ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
5 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1014/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1015/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1016/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1615/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1017/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, che modifica, per quanto riguarda il contingente tariffario, il regolamento (CE) n. 1472/2003 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 2003-2004

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1018/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1019/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, relativo al divieto di pesca della musdea bianca nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera francese

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1020/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Cile, del 24 aprile 2006, concernente l'abolizione dei dazi doganali sui vini, sulle bevande alcoliche e sulle bevande aromatizzate di cui all'allegato II dell'accordo di associazione UE-Cile

17

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 27 giugno 2006, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dal Botswana [notificata con il numero C(2006) 2880]  ( 1 )

20

 

*

Decisione della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu [notificata con il numero C(2006) 2881]

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1014/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

70,1

204

28,7

999

49,4

0707 00 05

052

107,6

999

107,6

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

57,9

528

42,1

999

50,0

0808 10 80

388

90,1

400

114,5

404

102,8

508

84,8

512

87,2

524

54,3

528

72,7

720

114,4

800

145,8

804

103,1

999

97,0

0808 20 50

388

106,5

512

92,4

528

92,2

720

37,6

999

82,2

0809 10 00

052

206,2

999

206,2

0809 20 95

052

319,0

068

115,5

608

218,2

999

217,6

0809 40 05

624

146,6

999

146,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1015/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 6/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo di 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

a)

una partita numerata 54/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b)

una partita numerata 55/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

c)

una partita numerata 56/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d)

una partita numerata 57/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

e)

una partita numerata 58/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f)

una partita numerata 59/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

g)

una partita numerata 60/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

h)

una partita numerata 61/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

i)

una partita numerata 62/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

j)

una partita numerata 63/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

k)

una partita numerata 64/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

l)

una partita numerata 65/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

m)

una partita numerata 66/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

n)

una partita numerata 67/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 6/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 26 luglio 2006.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c)

l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d)

una dichiarazione con cui il concorrente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999

(articoli)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 54/2006 CE

Tarancón

A-1

24 503

27

Greggio

A-2

2 770

27

Greggio

B-4

22 727

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 55/2006 CE

Tarancón

A-3

24 659

27

Greggio

B-3

24 742

27

Greggio

B-4

599

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 56/2006 CE

Tarancón

A-2

21 440

27

Greggio

B-1

24 551

27

Greggio

C-1

4 009

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 57/2006 CE

Tarancón

B-4

977

27

Greggio

B-5

24 736

27 + 28

Greggio

B-6

24 151

27

Greggio

C-1

136

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 58/2006 CE

Tarancón

A-6

1 036

30

Greggio

A-7

24 830

30

Greggio

A-8

24 134

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 59/2006 CE

Tarancón

A-4

24 505

30

Greggio

A-8

467

30

Greggio

B-2

12 354

30

Greggio

B-7

12 674

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 60/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

Greggio

119

22 605

27

Greggio

503

7 910

27

Greggio

504

810

30

Greggio

501

3 550

27

Greggio

504

540

28

Greggio

501B

5 075

30

Greggio

501B

150

28

Greggio

508

7 835

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 61/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

Greggio

18

305

27

Greggio

18

150

30

Greggio

18

1 330

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 62/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

Greggio

18

2 120

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 63/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

Greggio

18

7 230

28

Greggio

38

5 325

28

Greggio

38

3 195

30

Greggio

13

9 910

28

Greggio

13

2 315

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 64/2006 CE

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

Greggio

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

Greggio

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

Greggio

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

Greggio

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 65/2006 CE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

Greggio

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

Greggio

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

Greggio

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

Greggio

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

Greggio

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 66/2006 CE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

Greggio

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

Greggio

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 67/2006 CE

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

Greggio

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

Greggio

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

Greggio

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

Greggio

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

Greggio

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

Greggio

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

Greggio

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 


ALLEGATO II

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhoor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma [tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32) 2 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1615/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione (2) ha stabilito la norma di commercializzazione per i meloni, in particolare per quanto riguarda le indicazioni esterne.

(2)

A fini di chiarezza e per garantire la trasparenza a livello internazionale, occorre tenere conto delle modifiche recentemente apportate alla norma FFV-23, relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei meloni, dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3)

I meloni sono identificati e commercializzati secondo il tipo commerciale. I principali tipi commerciali sono repertoriati in un opuscolo pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel quale figura un elenco dei principali tipi commerciali di meloni, con commenti e illustrazioni. L’opuscolo è inteso a promuovere l’interpretazione uniforme delle norme vigenti, con particolare riguardo alla norma FFV-23 della CEE-ONU, sulla quale si basa il regolamento (CE) n. 1615/2001.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1615/2001.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1651/2001 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 214 dell’8.8.2001, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001, al punto VI.B (Disposizioni relative alle indicazioni esterne, Natura del prodotto) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

Denominazione del tipo commerciale (1).

Denominazione della varietà (facoltativa).


(1)  I principali tipi commerciali sono definiti nella pubblicazione del regime OCSE per l’applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli “Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OCDE, 2006”, disponibile all’indirizzo http://www.oecdbookshop.org»


5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

che modifica, per quanto riguarda il contingente tariffario, il regolamento (CE) n. 1472/2003 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 2003-2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1472/2003 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di 14 000 tonnellate di succhi e mosti d'uva di cui ai codici NC 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 e 2009 69 90.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede, a decorrere dal 15 giugno 2006, un aumento di 29 tonnellate del contingente tariffario annuo per l’importazione di succhi d'uva. È quindi opportuno aggiungere tale quantitativo di succhi e mosti d'uva al contingente tariffario 09.0067 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2003.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1472/2003.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1472/2003, i termini «14 000 t» sono sostituiti da «14 029 t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

It shall apply from 15 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 211 del 21.8.2003, pag. 10.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.


5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2) stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In vista della riduzione del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 1o luglio 2006, occorre ridurre l'importo dell'aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2799/1999.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto è fissato a:

a)

0,81 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b)

0,71 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c)

10,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d)

8,82 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2006 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 23).


5.7.2006   

IT

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L 183/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

relativo al divieto di pesca della musdea bianca nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


ALLEGATO

n.

12

Stato membro

Francia

Stock

GFB/89-

Specie

Musdea bianca (Phycis blennoides)

Zona

VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

18 giugno 2006


5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


ALLEGATO

Stato membro

Spagna

Stock

BLI/67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

14 giugno 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/17


DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del 24 aprile 2006

concernente l'abolizione dei dazi doganali sui vini, sulle bevande alcoliche e sulle bevande aromatizzate di cui all'allegato II dell'accordo di associazione UE-Cile

(2006/462/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 (di seguito «l'accordo di associazione»), in particolare l'articolo 60, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 60, paragrafo 5, dell'accordo di associazione autorizza il Consiglio di associazione a prendere decisioni per accelerare l'abolizione dei dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 72 o comunque a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate.

(2)

Tali decisioni sostituiscono le condizioni di cui all'articolo 72 per il prodotto in questione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Cile abolisce i dazi doganali applicabili ai vini, alle bevande alcoliche e alle bevande aromatizzate di cui all'allegato II dell'accordo di associazione, originari della Comunità, secondo quanto indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione sostituisce le condizioni di cui all'articolo 72 dell'accordo di associazione applicabili alle importazioni in Cile dei prodotti in questione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 24 aprile 2006.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


ALLEGATO

Prodotti per i quali il Cile abolisce i dazi doganali sulle merci originarie della Comunità alla data dell'entrata in vigore della presente decisione:

Partida S.A.

Glosa

Base

Categoría

2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009

 

 

2204 10 00

– Vino espumoso

6

Anno 0

 

– los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

 

 

2204 21

– – en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

 

– – – Vinos blancos con denominación de origen:

 

 

2204 21 11

– – – – Sauvignon blanc

6

Anno 0

2204 21 12

– – – – Chardonnay

6

Anno 0

2204 21 13

– – – – Mezclas

6

Anno 0

2204 21 19

– – – – los demás

6

Anno 0

 

– – – Vinos tintos con denominación de origen:

 

 

2204 21 21

– – – – Cabernet sauvignon

6

Anno 0

2204 21 22

– – – – Merlot

6

Anno 0

2204 21 23

– – – – Mezclas

6

Anno 0

2204 21 29

– – – – los demás

6

Anno 0

2204 21 30

– – – los demás vinos con denominación de origen

6

Anno 0

2204 21 90

– – – los demás

6

Anno 0

2204 29

– – los demás:

 

 

 

– – – Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las mistelas):

 

 

2204 29 11

– – – – Tintos

6

Anno 0

2204 29 12

– – – – Blancos

6

Anno 0

2204 29 19

– – – – los demás

6

Anno 0

 

– – – los demás:

 

 

2204 29 91

– – – – Tintos

6

Anno 0

2204 29 92

– – – – Blancos

6

Anno 0

2204 29 99

– – – – los demás

6

Anno 0

2204 30

– los demás mostos de uva:

 

 

 

– – Tintos:

 

 

2204 30 11

– – – Mostos concentrados

6

Anno 0

2204 30 19

– – – los demás

6

Anno 0

 

– – Blancos:

 

 

2204 30 21

– – – Mostos concentrados

6

Anno 0

2204 30 29

– – – los demás

6

Anno 0

2204 30 90

– – los demás

6

Anno 0

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

 

 

2205 10

– en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

2205 10 10

– – vinos con pulpa de fruta

6

Anno 0

2205 10 90

– – los demás

6

Anno 0

2205 90 00

– los demás

6

Anno 0

2206 00 00

Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

6

Anno 0

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

 

 

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

6

Anno 0

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

6

Anno 0

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

 

 

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

 

 

2208 20 10

– – de uva (pisco y similares)

 

 

ex 2208 20 10

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Anno 0

ex 2208 20 10

– – – los demás

6

Anno 0

2208 20 90

– – los demás

 

 

ex 2208 20 90

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Anno 0

ex 2208 20 90

– – – los demás

6

Anno 0

2208 30

– Whisky:

 

 

2208 30 10

– – de envejecimiento inferior o igual a 6 años

6

Anno 0

2208 30 20

– – de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años

6

Anno 0

2208 30 90

– – los demás

6

Anno 0

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:

 

 

2208 40 10

– – Ron

6

Anno 0

2208 40 90

– – los demás

6

Anno 0

2208 50

– «Gin» y ginebra:

 

 

2208 50 10

– – «Gin»

6

Anno 0

2208 50 20

– – Ginebra

6

Anno 0

2208 60 00

– Vodka

6

Anno 0

2208 70 00

– Licores

6

Anno 0

2208 90

– los demás:

 

 

2208 90 10

– – Tequila

6

Anno 0

2208 90 90

– – los demás

6

Anno 0


Commissione

5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2006

che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dal Botswana

[notificata con il numero C(2006) 2880]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

La parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) fissa un elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni fresche di animali di cui alla suddetta decisione.

(2)

A titolo di suddetta decisione, si autorizza l’importazione nella Comunità di carni disossate e frollate di bovini, ovini e caprini domestici e di animali non domestici selvatici o d’allevamento diversi dai suidi e dai solipedi provenienti da parti del territorio del Botswana.

(3)

Pur tuttavia le autorità veterinarie del Botswana hanno segnalato alla Commissione la presenza di un focolaio di afta epizootica nel territorio BW-1. I primi segni clinici della malattia sono stati rilevati il 20 aprile 2006 dalle autorità veterinarie, le quali hanno immediatamente adottato adeguate misure di controllo nella zona colpita, tra cui la sospensione della circolazione degli animali che potrebbero essere infetti e dei loro prodotti all'interno e al di fuori della zona e la chiusura di due stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità.

(4)

Per tenere conto delle misure introdotte dal Botswana, occorre modificare l'elenco dei paesi terzi autorizzati e parti di essi, di cui alla parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE. Occorre inoltre indicare che si autorizza l’importazione nella Comunità di partite di carni disossate e frollate di animali domestici e di selvaggina d'allevamento macellati o di selvaggina in libertà cacciata prima del 20 aprile 2006, provenienti dal territorio BW-1 del Botswana. Occorre tuttavia indicare che non si autorizza alcuna partita di tali carni di animali macellati o cacciati in questa data o in data successiva e provenienti dal territorio summenzionato.

(5)

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio va modificata di conseguenza.

(6)

La presente decisione sarà riesaminata in funzione delle informazioni fornite dal Botswana.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/360/CE della Commissione (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 34).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

CARNI FRESCHE

Parte 1

ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (eccetto i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río Negro, San Juan, San Luís, Santa Fe e Tucumán

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martín, Orán, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy.

BOV

A

1 e 2

AR-8

Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1 e 2

AR-9

La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

 

 

AR-10

Parte della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

A

1 e 2

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

BG — Bulgaria a

BG-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Tărgovitšte, Razgrad, Ruse, Veliko Tărnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pazardžik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana e Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Le province di Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžali e il corridoio largo 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BR-1

Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso comprendente la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres

BOV

A e H

1 e 2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A e H

1 e 2

BR-3

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, compreso il comune di Sete Quedas

BOV

A e H

1 e 2

BR-4

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, (esclusi i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo

BOV

A e H

1 e 2

BR-5

Stato del Paraná,

stato del Mato Grosso do Sul;

stato di São Paulo

1

BR-6

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

MA — Morocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO — Romania a

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Tutto il territorio doganale (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbia (2)

XS-0

Tutto il territorio doganale (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BOV

A

1 e 2

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e delle province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine;

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a

=

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

“1”

Limitazioni geografiche e temporali:

Codice del territorio

Certificato veterinario

Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono state ottenute le carni

Modello

GS

AR-1

BOV

A

Fino al 31 gennaio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o febbraio 2002 compreso

Autorizzata

AR-2

BOV

A

Fino all’8 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 9 marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Fino al 28 febbraio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-5

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 10 luglio 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dall’11 luglio 2003 compreso

Non autorizzata

AR-6

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 4 settembre 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dal 5 settembre 2003 compreso

Non autorizzata

AR-7

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 7 ottobre 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dall’8 ottobre 2003 compreso

Non autorizzata

AR-8

BOV

A

Fino al 17 marzo 2005 compreso

Cfr. AR-5, AR-6 e AR-7 per i periodi in cui dai territori dell'area AR-8 l'importazione non era autorizzata

A partire dal 18 marzo 2005 compreso

Autorizzata

AR-10

BOV

A

Fino al 3 gennaio 2006 compreso

Autorizzata

A partire dal 4 gennaio 2006, escluse le partite già spedite verso la Comunità prima del 4 febbraio e certificate tra il 4 gennaio e il 4 febbraio 2006.

Non autorizzata

BR-1

BOV

A

A partire dal 1o dicembre 2001

Autorizzata

BR-2

BOV

A

Fino al 30 novembre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o dicembre 2001 compreso

Autorizzata

BR-3

BOV

A

Fino al 31 ottobre 2002 compreso

Autorizzata

A partire dal 1o novembre 2002 compreso

Non autorizzata

BR-4

BOV

A

A partire dal 1o dicembre 2001 compreso, fino al 29 settembre 2005 compreso

Autorizzata

BR-5

BOV

 

A partire dal 30 settembre 2005 compreso

Non autorizzata

BR-6

BOV

A

A partire dal 1o dicembre 2001

Autorizzata

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 20 aprile 2006

Autorizzata

A partire dal 20 aprile 2006 compreso

Non autorizzata

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 6 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 7 marzo 2002 compreso

Autorizzata

PY-1

BOV

A

Fino al 31 agosto 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o settembre 2002 compreso fino al 19 febbraio 2003

Autorizzata

A partire dal 20 febbraio 2003 compreso

Non autorizzata

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Fino al 3 agosto 2003 compreso

Non autorizzata

A partire dal 4 agosto 2003 compreso

Autorizzata

UY-0

BOV, OVI

A

Fino al 31 ottobre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o novembre 2001 compreso

Autorizzata

“2”

Limitazioni di categoria:

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).»


(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(4)  Serbia e Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a

=

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.


5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2006

che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[notificata con il numero C(2006) 2881]

(2006/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo capoverso,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che ci sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo pericoloso non elencato nell’allegato I o all’allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da questo pericolo.

(2)

Come risultato della presenza di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, in Cina, Corea, Giappone, USA e in una zona limitata della Comunità, la Francia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione il 14 marzo 2005 che il 16 febbraio 2005 ha adottato misure ufficiali per proteggere il suo territorio dal pericolo di introduzione di tale organismo.

(3)

La Slovenia ha informato gli Stati membri e la Commissione il 29 giugno 2005 che, a causa della constatata presenza dello stesso organismo sul suo territorio, il 24 giugno 2005 ha adottato misure aggiuntive per prevenire l’ulteriore introduzione e la diffusione all’interno del suo territorio di tale organismo.

(4)

Il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu non è elencato nell’allegato I o II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione dei rischi basata sull’attuale e limitata informazione scientifica disponibile ha dimostrato che potrebbe essere uno dei più dannosi insetti per quanto riguarda i castagni (Castanea Mill). Esso potrebbe ridurre notevolmente la produzione dei frutti e la loro qualità e ci sono elementi che provano che potrebbe anche uccidere gli alberi. I castagni sono spesso coltivati in zone marginali di colline o montagne. I danni che risultano dalla diffusione dell'insetto potrebbero bloccare la produzione di castagne destinate al consumo umano in tali aree e quindi portare al declino economico e ambientale.

(5)

È quindi necessario adottare le misure provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del suddetto organismo nocivo.

(6)

Le misure previste a tale scopo nella presente decisione devono applicarsi all’introduzione o alla diffusione del suddetto organismo, alla produzione e al movimento dei vegetali di Castanea all’interno della Comunità, al controllo dell’organismo e ad una indagine per stabilire la presenza o l’assenza del suddetto organismo nocivo negli Stati membri.

(7)

È importante che i risultati delle misure siano regolarmente valutati nel 2006, nel 2007 e nel 2008 in particolare sulla base delle informazioni che saranno fornite dagli Stati membri. Le possibili misure successive saranno prese in considerazione secondo i risultati di tale valutazione.

(8)

Gli Stati membri devono adattare, se necessario, la loro legislazione allo scopo di conformarsi alla presente decisione.

(9)

I risultati delle misure devono essere rivisti per la fine del 1o febbraio 2008.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Nella presente decisione «vegetali» significa vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Articolo 2

Misure contro il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

L’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in appresso denominato «l’organismo», è proibita.

Articolo 3

Importazione di vegetali

I vegetali possono essere introdotti nella Comunità unicamente nel caso in cui:

a)

sono conformi alle misure fissate al punto 1 dell’allegato I e

b)

al loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione per determinare la presenza dell’organismo, conformemente all’articolo 13a 1) della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarati indenni.

Articolo 4

Spostamenti di vegetali all’interno della Comunità

Fermi restando gli obblighi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e dell’allegato II, parte II, i vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’articolo 3 della presente decisione possono essere spostati dal loro luogo di produzione nella Comunità, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni fissate al punto 2 dell’allegato I.

Articolo 5

Controlli e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo nel loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione.

I risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno e questa disposizione non pregiudica l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2000/29/CE.

2.   Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza dell’organismo è immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.

3.

a)

Gli Stati membri possono richiedere che gli spostamenti di vegetali verso e all’interno del loro territorio siano soggetti ad un sistema di tracciabilità che comprende una dichiarazione di spostamento della persona responsabile agli enti ufficiali competenti.

b)

Gli Stati membri possono chiedere che la persona responsabile presenti una dichiarazione di messa a coltivazione agli enti ufficiali competenti.

Articolo 6

Fissazione delle zone delimitate

Quando i risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2 confermano la presenza dell’organismo in una zona, o se ci sono indizi di contaminazione per altri mezzi, gli Stati membri fissano zone delimitate e adottano le misure ufficiali fissate ai punti I e II dell’allegato II.

Articolo 7

Conformità

Gli Stati membri modificano se necessario, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

Articolo 8

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro e non oltre il 1o febbraio 2008.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2006/35/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO I

MISURE PREVISTE AGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA PRESENTE DECISIONE

1)   Misure (Certificati)

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della presente decisione, dell’allegato III, parte A(2) e dell’allegato IV, parte A(I)(11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) e (40) della direttiva 2000/29/CE, i vegetali originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE che indica alla rubrica «dichiarazione supplementare»:

a)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi dove l’organismo non è presente oppure

b)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «paese di origine» indica la denominazione della zona indenne.

2)   Condizioni per gli spostamenti

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e dall’allegato II, parte II, della presente decisione, dell’allegato IV, parte A, sezione II (7) della direttiva 2000/29/CE e dell’allegato V, parte A, sezione I, (2.1) della direttiva 2000/29/CE, tutti i vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’articolo 3 della presente decisione possono essere spostati dal luogo di produzione in uno Stato membro, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se sono accompagnati da un passaporto delle piante compilato ed emesso in conformità con le norme della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e:

a)

i vegetali che provengono da dette zone di produzione sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione in uno Stato membro dove l’organismo è notoriamente assente, oppure

b)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali dello Stato membro competente ha riconosciuto indenne da organismi nocivi, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.


(1)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).


ALLEGATO II

MISURE PREVISTE DALL’ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE DECISIONE

I.   Fissazione di zone delimitate

1)

Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono nelle seguenti parti:

a)

una zona infestata dove la presenza dell’organismo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall’organismo, e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

b)

una zona focolaio con un limite di almeno 5 km al di là del confine della zona infestata e

c)

una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona focolaio.

Nei casi in cui diverse zone tampone si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

2)

La delimitazione esatta delle zone di cui al paragrafo 1 è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, il livello di contaminazione, il periodo dell’anno e la distribuzione particolare dei vegetali nello Stato membro interessato.

3)

Se la presenza dell’organismo è confermata al di fuori delle zone infestate, la delimitazione delle zone dovrà essere modificata di conseguenza.

4)

In base ai controlli annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se l’organismo non è identificato nelle zone delimitate per un periodo di tre anni, tali zone sono abolite e non sono necessarie le misure previste alla parte II del presente allegato.

5)

Gli Stati membri informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle zone di cui al paragrafo 1 trasmettendo le opportune piante su scala e la natura delle misure adottate sia per eradicare che per contenere l’organismo.

II.   Misure nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui all’articolo 6 da adottare nelle zone delimitate comprendono almeno:

il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all’interno delle aree delimitate;

nel caso in cui la presenza dell’organismo nei vegetali in una zona di produzione è confermata, misure destinate ad eradicare l’organismo nocivo, come la distruzione delle piante infestate, e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall’organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell’impianto e un controllo della presenza dell’organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di potenziale presenza nelle galle infestate.