ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
28 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1420/2006 della Commissione, del 27 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1421/2006 della Commissione, del 27 settembre 2006, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1422/2006 della Commissione, del 27 settembre 2006, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1423/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006, che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1987 l’applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti marittimi è stata soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4056/86 (3). In origine, detto regolamento svolgeva due funzioni. In primo luogo, esso conteneva disposizioni procedurali relative all’attuazione nel settore dei trasporti marittimi delle regole di concorrenza della Comunità. In secondo luogo, esso fissava alcune disposizioni specifiche e sostanziali in materia di concorrenza relative al settore marittimo, prevedendo in particolare l’esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea, che consente loro, a certe condizioni, di fissare i prezzi e di regolare la capacità, l’esclusione degli accordi meramente tecnici dall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e una procedura per risolvere i conflitti di diritto internazionale. Tale regolamento non si applica ai servizi di trasporto marittimo tra i porti dello stesso Stato membro (cabotaggio) o ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 4056/86 per far rientrare il settore dei trasporti marittimi nell’ambito di applicazione delle disposizioni comuni di attuazione delle regole di concorrenza valide dal 1o maggio 2004 per tutti i settori, ad eccezione del cabotaggio e dei servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari. Tuttavia, le disposizioni specifiche e sostanziali in materia di concorrenza relative al settore marittimo continuano a rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86.

(3)

L’esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie di trasporti marittimi di linea prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86 esclude dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato accordi, decisioni e pratiche concordate di tutti o di parte dei membri di una o più conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano determinate condizioni. In sostanza, la giustificazione dell'esenzione di categoria si basa sull'ipotesi che le conferenze portino stabilità e garantiscano agli esportatori servizi affidabili che non si possono ottenere con mezzi meno restrittivi. Tuttavia, un riesame completo dell'industria effettuato dalla Commissione ha dimostrato che i trasporti marittimi regolari non hanno un carattere di unicità in quanto la struttura dei costi non differisce sostanzialmente da quella di altri settori. Non ci sono quindi elementi di prova che indichino che tale settore debba essere protetto dalla concorrenza.

(4)

La prima condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, prevede che l'accordo restrittivo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. Per quanto riguarda le efficienze promosse dalle conferenze, risulta che le conferenze di compagnie marittime di linea non siano più in grado di applicare le tariffe da loro determinate, ma che siano ancora in grado di fissare le tasse e le soprattasse che fanno parte del prezzo del trasporto. Non ci sono nemmeno elementi di prova che dimostrino che il sistema delle conferenze produca una maggiore stabilità dei prezzi di trasporto o una maggiore affidabilità dei servizi di trasporto rispetto ad un mercato caratterizzato da una situazione di concorrenza completa. Sempre più frequentemente i membri delle conferenze offrono i propri servizi attraverso singoli accordi di servizio sottoscritti con singoli esportatori. Inoltre, le conferenze non riescono a gestire la capacità di trasporto disponibile in quanto le decisioni in materia sono adottate individualmente da ciascun trasportatore. Nell'attuale situazione del mercato, sono i singoli accordi di servizi che producono la stabilità dei prezzi e l'affidabilità dei servizi. Il preteso nesso di causalità tra le restrizioni (fissazione dei prezzi e regolazione della fornitura) e la presunta efficienza (affidabilità dei servizi) appare pertanto troppo debole per soddisfare la prima condizione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(5)

La seconda condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato è che gli utilizzatori debbano essere compensati rispetto agli effetti negativi che derivano dalle restrizioni alla concorrenza. Nel caso delle restrizioni fondamentali, quali la determinazione orizzontale dei prezzi che avviene quando la conferenza fissa le tariffe congiuntamente a tasse e soprattasse, gli effetti negativi sono molto gravi. Al contrario, non sono stati individuati effetti chiaramente positivi. Gli utenti ritengono che le conferenze rechino un vantaggio ai membri meno efficienti e ne chiedono l'abolizione. Le conferenze non soddisfano più la seconda condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(6)

La terza condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato è che gli accordi restrittivi non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi. I consorzi sono accordi di cooperazione tra compagnie marittime di linea che non prevedono la fissazione dei prezzi e sono quindi meno restrittivi delle conferenze. Gli utenti ritengono che essi garantiscano servizi regolari adeguati, affidabili ed efficienti. Inoltre, negli ultimi anni è aumentato in misura significativa l’uso di singoli accordi di servizi. Per definizione, i singoli accordi di servizi non sono restrittivi della concorrenza e arrecano un vantaggio agli esportatori in quanto consentono di fornire servizi su misura. Inoltre, poiché il prezzo è fissato in anticipo e non è soggetto a fluttuazioni per un determinato periodo (generalmente fino ad un anno), i contratti di servizi possono contribuire alla stabilità dei prezzi. Non è quindi stato stabilito che le restrizioni della concorrenza autorizzate dal regolamento (CEE) n. 4056/86 (fissazione dei prezzi e regolazione della capacità) siano indispensabili alla fornitura agli utenti di servizi di trasporto affidabili, che possono essere ottenuti anche con mezzi meno restrittivi. La terza condizione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, non risulta pertanto soddisfatta.

(7)

Infine, la quarta condizione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, prevede che la conferenza debba rimanere soggetta ad efficaci restrizioni della concorrenza. Nelle attuali condizioni del mercato, le conferenze sono presenti su tutte le maggiori rotte commerciali, dove si trovano a competere con i trasportatori riuniti in consorzi e con compagnie indipendenti. Anche se, a causa dell’indebolimento del sistema delle conferenze, è possibile che ci sia concorrenza a livello di prezzi per quanto riguarda le tariffe di nolo, per quanto concerne soprattasse e costi accessori la concorrenza è pressoché nulla. Tali costi sono infatti fissati dalla conferenza e i trasportatori non membri della conferenza applicano spesso costi di livello analogo. Inoltre, i trasportatori partecipano a conferenze e consorzi nell’ambito dello stesso commercio, scambiandosi importanti informazioni commerciali e cumulando i vantaggi delle esenzioni di categoria delle conferenze (fissazione dei prezzi e regolazione della capacità) e dei consorzi (cooperazione operativa per la fornitura di un servizio comune). Considerato il numero crescente di contatti tra trasportatori nell’ambito dello stesso commercio, la valutazione della misura in cui le conferenze sono soggette ad un’effettiva concorrenza interna ed esterna è un’operazione molto difficile, che può essere svolta solo caso per caso.

(8)

Le conferenze di compagnie marittime di linea non soddisfano più le quattro condizioni cumulative relative all’esenzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e l’esenzione di categoria relativa a tali conferenze dovrebbe pertanto essere abolita.

(9)

Anche l’esclusione dal divieto di accordi meramente tecnici di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e la procedura per risolvere eventuali conflitti normativi non sono più necessarie. Anche tali disposizioni dovrebbero quindi essere soppresse.

(10)

In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare nella sua interezza il regolamento (CEE) n. 4056/86.

(11)

Numerosi sistemi giuridici tollerano le conferenze di compagnie marittime di linea. Anche in questo settore, il diritto in materia di concorrenza non è applicato in maniera uniforme in tutto il mondo. Considerato il carattere mondiale dell’industria dei trasporti marittimi di linea, la Commissione dovrebbe adottare le misure adeguate per promuovere l’abolizione dell’esenzione relativa alla fissazione dei prezzi di cui beneficiano altrove le conferenze di compagnie marittime di linea mantenendo l’esenzione relativa alla cooperazione operativa tra le compagnie marittime di linea riunite in consorzi e alleanze, conformemente alle raccomandazioni del segretariato dell'OCSE nel 2002.

(12)

Il cabotaggio e i servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari sono stati esclusi dall'ambito di applicazione delle regole di attuazione degli articoli 81 e 82 del trattato, originariamente fissate nel regolamento (CEE) n. 4056/86 e, quindi, nel regolamento (CE) n. 1/2003. Essi rappresentano attualmente gli unici settori esclusi dalle norme di attuazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Dal punto di vista normativo, la mancanza di un potere di applicazione effettivo per tali settori rappresenta un’anomalia.

(13)

L’esclusione dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari dal regolamento (CE) n. 1/2003 si è basata sul fatto che le tariffe relative a tali servizi vengono negoziate liberamente caso per caso in base alla situazione della domanda e dell’offerta. Le stesse condizioni di mercato sono tuttavia presenti in altri settori e le disposizioni sostanziali degli articoli 81 e 82 del trattato si applicano già a questi servizi. Non sono state addotte ragioni convincenti che giustifichino il mantenimento dell'attuale esclusione di tali servizi dalle norme di attuazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Analogamente, anche se i servizi di cabotaggio non hanno spesso effetto sul commercio intracomunitario, questo non rappresenta un motivo sufficiente per escluderli automaticamente dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003.

(14)

Poiché i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 sono adeguati all’applicazione a tutti i settori delle regole di concorrenza, l'ambito di applicazione di tale regolamento dovrebbe essere modificato in modo da includere i servizi di cabotaggio e i servizi di trasporto con navi da carico non regolari.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1/2003.

(16)

Poiché gli Stati membri potrebbero dover adeguare i propri impegni internazionali alla luce dell’abolizione del sistema delle conferenze, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4506/86 relative all’esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea dovrebbe continuare ad applicarsi alle conferenze che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4056/86 alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è abrogato.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), gli articoli da 3 a 7 e l’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86 continuano ad essere applicati rispetto alle conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4506/86 il 18 ottobre 2006 per un periodo transitorio di due anni a decorrere da tale data.

Articolo 2

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).


28.9.2006   

IT

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L 269/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

62,4

096

42,0

999

52,2

0707 00 05

052

98,8

999

98,8

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

052

56,6

388

63,8

524

55,3

528

49,7

999

56,4

0806 10 10

052

83,2

400

152,5

624

139,2

999

125,0

0808 10 80

388

89,2

400

91,4

508

80,0

512

80,5

528

74,1

720

80,0

800

140,5

804

93,7

999

91,2

0808 20 50

052

117,2

388

91,4

720

74,4

999

94,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,4

999

108,4

0809 40 05

052

111,4

066

68,8

624

114,6

999

98,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.9.2006   

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L 269/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2006

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), è necessario creare le condizioni per importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

(3)

In considerazione dell’attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 26 ottobre 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati con relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


28.9.2006   

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L 269/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2006

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Sulla base dell’esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione per il lotto del mese di settembre 2006, occorre rilasciare i titoli relativi ai quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e stabilire i quantitativi disponibili per il lotto successivo, nonché i quantitativi complessivamente disponibili per i vari contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di riso aperti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2006 e comunicate alla Commissione, si applicano le percentuali di riduzione fissate nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006 sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di settembre 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di settembre 2006

Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006

(in tonnellate)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006

(in tonnellate)

Stati Uniti d’America

09.4127

0 (1)

4 835,306

Thailandia

09.4128

0 (1)

260,923

Australia

09.4129

0 (1)

15

Altre origini

09.4130

Tutti i paesi

09.4138

5 111,229

b)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di settembre 2006

Thailandia

09.4112

Stati Uniti d’America

09.4116

India

09.4117

Pakistan

09.4118

Altre origini

09.4119

Tutti i paesi

09.4166

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di settembre 2006

Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006

(in tonnellate)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006

(in tonnellate)

Tutti i paesi

09.4168

98,59151

0

0


(1)  Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.


28.9.2006   

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L 269/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 37,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2 dell’atto di adesione, gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dai trattati e dal succitato atto.

(2)

A norma dell’articolo 37 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare misure appropriate qualora la Bulgaria e la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio.

(3)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire un sistema integrato di gestione e controllo, di seguito «sistema integrato».

(4)

A decorrere dall'adesione, la Bulgaria e la Romania sono tenute a disporre di un sistema integrato operativo per controllare una parte cospicua del sostegno agricolo concesso loro dalla Comunità. In base alle informazioni presentate dalla Bulgaria e dalla Romania fino alla data di adozione del presente regolamento e in base alle proprie ispezioni, la Commissione è arrivata alla conclusione che esiste un rischio reale riguardo all’esistenza e all’operatività del sistema integrato in tali Stati.

(5)

Eventuali gravi carenze del sistema integrato di gestione e di controllo in Bulgaria o in Romania condurrebbero ad una situazione in cui i pagamenti del sostegno agricolo, da controllare attraverso il sistema integrato, non sarebbero affatto o non correttamente controllati. Verrebbe pertanto a crearsi il grave rischio che si trovino a beneficiare del sostegno agricolo produttori che non hanno affatto, o che hanno solo in parte, diritto a tale sostegno, i quali godrebbero quindi di una posizione più favorevole di quanto previsto dalla normativa comunitaria. La spesa per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale controllata attraverso il sistema integrato ammonterà per ciascuno di tali paesi a circa l'80 % del totale della spesa agricola e riguarderà importi cospicui di svariate centinaia di milioni di euro. Questo dimostra l'importanza che riveste il corretto funzionamento del sistema integrato per l'introduzione della politica agricola comune in Bulgaria e Romania e per il buon funzionamento del mercato interno. La posizione più favorevole, abbinata alle somme da erogare, è suscettibile di avere un’incidenza sugli scambi di prodotti agricoli sul mercato interno, configurando un rischio imminente di grave pregiudizio al funzionamento di tale mercato.

(6)

Tale rischio non può essere affrontato correttamente con la sola applicazione degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), data la natura dei sistemi e delle procedure contemplate da tali disposizioni. È quindi necessario fare ricorso all'articolo 37 dall’atto di adesione, permettendo alla Commissione di adottare le misure appropriate per evitare tale rischio.

(7)

Dopo l'adesione è necessario che, sulla scorta di una relazione redatta da un organismo indipendente, la Bulgaria e la Romania dichiarino alla Commissione se hanno istituito il sistema integrato e se tale sistema è operativo nel loro territorio. È altresì necessario che tali Stati pongano immediatamente rimedio alle eventuali carenze constatate.

(8)

Se in base alle dichiarazioni rese dalla Bulgaria e dalla Romania, o alla relazione dell’organismo indipendente, o in base alle risultanze delle proprie verifiche giunge alla conclusione che persistono carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema di gestione e controllo delle spese agricole contemplato del sistema integrato e che persiste quindi il rischio imminente di grave turbativa del funzionamento del mercato interno, la Commissione deve ridurre provvisoriamente, per un periodo determinato di un anno, i pagamenti mensili e intermedi da versare alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005. La riduzione provvisoria deve corrispondere alla percentuale che la Commissione applica, in base alle proprie linee guida, nell’ambito della verifica di conformità nei casi in cui il sistema di controllo di uno Stato membro presenta gravi carenze ed è comprovata l’esistenza di irregolarità diffuse. Tale riduzione provvisoria è necessaria per indurre lo Stato interessato a porre rimedio alle carenze del proprio sistema integrato in modo da prevenire o individuare i pagamenti irregolari e le pratiche fraudolenti e da recuperare gli importi indebitamente erogati, eliminando in questo modo il rischio di una grave turbativa del funzionamento del mercato interno della Comunità.

(9)

Trascorsi dodici mesi, la Commissione dovrà stabilire se continuare o meno ad applicare la riduzione provvisoria dei pagamenti mensili e intermedi.

(10)

È opportuno che la riduzione provvisoria sia applicata esclusivamente alle misure di sostegno gestite e controllate mediante il sistema integrato.

(11)

La riduzione provvisoria dovrà essere controllata nell’ambito della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, fatte salve le decisioni da adottare in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Entro la fine del terzo mese successivo all'adesione, la Bulgaria e la Romania presentano ciascuna una dichiarazione a livello ministeriale alla Commissione in cui precisano se:

a)

gli elementi del sistema integrato di gestione e di controllo, di seguito «sistema integrato», elencati all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati istituiti nei rispettivi territori in conformità della pertinente normativa comunitaria, nella misura in cui si riferiscono alla gestione e al controllo dei regimi di aiuto applicabili in Bulgaria e in Romania;

b)

il sistema integrato e gli altri elementi necessari a garantire la correttezza dei pagamenti del sostegno di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono operativi nei rispettivi territori.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è resa in base ad una relazione redatta da un organismo in possesso della necessaria competenza e indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e, rispettivamente, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Bulgaria e la Romania designano ciascuna l’organismo incaricato di redigere la relazione.

La relazione indica se risultano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo 1. Essa è messa a disposizione della Commissione.

Articolo 2

1.   La Commissione decide di ridurre provvisoriamente i pagamenti mensili e intermedi previsti agli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 25 % se, in base alla dichiarazione o alla relazione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, ovvero in base alle proprie verifiche, e dopo aver dato allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole giunge alla conclusione che:

a)

la Bulgaria o la Romania non rispettano gli obblighi previsti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2;

b)

non sono stati istituiti gli elementi precisati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

c)

gli elementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono stati istituiti, ma il sistema integrato o gli altri elementi necessari a garantire il corretto pagamento del sostegno di cui all'articolo 3 presentano carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema.

La Bulgaria e la Romania adottano le misure necessarie per porre immediatamente rimedio alle carenze individuate.

2.   La riduzione provvisoria si applica ai pagamenti mensili e intermedi erogati nel periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

3.   La Commissione proroga la riduzione provvisoria per successivi periodi di dodici mesi se continuano a ricorrere una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1.

4.   La riduzione provvisoria lascia impregiudicate eventuali riduzioni o sospensioni applicate a norma degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 3

La riduzione provvisoria di cui all’articolo 2 si applica al sostegno concesso nell’ambito delle misure seguenti:

a)

il regime transitorio semplificato di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure i regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del medesimo regolamento;

b)

i pagamenti diretti complementari nazionali previsti dall’articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, finanziati a norma dell'allegato VIII, sezione I, sottosezione E, dell'atto di adesione;

c)

i pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti da i) a v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3), ad eccezione di quelli connessi alle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, del medesimo regolamento e le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), per quanto riguarda i costi di impianto.

Articolo 4

Qualunque decisione adottata in virtù del presente regolamento, ovvero l’assenza di una tale decisione, lascia impregiudicata la verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e alla data di entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2006

relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo

(2006/651/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre 2006 (1). Occorre pertanto procedere alla nomina dei membri del Comitato per un nuovo periodo di quattro anni a decorrere dal 21 settembre 2006.

(2)

I governi belga, greco, irlandese, cipriota, olandese, polacco, portoghese, finlandese, svedese e britannico hanno presentato elenchi con un numero di candidati pari al numero di seggi attribuiti loro dai trattati.

(3)

Il governo italiano ha presentato un elenco in cui figurano due candidati per completare l'elenco già presentato comprendente ventidue candidati e raggiungere così un numero di candidati pari ai seggi attribuitigli dai trattati.

(4)

L'11 luglio 2006 il Consiglio ha già adottato gli elenchi presentati dai governi ceco, tedesco, estone, spagnolo, francese, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, austriaco, sloveno e slovacco, nonché l'elenco di ventidue candidati presentato dal governo italiano (2),

DECIDE:

Articolo 1

Le persone il cui nome figura negli elenchi allegati alla presente decisione sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo che va dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.

(2)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


ALLEGATO

Belgio

 

De Heer Jean-Marie BIOT

Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM

 

Monsieur Robert DE MUELENAERE

Administrateur délégué, Confédération Construction

 

Monsieur Olivier DERRUINE

Collaborateur au service d'études CSC de Belgique

 

Mevrouw Christine FAES

Directeur UNIZO Internationaal

 

De Heer Guy HAAZE

Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

 

Monsieur Jean-François HOFFELT

Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop»

 

Monsieur JOSLY PIETTE

Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

 

Monsieur André MORDANT

Président FGTB

 

De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER

Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties

 

Monsieur Yves SOMVILLE

Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

 

De Heer Tony VANDEPUTTE

Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO

 

De Heer Xavier VERBOVEN

Algemeen Secretaris van het ABVV

Grecia

 

Mme Anna BREDIMA-SAVOPOULOU

Association des armateurs grecs (E.E.E.)

 

M. Dimitrios DIMITRIADIS

Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE)

 

M. Panagiotis GKOFAS

Confédération générale grecque des commerçants et artisans (GSBEE)

 

M. Gerasimos KALLIGEROS

Fédération hellénique des hôteliers (POX)

 

M. Nikolaos LIOLIOS

Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES)

 

M. Georgios NTASIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Spiros PAPASPIROS

Fédération des fonctionnaires (ADEDY)

 

Mme Irini PARI

Fédération des industries grecques (SEB)

 

M. Christos POLIZOGOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Konstantinos POUPAKIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Stylianos STAIKOS

Conseil national des consommateurs (ESK)

 

M. Christos ZEREFOS

Professeur à l'Université d'Athènes, Ecole des sciences, Faculté de géologie, département de géographie et climatologie

Irlanda

 

Mr Frank ALLEN

National Council Member, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association

 

Mr William A. ATTLEY

Retired, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU)

 

Mr Brian CALLANAN

Member, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Mr John DILLON

Ex-President, Irish Farmers’ Association

 

Mr Arthur FORBES

Assistant Director of European Affairs, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Ms Sally Anne KINAHAN

Assistant General Secretary, Irish Congress of Trade Unions (ICTU)

 

Mr Jim McCUSKER

Retired, Northern Ireland Public Service Alliance

 

Mr Thomas McDONOGH

Member, Chambers Ireland

 

Ms Jillian VAN TURNHOUT

CEO, Children's Rights Alliance

Italia

 

Sig. Giuseppe Antonio Marino IULIANO

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

 

Sig. Mario SEPI

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

Cipro

 

Mr Michalis ANTONIOU

Cyprus Employers’ and Industrialists’ Federation

 

Mr Costakis CONSTANTINIDES

Union of Cypriot Farmers

 

Mr Demetris KITTENIS

Cyprus Workers’ Confederation

 

Mr Charalambos KOLOKOTRONIS

Consumers’ Association

 

Mr Andreas LOUROUTZIATIS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

 

Mr Andreas PAVLIKKAS

Pancyprian Federation of Labour

Paesi Bassi

 

Mevrouw mr. dr. M. BULK

Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV

 

mr. J.W. VAN DEN BRAAK

Directeur VNO-NCW Brussel

 

drs. T. ETTY

Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV

 

mr. J.P. VAN IERSEL

Voormalig secretaris buitenland NCW, Tweede Kamerlid, voorzitter KVK Haaglanden

 

prof. dr. L.F. VAN MUISWINKEL

Hoogleraar Algemene en Ontwikkelingseconomie

 

W.W. MULLER

Bestuurslid MHP

 

drs. ir. J.J.M. VAN OORSCHOT

Senior specialist Internationale Zaken LTO-Nederland

 

drs. K.B. VAN POPTA

Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland

 

M. SIECKER

Bestuurder FNV Bondgenoten

 

prof. dr. mr. J.G.W. SIMONS

Voorzitter Nederlands Vervoersoverleg

 

drs. E.J. SLOOTWEG

Beleidsadviseur CNV

 

D.M. WESTENDORP

Voormalig algemeen directeur Consumentenbond, diverse bestuurlijke functies

Polonia

 

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Ms Katarzyna BARTKIEWICZ

Coordinator of European integration, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Tomasz CZAJKOWSKI

Specialist in international affairs, Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

Mr Tadeusz DORDA

Vice-president, Confederation of Polish Employers

 

Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI

Specialist in international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation

 

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

 

Mr Marek KOMOROWSKI

Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Zbigniew KOTOWSKI

Counsellor, Independent and Self-Governing Trade Union of Individual Farmers in Poland

 

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Confederation of Polish Employers

 

Ms Marzena MENDZA-DROZD

Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives Association/All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

 

Mr Jarosław MULEWICZ

Member of the Organisers’ Council, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Consultant, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof PATER

Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association

 

Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI

Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers’ Union/All-Poland President, Trade Union Forum

 

Mr Władysław SERAFIN

President, National Union of Farmers’ Circles and Agricultural Organisations

 

Mr Wiesław SIEWIERSKI

President, Trade Union Forum

 

Ms Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Specialist in international affairs, Polish Consumer Federations

 

Mr Edmund SZYNAKA

Secretary General, Trade Union Forum Alliance of Trade Unions

Portogallo

 

Dr. Paulo BARROS VALE

AEP — Associação Empresarial De Portugal

 

Eng.o Francisco João BERNARDINO DA SILVA

CONFAGRI — Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal, CCRL

 

Eng.o Luís Miguel CORREIA MIRA

CAP — Confederação Dos Agricultores De Portugal

 

Dr. Pedro D'ALMEIDA FREIRE

CCP — Confederação Do Comércio E Serviços De Portugal

 

Dr.a Maria Teresa DA COSTA MACEDO

CNAF — Confederação Nacional Das Associações De Família

 

Sr. Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA

UGT — União Geral De Trabalhadores

 

Dr. Mário David FERREIRINHA SOARES

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Sr. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Dr. Jorge PEGADO LIZ

DECO — Associação Portuguesa Para A Defesa Do Consumidor

 

Dr. Carlos Alberto PEREIRA MARTINS

CNPL — Conselho Nacional De Profissões Liberais

 

Dr. Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

CIP — Confederação Da Indústria Portuguesa

 

Sr. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA

UGT — União Geral De Trabalhadores

Finlandia

 

Hra Filip HAMRO-DROTZ

Kansainvälisten asioiden tiedottaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Hra Seppo KALLIO

Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

 

Rva Leila KURKI

Työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

 

Hra Eero LEHTI

Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

 

Hra Janne METSÄMÄKI

Lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

 

Rva Marja-Liisa PELTOLA

Osastopäällikkö, Keskuskauppakamari

 

Hra Markus PENTTINEN

Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry

 

Rva Pirkko RAUNEMAA

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat – konsumenterna ry

 

Rva Ulla SIRKEINEN

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Svezia

 

Mr Christian ARDHE

Svenskt Näringsliv, Direktör, EU-frågor

 

Mr Ernst Erik EHNMARK

Svenska akademikers centralorganisation, Ansvarig (direktör) för internationellt samarbete

 

Mr Hans EKDAHL

Svenskt Näringsliv, Direktör, Handelsfrågor

 

Mr Thomas JANSON

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Internationell Sekreterare

 

Ms Maud JANSSON

Landsorganisationen i Sverige (LO), Ombudsman

 

Mr Magnus KENDEL

ALMEGA, Förhandlare/Rådgivare

 

Ms Ingrid KÖSSLER

Handikappförbundens Samarbetsorgan, Förbundsordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

 

Mr Lars NYBERG

Landsorganisationen i Sverige (LO), Samordnar och utreder EU-frågor och EU, Landsorganisationen i Sverige (LO)

 

Ms Maria NYGREN

Transportgruppen, Branschchef Förbundet Sveriges Hamnar

 

Mr Jan OLSSON

Kooperativa institut (Koopi), Senior rådgivare Kooperativa Institutet (KOOPI), Vice ordförande Förening för kooperativ utveckling (FKU)

 

Ms Inger PERSSON

Sveriges konsumentråd, Ordförande

 

Ms Mary-Ann SÖRENSEN

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Regno Unito

 

Mr Richard ADAMS

Consultant in social, environmental and ethical business and project development

 

Ms Christine BLOWER

Teacher

 

Ms Sandy BOYLE

Retired

 

Ms Brendan BURNS

Consultant and Director

 

Ms Marge CAREY

President of the Union of Shop, Distributive and Allied Workers

 

Mr Bryan CASSIDY

Consultant

 

Mr Peter COLDRICK

Head of Brussels Office, Trade Union Congress

 

Mr Nicolas CROOK

International Officer UNISON

 

Mr Brian CURTIS

Regional Organiser South Wales and West of England

 

Ms Rose D’SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law

 

Mr Kenneth FRASER

Chartered Secretary and Management Accountant

 

Mr Tom JONES

Self-employed farmer

 

Ms Brenda KING

Commissioner — Women’s National Commission/Consultant

 

Ms Judy McKNIGHT

Napo/General Secretary

 

Mr Peter MORGAN

Elected Member, Council of Lloyd’s (of London)

 

Ms Jane MORRICE

Self-employed — owns a photographic and media production company

 

Ms Maureen O’NEILL

Director — Royal Bank of Scotland Centre for the Older Person’s Agenda

 

Mr Derek OSBORN

Member of UK Sustainable Development Commission. Chairman of an NGO coordinating relations with United Nations environmental activities

 

Mr Jonathan PEEL

Food and Drink Federation — Director EU and International Policy

 

Mr David SEARS

Consultant

 

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur

 

Mr Sukhdev SHARMA

Chairman of the West Yorkshire Mental Health Trust

 

Mr Michael SMYTH

Economist — University of Ulster

 

Ms Monica TAYLOR

Denso Assembler Operator