ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
19 ottobre 2006


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2006, del 7 luglio 2006, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

50

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 76/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2006 del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, per quanto riguarda il canfene clorurato (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che modifica le condizioni di autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo dei coccidiostatici (6),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1980/2005, (CE) n. 2036/2005 e (CE) n. 2037/2005 e delle direttive 2005/86/CE e 2005/87/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 91.

(2)  GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3.

(3)  GU L 318 del 6.12.2005, pag. 16.

(4)  GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19.

(5)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(6)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.

1.

Al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 2037: regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21).»

2.

Al punto 1zq [regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).»

3.

Al punto 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32005 R 2037: regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21).»

4.

Al punto 1zze [regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32005 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).»

5.

Dopo il punto 1zzr [regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«lzzs.

32005 R 2036: regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).»

6.

Al punto 33 [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 L 0086: direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 16)

32005 L 0087: direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19).»


19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 77/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 20/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (9).

(10)

La direttiva 2005/55/CE abroga, con effetto dal 9 novembre 2006, le direttive 88/77/CEE (10), 91/542/CEE (11), 96/1/CE (12), 1999/96/CE (13) e 2001/27/CE (14), che vengono incorporate nell’accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi dell’accordo con effetto dal 9 novembre 2006,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/39/CE, 2005/40/CE, 2005/41/CE, 2005/55/CE, 2005/83/CE, 2005/66/CE, 2005/64/CE e 2005/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (15) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 30.

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149.

(5)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 305 del 24.11.2005, pag. 32.

(7)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37.

(8)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.

(9)  GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.

(10)  GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.

(11)  GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1.

(12)  GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1.

(13)  GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

(14)  GU L 107 del 18.4.2001, pag. 1.

(15)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.

1.

Il paragrafo 1 della parte introduttiva è soppresso e il paragrafo 2 diventa il paragrafo 1.

2.

Con effetto dal 9 novembre 2006, nel nuovo paragrafo 1 della parte introduttiva sono soppresse le parole «91/542/CEE» e le parole «direttiva 97/24/CE» sono sostituite con le parole «direttive 97/24/CE e 2005/55/CE».

3.

Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 L 0066: direttiva 2005/66/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37)

32005 L 0064: direttiva 2005/64/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).»

4.

Al punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0083: direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005 (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 32).»

5.

Al punto 16 (direttiva 74/408/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0039: direttiva 2005/39/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143).»

6.

Al punto 20 (direttiva 76/115/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0041: direttiva 2005/41/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149).»

7.

Al punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0040: direttiva 2005/40/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146).»

8.

Dopo il punto 45zh (direttiva 2005/49/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:

«45zi.

32005 L 0039: direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143).

45zj.

32005 L 0040: direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146).

45zk.

32005 L 0041: direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149).

45zl.

32005 L 0055: direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da:

32005 L 0078: direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005 (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nell’allegato I, alla nota relativa al punto 5.1.3 è aggiunto il seguente testo:

“IS = Islanda, FL = Liechtenstein, 16 = Norvegia”.

45zm.

32005 L 0066: direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Al punto 3.2.1 dell’allegato II viene aggiunto il testo seguente:

“IS per l’Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”.

45zn.

32005 L 0064: direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10)

45zo.

32005 L 0078: direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Al punto 1 dell’allegato V viene aggiunto il testo seguente:

“IS per l’Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”».

9.

Il testo del punto 44 (direttiva 88/77/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 9 novembre 2006.


19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 78/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2006 del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1822/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i nitrati in alcuni ortaggi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54zn [regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:

«—

32005 R 1822: regolamento (CE) n. 1822/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 11).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

La parola “Norvegia” viene inserita dopo la parola “Paesi Bassi” all’articolo 3 ter, paragrafo 1, e dopo la parola “Irlanda” all’articolo 3 ter, paragrafo 2, primo comma.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1822/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 94.

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 11.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 79/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2006 del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo i punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0048: direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005 (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 94.

(2)  GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 80/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acetato di flugestone (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 1911: regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005 (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1911/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 37.

(2)  GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 81/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 15v (direttiva 2004/33/CE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«15va.

32005 L 0061: direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 32).

15vb.

32005 L 0062: direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (GU L 256, dell’1.10.2005, pag. 41).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 37.

(2)  GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 32.

(3)  GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 41.

(4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 82/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 29/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0080: direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005 (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/80/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 44.

(2)  GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 83/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3i (decisione 2005/323/CE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«3j.

32005 D 0718: decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/718/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 92 del 30.3.2006, pag. 28.

(2)  GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 84/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/403/CE della Commissione, del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/484/CE della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/823/CE della Commissione, del 22 novembre 2005, che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (5),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.

1.

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio), viene aggiunto nel 59o trattino (decisione 2001/671/CE della Commissione) il testo seguente:

«—

32005 D 0823: decisione 2005/823/CE della Commissione, del 22 novembre 2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53).»

2.

Dopo il punto 2a (decisione 97/571/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«2b.

32005 D 0403: decisione 2005/403/CE della Commissione, del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 135 del 28.5.2005, pag. 37).

2c.

32005 D 0484: decisione 2005/484/CE della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 15).

2d.

32005 D 0610: decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell’11.8.2005, pag. 21).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2005/403/CE, 2005/484/CE, 2005/610/CE e 2005/823/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 12.

(2)  GU L 135 del 28.5.2005, pag. 37.

(3)  GU L 173 del 6.7.2005, pag. 15.

(4)  GU L 208 dell’11.8.2005, pag. 21.

(5)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 85/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] dell’allegato VI dell’accordo è modificato come segue.

1.

Viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 3).»

2.

Ai punti 356. (NORVEGIA — DANIMARCA), 376. (NORVEGIA — FINLANDIA) e 377. (NORVEGIA — SVEZIA), il testo dell’adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 63, paragrafo 3, e all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi degli esami medici).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 207/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 4.

(2)  GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 86/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue.

1.

Ai punti 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) e 9 (seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0014: direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).»

2.

Al punto 10 (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0014: direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).»

3.

Al punto 10a (direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0014: direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All’articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

“La designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE, né il mandatario per la liquidazione dei sinistri è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE.”»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.

(2)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 87/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 23a (direttiva 92/121/CEE del Consiglio, soppressa) dell’allegato IX dell’accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«23b.

32005 L 0060: direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All’articolo 3, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

“la frode, perlomeno la frode grave, ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee, vale a dire:

a)

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse,

alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b)

in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse,

alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,

alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.

(2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(3)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.”

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti

contraenti in merito alla decisione n. 87/2006 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2005/60/CE

Con riferimento alla direttiva 2005/60/CE, le parti contraenti ricordano che, per quanto riguarda i riferimenti ad atti normativi relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, resta inteso che detta cooperazione (titolo VI del trattato UE) non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE.

Inoltre, riguardo all’integrazione della direttiva 2005/60/CE nell’accordo SEE, le parti contraenti ricordano e tengono conto della dichiarazione della Commissione, della dichiarazione comune degli Stati EFTA-SEE, nonché della dichiarazione comune delle parti contraenti annesse alla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2003 dell’11 agosto 2003.


19.10.2006   

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L 289/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 88/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 30ca (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«IV.   Disposizioni relative alle pensioni aziendali e professionali

30cb.

32003 L 0041: direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).»

2.

Il titolo «IV» attuale viene rinumerato titolo «V».

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/41/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.

(2)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 89/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (2), rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«18b.

32004 L 0052: direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124), rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/52/CE, rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 90/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2), è stato integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0240: regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006 (GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 240/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)  GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 3.

(5)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 91/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (3),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 1 (direttiva 80/723/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0081: direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).»

2.

Dopo il punto 1g [regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«Servizi d'interesse economico generale

1h.

32005 D 0842: decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

il termine “Commissione” va letto “autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE”;

b)

i termini “compatibili con il mercato comune” vanno letti “compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE”;

c)

i termini “Stato membro” vanno letti “Stato membro della CE o Stato EFTA”. I termini “Stati membri” vanno letti “Stati membri della CE o Stati EFTA”;

d)

all'articolo 1, i termini “articolo 88, paragrafo 3, del trattato” vanno letti “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

e)

all'articolo 2, i termini “articolo 86, paragrafo 2, del trattato” vanno letti “articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE”;

f)

all'articolo 3, i termini “articolo 88, paragrafo 3, del trattato” vanno letti “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/81/CE e della decisione 2005/842/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 339 del 22.12.2005, pag. 32.

(2)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47.

(3)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 92/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7e (direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«7f.

32004 R 2006: regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 93/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 30d (direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0029: direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»

Articolo 2

L'allegato XIX dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«7g.

32005 L 0029: direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»

2.

Ai punti 2 (direttiva 84/450/CEE del Consiglio), 3a (direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 7d (direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0029: direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»

3.

Al punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32005 L 0029: Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2005/29/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.

(2)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(3)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 94/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2006 del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/783/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo i punti 2c (decisione 2001/689/CE della Commissione), 2g (decisione 2002/231/CE della Commissione) e 2k (decisione 2002/272/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32005 D 0783: decisione 2005/783/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005 (GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 51).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/783/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 100.

(2)  GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 51.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

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L 289/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 95/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 317/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2005 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4ac [regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«4ad.

32006 R 0317: regolamento (CE) n. 317/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2005 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 60 dell'1.3.2006, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 317/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 42.

(2)  GU L 60 dell'1.3.2006, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 96/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 341/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/2005 (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 18ai [regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione] viene aggiunto il punto seguente:

«18aj.

32006 R 0341: regolamento (CE) n. 341/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 384/2005 (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 9).»

2.

Al punto 18ag [regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32006 R 0341: regolamento (CE) n. 341/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006 (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 341/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 42.

(2)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 97/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006, che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione in vista dell'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2007 (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«—

32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006, del 6 febbraio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).»

2.

L'elenco dell'appendice 1 è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

3.

Al punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 204/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 42.

(2)  GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (1)

Spiegazione: NR = non rilevante; NS = non significativo; NE = non esistente o prossimo a zero.

A.

Ubicazione geografica dell'azienda

 

LI

N

IS

1.

Circoscrizione d'indagine

codice

 

 

 

a)

Comune o sottocircoscrizione d'indagine (2)

codice

 

NR

NR

2.

Zona svantaggiata (2)

sì/no

 

NR

NR

a)

Zona di montagna (2)

sì/no

 

NR

NR

3.

Zone agricole con vincoli ambientali

sì/no

 

NR

NR

B.

Personalità giuridica e gestione dell'azienda (alla data dell'indagine)

 

LI

N

IS

1.

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

 

 

 

 

a)

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

sì/no

 

 

 

b)

una o più persone fisiche che partecipano a un gruppo di aziende? (3)

sì/no

 

 

 

c)

una persona giuridica?

sì/no

 

 

 

2.

Se la risposta alla domanda B/1a è «sì», tale persona (il conduttore) è al tempo stesso il responsabile dell'azienda?

sì/no

 

 

 

a)

Se la risposta alla domanda B/2 è «no», il responsabile dell'azienda è un membro della famiglia del conduttore?

sì/no

 

NS

NS

b)

Se la risposta alla domanda B/2a è «sì», il responsabile dell'azienda è il coniuge del conduttore?

sì/no

 

NS

NS

C.

Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

 

LI

N

IS

Superficie agricola utilizzata:

 

 

 

 

1.

in conduzione diretta

ha/a

 

 

 

2.

in affitto

ha/a

 

 

 

3.

a mezzadria o ad altre forme di conduzione

ha/a

 

NE

NE

5.

Sistemi e pratiche di produzione agricola

 

 

 

 

a)

superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della Comunità europea

ha/a

 

 

NS

d)

superficie agricola utilizzata in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica

ha/a

 

 

NS

e)

l'azienda applica metodi di produzione biologica anche all'allevamento del bestiame?

totalmente, in parte, niente affatto

 

 

NS

6.

Destinazione della produzione dell'azienda

 

 

 

 

a)

La famiglia del conduttore consuma più del 50 % della produzione finale (in termini di valore) dell'azienda?

sì/no

 

NS

NS

b)

Le vendite dirette ai consumatori rappresentano oltre il 50 % delle vendite totali?

sì/no

 

NS

NS

D.

Seminativi

 

LI

N

IS

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):

 

 

 

 

1.

Frumento tenero e spelta

ha/a

 

 

NE

2.

Frumento (grano) duro

ha/a

 

NE

NE

3.

Segale

ha/a

 

 

NS

4.

Orzo

ha/a

 

 

 

5.

Avena

ha/a

 

 

NS

6.

Granturco

ha/a

 

NE

NS

7.

Riso

ha/a

 

NE

NE

8.

Altri cerali per la produzione di granella

ha/a

 

NS

NE

9.

Colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha/a

 

NS

NE

di cui:

 

 

 

 

e)

piselli, fave e favette, lupini dolci

ha/a

 

NS

NE

f)

lenticchie, ceci e vecce

ha/a

 

NE

NE

g)

altre colture proteiche raccolte secche

ha/a

 

NE

NE

10.

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha/a

 

 

 

11.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha/a

 

NE

NE

12.

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

ha/a

 

NS

NS

Piante industriali:

 

 

 

 

23.

Tabacco

ha/a

 

NE

NE

24.

Luppolo

ha/a

 

NE

NE

25.

Cotone

ha/a

 

NE

NE

26.

Colza e ravizzone

ha/a

 

 

 

27.

Semi di girasole

ha/a

 

NE

NE

28.

Fave di soia

ha/a

 

NE

NE

29.

Semi di lino

ha/a

 

NE

NE

30.

Altri semi oleosi

ha/a

 

NE

NE

31.

Lino

ha/a

 

NE

NE

32.

Canapa

ha/a

 

NE

NE

33.

Altre piante tessili

ha/a

 

NE

NE

34.

Piante aromatiche, medicinali e spezie

ha/a

 

NS

NS

35.

Piante industriali, non citate altrove

ha/a

 

NE

NE

Ortaggi freschi, meloni, fragole:

 

 

 

 

14.

All'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha/a

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

a)

in coltivazione di pieno campo

ha/a

 

 

 

b)

coltivazioni in orti stabili e industriali

ha/a

 

 

 

15.

Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)

ha/a

 

 

 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):

 

 

 

 

16.

All'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha/a

 

NS

NS

17.

Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)

ha/a

 

 

 

18.

Piante foraggere:

 

 

 

 

a)

prati e pascoli temporanei

ha/a

 

 

 

b)

altri foraggi verdi

ha/a

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

i)

mais verde (mais da silo)

ha/a

 

NS

NS

iii)

altre piante foraggere

ha/a

 

 

NS

19.

Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)

ha/a

 

 

 

20.

Altre coltivazioni per seminativi

ha/a

 

 

 

21.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

ha/a

 

 

NR

22.

Terreni a riposo soggetti a regimi d'aiuto al ritiro dei seminativi, non sfruttati economicamente

ha/a

 

NR

NR

E.

Orti familiari

ha/a

 

NS

NS

F.

Prati permanenti e pascoli

 

LI

N

IS

1.

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha/a

 

 

 

2.

Pascoli magri

ha/a

 

 

 

3.

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

ha/a

 

NR

 

G.

Coltivazioni permanenti

 

LI

N

IS

1.

Frutteti e piantagioni di bacche

ha/a

 

 

 

a)

frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata (4)

ha/a

 

 

NS

b)

frutta e bacche delle specie di origine subtropicale

ha/a

 

NE

NE

c)

frutta a guscio

ha/a

 

NE

NE

2.

Agrumeti

ha/a

 

NE

NE

3.

Oliveti

ha/a

 

NE

NE

a)

che producono normalmente olive da tavola

ha/a

 

NE

NE

b)

che producono normalmente olive per olio

ha/a

 

NE

NE

4.

Vigneti

ha/a

 

NE

NE

che producono normalmente:

 

 

 

 

a)

vino di qualità

ha/a

 

NE

NE

b)

altri vini

ha/a

 

NE

NE

c)

uva da tavola

ha/a

 

NE

NE

d)

uva passa

ha/a

 

NE

NE

5.

Vivai

ha/a

 

NS

NE

6.

Altre coltivazioni permanenti

ha/a

 

NE

NE

7.

Coltivazioni permanenti in serre

ha/a

 

NE

NE

H.

Altre superfici

 

LI

N

IS

1.

Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento)

ha/a

 

 

 

2.

Superficie boschiva

ha/a

 

 

 

3.

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

ha/a

 

 

 

I.

Funghi, irrigazione, superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regimi d'aiuto al ritiro dei seminativi

 

LI

N

IS

2.

Funghi

ha/a

 

NS

NS

3.

Superficie irrigata

 

 

 

NE

a)

superficie irrigua totale

ha/a

 

 

NE

b)

superficie delle coltivazioni irrigate

ha/a

 

 

NE

8.

Superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari e superfici soggette a regimi d'aiuto al ritiro dei seminativi, suddivise in:

ha/a

 

NR

NR

a)

superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari (già comprese in D/22 and F/3)

ha/a

 

NR

NR

b)

superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione [ad esempio: barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce (già comprese in D e G)]

ha/a

 

NR

NR

c)

superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/1 e F/2) (5)

ha/a

 

NR

NR

d)

superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboschimento (già comprese in H/2) (5)

ha/a

 

NR

NR

e)

altre (già comprese in H/1 e H/3) (5)

ha/a

 

NR

NR

J.

Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)

 

LI

N

IS

1.

Equidi

numero di capi

 

 

 

Bovini:

 

 

 

 

2.

Bovini di meno di un anno, maschi e femmine

numero di capi

 

 

 

3.

Bovini da un anno a meno di due anni: maschi

numero di capi

 

 

 

4.

Bovini da un anno a meno di due anni: femmine

numero di capi

 

 

 

5.

Bovini di due anni e più: maschi

numero di capi

 

 

 

6.

Giovenche di due anni e più

numero di capi

 

 

 

7.

Vacche da latte

numero di capi

 

 

 

8.

Altre vacche

numero di capi

 

 

 

Ovini e caprini:

 

 

 

 

9.

Ovini (di tutte le età)

numero di capi

 

 

 

a)

ovini: femmine da riproduzione

numero di capi

 

 

 

b)

altri ovini

numero di capi

 

 

 

10.

Caprini (di tutte le età)

numero di capi

 

 

 

a)

caprini: femmine da riproduzione

numero di capi

 

 

 

b)

altri caprini

numero di capi

 

 

 

Suini:

 

 

 

 

11.

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

numero di capi

 

 

 

12.

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

numero di capi

 

 

 

13.

Altri suini

numero di capi

 

 

 

Pollame:

 

 

 

 

14.

Polli da carne

numero di capi

 

 

 

15.

Galline ovaiole

numero di capi

 

 

 

16.

Altro pollame

numero di capi

 

NS

NS

di cui:

 

 

 

 

a)

tacchini

numero di capi

 

NS

NS

b)

anatre

numero di capi

 

NS

NS

c)

oche

numero di capi

 

NS

NS

d)

altro pollame, non citato altrove

numero di capi

 

NE

NE

17.

Coniglie fattrici

numero di capi

 

NS

NS

18.

Api

numero di alveari

 

NS

NS

19.

Altri animali, non citati altrove

sì/no

 

NS

NS

L.

Manodopera agricola (nei 12 mesi precedenti la data dell'indagine)

Per ogni persona che lavora nell'azienda e che appartiene alle seguenti categorie di manodopera agricola, i dati statistici sono raccolti in modo da permettere incroci multipli tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine.

 

 

 

 

1.

Conduttore

In questa categoria rientrano:

persone fisiche:

i conduttori unici di aziende indipendenti (tutti coloro che hanno risposto «sì» alla domanda B/1a)

il socio di un gruppo di aziende identificato come conduttore

persone giuridiche

 

 

 

 

 

 

LI

N

IS

Per ciascuna delle persone fisiche di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

 

 

 

 

sesso

 

 

 

 

età secondo le seguenti classi: dalla fine della scuola d'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

 

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione: 0 %, > 0 — < 25 %, 25 — < 50 %, 50 — < 75 %, 75 — < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

 

1 a)

Responsabile dell'azienda

In questa categoria rientrano:

i responsabili di aziende indipendenti, compresi i coniugi e gli altri membri della famiglia di un conduttore che sono anche responsabili dell'azienda

(risposta affermativa alla domanda B/2a o B/2b);

i soci di un gruppo di aziende identificati come responsabili dell'azienda

i responsabili di aziende in cui il conduttore è una persona giuridica

(I responsabili dell'azienda che sono al tempo stesso conduttori unici o soci identificati come conduttori di un gruppo di aziende sono registrati una sola volta, cioè come conduttori nella rubrica L/1).

 

 

 

 

 

 

LI

N

IS

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

 

 

 

 

sesso

 

 

 

 

età secondo le seguenti classi: dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

 

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione: > 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

 

2.

Coniuge del conduttore

In questa categoria rientrano i coniugi di conduttori unici (risposta affermativa alla domanda B/1a) che non sono compresi nelle rubriche L/1 o L/1a (non sono responsabili dell'azienda: la risposta alla domanda B/2b è «no»)

 

 

 

 

 

 

LI

N

IS

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

 

 

 

 

sesso

 

 

 

 

età secondo le seguenti classi: dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

 

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione: 0 %, > 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

 

3 a)

Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

3 b)

Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

 

 

 

 

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

 

 

 

 

 

 

LI

N

IS

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione: > 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

 

4 a)

Manodopera non familiare regolarmente occupata: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

4 b)

Manodopera non familiare regolarmente occupata: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

 

 

 

 

Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

 

 

 

 

 

 

LI

N

IS

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione: > 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

 

5. + 6.

Manodopera non familiare occupata non regolarmente: maschi e femmine

numero di giornate lavorative

 

 

 

7.

Il conduttore che è al tempo stesso il responsabile dell'azienda svolge un'altra attività lucrativa?

 

 

 

 

come attività principale?

sì/no

 

 

 

come attività secondaria?

sì/no

 

 

 

8.

Il coniuge del conduttore unico svolge un'altra attività lucrativa?

 

 

 

 

come attività principale?

sì/no

 

 

 

come attività secondaria?

sì/no

 

 

 

9.

Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, addetti a lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? In caso affermativo, quanti svolgono altre attività lucrative:

 

 

 

 

come attività principale?

numero di persone

 

 

 

come attività secondaria?

numero di persone

 

 

 

10.

Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche da L/1 a L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per es. dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) (6)

numero di giornate

 

 

 

M.

Sviluppo rurale

 

LI

N

IS

1.

Altre attività lucrative dell'azienda (diverse dall'agricoltura), collegate direttamente all'azienda

 

 

 

 

a)

turismo, alloggio e altre attività ricreative

sì/no

 

 

 

b)

artigianato

sì/no

 

NS

 

c)

lavorazione di prodotti agricoli

sì/no

 

NS

NS

d)

lavorazione del legno (per es. segatura, ecc.)

sì/no

 

 

NS

e)

acquacoltura

sì/no

 

NS

 

f)

produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)

sì/no

 

NS

NS

g)

lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)

sì/no

 

 

 

h)

altre

sì/no

 

 

 


(1)  Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

(2)  Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A/1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A/1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a).

(3)  Informazione volontaria.

(4)  Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c «frutta a guscio».

(5)  La Germania può combinare le rubriche 8c, 8d e 8e.

(6)  Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.


19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 98/2006

del 7 luglio 2006

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere l'azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2006).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

1.

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2005 e dal 1o gennaio 2006, alle attività di cui al paragrafo 9 e al paragrafo 10, rispettivamente, partecipando ai relativi programmi specifici.»

2.

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

3.

Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.   La valutazione e i grandi riorientamenti di attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, sono disciplinati da»lla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.

4.

Dopo il paragrafo 9 è inserito il paragrafo seguente:

«10.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:

Linea di bilancio 02 04 02: “Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 64.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.