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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
64,7 |
|
096 |
31,6 |
|
|
204 |
45,6 |
|
|
999 |
47,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
121,6 |
|
204 |
42,1 |
|
|
999 |
81,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
70,4 |
|
204 |
40,8 |
|
|
999 |
55,6 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
56,8 |
|
388 |
67,2 |
|
|
524 |
56,1 |
|
|
528 |
57,2 |
|
|
999 |
59,3 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
82,9 |
|
400 |
192,3 |
|
|
508 |
250,0 |
|
|
999 |
175,1 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
83,4 |
|
400 |
126,5 |
|
|
800 |
141,1 |
|
|
804 |
153,2 |
|
|
999 |
126,1 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
106,7 |
|
400 |
199,1 |
|
|
720 |
59,0 |
|
|
999 |
121,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2006 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2006
relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera della Lettonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
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(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).
ALLEGATO
|
N. |
40 |
|
Stato membro |
Lettonia |
|
Stock |
PRA/N3L. |
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Specie |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
|
Zona |
NAFO 3L |
|
Data |
4 ottobre 2006 |
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1597/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
|
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
|
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
|
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
|
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2006 della Commissione (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 8).
(3) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 ottobre 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
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|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
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— |
— |
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0,00 |
0,00 |
||
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ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
25,68 |
25,68 |
||
|
52,00 |
52,00 |
||
|
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
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|
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|
81,00 |
81,00 |
||
|
106,75 |
106,75 |
||
|
99,50 |
99,50 |
||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1598/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
|
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
|
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
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(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
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(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
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2309 10 11 9000 , |
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2309 10 13 9000 , |
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2309 10 31 9000 , |
|
|
2309 10 33 9000 , |
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2309 10 51 9000 , |
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2309 10 53 9000 , |
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2309 90 31 9000 , |
|
|
2309 90 33 9000 , |
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2309 90 41 9000 , |
|
|
2309 90 43 9000 , |
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|
2309 90 51 9000 , |
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|
2309 90 53 9000 . |
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Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
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Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
||||||
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1599/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 ottobre 2006
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||||||
|
0401 30 31 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,02 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
18,61 |
|||||||||||||
|
0401 30 31 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,34 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
29,07 |
|||||||||||||
|
0401 30 31 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,45 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
32,06 |
|||||||||||||
|
0401 30 39 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,02 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
18,61 |
|||||||||||||
|
0401 30 39 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,34 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
29,07 |
|||||||||||||
|
0401 30 39 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,45 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
32,06 |
|||||||||||||
|
0401 30 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,57 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
36,54 |
|||||||||||||
|
0401 30 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,57 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
36,54 |
|||||||||||||
|
0401 30 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,59 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
53,70 |
|||||||||||||
|
0402 10 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0402 10 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0402 10 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0402 21 11 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0402 21 11 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,43 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||||||
|
0402 21 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,01 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||||||
|
0402 21 11 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,50 |
||||||||||||
|
L20 (1) |
EUR/100 kg |
52,00 |
|||||||||||||
|
0402 21 17 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0402 21 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,43 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||||||
|
0402 21 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,01 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||||||
|
0402 21 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,50 |
||||||||||||
|
L20 (1) |
EUR/100 kg |
52,00 |
|||||||||||||
|
0402 21 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,76 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
52,31 |
|||||||||||||
|
0402 21 91 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,99 |
||||||||||||
|
L20 (1) |
EUR/100 kg |
52,64 |
|||||||||||||
|
0402 21 91 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,44 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
53,17 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,76 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
52,31 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,99 |
||||||||||||
|
L20 (1) |
EUR/100 kg |
52,64 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,44 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
53,17 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,71 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
56,12 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
44,51 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
57,14 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9600 |
L02 |
EUR/100 kg |
47,67 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
61,18 |
|||||||||||||
|
0402 21 99 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
49,42 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
63,47 |
|||||||||||||
|
0402 29 15 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0402 29 15 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,43 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||||||
|
0402 29 15 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,01 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||||||
|
0402 29 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,43 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||||||
|
0402 29 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,01 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||||||
|
0402 29 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,50 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
52,00 |
|||||||||||||
|
0402 29 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,76 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
52,31 |
|||||||||||||
|
0402 29 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,71 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
56,12 |
|||||||||||||
|
0402 91 11 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|||||||||||||
|
0402 91 19 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|||||||||||||
|
0402 91 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|||||||||||||
|
0402 91 39 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|||||||||||||
|
0402 91 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
15,71 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
22,46 |
|||||||||||||
|
0402 99 11 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|||||||||||||
|
0402 99 19 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|||||||||||||
|
0402 99 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,40 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
13,44 |
|||||||||||||
|
0403 90 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0403 90 13 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0403 90 13 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,09 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,33 |
|||||||||||||
|
0403 90 13 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,68 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,36 |
|||||||||||||
|
0403 90 13 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,16 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
51,53 |
|||||||||||||
|
0403 90 33 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,09 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,33 |
|||||||||||||
|
0403 90 59 9310 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,02 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
18,61 |
|||||||||||||
|
0403 90 59 9340 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,06 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
27,22 |
|||||||||||||
|
0403 90 59 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,06 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
27,22 |
|||||||||||||
|
0404 90 21 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0404 90 21 9160 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0404 90 23 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0404 90 23 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,43 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||||||
|
0404 90 23 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,01 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||||||
|
0404 90 23 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,50 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
52,00 |
|||||||||||||
|
0404 90 81 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0404 90 83 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
|
0404 90 83 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,43 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||||||
|
0404 90 83 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,01 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||||||
|
0404 90 83 9170 |
L02 |
EUR/100 kg |
40,50 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
52,00 |
|||||||||||||
|
0405 10 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
|
0405 10 11 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
|
0405 10 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
|
0405 10 19 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
|
0405 10 30 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
|
0405 10 30 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
|
0405 10 30 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
|
0405 10 50 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
|
0405 10 50 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
|
0405 10 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
76,50 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
103,15 |
|||||||||||||
|
0405 20 90 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
67,51 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
91,01 |
|||||||||||||
|
0405 20 90 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,20 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
94,64 |
|||||||||||||
|
0405 90 10 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
92,11 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
124,18 |
|||||||||||||
|
0405 90 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,66 |
||||||||||||
|
L20 |
EUR/100 kg |
99,32 |
|||||||||||||
|
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,04 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
32,55 |
|||||||||||||
|
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,71 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
27,13 |
|||||||||||||
|
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
8,06 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
10,06 |
|||||||||||||
|
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
9,76 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
12,20 |
|||||||||||||
|
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,33 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
24,15 |
|||||||||||||
|
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,24 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
32,80 |
|||||||||||||
|
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,89 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
34,85 |
|||||||||||||
|
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,15 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
38,95 |
|||||||||||||
|
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,47 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
8,15 |
|||||||||||||
|
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,47 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
8,15 |
|||||||||||||
|
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,05 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
11,85 |
|||||||||||||
|
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,47 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
8,15 |
|||||||||||||
|
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,05 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
11,85 |
|||||||||||||
|
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,05 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
11,85 |
|||||||||||||
|
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,72 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
13,40 |
|||||||||||||
|
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,62 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
38,27 |
|||||||||||||
|
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,45 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
39,31 |
|||||||||||||
|
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,85 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
49,89 |
|||||||||||||
|
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,03 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
51,56 |
|||||||||||||
|
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,03 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
51,56 |
|||||||||||||
|
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,02 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||||||
|
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
45,14 |
|||||||||||||
|
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,79 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
44,07 |
|||||||||||||
|
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,88 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
39,92 |
|||||||||||||
|
0406 90 31 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,78 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
36,95 |
|||||||||||||
|
0406 90 33 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,78 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
36,95 |
|||||||||||||
|
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,71 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|||||||||||||
|
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,71 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|||||||||||||
|
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,85 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
49,89 |
|||||||||||||
|
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,68 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
57,42 |
|||||||||||||
|
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,09 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
56,38 |
|||||||||||||
|
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,57 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
54,45 |
|||||||||||||
|
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
38,13 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
55,25 |
|||||||||||||
|
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,08 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
45,96 |
|||||||||||||
|
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,72 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
47,05 |
|||||||||||||
|
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,05 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
41,58 |
|||||||||||||
|
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,53 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
46,57 |
|||||||||||||
|
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,13 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
42,76 |
|||||||||||||
|
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,86 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
46,55 |
|||||||||||||
|
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,56 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
45,08 |
|||||||||||||
|
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,06 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
37,47 |
|||||||||||||
|
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,53 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
46,57 |
|||||||||||||
|
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,66 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
51,34 |
|||||||||||||
|
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,72 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
47,05 |
|||||||||||||
|
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,63 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
46,89 |
|||||||||||||
|
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,89 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
49,55 |
|||||||||||||
|
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,66 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
51,34 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,45 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
43,52 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,07 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
43,95 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,95 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
45,74 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,95 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
45,74 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,37 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
44,91 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,61 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
47,89 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,32 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
47,09 |
|||||||||||||
|
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
45,14 |
|||||||||||||
|
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,01 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
38,30 |
|||||||||||||
|
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,82 |
||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
38,32 |
|||||||||||||
|
Le destinazioni sono definite come segue:
|
|||||||||||||||
(1) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
28,00 EUR/100 kg |
|
27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1600/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 24 ottobre 2006. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 24 ottobre 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 975/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 69).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
ALLEGATO
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
107,00 |
|
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
129,80 |
|
27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Sulla base dell’esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione di riso per la quota del mese di ottobre 2006, occorre procedere al rilascio dei titoli per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente nel corso dell'anno 2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di riso aperti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e comunicate alla Commissione, si applicano le percentuali di riduzione fissate nell’allegato del presente regolamento.
2. La percentuale finale di utilizzazione per l'anno 2006 del contingente in questione è riportata in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).
(2) GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di ottobre 2006 e di utilizzazione per l'anno 2006:
|
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98
|
|
b) |
contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98
|
|
c) |
contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98
|
|
d) |
contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98
|
|
e) |
contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98
|
|
27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1602/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1421/2006 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 269 del 28.9.2006, pag. 6.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
|
27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
|
27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/21 |
DECISIONE N. 05/JP/2006 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE
del 26 settembre 2006
in merito all’inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature radio
(2006/726/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra il Giappone e la Comunità europea, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di inserire uno o più organismi di valutazione della conformità nell’elenco contenuto in un allegato settoriale;
DECIDE:
|
1) |
L'organismo di valuazione della conformità indicato qui di seguito è aggiunto all'allegato settoriale riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio di cui all'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità secondo le modalità indicate qui di seguito:
Nome, sigla e punti di contatto dell'organismo di valutazione della conformità:
Prodotti, requisiti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione:
|
|
2) |
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti. La decisione ha effetto dalla data in cui viene apposta l’ultima firma. |
Firmata a Tokyo, il 28 giugno 2006.
Per conto del Giappone
Komiko ICHIKAWA
Firmata a Bruxelles, il 26 settembre 2006.
Per conto della Comunità europea
Andra KOKE
|
27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/23 |
DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA
del 18 ottobre 2006
recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(2006/727/CE)
IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
DECIDE:
Articolo 1
1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:
«n. 889/2002
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
(Articoli 1 e 2)».
2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:
«n. 793/2004
Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a n.rme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
(Articoli 1 e 2)».
Articolo 2
Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo:
«n. 2003/42
Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile
(Articoli da 1 a 12)».
Articolo 3
1. Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, inserito dall’articolo 1, paragrafo 5 della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 2005 (1) è aggiunto il seguente testo:
«n. 781/2005
Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione
(Articoli 1 e 2)».
2. Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’accordo, dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:
«n. 857/2005
Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Articoli 1 e 2)».
Articolo 4
1. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo:
«n. 261/2004
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
(Articoli da 1 a 18)».
2. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’accordo è inserito il seguente testo:
«n. 2003/96
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
(Articolo 14, paragrafo 1, lettera b , e paragrafo 2)».
3. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’accordo il riferimento al regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, abrogato dal regolamento (CE) n. 261/2004, è soppresso.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, 18 ottobre 2006.
Per il comitato misto
Il capo della delegazione comunitaria
Daniel CALLEJA CRESPO
Il capo della delegazione svizzera
Raymond CRON
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/25 |
DECISIONE N. 2/2006 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA
del 18 ottobre 2006
recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(2006/728/CE)
IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
DECIDE:
Articolo 1
1. Dopo il punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all'accordo, introdotto dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 2005 (1), è inserito il seguente testo:
«6. Gestione del traffico aereo»
2. Il punto 6 (Altri) dell’allegato all'accordo diventa punto 7.
Articolo 2
1. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:
«n. 549/2004
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”)
La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 6, 8, paragrafo 1, 10, 11 e 12.
Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal primo comma dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.»
2. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:
«n. 550/2004
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”)
La Commissione svolge in relazione alla Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 16, qui di seguito modificato.
Ai fini dell’accordo, il testo del regolamento si intende così modificato:
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a) |
L’articolo 3 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. |
|
b) |
L’articolo 7 è così modificato: Ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. |
|
c) |
L’articolo 8 è così modificato: Al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. |
|
d) |
L’articolo 10 è così modificato: Al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. |
|
e) |
Il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.”» |
3. Dopo l’integrazione contemplata di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione è inserito il seguente testo:
«n. 551/2004
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”)
La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 2, 3, paragrafo 5, e 10.»
4. Dopo l’integrazione contemplata dall’articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione è inserito il seguente testo:
«n. 552/2004
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull'interoperabilità”)
La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.
Ai fini del presente regolamento, l’accordo s’intende così modificato:
|
a) |
L’articolo 5 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. |
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b) |
L’articolo 7 è così modificato: Al paragrafo 4, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. |
|
c) |
L’allegato III è così modificato: Alla sezione 3, al secondo ed all’ultimo comma, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.» |
5. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione è inserito il seguente testo:
«n. 2096/2005
Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea
La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 9.»
6. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione è inserito il seguente testo:
«n. 2150/2005
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.»
Articolo 3
1. Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’accordo, è soppresso il testo che segue:
«n. 93/65
Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
(Articoli da 1 a 5 e da 7 a 10)
n. 97/15
Direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo
(Articoli da 1 a 4 e articolo 6)».
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.
Per il comitato misto
Il capo della delegazione comunitaria
Daniel CALLEJA CRESPO
Il capo della delegazione svizzera
Raymond CRON
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
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27.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/27 |
DECISIONE 2006/729/PESC/GAI DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2006
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (United States Department of Homeland Security, DHS). |
|
(2) |
Considerata la dichiarazione d'impegno resa l'11 maggio 2004 dal DHS, ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Bureau of Customs and Border Protection) (1), si può ritenere che gli Stati Uniti assicurino un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea in relazione ai voli passeggeri da o per gli Stati Uniti. |
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(3) |
Le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere la trasmissione di dati al DHS al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, qualora ritengano che il trattamento dei dati PNR non sia conforme alle norme di protezione previste nella dichiarazione d'impegno resa dal DHS o quando un'autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il succitato DHS non rispetta tali norme, finché l'osservanza di dette norme sia assicurata. |
|
(4) |
È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
|
(5) |
È opportuno applicare le disposizioni dell'accordo su base provvisoria in attesa della sua entrata in vigore, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Conformemente al punto 7 dell'accordo, le disposizioni di quest'ultimo si applicano su base provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 4
1. Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere la trasmissione di dati al DHS al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nei casi seguenti:
|
a) |
quando un'autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il DHS viola le norme in materia di protezione; o |
|
b) |
quando è altamente probabile che le norme di protezione applicabili siano violate; quando vi sono motivi ragionevoli di credere che il DHS non adotta o non adotterà le misure opportune e tempestive per risolvere la questione specifica; quando il proseguimento della trasmissione di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e quando le autorità competenti dello Stato membro interessato si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire il DHS e di dargli la possibilità di rispondere. |
2. La sospensione della trasmissione cessa dal momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono avvertite.
Articolo 5
1. Gli Stati membri informano immediatamente il Consiglio e la Commissione in merito alle misure adottate a norma dell'articolo 4.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi modifica delle norme di protezione e ai casi nei quali le misure adottate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto da parte del DHS delle norme di protezione applicabili non siano sufficienti a garantire tale rispetto.
3. Se il Consiglio ritiene che le informazioni raccolte a norma dell'articolo 4 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo dimostrino che i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche non sono più rispettati, o che un qualunque organismo incaricato di assicurare il rispetto da parte del DHS delle norme di protezione applicabili non svolga efficacemente la sua missione, il DHS ne è informato e il Consiglio adotterà le misure necessarie al fine di revocare o sospendere l'accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
Nota per il lettore: «le versioni linguistiche dell'accordo, ad eccezione della versione in lingua inglese, non sono state ancora approvate dalle parti. Queste altre versioni linguistiche, una volta approvate, faranno ugualmente fede».
ACCORDO
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti
L'UNIONE EUROPEA
e
GLI STATI UNITI D'AMERICA,
DESIDEROSI di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e la criminalità transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;
RICONOSCENDO che, ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica e dell'applicazione della legge, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passanger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna (di seguito «DHS»). Ai fini del presente accordo, per DHS s'intendono l'ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere, l'autorità competente in materia d'immigrazione e dogane e il gabinetto del ministro USA e gli organismi che lo sostengono direttamente, ma non sono compresi altri servizi del DHS quali i servizi per la cittadinanza e l'immigrazione, l'amministrazione per la sicurezza dei trasporti, i servizi segreti degli Stati Uniti, la Guardia costiera degli Stati Uniti e l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze;
RICONOSCENDO l’importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata;
VISTI le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nel trasporto aereo estero da e per gli Stati Uniti di fornire al DHS un accesso elettronico ai dati PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze dei vettori aerei (di seguito «sistemi di prenotazione»);
VISTI l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, il correlato diritto alla protezione dei dati di carattere personale;
VISTE le pertinenti disposizioni della legge del 2001 sulla sicurezza dei trasporti aerei, della legge del 2002 sulla sicurezza nazionale, della legge del 2004 sulla riforma dei servizi d'informazione e sulla prevenzione del terrorismo e dell'ordinanza esecutiva 13388 in materia di cooperazione antiterrorismo tra le agenzie governative statunitensi;
VISTA la dichiarazione d'impegno pubblicata nel registro federale statunitense (1) e attuata dal DHS;
CONSTATANDO che l'Unione europea dovrebbe assicurare che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione situati all'interno dell'Unione europea provvedano a trasmettere i dati PNR al DHS non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma che, fino a quel momento, dovrebbe essere consentito alle autorità statunitensi di accedere direttamente a tali dati, ai sensi delle disposizioni del presente accordo;
AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, o tra una delle due parti e uno Stato terzo, in merito al trattamento e al trasferimento dei dati PNR o di una qualsiasi altra forma di dati;
VISTO l’impegno di entrambe le parti a collaborare per trovare senza indugio una soluzione appropriata e soddisfacente per entrambe in merito al trattamento dei dati relativi alle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) trasferiti dall'Unione europea agli Stati Uniti;
CONSTATANDO che, fondandosi sul presente accordo, l'Unione europea conferma che non ostacolerà il trasferimento dei dati PNR tra il Canada e gli Stati Uniti e che il medesimo principio sarà applicato in qualsiasi accordo analogo concernente il trattamento e il trasferimento dei dati PNR,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
|
(1) |
Fondandosi sulla continua attuazione da parte del DHS della dichiarazione d'impegno dianzi menzionata, quale interpretata alla luce dei successivi avvenimenti, l'Unione europea assicura che i vettori aerei che effettuano voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti d'America trattino i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione come richiesto dal DHS. |
|
(2) |
Pertanto, il DHS accederà elettronicamente ai dati PNR provenienti dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, finché non sia in vigore un sistema soddisfacente che consenta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei. |
|
(3) |
Il DHS tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità alle leggi e agli obblighi costituzionali statunitensi applicabili, senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla nazionalità e al paese di residenza. |
|
(4) |
L'attuazione del presente accordo è riveduta congiuntamente e su base periodica. |
|
(5) |
Qualora nell’Unione europea o in uno o più dei suoi Stati membri sia istituito un sistema d'informazione sui passeggeri del trasporto aereo in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a fornire alle autorità l’accesso ai dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo da o per l’Unione europea, il DHS, per quanto fattibile e unicamente su una base di reciprocità, promuove attivamente la cooperazione dei vettori aerei rientranti nella sua giurisdizione. |
|
(6) |
Ai fini dell'applicazione del presente accordo si ritiene che il DHS assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea in relazione ai voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti. |
|
(7) |
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Il presente accordo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Ciascuna parte può denunciare o sospendere il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l’accordo cessa di avere effetto trenta (30) giorni dopo la data di tale notifica all'altra parte. Il presente accordo scade alla data di applicazione di un eventuale accordo sostitutivo e comunque non oltre il 31 luglio 2007, salvo proroga mediante consenso scritto di entrambe le parti. |
Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa degli Stati Uniti d'America o dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese. Esso è inoltre redatto in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuna versione linguistica, una volta approvata dalle parti, facente ugualmente fede.
Fatto a Lussemburgo, addì sedici ottobre duemilasei, e a Washington DC, addì diciannove ottobre duemilasei.
Per l'Unione europea
E. TUOMIOJA
Ministro degli Affari esteri
Presidente del Consiglio dell’Unione europea
Per gli Stati Uniti d’America
Michael CHERTOFF
Ministro del dipartimento della Sicurezza interna
(1) Vol. 69, n. 131, pag. 41543.