ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
21 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1113/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1114/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1115/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1116/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, che vieta la pesca dell’acciuga nella sottozona CIEM VIII

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1117/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, relativo al pagamento del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari nell’ambito delle misure veterinarie relative alla macellazione di bovini nei Paesi Bassi

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1118/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per burro neozelandese importato nell’ambito di un contingente tariffario

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1119/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1120/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1057/2006

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1121/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1122/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1123/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante modifica della decisione 2005/231/CE che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

19

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2006) 3113]  ( 1 )

21

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

33

 

*

Decisione della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2006) 3257]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.7.2006   

IT

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L 199/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.7.2006   

IT

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L 199/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato al presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).


ALLEGATO

Designazione della merce

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto liquido a base di tintura d’arnica (rapporto arnica/estratto 1:10), presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 50 ml e con un tenore di alcole di 45 % vol.

Sulla confezione si indica che il prodotto è destinato al consumo umano per usi diversi dalla produzione di liquori.

Dosaggio raccomandato: da 30 a 50 gocce, diluite in mezzo bicchiere d’acqua, 2-3 volte al giorno.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13.

Non può essere considerato un medicamento di cui alla voce 3004, poiché non soddisfa i requisiti di cui alla nota supplementare 1 del capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

2.

Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml, con un tenore di alcole di 68 % vol., contenente:

foglie di piantaggine (Plantago lanceolata), timo (Thymus vulgaris) e fiori di elicriso (Helichrysum italicum)

2,1 g

estratto secco di propoli

84 mg

estratto liofilizzato di grindelia (Grindelia robusta)

45 mg

olio essenziale di eucalipto (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

olio essenziale di pino silvestre (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alcole

acqua.

Sulla confezione è indicato che il prodotto potrebbe essere usato per migliorare la respirazione ed è destinato al consumo umano.

Dosaggio raccomandato: 25 gocce, diluite in un po' d’acqua, 3 volte al giorno.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicamento della voce 3004 poiché non soddisfa i requisiti stabiliti alla nota supplementare 1 del capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

3.

Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml volume, con un titolo alcolometrico volumico di 70 % vol., contenente:

propoli (min. 38 mg/ml flavonoidi totali espressi in galangina)

16 % del peso

alcole

acqua.

Sulla confezione si indica che il prodotto potrebbe essere usato per rafforzare le difese naturali della gola ed è destinato al consumo umano.

Dosaggio raccomandato: da 40 a 60 gocce al giorno con un cucchiaino di zucchero o di miele.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera a) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicamento di cui al capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

4.

Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml, con un titolo alcolometrico volumico di 70 % vol., contenente:

estratto idroalcolico di propoli (estratto secco nativo standard di propoli)

0,6 g

alcole

acqua.

Sulla confezione è indicato che il prodotto è destinato al consumo umano, con un dosaggio raccomandato di 25 gocce una o due volte al giorno, diluite in mezzo bicchiere di acqua. Può essere usato come colluttorio, diluendone 25 gocce in acqua a piacere.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un collutorio di cui alla voce 3306, non essendo presentato come prodotto chiaramente specifico per tale uso (cfr. le note esplicative del SA, regole generali, quarto paragrafo, lettera b), del capitolo 33).

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

5.

Prodotto liquido a base di macerato glicerico di gemme di ribes (Ribes Nigrum) (rapporto sostanza medicinale/estratto 1:20), presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 100 ml, con tenore di alcole di 38 % vol.

Sulla confezione è indicato che il prodotto è destinato al consumo umano, escluso l’uso per la produzione di liquore.

Dosaggio raccomandato: da 50 a 150 gocce al giorno, diluite in un po’ d’acqua.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

6.

Prodotto presentato per la vendita al dettaglio in flacone spray da 30 ml, con un tenore di alcole di 20 % vol., contenente:

estratto idroalcolico di propoli

86,75 %

miele

13 %

aromi naturali (limone)

0,1 %

gomma xantan

0,1 %

olio essenziale di limone (Citrus limonum)

0,05 %

Il prodotto è presentato come spray orale per l’igiene orale. Il prodotto si spruzza direttamente in bocca.

3306 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 della sezione VI, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 3306 e 3306 90 00.

Il prodotto è presentato chiaramente come prodotto specifico per l’igiene orale (cfr. le note esplicative del SA relative al capitolo 33, regole generali, paragrafo 4, lettera b).


21.7.2006   

IT

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L 199/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2406/96 stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Le modalità di applicazione di tali norme sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2406/96 prevede la possibilità di classificare i pesci pelagici in base a un sistema di campionatura, in modo da garantire il rispetto delle norme comuni di commercializzazione per tali specie.

(3)

A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ad opera del regolamento (CE) n. 790/2005 (4) sono state stabilite norme comuni di commercializzazione anche per lo spratto.

(4)

Le disposizioni in materia di classificazione e pesatura delle specie pelagiche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3703/85 non si applicano attualmente allo spratto. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento al fine di estenderne l'applicazione anche a tale specie.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:

1)

Nell'allegato I è aggiunta la voce che figura nell'allegato al presente regolamento.

2)

Nell'allegato II è aggiunta la voce seguente:

«8)

Spratto della specie Sprattus sprattus».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15).

(3)  GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 (GU L 342 del 24.11.1989, pag. 11).

(4)  GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15.


ALLEGATO

Specie

Dimensione

Volume m3

Coefficienti

«Spratto

1

1

0,92»


21.7.2006   

IT

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L 199/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che vieta la pesca dell’acciuga nella sottozona CIEM VIII

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Lo sforzo di pesca della Comunità per le navi dedite alla pesca dell’acciuga nel golfo di Guascogna, sottozona CIEM VIII (golfo di Guascogna), è fissato in via provvisoria nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la Commissione dispone l’immediata cessazione delle attività di pesca dell’acciuga nella sottozona VIII se, secondo il parere del CSTEP, la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 è inferiore a 28 000 tonnellate.

(3)

Il CSTEP ha stimato la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 a 18 640 tonnellate.

(4)

Poiché la biomassa dei riproduttori di acciuga al momento della riproduzione nel 2006 risulta inferiore alla soglia di 28 000 tonnellate, la pesca di questa specie deve essere vietata per il resto del 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca dell’acciuga nella sottozona CIEM VIII è vietata a partire dalla data di entrata in vigore di cui all’articolo 2 e fino al 31 dicembre 2006. Nella sottozona CIEM VIII è inoltre vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe catturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).


21.7.2006   

IT

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L 199/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

relativo al pagamento del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari nell’ambito delle misure veterinarie relative alla macellazione di bovini nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 50, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Durante l’epizoozia di afta epizootica del 2001 e le emergenze connesse all’encefalopatia spongiforme bovina degli anni 2000-2003 nei Paesi Bassi si è proceduto al conferimento di capi della specie bovina ai macelli ai fini del loro abbattimento.

(2)

Le autorità olandesi hanno sospeso la concessione del premio all’abbattimento, che era previsto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, e dei relativi pagamenti supplementari previsti dall’articolo 14 dello stesso regolamento, per gli animali abbattuti nei macelli. I produttori di tali animali avrebbero tuttavia potuto beneficiare di tali pagamenti diretti sempreché gli stessi animali rispondessero alle condizioni di ammissibilità previste.

(3)

Per rispondere alle legittime aspettative dei produttori occorre considerare che il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati fino al 15 ottobre 2006 per gli animali abbattuti nei macelli nel corso del 2001 in relazione all’epizoozia di afta epizootica, in applicazione della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (2).

(4)

Per lo stesso motivo è opportuno prevedere la medesima possibilità per i capi abbattuti nei macelli nel corso degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 nell’ambito delle misure di lotta contro la BSE adottate in virtù della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3) e del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibil (4).

(5)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1254/1999 che disciplinano i pagamenti diretti sono state soppresse dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (5) a decorrere dal 1o gennaio 2005. Ne consegue che le misure previste dal presente regolamento non possono più essere autorizzate in base alle surichiamate disposizioni, il che pone un problema pratico specifico.

(6)

È opportuno prevedere che i pagamenti effettuati in virtù del presente regolamento siano concessi nei limiti di massimali e di importi globali.

(7)

Gli importi del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari si sarebbero potuti includere nel valore degli animali preso in considerazione per fissare l’indennizzazione concessa in virtù della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (6) e in virtù della decisione 2001/652/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, relativa ad un contributo finanziario per l’eradicazione dell’afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001 (7). In tal caso il versamento del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari condurrebbe ad una sovracompensazione dei beneficiari. È opportuno disporre che le competenti autorità dei Paesi Bassi si accertino che non vi sia alcuna sovracompensazione prima di erogare il premio all’abbattimento e il pagamento supplementare.

(8)

Poiché il presente regolamento è destinato a porre rimedio a situazioni che risalgono agli anni dal 2000 al 2003, è necessario prevederne l’entrata in vigore immediata.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati nei Paesi Bassi fino al 15 ottobre 2006 per i capi abbattuti in un macello nel 2001 durante l’epizoozia di afta epizootica, a norma della direttiva 85/511/CEE.

2.   Il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati anche per i capi abbattuti in un macello nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, per motivi connessi a misure di lotta contro l’encefalopatia spongiforme bovina in virtù della direttiva 90/425/CEE e del regolamento (CE) n. 999/2001, nel rispettivo periodo di applicazione dei medesimi.

Articolo 2

1.   Ai fini della concessione del premio all’abbattimento, l’autorità competente dei Paesi Bassi si accerta che al momento della macellazione i capi rispondessero alle seguenti condizioni di ammissibilità:

a)

che i tori, i manzi, le vacche e le giovenche avessero almeno 8 mesi di età;

b)

che i vitelli avessero un’età compresa tra 1 mese e meno di 7 mesi.

Il premio è versato al produttore che abbia detenuto l’animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi da meno di un mese al momento della macellazione.

2.   Il premio all’abbattimento è erogato nei limiti della parte non utilizzata del massimale nazionale di 1 207 849 bovini adulti e di 1 198 113 vitelli ogni anno.

L’importo del premio è fissato, per capo ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), a 27 EUR per l’anno civile 2000, a 53 EUR per l’anno civile 2001 e a 80 EUR per gli anni civili 2002 e 2003.

L’importo del premio è fissato, per capo ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera b), a 17 EUR per l’anno civile 2000, a 33 EUR per l’anno civile 2001 e a 50 EUR per gli anni civili 2002 e 2003.

Articolo 3

L’autorità competente dei Paesi Bassi eroga i pagamenti supplementari per capo e per unità di premio all’abbattimento secondo criteri oggettivi, che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare ogni distorsione del mercato o della concorrenza. Tali pagamenti non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

I pagamenti supplementari sono erogati nei limiti della parte non utilizzata di un importo globale di 8,4 milioni di EUR per il 2000, di 16,9 milioni di EUR per il 2001 e di 25,3 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Articolo 4

Gli importi del premio all’abbattimento e del pagamento supplementare sono concessi purché non siano stati inclusi nel valore preso in considerazione per fissare l’indennizzo da versare per gli stessi animali in virtù della decisione 90/424/CEE e della decisione 2001/652/CE, né effettivamente pagati a questo titolo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10).

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(7)  GU L 230 del 28.8.2001, pag. 8.


21.7.2006   

IT

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L 199/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per burro neozelandese importato nell’ambito di un contingente tariffario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tali modalità tra l’altro per il «burro neozelandese», definito all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(2)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza dell’11 luglio 2006 sulla causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, ha dichiarato che «l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito» e che «gli articoli 25 e 32 del regolamento (CE) n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.»

(3)

A seguito di questa sentenza della Corte di giustizia risulta impossibile attuare efficacemente il regime di importazione di burro neozelandese del contingente tariffario di cui trattasi, principalmente perché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 alle quali non si applica la sentenza non sono sufficienti a garantire che l’origine e la qualità dei prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario soddisfino i requisiti fissati per detto contingente né che il contingente sia correttamente gestito, segnatamente attraverso il controllo della sua utilizzazione.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001 in modo da stabilire tali requisiti, assicurando nel contempo che le modifiche introdotte soddisfino le condizioni enunciate nella sentenza della Corte di giustizia. Tali modifiche non possono essere apportate immediatamente, in particolare perché occorre procedere a consultazioni con le parti interessate.

(5)

Per evitare speculazioni, impedire che persista la discriminazione menzionata nella sentenza della Corte di giustizia ed evitare che si proceda ad un’utilizzazione incontrollata del contingente e che nell’ambito del contingente siano importati prodotti che non rispettano i requisiti di qualità e di origine applicabili è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli di importazione per burro neozelandese finché non potranno essere adottate dette modifiche del regolamento (CE) n. 2535/2001. Per le stesse ragioni è necessario che tale sospensione abbia effetto dal giorno successivo a quello della sentenza della Corte di giustizia, cioè dal 12 luglio 2006.

(6)

Tuttavia, per quanto riguarda il burro neozelandese per il quale è stato rilasciato un certificato IMA 1 anteriormente al 12 luglio 2006 e che ha fisicamente lasciato il territorio della Nuova Zelanda prima di tale data, occorre proseguire il rilascio di titoli di importazione al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori interessati e di agevolare gli scambi, nel rispetto della sentenza della Corte.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli Stati membri sospendono il rilascio di titoli di importazione per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale deroga non si applica al burro neozelandese per il quale sia stato rilasciato un certificato IMA 1 anteriormente al 12 luglio 2006 e che abbia fisicamente lasciato il territorio della Nuova Zelanda prima di tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).


21.7.2006   

IT

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L 199/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 luglio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,87 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 80 911 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 192 del 13.7.2006, pag. 10.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


21.7.2006   

IT

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L 199/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1057/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1057/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 luglio 2006, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1057/2006, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 31,97 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 100 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 192 del 13.7.2006, pag. 9.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


21.7.2006   

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L 199/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


21.7.2006   

IT

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L 199/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 luglio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 luglio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2006

recante modifica della decisione 2005/231/CE che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2006/503/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2005/231/CE del Consiglio (2) la Svezia è stata autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Tale autorizzazione era concessa fino al 31 dicembre 2005. Con lettera del 9 dicembre 2005, le autorità svedesi hanno chiesto alla Commissione una proroga dell’autorizzazione fino alla fine del 2011.

(2)

Nelle regioni settentrionali della Svezia, il consumo di elettricità destinata al riscaldamento risulta più elevato che nel resto del paese (la differenza è attualmente del 25 %). Per questo motivo, dal luglio 1981 la Svezia applica un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità utilizzata nelle regioni settentrionali. A partire da allora, la percentuale di riduzione si è tuttavia ridotta rispetto all’aliquota normale.

(3)

La riduzione del costo dell’elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi nel nord del paese pone questi consumatori su un piano di parità rispetto ai consumatori delle regioni meridionali. La misura risponde pertanto ad obiettivi di politica regionale e di coesione.

(4)

L’aliquota fiscale ridotta sull'elettricità erogata nel nord della Svezia (che ammonta attualmente a 22 EUR/MWh) resta molto più elevata dell'aliquota comunitaria minima stabilita nella direttiva 2003/96/CE. Inoltre, la riduzione fiscale dovrebbe rimanere proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento sostenute dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale. Questo livello di tassazione dovrebbe garantire l’effetto incentivante della tassazione nei termini di una maggiore efficienza energetica.

(5)

Il regime fiscale è stato esaminato dalla Commissione, la quale ha stabilito che esso non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti.

(6)

Fatto salvo l’esito dell’esame dell’aiuto di Stato N 593/2005 Svezia «Proroga dell’imposta energetica sull’elettricità differenziata su base regionale e applicabile al settore dei servizi», è dunque opportuno rinnovare, secondo quanto disposto all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l’autorizzazione concessa alla Svezia per quanto concerne l’applicazione di un'aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata nel nord del paese fino al 31 dicembre 2011.

(7)

Si dovrebbe garantire il mantenimento dell'autorizzazione concessa ai sensi della decisione 2005/231/CE, per ragioni analoghe ma per un periodo più breve, senza creare vuoti tra la scadenza di quella decisione e l’inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/231/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2005/231/CE, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 dicembre 2011».

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(2)  GU L 72 del 18.3.2005, pag. 27.


Commissione

21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti

[notificata con il numero C(2006) 3113]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/504/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha constatato che l'aflatossina B1 è una potente sostanza cancerogena genotossica che, anche a livelli minimi, accresce il rischio di cancro al fegato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2) fissa i tenori massimi di varie micotossine e in particolare delle aflatossine nei prodotti alimentari. I limiti fissati per le aflatossine sono stati regolarmente superati in alcuni prodotti alimentari provenienti da paesi terzi.

(3)

Tale contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nella Comunità e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello comunitario.

(4)

La decisione 2000/49/CE della Commissione, del 6 dicembre 1999, che abroga la decisione 1999/356/CE e che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dall'Egitto (3) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dall'Egitto.

(5)

La decisione 2002/79/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina (4) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina.

(6)

La decisione 2002/80/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia (5) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dalla Turchia.

(7)

La decisione 2003/493/CE della Commissione, del 4 luglio 2003, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite (6), stabilisce condizioni particolari per l’importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite.

(8)

La decisione 2005/85/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall’Iran (7) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall’Iran.

(9)

Molte delle condizioni particolari applicabili all’importazione dei prodotti alimentari contemplati dalle decisioni 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE e 2005/85/CE e provenienti da Brasile, Cina, Egitto, Iran e Turchia sono identiche. Di conseguenza, a fini di chiarezza della legislazione comunitaria, conviene fissare in un’unica decisione le condizioni particolari per l’importazione di tali prodotti alimentari provenienti dai suddetti paesi, per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine.

(10)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (8) istituisce a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione dei controlli ufficiali.

(11)

Occorre stabilire ulteriori provvedimenti specifici per alcuni prodotti alimentari provenienti da paesi terzi.

(12)

I provvedimenti di cui alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari provenienti dall’Iran e dal Brasile, hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri. È quindi opportuno esigere che tutti i costi di campionamento, analisi e magazzinaggio nonché quelli derivanti dai provvedimenti ufficiali adottati per le partite non conformi concernenti i controlli ufficiali dei prodotti alimentari provenienti dall'Iran e dal Brasile, di cui alla presente decisione, siano sostenuti dagli importatori o dagli operatori del settore alimentare interessati.

(13)

Dai risultati della missione dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione si desume che il Brasile non può attualmente garantire risultati analitici affidabili né assicurare l'integrità dei lotti per quanto riguarda la certificazione delle partite di noci del Brasile non sgusciate. Se ne ricava inoltre che gli attuali controlli ufficiali sulle partite restituite sono inadeguati. È pertanto opportuno che le analisi siano effettuate unicamente dal laboratorio ufficiale che può fornire garanzie circa i risultati ed occorre imporre condizioni rigorose alla restituzione dei lotti non conformi. Qualora non fossero rispettate tali condizioni, i successivi lotti non conformi dovrebbero essere distrutti.

(14)

Nell’interesse della salute pubblica gli Stati membri dovrebbero tenere informata la Commissione mediante la presentazione di relazioni trimestrali concernenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari contemplati dalla presente decisione. Tali relazioni si aggiungono alle notifiche obbligatorie nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(15)

È importante garantire che il campionamento e l'analisi delle partite dei prodotti alimentari contemplati nella presente decisione avvengano in maniera armonizzata in tutta la Comunità. Di conseguenza, il campionamento e l’analisi previsti dalla presente decisione dovrebbero svolgersi in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (9).

(16)

L’applicazione della presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sulla base delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, nonché dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.

(17)

Le decisioni 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE e 2005/85/CE dovrebbero quindi essere abrogate.

(18)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) o contenenti gli stessi.

I prodotti alimentari sono considerati contenenti tali prodotti alimentari quando questi ultimi figurano tra gli ingredienti nell’etichetta o nell’imballaggio in conformità dell’articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (10).

a)

I seguenti prodotti alimentari importati dal Brasile:

i)

noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00;

ii)

miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio.

b)

I seguenti prodotti alimentari importati dalla Cina:

i)

arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

c)

I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto:

i)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

d)

I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran:

i)

pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

ii)

pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

e)

I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia:

i)

fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;

ii)

nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;

iii)

pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

iv)

miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v)

pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98;

vi)

nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19;

vii)

farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;

viii)

nocciole tritate, affettate e spezzate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Con “punti designati per l’importazione” s’intendono i soli punti attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’articolo 1. L'elenco completo dei punti designati per l'importazione figura nell'allegato II.

Articolo 3

Risultati del campionamento e dell’analisi e certificato sanitario

1.   Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1 (di seguito denominati “i prodotti alimentari”) solo quando la partita è accompagnata dai risultati del campionamento e dell’analisi e da un certificato sanitario (11) conforme al modello fornito nell'allegato I, debitamente compilato, firmato e certificato da un rappresentante autorizzato degli enti sottoelencati:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;

b)

Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina;

c)

il ministero egiziano dell’Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;

d)

il ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall’Iran;

e)

la Direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.

2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido unicamente per l’importazione di prodotti alimentari nella Comunità entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.

3.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vigilano affinché i prodotti siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1. I controlli dei documenti avvengono presso il punto del primo ingresso dei prodotti nel territorio comunitario.

4.   Se una partita di prodotti alimentari non è accompagnata dai risultati del campionamento e dell'analisi e dal certificato sanitario di cui al paragrafo 1, essa non può essere introdotta nel territorio comunitario per poi transitare verso il punto designato per l’importazione, né può essere importata nella Comunità e va invece rinviata al paese d’origine o distrutta.

5.   Il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 sono condotti in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006.

6.   Ogni partita di prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello utilizzato per i risultati del campionamento e dell’analisi, nonché per il certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è identificato mediante detto codice.

Articolo 4

Punti designati per l’importazione nella Comunità

1.   I prodotti alimentari possono essere importati nella Comunità europea soltanto attraverso uno dei punti designati per l’importazione elencati nell'allegato II.

2.   Le autorità competenti di ogni Stato membro fanno sì che i punti designati per l’importazione di cui all’allegato II (12) soddisfino le seguenti condizioni:

a)

la presenza di personale qualificato ad effettuare controlli ufficiali su partite di prodotti alimentari;

b)

l’esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità di quanto disposto nell’allegato I al regolamento (CE) n. 401/2006;

c)

la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l’importazione; nel caso in cui per il prelievo dei campioni sia necessario trasportare la partita, quest’ultima è posta sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal punto designato per l'importazione in poi;

d)

la disponibilità di locali o magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite sotto esame per il periodo di tempo in cui vengono trattenute in attesa dei risultati delle analisi;

e)

la disponibilità di attrezzature idonee per lo scarico e il prelievo dei campioni;

f)

la disponibilità di un laboratorio ufficiale accreditato (13) per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi; il laboratorio deve essere dotato di apparecchiature di macinatura per l’omogeneizzazione di campioni del peso di 10-30 kg (14) e deve essere in grado di analizzare il campione entro un periodo di tempo ragionevole, per rispettare il periodo massimo di 15 giorni lavorativi durante il quale le partite possono essere trattenute.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore alimentare mettano a disposizione personale e logistica sufficienti per lo scarico della partita di prodotti alimentari, in modo da permettere un campionamento rappresentativo.

Nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, l’operatore del settore alimentare responsabile mette a disposizione dell’ispettore ufficiale l’idonea attrezzatura per il prelievo dei campioni qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un prelievo rappresentativo.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prelevano dalle partite di prodotti alimentari un campione da analizzare, in conformità con quanto disposto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la presenza di aflatossina B1 e aflatossina totale prima che la partita lasci il punto designato per l’importazione nella Comunità per essere commercializzata.

2.   Il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati:

a)

per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;

b)

per circa il 10 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;

c)

per circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;

d)

per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dall’Iran;

e)

per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole di cui all'articolo 1, lettera e), punti ii), iv) e vi) e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.

3.   Tutte le partite di prodotti alimentari destinate ad essere sottoposte a campionamento e analisi possono essere trattenute, prima che lascino il punto designato per l’importazione nella Comunità per essere commercializzate, per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.

Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento ufficiale d’accompagnamento in cui si attesta che la partita di prodotti alimentari è stata sottoposta a campionamento e ad analisi e si indica il risultato delle analisi.

4.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti alimentari. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 6

Frazionamento delle partite

Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e del documento ufficiale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, accompagnano ogni sezione della partita frazionata fino alla fase della vendita all’ingrosso compresa. Le copie sono certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.

Articolo 7

Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dal Brasile

1.   L’analisi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è condotta dal Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA), con sede a Belo Horizonte, Brasile, ovvero il laboratorio ufficiale per il controllo delle aflatossine nei prodotti alimentari provenienti dal Brasile.

2.   Le partite di noci del Brasile non sgusciate che non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale possono essere restituite al paese d’origine soltanto qualora, per ogni singola partita non conforme, l’autorità competente, ovvero il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fornisca per iscritto:

a)

il consenso esplicito alla restituzione della partita, con indicazione del codice della stessa;

b)

l’impegno a porre la partita restituita sotto controllo ufficiale a partire dalla data di arrivo;

c)

un’indicazione specifica dei seguenti elementi:

i)

destinazione della partita restituita;

ii)

trattamento previsto della partita restituita; nonché

iii)

campionamento e analisi che si intendono effettuare.

Se tuttavia il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) non ottempera alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), tutte le partite successive non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale sono distrutte dalle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Articolo 8

Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dal Brasile e dall’Iran

1.   Tutti i costi relativi al campionamento, all’analisi e al magazzinaggio nonché al rilascio dei documenti ufficiali d’accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 3, per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile e dall’Iran, di cui all’articolo 1, lettere a) e d), e per i prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

2.   Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile e dall'Iran di cui all'articolo 1, lettere a) e d), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

Articolo 9

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata in base alle relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e alle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi che esportano i prodotti alimentari, nonché ai risultati del campionamento e dell’analisi effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE e 2005/85/CE sono abrogate.

Articolo 11

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

(3)  GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 19; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 13).

(4)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE.

(5)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE.

(6)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 2004/428/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 14; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 8).

(7)  GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12.

(8)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(9)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(10)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE della Commissione (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(11)  Il certificato sanitario è redatto in una lingua comprensibile sia per il funzionario preposto alla certificazione, in modo che questi sia pienamente consapevole del contenuto di ogni certificato su cui appone la propria firma, sia per il funzionario che effettua i controlli ufficiali nel paese d’importazione.

(12)  Le condizioni si applicano ai punti designati per l'importazione o al luogo in cui avviene effettivamente il campionamento, nel caso in cui la partita sia trasferita dal punto d'importazione sotto controllo ufficiale al suddetto luogo in cui si effettua il campionamento.

(13)  Un laboratorio ufficiale accreditato (che fa parte della struttura dell’autorità competente) o un laboratorio designato dall’autorità competente.

(14)  Nella preparazione del campione, la fase della macinatura ai fini dell’omogeneizzazione può essere condotta al di fuori del laboratorio, purché il locale in cui avviene sia dotato degli appositi strumenti di macinatura, di un ambiente idoneo e di un protocollo per l’omogeneizzazione.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Elenco dei punti designati per l’importazione attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’articolo 1

Stato membro

Punti designati per l’importazione

Belgio

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Repubblica ceca

Celní úřad Praha D5

Danimarca

Tutti i porti e gli aeroporti danesi

Germania

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover — ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn–Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Tegel, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln — ZA Köln Niehl

Estonia

Tutti gli uffici doganali estoni

Grecia

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Spagna

Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Asturias (aeropuerto), Barcelona (aeropuerto, puerto, ferrocarril), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cadiz (puerto), Cartagena (puerto), Castellón (puerto), Ceuta (puerto), Gijón (puerto), Huelva (puerto), Irún (carretera), La Coruña (puerto), La Junquera (carretera), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid (aeropuerto, ferrocarril), Málaga (aeropuerto, puerto), Marín (puerto), Melilla (puerto), Murcia (ferrocarril), Palma de Mallorca (aeropuerto, puerto), Pasajes (puerto), San Sebastián (aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (puerto), Santander (aeropuerto, puerto), Santiago de Compostela (aeropuerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Tenerife Norte (aeropuerto), Tenerife Sur (aeropuerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo (aeropuerto, puerto), Villagarcía (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto)

Francia

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanda

Dublin — porto, Shannon — aeroporto

Italia

Ufficio di sanità marittima e aerea di Ancona

Ufficio di sanità marittima e aerea di Bari

Ufficio di sanità marittima e aerea di Genova

Ufficio di sanità marittima di Livorno

Ufficio di sanità marittima e aerea di Napoli

Ufficio di sanità marittima di Cagliari

Ufficio di sanità marittima di Ravenna

Ufficio di sanità marittima di Savona

Ufficio di sanità marittima di Salerno

Ufficio di sanità marittima e aerea di Trieste, compresa dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di sanità marittima di La Spezia

Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia

Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Cipro

Limassol — porto, Larnaca — aeroporto

Lettonia

Grebneva, — frontiera stradale con la Russia

Terehova — frontiera stradale con la Russia

Pātarnieki — frontiera stradale con la Bielorussia

Silene — frontiera stradale con la Bielorussia

Daugavpils — stazione ferroviaria per le merci

Rēzekne — stazione ferroviaria per le merci

Liepāja — porto marittimo

Ventspils — porto marittimo

Rīga — porto marittimo

Rīga — aeroporto Rîga

Rīga — posta lettone

Lituania

Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemune, Šalčininkai

Aeroporto: Vilnius

Porto marittimo: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Lussemburgo

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungheria

Ferihegy — Budapest — aeroporto

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — strada

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — ferrovia

Nagylak — Csongrád — strada

Lökösháza — Békés — ferrovia

Röszke — Csongrád — strada

Kelebia — Bács–Kiskun — ferrovia

Letenye — Zala — strada

Gyékényes — Somogy — ferrovia

Mohács — Baranya — porto

Tutti i principali uffici doganali ungheresi

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour.

Paesi Bassi

Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera

Austria

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Polonia

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — posto di frontiera stradale

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — posto di frontiera stradale

Bobrowniki — Podlaskie — posto di frontiera stradale

Koroszczyn — Lubelskie — posto di frontiera stradale

Dorohusk — Lubelskie — posto di frontiera stradale e ferroviario

Gdynia — Pomorskie — posto di frontiera portuale

Gdańsk — Pomorskie — posto di frontiera portuale

Medyka–Przemyś l— Podkarpackie — posto di frontiera ferroviario

Medyka — Podkarpackie — posto di frontiera stradale

Korczowa — Podkarpackie — posto di frontiera stradale

Jasionka — Podkarpackie — posto di frontiera aeroportuale

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — posto di frontiera portuale

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — posto di frontiera portuale

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — posto di frontiera portuale

Portogallo

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aeroporto di Lisbona, aeroporto di Porto

Slovenia

Obrežje — posto di frontiera stradale

Koper — posto di frontiera portuale

Dobova — posto di frontiera ferroviario

Brnik — posto di frontiera aeroportuale

Jelšane — posto di frontiera stradale

Ljubljana — posto di frontiera ferroviario e stradale

Gruškovje — posto di frontiera stradale

Sežana — posto di frontiera ferroviario e stradale

Slovacchia

Uffici doganali: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finlandia

Tutti gli uffici doganali finlandesi

Svezia

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Regno Unito

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (compreso Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (solo Ellesmere Port), Southampton, Teesport


21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2006

che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

(2006/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Un livello elevato di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria per tutte le società negoziate in mercati pubblici della Comunità è necessario per costruire un mercato dei capitali integrato che funzioni in modo efficace, regolare ed efficiente.

(2)

Per contribuire ad un miglior funzionamento del mercato interno, il regolamento 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prescrive alle società quotate in un mercato regolamentato di redigere i propri conti consolidati conformemente ad un unico corpus di principi contabili mondiali, comunemente denominati International Financial Reporting Standard (IFRS). Il regolamento prevede al considerando 10 la creazione di un comitato tecnico di contabilità che fornisca alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali.

(3)

Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato costituito nel marzo del 2001 dalle organizzazioni che rappresentano i redattori e gli utenti dei conti e le professioni contabili partecipanti al processo di informativa finanziaria; l’EFRAG fornisce un parere sulla conformità del principio o dell’interpretazione da omologare con il diritto comunitario e in particolare con i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e con il principio del quadro fedele di cui alle direttive 78/660/CEE (2) e 83/349/CEE del Consiglio (3).

(4)

Considerato che l’EFRAG è un organismo privato, è importante per la qualità, la trasparenza e la credibilità del processo di omologazione istituire un’infrastruttura istituzionale appropriata che assicuri che la consulenza dell’EFRAG in materia di omologazione sia obiettiva ed equilibrata.

(5)

In questo contesto la Commissione ritiene che debba essere costituito un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili composto da esperti indipendenti e da rappresentanti di alto livello degli organismi di normazione nazionali avente il mandato di esaminare il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG al fine di valutare se il suo contenuto sia equilibrato e obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un gruppo di esperti non governativi in materia contabile, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Mandato

Il ruolo del gruppo consiste nel fornire una consulenza alla Commissione in merito al carattere equilibrato e obiettivo dei pareri dell’EFRAG sull’omologazione degli International Financial Reporting Standard (IFRS) e delle International Financial Reporting Committee Interpretation (IFRIC), prima che essa adotti una decisione in merito all’omologazione.

Articolo 3

Composizione e nomina

1.   Il gruppo comprende un massimo di sette membri.

2.   La Commissione nomina i membri del gruppo tra esperti indipendenti la cui esperienza e competenza nel settore contabile, in particolare dell'informativa finanziaria, siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri sono selezionati sulla base delle candidature ammissibili presentate in risposta all’invito a manifestare interesse pubblicato sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi.

3.   La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

comprovata competenza ed esperienza tecnica di alto livello, anche a livello europeo e/o internazionale, nel settore contabile, in particolare dell’informativa finanziaria,

indipendenza,

necessità di una composizione equilibrata in termini di provenienza geografica, equilibrio tra i sessi (4), funzioni e dimensioni delle imprese o degli organismi interessati.

4.   I membri sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno. I membri non possono aver partecipato ai lavori dell’EFRAG prima della loro nomina nel gruppo né possono parteciparvi durante il loro mandato.

5.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza ed obiettività.

6.   I membri del gruppo hanno un mandato di tre anni, con possibilità di rinnovo. Il regolamento interno del gruppo può prevedere la sostituzione parziale dei membri ogni anno per gruppi di 2 o 3.

7.   Qualora un membro del gruppo rassegni le dimissioni durante il suo mandato o non sia più in grado di contribuire in modo effettivo ai lavori del gruppo o non soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 o all’articolo 287 del trattato, la Commissione nomina un nuovo membro del gruppo conformemente ai paragrafi 3 e 4 per il resto del suo mandato.

8.   La Commissione pubblica sul sito Internet della Direzione generale Mercato interno e servizi i nomi dei membri da essa nominati. Tali nomi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da uno dei suoi membri. Il presidente viene eletto a maggioranza semplice per un periodo di un anno.

2.   Il rappresentante della Commissione assisterà alle riunioni del gruppo e potrà partecipare alle discussioni. Anche altri funzionari della Commissione interessati alle questioni discusse dal gruppo possono partecipare alle sue riunioni.

3.   Dopo aver ricevuto il parere dell’EFRAG sull’omologazione degli IFRS o delle IFRIC, il gruppo fornisce la propria consulenza volta ad accertare se il parere dell'EFRAG sia obiettivo e equilibrato.

4.   Il gruppo fornisce la propria consulenza alla Commissione in un breve lasso di tempo che non dovrebbe superare le tre settimane a decorrere dalla data di ricevimento del parere dell'EFRAG. In circostanze eccezionali, in particolare quando la questione è complessa, questo periodo può essere prolungato a quattro settimane.

5.   La consulenza finale del gruppo è pubblicata sul sito Internet della Commissione.

6.   Quando il gruppo identifica un punto problematico, il presidente del gruppo avvia un dialogo con l'EFRAG al fine di risolvere la questione prima che il gruppo emetta la propria consulenza finale. La Commissione può fornire assistenza nelle discussioni tra il gruppo e l’EFRAG nell’intento di trovare una soluzione equilibrata.

7.   Il presidente del gruppo di esperti tecnici (TEG) dell’EFRAG può partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatore. Il presidente o il rappresentante della Commissione possono inoltre chiedere ad altri esperti od osservatori aventi competenza specifica su un punto dell’ordine del giorno di partecipare, se ciò è utile e/o necessario, ai lavori del gruppo.

8.   Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora secondo la Commissione esse abbiano natura riservata.

9.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello adottato dalla Commissione (6).

10.   Oltre ai documenti menzionati nel presente articolo, la Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le sue norme sul rimborso spese di esperti esterni.

I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo da parte dei servizi competenti della Commissione.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 13 luglio 2009. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(3)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/43/CE.

(4)  Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Allegato III del documento SEC(2005) 1004.


21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2006) 3257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Ungheria, a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo sul suo territorio, ha adottato le misure appropriate previste dalla decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4).

(2)

Tenuto conto degli ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica in Ungheria, è necessario prorogare le misure istituite per le aree A e B in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della decisione 2006/415/CE.

(3)

La Danimarca ha comunicato alla Commissione la cessazione, alla data del 30 giugno 2006, di tutte le misure di lotta per far fronte a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 insorto in un allevamento avicolo rurale e di conseguenza le misure istituite per le aree A e B a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della citata decisione non sono più necessarie.

(4)

Occorre quindi modificare le parti A e B dell’allegato della decisione 2006/415/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

HU

UNGHERIA

 

Nella provincia di Bács-Kiskun i comuni di:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

Nella provincia di Csongrád i comuni di:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

PARTE B

Area B istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

HU

UNGHERIA

ADNS

Le province di:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD»