ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
8 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1038/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1040/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini ( 1 )

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1043/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, della produzione effettiva di olio di oliva e dell’importo dell’aiuto unitario alla produzione

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1044/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1045/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1046/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

23

 

*

Direttiva 2006/41/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide ( 1 )

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou riveduto

28

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006, recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio

32

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2006, che stabilisce per il 2006 una ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 [notificata con il numero C(2006) 3030]

33

 

*

Decisione della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(2006) 3024]

35

 

*

Decisione della Commissione, del 6 luglio 2006, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri e che abroga la decisione 2005/744/CE [notificata con il numero C(2006) 3054]  ( 1 )

37

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/475/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica gabonese

42

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica gabonese

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,5

204

28,7

999

42,6

0707 00 05

052

105,9

999

105,9

0709 90 70

052

85,1

999

85,1

0805 50 10

388

56,2

528

54,9

999

55,6

0808 10 80

388

91,6

400

99,8

404

94,7

508

84,5

512

78,0

524

54,1

528

67,4

720

116,2

800

145,8

804

96,9

999

92,9

0808 20 50

388

107,4

512

95,8

528

88,8

720

32,4

999

81,1

0809 10 00

052

182,4

999

182,4

0809 20 95

052

318,7

068

95,0

608

218,2

999

210,6

0809 40 05

624

146,3

999

146,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), prevede che gli organismi di intervento possano vendere lo zucchero solo dopo che una decisione al riguardo sia stata adottata dalla Commissione.

(2)

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia dispongono di scorte di intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno tali scorte di zucchero.

(3)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

Gli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese devono trasmettere le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.

(5)

L’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006 prevede che il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d’intervento (3), resti di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 370 636,672 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. I quantitativi interessati per Stato membro figurano nell’allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 luglio 2006 e termina il 26 luglio 2006 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

9 e 30 agosto 2006,

13 e 27 settembre 2006,

4 e 18 ottobre 2006,

8 e 22 novembre 2006,

6 e 20 dicembre 2006,

10 e 24 gennaio 2007,

7 e 21 febbraio 2007,

7 e 28 marzo 2007,

18 e 25 aprile 2007,

9 e 23 maggio 2007,

13 e 27 giugno 2007,

11 e 18 luglio 2007,

8 e 29 agosto 2007,

12 e 26 settembre 2007.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati trasmettono alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate vengono notificate in forma elettronica secondo il modello che figura nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 4

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 5

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, tale regolamento si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo d'intervento

Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

(in tonnellate)

Belgio

Bureau d'intervention et de restitution belge,

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

30 648,00

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 Praha 1

Tel (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

48 937,72

Germania

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel (49-228) 68 45-35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

17 500,00

Spagna

Fondo Español de Garantía Agraria

C/ Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

110 800,00

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000,00

Italia

AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 499 558

Fax (39) 06 49 499 761

636 648,70

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22-24.

HU-1095 Budapest

Tel 36/1/219-6213

Fax 36/1/219-8905 or 36/1/219-6259

224 037,90

Polonia

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel +48 22 661 71 30

Fax +48 22 661 72 77

172 326,26

Slovenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

Dunajska 160

1000 Ljubljana

telefon: +386 1 580 77 92

fax: +386 1 478 920

9 700,00

Slovacchia

Pôdohospodarská platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel (421-2) 58 24 32 55

Fax (421-2) 53 41 26 65

49 000,00

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038,00


ALLEGATO II

Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 3

Modulo (1)

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1039/2006

1

2

3

4

5

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(tonnellate)

Prezzo dell’offerta

(EUR/100 kg)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32) 2 292 10 34.


8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1) e in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (2), il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione (4) scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo piano di azione (5) nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto di raggruppare i suddetti regolamenti in unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente di aggiungervi altri settori citati agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

(2)

Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato e dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e l’innovazione (6). Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di aiuto che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l’analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare la validità dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2002, (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 69/2001 sino alla fine del 2007.

(3)

I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 70/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza,

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 68/2001, è sostituito dal seguente testo:

«Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 2

L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 70/2001, è sostituito dal seguente testo:

«Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 3

L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:

«Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2002 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

(5)  COM(2005) 107 def.

(6)  COM(2005) 436 def.


8.7.2006   

IT

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L 187/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini.

(2)

L’8 marzo 2006 un gruppo di esperti sulle TSE nei piccoli ruminanti, presieduto dal rappresentante del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE ha confermato che l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) non può essere esclusa in detti animali, in seguito ai risultati della seconda fase dei test di differenziazione effettuati su campioni del cervello di due pecore originarie della Francia e di una pecora originaria di Cipro. Per escludere la presenza della BSE in tali animali occorrono ulteriori analisi.

(3)

Nell’aprile 2002 l’ex comitato scientifico direttivo della Commissione europea (CSD) ha adottato un parere sulla sicurezza dell’approvvigionamento di materiali di piccoli ruminanti, qualora la presenza della BSE diventasse probabile in detti animali. Nel parere adottato nel novembre 2003 il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato le raccomandazioni contenute nel parere del CSD in tema di sicurezza dei prodotti provenienti da piccoli ruminanti relativamente alle TSE.

(4)

È opportuno valutare il significato dei casi di TSE registrati in Francia e a Cipro, in cui non si può escludere la presenza della BSE. A tale fine è essenziale disporre dei risultati di una più ampia sorveglianza delle TSE negli ovini. Conformemente ai pareri del CSD e dell'EFSA, occorre pertanto estendere la sorveglianza sugli ovini al fine di migliorare i programmi di eradicazione della Comunità. Tali programmi rafforzano inoltre il livello di protezione dei consumatori oltre alla sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali provenienti dagli ovini, garantita da misure già in vigore, segnatamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione dei materiali specifici a rischio.

(5)

L'estensione della sorveglianza deve essere sostenuta da un’indagine statisticamente valida onde determinare quanto prima la probabile prevalenza della BSE negli ovini e migliorare la conoscenza della distribuzione geografica della malattia.

(6)

Data l’elevata presenza delle TSE nella popolazione ovina e caprina a Cipro, l’estensione della sorveglianza sugli ovini può limitarsi alle greggi non infette.

(7)

Il programma di sorveglianza degli ovini va riesaminato dopo un periodo minimo di sei mesi di vigilanza effettiva.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei consumatori valutando la possibile prevalenza della BSE negli ovini, le modifiche introdotte dal presente regolamento devono entrare in vigore al più presto.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).


ALLEGATO

Nel regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, capitolo A, parte II, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Sorveglianza sugli ovini e caprini macellati per il consumo umano

a)   Ovini

Gli Stati membri sottopongono a test gli ovini sani macellati in conformità delle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A del presente punto e delle norme sul campionamento di cui al punto 4.

Tabella A

Stato membro

Dimensioni minime del campione di ovini sani macellati (1)

Germania

37 500

Grecia

23 000

Spagna

41 800

Francia

42 400

Irlanda

40 500

Italia

43 700

Paesi Bassi

23 300

Austria

14 300

Polonia

23 300

Portogallo

14 300

Regno Unito

44 000

Altri Stati membri

Tutti

In deroga alle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A, Cipro può decidere di sottoporre a test solo un campione minimo di due ovini macellati ai fini del consumo umano per ogni gregge in cui non siano stati registrati casi di TSE.

b)   Caprini

Gli Stati membri sottopongono a test i caprini sani macellati in conformità delle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A del presente punto e delle norme sul campionamento di cui al punto 4.

Tabella B

Stato membro

Dimensioni minime del campione di caprini sani macellati (2)

Grecia

20 000

Spagna

125 500

Francia

93 000

Italia

60 000

Cipro

5 000

Austria

5 000

Altri Stati membri

Tutti

c)   Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel riunire un numero di ovini o caprini sani macellati sufficiente per raggiungere la dimensione minima del campione assegnatogli di cui alle lettere a) e b), può decidere di sostituire al massimo il 50 % del suo campione minimo effettuando test su ovini o caprini morti di età superiore ai 18 mesi, in ragione di uno ad uno, e in aggiunta al campione minimo di cui al punto 3. Uno Stato membro può inoltre decidere di sostituire al massimo il 10 % del campione minimo assegnatogli effettuando test su ovini o caprini abbattuti nel contesto di una campagna di eradicazione a un’età superiore a 18 mesi, in ragione di uno a uno.

3.   Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano

Gli Stati membri sottopongono a test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e delle dimensioni minime del campione indicate alle tabelle C e D, gli ovini e i caprini morti o abbattuti, ma:

che non sono stati abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia, o

che non sono stati macellati per il consumo umano.

Tabella C

Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro

Dimensioni minime del campione di ovini morti (3)

> 750 000

20 000

100 000-750 000

3 000

40 000-100 000

100 % fino a 1 000

< 40 000

100 % fino a 200


Tabella D

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro

Dimensioni minime del campione di caprini morti (4)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

100 % fino a 1 000

< 40 000

100 % fino a 200


(1)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto del numero di ovini sani macellati e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 30 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,003 %, con un'affidabilità del 95 %.

(2)  Le dimensioni minime del campione sono calcolate tenendo conto del numero di caprini sani macellati e della prevalenza della BSE nello Stato membro interessato. Esse sono definite inoltre in modo tale da indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 60 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,0017 %, con un'affidabilità del 95 %.

(3)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.

(4)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.»


8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che siano adottate le modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.

(2)

È necessario specificare le condizioni alle quali gli Stati membri possono effettuare ispezioni di pescherecci in tutte le acque comunitarie al di fuori delle acque soggette alla loro sovranità e nelle acque internazionali, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)

Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione stabilisce un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli aeromobili di ispezione e degli altri mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del capitolo V di detto regolamento nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari. È opportuno che tali ispettori comunitari possano essere incaricati dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati in conformità dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2).

(4)

È necessario specificare le condizioni alle quali gli ispettori comunitari possono effettuare ispezioni nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISPEZIONI EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 1

Ispezioni di navi battenti bandiera dello Stato membro che procede all’ispezione

1.   Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci comunitari battenti la propria bandiera («Stato membro di ispezione») nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro («Stato membro costiero»), in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002, notifica la propria intenzione allo Stato membro costiero interessato.

2.   La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indicativo di chiamata della nave di ispezione;

b)

il luogo, la data e l’ora di entrata previsti nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato membro costiero.

3.   Al ricevimento della notifica preliminare di cui paragrafo 1, lo Stato membro costiero comunica allo Stato membro di ispezione, ai fini del coordinamento operativo, qualsiasi attività di ispezione in corso nella zona di cui trattasi.

Articolo 2

Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo

1.   Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro costiero interessato. La domanda di autorizzazione comprende le informazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro costiero decide se autorizzare o meno l’ispezione entro 24 ore dalla presentazione della domanda e comunica senza indugio la propria decisione allo Stato membro di ispezione. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

3.   Le condizioni alle quali uno Stato membro può ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono definite nelle disposizioni per l’adozione dei pertinenti programmi specifici di controllo e di ispezione.

Articolo 3

Punti di contatto

1.   Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini seguenti:

a)

emissione e ricezione delle notifiche preliminari ai sensi dell’articolo 1;

b)

emissione e ricezione delle domande e delle decisioni ai sensi dell’articolo 2.

2.   Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 sarà accessibile 24 ore su 24.

3.   Le coordinate dell’autorità competente designata sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

4.   La Commissione designa il proprio punto di contatto ai fini delle comunicazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 4

Obblighi di informazione

1.   A seguito delle ispezioni effettuate da uno Stato membro nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità degli articoli 1 e 2, lo Stato membro di ispezione presenta una relazione quotidiana sulle sue attività allo Stato membro costiero interessato.

2.   Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità degli articoli 1 e 2, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

3.   Un rapporto di ispezione redatto a seguito dell’ispezione di un peschereccio comunitario nelle acque internazionali in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è presentato allo Stato membro di bandiera della nave ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione. Nel caso in cui venga constatata un’infrazione, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro di bandiera dell’imbarcazione ispezionata.

4.   Il paragrafo 3 lascia impregiudicate le norme previste dagli accordi di pesca internazionali.

5.   Le relazioni quotidiane di cui al paragrafo 1 e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentati, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

CAPO II

ISPETTORI COMUNITARI E MEZZI DI ISPEZIONE

Articolo 5

Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione

1.   Gli Stati membri designano gli ispettori comunitari e selezionano navi ed aeromobili di ispezione ed altri mezzi di ispezione da inserire nell’elenco stabilito dalla Commissione in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Gli Stati membri si accertano che gli ispettori comunitari designati

a)

siano ispettori di pesca nello Stato membro;

b)

abbiano una solida esperienza in materia di controllo ed ispezione della pesca;

c)

possiedano una conoscenza approfondita della normativa comunitaria in materia di pesca;

d)

possiedano una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;

e)

siano fisicamente idonei all’esercizio delle loro mansioni;

f)

abbiano ricevuto la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.

Articolo 6

Elenco degli ispettori comunitari e dei mezzi di ispezione

1.   Entro il 31 ottobre 2006 gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i nomi degli ispettori, le navi, gli aeromobili di ispezione e gli altri mezzi di ispezione da essi designati.

2.   Sulla base delle notifiche degli Stati membri la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2006, un elenco di ispettori comunitari, navi, aeromobili di ispezione e altri mezzi di ispezione autorizzati a effettuare ispezioni in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.   Una volta stabilito l’elenco iniziale, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all’elenco per l’anno civile successivo. La Commissione modifica l’elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

4.   L’elenco e le relative modifiche sono pubblicati sul sito Internet ufficiale della Commissione o dell’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

Articolo 7

Compiti degli ispettori comunitari

1.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari effettuano ispezioni in conformità del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari.

2.   Gli ispettori comunitari possono essere incaricati

a)

dell’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione approvati in conformità dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93;

b)

dei programmi internazionali di controllo ed ispezione della pesca per i quali la Comunità sia tenuta ad effettuare ispezioni e controlli; oppure

c)

dei programmi di ispezione effettuati tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 34 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 8

Poteri e obblighi degli ispettori comunitari

1.   Ai fini dell’espletamento delle loro mansioni e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli ispettori comunitari dispongono degli stessi poteri degli ispettori della pesca dello Stato membro nel quale ha luogo l’ispezione, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tutte le zone a bordo di pescherecci comunitari e di qualsiasi altra imbarcazione che pratichi attività inerenti alla politica comune della pesca.

2.   Gli ispettori comunitari non sono dotati di poteri di polizia o di esecuzione al di fuori del territorio o delle acque comunitarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro d’origine.

3.   Gli ispettori comunitari presentano un mandato scritto. Essi dispongono pertanto di un documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall’organismo a tal fine designato dalla Commissione, attestante la loro identità e qualifica.

4.   Gli Stati membri forniscono agli ispettori comunitari l’assistenza necessaria all’espletamento delle loro mansioni.

Articolo 9

Rapporti di ispezione e sorveglianza

1.   Gli ispettori comunitari presentano allo Stato membro costiero interessato una relazione quotidiana sulle loro attività, recante il nome e il numero di identificazione di ogni imbarcazione ispezionata e il tipo di ispezione effettuata.

2.   Gli ispettori comunitari che constatino un’infrazione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero o, se l’ispezione è stata effettuata fuori delle acque comunitarie, allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

3   Gli ispettori comunitari trasmettono una copia del rapporto di ispezione completo allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

4.   Le relazioni giornaliere e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

Articolo 10

Seguito dato ai rapporti

1.   Gli Stati membri esaminano e danno seguito ai rapporti trasmessi dagli ispettori comunitari, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti dei propri ispettori.

2.   Lo Stato membro d’origine dell’ispettore comunitario coopera con lo Stato membro che dà seguito a un rapporto presentato dall’ispettore comunitario al fine di facilitare gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari.

3.   Gli ispettori comunitari forniscono, su richiesta, assistenza ed elementi di prova nei procedimenti di infrazione avviati da qualsiasi Stato membro.

CAPO III

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Articolo 11

Accesso alle informazioni

1.   Nell’ambito delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli ispettori degli Stati membri e gli ispettori comunitari hanno accesso immediato, nella stessa misura e alle medesime condizioni degli ispettori dello Stato membro nel quale ha luogo l’ispezione, all’insieme dei documenti e delle informazioni necessari per l’espletamento delle loro mansioni, con particolare riguardo ai dati di sorveglianza, compresi quelli trasmessi dal sistema di controllo via satellite.

2.   L’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è limitato allo scopo, al periodo e alla zona geografica dell’ispezione.

3.   I dati ottenuti ai sensi del presente articolo sono trattati in modo riservato e il loro utilizzo è limitato agli scopi per i quali sono stati forniti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).


8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, della produzione effettiva di olio di oliva e dell’importo dell’aiuto unitario alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva (2), in particolare l’articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l’importo unitario dell’aiuto alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. Per valutare l’entità del superamento in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, è opportuno tener conto delle stime di produzione di olive da tavola, espresse in equivalente olio di oliva, in base ai coefficienti fissati rispettivamente nelle decisioni della Commissione 2001/649/CE (3) per la Grecia, 2001/650/CE (4) per la Spagna, 2001/648/CE (5) per la Francia, 2001/658/CE (6) per l’Italia e 2001/670/CE (7) per il Portogallo.

(2)

L’articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per fissare l’importo unitario dell’aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre stabilire la produzione stimata relativa alla campagna di cui trattasi. Detto importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. L’importo in questione riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata e l’importo unitario dell’aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1709/2005 della Commissione (8).

(3)

Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all’aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell’aiuto nel loro territorio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (9). Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell’aiuto per la campagna 2004/2005 è pari a 484 598 tonnellate per la Grecia, a 1 107 906 tonnellate per la Spagna, a 3 107 tonnellate per la Francia, a 951 528 tonnellate per l’Italia, a 45 296 tonnellate per il Portogallo e a 26 tonnellate per la Slovenia.

(4)

L’ammissione al beneficio dell’aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell’aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell’esattezza di tali dati nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(5)

Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l’importo unitario dell’aiuto alla produzione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

(6)

Per la Slovenia l’importo unitario dell’aiuto alla produzione fissato dal presente regolamento risulta dall’applicazione nel 2005 della percentuale di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (10), che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio di oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva da considerare per l’aiuto alla produzione di olio di oliva di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:

484 598 tonnellate per la Grecia,

1 107 906 tonnellate per la Spagna,

3 107 tonnellate per la Francia,

951 528 tonnellate per l’Italia,

45 296 tonnellate per il Portogallo,

26 tonnellate per la Slovenia.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo unitario dell’aiuto alla produzione di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:

130,27 EUR/100 kg per la Grecia,

90,53 EUR/100 kg per la Spagna,

132,25 EUR/100 kg per la Francia,

73,93 EUR/100 kg per l’Italia,

132,25 EUR/100 kg per il Portogallo,

39,68 EUR/100 kg per la Slovenia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).

(2)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13).

(4)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(5)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(6)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(7)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(8)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 11.

(9)  GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 40).

(10)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).


8.7.2006   

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L 187/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) prevede un regime di designazione di talune indicazioni facoltative per gli oli d’oliva. Conformemente all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini possono figurare sull’etichetta solo se basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti (3).

(2)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato XII di detto regolamento. Possono essere utilizzati esclusivamente gli attributi positivi di cui al suddetto allegato. Tuttavia, dato il numero molto ristretto di attributi organolettici previsti da tale allegato, risulta che gli operatori incontrano difficoltà per descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli d’oliva vergini.

(3)

I lavori per la ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini, avviati dal Consiglio oleicolo internazionale, sono stati portati a termine per gli oli d’oliva extravergini con denominazione d’origine, mentre sono ancora in corso per gli oli d’oliva vergini senza denominazione d’origine.

(4)

Per far sì che anche gli oli d’oliva vergini senza denominazione d’origine possano beneficiare di un vocabolario più esteso, necessario ai fini di una migliore definizione della grande diversità varietale e dei gusti dei suddetti oli, occorre fissare un nuovo termine che consenta l’applicazione di un metodo di valutazione organolettica in grado di estendere la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini diversi da quelli con denominazione d’origine.

(5)

Occorre dunque rinviare la decorrenza di applicabilità dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 a una data ulteriore, che coincida con la data in cui avrà inizio la campagna di commercializzazione 2008/09.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(2)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1750/2004 (GU L 312 del 9.10.2004, pag. 7).

(3)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).


8.7.2006   

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L 187/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'8 luglio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

32,97

1,40

1701 11 90 (1)

32,97

5,05

1701 12 10 (1)

32,97

1,26

1701 12 90 (1)

32,97

4,72

1701 91 00 (2)

38,36

6,05

1701 99 10 (2)

38,36

2,83

1701 99 90 (2)

38,36

2,83

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


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L 187/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 5 luglio 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2006, per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 1o al 4 luglio 2006 e sospendere per questa zona fino al 16 settembre 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 4 luglio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 9,19 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 12,52 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia, rilasciati nella misura del 13,48 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura dell'8,76 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2.   Fino al 16 settembre 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 5 luglio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dall'8 luglio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


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L 187/24


DIRETTIVA 2006/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 settembre 2001 il Belgio ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda della Sumitomo Chemical Takeda Agro Company Ltd London, diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva clothianidin nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 2002/305/CE (2) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Il 16 ottobre 2000 la Germania ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (ora Stähler International GmbH & Co. KG) (per conto della Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH e Tomen France S.A.) diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva petoxamide nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 2001/626/CE (3) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 4 giugno 2003 (clothianidin) e il 27 agosto 2002 (petoxamide).

(4)

I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 27 gennaio 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione concernenti il clothianidin e il petoxamide.

(5)

L’esame delle sostanze clothianidin e petoxamide non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nelle relazioni di riesame della Commissione. Per tale motivo il clothianidin e il petoxamide vanno iscritti nell'allegato I alla direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(7)

Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni temporanee esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni dell'allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni temporanee esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide come sostanze attive entro il 31 gennaio 2007. Entro la suddetta data essi verificano che siano rispettate le condizioni dell’allegato I alla suddetta direttiva relative al clothianidin e al petoxamide, eccetto quelle della parte B della voce riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso ad una documentazione conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clothianidin e petoxamide come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 luglio 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I alla suddetta direttiva per quanto riguarda le sostanze clothianidin e petoxamide. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente clothianidin o petoxamide come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2008; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti clothianidin o petoxamide come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

(2)  GU L 104 del 20.4.2002, pag. 42.

(3)  GU L 217 dell’11.8.2001, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE, le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizione specifiche

«123

Clothianidin

CAS n. 210880-92-5

CIPAC n. 738

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)-3-metile-2-nitroguanidina

≥ 960 g/kg

1o agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del clothianidin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

devono rivolgere particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi se la sostanza è utilizzata come disinfettante delle sementi.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

124

Petoxamide

CAS n. 106700-29-2

CIPAC n. 655

2-Cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide

≥ 940 g/kg

1o agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del petoxamide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dell’ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle caratteristiche delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

8.7.2006   

IT

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L 187/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2006

relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou riveduto

(2006/470/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (di seguito «accordo ACP-CE») come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'attuazione dell’accordo ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo ACP-CE sono stati violati.

(2)

Il 30 novembre 2005, ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo ACP-CE, sono state avviate consultazioni con i paesi ACP e con la Repubblica islamica di Mauritania in occasione delle quali le autorità mauritane hanno assunto impegni precisi volti a porre rimedio ai problemi indicati dall’Unione europea e destinati ad essere messi in atto nel corso di un periodo di dialogo approfondito di 120 giorni.

(3)

Alla scadenza di tale periodo, si constata che alcuni di questi impegni hanno condotto ad iniziative concrete e altri sono stati rispettati; tuttavia, restano ancora da attuare varie misure importanti relative ad elementi essenziali dell’accordo ACP-CE,

DECIDE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica islamica di Mauritania ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo ACP-CE sono terminate.

Articolo 2

Le misure indicate nel progetto di lettera che figura nell’allegato sono adottate a titolo delle misure adeguate di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo ACP-CE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione scade il 29 novembre 2007. Essa è riesaminata periodicamente, almeno ogni sei mesi.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.


ALLEGATO

Signor Primo ministro,

l’Unione europea (UE) attribuisce grande importanza al disposto dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou riveduto. Il rispetto dei diritti dell’uomo, dei principi democratici e dello stato di diritto, su cui si basa il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale di detto accordo e costituisce, pertanto, il fondamento delle nostre relazioni.

In questo spirito la parte europea, ha nuovamente condannato, nelle dichiarazioni del 3 agosto 2005 relative al colpo di Stato perpetrato in Mauritania, tutti i tentativi di presa di potere con la forza e ha esortato al rispetto della democrazia e del quadro costituzionale legale.

In applicazione dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou riveduto e tenuto conto del fatto che il colpo di Stato del 3 agosto 2005 costituisce una violazione di taluni elementi essenziali definiti in detto articolo, l'UE ha invitato la Mauritania a partecipare a consultazioni al fine di, come previsto dall'accordo, esaminare in modo approfondito la situazione e, se del caso, di porvi rimedio.

Le consultazioni sono state avviate a Bruxelles il 30 novembre 2005. In tale occasione la parte mauritana ha potuto esporre, sulla base di un memorandum del 24 novembre 2005, l’evoluzione della situazione nel paese dal colpo di Stato del 3 agosto, nonché il programma delle autorità per il periodo di transizione.

Da parte sua, l’UE ha rilevato con soddisfazione che la parte mauritana ha confermato determinati impegni assunti precedentemente e ha già potuto fornire elementi positivi riguardanti la loro realizzazione.

Nel corso della riunione, la parte mauritana ha assunto, in particolare, ventitré impegni specifici, riportati in allegato, riguardanti il rispetto dei principi democratici, dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, nonché il buon governo. Essa si è inoltre impegnata a trasmettere alla parte europea, entro la metà di gennaio 2006, una relazione sulla realizzazione di tali impegni e a presentare ulteriori relazioni sull’evoluzione della situazione a intervalli trimestrali regolari.

Le relazioni presentate a metà gennaio e a metà aprile hanno consentito alla parte europea di concludere che sono stati compiuti progressi significativi. Oltre ai progressi già osservati all’avvio delle consultazioni, sono stati constatati determinati sviluppi riguardanti in particolare:

la definizione delle modalità di un censimento amministrativo destinato alla rilevazione dell’elettorato, al fine di elaborare una lista elettorale affidabile e trasparente, e l'avvio delle operazioni di censimento,

l’adozione, da parte del Consiglio dei ministri, del testo del progetto di legge sulle modifiche costituzionali da sottoporre a referendum il 25 giugno 2006,

la nomina di nuovi walis (governatori delle regioni) e hakems (prefetti) e l’invio di una circolare sulla neutralità dell’amministrazione centrale e territoriale alle nuove autorità regionali e locali sin dal loro insediamento,

l'adozione, il 26 gennaio 2006, di un'ordinanza che modifica il codice dei comuni e introduce il principio delle candidature indipendenti,

l'avvio di una consultazione con i partiti politici sulle disposizioni da adottare per quanto concerne la revisione delle modalità di scrutinio, compresi l'accesso delle donne ai mandati elettorali e l'adozione di un'unica scheda,

la messa a punto di un programma di sensibilizzazione ed educazione civica e l'avvio della relativa campagna in presenza delle autorità amministrative, della commissione elettorale nazionale indipendente, dei partiti politici, delle organizzazioni della società civile e della stampa,

la creazione di un gruppo di lavoro presso il ministero della Giustizia per verificare la conformità costituzionale dei testi relativi ai diritti e alle libertà democratiche e presentare le opportune proposte,

l’istituzione mediante decreto e l’insediamento di una commissione nazionale consultiva per la riforma del settore della stampa e dell'audiovisivo, che ha presentato la sua relazione provvisoria al primo ministro,

la trasmissione al governo di un progetto di ordinanza relativo all'istituzione di una commissione nazionale dei diritti dell’uomo,

l’invio, da parte del ministero della Giustizia e del ministero degli Interni, di circolari a tutte le autorità penali e alle autorità dell’amministrazione territoriale, invitandole a ricercare, individuare e comunicare immediatamente alla giustizia tutti i potenziali casi di sfruttamento diretto o indiretto di persone, nonché l'organizzazione di una giornata di riflessione per individuare le misure atte ad eliminare le conseguenze della schiavitù,

l’adozione da parte del Consiglio dei ministri di progetti di ordinanza che autorizzano l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la ratifica della Convenzione africana sulla lotta alla corruzione,

l’insediamento del comitato nazionale dell’EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), nonché l'approvazione di un'ordinanza che istituisce il Fondo nazionale redditi idrocarburi e che definisce le modalità di gestione di tali redditi.

È indubbio che queste iniziative delle autorità di transizione contribuiranno a rafforzare il rispetto dei principi democratici, dei diritti, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, e il buon governo nel Suo paese. Tuttavia, la maggior parte degli impegni assunti in occasione dell’avvio delle consultazioni verrà concretizzata nel corso di un periodo più lungo e sarà quindi necessario seguirne la realizzazione nel tempo.

In tale contesto l'UE attende con particolare interesse la prosecuzione dell’attuazione delle misure concrete nei seguenti settori:

la preparazione e realizzazione di elezioni libere e trasparenti basate su liste elettorali affidabili e complete e su modalità di scrutinio e circoscrizioni elettorali eque concordate con i partiti politici,

il rispetto del pluralismo nel settore audiovisivo, in particolare la creazione di radio rurali libere e la revisione della legge sulla stampa,

la promozione dei diritti dell’uomo, in particolare il proseguimento del processo di istituzione di una commissione nazionale indipendente dei diritti dell’uomo, il rimpatrio dei rifugiati ed il ripristino dei loro diritti,

l’applicazione della legislazione sul divieto di schiavitù e il trattamento adeguato di tutti i problemi derivanti da tale flagello,

la riforma della giustizia,

il costante miglioramento della «governance», compresa la pubblicazione dei dati statistici economici e finanziari aggiornati,

l’effettiva realizzazione dell’iniziativa EITI nei settori minerario e dello sfruttamento degli idrocarburi, nonché l’applicazione degli stessi principi di buon governo agli altri settori connessi alla gestione delle risorse naturali e, in particolare, alla pesca.

Nello spirito di partenariato che caratterizza l’accordo di Cotonou, l'UE si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione degli impegni assunti dalla parte mauritana. Al termine delle consultazioni, prendendo atto degli impegni concretizzati fino ad allora e tenendo conto di quelli ancora da realizzare, è stato deciso di adottare le seguenti misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di Cotonou riveduto:

saranno proseguite le attività di cooperazione in corso, nel quadro del 9o Fondo europeo di sviluppo (FES) e dei FES precedenti, a condizione che siano rispettate le condizioni specifiche delle convenzioni di finanziamento in corso di esecuzione,

saranno proseguite la preparazione e la realizzazione dei progetti di sostegno istituzionale per promuovere il processo di transizione il cui avvio è stato deciso al momento dell’apertura delle consultazioni,

saranno proseguite anche la preparazione e la realizzazione delle azioni previste nel quadro del 9o Fondo europeo di sviluppo e dei FES precedenti negli altri settori di cooperazione comunitaria,

saranno avviate le attività di programmazione del 10o FES in base ai calendari adottati dai servizi competenti della Commissione europea. La conclusione delle varie tappe del processo di programmazione sarà subordinata alla realizzazione efficace e appropriata, nel rispetto dei termini stabiliti dalle autorità di transizione, del referendum costituzionale e delle elezioni previste,

la firma del documento di strategia nazionale del 10o FES per la Mauritania non potrà avvenire prima della conferma dell’effettivo ripristino nel paese dell’ordine costituzionale in seguito ad elezioni legislative e presidenziali libere e trasparenti e all’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti.

Sono previste revisioni periodiche, a cui saranno associate la presidenza dell'UE e la Commissione europea, la prima delle quali si terrà entro un termine non superiore a sei mesi.

L'UE continuerà a seguire da vicino la situazione in Mauritania. Il Suo governo è invitato ad avviare un dialogo politico rafforzato nel quadro dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou per un periodo di monitoraggio di 18 mesi al fine di ripristinare la democrazia e lo stato di diritto, segnatamente attraverso lo svolgimento di elezioni locali, legislative, senatoriali e presidenziali libere e trasparenti, nonché di rafforzare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

In caso di accelerazione nell’attuazione degli impegni assunti dalle autorità mauritane o, al contrario, in caso di interruzione, l'UE si riserva il diritto di modificare le misure appropriate.

Voglia accettare, signor Primo ministro, l’espressione della nostra profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì .

Per la Commissione

Per il Consiglio


8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio

(2006/471/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/479/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili, accordate gli esperti militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio, siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

(2)

L'ultimo adeguamento di tale indennità è stato previsto dalla decisione 2005/442/CE ed ha preso effetto il 1o giugno 2005.

(3)

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (2), il Consiglio ha disposto un adeguamento del 2,2 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Nell'articolo 15, paragrafo 1 della decisione 2003/479/CE, gli importi di 28,16 EUR e di 112,61 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 28,78 EUR e di 115,09 EUR.

2.   Nell'articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (km)

Importo in EUR

0-150

0

> 150

73,98

> 300

131,52

> 500

213,73

> 800

345,26

> 1 300

542,55

> 2 000

649,43».

3.   Nell'articolo 15, paragrafo 4, l'importo di 28,16 EUR è sostituito dall'importo di 28,78 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/442/CE (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 32).

(2)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.


Commissione

8.7.2006   

IT

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L 187/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

che stabilisce per il 2006 una ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002

[notificata con il numero C(2006) 3030]

(I testi in lingua tedesca, spagnola, francese, greca, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2006/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco (2), prevedono azioni a favore di una riconversione della produzione. Tali azioni debbono essere finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco istituito dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

(2)

Le risorse totali a disposizione del Fondo comunitario per il tabacco ammontano, per il 2006, a 29,2 milioni di euro, cifra leggermente diversa da quella indicata in precedenza, il 50 % dei quali deve essere destinato al finanziamento di azioni ad hoc intese ad aiutare i produttori di tabacco alla riconversione verso altre colture o verso altre attività economiche generatrici di posti di lavoro nonché al finanziamento di studi correlati.

(3)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2182/2002, occorre pertanto ripartire fra gli Stati membri interessati, anteriormente al 30 giugno 2006, l’importo disponibile a titolo dell’anno 2006 in base ai piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d’intervento, comunicati dagli Stati membri.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è stabilita per il 2006 la ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1881/2005 (GU L 301 del 18.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 per il 2006

(in euro)

 

Ripartizione definitiva

Base

Limite di garanzia nazionale, nella misura del 100 %

Stato membro

Valore

Belgio

62 350

Germania

499 597

Grecia

5 255 417

Spagna

1 853 806

Francia

1 127 090

Italia

5 542 586

Austria

0

Portogallo

259 154

Totale

14 600 000


8.7.2006   

IT

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L 187/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

[notificata con il numero C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di permettere l’introduzione nella Comunità di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e dei relativi ibridi dai paesi terzi o la loro circolazione all'interno della Comunità a norma della direttiva 2000/29/CE, la decisione 98/83/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (2), ha riconosciuto taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da questi organismi nocivi.

(2)

Dalla sua adozione, la decisione 98/83/CE ha subito varie modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogare e sostituire la decisione 98/83/CE.

(3)

La Nuova Zelanda ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che il suo territorio è indenne da Xanthomonas campestris e Guignardia citricarpa. Pertanto, la Nuova Zelanda deve essere riconosciuta come indenne da questi organismi nocivi.

(4)

Il Sudafrica ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton nel Northern Cape sono indenni da Guignardia citricarpa. Pertanto, queste circoscrizioni del Sudafrica devono essere riconosciute come indenni da tale organismo nocivo.

(5)

L’Australia ha presentato informazioni che dimostrano che il Queensland non è più indenne da Xanthomonas campestris. Pertanto, il Queensland non deve più essere riconosciuto come indenne da questo organismo nocivo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus:

a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia;

b)

Africa: Sudafrica, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Sudan, Swaziland e Zimbabwe;

c)

America centrale e del Sud e Caraibi: Bahama, Belize, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica dominicana, Saint Lucia, Salvador, Suriname e Venezuela;

d)

Oceania: Nuova Zelanda.

2.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus:

a)

Australia: New South Wales, South Australia e Victoria;

b)

Brasile, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul;

c)

Stati Uniti: Arizona, California, Guam, Hawai, Luisiana, Isole Marianne settentrionali, Puerto Rico, Isole Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;

d)

Uruguay, ad eccezione dei dipartimenti di Salto, Rivera e Paysandu — a nord del fiume Chapicuy.

Articolo 2

Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.3, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da Cercospora angolensis Carv. et Mendes:

a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione dello Yemen, in Europa e in Oceania;

b)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guinea, Kenia, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Articolo 3

1.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, ad eccezione dell’Argentina e del Brasile, nei Caraibi e in Europa;

b)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan;

c)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sudafrica, Kenia, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe;

d)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell’Australia e di Vanuatu.

2.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

a)

Sudafrica: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton;

b)

Australia: Australia meridionale e occidentatle e i territori del Nord;

c)

Cina: tutte le regioni, ad eccezione di Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian e Zhejiang;

d)

Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Articolo 4

La decisione 98/83/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE della Commissione (GU L 51 del 26.2.2003, pag. 21).


8.7.2006   

IT

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L 187/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri e che abroga la decisione 2005/744/CE

[notificata con il numero C(2006) 3054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/474/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Alla luce del rischio associato alla presenza del virus dell’influenza aviaria A ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, con la decisione 2005/744/CE del 21 ottobre 2005 recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri (3) la Commissione ha fissato talune prescrizioni in materia di biosicurezza e di vaccinazione di tali volatili. Tale decisione impone inoltre agli Stati membri di presentare alla Commissione i loro piani di vaccinazione preventiva dei volatili detenuti nei giardini zoologici.

(3)

La direttiva 2005/94/CE prevede norme relative al ricorso alla vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria dei volatili in cattività, ad esempio volatili custoditi nei giardini zoologici, e dispone che le modalità di applicazione della vaccinazione preventiva siano stabilite dalla Commissione. Tale direttiva impone inoltre agli Stati membri di sottoporre all’approvazione della Commissione i loro piani di vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività.

(4)

La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (4) fornisce la definizione di giardino zoologico. Occorre tener conto di tale definizione ai fini della presente decisione.

(5)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5) fissa norme specifiche applicabili agli animali oggetto di scambi tra organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

(6)

Data la loro sistemazione in luoghi chiusi, i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti non possono normalmente entrare in contatto con pollame o altri volatili in cattività e non rappresentano pertanto alcun rischio di contaminazione per pollame o altri volatili in cattività; dato, inoltre, il valore dei volatili custoditi nei giardini zoologici, la vaccinazione preventiva di tali volatili può costituire una misura di prevenzione supplementare appropriata. Occorre pertanto stabilire a livello comunitario le modalità di applicazione della vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, che gli Stati membri devono rispettare qualora ritengano opportuno vaccinare tali volatili.

(7)

È inoltre opportuno stabilire, a livello comunitario, le modalità di applicazione delle misure di biosicurezza intese a prevenire l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti degli Stati membri, al fine di proteggere la fauna selvatica e di preservare la biodiversità.

(8)

Occorre inoltre approvare i piani di vaccinazione presentati alla Commissione dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/744/CE e alla direttiva 2005/94/CE.

(9)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2005/744/CE e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La presente decisione fissa le modalità di applicazione:

a)

delle misure intese a prevenire la propagazione dell'influenza aviaria provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1 («HPAI H5N1»), dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;

b)

della vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

2.   La presente decisione approva taluni piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati alla Commissione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2005/744/CE e dei piani di vaccinazione preventiva presentati alla Commissione in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE.

Si applicano inoltre la definizione di giardini zoologici di cui all’articolo 2 della direttiva 1999/22/CE e la definizione di organismi, istituti o centri uffialmente riconosciuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano misure concrete e appropriate al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell’HPAI H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.

In funzione della specifica situazione epidemiologica tali misure sono destinate, in particolare, a prevenire ogni contatto diretto o indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

Articolo 4

I piani di vaccinazione preventiva contro l’HPAI H5N1, presentati conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, devono riguardare, sulla base di una valutazione del rischio, i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

Qualora gli Stati membri presentino, conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, piani di vaccinazione preventiva contro l’HPAI H5N1 che riguardano i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, tali piani:

a)

sono stabiliti conformemente alle prescrizioni enunciate nell'allegato II della presente decisione; e

b)

indicano, oltre alle informazioni richieste dall'articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, l'indirizzo e l'ubicazione esatti dei giardini zoologici e degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nei quali si effettua la vaccinazione preventiva.

Articolo 5

1.   I piani di vaccinazione preventiva, presentati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE e figuranti nell’allegato III della presente decisione, sono approvati.

2.   I piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/744/CE e figuranti nell'allegato III della presente decisione sono considerati approvati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   La Commissione pubblica i piani di vaccinazione preventiva riguardanti la vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti figuranti nell'allegato III.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

La decisione 2005/744/CE è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 279 del 22.10.2005, pag. 75.

(4)  GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

(5)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).


ALLEGATO I

Criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 nei giardini zoologici o negli organismi; istituti o centri ufficialmente riconosciuti

1)

Ubicazione del giardino zoologico o dell’organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Africa, dell’Asia centrale e orientale, del mar Caspio e del mar Nero.

2)

Distanza del giardino zoologico o dell’organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto da zone umide quali stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori.

3)

Ubicazione del giardino zoologico o dell'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto nelle zone a forte densità di uccelli migratori, in particolare di uccelli acquatici.


ALLEGATO II

Disposizioni relative al ricorso alla vaccinazione preventiva

1.

Portata della vaccinazione da effettuare

La vaccinazione si effettua unicamente sui volatili nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri riconosciuti.

2.

Specie dei volatili da vaccinare

Si redige e si conserva per almeno 10 anni dalla data della vaccinazione un elenco di tutti i volatili da vaccinare, nonché le schede d’identificazione individuali.

3.

Durata della vaccinazione

Tutti i volatili da vaccinare in un giardino zoologico o in un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sono vaccinati il più presto possibile. In ogni caso, ciascuna vaccinazione in un giardino zoologico è completata quanto prima entro una settimana al massimo.

4.

Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico ai volatili vaccinati e ai loro prodotti

I movimenti di volatili vaccinati, nell’ambito dello stesso Stato membro o verso altri Stati membri, tra organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, quali definiti dalla direttiva 92/65/CEE, sono autorizzati a condizione che i volatili provengano da un giardino zoologico od da un organismo, istituto, o centro situato in un'area non sottoposta ad alcuna restrizione di polizia sanitaria in relazione all’HPAI. Al certificato sanitario figurante nell'allegato E, parte 3 della direttiva 92/65/CEE sono aggiunte le parole seguenti:

«volatili vaccinati contro l'influenza aviaria il … … … conformemente alla decisione 2006/474/CE. Vaccino …………»

Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte, i volatili vaccinati possono essere commercializzati o trasferiti sotto sorveglianza ufficiale tra giardini zoologici dello stesso Stato membro o previa autorizzazione speciale di un altro Stato membro.

Ogni movimento di volatili vaccinati tra Stati membri è notificato dall'autorità competente del luogo di origine all'autorità competente del luogo di destinazione tramite il sistema TRACES.

I prodotti derivanti da tali volatili non entrano nella catena alimentare.

5.

Identificazione e registrazione particolari dei volatili vaccinati

I volatili vaccinati devono essere identificabili singolarmente e il loro registro di identificazione deve recare un’annotazione chiara e conforme. Un contrassegno indelebile indicante che i volatili sono stati vaccinati è applicato, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione.

6.

Esecuzione della campagna di vaccinazione

La vaccinazione è effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale alle dipendenze dell'autorità competente. Si applicano le misure necessarie per evitare la possibile propagazione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di volatili vaccinati e del numero di dosi utilizzate.

Ogniqualvolta possibile, si prelevano campioni di sangue 30 giorni prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la stessa da sottoporre all'esame sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria. Si conserva per almeno 10 anni la registrazione dei risultati delle analisi.

7.

Vaccino da utilizzare

Il vaccino inattivato da utilizzare è formulato espressamente ed è efficace contro il tipo di virus in circolazione. È utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie.

8.

Informazioni relative all'attuazione del pesente piano da comunicare alla Commissione

Una relazione particolareggiata relativa all'esecuzione del piano, comprendente i risultati degli esami effettuati, è fornita alla Commissione e agli Stati membri tramite il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.


ALLEGATO III

Elenco dei piani di vaccinazione preventiva approvati riguardanti i volatili custoditi nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti degli Stati membri

Codice

Stato membro

Data di presentazione del piano

AT

Austria

21 aprile 2006

BE

Belgio

10 febbraio 2006

CZ

Repubblica ceca

21 marzo 2006

DE

Germania

31 marzo 2006

DK

Danimarca

20 febbraio 2006

EE

Estonia

6 marzo 2006

ES

Spagna

27 febbraio 2006

FR

Francia

20 febbraio 2006

HU

Ungheria

1o marzo 2006

IE

Irlanda

6 marzo 2006

IT

Italia

6 marzo 2006

LT

Lituania

6 marzo 2006

LV

Lettonia

28 febbraio 2006

NL

Paesi Bassi

16 novembre 2005

PT

Portogallo

29 novembre 2005

SE

Svezia

28 febbraio 2006

UK

Regno Unito

4 aprile 2006


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/42


DECISIONE 2006/475/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica gabonese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1671 (2006), che autorizza lo spiegamento temporaneo di una forza dell'Unione europea (EUFOR RD Congo) per sostenere la MONUC durante il periodo comprendente le elezioni nella Repubblica democratica del Congo. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare agli Stati in prossimità della Repubblica democratica del Congo, di fornire tutto il sostegno necessario per agevolare il rapido spiegamento dell'EUFOR RD Congo e, in particolare, di garantire nella Repubblica democratica del Congo la circolazione libera, senza ostacoli e rapida del suo personale nonché delle attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni, compresi i veicoli e le parti di ricambio, destinati al suo uso esclusivo e ufficiale.

(2)

Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/319/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (1) (operazione EUFOR RD Congo).

(3)

A seguito di una richiesta del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) del 27 aprile 2006, il governo della Repubblica gabonese in una lettera datata 18 maggio 2006 si esprimeva a favore allo stazionamento di forze dirette dall'Unione europea nel territorio della Repubblica gabonese per le esigenze dell'operazione.

(4)

A seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 23 maggio 2005, a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, la presidenza, assistita dall'SG/AR, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica gabonese.

(5)

È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica gabonese.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica gabonese

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata l'«UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA GABONESE, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito denominate «le Parti»,

TENUTO CONTO:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alle forze dirette dall'Unione europea e al relativo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)

«forze dirette dall'Unione europea» (EUFOR): i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;

b)

«operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalla risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2006;

c)

«comandante della forza dell'UE»: il comandante nel teatro delle operazioni o nello Stato ospitante;

d)

«comandi militari dell'UE»: i comandi militari e i loro elementi, negli acquartieramenti, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione;

e)

«contingenti nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

f)

«personale EUFOR»: il personale civile e militare assegnato alle EUFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell'operazione e il personale in missione per uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro dell'operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

g)

«personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

h)

«installazioni»: tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per le EUFOR e per il relativo personale;

i)

«Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione delle EUFOR un contingente nazionale.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Le EUFOR e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'operazione.

2.   Le EUFOR informano periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUFOR presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale EUFOR deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d'identità militare.

2.   I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto delle EUFOR recano contrassegni d'identificazione e/o targhe distintivi EUFOR che sono comunicati alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   Le EUFOR hanno il diritto di esporre la bandiera dell'Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sulle loro installazioni, veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUFOR recano un emblema distintivo EUFOR. Su decisione del comandante della forza dell'UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi delle EUFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali che partecipano all'operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Per l'ingresso del personale EUFOR nel territorio dello Stato ospitante è necessaria l'esibizione dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, oppure, per il primo ingresso, di un ordine di missione individuale o collettivo rilasciato dalle EUFOR. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUFOR è in seguito esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione e dai controlli doganali.

2.   Il personale EUFOR è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Le risorse e i mezzi di trasporto delle EUFOR in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell'operazione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.

4.   Il personale EUFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.

5.   Ai fini dell'operazione, lo Stato ospitante concede alle EUFOR e al personale EUFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compresi le acque territoriali e lo spazio aereo. La libertà di circolazione nelle acque territoriali dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio in qualunque circostanza.

6.   Ai fini dell'operazione, le EUFOR possono svolgere, nel territorio dello Stato ospitante, compresi le acque territoriali e lo spazio aereo, qualunque esercitazione o manovra con armi nonché il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo.

7.   Ai fini dell'operazione, i sommergibili delle EUFOR non sono tenuti a navigare in superficie e a esibire la bandiera nazionale nelle acque territoriali dello Stato ospitante.

8.   Ai fini dell'operazione, le EUFOR possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse o oneri analoghi. Le EUFOR non sono esonerate dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti.

Articolo 5

Privilegi e immunità delle EUFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni delle EUFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del comandante della forza dell'UE.

2.   Le installazioni delle EUFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   Le EUFOR, i loro beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale.

4.   Gli archivi e i documenti delle EUFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale delle EUFOR è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'operazione e alle sue funzioni.

6.   Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni da esse utilizzate ai fini dell'operazione, le EUFOR sono esonerate dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale o comunale e di ogni onere di natura analoga. Le EUFOR non sono esonerate dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7.   Per gli articoli destinati all'operazione lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale EUFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale EUFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUFOR godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3.   Il personale EUFOR gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza.

Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUFOR. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

4.   I membri del personale EUFOR godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il comandante della forza dell'UE e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell'UE e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUFOR nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 15. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del comandante della forza dell'UE e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla.

Il membro del personale EUFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.

5.   Il personale EUFOR non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUFOR, certificati dal comandante della forza dell'UE come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   L'immunità di un membro del personale EUFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.

8.   Il personale EUFOR, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto delle EUFOR, è esentato dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

9.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dalle EUFOR o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUFOR sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

10.   Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all'uso personale di membri del personale EUFOR.

I membri del personale EUFOR sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l'ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUFOR interessato o di un rappresentante autorizzato delle EUFOR.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità ad esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'operazione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine su tutti i membri del personale EUFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d'origine.

Articolo 9

Uniforme e armi

1.   L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell'UE.

2.   Il personale militare EUFOR può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

Articolo 10

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere le EUFOR a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante, nei limiti delle sue possibilità, mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative delle EUFOR.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione.

4.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dalle EUFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.

5.   Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie, di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione del contratto.

Articolo 11

Modifiche delle installazioni

1.   Le EUFOR sono autorizzate a costruire o modificare le installazioni in funzione delle loro necessità operative.

2.   Per tali costruzioni o modifiche lo Stato ospitante non richiede alle EUFOR alcuna compensazione.

Articolo 12

Decesso di membri del personale EUFOR

1.   Il comandante della forza dell'UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUFOR, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sulla salma dei membri del personale EUFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante delle EUFOR e/o dello Stato interessato.

3.   Lo Stato ospitante e le EUFOR si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUFOR.

Articolo 13

Sicurezza delle EUFOR e polizia militare

1.   Le EUFOR sono autorizzate a adottare le misure necessarie per proteggere le loro installazioni, comprese quelle utilizzate per le esercitazioni, contro qualsiasi attacco o intrusione esterna.

2.   Il comandante della forza dell'UE può istituire un'unità di polizia militare per il mantenimento dell'ordine nelle installazioni delle EUFOR.

3.   All'esterno di tali installazioni, l'unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra il personale EUFOR.

Articolo 14

Comunicazioni

1.   Le EUFOR possono installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi, nonché sistemi satellitari. Esse cooperano con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2.   Le EUFOR hanno diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e godono del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni delle EUFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell'operazione.

3.   All'interno delle proprie installazioni le EUFOR possono adottare le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza indirizzata al personale EUFOR o da esso spedita.

Articolo 15

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   Le EUFOR e il personale EUFOR non sono responsabili per i danni o le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche causati da attività relative alla protezione delle EUFOR.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni delle EUFOR, sono trasmesse alle EUFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dalle EUFOR.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti delle EUFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   La controversia, se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a)

composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta a un'istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell'istanza arbitrale sono vincolanti.

5.   L'istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dalle EUFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dalle EUFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e le EUFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

6.   Le EUFOR e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell'istanza arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 16

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle EUFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 17

Disposizioni varie

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti delle EUFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce alle EUFOR.

Articolo 18

Modalità di attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante della forza dell'UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 19

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo elemento delle EUFOR e dell'ultimo membro del personale EUFOR, secondo quanto notificato dalle EUFOR.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11 e all'articolo 15 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le Parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Libreville, addì 16 giugno 2006 in quattro esemplari originali redatti in francese.

Per l'Unione europea

Per lo Stato ospitante


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.