ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
24 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1581/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Direttiva 2006/85/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon ( 1 )

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informativa sulla data di entrata in vigore dell'Accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

6

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2006, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan

7

 

*

Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2006, che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

15

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la raccomandazione 2000/473/Euratom sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania [notificata con il numero C(2006) 4931]

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.10.2006   

IT

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L 293/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

64,3

096

31,1

204

40,0

999

45,1

0707 00 05

052

109,1

096

30,8

999

70,0

0709 90 70

052

101,1

204

47,7

999

74,4

0805 50 10

052

66,9

388

65,7

524

58,0

528

57,4

999

62,0

0806 10 10

052

92,5

400

192,3

999

142,4

0808 10 80

388

79,4

400

113,1

404

100,0

800

138,3

804

140,2

999

114,2

0808 20 50

052

109,0

400

199,1

720

51,9

999

120,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.10.2006   

IT

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L 293/3


DIRETTIVA 2006/85/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include il fenamifos e l’etefon.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il fenamifos i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 27 novembre 2003. Per l’etefon i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 21 aprile 2004.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 13 gennaio 2006 per il fenamifos e il 24 aprile 2006 per l’etefon sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione per il fenamifos e l’etefon.

(4)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti fenamifos ed etefon possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.

(5)

È opportuno che trascorra un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a conformarsi ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.

(6)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano riesaminare le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti fenamifos ed etefon, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o ritirare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

Le esperienze tratte dalle precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari di autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare altre difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia nessun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 gennaio 2008 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il fenamifos e l’etefon.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il fenamifos e l’etefon, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenamifos ed etefon o come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il fenamifos e l’etefon. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fenamifos ed etefon come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2011; o

b)

nel caso di un prodotto contenente fenamifos ed etefon come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2011 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/75/CE della Commissione (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 62, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamiphos (ultimato: 13 gennaio 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 67, 1-61, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethephon (ultimato: 24 aprile 2006).


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

«N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

143

Fenamifos

Numero CAS 22224-92-6

Numero CIPAC 692

(RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate

≥ 940 g/kg

1o agosto 2007

31 luglio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fenamifos, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

In tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

144

Etefon

Numero CAS 16672-87-0

Numero CIPAC 373

2-chloroethyl-phosphonic acid

≥ 910 g/kg (materiale tecnico)

Le impurità di fabbricazione MEPHA (mono 2-cloroetil estere, 2-cloroetil acido fosfonico) e 1,2-dicloroetano presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 20 g/kg e 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

1o agosto 2007

31 luglio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etefon, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le caratteristiche della sostanza attiva si trovano nelle relazioni di riesame.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/6


Informativa sulla data di entrata in vigore dell'Accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone (1)

La Comunità europea e il Governo delle Isole Salomone si sono reciprocamente notificati, rispettivamente il 28 giugno e il 9 ottobre 2006, il completamento delle rispettive procedure di adozione.

L'accordo è conseguentemente entrato in vigore in data 9 ottobre 2006 a norma del suo articolo 16.


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 33.


Commissione

24.10.2006   

IT

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L 293/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2006

recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan

(2006/713/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 6 agosto 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 24 giugno 2005 dal CECMA («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria totale di DVD+/-Rs. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, giudicati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta il denunziante, i produttori denunzianti, altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori nei paesi interessati, gli importatori, i distributori, i dettaglianti e le organizzazioni dei consumatori nella Comunità, citati nella denuncia come parti interessate, e i rappresentanti dei paesi interessati.

(4)

Per consentire ai produttori esportatori dell'RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Quindici società hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta stabilisca che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.

(5)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, denunzianti inclusi, a tutti gli altri produttori comunitari noti, ai produttori esportatori nei paesi interessati e agli importatori, dettaglianti e distributori. I questionari sono stati inviati anche a produttori esportatori in Giappone, considerato il paese di riferimento adeguato, sostitutivo a Taiwan, per stabilire un valore normale per i produttori esportatori nella RPC ai quali non possa essere applicato il TEM. Il potenziale paese di riferimento è stato cambiato in seguito alle riserve sollevate dalle parti interessate, prevalentemente in relazione al fatto che in passato si era constatato del dumping relativo ai principali esportatori di Taiwan di un prodotto simile e, in certa misura, intercambiabile. Hanno risposto al questionario ventidue produttori esportatori nei paesi interessati, tutti i produttori denunzianti, un altro produttore comunitario, otto importatori indipendenti, un distributore e sette dettaglianti (uno dei quali è anche commerciante all’ingrosso).

(6)

Dato l’elevato numero di risposte pervenute dalla RPC (nove gruppi di imprese) e da Taiwan (undici imprese), si è proceduto ad un campionamento in tali due paesi, come previsto nell’avviso di apertura. Conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, il campione si è basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che è stato possibile adeguatamente esaminare entro il periodo di tempo disponibile. I campioni selezionati consistevano rispettivamente in quattro produttori esportatori cinesi, rappresentanti il 79 % del volume delle esportazioni, realizzato dalle parti cinesi che hanno collaborato, e in cinque produttori esportatori taiwanesi, rappresentanti il 97 % del volume delle esportazioni, realizzato dalle parti taiwanesi che hanno collaborato. Le autorità cinesi e taiwanesi sono state consultate, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, e non hanno mosso obiezioni. Per quanto riguarda Hong Kong, non è stato necessario effettuare un campionamento.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Computer Support Italcard s.r.l. (Milano, Italia)

Manufacturing Advanced Media (Mulhouse, Francia)

TDK Recording Media Europe (Lussemburgo)

Sony DADC (Salisburgo, Austria).

b)

Produttori esportatori a Hong Kong

UME Disc Ltd.

China Shing Manufacturing

MDA Technology Ltd.

Giant Base Technology Ltd.

Pop Hero Holdings Ltd.

Wealth Fair Investment Ltd.

c)

Produttori esportatori a Taiwan

Prodisc Technology, Inc (Taipei, Taiwan)

Daxon Technology (Taipei, Taiwan).

d)

Importatori indipendenti e distributori

Verbatim Ltd (Londra, Regno Unito)

Maxell Europe Ltd (Londra, Regno Unito)

Philips Recordable Media (Wiesbaden, Germania)

Sony France S.A. (Parigi, Francia)

Ingram Micro Distribution GmbH (Monaco, Germania)

SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Germania)

Intenso GmbH (Vechta, Germania)

Emtec International S.p.a. (Parigi, Francia).

e)

Commercianti all’ingrosso/dettaglianti

Metro Group Buying GmbH.

f)

Dettaglianti

Carrefour Marchandises Internationales (Parigi, Francia)

El Corte Inglés S.A. (Madrid, Spagna)

FNAC S.A. (Parigi, Francia).

g)

Produttore nel paese di riferimento

Taiyo Yuden, (Takasaki, Giappone).

(8)

Si rammenta che nel corso dell’inchiesta non sono state istituite misure provvisorie. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava la decisione di non istituire misure provvisorie. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

(9)

Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

3.   Periodo dell'inchiesta

(10)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (in appresso «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito: «periodo in esame»).

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

4.1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto in esame è il disco digitale versatile registrabile (DVD-/+R) originario della RPC, di Hong Kong e di Taiwan, dichiarati di norma al codice NC ex 8523 90 30 (codice NC dal 1o gennaio 2006). Tale codice si applica a prodotti con una capacità di registrazione superiore a 900 megabyte, ma inferiore o pari a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo. Il prodotto in questione appartiene all’industria dei supporti per la registrazione.

(12)

Un DVD-R è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali consistente in un disco in policarbonato, rivestito di uno strato di colorante. I DVD+/-R constano normalmente di due substrati di policarbonato dello spessore di 0,6 mm e con un diametro massimo di 120 mm, incollati tra loro. La registrazione su tali dischi può essere effettuata in varie fasi, ma non può essere cancellata. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali, musica e video. La registrazione avviene esponendo lo strato di colorante ad un raggio laser infrarosso all'interno di un registratore di DVD-R (masterizzatore).

(13)

Esistono due diversi modelli di DVD, ossia DVD minus R («DVD-R») e DVD plus R («DVD+R»). A seconda del gruppo societario che ha messo a punto per primo i diversi modelli, i produttori optano normalmente per la produzione di DVD+R o DVD-R (DVD-R è, ad esempio, un modello di prodotto finanziato dal gruppo «DVD Forum» di cui faceva parte anche il produttore giapponese Panasonic). Attualmente, la maggior parte dei produttori fabbricano e commercializzano entrambi i modelli e quasi tutti i lettori DVD sono in grado di leggere sia DVD-R che DVD+R.

(14)

I DVD+/-R si distinguono per le loro caratteristiche esterne, il tipo di dati memorizzati, la capacità di memorizzazione, lo strato di metallo riflettente e la presenza o meno di una dicitura. Esistono, inoltre, diverse velocità di registrazione dei DVD+/-R, da 4×, 8×, 16× o superiore.

(15)

Il prodotto è in vendita in diversi quantità. I DVD+/-R sono in commercio in diversi tipi di confezioni, in parte in contenitori per CD normali o sottili contenenti un CD-R, «pile» da 10 a 100 CD-R su un perno e imballati in plastica termocontrattile, scatole metalliche da 10 a 100 CD-R, buste contenenti un CD-R imballato in cellofan, scatole di cartone, ecc.

(16)

La capacità utilizzabile per DVD+/-R monostrato e di 4,7 gigabyte («GB»), mentre nel DVD+/-R a doppio strato la capacità di memorizzazione dei dati è raddoppiata a 9,4 GB.

(17)

Il fatto che la qualità dei vari tipi di DVD+/-R venduti possa differire non comporta differenze significative nelle loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre, l’inchiesta ha confermato che tutti i DVD+/-R hanno la stessa destinazione particolare. Ai fini della presente inchiesta essi sono pertanto considerati come un unico prodotto.

4.2.   Prodotto simile

(18)

L’inchiesta ha rivelato che non esistono differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base e negli usi tra il prodotto in esame e i DVD+/-R in quanto

è prodotto e venduto nel mercato interno nei paesi interessati,

è prodotto dai produttori denunzianti e da altri produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario,

è prodotto e venduto nel mercato interno nel paese di riferimento (Giappone) ai fini della determinazione del valore normale in relazione alle importazioni dalla RPC.

(19)

Si conclude pertanto che tutti i tipi di DVD+/-R costituiscono un unico prodotto e vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

B.   DUMPING, PREGIUDIZIO E NESSO DI CAUSALITÀ

(20)

L’inchiesta ha accertato l’esistenza di pratiche di dumping e il pregiudizio che ne deriva. Tuttavia, alla luce delle conclusioni esposte in appresso, non occorre approfondire ulteriormente tali risultanze.

C.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

5.   Osservazioni di carattere generale

(21)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping in questo caso particolare. È stato perciò valutato l'impatto di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e sono state esaminate altresì le conseguenze della mancata adozione di misure.

(22)

La definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria ha applicato i criteri enunciati all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(23)

In questo caso, costitutive dell’industria comunitaria sono state considerate le seguenti imprese collegate:

Computer Support Italcard s.r.l. («CSI»)

Manufacturing Advanced Media («MAME»).

(24)

Nella denuncia figura in qualità di denunciante un’altra impresa. Tuttavia, è stato constatato che tale impresa importava dai paesi interessati una parte importante, rispetto alla produzione totale, del prodotto interessato nel corso del periodo dell'inchiesta. Tali importazioni hanno riguardato un lungo periodo. Inoltre, si è constatato che tale società esercitava il grosso delle sue attività al di fuori della Comunità. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, tale società è stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria.

(25)

Inoltre, un altro produttore ha cooperato a pieno titolo. Tuttavia, è stato constatato che tale società importava dai paesi interessati una parte importante, rispetto alla produzione totale, del prodotto interessato nel corso del periodo dell'inchiesta. Si è constatato che tali importazioni avevano avuto luogo per lungo tempo. Come precisato nel considerando 24, anche tale società, in quanto parte di un gruppo di imprese, esercitava le sue attività principali al di fuori della Comunità. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, anche tale società è stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria.

(26)

Infine, in seguito alla liquidazione di una delle due società rimanenti alla fine del periodo d'inchiesta, è stata presa in considerazione la possibilità di escludere questa impresa dalla definizione dell’industria comunitaria. Tuttavia, sulla base delle conclusioni esposte in appresso, non si è ritenuto necessario prendere una decisione in merito.

(27)

Di conseguenza, solo CSI e MAME, la cui produzione globale rappresenta l’88 % del totale della produzione comunitaria stimata, costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

6.   Interessi dell'industria comunitaria, degli importatori indipendenti, degli utilizzatori e dei consumatori

(28)

Sulla base delle informazioni raccolte presso le parti interessate, l'evoluzione del consumo totale nella comunità e le quote di mercato dell'industria comunitaria nel corso del periodo considerato sono state le seguenti:

Consumo nell’UE

Migliaia di unità

2002

2003

2004

Periodo d'inchiesta

Consumo totale UE

10 570

602 390

1 575 562

1 687 509

Indice (2002 = 100)

100

5 700

14 906

15 965

Il consumo totale nell'UE del prodotto interessato è cresciuto drasticamente di circa 16 000 punti percentuali.

Quote di mercato nel mercato comunitario

 

2002

2003

2004

Periodo d'inchiesta

Industria comunitaria

0 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

Produttori che hanno cooperato esclusi dalla definizione della produzione comunitaria (vedasi i considerando 24 e 25)

6,3 %

1,0 %

3,1 %

5,1 %

Altri produttori comunitari che non hanno cooperato e tuttora in attività (stima)

0 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Importazioni dai paesi interessati

93,7 %

87,6 %

89,0 %

86,1 %

Importazioni da altri paesi terzi

0 %

10,5 %

7,1 %

7,8 %

(29)

Dagli elementi suindicati emerge che la quota dell'industria comunitaria nel mercato comunitario, partita da 0 % nel 2000, nel corso del periodo d’inchiesta risultava ancora solo dello 0,8 %. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati nel corso del periodo d'inchiesta è scesa, ma risultava ancora pari all’87 %. La perdita di quota di mercato corrispondeva sostanzialmente alla crescita delle importazioni dai paesi terzi.

(30)

Il denunziante ha sostenuto che alcuni produttori, che non hanno cooperato e hanno cessato le loro attività nel corso del periodo d'inchiesta o successivamente a questo, potevano riprendere la loro produzione, qualora fossero istituite delle misure. Tuttavia, in mancanza di informazioni provenienti direttamente dai produttori che non hanno cooperato, che potrebbero confermare tali presunte intenzioni, o di altri elementi a suffragio di tale affermazione, questa argomentazione non può essere accolta. Si è inoltre sottolineato che, anche se queste imprese dovessero riprendere la produzione, questa sarà, molto probabilmente, nettamente inferiore agli ingenti volumi provenienti dai paesi interessati.

(31)

Inoltre, dagli elementi suindicati, sembra evidente che la produzione di DVD+/-R da parte dell'industria comunitaria è cominciata tardi rispetto agli esportatori nei paesi interessati. E’ altamente improbabile che l'imposizione di misure consentirà all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi per raggiungere un livello di redditività che le consenta di sopravvivere o, in alternativa, di accrescere le vendite per ridurre i costi di produzione e di beneficiare in tal modo delle economie di scala. L'evoluzione nel corso del periodo considerato rivela che l'industria comunitaria non è stata mai in grado di acquisire una quota di mercato sostanziale e la perdita di quota di mercato da parte dei paesi interessati è stata ripresa quasi interamente dalle importazioni dai paesi terzi. Inoltre, due delle quattro imprese che hanno collaborato hanno rinunciato ai loro interessi in quanto produttori comunitari e sono divenuti importatori di DVD+/-R dai paesi interessati. In tali circostanze, è altamente improbabile che il resto dell'industria comunitaria sia redditizia e possa trarre profitto dall'imposizione di misure anti dumping.

(32)

Tutti gli importatori, i distributori e la maggior parte dei dettaglianti hanno sostenuto che, in caso di introduzione di misure, il conseguente aumento dei costi dovrà essere sostenuto da uno o più livelli della catena di distribuzione (con conseguente significativo calo dei loro rispettivi margini) o si ripercuoterà sui consumatori (con probabili effetti negativi anche sul consumo totale di DVD+/-R) oppure andrà condivisa da entrambi.

(33)

La probabile reazione di importatori, distributori e dettaglianti all'aumento dei costi in seguito all'istituzione di misure dipenderà dalla situazione del singolo Stato membro. In taluni Stati membri, la domanda di DVD+/-R subisce già la pressione dei «tributi speciali» sui supporti registrabili (una tassa che aumenta in maniera sensibile il prezzo al dettaglio per il consumatore). In questo caso, i consumatori di DVD+/-R potrebbero non essere disposti a pagare di più a motivo dei dazi anti dumping in quanto il prezzo al dettaglio è già di per se elevato. L'intero costo delle misure dovrebbe essere verosimilmente sostenuto dalla catena di distribuzione onde evitare che i consumatori si rivolgano in misura sempre maggiore ad altri mezzi di stoccaggio, quali dischi duri e chiavi USB. Dal momento che la crescita dei prezzi applicati da importatori/grossisti a tali paesi può essere stimata all’incirca del 4 %, l’istituzione di dazi antidumping ridurrà sensibilmente il margine già scarso.

(34)

Di contro, negli Stati membri con i tributi speciali più bassi (o inesistenti), è più probabile che la crescita dei costi si ripercuota in gran parte sui consumatori. Pertanto, l'effetto relativo delle misure anti dumping risulterà in questa ipotesi maggiore, in quanto l'aumento dei prezzi sarà relativamente maggiore. Di conseguenza, il consumo potrebbe calare in quanto i consumatori sarebbero incitati a rivolgersi a prodotti sostitutivi.

(35)

Da quanto suddetto si evince che la politica dei prezzi praticata da importatori, distributori e dettaglianti varierà a seconda della situazione dello Stato membro. Nondimeno è evidente che tutti subiranno le conseguenze negative dell'introduzione di misure antidumping, sia per il calo dei margini che per la diminuzione dei volumi di vendita. Inoltre, nella misura in cui l'aumento dei costi per le misure antidumping si ripercuoterà sui consumatori, anche questi ne saranno svantaggiati.

(36)

Varie parti interessate hanno dichiarato che l'effetto di qualsivoglia misura sull'industria comunitaria sarà annullato dal rischio che il consumo di DVD+/-R, in ogni caso, cali a vantaggio di altri prodotti di stoccaggio quali dischi duri su lettori DVD e chiavi USB. In realtà, dall'inchiesta risulta che la tecnologia nel mercato dei prodotti di stoccaggio di memoria evolve con rapidità e che i nuovi prodotti offrono una maggiore capacità di memoria, a cui si aggiungono, nel caso delle chiavi USB, anche le dimensioni ridotte.

(37)

Si è sostenuto inoltre che la situazione dell'industria comunitaria subirebbe le conseguenze della condotta abusiva di taluni produttori esportatori in posizione dominante, che hanno praticato una politica dei prezzi sottocosto, impedendo in tal modo all'industria comunitaria di crearsi una presenza importante sul mercato. Va sottolineato innanzitutto che il diritto comunitario in materia di concorrenza non prevede una decisione o un'inchiesta in merito ad abuso di posizione dominante, nè il denunciante ha fatto riferimento ad una decisione pertinente nel quadro del diritto nazionale in materia. In secondo luogo, l’inchiesta ha rivelato la presenza di un gran numero di operatori, in Europa e nel mondo, nel mercato del prodotto rilevante. Nell'ambito dell’inchiesta, non è stato dimostrato che gli operatori, da soli o con altri partner, detengano una quota di mercato sufficientemente importante da dimostrarne la posizione dominante. Inoltre, non è stato neppure provato che le imprese siano tanto forti economicamente da impedire un'effettiva concorrenza. Infine, nulla sta ad indicare perdite significative da parte degli esportatori interessati, che testimonino la pratica di una politica a prezzi sottocosto. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(38)

Inoltre, se l'articolo 21 del regolamento di base si riferisce, di fatto, alla necessità di considerare attentamente la necessità di rimediare agli effetti della distorsione degli scambi, causati da dumping pregiudizievole, e di ripristinare un’effettiva concorrenza, tale disposizione particolare deve essere letta nel quadro globale dell'interesse della Comunità, come previsto dall'articolo su indicato. Pertanto, gli effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure a tutte le parti interessate vanno esaminati e bilanciati. A tale proposito va sottolineato che sul mercato mondiale e, in una certa misura, anche sul mercato comunitario sono presenti molti altri esportatori e produttori in concorrenza tra loro. Anche in una prospettiva a medio termine, l'industria comunitaria avrà poche possibilità di approfittare pienamente di eventuali misure, dal momento che è prevedibile che altri paesi terzi aumentino considerevolmente la loro partecipazione al mercato comunitario.

(39)

Tenuto conto della relativa maturità del mercato dei DVD+/-R, sembra alquanto remota la prospettiva dell'industria comunitaria di acquisire una posizione di forza a corto e a medio termine, in particolare in termini di quota di mercato, di capacità di produzione o di tecnologia, qualora venissero istituite delle misure. Quanto al resto, l'imposizione di misure interesserebbe il 90 % circa dei consumi del prodotto in questione nell’UE del prodotto in questione e sarebbe penalizzante per importatori, distributori, dettaglianti e consumatori. In tali circostanze, l'imposizione di misure antidumping sarebbe sproporzionata.

(40)

In base a quanto sopra, si può concludere che l'imposizione di misure avrebbe effetti negativi sostanziali su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori del prodotto in questione e che l'industria comunitaria non ne trarrebbe vantaggi significativi. L'istituzione di misure è considerata pertanto eccessiva e contraria all'interesse della Comunità.

7.   Conclusioni relative all’interesse della Comunità

(41)

Date le premesse, vi sono validi motivi, fondati sull'interesse della Comunità, per non istituire misure antidumping nei confronti delle importazioni di DVD+/-R dai paesi interessati.

D.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(42)

In tali circostanze, il procedimento è chiuso, nell’interesse della Comunità, per quanto riguarda le importazioni di DVD+/-R dai paesi interessati.

(43)

I denunzianti e le altre parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende chiudere il presente procedimento. Successivamente i denunzianti hanno comunicato i loro punti di vista che non sono risultati, tuttavia, tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il procedimento anti-dumping riguardante le importazioni di dischi digitali versatili registrabili («DVD+/-R») originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan, di cui al codice NC ex 8523 90 30 (codice NC a decorrere dal 1o gennaio 2006) è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 192 del 6.8.2005, pag. 12.


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

(2006/714/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 215/2002, del 28 gennaio 2002 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), di cui al codice NC 7202 70 00 («prodotto in esame»). L’aliquota del dazio antidumping è del 22,5 %.

(2)

La Commissione è stata informata di una modifica delle condizioni di mercato avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 1999 al 30 settembre 2000) che potrebbe giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore, in conformità all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha esaminato se tale sospensione fosse giustificata.

B.   MOTIVAZIONE

(3)

L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possano essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. A norma del medesimo articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

(4)

Eurofer, a nome di numerosi utilizzatori del prodotto in esame, ha affermato che nel periodo successivo all’inchiesta le condizioni di mercato sono cambiate. I denunzianti dell’inchiesta iniziale e altri produttori comunitari del prodotto in esame, rappresentati da Euroalliages, hanno commentato queste affermazioni ed ha avuto luogo uno scambio di opinioni contrastanti.

(5)

In seguito all’adozione definitiva delle misure nel febbraio 2002, le importazioni cinesi sono diminuite considerevolmente. Le statistiche di Eurostat indicano un calo da circa 12 000 t nel 2001 all’assenza totale di importazioni nel periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006. Euroalliages ha calcolato un grado maggiore di penetrazione, con importazioni che superano le 1 000 t basandosi sull’affermazione che certe importazioni dichiarate originarie dei Paesi Bassi sarebbero in realtà cinesi. In ogni caso, anche alla luce di questa supposizione, è evidente il calo incisivo di penetrazione delle importazioni.

(6)

Le importazioni da altri paesi terzi sono invece aumentate da circa 2 700 a 10 700 t, compensando parzialmente il calo delle importazioni cinesi. Il consumo è aumentato del 14 %.

(7)

Nella Comunità i prezzi di mercato sono aumentati da circa 8 EUR/kg nel PI iniziale a circa 80 EUR/kg nel 2005 e ammontano a circa 60 EUR/kg nel 2006. Queste tendenze possono essere constatate anche sui maggiori mercati del mondo.

(8)

Oltre ai fattori indicati dalle parti, il motivo principale di quest’aumento dei prezzi sembra essere la mancanza di capacità di arrostimento, vale a dire di capacità di trasformare il concentrato di molibdeno in ossido di molibdeno (in seguito convertito in ferro molibdeno). Questo fattore determinante spiega in larga misura gli aumenti di prezzo e lo squilibrio tra domanda e offerta generati sul mercato comunitario. In base alle informazioni presentate, pare che la mancanza di capacità di arrostimento sarà probabilmente superata nel 2007 con l’entrata in funzione di una nuova capacità.

(9)

Per quanto riguarda l’industria comunitaria, va notato che la sua situazione è migliorata in seguito all'istituzione delle misure. Le vendite e i volumi di produzione sono aumentati rispettivamente del 25 % e 5 %, raggiungendo una quota di mercato del 26 % circa. Anche la redditività è migliorata. Sebbene non abbia raggiunto in modo costante il livello di redditività normale del 5 % stabilito dall’inchiesta iniziale, l’industria comunitaria ha comunque guadagnato fino a 5 punti percentuali, diventando redditizia.

(10)

I prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi hanno seguito la stessa tendenza al rialzo descritta sopra, il che indica che in caso di sospensione delle misure è improbabile che diminuiscano a breve termine in misura tale da far riemergere il pregiudizio.

(11)

Non sono state riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell'interesse comunitario.

C.   CONCLUSIONI

(12)

In conclusione, dati il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, l'elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta iniziale, nonché l'asserito squilibrio tra domanda e offerta del prodotto in esame, si ritiene che sia improbabile che il pregiudizio connesso con le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(13)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all'industria comunitaria la sua intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti, dandole la possibilità di presentare osservazioni. L'industria comunitaria non si è opposta a tale sospensione.

(14)

La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per sospendere il dazio antidumping istituito sul prodotto in esame. Il dazio antidumping istituito con il regolamento n. 215/2002 deve pertanto essere sospeso per un periodo di nove mesi.

(15)

La Commissione seguirà l'evoluzione delle importazioni e dei prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, la ripresa di maggiori volumi d’importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione ripristinerà il dazio antidumping abrogando la presente decisione di sospensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno, di cui al codice NC 7202 70 00, originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio, è sospeso per un periodo di nove mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1.


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/17


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che adegua la raccomandazione 2000/473/Euratom sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

[notificata con il numero C(2006) 4931]

(2006/715/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le alte parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente la raccomandazione 2000/473/Euratom della Commissione, dell’8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione (1),

RACCOMANDA:

1)

La raccomandazione 2000/473/Euratom è modificata conformemente all'allegato della presente raccomandazione.

2)

La presente raccomandazione entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

3)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 27.7.2000, pag. 37. Raccomandazione modificata dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

AMBIENTE

RADIOPROTEZIONE

32000 H 0473: raccomandazione 2000/473/Euratom della Commissione, dell’8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione (GU L 191 del 27.7.2000, pag. 37), modificata da:

12003 T: atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Nell’allegato II, si aggiunge alla tabella:

«BG

Bulgaria

 

RO

Romania»

 

e la carta è sostituita dalla carta seguente:

«Definizione delle regioni geografiche

Image Image».