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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 989/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
45,6 |
|
096 |
65,4 |
|
|
204 |
39,7 |
|
|
999 |
50,2 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
81,9 |
|
096 |
30,2 |
|
|
999 |
56,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
83,9 |
|
999 |
83,9 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
62,1 |
|
528 |
58,1 |
|
|
999 |
60,1 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
88,9 |
|
400 |
113,5 |
|
|
404 |
104,4 |
|
|
508 |
88,3 |
|
|
512 |
85,1 |
|
|
524 |
49,5 |
|
|
528 |
75,3 |
|
|
720 |
93,0 |
|
|
804 |
105,4 |
|
|
999 |
89,3 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
203,3 |
|
999 |
203,3 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
321,3 |
|
068 |
127,8 |
|
|
608 |
218,2 |
|
|
999 |
222,4 |
|
|
0809 40 05 |
624 |
193,2 |
|
999 |
193,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 990/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
relativo all’apertura di gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
|
(3) |
Data la situazione attuale del mercato dei cereali, tenendo conto delle scorte di cereali disponibili nei magazzini di intervento e delle prospettive di esportazione dei medesimi nei paesi terzi è opportuno indire gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno considerare ogni gara come una gara distinta. |
|
(4) |
Per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo è necessario prevedere modalità specifiche di controllo pertinenti al settore dei cereali. A tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzioni a garanzia del rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa, evitando oneri eccessivi per gli operatori. |
|
(5) |
È pertanto opportuno derogare a talune norme, in particolare a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto riguarda il prezzo da pagare, il termine di presentazione delle offerte e l’importo delle cauzioni, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 per quanto riguarda le diciture da indicare sul titolo di esportazione, gli ordini di ritiro ed eventualmente l’esemplare T5. |
|
(6) |
Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta a norma del presente regolamento. |
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(7) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all’esportatore aggiudicatario sono rimborsate le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d’imbarco nel porto o al luogo di uscita raggiungibile. Per gli Stati membri che non hanno porti marittimi, l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del medesimo regolamento prevede la possibilità di rimborsare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo situato fuori del suo territorio, nei limiti di un determinato massimale. È opportuno applicare tale disposizione per gli Stati membri interessati e stabilire le relative condizioni di applicazione. |
|
(8) |
Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli organismi di intervento degli Stati membri di cui all’allegato I indicono gare permanenti per l’esportazione dei vari tipi di cereali che detengono, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93. I quantitativi massimi dei diversi cereali oggetto delle gare figurano nell’allegato I.
2. Per il frumento tenero e la segala, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Montenegro, la Romania, la Serbia (4) e la Svizzera.
Per l’orzo, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Romania, la Serbia (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.
Articolo 2
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazioni mensili.
4. Per la Repubblica ceca, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria e la Slovacchia all’esportatore aggiudicatario sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo situato fuori del loro territorio, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.
Articolo 3
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93, fino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito di ognuna delle gare indette ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 luglio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 9 di ogni giovedì (ora di Bruxelles), tranne il 3 agosto 2006, il 17 agosto 2006, il 24 agosto 2006, il 2 novembre 2006, il 28 dicembre 2006, il 5 aprile 2007 e il 17 maggio 2007, settimane nel corso delle quali non si effettuano gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2007.
2. Le offerte devono essere presentate agli organismi di intervento interessati i cui indirizzi figurano nell’allegato I.
Articolo 5
L’organismo di intervento interessato, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. Ogni organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.
In caso di contestazione dei risultati delle analisi essi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 6
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale se l’esito finale delle analisi dei campioni dimostra che la qualità:
|
a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
|
b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
|
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
|
a) |
accettare la partita tal quale; oppure |
|
b) |
rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
Articolo 7
Nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di cereali della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà informato senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
Articolo 8
1. Se l’uscita dei cereali dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 5, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 5, escluse quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.
Articolo 9
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di cereali a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano:
|
a) |
per il frumento tenero, una delle diciture riportate nell’allegato III, parte A, del presente regolamento; |
|
b) |
per l’orzo, una delle diciture riportate nell’allegato III, parte B del presente regolamento; |
|
c) |
per la segala, una delle diciture riportate nell’allegato III, parte C, del presente regolamento. |
Articolo 10
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all’atto del rilascio del titolo di esportazione e l’altra metà prima del ritiro dei cereali dal luogo di ammasso.
Articolo 11
Entro due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’articolo 4, paragrafo 1, gli organismi di intervento comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non le trasmette alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non sono state presentate offerte.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modulo riportato all’allegato IV. Per ogni gara è inviato alla Commissione un modulo separato per tipo di cereale. L’identità dei concorrenti deve rimanere segreta.
Articolo 12
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa per ogni Stato membro e per ogni cereale il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2131/93.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione medesima può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
|
Stato membro |
Quantità messe a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate) |
Organismi di intervento Nome e indirizzo |
||||||||||||
|
Frumento tenero |
Orzo |
Segala |
||||||||||||
|
Belgique/België |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Česká republika |
50 000 |
150 000 |
— |
|
||||||||||
|
Danmark |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Deutschland |
0 |
0 |
300 000 |
|
||||||||||
|
Eesti |
0 |
30 000 |
— |
|
||||||||||
|
Elláda |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
España |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
France |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Ireland |
— |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Italia |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Latvija |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Lietuva |
0 |
50 000 |
— |
|
||||||||||
|
Luxembourg |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Magyarország |
500 000 |
80 000 |
— |
|
||||||||||
|
Malta |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Nederland |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Österreich |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Polska |
400 000 |
100 000 |
— |
|
||||||||||
|
Portugal |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Slovenija |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Slovensko |
30 000 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Suomi/Finland |
0 |
200 000 |
— |
|
||||||||||
|
Sverige |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
United Kingdom |
— |
0 |
— |
|
||||||||||
|
||||||||||||||
ALLEGATO II
Comunicazione alla Commissione di rifiuto o di un eventuale scambio di partite nel quadro delle gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
Modello (1)
[Articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 990/2006]
«TIPO DI CEREALE: codice NC (2)»
Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
|
— |
Data dell’aggiudicazione: |
|
— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
|
Stato membro |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Giustificazione del rifiuto della partita |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).
(2) 1001 90 per il frumento tenero, 1003 00 per l’orzo e 1002 00 00 per la segala.
ALLEGATO III
Parte A
Diciture di cui all’articolo 9 per il frumento tenero
|
— |
: |
in spagnolo |
: |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in tedesco |
: |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in estone |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006 |
|
— |
: |
in inglese |
: |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006 |
|
— |
: |
in francese |
: |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet |
|
— |
: |
in neerlandese |
: |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006 |
|
— |
: |
in portoghese |
: |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006 |
|
— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006 |
|
— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006 |
|
— |
: |
in finlandese |
: |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006 |
|
— |
: |
in svedese |
: |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006 |
Parte B
Diciture di cui all’articolo 9 per l’orzo
|
— |
: |
in spagnolo |
: |
Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in tedesco |
: |
Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in estone |
: |
Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006 |
|
— |
: |
in inglese |
: |
Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006 |
|
— |
: |
in francese |
: |
Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet |
|
— |
: |
in neerlandese |
: |
Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006 |
|
— |
: |
in portoghese |
: |
Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006 |
|
— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006 |
|
— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006 |
|
— |
: |
in finlandese |
: |
Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006 |
|
— |
: |
in svedese |
: |
Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006 |
Parte C
Diciture di cui all’articolo 9 per la segala
|
— |
: |
in spagnolo |
: |
Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in tedesco |
: |
Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in estone |
: |
Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006 |
|
— |
: |
in inglese |
: |
Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006 |
|
— |
: |
in francese |
: |
Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet |
|
— |
: |
in neerlandese |
: |
Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006 |
|
— |
: |
in portoghese |
: |
Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006 |
|
— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006 |
|
— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006 |
|
— |
: |
in finlandese |
: |
Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006 |
|
— |
: |
in svedese |
: |
Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006 |
ALLEGATO IV
Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nel quadro della gara permanente per l’esportazione di cereali giacenti all’intervento
Modello (1)
[Articolo 11 del regolamento (CE) n. 990/2006]
«TIPO DI CEREALE: codice NC (2)»
«STATO MEMBRO (3)»
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Numero dell’offerente |
Numero della partita |
Quantità ammissibile (t) |
Prezzo dell’offerta EUR/t (4) |
Maggiorazioni (+) Detrazioni (–) (in EUR/t) (a titolo informativo) |
Spese commerciali (5) (in EUR/t) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
|
|
Precisare le quantità totali offerte (comprese le offerte respinte riguardanti la stessa partita): …. tonnellate.
(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).
(2) 1001 90 per il frumento tenero, 1003 00 per l’orzo e 1002 00 00 per la segala.
(3) Indicare lo Stato membro interessato.
(4) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
(5) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini di intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo di intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 991/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1870/2005 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con la decisione 2006/398/CE del Consiglio (3) prevede per la Cina un aumento di 20 500 tonnellate del contingente tariffario di aglio del codice NC 0703 20 00. |
|
(2) |
È necessario che tale aumento figuri nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione (4). |
|
(3) |
L’esperienza ha mostrato che, a fini di chiarezza, occorre migliorare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1870/2005 riguardanti il quantitativo di riferimento, le definizioni di importatori, le domande di titoli di importazione e le informazioni fornite dalla Commissione. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1870/2005. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è modificato come segue:
|
1) |
all’articolo 2, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
l’articolo 3 è modificato come segue:
|
|
3) |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli “A” presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.»; |
|
4) |
all’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I nuovi importatori che nel corso della precedente campagna di importazione conclusa hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.» |
|
5) |
l’articolo 17 è modificato come segue:
|
|
6) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 24.
(3) GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22.
(4) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Per la campagna di importazione 2006/2007
|
Origine |
Numero d’ordine |
Contingenti (in tonnellate) |
||||
|
Primo trimestre (giugno/agosto) |
Secondo trimestre (settembre/novembre) |
Terzo trimestre (dicembre/febbraio) |
Quarto trimestre (marzo/maggio) |
Totale |
||
|
Argentina |
|
|
|
|
|
19 147 |
|
Importatori tradizionali |
09.4104 |
— |
— |
9 590 |
3 813 |
|
|
Nuovi importatori |
09.4099 |
— |
— |
4 110 |
1 634 |
|
|
Totale |
|
|
|
13 700 |
5 447 |
|
|
Cina |
|
|
|
|
|
33 700 |
|
Importatori tradizionali |
09.4105 |
2 520 |
2 520 |
9 275 |
9 275 |
|
|
Nuovi importatori |
09.4100 |
1 080 |
1 080 |
3 975 |
3 975 |
|
|
Totale |
|
3 600 |
3 600 |
13 250 |
13 250 |
|
|
Altri paesi |
|
|
|
|
|
6 023 |
|
Importatori tradizionali |
09.4106 |
941 |
1 960 |
929 |
386 |
|
|
Nuovi importatori |
09.4102 |
403 |
840 |
398 |
166 |
|
|
Totale |
|
1 344 |
2 800 |
1 327 |
552 |
|
|
Totale |
— |
4 944 |
6 400 |
28 277 |
19 249 |
58 870 |
Per le campagne di importazione successive
|
Origine |
Numero d’ordine |
Contingenti (in tonnellate) |
||||
|
Primo trimestre (giugno/agosto) |
Secondo trimestre (settembre/novembre) |
Terzo trimestre (dicembre/febbraio) |
Quarto trimestre (marzo/maggio) |
Totale |
||
|
Argentina |
|
|
|
|
|
19 147 |
|
Importatori tradizionali |
09.4104 |
— |
— |
9 590 |
3 813 |
|
|
Nuovi importatori |
09.4099 |
— |
— |
4 110 |
1 634 |
|
|
Totale |
|
|
|
13 700 |
5 447 |
|
|
Cina |
|
|
|
|
|
33 700 |
|
Importatori tradizionali |
09.4105 |
6 108 |
6 108 |
5 688 |
5 688 |
|
|
Nuovi importatori |
09.4100 |
2 617 |
2 617 |
2 437 |
2 437 |
|
|
Totale |
|
8 725 |
8 725 |
8 125 |
8 125 |
|
|
Altri paesi |
|
|
|
|
|
6 023 |
|
Importatori tradizionali |
09.4106 |
941 |
1 960 |
929 |
386 |
|
|
Nuovi importatori |
09.4102 |
403 |
840 |
398 |
166 |
|
|
Totale |
|
1 344 |
2 800 |
1 327 |
552 |
|
|
Totale |
— |
10 069 |
11 525 |
23 152 |
14 124 |
58 870» |
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 992/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. |
|
(4) |
Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. |
|
(5) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
|
(EUR/t) |
|||||||||||||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 7 |
1o term. 8 |
2o term. 9 |
3o term. 10 |
4o term. 11 |
5o term. 12 |
6o term. 1 |
|||||||||
|
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,46 |
— |
— |
|||||||||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,46 |
— |
— |
|||||||||
|
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,46 |
— |
— |
|||||||||
|
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,63 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,59 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,54 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,50 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–0,47 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
|||||||||||||||||
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 993/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(3) |
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
|||
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 994/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 7 |
1o term. 8 |
2o term. 9 |
3o term. 10 |
4o term. 11 |
5o term. 12 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 1 |
7o term. 2 |
8o term. 3 |
9o term. 4 |
10o term. 5 |
11o term. 6 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 995/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
|
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
|
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
|
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
|
(EUR/t) |
|
|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
|
1001 10 00 9400 |
0,00 |
|
1001 90 99 9000 |
0,00 |
|
1002 00 00 9000 |
0,00 |
|
1003 00 90 9000 |
0,00 |
|
1005 90 00 9000 |
0,00 |
|
1006 30 92 9100 |
0,00 |
|
1006 30 92 9900 |
0,00 |
|
1006 30 94 9100 |
0,00 |
|
1006 30 94 9900 |
0,00 |
|
1006 30 96 9100 |
0,00 |
|
1006 30 96 9900 |
0,00 |
|
1006 30 98 9100 |
0,00 |
|
1006 30 98 9900 |
0,00 |
|
1006 30 65 9900 |
0,00 |
|
1007 00 90 9000 |
0,00 |
|
1101 00 15 9100 |
0,00 |
|
1101 00 15 9130 |
0,00 |
|
1102 10 00 9500 |
0,00 |
|
1102 20 10 9200 |
54,64 |
|
1102 20 10 9400 |
46,84 |
|
1103 11 10 9200 |
0,00 |
|
1103 13 10 9100 |
70,25 |
|
1104 12 90 9100 |
0,00 |
|
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
|
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 996/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2006
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, si è proceduto ad una revisione radicale dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. |
|
(2) |
In tale contesto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (2) relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (3). |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 318/2006 rende necessario modificare la nota complementare 2 del capitolo 17 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
|
(4) |
Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 del 30.6.2004, pag. 1.
(3) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, capitolo 17, la nota complementare 2 è modificata come segue:
|
«2. |
Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 non è del 92 %, è calcolato come segue: il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.» |
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 997/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
|
(4) |
L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(5) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
|
(6) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 24).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o luglio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
24,88 |
24,88 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 998/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formula |
A |
B |
||||
|
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
|
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
— |
210 |
— |
— |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
|
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
— |
79 |
— |
— |
|
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 999/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
|
(2) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formula |
A |
B |
|||
|
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
18,5 |
15 |
— |
— |
|
Burro < 82 % |
— |
— |
— |
— |
|
|
Burro concentrato |
— |
— |
21 |
17,5 |
|
|
Crema |
— |
— |
— |
6,3 |
|
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
20 |
— |
— |
— |
|
Burro concentrato |
— |
— |
23 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto per il burro per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara per l’acquisto di burro mediante la gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione (3). |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per le gare parziali, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la 1a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
|
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 giugno 2006, il prezzo massimo di acquisto per il burro è fissato a 238,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
(3) GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
|
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
|
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
|
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 12a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,8 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 36 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio. Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti II e III, del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(2) |
Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento. |
|
(3) |
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5. |
|
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(5) |
Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 2006/2007 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
31,49 |
1,84 |
|
1701 11 90 (1) |
31,49 |
5,79 |
|
1701 12 10 (1) |
31,49 |
1,70 |
|
1701 12 90 (1) |
31,49 |
5,36 |
|
1701 91 00 (2) |
36,99 |
6,74 |
|
1701 99 10 (2) |
36,99 |
3,24 |
|
1701 99 90 (2) |
36,99 |
3,24 |
|
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o luglio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
|
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006
|
(EUR) |
|||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
|
1703 10 00 (2) |
10,74 |
— |
0 |
|
1703 90 00 (2) |
11,34 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(5) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,88 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,88 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,88 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 |
|||
|
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
||||||
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). |
|
(5) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
24,88 (2) |
|||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
24,88 (2) |
|||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 (2) |
|||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
24,88 (2) |
|||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 |
|||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 |
|||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 (2) |
|||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
24,88 |
|||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2488 |
|||
|
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
||||||
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
recante fissazione, per il periodo dal 1o luglio 2005 al 31 marzo 2006, dell’importo dell’aiuto per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 2005-2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), prevede che entro il 30 giugno della campagna di commercializzazione considerata sia fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato, applicabile per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato un prezzo del mercato mondiale. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 871/2006 della Commissione (4) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione effettiva di cotone non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo, in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001. |
|
(3) |
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente nel corso della campagna 2005/2006, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001. |
|
(4) |
Occorre quindi fissare per la campagna 2005/2006 gli importi degli aiuti applicabili per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o luglio 2005 al 31 marzo 2006, gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi del mercato mondiale fissati nei regolamenti indicati nell’allegato sono fissati, nello stesso allegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).
(2) GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
(4) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 3.
ALLEGATO
AIUTI PER IL COTONE NON SGRANATO
|
(in euro/100 kg) |
|||
|
Regolamento della Commissione che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato n. |
Importo dell'aiuto |
||
|
Grecia |
Spagna |
Portogallo |
|
|
1019/2005 (1) |
61,205 |
61,737 |
84,485 |
|
1070/2005 (2) |
59,036 |
59,568 |
82,316 |
|
1076/2005 (3) |
60,451 |
60,983 |
83,731 |
|
1088/2005 (4) |
60,497 |
61,029 |
83,777 |
|
1109/2005 (5) |
61,985 |
62,517 |
85,265 |
|
1181/2005 (6) |
62,144 |
62,676 |
85,424 |
|
1258/2005 (7) |
62,170 |
62,702 |
85,450 |
|
1312/2005 (8) |
62,786 |
63,318 |
86,066 |
|
1368/2005 (9) |
63,404 |
63,936 |
86,684 |
|
1433/2005 (10) |
63,129 |
63,661 |
86,409 |
|
1475/2005 (11) |
62,814 |
63,346 |
86,094 |
|
1528/2005 (12) |
62,275 |
62,807 |
85,555 |
|
1618/2005 (13) |
61,353 |
61,885 |
84,633 |
|
1658/2005 (14) |
61,535 |
62,067 |
84,815 |
|
1693/2005 (15) |
59,010 |
59,542 |
82,290 |
|
1705/2005 (16) |
60,581 |
61,113 |
83,861 |
|
1732/2005 (17) |
60,806 |
61,338 |
84,086 |
|
1800/2005 (18) |
61,511 |
62,043 |
84,791 |
|
1830/2005 (19) |
61,044 |
61,576 |
84,324 |
|
1897/2005 (20) |
60,918 |
61,450 |
84,198 |
|
1960/2005 (21) |
61,473 |
62,005 |
84,753 |
|
2020/2005 (22) |
61,343 |
61,875 |
84,623 |
|
2102/2005 (23) |
61,463 |
61,995 |
84,743 |
|
2162/2005 (24) |
60,969 |
61,501 |
84,249 |
|
30/2006 (25) |
60,873 |
61,405 |
84,153 |
|
106/2006 (26) |
60,675 |
61,207 |
83,955 |
|
176/2006 (27) |
60,673 |
61,205 |
83,953 |
|
202/2006 (28) |
58,663 |
59,195 |
81,943 |
|
245/2006 (29) |
58,572 |
59,104 |
81,852 |
|
304/2006 (30) |
58,165 |
58,697 |
81,445 |
|
360/2006 (31) |
58,872 |
59,404 |
82,152 |
|
376/2006 (32) |
60,396 |
60,928 |
83,676 |
|
421/2006 (33) |
60,674 |
61,206 |
83,954 |
|
459/2006 (34) |
61,123 |
61,655 |
84,403 |
(1) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 51.
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 71.
(3) GU L 175 dell’8.7.2005, pag. 15.
(4) GU L 177 del 9.7.2005, pag. 34.
(5) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 78.
(6) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 34.
(7) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 72.
(8) GU L 208 dell’11.8.2005, pag. 18.
(9) GU L 216 del 20.8.2005, pag. 10.
(10) GU L 226 dell’1.9.2005, pag. 9.
(11) GU L 234 del 10.9.2005, pag. 7.
(12) GU L 245 del 21.9.2005, pag. 17.
(13) GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 31.
(14) GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 56.
(15) GU L 271 del 15.10.2005, pag. 38.
(16) GU L 273 del 19.10.2005, pag. 16.
(17) GU L 276 del 21.10.2005, pag. 33.
(18) GU L 288 del 29.10.2005, pag. 50.
(19) GU L 295 dell’11.11.2005, pag. 8.
(20) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 34.
(21) GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 6.
(22) GU L 324 del 10.12.2005, pag. 25.
(23) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 38.
(24) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 69.
(25) GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 29.
(26) GU L 17 del 21.1.2006, pag. 13.
(27) GU L 27 dell’1.2.2006, pag. 16.
(28) GU L 32 del 4.2.2006, pag. 43.
(29) GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 12.
(30) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 6.
(31) GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 42.
(32) GU L 62 del 3.3.2006, pag. 21.
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,259 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
|
1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/48 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2006 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2006
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o luglio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o luglio 2006
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
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1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
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di qualità media |
0,00 |
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di bassa qualità |
14,21 |
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1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
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ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
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1002 00 00 |
Segala |
47,63 |
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1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
56,38 |
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1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
56,38 |
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1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
46,63 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
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— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
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— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(16.6.2006-29.6.2006)
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1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
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2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 24,56 EUR/t. |
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3) |
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(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2006
recante modifica della decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare
(2006/450/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (di seguito «l’accordo di partenariato ACP-CE»),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), prevede l’adozione di misure appropriate a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE. |
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(2) |
La decisione 2003/631/CE del Consiglio, del 25 agosto 2003, che adotta misure relative alla Liberia in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (4), prevede l’adozione di nuove misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), dell’accordo di partenariato ACP-CE. |
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(3) |
La decisione 2005/16/CE del Consiglio (5) che modifica la decisione 2003/631/CE prevede la proroga del periodo di validità delle misure appropriate fino al 30 giugno 2006. |
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(4) |
Le azioni intraprese dal governo della Liberia, malgrado un contesto finanziario molto difficile, dimostrano la sua determinazione a far progredire la situazione conformemente ai principi di buon governo, di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. |
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(5) |
Occorre pertanto revocare le misure relative alla Liberia adottate in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure appropriate adottate in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE sono revocate.
Articolo 2
È sviluppato un dialogo politico intenso sulla base dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE. Il contenuto di detto dialogo politico è precisato nella lettera allegata indirizzata al presidente della Liberia.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
(3) GU L 96 del 13.4.2002, pag. 23.
(4) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 3.
(5) GU L 8 del 12.1.2005, pag. 12.
ALLEGATO
Bruxelles, …
S.E. Sig.ra Ellen Johnson-Sirleaf
Presidente della Liberia
Signora presidente,
nella lettera SGS4/15736 del 23 dicembre 2004 l’Unione europea informava il governo della Liberia dell’intenzione di prolungare fino al 30 giugno 2006 il periodo di validità delle misure appropriate adottate dal Consiglio il 25 agosto 2003. La lettera precisava che le misure sarebbero state revocate dopo l’insediamento di un governo e di un presidente democraticamente eletti e responsabili.
L’Unione europea constata con soddisfazione che il nuovo governo eletto nell’ottobre 2005 dimostra di voler instaurare un cambiamento democratico e riformare il funzionamento del settore pubblico. L’Unione europea si compiace in particolare di quanto segue:
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le elezioni legislative e presidenziali dell’ottobre e novembre 2005 si sono svolte in maniera libera, trasparente e regolare, |
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la libertà di parola e di stampa è rispettata, |
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il governo appoggia e partecipa attivamente all’attuazione del programma di assistenza alla gestione economica e al buon governo (GEMAP). |
Tuttavia, alcune difficoltà ritardano il rispetto degli impegni presi dal governo nel campo dei diritti umani e dello Stato di diritto. In particolare:
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la commissione per i diritti umani è in fase di riorganizzazione, in seguito alla nomina di nuovi commissari da parte del nuovo governo, |
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solo pochi tra i membri delle forze di sicurezza colpevoli di violazioni dei diritti umani sono stati perseguiti penalmente, |
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le nuove forze di sicurezza non sono ancora completamente operative, |
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la ristrutturazione del sistema giudiziario non è stata ancora completata, |
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la commissione «Verità e riconciliazione» dovrebbe essere operativa nel giugno 2006, ma lo stanziamento a sua disposizione non è sufficiente a consentirle di esercitare tutti i compiti previsti. |
Sono pertanto necessari ulteriori progressi nel campo dei diritti umani e dello Stato di diritto.
Sulla base di quanto precede, l’Unione europea ritiene che il governo della Liberia abbia adottato il giusto approccio e stia dimostrando una determinazione soddisfacente a migliorare la situazione della Liberia. L’Unione europea incoraggia il governo della Liberia a perseverare in questo senso.
Occorre pertanto mettere fine alle misure appropriate adottate a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE.
Sarà sviluppato un dialogo politico rafforzato e strutturato sulla base dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE per continuare a rafforzare il rispetto dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo. Il contenuto del dialogo politico riguarderà:
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il monitoraggio della lotta alla corruzione e l’attuazione del GEMAP, |
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i progressi della commissione per i diritti umani e della commissione «Verità e riconciliazione», |
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le riforme dei settori della giustizia e della sicurezza, |
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garantire un attivo monitoraggio dei risultati degli audit esterni delle agenzie parastatali e delle istituzioni finanziarie del governo, |
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l’avvio di procedimenti giudiziari nei confronti delle persone responsabili di atti di violazione dei diritti umani. |
Nella prima riunione nel quadro di un dialogo politico intenso sulla base dell'articolo 8, le parti stabiliranno gli impegni che dovrà prendere il governo della Liberia.
Voglia gradire l’espressione della nostra profonda stima.
Per la Commissione
Per il Consiglio
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1.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/55 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2006
recante nomina del presidente del comitato militare dell’Unione europea
(2006/451/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207,
ricordando la decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell’Unione europea (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2001/79/PESC, il presidente del comitato militare dev’essere nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa. |
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(2) |
Nella riunione dell’11 maggio 2006 il comitato, riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa, ha raccomandato di nominare il generale Henri BENTÉGEAT presidente del comitato militare dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo 1
Il generale Henri BENTÉGEAT è nominato presidente del comitato militare dell’Unione europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.