ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
30 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 962/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (CE) n. 963/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

3

 

 

Regolamento (CE) n. 964/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 965/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

12

 

*

Regolamento (CE) n. 966/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 08030019 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

21

 

*

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

22

 

*

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

32

 

*

Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

44

 

*

Regolamento (CE) n. 970/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2305/2003 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

49

 

*

Regolamento (CE) n. 971/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

51

 

*

Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine

53

 

*

Regolamento (CE) n. 973/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

63

 

*

Regolamento (CE) n. 974/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli

68

 

*

Regolamento (CE) n. 975/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

69

 

*

Regolamento (CE) n. 976/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

71

 

 

Regolamento (CE) n. 977/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

74

 

 

Regolamento (CE) n. 978/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

76

 

 

Regolamento (CE) n. 979/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

77

 

 

Regolamento (CE) n. 980/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

79

 

 

Regolamento (CE) n. 981/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 31a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

82

 

 

Regolamento (CE) n. 982/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

83

 

 

Regolamento (CE) n. 983/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

87

 

 

Regolamento (CE) n. 984/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

90

 

 

Regolamento (CE) n. 985/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

92

 

 

Regolamento (CE) n. 986/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

95

 

 

Regolamento (CE) n. 987/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

97

 

 

Regolamento (CE) n. 988/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

98

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

100

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea

102

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 12 aprile 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) [notificata con il numero C(2006) 1548]  ( 1 )

104

 

*

Decisione della Commissione, del 31 maggio 2006, che modifica la decisione 2005/436/CE relativa al contributo finanziario comunitario al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) [notificata con il numero C(2006) 2076]

105

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/448/PESC del Consiglio, del 7 giugno 2006, relativa alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

107

Scambio di lettere relativo alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

108

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

110

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

110

 

*

Decisione EUJUST LEX/1/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2006, che proroga il mandato del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

111

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (CE) N. 962/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine, occorrerebbe aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(2)

Il volume di un contingente tariffario comunitario autonomo è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale e dovrebbe quindi essere aumentato.

(3)

Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006, il volume del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.2986 è fissato a 14 315 tonnellate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 151/2006 (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Descrizione

Volume contingentale

Dazio contingentale

%

Periodo contingentale

«09.2967

7011 20 00

30

Schermi di vetro aventi una diagonale misurata tra i due angoli esterni di 63 cm ( ± 0.2 cm), una translucidità del 56,8 % ( ± 3 %) e uno spessore di riferimento di 10,16 mm

150 000 unità

0

1.7.-31.12.2006

09.2976

ex 8407 90 10

10

Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a) o di motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 (1)

2,5 milioni di unità

0

1.7.2006-30.6.2007

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

40 000 tonnellate

0

1.7.-31.12.2006

09.2986

ex 3824 90 99

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

14 315 tonnellate

0

1.1.-31.12.2006


(1)  Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.»


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/3


REGOLAMENTO (CE) N. 963/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 (1).

(2)

Diversi prodotti contemplati dal suddetto regolamento dovrebbero essere stralciati dall’elenco figurante nell’allegato, sia perché non è più nell’interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.

(3)

Di conseguenza, i prodotti la cui descrizione deve essere modificata dovrebbero essere considerati prodotti nuovi.

(4)

La misura dovrebbe avere efficacia dal 1o luglio 2006 fino al 31 dicembre 2008, in modo da consentire di effettuare l’esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Otto anni di esperienza hanno dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni figuranti nell’allegato del presente regolamento, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità dei principi stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2).

(5)

Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

1)

sono inseriti i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

i prodotti i cui codici NC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici TARIC 5205310010 e 8414308920, esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2006 (GU L 56 del 25.2.2006, pag. 1).

(2)  GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.


ALLEGATO I

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Scadenza del periodo di validità

ex 2904 90 85

40

3-Bromo-5-nitro-trifluorometilbenzene

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2909 19 00

40

Ossido di bis(2-etossietile)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2912 29 00

20

p-Fenilbenzaldeide

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2916 12 90

40

2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2921 42 10

35

2-Nitroanilina

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2921 42 10

45

2,4,5-Tricloroanilina

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2921 43 00

40

Acido 4-amminotoluen-3-solfonico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2921 51 19

30

Solfato di 2-metil-p-fenilendiammina

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-cresolo

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2922 49 95

50

D-(-)-Diidrofenilglicina

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2927 00 00

60

Acido 4,4’-diciano-4,4’-azodivalerico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2930 90 70

76

Acido 2,2’-ditiodibenzoico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2930 90 70

77

4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2931 00 95

96

Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2931 00 95

97

Potassio 4-tolilfosfinato sotto forma di soluzione acquosa

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2932 29 85

80

Acido gibberellico con purezza minima dell’88 % in peso

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2933 19 90

50

Fenpiroximate (ISO)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2934 99 90

85

Aprepitant (INN)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2935 00 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzenesulfonamide

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamide

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3204 15 00

60

Colorante CI Vat Blue 4

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3204 19 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3204 19 00

82

3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3204 19 00

83

6,7-Dimetossi-11-ciano-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno [2,1-f]cromene

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3207 30 00

10

Preparazione contenente:

non più dell’85 % d’argento in peso,

non meno del 2 % di palladio in peso,

titanato di bario,

terpineolo, e

etilcellulosa,

utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3402 13 00

10

Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3506 91 00

30

Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3707 10 00

30

Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesanone e contenente o meno etil-3-etossipropionato

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3811 90 00

10

Sale dell’acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3815 90 90

16

Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea per la produzione di sistemi in schiuma di poliuretano (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3819 00 00

20

Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3824 90 99

12

Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3824 90 99

27

Preparazione a base di: 2-pentanone, 4-metil-O,O',O''-(metilsililidin)triossima e 4-metil-2-butanone-O,O',O'',O''′-silano tetrail tetraossima

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3824 90 99

34

Miscela di fitosteroli, in forma di polvere cristallina cerosa, con un contenuto ponderale:

uguale o superiore a 36 %, ma inferiore a 79 % di sitosteroli,

uguale o superiore a 15 %, ma inferiore a 34 % di sitostanoli,

uguale o superiore a 4 %, ma inferiore a 25 % di campesteroli,

uguale o superiore a 0 %, ma inferiore a 14 % di campestanoli

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3824 90 99

90

Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche:

punto di fusione tra i 1 600 °C e i 1 800 °C,

densità di 0,6-0,8 g/cm3,

utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3904 61 00

60

Miscela di politetrafluoroetilene (PTFE), cloruro di sodio e un surfattante non ionico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3907 20 21

20

Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio di 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3907 30 00

50

Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con:

un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso,

un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3907 99 19

40

Copolimero di acido isoftalico e acido 5-sodiosulfoisoftalico con cicloesanedimetanolo e dietilene glicole

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3912 90 10

20

Idrossipropil-metilcellulosa ftalato

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3917 32 39

30

Guaina termorestringente in polistirene utilizzata nella produzione di batterie zinco-carbonio (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3919 90 31

15

Pellicola in poli(etilene tereftalato), con uno strato colorato su un lato e uno strato autoadesivo sull’altro, rivestita su entrambi i lati da una pellicola protettiva, con spessore totale di 100 (± 10) μm, in rotoli, per la produzione di filtri ottici (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3920 62 19

77

Fogli di poli(etilene tereftalato), con:

strati termosensibili che producono i colori primari quando riscaldati,

strato riflettente,

strato protettivo,

da utilizzare nelle stampanti termiche a colori (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3920 99 90

10

Foglio biodegradabile di spessore non superiore a 1 mm contenente in peso:

90 % (± 5 %) di amido,

10 % (± 5 %) di un polimero sintetico,

0,5 % (± 0,5 %) di acido stearico

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 3926 90 98

40

Microsfere cave di un copolimero di isooctilacrilato e acido acrilico, con diametro di 10 μm o superiore ma non superiore a 1 000 μm, disperse in acqua

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 5205 31 00

10

Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi (1)

0 %

1.1.2006-31.12.2008

ex 6805 10 00

10

Abrasivo formato da particelle di forma identica su un supporto

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 6805 20 00

10

ex 6805 30 80

10

ex 7019 90 99

30

Corda di vetro ad elevato modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 8305 20 00

10

Graffe con larghezza di 12 mm (± 1 mm) e profondità di 8 mm (± 1 mm) utilizzate in fotocopiatrici e stampanti (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 8414 30 89

20

Elemento di impianto di condizionamento dell’aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW

0 %

1.1.2006-31.12.2008

ex 8414 90 00

40

Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria negli autoveicoli (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 8505 11 00

33

Magneti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 × 10 × 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 8505 20 00

20

Innesto elettromagnetico con molla a spirale di diametro non superiore a 40 mm, destinato alla fabbricazione di copiatrici e stampanti, incluse le copiatrici multifunzionali (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 8505 20 00

30

Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria negli autoveicoli (1)

0 %

1.7.2006-31.12.2008

ex 8529 90 81

45

Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H

0 %

1.7.2006-31.12.2008


(1)  La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].


ALLEGATO II

Codice NC

TARIC

ex 2903 30 80

60

ex 2924 19 00

20

ex 3811 90 00

10

ex 8414 30 89

20

ex 8505 11 00

33


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/10


REGOLAMENTO (CE) N. 964/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

45,4

096

65,4

204

37,6

999

49,5

0707 00 05

052

129,4

096

30,2

999

79,8

0709 90 70

052

94,4

999

94,4

0805 50 10

388

63,1

528

38,6

999

50,9

0808 10 80

388

88,5

400

114,4

404

104,4

508

89,1

512

102,8

524

50,0

528

89,7

720

113,4

800

180,6

804

103,8

999

103,7

0809 10 00

052

215,9

999

215,9

0809 20 95

052

335,5

068

127,8

999

231,7

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/12


REGOLAMENTO (CE) N. 965/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), approvato con decisione 2006/324/CE del Consiglio (3), prevede l’aumento del contingente tariffario annuo globale a dazio zero di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 in ragione, rispettivamente, di 25 516 tonnellate di riso di qualsiasi origine e di 1 200 tonnellate di riso proveniente dalla Thailandia. Esso prevede anche l’apertura di un nuovo contingente tariffario annuo a dazio zero di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 di qualsiasi origine.

(2)

Il suddetto accordo prevede inoltre l’apertura di nuovi contingenti con un dazio doganale del 15 %, applicabile senza distinzione di origine, rispettivamente per 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10 e 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20.

(3)

A fini di semplificazione, e tenuto conto del volume ridotto del suddetto contingente di 7 tonnellate di risone, è opportuno gestire tale contingente secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(4)

Il contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 a un dazio di 88 EUR per tonnellata, di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione (5), è divenuto obsoleto in seguito alla modifica del dazio applicabile all’importazione di riso semigreggio di cui all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003. Il suddetto contingente deve essere pertanto soppresso.

(5)

Per non perturbare la normale commercializzazione del riso prodotto nella Comunità occorre prevedere l’apertura dei contingenti in modo che il mercato comunitario possa assorbire meglio le importazioni. In particolare, qualora l’applicazione di una percentuale di riduzione dia luogo all’attribuzione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate e gli Stati membri procedano alla suddetta attribuzione mediante sorteggio, occorre prevedere la ridistribuzione, da parte delle autorità nazionali competenti, dei quantitativi residui al fine di utilizzare al massimo il contingente ed evitare che vengano attribuiti quantitativi estremamente ridotti. Per le stesse ragioni, occorre prevedere una ridistribuzione anche quando l’applicazione di una percentuale di riduzione non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate.

(6)

Per garantire una corretta gestione dei contingenti, occorre prevedere la presentazione obbligatoria di un certificato di origine qualora il contingente sia aperto per un paese determinato e non sia richiesto un titolo di esportazione rilasciato da quest’ultimo.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 327/98.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 327/98 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione:

a)

63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;

b)

1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fissato al 15 % ad valorem;

c)

100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (6);

d)

40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;

e)

31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, a dazio zero.

I suddetti contingenti sono gestiti conformemente al presente regolamento e ripartiti per paese d’origine e per quote periodiche in conformità dell’allegato IX. Tuttavia, per il 2006, essi sono ripartiti in conformità dell’allegato X.

2.   Un contingente tariffario annuo di 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10, con dazio fissato al 15 % ad valorem, è aperto il 1o gennaio di ogni anno con il numero d’ordine 09.0083.

Tale contingente è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7).

2)

All’articolo 3, i termini «articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)» sono sostituiti dai termini «articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c)».

3)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, terzo trattino, i termini «all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c).» sono sostituiti dai termini «all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) ed e).»;

b)

al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture elencate nell’allegato XI.»;

c)

al paragrafo 5, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

se non è richiesto alcun titolo di esportazione, i richiedenti possono presentare una sola domanda, entro il limite del quantitativo massimo previsto per ogni quota e numero d’ordine.»

4)

All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino, risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate.

Tuttavia, qualora l’aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.»

5)

All’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, i termini «articolo 5, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 5, paragrafi 2 e 3».

6)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (8) e in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (9), i titoli d’importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo.

La durata di validità dei titoli d’importazione non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell’anno del rilascio.

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti dei paesi interessati conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il certificato d’origine non è tuttavia richiesto per le parti dei suddetti contingenti relative ai paesi per i quali è richiesto un titolo di esportazione ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, o per quelle la cui origine è descritta come “Tutti i paesi”.»

7)

L’allegato VI è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.

8)

Gli allegati IX e X sono sostituiti dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

9)

Il testo di cui all’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006, ad eccezione dell’articolo 1, punto 6, il quale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 19.

(3)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(5)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).

(6)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1

(8)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(9)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO VI

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

:

In spagnolo

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

In ceco

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

In danese

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

In tedesco

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

In estone

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

In greco

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

In inglese

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

In francese

:

Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

In italiano

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

In lettone

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

:

In lituano

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

In ungherese

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

In maltese

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

In neerlandese

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

In polacco

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

In portoghese

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

In slovacco

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

In sloveno

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

In finlandese

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

In svedese

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO IX

Contingenti e quote previsti a partire dal 2007

a)

Contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Aprile

Luglio

Settembre

Ottobre

Stati Uniti d’America

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thailandia

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Altre origini

1 805

09.4130

0

1 805

 

Tutti i paesi

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Totale

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Contingente di 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Ottobre

Tutti i paesi

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Totale

1 634

1 634

 

c)

Contingente di 100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Thailandia

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australia

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Stati Uniti d’America

9 000

09.4153

4 500

4 500

Altre origini

12 000

09.4154

6 000

6 000

Totale

100 000

60 400

39 600

d)

Contingente di 40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Settembre

Thailandia

5 513

09.4112

5 513

Stati Uniti d’America

2 388

09.4116

2 388

India

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Altre origini

3 435

09.4119

3 435

Tutti i paesi

25 516

09.4166

8 505

17 011

Totale

40 216

23 205

17 011

e)

Contingente di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Settembre

Ottobre

Tutti i paesi

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Totale

31 788

31 788

 

ALLEGATO X

Contingenti e quote previsti per il 2006

a)

Contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Aprile

Luglio

Settembre

Ottobre

Stati Uniti d’America

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thailandia

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Altre origini

1 805

09.4130

0

1 805

 

Tutti i paesi

 

09.4138

 

 

 

 

 (4)

Totale

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Contingente di 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Luglio

Ottobre

Tutti i paesi

1 634

09.4148

1 634

 (4)

Totale

1 634

1 634

 

c)

Contingente di 106 667 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Thailandia

55 467

09.4149

38 827

16 640

Australia

17 067

09.4150

8 533

8 534

Guyana

11 733

09.4152

5 866

5 867

Stati Uniti d’America

9 600

09.4153

4 800

4 800

Altre origini

12 800

09.4154

6 400

6 400

Totale

106 667

64 426

42 241

d)

Contingente di 44 716 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Settembre

Thailandia

6 950

09.4112

5 750

1 200

Stati Uniti d’America

3 184

09.4116

3 184

India

2 358

09.4117

2 358

Pakistan

2 128

09.4118

2 128

Altre origini

4 580

09.4119

4 580

Tutti i paesi

25 516

09.4166

 

25 516

Totale

44 716

18 000

26 716

e)

Contingente di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Quote (quantità in tonnellate)

Settembre

Ottobre

Tutti i paesi

31 788

09.4168

31 788

 (6)

Totale

31 788

31 788

 

»

(1)  Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

(2)  Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

(3)  Saldo dei quantitativi non utilizzati della quota precedente, pubblicato con regolamento della Commissione.

(4)  Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

(5)  Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

(6)  Saldo dei quantitativi non utilizzati della quota precedente, pubblicato con regolamento della Commissione.


ALLEGATO III

«ALLEGATO XI

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

:

In spagnolo

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

In ceco

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. e))

:

In danese

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

In tedesco

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

In estone

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

:

In greco

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

In inglese

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

:

In francese

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

In italiano

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

In lettone

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

In lituano

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

:

In ungherese

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

In maltese

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt e))

:

In neerlandese

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

:

In polacco

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

In portoghese

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

In slovacco

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

:

In sloveno

:

Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(e))

:

In finlandese

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

:

In svedese

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 e))»


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/21


REGOLAMENTO (CE) N. 966/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I titoli d’importazione rilasciati a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (2), erano validi dal 1o gennaio al 7 aprile 2006. Per garantire un controllo adeguato di tutte queste importazioni di banane, occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione, oltre ai quantitativi immessi in libera pratica sulla base dei titoli utilizzati nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, quelli immessi in libera pratica sulla base dei titoli utilizzati nei mesi di marzo e aprile 2006.

(2)

Occorre quindi modificare l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 219/2006 (3), che prevede tali comunicazioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 219/2006 è sostituito dal seguente:

«b)

quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immessi in libera pratica sulla base dei titoli rilasciati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5.

(3)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 566/2006 (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 6).


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/22


REGOLAMENTO (CE) N. 967/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, la produzione in eccesso rispetto alla quota può essere utilizzata per la trasformazione di alcuni prodotti, riportata alla campagna di commercializzazione successiva, utilizzata ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), o esportata entro certi limiti.

(2)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che siano soggetti a un prelievo i quantitativi eccedenti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina non riportati né esportati o utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, nonché lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina industriali di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento e i quantitativi ritirati a norma dell’articolo 19 del regolamento citato per i quali non siano adempiuti gli obblighi previsti al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(3)

È opportuno fissare l’importo di detto prelievo a un livello elevato, onde evitare l’accumulo dei quantitativi eccedenti la quota e che rischiano di perturbare il mercato. Sembra a tal fine appropriato un importo fisso di livello pari ai dazi pieni all’importazione dello zucchero bianco.

(4)

È necessario prevedere alcune disposizioni per i casi in cui lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina fuori quota siano distrutti e/o divenuti irrecuperabili nonché per i casi di forza maggiore che rendano impossibile l’utilizzazione dei prodotti secondo quanto previsto all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede il riconoscimento delle imprese che trasformano lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina in uno dei prodotti industriali elencati all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Occorre precisare il contenuto della richiesta di riconoscimento che i trasformatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri. È altresì necessario definire gli impegni che le imprese devono assumere come contropartita del riconoscimento, segnatamente l’obbligo di tenere un registro aggiornato dei quantitativi di materie prime entrati, trasformati e usciti sotto forma di prodotti trasformati. Al fine di garantire un buon funzionamento del regime dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina industriali è opportuno prevedere sanzioni nei confronti dei trasformatori che non rispettano gli obblighi o gli impegni assunti.

(6)

Occorre definire le condizioni di utilizzazione dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina industriali di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda segnatamente i contratti di fornitura di materie prime fra i fabbricanti e i trasformatori e redigere l’elenco dei prodotti di cui alla suddetta lettera, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento, tenendo conto dell’esperienza acquisita in materia di approvvigionamento di zucchero delle industrie chimiche e farmaceutiche.

(7)

Al fine di rendere più efficace il sistema di controllo è opportuno limitare l’utilizzazione dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina industriali a una vendita diretta fra un fabbricante e un trasformatore riconosciuti.

(8)

Per facilitare l’utilizzazione dello zucchero industriale e l’accesso a questa materia prima da parte degli utilizzatori potenziali è necessario che il fabbricante possa sostituire una certa quantità del proprio zucchero industriale con uno zucchero prodotto da un altro fabbricante, eventualmente stabilito in un altro Stato membro. Questa possibilità deve tuttavia essere concessa soltanto a condizione che i controlli supplementari dei quantitativi consegnati ed effettivamente utilizzati dall’industria siano correttamente eseguiti. La decisione di accordare tale possibilità deve essere lasciata a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9)

Per assicurare un’utilizzazione adeguata dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina è opportuno prevedere a carico del trasformatore sanzioni pecuniarie di un importo di entità dissuasiva onde evitare il rischio che le materie prime siano utilizzate per altri scopi.

(10)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. La possibilità per un’impresa produttrice di zucchero di riportare tutta la produzione fuori quota rende necessario coinvolgere a pieno titolo i bieticoltori in questione nella decisione di riporto mediante un accordo interprofessionale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento citato.

(11)

L’isoglucosio è prodotto in modo continuo durante tutto l’anno ed è difficile da immagazzinare. A causa di tali caratteristiche è opportuno che la decisione di riporto possa essere presa a posteriori dalle imprese produttrici di isoglucosio.

(12)

A fini di controllo dei quantitativi e delle destinazioni è opportuno prevedere che lo zucchero utilizzato nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche sia venduto direttamente dal fabbricante all’impresa delle regioni ultraperiferiche secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (3). Il buon funzionamento dei due regimi richiede una stretta collaborazione fra l’autorità dello Stato membro in cui lo zucchero viene prodotto, competente per la gestione dello zucchero eccedente, e le autorità delle regioni ultraperiferiche, responsabili del regime speciale di approvvigionamento.

(13)

L’esportazione deve essere effettuata tramite titoli di esportazione senza restituzione rilasciati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 318/2006 e, per quanto riguarda lo zucchero, nell’ambito dei contingenti che la Commissione deve aprire tenendo conto degli impegni assunti dalla Comunità in seno all’Organizzazione mondiale del commercio. Per motivi di ordine amministrativo è opportuno utilizzare come prova di esportazione i documenti previsti per l’esportazione dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4). Gli Stati membri devono procedere a controlli fisici secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (5).

(14)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto occorre abrogare, con decorrenza dal 1o luglio 2006, il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (6), il regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (7), e il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica (8).

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento definisce, conformemente al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, le condizioni per l’utilizzazione o il riporto dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina prodotti fuori quota.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«materia prima»: lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina;

b)

«materia prima industriale»: lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale di cui all’articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 318/2006;

c)

«fabbricante»: un’impresa di produzione di materia prima, riconosciuta a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006;

d)

«trasformatore»: un’impresa di trasformazione della materia prima in uno o più dei prodotti elencati nell’allegato e riconosciuta a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

I quantitativi di materie prime e di materie prime industriali sono espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco o in tonnellate di materia secca, se si tratta di isoglucosio.

CAPO II

PRELIEVI

Articolo 3

Importo

1.   Il prelievo di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a 500 EUR per tonnellata.

2.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale è stata prodotta l’eccedenza lo Stato membro comunica ai fabbricanti il prelievo totale da pagare. Tale prelievo è versato dai fabbricanti anteriormente al 1o giugno dello stesso anno.

3.   Il quantitativo per il quale il prelievo è stato pagato è considerato smerciato sul mercato comunitario.

Articolo 4

Eccedenza soggetta a prelievo

1.   Il prelievo è addebitato al fabbricante sull’eccedenza prodotta al di fuori della propria quota di produzione per una determinata campagna di commercializzazione.

Il prelievo non è tuttavia percepito sui quantitativi indicati al paragrafo 1 che sono stati:

a)

forniti a un trasformatore anteriormente al 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato;

b)

riportati a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006 e, nel caso dello zucchero, immagazzinati dal fabbricante fino all’ultimo giorno della campagna di commercializzazione interessata;

c)

forniti anteriormente al 31 dicembre della campagna successiva nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche previsto al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006;

d)

esportati anteriormente al 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva con un titolo di esportazione;

e)

distrutti o avariati, senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato.

2.   Ciascun fabbricante di zucchero comunica all’organismo competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto, anteriormente al 1o febbraio della campagna di commercializzazione interessata, il quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla propria quota.

Esso comunica inoltre, se del caso, entro la fine di ciascuno dei mesi successivi, gli adeguamenti della produzione effettuati nel corso del mese precedente della campagna di cui trattasi.

3.   Entro il 30 giugno gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il totale delle eccedenze e i prelievi percepiti per la campagna di commercializzazione precedente.

4.   Qualora, in caso di forza maggiore, le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), non possano essere effettuate nei tempi previsti, l’organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina eccedenti sono stati prodotti adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze invocate dall’interessato.

CAPO III

UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE

Articolo 5

Riconoscimenti

1.   A richiesta, le autorità competenti degli Stati membri riconoscono le imprese che dispongono della capacità di utilizzare la materia prima industriale per la fabbricazione di uno dei prodotti elencati nell’allegato e che, in particolare, si impegnano a:

a)

tenere i registri conformemente all’articolo 11;

b)

fornire su richiesta delle suddette autorità qualsiasi informazione o documento giustificativo relativi alla gestione e al controllo dell’origine e dell’utilizzazione delle materie prime interessate;

c)

consentire alle suddette autorità di svolgere adeguati controlli amministrativi e fisici.

2.   La richiesta di riconoscimento riporta la capacità di produzione e i coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima e descrive precisamente il prodotto da fabbricare. I dati sono ripartiti per sito industriale.

Le autorità competenti degli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per assicurarsi della plausibilità dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime.

I coefficienti sono stabiliti sulla base di test realizzati nell’impresa del trasformatore. Qualora manchi una stima dei coefficienti specifici per l’impresa, la verifica si basa su quelli stabiliti nella normativa comunitaria o, in assenza di questi, sui coefficienti generalmente accettati dall’industria di trasformazione interessata.

3.   Il riconoscimento è concesso per l’elaborazione di uno o più prodotti specifici. Esso viene revocato qualora una delle condizioni indicate al paragrafo 1 non sia più soddisfatta. La revoca può aver luogo durante la campagna e non ha effetto retroattivo.

Articolo 6

Contratto di fornitura

1.   Le materie prime industriali formano oggetto del contratto di fornitura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 tra un fabbricante e un trasformatore che ne garantisce l’utilizzazione nella Comunità per la fabbricazione dei prodotti elencati nell’allegato.

2.   Il contratto di fornitura di materie prime industriali reca almeno le indicazioni seguenti:

a)

i nomi, gli indirizzi e i numeri di riconoscimento delle parti contraenti;

b)

la durata del contratto e i quantitativi di ciascuna delle materie prime previste per ogni periodo di fornitura;

c)

i prezzi, la qualità e qualsiasi altra condizione applicabile alla fornitura delle materie prime;

d)

l’impegno del fabbricante a fornire una materia prima proveniente dalla propria produzione fuori quota e l’impegno del trasformatore ad utilizzare i quantitativi forniti esclusivamente per la produzione di uno o più dei prodotti contemplati nel proprio riconoscimento.

3.   Se il fabbricante e il trasformatore fanno parte della stessa impresa, quest’ultima redige un contratto di fornitura pro forma recante tutte le indicazioni specificate al paragrafo 2, salvo i prezzi.

4.   Il fabbricante invia alle autorità competenti dello Stato membro che l’ha riconosciuto e alle autorità competenti dello Stato membro che ha riconosciuto il trasformatore una copia di ogni contratto anteriormente alla prima fornitura prevista dallo stesso. La copia non può menzionare i prezzi di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7

Equivalenza

1.   Dall’inizio di ciascuna campagna di commercializzazione fino al raggiungimento della propria quota di produzione il fabbricante può sostituire, nei contratti di fornitura di cui all’articolo 6, la materia prima industriale con una materia prima che ha prodotto entro quota.

2.   Su richiesta del fabbricante interessato, la materia prima entro quota fornita a norma del paragrafo 1 è contabilizzata come materia prima industriale, fornita a un trasformatore, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la stessa campagna di commercializzazione.

3.   Su richiesta degli interessati, le autorità competenti degli Stati membri possono consentire che un quantitativo di zucchero prodotto nella Comunità da un altro fabbricante possa essere fornito in sostituzione di zucchero industriale. In tal caso lo zucchero consegnato è contabilizzato come materia prima industriale, fornita a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la stessa campagna di commercializzazione.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e le verifiche a posteriori delle operazioni.

Articolo 8

Fornitura delle materie prime

Sulla base delle bollette di consegna di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il fabbricante comunica mensilmente all’autorità competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto i quantitativi di materie prime fornite il mese precedente per ogni contratto, segnalando, ove necessario, i quantitativi forniti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 o 3.

I quantitativi di cui al primo comma sono considerati forniti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

Articolo 9

Obblighi del trasformatore

1.   All’atto della fornitura il trasformatore trasmette al fabbricante una bolletta di consegna delle materie prime industriali, ai sensi del contratto di fornitura di cui all’articolo 6, attestante i quantitativi consegnati.

2.   Prima della fine del quinto mese successivo a ciascuna fornitura il trasformatore comprova, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver utilizzato le materie prime industriali per la fabbricazione dei prodotti conformemente al riconoscimento di cui all’articolo 5 e al contratto di fornitura di cui all’articolo 6. La prova comprende segnatamente l’inserimento informatizzato nei registri, nel corso o al termine del processo di fabbricazione, dei quantitativi di prodotti interessati.

3.   Qualora il trasformatore non abbia apportato la prova di cui al paragrafo 2, paga un importo di 5 EUR per tonnellata della fornitura interessata e per giorno di ritardo a partire dalla fine del quinto mese successivo alla fornitura.

4.   Qualora il trasformatore non abbia apportato la prova di cui al paragrafo 2 entro la fine del settimo mese successivo a ciascuna fornitura, il quantitativo interessato è considerato dichiarato per eccesso ai fini dell’applicazione dell’articolo 13. Il riconoscimento del trasformatore è revocato per un periodo compreso fra tre e sei mesi in funzione della gravità.

Articolo 10

Comunicazioni degli Stati membri

Gli stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro la fine del secondo mese successivo al mese interessato, il quantitativo di materia prima industriale fornito;

b)

entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:

il quantitativo di materia prima industriale fornito, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio,

il quantitativo di materia prima industriale utilizzato, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall’altra, secondo i prodotti elencati nell’allegato,

i quantitativi forniti in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 11

Registri del trasformatore

L’autorità competente dello Stato membro specifica i registri che il trasformatore deve tenere e la frequenza delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.

Tali registri, che sono conservati dal trasformatore per non meno di tre anni successivi all’anno in corso, riportano almeno le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;

b)

i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;

c)

le perdite inerenti alla lavorazione;

d)

i quantitativi distrutti con relativa giustificazione;

e)

le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore.

Articolo 12

Controlli sui trasformatori

1.   Durante ogni campagna di commercializzazione le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli su almeno il 50 % dei trasformatori riconosciuti, selezionati mediante un’analisi di rischio.

2.   I controlli vertono sull’analisi del processo di trasformazione, l’esame dei documenti commerciali e la verifica fisica delle scorte al fine di assicurare la corrispondenza fra le forniture di materie prime, da una parte, e i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti, dall’altra.

I controlli mirano a garantire la precisione degli strumenti di misura e delle analisi di laboratorio utilizzati per quantificare le forniture di materie prime e la loro entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti di scorte.

Se è previsto dalle autorità competenti degli Stati membri che taluni elementi del controllo possano essere effettuati mediante campionamento, quest’ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

3.   Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall’ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare:

a)

la data del controllo e le persone presenti;

b)

il periodo oggetto del controllo e i quantitativi corrispondenti;

c)

le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

d)

i risultati del controllo e le raccomandazioni formulate;

e)

una valutazione della gravità, della portata, del grado di persistenza e della durata delle carenze e delle discrepanze eventualmente rilevate nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l’irrogazione di una sanzione.

Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno tre anni successivi a quello in cui è stato eseguito il controllo, in modo da essere facilmente utilizzabile da parte dei servizi di controllo della Commissione.

Articolo 13

Sanzioni

1.   Qualora sia constatata una discrepanza fra le scorte fisiche, le scorte registrate e le consegne di materie prime o manchino i documenti giustificativi per verificare la corrispondenza fra questi elementi, il riconoscimento del trasformatore è sospeso per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può tuttavia essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data dell’accertamento. Durante il periodo di sospensione il trasformatore non può prendere in consegna materie prime industriali, ma può utilizzare quelle consegnate precedentemente.

Qualora il trasformatore abbia dichiarato per eccesso i quantitativi di materie prime utilizzati, è tenuto a pagare un importo di 500 EUR per tonnellata dichiarata in eccesso.

2.   Il riconoscimento non è sospeso conformemente al paragrafo 1 se la discrepanza fra le scorte fisiche e le scorte registrate nella contabilità di magazzino risulta da un caso di forza maggiore o se essa è inferiore al 5 % in peso del quantitativo di materie prime controllate oppure se è la conseguenza di omissioni o semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure rettificative intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori.

CAPO IV

RIPORTO

Articolo 14

Quantitativi riportati

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbricante può riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di materia prima inferiore o pari all’eccedenza, rispetto alla quota assegnatagli, della produzione della campagna in corso, compresi i quantitativi precedentemente riportati a tale campagna ai sensi dello stesso articolo o ritirati dal mercato a norma dell’articolo 19 del regolamento citato.

Articolo 15

Riporto di zucchero

1.   Le condizioni di riporto dello zucchero a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono stabilite da un accordo interprofessionale di cui all’articolo 6 del regolamento citato e riguardano segnatamente il quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero da riportare e la ripartizione di tale quantitativo fra i bieticoltori.

2.   Le barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero riportato sono pagate dall’impresa in questione ad un prezzo pari almeno al prezzo minimo e alle condizioni applicabili alle barbabietole consegnate a titolo della produzione entro quota della campagna di commercializzazione alla quale lo zucchero è riportato.

Articolo 16

Riporto di isoglucosio

Il fabbricante di isoglucosio che decide di effettuare un riporto in una determinata campagna di commercializzazione comunica tale decisione alle autorità competenti dello Stato membro che lo ha riconosciuto anteriormente al 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 17

Comunicazioni degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 1o maggio i quantitativi di zucchero di barbabietola e di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;

b)

entro il 15 luglio i quantitativi di zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;

c)

entro il 15 novembre i quantitativi di isoglucosio riportati dalla campagna di commercializzazione precedente.

CAPO V

REGIME SPECIALE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI ESPORTAZIONE

Articolo 18

Regioni ultraperiferiche

1.   Le materie prime eccedenti utilizzate ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche a norma dell’articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti quantitativi stabiliti dai programmi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, formano oggetto di un contratto di vendita diretta tra il fabbricante che le ha prodotte e un operatore iscritto in uno dei registri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 793/2006.

2.   Il contratto di cui al paragrafo 1 prevede segnatamente la trasmissione fra le parti:

a)

di una dichiarazione del fabbricante attestante il quantitativo di materie prime eccedenti fornito a norma del contratto; e

b)

di una dichiarazione dell’operatore interessato attestante la fornitura del quantitativo in questione in virtù del regime speciale di approvvigionamento.

Per le materie prime eccedenti la domanda di titolo di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 793/2006 è corredata dell’attestato del fabbricante di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Il titolo di aiuto reca alla casella 20 la dicitura «zucchero C: senza aiuto», indicata all’allegato I, parte F, del regolamento (CE) n. 793/2006.

Le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo di aiuto ne trasmettono una copia alle autorità competenti dello Stato membro in cui il fabbricante è stato riconosciuto.

I quantitativi di materie prime per i quali il fabbricante presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e per i quali lo Stato membro interessato dispone di copie dei titoli di aiuto sono considerati forniti in virtù del regime speciale di approvvigionamento a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

Articolo 19

Esportazione

1.   I titoli di esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), sono rilasciati entro i limiti quantitativi all’esportazione senza restituzione fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   I quantitativi eccedenti sono considerati esportati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), se:

a)

il prodotto è stato esportato senza restituzione come zucchero bianco, isoglucosio come tale o sciroppo di inulina come tale;

b)

la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è stata accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale la materia prima eccedente è stata prodotta;

c)

il fabbricante ha presentato all’organismo competente dello Stato membro, anteriormente al 1o aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l’eccedenza è stata prodotta:

i)

il titolo di esportazione che gli è stato rilasciato conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 318/2006;

ii)

i documenti di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, necessari per lo svincolo della cauzione;

iii)

una dichiarazione attestante che i quantitativi esportati sono contabilizzati come eccedenze a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Tasso di cambio

Negli Stati membri che non hanno adottato l’euro il tasso di cambio da utilizzare è quello applicabile:

a)

per il prelievo di cui all’articolo 3: il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata prodotta l’eccedenza;

b)

per gli importi da versare di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 1: il primo giorno del mese in cui sono dovuti.

Articolo 21

Controlli e misure nazionali di applicazione

1.   Lo Stato membro procede a controlli fisici su almeno il 5 %:

a)

dei quantitativi di zucchero riportati di cui all’articolo 14;

b)

dei quantitativi di materie prime forniti nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 18;

c)

delle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 19, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2090/2002.

2.   Entro il 30 marzo successivo alla campagna di commercializzazione interessata lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 12, specificando per ciascuno di essi le carenze significative e non significative constatate nonché i provvedimenti presi e le sanzioni irrogate.

3.   Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e possono irrogare le opportune sanzioni nazionali agli operatori interessati dalla procedura.

4.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano.

Articolo 22

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 65/82, (CEE) n. 2670/81 e (CE) n. 1265/2001 sono abrogati con decorrenza dal 1o luglio 2006.

I regolamenti (CEE) n. 2670/81 e (CE) n. 1265/2001 continuano tuttavia ad applicarsi per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 852/2006 (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 9).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(5)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).

(6)  GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/2002 (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 37).

(7)  GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 15).

(8)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 493/2006 (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11).


ALLEGATO

Codice NC

Designazione delle merci

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 39 00

– – Altri

ex 1702 60 95

– – Sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in «Rinse appelstroop»

2102 10

– Lieviti vivi

ex 2102 20

– – Lieviti morti

2207 10 00

– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (bioetanolo)

ex 2207 20 00

– Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo (bioetanolo)

ex 2208 40

– Rum

ex 2309 90

– Prodotti aventi un tenore in materia secca pari ad almeno il 60 % di lisina

29

Prodotti chimici organici, tranne quelli delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

3002 90 50

– – Colture di microrganismi

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati alla nota 4 del capitolo 30 della nomenclatura combinata

3203 00 90

– Sostanze coloranti di origine vegetale o animale e preparazioni a base di tali sostanze

ex 3204

– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 del capitolo 32 della nomenclatura combinata

ex ex 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecola modificati; colle; enzimi, tranne quelli della voce 3501 e delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20

ex ex 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, tranne quelli della voce 3809 e della sottovoce 3824 60 00

ex ex 39

Materie plastiche e lavori di tali materie:

da 3901 a 3914

– Forme primarie

ex 6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/32


REGOLAMENTO (CE) N. 968/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 320/2006 prevede la concessione di un aiuto alla ristrutturazione alle imprese che rinuncino alla quota di produzione loro assegnata, una parte del quale è riservata ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, per compensarli delle perdite subite in conseguenza della chiusura degli zuccherifici. Lo stesso regolamento prevede altresì la concessione di un aiuto alla diversificazione agli Stati membri, per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero, di un aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno e di un aiuto transitorio a taluni Stati membri.

(2)

Prima di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione, le imprese devono consultare i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per garantire ai coltivatori e alle altre parti interessate un’equa possibilità di esprimere le loro opinioni, occorre stabilire le modalità dell’iter di consultazione.

(3)

L’aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale l’impresa ha rinunciato alla propria quota. Pertanto, qualora lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina sia ritirato o riportato dalla precedente campagna di commercializzazione e diventi la prima quota di produzione della campagna nella quale l’impresa intende rinunciare alla propria quota, è opportuno autorizzare l’impresa a presentare un’unica domanda per la rinuncia alla quota in due campagne successive, nel qual caso l’impresa riceverebbe, per ogni parte della quota, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione corrispondente alla campagna nella quale ha rinunciato alla quota.

(4)

In relazione alla rinuncia alle quote, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede come opzioni lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, con importi diversi dell’aiuto alla ristrutturazione. Sebbene le condizioni applicabili a queste due opzioni debbano tenere conto del fatto che lo smantellamento completo dà luogo ad un importo superiore dell’aiuto alla ristrutturazione, a causa dei maggiori costi che esso comporta, si ritiene opportuno consentire la possibilità di mantenere gli impianti dello zuccherificio che non fanno parte della linea di produzione qualora possano essere utilizzati per altri scopi previsti dal piano di ristrutturazione, soprattutto se tale uso può creare occupazione. D’altra parte, gli impianti non direttamente connessi alla produzione di zucchero devono essere smantellati se non vengono adibiti a un uso alternativo entro un congruo lasso di tempo e se il loro mantenimento è nocivo per l’ambiente.

(5)

Per tutelare gli interessi dei coltivatori e dei fornitori di macchinari, l’impresa deve essere tenuta a pagare loro la quota dell’aiuto alla ristrutturazione ad essi spettante, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro ed entro un congruo lasso di tempo dopo aver ricevuto la prima rata dell’aiuto stesso.

(6)

In considerazione dei vincoli finanziari del fondo di ristrutturazione temporaneo, l’aiuto deve essere erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. È quindi necessario stabilire i criteri per la determinazione di detto ordine cronologico.

(7)

La decisione dello Stato membro di accogliere o meno una domanda di aiuto alla ristrutturazione dipende dall’accettazione del piano di ristrutturazione accluso alla domanda. È dunque necessario definire i criteri e la procedura per l’accettazione del piano di ristrutturazione e per le sue successive modifiche.

(8)

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del fondo di ristrutturazione temporaneo sia momentaneamente insufficiente per consentire l’erogazione dell’aiuto alla ristrutturazione a un’impresa la cui domanda è stata accolta, il richiedente deve avere la possibilità di revocare la domanda entro un certo termine. Se la domanda non viene revocata, essa deve rimanere valida a decorrere dalla data di presentazione iniziale ed essere riportata alla successiva campagna di commercializzazione.

(9)

La Commissione deve stabilire l’importo dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a favore di taluni Stati membri e informare ciascuno Stato membro dell’importo disponibile. Gli Stati membri devono informare la Commissione dei programmi nazionali adottati, specificando gli interventi che saranno realizzati.

(10)

Il regolamento (CE) n. 320/2006 ha istituito un aiuto transitorio a favore delle raffinerie a tempo pieno che, in seguito alla ristrutturazione, hanno perso alcuni vantaggi conferiti loro dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), al fine di agevolarne l’adattamento alla nuova situazione conseguente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tale aiuto transitorio è concesso negli Stati membri in cui le raffinerie a tempo pieno ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 erano situate in passato. Gli Stati membri interessati devono concedere l’aiuto alle raffinerie a tempo pieno situate nel loro territorio sulla base di un piano aziendale elaborato dall’impresa beneficiaria.

(11)

Per consentire agli Stati membri di controllare il processo di ristrutturazione, le imprese beneficiarie di un aiuto devono presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento della ristrutturazione. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione di dette imprese, dei piani aziendali delle raffinerie e dei propri programmi di ristrutturazione nazionali.

(12)

Occorre stabilire le modalità dei controlli che gli Stati membri devono svolgere per accertare, in particolare, il rispetto del piano di ristrutturazione cui è subordinata la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione e del piano aziendale cui è subordinata la concessione dell’aiuto alle raffinerie a tempo pieno.

(13)

È necessario predisporre sanzioni nei confronti delle imprese che non adempiano agli obblighi prescritti dal piano di ristrutturazione o dal piano aziendale.

(14)

Il comitato del Fondo non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006, finanziate dal fondo di ristrutturazione istituito dall’articolo 1 dello stesso regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Si applica altresì la definizione di «giorno lavorativo» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4).

CAPO II

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

Articolo 2

Consultazioni nel quadro degli accordi interprofessionali

1.   Le consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 si svolgono secondo un preciso calendario e sulla base di un progetto di piano di ristrutturazione elaborato dall’impresa interessata.

Il pertinente accordo interprofessionale è quello concluso per la campagna di commercializzazione nel corso della quale hanno luogo le consultazioni.

I rappresentanti dei lavoratori e di altre parti interessate dal piano di ristrutturazione ma non contraenti dell’accordo interprofessionale possono essere invitati a partecipare alle consultazioni in qualità di osservatori.

2.   Le consultazioni vertono su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.

3.   La convocazione delle consultazioni è notificata dall’impresa interessata ed è corredata del progetto di piano di ristrutturazione e di un ordine del giorno dettagliato della riunione indetta. Una copia della convocazione e dei documenti a corredo è inviata all’autorità competente dello Stato membro.

4.   Le consultazioni si svolgono in almeno due riunioni e durano per un massimo di trenta giorni dalla data in cui l’impresa ha notificato la convocazione alle parti interessate, salvo se viene raggiunto un accordo prima di tale termine.

5.   La conferma del fatto che il piano di ristrutturazione è stato elaborato in consultazione, come previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, è basata sui seguenti elementi:

a)

la convocazione notificata dall’impresa alle parti interessate e da queste ricevuta;

b)

le firme dei partecipanti alle riunioni o un’eventuale dichiarazione di astensione dalla partecipazione di una delle parti convocate;

c)

il progetto di piano di ristrutturazione, modificato dall’impresa in seguito alle consultazioni, indicante gli elementi accettati dalle parti e quelli non accettati;

d)

le eventuali prese di posizione delle parti contraenti dell’accordo interprofessionale, i pareri dei rappresentanti dei lavoratori e quelli delle altre parti invitate.

6.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri possono tenere conto delle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, anche se non soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Articolo 3

Rinuncia alla quota

A decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, nessuna produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, né lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina ritirati o riportati dalla precedente campagna, possono essere considerati prodotti a titolo della quota rinunciata, per quanto riguarda gli zuccherifici interessati.

Articolo 4

Smantellamento degli impianti di produzione

1.   In caso di smantellamento completo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati:

a)

tutti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, quali ad esempio impianti per l’immagazzinamento, l’analisi, il lavaggio e il taglio di barbabietole da zucchero, canne da zucchero, cereali o cicoria; tutti gli impianti di estrazione e trasformazione o concentrazione di zucchero dalla barbabietola o dalla canna, di amido dai cereali, di glucosio dall’amido o di inulina dalla cicoria;

b)

quegli impianti, diversi da quelli menzionati alla lettera a), direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e necessari per gestire la produzione rientrante nella quota rinunciata, anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni, come impianti per il riscaldamento o il trattamento dell’acqua o per la produzione di energia, impianti per il trattamento delle polpe di barbabietole da zucchero e delle melasse o impianti per il trasporto interno;

c)

tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.

2.   In caso di smantellamento parziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati gli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione.

Articolo 5

Coerenza tra diverse fonti di finanziamento

Gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione tra misure o interventi finanziati a carico del fondo di ristrutturazione e a carico di altri fondi comunitari a livello regionale o nazionale.

CAPO III

DOMANDA E CONCESSIONE DELL’AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

Articolo 6

Obblighi degli Stati membri

1.   Al più tardi entro i quarantacinque giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:

a)

alla percentuale dell’aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari; ai criteri oggettivi per la ripartizione di tale percentuale di aiuto tra le due categorie e all’interno di ciascuna categoria, determinate previa consultazione con le parti interessate; e al termine di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006;

b)

al termine, che scade al più tardi il 30 settembre 2010, per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l’adempimento dei requisiti sociali e ambientali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006;

c)

se del caso, alle specifiche condizioni nazionali relative agli impegni sociali e ambientali del piano di ristrutturazione che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora si applichi l’articolo 2, paragrafo 6, lo Stato membro informa le parti della propria decisione entro il 15 luglio 2006.

3.   I fornitori di macchinari sono risarciti del danno subito in conseguenza della perdita di valore dei macchinari specializzati che non possono essere riutilizzati per altri scopi.

Articolo 7

Domanda di aiuto alla ristrutturazione

1.   Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione si riferisce ad un unico prodotto e a una singola campagna di commercializzazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, se la quota alla quale si intende rinunciare è stata parzialmente utilizzata con una produzione ritirata o riportata dalla precedente campagna di commercializzazione, l’impresa può rinunciare all’intera quota assegnata ad uno o più zuccherifici, con smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, nelle seguenti due fasi:

a)

a decorrere dalla prima campagna cui si riferisce la domanda, l’impresa rinuncia alla parte della quota senza produzione e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale;

b)

la parte rimanente della quota è soggetta al contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006; l’impresa rinuncia a questa parte della quota a decorrere dalla campagna successiva e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale.

Qualora si applichi il presente paragrafo, l’impresa può presentare un’unica domanda per le due campagne considerate.

3.   Nella domanda di aiuto alla ristrutturazione è specificata la quantità di quota alla quale l’impresa rinuncia per ciascuno dei suoi zuccherifici, nel rispetto dei pertinenti contratti collettivi, compresi quelli sottoscritti dalle parti sociali a livello di settore o di azienda in relazione alla ristrutturazione dell’industria saccarifera.

Articolo 8

Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione

1.   L’aiuto alla ristrutturazione è concesso, nei limiti finanziari di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto complete, determinato dalla data e dall’ora locale indicate sulla ricevuta emessa dall’autorità competente dello Stato membro secondo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   La domanda di aiuto è considerata completa quando sono pervenuti all’autorità competente dello Stato membro interessato tutti gli elementi menzionati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.

3.   L’autorità competente dello Stato membro invia all’impresa richiedente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la domanda di aiuto è considerata completa, una ricevuta in cui sono indicate la data e l’ora di ricevimento della domanda di aiuto completa.

4.   Se la domanda di aiuto risulta incompleta, l’autorità competente la rinvia al richiedente entro i cinque giorni lavorativi successivi al suo ricevimento, specificando gli elementi mancanti.

5.   Non viene dato seguito, nella campagna di commercializzazione interessata, ad una domanda che non sia considerata completa entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

6.   Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo allegato. Se del caso, verranno utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 9

Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro decide se la domanda di aiuto alla ristrutturazione è ammissibile e ne informa il richiedente entro i trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda completa, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   La domanda è considerata ammissibile se il piano di ristrutturazione contiene:

a)

una sintesi dei principali obiettivi, delle misure e degli interventi previsti, una stima dei relativi costi, il piano finanziario e i tempi di esecuzione;

b)

l’indicazione, per ciascuno degli zuccherifici interessati, della quantità di quota alla quale si intende rinunciare, che deve essere inferiore o uguale alla capacità di produzione che sarà completamente o parzialmente smantellata;

c)

una dichiarazione attestante che gli impianti di produzione saranno completamente o parzialmente smantellati e rimossi dal sito industriale;

d)

le perdite o i costi inerenti all’aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, alla chiusura e allo smantellamento degli impianti di cui alla lettera c), agli investimenti di cui alla lettera e), al piano sociale di cui alla lettera f) e al piano ambientale di cui alla lettera g) dello stesso paragrafo;

e)

una chiara indicazione di tutti gli interventi e costi finanziati dal fondo di ristrutturazione ed eventualmente delle altre voci connesse da finanziarsi con altri fondi comunitari.

3.   Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono rispettate, lo Stato membro ne informa il richiedente e gli accorda un lasso di tempo, entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, per rivedere e modificare il piano di ristrutturazione.

Lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda riveduta entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

Se la domanda riveduta non è presentata in tempo utile o è considerata nuovamente inammissibile, essa è respinta e lo Stato membro ne informa il richiedente e la Commissione entro cinque giorni lavorativi. La presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente è soggetta all’ordine cronologico di cui all’articolo 8.

4.   Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, per la campagna 2006/2007, lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda riveduta almeno otto giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e ne informa la Commissione lo stesso giorno.

Articolo 10

Concessione dell’aiuto alla ristrutturazione

1.   La Commissione compila un elenco delle domande di aiuto complete, secondo l’ordine cronologico di presentazione attestato dalle ricevute emesse dallo Stato membro.

2.   Prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide se siano disponibili presso il fondo di ristrutturazione le risorse finanziarie preventivate per tutte le domande di aiuto relative alla campagna successiva o, se si tratta della campagna 2006/2007, per le domande relative alla stessa campagna, pervenute prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e accolte dallo Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse connessi.

3.   La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (5) in merito alla decisione presa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Per la campagna 2006/2007, la Commissione informa il comitato del Fondo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (6).

4.   Lo Stato membro notifica al richiedente la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per il suo piano di ristrutturazione ammissibile entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006. L’autorità competente dello Stato membro invia alla Commissione una copia del piano di ristrutturazione approvato.

Articolo 11

Modifica del piano di ristrutturazione

1.   Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso.

2.   Il piano di ristrutturazione approvato può essere modificato solo previo accordo dello Stato membro, su richiesta dell’impresa interessata; tale richiesta deve:

a)

essere motivata e illustrare i problemi incontrati nell’attuazione del piano;

b)

esporre gli adeguamenti o le nuove misure proposte e gli effetti auspicati;

c)

precisare le implicazioni finanziarie e tempistiche.

Non può essere modificato l’importo globale dell’aiuto alla ristrutturazione né il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano di ristrutturazione modificato.

Articolo 12

Revoca o rinvio della domanda di aiuto alla ristrutturazione

1.   Le domande ammissibili per le quali non può essere concesso l’aiuto alla ristrutturazione nella campagna in cui è stata chiesta la rinuncia alla quota possono essere revocate dal richiedente entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   Se l’impresa richiedente non revoca la domanda di aiuto secondo il disposto del paragrafo 1, essa provvede, entro il termine di cui allo stesso paragrafo, a modificare il piano di ristrutturazione in funzione dell’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per la campagna successiva, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006.

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, viene tenuto conto della data di presentazione della domanda iniziale.

Nel caso di cui al primo comma, il richiedente posticipa di una campagna di commercializzazione la rinuncia alla quota e rimane soggetto al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

CAPO IV

ALTRI AIUTI A CARICO DEL FONDO DI RISTRUTTURAZIONE

Articolo 13

Fissazione degli importi per Stato membro

1.   Entro il 31 ottobre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007, entro il 31 marzo 2007 per la campagna 2007/2008, entro il 31 marzo 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per:

a)

l’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006;

b)

l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006;

c)

l’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono calcolati in base ai seguenti elementi:

a)

l’importo dell’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, moltiplicato per la quantità di quota zucchero rinunciata nello Stato membro interessato, per la quale è concesso un aiuto alla ristrutturazione a decorrere:

dalla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006,

dalla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007,

dalla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008,

dalla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009;

b)

l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione corrispondente alla più alta delle percentuali ottenute conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e moltiplicato per la quantità di quota zucchero di cui alla lettera a) del presente paragrafo, fino:

alla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006,

alla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007,

alla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008,

alla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009.

L’importo risultante dal calcolo di cui al primo comma è ridotto, se del caso, degli importi dell’aiuto supplementare alla diversificazione precedentemente fissati secondo il metodo di cui alla presente lettera;

c)

se del caso, gli importi dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 320/2006.

3.   Gli importi ottenuti secondo il metodo di cui al paragrafo 2 vengono aggiunti agli importi determinati conformemente al paragrafo 1 per gli anni precedenti.

Articolo 14

Programmi di ristrutturazione nazionali

1.   Entro il 31 dicembre 2006 ed entro il 30 settembre rispettivamente del 2007, del 2008 e del 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi di ristrutturazione nazionali, indicanti le misure da attuare nei limiti dell’importo dell’aiuto alla diversificazione determinato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione determinato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e dell’importo dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

2.   I programmi di ristrutturazione nazionali devono contenere almeno i seguenti elementi:

a)

una sintesi dei principali obiettivi, misure, interventi, costi, contributi finanziari e tempi di esecuzione in ciascuna delle regioni interessate;

b)

una descrizione delle regioni interessate e un’analisi dei problemi legati alla ristrutturazione del settore dello zucchero;

c)

una presentazione dei fini perseguiti e delle misure o degli interventi previsti, che ne evidenzi la coerenza con i piani di ristrutturazione ammissibili di cui all’articolo 9, con la politica di sviluppo rurale nelle regioni interessate e con altre misure in atto o in progetto nelle stesse regioni, in particolare quelle finanziate da altri fondi comunitari;

d)

i tempi di esecuzione di tutte le misure o interventi previsti e i criteri seguiti per differenziarli da misure o interventi analoghi finanziati da altri fondi comunitari;

e)

se del caso, l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione a favore dei coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione e i criteri obiettivi e non discriminatori per l’assegnazione di detto aiuto;

f)

un piano finanziario che specifichi la totalità dei costi di ciascuna misura o intervento e lo scadenzario previsionale dei pagamenti.

3.   Le misure o gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Articolo 15

Aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno

1.   Una raffineria a tempo pieno che, al 30 giugno 2006, era una raffineria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, può presentare domanda per l’aiuto transitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, erogato dallo Stato membro sul cui territorio è situata la raffineria stessa.

2.   La raffineria a tempo pieno presenta la domanda di aiuto, corredata del piano aziendale di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, entro un termine, anteriore al 30 settembre 2007, fissato dallo Stato membro interessato.

3.   Il piano aziendale di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 deve contenere almeno i seguenti elementi:

a)

una sintesi dei principali obiettivi, misure, interventi, costi, contributi finanziari e tempi di esecuzione;

b)

una descrizione analitica dei problemi incontrati in sede di adattamento alla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero;

c)

una presentazione delle misure o degli interventi previsti, che ne evidenzi la coerenza con altre misure in atto o in progetto nella regione interessata, finanziate da altri fondi comunitari di cui il richiedente è beneficiario;

d)

i tempi di esecuzione di tutte le misure o interventi previsti e i criteri seguiti per differenziarli da misure o interventi analoghi finanziati da altri fondi comunitari di cui il richiedente è beneficiario;

e)

un piano finanziario che specifichi la totalità dei costi di ciascuna misura o intervento e lo scadenzario previsionale dei pagamenti.

4.   Le misure o gli interventi previsti dal piano aziendale devono contenere uno o più dei seguenti elementi: investimenti, smantellamento degli impianti di produzione, partecipazione ai costi operativi, riserve per ammortamento dell’attrezzatura e altri accantonamenti ritenuti necessari per adattarsi alla nuova situazione.

5.   Lo Stato membro interessato decide in merito all’ammissibilità del piano aziendale, nei limiti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, e comunica la propria decisione al richiedente e alla Commissione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Entro lo stesso termine, lo Stato membro informa la Commissione dell’importo che sarà assegnato a ciascuna raffineria ed eventualmente dei criteri obiettivi e non discriminatori per la ripartizione dell’aiuto tra le varie raffinerie a tempo pieno situate nel proprio territorio.

6.   Le misure o gli interventi previsti dal piano aziendale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

CAPO V

PAGAMENTO DEGLI AIUTI

Articolo 16

Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione

1.   Il pagamento di ciascuna rata dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata.

2.   Qualora i pagamenti ai coltivatori e ai fornitori di macchinari siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, l’importo della rata corrispondente è ridotto degli importi da versare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari.

3.   L’aiuto alla ristrutturazione è pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011.

4.   Se del caso, la Commissione stabilisce, entro il 31 gennaio rispettivamente del 2008, del 2009, del 2010 e del 2011, le percentuali del primo e del secondo pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, nonché la data indicativa del secondo pagamento.

Articolo 17

Pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri

1.   Nei limiti degli importi determinati conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, l’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati dallo Stato membro ai beneficiari due volte l’anno, nei mesi di marzo e settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

Se una parte dell’aiuto supplementare alla diversificazione è versato ai coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro accerta che i coltivatori interessati abbiano effettivamente cessato la produzione di barbabietola o di canna.

2.   Il primo pagamento è effettuato nel settembre 2007. L’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati entro e non oltre il 30 settembre 2011.

Articolo 18

Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno

1.   Nei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno è pagato dallo Stato membro ai beneficiari, a fronte delle spese ammissibili basate su un piano aziendale, in due rate:

a)

il 40 % nel settembre 2007;

b)

il 60 % nel marzo 2008.

Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata.

2.   In deroga al paragrafo 1, la totalità delle spese ammissibili può essere saldata in un’unica soluzione, nel settembre 2007, a condizione che, entro il 15 settembre 2007:

a)

siano state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti nel piano aziendale;

b)

sia stata presentata la relazione finale di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

c)

lo Stato membro abbia effettuato i controlli di cui all’articolo 25.

In questo caso il pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

Articolo 19

Pagamento ai coltivatori e ai fornitori di macchinari

1.   Entro i due mesi successivi al ricevimento della prima rata dell’aiuto alla ristrutturazione e sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, le imprese procedono al pagamento ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari.

2.   I pagamenti ai coltivatori e ai fornitori di macchinari possono essere erogati direttamente dallo Stato membro, mediante corrispondente riduzione dell’importo dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, entro il limite fissato al paragrafo 3 del presente articolo. In tal caso, i pagamenti vengono effettuati simultaneamente al pagamento del rimanente importo dell’aiuto alla ristrutturazione dovuto all’impresa.

3.   L’importo del pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non deve essere superiore al 50 % della prima rata. Se tale importo non copre l’intera somma dovuta, il rimanente sarà versato:

a)

entro i due mesi successivi al ricevimento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione, se il pagamento è effettuato dall’impresa;

b)

simultaneamente al pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione, se il pagamento è effettuato dallo Stato membro.

Articolo 20

Decisione di differire i pagamenti

Se la Commissione decide di differire il pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione, dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno o dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006, essa ne informa gli Stati membri prima del 31 maggio e del 31 gennaio.

Articolo 21

Valuta

1.   Ai fini del fondo di ristrutturazione temporaneo, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, l’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione e le spese che figurano nelle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e pagati in euro.

2.   Per qualsiasi pagamento effettuato in una moneta diversa dall’euro, si applica il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il fatto generatore del pagamento in questione.

Il fatto generatore è la data del pagamento.

Articolo 22

Svincolo delle cauzioni

1.   Le cauzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a)

sono state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel programma di ristrutturazione nazionale o nel piano aziendale;

b)

è stata presentata la relazione finale di cui all’articolo 23, paragrafo 2;

c)

gli Stati membri hanno effettuato i controlli di cui all’articolo 25;

d)

per l’aiuto alla ristrutturazione, l’impresa ha versato l’aiuto ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, salvo qualora tali pagamenti siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2;

e)

se del caso, è stato pagato il prelievo sulle eccedenze applicabile alle scorte di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina fuori quota giacenti all’inizio della campagna di commercializzazione nella quale ha luogo la rinuncia alla quota.

2.   In deroga al paragrafo 1, a richiesta del beneficiario, una cauzione può essere parzialmente svincolata in proporzione all’importo delle spese effettivamente sostenute per le misure e gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, a condizione che sia stata effettuata l’ispezione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che sia stato redatto il verbale di ispezione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3.

3.   Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011.

CAPO VI

RELAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 23

Relazioni delle imprese

1.   Le imprese che presentano domanda di aiuto alla ristrutturazione informano le parti coinvolte nell’iter di consultazione di cui all’articolo 1:

a)

delle decisioni prese dallo Stato membro ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11;

b)

di ciò che è stato effettivamente realizzato ogni anno nell’ambito del piano di ristrutturazione approvato.

2.   Le imprese beneficiarie di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure di ristrutturazione all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’aiuto, entro i tre mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tali misure sono state realizzate.

Detta relazione specifica le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute durante la campagna precedente, confrontandole con le misure o gli interventi e con le spese previste nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale.

Entro i tre mesi successivi al completamento di tutte le misure e di tutti gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, l’impresa presenta all’autorità competente dello Stato membro una relazione finale ricapitolativa delle misure e degli interventi realizzati nonché delle spese sostenute.

Articolo 24

Relazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione, dei programmi di ristrutturazione nazionali e dei piani aziendali.

Queste relazioni contengono:

a)

una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione;

b)

un resoconto degli accertamenti emersi da almeno un’ispezione in loco effettuata in ciascun sito industriale per ognuno dei piani di ristrutturazione o dei piani aziendali;

c)

un raffronto tra le spese preventivate e sostenute;

d)

un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal fondo di ristrutturazione;

e)

se del caso, le eventuali modifiche apportate al piano di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro.

2.   Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze.

La relazione finale contiene altresì un riepilogo delle sanzioni irrogate durante l’intero periodo, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa in questione ha pagato tutti i prelievi, sanzioni pecuniarie e contributi sullo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina precedentemente prodotti dagli zuccherifici completamente o parzialmente smantellati.

Articolo 25

Controlli

1.   Ciascuna impresa e ciascun sito di produzione che beneficiano di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione sono ispezionati dall’autorità competente dello Stato membro entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

L’ispezione è intesa a verificare il rispetto del piano di ristrutturazione o del piano aziendale, nonché l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dall’impresa nella relazione annuale. Nel corso della prima ispezione vengono inoltre verificate tutte le altre informazioni fornite dall’impresa nella domanda di aiuto alla ristrutturazione, in particolare la conferma di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   L’ispezione verte in ogni caso su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione menzionati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per ciascuna ispezione viene redatto un verbale, contenente una descrizione esauriente dell’operazione svolta, degli accertamenti effettuati e degli ulteriori interventi raccomandati.

3.   Il verbale di ispezione consta delle seguenti parti:

a)

una parte generale che riporta le seguenti indicazioni:

i)

l’impresa beneficiaria e il sito di produzione visitato;

ii)

le persone presenti;

iii)

se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

b)

per ciascuno degli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e per ciascun piano aziendale, una parte in cui sono descritte distintamente le singole verifiche effettuate e indicante in particolare:

i)

i requisiti e le norme oggetto dell’ispezione;

ii)

la natura e la portata delle verifiche eseguite;

iii)

le risultanze;

iv)

gli elementi del piano di ristrutturazione o del piano aziendale riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze;

c)

una parte valutativa, recante un apprezzamento dell’entità delle inadempienze riscontrate per ciascun elemento, in termini di gravità, portata, persistenza e antecedenti, con un’indicazione delle irregolarità che giustificano l’adozione delle misure contemplate agli articoli 26 o 27.

4.   Il beneficiario è informato delle eventuali inadempienze constatate.

5.   Il verbale di ispezione deve essere ultimato entro il mese successivo all’ispezione.

Articolo 26

Recupero

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore.

2.   Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell’obbligo di rimborsare l’aiuto sino alla data del rimborso effettivo.

Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

3.   Lo Stato membro può accordare al beneficiario un termine di due mesi per adempiere agli impegni previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale.

Articolo 27

Sanzioni

1.   Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10 % dell’importo che è tenuto a rimborsare a norma dell’articolo 26.

2.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l’inadempienza nella relazione annuale presentata a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore.

3.   Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell’importo da rimborsare ai sensi dell’articolo 26.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(4)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO

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30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/44


REGOLAMENTO (CE) N. 969/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede in particolare l’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di un quantitativo annuo massimo di 242 074 tonnellate di granturco.

(2)

Per consentire l’importazione ordinata e non a fini speculativi del granturco oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d’importazione. Nell’ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti.

(3)

Per garantire una corretta gestione del contingente, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(4)

Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

(5)

Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

(6)

Ai fini di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

(7)

Per una corretta gestione dei contingenti, è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d’importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5).

(8)

Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, anche per via elettronica, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

(9)

L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità. Ai fini della verifica dell’origine dei prodotti, è opportuno richiedere, all’atto dell’importazione, un certificato di origine rilasciato dalle autorità dei paesi terzi di cui il granturco è originario, ai sensi della normativa comunitaria.

(10)

Poiché l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1o luglio 2006, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto un contingente tariffario per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00, recante il numero d’ordine 09.4131.

2.   Il contingente tariffario è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente è fissato a zero.

Articolo 2

1.   Il contingente è diviso in due lotti semestrali di 121 037 tonnellate ciascuno per i seguenti periodi:

a)

lotto n. 1: 1o gennaio-30 giugno;

b)

lotto n. 2: 1o luglio-31 dicembre.

2.   I quantitativi non utilizzati nell’ambito del lotto n. 1 sono automaticamente trasferiti al lotto n. 2. In caso di esaurimento del lotto n. 1, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del lotto successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo settimanale di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri ogni settimana, entro le ore 13 del lunedì (ora di Bruxelles).

Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA.

Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 per l’importo fissato all’articolo 9 del presente regolamento.

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il lotto di cui trattasi. Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

2.   L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato I, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione. La comunicazione ha luogo anche se nello Stato membro in questione non è stata presentata alcuna domanda di titolo. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d’importazione per i cereali.

Se lo Stato membro non notifica le domande entro il termine prescritto, la Commissione considera che non è stata presentata alcuna domanda in quello Stato membro.

3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del contingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

4.   Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato I, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.

Articolo 5

I titoli d’importazione sono validi per un periodo di 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 6

In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 8

La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano:

a)

il nome del paese di origine nella casella 8 e una croce nella casella «sì»;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato II;

c)

nella casella 24, l’indicazione «dazio zero».

Il titolo d’importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

Articolo 9

In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 10

La fruizione del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui il granturco è originario, secondo il disposto dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6). L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità.

Articolo 11

Per il 2006, il quantitativo globale di 242 074 tonnellate è aperto in un unico lotto dal 1o luglio al 31 dicembre.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 3).

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Modello per le notifiche di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 4

Contingente all’importazione di granturco aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006

 

Settimana dal

 

al

 

Numero d’ordine 09.4131 — Lotto n.


Numero dell’operatore

Quantitativo richiesto

(t)

Paese di origine

Quantitativo consegnato

(t) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei quantitativi richiesti (t):

Totale dei quantitativi consegnati (t) ():


(1)  Da compilare solo per la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 969/2006.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 8, lettera b)

:

In spagnolo

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

In ceco

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

In danese

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

In tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

In estone

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

In greco

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

In inglese

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

In francese

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

In ungherese

:

969/2006/EK rendelet

:

In italiano

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

In lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

In lettone

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

In maltese

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

In neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

In polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

In portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

In slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

In sloveno

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

In finlandese

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

In svedese

:

Förordning (EG) nr 969/2006


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/49


REGOLAMENTO (CE) N. 970/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2305/2003 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede in particolare un aumento di 6 215 tonnellate dei quantitativi di orzo che formano oggetto di un contingente tariffario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (4) ha aperto un contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo. È opportuno applicare l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE aumentando i quantitativi che rientrano in questo contingente.

(3)

A fini di semplificazione, le disposizioni obsolete del regolamento (CE) n. 2305/2003, relative al 2004, devono essere soppresse.

(4)

A fini di chiarezza, è opportuno precisare che le domande di titoli di importazione devono essere presentate al più tardi il lunedì, il che non esclude che vengano presentate prima.

(5)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(6)

A fini di chiarezza, è inoltre opportuno sostituire il termine «coefficiente di riduzione» con «coefficiente di attribuzione».

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2305/2003.

(8)

Poiché l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1o luglio 2006, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2305/2003 è così modificato:

1)

Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È aperto un contingente tariffario per l’importazione di 306 215 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00, recante il numero d’ordine 09 4126.

2.   Il contingente tariffario è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente tariffario è di 16 EUR per tonnellata.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore al quantitativo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003.»

2)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»;

ii)

il terzo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.»

c)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio dell’anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.»

d)

al paragrafo 4, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/51


REGOLAMENTO (CE) N. 971/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede, tra l’altro, un aumento dei quantitativi di frumento tenero che formano oggetto di un contingente tariffario.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione (4) è stato aperto un contingente tariffario comunitario per l’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. È opportuno applicare l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE aumentando di 6 787 tonnellate i quantitativi che rientrano nel sottocontingente III per i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada.

(3)

A fini di chiarezza, è opportuno precisare che le domande di titoli di importazione devono essere presentate al più tardi il lunedì, il che non esclude che vengano presentate prima.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2375/2002.

(5)

Poiché l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1o luglio 2006, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È aperto un contingente tariffario di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.»;

2)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;

sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada;

sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali per i seguenti periodi e quantitativi:

a)

lotto n. 1: 1o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate;

b)

lotto n. 2: 1o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate;

c)

lotto n. 3: 1o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate;

d)

lotto n. 4: 1o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate.

Per il 2006, il lotto n. 3 è di 597 991 tonnellate.»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.»;

d)

al paragrafo 4, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/2006 (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 3).


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/53


REGOLAMENTO (CE) N. 972/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11 ter,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India, nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (2), approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio (3), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero.

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (4), approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio (5), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/617/CE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/618/CE, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1549/2004 (6) che, fino alla modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003, ha derogato a quest’ultimo in ordine al regime di importazione del riso e ha fissato specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati. Dal momento che il regolamento (CE) n. 1785/2003 è stato modificato nel senso previsto, a fini di chiarezza occorre sostituire il regolamento (CE) n. 1549/2004 con un nuovo regolamento.

(4)

Gli accordi approvati con le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE prevedono l’attuazione di un sistema di controllo comunitario basato sull’analisi del DNA alla frontiera, nonché di un regime transitorio di importazione del riso Basmati fino alla data di entrata in vigore del suddetto sistema. Poiché tale sistema di controllo definitivo non è ancora stato introdotto, è necessario fissare specifiche regole transitorie.

(5)

Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero, il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate negli accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.

(6)

Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni relative al campionamento previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(7)

Il regime transitorio di importazione del riso Basmati prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l’eventuale applicazione dell’intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a partire dal quale il mercato può considerarsi perturbato.

(8)

Al fine di assicurare una buona gestione amministrativa delle importazioni di riso Basmati occorre adottare, in materia di presentazione delle domande e di rilascio e utilizzazione dei titoli, modalità specifiche che completino o deroghino a quelle del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), e a quelle del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (9).

(9)

Per non turbare la continuità delle importazioni di riso Basmati è necessario prevedere che i certificati di autenticità e i titoli di importazione rilasciati anteriormente al 1o luglio 2006 a norma del regolamento (CE) n. 1549/2004 restino validi per tutto il loro periodo di validità e che il dazio zero si applichi ai prodotti importati tramite tali titoli.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al «riso Basmati» semigreggio appartenente a una delle varietà dei codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98 elencate nell’allegato III bis del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Articolo 2

1.   La domanda di titolo di importazione del riso Basmati indicata all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 reca:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato I.

2.   La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati è corredata:

a)

della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

b)

di un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore di cui all’allegato II.

Articolo 3

1.   Il certificato di autenticità è redatto su un formulario il cui modello è ripreso all’allegato III.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

I formulari sono redatti e compilati in lingua inglese.

L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.

Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

Il testo del formulario nelle altre lingue comunitarie è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette una copia al richiedente.

Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.

È valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.

Articolo 4

1.   Il titolo d'importazione del riso Basmati reca:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato IV.

La copia del certificato di autenticità di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è allegata al titolo di importazione.

2.   In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione del riso Basmati non sono trasferibili.

3.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli di importazione di riso Basmati ammonta a 70 EUR/t.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:

a)

entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

b)

entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

c)

in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati;

d)

l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con indicazione del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri, nell’ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano, alle condizioni fissate all’articolo 242 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dei campioni rappresentativi di riso Basmati importato. Tali campioni sono inviati all’organismo competente del paese di origine di cui all’allegato V per esservi sottoposti all’analisi della varietà basata sul DNA.

Anche gli Stati membri possono effettuare un’analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio comunitario.

2.   Se i risultati di una delle analisi di cui al paragrafo 1 dimostrano che il prodotto analizzato non corrisponde a quanto indicato nel relativo certificato di autenticità, si applica il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, previsto all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003.

3.   Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 o altre informazioni in possesso della Commissione indichino l’esistenza di un problema grave e persistente per quanto riguarda le procedure di controllo applicate da un organismo competente del paese di origine, la Commissione può prendere contatto con le autorità competenti del paese di origine interessato. Se i contatti non conducono a una soluzione soddisfacente, la Commissione può decidere di applicare il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003, alle importazioni controllate da detto organismo, sulla base dell’articolo 11 ter dello stesso regolamento e alle condizioni fissate in detto articolo.

Articolo 7

1.   Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell’anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.

2.   Qualora la perturbazione del mercato risiero persista e le consultazioni delle autorità dei paesi esportatori interessati con la Commissione non consentano di trovarvi una soluzione adeguata, il dazio all’importazione di riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003, può essere applicato anche alle importazioni di riso Basmati, con decisione della Commissione, sulla base dell’articolo 11 ter dello stesso regolamento e alle condizioni fissate in detto articolo.

Articolo 8

La Commissione aggiorna gli allegati II e V.

Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli d’importazione del riso Basmati rilasciati anteriormente al 1o luglio 2006 a norma del regolamento (CE) n. 1549/2004 restano validi ed i prodotti importati tramite tali titoli beneficiano del dazio all’importazione previsto all’articolo 11 ter del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è abrogato.

Qualsiasi riferimento agli articoli da 2 a 8 e agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1549/2004 è inteso come riferimento agli articoli da 2 a 8 e agli allegati da I a V del presente regolamento.

Qualsiasi riferimento all’allegato I del regolamento (CE) n. 1549/2004 è inteso come riferimento all’allegato III bis del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19.

(3)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67).

(4)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25.

(5)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE.

(6)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(8)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 3).


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

:

in spagnolo

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

in ceco

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

in danese

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

in tedesco

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

in estone

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

:

in greco

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

in inglese

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

in francese

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

in italiano

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

in lettone

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

in lituano

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

:

in ungherese

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

:

in neerlandese

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

in polacco

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

:

in portoghese

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

in slovacco

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

in sloveno

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

:

in svedese

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


ALLEGATO II

Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

INDIA (1)

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

PAKISTAN (2)

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


(1)  Per le varietà Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati e Super Basmati.

(2)  Per le varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati.


ALLEGATO III

Modello di certificato di autenticità di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Image


ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

:

in spagnolo

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

in ceco

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

in danese

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

in tedesco

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

in estone

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia

:

in greco

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

in inglese

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

in francese

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

in italiano

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

in lettone

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

in lituano

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

:

in ungherese

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

:

in neerlandese

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

in polacco

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

:

in portoghese

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

in slovacco

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

in sloveno

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

:

in svedese

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


ALLEGATO V

Organismi competenti per l’esecuzione delle analisi della varietà di cui all’articolo 6

INDIA

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Tel. +91-11/374 81 88/89, 336 55 40

Fax +91-11/374 80 24

E-mail: eic@eicindia.org

PAKISTAN

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor

Finance & Trade Centre

Shahrah-e-Faisal

Karachi 75530

Pakistan

Tel. +92-21/290 28 47

Fax +92-21/920 27 22, 920 27 31


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/63


REGOLAMENTO (CE) N. 973/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con la decisione 2006/398/CE del Consiglio (3), e l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (4), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (5), prevedono l’aumento dei contingenti tariffari GATT esistenti e l’apertura di nuovi contingenti per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2)

Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione (6), diversi codici NC elencati negli allegati I, II e III di tale regolamento sono cambiati.

(3)

Per poter indicare i nuovi contingenti tariffari e i contingenti modificati e per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati del regolamento (CE) n. 1831/96.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/96.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli freschi e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1831/96 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 24.

(3)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22.

(4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(5)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(6)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 5.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

N. d’ordine

Codice NC Sottovoce TARIC

Designazione (1)

Periodo contingentale

Volumi contingentali

(in t)

Aliquota del dazio

(%)

09.0055

0701 90 50

Patate, fresche o refrigerate

Dal 1o gennaio al 15 maggio

4 295

3

09.0056

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 244

7

09.0057

0709 60 10

Peperoni

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

500

1,5

09.0035

0712 20 00

Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

12 000

10

09.0041

0802 11 90

0802 12 90

Mandorle fresche o essiccate, con o senza guscio, diverse dalle mandorle amare

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

90 000

2

09.0039

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

Dal 15 gennaio al 14 giugno

10 000

6

09.0058

0809 10 00

Albicocche, fresche

Dal 1o agosto al 31 maggio

500

10

09.0092

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Ananas, agrumi, pere, albicocche, ciliege, pesche e fragole conservate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 838

20

09.0093

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Succhi di frutta

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

7 044

20


(1)  Le designazioni delle merci nel presente allegato sono quelle che figurano nella nomenclatura combinata (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1), completate se necessario con un codice TARIC.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

N. d’ordine

Codice NC Sottovoce TARIC

Designazione (1)

Periodo contingentale

Volumi contingentali

(in t)

Aliquota del dazio

(%)

09.0025

0805102011

0805102092

0805102096

Arance dolci di alta qualità, fresche

Dal 1o febbraio al 30 aprile

20 000

10

09.0027

0805209005

0805209091

Ibridi di agrumi noti come “minneolas”

Dal 1o febbraio al 30 aprile

15 000

2

09.0033

2009119911

2009119919

Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 500

13


(1)  Le designazioni delle merci nel presente allegato sono quelle che figurano nella nomenclatura combinata (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1), completate se necessario con un codice TARIC.

Ai fini del presente allegato:

a)

per “arance dolci di alta qualità”, si intendono arance aventi caratteristiche varietali simili, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza danni causati dalla siccità o dell’umidità (eccetto quelli causati dalle normali operazioni di manipolazione e condizionamento), senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d’olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, esenti da malattie, insetti e danni causati da agenti meccanici o altri; il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione può non essere conforme a dette specifiche, includendo in questa percentuale un 5 % al massimo di danni gravi causati dai suddetti difetti e includendo in quest’ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume;

b)

per “ibridi di agrumi noti come ‘minneolas’ ”, si intendono gli ibridi di agrumi della varietà minneola (Citrus paradisi Macf. Cv Duncan e Citrus reticulata blanca CV Dancy);

c)

per “succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50”, si intendono succhi di arancia di densità non superiore a 1,229 grammi per centimetro cubico a 20 °C.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

N. d’ordine

Codice NC Sottovoce TARIC

Designazione (1)

Periodo contingentale

Volumi contingentali

(in t)

Aliquota del dazio

(%)

09.0094

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

Dal 15 maggio al 31 ottobre

472

12

09.0059

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

Dal 1o novembre al 15 maggio

1 134

2,5

09.0060

0806101091

0806101099

Uve da tavola, fresche

Dal 21 luglio al 31 ottobre

1 500

9

09.0061

0808108010

0808108090

Mele, fresche, diverse dalle mele da sidro

Dal 1o aprile al 31 luglio

600

0

09.0062

0808 20 50

Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro

Dal 1o agosto al 31 dicembre

1 000

5

09.0063

0809 10 00

Albicocche, fresche

Dal 1o giugno al 31 luglio

2 500

10

09.0040

0809 20 95

Ciliege fresche (dolci)

Dal 21 maggio al 15 luglio

800

4


(1)  Le designazioni delle merci nel presente allegato sono quelle che figurano nella nomenclatura combinata (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1), completate se necessario con un codice TARIC.»


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/68


REGOLAMENTO (CE) N. 974/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione (2) fissa un elenco dei mercati rappresentativi in cui viene commercializzata una parte rilevante della produzione nazionale di un determinato prodotto nel corso della campagna o di uno dei periodi in cui questa è stata suddivisa.

(2)

In Germania, per quanto concerne le carote, il mercato rappresentativo dello Schleswig-Holstein è stato sostituito da quello della Renania Settentrionale-Vestfalia.

(3)

Il regolamento (CE) n. 877/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 877/2004, per il prodotto «Carote», il mercato «Schleswig-Holstein (DE)» è sostituito dal mercato «Renania Settentrionale-Vestfalia (DE)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 54.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/69


REGOLAMENTO (CE) N. 975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (2) e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (3), le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 786/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4) ha incluso dal 25 maggio 2006 la Bulgaria e la Romania fra le zone di destinazione L 20 e L 21 elencando le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’esportazione. È pertanto necessario escludere la Bulgaria e la Romania dalle restituzioni all’esportazione stabilite dal regolamento (CE) n. 581/2004 e la Romania dalle restituzioni all’esportazione stabilite dal regolamento (CE) n. 582/2004.

(3)

È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

Articolo 2

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzione all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006.

(4)  GU L 138 del 25.5.2006, pag. 10.

(5)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/71


REGOLAMENTO (CE) N. 976/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 22, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2), le autorità tedesche hanno istituito zone di protezione e di sorveglianza dopo la comparsa di focolai di peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania. Di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione dei suinetti ed il loro trasporto verso allevamenti da ingrasso.

(2)

Le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall’applicazione delle presenti misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato suinicolo in Germania. È quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, da applicare unicamente ai suinetti che provengono dalle zone direttamente colpite, per il periodo di tempo strettamente necessario.

(3)

Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia, è opportuno escludere i suinetti allevati in tali zone dal normale circuito commerciale e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall’alimentazione umana, in conformità dell’articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (3), o procedere al loro smaltimento mediante incenerimento.

(4)

Occorre fissare un aiuto per la consegna alle competenti autorità tedesche dei suinetti provenienti dalle zone in questione.

(5)

È necessario stabilire per le autorità tedesche l’obbligo di adottare tutte le necessarie misure di controllo e di sorveglianza nonché di informarne la Commissione.

(6)

Le restrizioni alla libera circolazione dei suinetti sono applicate nelle zone suddette da varie settimane. Tale situazione ha causato un notevole aumento del peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali. Occorre pertanto applicare il presente regolamento a decorrere dal 12 giugno 2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 12 giugno 2006 i produttori di carni suine possono beneficiare, facendone richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all’atto della consegna a queste ultime di:

a)

suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 di peso uguale o superiore a 8 kg in media per partita (di seguito «suinetti slattati»);

b)

suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 di peso uguale o superiore a 25 kg in media per partita.

2.   Il bilancio comunitario finanzia al 50 % la spesa relativa all’aiuto di cui al paragrafo 1, riguardante complessivamente un numero massimo di 65 000 suinetti che include non oltre 13 000 suinetti slattati.

Articolo 2

Possono essere consegnati alle competenti autorità tedesche esclusivamente gli animali allevati nelle zone di sorveglianza situate nelle regioni di cui all’allegato I del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste da dette autorità.

Articolo 3

1.   Il giorno della consegna alle competenti autorità tedesche, gli animali sono trasportati al mattatoio, pesati e abbattuti in modo tale da evitare la diffusione dell’epizoozia. Il trasporto e la macellazione sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste all’allegato II.

2.   Gli animali sono trasportati in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 o 2301 10 00, in conformità dell’articolo 3 della direttiva 90/667/CEE, o smaltiti mediante incenerimento.

3.   Il trasporto degli animali al mattatoio, la macellazione e il trasporto alla sardigna sono effettuati sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.

Articolo 4

1.   L’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per i suinetti slattati di peso uguale o superiore a 8 kg ma inferiore a 12 kg in media per partita e per i suinetti di peso uguale o superiore a 25 kg ma inferiore a 32 kg in media per partita, è calcolato al chilogrammo in base al prezzo rilevato dall’agenzia tedesca di rilevazione dei prezzi ZMP nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.

2.   L’aiuto per i suinetti slattati di peso uguale o superiore a 12 kg in media per partita non può superare quello fissato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per i suinetti slattati di 12 kg di peso in media per partita.

3.   L’aiuto per i suinetti di peso uguale o superiore a 32 kg in media per partita non può superare quello fissato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per i suinetti di 32 kg di peso in media per partita.

Articolo 5

Le competenti autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle stabilite all’articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 6

Le competenti autorità tedesche comunicano ogni mercoledì alla Commissione il numero e il peso complessivo dei suinetti slattati e degli altri suinetti consegnati nella settimana precedente in conformità con il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Regioni di cui all’articolo 2

Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, le zone di sorveglianza (area 1) stabilite in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio e definite nell’allegato del «Schweinepest-Schutzverordnung» del 6 aprile 2006, pubblicato nel «Bundesanzeiger» in formato elettronico del 6 aprile 2006, modificato da ultimo dal quinto regolamento recante modifica del «Schweinepest-Schutzverordnung» del 31 maggio 2006, pubblicato nel «Bundesanzeiger» in formato elettronico del 2 giugno 2006.


ALLEGATO II

Condizioni relative al trasporto ed alla macellazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1.

Il giorno della consegna alle competenti autorità tedesche gli animali sono pesati per partita e abbattuti in un mattatoio.

2.

Gli animali sono abbattuti ma non si procede ad altre operazioni connesse con la macellazione. Le carcasse sono trasportate immediatamente dal mattatoio alla sardigna. Il trasporto viene effettuato in autocarri sigillati, pesati sia alla partenza dal macello che all’arrivo nella sardigna.

3.

Ogni carcassa è sottoposta ad aspersione con un prodotto denaturante (blu di metilene) per impedire che la carne sia destinata al consumo umano.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/74


REGOLAMENTO (CE) N. 977/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 giugno 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 giugno 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

103,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

108,90

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/76


REGOLAMENTO (CE) N. 978/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara permanente è indetta in virtù del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2).

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in relazione alla gara succitata, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara avente termine il 27 giugno 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento per il periodo di gara avente termine il 27 giugno 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/77


REGOLAMENTO (CE) N. 979/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2488

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia (compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/79


REGOLAMENTO (CE) N. 980/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

24,88 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

24,88 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

47,27 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2488 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

24,88 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2488 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2488 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2488 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

24,88 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2488 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia (compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/82


REGOLAMENTO (CE) N. 981/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 31a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 31a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,877 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/83


REGOLAMENTO (CE) N. 982/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 giugno 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,945

2,976

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,880

1,880

– – negli altri casi

3,903

3,903

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,969

2,000

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,410

1,410

– – negli altri casi

2,927

2,927

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,880

1,880

– altri (incluso allo stato naturale)

3,903

3,903

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,471

2,471

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,880

1,880

– negli altri casi

3,903

3,903

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/87


REGOLAMENTO (CE) N. 983/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 giugno 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

19,34

19,34

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

54,00

54,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

61,00

61,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

106,75

106,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

99,50

99,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/90


REGOLAMENTO (CE) N. 984/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 giugno 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

24,88

24,88


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/92


REGOLAMENTO (CE) N. 985/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

54,64

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

46,84

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

46,84

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

70,25

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

54,64

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

46,84

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

46,84

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

62,45

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

50,74

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

58,55

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

44,88

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

9,76

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

62,45

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

62,45

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

62,45

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

62,45

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

61,18

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

46,84

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

61,18

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

46,84

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

46,84

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

61,18

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

46,84

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

64,11

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

44,49

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

46,84

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/95


REGOLAMENTO (CE) N. 986/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


30.6.2006   

IT

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L 176/97


REGOLAMENTO (CE) N. 987/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

15,82 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

22,08 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


30.6.2006   

IT

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L 176/98


REGOLAMENTO (CE) N. 988/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo. La validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.

(2)

La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima del 8 settembre 2006. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 7 settembre 2006. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003.

(3)

Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 7 settembre 2006, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3). Tale limitazione deroga al disposto dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4).

(4)

Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati all'allegato I le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 agosto 2006, è limitata al 7 settembre 2006.

2.   Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 7 settembre 2006.

Lo stesso termine si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

(3)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).


ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 29 giugno 2006, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC

Designazione delle merci

 

Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci:

1102 20

Farina di granturco

1103 13

Semole e semolini di granturco

1103 29 40

Agglomerati in forma di pellets di granturco

1104 19 50

Fiocchi di granturco

1104 23

Altri cereali lavorati (mondati) di granturco

1108 12 00

Amido di granturco

1108 13 00

Fecola di patate


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 1, paragrafo 2

:

in spagnolo

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 988/2006

:

in ceco

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 988/2006

:

in danese

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 988/2006

:

in tedesco

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 988/2006

:

in estone

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 988/2006 artikli 1 lõike 2 alusel

:

in greco

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 988/2006

:

in inglese

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 988/2006

:

in francese

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 988/2006

:

in italiano

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 988/2006

:

in lettone

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 988/2006 1. panta 2. punktā

:

in lituano

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 988/2006 1 straipsnio 2 dalyje

:

in ungherese

:

Korlátozott érvényességi időtartam a 988/2006/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

in olandese

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 988/2006

:

in polacco

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 988/2006

:

in portoghese

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 988/2006

:

in slovacco

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 988/2006

:

in sloveno

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 988/2006

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 988/2006 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

in svedese

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 988/2006.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.6.2006   

IT

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L 176/100


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(2006/445/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e nell'ambito delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994. È opportuno pertanto approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità (1).

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


TRADUZIONE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea

Egregio signore,

a seguito dell’apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente (CE 15).

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le seguenti concessioni:

8712 00 30 (biciclette senza motore): riduzione dell’attuale dazio CE consolidato dal 15 % al 14,0 %.

Il presente accordo entra in vigore con lo scambio di lettere di accordo, dopo che le parti lo avranno esaminato secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le opportune disposizioni di applicazione siano messe in atto anteriormente al 1o marzo 2006 e in ogni caso non oltre il 1o luglio 2006.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

Egregio signore,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente (CE 15).

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le seguenti concessioni:

8712 00 30 (biciclette senza motore): riduzione dell’attuale dazio CE consolidato dal 15 % al 14,0 %.

Il presente accordo entra in vigore con lo scambio di lettere di accordo, dopo che le parti lo avranno esaminato secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le opportune disposizioni di applicazione siano messe in atto entro il 1o marzo 2006 e in ogni caso non oltre il 1o luglio 2006.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome del territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu


Commissione

30.6.2006   

IT

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L 176/104


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP)

[notificata con il numero C(2006) 1548]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/446/CE)

Il 12 aprile 2006 la Commissione ha adottato una decisione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1). Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_348

(1)

La presente decisione è destinata a Repsol Comercial de Productos Petroliferos, con sede a Madrid, Spagna (di seguito «Repsol CPP»), società appartenente al gruppo petrolifero Repsol-YPF. L’oggetto del procedimento riguarda la fornitura di carburante alle stazioni di servizio in Spagna e la stipulazione di contratti di fornitura esclusiva a lungo termine, da parte di Repsol CPP, con le stazioni di servizio. Nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che le clausole di non concorrenza contenute negli accordi notificati da Repsol CPP, in particolare nei cosiddetti accordi DODO (2), di tipo usufrutto o superficie, sollevassero timori ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE nella misura in cui potessero determinare un importante effetto di preclusione dalla vendita al dettaglio di carburanti sul mercato spagnolo.

(2)

La Commissione ritiene adeguati gli impegni proposti da Repsol CPP per affrontare i problemi individuati sotto il profilo della concorrenza. In particolare, Repsol CPP si impegna ad offrire alle stazioni di servizio interessate un congruo incentivo finanziario per porre termine ai contratti di fornitura a lungo termine in corso e intende astenersi dal concludere nuovi contratti di esclusiva a lungo termine. Repsol CPP si impegna inoltre a non acquisire nuove stazioni di servizio DODO. La fornitura all’ingrosso di numerose stazioni di servizio sarà pertanto aperta alla concorrenza.

(3)

Alla luce degli impegni vincolanti per Repsol CPP, la presente decisione ritiene che l’intervento della Commissione non sia più giustificato.

(4)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 27 marzo 2006.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 dell’8.3.2004, pag. 1).

(2)  

DODO

=

Distributor Owned, Distributor Operated.


30.6.2006   

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L 176/105


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che modifica la decisione 2005/436/CE relativa al contributo finanziario comunitario al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129)

[notificata con il numero C(2006) 2076]

(2006/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europeea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), e in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione della Commissione 2005/436/CE del 13 giugno 2005, relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell’afta epizootica (2), ha fissato l’obbligazione finanziaria della Comunità al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129), «il Fondo fiduciario», a un massimo di 4 500 000 EUR per un periodo di quattro anni.

(2)

In conformità con la decisione 2005/436/CE la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura hanno concluso il 1o settembre 2005 un accordo attuativo sull’utilizzo e il funzionamento del Fondo fiduciario.

(3)

Data l’apparizione di nuovi topotipi virali e ceppi di virus e in considerazione del deterioramento regionale delle misure di lotta, aggravate dalla presenza simultanea dell’influenza aviaria, la Comunità, in stretta cooperazione con l’EUFMD (Comitato esecutivo della Commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica) e facendo ricorso al Fondo fiduciario, deve prepararsi per misure di controllo delle malattia, che comprendono campagne di vaccinazione d'emergenza nei paesi vicini.

(4)

Il contributo comunitario al Fondo fiduciario deve quindi essere aumentato di 3 500 000 EUR da 4 500 000 EUR a 8 000 000 EUR per un periodo di quattro anni.

(5)

Vanno previste misure per l’adozione degli emendamenti all’accordo attuativo, necessarie per tener conto dell’adeguamento della somma.

(6)

La presente decisione ha effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2005 per permettere alla Commissione di ottemperare ai suoi obblighi per un periodo di quattro anni a partire da tale data.

(7)

La decisione 2005/436/CE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2005/436/CE è così modificata:

1)

All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Dal 1o gennaio 2005 l’obbligazione finanziaria della Comunità nei confronti del Fondo di cui al paragrafo 1 è fissata ad un massimo di 8 000 000 EUR per un periodo di quattro anni».

2)

All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ogni modifica all’accordo attuativo necessaria per tener conto dell’adeguamento della somma fissata all’articolo 1, paragrafo 2, sarà adottata per consenso tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura».

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 26.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

30.6.2006   

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L 176/107


DECISIONE 2006/448/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2006

relativa alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/202/PESC che modifica e proroga l'azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM) (1) di tre mesi, fino al 15 giugno 2006.

(2)

In tale data il Consiglio ha anche adottato la decisione 2006/201/PESC relativa alla proroga per tre mesi dell'accordo tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale (2).

(3)

Il 5 maggio 2006 il governo dell'Indonesia ha invitato l'Unione europea a prorogare per un ulteriore periodo di tre mesi il mandato della AMM.

(4)

Come stabilito nella lettera del 14 settembre 2005 e relativi allegati del ministero degli Affari esteri del governo dell'Indonesia, relativa ai compiti, allo status, ai privilegi e alle immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM) e del suo personale, e nella risposta del segretario generale/alto rappresentante del 3 ottobre 2005, l'accordo può essere prorogato di comune accordo per un periodo non superiore a sei mesi (3).

(5)

La proroga di tre mesi fino al 15 settembre 2006 dell'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvata a nome dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

La proroga di tre mesi fino al 15 settembre 2006 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale è approvata a nome dell'Unione europea.

Il testo dello scambio di lettere che autorizza la proroga è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione europea (4).

Articolo 3

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 71 del 10.3.2006, pag. 57.

(2)  GU L 71 del 10.3.2006, pag. 53.

(3)  GU L 288 del 29.10.2005, pag. 60.

(4)  La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

Giacarta, 5 maggio 2006

Eccellenza,

a nome del governo della Repubblica di Indonesia desidero esprimere il mio apprezzamento all'Unione europea per la sua partecipazione alla missione di vigilanza in Aceh (AMM) nonché per il ragguardevole lavoro svolto sin dal suo dispiegamento nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Mi pregio in tale circostanza di far riferimento alla lettera con i relativi allegati del ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia ad interim, datata 14 settembre 2005, e alla Sua lettera con i relativi allegati, datata 3 ottobre 2005, riguardanti i compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM) e alla lettera del ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia, datata 13 febbraio 2006, e alla Sua risposta datata 28 febbraio 2006 circa la proroga della presenza dell'Unione europea nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sino al 15 giugno 2006.

Al riguardo mi pregio di comunicarLe la decisione presa dal governo della Repubblica di Indonesia di invitare nuovamente l'Unione europea a prorogare la sua presenza nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 settembre 2006.

Lo status, i privilegi e le immunità dell'AMM saranno identici a quelli stipulati nel nostro scambio di lettere, datate rispettivamente 14 settembre 2005 e 3 ottobre 2005 e che costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea.

Il lavoro dell'AMM nel suddetto periodo comprenderà i compiti dell'AMM stabiliti all'articolo 5.2 del memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l'Aceh libero datato 15 agosto 2005, tranne per quanto attiene ai compiti di cui alle lettere a) e b) che sono stati già condotti a termine.

Se questa proposta è accettabile per l'Unione europea, mi pregio di proporre inoltre che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano congiuntamente uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea. Tale strumento entrerà in vigore il 16 giugno 2006 e scadrà il 15 settembre 2006. Per il governo della Repubblica di Indonesia questo quadro giuridico si basa sulla legge indonesiana n. 2/1982, del 25 gennaio 1982, concernente la ratifica della convenzione sulle missioni speciali del 1969.

Ritengo che la cooperazione costruttiva instaurata, con l'obiettivo di giungere a una soluzione pacifica, globale e sostenibile alle sfide rappresentate dalla situazione dell'Aceh, nel contesto dello Stato unitario della Repubblica di Indonesia, possa essere ulteriormente sostenuta e rafforzata.

Attendo con interesse un positivo riscontro da parte Sua.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Dr N. Hassan Wirajuda

Bruxelles, 14 giugno 2006

Eccellenza,

mi pregio riferirmi alla Sua lettera del 5 maggio 2006 in cui Lei mi ha comunicato la decisione presa dal governo della Repubblica di Indonesia di invitare l'Unione europea a prorogare la sua presenza nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) per un periodo di tre mesi, dal 16 giugno 2006 al 15 settembre 2006.

Ho il piacere di confermarLe che l'Unione europea ha convenuto di rispondere positivamente a questo invito.

Le confermo che, conformemente ai termini del nostro scambio di lettere, datate rispettivamente 14 settembre 2005 e 3 ottobre 2005 e che costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea, tale strumento verrà prorogato fino al 15 settembre 2006.

Il lavoro dell'AMM nel suddetto periodo comprenderà i compiti dell'AMM stabiliti all'articolo 5.2 del memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l'Aceh libero datato 15 agosto 2005, tranne per quanto attiene ai compiti di cui alle lettere a) e b) che sono stati già condotti a termine.

Mi pregio inoltre confermarLe che la Sua lettera e la presente risposta di conferma costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea. Tale strumento entra in vigore il 16 giugno 2006 e scade il 15 settembre 2006.

Mi consenta di cogliere ancora una volta l'occasione di esprimere l'apprezzamento da parte dell'Unione europea per i progressi registrati nel processo di pace in Aceh e di ribadire il costante impegno dell'Unione europea ad appoggiare lo sviluppo di una soluzione pacifica, globale e sostenibile alle sfide affrontate dall'Aceh.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Javier Solana


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/110


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

La Repubblica del Cile ha notificato l'approvazione dell'adozione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

L'accordo entra quindi in vigore il 24 aprile 2006 (1).


(1)  GU L 54 del 24.2.2006, pag. 24.


30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/110


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

La Repubblica del Cile ha notificato l'approvazione dell'adozione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

L'accordo entra quindi in vigore il 24 aprile 2006 (1).


(1)  GU L 54 del 24.2.2006, pag. 29.


30.6.2006   

IT

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L 176/111


DECISIONE EUJUST LEX/1/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 giugno 2006

che proroga il mandato del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

(2006/449/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/190/PESC dispone che il Consiglio autorizza il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato e che tale autorizzazione include il potere di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il capomissione.

(2)

L'8 marzo 2005 il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUJUST LEX/1/2005 (2) che nomina il sig. Stephen WHITE capo della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX. Tale decisione giunge a scadenza il 30 giugno 2006.

(3)

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/413/PESC che proroga la missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, di altri 18 mesi.

(4)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di prorogare il mandato del sig. Stephen WHITE quale capo della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, fino al termine della missione.

(5)

Il mandato del sig. Stephen WHITE quale capo della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, dovrebbe pertanto essere prorogato fino al termine della missione,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Stephen WHITE quale capo della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, è prorogato fino al termine della missione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al termine della missione integrata dell'Unione europea sullo Stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX.

Fatto a Bruxelles, addì 13 giugno 2006.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

F. J. KUGLITSCH


(1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37. Azione comune modificata e prorogata dall'azione comune 2006/413/PESC (GU L 163 del 15.6.2006, pag. 17).

(2)  GU L 72 del 18.3.2005, pag. 29.