ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
83,4 |
999 |
83,4 |
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0707 00 05 |
052 |
90,4 |
999 |
90,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
94,1 |
999 |
94,1 |
|
0805 50 10 |
388 |
58,5 |
524 |
43,5 |
|
528 |
59,3 |
|
999 |
53,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
83,0 |
220 |
178,5 |
|
400 |
181,8 |
|
624 |
120,4 |
|
999 |
140,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,4 |
400 |
92,7 |
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508 |
79,0 |
|
512 |
97,0 |
|
528 |
59,3 |
|
720 |
81,1 |
|
800 |
174,2 |
|
804 |
108,9 |
|
999 |
97,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
120,0 |
388 |
89,4 |
|
720 |
88,3 |
|
999 |
99,2 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
124,4 |
999 |
124,4 |
|
0809 40 05 |
052 |
74,5 |
066 |
44,6 |
|
098 |
41,6 |
|
624 |
150,6 |
|
999 |
77,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006
relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, relativo a determinate comunicazioni reciproche fra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74 (2) è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
L’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione del suddetto regolamento; per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all’attuazione dell’organizzazione dei mercati, è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri. |
(3) |
L’applicazione delle misure di intervento previste dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75 richiede un’esatta conoscenza del mercato. Per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati, è opportuno prendere in considerazione le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (4). Per quanto riguarda i prezzi dei suinetti, è necessario disporre di informazioni che consentano di valutare le prospettive del mercato, in particolare per avere un’immagine fedele della situazione del mercato, nonché per la preparazione tempestiva delle misure di intervento. |
(4) |
Determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione; è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini un’anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione. È quindi opportuno sostituire la quotazione o le quotazioni mancanti con l’ultima quotazione disponibile; tuttavia, il ricorso all’ultima quotazione disponibile non è più possibile, decorso un determinato periodo di tempo senza quotazioni che lascia supporre una situazione anormale sul mercato. |
(5) |
Per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato, è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore delle carni suine nonché di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:
a) |
le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006; |
b) |
le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg. |
2. Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
Articolo 2
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (5).
Articolo 3
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:
a) |
i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi; |
b) |
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. |
Articolo 4
La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3574/86 (GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9).
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 6.
(5) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modificazione
Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3574/86 della Commissione |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2806/79 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva e primo trattino |
Articolo 2 |
Articolo 2, secondo trattino |
— |
Articoli 3 e 4 |
Articoli 3 e 4 |
Articolo 5 |
— |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Allegato I |
— |
Allegato II |
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006
recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 92, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2), abrogato dall’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a decorrere dal 1o gennaio 2007, continua tuttavia ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dello stesso regolamento (CE) n. 1257/1999 anteriormente al 1o gennaio 2007. |
(2) |
Per agevolare la transizione dal vigente regime di sostegno, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999, al regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, che riguarda il periodo di programmazione decorrente dal 1o gennaio 2007 (di seguito «nuovo periodo di programmazione»), è opportuno adottare disposizioni transitorie intese a prevenire ritardi o difficoltà nell’attuazione del sostegno allo sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio. |
(3) |
Il sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 riguarda il nuovo periodo di programmazione mentre il sostegno allo sviluppo rurale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 si riferisce al periodo di programmazione terminante il 31 dicembre 2006 (di seguito «periodo di programmazione attuale»). Deve operarsi una distinzione — in base alla fonte di finanziamento e alle relative norme di gestione finanziaria vigenti nel corso dell’attuale periodo di programmazione in forza degli articoli 35, 36 e 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 — tra il sostegno apportato dal FEAOG, sezione Garanzia, negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, in base a stanziamenti non dissociati per esercizio finanziario terminante il 15 ottobre 2006, e ogni altro sostegno del FEAOG, sezione Orientamento o sezione Garanzia, concesso a tutti gli Stati membri a norma degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3). In quest’ultimo caso, il termine finale di ammissibilità delle spese è fissato dalle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario. |
(4) |
Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia, relativo alla programmazione negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, è necessario stabilire disposizioni transitorie per i pagamenti da effettuarsi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, nonché per i pagamenti da effettuarsi dopo la data del 31 dicembre 2006, ossia nel corso del nuovo periodo di programmazione a fronte di impegni assunti verso i beneficiari nel periodo di programmazione attuale. |
(5) |
Per ogni altro sostegno del FEAOG, sezioni Orientamento o Garanzia, in tutti gli Stati membri interessati, come previsto dagli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, data la sovrapposizione del periodo di programmazione attuale e del nuovo periodo di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese stabilito nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario, è opportuno adottare una serie di disposizioni transitorie riguardanti i principi generali e talune misure di sviluppo rurale, in particolare quelle che prevedono impegni pluriennali. Per le zone svantaggiate e le misure agroambientali, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), dispone l’applicazione delle buone pratiche agronomiche previste nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto riguarda in particolare le misure agroambientali, l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5), autorizza gli Stati membri a prorogare gli impegni agroambientali ai fini dell’attuale periodo di programmazione. |
(6) |
È necessario garantire la transizione tra i due periodi di programmazione per quanto riguarda la deroga relativa all’applicazione delle norme agricole comunitarie prevista all’articolo 33 terdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»). |
(7) |
Per migliorare l’attuazione delle misure agroambientali e delle misure relative al benessere degli animali nel nuovo periodo di programmazione, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare la trasformazione degli impegni agroambientali e degli impegni relativi al benessere degli animali assunti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 in nuovi impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché tali nuovi impegni siano vantaggiosi per l’ambiente e per il benessere degli animali. |
(8) |
È necessario stabilire norme transitorie specifiche per quanto riguarda le spese relative all’assistenza tecnica, in particolare alle valutazioni ex ante ed ex post per tutti i tipi di programmazione. |
(9) |
Occorre garantire la transizione al nuovo periodo di programmazione per talune misure che comprendono impegni pluriennali nei nuovi Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione (6). |
(10) |
Gli Stati membri devono provvedere a che le operazioni transitorie siano chiaramente individuate nei sistemi di gestione e controllo. Ciò è particolarmente necessario in riferimento a certi tipi di sostegno riguardanti tutti gli Stati membri, affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e sia escluso ogni rischio di doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione dei periodi di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario. |
(11) |
Per l’individuazione delle misure di sviluppo rurale a cavallo tra i due periodi di programmazione, è opportuno predisporre una tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell’attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per agevolare la transizione dalla programmazione dello sviluppo rurale prevista dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia», le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, applicabili negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004; |
b) |
«misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia»:
|
c) |
«nuovi Stati membri», Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria; |
d) |
«periodo di programmazione attuale», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, che termina il 31 dicembre 2006; |
e) |
«nuovo periodo di programmazione», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, che inizia il 1o gennaio 2007; |
f) |
«impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale; |
g) |
«pagamenti», i pagamenti effettuati dagli Stati membri a favore dei beneficiari di misure di sviluppo rurale; |
h) |
«impegni pluriennali», gli impegni relativi:
|
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999
CAPO 1
Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia
Articolo 3
1. I pagamenti effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7), soltanto se sono effettuati dopo il completamento dei pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del medesimo regolamento.
I pagamenti ammissibili di cui al primo comma sono dichiarati alla Commissione entro il 31 gennaio 2007, indipendentemente dall’approvazione del correlativo programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. La Commissione tuttavia effettua i pagamenti solo dopo l’approvazione del programma.
2. Le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
Tuttavia i pagamenti relativi a impegni non pluriennali assunti entro il 31 dicembre 2006 devono rispondere ai criteri di ammissibilità del nuovo periodo di programmazione se si protraggono oltre il 31 dicembre 2008.
I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.
CAPO 2
Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia
Sezione 1
Disposizioni comuni
Articolo 4
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono continuare, ai fini del periodo di programmazione attuale, ad assumere impegni e a effettuare pagamenti dal 1o gennaio 2007 fino al termine finale d’ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario a favore dei programmi operativi o dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale.
Tuttavia, per i tipi particolari di misure e di sottomisure elencati nell’allegato I, gli Stati membri iniziano ad assumere impegni nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 dalla data in cui non vengono più assunti nuovi impegni per programmi attinenti all’attuale periodo di programmazione a norma del primo comma del presente paragrafo.
Il disposto del secondo comma del presente paragrafo non si applica per la transizione dall’iniziativa comunitaria Leader all’asse Leader del nuovo periodo di programmazione se le strategie integrate di sviluppo locale attuate dai gruppi di azione locale, di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e selezionate per il nuovo periodo di programmazione, sono nuove e/o se il territorio rurale di cui trattasi non ha beneficiato dell’iniziativa comunitaria Leader.
2. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, le spese relative agli impegni assunti ai fini dell’attuale periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo la scadenza dell’ammissibilità delle spese per tale periodo, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
Articolo 5
1. Per le misure agroambientali e quelle relative al benessere degli animali attuate nei nuovi Stati membri soltanto le spese connesse con gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo tale data, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:
a) |
dal termine finale di ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure |
b) |
da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito. |
I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.
Articolo 6
1. Le spese derivanti da impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri e riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere dichiarate fino al termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione.
Tuttavia, se l’importo destinato al programma e/o alla misura è esaurito prima del termine di cui al primo comma, ma dopo il 1o gennaio 2007, le spese ancora insolute per impegni riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di tale periodo.
2. Le spese connesse con impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri, riguardanti gli anni 2007 e 2008, sono imputate al FEAOG e devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Articolo 7
1. Le spese relative agli impegni pluriennali non riguardanti l’agro-ambiente o il benessere degli animali, con pagamenti da effettuarsi dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:
a) |
dal termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure |
b) |
da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito. |
I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.
Articolo 8
1. Per le operazioni connesse con impegni non pluriennali per le quali sono stati assunti impegni nei confronti dei beneficiari prima del termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, le spese relative a pagamenti ancora insoluti dopo tale termine sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire dallo stesso termine, purché:
a) |
l’autorità competente dello Stato membro suddivida le operazioni in due fasi finanziarie, materiali e di sviluppo, distinte e riconoscibili, corrispondenti ai due periodi di programmazione; |
b) |
siano soddisfatte le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità delle operazioni nel nuovo periodo di programmazione. |
2. Se i fondi previsti per l’attuale periodo di programmazione sono esauriti prima del termine finale di cui al paragrafo 1, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti dopo tale termine possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1.
3. Gli Stati membri sono tenuti a indicare nei loro programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione se si avvalgono delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, per le misure di cui trattasi.
Sezione 2
Norme specifiche per i nuovi Stati membri
Articolo 9
Per quanto riguarda l’osservanza delle norme agricole comunitarie ai sensi dell’articolo 33 terdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti, per impegni assunti nei confronti dei beneficiari entro il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione se sono specificatamente previste nel programma di sviluppo rurale di questo periodo.
Articolo 10
Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure:
a) |
servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all’articolo 33 octies del regolamento (CE) n. 1257/1999; |
b) |
complementi ai pagamenti diretti, di cui all’articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999; |
c) |
complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all’articolo 33 decies del regolamento (CE) n. 1257/1999; |
d) |
sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all’articolo 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999. |
CAPO 3
Disposizione specifica per le misure agroambientali e per il benessere degli animali
Articolo 11
Entro il termine finale d’esecuzione degli impegni assunti nell’ambito del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione degli impegni stessi in nuovi impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché:
a) |
la trasformazione implichi indubbi vantaggi per l’ambiente e il benessere degli animali; e |
b) |
l’impegno preesistente risulti significativamente rafforzato. |
CAPO 4
Spese per assistenza tecnica
Sezione 1
Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia
Articolo 12
1. Le spese relative alla valutazione ex ante del nuovo periodo di programmazione, prevista dall’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere imputate al FEAOG, sezione Garanzia, ai fini del periodo di programmazione attuale ed entro il termine fissato dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, purché sia rispettato il massimale dell’1 % previsto all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004.
2. Le spese relative alla valutazione ex post dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 817/2004, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi di sviluppo rurale ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.
Sezione 2
Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia
Articolo 13
1. Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (8), eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni ex post, agli audit e all’elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
2. Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute entro il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo in base alla norma n. 11, punto 2.1, primo trattino, e punto 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, per la preparazione di programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione, ivi comprese le spese relative alle valutazioni ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica degli attuali programmi operativi o documenti di programmazione dello sviluppo rurale, fatte salve le condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7 e nel punto 3 di detta norma.
3. Le spese relative alla valutazione ex post ai fini dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999
Articolo 14
Per le misure previste all’articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, le spese relative ai pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Gli Stati membri provvedono a individuare chiaramente nell’ambito dei loro sistemi di gestione e di controllo le operazioni transitorie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Articolo 16
La tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell’attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo di programmazione è riportata nell’allegato II.
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).
(5) GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).
(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
(7) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(8) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.
ALLEGATO I
I tipi di misure e sottomisure di sviluppo rurale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono i seguenti:
— |
formazione, |
— |
insediamento di giovani agricoltori, |
— |
prepensionamento (nuovi Stati membri), |
— |
ricorso a servizi di consulenza (nuovi Stati membri), |
— |
avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (tutti gli Stati membri); servizi di consulenza aziendale e divulgazione agricola (nuovi Stati membri), |
— |
investimenti nelle aziende agricole, |
— |
investimenti forestali, |
— |
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, |
— |
miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture agricole, |
— |
azioni di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e azioni di prevenzione, |
— |
rispetto delle norme agricole comunitarie/applicazione delle norme agricole comunitarie (nuovi Stati membri) — diverse norme, |
— |
sistemi di qualità alimentare (nuovi Stati membri) — diversi regimi, |
— |
promozione dei prodotti di qualità da parte delle associazioni di produttori (nuovi Stati membri), |
— |
aziende di semisussistenza (nuovi Stati membri), |
— |
creazione di associazioni di produttori (nuovi Stati membri), |
— |
aree soggette a restrizioni ambientali/indennità Natura 2000 (nuovi Stati membri), |
— |
misure di protezione dell’ambiente connesse con l’agricoltura e con la silvicoltura, |
— |
imboschimento di terreni agricoli (nuovi Stati membri), |
— |
imboschimento di superfici non agricole, |
— |
stabilità ecologica delle foreste, |
— |
azioni di prevenzione e rispristino nel settore forestale/costruzioni di fasce tagliafuoco, |
— |
diversificazione dell’attività fuori delle aziende, |
— |
incentivazione di attività turistiche e artigianali, |
— |
servizi di base — servizi vari, |
— |
rinnovo, ammodernamento e sviluppo dei villaggi — vari tipi di operazioni, |
— |
patrimonio rurale — vari tipi di operazioni, |
— |
Leader — funzionamento dei gruppi di azione locale e vari tipi di operazioni nell’ambito delle strategie locali di sviluppo e della cooperazione (escluse le azioni di acquisizione di competenze e le animazioni). |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza tra le misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1698/2005
Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 |
Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1) |
Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2) |
Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 |
Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 |
|
Axe 1 |
|||
Formazione Articolo 9 |
(c) |
113 e 128 |
Articolo 20, lettera a), punto i), e articolo 21: formazione e informazione |
111 |
Insediamento giovani agricoltori Articolo 8 |
(b) |
112 |
Articolo 20, lettera a), punto ii), e articolo 22: insediamento giovani agricoltori |
112 |
Prepensionamento Articoli 10, 11 e 12 |
(d) |
/ |
Articolo 20, lettera a), punto iii), e articolo 23: prepensionamento |
113 |
Utilizzo dei servizi di consulenza Articolo 21 quinquies |
(y) |
/ |
Articolo 20, lettera a), punto iv), e articolo 24: utilizzo dei servizi di consulenza |
114 |
Avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Articolo 33, terzo trattino Servizi di consulenza e di divulgazione agricola Articolo 33 octies |
(l) |
1303 |
Articolo 20, lettera a), punto v), e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole |
115 |
Investimenti nelle aziende agricole Articoli da 4 a 7 |
(a) |
111 |
Articolo 20, lettera b), punto i), e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole |
121 |
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori Articolo 30, paragrafo 1, secondo e quinto trattino |
(i) |
121 124 |
Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste |
122 |
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli; nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura |
(g) |
114 |
Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articoli da 25 a 28 e articolo 30, paragrafo 1, terzo e quarto trattino |
123 |
(i) |
122 |
|||
Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità Articolo 33, quarto trattino |
(m) |
123 |
||
|
|
|
Articolo 20, lettera b), punto iv), e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie |
124 |
Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali Articolo 33, primo, secondo, ottavo e nono trattino |
(j) |
1301 |
Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: infrastrutture dei settori agricolo e forestale |
125 |
(k) |
1302 |
|||
(q) |
1308 |
|||
(r) |
1309 |
|||
Strumenti per la ricostituzione del potenziale agricolo e la prevenzione Articolo 33, dodicesimo trattino |
(u) |
1313 |
Articolo 20, lettera b), punto vi): ripristino del potenziale produttivo e misure di prevenzione |
126 |
Applicazione delle norme Articoli 21 ter e 21 quater Rispetto delle norme Articolo 33 quaterdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter |
(x) |
/ |
Articolo 20, lettera c), punto i), e articolo 31: adattamento alle norme |
131 |
Sistemi di qualità alimentare Articoli 24 ter e 24 quater |
(z) |
/ |
Articolo 20, lettera c), punto ii), e articolo 32: sistemi di qualità alimentare |
132 |
Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione dei prodotti di qualità Articolo 24 quinquies |
(aa) |
/ |
Articolo 20, lettera c), punto iii), e articolo 33: informazione e promozione |
133 |
Agricoltura di semisussistenza Articolo 33 ter |
(ab) |
/ |
Articolo 20, lettera d), punto i), e articolo 34: agricoltura di semisussistenza |
141 |
Associazioni di produttori Articolo 33 quinquies |
(ac) |
/ |
Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori |
142 |
|
Asse 2 |
|||
Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna Articoli 13, 14, 15 e 18 |
(e) |
/ |
Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37: indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali |
211 |
Pagamenti a favore delle zone svantaggiate; altre zone svantaggiate Articoli 13, 14, 15, 18 e 19 |
(e) |
/ |
Articolo 36, lettera a), punto ii), e articolo 37: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane |
212 |
Zone soggette a vincoli ambientali Articolo 16 |
(e) |
/ |
Articolo 36, lettera a), punto iii), e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) |
213 |
Agro-ambiente Articoli 22, 23 e 24 |
(f) |
/ |
Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali |
214 |
Benessere degli animali |
(f) |
/ |
Articolo 36, lettera a), punto v), e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali |
215 |
Articoli 22, 23 e 24 Tutela dell’ambiente in relazione al benessere degli animali Articolo 33, undicesimo trattino |
(t) |
1312 |
||
Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura Articolo 33, undicesimo trattino |
(t) |
1312 |
Articolo 36, lettera a), punto vi), e articolo 41: investimenti non produttivi |
216 |
Imboschimento di terreni agricoli Articolo 31 |
(h) |
/ |
Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli |
221 |
|
|
|
Articolo 36, lettera b), punto ii), e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali |
222 |
Imboschimento di superfici non agricole Articolo 30, paragrafo 1, primo trattino |
(i) |
126 |
Articolo 36, lettera b), punto iii), e articolo 45: primo imboschimento di superfici non agricole |
223 |
Stabilità ecologica delle foreste Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino |
(i) |
127 |
Articolo 36, lettera b), punto iv), e articolo 46: indennità Natura 2000 |
224 |
Stabilità ecologica delle foreste Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino |
(i) |
127 |
Articolo 36, lettera b), punto v), e articolo 47: pagamenti silvoambientali |
225 |
Ricostituzione e prevenzione nel settore forestale Articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino Fasce tagliafuoco Articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino |
(i) |
125 |
Articolo 36, lettera b), punto vi), e articolo 48: ricostituzione e prevenzione nel settore forestale |
226 |
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale Articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino Tutela dell’ambiente in relazione alla silvicoltura Articolo 33, undicesimo trattino |
(i) |
121 |
Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49: investimenti non produttivi |
227 |
(t) |
1312 |
|||
|
Asse 3 |
|||
Diversificazione Articolo 33, settimo trattino |
(p) |
1307 |
Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53: diversificazione |
311 |
Attività artigianali; ingegneria finanziaria |
(s) |
1311 |
Articolo 52, lettera a), punto ii), e articolo 54: creazione e sviluppo di imprese |
312 |
Articolo 33, decimo e tredicesimo trattino |
(v) |
1314 |
||
Attività turistiche Articolo 33, decimo trattino |
(s) |
1310 |
Articolo 52, lettera a), punto iii), e articolo 55: attività turistiche |
313 |
Servizi essenziali Articolo 33, quinto trattino |
(n) |
1305 |
Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56: servizi di base |
321 |
Rinnovamento e miglioramento dei villaggi Articolo 33, sesto trattino |
(o) |
1306 |
Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi |
322 |
Protezione e tutela del patrimonio rurale Articolo 33, sesto trattino |
(o) |
1306 |
Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale |
323 |
|
|
|
Articolo 52, lettera c), e articolo 58: formazione e informazione |
331 |
Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali Articolo 33, quattordicesimo trattino |
(w) |
1305-11305-2 |
Articolo 52, lettera d), e articolo 59: acquisizione di competenze, animazione e attuazione |
341 |
|
Asse 4 |
|||
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies |
|
Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locali |
41 |
|
Azione 1: strategie locali |
Per la competitività: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 1 |
411 Competitività |
||
Per la gestione dei terreni e l’ambiente: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 2 |
412 Ambiente/gestione delle terre |
|||
Per la diversificazione e la qualità della vita: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 3, più le categorie seguenti del regolamento (CE) n. 438/2001: da 161 a 164, 166, 167, da 171 a 174, da 22 a 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 e 36 |
413 Qualità della vita/diversificazione |
|||
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies |
/ |
|
|
|
Azione 2: cooperazione |
|
1305-3 1305-4 |
Articolo 63, lettera b): cooperazione |
421 |
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies |
/ |
|
|
|
Azione 3: funzionamento dei gruppi di azione locale |
|
1305-1 1305-2 |
Articolo 63, lettera c): funzionamento dei gruppi di azione locale, animazione |
431 |
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies |
/ |
|
|
|
Azione 3: reti |
/ |
1305-5 |
Articolo 66, paragrafo 3, e articolo 68: rete rurale nazionale |
511 |
Assistenza tecnica |
|
|
Assistenza tecnica |
|
Assistenza tecnica |
|
da 411 a 415 |
Articolo 66, paragrafo 2: assistenza tecnica |
511 |
Articolo 49 Norma n. 11 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 |
(ad) |
|
Articolo 66, paragrafo 3: reti nazionali |
511 |
Misure previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999 |
|
|
Misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 |
|
Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell’ambiente e alla cura dello spazio naturale Articolo 2, quarto trattino |
/ |
/ |
Articolo 36, lettera a), punto iv), e articolo 39: pagamenti agroambientali |
214 |
Avviamento di associazioni di produttori Articolo 2, settimo trattino |
/ |
/ |
Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori |
142 |
Silvicoltura Articolo 2, quattordicesimo trattino |
/ |
/ |
Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli |
221 |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 11 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 430 075 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2005 al 31 agosto 2006. Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati deve quindi essere modificato. |
(2) |
Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 maggio 2006
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/592/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, di seguito «l’accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l’accordo, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE (di seguito «Singapore»),
dall’altra,
(di seguito «parti contraenti»)
CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea;
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e Singapore sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE;
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione della Comunità europea;
RICONOSCENDO che la conformità tra la legislazione della Comunità europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e Singapore costituirà uno strumento efficace per assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e Singapore;
CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Singapore, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere pregiudicate dal presente accordo;
CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Singapore, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei di Singapore, né prevalere sull’interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «parte contraente» una parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione, autorizzazione e revoca
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati da Singapore, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte di Singapore, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi, se il pertinente Stato membro conferma l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:
|
4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:
|
5. Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, Singapore non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti a Singapore ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra il primo Stato membro che ha designato il vettore aereo e Singapore si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo secondo Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera d).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Singapore in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest’ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.
Articolo 5
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 6
Revisione o modifica
Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e Singapore che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 8
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il nove giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por el Gobierno de la República de Singapur
Za vládu Singapurské republiky
For Republikken Singapores regering
Für die Regierung der Republik Singapur
Singapuri Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης
For the Government of the Republic of Singapore
Pour le gouvernement de la République de Singapour
Per il governo della Repubblica di Singapore
Singapūras Republikas valdības vārdā
Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu
A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor
Voor de regering van de Republiek Singapore
W imieniu Rządu Republiki Singapuru
Pelo Governo da República de Singapura
Za vládu Singapurskej republiky
Za vlado Singapurske republike
Singaporen tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Singapores regering
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
ALLEGATO II
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all’allegato I e richiamati negli articolida 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo) |
d) |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo) |
Commissione
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013
[notificata con il numero C(2006) 3472]
(2006/593/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’obiettivo «competitività regionale ed occupazione» mira a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni. |
(2) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento in questione. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammesse a beneficiare del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», se appartenenti ad uno Stato membro ammesso a beneficiare del sostegno del Fondo di coesione. |
(3) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il 15,95 % delle risorse disponibili per impegni del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (di seguito denominati i «Fondi») per il periodo 2007-2013 deve essere destinato all’obiettivo «Competitività regionale e occupazione», incluso il 21,14 % per il sostegno transitorio e specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento. |
(4) |
Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all’obiettivo «competitività regionale e occupazione» Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006. |
(5) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 4, è fissato il metodo di ripartizione delle risorse disponibili per gli Stati membri e le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento a norma dell’articolo 6 del regolamento. |
(6) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 6, lettera b), è fissato il metodo di determinazione degli stanziamenti nel quadro dei sostegni transitori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. |
(7) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri. |
(8) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafi da 12 a 31, vengono fissati gli importi concernenti alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013. |
(9) |
A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l’importo corrispondente all’assistenza tecnica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato I.
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato I.
Articolo 2
Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all’allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato II.
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato II.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
ALLEGATO I
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013
(in euro) |
||||||||||
Stato membro |
|
|||||||||
Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» |
Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo: |
|||||||||
16 |
20 |
23 |
25 |
26 |
28 |
29 |
||||
België/Belgique |
1 264 522 294 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Česká republika |
172 351 284 |
199 500 000 |
|
|
|
|
|
|
||
Danmark |
452 135 320 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Deutschland |
8 273 934 718 |
|
|
|
74 812 500 |
|
|
|
||
España |
2 925 887 307 |
|
|
|
|
199 500 000 |
|
|
||
France |
9 000 763 163 |
|
|
|
|
|
|
99 750 000 |
||
Ireland |
260 155 399 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Italia |
4 539 667 937 |
|
|
|
|
|
209 475 000 |
|
||
Luxembourg |
44 796 164 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Nederland |
1 472 879 499 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Österreich |
761 883 269 |
|
|
|
149 625 000 |
|
|
|
||
Portugal |
435 196 895 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Slovensko |
398 057 758 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Suomi-Finland |
778 631 938 |
|
153 552 511 |
|
|
|
|
|
||
Sverige |
1 077 567 589 |
|
215 598 656 |
149 624 993 |
|
|
|
|
||
United Kingdom |
5 335 717 800 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Totale |
37 194 148 334 |
199 500 000 |
369 151 167 |
149 624 993 |
224 437 500 |
199 500 000 |
209 475 000 |
99 750 000 |
(in euro) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
België/Belgique |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
||
Česká republika |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
||
Danmark |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
||
Deutschland |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
||
España |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
||
France |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
||
Ireland |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
||
Italia |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
||
Luxembourg |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
||
Nederland |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
||
Österreich |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
||
Portugal |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
||
Slovensko |
59 287 258 |
57 274 995 |
54 915 823 |
51 153 834 |
53 136 512 |
56 208 234 |
66 081 102 |
||
Suomi-Finland |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
||
Sverige |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
||
United Kingdom |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
||
Totale |
5 523 220 006 |
5 521 207 743 |
5 518 848 571 |
5 515 086 582 |
5 517 069 260 |
5 520 140 982 |
5 530 013 850 |
ALLEGATO II
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013
(EUR) |
||||||||
Stato membro |
|
|||||||
Regioni ammesse a titolo del regime transitorio dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» |
Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006, paragrafo: |
|||||||
§ 15 |
§ 19 |
§ 20 |
§ 26 |
§ 27 |
||||
Ellada |
582 395 315 |
|
|
|
|
|
||
España |
3 649 807 023 |
|
99 749 993 |
434 492 233 |
299 250 000 |
|
||
Ireland |
418 744 086 |
|
|
|
|
|
||
Italia |
626 325 208 |
|
|
|
|
250 372 500 |
||
Kypros |
361 895 758 |
|
|
|
|
|
||
Magyarorszag |
1 720 653 088 |
139 732 594 |
|
|
|
|
||
Portugal |
347 157 850 |
|
|
58 848 251 |
|
|
||
Suomi-Finland |
324 544 537 |
|
|
164 835 524 |
|
|
||
United Kingdom |
880 529 981 |
|
|
|
|
|
||
Totale |
8 912 052 846 |
139 732 594 |
99 749 993 |
658 176 008 |
299 250 000 |
250 372 500 |
(EUR) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Ellada |
205 317 626 |
157 827 178 |
110 336 730 |
62 846 282 |
15 355 833 |
15 355 833 |
15 355 833 |
||
España |
1 206 899 743 |
986 622 023 |
766 344 304 |
546 066 584 |
325 788 865 |
325 788 865 |
325 788 865 |
||
Ireland |
143 368 343 |
110 877 547 |
78 386 752 |
45 895 958 |
13 405 162 |
13 405 162 |
13 405 162 |
||
Italia |
216 111 659 |
180 773 664 |
145 435 670 |
110 097 675 |
74 759 680 |
74 759 680 |
74 759 680 |
||
Kypros |
101 752 415 |
82 287 352 |
62 822 288 |
43 357 223 |
23 892 160 |
23 892 160 |
23 892 160 |
||
Magyarorszag |
646 048 749 |
498 162 329 |
350 275 909 |
202 389 488 |
54 503 069 |
54 503 069 |
54 503 069 |
||
Portugal |
102 050 610 |
87 367 364 |
72 684 118 |
58 000 871 |
43 317 626 |
28 634 379 |
13 951 133 |
||
Suomi-Finland |
99 696 384 |
89 768 069 |
79 839 753 |
69 911 437 |
59 983 122 |
50 054 806 |
40 126 490 |
||
United Kingdom |
285 202 703 |
223 208 873 |
161 215 043 |
99 221 213 |
37 227 383 |
37 227 383 |
37 227 383 |
||
Totale |
3 006 448 232 |
2 416 894 399 |
1 827 340 567 |
1 237 786 731 |
648 232 900 |
623 621 337 |
599 009 775 |
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013
[notificata con il numero C(2006) 3474]
(2006/594/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo. |
(2) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione (di seguito denominati «Fondi») contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento in questione. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, terzo capoverso del regolamento (CE) n. 1083/2006, la ripartizione delle risorse disponibili per impegni dei Fondi è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell’obiettivo «Convergenza». |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’81,54 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è destinato all’obiettivo «Convergenza», compresi il 4,99 % per il sostegno transitorio e specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, il 23,22 % per il finanziamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e l’1,29 % per il sostegno transitorio e di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento. |
(5) |
Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all’obiettivo «Convergenza». Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006. |
(6) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punti 1 e 2, viene fissato il metodo di ripartizione delle risorse disponibili per le regioni ammesse a beneficiare del sostegno dell’obiettivo «Convergenza» e, rispettivamente per gli Stati membri ammessi a beneficiare del contributo del Fondo di coesione. |
(7) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 6, lettere a) e c) figura il metodo per determinare le dotazioni finanziarie dei sostegni transitori di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 del regolamento. |
(8) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri. |
(9) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punti 12-31, vengono fissati gli importi concernenti alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013. |
(10) |
A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l’importo corrispondente all’assistenza tecnica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato I.
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato I.
Articolo 2
Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all’allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato II.
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato II.
Articolo 3
Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, figurano nella tabella 1 dell’allegato III.
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato III.
Articolo 4
Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del sostegno, su base specifica e transitoria, del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, figurano nella tabella 1 dell’allegato IV.
La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato IV.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
ALLEGATO I
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013
(in euro) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Convergenza» |
Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo: |
||||||||
§ 14 |
§ 20 |
§ 24 |
§ 26 |
§ 28 |
§ 30 |
||||
Česká republika |
15 111 066 754 |
|
|
|
|
|
|
||
Deutschland |
10 360 473 669 |
|
|
|
|
|
166 582 500 |
||
Eesti |
1 955 979 029 |
|
|
31 365 110 |
|
|
|
||
Ellada |
8 358 352 296 |
|
|
|
|
|
|
||
España |
17 283 774 067 |
|
|
|
1 396 500 000 |
|
|
||
France |
2 403 498 342 |
|
427 408 905 |
|
|
|
|
||
Italia |
17 993 716 405 |
|
|
|
|
825 930 000 |
|
||
Latvija |
2 586 694 732 |
|
|
53 886 609 |
|
|
|
||
Lietuva |
3 875 516 071 |
|
|
79 933 567 |
|
|
|
||
Magyarorszag |
12 622 187 455 |
|
|
|
|
|
|
||
Malta |
493 750 177 |
|
|
|
|
|
|
||
Polska |
38 507 171 321 |
880 349 050 |
|
|
|
|
|
||
Portugal |
15 143 387 819 |
|
58 206 001 |
|
|
|
|
||
Slovenija |
2 401 302 729 |
|
|
|
|
|
|
||
Slovensko |
6 214 921 468 |
|
|
|
|
|
|
||
United Kingdom |
2 429 762 895 |
|
|
|
|
|
|
||
Totale |
157 741 555 229 |
880 349 050 |
485 614 906 |
165 185 286 |
1 396 500 000 |
825 930 000 |
166 582 500 |
(in euro) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Česká republika |
1 993 246 617 |
2 050 979 461 |
2 106 089 584 |
2 162 632 571 |
2 216 183 128 |
2 266 449 252 |
2 315 486 141 |
||
Deutschland |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
||
Eesti |
229 977 253 |
245 929 572 |
262 982 602 |
281 212 290 |
300 982 256 |
322 136 118 |
344 124 048 |
||
Ellada |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
||
España |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
||
France |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
||
Italia |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
||
Latvija |
308 012 292 |
330 054 158 |
353 328 505 |
376 808 997 |
400 322 218 |
424 084 983 |
447 970 188 |
||
Lietuva |
528 903 377 |
525 252 930 |
525 724 448 |
549 071 072 |
581 530 171 |
606 085 051 |
638 882 589 |
||
Magyarorszag |
1 838 275 243 |
1 749 371 409 |
1 634 208 005 |
1 659 921 561 |
1 847 533 517 |
1 913 391 641 |
1 979 486 079 |
||
Malta |
81 152 175 |
73 854 132 |
68 610 286 |
61 225 559 |
61 225 559 |
68 610 286 |
79 072 180 |
||
Polska |
5 686 360 306 |
5 705 409 032 |
5 720 681 799 |
5 535 346 918 |
5 557 271 412 |
5 579 376 731 |
5 603 074 173 |
||
Portugal |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
||
Slovenija |
423 258 365 |
397 135 571 |
370 643 430 |
343 781 942 |
316 551 106 |
288 950 923 |
260 981 392 |
||
Slovensko |
939 878 406 |
896 645 972 |
845 960 417 |
765 136 058 |
807 732 837 |
873 727 195 |
1 085 840 583 |
||
United Kingdom |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
||
Totale |
23 007 291 591 |
22 952 859 794 |
22 866 456 633 |
22 713 364 525 |
23 067 559 761 |
23 321 039 737 |
23 733 144 930 |
ALLEGATO II
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013
(in euro) |
|||||||
Stato membro |
|
||||||
Regioni ammesse a titolo del regime transitorio dell’obiettivo «Convergenza» |
Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo: |
||||||
§ 26 |
§ 27 |
§ 28 |
§ 30 |
||||
België/Belgique |
577 162 814 |
|
|
|
|
||
Deutschland |
3 703 187 217 |
|
|
|
57 855 000 |
||
Ellada |
5 764 732 161 |
|
|
|
|
||
España |
1 281 194 398 |
99 750 000 |
49 874 998 |
|
|
||
Italia |
276 189 653 |
|
|
110 722 500 |
|
||
Österreich |
158 159 247 |
|
|
|
|
||
Portugal |
253 475 814 |
|
|
|
|
||
United Kingdom |
157 668 280 |
|
|
|
|
||
Totale |
12 171 769 584 |
99 750 000 |
49 874 998 |
110 722 500 |
57 855 000 |
(in euro) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
België/Belgique |
140 860 108 |
121 390 683 |
101 921 256 |
82 451 831 |
62 982 404 |
43 512 979 |
24 043 553 |
||
Deutschland |
653 249 463 |
614 596 891 |
575 944 319 |
537 291 745 |
498 639 173 |
459 986 599 |
421 334 027 |
||
Ellada |
1 013 524 846 |
950 194 286 |
886 863 726 |
823 533 166 |
760 202 605 |
696 872 046 |
633 541 486 |
||
España |
344 327 561 |
297 685 964 |
251 044 367 |
204 402 770 |
157 761 175 |
111 119 578 |
64 477 981 |
||
Italia |
85 272 320 |
75 272 602 |
65 272 883 |
55 273 165 |
45 273 446 |
35 273 728 |
25 274 009 |
||
Österreich |
27 808 219 |
26 070 205 |
24 332 192 |
22 594 178 |
20 856 165 |
19 118 151 |
17 380 137 |
||
Portugal |
64 441 805 |
55 031 480 |
45 621 155 |
36 210 831 |
26 800 506 |
17 390 181 |
7 979 856 |
||
United Kingdom |
40 228 788 |
34 327 205 |
28 425 623 |
22 524 040 |
16 622 457 |
10 720 875 |
4 819 292 |
||
Totale |
2 369 713 110 |
2 174 569 316 |
1 979 425 521 |
1 784 281 726 |
1 589 137 931 |
1 393 994 137 |
1 198 850 341 |
ALLEGATO III
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013
(EUR) |
||||
Stato membro |
|
|||
|
Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 24 |
|||
Česká republika |
7 809 984 551 |
|
||
Eesti |
1 000 465 639 |
16 157 785 |
||
Ellada |
3 280 399 675 |
|
||
Kypros |
193 005 267 |
|
||
Latvija |
1 331 962 318 |
27 759 767 |
||
Lietuva |
1 987 693 262 |
41 177 899 |
||
Magyarorszag |
7 570 173 505 |
|
||
Malta |
251 648 410 |
|
||
Polska |
19 512 850 811 |
|
||
Portugal |
2 715 031 963 |
|
||
Slovenija |
1 235 595 457 |
|
||
Slovensko |
3 424 078 134 |
|
||
Totale |
50 312 888 992 |
85 095 451 |
(EUR) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Česká republika |
1 032 973 476 |
1 061 839 898 |
1 089 394 960 |
1 117 666 453 |
1 144 441 732 |
1 169 574 794 |
1 194 093 238 |
||
Eesti |
118 267 391 |
126 243 551 |
134 770 066 |
143 884 910 |
153 769 893 |
164 346 824 |
175 340 789 |
||
Ellada |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
||
Kypros |
52 598 692 |
42 866 160 |
33 133 627 |
23 401 096 |
13 668 564 |
13 668 564 |
13 668 564 |
||
Latvija |
159 639 206 |
170 660 138 |
182 297 312 |
194 037 557 |
205 794 168 |
217 675 551 |
229 618 153 |
||
Lietuva |
180 857 472 |
230 966 558 |
277 869 373 |
303 013 907 |
320 491 883 |
348 611 677 |
367 060 291 |
||
Magyarorszag |
328 094 604 |
687 358 082 |
1 080 433 910 |
1 308 130 864 |
1 343 212 938 |
1 388 664 318 |
1 434 278 789 |
||
Malta |
24 809 997 |
32 469 219 |
37 971 049 |
45 716 955 |
45 716 955 |
37 971 049 |
26 993 186 |
||
Polska |
1 883 652 471 |
2 208 285 009 |
2 532 817 229 |
2 755 750 999 |
3 075 155 487 |
3 377 773 568 |
3 679 416 048 |
||
Portugal |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
||
Slovenija |
86 225 407 |
115 705 905 |
145 555 750 |
175 774 942 |
206 363 481 |
237 321 369 |
268 648 603 |
||
Slovensko |
197 125 902 |
317 519 267 |
452 740 053 |
630 951 164 |
664 262 430 |
668 505 352 |
492 973 966 |
||
Totale |
4 920 734 852 |
5 850 404 021 |
6 823 473 563 |
7 554 819 081 |
8 029 367 765 |
8 480 603 300 |
8 738 581 861 |
ALLEGATO IV
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del Fondo di coesione su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013
(EUR) |
|||
Stato membro |
|
||
España |
3 241 875 000 |
||
Totale |
3 241 875 000 |
(EUR) |
|||||||||
Stato membro |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
España |
1 197 000 000 |
847 875 000 |
498 750 000 |
249 375 000 |
199 500 000 |
149 625 000 |
99 750 000 |
||
Totale |
1 197 000 000 |
847 875 000 |
498 750 000 |
249 375 000 |
199 500 000 |
149 625 000 |
99 750 000 |
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013
[notificata con il numero C(2006) 3475]
(2006/595/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo. |
(2) |
In conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (di seguito «NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002 è inferiore al 75 % della media del PIL dell’UE 25 nello stesso periodo di riferimento. |
(3) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 precisa che le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell’obiettivo «Convergenza» a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE 25, misurato e calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». |
(4) |
L’elenco delle regioni ammissibili va definito di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» sono elencate nell’allegato I.
Articolo 2
Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» a titolo transitorio e specifico a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencate nell’allegato II.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco delle regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
CZ02 |
Střední Čechy |
CZ03 |
Jihozápad |
CZ04 |
Severozápad |
CZ05 |
Severovýchod |
CZ06 |
Jihovýchod |
CZ07 |
Střední Morava |
CZ08 |
Moravskoslezsko |
DE41 |
Brandenburg — Nordost |
DE80 |
Mecklenburg-Vorpommern |
DED1 |
Chemnitz |
DED2 |
Dresden |
DEE1 |
Dessau |
DEE3 |
Magdeburg |
DEG0 |
Thüringen |
EE00 |
Eesti |
GR11 |
Anatoliki Makedonia, Thraki |
GR14 |
Thessalia |
GR21 |
Ipeiros |
GR22 |
Ionia Nisia |
GR23 |
Dytiki Ellada |
GR25 |
Peloponnisos |
GR41 |
Voreio Aigaio |
GR43 |
Kriti |
ES11 |
Galicia |
ES42 |
Castilla-La Mancha |
ES43 |
Extremadura |
ES61 |
Andalucía |
FR91 |
Guadeloupe |
FR92 |
Martinique |
FR93 |
Guyane |
FR94 |
Réunion |
ITF3 |
Campania |
ITF4 |
Puglia |
ITF6 |
Calabria |
ITG1 |
Sicilia |
LV00 |
Latvija |
LT00 |
Lietuva |
HU21 |
Közép-Dunántúl |
HU22 |
Nyugat-Dunántúl |
HU23 |
Dél-Dunántúl |
HU31 |
Észak-Magyarország |
HU32 |
Észak-Alföld |
HU33 |
Dél-Alföld |
MT00 |
Malta |
PL11 |
Łódzkie |
PL12 |
Mazowieckie |
PL21 |
Małopolskie |
PL22 |
Śląskie |
PL31 |
Lubelskie |
PL32 |
Podkarpackie |
PL33 |
Świętokrzyskie |
PL34 |
Podlaskie |
PL41 |
Wielkopolskie |
PL42 |
Zachodniopomorskie |
PL43 |
Lubuskie |
PL51 |
Dolnośląskie |
PL52 |
Opolskie |
PL61 |
Kujawsko-Pomorskie |
PL62 |
Warmińsko-Mazurskie |
PL63 |
Pomorskie |
PT11 |
Norte |
PT16 |
Centro (PT) |
PT18 |
Alentejo |
PT20 |
Região Autónoma dos Açores |
SI00 |
Slovenija |
SK02 |
Západné Slovensko |
SK03 |
Stredné Slovensko |
SK04 |
Východné Slovensko |
UKK3 |
Cornwall and Isles of Scilly |
UKL1 |
West Wales and The Valleys |
ALLEGATO II
Elenco delle regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
BE32 |
Prov. Hainaut |
DE42 |
Brandenburg — Südwest |
DE93 |
Lüneburg |
DED3 |
Leipzig |
DEE2 |
Halle |
GR12 |
Kentriki Makedonia |
GR13 |
Dytiki Makedonia |
GR30 |
Attiki |
ES12 |
Principado de Asturias |
ES62 |
Región de Murcia |
ES63 |
Ciudad Autónoma de Ceuta |
ES64 |
Ciudad Autónoma de Melilla |
ITF5 |
Basilicata |
AT11 |
Burgenland |
PT15 |
Algarve |
UKM4 |
Highlands and Islands |
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013
[notificata con il numero C(2006) 3479]
(2006/596/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile. |
(2) |
In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE 25. |
(3) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE 25, misurato e calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione. |
(4) |
L’elenco degli Stati membri ammissibili va definito di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007 sono elencati nell’allegato I.
Articolo 2
Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencati nell’allegato II.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
ALLEGATO I
Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione dal 1o gennaio 2007
|
Repubblica ceca |
|
Estonia |
|
Grecia |
|
Cipro |
|
Lettonia |
|
Lituania |
|
Ungheria |
|
Malta |
|
Polonia |
|
Portogallo |
|
Slovenia |
|
Slovacchia |
ALLEGATO II
Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
Spagna
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013
[notificata con il numero C(2006) 3480]
(2006/597/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni. |
(2) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), il cui livello di prodotto interno lordo (PIL) nominale pro capite, misurato e calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, supera il 75 % del PIL medio dell'UE 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». |
(3) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 Cipro beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma dello stesso articolo. |
(4) |
L’elenco delle regioni ammissibili va definito di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» a titolo transitorio e specifico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco delle regioni NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
GR24 |
Sterea Ellada |
GR42 |
Notio Aigaio |
ES41 |
Castilla y León |
ES52 |
Comunidad Valenciana |
ES70 |
Canarias |
IE01 |
Border, Midland and Western |
ITG2 |
Sardegna |
CY00 |
Kypros/Kıbrıs |
HU10 |
Közép-Magyarország |
PT30 |
Região Autónoma da Madeira |
FI13 |
Itä-Suomi |
UKD5 |
Merseyside |
UKE3 |
South Yorkshire |