ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 224

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
16 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ( 1 )

1

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

8

Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

10

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 21 febbraio 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

14

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

15

Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

16

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2006, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

21

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica

22

Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua)

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/1


DIRETTIVA 2006/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato un piano d’azione che annuncia il varo di misure volte a modernizzare il diritto societario e a rafforzare il governo societario nella Comunità. Le priorità a breve termine indicate a livello comunitario sono sancire la responsabilità collettiva degli amministratori, rafforzare la trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio e migliorare le informazioni sulle pratiche di governo societario applicate in una società.

(2)

Conformemente a tale piano d’azione, i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di una società devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società per quanto riguarda la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione. La stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle società che redigono conti consolidati. Tali organi operano nell’ambito delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale. Ciò non dovrebbe però impedire agli Stati membri di andare oltre, prevedendo una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti, o persino di altre parti interessate. D’altro canto, gli Stati membri devono astenersi dall’applicare un sistema che limiti la responsabilità ad un livello meramente individuale. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire ai tribunali o agli altri organismi incaricati di assicurare il rispetto della legge negli Stati membri di irrogare sanzioni a singoli membri di tali organi.

(3)

La responsabilità di redigere e di pubblicare conti annuali e conti consolidati, nonché relazioni sulla gestione e relazioni consolidate sulla gestione, si basa sul diritto nazionale. I membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di determinare la portata di tale responsabilità.

(4)

Al fine di promuovere in tutta l’Unione europea processi credibili di informativa patrimoniale, i membri dell’organo societario preposto all’elaborazione dei rendiconti finanziari della società dovrebbero essere tenuti a garantire che le informazioni patrimoniali incluse nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione di una società forniscano un quadro veritiero.

(5)

Il 27 settembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette nella quale essa illustra, tra l’altro, le proprie iniziative politiche per quanto riguarda il controllo interno delle società e la responsabilità degli amministratori.

(6)

Allo stato attuale, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (3) e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio (4) si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate. Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l’obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato. L’informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene. Nell’elaborazione di rendiconti finanziari consolidati le operazioni intergruppo di parti correlate andrebbero eliminate.

(7)

Le definizioni di «parte correlata» contenute nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (5), dovrebbero applicarsi anche alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

(8)

Le disposizioni fuori bilancio possono esporre una società a rischi e vantaggi la cui conoscenza è utile per una valutazione dello stato patrimoniale di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga.

(9)

Per «disposizione fuori bilancio» si intende qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non è iscritto a bilancio. Le disposizioni fuori bilancio possono essere associate alla creazione o all’uso di una o più società veicolo (Special purpose entities — «SPE») e attività off-shore destinate a perseguire tra l’altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Esempi di tali disposizioni fuori bilancio comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, accordi combinati di vendita e riacquisto, disposizioni in merito al deposito di merci, disposizioni «take or pay», titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di leasing operativo, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Informazioni appropriate sui rischi e sui vantaggi significativi delle disposizioni fuori bilancio dovrebbero essere indicate nell’allegato ai conti o ai conti consolidati.

(10)

Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità dovrebbero essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificabile della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione dovrebbe almeno fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale. La dichiarazione sul governo societario dovrebbe specificare se la società applica in merito disposizioni diverse da quelle previste nel diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni siano o meno direttamente fissate in un codice di governo societario cui la società sia soggetta o in qualsiasi codice di governo societario che essa possa aver deciso di applicare. Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un’analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, dovrebbe essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo.

(11)

Le varie misure adottate a norma della presente direttiva non dovrebbero necessariamente applicarsi agli stessi tipi di società o imprese. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare le piccole società, quali descritte nell’articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, dagli obblighi concernenti le parti correlate e le disposizioni fuori bilancio a norma della presente direttiva. Le società che divulgano già nei loro conti informazioni in merito ad operazioni con parti correlate in base ai principi contabili internazionali, quali adottati nell’Unione europea, non dovrebbero essere tenute a divulgare ulteriori informazioni a norma della presente direttiva, dato che l’applicazione dei principi contabili internazionali fornisce già un quadro equo e veritiero di siffatta società. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi a tutte le società, comprese banche, imprese di assicurazione e riassicurazione e società che hanno emesso valori mobiliari diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nella misura in cui non siano esentate dagli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva in merito agli obblighi e alle responsabilità dei membri degli organi, come pure le sanzioni previste, dovrebbero applicarsi a tutte le società alle quali si applicano le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 86/635/CEE (6) e 91/674/CEE (7), e a tutte le imprese che elaborano conti consolidati a norma della direttiva 83/349/CEE.

(12)

Nella sua forma attuale la direttiva 78/660/CEE prevede una revisione quinquennale, tra l’altro, delle soglie massime per il bilancio e l’importo netto del volume d’affari che gli Stati membri possono applicare nel determinare quali società possano essere esentate da taluni obblighi di divulgazione. Oltre a tali revisioni quinquennali, può risultare ugualmente opportuno un aumento una tantum supplementare delle soglie relative al bilancio e all’importo netto del volume d’affari. Non è fatto obbligo agli Stati membri di utilizzare tali soglie maggiorate.

(13)

Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire facilitare gli investimenti transfrontalieri e migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni a livello europeo e accrescere la fiducia del pubblico tramite maggiori informazioni specifiche e coerenti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(15)

A norma del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti dai quali risulti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue.

1)

Nell’articolo 11, il primo comma è modificato come segue:

a)

al primo trattino i termini «totale dello stato patrimoniale: 3 650 000 EUR» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 4 400 000 EUR»;

b)

al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d’affari: 7 300 000 EUR» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d’affari: 8 800 000 EUR».

2)

Nell’articolo 11, terzo comma, i termini «direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2» sono sostituiti da «qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi».

3)

Nell’articolo 27, il primo comma è modificato come segue:

a)

al primo trattino, i termini «totale dello stato patrimoniale: 14 600 000 EUR» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 17 500 000 EUR»;

b)

al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d’affari: 29 200 000 EUR» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d’affari: 35 000 000 EUR».

4)

Nell’articolo 27, terzo comma, i termini «direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2» sono sostituiti da «qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi».

5)

Nell’articolo 42 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.   In deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi contabili internazionali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), come modificato fino al 5 settembre 2006, consentire o esigere la valutazione degli strumenti finanziari, assieme ai pertinenti obblighi in materia di informazione previsti dai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (10).

6)

Nell’articolo 43, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti:

«7 bis)

la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sulla società, purché i rischi o i benefici derivanti da tali disposizioni siano significativi e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare lo stato patrimoniale della società.

Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all’articolo 27 di limitare alla natura e all’obiettivo commerciale di tali disposizioni le informazioni la cui divulgazione è richiesta dal presente punto;

7 ter)

operazioni realizzate dalla società con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere lo stato patrimoniale della società, qualora tali operazioni presentino una certa importanza e non siano state concluse alle condizioni di mercato normali. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale della società.

Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all’articolo 27 di omettere la divulgazione di informazioni di cui al presente punto salvo che dette società siano del tipo indicato nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE, nel qual caso gli Stati membri possono limitare la divulgazione come minimo ad operazioni realizzate direttamente o indirettamente tra:

i)

la società e i suoi maggiori azionisti;

e

ii)

la società e i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo.

Gli Stati membri possono disporre deroghe per le operazioni concluse tra due o più membri di un gruppo, purché le filiali che sono parte dell’operazione siano di totale proprietà di tale membro.

La definizione di “parte correlata” corrisponde a quella dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;».

7)

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 46 bis

1.   Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (11), includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

un riferimento:

i)

al codice di governo societario al quale è soggetta la società;

e/o

ii)

al codice di governo societario che la società può aver deciso volontariamente di applicare;

e/o

iii)

a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale.

Laddove si applichino i punti i) e ii), la società indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico mentre, laddove si applichi il punto iii), la società rende pubbliche le sue pratiche di governo societario;

b)

nella misura in cui una società, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), la società rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta. Laddove la società abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

c)

la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di informativa patrimoniale;

d)

le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (12), qualora la società sia soggetta a detta direttiva;

e)

salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la descrizione del funzionamento dell’assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio;

f)

la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, gestione e controllo e dei loro comitati.

2.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal presente articolo figurino in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione a norma dell’articolo 47 ovvero mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito Internet della società. Nel caso di una relazione distinta, la dichiarazione sul governo societario può contenere un riferimento alla relazione sulla gestione indicante dove le informazioni richieste nel paragrafo 1, lettera d), sono rese disponibili. Alle disposizioni del paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo si applica l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma. Per le restanti informazioni il revisore legale dei conti verifica che sia stata elaborata una dichiarazione sul governo societario.

3.   Gli Stati membri possono esentare le società che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE dall’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali società abbiano emesso azioni che sono negoziate in un organo negoziale multilaterale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

8)

È inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 10 bis

Obblighi e responsabilità nell’elaborazione e nella pubblicazione dei conti annuali e della relazione sulla gestione

Articolo 50 ter

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo della società abbiano l’obbligo collettivo di garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario a norma dell’articolo 46 bis siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tali organi operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale.

Articolo 50 quater

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di cui all’articolo 50 ter almeno nei confronti della società, in caso di violazione dell’obbligo di cui all’articolo 50 ter

9)

L’articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11 e 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.»

10)

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 60 bis

Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»

11)

L’articolo 61 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 61 bis

La Commissione riesamina, entro il 1o luglio 2007, le disposizioni degli articoli da 42 bis a 42 septies, dell’articolo 43, paragrafo 1, punti 10 e 14, dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera f), e dell’articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo, con particolare riguardo al principio contabile internazionale 39 quale definito a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue.

1)

Nell’articolo 34, sono inseriti i punti seguenti:

«7 bis)

la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio consolidato nonché il loro impatto finanziario sulla società, purché i rischi o i benefici derivanti da tali disposizioni siano significativi e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare lo stato patrimoniale delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme;

7 ter)

le operazioni, ad eccezione di quelle interne ad un gruppo, realizzate dalla società madre, o da altre società incluse nel consolidamento, con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere lo stato patrimoniale delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme, qualora tali operazioni presentino una certa importanza e non siano state concluse in normali condizioni di mercato. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura tranne quando sono necessarie informazioni distinte al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme;».

2)

Nell’articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo in relazione con il processo di redazione dei conti consolidati, qualora un’impresa abbia valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (13). Qualora la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione costituiscano un’unica relazione, tali informazioni figurano nella sezione della relazione contenente la dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE.

Se uno Stato membro consente che le informazioni richieste dall’articolo 46 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE siano indicate in una relazione separata pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all’articolo 47 di detta direttiva, le informazioni fornite ai sensi del primo comma devono a loro volta figurare nella relazione separata. Si applica l’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

3)

È inserita la seguente sezione:

«SEZIONE 3 bis

Obblighi e responsabilità nell’elaborazione e nella pubblicazione dei conti consolidati e della relazione consolidata sulla gestione

Articolo 36 bis

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese che redigono i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione abbiano l’obbligo collettivo di garantire che i conti consolidati, la relazione consolidata sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario a norma dell’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (14). Tali organi operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale.

Articolo 36 ter

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di cui all’articolo 36 bis almeno nei confronti dell’impresa che redige i conti consolidati, in caso di violazione dell’obbligo di cui all’articolo 36 bis.

4)

Nell’articolo 41 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   La definizione di “parte correlata” corrisponde a quella dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.»

5)

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 48

Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»

Articolo 3

Modifica della direttiva 86/635/CEE

La prima frase dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituita dalla seguente:

«Gli articoli 2 e 3, l’articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l’articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l’articolo 42, prima frase, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l’articolo 45, paragrafo 1, l’articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 46 bis, da 48 a 50, 50 bis, 50 ter e 50 quater, l’articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 51 bis, da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all’articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.»

Articolo 4

Modifica della direttiva 91/674/CEE

La prima frase dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE è sostituita dalla seguente:

«Gli articoli 2 e 3, l’articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l’articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, gli articoli 42 e da 42 bis a 42 septies, l’articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 ter e da 9 a 14, l’articolo 45, paragrafo 1, l’articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 46 bis, da 48 a 50, 50 bis, 50 ter, 50 quater, l’articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 51 bis, da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all’articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.»

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 14 giugno 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 294 del 25.11.2005, pag. 4.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2006.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(4)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/43/CE.

(5)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(7)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/51/CE.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 108/2006 (GU L 24 del 27.1.2006, pag. 1).

(10)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1

(11)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(12)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12

(13)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1

(14)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2006/535/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica moldova al fine di concludere un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all’interno dell’Unione europea.

(2)

È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

(3)

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell’adesione, in attesa dell’entrata in vigore del medesimo.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.


PROTOCOLLO

dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati gli «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA,

dall’altra,

VISTA l’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea il 1o maggio 2004,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994 (in seguito denominato «l’accordo») e, di conseguenza, adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell’accordo nonché delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Repubblica moldova allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 15 maggio 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, le attuali disposizioni dell’accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Repubblica moldova, secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti notificano l’un l’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 5

1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione del 2003, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l’ultimo strumento di approvazione.

3.   Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.

Articolo 6

Il testo dell’accordo, dell’atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione del 15 maggio 1997 sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.

I testi summenzionati sono acclusi (1) al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione del 15 maggio 1997.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.


16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2005

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2006/536/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è stato firmato a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri il 30 aprile 2004.

(2)

Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell’entrata in vigore del medesimo.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO


(1)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 43.

(2)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.


16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

(2006/537/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l’Ucraina al fine di concludere un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all’interno dell’Unione europea.

(2)

È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo siglato il 30 marzo 2004, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

(3)

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell’adesione, in attesa dell’entrata in vigore del medesimo.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.


PROTOCOLLO

dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

L’UCRAINA,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,

VISTO il disposto del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea), e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 e che entra in vigore il 1o maggio 2004;

CONSIDERATO che l’adesione dei dieci nuovi Stati membri all’Unione europea ha modificato le relazioni tra l’Ucraina e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti;

TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1o marzo 1998 (in seguito denominato «l’accordo»), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000.

Articolo 2

1.   Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, le attuali disposizioni dell’accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

2.   Al fine di tener conto degli sviluppi istituzionali sopravvenuti nel sistema degli scambi internazionali GATT-OMC, tra le parti è convenuto che, in tutto il testo dell’accordo, gli attuali riferimenti al GATT si intendono al GATT 1994 e che per «adesione dell’Ucraina al GATT» si intende «adesione dell’Ucraina all’OMC».

3.   Al fine di tener conto dell’evoluzione della base giuridica della Carta europea dell’energia, tra le parti è convenuto che, in tutto il testo dell’accordo, gli attuali riferimenti alla Carta europea dell’energia vanno intesi quali riferimenti al trattato sulla Carta dell’energia e al protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dall’Ucraina, secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti notificano l’un l’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 5

1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l’ultimo strumento di approvazione.

3.   Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.

Articolo 6

Il testo dell’accordo, dell’atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997 sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.

I testi summenzionati sono allegati (1) al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.


16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

(2006/538/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con la seconda frase dell’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC, è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il 29 aprile 2004 a norma della decisione 2006/537/CE del Consiglio (2).

(2)

Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell’adesione, in attesa dell’entrata in vigore del medesimo.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO


(1)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 45.

(2)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.


16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica

(2006/539/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha competenza esclusiva ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

(2)

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

(3)

La Comunità ha firmato e ratificato il 19 dicembre 2003 l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2).

(4)

La commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) è stata istituita dalla convenzione tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica, conclusa nel 1949. Nel giugno 1998, in occasione della sua 61a riunione, la IATTC ha adottato una risoluzione nella quale le parti contraenti hanno convenuto di redigere una nuova convenzione per rafforzare la IATTC e adeguarne lo statuto, in linea con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(5)

Sin dall’inizio la Comunità è stata invitata a partecipare pienamente a questo processo e vi ha contribuito attivamente. Il processo è culminato nell’adozione della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), nel corso della 70a riunione della IATTC, tenutasi dal 24 al 27 giugno 2003 ad Antigua (Guatemala).

(6)

La convenzione di Antigua è stata aperta alla firma il 14 novembre 2003 a Washington (Stati Uniti d’America) e lo è stata fino al 31 dicembre 2004, conformemente al disposto del suo articolo XXVII.

(7)

La Comunità ha firmato la convenzione di Antigua il 13 dicembre 2004, a norma della decisione 2005/26/CE del Consiglio (3).

(8)

Nella zona della convenzione di Antigua operano pescatori comunitari. È quindi nell’interesse della Comunità diventare membro della IATTC. È opportuno pertanto che la Comunità approvi la convenzione di Antigua.

(9)

La convenzione di Antigua è intesa a mantenere e a rafforzare la IATTC. Essa è destinata a sostituire la convenzione del 1949 dalla sua entrata in vigore per tutte le parti di detta convenzione. Pertanto, in linea con lo spirito della decisione 1999/405/CE del Consiglio, del 10 giugno 1999, che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) (4), occorre che la Spagna denunci la convenzione del 1949 non appena sarà entrata in vigore la convenzione di Antigua,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione di Antigua è approvata a nome della Comunità europea.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d’America quale depositario della convenzione ai sensi dell’articolo XXXVII della stessa.

Articolo 3

Al momento dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Spagna denuncerà la convenzione che istituisce la commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere espresso il 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

(3)  GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9.

(4)  GU L 155 del 22.6.1999, pag. 37.


CONVENZIONE

per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua»)

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI CHE, in virtù delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, accolte nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, tutti gli Stati sono tenuti ad adottare le misure che risultino necessarie per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine, comprese le specie altamente migratorie, ovvero a collaborare con altri Stati nell’adozione di tali misure;

RICHIAMANDOSI ai diritti sovrani degli Stati costieri ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale secondo il disposto dell’UNCLOS, nonché al diritto di tutti gli Stati di permettere ai loro cittadini di praticare la pesca alturiera in conformità dell’UNCLOS;

RIAFFERMANDO il loro impegno a favore della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e dell’Agenda 21, in particolare il capitolo 17, adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (1992), e a favore della dichiarazione di Johannesburg e del piano di attuazione adottati dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (2002);

SOTTOLINEANDO LA NECESSITÀ di applicare i principi e le norme del codice di condotta per una pesca responsabile, adottato dalla conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nel 1995, del quale fa parte integrante l’accordo del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, nonché dei piani di azione internazionali adottati dalla FAO nell’ambito del codice di condotta;

PRENDENDO ATTO che la 50a assemblea generale delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione A/RES/50/24, ha adottato l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici»);

CONSIDERANDO l’importanza della pesca di stock ittici altamente migratori come fonte di prodotti alimentari, occupazione e reddito per le popolazioni delle parti e il fatto che le misure di conservazione e di gestione devono rispondere a tali esigenze e tener conto del proprio impatto socioeconomico;

TENENDO CONTO della situazione e delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo della regione, e in particolare dei paesi costieri, ai fini del conseguimento dell’obiettivo della convenzione;

RICONOSCENDO i notevoli sforzi e gli importanti risultati conseguiti dalla commissione interamericana per i tonnidi tropicali, nonché l’importanza del suo operato nel settore della pesca tonniera nel Pacifico orientale;

DESIDEROSE di trarre profitto dall’esperienza derivante dall’attuazione della convenzione del 1949;

RIAFFERMANDO che la cooperazione multilaterale costituisce il mezzo più efficace per conseguire gli obiettivi della conservazione e dell’uso sostenibile delle risorse biologiche marine;

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

CONVINTE CHE il modo più efficace per conseguire i suddetti obiettivi e rafforzare la commissione interamericana per i tonnidi tropicali sia di aggiornare le disposizioni della convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica, recante istituzione di una commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:

1)

«stock ittici oggetto della presente convenzione»: gli stock di tonnidi e di specie affini e di altre specie ittiche catturate da navi che praticano la pesca del tonno e di specie affini nella zona della convenzione;

2)

«pesca»:

a)

l’azione o il tentativo di ricerca, cattura o raccolta degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

b)

l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare o raccogliere tali stock;

c)

l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di richiamo dei pesci o l’attrezzatura associata, compresi i radiofari;

d)

ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, escluse le operazioni di emergenza in situazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei membri dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;

e)

l’impiego di qualsiasi altra imbarcazione o aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, eccetto in casi di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dei membri dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;

3)

«nave»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in questo tipo di operazioni;

4)

«Stato di bandiera»: salvo indicazione contraria,

a)

uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera,

oppure

b)

un’organizzazione regionale di integrazione economica all’interno della quale le navi sono autorizzate a battere la bandiera di un suo Stato membro;

5)

«consenso»: l’adozione di una decisione in assenza di votazione e di obiezioni esplicitamente formulate;

6)

«parti»: gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno accettato di rispettare le disposizioni della presente convenzione e per le quali la presente convenzione è in vigore, in conformità delle disposizioni degli articoli XXVII, XXIX e XXX della medesima;

7)

«membri della commissione»: le parti e qualsiasi entità di pesca che, in conformità del disposto dell’articolo XXVIII della presente convenzione, si sia formalmente impegnata ad attenersi alle disposizioni della presente convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della stessa;

8)

«organizzazione regionale di integrazione economica»: un’organizzazione regionale di integrazione economica alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri su tali materie;

9)

«convenzione del 1949»: la convenzione tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica recante istituzione di una commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

10)

«commissione»: la commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

11)

«UNCLOS»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

12)

«accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici»: l’accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori;

13)

«codice di condotta»: il codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della 28a sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura dell’ottobre 1995;

14)

«APICD»: l’accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini del 21 maggio 1998.

Articolo II

Obiettivo

L’obiettivo della presente convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione, in conformità delle norme pertinenti del diritto internazionale.

Articolo III

Zona di applicazione della convenzione

La zona di applicazione della convenzione («zona della convenzione») comprende l’area dell’Oceano Pacifico limitata dalla linea costiera dell’America settentrionale, centrale e meridionale, nonché dalle linee seguenti:

i)

il 50° parallelo Nord dalla costa dell’America settentrionale fino alla sua intersezione con il 150° meridiano Ovest;

ii)

il 150° meridiano Ovest fino alla sua intersezione con il 50° parallelo Sud;

e

iii)

il 50° parallelo Sud fino alla sua intersezione con la costa dell’America meridionale.

PARTE II

CONSERVAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI STOCK ITTICI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo IV

Applicazione dell’approccio precauzionale

1.   I membri della commissione, indirettamente e per il tramite della commissione, applicano l’approccio precauzionale, quale descritto nelle pertinenti disposizioni del codice di condotta e/o dell’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, ai fini della conservazione, della gestione e dell’utilizzazione sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione.

2.   In particolare, i membri della commissione procedono con maggiore cautela in caso di informazioni incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

3.   Qualora lo stato degli stock bersaglio o delle specie non bersaglio, o delle specie associate o dipendenti, desti preoccupazione, i membri della commissione sottopongono tali stock e specie a una più attenta osservazione allo scopo di riesaminarne lo stato e di valutare l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione. Essi aggiornano regolarmente tali misure alla luce delle nuove informazioni scientifiche disponibili.

Articolo V

Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

1.   Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare o minare la sovranità o i diritti sovrani degli Stati costieri per quanto riguarda l’esplorazione e lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale secondo il disposto dell’UNCLOS, né il diritto di tutti gli Stati di permettere ai loro cittadini di praticare la pesca alturiera in conformità dell’UNCLOS.

2.   Le misure di conservazione e di gestione stabilite per l’alto mare e quelle adottate per le zone sottoposte a giurisdizione nazionale devono essere compatibili al fine di assicurare la conservazione e la gestione degli stock ittici oggetto della presente convenzione.

PARTE III

COMMISSIONE INTERAMERICANA DEI TONNIDI TROPICALI

Articolo VI

La commissione

1.   I membri della commissione convengono di mantenere, con tutte le sue attività e passività, e di rafforzare la commissione interamericana dei tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949.

2.   La commissione è composta da sezioni che comprendono da uno (1) a quattro (4) commissari designati da ciascun membro, i quali possono essere assistiti dagli esperti e dai consulenti che il membro in questione ritiene opportuni.

3.   La commissione ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e con i suoi membri, ha la capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in conformità del diritto internazionale. Le immunità e i privilegi di cui godono la commissione e i suoi funzionari formano oggetto di un accordo tra la commissione e il membro interessato.

4.   La sede della commissione è mantenuta a San Diego, California (Stati Uniti d’America).

Articolo VII

Funzioni della commissione

1.   La commissione esercita le seguenti funzioni, dando priorità ai tonni e alle specie affini:

a)

promuove, realizza e coordina le ricerche scientifiche sull’abbondanza, la biologia e la biometria, nella zona della convenzione, degli stock ittici oggetto della presente convenzione e, ove del caso, delle specie associate o dipendenti, nonché sull’impatto dei fattori naturali e delle attività umane sulle popolazioni di tali stock e specie;

b)

adotta norme per la raccolta, la verifica, lo scambio tempestivo e la comunicazione di dati sulla pesca degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

c)

adotta misure basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione e a mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie raccolte a livelli di abbondanza atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, anche attraverso la fissazione del totale ammissibile di catture degli stock ittici determinati dalla commissione e/o del livello globale ammissibile della capacità di pesca e/o del livello dello sforzo di pesca per l’intera zona della convenzione;

d)

stabilisce, alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili, se determinati stock ittici oggetto della presente convenzione sono pienamente sfruttati o sovrasfruttati e, su tale base, se un aumento della capacità di pesca e/o del livello dello sforzo di pesca può compromettere la conservazione di tali stock;

e)

per gli stock di cui alla lettera d) del presente paragrafo, determina, secondo criteri adottati o applicati dalla commissione, in quale misura possono essere accolti gli interessi di pesca di nuovi membri della commissione, tenendo conto delle norme e delle prassi pertinenti a livello internazionale;

f)

adotta, ove necessario, misure e raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione per le specie appartenenti al medesimo ecosistema e che sono interessate dalla pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione, o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi, allo scopo di mantenere o di ricostituire le popolazioni di tali specie a un livello superiore a quello che ne pregiudicherebbe gravemente la riproduzione;

g)

adotta opportune misure per evitare, limitare e ridurre al minimo gli scarti, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati, le catture di specie non bersaglio (sia pesci che altre specie) e gli impatti su specie associate o dipendenti, in particolare le specie in pericolo;

h)

adotta opportune misure intese a prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e la sovraccapacità di pesca e ad evitare che lo sforzo di pesca raggiunga livelli incompatibili con lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

i)

stabilisce un programma globale per la raccolta dei dati e il controllo, che comprenda gli elementi ritenuti necessari dalla commissione. Ciascun membro della commissione può altresì mantenere il proprio programma, purché sia conforme agli orientamenti adottati dalla commissione;

j)

garantisce che, nell’elaborare le misure adottate in conformità delle lettere da a) a i) del presente paragrafo, si tenga in dovuta considerazione la necessità di garantire il coordinamento e la compatibilità con le misure adottate in conformità dell’APICD;

k)

promuove, nella misura del possibile, lo sviluppo e l’impiego di attrezzi e di tecniche di pesca selettivi, sicuri per l’ambiente e validi in termini di costi-efficacia, nonché di altre attività associate, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie e la formazione;

l)

ove necessario, elabora criteri e adotta decisioni per quanto riguarda l’assegnazione delle catture totali ammissibili o la capacità di pesca totale ammissibile, compresa la capacità di carico, o il livello dello sforzo di pesca, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;

m)

applica l’approccio precauzionale in conformità delle disposizioni dell’articolo IV della presente convenzione. Nel caso in cui adotti misure in conformità dell’approccio precauzionale in assenza di adeguate informazioni scientifiche, secondo quanto previsto all’articolo IV, paragrafo 2, della presente convenzione, la commissione si adopera per ottenere quanto prima possibile le informazioni scientifiche necessarie per mantenere o modificare tali misure;

n)

promuove l’applicazione di tutte le disposizioni pertinenti del codice di condotta e di altri strumenti internazionali pertinenti, compresi, tra l’altro, i piani d’azione internazionali adottati dalla FAO nell’ambito del codice di condotta;

o)

designa il direttore della commissione;

p)

approva il proprio programma di lavoro;

q)

approva il proprio bilancio in conformità delle disposizioni dell’articolo XIV della presente convenzione;

r)

approva i conti del precedente esercizio di bilancio;

s)

adotta o modifica il proprio regolamento interno, i regolamenti finanziari e le altre disposizioni amministrative interne necessarie all’esercizio delle proprie funzioni;

t)

assicura la segreteria dell’APICD, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo XIV, paragrafo 3, della presente convenzione;

u)

istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari;

v)

adotta qualsiasi altra misura o raccomandazione, fondata su informazioni pertinenti, comprese le migliori informazioni scientifiche disponibili, necessaria a conseguire l’obiettivo della presente convenzione, comprese misure non discriminatorie e trasparenti compatibili con il diritto internazionale, al fine di prevenire, contrastare ed eliminare attività pregiudizievoli per l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

2.   La commissione si avvale di personale qualificato nelle materie oggetto della presente convenzione, compresi i settori amministrativo, scientifico e tecnico. Il personale, soggetto alla supervisione del direttore, comprende tutte le risorse necessarie ai fini dell’applicazione efficace ed effettiva della presente convenzione. La commissione si adopera per selezionare il personale più qualificato e tiene in debito conto la necessità di garantire che le assunzioni avvengano su basi eque, al fine di garantire un’ampia rappresentatività e partecipazione dei membri della commissione.

3.   Nel formulare gli orientamenti per il programma di lavoro relativo alle questioni scientifiche di pertinenza del personale scientifico, la commissione tiene conto, tra l’altro, del parere, delle raccomandazioni e delle relazioni del comitato consultivo scientifico istituito in conformità dell’articolo XI della presente convenzione.

Articolo VIII

Riunioni della commissione

1.   Le riunioni ordinarie della commissione si svolgono almeno una volta l’anno, nel luogo e alla data stabiliti dalla commissione.

2.   Qualora lo ritenga necessario, la commissione può inoltre organizzare riunioni straordinarie. Tali riunioni sono convocate su richiesta di almeno due membri della commissione, a condizione che la maggioranza dei membri appoggi tale richiesta.

3.   Le riunioni della commissione possono svolgersi esclusivamente in presenza di un quorum di partecipanti. Il quorum viene raggiunto quando sono presenti i due terzi dei membri della commissione. Tale norma si applica altresì alle riunioni degli organi ausiliari istituiti in virtù della presente convenzione.

4.   Le riunioni si svolgono in spagnolo e in inglese e i documenti della commissione vengono redatti in entrambe queste lingue.

5.   I membri eleggono un presidente e un vicepresidente tra le diverse parti della presente convenzione, salvo decisione diversa. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un periodo di un (1) anno e rimangono in carica fino all’elezione dei loro successori.

Articolo IX

Processo decisionale

1.   Salvo disposizioni contrarie, tutte le decisioni prese dalla commissione nel corso di riunioni convocate in conformità dell’articolo VIII della presente convenzione sono adottate per consenso dei membri della commissione presenti alla riunione di cui trattasi.

2.   Le decisioni riguardanti l’adozione di emendamenti alla presente convenzione e ai relativi allegati, nonché gli inviti ad aderire alla convenzione in conformità dell’articolo XXX, lettera c), della presente convenzione, sono subordinate al consenso di tutte le parti. In tali casi, il presidente della riunione provvede a che tutti i membri della commissione abbiano la possibilità di esprimere il proprio parere sulle decisioni proposte e che, nell’adottare la decisione finale, le parti tengano conto di tale parere.

3.   È richiesto il consenso di tutti i membri della commissione per le decisioni riguardanti:

a)

l’adozione e l’emendamento del bilancio della commissione e per quelle che determinano le modalità e la quota di contribuzione dei membri;

b)

le questioni previste all’articolo VII, paragrafo 1, lettera l), della presente convenzione.

4.   Riguardo alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se una parte o un membro della commissione, a seconda dei casi, non sono presenti alla riunione in questione e non hanno inviato una notifica in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore notifica a tale parte o membro la decisione adottata nel corso della riunione. Se, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica, al direttore non perviene una risposta a cura della parte o del membro in questione, si presumerà il consenso di tale parte o membro sulla decisione di cui trattasi. Se, entro il suddetto termine di trenta (30) giorni, la parte o il membro in questione comunicano per iscritto di non aderire al consenso sulla decisione considerata, questa non avrà effetto e la commissione si adopererà per raggiungere il consenso quanto prima possibile.

5.   La parte o il membro della commissione che abbiano notificato al direttore, in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, di non aderire al consenso su una decisione adottata nel corso di una riunione cui non hanno partecipato, non possono opporsi al consenso sulla medesima decisione se non sono presenti alla successiva riunione della commissione nel cui ordine del giorno figura la questione considerata.

6.   Se un membro della commissione è impossibilitato a partecipare a una riunione della commissione a causa di circostanze straordinarie e impreviste indipendenti dalla sua volontà:

a)

ne informa per iscritto il direttore, se possibile prima dell’inizio della riunione o comunque quanto prima. Tale notifica prende effetto nel momento in cui il direttore ne conferma l’avvenuto ricevimento al membro considerato;

e

b)

il direttore notifica quindi senza indugio al membro considerato tutte le decisioni adottate nel corso della riunione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo;

c)

entro trenta (30) giorni dalla notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il membro di cui trattasi ha la facoltà di comunicare per iscritto al direttore che non può associarsi al consenso su una o più delle decisioni adottate. In tal caso la decisione o le decisioni in questione non avranno effetto e la commissione si adopererà per raggiungere il consenso quanto prima possibile.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione conformemente alla presente convenzione diventano vincolanti per tutti i membri quarantacinque (45) giorni dopo la loro notifica, salvo disposizione contraria della presente convenzione o se diversamente concordato in sede di adozione della decisione.

Articolo X

Comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione

1.   La commissione istituisce un comitato incaricato di esaminare l’attuazione delle misure da essa adottate, composto dai rappresentanti a tal fine designati da ciascuno dei suoi membri, che possono essere assistiti dagli esperti e dai consulenti che questi ritengono opportuni.

2.   Le funzioni del comitato sono stabilite nell’allegato 3 della presente convenzione.

3.   Nell’esercizio delle sue funzioni il comitato può, ove del caso e previa approvazione della commissione, consultare qualsiasi altro organismo tecnico, scientifico o di gestione della pesca competente per la materia oggetto della consulenza e chiedere eventualmente il parere di altri esperti, secondo le esigenze dei singoli casi concreti.

4.   Il comitato si adopera per adottare le proprie relazioni e raccomandazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, le relazioni devono darne indicazione e riportare le opinioni maggioritarie e minoritarie. Su richiesta di un qualsiasi membro del comitato occorre altresì riportare il parere da questi formulato sulla totalità o su parte delle relazioni.

5.   Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno, di preferenza in occasione della riunione ordinaria della commissione.

6.   Il comitato può convocare riunioni supplementari su richiesta di almeno due (2) membri della commissione, a condizione che la maggioranza dei membri appoggi tale richiesta.

7.   Il comitato esercita le proprie funzioni conformemente al regolamento, agli orientamenti e alle direttive adottati dalla commissione.

8.   A sostegno del lavoro del comitato, il personale della commissione:

a)

raccoglie le informazioni necessarie per i lavori del comitato e crea una base dati, in conformità delle procedure stabilite dalla commissione;

b)

fornisce le analisi statistiche che il comitato giudica necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni;

c)

redige le relazioni del comitato;

d)

fornisce ai membri del comitato tutte le informazioni pertinenti, e segnatamente quelle previste al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo.

Articolo XI

Comitato consultivo scientifico

1.   La commissione istituisce un comitato consultivo scientifico, composto da un rappresentante designato da ciascun membro della commissione. I membri del comitato devono possedere le necessarie qualifiche o un’esperienza adeguata nel settore di competenza del medesimo e possono essere assistiti dagli esperti o dai consulenti che essi ritengono opportuni.

2.   La commissione può invitare organizzazioni o persone aventi competenze scientifiche riconosciute nelle materie da essa trattate affinché partecipino ai lavori del comitato.

3.   Le funzioni del comitato sono stabilite nell’allegato 4 della presente convenzione.

4.   Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno, di preferenza prima della riunione della commissione.

5.   Il comitato può convocare riunioni supplementari su richiesta di almeno due (2) membri della commissione, a condizione che la maggioranza dei membri appoggi tale richiesta.

6.   Il direttore svolge funzione di presidente del comitato o può delegare l’esercizio di tale funzione previa approvazione della commissione.

7.   Il comitato si adopera per adottare le proprie relazioni e raccomandazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, le relazioni devono darne indicazione e riportare le opinioni maggioritarie e minoritarie. Su richiesta di un qualsiasi membro del comitato occorre altresì riportare il parere da questi formulato su parte o sulla totalità delle relazioni.

Articolo XII

Amministrazione

1.   La commissione, in conformità del regolamento interno e tenendo conto dei criteri ivi stabiliti, designa un direttore dotato di competenze provate e generalmente riconosciute nel settore oggetto della presente convenzione, segnatamente per quanto riguarda i suoi aspetti scientifici, tecnici e amministrativi, il quale è responsabile dinanzi alla commissione e può essere da questa destituito a sua discrezione. Il direttore ha un mandato di 4 anni, rinnovabile tante volte quante lo decide la commissione.

2.   Il direttore esercita le seguenti funzioni:

a)

elabora piani e programmi di ricerca per la commissione;

b)

prepara le previsioni di bilancio per la commissione;

c)

autorizza l’erogazione di fondi per l’attuazione del programma di lavoro e del bilancio approvati dalla commissione e risponde dell’utilizzo dei medesimi;

d)

nomina, destituisce e dirige il personale amministrativo, scientifico, tecnico e di altro genere necessario per l’esercizio delle funzioni della commissione, in conformità del regolamento interno da questa adottato;

e)

ove necessario ai fini del corretto funzionamento della commissione, designa, in conformità del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, un coordinatore delle ricerche scientifiche operante sotto la sua supervisione, al quale affida le funzioni e le responsabilità che ritiene opportune;

f)

organizza la cooperazione di altre organizzazioni o persone, a seconda del caso, ove ciò sia necessario per l’esercizio delle funzioni della commissione;

g)

coordina il lavoro della commissione con quello delle organizzazioni e delle persone di cui ha chiesto la cooperazione;

h)

redige relazioni amministrative, scientifiche e di altro genere per la commissione;

i)

convoca le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari e ne elabora i progetti di ordine del giorno, di concerto con i membri della commissione e tenendo conto delle loro proposte, e fornisce assistenza tecnica e amministrativa per tali riunioni;

j)

assicura la pubblicazione e la divulgazione delle vigenti misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione e, nella misura del possibile, si adopera per mantenere e divulgare la documentazione riguardante le altre misure applicabili in materia di conservazione e di gestione adottate dai membri della commissione e in vigore nella zona della convenzione;

k)

assicura la tenuta di un registro delle navi che praticano attività di pesca nella zona della convenzione, basato, tra l’altro, sulle informazioni trasmesse alla commissione in conformità dell’allegato 1 della presente convenzione, nonché la regolare diffusione delle informazioni contenute in detto registro a tutti i membri della commissione o ai singoli membri che ne fanno richiesta;

l)

agisce in qualità di rappresentante legale della commissione;

m)

espleta qualsiasi altra funzione necessaria a garantire l’efficace e corretto funzionamento della commissione, nonché eventuali altre funzioni da questa conferitegli.

3.   Nell’esercizio delle loro funzioni, il direttore e il personale della commissione evitano di agire in modo che potrebbe risultare incompatibile con la loro posizione o con l’obiettivo e le disposizioni della presente convenzione. Inoltre essi non possono avere interessi finanziari in attività connesse con lo studio, la ricerca, l’esplorazione, lo sfruttamento, la trasformazione e la commercializzazione degli stock ittici oggetto della presente convenzione. Allo stesso modo, per tutta la durata della loro collaborazione con la commissione e successivamente alla stessa, essi mantengono il riserbo sulle informazioni riservate che abbiano ottenuto o a cui abbiano avuto accesso nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo XIII

Personale scientifico

Il personale scientifico opera sotto la supervisione del direttore e del coordinatore delle ricerche scientifiche eventualmente designato in conformità dell’articolo XII, paragrafo 2, lettere d) ed e), della presente convenzione. Esso esercita le seguenti funzioni, dando priorità ai tonni e alle specie affini:

a)

esegue i progetti di ricerca scientifica e le altre attività di ricerca approvate dalla commissione in conformità dei piani di lavoro adottati a tale scopo;

b)

fornisce alla commissione, per il tramite del direttore, pareri scientifici e raccomandazioni per la definizione delle misure di conservazione e di gestione e di altre questioni pertinenti, previa consultazione del comitato consultivo scientifico, tranne nei casi in cui evidenti limiti di tempo possano pregiudicare la capacità del direttore di trasmettere tempestivamente tali pareri o raccomandazioni alla commissione;

c)

trasmette al comitato consultivo scientifico le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni specificate nell’allegato 4 della presente convenzione;

d)

fornisce alla commissione, per il tramite del direttore, raccomandazioni in materia di ricerca scientifica, a sostegno delle funzioni svolte della commissione in conformità dell’articolo VII, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione;

e)

raccoglie e analizza informazioni sullo stato attuale e passato e sulle tendenze delle popolazioni degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

f)

trasmette alla commissione, per il tramite del direttore, proposte di norme per la raccolta, la verifica, lo scambio tempestivo e la comunicazione di dati sulla pesca degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

g)

raccoglie dati statistici e relazioni di ogni genere riguardanti le catture degli stock ittici oggetto della presente convenzione e le attività delle navi nella zona della convenzione, nonché qualsiasi altra informazione pertinente sulla pesca di tali stock, se del caso anche in relazione agli aspetti sociali ed economici di tale attività;

h)

studia e valuta le informazioni riguardanti i metodi e le procedure per il mantenimento e il ripopolamento degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

i)

pubblica, o divulga con altri mezzi, relazioni sui risultati delle proprie ricerche e qualsiasi altra relazione compresa nel campo di applicazione della presente convenzione, nonché dati scientifici, statistici e di altro tipo sulla pesca degli stock ittici oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle regole di riservatezza sancite dall’articolo XXII della presente convenzione;

j)

espleta gli altri compiti e funzioni ad esso conferiti.

Articolo XIV

Bilancio

1.   La commissione adotta ogni anno il proprio bilancio per l’esercizio successivo, in conformità dell’articolo IX, paragrafo 3, della presente convenzione. Nello stabilire l’entità di tale bilancio, la commissione tiene in debita considerazione il principio dell’efficacia rispetto ai costi.

2.   Il direttore sottopone all’esame della commissione un progetto di bilancio annuale dettagliato nel quale sono specificati gli esborsi a partire dai contributi di cui all’articolo XV, paragrafo 1, e quelli di cui all’articolo XV, paragrafo 3, della presente convenzione.

3.   La commissione tiene una contabilità separata per le attività realizzate rispettivamente nel quadro della presente convenzione e dell’APICD. Nel bilancio della commissione sono specificati i servizi forniti all’APICD e la stima dei costi corrispondenti. Prima dell’inizio dell’anno in cui i servizi devono essere forniti, il direttore trasmette alla riunione delle parti dell’APICD, per approvazione, le previsioni dei servizi e dei relativi costi, corrispondenti ai compiti che devono essere eseguiti in virtù di tale accordo.

4.   La contabilità della commissione forma oggetto di un audit finanziario annuale ad opera di revisori indipendenti.

Articolo XV

Contributi

1.   La quota di contribuzione di ogni membro della commissione al bilancio è determinata in conformità della formula adottata e, ove del caso, modificata dalla commissione secondo il disposto dell’articolo IX, paragrafo 3, della presente convenzione. La formula adottata dalla commissione è equa e trasparente e figura nei regolamenti finanziari della medesima.

2.   I contributi stabiliti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono destinati a consentire il funzionamento della commissione e a finanziare in tempo utile il bilancio annuale adottato conformemente all’articolo XIV, paragrafo 1, della presente convenzione.

3.   La commissione istituisce un fondo destinato a ricevere contributi volontari per la realizzazione di attività di ricerca e di conservazione degli stock ittici oggetto della presente convenzione e, ove del caso, delle specie associate o dipendenti, nonché per la tutela dell’ambiente marino.

4.   In deroga al disposto dell’articolo IX della presente convenzione, salvo decisione contraria della commissione, se un membro della commissione è in ritardo nel pagamento dei contributi per un importo uguale o superiore al totale dei contributi dovuti per i precedenti ventiquattro (24) mesi, esso non ha il diritto di partecipare alle decisioni della commissione fintantoché non ha assolto i propri obblighi in virtù del presente articolo.

5.   Ciascun membro della commissione provvede al pagamento delle proprie spese di partecipazione alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari.

Articolo XVI

Trasparenza

1.   La commissione, nei suoi processi decisionali e nelle sue attività, promuove la trasparenza nell’applicazione della presente convenzione, anche attraverso le seguenti modalità:

a)

diffondendo pubblicamente informazioni pertinenti a carattere non riservato;

e

b)

ove del caso, agevolando le consultazioni e l’effettiva partecipazione delle organizzazioni non governative, dei rappresentanti del settore alieutico, in particolare della flotta peschereccia, e di altri organismi e persone interessate.

2.   Ai rappresentanti degli Stati che non sono parte, delle organizzazioni intergovernative competenti, delle organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni ambientaliste con provata esperienza nelle materie trattate dalla commissione, nonché ai rappresentanti dell’industria tonniera di qualsiasi membro della commissione operante nella zona della convenzione, in particolare della flotta tonniera, è accordata la possibilità di partecipare alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o, se del caso, in altra qualità, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti nell’allegato 2 della presente convenzione o a quelli adottati dalla commissione. Tali partecipanti devono poter accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti, nel rispetto delle norme procedurali e di riservatezza sull’accesso a tali informazioni eventualmente adottate dalla commissione.

PARTE IV

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Articolo XVII

Diritti degli Stati

Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata in modo tale da pregiudicare o minare la sovranità, i diritti sovrani o la giurisdizione esercitata da uno Stato conformemente al diritto internazionale, nonché la sua posizione o il suo punto di vista in merito a questioni relative al diritto del mare.

Articolo XVIII

Attuazione, rispetto ed esecuzione ad opera delle parti

1.   Le parti adottano le misure necessarie a garantire l’attuazione e il rispetto della presente convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima, compresa l’adozione delle leggi e dei regolamenti necessari.

2.   Le parti trasmettono alla commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione, comprese le informazioni statistiche e biologiche e le informazioni relative alle proprie attività di pesca nella zona della convenzione; esse trasmettono inoltre alla commissione, se del caso e su richiesta della medesima, informazioni riguardanti le disposizioni prese per attuare le misure adottate in conformità della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo XXII della presente convenzione e del regolamento interno elaborato e adottato dalla commissione.

3.   Le parti provvedono senza indugio, per il tramite del direttore, ad informare il comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione, istituito in conformità delle disposizioni dell’articolo X della presente convenzione:

a)

delle disposizioni giuridiche e amministrative, anche in materia di infrazioni e di sanzioni, che disciplinano il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione;

b)

delle misure attuate per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, compresa, se del caso, l’analisi di casi specifici e la decisione finale adottata.

4.   Le parti:

a)

autorizzano l’utilizzo e la diffusione, nel rispetto delle regole applicabili in materia di riservatezza, delle informazioni pertinenti raccolte da osservatori della commissione imbarcati sulle navi o ottenute nell’ambito di un programma nazionale;

b)

provvedono a che i proprietari e/o i comandanti dei pescherecci consentano alla commissione, in conformità delle norme procedurali da questa adottate a tale riguardo, di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni del comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione;

c)

trasmettono ogni sei mesi alla commissione una relazione sulle attività delle proprie tonniere e qualsiasi altra informazione necessaria per i lavori del comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione.

5.   Le parti adottano misure atte a garantire che le navi operanti in acque soggette alla loro giurisdizione nazionale si conformino alle disposizioni della presente convenzione e alle misure adottate in virtù della medesima.

6.   Ove abbiano fondati motivi di ritenere che una nave battente bandiera di un altro Stato svolga attività che possono pregiudicare l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione, le parti sottopongono il caso allo Stato di bandiera interessato e, se necessario, alla commissione. Esse forniscono allo Stato di bandiera prove circostanziate al riguardo e trasmettono eventualmente alla commissione una sintesi di tale documentazione. La commissione si astiene dal divulgare tali informazioni fino a quando lo Stato di bandiera interessato non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi, entro un termine di tempo ragionevole, in merito alle accuse e alle prove presentate o di opporsi ad esse.

7.   Qualora vengano informate che una nave soggetta alla loro giurisdizione è impegnata in attività che contrastano con le misure adottate in virtù della presente convenzione, le parti, su richiesta della commissione o di altre parti, svolgono indagini approfondite e, se necessario, procedono in conformità della legislazione nazionale; esse comunicano senza indugio alla commissione e, se del caso, alle altre parti, l’esito delle loro indagini e i provvedimenti adottati.

8.   Le parti, in conformità delle loro leggi interne e in modo compatibile con il diritto internazionale, applicano sanzioni sufficientemente severe da garantire l’osservanza delle disposizioni della presente convenzione e della misure adottate in virtù della stessa, nonché da privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle proprie attività illecite, compresi, se del caso, il rifiuto, la sospensione o la revoca della licenza di pesca.

9.   Le parti, le cui coste confinano con la zona della convenzione o le cui navi pescano gli stock ittici oggetto della presente convenzione o nel cui territorio vengono sbarcate e trasformate le catture, collaborano al fine di garantire l’osservanza della presente convenzione e l’applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, ove del caso anche attraverso l’adozione di misure e di programmi di cooperazione.

10.   Se la commissione stabilisce che determinate navi operanti nella zona della convenzione hanno esercitato attività che pregiudichino l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, o che altrimenti violino le stesse, le parti, sulla base delle raccomandazioni adottate dalla commissione e in conformità della presente convenzione e del diritto internazionale, possono attuare misure intese a dissuadere tali navi dal praticare le attività in questione fino a quando lo Stato di bandiera abbia preso provvedimenti atti a garantire la sospensione delle attività considerate.

Articolo XIX

Attuazione, rispetto ed esecuzione ad opera delle entità di pesca

L’articolo XVIII della presente convenzione si applica, mutatis mutandis, alle entità di pesca che sono membri della commissione.

Articolo XX

Obblighi dello Stato di bandiera

1.   Le parti, in conformità del diritto internazionale, adottano i provvedimenti necessari volti a garantire che le navi battenti la loro bandiera rispettino le disposizioni della presente convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima e non esercitino attività che ne possano pregiudicare l’efficacia.

2.   Le parti vietano l’utilizzo di navi abilitate a battere la propria bandiera per la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione, a meno che tali navi siano state a tal fine autorizzate dalla o dalle loro autorità competenti. Le parti autorizzano l’utilizzo di navi battenti la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione solo se sono in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali navi in conformità della presente convenzione.

3.   Oltre agli obblighi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le parti adottano le misure necessarie a garantire che nessuna nave battente la propria bandiera pratichi attività di pesca in zone soggette alla sovranità o alla giurisdizione nazionale di un altro Stato nella zona della convenzione senza essere in possesso della licenza, del permesso o dell’autorizzazione corrispondenti, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato.

Articolo XXI

Obblighi delle entità di pesca

L’articolo XX della presente convenzione si applica, mutatis mutandis, alle entità di pesca che sono membri della commissione.

PARTE V

RISERVATEZZA

Articolo XXII

Riservatezza

1.   La commissione stabilisce norme in materia di riservatezza per tutti gli organismi e le persone aventi accesso alle informazioni in virtù della presente convenzione.

2.   In deroga alle norme in materia di riservatezza adottate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, chiunque sia autorizzato ad accedere ad informazioni riservate può divulgarle nell’ambito di procedure giuridiche o amministrative, se così è richiesto dall’autorità competente interessata.

PARTE VI

COOPERAZIONE

Articolo XXIII

Cooperazione e assistenza

1.   La commissione si adopera per adottare misure in materia di assistenza tecnica, trasferimento di tecnologia, formazione e altre forme di cooperazione, al fine di assistere i paesi in via di sviluppo membri della commissione nell’adempimento dei propri obblighi in virtù della presente convenzione, potenziare la loro capacità di sviluppare la pesca nell’ambito della loro giurisdizione nazionale e di partecipare in modo sostenibile alla pesca in alto mare.

2.   I membri della commissione agevolano e promuovono tale cooperazione, segnatamente in campo tecnico e finanziario, e il trasferimento di tecnologie, nella misura necessaria per la corretta attuazione del paragrafo l del presente articolo.

Articolo XXIV

Cooperazione con altre organizzazioni o accordi

1.   La commissione coopera con organizzazioni e accordi di pesca subregionali, regionali e mondiali e, se del caso, stabilisce opportuni accordi internazionali, ad esempio riguardanti la creazione di comitati consultivi, di concerto con tali organizzazioni e accordi, allo scopo di promuovere il conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione, ottenere le migliori informazioni scientifiche disponibili ed evitare inutili duplicazioni di attività.

2.   La commissione, di concerto con le organizzazioni o con gli accordi in questione, adotta le modalità di funzionamento degli accordi istituzionali stabiliti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Se la zona della convenzione si sovrappone a una zona regolamentata da un’altra organizzazione di gestione della pesca, la commissione collabora con quest’ultima al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione. A questo scopo, attraverso consultazioni o altri accordi, la commissione si adopera per concordare opportune misure con l’altra organizzazione, che consentano di garantire l’armonizzazione e la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione e dall’altra organizzazione o di stabilire che la commissione o, a seconda dei casi, l’altra organizzazione si astengano dall’adottare misure per le specie disciplinate dall’altra parte.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano, se necessario, nel caso di stock ittici migratori che attraversano zone soggette alla competenza della commissione e di altre organizzazioni o accordi.

PARTE VII

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo XXV

Composizione delle controversie

1.   I membri della commissione cooperano per prevenire le controversie. Ciascun membro può consultarsi con uno o più membri in merito a qualunque controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente convenzione per raggiungere quanto prima una soluzione soddisfacente per tutti.

2.   Qualora la controversia non possa essere risolta attraverso tale consultazione entro un congruo periodo di tempo, i membri in questione si consultano quanto prima al fine di risolvere la controversia facendo ricorso a qualsiasi mezzo pacifico da essi deciso in conformità del diritto internazionale.

3.   Se due o più membri della commissione riconoscono di avere una controversia di natura tecnica che non sono in grado di dirimere tra di loro, essi possono deferirla di comune accordo a un collegio di esperti i cui pareri non sono vincolanti, costituito nell’ambito della commissione secondo le procedure da questa a tal fine adottate. Il collegio conferisce con i membri in questione e si adopera per risolvere la controversia rapidamente, senza ricorrere a procedure vincolanti per la composizione delle controversie.

PARTE VIII

NON MEMBRI

Articolo XXVI

Non membri

1.   La commissione e i suoi membri incoraggiano tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo XXVII della presente convenzione e, ove del caso, le entità di pesca di cui all’articolo XXVIII della presente convenzione che non fanno parte della commissione a diventarne membri o ad adottare leggi e regolamenti compatibili con la convenzione.

2.   I membri della commissione provvedono, direttamente o per il tramite della commissione, a uno scambio di informazioni in merito alle attività delle navi di non membri che possano pregiudicare l’efficacia della presente convenzione.

3.   La commissione e i suoi membri cooperano, in modo compatibile con la presente convenzione e con il diritto internazionale, al fine di dissuadere con azioni comuni le navi di non membri dal praticare attività pregiudizievoli per l’efficacia della presente convenzione. A tal fine i membri richiamano fra l’altro l’attenzione dei non membri su tali attività praticate dalle loro navi.

PARTE IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXVII

Firma

1.   La presente convenzione è aperta alla firma a Washington, dal 14 novembre 2003 al 31 dicembre 2004:

a)

delle parti contraenti della convenzione del 1949;

b)

degli Stati che non sono parte della convenzione del 1949 aventi una linea costiera confinante con la zona della convenzione;

e

c)

degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica non aderenti alla convenzione del 1949, le cui navi hanno praticato la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione in un qualsiasi momento nel corso dei quattro anni precedenti l’adozione della presente convenzione, e che hanno partecipato ai negoziati relativi alla medesima;

nonché

d)

di altri Stati non aderenti alla convenzione del 1949, le cui navi hanno praticato la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione in un qualsiasi momento nel corso dei quattro anni precedenti l’adozione della presente convenzione, previa consultazione delle parti contraenti della convenzione del 1949.

2.   Con riferimento alle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nessuno Stato membro di tali organizzazioni può firmare la presente convenzione, a meno che non rappresenti un territorio situato al di fuori del campo d’applicazione territoriale del trattato che istituisce l’organizzazione considerata e sempreché la partecipazione di tale Stato membro sia limitata alla rappresentazione degli interessi del territorio in questione.

Articolo XXVIII

Entità di pesca

1.   Qualsiasi entità di pesca le cui navi abbiano praticato la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione in un qualsiasi momento nel corso dei quattro anni precedenti l’adozione della presente convenzione può esprimere il proprio impegno formale ad attenersi alle disposizioni della presente convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della stessa:

a)

firmando, durante il periodo indicato all’articolo XXVII, paragrafo 1, della presente convenzione, uno strumento redatto a tale scopo conformemente a una risoluzione che la commissione adotta in conformità della convenzione del 1949;

e/o

b)

trasmettendo al depositario, durante il periodo summenzionato o successivamente, una comunicazione scritta conformemente a una risoluzione che la commissione adotta in conformità della convenzione del 1949. Il depositario trasmette senza indugio a tutti i firmatari e alle parti una copia di tale comunicazione.

2.   L’impegno espresso in conformità del paragrafo 1 del presente articolo prende effetto a decorrere dalla data prevista all’articolo XXXI, paragrafo 1, della presente convenzione, o, se posteriore, alla data della comunicazione scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Qualsiasi entità di pesca summenzionata può esprimere il proprio impegno formale ad attenersi alle disposizioni della presente convenzione, eventualmente modificata in conformità dell’articolo XXXIV o dell’articolo XXXV della presente convenzione, trasmettendo a tal fine una comunicazione scritta al depositario conformemente alla risoluzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   L’impegno espresso in conformità del paragrafo 3 del presente articolo prende effetto a decorrere dalla data prevista all’articolo XXXIV, paragrafo 3, e all’articolo XXXV, paragrafo 4, della presente convenzione, o, se posteriore, alla data della comunicazione scritta di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo XXIX

Ratifica, accettazione o approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari conformemente alle rispettive norme e procedure nazionali.

Articolo XXX

Adesione

La presente convenzione resta aperta all’adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica:

a)

che soddisfi i requisiti di cui all’articolo XXVII della presente convenzione;

oppure

b)

le cui navi pratichino la pesca degli stock oggetto della presente convenzione, previa consultazione delle parti;

oppure

c)

che siano in altro modo invitati ad aderire sulla base di una decisione delle parti.

Articolo XXXI

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore quindici (15) mesi dopo il deposito, presso il depositario, del settimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione delle parti contraenti della convenzione del 1949, che erano parti della medesima alla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma.

2.   Successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo XXVII o all’articolo XXX, la presente convenzione entra in vigore, per tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica, il trentesimo (30o) giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3.   Dal momento della sua entrata in vigore, la presente convenzione prevale su quella del 1949 per le parti contraenti della presente convenzione e di quella del 1949.

4.   Dall’entrata in vigore della presente convenzione, le misure di conservazione e di gestione e gli altri accordi adottati dalla commissione in virtù della convenzione del 1949 rimangono in vigore fino al momento della loro scadenza, della loro abrogazione mediante decisione della commissione o della loro sostituzione con altre misure o accordi adottati in conformità della presente convenzione.

5.   Dall’entrata in vigore della presente convenzione, si presume che le parti contraenti della convenzione del 1949 che non hanno ancora accettato di aderire alla presente convenzione continuino ad essere membri della commissione, salvo decisione contraria delle parti notificata per iscritto al depositario anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione.

6.   Dall’entrata in vigore della presente convenzione per tutte le parti contraenti della convenzione del 1949, quest’ultima si considera abrogata in conformità delle pertinenti regole del diritto internazionale quali definite nell’articolo 59 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Articolo XXXII

Applicazione provvisoria

1.   Uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che soddisfino i requisiti dell’articolo XXVII o dell’articolo XXX della presente convenzione possono, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, applicare in via provvisoria la presente convenzione notificandone per iscritto l’intenzione al depositario. Tale applicazione provvisoria ha inizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione o, se posteriore, alla data del ricevimento della suddetta notifica da parte del depositario.

2.   L’applicazione provvisoria della presente convenzione da parte di uno Stato o di un’organizzazione regionale di integrazione economica, prevista al paragrafo 1, ha termine al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione, o al momento della notifica al depositario, da parte di tale Stato o di tale organizzazione regionale di integrazione economica, della loro intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria della presente convenzione.

Articolo XXXIII

Riserve

Non vengono avanzate riserve alla presente convenzione.

Articolo XXXIV

Emendamenti

1.   Qualsiasi membro della commissione può proporre emendamenti alla presente convenzione trasmettendo al direttore il testo della proposta di emendamento almeno sessanta (60) giorni prima di una riunione della commissione. Il direttore trasmette senza indugio a tutti gli altri membri una copia del testo in questione.

2.   Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati in conformità dell’articolo IX, paragrafo 2, della medesima.

3.   Gli emendamenti alla presente convenzione entrano in vigore novanta (90) giorni dopo che tutte le parti aderenti alla convenzione alla data in cui gli emendamenti sono stati approvati abbiano depositato presso il depositario i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali emendamenti.

4.   Gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla presente convenzione successivamente all’entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione stessa o ai relativi allegati sono considerati parti contraenti della convenzione quale modificata.

Articolo XXXV

Allegati

1.   Gli allegati della presente convenzione formano parte integrante della medesima e, salvo espresse disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla convenzione è fatto anche ai relativi allegati.

2.   Qualsiasi membro della commissione può proporre emendamenti a un allegato della convenzione, trasmettendo al direttore il testo della proposta di emendamento almeno sessanta (60) giorni prima di una riunione della commissione. Il direttore trasmette senza indugio a tutti gli altri membri una copia del testo in questione.

3.   Gli emendamenti agli allegati sono adottati in conformità dell’articolo IX, paragrafo 2, della presente convenzione.

4.   Salvo accordo contrario, gli emendamenti a un allegato entrano in vigore per tutti i membri della commissione novanta (90) giorni dopo la loro adozione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo XXXVI

Denuncia

1.   Dopo che siano trascorsi dodici (12) mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione per una parte, detta parte può recedere mediante notifica scritta al depositario. Il depositario informa le altre parti del recesso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica. Il recesso ha effetto trascorsi sei (6) mesi dal ricevimento della notifica da parte del depositario.

2.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi entità di pesca in relazione al suo impegno ai sensi dell’articolo XXVIII della presente convenzione.

Articolo XXXVII

Depositario

I testi originali della presente convenzione vengono depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che invia copie certificate della stessa ai firmatari e alle parti contraenti, nonché al segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e della pubblicazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Washington, il giorno 14 novembre 2003, nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO 1

Orientamenti e criteri per la costituzione di registri delle navi

1.

In applicazione dell’articolo XII, paragrafo 2, lettera k), della presente convenzione, le parti tengono un registro delle navi abilitate a battere la loro bandiera e autorizzate a pescare gli stock oggetto della presente convenzione nella zona della convenzione stessa, e provvedono affinché nel registro vengano riportate le seguenti informazioni per tutte le navi in questione:

a)

nome della nave, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;

b)

una fotografia della nave nella quale sia visibile il numero di immatricolazione;

c)

nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori;

d)

nome e indirizzo dell’operatore (manager) o degli operatori (se del caso);

e)

precedente bandiera (se conosciuta e se del caso);

f)

indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

g)

luogo e data di costruzione;

h)

tipo di nave;

i)

metodi di pesca;

j)

lunghezza, larghezza e altezza di costruzione;

k)

stazza lorda;

l)

potenza del motore o dei motori principali;

m)

tipo di autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera;

n)

tipo di congelatore, capacità del congelatore, numero e capacità delle stive.

2.

La commissione può decidere di esonerare le navi dai requisiti previsti al paragrafo 1 del presente allegato in funzione della loro lunghezza o di altre caratteristiche.

3.

Le parti trasmettono al direttore, in conformità delle procedure stabilite dalla commissione, le informazioni previste al paragrafo 1 del presente allegato e notificano senza indugio al direttore qualsiasi modifica di tali informazioni.

4.

Le parti notificano inoltre tempestivamente al direttore:

a)

le nuove iscrizioni;

b)

le navi eventualmente radiate dal registro per uno dei seguenti motivi:

i)

restituzione volontaria o mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca da parte dell’armatore o dell’operatore;

ii)

ritiro dell’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità dell’articolo XX, paragrafo 2, della presente convenzione;

iii)

cessata abilitazione della nave a battere la loro bandiera;

iv)

demolizione, disarmo o perdita della nave;

v)

e altre circostanze,

specificando, tra quelli sopraelencati, i motivi della radiazione.

5.

Il presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle entità di pesca che sono membri della commissione.

ALLEGATO 2

Principi e criteri per la partecipazione degli osservatori alle riunioni della commissione

1.

Il direttore invita alle riunioni della commissione convocate in conformità dell’articolo VIII della presente convenzione le organizzazioni intergovernative operanti in settori pertinenti per l’applicazione della presente convenzione, nonché gli Stati che non sono parte, interessati alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione, che lo richiedano.

2.

Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all’articolo XVI, paragrafo 2, della presente convenzione possono essere ammesse a partecipare in qualità di osservatori a tutte le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari convocate ai sensi dell’articolo VIII della presente convenzione, eccettuate le riunioni in sessione esecutiva e le riunioni dei capi di delegazione.

3.

Le ONG che intendano partecipare in qualità di osservatori a una riunione della commissione notificano la propria intenzione al direttore almeno cinquanta (50) giorni prima della data della riunione. Il direttore comunica ai membri della commissione i nomi di tali ONG, unitamente alle informazioni specificate al paragrafo 6 del presente allegato, almeno quarantacinque (45) giorni prima dell’inizio della riunione.

4.

Qualora la riunione della commissione si tenga con un preavviso inferiore ai cinquanta (50) giorni, il direttore potrà essere più flessibile sui termini previsti al paragrafo 3 del presente allegato.

5.

Le ONG che intendano partecipare alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari possono essere a tal fine autorizzate anche su base annuale, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 del presente allegato.

6.

Le domande di partecipazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente allegato devono recare il nome e la sede degli uffici dell’ONG considerata, nonché una descrizione delle finalità da questa perseguite e del nesso che collega le sue finalità e attività all’operato della commissione. Se necessario, le suddette informazioni devono essere aggiornate.

7.

Le ONG che intendano partecipare in qualità di osservatori sono autorizzate a farlo, tranne qualora almeno un terzo dei membri della commissione si opponga formalmente per iscritto a tale partecipazione.

8.

Tutti gli osservatori ammessi ad assistere a una riunione della commissione ricevono per posta o per altra via la stessa documentazione generalmente fornita ai membri della commissione, ad eccezione dei documenti contenenti dati commerciali riservati.

9.

Gli osservatori ammessi a partecipare a una riunione della commissione possono:

a)

assistere alle riunioni, conformemente al paragrafo 2 del presente allegato, senza tuttavia partecipare alle votazioni;

b)

su invito del presidente, intervenire oralmente nel corso delle riunioni;

c)

con l’approvazione del presidente, distribuire documenti nel corso della riunione;

e

d)

ove del caso, svolgere altre attività con l’approvazione del presidente.

10.

Il direttore può chiedere agli osservatori degli Stati che non sono parte e delle ONG di versare una quota ragionevole e di assumersi le spese connesse alla loro partecipazione.

11.

Tutti gli osservatori ammessi a una riunione della commissione sono tenuti al rispetto delle norme e delle procedure applicabili agli altri partecipanti.

12.

Le ONG che non soddisfano i requisiti previsti al paragrafo 11 del presente allegato sono escluse dall’ulteriore partecipazione alle riunioni della commissione, salvo decisione contraria della medesima.

ALLEGATO 3

Comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione

Il comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione istituito in virtù dell’articolo X della presente convenzione svolge le seguenti funzioni:

a)

segue l’attuazione e verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, nonché delle misure di cooperazione previste all’articolo XVIII, paragrafo 9, della presente convenzione;

b)

analizza le informazioni per bandiera o, se queste non sono pertinenti per il caso considerato, per nave, nonché qualsiasi altra informazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni;

c)

trasmette alla commissione informazioni, pareri tecnici e raccomandazioni sull’attuazione e sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione;

d)

formula raccomandazioni alla commissione intese a promuovere la compatibilità delle misure di gestione della pesca dei suoi membri;

e)

formula raccomandazioni alla commissione intese a promuovere l’effettiva applicazione dell’articolo XVIII, paragrafo 10, della presente convenzione;

f)

raccomanda alla commissione, di concerto con il comitato consultivo scientifico, le priorità e gli obiettivi del programma per la raccolta dei dati e il controllo stabilito all’articolo VII, paragrafo l, lettera i), della presente convenzione e valuta i risultati di detto programma;

g)

svolge le altre funzioni conferitegli dalla commissione.

ALLEGATO 4

Comitato consultivo scientifico

Il comitato consultivo scientifico istituito in virtù dell’articolo XI della presente convenzione svolge le seguenti funzioni:

a)

esamina i piani, le proposte e i programmi di ricerca della commissione e trasmette opportuni pareri alla medesima;

b)

analizza le valutazioni, le analisi, le ricerche o i lavori pertinenti, nonché le raccomandazioni elaborate per la commissione dal suo personale scientifico prima che questa esamini tali raccomandazioni e trasmette alla commissione, ove del caso, ulteriori informazioni, pareri o osservazioni al riguardo;

c)

raccomanda alla commissione questioni e argomenti specifici da sottoporre all’esame del personale scientifico nell’ambito dei suoi lavori futuri;

d)

raccomanda alla commissione, di concerto con il comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione, le priorità e gli obiettivi del programma per la raccolta dei dati e il controllo stabilito all’articolo VII, paragrafo l, lettera i), della presente convenzione e valuta i risultati di detto programma;

e)

assiste la commissione e il direttore nella ricerca di fonti di finanziamento per lo svolgimento delle ricerche da realizzare nel quadro della presente convenzione;

f)

sviluppa e promuove la cooperazione tra i membri della commissione per il tramite dei loro istituti di ricerca, allo scopo di approfondire le conoscenze e la comprensione degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

g)

promuove e agevola, se del caso, la cooperazione della commissione con altre organizzazioni pubbliche o private, nazionali e internazionali, aventi analoghi obiettivi;

h)

esamina le questioni sottopostegli dalla commissione;

i)

espleta altri compiti e funzioni che possono essergli conferiti dalla commissione.