ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 245

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
7 settembre 2006


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2006, del 2 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2006, del 2 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006, del 2 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

46

 

 

Avviso ai lettori

 

*

Avviso ai lettori

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 56/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2006 del 28 aprile 2006 (1)..

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere la sostanza attiva tribenuron (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive MCPA e MCPB (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive bifenazato e milbemectin (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/5/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere la sostanza attiva warfarin (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/6/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, al fine di includere la sostanza attiva tolilfluanide (8),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 L 0053: Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51),

32005 L 0054: Direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005 (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21),

32005 L 0057: Direttiva 2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005 (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 14),

32005 L 0058: Direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005 (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17),

32005 L 0072: Direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63),

32006 L 0005: Direttiva 2006/5/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 17),

32006 L 0006: Direttiva 2006/6/CE della Commissione del 17 gennaio 2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/53/CE, 2005/54/CE, 2005/57/CE, 2005/58/CE, 2005/72/CE e 2006/5/CE e 2006/6/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 95.

(2)  GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51.

(3)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21.

(4)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 14.

(5)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17.

(6)  GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63.

(7)  GU L 12 del 18.1.2006, pag. 17.

(8)  GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

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L 245/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2005 dell’8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zzn (decisione 2005/53/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«4zzo.

32005 D 0631: Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

Articolo 2

I testi della decisione 2005/631/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 32.

(2)  GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

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L 245/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 58/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 118/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. 203 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 26 maggio 2005, che modifica la decisione n. 170, dell’ 11 giugno 1998, relativa alla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato VI dell’accordo, al punto 3.51 (decisione n. 170), è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0965: Decisione n. 203 del 26 maggio 2005 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della decisione n. 203 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 339 del 22.12.2005, pag. 22.

(2)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 27.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

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L 245/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 59/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«7b.

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della presente direttiva si intendono adattate nel seguente modo:

nell'allegato I è aggiunto il testo seguente:

“—

per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)’‚ ‘Genossenschaft’;

per quanto riguarda il Regno di Norvegia: ‘aksjeselskaper’, ‘allmennaksjeselskaper’, ‘gjensidige selskaper’;

per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda: ‘hlutafélög’, ‘gagnkvæm félög’.”»

2.

Ai punti 2 (Direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 9 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 7a (Direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 11 (Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 12c (Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/68/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 50.

(2)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

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L 245/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 60/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 8b (Decisione 2004/332/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«8c.

32005 D 0849: Decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/849/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 50.

(2)  GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 16.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

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L 245/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2006, del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (2).

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5cr (decisione 2005/50/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5cs.

32005 D 0513: Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/513/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 92 del 30.3.2006, pag. 31.

(2)  GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 62/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (2), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1.

(3)

La decisione n. 884/2004/CE fa riferimento alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (4) e al regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (5), che non sono integrati nell’accordo.

(4)

La decisione n. 884/2004/CE fa riferimento al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), riguardo al quale la cooperazione tra le Parti contraenti è circoscritta alle reti di telecomunicazione transeuropee,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 5 (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0884: Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1

2.

Il testo dell'adattamento h) è sostituito dal testo seguente:

«all’articolo 8, paragrafo 1, la dicitura “e applicando la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 92/43/CEE” non si applica».

3.

Nel testo dell’adattamento i), la dicitura «2.26. Islanda» è sostituita da «2.16. Islanda» e la dicitura «2.27. Norvegia» è sostituita da «2.17. Norvegia».

4.

Nel testo dell’adattamento i), la dicitura «3.24. Norvegia» è sostituita da «3.16. Norvegia».

5.

Nel testo dell’adattamento k), la dicitura «(Aeroporti)» è sostituita da «(Reti aeroportuali)», la dicitura «6.18. Islanda» è sostituita da «6.8. Islanda» e la dicitura «6.19. Norvegia» è sostituita da «6.9. Norvegia».

Articolo 2

I testi della decisione n. 884/2004/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(6)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

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L 245/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (2).

(3)

La direttiva 2006/1/CE abroga la direttiva 84/647/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 29 (direttiva 84/647/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«29a.

32006 L 0001: Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).»

2.

Il testo del punto 29 (Direttiva 84/647/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/1/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

(3)  GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (2).

(3)

Occorre tener conto delle modestissime dimensioni territoriali e della popolazione residente totale del Liechtenstein, nonché della struttura di mercato specifica che ne consegue per quanto riguarda il settore dei trasporti e la formazione professionale dei conducenti.

(4)

Occorre tener conto del numero limitato di società di trasporto e di camionisti impiegati e/o aventi la loro residenza abituale in Liechtenstein, nonché del numero ridottissimo di conducenti che dovranno seguire una formazione periodica in Liechtenstein in conformità della direttiva 2003/59/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 36 (Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, soppresso) è inserito il punto seguente:

«37.

32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

a)

All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

“I conducenti di cui all'articolo 1 che hanno la loro residenza abituale in Liechtenstein e lavorano in Liechtenstein possono seguire i corsi di formazione periodica di cui all'articolo 7 alternativamente in Svizzera, in Austria e in Germania, sempre che la formazione periodica impartita in questi Stati sia del tutto conforme alla presente direttiva.”

b)

Gli Stati EFTA possono rilasciare una carta di qualificazione del conducente in conformità delle disposizioni della presente direttiva, adattate come segue:

i)

al punto 2, lettera c) dell’allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, dopo la voce “Regno Unito” è aggiunto il testo seguente:

“la sigla distintiva dello Stato EFTA che rilascia la carta, all'interno dell'ellisse di cui all'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (con lo stesso sfondo della carta); le sigle distintive sono le seguenti:

IS

:

Islanda

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norvegia”

ii)

Al punto 2, lettera e) dell’allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, le parole “modello delle Comunità europee” sono sostituite da “modello del SEE”.

iii)

Al punto 2, lettera e) dell’allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, è aggiunto il testo seguente

“atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov”

iv)

Il punto 2, lettera f) dell’allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, non si applica agli Stati EFTA.

v)

Al punto 2, lettera b) dell’allegato II, riguardante la facciata 2 della carta, le parole “e svedese” sono sostituite da “svedese, islandese e norvegese”.

vi)

Al punto 2, lettera b) dell’allegato II, riguardante la facciata 2 della carta, è aggiunto il paragrafo seguente:

I riferimenti alla lingua norvegese vanno intesi come riferimenti sia al norvegese letterario (“yrkessjåførbevis”) che al nuovo norvegese (“yrkessjåførprov”).»

2.

Al punto 20 (regolamento (CE) n. 3820/85 del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

»32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

3.

Al punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»

4.

Il testo del punto 22 (Direttiva 76/914/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 10 settembre 2009.

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/59/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56s (Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«56t.

32005 L 0065: Direttiva 2005/65/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/65/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 66/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza (2) dell'aviazione civile è stato integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004, che prevede adeguamenti nazionali specifici (3).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66i (regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione), è inserito il seguente trattino:

«—

32006 R 0065: Regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006 (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 65/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 del.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)  GU L 11 del 17.1.2006, pag. 4.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1),

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2),

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3),

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4),

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (5),

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

(7)

Gli Stati EFTA prendono atto, associandovisi, della dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (6),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66s (regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«66t.

32004 R 0549: Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

(a)

All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.”

(b)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

66u.

32004 R 0550: Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

(a)

Relativamente all’Islanda, l’ultima frase dell’articolo 14 è modificata nel modo seguente:

“Questo sistema è compatibile con l'articolo 15 della convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta o con gli accordi di confinanziamento gestiti dall’ICAO per la regione dell’Atlantico settentrionale.”

(b)

Relativamente all’Islanda, alla fine della prima frase dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), viene aggiunto il seguente testo:

“o regione dell’Atlantico settentrionale.”

(c)

Quando l’Autorità di vigilanza EFTA, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, adotta una decisione che riguarda gli Stati EFTA, qualsiasi Stato EFTA può deferire la decisione al comitato permanente EFTA entro un mese. Il comitato permanente EFTA può adottare una decisione diversa entro un mese.

(d)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

66v.

32004 R 0551: Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20);

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

(a)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

“Quando sono interessati gli Stati membri CE da una parte e gli Stati EFTA dall'altra, la Commissione CE e l’autorità di vigilanza EFTA si consultano e si scambiano informazioni mentre elaborano le rispettive decisioni in conformità del presente articolo.”

(b)

All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

“Qualora si intenda concludere un accordo reciproco tra uno o più Stati membri CE, da una parte, e uno o più Stati EFTA, dall’altra, essi agiscono solamente dopo avere consultato le parti interessate, comprese la Commissione, l’Autorità di vigilanza EFTA e gli altri Stati membri CE e Stati EFTA.”

(c)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

66w.

32004 R 0552: Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(6)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.

(7)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. 67/2006 che integra nell’accordo SEE i regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Per quanto riguarda l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 549/2004, le Parti contraenti riconoscono che le parti interessate degli Stati EFTA possono essere coinvolte nelle attività dell’organo di consultazione settoriale allo stesso titolo delle parti interessate degli Stati membri UE.

Per quanto riguarda l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, le parti contraenti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni conformemente a, e fatto salvo, il paragrafo 5 del protocollo 1 dell’accordo SEE e del fatto che la Commissione tenga conto della valutazione delle prestazioni relativa agli Stati EFTA.

Per quanto riguarda l’accordo di cofinanziamento di cui l’Islanda è Parte, le Parti contraenti concordano che tale sistema è compatibile con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 550/2004.


7.9.2006   

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L 245/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 68/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 81/2004 dell’8 giugno 2004 (1).

(2)

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (2), rettificata dalla GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35, deve essere integrata nell’accordo.

(3)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3), rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44, deve essere integrata nell’accordo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (4), deve essere integrato nell’accordo.

(5)

La decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (5), deve essere integrata nell’accordo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (6), deve essere integrato nell’accordo.

(7)

La direttiva 2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (7), deve essere integrata nell’accordo.

(8)

La direttiva 2004/17/CE abroga la direttiva 93/38/CEE del Consiglio (8), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dall’accordo.

(9)

La direttiva 2004/18/CE abroga le direttive del Consiglio 93/36/CEE (9) e 93/37/CEE (10), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse dall’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1874/2004 e n. 1564/2005, della direttiva 2004/17/CE, rettificata dalla GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35, della direttiva 2004/18/CE, rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44, e della direttiva 2005/51/CE nonché della decisione 2005/15/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (11)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, p. 38.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1, rettificata nella GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35.

(3)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114, rettificata nella GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44.

(4)  GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17.

(5)  GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 7.

(6)  GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 1.

(7)  GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 127.

(8)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

(9)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

(10)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

(11)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

L’allegato XVI (Appalti) dell’accordo, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come precisato nei seguenti articoli:

Articolo 1

I termini «direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE» nel paragrafo 1 degli adattamenti settoriali sono sostituiti dai termini «direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Articolo 2

Il punto 2 (direttiva 93/37/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«2.

32004 L 0018: Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114), rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44, modificata da:

32004 R 1874: Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione del 28 ottobre 2004 (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17),

32005 L 0051: Direttiva 2005/51/CE della Commissione del 7 settembre 2005 (GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 127).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

a)

all’articolo 10, i termini “articolo 296 del trattato” si intendono modificati in “articolo 123 dell’accordo SEE”;

b)

gli allegati da III a V sono integrati dalle appendici da 1 a 3 del presente allegato;

c)

il Liechtenstein mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dall’entrata in vigore della decisione del comitato misto che integra nell’accordo SEE la direttiva 2004/18/CE.»

Articolo 3

Il punto 3 (direttiva 93/36/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 4

Il punto 4 (direttiva 93/38/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«4.

32004 L 0017: Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 358 del 3.12.2004, pag. 35, modificata da:

32004 R 1874: Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione del 28 ottobre 2004 (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17),

32005 L 0051: Direttiva 2005/51/CE della Commissione del 7 settembre 2005 (GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 127).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

a)

all’articolo 58, paragrafo 1, i termini “la Comunità non ha concluso” si intendono modificati in “la Comunità, per quanto riguarda gli enti comunitari, o gli Stati EFTA, per quanto riguarda i loro enti, non hanno concluso”;

b)

all’articolo 58, paragrafo 1, i termini “delle imprese della Comunità” si intendono modificati in “delle imprese della Comunità, per quanto riguarda gli accordi conclusi dalla Comunità, o delle imprese degli Stati EFTA, per quanto riguarda gli accordi conclusi dagli Stati EFTA”;

c)

all’articolo 58, paragrafo 1, i termini “della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi” si intendono modificati in “della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati EFTA nei confronti dei paesi terzi”;

d)

all’articolo 58, paragrafo 4, i termini “con decisione del Consiglio” si intendono modificati in “con una decisione presa nell’ambito del processo decisionale generale dell’accordo SEE”;

e)

l’articolo 58, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5.   Nell’ambito delle disposizioni istituzionali generali dell’accordo SEE sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese della Comunità e dell’EFTA agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi. Nel contesto del processo decisionale generale dell’accordo SEE le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di tali sviluppi.”;

f)

per consentire agli enti aggiudicatori del SEE di applicare l’articolo 58, paragrafi 2 e 3, le parti contraenti garantiscono che i fornitori stabiliti nei rispettivi territori precisino l’origine dei prodotti nelle loro offerte per appalti di fornitura a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1);

g)

al fine di ottenere la maggior convergenza possibile, l’articolo 58 sarà applicato nel contesto del SEE a condizione che:

l’applicazione del paragrafo 3 non pregiudichi l’attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi;

le parti contraenti tengano strette consultazioni durante i loro negoziati con i paesi terzi. L’applicazione di tale regime sarà riesaminata congiuntamente;

h)

l’articolo 59 non si applica;

i)

gli allegati da I a X sono integrati dalle appendici da 2 a 13 del presente allegato;

j)

il Liechtenstein mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dall’entrata in vigore della decisione del comitato misto che integra nell’accordo SEE la direttiva 2004/17/CE.»

Articolo 5

Al punto 5b (direttiva 92/50/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0018: Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44

Articolo 6

Dopo il punto 6a (regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«6b.

32005 D 0015: Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 7).

6c.

32005 R 1564: Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nel Liechtenstein il termine “Rahmenvereinbarung” corrisponde a “Rahmenübereinkunft”, “Bietergemeinschaft” a “Arbeitsgemeinschaft”, “Bieter” a “Offertsteller” e “Angebot” a “Offerte”.»

Articolo 7

Il testo delle appendici da 1 a 14 è sostituito dal seguente:

«

Appendice 1

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

I.   In ISLANDA:

Organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale, che non presentano carattere industriale o commerciale, soggetti alla «lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970», «lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum» e «reglugerđ nr. 302/1996».

Organismi

Ríkiskaup (centro commerciale statale),

Framkvæmdasýslan (contratti governativi per le opere di costruzione),

Vegagerđ ríkisins (amministrazione delle strade pubbliche).

Siglingastofnun (amministrazione marittima islandese).

Categorie

Sveitarfélög (Comuni).

II.   Nel LIECHTENSTEIN:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico a livello nazionale e comunale).

III.   In NORVEGIA:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale).

Organismi

Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese),

Norges Bank (Banca centrale),

Statens lånekasse for utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi),

Statistisk sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica),

Den norske stats Husbank (Banca statale norvegese per l’edilizia abitativa),

Norges forskningsråd (Consiglio norvegese per la ricerca),

Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni).

Categorie

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (imprese statali),

statsbanker (banche statali),

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12) (università).

Appendice 2

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ISLANDA

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico, non aventi carattere industriale o commerciale, soggetti alla legge sugli appalti pubblici n. 94/2001).

Ríkiskaup (Centro commerciale statale),

Framkvæmdasýslan (Contratti governativi per le opere di costruzione),

Vegagerđ ríkisins (Amministrazione delle strade pubbliche).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORVEGIA

Statsministerens kontor

Ufficio del Primo Ministro

Regjeringsadvokaten

Procuratore generale degli affari civili

Arbeids- og sosialdepartementet

Ministero del lavoro e degli affari sociali

Aetat Arbeidsdirektoratet

Direzione del lavoro

Arbeidstilsynet

Direzione dell’ispettorato del lavoro

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Istituto nazionale di igiene del lavoro

Rikstrygdeverket

Amministrazione nazionale delle assicurazioni

Statens institutt for rusmiddelforskning

Istituto nazionale delle ricerche su alcol e droghe

Barne- og familiedepartementet

Ministero per l’infanzia e per la famiglia

Barneombudet

Commissario per l’infanzia

Forbrukerombudet

Garante per la tutela dei consumatori

Forbrukerrådet

Consiglio dei consumatori

Markedsrådet

Consiglio di mercato

Likestillingsombudet

Garante per la parità di trattamento

Likestillingssenteret

Centro per la parità di trattamento

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Ufficio nazionale per l’infanzia, la gioventù e la famiglia

Statens institutt for forbruksforskning

Istituto nazionale di ricerca sui consumi

Finansdepartementet

Ministero delle finanze

Kredittilsynet

Commissione per le assicurazioni e i titoli bancari

Skattedirektoratet

Direzione fiscale

Oljeskattekontoret

Ufficio delle imposte sui prodotti petroliferi

Toll- og avgiftsdirektoratet

Direzione delle dogane e delle accise

Fiskeri- og kystdepartementet

Ministero della pesca e degli affari marittimi

Fiskeridirektoratet

Direzione della pesca

Havforskningsinstituttet

Istituto delle ricerche marine

Kystdirektoratet

Direzione delle zone costiere

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Istituto nazionale di ricerca sulla nutrizione e i prodotti della pesca

Forsvarsdepartementet

Ministero della difesa

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Forze armate norvegesi

Forsvarsbygg (FB)

Servizio edile della difesa

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Istituto di ricerca della difesa

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Autorità nazionale di sicurezza

Helse- og omsorgsdepartementet

Ministero della sanità e dei servizi assistenziali

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Istituto nazionale di pubblica sanità

Sosial- og helsedirektoratet

Direzione della sanità e degli affari sociali

Norsk pasientskadeerstatning

Ente norvegese per il risarcimento dei pazienti

Pasientskadenemndas sekretariat

Commissione per il risarcimento dei pazienti lesi

Bioteknologinemndas sekretariat

Comitato consultivo norvegese sulla biotecnologia

Statens helsetilsyn

Comitato sanitario norvegese

Statens legemiddelverk

Agenzia norvegese dei medicinali

Statens strålevern

Autorità norvegese di protezione contro le radiazioni

Justis- og politidepartementet

Ministero della giustizia (e della polizia)

Brønnøysundregisterene

Anagrafe di Brønnøysund

Datatilsynet

Ispettorato dei dati

Direktoratet for sivilt beredskap

Direzione della protezione civile e della pianificazione in caso di emergenza

Riksadvokaten

Direttore generale delle procure

Statsadvokatembetene

Ufficio del procuratore distrettuale

Politiet

Servizi di pubblica sicurezza

Kommunal- og regionaldepartementet

Ministero dei governi locali e delle regioni

Arbeidsdirektoratet

Direzione del lavoro

Arbeidsforskningsinstituttet

Istituto di ricerca del lavoro

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direzione dell’ispettorato del lavoro

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Direzione per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Direzione per la sicurezza dei prodotti e la sicurezza elettrica

Produktregisteret

Registro merceologico

Statens bygningstekniske etat

Ufficio nazionale per la tecnologia edile e l’amministrazione edilizia

Utlendingsdirektoratet

Direzione per l’immigrazione

Kultur- og kirkedepartementet

Ministero degli affari culturali ed ecclesiastici

Bispedømmerådene

Consigli diocesani

Kirkerådet

Consiglio nazionale della chiesa norvegese

Eierskapstilsynet

Autorità norvegese di proprietà dei media

Norsk filmfond

Fondo nazionale per la cinematografia

Norsk filminstitutt

Comitato nazionale per la cinematografia

Norsk filmutvikling

Centro nazionale per la promozione e lo sviluppo della cinematografia

Statens filmtilsyn

Comitato nazionale della censura cinematografica

Statens medieforvaltning

Autorità garante della comunicazione

Norsk kulturråd

Consiglio norvegese per la cultura

Norsk språkråd

Consiglio per la lingua norvegese

Riksarkivet

Archivio nazionale norvegese

Statsarkivene

Archivi nazionali, divisioni regionali

Rikskonsertene

Fondazione statale norvegese per la promozione della musica a livello nazionale

ABM-utvikling

Direzione nazionale degli archivi, delle biblioteche e dei musei

Bunad- og folkedraktrådet

Consiglio nazionale dei costumi tradizionali

Nasjonalbiblioteket

Biblioteca nazionale

Norsk lokalhistorisk institutt

Istituto norvegese di storia locale

Riksutstillinger

Esposizioni itineranti della Norvegia

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Fondazione nazionale per l’arte e gli edifici pubblici

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Biblioteca nazionale del Braille e degli audiolibri

Arkeologisk museum i Stavanger

Museo archeologico di Stavanger

Lotteritilsynet

Direzione delle lotterie

Landbruks- og matdepartementet

Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione

Statens dyrehelsetilsyn

Autorità zoosanitaria norvegese

Jordskifterettene

Registro delle terre agricole

Statens landbrukstilsyn

Servizi nazionali di ispettorato agricolo

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Istituto norvegese di rilevamento territoriale (NIJOS)

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Istituto nazionale di ricerche di economia agraria

Planteforsk

Istituto norvegese per la ricerca vegetale

Reindriftsforvaltningen

Direzione dell’allevamento delle renne

Norsk institutt for skogforskning

Istituto norvegese delle ricerche forestali

Mattilsynet

Autorità norvegese per la sicurezza alimentare

Statens landbruksforvaltning

Autorità nazionale dell’agricoltura

Veterinærinstituttet

Istituto veterinario nazionale

Miljøverndepartementet

Ministero dell’ambiente

Direktoratet for naturforvaltning

Direzione per la gestione dell’ambiente

Norsk kulturminnefond

Fondo per il patrimonio norvegese

Norsk polarinstitutt

Istituto norvegese per la ricerca polare

Produktregisteret

Registro merceologico

Riksantikvaren

Direzione per la tutela del patrimonio culturale

Statens forurensningstilsyn

Autorità statale di controllo dell’inquinamento

Statens kartverk

Autorità cartografica norvegese

Moderniseringsdepartementet

Ministero della modernizzazione

Datatilsynet

Ispettorato dei dati

Fylkesmannsembetene

Governatori delle contee

Konkurransetilsynet

Autorità garante della concorrenza

Statens forvaltningstjeneste

Servizi di pubblica amministrazione

Statens Pensjonskasse

Fondo statale pensioni

Statsbygg

Direzione per l’edilizia pubblica e i beni pubblici

Nærings- og handelsdepartementet

Ministero del commercio e dell’industria

Bergvesenet

Servizio minerario

Justervesenet

Servizio di metrologia e accreditamento

Norges geologiske undersøkelse

Prospezione geologica della Norvegia

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Ufficio governativo di consulenza per inventori

Sjøfartsdirektoratet

Direzione marittima norvegese

Skipsregistrene

Registro navale internazionale di Norvegia

Styret for det industrielle rettsvern

Ufficio norvegese dei brevetti

Olje- og energidepartementet

Ministero del petrolio e dell’energia

Norges vassdrags- og energidirektorat

Amministrazione norvegese delle risorse idriche e dell’energia idrica

Oljedirektoratet

Direzione norvegese per i prodotti petroliferi

Samferdselsdepartementet

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Commissione d’inchiesta sugli incidenti aerei e ferroviari

Jernbaneverket

Amministrazione nazionale delle ferrovie

Luftfartstilsynet

Direzione nazionale dell’aviazione civile

Post- og teletilsynet

Autorità norvegese delle poste e delle telecomunicazioni

Statens jernbanetilsyn

Ispettorato nazionale delle ferrovie

Statens vegvesen

Amministrazione delle strade pubbliche

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ministero dell’istruzione e della ricerca

Det norske meteorologiske institutt

Istituto meteorologico norvegese

Lærarutdanningsrådet

Consiglio di formazione degli insegnanti

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Istituto norvegese per gli affari internazionali

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Istituto norvegese per l’istruzione degli adulti

Riksbibliotektjenesten

Ufficio nazionale per la ricerca e le biblioteche specializzate

Samisk utdanningsråd

Consiglio dell’istruzione sami

Utenriksdepartementet

Ministero degli esteri

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Direzione per la cooperazione allo sviluppo

Stortinget

Lo Storting (il Parlamento)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen — Sivilombudsmannen

Garante dello Storting per l’amministrazione pubblica

Riksrevisjonen

Ufficio del revisore generale

Domstolene

Tribunali

Appendice 3

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ISLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Gli appalti degli organismi che operano nel settore della difesa (contrassegnati da “*” nell’allegato IV della direttiva 2004/18/CE) riguardano i seguenti prodotti:

Capitolo 25:

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26:

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27:

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

 

esclusi:

 

ex 27.10 carburanti speciali

Capitolo 28:

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

 

esclusi:

 

ex 28.09 esplosivi

 

ex 28.13 esplosivi

 

ex 28.14 gas lacrimogeno

 

ex 28.28 esplosivi

 

ex 28.32 esplosivi

 

ex 28.39 esplosivi

 

ex 28.50 prodotti tossici

 

ex 28.51 prodotti tossici

 

ex 28.54 esplosivi

Capitolo 29:

Prodotti chimici organici

 

esclusi:

 

ex 29.03 esplosivi

 

ex 29.04 esplosivi

 

ex 29.07 esplosivi

 

ex 29.08 esplosivi

 

ex 29.11 esplosivi

 

ex 29.12 esplosivi

 

ex 29.13 prodotti tossici

 

ex 29.14 prodotti tossici

 

ex 29.15 prodotti tossici

 

ex 29.21 prodotti tossici

 

ex 29.22 prodotti tossici

 

ex 29.23 prodotti tossici

 

ex 29.26 esplosivi

 

ex 29.27 prodotti tossici

 

ex 29.29 esplosivi

Capitolo 30:

Prodotti farmaceutici

Capitolo 31:

Concimi

Capitolo 32:

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti, pitture e vernici, mastici, inchiostri

Capitolo 33:

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capitolo 34:

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili; paste per modelli e “cere per l’odontoiatria”

Capitolo 35:

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37:

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Capitolo 38:

Prodotti vari delle industrie chimiche

 

esclusi:

 

ex 38.19 prodotti tossici

Capitolo 39:

Resine artificiali e materie plastiche, esteri ed eteri della cellulosa e lavori di tali materie

 

esclusi:

 

ex 39.03 esplosivi

Capitolo 40:

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

 

esclusi:

 

ex 40.11 pneumatici a prova di proiettile

Capitolo 41:

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capitolo 42:

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43:

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44:

Legno; carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45:

Sughero e lavori di sughero

Capitolo 46:

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capitolo 47:

Materiali per la fabbricazione della carta

Capitolo 48:

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49:

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Capitolo 65:

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

Capitolo 66:

Ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni, bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67:

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68:

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Capitolo 69:

Prodotti ceramici

Capitolo 70:

Vetro e lavori in vetro

Capitolo 71:

Perle, pietre preziose e semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capitolo 73:

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74:

Rame e lavori di rame

Capitolo 75:

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76:

Alluminio e lavori di alluminio

Capitolo 77:

Magnesio e berillio e lavori di magnesio e berillio

Capitolo 78:

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79:

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80:

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81:

Altri metalli comuni impiegati nella metallurgia e lavori di queste materie

Capitolo 82:

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; e loro parti

 

esclusi:

 

ex 82.05 utensili

 

ex 82.07 utensili, parti

Capitolo 83:

Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84:

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; e loro parti

 

esclusi:

 

ex 84.06 motori

 

ex 84.08 altri motori

 

ex 84.45 macchinari

 

ex 84.53 macchine automatiche di elaborazione dati

 

ex 84.55 parti delle macchine di cui alla voce 84.53

 

ex 84.59 reattori nucleari

Capitolo 85:

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti

 

esclusi:

 

ex 85.13 apparecchiature di telecomunicazioni

 

ex 85.15 apparecchi trasmittenti

Capitolo 86:

Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti

 

esclusi:

 

ex 86.02 locomotive blindate elettriche

 

ex 86.03 altre locomotive blindate

 

ex 86.05 vagoni blindati

 

ex 86.06 vagoni officina

 

ex 86.07 vagoni

Capitolo 87:

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti

 

esclusi:

 

ex 87.01 trattori

 

ex 87.02 veicoli militari

 

ex 87.03 carri attrezzi

 

ex 87.08 carri armati e altri veicoli blindati

 

ex 87.09 motocicli

 

ex 87.14 rimorchi

Capitolo 89:

Navi, battelli ed altri natanti

 

esclusi:

 

ex 89.01A navi da guerra

Capitolo 90:

Strumenti ed apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; e loro parti

 

esclusi:

 

ex 90.05 binocoli

 

ex 90.13 strumenti vari, laser

 

ex 90.14 telemetri

 

ex 90.28 strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

 

ex 90.11 microscopi

 

ex 90.17 strumenti medici

 

ex 90.18 apparecchi di meccanoterapia

 

ex 90.19 apparecchi ortopedici

 

ex 90.20 apparecchi a raggi X

Capitolo 91:

Orologeria

Capitolo 92:

Strumenti musicali; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione e parti e accessori di questi apparecchi

Capitolo 94:

Mobili e loro parti; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

 

esclusi:

 

ex 94.01A sedili per aeromobili

Capitolo 95:

Lavori e manufatti di materie da intagliare o da modellare

Capitolo 96:

Scope e spazzole, piumini per cipria e stacci

Capitolo 98:

Lavori diversi

Appendice 4

ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE

ISLANDA

Orkuveita Reykjavíkur (Energia Reykjavík), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Ente regionale per il riscaldamento di Suđurnes), lög nr. 10/2001.

Altri enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’energia elettrica a norma della “orkülog nr. 58/1967”.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIA

Enti responsabili del trasporto o della distribuzione del calore a norma della “lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven)” o della “lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61)”.

Appendice 5

ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

ISLANDA

Landsvirkjun (Azienda elettrica nazionale), lög nr. 42/1983.

Landsnet (Rete di distribuzione nazionale) lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Centrale elettrica di Stato), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Energia Reykjavík), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Ente regionale per il riscaldamento di Suđurnes), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (Azienda elettrica di Vestfjord), lög nr. 40/2001.

Altri enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’energia elettrica a norma della «orkülog nr. 58/1967».

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’energia elettrica a norma della «lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap V (LOV 1917-12-14 16, kap. I)», «Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17)», «Energiloven (LOV 1990 06-29 50)» o «Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82)».

Appendice 6

ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

ISLANDA

Enti responsabili della produzione o della distribuzione dell’acqua a norma della “lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga”.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione o della distribuzione dell’acqua a norma della “Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372)”.

Appendice 7

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

ISLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti che operano a norma della “lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)”.

Appendice 8

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS

ISLANDA

Strætó bs (Servizio municipale di autobus della città di Reykjavík).

Altri servizi municipali di autobus.

Enti che operano a norma della “lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi”.

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Azienda degli autobus del Liechtenstein).

NORVEGIA

Enti che operano a norma della “lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)”.

Appendice 9

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

ISLANDA

Enti che operano a norma della “lög nr. 19/2002, um póstþjónustu”.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG.

NORVEGIA

Enti che operano a norma della “lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73)”.

Appendice 10

ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS

ISLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti contraenti che rientrano nel campo di applicazione della “lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72)” (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi o della “lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)”.

Appendice 11

ENTI CONTRAENTI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

ISLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Appendice 12

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI MARITTIMI O IDROVIE INTERNE

ISLANDA

Siglingastofnun Ìslands (Amministrazione marittima islandese).

Altri enti che operano a norma della “hafnalög nr. 23/1994”.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti che operano a norma della “havneloven (LOV 1984-06-08 51)”.

Appendice 13

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

ISLANDA

Flugmálastjórn Ìslands (Direzione dell’aviazione civile).

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della “luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101)”.

Appendice 14

AUTORITÀ NAZIONALI CUI È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

ISLANDA

Fjármálaráđuneytiđ (Ministero delle finanze).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Governo del Principato del Liechtenstein).

NORVEGIA

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Ministero della pubblica amministrazione e delle riforme).

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7.9.2006   

IT

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L 245/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 69/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2004 dell’8 giugno 2004 (1),

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2),

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3),

(4)

Il regolamento (CE) n. 2083/2005 abroga il regolamento (CE) n. 1874/2004, che è stato integrato nell’accordo e che quindi deve essere abrogato nel quadro dell’accordo (4),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 2 (Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 L 0075: Direttiva 2005/75/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 55),

32005 R 2083: Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).»

2.

Al punto 4 (Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 2083: Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).»

3.

Il primo trattino (regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione) dei punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2083/2005 e della direttiva 2005/75/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006 del 2 giugno 2006.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 38.

(2)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 55.

(3)  GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28.

(4)  GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2006, del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (4),

(5)

Occorre integrare nell'accordo la racommandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue.

1.

Dopo il punto 18p (regolamento (CE) n. 13/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«18q.

32005 R 1552: Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica all’Islanda e al Liechtenstein.»

2.

Al punto 18i (regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32005 R 1553: Regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).»

3.

Dopo il punto 19t (regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«19u.

32005 R 1722: Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5

4.

Dopo il punto 17b (regolamento (CE) n. 831/2002 del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono nota del contenuto dei seguenti atti:

17c.

52005 PC 0217: Racommandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1552/2005 nella lingua norvegese e dei regolamenti (CE) n. 1553/2005 e n. 1722/2005, nonché la raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo* (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 103.

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6.

(4)  GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5.

(5)  GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 245/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2006, del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (3)

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (4).

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue.

1.

Dopo il punto 19u (regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«19v.

32005 R 1708: Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).»

2.

Al punto 19c (regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 1708: Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).»

3.

Dopo il punto 18e (regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione) è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32005 R 1737: Regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).»

4.

Al punto 18db (Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione) viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32005 R 1738: Regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1708/2005, n. 1737/2005 e n. 1738/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 103.

(2)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9.

(3)  GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11.

(4)  GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/2006

del 2 giugno 2006

che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 38/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante modifica della decisione n. 2256/2003/CE al fine di prorogare a tutto il 2006 il programma per la diffusione delle buone prassi e il monitoraggio dell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

Nel nono trattino dell'articolo 2, paragrafo 5 (Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il sottotrattino seguente:

«—

32005 D 2113: Decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 del 1.6.2006, pag. 58.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

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L 245/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 74/2006

del 2 giugno 2006

che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda l'attuazione e lo sviluppo del mercato interno.

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione possa proseguire dopo il 31 dicembre 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1.

nel paragrafo 6 i termini «anni 2004 e 2005» sono sostituiti con «anni 2004, 2005 e 2006»;

2.

dopo il paragrafo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«7.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2006:

Linea di bilancio 02.03.01: “Attuazione e sviluppo del mercato interno”.»

;

3.

nei paragrafi 3 e 4 le parole «paragrafi 5 e 6» sono sostituite con «paragrafi 5, 6 e 7».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 63.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2006

del 2 giugno 2006

che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000 del 2 ottobre 2000 (1).

(2)

La decisione del Consiglio SEE n. 1/95 ha introdotto il sistema della immissione in commercio parallela per il Liechtenstein.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47.

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (4).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l’allegato XIV (5).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (6).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (7), per quanto riguarda i metodi di analisi.

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (8).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l’utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli (9).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (10), rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38.

(12)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (11).

(13)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (12).

(14)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (13).

(15)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1410/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (14).

(16)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d. «Vinho verde» originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (15).

(17)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto concerne i vini di qualità prodotti in regioni determinate (16).

(18)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (17).

(19)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (18).

(20)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (19).

(21)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (20).

(22)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (21).

(23)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (22).

(24)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (23).

(25)

Il regolamento (CEE) n. 2676/90 (24), che è già integrato nell’accordo, dev’essere spostato in una parte distinta dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 47 dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1493/1999, rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 e 1991/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (25).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 315 del 14.12.2000, pag. 32.

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(3)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

(4)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(5)  GU L 282 dell’8.11.2000, pag. 7.

(6)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

(7)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9.

(8)  GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17.

(9)  GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9.

(10)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

(11)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8.

(12)  GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 15.

(13)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13.

(14)  GU L 201 dell’8.8.2003, pag. 9.

(15)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10.

(16)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13.

(17)  GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3.

(18)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16.

(19)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56.

(20)  GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3.

(21)  GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7.

(22)  GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11.

(23)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9.

(24)  GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

(25)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

alla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006

Il testo dell’appendice 1 del protocollo 47 è sostituito con il seguente:

«Appendice 1

1.

390 R 2676: Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da:

392 R 2645: Regolamento (CEE) n. 2645/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992 (GU L 266 del 12.9.1992, pag. 10),

395 R 0060: Regolamento (CE) n. 60/95 della Commissione, del 16 gennaio 1995 (GU L 11 del 17.1.1995, pag. 19),

396 R 0069: Regolamento (CE) n. 69/96 della Commissione, del 18 gennaio 1996 (GU L 14 del 19.1.1996, pag. 13),

397 R 0822: Regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10),

399 R 0761: Regolamento (CE) n. 761/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999 (GU L 99 del 14.4.1999, pag. 4),

32003 R 0440: Regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003 (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 15),

32004 R 0128: Regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004 (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

2.

399 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, modificato da:

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

l’articolo 1, paragrafo 1, non si applica;

c)

il titolo II, ad eccezione dell’articolo 19, e i titoli III, IV e VII non si applicano;

d)

l’articolo 19, paragrafo 2, ultima frase, non si applica per il Liechtenstein.

Inoltre l’ultima frase dell’allegato VI, punto B 1, non si applica per il Liechtenstein;

e)

all’articolo 44, paragrafo 1, le parole: “e, eventualmente, in deroga all’articolo 45, i vini legalmente importati” non si applicano;

f)

all’articolo 44, paragrafo 14, le parole “Il taglio di un vino originario di un paese terzo” sono sostituite dalle parole “Il taglio di un vino originario di un paese terzo o di uno Stato EFTA”;

g)

all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), le parole: “importati o no” non si applicano;

h)

il capo II del titolo V si applica con il seguente adattamento:

In deroga alla legislazione nazionale del Liechtenstein, i vini da tavola originari del Liechtenstein che non hanno diritto a recare un’indicazione geografica devono essere conformi alle disposizioni del capo II del titolo V relative alla designazione, alla denominazione, alla presentazione e alla protezione di taluni prodotti, se tali vini da tavola sono destinati al mercato SEE al di fuori del Liechtenstein;

i)

il titolo VI si applica con i seguenti adattamenti:

I vini di qualità originari degli Stati EFTA sono considerati equivalenti ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (“v.q.p.r.d.”), purché rispettino la legislazione nazionale che, ai fini dei presente protocollo, dev’essere conforme ai principi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, modificato ai fini del presente accordo.

Tuttavia, la designazione “v.q.p.r.d.” e le altre designazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 2, non possono essere utilizzate per tali vini.

L’elenco dei vini di qualità stabilito dagli Stati EFTA produttori di vino viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

j)

in riferimento all’articolo 54, paragrafo 4, i vini originari del Liechtenstein sono riconosciuti come vini di qualità se sono conformi a tutti i requisiti relativi ai cosiddetti “Vini di categoria 1” secondo la legislazione nazionale.

I vini di qualità originari del Liechtenstein hanno diritto a recare una delle seguenti indicazioni geografiche, modificate o meno dal nome del vigneto, che si riferiscono all’origine delle uve quali elencate nell’elenco ufficiale dei prodotti viticoli e DOC del Liechtenstein:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

L’indicazione geografica è accompagnata da una delle seguenti espressioni, iscritte sull’etichetta: “Kontrollierte Ursprungsbezeichnung”, “KUB”, “Appellation d’origine contrôlée” o “AOC”;

k)

gli articoli 71, 77, 78 e 79 non si applicano;

l)

ai fini dell’allegato III, il Liechtenstein è considerato appartenente alla zona viticola B;

m)

In deroga al punto D.1 dell’allegato VI, i vini originari del Liechtenstein, prodotti in conformità della normativa nazionale e classificati pertanto come “vini di categoria 1 senza attributi di qualità complementari” sono riconosciuti come vini di qualità.

3.

32000 R 1607: Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

4.

32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da:

32000 R 2451: Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000 (GU L 282 dell’8.11.2000, pag. 7),

32001 R 1609: Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9),

32001 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001 (GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17),

32001 R 2066: Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9),

32003 R 1410: Regolamento (CE) n. 1410/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003 (GU L 201 dell’8.8.2003, pag. 9),

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 R 1427: Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3),

32004 R 1428: Regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

5.

32001 R 0884: Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da:

32004 R 0908: Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino e l’articolo 1, paragrafo 2, non si applicano;

c)

l’articolo 5, paragrafo 2, non si applica;

d)

all’articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: “L’informazione viene trasmessa a norma dell’appendice 2 del protocollo 47 dell’accordo.”;

e)

l’articolo 7, paragrafi 5 e 6, non si applica;

f)

all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, le parole “sugli esemplari n. 1 e n. 2” sono sostituite dalle parole “sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4”;

g)

l’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, non si applica;

h)

il titolo II non si applica;

i)

l’articolo 19, paragrafo 2, non si applica.

6.

32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), rettificato da GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, modificato da:

32002 R 2086: Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002 (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8),

32003 R 1205: Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003 (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13),

32004 R 0316: Regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16),

32004 R 0908: Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56),

32004 R 1429: Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11),

32004 R 1991: Regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

per quanto riguarda il Liechtenstein, l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, si intende così adattato: “Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’allegato VII, sezione A.1, terzo trattino, e all’allegato VIII, sezione B.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è indicato mediante unità, mezze unità o decimi di unità di percentuale del volume.”;

c)

l’articolo 7, lettera c), non si applica;

d)

all’articolo 10, i riferimenti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 884/2001 non si applicano;

e)

le disposizioni del regolamento non si applicano ai prodotti di cui al titolo II originari di paesi terzi;

f)

all’articolo 16 sono aggiunte le seguenti parole:

i)

al paragrafo 1, lettera a): “þurrt” e “tørr”

ii)

al paragrafo 1, lettera b): “hálfþurrt” e “halvtørr”

iii)

al paragrafo 1, lettera c): “hálfsætt” e “halvsøt”

iv)

al paragrafo 1, lettera d): “sætt” e “søt”;

g)

le disposizioni di cui all’articolo 19 non si applicano ai prodotti originari dei paesi terzi;

h)

all’articolo 28, primo comma, il primo trattino si intende adattato nel modo seguente: “‘Landwein’, per i vini da tavola originari della Germania, dell’Austria, del Liechtenstein e, per l’Italia, della provincia di Bolzano,”;

i)

a norma dell’articolo 28, lettera a), nel caso del Liechtenstein, per i vini designati come “Landwein” si deve utilizzare l’indicazione geografica “Liechtensteiner Oberland” o “Liechtensteiner Unterland”;

j)

all’articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

“q)

per il Liechtenstein: l’espressione ‘Appellation d’origine contrôlée’, ‘AOC’, ‘Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’ o ‘KUB’ che accompagnano la denominazione di origine, e per i vini di qualità con attributo di qualità complementare ‘Auslese Liechtenstein’, ‘Sélection Liechtenstein’ o ‘Grand Cru Liechtenstein’, secondo la legislazione nazionale.”

;

k)

il titolo V non si applica;

l)

all’allegato II è aggiunto il testo seguente:

“Nomi di varietà o loro sinonimi

Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein”

m)

all’allegato III è aggiunto il testo seguente:

“Menzione tradizionale

Vini interessati

Categoria(e) di prodotti

Lingua

LIECHTENSTEIN

Menzioni tradizionali complementari

Ablass

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerle o Beerli o Beerliwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Federweiss (1) o Weissherbst

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer o Süssdruck

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

7.

32003 R 1793: Regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d “Vinho verde” originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.»


(1)  Fatto salvo l’uso dell’espressione tradizionale tedesca ‘Federweißer’ per i mosti di uva parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto di cui al paragrafo 34, lettera c), del regolamento vitivinicolo della Germania, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione modificato.”


Avviso ai lettori

7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/s3


AVVISO AI LETTORI

Le decisioni del comitato misto SEE n. 55/2006 e n. 72/2006 sono state ritirate prima dell'adozione e pertanto non esistono.