ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 197

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
19 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1103/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1105/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006, che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1106/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

7

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR]  ( 1 )

9

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2006/499/PESCDecisione MONUC SPT/1/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 maggio 2006, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

96,5

999

96,5

0709 90 70

052

80,2

999

80,2

0805 50 10

052

61,1

388

67,3

524

54,8

528

56,6

999

60,0

0808 10 80

388

88,6

400

104,8

404

83,4

508

87,7

512

84,7

524

45,3

528

83,7

720

46,9

804

102,3

999

80,8

0808 20 50

388

105,0

512

101,6

528

86,5

720

32,3

804

120,7

999

89,2

0809 10 00

052

128,7

999

128,7

0809 20 95

052

286,0

400

373,1

404

426,8

999

362,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

129,4

999

129,4

0809 40 05

052

60,3

624

135,7

999

98,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria ed enumera le diverse indagini e le diverse fonti di dati alle quali esso si applica.

(2)

Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni. Tale indagine fornisce i dati strutturali armonizzati per tutta l’UE sulle retribuzioni lorde, le ore retribuite e i giorni annuali di ferie retribuite che sono rilevati ogni quattro anni in forza del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (3). L’accesso a questi dati riservati gioverebbe notevolmente alle attività di ricerca sulle retribuzioni dei lavoratori e sulla loro relazione con le caratteristiche del datore di lavoro. Quest’indagine dovrebbe pertanto essere aggiunta nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull’innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni.

Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull’innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni.

Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(3)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.


19.7.2006   

IT

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L 197/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2006

che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1786/2003 stabilisce, all’articolo 4, paragrafo 2, l’importo dell’aiuto che deve essere versato alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati, entro il limite del quantitativo massimo garantito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2)

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), includono le scorte in giacenza al 31 marzo 2006 che potrebbero, conformemente all’articolo 34 bis di detto regolamento, beneficiare dell’aiuto previsto per la campagna 2005/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), in combinato disposto con l’articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005, è opportuno riportare alla campagna 2005/2006 anche i quantitativi che non hanno potuto essere presi in considerazione per la campagna 2004/2005, a causa di una comunicazione tardiva di uno Stato membro.

(4)

Da tali comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(5)

L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta pertanto a 33 EUR/t conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

(6)

Per gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo conformemente all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), occorre stabilire l’aiuto di cui al paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo, conformemente al disposto dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 382/2005.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati sono stabiliti conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

(2)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 432/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 12).

(3)  GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 382/2005.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Importi degli aiuti per i foraggi essiccati

Campagna 2005/2006

Stato membro

Aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003

(EUR/t)

Aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003

(EUR/t)

Belgio

 

Repubblica ceca

33,00

 

Danimarca

33,00

 

Germania

33,00

 

Grecia

33,00

22,233

Spagna

33,00

23,036

Francia

33,00

35,535

Irlanda

33,00

 

Italia

33,00

 

Lituania

33,00

 

Lussemburgo

 

Ungheria

33,00

 

Paesi-Bassi

33,00

35,830

Austria

33,00

 

Polonia

33,00

 

Portogallo

33,00

 

Slovacchia

33,00

 

Finlandia

33,00

35,830

Svezia

33,00

 

Regno Unito

33,00

 


19.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 19 luglio 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,55 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,55 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2488

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2006

che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), e in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

Conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE se la Commissione viene a conoscenza del fatto che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori essa può, a determinate condizioni, adottare una decisione che richieda agli Stati membri di adottare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l’immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializzazione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato.

(3)

Tale decisione è legata al fatto che gli Stati membri differiscono in modo significativo nella strategia adottata o da adottarsi per affrontare il rischio in questione; che il rischio, in considerazione della natura del problema di sicurezza, non può essere affrontato con l’urgenza del caso nell’ambito delle procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti in questione; e che il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto adottando misure appropriate applicabili a livello comunitario per assicurare un livello coerente e elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.

(4)

Gli accendini sono prodotti intrinsecamente pericolosi poiché producono fiamma o calore e contengono un combustibile infiammabile. Essi presentano un grave rischio quando sono usati in modo improprio dai bambini, il che può determinare incendi, lesioni o anche decessi. Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini, il numero estremamente elevato di tali articoli immesso sul mercato e le condizioni d’uso prevedibili, la gravità del rischio che gli accendini costituiscono per la salute dei bambini va affrontata in relazione al loro possibile uso ludico da parte dei bambini.

(5)

I gravi rischi posti dagli accendini sono confermati dai dati e dalle informazioni disponibili sugli incendi nell’UE riconducibili a bambini che giocano con accendini. Un rapporto pubblicato dal Ministero del commercio e dell’industria del Regno Unito nel febbraio 1997 intitolato «European research — accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches» per il 1997 stima l’entità del fenomeno nell’UE a un totale di 1 200 incendi, 260 feriti e 20 decessi all’anno. Informazioni più recenti confermano che nell’UE un numero importante di incidenti gravi, ed anche mortali, continua ad essere causato da bambini che giocano con accendini non a prova di bambino.

(6)

Strumenti di legge che stabiliscono i requisiti di resistenza per gli accendini, equivalenti a quelli enunciati nella presente decisione, esistono in Australia, Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America (USA). Negli USA, prima di varare la legislazione, è stata avviata un’indagine. La proposta formulata nel 1993 dalla Consumer Product Safety Commission statunitense in merito a un regolamento sugli accendini, stimava che, negli USA, più di 5 000 incendi, 1 150 feriti e 170 decessi fossero causati ogni anno da accendini usati dai bambini.

(7)

La prescrizione statunitense in materia di sicurezza per i bambini è stata introdotta nel 1994. Nel 2002 uno studio USA sull’efficacia di detta prescrizione segnalava una riduzione del 60 % degli incendi, delle lesioni e dei decessi.

(8)

Dalla consultazione degli Stati membri in seno al comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE è emerso che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri quanto alla strategia da adottare per affrontare i rischi posti dagli accendini non a prova di bambino.

(9)

Due norme tecniche riguardano la sicurezza degli accendini: la norma europea e internazionale EN ISO 9994:2002 «Accendini — Specifiche di sicurezza» che detta specifiche in materia di qualità, affidabilità e sicurezza degli accendini unitamente ad appropriate procedure per i test di fabbricazione, ma che non comprende specifiche in materia di sicurezza per i bambini, e la norma EN 13869:2002 «Accendini — Accendini di sicurezza bambini — Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova» che fissa specifiche in materia di sicurezza per i bambini.

(10)

I riferimenti della norma EN ISO 9994:2002 sono stati pubblicati a cura della Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE conferendo così presunzione di conformità alla prescrizione generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto concerne i rischi cui si applica tale norma. Per affrontare la questione della sicurezza per i bambini alcuni Stati membri ritengono che la Commissione dovrebbe pubblicare sulla Gazzetta ufficiale anche i riferimenti della norma EN 13869:2002. Altri Stati membri ritengono però che la norma EN 13869:2002 dovrebbe essere prima riveduta in modo sostanziale.

(11)

In assenza di provvedimenti comunitari in materia di accendini a prova di bambini e di divieto degli accendini fantasia alcuni Stati membri potrebbero adottare misure nazionali divergenti. L’introduzione di tali misure determinerebbe inevitabilmente un livello diseguale di protezione e ostacoli intracomunitari agli scambi di accendini.

(12)

Non vi è una legislazione comunitaria specifica che si applichi agli accendini. Il rischio non può essere trattato efficacemente ricorrendo alle altre procedure stabilite in strumenti specifici della normativa comunitaria, considerata la natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, e in modo compatibile con il grado d’urgenza del caso. Occorre quindi far ricorso ad una decisione conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE.

(13)

Considerato il grave rischio costituito dagli accendini e per assicurare un livello elevato e coerente di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori su tutto il territorio dell’UE, nonché per evitare ostacoli agli scambi, andrebbe adottata una decisione temporanea conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE. Tale decisione dovrebbe, in tempi brevi, subordinare la commercializzazione degli accendini alla condizione di sicurezza per i bambini. Una simile decisione servirebbe ad evitare ulteriori danni e decessi nelle more di una soluzione permanente che dovrebbe basarsi su un consenso internazionale.

(14)

Il requisito di essere a prova di bambini contemplato dalla presente decisione dovrebbe riguardare gli accendini usa e getta poiché tali accendini presentano un rischio particolarmente elevato d’uso improprio da parte dei bambini. Uno studio USA del 1987, denominato «Harwood’s study», dimostra che mediamente 96 % degli incidenti causati da bambini che giocano con accendini sono originati da accendini usa e getta. Sono molto pochi gli incidenti riconducibili ad accendini diversi da quelli usa e getta, in particolare i cosiddetti accendini di lusso o di semilusso progettati, fabbricati e commercializzati in modo da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro in un lungo periodo di tempo, coperti inoltre da una garanzia scritta e da un servizio dopo vendita per la sostituzione o la riparazione di parti durante la loro durata di vita, e che sono caratterizzati da un design sofisticato, da un materiale costoso, un'immagine di lusso e un basso grado di sostituibilità con altri accendini, e che sono inoltre distribuiti in negozi specializzati conformemente all’immagine di prestigio e di lusso della marca. Queste constatazioni sono in linea con il fatto che le persone tendono a fare maggiore attenzione agli accendini di maggior valore destinati ad essere usati per un lungo periodo di tempo.

(15)

Andrebbero vietati tutti gli accendini che assomigliano in qualche modo ad altri oggetti che risaputamente attirano l’attenzione dei bambini o sono destinati al loro uso. In questi rientrano, ma l’elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago, di solito denominati «accendini fantasia», che comportano un rischio elevato di uso improprio da parte dei bambini.

(16)

Per agevolare l’applicazione, ad opera dei produttori di accendini, della prescrizione di sicurezza per i bambini è opportuno far riferimento alle pertinenti specifiche della norma europea EN 13869:2002 per far sì che gli accendini conformi alle corrispondenti specifiche delle norme nazionali che recepiscono la norma europea siano presunti conformi alla prescrizione di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. Allo stesso scopo, gli accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi extra UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione godrebbero anch’essi di una presunzione di conformità alla prescrizione di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione.

(17)

La coerente ed efficace applicazione della prescrizione di sicurezza per i bambini stabilita dalla presente decisione richiede la presentazione ad opera del produttore, su richiesta delle autorità competenti, di rapporti di test sulla sicurezza per i bambini emessi da organismi di test accreditati dagli enti di accreditamento facenti capo ad organizzazioni internazionali di accreditamento o in altro modo riconosciuti dalle autorità a tal fine o emessi da organismi di test riconosciuti per eseguire questo tipo di test dalle autorità dei paesi in cui sono applicate prescrizioni in materia di sicurezza equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione. I produttori di accendini dovrebbero fornire tempestivamente a richiesta delle autorità competenti di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/95/CE tutta la documentazione necessaria. Qualora il produttore non sia in grado di fornire detta documentazione entro i termini stabiliti dall’autorità competente, gli accendini andrebbero ritirati dal mercato.

(18)

Come stabilito all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2001/95/CE, i distributori sono tenuti ad assicurare che gli accendini da essi forniti siano conformi alle disposizioni di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. In particolare essi devono cooperare con le autorità competenti fornendo loro, a richiesta, la documentazione necessaria per risalire all’origine degli accendini.

(19)

Per l’applicazione, ad opera dei produttori, delle misure stabilite dalla presente decisione si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizione sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace considerato l’elevato volume di accendini commercializzati annualmente nell’UE e i molteplici canali di distribuzione utilizzati per la loro commercializzazione. Per tali motivi l’obbligo fatto ai produttori di immettere sul mercato soltanto accendini sicuri per i bambini dovrebbe applicarsi dieci mesi dopo la data di notifica della presente decisione mentre l’obbligo di fornire ai consumatori esclusivamente accendini a prova di bambino dovrebbe applicarsi un anno dopo l’entrata in vigore del divieto di commercializzare tali accendini. Perciò quest’ultimo obbligo verrà stabilito all’atto di rivedere la presente decisione, un anno dopo la sua adozione.

(20)

L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE vieta l’esportazione dalla Comunità di prodotti pericolosi che siano stati oggetto di una decisione. Tenendo però conto della struttura del mercato degli accendini per quanto concerne il numero di produttori in tutto il mondo, il volume delle esportazioni e delle importazioni e la globalizzazione dei mercati, un divieto di esportazione non avrebbe ripercussioni positive per la sicurezza dei consumatori che si trovino in paesi terzi i quali non applichino i requisiti in materia di sicurezza per i bambini poiché le esportazioni dall’UE verrebbero rimpiazzate da accendini non sicuri per i bambini provenienti da paesi non UE. L’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, andrebbe quindi sospesa fino a quando non venga adottata una norma internazionale in materia di sicurezza per i bambini. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’applicazione di misure in paesi terzi in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini.

(21)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

1)

per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.

Fatto salvo il divieto d’immissione sul mercato di accendini fantasia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, la presente definizione non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:

una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile,

le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea;

2)

per «accendino fantasia» s’intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002;

3)

per «accendino a prova di bambino» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.

Si presumono sicuri per i bambini:

a)

gli accendini conformi alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma;

b)

accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi non UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione;

4)

per «modello di accendino» s'intendono gli accendini dello stesso produttore che non differiscono per concezione o altre caratteristiche in nessun modo che possa ripercuotersi sulla sicurezza per i bambini;

5)

per «test di sicurezza per i bambini» s’intende un test sistematico di sicurezza per i bambini relativo a un determinato modello di accendino, effettuato su un campione degli accendini in questione, in particolare test effettuati conformemente alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4, e 5.2.3 della norma, ovvero conformi ai requisiti di prova previsti nelle regole nazionali dei paesi non UE in cui sono in vigore disposizioni in materia di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione;

6)

per «produttore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/CE;

7)

per «distributore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/CE.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.

2.   A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.

Articolo 3

1.   Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri prescrivono ai produttori, quale condizione per l’immissione sul mercato di accendini:

a)

di conservare e fornire a richiesta e senza indugio alle autorità competenti di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/95/CE un rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini per ciascun modello di accendini unitamente a campioni degli accendini del modello testato, a riprova del fatto che il modello di accendini immesso sul mercato è sicuro per i bambini;

b)

di attestare a richiesta alle autorità competenti che tutti gli accendini di ognuna delle partite immesse sul mercato sia conforme al modello testato e di fornire a richiesta alle autorità la documentazione del programma di test e di controllo a convalida di tale attestazione;

c)

di monitorare continuativamente la conformità degli accendini fabbricati rispetto alle soluzioni tecniche adottate per assicurarne la sicurezza per i bambini, utilizzando appropriati metodi di test nonché di mantenere a disposizione delle autorità competenti i registri di produzione necessari per comprovare che tutti gli accendini prodotti sono conformi al modello testato;

d)

di conservare e fornire, a richiesta e senza indugio, alle autorità competenti un nuovo rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini qualora al modello di accendino vengano apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla capacità del modello di conformarsi alle disposizioni della presente decisione.

2.   Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri chiedono ai distributori di conservare e fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, la documentazione necessaria per identificare tutte le persone che hanno fornito gli accendini da essi immessi sul mercato per assicurare la tracciabilità del produttore degli accendini lungo l’intera catena di approvvigionamento.

3.   Gli accendini per i quali i produttori e i distributori non forniscono la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti sono ritirati dal mercato.

Articolo 4

1.   I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all’articolo 3 comprendono in particolare:

a)

il nome, l’indirizzo e la sede principale del produttore ovunque egli sia stabilito, e dell’importatore se gli accendini sono importati;

b)

una descrizione completa dell’accendino, comprendente dimensioni, forma, peso, combustibile, capacità del serbatoio, meccanismo d’ignizione e dispositivi atti ad assicurare la sicurezza per i bambini, caratteristiche costruttive, soluzioni tecniche e altre soluzioni che rendono l’accendino sicuro per i bambini conformemente alle definizioni e ai requisiti della presente decisione. In particolare in ciò rientra una descrizione dettagliata di tutte le dimensioni, della forza richiesta o altre caratteristiche che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza dell’accendino per i bambini, comprese le tolleranze del produttore per ciascuna di queste caratteristiche;

c)

una descrizione dettagliata dei test e dei risultati ottenuti, le date dei test, il luogo in cui i test sono stati eseguiti, l’identità dell’organizzazione che ha effettuato i test e l’indicazione della qualifica e della competenza di tale organizzazione ad effettuare i test in questione;

d)

l’identificazione del luogo in cui gli accendini sono o sono stati prodotti;

e)

il luogo ove è custodita la documentazione prescritta dalla presente decisione;

f)

estremi dei documenti di accreditamento o riconoscimento dell’organismo che esegue i test.

2.   I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all’articolo 3 sono emessi, in alternativa, da:

a)

organismi di test accreditati, in quanto soddisfano le condizioni stabilite nella norma EN ISO/IEC 17025:2005 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura», da un membro della Cooperazione internazionale laboratori di accreditamento (ILAC) per l’esecuzione dei test sulla sicurezza per i bambini da effettuarsi sugli accendini o altrimenti riconosciuti a tal fine dall’autorità competente di uno Stato membro;

b)

organismi di test i cui rapporti sui test di sicurezza per i bambini siano accettati da uno dei paesi in cui si applicano prescrizioni di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione.

A fini informativi la Commissione pubblica e, ove necessario, aggiorna un elenco degli organismi di cui ai precedenti paragrafi a) e b).

Articolo 5

Il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE non si applica.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   La presente decisione si applica fino a dodici mesi dalla data di notifica della presente decisione.

3.   Sulla base dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti sulla via di una disposizione permanente, la Commissione decide se prolungare per periodi addizionali la validità della presente decisione e se detta decisione, in particolare l’articolo 1, paragrafi 3 e 4 e l’articolo 4, debba essere modificata e se la sospensione di cui all’articolo 5 debba essere tolta. In particolare, per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, la Commissione decide se altre norme internazionali o regole o norme nazionali o altre specifiche tecniche, in particolare le specifiche riguardanti i metodi o criteri alternativi per stabilire la sicurezza degli accendini in relazione ai bambini, possono essere riconosciute equivalenti ai requisiti di sicurezza per i bambini stabiliti dalla presente decisione. Le decisioni di cui al presente paragrafo sono prese conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE.

4.   Nel quadro delle attività di cui all’articolo 10 della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione, prima della scadenza per l’attuazione della presente decisione ad opera degli Stati membri, stabilirà linee guida al fine di agevolare l’applicazione pratica della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU C 100 del 24.4.2004, pag. 20.

(3)  GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

19.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/14


DECISIONE MONUC SPT/1/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 maggio 2006

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

(2006/499/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (1) (operazione EUFOR RD Congo), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Su richiesta del Comitato politico e di sicurezza e conformemente ai compiti del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE hanno tenuto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 3 e 10 maggio 2006.

(2)

A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC relative al contributo della Turchia, il contributo della Turchia dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, il contributo della Turchia è accettato per l'operazione militare dell'UE nella Repubblica democratica del Congo a sostegno della MONUC durante il processo elettorale.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2006.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

F.J. KUGLITSCH


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.