ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49° anno
10 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1202/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1203/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1204/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1205/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1206/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1207/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1208/2006 della Commissione, dell'8 agosto 2006, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1209/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera del Regno Unito

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, recante sessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1211/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

22

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2006, recante aggiornamento degli allegati della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco

23

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 agosto 2006, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringens [notificata con il numero C(2006) 3518]  ( 1 )

28

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10 , 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «l’accordo»).

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 10 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti.

(4)

L’Ucraina ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta dell’Ucraina è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1440/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1.

(2)   GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 42.


ALLEGATO

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006

(tonnellate)

Prodotti

2006

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

168 750

SA2. Lamiera pesante

364 320

SA3. Altri prodotti laminati piatti

109 125

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

32 639

SB2. Vergella

138 592

SB3. Altri prodotti lunghi

251 554

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti.


10.8.2006   

IT

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L 219/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 novembre 2005 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «l’accordo»).

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti, mentre i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

(4)

La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1899/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 303 del 22.11.2005, pag. 1.

(2)   GU L 303 del 22.11.2005, pag. 39.


ALLEGATO

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006

(tonnellate)

Prodotti

2006

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

995 554

SA2. Lamiera pesante

201 025

SA3. Altri prodotti laminati piatti

462 118

SA4. Prodotti legati

103 015

SA5. Lamiere quarto legate

22 010

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

109 604

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

50 373

SB2. Vergella

195 080

SB3. Altri prodotti lunghi

289 151

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA6 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti.


10.8.2006   

IT

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L 219/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), le date delle campagne di commercializzazione delle prugne secche.

(2)

I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche (3), e le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento.

(3)

Occorre pertanto fissare il prezzo minimo per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche per la campagna 2006/2007 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate.

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 652,66 EUR/tonnellata netta di prugne secche.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)   GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

(3)   GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20).


10.8.2006   

IT

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L 219/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2)

Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2005/2006 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

per le uve secche:

i)

0,1108 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2007;

ii)

0,0848 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2007;

b)

per i fichi secchi: 0,0934 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).


10.8.2006   

IT

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L 219/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono definite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2).

(2)

Occorre pertanto fissare i prezzi di acquisto per la campagna di commercializzazione 2006/2007 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1100/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi (3).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

444,81 EUR/tonnellata di peso netto per le uve secche non trasformate;

b)

542,70 EUR/tonnellata di peso netto per i fichi secchi non trasformati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).

(3)   GU L 183 del 14.7.2005, pag. 63.


10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)   GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

N.

16

Stato Membro

Regno Unito

Stock

MAC/2A34

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zone

CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV

Data

19 luglio 2006


10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)   GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


ALLEGATO

N.

14

Stato Membro

Regno Unito

Stock

BLI/67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

24 giugno 2006


10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

recante sessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 31 luglio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1189/2006 (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 21).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

(1)

La voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

«Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias (a) Abu Sufian Abd Al Razeq, (b) Abousofian Abdelrazek, (c) Abousofian Salman Abdelrazik, (d) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba il sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Data di nascita: 6.8.1962. Luogo di nascita: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nazionalità: canadese, sudanese. N. passaporto: BC166787 (passaporto canadese).»

(2)

La voce «Monib, Abdul Hakim, Maulavi (vice ministro degli affari frontalieri)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Hakim Monib. Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro degli affari frontalieri. Data di nascita: tra il 1973 e il 1976. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: ha lasciato i talibani ed è entrato a far parte del governo come rappresentante del distretto di Zurmat nella Loya Jirga.»

(3)

La voce «Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Indirizzo: via Catalani 1, Varese, Italia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Indirizzo: via Catalani 1, Varese, Italia. Data di nascita: 10.8.1965 Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S.»

(4)

La voce «Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco (“Reiseausweis”) A 0139243. Altre informazioni: in custodia cautelare a Kempten, Germania.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco (“Reiseausweise”) A 0139243. Altre informazioni: in custodia cautelare nel carcere di Kempten, Germania.»

(5)

La voce «Mustapha Nasri Ait El Hadi. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: (a) algerina, (b) tedesca. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi. Nazionalità: (a) algerina (b) tedesca. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui.»

(6)

La voce «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Indirizzo: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n. L191609 (rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Bent Ahmed Ourida, (c) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l’11.12.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Indirizzo: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 rilasciato il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Bent Ahmed Ourida, (c) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l’11.12.2002.»

(7)

La voce «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia ed Erzegovina). Data di nascita: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n. (a) E423362 rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, (b) 0841438 (passaporto della Bosnia ed Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale, (b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (j) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, (b) 129 Park Road, Londra, NW8, Regno Unito, (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio, (d) Street of Provare, N. 20 Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia). Data di nascita: (a) 21.3.1963 (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) bosniaca. N. passaporto: (a) E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993), (b) 0841438 (passaporto bosniaco rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio. (b) A quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda. (c) Il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid.»

(8)

La voce «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U. (b) il nome della madre è Charaabi Hedia.»

(9)

La voce «Noureddine Al-Drissi. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003).»

(10)

La voce «Ibn Al-Shaykh Al-Libi» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Indirizzo: Ajdabiya. Data di nascita: 1963. Altre informazioni: sposato con Aliya al Adnan (cittadina siriana).»

(11)

La voce «Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Indirizzo: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, che scade il 17.2.2009).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Indirizzo: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, che scade il 17.2.2009).»

(12)

La voce «Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, che scade il 31.10.2007.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, che scade il 31.10.2007).»

(13)

La voce «Imad Ben Bechir Al-Jammali. Indirizzo: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italia. Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004). Altre informazioni: codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Indirizzo: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italia. Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D. (b) Attualmente detenuto in Tunisia.»

(14)

La voce «Riadh Al-Jelassi. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l’1.7.1996, scaduto il 30.6.2001).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l’1.7.1996, scaduto il 30.6.2001).»

(15)

La voce «Faouzi Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Indirizzo: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Indirizzo: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004).»

(16)

La voce «Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghar el-dimaa, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) belga (dall’8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghar el-dimaa, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall’8.11.1993). N. passaporto: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992).»

(17)

La voce «Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003).»

(18)

La voce «Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL- SABAI, Anas), Afghanistan; nato il 30.3.1964 o il 14.5.1964 a Tripoli (Libia); cittadinanza libica» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai Al-Libi, (c) Nazih Al-Raghie (d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, (e) Anas Al-Sabai). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 621570. Numero di identificazione nazionale: T/200310.»

(19)

La voce «Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italia. Luogo di nascita: Libia. Data di nascita: 28 novembre 1980. [alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Luogo di nascita: Gaza. Data di nascita: 28 novembre 1980, b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Luogo di nascita: Giordania. Data di nascita: 28 novembre 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Luogo di nascita: Palestina. Data di nascita: 28 novembre 1980, d) HAMZA “il libico”].» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza “il libico” Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: (a) Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Giordania (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica.»

(20)

La voce «Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 1.11.1971. Luogo di nascita: Ben Aoun, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z417830 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2004, che scade il 3.10.2009). Altre informazioni: codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 1.11.1971. Luogo di nascita: Ben Aoun, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: Z417830 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2004, che scade il 3.10.2009). Altre informazioni: codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G.»

(21)

La voce «Habib Al-Wadhani Indirizzo: Via unica Borighero 1, San Donato Milanese (MI), Italia. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.9.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Indirizzo: Via unica Borighero 1, San Donato Milanese (MI), Italia. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.9.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O.»

(22)

La voce «Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004).»

(23)

La voce «Nabil Ben Attia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Indirizzo: Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).»

(24)

La voce «Lased Ben Heni. Data di nascita:5.2.1969. Luogo di nascita Libia. Altre informazioni: condannato a sei anni di reclusione in Italia l’11.12.2002).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda). Data di nascita: 5.2.1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Altre informazioni: (a) procedimento contro di lui archiviato in Germania. (b) Condannato a sei anni di reclusione in Italia l’11.11.2002. (c) Insegnante di chimica.»

(25)

La voce «Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Luogo di nascita: (a) Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohmed). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Luogo di nascita: (a) Tunisia (b) Marocco (Gamel Mohamed). Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003).»

(26)

La voce «Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Indirizzo: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Nefza, Tunisia. Nazionalità: tunisina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Indirizzo: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Nefza, Baja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002).»

(27)

La voce «Saadi Nassim (alias Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen (Tunisia). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006).»

(28)

La voce «Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — membro dell’Afghan Support Committee e della Revival of Islamic Heritage Society» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (alias (a) Al-Libi, (b) Abd al-Muhsin, (c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (d) Abdul Rahman, (e) Abu Anas Al-Libi). Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya. Nazionalità: libica. N. passaporto: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) membro dell’Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa).»


10.8.2006   

IT

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L 219/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)   GU L 214 del 4.8.2006, pag. 19.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 10 agosto 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

26,68

3,28

1701 11 90  (1)

26,68

8,19

1701 12 10  (1)

26,68

3,15

1701 12 90  (1)

26,68

7,76

1701 91 00  (2)

33,85

8,31

1701 99 10  (2)

33,85

4,18

1701 99 90  (2)

33,85

4,18

1702 90 99  (3)

0,34

0,32


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

10.8.2006   

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L 219/22


Informazione riguardante l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

Essendo state espletate da tutte le parti le procedure necessarie all’entrata in vigore del protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, il protocollo, firmato a Bruxelles il 23 febbraio 2006, è entrato in vigore il 1o maggio 2006.

Il protocollo era in applicazione, in via provvisoria, dal 1o maggio 2004. Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 149 del 2 giugno 2006, pag. 2.


Commissione

10.8.2006   

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L 219/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2006

recante aggiornamento degli allegati della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco

(2006/558/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3,

vista la Convenzione monetaria del 24 dicembre 2001 tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (1), in particolare l’articolo 11, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (di seguito la «Convenzione monetaria») stabilisce che il Principato di Monaco deve applicare le disposizioni adottate dalla Francia per recepire taluni atti comunitari relativi all’attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli. Gli atti in questione sono riportati nell’allegato A della Convenzione. Poiché un certo numero di atti riportati nell’allegato A sono stati modificati, gli atti di modifica dovrebbero essere inseriti in detto allegato. Nell’allegato A dovrebbe essere inclusa inoltre una serie di atti adottati dalla Comunità che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria.

(2)

La direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (2), riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi e modifica la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (3), inclusa nell’allegato A. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.

(3)

La direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (4), riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi e modifica la direttiva 86/635/CEE. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.

(4)

La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (5), riguarda la prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di regolamento e consegna titoli. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.

(5)

La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.

(6)

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (7), riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.

(7)

La direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (8), modifica la direttiva 2004/39/CE. Essa dovrebbe pertanto essere inclusa nell’allegato A.

(8)

Un atto attualmente inserito nell’allegato A dovrebbe essere rimosso dallo stesso. La direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri (9), riguarda soprattutto aspetti relativi alla protezione dei consumatori e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria.

(9)

L’articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione monetaria stabilisce che il Principato di Monaco deve adottare misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri ai fini dell’applicazione degli atti comunitari necessari all’attuazione della Convenzione monetaria. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato B della Convenzione. La decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (10), è finalizzata a integrare e garantire la coerenza delle disposizioni relative alla protezione di tutti i mezzi di pagamento denominati in euro. Essa rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 (lotta contro la falsificazione e la contraffazione) della Convenzione monetaria, in particolare nell’ambito dei moderni sistemi bancari. In particolare l’inclusione della decisione quadro 2001/413/GAI è necessaria per integrare le misure di protezione di cui alla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (11), di cui si fa menzione all’articolo 9 della Convenzione monetaria. Essa è pertanto necessaria ai fini dell’attuazione della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato B della stessa.

(10)

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (12), è finalizzato a prevenire l’uso di medaglie e gettoni come mezzi di pagamento in euro e rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 9 della Convenzione monetaria. Esso è pertanto necessario ai fini dell’attuazione della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserito nell’allegato B della stessa.

(11)

Gli allegati della Convenzione monetaria dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. Per motivi di chiarezza occorre sostituire interamente gli allegati in questione.

(12)

Le autorità monegasche non hanno chiesto, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, della Convenzione monetaria, la convocazione del comitato misto istituito dall’articolo 14 della stessa Convenzione nelle due settimane successive all’adozione del regolamento (CE) n. 2182/2004 allo scopo di aggiornare l’allegato B di detta Convenzione. Gli allegati A e B della Convenzione monetaria sono stati pertanto aggiornati entrambi dalla Commissione.

(13)

Nelle riunioni del 17 giugno 2004 e del 16 giugno 2005, la Commissione ha informato il comitato misto della necessità di aggiornare gli allegati A e B della Convenzione monetaria. Il comitato misto ha preso atto della posizione della Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

Gli allegati della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)   GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.

(2)   GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

(3)   GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(4)   GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

(5)   GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(6)   GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(7)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60.

(9)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

(10)   GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.

(11)   GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

(12)   GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.


ALLEGATO A

1.   86/635/CEE

Direttiva del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi).

(GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)

modificata da:

2001/65/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

2003/51/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

(GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)

2.   89/117/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

(GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40)

3.   93/6/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi).

(GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 1)

modificata da:

2002/87/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1)

2004/39/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)

4.   93/22/CEE

Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi), ad eccezione dei titoli III e IV — Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/39/CE, modificata dalla direttiva 2006/31/CE, a decorrere dal 1o novembre 2007 (cfr. di seguito).

(GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27)

5.   94/19/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

(GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5)

6.   98/26/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

(GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45)

7.   2000/12/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio — ad eccezione dei titoli III e IV.

(GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1)

modificata da:

2000/28/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

(GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37)

2000/46/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.

(GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39)

2002/87/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1)

2004/39/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)

8.   2001/24/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

(GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

9.   2002/47/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

(GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43)

10.   2002/87/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1)

11.   2004/39/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (per le disposizioni che si applicano agli istituti di credito, ad eccezione degli articoli 15, da 31 a 33 e del titolo III).

(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)

modificata da:

2006/31/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze.

(GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60)


ALLEGATO B

1.   97/9/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

(GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)

2.   2001/413/GAI

Decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

(GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1)

3.   2182/2004/CE

Regolamento del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro.

(GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)


10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringens

[notificata con il numero C(2006) 3518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/559/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringes (2), stabilisce le zone della Comunità ritenute esenti dalle malattie dei molluschi Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens.

(2)

Con lettera del maggio 2006 il Regno Unito ha informato la Commissione di aver rilevato la presenza di Bonamia ostreae nel fiume Cleddau (Galles). Il Regno Unito ha delimitato una zona di controllo e una zona di sorveglianza intorno all’area interessata. In precedenza la zona era considerata esente da Bonamia ostreae, ma non può più essere considerata tale.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2002/300/CE.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2002/300/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)   GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/748/CE (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ZONE RICONOSCIUTE PER UNA O PIÙ DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BONAMIA OSTREAE E MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zone dell’Irlanda riconosciute esenti da B. ostreae

Tutte le coste dell’Irlanda, tranne le seguenti sette zone:

Porto di Cork

Baia di Galway

Porto di Ballinakill

Baia di Clew

Stretto di Achill

Loughmore, baia di Blacksod

Lough Foyle.

1.B.   Zone dell’Irlanda riconosciute esenti da M. refringens

Tutte le coste dell’Irlanda.

2.A.   Zone del regno unito, delle isole del canale e dell’isola di Man riconosciute esenti da B. ostreae

Tutte le coste della Gran Bretagna, ad eccezione delle quattro zone seguenti:

la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point

la zona intorno all’estuario del Solent da Portland Bill a Selsey Bill

la zona lungo la costa dell’Essex da Shoeburyness a Landguard point

la zona lungo la costa sud ovest del Galles, da Wooltack Point a St. Govan’s Head, compresa fra Milford Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est ed ovest).

Tutte le coste dell’Irlanda del nord ad eccezione della zona seguente:

Lough Foyle.

Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull’isola di Jersey ed una linea immaginaria tracciata a tre miglia nautiche dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona in questione è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale del canale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man.

2.B.   Zone del regno unito, delle isole del canale e dell’isola di Man riconosciute esenti da M. refringens

Tutte le coste della Gran Bretagna.

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord.

Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull’isola di Jersey ed una linea immaginaria tracciata a tre miglia nautiche a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale del canale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man.

3.   Zone della danimarca riconosciute esenti da B. ostreae e M. refringens

Limfjorden, da Thyborøn sulla costa occidentale fino a Hals sulla costa orientale.»


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

10.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/31


DECISIONE 2006/560/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla valutazione dell'attuazione della decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (3), talune disposizioni della suddetta decisione dovrebbero essere modificate per tener conto della prassi attuale degli Stati membri relativa all'utilizzo degli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati all'estero per diffondere le informazioni conformemente alla convenzione Europol (4).

(2)

La presente decisione di modifica offre un'utile occasione per modificare la disposizione concernente le riunioni degli ufficiali di collegamento, allineandola alla prassi corrente che consiste nell'affidare a un determinato Stato membro, spesso designato «nazione guida», la responsabilità di coordinare la cooperazione dell'UE in un paese o in una regione specifici e che comprende l'iniziativa di convocare le riunioni degli ufficiali di collegamento,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2003/170/GAI è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della presente decisione si intende per “ufficiale di collegamento dell'Europol” un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità di tali paesi od organizzazioni e l'Europol per sostenere la lotta degli Stati membri, in particolare l'ufficiale di collegamento distaccato all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge contro le forme gravi di criminalità internazionale, in particolare mediante lo scambio di informazioni.»

;

2)

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni dell'Europol e quelle degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle sue modalità di attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.»

;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il segretariato generale redige un sommario annuale da inviare agli Stati membri, alla Commissione e all'Europol, concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri nonché le loro funzioni e gli accordi di cooperazione tra gli Stati membri, per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento. Nel suddetto sommario sono elencati gli Stati membri a cui, previo accordo di altri Stati membri tramite il coordinamento nelle strutture del Consiglio, è stata conferita la responsabilità di coordinare la cooperazione dell'UE in un paese o in una regione specifici, com'è fatto riferimento nell'articolo 4, paragrafo 1. Sono compresi altresì i dettagli riguardanti gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali.»

;

4)

all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Tali riunioni possono essere convocate, dietro consultazione con lo Stato membro che detiene la presidenza, anche per iniziativa di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri a cui è stata conferita la responsabilità di coordinare la cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici.»;

5)

all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, vengano scambiate con l'Europol a norma della convenzione Europol.»;

6)

all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, gli Stati membri possono rivolgere all'Europol la richiesta di utilizzare gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di scambiare informazioni pertinenti conformemente agli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione interessati. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri conformemente alla convenzione Europol.

4.   L'Europol provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento distaccati nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali gli forniscano le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte agli Stati membri per le quali l'Europol è competente a titolo della convenzione Europol. Tali informazioni sono trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati attraverso unità nazionali, conformemente alla convenzione Europol.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)   GU C 188 del 2.8.2005, pag. 19.

(2)  Parere del 17 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)   GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27.

(4)   GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.