ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 225

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
17 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1230/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, che modifica, per quanto riguarda il ceftiofur e il monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1234/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2973/79 recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1235/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell'aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1236/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1237/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1238/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/766/CE relativa a misure di emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte [notificata con il numero C(2006) 3582]

28

 

*

Raccomandazione della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l’ulteriore propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte nelle aree della Comunità in cui è confermata la sua presenza

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

17.8.2006   

IT

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L 225/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1230/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

87,4

999

87,4

0709 90 70

052

93,9

999

93,9

0805 50 10

388

62,2

524

55,7

528

58,8

999

58,9

0806 10 10

052

91,2

220

112,7

999

102,0

0808 10 80

388

87,1

400

86,5

508

85,1

512

86,9

528

80,6

720

81,3

800

140,3

804

89,9

999

92,2

0808 20 50

052

128,6

388

88,0

999

108,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,0

999

137,0

0809 40 05

052

39,5

098

41,6

624

133,6

999

71,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


17.8.2006   

IT

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L 225/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

che modifica, per quanto riguarda il ceftiofur e il monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza ceftiofur rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini e i suini in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene e per i bovini in rapporto al latte. La voce relativa al ceftiofur che figura in tale allegato deve essere modificata per includere gli ovini ed estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

(3)

La sostanza monooleato di poliossietilensorbitano figura attualmente nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. La voce relativa al monooleato di poliossietilensorbitano che figura in tale allegato deve essere sostituita dal monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, in cui rientra il trioleato di poliossietilensorbitano, per tutte le specie da produzione alimentare.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(5)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 3).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.2.   Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Ceftiofur

Somma di tutti i residui che conservano la struttura betalattamica espressi come desfuroilceftiofur

Tutti i mammiferi da produzione alimentare

1 000 μg/kg

Muscolo

2 000 μg/kg

Grasso (1)

2 000 μg/kg

Fegato

6 000 μg/kg

Rene

100 μg/kg

Latte

B.   La seguente sostanza è inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui):

3.   Sostanze generalmente riconosciute sicure

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

«Monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano

Tutte le specie da produzione alimentare»


(1)  Per i suini questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»


17.8.2006   

IT

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L 225/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l’attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 16 665 tonnellate di pollame.

(2)

Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare i quantitativi soggetti al regime d’importazione tra il 1o luglio e il 30 giugno.

(3)

Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(4)

In previsione dell’eventuale adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea dal 1o gennaio 2007, è opportuno fissare un termine diverso per la presentazione delle domande di titoli nel primo trimestre 2007.

(5)

Ai fini di una corretta gestione del contingente tariffario, è opportuno fissare a 50 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione nell’ambito del regime. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori.

(6)

Si deve disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente un coefficiente di attribuzione per determinare in che misura si possa dare seguito a ciascuna domanda.

(7)

Nell’interesse degli operatori, deve essere prevista la possibilità di revoca della domanda dopo la fissazione del coefficiente di attribuzione.

(8)

Occorre richiamare l’attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità.

(9)

Ai fini di una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza occorre utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.

(10)

Per garantire che il quantitativo importato non sia superiore al quantitativo ammesso dal regime in questione, in deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 non si deve applicare la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento.

(11)

Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, gli operatori devono presentare le domande di titoli nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario di importazione di cui all’allegato I è aperto annualmente per i prodotti e alle condizioni ivi specificati.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è scaglionato come segue:

25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,

25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno.

Articolo 3

Ogni importazione nella Comunità effettuata nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

Articolo 4

I titoli d’importazione di cui all’articolo 3 sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a)

il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con prove giudicate sufficienti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 in ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno di presentazione della domanda;

b)

la domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d’America; in tal caso, tutti i codici NC vanno indicati nella casella 16 e le rispettive designazioni nella casella 15;

c)

la domanda di titolo deve riguardare almeno una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all’articolo 2;

d)

la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine; deve essere barrata la casella «sì» per significare che questa indicazione è obbligatoria;

e)

la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II;

f)

il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.

In deroga al disposto del primo comma, lettera a), sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento e, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni di gennaio 2007.

2.   La domanda di titolo deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha la sua sede sociale.

La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né intende presentare, per lo stesso periodo, altre domande relative ai prodotti del gruppo di cui all’allegato I.

Se un richiedente presenta più domande, tutte le sue domande sono irricevibili.

3.   Le domande di titoli d’importazione per tutti i prodotti di cui all’allegato I danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, le domande presentate per ciascuno dei prodotti interessati. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e l’indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun prodotto.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per via elettronica il giorno lavorativo indicato al primo comma, compilando il modulo riportato nell’allegato IV, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati IV e V, qualora siano state presentate domande.

5.   La Commissione decide senza indugio in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all’articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione pari a una percentuale dei quantitativi richiesti.

6.   Il richiedente può revocare la propria domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora l’applicazione di detto coefficiente dia luogo a un quantitativo inferiore a 20 tonnellate. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro i cinque giorni successivi alla revoca della domanda e svincola immediatamente la cauzione.

7.   La Commissione determina il quantitativo residuo, che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso periodo contingentale.

8.   I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

9.   I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

10.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, il quantitativo totale dei prodotti, distinti per codice NC, immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso di tale periodo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse mediante il modulo riportato nell’allegato VI.

Articolo 6

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell’ultimo periodo dell’anno di cui all’articolo 2, per il quale è stato rilasciato il titolo.

2.   I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

L’accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

Articolo 8

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Tuttavia, l’articolo 5 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio applicabile

Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera e)

:

In spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1232/2006,

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1232/2006,

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1232/2006,

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1232/2006,

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1232/2006,

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006,

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 1232/2006,

:

in francese

:

Règlement (CE) no 1232/2006,

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1232/2006,

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1232/2006,

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006,

:

in ungherese

:

1232/2006/EK rendelet,

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 1232/2006,

:

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 1232/2006,

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1232/2006,

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1232/2006,

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1232/2006,

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1232/2006,

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1232/2006,

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1232/2006,


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera f)

:

In spagnolo

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1232/2006

:

in ceco

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1232/2006

:

in danese

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1232/2006

:

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1232/2006

:

in estone

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1232/2006

:

in greco

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006

:

in inglese

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1232/2006

:

in francese

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1232/2006

:

in italiano

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1232/2006

:

in lettone

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1232/2006

:

in lituano

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1232/2006

:

in ungherese

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1232/2006/EK rendeletnek megfelelően

:

in maltese

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1232/2006

:

in neerlandese

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1232/2006

:

in polacco

:

Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1232/2006

:

in portoghese

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1232/2006

:

in slovacco

:

Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1232/2006

:

in sloveno

:

Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1232/2006

:

in finlandese

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1232/2006 mukaisesti

:

in svedese

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1232/2006


ALLEGATO IV

Applicazione del regolamento (CE) n. 1232/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto

Stati Uniti d’America

Data:

Periodo:


 

Stato membro:

 

Mittente:

 

Referente:

 

Tel.

 

Fax

 

Destinatario: AGRI.D.2

 

Fax (32-2) 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numero d’ordine

Quantitativo richiesto

(kg peso prodotto)

 

 


ALLEGATO V

Applicazione del regolamento (CE) n. 1232/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto

Stati Uniti d’America

Data:

Periodo:


Stato membro:


Numero d’ordine

Codice NC

Richiedente

(Nome e indirizzo)

Quantitativo richiesto

(kg peso prodotto)

 

 

 

 


ALLEGATO VI

Applicazione del regolamento (CE) n. 1232/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

 

Stati membri:

 

Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1232/2006

 

Quantitativi di prodotti (in kg peso prodotto) effettivamente importati

 

Destinatario: AGRI.D.2

 

Fax (32-2) 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numero d’ordine

Quantitativo effettivamente immesso in libera pratica

Paese di origine

 

 

Stati Uniti d’America


17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 22, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l’attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 4 722 tonnellate di carni suine.

(2)

Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare i quantitativi soggetti al regime d’importazione tra il 1o luglio e il 30 giugno.

(3)

Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(4)

In previsione dell’eventuale adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea dal 1o gennaio 2007, è opportuno fissare un termine diverso per la presentazione delle domande di titoli nel primo trimestre 2007.

(5)

Ai fini di una corretta gestione del contingente tariffario, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione nell’ambito del regime. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori.

(6)

Si deve disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente un coefficiente di attribuzione per determinare in che misura si possa dare seguito a ciascuna domanda.

(7)

Nell’interesse degli operatori, deve essere prevista la possibilità di revoca della domanda dopo la fissazione del coefficiente di attribuzione.

(8)

Occorre richiamare l’attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità.

(9)

Ai fini di una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza occorre utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.

(10)

Per garantire che il quantitativo importato non sia superiore al quantitativo ammesso dal regime in questione, in deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 non si deve applicare la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento.

(11)

Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, gli operatori devono presentare le domande di titoli nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario di importazione di cui all’allegato I è aperto annualmente per i prodotti e alle condizioni ivi specificati.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è scaglionato come segue:

25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,

25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno.

Articolo 3

Ogni importazione nella Comunità effettuata nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

Articolo 4

I titoli di importazione relativi al contingente tariffario di cui all’allegato 1 sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a)

il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con prove giudicate sufficienti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, che esercita da almeno 12 mesi il commercio con i paesi terzi nel settore delle carni suine;

b)

le domande di titoli possono riferirsi unicamente al numero d’ordine indicato nell’allegato I e possono riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d’America; in tal caso, tutti i codici NC vanno indicati nella casella 16 e le rispettive designazioni nella casella 15;

c)

per il numero d’ordine di cui trattasi, la domanda di titolo deve riguardare almeno 20 tonnellate e non più del 20 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all’articolo 2;

d)

la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine; deve essere barrata la casella «sì» per significare che questa indicazione è obbligatoria;

e)

la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II;

f)

il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.

In deroga al disposto del primo comma, lettera a), sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento e, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni di gennaio 2007.

2.   La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né intende presentare altre domande relative ai prodotti contrassegnati dal numero d’ordine di cui all’allegato I, per lo stesso periodo, né nello Stato membro in cui presenta la domanda, né in un altro Stato membro.

Se un richiedente presenta più domande relative ai prodotti contrassegnati dal numero d’ordine di cui all’allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili.

3.   Le domande di titoli d’importazione per tutti i prodotti di cui all’allegato I danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, le domande presentate per ciascuno dei prodotti interessati. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e l’indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun prodotto.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per via elettronica il giorno lavorativo indicato al primo comma, compilando il modulo riportato nell’allegato IV, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati IV e V, qualora siano state presentate domande.

5.   La Commissione decide senza indugio in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all’articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione pari a una percentuale dei quantitativi richiesti.

Se tale percentuale è inferiore al 5 %, la Commissione può non dare seguito alle domande; in tal caso le cauzioni sono svincolate immediatamente.

6.   Il richiedente può revocare la propria domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora l’applicazione di detto coefficiente dia luogo a un quantitativo inferiore a 20 tonnellate per il numero d’ordine di cui trattasi. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro i cinque giorni successivi alla revoca della domanda e svincola immediatamente la cauzione.

7.   La Commissione determina il quantitativo residuo, che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso periodo contingentale.

8.   I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

9.   I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

10.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, il quantitativo totale dei prodotti, distinti per codice NC, immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso di tale periodo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse mediante il modulo riportato nell’allegato VI.

Articolo 6

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell’ultimo periodo dell’anno di cui all’articolo 2, per il quale è stato rilasciato il titolo.

2.   I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

L’accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

Articolo 8

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Tuttavia, l’articolo 5 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(5)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi refrigerati o congelati

250 EUR/t

4 722


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera e)

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1233/2006

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1233/2006

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1233/2006

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1233/2006

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1233/2006

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2006

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 1233/2006

:

in francese

:

Règlement (CE) no 1233/2006

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1233/2006

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1233/2006

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1233/2006

:

in ungherese

:

1233/2006/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 1233/2006

:

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 1233/2006

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1233/2006

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1233/2006

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1233/2006

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1233/2006

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1233/2006

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1233/2006


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera f)

:

in spagnolo

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1233/2006

:

in ceco

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1233/2006

:

in danese

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1233/2006

:

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1233/2006

:

in estone

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1233/2006

:

in greco

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2006

:

in inglese

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1233/2006

:

in francese

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1233/2006

:

in italiano

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1233/2006

:

in lettone

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1233/2006

:

in lituano

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1233/2006

:

in ungherese

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1233/2006/EK rendeletnek megfelelően

:

in maltese

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1233/2006

:

in olandese

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1233/2006

:

in polacco

:

Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1233/2006

:

in portoghese

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1233/2006

:

in slovacco

:

Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1233/2006

:

in sloveno

:

Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1233/2006

:

in finlandese

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1233/2006 mukaisesti

:

in svedese

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1233/2006


ALLEGATO IV

Applicazione del regolamento (CE) n. 1233/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore delle carni suine

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto

Stati Uniti d’America

Data:

Periodo:


 

Stato membro:

 

Mittente:

 

Referente:

 

Tel.

 

Fax:

 

Destinatario: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 39

 

E-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int


Numero d’ordine

Quantitativo richiesto

(kg peso prodotto)

09.4170

 


ALLEGATO V

Applicazione del regolamento (CE) n. 1233/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto

Stati Uniti d’America

Data:

Periodo:


Stato membro:


Numero d’ordine

Codice NC

Richiedente

(Nome e indirizzo)

Quantitativo richiesto

(kg peso prodotto)

09.4170

 

 

 


ALLEGATO VI

Applicazione del regolamento (CE) n. 1233/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore delle carni suine

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

 

Stati membri:

 

Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1233/2006

 

Quantitativi di prodotti (in kg peso prodotto) effettivamente importati:

 

Destinatario: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Numero d’ordine

Quantitativo effettivamente immesso in libera pratica

Paese di origine

09.4170

 

Stati Uniti d’America


17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2973/79 recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 360/2004 (3), non prevede più la possibilità di riporto dei quantitativi non utilizzati se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori alla quantità totale disponibile per l'esportazione.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (4) prevede un contingente annuo di 5 000 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate da esportare negli Stati Uniti d'America. Esso prevede inoltre la suddivisione del suddetto contingente in quattro quantitativi di 1 250 tonnellate disponibili per trimestre, nonché la possibilità di riportare al trimestre successivo i quantitativi disponibili per trimestre non utilizzati.

(3)

In seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 360/2004, la disposizione relativa al riporto trimestrale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2973/79 è diventata obsoleta e deve essere soppressa.

(4)

Inoltre, tenuto conto del livello di utilizzazione del contingente suddetto e della soppressione della possibilità di riporto trimestrale, non ha più senso mantenere l'obbligo di suddividere il suddetto contingente in quattro quantitativi trimestrali identici. La ripartizione trimestrale dei quantitativi disponibili deve essere quindi abrogata.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2973/79.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2973/79, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(3)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13.

(4)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).


17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell'aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.

(2)

L'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine occorre pertanto prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.

(3)

Nella campagna di commercializzazione 2005/2006, la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (2).

(4)

Occorre fissare l'importo dell'aiuto alla coltura delle suddette uve per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

(5)

Occorre inoltre fissare l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

2 603 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni;

b)

3 569 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;

c)

3 391 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;

d)

969 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).


17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1224/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 221 del 12.8.2006, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 agosto 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,74

3,93

1701 11 90 (1)

24,74

9,16

1701 12 10 (1)

24,74

3,74

1701 12 90 (1)

24,74

8,73

1701 91 00 (2)

31,22

9,62

1701 99 10 (2)

31,22

5,10

1701 99 90 (2)

31,22

5,10

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuo di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 597 991 tonnellate il quantitativo del sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125) per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006.

(3)

I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 14 agosto 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d’importazione per il sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta presentata entro le ore 13 di lunedì 14 agosto 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002 è soddisfatta a concorrenza del 83,57528 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).


17.8.2006   

IT

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L 225/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 230 000 tonnellate di frumento (numero d’ordine 09.4766) per la campagna 2006/2007.

(2)

I quantitativi richiesti in data lunedì 14 agosto 2006, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione relative al contingente di frumento «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 14 agosto 2006 conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 1,744760634 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1024/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 7).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

17.8.2006   

IT

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L 225/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

che modifica la decisione 2003/766/CE relativa a misure di emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

[notificata con il numero C(2006) 3582]

(2006/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/766/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure d'emergenza contro la propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte (di seguito «l’organismo») in aree diverse da quelle in cui è notoriamente presente.

(2)

In base ad accertamenti effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario nel 2003, 2004 e 2005 negli Stati membri e ad ulteriori informazioni relative ai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri nel 2004 e 2005, sembrerebbe che l’organismo si sia insediato in alcune aree della Comunità. Tuttavia, gran parte del territorio comunitario resta esente dalla presenza di tale organismo.

(3)

L’attuazione delle misure d’emergenza stabilite dalla decisione 2003/766/CE è stata valutata in varie occasioni dal comitato fitosanitario permanente nel corso del 2005. Si è concluso che le misure d’emergenza volte a eradicare l'organismo nelle aree considerate precedentemente esenti devono essere integrate da misure di contenimento in tutte le altre aree.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/766/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/766/CE è così modificata:

1)

Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

1.   Gli Stati membri, qualora i risultati del controllo di cui all’articolo 2 confermino, per più di due anni consecutivi, la presenza dell’organismo in una parte del loro territorio, delimitano alcune zone che comprendono quella parte del loro territorio in cui si è riscontrata la presenza dell’organismo (“zone infestate”).

2.   Gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 4 o, nel caso in cui sia dimostrato che l'organismo non può più essere eradicato, una volta all’anno organizzano alcuni programmi nelle zone infestate e nelle loro vicinanze per limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo (“programmi di contenimento”).

Articolo 4 ter

Nei campi di granturco, situati in un raggio di almeno 2 500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all’interno di un aeroporto dove è dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo è elevato, sono adottate le seguenti misure:

rotazione delle colture in modo tale che il granturco sia coltivato una sola volta nell’arco di due anni consecutivi, oppure

viene effettuato un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo tramite adeguate trappole a feromoni e, quando se ne rilevi la sua presenza, si adottano le misure di cui agli articoli 3 e 4.»

2)

All’articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

le aree delle zone di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1 e le loro eventuali modifiche,

i programmi di contenimento di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2 e le loro eventuali modifiche.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49.


17.8.2006   

IT

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L 225/30


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l’ulteriore propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte nelle aree della Comunità in cui è confermata la sua presenza

(2006/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (1) («l’organismo») prevede restrizioni alla coltivazione di granturco nelle aree precedentemente esenti dall'organismo nelle quali però è stata riscontrata la sua presenza, nonchè nelle aree dove l’organismo si è già insediato.

(2)

A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2 della decisione 2003/766/CE, una volta all’anno gli Stati membri possono organizzare nelle zone infestate e nelle loro vicinanze programmi di contenimento volti a limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo.

(3)

Per favorire un approccio coordinato per quanto concerne questi programmi di contenimento, è opportuno fornire una serie di orientamenti tecnici.

(4)

È opportuno che i programmi di contenimento si fondino su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul livello di infestazione nonché sul particolare sistema produttivo del granturco esistente nello Stato membro interessato.

(5)

Ai fini dell’elaborazione degli orientamenti tecnici si è tenuto conto del lavoro e dell’esperienza degli organismi ufficiali competenti negli Stati membri in materia di lotta contro l’organismo.

(6)

Gli orientamenti tecnici di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

RACCOMANDA:

1)

L’esatta delimitazione delle zone infestate di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione 2003/766/CE dovrebbe essere decisa sulla base di principi scientifici validi, della biologia dell’organismo, del livello di infestazione nonchè del particolare sistema produttivo del granturco esistente nello Stato membro interessato.

La delimitazione delle zone infestate dovrebbe essere riesaminata qualora, per almeno due anni consecutivi, nei controlli di cui all'articolo 2 della decisione 2003/766/CE, si siano ottenuti risultati simili per quanto riguarda la presenza o l’assenza dell’organismo.

2)

Ai fini dell’attuazione dei programmi di contenimento di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, della decisione 2003/766/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei seguenti principi:

a)

misure volte a limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo (“misure di contenimento”). Dovrebbero essere previste in una zona che si estenda per almeno 10 km all’interno della zona infestata e per almeno 30 km nella zona non infestata.

Nella zona di contenimento, gli Stati membri dovrebbero garantire che nei campi di granturco:

sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il granturco sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure

sia attuata una rotazione delle colture in modo tale che il granturco possa essere coltivato due volte nell’arco di tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema locale di previsione dello sviluppo dell’organismo, almeno una di queste semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve, oppure

sia attuata una rotazione delle colture in modo tale che il granturco possa essere coltivato due volte nell’arco di tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che assicuri un analogo livello simile di lotta contro l’organismo;

b)

misure di difesa antiparassitaria ad ampio raggio nel resto della zona infestata per limitare le possibilità di ulteriore propagazione dell’organismo e garantire una produzione sostenibile del granturco («misure di soppressione»);

c)

la presenza dell’organismo nella parte non infestata della zona di contenimento dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio intensivo tramite adeguate trappole a ferormoni, tenendo conto delle condizioni locali e delle caratteristiche della zona di contenimento.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49. Decisione modificata dalla decisione 2006/564/CE (cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale).