ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
pagina |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 76/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2006 del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, per quanto riguarda il canfene clorurato (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che modifica le condizioni di autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo dei coccidiostatici (6), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1980/2005, (CE) n. 2036/2005 e (CE) n. 2037/2005 e delle direttive 2005/86/CE e 2005/87/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 91.
(2) GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3.
(3) GU L 318 del 6.12.2005, pag. 16.
(4) GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19.
(5) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.
(6) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 1zq [regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Al punto 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
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4. |
Al punto 1zze [regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
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5. |
Dopo il punto 1zzr [regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:
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6. |
Al punto 33 [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:
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19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 77/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 20/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (9). |
(10) |
La direttiva 2005/55/CE abroga, con effetto dal 9 novembre 2006, le direttive 88/77/CEE (10), 91/542/CEE (11), 96/1/CE (12), 1999/96/CE (13) e 2001/27/CE (14), che vengono incorporate nell’accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi dell’accordo con effetto dal 9 novembre 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle direttive 2005/39/CE, 2005/40/CE, 2005/41/CE, 2005/55/CE, 2005/83/CE, 2005/66/CE, 2005/64/CE e 2005/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (15) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 30.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143.
(3) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146.
(4) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149.
(5) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.
(6) GU L 305 del 24.11.2005, pag. 32.
(7) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37.
(8) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.
(9) GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.
(10) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.
(11) GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1.
(12) GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1.
(13) GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.
(14) GU L 107 del 18.4.2001, pag. 1.
(15) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Il paragrafo 1 della parte introduttiva è soppresso e il paragrafo 2 diventa il paragrafo 1. |
2. |
Con effetto dal 9 novembre 2006, nel nuovo paragrafo 1 della parte introduttiva sono soppresse le parole «91/542/CEE» e le parole «direttiva 97/24/CE» sono sostituite con le parole «direttive 97/24/CE e 2005/55/CE». |
3. |
Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
4. |
Al punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
5. |
Al punto 16 (direttiva 74/408/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
6. |
Al punto 20 (direttiva 76/115/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
7. |
Al punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
8. |
Dopo il punto 45zh (direttiva 2005/49/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
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9. |
Il testo del punto 44 (direttiva 88/77/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 9 novembre 2006. |
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 78/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2006 del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1822/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i nitrati in alcuni ortaggi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 54zn [regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:
«— |
32005 R 1822: regolamento (CE) n. 1822/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 11). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: La parola “Norvegia” viene inserita dopo la parola “Paesi Bassi” all’articolo 3 ter, paragrafo 1, e dopo la parola “Irlanda” all’articolo 3 ter, paragrafo 2, primo comma.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1822/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 94.
(2) GU L 293 del 9.11.2005, pag. 11.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 79/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2006 del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo i punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 L 0048: direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005 (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 94.
(2) GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 80/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acetato di flugestone (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 R 1911: regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005 (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1911/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 37.
(2) GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 81/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 15v (direttiva 2004/33/CE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
«15va. |
32005 L 0061: direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 32). |
15vb. |
32005 L 0062: direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (GU L 256, dell’1.10.2005, pag. 41).» |
Articolo 2
I testi delle direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 37.
(2) GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 32.
(3) GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 41.
(4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 82/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 29/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nel capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 L 0080: direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005 (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/80/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 44.
(2) GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 83/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2006 del 27 gennaio 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 3i (decisione 2005/323/CE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:
«3j. |
32005 D 0718: decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/718/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 92 del 30.3.2006, pag. 28.
(2) GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 84/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2005 del 10 giugno 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/403/CE della Commissione, del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/484/CE della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/823/CE della Commissione, del 22 novembre 2005, che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (5), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio), viene aggiunto nel 59o trattino (decisione 2001/671/CE della Commissione) il testo seguente:
|
2. |
Dopo il punto 2a (decisione 97/571/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni 2005/403/CE, 2005/484/CE, 2005/610/CE e 2005/823/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 268 del 13.10.2005, pag. 12.
(2) GU L 135 del 28.5.2005, pag. 37.
(3) GU L 173 del 6.7.2005, pag. 15.
(4) GU L 208 dell’11.8.2005, pag. 21.
(5) GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
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L 289/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 85/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] dell’allegato VI dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Viene aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Ai punti 356. (NORVEGIA — DANIMARCA), 376. (NORVEGIA — FINLANDIA) e 377. (NORVEGIA — SVEZIA), il testo dell’adattamento g) è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 63, paragrafo 3, e all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi degli esami medici).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 207/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 4.
(2) GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 3.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
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L 289/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 86/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Ai punti 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) e 9 (seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 10 (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
3. |
Al punto 10a (direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All’articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: “La designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE, né il mandatario per la liquidazione dei sinistri è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE.”» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.
(2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 87/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 23a (direttiva 92/121/CEE del Consiglio, soppressa) dell’allegato IX dell’accordo, viene aggiunto il punto seguente:
«23b. |
32005 L 0060: direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All’articolo 3, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dal seguente testo: “la frode, perlomeno la frode grave, ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee, vale a dire:
Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.
(2) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(3) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.”
(4) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle parti
contraenti in merito alla decisione n. 87/2006 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2005/60/CE
Con riferimento alla direttiva 2005/60/CE, le parti contraenti ricordano che, per quanto riguarda i riferimenti ad atti normativi relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, resta inteso che detta cooperazione (titolo VI del trattato UE) non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE.
Inoltre, riguardo all’integrazione della direttiva 2005/60/CE nell’accordo SEE, le parti contraenti ricordano e tengono conto della dichiarazione della Commissione, della dichiarazione comune degli Stati EFTA-SEE, nonché della dichiarazione comune delle parti contraenti annesse alla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2003 dell’11 agosto 2003.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 88/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 30ca (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue: «IV. Disposizioni relative alle pensioni aziendali e professionali
|
2. |
Il titolo «IV» attuale viene rinumerato titolo «V». |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/41/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.
(2) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 89/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (2), rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:
«18b. |
32004 L 0052: direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124), rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50.» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/52/CE, rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 90/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2), è stato integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 R 0240: regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006 (GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 240/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.
(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.
(4) GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 3.
(5) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 91/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2005 del 30 settembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XV dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 1 (direttiva 80/723/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 1g [regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: «Servizi d'interesse economico generale
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/81/CE e della decisione 2005/842/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 32.
(2) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47.
(3) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 92/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 7e (direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:
«7f. |
32004 R 2006: regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 93/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 30d (direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— |
32005 L 0029: direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).» |
Articolo 2
L'allegato XIX dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:
|
2. |
Ai punti 2 (direttiva 84/450/CEE del Consiglio), 3a (direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 7d (direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Al punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
Articolo 3
I testi della direttiva 2005/29/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.
(2) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(3) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 94/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2006 del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/783/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo i punti 2c (decisione 2001/689/CE della Commissione), 2g (decisione 2002/231/CE della Commissione) e 2k (decisione 2002/272/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— |
32005 D 0783: decisione 2005/783/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005 (GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 51).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/783/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 100.
(2) GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 51.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 95/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 317/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2005 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 4ac [regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:
«4ad. |
32006 R 0317: regolamento (CE) n. 317/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2005 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 60 dell'1.3.2006, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 317/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 42.
(2) GU L 60 dell'1.3.2006, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 96/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 341/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/2005 (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 18ai [regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione] viene aggiunto il punto seguente:
|
2. |
Al punto 18ag [regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione] viene aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 341/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 42.
(2) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 9.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 97/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006, che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione in vista dell'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2007 (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Al punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:
|
2. |
L'elenco dell'appendice 1 è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione. |
3. |
Al punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 204/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 42.
(2) GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (1)
Spiegazione: NR = non rilevante; NS = non significativo; NE = non esistente o prossimo a zero.
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N |
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codice |
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Superficie agricola utilizzata: |
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totalmente, in parte, niente affatto |
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NS |
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sì/no |
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NS |
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LI |
N |
IS |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi): |
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ha/a |
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di cui: |
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Piante industriali: |
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NE |
NE |
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Ortaggi freschi, meloni, fragole: |
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di cui: |
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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai): |
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di cui: |
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che producono normalmente: |
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Bovini: |
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numero di capi |
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numero di capi |
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numero di capi |
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Ovini e caprini: |
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Suini: |
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Pollame: |
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di cui: |
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numero di alveari |
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Per ciascuna delle persone fisiche di cui sopra sono registrati i seguenti dati: |
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Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati: |
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Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati: |
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Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi: |
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Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi: |
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(1) Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.
(2) Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A/1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A/1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a).
(3) Informazione volontaria.
(4) Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c «frutta a guscio».
(5) La Germania può combinare le rubriche 8c, 8d e 8e.
(6) Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 98/2006
del 7 luglio 2006
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2005 del 29 aprile 2005 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere l'azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2006). |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.
1. |
Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2005 e dal 1o gennaio 2006, alle attività di cui al paragrafo 9 e al paragrafo 10, rispettivamente, partecipando ai relativi programmi specifici.» |
2. |
Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.» |
3. |
Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6. La valutazione e i grandi riorientamenti di attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, sono disciplinati da»lla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo. |
4. |
Dopo il paragrafo 9 è inserito il paragrafo seguente: «10. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 239 del 15.9.2005, pag. 64.
(2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.