ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 211

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
1 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1166/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1167/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti hampes della specie bovina congelati

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1169/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1170/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1171/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1172/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1173/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o agosto 2006

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1174/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1175/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

22

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2005, concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

23

Accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

24

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2006, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2006/2007.

(2)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,57372 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica nelle ovaiole di Gallus gallus a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003 dal dicembre 2009 in poi. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della salmonella è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione dei sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione comunitaria in materia di igiene alimentare.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche stabilita la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

(4)

Per fissare l’obiettivo comunitario sono stati raccolti dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nelle ovaiole della specie Gallus gallus negli Stati membri, in conformità della decisione 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus  (2).

(5)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che, per un periodo di transizione di tre anni, l’obiettivo comunitario riguardante le ovaiole di Gallus gallus riguardi la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium.

(6)

Per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario organizzare un campionamento ripetuto dei gruppi.

(7)

In conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per le ovaiole della specie Gallus gallus.

(8)

Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003, sono stati sviluppati e convalidati metodi di analisi alternativi. Inoltre, i ceppi di salmonella rilevati nei gruppi di riproduzione dovrebbero essere stoccati ai fini di una loro futura tipizzazione fagica e di un test di suscettibilità agli antimicrobici. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va quindi modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1.   L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus («obiettivo comunitario») è il seguente:

a)

una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:

i)

10 % se la prevalenza nell’anno precedente era inferiore al 10 %;

ii)

20 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 10 e il 19 %;

iii)

30 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 20 e il 39 %;

iv)

40 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 40 %;

oppure

b)

una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte però non può rimanere positivo più di un gruppo adulto.

Il primo obiettivo dev’essere raggiunto nel 2008 sulla base del monitoraggio da avviare all’inizio di quell’anno. Per quanto riguarda l’obiettivo nel 2008, i risultati dello studio di riferimento eseguito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/665/CE sono usati come riferimento in base al presente articolo.

2.   Il metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito in allegato.

La realizzazione dell’obiettivo è valutata tenendo conto dei risultati di tre anni consecutivi.

Qualora non siano descritte nell’allegato, le specifiche tecniche di cui all’articolo 5 della decisione 2004/665/CE sono considerate raccomandazioni per l’attuazione di questo punto nei programmi nazionali di controllo.

3.   La Commissione potrà riesaminare il metodo di prova di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta durante il primo anno del programma di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 (programma nazionale di controllo).

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono inseriti i seguenti punti 3.4 e 3.5:

«3.4.   Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (3) anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stoccaggio dei ceppi

Almeno i ceppi isolati nell’ambito dei controlli ufficiali vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).

(2)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 30.

(3)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1


ALLEGATO

Metodo di prova necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2

1.   ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole adulte della specie Gallus gallus («gruppi di ovaiole») di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

2.   MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI OVAIOLE

2.1.   Frequenza e tipologia dei campionamenti

I gruppi di ovaiole sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare («operatore») e ad opera dell’autorità competente.

Il campionamento su iniziativa dell’operatore ha luogo almeno ogni quindici settimane. Il primo campionamento si svolge all’età di 24 ± 2 settimane.

Il campionamento ad opera dell’autorità competente ha luogo almeno:

a)

su un gruppo all’anno per azienda comprendente almeno 1 000 uccelli;

b)

all’età di 24 ± 2 settimane sui gruppi di ovaiole ospitati in strutture in cui la salmonella era stata rilevata sul gruppo precedente;

c)

in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d)

in tutti gli altri gruppi di ovaiole presenti presso l’azienda nel caso la Salmonella enteritidis o la Salmonella typhimurium siano individuate in un gruppo di ovaiole presso l’azienda;

e)

nei casi in cui l’autorità competente lo ritenga appropriato.

Un campionamento effettuato ad opera dell’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore.

2.2.   Protocollo di campionamento

Per portare al massimo la sensibilità del campionamento occorre prelevare campioni dal materiale fecale e dall’ambiente almeno secondo le modalità di cui alle lettere a) e b):

a)

nei gruppi allevati in batteria, vengono prelevati 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste da tutti i nastri o raschietti della struttura dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione del guano; nel caso però delle batterie a piattaforme senza raschietti o nastri, devono essere raccolti 2 × 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta;

b)

nei granai o pollai per polli ruspanti, due paia di tamponi da stivali o calze, da prelevare senza cambiare copristivali tra i tamponi.

Nel caso del campionamento ad opera dell’autorità competente, vanno raccolti 250 ml contenenti almeno 100 grammi di polvere, prelevati da fonti prolifiche di polvere all’interno della struttura. Se non vi è abbastanza polvere si preleva un ulteriore campione di 150 grammi di feci naturalmente miste o un ulteriore paio di tamponi da stivali o calze.

Nel caso del campionamento di cui al punto 2.1, lettere b), c) e d), l’autorità competente deve accertarsi, effettuando se del caso ulteriori prove, che i risultati degli esami relativi alla salmonella non siano stati influenzati dall’utilizzo di antimicrobici nei gruppi di uccelli.

Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, ma vengano per contro riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il gruppo di ovaiole è considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   ESAME DEI CAMPIONI

3.1.   Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni sono inviati il giorno della raccolta, per posta espresso o corriere, ai laboratori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Una volta giunti in laboratorio, i campioni vengono conservati sotto refrigerazione fino all’esame, da tenersi entro le 48 successive.

3.1.1.   Tamponi da stivali

a)

Le due paia di tamponi da stivali (o «calze») sono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente;

b)

il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

3.1.2.   Altro materiale fecale e campioni di polvere

a)

I campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura.

b)

Il sottocampione di 25 grammi è aggiunto alla soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente.

c)

La coltura del campione prosegue con l’utilizzo del metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

3.2.   Metodo di rivelazione

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi. Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002), «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

3.3.   Sierotipizzazione

Dev’essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.

3.4.   Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (2), anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stoccaggio dei ceppi

Almeno i ceppi isolati da campioni raccolti ad opera dell’autorità competente vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.

4.   RISULTATI E RELAZIONI

Un gruppo di ovaiole è considerato positivo ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario quando sia rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino) in uno o più campioni prelevati da tale gruppo. I gruppi di ovaiole risultati positivi sono contati una volta sola, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova e vengono riportati solo nel primo anno di rilevazione.

La relazione deve comprendere:

a)

il numero totale dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova e il numero dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova per ogni tipologia di campionamento di cui al punto 2.1;

b)

il numero totale dei gruppi infetti e i risultati delle prove per ciascuna tipologia di campionamento di cui al punto 2.1;

c)

spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

I risultati in parola e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(2)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

8

1o term.

9

2o term.

10

3o term.

11

4o term.

12

5o term.

1

6o term.

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

8

1o term.

9

2o term.

10

3o term.

11

4o term.

12

5o term.

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

2

7o term.

3

8o term.

4

9o term.

5

10o term.

6

11o term.

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o agosto 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

5,93

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

37,23

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

50,27

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

50,27

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

42,22


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(14.7.2006-28.7.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Premio sul Golfo (EUR/t)

15,09

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.8.2006   

IT

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L 211/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1131/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1o agosto 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


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REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 858/2006 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 31 luglio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 858/2006 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 31 luglio 2006 e prima del 1o novembre 2006, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 159 del 19.6.2006, pag. 5.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1.8.2006   

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L 211/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/529/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato dell’autorizzazione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

Occorre firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1.   Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON


ACCORDO

tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

l’UCRAINA

dall’altro

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Ucraina e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, di alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e quelli dell’Ucraina, né di negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, se non altrimenti indicato, le definizioni figurano all’allegato IV.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   La disposizione di cui al paragrafo 2 sostituisce le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera a), rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato e le autorizzazioni e i permessi rilasciati dall’Ucraina.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Ucraina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

Articolo 3

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione da parte dell’Ucraina

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sostituiscono le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera b), rispettivamente per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o permessi di un vettore designato da uno Stato membro.

2.   L’Ucraina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore non sia esercitato o mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

L’Ucraina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 4

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Ucraina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l’Ucraina si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 5

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall’Ucraina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 6

Tariffe di trasporto

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall’Ucraina in virtù di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 7

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini della sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi elencati all’allegato I, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 11

Registrazione

Il presente accordo e le sue modifiche saranno registrati presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già entrati in vigore o firmati, alla data della firma del presente accordo; altre intese fra l’Ucraina e Stati membri già oggetto di applicazione transitoria:

accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo dell’Ucraina concluso a Vienna il 15 giugno 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Austria» nell’allegato II,

modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Vienna il 22 aprile 2005,

accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo dell’Ucraina sui trasporti aerei firmato a Kyiv il 20 maggio 1996, di seguito denominato «accordo Ucraina-Belgio» nell’allegato II,

modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2004,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo dell’Ucraina firmato a Kyiv il 1o luglio 1997, di seguito denominato «accordo Ucraina-Repubblica ceca» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 21 febbraio 2000, di seguito denominato «accordo Ucraina-Cipro» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 27 marzo 2001, di seguito denominato «accordo Ucraina-Danimarca» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 10 giugno 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Germania» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Estonia e il governo dell’Ucraina concluso a Tallinn il 6 luglio 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Estonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo dell’Ucraina concluso a Helsinki il 5 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Finlandia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo dell’Ucraina concluso a Parigi il 3 maggio 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Francia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 15 dicembre 1997, di seguito denominato «accordo Ucraina-Grecia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 19 maggio 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Ungheria» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica italiana e il governo dell’Ucraina concluso a Roma il 2 maggio 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Italia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo dell’Ucraina concluso a Riga il 23 maggio 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Lettonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo dell’Ucraina concluso a Vilnius il 7 luglio 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Lituania» nell’allegato II,

modificato da ultimo dal protocollo firmato a Vilnius il 26 maggio 2003,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo dell’Ucraina concluso a Lussemburgo il 14 giugno 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Lussemburgo» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il Regno dei Paesi Bassi e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 7 settembre 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Paesi Bassi» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo dell’Ucraina concluso a Varsavia il 20 gennaio 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Polonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica slovacca e il governo dell’Ucraina concluso a Bratislava il 23 maggio 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Slovacchia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo dell’Ucraina concluso a Lubiana il 30 marzo 1999, di seguito denominato «accordo Ucraina-Slovenia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo spagnolo e il governo dell’Ucraina concluso a Madrid il 7 ottobre 1996, di seguito denominato «accordo Ucraina-Spagna» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 27 marzo 2001, di seguito denominato «accordo Ucraina-Svezia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell’Ucraina firmato a Londra il 10 febbraio 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Regno Unito» nell’allegato II.

b)

Accordi sui servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già siglati, alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Irlanda e il governo dell’Ucraina siglato a Dublino il 10 dicembre 1992, di seguito denominato «accordo Ucraina-Irlanda» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Malta e il Consiglio dei ministri dell’Ucraina siglato a Luqa il 17 giugno 1998, di seguito denominato «accordo Ucraina-Malta» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica portoghese e il Consiglio dei ministri dell’Ucraina siglato a Lisbona il 18 ottobre 2000, di seguito denominato «accordo Ucraina-Portogallo» nell’allegato II.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli degli accordi riportati all’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Germania,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Lettonia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo III, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Cipro,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo IV, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 9bis dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 9 dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 14 bis dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 9 dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 5 dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 16bis dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 13 dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 15 dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo XI dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 14 bis dell’accordo Ucraina-Svezia.

d)

Tassazione del carburante:

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Cipro,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Germania,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Lettonia,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 5 dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 9 dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo V dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto:

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 14 dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 14 dell’accordo Ucraina-Cipro,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Germania,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 17 dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 14 dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Lettonia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 5 dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 18 dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo VII dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)

ALLEGATO IV

Definizioni

Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l’esercizio reale ed effettivo di un’attività di trasporto aereo attraverso accordi stabili. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo.

Per «licenza di esercizio» si intende un’autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un’impresa, che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, verso corrispettivo.

Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un’impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti, nel quale si attesta che l’operatore in questione ha le capacità professionali e l’organizzazione per garantire l’impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell’aviazione indicati sul certificato.

La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l’esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell’interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro competente attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea almeno conformi agli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.


1.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2006

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/530/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Ucraina su alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della suddetta decisione del Consiglio.

(3)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 1o dicembre 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, a norma della decisione del Consiglio del 28 novembre 2005.

(4)

Occorrerebbe approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


(1)  Parere espresso il 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. la pagina 24 della presenta Gazzetta ufficiale.