ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri

1

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1067/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1068/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1069/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1070/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1071/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1072/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1073/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1074/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1075/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1076/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1077/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1078/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1079/2006 della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

28

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa alla determinazione per il Segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a stipulare contratti

29

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2006/492/PESCDecisione MONUC SPT/2/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 maggio 2006, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

31

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1040/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità (GU L 187 dell’8.7.2006)

33

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1065/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali (GU L 192 del 13.7.2006)

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.7.2006   

IT

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L 194/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1066/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, la Commissione ha presentato una relazione riguardante l’evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

(2)

Sulla base di tale relazione, è opportuno procedere a un adeguamento delle indennità giornaliere di missione e dei massimali fissati per le spese d’albergo per tener conto dell’evoluzione dei prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

(in EUR)

Destinazioni

Massimale d'albergo

Indennità giornaliera

«Belgio

140

92

Repubblica ceca

155

75

Danimarca

150

120

Germania

115

93

Estonia

110

71

Grecia

140

82

Spagna

125

87

Francia

150

95

Irlanda

150

104

Italia

135

95

Cipro

145

93

Lettonia

145

66

Lituania

115

68

Lussemburgo

145

92

Ungheria

150

72

Malta

115

90

Paesi Bassi

170

93

Austria

130

95

Polonia

145

72

Portogallo

120

84

Slovenia

110

70

Slovacchia

125

80

Finlandia

140

104

Svezia

160

97

Regno Unito

175

101»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


14.7.2006   

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L 194/3


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1067/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo paragrafo, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre in Lituania; è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o gennaio 2006, il coefficiente correttore applicabile, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese di seguito elencato, è stabilito come segue:

Lituania 80,1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


14.7.2006   

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L 194/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,3

096

77,4

999

85,4

0707 00 05

052

86,7

999

86,7

0709 90 70

052

76,9

999

76,9

0805 50 10

388

61,4

524

54,3

528

57,7

999

57,8

0808 10 80

388

88,7

400

104,6

404

83,3

508

88,4

512

77,8

524

48,2

528

78,0

720

86,6

800

162,7

804

104,9

999

92,3

0808 20 50

388

99,5

512

98,9

528

96,2

720

35,3

999

82,5

0809 10 00

052

127,7

999

127,7

0809 20 95

052

283,5

400

375,3

999

329,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,6

999

140,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.7.2006   

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L 194/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 14 luglio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

53,47

L20

EUR/100 kg

68,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

11,84

L40

EUR/100 kg

14,80

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

18,19

L40

EUR/100 kg

22,73

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

31,48

L40

EUR/100 kg

44,68

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

13,86

L40

EUR/100 kg

19,92

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'11 luglio 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il l'11 luglio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

102,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

108,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara permanente è indetta in virtù del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2).

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in relazione alla gara succitata, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara avente termine l'11 luglio 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento per il periodo di gara avente termine l'11 luglio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 14 luglio 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,278

2,278

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,251

1,251

– – negli altri casi

3,236

3,236

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,469

1,469

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

0,938

0,938

– – negli altri casi

2,427

2,427

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,251

1,251

– altri (incluso allo stato naturale)

3,236

3,236

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,830

1,830

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,251

1,251

– negli altri casi

3,236

3,236

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,55 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,55 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2488

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia (compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 13 luglio 2006, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 13 luglio 2006, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 28,424 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

45,30

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

38,83

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

38,83

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

58,25

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

45,30

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

38,83

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

38,83

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

51,78

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

42,07

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

48,54

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

37,21

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

8,09

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

51,78

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

51,78

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

51,78

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

51,78

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

50,72

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

38,83

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

50,72

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

38,83

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

38,83

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

50,72

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

38,83

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

53,15

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

36,89

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

38,83

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

12,02 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,73

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,55

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,35

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,17

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,03

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


14.7.2006   

IT

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L 194/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 13 luglio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


14.7.2006   

IT

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L 194/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2006

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 luglio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 936/2006, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 1,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

14.7.2006   

IT

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L 194/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

relativa alla determinazione per il Segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a stipulare contratti

(2006/491/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 207, paragrafo 2, primo comma del trattato CE e dell'articolo 121, paragrafo 2, primo comma del trattato Euratom, il Segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, (in seguito denominato «il Segretario generale»), coadiuvato da un Segretario generale aggiunto incaricato della gestione del Segretariato generale.

(2)

A norma dell'articolo 28 e dell'articolo 41 del trattato UE, le disposizioni dell'articolo 207 del trattato CE sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui ai titoli V e VI rispettivamente del trattato UE.

(3)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (2) che, tra l'altro, ha modificato la struttura delle carriere dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, è necessario adottare una nuova decisione relativa alla determinazione, per il Segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: AIPN) e dell'autorità abilitata a stipulare i contratti e abrogare la decisione 1999/692/CE, CECA, Euratom del Consiglio del 20 ottobre 1999 recante determinazione dell'autorità investita del potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio (3),

DECIDE:

Articolo 1

I poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'AIPN e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale del Consiglio:

a)

dal Consiglio, per quanto riguarda il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto;

b)

dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai direttori generali degli articoli 1bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello Statuto; il Segretario generale è autorizzato a delegare il suo potere di presentare proposte al Segretario generale aggiunto;

c)

dal Segretario generale negli altri casi; il Segretario generale è autorizzato a delegare i suoi poteri al Segretario generale aggiunto.

Il Segretario generale aggiunto è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri che il Segretario generale gli avesse delegato per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l'applicazione dello Statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST. Tale delega non può tuttavia estendersi ai poteri che gli siano stati conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti.

Articolo 2

La decisione 1999/692/CE, CECA, Euratom è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 273 del 23.10.1999, pag. 12.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/31


DECISIONE MONUC SPT/2/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 maggio 2006

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

(2006/492/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (Operazione EUFOR RD Congo) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 5 dell'azione comune 2006/319/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo a sostegno della MONUC durante il processo elettorale.

(2)

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un comitato dei contributori.

(3)

Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori.

(4)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

È costituito un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nell'RDC a sostegno della MONUC durante il processo elettorale (in seguito denominato «il CoC»). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e Bruxelles.

Articolo 2

Composizione

1.   I membri del CoC sono:

rappresentanti di tutti gli Stati membri,

i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato.

2.   Il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante dell'operazione dell'UE sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.

Articolo 3

Presidenza

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza e fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto Rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza, assistito dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o da un suo rappresentante.

Articolo 4

Riunioni

1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto delle riunioni è distribuito dopo ogni riunione.

3.   Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione e altre persone a parti specifiche delle discussioni.

Articolo 5

Procedura

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:

quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,

quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

2.   Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3.   Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4.   La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

J. KUGLITSCH


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.


ALLEGATO

Elenco (del) dei paese(i) terzo(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Turchia


Rettifiche

14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 1040/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 dell’8 luglio 2006 )

La pubblicazione del regolamento (CE) n. 1040/2006 è da considerare nulla e non avvenuta.


14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 1065/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 192 del 13 luglio 2006 )

A pagina 19, allegato, titolo della prima tabella:

anziché:

leggi:

A pagina 19, allegato, titolo della seconda tabella:

anziché:

leggi: