ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 294

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1582/2006 del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1583/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America

2

 

 

Regolamento (CE) n. 1584/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1586/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1587/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1588/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi, a sud di 62° N, per le navi battenti bandiera svedese

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1589/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo al divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell'Estonia, della Germania, della Lettonia, della Lituania e del Portogallo

29

 

 

Regolamento (CE) n. 1590/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate dal 16 al 18 ottobre 2006 per il burro neozelandese nell'ambito del contingente tariffario di importazione gestito a norma del regolamento (CE) n. 1452/2006

31

 

*

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ( 1 )

32

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

51

Accordo tra il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

52

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 settembre 2006, che fissa il codice e le norme-tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati relativi alle indagini di base sulle superfici viticole [notificata con il numero C(2006) 3881] (Versione codificata)

59

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/718/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2006, che attua la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), stabilisce i criteri della deroga che autorizza i centri di imballaggio a proseguire il lavaggio delle uova fino al 31 dicembre 2006. Una deroga è stata concessa a nove centri di imballaggio in Svezia e a uno nei Paesi Bassi.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (3), con effetto dal 1o luglio 2007. Di conseguenza, è opportuno prorogare fino a tale data il periodo di transizione previsto per il lavaggio delle uova.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1907/90, la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «30 giugno 2007».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

(3)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.


25.10.2006   

IT

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L 294/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel febbraio 1994, con regolamento (CE) n. 229/94 (2), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di etanolamina (prodotto in questione) originaria degli Stati Uniti d'America (USA). Le misure antidumping assumono la forma di dazi variabili basati su un prezzo minimo per i tre tipi di etanolamina, ovvero monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA).

(2)

In seguito alla richiesta del Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC), nel febbraio 1999 era stato avviato un riesame in previsione della scadenza e un esame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. I suddetti esami sono stati conclusi dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1603/2000 (3), che ha istituito misure definitive antidumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA. La forma delle misure è stata modificata per trasformarle in dazi specifici fissi per tonnellata di ogni tipo di etanolamina. Due delle tre ditte che beneficiano di un dazio antidumping individuale erano Dow Chemical Company e Union Carbide Corporation.

(3)

Dopo che l’attività nel settore della etanolamina della Dow Chemical Company è stata dismessa per passare alla ditta INEOS LLC, il dazio antidumping individuale di 69,40 EUR/t applicabile alla Dow Chemical Company è stato assegnato a INEOS LLC (4). Tuttavia, poiché il 6 febbraio 2001 la Dow Chemical Company ha acquisito tutte le azioni della Union Carbide Corporation, che beneficiava di un dazio antidumping individuale di 59,25 EUR/t, la Dow Chemical Company resta attiva nel settore dell’etanolamina. La Union Carbide Corporation continua ad esistere, ma fa parte del gruppo Dow Chemical Corporation e non svolge più attività di produzione indipendenti.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

A seguito della pubblicazione, nel novembre 2004, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA (5), il 25 aprile 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La richiesta è stata presentata dal CEFIC a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte, in questo caso oltre il 75 %, della produzione totale di etanolamina nella Comunità.

(6)

La richiesta è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura ed ha avviato un'inchiesta (6) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

(7)

I servizi della Commissione hanno ufficialmente informato dell’avvio del riesame i produttori comunitari, i produttori esportatori degli USA, gli importatori/operatori commerciali, le industrie utilizzatrici interessate e i rappresentanti delle autorità statunitensi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8)

I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro i termini previsti nell'avviso di apertura.

(9)

La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(10)

Al questionario hanno risposto due produttori esportatori degli USA e i relativi nove importatori nella Comunità, un importatore collegato in Svizzera, tre produttori comunitari (produttori comunitari richiedenti) ed un’industria utilizzatrice nella Comunità. Un produttore comunitario non ha risposto al questionario in modo completo ed ha fornito solo brevi informazioni; due industrie utilizzatrici nella Comunità hanno comunicato le loro osservazioni.

(11)

I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e ai fini della determinazione dell'interesse comunitario. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari che hanno presentato la richiesta:

 

BASF AG, Ludwigshafen, Germania

 

Innovene Europe Ltd, Staines, Regno Unito

 

SASOL GmbH, Marl, Germania

b)

produttori esportatori negli USA:

The Dow Chemical Company, Midland, Michigan e Houston, Texas, USA

c)

importatori collegati nella Comunità:

 

Dow Chemical Iberica SL, Tarragona, Spagna

 

INEOS Oxide Ltd, Anversa, Belgio

d)

importatore collegato in Svizzera:

Dow Europe GmbH, Horgen, Svizzera

e)

industrie utilizzatrici nella Comunità:

Degussa Goldschmidt Espana SA, Granollers, Spagna.

4.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (periodo dell'inchiesta — PI). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta (periodo considerato).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è lo stesso delle indagini precedenti. L’etanolamina si ottiene facendo reagire l’ossido di etilene (EO), derivante dalla reazione tra etilene ed ossigeno, con l’ammoniaca. Questa sintesi induce tre reazioni concorrenti, che danno tre diversi tipi di etanolamina: monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA) a seconda del numero di legami subiti dall'EO. Il numero massimo di combinazioni è limitato dal numero di elementi di idrogeno contenuti nell’ammoniaca, ovvero tre. La percentuale dei tre tipi di etanolamina all'interno della produzione complessiva è determinata dalla configurazione dell'impianto di produzione ma può, in una certa misura, venire controllata dalla scelta del rapporto ammoniaca/ossido di etilene. Gli impianti comunitari usano la nafta come vettore energetico, mentre quelli degli USA il gas naturale.

(14)

Il prodotto in questione è usato come intermedio e/o additivo per la preparazione di tensioattivi (nella composizione dei detergenti e di prodotti per l'igiene personale), fertilizzanti, agenti per la protezione delle colture (glifosati), anticorrosivi, oli lubrificanti, ausiliari tessili e ammorbidenti (esterquat), materiali fotografici chimici, nell’industria metallurgica e della carta, nella produzione del cemento come legante e additivo per la macinazione nonché come mezzo assorbente per depuratori di gas (purifica il gas rimuovendo gli acidi). Dalla fine 2004/inizio 2005 il prodotto viene usato sempre più spesso nel trattamento del legno. Il prodotto può essere impiegato anche dagli stessi produttori, o dalle fabbriche collegate, per produrre ammine di etilene.

2.   Prodotto simile

(15)

Come risulta anche dalle indagini precedenti, il prodotto in questione importato dagli USA e venduto alla Comunità è identico, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, a quello prodotto e venduto nella Comunità da produttori comunitari e fra i prodotti fabbricati nella Comunità e quelli importati non sussistono differenze in termini di impiego. Risulta inoltre che il prodotto in questione fabbricato negli USA e venduto nella Comunità è identico a quello venduto sul mercato interno degli USA. Detti prodotti sono pertanto considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(16)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se ci fossero casi di dumping e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(17)

Dei quattro produttori esportatori statunitensi citati nella denuncia, due hanno collaborato all’inchiesta.

(18)

Dai due produttori esportatori che hanno collaborato proviene il 100 % delle importazioni comunitarie durante il PI, ovvero 41 000 tonnellate. Le importazioni nella Comunità per il prodotto in questione originario degli USA costituiscono il 16,7 % dei consumi comunitari durante il PI, mentre nel periodo d’inchiesta precedente (1998) questa percentuale ammontava al 29 %.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

(19)

Per quanto riguarda i due produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, è stato stabilito per ogni tipo del prodotto in questione il valore normale, basato sul prezzo pagato o pagabile sul mercato interno degli Stati Uniti da acquirenti indipendenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(20)

Come le inchieste precedenti, la presente inchiesta ha evidenziato nuovamente che i due produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità attraverso ditte collegate. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità. Nel calcolo è stato tenuto conto di tutti i costi intervenuti tra l’importazione e la rivendita, inclusi i costi di vendita, generali e amministrativi e del profitto realizzato nella Comunità dalle ditte importatrici durante il PI.

(21)

Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in questione, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Nel rispetto dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un equo confronto, si è tenuto conto delle differenze nei fattori che palesemente influiscono sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto interno e marittimo, per le riduzioni differite, per i costi di movimentazione ed imballaggio, per i costi del credito e per i dazi all’importazione, tutti detratti dai prezzi alla rivendita al fine di ottenere un importo franco fabbrica.

(22)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha evidenziato l’esistenza del dumping durante il PI, anche se a livelli inferiori rispetto all’inchiesta precedente. Il margine medio ponderato di dumping espresso come percentuale del valore CIF alla frontiera comunitaria era 4,8 % per INEOS e 20,3 % per Dow Chemical.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(23)

Dopo avere esaminato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping.

(24)

L’abrogazione delle misure consentirebbe agli esportatori di ridurre il prezzo all’esportazione. La riduzione dei prezzi all’esportazione renderebbe il prodotto statunitense più interessante sul mercato comunitario. Se i prezzi all’esportazione venissero ridotti in proporzione al livello dei dazi, i margini di dumping constatati durante il PI sarebbero 13,4 % per INEOS e 28,3 % per Dow Chemical.

(25)

Secondo le stime, le capacità di produzione inutilizzate negli USA ammontano a 90 000 tonnellate durante il PI. Quest’importo viene calcolato basandosi sulle informazioni ottenute dai due produttori esportatori che hanno collaborato nonché sulle informazioni delle principali riviste del settore. Confrontandolo con le stime della capacità di produzione totale installata negli USA (650 000 tonnellate), con le stime della domanda soddisfatta e l’uso vincolato (560 000 tonnellate) si ottiene un tasso di utilizzo della capacità dell’86 %, piuttosto basso viste le favorevoli condizioni del mercato durante il PI. Il tasso piuttosto contenuto di utilizzo della capacità è conseguenza dei problemi operativi di taluni impianti di produzione. La capacità residua di 90 000 tonnellate va confrontata con il volume delle esportazioni dagli USA verso la Comunità durante il PI (41 088 tonnellate) e i consumi globali della Comunità (246 670 tonnellate). In altre parole esiste un notevole potenziale di aumento delle esportazioni dagli USA, che potrebbero coprire una vasta parte del mercato comunitario. La propensione ad aumentare le esportazioni verso la Comunità è inoltre sostenuta dall’espansione delle capacità di 45 000 tonnellate in corso nel 2006 in Messico ed in Brasile, altri due importanti mercati di esportazione per i produttori statunitensi.

(26)

Per concludere, si dispone di capacità residue che potrebbero essere impiegate per produrre maggiori quantitativi di etanolamina e venderli sul mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure.

(27)

Il mercato della etanolamina è stato caratterizzato da una crescita decisa della domanda di DEA negli anni 2000-2001, dovuta all’impiego di DEA nella produzione di erbicidi glifosati, utilizzati in un processo che mira a rendere le colture geneticamente modificate resistenti a tali erbicidi. La domanda di TEA è incentivata in modo specifico dall’impiego nel settore dei cementi e degli ammorbidenti per tessuti. Dal 2004 è cresciuto considerevolmente il mercato della MEA in seguito all’adozione di un regolamento statunitense, entrato in vigore il 1o gennaio 2005, che vieta l’impiego di prodotti alternativi per il trattamento del legno basati sui metalli; di conseguenza la domanda stimata di MEA è aumentata di 80 000 tonnellate. Il prezzo dei vari tipi di etanolamina a livello mondiale è quindi elevato poiché elevata è la domanda di tale prodotto.

(28)

L’inchiesta ha evidenziato che i prezzi sul mercato interno degli USA sono mediamente più elevati rispetto ai prezzi medi di vendita sul mercato comunitario. Gli utilizzatori industriali sembrano ottenere condizioni analoghe su entrambi i mercati, poiché sono spesso multinazionali che negoziano le condizioni di fornitura a livello mondiale e selezionano fornitori in grado di operare a tale livello. Tuttavia i prezzi sul mercato statunitense per tutti i tipi di etanolamina sono stati più elevati se applicati agli operatori e ai distributori. Questo tipo di vendita sul mercato nazionale degli USA viene effettuato a prezzo spot, mentre sul mercato comunitario i prezzi vengono piuttosto stabiliti in base ad un contratto a termine. I prezzi di vendita nella Comunità vengono quindi fissati per un periodo più lungo e perciò sono più stabili.

(29)

Le vendite agli operatori e distributori effettuate dai due produttori esportatori che hanno collaborato costituiscono solo il 13 % delle vendite realizzate sul mercato interno degli USA ed il 32 % delle vendite realizzate sul mercato comunitario, ma i prezzi applicati negli USA sono in media del 35 % più elevati rispetto a quelli nella Comunità allo stesso stadio commerciale. Questi dati confermano la conclusione che, poiché operatori e distributori acquistano a prezzo spot, i prezzi interni degli USA si adeguano alle fluttuazioni con maggiore rapidità. Di conseguenza, in un contesto di prezzi in aumento, i prezzi all'interno degli USA tenderanno ad essere relativamente più elevati rispetto ai prezzi nella Comunità e tale tendenza sarà ancora più decisa in caso di abrogazione delle misure. D’altro lato questo stadio commerciale costituisce la parte più piccola delle vendite sia sul mercato statunitense sia su quello comunitario.

(30)

Per gli utilizzatori industriali, che rappresentano la maggioranza degli acquirenti, l’abrogazione delle misure probabilmente non avrebbe effetti sui prezzi di vendita dell’etanolamina sul mercato comunitario, poiché si è constatato che l’onere delle misure viene sostenuto dai produttori esportatori statunitensi. In tale situazione questi ultimi possono effettuare vendite fruttuose e sarebbero incentivati ad aumentare le esportazioni verso il mercato comunitario. Tuttavia gli utilizzatori industriali potrebbero avvalersi dell’abrogazione delle misure come strumento di contrattazione per ottenere prezzi inferiori sia dai produttori esportatori statunitensi che dall'industria comunitaria.

(31)

I prezzi all’esportazione del prodotto in questione verso gli altri mercati principali, ovvero il Canada ed il Sudamerica, non evidenziano tendenze regolari. I prezzi di vendita sono talvolta meno elevati e talvolta più elevati rispetto al mercato statunitense e comunitario, a seconda delle condizioni di vendita. Per volumi inferiori i prezzi di vendita sono ovviamente più elevati.

(32)

Riassumendo, per entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato, il mercato statunitense resta, in linea di massima, quello più importante per le vendite. Comunque, poiché il 17 % della produzione è stato esportato durante il PI, le vendite alla Comunità e al resto del mondo continuano a svolgere un ruolo importante nell'utilizzo e nella redditività globali delle capacità di produzione installate.

(33)

Per quanto riguarda i due produttori statunitensi che hanno collaborato, a breve termine ci si può attendere che il loro volume di importazioni resti almeno stabile. Infatti, anche se le misure sono in vigore e ferma restando la maggiore attrattiva del mercato statunitense, hanno continuato a rifornire i loro clienti della Comunità. Si potrebbe verificare una riduzione dei volumi esportati dal produttore statunitense INEOS dopo l’assorbimento di Innovene, che possiede impianti di produzione nella Comunità, quando la ditta avrà risistemato gli impianti di produzione acquisiti e avrà installato nuove capacità nella Comunità, prevedibilmente non prima del 2008. Nel contempo i produttori esportatori statunitensi avranno probabilmente riparato i danni provocati dall’uragano nella seconda metà del 2005 e saranno rientrati nella piena operatività nella seconda metà 2006/inizio 2007, producendo quindi ulteriori quantitativi da poter vendere sul mercato comunitario.

(34)

Per quanto concerne invece i produttori statunitensi che non hanno collaborato all’inchiesta, che hanno detenuto durante il PI il 27 % della capacità di produzione degli USA, non si può escludere che riprendano ad esportare verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

(35)

Sono stati esaminati anche i possibili sviluppi a medio termine (fino a 5 anni) della domanda e delle capacità di produzione nella Comunità, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. L’analisi si è soffermata anche sui possibili effetti del prevedibile andamento della domanda e dell'offerta per i prezzi nella Comunità. Tutte le cifre dei considerando che seguono si basano su informazioni provenienti dalle ditte BASF, Dow e INEOS e dalle pubblicazioni di riferimento per l’industria chimica di PCI e Tecnon.

(36)

Tenendo conto delle proiezioni dei produttori statunitensi e comunitari sulla domanda e sulle capacità di produzione per il futuro, sul mercato comunitario si prevede una crescita inferiore che nel resto del mondo. Secondo le proiezioni il tasso medio di crescita nella Comunità ammonta al 3 % circa su base annua nel medio termine, rispetto al 7 % in Asia e al 4,2 % a livello mondiale.

(37)

Nel 2004 la domanda del mercato europeo ha ecceduto le capacità di produzione installate nella Comunità di circa 40 000 tonnellate. Negli Stati Uniti la situazione era invece opposta, con capacità di 90 000 tonnellate superiori rispetto all’impiego effettivo e alla vendita del prodotto, che tuttavia non hanno indotto una riduzione dei prezzi elevati a causa dei problemi operativi della produzione che hanno limitato le forniture agli acquirenti. Se si confrontano le proiezioni sui tassi di crescita e le annunciate espansioni della capacità, si può prevedere che, a partire dal 2008, la capacità sarà in eccesso rispetto alla domanda sul mercato comunitario, in particolare a causa della probabile attuazione dei piani d'investimento di INEOS nella Comunità, grazie ai quali aumenteranno di un quarto-un terzo le capacità di produzione installate su tale territorio Tale espansione delle capacità non diventerà operativa prima dell'inizio del 2008. Sebbene tale aumento delle capacità possa essere parzialmente compensato da una contemporanea riduzione delle importazioni nella Comunità e da un aumento delle esportazioni da parte dei produttori comunitari, si prevede che la capacità globale installata nella Comunità da tutti i produttori sarà superiore alla domanda del mercato comunitario durante il 2008.

(38)

Secondo le prove di cui dispone la Commissione, l’attuale eccesso di capacità negli USA è destinato a continuare almeno nel breve termine a causa della domanda interna che, pur crescendo, non assorbirà la capacità residua che ridiventerà operativa. Se si considera il periodo fino al 2010, l’eccesso di capacità dovrebbe svanire, riducendo gli incentivi ad esportare per i produttori statunitensi. Per lo stesso periodo sono previste notevoli carenze in Asia. Infatti Dow Chemical ha costituito una joint venture con Petronas, denominata Optimal, ed ha installato 75 000 tonnellate di capacità in Malaysia per servire il mercato asiatico dell’etanolamina.

(39)

Più in generale, entro il 2010 probabilmente le capacità di produzione a livello mondiale aumenteranno da circa 1 300 000 tonnellate a 1 785 000 tonnellate. Quest’ultima cifra comprende le nuove capacità installate nella Comunità (+ 205 000), negli Stati Uniti (+80 000), in Arabia Saudita (+ 100 000) ed in Asia (+ 100 000). Entro il 2010 la domanda mondiale, crescendo secondo le proiezioni ad un tasso del 4,2 %, avrà raggiunto 1 550 000-1 700 000 tonnellate. Tenendo presente che un determinato eccesso di capacità viene sempre assorbito dagli arresti di produzione per manutenzione e che quindi è necessario disporre di una determinata riserva, le proiezioni per il 2010 indicano un eccesso di capacità nella Comunità, equilibrio negli Stati Uniti e carenze in Asia e nel resto del mondo. In sintesi, le varie espansioni di capacità non indicano una propensione dei produttori esportatori statunitensi a esercitare dumping sul mercato comunitario a causa di un probabile equilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale. Va tuttavia osservato che si tratta di una valutazione riferita agli sviluppi a medio termine, cioè il periodo 2008-2010.

(40)

Va ricordato che, durante il PI, il dumping è stato effettuato da entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato, anche se a livello inferiore rispetto all'inchiesta precedente.

(41)

Rispetto all’inchiesta precedente la quota di mercato delle importazioni dagli USA è scesa dal 29 % al 16,7 %. Negli Stati Uniti la capacità residua ammonta a 90 000 tonnellate, il basso tasso di utilizzo durante il PI è una conseguenza di eventi temporanei e, vista la mancanza di collaborazione, non è stato possibile stabilire le modalità di impiego del 27 % delle capacità installate negli Stati Uniti. Non è stato neppure possibile escludere che i produttori che non hanno collaborato ritornino sul mercato comunitario a prezzi di dumping qualora le misure venissero abrogate. Sebbene la domanda del mercato statunitense sia destinata, secondo le previsioni, a crescere maggiormente che nella Comunità, le capacità eccedentarie negli Stati Uniti saranno assorbite solo nel medio termine. Inoltre, per mantenere la redditività delle capacità di produzione installate, esiste attualmente un incentivo per tutti i produttori ad aumentare le vendite sul mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure.

(42)

Per concludere, è probabile che il dumping persista e che aumenti il volume delle importazioni con conseguente spinta verso il basso per i prezzi nella Comunità, almeno a breve termine, in caso di abrogazione delle misure.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(43)

I tre produttori comunitari che hanno presentato la richiesta hanno pienamente collaborato alla stessa. Durante il periodo dell’inchiesta, essi hanno rappresentato oltre l’80 % della produzione comunitaria. Un altro produttore comunitario ha fornito informazioni riguardanti in particolare la propria produzione, senza però rispondere a tutte le domande del questionario. Di conseguenza è stato considerato «non cooperativo».

(44)

Va osservato che, dall’adozione del regolamento (CE) n. 1630/2000, recante le misure attualmente in vigore, la Union Carbide Ltd (UK), assorbita dalla Dow Chemical Company, non produce più etanolamina nella Comunità. Inoltre BP Chemicals si chiama ora Innovene e Condea Sasol. Infine INEOS Oxide Ltd, capogruppo basata nel Regno Unito di INEOS Americas LLC, ha acquisito Innovene il 16 dicembre 2005. Entrambe le società, INEOS Americas LLC e Innovene, hanno continuato a cooperare pienamente nell’ambito della procedura.

(45)

Su tale base, i tre produttori comunitari BASF AG, Innovene e Sasol rappresentano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(46)

L’inchiesta ha evidenziato che, diversamente da quanto emerso dall’inchiesta precedente, una parte della produzione di etanolamina della Comunità è destinata all’uso interno o vincolato. Tale quota ammonta secondo le stime a circa un terzo della produzione comunitaria totale, come nell’inchiesta precedente. La produzione vincolata è stata individuata presso uno dei produttori compresi nell’industria comunitaria. Tale produttore opera un impianto contrassegnato e utilizzato unicamente per la produzione vincolata. L'inchiesta ha accertato che i produttori comunitari richiedenti non acquistano il prodotto interessato per motivi commerciali o per il mercato vincolato da parti indipendenti all'interno o all'esterno della Comunità. L’etanolamina per uso vincolato non viene quindi considerata in competizione con quella disponibile sul mercato comunitario (di seguito «il libero mercato»).

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo sul mercato comunitario

Consumo nella Comunità

2002

2003

2004

PI

Totale (in t)

283 992

331 194

358 830

366 645

Indice

100

117

126

129

Produzione vincolata (in t)

97 768

107 539

118 584

119 975

Indice

100

110

121

123

Libero mercato (in t)

186 224

223 655

240 246

246 670

Indice

100

120

129

132

Fonte: statistiche di Eurostat e risposte al questionario.

(47)

Per quantificare il consumo comunitario ci si è basati sui dati di produzione, dai quali sono state sottratte le esportazioni di tutti i produttori della Comunità e le importazioni dai paesi terzi verso il mercato comunitario. Rispetto al 2002 il consumo durante il PI è aumentato del 29 %, ovvero di 83 000 tonnellate. La crescita è stata particolarmente pronunciata tra il 2002 ed il 2003 (+17 % ovvero +48 000 tonnellate), ma è continuata anche durante il 2004 ed il PI, anche se ad un ritmo inferiore. I consumi sono aumentati in seguito all’incremento della domanda di etanolamina, basata su un campo di applicazioni vasto ed in ulteriore espansione. Dal 2002 è cresciuta soprattutto la domanda di DEA per la produzione di glifosati, di TEA per gli esterquat e di MEA per il trattamento del legno.

(48)

Il consumo sul libero mercato è aumentato del 32 % (60 000 tonnellate) nel periodo in questione, rispetto ad un incremento del 20 % (37 000 tonnellate) tra il 2002 ed il 2003.

(49)

Sul mercato vincolato invece il consumo è aumentato del 23 %, ovvero di 22 000 tonnellate, a causa di un maggiore impiego dell'etanolamina nei processi di produzione di altre sostanze chimiche.

2.   Importazioni dagli USA, volume, quota di mercato e prezzi all'importazione

Importazioni dagli USA

2002

2003

2004

PI

Tonnellate

46 075

40 576

40 512

41 088

Indice

100

88

88

89

Quota di mercato

24,7 %

18,1 %

16,9 %

16,7 %

prezzo all’importazione (in EUR/t)

979,63

915,15

975,09

995,55

Indice

100

93

100

102

Fonte: statistiche di Eurostat e risposte al questionario.

(50)

Il volume delle importazioni dagli Stati Uniti verso la Comunità è diminuito del 12 % tra il 2002 ed il 2003 ed è rimasto stabile da allora. La quota di mercato è stata calcolata sulla base dei consumi del libero mercato nella Comunità ed è scesa dal 24,7 % al 16,7 % ovvero dell’8 %, nel periodo in questione. La diminuzione delle importazioni e della quota di mercato tra il 2002 ed il 2003 hanno coinciso con un declino generale del 7 % del prezzo medio all'importazione. Tra il 2002 ed il 2003 i produttori esportatori statunitensi non hanno partecipato all’espansione dei consumi del libero mercato nella Comunità. Anche dopo il 2003 i produttori esportatori degli USA non hanno aumentato la loro quota di mercato, malgrado i prezzi siano nuovamente saliti. In un mercato di venditori tale maggiore attrattività avrebbe dovuto incrementare le vendite, ma i produttori esportatori statunitensi non sono ritornati sul mercato comunitario come si prevedeva, a causa di problemi operativi e perché sui mercati statunitensi le condizioni erano ancora più interessanti.

(51)

Va osservato che i suddetti prezzi sono stati rilevati dalle statistiche sulle importazioni di Eurostat. Esse non distinguono tra i vari tipi del prodotto in questione e comprendono condizioni di vendita eterogenee, che non possono essere paragonate a quelle praticate da altri operatori sul mercato comunitario. Un confronto preciso dei prezzi tra le importazioni a prezzo di dumping e i prezzi dei produttori comunitari, allo stesso stadio commerciale, è stato effettuato e spiegato nel seguente considerando 53. Durante il periodo considerato il prezzo medio delle importazioni è lievemente aumentato (+2 %). Tutte le importazioni verso la Comunità originarie degli USA sono state effettuate da importatori collegati e i prezzi all’importazione sono quindi prezzi di trasferimento all’interno del gruppo societario. Nell’inchiesta precedente è risultato che tali prezzi all’importazione erano stati stabiliti artificialmente per assorbire almeno parzialmente le misure antidumping allora in vigore. Gli importatori collegati nella Comunità hanno subito considerevoli perdite durante il precedente PI ed i margini realizzati tra il prezzo d’acquisto (prezzo effettivo di importazione) e il prezzo di rivendita sul mercato comunitario non erano sufficienti a coprire i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita. Per questo motivo l’inchiesta precedente ha indotto a rivedere la forma delle misure antidumping e si è fatto ricorso ai dazi specifici fissi per tonnellata.

(52)

Dall’inchiesta attuale risulta che sia i produttori esportatori statunitensi, sia gli importatori collegati nella Comunità hanno realizzato utili durante il PI e i relativi margini degli importatori sono stati conformi alle condizioni del mercato. I livelli dei prezzi di vendita, confrontati al valore normale e/o al costo di produzione, consentono di realizzare utili adeguati a tutte le società operanti su mercati caratterizzati da prezzi di vendita elevati.

(53)

Il confronto tra i prezzi all'importazione CIF alle frontiere comunitarie praticati agli acquirenti indipendenti, inclusi i dazi antidumping, e i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria per lo stesso tipo di prodotto e allo stesso stadio commerciale ha portato ad una fissazione dei prezzi di vendita delle industrie comunitarie sottoquotati tra il 7,3 % ed il 17,5 %.

3.   Importazioni da altri paesi terzi, volume, quota di mercato e prezzi all'importazione

Importazioni da altri paesi terzi

2002

2003

2004

PI

Tonnellate

17 596

18 688

12 276

8 773

Indice

100

106

70

50

Quota di mercato

9,4 %

8,4 %

3,4 %

2,4 %

Prezzo all’importazione (in EUR/t)

1 034,23

970,75

982,67

955,24

Indice

100

94

95

92

Fonte: statistiche di Eurostat.

(54)

Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite della metà nel periodo considerato. La quota di mercato dei principali esportatori fra gli altri paesi terzi, ovvero la Russia e l’Iran, è infatti diventata minima. Secondo l’industria utilizzatrice questa diminuzione è dovuta al fatto che era difficile ottenere esattamente i quantitativi richiesti, ad una determinata data di consegna, dai due paesi appena citati.

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

 

2002

2003

2004

PI

Produzione (in t)

206 481

242 350

279 307

290 625

Indice

100

117

135

141

Capacità (in t)

263 320

273 820

302 070

311 820

Indice

100

104

115

118

Utilizzazione degli impianti

78,4 %

88,5 %

92,5 %

93,2 %

(55)

Nel periodo considerato, la capacità produttiva è aumentata del 41 %. Contemporaneamente la capacità è stata ampliata del 18%, ottenendo un miglioramento dell’utilizzo della capacità dal 78,4 % al 93,2 %.

(56)

Tra il 2002 ed il 2003 l’aumento della capacità di produzione è minimo e riflette taluni miglioramenti di efficienza. Dal 2004 in poi si osservano una più intensa risistemazione degli impianti e nuove espansioni della capacità.

Scorte

2002

2003

2004

PI

Tonnellate

9 543

10 883

10 228

7 596

Indice

100

114

107

80

(57)

Il livello delle scorte viene confrontato alla fine di ogni anno dal 2002 al 2004 e varia, a seconda anche degli ordinativi. Alla fine del PI il livello è meno elevato, ma riflette la situazione al 30 giugno 2005 e quindi non è esattamente paragonabile alle scorte di fine anno. Infatti, in vista della probabile riduzione della domanda da parte degli utilizzatori industriali durante i mesi estivi, le società programmano una riduzione della produzione e eseguono la manutenzione degli impianti.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle vendite

130 214

144 103

167 054

175 953

Indice

100

111

128

135

Quota di mercato in consumi totali (compreso l’uso vincolato)

45,9 %

43,5 %

46,6 %

48,0 %

Quota di mercato in consumi del libero mercato

69,9 %

64,4 %

69,5 %

71,3 %

Prezzo di vendita in EUR/t (mercato libero)

801,77

758,49

835,68

936,08

Indice

100

95

104

117

(58)

Il volume delle vendite delle industrie comunitarie ad acquirenti indipendenti è aumentato del 35 % nel periodo in questione. La quota di mercato sia del consumo comunitario totale che del consumo del libero mercato indica che, dopo una riduzione tra il 2002 ed il 2003, durante il PI la quota di mercato si è assestata sul 48 % rispetto al consumo totale, ovvero sul 71,3 % sul libero mercato. Il livello medio dei prezzi di vendita per gli acquirenti indipendenti ha seguito un andamento analogo e, dopo una diminuzione del 5 % tra il 2002 ed il 2003, sul libero mercato durante il PI era del 17 % superiore rispetto al 2002.

(59)

Rispetto al livello dei prezzi durante il PI della precedente inchiesta, che ha coinciso con l’anno di calendario 1998, i prezzi alla vendita nel 2004 e durante il PI attuale sono stati mediamente superiori del 22,7 % e del 37,5 %. Non sono state emesse fatture relative alla produzione destinata al consumo vincolato, utilizzata negli impianti di produzione integrati.

(60)

Nell’ultimo decennio i consumi sono stati in continuo aumento, passando da 152 000 tonnellate nel 1995 a 367 000 durante il PI, ovvero registrando un incremento annuo del 9,7 %. Il più recente aumento dei consumi nel periodo considerato, dal 2002 al PI, era pari al 10,7 % su base annua, rispetto ad un aumento annuo della capacità del 7 %. Questo andamento ha sostenuto livelli di prezzo elevati nella Comunità, spingendo nel contempo l’industria comunitaria verso un notevole miglioramento dei tassi d’utilizzo della capacità, dal 78,4 % al 93,2 %, con un aumento annuo della produzione pari al 14,5 %. In termini assoluti la produzione è aumentata di 84 000 tonnellate rispetto ad un aumento dei consumi di 83 000 tonnellate, e la capacità è stata ampliata solo di 48 500 tonnellate.

 

2002

2003

2004

PI

Costo medio di produzione (in EUR/t)

779,53

749,85

746,84

790,60

Indice

100

96

96

101

(61)

Il prezzo elevato dell’etanolamina nella Comunità è stato sostenuto da una domanda forte ed in aumento, unitamente ad espansioni della capacità più lente e ad una generale riduzione delle importazioni. Inoltre nel periodo considerato i margini di vendita sono stati scarsamente influenzati dal costo totale di produzione per tonnellata. L’aumento del 5,9 % dei costi di produzione tra il 2004 ed il PI era una conseguenza dell’aumento dei prezzi della nafta, vettore energetico di provenienza petrolifera impiegato nella produzione dell’ossido di etilene, la materia prima principale per la produzione di etanolamina nella Comunità.

 

2002

2003

2004

PI

Occupazione

102

103

101

102

Indice

100

101

99

99

Produttività tonnellate per dipendente

2 016

2 354

2 755

2 861

Indice

100

117

137

142

Salari in migliaia di EUR

6 860

7 526

8 018

7 598

Indice

100

110

117

111

Salario medio per dipendente (in EUR)

66 976

73 105

79 097

74 797

Indice

100

109

118

112

(62)

Nel periodo considerato l’occupazione nell’industria comunitaria del prodotto simile è rimasta stabile. Il processo di produzione è estremamente automatizzato e quindi non ad alta intensità di manodopera. Allo stesso tempo, grazie ai continui miglioramenti e alle risistemazioni degli impianti di produzione, la produttività è aumentata del 42 % nel periodo in questione.

(63)

Nel periodo considerato i salari sono aumentati dell’11 %, con un massimo nel 2004 attribuibile ad operazioni di ristrutturazione ed esuberi in uno dei produttori comunitari richiedenti. Il salario medio per dipendente ha seguito un andamento analogo.

Vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità

2002

2003

2004

PI

Valore delle vendite in migliaia di EUR

104 402

109 301

139 603

164 705

Indice

100

105

134

158

Costi di produzione in migliaia di EUR

101 506

108 056

124 763

139 100

Indice

100

106

123

137

Redditività

2,8 %

1,1 %

10,6 %

15,5 %

(64)

Sul periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto in questione sul libero mercato ad acquirenti indipendenti nella Comunità è passata dal 2,8 % nel 2002 al 15,5 % durante il PI, dopo una diminuzione all’1,1 % nel 2003. Il miglioramento della redditività dal 2003 va considerato nel contesto di importazioni stabili dagli USA, con una domanda in crescita ed un conseguente aumento del volume delle vendite e del livello dei prezzi, che durante il 2004 e durante il PI sono stati più decisi rispetto all’aumento del costo di produzione.

 

2002

2003

2004

PI

Investimenti in migliaia di EUR

1 170

9 975

687 478

388 476

Indice

100

852

58 750

33 198

Utile sul capitale investito

2,2 %

0,9 %

10,2 %

17,6 %

(65)

Per le imprese i livelli di prezzo ottenuti nella Comunità costituiscono il fattore determinante nel decidere in merito ad un eventuale ampliamento della capacità. Nel periodo 2002-2003 l’utile sul capitale investito non veniva considerato sufficiente a garantire l’installazione di ulteriori impianti di produzione. Di conseguenza le imprese si sono limitate a risistemare alcuni impianti per migliorarne l’efficienza. Il continuo aumento della domanda, unitamente ad un aumento limitato delle capacità di produzione, ha sostenuto prezzi elevati al punto che dal 2004 è ridiventata fattibile l’attuazione di progetti d'investimento che erano stati accantonati.

(66)

Per quanto riguarda la capacità di reperire capitale, va osservato che la produzione di etanolamina costituisce solo una piccola parte della produzione globale di sostanze chimiche dell'industria comunitaria, che rappresenta prevalentemente grandi gruppi chimici internazionali, che vantano elevati livelli di cash flow, autofinanziamento e solvibilità. Quindi l’industria comunitaria in generale non ha avuto difficoltà nel reperire capitali.

 

2002

2003

2004

PI

Cash flow in migliaia di EUR

4 842

3 301

16 863

27 596

Indice

100

68

348

570

Cash flow sul fatturato

4,6 %

3,0 %

12,1 %

16,6 %

(67)

L’andamento del cash flow evidenzia ulteriormente il legame tra il livello dei prezzi, la redditività e l’utile sul capitale investito. Il cash flow nella Comunità non è stato molto elevato nel 2002 e nel 2003; dal 2004 il cash flow in relazione al fatturato è risalito su valori a due cifre e per molte imprese è abbastanza elevato da indurle a finanziare nuovi investimenti nel settore dell’etanolamina.

(68)

L’industria comunitaria ha beneficiato della crescita del mercato nel periodo considerato, aumentando la sua quota di mercato dei consumi totali dal 45,9 % al 48 % e la sua quota di mercato dei consumi liberi dal 69,9 % al 71,3 %.

(69)

Durante il PI il dumping è continuato, anche se a livelli inferiori rispetto a quelli individuati nell’inchiesta precedente.

(70)

Come già dimostrato sopra, l’industria comunitaria ha avuto la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping precedente, in particolare per quanto concerne i prezzi alla vendita e la redditività.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle esportazioni (in t)

15 631

15 278

16 709

17 428

Indice

100

98

107

111

(71)

Il volume delle esportazioni comunitarie verso paesi terzi è cresciuto dell’11 % nel periodo considerato, ovvero in media del 4 % l’anno, seguendo lo stesso ritmo dell’espansione dei consumi a livello mondiale. Quindi la Comunità resta competitiva sul mercato mondiale.

5.   Conclusioni sulla situazione del mercato comunitario

(72)

Il volume dei consumi di etanolamina sul mercato comunitario è aumentato del 29 % mentre le importazioni dagli USA sono diminuite dell’11 % nel periodo in questione. Nello stesso periodo l’industria comunitaria ha incrementato le vendite, riuscendo anche a consolidare e leggermente ampliare la sua quota di mercato.

(73)

La situazione economica dell’industria comunitaria è migliorata rispetto alla maggior parte degli indicatori economici: produzione (+ 41 %), capacità di produzione (+ 18 %) e utilizzo degli impianti, volume delle vendite (+ 35 % o +45 000 tonnellate) e relativo valore (+ 58 %), produttività, quota di mercato (+ 2 punti percentuali), cash flow e redditività, investimenti e utili sul capitale investito. Il livello dei costi di produzione per tonnellata è rimasto inferiore a quello dei prezzi di vendita. Inoltre l'industria comunitaria ha beneficiato della crescita del mercato comunitario ed ha tenuto il passo con l'evoluzione della domanda mondiale, ampliando l'attività di esportazione dell'11 % in volume.

(74)

Concludendo, visto l’andamento positivo degli indicatori riguardanti l’industria comunitaria, la situazione può essere ritenuta buona. Non è stato possibile stabilire la persistenza di danni materiali. Di conseguenza si è cercato di stabilire se vi sia la probabilità che il danno si ripeta in caso di abrogazione delle misure.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(75)

Si rammenta che i produttori esportatori negli Stati Uniti stavano già effettuando dumping durante il PI, anche se ad un livello inferiore rispetto al periodo d’inchiesta precedente. L’abrogazione delle misure, se combinata con una proporzionale riduzione dei prezzi di esportazione, potrebbe indurre margini di dumping tra il 13,4 % ed il 28,3 % per i produttori che hanno collaborato, mentre non si hanno informazioni sul comportamento dei produttori “non cooperativi”, dai quali proveniva il 42 % delle importazioni nell’inchiesta iniziale. Questi ultimi, cui si applicano le misure antidumping più severe, sarebbero maggiormente incentivati a ripresentarsi sul mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure.

(76)

D’altro lato le capacità residue stimate sul mercato statunitense ammonteranno a 90 000 tonnellate non appena saranno stati risolti i problemi operativi e riparati i danni causati dall’uragano.

(77)

Per concludere, è probabile che il dumping persista e che aumenti il volume delle importazioni con conseguente spinta verso il basso per i prezzi nella Comunità, almeno a breve termine, in caso di abrogazione delle misure.

(78)

Solitamente un aumento delle importazioni oggetto di dumping spingerebbe verso il basso i prezzi di vendita e influirebbe negativamente sulla redditività dell’industria comunitaria nonché sulla sua ripresa finanziaria constatata durante il periodo considerato. In tale contesto va osservato che il livello di sottoquotazione dei prezzi sarebbe ancora superiore se le misure venissero abrogate.

(79)

Si prevede che, in una certa misura, i produttori degli USA riorienteranno l’impiego della materia prima principale ossido di etilene dalla produzione di monoetilenglicole (MEG) alla produzione di etanolamina.

(80)

La materia prima ossido di etilene viene impiegata nella produzione di altre sostanze chimiche o derivati, soprattutto glicoli etilenici, in particolare monoetilenglicole (MEG). La capacità di produzione di ossido di etilene si limita a pochi impianti nel mondo, vista la sua natura altamente esplosiva e la sua tossicità, che rendono necessaria l’applicazione di una particolare normativa ambientale, sanitaria, di sicurezza e di difesa. Di conseguenza la destinazione dell’ossido di etilene dipende dai prezzi di mercato dei suoi derivati.

(81)

Nel tempo si è stabilita una certa gerarchia nei livelli di prezzo: il prezzo dell’etilene era più elevato di quello del MEG ed il prezzo dell’etanolamina era più elevato rispetto ai prezzi sia dell’etilene che del MEG. Tuttavia dalla fine del 2003 i prezzi del MEG nella Comunità sono notevolmente aumentati e hanno raggiunto un livello superiore a quello dei prezzi dell’etilene e, in certi periodi, anche dell’etanolamina. Di conseguenza l’ossido di etilene è stato sempre più spesso impiegato nella produzione di MEG, venendo relativamente a scarseggiare sul mercato e contribuendo quindi a mantenere elevati i prezzi dell'etanolamina.

(82)

I paesi del Medioriente stanno attualmente investendo nelle capacità di glicoli etilenici basati sulla nafta. Nel breve termine entreranno in fase operativa nuove capacità di produzione di MEG in Kuwait (con la partecipazione di Dow Chemical), in Arabia Saudita e in Iran. Poiché la nafta è un derivato del petrolio, questi paesi sono nettamente favoriti per quanto riguarda i costi. Quindi è lecito prevedere che il prezzo del MEG scenderà nel breve termine e che i produttori statunitensi avranno meno possibilità di venderlo soprattutto in Asia, dove le attività nel settore tessile e dei poliesteri formano già più del 30 % dei consumi mondiali di MEG. In questa situazione si troverà soprattutto uno dei produttori «non cooperativi», che attualmente è un grande esportatore di MEG verso l'Asia. Di conseguenza è probabile che i produttori statunitensi decidano di fabbricare più etanolamina, abbassandone i prezzi e creando la necessità di reperire altri acquirenti oltre al mercato interno degli USA, rivolgendosi quindi verso la Comunità.

(83)

Tenendo presente la stabilità attuale della situazione per l’industria comunitaria, la probabilità di reiterazione del pregiudizio causato dall’abbassamento dei prezzi dipende dall’entità della diminuzione e dall’andamento di altri fattori, quali il costo di produzione e la possibilità di trasferirne l’aumento agli acquirenti. In tale contesto è stata esaminata la situazione del periodo successivo al PI.

(84)

Sono stati rilevati ulteriori dati per verificare se le conclusioni basate sull'analisi del periodo considerato, soprattutto del PI, restano valide durante la seconda metà del 2005 e nei primi cinque mesi del 2006.

(85)

Durante il secondo semestre del 2005 i prezzi sul mercato comunitario per tutti i tipi di etanolamina hanno continuato ad aumentare, tra l'11,4 % ed il 14,7 %. L’aumento medio dei prezzi sul mercato statunitense era ancora più pronunciato (22 %). I danni arrecati dall’uragano in Louisiana erano la causa principale delle mancanze sul mercato statunitense.

(86)

L’andamento è continuato nei primi cinque mesi del 2006, ma ad un ritmo notevolmente più lento: i prezzi sul mercato comunitario sono saliti tra il 2,8 % ed il 4 % e sul mercato interno statunitense del 9,9 %, in conseguenza del graduale ripristino dell'operatività locale e delle riparazioni dei danni.

(87)

Rispetto al PI i prezzi del petrolio sono aumentati considerevolmente nella seconda metà del 2005 e sono stati mediamente del 30 % più elevati, influendo anche sul prezzo della nafta, che ha cominciato a salire nella seconda metà del PI (primo semestre del 2005). I prezzi delle importazioni provenienti dagli USA sembrano adeguarsi meno rapidamente all’aumento dei prezzi delle materie prime, in parte a causa del lento adeguamento dei prezzi sui contratti, della volontà di proteggere le quote di mercato e in parte perché gli impianti dei produttori statunitensi si basano sul gas e non sulla nafta e gli aumenti dei prezzi del gas sono in ritardo rispetto a quelli del prezzo del petrolio.

(88)

In media i prezzi del petrolio hanno continuato ad aumentare del 10 % nei primi cinque mesi del 2006, influendo negativamente sulla redditività dell'industria comunitaria a causa della constatata flessione nella tendenza all’aumento dei prezzi di vendita.

(89)

Analizzando gli eventi successivi al PI si individua un punto di svolta nell’andamento del mercato comunitario dell’etanolamina. I prezzi di vendita sembrano aver raggiunto il limite massimo e, per taluni tipi di etanolamina, evidenziano anche una lieve diminuzione. Vi sono segnali indicanti che un aumento dei costi di produzione non sarà facilmente trasferibile agli acquirenti mediante prezzi di vendita più elevati. Attualmente non è però chiaro in che misura l’aumento dei costi di produzione e la pressione verso il basso esercitata sulla redditività creeranno a medio termine una situazione pregiudizievole per l'industria comunitaria.

(90)

In caso di abrogazione delle misure è probabile che, a breve termine, aumentino notevolmente le importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti verso la Comunità, con conseguente abbassamento dei prezzi.

(91)

Nel medio termine tale situazione potrebbe venire ulteriormente aggravata dall’aumento della produzione di etanolamina negli Stati Uniti quale reazione alle ridotte opportunità di vendita del MEG, che costringono i produttori statunitensi a reperire altri mercati di smercio e a riorientare maggiori volumi del prodotto verso il mercato comunitario.

(92)

Anche l’apparente fine degli aumenti dei prezzi di vendita all’inizio del 2006 e l’andamento avverso dei costi di produzione a causa dell’andamento dei prezzi petroliferi sembrano influire in modo negativo sulla redditività dell’industria comunitaria.

(93)

Tutti i suddetti fattori indicano una probabilità di reiterazione del pregiudizio. Tuttavia alcune delle conclusioni appena descritte si basano su eventi probabili nel medio termine.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazione preliminare

(94)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se la proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all'interesse della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(95)

Va ricordato che, nelle inchieste precedenti, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, l'inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza e analizza perciò una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore.

(96)

Si è pertanto proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure fosse, nel caso specifico, contrario all'interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(97)

Si ricorda che durante il PI il dumping era ancora presente e che è probabile che persista per il prodotto in questione originario degli USA e che venga reiterato il pregiudizio nei confronti della Comunità.

(98)

L’industria comunitaria ha dato prova di solidità e competitività, confermate dall’andamento positivo della maggior parte degli indicatori economici, in particolare la redditività, il cash flow e gli utili sugli investimenti. Le misure antidumping precedenti hanno contribuito a stabilire i prezzi al livello attuale sul mercato comunitario, consentendo all'industria comunitaria di ripristinare la redditività ad un livello tale da consentire utili sufficienti sul capitale investito e da rendere fattibili nuovi investimenti nella capacità. In particolare il produttore esportatore statunitense INEOS, che dopo l’assorbimento di Innovene è diventato de facto un produttore comunitario, ha annunciato importanti investimenti nella Comunità. L’adozione di misure antidumping contribuirebbe anche a sostenere la redditività del progetto di investimento. Pertanto, è nell’interesse dell’industria comunitaria prorogare le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA.

3.   Interessi degli importatori e degli operatori commerciali

(99)

Vista la mancanza di collaborazione da parte degli operatori commerciali si è concluso che l’assenza o la proroga delle misure non avesse grandi effetti su tale categoria. Inoltre l’inchiesta non ha evidenziato l’esistenza di importatori indipendenti; tutte le importazioni verso la Comunità del prodotto in questione originario degli USA vengono effettuate da importatori collegati ai produttori esportatori statunitensi.

(100)

La proroga delle misure non modificherebbe la situazione attuale degli importatori collegati, che hanno realizzato profitti durante il PI con margini conformi alle condizioni del mercato. Ovviamente l’abrogazione delle misure potrebbe andare a vantaggio degli importatori collegati, qualora i prezzi di vendita agli acquirenti restino immutati e i produttori esportatori statunitensi non fissino i prezzi ai quali gli importatori collegati acquistano etanolamina ad un livello che comprenda totalmente o parzialmente il margine di profitto straordinario.

4.   Interesse degli utilizzatori

(101)

Basandosi sul fatto che la proroga delle misure equivarrebbe ad un secondo rinnovo di misure antidumping, è stata dedicata particolare attenzione all’interesse delle industrie utilizzatrici.

(102)

A tale inchiesta hanno collaborato solo le industrie utilizzatrici nel settore degli esterquat per ammorbidenti per tessuti. Un’industria, che costituisce circa il 14 % delle importazioni statunitensi durante il PI, ha risposto al questionario, altre due hanno trasmesso osservazioni e informazioni sulla struttura dei costi di produzione per i prodotti finiti. Gli esterquat vengono prodotti sulla base della TEA e vengono impiegati come ammorbidenti per tessuti, commercializzati da società quali, ad esempio, Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Benckiser e Colgate. Secondo tali industrie utilizzatrici l’aumento dei prezzi della TEA sta mettendo in pericolo la loro attività ed esiste il rischio di difficoltà di approvvigionamento sul mercato comunitario. Se venissero abrogate le misure, entrambi i fattori sarebbero meno incisivi. Inoltre la possibilità di continuare a produrre nella Comunità sarebbe compromessa qualora non migliori la redditività dell'attività nel settore degli esterquat.

(103)

Durante il PI la TEA costituiva circa il 23 % dei costi totali di produzione degli esterquat, mentre nel 2003 tale percentuale ammontava al 22 %, generalmente analoga alle cifre del 2002, primo anno del periodo considerato. Visto l’andamento dei prezzi della TEA, dopo il PI l’incidenza di tale sostanza nei costi del prodotto finito sarà ancora maggiore. È ovvio che, eliminando le misure antidumping, almeno a breve termine si allevierebbe l’onere dei costi della TEA come materia prima. Tale riduzione dei costi, qualora l’abolizione delle misure si traduca completamente in un abbassamento dei prezzi d'acquisto, ridurrebbe il costo della TEA del 7 % circa. L’effetto nel costo di produzione totale del prodotto finito equivarrebbe ad una riduzione dell’1 % circa, con un miglioramento del margine di redditività della stessa entità.

(104)

Nel settore degli esterquat la redditività è effettivamente peggiorata nel periodo in questione, dal 18 % all'8 % circa. Tuttavia il declino dei prezzi di vendita degli esterquat del 6 % nel periodo considerato sembra essere stato il fattore più incisivo; esso infatti ha fatto salire del 10 % circa l’importanza relativa dei costi di produzione nei prezzi di vendita. Il settore sembra subire l’effetto di uno spostamento verso est, soprattutto verso la Russia, dove i costi sono inferiori in generale, ma in particolare per quanto riguarda l'acquisto dell'altra materia prima, l’acido grasso di sego. Questo prodotto di origine bovina può essere sostituito da grassi vegetali come il “palmstyrene”, più abbondanti nell’Est. Inoltre i suddetti produttori, per motivi di efficienza, chiedono una presenza locale dei loro fornitori; questo può costituire la ragione principale di un’eventuale delocalizzazione fuori dalla Comunità.

(105)

Infine, dopo aver esaminato la probabilità che vi siano difficoltà di approvvigionamento per la TEA sul mercato comunitario, non sono stati individuati fattori che la confermerebbero, dato che le prove fornite erano offerte presentate da taluni produttori, che le industrie utilizzatrici in questione non avevano accettato.

(106)

Riassumendo, sebbene si riconosca che l’aumento del prezzo della TEA ha influito negativamente sui costi di produzione dei prodotti finiti per le industrie utilizzatrici, l’effetto resta piuttosto limitato e l’abrogazione delle misure antidumping porterebbe solo un minimo sollievo. Altri fattori, quali il costo di altre materie prime e i requisiti richiesti dagli acquirenti, hanno un effetto molto più significativo. Per tali motivi si è deciso che una proroga delle misure non arreca pregiudizio agli utilizzatori industriali.

5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(107)

L’inchiesta ha determinato che le misure antidumping attualmente in vigore hanno contribuito alla ripresa dell’industria comunitaria. L’industria comunitaria sarebbe avvantaggiata da una proroga delle misure, che sosterrebbero l'attuale e redditizio livello dei prezzi e renderebbero possibili nuovi investimenti. In caso di abrogazione delle misure il processo di ripresa sarebbe compromesso. Pertanto, la continuazione delle misure è nell'interesse dell'industria comunitaria.

(108)

Sembra che non esistano importatori indipendenti e non si sono manifestati operatori commerciali indipendenti. Tutte le importazioni provenienti dagli USA vengono effettuate da operatori commerciali collegati che, quando le misure erano in vigore, hanno ottenuto margini di profitto conformi alla situazione del mercato durante il PI.

(109)

Inoltre, in passato le misure esistenti non sembrano avere avuto alcun effetto negativo di rilievo sulla situazione economica degli utilizzatori. Sulla base delle informazioni rilevate durante l’inchiesta attuale, gli eventuali aumenti dei prezzi risultanti dall’applicazione di misure antidumping non appaiono sproporzionati rispetto al beneficio per l’industria comunitaria derivante dall’eliminazione delle distorsioni sul mercato causate da importazioni oggetto di dumping.

(110)

Per quanto riguarda l'interesse della Comunità, si conclude che non esistono motivi validi contrari alla proroga delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di etanolamina originarie degli USA.

(111)

Si conclude pertanto che è opportuno prorogare le attuali misure antidumping istituite sulle importazioni di etanolamina originarie degli USA.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(112)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare le loro osservazioni.

(113)

L’inchiesta ha evidenziato che nel paese in questione esistono capacità residue e che durante il PI il dumping è continuato. Nel periodo considerato la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto alla maggior parte dei fattori di pregiudizio, grazie a favorevoli condizioni del mercato a livello mondiale. Considerati gli sviluppi positivi della situazione economica dell’industria comunitaria, non si può affermare che vi sia stata persistenza del pregiudizio materiale. L’analisi della probabilità di reiterazione del pregiudizio ha però dimostrato che una serie di fattori quali le capacità residue esistenti negli USA, le ridotte opportunità di smercio del MEG, la situazione nel settore dell’etanolamina a livello mondiale e comunitario indicano che, a medio termine, è probabile che il pregiudizio venga reiterato.

(114)

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originarie degli Stati Uniti, istituite con il regolamento (CE) n. 1603/2000, modificato da ultimo da un avviso relativo alla fissazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile a INEOS (7). Si ritiene inoltre che le misure debbano essere prorogate per un ulteriore periodo di due anni.

(115)

Da un lato è probabile che venga reiterato il dumping pregiudizievole, poiché tale pratica degli esportatori statunitensi è continuata nonostante le misure in vigore e perché si prevede un aumento delle importazioni verso la Comunità, a causa degli attuali eccessi di capacità produttiva di 90 000 tonnellate negli USA, che ridiventeranno operativi entro la fine del 2006 e per i quali non esiste una corrispondente domanda sul mercato nazionale. Inoltre il principale produttore statunitense «non cooperativo» attualmente oggetto dei dazi antidumping più elevati e quindi anche maggiormente incentivato a ritornare sul mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure dispone della rete di distribuzione necessaria perché vende già altri prodotti chimici sul mercato comunitario.

(116)

Dall’altro lato le capacità eccedentarie negli USA sono destinate a sparire gradualmente verso il 2010 e le previste espansioni di capacità di uno dei produttori esportatori statunitensi verso la Comunità che hanno collaborato saranno operative verso la fine del 2008, quindi tra due anni. Queste ultime considerazioni, unitamente alla continua incertezza in merito all’influsso dell’andamento dei prezzi petroliferi sui costi di produzione e sulla redditività dell’industria comunitaria giustificano la limitazione della proroga delle misure a due anni.

(117)

Allo scadere di detto periodo la Commissione, se del caso, avvierà ex officio una nuova inchiesta di riesame alla quale si applicherà, mutatis mutandis, l’articolo 11 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922110010), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922120010) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio fisso specifico

Stati Uniti d'America

The Dow Chemical Corporation

2030 Dow Center

Midland, Michigan 48674, USA

(Codice addizionale TARIC A115)

59,25 EUR/t

INEOS Americas LLC

7770 Rangeline Road

Theodore, Alabama 36582, USA

(Codice addizionale TARIC A145)

69,40 EUR/t

Huntsman Chemical Corporation

3040 Post Oak Boulevard

PO Box 27707

Houston, Texas 77056

(Codice addizionale TARIC A116)

111,25 EUR/t

Tutte le altre società

(Codice addizionale TARIC A999)

111,25 EUR/t

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e resta in vigore per un per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

(3)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 1.

(4)  GU C 306 del 10.12.2002, pag. 2.

(5)  GU C 276 dell'11.11.2004, pag. 2.

(6)  GU C 183 del 26.7.2005, pag. 13.

(7)  GU C 306 del 10.12.2002, pag. 2.

(8)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


25.10.2006   

IT

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L 294/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1584/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

63,3

096

23,2

204

40,7

999

42,4

0707 00 05

052

142,9

096

30,8

204

42,1

999

71,9

0709 90 70

052

98,7

204

43,6

999

71,2

0805 50 10

052

57,7

388

70,8

524

57,8

528

55,3

999

60,4

0806 10 10

052

90,2

400

192,3

508

289,2

999

190,6

0808 10 80

388

80,2

400

129,9

404

100,0

800

140,0

804

140,2

999

118,1

0808 20 50

052

107,3

400

199,1

720

51,9

999

119,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.10.2006   

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L 294/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 dette quote devono essere adeguate al più tardi il 30 settembre 2006.

(2)

Gli adeguamenti risultano in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri previste all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2) che riguardano in particolare le quote supplementari e aggiuntive già attribuite alla data di fissazione della comunicazione.

(3)

Gli adeguamenti delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (3), che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. È dunque necessario tenere conto degli abbandoni di quote verificatisi conformemente alla Comunicazione della Commissione (2006/C 234/04) del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (4).

(4)

L’adeguamento delle quote fissate all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 lascia impregiudicate le condizioni che disciplinano la concessione degli aiuti previsti al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (5) e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006.

(5)

Occorre pertanto modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(4)  GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

819 812

85 694

0

Repubblica ceca

454 862

Danimarca

420 746

Germania

3 655 456

42 360

Grecia

317 502

15 433

Spagna

903 843

98 845

Francia (metropolitana)

3 552 221

23 755

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

480 245

Irlanda

0

Italia

778 706

24 301

Lettonia

66 505

Lituania

103 010

 

Ungheria

401 684

164 736

Paesi Bassi

864 560

10 891

0

Austria

387 326

Polonia

1 671 926

32 056

Portogallo (continentale)

34 500

11 870

Regione autonoma delle Azzorre

9 953

Slovacchia

207 432

50 928

Slovenia

52 973

Finlandia

146 087

14 210

Svezia

325 700

Regno Unito

1 138 627

32 602

Totale

16 793 675

607 681


25.10.2006   

IT

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L 294/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1586/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) ha indetto gare permanenti per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2)

Tenendo conto della situazione dei mercati del frumento tenero, del granturco e della segala nella Comunità e dell’andamento della domanda di cereali rilevata nelle diverse regioni nel corso delle ultime settimane, è necessario mettere a disposizione nuovi quantitativi di cerali giacenti all’intervento in alcuni Stati membri. È necessario quindi autorizzare gli organismi di intervento di tali Stati membri ad aumentare i quantitativi oggetto della gara. Per il frumento tenero gli aumenti ammontano a 350 000 tonnellate in Germania e in Ungheria, a 172 272 in Svezia, a 174 021 tonnellate in Danimarca e a 30 000 tonnellate in Finlandia; per il granturco l’aumento è di 100 000 tonnellate in Ungheria e in Slovacchia, e per la segala l’aumento è di 236 565 tonnellate in Germania.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro

Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno

(tonnellate)

Organismo di intervento

Nome e indirizzo

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Segala

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67, 222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

0

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-37 04

télécopieur 1: (49-228) 68 45-39 85

télécopieur 2: (49-228) 68 45-32 76

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

Elláda

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Φαξ (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Téléphone: (34) 913 47 47 65

Télécopieur: (34) 913 47 48 38

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

0

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 5049

Télécopieur: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31) 475 35 54 86

Fax (31) 475 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-46 24

(43-1) 331 51-44 69

e-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

0

0

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Téléphone: (386) 1 580 76 52

Télécopieur: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 71

Fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

0

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)/Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki/Malmgatan 16, Helsingfors

PL/PB 30

FI-00023 Valtioneuvosto/Statsrådet

Puhelin/Telefon (358-9) 160 01

Faksi/Fax

(358-9) 16 05 27 72

(358-9) 16 05 27 78

Sähköposti/E-post: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

0

Jordbruksverket

S-55182 Jönköping

Tfn: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44-191) 226 58 82

Télécopieur: (44-191) 226 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Il trattino “—” significa che non ci sono giacenze di intervento di questo cereale nello Stato membro.»


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità del regolamento (CE) n. 765/2006, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I del regolamento.

(2)

La decisione 2006/718/PESC del Consiglio (2) ha modificato l'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC (3) in cui figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di cui alla posizione comune. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

(3)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2006/362/PESC (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 45).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

Nell'allegato I vengono inserite tre colonne, intitolate rispettivamente «Indirizzo», «Numero di passaporto» e «Nazionalità».

2)

Vengono aggiunte le persone fisiche seguenti:

a)

«Cognome: Bortnik, Sergej. Cognome (grafia bielorussa): БОРТНІК Сяргей. Cognome (traslitterazione russa): БОРТНИК Сергей. Carica: Procuratore. Indirizzo: Ul. Surganovo 80-263, Minsk, Bielorussia. Data di nascita: 28.5.1953. Luogo di nascita: Minsk. Numero di passaporto: MP 0469554.»

b)

«Cognome: Migun, Andrej. Cognome (grafia bielorussa): МІГУН Андрэй. Cognome (traslitterazione russa): МИГУН Андрeй. Carica: Procuratore. Indirizzo: Ul. Goretskovo 53-16, Minsk, Bielorussia. Data di nascita: 5.2.1978. Luogo di nascita: Minsk. Numero di passaporto: MP 1313262.»

c)

«Cognome: Rybakov, Alexej. Cognome (grafia bielorussa): РЫБАКОЎ Аляксей. Cognome (traslitterazione russa): РЫБАКОВ Алексей. Carica: Giudice presso il tribunale del distretto Moscovskij di Minsk. Indirizzo: Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk, Bielorussia.»

d)

«Cognome: Jasinovich, Leonid Stanislavovich. Cognome (grafia bielorussa): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч. Cognome (traslitterazione russa): ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич. Carica: Giudice presso il tribunale del distretto Tsentralny di Minsk. Indirizzo: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk, Bielorussia. Data di nascita: 26.11.1961. Luogo di nascita: Buchany, distretto di Vitebsk, Bielorussia. Numero di passaporto: MP 0515811.»

3)

La voce «Cognome: Naumov, Vladimir Vladimirovich. Data di nascita: 1956. Carica: Ministro dell'interno» è sostituita da:

«Cognome: Naumov, Vladimir Vladimirovich. Data di nascita: 7.2.1956. Carica: Ministro dell'interno.»


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi, a sud di 62° N, per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

42

Stato membro

Svezia

Stock

PRA/04-N.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

Acque norvegesi, a sud di 62° N (acque CE)

Data

6 ottobre 2006


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

relativo al divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell'Estonia, della Germania, della Lettonia, della Lituania e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

39

Stato membro

Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Portogallo

Stock

RED/N3M.

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

4 ottobre 2006


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate dal 16 al 18 ottobre 2006 per il burro neozelandese nell'ambito del contingente tariffario di importazione gestito a norma del regolamento (CE) n. 1452/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, recante misure transitorie per la gestione di un contingente tariffario di burro neozelandese per il periodo ottobre-dicembre 2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 16 al 18 ottobre 2006 sono state presentate alle autorità competenti 7 domande di titoli di importazione per il burro neozelandese (nell'ambito del contingente n. 09.4589) in conformità del regolamento (CE) n. 1452/2006. Tali domande vertevano su un quantitativo totale di 14 294,6 tonnellate.

(2)

Poiché detto quantitativo è pari al quantitativo disponibile di 14 294,6 tonnellate, tutte le domande possono essere accettate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per il burro neozelandese presentate a norma del regolamento (CE) n. 1452/2006 dal 16 al 18 ottobre 2006 e comunicate alla Commissione entro il 20 ottobre 2006 sono accettate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 40.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/32


DIRETTIVA 2006/86/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigiornamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 28, lettere a), c), g) e h),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/23/CE stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo e di prodotti fabbricati derivanti da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

(2)

Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo e garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE prevede la fissazione di prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del procedimento di applicazione di tessuti e cellule umani, comprese le norme e le specifiche relative a un sistema di qualità per gli istituti dei tessuti.

(3)

Conformemente alla direttiva 2004/23/CE gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento, designazione, autorizzazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessuti e per i procedimenti di preparazione degli istituti dei tessuti, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana. Occorre definire le prescrizioni tecniche per tale sistema.

(4)

Le prescrizioni per l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione o il rilascio di licenza degli istituti dei tessuti si estendono all’organizzazione e alla gestione, al personale, alle attrezzature e ai materiali, ai servizi/locali, alla documentazione, alle registrazioni e alla verifica della qualità. Gli istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di licenza ottemperano alle ulteriori prescrizioni relative alle specifiche attività da essi svolte.

(5)

I parametri di qualità dell’aria durante la lavorazione di tessuti e cellule sono un fattore fondamentale che può influire sul rischio di contaminazione di tessuti o cellule. Viene di norma richiesta una qualità dell’aria con numeri di particelle e numeri di colonie microbiche equivalenti a quelli di grado A di cui alla Guida europea alle buone pratiche di fabbricazione, allegato 1, e alla direttiva 2003/94/CE della Commissione (2). Tuttavia in determinate situazioni non sono prescritti parametri di qualità dell’aria con numeri di particelle e numeri di colonie microbiche equivalenti a quelli di grado A. In questi casi occorre dimostrare e documentare che l’ambiente prescelto corrisponde alla qualità e sicurezza richieste per il tipo di tessuto e cellule, di procedimento e applicazione sull’uomo di cui si tratta.

(6)

Il campo d’applicazione della direttiva deve estendersi alla qualità e sicurezza di tessuti e cellule umani durante la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione al centro sanitario in cui verranno applicati al corpo umano. Non deve tuttavia estendersi alle applicazioni di questi tessuti e cellule sull’uomo (con atti chirurgici, perfusione, inseminazione o trasferimento di embrioni). Le disposizioni della direttiva in materia di rintracciabilità e di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi si applicano anche alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani di cui alla direttiva 2006/17/CE della Commissione (3).

(7)

L’uso di tessuti e cellule per applicazioni sull’uomo comporta una rischio di trasmissione di malattie e di altri potenziali effetti avversi ai riceventi. Al fine di sorvegliare e ridurre tali effetti occorre definire prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità e una procedura comunitaria di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi.

(8)

Presunte reazioni avverse gravi, nel donatore o nel ricevente, ed eventi avversi gravi dalla donazione alla distribuzione di tessuti e cellule, che possono influire sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule e possono essere attribuiti all’approvvigionamento (compresa la valutazione e la selezione del donatore), al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani devono essere tempestivamente notificati all’autorità competente.

(9)

Reazioni avverse gravi possono essere individuate durante o dopo l’approvvigionamento in donatori viventi o durante o dopo l’applicazione sull’uomo. Occorre che siano riferite al relativo istituto dei tessuti per successive indagini e notifica all’autorità competente. Se lo desiderano tuttavia, l’organizzazione di approvvigionamento o l’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo possono anche inviarne notifica diretta all’autorità competente. Occorre che la direttiva definisca i dati minimi necessari per la notifica all’autorità competente, lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare sul proprio territorio provvedimenti di protezione più rigorosi in conformità delle disposizioni del trattato.

(10)

Per minimizzare i costi di trasmissione, evitare sovrapposizioni ed accrescere l’efficienza amministrativa occorre ricorrere alle tecnologie moderne e ai metodi di gestione elettronica per lo svolgimento dei compiti di trasmissione e trattamento delle informazioni. Tali tecnologie devono basarsi su un modello standard di scambio dotato di un sistema idoneo di gestione dei dati di riferimento.

(11)

Per agevolare la rintracciabilità e l’accesso alle informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali di tessuti e cellule occorre definire i dati di base da includere in un codice unico europeo.

(12)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi specificamente sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(13)

Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2004/23/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d’applicazione

1.   La presente direttiva si applica alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di:

a)

tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo;

b)

prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive.

2.   Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della presente direttiva, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a)

«cellule riproduttive»: tutti i tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati ai fini della riproduzione assistita;

b)

«donazione da parte di un partner»: la donazione di cellule riproduttive tra un uomo e una donna che dichiarano di avere rapporti fisici;

c)

«sistema di qualità»: la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse destinati ad attuare la gestione della qualità, comprese tutte le attività che direttamente o indirettamente contribuiscono alla qualità;

d)

«gestione della qualità»: le attività coordinate per dirigere e controllare un’organizzazione sul piano della qualità;

e)

«procedure operative standard (POS)»: istruzioni scritte che descrivono le fasi di un determinato procedimento nonché i materiali e i metodi da utilizzare e il prodotto finale previsto;

f)

«convalida» (o «qualifica» in caso di attrezzature o ambienti): la produzione di prove documentate, in grado di garantire con un elevato livello di certezza che determinati procedimenti, attrezzature o ambienti diano luogo a un prodotto conforme alle specifiche e alle caratteristiche qualitative prestabilite; un procedimento è convalidato al fine di valutare se un sistema funziona efficacemente in rapporto all’impiego previsto;

g)

«rintracciabilità»: la facoltà di reperire e identificare i tessuti o le cellule in ogni fase dell’approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o allo smaltimento, compresa la capacità di identificare il donatore e l’istituto dei tessuti o il centro di produzione che ricevono, lavorano o stoccano i tessuti o le cellule e, a livello di servizi medici, la capacità di identificare i responsabili che applicano i tessuti o le cellule sui riceventi; la rintracciabilità comporta inoltre la facoltà di reperire e identificare tutti i dati pertinenti relativi ai prodotti e ai materiali che vengono a contatto con tali tessuti o cellule;

h)

«critico»: che ha potenzialmente effetto sulla qualità e/o la sicurezza di cellule e tessuti o è a contatto con cellule e tessuti;

i)

«organizzazione di approvvigionamento»: un centro sanitario, un’unità ospedaliera o un altro ente in cui si prelevano tessuti e cellule umani che può non essere accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza come istituto dei tessuti;

j)

«organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo»: un centro sanitario, un’unità ospedaliera o un altro ente che esegue applicazioni sull’uomo di tessuti e cellule umani.

Articolo 3

Prescrizioni per l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti

Un istituto dei tessuti ottempera alle prescrizioni di cui all’allegato I.

Articolo 4

Prescrizioni per l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione, il rilascio di licenza ai procedimenti di preparazione di tessuti e cellule

Negli istituti dei tessuti i procedimenti di preparazione ottemperano alle prescrizioni di cui all’allegato II.

Articolo 5

Notifica di reazioni avverse gravi

1.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le organizzazioni di approvvigionamento abbiano predisposto procedure per conservare le registrazioni dei tessuti e cellule prelevati e per notificare tempestivamente agli istituti dei tessuti ogni reazione avversa grave nel donatore vivente che possa influire sulla qualità e sicurezza di tessuti e cellule;

b)

le organizzazioni responsabili dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule abbiano predisposto procedure per conservare le registrazioni dei tessuti e cellule applicati e per notificare tempestivamente agli istituti dei tessuti ogni reazione avversa grave osservata nel corso o a seguito dell’applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule;

c)

gli istituti dei tessuti che distribuiscono tessuti e cellule per applicazioni sull’uomo forniscano all’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule informazioni sulle modalità per notificare le reazioni avverse gravi di cui alla lettera b).

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli istituti dei tessuti:

a)

abbiano predisposto procedure per comunicare tempestivamente all’autorità competente tutte le informazioni disponibili pertinenti alle presunte reazioni avverse gravi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

abbiano predisposto procedure per comunicare tempestivamente all’autorità competente le conclusioni dell’indagine per analizzare le cause e il conseguente esito.

3.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

la persona responsabile di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/23/CE notifichi all’autorità competente le informazioni incluse nella notifica di cui alla parte A dell’allegato III;

b)

gli istituti dei tessuti notifichino all’autorità competente i provvedimenti adottati per quanto riguarda altri tessuti e cellule interessati, distribuiti a fini di applicazioni sull’uomo;

c)

gli istituti dei tessuti notifichino all’autorità competente le conclusioni dell’indagine, fornendo almeno le informazioni di cui alla parte B dell’allegato III.

Articolo 6

Notifica di eventi avversi gravi

1.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le organizzazioni di approvvigionamento e gli istituti dei tessuti abbiano predisposto procedure per conservare le registrazioni e per notificare tempestivamente ogni evento avverso grave che si verifichi durante l’approvvigionamento e possa influire sulla qualità e/o sicurezza dei tessuti e cellule;

b)

le organizzazioni responsabili dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule abbiano predisposto procedure per notificare tempestivamente agli istituti dei tessuti ogni evento avverso grave che possa influire sulla qualità e sicurezza dei tessuti e cellule;

c)

gli istituti dei tessuti forniscano all’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo informazioni sulle modalità per notificare loro eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità e sicurezza dei tessuti e cellule.

2.   In materia di riproduzione assistita si considera evento avverso grave ogni tipo di errore d’identificazione o di confusione di gameti o embrioni. Tutte le persone o le organizzazioni di approvvigionamento o le organizzazioni responsabili dell’applicazione sull’uomo riferiscono tali eventi agli istituti dei tessuti fornitori per indagine e notifica all’autorità competente.

3.   Gli Stati membri garantiscono che gli istituti dei tessuti:

a)

abbiano predisposto procedure per comunicare tempestivamente all’autorità competente tutte le informazioni disponibili pertinenti ai presunti eventi avversi gravi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

abbiano predisposto procedure per comunicare tempestivamente all’autorità competente le conclusioni dell’indagine per analizzare le cause e il conseguente esito.

4.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

la persona responsabile di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/23/CE notifichi all’autorità competente le informazioni incluse nella notifica di cui alla parte A dell’allegato IV;

b)

gli istituti dei tessuti valutino gli eventi avversi gravi per individuarne le cause evitabili nell’ambito del procedimento;

c)

gli istituti dei tessuti notifichino all’autorità competente le conclusioni dell’indagine, fornendo almeno le informazioni di cui alla parte B dell’allegato IV.

Articolo 7

Relazioni annuali

1.   Una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi ricevute dall’autorità competente viene presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo. La Commissione presenta alle autorità competenti degli Stati membri una sintesi delle relazioni ricevute. L’autorità competente mette tale relazione a disposizione degli istituti dei tessuti.

2.   La trasmissione dei dati si attiene alle specifiche del modello di scambio di dati di cui all’allegato V, parti A e B, e fornisce tutte le informazioni necessarie ad identificare il mittente e a conservare i suoi dati di riferimento.

Articolo 8

Comunicazione di informazioni fra le autorità competenti e alla Commissione

Gli Stati membri garantiscono la comunicazione tra le rispettive autorità competenti e alla Commissione delle opportune informazioni riguardanti reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare che vengano adottati provvedimenti adeguati.

Articolo 9

Rintracciabilità

1.   Gli istituti dei tessuti dispongono di sistemi efficaci ed accurati per identificare ed etichettare individualmente cellule/tessuti ricevuti e distribuiti.

2.   Gli istituti dei tessuti e le organizzazioni responsabili dell’applicazione sull’uomo conservano per almeno 30 anni i dati di cui all’allegato VI avvalendosi di un sistema di memorizzazione adeguato e leggibile.

Articolo 10

Sistema europeo di codifica

1.   Un codice unico europeo d’identificazione viene attribuito a tutti i materiali donati all’istituto dei tessuti, al fine di garantire un’adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilità di tutti i materiali donati, nonché di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui all’allegato VII.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alla donazione di cellule riproduttive dal partner.

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1o settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi all’articolo 10 della presente direttiva entro il 1o settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(2)  http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/vol-4/home.htm e GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.

(3)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40.


ALLEGATO I

Prescrizioni per l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti di cui all’articolo 3

A.   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.

Occorre designare una persona responsabile che abbia le qualifiche e le responsabilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/23/CE.

2.

Un istituto dei tessuti deve avere una struttura organizzativa e procedure operative adeguate alle attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza; occorre un organigramma che definisca chiaramente i rapporti in materia di responsabilità e di obblighi di riferire.

3.

Ogni istituto dei tessuti deve potersi avvalere di un medico riconosciuto designato per prestare consulenze e supervisionare le attività mediche dell’istituto, quali la selezione dei donatori, la verifica degli esiti clinici dei tessuti e cellule applicati o le eventuali interazioni con gli utenti clinici.

4.

Occorre che un sistema documentato di gestione della qualità sia applicato alle attività per le quali si richiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione o il rilascio di licenza, in conformità dei parametri di cui alla presente direttiva.

5.

Occorre garantire che i rischi inerenti all’uso e alla manipolazione di materiale biologico vengano individuati e minimizzati, coerentemente con il mantenimento di qualità e sicurezza adeguate alla destinazione prevista di tessuti e cellule. Sono compresi i rischi specificamente concernenti le procedure, l’ambiente e lo stato di salute del personale dell’istituto dei tessuti.

6.

Gli accordi tra istituti dei tessuti e terzi devono ottemperare all’articolo 24 della direttiva 2004/23/CE. Gli accordi con terzi devono specificare i termini del rapporto e le responsabilità, nonché i protocolli da seguire per corrispondere alle specifiche di funzionamento richieste.

7.

Occorre predisporre un sistema documentato, con la supervisione della persona responsabile, per confermare la conformità di tessuti e/o cellule ad adeguate specifiche di sicurezza e qualità per il rilascio e la distribuzione.

8.

In caso di cessazione delle attività gli accordi conclusi e le procedure adottate in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2004/23/CE comprendono i dati sulla rintracciabilità e i materiali relativi alla qualità e alla sicurezza di cellule e tessuti.

9.

Occorre predisporre un sistema documentato che garantisca l’identificazione di ciascuna unità di tessuto o cellule in tutte le fasi delle attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza.

B.   PERSONALE

1.

Il personale degli istituti dei tessuti dev’essere sufficiente di numero e qualificato per i compiti da svolgere. La competenza del personale dev’essere valutata ad intervalli adeguati precisati nel sistema di qualità.

2.

I mansionari di tutto il personale devono essere chiari, documentati e aggiornati. I relativi compiti, competenze e responsabilità devono essere ben documentati e compresi.

3.

Al personale occorre garantire una formazione iniziale/di base, gli aggiornamenti necessari quando cambiano le procedure o si sviluppano le conoscenze scientifiche, nonché adeguate possibilità di corrispondente crescita professionale. Il programma di formazione deve garantire e documentare che ciascun soggetto:

a)

ha dimostrato competenza nello svolgimento dei compiti previsti;

b)

ha una conoscenza e comprensione adeguate dei procedimenti e dei principi scientifici/tecnici afferenti ai compiti previsti;

c)

comprende il quadro organizzativo, il sistema di qualità e le norme di salute e sicurezza dell’istituto in cui opera;

d)

è adeguatamente informato del più ampio contesto etico, legislativo e normativo del proprio lavoro.

C.   ATTREZZATURE E MATERIALI

1.

La progettazione e la manutenzione di tutte le attrezzature e i materiali devono corrispondere alle loro destinazioni previste e minimizzare ogni rischio per i riceventi e/o il personale.

2.

Tutte le attrezzature e i dispositivi tecnici critici devono essere identificati e convalidati, periodicamente ispezionati e preventivamente sottoposti a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. Le attrezzature o i materiali che incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio (ad esempio temperatura, pressione, numero di particelle, livello di contaminazione microbica) devono essere identificati ed eventualmente sottoposti a osservazioni, vigilanza, allarmi e interventi correttivi adeguati per individuarne le disfunzioni e i difetti e per garantire che i parametri critici rimangano costantemente al di sotto dei limiti accettabili. Tutte le attrezzature che dispongono di una funzione di misurazione critica devono essere tarate su un parametro di riferimento reperibile, qualora esista.

3.

Le attrezzature nuove e riparate devono essere controllate al momento dell’installazione e convalidate prima dell’uso. I risultati dei controlli devono essere documentati.

4.

Occorre procedere periodicamente alla manutenzione, alla pulizia, alla disinfezione e all’igienizzazione di tutte le attrezzature critiche e alle relative registrazioni.

5.

Occorre disporre di norme di funzionamento per ogni attrezzatura critica, con indicazioni dettagliate di come intervenire in caso di disfunzioni o guasti.

6.

Le norme per le attività di cui si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza devono indicare dettagliatamente le specifiche di tutti i materiali e i reagenti critici. Devono essere in particolare definite le specifiche per gli additivi (ad esempio soluzioni) e i materiali d’imballaggio. I reagenti e i materiali critici devono corrispondere alle prescrizioni e alle specifiche documentate e, se del caso, alle prescrizioni della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (1) e della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (2).

D.   SERVIZI/LOCALI

1.

Un istituto dei tessuti deve avere servizi adeguati allo svolgimento di attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione o il rilascio di licenza, in conformità dei parametri di cui alla presente direttiva.

2.

Quando tali attività comprendono la lavorazione di tessuti e cellule a contatto con l’ambiente, essa deve svolgersi in un ambiente di specifica qualità e pulizia dell’aria al fine di minimizzare i rischi di contaminazione, compresa la contaminazione incrociata tra donazioni. L’efficacia di questi provvedimenti dev’essere convalidata e controllata.

3.

Fatte salve diverse disposizioni di cui al punto 4, se i tessuti o le cellule vengono a contatto con l’ambiente durante la lavorazione senza essere poi sottoposti a un procedimento di inattivazione microbica, occorre una qualità dell’aria con numeri di particelle e numeri di colonie microbiche equivalenti a quelli di grado A di cui alla Guida europea alle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practice: GMP), allegato 1 e alla direttiva 2003/94/CE, con un ambiente di fondo adeguato alla lavorazione dei tessuti/cellule interessati, ma almeno equivalente a GMP di grado D in termini di numeri di particelle e di colonie microbiche.

4.

Condizioni ambientali meno rigorose di quelle specificate al punto 3 possono essere accettabili qualora:

a)

si applichi un procedimento convalidato di inattivazione microbica o di sterilizzazione finale; oppure

b)

sia dimostrato che il contatto con un ambiente di grado A ha effetti nocivi sulle proprietà richieste per i tessuti o cellule di cui si tratta; oppure

c)

sia dimostrato che le modalità e il percorso di applicazione di tessuti o cellule al ricevente comportano un rischio di trasmettere al ricevente le infezioni da batteri o da funghi notevolmente inferiore rispetto al trapianto di cellule e tessuti; oppure

d)

non sia tecnicamente possibile eseguire il procedimento richiesto in un ambiente di grado A (ad esempio perché nella zona di lavorazione occorrono attrezzature specifiche non del tutto compatibili con il grado A).

5.

Il punto 4, lettere a), b), c) e d) prevede precisazioni sull’ambiente. Occorre dimostrare e documentare che l’ambiente prescelto corrisponde alla qualità e sicurezza richieste, prendendo almeno in considerazione la destinazione prevista, le modalità di applicazione e lo stato immunitario del ricevente. In ogni corrispondente reparto dell’istituto dei tessuti devono essere disponibili indumenti e attrezzature adeguati per la protezione e l’igiene personali, unitamente a istruzioni scritte relative all’igiene e all’obbligo del camice.

6.

Quando le attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione o il rilascio di licenza comportano lo stoccaggio di tessuti e cellule, occorre definire le condizioni di stoccaggio necessarie per mantenere le proprietà richieste per i tessuti e cellule, compresi i corrispondenti parametri relativi a temperatura, umidità o qualità dell’aria.

7.

Occorre controllare, sorvegliare e registrare i parametri critici (ad esempio temperatura, umidità, qualità dell’aria) per dimostrarne la corrispondenza con le specifiche condizioni di stoccaggio.

8.

Occorre predisporre servizi di stoccaggio che separino e distinguano nettamente i tessuti e le cellule precedenti al rilascio/in quarantena da quelli rilasciati e da quelli scartati, al fine di prevenirne la confusione e la contaminazione incrociata. Nei locali di stoccaggio di tessuti e cellule sia in quarantena che rilasciati occorre predisporre zone o dispositivi di stoccaggio fisicamente separati o isolamenti di sicurezza all’interno del dispositivo per la tenuta di determinati tessuti e cellule prelevati conformemente a criteri speciali.

9.

L’istituto dei tessuti deve disporre di politiche e procedure scritte per l’accesso controllato, la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per garantire la riorganizzazione della prestazione dei servizi in situazioni di emergenza.

E.   DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

1.

Occorre predisporre un sistema che fornisca una documentazione chiaramente definita ed efficace, registrazioni e schede corrette nonché procedure operative standard (POS) per le attività di cui si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza. I documenti devono essere periodicamente verificati ed essere conformi ai parametri di cui alla presente direttiva. Il sistema deve garantire la standardizzazione dell’attività svolta e la rintraccialibilità di tutte le sue fasi, cioè codifica, idoneità di donatori, approvvigionamento, lavorazione, conservazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione o smaltimento, compresi gli aspetti relativi al controllo di qualità e alla garanzia di qualità.

2.

Il materiale, le attrezzature e il personale coinvolti in ogni attività critica devono essere identificati e registrati.

3.

Negli istituti dei tessuti tutte le modifiche dei documenti devono essere verificate, datate, approvate, documentate ed eseguite puntualmente da personale autorizzato.

4.

Occorre istituire una procedura di controllo dei documenti che fornisca la storia delle verifiche e delle modifiche dei documenti e che garantisca che ne venga utilizzata solo la versione in corso.

5.

Occorre dimostrare che le registrazioni sono attendibili e che rappresentano correttamente i risultati.

6.

Le registrazioni devono essere leggibili e indelebili e possono essere manoscritte oppure avvalersi di un altro sistema convalidato, come il supporto elettronico o il microfilm.

7.

Fatto salvo quanto disposto all’articolo 9, paragrafo 2, tutte le registrazioni, dati grezzi compresi, che sono critiche per la sicurezza e la qualità dei tessuti e cellule vanno conservate per garantirne l’accessibilità per almeno 10 anni dopo la data di scadenza, l’uso clinico o lo smaltimento.

8.

Le registazioni devono ottemperare alle prescrizioni di riservatezza di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/23/CE. L’accesso alla documentazione e ai dati dev’essere limitato ai soggetti autorizzati dalla persona responsabile, nonché all’autorità competente a fini di applicazione di misure d’ispezione e di controllo.

F.   VERIFICA DELLA QUALITÀ

1.

Occorre predisporre un sistema di verifica delle attività per le quali si richiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza. Le verifiche devono essere eseguite in modo autonomo da persone qualificate e competenti almeno ogni due anni, al fine di accertare l’osservanza dei protocolli approvati e delle prescrizioni normative. I risultati e gli interventi correttivi devono essere documentati.

2.

Gli scostamenti rispetto ai parametri di qualità e sicurezza richiesti devono essere oggetto di indagini documentate, comprendenti anche decisioni relative ad eventuali interventi correttivi e preventivi. La sorte dei tessuti e delle cellule non conformi dev’essere decisa seguendo procedure scritte con la supervisione della persona responsabile e successivamente registrata. Occorre identificare tutti i tessuti e le cellule interessati e renderne conto.

3.

Gli interventi correttivi devono essere documentati, avviati e completati con puntualità ed efficacia. L’efficacia degli interventi preventivi e correttivi va valutata dopo l’attuazione.

4.

Occorre che l’istituto dei tessuti predisponga procedimenti di verifica del funzionamento del sistema di gestione della qualità per garantirne il progresso costante e sistematico.


(1)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO II

Prescrizioni per l’autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti di tessuti di cui all’articolo 4

L’autorità competente autorizza ogni procedimento di preparazione di tessuti e cellule dopo aver valutato i criteri di selezione del donatore e le procedure di approvvigionamento, i protocolli relativi a ciascuna fase del procedimento, i criteri di gestione della qualità e i criteri quantitativi e qualitativi definitivi per i tessuti e cellule. Tale valutazione deve almeno attenersi alle prescrizioni di cui al presente allegato.

A.   RICEVIMENTO ALL’ISTITUTO DEI TESSUTI

Quando l’istituto dei tessuti riceve i tessuti e cellule prelevati, questi devono corrispondere alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/17/CE.

B.   LAVORAZIONE

Quando le attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza comprendono la lavorazione di tessuti e cellule, le procedure dell’istituto dei tessuti devono attenersi ai seguenti criteri.

1.

Le procedure di lavorazione critiche devono essere convalidate e non devono rendere i tessuti o le cellule clinicamente inefficaci o nocivi per il ricevente. La convalida può basarsi su studi eseguiti dall’istituto medesimo, o su dati di studi pubblicati, o — per procedure di lavorazione pienamente affermate — sulla valutazione retrospettiva dei risultati clinici relativi ai tessuti forniti dall’istituto.

2.

Occorre dimostrare che il procedimento di convalida può essere svolto in modo coerente ed efficace nell’ambito dello stabilimento dei tessuti ad opera del suo personale.

3.

Le procedure devono essere documentate nelle POS, che devono attenersi al metodo convalidato e ai parametri di cui alla presente direttiva, conformemente all’allegato I, parte E, punti da 1 a 4.

4.

Occorre garantire che tutti i procedimenti si svolgano in conformità delle POS approvate.

5.

Qualora ai tessuti o cellule venga applicato un procedimento d’inattivazione microbica, esso va specificato, documentato e convalidato.

6.

Prima di ogni modifica significativa della lavorazione, il procedimento modificato dev’essere convalidato e documentato.

7.

Le procedure di lavorazione vanno periodicamente sottoposte a valutazione critica, per garantire che continuino a conseguire i risultati previsti.

8.

Le procedure per scartare tessuti e cellule devono impedire la contaminazione di altri tessuti e cellule, dell’ambiente di lavorazione o del personale. Tali procedure devono attenersi alle normative nazionali.

C.   STOCCAGGIO E RILASCIO DI PRODOTTI

Quando le attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza comprendono lo stoccaggio e il rilascio di tessuti e cellule, le procedure autorizzate dall’istituto dei tessuti devono attenersi ai seguenti criteri.

1.

Per ogni tipo di condizione di stoccaggio dev’essere precisato un tempo massimo. Il periodo prescelto deve tra l’altro tener conto dell’eventuale deterioramento delle proprietà richieste per tessuti e cellule.

2.

Occorre un sistema di tenuta d’inventario per i tessuti e/o le cellule per garantire che non vengano rilasciati prima che siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. Occorre una procedura operativa standard che precisi le circostanze, le responsabilità e le procedure inerenti al rilascio di tessuti e cellule per la distribuzione.

3.

Un sistema per l’identificazione di tessuti e cellule in ogni fase di lavorazione nell’istituto dei tessuti deve distinguere nettamente i prodotti rilasciati da quelli non rilasciati (in quarantena) e da quelli scartati.

4.

Le registrazioni devono dimostrare che prima del rilascio di tessuti e cellule sono state rispettate tutte le corrispondenti specifiche; che in particolare tutti i moduli di dichiarazione in uso, le cartelle mediche pertinenti, le registrazioni di lavorazione e i risultati dei controlli sono stati verificati in base a una procedura scritta da un soggetto autorizzato a questo scopo dalla persona responsabile di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/23/CE. Se per comunicare i risultati di laboratorio si usa un computer, una pista di controllo deve indicare il responsabile del loro rilascio.

5.

Occorre eseguire una valutazione dei rischi documentata, approvata dalla persona responsabile di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/23/CE, per decidere la sorte di tutti i tessuti e cellule stoccati dopo l’introduzione di nuovi criteri di selezione o controllo dei donatori o di notevoli modifiche di fasi di lavorazione, al fine di rafforzare la sicurezza o la qualità.

D.   DISTRIBUZIONE E RITIRO

Quando le attività per le quali si chiede l’accreditamento/la designazione/l’autorizzazione/il rilascio di licenza comprendono la distribuzione di tessuti e cellule, le procedure autorizzate dell’istituto dei tessuti devono attenersi ai seguenti criteri.

1.

Occorre definire le condizioni di trasporto critiche, quali la temperatura e le scadenze temporali, per il mantenimento delle proprietà richieste per tessuti e cellule.

2.

Il contenitore/imballaggio dev’essere sicuro e garantire la conservazione di tessuti e cellule nelle condizioni precisate. Tutti i contenitori e gli imballaggi devono essere convalidati come idonei allo scopo.

3.

Se la distribuzione viene affidata a terzi, occorre predisporre un accordo documentato che garantisca il mantenimento delle condizioni richieste.

4.

L’istituto dei tessuti deve disporre di personale autorizzato per valutare le eventuali esigenze di ritiro e per avviare e coordinare le azioni necessarie.

5.

Occorre predisporre un’efficace procedura di ritiro, che includa una descrizione delle responsabilità e delle azioni da intraprendere, compresa la notifica all’autorità competente.

6.

Le azioni devono essere intraprese entro un periodo predefinito, devono prevedere che vengano rintracciati i tessuti e cellule interessati e, se del caso, includere una ricostruzione del percorso. L’indagine ha lo scopo di identificare ogni donatore che possa aver contribuito a causare la reazione nel ricevente, di recuperare i tessuti e cellule provenienti da tale donatore e di informare destinatari e riceventi dei tessuti e cellule prelevati da questo donatore dell’eventuale rischio a cui possono essere esposti.

7.

Occorre predisporre procedure per il trattamento delle richieste di tessuti e cellule. Le norme per l’assegnazione di tessuti e cellule a determinati pazienti o centri sanitari devono essere documentate e loro comunicate a richiesta.

8.

Occorre predisporre un sistema documentato per il trattamento dei prodotti restituiti, comprendente, se del caso, i criteri per la loro iscrizione nell’inventario.

E.   ETICHETTATURA FINALE PER LA DISTRIBUZIONE

1.

Il contenitore primario di tessuti/cellule deve indicare:

a)

tipo di tessuti e cellule, numero d’identificazione o codice dei tessuti/cellule e, se del caso, numero del lotto o della partita;

b)

identificazione dell’istituto dei tessuti;

c)

data di scadenza;

d)

in caso di donazione autologa occorre specificarlo (esclusivamente per uso autologo) e identificare il donatore/ricevente;

e)

in caso di donazioni con destinatario, l’etichetta deve indicare il ricevente prescelto;

f)

qualora tessuti e cellule risultino positivi a uno specifico marcatore di malattia infettiva, devono recare la dicitura RISCHIO BIOLOGICO.

Se alcune delle informazioni di cui alle lettere d) ed e) non possono essere incluse nell’etichetta del contenitore primario, devono essere fornite su un foglio separato ad esso allegato. Il foglio dev’essere imballato insieme al contenitore primario in modo da garantire che rimangano uniti.

2.

Le seguenti informazioni devono essere riportate sull’etichetta o nella documentazione di accompagnamento:

a)

descrizione (definizione) e, se del caso, dimensioni del prodotto di tessuto o cellule;

b)

morfologia e dati funzionali se del caso;

c)

data di distribuzione del tessuto/cellule;

d)

analisi biologiche eseguiti sul donatore e risultati;

e)

raccomandazioni di stoccaggio;

f)

istruzioni per l’apertura del contenitore e dell’imballo e per ogni altra manipolazione/ricostituzione necessaria;

g)

data di scadenza dall’apertura/manipolazione;

h)

istruzioni per la notifica delle reazioni e/o degli eventi avversi gravi di cui agli articoli 5 e 6;

i)

presenza di residui potenzialmente nocivi (ad esempio antibiotici, ossido di etilene, ecc.).

F.   ETICHETTATURA ESTERNA DEL CONTENITORE PER LA SPEDIZIONE

A fini di trasporto il contenitore primario dev’essere collocato in un contenitore per la spedizione, la cui etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

identificazione dell’istituto dei tessuti d’origine, compresi indirizzo e numero telefonico;

b)

identificazione dell’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo destinatario, compresi indirizzo e numero telefonico;

c)

indicazione che l’imballaggio contiene tessuti/cellule umani con la dicitura MANIPOLARE CON CAUTELA;

d)

se ai fini del trapianto occorrono cellule viventi, quali cellule staminali, gameti e embrioni, va aggiunta la dicitura NON IRRADIARE;

e)

condizioni di trasporto raccomandate (ad esempio conservare al fresco, in posizione verticale, ecc.);

f)

istruzioni per la sicurezza/metodo di raffreddamento (se del caso).


ALLEGATO III

NOTIFICA DI REAZIONI AVVERSE GRAVI

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ALLEGATO IV

NOTIFICA DI EVENTI AVVERSI GRAVI

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ALLEGATO V

MODELLO DI NOTIFICA ANNUALE

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ALLEGATO VI

Informazioni sui dati minimi relativi al donatore/ricevente da conservare a norma dell’articolo 9

A.   PER ISTITUTI DEI TESSUTI

Identificazione del donatore

Identificazione della donazione che deve almeno comprendere:

l’identificazione dell’organizzazione di approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti,

il numero unico d’identificazione della donazione,

la data dell’approvvigionamento,

il luogo dell’approvvigionamento,

il tipo di donazione (ad esempio di un tessuto unico/di più tessuti, autologa/allogenica, da vivente/da deceduto).

Identificazione del prodotto che deve almeno comprendere:

l’identificazione dell’istituto dei tessuti,

il tipo di prodotto di tessuti e cellule (nomenclatura di base),

il numero aggregato delle partite (se del caso),

il numero specifico della sottopartita (se del caso),

la data di scadenza,

lo stato dei tessuti/cellule (in quarantena, idonei all’uso, ecc.),

la descrizione e l’origine dei prodotti, delle fasi di lavorazione in uso, dei materiali e degli additivi che vengono a contatto con tessuti e cellule e hanno effetto sulla loro qualità e/o sicurezza,

l’identificazione del servizio responsabile dell’etichettatura finale.

Identificazione dell’applicazione che deve almeno comprendere:

la data di distribuzione/smaltimento,

l’identificazione del clinico o dell’utente finale/del servizio.

B.   PER ORGANIZZAZIONI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE SULL’UOMO

a)

Identificazione dell’istituto dei tessuti fornitore

b)

Identificazione del clinico o dell’utente/del servizio finale

c)

Tipo di tessuti e cellule

d)

Identificazione del prodotto

e)

Identificazione del ricevente

f)

Data dell’applicazione


ALLEGATO VII

Informazioni contenute nel sistema di codifica europeo

a)

Identificazione della donazione:

numero unico d’identificazione della donazione,

identificazione dell’istituto dei tessuti.

b)

Identificazione del prodotto:

codice del prodotto (nomenclatura di base),

numero specifico della sottopartita (se del caso),

data di scadenza.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/716/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica d'Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, di seguito denominato «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


ACCORDO

tra il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA,

da una parte, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altra,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d'Albania sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d'Albania che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Repubblica d'Albania, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica d'Albania, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica d'Albania rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Repubblica d'Albania può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica d'Albania esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica d'Albania ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica d'Albania si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica d'Albania che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica d'Albania in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata all'allegato II, lettera e) per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica d'Albania che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Per Komunitetin Europian

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Por el Consejo de Ministros de la República de Albania

Za Radu ministrû Albánské republiky

For Republikken Albaniens ministerråd

Für den Ministerrat der Republik Albanien

Albaania Vabariigi ministrite nõukogu nimel

Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας

For the Council of Ministers of the Republic of Albania

Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania

Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā

Albanijos Republikos Ministrų Tarybos vardu

Az Albán Köztársaság Minisztertanácsa részéről

Għall-Kunsill tal-Ministri għar-Repubblika ta’ l-Albanija

Voor de Ministerraad van de Republiek Albanië

W imieniu Rady Ministrów Republiki Albanii

Pelo Conselho de Ministros da República da Albânia

Za Radu ministrov Albánskej republiky

Za Ministrski Svet Republike Albanije

Albanian tasavallan ministerineuvoston puolesta

För Republiken Albaniens ministerråd

Per Keshillin e Ministrave te Republikes se Shqiperise

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica d'Albania e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica d'Albania in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 18 marzo 1993 (di seguito «accordo Albania-Austria»);

accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica d'Albania in materia di trasporti aerei, firmato a Bruxelles il 14 novembre 2002 (di seguito «accordo Albania-Belgio»);

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d'intesa fatto a Bruxelles il 18 giugno 2002;

accordo tra il governo della Repubblica Cecoslovacca e il governo della Repubblica popolare d'Albania in materia di trasporti aerei, firmato a Tirana il 20 maggio 1958 (di seguito «accordo Albania-Repubblica ceca»);

accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista popolare d'Albania in materia di trasporto aereo civile, siglato a Tirana il 12 gennaio 1989 (di seguito «accordo Albania-Francia»);

accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica d'Albania in materia di trasporto aereo civile, firmato a Tirana il 22 aprile 1992 (di seguito «accordo Albania-Germania»);

accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica socialista popolare d'Albania in materia di trasporto aereo civile, firmato a Tirana il 16 luglio 1977 (di seguito «accordo Albania-Grecia»);

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto ad Atene il 25 giugno 1998.

accordo tra il Governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica popolare d'Albania in materia di trasporto aereo civile tra l’Ungheria e l’Albania, firmato a Budapest il 16 gennaio 1958 (di seguito «accordo Albania-Ungheria»);

accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica d’Albania in materia di servizi aerei, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992 (di seguito «accordo Albania-Italia»);

accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Albania in materia di servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato all’Aja il 25 settembre 1996 (di seguito «accordo Albania-Paesi Bassi»);

accordo tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica popolare d'Albania in materia di servizi aerei, firmato a Tirana l’8 luglio 1957 (di seguito «accordo Albania-Polonia»);

accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica d'Albania in materia di servizi aerei di linea, firmato a Lubiana il 10 novembre 1992 (di seguito «accordo Albania-Slovenia»);

accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica d'Albania in materia di servizi aerei, firmato a Londra il 30 marzo 1994 (di seguito «accordo Albania-Regno Unito»);

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d'intesa fatto a Londra il 14 novembre 2002;

b)

accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica d'Albania e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

Articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Albania-Austria;

Articolo 3 dell'accordo Albania-Germania;

Articolo 3 paragrafi 1 e 2 dell'accordo Albania-Grecia;

Articolo 6 dell'accordo Albania-Francia;

Articolo 2 dell'accordo Albania-Ungheria;

Articolo 4 dell'accordo Albania-Italia;

Articolo 4 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

Articoli 2 e 3 e allegato II, punto 1 dell'accordo Albania-Polonia;

Articolo 7 dell'accordo Albania-Slovenia;

Articolo 4 dell'accordo Albania-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

Articolo 4, paragrafo 1 bis dell'accordo Albania-Austria;

Articolo 5 dell'accordo Albania-Belgio;

Articolo 4 dell'accordo Albania-Germania;

Articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo Albania-Grecia;

Articolo 7 dell'accordo Albania-Francia;

Articolo 5 dell'accordo Albania-Italia;

Articolo 5 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

Articolo 8 dell'accordo Albania-Slovenia;

Articolo 5 dell'accordo Albania-Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare

d)

Tassazione del carburante per aerei:

Articolo 7 dell'accordo Albania-Austria;

Articolo 10 dell'accordo Albania-Belgio;

Articolo 4 dell'accordo Albania-Repubblica ceca;

Articolo 10 dell'accordo Albania-Germania;

Articolo 7 dell'accordo Albania-Grecia;

Articolo 13 dell'accordo Albania-Francia;

Articolo 6 dell'accordo Albania-Italia;

Articolo 10 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

Articolo 6 dell'accordo Albania-Polonia;

Articolo 10 dell'accordo Albania-Slovenia;

Articolo 8 dell'accordo Albania-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

Articolo 11 dell'accordo Albania-Austria;

Articolo 13 dell'accordo Albania-Belgio;

Articolo 2 dell'accordo Albania-Repubblica ceca;

Articolo 14 dell'accordo Albania-Germania;

Articolo 6 dell'accordo Albania-Grecia;

Articolo 17 dell'accordo Albania-Francia;

Articolo 8 dell'accordo Albania-Italia;

Articolo 6 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

Articolo 7 dell'accordo Albania-Polonia;

Articolo 14 dell'accordo Albania-Slovenia;

Articolo 7 dell'accordo Albania-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).


Commissione

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2006

che fissa il codice e le norme-tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati relativi alle indagini di base sulle superfici viticole

[notificata con il numero C(2006) 3881]

(Versione codificata)

(2006/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue,

(1)

La decisione 79/491/CEE della Commissione, del 17 maggio 1979, che fissa il codice e le norme-tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati relativi alle indagini di base sulle superfici viticole (2), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di chiarezza e razionalità occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 357/79 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito delle indagini di base sulle superfici viticole secondo un programma di tabelle ripartite per unità geografiche e che queste ultime vengano definite secondo la procedura di cui all'articolo 8 di detto regolamento, vale a dire tramite decisione della Commissione previo parere del comitato permanente di statistica agraria.

(3)

Gli Stati membri che elaborano con sistema informatico i risultati delle indagini sulle superfici viticole devono comunicare tali risultati in forma che si presti a lettura meccanografica. Tale codifica per la trasmissione dei risultati dell'indagine deve essere altresì fissata in base alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 357/79.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I supporti per la lettura meccanica utilizzati dagli Stati membri, che elaborano i risultati delle indagini mediante processi informatici per raccogliere i dati di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 357/79, devono essere nastri magnetici.

Articolo 2

I codici e le norme-tipo per la trascrizione su nastro magnetico dei dati di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 357/79 devono essere conformi alla descrizione contenuta negli allegati da I a III alla presente decisione.

Articolo 3

La decisione 79/491/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 129 del 28.5.1979, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/661/CE (GU L 261 del 7.10.1999, pag. 42).

(3)  Vedi allegato IV.


ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI PER LA TRASMISSIONE A EUROSTAT DEI RISULTATI DELLE INDAGINI DI BASE SULLE SUPERFICI VITICOLE

[Regolamento (CEE) n. 357/79]

DISPOSIZIONI GENERALI

I.

Gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini mediante processi informatici devono comunicare a Eurostat l'informazione registrata in conformità delle caratteristiche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 357/79 nella forma seguente:

1.

L'informazione riproduce dati globali sulle aziende agricole se l'indagine è esaustiva (o dati globali estrapolati sulle aziende, agricole, se l'indagine si basa su un campionamento casuale), e non ha per oggetto le singole aziende agricole.

2.

L'informazione dev'essere trasmessa su nastro magnetico a 9 piste 1 600 BPI (630 bytes/cm) con etichetta standard.

3.

L'informazione deve avere una lunghezza di registrazione fissa pari a 308 posizioni e sarà registrata in EBCDIC.

4.

I primi 2 campi di ogni registrazione devono contenere informazioni che ne consentano l'identificazione. Il primo campo (3 posizioni) identifica l'unità geografica, la cui codificazione è riportata nelle disposizioni particolari e nell'allegato II.

5.

Il secondo campo (2 posizioni) identifica la tabella del programma di tabelle previsto dal regolamento (CEE) n. 357/79. La codificazione delle tabelle è riportata nelle disposizioni particolari.

6.

Il numero ed il formato dei campi in ogni registrazione varia a seconda della tabella per talune tabelle. Se non si raggiunge la lunghezza di 308 posizioni la registrazione sarà completata da spazi in bianco alla fine.

7.

Le informazioni vanno registrate con allineamento a destra in ogni campo.

8.

I dati riguardanti le superfici vanno riportati in ha, con due decimali e virgola virtuale.

9.

Gli Stati membri possono scegliere il fattore di blocco che ritengono più opportuno e debbono darne comunicazione a Eurostat.

10.

Le registrazioni devono essere classificate per unità geografica, per tabella, per classi di grandezza o per varietà.

11.

Le procedure amministrative tipo per la trasmissione a Eurostat degli schedari magnetici devono essere stabilite dallo stesso Eurostat e dagli stati membri.

II.

Nelle pagine seguenti si riportano per ogni tabella e per i vari articoli di una registrazione:

a)

i codici da utilizzare,

b)

il numero massimo di digits richiesto per l'articolo considerato,

c)

la numerazione consecutiva delle voci per i vari articoli.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I primi 2 campi di ogni registrazione contengono le seguenti informazioni:

 

Codice

Cifre

Numero byte sul nastro

1.

Unità geografica

vedi allegato II

3

1-3

2.

Tabelle

 

2

4-5

1

10

 

 

2.1

21

 

 

2.2

22

 

 

2.3

23

 

 

2.4

24

 

 

2.5

25

 

 

2.6

26

 

 

3

30

 

 

4

40

 

 

5 (1)

50

 

 

Nell'elenco seguente sono indicate le specificazioni delle registrazioni per ogni tabella:

 

Codice

Cifre

Numero byte sul nastro

Tabella 1

1.1.

Classe di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)

 

2

6-7

≤ 0·10

01

 

 

0·10 ≤ 0·20

02

 

 

0·20 ≤ 0·30

03

 

 

0·30 ≤ 0·50

04

 

 

0·50 ≤ 1

05

 

 

1 ≤ 2

06

 

 

2 ≤ 3

07

 

 

3 ≤ 5

08

 

 

5 ≤ 10 (b)

11

 

 

10 ≤ 20 (a)(b)

12

 

 

20 ≤ 30 (a)(b)

13

 

 

≥ 30 (a)(b)

14

 

 

≥ 10

21

 

 

≥ 5

31

 

 

Totale classi

41

 

 

(a)

Per le unità geografiche in Francia e in Italia queste tre classi possono essere raggruppate in un'unica classe «≥ 10 ha».

(b)

Per le unità geografiche in Germania, in Grecia e nel Lussemburgo queste quattro classi possono essere raggruppate in un'unica classe «≥ 5 ha»

 

Codice

Cifre

Numero byte sul nastro

1.2.   

Totale

Aziende (N)

 

7

8-14

SAU (ha)

 

10

15-24

Superficie (ha)

 

9

25-33

1.3.   

Uve da vino

Totale

Aziende (N)

 

7

34-40

SAU (ha)

 

10

41-50

Superficie (ha)

 

9

51-59

V.q.p.r.d.

Aziende (N)

 

7

60-66

SAU (ha)

 

10

67-76

Superficie (ha)

 

9

77-85

Altri vini

Totale

 

 

 

Aziende (N)

 

7

86-92

SAU (ha)

 

10

93-102

Superficie (ha)

 

9

103-111

Di cui per acqueviti

Aziende (N)

 

7

112-118

SAU (ha)

 

10

119-128

Superficie (ha)

 

9

129-137

1.4.   

Uve da tavola

Aziende (N)

 

7

138-144

SAU (ha)

 

10

145-154

Superficie (ha)

 

9

155-163

1.5.   

Superficie piantata con portainnesti non ancora innestati

Aziende (N)

 

7

164-170

SAU (ha)

 

10

171-180

Superficie (ha)

 

9

181-189

1.6.   

Superficie per la moltiplicazione vegetativa della vite

Barbatellai

Aziende (N)

 

7

190-196

SAU (ha)

 

10

197-206

Superficie (ha)

 

9

207-215

Vigneti di viti madri di portainnesto

Aziende (N)

 

7

216-222

SAU (ha)

 

10

223-232

Superficie (ha)

 

9

233-241

1.7.   

Uve da seccare

Aziende (N)

 

7

242-248

SAU (ha)

 

10

249-258

Superficie (ha)

 

9

259-267

Tabella 2 (tabelle da 2.1 a 2.6)

2.1.

Classi di grandezze delle superfici coltivate a vite

vedi tabella 1

2

6-7

2.2.   

Totale

Aziende (N)

 

7

8-14

SAU (ha)

 

10

15-24

Superficie (ha)

 

9

25-33

> 0 ≤ 10

Aziende (N)

 

7

34-40

SAU (ha)

 

10

41-50

Superficie (ha)

 

9

51-59

10 ≤ 25

Aziende (N)

 

7

60-66

SAU (ha)

 

10

67-76

Superficie (ha)

 

9

77-85

25 ≤ 50

Aziende (N)

 

7

86-92

SAU (ha)

 

10

93-102

Superficie (ha)

 

9

103-111

50 ≤ 75

Aziende (N)

 

7

112-118

SAU (ha)

 

10

119-128

Superficie (ha)

 

9

129-137

75 ≤ 90

Aziende (N)

 

7

138-144

SAU (ha)

 

10

145-154

Superficie (ha)

 

9

155-163

≥ 90

Aziende (N)

 

7

164-170

SAU (ha)

 

10

171-180

Superficie (ha)

 

9

181-189

Tabella 3

3.1.

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite

vedi tabella 1

2

6-7

3.2.   

Totale

Aziende (N)

 

7

8-14

Totale (ha)

 

9

15-23

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

24-32

0

Aziende (N)

 

7

33-39

Totale (ha)

 

9

40-48

V.q.p.r.d. (ha) (il valore dev'essere uguale a 0)

 

9

49-57

> 0 ≤ 10

Aziende (N)

 

7

58-64

Totale (ha)

 

9

65-73

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

74-82

10 ≤ 25

Aziende (N)

 

7

83-89

Totale (ha)

 

9

90-98

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

99-107

25 ≤ 50

Aziende (N)

 

7

108-114

Totale (ha)

 

9

115-123

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

124-132

50 ≤ 75

Aziende (N)

 

7

133-139

Totale (ha)

 

9

140-148

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

149-157

75 ≤ 90

Aziende (N)

 

7

158-164

Totale (ha)

 

9

165-173

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

174-182

90 ≤ 100

Aziende (N)

 

7

183-189

Totale (ha)

 

9

190-198

V.q.p.r.d. (ha)

 

9

199-207

100

Aziende (N)

 

7

208-214

Totale (ha)

 

9

215-223

V.q.p.r.d. (ha) (uguale al campo precedente)

 

9

224-232

Tabella 4

Per ogni registrazione vi sono tre varietà con la medesima struttura

4.1.   

Prima varietà

4.1.1.   

Varietà

La codificazione delle varietà è riportata nell'allegato III

vedi allegato III

4

6-9

4.1.2.   

Classi di età

Totale

superficie (ha)

 

9

10-18

Classe d'età 1

classificazione

10

2

19-20

superficie (ha)

 

9

21-29

Classe d'età 2

classificazione

20

2

30-31

superficie (ha)

 

9

32-40

Classe d'età 3

classificazione

30

2

41-42

superficie (ha)

 

9

43-51

Classe d'età 4

classificazione

40

2

52-53

superficie (ha)

 

9

54-62

Classe d'età 5

classificazione

41

2

63-64

superficie (ha)

 

9

65-73

Classe d'età 6

classificazione

45

2

74-75

superficie (ha)

 

9

76-84

Classe d'età 7

classificazione

21

2

85-86

superficie (ha)

 

9

87-95

Classe d'età 8

classificazione

22

2

96-97

superficie (ha)

 

9

98-106

4.2.   

Seconda varietà

4.2.1.

Varietà

vedi allegato III

4

107-110

4.2.2.   

Classi d'età

Totale (ha)

 

9

111-119

Classi d'età da 1 a 8

classificazione

 

8 campi da 2

120-207

superficie (ha)

 

8 campi da 9

4.3.   

Terza varietà

4.3.1.

Varietà

vedi allegato III

4

208-211

4.3.2.   

Classi d'età

Totale (ha)

 

9

212-220

Classi d'età da 1 a 8

classificazione

 

8 campi da 2

221-308

superficie (ha)

 

8 campi da 9

I campi di registrazione per varietà devono essere completati con degli zeri, quando tutte le classi non sono utilizzate.

Se nell'ultima registrazione vi è una sola (o due) varietà, l'informazione relativa alla varietà mancante (o alle varietà mancanti) deve essere indicata con degli zeri (bytes 107-308 o 208-308).

 

Codice

Cifre

Numero byte sul nastro

Tabella 5

5.1.   

Totale

Superficie (ha)

 

9

6-14

5.2.   

V.q.p.r.d.

Totale delle superfici (ha)

 

9

15-23

Classe di rendimento I

classificazione (2)

 

2

24-25

superficie (ha)

 

9

26-34

Classe di rendimento II

classificazione (2)

 

2

35-36

superficie (ha)

 

9

37-45

Classe di rendimento III

classificazione (2)

 

2

46-47

superficie (ha)

 

9

48-56

Classe di rendimento IV

classificazione (2)

 

2

57-58

superficie (ha)

 

9

59-67

Classe di rendimento V

classificazione (2)

 

2

68-69

superficie (ha)

 

9

70-78

5.3.   

Altri vini

Totale delle superfici (ha)

 

9

79-87

Classi di rendimento da I a V

classificazione (2)

 

5 campi da 2

88-142

superficie (ha)

 

5 campi da 9


(1)  Per questa tabella è opportuno che gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini di base mediante processi informatici trasmettano a Eurostat le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 357/79, su nastro magnetico.

(2)  I codici per questa classificazione di rendimento (numero e limiti) saranno fissati in seguito.


ALLEGATO II

UNITÀ GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 357/79

 

Codice

GERMANIA

(regioni viticole)

100

Ahr

101

Mittelrhein

102

Mosel-Saar-Ruwer

103

Nahe

104

Rheinhessen

105

Pfalz

106

Hessische Bergstraße

107

Rheingau

108

Württemberg

109

Baden

110

Franken

111

Saale-Unstrut

112

Sachsen

113

GRECIA

600

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

601

Κεντρική Μακεδονία

602

Δυτική Μακεδονία

603

Ήπειρος

604

Θεσσαλία

605

Ιόνια Νησιά

606

Δυτική Ελλάδα

607

Στερεά Ελλάδα

608

Αττική

609

Πελοπόννησος

610

Βόρειο Αιγαίο

611

Νότιο Αιγαίο

612

Κρήτη

613

SPAGNA

(province o regioni autonome)

700

Galicia

701

Principado de Asturias

702

Cantabria

703

País Vasco A (Territorio Histórico de Álava)

704

País Vasco B (Territorios Históricos de Guipúzcoa y Vizcaya)

705

Navarra

706

La Rioja

707

Aragón A (provincia de Zaragoza)

708

Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)

709

Catalunya A (provincia de Barcelona)

710

Catalunya B (provincia de Tarragona)

711

Catalunya C (provincias de Girona y Lleida)

712

Illes Balears

713

Castilla y León A (provincia de Burgos)

714

Castilla y León B (provincia de León)

715

Castilla y León C (provincia de Valladolid)

716

Castilla y León D (provincia de Zamora)

717

Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria)

718

Comunidad de Madrid

719

Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)

720

Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)

721

Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)

722

Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)

723

Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)

724

Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante)

725

Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón)

726

Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia)

727

Región de Murcia

728

Extremadura A (provincia de Badajoz)

729

Extremadura B (provincia de Cáceres)

730

Andalucía A (provincia de Cádiz)

731

Andalucía B (provincia de Córdoba)

732

Andalucía C (provincia de Huelva)

733

Andalucía D (provincia de Málaga)

734

Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)

735

Canarias

736

FRANCIA

(dipartimenti o gruppi di dipartimenti)

200

Aude

201

Gard

202

Hérault

203

Lozère

204

Pyrénées-Orientales

205

Var

206

Vaucluse

207

Bouches-du-Rhône

208

Gironde

209

Gers

210

Charente

211

Charente-Maritime

212

Ardèche

213

Aisne

214

Seine-et-Marne

215

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne

250

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

251

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

252

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

253

Bas-Rhin, Haut-Rhin

254

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort

255

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée

256

Deux-Sèvres, Vienne

220

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques

221

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

222

Corrèze, Haute-Vienne

223

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

224

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

257

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes

225

Corse-du-Sud, Haute-Corse

258

ITALIA

(province)

300

Torino

301

Vercelli

302

Novara

303

Cuneo

304

Asti

305

Alessandria

306

Biella

307

Verbano-Cusio-Ossola

308

Aosta

309

Imperia

310

Savona

311

Genova

312

La Spezia

313

Varese

314

Como

315

Sondrio

316

Milano

317

Bergamo

318

Brescia

319

Pavia

320

Cremona

321

Mantova

322

Lecco

323

Lodi

324

Bolzano-Bozen

325

Trento

326

Verona

327

Vicenza

328

Belluno

329

Treviso

330

Venezia

331

Padova

332

Rovigo

333

Pordenone

334

Udine

335

Gorizia

336

Trieste

337

Piacenza

338

Parma

339

Reggio nell'Emilia

340

Modena

341

Bologna

342

Ferrara

343

Ravenna

344

Forlì

345

Rimini

346

Massa Carrara

347

Lucca

348

Pistoia

349

Firenze

350

Livorno

351

Pisa

352

Arezzo

353

Siena

354

Grosseto

355

Prato

356

Perugia

357

Terni

358

Pesaro e Urbino

359

Ancona

360

Macerata

361

Ascoli Piceno

362

Viterbo

363

Rieti

364

Roma

365

Latina

366

Frosinone

367

Caserta

368

Benevento

369

Napoli

370

Avellino

371

Salerno

372

L'Aquila

373

Teramo

374

Pescara

375

Chieti

376

Campobasso

377

Isernia

378

Foggia

379

Bari

380

Taranto

381

Brindisi

382

Lecce

383

Potenza

384

Matera

385

Cosenza

386

Catanzaro

387

Reggio di Calabria

388

Crotone

389

Vibo Valentia

390

Trapani

391

Palermo

392

Messina

393

Agrigento

394

Caltanissetta

395

Enna

396

Catania

397

Ragusa

398

Siracusa

399

Sassari

400

Nuoro

401

Cagliari

402

Oristano

403

LUSSEMBURGO

(costituisce un'unità geografica)

500

AUSTRIA

900

Burgenland

901

Niederösterreich

902

Steiermark

903

Wien und die anderen Bundesländer

904

PORTOGALLO

800

Entre Douro e Minho

801

Trás-os-Montes

802

Beira Litoral

803

Beira Interior

804

Ribatejo e Oeste

805

Alentejo

806

Algarve

807

Região Autónoma dos Açores

808

Região Autónoma da Madeira

809

REGNO UNITO

(costituisce un’unità geografica)

550


ALLEGATO III

CODICE DELLE VARIETÀ PARTICOLARI DI UVE DA VINO PER LA TRASMISSIONE ALL'EUROSTAT DEI RISULTATI DELLE INDAGINI STATISTICHE SULLE SUPERFICI VITICOLE

[Regolamento (CEE) n. 357/79]

Varietà

Codice

Singole varietà (da specificare)

Nere

1000-1799

Totale

1800

Bianche ed altri colori

2000-2799

Totale

2800

Totale delle singole varietà

3800

Altre varietà

Nere

1900

Bianche ed altri colori

2900

Totale

3900

Totale delle varietà

Nere

1999

Bianche ed altri colori

2999

Totale

3999


ALLEGATO IV

Decisione abrogata e sue modificazioni successive

Decisione 79/491/CEE della Commissione

(GU L 129 del 28.5.1979, pag. 9)

Decisione 85/620/CEE della Commissione

(GU L 379 del 31.12.1985, pag. 1)

Decisione 96/20/CE della Commissione

(GU L 7 del 10.1.1996, pag. 6)

Decisione 1999/661/CE della Commissione

(GU L 261 del 7.10.1999, pag. 42)


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 79/491/CEE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato V


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/72


DECISIONE 2006/718/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

che attua la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2006/276/PESC, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC che ha confermato le misure restrittive esistenti nei confronti delle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale verificatesi durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di quelle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi loro associati.

(2)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/362/PESC che modifica la posizione comune 2006/276/PESC volta ad imporre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone summenzionate, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi loro associati.

(3)

A norma della posizione comune 2006/276/PESC, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive e ha deciso, alla luce dei recenti sviluppi, di estenderle anche ad altri individui responsabili della repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Gli elenchi contenuti negli allegati III e IV della posizione comune 2006/276/PESC dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della posizione comune 2006/276/PESC sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2006/362/PESC (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 45).


ALLEGATO

«

ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Cognome (traslitterazione inglese)

Cognome (grafia bielorussa)

Cognome (traslitterazione russa)

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Numero di passaporto

Carica

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, regione di Vitebsk

 

 

Presidente

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, distretto di Pinsk

 

 

Capo dell'amministrazione presidenziale

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Vice capo dell'amministrazione presidenziale

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

Pralaskouski Aleh Vitoldavich,

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

 

 

Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministro dell'istruzione

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministro dell'informazione

Golovanov Viktor Grigoryevich

Halavanau Viktar Ryhoravich,

Галаванаў Віктар Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministro della giustizia

Zimovsky Alexander

Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

 

 

Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, regione di Mogilev, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Presidente della Camera bassa del Parlamento

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, regione di Mogilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, regione di Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membro della camera alta, capo dell'Unione repubblicana della gioventù bielorussa (BRSM)

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, regione di Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, regione di Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procuratore generale

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Regione di Ryazan, Russia

 

 

Primo vice presidente della Corte economica

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Vice procuratore generale

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, regione di Gomel,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Presidente del KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Primo vice presidente del KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Capo della federazione dei sindacati

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

regione di Minsk

 

 

Presidente della CEC della regione di Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russia

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Presidente della CEC della città di Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Vitebsk

Rybakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Giudice presso il tribunale del distretto Moskovsky di Minsk

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Бортнік Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procuratore

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Ясіновіч Леанід Станіслававіч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, regione di Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP 0515811

Giudice presso il tribunale del distretto di Tsentralny di Minsk

Migun Andrei Arkadevich

Мігун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procuratore

ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, bis

Cognome (traslitterazione inglese)

Cognome (grafia bielorussa)

Cognome (traslitterazione russa)

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Numero di passaporto

Carica

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, regione di Vitebsk

 

 

Presidente

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, distretto di Pinsk

 

 

Capo dell'amministrazione presidenziale

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Vice capo dell'amministrazione presidenziale

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

Pralaskouski Aleh Vitoldavich,

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

 

 

Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministro dell'istruzione

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministro dell'informazione

Golovanov Viktor Grigoryevich

Halavanau Viktar Ryhoravich,

Галаванаў Віктар Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministro della giustizia

Zimovsky Alexander

Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

 

 

Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Presidente della Camera bassa del Parlamento

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich),

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, regione di Mogilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, regione di Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membro della camera alta, capo dell'Unione repubblicana della gioventù bielorussa (BRSM)

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, regione di Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, regione di Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procuratore generale

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Regione di Ryazan, Russia

 

 

Primo vice presidente della Corte economica

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Vice procuratore generale

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, regione di Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Presidente del KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Primo vice presidente del KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Capo della federazione dei sindacati

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

regione di Minsk

 

 

Presidente della CEC della regione di Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russia

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Presidente della CEC della città di Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Regione di Grodno

 

 

Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

 

 

Capo delle forze speciali del Ministero dell'interno (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

7.2.1956

 

 

 

Ministro dell'interno

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Regione di Minsk)

 

 

Presidentessa della Commissione elettorale centrale

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (Regione di Minsk)

 

 

Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni

Rybakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Giudice presso il tribunale del distretto Moskovsky di Minsk

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Бортнік Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procuratore

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Ясіновіч Леанід Станіслававіч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, regione di Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP 0515811

Giudice presso il tribunale del distretto di Tsentralny di Minsk

Migun Andrei Arkadevich

Мігун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procuratore

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