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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
096 |
42,0 |
|
999 |
42,0 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
115,6 |
|
999 |
115,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
85,2 |
|
999 |
85,2 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
61,1 |
|
388 |
60,0 |
|
|
524 |
53,9 |
|
|
528 |
54,8 |
|
|
999 |
57,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
89,0 |
|
400 |
100,3 |
|
|
404 |
83,4 |
|
|
508 |
90,8 |
|
|
512 |
86,8 |
|
|
524 |
45,3 |
|
|
528 |
72,4 |
|
|
720 |
103,6 |
|
|
804 |
107,1 |
|
|
999 |
86,5 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
95,5 |
|
512 |
92,8 |
|
|
528 |
84,6 |
|
|
720 |
37,7 |
|
|
804 |
120,7 |
|
|
999 |
86,3 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
118,8 |
|
999 |
118,8 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
296,1 |
|
400 |
457,9 |
|
|
404 |
426,8 |
|
|
999 |
393,6 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
167,7 |
|
999 |
167,7 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
60,3 |
|
624 |
135,5 |
|
|
999 |
97,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
recante deroga, per la campagna 2005/2006, al regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda le date limite di consegna dei vini alle distillerie e la distillazione dei vini
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’ambito della distillazione del vino in alcole per usi commestibili, prevista dall’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e aperta per ciascuna campagna, in conformità del capo II del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), la consegna dei vini alla distilleria da parte dei produttori e la distillazione dei vini devono avvenire entro date precise. |
|
(2) |
A causa dell’apertura di più distillazioni di crisi verso la fine della campagna 2004/2005 e degli ingenti volumi che hanno formato oggetto di contratti di distillazione di alcole per usi commestibili, in alcuni Stati membri le capacità delle distillerie non consentono di ricevere i vini e di effettuare le distillazioni entro i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1623/2000. |
|
(3) |
Per ovviare a tale situazione è quindi opportuno posticipare di due settimane la data limite prevista per la consegna del vino alla distillazione nonché la data limite prevista per la distillazione del vino. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 i quantitativi di vini approvati per ogni contratto possono essere consegnati alle distillerie fino al 31 luglio della campagna di cui trattasi.
In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 15 ottobre della campagna successiva.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
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20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
|
(2) |
Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 luglio 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
|
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o agosto 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
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(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
|
|
Germania:
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Regno Unito:
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Articolo 2
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di agosto 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
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Botswana: |
16 759 t, |
|
Kenia: |
142 t, |
|
Madagascar: |
7 579 t, |
|
Swaziland: |
3 363 t, |
|
Zimbabwe: |
9 100 t, |
|
Namibia: |
8 802 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
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20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3),
visto il regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nella settimana dal 10 al 14 luglio 2006 sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numeri d'ordine 09.4341 (2005-2006), 09.4317 e 09.4319. |
|
(2) |
La Commissione deve pertanto stabilire un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile e informare eventualmente gli Stati membri che il massimale di cui trattasi è raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 10 al 14 luglio 2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44.
(4) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2005/2006
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10 al 14 luglio 2006 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
0 |
Raggiunto |
|
09.4333 |
Costa d’Avorio |
100 |
|
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Figi |
0 |
Raggiunto |
|
09.4336 |
Guyana |
0 |
Raggiunto |
|
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
|
09.4338 |
Giamaica |
0 |
Raggiunto |
|
09.4339 |
Kenya |
0 |
Raggiunto |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
Raggiunto |
|
09.4342 |
Maurizio |
0 |
Raggiunto |
|
09.4343 |
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
|
09.4344 |
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis |
0 |
Raggiunto |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
0 |
Raggiunto |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
|
09.4350 |
Zambia |
0 |
Raggiunto |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10 al 14 luglio 2006 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
|
09.4333 |
Costa d’Avorio |
100 |
|
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
|
09.4337 |
India |
100 |
|
|
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
|
09.4343 |
Mozambico |
100 |
|
|
09.4344 |
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis |
100 |
|
|
09.4345 |
Suriname |
100 |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Uganda |
100 |
|
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10 al 14 luglio 2006 |
Limite |
|
09.4317 |
Australia |
50 |
Raggiunto |
|
09.4318 |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
|
09.4319 |
Cuba |
50 |
Raggiunto |
|
09.4320 |
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10 al 14 luglio 2006 |
Limite |
|
09.4324 |
Albania |
100 |
|
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
Raggiunto |
|
09.4326 |
Serbia, Montenegro e Kosovo |
100 |
|
Campagna 2006
|
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10 al 14 luglio 2006 |
Limite |
|
09.4327 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
100 |
|
|
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o settembre al 30 novembre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
|
(2) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 17 luglio 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 17 luglio 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1o settembre al 30 novembre 2006 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19.
ALLEGATO I
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Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
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|
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
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|
16,457 % |
100 % |
X |
||||||
|
0,948 % |
75,203 % |
X |
||||||
|
|||||||||
ALLEGATO II
|
Origine dei prodotti |
Date |
||||
|
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
30.11.2006 |
30.11.2006 |
— |
||
|
30.11.2006 |
30.11.2006 |
— |
||
|
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/11 |
DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
sentito il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Secondo uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) concludeva che i potenziali rischi fossero preoccupanti. E raccomandò alla Commissione di intraprendere ulteriori iniziative per controllare l’uso dei prodotti chimici nelle tinture per capelli. |
|
(2) |
L’SCCNFP raccomandò inoltre di adottare una strategia di valutazione della sicurezza generale delle tinture per capelli, comprendente disposizioni per sottoporre a prove la genotossicità/mutagenicità degli ingredienti cosmetici delle tinture per capelli. |
|
(3) |
Secondo l’SCCNFP, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, sono d’accordo sulla necessità di una strategia globale che disciplini le tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione dell’SCCNFP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli. |
|
(4) |
Come primo passo per attuare tale strategia, è stato deciso di esaminare innanzitutto le sostanze permanenti delle tinture per capelli che non hanno suscitato un esplicito interesse durante le consultazione pubblica a difesa del loro uso nelle tinture. Tali sostanze vanno pertanto proibite. |
|
(5) |
Secondo il parere dell’SCCNFP, taluni coloranti azoici comportano rischi per la salute dei consumatori. E sono stati perciò cancellati dall’elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici dell’allegato IV alla direttiva 76/768/CEE. Per la stessa ragione, essi vanno anche vietati nelle tinture per capelli. |
|
(6) |
Occorre prolungare il periodo provvisorio delle sostanze delle tinture per capelli autorizzate provvisoriamente nella parte 2 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE. |
|
(7) |
Gli allegati I e II della decisione 76/768/CEE vanno quindi modificati di conseguenza. |
|
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari atti a garantire che, a decorrere dal 1o dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente direttiva entro il 1o settembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredate di una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/80/CE della Commissione (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
|
1) |
all’allegato II vengono aggiunti i numeri di riferimento 1212-1233:
|
|
2) |
La colonna g nella parte 2 dell’allegato III è modificata come segue:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2006
relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia
(2006/500/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, gli articoli 55, 83, 89, 95, 133 e 175, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della decisione del Consiglio del 17 maggio 2004, la Commissione ha negoziato il trattato che istituisce la Comunità dell’energia, in seguito denominato «il trattato della Comunità dell'energia», con la Repubblica di Albania, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo (in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), allo scopo di istituire un'organizzazione per il mercato integrato dell'energia dell'Europa sudorientale. |
|
(2) |
In data 25 ottobre 2005, a norma della decisione del Consiglio del 17 ottobre 2005, il trattato della Comunità dell’energia è stato firmato a nome della Comunità. |
|
(3) |
Il trattato della Comunità dell’energia dispone la creazione di un mercato integrato del gas naturale e dell’energia elettrica nell'Europa sudorientale che darà luogo ad un assetto normativo e commerciale stabile atto ad attirare gli investimenti nelle reti del gas, nella produzione di energia elettrica e nelle reti di trasmissione, di modo che tutte le Parti abbiano accesso ad un approvvigionamento stabile e continuo di gas e di energia elettrica, essenziale allo sviluppo economico e alla stabilità sociale. Il trattato consente la realizzazione di un assetto normativo che assicuri l’efficace funzionamento dei mercati dell’energia nella regione, comprese questioni quali la gestione delle congestioni, i flussi transfrontalieri, gli scambi di energia elettrica ed altre. Il trattato intende pertanto promuovere elevati livelli di approvvigionamento di gas e di energia elettrica per tutti i cittadini sulla base di obblighi di servizio pubblico nonché garantire il progresso economico e sociale e un alto livello occupazionale. |
|
(4) |
L’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2003, mira a rafforzare ulteriormente i rapporti privilegiati fra l’Unione europea e i Balcani occidentali. Creando condizioni economiche favorevoli e imponendo l’attuazione del pertinente acquis comunitario, il trattato della Comunità dell’energia contribuisce all’integrazione economica delle altre parti di detto trattato. |
|
(5) |
Il trattato della Comunità dell’energia rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento delle parti di detto trattato collegando la Grecia ai mercati del gas e dell’energia elettrica della regione continentale dell’Unione europea e fornendo incentivi volti a collegare i Balcani alle riserve di gas dell’area del Mar Caspio, del Nordafrica e del Medio Oriente. |
|
(6) |
Il trattato della Comunità dell’energia consente l’apertura alla concorrenza del mercato dell’energia su scala più ampia e permette di beneficiare delle economie di scala. |
|
(7) |
Il trattato della Comunità dell’energia migliora la situazione ambientale per quanto concerne il gas e l’energia elettrica e promuove l’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili. |
|
(8) |
In particolari circostanze, come nel caso di un'interruzione dell'approvvigionamento dell'energia di rete, occorre assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità dell'energia. Il sistema di reciproca assistenza previsto dal trattato della Comunità dell'energia può contribuire ad attenuare le conseguenze dell'interruzione, specialmente nei territori delle parti contraenti ai sensi di detto trattato. |
|
(9) |
Il trattato della Comunità dell'energia consente ai paesi confinanti interessati, come la Moldova, di assumere il ruolo di osservatori della Comunità dell'energia. |
|
(10) |
Per questi motivi è opportuno approvare il trattato della Comunità dell’energia. |
|
(11) |
La Comunità dell’energia dispone di poteri decisionali autonomi. La Comunità europea è rappresentata da due delegati al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello istituito dal trattato della Comunità dell'energia. Si devono pertanto stabilire norme e procedure adeguate per organizzare, all’interno delle istituzioni della Comunità dell’energia, la rappresentanza della Comunità europea e le modalità di determinazione ed espressione della posizione della Comunità europea. |
|
(12) |
Per quanto riguarda le decisioni della Comunità dell’energia aventi effetti giuridici, il Consiglio determina la posizione della Comunità europea a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. |
|
(13) |
Gli Stati membri direttamente interessati dal titolo III del trattato della Comunità dell'energia devono svolgere un ruolo cruciale nell’attuazione degli obiettivi della Comunità dell’energia. Fatte salve le pertinenti procedure del trattato che istituisce la Comunità europea, è pertanto necessario assicurare la partecipazione attiva di detti Stati membri al processo decisionale e il loro pieno sostegno alle misure di esecuzione che saranno adottate a norma di detto titolo. |
|
(14) |
È opportuno stabilire norme riguardanti i casi in cui un rappresentante del Consiglio o della Commissione deve esprimere le posizioni della Comunità europea. |
|
(15) |
È opportuno definire una procedura specifica per l’applicazione della clausola di revisione interna di cui all’articolo 100, punti i), iii) e iv) del trattato della Comunità dell'energia, |
DECIDE:
Articolo 1
1. Il trattato della Comunità dell’energia è approvato a nome della Comunità europea.
2. Il testo del trattato della Comunità dell’energia è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare, a nome della Comunità europea, l’atto d’approvazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 al Segretario generale del Consiglio, che agisce in qualità di depositario del trattato della Comunità dell'energia a norma dell’articolo 105, esprimendo in tal modo il consenso della Comunità a esservi vincolato.
Articolo 3
1. Nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello istituiti dal trattato della Comunità dell'energia la Comunità europea è rappresentata da:
|
a) |
un rappresentante del Consiglio designato dallo Stato membro che assume la presidenza del Consiglio; qualora tale Stato membro designi come rappresentante del Consiglio un rappresentante di uno degli Stati membri direttamente chiamati in causa dal titolo III del trattato della Comunità dell'energia, procede sulla base di un sistema di rotazione tra questi ultimi Stati membri; e |
|
b) |
un rappresentante della Commissione. |
2. Un rappresentante della Commissione assicura la vicepresidenza del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello.
3. Un rappresentante della Commissione rappresenta la Comunità europea nel comitato di regolamentazione e nel Forum istituiti dal trattato della Comunità dell'energia.
Articolo 4
1. La posizione assunta dalla Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione con riferimento alle decisioni di cui all’articolo 76 del trattato della Comunità dell’energia a norma degli articoli 82, 84, 91, 92, 96 e 100 dello stesso e aventi effetti giuridici, è adottata dal Consiglio che delibera a norma delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Con riferimento alle decisioni della Comunità dell’energia adottate nell’ambito del titolo III del trattato della Comunità dell'energia e applicabili nel territorio di uno o più Stati membri, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 non possono trascendere l’acquis comunitario.
3. Con riferimento alle decisioni della Comunità dell'energia adottate nell'ambito del titolo IV del trattato della Comunità dell'energia e applicabili nei territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni ivi previste, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 non possono trascendere l'acquis comunitario. Tuttavia, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 possono trascendere l'acquis comunitario con riferimento al capo IV del suddetto titolo in caso di circostanze particolari.
4. Fatte salve le pertinenti procedure del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, previamente alla presentazione di una sua proposta relativa a misure nell'ambito del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, procede a debite consultazioni con gli Stati membri direttamente chiamati in causa dalla proposta.
5. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione adottata dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1 volta a determinare la posizione comunitaria in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione.
6. Le posizioni assunte dalla Comunità europea in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia assicurano che la Comunità dell’energia non adotti alcuna disposizione avente effetti giuridici che:
|
— |
sia in contrasto con una parte qualsiasi dell’acquis comunitario, |
|
— |
introduca una discriminazione tra gli Stati membri, o |
|
— |
pregiudichi la competenza e i diritti di uno Stato membro dell’UE di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta delle fonti e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. |
7. Le posizioni che la Comunità europea assume in seno al comitato di regolamentazione sono definite previa consultazione del gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità (ERGEG) in applicazione della decisione 2003/796/CE della Commissione, dell’11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità (2).
Articolo 5
1. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica prima che la Comunità europea adotti una posizione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, riguardante le decisioni adottate dalla Comunità dell’energia a norma dell’articolo 100, punti i), iii) e iv) del trattato della Comunità dell'energia.
2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, autorizza la Commissione a deliberare in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia. Tali deliberazioni sono condotte dalla Commissione di concerto con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e in accordo con le linee guida che il Consiglio voglia emanare al riguardo.
Articolo 6
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la posizione della Comunità europea in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia è espressa dal rappresentante della Commissione.
2. La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale è espressa dal rappresentante del Consiglio per le decisioni adottate nell'ambito dell'articolo 92 del trattato della Comunità dell'energia.
Articolo 7
Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'attuazione della presente decisione, corredandola, se del caso, di una proposta relativa ad ulteriori misure.
Articolo 8
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BARTENSTEIN
(1) Parere espresso il 18 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazetta ufficiale).
(2) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.
TRADUZIONE
IL TRATTATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA
Le parti:
LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte,
e
LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI, dall’altra:
|
— |
La Repubblica di Albania, la Repubblica di Bulgaria, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia (in seguito denominate «le parti contraenti»), e |
|
— |
La Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
CONSOLIDANDO il processo di Atene e sulla base dei protocolli di intesa approvati ad Atene nel 2002 e nel 2003,
CONSTATANDO che la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono paesi candidati all’adesione all’Unione europea e che anche l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia ha presentato domanda di adesione,
CONSTATANDO che il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 aveva confermato la prospettiva europea della Repubblica di Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro in quanto candidati potenziali all’adesione all’Unione europea e aveva sottolineato la propria determinazione a sostenere gli sforzi intrapresi da questi paesi per avvicinarsi all’Unione europea,
RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 aveva approvato l’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l’integrazione europea», finalizzata ad un ulteriore rafforzamento dei rapporti privilegiati tra l’Unione europea e i Balcani occidentali e in cui l’Unione europea ha incoraggiato i paesi della regione ad adottare un accordo giuridicamente vincolante sul mercato dell’energia per l’Europa sudorientale,
RICORDANDO il processo di partenariato euromediterraneo e la politica europea di prossimità,
RICORDANDO il contributo apportato dal patto di stabilità per l’Europa sudorientale, imperniato sulla necessità di rafforzare la cooperazione fra Stati e nazioni dell’Europa sudorientale e promuovere le condizioni per il conseguimento della pace, della stabilità e della crescita economica,
RISOLUTE ad istituire fra le parti un mercato integrato del gas naturale e dell’elettricità basato sulla solidarietà e l’interesse comune,
CONSIDERANDO che tale mercato integrato potrebbe successivamente inglobare altri prodotti e vettori di energia, come il gas naturale liquefatto, la benzina, l’idrogeno od altre infrastrutture di rete essenziali,
DECISE a creare uno stabile assetto normativo e di mercato in grado di attirare gli investimenti nelle reti di approvvigionamento del gas e nelle reti di generazione e trasmissione di energia, così che tutte le parti abbiano accesso all'approvvigionamento di gas ed elettricità stabile e continuo che è essenziale per lo sviluppo economico e la stabilità sociale,
DECISE a creare lo spazio normativo unico per gli scambi di gas ed elettricità necessario a tenere conto dell’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati,
RICONOSCENDO che i territori della Repubblica d’Austria, della Repubblica ellenica, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia sono naturalmente integrati o direttamente interessati dal funzionamento dei mercati del gas e dell’elettricità delle parti contraenti,
DECISE a promuovere elevati livelli di approvvigionamento di gas ed elettricità per tutti i cittadini sulla base di obblighi di servizio pubblico e a conseguire il progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione, nonché lo sviluppo equilibrato e sostenibile, mediante la creazione di un’area senza frontiere interne per il gas e l’elettricità,
DESIDEROSE di potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico offrendo lo stabile assetto giuridico necessario alla regione in cui si possano sviluppare i collegamenti con le riserve di gas del Mar Caspio, dell’Africa del Nord e del Medio Oriente e sfruttare le riserve interne di gas naturale, carbone ed energia idroelettrica,
DECISE a migliorare la situazione ambientale in relazione al gas e all’elettricità, all’ efficienza energetica in questi due settori ed alle fonti energetiche rinnovabili,
DECISE a sviluppare la concorrenza sul mercato del gas e dell’elettricità in un contesto geografico più ampio e a sfruttare le economie di scala,
CONSIDERANDO che al fine di realizzare questi obiettivi va istituita una struttura normativa di mercato estesa ed integrata, sostenuta da istituzioni forti e da un’efficace supervisione, con adeguato coinvolgimento del settore privato,
CONSIDERANDO che, al fine di ridurre lo stress sui sistemi di approvvigionamento del gas e dell’elettricità a livello statale e contribuire a risolvere i problemi di penuria di energia elettrica e gas a livello locale, dovrebbero essere apprestate norme specifiche volte a facilitare gli scambi di gas e di elettricità; e che tali norme sono necessarie al fine di creare uno spazio normativo unico che corrisponda all’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati,
HANNO DECISO DI CREARE UNA COMUNITÀ DELL’ENERGIA.
TITOLO I
PRINCIPI
Articolo 1
1. Con il presente trattato le parti istituiscono fra di loro una Comunità dell’energia.
2. Gli Stati membri della Comunità europea possono diventare partecipanti alla Comunità dell'energia a norma dell’articolo 95 del presente trattato.
Articolo 2
1. Compito della Comunità dell'energia è quello di organizzare i rapporti fra le parti e dare vita ad un assetto giuridico ed economico in relazione all’energia di rete, quale definito al paragrafo 2, al fine di:
|
a) |
creare uno stabile assetto normativo e di mercato in grado di attirare gli investimenti nelle reti di approvvigionamento del gas e nelle reti di generazione, trasmissione e distribuzione di energia, così che tutte le parti abbiano accesso all'approvvigionamento energetico stabile e continuo che è essenziale per lo sviluppo economico e la stabilità sociale, |
|
b) |
creare lo spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete necessario a tenere conto dell’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati, |
|
c) |
potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico offrendo un contesto stabile per gli investimenti in cui si possano sviluppare i collegamenti con le riserve di gas del Mar Caspio, dell'Africa del Nord e del Medio Oriente e sfruttare le fonti interne di energia come il gas naturale, il carbone e l’energia idroelettrica, |
|
d) |
migliorare la situazione ambientale in relazione all’energia di rete e all’efficienza energetica in questo settore, promuovere il ricorso alle energie rinnovabili e fissare le condizioni per gli scambi di energia nello spazio normativo unico, |
|
e) |
sviluppare la concorrenza sul mercato dell’energia in un contesto geografico più ampio e sfruttare le economie di scala. |
2. L’«Energia di rete» comprende i settori del gas e dell’elettricità che rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE (1).
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 2 le attività della Comunità dell'energia comprendono:
|
a) |
l’attuazione ad opera delle parti contraenti dell’acquis comunitario in materia di energia, ambiente, concorrenza ed energie rinnovabili, come specificato al titolo II, adattata sia all’assetto istituzionale della Comunità dell'energia che alla situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti (in seguito denominato «l’estensione dell’acquis comunitario»), come specificato al titolo II; |
|
b) |
l’istituzione di un assetto normativo specifico che consenta l'efficace funzionamento dei mercati dell’energia di rete in tutti i territori delle parti contraenti e di parte del territorio della Comunità europea, compresa la creazione di un meccanismo unico di trasmissione e/o trasporto transfrontaliero di energia di rete e la supervisione sulle misure di salvaguardia unilaterali (in seguito denominato «meccanismo di funzionamento dei mercati dell’energia di rete»), come specificato al titolo III; |
|
c) |
la creazione per le parti di un mercato dell’energia di rete senza frontiere interne, compreso il coordinamento dell’assistenza reciproca in caso di grave perturbazione delle reti energetiche o di disfunzioni esterne, e che potrebbe includere la realizzazione di una politica comune degli scambi di energia con l’esterno (in seguito denominata «la creazione di un mercato dell’energia unico»), come specificato al titolo IV. |
Articolo 4
La Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea») provvede al coordinamento delle tre attività descritte all’articolo 3.
Articolo 5
La Comunità dell'energia segue l’acquis comunitario descritto al titolo II, adattato sia all’assetto istituzionale del presente trattato sia alla situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti, in una prospettiva volta ad ottimizzare gli investimenti e ad assicurare livelli elevati di sicurezza per gli stessi.
Articolo 6
Le parti adottano tutte le misure opportune, di carattere generale o particolare, per garantire l’osservanza degli obblighi imposti dal presente trattato. Le parti facilitano la realizzazione dei compiti della Comunità dell'energia. Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa mettere a repentaglio la realizzazione degli obiettivi del presente trattato.
Articolo 7
È vietata qualsiasi discriminazione entro l’ambito d’applicazione del presente trattato.
Articolo 8
Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica il diritto di una parte di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta tra diverse fonti di energia e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.
TITOLO II
L’ESTENSIONE DELL’ACQUIS COMUNITARIO
CAPO I
Ambito geografico
Articolo 9
Le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma del medesimo si applicano ai territori delle parti aderenti e al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo.
CAPO II
L’acquis in materia di energia
Articolo 10
Ogni parte contraente attua l’acquis comunitario in materia di energia conformemente al calendario per la realizzazione di tali misure fissato nell’allegato I.
Articolo 11
Ai fini del presente trattato, per «acquis comunitario in materia di energia», si intendono: i) la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ii) la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e iii) il regolamento CE n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (2).
CAPO III
L’acquis in materia di ambiente
Articolo 12
Ciascuna parte contraente attua l’acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione di queste misure fissato nell’allegato II.
Articolo 13
Le parti riconoscono l’importanza del protocollo di Kyoto. Ciascuna parte contraente si adopera per aderirvi.
Articolo 14
Le parti riconoscono l’importanza delle norme enunciate nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Ciascuna parte contraente si adopera per dare attuazione a tale direttiva.
Articolo 15
Successivamente all’entrata in vigore del presente trattato la costruzione e il funzionamento di nuovi impianti di generazione è conforme all’acquis comunitario in materia di ambiente.
Articolo 16
Ai fini del presente trattato, per «acquis comunitario in materia di ambiente» si intendono: i) la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, ii) la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, iii) la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e iv) l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 17
Le disposizioni del presente capo e le misure adottate a norma del medesimo si applicano unicamente all’energia di rete.
CAPO IV
L’acquis in materia di concorrenza
Articolo 18
1. Le seguenti pratiche sono incompatibili con il corretto funzionamento del trattato, se e in quanto possono incidere sugli scambi di energia di rete tra le parti contraenti:
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a) |
tutti gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate aventi l’oggetto o l’effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza; |
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b) |
l’abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato fra le parti contraenti nel loro insieme o in una parte sostanziale di esse; |
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c) |
qualsiasi aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo certe imprese o certe risorse energetiche. |
2. Ogni pratica contraria del presente articolo è valutata sulla base dei criteri derivanti dall’applicazione delle norme degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea (riprodotti nell’allegato III).
Articolo 19
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte contraente si adopera affinché entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente trattato sia garantita l’osservanza dei principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafi 1 e 2 (riprodotti nell’allegato III).
CAPO V
L’acquis in materia di energie rinnovabili
Articolo 20
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente presenta alla Commissione europea un piano di attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. La Commissione europea presenta al Consiglio ministeriale, per adozione, il piano di ciascuna parte contraente.
CAPO VI
Osservanza delle norme di applicazione generale della Comunità europea
Articolo 21
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato il segretariato redige un elenco delle norme di applicazione generale della Comunità europea, da presentare per approvazione al Consiglio ministeriale.
Articolo 22
Entro un anno dall’approvazione dell’elenco le parti contraenti adottano piani di sviluppo volti ad allineare i loro settori dell’energia di rete sulle suddette norme di applicazione generale della Comunità europea.
Articolo 23
Con il termine «norme di applicazione generale della Comunità europea» si intende qualsiasi norma relativa a sistemi tecnici applicata all’interno della Comunità europea e necessaria al funzionamento sicuro ed efficace dei sistemi di rete, compresi gli aspetti relativi alla trasmissione, ai collegamenti transfrontalieri, alla modulazione e alle norme generali di sicurezza dei sistemi tecnici, promulgata eventualmente tramite il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e analoghi organismi di normalizzazione, o quale promulgata dall’Unione per il coordinamento del trasporto di elettricità (UCTE) e dall’Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia (European Association for the Streamlining of Energy Exchanges) (Easeegas) per la fissazione di norme e pratiche commerciali comuni.
CAPO VII
Adattamento ed evoluzione dell’acquis
Articolo 24
Ai fini dell’attuazione del presente titolo la Comunità dell'energia adotta misure destinate ad adattare l’acquis comunitario in esso descritto, tenendo conto sia dell’assetto istituzionale del presente trattato sia della situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti.
Articolo 25
La Comunità dell'energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all’acquis comunitario descritto nel presente titolo, in linea con l’evoluzione del diritto comunitario.
TITOLO III
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI DELL’ENERGIA DI RETE
CAPO I
Ambito geografico
Articolo 26
Le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori delle parti aderenti, al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni unite nel Kossovo e ai territori della Comunità europea di cui all’articolo 27.
Articolo 27
Per quanto riguarda la Comunità europea, le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori della Repubblica d’Austria, della Repubblica ellenica, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia. All’atto dell’adesione all’Unione europea di una parte aderente le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano anche, senza ulteriori formalità, al territorio di tale nuovo Stato membro.
CAPO II
Meccanismo di trasporto a lunga distanza dell’energia di rete
Articolo 28
La Comunità dell'energia adotta misure supplementari per l’istituzione di un meccanismo unico di trasporto e/o trasmissione transfrontaliera dell’energia di rete.
CAPO III
Sicurezza dell’approvvigionamento
Articolo 29
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato le parti adottano dichiarazioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti in cui vengono descritte in particolare la diversità dell’approvvigionamento, la sicurezza tecnologica e l’origine geografica dei combustibili importati. Le dichiarazioni sono comunicate al segretariato e messe a disposizione di qualsiasi parte del presente trattato. Esse vengono aggiornate ogni due anni. Il segretariato fornisce consulenza e assistenza per quanto riguarda le dichiarazioni in questione.
Articolo 30
L’articolo 29 non implica la necessità di modificare né le politiche energetiche, né le pratiche in materie di acquisto.
CAPO IV
Fornitura di energia alle popolazioni
Articolo 31
La Comunità dell'energia promuove elevati livelli di approvvigionamento in energia di rete per tutti i cittadini, entro i limiti degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle relative disposizioni dell’acquis comunitario in materia di energia.
Articolo 32
A tale fine la Comunità dell'energia può adottare misure volte a:
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a) |
permettere la fornitura universale di elettricità; |
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b) |
promuovere politiche di gestione efficace della domanda; |
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c) |
assicurare una concorrenza leale. |
Articolo 33
La Comunità dell'energia può inoltre formulare raccomandazioni a sostegno di un’efficace riforma dei settori dell’energia di rete delle parti, anche per elevare il livello di pagamento dell'energia da parte di tutti i clienti e rendere i prezzi dell'energia di rete più abbordabili per i consumatori.
CAPO V
Armonizzazione
Articolo 34
La Comunità dell'energia può adottare misure in materia sia di compatibilità delle configurazioni di mercato per il funzionamento dei mercati dell’energia di rete, sia di riconoscimento reciproco delle licenze e di misure atte a promuovere la libertà di stabilimento per le imprese di energia di rete.
CAPO VI
Fonti di energia rinnovabili ed efficienza energetica
Articolo 35
La Comunità dell'energia può adottare misure destinate a promuovere le sviluppo nei settori delle fonti di energia rinnovabili e dell’efficienza energetica, tenendo conto dei vantaggi da essi presentati ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, della protezione ambientale, della coesione sociale e dello sviluppo regionale.
CAPO VII
Misure di salvaguardia
Articolo 36
In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia di rete nel territorio di una parte aderente, nel territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo o in un territorio della Comunità europea di cui all’articolo 27, qualora su tale territorio risultino minacciati l’incolumità fisica o la sicurezza delle persone, degli impianti o delle attrezzature o l’integrità del sistema dell’energia di rete, la parte interessata può, in via temporanea, adottare le necessarie misure di salvaguardia.
Articolo 37
Tali misure di salvaguardia causano la minima perturbazione possibile nel funzionamento del mercato dell’energia di rete delle parti e non devono superare la portata strettamente necessaria a porre rimedio alle improvvise difficoltà incontrate. Esse non falsano la concorrenza né incidono negativamente sugli scambi in maniera incompatibile con il comune interesse.
Articolo 38
La parte interessata notifica senza indugio le misure di salvaguardia in questione al segretariato, che ne informa immediatamente le altre parti.
Articolo 39
La Comunità dell'energia può decidere che le misure di salvaguardia adottate dalla parte interessata non sono conformi alle disposizioni del presente capitolo e può invitare la parte in questione a porre fine a tali misure o a modificarle.
TITOLO IV
CREAZIONE DI UN MERCATO UNICO DELL’ENERGIA
CAPO I
Ambito di applicazione geografico
Articolo 40
Le disposizioni contenute nel presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite in tale trattato, ai territori delle parti aderenti e ai territori sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo.
CAPO II
Mercato interno dell’energia
Articolo 41
1. Sono vietati fra le parti i dazi doganali e le restrizioni quantitative all’importazione e all'esportazione di energia di rete, nonché tutte le misure di effetto equivalente. Questo divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 42
1. La Comunità dell’energia può adottare misure allo scopo di creare un mercato unico senza frontiere interne per l’energia di rete.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone, né a quelle relative ai diritti ed agli interessi dei lavoratori dipendenti.
CAPO III
Politica commerciale esterna dell’energia
Articolo 43
La Comunità dell’energia può adottare le misure necessarie per la regolazione dell’importazione e dell’esportazione dell’energia di rete proveniente da paesi terzi e ad essi destinata allo scopo di garantire un accesso equivalente ai mercati e dai mercati dei paesi terzi in relazione a norme ambientali di base ovvero per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.
CAPO IV
Mutua assistenza in caso di perturbazioni
Articolo 44
Nel caso di perturbazioni dell’offerta di energia di rete che colpiscano una parte e che interessino un’altra parte o un paese terzo, le parti cercano di raggiungere una soluzione rapida nel rispetto delle disposizioni del presente capitolo.
Articolo 45
Il Consiglio ministeriale si riunisce su richiesta della parte direttamente colpita dalla perturbazione. Il Consiglio ministeriale può adottare le misure necessarie per far fronte alla perturbazione.
Articolo 46
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio ministeriale adotta un atto procedurale relativo all’applicazione dell’obbligo di mutua assistenza ai sensi del presente capo, che può prevedere il conferimento al Gruppo permanente ad alto livello del potere di adottare misure provvisorie.
TITOLO V
ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ DELL’ENERGIA
CAPO I
Il Consiglio ministeriale
Articolo 47
Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso:
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a) |
stabilisce gli orientamenti di politica generale; |
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b) |
adotta misure; |
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c) |
adotta atti procedurali, che possono prevedere il conferimento al Gruppo permanente ad alto livello, al Comitato di regolamentazione o al segretariato, a precise condizioni, di compiti, poteri ed obblighi specifici allo scopo di realizzare la politica della Comunità dell’energia. |
Articolo 48
Il Consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti della Comunità europea. Alle sue riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun partecipante.
Articolo 49
Il Consiglio ministeriale adotta il proprio regolamento interno mediante apposito atto procedurale.
Articolo 50
La presidenza è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti per un periodo di sei mesi secondo l'ordine deciso da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale. La presidenza convoca il Consiglio ministeriale nel luogo che essa determina. Il Consiglio ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono preparate dal segretariato.
Articolo 51
La presidenza presiede il Consiglio ministeriale ed è assistita da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della presidenza successiva in qualità di vicepresidenti. La presidenza e i vicepresidenti preparano il progetto di ordine del giorno.
Articolo 52
Il Consiglio ministeriale presenta una relazione annuale sulle attività della Comunità dell’energia al Parlamento europeo ed ai Parlamenti delle parti aderenti e dei partecipanti.
CAPO II
Il Gruppo permanente ad alto livello
Articolo 53
Il Gruppo permanente ad alto livello ha i seguenti compiti:
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a) |
prepara il lavoro del Consiglio ministeriale; |
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b) |
dà il proprio assenso alle domande di assistenza tecnica provenienti da organizzazioni donatrici internazionali, da istituzioni finanziarie internazionali e da donatori bilaterali; |
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c) |
riferisce al Consiglio ministeriale in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente trattato; |
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d) |
adotta misure, nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio ministeriale; |
|
e) |
adotta atti procedurali che non prevedono il conferimento di compiti, poteri o obblighi ad altre istituzioni della Comunità dell’energia; |
|
f) |
discute lo sviluppo dell’acquis comunitario descritto nel titolo II sulla base di una relazione periodica trasmessa dalla Commissione europea. |
Articolo 54
Il Gruppo permanente ad alto livello è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente e da due rappresentanti della Comunità europea. Alle sue riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun partecipante.
Articolo 55
Il Gruppo permanente ad alto livello adotta il proprio regolamento interno mediante apposito atto procedurale.
Articolo 56
La presidenza convoca il Gruppo permanente ad alto livello in una località che essa determina. Le riunioni sono preparate dal segretariato.
Articolo 57
La presidenza presiede il Gruppo permanente ad alto livello ed è assistita da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della presidenza successiva, in qualità di vicepresidenti. La presidenza e i vicepresidenti preparano il progetto di ordine del giorno.
CAPO III
Il Comitato di regolamentazione
Articolo 58
Il Comitato di regolamentazione:
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a) |
fornisce al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello consulenza circa i dettagli delle norme legislative, tecniche e regolamentari; |
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b) |
adotta raccomandazioni sulle controversie transfrontaliere tra due o più regolatori, ove richiesto da uno di questi; |
|
c) |
adotta misure, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio ministeriale; |
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d) |
adotta atti procedurali. |
Articolo 59
Il Comitato di regolamentazione è composto da un rappresentante del regolatore per l’energia di ciascuna parte contraente, in conformità con le parti pertinenti dell’acquis comunitario sull’energia. La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da un regolatore di ciascun partecipante e da un rappresentante del Gruppo dei regolatori europei per l’elettricità ed il gas (ERGEG). Se una parte contraente o un partecipante dispone di un regolatore per il gas e di un regolatore per l’elettricità, tale parte contraente o partecipante determina quale dei due regolatori deve assistere ad una riunione del Comitato di regolamentazione, tenendo conto del suo ordine del giorno.
Articolo 60
Il Comitato di regolamentazione adotta il proprio regolamento interno mediante un atto procedurale.
Articolo 61
Il Comitato di regolamentazione elegge un presidente per un mandato la cui durata è determinata dal comitato stesso. La Commissione europea esercita la funzione di vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente preparano il progetto di ordine del giorno.
Articolo 62
Le riunioni del Comitato di regolamentazione hanno luogo ad Atene.
CAPO IV
I Forum
Articolo 63
Due Forum, composti da rappresentanti di tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti dell’industria, delle autorità di regolamentazione, i rappresentanti delle associazioni industriali e dei consumatori, svolgono funzione consultiva nei confronti della Comunità dell'energia.
Articolo 64
I Forum sono presieduti da un rappresentante della Comunità europea.
Articolo 65
Le conclusioni dei Forum sono adottate in via consensuale. Le conclusioni sono trasmesse al Gruppo permanente ad alto livello.
Articolo 66
Il Forum per l’elettricità si riunisce ad Atene. Il Forum per il gas si riunisce in un luogo da determinarsi con atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale.
CAPO V
Il segretariato
Articolo 67
Il segretariato:
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a) |
fornisce supporto amministrativo al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello, ad Comitato di regolamentazione ed ai Forum; |
|
b) |
riesamina la corretta esecuzione, ad opera delle parti, degli obblighi ad esse imposti dal presente trattato e trasmette al Consiglio ministeriale relazioni annuali sui progressi compiuti; |
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c) |
riesamina e coadiuva il coordinamento effettuato dalla Commissione europea dell’attività dei donatori nei territori delle parti aderenti e nel territorio posto sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo e fornisce supporto amministrativo ai donatori; |
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d) |
espleta le altre funzioni ad essa conferite dal presente trattato o da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale, ad esclusione del potere di adottare misure; e |
|
e) |
adotta atti procedurali. |
Articolo 68
Il segretariato comprende un direttore e il personale necessario per il funzionamento della Comunità dell'energia.
Articolo 69
Il direttore del segretariato è nominato con atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale. Il Consiglio ministeriale determina, mediante atto procedurale, le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato. La selezione e la nomina del personale spettano al direttore.
Articolo 70
Nell’esecuzione dei loro compiti il direttore e il personale non sollecitano né ricevono istruzioni da nessuna parte del presente trattato. Il direttore e il personale svolgono la loro attività in modo imparziale e promuovono gli interessi della Comunità dell'energia.
Articolo 71
Il direttore del segretariato o un suo supplente designato assistono alle riunioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum.
Articolo 72
Il segretariato ha sede a Vienna.
CAPO VI
Bilancio
Articolo 73
Ciascuna parte contribuisce al bilancio della Comunità dell'energia secondo le modalità riportate nell’allegato IV. Il livello dei contributi può essere rivisto ogni cinque anni, a richiesta di una delle parti, con atto procedurale del Consiglio ministeriale.
Articolo 74
Il Consiglio ministeriale adotta ogni due anni il bilancio della Comunità dell’energia mediante atto procedurale. Il bilancio copre le spese operative della Comunità dell’energia necessarie per il funzionamento delle sue istituzioni. La spesa inerente ciascuna delle istituzioni è evidenziata in una sezione separata del bilancio. Il Consiglio ministeriale adotta un atto procedurale che precisa la procedura da seguire per l’esecuzione del bilancio e per la presentazione e il controllo dei conti e delle ispezioni.
Articolo 75
Il direttore del segretariato provvede all’esecuzione del bilancio in conformità dell’atto procedurale adottato a norma dell’articolo 74 e riferisce ogni anno al Consiglio ministeriale sull’esecuzione del bilancio. Il Consiglio ministeriale può decidere mediante atto procedurale, se lo ritiene opportuno, di affidare a revisori indipendenti il compito di verificare la corretta esecuzione del bilancio.
TITOLO VI
PROCESSO DECISIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 76
Le misure possono assumere la forma di decisioni o di raccomandazioni.
La decisione è giuridicamente vincolante in ogni suo elemento per i soggetti che ne sono destinatari.
La raccomandazione non ha efficacia vincolante. Le parti dovranno fare ogni sforzo per dare attuazione alle raccomandazioni.
Articolo 77
All’infuori dei casi previsti dall’articolo 80 ciascuna parte dispone di un voto.
Articolo 78
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello o il Comitato di regolamentazione possono validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L’astensione dal voto di una delle parti presenti non entra nel calcolo dei voti espressi.
CAPO II
Misure a norma del titolo II
Articolo 79
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. La Commissione europea può modificare o ritirare la propria proposta in qualsiasi fase del procedimento di adozione delle suddette misure.
Articolo 80
Ciascuna parte contraente dispone di un voto.
Articolo 81
Le deliberazioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello e del Comitato di regolamentazione sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
CAPO III
Misure a norma del titolo III
Articolo 82
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato.
Articolo 83
Le deliberazioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello e del Comitato di regolamentazione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, fra cui il voto favorevole della Comunità europea.
CAPO IV
Misure a norma del titolo IV
Articolo 84
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano le misure di cui al titolo IV su proposta di una delle parti.
Articolo 85
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano le misure all’unanimità.
CAPO V
Atti procedurali
Articolo 86
L’atto procedurale disciplina le questioni organizzative, di bilancio e di trasparenza della Comunità dell'energia, compresa la delega di poteri del Consiglio ministeriale al Gruppo permanente ad alto livello, al Comitato di regolamentazione o al segretariato ed ha efficacia vincolante per le istituzioni della Comunità dell'energia e per le parti, qualora le sue disposizioni lo prevedano.
Articolo 87
Salvo quanto disposto dall’articolo 88, gli atti procedurali sono adottati secondo la procedura decisionale di cui al capo III del presente titolo.
Articolo 88
L’atto procedurale che nomina il direttore del segretariato di cui all’articolo 69 è adottato a maggioranza semplice su proposta della Commissione europea. Gli atti procedurali sulle materie di bilancio di cui agli articoli 73 e 74 sono adottati all’unanimità, su proposta della Commissione europea. Gli atti procedurali di cui all’articolo 47, lettera c), che conferiscono poteri al Comitato di regolamentazione, sono adottati all’unanimità su proposta di una delle parti o del segretariato.
TITOLO VII
ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 89
Le parti danno attuazione nel proprio ordinamento giuridico alle decisioni di cui sono destinatarie entro i termini indicati nella decisione.
Articolo 90
1. L’omessa osservanza da parte di una delle parti di un obbligo del trattato o l'omessa attuazione di una decisione ad essa destinata entro i termini prescritti può essere portata all’attenzione del Consiglio ministeriale mediante istanza motivata di una delle parti, del segretariato o del Comitato di regolamentazione. I soggetti privati possono presentare denunce al segretariato.
2. La parte interessata può presentare le proprie osservazioni in risposta all’istanza o alla denuncia.
Articolo 91
1. Il Consiglio ministeriale decide se una parte ha violato i propri obblighi. Il Consiglio ministeriale decide:
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a) |
a maggioranza semplice se la violazione riguarda le disposizioni del titolo II; |
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b) |
a maggioranza di due terzi se la violazione riguarda le disposizioni del titolo III; |
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c) |
all’unanimità se la violazione riguarda le disposizioni del titolo IV. |
2. Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.
Articolo 92
1. Su richiesta di una parte, del segretariato o del Comitato di regolamentazione, il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere che una parte ha commesso una grave e persistente violazione dei suoi obblighi a norma del presente trattato e può sospendere, in relazione alla parte interessata, alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione del presente trattato, compresa la sospensione dei diritti di voto e l’esclusione dalle riunioni o dai meccanismi previsti dal presente trattato.
2. Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.
Articolo 93
Nell’adottare le decisioni di cui agli articoli 91 e 92, il Consiglio ministeriale si pronuncia senza tener conto del voto del rappresentante della parte interessata.
TITOLO VIII
INTERPRETAZIONE
Articolo 94
Le istituzioni interpretano i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel presente trattato che derivi dal diritto comunitario europeo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Qualora non esista una giurisprudenza di queste due giurisdizioni, il Consiglio ministeriale fornisce gli orientamenti idonei ad interpretare il presente trattato. Esso può delegare questo compito al Gruppo permanente ad alto livello. I suddetti orientamenti non pregiudicano eventuali interpretazioni dell'acquis comunitario pronunciate dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo grado in un momento successivo.
TITOLO IX
PARTECIPANTI ED OSSERVATORI
Articolo 95
A richiesta del Consiglio ministeriale uno Stato membro della Comunità europea può essere rappresentato nel Consiglio ministeriale, nel Gruppo permanente ad alto livello e nel Comitato di regolamentazione alle condizioni precisate negli articoli 48, 54 e 59 in qualità di partecipante ed ha facoltà di partecipare alle discussioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum.
Articolo 96
1. Su istanza motivata di un paese terzo confinante, il Consiglio ministeriale può, all’unanimità, accettare tale paese in qualità di osservatore. Su richiesta presentata al Consiglio ministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la Repubblica moldova è accettata in qualità di osservatore.
2. Gli osservatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum senza prendere parte alle discussioni.
TITOLO X
DURATA
Articolo 97
Il presente trattato è concluso per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere di prorogarne la durata. Se tale decisione non è adottata, il trattato può continuare ad applicarsi fra le parti che hanno votato in favore della sua proroga, purché il loro numero raggiunga almeno i due terzi delle parti della Comunità dell'energia.
Articolo 98
Le parti possono recedere dal presente trattato con preavviso di sei mesi comunicato al segretariato.
Articolo 99
Dopo l’adesione alla Comunità europea di una parte aderente, questa diviene partecipante come previsto dall’articolo 95.
TITOLO XI
REVISIONE E ADESIONE
Articolo 100
Il Consiglio ministeriale può, all’unanimità dei suoi membri:
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i) |
modificare le disposizioni dei titoli da I a VII; |
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ii) |
decidere di attuare altre parti dell’acquis comunitario relative all’energia di rete; |
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iii) |
estendere il presente trattato ad altri prodotti e vettori di energia o ad altre infrastrutture essenziali per la rete; |
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iv) |
approvare l’adesione di una nuova parte alla Comunità dell'energia. |
TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 101
Fatti salvi gli articoli 102 e 103, le disposizioni del presente trattato lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi da una parte contraente prima della firma del presente trattato. Nella misura in cui tali accordi non siano compatibili col presente trattato, la parte contraente interessata adotta tutte le opportune misure per eliminare le incompatibilità constatate entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato.
Articolo 102
Tutti gli obblighi del presente trattato lasciano impregiudicati gli obblighi giuridici esistenti delle parti in virtù del trattato che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
Articolo 103
Il presente trattato non incide sugli obblighi assunti in virtù di un accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, ed una parte contraente, dall’altro lato. Il presente trattato lascia impregiudicati eventuali impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione all’Unione europea.
Articolo 104
Fino all’adozione dell’atto procedurale di cui all’articolo 50, il memorandum d'intesa di Atene del 2003 (3) definisce l'ordine di esercizio della presidenza.
Articolo 105
Il presente trattato è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e sei parti contraenti avranno notificato l’avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
La notifica è inviata al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che funge da depositario del presente trattato.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato il presente trattato.
Fatto ad Atene, addì venticinque ottobre duemilacinque.
(1) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 15 luglio 2003, pag. 37-56; e direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 15 luglio 2003, pagg. 57-78.
(2) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 15 luglio 2003, pagg. 1-10.
(3) Memorandum d’intesa relativo al mercato regionale dell’energia nell’Europa del sud-est e la sua integrazione nel mercato interno dell’energia della Comunità europea, firmato ad Atene l’8 dicembre 2003.
Atene, 25 ottobre 2005
Sig. Minčo Jordanov,
Vicepresidente del Governo
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Egregio Presidente,
la Comunità europea prende atto della Sua lettera in data odierna e conferma che tale lettera insieme alla presente risposta è sostitutiva della firma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia da parte dell' ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tuttavia, questo non può essere interpretato come accettazione o riconoscimento da parte della Comunità europea, in nessuna forma o contenuto, di una denominazione diversa da «ex Repubblica jugoslava di Macedonia».
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
A nome della Comunità europea
Atene, 25 ottobre 2005
Eccellenza,
dichiaro con la presente che il testo del trattato che istituisce la Comunità dell'energia è accettabile per il Governo della Repubblica di Macedonia.
Con la presente, il Governo della Repubblica di Macedonia si considera firmatario del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione del mio paese utilizzata nella Sua lettera in considerazione del fatto che il nome del mio paese sancito dalla costituzione è «Repubblica di Macedonia».
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Minčo Jordanov
ALLEGATO I
Calendario di recepimento delle direttive CE n. 2003/54 e 2003/55 e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 26 giugno 2003
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1. |
Fatto salvo il paragrafo 2 seguente e l’articolo 24 del presente trattato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente recepisce le seguenti direttive comunitarie:
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2. |
Ciascuna parte contraente si adopera affinché i clienti idonei ai sensi delle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE siano i seguenti:
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ALLEGATO II
Calendario di recepimento dell’acquis in materia di ambiente
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1. |
All’atto dell’entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. |
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2. |
Entro il 31 dicembre 2011 ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE. |
|
3. |
Entro il 31 dicembre 2017 ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. |
|
4. |
All’atto dell’entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente recepisce l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
ALLEGATO III
Articolo 81 del trattato CE
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1. |
Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
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|
2. |
Gli accordi o decisioni, vietati a norma del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. |
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3. |
Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
|
Articolo 82 del trattato CE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
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a) |
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; |
|
b) |
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; |
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c) |
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; |
|
d) |
nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. |
Articolo 86, paragrafi 1 e 2 del trattato CE
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1. |
Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. |
|
2. |
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato e, in particolare, alle norme in materia di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. |
Articolo 87 del trattato CE
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1. |
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
|
2. |
Sono compatibili con il mercato comune:
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3. |
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
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ALLEGATO IV
Contributo al bilancio
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Parti |
Contributo in percentuale |
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Comunità europea |
94,9 % |
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Repubblica di Albania |
0,1 % |
|
Repubblica di Bulgaria |
1 % |
|
Bosnia-Erzegovina |
0,3 % |
|
Repubblica di Croazia |
0,5 % |
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Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia |
0,1 % |
|
Repubblica di Montenegro |
0,1 % |
|
Romania |
2,2 % |
|
Repubblica di Serbia |
0,7 % |
|
Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo |
0,1 % |
Commissione
|
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2006
che modifica la decisione 2006/264/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Romania
[notificata con il numero C(2006) 3167]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/501/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame. |
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(2) |
La decisione 2006/264/CE della Commissione, del 27 marzo 2006, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Romania (3), e stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia in Romania. Conformemente a tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova, carni fresche e preparati e prodotti a base di carne di tali specie, provenienti da alcune parti della Romania. |
|
(3) |
La Romania ha comunicato alla Commissione la presenza di un altro focolaio della malattia di Newcastle nella contea di Sălaj, una parte del territorio della Romania non soggetta al provvedimento di sospensione delle importazioni nella Comunità. Tale contea va pertanto aggiunta all'elenco di cui all’allegato della decisione 2006/264/CE. |
|
(4) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Romania, occorre prorogare le misure stabilite dalla decisione 2006/264/CE. |
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(5) |
La decisione 2006/264/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/264/CE è così modificata:
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1) |
All’articolo 5, la data «31 luglio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006». |
|
2) |
L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 95 del 4.4.2006, pag. 6.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parti del territorio della Romania di cui agli articoli 1 e 2:
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contea di Argeş |
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contea di Braşov |
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contea di Bucarest |
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contea di Brăila |
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contea di Buzău |
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contea di Caraş-Severin |
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contea di Călăraşi |
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contea di Constanţa |
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contea di Dâmboviţa |
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contea di Giurgiu |
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contea di Gorj |
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contea di Ialomiţa |
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contea di Ilfov |
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contea di Mehedinţi |
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contea di Mureş |
|
|
contea di Olt |
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contea di Prahova |
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contea di Sălaj |
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|
contea di Tulcea |
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|
contea di Vaslui |
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contea di Vâlcea |
|
|
contea di Vrancea». |
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20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2006
che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 197 del 19 luglio 2006, pag. 9)
(2006/502/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), e in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In forza della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE se la Commissione viene a conoscenza del fatto che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori essa può, a determinate condizioni, adottare una decisione che richieda agli Stati membri di adottare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l’immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializzazione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato. |
|
(3) |
Tale decisione è legata al fatto che gli Stati membri differiscono in modo significativo nella strategia adottata o da adottarsi per affrontare il rischio in questione; che il rischio, in considerazione della natura del problema di sicurezza, non può essere affrontato con l’urgenza del caso nell’ambito delle procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti in questione; e che il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto adottando misure appropriate applicabili a livello comunitario per assicurare un livello coerente e elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno. |
|
(4) |
Gli accendini sono prodotti intrinsecamente pericolosi poiché producono fiamma o calore e contengono un combustibile infiammabile. Essi presentano un grave rischio quando sono usati in modo improprio dai bambini, il che può determinare incendi, lesioni o anche decessi. Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini, il numero estremamente elevato di tali articoli immesso sul mercato e le condizioni d’uso prevedibili, la gravità del rischio che gli accendini costituiscono per la salute dei bambini va affrontata in relazione al loro possibile uso ludico da parte dei bambini. |
|
(5) |
I gravi rischi posti dagli accendini sono confermati dai dati e dalle informazioni disponibili sugli incendi nell’UE riconducibili a bambini che giocano con accendini. Un rapporto pubblicato dal Ministero del commercio e dell’industria del Regno Unito nel febbraio 1997 intitolato «European research — accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches» per il 1997 stima l’entità del fenomeno nell’UE a un totale di 1 200 incendi, 260 feriti e 20 decessi all’anno. Informazioni più recenti confermano che nell’UE un numero importante di incidenti gravi, ed anche mortali, continua ad essere causato da bambini che giocano con accendini non a prova di bambino. |
|
(6) |
Strumenti di legge che stabiliscono i requisiti di resistenza per gli accendini, equivalenti a quelli enunciati nella presente decisione, esistono in Australia, Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America (USA). Negli USA, prima di varare la legislazione, è stata avviata un’indagine. La proposta formulata nel 1993 dalla Consumer Product Safety Commission statunitense in merito a un regolamento sugli accendini, stimava che, negli USA, più di 5 000 incendi, 1 150 feriti e 170 decessi fossero causati ogni anno da accendini usati dai bambini. |
|
(7) |
La prescrizione statunitense in materia di sicurezza per i bambini è stata introdotta nel 1994. Nel 2002 uno studio USA sull’efficacia di detta prescrizione segnalava una riduzione del 60 % degli incendi, delle lesioni e dei decessi. |
|
(8) |
Dalla consultazione degli Stati membri in seno al comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE è emerso che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri quanto alla strategia da adottare per affrontare i rischi posti dagli accendini non a prova di bambino. |
|
(9) |
Due norme tecniche riguardano la sicurezza degli accendini: la norma europea e internazionale EN ISO 9994:2002 «Accendini — Specifiche di sicurezza» che detta specifiche in materia di qualità, affidabilità e sicurezza degli accendini unitamente ad appropriate procedure per i test di fabbricazione, ma che non comprende specifiche in materia di sicurezza per i bambini, e la norma EN 13869:2002 «Accendini — Accendini di sicurezza bambini — Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova» che fissa specifiche in materia di sicurezza per i bambini. |
|
(10) |
I riferimenti della norma EN ISO 9994:2002 sono stati pubblicati a cura della Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE conferendo così presunzione di conformità alla prescrizione generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto concerne i rischi cui si applica tale norma. Per affrontare la questione della sicurezza per i bambini alcuni Stati membri ritengono che la Commissione dovrebbe pubblicare sulla Gazzetta ufficiale anche i riferimenti della norma EN 13869:2002. Altri Stati membri ritengono però che la norma EN 13869:2002 dovrebbe essere prima riveduta in modo sostanziale. |
|
(11) |
In assenza di provvedimenti comunitari in materia di accendini a prova di bambini e di divieto degli accendini fantasia alcuni Stati membri potrebbero adottare misure nazionali divergenti. L’introduzione di tali misure determinerebbe inevitabilmente un livello diseguale di protezione e ostacoli intracomunitari agli scambi di accendini. |
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(12) |
Non vi è una legislazione comunitaria specifica che si applichi agli accendini. Il rischio non può essere trattato efficacemente ricorrendo alle altre procedure stabilite in strumenti specifici della normativa comunitaria, considerata la natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, e in modo compatibile con il grado d’urgenza del caso. Occorre quindi far ricorso ad una decisione conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE. |
|
(13) |
Considerato il grave rischio costituito dagli accendini e per assicurare un livello elevato e coerente di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori su tutto il territorio dell’UE, nonché per evitare ostacoli agli scambi, andrebbe adottata una decisione temporanea conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE. Tale decisione dovrebbe, in tempi brevi, subordinare la commercializzazione degli accendini alla condizione di sicurezza per i bambini. Una simile decisione servirebbe ad evitare ulteriori danni e decessi nelle more di una soluzione permanente che dovrebbe basarsi su un consenso internazionale. |
|
(14) |
Il requisito di essere a prova di bambini contemplato dalla presente decisione dovrebbe riguardare gli accendini usa e getta poiché tali accendini presentano un rischio particolarmente elevato d’uso improprio da parte dei bambini. Uno studio USA del 1987, denominato «Harwood’s study», dimostra che mediamente 96 % degli incidenti causati da bambini che giocano con accendini sono originati da accendini usa e getta. Sono molto pochi gli incidenti riconducibili ad accendini diversi da quelli usa e getta, in particolare i cosiddetti accendini di lusso o di semilusso progettati, fabbricati e commercializzati in modo da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro in un lungo periodo di tempo, coperti inoltre da una garanzia scritta e da un servizio dopo vendita per la sostituzione o la riparazione di parti durante la loro durata di vita, e che sono caratterizzati da un design sofisticato, da un materiale costoso, un'immagine di lusso e un basso grado di sostituibilità con altri accendini, e che sono inoltre distribuiti in negozi specializzati conformemente all’immagine di prestigio e di lusso della marca. Queste constatazioni sono in linea con il fatto che le persone tendono a fare maggiore attenzione agli accendini di maggior valore destinati ad essere usati per un lungo periodo di tempo. |
|
(15) |
Andrebbero vietati tutti gli accendini che assomigliano in qualche modo ad altri oggetti che risaputamente attirano l’attenzione dei bambini o sono destinati al loro uso. In questi rientrano, ma l’elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago, di solito denominati «accendini fantasia», che comportano un rischio elevato di uso improprio da parte dei bambini. |
|
(16) |
Per agevolare l’applicazione, ad opera dei produttori di accendini, della prescrizione di sicurezza per i bambini è opportuno far riferimento alle pertinenti specifiche della norma europea EN 13869:2002 per far sì che gli accendini conformi alle corrispondenti specifiche delle norme nazionali che recepiscono la norma europea siano presunti conformi alla prescrizione di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. Allo stesso scopo, gli accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi extra UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione godrebbero anch’essi di una presunzione di conformità alla prescrizione di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. |
|
(17) |
La coerente ed efficace applicazione della prescrizione di sicurezza per i bambini stabilita dalla presente decisione richiede la presentazione ad opera del produttore, su richiesta delle autorità competenti, di rapporti di test sulla sicurezza per i bambini emessi da organismi di test accreditati dagli enti di accreditamento facenti capo ad organizzazioni internazionali di accreditamento o in altro modo riconosciuti dalle autorità a tal fine o emessi da organismi di test riconosciuti per eseguire questo tipo di test dalle autorità dei paesi in cui sono applicate prescrizioni in materia di sicurezza equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione. I produttori di accendini dovrebbero fornire tempestivamente a richiesta delle autorità competenti di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/95/CE tutta la documentazione necessaria. Qualora il produttore non sia in grado di fornire detta documentazione entro i termini stabiliti dall’autorità competente, gli accendini andrebbero ritirati dal mercato. |
|
(18) |
Come stabilito all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2001/95/CE, i distributori sono tenuti ad assicurare che gli accendini da essi forniti siano conformi alle disposizioni di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. In particolare essi devono cooperare con le autorità competenti fornendo loro, a richiesta, la documentazione necessaria per risalire all’origine degli accendini. |
|
(19) |
Per l’applicazione, ad opera dei produttori, delle misure stabilite dalla presente decisione si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizione sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace considerato l’elevato volume di accendini commercializzati annualmente nell’UE e i molteplici canali di distribuzione utilizzati per la loro commercializzazione. Per tali motivi l’obbligo fatto ai produttori di immettere sul mercato soltanto accendini sicuri per i bambini dovrebbe applicarsi dieci mesi dopo la data di notifica della presente decisione mentre l’obbligo di fornire ai consumatori esclusivamente accendini a prova di bambino dovrebbe applicarsi un anno dopo l’entrata in vigore del divieto di commercializzare tali accendini. Perciò quest’ultimo obbligo verrà stabilito all’atto di rivedere la presente decisione, un anno dopo la sua adozione. |
|
(20) |
L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE vieta l’esportazione dalla Comunità di prodotti pericolosi che siano stati oggetto di una decisione. Tenendo però conto della struttura del mercato degli accendini per quanto concerne il numero di produttori in tutto il mondo, il volume delle esportazioni e delle importazioni e la globalizzazione dei mercati, un divieto di esportazione non avrebbe ripercussioni positive per la sicurezza dei consumatori che si trovino in paesi terzi i quali non applichino i requisiti in materia di sicurezza per i bambini poiché le esportazioni dall’UE verrebbero rimpiazzate da accendini non sicuri per i bambini provenienti da paesi non UE. L’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, andrebbe quindi sospesa fino a quando non venga adottata una norma internazionale in materia di sicurezza per i bambini. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’applicazione di misure in paesi terzi in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini. |
|
(21) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione:
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1) |
per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato. Fatto salvo il divieto d’immissione sul mercato di accendini fantasia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, la presente definizione non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
|
|
2) |
per «accendino fantasia» s’intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002; |
|
3) |
per «accendino a prova di bambino» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione. Si presumono sicuri per i bambini:
|
|
4) |
per «modello di accendino» s'intendono gli accendini dello stesso produttore che non differiscono per concezione o altre caratteristiche in nessun modo che possa ripercuotersi sulla sicurezza per i bambini; |
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5) |
per «test di sicurezza per i bambini» s’intende un test sistematico di sicurezza per i bambini relativo a un determinato modello di accendino, effettuato su un campione degli accendini in questione, in particolare test effettuati conformemente alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4, e 5.2.3 della norma, ovvero conformi ai requisiti di prova previsti nelle regole nazionali dei paesi non UE in cui sono in vigore disposizioni in materia di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione; |
|
6) |
per «produttore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/CE; |
|
7) |
per «distributore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/CE. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.
Articolo 3
1. Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri prescrivono ai produttori, quale condizione per l’immissione sul mercato di accendini:
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a) |
di conservare e fornire a richiesta e senza indugio alle autorità competenti di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/95/CE un rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini per ciascun modello di accendini unitamente a campioni degli accendini del modello testato, a riprova del fatto che il modello di accendini immesso sul mercato è sicuro per i bambini; |
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b) |
di attestare a richiesta alle autorità competenti che tutti gli accendini di ognuna delle partite immesse sul mercato sia conforme al modello testato e di fornire a richiesta alle autorità la documentazione del programma di test e di controllo a convalida di tale attestazione; |
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c) |
di monitorare continuativamente la conformità degli accendini fabbricati rispetto alle soluzioni tecniche adottate per assicurarne la sicurezza per i bambini, utilizzando appropriati metodi di test nonché di mantenere a disposizione delle autorità competenti i registri di produzione necessari per comprovare che tutti gli accendini prodotti sono conformi al modello testato; |
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d) |
di conservare e fornire, a richiesta e senza indugio, alle autorità competenti un nuovo rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini qualora al modello di accendino vengano apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla capacità del modello di conformarsi alle disposizioni della presente decisione. |
2. Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri chiedono ai distributori di conservare e fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, la documentazione necessaria per identificare tutte le persone che hanno fornito gli accendini da essi immessi sul mercato per assicurare la tracciabilità del produttore degli accendini lungo l’intera catena di approvvigionamento.
3. Gli accendini per i quali i produttori e i distributori non forniscono la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti sono ritirati dal mercato.
Articolo 4
1. I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all’articolo 3 comprendono in particolare:
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a) |
il nome, l’indirizzo e la sede principale del produttore ovunque egli sia stabilito, e dell’importatore se gli accendini sono importati; |
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b) |
una descrizione completa dell’accendino, comprendente dimensioni, forma, peso, combustibile, capacità del serbatoio, meccanismo d’ignizione e dispositivi atti ad assicurare la sicurezza per i bambini, caratteristiche costruttive, soluzioni tecniche e altre soluzioni che rendono l’accendino sicuro per i bambini conformemente alle definizioni e ai requisiti della presente decisione. In particolare in ciò rientra una descrizione dettagliata di tutte le dimensioni, della forza richiesta o altre caratteristiche che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza dell’accendino per i bambini, comprese le tolleranze del produttore per ciascuna di queste caratteristiche; |
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c) |
una descrizione dettagliata dei test e dei risultati ottenuti, le date dei test, il luogo in cui i test sono stati eseguiti, l’identità dell’organizzazione che ha effettuato i test e l’indicazione della qualifica e della competenza di tale organizzazione ad effettuare i test in questione; |
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d) |
l’identificazione del luogo in cui gli accendini sono o sono stati prodotti; |
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e) |
il luogo ove è custodita la documentazione prescritta dalla presente decisione; |
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f) |
estremi dei documenti di accreditamento o riconoscimento dell’organismo che esegue i test. |
2. I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all’articolo 3 sono emessi, in alternativa, da:
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a) |
organismi di test accreditati, in quanto soddisfano le condizioni stabilite nella norma EN ISO/IEC 17025:2005 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura», da un membro della Cooperazione internazionale laboratori di accreditamento (ILAC) per l’esecuzione dei test sulla sicurezza per i bambini da effettuarsi sugli accendini o altrimenti riconosciuti a tal fine dall’autorità competente di uno Stato membro; |
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b) |
organismi di test i cui rapporti sui test di sicurezza per i bambini siano accettati da uno dei paesi in cui si applicano prescrizioni di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione. |
A fini informativi la Commissione pubblica e, ove necessario, aggiorna un elenco degli organismi di cui ai precedenti paragrafi a) e b).
Articolo 5
Il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE non si applica.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. La presente decisione si applica fino a dodici mesi dalla data di notifica della presente decisione.
3. Sulla base dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti sulla via di una disposizione permanente, la Commissione decide se prolungare per periodi addizionali la validità della presente decisione e se detta decisione, in particolare l’articolo 1, paragrafi 3 e 4 e l’articolo 4, debba essere modificata e se la sospensione di cui all’articolo 5 debba essere tolta. In particolare, per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, la Commissione decide se altre norme internazionali o regole o norme nazionali o altre specifiche tecniche, in particolare le specifiche riguardanti i metodi o criteri alternativi per stabilire la sicurezza degli accendini in relazione ai bambini, possono essere riconosciute equivalenti ai requisiti di sicurezza per i bambini stabiliti dalla presente decisione. Le decisioni di cui al presente paragrafo sono prese conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE.
4. Nel quadro delle attività di cui all’articolo 10 della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione, prima della scadenza per l’attuazione della presente decisione ad opera degli Stati membri, stabilirà linee guida al fine di agevolare l’applicazione pratica della presente decisione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU C 100 del 24.4.2004, pag. 20.
(3) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.