ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 226

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
18 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1239/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1240/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 902/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1241/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 929/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore del pollame per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1242/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1243/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pesche)

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1244/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1245/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1246/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1213/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 23 novembre 2005, sul regime di aiuti Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder a cui la Germania intende dare esecuzione in relazione al bacino di lavoro di Berlino [notificata con il numero C(2005) 4434]  ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.8.2006   

IT

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L 226/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1239/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

90,7

999

90,7

0709 90 70

052

75,6

999

75,6

0805 50 10

388

61,2

524

53,0

528

52,0

999

55,4

0806 10 10

052

77,8

220

108,9

999

93,4

0808 10 80

388

86,6

404

87,6

508

87,1

512

84,8

528

71,2

720

81,3

804

94,4

999

84,7

0808 20 50

052

126,7

388

85,9

999

106,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,4

999

134,4

0809 40 05

052

39,5

098

37,5

624

150,7

999

75,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.8.2006   

IT

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L 226/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1240/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 902/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (3), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (4), i quantitativi previsti per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 sono stati modificati.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 902/2006 della Commissione, del 19 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 (5), e adeguare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 proporzionalmente ai quantitativi fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1458/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato II del regolamento (CE) n. 902/2006 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/2006 (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 3).

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(5)  GU L 167 del 20.6.2006, pag. 24.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

(tonnellate)

Numero d’ordine

Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 31 dicembre 2006

09.4038

15 286,248

09.4039

2 250,000

09.4071

1 501,000

09.4072

3 080,500

09.4073

7 533,500

09.4074

2 658,200»


18.8.2006   

IT

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L 226/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1241/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 929/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore del pollame per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (3), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (4), i quantitativi previsti per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 1251/96 sono stati modificati.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 929/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96 (5), e adeguare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 proporzionalmente ai quantitativi fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’allegato del regolamento (CE) n. 929/2006 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(5)  GU L 170 del 23.6.2006, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO

(tonnellate)

Gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 574,500

P2

100,0

4 005,750

P3

1,488031

977,500

P4

11,125945

350,500

“—”: alla Commissione non è stata trasmessa nessuna domanda di titolo.»


18.8.2006   

IT

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L 226/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce chiaramente le condizioni da soddisfare perché la Commissione imponga dazi all’importazione addizionali. A fini di chiarezza e certezza del diritto, la stessa formulazione deve essere utilizzata all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste dall’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(3)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 ed il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente:

«1.   Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all’allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o in cui gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.»

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2006 (GU L 147 del 31.5.2006, pag. 9).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo limite

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

260 534

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

18 280

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

9 278

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

11 060

78.0085

0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

90 600

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

68 401

78.0110

0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 073

78.0120

0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre alla fine di febbraio

150 169

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e altri ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre alla fine di febbraio

94 492

78.0155

0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

301 899

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

34 287

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

189 604

78.0175

0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

922 228

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

51 920

78.0220

0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

263 711

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

33 052

78.0250

0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

4 569

78.0265

0809 20 95

Ciliegie diverse da quelle acide

dal 21 maggio al 10 agosto

46 088

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

17 411

78.0280

0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

11 155»


18.8.2006   

IT

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L 226/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 858/2006 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche esportate dopo il 17 agosto 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 858/2006 per le pesche la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 17 agosto e prima del 1o novembre 2006, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 159 del 13.6.2006, pag. 5.


18.8.2006   

IT

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L 226/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 28 luglio 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1151/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1151/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1151/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 23.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 agosto 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

30,96

30,96


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


18.8.2006   

IT

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L 226/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dall’11 agosto 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1143/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1218/2006 (GU L 220 dell’11.8.2006, pag. 11).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 18 agosto 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,96

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,96

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,96

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,96

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


18.8.2006   

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L 226/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1213/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dall'11 agosto 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1213/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1213/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 220 dell'11.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali applicabili a decorrere dal 18 agosto 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,96

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,96

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,96

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3096

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

18.8.2006   

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L 226/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

sul regime di aiuti «Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder» a cui la Germania intende dare esecuzione in relazione al bacino di lavoro di Berlino

[notificata con il numero C(2005) 4434]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/566/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 16 gennaio 2004, registrata il 19 gennaio 2004, la Germania ha notificato alla Commissione il regime di aiuti «Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder».

(2)

Con lettera del 17 febbraio 2004 la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettera del 17 marzo 2004, registrata il 19 marzo 2004.

(3)

Con lettera del 26 aprile 2004 e a seguito di una riunione svoltasi il 10 aprile 2004, durante la quale aveva dichiarato che avrebbe presentato informazioni supplementari riguardo al regime, la Germania ha chiesto una proroga della scadenza, che le è stata concessa con lettera del 10 maggio 2004.

(4)

Con lettera del 14 maggio 2004, registrata il giorno stesso dalla Commissione, la Germania ha trasmesso informazioni supplementari. Con lettere del 30 giugno e 4 settembre 2004 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari riguardo al regime, che sono state trasmesse dalla Germania con lettere del 29 luglio e 6 ottobre 2004, registrate rispettivamente il 29 luglio e il 15 ottobre 2004.

(5)

Con lettera del 1o dicembre 2004 la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di non sollevare obiezioni riguardo alle parti del regime limitate alle aree assistite dei nuovi Länder, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (2). La Commissione ha inoltre comunicato alla Germania la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo a Berlino e alle zone del Brandeburgo facenti parte del bacino di lavoro di Berlino e ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (3).

(6)

Questa decisione, in cui la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla misura di aiuto (4), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 marzo 2005. Non sono tuttavia pervenute osservazioni da altre parti interessate.

(7)

La Germania ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 14 febbraio 2005.

2.   IL REGIME DI AIUTI

2.1.   Antefatti

(8)

Il regime di aiuti consente alle società edilizie l’esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni in relazione ad immobili siti nel bacino di lavoro di Berlino.

(9)

Nell’ex Repubblica democratica tedesca (RDT), il settore edilizio è stato governato per decenni da un sistema di pianificazione centralizzato. Allo stesso tempo gli edifici di vecchia costruzione venivano lasciati in un tale stato di abbandono che nel 1990 molti di questi non risultavano più abitabili. Dopo la riunificazione si è registrato un forte incremento della domanda di appartamenti e abitazioni private di nuova costruzione, con conseguente riduzione della disponibilità sul mercato edilizio nei nuovi Länder e nel bacino di lavoro di Berlino. Poiché, secondo gli esperti del settore ed i politici, questa crisi degli alloggi era destinata a perdurare, nel periodo compreso tra il 1990 e il 1998 sono stati applicati agevolazioni fiscali e ammortamenti accelerati per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni effettuate nei nuovi Länder e nel bacino di lavoro di Berlino. Tali incentivi hanno determinato un’eccedenza delle superfici abitative, tanto più che nel frattempo ci si era resi conto che la domanda di abitazioni non era aumentata come previsto, ma aveva anzi subito un calo. Attualmente tale eccedenza ammonta a circa 1 milione di unità abitative.

(10)

La Germania e i nuovi Länder hanno quindi deciso, con il programma «Stadtumbau Ost» (ricostruzione urbana della Germania dell’Est), di demolire le superfici abitative non occupate. In base alle informazioni fornite dalla Germania, saranno le stesse imprese e cooperative edilizie a doversi fare carico di una parte sostanziale dei costi di demolizione.

(11)

Secondo quanto sostiene la Germania, la scarsa capitalizzazione di molte società edilizie nei nuovi Länder e nel bacino di lavoro di Berlino, imputabile ad una perdita di risorse dovuta all’alta percentuale di abitazioni vacanti e alla relativa frammentazione del mercato, metterebbero a repentaglio il programma di demolizione giudicato necessario dal governo federale e dai Länder, in quanto le società non sarebbero in grado di sostenere la propria parte dei costi di demolizione.

(12)

La Germania sottolinea che l’equilibrio tra domanda e offerta non verrebbe ripristinato soltanto con il semplice abbattimento dell’eccedenza, poiché vi è anche l’esigenza di offrire alloggi qualitativamente conformi all’effettiva domanda. Le società edilizie dei nuovi Länder e del bacino di lavoro di Berlino dovrebbero quindi effettuare sostanziali investimenti per adattare il proprio patrimonio immobiliare a questa domanda. La Germania ritiene che per consentire loro di effettuare gli investimenti necessari, queste società dovrebbero avere la possibilità di procedere ad una concentrazione per fruire dei conseguenti effetti sinergici.

(13)

Secondo la Germania, l’imposta sul passaggio di proprietà di terreni nell’ambito di concentrazioni ed acquisizioni si sarebbe rivelata di ostacolo alle società edilizie. Grazie alla temporanea esenzione da questa imposta le società interessate avrebbero la possibilità di procedere ad una concentrazione. Il conseguente aumento del capitale migliorerebbe le possibilità delle società interessate da una concentrazione di sostenere i costi delle necessarie demolizioni ed effettuare, al contempo, i dovuti investimenti per poter garantire sul mercato l’offerta di alloggi moderni.

(14)

L’imposta sul passaggio di proprietà di terreni si applica alle transazioni che comportano un cambiamento del proprietario. Essa è dovuta al momento del passaggio di proprietà di un terreno mediante vendita o altro negozio giuridico. La base imponibile dell’imposta sul passaggio di proprietà di terreni, pari al 3,5 %, è rappresentata dal valore unitario dell’immobile.

2.2.   Campo di applicazione della presente decisione

(15)

Nella lettera del 1o dicembre 2004 la Commissione non ha sollevato obiezioni sulle parti del regime di aiuti «Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder» relative alle aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La presente decisione riguarda esclusivamente le parti del regime relative al bacino di lavoro di Berlino, area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

2.3.   Obiettivo del regime di aiuti

(16)

Il regime mira a ristrutturare il mercato edilizio nel bacino di lavoro di Berlino eliminando l’offerta eccedentaria e aiutando le società edilizie ad offrire alloggi qualitativamente conformi alla domanda attuale. Consentendo loro di demolire superfici abitative non utilizzate, la Germania intende migliorare l’estetica e le infrastrutture di quelle aree del bacino di lavoro di Berlino attualmente caratterizzate da un degrado fisico e socioambientale, […] (5).

2.4.   Beneficiari

(17)

I beneficiari del regime sono le società edilizie che acquisiscono beni immobili nel bacino di lavoro di Berlino attraverso operazioni di concentrazione e acquisto. Ai fini della presente decisione, per «società edilizie» si intendono le imprese e le cooperative edilizie la cui attività principale consiste nell’amministrazione, costruzione, vendita e locazione di alloggi. Sono escluse dal regime le imprese in difficoltà.

(18)

Per il momento sono previste tre operazioni di concentrazione tra società edilizie nel bacino di lavoro di Berlino. Per quanto concerne le concentrazioni che hanno avuto luogo a Berlino tra il 1995 e il 1998, sono stati registrati, a titolo di imposte sul passaggio di proprietà di terreni, i seguenti importi: 3,1 milioni di EUR nell’ambito di una concentrazione relativa a 19 terreni, 1,4 milioni di EUR in relazione a 39 terreni e 6,7 milioni di EUR in relazione a 491 terreni.

2.5.   Durata del regime

(19)

Il regime è limitato alle concentrazioni ed acquisizioni tra società edilizie effettuate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2006.

3.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(20)

Nella lettera del 1o dicembre 2004 la Commissione è giunta alla conclusione che il regime notificato costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sulla base delle seguenti considerazioni:

esiste un finanziamento pubblico, in quanto l’esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni comporta una perdita di gettito fiscale da parte della Germania,

si tratta di una misura selettiva, in quanto concentrata su una zona geografica ben delimitata dei nuovi Länder e del bacino di lavoro di Berlino e finalizzata ad agevolare imprese ben determinate, ovvero le società edilizie. Il regime è limitato alle concentrazioni ed acquisizioni tra imprese e cooperative che possiedono beni immobili nei nuovi Länder e nel bacino di lavoro di Berlino,

il regime comporta un beneficio per le società edilizie coinvolte in operazioni di concentrazione o acquisizione, in quanto esse godono dell’esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni che altrimenti dovrebbero pagare,

poiché l’acquisizione di terreni e beni immobili è oggetto di operazioni commerciali tra Stati membri, non è da escludere che il regime possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(21)

Nella decisione 2002/581/CE (6), relativa al regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle banche e delle fondazioni bancarie, la Commissione ha concluso che le esenzioni fiscali per la ristrutturazione dei settori economici in difficoltà, grazie alle quali sono agevolate le concentrazioni e le acquisizioni, debbano essere considerate aiuti volti a ridurre la spesa corrente delle imprese e costituiscono pertanto aiuti al funzionamento. Nella decisione di avviare il procedimento in corso tale questione è stata tuttavia lasciata in sospeso, in quanto la Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni della Germania, secondo le quali il regime di aiuti può essere anche valutato diversamente.

(22)

La Commissione nutriva seri dubbi sul fatto che il regime di aiuti della Germania in favore del bacino di lavoro di Berlino, che rientra nelle aree ammissibili di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, fosse commisurato allo scopo e non rischiasse di falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi:

la percentuale di abitazioni vacanti a Berlino (5,3 % per gli alloggi privati e 8,77 % per gli appartamenti delle società edilizie) è nettamente inferiore a quella dei nuovi Länder, pari al 14,2 %. La quasi totalità degli alloggi vacanti è localizzata nelle aree urbane orientali di Berlino,

la Germania non ha presentato dati che dimostrino che il bacino di lavoro di Berlino si stia spopolando in misura analoga alle aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, interessate dal regime,

mentre per le concentrazioni ed acquisizioni di società edilizie nelle aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE sono state versate imposte sul passaggio di proprietà di terreni comprese tra 150 000 e 1,5 milioni di EUR, secondo le esperienze del passato per Berlino i relativi importi sono compresi tra 1,4 e 6,7 milioni di EUR,

la Germania non ha presentato dati che dimostrino che l’esenzione provvisoria dall’imposta sia appropriata per ravvivare il mercato immobiliare del bacino di lavoro di Berlino e abbia inoltre un impatto positivo e che una partecipazione del settore privato al risanamento senza un intervento statale sarebbe estremamente improbabile.

4.   POSIZIONE DELLA GERMANIA

(23)

La Germania ritiene che gli aiuti concessi a titolo di questo regime non debbano essere considerati come aiuti al funzionamento ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7). La peculiarità di questo regime consiste nell’esentare dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni le transazioni immobiliari nel bacino di lavoro di Berlino; i beneficiari sono le società edilizie, sempreché la fattispecie della transazione sia una concentrazione o un’acquisizione. Solo in questo caso le società in questione sono temporaneamente esenti dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni. Poiché la concentrazione o l’acquisizione tra due imprese o cooperative edilizie avviene fondamentalmente una sola volta, la Germania non individua negli aiuti una sovvenzione alle spese correnti.

(24)

Fondamentalmente, le società edilizie continueranno a pagare l’imposta sul passaggio di proprietà di terreni nell’ambito di transazioni immobiliari. Poiché l’acquisto e la vendita e/o la cessione in locazione di beni immobili fanno parte delle normali transazioni di queste società, il pagamento dell’imposta sul passaggio di proprietà di terreni sarebbe attribuibile ai normali costi di funzionamento. Il regime non riguarderebbe tuttavia questi costi di funzionamento, in quanto non può essere applicato nei casi in cui le società edilizie si limitano ad acquistare o a vendere un bene immobile.

(25)

Per quanto concerne l’affermazione secondo cui la percentuale di abitazioni vacanti a Berlino sarebbe inferiore a quella dei nuovi Länder, la Germania la contesta sostenendo che la Commissione si sarebbe basata su dati medi, mentre in alcuni distretti di Berlino, che in base alle informazioni trasmesse dalla Germania sarebbero prevalentemente nella parte orientale (Hohenschönhausen, Marzahn-Hellersdorf e Lichtenberg), tale percentuale sarebbe equiparabile a quella dei nuovi Länder (circa il 14 %).

(26)

Per quanto concerne lo spopolamento, la Germania sostiene che negli ultimi anni la popolazione del bacino di lavoro di Berlino ha subito un calo, che ha comportato una riduzione della domanda di alloggi. Tuttavia, in base alle statistiche trasmesse dalla Germania, dopo aver ripristinato la funzione di capitale del paese, Berlino non avrebbe registrato un calo, quanto piuttosto un assestamento demografico. I dati confermano in ogni caso che nei distretti orientali di Berlino si è registrata una percentuale di spopolamento equiparabile a quella dei nuovi Länder.

(27)

La Germania conferma che gli aiuti connessi alle concentrazioni tra le società edilizie nel bacino di lavoro di Berlino sono molto più elevati rispetto alle aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Ciò dipenderebbe dalle dimensioni e dal maggior valore degli immobili di questa regione (8).

(28)

Secondo la Germania, le concentrazioni ed acquisizioni delle società edilizie avranno complessivamente un impatto positivo sul mercato edilizio, in quanto le nuove imprese avrebbero la capacità di avviare l’ormai da tempo necessario processo di ristrutturazione, consistente nel mettere sul mercato alloggi vacanti e/o demolire quelli non più abitabili. Poiché il pagamento dell’imposta sul passaggio di proprietà di terreni si ripercuote pesantemente sulla liquidità di tali società, gli investimenti necessari subiscono un forte ritardo.

5.   VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

5.1.   Esistenza di aiuti di Stato

(29)

Per le motivazioni esposte nella lettera del 1o dicembre 2004 (cfr. considerando 20, 21 e 22), che la Germania non ha contestato, la Commissione ritiene che il regime «Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder» costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.2.   Legalità degli aiuti

(30)

Avendo notificato il regime di aiuti nella sua fase di progetto, la Germania ha ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

5.3.   Compatibilità degli aiuti

(31)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune determinati tipi di aiuti. Tenuto conto dell’obiettivo dell’aiuto, ossia demolire alloggi vacanti per risanare il mercato edilizio, la Commissione non ritiene che il regime possa rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato CE, per quanto ciò non sia stato invocato dalla Germania.

(32)

Non è applicabile nemmeno l’articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, in quanto l’eccedenza di alloggi non è dovuta alla divisione della Germania e di Berlino, bensì alle agevolazioni fiscali per favorire la costruzione di nuove unità abitative e il risanamento degli alloggi nei nuovi Länder e a Berlino negli anni 1990–1998.

(33)

L’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE elenca altri tipi di aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Tenuto conto della natura, dell’obiettivo e della portata geografica del regime, la Commissione non ritiene applicabile l’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato CE. L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Poiché il bacino di lavoro di Berlino è da considerarsi tuttavia come area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la lettera a) non è applicabile.

(34)

Per quanto concerne l’applicazione delle eccezioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nella sentenza del 14 gennaio 1997 relativa alla causa C-169/95, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (9), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha constatato tra l’altro che, in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, «la Commissione dispone di un potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario». Per determinati tipi di aiuti la Commissione ha definito le modalità di esercizio di tali poteri discrezionali, sia in forma di esenzioni per categoria sia tramite discipline quadro, orientamenti o comunicazioni. In presenza di testi interpretativi, la Commissione è tenuta a farvi ricorso per valutare l’aiuto.

(35)

Va rilevato che il regime non è limitato né alle misure di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (10), né alle misure di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11), né ai seguenti testi: disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (12), regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (13), o regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (14). Nel caso in oggetto non sono pertanto applicabili in alcuna forma gli orientamenti, le discipline comunitarie o i regolamenti. Non è inoltre applicabile neanche la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (15), poiché il regime di aiuti non è destinato alla tutela dell’ambiente.

(36)

Per le aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, tra cui il bacino di lavoro di Berlino, si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (di seguito «orientamenti in materia di aiuti regionali»). Conformemente a questi orientamenti, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro sono da incentivare quando consentono l’ampliamento, l’ammodernamento e la diversificazione delle imprese nelle regioni meno favorite. Negli orientamenti viene inoltre sancito che gli aiuti limitati ad un solo settore di attività possono avere un impatto tangibile sulla concorrenza nel mercato pertinente, mentre gli effetti prodotti sullo sviluppo regionale rischiano di essere piuttosto scarsi.

(37)

Gli orientamenti in materia di aiuti regionali si possono tuttavia applicare solo a determinati tipi di aiuti (come ad esempio gli aiuti all’investimento iniziale, alla creazione di posti di lavoro e, in via eccezionale, gli aiuti al funzionamento). Ai sensi del punto 4.15 degli orientamenti, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.

(38)

L’esenzione dall’imposta per le società edilizie operanti nel bacino di lavoro di Berlino non è connessa né ad un investimento iniziale, né all’ampliamento di un’impresa esistente ai sensi del punto 4.4 degli orientamenti. Essa non riguarda nemmeno la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale di cui al punto 4.11.

(39)

Il regime non rientra quindi nel campo di applicazione degli orientamenti, discipline comunitarie o regolamenti esistenti basati sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione lo ha pertanto valutato direttamente sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5.3.1.   Compatibilità con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(40)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel valutare la compatibilità di un aiuto con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione tiene conto degli obiettivi comunitari ed esamina se l’aiuto risulta adatto, rispetto ad altre modalità, a risolvere i problemi esistenti e se è commisurabile all’obiettivo perseguito.

(41)

L’obiettivo di questo regime di aiuti consiste nel risanare il mercato edilizio nel bacino di lavoro di Berlino eliminando l’offerta eccedentaria e aiutando le società edilizie a offrire alloggi qualitativamente conformi all’attuale domanda. Le imprese operanti nel settore della costruzione devono essere messe in condizione di demolire le superfici abitative non utilizzate per migliorare l’estetica e le infrastrutture di quelle aree del bacino di lavoro di Berlino […].

(42)

L’eliminazione delle carenze fisiche ed il risanamento di quartieri urbani […] costituiscono una priorità politica sempre più pressante nella Comunità. In tal senso la Commissione ha autorizzato regimi di aiuti, nel quadro della rivitalizzazione urbana, basandosi direttamente sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, come con la decisione 2003/433/CE della Commissione, del 21 gennaio 2003, relativa al regime di aiuti «Esenzioni dalle imposte di registro per proprietà non residenziali in aree svantaggiate» notificato dal Regno Unito (16), o per il regime di aiuti N 211/03 «Nuove zone franche urbane» (17). In queste decisioni la Commissione ha riconosciuto che anche nelle città più ricche della Comunità esistono «aree deficitarie», caratterizzate dall’emarginazione sociale e da gravi carenze in termini di infrastrutture, alloggi e strutture sociali. La Commissione ha riconosciuto il fabbisogno di fondi pubblici da destinare al finanziamento del processo di risanamento urbano e ha confermato la compatibilità di questi regimi con gli obiettivi comunitari della coesione economica e sociale, tra cui l’eliminazione degli squilibri di sviluppo nelle singole aree urbane.

(43)

La Germania conviene che Berlino non patisce più un calo demografico da quando ha riassunto la funzione di capitale del paese. Secondo uno studio demografico presentato dalla Germania, il numero degli abitanti non è destinato a diminuire. Dalle cifre emerge tuttavia che nei distretti di Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg e Hohenschönhausen si registrano tendenze allo spopolamento simili a quelle dei nuovi Länder, motivo per cui la percentuale di abitazioni vacanti a Marzahn-Hellersdorf è pari al 14,1 %.

(44)

Il regime di aiuti prevede tuttavia che l’esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni non si applichi soltanto alle società edilizie con proprietà immobiliari nei distretti di Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Hohenschönhausen o Neukölln, bensì anche a quelle dell’intero bacino di lavoro di Berlino. Pur riconoscendo che a Berlino il processo di risanamento risulti molto più difficoltoso per diversi motivi connessi al passato eccezionale della città e che i suddetti distretti urbani possano essere classificati come “aree deficitarie”, la Commissione è tuttavia convinta che non tutto il bacino di lavoro di Berlino necessiti di aiuti al risanamento urbano.

(45)

La Germania non ha presentato informazioni sul bacino di lavoro di Berlino che comprovino che gli aiuti pubblici alle concentrazioni ed acquisizioni tra società edilizie costituiscano lo strumento adatto ad eliminare efficacemente l’eccedenza di alloggi in determinati distretti urbani. Non è infatti chiaro se il regime avrà come conseguenza l’effettiva demolizione degli alloggi disabitati dei distretti di Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Hohenschönhausen e Neukölln.

5.3.2.   Effetti che alterano gli scambi in misura contraria al comune interesse

(46)

Dopo aver constatato che il risanamento urbano è uno degli obiettivi perseguiti dalla Comunità resta ora da valutare se le condizioni degli scambi possano essere alterate in misura contraria al comune interesse.

(47)

La Germania ha riconosciuto che gli aiuti previsti per le concentrazioni ed acquisizioni tra società edilizie nel bacino di lavoro di Berlino sono di importo nettamente superiore rispetto alle aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, a causa delle dimensioni e del maggior valore immobiliare del bacino di lavoro di Berlino (18). La Germania ha confermato che, a titolo del regime, gli aiuti alle società edilizie possono raggiungere anche 6,7 milioni di EUR. La Commissione ritiene che aiuti di tale entità falsino la concorrenza e ostacolino gli scambi all’interno della Comunità. Questo regime non vieta inoltre alle società di procedere a più di una concentrazione e non prevede alcun meccanismo di sorveglianza del cumulo di aiuti.

(48)

In considerazione del fatto che questo aiuto è destinato a tutte le società edilizie con proprietà immobiliari nel bacino di lavoro di Berlino, ma che in effetti soltanto determinati distretti necessitano di un risanamento urbano, la Commissione conclude che il regime a cui la Germania intende dare esecuzione per il bacino di lavoro di Berlino, ovvero un’area assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, non è proporzionato allo scopo perseguito. La Commissione ritiene che le agevolazioni per i passaggi di proprietà immobiliari in tutto il bacino di lavoro di Berlino si rivelerebbero inefficaci e gli aiuti altererebbero gli scambi e la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

6.   CONCLUSIONI

(49)

Per il caso in oggetto non sono applicabili gli orientamenti in materia di aiuti regionali. Il regime non promuove né i nuovi investimenti, né la creazione di posti di lavoro.

(50)

La Commissione giudica opportuno valutare direttamente l’aiuto sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto non sono applicabili le discipline comunitarie, gli orientamenti o i regolamenti esistenti. Sebbene il risanamento urbano costituisca uno degli obiettivi comunitari di promozione della coesione economica e dello sviluppo sostenibile, la misura in oggetto non è correttamente indirizzata in tal senso.

(51)

L’aiuto è destinato all’intero bacino di lavoro di Berlino, mentre sono solo alcuni distretti urbani ad averne bisogno. La Commissione ritiene pertanto impropriamente ampio il campo di applicazione geografico. La Germania non ha specificato in che modo gli aiuti interverrebbero in quei distretti che necessitano di risanamento urbano e come infine porterebbero alla demolizione di alloggi disabitati. La Germania ha riconosciuto che, a titolo di questo aiuto, tutte le società edilizie del bacino di lavoro di Berlino possono beneficiare dell’esenzione d’imposta, anche se non possiedono beni immobili nei distretti sfavoriti.

(52)

Gli importi degli aiuti previsti dal presente regime sono molto consistenti, soprattutto se una società edilizia ricorre più di una volta alla concentrazione o beneficia di aiuti cumulati. La Commissione desume pertanto che il regime di aiuti alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti «Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder», al quale la Germania intende dare esecuzione, non è compatibile con il mercato comune per quanto concerne il bacino di lavoro di Berlino.

A detto regime non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 18.

(2)  Brandeburgo (ad eccezione delle zone facenti parte del bacino di lavoro di Berlino), Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

(3)  Cfr. elenco aree assistite della Germania, aiuti di Stato N 195/99, C 47/99 e N 641/02.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Segreto d'affari.

(6)  GU L 184 del 13.7.2002, pag. 27.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti, gli aiuti di Stato a finalità regionale, destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa (i cosiddetti aiuti al funzionamento), sono di norma vietati.

(8)  In base alle informazioni trasmesse con lettera del 21 giugno 2004, il patrimonio di alcune società edilizie di Berlino è compreso tra 552,4 milioni e 1 202 milioni di EUR.

(9)  Racc. 1997, pag. I-135; cfr. sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 17 settembre 1980 nella causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. I-2671.

(10)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 8).

(11)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(12)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(13)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(14)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(15)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(16)  GU L 149 del 17.6.2003, pag. 18.

(17)  Cfr. sito web all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie_2003.htm

(18)  In base alle informazioni trasmesse con lettera del 21 giugno 2004, il patrimonio di alcune società edilizie di Berlino è compreso tra 542,4 milioni e 1 202 milioni di EUR.