ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 218

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1199/2006 della Commissione, dell'8 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1200/2006 della Commissione, dell’8 agosto 2006, recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento ceco in Belgio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione, dell'8 agosto 2006, che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2006) 3331]

12

 

*

Decisione della Commissione, del 3 agosto 2006, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, della pesca e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2006) 3462]  ( 1 )

17

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 3456]  ( 1 )

20

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2006, che modifica la decisione 2005/802/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.8.2006   

IT

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L 218/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2006

recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento ceco in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerealies (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 256/2006 della Commissione (4) ha aperto una gara permanente per l’esportazione di 53 665 tonnellate di orzo detenute dall’organismo di intervento ceco in Belgio, in forza della decisione della Commissione che autorizza la Repubblica ceca a immagazzinare fuori dal proprio territorio 300 000 tonnellate di cereali prodotti nella campagna 2004/2005 (5). Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale di cui al suddetto regolamento è scaduta il 22 giugno 2006, quando restavano ancora disponibili alcuni quantitativi. In tali circostanze e vista l’attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una nuova gara permanente per i quantitativi non aggiudicati.

(4)

Occorre fissare speciali modalità per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle stesse. A tal fine è opportuno richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi voluti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara aperta a norma del presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento ceco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto nei luoghi indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 53 665 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi, esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Romania, la Serbia (6) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7).

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 agosto 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 17 e il 24 agosto 2006, il 2 novembre 2006, il 28 dicembre 2006, il 5 aprile 2007 e il 17 maggio 2007, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2007.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento ceco al seguente indirizzo:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Articolo 6

L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi, se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tale e quale qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (8),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita tale e quale;

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

Articolo 8

Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data di presentazione della prima domanda di sostituzione, è liberato da tutti i suoi obblighi, compresa la cauzione, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

Articolo 9

1.   Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi di cui all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle relative alle analisi che determinano i risultati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo all’altro. Le spese di travaso da un silo all’altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 10

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato III.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione, il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

Entro due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’articolo 5, paragrafo 1, l’organismo di intervento ceco comunica alla Commissione le offerte presentate. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, la Repubblica ceca ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se la Repubblica ceca non invia alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che non è stata presentata alcuna domanda in tale Stato membro.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV. L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Articolo 13

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ogni cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2131/93.

2.   Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  GU L 46 del 16.2.2006, pag. 3.

(5)  Notificata alla Repubblica ceca il 17 giugno 2005 e modificata con decisione 4013/2005, notificata alla Repubblica ceca l’11 ottobre 2005.

(6)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(8)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.


ALLEGATO I

Luogo di ammasso

Quantitativi

(in tonnellate)

Gent

53 665


ALLEGATO II

Comunicazione alla Commissione di rifiuto o di eventuale sostituzione di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento ceco in Belgio

Formulario (1)

[Regolamento (CE) n. 1200/2006]

Nome dell’offerente dichiarato aggiudicatario:

Data della gara:

Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:


Numero della partita

Quantitativo in tonnellate

Indirizzo del silo

Motivo del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 10

—   in spagnolo: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   in ceco: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   in danese: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   in tedesco: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   in estone: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   in greco: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   in inglese: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   in francese: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   in italiano: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   in lettone: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   in lituano: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   in ungherese: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   in neerlandese: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   in polacco: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   in portoghese: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   in slovacco: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   in sloveno: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   in finlandese: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   in svedese: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


ALLEGATO IV

Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento ceco in Belgio

Formulario (1)

[Regolamento (CE) n. 1200/2006]

1

2

3

4

5

6

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo ammissibile

in t

Prezzo dell’offerta

(in EUR/t) (2)

Abbuoni

(+)

detrazioni

(–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte presentate per una stessa partita): tonnellate


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).

Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte presentate per una stessa partita): tonnellate

(2)  Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini di intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo di intervento nel semestre precedente l’inizio del periodo di gara e sono espresse in EUR/t.


9.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2)

È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2).

(3)

Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2005, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2006/2007 e abrogare il regolamento (CE) n. 1358/2005 della Commissione (3).

(4)

Poiché la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1o luglio 2006, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1358/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 214 del 19.8.2005, pag. 9.


ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio

4,1

Repubblica ceca

1,8

Danimarca

8,3

Germania

17,8

Estonia

0,2

Grecia

0,7

Spagna

16,4

Francia

10,0

Irlanda

1,1

Italia

6,1

Cipro

0,3

Lettonia

0,3

Lituania

0,7

Lussemburgo

0,1

Ungheria

2,5

Malta

0,1

Paesi Bassi

7,3

Austria

2,1

Polonia

12,3

Portogallo

1,5

Slovenia

0,4

Slovacchia

0,7

Finlandia

0,9

Svezia

1,2

Regno Unito

3,1


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

9.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2006) 3331]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (4).

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4)

In base alle indagini effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro di una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 5 aprile 2006 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

(4)  GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).


ALLEGATO

Stato membro

Settore audit

Motivazione

Rettifica

Valuta

Spesa esclusa dal finanziamento

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria della decisione

Esercizio finanziario

ES

Seminativi

Mancanza del SIPA informatizzato

forfettaria 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999-2000

ES

Seminativi

Carenze nella procedura di richiesta dell'aiuto

forfettaria 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002-2004

ES

Seminativi

Mancata irrogazione di sanzioni

forfettaria 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003-2004

ES

Premi animali — Regime OTM

Animali finanziati sia per acquisto che per distruzione

specifica

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Premi animali — Regime OTM

Sistema amministrativo e contabile non affidabile per la contabilizzazione e il controllo degli animali

forfettaria 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Grasso butirrico nell'industria alimentare

Eccesso di rivelatori — Aiuti pagati per una parte dei rivelatori aggiunti

specifica 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002-2005

ES

Ortofrutta — Banane

Carenze nella determinazione dei quantitativi commercializzati, campioni non rappresentativi nei controlli di qualità

forfettaria 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002-2004

ES

Ortofrutta — Pesche e pere trasformate

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Inadempimento di controlli essenziali

forfettaria 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003-2004

ES

POSEI

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003-2004

ES

Vino — Potenziale di produzione

Carenze nel controllo del potenziale di produzione

forfettaria 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001-2004

Totale ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Seminativi

Applicazione del tasso irriguo in zona umida

specifica

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001-2003

FR

Seminativi

Non ammissibilità delle parcelle dopo estirpazione di viti

specifica

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001-2005

FR

Seminativi

Prati dissodati in zona umida

specifica

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001-2005

FR

Seminativi

Sanzioni sull'aiuto pagato indebitamente

specifica

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001-2005

FR

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

Controlli essenziali non sufficientemente rigorosi

forfettaria 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002-2004

FR

Sviluppo rurale «garanzia» — Nuove misure

Carenze nei controlli essenziali e secondari

forfettaria 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001-2002

FR

Sviluppo rurale «garanzia» — Nuove misure

Carenze nel sistema di controllo dei prestiti agevolati

forfettaria 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001-2002

Totale FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Grasso butirrico nell'industria alimentare

Controlli di quantità insufficienti sui quantitativi fabbricati

forfettaria 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001-2004

UK

Grasso butirrico nell'industria alimentare

Eccesso di rivelatori — Aiuti pagati per una parte dei rivelatori aggiunti

specifica

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002-2004

UK

Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare fuori UE

Carenze nella pianificazione

forfettaria 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001-2003

UK

Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare fuori UE

Inadempimento del numero richiesto di controlli sostitutivi

forfettaria 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000-2001

Totale UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Sviluppo rurale «garanzia» — Misure di accompagnamento

Esecuzione inadeguata di controlli essenziali

forfettaria 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Sviluppo rurale «garanzia» — Misure di accompagnamento

Esecuzione inadeguata di controlli essenziali

forfettaria 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002-2003

EL

Sviluppo rurale «garanzia» — Misure di accompagnamento

Varie carenze nel sistema di gestione, controllo e sanzionamento

forfettaria 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Totale EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Premi animali — Regime OTM

Inadempienze amministrative

forfettaria 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001-2003

Totale IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Ortofrutta — Ritiri

Percentuale di controlli insufficiente sul compostaggio e la biodegradazione

specifica 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000-2002

IT

Ortofrutta — Ritiri

Varie carenze nel sistema di controllo

forfettaria 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001-2003

IT

Ammasso pubblico di carni

Ritardi di pagamento

specifica

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Ammasso pubblico di carni

Presenza di materiale specifico a rischio, rimozione del muscolo del collo, accettazione di carcasse non ammissibili, condizioni di ammasso inadeguate, etichettatura carente, inadempienze nelle comunicazioni e nelle ispezioni

forfettaria 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001-2003

Totale IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Ortofrutta — Banane

Carenze nei sistemi di controllo dei quantitativi che fruiscono dell'aiuto e del versamento integrale dell'aiuto ai beneficiari, mancanza di supervisione dei controlli delegati

forfettaria 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002-2004

Totale PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, della pesca e del latte in Polonia

[notificata con il numero C(2006) 3462]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

(2)

L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (1), 2004/471/CE (2), 2004/474/CE (3), 2005/271/CE (4), 2005/591/CE (5), 2005/854/CE (6), 2006/14/CE (7), 2006/196/CE (8) e 2006/404/CE (9).

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente, alcuni stabilimenti che operano nei settori delle carni, della pesca e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Inoltre alcuni stabilimenti del settore del latte autorizzati a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme dell’Unione europea trasformeranno solo il latte conforme alle norme dell’Unione europea. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

Per questi motivi è opportuno modificare di conseguenza l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 62; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(2)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 60; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(4)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

(5)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

(6)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

(7)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.

(8)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.

(9)  GU L 156 del 9.6.2006, pag. 16.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003

Stabilimenti di produzione delle carni

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

6

02260202

Zakład Mięsny «NALPOL»

23

06110206

Zakład Mięsny

«Wierzejki»

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski «ZDRÓJ» s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU «LEMIR»

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego «MARKUZ» – Marian Kuzka

205

30070209

PPH «BARTEX» Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska «Dyjak»

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Carni di volatili

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

35

24020605

Chłodnie Składowe

«Delico» S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

«Kardrob»

Krystyna Skierska


Stabilimenti a bassa capacità per carni rosse

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

«Kalmar» spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Settore della pesca

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

17

22121821

«Szprot» s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Settore del latte

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM «Proszkownia»

41

12111602

ZPJ «Magda»

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM «Rolmlecz»

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

«Champion» Sp. z o.o


Stabilimenti autorizzati a trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE

N.

N. veterinario

Denominazione dello stabilimento

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

«Polser» Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM «Sudowia» w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM «Rolmlecz»


9.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2006) 3456]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detto paese per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni.

(3)

Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE ed i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 92/452/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/395/CE (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 34).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

a)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America n. 98KY101 è sostituita dalla seguente:

«US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson»

b)

la seguente riga, relativa ai gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America, è soppressa:

«US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan»

c)

la seguente riga, relativa agli Stati Uniti d'America, è aggiunta:

«US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki»


9.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2006

che modifica la decisione 2005/802/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa

(2006/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

avendo consultato il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 (2) («regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di potassio («potassio» o «prodotto in esame») originarie, tra gli altri paesi, della Bielorussia e della Russia.

(2)

In seguito ad un riesame in previsione della scadenza effettuato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ad un esame intermedio effettuato conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta iniziale»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 969/2000 (3), ha deciso che le misure in oggetto dovessero essere mantenute e ne ha modificato la forma. Le misure hanno preso la forma di un importo fisso in euro per tonnellata per le diverse categorie e qualità di cloruro di potassio.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 992/2004 (4), il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004 (UE 10) sotto forma di offerte di impegni speciali (impegni per l’allargamento) ed ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Su tale base e a norma dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1002/2004 (5) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da i) un produttore esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, ii) un produttore esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e iii) un produttore esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all'epoca dell'accettazione.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 858/2005 (6), la Commissione ha accettato fino al 13 aprile 2006 nuovi impegni dai produttori esportatori di cui sopra.

(5)

In seguito a due distinti riesami intermedi parziali effettuati conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, richiesti dai produttori esportatori russi JSC Silvinit e JSC Uralkali, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/2005, ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92, sostituendo l’importo fisso dei dazi con dazi individuali ad valorem per tutti i tipi di cloruro di potassio prodotti dalle società russe in questione. Con la decisione 2005/802/CE (7) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da JSC Silvinit e JSC Uralkali. All’epoca, JSC Silvinit disponeva a Mosca di un distributore esclusivo, JSC International Potash Company, con il quale JSC Silvinit offriva l’impegno.

(6)

Nel gennaio 2006 JSC Silvinit ha comunicato alla Commissione che intendeva cambiare canali di vendita verso la Comunità e includere Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, come distributore. Per tener conto di tale cambiamento, JSC Silvinit ha chiesto che siano modificate di conseguenza le disposizioni corrispondenti della decisione 2005/802/CE. A tale scopo, JSC Silvinit unitamente a JSC International Potash Company e Polyfer Handels GmbH hanno offerto un impegno rivisto.

(7)

A tale proposito, si è concluso che l’inclusione di Polyfer Handels GmbH nei circuiti di vendita di JSC Silvinit non avesse ripercussioni sul funzionamento o la sorveglianza effettiva dell’impegno.

(8)

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno modificare di conseguenza la parte operativa della decisione 2005/802/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2005/802/CE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalle imprese menzionati di seguito, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia.

Stato

Impresa

Codice Taric supplementare

Federazione russa

Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A695

Federazione russa

Prodotto e venduto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A520»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2005 (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 14).

(3)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4.

(4)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

(6)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

(7)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 79.