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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/452/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Azerbaigian al fine di concludere un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea. |
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(2) |
È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva. |
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(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
PROTOCOLLO
dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte,
E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il 1o maggio 2004,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 (di seguito «l'accordo») e, di conseguenza, adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché dei documenti ivi allegati.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone dell'acciaio.
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Repubblica dell'Azerbaigian, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti notificano l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 5
1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione del 2003, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.
Articolo 6
Il testo dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati è redatto nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.
I testi menzionati sono allegati (1) al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati.
Articolo 7
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azerbaigiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de dos mil cuatro.
V Bruselu dne osmnáctého května dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta maikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astoņpadsmitajā maijā.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gegužės aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év május havának tizennyolcadik napján.
Maghmul fi Brussel, nhar it-tmintax ta' Mejju, 2004.
Gedaan te Brussel, de achttiende mei tweeduizend vier.
Sporządzono w Brukseli, dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de dois mil e quatro.
V Bruseli dňa osemnásteho mája dvetisícštyri.
V Bruslju, dne osemnajstega maja leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den artonde maj tjugohundrafyra.
Brüsseldә iki min dördüncü ilin mayın on sәkkizindә imzalanmışdır.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Üzv dövlәtlәr adından
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Avropa Birliyi adından
Por la República de Azerbaiyán
Za Ázerbájdžánskou republiku
For Republikken Aserbajdsjan
Für die Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
For the Republic of Azerbaijan
Pour la République d'Azerbaïdjan
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas vārdā
AzerbaidÞano Respublikos vardu
Azerbajdzsán részéről
Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan
Voor de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej
Pela República do Azerbaijão
Za Azerbajdžanskú republiku
Za Azerbajdžansko republiko
Azerbaidžanin tasavallan puolesta
På Republiken Azerbajdzjans vägnar
Azәrbaycan Respublikası adından
(1) Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2005
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/453/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il 30 aprile 2004. |
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(2) |
Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo. |
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(3) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BRADSHAW
Per la Commissione
Il presidente
J. M. BARROSO
(1) Parere espresso il 26 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/8 |
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Azerbaigian per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei 10 nuovi Stati membri, che il Consiglio e la Commissione hanno deciso di concludere il 24 ottobre 2005 (1), è entrato in vigore il 1o novembre 2005, essendo state completate, in data 24 ottobre 2005, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 5, paragrafo 2, di detto protocollo.
(1) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/9 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/454/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Georgia al fine di concludere un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea. |
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(2) |
È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva. |
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(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta uficiale.
PROTOCOLLO
dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati gli «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
di seguito denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte,
E LA GEORGIA,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea il 1o maggio 2004,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 (di seguito denominato «l'accordo») e, di conseguenza, adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché dei documenti ivi allegati.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Georgia, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti notificano l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 5
1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione del 2003, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.
Articolo 6
Il testo dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati è redatto nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.
I testi menzionati (1) sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati.
Articolo 7
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el treinta de abril del dos mil cuatro.
V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizend vier.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.
V Bruseli dňa tridsiateho apríla dvetisícštyri.
V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
wevr saxelmwifoTa saxeliT
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
evrogaerTianebaTa saxeliT
Por Georgia
Za Gruzii
For Georgien
Für Georgien
Gruusia nimel
Για τη Γεωργία
For Georgia
Pour la Géorgie
Per la Georgia
Gruzijas vārdā
Gruzijos vardu
Grúzia részéről
Għall-Ġorġja
Voor Georgië
W imieniu Gruzji
Pela Geórgia
Za Gruzínsko
Za Gruzijo
Georgian puolesta
På Georgiens vägnar
(1) Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo saranno pubblicate successivemente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
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L 185/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2005
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/455/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri il 30 aprile 2004. |
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(2) |
Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo. |
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(3) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
Per la Commissione
Il presidente
J. M. BARROSO
(1) Parere reso il 26 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.
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L 185/15 |
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione con la Georgia per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri, che il Consiglio e la Commissione hanno deciso di concludere il 21 febbraio 2005 (1), è entrato in vigore il 1o marzo 2005, essendo pervenuta, in data 21 febbraio 2005, l'ultima notifica relativa all'espletamento delle procedure previste all'articolo 5, paragrafo 2, di detto protocollo.
(1) Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.
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L 185/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/456/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri ad avviare negoziati con la Federazione russa al fine di concludere un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea. |
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(2) |
È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva. |
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(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo.
Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
PROTOCOLLO
dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte,
E LA FEDERAZIONE RUSSA,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e la Slovacchia all'Unione europea il 1o maggio 2004,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994 (di seguito «l'accordo») e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Federazione russa acclusi all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell'accordo del 21 maggio 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Federazione russa, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti notificano l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 5
1. Il presente protocollo entra in vigore il 1o maggio 2004, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.
Articolo 6
Il testo dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione del 21 maggio 1997 è redatto nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.
I testi summenzionati sono acclusi al presente protocollo (1) e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione del 21 maggio 1997.
Articolo 7
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de abril de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého sedmého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta kahekümne seitsmendal aprillil Luxembourgis.
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι επτά Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-seventh day of April in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt-sept avril deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisette aprile duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit septītajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év április havának huszonhetedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu fis-sebgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste april tweeduizend vier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego siódmego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Abril de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho siedmeho apríla dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne sedemindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde april tjugohundrafyra.
Совершенно в Люксембурге двацати седьмого апреля 2004 г.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Аъзо Давлатлар Номидан
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Европа Xамжамиятлари Номидан
Por la Federación de Rusia
Za Ruskou federaci
For Den Russiske Føderation
Für die Russische Föderation
Venemaa Föderatsiooni nimel
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de Russie
Per la Federazione russa
Krievijas Federācijas vārdā
Rusijos Federacijos vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Għall-Federazzjoni Russa
Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej
Pela Federação da Rússia
Za Ruskú federáciu
Za Rusko federacijo
Venäjän federaation puolesta
På ryska federationen vägnar
Ўзбекистон Республикаси Номидан
(1) Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
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L 185/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2005
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/457/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è stato firmato a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri il 27 aprile 2004. |
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(2) |
Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo. |
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(3) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
Per la Commissione
Il presidente
J. M. BARROSO
(1) GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 44.
(2) Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/458/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan al fine di concludere un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea. |
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(2) |
È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva. |
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(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
PROTOCOLLO
dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in seguito denominati gli «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in seguito denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il 1o maggio 2004,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1994 (di seguito «l'accordo») e, di conseguenza, adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché dei documenti ivi allegati.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Repubblica dell'Uzbekistan, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti notificano l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 5
1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione del 2003, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.
Articolo 6
Il testo dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati è redatto nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.
I testi summenzionati sono allegati (1) al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati.
Articolo 7
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el treinta de abril del dos mil cuatro.
V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizend vier.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.
V Bruseli dňa tridsiateho apríla dvetisícštyri.
V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.
Брюссель шахрида 2004 йил «30» апрелда тузилди.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Аъзо Давлатлар Номидан
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Европа Xамжамиятлари Номидан
Por la República de Uzbekistán
Za Uzbeckou republiku
For Republikken Usbekistan
Für die Republik Usbekistan
Usbekistani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν
For the Republic of Uzbekistan
Pour la République d'Ouzbékistan
Per la Repubblica dell'Uzbekistan
Uzbekistānas Republikas vārdā
Uzbekistano Respublikos vardu
Üzbegisztán részéről
Għar-Repubblika ta'l-Uzbekistan
Voor de Republiek Oezbekistan
W imieniu Republiki Uzbekistanu
Pela República do Usbequistão
Za Uzbeckú republiku
Za Republiko Uzbekistan
Uzbekistanin tasavallan puolesta
På republiken uzbekistans vägnar
Ўзбекистон Республикаси Номидан
(1) Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2005
relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2006/459/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e che introduce alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il 30 aprile 2004. |
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(2) |
Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo. |
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(3) |
È opportuno concludere il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
D. ALEXANDER
Per la Commissione
Il presidente
J. M. BARROSO
(1) GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 45.
(2) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/28 |
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Uzbekistan per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei 10 nuovi Stati membri, che il Consiglio e la Commisione hanno deciso di concludere il 3 ottobre 2005 (1), è entrato in vigore il 1o novembre 2005, essendo state completate, in data 3 ottobre 2005, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 5, paragrafo 2, di detto protocollo.
(1) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
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6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/29 |
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Armenia per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei 10 nuovi Stati membri, che il Consiglio e la Commisione hanno deciso di concludere il 21 febbraio 2005 (1), è entrato in vigore il 1o marzo 2005, essendo state completate, in data 21 febbraio 2005, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 5, paragrafo 2, di detto protocollo.
(1) GU L 77 del 23.3.2005, pag. 9.