ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
13 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1339/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1340/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di agosto 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1341/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di agosto 2006 per taluni prodotti del settore delle carni di pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 1232/2006

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1342/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1343/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1344/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1345/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1346/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

83,3

999

83,3

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

100,5

999

100,5

0805 50 10

388

57,4

524

49,5

528

57,5

999

54,8

0806 10 10

052

72,5

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

119,9

0808 10 80

388

88,5

400

91,1

508

86,5

512

89,0

800

148,8

804

96,1

999

100,0

0808 20 50

052

119,5

388

90,0

720

60,3

999

89,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,6

999

120,6

0809 40 05

052

100,5

066

62,7

098

37,5

624

127,7

999

82,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


13.9.2006   

IT

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L 249/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di agosto 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.


ALLEGATO

Numero d'ordine

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

(in t)

09.4170

100

2 321,000

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


13.9.2006   

IT

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L 249/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di agosto 2006 per taluni prodotti del settore delle carni di pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 1232/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1232/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1232/2006, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5.


ALLEGATO

Numero d'ordine

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

(in t)

09.4169

8 332,500

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


13.9.2006   

IT

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L 249/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Detti prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 921/2006 (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 10 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 921/2006 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(5)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(6)  GU L 169 del 21.6.2006, pag. 21.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 13 settembre 2006

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

42,8

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

38,1

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

42,8

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

38,1

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Bulgaria e della Romania ().

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11).

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48).

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28).

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Bulgaria e della Romania ().

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(8)  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la mancata fissazione di una restituzione all’esportazione per la Bulgaria e la Romania non va intesa come una restituzione differenziata.


13.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 24).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 13 settembre 2006 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

3,00

03

20,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

73,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

18,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi, esclusa la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1o febbraio 2005,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


13.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 13 settembre 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.


13.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(4)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 13 settembre 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 unità

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 unità

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

3,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E16

tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'Americe, della Romania e della Bulgaria.

E17

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

E18

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.


13.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 13 settembre 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

V02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

V02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

43,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

43,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

43,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

22,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

22,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

22,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

22,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V02

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, della Romania e degli Stati Uniti d'America.

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.