ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
23 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1401/2006 della Commissione, del 22 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1402/2006 della Commissione, del 22 settembre 2006, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nella zona CIEM IV (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1403/2006 della Commissione, del 22 settembre 2006, relativo al divieto di pesca della sogliola nella zona CIEM VIIIa, b per le navi battenti bandiera belga

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1404/2006 della Commissione, del 22 settembre 2006, relativo al divieto di pesca della passera di mare nella zona CIEM IIIa Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

7

 

*

Direttiva 2006/76/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil ( 1 )

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 settembre 2006, che istituisce il gruppo ad alto livello sul multilinguismo

12

 

*

Decisione della Commissione, del 20 settembre 2006, che modifica le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli Stati membri per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 4150]

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1401/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

70,3

096

23,6

999

47,0

0707 00 05

052

72,0

999

72,0

0709 90 70

052

89,5

999

89,5

0805 50 10

052

68,5

388

59,8

524

54,9

528

56,1

999

59,8

0806 10 10

052

72,4

400

151,9

624

137,1

999

120,5

0808 10 80

388

92,6

400

95,6

508

82,4

512

89,3

528

74,1

720

90,3

800

166,5

804

90,4

999

97,7

0808 20 50

052

110,5

388

92,1

720

74,4

999

92,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

122,9

999

122,9

0809 40 05

052

110,1

066

78,8

098

29,3

624

134,8

999

88,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nella zona CIEM IV (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

29

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

ANF/04-N.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

IV (acque norvegesi)

Data

19 agosto 2006


23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

relativo al divieto di pesca della sogliola nella zona CIEM VIIIa, b per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

31

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa,b

Data

9 settembre 2006


23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

relativo al divieto di pesca della passera di mare nella zona CIEM IIIa Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

30

Stato Membro

Paesi Bassi

Stock

PLE/03AN.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

IIIa Skagerrak

Data

5 agosto 2006


23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/9


DIRETTIVA 2006/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla revisione condotta sotto la guida dei Paesi Bassi in qualità di Stato membro relatore, mediante la direttiva 2005/53/CE della Commissione (2) è stata aggiunta la sostanza attiva clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva 2005/53/CE fissa i livelli massimi per talune impurità. Conformemente alla prassi abituale della Commissione, tali livelli sono basati sulle specifiche stabilite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relative alla purezza e ai livelli di impurità contenute nelle sostanze attive, in particolare quelle della pubblicazione del febbraio 2005. Tali specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,01 g/kg di sostanza attiva. Tuttavia, successivamente all’adozione della direttiva 2005/53/CE la FAO ha emesso ulteriori specifiche per il clorotalonil (3) disponibili dal dicembre 2005. Tali specifiche completano e sostituiscono formalmente le specifiche del febbraio 2005 che sono state prese in considerazione per l’adozione della direttiva. Le nuove specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,04 g/kg di sostanza attiva.

(2)

Sebbene la Comunità abbia il diritto di fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente, è stata presa in esame l'opportunità di adeguare i livelli di purezza di cui alla direttiva 2005/53/CE in modo da riflettere le nuove specifiche FAO.

(3)

I Paesi Bassi, dopo aver eseguito una valutazione tossicologica ed ecotossicologica ad hoc, hanno concluso che una tale modifica non genera rischi aggiuntivi a quelli già presi in considerazione per l’aggiunta del clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale conclusione è stata comunicata a tutti gli altri Stati membri, che hanno espresso il loro accordo. Alla luce di questa conclusione e delle circostanze speciali del caso, la Commissione ritiene giustificato modificare le specifiche per il clorotalonil.

(4)

Poiché la direttiva 2005/53/CE impone agli Stati membri di applicare le disposizioni del suo articolo 2 a decorrere dal 1o settembre 2006, anche la specifica modificata per il clorotalonil deve essere applicabile a decorrere da questa data, fatti salvi gli altri termini di cui all'articolo 3 della direttiva 2005/53/CE. Di conseguenza è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il più rapidamente possibile.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/75/CE della Commissione (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(2)  GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51.

(3)  Specifiche e valutazioni FAO per pesticidi agricoli — Clorotalonil (Tetracloroisoftalonitrile) (dicembre 2005).


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 102 è sostituita dalla seguente:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«102

Clorotalonil

CAS n. 1897-45-6

CIPAC n. 288

Tetracloroisoftalonitrile

985 g/kg

Esaclorobenzene: Non più di 0,04 g/kg

Decaclorobifenile: Non più di 0,03 g/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clorotalonil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005.

Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di:

organismi acquatici,

falde acquifere, in particolare per quanto riguarda la sostanza attiva e i suoi metaboliti R417888 ed R611965 (SDS46851), quando la sostanza è applicata in regioni con terreni e/o condizioni climatiche vulnerabili.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le caratteristiche della sostanza attiva si trovano nel rapporto di riesame.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

che istituisce il gruppo ad alto livello sul multilinguismo

(2006/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 149, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea ha assegnato alla Comunità il compito di sviluppare la dimensione europea nell’ambito dell’istruzione anche attraverso l’insegnamento e la diffusione delle lingue degli Stati membri.

(2)

Al fine di sviluppare una nuova strategia per il multilinguismo, conformemente alla comunicazione della Commissione dal titolo: «Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo» (1), la Commissione può avere bisogno di rivolgersi alla competenza di specialisti riuniti in un organo consultivo.

(3)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo del multilinguismo e definirne le mansioni e la struttura.

(4)

Il gruppo dovrà dare sostegno e consiglio nello sviluppo delle iniziative, nonché ridare impulso con nuove idee a un approccio globale al multilinguismo nell’Unione europea.

(5)

Il gruppo sarà composto da un numero di membri tra otto e dodici.

(6)

Occorre provvedere a regolare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(7)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il gruppo ad alto livello su multilinguismo

Viene istituito il gruppo ad alto livello sul multilinguismo, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Funzioni

Il gruppo ha il compito di dar vita a scambi di idee, di esperienze e buone pratiche nel campo del multilinguismo e formulare raccomandazioni destinate alla Commissione per azioni in questo campo.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che riguardi il multilinguismo.

2.   Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo sarà composto da un numero di membri compreso tra otto e dodici.

2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nel campo del multilinguismo.

3.   I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.

4.   I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato.

5.   I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.

6.   I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza e l’inesistenza di qualsiasi interesse che possa compromettere la loro obiettività.

7.   I nomi dei membri individualmente designati saranno pubblicati sul sito Internet della DG EAC e sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001 (4).

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dal membro della Commissione responsabile per il multilinguismo.

2.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali gruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ad attività del gruppo o di un suo sottogruppo non possono essere divulgate se, per la Commissione, tali informazioni si riferiscono ad argomenti confidenziali.

5.   Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura lo svolgimento dei servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6.   Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare [su Internet], nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sui rimborsi spese degli esperti esterni.

I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Per la Commissione

Ján FIGEĽ

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 596 def.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  In casi circostanziati, si può derogare alla norma che regola la pubblicazione dei nomi di membri.


23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

che modifica le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli Stati membri per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 4150]

(2006/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), contiene norme relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Detto regolamento modificato prevede un’estensione della sorveglianza degli ovini.

(2)

La decisione 2005/723/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune EST e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 (3), contiene l’elenco dei programmi e fissa l'aliquota e l'importo dei contributi comunitari per ciascun programma.

(3)

La decisione 2005/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2005, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune EST e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006 (4), stabilisce il contributo finanziario della Comunità per i programmi degli Stati membri di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi.

(4)

L’8 marzo 2006 un gruppo di esperti sulle EST nei piccoli ruminanti, presieduto dal rappresentante del laboratorio comunitario di riferimento per le EST, ha confermato che l’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) non può essere esclusa in detti animali, in seguito ai risultati della seconda fase dei test di differenziazione effettuati su campioni del cervello di due pecore originarie della Francia e di una pecora originaria di Cipro. Per escludere la presenza dell’ESB in tali animali occorrono ulteriori analisi.

(5)

Data l’importanza di intensificare la sorveglianza per valutare la prevalenza dell’ESB negli ovini, è opportuno aumentare l’importo rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per ogni test fino a un massimo di 30 EUR per test rapido effettuato su ovini, adeguandolo all’importo per test rapido effettuato sui caprini.

(6)

A seguito dell’individuazione di un primo caso di ESB in Svezia, il regolamento (CE) n. 999/2001 ha imposto un’intensificazione della sorveglianza dei bovini in tale Stato membro. È pertanto opportuno aumentare l’importo del contributo finanziario della Comunità per i programmi di sorveglianza delle EST in Svezia, previsti dalle decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE.

(7)

È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2005/723/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nella decisione 2005/873/CE, capo XI, articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituti dai seguenti:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

3 375 000 EUR per il Belgio;

b)

1 640 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

2 380 000 EUR per la Danimarca;

d)

15 155 000 EUR per la Germania;

e)

285 000 EUR per l’Estonia;

f)

1 625 000 EUR per la Grecia;

g)

9 945 000 EUR per la Spagna;

h)

25 760 000 EUR per la Francia;

i)

6 695 000 EUR per l’Irlanda;

j)

9 045 000 EUR per l’Italia;

k)

565 000 EUR per Cipro;

l)

355 000 EUR per la Lettonia;

m)

770 000 EUR per la Lituania;

n)

140 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

1 415 000 EUR per l’Ungheria;

p)

35 000 EUR per Malta;

q)

5 515 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

2 230 000 EUR per l’Austria;

s)

3 800 000 EUR per la Polonia;

t)

2 205 000 EUR per il Portogallo;

u)

410 000 EUR per la Slovenia;

v)

845 000 EUR per la Slovacchia;

w)

1 020 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 440 000 EUR per la Svezia;

y)

7 700 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 3 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale sugli ovini e sui caprini, effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10).

(3)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 18.

(4)  GU L 322 del 9.12.2005, pag. 21.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEI PROGRAMMI PER LA SORVEGLIANZA DELLE EST (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1)

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota applicata per i test rapidi e i test differenziali eseguiti

(%)

Importo massimo

(EUR)

EST

Belgio

100

3 375 000

Repubblica ceca

100

1 640 000

Danimarca

100

2 380 000

Germania

100

15 155 000

Estonia

100

285 000

Grecia

100

1 625 000

Spagna

100

9 945 000

Francia

100

25 760 000

Irlanda

100

6 695 000

Italia

100

9 045 000

Cipro

100

565 000

Lettonia

100

355 000

Lituania

100

770 000

Lussemburgo

100

140 000

Ungheria

100

1 415 000

Malta

100

35 000

Paesi Bassi

100

5 515 000

Austria

100

2 230 000

Polonia

100

3 800 000

Portogallo

100

2 205 000

Slovenia

100

410 000

Slovacchia

100

845 000

Finlandia

100

1 020 000

Svezia

100

1 440 000

Regno Unito

100

7 700 000

Totale

104 350 000»