ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
pagina |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Avviso ai lettori |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 56/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2006 del 28 aprile 2006 (1).. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere la sostanza attiva tribenuron (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive MCPA e MCPB (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive bifenazato e milbemectin (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/5/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere la sostanza attiva warfarin (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/6/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere la sostanza attiva tolilfluanide (8), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32005 L 0053: Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51), |
— |
32005 L 0054: Direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005 (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21), |
— |
32005 L 0057: Direttiva 2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005 (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 14), |
— |
32005 L 0058: Direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005 (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17), |
— |
32005 L 0072: Direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63), |
— |
32006 L 0005: Direttiva 2006/5/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 17), |
— |
32006 L 0006: Direttiva 2006/6/CE della Commissione del 17 gennaio 2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).» |
Articolo 2
I testi delle direttive 2005/53/CE, 2005/54/CE, 2005/57/CE, 2005/58/CE, 2005/72/CE e 2006/5/CE e 2006/6/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 95.
(2) GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51.
(3) GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21.
(4) GU L 246 del 22.9.2005, pag. 14.
(5) GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17.
(6) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63.
(7) GU L 12 del 18.1.2006, pag. 17.
(8) GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21.
(9) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2005 dell’8 luglio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 4zzn (decisione 2005/53/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:
«4zzo. |
32005 D 0631: Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28)» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/631/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 32.
(2) GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 58/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 118/2005 del 30 settembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione n. 203 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 26 maggio 2005, che modifica la decisione n. 170, dell’ 11 giugno 1998, relativa alla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’allegato VI dell’accordo, al punto 3.51 (decisione n. 170), è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 D 0965: Decisione n. 203 del 26 maggio 2005 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 27).» |
Articolo 2
I testi della decisione n. 203 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 22.
(2) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 27.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 59/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
2. |
Ai punti 2 (Direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 9 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 7a (Direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 11 (Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 12c (Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/68/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 50.
(2) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 60/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 8b (Decisione 2004/332/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:
«8c. |
32005 D 0849: Decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 16).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/849/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 50.
(2) GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 16.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2006, del 27 gennaio 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (2). |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 5cr (decisione 2005/50/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:
«5cs. |
32005 D 0513: Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/513/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 92 del 30.3.2006, pag. 31.
(2) GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 62/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (2), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1. |
(3) |
La decisione n. 884/2004/CE fa riferimento alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (4) e al regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (5), che non sono integrati nell’accordo. |
(4) |
La decisione n. 884/2004/CE fa riferimento al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), riguardo al quale la cooperazione tra le Parti contraenti è circoscritta alle reti di telecomunicazione transeuropee, |
DECIDE:
Articolo 1
Il punto 5 (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Viene aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Il testo dell'adattamento h) è sostituito dal testo seguente: «all’articolo 8, paragrafo 1, la dicitura “e applicando la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 92/43/CEE” non si applica». |
3. |
Nel testo dell’adattamento i), la dicitura «2.26. Islanda» è sostituita da «2.16. Islanda» e la dicitura «2.27. Norvegia» è sostituita da «2.17. Norvegia». |
4. |
Nel testo dell’adattamento i), la dicitura «3.24. Norvegia» è sostituita da «3.16. Norvegia». |
5. |
Nel testo dell’adattamento k), la dicitura «(Aeroporti)» è sostituita da «(Reti aeroportuali)», la dicitura «6.18. Islanda» è sostituita da «6.8. Islanda» e la dicitura «6.19. Norvegia» è sostituita da «6.9. Norvegia». |
Articolo 2
I testi della decisione n. 884/2004/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.
(2) GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(4) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.
(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.
(6) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (2). |
(3) |
La direttiva 2006/1/CE abroga la direttiva 84/647/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 29 (direttiva 84/647/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
2. |
Il testo del punto 29 (Direttiva 84/647/CEE del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/1/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.
(2) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.
(3) GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre tener conto delle modestissime dimensioni territoriali e della popolazione residente totale del Liechtenstein, nonché della struttura di mercato specifica che ne consegue per quanto riguarda il settore dei trasporti e la formazione professionale dei conducenti. |
(4) |
Occorre tener conto del numero limitato di società di trasporto e di camionisti impiegati e/o aventi la loro residenza abituale in Liechtenstein, nonché del numero ridottissimo di conducenti che dovranno seguire una formazione periodica in Liechtenstein in conformità della direttiva 2003/59/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 36 (Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, soppresso) è inserito il punto seguente:
|
2. |
Al punto 20 (regolamento (CE) n. 3820/85 del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
3. |
Al punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
4. |
Il testo del punto 22 (Direttiva 76/914/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 10 settembre 2009. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/59/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.
(2) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 56s (Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:
«56t. |
32005 L 0065: Direttiva 2005/65/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/65/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.
(2) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 66/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza (2) dell'aviazione civile è stato integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004, che prevede adeguamenti nazionali specifici (3). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66i (regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione), è inserito il seguente trattino:
«— |
32006 R 0065: Regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006 (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 4).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 65/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 del.6.2006, pag. 53.
(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.
(4) GU L 11 del 17.1.2006, pag. 4.
(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1), |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3), |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4), |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (5), |
(6) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
(7) |
Gli Stati EFTA prendono atto, associandovisi, della dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (6), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66s (regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
«66t. |
32004 R 0549: Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
66u. |
32004 R 0550: Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
66v. |
32004 R 0551: Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20); Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
66w. |
32004 R 0552: Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) nn. 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al comitato misto SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(4) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(5) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(6) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.
(7) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti
relativa alla decisione n. 67/2006 che integra nell’accordo SEE i regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Per quanto riguarda l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 549/2004, le Parti contraenti riconoscono che le parti interessate degli Stati EFTA possono essere coinvolte nelle attività dell’organo di consultazione settoriale allo stesso titolo delle parti interessate degli Stati membri UE.
Per quanto riguarda l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, le parti contraenti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni conformemente a, e fatto salvo, il paragrafo 5 del protocollo 1 dell’accordo SEE e del fatto che la Commissione tenga conto della valutazione delle prestazioni relativa agli Stati EFTA.
Per quanto riguarda l’accordo di cofinanziamento di cui l’Islanda è Parte, le Parti contraenti concordano che tale sistema è compatibile con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 550/2004.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 68/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XVI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 81/2004 dell’8 giugno 2004 (1). |
(2) |
La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (2), rettificata dalla GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35, deve essere integrata nell’accordo. |
(3) |
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3), rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44, deve essere integrata nell’accordo. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (4), deve essere integrato nell’accordo. |
(5) |
La decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (5), deve essere integrata nell’accordo. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (6), deve essere integrato nell’accordo. |
(7) |
La direttiva 2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (7), deve essere integrata nell’accordo. |
(8) |
La direttiva 2004/17/CE abroga la direttiva 93/38/CEE del Consiglio (8), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dall’accordo. |
(9) |
La direttiva 2004/18/CE abroga le direttive del Consiglio 93/36/CEE (9) e 93/37/CEE (10), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse dall’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XVI dell’accordo, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1874/2004 e n. 1564/2005, della direttiva 2004/17/CE, rettificata dalla GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35, della direttiva 2004/18/CE, rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44, e della direttiva 2005/51/CE nonché della decisione 2005/15/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (11)
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 349 del 25.11.2004, p. 38.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1, rettificata nella GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35.
(3) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114, rettificata nella GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44.
(4) GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17.
(5) GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 7.
(6) GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 1.
(7) GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 127.
(8) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.
(9) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.
(10) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
(11) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
L’allegato XVI (Appalti) dell’accordo, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come precisato nei seguenti articoli:
Articolo 1
I termini «direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE» nel paragrafo 1 degli adattamenti settoriali sono sostituiti dai termini «direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Articolo 2
Il punto 2 (direttiva 93/37/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:
«2. |
32004 L 0018: Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114), rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44, modificata da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:
|
Articolo 3
Il punto 3 (direttiva 93/36/CEE del Consiglio) è soppresso.
Articolo 4
Il punto 4 (direttiva 93/38/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:
«4. |
32004 L 0017: Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35, modificata da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:
|
Articolo 5
Al punto 5b (direttiva 92/50/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32004 L 0018: Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44.» |
Articolo 6
Dopo il punto 6a (regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:
«6b. |
32005 D 0015: Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 7). |
6c. |
32005 R 1564: Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Nel Liechtenstein il termine “Rahmenvereinbarung” corrisponde a “Rahmenübereinkunft”, “Bietergemeinschaft” a “Arbeitsgemeinschaft”, “Bieter” a “Offertsteller” e “Angebot” a “Offerte”.» |
Articolo 7
Il testo delle appendici da 1 a 14 è sostituito dal seguente:
Appendice 1
ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE
I. In ISLANDA:
Organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale, che non presentano carattere industriale o commerciale, soggetti alla «lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970», «lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum» e «reglugerđ nr. 302/1996».
Organismi
— |
Ríkiskaup (centro commerciale statale), |
— |
Framkvæmdasýslan (contratti governativi per le opere di costruzione), |
— |
Vegagerđ ríkisins (amministrazione delle strade pubbliche). |
— |
Siglingastofnun (amministrazione marittima islandese). |
Categorie
— |
Sveitarfélög (Comuni). |
II. Nel LIECHTENSTEIN:
die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico a livello nazionale e comunale).
III. In NORVEGIA:
offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale).
Organismi
— |
Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese), |
— |
Norges Bank (Banca centrale), |
— |
Statens lånekasse for utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi), |
— |
Statistisk sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica), |
— |
Den norske stats Husbank (Banca statale norvegese per l’edilizia abitativa), |
— |
Norges forskningsråd (Consiglio norvegese per la ricerca), |
— |
Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni). |
Categorie
— |
Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (imprese statali), |
— |
statsbanker (banche statali), |
— |
universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12) (università). |
Appendice 2
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
ISLANDA
Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico, non aventi carattere industriale o commerciale, soggetti alla legge sugli appalti pubblici n. 94/2001).
Ríkiskaup (Centro commerciale statale),
Framkvæmdasýslan (Contratti governativi per le opere di costruzione),
Vegagerđ ríkisins (Amministrazione delle strade pubbliche).
LIECHTENSTEIN
Regierung des Fürstentums Liechtenstein
NORVEGIA
Statsministerens kontor |
Ufficio del Primo Ministro |
Regjeringsadvokaten |
Procuratore generale degli affari civili |
Arbeids- og sosialdepartementet |
Ministero del lavoro e degli affari sociali |
Aetat Arbeidsdirektoratet |
Direzione del lavoro |
Arbeidstilsynet |
Direzione dell’ispettorato del lavoro |
Statens arbeidsmiljøinstitutt |
Istituto nazionale di igiene del lavoro |
Rikstrygdeverket |
Amministrazione nazionale delle assicurazioni |
Statens institutt for rusmiddelforskning |
Istituto nazionale delle ricerche su alcol e droghe |
Barne- og familiedepartementet |
Ministero per l’infanzia e per la famiglia |
Barneombudet |
Commissario per l’infanzia |
Forbrukerombudet |
Garante per la tutela dei consumatori |
Forbrukerrådet |
Consiglio dei consumatori |
Markedsrådet |
Consiglio di mercato |
Likestillingsombudet |
Garante per la parità di trattamento |
Likestillingssenteret |
Centro per la parità di trattamento |
Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen |
Ufficio nazionale per l’infanzia, la gioventù e la famiglia |
Statens institutt for forbruksforskning |
Istituto nazionale di ricerca sui consumi |
Finansdepartementet |
Ministero delle finanze |
Kredittilsynet |
Commissione per le assicurazioni e i titoli bancari |
Skattedirektoratet |
Direzione fiscale |
Oljeskattekontoret |
Ufficio delle imposte sui prodotti petroliferi |
Toll- og avgiftsdirektoratet |
Direzione delle dogane e delle accise |
Fiskeri- og kystdepartementet |
Ministero della pesca e degli affari marittimi |
Fiskeridirektoratet |
Direzione della pesca |
Havforskningsinstituttet |
Istituto delle ricerche marine |
Kystdirektoratet |
Direzione delle zone costiere |
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning |
Istituto nazionale di ricerca sulla nutrizione e i prodotti della pesca |
Forsvarsdepartementet |
Ministero della difesa |
Forsvarets Militære Organisasjon (FMO) |
Forze armate norvegesi |
Forsvarsbygg (FB) |
Servizio edile della difesa |
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) |
Istituto di ricerca della difesa |
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) |
Autorità nazionale di sicurezza |
Helse- og omsorgsdepartementet |
Ministero della sanità e dei servizi assistenziali |
Nasjonalt folkehelseinstitutt |
Istituto nazionale di pubblica sanità |
Sosial- og helsedirektoratet |
Direzione della sanità e degli affari sociali |
Norsk pasientskadeerstatning |
Ente norvegese per il risarcimento dei pazienti |
Pasientskadenemndas sekretariat |
Commissione per il risarcimento dei pazienti lesi |
Bioteknologinemndas sekretariat |
Comitato consultivo norvegese sulla biotecnologia |
Statens helsetilsyn |
Comitato sanitario norvegese |
Statens legemiddelverk |
Agenzia norvegese dei medicinali |
Statens strålevern |
Autorità norvegese di protezione contro le radiazioni |
Justis- og politidepartementet |
Ministero della giustizia (e della polizia) |
Brønnøysundregisterene |
Anagrafe di Brønnøysund |
Datatilsynet |
Ispettorato dei dati |
Direktoratet for sivilt beredskap |
Direzione della protezione civile e della pianificazione in caso di emergenza |
Riksadvokaten |
Direttore generale delle procure |
Statsadvokatembetene |
Ufficio del procuratore distrettuale |
Politiet |
Servizi di pubblica sicurezza |
Kommunal- og regionaldepartementet |
Ministero dei governi locali e delle regioni |
Arbeidsdirektoratet |
Direzione del lavoro |
Arbeidsforskningsinstituttet |
Istituto di ricerca del lavoro |
Direktoratet for arbeidstilsynet |
Direzione dell’ispettorato del lavoro |
Direktoratet for brann og eksplosjonsvern |
Direzione per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni |
Produkts- og elektrisitetstilsynet |
Direzione per la sicurezza dei prodotti e la sicurezza elettrica |
Produktregisteret |
Registro merceologico |
Statens bygningstekniske etat |
Ufficio nazionale per la tecnologia edile e l’amministrazione edilizia |
Utlendingsdirektoratet |
Direzione per l’immigrazione |
Kultur- og kirkedepartementet |
Ministero degli affari culturali ed ecclesiastici |
Bispedømmerådene |
Consigli diocesani |
Kirkerådet |
Consiglio nazionale della chiesa norvegese |
Eierskapstilsynet |
Autorità norvegese di proprietà dei media |
Norsk filmfond |
Fondo nazionale per la cinematografia |
Norsk filminstitutt |
Comitato nazionale per la cinematografia |
Norsk filmutvikling |
Centro nazionale per la promozione e lo sviluppo della cinematografia |
Statens filmtilsyn |
Comitato nazionale della censura cinematografica |
Statens medieforvaltning |
Autorità garante della comunicazione |
Norsk kulturråd |
Consiglio norvegese per la cultura |
Norsk språkråd |
Consiglio per la lingua norvegese |
Riksarkivet |
Archivio nazionale norvegese |
Statsarkivene |
Archivi nazionali, divisioni regionali |
Rikskonsertene |
Fondazione statale norvegese per la promozione della musica a livello nazionale |
ABM-utvikling |
Direzione nazionale degli archivi, delle biblioteche e dei musei |
Bunad- og folkedraktrådet |
Consiglio nazionale dei costumi tradizionali |
Nasjonalbiblioteket |
Biblioteca nazionale |
Norsk lokalhistorisk institutt |
Istituto norvegese di storia locale |
Riksutstillinger |
Esposizioni itineranti della Norvegia |
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg |
Fondazione nazionale per l’arte e gli edifici pubblici |
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek |
Biblioteca nazionale del Braille e degli audiolibri |
Arkeologisk museum i Stavanger |
Museo archeologico di Stavanger |
Lotteritilsynet |
Direzione delle lotterie |
Landbruks- og matdepartementet |
Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione |
Statens dyrehelsetilsyn |
Autorità zoosanitaria norvegese |
Jordskifterettene |
Registro delle terre agricole |
Statens landbrukstilsyn |
Servizi nazionali di ispettorato agricolo |
Norsk institutt for jord- og skogforskning |
Istituto norvegese di rilevamento territoriale (NIJOS) |
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning |
Istituto nazionale di ricerche di economia agraria |
Planteforsk |
Istituto norvegese per la ricerca vegetale |
Reindriftsforvaltningen |
Direzione dell’allevamento delle renne |
Norsk institutt for skogforskning |
Istituto norvegese delle ricerche forestali |
Mattilsynet |
Autorità norvegese per la sicurezza alimentare |
Statens landbruksforvaltning |
Autorità nazionale dell’agricoltura |
Veterinærinstituttet |
Istituto veterinario nazionale |
Miljøverndepartementet |
Ministero dell’ambiente |
Direktoratet for naturforvaltning |
Direzione per la gestione dell’ambiente |
Norsk kulturminnefond |
Fondo per il patrimonio norvegese |
Norsk polarinstitutt |
Istituto norvegese per la ricerca polare |
Produktregisteret |
Registro merceologico |
Riksantikvaren |
Direzione per la tutela del patrimonio culturale |
Statens forurensningstilsyn |
Autorità statale di controllo dell’inquinamento |
Statens kartverk |
Autorità cartografica norvegese |
Moderniseringsdepartementet |
Ministero della modernizzazione |
Datatilsynet |
Ispettorato dei dati |
Fylkesmannsembetene |
Governatori delle contee |
Konkurransetilsynet |
Autorità garante della concorrenza |
Statens forvaltningstjeneste |
Servizi di pubblica amministrazione |
Statens Pensjonskasse |
Fondo statale pensioni |
Statsbygg |
Direzione per l’edilizia pubblica e i beni pubblici |
Nærings- og handelsdepartementet |
Ministero del commercio e dell’industria |
Bergvesenet |
Servizio minerario |
Justervesenet |
Servizio di metrologia e accreditamento |
Norges geologiske undersøkelse |
Prospezione geologica della Norvegia |
Statens Veiledningskontor for oppfinnere |
Ufficio governativo di consulenza per inventori |
Sjøfartsdirektoratet |
Direzione marittima norvegese |
Skipsregistrene |
Registro navale internazionale di Norvegia |
Styret for det industrielle rettsvern |
Ufficio norvegese dei brevetti |
Olje- og energidepartementet |
Ministero del petrolio e dell’energia |
Norges vassdrags- og energidirektorat |
Amministrazione norvegese delle risorse idriche e dell’energia idrica |
Oljedirektoratet |
Direzione norvegese per i prodotti petroliferi |
Samferdselsdepartementet |
Ministero dei trasporti e delle comunicazioni |
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane |
Commissione d’inchiesta sugli incidenti aerei e ferroviari |
Jernbaneverket |
Amministrazione nazionale delle ferrovie |
Luftfartstilsynet |
Direzione nazionale dell’aviazione civile |
Post- og teletilsynet |
Autorità norvegese delle poste e delle telecomunicazioni |
Statens jernbanetilsyn |
Ispettorato nazionale delle ferrovie |
Statens vegvesen |
Amministrazione delle strade pubbliche |
Utdannings- og forskningsdepartementet |
Ministero dell’istruzione e della ricerca |
Det norske meteorologiske institutt |
Istituto meteorologico norvegese |
Lærarutdanningsrådet |
Consiglio di formazione degli insegnanti |
Norsk Utenrikspolitisk Institutt |
Istituto norvegese per gli affari internazionali |
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt |
Istituto norvegese per l’istruzione degli adulti |
Riksbibliotektjenesten |
Ufficio nazionale per la ricerca e le biblioteche specializzate |
Samisk utdanningsråd |
Consiglio dell’istruzione sami |
Utenriksdepartementet |
Ministero degli esteri |
Direktoratet for utviklingssamarbeid |
Direzione per la cooperazione allo sviluppo |
Stortinget |
Lo Storting (il Parlamento) |
Stortingets ombudsmann for forvaltningen — Sivilombudsmannen |
Garante dello Storting per l’amministrazione pubblica |
Riksrevisjonen |
Ufficio del revisore generale |
Domstolene |
Tribunali |
Appendice 3
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
NORVEGIA
Gli appalti degli organismi che operano nel settore della difesa (contrassegnati da “*” nell’allegato IV della direttiva 2004/18/CE) riguardano i seguenti prodotti:
Capitolo 25: |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
Capitolo 26: |
Minerali, scorie e ceneri |
Capitolo 27: |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
|
esclusi: |
|
ex 27.10 carburanti speciali |
Capitolo 28: |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
|
esclusi: |
|
ex 28.09 esplosivi |
|
ex 28.13 esplosivi |
|
ex 28.14 gas lacrimogeno |
|
ex 28.28 esplosivi |
|
ex 28.32 esplosivi |
|
ex 28.39 esplosivi |
|
ex 28.50 prodotti tossici |
|
ex 28.51 prodotti tossici |
|
ex 28.54 esplosivi |
Capitolo 29: |
Prodotti chimici organici |
|
esclusi: |
|
ex 29.03 esplosivi |
|
ex 29.04 esplosivi |
|
ex 29.07 esplosivi |
|
ex 29.08 esplosivi |
|
ex 29.11 esplosivi |
|
ex 29.12 esplosivi |
|
ex 29.13 prodotti tossici |
|
ex 29.14 prodotti tossici |
|
ex 29.15 prodotti tossici |
|
ex 29.21 prodotti tossici |
|
ex 29.22 prodotti tossici |
|
ex 29.23 prodotti tossici |
|
ex 29.26 esplosivi |
|
ex 29.27 prodotti tossici |
|
ex 29.29 esplosivi |
Capitolo 30: |
Prodotti farmaceutici |
Capitolo 31: |
Concimi |
Capitolo 32: |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti, pitture e vernici, mastici, inchiostri |
Capitolo 33: |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Capitolo 34: |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili; paste per modelli e “cere per l’odontoiatria” |
Capitolo 35: |
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi |
Capitolo 37: |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Capitolo 38: |
Prodotti vari delle industrie chimiche |
|
esclusi: |
|
ex 38.19 prodotti tossici |
Capitolo 39: |
Resine artificiali e materie plastiche, esteri ed eteri della cellulosa e lavori di tali materie |
|
esclusi: |
|
ex 39.03 esplosivi |
Capitolo 40: |
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori |
|
esclusi: |
|
ex 40.11 pneumatici a prova di proiettile |
Capitolo 41: |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
Capitolo 42: |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Capitolo 43: |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
Capitolo 44: |
Legno; carbone di legna e lavori di legno |
Capitolo 45: |
Sughero e lavori di sughero |
Capitolo 46: |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Capitolo 47: |
Materiali per la fabbricazione della carta |
Capitolo 48: |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Capitolo 49: |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Capitolo 65: |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti |
Capitolo 66: |
Ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni, bastoni, fruste, frustini e loro parti |
Capitolo 67: |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Capitolo 68: |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Capitolo 69: |
Prodotti ceramici |
Capitolo 70: |
Vetro e lavori in vetro |
Capitolo 71: |
Perle, pietre preziose e semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia |
Capitolo 73: |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
Capitolo 74: |
Rame e lavori di rame |
Capitolo 75: |
Nichel e lavori di nichel |
Capitolo 76: |
Alluminio e lavori di alluminio |
Capitolo 77: |
Magnesio e berillio e lavori di magnesio e berillio |
Capitolo 78: |
Piombo e lavori di piombo |
Capitolo 79: |
Zinco e lavori di zinco |
Capitolo 80: |
Stagno e lavori di stagno |
Capitolo 81: |
Altri metalli comuni impiegati nella metallurgia e lavori di queste materie |
Capitolo 82: |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; e loro parti |
|
esclusi: |
|
ex 82.05 utensili |
|
ex 82.07 utensili, parti |
Capitolo 83: |
Lavori diversi di metalli comuni |
Capitolo 84: |
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; e loro parti |
|
esclusi: |
|
ex 84.06 motori |
|
ex 84.08 altri motori |
|
ex 84.45 macchinari |
|
ex 84.53 macchine automatiche di elaborazione dati |
|
ex 84.55 parti delle macchine di cui alla voce 84.53 |
|
ex 84.59 reattori nucleari |
Capitolo 85: |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti |
|
esclusi: |
|
ex 85.13 apparecchiature di telecomunicazioni |
|
ex 85.15 apparecchi trasmittenti |
Capitolo 86: |
Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti |
|
esclusi: |
|
ex 86.02 locomotive blindate elettriche |
|
ex 86.03 altre locomotive blindate |
|
ex 86.05 vagoni blindati |
|
ex 86.06 vagoni officina |
|
ex 86.07 vagoni |
Capitolo 87: |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti |
|
esclusi: |
|
ex 87.01 trattori |
|
ex 87.02 veicoli militari |
|
ex 87.03 carri attrezzi |
|
ex 87.08 carri armati e altri veicoli blindati |
|
ex 87.09 motocicli |
|
ex 87.14 rimorchi |
Capitolo 89: |
Navi, battelli ed altri natanti |
|
esclusi: |
|
ex 89.01A navi da guerra |
Capitolo 90: |
Strumenti ed apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; e loro parti |
|
esclusi: |
|
ex 90.05 binocoli |
|
ex 90.13 strumenti vari, laser |
|
ex 90.14 telemetri |
|
ex 90.28 strumenti di misurazione elettrici ed elettronici |
|
ex 90.11 microscopi |
|
ex 90.17 strumenti medici |
|
ex 90.18 apparecchi di meccanoterapia |
|
ex 90.19 apparecchi ortopedici |
|
ex 90.20 apparecchi a raggi X |
Capitolo 91: |
Orologeria |
Capitolo 92: |
Strumenti musicali; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione e parti e accessori di questi apparecchi |
Capitolo 94: |
Mobili e loro parti; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili |
|
esclusi: |
|
ex 94.01A sedili per aeromobili |
Capitolo 95: |
Lavori e manufatti di materie da intagliare o da modellare |
Capitolo 96: |
Scope e spazzole, piumini per cipria e stacci |
Capitolo 98: |
Lavori diversi |
Appendice 4
ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE
ISLANDA
Orkuveita Reykjavíkur (Energia Reykjavík), lög nr. 139/2001.
Hitaveita Suđurnesja (Ente regionale per il riscaldamento di Suđurnes), lög nr. 10/2001.
Altri enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’energia elettrica a norma della “orkülog nr. 58/1967”.
LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Gasversorgung.
NORVEGIA
Enti responsabili del trasporto o della distribuzione del calore a norma della “lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven)” o della “lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61)”.
Appendice 5
ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ
ISLANDA
Landsvirkjun (Azienda elettrica nazionale), lög nr. 42/1983.
Landsnet (Rete di distribuzione nazionale) lög nr. 75/2004.
Rafmagnsveitur ríkisins (Centrale elettrica di Stato), lög nr. 58/1967.
Orkuveita Reykjavíkur (Energia Reykjavík), lög nr. 139/2001.
Hitaveita Suđurnesja (Ente regionale per il riscaldamento di Suđurnes), lög nr. 10/2001.
Orkubú Vestfjarđa (Azienda elettrica di Vestfjord), lög nr. 40/2001.
Altri enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’energia elettrica a norma della «orkülog nr. 58/1967».
LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Kraftwerke.
NORVEGIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’energia elettrica a norma della «lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap V (LOV 1917-12-14 16, kap. I)», «Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17)», «Energiloven (LOV 1990 06-29 50)» o «Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82)».
Appendice 6
ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
ISLANDA
Enti responsabili della produzione o della distribuzione dell’acqua a norma della “lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga”.
LIECHTENSTEIN
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
NORVEGIA
Enti responsabili della produzione o della distribuzione dell’acqua a norma della “Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372)”.
Appendice 7
ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI
ISLANDA
—
LIECHTENSTEIN
—
NORVEGIA
Enti che operano a norma della “lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)”.
Appendice 8
ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS
ISLANDA
Strætó bs (Servizio municipale di autobus della città di Reykjavík).
Altri servizi municipali di autobus.
Enti che operano a norma della “lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi”.
LIECHTENSTEIN
Liechtenstein Bus Anstalt (Azienda degli autobus del Liechtenstein).
NORVEGIA
Enti che operano a norma della “lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)”.
Appendice 9
ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
ISLANDA
Enti che operano a norma della “lög nr. 19/2002, um póstþjónustu”.
LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post AG.
NORVEGIA
Enti che operano a norma della “lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73)”.
Appendice 10
ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS
ISLANDA
—
LIECHTENSTEIN
—
NORVEGIA
Enti contraenti che rientrano nel campo di applicazione della “lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72)” (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi o della “lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)”.
Appendice 11
ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
ISLANDA
—
LIECHTENSTEIN
—
NORVEGIA
—
Appendice 12
ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI MARITTIMI O IDROVIE INTERNE
ISLANDA
Siglingastofnun Ìslands (Amministrazione marittima islandese).
Altri enti che operano a norma della “hafnalög nr. 23/1994”.
LIECHTENSTEIN
—
NORVEGIA
Enti che operano a norma della “havneloven (LOV 1984-06-08 51)”.
Appendice 13
ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
ISLANDA
Flugmálastjórn Ìslands (Direzione dell’aviazione civile).
LIECHTENSTEIN
—
NORVEGIA
Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della “luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101)”.
Appendice 14
AUTORITÀ NAZIONALI CUI È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO
ISLANDA
Fjármálaráđuneytiđ (Ministero delle finanze).
LIECHTENSTEIN
Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Governo del Principato del Liechtenstein).
NORVEGIA
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Ministero della pubblica amministrazione e delle riforme).
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 69/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XVI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2004 dell’8 giugno 2004 (1), |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3), |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2083/2005 abroga il regolamento (CE) n. 1874/2004, che è stato integrato nell’accordo e che quindi deve essere abrogato nel quadro dell’accordo (4), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XVI dell’accordo è modificato come segue:
1. |
Al punto 2 (Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Al punto 4 (Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Il primo trattino (regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione) dei punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2083/2005 e della direttiva 2005/75/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006 del 2 giugno 2006.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 38.
(2) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 55.
(3) GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28.
(4) GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17.
(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2006, del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (4), |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la racommandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (5), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Dopo il punto 18p (regolamento (CE) n. 13/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
2. |
Al punto 18i (regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo: «, modificato da:
|
3. |
Dopo il punto 19t (regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
4. |
Dopo il punto 17b (regolamento (CE) n. 831/2002 del Consiglio) è inserito il testo seguente: «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono nota del contenuto dei seguenti atti:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1552/2005 nella lingua norvegese e dei regolamenti (CE) n. 1553/2005 e n. 1722/2005, nonché la raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo* (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 103.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.
(3) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6.
(4) GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5.
(5) GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
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L 245/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2006, del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (3) |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (4). |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Dopo il punto 19u (regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
2. |
Al punto 19c (regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Dopo il punto 18e (regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione) è inserito il testo seguente: «, modificato da:
|
4. |
Al punto 18db (Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione) viene aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1708/2005, n. 1737/2005 e n. 1738/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 103.
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9.
(3) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11.
(4) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
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L 245/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/2006
del 2 giugno 2006
che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 38/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante modifica della decisione n. 2256/2003/CE al fine di prorogare a tutto il 2006 il programma per la diffusione delle buone prassi e il monitoraggio dell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
Nel nono trattino dell'articolo 2, paragrafo 5 (Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il sottotrattino seguente:
«— |
32005 D 2113: Decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 del 1.6.2006, pag. 58.
(2) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 74/2006
del 2 giugno 2006
che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda l'attuazione e lo sviluppo del mercato interno. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione possa proseguire dopo il 31 dicembre 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
1. |
nel paragrafo 6 i termini «anni 2004 e 2005» sono sostituiti con «anni 2004, 2005 e 2006»; |
2. |
dopo il paragrafo 6 è inserito il paragrafo seguente: «7. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2006:
|
3. |
nei paragrafi 3 e 4 le parole «paragrafi 5 e 6» sono sostituite con «paragrafi 5, 6 e 7». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 63.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2006
del 2 giugno 2006
che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000 del 2 ottobre 2000 (1). |
(2) |
La decisione del Consiglio SEE n. 1/95 ha introdotto il sistema della immissione in commercio parallela per il Liechtenstein. |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47. |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (4). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l’allegato XIV (5). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (6). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (7), per quanto riguarda i metodi di analisi. |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (8). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l’utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli (9). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (10), rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38. |
(12) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (11). |
(13) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (12). |
(14) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (13). |
(15) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1410/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (14). |
(16) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d. «Vinho verde» originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (15). |
(17) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto concerne i vini di qualità prodotti in regioni determinate (16). |
(18) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (17). |
(19) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (18). |
(20) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (19). |
(21) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (20). |
(22) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (21). |
(23) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (22). |
(24) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (23). |
(25) |
Il regolamento (CEE) n. 2676/90 (24), che è già integrato nell’accordo, dev’essere spostato in una parte distinta dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo 47 dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) nn. 1493/1999, rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 e 1991/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (25).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 315 del 14.12.2000, pag. 32.
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(3) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.
(4) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.
(5) GU L 282 dell’8.11.2000, pag. 7.
(6) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.
(7) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9.
(8) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17.
(9) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9.
(10) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.
(11) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8.
(12) GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 15.
(13) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13.
(14) GU L 201 dell’8.8.2003, pag. 9.
(15) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10.
(16) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13.
(17) GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3.
(18) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16.
(19) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56.
(20) GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3.
(21) GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7.
(22) GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11.
(23) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9.
(24) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.
(25) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
alla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006
Il testo dell’appendice 1 del protocollo 47 è sostituito con il seguente:
«Appendice 1
1. |
390 R 2676: Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo. |
2. |
399 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
3. |
32000 R 1607: Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo. |
4. |
32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo. |
5. |
32001 R 0884: Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
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6. |
32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), rettificato da GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
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7. |
32003 R 1793: Regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d “Vinho verde” originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.» |
(1) Fatto salvo l’uso dell’espressione tradizionale tedesca ‘Federweißer’ per i mosti di uva parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto di cui al paragrafo 34, lettera c), del regolamento vitivinicolo della Germania, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione modificato.”
Avviso ai lettori
7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Le decisioni del comitato misto SEE n. 55/2006 e n. 72/2006 sono state ritirate prima dell'adozione e pertanto non esistono.