ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
21 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1384/2006 della Commissione, del 20 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1385/2006 della Commissione, del 20 settembre 2006, relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 settembre 2006, relativo all’aiuto finanziario della Comunità per l’anno 2006 ai laboratori comunitari di riferimento per la brucellosi e l’afta epizootica [notificata con il numero C(2006) 4124]

5

 

*

Decisione della Commissione, del 15 settembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 4132]  ( 1 )

7

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2006/634/PESCDecisione Darfur/3/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 luglio 2006, di nomina di un consulente militare del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,3

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

102,5

999

102,5

0709 90 70

052

96,8

999

96,8

0805 50 10

388

62,9

524

41,5

528

43,3

999

49,2

0806 10 10

052

76,2

220

32,1

400

151,9

624

133,7

999

98,5

0808 10 80

388

88,5

400

90,9

508

77,1

512

91,1

528

74,1

720

82,6

800

168,6

804

92,9

999

95,7

0808 20 50

052

118,6

388

85,0

999

101,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,1

999

121,1

0809 40 05

052

115,5

066

74,6

098

29,3

624

134,4

999

88,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.9.2006   

IT

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L 258/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (3),

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (4), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2003, la Commissione decide entro quale limite possono essere accolte le domande di titoli d’importazione.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2003 prevedono che i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli d’importazione per un determinato lotto siano riportati al lotto successivo. I quantitativi disponibili possono essere utilizzati, ove del caso, per l’importazione di prodotti originari di altri paesi terzi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003.

(3)

L’esame dei quantitativi in relazione ai quali sono state presentate domande per il lotto di settembre 2006 consente di prevedere il rilascio dei titoli per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, nonché di fissare i quantitativi riportati al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per i diversi contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli d’importazione di riso presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione delle percentuali di riduzione fissate all’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006 sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di settembre 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

Origine/Prodotto

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione

Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006

(in t)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006

(in t)

ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

09.4187

0 (1)

0

0

ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 40 00

09.4188

0 (1)

15 448

15 448

PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006

 

 

 

 

a)

Antille olandesi e Aruba

09.4189

0 (1)

16 833,298

16 833,298

b)

PTOM meno sviluppati

09.4190

0 (1)

10 000

10 000

ACP/PTOM [articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 (PTOM)

codice NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

09.4191

0 (1)

18 649,804

18 649,804


(1)  Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.9.2006   

IT

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L 258/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2006

relativo all’aiuto finanziario della Comunità per l’anno 2006 ai laboratori comunitari di riferimento per la brucellosi e l’afta epizootica

[notificata con il numero C(2006) 4124]

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(2006/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario comunitario in campo veterinario. In base a tale decisione è possibile assegnare un aiuto finanziario ai laboratori comunitari di riferimento.

(2)

La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), designa un laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica.

(3)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all’assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento di cui all’articolo 28 della decisione 90/424/CEE (4), stabilisce che l’aiuto finanziario della Comunità possa essere concesso se i programmi di lavoro approvati sono stati portati a termine correttamente e se i beneficiari hanno fornito le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(4)

Nel luglio 2005, la Commissione ha bandito una gara per selezionare e designare nuovi laboratori comunitari di riferimento. L’esito dell’esame delle domande, terminato nel dicembre 2005, è stato notificato alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In seguito a tale esame, i candidati promossi sono stati designati quali nuovi laboratori comunitari di riferimento e tra questi anche i laboratori comunitari di riferimento per la brucellosi e l’afza epizootica.

(5)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 contiene un elenco di laboratori comunitari di riferimento in campo veterinario e zoosanitario. Tale regolamento, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 776/2006, designa l’AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (Francia) come laboratorio comunitario di riferimento per la brucellosi con le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

(6)

La decisione 2006/393/CE della Commissione, del 31 maggio 2006, che riguarda la designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica (5), ha designato l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, appartenente al Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Regno Unito), come laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica con le funzioni e i compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

(7)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le relative previsioni di bilancio presentate dai suddetti laboratori comunitari di riferimento per il 2006. Se i programmi di lavoro sono eseguiti correttamente, è necessario un cofinanziamento comunitario per alcune spese ammissibili di tali laboratori comunitari di riferimento sostenute per attuare le iniziative previste dai programmi di lavoro stessi.

(8)

Va pertanto assegnato un contributo finanziario comunitario ai laboratori comunitari di riferimento per la brucellosi e l’afta epizootica.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per la brucellosi, la Comunità assegna alla Francia un contributo finanziario per le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, che saranno eseguiti da AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort.

2.   Il contributo finanziario comunitario coprirà il 100 % delle spese ammissibili sostenute da AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses per attuare il programma di lavoro e non supererà l’importo di 125 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1.   Per l’afta epizootica, la Comunità assegna al Regno Unito un contributo finanziario per le funzioni e i compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, che saranno eseguiti dall’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, appartenente al Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Regno Unito).

2.   Il contributo finanziario comunitario coprirà il 100 % delle spese ammissibili sostenute dal Pirbright Laboratory per attuare il programma di lavoro e non supererà l’importo di 125 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006.

Articolo 3

La Repubblica Francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).

(4)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.


21.9.2006   

IT

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L 258/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2006

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2006) 4132]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/633/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

A seguito della notifica di focolai di febbre catarrale da parte delle autorità competenti dei Paesi Bassi, della Germania e del Belgio, la Commissione, con la decisione 2006/591/CE, ha modificato la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni.

(4)

La Francia e la Germania hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 31 agosto e 5 settembre 2006, di nuovi casi confermati di febbre catarrale. Alla luce di questi nuovi sviluppi, è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo da modificare la zona soggetta a restrizioni affinché comprenda la zona colpita.

(5)

Tenuto conto delle misure che gli Stati membri colpiti hanno adottato per evitare la diffusione della febbre catarrale, è opportuno consentire, sotto il controllo delle autorità competenti, i movimenti in entrata nelle zone di sorveglianza degli animali a rischio.

(6)

Su richiesta dell'autorità competente dei Paesi Bassi, sono necessarie modifiche marginali della delimitazione della zona soggetta a restrizioni relativa ai Paesi Bassi.

(7)

Per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, è opportuno applicare la presente decisione con la massima urgenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D, E e F.

Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. Nel caso degli Stati membri che abbiano istituito una zona di sorveglianza, i movimenti in entrata in tale zona sono però consentiti solo previa approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione.

Inoltre la presente decisione non si applica ai movimenti di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti anteriormente al 1o maggio 2006.»;

2)

l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente,

gli animali destinati a un'azienda ubicata all'interno della zona compresa nel raggio di 20 chilometri,

gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione delle autorità veterinarie competenti dei luoghi di origine e destinazione e fissazione da parte delle medesima autorità delle condizioni di polizia sanitaria, che dovrebbero comprendere almeno condizioni relative alla protezione degli animali dagli attacchi dei vettori.»;

3)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/591/CE (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 15).


ALLEGATO

1)

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, l'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizione nella «Zona F (sierotipo 8)» è sostituito dal seguente:

«Francia

Zona di protezione:

dipartimento Ardennes,

dipartimento Aisnes: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins,

dipartimento Marne: arrondissements di Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François,

dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissement di Briey,

dipartimento Meuse,

dipartimento Moselle: arrondissements di Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest,

dipartimento Nord: arrondissements di Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Valenciennes.

Zona di sorveglianza:

dipartimento Aube,

dipartimento Aisne: arrondissement di Château-Thierry,

dipartimento Marne: arrondissement di Epernay,

dipartimento Haute-Marne: arrondissements di Saint-Dizier, Chaumont,

dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissements di Toul, Nancy, Lunéville,

dipartimento Moselle: arrondissements di Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach,

dipartimento Nord: arrondissements di Dunkerque, Lille,

dipartimento Oise: arrondissements di Clermont, Compiègne, Senlis,

dipartimento Pas-de-Calais: arrondissements di Arras, Béthune, Lens,

dipartimento Seine-et-Marne: arrondissements di Meaux, Provins,

dipartimento Somme: arrondissements di Amiens, Montdidier, Péronne,

dipartimento Vosges: arrondissement di Neufchâteau.»

2)

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, l'elenco relativo alla Germania delle zone soggette a restrizione nella «Zona F (sierotipo 8)» è sostituito dal seguente:

«Germania

Assia

Nel Landkreis Kassel: Gemeinden Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal

Stadt Kassel

Nello Schwalm-Eder-Kreis: Gemeinden Fritzlar, Niedenstein, Gudensberg, Wabern, Borken (Assia), Bad Zwesten, Jesberg, Gilserberg, Schwalmstadt, Neuental, Frielendorf, Homberg (Efze), Neukirchen, Schrecksbach, Willingshausen, Edermünde

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Vogelsbergkreis

Lahn-Dill-Kreis

Landkreis Gießen

Landkreis Limburg-Weilburg

Wetteraukreis

Hochtaunuskreis

Stadt Frankfurt am Main

Stadt Offenbach

Landkreis Offenbach

nel Main-Kinzig-Kreis: Gemeinden Hammersbach, Nidderau, Schöneck, Niederdorfelden, Maintal, Hanau, Bruchköbel, Neuberg, Erlensee, Ronneburg, Großkrotzenburg

Rheingau-Taunus-Kreis

Stadt Wiesbaden

Main-Taunus-Kreis

Landkreis Groß-Gerau

Stadt Darmstadt

Nel Landkreis Darmstadt-Dieburg: Gemeinden Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim, Pfungstadt, Seeheim-Jugenheim, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach

Nel Landkreis Bergstraße: Gemeinden Groß-Rohrheim, Biblis, Lampertheim, Bürstadt, Zwingenberg, Bensheim, Einhausen, Lorsch, Heppenheim

Bassa Sassonia

Stadt Osnabrück

Nel Landkreis Grafschaft Bentheim: Gemeinden Bad Bentheim, Suddendorf, Ohne, Samern, Schüttorf, Quendorf, Isterberg, Nordhorn, Engden

Nel Landkreis Emsland: Gemeinden Emsbüren, Salzbergen, Lünne, Spelle, Schapen

Nel Landkreis Osnabrück: Gemeinden Glandorf, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Bad Iburg, Hilter, Melle, Bissendorf, Georgsmarienhütte, Hagen, Hasbergen

Renania Settentrionale-Vestfalia

L'intero Land

Renania-Palatinato

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Alzey-Worms

Nel Kreis Bad Dürkheim: Verbandsgemeinden Lambrecht (Palatinato), Hettenleidelheim, Freinsheim, Grünstadt Land

Stadt Bad Dürkheim

Kreis Bad Kreuznach

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Birkenfeld

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Donnersbergkreis

Stadt Grünstadt

Kreis Kaiserslautern

Stadt Kaiserslautern

Stadt Koblenz

Kreis Kusel

Stadt Mainz

Kreis Mainz Bingen

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Nel Kreis Südwestpfalz: Verbandsgemeinden Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben, Thaleischweiler-Fröschen, Zweibrücken-Land; Ortsgemeinden Donsieders, Clausen, Leimen nel Verbandsgemeinde Rodalben; verbandsfreie Gemeinde Rodalben e la Exklave zu Wilgartswiesen nel Verbandsgemeinde Rodalben

Stadt Pirmasens: i quartieri di Windsberg, Hengsberg, Fehrbach

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Nel Rhein-Pfalz Kreis: Verbandsgemeinde Heßheim, verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Stadt Worms

Stadt Zweibrücken

Saarland

L'intero Land»

3)

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, l'elenco relativo ai Paesi Bassi delle zone soggette a restrizione nella «Zona F (sierotipo 8)» è sostituito dal seguente:

«Paesi Bassi:

1)

dal confine belga lungo la Tractaatweg (N253) in direzione nord con passaggio nella Guido Gezellestraat in direzione ovest con passaggio nella Willem de Zwijgerlaan in direzione nord fino alle acque;

2)

lungo le acque in direzione nord-est con passaggio nella Veerweg N60 in direzione nord fino alla A58 (E312);

3)

A58 in direzione ovest fino alla Deltaweg (A256);

4)

Deltaweg (A256) in direzione nord fino alle acque;

5)

lungo le acque in direzione nord-est fino alla Philipsdam (N257);

6)

Philipsdam (N257) lungo le acque in direzione est fino all'Hellegatsplein (A29/A59);

7)

Hellegatsplein (A29/A59) in direzione nord con passaggio nella Rijksweg (A29) in direzione nord fino al ring di Rotterdam (A15);

8)

ring di Rotterdam (A15) in direzione est fino alla A16/E19;

9)

A16/E19 in direzione nord con passaggio nella A20/E25 in direzione est con passaggio nella A12/E30 in direzione nord-est fino alla A2/E35;

10)

A2/E35 in direzione nord-est fino alla Ds Martin Luther Kingweg;

11)

Ds Martin Luther Kingweg in direzione est fino a Pijperlaan;

12)

Pijperlaan in direzione nord-est con passaggio nella Joseph Haydnlaan in direzione nord con passaggio nella Lessinglaan in direzione nord-est con passaggio nella Spinozaweg in direzione nord con passaggio nella Cartesiusweg in direzione nord con passaggio nella St. Josephlaan in direzione nordest con passaggio nella Einsteindreef in direzione nord-est fino alla Albert Schweitzerdreef (N230);

13)

Albert Schweitzerdreef (N230) in direzione sud-est fino alla A27/E231;

14)

A27/E231 in direzione nord fino alla A28/E30;

15)

A28/E30 in direzione est-nord-est fino alla A1/E30;

16)

A1/E30 in direzione est fino al confine con la Germania;

17)

confine con la Germania in direzione sud, poi confine con il Belgio in direzione nord-nord-ovest fino alla Tractaatweg.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/13


DECISIONE DARFUR/3/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 luglio 2006

di nomina di un consulente militare del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

(2006/634/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005 concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 luglio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/468/PESC relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (2).

(2)

Il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan garantisce, tra l'altro, il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'Unione alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese dal Darfur (AMIS). In conformità con l'articolo 5, paragrafo 2, dell'azione comune 2005/557/PESC, una cellula di coordinamento dell'UE ad Addis Abeba (ACC), sotto l'autorità dell'RSUE, e comprendente un consulente politico, un consulente militare e un consulente di polizia, gestisce il coordinamento quotidiano con tutti gli attori competenti dell'UE e con il centro amministrativo di controllo e di gestione (ACMC) nell'ambito della catena di comando dell'Unione africana ad Addis Abeba, al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell'UE ad AMIS.

(3)

A norma dell'articolo 4 dell'azione comune 2005/557/PESC il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a nominare il consulente militare dell'EUSR su proposta del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e sulla base di una raccomandazione dell'RSUE.

(4)

Su raccomandazione dell'RSUE il SG/AR ha proposto di nominare nuovo consulente militare dell'RSUE il colonnello Marc BOILEAU.

(5)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il colonnello Marc BOILEAU è nominato consulente militare dell'RSUE per il Sudan.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 28 luglio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2006.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

T. TANNER


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.

(2)  GU L 184 del 6.7.2006, pag. 38.