ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
052 |
81,5 |
388 |
52,4 |
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524 |
46,9 |
|
999 |
60,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
75,1 |
999 |
75,1 |
|
0805 50 10 |
388 |
73,4 |
524 |
49,4 |
|
528 |
55,4 |
|
999 |
59,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
119,7 |
204 |
133,3 |
|
220 |
157,6 |
|
400 |
200,9 |
|
508 |
55,0 |
|
512 |
56,7 |
|
624 |
158,2 |
|
999 |
125,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
93,7 |
400 |
103,4 |
|
508 |
75,1 |
|
512 |
86,3 |
|
524 |
66,4 |
|
528 |
82,8 |
|
720 |
88,9 |
|
800 |
152,2 |
|
804 |
100,1 |
|
999 |
94,3 |
|
0808 20 50 |
052 |
97,1 |
388 |
104,2 |
|
512 |
89,4 |
|
528 |
84,2 |
|
720 |
32,6 |
|
804 |
186,0 |
|
999 |
98,9 |
|
0809 20 95 |
052 |
308,2 |
400 |
387,6 |
|
999 |
347,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
137,5 |
999 |
137,5 |
|
0809 40 05 |
093 |
64,8 |
098 |
73,5 |
|
624 |
131,5 |
|
999 |
89,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2006/2007. |
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,57372 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica nelle ovaiole di Gallus gallus a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003 dal dicembre 2009 in poi. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della salmonella è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione dei sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione comunitaria in materia di igiene alimentare. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche stabilita la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica. |
(4) |
Per fissare l’obiettivo comunitario sono stati raccolti dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nelle ovaiole della specie Gallus gallus negli Stati membri, in conformità della decisione 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus (2). |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che, per un periodo di transizione di tre anni, l’obiettivo comunitario riguardante le ovaiole di Gallus gallus riguardi la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium. |
(6) |
Per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario organizzare un campionamento ripetuto dei gruppi. |
(7) |
In conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per le ovaiole della specie Gallus gallus. |
(8) |
Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003, sono stati sviluppati e convalidati metodi di analisi alternativi. Inoltre, i ceppi di salmonella rilevati nei gruppi di riproduzione dovrebbero essere stoccati ai fini di una loro futura tipizzazione fagica e di un test di suscettibilità agli antimicrobici. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va quindi modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo comunitario
1. L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus («obiettivo comunitario») è il seguente:
a) |
una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:
oppure |
b) |
una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte però non può rimanere positivo più di un gruppo adulto. |
Il primo obiettivo dev’essere raggiunto nel 2008 sulla base del monitoraggio da avviare all’inizio di quell’anno. Per quanto riguarda l’obiettivo nel 2008, i risultati dello studio di riferimento eseguito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/665/CE sono usati come riferimento in base al presente articolo.
2. Il metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito in allegato.
La realizzazione dell’obiettivo è valutata tenendo conto dei risultati di tre anni consecutivi.
Qualora non siano descritte nell’allegato, le specifiche tecniche di cui all’articolo 5 della decisione 2004/665/CE sono considerate raccomandazioni per l’attuazione di questo punto nei programmi nazionali di controllo.
3. La Commissione potrà riesaminare il metodo di prova di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta durante il primo anno del programma di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 (programma nazionale di controllo).
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono inseriti i seguenti punti 3.4 e 3.5:
«3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (3) anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.
3.5. Stoccaggio dei ceppi
Almeno i ceppi isolati nell’ambito dei controlli ufficiali vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).
(2) GU L 303 del 30.9.2004, pag. 30.
(3) GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.»
ALLEGATO
Metodo di prova necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2
1. ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO
Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole adulte della specie Gallus gallus («gruppi di ovaiole») di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
2. MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI OVAIOLE
2.1. Frequenza e tipologia dei campionamenti
I gruppi di ovaiole sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare («operatore») e ad opera dell’autorità competente.
Il campionamento su iniziativa dell’operatore ha luogo almeno ogni quindici settimane. Il primo campionamento si svolge all’età di 24 ± 2 settimane.
Il campionamento ad opera dell’autorità competente ha luogo almeno:
a) |
su un gruppo all’anno per azienda comprendente almeno 1 000 uccelli; |
b) |
all’età di 24 ± 2 settimane sui gruppi di ovaiole ospitati in strutture in cui la salmonella era stata rilevata sul gruppo precedente; |
c) |
in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
d) |
in tutti gli altri gruppi di ovaiole presenti presso l’azienda nel caso la Salmonella enteritidis o la Salmonella typhimurium siano individuate in un gruppo di ovaiole presso l’azienda; |
e) |
nei casi in cui l’autorità competente lo ritenga appropriato. |
Un campionamento effettuato ad opera dell’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore.
2.2. Protocollo di campionamento
Per portare al massimo la sensibilità del campionamento occorre prelevare campioni dal materiale fecale e dall’ambiente almeno secondo le modalità di cui alle lettere a) e b):
a) |
nei gruppi allevati in batteria, vengono prelevati 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste da tutti i nastri o raschietti della struttura dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione del guano; nel caso però delle batterie a piattaforme senza raschietti o nastri, devono essere raccolti 2 × 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta; |
b) |
nei granai o pollai per polli ruspanti, due paia di tamponi da stivali o calze, da prelevare senza cambiare copristivali tra i tamponi. |
Nel caso del campionamento ad opera dell’autorità competente, vanno raccolti 250 ml contenenti almeno 100 grammi di polvere, prelevati da fonti prolifiche di polvere all’interno della struttura. Se non vi è abbastanza polvere si preleva un ulteriore campione di 150 grammi di feci naturalmente miste o un ulteriore paio di tamponi da stivali o calze.
Nel caso del campionamento di cui al punto 2.1, lettere b), c) e d), l’autorità competente deve accertarsi, effettuando se del caso ulteriori prove, che i risultati degli esami relativi alla salmonella non siano stati influenzati dall’utilizzo di antimicrobici nei gruppi di uccelli.
Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, ma vengano per contro riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il gruppo di ovaiole è considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. ESAME DEI CAMPIONI
3.1. Trasporto e preparazione dei campioni
I campioni sono inviati il giorno della raccolta, per posta espresso o corriere, ai laboratori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Una volta giunti in laboratorio, i campioni vengono conservati sotto refrigerazione fino all’esame, da tenersi entro le 48 successive.
3.1.1. Tamponi da stivali
a) |
Le due paia di tamponi da stivali (o «calze») sono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente; |
b) |
il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2. |
3.1.2. Altro materiale fecale e campioni di polvere
a) |
I campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura. |
b) |
Il sottocampione di 25 grammi è aggiunto alla soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente. |
c) |
La coltura del campione prosegue con l’utilizzo del metodo di rilevazione di cui al punto 3.2. |
Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.
3.2. Metodo di rivelazione
Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi. Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002), «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.
3.3. Sierotipizzazione
Dev’essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.
3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (2), anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.
3.5. Stoccaggio dei ceppi
Almeno i ceppi isolati da campioni raccolti ad opera dell’autorità competente vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.
4. RISULTATI E RELAZIONI
Un gruppo di ovaiole è considerato positivo ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario quando sia rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino) in uno o più campioni prelevati da tale gruppo. I gruppi di ovaiole risultati positivi sono contati una volta sola, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova e vengono riportati solo nel primo anno di rilevazione.
La relazione deve comprendere:
a) |
il numero totale dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova e il numero dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova per ogni tipologia di campionamento di cui al punto 2.1; |
b) |
il numero totale dei gruppi infetti e i risultati delle prove per ciascuna tipologia di campionamento di cui al punto 2.1; |
c) |
spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali. |
I risultati in parola e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
(3) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. |
(4) |
Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. |
(5) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
(EUR/t) |
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Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 8 |
1o term. 9 |
2o term. 10 |
3o term. 11 |
4o term. 12 |
5o term. 1 |
6o term. 2 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 8 |
1o term. 9 |
2o term. 10 |
3o term. 11 |
4o term. 12 |
5o term. 1 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 2 |
7o term. 3 |
8o term. 4 |
9o term. 5 |
10o term. 6 |
11o term. 7 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
(EUR/t) |
|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
45,30 |
1102 20 10 9400 |
38,83 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
58,25 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o agosto 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
5,93 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
37,23 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
50,27 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
50,27 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
42,22 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(14.7.2006-28.7.2006)
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 26,85 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1131/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 13.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1o agosto 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
28,08 |
2,86 |
1701 11 90 (1) |
28,08 |
7,49 |
1701 12 10 (1) |
28,08 |
2,73 |
1701 12 90 (1) |
28,08 |
7,06 |
1701 91 00 (2) |
35,62 |
7,42 |
1701 99 10 (2) |
35,62 |
3,65 |
1701 99 90 (2) |
35,62 |
3,65 |
1702 90 99 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2006 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2006
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 858/2006 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B. |
(2) |
Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(3) |
Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 31 luglio 2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 858/2006 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 31 luglio 2006 e prima del 1o novembre 2006, sono respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 159 del 19.6.2006, pag. 5.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/529/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato dell’autorizzazione del Consiglio del 5 giugno 2003. |
(3) |
Occorre firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
DECIDE:
Articolo unico
1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
ACCORDO
tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA
da un lato, e
l’UCRAINA
dall’altro
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario.
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Ucraina e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, di alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e quelli dell’Ucraina, né di negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, se non altrimenti indicato, le definizioni figurano all’allegato IV.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. La disposizione di cui al paragrafo 2 sostituisce le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera a), rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato e le autorizzazioni e i permessi rilasciati dall’Ucraina.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Ucraina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
Articolo 3
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione da parte dell’Ucraina
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sostituiscono le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera b), rispettivamente per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o permessi di un vettore designato da uno Stato membro.
2. L’Ucraina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore non sia esercitato o mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
L’Ucraina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 4
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Ucraina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l’Ucraina si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 5
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall’Ucraina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 6
Tariffe di trasporto
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall’Ucraina in virtù di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 7
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini della sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi elencati all’allegato I, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Articolo 10
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 11
Registrazione
Il presente accordo e le sue modifiche saranno registrati presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.
V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.
Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.
Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.
Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.
Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.
Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.
Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.
Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.
Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.
Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.
Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.
Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.
V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.
V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.
Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già entrati in vigore o firmati, alla data della firma del presente accordo; altre intese fra l’Ucraina e Stati membri già oggetto di applicazione transitoria:
|
b) |
Accordi sui servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già siglati, alla data della firma del presente accordo:
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli degli accordi riportati all’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Tassazione del carburante:
|
e) |
Tariffe di trasporto:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
d) |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera) |
ALLEGATO IV
Definizioni
Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l’esercizio reale ed effettivo di un’attività di trasporto aereo attraverso accordi stabili. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo.
Per «licenza di esercizio» si intende un’autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un’impresa, che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, verso corrispettivo.
Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un’impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti, nel quale si attesta che l’operatore in questione ha le capacità professionali e l’organizzazione per garantire l’impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell’aviazione indicati sul certificato.
La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l’esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell’interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro competente attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea almeno conformi agli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2006
concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/530/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Ucraina su alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della suddetta decisione del Consiglio. |
(3) |
L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 1o dicembre 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, a norma della decisione del Consiglio del 28 novembre 2005. |
(4) |
Occorrerebbe approvare l'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
H. GORBACH
(1) Parere espresso il 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. la pagina 24 della presenta Gazzetta ufficiale.