ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
28 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1604/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1605/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1606/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1607/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1608/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 51a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 327/1998 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli di importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1611/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 832/2006 sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1612/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1613/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1614/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1615/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

21

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

23

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2006, sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004 Gru — Gru mobili conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5059]  ( 1 )

26

 

*

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2006, di non pubblicare il riferimento alla norma EN 13683:2003 Macchine per giardinaggio — Trituratrici/cippatrici a motore incorporato — Sicurezza in conformità alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5060]  ( 1 )

29

 

*

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2006, di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5062]  ( 1 )

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU L 220 del 30.8.1993)

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.10.2006   

IT

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L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1604/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

65,8

096

31,6

204

42,5

999

46,6

0707 00 05

052

172,3

204

42,1

999

107,2

0709 90 70

052

97,9

204

39,5

999

68,7

0805 50 10

052

68,9

388

51,2

524

56,8

528

54,7

999

57,9

0806 10 10

052

94,6

400

206,2

508

330,8

999

240,6

0808 10 80

096

29,0

388

83,7

400

115,0

404

100,4

800

149,4

804

153,2

999

105,1

0808 20 50

052

111,4

400

199,1

720

52,2

999

120,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.10.2006   

IT

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L 299/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1605/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

Concentrato

204,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

45

45

Concentrato

45


28.10.2006   

IT

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L 299/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

17,5

14

14

Burro < 82 %

13

Burro concentrato

20

Crema

9

6

Cauzione di trasformazione

Burro

19

Burro concentrato

22

Crema

10


28.10.2006   

IT

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L 299/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 19a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,27 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 21 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


28.10.2006   

IT

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L 299/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 51a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 51a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 ottobre 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 233,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


28.10.2006   

IT

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L 299/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Le disposizioni specifiche applicabili a determinati gruppi di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare sono stabilite da direttive specifiche.

(2)

La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (2), è una direttiva specifica adottata a norma della direttiva 89/398/CEE. La direttiva 91/321/CEE stabilisce le prescrizioni cui deve rispondere la composizione degli alimenti per lattanti.

(3)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di commercializzazione relativa a un alimento per lattanti innovativo a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine inferiore alla quantità minima di 0,56 g/100kJ (2,25 g/100 kcal) di cui al punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 91/321/CEE.

(4)

Secondo il parere espresso il 5 ottobre 2005 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (3), l’alimento per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine di 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti.

(5)

In attesa che venga modificata la direttiva 91/321/CEE, è opportuno pertanto autorizzare la commercializzazione di tale alimento per lattanti per un periodo di due anni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all’allegato del presente regolamento è autorizzata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(3)  The EFSA Journal (2005) 280, pag. 1.


ALLEGATO

Specifiche relative alla fonte proteica, alla trasformazione delle proteine e alla qualità delle proteine utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino

1)   Tenore di proteine

Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25

Minimo

Massimo

0,44 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

2)   Fonte proteica

Proteine di siero di latte dolce demineralizzato derivate da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite da:

a)

63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore minimo di proteine pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %; nonché

b)

37 % di concentrato di siero di latte dolce con un tenore minimo di proteine pari all’87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5 %.

3)   Trasformazione delle proteine

Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 °C e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

4)   Qualità delle proteine

Amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno conformemente all’allegato V della direttiva 91/321/CEE.


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 327/1998 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli di importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

Visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato oggetto dei contingenti aperti da tale regolamento sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo.

(2)

A partire dall'agosto 2006 i flussi di importazione nell'Unione europea di riso originario degli Stati Uniti sono stati perturbati dalla comparsa, sul mercato americano, di riso contaminato da riso geneticamente modificato denominato «LL RICE 601».

(3)

A norma dell'articolo 2 della decisione 2006/601/CE della Commissione, del 5 settembre 2006, che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso (4), la prima immissione sul mercato di riso a grani lunghi A e a grani lunghi B originario degli Stati Uniti è soggetta alla presentazione di un rapporto analitico attestante che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato «LL RICE 601».

(4)

Per evitare che le misure d'emergenza previste dalla decisione 2006/601/CE possano impedire l'utilizzazione, entro il periodo di validità, dei titoli rilasciati per l'importazione di riso a grani lunghi A e a grani lunghi B originario degli Stati Uniti per la quota del luglio 2006 dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 327/98, occorre prorogarne la validità fino alla fine del 2006.

(5)

Inoltre, per evitare di perdere il beneficio dei titoli già rilasciati per i contingenti d'importazione «Tutti i paesi» che recano l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, è opportuno autorizzarne l'utilizzazione per l'importazione di riso originario di tutti i paesi terzi.

(6)

È opportuno altresì autorizzare l'utilizzazione dei titoli già rilasciati per l'importazione di riso diverso dal riso a grani lunghi A e a grani lunghi B.

(7)

Occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 327/98 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 327/98, su richiesta dei titolari la durata di validità dei titoli di importazione di seguito indicati è prorogata fino al 31 dicembre 2006:

a)

titoli d'importazione per il riso lavorato o semilavorato recanti nella casella 8 l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, rilasciati per la quota di luglio 2006 dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 e 09.4166, in conformità dell'allegato X del regolamento (CE) n. 327/98, per i seguenti codici NC:

NC 1006 30 25,

NC 1006 30 27,

NC 1006 30 46,

NC 1006 30 48,

NC 1006 30 65,

NC 1006 30 67,

NC 1006 30 96,

NC 1006 30 98;

b)

titoli d'importazione per il riso semigreggio, recanti nella casella 8 l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, rilasciati per la quota di luglio 2006 del contingente recante il numero d'ordine 09.4148, in conformità dell'allegato X del regolamento (CE) n. 327/98, per i seguenti codici NC:

NC 1006 20 15,

NC 1006 20 17,

NC 1006 20 96,

NC 1006 20 98.

Articolo 2

1.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento possono essere utilizzati per l'importazione di riso corrispondente alle prime sei cifre del codice NC riportato sul titolo stesso.

2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento rilasciati per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4148 e 09.4166 possono essere utilizzati per l'importazione di riso originario di tutti i paesi terzi, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

1.   Le dichiarazioni in dogana relative alle importazioni effettuate a norma del presente regolamento recano nella casella 44 la seguente dicitura:

«Importazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione».

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, entro il 15 febbraio 2007, le seguenti informazioni:

a)

quantitativi (tonnellate) di prodotti importati in applicazione del presente regolamento, per codice della nomenclatura combinata (codici NC);

b)

il numero e la data di rilascio del titolo in base al quale è stata effettuata l'importazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

(4)  GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1611/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 832/2006 sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione (2) stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006.

(2)

L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1788/2003 — disposizione che è stata aggiunta dal regolamento (CE) n. 1406/2006 del Consiglio — prevede che, per il periodo 2005/2006, la Commissione può adattare la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali su richiesta della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Detta richiesta deve essere presentata alla Commissione entro il 10 ottobre 2006.

(3)

Cipro, l'Ungheria, la Polonia e la Slovenia hanno presentato in tempo utile una richiesta indicante i quantitativi di consegne da convertire in vendite dirette nell'ambito dei quantitativi di riferimento nazionali.

(4)

È quindi opportuno stabilire una nuova ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali di Cipro, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 832/2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 832/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 8).

(2)  GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6.


ALLEGATO

«ALLEGATO

(in t)

Stati membri

Consegne

Vendite dirette

Belgio

3 241 729,385

68 701,615

Repubblica ceca

2 678 931,873

3 211,127

Danimarca

4 454 890,422

457,578

Germania

27 768 465,858

95 361,430

Estonia

604 421,618

20 061,382

Grecia

819 675,000

838,000

Spagna

6 049 899,450

67 050,550

Francia

23 880 183,860

355 614,140

Irlanda

5 391 601,672

4 162,328

Italia

10 284 048,141

246 011,859

Cipro

142 406,081

2 793,919

Lettonia

677 568,191

17 826,809

Lituania

1 520 288,261

126 650,739

Lussemburgo

268 554,000

495,000

Ungheria

1 834 879,062

112 400,938

Malta

48 698,000

0,000

Paesi Bassi

11 000 292,000

74 400,000

Austria

2 636 060,676

114 329,036

Polonia

8 725 543,274

238 473,726

Portogallo (1)

1 911 803,000

8 658,000

Slovenia

533 213,850

27 210,150

Slovacchia

1 004 991,065

8 324,935

Finlandia

2 399 925,465

7 862,542

Svezia

3 300 000,000

3 000,000

Regno Unito

14 486 038,657

123 708,344


(1)  Ad eccezione di Madera.»


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restitusione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

11

1o term.

12

2o term.

1

3o term.

2

4o term.

3

5o term.

4

6o term.

5

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1613/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

11

1o term.

12

2o term.

1

3o term.

2

4o term.

3

5o term.

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

5

7o term.

6

8o term.

7

9o term.

8

10o term.

9

11o term.

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

5,63

1102 20 10 9400

4,82

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

7,24

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.10.2006   

IT

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L 299/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

(2006/730/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 e l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2), ha autorizzato il presidente del Consiglio a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, di tale convenzione (di seguito «convenzione di Rotterdam») (3). Lo strumento di approvazione e la dichiarazione di competenza di cui all’allegato B della decisione in questione sono stati depositati presso il depositario il 20 dicembre 2002. La convenzione di Rotterdam è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

(2)

Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-94/03 (Commissione contro Consiglio) (4) la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2003/106/CE, in quanto basata esclusivamente sull’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300 del trattato, stabilendo che la base giuridica appropriata era costituita dagli articoli 133 e 175, paragrafo 1, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti dell’articolo 300.

(3)

La sentenza della Corte di giustizia non incide sullo status della Comunità quale parte della convenzione. A norma dell’articolo 46 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non è necessario depositare un nuovo strumento di ratifica. È invece necessaria una nuova decisione del Consiglio che approvi la convenzione di Rotterdam unitamente ad una dichiarazione di competenza modificata, che rifletta la modifica della base giuridica, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam.

(4)

Per assicurare la certezza del diritto ed evitare un vuoto giuridico, è opportuno che la presente decisione prenda effetto a decorrere dalla data in cui la decisione 2003/106/CE è stata adottata,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l’11 settembre 1998 (di seguito «convenzione di Rotterdam»), è approvata a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il 19 dicembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere espresso il 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(4)  Sentenza non ancora pubblicata.


ALLEGATO

Dichiarazione della Comunità europea a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam

La Comunità europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, a stipulare e ad adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,

protezione della salute umana,

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità europea dichiara inoltre che, a norma dell’articolo 133 del trattato, ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, per quanto riguarda in particolare il commercio di beni.

La Comunità europea dichiara inoltre che ha già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione agli aspetti disciplinati dalla convenzione di Rotterdam, tra cui il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), e che presenterà, aggiornandolo come opportuno, un elenco di tali strumenti giuridici al segretariato della convenzione di Rotterdam.

La Comunità europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione che sono contemplati dal diritto comunitario vigente.

L’esercizio della competenza comunitaria è soggetto, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.


(1)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).


Commissione

28.10.2006   

IT

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L 299/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004 «Gru — Gru mobili» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5059]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.

(2)

Nei confronti della norma EN 13000:2004, approvata dal comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 22 aprile 2004, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Germania ha sollevato un’obiezione formale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.

(3)

Esaminata la norma EN 13000:2004, la Commissione ha riconosciuto che essa non rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza 4.2.1.4 (controllo del carico), 1.1.2(c) (principi di integrazione della sicurezza), 1.2.5 (selezione della modalità di controllo), 1.3.1 (stabilità), 4.1.2.1 (rischi dovuti alla mancanza di stabilità) e 4.1.2.3 (forza meccanica), di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE. Specificamente, riguardo ai punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 della norma, le misure definite per progettare e costruire gru mobili non garantiscono livelli sufficientemente elevati di sicurezza ai fini dell’uso previsto del prodotto. In particolare, la norma non precisa adeguate misure protettive per impedire un uso improprio del dispositivo di shuntaggio del limitatore della potenza nominale.

(4)

Nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma va dunque accompagnato da un’idonea avvertenza.

(5)

Gli Stati membri aggiungono un’avvertenza analoga alle norme nazionali che recepiscono la norma EN 13000:2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma EN 13000:2004 «Gru — Gru mobili» avverrà nei modi precisati in allegato.

Articolo 2

Quando gli Stati membri pubblicano, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, il riferimento di una norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13000:12004, vi aggiungono un’avvertenza analoga a quella di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

«(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate europee ai sensi della direttiva)

ESO (1)

Riferimento e titolo della norma armonizzata

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione nella GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 13000:2004

Gru — Gru mobili

Questa è la prima pubblicazione

 

Avvertenza: Questa pubblicazione non riguarda i punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 della norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale per la salute e la sicurezza 4.2.1.4 dell’allegato I alla direttiva 98/37/CE combinato con i requisiti 1.1.2(c), 1.2.5, 1.3.1, 4.1.2.1 e 4.1.2.3 di tale allegato.

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

Nota 2.1

La nuova norma (o quella modificata) ha lo stesso campo d’applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, le sue eventuali modifiche precedenti e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) consiste perciò nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue eventuali modifiche precedenti ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 4

La presunzione di conformità per un prodotto si ottiene se sono soddisfatte le prescrizioni della parte 1 e della parte 2 pertinente quando questa seconda parte è anch’essa elencata nella GU ai sensi della direttiva 98/37/CE.

Avvertenza:

Ogni informazione sulla disponibilità delle norme si può ottenere presso l’Organizzazione europea per la normalizzazione o presso gli enti nazionali di normalizzazione il cui elenco è allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questo elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne cura l’aggiornamento.

Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate si trovano sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazione europea per la normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be),

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18


28.10.2006   

IT

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L 299/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

di non pubblicare il riferimento alla norma EN 13683:2003 «Macchine per giardinaggio — Trituratrici/cippatrici a motore incorporato — Sicurezza» in conformità alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5060]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/732/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.

(2)

Nei confronti della norma EN 13683:2003, approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) in data 8 settembre 2003, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Germania ha sollevato un’obiezione formale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.

(3)

Esaminata la norma EN 13683:2003, la Commissione ha riconosciuto che essa non rispettava i requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.1.2(c) (principi di integrazione della sicurezza), 1.3.8 (scelta della protezione contro rischi dovuti a elementi mobili) e 1.4.1 (requisiti generali per sistemi e dispositivi di protezione) dell’allegato I alla direttiva 98/37/CE. Innanzitutto, le specifiche di cui ai punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2 della norma per impedire l’accesso alla lama dal lato alimentazione e dall’alto non sono sufficienti per evitare il contatto con la lama. È possibile rimuovere intasamenti di materiale triturato mentre la macchina è in funzione e, nel far ciò, la mano può entrare in contatto con la lama. In secondo luogo, le specifiche di cui al punto 5.2.2 della norma per impedire l’accesso alla lama dal lato inferiore (scivolo di scarico) non sono sufficienti. Le dimensioni dello scivolo di scarico sono tali che la mano di un adulto può entrare in contatto con la lama.

(4)

I riferimenti della norma EN 13683:2003 non devono perciò essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti della norma EN 13683:2003 «Macchine per giardinaggio — Trituratrici/cippatrici a motore incorporato — Sicurezza» non devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE del Consiglio (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/733/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della Società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/37/CE prevede che il macchinario possa essere commercializzato e messo in funzione solo se non compromette la sicurezza di persone, animali domestici o merci una volta correttamente installato, mantenuto e usato per i fini previsti.

(2)

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.

(3)

Nei confronti della norma EN ISO 14122-4:2004, approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) in data 18 marzo 2003, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Francia ha sollevato un’obiezione formale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.

(4)

Esaminata la norma EN ISO 14122-4:2004, la Commissione ha riconosciuto che le specifiche di cui ai punti 4.3.2 (scelta del tipo di dispositivo di protezione dalle cadute), 6.2 (istruzioni per l’uso) e 6.3 (marcatura) non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta) e 1.6.2 (accesso a posizioni di funzionamento e a punti di manutenzione) dell’allegato I alla direttiva 98/37/CE.

(5)

Specificamente, la soluzione tecnica descritta nella norma EN ISO 14122-4:2004 — dispositivo per arrestare la caduta — non impedisce una caduta da una scala fissa. Essa limita solo le conseguenze di una caduta e richiede l’azione intenzionale dell’operatore per attivare il dispositivo di protezione individuale (DPI).

(6)

I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti. Innanzitutto, impongono vincoli all’operatore. Gli operatori, soprattutto quelli che eseguono frequenti operazioni di manutenzione, possono non munirsi di DPI prima di usare una scala fissa. Essi danno poi luogo a rischi secondari se l’operatore cade e colpisce parti fisse della macchina o dell’impianto, se non c’è spazio sufficiente sotto l’operatore. È necessario inoltre che tale spazio sgombro sia più ampio di quello chiuso richiesto da una cabina. In terzo luogo, essi rappresentano un vincolo organizzativo per le imprese (gestione di DPI, esigenze di compatibilità tra DPI e sistema d’ancoraggio). Tali vincoli possono dar luogo a disfunzioni e queste a infortuni.

(7)

Contravvenendo al requisito essenziale 1.1.2 (b) dell’allegato I della direttiva 98/37/CE, i punti 4.3.2, 6.2 e 6.3 della norma EN ISO 14122-4:2004 pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).

(8)

Lo scopo di una norma come EN ISO 14122-4:2004 è di trattare un aspetto della sicurezza in una vasta gamma di macchinari e non in casi specifici. Se non si possono soddisfare interamente i requisiti essenziali 1.1.2, 1.5.15 e 1.6.2 dell’allegato I della direttiva 98/37/CE per un tipo specifico di macchinari, una norma per tale tipo di macchinari potrà precisare le misure alternative da adottare.

(9)

Il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 non va dunque pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» non va pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


Rettifiche

28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/32


Rettifica della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 220 del 30 agosto 1993 )

A pagina 21, articolo 13, punto 4 (con riguardo all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 73/23/CEE):

anziché:

«1.   La marcatura CE di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.»,

leggi:

«1.   La marcatura CE di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.»