ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
26 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1275/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1276/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore del pollame per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1277/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1845/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ceco

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1278/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006, relativo ad una misura particolare di intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2006-2007

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1279/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

77,3

999

77,3

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

69,5

524

55,6

528

41,7

999

55,6

0806 10 10

052

84,3

220

99,0

624

139,0

999

107,4

0808 10 80

388

90,6

400

92,0

508

81,8

512

82,4

528

77,4

720

82,6

800

140,1

804

92,6

999

92,4

0808 20 50

052

119,3

388

89,1

999

104,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

126,9

999

126,9

0809 40 05

052

90,9

098

45,7

624

149,1

999

95,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore del pollame per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (3), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (4), i quantitativi previsti per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 1431/94 sono stati modificati.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 930/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (5) e adeguare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 proporzionalmente ai quantitativi fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’allegato del regolamento (CE) n. 930/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/2006 (GU L 228 del 22.8.2006, pag. 3).

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(5)  GU L 170 del 23.6.2006, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Percentuale di accettazione delle domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

(t)

09.4410

1,030927

1 775,001

09.4411

5 100,000

09.4412

1,076426

825,000

09.4420

1,555209

450,000

09.4421

3,086419

175,000

09.4422

2 485,000

“—”

:

Alla Commissione non è stata trasmessa nessuna domanda di titolo.»


26.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1845/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 131 185 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento ceco.

(2)

Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento ceco sul mercato interno portando la gara permanente a 154 783 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1845/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1845/2005 è così modificato:

1)

All’articolo 1, il quantitativo «131 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «154 783 tonnellate».

2)

Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «131 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «154 783 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 296 del 12.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 3).


26.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

relativo ad una misura particolare di intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2006-2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’avena è uno dei prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma non rientra tra i cereali di base di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003 per i quali è previsto l’acquisto all’intervento.

(2)

L’avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al loro fabbisogno, tanto da obbligarli a smaltire le eccedenze nei paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.

(3)

Un’eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare l’orzo. La situazione dell’orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell’intera Comunità. Passare dalla coltivazione dell’avena a quella dell’orzo non farebbe quindi che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l’avena possa continuare ad essere esportata nei paesi terzi.

(4)

L’avena può formare oggetto della restituzione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003. A motivo della loro situazione geografica, la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l’esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione a norma del suddetto articolo 13 favorirebbe innanzi tutto le esportazioni da questi altri Stati. È pertanto prevedibile che la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia si sostituirà sempre più a quella di avena. È quindi logico attendersi che, nel corso delle future campagne in Finlandia e in Svezia, saranno conferiti all’intervento, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003, considerevoli quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell’esportazione verso i paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose, per il bilancio comunitario, delle esportazioni dirette.

(5)

Una misura speciale di intervento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1784/2003 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell’avena in Finlandia e in Svezia. In tale contesto, la concessione di una restituzione tramite gara, applicabile soltanto all’avena prodotta ed esportata dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata.

(6)

La natura e gli obiettivi di tale misura rendono opportuna l’applicazione, per quanto di ragione, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all’esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(7)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell’aggiudicatario, l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

(8)

I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare di intervento. È quindi necessario limitare l’utilizzazione dei titoli d’esportazione alle esportazioni dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all’avena prodotta in Finlandia e in Svezia.

(9)

Tenuto conto degli accordi europei che istituiscono un’associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (3) e la Romania (4), dall’altra, è necessario escludere tali paesi dall’elenco delle destinazioni ammissibili. Inoltre, tenuto conto delle modalità di calcolo della restituzione, basata su prezzi di mercato relativi a destinazioni lontane, è necessario escludere le destinazioni vicine come la Svizzera e la Norvegia per le quali tali misure non appaiono giustificate in considerazione dei costi di trasporto relativamente modesti dovuti alla loro vicinanza o alle vie di comunicazione disponibili verso tali destinazioni.

(10)

Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(11)

Per il corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione è necessario fissare una quantità minima e stabilire il termine e la forma per la trasmissione delle offerte presentate presso gli organismi competenti.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all’esportazione, per 100 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

Alla suddetta restituzione si applicano, per quanto di ragione, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e le relative disposizioni di applicazione.

2.   Gli organismi di intervento finlandese e svedese sono incaricati dell’applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Per determinare l’importo della restituzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.

2.   La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

3.   La gara rimane aperta fino al 28 giugno 2007. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 settembre 2006.

4.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese indicati nel bando di gara.

5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

L’offerta è valida soltanto se:

a)

verte su almeno 1 000 t;

b)

è accompagnata da un impegno scritto del concorrente che precisa che l’offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e in Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

Se l’impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (5) è incamerata, salvo forza maggiore.

Articolo 4

Nell’ambito della gara di cui all’articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle due diciture seguenti:

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1278/2006 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1278/2006 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.

Articolo 6

La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   I titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all’articolo 2 sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.

3.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.

Articolo 8

Le offerte devono pervenire per via elettronica alla Commissione, tramite gli organismi di intervento finlandese e svedese, al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato in allegato.

In mancanza di offerte, gli organismi di intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  Decisione 2003/286/CE del Consiglio dell’8 aprile 2003 (GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60), adattata dalla decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 18 aprile 2005 (GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1).

(4)  Decisione 2003/18/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18), adattata dalla decisione 2005/431/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 18 aprile 2005 (GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gara per la restituzione all’esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1278/2006]

[Termine ultimo per la presentazione delle offerte]

1

2

3

Numero degli offerenti

Quantità in t

Importo della restituzione all’esportazione

(in EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).


26.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica ancora il regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93, i prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999, in applicazione del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), occorre limitare la fissazione dei tassi di conversione ai tassi di conversione agricoli specifici fra l’euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

(4)

Occorre quindi fissare, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare nelle diverse monete nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Tasso di conversione specifico

1 euro =

29,0021

corone ceche

7,45928

corone danesi

15,6466

corone estoni

0,574130

lire sterline cipriote

0,696167

lati lettoni

3,45280

litai lituani

254,466

fiorini ungheresi

0,429300

lire maltesi

3,92889

zloty polacchi

239,533

talleri sloveni

39,0739

corone slovacche

9,37331

corone svedesi

0,684339

lire sterline