ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 239

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
1 settembre 2006


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

1

Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

2

Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici (Protocollo n. 1 dell'ASA)

74

Protocollo n. 2 sugli scambi tra L'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati (Protocollo n. 2 dell'ASA)

76

Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (Protocollo n. 3 dell'ASA)

106

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Protocollo n. 4 dell'ASA)

160

Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (Protocollo n. 6 dell'ASA)

238

Atto finale

242

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006)

248

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2006

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(2006/580/EG)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, è necessario approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra.

(2)

Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3)

È opportuno firmare e approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all'atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di albania, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA,

di seguito denominata «l'Albania»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

(2)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già avviati con l'Unione europea.

(3)

Occorre sviluppare i legami commerciali consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica») firmato l'11 maggio 1992, che è entrato in vigore il 4 dicembre 1992.

(4)

A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.

(5)

Alcune disposizioni in materia di transito del protocollo n. 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, relative al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e dovrebbero pertanto essere inserite nel presente accordo interinale.

(6)

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, la commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione onde applicare l'accordo interinale,

LA COMUNITÀ EUROPEA

Ursula PLASSNIK,

Ministro federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria,

presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea

Olli REHN,

Membro della Commissione europea responsabile dell'allargamento

L'ALBANIA

Sali BERISHA,

Primo Ministro

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (articolo 2 dell'ASA)

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (articolo 7 dell'ASA)

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 3 (articolo 16 dell'ASA)

1.   Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4.   I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5.   Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6.   La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 4 (articolo 17 dell'ASA)

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2.   Gli scambi tra le parti di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 5 (articolo 18 dell'ASA)

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 6 (articolo 19 dell'ASA)

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

3.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7 (articolo 20 dell'ASA)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione.

Articolo 8 (articolo 21 dell'ASA)

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 9 (articolo 22 dell'ASA)

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 6 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 10 (articolo 23 dell'ASA)

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 11 (articolo 24 dell'ASA)

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 051191, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 12 (articolo 25 dell'ASA)

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 13 (articolo 26 dell'ASA)

1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

2.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

Articolo 14 (articolo 27 dell'ASA)

Prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (a);

b)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

4.   Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

5.   L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

Articolo 15 (articolo 28 dell'ASA)

Pesci e prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali od oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

Articolo 16 (articolo 29 dell'ASA)

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 17 (articolo 30 dell'ASA)

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 18 (articolo 31 dell'ASA)

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 25 e 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 19 (articolo 32 dell'ASA)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 20 (articolo 33 dell'ASA)

Clausola di standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 13, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

Articolo 21 (articolo 34 dell'ASA)

Divieto di discriminazione fiscale

1.   Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 22 (articolo 35 dell'ASA)

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 23 (articolo 36 dell'ASA)

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2.   Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

Articolo 24 (articolo 37 dell'ASA)

Dumping e sovvenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 25.

2.   Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 25 (articolo 38 dell'ASA)

Clausola di salvaguardia generale

1.   Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

5.   Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a)

Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

b)

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

Articolo 26 (articolo 39 dell'ASA)

Clausola di penuria

1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 27 (articolo 40 dell'ASA)

Monopoli di Stato

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 28 (articolo 41 dell'ASA)

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 29 (articolo 42 dell'ASA)

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 30 (articolo 43 dell'ASA)

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2.   Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» si intende, fra l'altro:

a)

la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

c)

il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.   L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.

b)

Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c)

Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 31 (articolo 44 dell'ASA)

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 32 (articolo 45 dell'ASA)

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SCAMBI E LE QUESTIONI COMMERCIALI

Articolo 33 (articolo 59, paragrafo 1, dell'ASA)

Traffico di transito

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

traffico comunitario di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)

traffico albanese di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania.

2.   Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico albanese di transito attraverso la Comunità.

3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 del protocollo n. 5 sui trasporti terrestri all'accordo di stabilizzazione e di associazione e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con l'Albania, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 43 del presente accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4.   Le parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

5.   Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

6.   Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

7.   La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione in conformità dell'articolo 43 del presente accordo. La commissione mista coordina, in particolare, le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

Articolo 34 (articolo 60 dell'ASA)

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

Articolo 35 (articolo 67 dell'ASA)

1.   Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 36 (articolo 69 dell'ASA)

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

Articolo 37 (articolo 71 dell'ASA)

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;

iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6.   L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

il paragrafo 1, punto iii), non si applica,

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 38 (articolo 72 dell'ASA)

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

Articolo 39 (articolo 73 dell'ASA)

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell'allegato IV, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3.   L'Albania si impegna a aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 40 (articolo 74 dell'ASA)

Appalti pubblici

1.   Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.   Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

Articolo 41 (articolo 97 dell'ASA)

Dogane

1.   Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nell'accordo di stabilizzazione e di associazione e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'acquis.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

3.   Il protocollo n. 5 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 42

La commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992, esercita i poteri e svolge le funzioni conferiti dal presente accordo al consiglio di stabilizzazione e di associazione o al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Fatto salvo l'articolo 43, la commissione mista opera secondo le stesse modalità seguite finora nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 43 (articoli 117 e 118 dell'ASA)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, la commissione mista ha il potere di prendere decisioni nel campo d'applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

La commissione mista può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Essa elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

La commissione mista adotta il proprio regolamento interno. Essa si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti. Nei limiti del possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista viene stabilito in anticipo.

Articolo 44 (articolo 119 dell'ASA)

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 45 (articolo 123 dell'ASA)

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 46 (articolo 124 dell'ASA)

L'accordo non impedisce ad una parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 47 (articolo 125 dell'ASA)

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali albanesi.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 48 (articolo 15 dell'ASA)

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

1.   L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2.   L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 49 (articolo 126 dell'ASA)

1.   Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

3.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 50 (articolo 127 dell'ASA)

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 18, 24, 25, 26 e 30.

Articolo 51 (articolo 129 dell'ASA)

Gli allegati da I a IV e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono parte integrante del presente accordo.

I riferimenti contenuti negli allegati e nei protocolli riguardano gli articoli dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e rimandano agli articoli corrispondenti del presente accordo come indicato nei titoli degli articoli di quest'ultimo.

Articolo 52

Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo scade dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 53 (articolo 132 dell'ASA)

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, al territorio dell'Albania.

Articolo 54 (articolo 133 dell'ASA)

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 55 (articolo 134 dell'ASA)

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 56 (articolo 135 dell'ASA)

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

All'entrata in vigore del presente accordo vengono sospesi gli articoli da 3 a 14 dell' accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissakahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

Image

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (a) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

Allegato II (b) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Allegato II (c) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Allegato III —

Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi

Allegato IV —

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ALLEGATO I (Allegato I dell'asa)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 19)

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i rimanenti dazi all'importazione saranno aboliti.

SA 8+

Designazione delle merci

2501 00 91

– – – –

Sale per l'alimentazione umana

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2710 11 25

– – – – –

Altre benzine speciali

2710 11 41

– – – – – – – –

Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

2710 11 70

– – – – –

Carboturbi tipo benzina

 

– – – – –

Petrolio lampante

2710 19 21

– – – – – –

Carboturbi

2710 19 25

– – – – – –

Altro

2710 19 29

– – – – –

Altri oli medi

 

– – – –

Oli da gas

2710 19 31

– – – – –

Oli da gas destinati a subire un trattamento definito

2710 19 35

– – – – –

Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

 

– – – – –

Destinati ad altri usi:

2710 19 41

– – – – – –

Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

2710 19 45

– – – – – –

Aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

2710 19 49

– – – – – –

Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

2710 19 69

– – – – – –

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

2713 12 00

Coke di petrolio calcinato

2713 20 00

Bitume di petrolio

2713 90

Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

2713 90 10

– –

Destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803

2713 90 90

– –

Altri

3103 10 10

– –

Con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

3103 10 90

– –

Altri

3304 91 00

– –

Ciprie, comprese le polveri compatte

3304 99 00

– –

Altre

3305 10 00

Shampoo

3305 30 00

Lacche per capelli

3305 90 10

– –

Lozioni per capelli

3305 90 90

– –

Altre

3306 10 00

Dentifrici

3307 10 00

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 20 00

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3401 11 00

– –

Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3401 19 00

– –

Altri

3401 20 10

– –

Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri

3401 20 90

– –

Altri

3402 20 20

– –

Preparazioni tensioattive

3402 20 90

– –

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90 10

– –

Preparazioni tensioattive

3405 20 00

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 30 00

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90 90

– –

Altri

3923 10 00

Scatole, casse, casellari e oggetti simili

 

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

– –

Di polimeri di etilene

3923 29

– –

Di altre materie plastiche:

3923 29 10

– – –

Di policloruro di vinile

3923 29 90

– – –

Altri

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924 90

Altri:

 

– –

Di cellulosa rigenerata:

3924 90 11

– – –

Spugne

3924 90 19

– – –

Altri

3924 90 90

– –

Altri

3925 10 00

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

Pneumatici rigenerati

4012 11 00

– –

Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4012 12 00

– –

Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 13 90

– – –

Altri

4012 20 90

– –

Altri

4012 90 20

– –

Gomme piene o semipiene

6401 10

Calzature con puntale protettivo di metallo:

6401 10 10

– –

Con tomaie di gomma

6401 10 90

– –

Con tomaie di materia plastica

 

Altre calzature:

6401 91

– –

Che ricoprono il ginocchio:

6401 91 10

– – –

Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma

6401 91 90

– – –

Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 92

– –

Che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

6401 92 10

– – –

Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma

6401 92 90

– – –

Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 99

– –

Altre:

6401 99 10

– – –

Altre calzature con tomaie di gomma

6401 99 90

– – –

Altre calzature con tomaie di materia plastica

6402 99 50

– – – –

Pantofole ed altre calzature da camera

6404 19 90

– – –

Altre

6404 20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6404 20 10

– –

Pantofole ed altre calzature da camera

6404 20 90

– –

Altre

6405

Altre calzature:

6405 10

Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:

6405 10 10

– –

Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero

6405 10 90

– –

Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie

6405 20

Con tomaie di materie tessili:

6405 20 10

– –

Con suole esterne di legno o di sughero

 

– –

Con suole esterne di altre materie:

6405 20 91

– – –

Pantofole ed altre calzature da camera

6405 20 99

– – –

Altre

6405 90

Altre

6405 90 10

– –

Con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

6405 90 90

– –

Con suole esterne di altre materie

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

6406 10

Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:

 

– –

Di cuoio naturale:

6406 10 11

– – –

Tomaie

6406 10 19

– – –

Parti di tomaie

6406 10 90

– –

Di altre materie

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

6904 10 00

Mattoni da costruzione di ceramica

6904 90 00

Altri

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

6905 10 00

Tegole

6905 90 00

Altre

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

7213 10 00

Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)

7213 91 10

– – –

Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

7213 91 20

– – –

Del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

 

– – –

Altre

7213 91 41

– – – –

Contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

7213 91 49

– – – –

Contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

7213 91 70

– – – –

Contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

7212 91 90

– – – –

Contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

7213 99

– –

Altre:

7213 99 10

– – –

Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 10 00

Fucinate

7214 20 00

Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 91 10

– – –

Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 91 90

– – –

Contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA)

7214 99

– –

Altre:

 

– – –

Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – –

Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – – –

Altre, di sezione circolare con diametro:

7214 99 31

– – – – –

Uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – –

Inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – –

Altre

 

– – –

Contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:

 

– – – –

Di sezione circolare con diametro:

7214 99 61

– – – – –

Uguale o superiore a 80 mm

7214 99 69

– – – – –

Inferiore a 80 mm

7214 99 80

– – – –

Altre

7214 99 90

– – –

Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7306 60 31

– – – –

Inferiore o uguale a 2 mm

7306 60 39

– – – –

Superiore a 2 mm

7306 60 90

– – –

Di altre sezioni

7306 90 00

Altre

7326 90 97 00

– – –

Altri

7408 11 00

– –

Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7408 19

– –

Altri:

7408 19 10

– – –

Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

7408 19 90

– – –

Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

7413 00 91

– –

Di rame raffinato

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

Fili per avvolgimenti:

8544 11

– –

Di rame:

8544 11 10

– – –

Smaltati o laccati

8544 11 90

– – –

Altri

8544 19

– –

Altri:

8544 19 10

– – –

Smaltati o laccati

8544 19 90

– – –

Altri

8544 20 00

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8544 59 10

– – –

Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

 

– – –

Altri

8544 59 20

– – – –

Per una tensione di 1 000 V

8544 59 80

– – – –

Per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

8544 60

Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

8544 60 10

– –

Con conduttori di rame

8544 60 90

– –

Con altri conduttori

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

 

– –

Di altezza inferiore o uguale a 80 cm:

9403 30 11

– – –

Scrivanie

9403 30 19

– – –

Altri

 

– –

Di altezza superiore a 80 cm:

9403 30 91

– – –

Armadi, classificatori e schedari

9403 30 99

– – –

Altri

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

9403 40 10

– –

Elementi di cucine componibili

9403 40 90

– –

Altri

9403 60 30

– –

Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

ALLEGATO II (a) [ALLEGATO II (a) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0101 10 10

CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0101 10 90

ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0102 10 10

GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 30

VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 90

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)

0102 90 29

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 10 00

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0103 91 10

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 91 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG

0103 92 11

SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 19

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG

0104 10 10

ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 10 30

AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL'ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 10 80

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 20 10

ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 20 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0105 11 11

PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 11 19

PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)

0105 11 91

POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)

0105 11 99

GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)

0105 12 00

TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 20

OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 90

ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 92 00

GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0106 11 00

PRIMATI VIVI

0106 19 10

CONIGLI DOMESTICI VIVI

0106 19 90

MAMMIFERI VIVI [ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI]

0106 20 00

RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.)

0106 31 00

UCCELLI RAPACI, VIVI

0106 32 00

PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA

0106 39 10

PICCIONI VIVI

0106 39 90

UCCELLI VIVI (ECCETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)

0106 90 00

ANIMALI VIVI (ECCETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)

0205 00 11

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 19

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 20

CARNI FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 80

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 90

CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0206 10 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 29 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCETTO LINGUE E FEGATI)

0206 30 00

PEZZI FRESCHI O REFRIGERATI

0206 41 00

FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI

0206 80 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 90 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0404 10 02

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 04

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 06

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 12

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 14

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 16

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0407 00 11

UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA

0407 00 19

UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)

0410 00 00

UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE

0504 00 00

BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI

0601 10 10

BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 20

BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 30

BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 40

BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 90

BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0601 20 10

PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)

0601 20 30

BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI

0601 20 90

BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0602 10 90

TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCETTO VITI)

0602 20 90

ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCETTO BARBATELLE DI VITI)

0602 30 00

RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI

0602 40 10

ROSAI, ANCHE INNESTATI

0602 40 90

ROSAI INNESTATI

0602 90 10

BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)

0602 90 20

BARBATELLE DI ANANASSI

0602 90 30

PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE

0602 90 41

ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO

0602 90 45

TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA (ECCETTO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 49

ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCETTO TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 51

PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA

0602 90 59

PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA, COMPRESE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE

0602 90 70

TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 91

PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 99

PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)

0701 10 00

PATATE DA SEMINA

0703 20 00

AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI

0705 21 00

CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE

0706 90 30

BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA

0709 51 00

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 10

FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 30

FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 90

FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI)

0711 51 00

FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 90 10

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPERONI)

0711 90 50

CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0711 90 80

ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)

0712 31 00

FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 32 00

ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 33 00

TREMELLE (TREMELLA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 39 00

FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI [ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)]

0713 10 10

PISELLI (PISUM SATIVUM), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 33 10

FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 40 00

LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 50 00

FAVE (VICIA FABA VAR. MAJOR) E FAVETTE (VICIA FABA VAR. EQUINA E VICIA FABA VAR. MINOR), SECCHE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 90 00

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI

0713 90 10

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0713 90 90

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0714.10.10

PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA

0714 10 91

MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 10 99

MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)

0714 20 10

PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

0714 20 90

PATATE DOLCI, SECCHE

0714 90 11

RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 90 19

RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)

0714 90 90

RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)

0801 22 00

NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 11 10

MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE

0802 11 90

MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 12 10

MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE

0802 12 90

MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 90 20

NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0802 90 50

PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 60

NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE

0803 00 90

BANANE ESSICCATE, COMPRESE QUELLE DA CUOCERE

0804 40 00

AVOCADI, FRESCHI O SECCHI

0805 40 00

POMPELMI E POMELI, FRESCHI O SECCHI

0805 90 00

AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO ARANCE, LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)

0806 20 11

UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 12

UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 18

UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 91

UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 92

UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 98

UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0810 30 30

RIBES ROSSO, FRESCO

0810 40 10

MIRTILLI ROSSI FRESCHI

0810 60 00

DURIAN, FRESCHI

0811 20 11

LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 20 19

LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 20 39

RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 11

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 31

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0812 90 10

ALBICOCCHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 30

PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 40

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 50

RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 60

LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 70

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0813 50 19

MISCUGLI DI ALBICOCCHE, MELE, PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESE LE PRUGNE (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)

0813 50 31

MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA

0813 50 39

MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

0813 50 91

MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO PRUGNE O FICHI)

0814 00 00

SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHE

0901 90 10

BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ

0908 10 00

NOCI MOSCATE

0908 20 00

MACIS

0908 30 00

AMOMI E CARDAMOMI

1001 90 10

SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA

1006 10 10

RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA

1006 10 21

RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 23

RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 25

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 27

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 92

RISONE A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 94

RISONE A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 96

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 98

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 20 11

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 13

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 15

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 17

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 92

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 94

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 96

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 98

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 21

RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 23

RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 25

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 27

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 42

RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 44

RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 46

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 48

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 61

RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 63

RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 65

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 67

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 92

RISO LAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 94

RISO LAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 96

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 98

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 40 00

ROTTURE DI RISO

1007 00 10

SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

1007 00 90

SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)

1008 10 00

GRANO SARACENO

1008 20 00

MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA)

1008 30 00

SCAGLIOLA

1008 90 10

TRITICALE

1008 90 90

CEREALI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA]

1102 90 30

FARINA DI AVENA

1103 19 10

SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA

1103 19 30

SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO

1103 19 40

SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA

1103 19 50

SEMOLE E SEMOLINI DI RISO

1103 20 10

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA

1103 20 20

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO

1103 20 30

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA

1103 20 40

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO

1103 20 50

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO

1103 20 60

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)

1103 20 90

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI [ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)]

1104 12 10

CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA

1104 19 30

CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA

1104 19 61

CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO

1104 19 69

CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO

1104 19 91

CEREALI IN FIOCCHI DI RISO

1104 22 20

CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI)

1104 22 30

CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 22 50

CEREALI DI AVENA, PERLATI

1104 22 90

CEREALI DI AVENA, SPEZZATI

1104 22 98

CEREALI DI AVENA [ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]

1104 23 30

CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI

1104 23 90

CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI

1104 29 01

CEREALI DI ORZO MONDATI (DECORTICATI O PILATI)

1104 29 03

CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»)

1104 29 05

CEREALI DI ORZO, PERLATI

1104 29 07

CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 09

CEREALI DI ORZO [DIVERSI DA QUELLI MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]

1104 29 11

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 15

CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 19

CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]

1104 29 31

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI

1104 29 35

CEREALI DI SEGALA, PERLATI

1104 29 51

CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 55

CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 59

CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]

1104 29 81

CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 85

CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 30 10

GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI

1105 10 00

FARINE E SEMOLINI DI PATATE

1105 20 00

FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE

1106 10 00

FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713

1106 20 10

FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA

1106 20 90

FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI)

1106 30 10

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE

1106 30 90

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE)

1107 10 11

MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

1107 10 19

MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)

1107 10 91

MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)

1107 10 99

MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)

1107 20 00

MALTO TORREFATTO

1108 19 10

AMIDO DI RISO

1108 20 00

INULINA

1109 00 00

GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO

1201 00 10

FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA

1201 00 90

FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 10 10

ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA

1203 00 00

COPRA

1204 00 10

SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1204 00 90

SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 10 10

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA

1205 10 90

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 90 00

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 10

SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA

1206 00 91

SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 99

SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)

1207 10 10

NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA

1207 10 90

NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1207 20 10

SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 20 90

SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 30 10

SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 30 90

SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 40 10

SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 40 90

SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 50 10

SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 50 90

SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 60 10

SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 60 90

SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 91 10

SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 91 90

SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 20

SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1207 99 91

SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 98

SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1208 10 00

FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA

1208 90 00

FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCETTO SOIA E SENAPA)

1209 10 00

SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 21 00

SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 10

SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 80

SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA [ECCETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.)]

1209 23 11

SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 15

SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 80

SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA [ECCETTO SEMI DI PALEO (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (FESTUCA RUBRA L.)]

1209 24 00

SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 10

SEMI DI LOGLIO D'ITALIA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 90

SEMI DI LOGLIO INGLESE (LOLIUM PERENNE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 26 00

SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 10

VECCE SPANNOCCHINA (POA TRIVIALIS L.) E FIENAROLA DA PALUDE (POA PALUSTRIS L.); GRAMIGNA PERENNE (DACTYLIS GLOMERATA L.); AGROSTIDE (AGROSTIDES), DESTINATE ALLA SEMINA

1209 29 50

SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 60

SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)

1209 29 80

SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA [ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (POA PRATENSIS L.), SEMI DI LOGLIO (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)]

1209 30 00

SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 10

SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 30

SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA)

1209 91 90

SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA)

1209 99 10

SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 91

SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 99

SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)

1210 10 00

CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)

1210 20 10

CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA

1210 20 90

CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)

1211 90 97

PIANTE E PARTI DI PIANTE

1212 10 10

CARRUBE, FRESCHE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 10 91

SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)

1212 10 99

SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI

1212 30 00

NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE

1212 91 20

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE

1212 91 80

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

1212 99 20

CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 99 80

NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE

1213 00 00

PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS

1214 10 00

FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA

1214 90 10

BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO

1214 90 90

FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA

1214 90 91

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)

1214 90 99

FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)

1301 10 00

GOMMA LACCA NATURALE

1301 20 00

GOMMA ARABICA NATURALE

1301 90 10

PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)

1301 90 90

GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI [ECCETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)], NATURALI

1302 11 00

OPPIO

1302 19 05

OLEORESINA DI VANIGLIA

1302 19 98

SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)

1302 32 90

MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI

1302 39 00

MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)

1501 00 11

STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

1501 00 90

GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI

1502 00 10

GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

1502 00 90

GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1503 00 11

STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 19

STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 30

OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO)

1503 00 90

OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L'OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)

1504 10 10

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 10 91

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)

1504 10 99

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPPOGLOSSI)

1504 20 10

FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 20 90

GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 30 10

FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 30 90

GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1507 10 10

OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 10 90

OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1507 90 10

OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 90 90

OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)

1508 10 10

OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1508 90 10

OLIO DI ARARCHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 10

OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 90

OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1511 90 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1511 90 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG

1511 90 91

OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1511 90 99

OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 11 10

OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 11 91

OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 11 99

OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 19 10

OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1512 19 90

OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO

1512 19 91

OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 19 99

OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 21 10

OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 21 90

OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 29 10

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1512 29 90

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 11 10

OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 11 91

OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 11 99

OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 19 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 19 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 19 30

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 19 91

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 19 99

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 21 10

OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 21 11

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 19

OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 21 30

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 90

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1513 29 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 29 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 29 30

OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1513 29 50

OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1513 29 90

OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 29 91

OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 29 99

OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1514 11 10

OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 11 90

OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 19 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 19 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1514 91 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 91 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 99 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 99 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 11 00

OLIO GREGGIO DI LINO

1515 19 10

OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 19 90

OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 21 10

OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 21 90

OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 29 10

OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 29 90

OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 30 10

OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE

1515 30 90

OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)

1515 40 00

OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1515 50 11

OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 50 19

OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 50 91

OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO)

1515 50 99

OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 21

OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 90 29

OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 90 31

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 90 39

OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 40

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 51

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)

1515 90 59

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)

1515 90 60

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 91

GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 90 99

GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1516 10 10

GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1516 10 90

GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1516 20 91

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI)

1516 20 95

OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D'ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUCOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

1516 20 96

OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)

1516 20 98

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)

1517 10 90

MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA)

1517 90 91

OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)

1517 90 99

MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI OD OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI OD OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)

1518 00 31

OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1518 00 39

OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1522 00 31

PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA

1602 49 11

LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCETTO I COLLARI)

1602 49 15

MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)

1602 49 50

CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 50 10

CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 10

PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1603 00 10

ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1603 00 80

ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE

1701 11 10

ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 11 90

ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 10

ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 90

ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1702 20 10

ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI

1702 30 10

ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO

1702 30 51

GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCETTO L'ISOGLUCOSIO)

1702 30 59

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO

1702 30 91

GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 30 99

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO [ECCETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)]

1702 40 10

ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO

1702 40 90

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 60 10

ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 60 80

SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 60 95

FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 90 30

ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO

1702 90 50

MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)

1702 90 80

SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 90 99

ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L'AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D'ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)

1703 10 00

MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1703 90 00

MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1802 00 00

GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO

1902 20 30

PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA

2001 90 85

CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

2001 90 99

ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA

2003 10 20

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI

2003 10 30

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)

2003 20 00

TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

2003 90 00

FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS)

2006 00 10

ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO

2008 19 51

NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 19 91

NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 11

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 31

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 39

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %)

2008 20 59

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 79

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 90

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 20 91

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 40 90

PERE, PREPARATE O CONSERVATE

2008 70 98

PESCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

2008 80 90

FRAGOLE, PREPARATE

2008 92 16

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 32

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 34

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 36

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 51

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 72

MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 76

MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 78

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)

2008 92 92

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 93

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 94

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 96

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 97

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 99 11

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 99 26

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO

2008 99 32

FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 33

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %

2008 99 34

FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 37

FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 38

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 99 40

FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 41

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 46

FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 47

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 51

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 99 61

FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 62

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 99 67

FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI

2009 29 91

SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 31 11

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 11

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 31

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 39

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 51

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 55

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 59

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)

2009 39 91

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 95

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 41 10

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 41 91

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 11

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 30

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 91

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 93

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2106 90 30

SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 51

SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 55

SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 59

SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)

2206 00 10

VINELLO

2206 00 31

SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI

2206 00 51

SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L

2301 10 00

FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOLI

2302 10 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 10 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 20 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 20 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 30 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 %

2302 30 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 50 00

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI

2303 10 11

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 19

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 90

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO)

2303 20 11

POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE UGUALE O SUPERIORE A 87 %

2303 20 18

POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE INFERIORE A 87 %

2303 20 90

CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE)

2303 30 00

AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI

2304 00 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SOIA

2306 10 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI COTONE

2306 20 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI LINO

2306 30 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE

2306 41 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 %

2306 49 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 %

2306 50 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCE DI COCCO

2306 60 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI

2306 70 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO

2306 90 11

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 %

2306 90 19

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 %

2306 90 90

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)

2308 00 40

GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL'UVA, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA)

2309 10 13

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 19

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 %

2309 10 33

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 39

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 %

2309 10 53

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 70

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

2309 90 10

PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO

2309 90 20

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 31

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 33

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 43

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 49

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 99

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2401 10 10

TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 20

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 30

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 41

TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 49

TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)

2401 10 50

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)

2401 10 70

TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 80

TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)

2401 10 90

TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 20 10

TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 20

TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 30

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 41

TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 49

TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)

2401 20 50

TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)

2401 20 70

TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 80

TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)

2401 20 90

TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 30 00

CASCAMI DI TABACCO

3301 11 10

OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 11 90

OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 12 10

OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 12 90

OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 13 10

OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 13 90

OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 10

OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 90

OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 19 10

OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 19 90

OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 21 10

OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 21 90

OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 10

OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 90

OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 10

OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 90

OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 10

OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 90

OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 25 10

OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 25 90

OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 26 10

OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 26 90

OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 11

OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 31

OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 61

OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)

3301 29 91

OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59)

3301 30 00

RESINOIDI

3302 10 40

MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE

3302 10 90

MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE

3501 90 10

COLLE DI CASEINA (ECCETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)

3502 11 10

OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 11 90

OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 19 10

OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 19 90

OVOALBUMINA, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 20 10

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 20 91

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)

3502 20 99

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 90 20

ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA (COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE)]

3502 90 70

ALBUMINE, ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)

3502 90 90

ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE

3503 00 10

GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCETTO GELATINE IMPURE)

3503 00 80

ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCETTO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)

3504 00 00

PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO

3505 10 50

AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCETTO DESTRINA)

4101 20 10

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI

4101 20 30

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 20 50

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI

4101 20 90

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 50 10

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI

4101 50 30

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 50 50

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI

4101 50 90

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 90 00

GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG

4102 10 10

CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)

4102 10 90

CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO)

4102 21 00

CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI

4102 29 00

CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI)

4103 10 20

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 50

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 90

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 20 00

CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 30 00

CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 90 00

CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESE LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI

4301 10 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 30 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 60 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 10

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 90

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE [ECCETTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»)]

4301 80 10

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 30

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 50

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 80

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 80 95

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 90 00

TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA

5001 00 00

BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA

5002 00 00

SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA

5003 10 00

CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5003 90 00

CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI

5101 11 00

LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 19 00

LANE SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 21 00

LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 29 00

LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 30 00

LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5102 11 00

PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 10

PELI DI CONIGLIO D'ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 30

PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 40

PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 90

PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D'ANGORA)

5102 20 00

PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5103 10 10

PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 10 90

PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 20 10

CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI

5103 20 91

CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 20 99

CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 30 00

CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5201 00 10

COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO

5201 00 90

COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)

5202 10 00

CASCAMI DI FILATI DI COTONE

5202 91 00

SFILACCIATI DI COTONE

5202 99 00

CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)

5203 00 00

COTONE CARDATO O PETTINATO

5301 10 00

LINO GREGGIO O MACERATO

5301 21 00

LINO, MACIULLATO O STIGLIATO

5301 29 00

LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)

5301 30 10

STOPPE DI LINO

5301 30 90

CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI

5302 10 00

CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA

5302 90 00

CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (b) [ALLEGATO II (b) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà annullato.

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0101 90 11

CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

0101 90 19

CAVALLI VIVI (ECCETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)

0101 90 30

ASINI VIVI

0101 90 90

MULI E BARDOTTI VIVI

0206 10 91

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 95

PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 21 00

LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE

0206 22 00

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI

0206 29 91

PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 29 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 30 20

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI

0206 30 30

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO FEGATI)

0206 30 80

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE

0206 41 20

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI

0206 41 80

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI

0206 49 20

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 49 80

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 80 91

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 80 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 91

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0208 10 11

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE

0208 10 19

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE

0208 10 90

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 20 00

COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 40 10

CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 10

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 20

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 40

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)

0208 90 55

CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 60

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 95

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)

0209 00 11

LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA

0209 00 19

LARDO SECCO O AFFUMICATO

0209 00 30

GRASSO DI MAIALE, NON FUSO

0209 00 90

GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO

0403 90 11

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 13

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 19

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 31

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 33

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 39

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 51

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 53

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 59

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 61

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 63

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 69

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0404 10 26

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 28

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 32

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 34

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 36

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 38

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 48

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 52

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 54

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 56

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 58

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 62

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 72

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 74

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 76

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 78

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 82

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 84

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 90 21

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 23

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 29

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0404 90 81

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 83

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 89

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0405 20 90

PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 %

0405 90 10

MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %

0405 90 90

MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)

0406 10 20

FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 %

0406 10 80

FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %

0406 20 10

FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE

0406 20 90

FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)

0406 30 10

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO

0406 30 31

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 39

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 90

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)

0406 40 10

ROQUEFORT

0406 40 50

GORGONZOLA

0406 40 90

FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA)

0406 90 01

FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)

0406 90 02

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 03

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 04

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 05

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 06

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G

0406 90 13

EMMENTAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 15

GRUYERE E SBRINZ (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 17

BERGKÄSE E APPENZELL (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 18

FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR E TETE DE MOINE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 19

FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 21

CHEDDAR (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 23

EDAM (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 25

TILSIT (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 27

BUTTERKÄSE (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 29

KASHKAVAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 35

KEFALOTYRI (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 37

FINLANDIA (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 39

JARLSBERG (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 50

FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCETTO FETA)

0406 90 61

GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 69

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A.

0406 90 73

PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 78

GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 79

ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 81

CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 82

CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 84

BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 85

KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 86

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 87

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A.

0406 90 88

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 93

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A.

0406 90 99

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A.

0408 11 20

TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 11 80

TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 20

TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI)

0408 19 81

TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 89

TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI)

0408 91 20

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 91 80

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 99 20

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0408 99 80

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0511 10 00

SPERMA DI TORI

0511 99 10

TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE

0511 99 90

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)

0603 10 10

FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 20

FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 30

FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 40

FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 50

FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 80

FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCETTO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI)

0603 90 00

FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 10 10

LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 91 41

RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI (ABIES PROCERA REHD.), PER ORNAMENTO

0701 90 10

PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA

0701 90 90

PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)

0703 10 90

SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI

0703 90 00

PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)

0705 11 00

LATTUGHE A CAPPUCCIO, FRESCHE O REFRIGERATE

0705 19 00

LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE A CAPPUCCIO)

0705 29 00

CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO WITLOOF)

0706 90 10

SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI

0706 90 90

BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN)

0707 00 90

CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 10 00

PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 90 00

LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

0709 10 00

CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 20 00

ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 30 00

MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 40 00

SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)

0709 52 00

TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 10

PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 91

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM»

0709 60 95

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI

0709 60 99

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)

0709 70 00

SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 10

INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE)

0709 90 20

BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 31

OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0709 90 39

OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0709 90 40

CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 50

FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 60

GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO

0709 90 70

ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 90 90

ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.

0710 10 00

PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 21 00

PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 22 00

FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 29 00

LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI)

0710 30 00

SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 10

OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 80 51

PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 59

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI)

0710 80 61

FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 69

FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS»)

0710 80 70

POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 80

CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 85

ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 95

ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI)

0710 90 00

MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0711 20 10

OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0711 20 90

OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0711 30 00

CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 40 00

CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 59 00

FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS»)

0711 90 90

MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0712 20 00

CIPOLLE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 05

PATATE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 11

GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

0712 90 19

GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)

0712 90 30

POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 90 50

CAROTE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 90

ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)

0713 10 90

PISELLI (PISUM SATIVUM) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 20 00

CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 31 00

FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 32 00

FAGIOLI ADZUKI (PHASEOLUS O VIGNA ANGULARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 33 90

FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 39 00

FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA E PHASEOLUS, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)

0801 11 00

NOCI DI COCCO DISSECCATE

0801 19 00

NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0801 21 00

NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 31 00

NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 32 00

NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 21 00

NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 22 00

NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 31 00

NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 32 00

NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 40 00

CASTAGNE E MARRONI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 50 00

PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 85

FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI «CASTANEA SPP.», PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)

0803 00 11

FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCHE

0803 00 19

BANANE FRESCHE (ECCETTO FRUTTA DEL PLANTANO)

0804 20 10

FICHI FRESCHI

0804 30 00

ANANASSI, FRESCHI O SECCHI

0804 50 00

GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI

0805 10 10

ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE

0805 10 30

NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE

0805 10 50

ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCETTO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)

0805 10 80

ARANCE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO ARANCE DOLCI, FRESCHE)

0805 20 10

CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHE

0805 20 30

MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI

0805 20 50

MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI

0805 20 70

TANGERINI, FRESCHI O SECCHI

0805 20 90

TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)

0805 50 10

LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESCHI O SECCHI

0805 50 90

LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESCHE O SECCHE

0806 10 10

UVE DA TAVOLA, FRESCHE

0807 20 00

PAPAIE FRESCHE

0808 10 10

MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE

0808 10 20

MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE

0808 10 50

MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE

0808 10 90

MELE FRESCHE (ECCETTO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)

0808 20 10

PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE

0808 20 50

PERE FRESCHE (ECCETTO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE)

0808 20 90

COTOGNE FRESCHE

0809 10 00

ALBICOCCHE FRESCHE

0809 20 05

CILIEGIE ACIDE (PRUNUS CERASUS) FRESCHE

0809 20 95

CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0809 30 10

PESCHE NOCI FRESCHE

0809 30 90

PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI)

0809 40 05

PRUGNE FRESCHE

0809 40 90

PRUGNOLE FRESCHE

0810 20 10

LAMPONI FRESCHI

0810 20 90

MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE

0810 30 10

RIBES NERO (CASSIS) FRESCO

0810 30 90

RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI

0810 40 30

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), FRESCHI

0810 40 50

FRUTTI DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRESCHI

0810 40 90

FRUTTI DEL GENERE «VACCINIUM», FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS», DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM»)

0810 50 00

KIWI FRESCHI

0810 90 30

TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI

0810 90 40

FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI

0810 90 95

FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE [ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE]

0811 10 11

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 10 19

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 10 90

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE

0811 20 31

LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 20 51

RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO

0811 20 59

MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE

0811 20 90

MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 19

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 39

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 50

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 70

MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 75

CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 80

CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0811 90 85

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 95

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)

0812 10 00

CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 20

ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 99

FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCCHE, ARANCE, PAPAIE)

0813 10 00

ALBICOCCHE SECCHE

0813 20 00

PRUGNE SECCHE

0813 30 00

MELE SECCHE

0813 40 10

PESCHE SECCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

0813 40 30

PERE SECCHE

0813 40 50

PAPAIE SECCHE

0813 40 60

TAMARINDI SECCHI

0813 40 70

FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI

0813 40 95

FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHE, N.N.A.

0813 50 12

MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE

0813 50 15

MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE, SENZA PRUGNE [ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA]

0813 50 99

MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE N.N.A.

0901 11 00

CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)

0901 12 00

CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

0901 21 00

CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO)

0901 22 00

CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO

0901 90 90

SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE

0904 20 30

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI)

0909 10 00

SEMI DI ANICE O DI BADIANA

0909 20 00

SEMI DI CORIANDOLO

0909 30 00

SEMI DI CUMINO

0909 40 00

SEMI DI CARVI

0909 50 00

SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO

0910 10 00

ZENZERO

0910 20 10

ZAFFERANO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 20 90

ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 30 00

CURCUMA

0910 40 11

SERPILLO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 40 13

TIMO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)

0910 40 19

TIMO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 40 90

FOGLIE DI ALLORO

0910 50 00

CURRY

0910 91 10

MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)

0910 91 90

MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI

0910 99 10

SEMI DI FIENO GRECO

0910 99 91

SPEZIE N.N.A. (ECCETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

0910 99 99

SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

1102 10 00

FARINA DI SEGALA

1102 20 10

FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1102 20 90

FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1102 30 00

FARINA DI RISO

1102 90 10

FARINA DI ORZO

1102 90 90

FARINE DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1103 11 10

SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO

1103 11 90

SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA

1103 13 10

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1103 13 90

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1103 19 90

SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1104 12 90

FIOCCHI DI AVENA

1104 19 10

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 50

CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 99

CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI [ECCETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO]

1104 23 10

CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 23 99

CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 39

CEREALI PERLATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA]

1104 29 89

CEREALI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI]

1104 30 90

GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO)]

1108 11 00

AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)

1108 12 00

AMIDO DI GRANTURCO

1108 13 00

FECOLA DI PATATE

1108 14 00

FECOLA DI MANIOCA

1108 19 90

AMIDO [ECCETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO]

1202 10 90

ARACHIDI CON GUSCIO (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 20 00

ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)

1211 10 00

RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 20 00

RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 30 00

FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 40 00

PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA

1211 90 30

FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 90 70

RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (ORIGANUM VULGARE), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 75

FOGLIE E FIORI DI SALVIA (SALVIA OFFICINALIS), FRESCHI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 98

PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCETTO RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)

1501 00 19

STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)

1508 10 90

OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCETTO QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)

1508 90 90

OLIO DI ARACHIDE (ECCETTO QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCETTO LA VOCE 1508 90 10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA

1510 00 10

OLI D'OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509

1510 00 90

ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCETTO OLI GREGGI)

1522 00 39

RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENTENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO D'OLIVA [ECCETTO PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1522 00 91

MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCETTO QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA)

1522 00 99

RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI [ECCETTO QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1602 10 00

PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G

1602 31 11

PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCETTO SALCICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1602 31 19

PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 31 90

PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 32 11

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 32 19

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 32 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 21

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 39 29

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 80

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 41 10

PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 41 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 42 10

PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 42 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 49 13

PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 49 19

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)

1602 49 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 50 31

«CORNED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI

1602 50 39

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 50 80

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 90 31

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCETTO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 41

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 51

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 90 61

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 72

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 74

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 76

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 78

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1701 91 00

ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO

1701 99 10

ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1701 99 90

ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCETTO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)

1702 11 00

LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 19 00

LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 20 90

ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D'ACERO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1702 90 60

SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE

1702 90 71

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO

1702 90 75

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI

1702 90 79

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCETTO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)

1801 00 00

CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO

2002 10 10

POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

2002 10 90

POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

2002 90 11

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 19

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 31

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 39

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 91

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 99

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2004 10 10

PATATE COTTE, CONGELATE

2004 10 99

PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCETTO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)

2005 20 20

PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE

2005 20 80

PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCETTO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)

2008 11 92

ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 11 94

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 11 96

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 11 98

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 19 11

NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 13

MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 19 19

FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)

2008 19 59

NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 93

MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 19 95

FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

2008 19 99

FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL)]

2008 20 19

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %)

2008 20 51

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 20 71

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 20 99

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 30 11

AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 30 51

SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 30 71

SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 75

MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 90

AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 40 11

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 21

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 40 31

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 51

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 71

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 79

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 50 11

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 31

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 39

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 69

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 94

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 50 99

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 31

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 60 51

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 60 59

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO CILIEGIE ACIDE)

2008 60 71

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 79

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)

2008 60 91

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 70 94

PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 80 11

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 80 19

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 80 31

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 80 50

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 45

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 55

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 99 72

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG

2008 99 78

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG

2009 11 11

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 19

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 91

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 99

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 oC, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 19 98

SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 69 11

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 51

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 71

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 79

SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 11

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 91

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 99

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 11

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 13

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA

2009 90 31

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 41

MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 79

MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2305 00 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO D'ARACHIDE

2307 00 11

FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %

2307 00 19

FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %)

2307 00 90

TARTARO GREGGIO

2308 00 11

VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %

2308 00 19

VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %)

2308 00 90

STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)

2309 90 35

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 39

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 41

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 51

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 53

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 59

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 70

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 91

POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2309 90 93

PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

2309 90 95

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO

2309 90 97

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (c) [ALLEGATO II (c) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)

Designazione delle merci

Contingente

(in tonnellate)

1001 90 91

FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA

20 000

1001 90 99

SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO III (ALLEGATO III dell'ASA)

CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC

Designazione delle merci

Data di entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale iniziale

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

100 tonnellate

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

1 000 tonnellate (2)

0 % (1)

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno

Data di entrata in vigore dell'accordo (dazio %)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi

Dazio

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF


(1)  Oltre il volume contingentale si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

(2)  Dal 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

ALLEGATO IV (ALLEGATO V dell'ASA)

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1.

L'articolo 73, paragrafo 3, concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2.

Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),

convenzione sul brevetto europeo,

trattato OMPI sul diritto dei brevetti,

accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

3.

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1

sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 2

sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

PROTOCOLLO n. 1

sui prodotti siderurgici

(Protocollo n. 1 dell'ASA)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall'Albania, contemplati da detti capitoli.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'articolo 19 dell'accordo, elencati all'allegato I dello stesso, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.

2.   Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.

Articolo 4

1.   Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2.   Le restrizioni quantitative all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1.   Alla luce di quanto stipulato all'articolo 71 del presente accordo, le parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l'Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all'Albania l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2.   Oltre a quanto stabilito all'articolo 71 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

3.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania.

4.   Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l'altra parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.

Articolo 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 120 dell'accordo.

PROTOCOLLO n. 2

sugli scambi tra L'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

(Protocollo n. 2 dell'ASA)

Articolo 1

1.   La Comunità e l'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II (a), II (b), II (c) e II (d), in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

modificare i dazi indicati negli allegati I e II (b), II (c) e II (d),

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e l'Albania, oppure

in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Albania si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni garantiscono lo stesso trattamento a tutte le parti interessate e sono per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'ALBANIA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Iogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

0502 10 00

setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502 90 00

altri

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10

piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505 10 10

– –

gregge

0505 10 90

– –

altre

0505 90 00

altri

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

0506 10 00

osseina e ossa acidulate

0506 90 00

altre

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

0507 10 00

avorio; polveri e cascami d'avorio

0507 90 00

altri

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0509 00 10

gregge

0509 00 90

altre

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

succhi ed estratti vegetali;

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 14 00

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

1302 19

– –

altri:

1302 19 90

– – –

altri

1302 20

sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10

– –

allo stato secco

1302 20 90

– –

altri

 

mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1401 10 00

bambù

1401 20 00

canne d'India

1401 90 00

altre

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404 10 00

materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

1404 20 00

linters di cotone

1404 90 00

altri

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 00 10

grasso di lana greggio

1505 00 90

altri

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90 15

– –

oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

altra:

1517 90 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

– –

altre:

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altri:

1518 00 95

– – –

miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 10 00

cere vegetali

1521 90

altre:

1521 90 10

– –

spermaceti, anche raffinati o colorati

 

– –

cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

1521 90 91

– – –

gregge

1521 90 99

– – –

altre

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

degras

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10

gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11

– – –

sotto forma di strisce

1704 10 19

– – –

altre

 

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91

– – –

sotto forma di strisce

1704 10 99

– – –

altre

1704 90

altri:

1704 90 10

– –

estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1704 90 30

– –

preparazione detta «cioccolato bianco»

 

– –

altri:

1704 90 51

– – –

impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

1704 90 55

– – –

pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61

– – –

confetti e prodotti simili confettati

 

– – –

altri:

1704 90 65

– – – –

gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71

– – – –

caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75

– – – –

caramelle

 

– – – –

altri:

1704 90 81

– – – – –

ottenuti per compressione

1704 90 99

– – – – –

altri

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

1803 10 00

non sgrassata

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10

cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 15

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

1806 10 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

1806 10 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

1806 20 30

– –

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

 

– –

altre:

1806 20 50

– – –

aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

1806 20 70

– – –

preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – –

glassatura al cacao

1806 20 95

– – –

altre

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

1806 31 00

– –

ripiene

1806 32

– –

non ripiene

1806 32 10

– – –

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90

– – –

altre

1806 90

altre:

 

– –

cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

– – –

cioccolatini (praline), anche ripieni:

1806 90 11

– – – –

contenenti alcole

1806 90 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

1806 90 31

– – – –

ripieni

1806 90 39

– – – –

non ripieni

1806 90 50

– –

prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60

– –

pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70

– –

preparazioni per bevande, contenenti cacao

1806 90 90

– –

altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

 

– –

estratti di malto:

1901 90 11

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19

– – –

altri

 

– –

altri:

1901 90 91

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

1901 90 99

– – –

altri

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altre:

1902 19 10

– – –

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

– – –

altre

1902 20

paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari:

1902 30 10

– –

secche

1902 30 90

– –

altre

1902 40

cuscus:

1902 40 10

– –

non preparato

1902 40 90

– –

altro

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10

– –

a base di granturco

1904 10 30

– –

a base di riso

1904 10 90

– –

altri:

1904 20

preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904 20 10

– –

preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

 

– –

altri:

1904 20 91

– – –

a base di granturco

1904 20 95

– – –

a base di riso

1904 20 99

– – –

altri

1904 30 00

Bulgur di grano

1904 90

altri:

1904 90 10

– –

riso

1904 90 80

– –

altri

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

pane con spezie (panpepato):

1905 20 10

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

1905 31

– –

biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

– – –

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 31 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 31 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

1905 31 30

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

 

– – – –

altri:

1905 31 91

– – – – –

doppio biscotto con ripieno

1905 31 99

– – – – –

altri

1905 32

– –

cialde e cialdine:

1905 32 05

– – –

aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 %

 

– – –

altre

 

– – – –

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 32 11

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19

– – – – –

altre

 

– – – –

altre:

1905 32 91

– – – – –

salate, anche ripiene

1905 32 99

– – – – –

altre

1905 40

fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

1905 40 10

– –

fette biscottate

1905 40 90

– –

altri

1905 90

altri:

1905 90 10

– –

pane azimo (mazoth)

1905 90 20

– –

ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

 

– –

altri:

1905 90 30

– –

pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

1905 90 45

– – –

biscotti

1905 90 55

– – –

prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

 

– – –

altri:

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – –

altri

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 10

patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20

patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

arachidi:

2008 11 10

– – –

burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

cuori di palma

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –

granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 11

– –

estratti, essenze e concentrati:

2101 11 11

– – –

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

2101 11 19

– – –

altri

2101 12

– –

preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 92

– – –

preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

2101 12 98

– – –

altri

2101 20

estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 20

– –

estratti, essenze e concentrati

 

– –

preparazioni:

2101 20 92

– – –

a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

2101 20 98

– – –

altri

2101 30

cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– –

cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 11

– – –

cicoria torrefatta

2101 30 19

– – –

altri

 

– –

estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 91

– – –

di cicoria torrefatta

2101 30 99

– – –

altri

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

2102 10

lieviti vivi:

2102 10 10

– –

lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

 

– –

lieviti di panificazione:

2102 10 31

– – –

secchi

2102 10 39

– – –

altri

2102 10 90

– –

altri

2102 20

lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

– –

lieviti morti:

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2102 20 19

– – –

altri

2102 20 90

– –

altri

2102 30 00

lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

salsa di soia

2103 20 00

salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

2103 30

farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 10

– –

farina di senapa

2103 30 90

– –

senapa preparata

2103 90

altri:

2103 90 10

– –

«Chutney» di mango liquido

2103 90 30

– –

amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

2103 90 90

– –

altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2104 10

preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

2104 10 10

– –

secchi o disseccati

2104 10 90

– –

altri

2104 20 00

preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 10

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

2105 00 91

– –

uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

2105 00 99

– –

uguale o superiore a 7 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 10 80

– –

altri

2106 90

altre:

2106 90 10

– –

Preparazioni dette «fondute»

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre:

2106 90 92

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 10

acque minerali e acque gassate:

 

– –

acque minerali naturali:

2201 10 11

– – –

senza diossido di carbonio

2201 10 19

– – –

altre

2201 10 90

– –

altre:

2201 90 00

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00

acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90

altre:

2202 90 10

– –

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

 

– –

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

2202 90 91

– – –

inferiore a 0,2 %

2202 90 95

– – –

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

– – –

uguale o superiore a 2 %

2203 00

Birra di malto:

 

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

2203 00 01

– –

presentata in bottiglie

2203 00 09

– –

altra

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2205 10 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 10 90

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2205 90

altri:

2205 90 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 90 90

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2207 10 00

alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

2207 20 00

alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

acquaviti di vino o di vinacce:

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2208 20 12

– – –

cognac

2208 20 14

– – –

armagnac

2208 20 26

– – –

grappa

2208 20 27

– – –

brandy de Jerez

2208 20 29

– – –

altri

 

– –

presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 20 40

– – –

distillato greggio

 

– – –

altri:

2208 20 62

– – – –

cognac:

2208 20 64

– – – –

armagnac

2208 20 86

– – – –

grappa

2208 20 87

– – – –

brandy de Jerez

2208 20 89

– – – –

altri

2208 30

whisky:

 

– –

whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

whisky detto «Scotch»:

 

– – –

whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 32

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 38

– – – –

superiore a 2 litri

 

– – –

whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 52

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 58

– – – –

superiore a 2 litri

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 72

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 78

– – – –

superiore a 2 litri

 

– –

altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 82

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 88

– – –

superiore a 2 litri

2208 40

rum e tafia:

 

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

2208 40 11

– – –

rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

 

– – –

altri:

2208 40 31

– – –

di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

2208 40 39

– – – –

altri

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 40 51

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

 

– –

altri:

2208 40 91

– – – –

di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

2208 40 99

– – – –

altri

2208 50

gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

– –

gin, presentato in recipienti di capacità:

2208 50 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

2208 50 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 99

– – –

superiore a 2 litri

2208 60

vodka:

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

2208 60 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

2208 60 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 99

– – –

superiore a 2 litri

2208 70

liquori:

2208 70 10

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

2208 70 90

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

2208 90

altri:

 

– –

arak, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri:

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

acquaviti:

 

– – – – – –

di frutta:

2208 90 45

– – – – – – –

calvados

2208 90 48

– – – – – – –

altre

 

– – – – – –

altre:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – – –

altre

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –

superiore a 2 litri:

 

– – – –

acquaviti:

2208 90 71

– – – – –

di frutta

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

altre

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– –

alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2402 10 00

sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2402 20

sigarette contenenti tabacco:

2402 20 10

– –

contenenti garofano

2402 20 90

– –

altre

2402 90 00

altri

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

2403 10

tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

2403 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

2403 10 90

– –

altro

 

altri:

2403 91 00

– –

tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2403 99

– –

altri:

2403 99 10

– – –

tabacco da masticare e tabacco da fiuto

2403 99 90

– – –

altri

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

– – –

in soluzione acquosa:

2905 44 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2905 44 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99

– – – –

altro

2905 45 00

– –

glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

3301 90 10

– –

sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

 

– –

oleoresine d'estrazione

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3301 90 30

– – –

altre

3301 90 90

– –

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

caseine:

3501 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

3501 10 50

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

– –

altre

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

colle:

3505 20 10

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

3505 20 30

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

3505 20 50

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

3505 20 90

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amidacee:

3809 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

3809 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

3809 10 50

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

3809 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– –

acido stearico

3823 12 00

– –

acido oleico

3823 13 00

– –

acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri:

3823 19 10

– – –

acidi grassi distillati

3823 19 30

– – –

distillato di acidi grassi

3823 19 90

– – –

altri

3823 70 00

alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

3824 60

sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

– –

in soluzione acquosa:

3824 60 11

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 19

– – –

altro

 

– –

altro:

3824 60 91

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 99

– – –

altro

ALLEGATO II (a)

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN ALBANIA DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono fissati a zero per l'importazione in Albania delle merci originarie della Comunità elencate nella tabella seguente.

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

0502 10 00

setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502 90 00

altri

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10

piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505 10 10

– –

gregge

0505 10 90

– –

altre

0505 90 00

altri

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

0506 10 00

osseina e ossa acidulate

0506 90 00

altre

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

0507 10 00

avorio; polveri e cascami d'avorio

0507 90 00

altri

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0509 00 10

gregge

0509 00 90

altre

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0903 00 00

Mate

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

succhi ed estratti vegetali;

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 14 00

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

1302 19

– –

altri:

1302 19 90

– – –

altri

1302 20

sostanze pectiche, pectinati e pectati;

1302 20 10

– –

allo stato secco

1302 20 90

– –

altri

 

mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1401 10 00

bambù

1401 20 00

canne d'India

1401 90 00

altre

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404 10 00

materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

1404 20 00

linters di cotone

1404 90 00

altri

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 00 10

grasso di lana greggio

1505 00 90

altri

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90 15

– –

oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

altra:

1517 90 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

– –

altre:

1517 90 93

– – –

miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altri:

1518 00 95

– – –

miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 10 00

cere vegetali

1521 90

altri:

1521 90 10

– –

spermaceti, anche raffinati o colorati

 

– –

cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

1521 90 91

– – –

gregge

1521 90 99

– – –

altre

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

fruttosio chimicamente puro

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 10

– –

maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10

gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11

– – –

sotto forma di strisce

1704 10 19

– – –

altre

 

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91

– – –

sotto forma di strisce

1704 10 99

– – –

altre

1704 90

altri:

1704 90 10

– –

estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1704 90 30

– –

preparazione detta «cioccolato bianco»

 

– –

altri:

1704 90 51

– – –

impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

1704 90 55

– – –

pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61

– – –

confetti e prodotti simili confettati

 

– – –

altri:

1704 90 65

– – – –

gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71

– – – –

caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75

– – – –

caramelle

 

– – – –

altri:

1704 90 81

– – – – –

ottenuti per compressione

1704 90 99

– – – – –

altri

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

1803 10 00

non sgrassata

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

pane con spezie (panpepato):

1905 20 10

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

1905 31

– –

biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

– – –

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 31 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 31 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

1905 31 30

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

 

– – – –

altri:

1905 31 91

– – – – –

doppio biscotto con ripieno

1905 31 99

– – – – –

altri

1905 32

– –

cialde e cialdine:

1905 32 05

– – –

aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 %

 

– – –

altre

 

– – – –

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 32 11

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19

– – – – –

altre

 

– – – –

altre:

1905 32 91

– – – – –

salate, anche ripiene

1905 32 99

– – – – –

altre

1905 40

fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

1905 40 10

– –

fette biscottate

1905 40 90

– –

altri

1905 90

altri:

1905 90 10

– –

pane azimo (mazoth)

1905 90 20

– –

ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

 

– –

altri:

1905 90 30

– –

pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

1905 90 45

– – –

biscotti

1905 90 55

– – –

prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

 

– – –

altri:

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – –

altri

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 20

estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

– –

preparazioni:

2101 20 92

– – –

a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

2103 30

farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 10

– –

farina di senapa

2103 30 90

– –

senapa preparata

2103 90

altri:

2103 90 10

– –

«Chutney» di mango liquido

2103 90 30

– –

amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2104 10

preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

2104 10 10

– –

secchi o disseccati

2104 10 90

– –

altri

2104 20 00

preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 10 80

– –

altri

2106 90

altre:

2106 90 10

– –

preparazioni dette «fondute»

2106 90 20

– –

preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre:

2106 90 92

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

2403 10

tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

2403 10 90

– –

altro

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

– – –

in soluzione acquosa:

2905 44 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2905 44 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99

– – – –

altro

2905 45 00

– –

glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

3301 90 10

– –

sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

 

– –

oleoresine d'estrazione

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3301 90 30

– – –

altre

3301 90 90

– –

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

caseine:

3501 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

3501 10 50

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

– –

altre

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

colle:

3505 20 10

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

3505 20 30

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

3505 20 50

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

3505 20 90

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amidacee:

3809 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

3809 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

3809 10 50

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

3809 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– –

acido stearico

3823 12 00

– –

acido oleico

3823 13 00

– –

acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri:

3823 19 10

– – –

acidi grassi distillati

3823 19 30

– – –

distillato d'acidi grassi

3823 19 90

– – –

altri

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

3824 60

sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

– –

in soluzione acquosa:

3824 60 11

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 19

– – –

altro

 

– –

altro:

3824 60 91

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 99

– – –

altro


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003«Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA PER I PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

I dazi doganali per i prodotti di cui al presente allegato saranno aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)

Descrizione del prodotto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2205 10 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 10 90

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2205 90 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 90 90

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2207 10 00

alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

2207 20 00

alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

acquaviti di vino o di vinacce:

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2208 20 12

– – –

cognac

2208 20 14

– – –

armagnac

2208 20 26

– – –

grappa

2208 20 27

– – –

brandy de Jerez

2208 20 29

– – –

altri

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 20 40

– – –

distillato greggio

 

– – –

altri:

2208 20 62

– – – –

cognac:

2208 20 64

– – – –

armagnac

2208 20 86

– – – –

grappa

2208 20 87

– – – –

brandy de Jerez

2208 20 89

– – – –

altri

2208 30

whisky:

 

– –

whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

whisky detto «Scotch»:

 

– – –

whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 32

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 38

– – – –

superiore a 2 litri

 

– – –

whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 52

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 58

– – – –

superiore a 2 litri

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 72

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 78

– – – –

superiore a 2 litri

 

– –

altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 82

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 88

– – –

superiore a 2 litri

2208 40

rum e tafia:

 

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

2208 40 11

– – –

rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

 

– – –

altri:

2208 40 31

– – – –

di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

2208 40 39

– – – –

altri

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 40 51

– – –

rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

 

– –

altro:

2208 40 91

– – – –

di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

2208 40 99

– – – –

altri

2208 50

gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

– –

gin, presentato in recipienti di capacità:

2208 50 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

2208 50 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 99

– – –

superiore a 2 litri

2208 60

vodka:

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

2208 60 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

2208 60 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 99

– – –

superiore a 2 litri

2208 70

liquori:

2208 70 10

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

2208 70 90

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

2208 90

altri:

 

– –

arak, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri:

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

acquaviti:

 

– – – – – –

di frutta:

2208 90 45

– – – – – – –

calvados

2208 90 48

– – – – – – –

altre

 

– – – – – –

altre:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – – –

altre

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –

superiore a 2 litri:

 

– – – –

acquaviti:

2208 90 71

– – – – –

di frutta

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

altre

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– –

alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003«Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA PER I PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio sarà ridotto al 80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti saranno aboliti.

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

granturco dolce

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10

cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 15

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

1806 10 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

1806 10 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

1806 20 30

– –

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

 

– –

altre:

1806 20 50

– – –

aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

1806 20 70

– – –

preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – –

glassatura al cacao

1806 20 95

– – –

altre

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

1806 31 00

– –

ripiene

1806 32

– –

non ripiene

1806 32 10

– – –

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90

– – –

altre

1806 90

altre:

 

– –

cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

– – –

cioccolatini (praline), anche ripieni:

1806 90 11

– – – –

contenenti alcole

1806 90 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

1806 90 31

– – – –

ripieni

1806 90 39

– – – –

non ripieni

1806 90 50

– –

prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60

– –

pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70

– –

preparazioni per bevande, contenenti cacao

1806 90 90

– –

altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altre:

 

– –

estratti di malto:

1901 90 11

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19

– – –

altri

1901 20 00

miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90 11

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19

– – –

altri

1901 90 91

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

1901 90 99

– – –

altri

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altre:

1902 19 10

– – –

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

– – –

altre

1902 20

paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari:

1902 30 10

– –

secche

1902 30 90

– –

altre

1902 40

cuscus:

1902 40 10

– –

non preparato

1902 40 90

– –

altro

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904 10 10

– –

a base di granturco

1904 10 30

– –

a base di riso

1904 10 90

– –

altri:

1904 20

preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904 20 10

– –

preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

 

– –

altri:

1904 20 91

– – –

a base di granturco

1904 20 95

– – –

a base di riso

1904 20 99

– – –

altri

1904 30 00

Bulgur di grano

1904 90

altri:

1904 90 10

– –

riso

1904 90 80

– –

altri

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 10

patate:

 

– –

altri

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20

patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

arachidi:

2008 11 10

– – –

burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

cuori di palma

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –

granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 11

– –

estratti, essenze e concentrati:

2101 11 11

– – –

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

2101 11 19

– – –

altri

2101 12

– –

preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 92

– – –

preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

2101 12 98

– – –

altri

2101 20

estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 20

– –

Estratti, essenze e concentrati

 

– –

preparazioni:

2101 20 98

– – –

altri

2101 30

cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– –

cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 11

– – –

cicoria torrefatta

2101 30 19

– – –

altri

 

– –

estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 91

– – –

di cicoria torrefatta

2101 30 99

– – –

altri

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

2102 10

lieviti vivi:

2102 10 10

– –

lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

 

– –

lieviti di panificazione:

2102 10 31

– – –

secchi

2102 10 39

– – –

altri

2102 10 90

– –

altri

2102 20

lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

– –

lieviti morti:

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2102 20 19

– – –

altri

2102 20 90

– –

altri

2102 30 00

lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

salsa di soia

2103 90

altri:

2103 90 90

– –

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 10

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

2105 00 91

– –

uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

2105 00 99

– –

uguale o superiore a 7 %

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 10 11

– – –

senza diossido di carbonio

2201 10 19

– – –

altre

2201 10 90

– –

altre:

2201 90 00

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00

acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 10

– –

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2202 90 91

– – –

inferiore a 0,2 %

2202 90 95

– – –

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

– – –

uguale o superiore a 2 %

2203 00 (2)

Birra di malto

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2402 10 00

sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2402 20

sigarette contenenti tabacco:

2402 20 10

– –

contenenti garofano

2402 20 90

– –

altre

2402 90 00

altri

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

2403 10

tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

2403 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

 

altri:

2403 91 00

– –

tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2403 99

– –

altri:

2403 99 10

– – –

tabacco da masticare e tabacco da fiuto

2403 99 90

– – –

altri


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003«Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

(2)  Alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio sarà pari a 0 %.

ALLEGATO II (d)

I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continueranno ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

iogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

2103 20 00

salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003«Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

PROTOCOLLO n. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

(Protocollo n. 3 dell'ASA)

Articolo 1

Il presente protocollo include i seguenti elementi:

1)

accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

2)

accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

I presenti accordi si applicano ai vini di cui al codice n. 22.04, alle bevande spiritose di cui al codice n. 22.08 e ai vini aromatizzati di cui al codice n. 22.05 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

I presenti accordi si applicano ai seguenti prodotti:

1)

vini ottenuti da uve fresche

a)

originari della Comunità, che sono stati prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, quale modificato;

b)

originari dell'Albania, che sono stati prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione albanese. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

2)

bevande spiritose, quali definite:

a)

per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, quale modificato, e nel regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, quale modificato;

b)

per l'Albania, nell'ordinanza ministeriale n. 2, del 6. gennaio 2003, relativa all'adozione del regolamento «sulla definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose», basata sulla legge n. 8443, del 21 gennaio 1999, «Sulla viticultura, il vino e i sottoprodotti della vite»;

3)

vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di seguito denominati «vini aromatizzati», quali definiti:

a)

per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, quale modificato;

b)

per l'Albania, dalla legge n. 8443 del 21 gennaio 1999, «Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite».

ALLEGATO I

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1.

Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, originari dell'Albania, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC

Designazione delle merci

[conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo n. 3]

Dazio applicabile

Quantitativi (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

5 000

 (1)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

2 000

 (1)

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'Albania non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.

Le importazioni in Albania dei seguenti vini, originari della Comunità, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale albanese

Designazione delle merci

[conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo n. 3]

Dazio applicabile

Quantitativi (hl)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

10 000

4.

L'Albania concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.

Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

6.

Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

7.

Entro il primo trimestre del 2008, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8.

Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.


(1)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

ALLEGATO II

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati originari dei loro territori alle condizioni stabilite dal presente accordo.

2.   Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, si intende per:

a)

«originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti contraenti:

i)

un vino interamente elaborato sul territorio della parte contraente in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte contraente;

ii)

una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte contraente;

b)

«indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

c)

«menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d)

«omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

e)

«designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

f)

«etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g)

«presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

h)

«imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

i)

«produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

j)

«vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

k)

«varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

l)

«accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte contraente importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:

a)

per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:

i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a), per i vini, lettera b), per le bevande spiritose e lettera c), per i vini aromatizzati;

le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;

b)

per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania:

i riferimenti al nome «Albania» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a), per i vini, lettera b), per le bevande spiritose e lettera c), per i vini aromatizzati.

Articolo 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e all'Albania

1.   In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione, e

b)

possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, i termini che si riferiscono all'Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell'Albania, e

b)

possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità, e

b)

possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Albania di cui all'appendice 1, parte B:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania, e

b)

possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

3.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte contraente utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4.   Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente.

5.   La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora

la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata,

l'indicazione geografica in questione sia tradotta,

tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

6.   Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.

7.   Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPs.

8.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte contraente di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPs.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1.   In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

a)

non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Albania, e

b)

possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   L'Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a)

alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni, e

b)

a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

4.   La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

Articolo 8

Marchi commerciali

1.   Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

2.   Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

3.   Deliberando nel quadro delle sue competenze e per conseguire gli obiettivi convenuti tra le parti, il governo dell'Albania adotta le misure necessarie per modificare i marchi Amantia (Grappa) e Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo.

Articolo 9

Esportazioni

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale parte di cui all'articolo 4, lettera a), terzo trattino, non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1.   È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e la Comunità.

2.   Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Comunità e in Albania, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti contraenti e secondo modalità da esse convenute.

Articolo 11

Compiti delle parti contraenti

1.   Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

2.   L'Albania nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3.   L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.

4.   Le parti contraenti:

a)

modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

b)

decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti contraenti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

c)

stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

d)

si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

e)

si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento dell'accordo

Le parti contraenti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti contraenti

1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

a)

in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

b)

se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3.   Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:

a)

un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Albania e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Albania ovvero alle norme del presente accordo, e

b)

tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra parte contraente e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra parte contraente.

4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte contraente e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1.   Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

2.   La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

1.   Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

a)

in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

b)

originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

2.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

a)

i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

b)

i)

i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

ii)

i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

iii)

i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

iv)

i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

v)

i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

vi)

i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1.   I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2.   Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II)

PARTE A:   NELLA COMUNITÀ

a)   VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Belgio

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

Repubblica ceca

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Čechy …

litoměřická

 

mělnická

Morava …

mikulovská

 

slovácká

 

velkopavlovická

 

znojemská

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno

moravské zemské víno

Germania

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

(seguiti o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Ahr …

Walporzheim o Ahrtal

Baden …

Badische Bergstraße

 

Bodensee

 

Breisgau

 

Kaiserstuhl

 

Kraichgau

 

Markgräflerland

 

Ortenau

 

Tauberfranken

 

Tuniberg

Franken …

Maindreieck

 

Mainviereck

 

Steigerwald

Hessische Bergstraße …

Starkenburg

 

Umstadt

Mittelrhein…

Loreley

 

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer…

Bernkastel

 

Burg Cochem

 

Moseltor

 

Obermosel

 

Ruwertal

 

Saar

Nahe …

Nahetal

Pfalz…

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

 

Südliche Weinstraße

Rheingau …

Johannisberg

Rheinhessen …

Bingen

 

Nierstein

 

Wonnegau

Saale-Unstrut …

Mansfelder Seen

 

Schloß Neuenburg

 

Thüringen

Sachsen…

Meißen

Württemberg …

Bayerischer Bodensee

 

Kocher-Jagst-Tauber

 

Oberer Neckar

 

Remstal-Stuttgart

 

Württembergisch Unterland

 

Württembergischer Bodensee

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Albrechtsburg

Badischer Landwein

Bayern

Bayerischer Bodensee-Landwein

Burgengau

Fränkischer Landwein

Donau

Landwein der Mosel

Lindau

Landwein der Ruwer

Main

Landwein der Saar

Mecklenburger

Mecklenburger Landwein

Neckar

Mitteldeutscher Landwein

Oberrhein

Nahegauer Landwein

Rhein

Pfälzer Landwein

Rhein-Mosel

Regensburger Landwein

Römertor

Rheinburgen-Landwein

Stargarder Land

Rheingauer Landwein

 

Rheinischer Landwein

 

Saarländischer Landwein der Mosel

 

Sächsischer Landwein

 

Schwäbischer Landwein

 

Starkenburger Landwein

 

Taubertäler Landwein

 

Grecia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

In greco

In inglese

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου — Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Megara, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguiti o no da Αττικής

Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Spata, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Regional wine of Vilitsas

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion — Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia — Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes — Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete — Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi — Lassithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia — Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia — Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini — Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos — Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Siastista — Siatistinos

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Penteliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Regional wine of Adriana

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos — Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros — Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Regional wine of Opountias Lokridos

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pangeon — Pangeoritikos

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros — Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Regional wine of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace — Thrakikos o Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo — Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus — Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia — Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia — Lakonikos

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Spagna

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Abona

 

Alella

 

Alicante …

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Arribes

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre …

Raimat

 

Artesa

 

Valls de Riu Corb

 

Les Garrigues

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma …

Hoyo de Mazo

 

Fuencaliente

 

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei…

Ladera de Monterrei

 

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra…

Baja Montaña

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra Estella

 

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas …

Condado do Tea

 

O Rosal

 

Ribera do Ulla

 

Soutomaior

 

Val do Salnés

Ribeira Sacra …

Amandi

 

Chantada

 

Quiroga-Bibei

 

Ribeiras do Miño

 

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana…

Cañamero

 

Matanegra

 

Montánchez

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja …

Alavesa

 

Alta

 

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga …

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo …

Anaga

Tarragona

 

Terra Alta

 

Tierra de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia …

Alto Turia

 

Clariano

 

Moscatel de Valencia

 

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente (Los)

 

Vinos de Madrid …

Arganda

 

Navalcarnero

 

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

 

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

Francia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, preceduto da «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L'Etoile

La Grande Rue

Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, preceduto o no da «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mercurey

Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Ile de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

Italia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di origine controllata e garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di origine controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Terlano (Terlaner),

Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano

o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o

Terre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano o Collio

Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, seguito o no da Pachino

Erbaluce di Caluso o Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, seguito o no da Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Piemonte

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

Savuto

Scanzo o Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, seguito o no da Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

Val Polcevera, seguito o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino-Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o

Enfer d'Arvier o Torrette o

Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, seguito o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Zagarolo

2.

Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione Veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli-Venezia Giulia)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli-Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino-Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Irpinia

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena o Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco o Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona o Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro o Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana o Toscano

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino-Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino-Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Cipro

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης

 

Vouni Panayia — Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού …

Αφάμης o Λαόνα

Krasohoria Lemesou …

Afames o Laona

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

Lussemburgo

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni)

Nomi di comuni o parti di comuni

Moselle Luxembourgeoise …

Ahn

 

Assel

 

Bech-Kleinmacher

 

Born

 

Bous

 

Burmerange

 

Canach

 

Ehnen

 

Ellingen

 

Elvange

 

Erpeldingen

 

Gostingen

 

Greiveldingen

 

Grevenmacher

 

Lenningen

 

Machtum

 

Mertert

 

Moersdorf

 

Mondorf

 

Niederdonven

 

Oberdonven

 

Oberwormeldingen

 

Remerschen

 

Remich

 

Rolling

 

Rosport

 

Schengen

 

Schwebsingen

 

Stadtbredimus

 

Trintingen

 

Wasserbillig

 

Wellenstein

 

Wintringen

 

Wormeldingen

Ungheria

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-i) …

Ászár(-i)

 

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i) …

Balatonlelle(-i)

 

Marcali

Balaton-felvidék(-i) …

Balatonederics-Lesence(-i)

 

Cserszeg(-i)

 

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i) …

Zánka(-i)

Balatonmelléke o Balatonmelléki …

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i) …

Kistelek(-i)

 

Mórahalom o Mórahalmi

 

Pusztamérges(-i)

Eger o Egri …

Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

 

Buda(-i)

Etyek-Buda(-i) …

Etyek(-i)

 

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszeg(-i)

Bácska(-i)

Kunság(-i) …

Cegléd(-i)

 

Duna mente o Duna menti

 

Izsák(-i)

 

Jászság(-i)

 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

 

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

 

Kiskőrös(-i)

 

Monor(-i)

 

Tisza mente o Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

Versend(-i)

Pannonhalma (Pannonhalmi) …

Szigetvár(-i)

Pécs(-i) …

Kapos(-i)

 

Kissomlyó-Sághegyi

Szekszárd(-i) …

Köszeg(-i)

Somló(-i) …

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o

Sopron(-i) …

Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o

Tokaj(-i) …

Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

 

Tamási

 

Völgység(-i)

Tolna(-i) …

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o

Villány(-i) …

Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

Malta

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Island of Malta …

Rabat

 

Mdina o Medina

 

Marsaxlokk

 

Marnisi

 

Mgarr

 

Ta' Qali

 

Siggiewi

Gozo …

Ramla

 

Marsalforn

 

Nadur

 

Victoria Heights

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

In maltese

In inglese

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Austria

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Südoststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

Portogallo

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Alenquer

 

Alentejo …

Borba

 

Évora

 

Granja-Amareleja

 

Moura

 

Portalegre

 

Redondo

 

Reguengos

 

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior …

Castelo Rodrigo

 

Cova da Beira

 

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Chaves

 

Colares

 

Dão …

Alva

 

Besteiros

 

Castendo

 

Serra da Estrela

 

Silgueiros

 

Terras de Azurara

 

Terras de Senhorim

Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do …

Baixo Corgo

 

Cima Corgo

 

Douro Superior

Encostas d'Aire …

Alcobaça

 

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o

 

Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Planalto Mirandês

 

Portimão

 

Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine

 

Ribatejo …

Almeirim

 

Cartaxo

 

Chamusca

 

Coruche

 

Santarém

Setúbal

Tomar

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Valpaços

 

Vinho Verde …

Amarante

 

Ave

 

Baião

 

Basto

 

Cávado

 

Lima

 

Monção

 

Paiva

 

Sousa

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras …

Beira Alta

 

Beira Litoral

 

Terras de Sicó

Estremadura …

Alta Estremadura

 

Palhete de Ourém

Minho

 

Ribatejano

 

Terras do Sado

 

Trás-os-Montes …

Terras Durienses

Slovenia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Bela krajina o Belokranjec

Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan

Koper o Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

Maribor o Mariborčan

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

Slovacchia

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

Juhoslovenská …

Dunajskostredský

 

Galantský

 

Hurbanovský

 

Komárňanský

 

Palárikovský

 

Šamorínsky

 

Strekovský

 

Štúrovský

Malokarpatská …

Bratislavský

 

Doľanský

 

Hlohovecký

 

Modranský

 

Orešanský

 

Pezinský

 

Senecký

 

Skalický

 

Stupavský

 

Trnavský

 

Vrbovský

 

Záhorský

Nitrianska …

Nitriansky

 

Pukanecký

 

Radošinský

 

Šintavský

 

Tekovský

 

Vrábeľský

 

Želiezovský

 

Žitavský

 

Zlatomoravský

Stredoslovenská …

Fiľakovský

 

Gemerský

 

Hontiansky

 

Ipeľský

 

Modrokamenský

 

Tornaľský

 

Vinický

Tokajská/-ský/-ské …

Čerhov

 

Černochov

 

Malá Tŕňa

 

Slovenské Nové Mesto

 

Veľká Bara

 

Veľká Tŕňa

 

Viničky

Východoslovenská …

Kráľovskochlmecký

 

Michalovský

 

Moldavský

 

Sobranecký

Regno Unito

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.

Vini da tavola con indicazione geografica

England o Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lincolnshire

Oxfordshire

Shropshire

Somerset

Surrey

Sussex

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

b)   BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1.

Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2.

a)

Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b)

Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3.

Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.

Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5.

Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6.

Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne o Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία/Zivania

Pálinka

7.

Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

8.

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.

Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.

Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11.

Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská borovička

Slovenská borovička Juniperus

Slovenská borovička

Inovecká borovička

Liptovská borovička

12.

Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.

Bevande spiritose all'anice

Anís español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο/Ouzo

14.

Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka, bylinný likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15.

Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punch

Slivovice

16.

Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Polska Wódka/Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17.

Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

Demänovka, bylinná horká

c)   VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

 

Nürnberger Glühwein

 

Thüringer Glühwein

 

Vermouth de Chambéry

 

Vermouth di Torino

PARTE B:   IN ALBANIA

VINI ORIGINARI DELL'ALBANIA

Nome della regione determinata, quale definita nella decisione n. 505 del Consiglio dei ministri, del 21 settembre 2000, adottata dal governo albanese.

I.

Prima zona, che include le pianure e le zone costiere del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1.

Delvinë

2.

Sarandë

3.

Vlorë

4.

Fier

5.

Lushnjë

6.

Peqin

7.

Kavajë

8.

Durrës

9.

Krujë

10.

Kurbin

11.

Lezhë

12.

Shkodër

13.

Koplik

II.

Seconda zona, che include le regioni centrali del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1.

Mirdite

2.

Mat

3.

Tiranë

4.

Elbasan

5.

Berat

6.

Kuçovë

7.

Gramsh

8.

Mallakastër

9.

Tepelenë

10.

Përmet

11.

Gjirokastër

III.

Terza zona, che include le regioni orientali del paese, caratterizzate da inverni rigidi ed estati fresche

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1.

Tropojë

2.

Pukë

3.

Has

4.

Kukës

5.

Dibër

6.

Bulqizë

7.

Librazhd

8.

Pogradec

9.

Skrapar

10.

Devoll

11.

Korçë

12.

Kolonjë.

Appendice 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II)

Menzioni tradizionali

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

Repubblica ceca

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

Germania

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

Tedesco

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG

V.q.p.r.d.

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Grecia

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT con IG

Greco

Τοπικός Οίνος («vins de pays»)

Tutti

VDT con IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Aρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Κάβα (1)(Cava)

Tutti

VDT con IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT con IG

Greco

Vinsanto

Σαντορίνη

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Greco

Spagna

Denominacion de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (3)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tutti

VDT con IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Añejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillón

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

V.s.q.p.r.d.

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d.,

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Francia

Appellation d'origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé,

eventualmente preceduto da:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres o Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d'âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.,

VDT con IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

Italia

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Indicazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Landwein

Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Vin de pays

Vini con IG della regione Valle d'Aosta

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latino

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico-Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc'e Mitte

DOC Cacc'e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d'Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

DOC della regione Valle d'Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est! Est!! Est!!!

DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Latino

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d'Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,

VDT con IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei Colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (o GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all'uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia particolare (o IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d'Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London particolar (o LP o Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC Pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC/IGT di Bolzano

V.q.p.r.d., VDT con IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC/IGT di Bolzano

V.q.p.r.d., VDT con IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Superiore Old Marsala (o SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell'Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Cipro

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Τοπικός Οίνος

Tutti

VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Lussemburgo

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation d'origine controlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Ungheria

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, completato dalle cifre 3-6

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

tájbor

Tutti

VDT con IG

Ungherese

bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

siller

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Ungherese

Austria

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch/Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese/Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese(wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett/Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese/Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Reserve

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Portogallo

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

Canteiro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Escuro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

VDT con IG Estremadura e Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT con IG

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Reserva velha (o grande reserva)

DO Madeira

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserva

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage, completato da Late Bottle (LBV) o Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Slovenia

Penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

Slovacchia

forditáš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, completato dalle cifre 3-6

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco


(1)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(3)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Appendice 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

(di cui all'articolo 12 dell'allegato II)

a)

Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B — Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 299 11 11

Fax (32-2) 296 62 92

b)

Albania

Sig.ra Brunilda Stamo, direttore

Direzione delle Politiche di produzione

Ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e della tutela dei consumatori

Sheshi Skenderbej n. 2

Tirana

Albania

Tel./fax (355-4) 22 58 72

E-mail: bstamo@albnet.net

PROTOCOLLO n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(Protocollo n. 4 dell'ASA)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI ‘PRODOTTI ORIGINARI’

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Albania

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 22

Esportatore autorizzato

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27

Documenti giustificativi

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 33

Composizione delle controversie

Articolo 34

Sanzioni

Articolo 35

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

Articolo 37

Condizioni particolari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato

Allegato III:

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV:

Testo della dichiarazione su fattura

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali sia i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Albania — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Albania;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra parte o, se il valore in dogana non è noto o non può essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Albania;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'Albania:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Albania ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Albania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Albania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari dell'Albania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Albania

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Albania si considerano materiali originari dell'Albania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Albania:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;

c)

gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;

e)

i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Albania, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano raccolti sul loro territorio e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la ricostruzione del battistrada o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere effettuate sul loro territorio;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Albania abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e

k)

le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Albania;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania e di cui, inoltre, nel caso si tratti di società di persone o di società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania; o

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

le operazioni necessarie per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); e

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Albania su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base nel determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso nel loro, o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili; o

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto in questione.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Albania.

2.   Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Albania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Albania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Albania sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Albania e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Albania o siano stati sottoposti, prima della loro esportazione, a una lavorazione o trasformazione più complessa rispetto alle operazioni previste dall'articolo 7; e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dell'Albania, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione delle disposizioni di tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Albania. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Albania.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato membro della Comunità o dall'Albania e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Albania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Albania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Albania;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto controllo doganale.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Albania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Albania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Albania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Albania e i prodotti originari dell'Albania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di richiesta, i cui facsimile figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non venga completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 e i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

‘ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

SI

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

”UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AL

‘LESHUAR A-POSTERIORI’.

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES

«DUPLICADO»

CS

„DUPLIKÁT“

DA

«DUPLIKAT»

DE

„DUPLIKAT“

ET

“DUPLIKAAT”

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

‘DUPLICATE’

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

„DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT”

PT

„SEGUNDA VIA”

SI

„DVOJNIK“

SK

„DUPLIKÁT“

FI

”KAKSOISKAPPALE”

SV

”DUPLIKAT”

AL

‘DUBLIKATE’.

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Albania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito denominato «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, esse consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e che soddisfano gli altri requisiti previsti dal presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta delle procedure seguite dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Albania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania a norma del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ricevuti.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o dell'Albania, importi equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può discostarsi di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento non superiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o dell'Albania. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Albania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Albania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono questi ultimi dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1.   La Comunità e l'Albania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Albania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

1.   Il termine «la Comunità» utilizzato nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari dell'Albania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Albania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni particolari

1.   Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o

ii)

che tali prodotti siano originari dell'Albania o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7;

2)

prodotti originari dell'Albania:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Albania;

b)

i prodotti ottenuti in Albania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Albania» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»: ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Albania.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex ex 7224. Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta: anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma non lo è l'impiego del medesimo materiale in uno stadio successivo.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude espressamente l'impiego di cereali e loro derivati, non impedisce l'impiego di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro valore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.

Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta,

lana,

peli grossolani di animali,

peli fini di animali,

crine di cavallo,

cotone,

carta e materiali per la fabbricazione della carta,

lino,

canapa,

iuta ed altre fibre tessili liberiane,

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1.

I «trattamenti definiti» di cui alle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I «trattamenti definiti» di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'idrofinitura o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, con il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO AL PRODOTTO TRASFORMATO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati:

 

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex ex 1703

Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 % , in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 % , in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

Altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % , preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2004 ed

ex ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate

 

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 2104

Zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per animali; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2901

Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

 

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo

Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria

 

ex ex capitolo 31

Concimi; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % , in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

A base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altre

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

i materiali della voce 3404

Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

Eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altre

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Grafite in forma di paste, costituite da una miscela di più del 30 % , in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 % , in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti di questa voce:

– –

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

Scambiatori di ioni

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole etettriche

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Oli di flemma e olio di Dippel

Miscele di sali aventi differenti anioni

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli ed avanzi di materie plastiche; eccetto i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata di seguito:

 

 

 

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 % , in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati ed articoli di plastica; eccetto le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ed ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri:

 

 

 

– –

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 % , in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 ed

ex ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 40

Gomma e lavori i gomma, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

 

Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma

Rigenerazione di coperture usate

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex ex 4017

Articoli in gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di pecora o di agnello

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

Altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

 

Levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

 

Liste e modanature

Trasformazione in liste e modanature

 

da ex ex 4410 a

ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Trasformazione in liste e modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

 

Liste e modanature

Trasformazione in liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

ex ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex ex capitolo 50

Seta; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a

ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

fibre naturali

fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Altri

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

filati di cocco

fibre naturali

fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 52

Cotone; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Fili di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

fibre naturali

fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

filati di iuta

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

fibre naturali

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

sostanze chimiche o pasta tessile

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

sostanze chimiche o pasta tessile

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per:

 

 

 

Costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

 

Altre

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

Reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (13):

filati di cocco

i materiali seguenti:

– –

filato di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

– –

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico

 

 

 

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (8)

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide)

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8)

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandietanolo e di acido isoftalico

– –

fibre naturali

– –

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

– –

sostanze chimiche o pasta tessile

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (8)  (9)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

ex ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex ex 6202,

ex ex 6204,

ex ex 6206,

ex ex 6209 ed

ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex ex 6210 ed

ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (7)  (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

sostanze chimiche o pasta tessile

 

 

Altri:

 

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Altri

Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (9):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o pasta tessile

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

 

Non tessuti

Fabbricazione a partire da (9)  (6):

fibre naturali, o

sostanze chimiche o pasta tessile

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7003,

ex ex 7004 ed

ex ex 7005

Vetro con uno strato non riflettente

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

 

Altri

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102,

ex ex 7103 ed

ex ex 7104

Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite)

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106,

7108 e

7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex ex 7107,

ex ex 7109 ed

ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Bigiotteria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

O

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da

7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da

7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206

 

7304,

7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e avanzi di rame

 

7404

Cascami e avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio.

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e avanzi di alluminio.

 

7602

Cascami o avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA

 

 

ex ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

 

Altro

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7802

 

7802

Cascami e avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7902

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 8002

 

8002 e

8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

 

ex ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporanea-mente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed

ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine e apparecchi per la produzione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine di queste voci per l'industria tessile

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

Altre

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere o a rulli

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

 

Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altre

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

 

 

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 86

Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

– –

non superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Paracaduti a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, nonché

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

 

parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 91

Orologeria; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 ed

ex ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex ex capitolo 96

Lavori diversi; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 9601 ed

ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 % .

(7)  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(8)  L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9)  Cfr. nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

(13)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, (è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza) ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità pubbliche degli Stati membri della Comunità e dell'Albania possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …) (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...) (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...) (1) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ...) (1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …) (1), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …) (1) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …) (1) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …) (1) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) (1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …) (1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ...) (1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …) (1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …) (1) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...) (1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) (1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. …) (1) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... (2).

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

((Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO n. 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

(Protocollo n. 6 dell'ASA)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

d)

«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione che viola la legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Sfera di applicazione

1.   Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.

2.   L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che potrebbero essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato.

3.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

a)

sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

d)

sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

attività che sono o che sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte,

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale,

merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale,

persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale, e

mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna, notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

consegnare tutti i documenti, o

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nella sfera di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Vengono corredate dai documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;

e)

ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e

f)

esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3.   Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.

2.   Tale informazione può essere computerizzata.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

a)

possa pregiudicare la sovranità dell'Albania o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2.   I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.

3.   L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Albania e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, e

non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d'interesse comunitario.

2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.


ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ALBANIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 12 giugno 2006 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, di seguito denominato «l'accordo»;

HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:

l'accordo,

i suoi allegati I-IV, ossia:

Allegato I —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità,

Allegato II (a) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)],

Allegato II (b) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)],

Allegato II (c) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)],

Allegato III —

Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi,

Allegato IV —

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale,

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1

sui prodotti siderurgici,

Protocollo n. 2

sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati,

Protocollo n. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato,

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

Protocollo n. 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

I PLENIPOTENZIARI DELLA COMUNITÀ E I PLENIPOTENZIARI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA HANNO ADOTTATO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI CONGIUNTE ELENCATE DI SEGUITO E ALLEGATE AL PRESENTE ATTO FINALE:

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 9 e 16 dell'accordo,

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 28 dell'accordo,

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo,

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 49 dell'accordo,

Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell'accordo,

Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell'accordo.

I plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno preso atto della dichiarazione della Comunità di seguito indicata, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

Image

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Közatársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 9 e 16 dell'accordo (articoli 22 e 29 dell'ASA)

Le parti dichiarano che nell'attuare gli articoli 9 e 16 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall'Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non sono Stati membri dell'Unione europea). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità dall'Albania qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 28 dell'accordo (articolo 41 dell'ASA)

1.

La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell'Albania al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.

2.

In considerazione di quanto precede, l'Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo (articolo 73 dell'ASA)

Le parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 49 dell'accordo (articolo 126 dell'ASA)

1.

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 49 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, e

nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1.

2.

Le parti convengono che le «misure opportune» di cui all'articolo 49 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 49, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell'accordo

1.

L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell'accordo

1.

L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa l'Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:

in applicazione dell'articolo 17 dell'accordo, finché sarà applicabile il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, come modificato, si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell'accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli,

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, verrà abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo.


Rettifiche

1.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/248


Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 )

A pagina 76, l’allegato IV va letto come segue:

«

ALLEGATO IV

Categorie di spesa

(di cui all’articolo 9, paragrafo 3)

 

Obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

 

Obiettivo “Convergenza” e regioni di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento n. 1080/2006

Codice

Temi prioritari

 

Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità

01

Attività di R&ST nei centri di ricerca

02

Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica

03

Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, ecc.)

04

Supporto alla R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)

05

Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese

06

Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)

07

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)

08

Altri investimenti in imprese

09

Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI.

 

Società dell’informazione

10

Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)

11

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali, ecc.)

12

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE-TIC)

13

Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-partecipazione, ecc.)

14

Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking, ecc.)

15

Altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

 

Trasporti

16

Ferrovie

17

Ferrovie (RTE-T)

20

Autostrade

21

Autostrade (RTE-T)

26

Trasporti multimodali

27

Trasporti multimodali (RTE-T)

28

Sistemi di trasporto intelligenti

29

Aeroporti

30

Porti

32

Vie navigabili interne (RTE-T)

 

Energia

34

Elettricità (RTE-E)

36

Gas naturale (RTE-E)

38

Prodotti petroliferi (RTE-E)

39

Energie rinnovabili: eolica

40

Energie rinnovabili: solare

41

Energie rinnovabili: da biomassa

42

Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre

43

Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

 

Protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi

52

Promozione di trasporti urbani puliti

 

Aumento dell’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori

62

Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione

63

Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive

64

Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche

 

Migliorare l’accesso all’occupazione ed alla sostenibilità

65

Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro

66

Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro

67

Misure che incoraggino l’invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa

68

Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

69

Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e all’assistenza alle persone non autosufficienti

70

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

 

Migliorare l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati

71

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento nello stesso e promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro

 

Migliorare il capitale umano

72

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità, rendendo l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell’obiettivo dell’innovazione e della realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza

73

Misure per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità

74

Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

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