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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell’11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1504/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
78,3 |
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096 |
43,7 |
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|
204 |
48,3 |
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999 |
56,8 |
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0707 00 05 |
052 |
66,6 |
|
999 |
66,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
88,1 |
|
999 |
88,1 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
70,3 |
|
388 |
54,6 |
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|
524 |
57,1 |
|
|
528 |
51,3 |
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|
999 |
58,3 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
96,2 |
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092 |
44,8 |
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096 |
48,4 |
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|
400 |
178,4 |
|
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999 |
92,0 |
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0808 10 80 |
388 |
84,9 |
|
400 |
99,6 |
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|
508 |
74,9 |
|
|
512 |
82,4 |
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|
720 |
74,9 |
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|
800 |
149,3 |
|
|
804 |
98,9 |
|
|
999 |
95,0 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
100,9 |
|
720 |
56,3 |
|
|
999 |
78,6 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità con il presente regolamento. Occorre quindi definire i controlli minimi da effettuare negli Stati membri allo scopo di verificare l’attuazione dei requisiti per l’identificazione e la registrazione di tali animali, come è indicato nel presente regolamento («i controlli»). |
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(2) |
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono effettuare i controlli sulla base di un’analisi dei rischi. L’analisi dei rischi deve tener conto di tutti gli elementi, in particolare la salute degli animali. |
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(3) |
Occorre fissare la percentuale di aziende da controllare negli Stati membri. Prima del 31 dicembre 2009 tali percentuali saranno rivedute alla luce dei risultati delle relazioni sui controlli effettuati e presentati dagli Stati membri. |
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(4) |
Come regola generale tutti gli animali di un’azienda devono essere controllati. Tuttavia, per quanto riguarda le aziende che detengono non più di 20 capi, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare i controlli ad un campione rappresentativo di animali adeguato. |
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(5) |
Gli Stati membri devono presentare una relazione annuale alla Commissione relativa ai controlli effettuati. Occorre fissare un modello di relazione nel presente regolamento. |
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(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Controlli riguardo al rispetto da parte degli allevatori del regolamento (CE) n. 21/2004
Gli Stati membri effettuano controlli in loco («i controlli») per verificare il rispetto da parte degli allevatori degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti nel regolamento (CE) n. 21/2004.
I controlli devono rispettare i livelli minimi fissati negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.
Articolo 2
Numero di allevamenti da sottoporre a controlli
L’autorità competente effettua i controlli ogni anno per coprire almeno il 3 % degli allevamenti e almeno il 5 % dei capi nello Stato membro.
Tuttavia nel caso in cui tali controlli mettano in evidenza un livello significativo di non rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004, tali percentuali saranno aumentate nel successivo periodo d’ispezione annuale.
Articolo 3
Selezione degli allevamenti da controllare
L’autorità competente seleziona gli allevamenti da controllare sulla base dell’analisi dei rischi, che deve tener conto almeno di quanto segue:
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a) |
numero di capi di un’azienda; |
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b) |
considerazioni relative alla salute degli animali, e in particolare l’esistenza di precedenti casi di malattia; |
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c) |
l’ammontare del premio annuale per capo della specie ovina o caprina richiesto e/o versato all’allevamento; |
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d) |
cambiamenti significativi rispetto alla situazione nei precedenti periodi d'ispezione annuale; |
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e) |
i risultati dei controlli effettuati nei precedenti periodi d’ispezione annuale, in particolare lo stato dei registri tenuti presso ciascuna azienda e i documenti relativi ai movimenti; |
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f) |
adeguata comunicazione di informazioni all’autorità competente; |
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g) |
altri parametri definiti dallo Stato membro. |
Articolo 4
Sistema di controllo
1. L’autorità competente effettua i controlli senza preavviso.
Tuttavia un preavviso relativo ai controlli può essere dato se necessario. Nel caso di preavviso questo sarà limitato al minimo necessario e in generale non supererà le 48 ore, ad eccezione di casi particolari.
2. I controlli possono essere effettuati insieme a qualunque altra ispezione prevista dalle norme comunitarie.
Articolo 5
Numero di capi da controllare
1. L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’allevamento.
Tuttavia nel caso in cui nell’azienda ci siano più di 20 capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con il regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95 %.
2. Se un controllo di un campione rappresentativo dei capi in conformità con il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo prova che i requisiti riguardo ai mezzi di identificazione e registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004 non sono rispettati da parte dell’allevatore, tutti i capi dell’azienda saranno controllati.
Tuttavia l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali secondo norme riconosciute a livello internazionale che assicurano la stima di non rispetto al di là del 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di affidabilità del 95 %.
Articolo 6
Relazioni dell’autorità competente
L’autorità competente redige una relazione per ciascun controllo in un formato standardizzato a livello internazionale da parte dello Stato membro che comprende almeno i punti seguenti:
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a) |
il motivo per cui l'azienda è stata selezionata per il controllo; |
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b) |
le persone presenti al controllo; |
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c) |
i risultati del controllo e qualunque prova di non rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004. |
L’autorità competente darà all’allevatore o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, fornire le sue osservazioni riguardo al contenuto.
Articolo 7
Relazione annuale dello Stato membro
Gli Stati membri presentano alla Commissione entro e non oltre il 31 agosto 2008 e in seguito entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, una relazione annuale in conformità con il modello fornito nell'allegato, relativa ai risultati dei controlli effettuati nel periodo d'ispezione annuale precedente e contenente almeno le seguenti informazioni:
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a) |
numero di aziende nello Stato membro interessato; |
|
b) |
numero di controlli nelle aziende; |
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c) |
numero totale dei capi registrati all’inizio del periodo considerato; |
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d) |
numero di capi controllati; |
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e) |
risultati dei controlli che provano il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori; |
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f) |
qualsiasi sanzione applicata in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004. |
Articolo 8
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
ALLEGATO
Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore ovino e caprino in relazione ai requisiti per l’identificazione e la registrazione di tali animali in conformità con il regolamento (CE) n. 21/2004
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1. |
Informazioni generali sulle aziende, gli animali e i controlli
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2. |
Non conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 per categoria
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3. |
Sanzioni applicate
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(1) O altra data di riferimento nazionale per le statistiche dei prodotti animali.
(2) Dove è necessario, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004.
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (3), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) per alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. È quindi necessario aggiornare tali allegati. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 32/2000 deve dunque essere modificato di conseguenza. |
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(3) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1719/2005 è entrato in vigore il 1o gennaio 2006, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla stessa data. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/2006 della Commissione (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 14).
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 26).
(3) GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue.
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1) |
Nella prima parte dell’allegato IV i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:
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2) |
Nella seconda parte dell’allegato IV, i codici sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:
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3) |
Nella seconda parte dell’allegato IV, i codici sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue:
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4) |
Nella seconda parte dell’allegato V, i codici sotto il numero d’ordine 09.0103 sono modificati come segue:
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1507/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, con riguardo alle modalità di impiego dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini e di designazione e di presentazione dei vini così trattati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), definisce in particolare i limiti e talune condizioni di utilizzazione delle sostanze il cui impiego è autorizzato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. In seguito all’aggiunta, nell’elenco delle pratiche enologiche autorizzate dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, dell’uso di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini, occorre fissare limiti e condizioni relative all’utilizzazione di tale materiale. Le prescrizioni previste dal presente regolamento sono conformi a quelle approvate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3), stabilisce le norme che disciplinano le indicazioni da riportare nei documenti di accompagnamento e la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite e prevede, segnatamente, l’annotazione di talune operazioni nei registri. Le caratteristiche specifiche dell’uso di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini richiedono che tale uso venga indicato nei documenti di accompagnamento e nei registri. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (4), definisce le condizioni di utilizzo delle indicazioni relative al metodo di elaborazione del prodotto. L’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini conferisce al prodotto un gusto di legno identico o simile a quello di un vino elaborato in botti di quercia. È quindi molto difficile per il consumatore medio stabilire se il prodotto sia stato ottenuto con l’uno o con l’altro metodo. Il ricorso ai pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini è economicamente molto interessante per i produttori vinicoli e si riflette sul prezzo di vendita del prodotto. Può esserci quindi il rischio che il consumatore venga tratto in inganno, se l’etichettatura di un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia contiene termini o espressioni che potrebbero indurlo a credere che si tratti di un vino elaborato in botte di quercia. Per evitare che il consumatore venga ingannato e che si producano distorsioni della concorrenza fra i produttori, occorre definire norme di etichettatura appropriate. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
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1) |
è aggiunto il seguente articolo 18 ter: «Articolo 18 ter Uso di pezzi di legno di quercia L’uso di pezzi di legno di quercia previsto dall’allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell’allegato XI bis del presente regolamento.»; |
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2) |
il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è inserito come allegato XI bis. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 884/2001 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino:
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|
2) |
all’allegato II, paragrafo B, punto 3.2, è aggiunta la cifra 8 bis: «8 bis: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia.» |
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno di quercia, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell’allegato X. Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all’allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili. L’impiego di una delle diciture di cui all’allegato X è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno di quercia in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l’invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione di questo paragrafo. Le diciture che figurano nell’allegato X non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l’impiego di contenitori in legno di quercia.»; |
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2) |
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato X. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2006 (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 6).
(3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2006.
(4) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 261/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 18).
ALLEGATO I
«ALLEGATO XI bis
Prescrizioni per l’utilizzazione di pezzi di legno di quercia
OGGETTO, ORIGINE E CAMPO D’APPLICAZIONE
I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per l’elaborazione dei vini e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.
I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.
Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.
ETICHETTATURA DEL PRODOTTO
L’etichetta deve indicare l’origine della o delle specie botaniche di quercia e l’intensità dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.
DIMENSIONI
Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (vale a dire 9 mesh).
PUREZZA
I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.
Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO X
Termini autorizzati nell’etichettatura dei vini in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 3
|
“fermentato in barrique” |
“maturato in barrique” |
“invecchiato in barrique” |
|
“fermentato in botte di quercia” |
“maturato in botte di quercia” |
“invecchiato in botte di quercia” |
|
“fermentato in botte” |
“maturato in botte” |
“invecchiato in botte” » |
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1508/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
recante settantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 4 ottobre 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2006 della Commissione (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 14).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:
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1) |
la voce «Aris Munandar. Data di nascita: tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita: Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Aris Munandar. Data di nascita: a) 1.1.1971, b) tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia»; |
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2) |
la voce «Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Al-Libi]. Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya. Nazionalità: libica. N. passaporto: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: a) membro dell’Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya. Nazionalità: libica. N. passaporto: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: a) membro dell’Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa)». |
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1509/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2006 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 279 dell'11.10.2006, pag. 7.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 12 ottobre 2006
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(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
23,69 |
4,45 |
|
1701 11 90 (1) |
23,69 |
9,69 |
|
1701 12 10 (1) |
23,69 |
4,26 |
|
1701 12 90 (1) |
23,69 |
9,26 |
|
1701 91 00 (2) |
31,41 |
9,53 |
|
1701 99 10 (2) |
31,41 |
5,01 |
|
1701 99 90 (2) |
31,41 |
5,01 |
|
1702 90 99 (3) |
0,31 |
0,34 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
|
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
|
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. |
|
(9) |
Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)
|
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 25.10.2006-21.2.2007 |
Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.11.2006-28.2.2007 |
||
|
Tasso di restituzione (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
||
|
0702 00 00 9100 |
F08 |
20 |
|
20 |
6 000 |
|
0805 10 20 9100 |
F08 |
29 |
|
29 |
56 667 |
|
0805 50 10 9100 |
F08 |
50 |
|
50 |
15 000 |
|
0806 10 10 9100 |
F08 |
13 |
|
13 |
2 667 |
|
0808 10 80 9100 |
F04, F09 |
23 |
|
23 |
41 667 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
F03 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera, dalla Bulgaria e dalla Romania. |
||||||
|
F04 |
: |
Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. |
||||||
|
F08 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria e dalla Romania. |
||||||
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F09 |
: |
Le seguenti destinazioni:
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1511/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). |
|
(4) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
|
(5) |
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione. |
|
(7) |
Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
|
(8) |
Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti. |
|
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 25 ottobre 2006 al 21 febbraio 2007.
Periodo di assegnazione dei titoli: da novembre 2006 a febbraio 2007.
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Codice del prodotto (1) |
Codice di destinazione (2) |
Tasso di restituzione (EUR/t netta) |
Quantitativi previsti (in t) |
|
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
3 500 |
|
2002 10 10 9100 |
F10 |
45 |
43 100 |
|
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
1 000 |
|
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
F08 |
59 |
500 |
|
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
F08 |
5 |
0 |
|
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
F08 |
29 |
0 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
F06 |
Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale, la Romania e la Bulgaria. |
|
F08 |
Tutte le destinazioni tranne la Bulgaria e la Romania. |
|
F10 |
Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America, la Bulgaria e la Romania. |
|
12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 12 ottobre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1442/2006 della Commissione (3). |
|
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1442/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1442/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 9.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 12 ottobre 2006
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
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1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
0,00 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
34,02 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
34,02 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(29.9.2006-10.10.2006)
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 24,26 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,68 EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
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12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2006
che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3),
visto il regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nella settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4337. |
|
(2) |
La Commissione deve pertanto stabilire un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile e informare eventualmente gli Stati membri che il massimale di cui trattasi è raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 2 al 6 ottobre 2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44.
(4) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
|
09.4333 |
Costa d’Avorio |
100 |
|
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
|
09.4337 |
India |
100 |
Raggiunto |
|
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
|
09.4343 |
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
|
09.4344 |
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis |
100 |
|
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
|
09.4351 |
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 |
Limite |
|
09.4315 |
India |
100 |
|
|
09.4316 |
Paesi firmatari del protocollo ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 |
Limite |
|
09.4317 |
Australia |
0 |
Raggiunto |
|
09.4318 |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
|
09.4319 |
Cuba |
0 |
Raggiunto |
|
09.4320 |
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 |
Limite |
|
09.4324 |
Albania |
100 |
|
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
Raggiunto |
|
09.4326 |
Serbia, Montenegro e Kosovo |
100 |
|
Campagna 2006
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 |
Limite |
|
09.4327 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
100 |
|
|
12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
relativo al divieto di pesca della mustella nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3) fissa i contingenti per il 2005 e il 2006. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).
ALLEGATO
|
N. |
36 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
GFB/567- |
|
Specie |
Mustella (Phycis blennoides) |
|
Zona |
V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) |
|
Data |
15 settembre 2006 |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2006
recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani
(2006/684/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),
vista l’iniziativa del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune contiene l’elenco dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all’obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. |
|
(2) |
Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi intendono esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall’obbligo del visto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune. |
|
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno. |
|
(4) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3) relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. |
|
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione. |
|
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (6) e 2004/860/CE (7) relative alla firma, a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo. |
|
(8) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune è modificato come segue:
è aggiunta la voce «Indonesia» e, a fianco di tale voce, le lettere «DS» sono inserite nella casella corrispondente alla colonna «BNL».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K. RAJAMÄKI
(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(4) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(5) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(6) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
(7) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.