ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 21 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
71,2 |
096 |
23,6 |
|
999 |
47,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
102,5 |
999 |
102,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
92,7 |
999 |
92,7 |
|
0805 50 10 |
388 |
58,5 |
524 |
51,1 |
|
528 |
56,4 |
|
999 |
55,3 |
|
0806 10 10 |
052 |
76,2 |
220 |
32,1 |
|
400 |
151,9 |
|
624 |
132,1 |
|
999 |
98,1 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,8 |
400 |
95,6 |
|
508 |
90,3 |
|
512 |
90,8 |
|
528 |
74,1 |
|
720 |
82,6 |
|
800 |
162,7 |
|
804 |
90,8 |
|
999 |
97,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
114,8 |
388 |
90,9 |
|
999 |
102,9 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
121,2 |
999 |
121,2 |
|
0809 40 05 |
052 |
110,1 |
066 |
78,8 |
|
098 |
29,3 |
|
624 |
134,7 |
|
999 |
88,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2040/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2006 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. |
(2) |
È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. |
(3) |
È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 34.
ALLEGATO I
Numero d’ordine |
Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
|||
09.4671 |
— |
|||
09.4752 |
— |
|||
09.4756 |
— |
|||
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ALLEGATO II
(t) |
|
Numero d’ordine |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 |
09.4671 |
3 675,0 |
09.4752 |
1 593,75 |
09.4756 |
11 718,75 |
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 (in t) |
|||
09.4170 |
100 |
3 361,5 |
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22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. |
(2) |
È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).
ALLEGATO I
Numero d’ordine |
Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
|||
09.4038 |
100 |
|||
09.4039 |
100 |
|||
09.4071 |
— |
|||
09.4072 |
— |
|||
09.4073 |
— |
|||
09.4074 |
100 |
|||
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ALLEGATO II
(t) |
|
Numero d’ordine |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 |
09.4038 |
21 494,498 |
09.4039 |
2 780,0 |
09.4071 |
2 251,5 |
09.4072 |
4 620,75 |
09.4073 |
11 300,25 |
09.4074 |
3 966,950 |
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 22 settembre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1375/2006 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1375/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1375/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 253 del 16.9.2006, pag. 17.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 22 settembre 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
4,82 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
44,07 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
44,07 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
9,81 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(15.9.2006-20.9.2006)
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 26,35 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,71 EUR/t. |
3) |
|
(*1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1391/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
relativo al rilascio di titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno progrediti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (1),
visto il regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1401/2002 ha aperto per la campagna 2006/2007 un contingente tariffario per un quantitativo pari a 5 062 tonnellate, espresso in equivalente riso semigreggio. |
(2) |
I quantitativi oggetto delle domande di titoli d'importazione superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto fissare un coefficiente percentuale di riduzione applicabile ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le domande relative a titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2501/2001, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1401/2002 e notificate alla Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, i titoli d'importazione sono rilasciati applicando ai quantitativi che figurano nelle domande un coefficiente percentuale di riduzione del 91,80385 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).
(2) GU L 203 dell'1.8.2003, pag. 42.
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 (in t) |
|||
E1 |
— |
108 000,000 |
|||
E2 |
29,491068 |
1 750,000 |
|||
E3 |
100,0 |
8 039,031 |
|||
P1 |
99,463044 |
1 562,250 |
|||
P2 |
100,0 |
5 979,250 |
|||
P3 |
1,601205 |
576,250 |
|||
P4 |
38,675862 |
300,250 |
|||
|
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/2006 (GU L 228 del 22.8.2006, pag. 3).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
|||
09.4410 |
1,038422 |
|||
09.4411 |
— |
|||
09.4412 |
1,069518 |
|||
09.4420 |
2,222222 |
|||
09.4421 |
34,482758 |
|||
09.4422 |
3,421727 |
|||
|
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1394/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle carni di pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 1232/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1232/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1232/2006, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5.
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 (in t) |
|||
09.4169 |
— |
12 498,750 |
|||
|
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1395/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
|||
I1 |
100,0 |
|||
I2 |
— |
|||
|
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1396/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
3,02 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
0,00 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1397/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 settembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1398/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1278/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1278/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2006/2007 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1278/2006. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 settembre 2006, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1278/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 233 del 26.8.2006, pag. 6.
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1399/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 settembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 20 settembre 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 novembre 2006, per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16 al 19 settembre 2006 e sospendere per questa zona fino al 16 novembre 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 19 settembre 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 72,07 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 34,45 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 78,08 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 16 novembre 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 20 settembre 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 22 settembre 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2006
relativa alla conclusione, mediante firma, dell’accordo di collaborazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina
(2006/635/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina (1),
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario concludere un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina. |
(2) |
La Commissione deve designare la persona autorizzata a firmare l’accordo di collaborazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare a nome della Comunità europea dell’energia atomica, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvata la conclusione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il membro della Commissione responsabile per l’energia, o la persona da questi designata a tal fine, è autorizzato a firmare, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2006.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/27 |
ACCORDO
di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina
La COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (EURATOM), in appresso denominata «la Comunità»,
e il GABINETTO DEI MINISTRI DELL’UCRAINA,
in appresso denominati anche «parte» o «parti», a seconda dei casi,
RICORDANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e l’Ucraina dall’altro (in appresso denominato «l’accordo di partenariato e cooperazione»), entrato in vigore il 1o marzo 1998, stabilisce che le parti cooperano nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare in base ad accordi specifici che verranno conclusi tra le parti stesse,
CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nel seguito denominato «trattato di non proliferazione»,
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Ucraina sono impegnati a garantire che la ricerca, lo sviluppo e l’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici vengano realizzati in modo conforme con gli obbiettivi del trattato di non proliferazione,
CONSIDERANDO che nella Comunità sono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma sia del capo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») sia degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in appresso denominata «AIEA»,
CONSIDERANDO che in Ucraina sono applicati controlli di sicurezza nucleare in conformità dell’accordo fra l’Ucraina e l’AIEA ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari,
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Ucraina riaffermano il loro sostegno all’AIEA e al suo sistema di controlli di sicurezza rafforzati,
CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare le basi della cooperazione fra le parti nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare attraverso un accordo-quadro,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
«materia nucleare»: qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA); |
b) |
«Comunità»: tanto
|
c) |
«autorità competenti delle parti»:
|
oppure un’altra autorità che la parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento alla controparte.
Articolo 2
Obiettivo
Il presente accordo mira a fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e l’Ucraina sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.
Articolo 3
Settori di cooperazione
1. Le parti possono cooperare nei modi descritti agli articoli da 4 a 8 negli usi pacifici dell’energia nucleare nei seguenti settori:
a) |
sicurezza nucleare (articolo 4); |
b) |
fusione nucleare controllata (articolo 5); |
c) |
ricerca e sviluppo nell’energia nucleare in settori diversi da quelli contemplati alle lettere a) e b) (articolo 6); |
d) |
trasferimenti internazionali, scambi di materie nucleari e prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 7); |
e) |
prevenzione del traffico illecito di materie nucleari (articolo 8); |
f) |
altre aree pertinenti di reciproco interesse. |
2. La cooperazione di cui al presente articolo può anche aver luogo tra persone fisiche e giuridiche e imprese stabilite nella Comunità e in Ucraina.
Articolo 4
Sicurezza nucleare
La cooperazione nel campo della sicurezza nucleare è attuata nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina nel campo della sicurezza nucleare che è entrato in vigore il 13 novembre 2002.
Articolo 5
Fusione nucleare controllata
La cooperazione nel campo della fusione nucleare controllata è attuata nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina nel campo della fusione nucleare controllata che è entrato in vigore il 13 novembre 2002.
Articolo 6
Altri settori nel campo delle attività di ricerca e sviluppo nucleare
1. La cooperazione riguarda le attività e la ricerca di sviluppo nucleare e di reciproco interesse per le parti, diverse da quelle previste agli articoli 4 e 5, quali concordate dalle parti, nella misura in cui rientrino nelle attività di ricerca e di sviluppo rispettivamente intraprese dalle parti.
2. Per quanto riguarda la Comunità, la cooperazione può comprendere, in particolare, i seguenti settori:
a) |
applicazioni dell’energia nucleare nel settore medico e industriale, compresa la produzione di elettricità; |
b) |
l’impatto dell’energia nucleare sull’ambiente; |
c) |
le aree di cooperazione nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare indicate all’articolo 62, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato e cooperazione, nella misura in cui possono essere realizzate nel quadro del trattato Euratom. |
3. La cooperazione deve essere attuata in particolare tramite:
— |
scambi di informazioni tecniche attraverso relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc., |
— |
scambi di personale tra laboratori e/o organismi di entrambe le parti, anche a fini di formazione, |
— |
scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali, |
— |
equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni. |
4. Nella misura necessaria, il campo di applicazione, le modalità e le condizioni della cooperazione a progetti concreti verrà stabilità in singoli accordi di attuazione stipulati dalle parti attraverso le loro istituzioni competenti, le quali procederanno nell’osservanza delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
5. Detti accordi specifici possono comprendere, tra l’altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.
6. Salvo accordo specifico fra le parti, le spese che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.
Articolo 7
Trasferimenti internazionali, scambio di materie nucleari e prestazione di servizi pertinenti
1. Le materie nucleari trasferite tra le parti, vuoi direttamente, vuoi transitando per un paese terzo sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dalla loro entrata nel territorio soggetto alla giurisdizione della parte che li riceve, purché la parte che li fornisce ne abbia dato comunicazione scritta alla parte che li riceve alla data del trasporto o a una data anteriore, nell’osservanza delle procedure definite da un accordo amministrativo che verrà stipulato dalle competenti autorità delle parti.
2. Le materie nucleari di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni del presente accordo fintantoché:
— |
sia accertato, nel rispetto delle disposizioni in materia di cessazione dei controlli di sicurezza di cui all’accordo citato al paragrafo 6, lettera b), che essi non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza o che sono divenute praticamente irrecuperabili, |
— |
tali materie siano state trasferite al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della parte destinataria, secondo le disposizioni del paragrafo 6, lettera e), oppure |
— |
le parti convengano che tali materie non sono più soggette alle disposizioni del presente accordo. |
3. Ogni trasferimento di materie nucleari effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione deve essere realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali e multilaterali assunti dalle parti e dagli Stati membri dell’Unione europea in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui al paragrafo 6.
4. Gli scambi di materie nucleari e la prestazione dei servizi corrispondenti si svolgono a prezzi in linea con quelli di mercato.
5. Le parti si adoperano per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto che richiedano misure commerciali di salvaguardia negli scambi reciproci di materie nucleari. Se gli scambi di materie nucleari tra le parti contraenti dovessero tuttavia sollevare problemi atti a compromettere gravemente la vitalità dell’industria nucleare, ivi compresa quella delle miniere d’uranio, della Comunità o dell’Ucraina, ciascuna delle parti può chiedere che si svolgano consultazioni, nei tempi più rapidi, nell’ambito di un comitato ad hoc.
Se le consultazioni non conducono ad una soluzione mutuamente accettabile, la parte che le ha richieste può prendere le opportune misure commerciali di salvaguardia atte a risolvere il problema o attenuarne gli effetti, conformemente al proprio diritto interno e ai pertinenti principi di diritto internazionale.
L’applicazione dei primi due commi del presente paragrafo non osta all’applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.
6. I trasferimenti nell’ambito dell’accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) |
le materie nucleari devono essere utilizzate a scopi pacifici e non devono essere utilizzate in relazione con qualsiasi dispositivo esplosivo nucleare né per la ricerca o lo sviluppo di un dispositivo siffatto; |
b) |
le materie nucleari sono soggette:
|
c) |
Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui alla lettera b) venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o in Ucraina, la parte interessata conclude con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b, punto i) o punto ii), oppure, qualora ciò non risulti possibile, la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelli degli accordi di cui alla lettera b, punto i), o, qualora ciò non sia possibile, le parti stipulano accordi per l’applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b, punto i) o punto ii). |
d) |
Applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell’allegato C al documento dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 5/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nel testo eventualmente aggiornato; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità o, se del caso, la Commissione europea e l’Ucraina faranno riferimento, nell’applicare le misure di protezione fisica, alle raccomandazioni contenute nel documento dell’AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 corretta (Protezione fisica delle materie nucleari) nel testo eventualmente aggiornato. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nel testo eventualmente aggiornato, e quanto prima, ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materie radioattive (IAEA Safety Standards — Standard di sicurezza AIEA — Serie n. ST-1), nel testo eventualmente aggiornato. |
e) |
I ritrasferimenti di materie soggette alle disposizioni del presente articolo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione delle parti avvengono nel quadro degli impegni assunti dai singoli Stati membri della Comunità e dall’Ucraina all’interno del gruppo dei paesi fornitori di materie nucleari (Nuclear Suppliers Group). In particolare, ai ritrasferimenti di materie soggette alle disposizioni del presente articolo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui al documento dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 5/Parte 1, nel testo eventualmente aggiornato. |
7. Le parti facilitano gli scambi di materie nucleari tra loro o tra le persone fisiche e giuridiche e le imprese stabilite sul loro territorio, nel reciproco interesse dei produttori, dell’industria del ciclo del combustibile nucleare, dei distributori e dei consumatori.
Le autorizzazioni, ivi comprese le licenze di esportazione e importazione e le autorizzazioni o assensi rilasciati a terzi, relative agli scambi, alle operazioni industriali o ai movimenti di materie nucleari sul territorio delle parti non devono essere utilizzate per imporre restrizioni agli scambi o per compromettere gli interessi commerciali di una delle parti riguardo all’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare a livello interno e internazionale. L’autorità competente risponde alle domande di autorizzazione nei termini più rapidi e senza imporre spese eccessive. Per garantire l’osservanza di questa disposizione sono emanate adeguate misure amministrative.
Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate per ostacolare la libera circolazione delle materie nucleari nel territorio della Comunità.
8. Nonostante la sospensione o la risoluzione del presente accordo e indipendentemente dalle ragioni che le hanno motivate, le lettere a) e b) del paragrafo 6 continueranno ad essere applicate fintantoché le materie nucleari soggette a queste disposizioni resteranno sotto la giurisdizione di una delle parti o fintantoché non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 8
Prevenzione del traffico illecito di materie nucleari
La cooperazione nel campo della prevenzione del traffico illecito di materie nucleari riguarda la promozione di metodi e tecniche di controllo delle materie nucleari.
Articolo 9
Altri settori di reciproco interesse
1. Le parti possono convenire, nell’ambito delle loro competenze rispettive, di porre in essere una cooperazione in altre attività nel settore dell’energia nucleare.
2. Per la Comunità, le attività dovranno rientrare nei programmi di azione nel settore interessato e rispondere alle prescritte condizioni, ad esempio in settori come la sicurezza dei trasporti di materie nucleari, i controlli di sicurezza o la cooperazione industriale per promuovere taluni aspetti della sicurezza degli impianti nucleari.
3. Sono parimenti di applicazione le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6.
Articolo 10
Diritto applicabile
La cooperazione ai sensi del presente accordo deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Comunità e nell’Ucraina, nonché agli accordi internazionali firmati dalle parti. Nel caso della Comunità, la legislazione applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti di diritto derivato adottati sulla sua base.
Articolo 11
Proprietà intellettuale
L’utilizzazione e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti e dei diritti d’autore inerenti le attività di cooperazione intraprese nell’ambito del presente accordo devono essere conformi alle disposizioni degli allegati agli accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina nel campo della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata di cui agli articoli 4 e 5 del presente accordo.
Articolo 12
Consultazioni e arbitrato
1. Le parti si consultano regolarmente nell’ambito dell’accordo di partenariato e cooperazione per monitorare la cooperazione instaurata dal presente accordo, a meno che esse non prevedano meccanismi di consultazione particolari.
2. Qualsiasi controversia che sorga in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo può essere risolta applicando la procedura istituita dall’articolo 96 dell’accordo di partenariato e cooperazione.
Articolo 13
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata (1) dalle parti mediante scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di cinque anni.
2. Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci o non chieda di rinegoziarlo non oltre sei mesi prima della data di scadenza.
3. Se una delle parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l’altra parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o recedere in tutto o in parte dalla cooperazione contemplata dal presente accordo.
Prima che una delle parti prenda le misure necessarie a tal fine, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate.
Le iniziative di cui al primo comma sono assunte soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire all’accordo previsto dal comma precedente, decorso un periodo di tempo ragionevole in relazione alla natura e alla gravità della violazione.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a Kiev, il 28 aprile 2005.
Per la Comunità europea dell’energia atomica
Andris PIEBALGS
Per il gabinetto dei ministri dell’Ucraina
Ivan PLACHKOV
(1) 1.9.2006.
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2006
recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
[notificata con il numero C(2006) 4024]
(2006/636/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/493/CE del Consiglio (2) ha stabilito l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza. |
(2) |
Al punto 40 delle Prospettive finanziarie 2007-2013, adottate dal Consiglio europeo nel dicembre 2005, è stato fissato il massimale dei trasferimenti provenienti dai fondi a sostegno della coesione. |
(3) |
In conformità dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la ripartizione annuale per Stato membro degli importi per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale deve essere effettuata previa detrazione delle risorse destinate all'assistenza tecnica per la Commissione e tenendo conto degli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, dei risultati ottenuti in passato nonché di particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi. In conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali importi sono indicizzati in ragione del 2 % annuo, mentre, a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo, oltre che di tali importi gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3). |
(4) |
L’importo complessivo dei trasferimenti dal Fondo europeo agricolo di garanzia verso il FEASR, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), è fissato per gli esercizi di bilancio 2007-2013 dalla decisione 2006/410/CE della Commissione (5). Ai fini della programmazione per lo sviluppo rurale, tali importi devono essere aggiunti alla ripartizione annuale per Stato membro secondo la metodologia prevista all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La ripartizione annuale per Stato membro degli importi derivanti dalla modulazione, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è stata stabilita con la decisione 2006/588/CE della Commissione (6). |
(5) |
Detta ripartizione annuale non deve includere gli importi relativi alla Bulgaria e alla Romania in quanto il trattato di adesione di questi paesi non è ancora entrato in vigore. Dopo l’entrata in vigore di tale trattato di adesione, la ripartizione annuale sarà opportunamente modificata al fine di includere gli stanziamenti destinati ai paesi suddetti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è fissata nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.
(3) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).
(5) GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.
(6) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 6.
ALLEGATO
Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
[prezzi correnti (in EUR)] |
|||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Totale 2007-2013 |
Di cui importo minimo per regioni ammissibili all’obiettivo convergenza Totale |
Belgio |
63 991 299 |
63 957 784 |
60 238 083 |
59 683 509 |
59 267 519 |
56 995 480 |
54 476 632 |
418 610 306 |
40 744 223 |
Repubblica ceca |
396 623 321 |
392 638 892 |
388 036 387 |
400 932 774 |
406 640 636 |
412 672 094 |
417 962 250 |
2 815 506 354 |
1 635 417 906 |
Danimarca |
62 592 573 |
66 344 571 |
63 771 254 |
64 334 762 |
63 431 467 |
62 597 618 |
61 588 551 |
444 660 796 |
0 |
Germania |
1 184 995 564 |
1 186 941 705 |
1 147 425 574 |
1 156 018 553 |
1 159 359 200 |
1 146 661 509 |
1 131 114 950 |
8 112 517 055 |
3 174 037 771 |
Estonia |
95 608 462 |
95 569 377 |
95 696 594 |
100 929 353 |
104 639 066 |
108 913 401 |
113 302 602 |
714 658 855 |
387 221 654 |
Grecia |
461 376 206 |
463 470 078 |
453 393 090 |
452 018 509 |
631 768 186 |
626 030 398 |
619 247 957 |
3 707 304 424 |
1 905 697 195 |
Spagna |
1 012 456 383 |
1 030 880 527 |
1 006 845 141 |
1 013 903 294 |
1 057 772 000 |
1 050 937 191 |
1 041 123 263 |
7 213 917 799 |
3 178 127 204 |
Francia |
931 041 833 |
942 359 146 |
898 672 939 |
909 225 155 |
933 778 147 |
921 205 557 |
905 682 332 |
6 441 965 109 |
568 263 981 |
Irlanda |
373 683 516 |
355 014 220 |
329 171 422 |
333 372 252 |
324 698 528 |
316 771 063 |
307 203 589 |
2 339 914 590 |
0 |
Italia |
1 142 143 461 |
1 135 428 298 |
1 101 390 921 |
1 116 626 236 |
1 271 659 589 |
1 266 602 382 |
1 258 158 996 |
8 292 009 883 |
3 341 091 825 |
Cipro |
26 704 860 |
24 772 842 |
22 749 762 |
23 071 507 |
22 402 714 |
21 783 947 |
21 037 942 |
162 523 574 |
0 |
Lettonia |
152 867 493 |
147 768 241 |
142 542 483 |
147 766 381 |
148 781 700 |
150 188 774 |
151 198 432 |
1 041 113 504 |
327 682 815 |
Lituania |
260 974 835 |
248 836 020 |
236 928 998 |
244 741 536 |
248 002 433 |
250 278 098 |
253 598 173 |
1 743 360 093 |
679 189 192 |
Lussemburgo |
14 421 997 |
13 661 411 |
12 655 487 |
12 818 190 |
12 487 289 |
12 181 368 |
11 812 084 |
90 037 826 |
0 |
Ungheria |
570 811 818 |
537 525 661 |
498 635 432 |
509 252 494 |
547 603 625 |
563 304 619 |
578 709 743 |
3 805 843 392 |
2 496 094 593 |
Malta |
12 434 359 |
11 527 788 |
10 656 597 |
10 544 212 |
10 347 884 |
10 459 190 |
10 663 325 |
76 633 355 |
18 077 067 |
Paesi Bassi |
70 536 869 |
72 638 338 |
69 791 337 |
70 515 293 |
68 706 648 |
67 782 449 |
66 550 233 |
486 521 167 |
0 |
Austria |
628 154 610 |
594 709 669 |
550 452 057 |
557 557 505 |
541 670 574 |
527 868 629 |
511 056 948 |
3 911 469 992 |
31 938 190 |
Polonia |
1 989 717 841 |
1 932 933 351 |
1 872 739 817 |
1 866 782 838 |
1 860 573 543 |
1 857 244 519 |
1 850 046 247 |
13 230 038 156 |
6 997 976 121 |
Portogallo |
562 210 832 |
562 491 944 |
551 196 824 |
559 018 566 |
565 142 601 |
565 192 105 |
564 072 156 |
3 929 325 028 |
2 180 735 857 |
Slovenia |
149 549 387 |
139 868 094 |
129 728 049 |
128 304 946 |
123 026 091 |
117 808 866 |
111 981 296 |
900 266 729 |
287 815 759 |
Slovacchia |
303 163 265 |
286 531 906 |
268 049 256 |
256 310 239 |
263 028 387 |
275 025 447 |
317 309 578 |
1 969 418 078 |
1 106 011 592 |
Finlandia |
335 121 543 |
316 143 440 |
292 385 407 |
296 367 134 |
287 790 092 |
280 508 238 |
271 617 053 |
2 079 932 907 |
0 |
Svezia |
292 133 703 |
277 225 207 |
256 996 031 |
260 397 463 |
252 975 513 |
246 760 755 |
239 159 282 |
1 825 647 954 |
0 |
Regno Unito |
263 996 373 |
283 001 582 |
274 582 271 |
276 600 084 |
273 334 332 |
270 695 626 |
267 364 152 |
1 909 574 420 |
188 337 515 |
Totale |
11 357 312 403 |
11 182 240 092 |
10 734 731 213 |
10 827 092 785 |
11 238 887 764 |
11 186 469 323 |
11 136 037 766 |
77 662 771 346 |
28 544 460 460 |
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2006
relativa a una richiesta della Repubblica di Lituania di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento
[notificata con il numero C(2006) 4049]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(2006/637/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2006, la Repubblica di Lituania ha comunicato alla Commissione l’intenzione di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento. |
(2) |
La Lituania intende applicare un'aliquota ridotta (5 %) alla fornitura di teleriscaldamento, mentre il gas naturale e l'elettricità continueranno ad essere soggetti all'aliquota standard (18 %). Questa differenziazione delle aliquote non provoca l’abbandono dell’elettricità o del gas naturale per riscaldamento a favore del teleriscaldamento. Ciò è dovuto principalmente alle norme nazionali per la fissazione dei prezzi, che variano abbastanza per quanto riguarda il gas naturale, l'elettricità e il teleriscaldamento, e al fatto che, dal punto di vista tecnico-tecnologico, tali prodotti sono intercambiabili soltanto a fini di riscaldamento. Inoltre, in Lituania generalmente l'elettricità è usata per riscaldamento soltanto dalle abitazioni che non hanno la possibilità tecnica di usare il gas o di allacciarsi alle reti di teleriscaldamento. Date le circostanze, le abitazioni che attualmente usano l'elettricità non passeranno al teleriscaldamento in quanto non sono allacciate alla rete di teleriscaldamento. È improbabile che le abitazioni che usano il gas da riscaldamento passino al teleriscaldamento in quanto, stando alle informazioni fornite dalle autorità lituane, il prezzo del teleriscaldamento, IVA esclusa, è superiore a quello del gas da riscaldamento. In ogni caso, lo potrebbero fare soltanto se venissero forniti gli allacciamenti al teleriscaldamento. |
(3) |
Inoltre, dato che in linea di massima non esistono operazioni transfrontaliere per quanto riguarda il teleriscaldamento, non vi è il rischio di distorsioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA, né per tale riscaldamento fornito da fornitori lituani a consumatori privati residenti in altri Stati membri né per il riscaldamento fornito da fornitori situati all'estero a consumatori privati in Lituania. |
(4) |
La misura prevista è di carattere generale ed applica un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA. |
(5) |
Dato che si tratta di una misura generale che non prevede eccezioni, il rischio di distorsione della concorrenza deve essere considerato inesistente. Dato che è pertanto rispettata la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA, la Lituania dovrebbe essere in grado di applicare la misura non appena la presente decisione sarà notificata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Lituania può applicare la misura notificata nella sua lettera del 20 giugno 2006, applicando un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento, indipendentemente dalle condizioni di produzione e fornitura.
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).