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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali [notificata con il numero C(2006) 4149] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
65,6 |
|
096 |
42,0 |
|
|
999 |
53,8 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
107,1 |
|
999 |
107,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
85,4 |
|
999 |
85,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
52,2 |
|
388 |
64,5 |
|
|
524 |
55,3 |
|
|
528 |
52,8 |
|
|
999 |
56,2 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
83,1 |
|
400 |
179,3 |
|
|
624 |
139,2 |
|
|
999 |
133,9 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
88,2 |
|
400 |
91,4 |
|
|
508 |
72,4 |
|
|
512 |
81,4 |
|
|
720 |
72,4 |
|
|
800 |
133,2 |
|
|
804 |
100,0 |
|
|
999 |
91,3 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
115,7 |
|
388 |
89,9 |
|
|
999 |
102,8 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
100,0 |
|
999 |
100,0 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
111,4 |
|
066 |
66,6 |
|
|
624 |
114,6 |
|
|
999 |
97,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formula |
A |
B |
||||
|
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
|
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
206 |
210 |
— |
— |
|
Concentrato |
204,1 |
— |
— |
— |
||
|
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
45 |
45 |
— |
— |
|
|
Concentrato |
45 |
— |
— |
— |
||
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
|
(EUR/100 kg) |
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Formula |
A |
B |
|||
|
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
18,5 |
15 |
17 |
15 |
|
Burro < 82 % |
— |
— |
— |
— |
|
|
Burro concentrato |
22 |
18,5 |
22 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
10 |
6,3 |
|
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
20 |
— |
19 |
— |
|
Burro concentrato |
24 |
— |
24 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
11 |
— |
|
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
|
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
|
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 17a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,8 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 49a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 49a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 settembre 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 233,60 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o ottobre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
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(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o ottobre 2006
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
4,19 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
34,02 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
34,02 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
4,19 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(15.9.2006-28.9.2006)
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 25,40 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,80 EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9, e l’articolo 9 D, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale. |
|
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione per l’uso di additivi nei mangimi presentate prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE. |
|
(3) |
Le richieste di autorizzazione per gli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono perciò continuare a essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
|
(5) |
Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’uso di un preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dall’Hansenula polymorpha (DSM 15087) in mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti, suini da ingrasso e scrofe. Secondo il parere espresso il 7 marzo 2006 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorita»), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali bersaglio e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento. |
|
(6) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato per l’uso di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento. |
|
(7) |
L'impiego del preparato coccidiostatico di semduramicina sodica (AVIAX 5 %) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione (4). Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione decennale per l’impiego di tale preparato coccidiostatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare per dieci anni l'impiego di tale sostanza alle condizioni indicate nell’allegato II. |
|
(8) |
Sono stati presentati dati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’impiego del 25-idrossicolecalciferolo, appartenente al gruppo «Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite» nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini. Secondo il parere espresso dall'Autorità il 26 maggio 2005, l’impiego di tale preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali bersaglio e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato vitaminico alle condizioni indicate nell’allegato III. |
|
(9) |
Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di applicare determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5). |
|
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'impiego, come additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo “Enzimi” di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato II è autorizzato per dieci anni alle condizioni ivi specificate.
Articolo 3
L'impiego, come additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo “Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite” di cui all’allegato III è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni ivi specificate.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.
(4) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 41.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
|
Numero CE |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||
|
Unità di attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||
|
Enzimi |
||||||||||||||||||||
|
E 1639 |
3-fitasi CE 3.1.3.8 |
Preparato di 3-fitasi prodotta dall’Hansenula polymorpha (DSM 15087) avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
250 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||||
|
Tacchini da ingrasso |
— |
250 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||||
|
Galline ovaiole |
— |
250 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||||
|
Suinetti |
4 mesi |
500 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||||
|
Suini da ingrasso |
— |
250 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||||
|
Scrofe |
— |
500 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||||
|
E 1628 |
Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-betaxilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:
|
Suinetti (slattati) |
— |
endo-1,4-betaxilanasi: 4 000 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||||
(1) U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, a partire dal fitato, al minuto a pH 5,5 e a 37 °C.
(2) U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di pula di avena al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.
ALLEGATO II
|
Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
||||
|
mg di sostanza attiva/kg di alimento completo |
|||||||||||||
|
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
|||||||||||||
|
E 773 |
Phibro Animal Health, s.a. |
Semduramicina sodica (Aviax 5 %) |
|
Polli da ingrasso |
— |
20 |
25 |
Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. L’impiego simultaneo di semduramicina e tiamulin può causare una riduzione temporanea di consumo di mangime e acqua. |
10 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento |
||||
ALLEGATO III
|
Numero CE |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore massimo mg (1)/kg di mangime completo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
|
Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite |
|||||||
|
|
2. Vitamina D |
|
|
|
|
|
|
|
E 670 a |
25-idrossicolecalciferolo |
25-idrossicolecalciferolo (min. 94 % di purezza) |
Polli da ingrasso |
— |
0,100 mg |
La miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,125 mg/kg di mangime completo |
A tempo indeterminato |
|
Galline ovaiole |
— |
0,080 mg |
La miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,080 mg/kg di mangime completo |
A tempo indeterminato |
|||
|
Tacchini |
— |
0,100 mg |
La miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,125 mg/kg di mangime completo |
A tempo indeterminato |
|||
(1) 40 IU colecalciferolo (vitamina D3) = 0,001 mg colecalciferolo (vitamina D3).
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/19 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1444/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
Il metodo di analisi indicato nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003 si riferisce alla determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo analitico di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). |
|
(5) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere dell’8 marzo 2006 che il Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che il Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego del preparato può migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti e verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Calsporin, un preparato di Bacillus subtilis C-3102, come additivo per mangimi per i polli da ingrasso conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato l’8 marzo 2006. The EFSA Journal (2006) 336, pagg. 1-15.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore e minimo |
Tenore e massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell’autorizzazione |
||||||
|
CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||
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4b1820 |
Calpis Co. Ltd Rappresentata nella Comunità da Orffa International Holding BV |
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) (Calsporin) |
|
Polli da ingrasso |
— |
1 × 109 |
1 × 109 |
Per la sicurezza degli utenti: dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, salinomicina sodica, semduramicina sodica, lasalocid-sodio, maduramicyn ammonium, narasin/nicarbazina, diclazuril |
20 ottobre 2016 |
||||||
(1) Maggiori informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 per quanto concerne l’autorizzazione dell’additivo per mangimi «Bacillus cereus var. toyoi» appartenente al gruppo «microorganismi»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni. |
|
(2) |
L’impiego del preparato Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) appartenente al gruppo «Microorganismi» è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) quale additivo nell’alimentazione animale per i polli da ingrasso e i conigli da ingrasso, e ciò in virtù del regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (3). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell’autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l’impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici: diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), narasina-nicarbazina (Maxiban G160) e maduramicina ammonio (Cygro 1 %) nell’alimentazione dei polli da ingrasso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
|
(4) |
Nel parere del 5 novembre 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l’additivo Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) e il diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), la narasina-nicarbazina (Maxiban G160) e la maduramicina ammonio (Cygro 1 %) (4). Il parere dell’Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1200/2005. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi in merito alla variazione dei termini dell’autorizzazione del preparato a base di microorganismi di Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), autorizzato come additivo per mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 288, pagg. 1-7.
ALLEGATO
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 la voce E 1701 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) è sostituita dalla seguente:
|
N. CE |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|
CFU/kg di alimento completo |
||||||||
|
Microorganismi |
||||||||
|
«E 1701 |
Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 |
Preparato di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g di additivo |
Conigli da ingrasso |
— |
0,1 × 109 |
5 × 109 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: robenidina, salinomicina sodica. |
A tempo indeterminato |
|
Polli da ingrasso |
— |
0,2 × 109 |
1 × 109 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, lasalocid-sodico, salinomicina sodica, decochinato, robenidina, narasina, alofuginone, diclazuril, narasina-nicarbazina e maduramicina ammonio. |
A tempo indeterminato» |
|||
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
concernente l’autorizzazione dell’Enterococcus faecium (Biomin IMB52) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato Enterococcus faecium (Biomin IMB52) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
Il metodo di analisi indicato nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003 si riferisce alla determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo analitico di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai termini dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). |
|
(5) |
L’uso del preparato Enterococcus faecium DSM 3530 è stato già autorizzato per i vitelli di età fino a 6 mesi dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione, del 1o marzo 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (3). Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per i polli da ingrasso. Nella sua valutazione l’Autorità per la sicurezza alimentare («Autorità») conclude che la sicurezza di tale additivo per il consumatore, per l’utente e per l’ambiente è già stata stabilita e che non cambierà mediante il nuovo impiego proposto. Conclude inoltre che l’impiego del preparato non ha effetti negativi su questa ulteriore categoria di animali e che il suo impiego può migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti e verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(3) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
CFU/kg di alimento completo con tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||
|
4b1850 |
Biomin GmbH |
Enterococcus faecium DSM 3530 (Biomin IMB52) |
|
Polli da ingrasso |
— |
5 × 108 |
2,5 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati: monensin sodico o narasin/nicarbazina Per la sicurezza degli utenti: dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. |
10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
||||||
(1) Maggiori informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi per agnelli da ingrasso, da classificare nella categoria «Additivi zootecnici». |
|
(4) |
Il metodo di analisi indicato nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003 si riferisce alla determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo analitico di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). |
|
(5) |
L’impiego del preparato Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) è stato autorizzato per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (3), per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (4), per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (5), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi e all’autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell’alimentazione per animali (6), e per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (7). Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per gli agnelli da ingrasso. Nella sua valutazione l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») conclude che la sicurezza di questo organismo (e del suo mezzo di coltura) per il consumatore, l’utente e l’ambiente è già stata stabilita e non è influenzata dal nuovo impiego proposto. Conclude inoltre che l’impiego del preparato non presenta un rischio per questa ulteriore categoria di animali e che l’impiego del preparato può migliorare l’accrescimento medio giornaliero negli agnelli da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione e nel suo parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «Additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «Stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(3) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12.
(4) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).
(6) GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).
(7) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
||||
|
CFU/kg di alimento completo con tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
|
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||
|
E 1702 |
LFA Lesaffre Feed Additives |
Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf Sc 47) |
|
Agnelli da ingrasso |
— |
1,4 × 109 |
1,4 × 1010 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet (stabile per l’incorporazione in pellet fino alla temperatura di 83 °C) |
10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
||||
(1) Maggiori informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1448/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2), è stato il primo atto normativo a contenere tali misure. |
|
(2) |
Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni. Segnatamente, devono essere definiti i requisiti di prestazione delle apparecchiature di rilevamento di esplosivi (Explosive Detection Systems, EDS), ferma restando la revisione periodica, almeno ogni due anni, di detti requisiti per verificare che siano tuttora corrispondenti agli sviluppi tecnici, tenendo in considerazione le prestazioni, i costi e la disponibilità di apparecchiature EDS sul mercato. |
|
(3) |
I requisiti di prestazione applicabili alle apparecchiature EDS e i requisiti relativi alla qualità dell’immagine delle apparecchiature EDS di standard 1 e 2 devono essere i primi aspetti da prendere in considerazione nella prospettiva di una piena armonizzazione delle specifiche tecniche di tali apparecchiature. Essi devono essere integrati quanto prima dalla definizione dei requisiti relativi alla qualità dell’immagine dei sistemi EDS di standard 3 nonché da procedure armonizzate per la classificazione, ivi comprese le condizioni di prova, delle apparecchiature EDS. |
|
(4) |
Il normale ammortamento delle apparecchiature EDS richiede un periodo compreso tra sette e dieci anni. Occorre tener conto di tale durata nel fissare le date di scadenza dei suddetti apparati. |
|
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento. |
|
(6) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
L'articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006 (GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 3).
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che riduce, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità all’allegato II del medesimo regolamento. |
|
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell’aiuto indicati nell’allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l’aiuto. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione (2) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 205 989 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia e al Portogallo. Pertanto, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 gli importi dell’aiuto per le arance di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 28,63 % in Italia e del 20,68 % in Portogallo. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 79 306 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, al Portogallo e a Cipro. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2006/2007 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 64,94 % in Italia, del 86,80 % in Portogallo e del 36,52 % a Cipro. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per quanto riguarda l’Italia e il Portogallo e per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda l’Italia, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.
ALLEGATO I
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
|
Contratti pluriennali |
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione |
Singoli produttori |
|
Italia |
8,04 |
6,99 |
6,30 |
|
Portogallo |
8,94 |
7,77 |
7,00 |
ALLEGATO II
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
|
Contratti pluriennali |
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione |
Singoli produttori |
|
Italia |
3,67 |
3,19 |
2,87 |
|
Portogallo |
1,38 |
1,20 |
1,08 |
|
Cipro |
6,65 |
5,78 |
5,20 |
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
|
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 e il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2006 (GU L 226 del 18.8.2006, pag. 7).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livelli limite (tonnellate) |
||
|
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
|
260 852 |
||
|
78.0020 |
|
18 281 |
||||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
|
9 278 |
||
|
78.0075 |
|
11 060 |
||||
|
78.0085 |
0709 10 00 |
Carciofi |
|
90 600 |
||
|
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
|
68 401 |
||
|
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
|
271 073 |
||
|
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
|
150 169 |
||
|
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
|
94 492 |
||
|
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
|
301 899 |
||
|
78.0160 |
|
34 287 |
||||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
|
189 604 |
||
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
|
922 228 |
||
|
78.0180 |
|
51 920 |
||||
|
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
|
263 711 |
||
|
78.0235 |
|
33 052 |
||||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
|
4 569 |
||
|
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
|
46 088 |
||
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
|
17 411 |
||
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
|
11 155» |
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che modifica, per quanto riguarda il fluazuron, il nitrito di sodio e il peforelin, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
|
(2) |
La sostanza fluazuron figura nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali il cui latte è destinato al consumo umano. L’analisi di ulteriori dati forniti ha portato alla raccomandazione di includere il fluazuron nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali il cui latte è destinato al consumo umano. |
|
(3) |
In seguito all’esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di nitrito di sodio nei bovini da latte risulta opportuno includere tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento alla specie bovina, esclusivamente per uso topico. |
|
(4) |
In seguito all’esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di peforelin nei suini risulta opportuno includere tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento alla specie suina. |
|
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza. |
|
(6) |
Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
2.2.4. Derivati dell'acilurea
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
|
«Fluazuron |
Fluazuron |
Bovini (1) |
200 μg/kg |
Muscolo |
|
7 000 μg/kg |
Grasso |
|||
|
500 μg/kg |
Fegato |
|||
|
500 μg/kg |
Rene |
B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:
1. Composti inorganici
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animale |
|
«Nitrito di sodio |
Bovini (2) |
2. Composti organici
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animale |
|
«Peforelin |
Suini» |
(1) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»
(2) Esclusivamente per uso topico.»
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante misure transitorie per la gestione di un contingente tariffario di burro neozelandese per il periodo ottobre-dicembre 2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tra l’altro alcune disposizioni per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Per conformarsi al disposto degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, secondo cui la Commissione deve garantire che il titolo di importazione sia rilasciato ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, e che venga evitata qualsiasi discriminazione tra gli importatori, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza dell’11 luglio 2006 nella causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, il regolamento (CE) n. 1118/2006 della Commissione (3) ha previsto a decorrere dal 12 luglio 2006 la sospensione del rilascio di titoli di importazione nell’ambito dell’attuale contingente di burro neozelandese. |
|
(3) |
L’istituzione degli idonei strumenti per la gestione del contingente tariffario non può essere completata in tempo per consentire le importazioni dei quantitativi restanti del 2006. Occorre pertanto adottare misure transitorie per il rilascio di titoli di importazione per il periodo fino al 31 dicembre 2006, in modo da assicurare la continuità dei flussi commerciali con la Nuova Zelanda fino a quando non saranno state stabilite le modalità definitive per la gestione del contingente tariffario a decorrere dal 1o gennaio 2007, che garantiscano a tutti gli importatori l’accesso al contingente senza discriminazioni, in conformità della sentenza della Corte nella causa C-313/04. |
|
(4) |
Per garantire l’efficacia delle misure provvisorie e la validità economica dei quantitativi concessi a ciascun operatore, è opportuno, tenuto conto del limitato tempo disponibile per le consegne, esigere che ogni domanda si riferisca ad un determinato quantitativo minimo. Per garantire che le domande di titoli di importazione siano autentiche e per assicurare un’utilizzazione massima del contingente è opportuno prevedere che le domande di titolo di importazione siano accompagnate da un contratto con l’esportatore e che i titoli di importazione non siano trasferibili. |
|
(5) |
Ai fini di una gestione corretta ed equa del contingente è necessario disporre che se non vi è un dato numero minimo di domande si deve avviare quanto prima possibile un nuovo ciclo di rilascio di titoli e che se alla fine non vi sono almeno sei contratti non viene rilasciato alcun titolo nell’ambito del regime transitorio. |
|
(6) |
Le importazioni di burro neozelandese devono soddisfare determinati requisiti di qualità stabiliti nel regolamento (CE) n. 2535/2001. Al momento dell’importazione deve essere presentato il certificato IMA 1 per dimostrare il rispetto di detti requisiti e provare l’origine del burro. |
|
(7) |
Per i quantitativi rimanenti da importare nel 2006 nell’ambito del contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 è pertanto necessario revocare la sospensione del rilascio di titoli abrogando il regolamento (CE) n. 1118/2006 nonché derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
|
(8) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Importazione di burro neozelandese
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il titolo 2, capo III, del regolamento (CE) n. 2535/2001 si applica all’importazione di un quantitativo di 14 294,6 tonnellate di burro per l’anno 2006 nell’ambito del contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III.A del medesimo regolamento (di seguito «burro neozelandese») per il quale era stato sospeso il rilascio di titoli a norma del regolamento (CE) n. 1118/2006.
Articolo 2
Condizioni per le domande di titolo di importazione
1. Le domande di titolo di importazione di burro neozelandese a norma del presente regolamento sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
gli importatori devono essere riconosciuti a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001 e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento, devono presentare la domanda di titolo nello Stato membro in cui è stato loro concesso il riconoscimento; |
|
b) |
gli importatori devono presentare l’originale o una copia autenticata di un contratto di acquisto con un esportatore neozelandese per l’importazione del burro di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 per un quantitativo almeno pari a quello indicato nella domanda; |
|
c) |
ogni importatore può presentare solo una domanda e se ne presenta più di una tutte le sue domande sono respinte; |
|
d) |
le domande devono vertere su un quantitativo di almeno 1 000 tonnellate, ma non superiore al 30 % del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 1. |
2. Le domande di titolo sono presentate nel periodo dal 16 al 18 ottobre 2006.
Articolo 3
Rilascio dei titoli
1. Entro il 20 ottobre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione via fax o per posta elettronica le domande di titolo presentate a norma del presente regolamento, specificando i nomi dei richiedenti e i quantitativi richiesti da ciascuno di essi.
2. La Commissione decide nei tre giorni lavorativi successivi alla data di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande di titolo e informa gli Stati membri della sua decisione. Se sono state presentate in totale meno di sei domande valide non viene dato seguito a nessuna domanda e si applica l’articolo 4.
3. Qualora il quantitativo globale per il quale sono stati richiesti titoli sia superiore al quantitativo di cui all’articolo 1, la Commissione applica ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione. In tal caso la parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.
4. I titoli sono rilasciati esclusivamente ai richiedenti le cui domande di titolo sono state comunicate a norma del paragrafo 1. I titoli suddetti sono rilasciati entro il termine massimo di due giorni lavorativi dal ricevimento da parte degli Stati membri della comunicazione della decisione di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Nuovo ciclo di rilascio di titoli
1. Se la Commissione ha deciso, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, di non dare seguito ad alcuna domanda di titolo, è avviato, ai sensi del presente regolamento, un nuovo ciclo di rilascio di titoli, ai fini del quale:
|
a) |
il periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, va dal 2 al 6 novembre 2006; e |
|
b) |
la data di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è l’8 novembre 2006. |
2. Se nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), sono state presentate meno di sei domande valide, per il contingente di cui all’articolo 1 non viene rilasciato alcun titolo.
Articolo 5
Indicazioni sulle domande e sui titoli
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titolo possono recare nella casella 16 uno o più dei codici NC relativi ai prodotti inclusi nel contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III.A del medesimo regolamento. Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo per ciascuno di essi.
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001, la domanda di titolo e il titolo stesso reca nella casella 20 un riferimento al presente regolamento.
Articolo 6
Titoli
1. I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 2006.
2. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.
3. L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 non si applica.
4. In deroga all’articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, se una partita di burro non è conforme ai requisiti relativi alla composizione stabiliti nell’allegato III.A del medesimo regolamento, le autorità doganali non trasmettono il titolo alle autorità emittenti.
Il quantitativo relativo non è defalcato dal titolo di importazione.
Articolo 7
Certificati IMA 1
1. In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, l’aliquota di dazio prevista dall’allegato III.A del medesimo regolamento si applica al burro neozelandese importato a norma del presente regolamento solo dietro presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un certificato IMA 1 che comprovi il possesso dei requisiti di ammissibilità e l’origine del burro oggetto di tale dichiarazione.
2. Il periodo di validità del certificato IMA 1 non può estendersi oltre il 31 dicembre 2006.
3. L’impegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente non si applica.
Articolo 8
Informazione della Commissione
Fatto salvo l’articolo 39 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 febbraio 2007, il quantitativo di burro neozelandese importato a norma del presente regolamento e immesso in libera pratica per il quale è stata svincolata la cauzione.
Articolo 9
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1118/2006
Il regolamento (CE) n. 1118/2006 è abrogato.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 11.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
|
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
||||||
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/45 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1454/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. |
|
(4) |
Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restitusione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. |
|
(5) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
|
(EUR/t) |
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Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 10 |
1o term. 11 |
2o term. 12 |
3o term. 1 |
4o term. 2 |
5o term. 3 |
6o term. 4 |
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1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1001 90 91 9000 |
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1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1003 00 10 9000 |
— |
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— |
— |
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1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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|
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
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— |
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1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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— |
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1007 00 90 9000 |
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— |
— |
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1008 20 00 9000 |
— |
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— |
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1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
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1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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|
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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|
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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|
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
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1101 00 90 9000 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 90 9800 |
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— |
— |
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— |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1455/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(3) |
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
|||
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1456/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 10 |
1o term. 11 |
2o term. 12 |
3o term. 1 |
4o term. 2 |
5o term. 3 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 4 |
7o term. 5 |
8o term. 6 |
9o term. 7 |
10o term. 8 |
11o term. 9 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/51 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1457/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
|
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
|
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
|
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
|
(EUR/t) |
|
|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
|
1001 10 00 9400 |
0,00 |
|
1001 90 99 9000 |
0,00 |
|
1002 00 00 9000 |
0,00 |
|
1003 00 90 9000 |
0,00 |
|
1005 90 00 9000 |
0,00 |
|
1006 30 92 9100 |
0,00 |
|
1006 30 92 9900 |
0,00 |
|
1006 30 94 9100 |
0,00 |
|
1006 30 94 9900 |
0,00 |
|
1006 30 96 9100 |
0,00 |
|
1006 30 96 9900 |
0,00 |
|
1006 30 98 9100 |
0,00 |
|
1006 30 98 9900 |
0,00 |
|
1006 30 65 9900 |
0,00 |
|
1007 00 90 9000 |
0,00 |
|
1101 00 15 9100 |
0,00 |
|
1101 00 15 9130 |
0,00 |
|
1102 10 00 9500 |
0,00 |
|
1102 20 10 9200 |
37,67 |
|
1102 20 10 9400 |
32,29 |
|
1103 11 10 9200 |
0,00 |
|
1103 13 10 9100 |
48,44 |
|
1104 12 90 9100 |
0,00 |
|
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
|
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/53 |
DIRETTIVA 2006/77/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell’alimentazione animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale con un contenuto di sostanze indesiderate superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima. |
|
(2) |
Adottando la direttiva 2002/32/CE, la Commissione dichiarò che l’allegato I di tale direttiva sarebbe stato riesaminato in base a valutazioni scientifiche aggiornate dei rischi che escludessero ogni diluizione dei prodotti contaminati non conformi, destinati all’alimentazione animale. |
|
(3) |
Il 9 novembre 2005, su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere (2) concernente aldrin e dieldrin. |
|
(4) |
È emerso che mangimi per pesci, contenenti percentuali relativamente elevate di olio di pesce nella formulazione, contengono livelli significativi di aldrin/dieldrin. È perciò opportuno, in base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, modificare le attuali disposizioni. |
|
(5) |
Il 20 giugno 2005, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato un parere sull’endosulfan (3). |
|
(6) |
In base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, è opportuno modificare il livello massimo di endosulfan nell’olio vegetale grezzo per tener conto, in qualche misura, della concentrazione di endosulfan nell’olio vegetale grezzo rispetto a quella dei semi oleosi. |
|
(7) |
Il 4 luglio 2005, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato un parere sugli esaclorocicloesani (α, β, γ HCH) (4) e, il 9 novembre 2005, un parere sull’endrin (5). |
|
(8) |
In base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, non occorre apportare alcuna modifica agli attuali livelli massimi degli esaclorocicloesani e dell’endrin. |
|
(9) |
Per quanto riguarda: aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani (HCH), il termine “grassi” andrebbe sostituito dai termini “grassi e oli” in modo da indicare chiaramente tutti i grassi e gli oli, compresi grasso animale, oli vegetali e olio di pesce. |
|
(10) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CE. |
|
(11) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE viene modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/13/CE della Commissione (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 44).
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 9 novembre 2005 su richiesta della Commissione europea, riguardante aldrin e dieldrin quali sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1251.Par.0001.File.dat/contam_op_ej285_aldrinanddieldrin_en1.pdf
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 20 giugno 2005 su richiesta della Commissione, relativo all’endosulfan quale sostanza indesiderata nell’alimentazione animale.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1025.Par.0001.File.dat/contam_op_ej234_endosulfan_en_updated21.pdf
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 4 luglio 2005 su richiesta della Commissione europea, riguardante il gamma-HCH e altri esaclorocicloesani quali sostanze indesiderate nell’alimentazione animale.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_hexachlorocyclohexanes_en2.pdf
(5) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 9 novembre 2005 su richiesta della Commissione europea, relativo all’endrin quale sostanza indesiderata nell’alimentazione animale.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_endrin_en1.pdf
ALLEGATO
Le righe da 17 a 26 dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sono sostituite da quanto segue:
|
Sostanze indesiderate |
Prodotti destinati all’alimentazione animale |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime avente un tasso di umidità del 12 % |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||
|
Tutti i mangimi, ad eccezione di: |
0,01 (2) |
||||
|
|
0,1 (2) |
||||
|
0,02 (2) |
|||||
|
|
0,02 |
||||
|
0,2 |
|||||
|
0,05 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,02 |
||||
|
0,05 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,05 |
||||
|
0,5 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,1 |
||||
|
0,2 |
|||||
|
0,5 |
|||||
|
1,0 |
|||||
|
0,005 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,01 |
||||
|
0,05 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,01 |
||||
|
0,2 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,01 |
||||
|
0,2 |
|||||
| 26. Esaclorocicloesano (HCH) |
||||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,02 |
||||
|
0,2 |
|||||
|
Tutte le materie prime per mangimi, esclusi: |
0,01 |
||||
|
0,1 |
|||||
|
Tutti i mangimi composti, esclusi: |
0,01 |
|||||
|
0,005 |
|||||
|
Tutti i mangimi, esclusi: |
0,2 |
||||
|
2,0 |
|||||
(1) Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.
(2) Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.
(3) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso “CHB” o “Parlar”:
|
— |
CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornano, |
|
— |
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaclorobornano, |
|
— |
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano. |
(4) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/56 |
DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2), nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità. |
|
(2) |
Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE. |
|
(3) |
Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso. |
|
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE la voce 419 è sostituita dalla seguente:
|
«419. |
I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e gli ingredienti da essi derivati. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 marzo 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11).
(2) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10).
(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/58 |
DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA
del 15 maggio 2006
concernente l'applicazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale
(2006/654/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,
visto l'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 9 della decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (2) disciplina gli effetti giuridici dell'adozione, da parte della Turchia, delle disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico, senza tuttavia definire le necessarie procedure e modalità d'applicazione di detto articolo. |
|
(2) |
La Turchia e la Comunità (di seguito «le parti») convengono che l'articolo 9 della decisione n. 1/95 comporta la necessità di istituire le infrastrutture amministrative necessarie per l'adozione dello strumento o degli strumenti comunitari in questione e di garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali infrastrutture. |
|
(3) |
Le parti hanno concordato le norme procedurali per l'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95. |
|
(4) |
Ai fini del corretto funzionamento dell'unione doganale è opportuno garantire l'effettiva applicazione dei principi stabiliti nella decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 4 giugno 1997, che definisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché le condizioni e modalità di applicazione da parte della Turchia (3) e negli articoli 8, 54, 55 e 56 della decisione n. 1/95. |
|
(5) |
Le strette relazioni tra la Comunità e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Turchia di accordi europei paralleli sulla valutazione della conformità equivalenti alla presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Valutazione della normativa tecnica
1. Il comitato misto dell'unione doganale, istituito dall'articolo 52 della decisione n. 1/95, è competente per accertare che la Turchia abbia effettivamente adottato le disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico. A tal fine il comitato misto dell'unione doganale adotta una dichiarazione.
2. Fatta salva la possibilità di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, della decisione n. 1/95, il comitato misto dell'unione doganale può avvalersi di tutte le informazioni disponibili riguardanti elementi specifici di dispositivi di attuazione in Turchia, comprese valutazioni effettuate da contraenti esterni.
Articolo 2
Notifica degli organismi turchi di valutazione della conformità
1. A seguito dell'adozione di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, la Turchia notifica alla Commissione e agli Stati membri i nomi e gli indirizzi completi di tutti gli organismi di valutazione della conformità da essa designati, specificando il settore e la procedura di valutazione della conformità per la quale sono stati designati.
2. Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità si applicano alla Turchia le norme vigenti per gli Stati membri. La Commissione trasmette alla Turchia informazioni particolareggiate sulle norme suddette e sulla procedura applicabile per notificare alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità.
3. Al termine del processo di notifica si procede al mutuo riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte dagli organismi comunitari e dagli organismi turchi senza ripetere le procedure o soddisfare requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di tali risultati.
Articolo 3
Obblighi delle parti relativi alle rispettive autorità e organismi
1. Le parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle loro rispettive giurisdizioni. Esse si accertano che le suddette autorità siano abilitate, ove opportuno, a notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne, se necessario, il ritiro dal mercato.
2. Le parti assicurano che gli organismi notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni in quanto organismi competenti per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Esse adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti loro assegnati.
3. Se una parte decide di revocare la notifica di un organismo soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra parte. L'organismo in questione cessa di valutare la conformità al più tardi a decorrere dalla data in cui la notifica è revocata. Le valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano valide, salvo decisione contraria del comitato misto dell'unione doganale.
Articolo 4
Verifica degli organismi notificati
1. Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione dell'altra parte o alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità. La domanda deve essere motivata allo scopo di consentire alla parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra parte. Le parti possono altresì sottoporre congiuntamente a verifica la competenza tecnica e la conformità dell'organismo in questione. A tal fine esse garantiscono la piena collaborazione degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Le parti adottano tutti i provvedimenti del caso e fanno ricorso a tutti gli strumenti necessari per risolvere gli eventuali problemi accertati.
2. Qualora i problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al comitato misto dell'unione doganale precisandone le ragioni. Il comitato misto dell'unione doganale decide in merito agli opportuni provvedimenti entro un termine di due mesi.
3. Salvo decisione contraria del comitato misto dell'unione doganale entro il termine fissato al paragrafo 2, la notifica dell'organismo e il riconoscimento della sua competenza a valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale sono sospesi, parzialmente o interamente, alla scadenza del termine suddetto.
4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ciascuna delle parti può ricorrere alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle controversie prevista alla sezione III, capitolo V, della decisione n. 1/95.
5. Se, trascorso il termine previsto al paragrafo 2, emergono nuovi elementi, una parte può chiedere al comitato misto dell'unione doganale di decidere che venga riesaminata la sospensione di cui al paragrafo 3. In tal caso le parti sottopongono congiuntamente a verifica l'organismo di valutazione della conformità considerato. La parte che ha deciso la sospensione riesamina la sua decisione alla luce del rapporto elaborato dagli esperti. Essa può decidere di mantenere la sospensione, motivando la propria decisione.
Articolo 5
Scambio di informazioni e cooperazione
Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi della presente decisione, le parti provvedono affinché le loro autorità e i loro organismi notificati:
|
1) |
si scambino tutte le informazioni pertinenti in merito all'adozione delle disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati; |
|
2) |
partecipino, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle parti; |
|
3) |
rispondano ai requisiti in materia di informazione e di comunicazione previsti dagli strumenti giuridici pertinenti per i singoli settori; |
|
4) |
cooperino al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario. |
Articolo 6
Gestione
Al comitato misto dell'unione doganale compete la responsabilità di garantire il corretto funzionamento della presente decisione. In particolare, esso può decidere in merito:
|
a) |
alla nomina di un gruppo di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari; |
|
b) |
allo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale, compresi gli accordi con i paesi terzi, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 54 e 55 della decisione n. 1/95; |
|
c) |
all'adozione delle misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente decisione, comprese norme dettagliate per la procedura di valutazione; |
|
d) |
all'estensione della presente decisione a procedure e certificati diversi da quelli previsti all'articolo 2 e all'adozione, a tal fine, delle norme necessarie per una più efficace applicazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95, qualora insorgano difficoltà; |
|
e) |
a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione della presente decisione. |
Articolo 7
Accordi con altri paesi
1. Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle parti con qualsiasi paese che non sia parte alla presente decisione non possono comportare l'obbligo per l'altra parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le parti in seno al Consiglio di associazione.
2. La parte che abbia concluso accordi di valutazione della conformità con parti terze coopera con l'altra parte qualora quest'ultima intenda concludere accordi paralleli con le medesime parti terze, fornendo l'assistenza tecnica e amministrativa eventualmente necessaria.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
A. GÜL
(1) GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.
(2) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.
(3) GU L 191 del 21.7.1997, pag. 1.
|
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/61 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2006
sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna
(2006/655/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La regione alpina si contraddistingue per la sua ricchezza di risorse naturali, fra cui le risorse idriche, per le potenzialità agricole, per l’importanza storica e culturale, per il valore che essa riveste per la qualità della vita e per le attività economiche e ricreative, non solo per la popolazione locale ma anche per quella di altre regioni. Tuttavia, la regione alpina è caratterizzata anche da difficili condizioni di vita e di produzione per le attività agricole, dovute alle particolari condizioni geomorfologiche e climatiche. |
|
(2) |
La Convenzione per la protezione delle Alpi (di seguito «Convenzione delle Alpi» o «convenzione alpina»), firmata, a nome della Comunità europea, il 7 novembre 1991 e ratificata e approvata con la decisione 96/191/CE del Consiglio del 26 febbraio 1996 (2), è entrata in vigore il 4 aprile 1998. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della convenzione alpina, per conseguire gli obiettivi fissati sono stabilite misure concrete in diversi protocolli, fra cui il protocollo sull’agricoltura di montagna. |
|
(3) |
La Commissione delle Comunità europee ha partecipato ai negoziati relativi al protocollo sull’agricoltura di montagna, che è fortemente influenzato dalle politiche e dalla legislazione comunitarie. La Comunità europea ha firmato il protocollo di attuazione della convenzione alpina del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (protocollo «agricoltura di montagna») il 20 dicembre 1994 a Chambéry. |
|
(4) |
Nel contesto generale dello sviluppo sostenibile l’obiettivo fissato nell'articolo 1 del protocollo «agricoltura di montagna» è conservare e incentivare nella regione alpina un’agricoltura adatta ai siti e compatibile con l’ambiente, che contribuisca in modo sostanziale alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, favorendo la produzione di prodotti tipici di qualità, la salvaguardia dell’ambiente naturale, la prevenzione dei rischi naturali, nonché la conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio rurale. Le parti contraenti dovrebbero perseguire lo sviluppo ottimale del ruolo multifunzionale dell’agricoltura di montagna. |
|
(5) |
Gli obiettivi e le misure previsti dal protocollo «agricoltura di montagna», quali l'incentivazione dell'agricoltura di montagna, il miglioramento delle condizioni di vita, la pianificazione territoriale, l’agricoltura compatibile con l’ambiente, gli interventi in materia di promozione e commercializzazione e le misure forestali, sono conformi alla legislazione e alla politica comunitaria agricola, in particolare al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). |
|
(6) |
Il protocollo «agricoltura di montagna» istituisce un quadro di riferimento unico all’interno del quale è possibile delineare un approccio transfrontaliero che integri le azioni e gli obiettivi comuni per risolvere i problemi specifici della regione alpina. |
|
(7) |
La convenzione alpina e il protocollo «agricoltura di montagna» riguardano 13 milioni di abitanti e quasi 6 000 comuni in un’area di 19 milioni di ha. Le Alpi sono inoltre molto importanti anche per le popolazioni di altre regioni. |
|
(8) |
La convenzione alpina e i relativi protocolli di attuazione, compreso il protocollo «agricoltura di montagna», sono i primi accordi internazionali al mondo conclusi per una regione di montagna e servono da modello per altre regioni. |
|
(9) |
La ratifica del protocollo «agricoltura di montagna» confermerebbe l’impegno della CE, lancerebbe un forte segnale politico e rafforzerebbe il processo politico in tutta la regione, che riveste grande importanza per l’Europa. |
|
(10) |
È pertanto opportuno approvare il protocollo «agricoltura di montagna» per conto della Comunità, |
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (protocollo «agricoltura di montagna») è approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo e delle relative dichiarazioni è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare una o più persone incaricate di depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 24 del protocollo e le dichiarazioni allegate.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Parere reso il 13 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.
(3) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
PROTOCOLLO
di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna
Protocollo «Agricoltura di montagna»
Preambolo
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL PRINCIPATO DI MONACO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
nonché
LA COMUNITÀ EUROPEA,
IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino,
IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi,
COSCIENTI della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose,
CONSAPEVOLI del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori,
CONVINTI che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale,
CONVINTI che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura,
IN CONSIDERAZIONE del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale — tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni,
CONSAPEVOLI che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine,
RICONOSCIUTO che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane,
CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il presente protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.
2. Nell'attuazione del presente protocollo, le parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.
Articolo 2
Considerazione delle finalità nelle altre politiche
Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche.
Articolo 3
Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo
Le parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:
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a) |
l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, in particolare nelle zone montane; |
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b) |
interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale. |
Articolo 4
Ruolo degli agricoltori
Le parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.
Articolo 5
Partecipazione degli enti territoriali
1. Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
Articolo 6
Cooperazione internazionale
Le parti contraenti convengono:
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a) |
di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente protocollo; |
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b) |
di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; |
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c) |
di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media. |
CAPITOLO II
MISURE SPECIFICHE
Articolo 7
Incentivazione dell'agricoltura di montagna
1. Le parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.
2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.
Articolo 8
Pianificazione territoriale e paesaggio rurale
1. Le parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
2. Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti.
3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.
4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.
Articolo 9
Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici
Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.
Articolo 10
Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica
1. Le parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l’ambiente.
2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.
3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.
Articolo 11
Commercializzazione
1. Le parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.
2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.
Articolo 12
Limitazioni della produzione
Le parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.
Articolo 13
Economia agricola e forestale come unità
Le parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente:
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a) |
l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura; |
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b) |
il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio; |
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c) |
una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo. |
Articolo 14
Ulteriori fonti di reddito
Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.
Articolo 15
Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro
Le parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.
Articolo 16
Misure integrative
Le parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per l'agricoltura di montagna.
CAPITOLO III
RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Articolo 17
Ricerca e osservazione
1. Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente protocollo.
2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura.
3. Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna.
5. Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale ed economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente protocollo.
6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.
Articolo 18
Formazione e informazione
1. Le parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente protocollo.
2. Esse favoriscono in particolare:
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a) |
l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura; |
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b) |
un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse. |
3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.
CAPITOLO IV
ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE
Articolo 19
Attuazione
Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.
Articolo 20
Controllo del rispetto degli obblighi
1. Le parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.
Articolo 21
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni
1. Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obbiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.
CAPITOLO V
NORME FINALI
Articolo 22
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo
1. Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.
Articolo 23
Firma e ratifica
1. Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale depositario.
2. Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.
Articolo 24
Notifiche
Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente protocollo:
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a) |
ciascun atto di firma; |
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b) |
ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; |
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c) |
ciascuna data di entrata in vigore; |
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d) |
ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria; |
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e) |
ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia. |
In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'archivio di Stato austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.
TEMI PRIORITARI DI RICERCA E FORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17 E 18
Ricerca
Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.
Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).
Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.
Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.
Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l’ambiente.
Formazione
Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socioeconomica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.
Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo.
Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente.
I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.
DICHIARAZIONI A NOME DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL PROTOCOLLO «AGRICOLTURA DI MONTAGNA»
La Comunità europea riconosce il principio di coesistenza in base al quale gli agricoltori possono scegliere fra la produzione di colture tradizionali, biologiche e geneticamente modificate, in conformità degli obblighi di legge imposti agli OGM dalle norme di etichettatura e/o dalle norme di purezza. Gli articoli pertinenti del protocollo «agricoltura di montagna» devono essere interpretati in questo senso.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AGLI ARTICOLI 7, 9, 10, 11, 13, 14 E 16 DEL PROTOCOLLO «AGRICOLTURA DI MONTAGNA»
La Comunità europea ritiene che le misure pubbliche di sostegno a favore di determinate aziende debbano essere conformi alle norme comunitarie in materia di concorrenza stabilite sulla base degli articoli 36, 87, 88 e 89 del trattato CE e non debbano alterare o minacciare di alterare la concorrenza né incidere sul commercio fra le parti contraenti.
Commissione
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/71 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2006
che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali
[notificata con il numero C(2006) 4149]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/656/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (2), prevede un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità nonché le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per partite del genere. |
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(2) |
La decisione 2003/858/CE non si applica ai pesci tropicali ornamentali tenuti in permanenza in acquari e di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per i pesci tropicali ornamentali non sono armonizzate a livello comunitario. |
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(3) |
Esiste un commercio rilevante di pesci ornamentali con paesi terzi e sono sorte preoccupazioni per quanto riguarda l’applicazione della decisione 2003/858/CE relativamente ai pesci ornamentali. |
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(4) |
Alcuni paesi terzi sono stati inclusi nell’allegato I della decisione 2003/858/CE ai fini dell’esportazione di pesci ornamentali d’acqua fredda unicamente. Di conseguenza detti paesi devono figurare nell’allegato I della presente decisione. |
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(5) |
Attualmente 14 Stati membri hanno elaborato certificati nazionali di polizia sanitaria soggetti a condizioni diverse di polizia sanitaria per i pesci ornamentali. A fini di semplificazione, nonché per i posti di ispezione frontalieri della Comunità, per il settore industriale europeo dei pesci ornamentali e per i partner commerciali dei paesi terzi, occorre armonizzare le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati. |
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(6) |
Le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati per i pesci ornamentali dovranno essere elaborati conformemente alle condizioni e alle certificazioni di cui alla decisione 2003/858/CE, tenendo conto dell’utilizzazione specifica di tali animali nella Comunità e della situazione di polizia sanitaria dei paesi terzi interessati, onde evitare l’introduzione di malattie che potrebbero avere un impatto rilevante sugli stock ittici di allevamento e selvatici nella Comunità una volta introdotte e propagate. |
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(7) |
La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (3), stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva. |
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(8) |
La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie. |
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(9) |
Gli Stati membri e i paesi terzi hanno bisogno di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia di certificazione applicabili alle importazioni. Di conseguenza, la presente decisione non è di immediata applicabilità. |
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(10) |
La presente decisione è stata comunicata ai paesi terzi per osservazioni, conformemente all’accordo dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. La presente decisione fissa norme armonizzate di polizia sanitaria per le importazioni di pesci ornamentali nella Comunità.
2. La presente decisione si applica:
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a) |
ai pesci catturati allo stato selvatico e importati per fini ornamentali; |
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b) |
ai pesci ornamentali importati da trasbordatori e grossisti; |
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c) |
ai pesci ornamentali importati in negozi di animali domestici, centri di giardinaggio, stagni di giardino, acquari di esposizione e strutture analoghe, senza contatto diretto con le acque comunitarie. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«pesci ornamentali»: pesci tenuti, allevati o immessi sul mercato a fini esclusivamente ornamentali; |
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b) |
«pesci ornamentali d’acqua fredda»: pesci ornamentali delle specie sensibili a una o più delle seguenti malattie: necrosi ematopoietica epizootica (EHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), virus erpetico (KHV) e infezione da Gyrodactylus salaris; |
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c) |
«pesci ornamentali tropicali»: pesci ornamentali diversi dai pesci ornamentali d’acqua fredda; |
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d) |
«trasbordatori»: società o persone che forniscono pesci ornamentali a vari commercianti al minuto o all’ingrosso, mediante importazione di partite per loro conto e che consegnano i vari ordinativi direttamente ai clienti nella Comunità. |
Articolo 3
Condizioni di importazione di pesci ornamentali d’acqua fredda
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali d’acqua fredda nel proprio territorio unicamente se:
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a) |
i pesci provengono da un paese figurante:
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b) |
la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e |
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c) |
i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario. |
Articolo 4
Condizioni di importazione di pesci ornamentali tropicali
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali tropicali nel loro territorio unicamente se:
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a) |
i pesci provengono da un paese figurante nella parte II dell'allegato I della presente decisione; |
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b) |
la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e |
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c) |
i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario. |
Articolo 5
Procedure di controllo
I pesci ornamentali importati da paesi terzi sono soggetti a controlli veterinari al posto di ispezione frontaliero dello Stato membro di arrivo conformemente all’articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (4); il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (5) va debitamente completato.
Articolo 6
Prevenzione della contaminazione delle acque naturali
1. I pesci ornamentali importati a titolo della presente decisione non vengono rilasciati in aziende di allevamento ittico né in altre strutture dalle quali potrebbero sfuggire e raggiungere o altrimenti contaminare le acque nella Comunità.
2. L'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate viene trattata in modo tale da evitare la contaminazione delle acque naturali della Comunità.
Articolo 7
Data di attuazione
La presente decisione si applica 6 mesi dopo la data della sua pubblicazione
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/742/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 71).
(3) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
(4) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 58.
(5) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.
ALLEGATO I
PARTE I
Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di pesci ornamentali d’acqua fredda
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Paese |
Territorio |
Osservazioni (1) |
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Codice ISO |
Denominazione |
Codice |
Descrizione |
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BR |
Brasile |
|
|
Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
|
CO |
Colombia |
|
|
Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
|
CG |
Repubblica del Congo |
|
|
Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
|
MK (2) |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
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Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
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JM |
Giamaica |
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Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
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SG |
Singapore |
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Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
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LK |
Sri Lanka |
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Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
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TH |
Thailandia |
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Solo ciprinidi (Cyprinidae) |
PARTE II
Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di pesci ornamentali tropicali
Tutti i paesi membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
[L’elenco dei paesi è disponibile al seguente indirizzo: http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm]
(1) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio «solo uova».
(2) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
ALLEGATO II
ALLEGATO III
Note esplicative
Indicazioni generali
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(a) |
I certificati sono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore. |
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(b) |
L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile. |
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(c) |
Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: [numero della pagina] di [numero totale di pagine]. |
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(d) |
L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. |
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(e) |
Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. |
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(f) |
Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato. |
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(g) |
L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE. |
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(h) |
La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. |
Guida per la compilazione della parte I del certificato
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(a) |
Casella I.8. Regione di origine: se del caso, riguarda unicamente misure di regionalizzazione o di definizione di zone approvate conformemente alla presente decisione o alla decisione 2003/858/CE. Le regioni e le zone approvate devono essere indicate come esse figurano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(b) |
Casella I.1. Regione di destinazione: cfr. casella I.8. |
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(c) |
Casella I.13. Luogo di carico: se diverso da quello indicato nella casella I.11, indicare il luogo in cui gli animali sono stati caricati e, in particolare, sono stati raccolti prima della spedizione. |
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(d) |
Casella I.20. Quantità: indicare il peso lordo totale e il peso netto totale in kg. |
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(e) |
Casella I.22. Numero dei colli: indicare il numero delle casse in cui gli animali sono trasportati. |
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(f) |
Casella I.25. Merci certificate a fini di: indicare l’utilizzazione esclusiva dei pesci. (In ogni specifico certificato figureranno soltanto le utilizzazioni possibili).
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(g) |
Casella I.28. Il nome comune della specie può figurare insieme al nome scientifico. |
ALLEGATO IV
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/81 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per la misura di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Bulgaria nel periodo precedente l'adesione
(2006/657/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/1989 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Bulgaria (di seguito denominato «Sapard») è stato approvato con decisione della Commissione del 20 ottobre 2000 (3), modificata dalla decisione della Commissione del 5 luglio 2006, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999. |
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(2) |
Il 18 dicembre 2000, il governo della Repubblica di Bulgaria e la Commissione, in nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalle convenzioni annuali di finanziamento per il 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, firmate rispettivamente il 12 febbraio 2001, 19 febbraio 2002, 4 aprile 2003, 23 luglio 2003, 14 aprile 2005 e 11 gennaio 2006. |
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(3) |
L'autorità competente della Repubblica di Bulgaria ha designato un'agenzia SAPARD preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, è competente a svolgere i compiti finanziari nell'ambito dell'attuazione del programma SAPARD. |
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(4) |
In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/380/CE, del 14 maggio 2001 (4) e la decisione 2003/614/CE, del 14 agosto 2003, che conferiscono ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione (5) relativamente ad alcune misure contemplate dal Sapard. |
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(5) |
Da allora, la Commissione ha svolto un’ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 1.3 («Sviluppo di pratiche e attività agricole compatibili con l'ambiente») contemplata dal programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica di Bulgaria ottemperi alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (6), nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. |
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(6) |
È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e, per quanto concerne la misura 1.3, affidare al Fondo statale per l’agricoltura e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Bulgaria. |
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(7) |
Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 1.3 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo per tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard al Fondo statale per l’agricoltura e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000. |
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(8) |
Le condizioni di ammissibilità delle spese sono quelle previste nel programma Sapard. |
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(9) |
Il pieno conferimento della gestione del Sapard è previsto solo dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e previa attuazione di eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione in relazione al conferimento della gestione degli aiuti al Fondo statale per l'Agricoltura e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, |
DECIDE:
Articolo 1
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura di sostegno 1.3 («Sviluppo di pratiche e attività agricole compatibili con l'ambiente») da parte della Repubblica di Bulgaria, viene fatta deroga all’esigenza di approvazione ex ante da parte della Commissione prevista all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.
Articolo 2
La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:
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1) |
al Fondo statale per l'Agricoltura (Agenzia Sapard), sito al 136 Hristo Botev Boulevard, 1618 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda l'attuazione della misura 1.3 del Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000, nonché |
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2) |
al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, sito al 102 Radkovski Street, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard relative alla misura 1.3 per la Repubblica di Bulgaria. |
Articolo 3
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese indicate in tale programma.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
(3) C(2000) 3058 def.
(4) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 10.
(5) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 32.
(6) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1052/2006 (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 3).
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30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/83 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Croazia nel periodo precedente l'adesione
(2006/658/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/1989 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il programma per lo sviluppo rurale concernente la Croazia è stato approvato con decisione della Commissione C(2006) 301 dell’8 febbraio 2006, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999. |
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(2) |
Il governo croato e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 29 dicembre 2005 la convenzione pluriennale di finanziamento (di seguito MAFA) che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard. |
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(3) |
La Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione il completamento di tutte le procedure interne necessarie per la sua conclusione il 6 aprile 2006, data di entrata in vigore della MAFA. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento della Commissione (CE) n. 2222/2000 (3) stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi. |
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(5) |
L’autorità competente della Croazia ha designato come agenzia Sapard la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, un’entità organizzativa del Ministero dell’agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle acque. L'agenzia è responsabile dell'attuazione delle seguenti misure: n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», definite nel programma di sviluppo rurale approvato con decisione della Commissione C(2006) 301. Il Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze, è stato designato per i compiti finanziari da svolgere nell’ambito dell'attuazione del programma Sapard. |
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(6) |
In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione di programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico e ritiene che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Croazia ottempera alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. |
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(7) |
In particolare, l'agenzia Sapard ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari per l’approvazione di progetti e per i pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili e audit interno. |
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(8) |
Il 14 marzo 2006 le autorità croate hanno fornito un elenco della spesa ammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della MAFA. Tale elenco è stato parzialmente modificato con lettera dell’11 luglio 2006. La Commissione è invitata ad adottare una decisione al riguardo. |
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(9) |
Il Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nell’ambito dell'attuazione del programma Sapard per la Croazia: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, esborsi a favore dell'agenzia Sapard e audit interno. |
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(10) |
È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale della Croazia la gestione decentrata degli aiuti. |
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(11) |
Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure n. 1, «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca» si fondano su un sistema che non è ancora pienamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire la gestione del programma Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000. |
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(12) |
Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per il conferimento della gestione degli aiuti all'agenzia Sapard, che fa capo al Ministero dell'agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle acque, e al Fondo nazionale in seno al Ministero delle finanze. |
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(13) |
Per tenere conto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sezione A, della MAFA, le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dell'atto che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, escluse le spese per studi di fattibilità e correlati, e in ogni caso a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», da parte della Croazia è concessa una deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.
Articolo 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
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1) |
alla Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, un’entità organizzativa del Ministero dell’agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle acque, designata come agenzia Sapard della Croazia Avenija grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, per l’attuazione delle misure n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», definite nel programma di sviluppo rurale approvato l’8 febbraio 2006 con decisione della Commissione C(2006) 301; |
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2) |
al Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, per i compiti finanziari da svolgere nell’ambito dell'attuazione del programma Sapard per la Croazia. |
Articolo 3
Le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati e in ogni caso a condizione che esse non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione.
Articolo 4
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Klasa: 910-01/05-01/8, Urbroj: 513-05-06/06-28» del 14 marzo 2006, protocollata alla Commissione il 21 marzo 2006 con il n. 08347, modificata dalla lettera n. «Klasa: 910-01/05-01/221, Urbroj: 513-05-06/06-9» del 23 giugno 2006, protocollata alla Commissione l’11 luglio 2006 con il n. 20627.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Reglomento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23)
(3) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.