanza di liquidità avrebbe dovuto determinare già di per sé una significativa riduzione del tasso di partenza. A differenza del caso WestLB, nel caso in esame andavano dedotti non i costi di rifinanziamento netti, bensì i costi di rifinanziamento lordi. Considerato che il capitale conferito alla BayernLB rappresentava solo l'8 % dei fondi propri e non il 50 % come nel caso WestLB, un investitore privato non avrebbe potuto ottenere che venissero dedotti solo i costi di rifinanziamento netti.

2.   MANCATA MODIFICA DELL'ASSETTO PROPRIETARIO ED «EFFETTO PROPRIETARIO»

(57)

Nelle loro osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, le autorità tedesche hanno inoltre sottolineato che, partendo dal presupposto che anche nel caso del patrimonio a destinazione vincolata si trattasse di capitale assimilabile ai conferimenti taciti, non fosse necessario modificare l'assetto proprietario della BayernLB in favore dello Stato libero. A prescindere da ciò, lo Sparkassenverband non avrebbe comunque accettato una modifica dell'assetto proprietario sfavorevole nei suoi confronti, poiché al momento del conferimento non vi era alcun bisogno di capitale supplementare ed esso stesso aveva in precedenza conferito alla banca circa 900 milioni di DEM sotto forma di conferimenti taciti (25), senza che vi fosse stato un intervento corrispondente da parte dello Stato libero di Baviera.

(58)

Le autorità tedesche hanno inoltre affermato che, in qualità di proprietario al 50 %, lo Stato libero poteva sperare di beneficiare di rendimenti dei fondi propri particolarmente interessanti rispetto ad altri enti creditizi e che non era vero quindi che si accontentava di un rendimento limitato o addirittura pari a zero. Questo aspetto avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte della Commissione ai fini della valutazione dell'investimento.

V.   OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE BDB

(59)

Secondo il BdB, la BayernLB non ha versato una remunerazione appropriata per i fondi propri di base conferiti e di conseguenza ha beneficiato di un aiuto di Stato.

(60)

Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003 in merito al procedimento avviato il 13 novembre 2002 nei confronti delle Landesbanken, il BdB ha sostenuto che al fine di determinare la remunerazione da considerare appropriata si dovesse utilizzare la metodologia alla base della decisione della Commissione dell'8 luglio 1999 relativa alla WestLB.

(61)

Il primo passo consisteva pertanto nel comparare il capitale fornito con altri strumenti rappresentativi di capitale proprio, il secondo nel determinare la remunerazione minima che un investitore potrebbe aspettarsi per un investimento effettivo nei fondi propri della Landesbank. Infine, occorreva effettuare un calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni applicate in virtù delle particolarità del trasferimento.

1.   RAFFRONTO CON ALTRI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE PROPRIO

(62)

Nelle osservazioni citate, il BdB è giunto alla conclusione che il conferimento del patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale e dell'attività economica nel caso della BayernLB — così come negli altri procedimenti riguardanti le Landesbanken — è comparabile ad un'iniezione di capitale sociale.

(63)

A partire dal 1992 quasi tutte le Landesbanken avevano bisogno di nuovi fondi propri di base per far fronte ai requisiti più rigorosi imposti dalla nuova direttiva sul coefficiente di solvibilità. Senza gli aumenti di capitale, le Landesbanken avrebbero dovuto ridurre la loro attività. Se ne deduce, secondo il BdB, che il capitale conferito può essere raffrontato solo con gli strumenti rappresentativi di capitale proprio che nell'anno del conferimento erano riconosciuti come fondi propri di base (capitale di classe 1) e disponibili in Germania. Per tale ragione, dal raffronto sarebbero escluse automaticamente le azioni privilegiate, che non danno diritto di voto, i diritti di godimento e le cosiddette perpetual preferred shares (azioni privilegiate perpetue). In Germania questi tre strumenti rappresentativi di capitale proprio non sono riconosciuti come fondi propri di base, ma solo come fondi propri supplementari (capitale di classe 2). Del resto, agli inizi degli anni Novanta, in Germania le perpetual preferred shares non esistevano ancora.

(64)

All'epoca dei rispettivi conferimenti, in Germania erano riconosciuti come fondi propri di base solo il capitale sociale e i conferimenti taciti. Qualsiasi raffronto con i conferimenti taciti è comunque da escludere. Innanzitutto, rispetto al capitale sociale messo a disposizione, i conferimenti taciti hanno solo una durata limitata, ovvero possono essere revocati e alla scadenza devono essere rimborsati all'investitore. Un investitore non potrebbe pertanto aspettarsi di ricevere per un conferimento tacito la stessa remunerazione prevista per gli strumenti rappresentativi di capitale proprio riconosciuti a fini di vigilanza per un periodo illimitato.

(65)

In secondo luogo, sebbene sia stato asserito in alcuni casi che, sulla base degli accordi tra i proprietari delle Landesbanken, il capitale trasferito costituiva solo una garanzia subordinata rispetto al capitale sociale, ciò non comporta necessariamente un rischio inferiore per l'investitore. In tutti i casi di trasferimento, il capitale iniettato costituiva una quota rilevante, a volte addirittura superiore al 50 %, dei fondi propri di base totali. La probabilità che potesse essere utilizzato — almeno in parte — in caso di perdite era pertanto estremamente elevata (26).

(66)

In terzo luogo il BdB ha sostenuto che la differenza di qualità tra i conferimenti taciti e il capitale sociale era confermata dalla definizione dei fondi propri di base a fini di vigilanza adottata dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In base a tale definizione, i conferimenti taciti devono essere riconosciuti a fini di vigilanza solo come capitale di classe 1 di livello inferiore. Questo tipo di capitale non può rappresentare più del 15 % della quota prescritta di fondi propri di base; per fare un esempio, quando la quota obbligatoria di fondi propri di base è pari al 4 %, il 3,4 % deve essere costituito da capitale sociale e riserve palesi (ad esempio le riserve speciali trasferite alle Landesbanken). Inoltre, sempre secondo il BdB, le banche emetterebbero strumenti rappresentativi di capitale proprio subordinati, quali azioni privilegiate o diritti di godimento, solo in piccoli quantitativi. Su pressione delle agenzie di rating, tali strumenti non costituivano quasi mai più del 10 % dei fondi propri di base complessivi di una banca. Alla luce di quanto precede, non potrebbero essere utilizzati quantitativi consistenti di conferimenti taciti effettuati da un singolo investitore.

2.   REMUNERAZIONE MINIMA PER UN INVESTIMENTO NEL CAPITALE SOCIALE DELLA BAYERNLB

(67)

Il BdB sostiene che tutti i metodi per determinare una remunerazione appropriata (rendimento) per la messa a disposizione di capitale sociale partono da un rendimento privo di rischio al quale viene aggiunto un premio di rischio. Tali metodi possono essere ricondotti al seguente principio di base:

Rendimento previsto per un investimento rischioso

= Rendimento privo di rischio + premio di rischio per l'investimento rischioso.

(68)

Per stabilire il rendimento privo di rischio, il BdB utilizza i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, in quanto questi titoli a reddito fisso emessi da enti statali costituiscono la forma di investimento con il rischio minore o priva di rischio (27).

(69)

Per calcolare il premio di rischio il BdB determina in primo luogo il cosiddetto «premio di rischio del mercato», ossia la differenza tra il rendimento medio di lungo termine delle azioni e quello dei titoli di Stato. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003, basandosi su uno studio di Stehle/Hartmond del 1991, il BdB è partito inizialmente da un premio di rischio del mercato uniforme del 4,6 %.

(70)

In un secondo tempo il BdB ha determinato il valore di beta delle Landesbanken, ovvero il premio di rischio individuale delle banche al quale deve essere adeguato il premio di rischio generale del mercato. Nelle osservazioni citate, il BdB ha sostenuto di aver calcolato il valore di beta sulla base di dati statistici, il che significa che i valori di beta sono stimati sulla base di un campione di dati storici. Il BdB è giunto in un primo tempo alla conclusione che tutti i valori di beta per tutte le Landesbanken e per tutti i periodi considerati fossero maggiori di uno (28).

(71)

Partendo da un tasso base privo di rischio dell'8,37 % (per la prima tranche) e del 6,57 % (per la seconda tranche) e da un fattore beta per la BayernLB di 1,0803 (al momento del conferimento della prima tranche) e di 1,0739 (al momento del conferimento della seconda tranche) il BdB è pervenuto alla seguente remunerazione minima attesa per un investimento nel capitale sociale della BayernLB al momento del trasferimento dei crediti corrispondenti a prestiti per l'edilizia: 13,34 % l'anno al 31 dicembre 1994 e 12,87 % l'anno al 31 dicembre 1995.

3.   MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI PER VIA DELLE PARTICOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

(72)

Il BdB ha osservato inoltre che la detrazione dalla remunerazione minima prevista dalla Commissione nella decisione relativa alla WestLB per tenere conto della mancanza di liquidità del patrimonio della Wfa è stata confermata dal Tribunale di primo grado. Pertanto, non essendoci a suo avviso ragioni per discostarsi da questo metodo, anche nel caso di specie deve essere operata una riduzione per mancanza di liquidità. L'entità di tale riduzione verrebbe calcolata utilizzando il metodo già applicato per la WestLB, sulla base dei costi netti di rifinanziamento (costi lordi di rifinanziamento meno le imposte societarie applicabili).

(73)

Secondo il BdB, la maggiorazione applicata dalla Commissione nel caso WestLB (1,5 %), confermata dal Tribunale di primo grado, dovrebbe essere applicata anche nel caso della BayernLB. I tre aspetti che nella decisione relativa alla WestLB determinavano un aumento del rischio rispetto a quello di un normale investimento in capitale sociale sono presenti anche nel caso in esame: il volume del patrimonio trasferito in parte eccezionalmente elevato, la mancata emissione di nuove quote della società e la conseguente rinuncia a diritti di voto aggiuntivi e la mancanza di fungibilità dell'investimento, ovvero l'impossibilità di ritirare in qualunque momento dalla società il capitale investito.

4.   BASE DI CAPITALE ED ELEMENTI DELLA REMUNERAZIONE

(74)

Infine, il BdB ha sottolineato che nel caso della BayernLB si doveva prendere come base per il calcolo della remunerazione appropriata l'importo totale riconosciuto come fondi propri di base e non solo la parte effettivamente utilizzata. A suo avviso, infatti, un investitore operante in un'economia di mercato non avrebbe accettato di limitare la sua remunerazione alla parte dei fondi effettivamente utilizzata. Per l'investitore privato, che deve sostenere il rischio della perdita del suo investimento, è indifferente se l'ente creditizio utilizzi effettivamente il capitale conferito per espandere la sua attività. Determinante, dal suo punto di vista, è piuttosto il fatto che non può più investire l'importo conferito e ricavarne un rendimento.

(75)

Secondo il BdB, inoltre, il compenso per l'assunzione della garanzia menzionato dalle autorità tedesche non può essere considerato un elemento della remunerazione. Tale considerazione si basa in particolare sul fatto che il conferimento del patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale è avvenuto fin dagli inizi al valore corrente (1,197 miliardi di DEM) e non al valore nominale (5,027 miliardi di DEM). Utilizzando il valore corrente sono già stati presi in considerazione i rischi (di inadempimento) legati all'inesigibilità dei crediti corrispondenti ai prestiti, cosicché un'ulteriore remunerazione per l'assunzione della garanzia in caso di inadempimento non appare giustificata.

(76)

Conformemente al metodo utilizzato nel caso WestLB deve inoltre essere corrisposta una commissione dello 0,3 % l'anno per la funzione di copertura per il periodo compreso tra il conferimento del capitale ed il suo riconoscimento come fondi propri di base, in quanto fino a quel momento il capitale conferito aveva quanto meno il valore di copertura (Haftungsfunktion). Si tratta del periodo fino all'8 maggio 1996 per la totalità dell'importo di 1,197 miliardi di DEM e del periodo tra l'8 maggio e il 23 dicembre 1996 per l'importo di 542 milioni di DEM.

VI.   COMMENTI DELLA GERMANIA SULLE OSSERVAZIONI DEL BDB

(77)

Nei suoi commenti alle osservazioni del BdB, la Germania ha fatto rilevare che nel caso di un investimento nel capitale sociale di una società per azioni, non sono garantiti né i dividendi, né un aumento del corso o del valore delle azioni e l'investitore si espone naturalmente al rischio di non realizzare effettivamente il rendimento atteso. Quando viene concordata una remunerazione fissa, come nel caso della BayernLB, viene eliminato il rischio legato alle previsioni, cosicché il rendimento è generalmente inferiore. Questo dimostra, secondo le autorità tedesche, che non sarebbe stato propriamente conforme alla prassi del mercato se al momento del conferimento del patrimonio a destinazione vincolata la BayernLB avesse garantito contrattualmente allo Stato libero di Baviera un rendimento che era solo atteso, ponendo in tal modo l'investitore nel patrimonio a destinazione vincolata in una posizione privilegiata rispetto all'investitore nel capitale azionario. Del resto, il metodo seguito dal BdB sarebbe problematico per il fatto stesso che nel caso di un investimento azionario, l'investitore potrebbe realizzare l'incremento di valore solo mediante la vendita della sua partecipazione, senza gravare pertanto sulla società. Un investitore privato non avrebbe mai potuto ottenere dall'impresa nella quale investe che questa gli corrisponda, imputandolo al suo patrimonio, un equivalente degli incrementi di valore che un investitore in capitale sociale avrebbe potuto realizzare solo mediante la cessione a terzi della sua partecipazione.

(78)

Il metodo CAPM sarebbe inoltre inadeguato per determinare il rendimento di mercato. In particolare, il rischio legato alle oscillazioni del mercato, presupposto nel quadro del CAPM, non esisteva, in quanto le Landesbanken non erano quotate in borsa. Non vi erano pertanto serie storiche per i fattori beta.

(79)

A prescindere da ciò, le autorità tedesche erano dell'avviso che il BdB avesse commesso degli errori anche nel determinare le singole componenti del CAPM. Non sarebbe corretto, ad esempio, tenere conto dell'inflazione di lungo termine attesa ai fini della determinazione del tasso di base privo di rischio. Ciò che conta sono esclusivamente i tassi che si potevano effettivamente ottenere sul mercato. All'epoca dei trasferimenti del patrimonio a destinazione vincolata alla BayernLB, tali tassi erano solo rispettivamente del 7,50 % e del 6,10 % l'anno e comprendevano già le aspettative di inflazione.

(80)

Il premio di rischio di mercato del 4,6 % preso come base dal BdB sarebbe eccessivamente elevato. A tale proposito le autorità tedesche hanno sostenuto tra l'altro che l'indagine di Stehle/Hartmond del 1991 relativa all'andamento dei rendimenti sul mercato azionario tedesco, alla quale il BdB faceva riferimento, non avanza alcuna conclusione sul premio di rischio di mercato sul mercato dei capitali tedesco. Per determinare il premio di rischio di mercato vi sarebbero inoltre diversi metodi, che condurrebbero a risultati sensibilmente diversi. Sulla base di propri calcoli, le autorità tedesche hanno sostenuto che negli ultimi 30 anni un premio di rischio di mercato del 4,6 % non era stato raggiunto neanche approssimativamente.

(81)

Ai fini della determinazione del valore di beta, inoltre, le Landesbanken non dovevano essere assimilate alle cosiddette banche commerciali (Kreditbanken), che peraltro non sono neanche state definite chiaramente dal BdB. Al massimo, si doveva prendere come riferimento il gruppo delle banche quotate in borsa, le cosiddette banche CDAX. Per questo gruppo, con riferimento ad un periodo di cinque anni, si otteneva un valore di beta su base mensile di 0,85 al 31 dicembre 1994 e di 0,80 al 31 dicembre 1995, come risulta dai calcoli allegati della banca dati Datastream, che peraltro calcolava correttamente il fattore beta solo su un periodo di cinque anni. Il periodo preso in considerazione dal BdB ai fini della determinazione del fattore beta, a partire cioè dal 1974, sarebbe troppo lungo, in quanto sia il contesto del mercato dei capitali, sia il settore bancario, hanno registrato agli inizi degli anni Novanta importanti cambiamenti.

(82)

Di conseguenza, nessuno dei fattori utilizzati per il CAPM era stato valutato correttamente e i rendimenti minimi conformi alle condizioni di mercato stimati per le operazioni in oggetto erano eccessivamente elevati.

VII.   OSSERVAZIONI DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA E DELLA WEST-LB

(83)

Il 30 ottobre 2003 il governo federale ha inoltrato una presa di posizione del Land Renania settentrionale-Vestfalia e della WestLB in merito alla decisione della Commissione del 13 novembre 2002 di avviare il procedimento d'indagine, nella quale essi contestano l'asserzione secondo la quale il patrimonio trasferito alle Landesbanken era comparabile a capitale sociale. Esse hanno sostenuto invece che conferimenti taciti e perpetuals (conferimenti perpetui) erano riconosciuti come fondi propri di base in Germania già dal 1991. La remunerazione di un investimento dipenderebbe inoltre non da come è classificato dalle autorità di vigilanza bancaria, bensì dal suo profilo di rischio. Dato che il patrimonio in questione costituirebbe una garanzia subordinata, la struttura di rischio presenterebbe maggiori analogie con i conferimenti taciti o con i perpetuals che con gli investimenti in capitale sociale.

(84)

La WestLB non aveva obiezioni quanto all'uso del metodo CAPM per calcolare la remunerazione minima di un investimento in capitale sociale, ma riteneva che i valori di beta nettamente superiori ad 1, calcolati dal BdB, non fossero corretti. Un fattore beta superiore ad 1 significa che le azioni di una società rappresentano un rischio più elevato del rischio generale del mercato. Tuttavia l'investimento in una Landesbank presentava un rischio nettamente inferiore al rischio generale del mercato, in forza dell'esistenza, all'epoca indiscussa, dell'Anstaltslast (obbligo dell'ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di fornirgli i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento) e della Gewährträgerhaftung (l'obbligo da parte dell'ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di far fronte ai creditori che questo non riuscisse a soddisfare tramite il proprio patrimonio).

(85)

Nel caso specifico delle Landesbanken sarebbe inoltre un errore utilizzare come riferimento il rendimento atteso al momento del trasferimento del patrimonio alle banche. In linea di massima questo approccio è ragionevole nel quadro del test dell'investitore privato. Nel caso di specie esso imporrebbe di utilizzare il rendimento atteso nel 1991. Tuttavia, il fatto che nel 2003 un investitore riceva il rendimento atteso nel 1991, rendimento che supera ampiamente i rendimenti effettivamente conseguiti, contraddice ogni realtà economica. Applicare in modo schematico e permanente un tasso di rendimento di circa il 12 % equivarrebbe ad una penalizzazione ingiustificabile delle Landesbanken rispetto ai concorrenti privati.

(86)

Per quanto riguarda la detrazione per la mancanza di liquidità del patrimonio trasferito, la WestLB e il Land Renania settentrionale-Vestfalia ritengono che il tasso privo di rischio dei titoli di Stato dovrebbe essere detratto integralmente dal rendimento di base. Essi sostengono che le Landesbanken non hanno ricevuto alcuna liquidità a seguito del trasferimento del patrimonio. Sotto il profilo economico è inammissibile detrarre da questo tasso i risparmi fiscali, in quanto la remunerazione degli strumenti del mercato dei capitali è indipendente dalla situazione fiscale. In caso contrario, il prezzo di uno stesso strumento del mercato dei capitali dovrebbe variare in funzione di considerazioni di natura fiscale.

(87)

Infine il fatto che la mancanza di liquidità del patrimonio non mettesse a rischio la posizione di liquidità riduce il rischio e di conseguenza la remunerazione e di ciò si deve tenere conto tramite una corrispondente riduzione. Analogamente, dovrebbe essere concessa una riduzione per via del fatto che l'investitore è già proprietario (cosiddetto «effetto proprietario»), in quanto un investitore che detiene una partecipazione in una società valuterebbe un investimento aggiuntivo diversamente da un nuovo investitore.

VIII.   ACCORDO TRA IL BDB, LO STATO LIBERO DI BAVIERA E LA BAYERNLB

(88)

Il 24 settembre 2004 il denunciante (il BdB), lo Stato libero di Baviera e la BayernLB hanno notificato alla Commissione un accordo in relazione al procedimento riguardante gli aiuti alla BayernLB. Sebbene le loro tesi giuridiche di base siano rimaste invariate, le parti hanno trovato un accordo su dei parametri adeguati per determinare una remunerazione appropriata per un ipotetico investimento nel capitale sociale della BayernLB. Esse hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell'accordo nella propria decisione.

(89)

Le parti hanno innanzitutto determinato, sulla base del CAPM, la remunerazione minima attesa per un investimento ipotetico nel capitale sociale della BayernLB. La remunerazione minima appropriata è risultata essere pari al 9,87 % per la prima tranche del patrimonio a destinazione vincolata e all'8,0 % per la seconda tranche.

(90)

Per il calcolo di questa remunerazione minima, esse hanno utilizzato i tassi d'interesse privi di rischio a lungo termine determinati dalle Landesbanken sulla base del REX 10 Performance Index della Deutsche Börse AG e i fattori beta, quali stimati da una perizia di [...] del 26 maggio 2004, commissionata dalle Landesbanken. In concreto, per la BayernLB si applicherebbe un tasso di interesse di base privo di rischio del 7,5 % al 31 dicembre 1994 e del 6,1 % al 31 dicembre 1995, all'epoca cioè dei due conferimenti. Sulla base della posizione di [...] per i fattori beta sono stati presi in considerazione i valori dello 0,593 (31 dicembre 1994) e dello 0,475 (31 dicembre 1995). Un premio uniforme di rischio di mercato del 4 % è stato fissato per tutte le Landesbanken.

(91)

Il tasso di interesse di partenza del 9,87 % (31 dicembre 1994) è stato pertanto calcolato come segue: tasso d'interesse privo di rischio del 7,5 % + (premio di rischio generale di mercato del 4,0 % x fattore beta di 0,593).

(92)

Il tasso di interesse di partenza dell'8,00 % (31 dicembre 1995) è stato calcolato come segue: tasso d'interesse privo di rischio del 6,1 % + (premio di rischio generale di mercato del 4,0 % x fattore beta di 0,475).

(93)

In seguito è stata applicata una riduzione per via della mancanza di liquidità del patrimonio a destinazione vincolata. I tassi d'interesse privi di rischio del 7,5 % e del 6,1 % di cui sopra sono stati utilizzati come base forfettaria per i costi di rifinanziamento lordi. Per determinare i costi di rifinanziamento netti, l'onere fiscale della BayernLB all'epoca dei due trasferimenti è stato fissato ad un tasso forfettario del 50 %, cosicché le riduzioni per mancanza di liquidità ammontano rispettivamente al 3,75 % (31 dicembre 1994) e al 3,05 % (31 dicembre 1995).

(94)

Infine è stata applicata una maggiorazione dello 0,3 %, per tenere conto della mancata emissione di diritti di voto.

(95)

Nel complesso, per il patrimonio a destinazione vincolata, è risultata appropriata una remunerazione al netto delle imposte, del 6,42 % (prima tranche) e del 5,25 % (seconda tranche), da versare sulla totalità dell'importo riconosciuto dal BAKred, a decorrere dalla fine del mese del riconoscimento come fondi propri di base da parte del BAKred (per l'importo di 655 milioni di DEM dal 31 maggio 1996 e per l'importo totale di 1,197 miliardi di DEM dal 31 dicembre 1996). Per gli anni 1998 e 1999, nei quali, a causa di oscillazioni, il valore corrente è effettivamente sceso al di sotto dell'importo riconosciuto dal BAKred, si deve tuttavia prendere in considerazione come base di calcolo solo il valore corrente ridotto.

(96)

Conformemente all'accordo, l'elemento di aiuto che la BayernLB deve rimborsare consiste pertanto nella differenza tra la remunerazione dello 0,6 % l'anno effettivamente pagata dalla BayernLB sulla parte del patrimonio a destinazione vincolata utilizzata a copertura delle attività di rischio e la remunerazione appropriata del 6,42 % (prima tranche) e del 5,25 % (seconda tranche).

(97)

Le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sull'opportunità di detrarre, in quanto ulteriore elemento della remunerazione già versato, il compenso dello 0,05 % corrisposto dalla BayernLB per l'assunzione di una garanzia da parte dello Stato libero di Baviera sul valore nominale del patrimonio a destinazione vincolata.

(98)

L'accordo non fa riferimento al pagamento di una commissione per la funzione di copertura per il periodo intercorrente tra il conferimento del capitale alla banca ed il suo riconoscimento da parte del BAKred. In una tabella allegata all'accordo, nella quale veniva calcolato l'elemento di aiuto, le parti hanno tuttavia preso in considerazione per tale periodo una commissione per la funzione di copertura dello 0,15 % l'anno, al netto delle imposte, per entrambe le tranche.

IX.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

1.   AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(99)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

1.1.   RISORSE STATALI

(100)

Con il trasferimento di patrimonio descritto lo Stato libero di Baviera ha optato per un sistema di aumento di capitale basato sul trasferimento di crediti pubblici corrispondenti a prestiti per l'edilizia alla BayernLB per il rafforzamento della sua base di fondi propri (29). Sebbene le somme rimborsate su tali crediti continuassero a restare a disposizione dell'edilizia residenziale e servissero pertanto alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, il patrimonio era stato riconosciuto ai fini della vigilanza e poteva quindi essere utilizzato per la copertura delle passività della BayernLB, che opera in regime di concorrenza con altri enti creditizi. Del resto, grazie ad una legge del parlamento della Baviera, lo Stato libero è stato autorizzato a trasferire mediante contratto alla BayernLB i prestiti pubblici destinati alla promozione dell'edilizia residenziale. In tal modo sono state trasferite alla BayernLB risorse statali.

1.2.   TRATTAMENTO FAVOREVOLE DI TALUNE IMPRESE

(101)

Allo scopo di accertare se il trasferimento di risorse statali ad un'impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione applica il cosiddetto «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Questo principio è stato accolto e sviluppato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado in una serie di cause, in particolare nella sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2003 nella causa WestLB, il cui contesto è rilevante ai fini del caso in esame (30).

a)   Il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

(102)

Secondo tale principio, non si ha trattamento favorevole di un'impresa quando vengono messi a disposizione capitali a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata» (31). Sussiste invece un trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando la remunerazione prevista e/o la situazione finanziaria dell'impresa sono tali da far apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo (32).

(103)

Il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato è applicabile anche a tutte le imprese pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano redditizie od operino in perdita. Questa posizione della Commissione è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza relativa alla causa WestLB (33).

(104)

È chiaro inoltre che la Commissione deve fondare la sua valutazione di un caso sui dati disponibili al momento in cui l'investitore ha preso la decisione di procedere all'intervento finanziario in questione. Il trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata è stato deciso nel 1994 e nel 1995 dalle competenti autorità pubbliche. Di conseguenza, la Commissione deve giudicare l'operazione sulla base dei dati allora disponibili e delle condizioni economiche e di mercato esistenti in quel momento. I dati citati nella presente decisione e che si riferiscono ad anni successivi sono utilizzati unicamente per illustrare gli effetti del trasferimento sulla situazione della BayernLB ed in nessun caso possono servire a giustificare o mettere in discussione l'operazione a posteriori.

(105)

Il fatto che lo Stato libero fosse già proprietario al 50 % dell'ente creditizio non osta all'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, in base al quale si deve verificare se il rendimento atteso o concordato per il capitale apportato è inferiore alle remunerazioni corrisposte sul mercato per investimenti comparabili. Le autorità tedesche sostengono a questo proposito che nel caso in esame l'investimento dello Stato libero non era comparabile a quello di un terzo qualsiasi, interessato esclusivamente a realizzare il massimo rendimento possibile dal capitale investito. In qualità di proprietario al 50 %, lo Stato libero era principalmente interessato a mantenere la competitività a lungo termine della sua banca di fiducia (Hausbank) e banca statale e di assicurare, attraverso il conferimento di nuovi fondi supplementari, che la «sua» banca potesse continuare anche in futuro a servire i suoi clienti abituali. Andrebbe infine considerato che l'investimento era dettato anche da ragioni di immagine. Tenuto conto della situazione dell'epoca della banca, anche un proprietario privato, come una holding privata o un gruppo di imprese, avrebbe effettuato un apporto di capitale senza avere come principale obiettivo esclusivamente l'ottimizzazione del rendimento.

(106)

La Commissione non può tuttavia accogliere l'argomentazione delle autorità tedesche. Anche quando detiene già partecipazioni in un'impresa, un investitore operante in un'economia di mercato esamina tutte le possibilità di investimento al di fuori dell'impresa. Di norma, deciderà di investire fondi supplementari nell'impresa pubblica solo se può attendersi un rendimento adeguato sull'investimento. In linea di principio, nello stabilire se un conferimento di capitale costituisca un aiuto di Stato, le prospettive di redditività a lungo termine del proprietario o anche le questioni relative all'immagine non devono essere prese in considerazione. Anche nel caso del conferimento di capitale da parte di un proprietario — indipendentemente dai motivi che lo determinano — si deve piuttosto considerare se l'investitore possa contare, entro un periodo di tempo ragionevole, su un rendimento normale sui fondi supplementari investiti.

(107)

Il Tribunale di primo grado non ha contestato questa interpretazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, che la Commissione ha seguito già nella sua decisione del 1999 nel caso WestLB (punti 161e segg.). Il Tribunale si è inoltre orientato in base al principio per cui anche un investitore privato che detenga già partecipazioni nel capitale sociale di un'impresa, di norma non si accontenta del fatto che un investimento non gli causi delle perdite o gli procuri utili limitati. Egli cercherà piuttosto di conseguire un rendimento appropriato per il suo investimento, in funzione delle circostanze del momento e della soddisfazione dei suoi interessi a breve, medio o lungo termine (34).

(108)

Alla luce del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, la questione fondamentale per il caso in esame è pertanto stabilire se tale investitore avrebbe fornito alle stesse condizioni capitali con le stesse caratteristiche del capitale destinato alla promozione dell'edilizia residenziale dello Stato libero di Baviera, in particolare tenuto conto dei previsti rendimenti dell'investimento.

b)   Articolo 295 del trattato CE

(109)

L'articolo 295 del trattato CE stabilisce che il regime di proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato. Ciò tuttavia non giustifica la violazione delle regole della concorrenza del trattato stesso.

(110)

In relazione ai procedimenti riguardanti le Landesbanken, le autorità tedesche sostengono che i fondi conferiti non potevano essere utilizzati in maniera redditizia altrimenti che con il trasferimento ad un analogo ente di diritto pubblico. Quindi, il trasferimento effettuato rappresenterebbe l'utilizzo commercialmente più sensato del patrimonio in questione. Pertanto, sostengono, qualsiasi remunerazione corrisposta per il trasferimento, vale a dire qualsiasi rendimento aggiuntivo del patrimonio trasferito, sarebbe sufficiente a giustificare il trasferimento dal punto di vista del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

(111)

Questa argomentazione non può essere accolta. È possibile che il conferimento del patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia residenziale alla BayernLB e la conseguente possibilità per la banca di utilizzare il capitale a fini di solvibilità sia l'uso commercialmente più sensato. Tuttavia, quando fondi pubblici ed altri attivi vengono utilizzati per attività commerciali in regime di concorrenza, devono essere applicate le normali regole dell'economia di mercato. Questo significa che quando lo Stato decide di utilizzare patrimonio destinato a finalità pubbliche anche per finalità commerciali, deve richiedere una remunerazione corrispondente alle condizioni del mercato.

c)   Mantenimento dell'assetto proprietario

(112)

Un modo per assicurare una remunerazione appropriata del capitale fornito sarebbe stato quello di aumentare in misura corrispondente la partecipazione dello Stato libero di Baviera nella BayernLB, a condizione che la redditività globale della banca corrispondesse al tasso normale di rendimento che un investitore operante in un'economia di mercato si attende dal suo investimento. Tuttavia lo Stato libero non ha deciso di procedere in questo modo.

(113)

Le autorità tedesche sostengono a questo proposito che nel caso in esame neanche un investitore privato sarebbe riuscito ad ottenere una modifica dell'assetto proprietario. Lo Sparkassenverband, in quanto proprietario al 50 %, non avrebbe accettato una modifica dell'assetto proprietario, poiché al momento del conferimento la BayernLB non aveva alcun bisogno di fondi propri supplementari per mantenere il volume dei crediti e in quanto, conformemente all'articolo 2 del contratto di conferimento, lo Sparkassenverband avrebbe dovuto partecipare per metà al ripristino del patrimonio a destinazione vincolata in caso di un suo utilizzo. Al momento del conferimento della prima tranche, inoltre, le casse di risparmio bavaresi avevano già messo a disposizione della banca circa 900 milioni di DEM sotto forma di conferimenti taciti — che al momento del conferimento della seconda tranche ammontavano già a circa 1,1 miliardi di DEM — senza che vi fosse stato un intervento corrispondente da parte dello Stato libero di Baviera.

(114)

Secondo la Commissione, tuttavia, se una ridistribuzione delle quote appariva impraticabile, un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe effettuato l'investimento solo se fosse stata almeno concordata una remunerazione diretta appropriata. Un investitore privato di norma non si accontenta di evitare le perdite o di ottenere un rendimento limitato per il suo investimento, ma cerca di massimizzare il rendimento del suo patrimonio in funzione delle circostanze e dei suoi interessi (35). Anche un investitore privato che detenga già partecipazioni nell'impresa beneficiaria, insisterà solitamente pertanto per ottenere una modifica dell'assetto proprietario o una remunerazione fissa appropriata. Diversamente, rinuncerebbe ad una parte del rendimento supplementare determinato dall'apporto di capitale, in quanto anche gli altri comproprietari beneficerebbero dei maggiori dividendi e dell'incremento di valore dell'impresa senza aver tuttavia effettuato un contributo equivalente.

(115)

Nel caso in esame un'interpretazione diversa non si giustifica neanche in base al fatto che nel 1995, al momento del secondo conferimento di capitale, anche le casse di risparmio bavaresi avevano già conferito alla BayernLB capitali per un totale di circa 1,1 miliardi di DEM sotto forma di conferimenti taciti. In questo caso, non è necessario stabilire se un investitore privato avrebbe rinunciato ad una ridistribuzione delle quote a suo favore, ovvero ad una remunerazione diretta, se gli altri comproprietari avessero anch'essi effettuato, contestualmente al suo conferimento di capitale ed in rapporto diretto con esso, un conferimento di capitale dello stesso tipo, proporzionale alla loro partecipazione, e tale da determinare anch'esso un incremento del rendimento. Secondo la Commissione, infatti, nel caso in oggetto manca il necessario rapporto diretto tra i conferimenti taciti ed il trasferimento del patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia residenziale. Al momento del conferimento del patrimonio a destinazione vincolata, i conferimenti taciti, solo parte dei quali erano a tempo indeterminato, erano già stati trasferiti alla BayernLB, in una serie di piccole tranche tra il 1991 e il 1995. Per tale ragione non vi era alcun rapporto temporale o sostanziale con il trasferimento del patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia residenziale. Per quanto è dato constatare, tale rapporto non è stato stabilito neanche successivamente, all'epoca del conferimento del patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia residenziale. Non è stato ad esempio concluso alcun accordo che imponesse alle casse di risparmio l'obbligo di mantenere sempre il volume complessivo dei loro investimenti ad un livello costante (36). Non risulta neanche che nel fissare la remunerazione per il suo conferimento di capitale, lo Stato libero abbia incluso nel calcolo l'apporto delle casse di risparmio.

(116)

Non si può neppure parlare di comparabilità oggettiva degli investimenti, in quanto, secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, per i conferimenti taciti era prevista esclusivamente una remunerazione fissa al tasso di mercato, mentre il conferimento di capitale dello Stato libero di Baviera era remunerato in parte mediante una remunerazione fissa, in parte, secondo le autorità tedesche, mediante gli incrementi di valore attesi. Non vi è pertanto alcuna simmetria tra i due apporti di capitale in questione per quanto concerne gli elementi della remunerazione, che in un caso assumevano la forma di una remunerazione diretta e nell'altro quella di un possibile incremento di valore. L'apporto di capitale da parte dello Stato libero di Baviera era pertanto di natura sostanzialmente diversa rispetto ai conferimenti taciti delle casse di risparmio.

(117)

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Alitalia (37), citata a questo proposito dalle autorità tedesche, occorre sottolineare che essa si riferisce ad investimenti di privati. Per contro, lo Sparkassenverband e le casse di risparmio sono organizzazioni di diritto pubblico, che non possono essere considerate come investitori privati. Inoltre, come dimostrato in precedenza, gli apporti di capitale dello Sparkassenverband e delle casse di risparmio non sono comparabili con il trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata né in termini temporali, né in termini sostanziali.

(118)

In conclusione, non vi sono elementi che inducano a ritenere che un investitore privato avrebbe rinunciato ad una remunerazione diretta appropriata in una situazione paragonabile a quella del trasferimento alla BayernLB dei prestiti a sostegno dell'edilizia.

(119)

Le autorità tedesche hanno inoltre affermato che, quanto meno al momento del trasferimento alla BayernLB del patrimonio a sostegno dell'edilizia residenziale, lo Stato libero, in qualità di proprietario al 50 %, poteva sperare di beneficiare di rendimenti dei fondi propri particolarmente interessanti rispetto ad altri enti creditizi, come dimostrato chiaramente dai rendimenti conseguiti all'epoca. Con il suo investimento, lo Stato libero di Baviera non si sarebbe pertanto accontentato di un rendimento limitato o addirittura pari a zero, ma avrebbe piuttosto avuto in mente un'impresa con una redditività superiore alla media. Il cosiddetto «effetto proprietario», vale a dire il fatto che l'investitore detiene già partecipazioni nell'impresa nella quale investe, dovrebbe essere preso in considerazione, per le autorità tedesche, almeno quando l'impresa in questione ha una redditività superiore alla media. Questa tesi è stata confermata anche dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza riguardante la WestLB.

(120)

La Commissione non può accogliere l'argomentazione delle autorità tedesche. Al momento dell'investimento, lo Stato libero di Baviera era solo proprietario al 50 %. Di conseguenza, sebbene abbia effettuato da solo l'investimento in questione, lo Stato libero di Baviera percepirebbe solo la metà dell'incremento del valore dell'impresa o degli utili attesi dall'investimento. Nessun investitore operante in un'economia di mercato accetterebbe, pur essendo comproprietario, di sopportare da solo la totalità dei costi di un investimento per poi realizzare soltanto parte dei benefici da esso derivanti. Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità tedesche, questa posizione è stata confermata espressamente anche dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza riguardante la WestLB (38). Il Tribunale non ha ritenuto conforme al comportamento di un investitore operante in un'economia di mercato il fatto che un aumento di capitale determini utili anche per gli altri comproprietari dell'impresa che non vi abbiano contribuito in alcun modo.

(121)

Anche nel caso di un'impresa con una redditività superiore alla media — come la BayernLB secondo le autorità tedesche — non si tratta di stabilire in che misura la sua redditività sia superiore alla media e se l'investitore possa comunque continuare a realizzare un rendimento complessivamente soddisfacente al momento dell'investimento. Persino nel caso di un'impresa dalla redditività decisamente superiore alla media, l'investitore privato farebbe in modo di realizzare integralmente i profitti supplementari resi possibili dall'investimento. Nel caso di un investimento da parte di uno solo dei comproprietari, in assenza di un aumento proporzionale delle quote a discapito degli altri comproprietari (inattivi) o di un contributo proporzionale parallelo da parte di questi ultimi, ciò può essere garantito solo optando per una remunerazione anticipata imputabile a tutti i comproprietari, che verrebbe corrisposta, prima della normale distribuzione degli utili, direttamente all'investitore, indipendentemente dalla sua posizione di proprietario e quindi esclusivamente a suo beneficio.

d)   Base di capitale per il calcolo della remunerazione ed elementi della remunerazione

i)   Base di capitale

(122)

In linea con il metodo seguito nel caso WestLB, la Commissione determina la remunerazione appropriata per il patrimonio destinato alla promozione economica trasferito sulla base della sua utilità commerciale per la BayernLB. Nel caso in esame, la Commissione distingue inoltre tra la cosiddetta funzione di espansione delle attività e la cosiddetta funzione di (semplice) copertura del patrimonio messo a disposizione come fondi propri per l'attività commerciale dell'ente creditizio.

(123)

Per la cosiddetta funzione di espansione delle attività del capitale si deve intendere l'espansione del potenziale di attività resa possibile da attività di rischio a seguito del riconoscimento ai fini della vigilanza di fondi propri addizionali di una banca. A questo proposito, il punto di partenza per determinare la remunerazione normale alle condizioni di mercato è la remunerazione che esigerebbe un investitore privato che mettesse a disposizione di una banca fondi propri. Se il capitale conferito, pur essendo iscritto in bilancio come fondi propri non viene riconosciuto come tale ai fini della vigilanza ovvero viene destinato alla copertura di attività di promozione economica, esso non è disponibile per l'espansione delle attività. Tuttavia, il capitale è importante non solo sotto il profilo della vigilanza. Esso resta pur sempre a disposizione dei creditori dell'ente creditizio quanto meno a fini di copertura (cosiddetta funzione di copertura), cosicché la sua funzione economica può essere sempre equiparata a quella di una garanzia. L'importo dei fondi propri indicato in bilancio costituisce infatti anche un'indicazione della solvibilità della banca per i suoi prestatori e influisce sulle condizioni alle quali la banca è in grado di raccogliere fondi esterni. La remunerazione alle condizioni di mercato della cosiddetta funzione di copertura del capitale si misura sulla base della remunerazione che un prestatore di garanzia privato avrebbe richiesto ad un ente creditizio comparabile, per dimensioni e profilo di rischio, alla BayernLB.

(124)

Lo Stato libero di Baviera aveva trasferito alla BayernLB prestiti a tasso zero e a tasso agevolato con un valore residuo pari a circa 3 798 milioni di DEM al 31 dicembre 1994 e prestiti con un valore residuo pari a circa 1 219 milioni di DEM al 31 dicembre 1995. Una perizia ha stimato il valore corrente di questo patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia in 655,7 milioni di DEM per la prima tranche e in 542,1 milioni di DEM per la seconda tranche. Nel complesso è stata in tal modo costituita una riserva speciale di 1,197 miliardi di DEM, iscritta nel bilancio della BayernLB come fondi propri.

(125)

Il BAKred aveva riconosciuto come fondi propri di base ai fini della vigilanza l'intero valore corrente delle due tranche per complessivi 1,197 miliardi di DEM, quale stimato al momento dei rispettivi trasferimenti e iscritto in bilancio come fondi propri (39). Secondo le autorità tedesche, la totalità del patrimonio destinato all'edilizia residenziale concentrato nella riserva speciale della BayernLB era a disposizione della banca per sostenere le sue attività in regime di concorrenza (40). Diversamente dal caso WestLB, non si prevedeva di utilizzare una parte della riserva speciale anche a sostegno delle attività di promozione economica dell'ente creditizio. Nel caso in esame non si pone pertanto il problema di stabilire se parte della riserva speciale iscritta in bilancio come fondi propri avesse solo funzione di copertura per la BayernLB. Il valore della riserva speciale riconosciuto ai fini della vigilanza costituisce pertanto la base per la determinazione della remunerazione appropriata per la funzione di espansione delle attività del capitale messo a disposizione.

(126)

La Commissione riconosce a tale proposito che nel 1998 e nel 1999 il valore corrente della riserva speciale è sceso al di sotto dell'importo di 1,197 miliardi di DEM riconosciuto dal BAKred e che di conseguenza in quegli anni la riserva speciale non era disponibile a sostegno delle attività in regime di concorrenza per la totalità dell'importo riconosciuto dal BAKred. La garanzia in caso di inadempimento prestata dallo Stato libero per i prestiti del patrimonio a destinazione vincolata assicurava in effetti quanto meno il rimborso dei crediti derivanti dai prestiti raggruppati in tale patrimonio. Una riduzione della riserva al di sotto del valore corrente poteva tuttavia verificarsi anche quando le somme rimborsate erano nuovamente erogate per la promozione dell'edilizia residenziale con decisioni che, secondo il contratto di conferimento, spettavano esclusivamente allo Stato libero. Non vi era alcun accordo in virtù del quale lo Stato libero garantiva che il valore del patrimonio conferito non scendesse al di sotto di un determinato valore corrente. Negli anni 1998 e 1999, nei quali, a causa di oscillazioni, il valore corrente è effettivamente sceso al di sotto dell'importo riconosciuto dal BAKred, si deve pertanto prendere in considerazione come base di calcolo solo il valore corrente ridotto. Su questo punto concordano anche le parti dell'accordo notificato il 24 settembre 2004 (41).

(127)

La Commissione chiarisce ancora una volta che la remunerazione appropriata non può essere determinata in funzione del capitale messo a disposizione effettivamente utilizzato, ma unicamente in funzione della possibilità di utilizzazione del capitale ai fini dell'espansione dell'attività. Inoltre, un investitore privato non si accontenterebbe di una remunerazione basata sul capitale effettivamente utilizzato. A questo proposito, la Commissione concorda con le osservazioni del BdB, secondo le quali per un investitore privato operante in un'economia di mercato, che deve sostenere il rischio del suo investimento, è indifferente se l'ente creditizio utilizzi effettivamente il capitale conferito per l'espansione della sua attività. Il BdB osserva giustamente che dal punto di vista di tale investitore l'unico fattore determinante è il fatto che egli non può più investire l'importo conferito e ricavarne un rendimento. Di conseguenza, come riconosciuto anche dalle parti nell'accordo notificato alla Commissione il 24 settembre 2004, il fatto che la BayernLB abbia utilizzato il capitale messo a disposizione per la copertura di attività di rischio solo una volta, nel 1996, e in misura limitata è irrilevante ai fini della determinazione della base di capitale da prendere in considerazione.

(128)

Va inoltre precisato che la data cui riferirsi per determinare la remunerazione della funzione di espansione delle attività del capitale è quella del riconoscimento della riserva speciale come fondi propri di base ai fini della vigilanza da parte del BAKred. Secondo quanto comunicato dalle autorità tedesche, dalla BayernLB e dal denunciante, è solo a partire da questa data che il capitale poteva essere utilizzato a copertura di attività di rischio.

(129)

Poiché, tuttavia, il capitale era già iscritto in bilancio come fondi propri, esso aveva almeno funzione di copertura, come illustrato più dettagliatamente in precedenza. Questo aspetto deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione della remunerazione appropriata (42).

ii)   Remunerazione effettivamente corrisposta (elementi della remunerazione)

(130)

Oltre alla remunerazione dello 0,6 % l'anno corrisposta per il capitale effettivamente utilizzato a copertura delle attività di rischio, la Commissione, contrariamente alla posizione provvisoria sostenuta nella decisione di avviare il procedimento, riconosce come remunerazione corrisposta anche il compenso dello 0,05 % l'anno che la BayernLB ha dovuto pagare per la garanzia prestata dallo Stato libero.

(131)

Facendo riferimento alle perizie della società di revisione contabile [...] del 5 ottobre 1994 e del 30 aprile 1996 a disposizione della Commissione, le autorità tedesche hanno potuto dimostrare che in assenza della garanzia in caso di inadempimento, il valore corrente dei crediti trasferiti avrebbe dovuto essere fissato ad un livello più basso, in quanto il tasso di capitalizzazione del 7,5 % sarebbe stato maggiorato da un premio di rischio. Ciò è stato confermato anche nella posizione della BAFin del 2 settembre 2004, trasmessa alla Commissione dalle autorità tedesche. La Commissione ritiene dunque provato che anche il compenso per la garanzia è direttamente collegato alla funzione di espansione delle attività del patrimonio di vigilanza, per la quale deve essere calcolata una remunerazione, e deve quindi essere riconosciuto come elemento della remunerazione.

(132)

Per quanto riguarda gli altri elementi menzionati nella decisione di avviare il procedimento, come 1) gli interessi pagati dai mutuatari, che continuano ad affluire allo Stato libero, 2) gli interessi sugli investimenti intermedi, nonché 3) i contributi proporzionali alle spese amministrative, le autorità tedesche hanno nel frattempo ammesso che non vanno considerati come elementi della remunerazione. La Commissione ritiene che non vi sia alcun motivo per discostarsi dalla posizione espressa nella decisione di avviare il procedimento.

(133)

Pagamenti degli interessi da parte dei mutuatari: la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del contratto di conferimento, in base alla quale gli interessi presenti e futuri sui crediti del patrimonio a destinazione vincolata trasferito affluiscono allo Stato, è una conseguenza del fatto che il patrimonio a destinazione vincolata deve essere tenuto distinto dal resto del patrimonio della banca (cfr. articolo 2, paragrafo 3, del contratto di conferimento). Gli interessi presenti e futuri sui crediti del patrimonio a destinazione vincolata trasferito non possono pertanto essere considerati come remunerazione per la funzione di espansione delle attività svolta da tale patrimonio in quanto fondi propri. La disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del contratto di conferimento è piuttosto una conseguenza dell'obbligo di destinare il patrimonio trasferito a finalità sociali, stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, della legge sul patrimonio a destinazione vincolata. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della legge sul patrimonio a destinazione vincolata, deve essere garantito che il patrimonio destinato alla promozione economica trasferito continui ad essere utilizzato per l'edilizia residenziale sociale come prima del trasferimento. Di conseguenza, gli interessi presenti e futuri sui crediti che compongono tale patrimonio a destinazione vincolata possono essere utilizzati esclusivamente per misure inerenti all'edilizia residenziale sociale. Il fatto che tali interessi affluiscano allo Stato è pertanto legato unicamente all'obbligo di destinazione sociale del patrimonio a destinazione vincolata e non può essere interpretato a posteriori come una remunerazione versata dalla BayernLB.

(134)

Interessi sugli investimenti intermedi: neanche gli interessi sugli investimenti intermedi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarta e quinta frase del contratto di conferimento possono essere considerati come remunerazione per la funzione di espansione delle attività svolta dal patrimonio di vigilanza. Infatti le somme rimborsate, che per via dell'obbligo di destinazione sociale confluiscono nel patrimonio a destinazione vincolata, vengono nuovamente erogate sotto forma di prestiti a tasso agevolato per l'edilizia residenziale sociale, conformemente alle direttive ed ai requisiti dello Stato libero di Baviera (43). Secondo le autorità tedesche, alla BayernLB spetta solo l'elemento capitale dei diritti sui prestiti (funzione di garanzia/copertura dei fondi propri), mentre, conformemente al contratto, l'utilizzazione e i ricavi dei fondi propri restano di competenza dello Stato libero di Baviera in virtù della destinazione vincolata di carattere sociale (44). Poiché nel presente procedimento si tratta appunto di stabilire la remunerazione appropriata per la funzione di garanzia/copertura dei fondi propri, un'eventuale remunerazione dovuta per l'utilizzo del capitale non può essere computata come remunerazione per la funzione di garanzia/copertura.

(135)

Contributi proporzionali alle spese amministrative: il fatto che i contributi alle spese amministrative spettanti allo Stato libero non confluiscano nel patrimonio a destinazione vincolata non è altro che un'ulteriore conseguenza del principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del contratto di conferimento, che stabilisce la separazione dei fondi conferiti dal resto del patrimonio della banca. Il fatto che lo Stato continui a percepire parte dei contributi alle spese amministrative versati dai mutuatari è pertanto l'espressione del mantenimento della destinazione vincolata e della conseguente separazione patrimoniale dei fondi conferiti. Neanche questo elemento può essere interpretato a posteriori come una remunerazione che la BayernLB deve corrispondere.

e)   Raffronto con altri strumenti rappresentativi di capitale proprio

(136)

Come già illustrato, nel caso in esame il punto di partenza per determinare la remunerazione normale alle condizioni di mercato è la remunerazione che esigerebbe un investitore operante in condizioni di mercato che mettesse a disposizione di una banca fondi propri.

(137)

Nel caso in esame è fuori discussione che non sia possibile raffrontare direttamente il patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia trasferito alla BayernLB ed altre operazioni. Sebbene sotto vari aspetti l'operazione possa presentare analogie con determinati strumenti, vi sono rispetto ad ogni strumento differenze sufficienti perché questo tipo di raffronto presenti un valore limitato. Per tale ragione, conformemente al metodo seguito nel caso WestLB, anche in questo caso la remunerazione appropriata può essere determinata solo comparando il conferimento del patrimonio con diversi strumenti rappresentativi di capitale proprio normalmente disponibili sul mercato, al fine di individuare, per analogia, lo strumento più simile e che rappresenta pertanto il parametro di riferimento per la determinazione della remunerazione.

(138)

Le autorità tedesche, la BayernLB ed il denunciante concordano sul fatto che il patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia confluito nella riserva speciale possa essere comparato esclusivamente al capitale sociale o a conferimenti taciti. La riserva speciale è stata riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base (capitale di classe 1) e può pertanto essere raffrontata solo con gli strumenti rappresentativi di capitale proprio riconosciuti come fondi propri di base in Germania nell'anno del conferimento. Secondo le autorità tedesche, nel 1994 e nel 1995, tali strumenti erano costituiti solo dal capitale sociale di una banca e dalle riserve e dai conferimenti taciti che rispondevano ai requisiti specifici di cui all'articolo 10, paragrafo 4 della legge bancaria.

(139)

Su questo punto la Commissione concorda con le parti del procedimento. Già nella sua decisione 2000/392/CE del 1999 relativa al caso WestLB (punto 199), essa ha chiarito che un raffronto tra il patrimonio della Wfa, anch'esso riconosciuto come fondi propri di base, con strumenti ibridi, riconosciuti solo come fondi supplementari, quali ad esempio i certificati di godimento e le azioni privilegiate senza diritti di voto, non poteva costituire la base per la determinazione della remunerazione appropriata del capitale trasferito. I fondi propri di base presentano un'utilità molto superiore per un'impresa, in quanto le consentono di reperire fondi propri supplementari (come certificati di godimento) a concorrenza dello stesso importo al fine di aumentare la base di fondi propri. Presupposto per il riconoscimento come fondi propri di base è una maggiore esposizione al rischio del capitale messo a disposizione, che si riflette in linea di principio anche in una remunerazione di tali strumenti superiore a quella consueta sul mercato. Una comparabilità con i cosiddetti fondi propri supplementari, che possono essere utilizzati solo in misura limitata per l'espansione dell'attività, può quindi essere esclusa fin dal principio.

(140)

La Commissione è inoltre dell'avviso che il raffronto effettuato dalle autorità tedesche e dalla BayernLB con i conferimenti taciti ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 4, della legge bancaria, ovvero con i conferimenti taciti delle casse di risparmio bavaresi e di altri investitori istituzionali, effettuati a partire dagli inizi del 1991, non sia una base adeguata per la determinazione della remunerazione appropriata della riserva speciale. Il trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata è piuttosto assimilabile ad un investimento nel capitale sociale della BayernLB.

(141)

Un fattore importante per la Commissione è il fatto che il patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia residenziale sia stato trasferito non sotto forma di conferimento tacito, bensì di riserva speciale, sebbene all'epoca del conferimento di entrambe le tranche la BayernLB avesse già ricevuto ingenti volumi di conferimenti taciti e li utilizzasse già abitualmente come strumento per aumentare i fondi propri. Come attestato dalle decisioni di cui dispone la Commissione, anche il BAKred, dal canto suo, ha riconosciuto la riserva speciale non come conferimenti taciti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge bancaria, bensì come riserva ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, prima frase, punto 5 e paragrafo 3, seconda frase, della legge bancaria. Entrambi i fattori inducono a ritenere che il capitale messo a disposizione fosse assimilabile a capitale sociale piuttosto che a conferimenti taciti.

(142)

È vero inoltre che il patrimonio a destinazione vincolata della BayernLB presenta alcune caratteristiche che si ritrovano solitamente piuttosto nei conferimenti taciti (45). La Commissione ritiene tuttavia che il rischio che il capitale conferito venisse almeno in parte utilizzato come copertura in caso di insolvenza o liquidazione non fosse inferiore a quello relativo ad un investimento in capitale sociale.

(143)

La Commissione non può accogliere l'argomentazione delle autorità tedesche secondo la quale il rischio di perdita era inferiore a quello di un investimento in capitale sociale, in quanto già prima del conferimento del patrimonio a destinazione vincolata la BayernLB disponeva di ingenti fondi propri e non dipendeva quindi dal capitale in questione. La riserva speciale è stata effettivamente utilizzata a copertura di attività di rischio un'unica volta e solo per un periodo molto breve. Ciò che conta nel caso in esame è tuttavia il fatto che non era possibile stabilire a priori che la banca non avrebbe utilizzato il capitale a fini di copertura. Al contrario, nella relazione che accompagnava il progetto di legge sul patrimonio a destinazione vincolata, quale approvato poi dal parlamento della Baviera, si menzionava esplicitamente come motivazione del conferimento di capitale la necessità di rafforzare la competitività nazionale ed internazionale della Bayerische Landesbank mediante un aumento dei fondi propri, al fine di assicurare il proseguimento con successo della sua attività. Anche nei progetti preliminari e nelle annotazioni interne del ministero bavarese l'obiettivo dichiarato dell'operazione era quello di consentire l'espansione delle attività. Inoltre, le stesse autorità tedesche hanno dichiarato che al momento del trasferimento della prima e della seconda tranche nel 1994 e nel 1995 vi era chiaramente l'intenzione di utilizzare la riserva speciale trasferita a copertura di attività di rischio (46). Un investitore operante in un'economia di mercato che in simili circostanze avesse messo a disposizione del capitale avrebbe pertanto insistito per ottenere la totalità della remunerazione, in primo luogo, in quanto sopportava l'intero rischio di perdita ed in secondo luogo, in quanto la banca aveva la facoltà di investire a sua discrezione la totalità del capitale, così come il resto del capitale, nelle attività in regime di concorrenza.

(144)

Sebbene le autorità tedesche e la BayernLB sostengano che vi fosse un accordo sul fatto che la BayernLB avrebbe coperto il suo fabbisogno di capitale per l'espansione delle attività commerciali principalmente mediante conferimenti taciti di investitori istituzionali, tale intenzione non è stata ribadita espressamente né in apposite disposizioni dei contratti di conferimento, né nella legge relativa al conferimento. Un investitore privato non avrebbe pertanto confidato nel fatto che il suo capitale non sarebbe stato utilizzato. L'esistenza inoltre di un accordo in base al quale la BayernLB avrebbe utilizzato la riserva speciale a copertura delle attività di rischio solo dopo aver fatto ricorso agli altri fondi propri disponibili non è del resto in contrasto con la presente analisi del rischio, se si parte dal presupposto che in ogni caso vi era l'intenzione di utilizzare il capitale a copertura delle attività di rischio. A giudizio della Commissione, nessuno di questi due aspetti permette di dimostrare che il rischio di perdita in caso di insolvenza o liquidazione era qualitativamente inferiore rispetto al capitale sociale.

(145)

Conformemente all'articolo 2, dell'accordo del 15 dicembre 1994 tra lo Stato libero di Baviera e lo Sparkassenverband Bayern, quest'ultimo, in qualità di comproprietario, era tenuto a ripianare per metà un'eventuale perdita della BayernLB qualora la riserva speciale fosse stata esaurita o utilizzata dai creditori a copertura delle perdite. Ciò non eliminava tuttavia il rischio di perdita, almeno parziale, della riserva speciale in caso di insolvenza o liquidazione, in quanto in base all'accordo la riserva speciale doveva essere ricostituita solo proporzionalmente. Questo accordo tra i proprietari non riduce inoltre i benefici che la BayernLB poteva ricavare dal capitale e la sua esistenza non può quindi giustificare una riduzione della remunerazione complessiva che deve essere corrisposta dalla BayernLB. Sarebbe stato pertanto inaccettabile che la BayernLB non dovesse pagare più nulla, se lo Sparkassenverband Bayern si fosse impegnato nei confronti dello Stato libero di Baviera a sostenere la totalità della perdite. Questo accordo avrebbe potuto ad ogni modo dare luogo, a livello interno, ad una compensazione da parte dello Stato libero di Baviera allo Sparkassenverband Bayern per l'assunzione di un rischio supplementare, ma non vi è stato alcun accordo in tal senso ed il fatto è irrilevante ai fini del presente procedimento.

(146)

Infine, non convince neanche l'obiezione per cui nel caso in esame, al momento del conferimento la riserva speciale rappresentava circa l'8 % del capitale complessivo e pertanto il rischio di perdita era notevolmente inferiore a quello nel caso WestLB, dove il patrimonio della Wfa rappresentava quasi il 50 % dei fondi propri della banca. Nel caso WestLB, l'ingente volume del conferimento di capitale era un indizio dell'analogia con il capitale sociale e non l'unico fattore determinante. Anche nella decisione relativa alla WestLB, la Commissione è giunta sulla base di un esame complessivo alla conclusione che l'operazione da valutare presentava un'analogia predominante con un investimento nel capitale sociale.

(147)

Sulla base degli aspetti summenzionati, con particolare riferimento ad un'analisi del rischio incorso da un investitore con l'operazione in oggetto, la Commissione giunge alla conclusione che il punto di partenza per determinare la remunerazione appropriata del patrimonio a destinazione vincolata è la remunerazione per il capitale sociale messo a disposizione della BayernLB. Anche le parti dell'accordo trasmesso alla Commissione il 24 settembre 2004 hanno basato la loro proposta di remunerazione sull'analogia con il capitale sociale.

f)   I problemi sotto il profilo della liquidità

(148)

L'argomentazione delle autorità tedesche e della BayernLB per quanto riguarda i problemi legati alla mancanza di liquidità può essere in linea di principio condivisa. Un apporto di capitale «normale» in una banca rifornisce la banca sia di liquidità che di una base di fondi propri necessari per ragioni di vigilanza all'espansione delle sue attività. Allo scopo di utilizzare pienamente il capitale, vale a dire di espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell'8 %) gli attivi ponderati al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte. In termini più semplici, la differenza tra l'interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l'interesse versato moltiplicato per 11,5 meno altri costi che sostiene la banca (ad esempio spese di amministrazione), dà l'utile sul capitale (47). Dato che il patrimonio destinato alla promozione dell'edilizia non fornisce alla BayernLB liquidità immediata, in quanto il patrimonio trasferito e tutti i redditi generati continuano ad essere destinati per legge alla promozione dell'edilizia residenziale, la BayernLB ha affrontato costi di finanziamento addizionali per raccogliere i fondi necessari sui mercati finanziari, allo scopo di sfruttare pienamente le possibilità commerciali che si aprivano con i fondi propri aggiuntivi, vale a dire di espandere gli attivi ponderati in base al rischio di 12,5 volte l'importo del capitale (o di mantenere gli attivi al livello esistente) (48). A causa di questi costi addizionali che non sorgono nel caso di capitale apportato sotto forma di liquidità, la remunerazione appropriata deve essere ridotta di conseguenza. Un investitore operante in un'economia di mercato non potrebbe attendersi di ricevere la stessa remunerazione prevista nel caso di un'iniezione di contante.

(149)

La Commissione è tuttavia dell'avviso che non debba essere preso in considerazione l'intero tasso d'interesse di rifinanziamento. I costi di rifinanziamento costituiscono delle spese operative e quindi riducono il reddito imponibile. Ciò significa che il risultato netto della banca non viene ridotto dell'importo delle spese addizionali sostenute per gli interessi. Parte di queste spese vengono infatti compensate dalla riduzione dell'imposta sulle società. Solo i costi netti dovrebbero essere presi in considerazione come onere addizionale per la BayernLB a causa della natura speciale del capitale trasferito. In sostanza, questo significa che la Commissione riconosce che per la BayernLB sorgono dei «costi di liquidità» addizionali per un importo pari ai «costi di rifinanziamento meno le imposte sulle società» (49).

(150)

La Commissione non può accogliere neanche l'argomentazione delle autorità tedesche secondo la quale un investitore privato, tenuto conto del fatto che il capitale conferito alla BayernLB rappresentava solo l'8 % dei fondi propri e non, come nel caso WestLB il 50 %, non avrebbe potuto imporre una deduzione dei soli costi di rifinanziamento netti. Questo argomento non è convincente. L'unico fattore determinante è il fatto che la BayernLB avrebbe potuto detrarre fiscalmente, come spese operative, i costi di rifinanziamento e conseguire in tal modo un vantaggio che, sotto il profilo della normativa europea sugli aiuti di Stato deve essere preso in considerazione, indipendentemente dal volume del capitale messo a disposizione.

g)   Remunerazione appropriata per l'importo di 1,197 miliardi di DEM

(151)

Esistono certamente diversi modi per calcolare la remunerazione appropriata dell'importo di 1,197 miliardi di DEM. Tuttavia, come indicato in seguito, tutti i metodi per calcolare la remunerazione del capitale sociale messo a disposizione seguono gli stessi principi di base. Sulla base di questi principi, la Commissione effettua il calcolo in due fasi: in primo luogo viene calcolata la remunerazione minima che un investitore si attenderebbe per un investimento (ipotetico) nel capitale sociale della BayernLB. In seguito esamina se, alla luce delle specificità dell'operazione in questione, il mercato avrebbe convenuto una maggiorazione o una riduzione ed in tal caso se sia possibile procedere ad una quantificazione metodologicamente solida di tale importo.

i)   Determinazione di una probabile remunerazione minima per un investimento nel capitale sociale della BayernLB

(152)

Il rendimento atteso ed il rischio di un investimento sono elementi determinanti nella decisione di investire in un'economia di mercato. Per determinare il loro livello, l'investitore incorpora nel suo calcolo tutte le informazioni disponibili riguardanti l'impresa e il mercato. In questo ambito si basa su rendimenti storici medi, che in generale sono un termine di riferimento per l'efficienza futura di un'impresa, e tra l'altro su un'analisi del modello aziendale della società per il periodo dell'investimento in questione, della strategia e della qualità della gestione o delle prospettive relative del settore in questione.

(153)

Un investitore operante in un'economia di mercato procederà ad un investimento solo se esso produce un rendimento superiore o presenta un rischio inferiore rispetto al migliore uso alternativo del capitale. Analogamente, non investirà in una società il cui rendimento atteso è inferiore al rendimento medio previsto per altre società con un profilo di rischio analogo. In questo caso si può presumere che vi siano sufficienti alternative al progetto di investimento considerato che promettono un rendimento più elevato pur in presenza dello stesso grado di rischio.

(154)

Per determinare la remunerazione minima appropriata esistono vari metodi, che spaziano dalle diverse varianti dell'approccio del costo di finanziamento al metodo CAPM. Per descrivere i diversi approcci, occorre innanzitutto distinguere tra due componenti, un rendimento privo di rischio ed un premio di rischio specifico per il progetto di investimento:

il rendimento minimo appropriato per un investimento rischioso

=

tasso base privo di rischio + premio di rischio per l'investimento rischioso.

Di conseguenza il rendimento minimo appropriato di un investimento rischioso può essere descritto come la somma del tasso di rendimento privo di rischio e del premio di rischio aggiuntivo per l'assunzione del rischio specifico dell'investimento.

(155)

La base per la determinazione del rendimento è pertanto l'esistenza di una forma di investimento priva di rischio di insolvenza con un rendimento che si presume privo di rischio. Per determinare il tasso di base privo di rischio viene utilizzato di norma il rendimento previsto sui titoli di Stato a interesse fisso (o eventualmente un indice basato su tali titoli), in quanto questi ultimi costituiscono forme di investimento con un rischio relativamente contenuto. I vari metodi divergono invece quando si tratta di determinare il premio di rischio:

Approccio del costo di finanziamento: il previsto rendimento dei fondi propri per l'investitore rappresenta i futuri costi di finanziamento per la banca che utilizza il capitale. Nell'ambito di questo approccio vengono innanzitutto determinati i costi storici dei fondi propri registrati da banche comparabili. La media aritmetica di tali costi storici viene quindi equiparata ai previsti costi futuri dei fondi propri e dunque ai rendimenti attesi dall'investitore.

Approccio del costo di finanziamento con Compound Annual Growth Rate: è basato sull'uso della media geometrica anziché della media aritmetica (Compound Annual Growth Rate).

Capital Asset Pricing Model (CAPM): il CAPM è il modello della finanza moderna più noto e più frequentemente testato che consente di determinare il rendimento atteso da un investitore tramite la seguente formula:

rendimento minimo

=

tasso base privo di rischio + (premio di rischio di mercato × beta).

Il premio di rischio per l'investimento in fondi propri si ottiene moltiplicando il premio di rischio del mercato per il fattore beta (premio di rischio del mercato per beta). Il fattore beta viene utilizzato per quantificare il rischio di un'impresa in rapporto al rischio complessivo di tutte le imprese.

(156)

Il CAPM è il metodo predominante per calcolare i rendimenti degli investimenti per quanto riguarda le grandi imprese quotate. Non essendo la BayernLB un'impresa quotata, non è tuttavia possibile derivare per essa direttamente il valore di beta. Pertanto il CAPM può essere utilizzato solo sulla base di una stima del fattore beta.

(157)

Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003, il BdB, utilizzando il CAPM, è giunto alla conclusione che la remunerazione minima attesa da un investimento nel capitale sociale della BayernLB all'epoca del trasferimento dei crediti corrispondenti a prestiti per l'edilizia era pari rispettivamente al 13,34 % l'anno al 31 dicembre 1994 e al 12,87 % l'anno al 31 dicembre 1995. Le autorità tedesche hanno espresso riserve di principio in merito all'uso del CAPM. Esse hanno inoltre sostenuto che il BdB avrebbe preso un valore di beta troppo elevato e non avrebbe calcolato in modo corretto il tasso base privo di rischio. Il premio di rischio di mercato del 4,6 % sarebbe inoltre troppo elevato. Se il BdB avesse applicato il CAPM in modo corretto, sarebbe giunto ad una remunerazione minima nettamente inferiore per un investimento ipotetico nel capitale sociale della BayernLB. Nel loro accordo sulla remunerazione di mercato appropriata, lo Stato libero di Baviera, la BayernLB e il BdB sono giunti alla conclusione che la remunerazione minima appropriata era pari al 9,87 % per la prima tranche e all'8,00 % per la seconda tranche.

(158)

Le parti hanno utilizzato il CAPM come base per i loro calcoli e hanno considerato un tasso base privo di rischio del 7,50 % (al 31 dicembre 1994) e del 6,10 % (al 31 dicembre 1995). La determinazione di questi tassi si basava sul presupposto che il patrimonio a destinazione vincolata dovesse essere messo stabilmente a disposizione della BayernLB. Le parti hanno pertanto evitato di utilizzare un tasso di rendimento privo di rischio per un periodo fisso (ad esempio rendimento per titoli di Stato decennali) osservato sul mercato al momento del conferimento del patrimonio, in quanto non terrebbe conto del rischio di reinvestimento, ovvero del rischio di non riuscire ad investire nuovamente allo stesso tasso privo di rischio alla scadenza del periodo d'investimento. Secondo le parti il modo migliore per tenere conto del rischio di investimento sarebbe quello di ricorrere ad un «Total Return Index» (indice di rendimento globale). Pertanto le parti hanno utilizzato il REX10 Performance Index della Borsa tedesca, che riproduce il rendimento di un investimento in titoli della Repubblica federale di Germania di durata esattamente pari a dieci anni. Le serie dell'indice utilizzate contengono i valori di fine anno del REX10 Performance Index a partire dal 1970. Le parti hanno quindi determinato il rendimento annuo che rispecchia il trend corrispondente all'andamento del REX10 Performance Index nel periodo tra il 1970 e il 1994 e tra il 1970 e il 1995 e sono giunte ai tassi base privi di rischio summenzionati del 7,50 % (al 31 dicembre 1994) e del 6,10 % (al 31 dicembre 1995).

(159)

Considerato che il capitale doveva effettivamente essere messo stabilmente a disposizione della BayernLB, la procedura adottata per determinare i tassi base privi di rischio in questo caso particolare appare appropriata. Il REX10 Performance Index costituisce inoltre una fonte di dati generalmente riconosciuta. I tassi di base privi di rischio così determinati sembrano pertanto adeguati.

(160)

Il fattore beta è stato stimato pari a 0,593 (al 31 dicembre 1994) e a 0,475 (al 31 dicembre 1995) sulla base di una perizia di [...], presentata alla Commissione, che riguarda i fattori beta corretti di tutti gli istituti di credito quotati alla Borsa tedesca. Sulla base di questo studio e alla luce del profilo commerciale della BayernLB, questi fattori beta devono essere considerati adeguati.

(161)

La Commissione ritiene inoltre che anche il premio di rischio di mercato del 4,0 % sia giustificato. Già nel procedimento relativo alla WestLB è stato applicato più volte il cosiddetto premio di rischio generale del mercato di lungo termine, ovvero la differenza tra il rendimento medio di lungo termine di un portafoglio azionario normale e il rendimento dei titoli di Stato. Nelle perizie riguardanti il predetto caso sono stati applicati margini del 3 %-5 %, a seconda della metodologia utilizzata, del periodo di riferimento e della base di dati. Ad esempio, una relazione commissionata dal BdB ha elaborato percentuali alternative del 3,16 % e del 5 %, un'altra commissionata dalla WestLB nello stesso caso è arrivata a valori del 4,5 % e 5 %, mentre Lehman Brothers ha calcolato, sempre per conto della WestLB, un tasso del 4 %. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che non vi sia in questo caso alcuna ragione per discostarsi dal premio di rischio di mercato utilizzato nell'accordo. Sulla base del CAPM, la Commissione non ha alcun dubbio che la remunerazione minima determinata dalle parti possa essere considerata appropriata nel caso in esame.

(162)

La Commissione non ha alcuna ragione per ritenere che nel caso in esame la remunerazione minima determinata dalle parti per un investimento ipotetico in capitale sociale non supererebbe un test di mercato. La Commissione fissa quindi la remunerazione minima appropriata al 9,87 % l'anno per la prima tranche del patrimonio a destinazione vincolata e all'8,00 % l'anno per la seconda tranche (al netto dell'imposta sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori).

ii)   Riduzione del rendimento per mancanza di liquidità

(163)

Le autorità tedesche hanno dichiarato che i costi di rifinanziamento effettivi della BayernLB erano stati pari in media al 7,71 % nel secondo semestre 1994, al momento cioè del conferimento della prima tranche, e al 6,78 % nel secondo semestre 1995, al momento cioè del conferimento della seconda tranche. Nel loro accordo le parti hanno utilizzato per i costi lordi minimi di rifinanziamento il tasso base privo di rischio a lungo termine da esse determinato e pari al 7,50 % al 31 dicembre 1994 (prima tranche) e al 6,10 % al 31 dicembre 1995 (seconda tranche). Le parti hanno inoltre concordato di ipotizzare un'aliquota fiscale forfettaria del 50 % (50). Di conseguenza le parti arrivano ad un tasso di rifinanziamento netto del 3,75 % per la prima tranche e del 3,05 % per la seconda tranche e ad una corrispondente riduzione per mancanza di liquidità.

(164)

Sulla base di questo accordo e del fatto che gli importi in questione sono all'interno della forchetta già indicata in precedenza dalla Germania, la Commissione ritiene che non vi sia alcuna ragione di considerare tali importi come inadeguati e li utilizza pertanto come base per determinare l'elemento di aiuto.

iii)   Maggiorazione del rendimento in ragione delle particolarità del trasferimento

(165)

In pratica, quando viene determinata una remunerazione, le circostanze atipiche, che distinguono l'investimento considerato da un investimento normale nel capitale sociale della società interessata, danno origine in genere a riduzioni o maggiorazioni. Occorre pertanto esaminare se le particolarità, e soprattutto il profilo di rischio specifico del trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata, giustificano un aggiustamento della remunerazione minima del 9,87 % (per la prima tranche) e dell'8 % (per la seconda tranche) sopradeterminata, che un investitore privato si attenderebbe per un investimento (ipotetico) nel capitale della BayernLB e se la Commissione possa produrre una quantificazione metodologicamente solida di tale aggiustamento. Sotto questo profilo devono essere considerati tre aspetti: in primo luogo, la mancata emissione di nuove quote della società con i diritti di voto associati, in secondo luogo, il volume straordinario del patrimonio trasferito ed in terzo luogo la mancanza di fungibilità dell'investimento.

(166)

Il trasferimento del patrimonio non ha conferito al Land diritti di voto aggiuntivi, né questo svantaggio è stato compensato da un investimento comparabile dell'altro comproprietario. Rinunciando ai diritti di voto, l'investitore rinuncia alla possibilità di influenzare il consiglio di amministrazione della banca nel processo decisionale. Per compensare lo squilibrio derivante dall'accettazione di un rischio più elevato di perdita senza un aumento corrispondente di influenza sull'impresa, un investitore operante in un'economia di mercato (anche se il rischio potenziale è garantito da accordi interni con gli altri comproprietari) avrebbe richiesto una remunerazione più elevata. Sulla base della remunerazione più elevata delle azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie, la Commissione considera appropriata una maggiorazione di almeno lo 0,3 % l'anno (al netto dell'imposta sulle società). Anche le parti dell'accordo ritengono che una maggiorazione dello 0,3 % l'anno sia appropriata per tenere conto della mancata emissione di nuovi diritti di voto.

(167)

Per quanto concerne il volume del patrimonio trasferito e l'effetto sulla BayernLB sotto il profilo della direttiva sulla solvibilità, la Commissione ritiene che nel caso in esame non si debbano applicare maggiorazioni. Con il conferimento del patrimonio a destinazione vincolata, i fondi propri di base della BayernLB sono aumentati solo dell'8 %, contrariamente agli altri casi citati relativi alle Landesbanken, nei quali il capitale di base è talvolta raddoppiato. D'altro canto, alla luce dei requisiti patrimoniali eccezionali imposti dalla direttiva sulla solvibilità agli enti creditizi dell'UE, un'iniezione di capitale di circa 1,197 miliardi di DEM in una delle principali banche universali tedesche non deve essere considerata estranea a qualsiasi decisione commerciale normale. La Commissione ritiene dunque improbabile che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe richiesto una maggiorazione particolare per l'entità, assoluta e relativa, del conferimento di capitale nel caso in esame. La Commissione si astiene pertanto dall'applicare una maggiorazione collegata al volume del capitale trasferito, il che va a favore della BayernLB. Neanche l'accordo tra le parti prevede maggiorazioni per via del volume elevato del patrimonio trasferito.

(168)

Infine occorre attirare l'attenzione sulla mancanza di fungibilità dell'investimento, ovvero sull'impossibilità di ritirare in qualunque momento il capitale investito. Normalmente, un investitore può vendere a terzi sul mercato uno strumento rappresentativo di capitale proprio e quindi porre fine al suo investimento. Più precisamente, un normale apporto di capitale sociale ha luogo come segue: l'investitore apporta il patrimonio (in contante o in natura), che viene registrato sul lato attività dello stato patrimoniale. Di norma, vi corrisponde sul lato passività una quota di partecipazione negoziabile a favore dell'investitore, ad esempio azioni nel caso di una società per azioni. L'investitore può vendere queste azioni a terzi. Non può ritirare il valore del patrimonio apportato in origine, in quanto esso costituisce parte dei fondi propri della società e non è pertanto più a sua disposizione. Vendendo le azioni, alla quotazione prevalente, può tuttavia realizzare il loro controvalore economico. Il suo investimento è quindi fungibile. Le circostanze specifiche del trasferimento del patrimonio a destinazione vincolata non danno al Land tale possibilità. Tuttavia la Commissione non vede alcuna ragione per applicare un'eventuale maggiorazione. Sebbene il Land non avesse la possibilità di realizzare il controvalore economico in virtù della negoziabilità dell'investimento, era ed è libero, in linea di principio, di ritirare per legge il patrimonio a destinazione vincolata dalla BayernLB e realizzare rendimenti eventualmente più elevati reinvestendolo in altre istituzioni. Anche in questo caso l'accordo raggiunto tra il BdB, lo Stato libero di Baviera e la BayernLB non prevede maggiorazioni per via della mancanza di fungibilità del patrimonio.

(169)

Nel complesso, la Commissione è pertanto dell'avviso che una maggiorazione del rendimento dello 0,3 % l'anno (al netto dell'imposta sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori) sia pertanto appropriata per la rinuncia a diritti di voto aggiuntivi.

iv)   Nessuna riduzione della remunerazione per via dell'accordo su una remunerazione forfettaria

(170)

Nel caso di azioni la remunerazione dipende direttamente dall'andamento della società ed è espressa in linea di principio in dividendi ed in una partecipazione all'aumento di valore dell'impresa (espresso ad esempio in incrementi delle quotazioni azionarie). Il Land riceve una remunerazione fissa, il cui livello dovrebbe rispecchiare entrambi questi elementi propri della remunerazione di apporti di capitale «normali». Si può argomentare che il fatto che il Land riceva una remunerazione fissa anziché una direttamente connessa all'andamento della BayernLB costituisca un vantaggio che giustifica una riduzione del tasso della remunerazione. Se tale remunerazione fissa di fatto costituisca effettivamente un vantaggio rispetto ad una remunerazione variabile, collegata ai profitti della società, dipende dall'andamento futuro dell'impresa. Se i risultati peggiorano, un tasso fisso va a favore dell'investitore, se migliorano, lo svantaggia. Tuttavia l'andamento effettivo non può essere preso in considerazione a posteriori ai fini della valutazione della decisione di investimento. Il carattere forfettario della remunerazione non rappresenta pertanto per l'investitore un vantaggio tale per cui questi avrebbe acconsentito ad una riduzione della remunerazione. Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che l'accordo sulla remunerazione forfettaria non giustifichi una riduzione del tasso di remunerazione.

v)   Remunerazione complessiva

(171)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione, in accordo con il denunciante BdB, con lo Stato libero di Baviera e con la BayernLB, che una remunerazione appropriata per la prima tranche dell'investimento in questione ammonterebbe al 6,42 % l'anno (al netto delle imposte sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori), vale a dire: 9,87 % di rendimento normale sull'investimento in questione, più un premio dello 0,3 % per le particolarità dell'operazione, meno il 3,75 % per spese di finanziamento che la BayernLB deve sostenere per via della mancanza di liquidità del patrimonio trasferito. Per la seconda tranche, la Commissione è giunta alla conclusione che una remunerazione appropriata ammonterebbe al 5,25 % l'anno (al netto delle imposte sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori), vale a dire: 8 % di rendimento normale, più un premio dello 0,3 %, meno il 3,05 % per la mancanza di liquidità del patrimonio trasferito.

vi)   Determinazione di una remunerazione minima per l'investimento di 1,197 miliardi di DEM fino al momento del riconoscimento da parte del BAKred

(172)

Come già esposto, la riserva speciale di 1,197 miliardi di DEM rappresentava già un valore materiale per la BayernLB prima ancora di essere riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base ai sensi della legge bancaria, in quanto entrambe le tranche erano già iscritte in bilancio come fondi propri a partire dal momento del loro conferimento. La sua funzione economica è pertanto assimilabile a quella di una garanzia o copertura. Per esporsi ad un rischio di questo tipo, un investitore operante in un'economia di mercato richiederebbe una remunerazione appropriata.

(173)

Le autorità tedesche ritengono, come del resto riconosciuto dalla Commissione nel caso WestLB (51), che una remunerazione dello 0,3 % l'anno al lordo delle imposte per la funzione di copertura di cui beneficia la BayernLB costituisca un tasso di partenza adeguato. Le ragioni che hanno motivato in tale decisione una maggiorazione del tasso di partenza non si applicano invece, secondo le autorità tedesche, nel caso in esame. Nel caso WestLB, al tasso summenzionato dello 0,3 % l'anno (al lordo delle imposte) è stata applicata una maggiorazione di un ulteriore 0,3 % l'anno, in quanto a) le garanzie bancarie sono di solito associate ad operazioni determinate e hanno durata determinata (cosa che non si verificava nel caso della WestLB) e b) l'importo di più di 3,4 miliardi di DEM messo a disposizione della WestLB è superiore a quello che viene di norma coperto mediante simili garanzie bancarie.

(174)

Tenuto conto della sostanziale comparabilità della WestLB e della BayernLB, nonché della mancanza di altri punti di riferimento, la Commissione parte dal presupposto che questo tasso corrisponda alla remunerazione che la BayernLB avrebbe dovuto pagare sul mercato anche alla metà degli anni Novanta per una garanzia bancaria in suo favore. La Commissione concorda innanzitutto con le autorità tedesche sul fatto che l'importo del patrimonio trasferito alla BayernLB è sostanzialmente inferiore a quello conferito alla WestLB e che pertanto la seconda motivazione di cui alla decisione WestLB non è qui pertinente. Anche nel caso della BayernLB la funzione di copertura non aveva una durata determinata e non era associata ad un'operazione particolare. Tuttavia la durata veniva in pratica limitata dal fatto che con il riconoscimento come fondi propri di base da parte del BAKred, la totalità dell'importo poteva essere utilizzata per l'espansione delle attività. Pertanto non era più necessario pagare una commissione distinta per la garanzia. La remunerazione della funzione di copertura era compresa nella remunerazione della funzione di espansione delle attività. La funzione di esclusiva copertura era pertanto limitata fin dall'inizio ed è questo elemento che distingue il caso della BayernLB da quello della WestLB.

La Commissione ritiene pertanto che per la BayernLB, diversamente dal caso della WestLB, una maggiorazione non sia giustificata e fissa quindi un tasso dello 0,3 % l'anno (al lordo delle imposte) come remunerazione appropriata per la funzione di copertura del capitale dal momento dell'iscrizione in bilancio, al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1995, fino al riconoscimento da parte del BAKred (52). Se si esamina la situazione dopo le imposte, ipotizzando all'epoca (53) un'aliquota di circa il 50 % per l'imposta sulle società, si arriva ad un tasso dello 0,15 % l'anno. Il tasso dello 0,15 % l'anno al netto delle imposte è stato utilizzato anche dalle parti come base per il calcolo dell'elemento di aiuto in una tabella allegata all'accordo.

h)   Modifica dello statuto a decorrere dal 5 marzo 2004

(175)

Le autorità tedesche hanno sostenuto che, con effetto al 5 marzo 2004, era stata introdotta una modifica dello statuto della Bayerische Landesbank in virtù della quale, ai sensi del nuovo articolo 2, lettera a), fatta salva la sua funzione di patrimonio di vigilanza della banca, il patrimonio a destinazione vincolata trasferito alla Bayerische Landesbank il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1995 non sarà più utilizzato per sostenere le attività in regime di concorrenza.

(176)

A decorrere dall'entrata in vigore di tale disposizione, è pertanto fatto divieto alla banca di utilizzare il patrimonio a destinazione vincolata per coprire le attività di rischio relative alle attività svolte in regime di concorrenza. La funzione di espansione delle attività del patrimonio a destinazione vincolata è pertanto esclusa. Rimane ancora solo la funzione di copertura del capitale.

(177)

Secondo le autorità tedesche e conformemente al contratto tra lo Stato libero e la BayernLB di cui dispone la Commissione, la funzione di copertura è remunerata mediante una commissione dello 0,3 % l'anno al netto delle imposte. Le autorità tedesche, facendo riferimento alla remunerazione concordata per un'operazione comparabile, sostengono che si tratti della remunerazione normale sul mercato che la BayernLB avrebbe oggi dovuto pagare per ottenere una garanzia bancaria in suo favore. Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, nel caso della BayernLB la remunerazione per il patrimonio a destinazione vincolata viene considerata ai fini fiscali come ripartizione dell'utile e non può pertanto essere portata in detrazione come voce di spesa di esercizio, cosicché la remunerazione da corrispondere deve essere calcolata al netto delle imposte.

(178)

La Commissione concorda con le autorità tedesche sul fatto che una commissione dello 0,3 % l'anno al netto delle imposte può essere considerata appropriata. Anche nel caso dell'operazione in esame, la Commissione accetta un tasso di partenza dello 0,3 % l'anno al lordo delle imposte. Essa non ha ragione di ritenere che il tasso di partenza dello 0,3 % l'anno al lordo delle imposte, utilizzato nella decisione 2000/392/CE relativa alla WestLB e considerato anche nel caso in esame una remunerazione appropriata per il capitale messo a disposizione fino al riconoscimento come fondi propri di base da parte del BAKred, si sia modificato nel corso degli anni seguenti. Le autorità tedesche non hanno del resto fatto pervenire informazioni che inducano a ritenere il contrario. Inoltre, quanto meno (54) tenuto conto del fatto che il capitale è a disposizione della BayernLB a fini di copertura in maniera permanente e a tempo indeterminato, una maggiorazione pari almeno allo 0,15 % l'anno al lordo delle imposte appare giustificata, conformemente al metodo applicato nella decisione relativa alla WestLB. Si deve tuttavia considerare che nel 2004 le aliquote delle imposte sulle società sono significativamente inferiori a quelle degli anni Novanta (55). Se si esamina la situazione dopo le imposte, si giunge pertanto alla conclusione che la remunerazione adottata, pari allo 0,3 % l'anno al netto delle imposte, può essere considerata appropriata dalla Commissione.

(179)

La Commissione parte pertanto dal presupposto che la nuova disposizione relativa all'obbligo di mantenere il patrimonio a destinazione vincolata nella banca, ha posto fine all'aiuto di Stato in esame il 5 marzo 2004, data dell'entrata in vigore del nuovo statuto e che la remunerazione del 6,42 % l'anno al netto delle imposte (per la prima tranche) e del 5,25 % l'anno al netto delle imposte (per la seconda tranche), ritenuta appropriata dalla Commissione, deve pertanto essere corrisposta solo fino a tale data.

i)   L'elemento di aiuto

(180)

Sulla base dei calcoli di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che la remunerazione che la BayernLB deve versare per il patrimonio a destinazione vincolata riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base al valore corrente, ammonta al 6,42 % per la prima tranche (31 dicembre 1994) e al 5,25 % per la seconda tranche (31 dicembre 1995), calcolata a decorrere dalla fine del mese del riconoscimento come fondi propri di base da parte del BAKred (per l'importo di 655 milioni di DEM dal 31 maggio 1996 e per l'importo totale di 1,197 miliardi di DEM dal 31 dicembre 1996). La base di calcolo della remunerazione è l'intero valore corrente del patrimonio a destinazione vincolata, riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base (riserva speciale). Negli anni 1998 e 1999, nei quali a causa di oscillazioni, il valore corrente è effettivamente sceso al di sotto dell'importo riconosciuto dal BAKred, si deve tuttavia prendere in considerazione come base di calcolo solo il valore corrente ridotto.

(181)

Questo compenso avrebbe dovuto essere versato dal momento del riconoscimento da parte del BAKred fino al 5 marzo 2004, data della fine dell'aiuto.

(182)

Oltre a ciò, la Commissione considera conforme alle condizioni di mercato una remunerazione dello 0,15 % l'anno al netto delle imposte per l'importo della riserva speciale già iscritto in bilancio come fondi propri, ma non ancora riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base, fino al riconoscimento della prima tranche di 655 milioni di DEM, l'8 maggio 1996, e fino al riconoscimento della seconda tranche di 542 milioni di DEM, il 20 dicembre 1996.

(183)

Attualmente, la BayernLB versa una remunerazione dello 0,6 % l'anno (al netto delle imposte) solo sull'importo effettivamente utilizzato a copertura delle sue attività di rischio. Questa remunerazione è stata versata una sola volta nel 1996 per un importo di 7 000 DEM. La Commissione riconosce inoltre come remunerazione supplementare il compenso corrisposto dalla BayernLB al Land per la garanzia (cfr. supra, punto 131).

(184)

L'elemento di aiuto può essere calcolato come la differenza tra i pagamenti effettivi e i pagamenti che corrisponderebbero alle condizioni di mercato. L'elemento di aiuto era pertanto disponibile per il beneficiario a partire dal giorno in cui la remunerazione avrebbe dovuto essere corrisposta. Conformemente al contratto di conferimento, si tratta della data dell'approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

(185)

Tabella 2: Calcolo dell'elemento di aiuto

 

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Prima tranche

1

A disposizione a fini di copertura patrimoniale (dal-al):

01.01.-31.12.

01.01.-31.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

A disposizione a fini di copertura patrimoniale (DEM):

65 500

65 500

 

 

 

 

 

 

 

 

3

A disposizione a fini di espansione delle attività (dal-al):

 

01.06.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-05.03.

4

A disposizione a fini di espansione delle attività (DEM):

 

655 000 000

655 000 000

[...]

[...]

655 000 000

655 000 000

655 000 000

655 000 000

655 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda tranche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

A disposizione a fini di copertura patrimoniale (dal-al):

 

01.01.-31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

A disposizione a fini di copertura patrimoniale (DEM):

 

542 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

7

A disposizione a fini di espansione delle attività (dal-al):

 

 

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-31.12.

01.01.-05.03.

8

A disposizione a fini di espansione delle attività (DEM):

 

 

542 000 000

[...]

[...]

542 000 000

542 000 000

542 000 000

542 000 000

542 000 000

 

Determinazione dell'elemento di aiuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Remunerazione dello 0,15 % al netto delle imposte per il punto 2. (DEM)

98

41

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Remunerazione del 6,42 % al netto delle imposte per il punto 4. (DEM)

 

24 587 197

42 051 000

[...]

[...]

42 051 000

42 051 000

42 051 000

42 051 000

7 468 074

 

Totale parziale: remunerazioni per la prima tranche (DEM)

98

24 587 238

42 051 000

[...]

[...]

42 051 000

42 051 000

42 051 000

42 051 000

7 468 074

11

Remunerazione dello 0,15 % al netto delle imposte per il punto 6. (DEM)

 

813 000

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Remunerazione del 5,25 % al netto delle imposte per il punto 8. (DEM)

 

 

28 455 000

[...]

[...]

28 455 000

28 455 000

28 455 000

28 455 000

5 053 484

 

Totale parziale: remunerazioni per la seconda tranche (DEM)

0

813 000

28 455 000

[...]

[...]

28 455 000

28 455 000

28 455 000

28 455 000

5 053 484

13

Somma delle remunerazioni (DEM)

98

25 400 238

70 506 000

[...]

[...]

70 506 000

70 506 000

70 506 000

70 506 000

12 521 557

14

Remunerazione già corrisposta (DEM)

1 722 080

2 249 846

2 217 376

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[…]

 

di cui: compenso per la garanzia *) (al netto delle imposte) in DEM

1 722 080

2 242 846

2 217 376

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

 

di cui: commissione per la funzione di copertura patrimoniale (al netto delle imposte) in DEM

 

7 000

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Elemento di aiuto (punti 13 e 14) — DEM

-1 721 982

23 150 391

68 288 624

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

16

Somma degli elementi di aiuto — DEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509 453 993

 

Somma degli element di aiuto — controvalore in euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 479 690

Dal 1o gennaio 1999 il DEM viene convertito in euro al tasso di 1 EUR = 1,95583 DEM. Gli importi in DEM devono essere convertiti in euro sulla base di tale tasso.

Le riduzioni del valore corrente degli anni 1998 e 1999 sono state attribuite in maniera forfettaria ad entrambe le tranche in proporzione al rispettivo valore corrente.

1.3.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI

(186)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l'integrazione dei mercati finanziari hanno reso l'attività bancaria all'interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza. Tale sviluppo attualmente si sta addirittura intensificando con l'Unione economica e monetaria, che elimina i residui ostacoli alla concorrenza sui mercati dei servizi finanziari.

(187)

L'impresa beneficiaria, la BayernLB, è attiva sia a livello regionale, sia a livello internazionale. La BayernLB si definisce banca commerciale universale, cassa di risparmio centrale e banca statale e comunale. Quindi, nonostante il nome, la tradizione e i compiti che le vengono attribuiti dalla legge, la BayernLB non è affatto una banca locale o regionale.

(188)

È chiaro pertanto che la BayernLB offre i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee fuori dalla Germania e — dato che le banche di altri paesi europei operano in Germania — anche all'interno della Germania.

(189)

Va inoltre ricordato che vi è un legame molto stretto tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie. Solo sulla base di sufficienti fondi propri riconosciuti una banca può operare ed espandere le proprie attività commerciali. Dato che la misura statale ha fornito alla BayernLB i fondi propri per rispettare i requisiti di solvibilità, essa ha avuto un'incidenza diretta sulle possibilità operative della banca.

(190)

È quindi evidente che l'aiuto concesso alla BayernLB determina distorsioni della concorrenza ed incide sugli scambi tra gli Stati membri.

1.4.   RISULTATO

(191)

Sulla base delle considerazioni che precedono, si può affermare che vengono soddisfatti tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Pertanto la differenza tra, da un lato, la remunerazione convenuta dello 0,6 % l'anno e il compenso dello 0,05 % l'anno per la garanzia e, dall'altro, la remunerazione appropriata del 6,42 % l'anno (per la prima tranche) e del 5,25 % l'anno (per la seconda tranche) (entrambe al netto delle imposte sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori) per il capitale trasferito che fino al 5 marzo 2004 la BayernLB ha potuto utilizzare per la sua attività in regime di concorrenza e il compenso dello 0,15 % l'anno (al netto delle imposte sulle società e al lordo dell'imposta a carico degli investitori) per la parte del patrimonio che può essere equiparata ad una garanzia costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(192)

Si deve inoltre esaminare se tale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune. Non è applicabile nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. L'aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o eventi eccezionali, né è destinato a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(193)

Dato che l'aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure dove si abbia una grave forma di sottooccupazione, né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non sono applicabili né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per quanto riguarda l'aspetto regionale. Con l'aiuto non viene quindi promosso un progetto importante di interesse comune europeo. Chiaramente, l'aiuto non è diretto neppure a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(194)

Dato che la sopravvivenza economica della BayernLB non era in gioco quando la misura fu decisa, non si pone il problema di stabilire se il fallimento di un unico grande istituto di credito come la BayernLB avrebbe potuto portare ad una crisi generale del settore bancario tedesco, giustificando eventualmente, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto diretto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca.

(195)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l'aiuto può essere considerato compatibile se facilita lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche agli aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso di specie, non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di questa disposizione di deroga. La BayernLB non era un'impresa in difficoltà, la cui efficienza economica doveva essere ripristinata anche con l'ausilio di aiuti di Stato.

(196)

L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che in determinate condizioni consente deroghe alle disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato, è in linea di principio applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui servizi di interesse economico generale nel settore bancario (56). Le condizioni formali nel caso in esame non sono soddisfatte: non sono stati indicati chiaramente né i compiti che la BayernLB svolge per la prestazione di servizi di interesse economico generale, né i costi legati a questa attività. Pertanto è chiaro che il trasferimento è stato effettuato per consentire alla BayernLB di soddisfare i nuovi requisiti in materia di fondi propri, senza alcun riferimento a servizi di interesse economico generale. Pertanto, nella fattispecie non si applica neanche questa disposizione di deroga.

(197)

Dato che non trova applicazione nessuna delle deroghe al divieto fondamentale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il trattato.

3.   L'AIUTO NON RIENTRA IN NESSUNO DEI REGIMI DI AIUTI GIÀ ESISTENTI

(198)

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, il conferimento di capitale non rientra nel regime di aiuti di Stato esistente «Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung», ma va piuttosto considerato come un nuovo aiuto.

(199)

La Gewährträgerhaftung è una garanzia offerta ai creditori qualora, in caso di inadempimento, il patrimonio della banca non sia più sufficiente per soddisfare i loro crediti, cosa che non si verifica nel caso di specie. L'apporto di capitale non è inteso a soddisfare i creditori della Landesbank e il patrimonio della Landesbank non era stato esaurito.

(200)

Non ricorrono neanche le condizioni perché l'aiuto rientri nella fattispecie dell'Anstaltslast. L'Anstaltslast prescrive all'Anstaltsträger (lo Stato libero di Baviera) di fornire alla BayernLB le risorse di cui questa necessita per il regolare svolgimento della sua attività, qualora decida di assicurarne il proseguimento. Tuttavia, al momento dell'apporto del capitale, la BayernLB non era affatto impossibilitata a svolgere regolarmente la sua attività a causa della mancanza di sufficienti fondi propri. Pertanto, l'apporto di capitale non era necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'attività della Landesbank. Esso doveva servire piuttosto, conformemente alla motivazione della legge, a consentire alla Landesbank, alla luce dell'entrata in vigore il 30 giugno 1993 di disposizioni più rigorose in materia di coefficienti dei fondi propri di base e dei fondi propri, «il proseguimento con successo della sua attività.» Questo consapevole calcolo economico da parte del Land, nella sua qualità di (com)proprietario, consentiva inoltre alla Landesbank di sfruttare nuove opportunità commerciali nel quadro della sua attività in regime di concorrenza. Il «requisito della necessità» proprio dell'Anstaltslast non si applica ad una decisione economica normale come quella adottata dal Land in qualità di (com)proprietario. Non essendo possibile applicare nessun alcun altro regime di aiuti esistente a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 e dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, l'apporto di capitale in questione deve pertanto essere considerato come nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed essere esaminato come tale.

X.   CONCLUSIONI

(201)

La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente all'aiuto in questione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(202)

L'aiuto non può essere considerato compatibile né ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3, né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato. Pertanto, l'aiuto deve essere dichiarato incompatibile con il trattato e l'elemento di aiuto della misura attuata illegalmente deve essere recuperato dalla Germania,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della Bayerische Landesbank — Girozentrale, per un importo totale di 260 479 690 EUR nel periodo dal 31 dicembre 1994 al 5 marzo 2004, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall'impresa beneficiaria l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (57).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 81 del 4.4.2003, pag. 13.

(2)  GU C 140 del 5.5.1998, pag. 9 (decisione di avvio del procedimento).

(3)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1; azioni legali contro tale decisione sono state avviate dalla Germania (causa C-376/99), dal Land Nordrhein-Westfalen (causa T-233/99) e dalla WestLB (causa T-228/99); la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (causa C-209/00).

(4)  Sentenza nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. 2003, pag. II-435.

(5)  Norddeutsche Landesbank: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 2; Bayerische Landesbank: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 13; Hamburgische Landesbank: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 24; Landesbank Hessen-Thüringen: GU C 72 del 26.3.2003, pag. 3 e Landesbank Schleswig-Holstein: GU C 76 del 28.3.2003, pag. 2.

(6)  Articolo 1 della legge sulla costituzione della Bayerische Landesbank — Girozentrale.

(7)  Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt n. 18/1994, pag. 602.

(8)  Parlamento della Baviera, dodicesima legislatura, documento 12/15851 del 7 giugno 1994.

(9)  Parlamento della Baviera, dodicesima legislatura, documento 12/15851 del 7 giugno 1994.

(10)  Contratto di conferimento tra lo Stato libero di Baviera e la Bayerische Landesbank Girozentrale del 15 dicembre 1994.

(11)  Contratto di conferimento della seconda tranche tra lo Stato libero di Baviera e la Bayerische Landesbank Girozentrale del 28 dicembre 1995, che rinvia integralmente alle disposizioni del contratto di conferimento del 15 dicembre 1994.

(12)  GU L 386 del 30.12.1989, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE, GU L 126 del 26.5.2000.

(13)  GU L 124 del 5.5.1989, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE, GU L 126 del 26.5.2000.

(14)  Secondo la direttiva relativa al coefficiente di solvibilità gli enti creditizi devono disporre di fondi propri pari a circa l'8 % delle loro attività ponderate per il rischio, mentre la precedente normativa tedesca prescriveva una quota del 5,6 %. Tuttavia tale quota era basata su una definizione di fondi propri più restrittiva di quella applicata dall'entrata in vigore della direttiva concernente i fondi propri.

(15)  Informazione confidenziale.

(16)  Oggi Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»).

(17)  Lettera del BAKred del 20 dicembre 1996.

(18)  Come sostenuto dalle autorità tedesche, questo fatto poteva determinare una riduzione del valore corrente in caso di durata media del prestito superiore a quanto inizialmente previsto e un aumento del valore corrente in caso di durata media del prestito inferiore a quanto inizialmente previsto. Quando il valore corrente effettivo risultava essere superiore all'importo di 1,197 miliardi di DEM riconosciuto dal BAKred e iscritto in bilancio, la differenza veniva contabilizzata come accantonamento a copertura dei rischi legati alle fluttuazioni del valore corrente.

(19)  Il fatto che a seguito della riduzione di [...] DEM il valore corrente sia risultato inferiore solo di [...] DEM rispetto all'importo di 1,197 miliardi di DEM riconosciuto come massimale ai fini della vigilanza, è dovuto esclusivamente alla circostanza (casuale) per cui nel 1997 il valore corrente aveva superato tale soglia.

(20)  Articolo 4, paragrafo 3 del contratto di conferimento del 15 dicembre 1994.

(21)  Articolo 4, paragrafo 1 del contratto di conferimento del 15 dicembre 1994.

(22)  Articolo 2, paragrafo 1, del contratto di conferimento del 15 dicembre 1994.

(23)  Cfr. la motivazione dell'articolo 3, che disciplina la garanzia in caso di inadempimento, della legge relativa alla costituzione di un patrimonio a destinazione vincolata mediante il trasferimento di crediti in amministrazione fiduciaria dello Stato libero di Baviera nel patrimonio di vigilanza della Bayerische Landesbank — Girozentrale del 23 luglio 1994 (Parlamento della Baviera, documento 12/15851).

(24)  Le autorità tedesche sostengono inoltre che in base al principio 1 della legge bancaria, in assenza della garanzia, il patrimonio avrebbe dovuto ricevere una ponderazione del 100 % e in linea di principio essere coperto dall'8 % dei fondi propri. I crediti corrispondenti ai prestiti non soddisfacevano le condizioni privilegiate particolari per una ponderazione come crediti con garanzie reali ai sensi della legge bancaria. Per tale ragione, il volume dei prestiti trasferiti, pari a circa 400 milioni di DEM, avrebbe dovuto essere coperto da fondi propri, cosicché l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere ridotto di 400 milioni di DEM.

(25)  Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, alla fine del 1995 — al momento del conferimento della seconda tranche — si trattava già di 1,1 miliardi di DEM.

(26)  Del resto viene pagato un premio di rischio o di copertura in primo luogo a causa del rischio di perdita in caso di insolvenza. Se si verificasse una situazione di insolvenza, il capitale andrebbe irrimediabilmente perso. In caso di perdite correnti (parziali), vale a dire al di fuori di una situazione di insolvenza, esiste sempre la possibilità che i fondi propri vengano reintegrati con utili.

(27)  Per compensare gli effetti dell'inflazione, occorre determinare il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine per il periodo in cui è avvenuto ciascun conferimento, senza tenere conto inizialmente delle aspettative di inflazione. In seguito, per stimare il tasso di base privo di rischio a lungo termine, al tasso di base reale esistente al momento in questione viene aggiunto il dato stimato per l'inflazione media di lungo termine attesa (3,60 %).

(28)  A titolo di raffronto, il BdB fornisce anche i valori di beta teorici, calcolati sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), i quali, come da esso sottolineato, differiscono appena dai valori empirici.

(29)  Parlamento della Baviera, dodicesima legislatura, documento 12/15851 del 7 giugno 1994.

(30)  Sentenza nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. 2003, pag. II-435.

(31)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Anche se nella comunicazione si fa riferimento esplicito al settore manifatturiero, è indubbio che il principio è applicabile a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il principio è stato riaffermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(32)  Partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese — Posizione della Commissione, Bollettino CE 9-1984, pagg. 93 e 94.

(33)  Sentenza del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punti 206 e segg., Racc. 2003, pag. II-435.

(34)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punti 241 e 314, Racc. 2003, pag. II-435.

(35)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punti 320 e 335, Racc. 2003, pag. II-435.

(36)  Un simile obbligo non può neppure essere desunto dalle disposizioni di legge o dallo statuto, che precisano soltanto che il capitale sociale deve essere apportato proporzionalmente dai due proprietari e, per quanto concerne lo Sparkassenverband, anche dalle stesse casse di risparmio.

(37)  Sentenza del 12 dicembre 2000 nella causa T-296/97.

(38)  Sentenza del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punto 316, Racc. 2003, pag. II-435.

(39)  Il caso in esame si differenzia pertanto dal caso WestLB, nel quale solo parte del valore corrente stimato del patrimonio destinato all'edilizia residenziale, figurante in bilancio come fondi propri, è stato riconosciuto come fondi propri ai fini della vigilanza.

(40)  Inoltre, se il valore corrente della riserva speciale risultava superiore al valore riconosciuto ai fini della vigilanza, la differenza veniva contabilizzata nel passivo come accantonamento e non ha quindi contribuito ad aumentare i fondi propri della BayernLB né sotto il profilo della normativa commerciale, né sotto il profilo della vigilanza.

(41)  Nel corso del procedimento, le autorità tedesche hanno inoltre sostenuto che si doveva applicare una riduzione forfettaria del 25 % sul valore corrente riconosciuto dal BAKred. Oltre ai fattori già citati quali possibili responsabili di oscillazioni del valore corrente, anche un cambiamento della politica di promozione dell'edilizia da parte del Land, come la sostituzione dei prestiti agevolati con programmi di sovvenzioni, avrebbe potuto determinare una riduzione del valore corrente. Per ragioni di sicurezza, pertanto, la banca non avrebbe mai potuto utilizzare integralmente l'importo a copertura delle sue attività in regime di concorrenza. Dopo aver esaminato l'argomento, la Commissione è giunta alla conclusione che una drastica riduzione del valore corrente a causa dello stretto rapporto di cooperazione tra la banca e lo Stato libero non era probabile. Anche sotto questo profilo appare giustificato prendere in considerazione solo le riduzioni al di sotto del valore corrente effettivamente registrate.

(42)  Per quanto riguarda la funzione di copertura, la data di riferimento non è tanto quella dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre di ogni anno, quanto quella dell'effettivo conferimento. Si deve presumere che una banca avrebbe informato i suoi creditori del conferimento di capitale quanto meno nel quadro di un'operazione di un certo rilievo. Secondo la Commissione, la funzione di copertura è attivata già dalla stessa iscrizione in bilancio.

(43)  Lettera della Germania del 3 luglio 2001, pag. 9.

(44)  Lettera della Germania del 3 luglio 2001, pag. 10.

(45)  Come ad esempio il diritto ad un cosiddetto pagamento posticipato qualora in un determinato esercizio la commissione per la funzione di copertura non possa essere versata per evitare una perdita di bilancio (cfr. articolo 3 del contratto di conferimento).

(46)  Lettera della Germania del 3 luglio 2001, pag. 11.

(47)  Naturalmente, in realtà la situazione è molto più complessa a causa ad esempio di voci fuori bilancio, di ponderazioni degli attivi in base al rischio diverse o di voci a rischio zero. Tuttavia, il ragionamento di fondo è corretto.

(48)  La situazione non cambia se si tiene conto della possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per fondi propri di base).

(49)  Posizione confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, punti da 321 a 331.

(50)  Secondo documenti forniti dal governo tedesco, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società era del 42 % nel 1995 e nel 1996, accompagnata da una sovrattassa di solidarietà del 7,5 %, vale a dire 49,5 % in totale. Nel 1998 l'aliquota fiscale globale è scesa al 47,5 %. Solo dal 2001 l'aliquota fiscale globale è pari al 30,5 %.

(51)  Decisione 2000/392/CE.

(52)  Come già illustrato, per quanto riguarda la funzione di copertura, non è tanto il momento dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre di ogni anno ad essere importante. Ciò che conta è piuttosto l'effettivo conferimento (cfr. nota 41).

(53)  Cfr. sopra, nota 49.

(54)  La Commissione è consapevole del fatto che l'entità del capitale a disposizione a fini di copertura, che nella decisione 2000/392/CE relativa alla WestLB aveva costituito uno dei motivi per una maggiorazione, nel caso della BayernLB è inferiore e di conseguenza riveste un'importanza minore.

(55)  Secondo documenti forniti dal governo tedesco, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società era del 42 % nel 1995 e nel 1996, accompagnata da una sovrattassa di solidarietà del 7,5 %, vale a dire 49,5 % in totale. Nel 1998 l'aliquota fiscale globale è scesa al 47,5 %. A partire dal 2001, tuttavia, l'aliquota fiscale globale è pari al 30,5 %.

(56)  La relazione è stata presentata al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Essa può essere richiesta alla direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile sul sito Internet della Commissione.

(57)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONe

1.   Calcolo dell'importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull'importo degli aiuti di Stato illegalmente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell'aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già attuati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre i provvedimenti alternativi previsti dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recupero già eseguito

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare documenti comprovanti l'avvenuta restituzione degli aiuti specificati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


(1)  

(°)

Data in cui gli aiuti (o le singole quote di aiuto) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)

(3)  

(°)

Data di restituzione degli aiuti


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/110


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Hamburgische Landesbank — Girozentrale, ora HSH Nordbank AG

[notificata con il numero C(2004) 3928]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato lo Stato membro e gli altri interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il presente procedimento ha per oggetto il trasferimento di quote della Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt («WK») alla Hamburgische Landesbank — Girozentrale («HLB») da parte della Freie und Hansestadt Hamburg («FHH»). Esso è collegato ad altri sei procedimenti avviati contro la Germania in relazione a trasferimenti di patrimonio pubblico a Landesbanken (banche dei Länder) ed in particolare alla Westdeutsche Landesbank — Girozentrale («WestLB»).

(2)

Con lettera del 12 gennaio 1993 la Commissione ha chiesto informazioni alla Germania in merito alle circostanze ed alle motivazioni di un incremento di capitale di WestLB derivante dall’incorporazione dell’istituto per la promozione dell’edilizia residenziale (Wohnungsbauförderanstalt — «WfA»), nonché in merito a possibili analoghi aumenti di fondi propri delle Landesbanken di altri Länder. La Germania ha risposto nel marzo e nel settembre del 1993 e in risposta ad ulteriori richieste della Commissione presentate il 10 novembre e il 13 dicembre 1993 ha fornito informazioni aggiuntive nel marzo del 1994. Oltre a fornire informazioni sul trasferimento di WfA a WestLB, la Germania ha menzionato nelle sue risposte trasferimenti analoghi avvenuti in Bassa Sassonia, Berlino e Schleswig-Holstein.

(3)

Con lettere del 31 maggio 1994 e del 21 dicembre 1994 il Bundesverband deutscher Banken e.V. («BdB»), l’associazione che rappresenta le banche private aventi sede in Germania, ha tra l’altro comunicato alla Commissione che con effetto il 1o gennaio 1986 e con effetto il 1o gennaio 1993 FHH aveva trasferito, direttamente o indirettamente, quote di WK a HLB. Secondo BdB, l’aumento dei fondi propri di HLB derivante dall’operazione determinava una distorsione della concorrenza a favore della banca stessa, non essendo stata concordata per l’operazione una remunerazione in linea con il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(4)

Con la seconda lettera citata BdB ha pertanto presentato una denuncia formale, invitando la Commissione ad avviare il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2). La denuncia si riferiva inoltre a trasferimenti di patrimonio pubblico analoghi a favore della Westdeutsche Landesbank nella Renania Settentrionale-Vestfalia, della Norddeutsche Landesbank nella Bassa Sassonia, della Landesbank Schleswig-Holstein («LSH») nello Schleswig-Holstein, della Landesbank Berlin a Berlino e della Bayerische Landesbank in Baviera. Nel febbraio e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 diverse banche si sono associate individualmente alla denuncia della loro associazione.

(5)

La Commissione ha esaminato innanzitutto il trasferimento di patrimonio pubblico a WestLB. Nel 1999, con decisione 2000/392/CE (2) essa ha stabilito infine che la differenza tra la remunerazione pagata ed il rendimento normale di mercato costituiva una misura d’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero. Questa decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza del 6 marzo 2003 (3) per difetto di motivazione su due elementi utilizzati per il calcolo della remunerazione adeguata.Contemporaneamente alla presente decisione la Commissione sta per adottare una nuova decisione in merito a WestLB, nella quale tiene conto delle critiche formulate dal Tribunale di primo grado.

(6)

Il 1o settembre 1999 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni in merito ai trasferimenti alle altre Landesbanken, tra cui anche HLB. Con lettera dell’8 dicembre 1999 la Germania ha trasmesso informazioni sul trasferimento di WK a HLB, integrandole con lettera del 22 gennaio 2001.

(7)

Con lettera del 13 novembre 2002, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto.

(8)

Dopo proroghe richieste ed ottenute del termine per la risposta, le autorità tedesche hanno trasmesso con lettera del 14 aprile 2003 e del 15 maggio 2003 le proprie osservazioni e fornito informazioni supplementari. Ulteriori aspetti sono stati chiariti nel corso di incontri con i rappresentanti delle autorità tedesche il 26 giugno 2003. A seguito di una nuova richiesta della Commissione, la Germania ha fornito informazioni aggiuntive il 29 agosto 2003.

(9)

La decisione di avvio della procedura è stata pubblicata il 4 aprile 2003 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), in modo da dare ai terzi interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da BdB, che ha inoltrato alla Germania affinché quest’ultima prendesse posizione. La Germania ha risposto a tali osservazioni con lettera del 30 ottobre 2003.

(10)

Con lettera del 7 aprile 2004 la Commissione ha richiesto alla Germania ulteriori informazioni in merito a tutti i procedimenti relativi alle Landesbanken; le autorità tedesche hanno risposto con lettere del 1o e del 2 giugno 2004 e del 28 giugno 2004. Il 1o ottobre 2004 la Germania ha fornito dati aggiornati e informazioni aggiuntive.

(11)

Con la fusione del 2 giugno 2003 tra HLB e la Landesbank Schleswig-Holstein-Girozentrale («LSH») da cui è derivata HSH Nordbank AG («HSH»), le quote di WK detenute da HLB sono state ritrasferite a FHH.

(12)

Il 19 luglio 2004 il denunciante (BdB), il Land Renania Settentrionale-Vestfalia e WestLB AG hanno trasmesso un accordo provvisorio sulla remunerazione appropriata del patrimonio trasferito. A loro avviso tale remunerazione dovrebbe costituire la base della decisione della Commissione. La versione definitiva dell’accordo è pervenuta alla Commissione il 13 ottobre 2004. Analogamente, il 29 settembre 2004, BdB, FHH e HSH Nordbank, che è nata nel 2003 dalla fusione di HLB e Landesbank Schleswig-Holstein, hanno trasmesso un accordo provvisorio sulla remunerazione adeguata del patrimonio speciale trasferito. In seguito sono giunte alla Commissione numerose lettere dalle predette parti e dalla Germania. La versione definitiva dell’accordo sul trasferimento del patrimonio speciale a HLB è pervenuta alla Commissione il 14 ottobre 2004.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN OGGETTO

(13)

All’epoca del trasferimento HLB era un istituto di diritto pubblico costituito per decreto nel 1938. Questo decreto fu sostituito nel 1993 dalla Gesetz über die Hamburgische Landesbank — Girozentrale (legge sulla Hamburgische Landesbank-Girozentrale), che è stata modificata nel 1997 in occasione della vendita parziale alla Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale («LSH») (5). Fino a quel punto FHH era stato l’unico proprietario di HLB, con obbligo di finanziamento (Anstaltslast) e obbligo di garanzia (Gewährträgerhaftung) nei suoi confronti. Nel 1997 LSH divenne comproprietario di HLB con FHH. Entrambe avevano una quota del 49,5 % di HLB. HLB-Beteiligungsgesellschaft mbH (di seguito «HLB-BG»), che è controllata da FHH e dalla sua holding Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (di seguito «HGV»), deteneva una quota di fatto dell’1 % attraverso una forma atipica di società tacita.

(14)

Dalla fusione tra HLB e LSH è nata il 2 giugno 2003 (a fini fiscali e contabili il 1o gennaio 2003) HSH Nordbank AG. I proprietari sono FHH con oltre il 35 %, il Land Schleswig-Holstein con poco meno del 20 %, WestLB con poco meno del 27 % e lo Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein con poco più del 18 %. Con un totale di bilancio di circa 180 miliardi di EUR e nel complesso circa 4 500 dipendenti, HSH Nordbank è oggi uno dei principali enti creditizi della Germania.

(15)

Quando si verificarono i due trasferimenti, vale a dire nel 1986 e nel 1992, il totale di bilancio di HLB era rispettivamente di 36,5 miliardi di DEM e di poco meno di 60 miliardi di DEM. Nel 2002, l’anno precedente la fusione da cui è nata HSH Nordbank, HLB aveva un totale di bilancio a livello di gruppo di poco meno di 93 miliardi di EUR ed una quota di fondi propri dell’11 %. Lo stesso anno i dipendenti del gruppo erano 2 700.

(16)

In quanto banca statale HLB si è fatta carico dell’attività bancaria di FHH e delle relative persone giuridiche di diritto pubblico e privato. Nella sua qualità di banca commerciale HLB ha operato soprattutto nel settore dei finanziamenti al comparto cantieristico e immobiliare, nel settore delle imprese e dei clienti privati e nei mercati internazionali dei capitali. Nel settore dei finanziamenti al comparto cantieristico, HSH si autodefinisce il leader mondiale.

(17)

A norma dell’articolo 1 della «Gesetz zur Änderung der Trägerschaft der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt» (legge sulla modifica della responsabilità/garanzia della Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt — in seguito «legge su WK») del 1o luglio 1986, FHH ha trasferito il 24 % del capitale sociale e speciale (Grund- und Sonderkapital) di WK a HLB con effetto dal 1o gennaio 1986. In base al contratto di conferimento concluso tra FHH e HLB il 10 luglio 1986, questo trasferimento era volto ad incrementare il capitale di HLB.

(18)

A norma della «Gesetz zur Verstärkung des Kapitals der Hamburgischen Landesbank — Girozentrale» (legge sul rafforzamento del capitale della Hamburgische Landesbank — Girozentrale) del 22 dicembre 1992, FHH ha trasferito con effetto dal 1o gennaio 1993 un ulteriore 38 % delle quote di WK a HGV e le quote restanti (un residuo 38 %) direttamente a HLB. La holding di FHH HGV ha effettuato un tipico conferimento tacito a HLB del 19,86 % delle quote trasferitele. In tal modo, secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, FHH ha trasferito a HLB in parte direttamente e in parte indirettamente l’81,86 % delle quote di WK.

(19)

Il contratto di trasferimento del 22 dicembre 1992 prevedeva altresì una opzione call in base alla quale FHH poteva in qualunque momento esigere che la Landesbank ritrasferisse le quote di WK conferitele direttamente ad FHH o ad un terzo designato da FHH. Questa opzione includeva anche il diritto a recuperare le quote trasferite nel 1986, che era regolato in una cosiddetta «side letter» del 22 dicembre 1992. In caso di ritrasferimento, il pagamento sarebbe stato basato sul valore delle quote di WK quale valutato da una perizia per l’esercizio finanziario precedente al ritrasferimento. In un addendum al contratto del 22 dicembre 1992 adottato il 21 aprile 1997 era previsto che in caso di ritrasferimento l’eventuale incremento delle riserve latenti determinato dalla conversione del sistema di promozione di WK sarebbe spettato non ad HLB bensì a FHH.

(20)

Ai sensi della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (6) (di seguito «direttiva sul coefficiente di solvibilità») e della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (7) (di seguito «direttiva sui fondi propri»), in base alle quali è stata modificata la legge tedesca sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz), le banche sono tenute a disporre di un patrimonio di vigilanza pari all’8 % degli attivi ponderati per il rischio. Di questi almeno 4 punti percentuali devono consistere in fondi propri di base (capitale di classe 1), comprendenti gli elementi patrimoniali a disposizione dell’ente creditizio per uso illimitato e immediato allo scopo di coprire rischi o perdite non appena si verificano. I fondi propri di base sono di importanza fondamentale per la dotazione complessiva di fondi propri di una banca ai fini di vigilanza, poiché i fondi propri supplementari (capitale di classe 2) sono riconosciuti, ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base disponibili.

(21)

Entro il 30 giugno 1993 le banche tedesche dovevano adeguare i loro fondi propri ai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva sul coefficiente di solvibilità e dalla direttiva sui fondi propri (8). Già prima del recepimento della direttiva sul coefficiente di solvibilità nell’ordinamento tedesco, molte Landesbanken disponevano di un patrimonio di vigilanza relativamente limitato. Questi enti creditizi dovevano perciò rafforzare con urgenza la propria dotazione di fondi propri per impedire una limitazione della loro espansione imprenditoriale o quanto meno per poter mantenere il proprio volume di attività. Tuttavia, a causa della difficile situazione di bilancio, gli enti pubblici proprietari non erano in grado di fornire capitali freschi, né erano disposti a contemplare la privatizzazione e a reperire capitali aggiuntivi sui mercati finanziari. Le banche pubbliche hanno pertanto deciso che venissero operati a loro vantaggio dei trasferimenti di patrimonio e di capitale, ad esempio nel caso di WestLB il trasferimento del patrimonio dell’istituto per la promozione dell’edilizia residenziale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen — «WfA») e nel caso di HLB il trasferimento delle predette quote di WK che sono state inglobate nelle riserve di capitale e nei conferimenti taciti di HLB.

(22)

Le ragioni con cui sono stati motivati i trasferimenti erano il fabbisogno di capitale e/o la necessità di migliorare la dotazione patrimoniale per espandere le attività di HLB. Il trasferimento delle quote di WK presentava il vantaggio di soddisfare tali necessità senza un contributo di capitale aggiuntivo dal bilancio di FHH.

(23)

Già negli anni ’80 l’espansione dell’attività aveva dato origine alla costante crescita del fabbisogno di capitale. In base alle informazioni disponibili la banca trasferiva pertanto periodicamente una parte del suo utile di bilancio al capitale sociale fruttifero. Poiché ciò era chiaramente insufficiente, FHH decise già nel 1986 di trasferire il 24 % delle quote di WK (212,16 milioni di DEM) a HLB. All’inizio degli anni ’90, data la quarta modifica della legge tedesca sul sistema creditizio («KWG»), fu urgentemente necessario un ulteriore incremento dei fondi propri di HLB giacché altrimenti quest’ultima non sarebbe riuscita a soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali previsti.

(24)

Non disponendo all’epoca di una liquidità di bilancio adeguata, FHH ha optato per un contributo di capitale non monetario e il 10 gennaio 1993 ha trasferito il 57,68 % delle quote di WK (959,362 milioni di DEM) a HLB direttamente e tramite HGV.

(25)

Il valore totale dei trasferimenti è stato indicato a 1 171,522 milioni di DEM. Di tale importo, 212,160 milioni di DEM corrispondevano all’accantonamento nelle riserve palesi del 1986 (24 % delle quote di WK), 659,362 milioni di DEM all’accantonamento nelle riserve palesi del 1993 (38 % delle quote di WK) e 300 milioni di DEM al conferimento tacito di HGV dello stesso anno (19,86 % di WK). Il calcolo era basato sulla valutazione di WK effettuata nelle perizie svolte da due società di revisione nel 1986 e nel 1993. L’importo totale di 1 171,522 milioni di DEM è stato incorporato nel bilancio per il 1993 e gli esercizi finanziari successivi.

(26)

Das Bundesaufsichtsamt für des Kreditwesen («BAKred») ha riconosciuto l’importo di capitale di 212,16 milioni di DEM per il 1986. Per quanto riguarda la valutazione complessiva del capitale dopo gli ulteriori trasferimenti verificatisi nel 1993, il BAKred non ha approvato inizialmente la corrispondente richiesta di HLB in quanto ha sostenuto che affinché potesse essere riconosciuto il valore della partecipazione di WK, HLB avrebbe dovuto avere il diritto di liquidarla. Dopo una modifica della legge su WK nel 1997, in base alla quale la decisione di procedere alla liquidazione poteva essere adottata dai possessori delle quote su richiesta di uno di essi (anche di HLB), il problema fu considerato risolto ed i trasferimenti furono integralmente riconosciuti come fondi propri di HLB.

(27)

Secondo le indicazioni della Germania, HLB ha ampliato considerevolmente la propria attività a seguito dei due trasferimenti: nel periodo compreso tra il 1986 e il 1999 il suo totale di bilancio è salito da 36,5 miliardi di DEM nel 1986 ad oltre 145 miliardi di DEM nel 1999.

(28)

In base alle informazioni disponibili, FHH non ha ricevuto alcuna remunerazione per le quote trasferite il 1o gennaio 1986 (il 24 % delle quote di WK pari a 212,16 milioni di DEM). Analogamente, non è stata convenuta alcuna remunerazione per le quote trasferite direttamente a HLB il 1o gennaio 1993 (il 38 % delle quote di WK pari a 659,362 milioni di DEM); per contro HGV ha ricevuto ogni anno da HLB […] (9) milioni di DEM per il conferimento.

(29)

È stato stabilito che, in cambio del suo conferimento, HGV riceveva una partecipazione agli utili di […], con un massimale del 10 % all’anno. Dalle informazioni trasmesse risulta che dopo questo accordo del 23 dicembre 1992, al 1o gennaio 1993 HLB ha pagato […] milioni di DEM.

(30)

Non sono state concordate altre remunerazioni. Tuttavia la Germania ha dichiarato che FHH, in quanto proprietario unico di HLB fino al 1997, ha ricevuto il dividendo annuo massimo del 6 % previsto nello statuto di HLB (10). In aggiunta HLB ha convertito regolarmente le riserve da essa stessa costituite in capitale sociale fruttifero (secondo la Germania, operazione comparabile all’emissione di azioni gratuite), il che in base ai dati presentati ha determinato un rendimento effettivo al netto delle imposte di oltre […] % (ed un afflusso corrispondente) sul capitale effettivamente versato dall’azionista; ne consegue che HLB è la Landesbank con il rendimento effettivo più elevato.

III.   RAGIONI DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA

(31)

Nella sua decisione di apertura della procedura del 13 novembre 2002, la Commissione ha spiegato che l’attribuzione di risorse a HLB da parte di FHH doveva essere esaminata alla luce del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Secondo questo principio, non sussistono elementi di aiuto quando un investitore pubblico mette a disposizione fondi a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un’impresa privata» (11).

(32)

Per un ente creditizio, il vantaggio economico di una base patrimoniale più ampia creata dai suddetti trasferimenti di quote di WK risiede nella maggiore capacità di prestito e nell’opportunità di ampliare la propria attività. Se questa base patrimoniale più ampia viene messa a disposizione dall’investitore pubblico a condizioni più vantaggiose di quelle normali di mercato, la società in questione è favorita da risorse statali.

(33)

Di conseguenza la Commissione ha valutato in via preliminare se FHH avesse fornito i fondi in questione alle condizioni normali di mercato. In condizioni normali di mercato, l’apporto di capitale viene remunerato in funzione del suo valore tenendo conto della funzione del capitale e del rischio cui si incorre.

(34)

Sulla base delle informazioni disponibili all’epoca, la Commissione ha messo in dubbio che la remunerazione ricevuta da FHH e dalla sua holding HGV fosse conforme alle condizioni di mercato. La remunerazione versata, per un importo di […] milioni di DEM […], è stata pari a circa [meno del 3 %] se la si riferisce all’integralità dei fondi trasferiti. Poiché all’epoca dei due trasferimenti persino il rendimento dei titoli decennali del governo federale tedesco, ovvero di attivi privi di rischio, era situato tra il 6 % e il 7 %, è difficile poter considerare che il capitale sia stato fornito alle condizioni di mercato normali. Pur considerando le peculiarità dell’operazione, ad esempio la caratteristica della mancanza di liquidità dei fondi trasferiti, è difficile considerare che la remunerazione ricevuta da FHH e HGV sia conforme al tasso d’interesse di mercato.

(35)

La Germania ha effettivamente dichiarato che all’epoca del trasferimento HLB era un’impresa economicamente solida, il cui valore era cresciuto anno dopo anno. Sempre secondo le autorità tedesche gli utili sarebbero stati in parte distribuiti come dividendi a FHH e in parte sarebbero confluiti nel capitale di HLB, precisamente nelle riserve di utili, aumentandone il valore e avvantaggiando così FHH che all’epoca ne era l’unico azionista. Sulla base di una relazione redatta all’epoca della vendita di quote (49 %) a LSH, il valore di HLB era stato quantificato a […] milioni di DEM al […] e secondo calcoli interni ammontava ancora a […] milioni di DEM al 31 dicembre 1985 e a […] milioni di DEM al 31 dicembre 1992; ciò corrisponderebbe ad un incremento medio annuo in valore del […] % tra il 1986 e il 1992 e del […] % tra il 1993 e il 1996, che FHH, unico proprietario fino al 1997, avrebbe potuto utilizzare interamente a proprio vantaggio e che sarebbe stato possibile realizzare su base pro rata in occasione della vendita a LSH. Poiché tuttavia non erano disponibili altre informazioni o calcoli, ad esempio sugli aumenti di dividendi e di valore riconducibili al trasferimento delle quote di WK, la Commissione non ha potuto effettuare una valutazione.

(36)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione aveva pertanto serie perplessità sul fatto che le condizioni alle quali FHH aveva trasferito i fondi, che erano palesemente pienamente a disposizione di HLB come fondi propri, fossero le condizioni normali di mercato. È pertanto giunta alla conclusione che HLB è stata probabilmente favorita da risorse statali.

(37)

Per quanto concerne il calcolo della remunerazione, la Commissione ha annunciato di avere l’intenzione, in questa fase, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, di applicare il metodo utilizzato nella decisione relativa a WestLB dell’8 luglio 1999.

(38)

Poiché HLB è attiva a livello regionale, nazionale e internazionale ed essendovi una forte concorrenza tra gli istituti finanziari di Stati membri diversi a seguito della crescente integrazione del settore comunitario dei servizi finanziari, si è partiti dal presupposto che l’esistenza di aiuti di Stato provocava distorsioni della concorrenza ed influiva sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che le misure in questione costituivano probabilmente aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che suscitavano dubbi sulla loro compatibilità con il mercato comune in quanto nessuna delle clausole di esenzione di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, o all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE appariva applicabile nella situazione in questione.

(39)

Nel quadro della valutazione preliminare, la Commissione è partita inoltre dal presupposto che la misura poteva eventualmente costituire un aiuto nuovo e non già esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (12), e ha fatto riferimento all’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento. La Commissione ha considerato la decisione di apertura della procedura come un’ulteriore azione intrapresa dalla Commissione che ha interrotto il periodo limite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, ed in quanto tale ha confermato le azioni precedenti, comprese le richieste di informazioni della Commissione del 12 gennaio, 10 novembre, del 13 dicembre 1993 e del 1o settembre 1999 nonché le decisioni di avviare la procedura nel caso di WestLB (13) e nel caso della Landesbank Berlin (14).

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(40)

Nelle sue osservazioni la Germania ha ribadito innanzitutto la propria tesi che il trasferimento del 24 % del capitale di WK (valore registrato nelle riserve: 212,16 milioni di DEM) a HLB del 1o gennaio 1986 non possa essere recuperato come aiuto illegale in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 poiché il periodo limite di dieci anni sarebbe scaduto il 1o gennaio 1996.

(41)

Questo trasferimento dovrebbe essere considerato come un avvenimento indipendente, legalmente ed economicamente distinto dai trasferimenti del 1993. La «volontà d’investimento unica» di cui la Germania aveva parlato in precedenza, come osservato dalla Commissione nella sua decisione di apertura della procedura, si applicherebbe esclusivamente ai trasferimenti del 1993. La «side letter» del 22 dicembre 1992, menzionata nella lettera della Germania del dicembre 1999 citerebbe anche il trasferimento del 1986 solo in quanto faceva riferimento al diritto di ritrasferimento delle quote a FHH che riguardava appunto sia il trasferimento del 1986 che quello del 1993. In aggiunta, l’indicazione della Germania che la remunerazione diretta di […] milioni di DEM corrispondeva a circa [meno del 3 %] dell’importo totale di tutti i trasferimenti, avrebbe avuto un mero fine illustrativo. Ciò non altererebbe tuttavia in alcun modo il fatto che de facto e de jure il trasferimento del 1986 sarebbe un avvenimento del tutto distinto.

(42)

Se però il trasferimento del 1986 è da considerarsi come distinto dai trasferimenti del 1993, un’azione della Commissione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 poteva interrompere il periodo limite solo se adottata prima del 1o gennaio 1996. Tuttavia le richieste di informazioni della Commissione che hanno preceduto quella datata 1o settembre 1999 sarebbero secondo la Germania di natura generale, non menzionerebbero neppure HLB e pertanto non soddisfarebbero le condizioni di concretezza per poter essere considerate come misure atte ad interrompere il periodo limite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. A questo proposito la Germania ha menzionato altresì la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 aprile 2003 nella causa T-369/00 Département du Loiret/Commissione  (15) (in appresso «Scott»). Il Tribunale avrebbe deliberato in questa sentenza che una lettera con la quale la Commissione richiedeva informazioni in merito ad un possibile elemento di aiuto era un’azione che interrompeva il periodo limite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. Tuttavia la lettera in questione sarebbe una richiesta di informazioni che riguardava espressamente e concretamente un appezzamento di terreno che l’impresa Scott SA aveva venduto a condizioni preferenziali. In tale lettera la Commissione avrebbe fatto espresso riferimento al fatto che la legittimità dell’aiuto in questione era soggetta ad esame e che se del caso l’aiuto avrebbe dovuto essere rimborsato. Secondo la Germania il Tribunale avrebbe pertanto fissato i requisiti minimi che una richiesta di informazioni deve soddisfare per poter essere considerata come una misura atta ad interrompere il periodo limite.

(43)

Nella fattispecie, le richieste di informazioni della Commissione del 12 gennaio, 10 novembre e 13 dicembre 1993, menzionate nella decisione di apertura della procedura e indirizzate alla Germania, sarebbero lungi dal soddisfare questi requisiti. Le lettere in questione farebbero riferimento solo a Westdeutsche Landesbank e la richiesta riguardante possibili analoghi trasferimenti ad altre Landesbanken sarebbe generica. HLB e FHH non sarebbero state menzionate in nessuna delle lettere. Secondo la Germania, la scadenza del periodo limite impedirebbe l’ulteriore esame del trasferimento del 1986.

(44)

Per quanto riguarda la valutazione economica del conferimento di capitale, la Germania ha confermato innanzitutto che il valore totale delle quote di WK trasferite nel 1986 e nel 1993 (1 171,522 milioni di DEM) sarebbe rimasto costantemente a disposizione di HLB come fondi propri. In nessun momento il capitale trasferito sarebbe stato vincolato ad una destinazione particolare o assoggettato ad eventuali altre restrizioni di uso.

(45)

Occorre tenere presente in proposito che il capitale trasferito nel 1986 è stato riconosciuto dal BAKred come fondi propri già a partire da tale anno. Tuttavia l’importo complessivo, ovvero incluso il trasferimento del 1993 di circa 959 milioni di DEM (di cui il 38 % erano quote di WK trasferite direttamente a HLB che sono state incluse nelle riserve palesi di HLB con un valore di 659,362 milioni di DEM e il 19,86 % erano quote di WK trasferite indirettamente a HLB in forma di conferimento tacito di HGV per un importo pari a 300 milioni di DEM) è stato riconosciuto dal BAKred come fondi propri solo nel 1997. Ciò è dovuto al fatto che solo il 25 giugno 1997 la legge su WK è stata modificata ed è stato riconosciuto a HLB, in qualità di comproprietario, il diritto di sciogliere e liquidare WK.

(46)

La Germania ha sostenuto che i fondi trasferiti sarebbero stati messi appieno a disposizione di HLB, a copertura delle attività, solo a partire dal 1o gennaio 1997. Cionondimeno, come chiarito più tardi dalla Germania, HLB avrebbe usato parte della riserva di capitale a copertura delle attività anche prima di tale data, più precisamente 183 milioni di DEM nel 1993, oltre 436 milioni di DEM nel 1994, 255 milioni di DEM nel 1995 e 208 milioni di DEM nel 1996 (cifre arrotondate; cfr. anche la tabella al punto 183). La parte restante della riserva di capitale non sarebbe stata utilizzata a copertura di attività e non sarebbe stata riconosciuta come fondi propri di base. L’importo di 659,4 milioni di DEM sarebbe stato disponibile solo dopo il 1o gennaio 1997 e fino allo scorporamento di WK all’epoca della fusione con LSH, da cui è nata, il 2 giugno 2003, HSH Nordbank. Anche il conferimento tacito di 300 milioni di DEM del 1997 sarebbe stato pienamente disponibile come fondi propri di base fino a tale data. Prima del 1997 tali fondi non sarebbero stati utilizzati a copertura di attività e non sarebbero stati riconosciuti come fondi propri di base.

(47)

Quanto alla remunerazione, al conferimento tacito è stato sempre versato l’importo massimo fissato di […] milioni di DEM […], corrispondente a [non più del 10 %]. Sulla riserva di capitale di circa 659 milioni di DEM non è stata versata alcuna remunerazione.

(48)

La Germania tuttavia ha ribadito la sua tesi che non sarebbero soltanto gli interessi diretti concordati per il conferimento tacito a dover essere presi in considerazione come componenti della remunerazione. Da un lato, dovrebbero essere presi in considerazione i pagamenti di dividendi all’unico proprietario FHH, in quanto gli utili conseguiti da HLB sarebbero ovviamente attribuibili anche ai fondi trasferiti da FHH. Pertanto, nella sua qualità di unico proprietario fino al 1997, FHH avrebbe ricevuto il dividendo più elevato del 6 % previsto nello statuto e dal 1997 avrebbe ricevuto dividendi variabili ma in crescita sulla sua quota di capitale sociale. Questi pagamenti di dividendi sarebbero cresciuti da […] milioni di EUR nel 1985 a […] milioni di EUR nel 1996, quando FHH era ancora l’unico proprietario. Nel 1997 i dividendi per le quote di FHH, ridottesi al 50,5 %, sarebbero stati pari a […] milioni di EUR e nel 2001 sarebbero saliti a […] milioni di EUR.

(49)

Inoltre, da un lato le riserve che HLB aveva costituito direttamente sarebbero state convertite regolarmente in capitale sociale, che sarebbe cresciuto da 228,3 milioni di EUR nel 1985 a 250,9 milioni di EUR nel 1997, per poi rimanere da allora invariato. Dall’altro, anche le riserve di utili sarebbero cresciute costantemente, passando da 93,1 milioni di EUR nel 1985 a 321,8 milioni di EUR nel 2001. Tutti questi elementi sarebbero indice di un incremento considerevole dell’utile.

(50)

Occorrerebbe altresì tenere conto degli incrementi di valore che sarebbero stati determinati dal capitale conferito e che sarebbero ascrivibili esclusivamente a FHH. Si tratterebbe di un incremento di valore compreso tra […] % e […] % dovuto esclusivamente al trasferimento delle quote di WK. La Germania ha fornito calcoli più dettagliati basati sul metodo del valore capitalizzato. Tra il 1985 e il 1992 il valore di HLB sarebbe cresciuto di […] milioni di DEM, ovvero di poco meno di […] milioni di DEM all’anno, il che riferito alla quota di WK conferita nel 1986 corrisponderebbe ad un rendimento del […] %. Tra il 1992 e il 1995 il valore dell’impresa sarebbe cresciuto di […] milioni di DEM all’anno, il che, riferito alle quote di WK conferite al 1o gennaio 1993, corrisponderebbe ad un rendimento di […] %. Ciò sarebbe un’ulteriore dimostrazione del fatto che, considerati tutti i fattori, FHH avrebbe ricevuto rendimenti adeguati.

(51)

Infine, sempre secondo le autorità tedesche, FHH sarebbe stata in grado di attendersi rendimenti adeguati già all’epoca dei due investimenti. Alla fine del 1985 e alla fine del 1992 HLB sarebbe stata un’impresa redditizia, con, ad esempio, rendimenti sui fondi propri (al lordo delle tasse) di oltre il 19 % nel 1985, di oltre l’8 %-9 % nel 1989/1990 e di oltre il 12 % nel 1992. A fini comparativi la Germania ha fornito dati sui rendimenti dei fondi propri di cinque banche private tedesche, da essa stessa calcolati, dai quali a suo avviso risulterebbe che negli anni compresi tra il 1980 e il 1992 HLB non era stata al di sotto della media annuale rilevante degli altri cinque istituti o se in singoli anni lo era stata il divario era compreso tra l’1 e il 6 % (al lordo delle tasse) e l’1 e il 4 % (al netto delle tasse). In altri termini, sotto il profilo dei rendimenti HLB non sarebbe stata al di sotto delle altre banche private.

(52)

Per il resto, la Germania sostiene la tesi che i trasferimenti dovrebbero essere comparati ad un contributo di capitale non monetario per via della mancanza di liquidità delle risorse messe a disposizione. Per il calcolo del rendimento, occorrerebbe pertanto tenere presente la differenza tra un contributo non monetario ed un contributo in contante, che consisterebbe nei costi di rifinanziamento per la concessione di prestiti ai fini dell’espansione dell’attività o nello svantaggio di non poter investire direttamente il corrispettivo in contante del contributo. In base ai calcoli forniti, la differenza di tasso di interesse rispetto ad un contributo in contante per quanto riguarda il capitale non monetario trasferito nel 1986 era di circa il 7,6 % in caso della concessione di crediti e di circa il 6,8 % in caso di investimenti produttori di reddito privi di rischio. Per il conferimento del 1o gennaio 1993, la differenza sarebbe di circa l’8,3 % in caso di concessione di crediti e del 7,36 % in caso di investimenti privi di rischio. In termini di rendimento lordo ciò significherebbe una differenza di circa il 6 % (1986) e il 6,6 % (1993) tra il capitale ipotetico in contante ed il capitale non liquido effettivamente fornito. Anche un investitore operante in un’economia di mercato dovrebbe tenere conto di questo svantaggio quando valuta l’adeguatezza della propria remunerazione.

V.   OSSERVAZIONI DI BDB

(53)

BdB ritiene che la remunerazione effettivamente versata sia insufficiente. Per le quote di WK trasferite il 1o gennaio 1986 non sarebbe stata convenuta alcuna remunerazione, per le quote trasferite nel 1993 sarebbero stati fissati solo gli interessi da versare sul conferimento tacito. In rapporto al capitale totale trasferito, ciò corrisponderebbe a meno del 3 % all’anno e non potrebbe assolutamente essere considerato normale per il mercato. Il diritto di FHH ad una remunerazione appropriata non verrebbe meno solo in quanto FHH era proprietario unico di HLB. Ciò che conterebbe sarebbe l’aspettativa quanto meno di un rendimento medio che anche le banche private di norma assocerebbero alla fornitura di fondi propri alle loro controllate.

(54)

Sarebbe vero che questa aspettativa di rendimento non troverebbe riscontro esclusivo in un tasso d’interesse fisso, in quanto il rendimento per l’impresa madre potrebbe essere costituito sia dai pagamenti di dividendi che dall’incremento dell’utile e di conseguenza del valore della controllata. Tuttavia l’aspettativa di un rendimento di mercato sarebbe equivalente alla determinazione di un tasso d’interesse fisso.

(55)

In quanto investitore operante in un’economia di mercato, FHH avrebbe pertanto dovuto attendersi un rendimento di mercato normale da HLB, il che non sarebbe assolutamente accaduto.

(56)

Già nel caso del conferimento del 1o gennaio 1986, secondo una comunicazione del governo di Amburgo alla cittadinanza del 17 dicembre 1985 era previsto un rendimento inferiore alla media, compreso tra 0,3 milioni di DEM e 0,5 milioni di DEM (corrispondente secondo BdB allo 0,1 %-0,2 %). Poiché i dividendi sarebbero stati versati solo dopo l’effettiva espansione dell’attività, era evidente che nei primi anni FHH non avrebbe ricevuto alcuna remunerazione. Anche i dividendi in seguito effettivamente versati a FHH non dovrebbero essere presi in considerazione, poiché nelle circostanze in questione un investitore privato avrebbe richiesto una remunerazione annuale fissa. Analogamente non potrebbero essere presi in considerazione neppure le riserve e gli utili convertiti in capitale sociale.

(57)

Inoltre sarebbe stato impossibile attendersi eventuali incrementi di valore in quanto le quote di HLB non sarebbero state negoziabili. Inoltre le quote non sarebbero state oggetto di valutazione continua. La cessione del 49,5 % delle quote a LSH nel 1997 non avrebbe eliminato l’elemento di aiuto. La vendita si sarebbe verificata dopo l’investimento e pertanto sarebbe stata del tutto irrilevante per quanto riguarda la remunerazione attesa. Per la valutazione alla luce della normativa sugli aiuti di Stato la questione da porsi secondo BdB è se l’operazione si sia svolta in condizioni economiche normali.

(58)

Da tutto ciò consegue che, in queste circostanze, un investitore privato avrebbe effettuato l’investimento solo se i redditi o i cash flow fossero stati generati prontamente, sotto forma di dividendi fissi o in alternativa sotto forma di cash flow variabili. In una situazione simile, però, un investitore privato avrebbe probabilmente preferito interessi fissi, considerato anche che a FHH non sarebbe stato concesso il diritto di ritrasferire le quote di WK senza alcuna compensazione (pagamento di compensazione al valore contabile).

(59)

Nel calcolare una normale remunerazione di mercato, BdB è innanzitutto partito dal presupposto che le risorse trasferite avrebbero dovuto essere remunerate come capitale sociale, essendo riconosciute come fondi propri di base a fini di vigilanza. Ha affermato che un rendimento appropriato sul capitale messo a disposizione si dovrebbe sempre basare su un rendimento privo di rischio e su un premio di rischio, in applicazione del principio di base per cui il rendimento previsto su un investimento rischioso = rendimento privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso.

(60)

Quindi BdB ha calcolato la remunerazione minima applicando il Capital Asset Pricing Model («CAPM»), che determina il premio di rischio individuale previsto con l’aiuto del cosiddetto valore beta (scarto misurato statisticamente tra il premio di rischio individuale e il premio di rischio di mercato di lungo termine generale).

(61)

Per stabilire il rendimento privo di rischio, BdB si è rifatto ai rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, dato che i titoli a tasso fisso degli emittenti pubblici costituiscono una forma di investimento priva di rischio o con il rischio minimo (16).

(62)

Per calcolare il premio di rischio, BdB ha determinato in primo luogo il «premio di rischio del mercato», ossia la differenza tra il rendimento medio a lungo termine del normale portafoglio azionario del mercato e quello dei titoli di Stato. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2003, BdB si è basato in un primo tempo su un premio di rischio di mercato a lungo termine pari al 4,6 %.

(63)

BdB ha dichiarato di aver determinato il valore di beta sulla base di un campione di dati storici di banche comparabili. Esso è giunto alla conclusione che tutti i valori di beta di tutte le Landesbanken e di tutti i periodi considerati sarebbero superiori a 1, il che significherebbe che il premio di rischio per gli investimenti nelle Landesbanken sarebbe stato superiore al premio di rischio di mercato.

(64)

Partendo dal presupposto di un tasso d’interesse di base privo di rischio dell’8,05 % (dicembre 1985 per il trasferimento del 1986) e del 5,90 % (dicembre 1992 per il trasferimento del 1993) e di un fattore beta per HLB di 1,1660 (prima data) e di 1,0836 (seconda data), BdB è giunto ad una remunerazione minima attesa del 13,41 % per le quote trasferite il 1o gennaio 1986 e del 10,88 % per le quote trasferite il 1o gennaio 1993.

(65)

BdB ha inoltre osservato che la riduzione applicata dalla Commissione alla remunerazione minima nella decisione 2000/392/CE per tenere conto della mancanza di liquidità del patrimonio di WfA è stata confermata dal Tribunale di primo grado. Pertanto, non essendovi a suo avviso ragioni per discostarsi da questo metodo nel caso attualmente all’esame, una riduzione per mancanza di liquidità dovrebbe essere applicata anche nel presente caso. L’entità della riduzione per mancanza di liquidità dovrebbe essere calcolata, secondo il metodo già applicato nel caso di WestLB, sulla base dei costi netti di rifinanziamento (costi lordi di rifinanziamento meno l’imposta sulle società applicabile).

(66)

BdB ha sostenuto inoltre che la maggiorazione applicata dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE (1,5 %), confermata dal Tribunale di primo grado, dovrebbe essere applicata anche nel caso di HLB. Se le circostanze che determinano un supplemento di rischio rispetto a quello di un normale investimento in capitale sociale sono presenti anche nei casi delle altre Landesbanken (ad esempio il volume del patrimonio trasferito in parte eccezionalmente elevato, la mancata emissione di nuove quote societarie e la conseguente rinuncia a diritti di voto aggiuntivi e la mancanza di fungibilità dell’investimento) è giustificata una maggiorazione e BdB è del parere che in questo caso lo sia.

(67)

Invece di un normale rendimento di mercato calcolato in questo modo, FHH non avrebbe convenuto né ricevuto alcuna remunerazione per il trasferimento del 1986 e la remunerazione per il trasferimento del 1993 sarebbe troppo bassa. Per il trasferimento del 1993, che era stato riconosciuto come fondi propri di base a fini di vigilanza solo nel 1997, HLB avrebbe versato dal 1993 una partecipazione annuale agli utili consistente in una remunerazione garantita del 7 % e in una componente variabile (tasso d’interesse fisso dello 0,5 % sul versamento di dividendi dagli utili di bilancio). BdB afferma di non essere a conoscenza dell’importo effettivamente versato. Tuttavia, vista la comparabilità con il capitale sociale, la remunerazione sarebbe troppo bassa. Inoltre la remunerazione sarebbe stata pagata a HGV che, pur essendo una holding di FHH, era sotto il profilo economico un’unità indipendente, mentre niente sarebbe stato versato direttamente a FHH. Nessuna remunerazione sarebbe stata convenuta per il trasferimento delle altre quote incluse nella riserva di capitale.

(68)

Il periodo limite per il trasferimento di quote del 1o gennaio 1993 sarebbe stato interrotto dalla Commissione con la richiesta di informazioni datata 1o settembre 1999 e la decisione di apertura della procedura del 30 novembre 2002. Per quanto riguarda il conferimento del 1o gennaio 1986, BdB respinge la tesi della scadenza del periodo limite appellandosi al concetto giuridico di «azione continuata» che avrebbe una corrispondenza nella giurisprudenza relativa al diritto classico della concorrenza. I presupposti del collegamento tra gli atti sarebbero soddisfatti in quanto tutti i trasferimenti sarebbero avvenuti nell’ambito di un progetto uniforme di rafforzamento del capitale e di espansione dell’attività e avrebbero seguito lo stesso modello. Il trasferimento del 1o gennaio 1993 non potrebbe essere considerato separatamente nemmeno sulla base delle nuove regole di solvibilità. I trasferimenti del 1986 e del 1993 dovrebbero pertanto essere considerati come un’unica misura patrimoniale e l’aiuto sarebbe stato integralmente concesso solo il 1o gennaio 1993.

(69)

Di conseguenza sarebbe altresì irrilevante che le richieste di informazioni della Commissione del 1993 possano o no aver interrotto il periodo limite. Tuttavia BdB sostiene in proposito che questo periodo avrebbe potuto essere interrotto per quanto riguarda l’aiuto concesso a HLB solo se tali richieste avessero riguardato anche questa misura di aiuto. Giacché BdB non conosce il contenuto esatto di tali lettere, afferma di non poter prendere una posizione definitiva su questo punto.

VI.   COMMENTI DELLA GERMANIA SULLE OSSERVAZIONI DI BDB

(70)

La Germania ha sostenuto innanzitutto che BdB avrebbe male interpretato la sentenza emanata il 6 marzo 2003 dal Tribunale di primo grado nella causa WestLB. Secondo BdB la sentenza avrebbe stabilito che l’incremento di valore attribuibile al contributo di capitale non sarebbe un rendimento normale di mercato. Ma il tribunale non si sarebbe espresso in termini rilevanti per la presente decisione. L’affermazione del tribunale che un investitore privato non si sarebbe accontentato di norma della minimizzazione delle perdite o di un rendimento limitato anche se già in possesso di capitale della società non avrebbe rilevanza per la valutazione, alla luce della legislazione sugli aiuti di Stato, di un rendimento consistente non in un tasso d’interesse fisso ma, ad esempio, in un incremento del valore della società.

(71)

Lo stesso BdB lo avrebbe riconosciuto quando, nel discutere dei conferimenti di capitale da parte di banche private a controllate, avrebbe sostenuto che questa aspettativa di rendimento non troverebbe riscontro esclusivo in un tasso d’interesse fisso, in quanto il rendimento per l’impresa madre potrebbe essere costituito sia dai pagamenti di dividendi che dall’incremento dell’utile e di conseguenza del valore della controllata. In proposito andrebbe rilevato che BdB, per quanto riguarda la possibilità da lui messa in dubbio di realizzare un incremento del valore di HLB, negherebbe l’evidenza dei fatti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da BdB, il 49,5 % delle quote sarebbero state negoziabili visto che furono vendute a LSH nel 1997.

(72)

I rendimenti minimi del 13,41 % (trasferimento del 1986) e del 10,88 % (trasferimento complessivo del 1993), calcolati da BdB sulla base del metodo CAPM, non sarebbero corretti. La Germania esprime riserve di principio sull’uso del metodo CAPM e riserve specifiche sul suo uso da parte di BdB. Tra l’altro BdB avrebbe ristretto il portafoglio di mercato alle azioni tedesche componenti il CDAX, avrebbe stimato i parametri esclusivamente sulla base di dati parzialmente superati, senza verificarne la validità per il momento rilevante per l’investimento, avrebbe derivato il premio di rischio di mercato da uno studio riguardante esclusivamente il rendimento medio delle azioni tedesche nel periodo 1954-88 e, nel calcolare i fattori beta, avrebbe considerato le banche del CDAX come imprese con lo stesso profilo di attività e di rischio. Di conseguenza, quasi tutti i fattori utilizzati per il CAPM sarebbero stati valutati in modo scorretto e i rendimenti minimi di mercato stimati per le operazioni in oggetto sarebbero eccessivamente elevati.

(73)

Inoltre BdB avrebbe sostenuto che la maggiorazione per tenere conto delle peculiarità delle operazioni era semplicemente prodotta dall’applicazione dei criteri specificati nella decisione 2000/392/CE, senza tuttavia procedere ad una quantificazione, come quella criticata nella sentenza WestLB. Inoltre, per via della mancanza di liquidità, si sarebbe dovuto dedurre integralmente il tasso di rifinanziamento, in quanto non sarebbe ammissibile considerare come deduzione per mancanza di liquidità sul rendimento appropriato l’effetto di riduzione delle tasse addotto da BdB. All’origine vi sarebbe un errore concettuale. I rendimenti attesi dagli investitori non avrebbero avuto nulla a che vedere con gli effetti fiscali per il bilancio delle società.

(74)

In linea con la sua interpretazione giuridica, la Germania ha calcolato un rendimento di mercato normale alternativo a quello calcolato da BdB. Il calcolo riguarda solo l’operazione del 1993, giacché il trasferimento del 1986 viene considerato dalla Germania prescritto.

(75)

La Germania ha sostenuto che innanzitutto occorreva procedere ad un’analisi del profilo di rischio dei due contributi non monetari. Il conferimento tacito dovrebbe essere comparato con contributi di durata analoga (16 anni). Per quanto riguarda la riserva di capitale, dato il profilo di rischio (ad esempio, il fatto che l’Anstaltslast quasi non preveda garanzia in caso di insolvenza, l’irrilevanza dei diritti di voto considerato che FHH era l’unico proprietario, la partecipazione alle perdite, la posizione nella classifica degli aventi diritto ai dividendi e la durata) il raffronto dovrebbe avvenire di preferenza con un conferimento tacito di durata illimitata. Su questa base la Germania, nella sua risposta alle osservazioni di BdB, ha riunito i due strumenti patrimoniali ai fini del calcolo della remunerazione, ponderando però le loro quote nel pacchetto complessivo del conferimento a seconda che fossero di durata limitata o illimitata. Deducendo appieno i costi di rifinanziamento, la Germania è giunta ad una remunerazione appropriata dell’1,48 % per il conferimento totale.

(76)

Ferma restando la sua interpretazione giuridica, nella sua risposta la Germania ha calcolato il rendimento della riserva di capitale, in alternativa, anche con il CAPM. Applicando un premio di rischio di mercato del 3 % ed un valore beta per HLB di 0,7861, si giungerebbe ad un rendimento minimo ipotetico per i depositi in contante del 9,74 % per quanto riguarda l’incremento della riserva di capitale, dal quale però dovrebbero essere dedotti i costi pieni di rifinanziamento per via della mancanza di liquidità, per cui il rendimento di mercato normale minimo effettivo ammonterebbe al 2,36 %. Per quanto riguarda i conferimenti taciti, poiché questi strumenti non erano negoziati sul mercato secondario, la Germania non ha utilizzato il metodo CAPM e si è basata invece sul raffronto con strumenti finanziari analoghi. Sempre previa detrazione dei costi pieni di finanziamento, la Germania è giunta ad una maggiorazione dell’1,29 % per i conferimenti taciti di durata illimitata simili al contributo di HLB. In termini aggregati e ponderati si arriverebbe pertanto ad una remunerazione del 2,08 %.

(77)

Per quanto riguarda il periodo limite che secondo BdB non sarebbe scaduto per via del collegamento tra le due operazioni, la Germania ha ribadito le obiezioni sollevate in precedenza nelle sue osservazioni e ha sostenuto nuovamente che il trasferimento del 1986 sarebbe un’operazione de facto e de jure separata dal trasferimento del 1993, come sarebbe dimostrato sia dai documenti trasmessi all’inizio che da quelli inviati successivamente. Per il resto, il concetto giuridico dell’azione continuata, citato da BdB, sarebbe stato messo in discussione nel frattempo anche dai giudici penali del Bundesgerischtshof. Il concetto di azione continuata nella legislazione europea sui cartelli, che sarebbe disciplinato esplicitamente in un regolamento sulla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione, non potrebbe essere applicato nel quadro di una normativa diversa come quella sugli aiuti di Stato, considerato che il regolamento (CE) n. 659/1999 non prevedrebbe tale concetto.

VII.   ACCORDO TRA BDB, FHH E HSH NORDBANK

(78)

L’8 ottobre 2004 la Commissione è stata informata del raggiungimento di un accordo tra BdB, autore della denuncia, FHH e HSH Nordbank, la banca nata nel 2003 dalla fusione tra LSH e la Hamburgische Landesbank. Sebbene le loro tesi giuridiche di base siano rimaste invariate, le parti hanno trovato un accordo sul metodo di calcolo del rendimento come remunerazione comparativa diretta fissa. Riguardo al trasferimento del 1993 del 38 % delle quote di WK alla riserva di capitale per un importo pari a 959,4 milioni di DEM, hanno convenuto l’importo della remunerazione appropriata. Quanto all’apporto indiretto, avvenuto anch’esso il 1o gennaio 1993, del 19,86 % delle quote di WK in qualità di conferimento tacito di 300 milioni di DEM, si è trovato un accordo sull’approccio di base di una remunerazione fissa, ma non sul metodo di calcolo esatto, soprattutto per quanto attiene alla deduzione per mancanza di liquidità (cfr. punti da 81 a 203). Le parti hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell’accordo nella propria decisione. L’accordo non riguarda il trasferimento del 1986; le parti hanno dichiarato che non avrebbero contestato la decisione finale della Commissione in merito all’eventuale scadenza del periodo limite per questo trasferimento.

(79)

Le parti hanno innanzitutto determinato con il CAPM una remunerazione di mercato normale minima per il conferimento alla riserva di capitale (circa 959 milioni di DEM). Applicando un tasso di interesse privo di rischio del 7,23 %, un premio di rischio di mercato generale del 4 % ed un valore di beta pari a 0,74, la remunerazione minima appropriata per le quote trasferite alla riserva di capitale dovrebbe ammontare al 10,19 %. Tenuto conto del fatto che FHH era proprietario unico, non sono state applicate ulteriori maggiorazioni, ad esempio per la mancanza di diritti di voto. Per tenere conto della mancanza di liquidità del capitale, è stata infine applicata una riduzione del 3,62 % (sulla base del tasso d’interesse privo di rischio come costo di rifinanziamento lordo, dal quale è stato dedotto circa il 50 % per l’imposta sulle società più un contributo di solidarietà al fine di determinare i costi di rifinanziamento netti). Ne è risultata una remunerazione adeguata del 6,57 %.

(80)

HSH Nordbank e FHH hanno calcolato un margine di remunerazione di 129 punti base per il trasferimento di 300 milioni di DEM in qualità di conferimento tacito poiché i costi di rifinanziamento lordi sarebbero da dedurre. Anche BdB ha preferito un calcolo basato sul CAPM e applicando un fattore beta inferiore (0,32) per questa operazione speciale, verificatasi contemporaneamente, e una deduzione per mancanza di liquidità al netto delle tasse del 3,62 % (costi di rifinanziamento netti), è giunto ad una remunerazione appropriata del 4,89 %.

VIII.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

1.   IN MERITO ALLA QUESTIONE FONDAMENTALE DELLA SCADENZA DEL PERIODO LIMITE

(81)

La Germania ha sostenuto la tesi che il periodo limite di dieci anni, previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, sarebbe scaduto per quanto concerne il trasferimento del 24 % delle quote avvenuto il 1o gennaio 1986, che ha incrementato il capitale di HLB di 212,160 milioni di DEM, sempre nella misura in cui si sarebbe trattato di aiuto di Stato. Le richieste di informazioni della Commissione del 12 gennaio, 10 novembre e 13 dicembre, ovvero quelle precedenti il 1o gennaio 1986, sarebbero di natura generale e pertanto non potrebbero essere considerate misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, che avrebbero potuto interrompere il periodo limite.

(82)

Dopo un esame approfondito della fattispecie, la Commissione accoglie questa tesi e si astiene pertanto dal verificare ulteriormente la compatibilità del trasferimento del 1o gennaio 1986 con la normativa sugli aiuti di Stato.

(83)

Va detto che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, entrato in vigore il 16 aprile 1999, che stabilisce un periodo limite per il recupero degli aiuti illegittimi si applica a qualsiasi misura di recupero di aiuti adottata dopo la data alla quale il regolamento è entrato in vigore, anche se l’aiuto è stato concesso prima di tale data (17). Il periodo di dieci anni, entro il quale la Commissione può recuperare aiuti illegittimi, decorre dal giorno in cui l’aiuto è stato concesso, anche se il regolamento non era applicabile a tale epoca (18).

(84)

Il trasferimento del 1o gennaio 1986 era una misura statale una tantum, non ricorrente. È diverso pertanto da regimi statali che prevedono misure ricorrenti come sovvenzioni annuali o sgravi fiscali. Inoltre non ha nulla a che vedere, né de factode jure con il trasferimento del 1993. La side letter del 22 dicembre 1992, che è stata menzionata dalla Germania in una lettera del dicembre 1999 e successivamente presentata, non parla, come sostenuto in origine, di un obiettivo di investimento uniforme per entrambi i trasferimenti. Essa si riferisce esclusivamente al trasferimento del 1993 e a tal fine riprende una normativa specifica che disciplina il trasferimento del 1986 e la applica al trasferimento di quote aggiuntive del 1o gennaio 1993, ovvero il diritto di FHH di esigere il ritrasferimento delle quote di WK.

(85)

Il trasferimento effettuato da FHH il 1o gennaio 1986 deve essere considerato come il momento in cui l’eventuale aiuto illegittimo è stato concesso. Con l’iniezione di risorse, giuridicamente valida, alle condizioni delineate in precedenza, è HLB ad aver beneficiato del possibile vantaggio economico in questione. Le risorse sono state a disposizione di HLB a decorrere dal 1o gennaio 1986 e sono state riconosciute dal BAKred per il 1986. Di conseguenza il periodo di dieci anni è scaduto il 1o gennaio 1996.

(86)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, il periodo di dieci anni viene interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale. Nella sentenza «Scott» il Tribunale di primo grado ha stabilito che una richiesta di informazioni riguardante una possibile misura di aiuto chiaramente definita avanzata prima dell’entrata in vigore del regolamento non poteva interrompere il decorso del periodo di dieci anni in quel momento, ma che tale effetto poteva essergli attribuito se la Commissione esercitava i suoi poteri di recupero dell’aiuto in questione dopo l’entrata in vigore del regolamento (19).

(87)

Nel presente caso le richieste di informazioni della Commissione precedenti il 1o gennaio 1996 non soddisfano i requisiti previsti per le azioni interruttive del periodo limite decennale in quanto non costituiscono un’azione nei confronti dell’aiuto illegale, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(88)

Prima della richiesta di informazioni del 1o settembre 1999, in nessuna lettera alla Germania la Commissione ha posto domande sui trasferimenti ad Amburgo, né ha menzionato FHH o HLB. Le tre lettere del 1993 fanno riferimento esclusivamente al trasferimento di WfA a WestLB; inoltre, esse contengono solo domande generali in merito ad altri possibili trasferimenti a Landesbanken di altri Länder. In aggiunta alle domande riguardanti WestLB, la richiesta di informazioni del 10 novembre 1993 menziona solo i Land Berlino, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia. È vero che nelle sue due lettere del 1994 e nella sua lettera del 3 gennaio 1995, BdB ha attirato l’attenzione sui trasferimenti di FHH a HLB. Tuttavia la Commissione ha reagito per la prima volta nella sua lettera del 1o settembre 1999 chiedendo informazioni sui trasferimenti ad Amburgo.

(89)

Prima della scadenza, il 1o gennaio 1996, del termine di 10 anni fissato per il recupero degli aiuti la Commissione non stava manifestamente conducendo alcuna indagine sui trasferimenti a HLB. La corrispondenza riguardante WestLB e le domande generali sui possibili trasferimenti ad altri Länder non possono essere equiparate alle richieste di informazioni in merito ad un possibile aiuto identificato con esattezza. In caso contrario, comunicazioni generali della Commissione spedite ogni dieci anni interromperebbero il decorso del periodo limite e ne vanificherebbero l’esistenza.

(90)

Secondo la Commissione, la Germania e HLB possono appellarsi, nelle particolari circostanze del trasferimento del 1986, alla certezza del diritto e al legittimo affidamento, anche se il conferimento non è stato notificato conformemente all’articolo 88 del trattato CE. In questo contesto occorre tenere presente che la normativa sugli aiuti di Stato e la prassi di controllo non erano ancora così sviluppate e dettagliate come a partire dagli anni ’90. Ciò vale in particolar modo per le iniezioni di capitale nelle imprese pubbliche e ad esempio per il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, che è stato introdotto ed esaminato nella prassi solo dopo il primo trasferimento a HLB. Pertanto le autorità tedesche e HLB, che nel 1986 ha effettuato trasferimenti di quote tra due società al 100 % di sua proprietà, non potevano presumere l’esistenza di possibili aiuti di Stato e la conseguente necessità di una notifica.

(91)

Ne consegue che la Commissione considera scaduto il periodo limite di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. L’eventuale aiuto associato al conferimento del 24 % delle quote di WK a HLB avvenuto il 1o gennaio 1986 è da considerarsi eventualmente come aiuto esistente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento. Le osservazioni che seguono si riferiscono esclusivamente ai trasferimenti realizzati il 1o gennaio 1993.

2.   AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(92)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2.1.   Risorse di Stato e trattamento favorevole per una determinata impresa

(93)

Come indicato in precedenza, il 1o gennaio 1993 sono state trasferite a HLB direttamente e indirettamente (conferimento tacito tramite HGV) nel complesso quasi il 58 % delle quote detenute da FHH in WK. Le risorse trasferite sono risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(94)

Il vantaggio economico di una base patrimoniale più ampia risiede nella maggiore capacità di prestito e nella conseguente possibilità di ampliare la propria attività. Se ad un’impresa vengono messi a disposizione fondi propri a condizioni migliori di quelle normali di mercato, tale impresa viene favorita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nell’esaminare questo punto la Commissione applica il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Questo principio è stato accolto e sviluppato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado in una serie di cause, in particolare nella sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2003 (20), il cui contesto è rilevante ai fini del caso in esame.

a)   Principio dell’investitore in economia di mercato

(95)

Secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, non si ha un aiuto di Stato quando vengono messi a disposizione capitali a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un’impresa privata» (21). Per contro, una misura finanziaria deve essere considerata inaccettabile per un investitore in economia di mercato, se, ed è ciò che si deve esaminare, la remunerazione prevista o convenuta per le risorse apportate è inferiore a quella offerta dal mercato per investimenti comparabili.

(96)

Il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato è applicabile anche a tutte le imprese pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano redditizie od operino in perdita. Questa posizione della Commissione è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza nella causa WestLB (22).

(97)

La Commissione deve fondare la sua valutazione di un caso sui dati disponibili al momento in cui l’investitore ha preso la decisione di procedere all’intervento finanziario in questione. Il trasferimento all’esame è stato deciso dagli enti pubblici competenti alla fine del 1992 e ha acquisito efficacia il 1o gennaio 1993. Di conseguenza, la Commissione deve giudicare l’operazione sulla base dei dati allora disponibili e delle condizioni economiche e di mercato esistenti in quel momento. Le informazioni fornite in questa decisione che si riferiscono agli anni seguenti vengono utilizzate solo a fini illustrativi.

(98)

Se un ente pubblico che detiene quote di una banca decide che la banca necessità di un’iniezione di capitale per soddisfare i requisiti patrimoniali, si pone la questione se le circostanze specifiche nelle quali viene fornito il capitale sarebbero accettabili per un investitore in un’economia di mercato. Se tale iniezione è necessaria per rispettare i requisiti in materia di solvibilità, un investitore operante in un’economia di mercato potrebbe essere pronto ad effettuarla per salvaguardare il valore dell’investimento esistente. Chiederebbe tuttavia un rendimento appropriato, che tenesse conto del profilo di rischio.

(99)

Anche quando già detenga partecipazioni in un’impresa, un investitore operante in un’economia di mercato esamina tutte le possibilità di investimento al di fuori di tale impresa. Di norma, deciderà di investire fondi supplementari nell’impresa pubblica solo se può attendersi un rendimento adeguato dall’investimento. In linea di principio, nello stabilire se un conferimento di capitale costituisca un aiuto di Stato, la prospettiva di evitare perdite o di un uso migliore delle risorse in questione non deve essere presa in considerazione. Anche nel caso dell’apporto di capitale da parte di un detentore di quote — indipendentemente dai motivi che lo determinano — si deve piuttosto considerare se l’investitore possa contare, entro un periodo di tempo ragionevole, su un rendimento normale dei fondi supplementari investiti.

(100)

Il Tribunale di primo grado non ha contestato questa interpretazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, che la Commissione aveva già seguito nella sua decisione 2000/392/CE (23). Il Tribunale si è inoltre fatto guidare dalla considerazione che anche un investitore privato che già detenga partecipazioni nel capitale sociale di un’impresa di norma non si accontenta del fatto che un investimento non gli causi delle perdite o gli procuri solo utili limitati. Egli cercherà piuttosto di conseguire un rendimento adeguato per il suo investimento, in funzione delle circostanze del momento e della soddisfazione dei suoi interessi a breve, medio o lungo termine (24).

(101)

Alla luce del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, la questione fondamentale per il caso in esame è pertanto stabilire se tale investitore avrebbe fornito alle stesse condizioni capitali con le stesse caratteristiche del patrimonio speciale di FHH, in particolare tenuto conto dei previsti rendimenti dell’investimento.

b)   Articolo 295 del trattato CE

(102)

L’articolo 295 del trattato CE stabilisce che il regime di proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato. Ciò non giustifica tuttavia la violazione delle regole della concorrenza del trattato stesso.

(103)

Le autorità tedesche hanno sostenuto che i fondi trasferiti non potevano essere utilizzati in maniera redditizia se non con il conferimento ad un analogo ente pubblico. Quindi il trasferimento rappresenterebbe l’utilizzazione commercialmente più sensata del patrimonio in questione. Pertanto qualsiasi remunerazione corrisposta per il trasferimento, vale a dire qualsiasi rendimento aggiuntivo del patrimonio trasferito, sarebbe sufficiente a giustificare il trasferimento sotto il profilo del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(104)

Questa argomentazione non può essere accolta. È possibile che il conferimento delle quote a HLB, con la conseguente possibilità per la banca di utilizzare il capitale a fini di solvibilità, rappresenti l’uso commercialmente più sensato. Tuttavia, quando fondi ed altri attivi pubblici vengono utilizzati per attività commerciali in regime di concorrenza, devono essere applicate le normali regole dell’economia di mercato. Questo significa che quando lo Stato decide di utilizzare patrimonio destinato a finalità pubbliche (anche) per finalità commerciali, deve richiedere una remunerazione corrispondente alle condizioni del mercato.

c)   Assetto proprietario

(105)

La questione fondamentale, quale formulata dal Tribunale di primo grado nella causa WestLB con riferimento alla giurisprudenza precedente, è se, in circostanze analoghe, un investitore privato operante in circostanze normali di economia di mercato e di dimensioni comparabili a quelle degli enti amministrativi del settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare l’iniezione di capitale in questione (25). Infine, come sottolineato dal Tribunale con rimando ad altre sentenze, «il paragone tra il comportamento dell’investitore pubblico e privato deve essere fatto in considerazione dell’atteggiamento che avrebbe tenuto, all’atto della transazione di cui trattasi, un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili a quel momento» (26). Ciò chiarisce che la valutazione deve basarsi sul momento in cui è avvenuto l’investimento e sulle aspettative che un investitore avrebbe potuto ragionevolmente avere in quel momento, cioè sulla base delle informazioni disponibili. Tali aspettative riguardano essenzialmente il rendimento probabile.

(106)

FHH era l’unico proprietario di HLB. Anche se questo fatto consentisse di non concentrarsi esclusivamente sulla remunerazione convenuta (in questo caso […] milioni di DEM […] corrispondenti [al massimo al 10 %] per il conferimento tacito), non potrebbe nella fattispecie giustificare il basso livello della remunerazione diretta.

(107)

Il richiamo al fatto che HLB sia di proprietà di FHH presupporrebbe l’esistenza di un piano aziendale adeguato, di una perizia di esperti o di una valutazione del rendimento da attendersi sull’investimento in questione.

(108)

In questo caso la situazione è diversa. All’epoca dell’investimento non vi era alcun piano aziendale, perizia di esperti o valutazione del rendimento previsto sull’investimento in questione. A parte la remunerazione diretta convenuta, la Commissione non dispone pertanto di elementi di prova affidabili e quantificabili per quanto riguarda il rendimento atteso all’epoca da FHH.

(109)

La Germania ha sostenuto che andrebbero considerate sia le riserve costituite dalla stessa HLB e convertite regolarmente in capitale sociale sia i pagamenti di dividendi a FHH in quanto unico proprietario, giacché gli utili prodotti da HLB sarebbero inevitabilmente da attribuire anche alle risorse trasferite da FHH. Occorre altresì tenere conto degli incrementi di valore che sarebbero stati determinati dal capitale conferito e che sarebbero stati realizzati anche nel 1997 con la vendita di quote a LSH.

(110)

Secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, i pagamenti di dividendi e gli aumenti di valore verificatisi dopo l’investimento non sono rilevanti per l’investitore, il quale, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento della realizzazione dell’investimento, può attendersi un rendimento adeguato o può concordare una remunerazione fissa. Per cui i pagamenti di dividendi o gli aumenti di valore che non possono essere calcolati anticipatamente non sono determinanti. Non lo è neppure la questione se un incremento di valore generi plusvalenze in caso di vendita. Inoltre i dividendi vengono versati sul capitale sociale e non sulle riserve, anche se queste contribuiscono ad un incremento dell’utile per quota.

(111)

La Commissione è pertanto del parere che nella fattispecie si debba determinare un rendimento adeguato sulla base della remunerazione diretta che sarebbe stata richiesta da un investitore in un’economia di mercato.

d)   Remunerazione ed elementi di remunerazione per il trasferimento di 659,4 milioni di DEM alla riserva di capitale di HLB

(112)

L’approccio di massima già scelto nel caso di WestLB e confermato dal Tribunale di primo grado è che la remunerazione deve essere versata sull’integralità del patrimonio trasferito. La remunerazione può tuttavia variare per le diverse parti di tale patrimonio. Per fissare una remunerazione adeguata si dovrebbe distinguere tra le diverse parti della riserva di capitale, a seconda dell’uso che ne può essere fatto da HLB.

(113)

Il valore delle quote trasferite riportate a bilancio è rimasto costante dopo il 1o gennaio 1993 a 659,4 milioni di DEM. Tuttavia tale importo non poteva essere utilizzato appieno come fondi propri prima del suo riconoscimento da parte del BAKred. Prima del riconoscimento avvenuto il 1o gennaio 1997, l’uso era tollerato dal BAKred solo nella misura in cui era necessario per soddisfare i requisiti di solvibilità in vigore all’epoca. Ad esempio, dal 1993 al 1996 HLB ha utilizzato a tal fine parti della riserva (182,5 milioni di DEM nel 1993, oltre 435,6 milioni di DEM nel 1994, 255,1 milioni di DEM nel 1995 e 451,1 milioni di DEM nel 1996). Dal 1997, per via degli obblighi prudenziali riguardanti l’uso della riserva a fini di copertura, con fondi propri pari costantemente a […] milioni di DEM solo […] milioni di DEM poterono essere utilizzati appieno fino al maggio del 2003. La tabella di cui al punto 183 fornisce la base rilevante per il calcolo del rendimento appropriato sui fondi propri.

(114)

Sebbene le parti della riserva non utilizzate a fini di copertura fino al 1997 e che non poterono essere utilizzate a tal fine in seguito (cfr. tabella al punto 183) non potevano essere utilizzate per ampliare l’attività svolta in concorrenza con altri operatori, esse erano comunque utili a HLB, in quanto l’importo dei fondi propri indicato a bilancio consente ai finanziatori di farsi un’idea della solidità della banca e pertanto influenza le condizioni alle quali la banca è in grado di reperire fondi da terzi. I creditori e le agenzie di rating prendono in considerazione la situazione economica e finanziaria complessiva della banca. Dato che questi importi non potevano essere utilizzati ogni anno per espandere l’attività ma hanno migliorato la situazione della banca agli occhi dei creditori, la funzione economica del capitale può a tale riguardo essere paragonata a quella di una garanzia.

(115)

Un investitore in economia di mercato avrebbe richiesto una remunerazione anche per queste risorse per via della loro utilità economica.

(116)

Investimenti di diversa qualità economica richiedono rendimenti diversi. Nell’analizzare l’accettabilità di un investimento per un investitore che agisce in condizioni normali di mercato, è quindi importante partire dalla natura economica particolare della misura patrimoniale in questione e dal valore del capitale messo a disposizione per HLB.

(117)

La Commissione è dell’avviso che il conferimento nella riserva di capitale, riconosciuto per lo meno dal 1997 come fondi propri di base dal BAKred, è comparabile più che altro ad un investimento in capitale sociale, se si prescinde dalla mancanza di liquidità.

(118)

Questo parere è condiviso anche dal denunciante. Dato il profilo di rischio, la Germania aveva paragonato la riserva di capitale ad un conferimento tacito. Nel loro accordo le parti hanno utilizzato il criterio dell’analogia con il capitale sociale come base per il calcolo di una remunerazione appropriata.

(119)

Poiché la riserva speciale è stata riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base (capitale di classe 1), può essere raffrontata solo con gli strumenti rappresentativi di capitale proprio riconosciuti come fondi propri di base in Germania nell’anno del conferimento. Secondo le informazioni in possesso della Commissione, nel 1992 tali strumenti includevano solo il capitale sociale, le riserve e i conferimenti taciti che rispondevano ai requisiti specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della legge tedesca sul sistema creditizio.

(120)

Già nella sua decisione 2000/392/CE, la Commissione ha chiarito che un raffronto tra il patrimonio di Wfa, anch’esso riconosciuto come fondi propri di base, con strumenti ibridi, riconosciuti solo come fondi propri supplementari, quali ad esempio i certificati di godimento e le azioni privilegiate senza diritti di voto, non poteva costituire la base per la determinazione della remunerazione appropriata del capitale trasferito (27). I fondi propri di base presentano un’utilità molto superiore per un’impresa, in quanto le consentono di reperire fondi propri supplementari (ad esempio certificati di godimento) a concorrenza dello stesso importo al fine di aumentare la base di fondi propri. Presupposto per il riconoscimento come fondi propri di base è l’esistenza di una maggiore esposizione al rischio del capitale messo a disposizione, che, in principio, si riflette anche in una remunerazione di tali strumenti superiore a quella consueta sul mercato. Una comparabilità con i cosiddetti fondi propri supplementari, che possono essere utilizzati solo in misura limitata per l’espansione dell’attività, può quindi essere esclusa fin dal principio.

(121)

La Commissione è dell’avviso che il raffronto con i conferimenti taciti effettuato dalla Germania e da HLB non sia opportuno per determinare la remunerazione appropriata della riserva di capitale. Il trasferimento delle quote è piuttosto assimilabile ad un investimento nel capitale sociale di HLB.

(122)

Un fattore importante, a suo parere, è che il patrimonio speciale sia stato trasferito non già sotto forma di conferimento tacito bensì tramite la costituzione di una riserva. È vero inoltre che la riserva di capitale presenta alcune caratteristiche che si ritrovano solitamente piuttosto nei conferimenti taciti. La Commissione ritiene tuttavia che anche il rischio che il capitale conferito venisse almeno in parte utilizzato come copertura in caso di insolvenza o liquidazione non era inferiore a quello relativo ad un investimento in capitale sociale.

(123)

Sulla base degli aspetti summenzionati, con particolare riferimento ad un’analisi del rischio incorso da un investitore con l’operazione in oggetto, la Commissione è giunta alla conclusione che il punto di partenza per determinare la remunerazione appropriata per il conferimento nella riserva di capitale è il capitale sociale messo a disposizione di HLB.

(124)

La Germania è del parere che il conferimento delle quote di WK, a causa della mancanza di liquidità e dei connessi costi di rifinanziamento, sarebbe comparabile più che altro ad un contributo di capitale non monetario. Come indicato dalla Germania nelle sue osservazioni iniziali, ciò significherebbe in termini di rendimento lordo una differenza di circa il 6,6 % rispetto al capitale in contante. Anche un investitore operante in un’economia di mercato dovrebbe tenere conto di questo svantaggio quando valuta l’adeguatezza della propria remunerazione.

(125)

Anche la Commissione è del parere che si debba tenere conto della mancanza di liquidità. Un apporto di capitale «normale» in una banca rifornisce la banca sia di liquidità che di una base di fondi propri necessari per ragioni di vigilanza all’espansione delle sue attività. Allo scopo di utilizzare pienamente il capitale, vale a dire di espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell’8 %) gli attivi ponderati al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte nei mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l’interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l’interesse corrisposto moltiplicato per 11,5 meno altri eventuali costi sostenuti dalla banca (ad esempio spese amministrative) corrisponde al rendimento del capitale proprio (28).

(126)

Dato che il capitale non fornisce a HLB liquidità immediata, HLB sostiene costi di finanziamento addizionali pari all’importo del capitale stesso per raccogliere sui mercati finanziari i fondi necessari per sfruttare pienamente le possibilità commerciali che si aprono con i fondi propri aggiuntivi, vale a dire per espandere gli attivi ponderati in base al rischio di 12,5 volte l’importo del capitale (o per mantenere gli attivi al livello esistente) (29). A causa di questi costi aggiuntivi, che non si hanno nel caso di un apporto di capitale liquido, per determinare la remunerazione adeguata occorre procedere ad una corrispondente riduzione. Un investitore operante in un’economia di mercato non potrebbe attendersi di ricevere la stessa remunerazione prevista nel caso di un’iniezione di contante.

(127)

La Commissione è dell’avviso che non debba essere preso in considerazione l’intero tasso d’interesse di rifinanziamento. I costi di rifinanziamento costituiscono spese operative e riducono quindi il reddito imponibile. Ciò significa che il risultato netto della banca non viene ridotto dell’importo delle spese addizionali sostenute per gli interessi. Una parte di queste spese viene infatti compensata dalla riduzione dell’imposta sulle società. Solo i costi netti devono essere presi in considerazione come onere addizionale per HLB a causa della natura speciale del capitale trasferito. In sostanza, la Commissione riconosce quindi che per HLB sorgono «costi di liquidità» addizionali per un importo pari ai «costi di rifinanziamento meno le imposte sulle società».

(128)

Nel loro accordo anche le parti basano il loro calcolo sui costi di rifinanziamento netti, applicando un tasso d’interesse privo di rischio a lungo termine del 7,23 % sull’importo integrale di tali costi (30). Le parti hanno inoltre concordato di ipotizzare un’aliquota fiscale forfettaria del 50 % (31).

(129)

Per un investitore operante in un’economia di mercato il rendimento atteso di un investimento e il rischio ad esso connesso sono elementi determinanti della sua decisione di investire. Per determinare il loro livello, l’investitore include nel suo calcolo tutte le informazioni disponibili sull’impresa e sul mercato. A tal fine egli si basa sui rendimenti storici medi, che in generale costituiscono un termine di riferimento anche per l’efficienza futura di un’impresa, nonché, tra l’altro, sull’analisi del modello operativo dell’impresa nel periodo dell’investimento in oggetto, della strategia e della qualità del management o delle prospettive relative del settore in questione.

(130)

Un investitore in un’economia di mercato procederà ad un investimento solo se esso produce un rendimento superiore o presenta un rischio inferiore rispetto al migliore uso alternativo del capitale. Analogamente, non investirà in un’impresa il cui rendimento atteso è inferiore al rendimento medio previsto per altre imprese con un profilo di rischio analogo. In questo caso si può presumere che vi siano sufficienti alternative al progetto di investimento considerato che, pur presentando lo stesso grado di rischio, promettono un rendimento più elevato.

(131)

Per determinare la remunerazione minima adeguata esistono vari metodi, che spaziano dalle diverse varianti dell’approccio del costo di finanziamento al metodo CAPM. Per descrivere i diversi approcci, occorre innanzitutto distinguere tra due componenti, un rendimento privo di rischio ed un premio di rischio specifico per il progetto di investimento: il rendimento minimo appropriato per un investimento rischioso = tasso base privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso. Di conseguenza il rendimento minimo adeguato di un investimento rischioso può essere descritto come la somma del tasso di rendimento privo di rischio e del premio di rischio aggiuntivo per l’assunzione del rischio specifico dell’investimento.

(132)

La base per la determinazione del rendimento è pertanto l’esistenza di una forma di investimento priva di rischio di insolvenza con un rendimento che si presume privo di rischio. Per determinare il tasso di base privo di rischio viene utilizzato di norma il rendimento previsto sui titoli di emittenti pubblici a interesse fisso (o eventualmente un indice basato su tali titoli), in quanto tali titoli costituiscono forme di investimento con un rischio relativamente contenuto. I vari metodi divergono invece quando si tratta di determinare il premio di rischio:

Approccio del costo di finanziamento: il previsto rendimento dei fondi propri per l’investitore rappresenta i futuri costi di finanziamento per la banca che utilizza il capitale. Nell’ambito di questo approccio vengono innanzitutto determinati i costi storici del capitale proprio registrati da banche comparabili. La media aritmetica di tali costi storici viene quindi equiparata ai previsti costi futuri dei fondi propri e dunque ai rendimenti attesi dall’investitore.

Approccio del costo di finanziamento con Compound Annual Growth Rate: è basato sull’uso della media geometrica anziché della media aritmetica.

CAPM (Capital Asset Pricing Model): il CAPM è il modello della finanza moderna più noto e più frequentemente testato; esso consente di determinare il rendimento atteso da un investitore tramite la seguente formula: rendimento previsto = tasso base privo di rischio + premio di rischio di mercato x beta. Il fattore beta viene utilizzato per quantificare il rischio di un’impresa in rapporto al rischio complessivo di tutte le imprese. Il premio di rischio per l’investimento specifico si ottiene moltiplicando il premio di rischio del mercato per il fattore beta.

(133)

Il CAPM è il metodo predominante per calcolare i rendimenti degli investimenti per quanto riguarda le grandi imprese quotate. Non essendo HLB un’impresa quotata, non è tuttavia possibile derivare direttamente per essa il valore di beta. Pertanto il CAPM può essere utilizzato solo sulla base di una stima del fattore beta. Come già indicato, la Germania esprime riserve in merito all’uso del CAPM in caso di conferimenti a Landesbanken anche per questa ragione.

(134)

Per i loro calcoli le parti sono ricorse al CAPM, utilizzando un tasso di interesse base privo di rischio del 7,23 %. Il predetto tasso è stato determinato partendo dall’ipotesi che il patrimonio speciale dovesse essere messo stabilmente a disposizione di HLB. Le parti hanno pertanto evitato di utilizzare un tasso di rendimento privo di rischio per un periodo di investimento fisso (ad esempio rendimento per titoli di Stato decennali) osservato sul mercato al momento del conferimento del patrimonio, in quanto una tale impostazione non terrebbe conto del rischio di reinvestimento, ossia del rischio di non riuscire ad investire nuovamente allo stesso tasso privo di rischio alla scadenza del periodo di investimento. Secondo le parti il modo migliore per tenere conto del rischio di investimento sarebbe quello di ricorrere ad un «Total Return Index» (indice di rendimento globale). Pertanto le parti hanno utilizzato il REX10 Performance Index della Borsa tedesca, che riproduce il rendimento di un investimento in titoli della Repubblica federale di Germania di durata pari esattamente a dieci anni. Le serie dell’indice utilizzate contengono i valori di fine anno del REX10 Performance Index a partire dal 1970. Le parti hanno quindi calcolato il rendimento annuo che rispecchia il trend corrispondente all’andamento del REX10 Performance Index nel periodo tra il 1970 e il 1992 e sono giunte al tasso di interesse base privo di rischio del 7,23 %.

(135)

Dato che il capitale doveva effettivamente essere messo stabilmente a disposizione di HLB, il metodo adottato per determinare il tasso di interesse base privo di rischio nel caso specifico appare appropriato. Il REX10 Performance Index costituisce inoltre una fonte di dati generalmente riconosciuta. Il tasso di interesse base privo di rischio così determinato sembra pertanto adeguato.

(136)

Il fattore beta è stato stimato pari a 0,74 sulla base di una perizia di KPMG di cui dispone la Commissione, che riguarda i fattori beta corretti (adjusted) di tutti gli enti creditizi quotati alla Borsa tedesca. Sulla base della perizia e alla luce del profilo commerciale di HLB, questo fattore beta è da considerarsi adeguato.

(137)

La Commissione ritiene inoltre giustificato anche il premio di rischio del mercato del 4,0 %. Già nel procedimento conclusosi con la decisione 2000/392/CE, il cosiddetto premio di rischio generale del mercato di lungo termine, ossia la differenza tra il rendimento medio di lungo termine di un portafoglio azionario normale e il rendimento dei titoli di Stato, era stato trattato in vario modo. Le stime contenute nelle perizie riguardanti il predetto caso variano dal 3 % al 5 %, a seconda della metodologia utilizzata, del periodo di riferimento e della base di dati. Ad esempio, una relazione commissionata da BdB ha elaborato percentuali alternative del 3,16 % e del 5 %, un’altra commissionata da WestLB nello stesso caso è arrivata a valori del 4,5 % e del 5 %, mentre Lehman Brothers ha calcolato, sempre per conto di WestLB, un tasso del 4 %. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che nel caso in esame non vi siano motivi per discostarsi dal premio di rischio del mercato utilizzato nell’accordo. Sulla base del CAPM, la Commissione ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che la remunerazione minima determinata dalle parti possa essere considerata adeguata nel caso in esame.

(138)

La Commissione non ha alcuna ragione per ritenere che la remunerazione minima calcolata dalle parti per un investimento ipotetico in capitale sociale non supererebbe un test di mercato. Pertanto, la Commissione fissa il 10,19 % annuo (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori) come remunerazione minima adeguata.

(139)

Occorre accertare se esistono ragioni per aggiustare la remunerazione minima. In linea con la prassi seguita negli altri procedimenti riguardanti Landesbanken, le seguenti tre caratteristiche specifiche di un’operazione possono giustificare tale maggiorazione: in primo luogo la mancata emissione di nuove quote societarie e dei relativi diritti di voto, in secondo luogo il volume straordinario del patrimonio trasferito e in terzo luogo la mancanza di fungibilità dell’investimento.

(140)

Come negli altri procedimenti la Commissione non ritiene giustificate maggiorazioni per le ultime due caratteristiche, né per la decisione di non emettere nuove quote societarie con i diritti di voto connessi, in quanto FHH già possiede il 100 % delle quote con diritto di voto.

(141)

Nel caso delle azioni la remunerazione dipende direttamente dai risultati dell’impresa e si traduce principalmente in dividendi ed in una partecipazione all’aumento di valore dell’impresa (espresso ad esempio in incrementi delle quotazioni azionarie). FHH riceve una remunerazione forfettaria il cui livello dovrebbe rispecchiare entrambi questi elementi propri della remunerazione di apporti di capitale «normali». Si può argomentare che il fatto che FHH riceva una remunerazione fissa, anziché una remunerazione direttamente connessa ai risultati di HLB, costituisca un vantaggio che giustifica una riduzione nel tasso della remunerazione. Se tale remunerazione fissa costituisca effettivamente un vantaggio rispetto ad una remunerazione variabile, collegata ai profitti della società, dipende dall’andamento futuro dell’impresa. Se i risultati peggiorano, un tasso fisso va a favore dell’investitore, se migliorano, lo svantaggia. Tuttavia l’andamento effettivo non può essere preso in considerazione a posteriori ai fini della valutazione della decisione di investimento. Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che l’accordo su un importo forfettario non dovrebbe determinare alcuna riduzione del tasso di remunerazione.

(142)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione, in accordo con il denunciante BdB, FHH e HLB, che una remunerazione appropriata per gli importi trasferiti alla riserva di capitale utilizzati fino al 1997 a copertura degli attivi e in seguito utilizzabili a tal fine ammonterebbe al 6,42 % l’anno (al netto delle imposte sulle società), vale a dire: il 10,19 % come rendimento normale sull’investimento in questione, meno il 3,62 % per spese di finanziamento che HLB ha dovuto sostenere per via della mancanza di liquidità del patrimonio trasferito.

(143)

Come già indicato, anche la quota di fondi propri che fino al 1997 non è stata utilizzata a copertura di attivi e in seguito non poteva essere utilizzata a tal fine rappresenta un valore sostanziale per HLB e la sua funzione economica può essere paragonata a quella di una garanzia. Per esporsi ad un rischio di questo tipo, un investitore operante in un’economia di mercato richiederebbe una remunerazione adeguata. L’accordo tra BdB, FHH e HSH Nordbank non si pronuncia su questo aspetto.

(144)

Nella decisione 2000/392/CE (32) la Germania ha considerato appropriato come tasso iniziale una remunerazione dello 0,3 % annuo al lordo delle tasse. Le ragioni che hanno motivato in tale decisione una maggiorazione del tasso di partenza non si applicano invece nel caso in esame. Nella predetta decisione, al tasso summenzionato dello 0,3 % annuo (al lordo delle imposte) è stata applicata una maggiorazione di un ulteriore 0,3 % annuo, in quanto, da un lato, le garanzie sono di solito associate a specifiche operazioni e hanno durata determinata (il che non si verificava nel caso di WestLB) e, dall’altro, l’importo di più di 3,4 miliardi di DEM messo a disposizione di WestLB è superiore a quello che viene di norma coperto mediante simili garanzie bancarie.

(145)

Tenuto conto della sostanziale comparabilità di WestLB e HLB, nonché della mancanza di altri punti di riferimento, la Commissione parte dal presupposto che un tasso dello 0,3 % corrisponda alla remunerazione che HLB avrebbe dovuto pagare sul mercato anche all’inizio degli anni ’90 per una garanzia in suo favore. La Commissione constata inoltre che l’importo del capitale in questione nel caso di HLB è sostanzialmente inferiore a quello conferito a WestLB e che pertanto la seconda motivazione di cui alla decisione WestLB qui non è pertinente. Tuttavia anche nel caso di HLB la funzione di garanzia non aveva una durata determinata e non era associata ad un’operazione particolare. D’altra parte la durata veniva in pratica limitata dal fatto che, con il riconoscimento come fondi propri di base da parte del BAKred, la totalità dell’importo poteva essere utilizzata per l’espansione delle attività. Pertanto non era più necessario pagare una commissione distinta per la garanzia. La remunerazione della funzione di garanzia era compresa nella remunerazione della funzione di espansione delle attività. La funzione di esclusiva garanzia era pertanto limitata fin dall’inizio ed è questo elemento che distingue il caso di HLB da quello di WestLB.

(146)

La Commissione ritiene pertanto che per HLB, diversamente che per WestLB, una maggiorazione non sia giustificata e fissa quindi un tasso dello 0,3 % l’anno (al lordo delle imposte) come remunerazione appropriata per la funzione di garanzia del capitale dal momento dell’iscrizione in bilancio, il 1o gennaio 1993, fino al riconoscimento da parte del BAKred. Se si esamina la situazione dopo le imposte, ipotizzando all’epoca un’aliquota di circa il 50 % per l’imposta sulle società, si arriva ad un tasso dello 0,15 % l’anno. Il tasso dello 0,15 % annuo al netto delle imposte è stato utilizzato anche dalle parti come base per il calcolo dell’elemento di aiuto nella tabella allegata all’accordo.

(147)

Il premio di garanzia costituisce una spesa operativa per HLB e pertanto riduce il profitto tassabile. La remunerazione da versare a FHH proviene dagli utili al netto delle imposte. Il tasso dello 0,3 % deve essere pertanto aggiustato in funzione dell’aliquota fiscale. Come nel caso dei costi di rifinanziamento, la Commissione fa l’ipotesi di un’aliquota fiscale unica del 50 %. Di conseguenza fissa un tasso dello 0,15 % all’anno al netto delle imposte.

e)   Remunerazione per il conferimento tacito

(148)

Per il conferimento tacito è stata versata continuativamente una remunerazione di […] milioni di DEM, corrispondente al [al massimo 10 %] su un importo di 300 milioni di DEM all’anno. Secondo la Commissione non è rilevante per la valutazione che la remunerazione sia stata versata a HGV, poiché quest’ultima è una holding al 100 % di proprietà di FHH e la via di pagamento indiretta è stata scelta solo per ragioni fiscali. Il fatto che un investitore utilizzi una holding per ricevere la remunerazione o iscriva la remunerazione direttamente nel proprio bilancio non è rilevante per l’esame del presente caso alla luce della normativa sugli aiuti di Stato.

(149)

Il conferimento tacito aveva una durata di 16 anni, ovvero non poteva essere liberato prima di tale scadenza. Pertanto, nonostante la lunga durata, deve essere considerato come un conferimento tacito a termine.

(150)

La Germania ha sostenuto che, in base alla comparazione con strumenti analoghi e alla mancanza di liquidità, per il conferimento tacito sarebbe stata appropriata una remunerazione dell’1,29 %. BdB ha espresso invece il parere che rispetto alla riserva di capitale andrebbe effettivamente applicata una deduzione, ma che, data l’analogia con il capitale sociale, si dovrebbe prevedere una remunerazione più elevata.

(151)

A partire dal 1o gennaio 1993, il valore del conferimento tacito è rimasto costante a 300 milioni di DEM. Tuttavia, come già indicato in precedenza, tale importo non è stato utilizzato come fondi propri prima del suo riconoscimento da parte del BAKred. A partire dal 1o gennaio 1997 fino a tutto il maggio 2003 compreso, i 300 milioni di DEM hanno potuto essere utilizzati appieno. La tabella di cui al punto 183 fornisce la base rilevante per il calcolo del rendimento appropriato sui fondi propri.

(152)

Sebbene il conferimento tacito, non utilizzato a copertura di attivi fino al 1997, non è stato e non poteva essere utilizzato per ampliare l’attività svolta in concorrenza con altri operatori, esso è stato comunque utile a HLB, in quanto l’importo dei fondi propri indicato a bilancio consente ai finanziatori di farsi un’idea della solidità della banca e pertanto influenza le condizioni alle quali la banca stessa è in grado di reperire fondi. I creditori e le agenzie di rating prendono in considerazione la situazione economica e finanziaria complessiva della banca. Dato che l’importo in questione non può essere utilizzato annualmente per espandere l’attività ma migliora la situazione della banca agli occhi dei creditori, la sua funzione economica può a tale riguardo essere paragonata a quella di una garanzia.

(153)

Un investitore in economia di mercato avrebbe richiesto una remunerazione anche per queste risorse per via della loro utilità economica. Tuttavia, come nel caso della riserva di capitale, tale remunerazione è inferiore a quella relativa alla parte dei fondi propri che può essere utilizzata da HLB per l’attività svolta in concorrenza con altri operatori.

(154)

In linea con il metodo seguito nella decisione 2000/392/CE, la Commissione determina la remunerazione appropriata per il patrimonio trasferito sulla base della sua utilità commerciale per HLB. Come già illustrato, nel caso in esame il punto di partenza per determinare la remunerazione consueta sul mercato è la remunerazione che esigerebbe un investitore operante in un’economia di mercato il quale mettesse a disposizione di una banca fondi propri in questa forma.

(155)

BdB sostiene che si tratti di un investimento analogo all’acquisizione di capitale sociale. In realtà la comparabilità con il capitale sociale sarebbe messa in discussione dall’esistenza di un termine, per quanto lungo. D’altra parte, in caso di perdite il conferimento tacito avrebbe lo stesso rango del capitale sociale. Infine, la possibilità di liberare l’investimento servirebbe a ridurre il rischio, con il risultato che il conferimento tacito avrebbe una remunerazione leggermente inferiore al capitale sociale. La Germania contesta invece l’analogia con il capitale sociale e sostiene invece che si tratti di un conferimento tacito, il che influirebbe sul livello della remunerazione.

(156)

La Germania, BdB e la Commissione concordano sul punto che il conferimento tacito fa parte dei fondi propri di base. Il conferimento tacito è stato riconosciuto dal BAKred, in ogni caso a partire dal 1997, come fondi propri di base (capitale di classe 1) e può pertanto essere raffrontato solo con gli strumenti rappresentativi di capitale proprio riconosciuti come fondi propri di base in Germania nell’anno del conferimento.

(157)

Su questo punto la Commissione concorda con le parti. Già nella sua decisione 2000/392/CE, la Commissione ha chiarito che un raffronto tra il patrimonio di Wfa, anch’esso riconosciuto come fondi propri di base, con strumenti di capitale che potevano essere utilizzati solo come fondi supplementari, quali ad esempio i certificati di godimento e le azioni privilegiate senza diritti di voto, non poteva costituire la base per la determinazione della remunerazione appropriata del capitale trasferito (33). I fondi propri di base presentano un’utilità molto superiore per un’impresa, in quanto le consentono di reperire fondi propri supplementari (come certificati di godimento) a concorrenza dello stesso importo al fine di aumentare la base di fondi propri. Presupposto per il riconoscimento come fondi propri di base è la maggiore esposizione al rischio del capitale messo a disposizione, che, in linea di massima, si riflette anche in una remunerazione di tali strumenti superiore a quella consueta sul mercato. Si può quindi escludere in partenza la similarità con i cosiddetti fondi propri supplementari, che possono essere utilizzati solo in misura limitata per l’espansione dell’attività.

(158)

La Commissione è dell’avviso che, dal punto di vista dell’analisi del rischio, il conferimento tacito è tipologicamente un conferimento tacito «normale», non capitale sociale. Su questo punto la Commissione condivide le argomentazioni della Germania. In caso di insolvenza sia il conferimento tacito in questione che gli altri conferimenti taciti di durata limitata raccolti sul mercato dei capitali devono essere rimborsati prima del capitale sociale e l’investitore in tal modo riceve una quota della massa fallimentare, mentre con un investimento nel capitale sociale rimarrebbe a mani vuote. Fintantoché l’impresa non registra perdite, FHH riceve l’intera remunerazione convenuta, mentre l’investitore che acquista capitale sociale ha diritto solo al pagamento di un dividendo collegato agli utili che è molto più ridotto.

(159)

Come spiegato, la Commissione considera l’operazione patrimoniale in questione un conferimento tacito. Per l’esame dell’adeguatezza di mercato della remunerazione effettivamente pattuita è essenziale stabilire se questa possa essere considerata come consueta in rapporto alle remunerazioni concordate sul mercato per operazioni relative a conferimenti taciti aventi caratteristiche economiche e giuridiche analoghe. La remunerazione del conferimento tacito in oggetto deve essere determinata, sulla base della metodologia utilizzata da FHH e da HLB, facendo riferimento a conferimenti taciti di durata limitata e con caratteristiche analoghe.

(160)

La Germania ha sostenuto che durante gli anni ’90 i conferimenti taciti sarebbero stati usati dalle Landesbanken in misura crescente per ampliare la loro base patrimoniale. Il conferimento tacito derivante dal trasferimento delle attività di WK a HLB sarebbe pertanto una delle prime operazioni di questo tipo di volume considerevole nel settore bancario tedesco.

(161)

Come indicato da un’analisi del profilo di rischio di vari strumenti di capitale, i conferimenti taciti, in caso di partecipazione comparabile alla funzione di garanzia, potendo assumere la forma di conferimenti a termine a remunerazione fissa, presenterebbero una forte affinità con i certificati di godimento. Per la banca beneficiaria vi sarebbero inoltre vantaggi fiscali in quanto gli interessi da versare non verrebbero attinti dagli utili bensì solitamente, come nel caso attuale, costituirebbero una spesa operativa (che riduce le imposte).

(162)

Il conferimento tacito a HLB del 1o gennaio 1993 sarebbe la prima e per cinque anni anche l’ultima operazione di questo tipo per la banca e HLB non sarebbe stata al corrente di operazioni comparabili compiute pressoché contemporaneamente da altre Landesbanken. Pertanto non sarebbe possibile determinare il premio di rischio appropriato per il conferimento tacito direttamente sulla base di altri conferimenti taciti effettuati. Tuttavia i dati disponibili sui conferimenti taciti di durata limitata e illimitata di terzi effettuati nel 1997 e 1998 consentirebbero un calcolo indiretto, nella misura in cui si possa quantificare come sarebbe variato il premio di rischio adeguato per gli strumenti simili ai fondi propri di HLB tra la fine del 1992 e la fine del 1997. L’andamento del premio di rischio per i certificati di godimento a lungo termine di HLB potrebbe servire come termine di riferimento. Come risulterebbe da uno specchietto fornito, il premio di rischio richiesto dagli investitori sui certificati di godimento di HLB sarebbe cresciuto nel complesso notevolmente in questo periodo (34). Pertanto se le condizioni di mercato della fine del 1997 venissero trasposte al 31 dicembre 1992, il premio di rischio appropriato alla fine del 1992 non sarebbe quanto meno sottostimato (35). Di conseguenza il premio di rischio appropriato per la fine del 1992 per un conferimento tacito con una durata i può essere determinato applicando l’equazione seguente: premio di rischio contributi taciti, i, 1992 = spread swap titoli del governo federale tedesco, i, 1992 + spread swap contributi taciti, i, 1997.

(163)

Dai dati di mercato raccolti per dicembre 1997 e febbraio 1998 e dai tassi d’interesse sui conferimenti taciti effettuati risulterebbe che ai conferimenti taciti aventi una durata di 16 anni si applicherebbe una maggiorazione di circa l’1,25 % rispetto agli swap. Prendendo come base i dati di mercato del 31 dicembre 1992 (spread degli swap sui titoli del governo federale tedesco pari allo 0,04 %), un premio di rischio appropriato per i conferimenti taciti di 16 anni sarebbe 0,04 % +1,25 % = 1,29 %.

(164)

In alternativa, un premio di rischio equo potrebbe essere calcolato anche sulla base delle condizioni applicabili agli altri strumenti finanziari aventi un profilo di rischio simile, come da prassi normale. In base al loro profilo di rischio, i conferimenti taciti a termine andrebbero classificati tra i certificati di godimento e i conferimenti taciti di durata illimitata. Di conseguenza, in linea di massima il premio di rischio loro applicabile dovrebbe essere più elevato di quello applicabile ai certificati di godimento ma inferiore a quello dei conferimenti taciti di durata illimitata. Mentre i valori di riferimento per i conferimenti taciti di durata illimitata sarebbero disponibili solo per l’ottobre 1999, i dati di mercato per i certificati di godimento lo sarebbero già a partire dall’inizio degli anni ’90 in quanto questi ultimi già sarebbero esistiti da un certo periodo di tempo e sarebbero stati negoziati quotidianamente in borsa. In aggiunta anche la perizia preparata da Lehman Brothers per WestLB conterrebbe i premi di rischio applicabili ai certificati di godimento emessi dalle banche tedesche a metà dicembre 1991 (36).

(165)

Per calcolare sulla base delle condizioni dei certificati di godimento di HLB alla fine del 1992 il premio di rischio appropriato per i conferimenti taciti a termine ad HLB, occorrerebbe valutare quale sia un’equa maggiorazione del rendimento di uno strumento rispetto all’altro. Anche in questo caso, per via della mancanza di dati completi, si potrebbe far riferimento soltanto alle condizioni di mercato alla fine del 1997/inizio del 1998, presumendo che la valutazione del rischio fatta dagli investitori per HLB a quell’epoca sia valida per la fine del 1992. Di conseguenza, il premio di rischio appropriato per la fine del 1992 per i conferimenti taciti potrebbe essere determinato applicando l’equazione seguente: premio di rischio su contributo tacito, i, 1992 = premio di rischio per i certificati di godimento, i, 1992 + spread conferimenti taciti/certificati di godimento, i, 1997.

(166)

Dai dati di mercato raccolti per il dicembre 1997 e il febbraio 1998 risulterebbe che ai conferimenti taciti aventi una durata di 16 anni a fine 1997 si applicherebbe una maggiorazione di 0,35 %/0,40 % rispetto ai certificati di godimento decennali di HLB. Prendendo come base i dati di mercato per il 31 dicembre 1992 (premio di rischio sui certificati di godimento di 8 anni di HLB dello 0,91 %), un premio di rischio appropriato per i conferimenti taciti di 16 anni sarebbe compreso tra l’1,26 % e l’1,31 %. Se si applica il premio di rischio per i certificati di godimento decennali dello 0,90 % fissato nella perizia di Lehman Brothers (37) per la fine del 1991, si giungerebbe a valori pressoché identici.

(167)

Utilizzando entrambi i metodi, sulla base delle informazioni fornite dalla Germania si giunge ad un margine compreso tra l’1,26 % e l’1,31 %. I dati utilizzati per quanto riguarda le emissioni di certificati di godimento e i conferimenti effettuati sono stati trasmessi alla Commissione. La Commissione dispone altresì di prospetti sui tassi d’interesse privi di rischio prevalenti negli anni oggetto di esame per i titoli del governo federale tedesco e sugli spread degli swap su titoli del governo federale validi per i conferimenti taciti e gli spread rilevanti. Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che il margine dell’1,29 % comunicato dalla Germania è del tutto ragionevole.

(168)

Secondo la Commissione, per valutare se il conferimento tacito all’esame sia un’operazione conforme al mercato non è necessaria un’indagine di mercato più approfondita. È sufficiente che la Commissione accerti, sulla base di indicazioni di tendenza, che la remunerazione sia in linea con la consuetudine di mercato.

(169)

È condivisibile quanto sostenuto congiuntamente dalla Germania e da BdB sugli svantaggi dovuti alla mancanza di liquidità, considerato che un «normale» apporto di capitali ad una banca fornisce a questa sia la liquidità che la dotazione di fondi propri necessaria per ragioni di vigilanza per espandere la propria attività. Come già spiegato, per utilizzare pienamente il capitale, ossia per espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell’8 %) gli attivi ponderati per il rischio al 100 %, una banca deve rifinanziarsi 11,5 volte sui mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l’interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l’interesse pagato moltiplicato per 11,5, meno altri eventuali costi sostenuti dalla banca (ad esempio spese amministrative), corrisponde al rendimento del capitale proprio (38). Poiché il conferimento tacito a HLB oggetto di esame non ha fornito inizialmente alcuna liquidità, HLB avrebbe dovuto sostenere costi di finanziamento aggiuntivi equivalenti all’importo del capitale, per raccogliere sui mercati finanziari i fondi necessari per massimizzare le possibilità commerciali offerte dai fondi propri aggiuntivi. A causa di questi costi aggiuntivi per determinare la remunerazione adeguata occorre procedere ad una corrispondente riduzione. Un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe potuto attendersi di ricevere la stessa remunerazione prevista nel caso di un’iniezione di contante.

(170)

Diversamente da BdB, la Commissione ritiene che gli interessi lordi di rifinanziamento siano deducibili. I costi di rifinanziamento costituiscono spese operative e riducono quindi il reddito imponibile. Lo stesso vale, tuttavia, anche per la remunerazione di un conferimento tacito effettuato sin dall’inizio in forma liquida. Rispetto a quest’ultimo, che come illustrato in precedenza fornisce il benchmark adeguato, non si hanno ulteriori vantaggi fiscali. Pertanto, in entrambi i casi il risultato netto della banca si riduce dell’importo corrispondente agli interessi pagati per la liquidità. È pertanto deducibile la totalità dei costi di rifinanziamento.

(171)

Questa situazione è analoga al caso Landesbank Hessen-Thüringen ma si distingue dai casi delle altre Landesbanken oggetto di procedimento di indagine compresa WestLB, in quanto nel caso di queste ultime, dato che il patrimonio è stato iscritto a bilancio come riserva, l’intera remunerazione va considerata come destinazione dell’utile e non come spesa operativa, e deve pertanto essere pagata a partire dall’utile netto. In questi casi si ha pertanto un vantaggio fiscale se i costi sostenuti per procurarsi una volta in più la liquidità sono deducibili fiscalmente come spesa operativa, il che non sarebbe possibile nel caso di un investimento identico ma sin dall’inizio in contante che costituisce il termine di riferimento pertinente.

(172)

Pertanto, in assenza di (ulteriori) vantaggi fiscali HLB deve pagare solo la remunerazione per il rischio cui FHH espone il proprio patrimonio trasferito in forma di conferimento tacito, ossia la remunerazione per la funzione di garanzia espressa in punti base al di sopra del tasso di interesse di riferimento pertinente.

(173)

Come già esposto in precedenza, tra il 1993 e il 1996 (compreso) il conferimento tacito non era riconosciuto come fondi propri di base a fini di vigilanza.

(174)

Nella decisione 2000/392/CE la Commissione aveva imposto un tasso di base dello 0,3 %, al lordo delle imposte, per l’importo iscritto a bilancio ma non utilizzabile a copertura dell’attività esercitata in concorrenza con altri operatori. Un’ulteriore maggiorazione dello 0,3 % era stata applicata per via dell’entità dell’importo in questione e dell’assenza di un termine di scadenza (cfr. punto 144).

(175)

Anche per il conferimento tacito, a differenza che nel caso di WestLB la Commissione non ritiene giustificata per HLB una maggiorazione considerata l’entità notevolmente più modesta di tale conferimento. Trattandosi di casi per il resto comparabili, la Commissione applica anche in questo caso un tasso dello 0,3 % annuo (al lordo delle imposte) come remunerazione adeguata per la funzione di garanzia del capitale dal 1o gennaio 1993, data dell’iscrizione in bilancio, alla data del riconoscimento da parte del BAKred (cfr. anche punto 45). Dato che la remunerazione dell’intero conferimento tacito è deducibile fiscalmente come spesa operativa e si differenzia pertanto, anche sotto questo aspetto, dal trattamento fiscale della remunerazione di cui alla decisione 2000/392/CE, questa maggiorazione deve essere intesa come tasso al lordo delle imposte, che può essere fatto valere per il suo intero ammontare come spesa operativa.

(176)

Da quanto precede risulta che la remunerazione del conferimento tacito di […] milioni di DEM […] pari al [massimo 10 %] era decisamente eccessiva.

f)   Cessazione del trattamento favorevole

(177)

La Germania ha spiegato che con la fusione tra HLB e LSH, da cui è derivata il 2 giugno 2003 HSH Nordbank AG («HSH»), le quote di WK ricevute da HLB sono state ritrasferite a FHH.

(178)

In tal modo, a partire dal 2 giugno 2003 la banca non può più utilizzare il patrimonio speciale a sostegno delle attività a rischio esercitate in regime di concorrenza oppure come garanzia.

(179)

Per la Commissione è pertanto accertato che il trattamento favorevole oggetto della presente indagine è cessato il 2 giugno 2003 con lo scorporo del patrimonio speciale.

g)   Elemento di aiuto

(180)

Sulla base dei metodi di calcolo, degli elementi di remunerazione e dei tassi di remunerazione per le varie forme di capitale trasferito che sono stati esposti in precedenza si giunge agli importi riportati nella tabella di cui al punto 183, che rappresentano la remunerazione adeguata che avrebbe dovuto essere versata per i singoli elementi ed anni.

(181)

Da essa vanno dedotti gli importi che all’epoca dell’investimento erano già stati pattuiti come elementi della remunerazione. Secondo la Commissione, si tratta soltanto della remunerazione del conferimento tacito pari a […] milioni di DEM […]. Altre componenti, come i dividendi pagati indicati dalla Germania, non possono essere considerate. Come già spiegato (cfr. punto 110), in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, i pagamenti di dividendi e/o gli incrementi di valore che si verificano dopo l’investimento non sono infatti rilevanti.

(182)

La Commissione è tuttavia dell’avviso che, nonostante le differenze tra i due strumenti di capitale, considerato che il trasferimento del 1993 da parte di FHH ha la forma di un pacchetto globale, è possibile conteggiare la remunerazione eccessiva pattuita per il conferimento tacito come remunerazione versata per il progetto di investimento globale. Pertanto la remunerazione eccessiva può essere considerata come remunerazione per la riserva di capitale. Deve tuttavia essere convertita in un valore al netto delle imposte, aspetto lasciato aperto nell’accordo tra le parti.

(183)

Di conseguenza l’elemento di aiuto può essere scomposto come segue (39):

Tabella 1

Calcolo dell'elemento di aiuto — HLB (in milioni di DEM)

(5 mesi)

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Importo del conferimento tacito a disposizione di HLB

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

remunerazione da pagare (1,29 %)

 

 

 

 

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

1,6

commissione di garanzia da pagare (0,3 %)

0,9

0,9

0,9

0,9

 

 

 

 

 

 

 

importo pagato

30,0

30,0

30,0

30,0

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

pagamento in eccesso (= imputabile alla riserva di capitale)

29,1

29,1

29,1

29,1

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

imposta sulle società

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

meno imposte

-14,6

-14,6

-14,6

-14,6

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

pagamento eccessivo computabile al netto delle imposte

14,6

14,6

14,6

14,6

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Importo della riserva di capitale a disposizione di HLB derivante dal trasferimento di quote di WK del 1993

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

riconosciuto definitivamente dal BAKred

0,0

0,0

0,0

0,0

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

659,4

di cui non utilizzabile a fini di copertura di attivi di rischio per via di computo a fini di GS I

0,0

0,0

0,0

0,0

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

di cui utilizzato/utilizzabile a fini di copertura di attivi (dal 1997)

182,9

435,6

255,1

208,3

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

di cui non utilizzato/non utilizzabile a fini di copertura di attivi (dal 1997)

476,5

223,7

404,2

451,1

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

remunerazione da pagare (6,57 %)

12,0

28,6

16,8

13,7

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

commissione di garanzia da pagare (0,15 %)

0,7

0,3

0,6

0,7

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

remunerazione totale da pagare

12,7

29,0

17,4

14,4

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

pagamento eccessivo del conferimento tacito computabile

14,6

14,6

14,6

14,6

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

elemento di aiuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,9

14,4

2,8

-0,2

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

(184)

L’elemento di aiuto, equivalente alla differenza tra i pagamenti effettivi e i pagamenti corrispondenti alle condizioni di mercato, è pari ad un importo di 177,5 milioni di DEM (90,75 milioni di EUR).

2.2.   Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri

(185)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l’integrazione dei mercati finanziari hanno reso l’attività bancaria all’interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza. Tale sviluppo si è ulteriormente intensificato con l’Unione economica e monetaria, grazie alla quale stanno scomparendo i residui ostacoli alla concorrenza sui mercati dei servizi finanziari.

(186)

HLB, l’impresa beneficiaria, era attiva sia a livello regionale, sia a livello internazionale. HLB si definiva banca commerciale universale, che operava, ed ora opera come HSH Nordbank, a livello internazionale soprattutto nel settore dei finanziamenti alla cantieristica. Nonostante il nome, la tradizione, la missione assegnatale dalla legge, HLB non è stata fino al 2003 in alcun modo solo una banca locale o regionale.

(187)

Da ciò si desume chiaramente che HLB offriva i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee al di fuori della Germania e — dato che le banche di altri paesi europei operano in Germania — all’interno della Germania.

(188)

Va inoltre ricordato il legame molto stretto esistente tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie. Solo sulla base di sufficienti fondi propri riconosciuti una banca può operare ed espandere la sua attività commerciale. Dato che la misura statale ha fornito a HLB fondi propri per rispettare i requisiti di solvibilità, essa ha direttamente influenzato le possibilità commerciali della banca.

(189)

È ovvio pertanto che l’aiuto concesso a HLB determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

2.3.   Conclusione

(190)

Sulla base delle considerazioni che precedono si può affermare che tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono soddisfatti, e che di conseguenza il trasferimento del patrimonio speciale comporta un aiuto di Stato ai sensi del predetto articolo.

3.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(191)

Si deve inoltre esaminare se l’aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune. Nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE è applicabile. L’aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o da eventi eccezionali, né a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(192)

Dato che l’aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure in cui si abbia una grave forma di sottooccupazione né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non sono applicabili né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per quanto riguarda la dimensione regionale di quest’ultimo. L’aiuto non è destinato neanche a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Chiaramente, l’aiuto non è neanche destinato a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(193)

Dato che quando la misura venne decisa non era in gioco la sopravvivenza economica di HLB, non si pone la questione se il fallimento di un unico grande ente creditizio come HLB avrebbe potuto causare una crisi generale del settore bancario tedesco, il che avrebbe potuto eventualmente giustificare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto volto a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia tedesca.

(194)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se agevola lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche agli aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso di specie, non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di questa disposizione di deroga. HLB non era un’impresa in difficoltà che bisognasse aiutare a recuperare l’efficienza economica con aiuti di Stato.

(195)

In linea di principio, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, il quale consente, a determinate condizioni, deroghe alle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, è applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui servizi di interesse economico generale nel settore bancario (40). Le condizioni formali nel caso in esame non sono soddisfatte, né la Germania vi ha fatto riferimento.

(196)

Dato che non trova applicazione nessuna delle deroghe al divieto fondamentale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l’aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il trattato. Il conferimento di quote di WK a HLB avvenuto il 1o gennaio 1993 non è un aiuto esistente.

(197)

Né si può considerare che il trasferimento del 1o gennaio 1993 sia coperto dalla Anstaltslast e dalla Gewährträgerhaftung.

(198)

La Gewährträgerhaftung è una garanzia offerta ai creditori qualora, in caso di inadempimento, il patrimonio della banca non sia sufficiente per soddisfare i loro crediti, e non ha pertanto nulla a che vedere con il caso all’esame. L’apporto di capitale non era inteso a soddisfare i creditori di HLB né il patrimonio di HLB era esaurito.

(199)

Non ricorrono neanche le condizioni perché l’aiuto rientri nella fattispecie dell’Anstaltslast. L’Anstaltslast impone agli enti proprietari di fornire a HLB le risorse di cui necessita per funzionare adeguatamente finché intendano mantenerla in attività. Tuttavia, al momento dell’apporto del capitale, HLB non era in condizioni tali da non poter operare regolarmente. Pertanto, l’apporto di capitale non era necessario per assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività di HLB. Questo consapevole calcolo economico da parte del Land, nella sua qualità di comproprietario, consentiva inoltre a HLB di sfruttare nuove opportunità commerciali nel quadro dell’attività esercitata in regime di concorrenza. Il requisito della necessità proprio dell’Anstaltslast non è presente in una decisione economica normale come quella adottata dal Land. Non essendo possibile applicare nessun altro regime di aiuti esistente a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, e dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, l’apporto di capitale in questione deve pertanto essere considerato come nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, e dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

IX.   CONCLUSIONI

(200)

Poiché il periodo limite di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio è scaduto, l’aiuto che potrebbe essere derivato dal trasferimento delle quote di WK in data 1o gennaio 1986 non può più essere recuperato e deve essere considerato come aiuto esistente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento.

(201)

L’aiuto derivato dal conferimento delle quote di WK avvenuto in data 1o gennaio 1993 non può essere considerato compatibile con il mercato comune né ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato CE, né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato CE. Pertanto, l’aiuto è dichiarato incompatibile con il mercato comune, deve essere soppresso e la Germania è tenuta a recuperare l’elemento di aiuto della misura illegale,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della Hamburgische Landesbank — Girozentrale, ora HSH Nordbank AG, per un importo totale di 90,75 milioni di EUR nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 1o giugno 2003, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (41).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 81 del 4.4.2003, pag. 24.

(2)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1.

(3)  Racc. 2003, pag. II-435.

(4)  Cfr. la nota 1.

(5)  LSH è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica che aveva nel 1998 un totale di bilancio di circa 100 miliardi di EUR e circa 2000 dipendenti. Dal 1994 i proprietari di LSH sono WestLB (39,9 %), il Land Schleswig-Holstein (25,05 %), lo Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (25,05 %), nonché la Landesbank Baden-Württemberg (10 %).

(6)  GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14; sostituita dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5 2000, pag. 1).

(7)  GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16, sostituita dalla direttiva 2000/12/CE.

(8)  Secondo la direttiva sul coefficiente di solvibilità gli enti creditizi devono disporre di fondi propri pari a circa l’8 % delle loro attività ponderate per il rischio, mentre la precedente normativa tedesca prescriveva una quota del 5,6 %. Tuttavia tale quota era basata su una definizione di fondi propri più restrittiva di quella applicata dall’entrata in vigore della direttiva sui fondi propri.

(9)  Informazione confidenziale, in appresso […] o con indicazione di una forchetta [].

(10)  La nuova legge su HLB, applicabile dal 1997, non prevede più un dividendo massimo; in base ai dati forniti, i dividendi distribuiti da allora sono più che raddoppiati e sono ammontati a circa il 21 % nel 1999.

(11)  GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3. punto 11.

(12)  GU L 83 del 27. 3. 1999, pag. 1, modificata dagli atti di adesione del 2003.

(13)  GU C 140 del 5.5.1998, pag. 9.

(14)  GU C 239 del 4.10.2002, pag. 12.

(15)  Racc. 2003, pag. II-1789.

(16)  Per eliminare gli effetti dell’inflazione, occorre determinare, per il periodo in cui è avvenuto ciascun conferimento, il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine, senza tenere conto inizialmente delle aspettative di inflazione. In seguito, per stimare il tasso di base privo di rischio a lungo termine, al «tasso di base reale» vigente al momento in questione viene aggiunto il dato stimato dell’inflazione media a lungo termine attesa, pari al 3,60 %.

(17)  Sentenza nella causa T-369/00 («Scott»), cfr. nota 16.

(18)  Ibid.

(19)  Ibid., punto 57 della motivazione.

(20)  Cfr. la nota 3.

(21)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Anche se nella comunicazione si fa riferimento esplicito al settore manifatturiero, è indubbio che il principio è applicabile a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il principio è stato riaffermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(22)  Cfr. la nota 3, punto 206 e segg.

(23)  Cfr. la nota 2, punto 161 e segg.

(24)  Cfr. la nota 3, punti 241 e 314.

(25)  Sentenza WestLB, punto 245.

(26)  Sentenza WestLB, punto 246.

(27)  Cfr. la nota 2 al punto 199.

(28)  Naturalmente, in realtà la situazione è molto più complessa a causa ad esempio di voci fuori bilancio, di ponderazioni degli attivi in base al rischio diverse o di voci a rischio zero. Il ragionamento di fondo non perde tuttavia la sua validità.

(29)  La situazione non cambia se si tiene conto della possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per i fondi propri di base).

(30)  Per determinare il tasso d’interesse di base privo di rischio è stato utilizzato il Performance Index REX10 della Deutsche Börse AG in quanto fonte comunemente riconosciuta.

(31)  Secondo documenti forniti dal governo tedesco, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società era del 46 % nel 1992, accompagnata da una sovrattassa di solidarietà del 3,75 %, vale a dire il 49,75 % in totale. L’aliquota globale è scesa al 46 % nel 1993 ed è stata pari al 49,5 % dal 1994 al 2000. Dal 2001 l’aliquota fiscale globale è pari al 30 %.

(32)  Cfr. la nota 2 al punto 221.

(33)  Cfr. la nota 2 al punto 199.

(34)  Il fattore determinante in questo caso è la maggiorazione di rendimento non sui titoli del governo federale bensì sugli swap in quanto lo spread degli swap sui titoli del governo federale è determinato sostanzialmente dall’offerta e dalla domanda sul mercato degli swap e non da considerazioni di affidabilità creditizia.

(35)  Per via di diverse turbolenze verificatesi nei mercati finanziari (ad esempio la crisi dei mercati emergenti a metà del 1997) e delle implicazioni dell’indagine della Commissione riguardante WestLB, il premio di rischio che un investitore avrebbe richiesto per un conferimento tacito a termine a HLB alla fine del 1992 avrebbe dovuto essere in realtà inferiore a quanto suggerito dalle condizioni di mercato alla fine del 1997.

(36)  Cfr. Lehman Brothers, Analyse der Kapitalzuführung aus der Einbringung der Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen dell’8.7.1997, pag. 4 e allegato II, pag. 27. La perizia riporta sostanzialmente le emissioni delle grandi banche commerciali private tedesche (Deutsche Bank, Dresdner Bank ecc.), che all’epoca presentavano un rischio commerciale più elevato di HLB.

(37)  Cfr. Lehman Brothers, Analyse der Kapitalzuführung aus der Einbringung der Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen dell’8.7.1997, pag. 4.

(38)  Naturalmente, in realtà la situazione è molto più complessa a causa ad esempio di voci fuori bilancio, di ponderazioni degli attivi in base al rischio diverse o di voci a rischio zero. Il ragionamento di fondo non perde tuttavia la sua validità.

(39)  Dal 1o gennaio 1999 il marco tedesco è convertito in euro al tasso di 1 EUR = 1,95583 DEM. I dati annuali sull’elemento di aiuto riportati nella tabella devono essere convertiti di conseguenza per calcolare l’importo totale dell’aiuto da recuperare.

(40)  La relazione è stata presentata al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Può essere richiesta alla direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile sul sito Internet della Commissione.

(41)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull’importo degli aiuti di Stato illegalmente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre le misure alternative previste dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recuperi già eseguiti

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare i documenti comprovanti l’avvenuta restituzione degli aiuti specificati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


(1)  

(°)

Data in cui gli aiuti (o le singole quote di aiuto) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)

(3)  

(°)

Data di restituzione degli aiuti


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/134


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, ora HSH Nordbank AG

[notificata con il numero C(2004) 3930]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/741/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato lo Stato membro e gli altri interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Oggetto del presente procedimento è il trasferimento del Wohnungsbaukreditanstalt des Landes Schleswig-Holstein (di seguito «WKA»), della Wirtschaftsaufbaukasse Schleswig-Holstein AG (di seguito «WAK») e della riserva speciale beni immobili (Zweckrücklage Liegenschaften) da parte del Land Schleswig-Holstein alla Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale (di seguito «LSH»). Il procedimento è collegato ad altri sei procedimenti avviati contro la Germania in relazione a trasferimenti di patrimonio a Landesbanken (banche dei Länder) e in particolare alla Westdeutsche Landesbank Girozentrale (di seguito «WestLB»).

(2)

Il 12 gennaio 1993 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni in merito ad un aumento di capitale della WestLB di 4 miliardi di DEM risultante dall’incorporazione del Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (di seguito «WfA»), nonché in merito ad analoghi aumenti di fondi propri delle Landesbanken di altri Länder. Nella richiesta di informazioni si chiedeva di specificare quali Landesbanken avessero beneficiato di un trasferimento di imprese pubbliche e di fornire le ragioni a giustificazione di tali operazioni.

(3)

La Germania ha risposto con lettere datate 16 marzo 1993 e 17 settembre 1993. Con lettere del 10 novembre 1993 e del 13 dicembre 1993 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le autorità tedesche hanno inviato con lettera dell’8 marzo 1994.

(4)

Con lettere del 31 maggio 1994 e del 21 dicembre 1994 il Bundesverband deutscher Banken e.V. (di seguito «BdB»), l’associazione che rappresenta le banche private aventi sede in Germania, ha tra l’altro comunicato alla Commissione che a decorrere dal 1o gennaio 1991 il WKA e la WAK, con il relativo patrimonio, erano stati ceduti in toto alla LSH, e le loro funzioni trasferite alla Investitionsbank Schleswig-Holstein (di seguito «IB»), precedentemente costituita. La IB viene gestita come dipartimento speciale della LSH. Secondo il BdB, l’aumento dei fondi propri della LSH risultante dall’operazione costituiva una distorsione della concorrenza a favore della banca stessa, dato che per l’operazione non era stata concordata una remunerazione conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Con la seconda lettera citata il BdB ha pertanto presentato denuncia formale, chiedendo alla Commissione di avviare contro la Germania il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (attuale articolo 88, paragrafo 2).

(5)

La denuncia aveva altresì ad oggetto analoghi trasferimenti di patrimonio a favore della Landesbank Berlin, della Westdeutsche Landesbank, della Norddeutsche Landesbank, della Hamburgische Landesbank e della Bayerische Landesbank. Nel febbraio e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 diverse banche si sono associate a titolo individuale alla denuncia della loro associazione.

(6)

Con lettere rispettivamente del 6 agosto 1997 e del 30 luglio 1998 il BdB ha informato la Commissione di altri due trasferimenti di patrimonio, nello Schleswig-Holstein a favore della LSH e in Assia a favore della Landesbank Hessen-Thüringen. Secondo il BdB, il Land Schleswig-Holstein intendeva trasferire alla IB i fabbricati di proprietà del Land e iscrivere detto patrimonio immobiliare come riserva speciale nel capitale proprio della LSH. In tale contesto il BdB rinviava all’articolo 20 del disegno di legge ministeriale di modifica della legge sulla Investitionsbank del Land Schleswig-Holstein (Investitionsbankgesetz des Landes Schleswig-Holstein, testo del 26 giugno 1997) che stabiliva che, una volta dedotte le passività, il patrimonio immobiliare venisse iscritto come riserva speciale nel capitale proprio della LSH. Il BdB faceva riferimento ai commenti all’articolo 20 contenuti nella motivazione al disegno di legge, secondi i quali la riserva speciale beni immobili rientrava nel patrimonio di vigilanza della Landesbank secondo i principi della legge sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz). L’obiettivo dichiarato nella motivazione della legge di smobilizzare il patrimonio del Land per raccogliere liquidità senza la perdita dei poteri di disposizione e di decisione del Land non sarebbe stato raggiunto se la LSH avesse dovuto effettivamente pagare il prezzo di mercato per i beni immobili trasferiti.

(7)

La Commissione ha esaminato innanzitutto il trasferimento di patrimonio a favore della WestLB, dichiarando comunque che avrebbe valutato i trasferimenti alle altre banche alla luce delle conclusioni raggiunte nel caso WestLB (2). Nel 1999, con la decisione 2000/392/CE (3), la Commissione ha alla fine dichiarato l’aiuto (consistente nella differenza tra la remunerazione pagata e la remunerazione consueta sul mercato) incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero. La decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza del 6 marzo 2003 (4) per difetto di motivazione su due elementi utilizzati per il calcolo dell’entità della remunerazione; per il resto essa è stata pienamente confermata.

(8)

Il 1o settembre 1999 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni in merito ai trasferimenti di patrimonio alle altre Landesbanken. Con lettera dell’8 dicembre 1999 la Germania ha trasmesso informazioni sul trasferimento del WKA e della WAK alla LSH, informazioni successivamente integrate con lettera del 22 gennaio 2001. Ad un’ulteriore richiesta di informazioni del 22 febbraio 2001 la Germania ha risposto con lettera del 3 maggio 2001.

(9)

Con lettera del 13 novembre 2002 la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento formale di indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al trasferimento alla LSH del WKA, della WAK e della riserva speciale beni immobili del Land Schleswig-Holstein. Contemporaneamente la Commissione ha altresì avviato i procedimenti di indagine relativi ad analoghi trasferimenti di patrimonio alla Norddeutsche Landesbank Girozentrale, alla Bayerische Landesbank Girozentrale, alla Hamburgische Landesbank Girozentrale e alla Landesbank Hessen-Thüringen. In precedenza, nel luglio 2002, la Commissione aveva già avviato il procedimento di indagine in merito al trasferimento del Wohnungsbaukreditanstalt alla Landesbank Berlin.

(10)

Le decisioni di avvio dei procedimenti sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea  (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(11)

Con lettera dell’11 aprile 2003 la LSH ha presentato osservazioni sull’avvio del procedimento nel caso LSH.

(12)

Con lettera del 14 aprile 2003 la Germania ha presentato osservazioni in merito all’avvio del procedimento.

(13)

Con lettera del 29 luglio 2003 il BdB ha presentato osservazioni in merito a tutte le decisioni di avvio dei procedimenti adottate il 13 novembre 2002.

(14)

In risposta ad un’ulteriore richiesta di informazioni della Commissione datata 11 settembre 2003, la Germania, con lettere del 29 ottobre e del 6 novembre, ha trasmesso ulteriori informazioni e ha risposto alle osservazioni del BdB in merito alla LSH. Con lettera del 30 ottobre 2003 la Germania ha inoltre trasmesso i commenti del Land Renania Settentrionale-Vestfalia e della WestLB sulle osservazioni del BdB in merito ai cinque procedimenti aventi ad oggetto Landesbanken avviati nel novembre 2002.

(15)

Alle ulteriori richieste di informazioni della Commissione del 7 aprile 2004, del 30 aprile 2004, del 19 maggio 2004 e del 12 agosto 2004 la Germania ha risposto con lettere del 1o giugno 2004, del 28 giugno 2004, del 27 maggio 2004, del 23 giugno 2004, del 27 agosto 2004 e del 30 settembre 2004.

(16)

Il 19 luglio 2004 il BdB, autore della denuncia, il Land Renania Settentrionale-Vestfalia e la WestLB AG hanno trasmesso un accordo provvisorio sulla remunerazione adeguata del patrimonio trasferito. A loro avviso detta remunerazione deve costituire la base della decisione della Commissione. La versione definitiva dell’accordo è pervenuta alla Commissione il 13 ottobre 2004. Il 29 settembre 2004 il BdB, il Land Schleswig-Holstein e la HSH Nordbank (banca nata nel 2003 dalla fusione della LSH e della Hamburgische Landesbank) hanno anch’essi trasmesso un accordo provvisorio sulla remunerazione adeguata del patrimonio speciale trasferito. Nel periodo successivo la Commissione ha ricevuto numerose lettere dalle predette parti e dalla Germania. La versione definitiva dell’accordo sul trasferimento del patrimonio speciale alla LSH è pervenuta alla Commissione il 14 ottobre 2004. Ad eccezione della Landesbank Hessen-Thüringen, accordi analoghi sono stati conclusi e trasmessi alla Commissione anche in relazione agli altri casi di trasferimento di patrimonio alle Landesbanken.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

1.   LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE

(17)

Con un totale di bilancio del gruppo di 145,5 miliardi di EUR (al 31 dicembre 2002), la Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale (sigla «LB Kiel»), con sede a Kiel, era una delle 15 maggiori banche tedesche. Fondata nel 1917 come Landesbank della provincia dello Schleswig-Holstein, la banca era un ente creditizio pubblico esercitante la sua attività come Anstalt des öffentlichen Rechts (istituto di diritto pubblico).

(18)

Dal 1994 i proprietari della LSH erano il gruppo WestLB (39,9 %), il Land Schleswig-Holstein (25,05 %), lo Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (25,05 %) e la Landesbank Baden-Württemberg (10 %). A tale assetto proprietario si era giunti in seguito al trasferimento di quote sociali operato il 1o gennaio 1994 da parte del Land Schleswig-Holstein e dello Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein a favore di WestLB e della Landesbank Baden-Württemberg. Prima del trasferimento il Land e lo Sparkassen- und Giroverband detenevano ciascuno il 50 % delle quote.

(19)

Dalla fusione della LSH e della Hamburgische Landesbank è nata, il 2 giugno 2003, la HSH Nordbank AG, che ha assunto la forma della società per azioni. Ai fini fiscali e contabili la fusione ha avuto effetto retroattivo al 1o gennaio 2003.

(20)

La relazione sulle attività della LSH per l’esercizio 2002 indicava per il gruppo una quota di fondi propri di base del 6,5 % e un coefficiente di solvibilità del 10,3 %. La redditività del capitale proprio nel 2002 era pari al 10,4 %.

(21)

Secondo l’articolo 42 della legge sulle casse di risparmio del Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein), la LSH aveva funzioni di banca al servizio dello Stato (Staatsbank), di istituto centrale delle casse di risparmio e di banca commerciale. Essa era quindi responsabile delle attività bancarie del Land, assisteva le casse di risparmio nell’assolvimento dei loro compiti e concedeva crediti ai Comuni. In quanto banca al servizio dello Stato essa concedeva crediti a favore di bilanci pubblici, partecipava — talvolta in un consorzio con banche private — al collocamento di obbligazioni del Land e di Schuldscheindarlehen (mutui comprovati da certificati di debito). La LSH esercitava inoltre funzioni di banca commerciale universale.

(22)

Con i suoi più di 2 500 dipendenti, la LSH aveva una base regionale e un orientamento internazionale e, in quanto banca del Nord, considerava la Germania settentrionale e l’area del Mar Baltico come la sua regione di riferimento. Disponeva di proprie agenzie e rappresentanze, deteneva partecipazioni, era specialista internazionale di prodotto e di settore nel finanziamento dei trasporti, della cantieristica, dell’immobiliare e nel finanziamento bancario, svolgeva, in misura sempre maggiore, attività di sindacazione ed era attiva sui mercati internazionali dei capitali.

2.   IL TRASFERIMENTO ALLA LSH DEL PATRIMONIO DEL WKA E DELLA WAK E DELLA RISERVA SPECIALE BENI IMMOBILI

2.1.   COSTITUZIONE E SVILUPPO DELLA INVESTITIONSBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN

(23)

La IB è stata costituita il 1o gennaio 1991 dalla legge sulla Investitionsbank Schleswig-Holstein (Investitionsbankgesetz — di seguito «IBG») dell’11 dicembre 1990, come istituto di diritto pubblico indipendente sotto il profilo sia organizzativo sia economico, senza personalità giuridica, integrato nella LSH. Il rifinanziamento della IB avviene quindi a nome e per il tramite della LSH.

(24)

La IB è il principale organismo di promozione a sostegno della politica economica e strutturale del Land Schleswig-Holstein. La gamma di prodotti offerti dalla IB comprende la promozione dell’economia e dell’edilizia residenziale, il finanziamento di progetti ambientali ed energetici, il sostegno alle collettività locali e all’agricola e la gestione dei progetti per il Land e i Comuni (6). Inoltre la IB assolve compiti di promozione delle infrastrutture nell’area del Mar Baltico.

(25)

Con la legge del 7 maggio 2003, entrata in vigore il 1o giugno 2003, la IB è stata scorporata dal patrimonio della LSH con effetto dal 1o giugno 2003 e retroattività contabile al 1o gennaio 2003, ed è stata costituita in istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con la denominazione «Investitionsbank Schleswig-Holstein» e sede a Kiel. Il patrimonio di pertinenza della Investitionsbank Schleswig-Holstein oggetto della scissione, comprensivo di tutte le voci dell’attivo e del passivo, è stato trasferito alla Investitionsbank Schleswig-Holstein mediante successione a titolo universale. Nonostante la retroattività contabile al 1o gennaio 2003, la LSH ha potuto continuare a utilizzare fino al 1o giugno 2003 il capitale della IB a sostegno dell’attività esercitata in regime di concorrenza.

(26)

Con efficacia dal 1o giugno 2003 e retroattività al 1o gennaio 2003 anche la Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein (LVSH) è stata costituita in istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con la denominazione «Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein» e sede a Kiel. Pertanto il 1o giugno 2003 il patrimonio speciale beni immobili è stato scorporato e trasferito alla Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein. Il patrimonio, comprensivo di tutte le voci dell’attivo e del passivo, è stato trasferito mediante successione a titolo universale alla Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein. Nonostante la retroattività contabile al 1o gennaio 2003, la LSH ha potuto continuare a utilizzare fino al 1o giugno 2003 il patrimonio speciale beni immobili a sostegno dell’attività esercitata in regime di concorrenza.

2.2.   IL TRASFERIMENTO DEL WKA ALLA LSH

(27)

Il WKA era stato istituito dalla legge del 31 marzo 1950 come istituto di diritto pubblico, con la denominazione «Landestreuhandstelle für Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen in Schleswig-Holstein», con il compito di assistere il Land nella fornitura alla popolazione di abitazioni adeguate, soprattutto tramite la promozione dell’edilizia pubblica e dell’edilizia agevolata. Il patrimonio del WKA era costituito dal patrimonio speciale e dal patrimonio proprio. Per legge il patrimonio speciale era a destinazione vincolata, e doveva quindi essere stabilmente destinato alla promozione di misure a favore dell’edilizia sociale. Il patrimonio proprio del WKA non era invece sottoposto a destinazione vincolata e tramite esso il WKA concedeva in particolare mutui edilizi a tasso agevolato (7).

(28)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della IBG, il WKA è stato trasferito, senza liquidazione, assieme alla totalità del suo patrimonio alla LSH a decorrere dal 1o gennaio 1991. L’articolo 2, paragrafo 1, della IBG disponeva in tal modo la fusione del WKA con la LSH. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della IBG tutte le funzioni e le competenze del WKA elencate all’allegato 1 della IBG sono state trasferite alla IB il 1o gennaio.

2.3.   IL TRASFERIMENTO DELLA WAK ALLA LSH

(29)

La WAK era un istituto di credito speciale fondato dal Land come società per azioni con il compito di fornire sostegno finanziario a progetti di imprese del settore industriale e ad altre misure intese al rafforzamento della struttura economica e dei trasporti.

(30)

L’articolo 3 della IBG autorizzava il ministro delle Finanze ad acquisire la totalità del patrimonio della WAK, compresi tutti i diritti e gli obblighi. L’autorizzazione era necessaria perché, diversamente dal WKA, la WAK, in quanto società per azioni, non poteva essere fusa con la LSH. Pertanto il patrimonio della WAK è stato prima trasferito al Land mediante successione universale ai sensi dell’articolo 359 della legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) per poter poi essere trasferito alla LSH. Dal punto di vista economico ciò corrisponde al conferimento della WAK alla LSH.

(31)

Il ministero delle Finanze ha fatto uso dell’autorizzazione e ha accettato l’offerta dei dirigenti della WAK del 19 novembre 1990 di un trasferimento del patrimonio al 2 gennaio 1991. Il trasferimento del patrimonio della WAK, ivi compresi tutti i diritti e gli obblighi al 1o gennaio 1991, è stato regolato tramite un «contratto di conferimento» concluso tra il Land e la LSH (8) il 2 gennaio 1991.

(32)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della IBG, la IB ha rilevato tutte le funzioni della WAK elencate all’allegato 2 della IBG.

2.4.   IL TRASFERIMENTO DELLA RISERVA SPECIALE BENI IMMOBILI ALLA LSH

(33)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della IBG il ministero delle Finanze e dell’Energia del Land Schleswig-Holstein è stato autorizzato a trasferire beni immobili alla IB. Con la vendita, la IB è diventata proprietaria sotto il profilo giuridico ed economico dei beni immobili trasferiti. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la IB non poteva tuttavia decidere a proprio piacimento della destinazione dei beni immobili trasferiti. L’intero patrimonio immobiliare, compresi gli eventuali utili, era a destinazione vincolata.

(34)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della IBG il patrimonio immobiliare trasferito è stato iscritto come riserva speciale beni immobili. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, i ricavi del patrimonio immobiliare dovevano essere utilizzati per la manutenzione, l’acquisizione e la costruzione di beni immobili. Tuttavia, previa decisione del governo del Land, i ricavi potevano essere utilizzati anche per i compiti della Investitionsbank o essere versati al Land.

(35)

Il Land Schleswig-Holstein ha venduto in totale alla IB […] (9) immobili di proprietà del Land in varie tranche. Come prezzo di vendita dei singoli beni si è tenuto conto dei valori di mercato determinati in precedenza tramite perizie individuali.

(36)

Il Land Schleswig-Holstein ha conferito alla LSH parte delle somme realizzate con la vendita iscrivendola alla riserva speciale beni immobili. Il conferimento degli immobili del Land ha avuto i seguenti effetti sui fondi propri della LSH iscritti in bilancio: l’acquisizione della prima tranche da parte della IB ha portato ad un aumento del capitale proprio della LSH iscritto in bilancio di […] milioni di DEM al 31 dicembre 1999, giorno di chiusura del bilancio. Con l’acquisizione della seconda tranche, la riserva speciale beni immobili era aumentata al 31 dicembre 2000, giorno di chiusura del bilancio, ad un totale di […] milioni di DEM. Con la liquidazione della terza tranche, la riserva ha raggiunto al 31 dicembre 2001, giorno di chiusura del bilancio, un totale di […] milioni di DEM, livello a cui si è mantenuta al 31 dicembre 2002 (10).

(37)

Secondo le informazioni della Germania, la riserva speciale beni immobili non aveva per la LSH né una funzione di finanziamento né una funzione di espansione dell’attività. Non essendo stata riconosciuta dall’autorità di vigilanza bancaria, ossia il Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (11) (di seguito «BAKred»), come fondi propri di base ai fini di vigilanza bancaria, non poteva essere utilizzata a sostegno della sua attività.

3.   REQUISITI PATRIMONIALI A NORMA DELLA DIRETTIVA SUI FONDI PROPRI E DALLA DIRETTIVA SUL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

(38)

Ai sensi della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (12) (di seguito «direttiva sul coefficiente di solvibilità») e della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (13) (di seguito «direttiva sui fondi propri»), in base alle quali è stata modificata la legge tedesca sul sistema, le banche sono tenute a disporre di un patrimonio di vigilanza pari all’8 % degli attivi ponderati per il rischio. Di questi almeno 4 punti percentuali devono consistere in fondi propri di base (capitale di classe 1), comprendenti gli elementi patrimoniali a disposizione dell’ente creditizio per uso diretto e illimitato allo scopo di coprire rischi o perdite non appena si verificano. I fondi propri di base sono di importanza fondamentale per la dotazione complessiva di fondi propri di una banca ai fini di vigilanza, poiché i fondi propri supplementari (capitale di classe 2) sono riconosciuti, a fini di copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base disponibili.

(39)

Entro il 30 giugno 1993 (14) le banche tedesche dovevano adeguare la loro dotazione di fondi propri ai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva sul coefficiente di solvibilità e dalla direttiva sui fondi propri (15). Già prima del recepimento della direttiva sul coefficiente di solvibilità nell’ordinamento tedesco, il patrimonio di vigilanza di molte Landesbanken era relativamente limitato. Gli enti creditizi interessati dovevano perciò aumentare con urgenza la propria dotazione di fondi propri per evitare restrizioni all’espansione della loro attività o quanto meno per poter mantenere il volume esistente. Tuttavia, a causa della difficile situazione di bilancio, gli enti pubblici proprietari non erano in grado di apportare capitali freschi, né, d’altra parte, erano disposti a privatizzare e a reperire capitali aggiuntivi sui mercati dei capitali. Venne pertanto deciso di procedere a trasferimenti di patrimonio e di capitale, ad esempio, nel caso di WestLB, il patrimonio del WfA e, nel caso della LSH, il patrimonio del WKA e della WAK e in seguito anche i beni immobili.

4.   GLI EFFETTI DEI TRASFERIMENTI SULLA LSH

4.1.   IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO DEL WKA E DELLA WAK ALLA LSH

(40)

Secondo le informazioni della Germania il patrimonio proprio del WKA e il patrimonio della WAK sono stati conferiti alla riserva speciale della IB. Il capitale totale della IB è passato quindi a 1 306,05 milioni di DEM (riserva speciale della IB di […] milioni di DEM — costituita dal capitale del WKA pari a […] milioni di DEM e dal capitale della WAK pari a […] milioni di DEM — e riserva speciale per l’edilizia residenziale di […] milioni di DEM) (16). Il bilancio di apertura provvisorio al 1o gennaio 1991 indicava come totale degli elementi di capitale proprio l’importo di 1 558 milioni di DEM. La perizia definitiva al 1o gennaio 1991 ha corretto l’importo a 1 306,05 milioni di DEM (17).

(41)

Con lettera del 15 agosto 1991 il BAKred aveva preso atto del fatto che grazie alla riserva di capitale della IB il patrimonio di vigilanza della LSH era aumentato di 1 559,44 milioni di DEM. La Germania aveva fatto osservare che dalla perizia definitiva era emerso che il capitale proprio riconosciuto ammontava in effetti solo a 1 306,05 milioni di DEM e che pertanto il patrimonio di vigilanza aggiuntivo a disposizione della LSH a decorrere dal 15 agosto 1991 ammontava solo a detto importo (18).

(42)

La LSH non disponeva illimitatamente dei fondi trasferiti, data la destinazione vincolata della riserva a fini di promozione — fatta salva la funzione di garanzia in quanto capitale proprio. Dei 1 306 milioni di DEM della riserva speciale della IB, 288 milioni di DEM furono utilizzati, nel 1991, per attività di promozione della stessa IB. Secondo le informazioni della Germania, per il periodo dal 1991 al 2003 la LSH ha avuto a disposizione gli importi indicati di seguito, utilizzabili a sostegno dell’attività in regime di concorrenza ovvero effettivamente utilizzati come copertura.

Tabella 1

Capitale della IB conferito e importi di capitale utilizzabili ed effettivamente utilizzati a sostegno dell’attività in regime di concorrenza (valori medi annui)

In milioni di DEM

 

1991

(4 mesi)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(5 mesi)

Totale del capitale IB

1 306,0

1 312,2

1 337,9

1 387,0

1 472,0

1 563,0

1 665,9

1 763,0

1 814,0

1 817,0

1 849,2

1 923,9

1 967,6

Riconosciuto ai fini di vigilanza

1 306,0

1 312,2

1 337,9

1 387,0

1 472,0

1 563,0

1 665,9

1 763,0

1 814,0

1 817,0

1 849,2

1 923,9

1 967,6

Utilizzato dalla IB

288,0

299,0

383,9

363,0

380,0

391,0

401,9

417,0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Importo utilizzabile dalla LSH

1 018,0

1 013,1

954,0

1 024,0

1 092,0

1 172,0

1 264,0

1 346,0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Importo effettivamente utilizzato dalla LSH

0

0

347,0

326,0

161,0

508,0

815,0

1 104,0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(43)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, al 31 dicembre 1990 la LSH disponeva di fondi propri di base per un importo pari a 581 milioni di DEM e di fondi propri supplementari pari a 100 milioni di DEM. Pertanto, grazie al patrimonio di promozione di 1 306 milioni di DEM, l’allora dotazione di capitale proprio pari quindi a 681 milioni di DEM è aumentata di circa il 190 %.

(44)

Ipotizzando che nel 1992, per le attività esercitate in regime di concorrenza, la LSH disponesse di 1 013 milioni di DEM, la sua capacità di concedere crediti ponderati al 100 %, tenendo conto del coefficiente di solvibilità del 5,6 % applicabile all’epoca ai sensi dell’allora vigente legge sul sistema creditizio, è aumentata di ben 18 000 milioni di DEM.

(45)

Nell’ipotesi che a decorrere dalla data di entrata in vigore del coefficiente di solvibilità comunitario dell’8 % la LSH avesse a disposizione, per le attività esercitate in regime di concorrenza, una somma compresa tra 1 024 milioni di DEM (1994) e […] milioni di DEM (2002), la sua capacità di concedere crediti ponderati al 100 % è aumentata di 12 800 milioni di DEM (1994) e di più di […] milioni di DEM (2002). Nel 1999 aveva a disposizione persino […] milioni, grazie ai quali la capacità di concedere crediti è aumentata di ben […] milioni di DEM.

(46)

In realtà era possibile espandere il volume di crediti consentito in misura ancora maggiore, dato che le attività di rischio di una banca non sono di norma ponderate con un fattore del 100 % (19). Ciò si applica anche alla LSH, che opera, tra l’altro, nel settore del rifinanziamento delle casse di risparmio e nel settore del credito ai Comuni. Ipotizzando un fattore di ponderazione realistico, che nel caso della LSH dovrebbe essere probabilmente inferiore al 50 %, appare possibile una duplicazione dell’espansione dell’attività, di cui si è parlato all’inizio, a più di 30 miliardi di DEM.

4.2.   IL TRASFERIMENTO DEI BENI IMMOBILI DEL LAND ALLA LSH

(47)

Secondo le informazioni della Germania, con lettera del 25 maggio 1999 il BAKred ha negato il riconoscimento della riserva speciale beni immobili come fondi propri di base ai fini di vigilanza. Nella predetta lettera il BAKred riteneva che la riserva speciale beni immobili costituisse senz’altro una riserva di capitale, ma non fondi propri di base ai fini della vigilanza bancaria. A parere del BAKred i beni immobili conferiti, e quindi in via diretta anche la riserva speciale costituita a favore della LSH al momento della sua acquisizione, avrebbero potuto essere ritirati in ogni momento (20).

(48)

Dopo questo diniego la LSH non si è più rivolta al BAKred per chiedere il riconoscimento della riserva speciale come fondi propri di base, neanche in previsione del presente procedimento riguardante l’importo della remunerazione. Secondo la Germania a causa del mancato riconoscimento la riserva speciale beni immobili non può essere utilizzata né dalla LSH a sostegno dell’attività in regime di concorrenza né dalla IB a sostegno della propria attività (21).

5.   LA REMUNERAZIONE DEI FONDI PROPRI TRASFERITI

5.1.   LA REMUNERAZIONE DEL PATRIMONIO DEL WKA E DELLA WAK

(49)

La LSH ha pagato per il capitale della IB trasferito una remunerazione, ma solo sull’importo effettivamente utilizzato a fini di copertura. Secondo le informazioni disponibili, per il 1993 era stata concordata una remunerazione forfetaria di 900 000 DEM. Per gli anni dal 1994 al 1996 venne corrisposto un anticipo sugli utili dello 0,5 % sulle quote della riserva speciale utilizzate a sostegno dell’attività in regime di concorrenza, oltre ad una remunerazione forfetaria di 750 000 DEM nel 1994 e di 200 000 DEM nel 1995. Per gli anni dal 1997 al 2002 l’anticipo sugli utili è stato dello […] % sulle quote del capitale della IB utilizzate per l’attività in regime di concorrenza (22). Per il 1991 e per il 1992 non è stata pagata alcuna remunerazione.

(50)

La LSH ha pagato le seguenti somme a titolo di remunerazione (23):

Tabella 2

Remunerazione al netto delle imposte pagata per il capitale conferito della IB

In milioni di DEM

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Remunerazione pagata al netto delle imposte

0

0

0,9

2,4

1,0

2,5

5,0

6,6

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(51)

Secondo quanto dichiarato dalla Germania, la nuova direttiva sul coefficiente di solvibilità non ha costituito, nel caso della LSH, l’unico fattore determinante nella decisione di trasferire il patrimonio del WKA e della WAK. Con il conferimento del patrimonio a destinazione vincolata per la promozione dell’edilizia residenziale, che non poteva essere impiegato come capitale liquido, si mirava all’utilizzazione la più efficiente possibile della massa patrimoniale, da una parte, per ampliare la dotazione di capitale per nuove attività di promozione e, dall’altra, per destinare il patrimonio ad un impiego economico. La fusione del WKA e della WAK con la LSH si è rivelata, a parere del Land, la soluzione migliore sotto il profilo economico, anche in confronto alla soluzione di creare un istituto di promozione dotato di personalità giuridica (24). Inoltre il conferimento del patrimonio del WKA e della WAK poteva rafforzare la forza finanziaria della LSH nell’eventualità di una cessione di quote della LSH. Allo stesso tempo la fusione consentiva di consolidare a lungo termine la dotazione di capitale proprio della LSH in vista dell’introduzione di disposizioni comunitarie più rigorose (25). Quindi, secondo le informazioni della stessa Germania, l’aumento del patrimonio di vigilanza è stato anch’esso un fattore determinante nella decisione di conferire il patrimonio del WKA e della WAK alla LSH.

5.2.   LA REMUNERAZIONE DEI BENI IMMOBILI

(52)

Secondo le informazioni della Germania, la LSH non ha corrisposto al Land Schleswig-Holstein alcuna remunerazione per gli elementi patrimoniali conferiti come riserva speciale beni immobili (26).

III.   LE RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(53)

Nella decisione di avvio del procedimento del 13 novembre 2002 la Commissione è giunta alla conclusione che il trasferimento del WKA e della WAK e il conferimento di […] milioni di EUR in una riserva speciale beni immobili del Land Schleswig-Holstein costituivano verosimilmente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore della LSH.

(54)

La Commissione ha assunto come punto di partenza del suo esame il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. In base a tale principio, la semplice proprietà pubblica delle imprese e il fatto che queste beneficino di apporti di capitali pubblici, non implica di per sé l’esistenza di un aiuto di Stato. Il conferimento di risorse statali configura un trattamento favorevole solo quando le risorse vengono messe a disposizione di un’impresa pubblica a condizioni che essa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.

(55)

Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio economico derivante alla LSH dall’apporto di fondi propri consistesse in particolare nell’aumento della capacità di concessione di crediti nel quadro della sua attività creditizia commerciale, esercitata in regime di concorrenza (funzione di espansione delle attività dei fondi propri). In condizioni normali di mercato, l’apporto di capitale viene remunerato in funzione del suo valore, tenendo conto della funzione del capitale e del rischio cui si incorre. Un parametro per la determinazione della remunerazione consueta sul mercato del capitale conferito è pertanto il tasso a lungo termine privo di rischio (titoli del governo federale tedesco a 10 anni), cui va applicato un premio di rischio che rifletta il maggior rischio inerente ai fondi propri. Dato che al momento del trasferimento del patrimonio, alla fine del 1990, il tasso di remunerazione per un investimento patrimoniale a lungo termine privo di rischio era già di circa il 9 % (27) annuo, la Commissione nutriva forti dubbi che la remunerazione forfetaria corrisposta e/o che una remunerazione rispettivamente dello 0,5 % e del […] % annuo per i fondi propri effettivamente utilizzati potesse essere considerata, anche a prescindere dal necessario premio di rischio, una remunerazione consueta sul mercato.

(56)

La Commissione dubitava inoltre che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe accettato di limitare la sua remunerazione alla parte dei fondi effettivamente utilizzata.

(57)

Tuttavia, nella stessa decisione di avvio del procedimento la Commissione ha riconosciuto che per determinare la remunerazione consueta sul mercato non si può ignorare la mancanza di liquidità del capitale conferito nel caso in oggetto. Occorre tener conto del fatto che, sebbene i fondi propri illiquidi della banca consentano un aumento del volume del credito, nel caso di conferimento di capitali illiquidi la LSH avrebbe potuto massimizzare l’aumento del volume di attività solo se avesse rifinanziato per intero il volume supplementare di credito sul mercato dei capitali. Il Land non poteva quindi attendersi esattamente lo stesso rendimento di un investitore che apporti capitale liquido, e pertanto una corrispondente riduzione della remunerazione appariva giustificata.

(58)

La Commissione non dispone di elementi per affermare che all’atto del conferimento del patrimonio del WKA e della WAK il Land Schleswig-Holstein ha fatto in modo di assicurarsi una partecipazione adeguata alla distribuzione degli utili della banca e al suo incremento di valore. In particolare, il Land Schleswig-Holstein non ha insistito su una modifica a suo favore dell’assetto proprietario, come sarebbe stato invece necessario per assicurarsi che la distribuzione dei dividendi e gli incrementi di valore corrispondessero all’importo dei capitali conferiti. D’altronde, a partire dal 1o gennaio 1994 il Land non solo non ha aumentato la sua quota-parte nell’incremento di valore, ma l’ha persino ridotta.

(59)

Di conseguenza nella decisione di avvio del procedimento la Commissione è giunta alla conclusione che le predette misure a favore della LSH, banca operante nei suoi settori più importanti non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale ed internazionale, configurassero verosimilmente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Poiché nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE era applicabile nel caso in oggetto, l’aiuto di Stato appariva incompatibile con il mercato comune.

IV.   LE OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA E DELLA LSH

(60)

È stato affermato che la LSH poteva utilizzare il capitale della IB solo in misura limitata, dato che, diversamente dai normali fondi propri di base, detto capitale non assolveva, o assolveva solo in maniera limitata, tre funzioni essenziali: a) la funzione di finanziamento, di cui la LSH avrebbe potuto usufruire solo in caso di conferimento integrale del WKA e della WAK; b) la funzione di copertura, che era fortemente ridotta, dato che il capitale della IB costituiva solo una garanzia subordinata rispetto al restante capitale proprio (inoltre, la previsione di un’obbligazione di ricostituzione garantiva che anche in caso di insolvibilità della LSH il capitale della IB non venisse utilizzato) e c) il capitale della IB era utilizzabile solo in misura limitata per l’espansione dell’attività, dato che, da una parte, occorreva dedurne la quota di capitale che doveva essere utilizzata a sostegno dei beni immobili del Land trasferiti alla IB e, dall’altra, la quota del capitale della IB utilizzabile dalla LSH si è andata riducendo negli ultimi anni a causa dell’espansione dell’attività della IB stessa.

(61)

Se ne è dedotto che il capitale della IB conferito non può essere considerato un normale investimento nel capitale sociale e che le specificità dell’operazione riducono la remunerazione del capitale della IB che il Land può attendersi come remunerazione adeguata.

(62)

È stato inoltre sostenuto che non sussiste alcun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Innanzitutto, al momento del conferimento del capitale della IB il rapporto tra la Landesbank e gli enti pubblici proprietari (Anstaltsträger) erano ancora essenzialmente disciplinati dai particolari istituti di garanzia previsti in Germania a favore delle banche pubbliche, l’Anstaltslast e la Gewährträgerhaftung. Per «Anstaltslast» si intende l’obbligo dell’ente pubblico proprietario di fornire ad un organismo avente funzioni pubbliche i mezzi finanziari necessari all’assolvimento dei suoi compiti e di assicurarne pertanto il buon funzionamento per la durata della sua esistenza. Il conferimento del capitale della IB ha avuto esattamente questo scopo. Ridurre l’Anstaltslast al mero obbligo dell’ente pubblico proprietario di proteggere dal fallimento l’organismo pubblico, non renderebbe giustizia alla comprensione storica di questo istituto di garanzia. In secondo luogo, la LSH sostiene di fornire servizi di interesse economico generale. In terzo luogo il requisito del rendimento medio è in contraddizione con l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in combinato disposto con l’articolo 295 del trattato CE, in quanto con questo specifico requisito imposto all’investitore pubblico viene leso il principio della parità di trattamento delle imprese private e pubbliche sancito dall’articolo 295 del trattato CE.

(63)

Si sono analizzati tre diversi approcci economici con cui è possibile calcolare la remunerazione consueta sul mercato di un apporto di capitale: l’approccio basato sul premio assicurativo, l’approccio basato sul profilo di rischio e l’approccio basato sul capitale sociale.

(64)

Nell’approccio basato sul premio assicurativo il punto di partenza è rappresentato dal fatto che il trasferimento del WKA e della WAK alla LSH era soggetto a determinate restrizioni e che, a causa della destinazione vincolata, il Land conservava interamente la liquidità. Di conseguenza occorre remunerare solo il rischio incorso dal Land di dover intervenire con il capitale della IB in caso di insolvenza della Landesbank.

(65)

Nell’approccio basato sul profilo di rischio il punto di partenza per il calcolo della remunerazione consueta sul mercato è il rischio cui è esposto il capitale investito nel patrimonio di vigilanza di una banca. A questo fine, il conferimento di capitale avente le caratteristiche del capitale della IB viene messo a confronto con strumenti del mercato dei capitali che sulla base del loro profilo economico sono paragonabili con l’investimento del Land. Da ciò se ne deduce poi la remunerazione consueta sul mercato.

(66)

Sebbene notevolmente più complesso e soggetto ad errori, l’approccio basato sul capitale sociale, consente, se correttamente applicato, di giungere allo stesso risultato degli altri approcci. In merito al tasso di interesse di base e alla maggiorazioni e riduzioni è stato espresso il parere che si riporta di seguito.

(67)

Rendimento minimo al netto delle imposte: alla luce dei rendimenti registrati nel settore bancario, in particolare in quello delle banche pubbliche, il tasso del 12 % appare troppo elevato. Tutt’al più potrebbe essere fissato un tasso di base dell’11 %. A questo proposito si rinvia alle varie perizie presentate nell’ambito del procedimento relativo al caso WestLB.

(68)

Premio di rischio: il premio di rischio dell’1,5 % fissato nella decisione 2000/392/CE non è giustificato e dovrebbe essere del tutto abbandonato. Nel caso della LSH non si è trattato di un apporto di capitale per un totale di 5,9 miliardi di DEM (consistente investimento finanziario), come nel caso della WestLB, bensì di un apporto complessivo di 1,6 miliardi di DEM. Tra l’altro, dal punto di vista dell’investitore, l’importante non è l’entità dell’investimento, quanto la sua struttura di rischio. Anche il mancato aumento dei diritti di voto è irrilevante nel caso della LSH, in quanto un tale aumento non avrebbe portato ad un aumento della sua capacità di influenza. Anche il terzo motivo menzionato — la mancanza di fungibilità del capitale della IB — è irrilevante, dato che, sebbene a tempo indeterminato, il conferimento del capitale della IB non è irrevocabile.

(69)

Maggiorazione per mancanza di liquidità: il problema dovuto alla mancanza di liquidità consiste nel fatto che, avendo ricevuto, a causa delle restrizioni nel conferimento, il capitale della IB solo come capitale di rango subordinato, la LSH è costretta a raccogliere sul mercato dei capitali la corrispondente liquidità, dato che la liquidità del capitale della IB è rimasta al Land. Occorre pertanto detrarre integralmente dal rendimento richiesto dall’investitore, ossia il Land, gli interessi sul capitale esterno, pari al tasso di interesse privo di rischio. Non è corretta la riduzione pari a circa la metà di detto valore fissata nel procedimento nel caso WestLB e che la Commissione ha giustificato con la riduzione del reddito imponibile della banca e con il conseguente minor onere per l’imposta sulle società. L’imposta sulle società che deve essere pagata su un investimento standard rappresenta in concreto un anticipo sull’imposta sul reddito o sull’imposta delle società a carico dell’investitore. Pertanto essa, secondo l’impianto della normativa tedesca in materia di imposta sulle società, non costituisce un onere a carico dell’impresa.

(70)

La modalità di imputazione dell’imposta sulle società: secondo la LSH, se la Commissione vuole mantenere l’approccio basato sul capitale sociale, deve o dedurre il credito d’imposta dal rendimento dell’investitore privato di riferimento o deve aggiungere un corrispondente credito d’imposta fittizio al rendimento del Land.

(71)

Effetto del proprietario, effetto della cedola, riduzione per remunerazione fissa: la LSH sottolinea altri effetti economici che determinano una riduzione della remunerazione da ritenere «adeguata» del capitale della IB.

(72)

Sotto il profilo della normativa in materia di aiuti di Stato è inoltre irrilevante in che modo il Land Schleswig-Holstein abbia ricevuto dalla LSH la remunerazione per il conferimento del capitale della IB. Nella valutazione della remunerazione pagata al Land occorre inoltre tener conto delle sinergie realizzate grazie al conferimento. Grazie al conferimento del capitale della IB alla LSH il Land Schleswig-Holstein è riuscito ad ottenere un prezzo maggiore per la vendita alla WestLB e alla Landesbank Baden-Württemberg delle quote di partecipazione nella LSH rispetto a quello che avrebbe ottenuto senza il conferimento.

(73)

In merito alla riserva speciale beni immobili si è affermato che per la LSH la riserva non svolge né una funzione di finanziamento né una funzione di espansione dell’attività, non essendo stata riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base ai fini di vigilanza. Per gli elementi patrimoniali conferiti alla LSH come riserva speciale beni immobili non doveva essere corrisposta alcuna remunerazione, in quanto detto conferimento non apportava alla LSH alcun vantaggio economico per il quale un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe preteso una remunerazione.

(74)

Riassumendo, il conferimento alla LSH del patrimonio per la promozione dell’edilizia residenziale del Land Schleswig-Holstein non configura un aiuto di Stato. Un ipotetico investitore privato avrebbe anch’egli realizzato un conferimento analogo. Il Land ha ricevuto per il conferimento alla LSH una remunerazione adeguata e consueta sul mercato.

V.   LE OSSERVAZIONI DEL BDB

(75)

Secondo il BdB, la LSH non ha pagato una remunerazione adeguata per i fondi propri di base conferiti e ha pertanto ricevuto un aiuto di Stato.

(76)

Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003 in merito ai procedimenti avviati il 13 novembre 2002 nei confronti delle Landesbanken, il BdB sostiene che per determinare la remunerazione adeguata occorra utilizzare la metodologia applicata dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE.

(77)

Il primo passo consiste nel confrontare il capitale messo a disposizione con altri strumenti di capitale proprio. Come secondo passo, occorre determinare la remunerazione minima che un investitore potrebbe attendersi per l’investimento concreto nei fondi propri della Landesbank. Infine, vanno calcolate le maggiorazioni e le riduzioni da applicare eventualmente in ragione delle specificità del trasferimento.

(78)

Nelle sue osservazioni, il BdB è giunto alla conclusione che in tutti e cinque i procedimenti a carico delle Landesbanken, e quindi anche nel caso della LSH, il conferimento del patrimonio per l’edilizia residenziale e per la promozione è paragonabile ad un apporto di capitale sociale.

(79)

A partire dal 1992 quasi tutte le Landesbanken avevano bisogno di ulteriori fondi propri di base per soddisfare i requisiti più rigorosi imposti dalla direttiva sul coefficiente di solvibilità. Senza gli aumenti di capitale, le Landesbanken sarebbero state costrette a ridimensionare l’attività. Se ne deduce, secondo il BdB, che il capitale conferito può essere messo a confronto solo con gli strumenti di capitale proprio che nell’anno del conferimento erano riconosciuti come fondi propri di base (capitale di classe 1) e disponibili in Germania. Per tale ragione, sono automaticamente esclusi dal confronto le azioni privilegiate, prive di diritto di voto, i diritti di godimento (Genussrechte) e le cosiddette perpetual preferred shares (azioni privilegiate irredimibili), tre strumenti di capitale proprio che in Germania sono riconosciuti solo come fondi propri supplementari (capitale di classe 2) e non come fondi propri di base. In ogni caso, agli inizi degli anni Novanta le perpetual preferred shares non erano ancora disponibili in Germania.

(80)

All’epoca in cui vennero effettuati i vari conferimenti, in Germania erano riconosciuti come fondi propri di base solo il capitale sociale e le partecipazioni tacite. Qualsiasi confronto con le partecipazioni tacite sarebbe in ogni caso da escludere. Innanzitutto, diversamente dal capitale sociale messo a disposizione, le partecipazioni tacite hanno solo una durata limitata o possono essere revocate e devono essere rimborsate all’investitore alla scadenza. Un investitore non potrebbe pertanto aspettarsi di ricevere per un conferimento tacito la stessa remunerazione prevista per gli strumenti di capitale proprio riconosciuti ai fini di vigilanza per un periodo illimitato.

(81)

In secondo luogo, sebbene in alcuni casi sia stato asserito che, sulla base degli accordi tra i proprietari delle Landesbanken, il capitale trasferito costituisse solo una garanzia di rango subordinato rispetto al capitale sociale, non se ne può dedurre un rischio inferiore per l’investitore. In tutti i casi, il capitale conferito rappresentava una quota rilevante, a volte addirittura superiore al 50 %, del totale dei fondi propri di base, per cui la probabilità che venisse utilizzato, almeno in parte, in caso di perdita era estremamente elevata (28).

(82)

In terzo luogo, secondo il BdB la diversa qualificazione dei conferimenti taciti rispetto al capitale sociale era stata confermata dalla definizione dei fondi propri di base ai fini di vigilanza adottata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In base a tale definizione, i conferimenti taciti possono essere riconosciuti ai fini di vigilanza solo come capitale di «classe 1 di livello inferiore». Questo tipo di capitale non può rappresentare più del 15 % della quota prescritta di fondi propri di base, ossia con una quota di fondi propri di base pari al 4 %, il 3,4 % deve essere costituito da capitale sociale e riserve palesi (ad esempio le riserve speciali conferite alle Landesbanken). Inoltre, le banche emettono strumenti di capitale proprio di rango subordinato, ad esempio azioni privilegiate o diritti di godimento, solo in misura limitata. Su pressione delle agenzie di rating, tali strumenti, diversamente da quanto avvenuto nei casi in esame, non costituivano quasi mai più del 10 % del totale dei fondi propri di base di una banca. Per questo motivo, per investimenti di ingente entità, realizzati da un unico investitore, i conferimenti taciti non sono utilizzabili.

(83)

Il BdB sostiene che tutti i metodi per determinare una remunerazione adeguata (rendimento) del capitale sociale messo a disposizione partono da un rendimento privo di rischio al quale viene aggiunto un premio di rischio.

Tali metodi possono essere ricondotti al seguente principio di base:

Rendimento previsto per un investimento rischioso

= Rendimento privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso

(84)

Per stabilire il rendimento privo di rischio, il BdB si rifà ai rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, dato che i titoli a tasso fisso degli emittenti pubblici costituiscono una forma di investimento priva di rischio o che presenta il rischio minore (29).

(85)

Per calcolare il premio di rischio il BdB determina in primo luogo il «premio di rischio del mercato», ossia la differenza tra il rendimento medio a lungo termine delle azioni e quello dei titoli di Stato. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003 il BdB si è basato in un primo tempo su un premio di rischio del mercato a lungo termine uniforme pari al 4,6 %.

(86)

In un secondo tempo il BdB ha determinato il valore di beta delle Landesbanken, ossia il premio di rischio individuale delle banche, al quale deve essere adeguato il premio di rischio generale del mercato. Il BdB ha dichiarato di aver determinato il valore di beta statisticamente, il che significa che i valori di beta sono stati stimati sulla base di un campione di dati storici. In un primo tempo il BdB è giunto alla conclusione che tutti i valori di beta per tutte le Landesbanken e per tutti i periodi considerati fossero maggiori di uno (30).

(87)

Basandosi su un tasso di interesse di base privo di rischio del 9,74 % e su un fattore beta per la LSH pari a 1,1105, il BdB è giunto ad una remunerazione minima attesa di un investimento nel capitale sociale della LSH al 31 dicembre 1990, epoca del trasferimento del capitale della IB, pari al 14,85 % annuo.

(88)

Il BdB ha inoltre osservato che il tasso della riduzione applicato dalla Commissione sulla remunerazione minima nella decisione 2000/392/CE per tenere conto della mancanza di liquidità del patrimonio del WfA è stato confermato dal Tribunale di primo grado. Pertanto, non essendovi, a suo avviso, ragioni per discostarsi da questo metodo nei casi attualmente all’esame, dovrebbe essere applicata una riduzione per mancanza di liquidità anche nel presente caso. L’importo della riduzione deve essere calcolato utilizzando il metodo già applicato nel caso WestLB, basato sui costi netti di rifinanziamento (costi lordi di rifinanziamento al netto delle imposte sulle società applicabili).

(89)

Secondo il BdB, rispetto ad un «normale investimento nel capitale sociale», le operazioni di trasferimento in oggetto presentano tre aspetti che favoriscono un aumento del rischio: il volume, a volte estremamente elevato, del patrimonio trasferito, la mancata emissione di nuove quote societarie e la conseguente rinuncia a diritti di voto aggiuntivi e la mancanza di fungibilità dell’investimento, ossia l’impossibilità di ritirare in qualsiasi momento dall’impresa il capitale investito.

(90)

Infine, il BdB ha sottolineato che nel caso della LSH occorre prendere come base per il calcolo della remunerazione adeguata l’importo totale riconosciuto come fondi propri di base e non solo la parte effettivamente utilizzata. A suo avviso, infatti, un investitore operante in un’economia di mercato non accetterebbe di limitare la remunerazione alla quota effettivamente utilizzata. Per l’investitore privato, che si assume il rischio della perdita dell’investimento, è indifferente se l’ente creditizio utilizzi o no il capitale conferito per espandere la sua attività. Determinante, dal suo punto di vista, è piuttosto il fatto che non può più investire l’importo conferito e ricavarne un rendimento.

(91)

Secondo il BdB, andrebbe corrisposta una remunerazione dello 0,3 % anche per la riserva speciale beni immobili, che finora non è stata riconosciuta dal BAKred come capitale proprio ai fini di vigilanza bancaria. Sebbene non riconosciuto come fondi propri di base, l’importo è pur sempre a disposizione dei creditori della Landesbank per la copertura delle perdite; inoltre gli investitori e le agenzie di credito non si basano esclusivamente sui fondi propri di base di una banca ma anche sul capitale proprio iscritto in bilancio. La commissione per la funzione di copertura pari allo 0,3 % annuo, che la Commissione ha assunto come base nella decisione relativa al caso WestLB, da essa determinata confrontando l’importo del capitale con una fideiussione, è da considerarsi anche in questo caso adeguata.

VI.   LA REAZIONE DELLA GERMANIA ALLE OSSERVAZIONI DEL BDB E OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE DELLE AUTORITÀ TEDESCHE

(92)

Nella risposta del 29 ottobre 2003 alle osservazioni del BdB la Germania ha contestato l’argomento secondo il quale deve essere remunerato anche il capitale della IB riconosciuto ai fini della vigilanza ma non utilizzato. La LSH non ha tratto alcun vantaggio economico da questa parte del capitale della IB e pertanto non era tenuta al pagamento di una remunerazione. Non sempre il capitale aggiuntivo riconosciuto ai fini di vigilanza bancaria apporta un utile o un vantaggio economico ad una banca. Inoltre il capitale conferito alla LSH non era capitale sociale liquido, bensì una massa patrimoniale illiquida, che al massimo aveva una limitata funzione di copertura e che non consentiva alla LSH di utilizzare il capitale per attività di investimento o di prestito.

(93)

La Germania ha inoltre contestato l’argomento secondo il quale è dovuta una remunerazione per la parte del capitale conferito non riconosciuta ai fini di vigilanza (nel caso della LSH la riserva speciale beni immobili). A causa della stabile destinazione vincolata, la parte del capitale non riconosciuta è inserita in un ciclo finanziario e non ha apportato alla LSH alcun vantaggio tramite l’incremento della sua solvibilità. Inoltre le agenzie di rating basano i loro giudizi esclusivamente sul capitale riconosciuto come patrimonio di vigilanza. Di conseguenza la Germania non comprende perché la riserva speciale beni immobili dovrebbe rappresentare una riserva di valore stabile dal punto di vista delle autorità di vigilanza bancaria e dei creditori.

(94)

La Germania ha fatto osservare che il capitale della IB presenta le maggiori analogie con le perpetual preferred shares, i diritti di godimento e le partecipazioni tacite.

(95)

La Germania ha sostenuto che nel 1994 l’ente garante della LSH avrebbe convenuto un’obbligazione di ricostituzione pro rata, che doveva garantire che anche nel caso — improbabile — di insolvibilità della LSH non si facesse ricorso al capitale della IB. Pertanto un investitore in una Landesbank può essere al massimo remunerato per il rischio che il capitale conferito possa andare perso a seguito delle perdite correnti della banca. L’accordo di subordinazione fornisce però un’efficace protezione contro un tale rischio.

(96)

Secondo la Germania i calcoli della remunerazione minima effettuati dal BdB sono errati per diversi motivi: utilizzo nel CAPM di elementi di calcolo non correttamente definiti, ipotesi irrealistica di una remunerazione fissa garantita, maggiorazioni e riduzioni incomprensibili.

(97)

La Germania ha inoltre criticato il CAPM utilizzato dal BdB per la determinazione del rendimento minimo di un investimento nel capitale sociale delle Landesbanken. Oltre a esprimere dubbi sull’adeguatezza del CAPM per la determinazione del rendimento atteso di un investimento che dovrebbe consentire una remunerazione fissa, vengono anche criticati gli elementi utilizzati (tasso di interesse privo di rischio, premio di rischio del mercato e valore di beta).

(98)

Solleva riserve il metodo scelto dal BdB per determinare il tasso di interesse privo di rischio, utilizzando un tasso reale basato su una data di riferimento. Andrebbe invece utilizzato un valore medio basato su un periodo più lungo possibile. La Germania si è basata sulla media aritmetica dei «total returns» annuali del REX10 Performance Index della Deutsche Börse AG tra il febbraio del 1970 e il dicembre del 1990, giungendo al risultato del 6,91 %.

(99)

Per quanto riguarda il premio di rischio del mercato, la Germania ha respinto il valore del 4,6 % utilizzato dal BdB, affermando che occorre basarsi su un valore pari al 3,0 %.

(100)

Per quanto riguarda il valore di beta della LSH, l’utilizzazione delle banche del CDAX, a cui è ricorso il BdB, dà origine a distorsioni, dato che, innanzitutto, le cinque grandi banche commerciali hanno nel loro complesso un peso elevato nel CDAX (76 %) e in secondo luogo presentano un diverso profilo di attività. Per la corretta determinazione del valore di beta della LSH occorre invece prendere in considerazione un gruppo di banche equivalenti, ossia la IKB, la BHF-Bank e la Vereins- und Westbank, che avevano un valore di beta pari a 0,7894.

(101)

Pertanto, sulla base di un fattore beta pari a 0,7894, di un premio di rischio di mercato del 3 % e di un tasso di interesse di base del 6,91 %, la Germania è giunta come risultato ad una remunerazione minima per un investimento nel capitale sociale della LSH del 9,28 % al 31 dicembre 1990.

VII.   LE OSSERVAZIONI DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA E DELLA WESTLB

(102)

Nelle osservazioni trasmesse il 30 ottobre 2003 per il tramite del governo federale in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, il Land Renania Settentrionale-Vestfalia e la WestLB contestano che il patrimonio conferito alle Landesbanken, in particolare nel caso della LSH, possa essere equiparato a capitale sociale. Essi sostengono invece che in Germania i conferimenti taciti e i cosiddetti perpetuals sono riconosciuti come fondi propri di base dal 1991. Inoltre, la remunerazione di un investimento non dipende dalla qualificazione attribuitagli dalle autorità di vigilanza bancaria, bensì dal relativo profilo di rischio. Poiché il patrimonio in questione verrebbe utilizzato a copertura di perdite solo in via subordinata, la struttura del rischio presenta maggiori analogie con i conferimenti taciti e i perpetuals che con un investimento nel capitale sociale.

(103)

La WestLB non ha niente da obiettare sotto il profilo metodologico all’uso del CAPM per il calcolo della remunerazione minima di un investimento nel capitale sociale, ma ritiene che i valori di beta calcolati dal BdB (nettamente superiori a 1) non siano corretti. Un fattore beta superiore a 1 significa che le azioni di una società presentano un rischio più elevato del rischio generale del mercato. L’investimento in una Landesbank presentava invece un rischio nettamente inferiore al rischio generale del mercato, in forza dell’esistenza, all’epoca indiscussa, dell’Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung.

(104)

Nel caso specifico delle Landesbanken sarebbe inoltre un errore utilizzare come riferimento il rendimento atteso al momento del conferimento del patrimonio. Questo approccio nel quadro del test dell’investitore privato appare in linea di principio ragionevole. Nel caso in oggetto esso imporrebbe di utilizzare il rendimento atteso nel 1991. Tuttavia, il fatto che un investitore riceva nel 2003 il rendimento atteso nel 1991, rendimento che supera ampiamente i rendimenti effettivamente conseguiti, contraddice ogni realtà economica. Applicare in modo schematico e permanente un tasso di rendimento di circa il 12 % equivarrebbe ad una penalizzazione ingiustificabile delle Landesbanken rispetto ai concorrenti privati.

(105)

Per quanto riguarda la riduzione per mancanza di liquidità del patrimonio trasferito, la WestLB e il Land Renania Settentrionale-Vestfalia ritengono che il tasso dei titoli di Stato privi di rischio dovrebbe essere detratto integralmente dal rendimento di base. Essi sostengono che le Landesbanken non hanno ricevuto alcuna liquidità a seguito del trasferimento del patrimonio. Non è ammissibile sotto il profilo economico detrarre da questo tasso i risparmi fiscali, in quanto la remunerazione degli strumenti del mercato dei capitali è indipendente dalla situazione fiscale. Se ciò non fosse, il prezzo di uno stesso strumento del mercato dei capitali dovrebbe variare in funzione del regime fiscale.

(106)

Infine, il fatto che la mancanza di liquidità del patrimonio non metteva a rischio la posizione di liquidità costituisce un fattore di attenuazione del rischio e quindi di riduzione della remunerazione, fattore di cui andrebbe tenuto conto con una riduzione equivalente. Analogamente deve essere concessa una riduzione per l’«effetto proprietario», in quanto un investitore che già detiene una partecipazione in un’impresa valuta un investimento aggiuntivo diversamente da un nuovo investitore.

VIII.   L’ACCORDO TRA IL BDB, IL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E LA HSH NORDBANK

(107)

L’8 ottobre 2004 la Commissione è stata informata sull’esito di un accordo tra il BdB, autore della denuncia, il Land Schleswig-Holstein e la HSH Nordbank, la banca nata nel 2003 dalla fusione della LSH e della Hamburgische Landesbank. Fatte salve le posizioni giuridiche di principio, le parti hanno trovato un accordo sui parametri che esse considerano appropriati per la determinazione della remunerazione adeguata. Le parti hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell’esito di detto accordo nella propria decisione.

(108)

Le parti hanno innanzitutto determinato, sulla base del CAPM, la remunerazione minima per un investimento ipotetico nel capitale sociale della LSH. La remunerazione adeguata per il patrimonio speciale è risultata essere pari al 9,29 % annuo. Per il calcolo della remunerazione minima sono stati utilizzati il tasso di interesse privo di rischio a lungo termine determinato dalla Landesbank sulla base del REX 10 Performance Index della Deutsche Börse AG e un fattore beta stimato sulla base di una perizia di KPMG del 26 maggio 2004, commissionata dalla Landesbank. In concreto per la LSH ne è risultato un tasso di interesse base privo di rischio pari al 6,61 % al momento del trasferimento (31 dicembre 1990). Sulla base della perizia di KPMG si è applicato un fattore beta dello 0,670. Il premio di rischio del mercato (uniforme per tutte le Landesbanken) è stato fissato al 4 %.

(109)

È stata poi applicata una riduzione in ragione della mancanza di liquidità del capitale. Il tasso di interesse privo di rischio del 6,61 % è stato utilizzato come base anche per i costi lordi di rifinanziamento. Per determinare i costi di rifinanziamento netti, l’onere fiscale a carico della LSH al momento del conferito è stato fissato ad un tasso forfetario del 50 %, ottenendo così una riduzione per mancanza di liquidità del 3,31 %.

(110)

Infine è stata applicata una maggiorazione dello 0,3 %, per tenere conto della mancata emissione di diritti di voto.

(111)

In totale si ottiene una remunerazione adeguata del patrimonio speciale pari al 6,28 % annuo, al netto delle imposte, per la parte del patrimonio di promozione utilizzabile per l’attività svolta in regime di concorrenza. La remunerazione va versata a decorrere dalla fine del mese in cui il patrimonio in questione è stato riconosciuto come fondi propri di base (31.8.1991).

(112)

Pertanto, sulla base dell’accordo, l’elemento di aiuto che la HSH Nordbank deve restituire consiste nella differenza tra la remunerazione effettivamente pagata dalla LSH e l’importo corrispondente alla remunerazione adeguata pari al 6,28 %.

(113)

Le parti hanno anche concordato una commissione di avallo dello 0,3 %, da corrispondere sia sui fondi propri utilizzati dalla stessa IB che sulla riserva speciale beni immobili. Inoltre, la HSH Nordbank non ha sollevato obiezioni sul fatto che, per il periodo dalla data del conferimento alla fine del mese in cui il BAKred ha riconosciuto il capitale come fondi propri di base (1o gennaio 1991 — 30 agosto 1991) debba essere pagata anche una commissione di avallo dello 0,3 % sull’importo di 1 306,05 milioni di DEM iscritto in bilancio.

(114)

Nel quadro delle trattative sull’accordo è stato menzionato per la prima volta il fatto che oltre alla summenzionata remunerazione per il capitale della IB, al Land Schleswig-Holstein era stato distribuito, come ulteriore elemento di remunerazione, l’utile di esercizio della IB. La base giuridica della distribuzione è l’articolo 17, paragrafo 2, della IBG (testo del 1990) e l’articolo 19, paragrafo 2 della IBG (testo del 1998). L’utile di esercizio della riserva speciale della IB è stato distribuito al Land ai sensi della predetta normativa (in forza di una corrispondente decisione in tal senso degli organi della Landesbank). In base alla legge di bilancio del Land Schleswig-Holstein gli importi così distribuiti erano destinati agli scopi della IB, ossia per i compiti di promozione del Land, e di conseguenza sono stati trasferiti alla IB. Questa procedura assicurava il rispetto del potere di bilancio del Landtag, dato che la decisione su questi fondi spetta al Parlamento e non all’esecutivo. In termini economici si è trattato di una procedura di distribuzione e recupero (la cosiddetta «Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren»: procedura consistente nella distribuzione di dividendi che rifluiscono in seguito nell’impresa tramite un aumento di capitale) che non impedisce però di riconoscere gli importi in questione come distribuzione di dividendi.

(115)

Questo ciclo è stato interrotto dalla sospensione della destinazione vincolata disposta specificamente da varie leggi di accompagnamento del bilancio per l’utile di determinati esercizi. In questi casi i fondi distribuiti non sono stati riconferiti alla IB. A seguito della sospensione della destinazione vincolata, nei predetti esercizi l’utile distribuito era a completa disposizione del Land Schleswig-Holstein per il finanziamento delle spese del bilancio del Land. A questo proposito va rilevato che gli importi non riconferiti alla IB per i predetti motivi e rimasti a completa disposizione del Land Schleswig-Holstein costituiscono la parte più consistente degli importi distribuiti in oggetto.

(116)

Nella successiva tabella sono riportati i dividendi distribuiti dalla IB a favore del Land:

Tabella 3

Dividendi distribuiti dalla IB a favore del Land Schleswig-Holstein (in milioni di DEM)

In milioni di DEM

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Dividendi distribuiti dalla IB a favore del Land

0,0

0,0

1,1

2,6

1,5

2,5

3,5

47,5

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(117)

Nel calcolo dell’elemento di aiuto occorre pertanto tener conto degli utili di esercizio distribuiti, che le parti dell’accordo hanno incluso nei loro calcoli.

IX.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

1.   AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(118)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

1.1.   RISORSE STATALI

(119)

Con il trasferimento di patrimonio in esame il Land Schleswig-Holstein ha optato per una forma di aumento di capitale basata sul trasferimento alla LSH del patrimonio del WKA e della WAK e di immobili al fine di rafforzare la dotazione di fondi propri della banca. Sebbene a causa della destinazione vincolata della riserva di promozione i fondi trasferiti non fossero illimitatamente a disposizione, il patrimonio era stato riconosciuto ai fini di vigilanza e poteva quindi essere utilizzato per coprire le passività della LSH, la quale operava in regime di concorrenza con altri enti creditizi. È quindi fuori di dubbio che alla LSH siano stati trasferite risorse statali.

1.2.   TRATTAMENTO FAVOREVOLE DI UNA DETERMINATA IMPRESA

(120)

Per accertare se il trasferimento di risorse statali ad un’impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione applica il cosiddetto «principio dell’investitore operante in un’economia di mercato». Questo principio è stato accolto e sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado in una serie di cause, in particolare nella sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2003 nella causa WestLB (31), in un contesto rilevante per il caso in esame.

a)   Il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato

(121)

Secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, non si ha trattamento favorevole di un’impresa, quando vengono messi a disposizione capitali a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un’impresa privata» (32). Sussiste invece trattamento favorevole ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando la remunerazione prevista e/o la situazione finanziaria dell’impresa siano tali per cui non sia possibile attendersi un rendimento normale entro un lasso di tempo ragionevole.

(122)

Il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato si applica indipendentemente dal fatto che al momento del trasferimento del patrimonio di promozione la LSH era un’impresa redditizia. Il fatto che finora il principio sia stato applicato prevalentemente a imprese in difficoltà, non ne restringe l’applicazione a questa categoria di imprese.

(123)

Non esiste una regola secondo la quale il fatto che un’impresa realizzi profitti esclude a priori la possibilità che un apporto di capitale contenga elementi di aiuto di Stato. Anche nel caso in cui un’impresa sia redditizia, un investitore operante in un’economia di mercato potrebbe rinunciare ad un (ulteriore) apporto di capitale, qualora non si attenda un rendimento adeguato (in forma di dividendi o di aumento di valore) del capitale investito. Qualora al momento dell’investimento l’impresa non permetta il rendimento adeguato atteso, un investitore operante in un’economia di mercato pretenderà misure che consentano di aumentare il rendimento. Pertanto, il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato è applicabile anche a tutte le imprese pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano redditizie od operino in perdita. Questa posizione della Commissione è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza nella causa WestLB (33).

(124)

Pertanto, alla luce di detto principio, la questione fondamentale nel caso in esame è determinare se un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe trasferito alle stesse condizioni un capitale con le stesse caratteristiche del patrimonio di promozione e dei beni immobili del Land Schleswig-Holstein, in particolare tenuto conto dei previsti rendimenti dell’investimento.

(125)

Secondo la Germania era di fondamentale importanza riunire tutte le attività di promozione del Land, proseguirle in modo più economico ed efficiente, ottimizzare la consulenza e la gestione delle attività di promozione, nonché creare i presupposti per un impiego flessibile delle risorse. Questa riorganizzazione era legata ad un aumento della dotazione patrimoniale della LSH che, in vista della prevedibile modifica dei requisiti di solvibilità, consentisse di assicurarne la capacità di espansione nel lungo periodo. Inoltre il Land si proponeva di riorganizzare in profondità la gestione degli immobili utilizzati dal Land e dai suoi vari servizi e organismi allo scopo di ridurre le inefficienze.

(126)

Anche quando detiene già partecipazioni in un’impresa, un investitore operante in un’economia di mercato esamina tutte le possibilità di investimento al di fuori dell’impresa. Di norma, deciderà di investire fondi supplementari nell’impresa pubblica solo se può attendersi un rendimento adeguato dell’investimento. Pertanto, in linea di principio, per stabilire se un apporto di capitale costituisca un aiuto di Stato, non occorre prendere in considerazione né le prospettive di redditività a lungo termine del proprietario né gli aspetti relativi all’efficienza e alle sinergie. Anche nel caso dell’apporto di capitale da parte di un proprietario — indipendentemente dai motivi che lo determinano — si deve piuttosto considerare se l’investitore possa contare, entro un periodo di tempo ragionevole, su un rendimento normale dei fondi supplementari investiti.

(127)

Il Tribunale di primo grado non ha contestato questa interpretazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, interpretazione che la Commissione aveva già seguito nella sua decisione 2000/392/CE (34). Il Tribunale si è inoltre fatto guidare dalla considerazione che anche un investitore privato che detenga già partecipazioni nel capitale sociale di un’impresa di norma non si accontenta del fatto che un investimento non gli causi delle perdite o gli procuri solo utili limitati. Egli cercherà piuttosto di conseguire un rendimento adeguato per il suo investimento, in funzione delle circostanze del momento e della soddisfazione dei suoi interessi a breve, medio o lungo termine (35).

(128)

Pertanto, alla luce del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, la questione fondamentale nel caso in esame è stabilire se tale investitore avrebbe trasferito alle stesse condizioni capitali con le stesse caratteristiche del patrimonio di promozione del Land Schleswig-Holstein, in particolare tenuto conto dei previsti rendimenti dell’investimento.

b)   L’articolo 295 del trattato CE

(129)

L’articolo 295 del trattato CE stabilisce che il regime di proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato. Ciò tuttavia non giustifica la violazione delle regole della concorrenza sancite dal trattato stesso.

(130)

In relazione ai procedimenti riguardanti le Landesbanken, le autorità tedesche hanno sostenuto che i fondi trasferiti non potevano essere utilizzati in maniera redditizia se non con il conferimento ad un analogo ente di diritto pubblico. Quindi, il trasferimento rappresenta l’utilizzazione commercialmente più sensata del patrimonio in questione. Pertanto, qualsiasi remunerazione corrisposta per il trasferimento, vale a dire qualsiasi rendimento aggiuntivo del patrimonio trasferito, sarebbe sufficiente a giustificare il trasferimento sotto il profilo del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(131)

Questo argomento non può essere accolto. È possibile che il conferimento del patrimonio di promozione alla LSH e la conseguente possibilità per la banca di utilizzare il capitale per assolvere ai requisiti di solvibilità rappresenti l’uso commercialmente più sensato. Tuttavia, quando fondi ed altri attivi pubblici vengono utilizzati per attività commerciali in regime di concorrenza, devono essere applicate le normali regole dell’economia di mercato. Questo significa che quando lo Stato decide di utilizzare patrimonio destinato a finalità pubbliche (anche) per finalità commerciali, deve richiedere una remunerazione corrispondente alle condizioni del mercato.

c)   La mancata modifica dell’assetto proprietario

(132)

Uno dei modi a disposizione di un investitore operante in un’economia di mercato per ottenere da una banca la remunerazione consueta sul mercato, consiste nell’assicurarsi una partecipazione adeguata agli utili e agli incrementi di valore della banca. Ciò si può ottenere con una modifica delle condizioni di partecipazione in funzione dell’apporto di capitale. In tal modo l’investitore può partecipare in misura adeguata ai dividendi e ad un possibile incremento di valore derivante dalla maggiore capacità di generare utili. Pertanto, un modo per assicurarsi un rendimento adeguato del capitale messo a disposizione sarebbe stato aumentare in misura corrispondente la partecipazione del Land nella LSH, a condizione che la redditività globale della banca corrispondesse al rendimento normale che un investitore operante in un’economia di mercato si attende dal suo investimento. Si sarebbe evitata la discussione sull’adeguatezza della remunerazione concordata per la parte effettivamente utilizzata a sostegno dell’attività in regime di concorrenza. Il Land Schleswig-Holstein ha tuttavia deciso di non procedere in questo modo.

(133)

La Germania obietta a questo proposito che, sotto il profilo della normativa in materia di aiuti di Stato è irrilevante in che modo il Land Schleswig-Holstein abbia ricevuto dalla LSH una remunerazione per il conferimento del capitale della IB, dato che un apporto di capitale non è necessariamente legato all’acquisizione di partecipazioni agli utili o di diritti di voto. Occorre inoltre tener conto del fatto che grazie all’apporto del capitale della IB alla LSH il Land Schleswig-Holstein è riuscito ad ottenere un prezzo maggiore per la vendita alla WestLB e alla Landesbank Baden-Württemberg delle quote di partecipazione nella LSH rispetto a quello che avrebbe ottenuto senza il conferimento.

(134)

Secondo la Commissione, tuttavia, qualora una ridistribuzione delle quote non fosse stata possibile, un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe effettuato l’investimento solo se fosse stata almeno concordata un’adeguata remunerazione diretta. Un investitore operante in un’economia di mercato di norma non si accontenta di evitare le perdite o di ottenere un rendimento limitato per il suo investimento, ma cerca di massimizzare il rendimento del suo patrimonio in funzione delle circostanze del momento e dei suoi interessi (36). Pertanto, anche l’investitore privato che detiene già partecipazioni nell’impresa beneficiaria esigerà solitamente una modifica dell’assetto proprietario o una adeguata remunerazione fissa. Se così non facesse, rinuncerebbe ad una parte del rendimento supplementare realizzato con l’apporto di capitale, dato che anche gli altri proprietari, pur non avendo effettuato un contributo equivalente, vengono a beneficiare dei dividendi più elevati e dell’incremento di valore dell’impresa.

(135)

Di conseguenza, niente indica che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe rinunciato ad un’adeguata remunerazione diretta in una situazione analoga al trasferimento del patrimonio di promozione alla LSH, situazione in cui era impossibile ottenere una modifica della struttura proprietaria e in cui il detentore dell’altra metà del capitale non ha prestato una corrispondente contribuzione di capitale in relazione diretta con l’apporto di capitale.

d)   La base di capitale per il calcolo della remunerazione

(136)

In linea con il metodo seguito nel caso WestLB, la Commissione determina la remunerazione adeguata del patrimonio di promozione trasferito e della riserva speciale beni immobili sulla base della loro utilità commerciale per la LSH. Anche nel caso in oggetto, la Commissione distingue tra la «funzione di espansione dell’attività» e la (mera) «funzione di copertura» del patrimonio di promozione messo a disposizione come fondi propri per l’attività commerciale dell’ente creditizio.

(137)

Per «funzione di espansione dell’attività» del capitale si intende l’ampliamento del potenziale commerciale tramite attività di rischio a seguito del riconoscimento ai fini di vigilanza di ulteriori fondi propri di una banca. In questo contesto, il punto di partenza per determinare la remunerazione consueta sul mercato è la remunerazione che verrebbe richiesta da un investitore privato per mettere a disposizione di una banca fondi propri di base. Se il capitale conferito, pur essendo iscritto in bilancio come fondi propri, non viene riconosciuto come fondi propri di base ai fini della vigilanza ovvero viene destinato alla copertura di attività di promozione, esso non è disponibile per l’espansione dell’attività. Tuttavia, il capitale è importante non solo sotto il profilo della vigilanza. Dato che esso resta pur sempre a disposizione dei creditori dell’ente creditizio almeno a fini di copertura («funzione di copertura»), la sua funzione economica può essere comunque equiparata a quella di una fideiussione o di una garanzia. Infatti, l’importo dei fondi propri iscritto in bilancio costituisce per i prestatori della banca un’indicazione della sua solvibilità e influisce pertanto sulle condizioni alle quali la banca è in grado di raccogliere fondi esterni. La remunerazione consueta sul mercato per la funzione di copertura del capitale si misura sulla base della remunerazione che un prestatore privato di garanzia avrebbe preteso da un ente creditizio simile alla LSH per dimensioni e profilo di rischio.

(138)

Il 1o gennaio 1991 il Land Schleswig-Holstein ha trasferito alla LSH il capitale della IB, per un importo, secondo la perizia definitiva, di 1 306 milioni di DEM. Il capitale della IB conferito è aumentato anno per anno, raggiungendo nel 2003 il valore di 1 967,6 milioni di DEM.

(139)

Il 31 dicembre 1999, giorno di chiusura del bilancio, il Land ha trasferito inoltre alla LSH la riserva speciale beni immobili, trasferimento che ha aumentato il capitale proprio di […] milioni di DEM. Al 31 dicembre 2002, dopo due ulteriori trasferimenti, la riserva speciale ammontava ad un totale di […] milioni di DEM.

(140)

Ogni anno il BAKred ha riconosciuto l’intero ammontare del capitale della IB trasferito come fondi propri di base aggiuntivi (37). Esso, però, non era interamente a disposizione della LSH a sostegno dell’attività in regime di concorrenza. Come nel caso WestLB, una parte della riserva speciale veniva utilizzata per le attività di promozione della IB, e non era quindi disponibile per l’espansione dell’attività esercitata dalla banca in regime di concorrenza, pur avendo, tuttavia, per la LSH una funzione di copertura. Lo stesso si dica della riserva speciale beni immobili che, pur non essendo stata riconosciuta come fondi propri di base dal BAKred, aveva comunque una funzione di copertura per la banca.

(141)

La Commissione ritiene che la determinazione della remunerazione adeguata non può dipendere dalla misura in cui il capitale messo a disposizione sia stato effettivamente utilizzato. L’unico elemento determinante è la possibilità di utilizzare il capitale a fini di espansione dell’attività. Un investitore privato non accetterebbe una remunerazione in funzione dell’utilizzazione effettiva. A questo proposito, la Commissione concorda con le osservazioni del BdB, secondo cui per un investitore privato operante in un’economia di mercato, che deve sostenere il rischio del suo investimento, è indifferente se l’ente creditizio utilizzi effettivamente il capitale conferito per l’espansione della sua attività. Il BdB osserva giustamente che dal punto di vista di detto investitore l’unico fattore determinante è il fatto che egli non può più investire l’importo conferito e ricavarne un rendimento. Pertanto, ai fini della questione qui trattata, relativa alla base di capitale di cui tener conto ai fini del calcolo della remunerazione, non ha nessuna importanza che la LSH abbia utilizzato il capitale messole a disposizione solo negli anni dal 1999 al 2003.

(142)

Va inoltre precisato che la data cui occorre riferirsi per determinare la remunerazione della funzione di espansione delle attività del capitale è la data in cui il BAKred ha riconosciuto la riserva speciale come fondi propri di base ai fini di vigilanza. Secondo quanto comunicato dalla Germania, solo a partire da tale data il capitale poteva essere utilizzato a copertura di attività di rischio.

(143)

Tuttavia, poiché il capitale era già iscritto in bilancio come fondi propri, esso aveva almeno funzione di copertura, come illustrato più dettagliatamente in precedenza. Lo stesso dicasi per l’importo utilizzato dalla IB stessa e per la riserva speciale beni immobili. Questo aspetto deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione della remunerazione adeguata.

e)   Confronto con altri strumenti di capitale proprio

(144)

Come già illustrato, nel caso in esame il punto di partenza per determinare la remunerazione consueta sul mercato è la remunerazione che un investitore operante in un’economia di mercato esigerebbe per mettere a disposizione di una banca fondi propri.

(145)

Un confronto diretto tra il patrimonio di promozione trasferito alla LSH e altre operazioni è chiaramente impossibile. Sebbene sotto vari aspetti l’operazione presenti analogie con determinati strumenti, vi sono rispetto ad ogni strumento talmente tante differenze da limitare il valore di questo tipo di confronto. Per tale ragione, conformemente al metodo seguito nel caso WestLB (38), anche in questo caso la remunerazione adeguata può essere determinata solo comparando il trasferimento di patrimonio con diversi strumenti di capitale proprio normalmente disponibili sul mercato, al fine di individuare, per analogia, lo strumento più simile e che rappresenta pertanto il parametro di riferimento per la determinazione della remunerazione.

(146)

Secondo il denunciante, il patrimonio di promozione riunito nella riserva speciale può essere confrontato soltanto con il capitale sociale. La riserva speciale è stata riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base (capitale di classe 1) e può pertanto essere confrontata solo con gli strumenti di capitale proprio che nell’anno del conferimento erano riconosciuti come fondi propri di base in Germania. Per la Germania, invece, il confronto tra i vari strumenti di capitale proprio serve unicamente a determinare il profilo di rischio (e quindi il ventaglio di remunerazioni) che dal punto di vista dell’investitore si avvicina di più a quello dell’investimento. Pertanto, secondo la Germania, il capitale della IB presenta le maggiori analogie con le perpetual preferred shares, i diritti di godimento e le partecipazioni tacite.

(147)

Occorre tener conto del fatto che di norma gli strumenti messi a confronto dalla Germania costituiscono solo una quota molto limitata dei fondi propri di una banca. Si tratta di strumenti supplementari, che completano i fondi propri di base, costituiti principalmente dal capitale sociale e dalle riserve palesi. Il patrimonio di promozione trasferito alla LSH ha invece quasi triplicato i fondi propri della banca presi in considerazione ai fini del calcolo della solvibilità. Anche considerando unicamente l’aumento dell’importo utilizzabile dalla LSH a sostegno dell’attività commerciale, si tratta pur sempre di un incremento dei fondi propri superiore al 50 %. Come afferma il BdB, gli altri strumenti menzionati erano utilizzati abitualmente solo in misura notevolmente più limitata. Con gli altri strumenti utilizzati per il confronto non sarebbe stato possibile aumentare allo stesso modo — e stabilmente — il capitale della LSH.

(148)

A questo riguardo, va anche sottolineato che la gamma piuttosto ampia di strumenti innovativi di capitale proprio, in termini di fondi propri di base e di fondi propri supplementari, ormai a disposizione degli enti creditizi in diversi paesi non esisteva in Germania né nel 1991, epoca in cui venne deciso il trasferimento del capitale della IB alla LSH, né nel 1993, anno in cui la LSH dovette adeguarsi ai requisiti di capitale più rigorosi allora entrati in vigore. Alcuni di questi strumenti sono stati sviluppati solo successivamente, altri già esistevano ma non erano riconosciuti in Germania. In pratica erano disponibili e venivano soprattutto utilizzati i certificati rappresentativi di diritti di godimento e i prestiti subordinati (entrambi fondi propri supplementari, i secondi riconosciuti solo a partire dal 1993). Non è pertanto convincente il confronto tra il capitale della IB e detti strumenti innovativi, che furono sviluppati per lo più solo in seguito, e che a volte erano disponibili soltanto in altri paesi.

(149)

In merito ad entrambi gli strumenti di capitale proprio, utilizzati dalla Germania nel confronto da essa effettuato come elementi di riferimento più simili, vale a dire le perpetual preferred shares e i certificati rappresentativi di diritti di godimento, occorre sottolineare alcuni punti specifici. Le perpetual preferred shares costituiscono fondi propri di base in alcuni paesi, ma non erano né sono riconosciute come tali in Germania. I certificati rappresentativi di diritti di godimento costituiscono solo fondi propri supplementari, mentre il capitale della IB possiede la qualità di fondi propri di base. Il capitale della IB presentava perciò per la LSH un’utilità di gran lunga superiore, perché può essere utilizzato per raccogliere un importo corrispondente di fondi propri supplementari (ad esempio certificati rappresentativi di diritti di godimento), in modo da ampliare la dotazione di fondi propri. D’altra parte, qualora dopo anni di perdite la banca tornasse nuovamente all’utile, verrebbe ricostituito innanzitutto il valore nominale dei certificati rappresentativi di diritti di godimento e solo in seguito quello del capitale della IB. Inoltre, il capitale della IB è a disposizione della LSH senza limiti di tempo, mentre i certificati rappresentativi di diritti di godimento sono emessi solitamente per un periodo di 10 anni. Oltre a ciò, occorre nuovamente rilevare che l’ingente entità dell’apporto di capitale è atipica e l’ordine di impiegabilità in caso di perdite deve essere considerato in relazione a questo aspetto. Dato che la quota del patrimonio di promozione della IB è relativamente elevata, essa verrà utilizzata piuttosto velocemente in caso di perdite importanti.

(150)

Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che, in ragione delle specificità del capitale della IB, il confronto effettuato dalla Germania con strumenti innovativi di capitale proprio non sia appropriato come base per determinarne la remunerazione adeguata. Anche nell’accordo dell’8 ottobre 2004 le parti si sono basate sull’analogia dell’operazione in oggetto con l’apporto di capitale sociale.

(151)

Inoltre la Commissione concorda con il BdB sul fatto che la clausola di subordinazione prevista nell’accordo di copertura tra gli azionisti della LSH, clausola secondo la quale il capitale della IB sarebbe stato utilizzato solo dopo il restante capitale proprio della LSH, non comporta un rischio ridotto per l’investitore. Il capitale conferito costituiva una quota significativa del totale dei fondi propri di base e vi era quindi un’elevata probabilità che in caso di perdite il capitale venisse utilizzato almeno in parte.

f)   I problemi di liquidità

(152)

L’argomentazione della LSH per quanto riguarda i problemi legati alla mancanza di liquidità può essere in linea di principio condivisa. Un «normale» apporto di capitale fornisce ad una banca sia la liquidità sia la dotazione di fondi propri necessaria ai fini di vigilanza per l’espansione delle sue attività. Per utilizzare pienamente il capitale, ossia per espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell’8 %) gli attivi ponderati al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte sui mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l’interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l’interesse pagato moltiplicato per 11,5, meno altri eventuali costi sostenuti dalla banca (ad esempio spese amministrative), corrisponde al rendimento del capitale proprio (39). Dato che in un primo tempo il patrimonio di promozione non ha fornito alla LSH alcuna liquidità — in quanto il patrimonio trasferito e tutti i redditi da esso generati continuavano ad essere destinati per legge alla promozione dell’economia e dell’edilizia residenziale — la LSH doveva sostenere costi di finanziamento addizionali, equivalenti all’importo del capitale, per raccogliere sui mercati finanziari i fondi necessari per massimizzare le possibilità commerciali offerte dai fondi propri aggiuntivi, ossia per espandere gli attivi ponderati per il rischio di 12,5 volte l’importo del capitale (o di mantenere a tale livello gli attivi esistenti) (40). A causa di questi costi aggiuntivi, che non sorgono nel caso di un apporto di capitale liquido, per determinare la remunerazione adeguata occorre procedere ad una corrispondente riduzione. Un investitore operante in un’economia di mercato non può sperare di ottenere la stessa remunerazione prevista nel caso di apporto di capitale in denaro.

(153)

La Commissione è tuttavia dell’avviso che non debba essere preso in considerazione l’intero tasso di interesse di rifinanziamento. I costi di rifinanziamento costituiscono spese operative e riducono quindi il reddito imponibile. Ciò significa che il risultato netto della banca non viene ridotto dell’importo delle spese addizionali sostenute per gli interessi. Parte di queste spese vengono infatti compensate dalla riduzione dell’imposta sulle società. Solo i costi netti devono essere presi in considerazione come onere addizionale della LSH dovuto alla natura speciale del capitale trasferito. In conclusione, la Commissione riconosce che per la LSH sorgono «costi di liquidità» addizionali per un importo pari ai «costi di rifinanziamento meno le imposte sulle società» (41).

g)   La remunerazione adeguata

(154)

Certamente, la remunerazione adeguata dell’importo utilizzato per l’attività esercitata in regime di concorrenza può essere calcolata in modi diversi. Tutti metodi di calcolo della remunerazione del capitale sociale messo a disposizione seguono tuttavia gli stessi principi di base. Ispirandosi a questi principi di base, la Commissione effettua il calcolo in due fasi: in primo luogo, calcola la remunerazione minima che un investitore si attenderebbe per un investimento (ipotetico) nel capitale sociale della LSH. In seguito esamina se, tenuto conto delle specificità dell’operazione in questione, sul mercato sarebbe stata convenuta una maggiorazione o una riduzione, e in tal caso, se sia possibile procedere ad una quantificazione sufficientemente attendibile di tale importo.

(155)

Per un investitore operante in un’economia di mercato il rendimento atteso di un investimento e il rischio ad esso connesso sono elementi determinanti per la sua decisione di investire. Per determinare il loro livello, l’investitore ingloba nel suo calcolo tutte le informazioni disponibili sull’impresa e sul mercato. In questo egli si basa sui rendimenti storici medi, che in generale costituiscono un termine di riferimento anche per l’efficienza futura di un’impresa, nonché, tra l’altro, sull’analisi della formula imprenditoriale dell’impresa nel periodo di investimento in oggetto, della strategia e della qualità del management o delle prospettive relative del settore in questione.

(156)

Un investitore operante in un’economia di mercato realizzerà un investimento solo se questo genera un rendimento superiore, o presenta un rischio inferiore, rispetto al miglior uso alternativo del capitale. Analogamente, non investirà in un’impresa il cui rendimento atteso è inferiore al rendimento medio previsto per altre imprese con un profilo di rischio analogo. Nel caso in oggetto si può presumere che vi siano stato sufficienti alternative al progetto di investimento considerato che, pur presentando lo stesso grado di rischio, garantivano un rendimento più elevato.

(157)

Per determinare la remunerazione minima adeguata esistono vari metodi, che spaziano dalle diverse varianti dell’approccio del costo di finanziamento al metodo CAPM. Per descrivere i diversi approcci, occorre innanzitutto distinguere due componenti: un rendimento privo di rischio e un premio di rischio specifico per il progetto di investimento:

rendimento minimo adeguato per un investimento rischioso

=

tasso base privo di rischio + premio di rischio per l’investimento rischioso.

Di conseguenza il rendimento minimo adeguato di un investimento rischioso può essere descritto come la somma del tasso di rendimento privo di rischio e del premio di rischio aggiuntivo per l’assunzione del rischio specifico dell’investimento.

(158)

La base per determinare qualsiasi rendimento è pertanto l’esistenza di una forma di investimento priva di rischio di insolvenza che presenti un rendimento che si presume privo di rischio. Per determinare il tasso di base privo di rischio viene utilizzato di norma il rendimento previsto dei titoli di emittenti pubblici a interesse fisso (o eventualmente un indice basato su tali titoli), in quanto tali titoli costituiscono forme di investimento con un rischio relativamente contenuto. I vari metodi divergono invece quando si tratta di determinare il premio di rischio:

Approccio del costo di finanziamento: il previsto rendimento dei fondi propri per l’investitore rappresenta, dal punto di vista della banca che utilizza il capitale, futuri costi di finanziamento. Nell’ambito di questo approccio vengono innanzitutto determinati i costi storici del capitale proprio registrati da banche comparabili con la Landesbank in oggetto. La media aritmetica dei costi storici del capitale viene poi equiparata ai previsti costi futuri del capitale proprio e, in tal modo, alla richiesta dell’investitore in termini di rendimento atteso.

Approccio del costo di finanziamento con Compound Annual Growth Rate: è basato sull’uso della media geometrica anziché della media aritmetica.

CAPM (Capital Asset Pricing Model): il CAPM è il modello più noto e più frequentemente testato della finanza moderna; esso consente di determinare il rendimento atteso da un investitore tramite la seguente formula:

rendimento minimo =

tasso base privo di rischio + (premio di rischio del mercato × beta)

Il premio di rischio per l’investimento in fondi propri si ottiene moltiplicando il premio di rischio del mercato per il fattore beta (premio di rischio del mercato × beta). Il fattore beta viene utilizzato per quantificare il rischio di un’impresa in rapporto al rischio complessivo di tutte le imprese.

Il CAPM è il metodo più utilizzato per il calcolo dei rendimenti degli investimenti nelle grandi imprese quotate. Tuttavia, non essendo la LSH un’impresa quotata, non è possibile derivare direttamente il suo valore di beta. Pertanto il CAPM può essere utilizzato solo sulla base di una stima del fattore beta.

(159)

Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003, utilizzando il CAPM, il BdB è giunto alla conclusione che la remunerazione minima attesa da un investimento nel capitale sociale della LSH al momento del trasferimento era pari al 14,85 % annuo al 31 dicembre 1990. La Germania ha espresso riserve di principio in merito all’uso del CAPM, sostenendo inoltre che il BdB si sarebbe basato su un valore di beta troppo elevato e che non avrebbe calcolato in modo corretto il tasso di interesse di base privo di rischio. Il premio di rischio di mercato del 4,6 % sarebbe inoltre troppo elevato. Utilizzando correttamente il CAPM, il BdB sarebbe giunto ad una remunerazione minima nettamente inferiore per un investimento ipotetico nel capitale sociale della LSH. Nell’accordo sulla remunerazione conforme alle condizioni di mercato, il Land Schleswig-Holstein, la HSH Nordbank e il BdB sono giunti alla conclusione che una remunerazione minima del 9,29 % sia adeguata.

(160)

Per i loro calcoli le parti hanno utilizzato il CAPM, basandosi su un tasso di interesse base privo di rischio del 6,61 %. Questo tasso è stato determinato partendo dall’ipotesi che il patrimonio speciale fosse messo stabilmente a disposizione della LSH. Le parti hanno pertanto evitato di utilizzare un tasso privo di rischio basato su una data di riferimento (ad esempio il rendimento dei titoli di Stato decennali) osservato sul mercato al momento del conferimento del patrimonio, in quanto una tale impostazione non avrebbe tenuto conto del rischio di reinvestimento, ossia del rischio di non riuscire ad investire nuovamente il capitale allo stesso tasso privo di rischio alla scadenza del periodo di investimento. Secondo le parti il modo migliore per tenere conto del rischio di investimento sarebbe quello di ricorrere ad un «Total Return Index» (indice di rendimento globale). Pertanto le parti hanno utilizzato il REX10 Performance Index della Deutsche Börse AG, che riproduce il rendimento di un investimento in titoli della Repubblica federale di Germania di durata decennale. Le serie dell’indice utilizzate contengono i valori di fine anno del REX10 Performance Index a partire dal 1970. Le parti hanno quindi calcolato il rendimento annuo che rispecchia il trend corrispondente all’andamento del REX10 Performance Index nel periodo tra il 1970 e il 1990 e sono giunte al tasso di interesse base privo di rischio del 6,61 %.

(161)

Dato che l’investimento doveva effettivamente essere messo stabilmente a disposizione della LSH, il metodo utilizzato per determinare il tasso di interesse base privo di rischio nel caso specifico appare appropriato. Il REX10 Performance Index costituisce inoltre una fonte di dati generalmente riconosciuta. Il tasso di interesse base privo di rischio così determinato appare pertanto adeguato.

(162)

Il fattore beta è stato stimato a 0,670 sulla base di una perizia di KPMG, di cui la Commissione è in possesso, riguardanti i cosiddetti fattori beta «adjusted» di tutti gli enti creditizi quotati. Sulla base della perizia e alla luce del profilo commerciale della LSH, questo fattore beta è da considerarsi adeguato.

(163)

La Commissione ritiene inoltre giustificato anche il premio di rischio del mercato del 4,0 %. Già nel procedimento relativo alla WestLB, che ha portato alla decisione 2000/392/CE, il cosiddetto premio di rischio generale del mercato di lungo termine, ossia la differenza tra il rendimento medio di lungo termine di un portafoglio azionario normale e il rendimento dei titoli di Stato, era stato trattato a più riprese. Le stime contenute nelle perizie riguardanti il predetto caso variano dal 3 % al 5 %, a seconda della metodologia utilizzata, del periodo di riferimento e della base di dati. Ad esempio, una perizia commissionata dal BdB ha elaborato percentuali alternative del 3,16 % e del 5 %, un’altra commissionata dalla WestLB nello stesso caso è arrivata a valori del 4,5 % e 5 %, mentre Lehman Brothers ha calcolato, sempre per conto della WestLB, un tasso del 4 %. Pertanto, secondo la Commissione nel caso in esame non vi sono motivi per discostarsi dal premio di rischio del mercato utilizzato nell’accordo. Sulla base del CAPM, la Commissione ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che la remunerazione minima determinata dalle parti possa essere considerata adeguata nel caso in esame.

(164)

La Commissione non ha alcuna ragione di ritenere che nel caso in esame la remunerazione minima determinata dalle parti per un investimento ipotetico nel capitale sociale non supererebbe un test di mercato. Pertanto, la Commissione fissa al 9,29 % annuo (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico dell’investitore) la remunerazione adeguata del patrimonio speciale.

(165)

Alla fine del 1990 il tasso privo di rischio a lungo termine (titolo di Stato tedeschi di durata decennale) ammontava all’8,98 %. La LSH ha dichiarato che, sulla base della sua struttura finanziaria, al momento del trasferimento del patrimonio i suoi costi di rifinanziamento ammontavano al 9,2 %. Nell’accordo le parti si sono basate su un tasso privo di rischio a lungo termine del 6,61 % (42), nonché su un’aliquota fiscale forfetaria del 50 %. Le parti arrivano di conseguenza ad un tasso di rifinanziamento netto del 3,31 % e quindi ad una corrispondente riduzione per mancanza di liquidità.

(166)

Sulla base dell’accordo e del fatto che l’importo in questione rientra nella forchetta già indicata in precedenza dalla Germania, la Commissione ritiene che non vi sia alcuna ragione di considerare tale importo inadeguato e lo utilizza pertanto come base per determinare l’elemento di aiuto.

(167)

In pratica, per determinare una remunerazione si tiene generalmente conto delle circostanze atipiche che distinguono un dato investimento da un investimento normale nel capitale sociale dell’impresa interessata applicando riduzioni o maggiorazioni. Occorre pertanto verificare se tenendo conto delle specificità, in particolare il profilo di rischio specifico del trasferimento del capitale della IB, vi siano motivi che giustifichino un aggiustamento della summenzionata remunerazione minima del 9,29 % che un investitore privato si attenderebbe per un investimento (ipotetico) nel capitale sociale della LSH, e se la Commissione possa produrre una quantificazione metodologicamente solida di tale aggiustamento. In questo contesto, occorre considerare tre aspetti: in primo luogo, la mancata emissione di nuove quote societarie e dei relativi diritti di voto, in secondo luogo, il volume eccezionale del patrimonio trasferito e, in terzo luogo, la mancanza di fungibilità dell’investimento.

(168)

Il Land non ha ricevuto diritti di voto aggiuntivi a seguito del conferimento. Rinunciando ai diritti di voto, l’investitore rinuncia alla possibilità di influenzare le decisioni del management della banca. Con un aumento dei diritti di voto il Land sarebbe arrivato a detenerne più del 50 %, diventando quindi l’azionista di maggioranza della banca. Per compensare lo squilibrio derivante dall’accettazione di un rischio più elevato di perdita senza un corrispondente aumento dell’influenza sull’impresa, un investitore operante in un’economia di mercato (anche qualora il rischio fosse attenuato da accordi interni con gli altri azionisti) esigerebbe una remunerazione più elevata. Basandosi sulla remunerazione più elevata delle azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie, e in accordo con il BdB, autore della denuncia, con il Land Schleswig-Holstein e con la LSH, che in esito alle loro trattative di agosto/settembre 2004 avevano ritenuto adeguato un tasso dello 0,3 % annuo (al netto delle imposte), la Commissione considera adeguata una maggiorazione di almeno lo 0,3 % annuo (al netto dell’imposta sulle società). Anche le parti dell’accordo ritengono appropriata una maggiorazione dello 0,3 % per compensare la mancata emissione di nuovi diritti di voto.

(169)

Il volume del patrimonio trasferito e l’effetto che esso ha avuto sulla LSH sotto il profilo della direttiva sul coefficiente di solvibilità sono già stati menzionati in precedenza. Con il conferimento del capitale della IB, i fondi propri di base della LSH sono aumentati in misura considerevole, senza costi di acquisizione e di amministrazione. Verosimilmente un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe preteso una maggiorazione per una massa patrimoniale come quella della IB, di entità considerevole sia in termini relativi che assoluti. D’altro canto, proprio in considerazione dell’enorme fabbisogno di capitali degli enti creditizi dell’UE a seguito dell’applicazione della direttiva sul coefficiente di solvibilità, un apporto di capitale sociale di circa 1,3 miliardi di DEM in una delle più grandi banche universali tedesche non può essere considerato estraneo a qualsiasi decisione commerciale normale. A ciò si aggiunge il fatto che un volume ingente può essere considerato un indizio dell’analogia con un investimento nel capitale sociale, dato che all’epoca del conferimento, alla fine del 1990, i conferimenti taciti di grande entità erano anomali nel mercato. Pertanto, nel caso di un investimento analogo ad un investimento nel capitale sociale, se il volume del patrimonio trasferito venisse utilizzato per giustificare un’ulteriore maggiorazione, il volume verrebbe preso in considerazione due volte, il che è inammissibile. La Commissione ritiene quindi che non possa essere provato con sufficiente certezza che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe preteso una maggiorazione particolare per l’entità, in termini assoluti e relativi, del conferimento di capitale in oggetto. La Commissione si astiene pertanto, a favore della LSH, dall’applicare una maggiorazione collegata al volume del patrimonio trasferito. Neanche l’accordo tra le parti prevede maggiorazioni per il volume ingente del patrimonio trasferito.

(170)

Occorre infine attirare l’attenzione sulla mancanza di fungibilità dell’investimento, ovvero sull’impossibilità di ritirare in qualunque momento dall’impresa il capitale investito. Normalmente un investitore può vendere a terzi sul mercato uno strumento di capitale proprio e quindi porre fine al suo investimento. Più precisamente, un normale apporto di capitale sociale ha luogo come segue: l’investitore apporta il patrimonio (in denaro o in natura), che viene iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. Di norma, ad esso corrisponde al passivo una quota di partecipazione negoziabile a favore dell’investitore, ad esempio azioni, nel caso di una società per azioni, che egli può vendere a terzi. L’investitore non può quindi ritirare il patrimonio apportato in origine, in quanto facendo parte del patrimonio di vigilanza della società esso non è più a sua disposizione, ma può, vendendo le azioni, realizzarne il controvalore economico. Il suo investimento è quindi fungibile. Viste le particolari circostanze del trasferimento del capitale della IB, il Land non aveva questa possibilità. Tuttavia la Commissione non vede alcuna ragione per applicare un’ulteriore maggiorazione. Certo, il Land non aveva la possibilità di negoziare liberamente l’investimento per realizzarne il controvalore economico, ma poteva in qualsiasi momento scorporare per legge il patrimonio speciale dalla LSH e conferirlo ad altri istituti, realizzando eventualmente rendimenti più elevati. Anche su questo punto l’accordo raggiunto tra il BdB, il Land Schleswig-Holstein e la HSH Nordbank non prevede l’applicazione di alcuna maggiorazione in ragione della mancanza di fungibilità del patrimonio.

(171)

Nel complesso, la Commissione ritiene pertanto adeguata una maggiorazione del rendimento dello 0,3 % annuo (al netto dell’imposta sulle società e al lordo dell’imposta a carico degli investitori) per la rinuncia a diritti di voto aggiuntivi.

(172)

Per questi motivi e in accordo con il BdB, autore della denuncia, con il Land Schleswig-Holstein e con la LSH, la Commissione è giunta alla conclusione che la remunerazione adeguata ammonta al 6,28 % annuo (al netto delle imposte sulle società), vale a dire: 9,29 % di rendimento normale dell’investimento in questione, più lo 0,3 % per le specificità dell’operazione, meno il 3,31 % per spese di finanziamento che la LSH deve sostenere a causa della mancanza di liquidità del patrimonio trasferito.

(173)

Come già illustrato, il capitale della IB rappresentava un valore materiale per la LSH ancor prima di essere riconosciuto dal BAKred come fondi propri di base ai sensi della legge sul sistema creditizio, in quanto iscritto in bilancio come fondi propri a partire dal momento del conferimento. Lo stesso dicasi dell’importo utilizzato dalla IB e della riserva speciale beni immobili. La sua funzione economica è pertanto assimilabile a quella di una fideiussione o di una garanzia. Per esporsi ad un rischio di questo tipo, un investitore operante in un’economia di mercato richiederebbe una remunerazione adeguata. In un primo tempo la Germania ha ritenuto non adeguato per la LSH il tasso di base dello 0,3 % annuo riconosciuto dalla Commissione nella decisione 2000/392/CE (43) per la funzione di copertura. Nella decisione 2000/392/CE al tasso summenzionato dello 0,3 % annuo è stata applicata una maggiorazione di un ulteriore 0,3 % annuo, in quanto, da un lato, le fideiussioni bancarie sono di solito associate a specifiche operazioni e hanno durata determinata (cosa che non si verificava nel caso della WestLB) e, dall’altro, l’importo di più di 3,4 miliardi di DEM messo a disposizione della WestLB è superiore a quello che viene di norma coperto mediante simili fideiussioni bancarie.

(174)

Tenuto conto della sostanziale comparabilità della WestLB e della LSH, nonché della mancanza di altri punti di riferimento, la Commissione parte dal presupposto che questo tasso corrisponda alla remunerazione che la LSH avrebbe dovuto pagare sul mercato per una fideiussione bancaria a suo favore.

(175)

Anche su questo punto l’accordo raggiunto tra il BdB, il Land Schleswig-Holstein e la LSH si basa sul presupposto che una maggiorazione dello 0,3 % annuo sia giustificata. Nel caso della LSH la Commissione ritiene pertanto giustificata una maggiorazione, e fissa pertanto un tasso dello 0,3 % annuo come remunerazione adeguata per la funzione di copertura del capitale dal 1o gennaio 1991, data dell’iscrizione in bilancio, alla data del riconoscimento da parte del BAKred. Il tasso dello 0,3 % annuo al netto delle imposte è stato utilizzato anche dalle parti come base per il calcolo dell’elemento di aiuto nella tabella allegata all’accordo.

(176)

La Germania ha sostenuto che i dividendi distribuiti dalla IB al Land negli anni dal 1993 al 2002 per un importo di 99,9 milioni di DEM dovevano essere detratti dalla remunerazione da corrispondere. Secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, i pagamenti effettuati e gli incrementi di valore realizzati dopo l’investimento non sono rilevanti per l’investitore, il quale, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento della realizzazione dell’investimento, si attenderà un rendimento adeguato o potrà concordare direttamente una remunerazione. Per cui i dividendi o gli incrementi di valore che non possono essere calcolati anticipatamente non sono determinanti.

(177)

La Commissione ritiene pertanto che nel caso in oggetto i dividendi distribuiti dalla IB non debbano essere detratti dalla remunerazione da corrispondere.

h)   Gli effetti di sinergia

(178)

La LSH ritiene che nel valutare la remunerazione pagata al Land occorra inoltre tener conto delle sinergie realizzate grazie al conferimento. È tuttavia evidente che il vero scopo del trasferimento era fornire alla LSH una dotazione di capitale proprio conforme ai nuovi requisiti in materia di solvibilità. Le sinergie sono state considerate un effetto (secondario) positivo, ma all’epoca non erano il principale motivo dell’operazione.

(179)

Se la IB riesce a realizzare tali sinergie e risparmi, la corrispondente riduzione dei costi va a vantaggio del WKA e della WAK (e quindi del Land), ma non può essere considerata come una controprestazione della LSH per la messa a disposizione di fondi propri di base. Dato che per la LSH le sinergie non riducono l’utilizzabilità del capitale trasferito né aumentano i costi derivanti dal trasferimento, esse non dovrebbero influenzare la remunerazione adeguata che un investitore operante in economia di mercato può esigere dalla banca per il capitale proprio messo a disposizione. Anche nel caso in cui le sinergie generassero realmente un beneficio per il Land, ogni concorrente sarebbe obbligato, per effetto del gioco della concorrenza, a «pagare» al Land per lo strumento finanziario (il capitale della IB), oltre ad una remunerazione adeguata per il capitale proprio messo a disposizione, anche una «remunerazione» in forma di tali benefici.

(180)

Del resto gli effetti di sinergia generati da un’operazione di concentrazione si fanno sentire di norma in entrambe le imprese partecipanti all’operazione. Non si comprende per quale ragione la LSH non avrebbe dovuto beneficiare di tali vantaggi.

i)   La modifica della legge il 1o giugno 2003

(181)

La Germania ha dichiarato che, con efficacia giuridica a decorrere dal 1o giugno 2003, la IB è stata scorporata dal patrimonio della LSH. La riserva speciale beni immobili è stata anch’essa scorporata dalla LSH, con efficacia giuridica a decorrere dal 1o giugno 2003.

(182)

In tal modo, a partire dal 1o giugno 2003 la LSH non può più utilizzare il patrimonio speciale a sostegno delle attività a rischio esercitate in regime di concorrenza ovvero con funzione di copertura.

(183)

La Commissione ritiene quindi che con lo scorporo del patrimonio speciale il trattamento favorevole oggetto del presente esame ha avuto termine il 1o giugno 2003.

j)   L’elemento di aiuto

(184)

Sulla base dei calcoli descritti in precedenza, la Commissione è giunta alla conclusione che la remunerazione che la LSH è tenuta a pagare ammonta al 6,28 % annuo al netto delle imposte per il patrimonio speciale riconosciuto come fondi propri di base dal BAKred e allo 0,3 % al netto delle imposte per la differenza tra detto importo e l’importo iscritto nel bilancio della LSH come fondi propri, nonché per la riserva speciale beni immobili.

(185)

Questa remunerazione avrebbe dovuto essere versata dal 1o gennaio 1991 al 31 maggio 2003, data in cui il trattamento favorevole ha avuto fine.

(186)

La LSH ha pagato una remunerazione solo per l’importo che poteva utilizzare a sostegno della sua attività commerciale.

(187)

L’elemento di aiuto può essere calcolato come la differenza tra i pagamenti effettivi e i pagamenti corrispondenti alle condizioni di mercato.

(188)

La successiva tabella riporta il calcolo dell’elemento di aiuto.

Tabella 4

Calcolo dell’elemento di aiuto (in milioni di DEM)

In milioni di DEM

 

1991 (44)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(5 mesi)

Totale del capitale della IB

1 306,0

1 312,2

1 337,9

1 387,0

1 472,0

1 563,0

1 665,9

1 763,0

1 814,0

1 817,0

1 849,2

1 923,9

1 967,6

1.

Importo utilizzabile dalla LSH

1 018,0

1 013,1

954,0

1 024,0

1 092,0

1 172,0

1 264,0

1 346,0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Importo utilizzato dalla IB

288,0

299,0

383,9

363,0

380,0

391,0

401,9

417,0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3.

Importo tra il 1.1.1991 e il 30.8.1991

870,7

4.

Riserva speciale beni immobili

[…]

[…]

[…]

[…]

Remunerazione del 6,28 % annuo (al netto delle imposte) per il punto 1.

21,3

63,6

59,9

64,3

68,6

73,6

79,4

84,5

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Remunerazione dello 0,3 % annuo (al netto delle imposte) per il punto 2.

0,3

0,9

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Remunerazione dello 0,3 % annuo (al netto delle imposte) per il punto 3.

2,6

Remunerazione dello 0,3 % annuo (al netto delle imposte) per il punto 4.

[…]

[…]

[…]

[…]

Importo totale della remunerazione consueta sul mercato

24,2

64,5

61,1

65,4

69,7

74,8

80,6

85,8

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Remunerazione effettiva (al netto delle imposte)

0

0

0,9

2,4

1,0

2,5

5,0

6,6

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Elemento di aiuto

24,2

64,5

60,2

63,0

68,7

72,3

75,6

79,2

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(189)

L’elemento di aiuto per il periodo compreso tra la concessione dell’aiuto e il 31 maggio 2003 ammonta pertanto a 845,6 milioni di DEM, equivalenti a 432,3 milioni di EUR.

1.3.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI

(190)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l’integrazione dei mercati finanziari hanno reso l’attività bancaria all’interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza. Tale sviluppo si è ulteriormente intensificato con l’Unione economica e monetaria, grazie alla quale stanno scomparendo i residui ostacoli alla concorrenza sui mercati dei servizi finanziari.

(191)

La LSH, l’impresa beneficiaria, era attiva sia a livello regionale, sia a livello internazionale. La LSH si considerava una banca commerciale universale, un istituto centrale delle casse di risparmio e una banca dello Stato e dei Comuni. Nonostante il nome, la tradizione, la missione assegnatale dalla legge, la LSH non è in alcun modo solo una banca locale o regionale.

(192)

Da ciò si desume chiaramente che la LSH offriva i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee fuori dalla Germania e — dato che le banche di altri paesi europei operano in Germania — all’interno della Germania.

(193)

Va inoltre ricordato il legame molto stretto esistente tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie. Solo sulla base di sufficienti fondi propri riconosciuti una banca può operare ed espandere la sua attività commerciale. Dato che la misura statale ha fornito alla LSH tali fondi propri per rispettare i requisiti di solvibilità, essa ha direttamente influenzato le possibilità commerciali della banca.

(194)

È ovvio pertanto che l’aiuto concesso alla LSH determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

1.4.   CONCLUSIONE

(195)

Sulla base delle considerazioni che precedono si può affermare che tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono soddisfatti, e che di conseguenza il trasferimento del patrimonio speciale comporta un aiuto di Stato ai sensi del predetto articolo.

2.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(196)

Si deve inoltre esaminare se l’aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune. A tale proposito va osservato che, per eventuali elementi di aiuto di Stato presenti nel trasferimento del capitale della IB e della riserva beni immobili la LSH ha invocato solo la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

(197)

Nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE è applicabile. L’aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o da eventi eccezionali, né a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(198)

Dato che l’aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure in cui si abbia una grave forma di sottooccupazione né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non è applicabile né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per quanto riguarda la dimensione regionale di quest’ultimo. L’aiuto non è destinato neanche a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Chiaramente, l’aiuto non è neanche destinato a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(199)

Dato che quando la misura venne decisa non era in gioco la sopravvivenza economica della LSH, non si pone la questione se il fallimento di un unico grande ente creditizio come la LSH avrebbe potuto causare una crisi generale del settore bancario tedesco, il che avrebbe potuto eventualmente giustificare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto volto a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia tedesca.

(200)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se agevola lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche agli aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso in oggetto, non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di detta deroga. La LSH non era un’impresa in difficoltà di cui occorresse ripristinare l’efficienza economica con aiuti di Stato.

(201)

In linea di principio, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, il quale consente, a determinate condizioni, deroghe alle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, è applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui servizi di interesse economico generale nel settore bancario (45). La LSH ha dichiarato di prestare servizi di interesse economico generale e che, nella misura in cui ogni eventuale sovvenzione del Land Schleswig-Holstein viene utilizzata ai fini della sua missione pubblica o per la prestazione di servizi di interesse generale, non costituisce un aiuto di Stato illegale. Tuttavia, la LSH non soddisfa le condizioni formali previste: non sono stati indicati chiaramente né i compiti che la LSH svolge per la prestazione dei servizi di interesse economico generale né in particolare i costi effettivi generati da questa attività. È chiaro pertanto che il trasferimento è stato effettuato per consentire alla LSH di soddisfare i nuovi requisiti in materia di capitale proprio, senza alcun riferimento a servizi di interesse economico generale. Pertanto, nella fattispecie non si applica neanche questa deroga.

(202)

Dato che non trova applicazione nessuna delle deroghe al divieto fondamentale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l’aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il trattato.

3.   L’AIUTO NON RIENTRA IN NESSUNO DEI REGIMI DI AIUTI GIÀ ESISTENTI

(203)

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania e dalla LSH, l’apporto di capitale non può essere considerato come rientrante nel regime di aiuti di Stato già esistente «Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung».

(204)

Da una parte, la fattispecie della Gewährträgerhaftung, come garanzia offerta ai creditori qualora, in caso di inadempimento, il patrimonio della banca non sia sufficiente per soddisfare i crediti, non si applica al caso di specie. L’apporto di capitale non era inteso a soddisfare i creditori della Landesbank né il patrimonio della Landesbank era esaurito.

(205)

Dall’altra parte, non ricorrono neanche le condizioni per l’applicazione dell’Anstaltslast. L’Anstaltslast obbliga l’ente pubblico proprietario (nella fattispecie il Land Schleswig-Holstein) a dotare la LSH delle risorse necessarie per il suo ordinato funzionamento, se decide di mantenerla in attività. Tuttavia, al momento dell’apporto del capitale, la LSH non si trovava in alcun modo nella condizione di non poter operare regolarmente a causa, ad esempio, della mancanza di sufficienti fondi propri. Pertanto, l’apporto di capitale non era necessario per assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività della Landesbank. Si è proceduto invece all’apporto di capitale per consentire alla Landesbank di aumentare la sua dotazione di capitale, in previsione dell’applicazione di disposizioni più rigorose in materia di fondi propri a partire dal 30 giugno 1993, in modo da poter evitare una riduzione altrimenti necessaria del volume complessivo dell’attività/delle attività di rischio della Landesbank ovvero (al di là di ciò) in modo da permetterne l’espansione futura. Questo consapevole calcolo economico da parte del Land, nella sua qualità di comproprietario, consentiva inoltre alla LSH di sfruttare nuove opportunità commerciali nel quadro dell’attività esercitata in regime di concorrenza. Il «requisito della necessità» proprio dell’Anstaltslast non si applica ad una decisione economica normale come quella adottata dal Land in qualità di comproprietario. Non essendo possibile applicare nessun altro regime di aiuti esistente a norma dell’articolo 87, paragrafo 1 e dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, l’apporto di capitale in questione deve pertanto essere considerato come nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 e dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed essere esaminato come tale.

X.   CONCLUSIONI

(206)

La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Pertanto l’aiuto è illegale.

(207)

L’aiuto non può essere considerato compatibile né ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato. Pertanto, l’aiuto è dichiarato incompatibile con il mercato comune, deve essere soppresso e il governo tedesco è tenuto a recuperare l’elemento di aiuto della misura illegale,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, ora HSH Nordbank AG, per un importo totale di 432,3 milioni di EUR nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 maggio 2003, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (46).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 76 del 28.3.2003, pag. 2.

(2)  GU C 140 del 5.5.1998, pag. 9.

(3)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1; ricorso contro la decisione è stato presentato dalla Germania (causa C 376/99), dal Land Nordrhein-Westfalen (causa T 233/99) e dalla WestLB (causa T 228/99); la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (causa C 209/00).

(4)  Racc. 2003, pag. II-435.

(5)  Norddeutsche Landesbank: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 2; Bayerische Landesbank: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 13; Hamburgische Landesbank: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 24; Landesbank Hessen-Thüringen: GU C 73 del 26.3.2003, pag. 3.

(6)  Cfr. la relazione della Investitionsbank del 1998, pag. 1.

(7)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 84.

(8)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 89.

(9)  Informazioni riservate.

(10)  Cfr. la comunicazione della Germania del 30 settembre 2004.

(11)  L’attuale Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»).

(12)  GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14; sostituita dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

(13)  GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16; sostituita dalla direttiva 2000/12/CE.

(14)  In realtà i nuovi requisiti patrimoniali sarebbero dovuti entrare in vigore già il 1o gennaio 1993; in Germania sono entrati in vigore in ritardo.

(15)  Secondo la direttiva sul coefficiente di solvibilità, gli enti creditizi devono disporre di fondi propri pari a circa l’8 % degli attivi ponderati per il rischio, mentre la precedente normativa tedesca prescriveva una quota del 5,6 %. Tuttavia, tale quota era basata su una definizione di fondi propri più restrittiva di quella applicata dall’entrata in vigore della direttiva sui fondi propri.

(16)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 90.

(17)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 91.

(18)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 94.

(19)  Cfr. la nota 3, punto 64.

(20)  Cfr. la lettera del BAKred del 25 maggio 1999.

(21)  Cfr. la comunicazione della Germania del 3 maggio 2001, pag. 2.

(22)  Cfr. le comunicazioni della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 96, e del 29 ottobre 2003, pag. 18.

(23)  Cfr. le comunicazioni della Germania del 14 aprile 2003, allegato 1, e del 30 settembre 2004.

(24)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 86.

(25)  Cfr. la comunicazione della Germania dell’8 dicembre 1999, pag. 88.

(26)  Cfr. la comunicazione della Germania del 29 ottobre 2003, pag. 2.

(27)  A pag. 28 della relazione sulle attività della LSH per il 1990 sono menzionati valori compresi tra l’8,8 % e più del 9 %. A pag. 27 della relazione sulle attività della LSH per il 1991 sono menzionati per quell’anno valori compresi tra l’8,4 % e il 9,17 %. Dato che il trasferimento del patrimonio del WKA e della WAK è avvenuto il 1o gennaio 1991, l’accordo su sulla remunerazione consueta sul mercato si è orientato sui rendimenti allora conosciuti del 1990.

(28)  Del resto un premio di rischio o un premio per la funzione di copertura viene pagato in primo luogo a causa del rischio di perdita in caso di insolvenza, una situazione in cui il capitale andrebbe irrimediabilmente perso. In caso di perdite correnti (parziali), vale a dire al di fuori di una situazione di insolvenza, esiste sempre la possibilità di ricostituire i fondi propri tramite gli utili.

(29)  Per eliminare gli effetti dell’inflazione, occorre determinare, per il periodo in cui è avvenuto ciascun conferimento, il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine, senza tenere conto in un primo tempo delle aspettative di inflazione. In seguito, per stimare il tasso di base privo di rischio a lungo termine, al «tasso di base reale» vigente al momento in questione viene aggiunto il dato stimato dell’inflazione media attesa a lungo termine, pari al 3,60 %.

(30)  A titolo di confronto, il BdB fornisce anche i valori di beta teorici, calcolati sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), i quali, come sottolinea, differiscono appena dai valori empirici.

(31)  Cfr. la nota 4.

(32)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Anche se nella comunicazione si fa riferimento esplicito al settore manifatturiero, è indubbio che il principio è applicabile a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il principio è stato riaffermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(33)  Cfr. la nota 4, punto 206 e segg.

(34)  Cfr. la nota 3, punto 161 e segg.

(35)  Cfr. la nota 4, punti 241 e 314.

(36)  Cfr. la nota 4, punti 320 e 335.

(37)  Il caso in esame si differenzia pertanto dal caso WestLB, nel quale solo parte del valore corrente stimato del patrimonio destinato all’edilizia residenziale iscritto in bilancio come fondi propri è stato riconosciuto come fondi propri ai fini di vigilanza.

(38)  Cfr. la nota 3, punto 19.

(39)  Naturalmente la situazione è in realtà molto più complessa a causa, ad esempio, delle voci fuori bilancio, dei diversi fattori di ponderazione del rischio delle attività o di voci a rischio zero. Il ragionamento di fondo non perde tuttavia la sua validità.

(40)  La situazione non cambia se si tiene conto della possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per fondi propri di base).

(41)  Come confermato dalla sentenza del Tribunale di primo grado, cfr. nota 3, punti 321-331.

(42)  Le parti si sono basate sui tassi di interesse privi di rischio determinati sulla base del REX10 Performance Index della Deutsche Börse AG.

(43)  Cfr. la nota 3, punto 221.

(44)  Il capitale della IB è stato conferito e iscritto a bilancio il 1.1.1991, e nei primi 8 mesi del 1991 è stato a disposizione della LSH per la funzione di copertura. Dopo il riconoscimento da parte del BAKred, ossia negli ultimi 4 mesi del 1991, il capitale poteva essere utilizzato anche per l’attività in regime di concorrenza.

Dal 1o gennaio 1999 il marco è stato convertito in euro al tasso di 1 EUR = 1,95583 DEM. Gli importi in DEM devono essere pertanto convertiti.

(45)  La relazione è stata presentata al Consiglio Ecofin del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Può essere richiesta alla direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile sul sito Internet della Commissione.

(46)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


Allegato

Informazioni relative all’esecuzione della decisione della Commissione

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull’importo degli aiuti di Stato illegalmente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre i provvedimenti alternativi previsti dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recuperi già eseguiti

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare i documenti comprovanti l’avvenuta restituzione degli aiuti specificati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


(1)  

(o)

Data in cui gli aiuti (o le singole quote di aiuto) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)

(3)  

(o)

Data di restituzione degli aiuti


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/159


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

[notificata con il numero C(2004) 3931]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere del 31 maggio 1994 e del 21 dicembre 1994 il Bundesverband deutscher Banken e.V. (di seguito «BdB»), l'associazione che rappresenta le banche private aventi sede in Germania, aveva tra l'altro comunicato alla Commissione che i prestiti a sostegno dell'edilizia residenziale erano stati o sarebbero stati conferiti al patrimonio di vigilanza delle Landesbanken dei Länder Renania Settentrionale-Vestfalia, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Baviera, Amburgo e Berlino, vale a dire a favore di Westdeutsche Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Schleswig-Holstein, Hamburger Landesbank e Landesbank Berlin. Secondo BdB, l'aumento dei fondi propri delle Landesbanken interessate risultante dall'operazione costituiva una distorsione della concorrenza a favore delle banche stesse, in quanto la remunerazione pattuita non era conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Con la seconda lettera citata BdB ha pertanto presentato una denuncia formale, invitando la Commissione ad avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2). Nel febbraio e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 diverse banche si sono associate individualmente alla denuncia della loro associazione.

(2)

Con lettere rispettivamente del 6 agosto 1997 e del 20 luglio 1998 BdB ha informato la Commissione di altri due trasferimenti patrimoniali, nello Schleswig-Holstein a favore della Landesbank Schleswig-Holstein e in Assia a favore della Landesbank Hessen-Thüringen («Helaba»). In merito a quest'ultimo caso, con lettera del 31 luglio 1998 la Commissione ha chiesto informazioni alla Germania, la quale ha risposto con lettera del 2 ottobre 1998, affermando che al momento vi era solo un disegno di legge ministeriale e che quindi non vi erano, né vi sarebbero stati in futuro, fondati motivi di preoccupazioni da parte della Commissione.

(3)

La Commissione ha esaminato innanzitutto il trasferimento patrimoniale alla Westdeutsche Landesbank («WestLB»), dichiarando comunque che avrebbe verificato i trasferimenti alle altre banche alla luce delle conclusioni raggiunte nel caso WestLB (2). In merito al caso WestLB, nel 1999 la Commissione ha infine adottato la decisione 2000/392 dell'8 luglio 1999 relativa alla misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank Girozentrale (3), che ha dichiarato l'aiuto (consistente nella differenza tra la remunerazione pagata e la remunerazione consueta sul mercato) incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero. La decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 6 marzo 2003 per difetto di motivazione su due elementi utilizzati per il calcolo della remunerazione adeguata (4). Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una nuova decisione tenendo conto delle critiche formulate dal Tribunale.

(4)

Il 1o settembre 1999 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni in merito ai trasferimenti alle altre Landesbanken, tra cui anche la Helaba. Con lettera dell'8 dicembre 1999 la Germania ha trasmesso informazioni sul trasferimento alla Helaba del patrimonio speciale del Land, informazioni integrate con lettera del governo federale tedesco del 21 gennaio 2001 in risposta ad un'ulteriore richiesta di informazioni della Commissione del 31 ottobre 2000.

(5)

Con lettera del 13 novembre 2002 la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento formale di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al trasferimento alla Helaba del patrimonio speciale del Land Assia in forma di conferimento tacito (stille Einlage). Contestualmente la Commissione ha avviato il procedimento di indagine per analoghi trasferimenti patrimoniali alla Norddeutsche Landesbank-Girozentrale («NordLB»), alla Landesbank Schleswig-Holstein-Girozentrale («LSH»), alla Hamburgische Landesbank-Girozentrale («HLB») e alla Bayerische Landesbank-Girozentrale («BayernLB»). In precedenza la Commissione aveva già avviato, nel luglio 2002, il procedimento di indagine in relazione ad un altro analogo trasferimento di patrimonio di promozione da parte del Land Berlino alla Landesbank Berlin.

(6)

Le decisioni di avvio dei procedimenti sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(7)

Con lettera del 9 aprile 2003 la Germania ha presentato osservazioni in merito all'avvio del procedimento sul caso Helaba.

(8)

Con lettera del 29 luglio 2003 BdB ha presentato osservazioni in merito a tutte le decisioni di avvio dei procedimenti adottate il 13 novembre 2002, osservazioni che sono state inviate alla Germania con lettera del 28 luglio 2003 con la richiesta di trasmettere commenti in merito.

(9)

Con lettere del 10 ottobre 2003 e del 4 dicembre 2003 la Germania ha trasmesso i suoi commenti sulle osservazioni di BdB nel caso Helaba. Con lettera del 30 ottobre 2003 la Germania ha inoltre trasmesso i commenti del governo del Land Renania Settentrionale-Vestfalia e della WestLB in merito alle osservazioni di BdB.

(10)

Con lettera del 7 aprile 2004 la Commissione ha richiesto alla Germania ulteriori informazioni in merito a tutti i procedimenti relativi alle Landesbanken, e con lettere del 19 maggio 2004 e del 3 agosto 2004 ha richiesto informazioni specifiche sulla Helaba. La Germania ha risposto con lettere del 1o giugno 2004, del 23 giugno 2004 e del 23 agosto 2004.

(11)

Nel settembre e nell'ottobre 2004 si sono tenuti colloqui tra BdB, il Land Assia e la Helaba sulla questione della remunerazione adeguata per il capitale messo a disposizione, senza giungere ad un accordo. Con lettera del 28 settembre 2004 BdB ha presentato nuove osservazioni sul caso. La Commissione ha quindi chiesto alla Germania di trasmettere commenti anche su dette osservazioni, commenti che sono stati inviati con lettere del 1o ottobre 2004 e del 6 ottobre 2004.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

1.   LA HELABA

(12)

Con un totale di bilancio del gruppo di 140 miliardi di EUR (al 31 dicembre 2003), la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale («Helaba»), con sede a Francoforte sul Meno e a Erfurt, è una delle maggiori banche tedesche. Il totale di bilancio della Banca ammonta a circa 130 miliardi di EUR, ossia ben il 90 % del totale di bilancio del gruppo. Si tratta di un ente creditizio pubblico che esercita la sua attività come organismo di diritto pubblico (Anstalt des öffentlichen Rechts). Proprietari e garanti della banca sono dal 1o gennaio 2001 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (la federazione della casse di risparmio dell'Assia e della Turingia, proprietario e garante unico al momento del conferimento, alla fine del 1998) con una quota dell'85 %, il Land Assia con il 10 % e il Land Turingia con il 5 %. Nel 2003, secondo la relazione sulle attività del gruppo, i fondi propri erano pari a circa 4,1 miliardi di EUR. Al 31 dicembre 2003 la quota dei fondi propri di base del gruppo era pari al 7,8 % e quella dei fondi propri all'11,3 %.

(13)

Dato il suo assetto proprietario, la Helaba funge da «banca di fiducia» (Hausbank) del Land Assia e dello Stato Libero di Turingia e da istituto centrale delle casse di risparmio di questi Länder. La Helaba opera inoltre come banca commerciale rivolta alla clientela privata e al mercato, offrendo i suoi servizi soprattutto ai grandi clienti e fornendo assistenza come partner di clienti pubblici, i Länder e i Comuni, nel finanziamento e nella realizzazione di progetti di investimento. Tramite la sua partecipazione negli istituti di promozione (Landesförderinstituten) dei due Länder, la Helaba sostiene obiettivi economici e strutturali in Assia e in Turingia.

(14)

Al 31 dicembre 2003 il gruppo Helaba occupava circa 3 500 dipendenti. La Helaba è presente in importanti centri finanziari del mondo. Oltre alle due sedi principali, Francoforte sul Meno e Erfurt, la banca ha rappresentanze a Londra, New York, Zurigo, Dublino, Madrid, Parigi e in Lussemburgo.

2.   IL TRASFERIMENTO ALLA HELABA DEL PATRIMONIO SPECIALE «WOHNUNGSWESEN UND ZUKUNFTSINVESTITION» (EDILIZIA RESIDENZIALE E INVESTIMENTI PER IL FUTURO) COME CONFERIMENTO TACITO

(15)

Con legge del 17 dicembre 1998 il Land Assia ha costituito un patrimonio speciale denominato «Wohnungswesen und Zukunftsinvestition» (edilizia residenziale e investimenti per il futuro). Il ministero delle Finanze dell'Assia è stato autorizzato a trasferire detto patrimonio, in tutto o in parte, ad un ente creditizio in forma di conferimento tacito o in altra forma di partecipazione nel capitale riconosciuta ai fini di vigilanza, in cambio di una remunerazione in linea con le condizioni di mercato da destinarsi al patrimonio speciale.

(16)

Il patrimonio speciale comprende i crediti vantati dal Land per i prestiti concessi tra il 1948 e il 1998 per promuovere l'edilizia residenziale sociale. Al 31 dicembre 1998 il volume dei prestiti ammontava a 7,829 miliardi di DEM (la quota del Land era pari a 6,026 miliardi di DEM). Due esperti indipendenti ne hanno calcolato il valore attualizzato a 2,473 miliardi di DEM (1,264 miliardi di EUR). Il patrimonio speciale è stato trasferito alla Helaba in forma di conferimento tacito con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1998 mediante contratto concluso tra il Land Assia e la Helaba nel dicembre 1998.

(17)

Con una nuova valutazione, decisa contrattualmente, effettuata da un esperto il 31 dicembre 2003 il valore del patrimonio di promozione è stato stimato a […] (6) milioni di EUR. L'aumento del valore è il risultato di un'eccedenza delle entrate sulle uscite dal patrimonio di promozione registrata a partire dal 1999. Tuttavia, fino all'accordo definitivo con il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari — «BaFin»), l'ex Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (Ufficio federale per la vigilanza sul sistema creditizio — «BAKred») in merito alla valutazione effettuata dall'esperto il 31 dicembre 2003, la Helaba ha avuto a disposizione solo il precedente importo di riferimento.

(18)

Al trasferimento del patrimonio speciale in forma di conferimento tacito non è associato alcun apporto di liquidità né alcun afflusso di ricavi per la banca. Le somme rimborsate sui prestiti a favore dell'edilizia residenziale (interessi e quote di ammortamento) non spettano alla banca ma sono destinati al patrimonio speciale e devono essere riutilizzate a fini di promozione.

(19)

Il conferimento del patrimonio speciale alla Helaba deve essere visto alla luce dell'impegno del Land di rafforzare e di rendere più efficienti i suoi strumenti di promozione e di politica strutturale.

(20)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, il Land aveva valutato in primo luogo la possibilità di mettere all'asta lo stock dei prestiti a favore dell'edilizia residenziale suddiviso in varie tranche da vendere al valore attualizzato all'operatore privato miglior offerente. La suddivisione in tranche avrebbe presentato il vantaggio di accrescere il numero dei possibili partner bancari del Land, dato che il circolo dei potenziali interessati ad un patrimonio del valore di circa 2,5 miliardi di DEM si presentava già in partenza ristretto. Contro questa soluzione vi era il fatto che il patrimonio speciale, funzionando come fondo rotativo, viene rifinanziato dai rimborsi dei prestiti concessi e rappresenta pertanto un tutt'uno. Secondo la Germania, il calcolo periodico del valore delle tranche attribuite ai singoli enti creditizi sarebbe stato molto costoso. Al Land sarebbe inoltre venuta a mancare la flessibilità necessaria per la fissazione delle priorità nel quadro degli obiettivi di promozione.

(21)

Il Land ha quindi deciso di preservare l'integrità del patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale, di continuare ad utilizzare i rimborsi per obiettivi di promozione dell'edilizia residenziale e dell'economia, di organizzare la gestione del patrimonio con la massima efficacia e il massimo risparmio di costi e di generare ulteriori entrate destinando ad altre forme di utilizzazione lo stock dei crediti.

(22)

Nel quadro di queste condizioni, la Helaba si è dichiarata disposta ad accettare come conferimento e a gestire lo stock complessivo dei crediti pari a 2,473 miliardi di DEM (1,264 miliardi di EUR). A favore di un trasferimento alla Helaba vi era anche il fatto che la banca sin dal 1953 amministrava come settore di attività non autonomo sotto il profilo giuridico le Landestreuhandstellen (società fiduciarie del Land — LTH) e gestiva come fiduciaria i programmi di promozione. Ai sensi del trattato intertedesco (Staatsvertrag) e del proprio statuto, la Helaba nel perseguire la sua politica commerciale è tenuta a osservare principi economici generali. Questi tre fattori hanno convinto il Land che la Helaba era il miglior partner bancario nella realizzazione delle finalità fissate dalla legge sul patrimonio speciale.

(23)

Conformemente […] ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz — KWG) del 30 dicembre 1998, il Land ha trasferito alla banca il patrimonio speciale come «conferimento tacito» (stille Vermögenseinlage) in forma di società interna (Innengesellschaft). Ossia il Land ha costituito con la Helaba una società tacita (stille Gesellschaft) ai sensi dell'articolo 230 e segg. del codice di commercio tedesco, vale a dire una società di persone in cui il socio tacito (stiller Gesellschafter) partecipa con il proprio capitale all'attività di un altro soggetto tramite un conferimento al patrimonio del socio attivo (tätiger Gesellschafter).

(24)

Conformemente […] il conferimento deve «servire permanentemente come patrimonio di vigilanza della banca, nella forma di fondi propri di base ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, paragrafo 2bis, prima frase, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio e conformemente ai requisiti fissati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Banca per i regolamenti internazionali) il 27 ottobre 1998».

(25)

Perché un conferimento tacito possa essere computato nel patrimonio di vigilanza di un ente creditizio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio, è necessario in particolare che partecipi per intero alle perdite e che, in caso di fallimento o di liquidazione dell'ente creditizio, venga rimborsato solo dopo il soddisfacimento di tutti i creditori. Dato che, secondo gli accordi conclusi, non è prevista la possibilità di recesso da parte del Land Assia, il conferimento tacito, secondo la Germania, non è soggetto al limite del 15 % fissato dal Comitato di Basilea per gli strumenti finanziari innovativi, ma è stato riconosciuto dal BAKred per tutto il suo ammontare come patrimonio di vigilanza di classe 1 (fondi propri di base).

(26)

Secondo la Germania, il Land avrebbe rinunciato alla soluzione alternativa di trasferire il patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale come capitale sociale invece che come conferimento tacito, perché all'epoca non voleva impegnarsi come azionista e garante diretto, il che non era auspicato neanche dall'allora socio unico della banca, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen.

(27)

Il trasferimento patrimoniale alla Helaba da parte del Land Assia avvenuto nel 1998 non è in rapporto temporale con precedenti trasferimenti alle Landesbanken di patrimonio di promozione, anch'essi oggetto della denuncia di BdB e sui quali la Commissione ha in corso procedimenti di indagine. Tuttavia, secondo la Germania, i precedenti trasferimenti sarebbero serviti in qualche misura da modello al Land Assia, sebbene nel caso del trasferimento patrimoniale alla Helaba si sia tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul mercato dei capitali e nella regolamentazione in materia di vigilanza bancaria in direzione di un maggiore impiego e di un più diffuso riconoscimento degli strumenti di capitale ibridi e innovativi, che nella prima metà degli anni '90 non erano ancora disponibili in Germania e non erano ancora presi in considerazione ai fini di vigilanza.

3.   REQUISITI PATRIMONIALI A NORMA DELLA DIRETTIVA SUI FONDI PROPRI E DALLA DIRETTIVA SUL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

(28)

Ai sensi della direttiva 89/647/CEE del Consiglio (7) (di seguito «direttiva sul coefficiente di solvibilità») e della direttiva 89/299/CEE del Consiglio (8) (di seguito «direttiva sui fondi propri»), in base alle quali è stata modificata la legge tedesca sul sistema creditizio, le banche sono tenute a disporre di un patrimonio di vigilanza pari all'8 % degli attivi ponderati per il rischio. Di questi almeno 4 punti percentuali devono consistere in fondi propri di base (capitale di classe 1), comprendenti gli elementi patrimoniali a disposizione dell'ente creditizio per uso immediato ed illimitato allo scopo di coprire rischi o perdite non appena essi si verificano. I fondi propri di base sono di importanza fondamentale per la dotazione complessiva di fondi propri di una banca ai fini di vigilanza, poiché i fondi propri supplementari (capitale di classe 2) sono riconosciuti ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca solo per un importo pari a quello dei fondi propri di base.

4.   EFFETTI DEL CONFERIMENTO SULLA DOTAZIONE DI FONDI PROPRI DELLA HELABA

(29)

La portata delle attività di un ente creditizio dipende considerevolmente dalla dotazione di fondi propri. Questa è aumentata in misura non trascurabile grazie al trasferimento alla Helaba del patrimonio speciale.

(30)

Grazie al conferimento tacito, stimato da un esperto indipendente a 2,473 miliardi di DEM (1,264 miliardi di EUR), iscritto nel bilancio della Helaba e riconosciuto come fondi propri di base ai fini di vigilanza, la Helaba dispone di un importo, annualmente variabile, pari a circa 2,3 miliardi di DEM (circa 1,2 miliardi di EUR), potenzialmente utilizzabile a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza. Secondo la Germania, la parte restante del conferimento è vincolato alla copertura patrimoniale dei crediti del patrimonio speciale. Tuttavia, nel contratto menzionato in precedenza il Land Assia e la Helaba hanno convenuto un meccanismo progressivo, secondo il quale negli anni dal 1999 al 2002 la Helaba avrebbe potuto utilizzare per l'attività esercitata in regime di concorrenza solo una quota annualmente crescente dei fondi propri di base utilizzabili e avrebbe dovuto quindi remunerare solo detta quota. Solo a partire dal 2003 l'importo riconosciuto da BaFin avrebbe potuto essere utilizzato per intero a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, se non altrimenti vincolato per l'attività di promozione. Nella tabella che segue si riportano gli importi esatti a disposizione della Helaba come fondi propri di base utilizzabili o effettivamente utilizzati per l'attività esercitata in regime di concorrenza.

Tabella

volume, riconoscimento ai fini di vigilanza, utilizzazione o utilizzabilità del conferimento tacito (in milioni di EUR; valori a fine anno = valori medi annui) (9)

 

1999

2000

2001

2002

2003

Valore nominale iscritto a bilancio

1 264,4

1 264,4

1 264,4

1 264,4

1 264,4

Fondi propri di base riconosciuti ai fini di vigilanza per la copertura delle attività di rischio

1 264,4

1 264,4

1 264,4

1 264,4

1 264,4

Fondi propri di base utilizzati per l'attività di promozione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fondi propri di base utilizzabili a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza ma da non utilizzare a tale scopo in base al meccanismo progressivo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fondi propri di base da utilizzare a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza o effettivamente utilizzati, secondo il meccanismo progressivo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(31)

Fino all'accordo definitivo con BaFin sulla valutazione effettuata dall'esperto del patrimonio di promozione al 31 dicembre 2003 la Helaba ha avuto a disposizione un importo di riferimento di […] milioni di EUR (utilizzabile per l'attività esercitata in regime di concorrenza).

(32)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, a seguito del trasferimento di capitale la quota di fondi propri di base, secondo la definizione dell'accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali, notificata al BAKred (l'attuale BaFin) sarebbe aumentata dal 5,4 % (31 dicembre 1997) al 9,3 % (31 dicembre 1998) e la quota dei fondi propri dal 9,6 % (31 dicembre 1997) al 13,1 % (31 dicembre 1998). Le quote notificate dei fondi propri di base e dei fondi propri sono pertanto aumentate rispettivamente del 72 % e del 36 %.

(33)

Grazie all'apporto di capitali la possibilità di espansione con attività di rischio ponderate al 100 %, nell'ipotesi di un fattore di moltiplicazione di 12,5 (corrispondente ad una quota di fondi propri dell'8 %), è aumentata di circa 28 miliardi di DEM (14 miliardi di EUR). In realtà un aumento dei fondi propri di 2,3 miliardi DEM consente di ampliare il volume ammissibile dei crediti in misura molto più consistente, dato che di norma gli attivi di una banca non sono gravati da un fattore medio di ponderazione del rischio del 100 %.

(34)

Poiché l'aumento dei fondi propri di base ha consentito alla Helaba di reperire ulteriori fondi propri supplementari, la sua capacità effettiva di concessione di crediti è aumentata indirettamente in misura ancora più consistente.

(35)

Nel successivo quadro si riassume in forma tabellare l'andamento assoluto e relativo a partire dal 1997 dei fondi propri della Helaba, compresi il conferimento tacito del Land Assia e altri conferimenti taciti, distinguendo tra la situazione risultante dal riconoscimento ai fini di vigilanza e la situazione risultante dal meccanismo progressivo concordato contrattualmente.

Quadro:

valori a fine anno

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

milioni di EUR

milioni di EUR

milioni di EUR

milioni di EUR

milioni di EUR

milioni di EUR

milioni di EUR

Secondo la normativa in materia di vigilanza

Conferimento tacito del Land Assia

1 023

1 264

1 264

1 264

1 264

1 264

Altri conferimenti taciti

153

153

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fondi propri di base

1 449

2 579

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Quota del conferimento tacito del Land Assia in %

40 %

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Quota degli altri conferimenti taciti in %

11 %

6 %

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Secondo il meccanismo progressivo concordato

Conferimento tacito del Land Assia

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri conferimenti taciti

153

153

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fondi propri di base

1 449

1 556

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Quota del conferimento tacito del Land Assia in %

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Quota degli altri conferimenti taciti in %

11 %

10 %

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5.   LA REMUNERAZIONE DEI FONDI PROPRI TRASFERITI

(36)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la Helaba corrisponde al Land una remunerazione, la cosiddetta Haftungsprovision (commissione per la funzione di copertura) dell' 1,4 % annuo, consistente nella remunerazione per la funzione di copertura pari all' 1,2 % annuo e in un premio dello 0,2 % per il carattere permanente del conferimento e per il diritto unilaterale di recesso della banca, a cui si aggiunge la corrispondente imposta sulle attività produttive gravante sulla quota del patrimonio speciale utilizzabile dalla banca, per una remunerazione totale pari all'1,66 %. Secondo il meccanismo progressivo è stato convenuto che la remunerazione nei primi quattro anni (dal 1998 al 2002) venisse corrisposta non sull'intero valore del patrimonio, bensì sulle tranche convenute, annualmente crescenti (importi di riferimento), che secondo quanto stabilito nel contratto di conferimento potevano essere utilizzate per l'attività esercitata in regime di concorrenza. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la Helaba è tenuta, sulla base del meccanismo progressivo, al pagamento della remunerazione a prescindere dal fatto che il conferimento tacito venga utilizzato a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza o dell'attività esercitata nel quadro della missione di servizio pubblico o che il capitale conferito venga effettivamente utilizzato a fini di solvibilità.

6.   RAGIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(37)

Nella decisione di avvio del procedimento del 13 novembre 2002 la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il conferimento alla Helaba dei prestiti concessi dal Land Assia a sostegno dell'edilizia residenziale costituisse verosimilmente un nuovo aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, che, non essendo soddisfatte le condizioni per le deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, non appariva compatibile con il mercato comune.

(38)

La Commissione ha assunto come punto di partenza del suo esame il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Secondo tale principio, l'apporto di risorse statali configura un trattamento favorevole solo quando le risorse statali vengono messe a disposizione di un'impresa a condizioni che essa non riuscirebbe a ottenere nelle normali condizioni di mercato.

(39)

Considerato che alla fine del 1998 il tasso di interesse a lungo termine per titoli privi di rischio (titoli del governo federale tedesco a 10 anni) era pari a circa il 4 %, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la remunerazione pattuita potesse essere considerata adeguata, soprattutto tenendo conto di un premio di rischio adeguato. D'altra parte, la Commissione ha riconosciuto che per determinare la remunerazione consueta sul mercato non si può tralasciare di considerare la mancanza di liquidità del capitale conferito nel caso in oggetto. I prestiti agevolati trasferiti come conferimento tacito avrebbero continuato ad essere utilizzati a fini di promozione pubblica, come prima del trasferimento, per cui la Helaba non avrebbe potuto utilizzare i fondi trasferiti direttamente per la sua attività. Tuttavia, l'ampliamento della dotazione di fondi propri avrebbe permesso di ampliare la capacità di concessione dei crediti della Helaba (funzione di espansione delle attività dei fondi propri). La banca però avrebbe potuto massimizzare l'aumento del volume di attività solo qualora avesse rifinanziato l'intero volume supplementare dei crediti sul mercato dei capitali. Secondo la Commissione, il Land non poteva quindi aspettarsi esattamente lo stesso rendimento di un investitore di capitale liquido, per cui è giustificata una riduzione corrispondente della remunerazione. Tuttavia, data la deducibilità fiscale dei costi di rifinanziamento, appare dubbio che ciò possa giustificare la detrazione dell'intero importo dei costi lordi di rifinanziamento dalla remunerazione consueta sul mercato per un conferimento tacito liquido.

(40)

La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la remunerazione di base dell' n % annuo pattuita per il conferimento tacito rientrasse nella fascia di mercato per operazioni equivalenti, in particolare perché il volume assoluto sembrava essere superiore a quello consueto sul mercato. La Commissione ha espresso altresì dubbi sul fatto che il premio pari allo 0,2 % annuo per il carattere duraturo del conferimento fosse consueto sul mercato e che l'imposta sulle attività produttive dello 0,26 % annuo che la Helaba era tenuta a pagare nel caso in oggetto — ma che non avrebbe pagato in caso di conferimento tacito da parte di investitori privati — potesse essere considerata come elemento della remunerazione e come elemento pertinente per il confronto di mercato.

(41)

Inoltre la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che in una situazione analoga un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe accettato di limitare nei primi anni la remunerazione a importi parziali. In questo contesto, occorreva inoltre verificare se la Helaba traesse dalla quota non remunerata del conferimento tacito ulteriori vantaggi che avrebbero dovuto essere remunerati, in particolare un miglioramento della solvibilità, visto che sin dall'inizio il conferimento tacito è stato iscritto a bilancio per l'intero importo ed era quindi sin dall'inizio disponibile a fini di copertura.

III.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(42)

La Germania ha dichiarato che negli anni 1997/1998 il Land Assia ha cercato il modo di realizzare entrate aggiuntive dal suo patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale, preservandone la destinazione specifica, tramite il conferimento ad un ente creditizio. Il patrimonio sarebbe dovuto rimanere indiviso. Solo la Helaba si sarebbe dichiarata disposta ad accettare queste condizioni. Gli azionisti della Helaba non avrebbero accettato un investimento nel capitale sociale da parte del Land, per cui tra gli strumenti relativi ai fondi propri di base venne preso in considerazione solo il meccanismo del conferimento tacito.

(43)

Secondo la Germania, alla Helaba non si applica nessuna delle considerazioni formulate dalla Commissione in merito alle altre Landesbanken; in particolare la banca era in attivo, disponeva di un buon patrimonio di vigilanza e né il mantenimento del suo volume di attività né il sostegno alla crescita sarebbero dipesi dal trasferimento del patrimonio di promozione. La Helaba poteva coprire il suo fabbisogno di capitali sia tramite il suo azionistica, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, che ricorrendo al mercato dei capitali.

(44)

Dopo che con la cosiddetta «dichiarazione di Sydney» del 21 ottobre 1998 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria aveva formulato nuovi orientamenti in materia di riconoscimento ai fini di vigilanza degli strumenti relativi ai fondi propri per gli enti creditizi attivi a livello internazionale, il Land e la banca hanno optato per un conferimento di fondi di durata illimitata piuttosto che di durata limitata, per rispettare le nuove disposizioni sul riconoscimento come fondi propri di base al di sopra del limite del 15 %. Tuttavia il Land avrebbe chiesto un premio sulla remunerazione dello 0,20 % annuo per il carattere permanente del conferimento e per il diritto di recesso unilaterale della banca.

(45)

Secondo la Germania, a seguito della citata dichiarazione di Sydney del Comitato di Basilea si sarebbe sviluppato un mercato fungibile dei conferimenti taciti, caratterizzato, per quanto riguarda gli investitori, da un'ampia diversificazione, dagli investitori privati ai grandi investitori istituzionali.

(46)

Una partecipazione tacita si differenzia sostanzialmente da una partecipazione al capitale sociale. Il socio tacito non partecipa all'impresa e gode di diritti di controllo rudimentali. Mentre il capitale sottoscritto viene remunerato tramite i dividendi al netto delle imposte, la remunerazione di un conferimento tacito costituisce un costo operativo fiscalmente deducibile. Il diritto tedesco in materia di vigilanza bancaria ha riconosciuto i conferimenti taciti come fondi propri di base senza limitazione di importo già prima del 1998; le norme internazionali in materia di vigilanza bancaria hanno riconosciuto i conferimenti taciti come fondi propri di base a partire dalla «dichiarazione di Sydney» dell'ottobre 1998. Negli anni 1998/1999 gli enti creditizi avrebbero fatto un uso crescente dei conferimenti taciti. Gli importi sarebbero stati dell'ordine di 1 miliardo di USD ossia 1,2 miliardi di DEM (circa 0,6 miliardi di EUR). Ancora scarsamente diffusi all'inizio degli anni '90, negli anni 1998/1999 i conferimenti taciti non erano più in alcun modo uno strumento di finanziamento marginale.

(47)

Per la definizione giuridica e per la fissazione della remunerazione il Land si sarebbe basato su operazioni analoghe effettuate da enti creditizi privati. Ad esempio, secondo le informazioni fornite dalla Germania, nel 1998 la SGZ-Bank avrebbe concordato, per la funzione di copertura, una remunerazione dell'1,2 % annuo superiore al tasso di interesse di riferimento e la HypoVereinsbank Luxemburg dell'1,6 % annuo; nel 1999 la Dresdner Capital LLC avrebbe pattuito una remunerazione per la funzione di copertura dell'1,65 % annuo superiore al tasso di interesse di riferimento, la HypoVereinsbank Luxemburg dell'1,25 % annuo, e per un cosiddetto perpetual la Deutsche Bank avrebbe concordato una remunerazione dell'1,15 % annuo superiore al tasso di interesse di riferimento. I premi sulla remunerazione per i fondi raccolti dagli istituti privati si collocano sostanzialmente in una fascia compresa tra lo 0,80 % sopra il Libor a 12 mesi (10) e il 2,5 % sopra i titoli di Stato statunitensi (11). Inoltre le Sparkassen di Assia e di Turingia avrebbero concesso alla Helaba a decorrere dal 5 dicembre 1997 un conferimento tacito la cui remunerazione sarebbe stata dell'1,2 % superiore al tasso di interesse di riferimento.

(48)

La Germania afferma inoltre che nel caso di tassi variabili i tassi di interesse di riferimento si riferiscono agli strumenti del mercato monetario (Libor e Euribor), nel caso di tassi fissi agli strumenti del mercato obbligazionario (titoli di Stato a tasso fisso come i titoli del tesoro statunitense e i titoli del governo federale tedesco) oppure ai tassi di interesse sul mercato dei swap. Sul mercato monetario dell'euro i prestiti verrebbero di solito effettuati sul mercato interbancario senza ulteriori premi sulla base del Libor o dell'Euribor. Fin tanto che per i conferimenti taciti venivano scelti questi tassi di interesse di riferimento i premi erano identici alla remunerazione per la funzione di copertura dei conferimenti taciti. Sul mercato obbligazionario venivano normalmente utilizzati come tassi di interesse di riferimento i rendimenti dei titoli di Stato e, a partire dalla fine degli anni '90, in misura sempre crescente il tasso mid-swap (= media tra il valore denaro-lettera sul mercato dei swap). Anche per le obbligazioni bancarie non subordinate, per ragioni di solvibilità e/o di liquidità, le banche sarebbero state costrette a pagare, un premio diverso, variabile in funzione della situazione contingente del mercato, rispetto ai titoli di Stato di uguale durata. Questo premio viene definito «premio di rifinanziamento». Nella valutazione dei conferimenti taciti a tasso fisso degli enti creditizi bisognerebbe pertanto detrarre dal premio corrisposto sulla remunerazione il premio di rifinanziamento.

(49)

Secondo la Germania, nel biennio 1998-1999 i premi di rifinanziamento per le banche dell'area dell'euro (obbligazioni senior, indice JP Morgan) hanno oscillato entro una fascia compresa tra poco meno di 20 a ben 40 punti base rispetto ai titoli del governo federale tedesco. Verso la fine del 1998 erano pari a poco meno di 40 punti base (12). Invece, se si utilizza come valore di riferimento il tasso swap (mid-swap), il premio in termini di tasso di interesse per un conferimento tacito corrisponde ampiamente alla specifica remunerazione per la funzione di copertura del conferimento tacito, dato che sul mercato il premio in termini di tasso di interesse del tasso swap rispetto ai titoli del governo federale tedesco corrispondere all'incirca al premio in termini di tasso di interesse delle obbligazioni bancarie coperte rispetto ai titoli del governo federale tedesco, e potrebbe quindi essere convertito anche in un premio in termine di tassi di interesse rispetto all'Euribor.

(50)

Il Land e la banca avrebbero condotto le trattative sul conferimento e sulla remunerazione come controparti indipendenti. Per la fissazione della remunerazione dell'1,4 % annuo alla fine pattuita (1,2 % più un premio dello 0,2 % per il carattere permanente del conferimento e per il diritto unilaterale di recesso della banca) le parti si sarebbero basate sulla predetta fascia, con un'ampia serie di dati di mercato, così come questo si presentava all'epoca.

(51)

Per quanto riguarda il premio per il carattere permanente del conferimento, la Germania afferma più specificamente che le operazioni analoghe prevedevano una durata di 10 o 12 anni, ma anche di 32 anni o illimitata. Il premio dello 0,2 % annuo per il carattere permanente del conferimento è consueto sul mercato tenuto conto del merito di credito AAA/Aaa della Helaba al momento dell'operazione, un merito di credito che nessuno degli altri enti creditizi presi in considerazione raggiungeva. Dalle operazioni sul mercato dei capitali prese in considerazione a titolo di confronto non si evince alcun rapporto diretto tra entità della remunerazione e importo dei fondi raccolti, né dal punto di vista degli istituti (importo totale della rispettiva emissione) né dal punto di vista dell'investitore (importo della relativa tranche sottoscritta).

(52)

Sulla remunerazione dell'1,4 % la Helaba ha dovuto inoltre pagare l'imposta sulle attività produttive, cui il Land Assia non è soggetto, il che porta l'onere complessivo all'1,66 % (al lordo delle imposte). Pertanto, secondo la Germania, nel confronto delle remunerazioni occorre tener conto, in relazione al conferimento tacito della Helaba, dell'effetto dell'imposta sulle attività produttive pari allo 0,26 % annuo. Gli investitori privati operanti in Germania pagano l'imposta sulle attività produttive sui dividendi percepiti sui conferimenti taciti. Non essendo, però, il Land Assia soggetto all'imposta sulle attività produttive, La Helaba ha dovuto pagare al suo posto l'imposta gravante sulla remunerazione del conferimento tacito. Un investitore istituzionale operante in un'economia di mercato avrebbe quindi chiesto una remunerazione più elevata di quella chiesta dal Land per compensare l'onere dovuto all'imposta sulle attività produttive. La Helaba, a sua volta, sarebbe stata senz'altro disposta a pagare al predetto investitore il premio sulla remunerazione dato che per la banca è indifferente se il premio viene pagato all'investitore come remunerazione o versato al fisco come imposta sulle attività produttive. Se si include l'effetto dell'imposta sulle attività produttive dello 0,26 % annuo, l'onere per la Helaba risultante dall'obbligo di corrispondere una remunerazione dell'1,40 % annuo per il conferimento tacito ammontava in totale all'1,66 % annuo, una percentuale che rientrava chiaramente nella fascia di mercato e che costituiva il risultato delle trattative tra la Helaba e il Land Assia.

(53)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, per la Helaba la remunerazione pagata era fiscalmente deducibile come costo operativo. I conferimenti taciti costituiscono fondi propri solo per il calcolo della solvibilità ai fini di vigilanza, mentre sotto il profilo del diritto societario e tributario sono considerati capitale esterno.

(54)

Inoltre, per la crescita annuale programmata, la banca aveva bisogno solo di […] milioni di DEM, mentre il valore del patrimonio di promozione in quanto patrimonio di vigilanza ammontava a più di […] milioni di DEM. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la Helaba non avrebbe accettato un conferimento tacito di 2,5 miliardi di DEM in un'unica soluzione, dato che un tale importo avrebbe coperto il suo fabbisogno di fondi propri per molti anni, preferendo invece rivolgersi a varie riprese al mercato dei capitali. Nonostante questi effetti onerosi per la Helaba non venne concordata alcuna riduzione del tasso di remunerazione dell'1,4 %. Il Land e la Helaba hanno invece convenuto come soluzione transitoria un utilizzo e una remunerazione progressivi del conferimento tacito (il meccanismo progressivo). La banca intendeva in tal modo realizzare un meccanismo in base al quale il conferimento venisse remunerato solo in funzione del conseguimento degli obiettivi di crescita fissati dal proprietario della banca e dell'importo effettivamente utilizzato per la copertura di attività di rischio. Un tale meccanismo sarebbe stato però troppo svantaggioso per il Land Assia e pertanto inaccettabile. Nel corso delle trattative intese a raggiungere un compromesso tra gli interessi divergenti, è stato concordato un meccanismo di remunerazione per tranche crescenti di anno in anno (1999: […] milioni di DEM, 2000: […] miliardi di DEM, 2001: […] miliardi di DEM, 2002: […] miliardi di DEM, 2003: […] miliardi di DEM, limite massimo dei fondi propri di base utilizzabili). Questo meccanismo progressivo prevedeva per i primi anni un aumento decisamente più veloce di quanto necessario alla crescita programmata della banca. Il comitato direttivo ha pertanto chiesto al consiglio di amministrazione di autorizzare una quota speciale aggiuntiva di […] milioni di DEM per la copertura del patrimonio di vigilanza, dai cui ricavi avrebbe dovuto essere finanziata la remunerazione della differenza, in modo da assicurare la neutralità dell'utilizzo del conferimento sotto il profilo del risultato di esercizio. Secondo la Germania ciò dimostra che la «sovra-dotazione» della banca non solo non ha creato vantaggi aggiuntivi ma che senza la quota speciale vi sarebbero state ripercussioni sui ricavi della banca, perché alla remunerazione delle quote non coperte da attività aggiuntive della base di calcolo progressivamente crescente non avrebbe corrisposto alcun reddito.

(55)

In questo modo sarebbero risultati pagamenti crescenti di anno in anno per un importo fino a circa 33 milioni di DEM a partire dal 2003. Oltre alla remunerazione del conferimento tacito la banca avrebbe dovuto sostenere i costi di rifinanziamento dei crediti concessi.

(56)

La Germania ha quindi formulato osservazioni in merito al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Secondo la giurisprudenza, la conformità alle condizioni di mercato di una prestazione e di una controprestazione deve essere giudicata dal punto di vista dell'investitore. Solleva quindi riserve il fatto che la Commissione, come indicato nella decisione di avvio del procedimento, esamini principalmente dal punto di vista del beneficiario se la Helaba abbia ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nelle normali condizioni di mercato.

(57)

La Commissione segue quindi un approccio non corretto quando, nell'esaminare se dalla quota non remunerata del conferimento tacito siano derivati ulteriori vantaggi per la Helaba (miglioramento della solvibilità generale), non tiene conto se un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe accettato una base di calcolo progressivamente crescente per la remunerazione. Secondo il punto 327 della sentenza nella causa WestLB l'esame non può essere fatto con riferimento alla sola impresa beneficiaria dell'investimento. Ogni ulteriore vantaggio del beneficiario sarebbe irrilevante se, per qualsiasi motivo, un investitore operante in un'economia di mercato non avrebbe richiesto una remunerazione aggiuntiva per detto vantaggio. Nessun ente creditizio sarebbe stato disposto a corrispondere sin dall'inizio una remunerazione sull'intero volume, qualora, per espandere la propria attività, avesse potuto utilizzare solo importi parziali soggetti ad un lento incremento e se non avesse saputo come utilizzare gli importi eccedenti. Il Land Assia voleva però investire il patrimonio speciale per la promozione dell'edilizia residenziale indiviso, nonostante la sua entità, e presso un unico ente creditizio. In un caso del genere un investitore privato non avrebbe preteso una remunerazione immediata dell'intero conferimento, se non nel caso in cui avesse trovato un ente creditizio che, o a seguito di un'espansione esplosiva della sua attività o per compensare perdite ingenti, avesse avuto bisogno di un apporto di capitale di tale entità, il che non è stato nel caso in oggetto. La Helaba non ha tratto alcun vantaggio dalle quote del conferimento tacito di cui nei primi anni non poteva avvalersi ai fini di vigilanza, né avrebbe potuto utilizzare secondo la volontà dei proprietari.

(58)

Sulla base del meccanismo progressivo concordato con il Land Assia, per l'espansione dell'attività la Helaba avrebbe utilizzato solo tranche di circa […] milioni di DEM all'anno, a cui va aggiunta la summenzionata quota speciale pari a circa […] milioni di DEM. Dal punto di vista economico il meccanismo progressivo equivarrebbe ad una assunzione scaglionata nel tempo di una serie conferimenti taciti. Pertanto, gli importi ricevuti dagli enti creditizi privati potrebbero essere confrontati al massimo con gli importi delle singole tranche. Si può pertanto affermare che l'ordine di grandezza era consueto sul mercato. Il Land non ha potuto esigere un premio sulla remunerazione per l'assunzione del patrimonio speciale indiviso, a cui peraltro solo la Helaba si era detta disposta, ma ha dovuto accettare, come risultato delle trattative, che venissero remunerati progressivamente solo importi parziali del conferimento.

(59)

A ragione il conferimento non è stato remunerato per la sua funzione ulteriore di copertura tramite il pagamento di una commissione di avallo, perché non è stato utilizzato dalla banca ai fini di vigilanza per l'espansione della sua attività. Infatti, sotto il profilo economico non avrebbe molto senso che un ente creditizio a cui le agenzie di rating hanno già attribuito il merito di credito più elevato debba corrispondere una remunerazione per la funzione di copertura di fondi ulteriori da esso raccolti. Le condizioni alle quali l'ente creditizio ha potuto raccogliere capitale esterno non sarebbero ulteriormente migliorate, per cui non vi è stato un vantaggio monetario. Pertanto, l'investitore, nel cui interesse il capitale è stato conferito per intero e indiviso alla banca, non avrebbe potuto imporre una remunerazione per la funzione di copertura.

(60)

Le riserve formulate dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento in merito alla mancanza di liquidità del capitale si basano in parte dalla metodologia adottata nella decisione relativa al caso WestLB, metodologia che non può applicarsi al caso in oggetto date le notevoli differenze nelle circostanze di fatto. Secondo la Germania, nel caso in oggetto, occorre detrarre dalla remunerazione dei conferimenti taciti analoghi ma liquidi i costi lordi di rifinanziamento e non soltanto i costi netti, dato che anche nel caso degli enti creditizi privati la remunerazione per la funzione di liquidità dei conferimenti taciti da essi raccolti è deducibile fiscalmente. Se nel caso della Helaba si detraggono dalla remunerazione fittizia per un conferimento tacito liquido solo i costi netti di rifinanziamento, altrettanto occorre fare per la remunerazione effettivamente pagata dagli enti creditizi privati per conferimenti taciti liquidi, altrimenti il confronto risulta falsato.

IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

1.   OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE BDB

(61)

Secondo BdB, la Helaba non ha pagato una remunerazione adeguata per i fondi propri di base conferiti e ha ricevuto di conseguenza un aiuto di Stato.

(62)

Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2003 in merito ai procedimenti avviati il 13 novembre 2002 nei confronti delle Landesbanken, BdB sostiene che, per determinare la remunerazione adeguata occorra utilizzare la metodologia applicata dalla Commissione nella decisione relativa al caso WestLB.

(63)

Il primo passo consiste nel mettere a confronto il capitale messo a disposizione con altri strumenti di capitale proprio. Come secondo passo, occorre determinare la remunerazione minima che un investitore potrebbe aspettarsi per l'investimento concreto nei fondi propri della Landesbank. Infine, vanno calcolate le maggiorazioni e le riduzioni eventualmente applicate in ragione delle specificità del trasferimento.

1.1.   CONFRONTO CON ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE PROPRIO

(64)

Secondo le informazioni fornite da BdB, a partire dal 1992 quasi tutte le Landesbanken hanno avuto bisogno di fondi propri di base aggiuntivi per soddisfare i requisiti più rigorosi imposti dalla nuova direttiva sul coefficiente di solvibilità. Senza gli aumenti di capitale, le Landesbanken avrebbero dovuto ridimensionare l'attività. Se ne deduce, secondo BdB, che il capitale conferito può essere messo a confronto solo con gli strumenti di capitale proprio che nell'anno del conferimento erano riconosciuti come fondi propri di base (capitale di classe 1) e disponibili in Germania. Per tale ragione, sarebbero automaticamente esclusi dal confronto le azioni privilegiate, prive di diritto di voto, i diritti di godimento (Genussrechte) e le cosiddette perpetual preferred shares (azioni privilegiate irredimibili), tre strumenti di capitale proprio che in Germania non sono riconosciuti come fondi propri di base, ma solo come fondi propri supplementari (capitale di classe 2).

(65)

All'epoca in cui vennero effettuati i vari conferimenti, in Germania erano riconosciuti come fondi propri di base solo il capitale sociale e le partecipazioni tacite. Secondo la BdB l'unica forma giuridica che la Helaba aveva a disposizione per l'investimento concreto era il capitale sociale. BdB non contesta il riconoscimento effettivamente intervenuto da parte delle autorità, ma sostiene piuttosto che non si sarebbe dovuto procedere al riconoscimento, dato che sotto il profilo economico e giuridico il conferimento tacito del Land Assia concordato nel caso specifico è equiparabile unicamente al capitale sociale e non ai «normali» conferimenti taciti. Dato che ormai il riconoscimento vi è stato, quantomeno la remunerazione del conferimento tacito dovrebbe basarsi sulla remunerazione del capitale sociale, dato che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe preteso tale remunerazione, vista l'analogia con il capitale sociale e tenuto conto della concreta struttura del rischio.

(66)

BdB analizza quindi, sulla base di una serie di criteri, perché a suo parere il conferimento tacito del Land Assia vada confrontato, sotto il profilo economico e giuridico, con il capitale sociale e non con i conferimenti taciti osservabili sul mercato.

(67)

Nelle sue considerazioni BdB si basa sostanzialmente sul fatto che i «normali» conferimenti taciti sono solo di durata limitata, prevedono la possibilità di recesso e, secondo i principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, non possono essere utilizzati per volumi superiori al 15 % dei fondi propri di base; invece, il conferimento tacito del Land Assia, al pari del capitale sociale, è di durata illimitata e consente il superamento del limite del 15 %. Inoltre da un accordo sul carattere subordinato non si può dedurre l'esistenza di un rischio ridotto per l'investitore, dato che il capitale conferito costituisce una parte consistente del totale dei fondi propri di base, in alcuni casi fino al 50 %. Ciò accresce sostanzialmente le probabilità che in caso di perdita si faccia ricorso al capitale conferito, ragione per cui si dovrebbe corrispondere un premio di rischio superiore. BdB sostiene inoltre che sotto il profilo della vigilanza bancaria i conferimenti taciti andrebbero riconosciuti unicamente come capitale di classe 1 di livello inferiore (lower-tier-1), per cui, conformemente alla «dichiarazione di Sydney» del 1998 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria potrebbero costituire solo fino al 15 % della quota richiesta di fondi propri di base. Pertanto le partecipazioni tacite non possono essere utilizzate per grandi volumi che superano questo limite. Infine, i perpetuals della Deutsche Bank citati dalla Germania non possono essere assunti come criterio di riferimento di una remunerazione adeguata, dato che, essendo soggetti tutti al limite del 15 %, non avrebbero potuto costituire un'alternativa per la Helaba alla fine del 1998.

(68)

Un altro elemento da considerare è il fatto che il Land ha messo a disposizione della Helaba il conferimento senza possibilità di recesso da parte sua, ossia per una durata illimitata. Sebbene neanche un azionista possa «recedere» dal suo capitale azionario, egli è tuttavia libero di decidere di vendere le sue azioni e di investire altrove. A prescindere dai dettagli della forma giuridica, nel caso di specie manca una tale trasferibilità, dato che in ogni modo non esiste un mercato per un investimento di tale entità e di durata illimitata. Al contrario gli investitori privati si riservano di norma la possibilità di ritirare il loro capitale in caso di risultati costantemente negativi, per poterli investire in modo più redditizio. Un investitore privato potrebbe forse accettare di vincolare in modo permanente il capitale di rischio solo in cambio di un rendimento elevato.

(69)

La forma di apporto di capitale scelta nel caso di specie rappresenta pertanto un normale investimento nel capitale sociale, per il quale un investitore operante in un'economia di mercato esigerebbe un rendimento corrispondente. In particolare, non si può tener conto della durata illimitata semplicemente tramite un premio sul rendimento di base di un conferimento tacito (di durata limitata) determinato tramite un simile confronto.

(70)

Le due tabelle che seguono illustrano le differenze sostanziali tra il «conferimento tacito» della Helaba e gli altri strumenti di capitale proprio a disposizione al momento in cui l'investimento venne realizzato:

 

«Conferimento tacito» della Helaba

Capitale sociale

Partecipazione tacita

Azioni privilegiate

Diritti di godimento

Preferred Shares

Disponibilità sul mercato tedesco nel 1998

Qualificazione sotto il profilo della vigilanza

Fondi propri di base

Fondi propri di base

Fondi propri di base solo a determinate condizioni e limite del 15 %

Fondi propri supplementari

Fondi propri supplementari a determinate condizioni

Fondi propri supplementari o fondi propri di base con limite del 15 %

 

Capitale sociale

«Conferimento tacito» della Helaba

Partecipazione tacita

Applicabile ai grandi volumi

No

Durata illimitata

No

L'investitore non gode del diritto di recesso

Partecipazione alle perdite correnti

Rimborso dopo i creditori in caso di insolvenza

Nessuna «subordinazione» interna rispetto al capitale sociale

Rimborso prima del capitale sociale

Remunerazione in funzione degli utili

Nessun pagamento posticipato in caso di mancata remunerazione

No Possibilità di pagamento posticipato cumulativo

1.2.   DEDUCIBILITÀ FISCALE

(71)

BdB mette in dubbio che la quota degli utili del Land Assia sia fiscalmente deducibile come costo operativo. Si può supporre che con il conferimento tacito il Land Assia si sia assunto un notevole rischio imprenditoriale, in ragione sia dell'importo elevato del capitale investito sia dell'impossibilità di recedere dalla partecipazione. Questo rischio imprenditoriale giustificherebbe l'esistenza di una Mitunternehmerschaft (compartecipazione all'impresa, una forma atipica di società tacita), la qualificazione ai fini fiscali del conferimento tacito come fondi propri della Mitunternehmerschaft e la non deducibilità nel caso della Helaba della quota degli utili del socio tacito come costo operativo.

1.3.   LA REMUNERAZIONE MINIMA PER UN INVESTIMENTO NEL CAPITALE SOCIALE DI UNA LANDESBANK

(72)

BdB sostiene che tutti i metodi per determinare la remunerazione adeguata (rendimento) dei fondi propri messi a disposizione assumono come punto di partenza un rendimento privo di rischio a cui viene aggiunto un premio di rischio. Tali metodi possono essere ricondotti al seguente principio di base:

Rendimento previsto per un investimento rischioso

= Rendimento privo di rischio + premio di rischio per l'investimento rischioso

(73)

Per stabilire il rendimento privo di rischio, BdB si rifà ai rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, dato che i titoli a reddito fisso degli emittenti pubblici costituiscono una forma di investimento priva di rischio o che presenta il rischio minore (13).

(74)

Per calcolare il premio di rischio, BdB determina in primo luogo il «premio di rischio del mercato», ossia la differenza tra il rendimento medio a lungo termine delle azioni e quello dei titoli di Stato. Per il mercato azionario tedesco, BdB, basandosi su uno studio di Stehle-Hartmond (1991), ipotizza un premio di rischio del mercato a lungo termine pari ad una percentuale uniforme del 4,6 %.

(75)

In secondo luogo, BdB determina il valore di beta delle Landesbanken, ovvero il premio di rischio individuale delle banche, in funzione del quale deve essere adeguato il premio di rischio generale del mercato. BdB ha dichiarato di aver determinato il valore di beta statisticamente, il che significa che i valori di beta sono stimati sulla base di un campione di dati storici. Secondo il risultato ottenuto da BdB tutti i valori di beta per tutte le Landesbanken e per tutti i periodi considerati sono maggiori di uno (14).

(76)

Secondo i calcoli di BdB, la remunerazione minima attesa per l'investimento nel capitale sociale della Helaba al 31 dicembre 1998, data del conferimento del patrimonio di promozione, ammontava all'11,66 % annuo.

1.4.   MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI IN RAGIONE DELLE SPECIFICITÀ DELLE OPERAZIONI

(77)

BdB osserva che il tasso del 4,2 % che nella decisione sul caso WestLB la Commissione aveva detratto dalla remunerazione minima del 12 % in ragione della mancanza di liquidità del patrimonio di Wfa è stato confermato dal Tribunale di primo grado. Non vi sarebbero motivi per discostarsi da questo metodo, per cui anche nei casi in oggetto dovrebbe essere applicata una riduzione per mancanza di liquidità. L'importo della riduzione per mancanza di liquidità dovrebbe essere calcolato, secondo il metodo già applicato nel caso WestLB, sulla base dei costi netti di rifinanziamento (costi lordi di rifinanziamento al netto dell'imposta sulle società).

(78)

Nel caso della Helaba la riduzione per mancanza di liquidità andrebbe calcolata sulla base di un tasso lordo di rifinanziamento del 6,57 % annuo (corrispondente al tasso di interesse di base di un investimento non rischioso a lungo termine al momento del conferimento nel 1998), al quale si applica la relativa aliquota fiscale complessiva, così da ottenere il tasso netto di rifinanziamento.

(79)

Secondo BdB, rispetto ad un «normale investimento nel capitale sociale», le procedure di trasferimento in oggetto presentano tre aspetti che favoriscono un aumento del rischio: il volume, in parte estremamente elevato, degli attivi trasferiti, la mancata emissione di nuove quote societarie e la conseguente rinuncia a diritti di voto aggiuntivi e la mancanza di fungibilità dell'investimento, ossia l'impossibilità di ritirare in qualsiasi momento dall'impresa il capitale investito. Applicando il metodo utilizzato nel caso WestLB, BdB ritiene giustificato un premio pari ad almeno l'1,5 % annuo.

1.5.   BASE DI CAPITALE E ELEMENTI DELLA REMUNERAZIONE

(80)

Innanzitutto, BdB rileva che nel caso della Helaba occorre prendere come base per il calcolo della remunerazione adeguata l'importo totale riconosciuto come fondi propri di base a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza e non solo la quota effettivamente utilizzata ovvero utilizzabile. A suo avviso, infatti, un investitore operante in un'economia di mercato non accetterebbe di limitare la remunerazione alla quota dei fondi effettivamente utilizzati. Per l'investitore privato, che si assume il rischio di perdita dell'investimento, è indifferente se l'ente creditizio utilizzi o no il capitale conferito per espandere la sua attività. Determinante, dal suo punto di vista, è piuttosto il fatto che non può più investire l'importo conferito e ricavarne un rendimento.

(81)

Il calcolo della remunerazione per gli anni dal 1998 al 2002 sulla base di tranche annualmente crescenti non è giustificato né come riduzione in ragione del mancato «frazionamento» del capitale conferito né per il fatto che il conferimento in blocco sarebbe stato oneroso per la Helaba. Anche qualora si ipotizzi che l'apporto di capitale non fosse necessario per soddisfare i criteri di solvibilità, esso ha comunque accresciuto notevolmente la dotazione di fondi propri della Helaba, consentendole un forte miglioramento della sua competitività. Un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe quindi preteso la remunerazione dell'intero importo in ragione del riconoscimento come patrimonio di vigilanza.

(82)

Alla quota del capitale conferito che non poteva essere utilizzata a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza dovrebbe essere applicata la commissione per la funzione di copertura pari allo 0,3 % annuo (determinata confrontando l'importo del capitale con una fideiussione) che la Commissione ha assunto come base nella decisione relativa al caso WestLB.

(83)

Solo la «commissione per la funzione di copertura» e il «premio per il carattere permanente» possono essere considerati elementi della remunerazione. L'imposta sulle attività produttive, che tra l'altro viene corrisposta in misura preponderante non al Land bensì al Comune, non può essere un elemento della remunerazione. Si tratta di un onere imposto dalla legge, riferito ad una fattispecie fiscale indipendente dalle intenzioni delle parti.

(84)

Infine, il rendimento non viene corrisposto al Land Assia, ma, una volta detratta l'imposta sui redditi di capitale, «versata come importo netto al patrimonio speciale». In sostanza, essendo proprietaria (unica) del patrimonio speciale, la Helaba paga a se stessa, cosa che però un investitore privato non avrebbe accettato come corrispettivo per il suo investimento.

2.   OSSERVAZIONI DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA E DELLA WEST-LB

(85)

Nelle osservazioni trasmesse il 30 ottobre 2003 dal governo federale in merito alla decisione della Commissione del 13 novembre 2002 di avviare il procedimento di indagine, il Land Renania Settentrionale-Vestfalia e la WestLB contestano che i patrimoni conferiti alle Landesbanken possano essere equiparati a capitale sociale. Essi sostengono invece che in Germania i conferimenti taciti e i cosiddetti perpetuals sono stati riconosciuti come fondi propri di base sin dal 1991. Inoltre, la remunerazione di un investimento non dipende dalla qualificazione attribuitagli dalle autorità di vigilanza bancaria, bensì dal relativo profilo di rischio. Dato che il patrimonio in questione ha carattere di garanzia subordinata, la struttura del rischio presenterebbe maggiori analogie con i conferimenti taciti o con i cosiddetti perpetuals che con gli investimenti nel capitale sociale.

(86)

La WestLB non ha niente da obiettare sotto il profilo metodologico all'uso del metodo CAPM per il calcolo della remunerazione minima di un investimento nel capitale sociale, ma ritiene che i valori di beta calcolati da BdB, nettamente superiori a 1, non siano corretti. Un fattore beta superiore a 1 significa che le azioni di una società presentano un rischio più elevato del rischio generale di mercato. Tuttavia l'investimento in una Landesbank presentava un rischio nettamente inferiore al rischio generale di mercato, in forza dell'esistenza, all'epoca indiscussa, dell'Anstaltslast (obbligo dell'ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di fornirgli i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento) e della Gewährträgerhaftung (l'obbligo dell'ente pubblico proprietario di un organismo avente funzioni pubbliche di far fronte ai creditori che questo non riuscisse a soddisfare tramite il proprio patrimonio).

(87)

Nel caso specifico delle Landesbanken sarebbe inoltre un errore utilizzare come riferimento il rendimento atteso al momento del conferimento del patrimonio. Questo approccio nel quadro del test dell'investitore privato sembra in principio ragionevole. Nel caso in oggetto esso imporrebbe di utilizzare il rendimento atteso nel 1991. Tuttavia, il fatto che un investitore riceva nel 2003 il rendimento atteso nel 1991, rendimento che supera ampiamente i rendimenti effettivamente conseguiti, contraddice ogni realtà economica. Applicare in modo schematico e permanente un tasso di rendimento di circa il 12 % equivarrebbe ad una penalizzazione ingiustificabile delle Landesbanken rispetto ai concorrenti privati.

(88)

Per quanto riguarda la riduzione per la mancanza di liquidità del patrimonio trasferito, la WestLB e il Land Renania Settentrionale-Vestfalia ritengono che il tasso dei titoli di Stato privi di rischio dovrebbe essere detratto integralmente dal rendimento di base. Essi sostengono che le Landesbanken non hanno ricevuto alcuna liquidità a seguito del trasferimento del patrimonio. Non è sostenibile sotto il profilo economico detrarre da questo tasso i risparmi fiscali, in quanto la remunerazione degli strumenti del mercato dei capitali è indipendente dalla situazione fiscale. Se ciò non fosse, il prezzo di uno stesso strumento del mercato dei capitali dovrebbe variare in funzione del regime fiscale.

(89)

Infine, il fatto che la mancanza di liquidità dei patrimoni non metteva a rischio la posizione di liquidità aveva l'effetto di ridurre il rischio e di conseguenza la remunerazione, elemento questo di cui occorreva tenere conto tramite una corrispondente riduzione. Analogamente doveva essere concessa una riduzione per l'«effetto proprietario», in quanto un investitore che già possiede azioni di una società valuta un investimento aggiuntivo diversamente da un nuovo investitore.

V.   COMMENTI DELLA GERMANIA SULLE OSSERVAZIONI DI BDB

(90)

Secondo la Germania BdB non è riuscito nel tentativo di reinterpretare il conferimento tacito come investimento nel capitale sociale e di mettere in dubbio l'adeguatezza della remunerazione concordata con il Land Assia e ad esso corrisposta. Non vi è pertanto alcun aiuto di Stato.

(91)

Secondo la Germania, non è giustificato calcolare la remunerazione indirettamente facendo riferimento alla remunerazione di un investimento fittizio nel capitale sociale. Sin dall'inizio il Land Assia ha conferito alla banca il patrimonio per la promozione dell'edilizia residenziale come conferimento tacito. Si tratta di uno strumento di finanziamento disciplinato dal diritto societario, dal diritto tributario e dalle norme in materia di vigilanza bancaria, che si differenzia sostanzialmente dall'investimento nel capitale sociale, un investimento quest'ultimo al quale il Land non era interessato e che i proprietari della banca non avrebbero accettato.

(92)

Da un lato BdB tralascia di considerare alcune caratteristiche importanti che differenziano il capitale sociale dai conferimenti taciti, dall'altro invoca differenze inesistenti tra i conferimenti taciti «normali» e il conferimento tacito del Land Assia.

(93)

In sostanza BdB sostiene che le partecipazioni tacite sono di durata limitata o prevedono la possibilità di recesso e pertanto, conformemente ai principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, sono riconosciute come fondi propri di base fino al 15 % del totale dei fondi propri di base di un ente creditizio. Essendo stato conferito alla Helaba per una durata illimitata e non essendo soggetto al limite del 15 %, il conferimento tacito del Land Assia non costituisce un conferimento tacito «normale», ma rappresenta, dal punto di vista funzionale, capitale sociale; pertanto, per il calcolo della remunerazione, occorre basarsi non su altri conferimenti taciti né su altri strumenti di capitale innovativi bensì sugli investimenti nel capitale sociale.

(94)

Questo argomento centrale di BdB non è corretto per molteplici motivi. La durata limitata e la possibilità di recesso non costituiscono, né sotto il profilo del diritto societario né ai sensi delle disposizioni in materia di vigilanza bancaria, caratteristiche obbligatorie e irrinunciabili delle partecipazioni tacite. A sua volta il capitale sociale non deve essere necessariamente di durata illimitata ed escludere la possibilità di recesso. Ai sensi del diritto societario tedesco, tutte le società, a prescindere dalla loro forma giuridica, possono essere costituite per una durata limitata ovvero può essere prevista la possibilità di recesso in caso di conferimento, il che non ne inficia il riconoscimento come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni tedesche sulla vigilanza bancaria.

(95)

BdB omette inoltre di menzionare che, secondo la «dichiarazione di Sydney» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e conformemente alla prassi delle autorità di vigilanza tedesche che ne è derivata, il limite del 15 % per il riconoscimento come fondi propri di base conformemente alle disposizioni internazionali in materia di vigilanza bancaria non si applica agli strumenti di capitale permanenti per i quali la possibilità di recesso spetti solo all'emittente (ma non all'investitore). Tra l'altro, la prassi seguita nel frattempo dalle autorità di vigilanza tedesche è quella di considerare anche un conferimento di durata almeno trentennale e per il quale il recesso dell'investitore sia esplicitamente escluso messo a disposizione «permanentemente» e non soggetto quindi al limite del 15 %. Ciò dimostra che la differenza tra conferimento di durata limitata e di durata illimitata non è affatto così netta come sostiene BdB, il che non consente né giustifica in nessun modo il tentativo di reinterpretare i conferimenti taciti come capitale sociale ai fini del calcolo della remunerazione adeguata.

(96)

Solo pochi mesi dopo la Helaba, la Deutsche Bank ha raccolto direttamente sul mercato dei capitali un conferimento «perpetuo» in forma di un cosiddetto «perpetual». Diversamente da quanto sostenuto da BdB, a detto conferimento, secondo quanto riferito in un articolo di giornale, non si applica il limite del 15 %, dato che non è stato concordato un aumento del tasso di interesse nel caso in cui la banca non eserciti il diritto di recesso accordatole (nessuna clausola di step-up). I perpetuals della Deutsche Bank non rappresentano affatto un'eccezione, dato che, stando agli esempi citati dalla Germania, nel periodo successivo altri enti creditizi hanno raccolto partecipazioni «perpetue» sul mercato. Nessuna delle emissioni, il cui volume poteva variare in caso di forte domanda dai 150 milioni di EUR a più di 2 miliardi di EUR, assicurava un rendimento che fosse anche solo lontanamente equivalente a quello del capitale sociale: la remunerazione oscilla tra 110 e 290 punti base sopra il mid-swap. Già nel 1999, ai fini della determinazione della remunerazione, il mercato non attribuiva alcuna importanza determinante né alla differenza tra strumenti di capitale a durata limitata e strumenti a durata illimitata né alla questione se i proventi dell'emissione ricadessero o no nel limite del 15 %.

(97)

Infondati sono anche i criteri invocati in maniera selettiva da BdB, criteri che dovrebbero dimostrare, da un lato, le analogie tra capitale sociale e conferimento tacito del Land Assia e, dall'altro, le differenze tra questo e i conferimenti taciti «normali». BdB, da un lato, tralascia di considerare la libertà lasciata alle parti di decidere in merito alla configurazione dei conferimenti taciti e, dall'altro, non tiene conto di caratteristiche essenziali e imprescindibili che distinguono il capitale sociale dalla partecipazione tacita.

(98)

Il capitale sociale non viene retribuito con un tasso di interesse, ma conferisce il diritto al pagamento di un dividendo, in funzione e soprattutto in proporzione agli utili. Al contrario la remunerazione di un conferimento tacito è solo in funzione degli utili. Nel caso del conferimento tacito, è lasciata alla libertà delle parti la decisione se prevedere o no pagamenti posticipati, una possibilità che comunque non rientra tra gli elementi costituitivi delle partecipazioni tacite «normali». In ogni caso secondo […] ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio è però previsto in caso di perdita l'obbligo subordinato di pagamento posticipato, tipico dei conferimenti taciti. Prioritario è l'obbligo di ricostituire l'importo originario del conferimento grazie agli utili futuri (15).

(99)

L'affermazione che per volumi molto grandi si può ricorrere solo al capitale sociale e non alle partecipazioni tacite «normali» viene contraddetta dall'entità dei conferimenti taciti raccolti sul mercato dei capitali da enti creditizi privati sia negli anni 1998/1999 che al momento attuale, per importi fino a circa 1 miliardo di EUR. In termini relativi, ogni conferimento tacito, anche quelli che superano il limite del 15 %, viene riconosciuto come fondi propri di base se soddisfa i requisiti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la prassi delle autorità di vigilanza tedesche che ne è derivata.

(100)

Un esempio recente della possibilità di superamento del limite del 15 % viene fornito da una delle banche appartenenti al BdB, la Deutsche Bank, con l'operazione finanziaria decisa il 2 dicembre 2003. Si tratta della raccolta di conferimenti taciti presso investitori privati per un importo complessivo di 300 milioni di EUR per una durata illimitata (cosiddetto perpetual) (16). Ciò dimostra ancora una volta che anche per i grandi volumi il mercato dei conferimenti taciti delle banche tedesche è liquido e trasparente. Con un premio pattuito per la funzione di copertura dello 0,99 %, l'operazione costituisce inoltre un'ulteriore dimostrazione del fatto che la remunerazione per la funzione di copertura del conferimento tacito nella Helaba da parte del Land Assia è in linea con il mercato ed è stata calcolata tenendo conto delle condizioni di mercato.

(101)

Su richiesta della Commissione la Germania ha presentato una tabella che illustra l'andamento dei conferimenti taciti e degli altri strumenti di capitale ibridi presso un gruppo scelto di grandi banche nel periodo dal 1998 al 2003. Secondo la Germania, dalla tabella si evince chiaramente come e in che misura gli enti creditizi menzionati hanno raccolto strumenti di capitale ibridi anche al di sopra del limite del 15 % fissato a fini di vigilanza bancaria, dato che la quota di detti strumenti sul totale dei fondi propri di base supera il 15 % (17).

 

[Banca A]

[Banca B]

[Banca C]

 

Strumenti di capitale ibridi (di cui conferimenti taciti) (milioni di €)

Fondi propri di base (milioni di €)

Quota degli strumenti di capitale ibridi ( %)

Strumenti di capitale ibridi (milioni di €)

Fondi propri di base (milioni di €)

Quota degli strumenti di capitale ibridi ( %)

Strumenti di capitale ibridi (milioni di €)

Fondi propri di base (miliardi di €)

Quota degli strumenti di capitale ibridi ( %) (18)

1998

612

(612)

15 978

4 %

10 623

614

13,0

5 %

1999

3 096

(713)

17 338

18 %

1 495

12 908

12 %

1 937

14,6

13 %

2000

3 275

(768)

21 575

15 %

1 574

12 046

13 %

2 014

21,3

9 %

2001

3 404

(811

24 803

14 %

1 923

11 542

17 %

3 650

21,7

17 %

2002

2 973

(686)

22 742

13 %

1 732

8 572

20 %

4 164

19,1

22 %

2003

3 859 (19)

(572)

21 618

18 %

1 561

7 339

21 %

4 076

14,4

28 %

(102)

Diversamente da quanto sostenuto da BdB, in caso di insolvenza, sia il conferimento tacito del Land Assia che i conferimenti taciti raccolti sul mercato dei capitali verrebbero rimborsati prima del capitale sociale, ossia avrebbero la precedenza su quest'ultimo. Diversamente da quanto sostenuto da BdB, in caso di insolvenza, sia il Land Assia che l'investitore di un qualsiasi conferimento tacito riceverebbero una quota parte della massa fallimentare, mentre il proprietario rimarrebbe a mani vuote, il che rappresenta un rischio ridotto rispetto al capitale sociale.

(103)

La società tacita si differenzia sostanzialmente dal capitale sociale per il fatto che il socio tacito non partecipa al patrimonio dell'impresa né gode del diritto di voto. Nella sua analisi BdB ignora questa distinzione, pretendendo invece che venga corrisposto un premio. Il mercato non segue questa logica.

(104)

I dubbi espressi da BdB sulla deducibilità fiscale della remunerazione sono infondati. Il Land Assia non si è assunto né il rischio né l'iniziativa imprenditoriali inerenti ad una Mitunternehmerschaft. Conformemente al contratto di costituzione della società tacita, come ogni tipico socio tacito, il Land Assia partecipa unicamente ai profitti e alle perdite correnti della Helaba, non però alle riserve tacite (stille Reserven), né all'avviamento né alle rivalutazioni del patrimonio della società. Con lo scioglimento della società tacita gli viene restituito unicamente il suo conferimento. Al Land Assia non è stata data alcuna possibilità di esercitare diritti societari equivalenti ai diritti di voto, di controllo o di opposizione di un socio in accomandita o ai diritti di controllo di cui all'articolo 716, paragrafo 1, del codice civile tedesco propri del socio di una società disciplinata dal codice civile. Peraltro, ai sensi del trattato intertedesco (Staatsvertrag) concluso tra i Länder Assia e Turingia sulla costituzione di una organizzazione comune delle casse di risparmio, la banca non avrebbe potuto ammettere un socio tacito atipico. Non sussistendo una Mitunternehmerschaft anche le autorità fiscali hanno riconosciuto la deducibilità fiscale della remunerazione corrisposta al Land Assia.

(105)

Anche il trattamento contabile è diverso. Il servizio del capitale sociale avviene tramite l'utile di bilancio (eccedenza delle voci dell'attivo su quelle del passivo) su decisione dell'assemblea generale. Nel caso del conferimento tacito del Land Assia la remunerazione riduce invece il risultato operativo della banca in quanto diminuisce gli interessi netti percepiti (la remunerazione è una componente delle spese per interessi) e, non rappresentando una destinazione dell'utile, non richiede una decisione dei soci. Questo trattamento contabile obbligatorio del conferimento tacito va a incidere sul cost/income ratio (rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) e sulla redditività contabile del capitale proprio.

(106)

Contrariamente a quanto sostiene BdB, un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe accettato di limitare la base di calcolo della remunerazione alla quota effettivamente utilizzata per l'espansione dell'attività, senza chiedere una remunerazione dello 0,3 % per la quota eccedente, in analogia con la decisione della Commissione nel caso WestLB. Dato il limitato fabbisogno comunicato sin dall'inizio dalla Helaba, nessun altro investitore sarebbe riuscito a ottenere un risultato negoziale migliore di quello ottenuto dal Land Assia.

(107)

In merito al livello della remunerazione adeguata, l'argomentazione di BdB è errata nelle premesse stesse. L'unico criterio di riferimento può esser costituito dalle remunerazioni pattuite sul mercato nel periodo in oggetto per analoghi conferimenti taciti in enti creditizi. Nel confrontare le remunerazioni occorre tener conto delle differenze nella configurazione dei diversi conferimenti taciti e nella qualità degli enti creditizi beneficiari, mediante l'applicazione di maggiorazioni o di riduzioni rispetto a dette remunerazioni e non rispetto alla remunerazione di un ipotetico investimento nel capitale sociale.

(108)

A prescindere da questo aspetto, anche il calcolo del rendimento degli investimenti nel capitale sociale effettuato da BdB è errato. Ai fini della determinazione del valore di beta le Landesbanken non possono essere assimilate alle banche commerciali private (le cosiddette Kreditbanken), esposte ad un rischio sistemico superiore alla media. Più correttamente, occorre invece prendere come riferimento il gruppo chiaramente definito delle banche quotate in borsa, le cosiddette «banche CDAX». Una quota elevata del totale di bilancio della Helaba è costituita da crediti a basso rischio interbancari, ipotecari e verso autorità comunali. Nel quadro di una valutazione aziendale obiettiva, il 1o gennaio 1999, un esperto ha calcolato un valore di beta di […], ben al di sotto quindi di 1, per sette enti creditizi con una struttura del rischio analoga in termini di rischio operativo, attività commerciale, struttura della clientela e dimensioni. Ipotizzando un rendimento di mercato a lungo termine del 5,0 % e un tasso di interesse a lungo termine privo di rischio del 6,0 %, l'esperto ha calcolato un costo del capitale proprio al 1o gennaio 1999 pari a […] %. L'affermazione di BdB che il rendimento del capitale proprio della Helaba era pari all'11,66 % al 31 dicembre 1998 è basata su un valore di beta eccessivo e su dati storici non più attuali. Il livello dei tassi ha subito notevoli variazioni negli ultimi decenni e le affermazioni di BdB in merito all'inflazione e alle aspettative di inflazione risultano pertanto incomprensibili in questo contesto.

(109)

Inoltre, la remunerazione pattuita per la durata del conferimento tacito può essere confrontata solo con il rendimento variabile del capitale sociale e non con il rendimento del capitale sociale dell'impresa al momento dell'investimento. Nessuno avrebbe potuto garantire al proprietario della banca un rendimento del capitale proprio pari al livello registrato alla fine del 1998, sottraendolo così al rischio di variazione del rendimento.

(110)

Le affermazioni di BdB in merito all'importo della detrazione dei costi di rifinanziamento non sono pertinenti. I costi netti di rifinanziamento possono essere assunti come riferimento solo nel caso in cui anche dalle remunerazioni prese a confronto, pagate da enti creditizi privati per conferimenti taciti analoghi da essi raccolti sul mercato dei capitali, venga detratta la quota fiscale teorica o effettiva a carico di detti enti. Tuttavia, di norma per i conferimenti raccolti sul mercato dei capitali viene indicata non la remunerazione totale, bensì solo il premio sulla remunerazione, che nel caso degli strumenti a tasso variabile e dei conferimenti in natura è identico alla remunerazione per la funzione di copertura. È quindi possibile confrontare direttamente la remunerazione del conferimento tacito del Land Assia e le remunerazioni pagate sul mercato. Il ricorso indiretto ad una remunerazione complessiva fittizia per un conferimento in denaro fittizio, da cui detrarre successivamente i costi di rifinanziamento, non solo è superfluo ma aumenta tra l'altro di molto l'incertezza della valutazione quantitativa, dato che occorre introdurre stime in varie fasi.

(111)

Diversamente da quanto sostiene BdB, un premio sulla remunerazione non è giustificato. Non ci sono prove empiriche che dimostrino che sul mercato viene pagato un premio per conferimenti di notevole entità. Operazioni analoghe di raccolta di capitali da parte di enti creditizi privati non evidenziano alcun nesso tra importo e remunerazione. Al contrario, il Land ha dovuto accettare il meccanismo progressivo concordato perché inizialmente la Helaba non sapeva come utilizzare il patrimonio speciale indiviso. Sul mercato nessun investitore sarebbe stato in grado di ottenere una remunerazione immediata per l'intero importo e in aggiunta anche un premio.

(112)

Inoltre, alle società tacite non si può applicare il principio che per investimenti nel capitale sociale la rinuncia al diritto di voto debba essere compensata da una remunerazione aggiuntiva. Per legge il socio tacito non gode di alcun diritto di voto, e il mercato non remunera la «rinuncia» del socio tacito alla possibilità di esercitare la sua influenza.

(113)

In principio è giusta l'affermazione che sul mercato un investitore potrebbe accettare la mancanza di fungibilità del suo investimento in cambio di un rendimento più elevato. Per questo, nelle discussioni che hanno preceduto l'operazione, si è tenuto conto anche della mancanza di fungibilità del conferimento tacito del Land rispetto al capitale costituito da diritti di godimento. Le parti hanno inoltre tenuto conto del carattere permanente del conferimento tramite il premio sulla remunerazione dello 0,20 % annuo. Un investitore privato avrebbe però tenuto conto del fatto che nel caso in oggetto si cercava un investimento non per un importo in denaro, bensì per un consistente patrimonio speciale a destinazione vincolata indivisibile, che poteva essere trasferito solo come conferimento in natura. L'affermazione di BdB che in pratica non esiste un mercato per un tale investimento si applica non solo al reinvestimento (fungibilità) ma anche all'investimento iniziale. Non è plausibile che ciononostante un investitore privato potesse pretendere e ottenere un premio superiore al premio dello 0,20 % annuo concordato per il carattere permanente. Su questo punto BdB non ha fornito né precisazioni né giustificazioni.

(114)

Contrariamente a quanto affermato da BdB, nel confronto di mercato occorre tener conto dell'effetto dell'imposta sulle attività produttive. I conferimenti taciti in enti creditizi vengono in genere effettuati da investitori istituzionali che sono tenuti a pagare l'imposta sulle attività produttive sulla remunerazione percepita. Non essendo soggetto all'imposta sulle attività produttive, il Land è invece disposto ad accettare una remunerazione proporzionalmente inferiore. La non assoggettabilità del Land comporta come contropartita l'obbligo di pagamento da parte della banca, che è invece soggetto d'imposta. Non ha importanza se il pagamento viene effettuato a favore del Land o del Comune, così come è irrilevante se l'imposta viene calcolata sull'imponibile — di norma del destinatario della remunerazione, in questo caso, però, della banca — fin tanto che la banca consegue un reddito. In caso di perdite, invece, viene meno non solo il pagamento dell'imposta ma anche il pagamento della remunerazione del conferimento.

(115)

Contrariamente a quanto affermato da BdB, la Helaba non paga la remunerazione a se stessa. Secondo la decisione del Land Assia, i ricavi al netto delle imposte derivanti dall'investimento del patrimonio speciale non confluiscono nel bilancio generale, ma sono anch'essi a destinazione vincolata e devono essere utilizzati a sostegno dell'attività di promozione. Si tratta di una questione di impiego dei fondi versati al Land dalla Helaba.

VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(116)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

1.1.   RISORSE STATALI

(117)

Con il conferimento tacito il Land Assia ha optato per una forma di apporto di capitale basata sul principio del trasferimento alla Helaba di patrimonio pubblico di promozione al fine di rafforzare la dotazione di fondi propri di base della banca e di conseguire ulteriori entrate per il Land Assia. Sebbene le somme rimborsate su tali crediti continuassero a restare a disposizione del patrimonio di promozione e fossero pertanto destinate ad obiettivi di interesse pubblico, il patrimonio è stato riconosciuto ai fini di vigilanza e ha potuto quindi essere utilizzato a fini di copertura dalla Helaba, la quale opera in regime di concorrenza con altri enti creditizi. In tal modo sono state trasferite alla Helaba risorse statali.

1.2.   TRATTAMENTO FAVOREVOLE DI UNA DETERMINATA IMPRESA

(118)

Per accertare se il trasferimento di risorse statali ad un'impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione applica il cosiddetto «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Questo principio è stato accettato e sviluppato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado in una serie di cause, in particolare nella sentenza nella causa WestLB, il cui contesto è rilevante ai fini del caso in esame (20).

a)   Il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

(119)

Secondo tale principio, non si ha trattamento favorevole di un'impresa quando vengono messi a disposizione capitali a «condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata» (21). Sussiste invece trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando la remunerazione prevista e/o la situazione finanziaria dell'impresa siano tali per cui non sia possibile attendersi un rendimento normale entro un lasso di tempo ragionevole.

(120)

Il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato è applicabile anche a tutte le imprese pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano redditizie od operino in perdita. Questa posizione della Commissione è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza nella causa WestLB (22).

(121)

Alla luce di detto principio, la questione fondamentale nel caso in esame è pertanto accertare se un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe trasferito alla Helaba alle stesse condizioni un capitale con le stesse caratteristiche del patrimonio di promozione del Land Assia, in particolare tenuto conto dei previsti rendimenti dell'investimento.

b)   Qualificazione giuridica ed economica del capitale trasferito

(122)

Il 31 dicembre 1998 il Land Assia ha trasferito alla Helaba in forma di conferimento tacito un patrimonio di promozione costituito da uno stock nominale di prestiti del Land pari a 6,026 miliardi di DEM (3,081 miliardi di EUR) ed un valore attualizzato calcolato da un esperto in 2,473 miliardi di DEM (1,264 miliardi di EUR).

(123)

Come illustrato in precedenza, il BAKred ha riconosciuto l'intero importo del conferimento come fondi propri di base ai fini di vigilanza. Soltanto una quota ridotta, di importo annualmente variabile, è stata utilizzata a copertura dell'attività di promozione. Questa parte del conferimento tacito iscritta a bilancio aveva meramente funzioni di copertura per la Helaba. Gran parte della restante parte era a disposizione della Helaba per la copertura e per l'espansione dell'attività esercitata in regime di concorrenza. In linea con la prassi seguita nel caso WestLB, la Commissione determina la remunerazione adeguata del patrimonio di promozione trasferito sulla base della sua utilità commerciale per la Helaba. Come già illustrato, nel caso in esame il punto di partenza per determinare la remunerazione consueta sul mercato è la remunerazione che esigerebbe un investitore operante in un'economia di mercato il quale mettesse a disposizione di una banca fondi propri in questa forma.

(124)

Il denunciante fa valere a questo proposito che, come nel caso del trasferimento del patrimonio di Wfa alla WestLB, anche il capitale messo a disposizione della Helaba presenta analogie con un investimento nel capitale sociale. La Germania contesta invece l'analogia con il capitale sociale e sostiene invece che si tratta di un conferimento tacito, il che influisce sul livello della remunerazione.

(125)

La Germania, la Helaba e il denunciante concordano sul fatto che il patrimonio di promozione compreso nel conferimento tacito del Land Assia costituisce fondi propri di base. La riserva speciale è stata riconosciuta dal BAKred come fondi propri di base (capitale di classe 1) e può pertanto essere confrontata solo con gli strumenti di capitale proprio che nell'anno del conferimento erano riconosciuti come fondi propri di base in Germania ed erano concretamente a disposizione della Helaba al momento del conferimento per un investimento di questo ordine di grandezza, che rappresentava chiaramente più del 15 % dei fondi propri di base.

(126)

Su questo punto la Commissione concorda con le parti. Già nella decisione sul caso WestLB del 1999 essa aveva specificato che per la determinazione della remunerazione adeguata del capitale trasferito non ci si poteva basare su un confronto tra il patrimonio di Wfa, riconosciuto come fondi propri di base, e strumenti di capitale utilizzabili unicamente come fondi propri supplementari, quali ad esempio i certificati rappresentativi di diritti di godimento (Genussscheine) e le azioni privilegiate senza diritti di voto (decisione 2000/392/CE, punto 199). I fondi propri di base sono molto più utili per un'impresa, in quanto le consentono di raccogliere fondi propri supplementari (ad es. certificati rappresentativi di diritti di godimento) per lo stesso importo e aumentare in tal modo la dotazione di fondi propri. Presupposto per il riconoscimento come fondi propri di base è l'esistenza di una maggiore esposizione al rischio del capitale messo a disposizione, che, in principio, si riflette anche in una remunerazione di tali strumenti superiore a quella consueta sul mercato. Si può quindi escludere in partenza la similarità con i cosiddetti fondi propri supplementari, che possono essere utilizzati solo in misura limitata per l'espansione dell'attività.

(127)

Tuttavia, secondo BdB, per questo investimento concreto, l'unica forma giuridica a disposizione della Helaba era quella del capitale sociale. Secondo la Germania era possibile anche la forma giuridica del conferimento tacito di durata illimitata (perpetual), che soddisfaceva sia i requisiti fissati dall'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio sia i criteri della cosiddetta «dichiarazione di Sydney» del Comitato per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, requisiti che orientavano la prassi decisionale dell'autorità tedesca di vigilanza bancaria, il BAKred. Oggetto dell'accordo concluso tra il Land Assia e la Helaba era pertanto la forma giuridica del conferimento tacito di durata illimitata, riconosciuto come tale sia dalla competente autorità di vigilanza bancaria, il BAKred, sia dalle competenti autorità fiscali.

(128)

A parere della Commissione, la Germania ha dimostrato in maniera soddisfacente che gli argomenti di BdB sono infondati. BdB sostiene che il conferimento tacito del Land Assia costituisce un abuso della forma del conferimento tacito «normale». Secondo BdB, dal punto di vista economico il conferimento tacito presenta talmente tanti elementi in comune con il capitale sociale che un investitore avrebbe preteso un tasso di interesse corrispondente alla remunerazione del capitale sociale.

(129)

In primo luogo, la Commissione prende atto del fatto che il conferimento tacito è stato esplicitamente concordato come tale tra il Land Assia e la Helaba e riconosciuto come tale delle competenti autorità tedesche. Perché si possa supporre un abuso della forma, occorre dimostrare senza ombra di dubbio che le competenti autorità tedesche abbiano commesso un errore nel riconoscere come tale il conferimento tacito del Land Assia. Non vi sono però elementi di prova in tal senso. Su questo punto la Commissione condivide l'opinione della Germania secondo cui la durata limitata di un conferimento tacito e la possibilità di recesso non costituiscono, né ai sensi del diritto societario né conformemente alle disposizioni in materia di vigilanza bancaria, caratteristiche essenziali e obbligatorie per il riconoscimento del conferimento tacito come fondi propri di base ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio. Inoltre, a parere della Commissione la «dichiarazione di Sydney» del Comitato di Basilea dell'ottobre 1998 va interpretata nel senso che il limite del 15 % si applica solo al riconoscimento come fondi propri di base di determinati strumenti di capitale innovativi, in particolare gli strumenti di durata limitata. Da questa interpretazione non si deve tuttavia trarre la conclusione opposta che gli strumenti di capitale innovativi permanenti non possano affatto essere riconosciuti come fondi propri di base o che anche ad essi si applichi il predetto limite. Peraltro, come la Germania ha ampiamente dimostrato, la prassi seguita anche dalle banche private negli ultimi anni conferma la possibilità di impiego degli strumenti di capitale innovativi permanenti come fondi propri di base sopra il limite del 15 %.

(130)

La Commissione ritiene infondati anche i criteri selettivi invocati da BdB. Dall'analisi del rischio emerge che, per tipologia, il conferimento tacito del Land Assia è maggiormente assimilabile al conferimento tacito «normale» che al capitale sociale. Anche su questo punto la Commissione condivide le argomentazioni della Germania.

(131)

A questo proposito, la Commissione ritiene essenziale il fatto che in caso di insolvenza sia il conferimento tacito del Land Assia che gli altri conferimenti taciti «normali», ossia di durata limitata, raccolti sul mercato dei capitali devono essere rimborsati prima del capitale sociale e che l'investitore in tal modo riceve una quota della massa fallimentare, mentre con un investimento nel capitale sociale rimarrebbe a mani vuote. La Germania ha presentato una perizia giuridica che dimostra che, ai sensi delle disposizioni del contratto, in caso di fallimento o di liquidazione, il conferimento tacito del Land Assia, nella misura in cui non si sia ridotto o esaurito in seguito a perdite, deve essere rimborsato prima del capitale sociale tramite eventuali crediti rimanenti.

(132)

Inoltre — fintanto che l'impresa non subisce perdite — sia il Land Assia che l'investitore di un conferimento tacito ricevono l'intero importo della remunerazione pattuita, mentre l'investitore in capitale sociale ha diritto solo al pagamento di un dividendo in proporzione agli utili. Anche sotto questo profilo il conferimento tacito del Land Assia è un tipico conferimento tacito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio.

(133)

Non convince inoltre l'obiezione di BdB secondo la quale il conferimento tacito è equiparabile al capitale sociale perché nel lungo periodo ha portato ad un aumento di quasi il 50 % dei fondi propri della Helaba. A tale proposito occorre ricordare in primo luogo il meccanismo progressivo concordato dal Land Assia e dalla Helaba, secondo il quale negli anni dal 1999 al 2002, in funzione del fabbisogno effettivo di capitale, la Helaba avrebbe potuto utilizzare per le sue attività principali solo una quota annualmente crescente dei fondi propri di base utilizzabili. Sempre a questo proposito la Commissione ricorda inoltre che nel caso della WestLB, l'ingente volume dell'apporto di capitale costituiva un'indicazione dell'analogia con il capitale sociale e non l'unico fattore determinante a sostegno di una tale ipotesi. Nel caso WestLB, sia nella decisione 2000/392/CE che nella nuova decisione del 20 ottobre 2004, la Commissione, sulla base di un esame complessivo, è giunta alla conclusione che prevalgono le analogie con un investimento nel capitale sociale. In quel contesto un aspetto essenziale è costituito ad esempio dal fatto che il patrimonio di Wfa, al pari del capitale sociale, era pienamente soggetto al rischio di insolvenza o di liquidazione. Nel caso WestLB la Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che al momento del conferimento del patrimonio di Wfa nel 1991 — diversamente da quanto si è verificato al momento del trasferimento del conferimento tacito del Land Assia alla Helaba nel 1998 — il mercato degli strumenti ibridi di capitale in Germania non era ancora sviluppato, e che un ente creditizio coma la WestLB avrebbe potuto raccogliere sul mercato un volume analogo di fondi propri solo in forma di capitale sociale. Nel caso in oggetto, negli anni dal 1998 al 2002 la Helaba non avrebbe avuto problemi a coprire sul mercato il proprio fabbisogno stimato di capitale anche tramite la raccolta scaglionata nel tempo di una serie di conferimenti taciti di minore importo provenienti da diversi investitori istituzionali.

(134)

BdB osserva inoltre che con il conferimento tacito del Land Assia le riserve di capitale sociale detenute dall'Helaba ammontavano solo al 50 %, mentre nel caso degli enti creditizi privati la quota degli strumenti ibridi rispetto ai fondi propri di base era inferiore al 20 % e che quindi le riserve di capitale sociale ammontavano a più dell'80 %. Secondo BdB, un investitore istituzionale, vista la quota elevata rispetto al totale dei fondi propri di base della Helaba non sarebbe stato disposto ad effettuare un conferimento di questo tipo. La Germania ha confermato che la quota dei conferimenti taciti sui fondi propri di base nel 2003, ossia raggiunta l'ultima fase del meccanismo progressivo, rappresentava il […] % e che nello stesso anno la quota di tutti i conferimenti taciti (vale a dire non solo del conferimento tacito del Land Assia) ammontava a […] %. Tuttavia, secondo la Commissione, non si può dedurne necessariamente che a causa della quota elevata rispetto al totale dei fondi propri un investitore istituzionale non avrebbe effettuato un analogo conferimento tacito. La Germania ha dimostrato che in generale le Landesbanken ricorrono ai conferimenti taciti in misura superiore al limite del 15 % come strumento di approvvigionamento di fondi propri di base, per lo più provenienti dagli enti pubblici garanti ma anche da altri investitori. Ad esempio, secondo i dati forniti dalla Germania, nel 2003 i conferimenti taciti in […] (23) ammontavano al 72 %, in […] (24) i al 39 %, in […] (25) ii al 33 %, in […] (26) v al 39 % e in […] (27) al 42 % (28). Le ragioni della quota elevata di strumenti ibridi vanno cercate nel fatto che, essendo enti di diritto pubblico, le Landesbanken non possono raccogliere capitali sui mercati azionari. Sembrerebbe inoltre che nel caso delle Landesbanken gli investitori siano maggiormente disposti ad accettare una quota più bassa di riserve di capitale sociale, perché, data la diversa finalità della loro attività e data quindi la struttura del rischio inferiore di questi enti creditizi, il capitale è in generale meno esposto a rischi. Pertanto, almeno nel caso della Helaba, che tra le Landesbanken citate deve essere considerata un ente creditizio relativamente poco esposto al rischio, la Commissione non può escludere che, nonostante una riserva di capitale sociale pari (solo) a circa il 50 %, un investitore istituzionale avrebbe effettuato un investimento analogo nella Helaba in forma di conferimento tacito.

(135)

La Commissione ha inoltre attentamente esaminato in che misura il carattere permanente del conferimento, vale a dire il fatto di essere di durata illimitata e di escludere la possibilità di recesso da parte del Land Assia, incida sull'analisi dei rischi che qui occorre effettuare.

(136)

BdB afferma a questo proposito che sul mercato dei capitali non esistono strumenti ibridi di durata illimitata. In linea di principio gli investitori istituzionali sono disposti ad acquisire unicamente strumenti ibridi di capitale di durata limitata o strumenti per i quali il rimborso è prevedile, perché il tasso dell'utile distribuito è crescente (il cosiddetto step-up), ovvero strumenti che in un dato momento possono essere convertiti in un'altra forma di investimento. Le clausole di step-up costituiscono per il debitore (l'emittente) un forte stimolo economico al rimborso delle partecipazioni tacite. Infatti una clausola di step-up trasforma di fatto un perpetual in uno strumento di durata limitata. Tra l'altro, gli strumenti innovativi di capitale vengono generalmente collocati presso investitori privati.

(137)

La Germania e la Helaba sostengono invece che anche nel caso dei perpetuals con clausola di step-up gli investitori devono tener conto della probabilità che al momento in cui le clausole di step-up divengono efficaci non si abbia, contrariamente ad eventuali aspettative, un rimborso entro il termine dovuto, per cui il rischio connesso al carattere permanente dell'investimento permane. Ciò è dovuto, in primo luogo, al fatto che il «diritto di recesso» spetta unicamente al debitore (l'emittente); in secondo luogo, perché il rimborso avvenga entro i termini, è determinante la situazione economica dell'emittente al momento in cui la clausola di step-up diviene efficace; in terzo luogo, il recesso deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, la quale concede l'autorizzazione solo se al momento del recesso il debitore dispone di una dotazione di fondi propri adeguata sotto il profilo della vigilanza, ovvero è in grado di effettuare sul mercato operazioni di sostituzione. Inoltre, gli esempi dimostrano che anche gli investitori istituzionali acquistano strumenti ibridi di durata illimitata e senza clausola di step-up: la Germania ha citato l'esempio di un prestito subordinato di durata illimitata di Air Canada del 1987, che effettivamente, come la Commissione ha avuto modo di accertare, non prevede una clausola di step-up. La Germania ha inoltre sostenuto che, sebbene l'esistenza di diritti di recesso venga presa in considerazione nella determinazione del prezzo, lo spread delle remunerazioni non è tuttavia così ampio.

(138)

La Commissione ritiene che nel caso in esame sia determinante il fatto che il carattere permanente del conferimento riguarda innanzitutto il rischio cui è esposto l'investitore di non poter beneficiare di eventuali aumenti dei tassi sul mercato, dato che, da un lato, non ha la possibilità di recesso e, dall'altro, non può contare su una clausola di step-up. Il carattere permanente non riguarda invece il rischio di perdita in caso di fallimento o di liquidazione. Per questi motivi e tenuto conto della descrizione del mercato fornita dalla Germania, la Commissione è quindi giunta alla conclusione che nel caso di specie la durata illimitata del conferimento non giustifica la modifica della definizione del prodotto di riferimento da «conferimento tacito» in «capitale sociale». Tuttavia, la Commissione esamina nel prosieguo se il carattere permanente giustifichi il pagamento di un premio sulla remunerazione dei conferimenti taciti consueta sul mercato.

(139)

Non vi sono dubbi pertanto sul fatto che nel caso della Helaba l'apporto di capitale è avvenuto nella forma giuridica del conferimento tacito che presenta molte più analogie con altri conferimenti taciti che con il capitale sociale. Di conseguenza, a parere della Commissione, non vi sono sufficienti elementi a comprova di un abuso della forma giuridica del conferimento tacito per un apporto di capitale che in realtà sotto il profilo economico costituirebbe capitale sociale. La base della remunerazione dello strumento di capitale in oggetto è costituita quindi dalla remunerazione di un conferimento tacito «normale», vale a dire di durata limitata e per un importo analogo a quelli che si osservano sul mercato, sulla quale va eventualmente applicato un premio. Gli argomenti addotti da BdB in merito alla remunerazione adeguata del capitale sociale non sono pertanto rilevanti.

c)   Determinazione della base di capitale da utilizzare ai fini del calcolo della remunerazione

(140)

Ai fini della determinazione della base di capitale da remunerare, la Commissione distingue innanzitutto tra la «funzione di espansione dell'attività» e la (mera) «funzione di copertura» del patrimonio di promozione messo a disposizione come fondi propri per l'attività commerciale dell'ente creditizio.

(141)

Per «funzione di espansione dell'attività» del capitale si intende l'ampliamento del potenziale commerciale tramite attività di rischio a seguito del riconoscimento ai fini di vigilanza di ulteriori fondi propri di una banca. Il punto di partenza per determinare la remunerazione consueta sul mercato è pertanto la remunerazione che verrebbe richiesta da un investitore privato in questa situazione concreta per mettere a disposizione di una banca fondi propri. Se il capitale messo a disposizione, pur essendo iscritto a bilancio come fondi propri, non viene riconosciuto come tale ai fini di vigilanza ovvero viene destinato alla copertura di attività di promozione ovvero non è utilizzabile, per altri motivi, a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, esso non è disponibile per l'espansione dell'attività. Tuttavia, il capitale è importante non solo sotto il profilo della vigilanza. Dato che esso resta pur sempre a disposizione dei creditori dell'ente creditizio almeno a fini di copertura («funzione di copertura»), la sua funzione economica può essere comunque equiparata a quella di una fideiussione o di una garanzia. Infatti, l'importo dei fondi propri iscritto a bilancio fornisce ai finanziatori della banca indicazioni sulla sua solvibilità e può pertanto influire sulle condizioni alle quali la banca è in grado di approvvigionarsi con capitali esterni. La remunerazione consueta sul mercato per la funzione di copertura del capitale si misura sulla base della remunerazione che un prestatore privato di garanzia avrebbe preteso da un ente creditizio simile alla Helaba per dimensioni e profilo di rischio.

(142)

In concreto, per determinare la remunerazione, occorre quindi suddividere il conferimento tacito, riconosciuto per il suo intero importo come fondi propri di base, in due distinte basi di capitale. La base di capitale messa a disposizione per la copertura dell'attività esercitata dalla Helaba in regime di concorrenza deve essere remunerata con la stessa remunerazione che avrebbe ragionevolmente preteso in questa situazione concreta un investitore operante in un'economia di mercato per un conferimento tacito avente le stesse caratteristiche. La base di capitale non disponibile per la copertura dell'attività esercitata dalla Helaba in regime di concorrenza deve essere remunerata con la stessa remunerazione che avrebbe ragionevolmente preteso in questa situazione concreta un investitore operante in un'economia di mercato.

(143)

In principio la Commissione ritiene che la determinazione della remunerazione adeguata non può dipendere dalla misura in cui il capitale messo a disposizione sia stato effettivamente utilizzato. L'unico elemento determinante è la possibilità di utilizzazione del capitale ai fini dell'espansione dell'attività. Un investitore privato non accetterebbe una remunerazione in funzione dell'utilizzazione effettiva. A tale riguardo, la Commissione condivide sostanzialmente l'opinione di BdB, che ha fatto osservare che per un investitore operante in un'economia di mercato, esposto al rischio della perdita del suo investimento, è irrilevante se l'ente creditizio utilizzi effettivamente o no il capitale conferito per l'espansione della sua attività. In principio, come giustamente osservato da BdB, l'unico fattore decisivo per un investitore operante in un'economia di mercato è il fatto di non poter più investire l'importo conferito e di non potere quindi ricavarne un rendimento corrispondente. A titolo di esempio si può citare la locazione di un appartamento: un locatore pretenderà il pagamento del canone di locazione anche qualora il locatario, per qualsiasi ragione, non abiti nell'appartamento, dato che con la locazione dell'appartamento il locatore rinuncia a darlo in locazione ad altri e dato che non ha alcuna possibilità di controllare l'effettivo luogo di soggiorno del locatario. Oggetto del contratto di locazione è pertanto l'utilizzabilità dell'appartamento.

(144)

Innanzitutto la Commissione prende atto che la base di capitale messa a disposizione della Helaba per la copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza e che, secondo quanto concordato, deve essere remunerata non dipende dall'effettiva utilizzazione bensì unicamente dalla sua utilizzabilità a detto scopo. Su questo punto l'accordo rispetta i criteri della Commissione sopra enunciati.

(145)

Il Land Assia e la Helaba hanno tuttavia concordato il meccanismo progressivo, descritto in precedenza. In base a detto meccanismo, il valore attualizzato dell'intero patrimonio di promozione è stato iscritto a bilancio già il 31 dicembre 1998, per evitare di doverlo suddividere. Sin dall'inizio quindi gran parte del patrimonio, fatta eccezione per la quota destinata alla copertura dell'attività di promozione, era di fatto utilizzabile per coprire l'attività esercitata in regime di concorrenza. Tuttavia, sin dall'inizio la Helaba aveva detto chiaramente al Land che, sulla base del suo piano aziendale, avrebbe avuto bisogno del patrimonio solo progressivamente, vale a dire secondo le fasi che furono alla fine concordate per coprire l'attività esercitata in regime di concorrenza. Nel quadro delle singole fasi il criterio su cui ci si è basati è stato quello dell'utilizzabilità del capitale, ossia la remunerazione non dipendeva dalla sua effettiva utilizzazione. Grazie a questo programma chiaro di utilizzazione del patrimonio, la base di capitale da remunerare era prevedibile fin dall'inizio per il Land Assia. Pertanto il Land Assia non ha lasciato alla banca la discrezionalità di decidere dell'utilizzazione secondo sue considerazioni economiche, ma ha invece accettato un tale meccanismo rispondendo ad una comprensibile richiesta della Helaba.

(146)

La Commissione ritiene che un tale modo di procedere sia conforme al comportamento di un investitore operante in un'economia di mercato, il quale nella situazione del Land Assia non sarebbe stato realisticamente in grado di ottenere un aumento più rapido della base di capitale da remunerare, dato che il piano aziendale non consentiva alla Helaba di accettarlo. Pertanto, a parere della Commissione, dal 1999 al 2002 devono essere remunerate le tranche previste e solo a partire dal 2003 l'intero importo del conferimento tacito utilizzabile a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, come avrebbe richiesto in quella situazione concreta un investitore operante in un'economia di mercato per un conferimento tacito con le stesse caratteristiche.

(147)

Come già detto in precedenza, il 31 dicembre 1998 venne iscritto nel bilancio della Helaba anche l'importo del conferimento tacito non utilizzabile a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, che è confluito per intero nel patrimonio di vigilanza ed è stato quindi sin dall'inizio a disposizione dei creditori della banca come garanzia. Almeno potenzialmente ciò costituisce un vantaggio per la banca, in quanto l'importo dei fondi propri iscritto a bilancio fornisce ai finanziatori della banca indicazioni sulla sua solvibilità e può pertanto influire sulle condizioni alle quali la banca è in grado di approvvigionarsi con capitali esterni.

(148)

La Germania obietta che non si possono desumere effetti di miglioramento della solvibilità della Helaba dal fatto che la banca abbia iscritto a bilancio l'intero ammontare del conferimento tacito di 1 264,4 milioni di EUR subito dopo averlo ricevuto. Per quanto riguarda il merito di credito a lungo termine, determinante per i creditori della banca, sin dalla metà degli anni '80 la Helaba è stata classificata nella categoria più elevata AAA/Aaa, sulla base innanzitutto delle disposizioni allora vigenti in materia di garanzia, ossia l'Anstaltslast e la Gewährträgerhaftung, e pertanto sulla base della solvibilità dell'ente garante. L'iscrizione a bilancio del conferimento tacito non avrebbe potuto migliorare ulteriormente un merito di credito che era già ai massimi (29).

(149)

In risposta ad un'ulteriore richiesta di informazioni della Commissione, la Germania ha sostenuto che anche prendendo in considerazione il rating sulla solidità finanziaria di Moody's Investors' Service e il rating individuale di Fitch attribuiti alla Helaba nel periodo di riferimento non si riscontra alcun influenza del conferimento tacito sulla valutazione della solidità finanziaria della Helaba. Nonostante le garanzie pubbliche allora vigenti, ossia l'Anstaltslast e la Gewährträgerhaftung, e la struttura proprietaria, entrambi i rating citati si basavano unicamente e direttamente sulla redditività dell'ente creditizio, sulla qualità del suo management, sulla sua posizione di mercato nonché sulla dotazione di capitale proprio (30). Nonostante il conferimento tacito realizzato alla fine del 1998, dal 1997 al 2000 i due rating sono rimasti invariati (il rating sulla solidità finanziaria di Moody's a C+ e il rating individuale di Fitch a B/C), per poi peggiorare a partire dal 2001 (il rating sulla solidità finanziaria di Moody's a C+ (neg.) o C(neg.), il rating individuale di Fitch a C). Secondo la Germania ciò dimostra che il conferimento tacito non ha avuto alcuna influenza sul merito di credito della Helaba, anche nonostante l'esistenza di garanzie pubbliche (31).

(150)

La Commissione non può concordare con l'argomentazione della Germania. Da quanto affermato dalla Germania in merito al rating sulla solidità finanziaria e al rating individuale si evince piuttosto che la dotazione di fondi propri di un istituto finanziario è essenziale per la qualità di un rating e di conseguenza per la solvibilità. In una prospettiva ex-ante, vale a dire al momento dell'accordo sul conferimento tacito tra il Land Assia e la Helaba, le due parti doveva partire dal presupposto che l'iscrizione a bilancio di fondi propri di base per un importo di circa 1,2 miliardi di EUR avrebbe accresciuto la solvibilità della banca. I rating sulla solidità finanziaria di Moody's e di Fitch menzionati dalla Germania dimostrano che un ulteriore miglioramento era del tutto possibile, dato che il livello massimo era lungi dall'essere raggiunto. Il fatto che ex-post non sia stata osservata alcuna variazione nel rating sulla solidità finanziaria non significa necessariamente che non vi sia stato alcun effetto positivo sul rating. In effetti, l'effetto positivo del notevole aumento dei fondi propri di base potrebbe aver impedito che, per altri motivi, il rating sulla solidità finanziaria scendesse o scendesse più velocemente di quanto effettivamente verificatosi a partire dal 2001.

(151)

Nel valutare l'effetto potenziale (valutazione che deve essere compiuta in una prospettiva ex-ante) di una misura sulla solvibilità di una banca e/o sulle future condizioni di finanziamento, la Commissione attribuisce al rating sulla solidità finanziaria di una Landesbank un'importanza autonoma accanto al rating a lungo termine attribuito sulla base delle garanzie pubbliche allora vigenti dell'Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung.

(152)

Per quanto riguarda la raccolta futura di capitale esterno (nella prospettiva del 1998) in effetti la Helaba ha ricevuto nel 1998 e negli anni successivi il rating più elevato AAA/Aaa in base all'Anstaltslast e alla Gewährträgerhaftung. Secondo le informazioni in possesso della Commissione, e come la Germania stessa ha indicato, i costi effettivi di rifinanziamento di una banca variano ovvero oscillano rispetto alle banche con lo stesso rating nell'ambito di una fascia per una determinata categoria di rating. In altri termini, da un determinato rating a lungo termine, nella fattispecie AAA/Aaa, non è possibile desumere in modo puntuale e invariato nel tempo determinati costi di rifinanziamento per tutte le banche aventi lo stesso rating. Da questa osservazione empirica si deduce l'importanza di altri fattori quali la solidità finanziaria della Helaba in rapporto ad altre Landesbanken con lo stesso rating a lungo termine sulla base dell'Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung. Quanto maggiore è la solidità finanziaria della Helaba, tanto migliori saranno le prospettive di posizionarsi, nell'ambito della stessa categoria di rating AAA/Aaa, nel corso di trattative concrete sulle condizioni di rifinanziamento, sul margine favorevole della fascia delle condizioni di rifinanziamento vigenti sul mercato per la categoria AAA/Aaa. Inoltre si riduce la sua dipendenza dal rating degli enti garanti, ossia nel caso di un eventuale peggioramento del loro rating, situazione che non può escludersi a priori, la Helaba potrebbe utilizzare la sua solidità finanziaria individuale come argomento per ottenere condizioni di rifinanziamento favorevoli.

(153)

Per quanto riguarda la raccolta futura di ulteriori fondi propri (nella prospettiva del 1998), come si è in effetti verificato nel 2001 nella forma di ulteriori conferimenti taciti, l'iscrizione a bilancio di una consistente riserva di capitale riduce le probabilità di perdita del nuovo capitale in caso di fallimento, purché il vecchio e il nuovo capitale forniscano una copertura pari passu. La Germania ha dichiarato che la copertura pari passu è la norma nel caso dei conferimenti taciti. Nella prospettiva del 1998 non si poteva quindi escludere che nuovi investitori potessero eventualmente pretenderne l'applicazione.

(154)

A seguito di un'ulteriore richiesta di informazioni della Commissione, la Germania ha inoltre dichiarato che i conferimenti taciti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della legge sul sistema creditizio non rientrano nell'ambito di applicazione delle garanzie dell'Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung. Si tratta di una conseguenza diretta della partecipazione alle perdite concordata contrattualmente quale presupposto per il riconoscimento come patrimonio di vigilanza. L'investitore non può essere quindi considerato creditore della banca e non è pertanto coperto dalla Gewährträgerhaftung. Non è neanche coperto dall'Anstaltslast, dato che quest'ultima fattispecie configura semplicemente l'obbligo di garantire all'ente creditizio una base economica e di mettergli a disposizione le risorse necessarie al proseguimento della normale attività commerciale, il che non esclude in alcun modo la partecipazione dei terzi alle perdite. In principio sono possibili perdite fino ad esaurimento del patrimonio di vigilanza. Di conseguenza, gli interessi patrimoniali del socio tacito non vengono tutelati dall'intervento dell'ente garante sulla base dell'Anstaltslast. A parere della Commissione, dato che gli investitori in fondi propri non rientrano nell'ambito di applicazione delle garanzie dell'Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung, la potenziata ovvero costante solidità finanziaria individuale della Helaba ha, nella prospettiva del 1998, un effetto positivo sulle condizioni future alle quali la Helaba avrebbe potuto raccogliere ulteriori fondi propri in forma di conferimenti taciti.

(155)

La Commissione conclude che l'aumento sostanziale della quota di fondi propri di base ai fini di vigilanza realizzato con l'immediata iscrizione a bilancio del conferimento tacito nel 1998, ha rappresentato, almeno nella prospettiva ex-ante, un fattore potenzialmente determinante nella valutazione della solidità finanziaria individuale e delle future condizioni di finanziamento e ha generato pertanto un vantaggio per la Helaba, a prescindere dal fatto che il predetto importo sia stato effettivamente utilizzato o no a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza. Un investitore operante in un'economia di mercato che tramite l'immediata iscrizione a bilancio dell'intero importo del capitale avesse esposto la totalità del suo investimento al rischio di perdita in caso di fallimento, avrebbe preteso una remunerazione adeguata che riflettesse il rischio di perdita. Da parte sua la Helaba, sulla base del vantaggio, quanto meno potenziale, di cui godeva, la cui concretizzazione dipendeva da sviluppi futuri non ancora pienamente prevedibili nel 1998, avrebbe accettato di pagare una remunerazione. Su questo punto la Commissione concorda quindi, nei principi e nell'esito dell'analisi, con l'argomentazione del denunciante BdB.

d)   Remunerazione adeguata del capitale conferito e confronto con la remunerazione effettivamente pagata

1)   Valutazione del carattere di remunerazione consueta sul mercato della remunerazione pattuita per il capitale da utilizzare a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza

aa)   Premessa

(156)

Come spiegato, secondo la Commissione l'operazione di capitale concordata tra il Land Assia e la Helaba riveste la forma del conferimento tacito. Per l'esame del carattere di remunerazione consueta sul mercato della remunerazione effettivamente pattuita è essenziale stabilire se questa possa essere considerata come rientrante nella fascia delle remunerazioni concordate sul mercato per operazioni relative a conferimenti taciti aventi caratteristiche economiche e giuridiche analoghe.

(157)

Secondo la Germania, nel confrontare il conferimento tacito del Land Assia con le condizioni di mercato occorre tener conto dell'effetto dell'imposta sulle attività produttive (relativo al conferimento tacito della Helaba) pari allo 0,26 % annuo. Sulla remunerazione dell'1,4 % la Helaba ha dovuto pagare anche l'imposta sulle attività produttive, cui il Land Assia non è soggetto, il che porta onere complessivo all'1,66 % annuo (al lordo delle imposte). Gli investitori privati operanti in Germania pagano l'imposta sulle attività produttive sulla partecipazione agli utili derivante dai conferimenti taciti. Il Land Assia non è tuttavia soggetto all'imposta sulle attività produttive. La Helaba ha dovuto pagare al suo posto l'imposta sulle attività produttive gravante sulla remunerazione del conferimento tacito. Un investitore istituzionale operante in un'economia di mercato avrebbe quindi preteso una remunerazione più elevata di quella chiesta dal Land per compensare l'onere dovuto al pagamento dell'imposta. Da parte sua la Helaba sarebbe stata senz'altro disposta a pagare il premio sulla remunerazione al predetto investitore, dato che per la banca è indifferente se il premio viene pagato all'investitore come remunerazione o versato al fisco come imposta sulle attività produttive.

(158)

La Commissione ritiene che BdB sia nel giusto quando afferma che l'imposta sulle attività produttive, che viene corrisposta in misura preponderante non al Land bensì al Comune, non costituisce un elemento della remunerazione, bensì un onere imposto dalla legge, riferito ad una fattispecie fiscale indipendente dalle intenzioni delle parti. BdB disconosce tuttavia che in ultima analisi lo scopo del confronto di mercato non è determinare se l'imposta sulle attività produttive costituisca o no un elemento della remunerazione. Nel confronto di mercato che occorre effettuare nel caso in oggetto bisogna invece tener conto della situazione specifica in cui la Helaba si è venuta a trovare a seguito al conferimento tacito del Land Assia, e soprattutto del particolare onere che ne è derivato, che nel caso di conferimento tacito da parte di un investitore privato non sarebbe sorto.

(159)

In conclusione la Commissione condivide l'opinione della Germania, secondo la quale nell'effettuare il confronto di mercato occorre sommare alla remunerazione dell'1,40 % annuo l'imposta sulle attività produttive dello 0,26 % annuo che la Helaba deve pagare, e che porta l'onere complessivo all'1,66 % annuo. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, l'imposta sulle attività produttive può essere ripartita come segue tra i due elementi della remunerazione: 0,23 % annuo sulla remunerazione di base pattuita pari all'1,2 % annuo e 0,03 % sul premio per il carattere permanente pari allo 0,2 %. Ai fini del confronto di mercato occorre pertanto tener conto di un tasso dell'1,43 % annuo per la remunerazione di base e di un tasso dello 0,23 % annuo per il premio per il carattere permanente.

bb)   Carattere di remunerazione consueta sul mercato della remunerazione di base pattuita pari all'1,2 % annuo (tasso rilevante per il confronto di mercato pari all'1,43 % annuo tenuto conto dell'imposta sulle attività produttive)

(160)

La remunerazione di base del conferimento tacito in oggetto deve essere determinata, sulla base della metodologia utilizzata dal Land Assia e dalla Helaba, facendo riferimento a conferimenti taciti di durata limitata ma con caratteristiche analoghe. La questione della remunerazione adeguata per la durata illimitata del conferimento tacito del Land Assia in vista dell'applicazione di un premio sulla remunerazione di base viene esaminata separatamente al punto cc).

(161)

La Germania ha trasmesso dati esaurienti sulle remunerazioni di conferimenti taciti di durata limitata all'epoca del conferimento, alla fine del 1998, e negli anni successivi.

(162)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, nel confronto dei premi per i conferimenti taciti occorre fare una distinzione sulla base del tasso di interesse di riferimento. Nel caso di una remunerazione complessiva variabile, se il premio sulla remunerazione si basa sul tasso monetario (variabile) sul mercato interbancario (Libor o Euribor), vale a dire il tasso di rifinanziamento per le banche di prim'ordine, il premio corrisponde alla remunerazione per la funzione di copertura del conferimento tacito senza bisogno di ulteriori adeguamenti. Invece, nel caso di una remunerazione complessiva fissa, se il premio sulla remunerazione si basa sul tasso (fisso) sul mercato obbligazionario (di norma il rendimento dei titoli pubblici con durata residua di 10 anni), esso si compone del premio (generale) di rifinanziamento della banca nei confronti dello Stato per la raccolta di liquidità e della specifica remunerazione per la funzione di copertura del conferimento tacito. In questo caso, pertanto, nel confronto della remunerazione per la funzione di copertura con le remunerazioni per la funzione di copertura collegate al mercato monetario il premio di rifinanziamento deve essere detratto dal premio sulla remunerazione. Invece, nel caso di conferimenti in natura, come nel caso del conferimento tacito del Land Assia, il premio sulla remunerazione, al pari di quanto avviene per gli strumenti a tasso variabile collegati al mercato monetario, è di norma identico alla remunerazione per la funzione di copertura.

(163)

Ne deriva che la remunerazione del conferimento tacito del Land Assia, in quanto conferimento in natura, può essere confrontata direttamente con i premi sulla remunerazione collegati al mercato monetario (ossia remunerazioni complessive variabili), dato che questi corrispondono alle remunerazioni per la funzione di copertura. Invece, nel confronto con remunerazioni complessive collegate al mercato obbligazionario, occorre detrarre da queste il premio di rifinanziamento (che in principio oscilla tra i 20 e i 40 punti base, fatte salve oscillazioni temporanee verso il basso o verso l'alto nel periodo di riferimento secondo le informazioni fornite dalla Germania (32) per determinare la specifica remunerazione per la funzione di copertura del conferimento tacito.

(164)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, la Commissione effettua il confronto di mercato sulla base delle operazioni indicate nella tabella che si riporta di seguito, operazioni di cui il Land Assia e la Helaba erano a conoscenza al momento in cui hanno effettuato l'operazione alla fine del 1998 o che, nel caso siano avvenute alcuni mesi dopo, consentono, data la loro diretta prossimità temporale, di trarre conclusioni sulle condizioni di mercato vigenti al momento dell'operazione alla fine del 1998.

Operazioni pertinenti per il confronto (33)

Descrizione dell'operazione

Volume

Durata

Rating sulla solidità finanziaria (RSF)/del prodotto (RP)

Premio annuo sulla remunerazione

(in punti base)

Tasso di interesse di riferimento ed eventuale correzione (34) del premio sulla remunerazione tramite detrazione del premio di rifinanziamento

Remunerazione per la funzione di copertura pertinente per il confronto

Conferimento tacito effettuato dalle casse di risparmio dell'Assia e della Turingia nella Helaba nel dicembre 1997

300 milioni di DEM

10 anni

RSF: Aaa/AAA (grazie alle garanzie pubbliche)

PR: ?

1,2 %

Titolo del governo federale tedesco a 10 anni (correzione tramite detrazione di 20-40 punti base)

80-100 punti base

Tranche a tasso fisso in USD del conferimento tacito nella Deutsche Bank del gennaio 1998

Prima tranche di 700 milioni di USD

10 anni

RSF: AAA/Aa1

RP: AA-

80 punti base

Libor a 12 mesi

(nessuna correzione)

80 punti base

Tranche a tasso variabile in USD del conferimento tacito nella Deutsche Bank del gennaio 1998

Seconda tranche di 700 milioni di USD

10 anni

RSF: AAA/Aa1

RP: AA-

140 punti base

Titoli del tesoro statunitense a 10 anni

(correzione tramite detrazione di 65 punti base (35)

75 punti base

Conferimento tacito a tasso variabile nella SGZ-Bank dell'ottobre 1998

50 milioni di EUR

10 anni

RSF: A1/A+

RP: ?

120 punti base

Libor a 12 mesi

(nessuna correzione)

120 punti base

Conferimento tacito nella HypoVereinsbank del dicembre 1998

Prima tranche di 1,2 miliardi di DEM (36)

10 anni

RSF: Aa2,Aa3/AA-

RP: A2

160 punti base

Libor in DEM

(nessuna correzione)

160 punti base

Tranche in EUR del conferimento tacito nella Dresdner Bank del maggio 1999

500 milioni di EUR

12 anni

RSF: Aa1/AA

RP: Aa2; A+

165 punti base

Titolo del governo federale tedesco a 10 anni (correzione tramite detrazione di 20-40 punti base)

125-145 punti base

Tranche in USD del conferimento tacito nella Dresdner Bank del maggio 1999

1 miliardo di USD

32 anni

RSF: Aa1/AA

RP: Aa2; A+

215 punti base

Titoli del tesoro statunitense a 30 anni

(correzione tramite detrazione di 65 punti base (37)

150 punti base

Conferimento tacito nella HypoVereinsbank del maggio 1999

500 milioni di EUR

12 anni

RSF: Aa2, Aa3/AA-

RP: ?

125 punti base

Euribor a 12 mesi

(nessuna correzione)

125 punti base

Tranche in EUR del perpetual della Deutsche Bank del luglio 1999

500 milioni di EUR

illimitata

RSF: Aa3/AA

RP: A1

In totale 6,6 % (equivalente a 115 punti base)

Corrisponde ad un titolo del governo federale tedesco a 30 anni (correzione tramite detrazione di 20-40 punti base)

75-95 punti base

Tranche in USD del perpetual della Deutsche Bank del luglio 1999

200 milioni di USD

illimitata

RSF: Aa3/AA

RP: A1

In totale 7,75 % (equivalente a 160 punti base)

Corrisponde ad un titolo del tesoro statunitense a 30 anni (correzione tramite detrazione di 65 punti base)

95 punti base

(165)

Dalla precedente tabella risulta una fascia delle remunerazioni per la funzione di copertura pertinenti per il confronto di mercato compresa tra lo 0,75 % e l'1,6 % annuo. A sostegno di questi dati, la Germania ha altresì presentato uno studio della banca di investimenti […] che illustra l'andamento, dal dicembre 2001 al luglio 2004, delle remunerazioni per la funzione di copertura degli strumenti di capitale ibridi denominati in EUR che possono fungere da fondi propri (38). Secondo lo studio, nel predetto periodo la remunerazione minima per la funzione di copertura relativa a tutte le categorie di rating (premio sul Libor) si è mossa entro una fascia compresa tra un limite massimo del 2,25 % annuo (per un breve periodo tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003) e un limite minimo di circa lo 0,8 % annuo (nel 2004), per cui si può considerare come media del periodo un tasso di circa l'1,5 % annuo. Secondo lo studio, Il valore per gli enti creditizi con rating A o superiore è inferiore di circa 10-20 punti base; il valore per gli enti creditizi con rating BAA è superiore di circa 10 a circa 250 punti base (massimo toccato brevemente nella primavera 2003).

(166)

La Commissione è consapevole del fatto che, sotto il profilo metodologico, le remunerazioni contenute nella tabella possono fornire solo un'indicazione molto approssimativa. Le operazioni si differenziano sotto molti aspetti, in particolare per quanto riguarda il rating degli istituti finanziari emittenti, il volume e il tasso di interesse di riferimento. Tutti questi fattori hanno un'influenza determinante sulla fissazione del prezzo, per cui occorrerebbe effettuare un'indagine di mercato più approfondita e metodologicamente corretta per quantificarne la rispettiva influenza sulla fissazione del prezzo.

(167)

Tuttavia, a parere della Commissione, ai fini della valutazione del carattere di operazione consueta sul mercato del conferimento tacito del Land Assia si può rinunciare a un'indagine di mercato più approfondita. È sufficiente che la Commissione accerti, sulla base di indicazioni di tendenza, che la remunerazione si situa entro la fascia di mercato.

(168)

Per quanto riguarda il volume, si constata quindi che le operazione prese a confronto sono comprese tra meno di 50 milioni di DEM (circa 25 milioni di EUR) e circa 1 miliardo di USD (equivalenti, a seconda del tasso di cambio, a circa 1 miliardo di EUR). Con un volume di circa 1,2 miliardi di EUR il conferimento tacito del Land Assia si situa chiaramente al di sopra di tale fascia. Tuttavia, la Commissione condivide l'opinione della Germania, secondo la quale, in ragione del meccanismo progressivo descritto in precedenza, il conferimento tacito del Land Assia può essere paragonato ad una serie di quattro successivi conferimenti di importo più ridotto di circa 150 milioni di EUR e 300 milioni di EUR. La Helaba non dipendeva dall'apporto immediato di un importo di tale entità, e avrebbe quindi potuto, in accordo con il suo piano aziendale, raccogliere progressivamente conferimenti taciti di tale importo sul mercato. La Commissione prende atto del fatto che era soprattutto la Germania ad avere interesse che sin dall'inizio il conferimento tacito fosse trasferito indiviso alla Helaba, per evitare di dover dividere il patrimonio di promozione.

(169)

Dall'altra parte, grazie al conferimento tacito del Land Assia, anche qualora questo venga inteso come una serie successiva di conferimenti taciti, la quota di conferimenti taciti nei fondi propri di base della Helaba è aumentata di circa […] %. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, si tratta di un valore nettamente superiore rispetto a quanto avviene solitamente presso le banche private per strumenti ibridi rappresentativi di fondi propri di base (39). La Commissione parte dal presupposto che tanto più elevata è la quota di fondi propri di base ibridi rispetto al capitale sociale tanto più elevata tende ad essere la remunerazione che un investitore privato esigerà, dato che aumenta la probabilità che si ricorra al conferimento tacito invece che al capitale sociale nel caso in cui la banca dovesse trovarsi in difficoltà. La Germania contesta questa interpretazione e sostiene che i conferimenti taciti hanno in genere pari rango sotto il profilo della copertura e che i conferimenti taciti raccolti successivamente non sono di rango superiore. A prescindere dal rapporto che intercorre tra i conferimenti taciti sotto il profilo della copertura, la Commissione individua un rischio maggiore anche nel fatto che con l'aumento della quota dei conferimenti taciti sui fondi propri di base necessariamente le attività di rischio della banca vengono coperte in misura maggiore con conferimenti taciti, con una conseguente diminuzione dell'effetto cuscinetto del capitale sociale, per cui aumenta la probabilità di un loro utilizzo in caso di perdita e diminuisce la velocità di ricostituzione in caso di aumento della redditività. La Germania afferma inoltre che i dati di mercato non consentono di affermare che quanti investono in conferimenti taciti nelle imprese che presentano già una quota elevata di conferimenti taciti esigono anche una remunerazione più elevata per la funzione di copertura. La Commissione ne prende atto, ma ritiene non fattibile una quantificazione metodologicamente corretta di un tale premio ai fini della presente decisione. La Commissione vede però in questo una prova del fatto che un investitore operante in un'economia di mercato non avrebbe accettato una remunerazione corrispondente ai valori inferiori della fascia di mercato.

(170)

Contrariamente alla Germania, la Commissione ritiene che il rating massimo di AAA/Aaa attribuito alla Helaba alla fine del 1998 in forza delle garanzie pubbliche allora vigenti dell'Anstaltslast e della Gewährträgerhaftung non sia determinante per la valutazione della remunerazione del conferimento tacito. Come illustrato più diffusamente in precedenza, gli interessi patrimoniali del socio tacito non vengono tutelati dall'intervento dell'ente garante sulla base dell'Anstaltslast.

(171)

Anche in questo caso la Commissione conclude che il rating basato sull'Anstaltslast e sulla Gewährträgerhaftung non può essere considerato un indicatore del rischio cui è soggetto l'investitore. In questo caso, a parere della Commissione, è più significativo il rating a lungo termine senza garanzie pubbliche. A questo riguardo la Germania sostiene che non è stato possibile determinare un tale rating per la fine del 1998, dato che la corrispondente metodologia per la determinazione del rating delle Landesbanken è stata sviluppata solo dopo gli accordi sull'abrogazione delle garanzie pubbliche, ossia dopo il 2001 e il 2002. Pertanto, ai fini della presente decisione la Commissione parte dal presupposto che un investitore operante in un'economia di mercato che avesse investito nella Helaba avrebbe ipotizzato un rischio di perdita più o meno analogo al rischio associato ad un investimento in una delle grandi banche private incluse nel confronto di mercato, il cui rating si sia sempre mantenuto nella categoria A, e non un rischio ridotto corrispondente al rating massimo AAA. Di conseguenza, non appare opportuna una riduzione del premio adeguato sulla remunerazione rispetto ai dati desunti dal confronto di mercato; questi ultimi possono invece essere utilizzati direttamente.

(172)

Per le ragioni illustrate sopra, la Commissione ritiene non conforme al mercato una remunerazione del conferimento tacito del Land Assia che si collochi nella parte bassa della fascia di mercato. Dato che la fascia di mercato definita per la remunerazione della funzione di copertura dei conferimenti taciti è compresa tra lo 0,75 % e l'1,6 %, il dato comparativo determinante per il conferimento tacito del Land Assia corrispondente all'1,43 % (tenendo conto dell'effetto dell'imposta sulle attività produttive) si situa nella parte medio-alta della fascia. Di conseguenza, la Commissione non rileva, per quanto riguarda la remunerazione di base, elementi che comprovino un trattamento favorevole della Helaba e quindi la sussistenza di un aiuto di Stato.

cc)   Carattere di premio consueto sul mercato del premio pattuito per il carattere permanente pari allo 0,2 % annuo (tasso rilevante per il confronto di mercato pari allo 0,23 % annuo tenuto conto dell'imposta sulle attività produttive)

(173)

Il conferimento tacito del Land Assia è di durata illimitata e costituisce ciò che a livello internazionale è indicato con il termine di perpetual. Esso si differenzia pertanto dalla maggior parte delle altre operazioni caratteristiche degli anni '90 citate dalla Germania a scopo di confronto, le quali di norma avevano una durata di 10 o 12 anni.

(174)

Se si analizza il mercato in termini astratti, la durata illimitata comporta per un investitore un aumento del rischio di inadempimento e del rischio di fluttuazione dei tassi, che il premio dovrebbe compensare, anche se nel caso in oggetto, data la mancanza di liquidità, il rischio di fluttuazione dei tassi è irrilevante. Il Land ha inoltre imposto condizioni di disponibilità del conferimento tacito più rigorose rispetto a quanto avrebbe fatto di norma in caso di durata limitata (40). Dall'altra parte, la durata illimitata del conferimento tacito apporta alla Helaba un accresciuto valore economico, dato che il conferimento può essere riconosciuto come fondi propri di base al di là del summenzionato limite del 15 %, come è effettivamente avvenuto. È quanto previsto dalla predetta «dichiarazione di Sydney» dell'ottobre 1998 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria citata in precedenza.

(175)

Per questi motivi il Land Assia e la Helaba hanno concordato un ulteriore premio sulla remunerazione di base, il premio per il carattere permanente, pari allo 0,2 % annuo. Tenendo conto del summenzionato effetto dell'imposta sulle attività produttive, il tasso pertinente ai fini del confronto di mercato ammonta allo 0,23 % annuo.

(176)

Per valutare se il tasso dello 0,23 % annuo sia compatibile con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, la Commissione non può basarsi, ovvero può basarsi solo in misura limitata, sui dati di mercato relativi all'epoca dell'operazione. Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, la Helaba e il Land Assia sono stati in un certo senso dei precursori sul mercato, configurando l'operazione in modo da ottenere, con l'accordo delle competenti autorità fiscali e di vigilanza bancaria, il riconoscimento come fondi propri di base dell'intero importo del conferimento tacito, al di là del limite del 15 %. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, l'operazione costituiva evidentemente la prima del suo genere. Alla fine del 1998 le parti non disponevano ancora di dati comparativi che confermassero la conformità con il mercato del premio per il carattere permanente, dato che nel periodo tra la «dichiarazione di Sydney» del 28 ottobre 1998 e il 1o dicembre 1998 non si era ancora potuto sviluppare un mercato trasparente dei conferimenti taciti permanenti.

(177)

La Commissione fa osservare in primo luogo che non si può impedire ad un investitore pubblico o ad una banca pubblica di fare da precursore sul mercato. Al contrario, ad un precursore deve essere accordato un più ampio margine di manovra nella fissazione delle condizioni rispetto a quello che esiste in relazione ai valori di riferimento già affermatisi sul mercato che determinano la fascia di mercato pertinente sulla base della quale effettuare il test di mercato. Pertanto la Commissione può al massimo verificare se siano stati commessi errori di valutazione sotto il profilo economico nella fissazione del premio per il carattere permanente, ossia se la fissazione sia basata su premesse sbagliate.

(178)

Per questo esame occorre pertanto far riferimento ai dati di mercato relativi ad un periodo successivo. A parere della Commissione non vi sono ragioni per ritenere che un premio per il carattere permanente di un conferimento tacito vari di molto nel tempo. Tuttavia non è possibile desumere dal mercato dati specifici in merito all'entità di detto premio. Lo strumento del perpetual, tra cui rientra anche il conferimento tacito di durata illimitata, si è imposto sul mercato a partire dalla dichiarazione di Sydney dell'ottobre 1998, e più in particolare dal 1999.

(179)

Pertanto, ai fini del confronto di mercato (riferito in via sussidiaria ad un periodo successivo) la Germania non ha presentato dati separati sul livello del premio adeguato per il carattere permanente, ma ha trasmesso invece dati sulla remunerazione complessiva dei perpetuals e dei conferimenti taciti di durata illimitata riscontrati sul mercato a partire dal 1999 (sul mercato sono considerati di durata illimitata anche i conferimenti aventi una durata di 30 anni o più). Questi dati sono riassunti nella tabella che si riporta di seguito, in cui per ragioni di completezza vengono nuovamente riportati i perpetuals del 1999 già menzionati nella tabella precedente:

Operazioni pertinenti per il confronto (41)

Descrizione dell'operazione

Volume

Durata

Rating sulla solidità finanziaria (RSF)/del prodotto (RP)

Premio annuo sulla remunerazione (in punti base)

Tasso di interesse di riferimento ed eventuale correzione (42) del premio sulla remunerazione tramite detrazione del premio di rifinanziamento

Remunerazione per la funzione di copertura pertinente per il confronto

Tranche in USD del conferimento tacito nella Dresdner Bank del maggio 1999

1 miliardo di USD

32 anni

RSF: Aa1/AA

RP: Aa2; A+

215 punti base

Titoli del tesoro statunitense a 30 anni

(correzione tramite detrazione di 65 punti base (43)

150 punti base

Tranche in EUR del perpetual della Deutsche Bank del luglio 1999

500 milioni di EUR

illimitata

RSF: Aa3/AA

RP: A1

Tasso fisso 6,6 % (equivalente a 115 punti base)

Corrisponde ad un titolo del governo federale tedesco a 30 anni (correzione tramite detrazione di 20-40 punti base)

75-95 punti base

Tranche in USD del perpetual della Deutsche Bank del luglio 1999

200 milioni di USD

illimitata

RSF: Aa3/AA

RP: A1

Tasso fisso 7,75 % (equivalente a 160 punti base)

Corrisponde ad un titolo del tesoro statunitense a 30 anni (correzione tramite detrazione di 65 punti base)

95 punti base

Deutsche Bank del dicembre 2003

300 milioni di EUR

illimitata

RP: A2/A

Tasso fisso 6,15 % (equivalente a 99 punti base sopra il mid-swap)

Corrisponde al mid-swap (nessuna correzione)

99 punti base

(180)

I pochi dati comparativi relativi ai perpetuals non determinano una modifica della fascia risultante dal confronto di mercato relativa ai conferimenti taciti di durata limitata. Tuttavia, secondo la teoria economica, un investitore operante in un'economia di mercato esige naturalmente un premio per il carattere permanente rispetto ad un conferimento tacito analogo ma di durata limitata, soprattutto per compensare il maggior rischio di inadempimento derivante dal un legame più forte e prolungato. Dai dati trasmessi risulta però che sul mercato dei perpetuals per la funzione di copertura non viene necessariamente richiesta una remunerazione notevolmente più elevata della remunerazione concessa per un conferimento tacito di durata limitata. Questa constatazione, che tuttavia, a causa della mancanza di un numero sufficiente di operazioni comparabili non può certamente essere comprovata statisticamente, rende inoltre ancora più plausibile quanto sostenuto dalla Germania, secondo la quale il carattere permanente non trasforma il conferimento tacito in uno strumento di capitale di tipo diverso, contrariamente a quanto sostenuto da BdB.

(181)

La Germania ha presentato un calcolo comparativo del premio per il carattere permanente mettendo a confronto l'operazione in euro di durata illimitata (perpetual) della Deutsche Bank del luglio 1999 e l'operazione di durata limitata della Dresdner Bank del maggio 1999 (44). Il perpetual della Deutsche Bank del luglio 1999 presenta una remunerazione complessiva del 6,6 % annuo (cfr. la precedente tabella). Il 1o luglio 1999 il rendimento sul mercato secondario dei titoli del governo federale tedesco a 10 anni ammontava al 4,66 % annuo, il che significa che il premio sulla remunerazione in rapporto a tali titoli ammontava all'1,94 % annuo (45). La tranche in euro del conferimento tacito a 12 anni della Dresdner Bank del maggio 1999 è stata invece remunerata con l'1,65 sopra i titoli del governo federale tedesco a 10 anni. Ne risulta una differenza dello 0,29 % annuo, di poco superiore al premio dello 0,20 % annuo concordato nel caso in oggetto (0,23 % annuo se si tiene conto dell'effetto dell'imposta sulle attività produttive). La differenza è leggermente superiore anche perché i perpetuals della Deutsche Bank, essendo valutati da Moody's con il rating A1, ossia un rating inferiore al rating Aa2 attribuito al conferimento tacito ottenuto dalla Dresdner Bank, presentavano una remunerazione più elevata.

(182)

La Commissione ritiene plausibile questo calcolo comparativo, tenuto conto della scarsa disponibilità di dati relativi al periodo 1998/1999, che non può essere imputata né al Land Assia né alla Helaba. Il valore di 0,29 % risultante dal calcolo comparativo è solo di poco superiore al premio per il carattere permanente dello 0,23 % concordato tra il Land Assia e la Helaba. Inoltre, almeno una parte della differenza è imputabile alle differenze nel rating del prodotto, che, se si confrontassero i conferimenti taciti nella Helaba di durata limitata e di durata illimitata, risulterebbero probabilmente inferiori, dato che l'emittente è lo stesso.

(183)

Per questi motivi, a parere della Commissione non vi sono elementi che comprovino che il tasso comparativo dello 0,23 % annuo del premio per il carattere permanente si colloca sotto la fascia di mercato e che pertanto vi è stato un trattamento favorevole della Helaba, ossia che sussiste un aiuto di Stato.

dd)   Considerazione adeguata degli svantaggi dovuti alla mancanza di liquidità

(184)

È condivisibile quanto sostenuto congiuntamente dalla Germania, dalla Helaba e da BdB sugli svantaggi dovuti alla mancanza di liquidità, secondo i quali un «normale» apporto di capitali ad una banca fornisce a questa sia la liquidità che la dotazione di fondi propri ai fini di vigilanza necessaria per espandere la sua attività. Per utilizzare pienamente il capitale, ossia per espandere del fattore 12,5 (100 diviso per il coefficiente di solvibilità dell'8 %) gli attivi ponderati per il rischio al 100 %, la banca deve rifinanziarsi 11,5 volte sui mercati finanziari. In termini più semplici, la differenza tra l'interesse ricevuto moltiplicato per 12,5 e l'interesse corrisposto moltiplicato per 11,5 meno altri eventuali costi sostenuti dalla banca (ad esempio spese amministrative) corrisponde al rendimento del capitale proprio (46). Dato che il conferimento tacito da parte del Land Assia all'inizio non ha fornito liquidità alla Helaba — in quanto il patrimonio trasferito e tutti i redditi da esso generati continuavano ad essere destinati per legge alla promozione dell'edilizia residenziale — la Helaba avrebbe dovuto sostenere costi di finanziamento addizionali, equivalenti all'importo del capitale, per raccogliere sui mercati finanziari i fondi necessari per sfruttare pienamente le possibilità commerciali offerte dai fondi propri aggiuntivi, ossia per espandere gli attivi ponderati per il rischio di 12,5 volte l'importo del capitale (o per mantenere a tale livello gli attivi esistenti) (47). A causa di questi costi aggiuntivi, che non si hanno nel caso di un apporto di capitale liquido, per determinare la remunerazione adeguata occorre procedere ad una corrispondente riduzione. Un investitore operante in un'economia di mercato non può sperare di ottenere la stessa remunerazione prevista nel caso di apporto di capitale in denaro.

(185)

Diversamente da BdB, la Commissione ritiene, al pari della Germania e della Helaba, che il tasso lordo di rifinanziamento sia deducibile. I costi di rifinanziamento costituiscono spese operative e riducono quindi il reddito imponibile. Lo stesso vale, tuttavia, per la remunerazione di un conferimento tacito effettuato sin dall'inizio in forma liquida. Rispetto a quest'ultimo, che come illustrato in precedenza fornisce il test di mercato adeguato, non si hanno ulteriori vantaggi fiscali. Pertanto, in entrambi i casi il risultato netto della banca si riduce dell'importo corrispondente agli interessi pagati per la liquidità. È pertanto deducibile la totalità dei costi di rifinanziamento.

(186)

Questa situazione distingue fondamentalmente la Helaba dalla WestLB e dalle altre Landesbanken altresì oggetto di procedimento di indagine, in quanto nel caso di queste ultime, dato che il patrimonio di promozione è stato iscritto a bilancio come riserva, l'intera remunerazione va considerata come destinazione dell'utile e non come spesa operativa, e deve pertanto essere pagata a partire dall'utile netto. Negli altri casi si avrebbe pertanto un vantaggio fiscale se i costi sostenuti per procurarsi ancora una volta liquidità fossero deducibili fiscalmente come spesa operativa, il che non sarebbe possibile nel caso di un investimento con le stesse caratteristiche ma effettuato sin dall'inizio in denaro e che costituisce l'elemento di riferimento comparativo pertinente.

(187)

Pertanto, in assenza di (ulteriori) vantaggi fiscali la Helaba deve pagare solo la remunerazione per il rischio cui il Land Assia espone il patrimonio di promozione in forma di conferimento tacito, ossia la remunerazione per la funzione di copertura espressa in punti base sopra il tasso di interesse di riferimento pertinente.

2)   Determinazione della remunerazione minima del capitale necessario per la copertura dell'attività di promozione nonché del capitale inizialmente non utilizzato a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, ai sensi del meccanismo progressivo

(188)

Nella decisione sul caso WestLB del 1999 la Commissione aveva imposto una commissione di avallo dello 0,5-0,6 % al lordo delle imposte e dello 0,3 % al netto delle imposte per l'importo iscritto a bilancio ma non utilizzabile a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza. Questa commissione di avallo si basa sul tasso dello 0,3 % al lordo delle imposte che la Germania aveva indicato come commissione di avallo adeguata per una banca come la WestLB alla fine del 1991. La Commissione ha aumentato il tasso allo 0,5-0,6 % al lordo delle imposte (equivalenti allo 0,3 % al netto delle imposte) per due motivi. Anzitutto, nel caso WestLB l'importo di 3,4 miliardi di DEM (1,74 miliardi di EUR) superava l'importo normalmente coperto da fideiussioni bancarie di questo tipo. In secondo luogo, le fideiussioni bancarie sono normalmente associate a determinate operazioni e sono limitate nel tempo.

(189)

Anche nel procedimento relativo alla Helaba la Commissione ha chiesto alla Germania di indicare la commissione di avallo da ritenersi consueta sul mercato per una banca come la Helaba. La Germania non ha fornito le informazioni richieste, affermando che l'avallo viene concesso solo per determinate operazioni e che pertanto non esiste un mercato dal quale desumere la remunerazione. Tuttavia, se nonostante queste obiezioni, la Commissione insiste che venga comunque indicata una remunerazione, il livello della stessa, secondo la Germania, può essere calcolato solo individualmente, tenendo conto del rischio specifico a cui, sulla base di tale approccio, il Land si è esposto, tenendo conto degli importi differenziali. Dato che la crescita programmata delle attività di rischio con soli […] milioni di DEM all'anno rappresentava una politica di crescita moderata rispetto alla WestLB, la probabilità estremamente ridotta che i creditori della banca potessero rifarsi sull'importo differenziale annualmente decrescente dovrebbe tradursi in ogni caso nell'applicazione di una remunerazione molto ridotta per la funzione di copertura. Inoltre la Helaba ha utilizzato solo parzialmente gli importi progressivi che dovevano essere remunerati per intero e, diversamente dalla WestLB, ha chiaramente più che soddisfatto i requisiti minimi ai fini di vigilanza relativi ai fondi propri, per cui i rischi operativi della Helaba erano già adeguatamente coperti. Questo margine di sicurezza porta ad escludere l'applicazione alla Helaba sia del tasso di remunerazione di base dello 0,3 % annuo al lordo delle imposte sia di un premio su detto tasso dello 0,2-0,3 % annuo al lordo delle imposte come previsto nella decisione sul caso WestLB (per un totale dello 0,3 % annuo al netto delle imposte).

(190)

La Commissione deve perciò fissare essa stessa una commissione di avallo adeguata per una banca come la Helaba. Considerata la fondamentale similarità tra WestLB e Helaba e data la mancanza di altri criteri, la Commissione parte dal presupposto che, come nel caso della WestLB un tasso di base dello 0,3 % annuo al lordo delle imposte possa essere considerato adeguato. Tuttavia la Commissione non ritiene opportuno applicare un premio su detto tasso. Anzitutto l'importo del conferimento tacito (tra 50 e 100 milioni di EUR) disponibile a lungo termine per la copertura dell'attività di promozione è notevolmente inferiore al corrispondente importo nel caso WestLB pari a circa 1,7 miliardi di EUR. In secondo luogo, l'importo che conformemente al meccanismo progressivo non poteva essere utilizzato a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza era, in forza dello stesso meccanismo, limitato nel tempo e si è ridotto a zero entro il 2003. Questi fatti dimostrano chiaramente che il Land Assia non era esposto ad un rischio superiore a quello di una fideiussione consueta sul mercato a favore di una banca come la Helaba, per cui non si giustifica un aumento del tasso base dello 0,3 % annuo al lordo delle imposte. Dato che la remunerazione dell'intero conferimento tacito è deducibile fiscalmente come costo operativo e si differenzia pertanto, anche sotto questo aspetto, dal trattamento fiscale della remunerazione di cui alla decisione relativa a WestLB, nel presente caso la Commissione fissa la commissione di avallo come tasso al lordo delle imposte, che può essere fatto valore per il suo intero ammontare come costo operativo.

e)   L'elemento di aiuto

(191)

Come illustrato sopra, la Commissione ritiene appropriata una remunerazione dello 0,3 % annuo al lordo delle imposte per la quota di capitale che la Helaba non poteva utilizzare per la copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, ma che ha iscritto a bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1998.

(192)

La Helaba paga una remunerazione dell'1,4 % annuo unicamente sull'importo che, conformemente al meccanismo progressivo, può essere utilizzato a copertura delle attività di rischio; non paga invece alcuna remunerazione sulla quota del conferimento tacito iscritta a bilancio ma non utilizzata a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza.

(193)

L'elemento di aiuto è costituito quindi dal prodotto della commissione di avallo dello 0,3 % annuo al lordo delle imposte che la Commissione ritiene consueta sul mercato e la quota del conferimento tacito iscritta a bilancio ma non utilizzata a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, conformemente al seguente schema:

Valori a fine anno

in milioni di EUR

1999

2000

2001

2002

2003

1)

Valore nominale iscritto a bilancio

1 264,4

1 264,4

1 264,4

1 264,4

1 264,4

2)

Fondi propri di base effettivamente utilizzabili a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza in base al meccanismo progressivo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3)

Fondi propri di base utilizzati a copertura dell'attività di promozione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

4)

Fondi propri di base utilizzabili a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza ma da non utilizzare a tale scopo in base al meccanismo progressivo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5)

La differenza tra 1) e 2) corrisponde alla somma di 3) e 4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6)

Scarto di garanzia in ragione dell'iscrizione provvisoria a bilancio di un importo inferiore al 31.12.1998 (48)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7)

Base di capitale da remunerare con una commissione di avallo pari allo 0,3 % annuo (al netto delle imposte)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

8)

Remunerazione da corrispondere, deducibile come costo operativo, corrispondente all'elemento di aiuto

1,92

1,95

1,34

0,73

0,15

f)   Esito preliminare

(194)

La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che la Helaba è stata favorita solo nella misura in cui non ha corrisposto una remunerazione adeguata per la funzione di copertura della quota del capitale messo a disposizione dal Land Assia in forma di conferimento tacito destinata a coprire l'attività di promozione, e per la quota inizialmente non utilizzabile per la copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza ai sensi del meccanismo progressivo. A parere della Commissione una remunerazione per la funzione di copertura pari allo 0,3 % annuo (al lordo delle imposte) sarebbe stata adeguata. Nella misura in cui poteva essere utilizzato per la copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, il capitale è stato invece adeguatamente remunerato con la remunerazione pattuita per il conferimento tacito pari all'1,43 % annuo (tenendo conto dell'imposta sulle attività produttive). In questo contesto non si configura alcun trattamento favorevole.

1.3.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI

(195)

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l'integrazione dei mercati finanziari hanno reso l'attività bancaria all'interno della Comunità sempre più sensibile alle distorsioni della concorrenza. Tale sviluppo si è ulteriormente intensificato con l'Unione economica e monetaria, che elimina i residui ostacoli alla concorrenza sui mercati dei servizi finanziari.

(196)

L'impresa beneficiaria Helaba è attiva sia a livello regionale, sia a livello internazionale. La Helaba si considera come banca commerciale universale, come istituto centrale delle casse di risparmio e come banca dello Stato e dei Comuni. Nonostante il nome, la tradizione, la missine assegnatale dalla legge, la Helaba non è in alcun modo solo una banca locale o regionale.

(197)

Da ciò si desume chiaramente che la Helaba offre i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee fuori dalla Germania e — dato che le banche di altri paesi europei operano in Germania — all'interno della Germania. È ovvio pertanto che l'aiuto concesso alla Helaba determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

1.4.   ESITO

(198)

Dato che la Helaba non ha pagato una remunerazione adeguata per la funzione di copertura della quota di capitale messa a disposizione necessaria per la copertura dell'attività di promozione e della quota che, conformemente al meccanismo progressivo, non è stata utilizzata inizialmente a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, sono soddisfatte tutte le condizioni di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per quanto riguarda la quota di capitale utilizzata per la copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, la remunerazione dell'1,43 % annuo (tenendo conto dell'imposta sulle attività produttive) da corrispondere unicamente su tale importo può essere considerata consueta sul mercato. In questo caso non si configura un trattamento favorevole a favore della Helaba e non sussiste pertanto alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(199)

Dato che il conferimento tacito configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre esaminare se l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

(200)

Non è applicabile nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. L'aiuto non ha carattere sociale, non è concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ad un danno arrecato da calamità naturali o da eventi eccezionali, né a compensare svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(201)

Dato che l'aiuto non ha un obiettivo regionale — non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure in cui si abbia una grave forma di sottooccupazione né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche — non sono applicabili né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per quanto riguarda la dimensione regionale di quest'ultimo. L'aiuto non è destinato neanche a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Chiaramente, l'aiuto non è neanche destinato a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(202)

Dato che quando la misura venne decisa non era in gioco la sopravvivenza economica della Helaba, non si pone la questione se il fallimento di un unico grande ente creditizio come la Helaba avrebbe potuto causare una crisi generale del settore bancario tedesco, il che avrebbe potuto eventualmente giustificare, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, un aiuto volto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca.

(203)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'aiuto può essere considerato compatibile se agevola lo sviluppo di talune attività economiche. Ciò potrebbe in linea di principio applicarsi anche agli aiuti alla ristrutturazione nel settore bancario. Tuttavia, nel caso in oggetto, non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di questa deroga. La Helaba non era un'impresa in difficoltà che bisognasse aiutare a recuperare l'efficienza economica con aiuti di Stato.

(204)

In linea di principio, l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, che a determinate condizioni, consente deroghe alle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, è applicabile anche al settore dei servizi finanziari. Ciò è stato confermato dalla Commissione nella sua relazione sui servizi di interesse economico generale nel settore bancario (50). Nel caso in esame le condizioni formali non sono soddisfatte: non sono stati indicati chiaramente né i compiti che la Helaba assolve per la fornitura dei servizi di interesse economico generale né i costi generati da questa attività. È pertanto chiaro che il trasferimento è stato effettuato senza riferimento ad un qualsiasi servizio di interesse economico generale. Pertanto, nella fattispecie non si applica neanche questa deroga.

(205)

Dato che non trova applicazione nessuna delle deroghe al divieto fondamentale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il trattato.

3.   L'AIUTO NON RIENTRA IN NESSUNO DEI REGIMI DI AIUTI GIÀ ESISTENTI

(206)

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania in altri procedimenti relativi alle Landesbanken, l'apporto di capitale non può essere considerato come rientrante nel regime di aiuti di Stato esistente costituito dall'«Anstaltslast» e dalla «Gewährträgerhaftung», ma deve invece essere considerato come un nuovo aiuto.

(207)

Da una parte, la fattispecie della Gewährträgerhaftung, come garanzia offerta ai creditori qualora, in caso di inadempimento, il patrimonio della banca non sia sufficiente per soddisfare i crediti, non si applica al caso di specie. L'apporto di capitale non era inteso a soddisfare i creditori della Landesbank né il patrimonio della Landesbank era esaurito.

(208)

Dall'altra parte, non ricorrono neanche le condizioni per l'applicazione dell'Anstaltslast. L'Anstaltslast obbliga l'Anstaltsträger (nella fattispecie Sparkassenverband Hessen-Thüringen) a dotare la Helaba delle risorse necessarie per il suo ordinato funzionamento, se decide di mantenerla in attività. Tuttavia, al momento dell'apporto del capitale, la Helaba non si trovava in alcun modo nella condizione di non poter operare regolarmente a causa ad esempio della mancanza di sufficienti fondi propri. Pertanto, l'apporto di capitale non era necessario per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività della Landesbank. Questo consapevole calcolo economico da parte del Land, nella sua qualità di (com)proprietario, consentiva inoltre alla Landesbank di sfruttare nuove opportunità commerciali nel quadro dell'attività esercitata in regime di concorrenza. Il «requisito della necessità» proprio dell'Anstaltslast non si applica ad una decisione economica normale come quella adottata dal Land in qualità di (com)proprietario. Non essendo possibile applicare alcun altro regime di aiuti esistente a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 e dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, l'apporto di capitale in questione deve pertanto essere considerato come nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed essere esaminato come tale.

VII.   CONCLUSIONI

(209)

L'aiuto menzionato non può essere considerato compatibile con il mercato comune né ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, né a norma di qualsiasi altra disposizione del trattato. Pertanto, l'aiuto deve essere dichiarato incompatibile con il mercato comune e l'elemento di aiuto della misura illegale deve essere recuperato dalla Germania,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La rinuncia ad una remunerazione adeguata pari allo 0,3 % annuo (al lordo dell'imposta sulle società) per la parte del capitale trasferito dal Land Assia alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, che quest'ultima ha potuto utilizzare come garanzia a partire dal 31 dicembre 1998, costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune.

2.   Per il periodo tra il 31 dicembre 1998 e il 31 dicembre 2003, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 ammonta a 6,09 milioni di EUR.

Articolo 2

1.   La Germania sopprime l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2004.

2.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, già posto illegalmente a sua disposizione. L'importo da recuperare comprende:

a)

per il periodo di calcolo dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2003 l'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 2;

b)

per il periodo di calcolo dal 1o gennaio 2004 al momento della soppressione dell'aiuto, l'importo determinato sulla base del metodo di calcolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (51).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il modulo riportato in allegato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 72 del 26.3.2003, pag. 3.

(2)  GU C 140 del 5.5.1998, pag. 9 (decisione di avvio del procedimento).

(3)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 1. Contro la decisione hanno presentato ricorso la Germania (causa C 376/99), il Land Renania Settentrionale-Vestfalia (causa T-233/99) e la WestLB (causa T-228/99); la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (causa C-209/00).

(4)  Sentenza del 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. 2003, pag. II-435.

(5)  NordLB: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 2; BayernLB: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 13; HLB: GU C 81 del 4.4.2003, pag. 24; Helaba: GU C 73 del 26.3.2003, pag. 3; LSH: GU C 76 del 28.3.2003, pag. 2.

(6)  Informazione confidenziale, in appresso […]

(7)  GU L 386 del 30.12.1989, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE, GU L 126 del 26.5.2000.

(8)  GU L 124 del 5.5.1989, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/12/CE.

(9)  Osservazioni della Germania del 23 giugno 2004, pagg. 2-7.

(10)  Cfr. le osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, pag. 25: tranche a tasso variabile del conferimento tacito assunto dalla Deutsche Bank nel gennaio 1998 per un importo di 700 milioni di USD per una durata di 10 anni.

(11)  Cfr. le osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, pag. 25: tranche del conferimento tacito assunto dalla Dresdner Bank nel gennaio 1999 per un importo di 1 000 milioni di USD per una durata di 32 anni.

(12)  Cfr. grafico nell'allegato 15 delle osservazioni della Germania del 9 aprile 2003.

(13)  Per eliminare gli effetti dell'inflazione, occorre determinare, per il periodo in cui è avvenuto ciascun conferimento, il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine, senza tenere conto inizialmente delle aspettative di inflazione. In seguito, per stimare il tasso di base privo di rischio a lungo termine, al «tasso di base reale» vigente al momento in questione viene aggiunto il dato stimato dell'inflazione media a lungo termine attesa, pari al 3,60 %.

(14)  A titolo di confronto, BdB fornisce anche i valori di beta teorici, calcolati sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), i quali, come da esso sottolineato, differiscono appena dai valori empirici.

(15)  Nel […] si legge: «[…]»

(16)  Cfr. Börsenzeitung del 7 novembre 2003 e International Financial Review del 22 novembre 2003.

(17)  

(+)

I nomi delle grandi banche private elencate costituiscono informazioni riservate. Esse saranno dunque designate nella tabella come banca A, banca B e banca C.

(18)  sulla base di un'iscrizione integrale nei fondi propri di base

(19)  incluse le azioni privilegiate cumulative dopo il deconsolidamento delle società fiduciarie

(20)  Sentenza nella cause riunite T-228/99 e T-233/99.

(21)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU C 307, 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Anche se nella comunicazione si fa riferimento esplicito al settore manifatturiero, è indubbio che il principio è applicabile a tutti gli altri settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il principio è stato riaffermato da una serie di decisioni della Commissione, ad esempio nei casi Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28) e GAN (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).

(22)  Sentenza nella causa WestLB, punti 206 e segg.

(23)  Informazioni riservate concernenti la banca designata qui come «banca I»

(24)  Informazioni riservate concernenti la banca designata qui come «banca II»

(25)  iii Informazioni riservate concernenti la banca designata qui come «banca III»

(26)  iv Informazioni riservate concernenti la banca designata qui come «banca IV»

(27)  v Informazioni riservate concernenti la banca designata qui come «banca V»

(28)  Cfr. la comunicazione del governo federale tedesco del 1o ottobre 2004, pag. 16.

(29)  Risposta della Germania del 23 giugno 2004, pag. 12.

(30)  Risposta della Germania del 23 giugno 2004, pag. 12, allegato 29/2004, Fitch Ratings: Bank Rating Methodology: maggio 2004, pag. 12: «Principal considerations are profitability, balance sheet integrity (including capitalisation), franchise, management, operating environment, consistency, as well as size (in terms of a bank's equity capital)».

(31)  Come già detto, la ragione sta nel chiaro soddisfacimento dei requisiti minimi di vigilanza in materia di quote di capitale (quota di fondi propri di base al 4,0 %, quota complessiva e quota di fondi propri all'8,0 %) nel periodo di riferimento, il che rappresenta una differenza significativa rispetto alla situazione della WestLB. Ad esempio nel 1997, ossia prima del conferimento, conformemente al principio I ai sensi dell'articolo 10bis della legge sul sistema creditizio, la quota dei fondi propri di base era pari al 4,8 % per il gruppo Helaba e al 5,0 % per l'ente creditizio Helaba. Secondo i principi della Banca per i regolamenti internazionali, nel 1997 la quota di fondi propri di base (classe 1) era pari al 5,4 %. Nel 1997 la quota complessiva e la quota di fondi propri totali era pari all'8,9 % e al 9,6 % per il gruppo e al 9,2 % per il singolo istituto. Anche tenendo conto della crescita dell'attività programmata dalla Helaba per i successivi esercizi, non vi era alcuna necessità di raccogliere fondi propri di base per un importo di 1 264,4 milioni di EUR.

(32)  Cfr. le osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, pagg. 15-16. I dati si riferiscono al premio di rifinanziamento per le banche dell'area dell'euro rispetto ai titoli del governo federale tedesco nonché al premio di rifinanziamento di obbligazioni bancarie (Pfandbriefe a 10 anni) rispetto ai titoli del governo federale tedesco. In mancanza di dati in merito al premio di rifinanziamento rispetto ai titoli del tesoro statunitense e data la fondamentale similarità sotto il profilo economico, la Commissione utilizza la citata fascia per i premi di rifinanziamento anche per i titoli del tesoro statunitense, dato che ai fini della determinazione della fascia della remunerazione di riferimento per la funzione di garanzia l'importante non è la precisione delle cifre quanto piuttosto l'ordine di grandezza.

(33)  Cfr. in particolare le osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, allegati 2-4, 8-12, 17-18.

(34)  Correzione al ribasso effettuata dalla Commissione sulla base dei dati trasmessi dalla Germania.

(35)  Premio di rifinanziamento rispetto ai titoli del tesoro statunitense di uguale durata, cfr. osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, pag. 27.

(36)  Seconda tranche a tasso fisso ma a condizioni analoghe.

(37)  Premio di rifinanziamento rispetto a titoli del tesoro statunitense di uguale durata, cfr. osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, pag. 27.

(38)  Risposta della Germania del 23 agosto 2004, allegato 6.

(39)  Risposta della Germania del 23 agosto 2004, pagg. 11-12. Per le […] banche private tedesche ivi menzionate, […], […] e […], questa quota è aumentata da circa il 5 % nel 1998 a circa il 20-30 % nel 2003. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Germania, la quota della Helaba si situa entro la fascia riscontrata per le Landesbanken compresa tra il 33 % e il 72 %.

(40)  Risposta della Germania del 23 agosto 2004, pagg. 11-12. Per le […] banche private tedesche ivi menzionate, […], […] e […], questa quota è aumentata da circa il 5 % nel 1998 a circa il 20-30 % nel 2003. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Germania, la quota della Helaba si situa entro la fascia riscontrata per le Landesbanken compresa tra il 33 % e il 72 %.

(41)  Cfr. in particolare le osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, allegati 2-4, 8-12, 17-18.

(42)  Correzione al ribasso effettuata dalla Commissione sulla base dei dati trasmessi dalla Germania.

(43)  Premio di rifinanziamento rispetto ai titoli del tesoro statunitense di uguale durata, cfr. osservazioni della Germania del 9 aprile 2003, pag. 27.

(44)  Cfr. le osservazioni della Germania del 9 aprile 2004, pag. 28.

(45)  Il premio sulla remunerazione dell'1,94 % annuo del perpetual della Deutsche Bank (remunerazione fissa concordata del 6,6 %) viene qui calcolato in rapporto ai titoli del governo federale tedesco a 10 anni, per rendere più agevole il confronto con il conferimento tacito a 12 anni della Dresdner Bank (1,65 % in rapporto ai titoli del governo federale tedesco a 10 anni) e avere quindi un'idea del livello del premio per il carattere permanente. Nella tabella precedente il premio sulla remunerazione dello stesso perpetual, indicato all'1,15 % annuo, è stato calcolato in rapporto ai titoli del governo federale tedesco a 30 anni, essendo questi titoli rappresentativi del periodo di riferimento pertinente (i titoli a 30 anni sono considerati sul mercato come «quasi-permanenti»). Il premio sulla remunerazione in rapporto ai titoli del governo federale tedesco a 30 anni è inferiore, dato che nel caso di andamento normale della curva dei tassi, come nel caso in oggetto, i titoli di durata maggiore (30 anni) hanno un rendimento superiore rispetto a quelli di durata minore (10 anni) e costituiscono pertanto un elemento di detrazione maggiore sulla remunerazione fissa concordata del 6,6 % annuo.

(46)  La situazione è in realtà molto più complessa a causa, ad esempio, delle voci fuori bilancio, dei diversi fattori di ponderazione del rischio delle attività o di voci a rischio zero. Il ragionamento di fondo non perde tuttavia la sua validità.

(47)  La situazione non cambia se si considera la possibilità di raccogliere fondi propri supplementari per un importo identico a quello dei fondi propri di base (fattore 25 anziché 12,5 per fondi propri di base).

(48)  Osservazioni sulla voce 6) Scarto di garanzia in ragione dell'iscrizione provvisoria a bilancio di un importo inferiore al 31 dicembre 1998: secondo le informazioni fornite dalla Germania (), al 31.12.1998 l'autorità di vigilanza bancaria non aveva ancora concluso la procedura di riconoscimento, per cui inizialmente era stato iscritto a bilancio l'importo di 1 023 milioni di EUR (2 000 milioni di DEM). L'importo di 1 264 milioni di EUR risultante dalla procedura di valutazione venne iscritto a bilancio immediatamente dopo la valutazione e figurava pertanto nel bilancio dell'esercizio 1999. Tenuto conto di questa procedura, la Commissione ritiene opportuno applicare uno scarto di garanzia a favore della Helaba sulla base di capitale da remunerare per l'anno 1999. I creditori della Helaba hanno basato la loro valutazione della solvibilità della banca nel 1999 sui dati di bilancio dell'esercizio 1998, in cui era stato inserito temporaneamente un importo inferiore di 1 023 milioni di EUR per il conferimento tacito. Di conseguenza per l'esercizio 1999 deve essere remunerata con una commissione di avallo dello 0,3 % annuo (al lordo delle imposte) solo la differenza tra detto importo e i fondi propri di base utilizzabili conformemente al meccanismo progressivo a copertura dell'attività esercitata in regime di concorrenza, ossia […] milioni di EUR. Per gli esercizi successivi il valore iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente corrisponde al valore del conferimento tacito specificato nel bilancio di esercizio.

(49)  Cfr. la risposta della Germania del 23 agosto 2004, pagg. 6-7.

(50)  La relazione è stata presentata al Consiglio Ecofin del 23 novembre 1998, ma non è stata pubblicata. Può essere richiesta alla direzione generale della Concorrenza della Commissione ed è consultabile sul sito Internet della Commissione.

(51)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/194


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

relativa all’aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione

in favore di AZ e AZ Vastgoed BV

[notificata con il numero C(2006) 80]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere registrate il 26 giugno 2002 e il 6 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto delle denunce relative all’aiuto di Stato a favore del club calcistico AZ Alkmaar al quale i Paesi Passi hanno dato esecuzione. Durante l’esame preliminare delle denunce la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari da parte dei denuncianti e delle autorità olandesi.

(2)

Con lettera del 23 luglio 2003 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a questo aiuto. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(3)

I Paesi Bassi hanno chiesto una proroga della scadenza per la presentazione delle osservazioni, proroga che è stata concessa. Con lettere registrate il 29 ottobre e il 5 novembre 2003, i Paesi Bassi hanno risposto alla decisione di avviare il procedimento.

(4)

Nel dicembre 2003 la Commissione ha ricevuto diverse lettere con osservazioni degli interessati. Questi hanno successivamente inviato ulteriori osservazioni con lettere registrate il 9 febbraio, 6 aprile e 6 ottobre 2004.

(5)

Nella primavera del 2004 la Commissione ha saputo che il comune aveva intenzione di rinegoziare il contratto con AZ e AZ Vastgoed. Ha allora chiesto informazioni complementari alle autorità olandesi con lettera del 3 giugno 2004, a cui dette autorità hanno risposto con lettera del 5 luglio 2004 indicando che il comune, AZ e AZ Vastgoed stavano effettivamente prendendo in considerazione l’eventualità di concludere un nuovo contratto. Hanno poi ripetuto che, a causa della decisione di sospensione della Corte d’appello di Amsterdam (3), non era possibile applicare il contratto. Con lettera registrata il 5 novembre 2004 le autorità olandesi hanno fornito informazioni supplementari, confermando che le parti avevano concluso un nuovo contratto e che quello precedente non aveva più effetto.

II.   DESCRIZIONE

(6)

Il 7 dicembre 2001 il comune di Alkmaar ha concluso un contratto con Stichting AZ e AZ Vastgoed BV (in appresso, rispettivamente, «AZ» e «AZ Vastgoed») relativo a una nuova ubicazione dello stadio di calcio. Il contratto fra Alkmaar da un lato e AZ e AZ Vastgoed dall’altro riguardava quattro transazioni legate alla vendita di diversi appezzamenti di terreno.

(7)

Secondo le autorità olandesi sono stati venduti ad AZ e AZ Vastgoed due appezzamenti per la costruzione di un nuovo stadio, di locali commerciali e parcheggi. Il comune di Alkmaar ha venduto ad AZ il terreno su cui è costruito l’attuale stadio. AZ e AZ Vastgoed avrebbero demolito il vecchio stadio, sviluppato il terreno e costruito 150 appartamenti. È stato infine venduto un altro appezzamento ad AZ per costruire delle strutture per gli allenamenti. Il contratto contiene alcuni obblighi per gli acquirenti del terreno. AZ e AZ Vastgoed devono installare e garantire la manutenzione di una determinata infrastruttura.

(8)

Nel luglio 2003 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento. Se difatti il contratto costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, era dubbio che gli aiuti a favore di AZ e AZ Vastgoed fossero compatibili con detto trattato.

(9)

Poiché la Corte d’appello di Amsterdam nell’aprile 2004 ha ordinato la sospensione dell’esecuzione del contratto, i terreni non sono mai stati trasferiti ai sensi dell’accordo del 7 dicembre 2001.

(10)

Nel novembre 2004 le autorità olandesi hanno tuttavia comunicato alla Commissione che l’accordo concluso il 7 dicembre 2001 fra il comune di Alkmaar e AZ e AZ Vastgoed non aveva più effetto.

(11)

Secondo i Paesi Bassi hanno avuto luogo nuove trattative, e gli appezzamenti sono stati valutati da un perito indipendente conformemente alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (4). Dopo questa valutazione è stato concluso un nuovo contratto fra il comune ed Egedi BV (successore legale di AZ Vastgoed).

(12)

Di conseguenza, il contratto su cui verte la presente indagine non ha più effetto. Il procedimento formale d’esame resta pertanto privo di oggetto e deve quindi essere chiuso.

III.   CONCLUSIONI

(13)

Poiché il contratto su cui verte il procedimento formale di esame non ha più effetto, l’indagine resta priva d’oggetto.

(14)

Il procedimento formale d’esame ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, riguardante il sopramenzionato contratto fra, da un lato, il comune di Alkmaar e, dall’altro, AZ e AZ Vastgoed, deve quindi essere chiuso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento formale d’esame ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, avviato il 23 luglio 2003 nei confronti di AZ e AZ Vastgoed, è chiuso.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 266 del 5.11.2003, pag. 8.

(2)  GU C 266 del 5.11.2003, pag. 8.

(3)  Gerechtshof Amsterdam, 1.4.2004, LJN: AO6912, 206/03 KG (www.rechtspraak.nl).

(4)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/196


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 8 marzo 2006

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG

[notificata con il numero C(2006) 641]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

Dopo aver invitato gli interessati, conformemente a tali articoli, a presentare osservazioni (1) e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 12 novembre 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia da un concorrente tedesco di Magog relativa a presunti aiuti di Stato concessi a Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG (in appresso «Magog»). Il 25 novembre 2003 la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni in merito, che sono state trasmesse dalle autorità tedesche con lettera pervenuta il 4 marzo 2004 e protocollata il medesimo giorno.

(2)

Il 6 ottobre 2004 la Commissione ha avviato il procedimento formale di esame in relazione all’aiuto in questione. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito ai presunti aiuti. La Commissione ha successivamente ricevuto, con lettera del 14 dicembre 2004, protocollata il 16 dicembre, le osservazioni di Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG, I.B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergwerke e di Theis-Böger GmbH (in appresso «Rathscheck e Theis-Böger») e, con lettera del 7 dicembre 2004, protocollata il 13 dicembre, le osservazioni di un terzo concorrente che desidera rimanere anonimo.

(3)

Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettere del 3 gennaio 2005 e del 7 luglio 2005, alle quali le autorità tedesche hanno risposto con lettere dell’11 marzo 2005 e del 31 agosto 2005, protocollate rispettivamente l’11 marzo e il 1osettembre 2005.

(4)

La risposta della Germania all’avvio del procedimento formale di esame è pervenuta con lettera del 6 dicembre 2004, protocollata il 13 dicembre 2004. Il 5 ottobre 2005 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha comunicato con lettera del 15 novembre 2005, protocollata il 16 novembre 2005. Gli allegati sono stati inviati con lettera del 18 novembre 2005, protocollata il 24 novembre 2005. Le autorità tedesche hanno completato le osservazioni mediante lettera del 21 dicembre 2005, protocollata il medesimo giorno.

II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1.   L’impresa beneficiaria

(5)

Magog, l’impresa beneficiaria, ha sede a Bad Fredeburg, nella Renania settentrionale-Vestfalia e si occupa di produzione di ardesia. Nel 2002 l’impresa aveva 43 dipendenti e registrava un saldo di bilancio inferiore a 5 milioni di EUR. Poiché è soddisfatto anche il requisito dell’indipendenza, l’impresa può essere definita una piccola impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (3).

2.2.   Il progetto

(6)

Su richiesta della Westfälischen Schieferverband e.V. (associazione dei produttori di ardesia della Vestfalia), il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha promosso negli anni 2002 e 2003 lo sviluppo di una procedura innovativa per il taglio dell’ardesia per tetti (progetto denominato «Sviluppo e prova di una produzione di ardesia per tetti a controllo numerico e robotizzato»). Il progetto è stato realizzato da Magog, che è membro dell’associazione citata, in collaborazione con un istituto superiore di studi tecnici ed economici.

(7)

Secondo le autorità tedesche l’obiettivo del progetto era lo sviluppo di una tecnologia innovativa per il trattamento dell’ardesia per tetti che consentisse di ridurre i rischi per la salute dei lavoratori. La preparazione delle lastre di ardesia, che fino ad allora era effettuata in larga misura manualmente, comportava per gli addetti un impegno fisico gravoso: secondo la Germania il progetto ha dato un contributo essenziale all’aumento della sicurezza sul lavoro e presenta un carattere esemplare per l’intera industria di produzione dell’ardesia.

(8)

In base alla domanda il progetto denominato «Sviluppo e prova di una produzione di ardesia per tetti a controllo numerico e robotizzato» era costituito da tre fasi: nella prima fase sarebbe stato messo a punto un prototipo, nella seconda sarebbe stato costruito un locale apposito e nella terza sarebbe stata applicata la nuova tecnologia.

(9)

Soltanto la prima fase è stata sovvenzionata dal Land. I costi della prima fase sono stati calcolati a 1 293 110 EUR dei quali il 60 %, vale a dire 775 866 EUR, finanziato dal Land. Alla fine i costi della prima fase si sono elevati a 1 223 945 EUR, dei quali 702 093 EUR (il 57 %) sono stati finanziati dal Land.

(10)

I costi definitivi della prima fase si possono suddividere come segue

(tabella 1):

 

EUR

Studio di fattibilità

25 565

Messa a punto di un prototipo (impianto 1)

464 410

Messa a punto e costruzione di due impianti di produzione (impianti 2 e 3)

733 970

Totale

1 223 945

(11)

Magog ha commissionato uno studio di fattibilità ai fini della costruzione di un impianto per la produzione di ardesia per tetti a controllo numerico e robotizzato, studio che è stato ultimato nel marzo 2002. Il costo dello studio ammontava a 25 565 EUR.

(12)

In seguito allo studio di fattibilità è stato concepito un prototipo, non destinato alla produzione industriale, ma unicamente a fini sperimentali, che è stato costruito nei locali di Magog (impianto 1). Le prove hanno avuto luogo nel novembre e dicembre 2002 e il prototipo è stato smontato nel gennaio 2003. I costi del prototipo ammontavano a 464 410 EUR.

(13)

Sulla base delle esperienze acquisite tramite le prove sul prototipo l’impresa ha costruito un impianto per la produzione industriale. Le prove sul prototipo avevano indicato che, a causa della diversa grandezza delle lastre di ardesia, sarebbero stati necessari almeno due impianti per la produzione industriale. Il primo impianto utilizzabile per la produzione industriale è stato costruito nel gennaio 2003 (impianto 1), il secondo nell’aprile 2003 (impianto 3). Nel corso dell’anno 2003 gli impianti 2 e 3 sono stati sottoposti a ulteriori prove, al fine di migliorarne il funzionamento. Dall’inizio del 2004 la produzione degli impianti 2 e 3 procede senza difficoltà. I costi degli impianti 2 e 3 ammontano a 733 970 EUR.

(14)

La fase 1 descritta nei paragrafi da 8 a 13 faceva parte di un’impostazione globale relativa all'ammodernamento del processo di produzione di Magog che comportava fasi ulteriori. Le fasi 2 e 3 sono iniziate nel 2003 e si sono concluse nel 2005. Inoltre, dal 2002 sono stati realizzati investimenti nell’attività di estrazione (cantiere di scavo). Secondo la Germania le fasi 2 e 3 e il cantiere di scavo comprendevano gli investimenti seguenti, che facevano parte del programma generale di ammodernamento

(tabella 2):

 

 

EUR

1

Locale 2002

16 576

2

Locale 2005

213 175

3

Segatrici

267 774

4

Trattamento dell’acqua

35 740

5

Collegamento per ufficio

2 570

6

Attrezzatura per l’estrazione

105 840

7

Costo dei brevetti

65 128

8

Cantiere di scavo 2002-2005

557 378

9

Cantiere di scavo 2006-2007

176 800

10

Remunerazione del direttore del progetto/dell’ingegnere 2004-2005

84 247

11

Demolizione di edifici

8 245

12

Onorari architetto

5 733

 

Totale

1 539 205  (4)

(15)

Il costo di 16 576 EUR indicato per il «locale 2002» riguarda la riparazione e ristrutturazione di un locale per le segatrici nell’anno 2002 (punto 1 della tabella 2).

(16)

Gli investimenti nel «locale 2005» riguardano un ex-magazzino che è stato notevolmente ristrutturato nel 2004 e nel 2005 e viene attualmente utilizzato per la produzione (punto 2). La ristrutturazione del locale si è resa necessaria per poter ospitare il nuovo processo di produzione basato sui robot recentemente costruiti. La ristrutturazione del locale comprende anche il montaggio di una nuova segatrice (punto 3) diventata necessaria per l'installazione dei nuovi robot.

(17)

Per avviare il nuovo processo di produzione era anche necessario costruire nuovi impianti per il trattamento dell’acqua destinati al raffreddamento della nuova segatrice (punto 4), di dimensioni maggiori di quella vecchia e che necessita di una maggiore quantità d’acqua. I costi del collegamento per l’ufficio (punto 5) sono anche connessi con gli investimenti nel locale 2005 e nelle segatrici.

(18)

L'attrezzatura per l’estrazione (punto 6) è una macchina utilizzata per lo scavo dell'ardesia nella miniera ed è stata acquistata da Magog nel 2004.

(19)

Per quanto riguarda i costi di brevetto, al punto 7 si tratta degli onorari di avvocato per la presentazione dei brevetti connessi al progetto.

(20)

Per quanto riguarda i costi per l’estrazione dell’ardesia negli anni 2002 fino al 2005, si tratta degli investimenti per il cantiere di scavo (punto 8). Per il 2006 ed il 2007 sono indicate le stime dei costi dell’impresa per l’avanzamento del cantiere in questi due anni (punto 9). I costi per la remunerazione del direttore del progetto e dell'ingegnere nel 2004/2005 (punto 10) sono connessi alle attività estrattive menzionate ai punti 8 e 9.

(21)

I costi per la demolizione di un edificio (punto 11) riguardano il luglio 2005 e si riferiscono alla demolizione di un edificio della società non ulteriormente specificato.

(22)

Gli onorari dell’architetto (punto 12) si possono ulteriormente suddividere in 3 600 EUR per la costruzione del «locale 2005» e 2 133 EUR per altre voci.

2.3.   Le misure finanziarie

(23)

Il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso una sovvenzione di 702 093 EUR in base al programma tecnologico per le miniere («Technologieprogramms Bergbau») il cui obiettivo era promuovere progetti che contribuissero ad aumentare la sicurezza e la protezione della salute dei dipendenti delle imprese estrattive, nonché a migliorare la tutela ambientale nelle miniere. I beneficiari potenziali del programma erano istituti comunitari di ricerca economica e tecnologica. Il programma è stato sospeso alla fine del 2003.

(24)

La notifica della concessione dell’aiuto ha avuto luogo il 19 dicembre 2001. La sovvenzione è stata erogata tra l’agosto 2002 e il dicembre 2003 in rate successive corrispondenti allo stato di avanzamento del progetto.

(25)

Magog è titolare di tutti i diritti di proprietà sui risultati del progetto e dei diritti di utilizzazione; deve versare una parte dei proventi generati dall’applicazione dei risultati al Land Renania settentrionale-Vestfalia. La sovvenzione è stata approvata a condizione che i risultati del progetto fossero ampiamente diffusi: Magog deve pubblicare i risultati in almeno una rivista specializzata tedesca riconosciuta. Secondo le autorità tedesche Magog ha concesso licenze a un concorrente. Un articolo in merito ai risultati è stato pubblicato sulla rivista della federazione delle industrie minerarie «Bergbau».

III.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(26)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale perché dubitava di quanto affermato dalle autorità tedesche, vale a dire che la misura finanziaria non costituisse un aiuto di Stato. Secondo la Commissione la misura finanziaria concedeva a Magog un vantaggio selettivo, poiché l’introduzione della nuova tecnologia incrementava la produttività dell’impresa e migliorava la sua capacità competitiva senza che l’impresa dovesse sostenerne tutti i costi. La Commissione inoltre era del parere che tale misura incidesse sugli scambi fra Stati membri.

(27)

Per quanto riguarda le possibili deroghe ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione ha innanzitutto constatato che Magog non ha sede in una zona assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato CE.

(28)

Secondo la Commissione il progetto poteva probabilmente essere considerato un progetto di investimento ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (5), però la Commissione dubitava che fossero stati rispettati i massimali ammissibili dell’intensità lorda dell’aiuto, che sono del 7,5 % dei costi di investimento sovvenzionabili per le medie imprese e del 15 % per le piccole imprese.

(29)

La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che una parte del progetto poteva essere definita come attività di sviluppo precompetitivo ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (6) (disciplina sugli aiuti alla R&S), in base alla quale sono ammissibili aiuti di Stato per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo. La Commissione tuttavia dubitava che fosse stata rispettata l’intensità massima dell’aiuto ammissibile del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI).

(30)

La Commissione ha aggiunto inoltre che avrebbe esaminato la compatibilità dell’aiuto con l’interesse comune in generale e in particolare con l’obiettivo della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 137 del trattato CE.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI

(31)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di Rathscheck e Theis-Böger, nonché di un concorrente che desiderava rimanere anonimo.

4.1.   Rathscheck e Theis-Böger

(32)

Nella loro dichiarazione in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale Rathscheck e Theis-Böger spiegano che il mercato dell’ardesia è un mercato unico e che non esiste un mercato separato per la «copertura tedesca all’antica». Anche se la «copertura tedesca all’antica» costituisse un mercato separato, l’aiuto condurrebbe comunque a falsare la concorrenza, poiché i nuovi robot potrebbero essere utilizzati anche per la produzione di ardesia corrente e i produttori spagnoli di ardesia non operano soltanto sul mercato del prodotto finito, ma anche sul mercato dei prodotti intermedi. Rathscheck e Theis-Böger fanno notare che producono sempre più «copertura tedesca all’antica» con ardesia grezza spagnola.

(33)

Per quanto riguarda l’eventuale compatibilità con il mercato comune, Rathscheck e Theis-Böger dichiarano che l’aiuto non è compatibile con il mercato comune poiché dà a Magog la possibilità di offrire sul mercato i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli dei concorrenti e anche a quelli delle imprese spagnole.

(34)

Rathscheck e Theis-Böger contestano la dichiarazione della Germania secondo la quale la sovvenzione non concedeva alcun vantaggio a Magog. Magog stessa non ha negato che l’aiuto abbia contribuito a un netto incremento della propria redditività.

(35)

Rathscheck e Theis-Böger hanno anche aggiunto informazioni di base relative al mercato dell’ardesia. Hanno indicato che la produzione complessiva di ardesia nella Comunità è in declino dal 2001, che il 95 % della produzione comunitaria proviene dalla Spagna, unico paese comunitario che registra una notevole eccedenza di esportazioni, e che tutti i produttori di ardesia della Comunità sono piccole e medie imprese.

(36)

Rathscheck e Theis-Böger contestano che la messa a punto di un procedimento per la produzione di ardesia a controllo numerico e robotizzato rappresenti una vera e propria innovazione. L’ardesia comune viene prodotta in Spagna già da parecchi anni con utensili di fabbricazione ultramoderni. In merito alla classificazione di una parte del progetto come sviluppo precompetitivo, Rathscheck e Theis-Böger sottolineano che non sono state in ogni caso rispettate le intensità massime ammissibili per l'aiuto.

(37)

Rathscheck e Theis-Böger respingono le argomentazioni della Germania, secondo le quali l’aiuto ha determinato un miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti: di conseguenza l’aiuto non può considerarsi compatibile con il mercato comune in base al fatto che persegue l’obiettivo della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, a norma dell’articolo 137 del trattato CE.

4.2.   Concorrente anonimo

(38)

Nelle osservazioni presentate in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale, il concorrente che desidera rimanere anonimo fa osservare che le imprese di costruzione tedesche e il mercato della posa dei tetti sono in declino in questi ultimi anni. Una sovvenzione a un produttore tedesco sarebbe di conseguenza particolarmente nociva. Il concorrente stesso è produttore di ardesia grezza che viene utilizzata in Germania per la fabbricazione di «ardesia tedesca all’antica».

V.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(39)

Nelle osservazioni presentate in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale, la Germania sostiene che la sovvenzione non costituisce aiuto di Stato, poiché non incide sugli scambi fra Stati membri, e che l’ardesia che Magog produce nell’impianto di nuova costruzione è un'ardesia per tetti particolarmente pregiata, la cosiddetta pietra di copertura tedesca all'antica. Il mercato per tale tipo di ardesia è un mercato regionale e si limita a determinate regioni della Germania: di conseguenza non incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(40)

Nel caso in cui la Commissione ritenesse che la sovvenzione incide sugli scambi tra Stati membri, secondo la Germania essa potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La misura soddisfa le condizioni di uno studio preliminare di fattibilità per attività di sviluppo precompetitivo, ai sensi del punto 5.4 della disciplina comunitaria per la ricerca e lo sviluppo, e di una attività di sviluppo precompetitivo di una piccola impresa. Inoltre l'aiuto potrebbe essere ritenuto compatibile con il mercato comune direttamente in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La misura contribuisce alla realizzazione di un obiettivo comunitario importante a norma dell'articolo 137 del trattato CE e riguarda un'attività economica per la quale, se mai venisse falsata la concorrenza, tale concorrenza non esiste in maniera intensa a livello comunitario. La Germania inoltre presenta una descrizione particolareggiata del progetto, nonché un elenco dei costi e informazioni relative allo status di PMI dell'impresa.

(41)

Nella risposta alle osservazioni di Rathscheck e Theis-Böger la Germania ribadisce che la misura non ha inciso sugli scambi fra Stati membri, fa osservare che la concorrenza intensa si svolge a livello regionale e che inoltre la realizzazione del progetto non ha causato una riduzione dei costi di produzione di Magog. Oltre a ciò, il progetto è ammissibile all'aiuto anche in base alla disciplina sugli aiuti alla R&S, ragione per cui l'aiuto può essere definito come compatibile con il mercato comune. La Germania dubita della veridicità della dichiarazione di Rathscheck e Theis-Böger in base alla quale essi produrrebbero «copertura tedesca all'antica» da ardesia grezza spagnola.

(42)

In merito alle osservazioni del concorrente che desidera rimanere anonimo, le autorità tedesche fanno osservare che i robot sovvenzionati non vengono utilizzati per la produzione dell'ardesia comune prevalente in Spagna. Quindi non vi è distorsione della concorrenza in relazione all'ardesia spagnola. La dichiarazione del concorrente che desidera rimanere anonimo, che afferma di produrre ardesia che viene utilizzata in Germania per la fabbricazione di «ardesia tedesca all'antica», è falsa.

VI.   VALUTAZIONE

6.1.   Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(43)

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, la condizione di «incidere sugli scambi tra Stati membri» è soddisfatta quando l’impresa beneficiaria dell'aiuto esercita un'attività economica che è oggetto di scambi fra Stati membri.

(44)

La Commissione afferma che il progetto e la sovvenzione del Land Renania settentrionale-Vestfalia conferiscono un vantaggio a Magog. Consentendo la costruzione di nuovi impianti, la sovvenzione ha sostenuto l'impresa nell'ammodernamento del processo di produzione; cosa che è confermata anche dal sito Internet dell'impresa, secondo il quale il progetto di automazione del taglio dell'ardesia è stato eseguito affinché l'impresa potesse produrre ardesia di qualità pregiata a prezzi più convenienti e in tal modo incrementare la propria produttività. La sovvenzione avvantaggia Magog, che non l'avrebbe ottenuta sul mercato e minaccia quindi di falsare la concorrenza.

(45)

In merito all'alterazione degli scambi fra Stati membri, la Commissione constata che l'ardesia di qualità particolarmente pregiata che Magog produce non costituisce un mercato separato, ma deve essere considerata parte del mercato dell'ardesia. La Germania sostiene che la produzione e la commercializzazione della «copertura tedesca all'antica» sarebbero limitate a determinate regioni e che, dal lato della domanda, tale prodotto non sarebbe sostituibile con l'ardesia comune a causa del prezzo e dell'impiego a cui è destinata. La Commissione ritiene tuttavia che il fatto che la «copertura tedesca all'antica» sia più costosa dell'ardesia comune in commercio e che sia richiesta soltanto da determinati consumatori che hanno un interesse storico particolare non giustifichi che tale prodotto sia considerato un mercato separato.

(46)

Secondo il denunziante la produzione complessiva di ardesia nella Comunità ammonta a 743 000 tonnellate. La Spagna è di gran lunga il maggior produttore di ardesia e esporta una parte consistente della propria produzione. La Germania produce circa 9 000- 10 000 tonnellate di ardesia. Stando ai dati forniti dalla Germania, nel 2002 sono state importate più di 100 000 tonnellate di ardesia dalla Spagna in Germania. La Commissione conclude quindi che esistono scambi fra Stati membri nel mercato dell'ardesia e che Magog è in concorrenza con i produttori degli altri Stati membri.

(47)

La misura è stata attuata dal Land Renania Settentrionale-Vestfalia, pertanto è finanziata da risorse statali ed è quindi imputabile allo Stato.

(48)

Per tali ragioni la Commissione conclude che la sovvenzione è da considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e di conseguenza deve essere esaminata la sua compatibilità con il mercato comune.

6.2.   Deroghe a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

(49)

L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede deroghe al divieto generale di cui al paragrafo 1.

(50)

Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, non si applicano nel presente caso, poiché l'aiuto non ha carattere sociale e non è concesso ai singoli consumatori, né è concesso per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; tantomeno è concesso all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

(51)

In merito alle deroghe possibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, va innanzitutto osservato che il progetto non viene realizzato in una regione assistita conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o lettera c), del trattato CE e quindi non può essere considerato un aiuto a finalità regionale.

(52)

Il regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (7), che estende il campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, concede aiuti statali alle piccole e medie imprese per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo. Sebbene il presente aiuto sia stata accordato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004, il regolamento (CE) n. 70/2001 è applicabile nella versione modificata, poiché, ai sensi del suo articolo 9 bis, i singoli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004, senza autorizzazione della Commissione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, sono compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 modificato.

(53)

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001 la ricerca fondamentale è definita come un’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali. La ricerca industriale è definita come ricerca pianificata o indagine critica mirante ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Poiché il presente progetto era volto a costruire un prototipo e due impianti che dovevano essere inseriti nella produzione, non si tratta chiaramente di ricerca fondamentale, né di ricerca industriale.

(54)

Nello stesso articolo viene definito lo sviluppo precompetitivo come la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili, né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

(55)

La Commissione constata che la prima fase del progetto consisteva nella costruzione di un prototipo e di due impianti, che alla fine avrebbero dovuto essere inseriti nel processo di produzione. La costruzione dei due impianti citati non può essere classificata come sviluppo precompetitivo, poiché tali impianti vengono utilizzati per la produzione. Tuttavia la messa a punto del prototipo, secondo la Commissione, può essere considerata come sviluppo precompetitivo. Il prototipo fa parte di un progetto di miglioramento del processo di produzione. Non sarà utilizzato a fini di produzione, poiché è stato smontato nel 2003. Per quanto riguarda il carattere innovativo, la Commissione prende atto del fatto che la Germania distingue nettamente il prototipo costruito dalle macchine per il taglio dell’ardesia corrente utilizzata in Spagna, che non sarebbero idonee per la produzione di copertura tedesca all’antica. Inoltre a Magog sono stati anche rilasciati brevetti connessi all’applicazione del progetto.

(56)

A norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/2001, l’intensità massima dell’aiuto ammissibile per lo sviluppo precompetitivo delle piccole e medie imprese ammonta al 35 % lordo dei costi ammissibili del progetto. L’articolo 5 bis, paragrafo 4, consente una maggiorazione fino a 10 punti percentuali se i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione tramite conferenze tecniche e scientifiche, o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializate.

(57)

Una parte dei risultati è stata resa accessibile a un’altra impresa sotto forma di licenza. Inoltre i risultati del progetto devono essere pubblicati su una rivista specializzata. La Commissione giunge quindi alla conclusione che si possa aggiungere all’intensità massima dell’aiuto del 35 % un’ulteriore maggiorazione di 10 punti percentuali, cosicché ne risulta un’intensità massima di aiuto ammissibile del 45 %. Poiché i costi del prototipo ammontavano a 464 410 EUR, l’aiuto ammissibile ammonta a 208 985 EUR.

(58)

Oltre a ciò, lo studio di fattibilità, nell'ambito della fase 1, può essere considerato come studio preliminare, per la verifica della fattibilità tecnica in preparazione di un’attività di sviluppo precompetitivo, a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 70/2001, per il quale l’intensità dell’aiuto ammissibile non deve superare il 75 %. I costi dello studio di fattibilità ammontavano a 25 565 EUR, cosicché l’importo ammissibile dell’aiuto ammonta a 19 174 EUR. Complessivamente l’aiuto ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 ammonta quindi a 228 158 EUR.

(59)

Come già illustrato al paragrafo 55, la costruzione degli impianti 2 e 3, che sono utilizzati per la produzione industriale, non deve essere considerata attività di sviluppo precompetitivo e quindi non viene presa in considerazione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo. Nondimeno, la costruzione di tali impianti può essere considerata un investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, poiché con tali costruzioni viene attuata una modifica fondamentale del processo di produzione di Magog, tramite la razionalizzazione e l’ammodernamento del processo produttivo attuale.

(60)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 autorizza aiuti agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali fino ad un’intensità lorda di aiuto del 15 % per le piccole imprese. Ai sensi dell’articolo 2, gli investimenti in immobilizzazioni materiali definiscono gli investimenti in capitale fisso materiali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di un’attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali designano gli investimenti in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

(61)

I costi degli impianti 2 e 3 ammontano a 733 970 EUR. Secondo le autorità tedesche anche i costi delle fasi 2 e 3 e del cantiere di scavo dovrebbero essere classificati come investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 e, su tale base, poter beneficiare di aiuti.

(62)

La Commissione ritiene che i costi per la costruzione di un locale per il nuovo processo di produzione (punto 2 della tabella 2), l'acquisto di una segatrice per il nuovo processo di produzione (punto 3) e gli investimenti nel trattamento dell’acqua (punto 4) e nella connessione per l’ufficio (punto 5) costituiscano investimenti in immobilizzazioni materiali ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001. Tali investimenti fanno parte del progetto di razionalizzazione e ammodernamento del processo produttivo di Magog e sono quindi sovvenzionabili a norma del citato regolamento. La Commissione ritiene inoltre che anche gli onorari dell’architetto per la costruzione del «locale 2005» (3 600 EUR) siano ammissibili poiché costituiscono parte dei costi di detto locale. I costi delle misure elencate ammontano complessivamente a 522 859 EUR.

(63)

A differenza della Germania, la Commissione giunge invece alla conclusione che i costi restanti delle fasi 2 e 3, nonché quelli del cantiere di scavo non siano ammissibili. Gli investimenti per il «locale 2002» (punto 1 della tabella 2) riguardano la riparazione e ristrutturazione nel 2002 di un locale per le segatrici esistente e come tali sono semplici investimenti di sostituzione che, a norma del regolamento (CE) n. 70/2001, non possono essere sovvenzionati.

(64)

L’apparecchio per lo scavo dell’ardesia è una macchina che viene utilizzata per l’estrazione dell’ardesia nella miniera (punto 6). Secondo la Commissione, l’acquisto della macchina non costituisce un investimento in immobilizzazioni materiali a norma del citato regolamento: i costi per l’acquisto della macchina vanno piuttosto classificati come normali costi di funzionamento. L’acquisto della macchina per lo scavo dell’ardesia non fa parte del progetto d'investimento volto alla razionalizzazione e all'ammodernamento del processo di produzione di Magog.

(65)

I costi per i brevetti, sotto forma di onorari dell’avvocato per il deposito dei brevetti stessi (punto 7), sono sicuramente connessi con il progetto di razionalizzazione e di ammodernamento, tuttavia non sono costi sovvenzionabili a norma del regolamento (CE) n. 70/2001, poiché in questo caso non si tratta di un investimento in immobilizzazioni immateriali.

(66)

I costi per il cantiere di scavo nel periodo 2002-2005 (punto 8) e i costi prevedibili per l’avanzamento del cantiere nel periodo 2006-2007 (punto 9) sono, a parere della Commissione, normali costi di funzionamento e non devono essere considerati investimenti in immobilizzazioni materiali ai sensi del citato regolamento. Lo stesso dicasi per i costi riguardanti il direttore del progetto e l’ingegnere nel 2004 e 2005, che sono connessi con l’avanzamento del cantiere (punto 10).

(67)

La Commissione ritiene inoltre che i costi sostenuti nel 2005 per la demolizione dell’edificio (punto 11) non siano sovvenzionabili, poiché la demolizione non fa parte del progetto d’investimento volto all’ammodernamento e alla razionalizzazione del processo produttivo. Rientra piuttosto nella normale attività commerciale di Magog e quindi non corrisponde alla definizione di un investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. La parte restante degli onorari dell’architetto (punto 12) non legata al «locale 2005» non fa parte del progetto d’investimento, secondo la Commissione, poiché non è connessa ad investimenti che rientrano nel progetto di ammodernamento e di razionalizzazione.

(68)

La Commissione di conseguenza conclude che, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, i costi sovvenzionabili per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 733 970 EUR per la fase 1 e 522 859 EUR per le fasi 2 e 3, vale a dire complessivamente a 1 256 829 EUR. Poiché l'intensità dell’aiuto ammissibile per le piccole imprese è del 15 %, ne risulta un importo d’aiuto ammissibile per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di 188 524 EUR.

(69)

La Commissione ritiene che non sia applicabile nella fattispecie nessuno degli altri orientamenti o regolamenti comunitari, riguardanti, fra l’altro, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, per la tutela dell’ambiente, la formazione, l’occupazione oppure relativi al capitale di rischio.

(70)

La Commissione ha anche valutato se l’aiuto sia compatibile con l’interesse comune e specialmente con l’obiettivo della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 137 del trattato CE. A norma di detto articolo la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri, fra l’altro nell’ambito del miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e nell’ambito delle condizioni di lavoro. La Commissione giunge alla conclusione che l’aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato comune su questa base, poiché, in primo luogo, non mira al miglioramento dell’ambiente di lavoro volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, bensì alla razionalizzazione e all’ammodernamento del processo di produzione di Magog. Il fatto che il progetto (come effetto secondario) abbia anche contribuito a un miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e abbia ridotto il lavoro manuale e l’inquinamento acustico sul posto di lavoro non contraddice tale conclusione.

VII.   CONCLUSIONE

(71)

La Commissione constata che la Germania ha concesso illegalmente aiuti a favore di Magog per un importo di 702 093 EUR, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ritiene che un importo di 416 683 EUR (228 158 EUR per la ricerca e sviluppo e 188 524 EUR per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) (8) possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune a norma del regolamento (CE) n. 70/2001. L’importo rimanente di 285 410 EUR è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperato,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato, per un importo di 416 683 EUR, che la Germania ha concesso a favore di Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG, è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 2

L’aiuto di Stato, per un importo di 285 410 EUR, che la Germania ha concesso a favore di Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

1.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto concesso illegalmente di cui all'articolo 2.

2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché consentano l’esecuzione immediata della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto concesso illegalmente è stato messo a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero effettivo.

3.   Gli interessi da recuperare di cui al paragrafo 2 sono calcolati in base agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (9).

4.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania invita formalmente i beneficiari designati all'articolo 2 a rimborsare gli aiuti ottenuti illegalmente e incompatibili con il trattato, compresi gli interessi dovuti.

Articolo 4

La Germania informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi e utilizza a tale scopo il formulario in allegato della presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, 8 marzo 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 282 del 19.11.2004, pag. 3.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  A causa degli arrotondamenti il totale non è il risultato esatto delle cifre elencate.

(5)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(6)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(7)  GU L 63 del 28.02.2004, pag. 22.

(8)  A causa degli arrotondamenti il totale non è il risultato esatto delle cifre elencate.

(9)  GU L 140 del 30.11.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DELLA DECISIONE C(2006) 641 DELLA COMMISSIONE

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Si prega di specificare i dati seguenti relativi all’importo di aiuto di stato concesso illegalmente al beneficiario:

Data (1) del pagamento

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

Nome del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare in maniera dettagliata come saranno calcolati gli interessi da applicare all’aiuto da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti e già attuati per il recupero dell’aiuto

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già attuati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre le misure alternative previste dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale sarà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Rimborso già effettuato

3.1.

Si prega di specificare i dati seguenti relativi agli importi di aiuto già rimborsati dal beneficiario:

Data (3)

Importo già rimborsato

Valuta

Nome del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Si prega di allegare i documenti giustificativi relativi al rimborso degli importi di aiuto elencati nella tabella di cui al punto 3.1.


(1)  

(o)

Date alle quali l’aiuto (o le sue singole rate) è stato messo a disposizione del beneficiario. (Nel caso in cui un aiuto sia stato versato in rate successive, e sia rimborsato allo stesso modo, si prega di usare righe separate).

(2)  Importo che è stato messo a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lorda)

(3)  

(o)

Data del rimborso


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/205


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

riguardante l’aiuto di Stato: Francia — Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell’impresa Air Lib

[notificata con il numero C(2006) 649]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 22 gennaio 2002 la Francia ha notificato alla Commissione europea un aiuto per il salvataggio della compagnia aerea Société d’exploitation AOM Air Liberté (qui di seguito denominata «Air Lib» o «la società»).

(2)

Essendo stata attuata illegalmente prima dell’autorizzazione della Commissione, la misura è stata registrata come aiuto non notificato con il numero NN 42/2002.

(3)

Con lettera del 24 gennaio 2003 (SG (2003) D/228222), la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tale aiuto.

(4)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto in questione entro un termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione, ossia entro l’11 maggio 2003.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da un terzo interessato con lettere del 9 e 12 maggio 2003. A seguito della richiesta inoltratagli dalla Commissione il 21 maggio, il terzo in questione ha accettato di rinunciare al carattere riservato dei propri commenti. Questi sono stati pertanto trasmessi alla Francia con lettera del 23 giugno 2003, dando alle autorità francesi un mese di tempo per commentarli. Parallelamente la Francia ha trasmesso la propria risposta all’avvio del procedimento con lettera del 19 maggio 2003.

(6)

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(7)

A seguito della decisione dei loro ex azionisti, particolarmente Swissair, di non proseguire la loro strategie di investimento, e dinanzi all’assenza di nuovi investitori, il 19 giugno 2001 il Tribunal de Commerce di Créteil ha disposto l’amministrazione controllata delle società Air Liberté AOM (ex AOM Minerve), di Air Liberté e di 5 filiali. Successivamente, il 27 luglio 2001, il tribunale ha poi affidato, per 1 franco simbolico, il rilevamento dei cespiti delle società in amministrazione controllata alla società Holco e quindi a qualsiasi filiale da essa controllata. Air Lib (denominazione commerciale della Société d’exploitation AOM Air Liberté SA), filiale di Holco SAS, a sua volta detenuta quasi al 100 % dal sig. Corbet, è stata costituita a tale fine il 24 agosto 2001.

(8)

Il tribunale ha inoltre approvato, il 1o agosto 2001, il principio della transazione proposta dagli ex azionisti, con la quale Swissair si impegnava a versare 1,5 mrd FRF (pari a 228,7 mio EUR). Di fatto, all’inizio di settembre 2001 Swissair aveva versato, prima del proprio fallimento, soltanto 1 050 mio FRF (pari a 160 mio EUR). A seguito del venir meno di queste risorse e delle difficoltà supplementari causate dai fatti dell’11 settembre 2001, la società indicava perdite previsionali per il 2001 e il 2002. La Francia ha dunque messo in atto un aiuto per il salvataggio della società, aiuto di una durata massima di sei mesi, rinnovabile, e dell’importo massimo di 30,5 mio EUR (200 mio FRF); il 9 gennaio 2002 erano già stati versati 16,5 mio EUR, e il saldo di 14 mio EUR è stato versato il 28 febbraio 2002. L’aiuto avrebbe coperto solo una parte del fabbisogno a breve termine della società. In assenza successivamente di qualsiasi notifica di un piano di ristrutturazione o di prove del rimborso del prestito, il 9 luglio 2002 la Commissione aveva segnalato alla Francia che stava proseguendo l’analisi del caso sotto il profilo di un aiuto per la ristrutturazione illegalmente accordato.

(9)

Secondo le informazioni apparse sulla stampa o sul suo sito Internet, la società sembrava infatti aver proceduto a numerose aperture di linee, inizialmente, a partire dall’inverno 2001, verso l’Africa del Nord; a partire dall’aprile 2002 sono stati proposti voli a basso prezzo (low cost) in Francia sotto il nome di Air Lib Express; e a partire dalla fine di ottobre 2002 Air Lib ha istituito voli a basso prezzo per l’Italia in partenza da Parigi. Nel frattempo è risultato inoltre che certi debiti commerciali non sarebbero stati pagati e che sarebbero stati accordati anticipi specifici: rinvio del versamento dei contributi sociali, anticipi da parte di Air France, esenzione dell’IVA… Sempre secondo la stampa, al 1o novembre 2002 Air Lib avrebbe pertanto avuto un debito totale di quasi 90 mio EUR nei confronti di enti o imprese pubbliche. Sarebbe stato inoltre preso in considerazione il rilevamento di Air Lib da parte di un azionista comunitario, il gruppo olandese IMCA.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(10)

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione il terzo interessato, la compagnia aerea francese SA Corse Air International («Corsair») ha essenzialmente inoltrato documenti giuridici in cui figurava la cronistoria della sua azione presso i tribunali francesi. Infatti all’inizio del 2003 Corsair aveva citato in giudizio con procedimento sommario Air Lib presso il Tribunal de Commerce di Créteil per far constatare gli aiuti illegali di cui a suo giudizio quest’ultima società avrebbe beneficiato, farne ottenere il rimborso ed ottenere la cessazione delle azioni commerciali sopra descritte, che secondo Corsair costituivano pratiche sleali conseguenti all’erogazione di tali aiuti definiti illegali.

(11)

Con ordinanza del 12 febbraio 2003, e tenendo fra l’altro conto dell’avvio del procedimento da parte della Commissione, il tribunale si era dichiarato incompetente a statuire. Presentando le informazioni Corsair aveva inteso sollecitare la Commissione a formulare il parere che la decisione del tribunale le sembrava contraddittoria rispetto sia alla propria pratica decisionale che alla giurisprudenza comunitaria.

(12)

Corsair aveva inoltre presentato argomentazioni destinate a spalleggiare le critiche emesse dalla Commissione nei confronti dell’aiuto di Stato iniziale, dello sviluppo commerciale dell’impresa e delle altre misure fiscali e sociali di supporto di cui essa avrebbe beneficiato.

IV.   COMMENTI DELLA FRANCIA

(13)

Il 19 maggio 2003 le autorità francesi hanno segnalato alla Commissione che i progetti di rilevamento di Air Lib da parte di IMCA erano falliti, fatto che le aveva indotte, il 5 febbraio 2003, a non rinnovare la licenza temporanea di esercizio della società, che arrivava allora a scadenza. Per questo motivo, e di fronte alle gravi difficoltà finanziarie in cui versava, il 13 febbraio 2003 Air Lib ha depositato il bilancio presso il Tribunal de Commerce di Créteil, che l’ha posta in liquidazione il 17 febbraio; tale liquidazione è stata confermata in appello il 4 aprile.

(14)

Nel frattempo, non sembrando possibile alcuna procedura di rilevamento dell’attività, il 30 marzo 2003 il coordinatore degli aeroporti parigini ha proceduto alla ridistribuzione del pool di slot orari (circa 35 000) così liberati.

(15)

La Francia ha pertanto fatto osservare che a suo giudizio il procedimento formale di esame avviato il 21 gennaio 2003 le sembrava ormai senza oggetto, dato che la liquidazione giudiziaria costituiva uno degli esiti previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio.

V.   CONCLUSIONI

(16)

La Commissione osserva che si è posto termine alle attività del beneficiario dell’aiuto senza che le attività in questione siano state in qualsiasi modo rilevate da terzi nel quadro di un procedimento giudiziario o d’altro genere. Di conseguenza si è posto termine all’insieme delle potenziali distorsioni della concorrenza conseguenti alla misura attuata dalle autorità francesi a favore di Air Lib.

(17)

La Commissione ricorda inoltre che il paragrafo 23, lettera d), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nel 1999 (3), prevede effettivamente che la liquidazione dell’impresa sia una delle fonti di estinzione di un aiuto per il salvataggio.

(18)

In conseguenza di quanto precede, il procedimento formale di esame avviato il 21 gennaio 2003 a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è ormai senza oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

Il procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE avviato il 21 gennaio 2003 contro la Société d’exploitation AOM Air Liberté, denominata «Air Lib», è chiuso.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  Decisione del 21 gennaio 2003 pubblicata nella GU C 88 dell’11.4.2003, pag. 11.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GUCE C 288 del 9.10.1999, pag. 2.


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/207


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2006

relativa agli aiuti ai quali i Paesi Bassi intendono dare esecuzione nel quadro del progetto Marktpassageplan a Haaksbergen Aiuto di Stato n. C 33/2005 (ex N 277/2004)

[notificata con il numero C(2006) 1184]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 23 gennaio 2004, protocollata il 23 febbraio 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad una probabile misura di aiuto per un progetto di costruzione a Haaksbergen, nei Paesi Bassi. Con lettera del 15 aprile 2004 la Commissione ha chiesto alle autorità dei Paesi Bassi informazioni sulla misura. Con lettera del 18 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di notificare entro breve tempo la misura.

(2)

Con lettera del 25 giugno 2004, protocollata il 30 giugno 2004, i Paesi Bassi hanno comunicato che il comune di Haaksbergen aveva intenzione di concedere aiuti alle imprese di costruzione che partecipavano al progetto Marktpassageplan. Con lettera del 12 luglio 2004 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, le quali sono state fornite sia in occasione della riunione con la Commissione l’8 ottobre 2004 sia con lettera del 30 dicembre 2004, protocollata il 10 gennaio 2005. I Paesi Bassi hanno inoltre fornito informazioni complementari con lettera dell’11 maggio 2005, protocollata il 18 maggio 2005.

(3)

Con lettera del 21 settembre 2005, la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (1). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

(5)

I Paesi Bassi hanno presentato le loro reazioni riguardo all’avvio del procedimento d’indagine formale con lettera del 29 dicembre 2005 (protocollata il 5 gennaio 2006).

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il progetto

(6)

Sin dall’inizio degli anni ’90, il consiglio comunale di Haaksbergen, un comune di 24 000 abitanti nella provincia di Overijssel vicino al confine tedesco, aveva in cantiere un progetto di rinnovamento del centro che versava in condizioni di degrado. Con l’ausilio di consulenti, erano stati esaminati diversi progetti riguardanti la costruzione di abitazioni e di edifici commerciali di buona qualità nel centro. Tuttavia, né la prima impresa alla quale il comune intendeva assegnare il progetto, né il comune stesso erano stati in grado di acquistare i lotti di terreno necessari per realizzare il progetto.

(7)

Alla fine degli anni ’90, sei imprese di costruzione hanno acquisito i lotti di terreno e si sono riunite. Tali imprese hanno elaborato un progetto edile che prevedeva la costruzione di 58 appartamenti e 11 locali commerciali. Il progetto non prevedeva che le imprese di costruzione realizzassero opere pubbliche di tipo infrastrutturale, le quali sarebbero state successivamente messe a disposizione del comune. Il progetto prevedeva la costruzione di appartamenti e negozi che sarebbero stati venduti o affittati a investitori privati. I calcoli hanno tuttavia mostrato che il progetto non sarebbe risultato redditizio.

2.2.   Aiuti di Stato

(8)

Considerata la grande importanza che attribuiva al progetto delle sei imprese di costruzione per il rinnovamento del centro della città, il comune, sapendo di poter fare affidamento su un contributo della provincia, ha accettato di finanziare il progetto, in particolare tramite la copertura delle perdite previste. Il comune ha già firmato l'accordo di cooperazione con le imprese di costruzione, sebbene gli aiuti previsti dall’accordo non siano ancora stati erogati.

(9)

Gli aiuti pubblici saranno principalmente erogati dal comune alle imprese di costruzione sotto forma di un sussidio di 2,98 milioni di euro (misura 1). Tale importo comprende l’aiuto finanziario concesso dalla provincia al comune per questo progetto, pari a 453 780 euro (1 000 000 NLG), e copre le perdite previste per il progetto, calcolate su base dei costi e degli introiti previsti.

(10)

Una disposizione dell’accordo di cooperazione stipula che, alla fine del progetto, un contabile indipendente valuterà i costi e gli introiti. Qualora le perdite effettive calcolate dal contabile a posteriori risultino inferiori alle perdite previste in base alle quali viene concessa la sovvenzione, verrà restituito al comune solo il 50 % della parte di sovvenzione che supera le perdite effettive. In altri termini, i titolari del progetto possono trattenere il restante 50 % della parte di aiuto non destinato a coprire le perdite effettive, una disposizione che viene denominata di seguito «disposizione di rimborso parziale». Se le perdite effettive sono superiori alle perdite previste, la sovvenzione del comune non è aumentata.

(11)

Oltre al sostegno sotto forma di sovvenzione (misura 1), la Commissione ha avviato il procedimento anche riguardo ad altre tre misure che possono prevedere aiuti. La seconda misura riguarda il trasferimento gratuito di alcuni lotti di terreno di proprietà comunale alle imprese di costruzione (2) (misura 2). Secondo la notifica delle autorità dei Paesi Bassi, questi lotti avevano un valore di 233 295 euro, anche se la Commissione non ha ricevuto alcun rapporto di valutazione. Inoltre, il comune è responsabile per il 35 % dei costi che potrebbero scaturire da eventuali richieste di risarcimento ai sensi dell’articolo 49 della legge sull’assetto territoriale (Wet op de Ruimtelijke Ordening) una volta completato il progetto (misura 3). La responsabilità per il restante 65 % ricade sulle imprese di costruzione. Infine non era chiaro se la vendita di un lotto di terreno e di un edificio da parte del comune alle imprese di costruzione sarebbe stata effettuata al valore contabile o al valore di mercato (misura 4).

(12)

A completamento lavori il comune riceverà gratuitamente alcuni lotti che, secondo il permesso di costruzione, saranno adibiti a spazi pubblici. La notifica non forniva alcuna valutazione precisa dei lotti in questione (misura 2 bis).

2.3.   I beneficiari

(13)

I beneficiari delle misure in questione sono le imprese di costruzione che partecipano al progetto.

(14)

Il primo beneficiario diretto è Rabo Vastgoed B.V., un’impresa che fa parte di un grande gruppo attivo a livello internazionale, soprattutto nel settore finanziario. Rabo Vastgoed B.V. è responsabile del 25 % del progetto.

(15)

In base all’accordo di cooperazione, il secondo beneficiario diretto è Centrum Haaksbergen B.V. Questa impresa è costituita da 5 imprese di costruzione che partecipano all’esecuzione del progetto. Le cinque imprese effettueranno tutte le attività di costruzione assegnate a Centrum Haaksbergen B.V., la quale è quindi una «costruzione» giuridica ad hoc che non svolge «reali» attività economiche. Si può quindi concludere che gli aiuti concessi a Centrum Haaksbergen saranno trasferiti a queste cinque società. Secondo le indicazioni delle autorità dei Paesi Bassi, ogni società sarà responsabile del 15 % del progetto. I Paesi Bassi hanno inoltre indicato che RoTij Bouwontwikkeling Oost B.V. è attiva a livello nazionale, mentre le altre quattro imprese di costruzione — Besathij B.V., Bouwbedrijf Assink Eibergen B.V., Bouwbedrijf Deeterink B.V. e Bouwburo Jan Scharenborg B.V. — svolgono attività a livello regionale o locale.

(16)

Anche se i beneficiari sono indicati come imprese di «costruzione» nell’ambito della presente decisione, le loro attività non si limitano al settore edile ma coprono l’intero processo di sviluppo ed esecuzione di progetti immobiliari.

2.4.   I mercati rilevanti

(17)

I mercati interessati sono il mercato della costruzione e della vendita di abitazioni e il mercato della costruzione e dell’affitto di spazi commerciali. Dal momento che Haaksbergen è situata vicino al confine tedesco, è probabile che diversi fornitori e clienti olandesi e tedeschi attivi su questi mercati operino anche nel paese limitrofo.

3.   MOTIVI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(18)

La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale in quanto nutriva dubbi sul fatto che alcune delle misure alle quali il consiglio comunale intendeva dare esecuzione non costituissero aiuti di Stato e sul fatto che gli aiuti fossero compatibili con il mercato comune.

(19)

Riguardo alla possibile classificazione delle misure pubbliche in quanto aiuti, la Commissione ha indicato, in particolare, che la «disposizione di rimborso parziale» conferiva un vantaggio alle imprese di costruzione.

(20)

Riguardo alle possibili deroghe dal divieto generale in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, la Commissione ha innanzitutto notato che le deroghe automatiche di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettere b) e c), non si applicavano alle attuali misure di aiuto. L’aiuto non poteva essere considerato neanche in quanto sostegno ad un progetto a carattere sociale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in quanto l’acquisto dei nuovi appartamenti non era riservato a persone svantaggiate.

(21)

Riguardo alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, la Commissione ha osservato che il comune di Haaksbergen non è situato in una regione assistita e quindi non può ricevere un aiuto regionale in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Non si applica ovviamente neanche la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). La Commissione ha elaborato diversi orientamenti e discipline per regolamentare i casi in cui gli aiuti possono beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ma nessuno di essi è di applicazione nel caso in esame. E’ stata presa in considerazione anche la deroga per i quartieri urbani svantaggiati (3), ma il progetto non rientra neanche in questa, tra l’altro in quanto Haaksbergen non è un quartiere urbano ai sensi della comunicazione della Commissione. Logicamente, la zona non rientra neppure nel programma europeo URBAN II. Infine non si applica la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), relativa alla cultura, in quanto il progetto in questione prevede costruzioni nuove e non il ripristino di edifici esistenti o altre finalità culturali.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(22)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

5.   COMMENTI DEI PAESI BASSI

(23)

Nella loro reazione all’avvio del procedimento d’indagine formale, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato informazioni complementari sulla cessione gratuita di lotti di terreno dal e al comune (rispettivamente misura 2 e misura 2 bis). La cessione gratuita di lotti di terreno alle imprese (misura 2) riguarda una superficie di 674 m2, mentre, il comune, dal canto suo, riceverà 1 077 m2 (misura 2 bis). Le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una relazione di esperti, nella quale il valore del terreno in questione risultava pari a 135 euro al m2.

(24)

Riguardo alla vendita di un altro lotto di terreno e di un edificio da parte del comune alle imprese di costruzione (misura 4), le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato informazioni dalle quali emergeva che il prezzo della transazione era notevolmente superiore al prezzo pagato dal comune per queste proprietà qualche anno prima.

6.   VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

6.1.   Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(25)

E’ chiaro che tutte e cinque le misure in esame coinvolgono risorse statali. La sovvenzione (misura 1) è un trasferimento diretto di risorse municipali. Il trasferimento di proprietà dei lotti e degli edifici modifica il valore totale dei beni di proprietà del comune (misure 2, 2bis e 4). Infine, anche l’ultima misura (misura 3) coinvolge risorse municipali, in quanto prevede la concessione di una garanzia che può comportare un pagamento futuro senza che sia richiesto un adeguato premio di garanzia.

(26)

La sovvenzione del comune (misura 1) costituisce un vantaggio per le imprese beneficiarie le quali ricevono fondi che non avrebbero ricevuto in normali condizioni di mercato.

(27)

La cessione gratuita di terreno da parte del comune (misura 2) è compensata dalla cessione, in direzione inversa, di una superficie più ampia (misura 2bis), come previsto nello stesso accordo. In base alla relazione di esperti presentata dai Paesi Bassi, il comune riceverà una superficie netta del valore di 54 405 euro (4), e quindi, se calcolate insieme, le due misure non costituiscono un vantaggio per le imprese di costruzione.

(28)

Il comune sarà inoltre responsabile per il 35 % dei costi che potrebbero scaturire da eventuali richieste di risarcimento in relazione al progetto (misura 3). Al punto 2.1.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (5) si sancisce che: «Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. L'eventuale rinuncia al corrispettivo stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata». Nel caso in questione, la Commissione sottolinea che il rischio che, a seguito di una richiesta di risarcimento, si debbano pagare danni è parzialmente sostenuto dallo Stato, e che il comune non riceve alcun corrispettivo per questa garanzia parziale. Tale misura quindi solleva le imprese dai costi che dovrebbero sostenere in condizioni normali nel quadro di un progetto di costruzione o sotto forma di un premio di garanzia o assicurativo, o, se non stipulano un’assicurazione, sotto forma di accantonamenti per l’eventuale pagamento di un risarcimento. La misura conferisce, pertanto, un vantaggio.

(29)

Per quanto riguarda la vendita di lotti e di proprietà da parte del comune alle imprese di costruzione (misura 4), le informazioni complementari fornite dalle autorità dei Paesi Bassi sul prezzo pagato dal comune per acquisire tali beni sono sufficienti a dissipare il dubbio, espresso nella decisione di avvio del procedimento, relativo alla possibile vendita al valore contabile. Infatti, i documenti complementari dimostrano che il comune ha registrato un guadagno significativo in un breve periodo di tempo e che, quindi, non ha perso possibili introiti. La transazione non conferisce quindi alcun vantaggio alle imprese di costruzione.

(30)

Per concludere, due misure costituiscono un vantaggio per le imprese di costruzione (misura 1 e 3), mentre le altre misure (misure 2, 2bis e 4) non comportano alcun vantaggio. Pertanto esse non costituiscono un aiuto di Stato e non saranno esaminate ulteriormente.

(31)

Nei paragrafi precedenti è stato valutato il potenziale vantaggio per le imprese di costruzione. La Commissione deve anche esaminare se il vantaggio non sia parzialmente trasferito agli acquirenti o affittuari degli appartamenti e dei locali commerciali, in quanto costoro si troverebbero ad acquistare o affittare abitazioni o locali commerciali che altrimenti non sarebbero esistiti o sarebbero stati più cari. Questo vantaggio sarebbe, tuttavia, indiretto e diffuso. In ogni caso, è improbabile che un vantaggio destinato a 58 famiglie possa rientrare nelle regole relative agli aiuti di Stato per quanto riguarda i beneficiari indiretti di aiuti che non svolgono attività economiche. Per quanto riguarda gli operatori economici, quali ad esempio gli 11 negozi, l’eventuale vantaggio sarebbe molto esiguo e in ogni caso risulterebbe inferiore al livello definito dalle norme de minimis. La Commissione limiterà quindi la sua analisi ai potenziali aiuti di Stato per le imprese di costruzione.

(32)

La misura è chiaramente selettiva in quanto è limitata alle imprese che partecipano al progetto.

(33)

Grazie agli aiuti di Stato, le imprese realizzeranno un progetto, altrimenti scarsamente redditizio, il quale consiste nella costruzione e nella vendita o affitto di appartamenti e locali commerciali. L’aiuto comporta, di conseguenza, una distorsione della concorrenza in quanto nuovi appartamenti e locali commerciali si aggiungono a quelli già esistenti.

(34)

Inoltre, vi può essere un ulteriore distorsione della concorrenza se l’aiuto di Stato supera le perdite affrontate dalle imprese nel quadro del progetto. Con questa sovvenzione «aggiuntiva», le imprese potranno, ad esempio, praticare prezzi inferiori in futuri progetti di costruzione e/o potranno utilizzare tali risorse per altre attività. La Commissione sottolinea che tale ulteriore distorsione non esisterebbe se le imprese, sulla base delle perdite effettive calcolate dall’esperto alla fine del progetto, dovessero rimborsare completamente la parte della sovvenzione che supera tali perdite. La Commissione osserva che la «disposizione di rimborso parziale» consente alle imprese di trattenere il 50 % della parte di sovvenzione che supera le perdite. Non si può quindi escludere che vi sia un’ulteriore distorsione.

(35)

La Commissione osserva che Haaksbergen è situata vicino al confine tedesco. Pertanto, sono presenti sul mercato edile e in quello della vendita o dell’affitto di appartamenti e locali commerciali diverse imprese di costruzione tedesche. D’altro canto, la Commissione sottolinea anche che alcune delle imprese interessate sono attive a livello internazionale, e quindi vi è il rischio potenziale di un'incidenza sugli scambi.

(36)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la sovvenzione (misura 1) e la disposizione di rimborso parziale (misura 3) possono essere considerate aiuti di Stato. La cessione netta gratuita di lotti (misure 2 e 2 bis poste congiuntamente in esecuzione) nonché la vendita di un lotto di terreno e di un edificio (misura 4) non costituiscono aiuti di Stato.

6.2.   Compatibilità con il mercato comune

(37)

Nella loro notifica, i Paesi Bassi non hanno presentato alcuna richiesta di deroghe speciali dal divieto generale in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, in base alle quali si potrebbero concedere gli aiuti.

(38)

Come indicato sopra, nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale la Commissione dubitava che l’aiuto potesse essere ritenuto compatibile alla luce delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), o in base agli orientamenti e alle discipline fissati in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Nella loro reazione alla decisione di cui sopra, i Paesi Bassi non hanno presentato osservazioni circa la compatibilità degli aiuti. Un'ulteriore analisi della Commissione non ha fatto emergere elementi nuovi. Pertanto, la Commissione conclude che gli aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù della base giuridica di cui sopra.

(39)

Per quanto riguarda la possibile compatibilità in base all’articolo 86, paragrafo 2, la Commissione ritiene che l’attività economica agevolata dagli aiuti in questione, ossia la costruzione, la vendita e l'affitto di appartamenti e locali commerciali di alta qualità il cui accesso non è limitato a una determinata categoria sociale, non può certo essere considerato come un servizio di interesse economico generale. Neanche i Paesi Bassi hanno fatto riferimento a questa argomentazione. Ne consegue che l'articolo 86, paragrafo 2, non può essere applicato agli aiuti.

(40)

In relazione a ciò, la Commissione valuterà se gli aiuti di cui nelle misure 1 e 3 non possano essere ritenuti compatibili direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il quale stipula che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(41)

Nell’esaminare la compatibilità delle misure direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione prende in considerazione in primo luogo le finalità della Comunità e successivamente valuta se la misura in questione sia adeguata e proporzionale agli obiettivi previsti e non abbia un’incidenza sproporzionata sulla concorrenza e sugli scambi.

(42)

Riguardo agli obiettivi cui mira il progetto sovvenzionato, la Commissione esprime le seguenti osservazioni. Le autorità dei Paesi Bassi hanno indicato che, da un’indagine del 2001, è emerso che il 65 % degli abitanti di Haaksbergen non si sentiva al sicuro nel centro cittadino e quindi lo evitava. Questo senso di insicurezza è stato confermato dal numero di reati registrati dalla polizia. Tramite la costruzione di locali commerciali al piano terra e di appartamenti ai piani superiori, nonché con le nuove abitazioni in sostituzione di un terreno finora abbandonato, il progetto mira quindi a combattere l’insicurezza. Le autorità dei Paesi Bassi hanno dichiarato che, anche se si sono sviluppate con successo tre vie commerciali intorno al centro, il centro stesso è situato in una zona sottosviluppata che sembrerebbe formare una sorta di barriera tra le tre vie commerciali. Il progetto mira a fare del centro una zona di maggior richiamo e quindi ad evitare un ulteriore degrado e crescente abbandono degli esercizi commerciali esistenti. Visto quanto sopra, si può concludere che il progetto avrà conseguenze positive per l’interesse generale, come rivendicato dal comune a giustificazione degli aiuti.

(43)

Per quanto riguarda la proporzionalità degli aiuti, la Commissione sottolinea che essi sono intesi a coprire le perdite eventualmente registrate dalle imprese nello svolgimento del progetto, il quale, in assenza di aiuti, non sarebbe attuato. Gli aiuti sono proporzionali nella misura in cui coprono le perdite effettive registrate dalle sei imprese che vendono o affittano gli appartamenti e i locali a prezzi corrispondenti ai prezzi praticati di consueto per beni comparabili nella stessa zona. Il progetto comprende tuttavia un potenziale aiuto «aggiuntivo» legato alla disposizione di rimborso parziale. Le disposizioni dell'accordo di cooperazione che il comune ha firmato con le imprese di costruzione prevedono infatti che le perdite effettive del progetto saranno calcolate a fine progetto da un contabile, in base ai costi e agli introiti registrati. Se le perdite effettive sono inferiori alle perdite previste in base alle quali la sovvenzione (misura 1) viene concessa nel corso del progetto, solo il 50 % della parte di sovvenzione che supera le perdite effettive deve essere rimborsato al comune. Le imprese di costruzione possono quindi trattenere il 50 % della parte di sovvenzione che non copre le perdite effettive. Ad esempio, se le perdite effettive fossero zero invece dei previsti 2,98 milioni di euro, le imprese rimborserebbero 1,49 milioni di euro, trattenendo per se stesse un importo equivalente. L’ammontare di risorse statali che supera le perdite effettive non è necessario per l’esecuzione del progetto. Si può quindi concludere che solo una disposizione in base alla quale si richieda il rimborso totale della parte di sovvenzione che supera le perdite effettive potrebbe limitare gli aiuti allo stretto necessario, rendendoli quindi proporzionali. La Commissione osserva inoltre che una simile disposizione di rimborso «totale» dovrebbe coprire anche gli aiuti inclusi nella garanzia parziale (misura 3) e non solo la sovvenzione (misura 1), come avviene ora nel caso della disposizione di rimborso «parziale».

(44)

Quanto all’entità della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi, la Commissione osserva che gli aiuti aggiungono alla situazione esistente 58 appartamenti e 11 negozi, i quali verranno offerti a prezzi corrispondenti a quelli abitualmente praticati per quel tipo di proprietà nella stessa zona. Secondo la Commissione, la distorsione della concorrenza e le relative conseguenze per le condizioni commerciali generate da un progetto locale e limitato di questa natura sono modeste e non superano gli effetti positivi constatati sopra.

(45)

Come già indicato a proposito delle ulteriori distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene che gli aiuti, nella misura in cui coprono le perdite effettivamente subite, non forniscono alle sei imprese risorse che potrebbero essere utilizzate nell’ambito di futuri progetti per falsare le condizioni di concorrenza e incidere negativamente sugli scambi. Questa conclusione non si applica, tuttavia, agli aiuti che superano le perdite effettive. Come indicato sopra, la «disposizione di rimborso parziale» lascia aperto il campo alla concessione di aiuti «aggiuntivi».

(46)

La Commissione conclude che la parte degli aiuti che copre le perdite effettive del progetto, calcolate a posteriori da un contabile indipendente, agevola lo sviluppo di determinate forme di attività economica o di certe economie regionali senza incidere negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune. La Commissione conclude inoltre che la parte di aiuti che supera le perdite effettive del progetto, calcolate a posteriori da un contabile indipendente, non è necessaria per la realizzazione del progetto e, al contempo, incide negativamente sulle condizioni commerciali.

7.   CONCLUSIONE

(47)

In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che la parte di aiuti che copre le perdite effettive sostenute dal progetto, calcolate da un contabile indipendente a fine progetto, per un importo massimo di 2,98 milioni di euro (misura 1), cui si aggiunge un adeguato premio di garanzia (misura 3), è compatibile con il mercato comune in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La parte di aiuti che supera le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente non è compatibile in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o in base ad altre deroghe. Questa parte va pertanto considerata incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La cessione gratuita di lotti (misura 2) alla quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione in favore delle imprese di costruzione che partecipano al progetto Marktpassageplan a Haaksbergen non costituisce un aiuto di Stato in quanto è associata ad un'ingente cessione gratuita nella direzione inversa (misura 2bis).

La vendita di un lotto di terreno e di un edificio a tali imprese (misura 4) non costituisce neanch’essa un aiuto di Stato.

Articolo 2

La sovvenzione pari a 2 984 000 EUR (misura 1), e la copertura del 35 % delle spese che potrebbero derivare da richieste di risarcimento in base all’articolo 49 della legge sull'assetto territoriale (misura 3), che i Paesi Bassi intendono concedere alle imprese che partecipano al progetto Marktpassageplan a Haaksbergen costituiscono un aiuto di Stato.

Articolo 3

La parte di aiuto menzionata all’articolo 2 che copre le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente è compatibile con il mercato comune.

La parte di aiuto menzionata all’articolo 2 che supera le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i Paesi Bassi informano la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione

Fatto a Bruxelles, 4 aprile 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 333 del 29.12.2005, pag. 2.

(2)  Le sei imprese di costruzione hanno ora acquisito circa il 90 % dei lotti necessari dai precedenti proprietari privati.

(3)  Comunicazione della Commissione relativa alla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 21).

(4)  Cessione alle imprese di costruzione: 674m2 x 135 EUR = 90 990 EUR; cessione al comune: 1077m2 x 135 EUR = 145 395 EUR.

(5)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/213


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione a favore dell’Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)]

(notificata con il numero C(2006) 1540)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di tali articoli (1) e viste le osservazioni trasmessele,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera protocollata il 5 ottobre 2004, la Francia ha notificato alla Commissione la sua intenzione di partecipare finanziariamente, per l’importo di 2 milioni di euro, alla ristrutturazione dell’impresa Euromoteurs. Il caso è stato registrato con il numero N426/2004. Riguardo a tale notifica, la Commissione ha chiesto con lettera del 18 ottobre 2004 informazioni supplementari, che la Francia ha fornito con lettera del 1o dicembre 2004.

(2)

Con lettera del 19 gennaio 2005 la Commissione ha informato la Francia di aver deciso d’iniziare, riguardo all’aiuto in oggetto, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto in questione.

(3)

La Commissione ha ricevuto osservazioni delle autorità francesi il 19 maggio 2005. Il 12 ottobre dello stesso anno si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e rappresentanti della Commissione. Le autorità francesi hanno inviato altre informazioni alla Commissione con lettera del 10 novembre 2005 e per posta elettronica il 31 gennaio 2006.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1   Il beneficiario

(4)

L’Euromoteurs S.A.S. («l’Euromoteurs») è subentrata a una vecchia filiale della Moulinex addetta alla produzione di motori elettrici, utilizzati soprattutto per apparecchi elettrodomestici.

(5)

Più precisamente, nel dicembre 1999 la Moulinex aveva costituito la Compagnie Générale des Moteurs Electriques («la CGME»), per affidare a filiali la sua attività di produzione di motori. Nel settembre 2001 era stata ordinata l’amministrazione controllata della Moulinex, che implicava anche quella della CGME. Quando, nell’ottobre 2001, il gruppo SEB («il SEB») procedette all’acquisizione parziale della Moulinex, non rilevò la CGME ma concluse con questa un contratto quadriennale di forniture, permettendole così di riprendere la sua attività.

(6)

Nel gennaio 2002 dodici dirigenti della CGME costituirono la S.A.R.L. Compagnie Financière des Moteurs Electriques («la COFIME») che esplica un’attività di ufficio di studi e detiene la quota di maggioranza dell’Euromoteurs, che era stata costituita nel settembre dello stesso anno.

(7)

Nel settembre 2002 la COFIME e l’Euromoteurs hanno rilevato gli attivi della CGME. Il tribunale del commercio, nella sentenza che autorizzava l’operazione, ha vietato fino al settembre 2004 di procedere a licenziamenti per motivi economici e alla cessione di attivi.

(8)

Tale divieto è in contrasto con il progetto iniziale dei rilevatori, che prevedeva di raggruppare i mezzi di produzione della CGME in un solo sito invece di due e di procedere al licenziamento di oltre la metà dei dipendenti. Inoltre, l’impresa accusa una forte riduzione delle vendite, dovuta, secondo la Francia, alla congiuntura internazionale molto sfavorevole, al calo delle ordinazioni da parte del SEB e al deprezzamento del dollaro rispetto all’euro.

(9)

Le cifre contabili dell’Euromoteurs hanno registrato il seguente andamento:

(In milioni di euro)

2002 (4 mesi di esercizio)

2003

2004

Fatturato

13

25

18

Risultato netto

-0

-1

-5

Capitale proprio

4

3

-3

(10)

Nel 2004 le vendite al SEB costituivano il 93 % del fatturato dell’Euromoteurs.

2.2.   Il mercato

(11)

Secondo le informazioni fornite nel dicembre 2004, i motori universali per apparecchi elettrodomestici fabbricati dall’Euromoteurs costituiscono il 25 % del consumo europeo. Nella sua strategia di diversificazione, l’impresa prevede di produrre nel 2006 quasi il 10 % del consumo europeo di motori per sedili.

(12)

Secondo le autorità francesi, i principali concorrenti dell’Euromoteurs hanno sede in Europa e in Asia per i motori universali (Ametek, Domel, LG, Johnson Electric, Sun Motors) e anche per i motori a magneti permanenti (Valeo, Bosch, Meritor, Johnson Electric).

2.3.   Il piano di ristrutturazione

(13)

Il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità francesi ha durata biennale, con inizio dalla data del versamento dell’aiuto notificato, e si articola in tre capitoli — industriale, finanziario e sociale — per l’importo totale di 5,95 milioni di euro:

la ristrutturazione industriale, il cui costo è stimato a 1,1 milioni di euro, che prevede:

1)

la chiusura di uno dei siti di produzione;

2)

la ricerca di fonti di approvvigionamento meno costose;

3)

la ricerca di nuovi partner commerciali;

4)

una diversificazione nel settore automobilistico (motori per sedili);

la ristrutturazione finanziaria, che mira a liquidare i debiti dell’impresa, dell’importo di 2,5 milioni di euro;

la ristrutturazione sociale, che mira ad assistere nella loro riqualificazione, per l’importo di 2,35 milioni di euro, i 246 dipendenti licenziati.

(14)

Per il finanziamento del piano sono previste le seguenti modalità:

vendita di uno dei due siti di produzione: 1,45 milioni di euro;

anticipo sulle ordinazioni del SEB: 1,5 milioni di euro;

liberazione del capitale azionario: 1 milione di euro;

aiuto per la ristrutturazione.

2.4.   Descrizione dell’aiuto

(15)

Secondo la notifica del 5 ottobre 2004, l’aiuto per la ristrutturazione ammontava a 2 milioni di euro.

(16)

Nella lettera inviata dalle autorità francesi il 1o dicembre 2004, l’aiuto notificato consisteva in una sovvenzione statale di 1 milione di euro e nella cancellazione dei debiti nei confronti delle collettività locali (1 milione di euro dovuti al Consiglio regionale e 0,25 milioni di euro dovuti ai Consigli generali dei dipartimenti Manche e Calvados), per un totale di 2,25 milioni di euro.

(17)

Infine, con lettera del 10 novembre 2005, le autorità francesi hanno indicato che «il fabbisogno di finanziamento pubblico (…) ammonta a un minimo di 2,65 milioni di euro».

(18)

Di conseguenza, resta incerto l’importo dell’aiuto notificato: 2 milioni di euro oppure 2,25 milioni di euro oppure 2,65 milioni di euro.

3.   MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO PREVISTO ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO

(19)

La decisione d’iniziare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato comprende una valutazione preliminare dell’aiuto, da effettuare in base agli orientamenti comunitari del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà (3) («gli orientamenti comunitari»).

(20)

Nella sua decisione, la Commissione esprimeva dubbi riguardo alla possibilità che con il piano di ristrutturazione si riuscisse a ripristinare la redditività dell’Euromoteurs, all’assenza d’indebite distorsioni di concorrenza e alla limitazione dell’aiuto al minimo.

(21)

La Commissione constatava inoltre che l’Euromoteurs aveva potuto beneficiare di alcune esenzioni fiscali in base all’articolo 44 septies del Codice generale delle imposte («l’articolo 44 septies»). Nella decisione 2004/343/CE del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (4), la Commissione ha già dichiarato che simili aiuti sono illegittimi e incompatibili. Basandosi sulla giurisprudenza «Deggendorf», la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità dell’aiuto notificato in oggetto.

4.   OSSERVAZIONI DI TERZI E OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(22)

Dopo l’inizio del procedimento, la Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi. Le osservazioni della Francia si possono compendiare come segue.

(23)

Con lettera del 19 maggio 2005 le autorità francesi hanno confermato che l’Euromoteurs aveva beneficiato di alcune esenzioni fiscali in base all’articolo 44 septies.

(24)

In una precedente lettera alla Commissione, in data 15 marzo 2005, le autorità francesi avevano stimato che il vantaggio finanziario ricevuto ammontava a un massimo (5) di 1,7 milioni di euro per l’Euromoteurs ed a 1,5 milioni di euro per la COFIME.

(25)

All’epoca in cui l’Euromoteurs ha beneficiato dei vantaggi previsti dall’articolo 44 septies, l’impresa non rientrava nella categoria delle piccole e medie imprese, quale è definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (6), e non si trovava in una zona ammissibile ai fini degli aiuti regionali. Di conseguenza, anche se l’importo dell’aiuto incompatibile da recuperare non è noto con esattezza al momento della presente decisione, la Commissione stima che l’Euromoteurs dovrà rimborsare una somma di circa 1,7 milioni di euro. A questa somma dovranno aggiungersi gli interessi di rimborso di cui all’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) no 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (7).

(26)

Nelle loro osservazioni del 19 maggio 2005, le autorità francesi hanno dichiarato che nell’importo dell’aiuto necessario per la ristrutturazione dell’Euromoteurs non si teneva conto dell’eventualità che l’impresa dovesse rimborsare l’aiuto illegittimo e incompatibile e che «un simile rimborso, se fosse dovuto, avrebbe come conseguenza un grave degrado della situazione finanziaria dell’Euromoteurs».

(27)

Le autorità francesi hanno informato la Commissione che a metà 2005 l’Euromoteurs aveva concluso con la Johnson Electric Industrial Manufacturing Ltd («la Johnson») un contratto di forniture degressivo, di durata triennale (in sostituzione dei contratti che la SEB aveva concesso all’Euromoteurs), per un valore di 12 milioni di euro nel 2005 e di 9 milioni di euro nel 2006. Tale contratto permette all’Euromoteurs anche di approvvigionarsi di materie prime e di sottoinsiemi presso la Johnson, a condizioni vantaggiose.

(28)

La Francia sostiene che, secondo il Gruppo interprofessionale di fabbricanti di elettrodomestici, in tale settore i contratti di forniture sono poco frequenti e raramente hanno durata superiore a un anno. La Francia ne conclude che il suddetto contratto triennale indica la volontà dell’ordinatore di stabilire una relazione duratura con il fornitore.

(29)

Le autorità francesi hanno anche inviato una previsione contabile dei risultati e della tesoreria dell’Euromoteurs per il 2006. Oltre ai 9 milioni di euro di vendite alla Johnson, l’Euromoteurs prevede di realizzare un fatturato di 6 milioni di euro diversificando la sua clientela. Nel novembre 2005, il 25 % di tale obiettivo era assicurato da ordinazioni ed erano in fase di trattative contratti relativi a vendite per il totale di 0,6 milioni di euro.

(30)

Le autorità francesi hanno fatto osservare che, al termine della sua ristrutturazione industriale, l’Euromoteurs aveva licenziato il 60 % dei suoi dipendenti, aveva chiuso uno dei suoi due siti di produzione ed era divenuta una media impresa secondo la definizione comunitaria. Le autorità francesi hanno inoltre sottolineato che l’Euromoteurs doveva rivaleggiare con gruppi come Ametek in Italia, Domel in Slovenia e Goldstar in Corea, che dispongono di reti commerciali molto più sviluppate della sua.

(31)

Infine, poiché l’Euromoteurs era divenuta una media impresa, le autorità francesi hanno suggerito che la Commissione effettuasse la sua analisi nel quadro dei nuovi orientamenti in materia di aiuti alla ristrutturazione (8).

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(32)

L’aiuto notificato dalla Francia costituisce in effetti un aiuto di Stato ai termini dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato: è accordato dallo Stato e sarà finanziato mediante risorse statali a favore di una determinata impresa, l’Euromoteurs. Inoltre, l’Euromoteurs ha concorrenti nel mercato comune, quali Ametek in Italia e Domel in Slovenia, ed i suo prodotti formano oggetto di scambi internazionali (l’Euromoteurs ha clienti, tra l’altro, in Germania e in Egitto). Di conseguenza, l’aiuto notificato incide sugli scambi tra gli Stati membri e altera o rischia di alterare la concorrenza.

(33)

La Francia ha dunque ottemperato agli obblighi previsti all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

5.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

(34)

Come ha sancito la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 3 ottobre 1991 nella causa Italia contro Commissione (9), «allorché esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con le norme comunitarie, [...] la Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione abbia potuto imporre ad uno Stato membro».

(35)

Nella sentenza «Deggendorf», del 15 maggio 1997 (10), la Corte ha anzi precisato che, nel caso che un precedente aiuto illegittimo e incompatibile non sia stato ancora recuperato contrariamente a quanto ordinato in una decisione della Commissione, nell’esaminare un nuovo aiuto a favore del medesimo beneficiario si deve tener conto, in primo luogo, dell’effetto cumulato del precedente aiuto illegittimo e del nuovo aiuto e, in secondo luogo, del fatto che l’aiuto precedente non è stato rimborsato.

(36)

Nel suo esame della compatibilità dell’aiuto notificato dalla Francia, la Commissione terrà quindi conto di tutti gli elementi pertinenti, compreso il fatto che, secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, l’Euromoteurs ha beneficiato di un precedente aiuto nell’ambito di un regime che la Commissione stessa ha dichiarato illegittimo e parzialmente incompatibile e che tale aiuto, il quale non rientra nei provvedimenti che si ritiene non costituiscano aiuti né aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione, non è stato tuttora recuperato, contrariamente a quanto ordinato nella decisione 2004/343/CE.

(37)

Nell’ambito del presente esame, l’aiuto in oggetto deve essere valutato in quanto aiuto di Stato ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato prevede deroghe all’incompatibilità generale di cui al paragrafo 1.

(38)

Le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 2 del trattato non si applicano nel caso in esame, poiché l’aiuto non presenta carattere sociale e non è concesso a singoli consumatori, non è inteso a porre rimedio ai danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né ha lo scopo di promuovere l’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania svantaggiate dalla divisione dello Stato. Lo stesso vale per le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), di cui è evidente l’inapplicabilità.

(39)

Altre deroghe sono previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE. Poiché l’obiettivo principale dell’aiuto non ha carattere regionale ma riguarda la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà, si applicano soltanto le deroghe previste alla lettera c). Questa lettera prevede l’autorizzazione degli aiuti di Stato intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche, quando tali aiuti non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. La Commissione ha pubblicato orientamenti specifici per la valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà. Contrariamente a quanto propongono le autorità francesi, l’aiuto in oggetto deve essere valutato secondo i criteri stabiliti negli orientamenti del 1999, poiché è stato notificato prima del 10 ottobre 2004 (11). È chiaro che l’aiuto non ha nessun altro obiettivo orizzontale. Del resto, la Francia stessa non indica nessun altro obiettivo e, per giustificare la compatibilità dell’aiuto notificato, si basa sui suddetti orientamenti.

(40)

Per essere ammissibile a ricevere un aiuto per la ristrutturazione, l’impresa deve essere manifestamente in difficoltà. Questo concetto è definito alla sezione 2.1 degli orientamenti. Con un capitale sottoscritto di 4 milioni di euro, l’Euromoteurs ha registrato nel 2004 una perdita di 5,4 milioni di euro, che ha portato il suo capitale proprio a -2,6 milioni di euro. Si può quindi ritenere che tale impresa sia in difficoltà ai termini del punto 5, lettera a) degli orientamenti.

(41)

Al punto 7 degli orientamenti è precisato che un’impresa di nuova costituzione non può beneficiare di aiuti per la ristrutturazione neanche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria. L’Euromoteurs, costituita due anni e un mese prima della notifica dell’aiuto, non è considerato un’impresa di nuova costituzione secondo la prassi della Commissione, in applicazione degli orientamenti.

(42)

Al termine della sua ristrutturazione industriale, l’Euromoteurs aveva licenziato il 60 % dei dipendenti, aveva chiuso uno dei suoi due siti di produzione ed era divenuta una media impresa. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’aiuto per la ristrutturazione, considerato indipendentemente dall’aiuto illegittimo e incompatibile, non rischia di provocare indebite distorsioni della concorrenza.

(43)

Tuttavia, come indicato nella giurisprudenza della Corte (12), nell’esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compreso eventualmente il contesto già valutato in una precedente decisione, nonché gli obblighi che una simile precedente decisione ha eventualmente imposto a uno Stato membro.

(44)

Nel caso in oggetto, la Commissione constata che, finché l’Euromoteurs non avrà restituito gli aiuti illegittimi ricevuti, questi aiuti e il nuovo aiuto notificato avrebbero l’effetto cumulato di conferire a tale impresa un vantaggio indebito ed eccessivo, che altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Infatti, finché non saranno stati rimborsati gli aiuti illegittimi e incompatibili, non si sarà posto rimedio all’indebita distorsione di concorrenza così causata. Tale distorsione risulterebbe ancora più grave se, oltre ai suddetti aiuti illegittimi e incompatibili, l’Euromoteurs beneficiasse di un aiuto per la ristrutturazione.

(45)

In conclusione, per prevenire il sorgere d’indebite distorsioni di concorrenza, prima di poter beneficiare dell’aiuto per la ristrutturazione notificato è indispensabile che l’Euromoteurs restituisca gli aiuti illegittimi ricevuti.

(46)

Secondo la sezione 3.2.2 degli orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata all’attuazione di un piano di ristrutturazione che, basandosi su ipotesi realistiche riguardo alle future condizioni operative, sia tale da consentire di ripristinare entro un lasso di tempo ragionevole la redditività dell’impresa nel lungo periodo.

(47)

Per ripristinare la propria redditività, è necessario che l’Euromoteurs raccolga due sfide: razionalizzare il proprio apparato di produzione e diversificare la clientela, in modo da sussistere indipendentemente dalle ordinazioni del SEB (ordinazioni che sono in costante calo dal 2002 e si effettuano ormai tramite la Johnson).

(48)

Riguardo alla prima sfida, la Commissione osserva che la chiusura del sito di Carpiquet e il licenziamento di 246 persone hanno permesso all’Euromoteurs di ridurre in misura sostanziale i suoi oneri di gestione (la Francia ha valutato a 1,491 milioni di euro le economie derivanti dal raggruppamento della produzione in un unico sito) e di adeguare il proprio apparato di produzione al volume delle vendite.

(49)

Riguardo alla seconda sfida, il contratto con la Johnson, relativo al periodo 2005-2007, dà all’impresa il tempo di consolidare la propria strategia, assicurandole un considerevole volume di vendite fino al 2007. In base agli elementi a sua disposizione, la Commissione ritiene che nel settore dei motori elettrici la strategia di diversificazione dell’Euromoteurs sembra cominciare a dare qualche frutto. Per quanto riguarda invece il mercato dei motori per sedili, secondo pilastro del progetto di diversificazione dell’Euromoteurs, nessuna trattativa si trova in fase avanzata.

(50)

Le uniche previsioni quantificate che le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione riguardano il 2006. Secondo tali cifre, il fatturato dell’Euromoteurs sarà di 15 milioni di euro, con un risultato di gestione di 0,2 milioni di euro e un risultato netto di 1,7 milioni di euro. La Commissione ritiene che tali previsioni, limitate a un anno, in base alle quali il margine operativo sarà dell’1,3 %, non le consentono di concludere che il piano di ristrutturazione riuscirà a ripristinare durevolmente la redditività dell’impresa. Nel 2006 l’Euromoteurs continua a beneficiare del contratto firmato con la Johnson, ma questo contratto terminerà nel 2007. Di conseguenza, l’indicazione di risultati limitati all’esercizio 2006 non è sufficiente per consentire alla Commissione di concludere che la redditività dell’impresa è stata ripristinata durevolmente.

(51)

Inoltre, secondo quanto ha dichiarato la Francia nelle sue osservazioni del 19 maggio 2005, nell’aiuto notificato e nel piano di ristrutturazione che lo correda non si tiene conto della possibilità di dover rimborsare l’aiuto illegittimo e incompatibile che l’Euromoteurs ha ricevuto in base all’articolo 44 septies. Con la decisione 2004/343/CE, la Commissione ha ordinato all’Euromoteurs di procedere a tale rimborso, stimando l’importo da recuperare a 1,7 milioni di euro. Poiché questo rimborso aggraverà i problemi dell’impresa, la Commissione ritiene che il piano non possa essere considerato realistico. Tale valutazione è confermata dal fatto che, nel novembre 2005, le autorità francesi hanno informato la Commissione che le difficoltà inerenti alla ristrutturazione dell’Euromoteurs (in particolare il fabbisogno di finanziamento) erano stati sottovalutati al momento della notifica e che il fabbisogno di pubblico finanziamento era in effetti superiore (del + 132,5 %).

(52)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che le autorità francesi non hanno dimostrato che il piano di ristrutturazione notificato si basi su ipotesi realistiche e consenta di ripristinare la redditività dell’impresa.

(53)

Le autorità francesi stimano a 5,95 milioni di euro il costo del piano di ristrutturazione comunicato alla Commissione. Il piano giustifica un finanziamento pubblico di 2 milioni di euro. Nella lettera del 10 novembre 2005 le autorità francesi hanno informato la Commissione che le difficoltà inerenti alla ristrutturazione dell’Euromoteurs (in particolare il fabbisogno di finanziamento) erano stati sottovalutati al momento della notifica e che il fabbisogno di finanziamento pubblico dell’impresa si poteva stimare a un minimo di 2,65 milioni di euro. Non è stato indicato alla Commissione nessun particolare del calcolo di questo nuovo fabbisogno (in termini di costi supplementari di ristrutturazione o di nuove esigenze di tesoreria).

(54)

Di conseguenza, e comunque stiano le cose, la Commissione ritiene che le autorità francesi non hanno dimostrato che per ripristinare la redditività dell’impresa sia necessario un aiuto superiore a 2 milioni di euro. La Commissione non può quindi concludere che l’aiuto notificato sia limitato al minimo.

(55)

Secondo le autorità francesi, all’Euromoteurs non è stato erogato in precedenza nessun aiuto per la ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato dell’importo di 2 milioni di euro o 2,25 milioni di euro o 2,65 milioni di euro al quale la Francia intende dare esecuzione a favore dell’Euromoteurs è incompatibile con il mercato comune.

Non si può dunque dare esecuzione a tale aiuto.

Articolo 2

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, lì 26 aprile 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 137 del 4.6.2005, pag. 16.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(4)  GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38.

(5)  Vantaggio calcolato senza tener conto delle detrazioni autorizzate dalla normativa comunitaria applicabile.

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003.

(8)  GU C 244 del 1o.10.2004, pag. 2.

(9)  Sentenza della Corte, del 3 ottobre 1991, nella causa C-261/89 (Repubblica Italiana contro Commissione), Racc. 1991, pag. I-4437.

(10)  Sentenza della Corte, del 15 maggio 1997, nella causa C-355/95 P (Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione e Repubblica federale di Germania), Racc. 1997, pag. I-2549.

(11)  Secondo il punto 103 dei nuovi orientamenti.

(12)  Cfr. il punto 34 della presente decisione.


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/219


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

Relativa all’aiuto di Stato C 30/2004 (ex NN 34/2004) al quale il Portogallo ha dato esecuzione Esenzione dall’imposta sulle società per le plusvalenze derivanti da determinate operazioni ad opera di imprese pubbliche

[notificata con il numero C(2006) 2950]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/748/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

A seguito di informazioni relative a presunte esenzioni fiscali delle plusvalenze concesse dalle autorità portoghesi ad alcune imprese pubbliche ai sensi dell’articolo 25 dello Estatuto do Beneficios Fiscais (il testo unico in materia di agevolazioni fiscali, di seguito «EBF») (2), la Commissione ha chiesto delucidazioni alle autorità portoghesi con lettera del 14 marzo 2001.

(2)

Le autorità portoghesi hanno risposto con lettera del 25 aprile 2001. Ulteriori informazioni sono state richieste con lettera del 28 ottobre 2003, a cui è stata data risposta con lettera pervenuta il 30 gennaio 2004. Le autorità portoghesi hanno trasmesso informazioni complementari con lettera dell’8 settembre 2004.

(3)

Con lettera del 6 ottobre 2004 (3) la Commissione ha informato il Portogallo della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto. Nella decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura.

(4)

Le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera pervenuta alla Commissione il 21 dicembre 2005.

(5)

Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

(6)

Le esenzioni fiscali sono previste dall’articolo 25 dell’EBF, che porta il titolo Mais-validas no âmbito do processo de privatização (plusvalenze nel quadro di operazioni di privatizzazione), corrispondente all’articolo 32-C della versione del 2000, prima che l’EBF venisse modificato dal decreto legge n. 198/2001 del 3 luglio 2001.

(7)

L’articolo 25 dell’EBF prevede che, per stabilire l’utile da assoggettare all’imposta sulle società nel caso di imprese a capitale esclusivamente pubblico e loro controllate, sono escluse dalla base imponibile le plusvalenze derivanti da operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione realizzate conformemente agli orientamenti strategici nel quadro dell’esercizio da parte dello Stato della sua funzione di azionista e riconosciute come tali con decreto del ministro delle Finanze.

(8)

L’articolo 25 dell’EBF è entrato in vigore il 1o gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 103 della legge 3-B/2000 del 4 aprile 2000.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(9)

Nella decisione di avvio del procedimento formale di esame si osservava che l’articolo 25 dell’EBF sembrava configurare un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il regime sembrava accordare un aiuto al funzionamento e, alla luce delle informazioni disponibili, risultava incompatibile, in quanto non sembrava destinato a finanziare investimenti o costi ammissibili. Inoltre, nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE sembrava applicabile. Al contrario, la misura costituiva un aiuto ingiustificato a favore delle imprese pubbliche a scapito dei concorrenti del settore privato.

IV.   OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

(10)

Con lettera pervenuta alla Commissione il 21 dicembre 2005, il Portogallo ha confermato gli elementi già trasmessi ai fini della valutazione preliminare della Commissione.

(11)

Le autorità portoghesi riassumono come illustrato di seguito l’evoluzione dell’assoggettamento delle plusvalenze all’imposta sulle società in Portogallo.

Dal 1993 le plusvalenze reinvestite beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato qualora derivino da immobilizzazioni materiali o da azioni detenute in sociedades gestoras de participações sociais (società holding) (5). In tali casi, gli utili reinvestiti sono esclusi dall’imponibile.

Questa situazione era cambiata nel 2001 (6). Il saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze di capitale veniva tassato come segue: se reinvestiti nell’anno in cui erano stati realizzati, gli utili erano imponibili a concorrenza di un quinto in detto anno e di un quinto in ciascuno dei quattro anni successivi.

A partire dal 2002 le plusvalenze, anche se reinvestite (7), erano imponibili fino al 50 %.

La situazione è nuovamente cambiata nel 2003: le società holding (nonché le società di capitale di rischio) beneficiano di un’esenzione totale dall’imposta sulle plusvalenze realizzate su azioni detenute da più di un anno (8).

(12)

Le autorità portoghesi affermano che la legislazione relativa alle esenzioni fiscali si limita ad applicare alle imprese del settore pubblico le stesse norme di tassazione delle plusvalenze e di neutralità fiscale applicabili alle imprese private in fase di ristrutturazione a seguito della riforma fiscale del 1988 e della creazione dell’Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (imposta sul reddito delle persone giuridiche, di seguito «IRC»).

(13)

A tale riguardo, le autorità portoghesi affermano che, ai sensi della legislazione portoghese sulle esenzioni fiscali, le plusvalenze reinvestite beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato, qualora derivino da immobilizzazioni materiali o da azioni detenute da società holding. In tali casi, gli utili reinvestiti sono esclusi dall’imponibile, il che costituisce un elemento fondamentale del regime fiscale portoghese.

(14)

L’articolo 25 dell’EBF esclude dalla base imponibile dell’IRC anche le plusvalenze realizzate dalle imprese interamente detenute dallo Stato e dalle loro controllate. L’articolo si limita a estendere a questi soggetti il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze reinvestite dalle società holding e alle ristrutturazioni effettuate da altre imprese private. Pertanto le imprese ammissibili non beneficiano di alcun vantaggio finanziario quando sono in fase di privatizzazione, di riorganizzazione o di ristrutturazione.

(15)

Secondo le autorità portoghesi, l’articolo 25 dell’EBF è riuscito a evitare che le privatizzazioni e le ristrutturazioni di imprese del settore pubblico dipendessero dall’intervento di società holding pubbliche, facilitando in tal modo l’esercizio da parte dello Stato della sua funzione di azionista.

(16)

Le autorità portoghesi ritengono che l’articolo 25 dell’EBF non contenga disposizioni che creano un regime di tassazione speciale delle plusvalenze, rispetto al regime generale. La sua applicazione non conferisce alcun vantaggio aggiuntivo alle imprese beneficiarie in fase di riorganizzazione o di ristrutturazione.

(17)

Le autorità portoghesi hanno altresì comunicato la loro intenzione di abrogare l’articolo 25 dell’EBF. Pertanto, una volta abrogato l’articolo, le operazioni di ristrutturazione o di privatizzazione riguardanti un’impresa pubblica saranno assoggettate al regime generale portoghese di agevolazioni fiscali applicabile alle imprese private.

(18)

Per quanto riguarda il recupero, le autorità portoghesi hanno affermato che: a) quattro operazioni soltanto hanno beneficiato del suddetto regime, e che, in ogni caso, un’impresa privata otterrebbe gli stessi vantaggi fiscali se creasse una società holding e reinvestisse i fondi in attività finanziarie, e che b) tre di queste quattro operazioni sono state decise dal consiglio di amministrazione di Caixa Geral de Depósitos (CGD) in previsione di una privatizzazione (creazione di una società holding), dato che a quella data l’articolo 25 dell’EBF non era stato ancora adottato. Di conseguenza, dato che le imprese non hanno beneficiato di alcun vantaggio finanziario pubblico, le autorità portoghesi ritengono che non si debba procedere ad alcun recupero.

(19)

Si indicano di seguito le quattro operazioni che hanno beneficiato del regime.

La prima riguarda la cessione da parte di Mundial Confiança (MC), compagnia di assicurazione controllata dall’istituto finanziario portoghese CGD, della sua quota di partecipazione (5,46 %) in Crédito Predial Português (CPP) a Banco Santander Central Hispano (BSCH) il 5 aprile 2000. MC ha realizzato una plusvalenza di 9,3 mio EUR.

La seconda operazione riguarda la cessione da parte di Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM), controllata di CGD alla data dell’operazione, della sua quota di partecipazione (94,38 %) in Banco Totta & Açores (BTA), nonché della sua partecipazione (7,09 %) in CPP a BSCH il 7 aprile 2000. BPSM ha realizzato una plusvalenza stimata a 310 mio EUR.

La terza operazione riguarda uno scambio di azioni tra MC e BCP. MC ha ceduto la sua quota di partecipazione (53,05 %) in BPSM a BCP, in cambio di circa il 10 % del capitale di BCP il 19 giugno 2000. MC ha realizzato una plusvalenza di 1 566,4 mio EUR.

La quarta e ultima operazione riguarda le plusvalenze realizzate da CGD con la cessione delle sue quote nella banca brasiliana ITAÚ, SA, operazione realizzata tra il 2000 e il 2003. CGD ha realizzato una plusvalenza totale di 357,4 mio EUR.

(20)

Le prime tre operazioni sono state decise a seguito degli accordi tra il «Gruppo Champalimaud» e BSCH. A tal fine, l’11 novembre 1999 CGD e BSCH avevano firmato un contratto con il quale:

BSCH acquistava le quote di partecipazione di António Champalimaud nel «Gruppo Champalimaud», per cederle quindi a CGD;

le quote di partecipazione in BTA e in CPP venivano cedute a BSCH.

(21)

La ristrutturazione del «Gruppo Champalimaud» aveva l’obiettivo di separare le attività bancarie dalle attività assicurative per migliorare l’efficienza delle autorità di vigilanza portoghesi (Banca del Portogallo e Instituto di Seguros de Portogallo).

(22)

Nel quarto caso, la cessione era stata decisa a seguito di un nuovo accordo tra CGD e Unibanco — União de Bancos Brasileiros, SA.

(23)

L’obiettivo della misura in questione è assicurare la neutralità fiscale delle operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione che interessano le imprese a capitale esclusivamente pubblico e le loro controllate.

(24)

Le autorità portoghesi, in qualità di azionista di CGD, hanno inviato il 18 ottobre e il 31 marzo 2000 le lettere con cui il ministro delle Finanze ha autorizzato le operazioni summenzionate, conformemente agli orientamenti strategici.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

V.1.   Qualificazione come aiuto di Stato

(25)

La Commissione conferma la posizione sostenuta nella decisione di avvio del procedimento formale in merito alla qualificazione della misura come aiuto di Stato. L’articolo 25 dell’EBF, che esonera dall’IRC le plusvalenze delle imprese pubbliche derivanti da operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione, configura un regime di aiuti di Stato.

(26)

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le autorità pubbliche concedono ad alcune imprese un’esenzione fiscale che, benché non comportando un trasferimento di risorse statali, metta i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (9).

(27)

La misura prevista dall’articolo 25 dell’EBF utilizza risorse statali, perché è basata sulla mancata riscossione delle imposte sulle società normalmente dovute allo Stato. La decisione di rinunciare a queste entrate rientra nei criteri degli aiuti di Stato.

(28)

Diversamente dal regime fiscale portoghese normalmente applicabile alle plusvalenze, le disposizioni dell’articolo 25 dell’EBF concedono un vantaggio ai beneficiari.

(29)

Il regime fiscale ordinario da prendere in considerazione è il regime applicabile alle imprese, indipendentemente dalla loro struttura proprietaria (pubblica o altro) e dalla loro natura (società holding o altro).

(30)

Il regime fiscale ordinario non è il regime applicabile esclusivamente alle società holding poiché le operazioni di cui all’articolo 25 dell’EBF (operazioni di ristrutturazione) possono interessare sia società holding che altri tipi di società.

(31)

Il regime fiscale privilegiato applicabile alle plusvalenze realizzate da società holding in Portogallo è entrato in vigore nel 1993. Tuttavia, alla data in cui le operazioni in oggetto vennero realizzate, il trattamento privilegiato era possibile soltanto quando gli utili realizzati venivano reinvestiti. Ciò significa che, anche rispetto al regime applicabile alle società holding, che non era il regime fiscale ordinario in Portogallo, è stato concesso un vantaggio selettivo alle imprese a capitale esclusivamente pubblico e alle loro controllate.

(32)

L’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze mette le imprese pubbliche che ne beneficiano in una posizione di vantaggio rispetto ad altre imprese che operano negli stessi settori economici, dal momento che le imprese pubbliche vengono a beneficiare di un maggiore flusso di cassa per l’esercizio delle loro attività. Qualunque sai la finalità della misura, il carattere di aiuto di Stato è valutato in funzione dei suoi effetti e non dei suoi obiettivi.

(33)

Il vantaggio è concesso soltanto ad alcune imprese, ossia alle imprese a capitale esclusivamente pubblico e alle loro controllate, oggetto di operazioni di privatizzazione o di ristrutturazione che obbediscono agli obiettivi della politica statale. Sono escluse tutte le altre imprese, ivi comprese le imprese private che sono in concorrenza con le imprese pubbliche beneficiarie. Nella sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (10), la Commissione ricorda che, ad esempio, quando alcune imprese pubbliche sono esentate dall’imposta sui redditi delle persone giuridiche, le norme che accordano questo trattamento preferenziale alle imprese aventi lo statuto di impresa pubblica e che svolgono un’attività economica possono configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92 del trattato CE.

(34)

Le disposizioni fiscali dell’articolo 25 dell’EBF sono selettive de jure, in quanto riguardano soltanto alcune imprese (ossia le imprese pubbliche o le loro controllate). Inoltre, dalle informazioni fornite dalle autorità portoghesi emerge che la misura è stata applicata de facto unicamente alle imprese pubbliche del settore bancario o assicurativo, o alle loro controllate.

(35)

Le autorità portoghesi negano il carattere selettivo della misura, affermando che essa è destinata a soggetti pubblici in quanto categoria di imprese e che costituisce dunque una misura generale. Tuttavia, la Commissione non può accettare questa argomentazione per le ragioni che si illustrano di seguito.

(36)

In primo luogo, la nozione di impresa del settore pubblico non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali, dato che le imprese che potenzialmente possono beneficiare del vantaggio concesso dall’articolo 25 dell’EBF possono in principio operare su una grande varietà di mercati.

(37)

In secondo luogo, la presente misura non permette di individuare aspetti specifici delle imprese pubbliche rispetto alle imprese private. Le imprese private e le imprese pubbliche straniere con succursali in Portogallo possono anch’esse promuovere programmi di riorganizzazione. I loro azionisti possono inoltre decidere di vendere le imprese, ma non beneficerebbero del regime.

(38)

In terzo luogo, la misura riguarda un solo sottosettore delle imprese pubbliche, ossia le imprese oggetto di operazioni di privatizzazione o di riorganizzazione, quando dette operazioni sono riconosciute come tali dal ministro delle Finanze. La misura è selettiva per le stesse imprese del settore pubblico, anche a causa del potere discrezionale dell’autorità competente.

(39)

Di conseguenza, la Commissione conclude che l’articolo 25 dell’EBF attribuisce un vantaggio selettivo. Il carattere selettivo della misura in oggetto non è giustificato dalla natura o dalla struttura generale del regime fiscale portoghese.

(40)

Accordando riduzioni di imposta sulle plusvalenze alle imprese pubbliche in fase di privatizzazione o di ristrutturazione, l’articolo 25 dell’EBF concede loro un vantaggio in termini di funzionamento e rafforza la loro posizione rispetto alle altre imprese. Nell’ambito della sua valutazione, la Commissione non è infatti tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri o un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se gli aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (11). Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi tra Stati membri, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (12).

(41)

Inoltre, tutti i beneficiari accertati del regime operano nei settori bancario o assicurativo, settori in cui vigono condizioni di concorrenza da lunga data. La liberalizzazione progressiva ha accresciuto la concorrenza instauratasi forse già grazie alla libera circolazione dei capitali prevista dal trattato CE.

(42)

L’incidenza dell’aiuto sugli scambi tra Stati membri e l’impatto degli aiuti in termini di distorsione della concorrenza si fa sentire particolarmente in questi settori di attività (13).

(43)

Pertanto, il regime di aiuti è idoneo a incidere sugli scambi commerciali e a falsare la concorrenza.

(44)

Per questi motivi, il regime speciale previsto dall’articolo 25 dell’EBF, che esonera dall’IRC le plusvalenze delle imprese pubbliche generate da operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione, configura un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

V.2.   Qualificazione del regime come aiuto illegale

(45)

Il Portogallo ha applicato il regime di aiuti senza notificarlo. Applicando l’articolo 25 dell’EBF il Portogallo ha pertanto violato il disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

V.3.   Compatibilità del regime illegale di aiuti

(46)

L’aiuto non è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 2. Non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né di un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né di un aiuto concesso all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

(47)

L’aiuto si applica allo stesso modo a tutto il territorio nazionale e non è pertanto compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), relative allo sviluppo di talune regioni.

(48)

La Commissione ritiene che l’aiuto al funzionamento in oggetto non può essere considerato come un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare perché la disposizione esige che gli aiuti «non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune». L’aiuto non soddisfa alcune delle condizioni previste negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione in vigore al momento della sua concessione (14). Non vengono perseguiti altri obiettivi orizzontali di comune interesse. Infine, la sua applicazione restrittiva al settore finanziario non modifica le conclusioni della valutazione, in particolare perché l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e l’impatto dell’aiuto al funzionamento in termini di distorsione della concorrenza sono particolarmente significativi in questo settore.

(49)

L’aiuto è altresì incompatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) (aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio) e lettera e) (altre categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio). Il Portogallo non ha mai invocato né l’una né l’altra di queste deroghe.

(50)

Inoltre, l’aiuto è altresì incompatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), perché non configura «un progetto di comune interesse europeo», dato che è destinato a imprese pubbliche di uno Stato membro e non della Comunità nel suo insieme, e non promuove la realizzazione di un progetto concreto, preciso e ben definito. Né mira «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro», dato che non sembra che in mancanza dell’aiuto l’economia portoghese sarebbe soggetta ad un grave turbamento.

(51)

In ogni caso, a parte dichiarazioni molto generali, il Portogallo non ha invocato specificamente nessuna delle deroghe previste dal trattato.

VI.   RECUPERO

(52)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/99, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

(53)

La Commissione ritiene che, nella fattispecie, nessun principio generale del diritto comunitario si opponga al recupero.

(54)

Le autorità portoghesi affermano che le quattro operazioni che hanno beneficiato del regime sarebbero in ogni modo esentate dall’imposta ai sensi del regime portoghese applicabile alle società holding. Inoltre, tre delle quattro operazioni erano state già approvate nel quadro del regime precedente, dato che all’epoca l’articolo 25 dell’EBF non era stato ancora approvato. Pertanto, le autorità portoghesi sostengono che non si debba procedere al recupero.

(55)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (15) e secondo la comunicazione della Commissione sulla tassazione diretta delle imprese (16), è nella fase del recupero che deve essere valutato il ripristino della situazione precedente, per determinare se esiste un altro trattamento fiscale alternativo che, in mancanza dell’aiuto illegale e in forza di norme interne compatibili con il diritto comunitario, procurerebbe un vantaggio simile alle imprese in questione.

(56)

L’importo da recuperare per ripristinare la situazione precedente è uguale alla differenza tra: i) il vantaggio netto totale concesso alle imprese pubbliche o alle loro controllate ai sensi dell’articolo 25 dell’EBF e ii) il trattamento fiscale «ordinario» che sarebbe stato applicato se le operazioni in questione fossero state effettuate senza la misura di aiuto. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato nella sentenza Unicredito  (17) che gli importi da restituire non possono essere determinati in considerazione di operazioni diverse che le imprese avrebbero potuto effettuare se non avessero optato per la forma di operazione a cui si accompagnava l’aiuto. In questo contesto, la Commissione non deve tenere conto delle scelte che gli operatori interessati avrebbero potuto compiere, come la possibilità di strutturare diversamente le operazioni.

(57)

Pertanto, per valutare la situazione che esisterebbe qualora le operazioni in oggetto fossero state realizzate senza riduzione fiscale, occorre analizzare ogni singola operazione che ha beneficiato dell’articolo 25 dell’EBF. Nella fattispecie, l’analisi può essere effettuata sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità portoghesi, fatta salva una nuova valutazione di ogni singola operazione alla luce di nuove informazioni che dovessero rendersi disponibili.

(58)

La prima operazione riguarda la vendita ad opera di MC a BSCH della sua quota di partecipazione in CPP il 5 aprile 2000. La seconda riguarda, invece, la vendita da parte di BPSM — controllata di CDG — della sua quota di partecipazione in BTA e in CPP a BSCH il 7 aprile 2000.

(59)

Dato che al momento in cui le operazioni erano state proposte l’articolo 25 dell’EBF non era stato ancora pubblicato, le due operazioni sono state progettate e approvate dai dirigenti di CGD conformemente alla legislazione fiscale applicabile alle società holding. A tale riguardo, la creazione di dette società, nonché la cessione o lo scambio successivi di azioni, sarebbero stati esentati dall’imposta ai sensi del regime fiscale ordinario portoghese. Le autorità portoghesi hanno trasmesso tutti i documenti pertinenti alla Commissione.

(60)

In realtà nelle operazioni in oggetto la scelta degli operatori non è stata del tutto casuale; le decisioni erano state infatti già previste e approvate dai consigli di amministrazione dei gruppi interessati. Inoltre, erano già soddisfatte le condizioni per effettuare le operazioni ai sensi della legislazione fiscale generale applicabile alle società holding. Le autorità portoghesi hanno confermato che non era necessario ottenere l’accordo preliminare dell’amministrazione fiscale per questo tipo di operazioni.

(61)

In conclusione, la Commissione ritiene che, nei due casi, non sia necessario procedere al recupero. L’applicazione dell’articolo 25 dell’EBF a queste operazioni non ha generato alcun beneficio, dato che in assenza del predetto articolo, in ragione delle caratteristiche dell’operazione realizzata, MC e BPSM sarebbero stati esenti ai sensi del regime di esenzione delle società holding, che costituisce il regime fiscale ordinario ai sensi del diritto portoghese.

(62)

La terza operazione riguarda lo scambio di azioni tra MC e BCP illustrato in precedenza.

(63)

Pertanto, le plusvalenze realizzate da MC con lo scambio della maggioranza del capitale di BPSM contro azioni rappresentanti circa il 10 % del capitale sociale di BCP sarebbero assoggettate al regime speciale applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo e agli scambi di quote sociali previsto dagli articoli 67 a 72 del CIRC. Questi articoli danno attuazione alla direttiva 90/434/CEE (18), che non lascia altra possibilità agli Stati membri che esentare dalle imposte l’operazione.

(64)

Ciò che è certo è che il ministro delle Finanze ha deciso, con decreto del 14 novembre 2000, di applicare l'articolo 25 dell'EBF all'operazione. Tuttavia, in questo caso l'applicazione dell'articolo 25 non ha prodotto alcun beneficio, poiché l'esenzione, essendo prevista dalla direttiva comunitaria recepita dall'articolo 71, paragrafo 1, del CIRC, costituisce il trattamento fiscale ordinario che, in mancanza dell'aiuto illegale e ai sensi delle norme nazionali compatibili con il diritto comunitario, verrebbe applicato all'operazione realizzata. Pertanto, neanche in questo caso occorre procedere al recupero.

(65)

La quarta e ultima operazione riguarda le plusvalenze realizzate da CGD con la cessione delle sue quote nella banca brasiliana ITAÚ, SA, operazione realizzata tra il 2000 e il 2003. Contrariamente alle altre tre, questa operazione non ha alcuna relazione con gli accordi tra il «gruppo Champalimaud» e BSCH.

(66)

La cessione è stata suddivisa in varie operazioni successive realizzate tra il 2000 e il 2003. Benché le autorità portoghesi affermino che l’operazione avrebbe potuto essere realizzata attraverso una società holding, resta però il fatto che la forma che l’operazione ha assunto per ottenere un trattamento fiscale più favorevole rispetto al regime generale non era stata in realtà pianificata. Di conseguenza, tenuto conto della causa Unicredito, la Commissione ritiene che, nella fattispecie, l’applicazione dell’esenzione fiscale a favore delle società holding obbligherebbe a ricostruire fatti passati sulla base di elementi ipotetici. Le autorità portoghesi non hanno fornito elementi dettagliati sufficienti sulle varie tappe dell’operazione che avrebbero permesso la neutralità fiscale anche in caso di mancata applicazione dell’articolo 25 dell’EBF.

(67)

Pertanto, in questa fase, le autorità portoghesi non hanno dimostrato che non c’era motivo di recuperare l’importo calcolato applicando l’aliquota effettiva alle plusvalenze realmente ottenute (357,4 mio EUR), maggiorato degli interessi.

VII.   CONCLUSIONE

(68)

La Commissione ritiene che, applicando l’articolo 25 dell’EBF, il Portogallo abbia violato le disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il regime di aiuti è incompatibile con il mercato comune e deve essere soppresso, conformemente all’impegno assunto dalle autorità portoghesi.

(69)

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, anche per quanto riguarda il recupero degli aiuti accordati nel quadro del regime. Tuttavia è fatta salva la possibilità che gli aiuti accordati in casi specifici possano essere considerati, in tutto o in parte, compatibili con il mercato comune.

(70)

Le autorità portoghesi hanno dimostrato che, per quanto riguarda le prime tre operazioni, non c’è motivo di procedere al recupero. Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, e fatta salva una nuova valutazione di ogni singola operazione sulla base di eventuali nuove informazioni, occorre procedere soltanto al recupero dell’aiuto relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote di CGD nella banca brasiliana ITAÚ, SA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti al quale il Portogallo ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 25 dell’EBF è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Portogallo sopprime il regime di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1.   Il Portogallo prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. A tal fine viene utilizzato il questionario di cui all’allegato I della presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 256 del 15.10.2005, pag. 26.

(2)  Decreto legge n. 215/89 del 1o luglio 1989.

(3)  C (2004) 2637 del 6.10.2004.

(4)  Cfr. la nota 1.

(5)  L’articolo 7, paragrafo 2, del decreto legge n. 495/88 del 30 dicembre 1988 e l’articolo 31, paragrafo 2, dell’EBF hanno applicato il disposto dell’articolo 44 (ora articolo 45) del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC — Codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche).

(6)  Legge 30-G/2000 del 29 dicembre 2000.

(7)  Legge 109-B/2001 del 27 dicembre 2001.

(8)  Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’EBF, come modificato dalla legge 32-B/2002 del 30 dicembre 2002 che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2003, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalle società holding e dalle società di capitale di rischio tramite la cessione a qualsiasi titolo di quote di capitale detenute da almeno un anno, nonché le spese sostenute per la loro acquisizione non concorrono al calcolo dell’utile imponibile delle predette società.

(9)  Causa C-6/97, Repubblica italiana/Commissione, punto 16, Raccolta 1999, pag. I-2981.

(10)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(11)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-372/97, Italia/Commissione, punto 44, Raccolta 2004, pag. I-3676.

(12)  Causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, punto 11, Raccolta 1980, pag. 2671.

(13)  Per quanto riguarda gli effetti sugli scambi commerciali e la distorsione della concorrenza nel settore bancario, cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04, «Fondazioni bancarie», punto 139 e seguenti, e la giurisprudenza citata.

(14)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(15)  Causa C-148/04, Unicredito Italiano SpA.

(16)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(17)  Cfr. nota 19, punti da 113 a 119.

(18)  Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990). L’articolo 8, paragrafo 1, dispone che «L’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.».