ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 235

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
30 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1283/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1286/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, recante settantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

14

 

*

Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive ( 1 )

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

53,4

068

147,1

999

100,3

0707 00 05

052

87,4

999

87,4

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

388

67,0

524

48,0

528

52,6

999

55,9

0806 10 10

052

82,4

220

99,2

624

139,0

999

106,9

0808 10 80

388

89,1

400

90,7

508

81,5

512

85,8

528

77,4

720

82,6

800

140,1

804

92,5

999

92,5

0808 20 50

052

124,2

388

88,6

999

106,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,8

096

12,8

999

66,3

0809 40 05

052

96,0

066

47,1

098

45,7

624

149,1

999

84,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3)

Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle richieste di autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/99 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall'Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento della Commissione (CE) n. 2013/2001 (4). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (5). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

(8)

Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

(4)  GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24.

(5)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(6)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1638

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U (2)/g

 

alfa-amilasi: 1 000 U (3)/g

Suinetti (slattati)

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

alfa-amilasi: 1 000 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti, ad esempio, oltre il 50 % di orzo.

4.

Per suinetti slattati fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

Alfa-amilasi: 1 000 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal beta-glucano dell'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano del farro avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici a partire da un sostrato di polimero amilaceo reticolato, insolubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1621

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-xilanasi

E.C. 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall'Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U (2)/g

 

alfa-amilasi: 400 U (3)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 210 000 U (4)/g

Tacchini da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000-1 500 U

endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000-18 000 U

alfa-amilasi: 40-60 U

endo-1,4-beta-xilanasi: 21 000-31 500 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento.

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U

Alfa-amilasi: 20 U

Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500 U


(1)  1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.

(4)  1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.


ALLEGATO III

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1628

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

 

in polvere:

endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U (1)/g

 

in forma liquida:

endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U/ml

Suini da ingrasso

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 000 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 000-4 000 U.

3.

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento.

A tempo indeterminato


(1)  1 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano del farro avena, a pH 5,3 ed a 50 °C.


30.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), prevede che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America, nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali, possono essere assegnati secondo un’apposita procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2007 e stabilire le modalità complementari necessarie.

(3)

Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(4)

Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati conformemente alle disposizioni contenute nel capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 settembre 2006 al più tardi.

2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.

2.   Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

a)

l’elenco dei richiedenti;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2006);

c)

l’indicazione del fatto che il richiedente ha esportato i prodotti in questione negli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti;

d)

il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente, con la specificazione che si tratta di una società affiliata del richiedente.

Articolo 4

In conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2006.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2006.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO I

Formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 1285/2006

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive del capitolo 4 della Harmonised Tariff Schedule of the United States

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2007

Nota

Gruppo

Tonnellate

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Tokyo

908,877

16 — Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Tokyo

393,006

22 — Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Tokyo

4 003,172

25 — Uruguay

2 420,000


ALLEGATO I

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Image


ALLEGATO III

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006

[Da trasmettere tramite fax al n. (32-2) 295 33 10 o tramite e-mail all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Image


ALLEGATO IV

Presentazione dei titoli assegnati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006

[da faxare al numero (32-2) 295 33 10 o spedire all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Image


30.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante settantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 18 il 23 agosto 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Una delle modifiche delle voci esistenti decise il 25 luglio dal Comitato per le sanzioni deve ancora essere inserita nell’allegato I. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1228/2006 (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

(1)

La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»:

«Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Svezia; data di nascita 20 novembre 1974; luogo di nascita: Garbaharey, Somalia; nazionalità: svedese; passaporto svedese n. 1041635; numero di identificazione nazionale: 741120-1093».

(2)

La voce «Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias (a) Hani Yousef Al-Sebai, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, (f) Hani al-Sayyid El Sebai, (g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, (h) Hani al-Sayyid El Sabaay, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef]. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana.»

(3)

La voce «Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet]. Data di nascita: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: a) passaporto del Regno Unito numero 703114075, b) passaporto del Regno Unito numero 026725401. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sajid Mohammed Badat [alias (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat]. Data di nascita: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: (a) 703114075 (passaporto del Regno Unito), (b) 026725401 (passaporto del Regno Unito). Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito.»

(4)

La voce «Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Luogo di nascita: Dyshni-Vedeno, Cecenia, Federazione russa. Data di nascita: 14 gennaio 1965. Passaporto russo n. 623334 (gennaio 2002)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Unione Sovietica (Federazione russa). Nazionalità: russa. N. passaporto: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9 giugno 1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo russo.»

(5)

La voce «Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Data di nascita: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Luogo di nascita: a) Suez, Egitto, b) Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive nel Regno Unito» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar]. Data di nascita: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Luogo di nascita: (a) Suez, Egitto, (b) Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. N. passaporto: RP0185179 (passaporto del Regno Unito intestato a Al-Sayyid Ilewah, che è stato rilasciato l’11.9.2001 e scade l’11.9.2011). Altre informazioni: vive nel Regno Unito.»

(6)

La voce «Abdelghani MZOUDI [alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI]. Luogo di nascita: Marrakech (Marocco). Data di nascita: 6 dicembre 1972. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29 aprile 1992 a Marrakech, Marocco, valido fino al 28 aprile 1997, rinnovato fino al 28 febbraio 2002; b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4 dicembre 2000 dal consolato marocchino di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: detenuto in Germania (giugno 2003), (b) registrato da ultimo a questo indirizzo» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdelghani Mzoudi [alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti]. Indirizzo: op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakech (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992, valido fino al 28.4.1997 e rinnovato fino al 28.2.2002), (b) M271392 (passaporto marocchino rilasciato il 4.12.2000 dall’ambasciata marocchina di Berlino, Germania). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (documento d'identità personale marocchino rilasciato il 20.3.2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) registrato da ultimo a questo indirizzo, (b) una volta terminata la custodia cautelare, ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005.»

(7)

La voce «Mansour Thaer, data di nascita: 21 marzo 1974; luogo di nascita: Baghdad, Iraq» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mansour Thaer. Data di nascita: 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005.»


30.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/17


DIRETTIVA 2006/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende: diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diclorprop-P lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 5 novembre 2003. Per il metconazolo lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 27 gennaio 2004. Per il pirimetanil lo Stato membro relatore era l’Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 aprile 2004. Per il triclopir lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 21 novembre 2003.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 14 dicembre 2005 per il triclopir e il 13 gennaio 2006 per il diclorprop-P, il metconazolo e il pirimetanil sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). Le relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 23 maggio 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir.

(4)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.

(5)

Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il diclorprop-P, il pirimetanil e il triclopir. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È perciò opportuno sottoporre a ulteriori esami il diclorprop-P, il pirimetanil e il triclopir al fine di confermare la valutazione del rischio riguardo a una serie di aspetti e che tali studi siano presentati dai notificanti.

(6)

È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in conseguenza della iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati dispongono di sei mesi di tempo dalla data dell’iscrizione per rivedere vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir e garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni dell’allegato I. Gli Stati membri provvedono a modificare, sostituire o ritirare, a seconda dei casi, le vigenti autorizzazioni secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5), dimostra che possono emergere difficoltà di interpretazione sugli obblighi dei titolari di autorizzazioni in vigore riguardo all’accesso ai dati. Per evitare altre difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non dovrà imporre alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell’allegato I.

(9)

È perciò opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o eventualmente revocano le autorizzazioni in vigore di prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir entro il 30 novembre 2007.

Entro tale data, essi verificano in particolare che, riguardo a diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir, siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato I della direttiva, tranne quelle della parte B dell’iscrizione della sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possieda un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa, o possa accedere a un siffatto fascicolo.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come uniche sostanze attive o come sostanze attive combinate ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2007 all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione di diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir nel suo allegato I. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come uniche sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione, entro il 31 maggio 2011; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come sostanze attive combinate ad altre, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 maggio 2011 ovvero entro il termine, se più tardo, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente nella o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/64/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 107).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 52, 1-67, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlorprop-P (approvazione: 13 gennaio 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 64, 1-71, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metconazole (approvazione: 13 gennaio 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 61, 1-70, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyrimethanil (approvazione: 13 gennaio 2006).

EFSA Scientific Report (2005) 56, 1-103, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triclopyr (approvazione: 14 dicembre 2005).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«135

Diclorprop-P

n. CAS 15165-67-0

n. CIPAC 476

Acido (R)-2-(2,4-diclorofenossi) propanoico

≥ 900 g/kg

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del diclorprop-P, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In tale valutazione complessiva gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi.

Gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di altri studi che confermino i risultati sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per esposizioni di breve e di lunga durata di uccelli e per l’esposizione di lunga durata di mammiferi erbivori.

Essi fanno sì che i dichiaranti, su richiesta dei quali il diclorprop-P è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

136

Metconazolo

n. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita)

n. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo

≥ 940 g/kg (somma degli isomeri cis e trans)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del metconazolo, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In tale valutazione complessiva, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi: le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi,

devono prestare particolare attenzione anche alla tutela degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere provvedimenti di protezione.

137

Pirimetanil

n. CAS 53112-28-0

n. CIPAC non assegnato

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina

≥ 975 g/kg

(l’impurità di fabbricazione cianammide è considerata tossica e non deve superare 0,5 g/kg nella materia tecnica)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del pirimetanil, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In tale valutazione complessiva gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure di contenimento dei rischi, come zone tampone,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi fanno sì che i dichiaranti, su richiesta dei quali il pirimetanil è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

138

Triclopir

n. CAS 055335-06-3

n. CIPAC 376

acido 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetico

≥ 960 g/kg

(espresso in triclopir butossietil estere)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triclopir per usi diversi da quello, in primavera, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che siano fornite tutte le informazioni e i dati necessari prima di concedere tale autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del triclopir, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In tale valutazione complessiva gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per uccelli e mammiferi, e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all’esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol. Essi fanno sì che i dichiaranti, su richiesta dei quali il triclopir è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le caratteristiche della sostanza attiva si trovano nelle relazioni di riesame.


Rettifiche

30.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 28 febbraio 2006 )

A pagina 16, all'articolo 40, paragrafo 2, lettera f), punto i):

anziché:

«i)

modifiche della definizione di cui all’articolo 2, punto 11)»

leggi:

«i)

modifiche della definizione di cui all’articolo 2, punto 12»

A pagina 24, nell'allegato III, «Quote nazionali e regionali», nella colonna «Isoglucosio», alla riga «Totale»:

anziché:

«507 680»

leggi:

«507 681»