ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
10 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1485/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1486/2006 della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1487/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1488/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2007

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1489/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, che fissa, per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1490/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo al divieto di pesca della mustella nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola

13

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [notificata con il numero C(2006) 4026]  ( 1 )

15

 

*

Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell’ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori [notificata con il numero C(2006) 4324]

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005)

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

76,6

096

41,9

999

59,3

0707 00 05

052

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

86,5

999

86,5

0805 50 10

052

68,0

388

62,0

524

54,9

528

40,6

999

56,4

0806 10 10

052

85,3

400

178,4

624

137,8

999

133,8

0808 10 80

388

84,4

400

99,1

508

74,9

512

84,8

720

74,9

800

154,0

804

99,3

999

95,9

0808 20 50

052

113,2

388

80,3

720

56,3

999

83,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


10.10.2006   

IT

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L 278/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II.

(2)

Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha deciso, mediante avviso datato 13 settembre 2006, di inserire la Nuova Zelanda nell’elenco dei partecipanti a decorrere dal 20 settembre 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2005 della Commissione (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BIELORUSSIA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

BULGARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

CANADA

 

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Informazioni generali:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CROAZIA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

COREA, Repubblica di

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NUOVA ZELANDA

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (2), stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Vista l’evoluzione del prezzo del latte scremato in polvere nel mercato interno e del prezzo della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali e dato in particolare l’aumento generalizzato del prezzo della caseina e dei caseinati, l’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato a zero fino a quando persista la situazione attuale.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2921/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,52 EUR» è sostituito dall’importo «0,00 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 279 dell’11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 5).


10.10.2006   

IT

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L 278/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 8, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti in regime di intervento pubblico deve essere operato al momento dell'acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

(3)

Le modalità di calcolo del deprezzamento sono stabilite dall'allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3).

(4)

Appare quindi indicato stabilire, per determinati prodotti, i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell'esercizio contabile 2007 ai valori di acquisto mensili dei medesimi per poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, gli organismi d'intervento applicano al valore di acquisto mensile i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (4).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotti

Coefficienti

Frumento tenero panificabile

Orzo

0,07

Granturco

Zucchero

Risone

Alcole

0,45

Burro

Latte scremato in polvere


10.10.2006   

IT

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L 278/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

che fissa, per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è determinata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento sulla base di un tasso d'interesse uniforme per la Comunità.

(3)

Il tasso d'interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del FEAGA.

(4)

Tuttavia, qualora il tasso d'interesse comunicato da uno Stato membro sia inferiore al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006 a tale Stato membro si applica un tasso d'interesse specifico. Peraltro, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro del tasso medio delle spese di interesse entro la fine dell'esercizio, la Commissione fissa il tasso d'interesse per tale Stato membro al livello del tasso uniforme fissato per la Comunità.

(5)

In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione è opportuno fissare i tassi d'interesse applicabili per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri in occasione della mobilitazione delle risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2007 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi d'interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così stabiliti:

a)

2,1 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Svezia;

b)

2,3 % per il tasso d'interesse specifico applicabile nella Repubblica ceca;

c)

2,7 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Irlanda;

d)

2,8 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Austria, in Finlandia e in Portogallo;

e)

2,9 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Grecia e in Italia;

f)

3,0 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Lituania;

g)

3,2 %, per il tasso d'interesse uniforme per la Comunità applicabile agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso d'interesse specifico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2006

relativo al divieto di pesca della mustella nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


ALLEGATO

N.

35

Stato membro

SPAGNA

Stock

GFB/89-

Specie

Mustella (Phycis blennoides)

Zona

VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

15 settembre 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

[notificata con il numero C(2006) 4026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/677/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettera i),

visto il parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 6, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a procedere ad audit interni o possono far eseguire audit esterni per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi di detto regolamento.

(2)

La Commissione è tenuta ad elaborare linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 rispecchiando in questo modo le norme e le raccomandazioni emanate dai competenti organismi internazionali in merito all’organizzazione e al funzionamento dei servizi ufficiali. Dette linee guida non sono vincolanti, ma forniscono agli Stati membri indicazioni utili all’attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) hanno sviluppato norme, che per alcuni aspetti possono servire a definire le linee guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit di controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’allegato.

Le linee guida si applicano senza pregiudizio degli articoli da 41 a 49 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191, 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.


ALLEGATO

LINEE GUIDA PER I SISTEMI DI AUDIT DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Indice

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.

CONTESTO E BASE GIURIDICA

2.1.

Articolo 4, paragrafo 6: criteri operativi per le autorità competenti

2.2.

Articolo 2, paragrafo 6: definizione di «audit»

3.

DEFINIZIONI

4.

INDICAZIONI GENERALI

5.

NATURA DEL PROCESSO DI AUDIT

5.1.

Approccio sistematico

5.2.

Trasparenza

5.3.

Indipendenza

5.4.

Esame indipendente

6.

ESECUZIONE DEL PROCESSO DI AUDIT

6.1.

Principi informatori: a) Conformità alle disposizioni prese; b) Esecuzione effettiva; c) Capacità di conseguire gli obiettivi

6.2.

Rapporti di audit

6.3.

Seguito da dare ai risultati dell’audit

6.4.

Riesame dell’audit e diffusione delle pratiche ottimali

6.5.

Risorse

6.6.

Competenza degli auditor

1.   Oggetto e campo di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indicazioni sulla natura dei sistemi di audit e sulla loro attuazione da parte delle autorità nazionali competenti. L’obiettivo dei sistemi di audit consiste nel verificare se i controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali.

Le presenti linee guida cercano di enunciare principi da osservare, piuttosto che definire metodi dettagliati, nell’intento di facilitare la loro applicazione ai diversi sistemi di controllo dei singoli Stati membri. I metodi scelti per applicare i principi possono variare a seconda delle dimensioni, della natura, del numero e della complessità delle autorità competenti responsabili di effettuare i controlli ufficiali nei diversi Stati membri.

2.   Contesto e base giuridica — Regolamento (CE) n. 882/2004

Le presenti linee guida definiscono i criteri di esecuzione degli audit di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004. In questo contesto è opportuno tener conto dei seguenti estratti di detto regolamento:

2.1.   Articolo 4, paragrafo 6: criteri operativi per le autorità competenti

«Le autorità competenti procedono ad audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.»

2.2.   Articolo 2, paragrafo 6: definizione di «audit»

«“audit”: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.»

3.   Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), alle norme (UNI EN) ISO 19011:2002 (2) e (UNI EN) ISO 9000:2000 (3).

In particolare andrebbero osservate le seguenti definizioni tratte dalle norme (UNI EN) ISO 19011:2002 e (UNI EN) ISO 9000:2000:

«Criteri dell’audit»: insieme di politiche, procedure o requisiti [rectius: prescrizioni] utilizzati come riferimento a cui si confrontano le evidenze dell’audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività dell’organizzazione oggetto dell’audit.

«Piano dell’audit»: descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit.

«Programma di audit»: insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico.

«Gruppo di audit»: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesto, da esperti tecnici.

«Organizzazione oggetto dell’audit (auditee)»: organizzazione sottoposta all’audit.

«Auditor»: persona che ha la competenza per effettuare un audit.

«Azione correttiva»: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni indesiderabili rilevate.

«Azione preventiva»: azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili potenziali.

«Esperto tecnico»: persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit.

Ai fini delle presenti linee guida si applicano le seguenti definizioni:

«Organismo di audit»: l’organismo che esegue il processo di audit. Può trattarsi di un’entità esterna o interna.

«Processo di audit»: la serie di attività di cui alla sezione 5.1 (Approccio sistematico).

«Sistema di audit»: la combinazione di uno o più organismi di audit che eseguono un processo di audit all’interno di un’autorità competente o tra autorità competenti.

«Catena di produzione»: l’intera catena di produzione comprendente tutte le «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» di cui all’articolo 3, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 178/2002.

4.   Indicazioni generali

Quando uno Stato membro introduce una combinazione di sistemi di audit è opportuno apprestare meccanismi atti a garantire che il sistema di audit copra tutte le attività di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, inclusi la salute e il benessere degli animali, e tutti i livelli della catena di produzione di mangimi e alimenti per animali, comprese le attività di tutti i servizi o gli organismi di controllo interessati.

In particolare, qualora compiti di controllo siano delegati a un organismo di controllo e l’autorità competente abbia scelto di sottoporre ad audit piuttosto che ad ispezione l’organismo di controllo, gli obblighi contrattuali di quest’ultimo dovranno comprendere l’accettazione dei requisiti e delle condizioni di audit.

Oltre alle indicazioni specifiche esposte nel presente documento, per un orientamento generale è opportuno fare riferimento anche alla norma ISO 19011:2002.

5.   Natura del processo di audit

5.1.   Approccio sistematico

Per la pianificazione, l’esecuzione, il seguito e la gestione degli audit è opportuno adottare un approccio sistematico. A tale fine il processo di audit dovrà:

essere il risultato di un processo di pianificazione trasparente che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità dell'autorità competente in forza del regolamento (CE) n. 882/2004,

fare parte di un programma di audit che garantisca la copertura adeguata di tutti i campi di attività pertinenti e di tutte le autorità competenti interessate nei settori contemplati dal regolamento (CE) n. 882/2004 con una cadenza appropriata ai rischi per un periodo non superiore a cinque anni,

essere supportato da procedure di audit e da registrazioni documentate per garantire la coerenza tra gli auditor e dimostrare che si adotta un approccio sistematico,

includere procedure volte a rendere gli audit efficaci sotto il profilo delle risultanze, compresa la produzione di prove attestanti la conformità o la non conformità, e ad elaborare, approvare e diffondere rapporti di audit,

contemplare procedure volte a riesaminare le conclusioni dell'audit che consentano di identificare in modo capillare i punti forti e deboli del sistema di controllo, diffondere le pratiche ottimali e garantire il controllo di azioni preventive e correttive,

essere sorvegliato e sottoposto a verifica per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti e per identificare opportunità di miglioramento.

Se in uno Stato membro sono previsti più programmi di audit occorre coordinarli tutti in modo efficace per garantire un decorso scorrevole delle verifiche ispettive in seno a tutte le autorità competenti interessate. I programmi di audit dovranno includere anche tutti i livelli interessati nella gerarchia dell'autorità competente.

5.2.   Trasparenza

Per dimostrare che il processo di audit è trasparente, le procedure documentate dovranno comprendere in particolare un processo di pianificazione dell’audit chiaramente definito, criteri di audit e meccanismi di approvazione e distribuzione del rapporto di audit.

Gestione e attuazione del processo di audit dovranno risultare trasparenti per tutte le parti in causa. È necessaria la massima trasparenza, soprattutto tra l’organismo di audit e l’organizzazione oggetto dell’audit. Assicurare la trasparenza del processo di audit agli occhi di altre parti interessate faciliterà la diffusione di informazioni e soprattutto la condivisione delle pratiche ottimali all’interno delle varie autorità competenti e tra di esse.

Gli Stati membri dovranno prendere i provvedimenti del caso per garantire che i rispettivi sistemi di audit siano trasparenti, tenendo conto delle prescrizioni nazionali e di normative di altro tipo. A tal fine gli Stati membri dovranno prendere in considerazione la possibilità d’incoraggiare procedure volte ad aumentare la trasparenza del processo, di cui la tabella illustra qualche esempio. Al momento di decidere detti provvedimenti, gli Stati membri dovranno ponderare la necessità di ottenere trasparenza rispetto al rischio d’indebolire la capacità del sistema di audit di conseguire i propri obiettivi. Per ottimizzarne i vantaggi, la trasparenza andrà abbinata a un sistema equilibrato di rapporti, ossia a una giusta combinazione di conformità verificata (risultanze positive) e di settori passibili di miglioramento (risultanze negative).

Tabella

Esempi di pratiche che aumentano la trasparenza di un processo di audit

Pratiche dell’organismo di audit

Organizzazione oggetto dell’audit

All'interno dell’autorità competente

Tra le varie autorità competenti (all'interno degli Stati membri)

Servizi statali e altre parti in causa

Accesso alle procedure documentate dell’organismo di audit

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Consultazione sulla pianificazione del programma di audit

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Pubblicazione del programma di audit

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Presentazione del programma di audit

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Possibilità di esprimere un parere sul progetto del rapporto di audit

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Diffusione del rapporto definitivo di audit

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Pubblicazione dei pareri dell’organizzazione oggetto dell’audit sul progetto di rapporto

 

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Pubblicazione del rapporto definitivo di audit

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Pubblicazione dei compendi dei rapporti definitivi di audit e del rapporto annuale

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Pubblicazione del piano d’azione dell’organizzazione oggetto dell’audit

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Pubblicazione dei risultati delle attività intraprese per dar seguito al rapporto

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NB: gli Stati membri devono selezionare le pratiche (prima colonna) e i relativi campi d’applicazione (restanti colonne) corrispondenti alle rispettive situazioni.

5.3.   Indipendenza

Gli organismi di audit dovranno essere liberi da qualsiasi pressione di natura commerciale, finanziaria, gerarchica, politica o di altro tipo atta ad influenzare il loro giudizio o i risultati del processo di audit. Il sistema di audit, l’organismo di audit e gli auditor dovranno risultare indipendenti dall’attività oggetto dell’audit e liberi da pregiudizi e conflitto d’interessi. Non andranno sottoposti ad audit settori o attività di cui detti organismi hanno la responsabilità diretta.

Tutte le autorità competenti interessate dovranno prendere opportuni provvedimenti volti a garantire che le responsabilità e le competenze relative alle attività di audit e di controllo, come la gestione e la supervisione di sistemi di controllo ufficiali, siano mantenute sufficientemente distinte l’una dall’altra.

Se il gruppo di audit formula raccomandazioni per azioni correttive e preventive l’organizzazione oggetto dell’audit dovrà scegliere i metodi da applicare a tali interventi. La partecipazione attiva del gruppo di audit a tali interventi dovrà limitarsi a valutare l’idoneità del piano d’azione e l’efficacia dell’azione correttiva e preventiva. La posizione delle organizzazioni oggetto dell'audit non dovrà risultare tale da ostacolare il programma, le risultanze o le conclusioni dell'audit. Tali organizzazioni andranno consultate sul progetto di rapporto e l’organismo di audit dovrà tener conto dei loro pareri. All’occorrenza detti pareri andranno presi in considerazione garantendo la trasparenza.

I seguenti punti possono contribuire a garantire che il processo di audit salvaguardi l'indipendenza sia dell'organismo sia del gruppo di audit:

occorre stabilire un mandato chiaro e documentato che conferisca autorità sufficiente per svolgere gli audit,

né l’organismo di audit né il gruppo di audit dovrebbero essere coinvolti nelle attività di gestione o di sorveglianza del sistema di controllo sottoposto ad audit,

per gli audit esterni, l’organismo di audit e il gruppo di audit dovrebbero essere esterni alla struttura gerarchica dell’organizzazione oggetto dell’audit e indipendenti da essa,

per gli audit interni, si dovrebbero applicare i seguenti principi generali per garantire che il processo si svolga in modo indipendente e sia trasparente:

l’organismo di audit e il gruppo di audit dovrebbero essere nominati dai vertici dirigenziali,

l’organismo di audit e/o il gruppo di audit dovrebbero fare capo ai vertici dirigenziali,

andrebbe verificata l’assenza di conflitti d’interesse per l’organismo di audit e per il gruppo di audit.

Gli organismi di audit indipendenti dovranno risultare estranei alla gestione delle attività sottoposte ad audit oppure separati da esse. Gli organismi di audit interni dovranno riferire ai massimi vertici dirigenziali della struttura organizzativa.

Se una perizia tecnica necessaria per l’audit è disponibile soltanto in seno a un’autorità competente, occorrerà prendere provvedimenti atti a garantire che il gruppo di audit rimanga indipendente. Se le attività di controllo sono organizzate su base regionale si potrà organizzare uno scambio di esperti tecnici al fine di garantire la loro indipendenza.

5.4.   Esame indipendente del processo di audit

Per verificare se il processo di audit sta conseguendo i propri obiettivi è opportuno che una persona o un organismo indipendenti lo sottopongano a un esame critico. La persona o l’organismo indipendenti dovranno avere autorità, esperienza e risorse sufficienti per svolgere questo compito in modo efficace. Le modalità d’esecuzione dell’esame indipendente possono variare a seconda dell’attività o dell’autorità competente. Se sono stati creati un organismo o un comitato con l’intento di sottoporre il processo di audit a un esame indipendente una o più persone indipendenti dovranno essere membri di detto organismo o comitato. Esse dovranno poter accedere al processo di audit ed essere abilitate a contribuirvi pienamente. Andranno presi provvedimenti per colmare eventuali lacune identificate nel processo di audit dalla persona o dall’organismo indipendente.

6.   Esecuzione del processo di audit

6.1.   Principi informatori; a) Conformità alle disposizioni prese; b) Esecuzione effettiva; c) Capacità di conseguire gli obiettivi

Per adempiere alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 il sistema di audit dovrà soddisfare le tre esigenze seguenti, menzionate all’articolo 2, paragrafo 6:

a)

verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o le linee guida ricevute. Questo può avvenire in gran parte mediante l’esame di documenti, ma anche svolgendo verifiche sul posto. Il gruppo di audit dovrà possedere buone conoscenze generiche in tema di audit per realizzare questo obiettivo dell’audit;

b)

verificare che le disposizioni prese siano attuate in modo efficace. Per determinare l’efficacia, ossia la misura in cui i risultati pianificati sono stati effettivamente raggiunti, è opportuno includere un’applicazione operativa in loco. In questo ambito dovrà rientrare una valutazione della qualità e della coerenza dei controlli nonché attività di audit in loco. Il gruppo di audit dovrà possedere le competenze tecniche necessarie per realizzare questo obiettivo dell’audit;

c)

il sistema di audit dovrà anche cercare di accertare che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire determinati obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e in particolare il piano unico di controllo nazionale pluriennale integrato. A tal fine sarà opportuno valutare l'adeguatezza dei controlli ufficiali per quanto riguarda per esempio la loro frequenza e i metodi adottati nonché la struttura della catena di produzione, dei metodi e del volume di produzione. Il gruppo di audit dovrà possedere una solida conoscenza del sistema di verifica e le competenze tecniche necessarie per realizzare questo obiettivo dell’audit.

Per determinare se le disposizioni prese sono adeguate per conseguire determinati obiettivi illustrati alla lettera c), è opportuno considerare quanto segue:

i criteri di audit dovranno comprendere gli obiettivi strategici fissati nei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 882/2004 (incluso il piano unico di controllo nazionale pluriennale integrato) e nella legislazione nazionale;

gli audit dovranno concentrarsi sulle disposizioni di controllo concernenti la padronanza dei punti critici nella catena o nelle catene di produzione. Occorrerà in particolare valutare se tali disposizioni sono in grado di garantire sufficientemente: a) la sicurezza del o dei prodotti finali e b) la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. A tal fine l’audit o gli audit dovranno se possibile superare i confini amministrativi.

6.2.   Rapporti di audit

I rapporti di audit dovrebbero contenere conclusioni chiare tratte dalle risultanze degli audit e, se necessario, raccomandazioni.

Le conclusioni dovranno risultare conformi alle disposizioni prese, all’efficacia dell’esecuzione e alla capacità delle disposizioni prese di raggiungere gli obiettivi prefissati e basarsi su evidenze oggettive. In particolare quando si traggono conclusioni sull’adeguatezza delle disposizioni di raggiungere gli obiettivi fissati, è possibile ottenere elementi probatori dalla compilazione e dall’analisi dei risultati di diversi audit. In questo caso le conclusioni dovranno superare i confini dei singoli stabilimenti, unità di autorità e autorità.

Le raccomandazioni dovranno vertere sui risultati finali da raggiungere piuttosto che sui mezzi per correggere le carenze di conformità. Esse andranno basate su conclusioni fondate.

6.3.   Seguito da dare ai risultati dell’audit

All’occorrenza, l’organizzazione oggetto dell’audit preparerà e presenterà un piano d’intervento. Detto piano dovrà contemplare interventi correttivi e preventivi a scadenze precise, volti a compensare i punti deboli identificati durante l’audit o il programma di audit. Il gruppo di audit dovrà valutare l’idoneità del piano d'intervento ed eventualmente parteciperà alla verifica della sua realizzazione.

Un piano d’intervento consente al gruppo di audit di stabilire se gli interventi correttivi e preventivi proposti risultano sufficienti per ottemperare alle raccomandazioni contenute nel rapporto di audit. I piani d’intervento dovranno definire priorità e scadenze in funzione dei rischi per portare a termine gli interventi correttivi e preventivi. Esiste un’ampia gamma di piani d’intervento differenti che si possono considerare soddisfacenti; spetta all’organizzazione oggetto dell’audit scegliere tra le numerose opzioni disponibili.

L’attività di correzione e prevenzione non dovrà limitarsi a soddisfare prescrizioni tecniche specifiche, bensì all’occorrenza includere provvedimenti riguardanti l’intero sistema (ad esempio comunicazione, cooperazione, coordinamento, riesame e razionalizzazione dei processi di controllo, ecc.) L’organizzazione oggetto dell’audit dovrà effettuare un’analisi approfondita di ogni mancanza di conformità al fine di determinare quali interventi correttivi e preventivi risultino più appropriati. Le divergenze di opinione tra l’organizzazione oggetto dell’audit e il gruppo di audit andranno appianate.

Conclusione: occorre apprestare meccanismi atti a garantire che i piani d’intervento adottati siano effettivamente portati a termine tempestivamente. L’organizzazione oggetto dell’audit e il gruppo di audit dovranno concordare le procedure volte a verificare la conclusione del piano d’intervento.

6.4.   Riesame dell’audit e diffusione delle pratiche ottimali

È opportuno prendere in considerazione le ripercussioni delle risultanze dell’audit su altri settori e altre regioni, in particolari negli Stati membri in cui i controlli sono delegati a una serie di autorità competenti oppure sono decentralizzate. Gli esempi di pratiche ottimali andranno diffusi. A tal fine è opportuno rendere disponibili i rapporti per altri settori e altre regioni all’interno dello Stato membro interessato e per la Commissione. Si dovrà parimenti tener conto dei risultati dell’audit in sede di pianificazione del programma di audit e nell'ambito del riesame del piano unico di controllo nazionale pluriennale integrato.

6.5.   Risorse

Gli Stati membri dovranno garantire che le autorità competenti dispongano di competenze e risorse sufficienti per allestire, effettuare e conservare un sistema di audit efficiente.

Le risorse umane e connesse necessarie per gestire, monitorare e riesaminare il processo di audit andranno rese disponibili tenendo presente che tutte le autorità competenti e le loro attività di controllo vanno sottoposte ad audit con cadenza almeno quinquennale. Le indicazioni generali relative alle risorse richieste per eseguire gli audit sono contenute nella norma (UNI EN) ISO 19011. Per disporre delle competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi dell’audit e del programma o dei programmi di audit il gruppo di audit può avvalersi di tutte le combinazioni di auditor generalisti o specializzati ed esperti tecnici. È opportuno garantire l’obiettività e l’indipendenza del gruppo di audit, soprattutto quando si avvalga di esperti tecnici. In tal senso può essere utile effettuare una rotazione di auditor e/o di gruppi di audit.

6.6.   Competenza degli auditor

La competenza degli auditor e i criteri di selezione andranno definiti in base ai seguenti criteri:

conoscenze e capacità generiche — principi, procedure e tecniche di audit; competenze gestionali e organizzative,

conoscenze e capacità tecniche specifiche,

qualità personali,

istruzione,

esperienza professionale,

formazione ed esperienza come auditor.

È essenziale mettere a punto un meccanismo atto a garantire che gli auditor lavorino in modo coerente e che le loro competenze siano rispettate. Le competenze richieste ai gruppi di audit varieranno in funzione del settore in cui eseguono l’audit dei sistemi di controllo o di supervisione. Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze richieste agli auditor andranno prese in considerazione anche le prescrizioni relative alla formazione del personale che esegue i controlli ufficiali [capo I dell’allegato II al regolamento (CE) n. 882/2004].


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  «Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale», pubblicate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione, 1o ottobre 2002.

(3)  «Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia», pubblicati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dicembre 2000.


10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2006

relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell’ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori

[notificata con il numero C(2006) 4324]

(i testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano le misure necessarie al recupero delle somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi degli Stati membri.

(2)

Nelle sentenze pronunciate nelle cause C-34/89, Italia/Commissione  (2), C-54/95, Germania/Commissione  (3) e C-277/98 Francia/Commissione  (4), la Corte di giustizia ha sottolineato che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare prontamente i provvedimenti diretti a rimediare alle irregolarità. In particolare, dalla sentenza pronunciata nella causa C-34/89, si evince che lo Stato membro non può lasciar trascorrere un periodo di oltre quattro anni dal momento della prima indicazione di un’irregolarità (5). Entro tale periodo, in linea di massima l’indagine dovrebbe essere conclusa e dovrebbe essere stata adottata una decisione sull’avvio di un procedimento di recupero. Inoltre, nella causa C-54/95, la Corte ha statuito che gli Stati membri devono avviare il procedimento di recupero entro un anno dalla presa di conoscenza di tutte le circostanze relative all’irregolarità.

(3)

Sinora, la Commissione ha esaminato i procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in relazione alle irregolarità comunicate anteriormente al 1o gennaio 1999 ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (6) e concernenti importi superiori a 500 000 EUR, al fine di decidere in merito alle conseguenze finanziarie delle suddette irregolarità conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70. Nel farlo, la Commissione ha seguito la procedura prevista all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (7).

(4)

Le verifiche e le discussioni bilaterali hanno dimostrato che in certi casi gli Stati membri non hanno agito con la rapidità e la diligenza necessarie. Pertanto, le conseguenze finanziarie del mancato recupero in questi casi non devono essere a carico del bilancio comunitario.

(5)

In altri casi, le conseguenze finanziarie delle irregolarità esaminate devono essere sostenute dal bilancio della Comunità.

(6)

I casi notificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91, nei quali i pagamenti effettuati indebitamente sono stati recuperati integralmente o per i quali è stata accertata l’insussistenza dell’indebito, devono essere depennati dall’elenco delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del suddetto regolamento.

(7)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione di sintesi con cui li informa degli importi da escludere dal finanziamento comunitario e delle motivazioni alla base di tale esclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i casi elencati nell’allegato I e i relativi importi sono posti a carico dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Sono liquidati i casi elencati nell’allegato II e i relativi importi sono posti a carico del bilancio comunitario.

Articolo 3

I casi elencati nell’allegato III sono depennati dall’elenco delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).

(2)  Sentenza dell'11.10.1990, Racc. 1990, pag. I-3603.

(3)  Sentenza del 21.1.1999, Racc. 1999, pag. I-35.

(4)  Sentenza del 13.11.2001, Racc. 2001, pag. I-8453.

(5)  Punti 12-13.

(6)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(7)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).


ALLEGATO I

Importi da imputare agli Stati membri

(Voce di bilancio 6701)

Germania

Numero del caso

Importo in EUR

DE/1998/247

686 190,80


Spagna

Numero del caso

Importo in EUR

ES/1996/092

1 489 982,69

ES/1996/123

963 758,23

Totale

2 453 740,92


Francia

Numero del caso

Importo in EUR

FR/1998/020

789 514

FR/1998/117

551 743

Totale

1 341 257


Regno Unito

Numero del caso

Importo in GBP

UK/1998/202/M

360 758

UK/1998/202/P

749 039

UK/1998/202/T

274 045

Totale

1 383 842


Italia

Numero del caso

Importo in EUR

IT/1982/009

1 408 128,65

IT/1982/012

1 366 417,81

IT/1982/013

629 935,56

IT/1982/017

910 013,88

IT/1984/004

41 316,55

IT/1985/001

1 910 890,53

IT/1985/013

601 357,97

IT/1985/028

700 525,75

IT/1985/034

519 830,66

IT/1985/037

1 719 677,84

IT/1986/017

1 249 635,88

IT/1986/035

436 082,41

IT/1986/046

1 051 645,09

IT/1986/048

2 346 406,28

IT/1987/009

942 061,74

IT/1987/106

2 964 559,78

IT/1987/118

952 185,05

IT/1987/119

886 233,53

IT/1987/129

3 134 051,95

IT/1987/130

3 019 712,80

IT/1988/029

3 092 803,26

IT/1988/059

2 707 017,35

IT/1988/067

13 944 336,28

IT/1988/069

16 860 045,01

IT/1988/123

1 139 567,43

IT/1989/003(A)

3 166 518,37

IT/1989/010

4 451 687,38

IT/1989/011

880 239,40

IT/1989/012

954 560,47

IT/1989/013

1 756 811,95

IT/1989/017

1 151 573,35

IT/1989/049

607 978,47

IT/1989/052

801 021,02

IT/1989/055

729 996,93

IT/1989/062

533 048,34

IT/1989/076

7 190 795,74

IT/1989/078

3 702 297,02

IT/1989/087

2 763 062,49

IT/1989/094

873 448,66

IT/1989/097

883 185,79

IT/1989/109

882 625,37

IT/1989/120

505 074,81

IT/1989/130

952 185,05

IT/1989/141

2 353 482,58

IT/1989/184

585 745,67

IT/1989/185

3 153 808,48

IT/1989/187

1 182 320,05

IT/1989/188

5 015 307,87

IT/1989/208

1 528 863,48

IT/1990/001

1 893 038,98

IT/1990/002

648 746,26

IT/1990/004

889 279,64

IT/1990/021

560 702,00

IT/1990/053

531 953,50

IT/1990/059

8 384 948,04

IT/1990/064

2 139 322,74

IT/1990/066

667 339,28

IT/1990/077

13 964 478,09

IT/1990/079

652 412,16

IT/1990/080

997 851,72

IT/1990/081

2 950 584,42

IT/1990/083

1 226 694,20

IT/1990/084

695 687,06

IT/1990/086

1 037 481,54

IT/1990/092

0,00

IT/1990/094

3 064 059,49

IT/1991/002(A)

2 421 612,13

IT/1991/004

3 004 248,14

IT/1991/006

1 799 675,37

IT/1991/008

3 052 599,57

IT/1991/009

1 208 081,21

IT/1991/014

1 593 129,84

IT/1991/017

790 899,43

IT/1991/024

329 539,37

IT/1991/056

1 078 101,49

IT/1991/071

688 707,00

IT/1991/075

1 021 325,69

IT/1992/006

87 000,11

IT/1992/011

619 240,02

IT/1992/012

371 440,00

IT/1992/060

2 187 059,94

IT/1992/061

417 761,97

IT/1992/071

535 447,07

IT/1992/098

1 428 011,50

IT/1992/117

895 504,86

IT/1992/118

1 363 978,00

IT/1992/230

1 456 448,72

IT/1992/232

2 422 558,12

IT/1992/237

3 814 620,91

IT/1992/239

4 420 095,25

IT/1992/245

1 715 396,91

IT/1992/249

1 022 645,34

IT/1992/253

1 878 926,73

IT/1992/254

844 269,29

IT/1992/256

1 031 347,46

IT/1992/257

950 810,66

IT/1992/258

609 296,43

IT/1992/264

558 279,79

IT/1992/272

107 354,19

IT/1992/275

431 051,94

IT/1992/284

5 284 145,77

IT/1992/285

82 039,00

IT/1992/338

342 141,68

IT/1994/047

744 987,49

IT/1994/063

11 726 016,74

IT/1994/092

1 202 986,10

IT/1994/095

1 776 176,16

IT/1994/151

654 664,50

IT/1994/224

866 412,91

IT/1994/235

824 501,93

IT/1994/245

1 540 155,94

IT/1994/246

519 777,15

IT/1994/250

187 310,38

IT/1994/419

8 760 422,48

IT/1994/439

757 184,91

IT/1994/445

2 540 892,25

IT/1995/031

1 043 415,42

IT/1995/053

5 230 746,31

IT/1995/054

3 235 621,62

IT/1995/060

1 725 150,04

IT/1995/099

1 197 629,77

IT/1995/103

2 595 717,93

IT/1995/117

808 330,66

IT/1995/120

647 980,61

IT/1995/160

941 259,59

IT/1995/259

1 252 608,76

IT/1995/277

951 752,36

IT/1995/342

570 807,35

IT/1995/350

849 611,86

IT/1995/363

623 105,53

IT/1995/390

1 040 032,33

IT/1995/391

538 652,15

IT/1996/004

871 048,24

IT/1996/006

3 450 089,59

IT/1996/009

5 708 680,07

IT/1996/019

70 153,80

IT/1996/022

3 645 678,08

IT/1996/025

513 677,10

IT/1996/067

2 852 184,42

IT/1996/189

691 863,13

IT/1996/205

5 615 994,15

IT/1996/207

650 060,45

IT/1996/210

1 078 676,85

IT/1996/254

71 572,77

IT/1996/271

6 856 477,88

IT/1996/282

666 899,01

IT/1996/301

3 524 942,01

IT/1996/302

2 247 646,99

IT/1996/388

1 425 735,47

IT/1997/074

583 123,58

IT/1997/123

729 996,93

IT/1997/193

5 513 248,86

IT/1998/037

2 286 015,73

IT/1998/059

1 175 865,75

IT/1998/070

881 768,99

IT/1998/103

503 889,09

IT/1998/114

570 848,01

Totale

310 849 495,98


ALLEGATO II

Importi da imputare al FEAOG, sezione Garanzia

Germania

Numero del caso

Importo in EUR

DE/1995/174

3 644 689,38

DE/1996/210

102 911,19

Totale

3 747 600,57


Spagna

Numero del caso

Importo in EUR

ES/1995/069

145 393,60

ES/1996/073

71 481,48

ES/1996/085

1 617 401,34

ES/1997/255

2 275 730,27

ES/1998/056

509 809,96

Totale

4 619 816,55


Paesi Bassi

Numero del caso

Importo in EUR

NL/1997/066

532 080

NL/1998/038

1 922 727

Totale

2 454 807


Portogallo

Numero del caso

Importo in EUR

PT/1996/014

1 654 408,37

PT/1998/015

608 155,28

PT/1998/038

1 417 853,86

Totale

3 680 417,51


Italia

Numero del caso

Importo in EUR

IT/1981/014

598 645,14

IT/1982/011

858 791,39

IT/1988/008

6 951 704,49

IT/1988/013

1 628 505,84

IT/1988/023

4 121 803,13

IT/1988/068

1 792 260,77

IT/1988/078

124 280,67

IT/1989/001

4 926 732,53

IT/1989/016

538 117,76

IT/1990/028

202 927,48

IT/1990/037

2 174 169,20

IT/1991/002(S)

2 451 649,46

IT/1993/004

500 852,00

IT/1994/004

617 469,18

IT/1994/005

29 851 834,89

IT/1994/008

41 760 653,21

IT/1994/253

10 089 425,06

IT/1994/449

1 500 425,25

IT/1995/057

2 144 502,97

IT/1995/384

1 283 089,70

IT/1995/387

1 698 575,15

IT/1996/007

10 949 621,58

IT/1996/015

1 040 113,00

IT/1996/020

491 865,00

IT/1996/211

6 322 642,50

IT/1996/303

25 206 583,61

IT/1997/022

950 412,40

IT/1997/159

516 228,65

IT/1998/014

531 544,83

Totale

161 825 426,84


ALLEGATO III

Casi di irregolarità da depennare dall’elenco di cui al regolamento (CEE) n. 595/91

Germania

Numero del caso

 

DE/1996/016

 

DE/1996/144

 

DE/1996/260

 

DE/1997/015

 

DE/1997/095

 

DE/1997/136

 

DE/1998/040

 

DE/1998/195

 

DE/1998/214

Spagna

Numero del caso

 

ES/1995/066

 

ES/1995/071

 

ES/1996/089

 

ES/1997/002

 

ES/1997/040

 

ES/1997/041

 

ES/1997/062

Francia

Numero del caso

 

FR/1996/031

 

FR/1996/056

 

FR/1998/010

 

FR/1998/024

Paesi Bassi

Numero del caso

 

NL/1995/127

 

NL/1997/059

 

NL/1998/078

Portogallo

Numero del caso

PT/1995/036

Regno Unito

Numero del caso

UK/1998/271

Italia

Numero del caso

 

IT/1986/019(D)

 

IT/1986/040

 

IT/1986/043

 

IT/1987/020

 

IT/1987/091

 

IT/1987/092

 

IT/1988/024

 

IT/1988/053(D)

 

IT/1988/070

 

IT/1989/075

 

IT/1989/106

 

IT/1989/136

 

IT/1989/140

 

IT/1989/183

 

IT/1990/016

 

IT/1990/018

 

IT/1990/019

 

IT/1990/024

 

IT/1990/025

 

IT/1990/040

 

IT/1990/048

 

IT/1990/052

 

IT/1990/065

 

IT/1990/071

 

IT/1990/075

 

IT/1991/003(A)

 

IT/1991/011

 

IT/1991/012

 

IT/1991/053

 

IT/1991/055

 

IT/1991/060

 

IT/1991/063

 

IT/1992/005

 

IT/1992/021

 

IT/1992/022

 

IT/1992/023

 

IT/1992/024

 

IT/1992/025

 

IT/1992/026

 

IT/1992/048

 

IT/1992/065

 

IT/1992/066

 

IT/1992/067

 

IT/1992/084

 

IT/1992/097

 

IT/1992/102

 

IT/1992/103

 

IT/1992/234

 

IT/1992/263

 

IT/1992/274

 

IT/1992/276

 

IT/1992/300

 

IT/1992/322

 

IT/1992/323

 

IT/1992/325

 

IT/1992/339

 

IT/1992/343

 

IT/1992/345

 

IT/1992/346

 

IT/1993/008

 

IT/1994/006

 

IT/1994/007

 

IT/1994/068(D)

 

IT/1994/142

 

IT/1994/217

 

IT/1994/219

 

IT/1994/233

 

IT/1994/392

 

IT/1994/430

 

IT/1994/431

 

IT/1994/433

 

IT/1994/450

 

IT/1995/004

 

IT/1995/020

 

IT/1995/023

 

IT/1995/034

 

IT/1995/035

 

IT/1995/036

 

IT/1995/037

 

IT/1995/038

 

IT/1995/118

 

IT/1995/158

 

IT/1995/293

 

IT/1995/296

 

IT/1995/329

 

IT/1995/336

 

IT/1995/356

 

IT/1995/365

 

IT/1995/385

 

IT/1995/386

 

IT/1996/002

 

IT/1996/008(A)

 

IT/1996/008(S)

 

IT/1996/014

 

IT/1996/015(D)

 

IT/1996/277

 

IT/1996/289

 

IT/1996/292

 

IT/1996/304

 

IT/1996/387

 

IT/1997/004

 

IT/1997/008

 

IT/1997/158

 

IT/1997/167

 

IT/1997/192

 

IT/1998/006

 

IT/1998/020

 

IT/1998/021

 

IT/1998/025

 

IT/1998/026

 

IT/1998/027

 

IT/1998/032

 

IT/1998/036

 

IT/1998/045

 

IT/1998/056

 

IT/1998/062

 

IT/1998/068

 

IT/1998/071

 

IT/1998/426

 

IT/2000/059


Rettifiche

10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/32


Rettifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338 del 22 dicembre 2005 )

A pagina 10, allegato 1, capitolo 1, al punto 1.12 «Latte in polvere e siero di latte in polvere»:

anziché:

«Latte in polvere e siero di latte in polvere (10)»,

leggi:

«Latte in polvere e siero di latte in polvere».

A pagina 18, allegato 1, capitolo 2, punto 2.2.1, in corrispondenza della colonna «Limiti»:

anziché:

«m

M

<1 cfu/ml

5 cfu/ml»

leggi:

«m

M

<1/ml

5/ml»

A pagina 19, allegato 1, capitolo 2, punto 2.2.7, riga «Entero-batteriacee», in corrispondenza della colonna «Metodo d’analisi di riferimento»:

anziché:

«ISO 21528-1»,

leggi:

«ISO 21528-2».

A pagina 22, allegato 1, capitolo 2, punto 2.4.1, riga «E. coli», in corrispondenza della colonna «Limiti»:

anziché:

«m

M

1 cfu/g

10 cfu/g»

leggi:

«m

M

1/g

10/g»