ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
1 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

1

 

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Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

24

 

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Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO (CE) N. 950/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2006

che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii), e lettera f), nonché l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 sullo zucchero ACP (di seguito «protocollo ACP») accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (2) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»), e dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (3) (di seguito «accordo India»), la Comunità si impegna ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna originario rispettivamente degli Stati ACP e dell'India, che questi Stati si impegnano a fornirle.

(2)

A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/1009 e per l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, l'applicazione di dazi all'importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati di cui all'allegato VI, è sospesa per quanto riguarda il quantitativo complementare.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (4), le importazione di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo (5) sono soggette a contingenti tariffari annui a dazio zero. Le modalità di apertura e di gestione dei suddetti contingenti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1004/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modalità dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del settore dello zucchero originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (6). Per razionalità è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1004/2005 e raccogliere in un unico testo l'insieme delle modalità di applicazione relative all'importazione e alla raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero.

(4)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (7), entrato in vigore il 1o gennaio 2006, la Comunità concede l'accesso nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione a prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto). Tale contingente è stato aperto a partire dal 1o gennaio 2006 dal regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l'apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (8). Per razionalità, è opportuno stabilire con il presente regolamento le modalità di apertura e di gestione di tale contingente a partire dal 1o gennaio 2007. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 2151/2005 a partire dalla medesima data.

(5)

La gestione del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento del settore della raffinazione, di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006, richiede modalità di applicazione specifiche nel corso delle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. È quindi preferibile limitare l'applicazione del presente regolamento a tali campagne di commercializzazione.

(6)

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento occorre applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), nonché le modalità particolari applicabili al settore dello zucchero stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio in materia di scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero (10) (nuovo regolamento «gestione paesi terzi»). Inoltre, per facilitare la gestione delle importazioni di cui al presente regolamento e garantire il rispetto dei limiti annuali, è opportuno stabilire modalità dettagliate per il rilascio dei titoli di importazione di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco.

(7)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese di esportazione, che garantisce la conformità dello zucchero alle norme previste nei corrispondenti accordi. Per quanto riguarda la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, per garantire la stabilità dello sviluppo economico del settore dello zucchero in tali paesi e tenendo conto del volume relativamente elevato del contingente tariffario, è opportuno altresì subordinare l'importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti alla presentazione di un titolo di esportazione. Occorre quindi precisare il modello di titolo e le relative modalità di presentazione e di utilizzo.

(8)

Poiché non è stato previsto alcun margine di superamento dei quantitativi dei contingenti tariffari globali di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 318/2006, è necessario applicare il dazio pieno della tariffa doganale comune all'importazione dei quantitativi che superano quello indicato nel titolo di importazione, convertito in equivalente zucchero bianco.

(9)

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa, ai paragrafi 1 e 2, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento del settore della raffinazione per Stato membro. Per garantire alle raffinerie a tempo pieno degli Stati membri interessati di disporre di titoli di importazione di zucchero da raffinare per quantitativi corrispondenti a quello indicato nei suddetti paragrafi e per evitare il commercio abusivo di titoli è opportuno riservare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione di zucchero da raffinare alle sole raffinerie a tempo pieno del rispettivo Stato membro fino a una data da stabilirsi a seconda del tipo di zucchero preferenziale.

(10)

Per quanto riguarda lo zucchero preferenziale di cui al protocollo ACP e all'accordo India, poiché tra il momento del carico di una partita di zucchero e quello della sua consegna possono prodursi ritardi imprevedibili è opportuno ammettere una certa tolleranza nell'applicazione dei periodi di consegna per tener conto di tali eventuali ritardi. Inoltre, poiché in forza degli accordi in vigore tale zucchero è soggetto ad obblighi di consegna e non a contingenti tariffari, è opportuno prevedere una certa tolleranza, conformemente agli usi commerciali vigenti, da applicare ai quantitativi totali forniti nel corso di un periodo di consegna nonché alla data d'inizio di detto periodo.

(11)

L'articolo 7 del protocollo ACP e l'articolo 7 dell'accordo India contengono disposizioni che si applicano quando uno Stato non rispetti il proprio impegno di fornitura entro il periodo di consegna convenuto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire le modalità di determinazione della data di fornitura di una partita di zucchero preferenziale.

(12)

È necessario che le disposizioni relative alla prova dell'origine contenute nell'articolo 14 del protocollo 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2000 o nell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (11), si applichino, secondo i casi, ai prodotti importati in virtù del presente regolamento.

(13)

In seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Svezia e successivamente della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea e nell'ambito della conclusione dei negoziati in virtù dell'articolo XXIV del GATT, la Comunità si è impegnata a importare dai paesi terzi un quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, al dazio doganale di 98 EUR/t.

(14)

Per rispettare i flussi tradizionali di importazione dei quantitativi del contingente tariffario che rientra nelle concessioni figuranti nel calendario «CXL-Comunità europee», di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (12), è opportuno procedere alla ripartizione del contingente di 96 801 tonnellate tra i paesi di origine a partire dal 1o luglio 2006 secondo la stessa chiave di ripartizione utilizzata in passato.

(15)

Per tener conto del fatto che la campagna di commercializzazione 2006/2007 dura quindici mesi, è opportuno adattare i contingenti tariffari annui per tale campagna.

(16)

Ai fini di una gestione efficace delle importazioni preferenziali nel quadro del presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di contabilizzare i relativi dati e comunicarli alla Commissione. Per migliorare i controlli è opportuno disporre che le importazioni di prodotti nell'ambito di un contingente tariffario annuo o di un accordo preferenziale siano oggetto di una sorveglianza comunitaria secondo il disposto dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione relative all'importazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo ACP;

b)

all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo India;

c)

all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 318/2006;

d)

all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006;

e)

al calendario «CXL — Comunità europee» di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96;

f)

all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000;

g)

all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   I quantitativi importati in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g) (di seguito «contingenti tariffari») e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo (di seguito «obblighi di consegna») per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 recano i numeri d'ordine indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

«zucchero ACP/India», lo zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006, importato nella Comunità in forza del protocollo ACP o dell'accordo India;

b)

«zucchero complementare», il quantitativo complementare di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2007, per il quale è sospesa l'applicazione dei dazi all'importazione di zucchero di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati di cui all'allegato VI del medesimo regolamento;

c)

«zucchero concessioni CXL», lo zucchero greggio di canna figurante nel calendario «CXL — Comunità europee» di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96;

d)

«zucchero Balcani», i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702, originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, importati nella Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 2007/2000 e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

e)

«zucchero di importazione eccezionale», i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006;

f)

«zucchero di importazione industriale», i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006;

g)

«protocollo ACP», il protocollo 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou le 23 giugno 2000 (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»);

h)

«accordo India», l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna;

i)

«periodo di consegna», il periodo definito all'articolo 4 del protocollo ACP e all'articolo 4 dell'accordo India;

j)

«partita», un quantitativo di zucchero che si trova su una nave determinata e che è effettivamente scaricato in un porto europeo della Comunità;

k)

«peso tal quale», il peso dello zucchero come tale;

l)

«polarizzazione dichiarata», la polarizzazione reale dello zucchero greggio importato, verificata, se necessario, dalle competenti autorità nazionali secondo il metodo polarimetrico, il cui grado è espresso con sei cifre decimali;

m)

«giorno lavorativo», un giorno lavorativo della Commissione, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (13);

n)

«raffinazione», l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa;

(o)

«raffinerie a tempo pieno», le raffinerie definite all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.

CAPITOLO II

TITOLI DI IMPORTAZIONE

Articolo 3

Le importazioni effettuate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 951/2006, fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 4

1.   Gli interessati presentano le domande di titolo di importazione alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   Le domande di titoli di importazione sono presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a partire dalla data di cui al paragrafo 5 del presente articolo e fino all'interruzione del rilascio dei titoli a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.

Il richiedente presenta la domanda di titolo all'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell'IVA.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di titolo per settimana e per numero d'ordine. Se nel corso di una data settimana un richiedente presenta più di una domanda per lo stesso numero d'ordine, tutte le domande che ha presentato nel corso della stessa settimana per lo stesso numero d'ordine sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.

3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture: «zucchero da raffinare» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione». La dicitura non è legata al codice NC per il quale è presentata la domanda né con il quale lo zucchero sarà importato.

4.   La domanda di titolo di importazione è corredata:

a)

della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo;

b)

per lo zucchero da raffinare, dell'impegno di un'impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 di provvedere alla raffinazione della quantità di zucchero di cui trattasi entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza della validità del titolo di importazione.

5.   Per i contingenti tariffari, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia il giorno dell'apertura del contingente.

Per lo zucchero ACP/India, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione inizia il lunedì che precede il 10 giugno del periodo di consegna precedente. Tuttavia, se per un paese esportatore è raggiunto il limite dell'obbligo di consegna per un dato periodo di consegna, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli relative al periodo di consegna successivo, per tale paese, inizia il lunedì che precede il 6 maggio.

Articolo 5

1.   Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, espressi se del caso in equivalente zucchero bianco, per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di importazione, previa applicazione, se del caso, del coefficiente di accettazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

I quantitativi richiesti sono ripartiti per codice NC, a otto cifre, precisando la campagna di commercializzazione o il periodo di consegna, i quantitativi per paese di origine e se si tratta di domande di titoli per zucchero da raffinare o zucchero non destinato alla raffinazione. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di importazione.

2.   La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli di importazione.

3.   Se le domande di titolo raggiungono o superano il quantitativo corrispondente ad uno degli obblighi di consegna per paese, fissato in virtù dell'articolo 12 per lo zucchero ACP/India, o di uno dei contingenti tariffari per gli altri zuccheri, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione, in proporzione al quantitativo disponibile, che gli Stati membri applicano ad ogni domanda.

La Commissione informa anche gli Stati membri del fatto che, a causa del raggiungimento del limite, non possono essere più accolte domande di titolo con riferimento all'obbligo di consegna o al contingente tariffario di cui trattasi.

Il coefficiente di attribuzione per un dato paese che superi il proprio obbligo di consegna per lo zucchero ACP/India in misura inferiore o pari al 5 % e a 5 000 tonnellate è pari al 100 %.

4.   Se la Commissione ha già informato gli Stati membri che è stato raggiunto il limite di ammissibilità delle domande di titoli, ma dalla contabilizzazione di cui al paragrafo 2 emerge che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero ACP/India o per contingenti tariffari di altri zuccheri, la Commissione informa nuovamente gli Stati membri che il limite non è raggiunto.

Articolo 6

1.   I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Per i quantitativi da consegnare, gli Stati membri tengono conto dell'eventuale coefficiente di attribuzione fissato entro tale termine dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.

2.   Per i contingenti tariffari, i titoli sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono.

3.   Il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per ogni contingente tariffario o per ogni obbligo di consegna e per paese di origine, i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel corso della settimana precedente, distinguendo tra zucchero da raffinare e zucchero non destinato alla raffinazione.

4.   In caso di cessione di un titolo di importazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il cessionario ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di emissione del titolo. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono cedibili.

5.   Per i titoli di importazione di zucchero non destinato alla raffinazione e in deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

a)

se il titolo è restituito all'organismo emittente nei primi sessanta giorni di validità la cauzione da incamerare è ridotta dell'80 %;

b)

se il titolo è restituito all'organismo emittente tra il sessantunesimo giorno di validità e il giorno della scadenza la cauzione da incamerare è ridotta del 50 %.

6.   Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi corrispondenti ai titoli restituiti nel corso della settimana precedente a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Limitatamente ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna fissati in virtù dell'articolo 12 e ai contingenti tariffari di cui agli articoli 19, 24 e 28, i quantitativi che figurano in titoli restituiti a norma del paragrafo 5 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi facenti parte del rispettivo obbligo di consegna o contingente tariffario.

Articolo 7

1.   Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei titoli di importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo definito nell'allegato I, punto III.3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   Se l'immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione libera pratica conserva il titolo di importazione di origine, ed eventualmente il documento complementare compilato secondo le disposizioni degli articoli 22 e 23, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione.

3.   Conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento, è riscosso il dazio doganale pieno in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica sui quantitativi di zucchero bianco in peso tal quale e di zucchero greggio convertito in equivalente zucchero bianco, oppure, per lo zucchero corrispondente a concessioni CXL, sui quantitativi di zucchero greggio in peso tal quale, importati in superamento del quantitativo indicato nel titolo di importazione corrispondente.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per contingente tariffario o per obbligo di consegna e per paese di origine:

a)

anteriormente alla fine di ogni mese, i quantitativi di zucchero, espressi in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente;

b)

anteriormente al 1o marzo e con riferimento alla campagna di commercializzazione precedente o al periodo di consegna precedente, secondo i casi,

i)

il quantitativo totale effettivamente importato:

sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,

sotto forma di zucchero non destinato alla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco;

ii)

il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.

Articolo 9

1.   Le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafi 3 e 6 e all'articolo 8, sono effettuate per via elettronica su formulari messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

2.   A richiesta della Commissione, gli Stati membri le comunicano precisazioni in merito ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali nel corso di determinati mesi, da specificare a norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPITOLO III

FABBISOGNO TRADIZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 10

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e nei limiti dei quantitativi per Stato membro per i quali possono essere rilasciati titoli di importazione per lo zucchero da raffinare nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, le domande dei titoli di importazione per zucchero da raffinare possono essere presentate all'autorità competente del rispettivo Stato membro esclusivamente:

a)

dalle raffinerie a tempo pieno stabilite in tale Stato membro fino al 30 giugno della campagna di commercializzazione;

b)

da qualsiasi raffineria a tempo pieno della Comunità a partire dal 30 giugno e fino alla fine della campagna di commercializzazione.

2.   Gli Stati membri interessati contabilizzano ogni settimana le domande di titoli di importazione per lo zucchero da raffinare, escluse le domande senza riduzione del dazio pieno applicabile all'importazione.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo e del paragrafo 3 dell'articolo 5, se in uno Stato membro le domande di titoli di importazione per lo zucchero da raffinare nel corso di una data campagna di commercializzazione, escluse le domande senza riduzione del dazio pieno all'importazione, uguagliano o superano il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro informa la Commissione di aver raggiunto il limite di importazione corrispondente al proprio fabbisogno tradizionale di approvvigionamento e fissa eventualmente un coefficiente di accettazione, in proporzione alla quantità disponibile, da applicare ad ogni domanda di titolo per lo zucchero da raffinare della settimana corrente.

3.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, se le domande di titoli di importazione di zucchero da raffinare, escluse le domande senza riduzione del dazio pieno all'importazione, per una data campagna sono uguali al totale dei quantitativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento a livello comunitario.

A partire dalla data dell'informazione di cui al primo comma e fino alla fine della relativa campagna di commercializzazione, gli eventuali interessati possono chiedere titoli per zucchero da raffinare, escluso lo zucchero ACP/India del periodo di consegna che inizia nel corso di tale campagna. In tal caso le domande di titoli di importazione per lo zucchero ACP/India da raffinare sono presentate secondo il disposto del paragrafo 1, lettera a), e sono contabilizzate a valere sul fabbisogno tradizionale di approvvigionamento della campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 11

1.   Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo ogni titolare di un titolo di importazione di zucchero da raffinare fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero. Se lo zucchero non è raffinato nel termine fissato all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero che non sono stati raffinati, salvo forza maggiore o per motivi tecnici eccezionali.

2.   Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando:

a)

i quantitativi di zucchero corrispondenti a titoli di importazione per zucchero da raffinare, indicando i riferimenti dei titoli stessi;

b)

i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando i riferimenti dell'impresa accreditata che lo ha prodotto;

c)

gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.

3.   Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero per i quali:

a)

non ha rispettato il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b);

b)

non può fornire la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che lo zucchero di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo non è zucchero importato non destinato alla raffinazione oppure, se si tratta di zucchero destinato alla raffinazione, che non è stato raffinato per motivi tecnici eccezionali o per causa di forza maggiore.

CAPITOLO IV

ZUCCHERO ACP/INDIA

Articolo 12

1.   I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ogni paese esportatore sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 318/2006, in applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo in India e degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

2.   La determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna:

a)

è effettuata in via previsionale anteriormente al 1o maggio precedente il periodo a cui si riferisce;

b)

è decisa anteriormente al 1o febbraio del periodo a cui si riferisce;

c)

è occasionalmente aggiustata nel corso del periodo a cui si riferisce qualora lo rendano necessario nuove informazioni, in particolare per risolvere casi debitamente giustificati.

Gli obblighi di consegna presi in considerazione per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 5 sono pari ai quantitativi determinati in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, eventualmente aggiustati in base alle decisioni adottate in applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP e degli articoli 3 e 7 dell'accordo India.

3.   I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna sono determinati tenendo conto:

a)

delle consegne effettivamente constatate nel corso dei periodi di consegna precedenti;

b)

dei quantitativi dichiarati come quantitativi che non è stato possibile consegnare, a norma dell'articolo 7 del protocollo ACP e dell'articolo 7 dell'accordo India.

Qualora i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione superino i quantitativi delle consegne effettivamente constatate per i periodi di consegna precedenti, fatti salvi i risultati di eventuali indagini da effettuarsi dalle autorità competenti, le quantità nominali dei titoli di cui non è stato possibile constatare l'importazione effettiva nella Comunità sono aggiunte ai quantitativi di cui al primo comma, lettera a).

4.   Gli aggiustamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), possono consistere nel trasferire i quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, purché ciò non comporti perturbazioni del regime di approvvigionamento menzionato all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006.

5.   Per ciascun periodo di consegna, il totale dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna dei vari paesi esportatori sono importati come zucchero ACP/India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero.

Articolo 13

1.   La data di constatazione della consegna di una partita di zucchero ACP/India è la data di presentazione in dogana della partita, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14).

La dichiarazione della data di constatazione della consegna è costituita dalla presentazione della copia del documento complementare di cui, secondo il caso, all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso in cui l'importatore fornisca una dichiarazione del comandante della nave, autenticata dalle competenti autorità portuali, secondo la quale la partita è pronta per essere scaricata nel porto considerato, la data di constatazione è la data a partire dalla quale la partita è pronta per essere scaricata, indicata nella suddetta dichiarazione.

Articolo 14

1.   Nel caso in cui un quantitativo di zucchero ACP/India, che costituisce la totalità o parte degli obblighi di consegna, sia consegnato dopo la scadenza del periodo di consegna stabilito, la consegna è comunque imputata a tale periodo purché il quantitativo di cui trattasi sia stato caricato in tempo nel porto di esportazione, tenuto conto della durata normale di trasporto.

Si intende per durata normale di trasporto il numero di giorni che si ottiene dividendo per 480 la distanza, espressa in miglia nautiche, che, seguendo la rotta normale, separa i due porti considerati.

2.   Il paragrafo 1 non si applica a un quantitativo che formi oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del protocollo ACP o dell'articolo 7, paragrafo 1 o 2, dell'accordo India.

Articolo 15

1.   Se per un paese esportatore il quantitativo totale di zucchero ACP/India imputato ad un determinato periodo di consegna risulta inferiore all'obbligo di consegna, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo ACP o dell'articolo 7 dell'accordo India.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se la differenza fra l'obbligo di consegna e il quantitativo totale di zucchero ACP/India imputato è inferiore o pari al 5 % dell'obbligo di consegna o inferiore o pari a 5 000 t di zucchero in equivalente zucchero bianco.

3.   In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e a condizione che siano coperti dal certificato d'origine di cui, secondo i casi, all'articolo 16 o all'articolo 17 del presente regolamento, i quantitativi importati in virtù della tolleranza positiva di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono ammessi a beneficiare del regime dello zucchero ACP/India.

4.   Qualora si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione aggiunge o detrae, secondo i casi, la differenza al/dal quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna del periodo di consegna successivo.

Articolo 16

1.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese o i paesi di origine (paesi cui si applica il protocollo ACP o India);

b)

nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero, in equivalente zucchero bianco, che non può superare l'obbligo di consegna fissato per il rispettivo paese in virtù dell'articolo 12;

c)

nella casella 20, il periodo di consegna a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte A.

2.   La domanda di titolo di importazione è accompagnata dall'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, della prova di origine di cui all'articolo 17 per i paesi contemplati dal protocollo ACP o di cui all'articolo 18 per l'India.

3.   I titoli sono validi fino al termine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo per lo zucchero ACP/India non destinato alla raffinazione. Per lo zucchero ACP/India da raffinare, i titoli sono validi fino alla fine del periodo di consegna al quale si riferiscono o, per i titoli rilasciati a partire dal 1o aprile, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo.

4.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, un titolo di importazione recante, nelle caselle 15 e 16, la designazione e il codice NC 1701 99 10 può essere utilizzato per l'importazione

a)

di zucchero del codice NC 1701 11 10 se si tratta di un titolo per zucchero da raffinare;

b)

di zucchero del codice NC 1701 11 90 se si tratta di un titolo per zucchero non destinato alla raffinazione.

Articolo 17

1.   Insieme alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, all'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare recante:

a)

almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A, del presente regolamento;

b)

la data d'imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna;

c)

la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

La prova dell'origine è valida indipendentemente dal periodo di consegna indicato alla lettera b).

2.   La prova dell'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11.

3.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica, per motivi di controllo in particolare del periodo di consegna e dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi:

a)

la data, constatata in base ad un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione;

b)

la data di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

c)

le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente importati.

Articolo 18

1.   Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si considera originario dell'India lo zucchero la cui origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   All'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare contenente:

a)

almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A;

b)

la data d'imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna; il periodo indicato non incide sulla validità della prova dell'origine al momento dell'importazione;

c)

la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

3.   Il certificato d'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11.

4.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica, per motivi di controllo in particolare del periodo di consegna e dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi:

a)

la data, constatata in base a un idoneo documento marittimo, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto indiano di esportazione;

b)

la data di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

c)

le informazioni riguardanti l'operazione d' importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

CAPITOLO V

ZUCCHERO COMPLEMENTARE

Articolo 19

1.   I quantitativi mancanti, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento 318/2006, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per campagna di commercializzazione o parte di campagna, in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio. Detti quantitativi sono importati come zucchero complementare.

Ai fini di tale determinazione, i quantitativi di zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare e di zucchero preferenziale destinati al consumo diretto da prendere in considerazione in ciascun bilancio sono valutati ogni anno in base ai dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per le ultime campagne di commercializzazione.

2.   La prima determinazione dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è effettuata anteriormente al 31 ottobre e riveduta anteriormente al 31 maggio. Qualora informazioni nuove lo rendano necessario essa può essere rivista in un altro momento nel corso della campagna.

Articolo 20

1.   Alle importazioni dei quantitativi di cui all'articolo 19 si applica un prezzo minimo di acquisto, a carico dei raffinatori, dello zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità).

2.   Per ogni campagna di commercializzazione il prezzo minimo di acquisto corrisponde al prezzo garantito di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 21

1.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese o i paesi di origine [paesi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006];

b)

nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non può superare la quantità iniziale determinata in virtù dell'articolo 19,

c)

nella casella 20, la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte B.

2.   La domanda di titolo di importazione è corredata:

a)

dell'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione o di uno dei paesi di esportazione, conforme al modello figurante nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante della domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, della prova di origine di cui all'articolo 22 per i paesi contemplati dal protocollo ACP o di cui all'articolo 23 per l'India;

b)

dell'impegno con cui una raffineria accreditata a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 garantisce che il prezzo versato è pari almeno al prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Articolo 22

1.   Insieme alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, all'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare recante:

a)

almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento;

b)

il codice NC 1701 11 10.

2.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, per motivi di controllo in particolare dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente immessi in libera pratica.

Articolo 23

1.   Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si considera originario dell'India lo zucchero complementare la cui origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   All'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare in cui figura almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.

3.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, per motivi di controllo in particolare dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

CAPITOLO VI

ZUCCHERO CONCESSIONI CXL

Articolo 24

1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 96 801 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, da importare come «zucchero concessioni CXL» al dazio di 98 EUR/t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il quantitativo è pari a 126 671 t di zucchero greggio di canna.

2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:

Cuba

58 969 t,

Brasile

23 930 t,

Australia

9 925 t,

Altri paesi terzi

3 977 t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione per paese di origine è la seguente:

Cuba

73 711 t,

Brasile

29 913 t,

Australia

17 369 t,

Altri paesi terzi

5 678 t.

3.   Il dazio di 98 EUR/t si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

Articolo 25

Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese di origine (uno dei paesi di cui all'articolo 24, paragrafo 2);

b)

nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero greggio, in peso tal quale, che non può superare la quantità iniziale prevista all'articolo 24, paragrafo 2;

c)

nella casella 20, la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte D;

d)

nella casella 24, almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte E.

Articolo 26

1.   Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si considera originario dell'Australia, di Cuba o del Brasile lo zucchero concessioni CXL la cui origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   All'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare in cui figura almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte F.

3.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, per motivi di controllo in particolare dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

Articolo 27

Per i quantitativi relativi a Cuba, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e limitatamente a un quantitativo di 23 930 tonnellate originario del Brasile, se non sono stati rilasciati titoli di importazione anteriormente al 1o luglio della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione può decidere, sulla base dei programmi di fornitura, di rilasciare titoli ad altri paesi terzi contemplati nello stesso articolo nei limiti dei quantitativi suddetti.

CAPITOLO VII

ZUCCHERO BALCANI

Articolo 28

1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per lo zucchero Balcani, a dazio zero, per un totale di 200 000 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la quantità è di 246 500 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702.

2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:

Albania

1 000 t,

Bosnia e Erzegovina

12 000 t,

Serbia e Montenegro

180 000 t,

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

7 000 t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione per paese di origine è la seguente:

Albania

1 250 t,

Bosnia e Erzegovina

15 000 t,

Serbia e Montenegro

225 000 t,

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

5 250 t.

Il contingente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per la campagna di commercializzazione 2006/2007 è aperto soltanto a partire dal 1o gennaio 2007.

Articolo 29

1.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese di origine (uno dei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 2);

b)

nelle caselle 17 e 18, la quantità in peso tal quale, che non può superare la quantità iniziale prevista all'articolo 28, paragrafo 2;

c)

nella casella 20, la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte G.

2.   La domanda di titolo di importazione per lo zucchero Balcani in provenienza dai territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo è accompagnata dall'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo, conforme al modello figurante nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante della domanda di titolo.

CAPITOLO VIII

ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE ECCEZIONALE E INDUSTRIALE

Articolo 30

1.   I quantitativi di zucchero di importazione eccezionale e/o di zucchero di importazione industriale per i quali i dazi all'importazione saranno in tutto o in parte sospesi, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, per campagna di commercializzazione o parte di compagna.

2.   Ai fini della determinazione della quantità di zucchero di importazione industriale di cui al paragrafo 1, è redatto un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento di zucchero necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. Il bilancio tiene conto in particolare dei quantitativi e del prezzo dello zucchero fuori quota disponibile sul mercato comunitario e della possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento di considerare lo zucchero ritirato dal mercato come zucchero eccedente atto a diventare zucchero industriale.

Articolo 31

Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese o i paesi di origine;

b)

nelle caselle 17 e 18, la quantità in peso tal quale, che non può superare la quantità iniziale determinata in virtù dell'articolo 30;

c)

nella casella 20:

i)

la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono;

ii)

almeno una delle diciture figuranti:

nella parte H dell'allegato III per lo zucchero di importazione eccezionale,

nella parte I dell'allegato III per lo zucchero di importazione industriale.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 32

Il regolamento (CE) n. 1004/2005 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il regolamento (CE) n. 2151/2005 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Tuttavia, esso si applica al contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), soltanto a partire dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

(4)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

(5)  Quale definito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244.

(6)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 18.

(7)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(8)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26.

(9)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 7).

(10)  Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(12)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(13)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(14)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

Numeri d'ordine per lo zucchero ACP/India

Paesi terzi

Numero d'ordine

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Costa d'Avorio

09.4333

Repubblica del Congo

09.4334

Figi

09.4335

Guyana

09.4336

India

09.4337

Giamaica

09.4338

Kenya

09.4339

Madagascar

09.4340

Malawi

09.4341

Maurizio

09.4342

Mozambico

09.4343

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla

09.4344

Suriname

09.4345

Swaziland

09.4346

Tanzania

09.4347

Trinidad e Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambia

09.4350

Zimbabwe

09.4351

Numeri d'ordine per lo zucchero complementare

Paesi terzi

Numero d'ordine

India

09.4315

Paesi firmatari del protocollo ACP

09.4316

Numeri d'ordine per lo zucchero concessioni CXL

Paesi terzi

Numero d'ordine

Australia

09.4317

Brasile

09.4318

Cuba

09.4319

Altri paesi terzi

09.4320

Numeri d'ordine per lo zucchero Balcani

Paesi terzi

Numero d'ordine

Albania

09.4324

Bosnia-Erzegovina

09.4325

Serbia, Montenegro e Kosovo

09.4326

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

09.4327

Numeri d'ordine per lo zucchero di importazione eccezionale e industriale

Zucchero di imporazione

Numero d'ordine

eccezionale

09.4380

industriale

09.4390


ALLEGATO II

Modulo di titolo di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 29, paragrafo 2

Image


ALLEGATO III

A.

Diciture di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a):

—   in spagnolo: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   in portoghese: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Diciture di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

—   in spagnolo: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   in portoghese: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Diciture di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 23, paragrafo 2

—   in spagnolo: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   in inglese: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   in portoghese: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Diciture di cui all'articolo 25, lettera c)

—   in spagnolo: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   in inglese: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   in portoghese: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Diciture di cui all'articolo 25, lettera d)

—   in spagnolo: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   in portoghese: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Diciture di cui all'articolo 26, paragrafo 2

—   in spagnolo: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   in portoghese: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Diciture di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c)

—   in spagnolo: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   in tedesco: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   in portoghese: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), primo trattino

—   in spagnolo: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   in tedesco: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   in portoghese: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), secondo trattino

—   in spagnolo: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   in ceco: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   in danese: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   in tedesco: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   in estone: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   in greco: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   in inglese: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   in francese: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   in lituano: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   in ungherese: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   in maltese: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   in neerlandese: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   in polacco: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   in portoghese: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   in slovacco: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   in sloveno: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   in svedese: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/24


REGOLAMENTO (CE) N. 951/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 40, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le disposizioni applicabili ai titoli di importazione e di esportazione, alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alla gestione delle importazioni nel settore dello zucchero. Allo scopo di migliorare la trasparenza delle norme applicabili al commercio con i paesi terzi nel settore dello zucchero, è necessario fondere le modalità d'applicazione di tali disposizioni in un unico regolamento.

(2)

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione a paesi terzi onde colmare la differenza tra i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale e i prezzi all'interno della Comunità.

(3)

Allo scopo di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione dell'importo della restituzione all'esportazione, occorre definire un metodo uniforme per la determinazione del tenore di saccarosio di determinati prodotti. Nel caso in cui tale metodo non consenta di determinare il tenore complessivo di saccarosio, è necessario stabilire criteri specifici. Per gli sciroppi che presentano un grado di purezza relativamente basso è opportuno fissare forfettariamente il tenore di saccarosio tenendo conto del loro tenore di zucchero estraibile.

(4)

Lo zucchero candito, fabbricato con zucchero bianco o zucchero greggio raffinato, presenta in molti casi un grado di polarizzazione inferiore al 99,5 %. Tenuto conto dell'elevato grado di purezza della materia prima utilizzata, è opportuno prevedere per tale zucchero candito una restituzione che si avvicini il più possibile alla restituzione accordata allo zucchero bianco. È pertanto opportuno introdurre una definizione precisa dello zucchero candito.

(5)

Qualora si decida di concedere una restituzione all'esportazione per l'isoglucosio, è opportuno fissare limiti per quanto riguarda il tenore di fruttosio e di polisaccaridi onde garantire che tale restituzione sia concessa soltanto al prodotto genuino allo stato naturale.

(6)

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, qualsiasi importazione nella Comunità o esportazione al di fuori di essa dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) del suddetto articolo, è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Occorre stabilire le modalità di applicazione per poter precisare in particolare le informazioni da indicare nelle domande di titoli e nei titoli stessi, le condizioni applicabili al rilascio dei titoli, incluse le cauzioni da costituire, nonché la durata di validità del titolo rilasciato.

(7)

In applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'osservanza degli impegni relativi ai volumi di merci esportate, derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, deve essere garantita sulla base del regime dei titoli di esportazione. A tale scopo, occorre rilasciare i titoli richiesti dopo un periodo di riflessione che consenta alla Commissione di valutare i quantitativi per i quali è stata presentata domanda e di adottare tutte le misure necessarie nel caso in cui l'accettazione delle suddette domande dovesse comportare un superamento o un rischio di superamento del volume e/o degli stanziamenti stabiliti negli accordi sopra citati per la campagna di cui trattasi. A tal fine, gli Stati membri devono essere tenuti a notificare senza indugio tutte le richieste di titoli che comportano restituzioni periodiche. È opportuno consentire ai richiedenti di restituzioni all'esportazione di revocare la loro domanda a determinate condizioni se è stata fissata una percentuale di accettazione.

(8)

Il monitoraggio accurato e regolare degli scambi con i paesi terzi rappresenta l'unico modo di seguirne da vicino l'evoluzione alla luce delle limitazioni imposte dagli impegni della Comunità in virtù degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato e di adottare, se del caso, le necessarie misure, segnatamente per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. È quindi auspicabile che la Commissione riceva regolarmente le pertinenti informazioni concernenti non solo le importazioni e le esportazioni di prodotti per i quali sono state fissate restituzioni, conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006, ma anche le importazioni e le esportazioni di prodotti esportati senza restituzione, con o senza titolo, in libera pratica sul mercato comunitario, nonché quelle coperte dal regime di perfezionamento attivo.

(9)

Per garantire la stabilità del mercato comunitario dello zucchero ed evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto del prezzo di riferimento dello zucchero, si ritiene necessario applicare dazi addizionali all'importazione.

(10)

L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che le importazioni effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo limite notificato all'Organizzazione mondiale del commercio possono essere soggette a un dazio addizionale all'importazione.

(11)

Per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione deve essere preso in considerazione il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione. Il prezzo cif all'importazione deve tuttavia essere verificato rispetto ai prezzi rappresentativi per il prodotto in causa sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per tale prodotto. A tal fine, occorre fissare i criteri per determinare il prezzo cif all'importazione rappresentativo dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione. Per determinare i prezzi cif all'importazione rappresentativi, la Commissione deve tenere conto di tutte le informazioni di cui dispone direttamente o comunicatele dagli Stati membri.

(12)

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2), apre un contingente tariffario annuo per l'importazione di 600 000 tonnellate di melassi originari dei paesi ACP a dazio ridotto del 100 %. In questa prospettiva, e considerando che le importazioni di melassi entro il suddetto limite quantitativo non dovrebbero provocare perturbazioni sul mercato comunitario, non è ritenuto opportuno imporre dazi addizionali a tali importazioni, in quanto ciò sarebbe contrario all'obiettivo stesso di favorire le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP). Il dazio complessivamente applicabile ai melassi di canna originari di quegli Stati deve essere pertanto ridotto a zero.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana.

(14)

Le modalità d'applicazione stabilite dal predetto regolamento sostituiscono quelle stabilite dai regolamenti (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio (4), (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso (5), (CE) n. 1422/95 (6), (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (7), (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (8), e (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (9). A fini di trasparenza e di chiarezza giuridica occorre pertanto abrogare i suddetti regolamenti.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 318/2006, le modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione, la concessione delle restituzioni all'esportazione e la gestione delle importazioni, compresa l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«restituzione periodica» la restituzione all'esportazione fissata periodicamente, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006;

2)

«zucchero candito» lo zucchero:

a)

costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata; e

b)

contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio.

CAPO II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 3

Determinazione del tenore di saccarosio di taluni sciroppi di zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione

1.   La restituzione all'esportazione per 100 kg dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto di cui trattasi e maggiorato, se del caso, del tenore di altri zuccheri espressi in equivalente saccarosio.

2.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è dato dal tenore totale di zuccheri ottenuto con il metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore complessivo di zuccheri determinato secondo tale metodo è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.

3.   Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ma inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per 100. Il tenore totale di zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 2 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo aerometrico.

4.   Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato di cui al codice NC 1701, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1. Il tenore di sostanze secche è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.

Tuttavia, a richiesta, per tenere conto dello zucchero caramellato di cui al primo comma, è possibile determinare la quantità di saccarosio utilizzata, eventualmente maggiorata di altri zuccheri espressi in saccarosio, qualora lo zucchero candito sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

5.   L'importo base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85 %.

Articolo 4

Restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere concesse soltanto per i prodotti:

a)

ottenuti per isomerizzazione del glucosio;

b)

contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio;

c)

il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.

Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione.

CAPO III

TITOLI DI ESPORTAZIONE

Articolo 5

Necessità del titolo

1.   Tutte le esportazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ad eccezione di quelli menzionati alla lettera h) del suddetto articolo, richiedono il rilascio di un titolo di esportazione.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10), sono costituiti i seguenti gruppi di prodotti:

a)

gruppo di prodotti I: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;

b)

gruppo di prodotti II: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006;

c)

gruppo di prodotti III: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 6

Titolo di esportazione con restituzione

1.   Allorché la restituzione è fissata nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione deve essere presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

2.   La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

3.   Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. Essa reca la seguente dicitura:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

4.   Non si applica l'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (11).

Articolo 7

Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione

Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato «fuori quota», la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura, a seconda del prodotto in questione:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato» fuori quota «per le esportazioni senza restituzione».

Articolo 8

Validità dei titoli di esportazione

1.   I titoli di esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

2.   I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi non superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/2000 sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Nel caso di cui al primo comma, l'interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.

3.   I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), e), f) e g), del regolamento (CEE) n. 318/2006 sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/2000 sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 9

Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione

1.   Se il rilascio dei titoli di esportazione rischia di superare gli importi finanziari disponibili o i quantitativi massimi e/o gli impegni di spesa stabiliti nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (12) per il periodo considerato, la Commissione può:

a)

stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;

b)

respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

c)

sospendere la presentazione di domande di titoli per cinque giorni lavorativi; la Commissione può decidere una sospensione per un periodo più lungo secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli di esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione o gruppo di destinazioni e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori economici o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.

3.   Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione sul titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.

4.   L'interessato può revocare la domanda di titolo entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.

CAPO IV

TITOLI DI IMPORTAZIONE

Articolo 10

Titoli di importazione e loro validità

1.   Qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera h), del regolamento (CE) n. 318/2006 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   I titoli di importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi non superiori a 10 tonnellate, e i titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), f) e g), del medesimo regolamento sono validi a decorrere dal giorno di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

CAPO V

NORME COMUNI PER I TITOLI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE

SEZIONE 1

Rilascio dei titoli e cauzione

Articolo 11

Domanda e rilascio dei titoli di esportazione e di importazione

1.   I titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano quantitativi superiori a 10 tonnellate sono rilasciati:

a)

il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di importazione;

b)

il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione;

c)

il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se la Commissione non ha adottato nel frattempo alcuna misura specifica secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, se trattasi di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

Il primo comma non si applica:

a)

allo zucchero candito;

b)

allo zucchero aromatizzato e allo zucchero con aggiunta di coloranti;

c)

allo zucchero preferenziale da importare nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 (13).

2.   Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 tonnellate, l'interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità.

Articolo 12

Cauzione

1.   Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, eccetto quelli di cui alla lettera h), del regolamento (CE) n. 318/2006 per 100 kg di prodotto netto o per 100 kg di isoglucosio in sostanza secca netta o per 100 kg netti di sciroppo di inulina espressi in sostanza secca netta e in equivalente zucchero/isoglucosio è:

a)

nel caso di titoli di importazione:

0,30 EUR per i prodotti dei codici NC 1701, 1702 e 2106, esclusi i codici NC 1702 50 00 e 1702 90 10 e lo sciroppo di inulina,

0,06 EUR per i prodotti dei codici NC 1212 91, 1212 99 20 e 1703,

0,60 EUR per lo sciroppo di inulina dei codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;

b)

nel caso di titoli di esportazione:

11,00 EUR per i prodotti del codice NC 1701,

0,90 EUR per i prodotti dei codici NC 1212 91, 1212 99 20 e 1703,

4,20 EUR per i prodotti dei codici NC 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 e 2106 90 59, escluso lo sciroppo di inulina,

4,20 EUR per i prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e 2106 90 30,

8,00 EUR per lo sciroppo di inulina del codice NC 1702 60 80 e 0,60 EUR per lo sciroppo di inulina del codice NC 1702 90 80.

2.   Per i prodotti del codice NC 1701, il titolare del titolo costituisce una cauzione supplementare allorché:

a)

non è assolto l'obbligo di esportare derivante dai titoli di esportazione, eccetto quelli rilasciati in virtù di una gara indetta nella Comunità, salvo in caso di forza maggiore; e

b)

l'importo della cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino, è inferiore all'importo della restituzione all'esportazione in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, una volta dedotta la restituzione indicata nel suddetto titolo.

L'importo della cauzione supplementare è pari alla differenza tra gli importi di cui al primo comma, lettera b).

SEZIONE 2

Titoli per operazioni di raffinazione specifiche («EX/IM»)

Articolo 13

Disposizioni generali

1.   In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000, quando a un'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 fa seguito un'importazione di zucchero greggio dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, in virtù di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14), l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo.

2.   In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di esportazione e di importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili.

Articolo 14

Domande di titoli

1.   La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata soltanto su simultanea presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e di una domanda di titolo di importazione per lo zucchero greggio.

2.   La domanda di titolo di importazione deve riguardare un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente, tenuto conto del rendimento, al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione. Il rendimento dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo, il quantitativo di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata nel titolo stesso per un coefficiente correttore. Tale coefficiente si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio effettivamente importato.

3.   La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo di importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)».

Inoltre, nella casella 20 del titolo di esportazione è indicato il numero del titolo di importazione corrispondente e, nella casella pertinente del titolo di importazione, il numero del titolo di esportazione corrispondente.

4.   La revoca di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica simultaneamente al titolo di importazione e al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Validità dei titoli

1.   In deroga al disposto degli articoli 9 e 11, il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo di importazione per lo zucchero greggio sono validi:

a)

fino al 30 giugno per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000; il 1o ottobre, o successivamente a questa data, della stessa campagna di commercializzazione;

b)

fino al 30 settembre per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000; il 1o luglio, o successivamente a questa data, della stessa campagna di commercializzazione.

2.   In applicazione dell'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione di zucchero greggio corrispondente ad una precedente esportazione di zucchero bianco è identico al termine di validità del titolo di importazione per lo zucchero greggio.

Articolo 16

Cauzione

1.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, e fatti salvi i paragrafi successivi, il tasso della cauzione applicabile al titolo di importazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, ammonta a 11,50 EUR per 100 kg netti.

2.   Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento. Il disposto dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di importazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

a)

la cauzione relativa al titolo di importazione è svincolata nella sua totalità solo quando il quantitativo di zucchero greggio effettivamente importato è uguale o superiore al quantitativo di zucchero bianco effettivamente esportato, tenuto conto del rendimento dello zucchero greggio;

b)

quando il quantitativo di zucchero greggio effettivamente importato è inferiore al quantitativo di zucchero bianco effettivamente esportato, la cauzione viene incamerata per il quantitativo corrispondente alla differenza tra il quantitativo di zucchero bianco effettivamente esportato e il quantitativo di zucchero greggio effettivamente importato.

Il disposto del primo comma, lettera b), si applica tenendo conto del rendimento dello zucchero greggio.

CAPO VI

COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 17

Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati

Entro il 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, relativamente alle esportazioni verso paesi terzi:

a)

i quantitativi per i quali i titoli sono stati effettivamente rilasciati, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, suddivisi tra:

zucchero bianco dei codici NC 1701 91 00, 1701 99 10 e 1701 99 90,

zucchero greggio, espresso in peso «tale e quale», dei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90,

sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 e 2106 90 59,

isoglucosio, espresso in materia secca, dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30,

sciroppo di inulina, espresso in materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio, del codice NC ex 1702 60 90;

b)

i quantitativi di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;

c)

i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006; i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione in previsione della sua esportazione sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (15).

Articolo 18

Comunicazione relativa ai quantitativi esportati

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

1)

entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui all'articolo 17, lettera b), esportati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000;

2)

per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in questione:

a)

i quantitativi, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione, di zucchero e di sciroppo espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, esportati tal quali senza titolo di esportazione;

b)

i quantitativi di zucchero sotto quota, esportati sotto forma di zucchero bianco o di prodotti trasformati, espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione in previsione dell'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite;

c)

qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni;

d)

i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, ed i quantitativi di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (16) e sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (17);

e)

qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 17, lettera c), e alla lettera d) del presente articolo, i quantitativi esportati senza restituzione.

Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) sono trasmesse separatamente alla Commissione per ciascun regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.

Articolo 19

Comunicazione relativa ai titoli di importazione

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

1)

ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi, espressi in peso «tale e quale», di zucchero bianco e di zucchero greggio non preferenziali, di sciroppi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di importazione;

2)

ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso «tale e quale» per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 13;

3)

per ogni trimestre, entro il secondo mese civile successivo al trimestre in questione e separatamente, i quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 20

Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione

Su richiesta della Commissione e per il periodo indicato, gli Stati membri comunicano senza indugio e quotidianamente alla Commissione:

a)

per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, tutte le domande di titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare della restituzione periodica;

b)

i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 21

Mezzi di comunicazione

Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente capo per via elettronica, servendosi degli appositi moduli messi a loro disposizione dalla Commissione.

CAPO VII

GESTIONE DELLE IMPORTAZIONI

SEZIONE 1

Calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

Articolo 22

Determinazione dei prezzi cif

La Commissione fissa i prezzi cif per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sulla base delle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale. Tali prezzi sono calcolati conformemente agli articoli da 23 a 26.

Articolo 23

Informazioni da prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri, riguardanti:

a)

le offerte fatte sul mercato mondiale;

b)

le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;

c)

i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;

d)

le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.

Articolo 24

Informazioni da non prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non vengono prese in considerazione le informazioni:

a)

che non riguardano merce sana, leale e mercantile;

b)

quando le possibilità di acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato;

c)

quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 25

Adeguamento al porto di Rotterdam

1.   I prezzi non valevoli per merce alla rinfusa cif Rotterdam vengono adeguati.

Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto di imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro.

2.   Se il prezzo è valevole per merce in sacchi, esso viene ridotto di 0,88 EUR per 100 kg.

Articolo 26

Adeguamento alla qualità tipo

1.   Nell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, si applicano:

a)

per lo zucchero bianco, le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 318/2006;

b)

per lo zucchero greggio, i coefficienti correttori ottenuti dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.

2.   Il rendimento viene calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

SEZIONE 2

Determinazione della qualità tipo e calcolo del prezzo cif dei melassi

Articolo 27

Qualità tipo dei melassi

La qualità tipo dei melassi deve:

a)

essere sana, leale e mercantile;

b)

avere un tenore totale di zucchero del 48 %.

Articolo 28

Determinazione dei prezzi cif

La Commissione determina il prezzo cif dei melassi sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tali prezzi sono calcolati conformemente agli articoli da 29 a 33.

Articolo 29

Informazioni da prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni riguardanti:

a)

le offerte fatte sul mercato mondiale;

b)

i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;

c)

le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri.

Articolo 30

Informazioni da non prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non vengono prese in considerazione le informazioni:

a)

che non riguardano merce sana, leale e mercantile;

b)

quando le possibilità di acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato;

c)

quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 31

Adeguamento al porto di Amsterdam

I prezzi non valevoli per merce alla rinfusa cif Amsterdam vengono adeguati.

Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto di imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto di imbarco fino ad Amsterdam, dall'altro.

Articolo 32

Adeguamento alla qualità tipo

I prezzi stabiliti nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli e che non si riferiscono alla qualità tipo vengono:

a)

maggiorati di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è inferiore al 48 %;

b)

diminuiti di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è superiore al 48 %.

Articolo 33

Prezzo medio

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale è possibile basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

SEZIONE 3

Dazio addizionale all'importazione

Articolo 34

Dazio addizionale per i melassi

1.   I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati dalla Commissione conformemente alla sezione 2, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dei melassi».

Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante questo periodo qualora le informazioni in suo possesso indichino una variazione dei prezzi rappresentativi precedentemente fissati di almeno 0,5 EUR per 100 kg.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le informazioni di cui all'articolo 29 in loro possesso.

Articolo 35

Prezzi limite dei melassi

Il prezzo limite di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è, per 100 kg di melasso della qualità tipo di cui all'articolo 27 del presente regolamento, pari a:

a)

7,90 EUR per il melasso del codice NC 1703 10 00;

b)

8,20 EUR per il melasso del codice NC 1703 90 00.

Articolo 36

Dazio addizionale per i prodotti del settore dello zucchero

1.   I dazi addizionali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 99.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati conformemente alla sezione 1, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dello zucchero».

Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,20 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi rappresentativi dello zucchero precedentemente fissati.

3.   Il prezzo rappresentativo dello zucchero per i prodotti del codice NC 1702 90 99 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per ogni 1 % del tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione.

Articolo 37

Prezzi limite dei prodotti del settore dello zucchero

Il prezzo limite di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari, per 100 kg di prodotto netto, a:

a)

53,10 EUR per lo zucchero bianco dei codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006;

b)

64,7 EUR per lo zucchero del codice NC 1701 91 00;

c)

54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

d)

41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

e)

55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

f)

41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

g)

1,184 EUR per i prodotti del codice NC 1702 90 99 per ogni 1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 38

Giustificativi

1.   L'importo dei dazi addizionali all'importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è stabilito sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente all'articolo 39.

Nel caso dei melassi, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo tramite l'adeguamento di cui all'articolo 32.

Nel caso dello zucchero bianco o greggio, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, ai punti II e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006, o nel prezzo equivalente per il prodotto del codice NC 1702 90 99.

2.   Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o al prezzo rappresentativo dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro importatore almeno i seguenti documenti giustificativi:

a)

il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente;

b)

il contratto di assicurazione;

c)

la fattura;

d)

il certificato di origine (se del caso);

e)

il contratto di trasporto;

f)

in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

Per la verifica del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro importatore possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario.

3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata.

4.   La cauzione costituita è svincolata nella misura in cui vengono presentate alle autorità competenti prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5.   Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale in vigore per le operazioni di recupero.

Articolo 39

Calcolo del dazio addizionale all'importazione

Se la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 34 nel caso dei melassi o all'articolo 36 nel caso dei prodotti del settore dello zucchero e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:

a)

è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b)

è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo che supera il 10 %;

c)

è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d)

è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e)

è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

SEZIONE 4

Sospensione o riduzione dei dazi all'importazioni per i melassi

Articolo 40

Sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione per i melassi

Se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato del melasso nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

Articolo 41

Importazione preferenziale di melassi

1.   Il dazio all'importazione totale applicabile, a seconda dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00, originari degli Stati ACP, è ridotto a zero entro il limite di un contingente di 600 000 tonnellate per ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, questo contingente ammonta a 750 000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2006/2007.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la nozione di «prodotto originario» e i metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Cotonou.

3.   Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

SEZIONE 5

Calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciroppi

Articolo 42

Metodo di calcolo

1.   Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e il dazio addizionale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

2.   Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006, viene determinato in base al metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo viene convertito in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.

Tuttavia, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti contenenti meno dell'85 % di saccarosio o di altri zuccheri espressi in saccarosio, e di zucchero invertito espresso in saccarosio, è determinato valutando il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 e, nei prodotti solidi, tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.

3.   Il tenore di sostanza secca dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 è determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

4.   Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 318/2006, la conversione in equivalente saccarosio si ottiene applicando il coefficiente 1,9 alla sostanza secca determinata conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

CAPO VIII

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 784/68, il regolamento (CEE) n. 785/68, il regolamento (CE) n. 1422/95, il regolamento (CE) n. 1423/95, il regolamento (CE) n. 1464/95 e il regolamento (CE) n. 2135/95 sono abrogati.

Il regolamento (CE) n. 1464/95 continua tuttavia ad applicarsi ai titoli rilasciati ai sensi delle sue disposizioni anteriormente al 1o luglio 2006.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

(5)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(7)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 45).

(8)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

(9)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(10)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(11)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(12)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(13)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(14)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(15)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(16)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(17)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

A.

Dicitura di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

—   in spagnolo: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   in ceco: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   in danese: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   in tedesco: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   in estone: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   in greco: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   in inglese: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   in francese: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   in italiano: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   in lettone: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   in lituano: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   in ungherese: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   in olandese: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   in polacco: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   in portoghese: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   in slovacco: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   in sloveno: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   in finlandese: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   in svedese: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

Dicitura di cui all'articolo 6, paragrafo 3:

—   in spagnolo: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   in ceco: „sazba použitelné náhrady“

—   in danese: »Restitutionssats«

—   in tedesco: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   in estone: “Kohaldatav toetuse määr”

—   in greco: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   in inglese: ‘rate of applicable refund’

—   in francese: «Taux de la restitution applicable»

—   in italiano: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   in lettone: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   in lituano: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   in ungherese: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   in olandese: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   in polacco: „stawka stosowanej refundacji”

—   in portoghese: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   in slovacco: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   in sloveno: „višina nadomestila“

—   in finlandese: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   in svedese: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

Dicitura di cui all'articolo 7:

—   in spagnolo: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   in ceco: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   in danese: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   in tedesco: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   in estone: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   in greco: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   in inglese: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   in francese: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   in italiano: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   in lettone: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   in lituano: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   in ungherese: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   in olandese: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   in polacco: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   in portoghese: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   in slovacco: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   in sloveno: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   in finlandese: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   in svedese: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

Dicitura di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

—   in spagnolo: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   in ceco: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   in danese: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   in tedesco: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   in estone: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   in greco: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   in inglese: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   in francese: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   in italiano: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   in lettone: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)»

—   in lituano: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   in ungherese: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   in olandese: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   in polacco: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   in portoghese: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   in slovacco: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   in sloveno: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   in finlandese: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   in svedese: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/39


REGOLAMENTO (CE) N. 952/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa delle nozioni di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre lo zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi.

(2)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 gli Stati membri concedono l'accreditamento, a richiesta, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero alle imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Occorre precisare il contenuto della domanda di accreditamento che le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina e le raffinerie sono tenute a presentare alle autorità competenti degli Stati membri. È necessario definire gli impegni che deve assumersi l'impresa a fronte dell'accreditamento, in particolare l'obbligo di tenere una registrazione aggiornata dei quantitativi di materia prima entrati, trasformati e usciti sotto forma di prodotto finito.

(3)

È opportuno stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo delle imprese accreditate e definire un regime di sanzioni sufficientemente dissuasive.

(4)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede un sistema di informazione sui prezzi dello zucchero praticati. A norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento le imprese accreditate hanno l'obbligo di fornire informazioni sui quantitativi di zucchero bianco venduti, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita. È opportuno definire la frequenza e il contenuto delle informazioni sui prezzi praticati che le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie devono predisporre per la loro trasmissione alla Commissione. Per avere un'indicazione sulle prospettive a breve termine, è utile che le imprese elaborino e trasmettano anche le stime dei prezzi medi di vendita per il trimestre successivo. Le imprese accreditate che utilizzano zucchero per trasformarlo in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 devono anche stabilire, ai fini della trasmissione alla Commissione, il prezzo dello zucchero acquistato, secondo una frequenza e un formato identici a quelli fissati per i produttori di zucchero.

(5)

Per garantire la pubblicazione dei livelli dei prezzi del mercato prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 assicurando nel contempo la riservatezza dei dati, è opportuno disporre che la Commissione informi due volte all'anno il comitato di gestione per lo zucchero dei prezzi medi dello zucchero bianco commercializzato sul mercato comunitario nel corso del semestre precedente, distinguendo lo zucchero di quota dallo zucchero fuori quota.

(6)

Sarà redatto un rapporto sul funzionamento del sistema di rilevamento e di informazione dei prezzi previsto dal presente regolamento allo scopo di proporre i miglioramenti ritenuti pertinenti e un sistema di trasmissione dei prezzi informatizzato. In attesa di tali miglioramenti, in via transitoria per il 2006 e 2007 i prezzi stabiliti dalle imprese devono essere trasmessi direttamente alla Commissione a fini d'informazione del comitato di gestione per lo zucchero.

(7)

In caso di applicazione dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'impresa produttrice riporta parte della produzione alla campagna successiva, a valere sulla produzione di tale campagna. Di conseguenza, l'impresa produttrice può essere obbligata a stipulare contratti di fornitura per tale campagna saccarifera al prezzo minimo della barbabietola soltanto per la quantità di zucchero compresa nella sua quota di base che non ha ancora prodotto.

(8)

Per il buon funzionamento del sistema delle quote, è opportuno precisare i concetti di «prima della semina» e «prezzo minimo» di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006. È opportuno tener conto delle condizioni agronomiche e climatiche specifiche della coltura delle barbabietole in certe regioni italiane, fissando un termine ultimo diverso per la fine delle semine.

(9)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità della barbabietola rispetto alla qualità tipo. La qualità e, di conseguenza, il valore delle barbabietole da zucchero dipendono soprattutto dal loro tenore di zucchero. Il sistema più adatto per determinare il valore delle barbabietole di qualità diversa dalla qualità tipo consiste nello stabilire una scala di maggiorazioni e di riduzioni espresse in percentuale del prezzo minimo.

(10)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l'assegnazione di quote supplementari di zucchero. Tale assegnazione, il cui scopo è quello di agevolare il passaggio dal precedente regime al regime attuale, deve essere riservata alle imprese che beneficiavano di una quota nella campagna 2005/2006. È inoltre opportuno precisare a quali condizioni è possibile l'assegnazione a partire dalla campagna 2006/2007.

(11)

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l'assegnazione di quote aggiuntive di isoglucosio che gli Stati membri devono assegnare alle imprese evitando ogni discriminazione, in proporzione alla quota di isoglucosio loro attribuita. È necessario definire la data limite del pagamento del prelievo unico previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(12)

L'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 318/2006 definisce la produzione di zucchero di quota come la quantità prodotta a titolo di una campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa, mentre il punto 9) del medesimo articolo definisce le barbabietole di quota come le barbabietole trasformate in zucchero di quota. È quindi necessario fissare una regola per l'imputazione della produzione di zucchero ad una determinata campagna di commercializzazione, lasciando agli Stati membri un margine di flessibilità per le situazioni specifiche come la produzione di zucchero da barbabietole autunnali e la produzione di zucchero di canna.

(13)

Per garantire la corretta gestione del regime delle quote e stabilire il consumo mensile di zucchero e i bilanci di approvvigionamento è opportuno prevedere un dispositivo di comunicazione tra le imprese accreditate e gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro. Tali comunicazioni devono riguardare le scorte, il livello della produzione e le superfici seminate.

(14)

All'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 sono previste misure di intervento attuate mediante acquisti di zucchero. L'attuazione di misure di intervento comunitarie presuppone che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi di intervento in un luogo determinato. A tal fine, è opportuno disporre che possa essere preso in consegna soltanto zucchero che al momento dell'offerta è depositato in un luogo di ammasso accreditato.

(15)

Per permettere l'accesso all'intervento nelle zone in cui tale accesso è particolarmente necessario data l'entità della produzione locale, la quantità minima fissata dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 deve essere ripartita, in un primo tempo, tra tutti gli Stati membri produttori in funzione delle rispettive quote di produzione di zucchero. È opportuno prevedere la possibilità di adattare tale ripartizione, da un lato prima di ogni nuova campagna tenendo conto delle modifiche intervenute nell'attribuzione delle quote per Stato membro e, dall'altro, nel corso di ogni campagna ai fini dell'eventuale riattribuzione di quantitativi inutilizzati.

(16)

Nel definire le condizioni per la concessione e la revoca dell'accreditamento dei luoghi di ammasso, è opportuno tener conto della necessità di una buona conservazione e della facilità di ritiro dello zucchero, come pure della capacità di destivaggio della merce.

(17)

È opportuno non accettare all'intervento zuccheri le cui caratteristiche possano ostacolarne l'ulteriore smercio e provocarne la degradazione durante il magazzinaggio e precisare la qualità minima richiesta. È opportuno inoltre disporre che tra l'organismo di intervento e il venditore sia stipulato un contratto di magazzinaggio a cui è subordinato l'acquisto di zucchero all'intervento.

(18)

Per agevolare l'ordinata gestione dell'intervento è opportuno che l'offerta di zucchero sia presentata con riferimento ad una partita e che questa venga definita quantitativamente.

(19)

L'organismo di intervento deve essere in grado di esaminare con piena conoscenza di causa se l'offerta soddisfa le condizioni richieste. A tal fine, l'offerente deve comunicargli tutte le indicazioni necessarie.

(20)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 il prezzo di acquisto è adattato se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo. È quindi necessario fissare tabelle di maggiorazioni e riduzioni di prezzo da applicare al prezzo di acquisto in funzione della qualità dello zucchero offerto. Tali tabelle e le conseguenti riduzioni possono essere determinate sulla base dei dati oggettivi generalmente presi in considerazione negli scambi commerciali.

(21)

La vendita degli zuccheri detenuti dagli organismi di intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e alle condizioni più economiche possibili. Il sistema della gara consente in genere di conseguire tali obiettivi. Al fine di evitare che lo smercio dello zucchero avvenga in una situazione di mercato sfavorevole, occorre subordinare la gara ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia, certe situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure di vendita diverse dalla gara.

(22)

Al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare indette dagli organismi di intervento devono rispondere a principi uniformi. In tale contesto, è necessario stabilire condizioni che garantiscano l'utilizzazione dello zucchero per i fini previsti.

(23)

Ai fini della constatazione della categoria dello zucchero bianco e della resa dello zucchero greggio venduti, è opportuno seguire criteri identici a quelli previsti per l'acquisto dello zucchero da parte degli organismi di intervento. La parità di trattamento degli interessati può essere assicurata soltanto sulla base di disposizioni uniformi e rigorose riguardanti l'adattamento, a seconda dei casi, del prezzo di vendita o della restituzione all'esportazione, nonché la rettifica del titolo di esportazione in caso di constatazione di una qualità diversa da quella stabilita nel bando di gara.

(24)

A fini di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1261/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto concerne i contratti di fornitura delle barbabietole nonché le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole (2), il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (3), e del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (4), e sostituirli con un nuovo regolamento.

(25)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda in particolare la determinazione della produzione, l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero e delle raffinerie, il regime dei prezzi e delle quote e le condizioni di acquisto e di vendita di zucchero all'intervento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«materia prima», la barbabietola, la canna da zucchero, la cicoria, i cereali, lo zucchero da raffinare o qualsiasi altra forma intermedia di tali prodotti, destinati ad essere trasformati in prodotto finito;

b)

«prodotto finito», lo zucchero, lo sciroppo di inulina o l'isoglucosio;

c)

«fabbricante», un'impresa produttrice di prodotti finiti, escluse le raffinerie definite all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006;

d)

«luogo di ammasso», uno silo o un magazzino.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE

Articolo 3

Produzione di zucchero

1.   Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:

a)

zucchero bianco;

b)

zucchero greggio;

c)

zucchero invertito;

d)

sciroppi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati «sciroppi»:

i)

sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 %, ottenuti da barbabietole da zucchero;

ii)

sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 %, ottenuti da canne da zucchero.

2.   La produzione di zucchero non comprende:

a)

le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;

b)

le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, da sciroppi o da zucchero spazzato di recupero che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato lo zucchero bianco;

c)

le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica lo zucchero greggio;

d)

le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui lo zucchero greggio è stato fabbricato;

e)

le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;

f)

le quantità di sciroppi trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;

g)

le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;

h)

le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;

i)

le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato il medesimo zucchero invertito.

3.   La produzione di zucchero è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:

a)

per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;

b)

per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

c)

per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;

d)

per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo;

e)

per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione (5).

4.   Lo zucchero spazzato di recupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

5.   La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo, dal grado di polarizzazione dello sciroppo, il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione dello sciroppo medesimo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico o rifrattometrico.

Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.

Articolo 4

Produzione di isoglucosio

1.   Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite. La produzione di isoglucosio è espressa in sostanza secca e constatata secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2.   La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo rifrattometrico.

3.   Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.

Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato informazioni supplementari al riguardo.

Articolo 5

Produzione sciroppo di inulina

1.   Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di sciroppo di inulina» si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi di inulina o di oligofruttosi, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite e con una purezza del 70 % almeno. La produzione di sciroppo di inulina è espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio.

Per «purezza» si intende la percentuale di monosaccaridi e disaccaridi sulla sostanza secca determinata secondo il metodo di analisi dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (di seguito «metodo Icumsa») (ICUMSA method GS7/8/4-24).

2.   La produzione di sciroppo di inulina è constatata attraverso l'insieme delle operazioni seguenti:

a)

conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore, dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;

b)

determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo rifrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;

c)

conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %;

d)

espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.

3.   Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'idrolisi dell'inulina, nonché i quantitativi annui e l'utilizzo dei prodotti di cui al paragrafo 1, ma di purezza inferiore al 70 %.

Tali informazioni sono presentate allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato ogni informazione supplementare per accertarsi in particolare che i prodotti di cui al primo comma non siano usati come edulcoranti destinati all'alimentazione umana sul mercato comunitario.

Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro comunica alla Commissione una relazione dettagliata contenente le informazioni relative all'anno precedente. La prima relazione è presentata entro il 31 gennaio 2007.

Articolo 6

Produzione di un'impresa

1.   Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, di un'impresa» si intende la produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, quale definita agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, realmente prodotta da tale impresa.

2.   La produzione totale di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa per una data campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1:

maggiorata della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata alla campagna successiva, in applicazione rispettivamente degli articoli 14 e 19 del regolamento (CE) n. 318/2006,

maggiorata della quantità prodotta dai trasformatori nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi, a norma del paragrafo 3, e diminuita della quantità prodotta dall'impresa per conto di committenti nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi a norma del paragrafo 3.

3.   La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un'impresa produttrice (di seguito «trasformatore»), per conto di un'altra impresa produttrice (di seguito «committente»), è considerata come produzione del committente, previa presentazione di una domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato da entrambe le imprese produttrici, se ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota;

b)

la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote.

La produzione totale di zucchero, di cui al primo comma, lettera b), di un'impresa, è la produzione di cui al paragrafo 1 a cui è aggiunta la quantità riportata della campagna precedente e la quantità prodotta da trasformatori per conto di tale impresa nell'ambito di contratti di lavorazione e dalla quale è dedotta la quantità prodotta dall'impresa medesima per conto di committenti nell'ambito dei contratti di lavorazione.

Se il risultato è superiore, le autorità competenti possono prendere in considerazione, anziché le quantità effettivamente prodotte di cui al secondo comma, la produzione stimata in base ai contratti di consegna conclusi dalle imprese produttrici.

4.   Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri diversi, la domanda di cui al paragrafo 3 è indirizzata ad entrambi gli Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo paragrafo.

5.   La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata come produzione del committente, se lo Stato membro riconosca un motivo di forza maggiore che rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

CAPO III

ACCREDITAMENTO DEI FABBRICANTI E DELLE RAFFINERIE

Articolo 7

Domanda di accreditamento

1.   Possono ottenere un accreditamento le imprese che ne fanno domanda e che esercitano l'attività di:

a)

fabbricante di zucchero;

b)

fabbricante di isoglucosio;

c)

fabbricante di sciroppo di inulina;

d)

raffineria a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.

La domanda di cui al primo comma è presentata all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

Un'impresa può chiedere l'accreditamento per più di un'attività tra quelle elencate al primo comma.

2.   Nella domanda di accreditamento l'impresa comunica, oltre a nome e indirizzo, la capacità di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ed eventualmente il numero dei siti di produzione stabiliti nello Stato membro, precisando per ogni sito l'indirizzo e la capacità di produzione.

3.   L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 8

Impegni

1.   Per ottenere l'accreditamento l'impresa si impegna per iscritto:

a)

a comunicare immediatamente alle autorità dello Stato membro ogni modifica dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

b)

a tenere a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro i registri di cui all'articolo 9 e i prezzi di vendita stabiliti a norma dell'articolo 13;

c)

a comunicare allo Stato membro le informazioni a norma dell'articolo 21;

d)

a fornire, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro, ogni informazione o documento giustificativo ai fini della gestione e del controllo.

2.   L'accreditamento è costituito da un atto emesso dall'autorità competente, accompagnato da un documento firmato dall'impresa contenente gli impegni di cui al paragrafo 1.

3.   L'accreditamento è revocato qualora si constati che non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.

Articolo 9

Registri

L'autorità competente dello Stato membro stabilisce i registri che devono essere tenuti dalle imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 per ogni sito di produzione, nonché la periodicità delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.

I registri sono conservati dall'impresa per almeno i tre anni successivi all'anno in corso e contengono almeno i seguenti elementi:

1)

le quantità di materie prime ricevute indicando, per la barbabietola e la canna, il tenore in zucchero quale determinato alla consegna nell'impresa;

2)

eventualmente i prodotti finiti o semifiniti ricevuti;

3)

le quantità di prodotti finiti ottenuti e le quantità dei sottoprodotti;

4)

le perdite inerenti alla lavorazione;

5)

le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;

6)

le quantità di prodotti finiti spedite.

Articolo 10

Controlli

1.   Nel corso di ogni campagna l'autorità competente dello Stato membro procede a controlli presso ciascuna impresa e ciascuna raffineria accreditate.

2.   I controlli mirano ad accertare l'esattezza e la completezza dei dati dei registri di cui all'articolo 9 e delle comunicazioni di cui all'articolo 21, in particolare attraverso l'analisi della coerenza tra le quantità di materie prime consegnate e le quantità di prodotti finiti ottenuti e attraverso il raffronto con i documenti commerciali o altri documenti pertinenti.

I controlli comprendono una verifica dell'esattezza degli strumenti di pesatura e delle analisi di laboratorio utilizzati per determinare le consegne di materie prime e l'entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte.

I controlli comprendono una verifica dell'esattezza e della completezza dei dati utilizzati per la fissazione dei prezzi di vendita mensili medi dell'impresa di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Per le imprese produttrici di zucchero, i controlli riguardano anche il rispetto dell'obbligo di versare il prezzo minimo ai produttori di barbabietole.

I controlli comprendono una verifica fisica delle scorte almeno una volta ogni due anni.

3.   Se le autorità competenti dello Stato membro prevedono che il controllo possa essere effettuato a campione per alcuni elementi, il campionamento deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

4.   Lo Stato membro può esigere che, per la certificazione dei dati relativi ai prezzi di cui all'articolo 13, le imprese accreditate ricorrano a servizi di certificazione dei conti, il cui statuto sia riconosciuto dallo Stato membro.

5.   Per ogni controllo è redatta una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:

a)

la data del controllo e le persone presenti;

b)

il periodo controllato e i relativi quantitativi;

c)

le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

d)

i risultati del controllo e le misure correttive eventualmente richieste;

e)

una valutazione della gravità, della portata, del grado di permanenza e della durata dei difetti e delle discordanze eventualmente constatate, nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l'applicazione di una sanzione.

Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno i tre anni successivi all'anno del controllo, in modo da poter essere facilmente utilizzata dai servizi di controllo della Commissione.

Articolo 11

Sanzioni

1.   Se constata una discordanza tra le scorte fisiche e i dati dei registri di cui all'articolo 9 o una mancanza di coerenza tra i quantitativi di materia prima e di prodotti finiti ottenuti o tra i documenti pertinenti e i dati o i quantitativi dichiarati o registrati, l'autorità competente dello Stato membro determina, o eventualmente stima, i quantitativi reali prodotti o in giacenza per la campagna in corso ed eventualmente per le campagne precedenti.

I quantitativi oggetto di una dichiarazione scorretta che dia luogo a un vantaggio finanziario indebito sono soggetti al pagamento di 500 EUR/t.

2.   Se constata che un'impresa non ha rispettato gli impegni previsti dall'articolo 8 e in caso di assenza di documenti giustificativi sufficienti al conseguimento degli obiettivi del controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro impone una sanzione di 500 EUR/t, da applicare a un quantitativo forfettario di prodotto finito, determinato dallo Stato membro in funzione della gravità dell'infrazione.

3.   Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica, qualora le discordanze o la mancanza di coerenza constatate riguardino meno del 5 %, in peso, della quantità di prodotti finiti dichiarati o registrati e controllati o se risultano da omissioni o semplici errori amministrativi, purché siano adottate misure correttive per evitare il ripetersi di tali errori in futuro.

4.   Le sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 12

Comunicazioni alla Commissione

1.   Lo Stato membro comunica alla Commissione:

a)

l'elenco delle imprese produttrici accreditate;

b)

la quota attribuita ciascuna impresa produttrice accreditata.

La comunicazione è effettuata entro il 31 gennaio di ogni campagna di commercializzazione. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è effettuata una prima comunicazione entro il 31 luglio 2006.

In caso di revoca dell'accreditamento, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.

2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 marzo successivo alla relativa campagna, una relazione annuale contenente il numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 10 e, per ogni controllo, le lacune constatate, il seguito dato e le sanzioni applicate.

CAPO IV

PREZZI

Articolo 13

Determinazione dei prezzi medi

1.   Ogni mese le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 determinano, per lo zucchero bianco di quota e lo zucchero bianco fuori quota, rispettivamente:

a)

per il mese precedente, il prezzo medio di vendita, rispettivamente di acquisto, nonché il corrispondente quantitativo venduto, rispettivamente acquistato;

b)

per il mese in corso e i due mesi successivi, il prezzo medio stimato di vendita, rispettivamente di acquisto, nonché il corrispondente quantitativo previsto nell'ambito dei contratti o di altre transazioni.

Il prezzo si riferisce a zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, della qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio.

2.   Per permettere i controlli di cui all'articolo 10, le imprese accreditate conservano per almeno tre anni dopo l'anno della determinazione i dati utilizzati per determinare i prezzi e i quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Informazioni sui prezzi

Nel mese di giugno e nel mese di dicembre di ogni anno la Commissione informa il comitato di gestione per lo zucchero in merito ai prezzi medi dello zucchero bianco, riferiti rispettivamente al primo semestre della campagna in corso e al secondo semestre della campagna precedente. Tuttavia, la prima informazione è effettuata nel giugno 2007 con riferimento al periodo dal 1o luglio 2006 al 31 marzo 2007.

Il prezzo è differenziato tra zucchero bianco di quota e fuori quota.

L'informazione si basa sulla media ponderata dei prezzi determinati dalle imprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e comunicati a norma dell'articolo 15.

Articolo 15

Disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi

Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007 e il 20 luglio 2007 le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.

È garantita la riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dalla Commissione.

Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 13. Gli operatori indicano il proprio nome, indirizzo e ragione sociale.

Articolo 16

Contratto di fornitura

1.   Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 è considerato come contratto di fornitura il contratto stipulato tra l'impresa produttrice di zucchero e il venditore di barbabietole che produce le barbabietole che vende.

2.   Se un'impresa produttrice riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva, a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, la sua quota è considerata ridotta, per la stessa campagna, del quantitativo riportato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

3.   Sono considerati stipulati prima della semina soltanto i contratti stipulati prima della fine di tutte le semine e comunque:

anteriormente al 1o aprile in Italia,

anteriormente al 1o maggio negli altri Stati membri.

Articolo 17

Maggiorazioni e riduzioni

1.   Per l'applicazione delle maggiorazioni e riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è, per ogni decimo di punto percentuale di tenore di saccarosio:

a)

aumentato come minimo di:

i)

0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;

ii)

0,7 % per i tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;

iii)

0,5 % per i tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;

b)

diminuito al massimo di:

i)

0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 15,5 %;

ii)

1 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.

Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato in conformità della lettera a), punto iii).

2.   I contratti di fornitura e gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 possono prevedere, rispetto alle maggiorazioni e alle riduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20 %;

b)

riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %.

Detti contratti e accordi possono prevedere, per le barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero, se nei medesimi contratti e accordi sono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore minimo di saccarosio previsto in tale definizione.

Se i contratti e gli accordi non prevedono la definizione di cui al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa contemporaneamente le riduzioni supplementari di cui a detto comma.

CAPO V

QUOTE

Articolo 18

Quote supplementari di zucchero

1.   Le quote supplementari di zucchero di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere assegnate esclusivamente a imprese produttrici di zucchero a cui è stata attribuita una quota nel 2005/2006.

2.   L'impresa indica, nella domanda di quota supplementare di zucchero, se desidera beneficiare della quota supplementare a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008.

Nell'attribuire la quota supplementare lo Stato membro indica a partire da quale campagna l'attribuzione acquista efficacia. Le attribuzioni posteriori al 1o gennaio 2007 acquistano tuttavia efficacia a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.

Articolo 19

Quote aggiuntive di isoglucosio

1.   L'Italia, la Lituania e la Svezia attribuiscono le quote aggiuntive di isoglucosio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 per una o più delle quattro campagne di commercializzazione dal 2006/2007 al 2009/2010 in modo da evitare ogni discriminazione tra gli operatori.

2.   Il prelievo unico di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è versato dall'impresa entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro, che non può essere posteriore al 31 dicembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio.

Se il prelievo unico non è versato entro il termine ultimo di cui al primo comma, le quote aggiuntive di isoglucosio non si considerano assegnate all'impresa di cui trattasi.

Articolo 20

Imputazione dei raccolti di barbabietole

Lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva.

Tuttavia, a condizione che esista un sistema di controllo adeguato, l'Italia, il Portogallo e la Spagna possono decidere che lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate in autunno in una data campagna di commercializzazione sia imputato alla campagna di commercializzazione in corso.

L'Italia, il Portogallo e la Spagna informano la Commissione delle decisioni adottate in virtù del presente articolo entro il 30 settembre 2006.

Articolo 21

Comunicazioni relative alla produzione e alle giacenze

1.   Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero o le raffinerie accreditate comunicano, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d):

di proprietà od oggetto di una nota di pegno; e

giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente.

Tali quantitativi sono ripartiti, per Stato membro di magazzinaggio, in:

zucchero prodotto dall'impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota o riportate a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006;

altri zuccheri.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo a quello considerato, il quantitativo di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese di cui al paragrafo 1, ripartito per tipo di zucchero a norma del secondo comma del medesimo paragrafo.

In caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la comunicazione alla Commissione, quest'ultimo comunica agli Stati membri interessati, anteriormente alla fine del mese successivo, i quantitativi immagazzinati e i luoghi di magazzinaggio situati nel loro territorio.

3.   Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio o di sciroppo di inulina accreditata comunica, anteriormente al 30 novembre, all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi di isoglucosio espressi in sostanza secca o, rispettivamente, di sciroppo di inulina espressi in equivalente zucchero bianco, di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in:

a)

isoglucosio o sciroppo di inulina prodotti dall'impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota e riportate a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006;

b)

altri.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre, i quantitativi di isoglucosio e di sciroppo di inulina in giacenza alla fine della campagna precedente, ripartiti conformemente al primo comma.

4.   Anteriormente al 15 di ogni mese ogni impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio ha effettuato la produzione i quantitativi di isoglucosio, espressi in sostanza secca, effettivamente prodotti durante il mese precedente.

Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, per ogni mese e anteriormente alla fine del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ogni impresa produttrice.

I quantitativi prodotti in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente.

Articolo 22

Bilanci di approvvigionamento

1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono stabiliti bilanci comunitari di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina. Tali bilanci sono consolidati alla fine della campagna successiva.

2.   Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo di inulina della campagna in corso per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata anteriormente al 1o luglio.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o giugno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente alla produzione di zucchero, di bioetanolo o di altri prodotti e, dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo di inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale, per la campagna successiva.

4.   Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 novembre, le produzioni definitive di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina della campagna precedente per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di zucchero è ripartita per mese.

5.   Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 4, si tiene conto della differenza che ne consegue al momento di stabilire la produzione definitiva della campagna durante la quale è constatata la differenza.

CAPO VI

INTERVENTO PUBBLICO

SEZIONE 1

Offerte all'intervento

Articolo 23

Offerta

1.   L'offerta all'intervento è presentata per iscritto all'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio si trova lo zucchero offerto al momento dell'offerta.

2.   Sono ricevibili le offerte presentate da un'impresa accreditata a norma degli articoli 7 e 8, relative a zucchero di sua produzione di quota della campagna in corso, che al momento dell'offerta è immagazzinato separatamente in un luogo di ammasso accreditato a norma dell'articolo 24.

3.   Gli Stati membri possono accettare all'intervento soltanto la quantità massima per campagna di commercializzazione indicata per ciascuno di essi nell'allegato. Se le offerte all'intervento superano la quantità massima, l'autorità competente dello Stato membro applica un coefficiente unico di riduzione alle offerte in modo che sia accettata una quantità totale pari alla quantità disponibile.

4.   Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione modifica i quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento in funzione degli adeguamenti di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti del quantitativo totale fissato dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

I quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento sono modificati, se del caso, in funzione delle quantità inutilizzate, nel corso del terzo trimestre di ogni campagna, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti del quantitativo totale fissato dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 24

Accreditamento del luogo di ammasso

1.   L'accreditamento è rilasciato su richiesta dell'impresa produttrice all'organismo di intervento per i luoghi di ammasso che:

a)

sono adatti alla conservazione dello zucchero;

b)

sono situati in una località che offra le possibilità di trasporto necessarie per il destivaggio dello zucchero;

c)

permettano di immagazzinare separatamente i quantitativi offerti all'intervento.

Gli organismi di intervento possono esigere condizioni complementari.

2.   L'accreditamento del luogo di ammasso è rilasciato o per l'ammasso alla rinfusa o per l'ammasso di prodotto condizionato. L'accreditamento fissa un limite quantitativo, corrispondente a 50 volte al massimo la capacità giornaliera di destivaggio dello zucchero che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo di intervento. L'accreditamento indica la quantità totale per la quale è rilasciato e la capacità giornaliera di destivaggio.

3.   Lo zucchero è immagazzinato in modo da poter essere identificato e accessibile. Lo zucchero confezionato deve essere collocato su palette, se non è confezionato in sacchi grandi («big bags»).

4.   L'organismo di intervento revoca l'accreditamento se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.

Articolo 25

Qualità minima dello zucchero

1.   Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

essere prodotti entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta;

b)

essere in cristalli.

2.   Lo zucchero bianco offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e avere un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 % .

3.   Lo zucchero greggio offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato a norma dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, non inferiore all'89 %.

Se si tratta di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30.

Se si tratta di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere:

un valore di pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta,

un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 %,

una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione,

un fattore di sicurezza non superiore a 0,45, se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, o un tenore di umidità non eccedente l'1,4 %, se il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

Articolo 26

Partite

Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata sotto forma di partite.

Ai fini della presente sezione si intende per «partita» un quantitativo di zucchero di almeno 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e immagazzinato nel medesimo luogo di ammasso.

Articolo 27

Contenuto dell'offerta

1.   L'offerta indirizzata all'organismo di intervento indica:

a)

il nome e l'indirizzo dell'offerente;

b)

il luogo di ammasso in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta;

c)

la capacità di destivaggio garantita per il ritiro dello zucchero offerto;

d)

la quantità netta di zucchero offerto;

e)

la natura e la qualità dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale è stato prodotto;

f)

il modo di presentazione dello zucchero.

2.   L'organismo di intervento può esigere altre indicazioni.

3.   L'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero non è stato oggetto in precedenza di una misura di acquisto di intervento, che è di proprietà dell'offerente e che risponde alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 28

Esame delle offerte

1.   L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della presentazione. Tuttavia, essa può essere ritirata durante detto periodo previo accordo dell'organismo di intervento.

2.   L'organismo di intervento esamina l'offerta e l'accetta al più tardi alla fine del periodo di cui al paragrafo 1. L'offerta è tuttavia respinta se da tale esame risulta che una delle condizioni richieste non è soddisfatta.

SEZIONE 2

Ammasso

Articolo 29

Contratto di magazzinaggio

1.   Il contratto di magazzinaggio, da stipulare preliminarmente all'accettazione dell'offerta tra l'offerente e l'organismo di intervento, è concluso per una durata indeterminata.

Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell'offerta e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.

Ai fini del presente articolo, per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

2.   Il contratto di magazzinaggio stipula in particolare:

a)

una clausola secondo cui è posto termine al contratto, alle condizioni previste dal presente regolamento, con un preavviso di almeno dieci giorni;

b)

l'importo delle spese di magazzinaggio che è a carico dell'organismo di intervento.

3.   Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo di intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale acquista efficacia il contratto di cui al paragrafo 2 sino alla scadenza del contratto medesimo.

4.   Le spese di magazzinaggio non possono essere superiori a 0,48 EUR/t per decade.

5.   Il contratto di magazzinaggio scade alla fine del ritiro di cui all'articolo 50.

Articolo 30

Trasferimento di proprietà

1.   Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.

2.   Il venditore risponde, sino al ritiro, della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 e del condizionamento con cui tale zucchero è stato accettato all'intervento.

Articolo 31

Ripristino della qualità o del condizionamento

1.   Il venditore è tenuto a sostituire immediatamente il quantitativo di zucchero di cui si constati che la qualità non risponde alle condizioni di cui all'articolo 25, con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni, che si trovi nello stesso luogo di ammasso ovvero in un qualsiasi altro luogo di ammasso accreditato a norma dell'articolo 24.

2.   Se lo zucchero immagazzinato è condizionato e si constati che il condizionamento non risponde più alle specifiche previste, l'organismo di intervento esige dal venditore la sostituzione del sacco con un condizionamento conforme.

SEZIONE 3

Condizioni di acquisto all'intervento

Articolo 32

Prezzo di acquisto e qualità dello zucchero bianco

1.   Il prezzo di acquisto di intervento dello zucchero bianco è di:

505,52 EUR/t per la campagna 2006/2007;

433,20 EUR/t per la campagna 2007/2008;

323,52 EUR/t per le campagne 2008/2009 e 2009/2010.

2.   Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie, definite come segue:

a)

categoria 1: zucchero di qualità superiore alla qualità tipo;

b)

categoria 2: zucchero della qualità tipo definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006;

c)

categorie 3 e 4: zucchero di qualità inferiore alla qualità tipo.

3.   Lo zucchero della categoria 1 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b)

umidità massima: 0,06 %;

c)

tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

d)

il numero dei punti non supera 8 in totale, né:

6 per il tenore in ceneri,

4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick (di seguito «metodo Brunswick»),

3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo Icumsa.

Un punto equivale a:

a)

0,0018 % di tenore di ceneri, determinato secondo il metodo Icumsa a 28o Brix;

b)

0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c)

7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

4.   Lo zucchero della categoria 3 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b)

polarizzazione minima: 99,7o S;

c)

umidità massima: 0,06 %;

d)

tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e)

tipo di colore: massimo n. 6, determinato con il metodo Brunswick.

5.   La categoria 4 comprende gli zuccheri che non sono compresi nelle categorie 1, 2 e 3.

6.   Al prezzo di acquisto fissato al paragrafo 1 si applica una detrazione di:

a)

7,30 EUR/t, se lo zucchero appartiene alla categoria 3;

b)

13,10 EUR/t, se lo zucchero appartiene alla categoria 4.

Articolo 33

Prezzo di acquisto dello zucchero greggio

1.   Il prezzo di acquisto di intervento dello zucchero greggio è di:

397,44 EUR/t per la campagna 2006/2007;

359,04 EUR/t per la campagna 2007/2008;

268,16 EUR/t per le campagne 2008/2009 e 2009/2010.

2.   Al prezzo di acquisto fissato al paragrafo 1 si applica:

a)

una maggiorazione, se il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92 %;

b)

una riduzione, se il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92 %.

3.   L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in EUR/t, è pari alla differenza tra il prezzo di intervento dello zucchero greggio e il medesimo prezzo previa applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente è ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92 %.

4.   Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato conformemente all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 34

Termine di pagamento

L'organismo di intervento effettua il pagamento non prima del centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell'offerta, purché i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte siano stati eseguiti a norma della sezione 4.

SEZIONE 4

Controlli

Articolo 35

Prelievo di campioni per il controllo della qualità

Entro il termine di cui all'articolo 34, sono prelevati per le analisi quattro campioni rappresentativi da parte di esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure di esperti designati di comune accordo dall'organismo di intervento e dal venditore. Ad ognuno dei contraenti è consegnato un campione. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata il risultato dell'analisi del campione.

Articolo 36

Controversie relative alla qualità

1.   Se si constata una differenza tra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, a norma dell'articolo 35, ai fini della constatazione della categoria dello zucchero è determinante la media aritmetica dei due risultati se la differenza è:

per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera d);

per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempre che si tratti di caratteristiche determinate mediante punti.

Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, può essere effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui all'articolo 35, primo comma. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e quello delle analisi del venditore e dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.

Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

2.   Quando la differenza constatata tra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, a norma dell'articolo 35 è superiore alla differenza indicata al paragrafo 1, primo comma, lettera a) o b), del presente articolo, secondo il caso, un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

3.   Per le controversie relative al limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito, si applica la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, le differenze di cui al paragrafo 1 sono sostituite da:

1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3,

0,2o S per la polarizzazione,

0,02 % per l'umidità,

0,01 % per il contenuto di zucchero invertito.

4.   In caso di controversia tra i contraenti dopo l'applicazione dell'articolo 35 in merito al rendimento dello zucchero greggio acquistato, il laboratorio di cui al primo comma del medesimo articolo effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e quello dei risultati dell'analisi del venditore o dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.

Tale media è determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio.

5.   Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono a carico della parte contraente che la richiede.

Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 2 sono suddivise in parti eguali tra l'organismo di intervento e il venditore.

Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 3 sono a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi effettuate in applicazione dell'articolo 35.

Articolo 37

Controlli dei luoghi di magazzinaggio

L'organismo competente responsabile del controllo procede a un controllo senza preavviso dei luoghi di magazzinaggio a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione (6).

Articolo 38

Controllo del peso e relative spese

1.   Gli esperti di cui all'articolo 35 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto.

Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie a permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

2.   Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore.

3.   Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo di intervento.

4.   La quantità può essere constatata sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo di intervento, a condizione che:

a)

la contabilità di magazzino indichi il peso constatato per pesata e le caratteristiche qualitative e fisiche al momento della pesata, la quale non può risalire a più di dieci mesi;

b)

l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;

c)

le caratteristiche qualitative constatate all'atto della pesatura coincidano con quelle dei campioni rappresentativi.

SEZIONE 5

Vendita all'intervento

Articolo 39

Vendite

1.   Gli organismi di intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che ne è stata decisa la vendita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   La vendita dello zucchero alle condizioni previste all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è effettuata mediante gara o con un'altra procedura di vendita.

3.   Al momento della decisione di indizione della gara, si determinano le condizioni della gara e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare.

Ai fini della presente sezione si intende per «destinazione»:

a)

l'alimentazione degli animali;

b)

l'esportazione;

c)

altri usi eventualmente da determinarsi.

La gara verte, secondo i casi, sul prezzo di vendita, sull'importo del premio di denaturazione oppure sull'importo della restituzione all'esportazione.

4.   Le condizioni dell'aggiudicazione devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Articolo 40

Bando di gara

1.   Alla gara provvede l'organismo di intervento interessato per i quantitativi di zucchero che detiene.

2.   L'organismo di intervento redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

L'organismo di intervento trasmette il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, alla Commissione prima della pubblicazione.

3.   Il bando di gara precisa in particolare:

a)

il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento che effettua la gara;

b)

le condizioni della gara;

c)

il termine di presentazione delle offerte;

d)

le partite di zucchero messe in vendita e, per ogni partita:

il numero di riferimento,

la quantità,

la designazione qualitativa dello zucchero,

il modo di presentazione,

l'ubicazione del luogo in cui lo zucchero è immagazzinato,

lo stadio di consegna,

se del caso, l'esistenza di possibilità di carico su mezzi di trasporto fluviali, marittimi o ferroviari.

Ai fini della presente sezione si intende per «partita» un quantitativo di zucchero avente la stessa designazione di qualità, lo stesso modo di presentazione e giacente nello stesso luogo di ammasso. L'offerta minima per ogni gara parziale è di 250 tonnellate.

4.   L'organismo di intervento prende le misure che ritiene utili per permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero in vendita.

Articolo 41

Aggiudicazione

1.   Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti elementi figuranti nell'offerta:

a)

il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare;

b)

l'importo del premio di denaturazione;

c)

l'importo della restituzione all'esportazione.

2.   Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è:

a)

nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta;

b)

nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni di gara.

Articolo 42

Condizioni di gara

1.   Per la messa all'asta dello zucchero, nella decisione di apertura della gara sono stabilite le seguenti condizioni di gara:

a)

il quantitativo globale o i quantitativi messi all'asta;

b)

la destinazione;

c)

il termine di presentazione delle offerte;

d)

il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare se lo zucchero è destinato all'alimentazione animale o all'esportazione.

2.   Nella decisione di apertura della gara possono essere determinate condizioni supplementari, in particolare:

a)

l'importo del prezzo minimo dello zucchero posto in vendita per una destinazione diversa dall'alimentazione animale o dall'esportazione;

b)

l'importo massimo del premio di denaturazione o della restituzione all'esportazione;

c)

la quantità minima per offerente o per partita;

d)

la quantità massima per offerente o per partita;

e)

la validità specifica del titolo di premio di denaturazione o del titolo di esportazione.

Articolo 43

Gara permanente

1.   Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richieda, può essere indetta una gara permanente per la vendita.

Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2.   Il bando di gara permanente è pubblicato soltanto per l'indizione della medesima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se, durante tale periodo, si vengono a modificare le condizioni della gara.

Articolo 44

Presentazione delle offerte

1.   Le offerte presentate sono trasmesse all'organismo di intervento per via elettronica.

2.   L'offerta indica:

a)

gli estremi della gara;

b)

il nome e l'indirizzo dell'offerente;

c)

gli estremi della partita;

d)

il quantitativo a cui si riferisce l'offerta;

e)

per tonnellata, espresso in euro con due decimali, a seconda dei casi:

il prezzo proposto, al netto di imposte interne,

l'importo del premio di denaturazione proposto,

l'importo della restituzione all'esportazione proposta.

L'organismo di intervento può esigere altre indicazioni.

3.   Se un'offerta verte su varie partite, si considerano presentate tante offerte quante sono le partite.

4.   L'offerta è valida solo se:

a)

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte è addotta la prova che è stata costituita una cauzione di gara di 200 EUR/t di zucchero;

b)

è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente si impegna, per il quantitativo di zucchero per cui sia eventualmente dichiarato aggiudicatario di un premio di denaturazione ovvero di una restituzione all'esportazione:

a richiedere un titolo di premio di denaturazione e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso, se la gara riguarda zucchero destinato all'alimentazione animale,

a richiedere un titolo di esportazione e a costituire la cauzione prescritta per quest'ultimo, se la gara riguarda zucchero destinato all'esportazione.

5.   Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione:

a)

riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o una determinata parte dello stesso;

b)

ha luogo non oltre una data ed un'ora determinate.

6.   Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi da 1 a 5 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

7.   Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 45

Spoglio delle offerte

1.   Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo di intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

2.   Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 46

Fissazione degli importi

Se le condizioni di gara non prevedono un prezzo minimo o un importo massimo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, questi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, previo esame delle offerte e tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio. Tuttavia si può decidere di non procedere alla gara.

Articolo 47

Aggiudicazione della gara

1.   Salvo qualora si decida di non procedere alla gara o ad una gara parziale e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta non sia inferiore al prezzo minimo o non sia superiore all'importo massimo del premio di denaturazione o della restituzione all'esportazione.

2.   Per una stessa partita, è dichiarato aggiudicatario l'offerente che abbia offerto il prezzo più elevato o l'importo più basso per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione.

Se l'offerta di cui sopra non esaurisce l'intera partita, il quantitativo residuo è aggiudicato agli offerenti in base al livello del prezzo proposto, partendo da quello più elevato, ovvero in base al livello dell'importo proposto per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, partendo da quello meno elevato.

3.   Se, per una partita o parte di essa, più offerenti offrono lo stesso prezzo o lo stesso importo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, l'organismo di intervento aggiudica il quantitativo secondo una delle modalità seguenti:

a)

proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte; oppure

b)

ripartendo il quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 48

Diritti e obblighi derivanti dall'aggiudicazione

1.   Quando lo zucchero è destinato all'alimentazione animale, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

a)

il diritto al rilascio di un titolo di premio di denaturazione, per il quantitativo per il quale è aggiudicato il premio di denaturazione, facente riferimento al premio di denaturazione indicato nell'offerta;

b)

l'obbligo di richiedere tale titolo, per detto quantitativo, all'organismo di intervento al quale è stata presentata l'offerta.

2.   Quando lo zucchero è destinato all'esportazione, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

a)

il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale è aggiudicata la restituzione all'esportazione, di un titolo di esportazione in cui figurano la restituzione all'esportazione nonché, per lo zucchero bianco, la categoria indicata nel bando di gara;

b)

l'obbligo di richiedere tale titolo di esportazione, per detto quantitativo e, per quanto riguarda lo zucchero bianco, per detta categoria, all'organismo di intervento al quale è stata presentata l'offerta.

3.   Il diritto è esercitato e l'obbligo è adempiuto nei diciotto giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.   I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 49

Dichiarazione di aggiudicazione

1.   L'organismo di intervento trasmette immediatamente agli aggiudicatari la dichiarazione di aggiudicazione e informa tutti i concorrenti dell'esito della gara.

2.   La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:

a)

gli estremi della gara;

b)

gli estremi della partita e il quantitativo aggiudicato;

c)

a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio di denaturazione o quello della restituzione all'esportazione che sono stati accettati per il quantitativo aggiudicato.

Articolo 50

Ritiro dello zucchero acquistato

1.   Salvo forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi quattro settimane dopo il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 49. L'aggiudicatario e l'organismo di intervento possono convenire che la stipulazione entro tale termine di un contratto di magazzinaggio tra l'aggiudicatario e l'ammassatore dello zucchero equivale al ritiro.

L'organismo di intervento può tuttavia prevedere un termine più lungo, nei limiti necessari per il ritiro di determinate partite, in presenza di difficoltà tecniche per il destivaggio dello zucchero.

2.   In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 51

Buono di ritiro

1.   Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, sono subordinati al rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicato.

Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo.

Il buono di ritiro è rilasciato dall'organismo di intervento su richiesta dell'interessato.

2.   L'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro soltanto se è addotta la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione a garanzia del pagamento, nel termine prescritto, del prezzo dello zucchero aggiudicato o se ha presentato un titolo di pagamento.

La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per il quantitativo di zucchero per il quale ha richiesto un buono di ritiro.

Articolo 52

Pagamento

1.   Il pagamento dello zucchero aggiudicato deve essere effettuato sul conto dell'organismo di intervento entro il trentesimo giorno successivo al rilascio del buono di ritiro.

2.   Salvo forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo di acquisto sul conto di detto organismo. Lo svincolo ha luogo immediatamente.

3.   In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 53

Trasferimento di proprietà

1.   Il trasferimento della proprietà dello zucchero aggiudicato avviene al momento del ritiro dello zucchero.

2.   Tuttavia, l'organismo di intervento e l'aggiudicatario possono convenire un altro momento. In presenza di un accordo tra l'organismo di intervento e l'aggiudicatario in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, questi ultimi determinano congiuntamente il momento del trasferimento di proprietà.

3.   L'accordo relativo al momento in cui avviene il trasferimento di proprietà è valido soltanto se è concluso per iscritto.

Articolo 54

Constatazione della categoria o del rendimento

Per la constatazione della categoria o del rendimento dello zucchero all'atto del ritiro si applicano gli articoli 35 e 36.

Tuttavia, i contraenti possono convenire, dopo l'avvenuta aggiudicazione, che i risultati della constatazione della categoria o del rendimento validi per lo zucchero acquistato dall'organismo di intervento valgano altresì per lo zucchero venduto a seguito della gara.

Articolo 55

Adattamento del prezzo dello zucchero

1.   Se dall'applicazione degli articoli 35 e 36 emerge che lo zucchero bianco è di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le destinazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, lettere b) e c), è adattato applicando le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 6.

2.   Se si constata che lo zucchero bianco destinato all'esportazione è di categoria diversa da quella prevista nel bando di gara, la categoria indicata nel titolo d'esportazione è rettificata.

3.   Se dall'applicazione degli articoli 35 e 36 emerge che lo zucchero greggio ha un rendimento diverso da quello previsto nel bando di gara,

a)

il prezzo dello zucchero è adattato a norma dell'articolo 33;

b)

l'importo del premio di denaturazione o l'importo della restituzione all'esportazione è adattato moltiplicandolo per un coefficiente pari alla resa constatata divisa per la resa indicata nel bando di gara.

Articolo 56

Svincolo della cauzione

1.   Salvo forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale:

a)

l'aggiudicatario:

ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio di denaturazione o un titolo d'esportazione,

ha costituito la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, o esibito il titolo di pagamento di cui all'articolo 51, paragrafo 2,

ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito;

b)

oppure l'offerta non è stata accolta.

2.   La cauzione è svincolata immediatamente.

3.   In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 57

Comunicazioni dei quantitativi

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, appena ne sono a conoscenza, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio:

offerti all'organismo di intervento, ma non ancora accettati,

accettati dall'organismo di intervento,

venduti dall'organismo di intervento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 58

Comunicazioni

Le comunicazioni di cui agli articoli 12, 21, 22 e 57 del presente regolamento sono trasmesse alla Commissione per via elettronica su formulari che la medesima mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 59

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1261/2001, (CE) n. 1262/2001 e (CE) n. 314/2002 sono abrogati.

Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 1261/2001 e (CE) n. 314/2002 restano di applicazione per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006 e il regolamento (CE) n. 1262/2001 resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 60

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Gli articoli da 23 a 38 si applicano fino al 30 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 46.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 218/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 19).

(4)  GU L 50 del 21.1.2002, pag. 40. Regolamento modificato ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2006 (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11).

(5)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(6)  GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.


ALLEGATO

QUANTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3, PER STATO MEMBRO

Stato membro

Quantità

(t)

Belgio

28 204

Repubblica ceca

15 648

Danimarca

14 475

Germania

117 550

Grecia

10 923

Spagna

34 298

Francia (continentale)

113 141

Francia (DOM)

16 522

Irlanda

6 855

Italia

53 580

Lettonia

2 288

Lituania

3 544

Ungheria

13 819

Paesi Bassi

29 743

Austria

13 325

Polonia

57 519

Portogallo (continentale)

2 398

Portogallo (Azzorre)

342

Slovenia

1 822

Slovacchia

7 136

Finlandia

5 026

Svezia

12 669

Regno Unito

39 172