ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
12 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1051/2006 della Commissione, dell'11 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1052/2006 della Commissione, dell'11 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1053/2006 della Commissione, dell’11 luglio 2006, che modifica per la decima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

7

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 10 luglio 2006, che modifica l’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 relativo a taluni stabilimenti operanti nel settore delle carni in Lettonia [notificata con il numero C(2006) 3084]  ( 1 )

9

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 luglio 2006, che modifica l’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 relativo a taluni stabilimenti operanti nel settore delle carni in Lituania [notificata con il numero C(2006) 3115]  ( 1 )

12

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 22 giugno 2006, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

15

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/482/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

16

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

17

 

*

Decisione 2006/483/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

23

 

*

Decisione 2006/484/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione (GU L 220 del 29.7.1989)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.7.2006   

IT

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L 189/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (Sapard)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione (2) disciplina il disimpegno automatico degli stanziamenti inutilizzati, disponendo che, per il 2004 e il 2005, esso avrà luogo il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno finanziario in questione (la «regola n + 2» per il disimpegno automatico), sulla base dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

(2)

Nel 2005, la Bulgaria e soprattutto la Romania sono state colpite da gravi alluvioni che hanno ulteriormente ostacolato l’attuazione dello strumento di preadesione, con probabili conseguenze sull’utilizzo degli stanziamenti disponibili per il 2004 e il 2005.

(3)

È pertanto giustificato applicare alla Bulgaria e alla Romania la regola «n + 3» per il disimpegno automatico per gli anni 2004 e 2005.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2222/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2222/2000, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:

a)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;

b)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;

c)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;

d)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;

e)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;

f)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;

g)

per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell’1.2.2003, pag. 14).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).


12.7.2006   

IT

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L 189/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2006

che modifica per la decima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2006/484/PESC del Consiglio applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare conformemente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2006 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2006, pag. 7).

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/484/PESC (cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

La persona seguente è depennata dall’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

Zelenovic, Dragan. Data di nascita: 12.2.1961. Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Herzegovina. Nazionalità: Bosnia-Herzegovina.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

12.7.2006   

IT

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L 189/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2006/478/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione delle Comunità europee,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È fondamentale garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata «Autorità»). È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.

(2)

Il mandato della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità scadrà il 30 giugno 2006.

(3)

Le candidature sono state esaminate al fine di nominare sette nuovi membri del consiglio di amministrazione sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e del parere espresso dal Parlamento europeo, con l’obiettivo di garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione.

(4)

È opportuno che un membro abbia esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2010:

Diána BÁNÁTI,

Marianne ELVANDER,

Peter GÆMELKE (2),

Marion GUILLOU,

Bart SANGSTER,

Roland VAXELAIRE,

Konstantinos YAZITZOGLOU.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)  Membro avente esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.


Commissione

12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2006

che modifica l’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 relativo a taluni stabilimenti operanti nel settore delle carni in Lettonia

[notificata con il numero C(2006) 3084]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Lettonia sono stati accordati periodi transitori per taluni stabilimenti figuranti nell’appendice A (1) dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003. Tale appendice è stata modificata dalle decisioni 2004/460/CE (2), 2004/472/CE (3) e 2005/420/CE (4) della Commissione.

(2)

La Lettonia ha presentato una dichiarazione in cui afferma che i nove stabilimenti restanti, figuranti nell’elenco degli stabilimenti per la produzione di carni in regime di transizione, hanno completato il loro processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria pertinente o hanno cessato le loro attività. Pertanto, occorre cancellare tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(3)

E’ opportuno modificare l’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti figuranti nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 104.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 58.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 61; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 34.

(4)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 34.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003

STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CARNI

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data della messa in piena conformità

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e) e g)

 

Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 11

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere e) e f)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15

 

Allegato I, capitolo IV, punto 16, lettera b)

 

Allegato I, capitolo IV, punto 17, lettera b)

 

Allegato I, capitolo XIV, punto 68

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 6 e 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

 

Allegato B, capitolo II, punto 3

Direttiva 94/65/CE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera a)

 

Allegato I, capitolo III, punto 1, lettera a)

31.12.2005

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e), f) e g)

 

Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 11

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere e) e f)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15

 

Allegato I, capitolo IV, punto 16, lettera b)

 

Allegato I, capitolo IV, punto 17, lettera b)

 

Allegato I, capitolo XIV, punto 68

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 6 e 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

 

Allegato B, capitolo II, punto 3

Direttiva 94/65/CE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera a)

 

Allegato I, capitolo III, punto 1, lettera a)

31.12.2005

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e), f) e g)

 

Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 11

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere e) e f)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 6 e 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

 

Allegato B, capitolo II, punto 3

Direttiva 94/65/CE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera a)

 

Allegato I, capitolo III, punto 1, lettera a)

31.12.2005

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e) e g)

 

Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a)

 

Allegato I, capitolo I, punto 11

 

Allegato I, capitolo III, punto 15

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punto 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

Direttiva 94/65/CE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera a)

 

Allegato I, capitolo III, punto 1, lettera a)

31.12.2005

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e) e g)

 

Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c)

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere b) e c)

 

Allegato I, capitolo V, punto 18, lettera d)

 

Allegato I, capitolo VII, punto 43

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d) e e)

 

Allegato A, capitolo I, punto 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

Direttiva 94/65/CE del Consiglio:

Allegato I, capitolo III, punto 1, lettera a)

31.12.2005

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato II, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato II, capitolo I, punto 9

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettera f)

 

Allegato A, capitolo I, punti 6 e 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

31.12.2005

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato II, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e e)

 

Allegato II, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato II, capitolo I, punto 9

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e f)

 

Allegato A, capitolo I, punti 6 e 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

 

Allegato B, capitolo II, punto 3

31.12.2005

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato II, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e e)

 

Allegato II, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato II, capitolo I, punto 9

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punto 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

31.12.2005

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato II, capitolo I, punto 1, lettere a), c) e e)

 

Allegato II, capitolo I, punto 4, lettera a)

 

Allegato II, capitolo I, punto 9

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettera b) e c)

 

Allegato A, capitolo I, punto 11

 

Allegato B, capitolo I, punti 1 e 2

31.12.2005


12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2006

che modifica l’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 relativo a taluni stabilimenti operanti nel settore delle carni in Lituania

[notificata con il numero C(2006) 3115]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/480/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato IX, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Lituania sono stati accordati periodi transitori per taluni stabilimenti figuranti nell’appendice B (1) dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003.

(2)

L’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 è stata modificata dalle decisioni 2004/472/CE (2), 2004/473/CE (3), 2005/421/CE (4) e 2005/657/CE (5) della Commissione.

(3)

Da una dichiarazione ufficiale della competente autorità lituana risulta che taluni stabilimenti operanti nel settore della carne hanno ultimato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria pertinente. Uno stabilimento ha cessato l'attività. Pertanto, occorre cancellare tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

Di conseguenza, è opportuno modificare e, per motivi di chiarezza, sostituire l’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 è sostituita dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 438.

(2)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 62; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 34.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 67; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 39.

(4)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 38.

(5)  GU L 241 del 17.9.2005, pag. 64.


ALLEGATO

«Appendice B

di cui al capitolo 5, sezione B, sottosezione I dell’allegato IX (1)

Elenco degli stabilimenti, delle relative carenze e dei termini per la messa in conformità

STABILIMENTI DI PRODUZIONE DELLE CARNI

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data di messa in piena conformità

1

77-23

Z.Gerulio II

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1

 

Allegato I, capitolo I, punto 2

 

Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c)

 

Allegato I, capitolo I, punti 9, 11 e 12

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere a), b), c),e) f), g), h), k) e l)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b)

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 1

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 15

 

Allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a), d), e) e f)

 

Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere d), e), h) e i)

1.11.2006

2

77-02

UAB “Stragutės mėsa”

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e), f) e g)

 

Allegato I, capitolo I, punto 2

 

Allegato I, capitolo I, punti 11 e 12

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere a), b), c), e), g), h), k) e l)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b)

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 1

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 3, 4, 6, 8, 9, 11 e 15

 

Allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a), d), e) e f)

 

Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e j)

1.11.2006

3

88-01

AB “Grabupėliai”

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1

 

Allegato I, capitolo I, punto 2

 

Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c)

 

Allegato I, capitolo I, punti 5, 9, 11 e 12

 

Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere b), c), d), e), h), k) e l)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15, lettere b) e d)

 

Allegato I, capito IV, punto 16, lettera a)

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 1

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 15

 

Allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a) e f)

 

Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere c), d), i) e j)

1.11.2006

Stabilimenti ad alta capacità per prodotti a base di carne

4

41-20

UAB “Rukesa ir ko”

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e), f) e g)

 

Allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b)

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

Allegato A, capitolo I, punto 1

 

Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato A, capitolo I, punti 3, 7, 8, 11, 12, 14 e 15

 

Allegato B, capitolo I, punto 1

 

Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere c), d), e) e h)

1.5.2006


STABILIMENTI OPERANTI NEL SETTORE DEL PESCE

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data di messa in piena conformità

1

55-27

UAB “Myxum”

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio:

 

Allegato, capitolo III.I, punto 1

 

Allegato, capitolo III.I, punto 2, lettere a), c), d), e) e h)

 

Allegato, capitolo III.I, punti 5, 9 e 10

 

Allegato, capitolo IV.V, punto 1

 

Allegato, capitolo VIII, punto 1

1.11.2006


STABILIMENTI LATTIERO-CASEARI

Elenco iniziale

N.

N. vet

Nome dello stabilimento

Carenze

Data di messa in piena conformità

1

54-01P

UAB “Kelmės pieninė”

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

 

Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

 

Allegato B, capitolo I, punti 3, 11 e 13

1.11.2006»


(1)  Per il testo dell'allegato IX, cfr. GU L 236, 23.9.2003, pag. 836.


Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

12.7.2006   

IT

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L 189/15


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 22 giugno 2006

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2006/481/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando quanto segue:

A norma degli articoli 5 e 7, in combinato disposto con l'articolo 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni della sig.ra Pernilla LINDH, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 31 agosto 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Il signor Nils WAHL è nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento e fino al 31 agosto 2007.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

G. WOSCHNAGG


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/16


DECISIONE 2006/482/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi.

(3)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. La Repubblica di Turchia può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Repubblica di Turchia.

(3)

Se l'Unione europea decide di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, la Repubblica di Turchia può esprimere l'intenzione di principio di partecipare all'operazione.

(4)

Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, ha convenuto le modalità di attuazione delle disposizioni approvate dal Consiglio europeo di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000 relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'UE alla gestione delle crisi in operazioni dirette dall'UE.

(5)

Le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(6)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Repubblica di Turchia di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

(7)

L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica di Turchia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Repubblica di Turchia a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, e una volta che la Repubblica di Turchia ha deciso di partecipare, la Repubblica di Turchia informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   Se l'Unione europea ha deciso di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, la Repubblica di Turchia informa l'Unione europea di qualsiasi intenzione di partecipare all'operazione e successivamente fornisce indicazioni circa tutti i contributi proposti.

3.   La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Repubblica di Turchia è condotta in consultazione con la Repubblica di Turchia.

4.   L'Unione europea fornisce alla Repubblica di Turchia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica di Turchia nella formulazione della sua offerta.

5.   L'Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Repubblica di Turchia per iscritto per assicurare la partecipazione della Repubblica di Turchia conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Repubblica di Turchia si associa all'azione comune con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica di Turchia ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica di Turchia è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Turchia.

3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1 la Repubblica di Turchia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

4.   La Repubblica di Turchia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica di Turchia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   La Repubblica di Turchia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Turchia e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

6.   L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti della Repubblica di Turchia allorché questa partecipa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Repubblica di Turchia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (1) e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Qualora l'UE riceva informazioni classificate dalla Repubblica di Turchia, dette informazioni devono essere oggetto di protezione proporzionata alla loro classificazione e secondo gli standard stabiliti dalle norme per le informazioni classificate dell'UE.

3.   Qualora l'UE e la Repubblica di Turchia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1.   La Repubblica di Turchia garantisce che il personale da essa distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

2.   La Repubblica di Turchia informa a tempo debito il capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Turchia. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

5.   La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

6.   Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Repubblica di Turchia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 8, la Repubblica di Turchia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Turchia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Repubblica di Turchia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica di Turchia al bilancio operativo è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a)

la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; oppure

b)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica di Turchia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l'Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; oppure

b)

lo Stato terzo partecipante all'operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Turchia sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Repubblica di Turchia al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

1.   La Repubblica di Turchia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare delle crisi effettuino la propria missione conformemente:

all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

3.   La Repubblica di Turchia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica di Turchia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Turchia.

5.   Un Alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica di Turchia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Turchia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1.   La Repubblica di Turchia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica di Turchia ai costi comuni è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a)

la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il suo RNL e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se la Repubblica di Turchia fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica di Turchia e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione; oppure

b)

lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

4.   È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC e le autorità amministrative competenti della Repubblica di Turchia, dall'altro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica di Turchia.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, il ventinovesimo giorno del mese di giugno dell'anno duemilasei, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Turchia


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'azione comune dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Turchia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Turchia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Turchia nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Turchia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica di Turchia nell'utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Repubblica di Turchia

«La Repubblica di Turchia che si associa all'azione comune dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»


12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/23


DECISIONE 2006/483/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/852/PESC, del 13 dicembre 2004 concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio adottava la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio al fine di attuare le misure imposte dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) nei confronti della Costa d'Avorio.

(2)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio adottava la decisione 2006/172/PESC contenente l'elenco delle persone soggette alle misure imposte dai punti 9 e 11 della risoluzione 1572 (2004) dell'UNSC e prorogate dal punto 1 della risoluzione 1643 (2005) dell'UNSC.

(3)

Il 1o maggio 2006 l'UE trasmetteva al Comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 1572 (2004) dell'UNSC ulteriori informazioni di identità.

(4)

IL 30 maggio 2006 il Comitato del Consiglio di sicurezza ha approvato un elenco aggiornato consolidato delle persone soggette alle misure imposte dai punti 9 e 11 della risoluzione 1572 (2004) dell'UNSC e prorogate dal punto 1 della risoluzione 1643 (2005) dell'UNSC.

(5)

L'elenco allegato alla posizione comune 2004/852/PESC dovrebbe essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone di cui all'allegato della posizione comune 2004/852/PESC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/172/PESC (GU L 61 del 2.3.2006, pag. 21).


ALLEGATO

Elenco di persone di cui all'articolo 4

«1.

Cognome, nome: BLÉ, Charles Goudé

Pseudonimi: Général, Génie de kpo, Gbapé Zadi

Indirizzo conosciuto nel 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; anche presso Hotel Ivoire

Data di nascita: 1.1.1972

Luogo di nascita: Guibéroua (Gagnoa)

Numero passaporto o carta d'identità: PD.AE/088 DH 12

Cittadinanza: ivoriana

Altre informazioni: Leader della COJEP (“Giovani patrioti”)

2.

Cognome, nome: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966

Numero passaporto o carta d'identità: 04 LE 017521 rilasciato il 10 febbraio 2005 e valido fino al 10 febbraio 2008

Cittadinanza: ivoriana

Altre informazioni: Leader dell'Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI)

3.

Cognome, nome: FOFIE, Martin Kouakou

Data di nascita: 1.1.1968

Cittadinanza: ivoriana

Altre informazioni: Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo.»


12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/25


DECISIONE 2006/484/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche incriminate dall'ICTY.

(2)

Il 10 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/205/PESC che sostituisce l'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC.

(3)

In seguito al trasferimento del sig. Dragan ZELENOVIC nelle strutture di detenzione dell'ICTY in data 10 giugno 2006, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco.

(4)

Occorre modificare in tal senso l'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 2005/689/PESC (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 29) e modificata dalla decisione 2006/205/PESC (GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 16).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

«1.

Nome: DJORDJEVIC Vlastimir

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia

Cittadinanza: serba

2.

Nome: HADZIC Goran

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia

Cittadinanza: serba

3.

Nome: KARADZIC Radovan

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

4.

Nome: MLADIC Ratko

Data di nascita: 12.3.1942

Luogo di nascita: Bozanovici, Comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

5.

Nome: TOLIMIR Zdravko

Data di nascita: 27.11.1948

Luogo di nascita:

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

6.

Nome: ZUPLJANIN Stojan

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina»


Rettifiche

12.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/27


Rettifica del regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 220 del 29 luglio 1989 )

A pagina 52, articolo 4, paragrafo 3, lettera e), prima frase:

anziché:

«e)

“sostanze del torsolo”, le logge dei semi o parti di esse, attaccate al frutto, con o senza semi.»,

leggi:

«e)

“sostanze del torsolo”, le logge dei semi o parti di esse, attaccate o non attaccate al frutto, con o senza semi.»